ANNO XXII -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1970 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1970 ... I I I ili I [ r.: ~ I ABBONAMENTI ANNO . L. 7.500 UN NUMERO SEPARATO . . 1.300 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERI, 10 -ROMA e/e postale li40500 I I Stampato in Italia Printed in ltai:y Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 I I,. (1211496) Roma, 1970 Istituto Poligrafico dello Stato P. V. l'NDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTER NAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. I O 13 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI Gll:JRIdel/' avv. Benedetto Baccari) 1039 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVIL~ (a cura del/'avv. Pietro de Francisci) . . . . . . . . . . 1046 Sezione quarta: Gl\,JRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del1' avv. Ugo Gargiulo) . . . . . . . . . 1066Sezic: me quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) 1080 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi) . . . . . . . . . . . 1177 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE (a tonino Terranova) . . . cura del/'avv. An . . . . . 1200 Parte seconda': QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI ................. pag. 189 RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura del/'avv. Luigi Mazze/la) 195 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) . , 196 CONSULTAZIONI 234 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI STIPO G. Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni per l'edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 1085 BAFILE C. So.zidariet tributaria: Questioni di diritto transitorio II, 189 INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBI}LICHE - V. Competenza e .giurisdizione. AMMINISTRAZIONE DELLO STA TO E DEGLI ENTI PUBBLICI C.O.N.I. -Assoggettamento al controllo di legittimit della Corte dei Conti -Legittimit, 1072. APP.A!LTO -Appalto di opere pubbliche -Appalto da parte di un Consorzio di bonifica della costruzione di una strada -Rinvio del capitolato speciale all'art. 1657 e.e. per fa determinazione di prezzi rper categorie di lavoro non previsti in elenco -Presupposti per la determinazione giudiziale dei prezzi -Differenze rispetto all'arbitraggio, 1196. -Appalto di opere pubbliche -.A!ppalto di opera ferroviaria -Onere della tempestiva riserva dell'appaltore -Decorrenza del termine di decadenza stabilito dal Capitolato Generale FF.SS., da singoli eventi costituenti la causa petendi delle riserve, a prescindere dal carattere di tali eventi -Sussiste, 1178. --.,... .A!ppalto di opere pubbliche -Appalto di opere militari Jus va.,. riandi dell'Amministrazione appaltante -Clausola contrattuale relativa a facolt dell'Amministrazione di variare in pi o in meno, in qualunque misura, le quantit previste per i' vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato speciale o anche di sopprimere alcuni di essi senza che ci possa dar luogo a richieste di compensi o indennizzi da parte dell'impresa -Nullit -Sussiste, 11'80. -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare -Norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare appl. con r.d. 17 mario 1932, n. 365 relative alla istruttoria delle riserve o alla loro risoluzione in via amministrativa in .corso d'opera -Natura di norme d'azione e non gi di relazione -Sussiste, 1179. -Appalto di opere .pubbliche -.Aippalto di opera militare -Pretese dell'appaltatore a maggiori cmpensi per aggravi dipendenti da sorpresa geologica ed in genere da fatto continuativo Onere della riserva immediata da parte dell'appaltatore -Sussiste, 1180. -Appalto di opere rpt1bbliche -Appalto di opera militare -Sospensione dei lavori -Pretesa dell'appaltore a indennizzo -Onere della riserva all'atto della ripresa dei lavori -Sussiste, 1181. -Appalto di opere pubbliche Onere dell'immediata riserva dell'appaltore -Funzione -Portata di carattere generale -Sussisten.: za -Operativit anche per la omessa contabilizzazione di lavori eseguiti -Sussiste, 1177. -Appalto di opere pubbliche -Ritardo nel pagamento della rata di saldo all'appaltatore -Interessi -Necessit di riserva dell'appaltatore -Esclusione, 1177. ARBITRATO - V. Procedimento civile. ATTO AMMINISTRATIVO -Atto .presupposto -Suo annullamento -Effetti: illegittimit derivata ad effetto caducante e meramente viziante, 1066. VI RASSl!.GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Mera ricognizione di requisiti e condizioni previste dalla legge Motivazione -Richiamo alla legge -Sufficienza, 1072. -Procedimento -Norme di legge sopravvenute -Applicabilit, 1078. CASSAZIONE -V. Competenza e giurisdizione. COMPETENZA. E GIURISDIZIONE -Cassazione . -Ricorso avverso ie decisioni del Consiglio di Stato Termini -Decorrenza -Notifica delle decisioni -Forma, 1044. -Comune -Costituzione di una frazione in Comune autonomo Diritto soggettivo del Comune sul proprio territorio -Insussistenza -Fattispecie -Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1040. -Impiego pubblico -Pensioni - Gurisdizione della Corte dei Conti -Limiti, 1041. -Istruzione pubblica -Riconoscimento legale di una .scuola privata -Atti preparatori -Discrezionalit della P.A. -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario, 1040. -Notariato -Elezione del Consiglio nazionale -Potere di vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia -Esercizio -Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato, 1076. -Pensione e trattamento di quiescenza -Sospensione di indennit gi liquidata con la pnsione per divieto di cumulo -Giurisdizione del Consiglio di Stato Sussiste, 1069. -Responsabilit civile -Gimisdizione del Giudice ordinario -sussistenza del rapporto di impiego con la p.a. -Irrilevanza -Fattispecie, 1039. Servizio pubblico di alimentazione idrica -Municipalizzazione Situazione degli utenti per titolo legittimo delle acque fluenti nell'acquedotto -Giurisdizione del Consiglio di Stato, 1044. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -V. Lavoro. COMUNE -V. Competenza e gurisdizione. CORTE DEI CONTI -V. Amministrazione deHo Stato. COSA GmDICATA -Esecuzione -Estensione a soggetti diversi dagli originari ricorrenti -Potere discrezionale del1' Amministrazione, 1073. -Ese~uzione .-Estensione a soggetti estranei al giudizio -Diniego -Inammissibilit, 1072. -Esecuzione -Legittimazione Mancata proposizione del ricorso principale -Carenza, 1072. -Esecuzione -Presupposti e limiti -Estensi1,me del mezzo alle decisioni del Consiglio di Stato 1079. ' -Esecuzione -Presupposti stabiliti dal .Codice di procedura civile Inapplicabilit alle decisioni del Consiglio di Stato, 1079. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Libert di manifestazione del pensiero -Inclusione della libert di pubblicazione dell'immagine altrui -Limiti, 1018. Questioni di legittimit ostituzionale -Codice di procedura penale -Istruzione -Difesa dell'imputato -Limitazione ad un solo difensore -Contrasto dell'art. 124 co.d. proc. pen. con lo art. 24, comma .secondo Cost. Manifesta infondatezza, 1203. Questioni di legittimit costituzionale -Codice di procedura penale -Istruzione formale -Facolt riconosciute dall'art. 303 cod. proc. pen. al P. M. e non alla difesa -Contrasto con l'art. 24, comma secondo Cost. -Manifesta infondatezza, 1203. I I i I: _A'___4!f#'.---~--J INDICE VII -V. anche FaHimento, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Matrimonio, Procedimento civile, Reato, Sicurzza pubblica. DANNI DI GUERRA -Premorienza del danneggiato Indennizzo -Necessit della permanenza della cittadinanza italiana in capo agli . eredi al momento della liquidazione, 1067. EDlLIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Indennizzo -Questioni di legittimit costituzionale analoghe a quelle gi sollevate e disattese dal giudice a quo e dalla Corte Costituzionale -Irrilevanza, 1068. -Legge 18 aprile 1962, n. 167 Mancato esercizio della facolt di costruzione diretta -Conseguenze, 1077. -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 -Impugnazione -Successiva cessione delle aree o richieste di costruire in proprio -Interesse Sussiste, 1068. -Piano finanziario -Necessit Esclusione, 1068. -Pr~visione di spesa -L. 21 luglio 1965, n. 904 -Natura di larga massima -Legittimit del piano di spesa, 1068. ENTI PUBBLICI -Regioni -Natura -Ordinamento giuridico -Rapporti tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia -Successione a titolo particolare -Effetti processuali, 1046. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Edilizia scolastia -Vincolo triennale ex art. 7 1. 24 luglio 1962, n. 1073 -Illegittimit, 1076. - Espropriazioni nei Coonuni colpiti dal terremoto del 1908 -Controversie sulla determinazione della indennit di esproprio -D~voluzione della competenza arbitrale al giudice ordinario -Traslatt, o iudicii -RJiassunzione Termini, 1059. Invalidit derivata da atto connesso iPrecedente -Termine per l'impugnativa -Inosservanza Inammissibilit dell'impugnativa princ~pale, 1073. -Occupazione d'urgenza -Parere negativo del Genio Civile -Decreto Prefettizio -Motivazione Necessit, 1068. -Piani di ricostruzione -Indennit di esproprio -Criteri di determinazione, 1063. -Termine per l'impugnazione Espropriazione per p.u. -Fattispecie, 1073. FALLIMENTO -Credito d'imposta -Reclamo alle Commissioni tributarie -Ammissione al passivo con riserva, 1053. -Opposizione allo stato passivo Partecipazione al Collegio del Giudice delegato -Mancanza di imparzialit -Esclusione, 1032. FERROVIE - V. Appaito. FRIULI-VENEZIA GIULIA - V. Enti pubblici. GIUSTIZIA AMMlNISTRATIVA -Autorizzazione a stare in giudizio -Omesso deposito relativa delibera -Inammissibilit dell'intervento in giudizio, 1{;75. -Interesse al ricorso -Suo contenuto .sostanziale, 10b6. -:Ricorso giurisdiz1011a1e -1\mmissibilit in difetto di impugnativa di atti conseguenziali -Sussiste, 1066. - V. anche Cosa giudiccta. IMPIEGO PUBBLICO -Concorso -Bando -Norme di legge sopravvenute -Applicabilit -Limiti, 1078. -Conglobamento e cumulo delle retribuzioni -Trattamento differenziato per gli insegnanti non di ruolo -Illegittimit costituzionale, 1031. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Costituzione del rapporto di servizio -Estremi -Irrilevanza della mancata esibizione dell'atto di nomina in ordine alla sussistenza del rapporto, 1077. Licenziamento -Diritti patrimoniali conseguenti -Norme applicabili, 1078. -Natura del rapporto di servizio Necessit del :riferimento al contenuto del medesimo, 1078. -Note di ,qualifi.ca -Giudizio complessivo -Comportamento e rendimento -Motivazione necessit, 1074. -Note di ,qualifi.ca -Impugnazione -Decisione -Omesso esame della censura -Omessa istruttoria Illegittimit, 1074. Note di qualifica -Revisione Contrasto con le note informative -Fattispecie -Difetto di motivazione, 1074. -Promozione per merito comparativo -Attitudine alla qualifica superiore Valutazione della personalit del dipendente nel suo complesso -Necessit, 1075. -Promozione per merito comparativo -Illegittimit del giudizio complessivo -Conseguenze -Illegittimit dello scrutinio, 1074. Sospensione dell'indennit integrativa speciale per divieto di cumulo -Recupero delle 'somme indebitamente riscosse -Rateizzazione -Legittimit, 1069. Stipendi, assegni e indennit Correzione e variazione dei ruoli delle spese fisse -Ritardo nell'adozione del relativo provvedimento -Retroattivit -Limiti, 1070. Stipendi, assegni e indennit Ripetizione emolumenti non dovutr -Obbligo --Non sussiste, 1070. V. anche Competenza e giurisdizione. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni fiscali per l'Opera Nazional Combattenti -Limiti, 1080. -Agevolazioni per case di abitazione -Estensione agli uffici e negozi -Intel'pretazione del termine uffici e negozi , con nota di G. STIPO, 1085. -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Termine biennale per l'ultimazione -Pluralit di edifici da costruire sull'area acquistata con unico atto -Si applica all'intero complesso, 1160. -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Termine biennale iPer l'ultimazione -Soppressione -Applicazione agli atti anteriori -Limiti, 1161. -A:gevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -T.rasferimento di area in cambio di appartamento da costruire -Permuta -Trattamento fiscale, 1095. -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Vendita isolata di negozi -Legislazione nazionale e legislazione regionale skiliana -Esclusione, 1164. -Agevolazioni per la industrializzazione del Mezzogiorno -Primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti per l'impianto di 'Stabilimenti industriali -Trasferimenti consecutivi -Agevolazione in favore dell'acquirente che realizza per primo l'iniziativa industriale, 1114. -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Diritto di superficie compreso, 1152. -Agevolazioni per. la ricostruzione edilizia -Pluralit di trasferimenti -Ammissione al beneficio solo dell'atto che realizza il fine della ricostruzione, 1169. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita isolata di negozi -Inapplicabilit, 1139. -Appalto -Vendita -Distinzione -Apprezzamento di fatto -Incensurabilit in cassazione, 1131. -Appalto -Vendita -Di,stinzione -Criteri di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771, 1131. INDICE IX -Atti soggetti a condizione sospensiva -Termine per la: registrazione -Irrnposta fissa e imposta ordinaria -Decadenza dalle agevolazioni per tardiva registrazio'... ne -Esclusione, 1117. -Delegazioni di pagamento -Delegazioni sulle imposte di consumo ed estinzione dei mutui contratti dai Comuni -Agevolazioni di cui all'art. 18 L. 3 agosto 19'49, n. 589 -Estensione alle ) delegazioni -Applicabilit anche nei confronti del soggetto delegato, 1122. -Delegazioni di pagamento -Delegazioni sulle imposte di consumo ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni -Natura giuridica -Tassazione autonoma Esclusione, 1122. -Enunciazione -Sentenza non definitiva -Sufficienza -Prescrizione -Decorrenza, 1158. -Pluralit di disposizioni contenute in unico atto -Nozione -Disposizioni necessariamente connesse -Nozione -Fattispecie, 1149. -Prescrizione -Interruzione -Avviso di accertamento -:idoneit a rimettere in discussione tutta la materia tassabile, 1120. -Prescrizione Interruzione Contestazione del valore imponibile -Interruzione della prescrizione 1su tutta la materia tassabile -Consolidazione del criterio di tassazione -Esclusione, 1174. -Simulazione -Effetti -Duplice tassazione dell'atto simulato e della :retrocessione per effetto della dichiarazione di simulazione -Impossibilit di conseguire gli effetti della retrocessione per avvenuta alienazione del bene a terzi -Irrilevanza, 1099. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Sog,getti tassabili in base a bilancio -Accertamento -Inattendibilit del bilancio -Presunzioni, 1092. IMPOSTA IPOTECARIA - Agevolazioni a favore degli I.A. C.P. per le formalit in dipendenza di mutui -Cancellazione della ipoteca originaria e costituzione di altra ipoteca su diversi beni a garanzia dello stesso mutuo -Si estende, 1166. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Commissioni tributarie -Compo, sizione della Commissione Centrale -Questione di illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, 1103. -Imposta complementare !Progressiva sul reddito -Esclusione del~ le detrazioni dell'imposta sulle successioni -Eccesso rispetto alla legge di delega -Illegittimit costituzionale, 1036. -Imposte dirette .,. Azione giudiziale -Precedente decisione definitiva della Commissione -Decisione della Commissione Centrale che cassa con rinvio -Non tale, 1083. -Imposte dirette -Riscossione Responsabilit civile dell'Amministrazione Finanziaria .per l'azione esecutiva dell'esattore Esclusione -Illegittimit costituzionale per contrasto con l'articolo 28 Cost. -Manifesta infondatezza, 1155. -Imposte indirette -Competenza de1le Commissioni -Questione sulla interpretazione della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione automatica - questione di diritto -Competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale, 1103. -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Questioni di valutazione -Ricorso alla Commissione Centrale -Esclusione, 1112. -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Valutazione automatica dei fondi rustici -Determinazione della natura agricola o edificatoria dei terreni questione di .fatto -Competenza della commissione distrettuale di valutazione, 1103. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lmposte indirette -Competenza delle commissioni -Valutazione automatica dei fondi rustici -Determinazione della natura agricola o edificatoria di terreni - questione di fatto -Competenza della Commissione distrettuale di valutazione, 1128. lmposte indirette -Competenza delle Commissioni -Valutazione -Questioni sull'applicazione della legge processuale .:. Competenza della Commissione di valutazione, 1128. Imposte indirette -Controversie di valutazione -Ricorso al tribunale contro le decisioni della Commissione ,provinciale di valutazione per difetto di calcolo o errore di apprezzamento -Termine -impugnazione inammissibile dinanzi alla Commissione Centrale -Non evita la decadenza, 1136. lmposte indirette -Ingiunzione -Intimazione di seconda ingiunzione per lo stesso .supplemento basata su diverse ragioni -Ammissibilit, 1117. Imposte indirette -Valutazione automatica dei fondi rustici -Efficacia vincolante della classificazione catastale -Esclusione Accertamento Caso per caso della natura del terreno -Necessit Area edificabile -Necessaria inclusione in zone edilizie di piano regolatore -~sclusione, 1103. -Legg regionale siciliana -Rinvio alla legislazione statale -Carattere -Fattispecie, 1142. -Poteri no11mativi della Regione siciliana sui tributi erariali -Limiti, 1142. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Avviso al contribuente della data della discussione -Termine -Computo, 1128. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -.Impugnazione della Finanza alla Commissione centrale -Presentazione presso la segreteria di atto motivato - sufficiente -Comunicazione unitamente all'avviso di notificazione della decisione - facoltativa, 1100. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Motivazione dei ricorsi -Controversie di valutazione Motivazione succinta - sufficiente, 1172. Procedimento dinanzi alle Commissioni -Revocazione -Separazione tra iudicium rescindens e iudicium rescissorium -Necessit, 1126. Procedimento dinanzi alle Commissioni -Vizi del processo rilevabili di Ufficio -Decisione sul rito e sul :merito impugnata solo sul mea:-ito -Formazione di giudicato formale -Possibilit, 1146. -Rapporti tra il giudizio dinanzi alle Commissioni e quello dinanzi al giudice ordinario -Termine semestrale -Decorrenza -Decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi alle Commissioni, 1135. -V. anche F.allimento. ISTRUZIONE PUBBLICA -V. Competenza e giurisdizione. LAVORO Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo del preventivo reclamo amministrativo Illegittimit costituzionale Esclusione, 1021. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI Nr.me sopravvenute -Applicazione della precedente disciplina -Limiti, 1075. -V. anche Atto amministrativo. MATRIMONIO Obblighi patrimoniali fra i coniugi -Doveri del marito verso la moglie -Limitazione solo alle tpotesi di .insufficienza dei mezzi della moglie -Applicazione anche ai coniugi separati, 1023. NOTARO Notariato -Consiglio nazionale Elezione -Poteri del Ministro Estensione, 1076. INDICE XI -V. anche Competen:ta e .Giurisdizione. OPERE PUBBLICHE -V. Appalto. PENSIONI Pensione e quiescenza -Pensionati riassunti in servizio -A:ssegni accessori e tredicesima mensilit Sospensione -Legittimit, 1071. -V. anche Competenza e giurisdizione. PRESCRIZIONE -V. Imposta di registro, Responsabilit civile. PROCEDIMENTO CIVILE -Appello -Interesse all'impugnazione -Soccombenza -Domanda diretta a conseguire una somma maggiore 'di quella richiesta in primo grado -Preclusione -limiti, 1052. -Arbitrato -Inosservanza di formalit procedurali non importanti violazioni del contraddittorio -Nullit del lodo -Non sus . siste, 1046. -Consulenza tecnica d'ufficio A:mmissibilit al fine di raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una ipretesa -E. sclusione, 1196. -Giuramento -Formula -Requisiti di ammissibilit, 1056. -Mandato alle liti -Procura 1speciale -Conferimento -Nullit dell'atto -Sanatoria, 1056. Opposizione ad indenniit di espropriazione per p.u. -Estinzione del processo -Decadenza dell'opposizione, 1059. -O:pposizione di terzo su beni pignorati -Limitazione della prova -Illegittimit costituzionale Esclusione, 1013. PROCEDIMENTO PENALE -Decreto di citazione -Partecipazione ai difensori -Omessa notifica al d.iifensore di fiducia -Nul lit assoluta -Eccezionale sanabilit per la -comparizione della parte interessata, 1200. -Dibattimento Rinvio prima delle formalit di apertura a data fissa -Non sospensione, 1200. -Nullit -In genere -Nullit assoluta -Sanatoria per raggiungimento dello sc~o -Fattispecie, 1203. REATO -Danneggiamento durante scioperi o serrate -Aggravamento e procedibilit di ufficio -Illegittimit costituzionale, 1015. -Reati e pene -Vendita di scritti ed oggetti contrari alla pubblica decenza -Contrasto con la libert di manifestazione del iPensiero -Illegittimit costituzionale Esclusione, 1034. REGIONID -V. Enti pubblici. RESPONSABILITA CIVILE -Prescrizione -Diritto al risarcimento dei danni limitato da norma costituzionalmente illegittima -Deco!'enza della prescrizione, 1039. -V. anche Competenza e Giurisdizione, Imposte e Tasse in genere. SCIOPERO. -V. Reato. SICILIA -V. Imposte e tasse in genere. SICUREZZA PUBBLICA -Obblighi di polizia a carico di affittacamere e albergatori -Ipotesi varie -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 1026. SOCIETA -V. Imposta di ricchezza mobile. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 26 giugno 1970, n. 112 6 luglio 1970, n. 119 9 luglio 1970, n. 122 13 luglio 1970, n. 130 13 luglio 1970, n. 133 16 luglio 1970, n. 144 6 novembre 1970', n. 152 18 novembre 1970, n. 158 18 novembre 1970, n. 159 18 novembre 1970; n. 160 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 29 dicembre 1969, n. 4046 Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245 . . Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1568 Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1633 Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1644 Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1651 Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1657 Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670 Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837 Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1854 Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1944 Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1950 Sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1973 Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2000 Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001 Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2003 Sez. I, 19 ottobre 1970, n. 2080 Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2095 Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2100 Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2102 Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2126 Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2128 Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2131 Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2132 . Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2156 . S'ez. I, 26 ottobre 1970, n. 2158 Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2159 . Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2167 Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2220 pag. 1013 1015 1018 1021 1015 1026 1031 1032 1034 1036 Pag. 1177 1080 1039 1040 1040 1041 1Q44 1083 1085 1092 1095 1099 1100 1044 1103 1112 1114 1046 1052 1117 1120 1122 1126 1128 1131 1135 1139 1142 1146 INDICE Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221 . Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228 Sez. III, 29 ottobre 1970, n. 2243 Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2266 Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2269 Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2316 Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2317 Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418 Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420 Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2468 Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472 Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2478 Sez. I, 25 novembre 1970, n. 2520 Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2561 . Sez. I,. 5 dicembre 1970, n. 2563 .. Sez. I, 18 dicembre 1970, n, 2713 LODO ARBITRALE 8 luglio 1970, n. 64 (Roma) 8 luglio 1970, n. 65 (Roma) GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 4 .. Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 7 Ad. Plen., 13 novembre 1970, n. 8 ' Ad. Ple::J.., 20 novembre 1970, n. 9 Ad. Plen., 28 novembr~ 1970, n'."" 12 Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 15 Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 658 Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668 Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 697 Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698 Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738 Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777 Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 783 . Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790 . Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804 . Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 826 Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 9 luglio 1969, n. 2239 Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 931 XIII pag. 1149. 1152 1155 1178 1158 1160 1164 1166 1169 1172 1174 1053 1056 1059 1063 1196 pag. 1179 1181 pag. 1066 1067 1068 1068 1069 1071 1072 1072 1073 1074 1074 1075 1076 1077 1077 1078 1079 pag. 1200 1203 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA V. DE MARTINO ed altri, Commentario alla legge fallimentare, Volt. I e II P.E.M. . . . . . pag. 195 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Leggi e decreti (segnalazioni) pag. 196 NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE Norme dichiarate incostituzionali : codice civile, art. 164, primo comma . . . . . . . pag. 197 codice civile, art. 592; art. 593, primo, secondo e quarto comma, art. 599 . . . . . . . . . . . . . . . 197 codice di procedura penale, art. 304-bis, 1primo comma . 197 d.lg. C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, articolo unico, ta bella A .............. . 197 .lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, art. 1 . . . . 198 le.gge 20 novembre 1951, n. 1323, artt. 1 e 2 . 198 legge 31 marzo 1954, n. 109, art. 2 . . . . . . . 198 d.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, art. 20, quinto comma 199 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b 199 leg,ge 4 febbraio 1958, n. 23, art. 1 . . . . . . 199 d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, articolo unico . . . 199 d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 13, quinto comma 200 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art .24, quinto comtma 200 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, n. 1, art. 3, n. 7, art. 10 . . . . . . . . 200 -Norme delle quali stata dichiarata non fondafo la questione di legittimit costituzionaie: codice civile, art. 595, art. 599 . . . . . . . . .. pag. 200 codice di procedura civile, art. 301, ultimo comma 201 codice 1pena.ie; art. 527, art. 528 e art. 529 . . . . 201 codice penale, art. 725 . . . . . . , . . . . . . . 201 codice di procedura penale, art, 303, primo comma 201 codice di procedura penale, art. 349, ultimo comma 201 / r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 98 . . . . . . 201 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101, secondo comma 202 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, primo comma . 202 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 189, terzo comma . 1. 202 d.lg.lgt. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2, primo comma . 202 INDICE xv d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 745, art. 4 . . . . . . pag. 202 d.lg. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, terzo comma 203 legge 5 marzo 1951, n. 190, art. I . . . . . . 203 legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 8, ultimo comma . 203 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 109, lett. c . . , . 203 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,'art. 211, secondo comma 203 d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63, secondo comma 203 leg.ge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, primo comma . . 204 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, ultimo comma, art. 4 e seguenti e art. 15 204 Norme delle quali stato promosso giudizio di legittimit costituzionale . . . . . . . . . . . 204 -Norme delle quali il giudizio di legittimit costituzionale stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilit, di manifesta infondatezza, o di restituzione degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . 222 INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) Amministrazione pubbUca pag. 234 Imposta mobile di ricchezza pag. 242 Antichit e belle .Aippalto . Archivi di Stato arti 234 234 235 Jimposta di successione Imposta generale sull'entrata. 243 243 Circolazione stradale Concessioni ammm1stl'ative . Confisc;i . Contabilit dello Stato Contributi . Cooperative . Dazi doganali Demanio Difesa dello Stato Edilizia economica e popolare . Espropriazione iper p.u. Famnacie Ferrovie Filiazione . Idrocarburi . Impiego pubblico . Imposta di consumo Imposta di registro 235 236 236 237 237 238 238 238 238 239 239 239 239 240 240 240 241 241 Imposte e tasse . Imposte varie . . Locazioni di cose Lotto e Lotterie Monopolio. Qpere prtbbliche Pignoramento Previdenza ed assistenza Professioni Regioni. Responsabilit civile Sequestro . Strade Successioni Telefoni Titoli di credito Trattati e convenzioni internazionali 243 244 244 245 245 245 245 245 246 246 247 247 248 248 248 248 248 GIURISPRUDENZA SEZIONE PR,IMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1970, n. 112 -Pres. Branca Rei. Oggioni -Della Mo!ra (n. c.), Presidente del Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv .gen. dello Stato Coronas). Procedimento civile -Opposizione di terzo su beni pignorati -Limitazione della prova -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cast., art. 3, 24; c.p.c. art. 621). Non fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela .giudiziaria, Za questione di legittimit costituzionale dell'art. 621 codice di procedura civile, limitativo della plf'ova del terzo opponente al pignoramento immobiliare (1). (Omissis). -1. -Le suindicate ordinanze del pretore di Verbania e del. pretore di Roma concernono entrambe l'esame della questione di legittimit costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile. Pertanto, ravvisasi l'opportunit di procedere alla riunione dei giudizi in modo da risolvere la queistione con unica sentenza. 2. -Si ssume che fa limitazione imposta al terzo, opponente nella procedura esecutiva su beni pignorati, di provare con testimoni il suo diritto di appartenenza sui beni stessi, contrasterebbe con i princpi di (1) La questione era stata proposta con due ordinanze pretorili. Sulle limitazioni per il terzo opponente nell'esecuzione immobiliare, cfr. in tema di cmodato, Cass. 16 maggio 1968, Giur. it. 1970, I, 1, 626; in dottrina, BucoLo, Ancora sui riff.essi della convivenza del debitore pignorato, Giur. it. 1970, I, 1, 136. Per l'illegHtimit costituzionale, invece, dell'art. 622 cod. pmc. civ., ofr. la sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, in questa Rassegna, 1967, 950. (,*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaboratore anche l'avv. RAFFAELE CANANZI. ! I I i I I I j ! I I j I l . ---I I I 1014 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO uguaglianza di trattamento, di tutela giudiziale dei propri diritti nonch di garanzia deLla propriet privata, dichiarati rispettivamente dagli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione. La questione non fondata. 3. -Va osservato che la nm1ma procedurale in esame, nel subordinare l'ammissibilit della prova testimoniale (senza con ci escludere mezzi istruttori diversi da questa) alla condizione che l'esistenza del diritto sui beni sia resa verosimile dalla professione o dal commerdo esercitati dal terzo o dal debitore ossia che sia reso verosimile l'affidament dei beni all'esecutato, corr1sponde ad un principio che trova nel sistema la sua. giustificazione. L'art. 621 .del codice di procedura civile va considerato in collega mesto col precedente art. 513 che autorizza J.'uftkiale giudiziario a ricercare le cose da .pignorare 1nella casa del debitore dalla ubkazione dei beni la presunzione legale della loro appartenenza. Tale presunzione risponde ad esigenze di pratica effettivit degli atti esecutivi e, come di regola per le presunzioni del .~enere, consente la prova contrada soltanto nei limiti autorizzati dalla legge (art. 2728 cod. civ.). Il dato costituito dalla posizione locale delle cose mobili al fine di tutela di diritto di credito, anche in pregiudizio di diritti altrui, non prev1sto isolatamente dalla norma in esame bens trova riscontro in altre norme, sia di diritto comune (artt. 2756, 2760, 2761, 27'64 cod. civ.) sia di diritto tributario (art. 63, ultimo comma, r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401; art. 207 t.u. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 6415). L'art. 621 del codice di procedura civile, prescrivendo che la presunzione di appartelnenza del bene po1ssa essere vinta dal terzo, se prova, con testimoni, non solo l'originario titolo di propriet, ma anche, e soprattutto, le :specifiche ragioni della uHeriore permanenza della cosa. presso l'esecutato, s'inquadra nel sistema che, tutelando i diritti di credito, ne tutela il soddisfacimento contro possibili forme di comI?_iacente elusione. 4. -Quanto preme.sso cond_uce ad escludere qualsiasi contraddizione della norma in esame con princpi cos.tituzionali. Non fondato il richiamo aH'art. 3 poich i diritti della libert di prova del terzo opponente non vengono conculcati ad esclusivo favore del creditore, al quale sarebbe arbitrariamente assegn;:ito un trattamento privilegiato, bens l'esercizio di tali diritti viene ad essere regolato in base a criteri di razionalit. Neppure fondato il richiamo all'art. 24 sulla base di una supposta violazione del diritto di azione e di difesa. Come questa Corte ha pi volte ritenuto (sentenze n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle delimitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di .PARTE I, SEZ. I, GIURlS. COSTlTUZIONAI,.E E INTERNAZIONAI..E 1015 norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrap posti diritti .sostanziali. In particolare, \la prima delle ora citate:sentenze ha escluso la violazione dell'art. 24 nella ipotesi dell'art. 207, lettera b, del testo unico sulle imposte dirette (divieto di opposizione delconiuge e dei parenti del contribuente riguardo ai mobili esis,tenti nella casa dello stesso). Infine, va parimenti esclusa l'incostituzionalit della '.nonna in rela zion all'art. 42 della Costituzione, cio per supposta violazione del prin cipio che garantisce e tutela la propriet privata. contro ogni menoma. zione. Iii. principio consarato nell'art. 42 non senza limiti o condizioni: quegli stessi limiti e condizioni ,cJ1e ineriscono al concetto stesso di propriet. Anche riguard0< questo specifico punto, la Corte 1si gi pronun ciata co.n la sentenza n. 4 .del 1960 avente per oggetto l'ultimo comma dell'art. <63 del r.d. n. 1401 del 1922 sul divieto posto all'acquirente in asta esattoriale di chiedere la separazione a suo favore dei beni mobili esistenti nella' casa del contribuente debitore. La pronuncia informata al concetto che per impedire frodi troppo facili la conserv~zione del diritto del prop:i;ietario subordinata all,'onere di provvedere tempesti vamente alla materiale separazione ,in modo da evitare intralci al rego lare ,svolgimento della procedura esecutiva. La validit dello stesso principio si estende, per identit di motivi, anche per quanto riguarda l'ipotesi dell'art. 621 del codice di proodura civile nel quale, come si detto, non orto relativo agli stessi beni. Per effetto di queste norme, '1a prdpriet deWente Regionale si riallaccia a quella statale, in quanto la Regione assume ;rispetto ai beni la posizione giuridica che aveva lo Stato, e cio diventa titolare degli stessi rapporti 'giuridici, diritti, obblighi e facolt che formavano il contenuto della posizione dello Stato. La conclusione cos raggiunta non esaurisce l'esame del motivo di rico11so, perch l'amministrazione ricorrente sostiene che ,ainche a volere ; inquadrare la specie nello schema della successione tra enti pubblici la decisione impugnata non si sottrae a ensura. E ci fo quanto rimarrebbe esclusa in ogni caso la configurabilit di una succeissione a titolo particolare, ammessa dallo Corte di merito, posto che l'attribuzi:one da parte dello Stato ad altro ente pubblico di attivit fino allora da esso esercitate comporta una successione a titolo universale, sia puve parziale, perch non legata alla estinzione del resto neppure ipotizzabile, de11'8iillte predecessore. Sulla questione della natura della successione tra enti pubblici, e quindi dei principi applicabili, questa Corte ha avuto occasfone di precisare che, neUa a'ssenza di norme regolatrici in via generale della particolare materia, deve escludersi tanto un principio generale che regoli ex 1se il fenomeno come successione a titolo universale, quanto il prin cipio invevso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni avvielne di regola, dopo la liquidazione a titolo particolare e limitatamente ai beni residui (cass. 24 luglio 1958, n. 2689). r111rar11i1rmrt!lrrffilitr111:1r@:11:rrr1rwtm:r1wermfMTffffittm11r11rr1rarmffrr1fMrzf1r&r~ 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ha pertanto riconosciuto .che si ha successione universale: quando, tra l'altro, soppresso un ente pubblico, si sia iin presenza del permanere degli .scopi in capo ad altro ente a cui favore riisultino aitlche attuati il passaggio (sia pure parziale) delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridichegi dell'ente soppresso (cass. 24 luglio 1958, n. 2689 cit), quando vi fusione d:i due enti o la 1so.stituzione di uno ad un altro (14 agosto 1953, n. 2753); ovvero quaitldo essendo devoluto daH'uno all'altro ente il murius publicum, l'espressa caratterizzaziose dello stesso e la sua esclusiva ine renza ai due enti in rapporto di ipotetica successione rendano evidente che l'uno la continuazione dell'altro (3 ottobre 1959, n. 2642); ed ancora quando viene trasferito ad un nte un intero complesso istituzionale, gi inserito nelle strutture dell'ente diminuito, (success.ione parziale caratteristica della successione tra enti territoriali in caso di parziali d:iistacchi o frazionamenti dei rispettivi territori (cass. 25 marzo 1957, n. 1019). Esattamente, pertanto, la Corte di merito ha afferma:to che, in sintesi, per aversi .succesisione universale devono permanere in ca:po al nuovo ente gli .stessi scopi ~dell'ente soppresso o diminuito, considerando quali normali indici rilevatori della devoluzione del munus (a meno di una sua, esclusiva inerenza ai due enti) il pas1saggio delle strutture organiz. zative degli uffici e di tutto l'insieme delle situazioni attive e passive collegate, in guisa, da 1potersi dire che un ente la continuazione di un altro; e che, ove non vi sia l'estinzione dell'ente antecessore, necessario che da esso .si distacchi un intero complesso organizzato istituzionale, ossia un particolare settore della sua 1sitru.ttura, tenendosi conto che la persona giuridica pu risultare articolata in pi branche ad organismi sprovvisti di rilevanza esterna, ma dotati di un loro pa.rticolare ordinamento, sicch in occasione del trapasso di una par.te delle strutture il fenomeno successo!l1io pu parzialmente a1Jtua'11si in rel.azione alle situazioni attive e passive inerenti al complesso degli apparati global mente trasferiti. E, facendo corretta applicazione di questi criteri, la stessa Corte ha esattamente .concluso nel senso che il trasferimento dallo Stato al patri monio indisponibile della Regione Friuli-Venezia Giulia di certi beni (le miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere) e delle rela tive funzioni, non ha determinato una successione a titolo universale. Richimrato quarito innanzi esposto ,sulla posiziione delle ragioni nel- l'ordinamento costituzionale ed amministrativo e ricordato come la Cosrtituzione ha affidato ad organi dello Stato H controllo sugli atti J.egi slativi ed amministra.tivi delle regioni, contrai.li che nei confrronti delle leggi regionali si estendono fino all'annullamento per contrasto con gli interes.si dello Stato, dove escludersi che alla Regione Friuli-Venezia Giulia siano nella ispecie -stati devoluti, sia pure' nell'ambito del suo PARTE I, SEZ.. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1051 territorio, gli scopi propri dello Sta1to nel settore minerario, con la assoluta avulsione degli stessi dal contesto di quelli che lo Stato persegue e, di conseguenza, che tra i due enti siasi dete:rminata in. relazione ai beni in discussione quella identit di posizione neces1saria per aversi un fenomeno successorio im universum ius, rilevante ai fini dell'applicazione dell'invocata norma dell'art. 110 c.p.c. Deve ancora aggiungersi come il tra.sferimenito dal patrimonio indisponibile dello Stato a quello della Regione dei beni di cui si discute non sia stato accompagnato dal trasferimento, costituente come si detto indice rivelatore della successione universale, delle strutture amministrartive intese come apparato funzionale. In conclusione, il d.P.R. 26 giugso 1965, n. 9518, come i giudici di merito hanno esattamente riconosciuto, ha attuato una successione a titolo particolare nei rapporti inerenti ai :singoH beni da esso elencati, tra cui le miniere del Predil, a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, .con la cGnseguenza che il processo iniziato nei confronti dello Stato in relaztone ai diritti ed agli obblighi nascenti dalla concessione di tali miniere, validamente proseguito tra le parti origi1narie in applicazione dell norma dell'art. 111 c.p:c. Con il secondo motivo l'amministrazione ricorre:nte lamenta la violazione dell'art. 816, 3 comma, c.p.c. sostenendo che1a mancata comunicazione alle parti dei risultati dell'ispezione giudiziale eseguita il 12 luglio 1963 e l'omessa assegnazione alle stesse di un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche dopo lo espletamento del mezzo istruttorio, determinavano la nullit del lodo, essendo tali formalit imposte indeTogabilmente a tutela del contraddittorio. ' La censura non fondata, poich il principio del contraddittorio, come hanno esattamente affermato i giudici di appello, non pu considerarsi violato da parte degli arbitri dispensati dall'obbligo di osservare le formalit procedurali, ove le parti che non abbiano poi ricevuto il termine per espletare l'attivit defensionale, siano state presenti alla ispezione dei luogl:ii disposta da~ collegfo arbitrale il quale, dopo lo scambio di memorie e la discus1sione della causa, si sia riservata di decidere. Ed invero, la non menzione, tra i vizi del Lodo che ne costituiscono motivo di nullit (art. 829 c.p.c.), della violazione. da parte degli arbitri del terzo comma dell'art. 816 c.p.c., dimostra che tale disposizione non detta una condizione di validit del lodo, ma, fermo il rispetto del principio del contraddittorio, garanzia inderogabile del rapporto processuale, indica piuttosto una modalit di svolgimento di quel principio; con la conseguenza che, qualora con altre foTme e modaHt il contraddittorio stesso venga realizzato nei suoi momenti essenziali, nessun motivo di nulli) in 1senso 'Sostanziale divel'.so da quello in cui veniva assunta l'espressione adoperata dai corrispondente art. 341 primo comma, del c.p.c. 18615, secondo cui La pe;renzione rende nulla la procedura. Contro iii. ;rigore di questi principi nessun valido argomento ilecito trarre dalle disposizioni dell'airt. 2945; ultimo 1comma, cod. dv., a mente 1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del quale, se il pi'ocesso si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale. Per disattendere la tesi :secondo ,cui fa.le disposizione dovrebbe intendersi addirittura come espressione di un nuovo principio generale per cui l'estinzione del processo non priverebbe' l'atto ilntroduttivo della lite della :sua efficacia nei confronti degli istituti comunqe connessi al decorso del tempo (e quindi non solo nei ccmlrmti della prescrizione ma benanco in quelli del.la decadenza) -senza neppure bisogno di rammentare la norma dell'art. 2964 'Cod. civ., con la quale il legislatore ha espressamente escluso che posisano appJ.icarsi alla decadenza e alle cause relative a1ia interruzione ed alla 1sospensione defila prescrizione - sufficiente risalire alla genesi ed alla ratio del citato art. 2.945 cod. civ. (ultimo comma). Chiarisce, in pcroposito, la Relazione del Guardasigilli al cod. civ. (n. 1204) ch la norma in questione stata dettata per la ragione che non sarebbe stato coerente priva,re d'efficacia interruttiva la domanda giudiziale per essersi il processo estinto. ed, i:n pari tempo, attribuire effica,cia interruttiva ad ogni atto di costituzione in mora non seguito da akun processo . E tanto basta a dimostrare come, trattandosi ili disposizione eccezionale, J;a stessa si renda inappJ.icabile -in via analogica -alla decadenza. Meno che mai potrebbe poi trar,si argomento -per una diversa soluzione del quesito -dalla diisposiziO!Ile dell'art. 2967 .cod. civ. (a mente del quale, nel caso in cui la decadenza impedita, il diritto rimane soggetto aJ.le disposizioni che regolano la prescrizione), posto che la norma (la quale ha evidente riferimento alla ipote:?i in cui ad impedire la decadenza sufficiente un atto ,stragiudiziale) suppone addirittura risolta la questione di cui si tratta. Poste tali promesse iJ. problema della causa si :riisolve nello accertare se, nono.stante la tempestiva proposizione della domanda (opposizione), siasi neJ.la :specie -dop? scaduto il termine di decadenza (di cui all'art. 51 della gi citata legge n. 2359 del 1865) e nelle more del giudizio -verificata l'estinzione del processo. Al quesito deve darsi risposta affermativa. Non pare dubbio, infatti, 'che il.a legge 11,dicembre1952 n. 2466 che ha. attribuito le controversie in materia di determinazione della indennit di espropriazione alla competenza del giudice ordinario, non siasi limit!J!ta a sopprimere la competenza (o, se si preferLs1ce, la potestas judicandi) dei Collegi arbitrali istituiti a norma degli artt. 164 e 179 del tu. 19 agosto 1959, ma -com' fatto palese dallo stesso tenore iletterale delle espressioni adoperate ( Sono devolute alla Autorit giudiziaria ordinaria, ecc.) e sop!ratutto dal difetto di disposizioni transitorie per il regolamento delle procedure gi iniziate ed in corso davanti t1li ~:::::: !,Jjji 1!!1\l!!$!it~41!0:1r~:t~JY~~J PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1063 agli arbitri -abbia invece operato essa stessa una vera e propria translatio al giudice ordi:naa:-io dei giudizi pendenti davanti agLi arbitri. Ricorreindo pertanto una ipotesi in tutto corrilspondente a quella corusideirata dallo art. 50 del codice di procedura civile, si rendeva certamente applicabile alla fattispecie -data la manC8.!ta previsione da parte della legg anzidetta di un termine per la riassunzione dei poc-ocessi gi iniziati -il pi generale principio san'Cito appunto dall'articolo predetto Con ;riferimento ad ogni ipotesi di translatio judicii non specificamente disciplinata dalla legge: vale a dire quell.o concemeillte l'obbligo di riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente nel termine di :sei mesi deco!l"renti dal giorno in Cui gli interessati, avendo avuto legale conoscenza della translatio medesima, avrebbero potuto :legittimamente provvedere aU:a riassunzione; non essendo logicamente concepibile che la legge abbia inteso iasctare all'arbitrio delle parti la scelta del momento di tale riassunzione, sia pure nell'ambito del pi ampio arco del termine di prescrizione deH.'azione. Ci poc-ecisato, e poich nella specie una tale poss.ibilit non pu fal'tSi coincidere se n.o,p. col giorno delia entrata in vigo:i:-e della ilegge di cui si .tratta (18 genaio 1953), il Cami:niti avrebbe potuto utiJ.me:iite proyvedere a tale riaS!Sunzione entro il 18 luglio 1953. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 21563 -Pres. Pe~e . Est. Spadaro -P. M. Del Grosso (conf.) -Ministero dei LL. PP. (Avv. Stato Cavalli) c. Massaventi delle attivit relative spettano in via originaTia allo Stato, che ne ha attribuito una quota al C.0.N.I. in relazione alle particolari esigenze dell'attivit _sportiV'.a, che deve essere organizzata e progvammata da una sola autorit in campo nazionale. CONSIGLJO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668 -Pres. Potenza -Est. Giura -Cioffi (avv. Balzarini) c. Ministerio Difesa (avv. Stato Peronaci). Cosa giudicata -Esecuzione -Legittimazione -Mancata proposizione del ricorso principale -Carenza. Cosa giudicata -Esecuzione -Estensione a soggetti estranei al giudizio -Diniego -Inammissibilit. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1073 Cosa giudicata -Esecuzione -Estensione a soggetti diversi dagli originari ricorrenti -Potere discrezionale dell'Amministrazione. L'e~ecuzione del giudicato non pu essere richiesta da colui che non abbia proposto il ricorso irn via principale (1). Rientra nel potere discrezionale deU'Amministrazione la facolt di estendere il giudfoato a soggetti estranei al giudizio principale nei 'CCl!Si in cui il provvedimento annunato non sia indivisibiie (2). La positiva estensione del giudicato a sogge,tti estranei aiza l~te non consente successivamente il diniego del beneficio ad altri soggetti, che si trovino nella stessa posizione di coloro che, pur non essendo parti del giudizio amministrativo, sono stati avvantaggiati dal provvedimento di estensione del giudicato (3). (1) Giurisprudenza costante. (2) Cfr. Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 329, Il Consiglio di Statq, 1969, 1129. (3) La massim:;t co,stituisce applicazione del consolidato pdncipio in base al quale, ogni voJ.ta che l'Ammini'Strazione ha la facolt di eserdtare un pote.re discrezionale, pu emettere un IJTOVvedimento a contenuto positivo ovvero negativo; tuttavia, 111ell'iipotesi di esercizio positivo del potere, all'Amministrazione 'Successivamente inibito di ridec1dere atuonomamente il problema, dovendosi tener conto, a pena di eccesso di potere sotto il profilo dell'incoerenza, di quanto gi in precedenza disposto. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1'970, n. 697 -Pres. Barra Caracciolo, Est. GiUTa -S.p.A.. Vivakool (avv.ti Cossu e Frau) c. Giunta iregionale sarda, Prefetto di Caglitari e Ministero Lavori Pubblki (avv. Stato Casamassima). Espropriazione per p. u. -Invalidit derivata da atto connesso precedente -Termine per l'impugnativa -Inosservanza -Inammissibilit dell'impugnativa principale. Espropriazione per p. u. -Termine per l'impugnazione -Espropriazione per p. u. -Fattispecie. La denuncia deUa illegittimit di un provvedimento, fatta discendere . da un vizio di un atto connesso precedente impugnabite ex se, inam i I I ~~ 1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO missibile nel caso di mancata, tempestiva impugnazione deU'atto connesso (1). Non essendo dovuta la notifica del provvedimento di a1Jpll'ovazione del pq-ogetto di un'opera di pubblica utiiit, l'avv,enuta piena conoscenza dimostrata dalla sottoscrizi()l'ne dei verbali di concordamento dei prezzo, contenenti esplicito richiamo al progetto delle opere da eseguire (2). (1-2) Giurisprudenza pacifica. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698 -Pres. Barra Call"acciolo, Est. Giura -Molino (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero Difesa (avv. Stato Del Greco). Impiego pubblico -Note di qualifica -Giudizio complessivo -Comportamento e rendimento -Motivazione necessit. Il giudizio complessivo formuLato nei confronti di un impiegwto sulla base del comportamento e del rendimento deve. essere motivato in relazione ad entrambi i predetti elementi (1). (1) Cfr. IV Sez., 24 gennaio 1968, n. 30, Il Consiglio di Stato, 1968, pag. 27; VI Sez., 23 aprile 1968, n, 258, ivi, 703. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738 -Pres. Potenza -Est. Battara -Salu:sest (avv. Stecconi) 'c. Ministero Grazlia e Giustizia (avv. Stato Petroni) ,ZO[ppi ed altri (n.c.). Impiego pubblico -Note di qualifica -Revisione -Contrasto con le note informative -Fattispecie -Difetto di motivazione. Impiego pubblico -Note di qualifica -Impugnazione -Decisione Omesso esame della censura -Omessa istruttoria -Illegittimit. Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Illegittimit del giudizio complessivo -Conseguenze -Illegittimit dello scrutinio. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1075 Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attitudine alla qualifica superiore -Valutazione della personalit del dipendente nel suo complesso -Necessit. n Procuratore Generale della Repubblica nelL'effettuare la revisione deLle note di qualifica redatte 'dal Procuratore della RepubbUca competente non pu, nel condividere il contenuto deLLe note! suddette; attribuire un giudizio complessivo inferiore sulLa base di fatti ascritti ,ai funzionario senza il' previo accerta.mento della colpa di quest'ultimo (1). Ii Consigiio di Amministrazione nel decidere S'l,/-l ricorso gerarchico ha l'obbligo di procedere aU'istruttoria in relazioqie alle censure dedotte dal dipendente (2). L'annutiamento del giudizio complessivo, cui sia seguita la valutazione in sede di scrutinio,,determina la conseguente illegittimit dello scrutinio (3). La valutazione attitudinale va formulata in re.lazione alla personalit nel suo complesso del dipendente e non in, relazione ai singoii titoli (4). (1-3) La decisione costituisce applicazione dei p;rincipi geneTali relativi alla necessit di motivazione adeguata da fornire al giudizio complessivo, obbligo quest'ultimo pi accentuato ove, come nel caso .concreto, il giudizio in sede di revisione si ponga in contl'asto con quello formulato dal superiore geraTchko. (4) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777 -Pres. Potenza -Est. Battara -Spagna Musso (avv.ti Spagna Musso, Intriglia e A!I'dizzOllle) c. Provveditorato 00. PP. per la Campania (avv. Stato Mataloni) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses). Giustizia amministrativa -Autorizzazione a sta:re in giudizio -Omesso deposito relativa delibera -Inammissibilit dell'intervento in giudizio. Leggi, Decreti e Regolamenti -Norme sopravvenute -Applica;,;ione della precedente disciplina -Limiti. 6 Ii i 1 I! I . 1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Espropriazione per p. u. -Edilizia scolastica -Vincolo triennale ex art. 7 1. 24 luglio 1962, n. 1073 -Illegittimit. inammissibile la costituzione in giudizio di un Comune, in mancanza sia deLl'autorizzazione del Consiglio comunale a resistere che alla approvaziop,e dell'autorit competente (1). Il contenuto innovativo di una legge sop!favv1enuta impedisce la,. applicazione della precedente nor:mativa non soLtanto ai nuovi procedimenti, ma anche ,a quelli gi -in corso alL'atto di entrata in vigore delle nuove disposizioni (2). La legge 28 luglio 1967, n. 641, imtroducendo il principio della programmazione deU'edilizia scolastica, non consente l'applicazione delle leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1073 che, disponendo interventi di carattere straordinario, escludono il coordinamento voluto dalla nuova Legge; illegittimo, in conseguenza, si rivela il ptrovvedim~nto che assoggetta una propriet al vincolo triennale previsto dall'art. 7 della legge 24 luglio 196.2, n. 1073 (3). (1) Giurisprudenza costante. (2) Cfr. IV Sez., 11 luglio 1969, n. 371, (n Consiglio di Stato, 1969, I, 1159). (3) La .prevaJenza della legge 28 luglio 1967, n. 641 rispetto alla p:recedente normativa stata stabilita anche con riferimento alle formalit di pubblicazione delle domande previste dall'art. 4 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (cfr.. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 709). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, In. 783 -Pres. Potenza -Est. Melito -Cascio. (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Ministero Grazia e Giustizia (avv. Stato Giorgio Azza.ri'ti), Consiglio notarile di Camrpobas:so e altro (n.c.). Competenza e giurisdizione -Notariato -Elezione del Consiglio na zionale -Potere di vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia Esercizio -Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato. Notaro -Notariato -Consiglio nazionale -Elezione -Poteri del Ministro -Estensione. Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa alla legittimit dell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto daUo art. 10 legge 3 agosto 1949, n. 577 al Ministro di Grazia e Giustizia in PARTE. I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1077 tema di elezioni per il Consigtio Nazionale del Notariato, trottandosi di attivitd che si configura come procedimento presupposto ati'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo (1). L'art. 10, 30 comma della legge 3 agosto 19:49 n. 557 deve essere interpretato nel senso che att;ibu.isce al Ministro il potere di riconvocare i coUegi per una nu.ova votazione non soltanto nell'ipotesi di annullamento della elezione, ma altres, in ogni caso in cu.i la voLontd del cotiegio non risulti validamente espressa; in tali fattispecie legittimamente viene riconvocato il solo collegio, la cui attivitd stata riscontrata viziata (2). (1-2) Massime esatte. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790 -Pres. Potenza -Est. Giura -S.p.A. Immobiliare Santa Maria (avv. Pallottino) C. Prefetto di Roma (avv. Stato Casama.ssima), Comune di Roma (avv. Rago), Consorzio Lega S. Paolo Auto (avv.ti Cavalieri e M. S. Giannini). Edilizia popolare ed economica -L. 18 aprile 1962, n. 167 -Mancato esercizio della facolt di costruzione diretta -Conseguenze. Il proprietario di aree, che non si sia avvalso della facoitd di richiedere di poter costruire direttamente sulle medesime non ha interesse ad opporsi all'espropriazione di queste ultime a favore di un cornsorzio, in quanto in caso di annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe divenire egli stesso assegnatario (1). I (1) Massima esatta. CONSIGPO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804 -Pres. Barira Caracdolo -Est. Catallozzi -Corvatoni c. Milnistero Interno (avv. Stato Pierantozzi). Impiego pubblico -Costituzione del rapporto di servizio -Estremi Irrilevanza della mancata esibizione dell'atto di nomina in ordine alla sussistenza del rapporto. 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Impiego pubblico -Natura del rapporto di servizio -Necessit del riferimento al contenuto del medesimo. Impiego pubblico -Licenziamento -Diritti patrimoniali conseguenti Norme applicabili. Si configura a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego, ove ne sussistano i necessari requisiti di contenuto e ricorrano, altresi, documenti che consentono di ritenere avvenuta L'emanazione dell'atto di nomina; in tale ipotesi deve ritenersi irrilevante la mancata esibizione in giudizio dell'atto di nomina stesso (1). La natura del rapporto di lavoro si definisce in relazione al suo \ contenuto e non con riferimento alle qualificazioni usate dalle parti o al tipo di imputazione della relativa spesa in concreto utiiizzata daLl'Amministrazione (2). Il rapvorto d'impiego costituito senza il ricorso ad una procedura concorsuale disciplinato dal d.l. 4 aprile 19'1:.7, n. 207; pertanto, ricorrendo i presupposti del licenziamento per motivi non disciplinari ed il compimento di dieci anni di anzianit, matura il diritto al mancato preavviso, nonch quello all'indennit di anzianit secondo i pll'incipi generali previsti dagli artt. 2118 e.e. e 10 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 18.25. (3). (1-3) Giurisprudenza costante. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 8216 -Pres. Potenza -Est. Melito -De Cesaris (avv.ti De Cesaris E. e M.) c. Medico provinciale di Roma (avv. Stato Giorgio Azza;riti). Atto amministrativo -Procedimento -Norme di legge sopravvenute Applicabilit. Impiego pubblico -Concorso -Bando -Norme di legge sopravvenute Applicabilit -Limiti. Le leggi sopravvenute a disciplinare l'azione amministrativa trovano applicazione nei limiti in cui non incidono su situazioni giuridiche gi compiute ed esaurite in base alla normativa precedente (1). Scaduto il termine di presentazione delle domande di conco!fsO, ille gittimamente viene revocato il bando da parte dell'Amministrazione nel caso che una legge sopravvenuta abbia modificato i presupposti soggettivi di partecipazione l concorso stesso (2). (1-2) Cfr. Giurisprudenza citata in Il Consiglio di Stato, 1970, I, 1534. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1079 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901 -Pres. Mezzanotte -Est. Figliolia -Simonini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero Difosa (avv. Stato del Greco). Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti e limiti -Estensione del mezzo alle decisioni del Consiglio di Stato. Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti stabiliti dal codice di procedura civile -Inapplicabilit alle decisioni del Consiglio di Stato. L'Istituto dell'obbligo della esecuzione del giudicato applicabile, oltre eh.e rispetto .alle decisioni deU'A.G.0., anche nei confronti di decisioni del Consiglio di Stato (1). ., La normativa del c.p.c. in materia di giudicato non estensibile alle decisioni in sede giurisdizionale amministrative, la cui esecuzione pu essere richiesta anche se nei confronti della decisione, cui 'non sia stata data esecuzione, sia stato proposto tempestivo ricorso per difetto Fdi giurisdizione (2). (1) GiuxispTudenza costante. (2) Il principio affermato della decisione in esame in coeTenza ai tradizionali principi di autonomia della giurisdizione amministrativa stato disatteso dalle Sezioni Unite con decisione 18 settembre 1970, n. 1563 (Giust. Civ., 1970, I, 1538) che, nel cassare urta pronuncia de1la VI Sezione (27 giugno 1969, n. 319) contenente analoghe affermazioni, ha stabilito che il ricorso prvisto dall'art. 27 n. 4 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 trova ingfesso nella sola e comune ipotesi che la dec~sione, di cui si chiede l'.esecuzione, valga a chiudere il processo, assumendo il icarattere di immutabi- lit, che costituisce l'essenza del giudicato, quale .pu desumersi da1l'rt. 324 c. p. c.; che, infine, tale norma non si pone in alcun contra.sto con il sistema giuriisdiziQnale amministrativo, ma si armonizza con lo stesso ed in paTticolare coni il procedimento dinanzi aJ Consiglio di Stato. I[] f;jJ~ m r.:::a SEZIONE QUINTA ~::::~ !:::::: [il GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I I II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245 -Pres. Pece -Est. Mazzacane -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Coop. Costruzioni Navali (avv. De Luca) c. Minis!ero delle Finanze (avv. Stato Ange-. lini Rota). Imposta di re~istro -A~evolazioni fiscali per l'Opera Nazionale Combattenti -Limiti. I (r.d.1. 16 settembre 1926, n. 1606, art. 34). I tLa agevolazione fiscale stabilita dall'art. 34 del r.d.l. 16 settembre 1926 n. 1606 riguarda le operazioni, gli atti e i coto e pirivati quanto alle esenzioni -anche esse di carattere soggettivo -concesse all'erario), ma ha assunto, come criterio individuante (e limitativo) dell'agevolazione, l'interresse dell'O.N.C. nel contratto ( ... rper quanto concerne l'interesse del- 1'0.N.C. ) che equivale all'interesse rispettivo nel contratto, analogamente a quanto dispone l'art. 94, 4 comma, della. legge di reg1stro per gli atti non regolati espressamente dai commi precedenti. La Corte del merito, pertanto, non awebbe dovuto ferrmarsi a rilevare il carattere soggettivo della esenzione concessa aJ.l'O.N.C., deducendone l'Impossibili>t di estendere la esenzione alla controparte. La Corte avrebbe dovuto, invece, dopo aver accertato se il contratto in esame rientrava nei fini istituzionali dell'ente (questione che la societ afferma essere divenuta pacifica, ma 1n contrasto con la contropaTte), stabilire (sia pure, ove necessario, in via p;resuntiva) 1se l'interesse del- Ma oltre a d, la sentenza in esame ha attribuito alla stessa formula per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. un significato maggiore, riconoscendole efficacia normativa anche in relazione al diverso problema della incidenza della imposta fra le parti nel caso di contratti bilaterali o plurilaterali a cui partecipi 1'0.N.C., e ci i.n deroga al principio generale della inestensibilit dei privilgi soggettivi a persone diverse da quelle consi- derate dalla legge di favore. Su tale punto appaiono per giustificate alcune riserve perch, da un lato, nulla induce a ritenere che il legislatore, nel disciplinare 1'0.N.C. e nel concederle agevolazioni fiscali di carattere soggettivo, abbia voluto agevolare anche coloro 'che contrattano con lei, e, da un altro Iato, la analogia letterale che la Suprema Corte ha rinvenuto fra la detta formula e quella usata dall'art. 94, quarto comma, della legge di registro, non pu giustificare una assimilazione del contenuto normativo delle due disposizioni, dato che l'art. 94 della legge di registro regola proprio e compiutamente la incidenza dell'imposta sui contraenti dello Stato, mentre l'art. 34 del decreto n. 1606 del 1926 dispone soltanto la agevolazione dell'O.N.C. e ne precisa PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1083 ; 1'0.N.C. nel contratto medesimo, fosse esclusivo o concorre.sise con quello dell'altro contraente, al fine di stabilire LI.a legittimit o meno della pre- tesa fiscale fatta valere (per l'intera imposta dovuta) nei confronti della societ ricorrente. -(Omissis). i limiti oggettivi con riferimento agli atti ,che realizzano l'interesse del l'Opera. Sembra quindi pi esatto il ritenere che, fermo il principio per cui l'agevolazione soggettiva dell'O.N.C. non giova mai a coloro che contrattano con lei, tale agevolazione compete alla stessa Opera per i soli atti che, oltre a rientrare in astratto nei suoi fini istituzionali, realizzino anche in concreto il suo effettivo interesse. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670 -Pres. Marletta -Est. Milano -P. M. Di Majo (conf.) -Ferrerio (avv. Sequi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione ~iudiziale -Precedente decisione definitiva della Commissione -Decisione della Commissione Centrale che cassa con rinvio -Non tale. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). La definitivit della decisione di una Commissione va intesa sotto il duplic_e profilo del rito e del contenuto sostanziale: sotto il primo aspetto definitiva la decisione che; anche se impugnaMle dinanzi ad altra commissione, divenuta irretrattabile per mancanza di tempestiva impugnazione; sotto iL secondo aspetto definitiva la decisione che, risol,,_ vendo tutte le questioni. insorte, esaurisce il processo tributario neHa sede adita. Non quindi definitiva ai fini della promovibilit dell'azione innanzi all'A.G.O. in materia di imposte dirette (art. 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639:) la decisione della Commissione Centrale che, riso,lvendo una questione di tassabilit, cassi la decisione impugnata con rinvio ad altra Commissione (1). (Omissis). -Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360' n. 3 c.p.c., la violazione e faLsa applicazione degli artt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 34 legge 8 giugno 1936, In. 1231, 2 d.l. 19 ottobre 1944, n. 384 e 15 preleggi per aver la Corte di Appello, nell'accogliere l'eccezione d'inamm1ssibilit dell'azione giudiziaria, siccome non spiegata nel term1ne di sei mesi dalla notificazione della decisone della . Commissione Centrale delle imposte del 12 marzo 1962, ritenuto che gli (1) Giurisprudenza pacifica: cfr. sentt. 3 febbl'aio 1968, n. 354 in questa Rassegna, 1968, I, 115; 21 g,iugno 1968, n. 2063, ivi, 498. 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO artt. 53 del dtato Testo Unico e 34 della citata legge attribuiscono carattere definitivo al provvedimento con cui la Commissione Centrale delle imposte decide :sull'esistenza di un reddito e sull'assoggettabilit dello stes,so all'imposta di ricchezza mobile, mentre, ai fini della rituale propo!I1sizione dell'azione dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria, le decisioni delle cOl!llmissioni tributarie possono ritener.si deflnitive soltanto quando contengano il regolamento conclusivo delle liti tributarie. Il motivo fondato. appena necessario ricordare in proposito che, rsecondo il fermo orientamento giurisprudenziale di que:sta Corte Suprema (sent. n. 2240 de11'8 agosto 1950, n. 1602 del 25 maggio 1959, n. 1718 del 9 giugno 1959 e n. 2063 del 21 giugno 1968), 'La definitivit delle decisioni delle Commissioni tributarie deve essere intesa sotto il duplice profilo del rito e del contenuto :sostanziale dell'emessa pronuncia. Sotto il primo aspetto devono considerarsi definitive tutte quelle decisioni le quali, pur essendo ammesso il ricorso ad altra Commissione, siano divenute definitive per mancanza d'impugnazione. Sotto il secondo aspetto, invece, si hanno da intendere per definitive le decisioni che, risolvendo tutte le questioni in.sorte, sfa in fatto che in diritto, esaurtscono il processo tributario nella sede adita: Alla stregua di tale principio, che, in materia di imposte, trova giustificazione e fondamento negli artt. t53 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 e 120 del regolamento 11 luglio 190!7, n. 560, non pu e'ssere considerata definitiva e, pertanto, autonomamente impugnabile dinanzi al1'autori1 giudiziaria ordinaria, la decisione della Commissione centrale, che, ritenendo tassabile, in punto di diritto, un cer-to cespite o reddito, rimetta gli atti alle Comm.~ssioni competenti per il giudizio di merito perch accertino, in fatto, la :sussistenza dei pr'esupposti e degli elementi dell'imposizione, giacch soltanto attraverso la pronuncia su tali questioni viene a formarsi la definizione del rapporto tributario che pu formare oggetto di giudizio dinanzi al giudice ordinario. N pu ritenersi, come si ritenuto dall'impugnata sentenza, che la decisione della Commissione centrale .sul punto di diritto sia rsuscettibile di passaggio fu giudicato, restando precluso l'esame del 'giudice ordinario, in difetto di gravame entro il termine di 'sei mesi, giacch per lo specifico contenuto di tale pronuncia, che non esaurendo il processo tributario, non assume definitivit, le questioni cos risolte possono essere sempre sollevate nuovamente con la domanda giudizia1e che sia proposta avverso la decisione c:he concluda e definisca tale procedimento. Neppure ad indurre in diverso avviso vale il richiamo fatto dalla impugnata sentenza al disposto dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, n. 1231. Con tale disposizione infatti, come fu gi osservato con la richiamata decisione n. 2442 del 1950, non si inteso punto 1nnovare al sistema Nel'art. 13 deila Legge 2 Lugiio 1949, n. 408, mentre ii termine abitazioni deve ritenersi usato in senso pll'oprio, in quanto ii Le- Nel'art. 13 deila Legge 2 Lugiio 1949, n. 408, mentre ii termine abitazioni deve ritenersi usato in senso pll'oprio, in quanto ii Le- PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1085 fissato con gli artt. 53 del t.u. del 1877 e 120 del relativo regolamento per il computo del termine di sei mesi entro i quali consentito il ricorso all'autorit giudiziaria, ma unicamente 1stabilire ,che le decisioni della Commissione centrale che chiudono il processo in sede amministrativa, se non sono notificate nei 3 mesi dal giorno in cui pervengono diventano inoppugnabili per la finanza, salvo il dilritto del contribuente di ricorrere all'autorit giudiziaria nel termine di sei me1si dalll; notifica. Precetto questo ultimo che non modifica punto le norme precedenti, ma che va riferito ed inquadrato proprio con quanto dispone l'art. 107 del citato regolamento. Pertanto, nel caso di spede, poich iLa decisione deUa commissione centrale del 12 marzo 1962, non definiva la controversia in sede amministrativa eissendosi limitata a riconoscere la legittimiit dell'operato accertamento, risolvendo cosi la questione dell.'an debeatur e rinviando alla commissione provinciale per la liquidazione del quantum, consegue che la decisione che chiudeva la controvensia tributada in sede amministrativa fu unicamente la dedsione della 1stessa 'commissione centrale del 4 novembre 1964 che rigett il gravame del Ferrerio avverso la pronuncia emessa dalla commissione provinciale in 1sede di rinvio. Ed essendo stata quella decisione 1notificata il 12 febbraio 1965 nessun dubbio pu sorgere sulla tempe.stivit e ritualit dell'azione giudiziaria promossa con la cifazione del 9 agosto 1965. Si deve pertanto affe>rmare la proponibi;lit dinanzi all'autorit giudiziaria ordinaria dell'azione che la corte di merito, confermando la decisione del Tribunale, h3; invece escluso; e ci importa che la impugnata decisione deve essere annullata con rinvio della controversia ai sensi dell'art. 383 ult. comma c.p.c. ai giudici 'di primo grado i quali dovranno esaminare la proposta questione concernente la esistenza o meno nel caso :in esame, di un reddito tassabile e, se del caso, quella concernente la determinazione del tributo, che forma oggetto del secondo motivo del ricorso 1che :resta, pe.rtanto, assorbito. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837 -Pres. Pece Est. D'Orsi -P. M. Chir (conf.) -S.p.Az. Domus Julia (avv. Romanelli, Locati) 1c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Estensione agli uffici e negozi -Interpretazione dei termini uffici e negozi. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; L. 6 ottobre 1962, n. 149~. art. 1; L. 2 dicembre 1967, n. 1212). 1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gisl.atore ebbe indubbiamente la finalit di incoraggiare la ricoistruziom,e delle abitazioni per le classi non abbienti, i termini uffici e negozi vanno interpretati in senso lato, per compredere quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un re.ddito proprio, diversi dalle case di abitazione e comunemente ad esse non assimilabili, nei confronti dei qt1Jali la concessione deile agevolazioni fiscali subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto t'l'ia la loro superficie e quella dei piani sopra terra. E tra essi, quindi, ben pu rientrare un magazzino o un laboratorio artigianale (1). (1) Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni per l'edilizia. In materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia, l'art. 1 della legge interpretativa 6 agosto 1962, n. 1493 cosi dispone: Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso... sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negoz~, quando a quest'ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto,di quella totale dei piani sopra terra . Evidentemente il termine uffici e negozi rappresenta piuttosto un genere che non una spede, per cui la giurisprudenza (specie in sede di commissioni tributarie) stata chiamata pi volte ad esprimersi al riguardo in occasione di singole fatispecie. Anche la Cassazione, con a sentenza in rassegna, stata investita dello stesso problema ed al riguardo si espressa nel senso che con i termini uffici e negozi si intendono quei locali capaci di produrre un reddito proprio, diversi dalle case di abitazione. Se con iriferimento al caso dec~so la decisione pu anche apparire esatte,, qui interessa l'affermazione del principio generale, che \lascia alquanto perplessi. Infatti, se per locali destinati a uffici-e negozi deve intendersi qualsiasi locale diverso dall'abitazione, sarepbe naturale conseguenza che !'agevolazioni si debba estendere anche al locale destinato, per esempio, a cinematografo, quando questo (non infrequente il caso) s~ trovi alla base di un fabbricato destinato a case di abitazione. Ora non vi chi non veda come, per .quanto si voglia interpretare estensivamente la norma su citata, una siffatta affermazione di principio va oltre la ratio legis, intesa questa come volont del legislatore ovvero come contenuto obiettivo della norma stessa alla stregua di una interpretazione dinamica ed evolutiva nella realt storica e sociale del momento (v. BETTI, L'interpretazione della legge e degli atti giuridici, pag. 31 e segg.). N, d'altra parte, dato rinvenire le ragioni di un tale orientamento, perch la sentenza in rassegna ne d una motivazione per relationem, riportando come precdente la decisione della stessa Cassazione 21 dicembre 1964, n. 2947. Consultando quest'ultima sentenza, vediamo che al riguardo cosi si esprime: Invero, anche i locali destinati ad autorimesse ed a magazzini possono usufruire della esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, in quanto essi o costituiscono pertinenze delle singole case di abitazione, e sono soggetti al trattamento fiscale di queste ultime, o servono, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1087 (Omissis). -Con il'unico mezzo di ricorso la s.p.a. Domus Julia, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articli 13 e 14 della legge n. 408 del 1949 e dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, i.n relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. si duole che la Corte di ap1Pello abbia negato l'applicazione dei benefici fiscali all'atto di acquisto dell'area edificatoria -per la parte corrispondente al 1seminterrato sotto il profilo che questo era suscettibile di usi diversi da quelli di abitazione, uflki o negozi. La r1cottente afferma che l'espressione case d.i abitazione (non di fosso) adottata dal legislatore per indicare l'oggetto del beneficio dell'esonero o della riduzione di determinate imposte, sarebbe stata usata in senso omnicomprensivo per indicare la de1stinazione comunque, aU'eserizio di una impresa e dentrano nell'ampia categoria dei locali destinati ad uffici e negozi ., prevista dal legislatore per comprendervi quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un reddifo proprio, diversi dallle case di abitazione, e, comunque, ad esse non assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle agevolazioni fiscali subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto tra la J.oro superficie e quella totale -dei piani sopra terra (la massima della sentenza leggesi in questa Rassegna, 1965, I, 202, la motivazione pubblicata in Foro. It. 1965, I, 1071). Quindi, anche qui troviamo una -apodittica affermazione, secondo la quale i locali destinati a uffici e negozi sono quelli che servono comunque all'esercizio di un'impresa, dal che dovrebbe addirittura dedursene che in tale nozione rientrerebbero anche gli opifici industriali. Ora, se nell'agevolazione debbano irientrare (sia pure nella prevista proporzione) tutti i locali diversi dagli appartamenti per abitazione indipendentemente dalla destinazione cui sono funzionalmente adibiti, viene spontaneo domandarsi perch la legge abbia usato l' espressione "locali destinati ad uffici e negozi " e non gi " locali destinati ad ogni altro uso " . d'uopo pertanto interpretare la norma in argomento secondo i normali criteri di ermeneutica, e cio ricercare l'interpretazione letterale della norma, tendente a determinare il significato de1le parole che costituiscono la norma' stessa, Considerandole anche in relazione alla loro connessione; si dovr tuttavia tener conto altresl di que11a che la ratio legis, la quale potr anche portare ad una interpretazione estensiva, ovvero ad una interpretazione restrittiva, rispetto alla apparente interpretazione letterale (cosi ALEss1-STAMMATI, Ist. Dir. Trib., n. 14, pag. 21). Occorre al riguardo anzitutto tenere presente che ci troviamo di fronte ad una norma che, prevedendo e regolando benefici fiscali, deve considerarsi eccezionale e pertanto non suscettibHe di interpretazione analogica (giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 28 giugno 1966, n. 1674, in Giust. Civ., 1966, 1248). E sebbene le Sezioni Unite (v. sentenza 11 aiprHe 1958, n. 1191, in Riv. leg. fisc., 1958, 1256; v. inoltre ;Cass. 12 dicembre 1967, n. 2933, in questa Rassegna 1968, I, 250 e giurisprudenza citata in nota) abbiano precisato che le norme, le quali concedono agevolazioni fiscali, debbono ;ritenersi di stretta interpretazione, potendosi ricorrere alla interpretazione estensiva solo quan do si certi che nel caso non espressamente r.egolato dal legislatore, ricor rano i motivi e le finalit che giUJstifichino l'identica so~uzione giw:idica., i I I I ~~ 1088 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strutturalmente naturale e prevalente dello stabile e comprenderebbe per necessit costruttive e funzionali anche taluni accessori come le autorimes se, i magazzini e i vani del seminterrato. Le agevolazioni fi:scali -continua ila ricorrente -sarebbero estese alle case non di lusso, nelle quali vfsiano vani non adibiti ad abitazione, bens ad altri usi, quali uffici o negozi, purch costituiscano effettive pertinenze o se anche consider:ati in via autonoma, non assurgano a proporzione di notevole entigittimamente l'amministrazione finanziaria procede ad accertamento induttivo (extra bilancio), ai fini della determinazione del reddito tassabile (non riportato in bilancio). Questa SupJ:"ema Corte ha avuto altres occasione di precisare (sentenza 14 ago,sto 1959, delle sezioni unite) che la presunzione di verit da ,cui 1sono assistiti i bilanci delle societ per azioni, pu essere neutralizzata da una ragionevole 1Presunzione di frode fiscale, la quale deve ricavarsi da elementi m-obatori idonei a formare un sicuro convincimento, non essendo all'uopo 1sufficienti indizi astratti, non procedenti da fatti obiettivamente certi, in quanto desunti da informazioni incontrollabili, o semplicemente da criteri comparativi, o altrimenti da considerazioni di ordine generale .e aprioristico. In altri te'.l'mini, la frode fiscale pu essere ritenuta anche 1sulla baSie di presunzioni, purch queste abbiano i caratteri della gravit, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 cod. civ., cosi da garantire un accertamento probatorio fondato su elementi di obiettiva certezza e concretezza. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1095 Ora, nella specie, non dcorreva (come mostra di ritenere la ricorrente) un caso di mera inesattezza di impostazioni di bilancio, soggette a rettifica in via analitica, ma un caso di fondata presunzione di frode, tale da legittimare l'accertamento induttivo. Ricorreva, pi preciisamente, il caso di operazioni sociali (1sovvenzioni alla societ) in parte non iscritte tn bilancio ed. in parte iscritte 1sotto falsa voce, come dsultava da circostanze di fatto obiettive, ritenute idonee (secondo quanto 1pi oltre si dir) a dare la dimostrazione di una frode fiscale per occultamento di partire contabili. Non giova opporre (come oppone la ricorrente nella sua mem._oria) che la frode fiscale non fu contestata con l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 20, ultima P'arte, della citata legge del 1936, e non poteva, perci, ritene11si operante. Siffatta eccezione, non sollevata nel giudizio di merito; non pu essere proposta per la prima volta in cassazione, dato che e:s:sa comporta accertamenti ed apprezzamenti di fatto, n:on consentiti in sede di 1egittiffiit. Il primo motivo di ricomo, pertanto, infondato e deve essere rigettato, pokh, alla stregua di quanto si ~ detto, deve ritenersi legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20! della legge n. 1231 del 1936, l'accertamento a mezzo di valide presunzioni di finanziamenti a favore di una societ per azioni (tassabile in base al bilancio), qualora ricorra una fondata presunzione di frode fiscale, per essere stata occultata l'esistenza dei finanziamenti, non iscsa di regis1tro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipote caria per gli acquisti di area edificabile ... , ove il generico termine acquisto va interpretato in 1senso ampio e cio con riferimento a tutti i casi previsti dall'art. 922 e.e.), non altrettaillto IPU dirsi in ordine al cordspettivo del trasferimento dell'area edificabile: l'appartamento da costruire. Non si pu, infatti, applicare l'agevolazione fiscale concessa dal l'art. 17 della legge predetta per i trasferimenti di alloggi di nuova costruzione, perch si riferjsce ai trasferimenti che abbiano luogo entro quattro anni dalla data di dichiarazione di abitabilit o della effettiva abitazione. , cio, necessario che si tratti di alloggi costruiti e gi abitati o dichiarati abitabili. L'agevolazione non , quindi, applicabile ad un alloggio da costruire, come quello in esame. Il trasferimento deve assoggettarsi, pertanto alle normali imposte. Conseguentemente, l'intero contratto, godendo il trasferimento del l'area edificabile dell'agevolazione fiscale ed essendo il trasferimento del Costruendo alloggio assoggettabile alle normali imposte, deve essere assoggettato, ai sensi del citato art. 51 della Jegge di registro, a que st'ultima imposizione fiscale, cosi come hanno ritenuto le commissioni tributarie, respingendo l'opposizione del Branchi. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1099 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, '12 ottobre 1970, n. 1950 -Pres. Leone Est. Miele -P. M. Sciara:ffia (conf.). -Iannucci (Avv. Gasparri) c. Mi nistero deUe Finanze (Avv. Stato Giorgio Azzariti). Imposta di registro -Simulazione -Effetti -Duplice tassazione dell'atto simulato e della retrocessione per effetto della dichiarazione di simulazione -Impossibilit di conseguire gli effetti della retrocessione per avvenuta alienazione del bene a terzi -Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12 e 14). La sentenza che dichiara la simulazione, assoluta o, relativa, di un atto, non lo travolge ai fini fiscali ai sensi dell'art. 14 della legge di registro; conseguentemente dovuta '/..'imposta sia suli'atto simulato di trasferimento sia sulla retrocessione che si verifica a seguito della dichiarazione di simulazione. N influisce sulla tassabiit della retrocessione l'impossibilit di conseguirne l'effetto per l'avvenuta alienazione del bene a terzi di buona fede (1). (OmissisI. -Con l'unico motivo il ricor.rente, deducendo violazione degli artt. 8, 11, 1 e 13 leg.ge 30 dicembre 1923, n. 3269 con riferimento agli artt. 1414 e segg. c.c. in !l'elazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e art. 111, della Costituzione, afferma che, non essendosi operato il trasferimento del bene ad esso ricorrente .in quanto era stato nel frattempo alienato a terzi di buona fede, mancava l'effetto economico, pJ:"esupposto dell'imposizione di registro e non vi era luogo a tassazione.. Inoltre la Commi.srsione aveva erroneamente qualificato come atti solo esistenti fittiziamente ai fini fiscaH quelli risultanti da una convenzione 1simulata, in quanto, invece, anche secondo fa giurisprudenza di questa suprema Corte, ne! caso di simulazione relativa per interposizione di persona si tratterebbe di atti reali e non fittizi. La censura ! infondata. L'art. 11 della legge di registro stabilisce 1che la nullit dell'atto non esime dall'obbligo della registrazione/ di esso e dal pagamento delle imposte rela1nenti le Commissioni)ributarie, dalla Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 103 del 1964 n. 132 del 1963, nei riguardi proprio dei funzionari dell'Ammini1strazione finanziaria, e da queste stesse SeziOln.i Unite, nelle sentenze n. 2201, n. 2177 e n. 2175 del 1969, nei riguardi di tutti indipendentemente i 'componenti dette Commissioni -ma prospettato con riferimento esclusivamente al fatto delJ:a permanenza, pur dopo fa nomina del funzionario a componente deHa Commissione, del vincolo gerarchico tra lo ste'sso funzionario e l'Amministrazione finanziaria, vincolo che, i:nvolgendo la possibilit, per l'Ammflnistrazione, di adottare provvedimffilti 1sfavcorevoli, quale, ad Centrale dopo che ha determinato in vfa preli:min!M'e i criteri generali di interpretazione della norma sulla valutazione automatica deve rimettere alla Commissione distrettuale di valutazione l'esame in concreto delle caratteristiche obiettivce del tera:-eno oggetto del trasferimento. Quest'ultimo un apprezzamento di fatto rimesso alle Commissioni dli valutazione (Cass. 24 aprile 1970, n. 1182 dn questa Rassegna 1970, I, 620). Sie infatti anche in tema di valutazione automatica nascono questioni incidentali di applicazione della legge (della stessa legge 20 ottobre 1954 n. 1044 o di altre leggi) necessaria la rimessiohe alla Commissione speciale per le questioni di diritto la quale, per, dovr giudicare soltanto sull'incidente preliminare (Cass. 22 ljettembre 1970, n. 1658, ivi, 929). L'ulttma massima da condividere pienamente, perch, ,come pacifico, la natura agricola o edificatoria di un fondo non mai predeterminata con atti formali, ma deve essere accertata caso per caso secondo i criteri del comune commercio. \ I I ! I I 11~flflif#ll@lilwi1v#i~IJ~#f:w#ld~IMJ11JW1J1JfilmfilrtflJ!flttITwlf]f:f@i@filli:filiDltl%9WI'~ 1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esempio, il trasferimento di sede, a carico del ,detto funzionario, ossibile intenderla se non in relazione con quest'ultima.. Con il 1secondo mot}vo -che collegato al primo e va esaminato congiuntmente -censurandosi ancora J:'anzidetta interpretazione, si sostie1ne ,che la Corte del merito non ha tenuto presente neppure la ratio della disposizione in questione, n 1che la norma dell'art. 13, lett. e, della legge 26 giugno 1965, n. 717, la quale dispone che i benefici tributari previsti dall'art. 5 della fogge n. 1598 del 1947 sp:ettano, in caso di iSUccessivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente che realizza l'iniziativa ,industriale, ha carattere interpretativo e non innovativo. Il !rico11so fondato. La questione della interpretazione della norma dell'art. 5 della legge n. 1598 del 1947, :stata ,gi, in altra occasione, da questa Suprema Corte risolta nel senso 'che il primo ira,sferimento di propriet di terreni e fabhricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali nell'Italia meridionale ed insulare, per il quale il citato art. 5 prevede l'agevolazione del pagamento dell'imp0sta di registro e di trascrizione .nella misura fissa,. non il primo in senso cronofogico, bensi il primo utile ai fini de'll'attuazione delle iniziative industriali, cio quel traslferimento di beni per mezzo del quale ,sia stata realizzata, l'iniziativa per la quale fu eseguito, 1con la COi[}Jseguenza che un eventuale trasferimento di propriet di un immobile per l'attuazione di una iniziativa industria'le che, per un qualsiasi motivo, non sia stata realizzata, della legge 26 giugno 1965, n. 717, pur non ,essendo interpretativa (e che tale non sia di tutta evidenza), pu essere utilizzata come elemento idoneo ad illuminare sull'effettivo intento del ~egislatore nel dettare la disposizione del 1947; come possa una nori:rna non interpretativa (quindi innovativa) servire egualmente all'interpretazione della norma innovata, resta alquanto misterioso. 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non o:sta all'applicazfone dell'agevolazione tributaria al trasferimento successivo dello stesso immoble per l'attuazione dello stesso fine, che il Ministro compe,tente attesti essere stato ,conseguito nei termini di legge (c:lr. sent. 6 novembre 1968, n. 3662). Tale indirizzo deve eS!sere mantenuto fermo anche nella presente controvecrsia, :pecrch rsi fonda rsu una intecrpretazione della norma dell'acrt. 5 in que1stione che non !PU non ,e,ssere condivisa, perch, olfu:"e che aderente alla formulazione letterale di tale norma, in cui l'espres1sfone pcr,imo trasferimento di propriet di ter-reni e fabbriacti non pu essere intesa se non mettendola in relazione con la successiva espressione occm.,renti per l'attuazione delle iniziative industriali di 1cui all'art. 2 , , sopratutto, aderente alla ratio della noTma stessa, che, es;sendo esclusivamente volta a stimolare la iniziativa privata pecr la realizzazione di attivit Industriali nell'Italia meridionale ed insulare, non consente di esdudere dalla concesisone dei benefici tributari, nell'ipotesi in cui 'l'immobile sia stato oggetto di 1successivi trasferimenti ' con il fine di attuarvi una iniziativa indust~iale, l'acqukente che tale iniziativa realizzi. Invero, se scopo 'della disposizione di favore quello di incrementare la ,costruzione e l'attivazione di nuovi 1stabilimenti indusfu:" iali, tale 'scopo deve ritenersi raggiunto anche nel caso in 'cui l'iniziativa industriale venga !'ealizzata utilizzando un Jmmobile che in precedenza sia stato oggetto di altri trasferimenti con il fine dichiarato di attuarvi detta iniziativa, e, quindi, non .si vede il motivo pe1r il qale un 1caso 1siffatto non debba ritenersi 'compreso nell'ambito di detta disposizione. D'altra parte, che il ,legislatore non abbia inteso escludere il caso in quemione dalla normativa dell'art. 5 della legge n. 1598 del 1947, rtsulta, sebbene indirett~mente, dalla norma dell'art. 13, lett. c., della legge 26 giugno 1965, n. 717, in cui lo .stesso legislatore, nel !Prorogare le agevolazioni fiscali gi pTeviste dalla detta legge del 1947, e successive disposizioni dJ proToga, ha espressamente statuito -ohde evitare, evidentemente, nella appUcazione del.nuovo disposto legislativo, i dubbi sorti nell'applicazione della legge precedente -che dette agevolazioni spettano, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamnte all'acquirente 1che realizza J.'iniziativa industriale. In difetto di una qualsiasi ragione idonea a giustificare una modifica alla precedente disciplina legislativa, deve, invero, ritenersi che questa nuova disposizione di legge, anzich immutare, altro non faccia che ripe tere, sostanzialmente, rsebbene ,con maggiore chiarezza, ,l'anzidetta disci plina; ,con la ,conseguenza 1che essa, 1se, da un lato, per la sua focrmula zione letterale, non pu essere constderata norma intecrp,retativa della ':-:-: i::: di~posizione del citato art. 5, dall'altro lato ben pu essere utilizzata come elemento idoneo ad i1luminare sull'effettivo intento del legislatore t~ \ ' nel dettare quest'ultima disposizione. ~ (Omissis). ::: ' ! ' . . . J r&awmrumlll&&l'lwitlifmITreft'ifilifif~illtrritriwtiWJitWfttiflli&irttiifl101ir&te<11,m,,:rn PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1117 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre: 1970, n. 2102 -Pres. Stella Richter -Est. Falletti -P. M. Minetti (coni.). -Soc. Coop. Motta e Bosco (avv. De Luca) 'c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Intimazione di seconda ingiunzione per lo stesso supplemento basata su diverse ragioni -Ammissibilit. (t.u. 14 aprile 1910, n. 639). Imposta di reg.istro -Atti soggetti a condizione sospensiva -Termine per la registrazione -Imposta fissa e imposta ordinaria -Decadenza dalle agevolazioni per tardiva registrazione dell'atto condizionato -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 17 e 110, tariffa A, art. 79). Legittimamente l'Amministrazione finanziaria che abbia gi intimato una ingiunzione fondata su una determinata ragione, pu intimare una seconda ingiunzione per la medesima imposta fondata su una diversa ragione e nuzia vieta che dalle due distinte ingiunzioni possano nascere .due distinti giudizi di opposizione (1). Per gli atti soggetti a condizione sospensiva, da registrare imme diatamente a tassa fissa (art. 79 tariffa A deUa legge di registro) e che solo al.l'avverarsi detia condizio11,e danno luogo aiza percezione dell'im posta progressiva, graduale o proporizonale, ordinaria o agevolata, la decadenza dalle agevolazioni dell'art. 11 O della Legge di registro si ve rifica soltanto in relazione al momento deU'avveramento della condizione e non al momento della stipulazione dell'atto (2). (Omissis). -Con H p:rimo mezzo la ricorrente, denunciando difetto di motivazione e violazione degli artt. 2 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 144 (1-2) La prima massima appare corretta. Va per rilevato che, se possibile intimare una seconda ingiunziofte per far valere un'ulteriore ragione a fondamento della pretesa, ci non mai necessario, perch nuove motivazioni dello stesso petitum possono sempre esser date in qualunque sede 1senza che sia nemmeno necessaria la domanda riconvenzionale, salva, ove necessaria, la dimostrazione dei presupposti di fatto (cfr. C. BAFILE, Note sull'azione riconvenzionale della finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna, 1969, I, 527 e Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ivi, 916; v. anche Cass. 10 o:narzo 197,0, n. 609, ivi, 1970, I, 431). La seconda massima suscita perplessit. Non sembra possa dubitarsi che la registrazione che per J.'art. 110 condizione essenziale per la conservazione delle agevolazioni, sia, pe;i:-i contratti soggetti a condizione sospensiva, quella che deve avvenire nel termine ordinario dalla stipulazione col pagamento della imposta fissa; il pagamento dell'imposta pro 1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ;r.d. 30 dicembre 19'23, n. 3269, 184 e 345 c.p.c., 'lamenta che la Corte di ap[pello abbia respinto la !SUa opposizione senza consideraTe, come essa aveva eccepito, che non pu emettersi una seconda ingiunzione per la medesima pretesa fiscale gi opposta e ancora sub judice. La Corte inoltre, dichiarando la legittimit della pretsa fiscale contenuta nella seconda ingiunzione, avrebbe accolto una domanda nuova, riconvenzionalmente proposta per la prima volta in grado d'appello. Queste censul'e non 1sono fondate. L',ingiunzione fisca'le, disciplinata dal t.u. 14 aprile 1'910, n. 639, l'atto formale, amministrativo, di un procedimento monitorio sui generis istituito per la pronta riscossione delle entrate !Patrimoniali dello Stato: l'opposizione dell'intimato, siccome rivolta a far dichiarare l'illegittimit di quell'atto, costituisce essa la domanda giudiziale 1che apre un ordinar.io processo di 1cognizione, nel quale l'opponente assume la veste di attore e'la pubblica amministrazione la veste di Convenuta, cosicch spetta all'opponente l'onere di provare i fatti dai quali risulti la dedotta illegittimit. E la contestazione ine;risce appunto e obiettivamente si adegua alle circostanze del rapporto tributario come dedotto nell'ingiunzione .impugnata, secondo i presupposti e le ragioni della pretesa in essa 1contenuta. Nella specie l'atto di COill[pravendita stipulato il 20 giugno 1954 era 1staito ammesso al beneficio tributario prev.isto dall'art. 3 del d.l. 24 febbraio 1948, n. 114, ma poi l'ufficio fece due rilievi, negativi entrambi dell'agevolazione concessa, e li pose ciascuno a fondamento d'una corrispettiva ingiunzione (per il pagamento, due volte intimato, ma unko, della medesima imposta); assumendo nella p!rima che il beneficio tributario non fosse applicabile peTch la Motta e Bosco non appariva is'critta nel Tegistro prefettizio delle societ cooperative; sostenendo nell~ secOlnda la decadenza dal beneficio perch l'atto di compravendita non era stato sottoposto a registrazione entro il termine di legge. Dive11sli. dunque erano i presU[pposti delle due ingiunzioni e rtspetto a ciascuna, nell'autonomia giuridica ed obiettiva delle 1circostanzef e delle sanzioni a ciascuna perti gressiva, proporzionale O' go:raduale , per l'art. 17, differita al tempo dell'avveramento della condizione, ma ci non esclude, anzi presuppone, che l'atto sia stato tempestivamente registrato con la percezione della imposta fissa. La sanzine che l'art. 110 stabilisce pea-l'appunto connessa all'osservanza dell'obbUgo dell'art. 80, cio d1 presentar.e l'atto alla registrazione anche quando l'imposta da percepire sia quella fissa. Se di norma all'atto della registrazione anche dovuto il pagamento dell'imposta commisurata all'entit deiJ. negozio, in varie ipotesi espressamente disciplinate (e quella deil'art. 17 non - la sola) si dissociano nel tempo la registrazione, con tassa fissa, e la percezione, anche eventuale, dell'imposta commisurata all'entit del negozio; ma anche se dal punto di vista finanziario quest'ultima l'operazione pi importante, la registrazione, che non ha soltanto la funzione di produrre entrate per lo Stato, costituita dalla prima operazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA nenti (e.ssendo perfino .separati i processi correlativamente i:stituiti), legittimo era l'onere, reiterato ma non coinctdente, che s'imponeva a:lla societ intimata di proporcre opposizione e di dimostrare, anche nei riguardi della 1seconda ingiunzione, l'infondatt;zza della pretesa in essa contenuta, E se questo era dunque l'oggetto della controversia, e tale la natura del giudizio e la :po.sizione corrispettiva: delle parti, non pu dirsi che la Corte d'appello, respingendo J.'owosizione e dichiarando legittima l'ingiunzione, abbia superato il limite inerente della Litis con testatio: perch appunto essa doveva esaminare il rapporto nell'inte rezza: delle sue oneairnente ha ritenuto la Corte del merito -nel :Semplice fatto che un contratto possa qualMkarsi come contratto di sommin1strazione, dato che anehe rispetto ad un contratto di ,somministrazione pu trovare applicazione la ilisposizione di cui al 5 comma dell'articolo in 1Pairol.q; beltlsi nello stabilire se la fornitura rientrasse o meno nell'ambito deJ.la ovdinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tecnica della ditta assuntrice. Invero, nel PQ"imo caso trova applkazione n quinto comma dell'articolo e la 1somministrazione deve 'considerarsi vendit~ agli effetti tributari, anche se l'assuntore abbia per avventura prodotto o siasi procacciato posteriormente al contratto le cose promesse. Nel secondo caso trova invece applicazione il terzo comma e la somrnini.strazione viene parificata, agli effetti tributari, ali' appalto semprech e -beninteso -l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto le cose promesse. Orbene, conclude la dcOJ:"rente, la Corte del merito, paga del risultato della prova testimoniale (peraltro inammissdbile) secondo cui il Sa.la, per la esecuzione del contratto, aveva dovutG procurarsi, posteriormente alla 1stipulazi:one ed in velazione alle singole consegne, il bestiame necessario per far :fironte alla fornitura -ha qualificato .senz'altro la somministrazione appalto (ai fini del suo trattamento tributario) senza preoccupavsi minimamente di porta,re il proprio esame su quello che -secondo la precedente e pi corretta impostazione del problema costituiva il punto veramente decisivo della controversia. La censuJ:>a infondata. Occorre preliminarmete avvrtire. che la eccezione ,relativa alla inammissibilit della prova testimoniale ammessa ed espletata in grado d'appello, cui viene fatto incidentalmente accenno nella esposizione della censura ora riferita, non costituisce oggetto di uno specifico motivo di impugnazione e non pu quindi conside.rarsi come espressamente e ritual mente :r:iproposta in questa sede. ' in cui il valore delle materie non solo prevalente ma esclusivo, per il sol fatto della periodicit. E se pu dirsi 0esatto che per i commercianti superfluo dimostrare che le cose da consegnare costituiscono l'oggetto della loro ordinaria produzione, non sembra tuttavia sufficiente agli effetti del terzo comma la sola dimostrazione di aver prodotto o procurato successivamente le cose promesse. Per la definizione del concetto di ordinaria produzione cfr. R. SEMBIANTE, Produzione ordinaria, produzione in serie e produzione specializzata nell'interpretazione dell'art. 1 commi 5 e 6 della legge 19 luglio 1941, n. 771, (ivi, 1965, I, 796 in nota a Cass. 25 maggio 1965, n. 1036), nonch Cass. 21 ottobre 1967, n. 2572, ivi, 1967, I, 1061 e 18 ottobre 1966, n. 2502, Riv. leg. fisc., 1967, 255). 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Va poi opportunamente I)i!.'emesso che l'appil'ezzamento compiuto dal giudice del merito, dixetto a stabilire ai fini della applicazione della imposta di registro se un determinato contratto debba essere coili.Siderato 1di compravendita oppure di appalto, costituisce un app!rezzamento di fatto e -come tale - incensurabile in sede di 'legittimit se immune da errori giuridici e Jogkamente motivato (Cass. 27 aprile 1968, numero 1308). Orbene, l'apprezzamento 'compiuto nella specie dalla Corte del me rito giuridicamente corretto perch assolutamente immune dagli errori di impostazione e di interpretazioe 1che 1sono stati denunziati dalla Am ministrazione ricoTrente. Dopo avere dettato1 al primo comma dell'articolo che qui si esamina (a.rt. 1 del:la leg.ge 19 luglio 1941, n. 771), il ,criterio fondamentale pex stabilire se, ai lfini del trattamento tributario, debba ess:ere cons:iderato come vendita oppure come appalto un contxatto nel quale confluiscano Iprestazioni caratteristiche dei due tipi ora accennati (vale a dire for] nitura di materie, merci o prodotti e prestazioni d'opera), il legislatore :~ .i pone, in via 1sussidiaiI"'ia -al terzo 'e, rispettivamente, al quinto comma m dello stesso articolo -due ulteriori criteri, in certo modo correttivi, (" # in quanto intesi. -il primo -a far conside'l'are Come appalti a1cuni f;ili contratti che, ana stre,gua del criterio fondamentale (della prevalent~ za), dovrebbero eissere qualificati e trattati come vendite (e si tratta delle sommintstrazioni periodiche o degli approvvigionamenti a I I r tratto successivo, per la esecuzione dai quali l'assuntore debba produrre o procmarsi, posteriormente al contil'atto, le cose promesse), ed il secondo a far considerare viceversa come .vendite taluni COntraitti che, alla stregua del criterio fondamentale, dovrebbero essere qualificati e con:;iderati come appalti (e si tratta dei contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnmre cose ,che 1costituiscono oggetto della sua normale produzione, nonos.tante 1che il valore delle materie impd1egate nella lavorazione sia dl gran lunga inferiore al costo della lavorazione mede,sima). V< Ora, si pu anche ammettere che -'come sostiene l'Amministrazione ricorrente -queste due previsioni abbiooo radice e giustificazione I in una stessa considerazione di fondo, e precisamente nel fatto che la % ' ' fornitura rientri o meno nell'ambito della oil'dinar.ia capacit commer 1 ciale od industriale della impresa assuntrice. I~.] Ma questo non basta a far ritenere che le due prevfoioni siano fra r -~ loro necessariamente collegate o addirittura che la previsione del terzo. ~r~ comma si trovi in posizione ,di subordine rispetto a quella del quinto com I w ma dell'art. 1. Come dato a,rguire dallo stes,so significato le;.tterale delle espres sioni adoperate (nel terzo comma si parla invero di produl'lt"e o pro curarsi, mentre nel quinto comma si parla di cose che costituiscono oggetto della ordinaria produzione della ditta asisuntrice) e come 1=:::: ~ :-;: . . I'I rrBrt&rrfturiill&rmr1mmrrrmmr1rr;1m1rrmmrrKmfftirurrtrtr11m1mrrrrm11m11rili!:mJam:1r11ri!iillf:mf!r&tt1it1B: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1135 del resto, ha .gi avuto occasione di porre in evidenza questa stessa Corte Suprema, la prev.isione del quinto comma dell'art. 1 della legge . 19 luglio 1'941 n. 771 (dove appunto si dispone che devono considerarsi vendite, ai fini della imposta di registro, i contratti con i quali una ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono l'oggetto della 1sua ordinaria produzione) si riferisce unicamente ai fapb!I"ica:nti e produttoil'i e non anche ai commercianti che assumano forniture di merd di cui non siano p!roduttori, sotto forma di somministrazioni periodiche o approvvigionamenti a tratto continuativo. Tali approvvigionamenti e somministrazioni, infatti, a norma del terzo comma del citato articolo, sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o p!rocurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse (Cass. 8 giugno 1964, n. 1402). L'interprete quindi, di fronte alla: fornitura assunta -come nella ~pecie -da un commerciante e non da un produttore, non tenuto - ai fini della qualificazione e del conseguente trattamento tributario del contratto come appalto anzich come vendita -ad esaminare prima (a iri sei mesi il ter mine per ricorrere alla autorit giudiziaria in tutte le controversie che abbiano formato oggetto di dedsidne amministrativa, e stabilisce che il termine di :sei mesi decorre in ogni caso dalla data de.J.la notificazione della dedsione amministrativa. La locuzione in o.gni caso .significa soltanto che il contenuto della decisione .Lrrilevante agli effetti della decorrenza del termine, nel senso che anche una controver;Sda che 1si risolva in una dectsione di contenuto esclusivamente proces:siale pu, normalmente, essere idonea condizione dilatoria della decorrenza del termine prescritto per l'azione giudiziaria. decisione 25 giugno 1966, n. 1617 (in questa Rassegna, 1967, I, 630). Devesi tuttavia rHevare che il termine semestrale non pu farsi decorrere riguardo a quei provvedimenti che, pur a'l!'endo veste esteriore di decisione, non dirimono nemmeno parzialmente la lite ed hanno contenuto meramente ordinatorio assimilabile a quello delle ordinanze istruttorie, come tali revocabili (Cass. 27 giugno 1968, n. 2177, ivi, 1968, I, 643; 21 giugno 1968, n. 2063, ivi, 498; 15 luglio 1966, n. 1887, Riv. leg. fisc., 1966, 2028). L'applicazione del principio al ricorso ex art. 29 terzo comma di evidente esattezza; perch, come ormai assolutamente pacifico, la decisione della Commissione provinciale in materia di valuta.zione , definitiva e mai impugnabile, in terza istanza, dinanzi alla Commissione centrale (cfr. Cass. 14 ottobre 1970, n. 2003, retro pag. 1112), dalla notifica decorre immancabilmente il teirmine semestrale, vi sia stato o meno un ricorso alla Centrale e quale che sia stata o sar '1a sorte di esso. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La locuzione medesima non significa, invece, ,che la natura della controversia e la individuazione della ,commissione che l'abbia decisa siano irrilevanti ai fini ;predetti. chiaro, invero, dal sistematico coordinamento delle disposizioni citate, che la decisione 1indicata dal citato articolo 146 quella che chiude la fase dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie. Infatti il rapporto processuale, presente nel procedimento avanti alle Commis sioni tributarie (pur nella forma pi elementave sufficiente alle minori esigenze di ,esso), riduce' ad unit le varie fasi del prrocedimento stesso, pur attraverso i vari gradi, e si dissolve con l'ultima pronuncia emessa. Pertanto, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di controversia di valutazione, la dec1sione rilevante per la decorrenza del termine quella della ,commissione ;provinciale, il cui giudizio definitivo, 1salv-0, appunto, il rico11so all'autorit giudiziaria. L'avvenuta (ewonea) proposizione del ricorso, da parte della soc. Gorius, dinanzi alla Comrn1ssiOII1e Centrale non vale a produ:rn:e l'effetto di s,postare la decorrenza del termine di sei mesi per l'esercizio della azione giudiziaria dalla notificazione della decisione della Commissione Provinciale a quella della ipronuncia della Commissione Centrale. Infatti l'impugnazione dinanzi alla Comm1ssione Oentrale (erroneamente adita) e la pronuncia della stessa Commissione non hanno impedito la consun zione del rapporto processuale dinanzi alla Commissione Prnvinciale (terzo comma art. 29 'citato). La pronuncia della Commtssione centrale, quildi, non ha potuto eliminare il giudiicato gi formatosi per effetto della pronuncia della commissione provinciale non impugnata, come dovevasi (;J0 commai arti colo 2'9 d.l. n. 163'9 del 1936), dinanzi alla autorit giudiziaria. La d~versa opinione espressa dalla Omte romana (che nella specie ha ~postato la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria dalla notificazione della pronuncia della Ooililillissione p'I'ovinciale a quella della decisione della Commissione centrale) Sii fonda ,sull'erroneo prresupposto 1che la queistione dibattuta fra le 19arti 1sia stata puntualmente r1solta, in senso confu:'ario a quello preteso dalla Amministrazione . ricorrente, con sentenza 25 giugno 1966, n. 1617 di questo Supremo Collegio. Tale sentenza ha affermato, con riferimento all'azione ex articolo 29 del r.d.L 7 agosto 1936, n. 1639, che il termine di sei mesi previsto dall'art. 146 iella legge di reg1stro, per rlcorirere all'autorit giudiziaria avverso le decisioni delle commissioni rtributade, decorre dalla notificazione dell'ultima dedsione emessa in tale procedimento (anche quando detta deciisione abbia contenuto meramente processuale). Senonch il richiamo .allai predetta sentenza non pertinente, poich il principio da eSiSa enunciato esatto, ma in quanto concerne una fatti specie diversa, sotto vari prrofili, rispetto a que1la odierna. Infatti nel caso ivi esaminato: PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1139 a) la fase anteriore alla giudiziaria si era svolta, trattandosi di contestazione su dmpoiSta 1supJPletiva, dinanzi alla Commissione provinciale che aveva deciso in primo ,grado, quale sezione speciale di diritto, e la Commissione centrale era stata adita qua.ile giudtce di appello; b) l'azione giudiz.iaria concerneva que:srtioni di diritto a norma del quatrto comma del d.l. n. 1639 del 1936. Invece nella fattispecie attuale: a) la fase antertiore alla azione giudiziaria s.i svolta, trattandosi di controversia di valutazione, dinanzi alla Commisisone Distrettuale di Albano, e, in grade d iappello, dinanzi alla Co:mm.1ssione Provinciale di Roma, sezione per le va!Utazioni. Il 1stiiccessivo svilU[ppo dinanzi alla Commissione Centrale, priva di competenza funzi011ale (terzo comma art. 29 dt.), stato del tutto anomalo e irrilevante, petr le ragioni gi esposte, aii fini della. decorrenza del termine :per l'esercizio dell'azione giudiziariq; b) il ricorso alla autor.it giudiziaria, trattandosi di controversia di mera valutazione, qui disciplinato esclusivamente dal terzo comma dell'art. 29 d.l. n. 1639 del 1936. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 215~ -Pres. Giannattaisio -Est. Boselli -P. M. Pascalfno (conf.). -Ministero delle Finanz. e (avv. Stato Col'ISin.i) c. Lodi F. Imposta di re~istro -A~evolazioniper le case di abitazione nott di lusso Vendita isolata di ne~ozi -Inapplicabilit. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art.....!7; L. 6 ottobre 1962, n. 1493; art. 1). La riduzione delle imposte di trasferimento stabilita dalL'art. 17 deila legge 2' luglio 1949, n. 408 non spetta per le vendite isoilate di negozi, perch tuttora in vigore la espressa esclusione del beneficio quando La vendita di negozi non sia conclusa con Lo stesso atto di trasferimento dei fabbricato o concerna negozi considerati unit economiche a se stanti; L'art. 1 deUa legge 6 ottobre 1962 n. 149.3 ha soltanto stabilito i criteri per determinare la prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi, ma non ha modificato la suddetta norma del 1949 quanto alla escl'usione del beneficio per la vend'iita isoiata di negozi (1). (1) Viene nuovamente confermata anche da parte della I sezione della Cassazione la statuizione delle Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2176 (in questa Rassegna, 1969, I, 552) .con cui vennero eliminati i dubbi nati su questo problema. Nello stesso senso Cass. 20 ottobre 1969, n. 3422 (in Foro it. 1969, I, 3030); Cass. 7 ottobre 1970, n. 1826 (inedita). i II I' i I I I i 1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso J.'.AmministTazione Finanziariai -denunziando vioJ.azione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493 in relazione all'art. 17, ,commi 2 e 3 della legge 2 luglio 1949, n. 408, (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -assume che la tesi dellla Corte del meTito, fondata 1sulla abrogazione (ad opera dell'art. 1 della legge n. 1493 del 1962) del secondo e del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949, em-ata. Vi abrogazione, spiega la ricorirente, quando, fra due disposizioni di legge succe:ssfv,e nel tempo e regolatrici deJ.la stessa materia, sussista incompatibilit assoluta, di guisa che esse si escludano a vicenda. Tale incompa,tibilit non ric(}['Terebbe nella sipecie fra le norme considerate, posto 'che le 1stesse contemplano Jimiti (alle agevolazioni tributarie in1!odotte dalla J.egge n. 408 del 1949) fra loro concettualmente indipendenti, operanti su piani diversi e quindi concorirenti a delimitare l'ambito di applicazione delle predette agevolazioni tributairie. In particolare, il criterio proporzionale stabilito dall'art. 1 deila legge del 1962 stato introdotto per precisare meglio il concetto (gi implicito nell'art. 17 della legge del 1'949) di pvevalenza della destinaiZione ad abitazione. Per effetto di 1\ale il!ltegrazione, la norma dell'art. 17 della legge del 1949 dovrebbe intende11si come 1se dkesse: accordata la riduzione alla met dell'imposta di registro ed al quarto della imposta ipotecaria per i trasie:rimenti infraquadriennali di fabbricati rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comprensivi anche degli uffici o negozi in essi incorporati, prnrch per questi ultimi la vendita sia contestuale a quella del fabbricato e J.a lovo superficie non ecceda il quarto di quella totale dei piani sopra terrai . Il motivo fondato. Il 1contrasto di opinioni, manifestatosi in ordine alla que1stione che costituisce oggetto della presente controversia, .sia presso le magistrature di merito che in 1seno alle sezioni semplici di questa steissa Corte Suprema, stato ormai supe!l'ato da una r~cente dectsdone delle Sezioni Unite J.e quali, a seguito .di run approfondito riesame dei vari argomenti addotti pro e contro la tesi sostenuta dalla Amminis:trazione finanziaria, hanno giudicato che il beneficio fiscale accordato dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 non spetta alle vendite isolate di negozi, ossia alle vendite che non siano concluse 1con lo stesso atto di itrasferimento dello /~ intero fabbricato o che concernano comunque :negozi considerati come unit economkhe a 1s istanti (Cass. Sez. un. 2,0 agosto 1969, n. 2176). Hanno considerato, in particolaire, le Sezioni Unite: -Che la legge 2 luglio 1949 n. 408, volendo favorire il.',incremento della costruzione di case di abitazione non di lusso, : 1142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO una tale prevlenza -si ravvis esplicitamente la necessit di risolvere una volta per tutte fa controversa questione in via legislativa; \ -che tutto ci rende evidente .come, se un quid novi la legge del 1962 ha ,introdotto nella disciplina normativa della materia, esso consiste unicamente nella determinaizione 1specifica dell'anzidetto criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del :fabbricato e non gi nella (pretesa) introduzione di una l!'adicale modifkazione dello stesso sistema dei benefici tributari di cui 1si tratta; ~ e Che infine le stesse espresrsioni testuali dell'art. 1 della legge del 1962 -rulle quali i sostenitori della tesi contraria fanno iprecipuo se :non e~clusivo assegnamento -non sono affatto tali da consentire dubbi di 1sorta 1sul punto che con la legge ;predetta non si voluta prendere in cons[derrazione Ja, situazione dei negozi per un trattamento ad essi 1specifico, volto ad .e1iminal'e la esclusione dai benefici fiscali delle vendite dei negozi gi 1sitabilita dai commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge del 1949. Tutto ci premesso; poich nella specie non sono. addotti (dalla ;resistente) argomenti che non siano gi pa1Ssati al vaglio della decisione ora :riferita, o comunque ta.li da indurre queisto SUjpremo Collegio a discostarsi da questo__pi meditato e persuasivo orientamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte, non pu -alla stregua della inte;rpretazione che si esposta -non ap1parire palese la e:rroneit della (oppo1sta) tesi .cui si informata la Corte bolognese nena risoluzione del caso controverso. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1'970, n. 2167; Pres. Caporaso -Est. Bosel:li -P. M. Toro (conf.). -SO.FI.S. (avv. Nicol) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). Imposte e tasse in genere -Poteri normativi della Regione siciliana sui tributi erariali -Limiti. ' Imposte e tasse in genere -Legge regionale siciliana -Rinvio alla legislazione statale -Carattere -Fattispecie. (L. 22 giugno 1950, n. 445, art, 6; 1. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1; L. reg. sic. 28 dicembre 1961, n. 33). La Regione siciliana, avendo competenza. normativa, in materia di tributi erariali, di carattere non esclusivo e concorrente con la legislazoine deUo Stato, pu istituire addizionali e introdurre esenzioni e riduzioni rispetto alle imposte erariali a condizione che tali benefici obbediscano oggettivamente alla necessit di tutelare interessi locali degni PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA" TRIBUTARIA 1143 di rilievo e corrispondano a tipi gi previsti neU'ordinamento statale e semprech. la differenza quantitativa fra le due legislazioni non sia di entit tale da tradursi in differenza qualitativa, cos da convertirsi in un manifesto privilegio per i contribuenti-della Regione rispetto a tutti gli aitri (1). La legge regionale siciliarna che faccia rinvio ad una determinata legge tributaria dello Stato ed alle successive modificazioni deve inten dersi riferita alle modificazioni gi intervenute alla data del.la pubbli cazione deLla legge regionale (applicazione alla legge 22 giugno 1950, n. 445, mdificata con legge 27 luglio 196.2, n. 1228, dopo che la leggt? regionale siciliana 28 dicembre 1961, n. 33 aveva rinviato alla legge del 1950) (2). (Omissis). -Con l'unico motivo del rico~so, la SO.FI.S. censura la sentenza impugnata: a) innanzitutto, per aver r:itenuto che neUa materia tributaria pertinente all'oggetto deHa con~roversia, la regionesiciliana1 non avesse competenza esclusiva; b) secondariamente, perch anche a voler ammette;re .che si verta in tema di legislazione concorrente, avrebbe errato nel ritenere che la legge stata~e n. 1228 del 1962 modificasse i principi informativi della precedente legi:slazione, regolando ex novo l'intera materia e fosse per ci agrogativa della 'legge regiona1e :siciliana n. 33 del 1961; e) per aver inoltre respinto la richiesta subordinata di applica zione dell'art. 1 terz'ultim9 comma della legge n. 1228 del 1962; d) e per avere, infine, p,roducendo alle est11eme conseguenze gli errori di impostazione denunziati, ;ritenuto dovute anche le 1soprattasse e penali sull'importo r:ichiesto per differenza di tributo. Il motivo fondato. Lia decisione della Corte del merito, secondo cui alle operazioni di credito compiute dalla rkorrente sarebbero applicabili .in ogni caso le dispOBizioni della legge statale n. 1228 del 1962, vale a dire l'aliquota maggiorata dello 0,15 % anzich quella dello 0,10 % previ.sta dalla pre cedente legge 1statale 22 giugno 1950 n. 445 e iper esplicito riferimento dalla legge regionale siciliana del 28 dicembre 1961 n. 33 si fonda in via principale ed alternativa !SU un duplice argomento: a) quello, anzitutto, secondo cui ~versandosi in materia (tribu taria) di competenza non esclusiva della Regione -la legge regionale (1-2) Sulla prima massima i principi sono stati stabiliti con J..e sentenze della Corte Costituzionale 10 marzo 1966, n. 23, in q.esta Rassegna, 1966, I, 279; 28 gennaio 1965, n. 2; 12 luglio 1965, n. 65 e 28 ottobre 1965, n. 90, ivi, 1965, I, pag. 4, 874 e 1110, tutte con note di richiami. 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO siciliana n. 33 del 1961 sarebbe rimasta automaticamente abrogata dalla (successiva) legge statale n. 1228 del 1962, per avere qu~ta introdotto una disciplina della materia ilspirata a principi assolutamente nuovi; b) e, 1secondariamente, quello per cui anche ad ammettere che fa legge :s:tata1e del 1962 :si fosse limitata ad introdurre i. materia delle semplici modificazioni , queste avrebbero dovuto trovare ugualmente applicazione nella specie per volont dello istesso legislatore regionale che, avendo espiressamente dichiarato applicabili alle operazioni in que- stione il trattamento tributall'io stabilito dall'art. 6 della legge statale 22 giugno 1950, n. 455 e successive modificaziani; avrebbe, con tale ultima espressfone, inteso ricomprendere anche quelle modifiche (della legge statale di riferimento) che fossero eV1e1I1tualmente intervenute successivamente alla emanazione della legge regionale medesima.. In linea meramente subordinata, viene infine addotto l'argomento: c) che alle operazioni predette non competerebbe neppure il trattamento privilegiato (aliquota dello 0,1-0 % prevista dal terz'ultimo comma dell'art. 1 della legge statale n. 12218 del 1962) essendo que:sto attribuito ~per il pe:dodo transitorio di un decennio -ad una serie di .ilSrtituti di credito specificamente indicati e frai i quali non poteva ritenersi compresa la SO.FI.S. Le argomentazioni principali 1sono erronee e questo dispensa la Corte dell'ocicupar:si delle censure che hanno propriamente riferimento all'argomento subordinato. Per quanto ha tratto al primo degli argomenti dianzi esposti (sub a), da rilevare che la Corte del merito, pur muovendo da una premessa giuridicamente esatta -ess:ere do la competenza normativa della regione siciliana, in materia di tnibuti erariali, di carattere non esclu sivo ma concorrente con quella dello Stato e tenuta quindi, pur nel l'ambito del fine 1speci!fko di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, pur isempre a cr:-iispetta11e i principi fonda mentali e gli interessi generali .cui si isptra J:a legislazione dello Stato (Corte Cost. 12 luglio rn65, n. 64), incorsa tuttavia in un manifesto errore allorquando ha ritenuto che la legge 1stataJe del 1962, anzich introduwe delle 1sempJ.ici modifiche, avesse radicalmente immutato i principi informaforii cui si ispirava la ~"recedente legislazione in materia. invero sufficiente un confronto anche 1sommario delJa legge sta tale n. 1228 del 1962 :con quella del 22 giugno 1950, n. 445, per avve dersi -e :se ne avvede d'altrolnde la stessa resistente (l dove, a pagi na 7-8 del controricorso, propone di considerare il punto come un obiter dictum) -che la legge successiva, attl'.averso una disciplina, sia pure pi analitica, non ha fatto che adegua.rsi .ai principi ed al sistema infor~? matore della legge del 1950. I':~: Questa aveva dilsciplinato la costituzione degli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, e la legge del '62 aveva, ~ . I l!l1fiBJlif~~~~MIF~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1145 in termini sia pure pd generali, ma senza tttav:ia 11idurre od escludere la funzionalit degli istituti di credito regionaJ.i, dettato il trattamento tributlil'iio degli istituti di credito a medio e lungo termine. Venuta'meno in tal modo la premessa minore del sillogismo tentato, 1sotto questo profilo, dalla Corte del merito, cade necessariamente lo stesso giudizio dedotto a base dell'argqmento fin qui esaminato (vale a dire, la pretesa abrogazione della legge 11egionale sicdliana n. 33 del 1961 ad oper della legge statale n. 1228 del 1962). Accertato che la legge del 1962 non aveva alterato la fondamentale fisionomia del sistema introdotto della precedente legge statale del 1950 ma le aveva -caso mai -con:Jerito maggiore concretezza interpretativa, l .problema relativo alla efficada della legge regionale 1siciliana n. 33 del 1961, ossia alla efficacia di quella che la sent~nza impugnata qualifica come espressa volont del legislatore rrgionale -e si passa cos all'esame del secondo degli argomenti dianzi a,ccennat1i (v. sopra sub b) -non poteva, intuitivamente, essere ridotto ad un problema d interpretazione della locuzione e successive modificazioni adottata dalla legge medesima nel riferimento effettuato alle agevolazioni tributarie di cui all'art. 6 della legge 1statale n. 445 del 1950 . Essendo invero il legisJ.atore regionale munito, anche in materia di tributi erariali, di una potest normativa propria (ancorch1non esclusiva), ed essendo dl richiamo alle disposizioni della legge statale vigente in materia limitato, in sostanza, alla determinazione della aliquota di favore, non par dubbio che i:l rkhiamo in parola non potesse che assumere carattere eminentemente recettizio, ossia di .creazione diretta di una norma di tenore d.dentico a quello della norma richiamata: non essendo Jogicamente concepibile che, nell'atto :stesso in cui intendeva fare concreto esercizio di codesto suo pote.re normativo per n regolamento dei fatti e rapporti di icui si tratta, il legslatore siciliano avesse filnito, merc un rinvio formale alla legge statale del 1950, praticamente per abid:icare a detto 1suo potere in favore del legislatore nazionale. E questo basta a .spiegare ......._ se ve ne fosse bLsogno -come il riferimento alle modificazioni .successive della legge richiamata, lungi dall'implicare una sorta di delega in bianco al futuro legislato:re nazionale, non potesse non ,intendersi limitato alle modifiche di gi intervenute aJ. tempo della rpromulgazione della J.egge di rinvio. Essendo riconosciuto al legislatore regionale sidliano il potere di istituire non isolo addizionali, ma anche quello (inverso) di introdurre esenzioni e riduzioni rispetto alle imposte erariali, a patto che consimili benefici non isolo obbediscano -oggettivamente -alla necessit di tutelare interessi locali degni di rilievo, ma corrispondano altres a tipi gi previsti dall'ordinamento statale (arg. Corte Cost. 24 giugno I I ! I 1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1961, n. 34) ed essendo inoltre consentito allo ste,sso legislatore di discosta.rsi nella misura di codeste riduzioni dalla J,egislazione dello Stato, a [patto che1 la differenza quantitativa fra le due legislazioni non sia di entit tale da traduvs:i. d.n differenza qualitativa, cofil da convertirsi in un manifesto privilegio per i contribuenti della regiione ll1i:spetto a tutti gli altri (Corte Cost. 10 marzo 1966, n. 23), il problema di cui si tratta -come ha posto in rJldevo la societ ricorr,ente nella sua memoria illustrativa -avrebbe dovuto piuttosto essere risolto mediante un raffironto fra la legge regionale n. 33 del 1961 e quella statale nume; ro 1228 del 1962, inteso :__ alla stregua dei criteri ora accennati a porre in evidenza: 1) se la legge ll'egionale avesse inteso introdurre per la tutela di interessi locaJi degni di rilievo, una ,esenzione o riduzione d'imposta 'corrispondente al tipo di .quelle previste in materia daU'ordinamento sit.atale (art. 6 della legge. 22 giugno 1950, n. 445); 2) e se, dopo :te modificazioni apportaite alla misura di tali agevolazioni dalla successiva legge statale n. 1228' del 1962, il divardo che continuava a sussistere fra l'aliquota fissata dalla legge regionali.e (0,10 % ) e quella fissata in campo statale dalla legge del '62 (0,15 % ) fosse di entit tale da tradurre la differenza quantitativa fra i benefici concessi dalle due legislaZiioni in una differenza qualitativa. Come accennato in pirincdpio, le precedenti considerazioni, per il loro carattere decisivo ed a'ssorbente, dispensano questa Suprema Corte dall'indugiare suile ulteriori censure, dedotte in linea, di mero subordine, dalla rfoorirente SOFIS. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 22120 -Pres. Rossano -Est. Spadaro -P. M. Raja (conf.) -Arsi (avv. Faro) c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani). Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Comn;iissiorti Vizi del processo rilevabili di ufficio -Decisione sul rito e sul merito impugnata solo sul merito -Formazione di giudicato formale Possibilit. (c.p.c. artt. 329, 161 e 279). n potere del giudice di imp11J,gnazione di riesaminare, anche se non denunciate dalle parti, questioni attinenti alla nullit del processo rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado, incontra un limite nell'effetto preclusivo del giudicato che si sia formato, neWambito dello stesso pro PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1147 l cesso, allorch la decisione che abbia rfociso la questione pll'egiudiziale di rito unitamente al merito sia stata impugnat soltanto per il merito I (nella specie l'inammissibilit del ricorso non motivato era stata esclusa I dalla Commissione provinciale che aveva deciso poi su.l merito e questa ] decisione era stata impugnata soio per iL merito) (1). I (Omissis). -Con il .primo motivo, denunciando la violazione e :lialsa applicazione degli a;rtt. ;u,2,, 329 2~ comma, 161 1 comma, 279 n. 4 e 158 c.p.c. in relazione .agli arrtt. 360 n. 3 C.p.c. e 2909 c. c., il ricorrente lamenta che la Commissione Centrale, xilevando, di ufficio, la nullit del reclamo avverso l'accertamento dell'ufficio delle Imposte per omessa pronunciazione e presentazione dei relativi motivi e dichia- rando Lai nullit del giudizi-O di primo e di secondo grado, ha violato il giudicato che sulla questione inerente a tale nullit si era, formato con lq dec1sione del 24 giugno 1964 della Commissione P.rovincfale, che aveva .rigettato la relativa ec.cezione, dedotta dall'Amministrazione delle Finianze nel giudizio di a;Ppello e n>0n 1P:i r1iprropoma tlalla stessa Amministrazione con il :rkorso avanti alla Commiissione Centrale, con il quale era stata impugnata soltanto J.a parte di merito di tale decisiione riflettente la Classificazione del reddito imponibile in caitegoria C/1. Si sostiene, pertanto, dal ricorrente, che e:ssendosi formato, per acquiescenza, il g.iudieato 1sulla pa,rte, non impugnata, dell'anzidetta decis:ione che veva rigettata lia eccezione di nullit del giudizio di p,rimo grado (articoli 329 2 Comma, 161 10 comma e 2'79 n. 4. c.p ..c.), l'esame della questione relativa a tale nullit era precluso alla Commi:ssione Centrale, ta1ch la decisione, con la quale questa, rilevandola di uffido, ha annullato il giudizio di primo e di secondo grado, deve ,ritenersi illegittima e, Come tale, deve essere .cassata. Il motivo fondato. Il pot&e del .giudice dell'impugnazione di riesaminare, anche se non denunciate dalle parti, J.e questioni attinenti 1aJ.le nullit del processo, che siano rilevabili di uffi.cio in ogni stato e grado del procedimento, incontra un limite insuperabile neU'effetto preclusivo del giudicato che, nell'ambito dello stesso processo, si sia fo'1:mato in ordine alle medesime questioni. Le ragioni di interesse. pubblico, attinenti al processo, 1suJ.1e quali si fndai questo potere del giudke, sono, infatti condizionate dalle contrarie ragioni di interesse pubbUco, di ordine e di sicurezza nel processo, nelle quali trova la 1sua giustificazfone l'effetto preclusivo del giudicato formale, e cio dalle esigenze di porre un limite alle discussioni ed alle contestazioni nel giudizio. (1) Massima esatta corrispondente ai principi elaborati per il processo ordinario. 1148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~a questo p!1indpio, che stato ,affermato da questa Corte Suprema 'in ripetute decisioni con riferimento, in via specifica, alle queistioni sulla giurisdizione (Sez. Un. 213 dicembre 1954, n. 517; 11 ottobre 1963, numero 2710; 20 gennaio 1964, n. 128) e, in via generale, anche alle questioni di interesse pubblico attinenti al ;processo, come quelle relative . ai presupposti processuali (Cass. 10 giugno 1968, n. 1791), discende che nella ipotesi in cui una sentelnza definitiva, che abbia dedso su una tale questione p.regiudiziale e 1sul merito, sia stata impugnata solo per il me.rito, il paissa,ggio in giudicato formale della questione pregiudi ziale spiega il suo effetto preclusivo, nell'ambito del processo, in ordine al riesame del1ai stessa questione. Ora, nel caso di specie, risulta che J.a Commissione P.rovinciale di Catania, Con la decisione del 24 giugno 1964, rigett ritenendola infon data, la eccezione di nullit del giudizio di primo grado dedotta dal 1'Amministrazione delle Finanze in dipendenza della mancata enuncia zione e successiva presentazione dei motivi relativi al reclamo pro posto dal contribunte avver1so l'accertame.n:to dell:U:fficio delle imposte e, pronunciando nel merito, classific, in parziale accoglimento dell'ap pello proposto dallo ste1sso contribuente, il reddito imponibile nella ca tegor.iiai CI1. Risulta, altres., 1che 1'.A!mministrazione delle Finanze im pugn tale decisione avanti alla Commissione Cen~rale solo per il me~ rito, e cio isolo per la parte relativa alla classificazione del reddito imponibile in categoria C/1, deducendo al riguardo il v.izio di extrape tizione, e Che pure per il merito, propose ricorso incide~tale il contri buente, deducendo difetto di motivazione. Le parti pertanto hanno prestato acquiescenza al punto, nrnn impu gnato, dell'anzidetta decisione della Commfssione Provinciale, e cio a quello avente per oggetto la risoluzione della questione relativa alla nul lit del giudizio di primo grado, e su tale questione pregiudiziale si formato, ai sensi degli artt. 329 2 comma, 161 1 comma e 279, n. 4 c.p.c., il giudicato formale, con. l'effetto di precludere, secondo i principi giuri sprudenziali sopra richiamati, il riesame della questione stessa da parte dlla Commissione Centrale. La decisione n. 86373 del 211 novembre 1966 con la quale la Commissione Centrale, riesaminando tale questione pregiudiziale, ha annullato n giudizio di primo e di secondo grado e le relative decisioni, ha quindi violato, come rettamente stato rilevato dal ricorrente, il giudicatoformale che sulla questione stessa si era for mato. Ne discende 1che, in accoglimento del motivo di rico.rso in esame, la impugnata decisione va casisata con rinvio della causa alla stessa Commissione Centrale, alla quale crimane devoluta la cognizione dei ricorsi, principale ed incidentale, proposti daille parti avverso la deci sione di merito della Commissione Provinciale. ~ (Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1149 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221 -Pres. Pece -Est. Caputo -P. M. Del Grosso (conf.) -Correale (avv. Bosco) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). Imposta di registro.-Pluralit di disposizioni contenute in unico atto Nozione -Disposizioni necessariamente .connesse -Nozione Fattispecie. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9). Agli effetti delL'art. 9 della legge di registro, per disposizione deve intendersi, non gi ogni clausola o pattuizione, ma ogni negozio giuridico contemplato dalla tariffa o analogo ad aitro ivi contemplato. Sono disposizioni necessariamente connesse agli effetti del secondo comma di detto articolo quelle fra le quali intercorre in forza di legge e non per volont delle parti una concatenazione o una compenetrazione di carattere oggettivo, tale d!J:. riassorbire tutte le disposizioni in un unico negozio giuridico quali elementi del negozio stesso. Non ricorre tale connessione nel caso di costituzione di usufrutto inserita in un contratto di compravendita (1). (Omissis). -Con il primo motivo del ricorso il Correale censura la sentenza impugnata sotto il ;profilo della violazione ed errata a~plicazione degli.artt. 8 e 9 della legge organica di reg,Lstro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3:2,69) nonch .dell'omeS1So esame di fatti decisivi, il tutto in relazione ai numeiI'i 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; e 1sostiene che la concessione di rusufrutto a favore del Truglio Pasquale non era tassabile autonomamente perch 1costituiva soltanto una prestazione inerente al contratto di compravendita, nel :senso che essa raippresentava la pura e semplice spedfi.cazione di uno degli oneri .che il comprafore si aissume in corrispettivo del trasferimento degli immobili. Lia censura non fondata. (1) Decisione da condividere pienamente che opportunamente ribadisce la pi corretta interpretazione dell'art. 9 della legge di registro. Nello stesso senso della pronunzia sopra riportata Cass. 6 febbraio 1970, l. 255, in questa Rassegna, 1970, I, 292; 6 marzo 1970, n. 555, ivi, 427. La decisione in rassegna non ha esaminato un ulteriOTe aspetto del problema Che si presentava nel caso deciso e cio che il negozio di costituzione di usufrutto era contenuto in un atto (scrittura privata) separato da quello (istrumento pubblico) contenente la vendita; era questa una ragione assorbente per escludere la connessione non solo per l'espressa norma dell'art. 9 che ipotizza la pluralit di disposizioni contenute in unico atto, ma anche per la logica impossibilit di ritenere necessaria la connessione fra due negozi separati capaci di vivere ciascuno per suo conto e di produrre effetti che non si condizionano reciprocamente. 1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La enunciazione critica del motivo di ficorso, escludendo che l'usu frutto a favore del Trugli-o Pasquale possa considerarsi una disposi zione tassabil~ e ravvisandovi 'soltanto una prestazione inerente al corn tratto di vendita intercorso fra le parti, im:i;>one in primo luogo di chia il'ire il Concetto di disposizione COS come posto nell'art. 9 della legge di :registro. Stabilisce U primo comma della no:vma che se in un atto sono com prese pi disposizioni indipenden~i o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ognuna di queste sottopo1sta a tassa come se formasse un 1aitto distinto: diSJPone poi il secondo comma che se in un atto sono comprese pi disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'in trinseca loro natura, le une 'dalle altr, deve esse1re sottoposta a ta1ssa zione la sola disposizione che d luogo alla tassa pi grave. Chiara i la contrapposizione tra disposizioni indipendenti o non . d&ivanti necessariamente le une dalle altre e disposizioni necessaria mente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, alla quale distinzione collegato un trattamento fiscale diverso; ma altrettanto chiaTo non il concetto di disposizione che resta, perci, affidato alla nterp:vetazione della dottrina e dellai giurisprudenza. Orbene dalla consid&azione che Ja disposizione per ess&e tale deve essere assoggettabile al tributo di registro (altrimenti non si sa prebbe :come applicare fa, tassa alle disposizioni indipendenti o come rendere confrontabili le tasse applicabili alle varie disposizioni ne- cessa:riamente cornnesse per indiv.idu:are la tassa pi grave), la dottrina pi recente fa discendere la conseguenziai che, non potendosi concepire la assoggettabilit a tassa o imposta di :registro delle singole claus"Ole di atti o negozi, la diSJPosizione di cui al citato art. 9 non pu essere altro che un negozio giuridko, contemplato dalla tariffa o quanto meno anologo ad altro ivi contemplato. Anche J.a giurisprudenza di questa Suprema Cor:te pu considerarsi ormai consolidata sul :punto che la disposizione di eui all'art. 9 sempre, dal [punto di vi1sta tributario, un negozio giuridico assoggetta bile ad imposta; cos come risulta dalla sentenza n. 332 del 1966 di questa prima Sezione laddove e~plkitamente affeirmato che la norma si riferisce al caso di :pluralit di negozi giuridici contenuti nel mede simo documento, in tal senso dovendosi intendere il termine disposi zione , giacch se sii tr.aittasse di pattuizioni o clausole, concernenti un solo negozio giuridico, l'unit della tassazione discenderebbe dai :prin cipi generali che informano la fo.gge di cregistr.o , nonch da quella assai pi recente delle Sezioni Unite (sentenza n. 933 del 1969), nella quale dalla premessa che la espressione disposizioni contenuta: nell'art.. 9 va .inte~retata nel senso di negozi gitfridici si perviene alla conclusione che la unicit' o la moltiplicit della tassazione conseguente rispet tivamente alla unicit del negozio o alla molteplicit di negozi che non PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll51 siano, per tra essi inscindibilmente connessi in v~rt di legge o per loro intrinseca natura . Accertata la identit concettuale nella terminologia della legge di rregistro fra disposizione e atto tassabile , e. passando ad esaminail'e il signi!fkato della espressione disposizioni necessariamente conneisse e dedvanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre di cui al secondo comma della norma sopra .citata (che quello subordinatamente inyocato dal ricorrente sotto il pxofilo che la Concessione di godimento a favore di Pasquale Truglio, mancando di autonomia, si trova in tale rapporto di connessione cn il contratto di compravendita da costituirne una 1semplice clausola inerente al pagamento del prezzo)., anche qu la .dottrina e la giurisprudenza di questa: Coil'te Suprema sono concordi nel ritenere che .il rapporto di connessione e di derivazione fra pi disposizioni comprese in un unko documento possa ritenersi necessario o, il che lo stesso, colle.gato alla intrinseca natura delle singole disposizioni, solo quando dipenda non dalla volont delle parti ma dalla legge, (vedasi, .per la giurisprudenza, la citata sentenza n. 332 del 1966 di questa prima Sezione, nella, quale a sostanziare la connessione fra i vari negozi contenuti nello stesso documento, e comportante unicit di tassaziorne, non fU ritenuto sufficiente 'un rapporto dconducibile alla mera volont delle pairti , essendo richiesto che per legge vi sia tra i negozi un collegamento necessario che tutti li riassorba, per lOLro intrinseca natura, quali elementi indispensabili dell'unico rapporto tassabile ai fini della imposta di registro; nonch, quelle pi recenti del 1968, con i numeri 2297 e 3492, sempre di quesfar prima Sezione, nelle quali precisato che le disposiztoni necessariamente connesse o derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre sono soltanto quelle fra le quali intercorve, in f?rza di legge e non per volont delle parti, una concatenazione o una com.penetraizlone di carattere oggettivo, tale da riassorbire tutte le disposizioni in un unico negozio giuridico, quali elementi del negozio stesso). Ci posto e1sattamente i giudi;ci del merito ritennero autonomamente tassabile la concessione di godimento disposta a favore .di Pasquale Truglio con la scrittura privata coeva all'istrumento pubbltco di compravendita, in quanto il. negozio Cos posto in essetre, previsto come atto tassabile dall:a tariffa allegata alla legge di registro, venne ad accompagnarsi al negozio di colllJPravendita in forma au.'ton.oma ed indipen.dente, senza un collegamento che p0issa fondavsi sulla intrinseca natura dei due nego,zi e :senza che si possa per qualsiasi motivo ritenere il ra.pporto consacrato con la sarittura come elemento indispensabile di quello ,consacrato con l'atto pubblico. Peraltro la conn,essione fra i due negozi, che ai sensi del secondo comma del citato art. 9 della legge di registro compoirta la unicit della tassazione, deve essere esclusa, in conformit ai concetti sop,ra esposti, 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO perchl manca, altres, una qualsiasi norma che imponga di porre in esse11e i due negozi congiuntamente, mentre evidente che la contemporanea stipulazione della compr;:i.vendita e dell'usufrutto fu dovuta alla mera volont delle parti 1Per 1scopi non apprezzabili ai fini della legge di registro. Ma, soprattutto, pertinente e decisivo, per convalidare la valutazione accolta dai giudici del merito, deve riteneirs:i l'ultimo, in ordine di esposizione, dei rilievi che si leggono nella sentenza impugnata, e cio che l'obbligo assunto dall'acquirente di concedere il godimento di parte dei terreni acquistati ad un terzo non pu ri-entrare trai le obbligaz.ioni Upiche dell'acquirente e non pu identificar.si quale-parte della c-ontraprestazione a suo carko, sotto il profilo dedotto dal Coirreale di normale determinazione del pirezzo, epper non separatamente tassabile. Infatti la controprestazione tipica dovuta dal compratore deve avere per destinatario diretto o indiretto il venditore, che in via esclusiva deve trarne vantaggio, mentre nella specie, il destinatario diretto ed esclusivo della -concessfone di usufrutto fu un terzo, Truglio Pasquale, ver.so il quale i figli venditoit"i non avevano ~unto in precedenza alcuno impegno il cui soddisfacimento da parte del .compratore potes1se costituire normale controprestazione del contratto di vendita. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228 -Pres. Giannattasio -Est. Gambogi -P. M. Cutrupia (conf.). -Soc. Flumendosa (avv. Giravone) c. Ministero de.Ue Finanze (avv, Stato Soprano). Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Diritto di superficie -Applicabilit. (d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2). La registrazione a tassa fissa concessa dall'art. 2 del d.U. 26 marzo 1946, n. 221 spetta, oLtre che agli acquisti di edifici danneggiati e di aree di risulta dalla distruzione o demolizione di edifici, anche agli acquisti di diritti di superficie negli edfici da ripararsi o da costruirsi suUe aree di risulta stesse (1). (1) Sul punto .specifico non constano precedenti. Per l'applicabilit delle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 anche all'acquisto del diritto di superfici cfr. Cass., 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa Rassegna, 1968, I, 788). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1153 (Omissis). -I cinque mezzi di ricorso con i quali sostanzialmente 'si espone, anche se da diversi punti di vista, una sola censua:-a, e cio l violazione ed errata appHcazione dell'airt. 2 del d.1:1. 26 marzo 1946, n. 221, !PO:SSOilO essere assieme esaminati, e debbono essere per quanto di (['agione ac.coltL La sentenza impugnata basata sul presupposto generale che l'acquisto dell'area o porzione di area di un piano di un edificio da costruire costituisca acquisto idi un bene futuro e non di un'area fabbricativa ai sensi .e per gli effetti delle disposizioni di legge che concedono bene fici fiscali in materia edilizia. Tale pi%suppos.to deve :ritenersi errato, come quello che ignora il principio contenuto nell'art. 952 cod. civ. relativo alla costituzione del diritto di supetrficie e per cui il proprietario JPU costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la propriet. infatti evidente che chi acquista un diritto di supeirifcie, o con cessione ad aedificandum sotto forma di ditritto reale (Cass. n. 2318 del 1959), non acquista affatto un bene futuro, ma un diritto gi esistente, almeno in modo potenziale, e che Comunque si concreta in termini reali e preci:sd. al momento dell'acquisto. Quella che avviene in un seco;ndo momento la utilizzazione materiale di una porzione ideale di p!ropiriet, che si verifica con lai edificazione, ma codesta fase di 1sfruttamento del diritto costituito in precedenza non deve essere confusa con -l'acquisto del diritto stesso. Che altr1imenti si dovrebbe giungere a definire acquisto di Cosa futura, Che viene ad esistenza sol tanto al momento del.la divisione materiaie, qua1siasd: acquisto di una quota (ideale) di una propriet indivisa: il che sarebbe manifestamente assurdo. Po.sto quindi che l'acquisto di un diritto di sup,erficie .costituisce acquisto di un bene attuale e non meramente ev;entuale e futuro, resta solamente da decidere, agli effetti di causa, se tale acquisto possa ,rientrare fra quelli ai quali la diSjposizione in esame, e cio l'art. 2 del d.1.1. n. 221 dei 1946, concede il beneficio della registrazione a tassa fissa. Tale norma di legge diSJPone che detto beneficio spetta sulle comprav.endite di edifici .distrutti o gravemente danneggiati, anche se :ridotti alla isola area fabbricabile. Ora la espressione edifici ridotti alla sola area fabbricabile risente certamente della fretta con cui furono compilate queste disposizioni di Jegge, perch .fllog.ico definire edificio ci che p1i non esiste come tale se !'.immobile venduto consiste ormai :solo di un'area ,fabbricativa; ma comunque certo che la legge, con la sua incongrua dizione, si voluta riferire sia agli edifici danneggiati, sia agli edifici distrutti, sia alle aree di risulta dalla d1struzione o dalla conseguente l 1154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I / demolizione. Ogni distinzione che 1si volesse fal'e a seconda della residua esistenza o meno. di resti e macerie sul terreno non avrebbe fondamento logico; e pertanto, per la concessione dello specifico beneficio de quo, basta che d si trov.i di fronte ad un'area fabbrkativa venuta ad esistenza come tale per diistruzione o danneggiamento dell'edificio prima esistente sull'all'ea :stessa: requisito questo la cui e:sistenza non nella spede in discussione. La questione che resta da irisolvere allora quella se tra le aree fabbricative ai cui traisferimenti riservato il beneficio fiscale de quo debbano comprendersi anche i diritti di :$Uperficie su porzloni (ideali) di piani sovrastanti alle aree stesse. Ma tale questione deve ritenersi gi risolta, anche :se in forma pi generale, da questa Corte Suprema, :che, con sentenza n. 2297 del 1968, ha :ritenuto, agli effetti della applicazione dell'.art. 14 della legge n. 408 del 1949, che anche l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettualmente tra gli acquisti di :aree fabbricabili. Basta infatti, a questo proposito, considerare che, rse dal punto di viista strettamente terminologico area fabbricativa e diritto di superficie non sono sinonimi, la ratio legis di tutte le disposizioni in ma:teria impone l'estensione del beneficio firscale in via inte:rpretativa e non analogica -naturalmente essendo evidente che il legislatore, se mai, minus dixit quam voluit quando parl solamente di aree -anche all'acqutsto di dirotti di rsu:J:)erficie. Che altrimenti, almeno nel caso del d.1.1. del 1946, che non contiene limitazioni sussidiarie, si giungerebbe al risultato di concedere la l'egiistrazione a tassa fissa a chi avesse acquistato il teTXeno nrecessario per costruire una 'villa con pa11co; purch :si trattasse di un'area di risulta nel snso sopra veduto, e di negare lo stesso beneficio a chi avesse acquistato un limitato diritto di superficie, o sopraelevazione second-0 il termine di uso, in uno stabile danneggiato o da ricostruire rsull'area di risulta, roer edificare un quartierino di tre rstarnze con cucina. R1su1tato, questo, evidentemente contrario al sistema, che si pl'oponeva e .si propone principalmente di favorire l'edilizia popolare, economica e di massa. E poich1, nella specie, .ripetesi, secondo il .giusto inquadramento di diritto della non Controversa volonit contrattuale, :appunto della costituzione di due diritti di superficie (per l'abitazione e per la cantina) si trattato, il ricorso dev essere accolto e la sentenza impugnata deve es:sere .carssata, rinviarndosi la .causa ad altro giudice .il quale applicher il seguente pcrincipio di diritto: La registrazione a tassa fissa concessa da'.Ll'art. 2 del d.1.1. 26 marzo 1946, n. 221 spetta, oltre Che agli acquisti di edifici danneggiati e di .aree di .risulta dalla distruzione o demolizione di edifici, anche agli acqu1sti d1 diritti di superficie negli edifici da ripararsi o da costruirsi sulle aree di risulta stesse. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1155 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 ottobre 1970,. n. 2243 -Pres. Rossi -Est. Gabrieli -P. M. Sciaraffia (conf.). -Pestorino ed altri (avv. Grasso) 'c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Riscossione -Responsabilit civile dell'Amministrazione Finanziaria per l'azione esecutiva dell'esattore -Esclusione -Illegittimit costituzionale per contrasto con l'art. 28 Cost. -Manifesta infondatezza. (Cost., art. 28; t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, art. 73). manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit costituzionale, per contrasto con l'art. 28 Cost., deUa norma dell'art. 73 del t.u, 17 ottobre 19.22, n. 1401 (cui corrisponde l'art. 209 del t.u. 29 genania 1958, n. 645) che esclude la responsabilit dello Stato per i danni prodotti dalla esecuzione esattoriale (1). (Omissis). -Con il :i;irimo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 28 della Costituzione : a) per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che, nel caso di azione esecutiva deU'esattore, il contribuente danneggiato non possa agire per il risarcimento direttamente ,contro lo Stato, bensi soltanto contro l'esattore, cosi d~scono:scendo che in virt del citato art. 28 della COistituzione il cittadino, pu, nell'esercizio di un syo diritto soggettivo, autonomamente chiedere allo Stato o all'ente pubbltco, al quale il funzionario o il dipendente appartengono, ii dsarcimento dei danni da questi cagionati; (1) La sentenza da condividere pienamente. Alle ineccepibili ragioni che si leggono nella motivazione pu ancora aggiungersi: innanzi tutto che il contribuente, nella fas della rfacossione esattoria'le, si trova in una situazione di interesse legittimo, come emerge ,chiaro dall'art. 208 del t.u. sulle imposte dirette (Cass. 3 marzo 1966, n. 626, in questa Rassegna 1966, I, 427; 30 marzo 1968, n. 974, Riv. leg. fisc., 1968, 2202; 10 giugno 1968, numero 1771, ivi, 2604; 21 aprile 1969, n. 1264, ivi, 1969, 2139; 30 giugno 1969, n. 2373, ivi, 2554); inoltre, per una diversa !ragione, sempre da escludere una responsabilit civile sia dell'Amministrazione sia dei supi funzionari per ogni attivit spiegata nell'accertamento e nella riscossione dei tributi fino a che la pretesa tributaTia non sia stata dichiavata iHegittima con provvedimento definitivo, potendosi ipotizzare una re,sponsabilit 'Solo quando vengano compiuti atti dannosi per l'adempimento di un'obbligazione dichiarata infondata (Cass. 2 maggio 1967, n. 814, Riv. leg. fisc., 1967, 1674). Se poi il danneggiato dall'esecuzione esattoriale un terzo, al quale consentito proporre il'opposizione all'esecuzione (art. 207 del t.u.), quanto mai evidente che l'operato dell'esattore non si riconnette, nemmeno mediatamente, con l'attivit dell'Amministrazione Finanziaria e dei suoi funzionari, che si esaurita con la consegna dei ruoli all'esattore. 11 1156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO b) per avere inoltre lo stesso giudice del merito erroneamente ritenuto, ad onta del citato art. 28 della Costituzione, che nell'azione per danni riconosciuta al contribuente contro l'esattore rimangono assorbiti anche errori od omissioni riferibili all'oroerato dell'Ammin1strazione finanziaria, per atti posti in esse.re dai suoi funzionia:ri o dipendenti in epoca anteriore alla vendita esattoriale, sicch neppure per questi possa il contribuente danneggiato dall'azione esecutiva dell'esa.ttore agire direttamente contro lo Stato per il risarcimento del danno. Sulle stesse questioni, i ricorrenti insistono 1con il secondo motivo, nel quale, riproducendo conclusivamente la doglianza gi fondamentalmente mossa nel contesto del precedente motivo, lamentano la incostituzionalit degli artt. 73 del .t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, 17 dei capitoli normali approvati con d.m. 18 novembre 192,3, dn quanto repressive le dette norme, nell'inter[pretazione datan.e dal giudice del merito, del diritto, riconosciuto invece al cittadino dall'art. 28 della Costituzione, di agire direttamente contro la Pubblica Amministrazione per il risarcimento del danno. Le esposte 1censure sono infondate Se indiscutibile che con l'art. 28 della Costituzione, stabilendosi .iln esso che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e ammi-. nistrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e che in tali casi la res.porusabilit dvile 1si estende allo Stato ed agli enti pubblici, si inteso istituire la concorrente responsabilit dello Stato e dell'ente [pubblico e dei propri funzionari o dipendenti per il risarcimento. del danno da quest,i. 1cagionato, skch, per i ":principi ~he regolano la obbligazione solidale, dato al cittadino danneggiato chiedere integrale ristoro anche eserdtando la .propria azione contro uno solo di essi, e quindi agendo, come sostengono i ricorrenti, anche contro lo Stato o l'ente pubbHco soltanto, per, del pari, certo che la norma dell'art. 28, prendendo iln considerazione l'attivit dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, ed estendendo allo Stato e all'ente pubblico la Tesponsabilit Civile per i fatti illeciti da essi co:rnrPiuti, presuppone lai riferibilit allo Stato o all'ente, secondo le regole che 1sono proprrie della organizzazione della pubbHca ammtnistrazione, dell'atto compiuto dal soggetto mediante il quale l'amministrazione stessa aig:sce. insito quindi nella situazione prevista dalla norma dell'art. 28 un rapporto di immede.simazione organtca, per il quale nell'azionedell'agente, operante per la pubbHca ammtnistarzione in virt di apposito rapporto di seTvizio, si identifichi l'attivit del:l'ufficio al quale egli appartiene. Tali condizioni ovviamente non si verificano nell'attivit che l'esattore svolge per la riscossione delle imposte, all'e1sercizio della quale egli, come risulta dalle norme ehe :regolano il rapporto di esattoria, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA legittimato non da un inserimento della propria persona fisica nell'organismo dell'ente pubblico, quale elemento destinato a far valere ed agire un determinato ufficio, beilJJs dalla concessione che del pubblico servizio inerente la ri.LScossione dei tributi a lui viene fatta dallo Stato, preferendo quest'ultimo all'attivit dei rpropri organi quella del privato eser:cente, ritenuto meglio idoneo, per una particolare regolamentazione del servizio, a sodd1sfare le esigenze finanziarie dell'einte, in tal modo garantite dall'obbligo a lui incombente del non riscsso come riscosso. Non un rarpporlo quindi di servizio, in tal caso, che inquadri il privato nella organizzazione dell'ente, ma un atto di concessione, per il quale, nel compimento del pubblico servizio che ne forma oggetto, alla attivit della pubblica amministrazione si sostituisce quella del pirivato concessionario, di un soggetto cio ad e1ssa estraneo, che Come tale non pu essere qualificato suo funzionari-o o dipendente, agli effetti deJ.la norme dell'art. 28 della Costituzione. Parimenti erroneo sostenere, come hanno fatto i ricorrenti, che la illegittimit costituzionale delle norme sulla riscossione delle impste dirette che indicano nell'esattore il soggetto passivamente legittimato all'azi:ooie di risarcimento danni derivanti dalla esecuzione fiscale, sarebbe determinata dal fatto che, concentrando nell'esattore la responsabilit anche per erirori ed irregolarit della Pubblica amministrazione anteriori all'azione esecutiva da lui esercitata, si finisce con l'esonera.ire in tal modo da ,responsabilit i funzionari e dipendenti della rpbblica amministrazione che quegli errori e quelle irregolarit hanno commesso, e quindi con l'esonerare da responsabilit la pubblica amministrazione stessa, contro il pll'ecetto costituzionale del pi volte citato airt. 28. Contro codesta tesi, alla quale i dcorrenti affidano il secondo rilievo di illegittimit costituzionale, sufficiente osservare che, se i danni, per il risarcimento dei quali il contribuente agisce, sono, .come nella specie, quelli derivatigli dalla azione esecutiva contro di lui esercitata dall'esattore, non vi: dubbio che il soggetto legittimato a rispondere sia lo stesso esattore, secondo le ordinarie regole della !lllIJutabilit, egli soltanto essendo l'autore del fatto dannoso, anche quando la efficienza causale di esso abbia origine da remoti antecedenti, che, 1come presupposti dalla stes1sa azione esecutiva da lui posta in essere, ne condizionino la legittimit, sulla regola.re esistenza .della quale egli deve pur sempre esercitare un rigoroso controllo. Essendo quindi il fatto dannoso, ai fini della azione di risarcimento di cui trattasi, quello compiuto ~all'esattore, non quello della Pubblica Amministrazione, per attivit da questa anteriormente svoota, agli atti posti in essere dalla quale nulla ;pu peraltro riconoscersi di irreversi bilmente deterministico, secondo le normali regole della conseguenzia lilt causale, rispetto alla esecuzione forzata, rivelatasi poi dannosa, com piuta dall'esaittore, manca ad ob~etto dell'azione un fatto dap,noso, 1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riguardo al quale, essendo imputabile a funzionario o a dipendente della Pubblica Amministrazione, possa farsi questione, con carattere di rilevanza in relazione alla materia del contendere, di legittimit costituizonale o meno, rispetto all'art. 28 della Costituzione, di norme che si assumono lesive del diritto al risarcimento del danno. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre' 1970 n. 2269, Pres. Rossano -Est. Novelli -P. M. Gedda (conf.). -Di Giovanni (avv. Sabbatucci) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza non definitiva -Sufficienza -Prescrizione -Decorrenza. (r.d. 30 dicembre 1923, n.3269, artt. 62, 72 e 136). Altorch una sentenza non definitiva contenga gLi eiementi sufficienti per un vaiido riconoscimento deU'esistenza di una convenzione non registrata, l'imposta suli~ convenzione enunciata dovuta al.l'atto deHa registrazione deUa sentenza non definitiv.a, e da questa data decorre la prescrizione, e non dal momento deUa registraziorne deHa sentenza definitiva (1). (Omissis).~ Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e falsa appHcazione dell'art. 136 in relazione agli all'tt. 138, 7, 8 e 62 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 32'69, deducendo che la decisione della Commissione Centrale, nel ritenere non preo;critta la pretesa dell'amministrazione finanzia.ria in ordine all'imposta di registro dovuta sulla enunciazione della 1societ di fatto contenuta nella sentenza del 25 gennaio 1955 pronunciata in contraddittorio tra: i soci di detta societ dal :tribunale di Roma, ha erroneamente disatteso l'assunto che la :stessa enunciazione -per essere gi rilevabile dalla sentenza non definitiva del 27 ottobre 1950 relativa al medesimo giudizio, con la quale era stato ;provveduto alla convalida dei sequestri giudiziari dei libri contabili disposti dal Pre:siidente e dal giudice istruttore -doveva essere tassata, in quanto imposta suppletiva, nel triennio decor;rente dalla data di registrazione di tale sentenza. (1) Non constano precedenti specifici. La decisione fa applicazione di concetti ormai ben chiariti dalla recente giurisprudenza (Cass. 28 ottobre 1969, n. 3536 in questa Rassegna, 1969, I, 1153 con richiami). Interssante l'affermazione che la sufficiente enunciazione ex art. 62 desumibile dalle conclusioni e affermazioni delle parti, fa sorgere il diritto della Finanza a tassare la convenzione enunciata, anche se la sentenza non definitiva non si sia ancora pronunciata sul punto e non sia ancora configurabile una enunciazione ex art. 72. I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDE])TZA TRIBUTARIA 1159 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la contraddittoriet di motivazione. La decisione della Commissione infatti, pur riconoscendo avvenuta l'enunciazione nella sentenza non defitnitiva, tuttavia ha ritenuto che il conseguente diritto dell'amminist11azione finanziaria si era _concretizzato ed era divenuto azionabile soltanto con la seconda deci sione che ha giudicato nel merito le domande dell'attm:e e dei conve nuti ed alla quale doveva ritene~si nece1ssariamente condizionata la prima. I due motivi vanno esaminati congiuntamente a;ier la loro connes sione. La decisione impugnata d atto che la enunciazione della societ di fatto era contenuta nella prima sentenza e tale affermazione, non accoffi!Pagnata da alcuna riserva .in ordine alla sufficienza o meno degli elementi desumibili dalla sentenza, impedisce di ritenere che vi sia stata una valutazione interpretativa da parte .del giudice amministrativo non positiva :riguardo ai soggeti, all'oggetto e alla ireale portata della societ, elementi indispensabili per un valido riconosdmento della esi stenza di una 1societ di fatto desumibile da un atto soggetto a registra zione (Cass. 8 gennaio 1968, n. 32). Tali accertamenti, bench impUciti, contenuti nella decisione della CommiS1Sione, non restano smentiti dall'accoglimento della tesi dell'am ministrazione finanziaria in quanto esso resta ,giustificato dalla non defi nitivit della pre 1970, :n. 2316 -Pres. Rossano -Est. Berarducci -P. M. Raja (conf.). -Soc. Edilizia S. Gior. gio (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo). , , :': I~i:. I Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Termine biennale per l'ultimazione -Plura .......,.,..,~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1161 lit di edifici da costruire sull'area acquistata con unico atto Si applica all'intero complesso. (L. 2 luglio 19491, n. 408, art. 14). Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Termine biennale per l'ultimazione -Soppressione -Applicazione agli atti anteriori -Limiti. (L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5; L. 7 febbraio 1968, n. 26; L. 2 febbraio 1960, n. 35). Quando un'a'Fea edificabile, acquistata con un unico atto, sia destinata alla costruzione di una pluralit di edifici, per fruire dell'agevolazione dell'art. 14 deUa legge 2 lugli 1949 n. 408, necessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entro il biennio dall'inizio dell'attivit costruttiva coincidente con la data di inizio della prima costruzione. La norma dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968 n. 26, con la quale si dispone l'abolizione del termine biennale per la ultimazione deila costruzione delle case di'abitazione non di lusso a da.tare dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35, non applicabile agli atti di acquisto per i quali iL termine biennale era gi scaduto anteriormente alla entrata I in vigore della legge n. 35 del 1960. i (Omissis). -Con i tre motivi di ricorso -che vanno esaminati I congiuntamente per ragioni di connessione -"-si censura la sentenza denunciata, per avere, in tema. di decadenza dai benefici tributari pre 1 visti, per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, dalla norma dell'art. 14 della J.egg.e n. 4()8 del 19'49, .i.nJterpretato ta1e norma nel senso che, nel caso di area acquistata con un unko atto e destinata I I I alla costruzione di una pluralit di edifici, occorre, per evitare l'anzidetta decadenza, che la costruzione dell'intero complesso edilizio sia ultimata entro il biennio dall'inizio della costruzione del primo edificio. In particolare, con il:p:-imo motivo si afferma che la norma dell'articolo 14 in questione va interpretata ponendola in relazione 1con la nor I ma del precedente art. 13., dalla quale i termini iniziale e finale per la costruzione delle Case sono fissati per ogni singola casa e non per pi case insieme; con il :secondo motivo si assume che errato l'argo I mento tratto dalla Corte del merito dalla disposizione dell'ultima parte (1) Sulla prima massima la giurisprudenza pacifica (Cass. 9 marzo 1969, n. 1121, in questa Rassegwa, 1969, I, 509; 21 febbraio 1966, n. 537, ivi, 1966, I, 183; 23 maggio 1967, n. 1126, Riv. leg. fisc., 1967, 1943). La seconda I massima di evidente esattezza. ~ ! I I 1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'art. ,14, 1Se,condo cui Sulla parte di 1suolo attigua al fabbricato la quale ecceda il doppio dell'a.rea coperta dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta oiI"dinaria di registro ed ipotecaria in quanto tale disposizione si riferisce chiar:amente alla pa:r;te di area attigua a ciascuna costruzione; con il terzo motivo, infine, si 1sostiene che il mancato richiamo, da parte della Corte di merito dell'argomento tratto da questa SuiPrema Corte a favo,re della tesi dell'Amminfatrazione finanziaria nella sentenza 21 febbraio 1966, n. 537, dalla norma dell'art. 9 della Jegge organica di regtstro (secondo la quale la tassazione di un atto sempre unitaria, anche se esso contenga pi disposizioni), implichi diniego della forza persuasiva di tale argomento. Le anzidette censure .sono pdve di fondamento. La Corte del merito, nella sua dectsione, 1si uniformata al principio pm volte affermato da questo Supremo Collegio (cfr. sent. n. 1121 del 1969, .sent. n. 269~ del 1968, sent. n. 11:26 del 1967 sent. n. 537 del 1966), 1 secondo cui quando un'a.rea edificabile, acquistata C'On un unico atto, sia destinata alla costruzione di una pluralit di edIBci, per fruire delle agevolazioni sull'imposta di registro di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, neeessario che l'intero complesso edilizio venga portato a compimento entrn il biennio dall'inizio dell'attivit costruttiva su tutto il terreno unitariamente cosiderato, coincidente con la data di inizio della prima costruzione. Questo principio deve essere confermato nella presente controve;rsia, atteso ,che i contrari argomenti dedotti dalla ricorrente non possono essere condivi.si, perch non tengono ,conto n del fatto chei 1come altre volte questo Supremo Collegio ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 1914 del 1969 e sent. n. 2493 del 1968), la concessione dei benefici tributari previsti nell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, in stretta, necesisaria ;relazione con l'atto, in riferimento al quale la concessione viene richiesta, e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto stato posto in essere (con la conseguenza che, nel caso in cui il programma edilizio per la cui ese~cuzione l'atto stato posto in essere, abbia ad oggetto pi edifici, il termine iniziale e quello finale prev1sti dal citato art. 14, non possono ,e,ssere riferiti che' alla esecuziooe dell'intero programma), n della ratio della disposizione relativa al termine biehnale di inizio e di ultimazione della costruzione, che volta ad incoraggiare, in un periodo di grave m-isi degli alloggi, programmi di costruzione di rapida attuazione e non programmi di 'costruzione a lunga scadenza aventi fini speculativi. Posto, dunque, che la questione oggetto dei motivi di ricorso non pu essere risolta che nel senso 1sopra 1e.~osto, deve essere presa in esame la, questione .___ sollevata in memoria, in questa sede, dalla ricorrente -dell'applicazione dello ius superveniens. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1163 La norma 'sopravvenuta quella dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26), con la quale '8i dispone l'abolizione, anche ai fini q:ell'applicazione dei benefici tributari in materia di taSise ed imposte' indirette sugli affari, a datare dall'entrata in vigore dlla legge 2 febbraio 1960, n. 35, dell'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio dei lavori ,di Costruzione di cui agli arti.), Mentre nel ricorso ci si sofferma a confutare l'affermazione della: 1sentenza impugnata, secondo cui questa disposizione relativa agli appartamenti non pu estende:11si analogicamente a.I Caso di trasferimento di negozi, nella memoria illustrativa, i ricorrenti sostengono che la citata disposizione dell'art. 6 fu intesa ad estendere le agevolazioni ai trasferimenti di appartamenti in como di costruzione, s.enza per questo limitare l'a[>plicabilit dei benefici a~ tras:forimenti di qualunque parte dell'edificio gi costruito. A dimostrare l'infondatezza di queste argomentazioni sufficiente osservare che la citata legge regionale non innova il 1sistema di agevolazioni fiscali prev1ste in materia dalle leggi nazionali, ed in particolare non toglie, ;tra le condizioni di esclusione dei detti benefici, l'ipotesi di vendita ,separata dei ne1;ozi o di negozio considerato unit economica a se stante. Onde la soluzione che l0e foggi nazionali hanno dato al problema della vendita separata di negozi, cosi come interpretate dal ricordato indirizzo giurisprudenziale, 1spiega i suoi effetti sulla fattispecie, anche nel vigore deHa legge Tegionale n. 11 del 1954. Ma se ci non bastasse, giova appena osservare che l'art. 6 di questa legge si Lriferisce chiaramente ai soli trasferimenti di appartamenti, come confermato dal fatto che la stessa norma esige la condizione che iJ trasferimento avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abitabilit. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418 -Pres. Pece -Est. Falcone -P. M. Cutrupia (.conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. I.A.C.P. di Milano (avv. Di Giacchino). Imposta ipotecaria -Agevolazioni a favore degli I.A.C.P. per le formalit in ~ipendenza di mutui -Cancellazione della ipoteca originaria e costituzione di altra ipoteca su diversi beni a garanzia dello stesso mutuo -Si estende. (T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147; L. 25 giugno 1943, n. 540, tabella B, art. 33, n. 4 lett. a). L'agevolazione a favore degli I.A.C.P. che costruiscono senza i contributo dello Stato, per le formalit ipotecarie in dipendenza di mutui originari o suppletivi, .applicabile ogni volta che esiste una relazione di dipendenza (non di necessit) tra la formalit e il mutuo; deve pertanto ritenersi estensibile l'agevolazione alla nuova costituzione ~~~ rmrt1r1e&w111a=mrl'r111:111rmr&it11w1r1Irl:&lfllf4rill,Wl1'f:~r&r111m-~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1167 di ipoteca su diversi beni, in sostituzione deU'ipoteca originariamente accesa, se garantisce ii medesimo mutuo (1). (Omissis). -Con unico motivo di ricorso, denunciando la violazione dell'art. 147 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica, e dell'art. 33, n. 4 lett. a) della tabella B allegata alla legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., l'Ammintstrazione delle Finanze dello Stato si duole della ritenuta appltcabilit dell'agevolazione tributaria consistente nella riduzione ad un quarto della normale imposta ipotecaria alla fattispecie in cui l'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, dopo avere contratto un mutuo ipotecario .ed avere usufruito della agevolazione concessa per l'iscrizione della garanzia, ha convenuto con p. creditore la sostituzione della garanzia gi concessa con altra della stessa natura, su beni diversi da quelli inizialmente g.ravati, ed ha pcrovveduto, quindi, alla nuova iscrizione su questi ultimi. La norma della tabella B allegata alla legge .ipotecaria di cui viene denunciata la violazione, contemplando testualmente le sole formalit in dipendenza di mutui originari e suppletivi, pu essere riferita, ad avviso dell'amministrazione ricorrente, esclusivamente alle formalit che sono rese necessarie dalla stipulazione di un, mutuo ipotecario e non pu, di conseguenza, trovare applicazione ad un'isocizione con la quale previa rinuncia alla pl'ecedente garanzia, siano vincolati ipotecariamente, per un importo pari al eredito residuo, beni diversi da quelli originariamente assoggettati all':iipoteca. La censura non fondata. La citata no:rnna della tabella allegata alla legge ipotecaria, riproducendo senza nessuna sostanziale modificazione 'ia disposizione di favoce gi contenuta nel testo unko sull'edilizia popolare ed economica, ha concesso agli istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari, qualora costruiscano ,senza il contributo dello Stato, la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per le formalit in dipendenza dei mutui originari e suppletivi. Trattasi, come risulta evidente dal chiaro dettato legislativo, di agevolazione tributaria concessa agli tstituti f!IlZidetti con esclusivo riguardo alla natura ed alla finalit del rapporto da cui deriva il credito garantito ipotecariament7. La norma agevolatrice non prescrive che, per ogni mutuo, unico debba essere il negozio di concessione dell'tpo (1) Non constano precedenti. fJtl'fiftl!lrfillfftITrf:ifff{iftf:ffflf{tffft~l'frJ\tftfffliffif{{li@W&fffilfftfffil@lfllifffffilffff;f{lf;ff@ffillMfiiillEMm1 1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . teca destinata a garantire il credito dell'Istituto mutuante, ma, al contra rio, non limita il numero delle formalit ammesse a fruire della ridu zione di imposta e non vieta che le stesse possano essere compiute anche in epoca posteriore alla stipulazione dell'atto di mutuo da cui nasce il credito garantito. Ai fini della 1concessione dell'agevolazione, il legislato,re si appaga della relazione dJ. dipendenza tra la formaUt e il credito nascente dal mutuo, e nessun valido argomento impone di ritenere, come sostiene l'amministrazione delle finanze, 'che tale rapporto di dipendenza sia ravvisabile solo quando si tratti di formalit rese necessarie dalla stipulazione del mutuo ipotecario. Anzitutto, come si detto, la norma in discussione non qualifica la richiesta dipendenza 'come necessaria. E ,conviene ricoTdare ,che, quan do in altri caisi il legislatore ha posto come 1condizione per la concessione di un'agevolazione tributaria la sUJSISistenza 'di una connessione o deri vazione tra atti particolarmente qualificata, lo ha fatto espressamente, come ad esempio, nella ipotesi ben nota disciplinata dall'art. 9 della legge di registro, in cui il trattamento fiscale di favore subol'dinato testualmente all'esistenza di disposizioni necessadamente connesse e derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre. D'altra parte, la ratio della disposizione di favore indubbiamente quella di facilitare il conseguimento dei fini dell'fatituto delle case popolari, volti alla costruzione di edifici per abitazione da porre a dispo sizione dei :Cittadini meno abbienti. E questa ratio ricorre non solo per la prima iscrizione ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo origi.nario o suppletivo, ma anche nell'ipotesi in cui le parti convengano, come nel ,caso in esame, di vincolare ,con ipoteca, a garanzia del credito residuo, beni di valore adeguato a .tale residuo, liberando contempo raneamente quelli in origine gravati, con rinuncia alla relativa ipoteca. Il particolare bisogno sociale di cui il legislatore tiene conto nel concedere l'agevolazione viene, invero, soddisfatto anche attraverso il compimento di oa;erazioni di questo tipo, perch anche esse, lungi dal l'essere e'stranee ai compiti degli istituti per le case popolari, tendono a favorire lo sviluppo dell'attivit istituzionale di questi enti, consen tendo la possibilit ,di ottenre nuovi mutui, con accensione di altre ipoteche di primo g:rado sugli immobili liberati da quelle originaria mente costituite. E non resta che ribadire ,come, stante la identit e pe,rsistenza del credito garantito, non pu considerarsi alterata e perci .inoperante, per effetto della rinuncia del creditore all'ipoteca che .gi vincolava altri beni, la relazione di dipendenza cui soltanto il beneficio subordi nato, tra il mutuo originario -per le somme ancora residue -e la nuova ipoteca su beni diversi dai primi, concessa al mutuante dall'isti tuto debitore. -(Omissis). PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1169 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420 -Pres. Giannattasio -Est. Falletti -P. M. Pascalino (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Starabba (avv. Sangiorgio). Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Pluralit di trasferimenti -Ammissione al beneficio solo dell'atto che realizza il fine della ricostruzione. (d.l. 7 giugno 1945, n. 322, art. 1; d.1. 26 marzo 1946, n., 221, art. 2; L. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 13). Uagevo f) w. (.Omissis). -Con il pl'imo motivo di ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione dehl'art. 342 c.p..c. nonch degli artt. 2.5, 38 e 41 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, si sostiene, da parte dell'Amministrazione delle Finanze, che la dichiarazione di appello avverso la decisione di prima istanza conteneva, contradamente a quanto affermato dalla Commissione pil'ovinciale, un'adeguata indicazione del petitum e una sufficiente specificazione dei motivi di reclamo. Si deduce, in particolare, che, essendo la competenza deUe Commissioni tributarie limitata, hei procedimenti di valutazione, alla sola stima dei beni da assoggettare a tassazione, gli obblighi imposti dalle suindicate disposizioni di legge dovevano considerarsi soddisfatti con la enunciazione della volont di non accettare la determinazione di valore fatta dalla commissione di primo grado e con l'affeil'mazione che tale valore non era corrispo_ndente ai prezzi ,correnti in comune commercio; 00 e si aggiunge che, nel caso concreto, una maggiore spcificazione dei I@ motivi di gravame non sarebbe stata necessada, in quanto l'impugnazione era evidentemente diretta contro tutta la decisione di primo !I grado. ! La censura fondata. 00 I m (1) Negli stessi termini si sono pronunciate la sentenza pari data numero 2469 e le sentenze 19 ottobi'e 1970, n. '2081, 24 ottobre 1970, n. 2134, 29 ottobre 1970, n. 2224 e 9 ottobre 1970, nn. 2283, 2284, 2285 e 2286 di cui si omette la pubblicazione. Giurisprudenza costante: 27 marzo 1970, n. 847, in r:::11 questa Rassegna, 1970, I, 466; 7 settembre 1970, n. 1279, ivi, 884; 17 luglio b 1968, n. 2580, Riv. leg. fisc., 1969, 611; 16 aprile 1970, n. 1069, ivi, 1970, 1899. - Ir f !::: 1== &&r~xz11z;gr;:::tr:rrrrtt:fft:ff~::::zt;:;rnmrrn:~;'.;;~;frlliz~;m~1:r~~r;ti1~1:r;;;;~~rilllli!iilifr11~~1~~:;~~1;r:1r~Brir;1rr1fltlrili!i PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1173 Invero, come questa Corte ha gi rilevato in analoga fattispecie (cfr. sent. 17 luglio 1968, n. 2580), la norma dell'art. 38 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, nella parte in cui dichiara 'che l'ufficio, il quale non intenda accettare la decisione della commisisione distrettuale, pu impugnarla davanti alla commissione provinciale, dando al contribuente, nei termini prescritti, comunicazione dell'appello e dei motivi su cui esso 1si fonda, va interpretata, per quanto concerne quest'ultima proposizione, con riferimento alla norma di cui all'art. 342 c.(p..c., la quale non richiede, come l noto, una minuziosa e complessa rassegna degli elementi diretti a sostenere l'impugnazione, ma impone soltanto che le dedotte .censure siano idonee a delimitare esattamente l'oggetto del riesame invocato dall'appellante, in modo che non 1risultino assolutamente incerti la ;porta~a e i limiti del detto riesame. . a;arimenti applicabile ai procedimenti tributari il coooolidato principio (:cf.r., da ult. sent. 8 .gennaio 1969, n. 3'5) 1secondo cui una rigor~sa specificazione dei motivi non necessaria quando i1 contenuto dell'atto di appello riveli chia!ramente la volont della parte di investire nella sua interezza J!a decisione impugnata. Orbene, alla stregua di tali principi gli obblighi ifiliPosti dalle surrichiamate disposizioni di legge de;vono Considerarsi soddisfatti mediante l'adozione, nella dichiarazione d'appello deJl'Uffiicfo del Re~sitro di Monza, della formula indicata nella parte narrativa. \ Difatti, poich la dec~sione impugnata, in corrispondenza ai ristretti limiti dei procedimenti di valutazione, aveva avuto quale solo .oggetto la stima dei beni :compravenduti, deve riconoscersi che Con l'enunciazione, da parte dell'Ufficio, della volont di non accettare il valore determinato dalla commissione di primo grado e con la denunzia dell'esistenza d.i un divario tra il valore venale in comune commercio dei beni trai.sferiti, quale accertato daillo stesso ufficio, e quello determinato in minor somma dalla detta commissione, stata fornita una adeguata indicazione del petitum, nel senso di una istanza di rinnovazione del giudizio di valutazione, nonch della. causa petendi, :J;J!el senso della p:roposizione di una .censura in ordine alla disapplicazione del principio secondo cui la stima dei beni deve essere ragguagliata al valore venale in comune commercio .e con riferimento alla data del trasferimento. Le Commissioni di seconda istanza, del resto, hanno, al-pari di quelle di prima istanza, i pi a)llpi poteri istruttori, esercitabili anche d'ufficio, per la revisione del giudizio di stima, sicch, per eccitare tale (potere di revisione non pu considerarsi necessaria una minuziosa rassegna degli elementi di:retti e sostenere l'impugnazione, risultando suffkiente la denuncia di inadeguatezza della valutazione fatta in Ill'i mo grado e la richiesta di rinnovazione della stima. Per le :ragioni suesposte, mentre il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l'eventuale nullit derivante dalla. generiicit dei . -~-,~ 1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivi sarebbe stata, comnque, sanata per effetto della comparizione della societ appellata, resta as,socbito, si deve :cassare J.'impugnata decisione e disporre il rinvio della controversia, per nuovo esame, alla stessa Commissione :provinciale delle Imposte di Milano. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472 -Pres. Marletta -Est. Falletti -P. M. Trotta (conf.) -' MaTconi (avv. Magagnini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente). . Imposta di re~istro -Prescrizione -Interruzione -Contestazione del valore imponibile -Interruzione della prescrizione su tutta la materia tai:;sabile -Consolidazione del criterio di tassazione ... Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140 e 141). n contribuente che abbia pagato aU'atto della registrazione L'imposta pll'incipaLe e successivamente abbia impugnato l'accertamento di valore pu validamente contestare, dopo un triennio, la legittimit deLl'impo~ izione complementare, dato che ogni domanda del contribuente tendente al rimborso o alla opposizione al pagamento di qualsiasi specie di imposta (principale, complementare o suppletiva) interrompe 'La pl/'e scrizione per entrambe le parti in ordine a tutta la materia tassabile (1). (Omissis). -Fondato il primo motivo, con cui il ricorrente, denunciando la violazione degli a'rtt. 136, 140, 141 della legge di registro e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 'c.p.c.) imputa alla ,corte di appello di non aver considerato che nella sPecie la prescrizione triennale era stata. interrotta mediante i rico11si da lui proposti alle commissioni tributari.e e che rest quindi salva, attraverso i medesimi, l'azione giudiziaria tempestivamente rivolta a contestare anche il criterio della tassazione. (1) Decisione esatta: una voJ.ta stabilito che le contestazioni sul valore interrompono la .prescrizione anche ai fini dell'imponibialto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare Pretese dell'appaltatore a maggiod compensi per aggravi dipendenti da 'sorpresa geologica ed in genere da fatto continuativoOnere della riserva immediata da parte dell'appaltatore -Sussiste. (r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 33, 41 e 50). Fra le norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare, di cui al r.d. 17 marzo 1932, n. 365, queize dirette a disciplinare in modo esclusivo i rapporti interorganici, che si svolgono aWinterno dell'Amministrazione, per quanto attiene alla direzione e contabilizzazione dei lavori ed ali'istruttoria delle riserve, atlo scopo di assicurare che tali attivit amministrative siano conformi all'interesse dell'Amministrazione medesima, non determinano alcuna posizione di diritto soggettivo per l'appaltatore (4). . nulla la clausola di un contratto di appalto di opera militare, che attribuisca all'Amministrazione il diritto di variare in qualunque misura le quantit previste, per le varie categorie di lavoro, dell'estimativo facente parte del capitolato specile, o anche di sopprimerle, senza che l'appaltatore possa accampare pretese a compensi o indennizzi di sorta (5). Le pretese dell'appaitatore di opera militare a maggiori compensi o indennizzi per aggravi delta prestazione derivanti da sorpresa geologica o, comunque, da fatto continuativo sono soggette all'onere dell'immediata riserva, com' ribadito dall'art. 50 r.d. 17 marzo 1932, questa Rassegna, 1969, I, 579) e il'ibadi,sce l'insegnamento .di .cui a Cass., 29 marzo 1943, n. 719 (Giur. oo. pp., 1943, I, :204), su cui v. nota redaz1ona1e, in questa Rassegna, 1969, I, 581 e segg, (4) Analogamente, per quanto concerne l'art. 5 ir,d. 25 maggio 1895, n. 350, v. Trib. Roma, 25 febbraio J967, in questa Rassegna, 1967, I, 333, nella motivazione. (5) Cfr. per l'appalto privato, Cass., 27 1aprile 1968, n. 1331, Giur. it., Rep., 1968, 151, nn. 18-19. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI-ACQUE, APPALTI ECC. 1181 n. 366, che sancisce l'obbligo della immediata iscrizione della _riserva anche quando gii elementi delle questlioni che involgono possono essere accertati successiVamente ed anche dopo la ultimazione dei lavori (6). IV LODO ARBITRALE, 8 luglio 1970, n. 65 (Roma) -Pres. Anelli -Est. Mancuso -Impresa Ing. Leonida Fiordaliso (avv. Aliberti) -c. Mini stero Difesa (avv. Stato Carusi). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare Sospensione dei lavori -Pretesa dell'appaltatore a indennizzo Onere della riserva all'att della ripresa dei lavori -Sussiste. (r.d. 17 marzo 1932, n. 36~, artt. 33, 34, 41, 50). improponibile la riserva formulata daWappaltatore in sede di chiusura della contabilit, relativa a indennizzo per aggravi derivati da sospensione dei lavori disposta per fatto dell'Amministrazione appai.tante: in tal caso, la riserva va formulata quanto meno nel verbale di ripresa, e cio in un momento in cui gli elementi di danno rilevanti (guardiania, immobilizzo di personale e macchinari, spese generali e fisse) sono obbiettivamente apprezzabili (7). I (Omissis). -Col 10 mezzo si denunzia violazione degli articoli 53 e 54 del r.d. n. 350 del 1895 in relazione all'art. 30 del Capitolato gene rale degli appalti per le op~re dipendenti dal Min. LL. PP. ed in rapporto agli artt. 360 nn. 3 e 5 codice procedura civile e 20<41 1codice civile. Assume in sostanza il rkorrente che l'onere della riserva sancito soltanto per i maggiori compensi pretesi per lavori inseriti nel-la conta bilit e collaudati, e non pu essete esteso anche alle pretese conoornenti lavori che s~ano stati ~retermeS1Si nei relativi cregistri e nel collaudo. (6) Il ilodo supera, quindi, la nozione di ,fatto continuativo e ne dimostra l'erroneit alla stregua della positiva normazione in materia di riserve, Tecando perspicuo -contributo alla chiarificazione dei concetti; v. in pToposito, supra, note (1) (2), nonch, infra, nota (7); v. anche l'art. 37 r.d. n. 350 del 1895. (7) Cfr. Corte App. Roma, 23 gennaio 1969, n. 113, in questa Rassegna, 1969, I, 353 e segg.; Lodo 17 marzo 1967, n. 18, id., 1967, I, 320 e segg.; v. anche CA1Rus1, Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatore, in questa Rassegna, 1969, I, 1185 e segg. I' 1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La censura infondata. Come si evince principalmente dal ;r.d. 25 marzo 1895 n. 350 sulla dil'ezione, contabilit e collaudo delle opere pubbliche -ed in particolare dall'a!rt. 36 che identifica l'oggetto della contabilit nell'accertamento e nella registrazione di tutti i fatti p,roduttivi di spesa e dall'art. 37 per il quale tali operazioni devono procedere di pari passo al loro avvenimento -nel sistema positivo la contabilit prescritta costituisce 1o strumento per assicurare all'A:rnn.n~strazione quel costante controllo del costo dell'opera, che 111eces1srurio sia per il suo contenimento entro i limiti delle somme autorizzate sia per l'adozione delle misure atte ad ovviare tempestivamente all'eventuale deficienza di fondi. Consegue che l"onere di denunzia dei fatti e situazioni che causino aumento di'-sp1e1sa nell'esecuzione delle opere non pu non essere generale e che nessuna ragione di compenso :pretermessa nella contabilit pu ritenerv1si sottratta, tanto pi se si tratti di obliterazione di lavori eseguiti, p!roprio perch funzione della riserv quella di porre fine al difetto di informazione su fatti produttivi di spesa in cui l'Amministrazione appaltante sia venuta a trovarsi a causa della mancata loro registrazione, a qualsiasi motivo questa sia dovuta. Col 2 mezzo si denunzia violazione dell'art. 1224 codice civile e dell'art.. 40 del citato Capitolato. Si duole il ricorrente della mancata attribuzione degli interessi moil'atori richiesti per il notevole ritail'do col quale era stata :Pagata la rata di saldo del compenso spettantegli. Ed in particolare deduce in primo luogo che erroneamente la pl'etesa stata ritenuta preclusa per mancata riserva ed in rsecondo luogo che, 1se il rita11do eccede i tre mesi, gli inte!ressi 1sono dovuti indipendentemente da ogni prova di colpa o di dolo dell'Amministrazione. La censura fondata limitatamente alla prima !tarte. op1portuno ricordare che nella sentenza impugnata-la r~iezione della preteisa derivante dalla dedotta mora dell'Amm.ne stata motivata dalla mancata p:roposizione di riserva per quanto concerneva il periodo anteriore al collaudo e, pe!r il periodo succe1ssivo, con l'accertamento che l'ulter.iore ritardo nel pagamento era da imputarsi unicamente a colpa del Cancemi. Ci, infatti, vale a chiarire che la prima censura concerne gli interessi pretesi per il periodo anteriore all'effettuazione del collaudo mentire la seconda ha ad oggetto la statuizione relativa al periodo posteriore a tale operazione. L'affermazione rsu cui basata quest'ultima ~ essere dovuti dalla P.A. gli interessi moratori indipendentemente da qualunque colpa - formulata nel ricorso come corollario dell'enunciazione della perfetta compatibilit til'a l'art. 1244 coclice civile e l'art. 40 del Capitolato di cui al d.m. 2.8 maggio 1895 (nel senso che questo costituisce una sostan PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1183 ziale applicazione di quello) risolvendosi il secondo nella 'apposizione della ulteriore condizione di una durata del ritardo eccedente i tre mesi. L'assunto . contraddittorio, giacchi, ila colpa essendo insita nella nozione di mora, non pu invocarsi questa ,esc.Ludendo quella, n, d'altra parte, sostenersi l'applicabilit della disciplina dei danni nelle obbligazioni pecuniarie di cui all'art. 122,4 codice civile e nello stesso tempo negarne i presupposti. Esso, comunque, si infrange contro l'incensurabile accertamento della imputabilit del ritardo al creditore. A ragione, invece, il ricorrente :si duole dell'afl'ermazione del principio secondo il quale anche la pretesa agli interessi moratori soggetta al sopraricordato onere della r:Lserva. Non , infatti, pertinente il richiamo ,della Corte di merito a decisioni concernenti controvelllsie devolute alla competenza arbitrale e deve al contrario rilevarsi che, 'come questo S. C. ha gi ripetutamente statuito (ad es. sent. 2290/65), nel reg:Lstro di :contabilit vanno inserite soltanto le annotazion}. e riserve ~iguairdanti le singole unit di lavoro via via eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non anche quelle relative ad oggetti estranei alla :finalit di documentare cronolo~ gicamente l'iter esecutivo dell'opera. Restano dunque escluse da quell'onere le pretese per danni originate da mora dell'Amm.ne, la quale situazione estranea e posteriore all'attivit soggetta a registrazione, che quella svolta dall'appaltatore per l'eisecuzione dell'opera. Il secondo mezzo, pertanto, merita accoglimento solo per quanto di ragione. -(Omissis). 11 (Omissis). -,Con il !Primo. motivo il ricorrente denunzia un vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, e la conseguente disapplicazione dell'art. 14 del Capitolato generale, secondo il quale il termine utile per la formulazione delle il:'iserve decorre, allorch si voglia contestare le risultanze dei computi metrici, dalla firma di tali computi. Il punto sul quale l'impugnata sentenza avrebbe dovuto motivare , secondo il ricorrente, quello relativo alla sua richiesta di provare, con testimoni, che i libretti delle misure, i computi metrici, i sommairi e la situazione finale furono esibiti, aU'appaltatore, per la firma, soltanto il 5 ottobre 1957. Il motivo non ha fondamento. La denunziata omissione non riguarda un punto decisivo della con troversia, giacch, anche ammesso che i libretti delle misure ed i computi metrici fossero stati sottoposti alla firme del Maddaloni soltanto il 5 ottobre 1957, egli non av.rebbe egualmente esplicato le rproprie riserve nel prescritto termine di cinque giorni, avendole presentate 1'11 otto br 1957. Di ci si "l:"ende conto lo stesso ricorrente, il quale, nella sua 1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO memoria illustrativa, assume che la data del 5 ottobre venne indicata nel capitolo di prova per errore, mentre la data che si voleva effettivamente indicare era quella del 9 ottobre. ossia del giorno in cui, come era documentalmente provato, era stata firmata la contabilit finale; e :che, comunque, lo scopo, che si voleva rag.giul}gare attraverso la prova testimoniale, era quello di dimostrare che anche i libretti ed i computi metrici erano stati firmati, insieme con la 'Contabilit finale, il ,giorno 9 ottohre, e non g.i, di volta in volta, dUirante il 1conso dei favori, come la sentenza impugnata ha ritenuto nel respingere le richieste di cui nella priva riserva. Di tutto questo, par, non pu tenersi alcun conto, dov,endo il giudizio di questa Suprema Corte limitarsi ai motivi specificamente dedotti nel ricorso, nel quale all'errore materiale, che la Corte del merito avrebbe potuto e dovuto rilevare, all'errata ed immotivata interpretazione del capitolo di prova, non contenuto alcun cenno. Difatti i motivi, per i quali si richiede la cassazione di una sentenza, debbono essere contenuti, a pena d'inammissibilit, nel ricoriso e non nella memoria defensionale, salvo 1che"si tratti di vizi che possano esser rilevati d'ufficio. Nel caso, il motivo .speci.ficato nella memoria, con il quale la sentenza della Corte del merito viene censurata, non pi di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ma >. 13 ': 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se cos , la conseguenza una e irrefutabile: le norme di cui si tratta costituiscono estrinsecazione del potere di autoregolazione della A. M. in ordine ai modi ed ai tempi dell'istruzione delle risTve nell'ambito interno degli organi a tale attivit prepost~ e non sono pertanto dirette a soggetti esterni, onde le norme 1stesse non pongono a carico dell'A. M. al'cun dovere giuridico cui corrisponda una pretesa dell'appaltatore. infatti noto che le attivit interne della P. A. esauriscono la loro funzione nell'ambito dell'Amm.ne medesima, senza produrre effetti giuridici fra questa ed ~ 1singoli. Non si pu pertanto condividere l'assunto .su cui tanto insiste la difesa attrice, .secondo cui, a norma ,dell'art. 41 comma 2 del Reg.to, il D. L. aveva il dovere giuridico di ri:solvere volta per volta ogni riserva avanzata dall'appaltatore. A parte l'efficacia esclusivamente interna di cui si parlato, non considera l'attrice che alla disposizione di massima summenzionata consentito derogare ogni qual volta che, come .stabilisce il comma 5'' dello .stesso art. 41, per circostanze :speciali risulti opportuno ~ell'interesse dell'A. M. di non ri:solvere immediatamente una controversia, anche allo scopo di sottoporre la risoluzione di tutte le questioni che potessero insorgere durante il corso dei lavori ad un unico arbitro a lavori compiuti, l'uffi.cio esecutivo, per mezzo del comandante del Genio, ne riferisce al Ministero . Resta. pertanto confermato che non sussiste alcun obbligo giuridico alla risoluzione immediata di ogni riserva, come avvenuto nella fattispecie, senza che peraltro alla dete!rminazione della soluzione cumulativa adottata dall'A. M. e comunicata all'Impresa, quest'ultima abbia espresso il .suo dissenso, avvalendosi eventualmente della facolt prevista dall'art. 44, comma 1, delle Cond. gnerali con la proposizione di tempestiva domanda d'arbitrato affinch le controversie fossero definite durante il corso dei lavori. In difetto di tale iniziativa le vertenze frono autorraticamete rinviate pe;r la soluzione a dopo il collaudo come dispone il comma 2 del sopracitato art.. 54. Del pari da escludersi il dovere giuridico dell'ufficio esecutivo di redigere il mod. 23 prima del collaudo, il quale, come emerge dal comma 2 dell'art. 71, esaurisce la sua funzione esclusivamente nell'interno del!'A. M~ Riguardo al collaud9 giova ricordare che, come dispone l'art. 34 .sub c), il capo dell'ufficio esecutivo deve presentare al collaudatore le memorie depositate dall'appaltatore per illustrare le riserve: adempimento questo puntualmente os:servato. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1189 Non occor,re indugiare oltre nella minuta indagine delle norme regolamentar.i richiamate dall'Impresa per ribadire 'che nessuna di esse diretta a garantire un intere;sse giuridico dell'Impresa. L'esattezza di tali conclusioni trova conforto nella pi autorevole elaborazione dottrinale in materia di appalto di opere pubbliche. Tale dottrina, contrariamente a quanto 'sostiene l'Impresa, in tema d'istruttoria delle riserve afferma che que,sta non si spiega con un formale contraddittorio con l'appaltatore; l'Amm.ne, che, per suo conto e nel suo esclusivo interesse, raccoglie dai vari funzionad ed organi competenti, attivi e consultivi, i vari elementi per l'emanazione del provvedimento final~ su quelle pretese. A proposito di tale determinazione finale occorre avvertire che il procedimento preventivo, diretto a comporre in sede amministrativa le insorte controversie, si regolarmente e compiutamente svolto in confornit all'art. 50 Cond. gen. e 9u del Reg., giacch le parti si sono scambiate in contraddittorio :!in\ di lorn le reciproche deduzioni in merito alle riserve nello ,svolgimento del tentativo di amichevole componimento con propoote transattive che non hanno raggiunto un risultato positivo. Non superfluo rilevare, a conclusione della presente d~samina, che.le suesposte argomentazioni, con cui si dimostriato l'improponibilit del primo quesito, non contrastano, come ha esattamente osservato l'Avvocatura Generale, con la giurtsp!t'udenza della Corte Suprema di Cassazione. vro che il Supremo Collegio a Sezioni Unite con la sent. 7 luglio 1969 n. 2498 ha affermato che: poich il contratto d'aippalto di opera pubblica ha un'indole essenzialmente P'J'.ivatistica ,e carattere commutativo, dando origine a posizioni paritetiche delle parti, deve ritenersi, in ba,se ai principi dell'integ,razione del contratto e della sua esecuzione di buona fede, la sussistenza di un obbligo della P. A. di provvedere entro un tempo ragionevole sulle riserve dell'appaltatore, ma occorre avvertire, come eme,rge dalla motivazione di detta pronuncia, che l'esatto principio affermato si riferisce all'atto dovuto concernente J,a determinazione fii;iale sull'esame amministrativo delle riserve, che, come s' detto, stata regolarmente e.spcre1ssa dall'A. M. Con il secondo quesito l'Impresa sostiene che l'art. 8 delle condiz. amm.ve del contr. n. 1002, che attribuisce la facolt alla D. L. di vari~ re Ln pi o in meno, in qualunque misuira, le quantit previste per i vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato o anche di sopprimere alcuni di es,si, senza che ci possa dar luogo a richieste di compensi od indennizzi da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori contra legem e che pertanto dell'anzidetta clausola, integrante una chiara violazione dell'art. 1661 e.e., non debba I essere tenuto alcun conto :siccome vessatoria. Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dall'Impre,sa girnridica! i mente fondata, perch il contenuto della clausola in questione, contra-~ ! I ~ I . I ' i - riamente a quanto assume l'Avvocatura Generale dello Stato, si appalesa in pieno ed insuperabile contrasto 1con il J:icordato principio sull'indole privastistica e sul carattere commutativo del contratto d'appalto di o. p., le cui difformit particolari connesse ai suoi fini d'1nteresse pubblko e gli ampi poteri che le leggi s~eciali attribuiscono all'Amm.ne non possono giungere fino ad alterare profondamente la fondamentale disciplina ,stabilita per il contratto d'appalto. Senza che occorra indugia,re nella dimostrazione della nullit della clausola in questione, del ,resto gi avvertita da ~ organo altamente qualificato, quale la Direz. Gen. LL. Demanio e Materiali del Ministero Difesa nella circolare del 28 gennaio 1'968, nella quale si preci.sa che le varianti in pi o in meno debbono essere contenute all'incirca entro il quinto di ogni singolo 1articolo estimativo, ,sufficiente ricordare un precedente giurisprudenziale in termini. Infatti la Corte di Cassazione, accogliendo l'opinione da tempo espressa da un'autorevole dottrina, ha statuito che: se pu considerar.si valida la pattuizione 1con la quale venga escluso di volta in volta il diritto a compenso supplementare per ogni singola ordinazione del committente, deve considerarsi illecita e , quindi nulla la clausola generale, inserita nell'riginario contratto, con cui si ,prevede l'esclusione di maggiori compensi per variazioni di qualsiasi genere che il committente postestativamerrte richieda, dato che una siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balia del committente, alterando i presupposti della ,~ontrattazione. L'illiceit di ta,le ,clausola pu essere rilevata d'ufficio. (Cass., 27 aprile 1968, n. 1331). In conformit con tale autorevole insegnamento, si deve ritenere che la ,clausola n. 8 delle Cond. amm.ve del 1contr. n. 1002, !Pattuizione che si risolve in una profonda ed insanabile alterazione del sinallagma funzionale del contratto d'appalto, nulla. Ne ,consegue che tutte le questioni inerenti alle variazioni ed alle aggiunte dell'opera vanno esaminate e risolte, alla :stregua dell'equa disciplina specifica dettata per lo ius variandi dell'A. M. appaltante negli artt. 18, 19 e 28 delle Condiz. gen. e negli artt. 38, 39 e 40 del Reg. LL. G. M. -(Omissis). (Omissis). -Con il 10 e l'll quesito, che vanno esaminati congiuntamente, stante il loro stretto vincolo di connessione, l'Impl'esa deduce: se pur avendo essa acceUato con l'atto agg.vo n. 1071 il prezzo di L. 3.900 il mc. per scavo in roccia mista per :sbancamento con tro vanti di roccia dura 1compreso l'uso di mine meglio specificato nelle condizioni tecnkhe relative come terreno roccioso frammisto a terra e ad altre materie incoerenti, avendo invece dovuto provvedere ad uno scavo di oltre 28.000 mc. di roccia dura, sotto forma di eistesi e continui banchi omogenei e compatti, con cairatteristiche, cio, ben diverse da quelle previste in contratto e chiaramente pi onerose, se, a causa di queste maggio.mzioni e difficolt incontrate e che costituiscono prestazioni extracontrattuali, spetti all'Impresa un maggior compenso ha sempre eccepito, prima di sottoscrivere. "' ha sempre eccepito, prima di sottoscrivere. "' PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1191 di L. 3.400 il mc. per almeno il 70 % degli scavi eseguiti, e ci rispetto al prezzo accettato col contratto con una voce tecnkamente e praticamente diversa e per circa mc. 20.000 x L. 3.400 (memor. n. 9, del 22 maggio '65 ris. F; art. 1/AA ridimensionato al 70 % dell'intero scavo) L. 68.000.000; se, avendo l'Impres1a eseguito lavori di 1scavo in rocda fino a m. 2 di prnfondit con caratteristiche e difficolt dive11se da quelle previste in contratto come gi spiegato nel 10 quesito e,senza poter mai fare uso di mine lavorando col solo impiego di compressori e martelli perforatori, 1spetti un maggior compenso iper prestazioni extracontrattuali di L. 4.800 H mc. sul prezzo accettato e com-isposfo dall'A. M. in sede di atto agg.vo e cio (mem. n. 9 del 22 maggio '65, ris. F, art. 2/ AA) L. 4.800 x mc. 2585 = L. 12.411.456 . L'Avv.ra Gen.le, sul rilievo che la riserva relativa agli scavi in terreno roccioso stata inserita in sede di conto finale, ha eccerp-ito che le pretese dell'attrice sono in limine improponibili perch non II'isultano esperite le tempestive procedure ex art. 17-33 del r.d. n. 366/1932 . Osserva il Collegio che l'eccezione posta dall'Avv.ra Gen. fondata. Invero, a norma del combinato d1sposto degli artt. 69 del Reg. LL. G. M. e dell'art. 41 delle Cond. gen., l'appaltatore ha faco.tt di firmare il conto finale con riserva, ma non pu avanzare domande diveTse per oggetto e per impo.rto da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori, salvo quelle che si riferiscono a fatti nuovi !risultanti esclusivamente dal conto finale stesso. Alla stregua di tale di1sposizione, la circostanza asserita dall'Impresa, secondo cui il terreno da 1scavare si present divel'.so dall'articolo di 1 lavoro previsto in contratto, rperch consistente in roccia dura di tipo marino assai resi1stente, compatta e tale da richiedere ingenti spese di perfor:;:zione e di mine, non pu essere in a1cun modo considerata come un fatto nuovo risultante dal conto finale. Infatti, a prescindere dall'intrinseca inattendibilit della circostanza, l'asserito ritrovamento di roccia dura, che, a dire dell'Impresa, dovrebbe attribuirsi ad una previsione geologica sbagliata da parte dell'A. M., si sarebbe dovuta rilevare nel corso dell'esecuzione del relativo articolo di -lavoro, donde l'onere dell'immediata iscrizione della riserva nel libretto delle misure con la tempestiva esplicazione di essa. Ma poich tale onere non stato adempiuto, ne discende la decadenza della riserva e la sua improponibilit in sede di conto finale. A salvare l'Impresa da tale decadenza e dalla correlativa preclusione d'inserimento della ri.serva nel conto finale non valgono i contraddittori ed infondati assunti del patrocinio dell'attrice, che ritiene di poter superare l'eccezione opposta da contrparte, gratificandola di pretestuolSlit (pag. 17 memoria 19 luglio 1969 e pag. 5 mem. 15 .settembre 1969) sotto il riflesso che l'Impresa dal giorno 8 giugno 1963 in poi 1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vero che nel: libretto delle misuTe n. 1 a pag. 8, retro, figura apposta la firma dell'Ing L. Fiordaliso con riserva, ma non considera il patrocinio dell'Impresa che la riserva stessa per molteplici ragioni del tutto .priva d'efficacia. Infatti essa difetta di determfnatezza, perch non dato comprendere a quale delle partite di lavoro contabilizzate sotto la stessa data 8 giugno 1963 si riferisca, e cio: alla massicciata stradale n. 8/AA o allo scavo di roccia n. 1/AA. Tale scavo, peraltro, riisulta registrato in precedenti stati d'avanzamento sotto le date 12 marzo e 11 aprile 1963, nonch in stati d'avanzamento successivi a quello dell'8 giugno 1963, tutti recanti le firme incondizionate dell'Ing. Fiordaliso, il quale non iscrisse alcuna riserva al riguardo. . Inoltre, a parte la rilev,ata indeterminatezza e mancata specificazione, la riserva inserita in data 8 giugno 1963 difetta completamente della prescritta 'esplicazione, avendo l'appaltatr:ice omesso di adempiere l'onere d'illustrare le 1su richieste come tassativamente prescritto, sotto pena di decadenza, dall'art. 33 del Cond. gen. e ,art. 41 Reg.to. . Si deve pertanto ribadire che le contabilizzazioni relative agli scavi in roccia, di volta in volta registrate nei libvetti delle misure, si debbono ritenere accettate dall'Impresa appaltatrice, per essere essa decaduta dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo pretese riferentisi all'articolo di lavoro in questione. L'Impresa, ben .consapevole della sanzione di decadenza in cui incorsa, invano invoca, e nel memoriale 18 luglio 1969 (foglio 9 retro) e negli scritti difensivi del presente giudizio, principi giurisprudenziali che non possono trovare applicazione nella fattispecie. Il Oolfogio non ignora ~he un criticato indirizzo della giurispruden'ia arbitrale, al fine di mitigare il rigore delle norme sulfimmediatezza delle riserve, ha elaborato una distinzione delle riserve, basata essenzialmente sul loro contenuto, restringendo 1a portata delle sar.ioni di decadenza a quelle sole domande :fa cui causa petendi sia inscindibilmente connessa ad accertamenti di fatti, in ordine ai quali la tempestivit dell'accertamento >in contraddittorio delle parti sia imposta dalla esigenza di evitare che debba poi rico.r1rersi al mero ricordo delle parti medesime o dei testimoni. Non sairebbe invece operativa la decadenza per le riserve di carattere generale che; investono la struttura del cont,ratto nel suo insieme o per le riserve ,che riguardano fatti sempre controllabili dall'Amministrazione. Con puntuale riferimento alla fattispecie in esame devesi anzitutto considerare che le particolari caratteiristiche del terreno roccioso sono state rigorosamente accertate in corso d'opera dall'A. M., la quale, proprio per la rea~e consistenza del sottosuolo, risultata parzialmente, diversa da quella considerata in sede di progetto, ,concord nell'atto aggiuntivo con l'Impresa -che era ben consapevol'e delle caratterristiche del PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1193 sottosuolo (controllate anche dal ,collaudatore) -lo specifico articolo di lavoro, nonch il relativo prezzo. Ci premesso, la tesi secondo cui la decadenza non sarebbe operativa per le riserve concernenti ~atti semp.re ,controllabili, non pu trovare applicazione, sia perch la natura del terreno di scavo :llu gi accertata in contraddittorio, .sia pevch apertamente in contrasto con '1a specifica discipUna stabilita dall'art. 50 delle Cond. gen. LL. G. M., che sanci! sce l'obbligo dell'immediata i111serizione della ris&va anche quando gli elementi della 51.uestione che involgono possono essere accertati successivamente ed anche dopo l'ultimazione dei lavori. -- chiaro che con tale no:rma la preclusione viene e,spressamente sancita anche per i cos detti fatti ,continuativi. N appatre aderente alla fattispecie il richiamo alla giurtsprudenza sulle riserve di carattere generale, le, quali .si triferiscono a fatti le 'cui conseguenze danno.se 1si manifestano in un momento successivo a quello in cui il documento contabile viene firmato. dall'awaltatore, mentre nel caso in esame l'Lmpresa di1scusse e concord il iPrezzo dell'articolo di lavoro con piena ,consapevolezza della 1consistenza del terreno da sca- vare e delle ,sue caratte.ristiche ben note prima della stipulazione del l'atto aggiuntivo. comunque assolutamente certo che l'Impresa fu in grado di ren dersi conto dell'asserita durezza della roccia nel co:nso dei lavori di esca vazione, onde aveva gi la pi ampia possibilit di tradurre in 1specifiche riserve, tempestivamente formufate, le sue pretese a compensi maggiori e dive.rsi da quelli rkonosciuti nei libretti delle misure, in relazione alle 1singole partite di scavo via, via e.seguite. Il Collegio, pur ,confermando che le .richieste ,conte1;rnte nel 10 ed 11 quesito sono improponibili perch colpite da decadenza, riti:ene che per completezza di motivazione non sia superfluo confutare l'invocata applicazione dell'art. 1664 e.e., 2 comma, relativamente al quale difetta nella fattispecie il presupposto_ Invero, .il ritrovamento di roccia dura e di compattezza tale da richied~re pi gravosi oneri, consistenti in ingenti spese di perforazione. e di mine; rimane una mera affermazione dell'Impresa non solo sfor.. nita di validi elementi probatori, ma contraddetta, oltre che dall'esplo razione del sottosuolo pratkata prima della stipulazione dell'atto .ag giuntivo, nonch: dagli accertamenti eseguiti in corso d'opera dal Collau datore, dalla circostanza che trattasi in realt di tufo di origine marina, con caratteristiche ben diverse da quella delle pietre dure, come resta ulteriormente confermato dalla considerazione che nel calcolo dlle strut . I ture di fondazione sono :stati adottati carichi di .sicurezza da 2,5 a 3,5 kg. per cmq., carichi, cio, di poco superiori a quelli che ordinariamente si adottano per terreni di sedime ordinario e non gi per quelli di roccia dura. A contraddire il carattere decisivo delle suesposte argomentazioni 1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D.ELLO STATO del tutto irrilevante la terminologia usata per l'indicazione della pietra destinata alla massicciata stradale cui si riferisce l'Impresa nella memoria del 24 ottobre 1969, ,dato che la terminologia adottata era intesa all'indicazione dell'impiego dello strato pi consistente (cappellaccio) del tufo, -Omissis). lV (Omissis). -Deve a ci opporre il Collegio, anzitutto, che le voci di danno alligate quale effetto della sospensione non denunciano punto, anzi smentiscono (come dimostra la stessa giustificazione addotta per il differimento della riserva), la loro asserita insorgenza ed apprezzabilit solo in tempo posteriore alla redazione del verbale di ripresa, giacch, al contrario, si tratta di situazioni da ritenere obiettivamente evidenzia. bili gi a quella data (guardiania immobilizzo di peirsonale e macchinari, spese generali e fisse). 1 In linea di diritto, poi, da opporre che quello delle riserve va concepito come oner,e di ,carattere generale, onde l'effetto. preclusivo della mancata estensione qua:nto. meno nel verbale di ripresa delle ri serve riguardanti indennizzi da sospensioni nas,ce (nell'ipotE~si in aui la rilevanza dannosa di tale sospensione sia gi obiettivamente manifesta) come conseguenza necessaria di questa omissione 1stessa (cfr. C. App. Roma 10 marzo 1966, n. 666 1cit.; Lodo arbitrale Roma 17 marzo 1967, n. 18, in Rassegna Avv. Stato, 1967, I, 320). da riconoscere difatti allo unisono con l'indirizzo riferito ,che l:a :finalit essenziale dell'onere della riserva quella di apprestare in favore della stazione appaltante uno strumento di controllo continuo della spesa onde contenerla nell'ambito della previsione o comunque non spingerla oltre i limiti di una giusta corrispettivit e congruit (arg. ex Cass., 30 giugno 1969, n. 2,393). Per altro, affermamazioni nel.medesimo senso non mancano neppure in pronunce arbitrali anteriori, nelle quali appunto ,sostenuto il principio che 1si ha decadenza quando l'appaltatore pur avendo avuto piena conoscenza di tutti gli elementi per poter concretare le propde richieste abbia lasci:ato comunque inadempiuto quell'onere formale di tempestiviti (lodo 29 maggio 1939, Impr. Pagliarini -Min LL. PP., in Giurispr. 00. PP., 1949, I, 2141; Lodo 1 luglio 1935, Impr. Zapponi -Min. Agric., ibidem, 1936, I, 234). La sospensione, dunque, quando in ipotesi concreti una sltuazlone pregiudizievole, la quale sia, come nella specie, riconoscibile ed apprezzabile nel tempo dell'interruzione, vicenda sempre soggetta all'onere della riserva, da' iscriver.si, quanto meno, nel verbale di ripresa, cio nella sede del primo ademptmento successivo al palesarsi degli elementi causali e determinativi essenziali del pregiudizio asserito. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN .MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1195 Per altro, pur nella risolutivit del superiore argomento, osserva il Collegio che la iscrizione della riserva (quanto meno) nel verbale di ripresa si palesa, in casi del genere, egualmente necessaria (portando quindi ad identica situazione negativa in ordine all'ammissibilit della presente domanda) anche ponendo la questione, avente i termini anzidetti, da un diverso punto di vista. Invero in base al disposto dell'art. 34 delle Cond. gen., pu aversi una delle seguenti ipotesi: a) che l'appaltatore sottoscriva verbale di sospensione 1e di ripresa dei lavori; b) che l'appaltatore non intervenuto o ricusante la sottoscrizione sia invitato a farlo entro un perentorio termine con aa comminatm:ia, per l'ipotesi 1 di rifiuto, della insuperabile pr.esunzione di verit delle risultanze del verbale sottoscritto da due testimoni; c) che l'appaltatore sottoscriva con riserva, nel qual caso gli incombe, ai s1ensi dell'art. 33 dello stesso capitolato, l'onere (sanzionato da decadenza) di sviluppare le' proprie ragioni indkando i compensi relativi. Ci posto, non sembra contestabile, come stato osservato, che la dichiarata perentoriet del termine da assegnarsi all'appaltatore nel caso di mancato intervento alla firma e la sanzione dell'inefficacia espressamente comminata per le eccezioni e le domande, proposte con rituale riserva ma non spiegate nei moti e nei termini prevtsti .dal citato airt. 33, ben valgono a giustificare l'affermazione che la firma 1senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori preclude al pari dell'utile decorso del 1cennato termine di grazia la facolt dell'appaltatore di propone utilmente eccezioni e domande comunque afferenti alla legittimit della sospensione ed alla sua durata ; essendo ovvio che ad eccezioni e domande non proposte con rituale e tempeistiva riserva debba negarsi, a fortiori, quell'efficacia che le cond. gen. negano ad eccezioni e domande proposte con rituale e tempestiva riserva ma non 1seguite da rituali e tempe,stive esplicazioni (cfr. Lodo 18 dkemJ;>re 1962, fall. Impr. Strovaggi ~Ist. Aut. Case Pop. di Messina, in Arb. ed App. 1963, 2101). Ben si intende pertanto che anche seguendo quest'ulteriore concetto debba ancora pervenirsi all'affermazione di inammissibilit della do, manda, skcome preclusa dall'omeissa iscrizione della relativa riserva, quanto meno nel verbale di ripresa dei lavori. In tal senso cfr. anche lodo Rorria 2'0 febbraio 1968, soc. Nuove Costruzioni Idrauliche -Min. Difesa, in Rass. Avv. Stato, 1968, I, 12.s. Infine anche se si volesse ipotizzare l'esdusione della validit dei suesposti argomenti formali in rapporto a fattori di danno alligato come effetto dell'asserito aggravio dei costi e dell'organizzazione del reperimento della mano d'opera, supponendo tale evenienza come non immediatamente apprezzabile nelle sue conseguenze finanziarie, neppure in tali soli limiti la domanda potrebbe avere accoglimento. 1196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Invero per poter prendere in considerazione un tale specifico [profilo indubbio che la deduzione avrebbe dovuto giovarsi di prove analitiche e complete in ordine alle categorie ed ai quantitativi colpiti da tali aumenti e dalla misura pel'centuale di tali aumenti, riferita a eia . scuna di tali categorie e quantitativi. Laddove, al contrario, nella specie, l'aggravio resta semplicemente asserito nella sua causale, forfettariamente indicato nel suo importo generale, assolutamente immotivato nei fattori di quantit qualit, e percentuali, pres.pposti nella doma~da. In cos fatta situaziohe sembra quindi evidente non 1soltanto che trattasi di pretesa non provata e perci in ogni caso da rigettare, ma anche l'impossibilit di 1stabilire se l'asserito aumento idei costi fosse o non fosse manifesto all'atto della r~presa dei lavori, per il che finisce in complesso per il valer-e per questa particolare istanza la .gen:erale eccezione di intempestivit della riserva:~ (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2713 -Pres. Rossano -Est. Elia -P. M. Antoci (conf.) -Impresa Magnani Gaudenzio (avv. Sciacca) c. Consorzio bonifica Valle del Tenna (avv. Properzi) e Ministero dell'Agricoltura e Foreste (avv. Stato Savarese). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto da parte di un Consorzio di bonifica della costruzione di una strada -Rinvio del capi' tolato speciale all'art. 1657 c. c. pir la determinazione di prezzi per categorie di lavoro non previsti in elenco -Presuppostl_,per la determinazione giudiziale dei prezzi -Differenze rispetto. all'ar bitraggio. (d.lg. 13 febbraio 1933, n. 215; e.e., art. 1657). Procedimento civile -Consulenza tecnica d'ufficio -Ammissibilit al fine di raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa -Esclusione. (e.p.e., artt. 61 e segg., 191 e segg.). n rinvio di un capitolato speciale disciplinante l'appalto di un'opera di bonifica alla determinazione giudiziale di prezzi per categorie di lavoro non previste nell'elenco contrattuale non si confonde con-la clausola di arbitraggio, con cui le parti affidano al terzo arbitratore una funzione di diritto sostanziale, che consiste nella integrazione di un contratto gi concluso ed incompleto. L'attivit di determinazione da parte del giudice non , infatti, dipendente da mandato di parte, ma deriva dalla legge, ed implica il dovere di motivazione deHa decisione. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. ] 197 con riferimento agli atti processuali. Ci postula che, al fine deU'esplica zione di tale attivit, il Giudice disponga di elementi, allo stato degli atti, che gli consentano di decidere iL dubbio sul quantum spettante all'appaltatore, in mancanza di che egli deve rigettare la domanda (1). La consulenza tecnica d'ufficio non pu essere intesa come un mezzo esonerativo della prova e non pu, quindi, essere ammessa per raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo alla valutazione di fatti gi accertati (2). (Omissis). -Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1657 c..c., 112 e 132 C.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito omise di pronuncia1re sulla domanda di liquidazione giudiziale del compenso dovuto per il materiale prelevato da cave di prestito. La censura infondata. Proprio in relazione alla domanda di liquidazione del compenso per i materiali provenienti da cava di prestito, la Corte di merito ebbe a rilevare che inesattamente il Tribunale aveva ritenuto che il compenso di lire 80 al mc., di cui al n. 5 del prezzario, comprendesse anche il compenso per i materiali provenienti da cave di prestito, mentre invece, l'art. 12 lett. B) del capitolato speciale prescrive la determinazione di apposito prezzo, per le materie da cave di prestito, che, in mancanza di tariffe, dovrebbe essere stabilito dal giudice. La Corte rigett l'appello e le istanze relative a tale liquidazione, ritenendo che in atti mancasse ogni elemento utile per liquidare il compenso spettante alla dcorrente per i materiali da cave di prestito, onde, in tale situazione, diveniva inutile persino la nomina di un consulente tecnico, essendo (1) Si ha arbitraggio (da non confondere con l'arbitrato irrituale, con cui affidata agli ru-bitri la sdluzione sul piano negoziale -e quindi con pronuncia, il merito della quale sottratto a riesame da parte del giudice di una controversia insorta intorno ad un rapporto corrente fJ:"a le parti e completo di tutti i suoi elementi) allorch agli arbitri devoluta la determinazione di una parte del contenuto od oggetto di un contratto in sostituzione delle parti, cio l'integrazione di un negozio, gi concluso ma non completo, con l'elemento mancante, in modo che gli arbitri concorrono, con le parti, nella formazione del contenuto del negozio: cos Cass., 1 aprile 1965, n. 561, Giur. it., Mass., 1965, 190-191. Ricorre, viceversa, la determinazione officio judicis ex art. 1657 c. c. allorch le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, n abbiano stabilito il modo di determinarla, n essa sia calcolabile in base a tariffe e ad usi: Cass., 14 marzo 1962, n. 529, id., Mass., 1962, 181. (2) La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma di eventuale integrazione delle cognizioni tecniche del giudice: a tal fine l'art. 61 c.p.c. attribuisce a quest'ultimo il potere discrf!zionale di valutare la necessit di avvalersi dell'opera di un consulente tecnico, cui la legge ;:lttribuisce la veste di suo ausiliare:' Cass., 28 :settembre 1968, n. 3013, Foro it., Rep., 1968, 574, n. 3. ~ ~ ! 1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .impossibile, per difetto assoluto di elementi, espletare qualsiasi indagine $Ul quantum spettante per il compenso relativo a materie da cave di prestito. Col secondo motivo di gravame, denuncia la ricorrente violazione ctell;art. 1657 e.e. ed insufficiente e controddittorra motivazione in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito, prima di afferma.J:e l'inesistenza di usi e tariffe. atte a fornire elementi. di Iiquidl:'lzione del quantum spettante per i materiali da cave di prestito, avrebbe do'\'uto nominare un esperto e un consulente tecnico e utilizzare tariffe ed usi relativi a J,Jrestazioni analoghe, come termini di riferimento a sensi dell'art. 1657 "e.e. tanto pi considerando che per la determinazione del corrispettivo il giudice es'ercita funzioni di integrazione negoziale, equivalenti a quelle previste dall'art. 1349 e.e. per l'arbitratore. Anche questa censura infondata. L'art. 1349 e.e. prevede che per concorde volont delle parti la determinazione dedotta in contratto sia deferita ad un terzo, onde, con arbitraggio, le parti affidano al terzo arbitratore una funzione di diritto sostanziale, rispetto ad es.se soggettivamente sostitutiva, che consiste nella integrazione di un contratto gi concluso ed incompleto. (Cass. 1 aprile 1965, n. 561). L'art. 1657 preved'e, in ipotesi di contratto di appalto, che il giudice determini la misura del corrispettivo, se le parti non stabilirono la misura di es1so, n il modo di determinare la misura, e la stessa non sia calcolabile in base a tariffe ed usi (Cass. 14 marzo 1992, n. 529). Ma pur sempre necessario, ai fini dell'attivit giudiziale di deter: 11baz~one della misura del corrispettivo, che tale attivit .sia possibile .allo stato degli atti, ossia che il giudice disponga di elementi che gli consentano di decidere il dubbio sul quantum spettante all'avente diritto, cio al locator operis. L'attivit di determinazione da parte del giudice non infatti dip.endente da mandato di parte, come quella dell'arbitratore, ma, derivando dalla legge, implica il dovere di motivazione della decisione, con riferimento, bppunto, agli atti processuali. Nella specie la Cort_e di merito rilev che mancava la indicazione del numero della cave di prestito, nonch della distanza, della cave stesse, dalla strada, ed ancora della natura delle cave, dell'ubicazione La .consulenza tecnica non va intesa come un mezzo esonerativo della prova, che . retta dal principio della disponibilit di cui all'art. 115 c.p.c., ma solo un mezzo sussidiario, messo a disposizione del giudice, per avere, quando sia necessario, la possibilit di ricevere chiarimenti in materia tecnica: Cass., 6 giugno 1968, n. 1700 e 5 gennaio 1966, n. 93, Giur. it., Mass. 1968, 606, e 1966, 38 . .Su tutto l'argomento, v. 1a per.sicua sentenza 27 giugno 1970 del Tribunale di Napoli, in questa Rassegna, 1970, I, 572 e segg., cui fa da supporto -ibidem -diffusa e penetrante nota di MARZANO. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1199 loro, dei mezzi manuali o meccanici di escavazione, onde era materialmente impossibile stabilire se il prezzo di lire. 280 al mc., gi riscosso, fosse o meno adeguato. Tale .situazione rendeva impossibile, a giudizio della Corte di merito, ogni indagine, circa l'adeguatezza del corrispettivo e, dunque, inutile una consulenza tecnica. L'ammissione di una consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la utilit di disporre la conrsulenza rientra nella valutazione discrezionale dello stesso giudice di merito, insindacabile in Cassazione (Cass. 11 ottobre 1968, n. 2434). N la consulenza tecnica pu essere intesa come un mezzo esoneljativo dalla prova, n pu essere ammessa per raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo a valutazione di fatt~ gi accertati (Cass, 5 gennaio 1966, n. 93; Cass. 10 gennaio 1966, n. 197 e Cass. 6 giugno 19618, n. 1700). -(Omissis). I I i . !I . , II ' iitirrf:titfiii:liit:ritifiilitarti'.tiiEi:2r:f1e;i:~t1~;if6t~1ifr~~:;1ttswl1l0r:;1:;trtrt1~!@!fifilmr1 ;. .X1 SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE ,Sez. IV, 9 lglio 1969, n. 2239 -Pres. Casta! di -Rel. Valentino -P. M. Lenzi (conf.) -Rie. Fogliani. Procedimento penale -Dibattimento -Rinvi~ prima delle formalit di apertura a data fissa -Non sospensione. (rt. 431, 432 c.p.c.). Procedit;nento penale -Decreto di citazione -Partecipazione ai difensori -Omessa notifica al difensore di fiducia -Nullit assoluta Eccezionale sanabilit per la comparizione della parte interessata. (art. 185, 188 c.p.c.). Il rinvio del dibattimento prima del compimento delle formalit cli apertu1a, anche se contenente l'indicazione della data dell'udienza, costituisce tecnicamente rinvio a tempo indeterminato, poich, mancando la cestituzione del rapporto processuale, il dibattimento non ha inizio e non pu quindi essere sospeso (1). La nullit determinata dalla mancata notificazione al difensore di fiducia dell'avviso della data in cui ha luogo il dibattimento, pur rien (1) La prima massima conforme alla costante giurisprudenza della Suprema Corte che ha sempre logicamente affermato, di fronte ai sempre pi frequent provved}menti di c. d. rinvio a udienza fissa prima della costituzione del rapporto processuale, la loro sostanziale natura di rinvio a tempo indeterminato (c. d. rinvio a nuovo a:-uolo), presupponendo invece la sospensione la gi avvenuta regolare costituzione del rapporto processuale e la conseguente apertura del dibattimento. Con ci evidente che la previsione della data, nel provvedi.mento di rinvio, della pros<>ima udienza, non vaUdo criterio per stabiHre se trattisi di sospensione o di rinvio, (V. nello stesso senso: Cass. 22 maggio 1964, rie. IovINELLI, in Cass. Pen. Massimario Annoiato, 1965, 87; 7 febbraio 1969 rie. D'AMICO in Mas?imario Ufficiiale, 1969, 184, n. 110.271; v. anche Cass. 21 febbraio 1969, rie. STRATI, ivi, 232, .n. 110.377 che ha ritenuto che il provvedimento di rinvio emesso a norma dell'art. 432 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento non pu considerarsi nullo, n tanto meno abnorme). PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1201 trando fra qelle previste dall'art. 185, n. 3 c.p.p. suscettibile dell'eccezionUJle sanatoria prevista dall'a'!'t. 188 c.p.p. che, in deroga al principio generale stabilito dallo stesso art. 185, stabiLisce l'efficacia convalidante della comparizione deUa parte interessata "(2). (Omissis). -Il ricorso va rigettato. Col primo motivo l'imputato sostiene che, poich l'avviso della data fissata per il dibattimento innanzi al Pretore era stato notificato al difensore di ufficio, anzich a quello di fu eseguito il 18 novembre 1967 (fal. 58). Premesso ci, chiaro che mentre, ,da un lato, non si pu dubitare che la mancata notifica al "difensore di fiducia, regolarmente nominato ed indicato all'A.G. procedente, delI'avviso di cui all'art. 410 c.p.p. rientra fra le nullit assoluta dell'art. 185, n. 3 c.p.p., per l'innegabile pre (2) Sulla seconda massima v. Cass. 30 giugno 1969 rie. RoMANr in Massimario Ufficiale 1969, 354 n. 111.998 che si adegua all'insegnamento delle Sezioni Unite espresso nella decisione citata in motivazione V. anche Cass. 29 luglio 1969 rie. SoLGIN in Massimario Ufficiale 1969, 1094, n: 112.307 che esclude che tale sanatoria possa ricorrere nell'ipotesi di comparizione del sofo difensore, poich a questi non pu riconoscersi la qualit di parte interessata. Sulla individuazione di parte interessata in dottrina prevale la tesi che sia insufficiente la comparizione del solo imputato disgiunta . da quel:la del difensore e che debbono comparire entrambi (CoRDERO -Nullit sanatorie, vizi innocui, In Riv. It. Dir. Proc. Pen. a961, 719; CoNso Questioni nuove di procedura penale, 1959, p. 178: la concezione di imputato- difensore come parte unica complessa). In senso contrario v. MASSA -Sull'avviso ai difensori a norma dell'articolo 410 c.p.p. in Studi giuridici in onore di A. DE MARSICo, vol. II, 1960, p. 121; LozzI -in Riv. it. dir. proc. pen. 1961, 246. Per. quanto non sia detto espressamente in motivazione, deve intendersi che la sanatoria di cui all'art. 188 c.p..p. operi soltanto a condizione che al difensore, comparso per far rilevare la nullit, sia concesso il termine dilatorio minimo di cinque giorni: in questo senso si era espressa la sentenza a Sezioni Unitecitata in motivazone (v. in Cass. Pen. Mass. Anno RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudizio che deriva alla difesa da tale omissione, dall'altro lato non pu negarsi che tale nullit cess dallo 1spiegare ogni effetto 1sullo svolgi mento ,successivo del procedimento giacch il i:invio all'udienza del 27 novembre 1967, anche 1se contenente l'indicazione della data pre detta, costitu tecnicamente rinvio a tempo indeterminato ai sensi ,dello art. 432 c,p.p. ben vero che il ricorrente contesta ci e sostiene che si tratt di so.scpensione del dibattimento ai 1sensi dell'alrt. 431 c.p.p., ma il rilievo 1 non ha pregio perch, allorquando, come nel .caso, non 1si .sono ancora compiute le formalit di apertura, manca la costituzione del rapporto processuale ed il dibattimento non conosce inizio.Pertanto, ogni differimento -anche se ad udienza fissa ~ra1ppresenta rinvio a tempo indeterminato e non sospensione, non potendo essere sospeso ci che neppure iniziato. In ogni ca1so, anche a voleire accedere alla tesi del ricolt'rente, ugual mente la nullit in questione 1sarebbe sanata ai sensi del cpv. dell'art. 188 c.p.p., perch innegabile 1che alla parte prsente assistita dal difensore di fiducia fu accordato un termine pi che congruo il quale, 'se pure diretto, principalmente, a favorire le trattative di componimento in corso con la vittima, tuttavia fu disponibile anche per la difesa. N vale oppoJ:1re, come fa il ricorrente, che si tratta di nullit insanabile, perch pacifico in dottrina ed in giurisprudenza ed stato riaffe.mnato dalle Sez. Unite Penali con sentenza 13 febbraio 1965 - Formichetti, che l'art. 188 costitu~sce, deroga al principio generale del l'art. 185, nei cui confronti, normalmente, solo il giudicato opera da sanatoria, ed attributsce valore di convalescenza alla comparizione della parte interessata. -(Omissis). ' tato, 1965, p. 608, n. 1083; v. anche Cass. 21 luglo 1969 rie. BALSARINI in questa Rassegna, 1969, 778). Il carattere assoluto della nullit derivante dalla violazione del termine per la difesa (termine per comparire sancito dagli artt. 405, 407 e 409 c.p.p.) comporta ovviamente l'inefficacia, agli effetti della sanatoria, della nomina di un difensore d'ufficio nel dibattimento per il quale mancato l'avviso al difensore di fiducia o d'ufficio precedentemente nominato: v. Cass., 19 luglio 1969 rie. MENGAROTTI in questa Rassegna, 1969, 777. Va rilevato che la possibilit di sanatoria anche delle nullit assolute attraverso l'accettazione dell'atto o il raggiungimento dello scopo, ormai affermato dalla giurisprudenza, consente tuttora di affermare la distinzione fra atti assolutamente nulli e atti inesistenti o, come talvolta la giurisprudenza si espressa, fra nullit-inesistenza e nullit-inefficacia (v. Cass. 3 dicembre 1965 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1967, p. 126 n. 136). In tal caso, la nullit-inesistenza riferita a quegli atti che manchino dei requisiti minimi indispensabili per essere identificati come atti propri di quella figura (v. Cass. 19 ottobre 1966 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1967, p. 772, n. 1201). P.D.T. \ PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1203 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 931 -Pres. Reviglio Della Veneda -Rel. Martorano -P. M, Bigazzi (conf.) -Rie. Sa1emi ed altro. Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit costituzionale Codice di procedura penale -Istruzione formale -Facolt riconosciute dall'art. 303 cod. proc. pen. al P. M. e non alla difesa Contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost: -Manifesta infondatezza. Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit costituzionale Codice di procedura penale -Istruzione -Difesa dell'imputato Limitazione ad un solo difensore -Contrasto dell'art. 124 cod. proc. pen. con l'art. 24, comma secondo Cost. -Manifesta infondatezza. Procedimento penale -Nullit -In genere -Nullit assoluta -Sanato. ria per raggiungimento dello scopo -Fattispecie. manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale deU'art. 303 cod. proc. pen. in relazione ail'art. 24 comma secondo, Cost. n diritto di difesa, infatti, pur con le limitazioni che la struttum del procedimento comporta, garantito nel corso della istruzione da una se1ie di disposizioni, tra cui gli artt. 304, 304 bis, ter e quater e 372 cod. proc. pen. I La maggiore estensione delle facolt del P. M. rispetto al difensore non costituisce affatto una menomazione del diritto di difesa, ma deriva appunto dalla natura e dalla struttura del procedimento penale e daHe corrispondenti diverse funzioni ed attribuzioni del P. M., cui compete pro.muovere ed esercitare l'azione penale e che, conseguentemente, in attuazione delle esigenze di giustizia sostanziale a che nessuna indagine venga omessa (e ci anche nell'interesse dell'irriputato) pu assistere agli atti di istruzione, prenderne visione in ogni stato del procedimento e fare richieste (1). (1) La struttura inquisitoria del sistema processuale italiano si riflette ancora in talune decisioni della Corte di Cassazione, come questa, in cui la valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimit costituzionale avrebbe comportato un riesame del sistema nelle sue linee essenziali e l'eventuale dichiarazione di incostituzionalit dell'articolo 303 c.p.p. un preoccupante vuoto legislativo. La horma, per come concepita, non avrebbe. consentito infatti altrp. pronuncia di illegittimit costituzionale se non quella, tanto discussa, con la formula per la parte in cui non consente l'esercizio del diritto di difesa con la conseguente ! ~ urgenza di provvedere ad una nuova normativa. V. infatti, rispetto alla ! ! ~ 1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale I dell'art. 124 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, comma secondo, Cost. sul riflesso che la disposizione limita l'assistenza dell'imputato in fase istruttoria ad un sol difensore, spettando al legislatore di stabilire le modalit di attuazione, nelle varie fasi del procedimento, del principio dettato dalla citata norma costituzionale. La nullit assoluta del decreto di citazione a giudizio, dovuta ad ' erronea in4icazione della data di comparizione, sanata per raggiungimento dello scopo ove l'imputato, presentando tramite il difensore un icertificato medico per ottenere un rinvio, dimostri di essere a conoscenza dell'esatta data del dibattimento (2). recente (Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190) dichiarazione di incostituzionalit dell'art. 304 bis in quanto non consentiva l'assistenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, il D.L. 23 gennaio 1971 n. 1 (in G. U. 23 gennaio 1971) che ha colmato la lacuna, garantendo positivamente il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e aHe ricognizioni. (2) Sull'ultima massima, v. la nota a Cass. 9 luglio 1969, supra. P.D.T. PARTE SECONDA QUESTIONI SOLIDARIET TRIBUTARIA: QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO Con le due ormai note sentenze 20 gennaio 1969, n. 135 (in questa Rassegna, 1969, I, 293) e 28 ottobre 1969, n. 3534 (ivi, 1971, I, 81) la Corte di Cassazione ha dichiarato inesistente sotto ogni pTOfilo la cosi.detta solidariet speciale tributaria, affermando senza residui equivoci che tutti i rapporti di diritto tributario sottostanno alle regole della solidaret dettate dal codice civHe. bi questo nuovo corso della giurisprudenza occorre ormai prendere atto non sembrando probabili dei ripensamenti. Fra i numerosi e difficoltosi problemi specifici che si incontrano sulla via dell'adeguameto dell'assai diversificato sistema tributario al nuovo concetto di solidariet, uno preme con particolare gravit ed urgenza: la sorte dei numerosissimi procedimenti che erano gi pendenti quando il vecchio concetto di solidariet tributaria ha cominciato ad essere scosso, introdotti quando, sia per la Finanza che per i contribuenti, vigeva incon tr;;:1stato come pochi altri il principio della speciale solidariet tributaria sul cui presupposto erano stabilite le preclusioni e le decadenze. Abbiamo detto che la S. C. ha dichiarato inesistente il principio della solidariet tributaria, perch, proprio come per un atto inesistente, si vor rebbe che vengano a mancare totalmente e ab 01igine (con una finzione si dice che non si sono mai prodotti) gli effetti di un'attivit laboriosa come forse nessun'altra; le recenti pronunce sarebbero quindi capa.ci di una forza distruttiva superiore a quella di leggi con efficacia retroattiva. Se bene da molti il nuovo corso della giurisprudenza sia stato salutato come una vittoria def contribuenti contro la Finanza, guardando pi da vicino facile vedere che in questa battaglia non vi sono vincitori, per.ch non pochi dispiaceri darebbe ai contribuenti l'assoluta affermazione dell'inesi stenza della solidariet tributaria. La gravit delle conseguenze induce a riflettere se sia veramente indiscutibile, come sembrerebbe ad un primo esame,' l'eliminazione radicale del tradizionale concetto di solidariet o se possa invece porsi il pa:oblema, di diritto transitorio, della conservazione degli effetti della speciale solidariet prodottisi nei rapporti pregressi. Bench la Corte di Cassazione abbia, in base all'interpretazione complessva del sistema, escluso che un principio di solidariet differenziata esista .e sia mai esistito, non v' dubbio che la strada oggi percorsa dal1a giurisprudenza ordinaria sia stata aperta dalla Corte Costituziionale con le sentenze 16 maggio 1968, n. 48 e 28 dicembre 1968, n. 139 (in questa Rassegna, 1968, I, 859 e 927). Sarebbe fadle allora argomentare che se la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimit di una norma, quella nor. ma, prima vigente, stata eliminata dall'ordinamento giuridico solo a seguito della pronuncia costituzfona1le, ma con quegli effetti temporali stabiliti nell'art. 136 Cst. e nell'art. 30 della legge 11 maa:zo 1953 n. 87. Sarebbe cos reativamente semplice 'la soluzione dei problemi di diritto transitoriio; non potrebbe cio parlarsi di inesistenza ab origine ma di supe ramento della solidariet tributaria per effetto della pronunzia (innovativa), costituzionale. Ma a questa non certo irrilevante considerazione si oppone che n gli artt. 20 e 21 del d. I. 7 agosto 1936, n. 1639, n l'art. 66 del r. d. 30 dicem RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bre 1923, n. 3270 sulla legge di successione (le norme cui si riferiscono le dichiarazioni di illegittimit costituzionale) contengono, almeno esplicitamente, la disposizione ;ritenuta incostituzionale; non si tratterebbe quindi della elminazione di una norma esistente ma soltanto della sua interpretazio1; 1e. chiaro per che la Corte Costituzionale, separando la norma dal testo, ha dichiarato incostituzionale la norma (non espressa) lasciando sopravvivere H testo. Non questa la sede per affrontare il dibattuto p.roblema del'l'oggetto delle pronunce costituzionali (se cio esso sia cosUtuito dalla formula o disposizione o testo normativo, ovvero dalla norma o statuizione o proposizione normativa); certo per che fa Corte Costituzionale ha fatto ripetutamente it1icorso alle pronunce, anche di accoglimento, riferite a norme che si estraggono dal testo e che con esso non coincidono (per un'ampia ricaipitolazione del problema con specifico riferimento alla solidariet tributaria v. FANTOZZI, Un altro mito infranto: la volta della solidariet tributaria; Giur. .It., 1968, I, 1, 1479, con numerose citazioni). Nel caso specifico le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale non sono riferibili ad una interpretazione ipotetica delle norme esaminate nel senso che contengano il.principio de'lla speoiale solidariet tributaria, ma sono sentenze di accogliment vere e proprie che hanno per oggetto una statuizione normativa vigente nel sistema tributario, anche se non dichiarata in modo esplicito dn.una specifica norma. La Corte Costituzionale non ha infatti emesso una pronuncia interpretativa di rigetto ma, condividendo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza ordinaria, ha dichiarato illegittimo un principio (no!'ma) che, iper essere in contrasto con la Costituzione, deve far parte dell'ordinamento positivo. Si legge infatti nella sentenza n. 48 che questa interpretazione del sistema (secondo cui la notifica dell'accertamento ad uno dei contribuenti .svolge i suoi effetti verso tutti gli altil'i assorbendo nella difesa deil'uno la difesa di tutti), consolidata da lunghissimo tempo, ha resistito al dissenso di una parte notevole della dottrina, ma non riesce a superare il vaglio della norma costituizonale ; ci signdfica che necessaria una pronuncia costituzionale per eliminare dall'ordinamento giuridico un principio incostituzionale che la sola interpretazione non pu rimuovere. Nella sentenza n. 139 si conferma che l'identico principio si trae dall'art. 66 della legge sulle successioni che contiene disposizioni formalmente autonome. Non dubbio che '1a solidariet tributaria fosse un principio dell'ordinamento giuridico riconosciuto da sempre nella prassi, ne'lla giurisprudenza e nella dottrina e solo negli ulttmi anni sottoposto a critica; chiaro perei che le pronunce costituzionali non hanno semplicemente interpretato la norma. La Corte di Cassazione in un'altra ben nota recente sentenza che ha aff&mato la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie (20 giugno 1969 n. 2175, in questa Rassegna, 1969, I, 538) ha proclamato, con un giusto senso di fierezza, che nel complesso sistema di istituti di diritto tributario stato universalmente riconosciuto alla giurisprudenza il merito di aver determinato la costituzione di una consuetudine interpretativa ed integrativ della disciplina normativa ; e ci ha posto in relazione con l'affermazione della Corte Costituzionale che il poteredovere di interpretare con autonomia di orientamento le norme ordinarie che fungono da parametro del giudiz~o di legittimit costituzionale non esclude che la Corte Costituzionale debba tenere nel debito conto una costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al processo legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, dato che le norme sono II PARTE II, QUESTIONI 191 non quali appaiono in astratto ma quali sono app1icate nella vita quotidiana con l'opera del giudice intesa a renderle concil'ete ed efficaci . quindi legittimo affermare che il principio della speciale solidariet tl'ibutaria, quanto meno per l'effetto di una consuetudine interpretativa e integrativa, faceva parte dell'ordinamento tributairio. pacifico che anche le sentenze interpretative di accoglimento della Corte Costituzionale spiegano effetto. in senso temporale nei Umiti stabiliti nell'art. 136 Cost. Senza addentrarci nell'arduo problema, a titolo di esempio, ci limitiamo a ricordare .che nel'ormai famoso contrasto tra i massimi consessi sull'estensibilit all'istruzione sQIIIllffiaria delle norme sulla garan:z;ia della difesa, la Corte Costituzionale, dQ!Po avere emesso una pronuncia interpretativa cti rigetto negando che esistesse un'interpretazione della norma da poteil'si considerare impegnativa per generale costante adesione della dottrina e della pratica sicuramente e lungamente consolidata attraverso il tempo (sent. 19 febbraio 1965, n. 11, in questa Rassegna, 1965, I, 25) ha poi, dopo che la Corte di Cassazione aveva rivelato una communis o!J)inio sull'interpretazione della norma discussa, dichiarato l'illegittimit costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater c: p. p. in quanto ritenuti non estensibili aill'istruzione sommaria (sent. 26 giugno 1965, n. 62, Foro It., 1965, I, 1160). Ma, nonostante fosse stata seriamente contestata la vigenza nell'ordinamento del principio desunto in via interpretativa dalla giurisprudei:iza ordinaria, non si nemmeno sospettato che-glCeffettfaelia dichiarata illegittimit potessero risalire oltre i limiti temporali propri delle . pronunce di accoglimento, ed anzi stata confermata la validit degli atti processuali pre.cedentemente formati anche se nel corso del giudizio non ancora definito. Dovrebbe esser quindi chiaro che anche, ed a maggior ragione, le sentenze n. 48 e 139 del 1968, che incidono su proposizioni normative sicuramente consolidate, debbano spiegare il.'efficacia limitata nel tempo propria -delle pronunce costituzionali; consguentemnte il principio (norma) della solidariet tributaria non pu ritenersi Caducato ab origine e quindi, entro i limiti che nelle singole fattispecie sar laborioso determinare, restano salvi gli effetti degli atti giuridici formatisi nella osservanza della norma al tempo vigente inerenti a situazioni da considerarsi esaurite (cfr. sul punto specifico, Cass. 25 novembre 1969, n. 3823, Foro It., 1969, I, 2721). Conseguentemente, limitandoci agli effetti della notifica dell'acceTtamento di valore nelle imposte indirette preso in considerazione "dalle pronunce costituzionali finora intervenute, dovremmo ritenere che d'un canto sono da considerare irretrattabili nei confronti di tutti i condebitori gli accertamenti notificati, anche ad un solo contribuente, anteTiormente alla pubblicazione della sentenza n. 48 del 1968 e quindi irripetibili le imposte complementari versate; d'altro canto che i r>icorsi introdotti prima della stessa data da uno dei contribuenti gioveranno anche agli altri che sono rimasti inattivi. Non augmabile che la Finanza si induca a pretendere, nei limiti della prescrizione, il pagamento dell'imposta complementare conseguente a tutti gli accertamenti notificati e non impugnati dal contribuente quando altro contribuente ha gi .proposto il ricorso o ha anche ottenuto una pronuncia della Commissione che ha ridotto il valore; ma questa sar una conseguenza inevitabile se si vorr affeirmare che il contribuente pu ancora impugnare 1l'accertamento notificato da anni al suo condebitore ovvero che la Finanza sia decaduta, per il decorso del termine annuale 192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'airt. 21 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, dal diritto al tributo complementare verso i contribuenti a cui l'accertamento non sia stato notificato. La rilievitazione di tutti i rapporti, che avrebbe un'estensione quantitativa ..Jmpressionante, non dovrebbe essere consentita in tutte le ipotesi in cui l'esaurimento del rapporto (e nel caso dell'accertamento di valore la decadenza) verificatosi secondo g1i effetti piropri de1!1a norma dichiarata incostituzionale, ha creato situazioni di intangibilit. Dovrebbe quindi essere chiaro, ed augurabile sia per la Finanza che per i contribuenti, che la pronuncia costituzionale non possa retroagire oltre i limiti stabiliti nell'art. 136 Cost. Ma la Corte di Cassazione, che innegabilmente ha mutato la sua giurisprudenza in conseguenza delle pronunce costituzionali (J'ultima decisione sulla solidariet nel senso tradizionale 20 gennaio 1969, n. 138, .Foro It., 1969, I, 283 stata ,pubblicata lo stesso gforno della sentenza n. 135 che ha aperto hl nuovo corso) ritiene ora di eliminare in toto la speciale solidariet tributaria in via autonoma indipendentemente dalla pronuncia costituzionale, cosicch, considerando la solidariet come inesistente, non vi sarebbero limiti di tempo per applicare il nuovo concetto ai rapporti anteriori. Ed infatti la sentenza 28 ottobre 1969, n. 3534, prendendo in esame una fattispecie molto simile a quella considerata dalla Corte Costituz,ionale, ha ritenuto che non si fosse verifi.cata la dec1l-denza per proporre l'opposizione contro l'ingiunzione per il .pagamento di imposte doganali (art. 24 legge 25 settembre 1940, n. 1424 e art. 18 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334) per il .fatto che l'ingiunzione fosse stata gi notificata 1ad altro condebitore e non tempestivamente opposta; il nuovo concetto di solidariet stato cio applicato ad una situazione maturata diversi anrii addietro. Con l'altra sentenza, n. 135 del 20 gennaio 1969 si pure affermato che, abolito il principio della intercomunicabiJ.it di effetti o di mutua rappresentanza processuale, il giudicato formatosi nei confronti di un contribuente in data certamente anteriore alla prima p,ronuncia della Corte Costituzionale non fosse opponibile dallta Finanza ai condebitori che non avevano partecipato al giudizio. Si cos aperta la strada per riportar in discussione, sotto infiniti e imprevedibili profili, rapporti che sarebbero intangibili rispetto alla dichiarazione di illegittimit costituzionale della norma. Non certo facile risolvere i dubbi che si pongono sul problema di diritto transitorio. per lecito affermare che, almeno limitatamente allo accertamento di valore delle imposte indivette, la norma gi dichiarata Hlegitt1ma dalla Corte Costituzci.onale non 1pu successivamente essere dichiarata inesistente dalla Corte di Cassazione e che non pu ammettersi da parte della Cassazione di portare gli, effetti della dichiarazione di illegit Jj timit costituzionftle oltre i limiti deH'art. 136 Cost. Ma se ci esatto, ii come pu ammettersi che, in una situazione per molti versi analoga, il ::~% :; principio della solidariet applicato all'impugnazione dell'ingiunzione per [@ la riscossione delle imposte do,ganali possa essere abolito, senza una proaj nuncia costituzionale, con efficacia sui rapporti anteriori assai pi ampia, :. e che negli altri 1casi di provvedimenti soggetti a decadenza (orc1inanza :~~ intendentizia e decreto ministeriale di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, -~ pronunce giurisdiz,ionali delle Commissioni e dell'A.G.0.) lo stesso principio della solidariet processuale possa essere eliminato dall'ordinamento giu11= 1 u ridico con illimitata efficacia ex tunc? Si pone alloria fa questione se la Corte di Cassazione possa incidere !;iii sull'ordinamento giuridico, sia pur modificando una consuetudine inter pretativa e integrativa , con efficacia .retroattiva e anche l'ulteriore que i::::: ~,, ' PARTE II, QUESTIONI 193 stione se un . princ1p10 entrato a far parte dell'ordinamento tribuatario possa essere modificato in sede interpretativa; se cio siano necessarie ulteriori pronunce costituzionali per eliminare in tutti i suoi profili non ancora esaminati la speciale solidariet tributaria, il che :pone naturalmente l'altra questione se in tutti i suoi aspetti o in alcuni soltanto il principio della solidariet sia in contrasto con la Costituzione. Commentando le decisioni di cui ci stiamo occupando, l'ANDRIOLI (Le sentenze della Corte Costituzionale, consuntivo degli effetti sull'ordinamento positivo, Foro It., 1969, V, 73) ha notato che la supersolidariet. tributaria poteva essere eliminata senza far ricorso alla sanzione di incostituzionalit anche al di l di quanto pu risolversi in un contrasto con la garanzia della tutela giurisd\zionale e che sarebbe stato sufficiente che la sentenza della Cassazione 20 gennaio 1969, n. 135 fosse stata depositta entro il 20 gennaio 1969 perch la Corte Costituzionale, investita dell'incidente di costituzionalit degli artt. 20 e 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, prendesse atto deJ nuovo corso " della Cassazione e sulla base di questo dichiarasse infondata la questione di costituzionalit. Lo stesso Autore rileva infa~ti che la Cassazione solo al termine della sua motivazione ha preso atto della dichiarata incostituzionalit degli artt. 20 e 21 del d.l. n. 1639, basando la sua decisione su autonome ragioni; ma allo stesso tempo l'Andrioli sottolinea che la Corte Costituzionale ha avvertito Ia necessit di non utilizzare lo schema dell;;i sentenza interpretativa di rigetto per imporre l'affermazione di illegittimit costituzionale del pT.jncipio ed impedire che lo stesso principio potesse essere ,ricavato al di fuori degli artt. 20 e 21 interpretati secondo il loro testo letterale. Le ac11te osservazioni dell'Andriolfi (condivise anche da Fantozzi, op. cit.), esposte nel quadro pi generale degli effetti delle pronunce costituzionali sull'ordinamento positivo non sfiorano per il problema della diversa efficacia nel tempo che il superamento della supersolidar,iet produce se attuato ad opera della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione. In definitiva anche per l'Andrioli l'ipotesi 'che la Cassazione provvedesse da sola ad eliminare la supersolidariet merameri.ie logica, perch ev.idente che stata la Corte Costituziona1le ad operare una modificazione dell'ordinamento positivo. Consideriamo quindi se la Code di Cassazione possa dare al principio (norma) un diverso contenuto. Se il principio risulta da una consuetudine interpretativa e integrativa consolidata per lunghissimo tempo ammissibile che nell'ambito dell'interpretazione avvengano mutamenti. vero che in una materia come quella. in considerazione non stata soltanto la giurisprudenza a fondare l'affermazione del principio della solidariet sul quale esisteva veramente una generale opinio juris; ed vero altres che un fattore esattamente opposto a quello produttivo della consuetudine interpretativa non potrebbe operare in un modo tanto istantaneo e repentino; comunque, prescindendo dall'app. rofondimento di cos vasto problema, pu ammettersi che Ia consuetudine interpretativa possa esser modificata con l'evoluzione giurisprudenziale. D'altra parte non vi ormai un interesse apprezzabile a che della questione della solidariet, nelle parti non ancora esaminate e con riferimento ai numerosi testi legislativi, venga investita la Corte Costituzionale, potendo ritenersi le .gi intervenute pronunce di pOTtata generale e quindi incidenti sul principio che va oltre i testi legfa;\lativi presi in considerazione. Ma una tale modificazione del principio (norma) della soldariet tributaria pu operarsi soltanto per l'avvenire, come ogni mutazione dell'ordinamento giuridico, o tutt'a,1 pi con limitati e controllabili effem retroattivi. Il ! l ' i j l I l l I i I ilfll~fa1111:1;11i1:r11rfilltr~r~:111:rriJfif!it!!:f1~1111;1rm~11:';r1rr1~:r~11r~rlir~rr~1~1r~irillr1r1:rffi1::1r1~m1r11rr11;:~mr1tr0tmrl1 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA vELLO STATO nuovo corso della solidariet si concreta infatti in una modificazione dell'ordinamento positivo che presuppone e conferma (e non esclude) la preesistenza del principio modificato e di cui non pu dichiararsi l'inesistenza ab origine. ben vero che riguardo all'evoluzione giurisprudenziale non pu porsi un problema intertemporale delle interpretazioni superate. Ma riguardo alla solidariet tributarfa non pu parlarsi di una mera evoluzione giurisprudenziale; trattasi, come si visto, di una innovazione sull'ordinamento positivo che ha reso necessaria (o almeno ha giustificato) una dichiarazione di illegittimit costituzionale, del superamento cio di un principio che per consuetudine inte,rpretativa o per consuetudine vera e propria o, come si riteneva, per dichiarazione implicita del legislatore, costituiva jus receptum. Pe,rtanto il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, nonostante lo .sforzo di mostrarsi autonomo, deve considerarsi, e tale nella sostanza, un'interpretazione del giudicato costituzionale ed una applicazione di esso, oltre i limiti formali ma nell'ambito dehlo stesso contenuto; a tutto il sistema tributario; ma se la radice del nuovo concetto di solidariet la pronuncia costituz;ionale, non possibile ignorare l'1art. 136 Cost. Si pu quindisostenere con valide ragioni che il nuovo corso della solidariet non possa, al pari di uno jus superveniens, produrre effetti illimitatamente retroattivi. Non facile stabilire un dies a quo; ma, con la buona volont che la situazione del tutto eccezionale impone, si potrebbe convenire nel ritenere sorta l'alba della nuova solidaTiet con la sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 16 maggio 1968. Sul piano concreto facile immaginare a quali conseguenze dolorose per tutti porterebbe l'affermazione di inesistenza della solidariet (per un cenno sulla difficolt di assestamento del sistema tributario v. la nota alla sen1. n. 3534 del 28 ottobre 1969 in questa RaS1segna, cit.). Mlorch, a seguito dehle pronunce della Corte Costituzionale 6 febbraio 1969, n. 6 e 10 febbraio 1969, n. rn che avevano tichiarato la natura non giurisdizionale delle Commissioni tr,ibutarie, si profil il pericolo che i ricorsi per Cassazione ex art. 111 Cost. proposti anni addietro, col conforto di una ferma giurisprudenza, potessero diventare da un giorno all'altro inammissibili, nacque una grave preoccupazione per tutti, ed in parti.colare per i contribuenti; ma il numero di questi ricorsi ben modesta cosa rispetto al numero degli accertamenti, dei ricorsi a tutte le Commissioni, delle ordinanze intendentizie, dei decreti ministeriali, delle ingiunziioni; applicare a tutti questi atti, con illimitata .efficacia ex iunc, le regole comuni del cod. civ. significa dare l'occasione al contribuente ormai rassegnato di far risorgere controversie attualmente spente, ma significa anche inchiodare milioni di contribuenti agli effetti di decadenze inesorabilmente avverate, con l'eventualit anche che le ripercussioni sui rapporti anteriori possono essere diverse per le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale rispetto a quelle eliminate dalla Corte di Cassazione. Sembra pertanto che sia doveroso cor:p.piere uno sfoczo, e quanto esposto pu essere un modesto contributo, affinch pur accettando la nuova concezione della solidariet tributaria in quanto proiettata per l'avvenire, sia evitata la caducazione ab origine di un principio che per decenni stato alla base del sistema tributario e del suo procedimento amministra tivo e giurisdizionale. CARLO BAFILE RASSEGNA DI DOTTRINA V. DE MARTINO ed altri, Commentario alla legge fallimentare. Voll. I e II. P.E.M. L'e1aborazione giurisprudenziale ed il contributo della dottrina in materia fallimentare sono stati cos ricchi e nutriti nel corso dell'ultimo decennio da far avverti.re agli autori dell'opera in rassegna l'urgenza di porre ordine nel vastissimo materiale utilizzabile dagli operatori pratici del d:iritto. Bisogna subito dire che iJ risultato \raggiunto da V. De Martino, G. Alessi, B. Beninasa, M. Curdo, B. Manzella e F. Vevde stato veramente eccellente sotto ogni aspetto. Il Commentario da essi curiato (e di cui sono stati pubblicati due volumi dei sette .previsti nel piano dell'opera) , 'infatti, quanto di pi completo, esauriente e chiaro si sia fino ad oggi fatto in un campo, come queUo fallimentare, caratterizzato da fermenti di idee vivacissimi e da soluzioni interpretativ'e nuove e spesso contrastanti le t(lle con le altre. Al pregio della completezza della sistemazione, l'opera aggiunge quello dell'assoluta facilit di ricerca che ri:sulta ulteriormente agevolata dal corredo di adeguati indici analitici e sistematici e di una bigliogirafia veramente preziosa. Nel segnalare questa raccolta completa e coordinata ai lettori della Rassegna, si deve aggiungere ancora che la parte esp01Sitiva premessa al commento di ogni singolo articolo risulta di una chiarezza veramente esemplare. L.M. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE LEGGI E DECRETI (*) Legge 28 ottobre 1970, n. 801 -Modifica gli artt. 89, 90, secondo comma, 128, 138, 243, primo comma, 244, primo comma, e 245, primo comma del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, prevedendo sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a pi basso reddito ed elevando le sanzioni applicabili per omessa, incompleta o infedele dichiarazione (G. U. 18 novembre 1970, n. 292). legge 5 novembre 1970, n. 824 -Modifica il secondo ,comma dell'articolo 281 del codice di procedura penale, escludendo l'efficacia sospensiva della impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di scarcerazione (G. U. 24 novembre 1970, n. 297). legge 1 O novembre 1970, n. 852 -Rende le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271 della legge comunale e provinciale applicabili solo nei confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo dei consorzi, abroga il 'quinto ed il sesto comma dell'art. 149 e stabilisce che la sospensione prevista dall'art. 270 cessa per effetto della sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato (G. U. 28 novembre 1970, n .. 302). d. P. R. 24 novembre 1970, n. 973 -Disciplina la esecuzione della legge 24 dicembre 1969; n. 990, sull'assicura':icine obbligatoria della responsabilit civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti (G. U. 14 dicembre 1970, n. 315). legge 1 dicembre 1970, n. 898 -Disciplina casi di scioglimento del matrimonio (G. U. 3 dicembre 1970, n. 306). legge 18 dicembre l970, n. 1034 -Converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con provvedimeriti straordinari per la ripresa economica (G. U. 23 dicembre 1970, n. 323). () Si segpalano provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 197 NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE (*) NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI Codice civile, art. 164 (Controdichiarazioni), primo comma, nella parte in cui non mmette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni matrimoniali. Sentenza 16 dicembre 1970, n. 188, G. U. 23 dicembre 1970, numero 324. Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del pretore di Siracusa, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. codice civile, art. 592 (Figli naturali riconosciuti o riconoscibili); art. 593 (Figli naturali non 1iconoscibili), primo, secondo e quarto comma, per quest'ultimo comma nella parte concernente l'applicabilit delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, dei quali non sarebbe ammissibile il rconoscmeI1to a norma degli artt. 251 e 252, terzo comma; art. 599 (Persone interposte), nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 (1). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 205, G. U. ,30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 del tribunale di Milano, G. U. 26 marzo 1969, n. 78. codice di .procedura penale, art. 304-bis (Atti a cui possono assistere i difensori), primo comma, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. Ordinanza di rimessione 4 giugno 1970 della Corte costituzionale, G. U. 25 luglio 1970, n. 177 (2). d. lg. C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 (Corresponsione delt'indennit di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, articolo unico, tabella A, nella parte in cui stabilisce l'indennit di con( *) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di IegitUmit costituzionale. (1) La illegittimit degli artt. 592, 593, secondo e quarto comma, e 599 stata dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. (2) Questione peraltro gi in precedenza proposta dal pretore di Camposampiero (ordinanza 21 marzo 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207) e dal pretore di Roma (ordinanza 9 febbraio 1970, G. U. 25 marzo 1970, n. 76). -~ I 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~ tingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 11 dkembre 1968 della Corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. d. lg. 14 dicembre 1947, n. 1460 (Aumento della indennit di contingenza ai lavoratori addetti azia vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, art. 1, nella parte in cui aumenta l'indennit di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. ~45. legge 20 novembre 1951, n. 1323 (Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione dell'inde- nnit di contingenza ai lavoratori addetti aUa vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, concernente aume.nto deUa indennit di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urba1; ti), artt. 1 e 2, che ratificano l'articolo unico, tabella A, del d. lg. C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 e l'art. 1 del d. 1g. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1460 nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono ed aumentano l'indennit di contingenza, dovuta ai portieri, in misura. ridotta iQ relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. legge 31 marzo 1954, n. 109 (Provvedimenti a favore dei lavoratori addetti alla vigilanza; custodia e pulizia degli immobili urbani), art. 2, nella parte in ui stabilisce l'indennit di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito impon)bile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. Iw I Il I ~ ---lii PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 199 d. P. R. 10 gennaio 1956, n. 19 (Conglobamento totale del trattamento economico del persona.le statale), art. 20, quint comma. Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. '14 settembre 1968, n. 235. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), .art. 136, lett. b (3). Sentenza 18 novembre 1970, n. 160, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 23 dicembre 1968. del tribunale di Genova, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. legge 4 febbraio 1958, n. 23 (Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori ddetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), art. 1, nella parte in cui congloba nella retribuzione l'indennit di conti.genza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge (4). Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. d. P. R. 9 maggio 1961, n. 715 (Norme sul trattamento economico degli ope'rai dipendenti dalle imprese ediLi ed affini delle provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona), articolo unico, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'art. 11 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre 1969 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova (5). Sentenza 18 novembre 1970, n. 162, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore di Genova, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. (3) Disposizione gi dichiarata incostituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 135, nella parte in cui, fra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprendeva l'imposta straordinaria sul patrimonio. (4) Altra questione di legittimit costituzionale della disposizione stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, con sentenza 4 maggio 1960, n. 30. (5) Per altre declaratorie di illegittimit costituzionale del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715 v. sentenze 4 aprile 1967, n. 41 e 18 maggio 1970, n. 71. 200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. P. R. 2t aprile 1965, n. 373 (Co?igLobamento dell'assegno temporaneo negLi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), art. 13, quinto comma. Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento deli'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), art. 24, quinto comma. Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. d. I. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e acce1 tamento dei lavoratori agrico.U), convertito con legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, n. 1, limitatamente alla sua applicabilit alla provincia di Bolzano, Rella parte in cui attribuisce alle commissioni regionali per la mano d'opera agricola il compito di fare proposte in materia di " foTmazione professioenale ; art. 3, n. 7, nel testo emendato dalla legge di conversione, nella parte in cui comprende, tra i titoli e gli attestati da valutare al fine di individuare particolari qualifkhe per le quali ammessa la richiesta nominativa, quelli rilasciati dai corsi della provincia di Bolzano; art. 10, nella parte in cui non riproduce, per la pro. vincia di Bolzano, la norma dell'art: 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264;. Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, numero 329 (6). Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, G. U. 20 maggio 1970, n~ 125). NORME DELLE QUALI STATA. DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEJGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice civile, art. 595 (Coniuge del bimbo) e art. 599 (Persone interposte) (artt. 3 e 24 della Costituzione) (7). Sentenza 16 dicembre 1970, n. 189, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. Ordinanza di rimessione 11 ottobre 1968 .del tribunale di Cagliari, G. U. 26 marzo 1969, n. 78. (6) Con la stessa sentenza sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimit costituzionale degli artt. 3 ultimo comma, 4 e seguenti e 15 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 e dalla relativa legge di convenzione. (7) L' art. 599 del codice civile stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205, nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 201 codice di procedura civile, art. 301 (Morte o impedimento del procuratore), ultimo comma (art. 24 della Costituzione). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 178, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 27 gennaio 1969 del pretore di Pietrasanta, G. U. 11 giugno 1969, n, 145. codice penale, art. 527 (Atti osceni), art. 528 (Pubblicazioni e spettacoLi osceni), e art. 5'29 (Atti e oggetti osceni: nozione) (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 16 dicembre 1970, n. 191, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. Ordinanze di rimessione 27 gennaio 1969 (quattro) del tribunale di Monza (G. U. 21 maggio 1969, n. 128) e 5 marzo 1969 del pretore di Roma (G. U. 18 giugno 1969, n. 152). codice penale, art. 725 (Commercio di scritlti, disegni o altri oggetti contrari aLla pubbLica decenza) (art. 21 della Costituzione). Sentenza 18 novembre 1970, n. 159, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 6 marzo 1969 del tribunale di Spoleto, G. U. 23 aprile 1969, n. 105. codice di procedura penale, art. 303 (Facolt del pubblico ministero nell'istruzione penale), primo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. Ordinanza di rimessione 10 marzo 1969 del giudice istruttore del tribunale di Roma, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. codice di procedura penaie, art. 349 (Regole per l'esame testimoniale), ultmo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (8). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 175, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del giudice istruttore del tribunale di Pesaro, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. r. d. 30 dfoembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 98 (art. 24 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 199, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 16 luglio 1969 del pretore di Bergamo, G. U. 5 novembre 1969, n. 280. (8) Questione gi dichiarata non fondata, ma in riferimento agli artt. 109 e 3 della Costituzione, con sentenza 28 novembre 1968, n. 114. I ! 15 ! I ! I 202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento g.iudiziario), art. 101, se condo comma (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione) (9). Sentenza 2 dicembre 1970; n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 29 settembre 1969 del pretore di San Ginesio (G. U. 28 gennaio 1970; n. 24) e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del failimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 99, primo comma (artt. 3, 101, 104 e 108 della Costituzione). Sentenza 18 novembre'1970, n. 1'58, G .. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 25 febbraio 1969 del giudice istruttore del tribunale di Asti, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina. del faUimento, del concordato iW preventivo, deU'amministrazione controllata e della liquidazione coatta m amministrativa), art. 189, terzo comma, nella parte in cui esclude i credifori aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta del debitore di ammissione alla amministrazione controllata (art. 3 i della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 202, G. U. 30 dicembre i970, n. 329. Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della prima sezione civile della Corte di cassazione, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e le supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore'), art. 2, primo comma (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (G. U. ti:' 11 giugno 1969, n. 145), 29 settembre 1969 del pretore di San Ginesio (G. U. 28 gennaio 1970, n. 24), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (G. U. 11 -marzo 1970, n. 64). d. lg. lgt. 27 luglio 1945, n. 745 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo), art. 4 (artt. 24 e 102 della Costituzione) (10). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 200, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. I Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del pretore di Gela, G. U. w 18 giugno 1969, n. 152. t~~ 'J?: (9) Questione dichiarata non fondata anche con sentenza 13 dicembre 1963, r:: n ..156. w (10) Altra questione di legittimit costituzionale della disposizione stata I n dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla XV disp. trans. della Costituzione, con sentenza 7 luglio 1962, n. 85. ~~~,..........Jf' PARTE II, RASSEGNA DI L"EGISLAZIONE 203 d. lg. c. P. S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio neile Ammini~trazioni deUo Stato), art. 9, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 179, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. legge 5 marzo 1951, n. 190 (Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari), art. l (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pr.etore di Voltri (G. U. 11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. -25 sulla perequazione tributaria), art. 8, ulthqo comma (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, G. U. 18 giugno 1969, n. 152. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 109, lett. c (artt. 3 e 53 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, G. U, 18 giugno 1969, n. 152. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi stille imposte dirette), art. 211, secondo comma (art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione) (11). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 203, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del tribunale di Milano, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. d. P. R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coord. inamento della legge 24 marzo 1958, n. 195), art. 63, secondo comma (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione). Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (G. ,U. 11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). (11) Altra questione di legittimit costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art..76 della Costituzione, con sentenza 10 giugno 1966, n. 64. 111111 11~:rrii1iiiiii:r11:=1:ff!!:~~=~~1::::~1111:f1i1~r11:r1~r;ifrs~;=:::1r1i:ffirrt!1I;1~:\~rr~11rfilf~=;rffJ:itr['f:rfili!ffi::;:::frf=1lr1frr1ir~=w;~r~~;;rr1:r~f:;~rrrillr~rrf:i!rfilttrmrrI 204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), art. 8, primo comma, nei sensi di cui in motivazione ,, (artt. 3, primo comma, 4, primo :comma, 35, primo comma, e 41, secondo comma, della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanze di rimessione 31 marzo 1969 del pretore di Cassino (G. U. 11 giugno 1969, n. 145) e 10 dicembre 1969 (tre) del pretore di Torino (G. U. 4 marzo 1970, n. 57). d. 1. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratmri agricoli), convertito COn legge 11 marzo 1970, n. 83, art. 3, ultimo comma (artt. 18 e seguenti dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige), art. 4 e seguenti e art. 15 (art. 6 dello Statuto speciale per la Regione ri:rentino-Alto Adige). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, numero 329 (12). Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. NORME DELLE QUALI STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Codice civile, art. 2120 (Indennit di anzianit), primo comma, se ed in quando condizioni il diritto all'indennit di anzianit, con criterio diverso da quello stabilito dagli artt. 1 della legge 18 dicembre 1960, n. 1561 e 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, alla prestazione di servizio per la durata non inferiore ad un anno (art. 36, primo comma, della Costituzione) (13). Pretore di Venezia, ordinanza 30 maggio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. !i codice penale, art. 27 (Pene pecuniarie fisse e propo1zionali), in liJ, quanto non stabilisce un limite massimo della pena pecuniaria (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione). :~~ Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dice~bre 1970, n. 324. I. ,,,,. (12) Con la stessa sentenza stata dichiarata la illegittimit costituzionale, in fm parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.1. 3 febbraio 1970, n. 7. (13) Questione gi proposta dal pretore di Bergamo (ordinanza 9 gennaio 1970, G. U. 4 marzo 1970, n. 57). L'art. 2120, primo comma, del codice civile stato .dichiarato incostituzionale, con sentenza 27 giugno 1968, n. 75, limitatamente alle I parti in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennit proporzionale agli anni j):: di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie. llJij! !''. ~~,~~..J ....., .. I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 205 codice penale, art. 81 (Pi violazioni di una o di di.verse disposizioni di legge con una o pi azioni. Reato continuato), secondo comma, in quanto consente di ravvisare la continuazione solo nel caso di pi violazioni della stessa disposizione di legge ., con disparit di trattamento fondata su motivi formali e conseguente solo al criterio casistico seguito dal legislatore (art. 3 della Costituzione) (14). Tribunale di Orvieto, ordinanza 27 agosto 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 289. codice penale, art. 189 (Ipoteca legale; sequestro), .primo comma, n. 5, e ultimo comma, in quanto fa dipendere la natura privilegiata del credito solo dalla discrezionale concessione del sequestro (art. 3, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 6 giugno 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di proscioglimento), terzo comma, seconda ipotesi, in quanto, nel condizionare la procedibilit dell'azione penale alla discrezionale ed insindacabile valutazione dell'autor~t amministrativa, consente in effetti all'autorit amministrativa l'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 102, primo comma, della Costituzione), e secondo valutazioni non suscettibili di sindacato .(artt. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (15). Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanze 23 ottobre 1970 (due), G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. codice penale, art. 341 (Oltraggio a un pubblico ufficiale), 'in quanto presuppone un prestigio del pubblico ufficiale maggiore di quello riconosciuto agli altri cittadini (artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione) (16). Pretore di Carr, ordinanza 11 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (14) Altra questione di legittimit costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale stata dichiarata non fondata con sentenza 8 febbraio 1966, n. 9. (15) Diversa questione di legittimit costituzionale della disposizione stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della costituzione, con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. Altre questioni sono state proposte dalla Corte di assise di l'Aquila (ordinanza 14 giugno 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222), dal giudice istruttore del tribunale di Lucca (ordinanza 22 febbraio 1969, G. U. 16' aprile 1969, n. 98) e dalla Corte di assise di Torino (ordinanza 28 novembre 1969, G. U. 4 marzo 1970, n. 57). (16) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e gi riproposta, in riferimento anche agli artt. 28, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal prestore di Montebelluna (ordinanza 24 febbraio 1970, G. U. 1 luglio 1970, n. 163) e dal pretore di Caltanissetta (ordinanza 13 marzo 1970, G. U. 1 luglio 1970, n. 163). i I! I 2.06 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 371 (Falso giuramento della parte), secondo comma, in quanto considera la ritrattazione del falso dichiarato nel caso di giuramento deferito d'ufficio come causa di non punibilit, oppure in quanto non estende al giuramento deferito da~la parte la causa di non punibilit derivante dalla ritrattazione del falso (art. 3, primo comma, della Costituzione) (17). Pretore di Genova, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. codice penale, art. 570 (Violazioni degli obblighi di assistenza famigliare), primo comma, in quanto punisce con sanzioni penali il coniuge che abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza (artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (18). Pretore di Rogliano, ordinanza 10 luglio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice penale, art. 596 (E;;clusione deUa prova liberatoria), primo comma, in quanto pone una discriminazione rilevante ai fini dell'applicazione dell'amnistia concessa con l'art. 5, lettera d, della legge 21 maggio 1970, n. 282 (art. 3, primo comma, della CostJtuzione) (19). Tribunale di Milano, ordinanze 1 giugno 1970 (due), G. U . .30 dicembre 1970, n. 329. codice penale, art. 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico), in quanto punisce la diffusione di notizie tendenziose (art. 21 della Costituzione) (20). Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. '9 dicembre 1970, n. 311. codice penale, art. 665 (Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati), ultima .parte, limitatamente all'inciso o del (17) Questione gi proposta, sotto il secondo dei profili sopra indicati, dal pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969, G. U. 20 maggio 1970, n. 125). (18) Altre questioni di legittimit costituzionale delle disposizioni sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione) e 23 marzo 1970, n. 46 (art. 29 della Costituzione). (19) Questione gi proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 27 maggio 1970 e 26 giugno 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254). (20) Questione dichiarata non fondata, ma secondo una interpretazione della norma diversa da quella giurtsprudenziale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19 (artt. 21, 18 e 49 della Costituzione), e gi riproposta dal pr~tore di Recanati (ordinanza 18 febbraio 1970, G. U. 8 aprile 1970, n. 89) e dal pretore di Firenze (ordinanza 9 marzo 1970, G. U . .10 giugno 1970, n. 143). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 207 l'autorit ., in quanto sanziona penalmente, senza indicazione alcuna di caratteri, contenuto e limiti dlle prescrizioni, la inosservanza di prescrizioni di qualsiasi autorit (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rimettendo a ciascuna autorit territorialmente competente di determinare il contenuto del preicetto penalmente rilevante (art. 3, primo comma, della Costituzione) e di limitare e comprimere i diritti garantiti dalla Costituzione anche per motivi diversi dalla tutela della sicurezza, incolumit, igiene e sanit pubbliche o da motivi di giustizia (artt. 2 e 13-28 della Costituzione) (21). Pretore di Recanati, ordinanza 31 ottobre 1970, G. U. 23 dicem. bre 1970, n. 324. codice penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), in quanto pone una presunzione di colpevolezza dell'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (22). Pretore di Livorno, ordinanza 9 aprile 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. codice di procedura penale, art. 88 (Infermit di mente soipravvenuta dell'imputato), in quanto non consente di sospendere il procedimento quando l'imputato sia incapace all'esercizio della difesa materiale per st~to d'infermit diverso dalla incapacit di intendere e di volere (art. 24 della Costtuzione). Corte di assise di Torino, ordinanza 22 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. codice di procedura penale, art. 152 (Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit), sec:ondo comma, in quanto limita alle sole tre ipotesi indicate la possibilit di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito quando gi esistano le prove a tal fine sufficienti (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. (21) Analoghe questioni sono state gi sollevate per 1art. 650 del codice penale dal pretore di Marra (ordinanza 27 novembre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50), dal pretore di Chiusa d'Isarco (ordinanza 13 aprile 1970, G. U. 2 settembre 1970,n. 222), e dallo _stesso pretore di Recanati (ordinanza 21 maggio 1970, G. U. 21 ottobre 1970, n. 267), e per l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aggiunge l'art. 12 bis al r.d. 5 giugno 1939, n. 1015, dal pretore di Conegliano (ordinanze 30 giugno 1969, G. U. 22 ottobre 1969, n. 269 e 4 febbraio 1970 (cinque), G, U. 10 giugno 1970, n. 143). (22) L'art. 708 del codice penale stato dichiarato incostituzionale, con sen- tenza 19 luglio 1968, n. 110, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicit, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Questione analoga p. quella sopra indicata, ma in riferimento all'art. 27 della Costituzione, stata gi proposta dal pretore di Firenze (ordinanze 28 marzo 1969, 13 maggio 1969 e 28 ottobre 1969, G. U. 2 luglio 1969, n. 165, 26 novembre 1969,1n. 299, e 7 gennaio 1970, n. 5). I RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 152 (Obbligo deU'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilit), secondo comma, e art. 592 (Pregiudizialit deU'amnistia ed eccezioni aUa 1egola), in quanto non consentono al giudice di acquisire nuove prove ed alla difesa di fornil'e elementi che possano condurre ad un proscioglimento dell'imputato con formula pi favorevole di quella derivante dall'applicazione dell'amnistia (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (23). Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. codice di procedura .penale, art. 170 (Notificazioni aiL'impu_tato irreperibile), ultimo comma, in quanto non prevede la necessit di disporre nuove indagini quando il procedimento sia rinviato e per la notifi.cazione della sentenza (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (24). Pretore di Livorno, ordinanza 19 dicembre 1969, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice di procedura penale, art. 192 (Impugnazione deil'imputato, dei genitori, del tutore e del difensore), ultimo comma, in quanto limita la facolt di proporre impugnazione del difensore che ha assistito l'imputato nel provvedimento al solo procuratore legale o avvocato, con esclusione, relativamente alla dichiarazione di gravame avverso sentenza pretorile, del laureato in giurisprudenza pi:aticante procuratore abilitato al patrocinio avanti le preture (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Chieri, ordinanza 29 luglio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice di procedura penale, art. 281 (Facolt d'impugnazione delle ordinanze sulla libert provvisoria), in quanto, in Telazione all'art. 205, attribuzione alla impugnazione del pubblico ministero efficacia sospensiva dell'ordinanza di concessione della libert provvisoria (art. 13 della Costituzione) (25). I Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 19 agosto 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (23) Questione proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, anche dal pretore di Padova (ordinaw:a 29 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). (24) Questione dichiarata non fondata, sotto il secondo profilo indicato, con sentenze 18 giugno 1963, n. 90 e 6 luglio 1970, n. 117. Differenti questioni sono state proposte, e non ancora decise, dal pretore di Sannicandro Garganico (ordinanza 21 marzo 1969, G. U. 18 marzo 1969, n. 152). Dal giudice istruttore del tribunale di Milano (ordinanza 5 febbraio 1970, G. U. 1 aprile 1970, n. 82) e dal pretore di Volterra (ordinanze 6 aprile 1970 (due), 3 giugno 1970 e 17 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267). (25) L'art. 281 del codice penale stato modificato con legge 5 novembre 1970, n. 824, che ha escluso l'efficacia sospensiva della impugnazione proposta dal pubblico minister&-avverso l'ordinanza di scarcerazione. I l I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 209 codice di procedura penale, art. 304 (Avviso di, procedimento. Nomina del difensore), nel testo sostituito con l'art. 8 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, in quanto consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento quando non ritenga di procedere ad attivit istruttoria (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Livorno, ordinanza 1 aprile 1970, G. U. 25 novembr 1970, n. 299. codice di procedura penale, art. 304 bis (Atti a cui possono assistere i difensori), in quanto non consente al difensore di assistere all'audizione dei testimoni a futura memoria e ai ~onfronti tra questi e l'imputato (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (26). Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 11 maggio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. codice di procedura penale, art. 398 (Poteri deL pretore nel procedimento con istruzfone sommaria), in quanto consente al pretore di rinviare a giudizio l'imputato senza preventivo interrogatorio e senza contestazione del fatto quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria (art. 24 della Costituzione) (27). Pretore di Cesena, ordinanza 13 ottobre 1969, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. codice di procedura penale, art. 479 (Proscioglimento per a.Uri motivi), in quanto consente di assolvere per insufficienza di prove pur non essendo superata la presunzione di innocenza dell'imputato (art. 27, secondo comma, della Costituzione e art. 6, n. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Pretore di Dolo, ordinanza 13 aprile 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. codice di procedura penale, art. 498 (Dichiarazione di contumacia), prima parte, in quanto non attribuisce rilevanza all'impedimento a comparire del difensore (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Chieri, ordinanza 21 aprile 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice di procedura p-enale, art. 522 (Questio1ii di nullit), in quanto non prevede il rinvio degli atti al giudice di primo grado quando sia accertata durante il giudizio di appello la nullit del decreto di cita (26) L'art. 304 bi.s del codice di procedura penale stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. (27) V. retro, II, 51, nota 27 e 11, nota 18. 210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S~ATO zione emesso in primo grado per mancata citazione delle persone offese dal reato (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) (28). .Corte di appello di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1969, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice di .procedura penale, art. 529 (Sottoscrizione dei motivi), primo comma, in quanto non consente che l'avvocato cassazionista che sottoscrive i motivi del ricorso sia nominato da persopa diversa dall'imputato (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Chieri, ordi.nanza 29 luglio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), artt. 36, 48, 50, 52 e 54, in quanto omettono di considerare la concorrente ed assorbente potest pubblica attribuita ai comuni dell'isola d'Ischia dal rescritto del 1301 di Re Ferdinando II di Aragona e dai decreti 10 luglio 1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 11)03 del gran capo Ferrante Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico, e 28 febbraio 1533 di. Carlo V (art. 128 della Costitizione) (29). Pretore di Ischia, ordinanza 28 ottobre 1969, . G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (Competenza pe1 le contravvenzioeni), art. 1239 (Oblazione nelle contravvenzioni marittime), art. 1240 (Competenza per territorio), art. 1242 (Decreto di condanna), e art. 1243 (Dichiarazione di opposizione e d'impugnazione), in quanto attribuiscono funzioni giuri:sdizionali all'autorit amministrativa (artt. 101 e 108 della Costituzione) (30). Tribunale di Roma, ordinanza 3 aprile 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299.. (28) Questione proposta con richiamo alla sentenza 20 dicembre 1968, n. 132, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimit costituzionale dell'art. 422 del codice di procedi.Ira penale nella parte in cui prevede la sanatoria della nullit di cui all'art. 412 del codice di procedura penale, in relazione al precedente art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e dal querelante. La questione di legittimit costituzionale dell'art.. 522, ultimo comma, del codice penale stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Castituzione, con sentenza 31 maggio 1965, n. 41. Diversa questione stata proposta dal tribunale di Viterbo con ordinanza 30 maggio 1969 (G. U. 5 novembre 1969, n. 280). (29) Questione proposta in alternativa a quella relativa ai rescritti aragonesi. (30) Gli articoli 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121. La questione di legittimit costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del' codice della navigazione era stata invece dichiarata non fondata, con sentenza 19 dicembre 1968, n. 128, in riferimento alla VI dispos. trans. e agli artt. 25 e 102 della Costituzione e, per l'art. 1238 e con sentenza 3 luglio 1967, n. 79, in riferimento all'articolo 104, primo comma, della Costituzione. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 211 re:scrittl del 1301 di Re Fe,rdinando Il d'Aragona, e decreti 1 O luglio 1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 1503 del gran capo Ferrante Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico e 28 febbraio 1553 di Carlo V, in quanto rispettivamente attribuiscono, riconoscono e confermano in favore dell'isola d'Ischia privilegi che consentono l'esercizio di una potest pubblica e di un potere d'imposizione incompatibili con le norme dell'art. 822 del codice civile e degli artt. 26, 36 e 39 del codice della navigazione, e con i poteri riconosciuti all'autorit marittima dagli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione (artt. 23, 41, 3 e 128 della Costituzione) (31). Pretore di Ischia, ol'dinanza 28 ottobre 1969, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge t1ibutaria suUe successioni), artt. 77, primo comma, e 78, in quanto condizionano l'esercizio e la procedibilit dell'azione alla preventiva osservanza di adempimenti fiscali (art. 24, primo comma, della Costituzione) (32). Tribunale di Roma, ordinanza 10 giugno 1969, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle vioLazioni deHe leggi finanziarie), art. 21, ultimo comma, in quanto fa decorrere il termine di prescrizione, con criterio diverso da quello stabilito dal codice penale, dalla definitivit dell'accertamento dell'imposta (art. 3 della Costituzione) (33). Sezione distaccata di corte d'appello di Salerno, ordinanza 27 maggio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. legge 24 aprile 1935, n. 740 (Costituzione del Parco nazionale dello Stelvio ), art. 5, in quanto impedisce, senza prevedere indennizzo, qualsiasi utilizzazion'e della propriet privata (art. 42 della Costituzione). Pretore di Silandro, ordinanza 19 febbraio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (31) Questione proposta in alternativa con quella relativa agli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione. (32) Questione gi proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 10 giugno 1969 (G. U. 28 gennaio 1970, n. 24), 3 dicembre 1969 (G. U. 10 aprile 1970, n. 82) e 22 aprile 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235). Gli artt. 77; 78, 79 e 80 del r.d. 30 dicembre 1970, n. 3270 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 7 dicembre 1964, n. 100, nella parte in cui disponevano che le persone ivi indicate, quando fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel corso del giudizio, non potessero agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione, e nella parte in cui sanzionavano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle scprattasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta. (33) Il primo comma, n. 1 e n. 2 (nelle sole parole quando si tratti di ogni altro reato) ed il secondo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza 3 aprile 1969, n. 60. 212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d. I. 15 novembre 1937, n. 1924 (Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari), allegato B, art. 6, in quanto esclude la prova testimon.iale per superare la presunzione di esistenza . del contratto di appalto (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 10 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. d. I. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbo1iamenti alle radioaudizioni), art. 19, in quanto punisce con sanzione penale la detenzione di apparecchi radioriceventi senza aver corrisposto il canone di abbonamento, mentre la detenzione abusiva di apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli o autoscafi ora punita, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, con la sola J?ecuniaria (art. 3, primo comma, della Costituzione) (34). Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanza 28 settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degLi stampati delle pubbliczioni), art. 1, primo e terzo comma, in relazione agli artt. 8 e 9, in quanto pone l'obbligo, penalmente sanzionato, di consegnaTe esemplari di qualsiasi pubblicazione, e quindi anche di volantini o manifestini, prima. della loro diffusione o distribuzione e prima della consegna al committente o ad altra persona (art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione). Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. r. d. I. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale sull'entrata), art. 33, ultimo comma, in quanto fa dipendere il carattere delittuoso delle considerate violazioni dal semplice rapporto di connessione, anche occasionale, con un delitto doganale (artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leQgi di pubblica sicurezza), art. 149, in quanto condiziona ogni comunicazione che gli attori intendano fare a voce agli spettatori al preventivo consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza presente allo spettacolo (artt. 2 e 21 della Costituzione). Pretore di Cesena, ordinanza 29 dicembre 1969, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. (34) Diversa questione di legittimit della disposizione stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 8 giugno 1963, n. 81. -JL, :::: !P;Ji:'==;::::,=;=:<==>;='=r.p::>:.;=~==:e==ifJ{tjj(;if;;;~Bt!.i;~;t-;);~t;:jS(f#.(JJ.f:Ef~;;:;z1iJJffiii.iiiiii~if$iJ.fa&iifi.f$.&JifmfaifawAwIHw!IMr@f{tb4j PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 213 legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art.' 114, primo comma, in quanto ricollega alla situazione contemplata dall'art. l12 della legge doganale gli stessi effetti conseguenti alla differente situazione considerata dall'art. 102 del codice penale (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione). Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, ordinanze 22 luglio 1970 (tre), G. U. 25 novembre 1970, n. 299. legge 23 gennaio 1941, n. 147 (Approvazione del piano regolatore generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Ma1ina di Apuania e delle relative norme d'attuazione), nella parte in cui prevede una zona da destinare a colonie marine, in quanto vincola, senza prevedere indennizzo, la destinazione di propriet privata (art. 42, terzo comma, della Costituzione) (35). Tribunale di Massa, ordinanza 14 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, deii'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15, in quanto consente di dichiarare il fallimento anche senza preventiva audizione dell'interessato -(art. 24, secondo comma, della Costituzione) (36). ! Tribunale di Milano, ordinanza 26 giugno 1969, G. U. 11 novem! bre 1970, n. 286. r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concorI dato preventivo, dell'amministrazione controllata e dela liquidazione coatta amministrativa), art. 22, in quanto vincola il tribunale alla ~manazione di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto che la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli alcuna indagine di fatto o di diritto (artt. 101, ultima parte, e 3 della I 1 Costituzione) (37). Tribunale di Napoli, ordinanza 21 ottobre 1970, G. U. 30' dicem I bre 1970, n. 329. Ij legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi), art. 1, in quanto prevede (35) Questione gi proposta dallo stesso tribunale con ordinanza 20 gennaio 1970, G. U. 25 marzo 1970, n. 76. (36) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento. (37) Questione gi proposta dal tribunale di Massa G. U. 21 ottobre 1970, n. 267). (ordinanza 10 agosto 1970, I ! ! I II I RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO una pena pecuniaria proporzionale alla quantit di tabacco oggetto di contrabbando, e senza stabilire un limite massimo (art. 27, primo e terzo comma, della Costituzfone). Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. le9ge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 21, 281 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67, per invasione della sfera di competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione). Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, primo comma, condizionatamente alla declaratoria di illegittimit costituzionale dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 10, 11, 14, 15, .16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,. 34, 35, 36, 37, 313, 39, 46, 47, in quanto ques~e due ultime disposizioni non si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 48, 49, 155, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67, con riferimento agli artt. 5, 115, 117, 119, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione). Regione veneta, ricorso depositato il 9 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (anche per l'art. 56, oltre le altre disposizioni denunciate dalla Regione lombarda, ed in riferimento agli stessi arti coli della Costituzione). Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per le stesse disposizioni denunciate dalla Regione lombarda tranne l'art. 7, ed in riferimento anche agli''artt. 118 e 122 della Costituzione). le9g 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), artt. 3 e 6, in quanto prevedono pene pi gravi di quelle stabilite, per gli stessi reati, dall'art. 446 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (38). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299 (39). d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale), art. 1O, secondo e terzo comma, in quanto dispone la perdita del diritto alla pensione a carico dell'Istituto na( 38) Altra questione di legittimit costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, s'econdo comma, def Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36. (39) Con la stessa ordinanza stata dichiarata manifestamente infondata la . questione di legittimit costituzionale della stessa disposizione in riferimento agli artt. 26 e 76 della Costituzione, in quanto cio rimettono all'autorit amministrativa di compilare l'elenco delle sostanze stupefacenti. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 215 zionale della previdenza sociale e l'incameramento. da parte dello Stato, escludendo il godimento delle due pensioni previsto invece dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (art. 3 della Costituzione) (40). Tribunale di La Spezia, ordinanza 21 agosto 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 27 dic:embre 1956, n. 1423 (Norme di prevenzione nei confronti delle' persone pericolose per la sicurezza e per la p'l.ibbiica mo-. ralit), art. 3, in quanto consente misure restrittive con riferimento a generiche prescrizioni di pericolosit (artt. 13 e 25 della Costituzione); artt. 5, terzo e quarto c:omma, e 12, in quanto contemplano restrizioni, la cui inosservanza penalmente sanzionata, incompatibili con l'esercizio di diritti primari (artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione) (41). Pretore di Legnano, ordinanza 9 aprile 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico deile leggi sulle imposte dirette), art. 136, sec:ondo c:omma, in quanto limita a lire 360.000 la detrazione consentita per le spese, le passivit e le perdite inerenti alla produzione del reddito da lavoro subordinato (artt. 3 e 53 della Costituzione) (42). Commissione distrettuale delle imposte di Lecce, ordinanza 18 marzo i970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311,. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 143, in quanto implicitall\ente abroga, con eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, l'art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non abrogato dall'art. 2, terzo comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477 n d.all'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361 (art. 76 della Costituzione) (43). Commissione distrettuale delle hpposte di Pesaro, ordinanza: 30 ottobre 1969, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 207, lettera a, in quanto impedisce di proporre opposi( 40) Altra questione di legittimit costituzionale dell'art. 10, secondo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, con sentenza 2 aprile 1964, n. 29. (41) Cfr. sentenze 5 maggio 1959, n. 27 e 21 giugno 1966, n. 75. (42) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stato dichiarato incostituzionale con sentenze l5 dicembre 1967, n. 135 e 18 novembre 1970, n. 160: (43) Questione dichiarata inammissibile, con sentenza 28 novembre 1968, n. 116, per difetto di interesse, in quanto cio la disposizione denunciata sarebbe stata abrogata, contrariamente a quanto si assume nella sopra indicata ordinanza di rimessione, con l'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361. i I ! f ! 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione anche al terzo che sia rimasto aggiudicatario dei beni in occasione di precedente vendita esattoriale (artt. 113, 25, 42 e 3 della Costituzione) (44). ' Pretore di Ferrara, ordinanza 7 luglio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. d. P. R., 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 288 (45), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto dispone l'abrogazione di esenzioni fiscali (art. 76 della Costituzione) (46). Commissione provinciale delle imposte di Bologna, ordinanze 16 marzo 1970 (quattro), G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), art. 17, primo comma, in quanto esclude il diritto del pre- statore di lavoro domestico all'indennit di anzianit nel caso di licenziamento in tronco (artt. 3 ~ 36 della Costituzione) (47). Corte d'appello di Roma, ordinanza 21 gennaio 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), art. 17, lettere a e b, in quanto dispone che l'indennit di anzianit commisurata alla sola retribuzione in danaro, con esclusione del vitto e dell'alloggio che possono invece costituire anche l'intera remunerazione '(artt. 3, 35 e 36, primo comma, della Costituzione); e art. 14, in quanto rimette all'autorit amministrativa di determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio, precludendo al giudice di valutarne la congruit (artt. 36 e 24 della Costituzione) (47). Pretore di Firenze, ordinanza 28 marzo 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Ol)"gani delle amministrazioni comunali), art. 93, in quanto punisce il sottoscrittore di due liste di candL1ati alle elezioni amministrative con pene pi gravi di quelle stabilite (44) Questione gi proposta dal pretore di Nard (ordinanza 18 dicembre 1968, G. U. 26 marzo 1969, n. 78). (45) Dal dispositivo dell'ordinanza la questione risulta proposta per l'art. 84. (46) Questione dichiarata inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, con ordinanza 18 novembre 1970, n. 163. (47) La questione di legittimit costituzionale dell'intera legge 2 aprile 1958, n. 339 stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 101. PARTE II, RASSEG.N:A DI LEGISLAZIONE 217 dall'art. 106 del d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361 per chi commette lo stesso reato in occasioni delle elezioni politiche (art. 3 della Costituzione) (48). Pretore di Lecco, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. legge 19 luglio 1961, n. 659 (Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia), art. 5, primo e secondo comma, in quanto condiziona l'applicabilit retroattiva dell'agevolazione tributaria ai rapporti non ancora definiti al fatto che non sia stato provveduto al pagamento del tributo (art. 3 della Costituzione) (49). Tribunale di Milano, ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 523 (Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le industrie dei tessili), articolo unico, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in. quanto rende obbligatori erga omnes gli artt. 23, seconda parte, e 5, terza parte del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle industrie tessili del 1 agosto l.959 e gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, che condizionano la proponibilit dell'azione giudiziaria al preventivo interessamento di una commissione tecnica (art. 76 della Costituzione). Tribunale di Vercelli, ordinanza 24 giugno 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 252 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), art. 1, in quanto per l'attivit di prelievo dei campioni e per la prima analisi delle sosfanze destinate all'alimentazione esclude l'applicazione degli articoli 390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (50). Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 1970, G. U. 11 novembre0 1970, n. 286. I (48) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 45. (49) Analoga. questione stata dichiarata non fondata con sentenza 14 maggio I 1968, n. 45. } (5(}) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, i con la quale l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge ~ 26 febbraio 1963, n. 441, stato dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater .1 del codice di procedura penale. Differente questione stata proposta dal tribunale di Roma con ordinanza 3 dicembre 1969 (G. U. 22 aprile 1970, n. 102). ! 16 l I ~~J 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione), artt. 1, 2, 3, 4 e 5, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ) (51). Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt, 1, terzo comma, 2, 3 e 5 ed in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4 e '5 ed in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, U.8 e 119 della Costituzione). d. P. R. 12 febbraio .1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparaz.ione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), art. 76, primo comma, per eccesso dai limiti della delega conferita dall'art. 2, nn. 1 e 2, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto pone divieti non previsti dalla disciplina legislativa degli Stati aderenti alla C.E.E. (art. 76 della Costituzione) (52). Corte di appello di Bologna, ordinanza 21 settembre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Tribunale di Bolzano, ordinanza 26 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), art. 1, se ed in quanto l'espressione enti pubblici sia da intendere,_ secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, enti pubblici economici (artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 11 aprile 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), artt. 1, 2, 3, 4, 6, 1 O e 12, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) (33). Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (51) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Regione sarda, con sentenza 1 febbraio 1964, n. 4. (52) Questione gi proposta dal tribunale di Vicenza (ordinanza 26 febbraio 1969, G. U. 21 maggio 1969, n. 128), dal tribunale di Trani (ordinanza 16 aprile 1969, G. U. 11 giugno 1969, n. 145), dal tribunale di Alba (ordinanza 13 giugno 1969, G. U. 6 maggio 1970, n. 113), dal tribunale di Firenze (ordinanza 14 novembre 1969, G. U. 7 gennaio 1970, n. 5), dal tribunale di Torino (ordinanza 6 maggio 1970, G. U. 2 settembre 1970, n. 222), e dal tribunale di Macerata (ordinanza 22 giugno 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). (53) Questione dichiarata inammissibile, per tardivit della proposizione, con sentenza 9 febbraio 1967, n. 15. :ii rmrrr10111111rr&ff~Mfi~ffti1Ir111r11g11;1mr1i:::filr~mr1trmmmm1fffiffffrrJl'fffffoomr1a11m1:1rili111tr11%j PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 219 d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali), c:omb. disp. artt. 32, primo c:omma, limitatamente all'inciso sino alla revisione del semestre successivo , 32, quarto c:omma, limitatamente all'inciso e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazioine dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai numeri .2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore al.la data delle .elezioini, per le variazioni di cui al n. 1 , e 47, in quanto esdude dalla iscrizione nelle liste elettorati e, conseguentemente, dall'esercizio dell'elettorato attivo i cittadini indebitamente o per qualsiasi ragioni omessi o che abbiano riacquistato la capacit di elettorato attivo dopo la scadenza dei prefissati termini (artt. 48, primo e tea:-zo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (54). Commissione elettorale mandamentale di Recanati, ordinanza 1 giugno 1970, G. U. 11 novembre 1970, n; 286. d. P. R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), artt. 2, 3, 5 e 6, per invasione della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione). Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 2 ~gosto 1967, n. 799 (Modifiche al testo unico deile norme per la protezione della selvaggina e per l'esrcizfo della caccia approvato con r. d.' 5 giugno .1939, n. 1016), art. 8, in quanto vieta la caccia in fondo chiuso, e senza discriminazioni tra fondi chiusi di maggiore o minore ampiezza (artt. 44 e 3 deHa Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 24 marzo 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza sanitaria), artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53, per invasione della sfera della competenza assegnat alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione). Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 11 novembre 197-0, n. 286. Regione abr:uzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. (54) Questione gi proposta dalla stessa commissioie elettorale con ordinanze ..! e 3 giugno 1970 (G. U. 2 settembre 1970, n. 222 e 21 ottobre 1970, n. 267). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 220 legge 30 aprile 19.69, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensio nistic.i e norme in materia di sicurezza sociale), art. 57, in quanto non applicabile alle vertenze promosse dai lavoratori nei confronti dal l'I.N.A.I.L. (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Macerata, ordinanza 9 ottobre 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (Costituzione e gestione deUe riserve di ,caccia nel territorio regionale), art. 1, in quanto costituisce direttamente le riserve di diiritto, senza rimetterne' la determinazione all'autorit amministrativa (art. 4 della legge costituzionale 31 germaio 1963, n. 1); e art. 3, in quanto attribuisce alla Federazione italiana della caccia una posizione di preminenza rispetto alle altre associazioni di cacciatori -(art. 3 della Costituzione). Pretore di Pordenone, ordinanza 10 aprile 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. legge 5 dicembre 1969, n. 932 (Modifica;cedura penale stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, .con l'inciso in quanto applicabili., rendeva possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater. Il terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo stato dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. (70) V. retro, Il, 51 nota 27, e 11, nota 18. (71) Cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 9 luglio 1969, n. 119 della Corte costituzionale. (72) Questione dichiarata non fondata con sentenza 2 aprile 1970, n. 50: -~ 226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale, art. 630 (Procedimenti per gli incidenti di esecuzione), primo comma -Manifesta infondat~zza (73). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 168, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 12 novembre 1969 del pretore di Milano (G. U. 3 giugno 1970, n. 136) e 16 marzo 1970 del pretore di Tagliacozzo (G. U. 17 giugno 1970, n. 150). codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. .127), art. 1238 (Competenza per le contravvenzioni), art. 1242 (Decreto di condanna), art. 1243 (Dichiarazioni di opposizione e d'impugnazione), e art. 1247 (Conversione delle pene pecuniarie) -Manifesta infondatezza (74). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 172, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 20 dicembre 1969 delle sezioni unite penali della Corte di cassazione (G. U. 3 giugno 1970, n. 136) e 8 aprile 1970 del pretore di Trieste (G. U. 3 giugno 1970, n. 136). r. d. 15 settembre 1923, n. 2090 (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette), art. 98 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione) -Manifesta inammissibilit (75). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di Napoli, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), artt. 12, 14, 32 e 55 -Manifesta inammissibilit, in quanto questioni proposte da organo non giurisdizionale. Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della commissione provinciale delle imposte di Rieti, G. U. 2 aprile 1969, n. 85. (73) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 18 maggio 1970, n. 69, nella parte in cui non prevede che l'interessato nel procedimento per incidenti di esecuzione, anche se non ammesso a gratuito patrocinio, sia nominato d"ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia, e nella parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente vada notificato anche al difensore dell'imputato. Sotto il primo profilo, la questione era stata invece dichiarata non fondata con sentenza 27 marzo 1962, n. 29. La questione di legittimit costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 gennaio 1970, n. 5. (74) Disposizioni" dichiarate incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121. (75) Questione gi dichiarata inammissibile, per la natura regolamentare delle disposizioni, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 13. !'ARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 227 r. d. 30 d'icembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 97 -Restituzione degli atti per un nuovo 'giudizio sulla rilevanza. Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 204, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 della corte di appello di Genova, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), artt. 31, ,primo, secondo e terzo comma, e 45 -Manifesta inammissibilit, in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali (76). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 2 marzo 1967, 9 marzo 1967, 16 marzo 1967, 20 aprile 1967 e 11 maggio 1967 (due) della commissione provinciale delle imposte di Bari (G. U. 12 marzo 1969, n. 66, 12 febbraio 1969, n. 38, 26 febbraio 1969, n. 52, 16 settembre 1968, n. 235 e 8 gennaio 1969, n. 6) e 31 maggio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Modena (G. U. 31 agosto 1968, n. 222). r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delLe leggi di pubblica sicurezza), art. 68 -Manifesta infondatezza (77). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 170, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 12 agosto 1969 del pretore di Varallo Sesia (G. U. 10 giugno 1970, n. 143) e 6 marzo 1970 del tribunale di Trento (G. U. 17 giugno 1970, n. 150). legge 16 giugno 1932, n. 973 (Riposo sevtimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita), art. 2 (artt. 3, 39 e 41 della Costituzione) -Manifesta infonl:iatezza (78). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 183, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 17 marzo 1969 del pretore di Roma, G. U. 6 agosto 1969, n. 200. r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciaU dell'Istituto di emissin, e, del Banco di Napoii e del Banco di Sicilia), art. 116, nell'inciso (76) Questione dichiarata non fondata, per l'art. 31, primo, secondo e terzo comma, con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi dell'art. 31, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69, sono stati sostituiti cori legge 31 ottobre 1966, n. 948. (77) .Di.sposizione dichiarata incostituzionale nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 12 dicembre. 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivit imprenditoriali, occorre la licenza del questore (sentenza 15 aprile 1970, n. 56). (78) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 dicembre 1968, n. 133. 228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e nei casi pi gravi anche con la reclusione sino a sei mesi (artt. 3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (79). Ordinanza 6 novembre 1970, n. 155, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. Ordinanze di rimessione 1 dicembre 1969 del pretore di Nuoro (G. U. 25 marzo 1970, n. 76) e 30 gennaio 1970 (due) del tribunale di Pisa (G. U. 20 maggio 1970, n. 125). r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudi~iario), art. 72, primo comma (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione), secondo e terzo comma (artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione) (80). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 186, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 14 novembre 1969 del pretore di Civitavecchia (G. U. 1 aprile 1970) e 22 gennaio 1970 del pretore di S. Agata di Militello (G. U. 8 aprile 1970, n. 89). r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinmento giudiz.iario), artt. 132 a 136 (art. 106. della Costituzione) -Inammissibilit. Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1969 (due) del pretore di Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (DiscipLina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 15 -Manifesta infondatezza (81). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 171, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 17 gennaio 1970 del tribunale di Pistoia (G. U. 22 aprile 1970, n. 102) e 21 febbraio 1970 del pretore di Roma (G. U. 17 giugno 1970, n. 150). (79) Questio:tn? dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1970, n. 131. Altre questioni di legittimit costituzionale della norma sono state dichiarate non fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 53 e 7 giugno 1962, n. 47. (80) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 9 luglio 1970, n. 123. Analoghe questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza 24 maggio 1967, n. 61 (v. retro, II, 49, nota 19 e 57, nota 41). (81) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, nf'lla parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale -O.i disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento. PARTE II, RASSEGNA ,DI LEGISLAZIONE 229 r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuvi provvedimenti in materia di imposta di registro), art. 4 -Manifesta infondatezza (82). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 169, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 20 gennaio 1970 del tribunale di Roma, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro), art. 4 -Manifesta inammissibilit, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale (82). I Or~inanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, I n. 299. Ordinanza di rimessione 18 aprile 1968 della commissione proI' vinciale delle imposte di Bari, G. U. 30 novembre 1968, n. 305. ! d. lg. lgt: 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni), art. 11, ultimo comma -Manifesta inammissibilit, in quanto questione proposta da organo noh giurisdizionale. I Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 9 ottobre 1968 della commissione provinciale delle imposte di Milano, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52. r. d. I. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie 'della Magistratura), art. 2, primo comma (art. 107 della Costituzione) -Inammissibilit. 1 Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. Ordinanze di rimessic;me 20 febbraio 1969 del pretore di Legnano (G. U. 21 maggio 1969, n. 128) e 10 dicembre 1969 (due) del pretore di Torino (G. U. 4 marzo 1970, n. 57). I r. d. lg. 1 giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli I istituti di istruzione media), art. 3, primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione) -Inammissibilit. l l Sentenza 6 nvembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. l Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. I I d. lg. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (Nuove norme sul trattamento economico del personale non di ruolo degli istituti e delle scuole di istruzione media), art. 1 (artt. 3 e 36 della Costituzione) I Inammissibilit. Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. I Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. I I (82) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 28 aprile 1970, n. 59. I I I ...,~~ RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DE.LLO STATO legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e .sul funzionamento della Corte costituzionale), art. 30, terzo comma (art. 136 della Costituzione) (83). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 187, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanze di rimessione 20 febbraio 1970 del tribunale di Livorno (G. U. 6 maggio 1970, n. 113) e 25 febbraio 1970 del pretore di Recanati (G. U. 22 aprile 1970, n. 102). legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative della legge 11 pennaio 1951, n. 25, sulLa perequazione tributara), art+. 7, quarto comma, e 8, ultimo comma -Manifesta inammissibilit, in quanto questioni proposte da organo non giurisdizionale (84). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 15 luglio 1968 (due) della commissione distrettuale delle imposte di Vasto, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261. legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralitd), art. 4, secondo comma -Manifesta infondatezza (85). Ordinanza 6 novembre 1970, n. 156, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. Ordinanze 7 novembre 1969 della corte di appello di Torino (G. U. 3 giugno 1970, n. 126) e 10 e 18 dicembre 1969 del tribunale di Torino (G. U. 2. settembre 1970, n. 222). d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), artt.. 84, lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130 (86), 136 (87), 137, se (83) Questione dichiarata non fondata con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 (artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione) e 2 aprile 1970, n. 49 (art. 136 della Costituzione). (84) Questione proposta anche dal tribunale di Ancona (ordinanza 21 febbraio 1969, G. U. 18 giugno 1969, n. 152). (85) Disposizione dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76. (86) La questione di legittimit costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con sentenza 10 luglio 1968, n. 97. (87) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stato dichiarato incostituzional con sentenza 15 dicembre 1967, n. 135 (nella parte in cui, fra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare;. non comprendeva l'imposta straordinaria sul patrimonio) e 18 novembre 1970, n. 160 (nell'intero testo). PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 231 condo comma, 139 (88), 173, 174, 176 (89), 288, lett. c -Manifesta inammissibilit, in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali. Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanze di rimessione 5 novembre 1966 della commissione distrettuale delle imposte di San Severo (G. U. 12 marzo 1969, n. 66), 11 gennaio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Milano (G. U. 8 luglio 1967, n. 170), 30 settembre 1967 della commissione distrettuale delle imposte di Tricarico (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321), 23 gennaio 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Varese (G. U. 18 maggio 1968, n. 127), 1 marzo 1968 della commissione distrettuale delle imposte di Lecce (G. U. 10 agosto 1968, n. 203), 13 maggio 1968 (due) della commissione distrettuale delle imposte di Udine (G. U. 16 luglio 1969, n. 179), 15 luglio 1968 (due) della commissione d~strettuale delle imposte di Vasto (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261), 19 novembre 1968 della commissione provinciale deHe imposte di Milano (G. U. 26 marzo 1969, n. 78). d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), art. 198, secondo comma -Manifesta infondatezza (90). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di Napoli, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. d. P. R. 29 gennai-o 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dfrette), art..206 (art. 3 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (91). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 165, G. U. 25 novembre 1970, n...~99. Ordinanza di rimessione 14 maggio 1969 dl pretore di Vittoria, G. U. 24 dicembre 1969, n. 324. d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 '(Norme sul trattamento economico e normatvo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edi( 88) La questione di legittimit costituzionale dell'art. 139, secondo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, con sentenza 10 luglio 1968, n. 97. (89) La questione di legittimit costituzionale dell'art. 176 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 53, 70, 71, 76, 81 e 113 della Costituzione, cori sentenza 3 luglio 1967, n. 77. (90) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 4 febbraio 1970, n. 13, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennit di mora. (91) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 24 della Costituzione, con sentenza 12 luglio 1967, n. 115. . ~ ~~~~~ lizie ed affini), articolo unico, per la parte in cui rende efficaci erga omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli addetti all'edilizia -Manifesta infondatezza (92). Sentenza 18 novembre 1970, n. 16~, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore di Genova, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del tes'to unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e deUe bevand.e), art. 1, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e art. 3 -Manifesta infondatezza (93). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 181, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 18 marzo 1970 del pretore di Cosenza, G. U. 22 luglio 1970, n. 184. legge 29 settembre 1962, n. 1462 (Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 29: luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno), art. 2, ultimo comma (artt. 3 e 42 della Costituzione) (94). Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 182, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. Ordinanza di rimessione 6 ottobre 1969 del tribunale di Bari, G. U. 10 giugno 1970, n. 143. legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (Nuove disposizioni per l'applicazione 'delle leggi di registro, dell'i'?nposta generale sull'entrata e del bollo sui contratti di locazione di beni immobili urbani) -Manifesta inammissibilit, in quanto questione proposta da oirgano non giurisdizionale (95). Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 14 marzo 1968 della commissione provinciale delle imposte di Gorizia, G. U. 10 giugno 1970, n. 143. (92) Nella parte sopra indicata l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 stata dichiarata incostituzionale con sentenza 13 luglio 1963, n. 129. Per altre declaratorie di illegittimit costituzionale della norma v. in questa Rasseg_na, 1969, II, 103, nota 68. (93) L'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. (94) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 aprile 1970, n. 63. (95) L'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 marzo 1969, n. 49, nella parte in cui consente, per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno precedente. r PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 233 legge 23 dic:emebre 1966, n. 1139 (Condcmo di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria), art. 2, ultimo c:omma, in relazione all'art. 1, primo comma, lett. a -Manifesta inammissibilit, in quanto questione proposta da organo non giurisdizionale. Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. Ordinanza di rimessione 23 gennaio 1968 della comm1sis10ne distrettuale delle imposte di Varese, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversicme in le.gge, con modificazioni, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di coUocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), che converte il d. I. 3 febbraio 1970, n. 7 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329 (96). Ricorso della Regione Trentiillo-Alto Adige depositato il 24 aprile 1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. (96) Con la stessa sentenza stata dichiarata la illegittimit costituzionale, in parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, e sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimit costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, 4 e seguenti e 15 del d.l. 3. febbraio 1970, n. 7 e della relativa legge di conversione. 17 .CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Ente Autotrasporti Merci -Liquidazione -Legge 18 marzo 1968, n. 413 - Assegnazione dei beni delta liquidazione al Ministero dei Trasporti. Se la legge 18 marzo 1968, n. 413 .che pone in liquidazione l'E.A.M. e prevede all'art. 4 l'assegnazione in uso gratuito al Ministero dei Trasporti dei beni, mobili ed !immobili, della liquidazione stessa, attui un trasferimento di propriet ex legge (n. 351). ANTICHIT E BELLE ARTI $j, ..?! .CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Ente Autotrasporti Merci -Liquidazione -Legge 18 marzo 1968, n. 413 - Assegnazione dei beni delta liquidazione al Ministero dei Trasporti. Se la legge 18 marzo 1968, n. 413 .che pone in liquidazione l'E.A.M. e prevede all'art. 4 l'assegnazione in uso gratuito al Ministero dei Trasporti dei beni, mobili ed !immobili, della liquidazione stessa, attui un trasferimento di propriet ex legge (n. 351). ANTICHIT E BELLE ARTI $j, ..?! Rimozione di cartelli pubblicitari -Legge 1089/1939. ili I @ mSe sia legittimo l'o!rdine di rimozione di artelli pubblicitari che siano stati installati P!fima dell'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, la quale, nell'art. 22, pone il divieto di messa in posa di cartelli e simili che danneggino l'aspetto, il decorn o il pubblico godimento (n. 64). j::: ~f~:; Rinvenimento di cose storiche o artistiche. ' Se abbia diritto al p!remio previsto dall'art. 49 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il proprietari9 dell'immobile ove sia avvenuta la scop,e!rta, il quale ometta la denunzia di !rinvenimento: (n. 65). Se abbia diritto al premio previsto dall'art. 49 della legg,e 1 giugno 1939, n. 1089, ii!. pa-oprietario dell'immobile, il quale 1sia anche detentore deHe. cose scoperte, o anche scopritore, e nella duplice qualit non abbia ademp~ uto all'obbligo della denunzia, incorrendo in responsabilit penale (n. 65). Zone di rispetto per la tutela di immobili monumentali -Sanzioni per infrazioni. ili .? , , @. Se la P. A. in caso di violazione ai vdncoli !imposti dall'art. 21 legge ,;; 1 giugno 1939, n. 1089, possa !indifferentemente O!rdinare la il"iduzione in pristino ovvero comminare una pena pecuniaria d.n base ad una valutazione comparata della gravit del danno della P. A. e del privato (n. 66). -i -~~ APPALTO fil Albo Costruttori. Se in Caso di appalto di lavori corrispondenti a distinte categorie previste nell'Albo nazional,e dei costruttori il concorrent~ aUa gara di aggiudicazione dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di lavori (n. 336) . .-VAF~IAF~l~6'~ PARTE II, CONSULTAZIONI 235 Appalto di servizi -Revisione prezzi -Legge 19 febbraio 1970, n. 76 Inapplicabilit. Se le Ditte assuntrici deJ. serv1z10 di manovalanza presso gli Enti periferici dell'Arnmd.nistrazione abbiano diritto ad ottenere la revisione dei prezzi ai 'sensi della legge 19 febbraio 1970, n. 76 o quanto meno a nmma dell'art. 1677 .c..c. (n. 337). Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega detla Regione. Se nei contratti degli Enti llocali de1l11 Regione siciliana il termine per la registrazione decorra dalla data del va-baie di aggiudicazione (n. 338). Se il. principio di cui sopra valga anche per i .contratti stipulati dall'Ente Locale p:er delega della Regione (n. 338). ARCHIVI DI STATO Archivi privati -Art. 37, 2 comma, d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409. Se, per effettuare l'accertamento di ufficio ai sensi dell'art. 37, 2 comma., d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409 dell"esistenza di archivi privati o di singoli documenti esistenti presso privati, sia Lecito l'accesso agli archivi privati da parte di funzionari delle Soprintendenze archivistiche (n. 3). I I CIRCOLAZIONE STRADALE Depenalizzazione -Esecuzione forzata dell'ordinanza prefettizia. I Se sia necessario in sede di esecuzione dell'ordinanza prefettizia esibire la ricevuta di ritorno a prova dlla avvenuta notifica .e se sia a carico dell'Amministrazione l'anticipazione delle indennit di trasferta agli Uf I ficiali Giudiziari (n. 22). I Se sia possibile agire esecutivamente per il Tecupero della somma portata nella ordinanza pre!ettizia in danno di persone residenti all'estero (n. 22). Infrazioni al C.d.S. -Sospensione carta di circolazione e patente di guida Ricorsi gerarchici. Se, qualora l'Autorit amministrativa venga subito a conoscenza della esistenza di un giudizio penale, essa non solo possa, ma debba trasmettere gli atti al giudice penale per le sue determinaZJioni anche in ordine a1l'illecito amministrativo nei cui riguardi si determina la connessione disposta dall'art. 10 della ~egge 3 maggio 1967, n. 317 (n. 23). Se i provvedimenti di .sospensione della patente di guida e di ritiro della licenza di circolazione, .quando siano di competenza de11'autorit am ministrativa, sfuggano alla vis attractiva determinata dal predetto art. 10 legge 317 (n. 23). 236 RASSEGNA DELL~AVVOCATURA DELLO STATO Se sia p~ssibi.le la rimessione al giudice penale qualor;;i il potere sanzionatorio dell'illecito ammintstrativo siasi gi esaurito con l'irrogazione della corrispondente sanzdone (n. 23). Se sia possibile il ricovso all'analogia, considerato che nella1 legge 3 maggio 1967, n. 317 non sono indicati i criteri per la valutazione della sussistenza della violazione e per l'individuazione della sanzione tra di minimo 'e il massimo edittali (n. 23). Se nei caisi di resistenza .opposta dal destinatario della sanzione amministrativa all'ordine di consegna dei documenti sospesi sussista l'unico rimedio del ricorso all'art. 650 c.p. (n. 23). Se debba !riconoscersi carattere prettamente punitivo e affiittivo al provvedimento sanzionatorio previsto dal terzo compia dell'art. 1 della legge 9 luglio 1967, n. 372 Gsospensione dell'efficacia della carta di circolazione) (n. 23). 1 Se gli effetti della predetta .sanzione possano ripercuote11si su un terzo acquirente quando il trasferimento dell'autoveicolo siasi perfezionato dopo la notifica del provvedimento sanzionatorio (n. 23). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Concessione di estrazione di sa'bbiia dal mare territoriale -Applicabilit di un canone. ,Se sia legittima la richiesta di un canone per il rilascio della licenza per ,estrazione di sabbia dal mare territoriale (n. 99). CONFISCA Contabilit dello S1!ato -Contrabbando -Ipoteca -Vendita. Se la confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, travolga anche i di'ritti appartenenti sulla cosa stessa a persone estranee al reato, cosicch l'acquisto della propriet della cosa ,da pa!rte della pubblica amministrazione in dipendenza della .confisca abbia necessariamente carattere esclusivo (per estinzione del diritto di eventuali comproprietari) e sia libero da concorrenti diritti parziali (n. 23). Se la pubblica amministrazione, a seguito dell' vendita di una cosa (autoveicolo) .confiscata all'asta pubbUca amministrativa, sia tenuta verso l'acquirente a rispondere p-er evizione (artt. 1482 e 1483 cod. civ.) (n. 23). Li.quidi fermentescibili e fermentati alcoolici Artt. 8 e 11 d.l. 30 ottobre 1952, n. 1322: Se dal disposto degli artt. 8 e 11 d.1. 30 ottobrre 1952, n. 1322 debba dedursi che l'obbligatorieffl dellai conflsca di [Liquidi fermem.tescibili e fermentati alcoolici sussista solo nell'ipotesi in cui il giudizio si accentri presso l'Autorit Giudiziaria e non invece quando si faccia luogo alla definizione in sede amministrativa del contesto (n. 24). PARTE II, CONSULTAZIONI 237 CONTABILIT DELLO STATO Contabilitd dello Stato -Contrabbando -Ipoteca -Vendita. Se la confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, travolga anche i di.ritti appartenenti sulla cosa stessa a persone estranee al reato, cosicch. \l'acquisto della prop:riet della cosa da parte della pubblica amministrazione in dipendenza della confisca abbia necessariamente carattere esclusivo (per estinzione del diritto dd eventuali comproprietari) e sia libea-o da concorrenti di.ritti parziali (n. 240). Se la pubblica amministrazione, a seguito della vendita di una cosa (autoveicolo) confiscata all'asta pubbJ.ica amministrativa, sia tenuta verso l'acquirente a rispondere per 1evizione (artt. 1482 e 1483 cod. civ.) (n. 240). Costituzione deposito cauzionare per le locazioni urbane. Se, per i casi di concessione in uso di immobil.d urbani ed eventualmente, per analogia, per l'uso di altri immol::lili fer.roviari, si possa adottare, in luogo della ocstituzione di depositi cauzionali presso la Cassa depositi e prestiti -di cui al Regolamento iper la C,G.S.approvato con :r.d. del 23 maggio 19<24, n. 827, nonch al r.d. del 2 gennaio 1913, n. 453 -il deposito in conto bancario vincolato previsto dall'art. 9 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (n. 241). Riscossione dei crediti per condanna pronunciata dalla Corte dei conti Debitori solidali. Se per la riscossione dei crediti per condanna .pronunziata dalla Corte dei .conti nei confronti di debitori solLdali il t:rasporto dei crediti al'l'ammini~ tr~zione demaniale dalle contabilit delle altre a=instrazioni centrali debba essere effettuato presso le varie Intendenze di finanza nella cui provincia risiedono li debitori solidali (n. 242).' CONTRIBUTI Contributi di miglioria di cui alla legge 5 marzo 1963, 1n. 246. Se sia attribuita allo Stato la legittimazione alla imposizione di contributi di miglioria derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso col Comune e con la Provincia e se debba farSi il'ifea-imento alla normativa vigente al momento dlla completa realizzazione dell'opea-a (n. 89). Contributo assistenzbale INADEL. Se i compensi percepiti dal personale ospedaliero a~titolo di compartecipazione sui proventi dei paganti in pil:'oprio abbiano natu:ra retributiva e vadano assoggettati al contributo assistenziale INADEL (n. 90). Se tra gli emolumenti soggetti a contributo assistenziale siano com presi anche i compensi fissi mutualdstici (quote copitarie a titolo di corri spettivo per le prestzioni sanitarie erogate ai mutuanti) (n. 90). Se il diritto a1J.a percezione dei contributi in eSme sia soggetto alla prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile (n~ 90). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COOPERATIVE Scioglimento cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 715. Se debba escluder1Si la possibilit di addivenire allo scioglimento della cooperativa edilizia per .conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui individuaJd (n. 7). DAZI DOGANALI Rimborso di diritti doganali. Se nella previsione erro11e di calcolo nella liquidazione , contenuta nel 1 comma delil'art. 29 de1la legge doganale, rientri anche il caso di errore di calcolo nella determinazione del valore complessivo della merce (n. 47). DEMANIO Demanio militare -Regione del Trentino Alto Adige -Costruzione di opere militari. Se 1'Amministrazione della di:llesa possa procedere alla realizzazione di opera militare insistente 1su area diemaniafo .senza rkhiedere l'autorizzazione sulla tutela del paesaggio di cui alla legge 24 luglio 1957, n. 8 (n. J231). Se, nella specie, nel silenzio della Legge .provinciale 10 luglio 1960 ,n. 8, sia applicabile il'art. 10 legge statale 6 agosto 1967, n. 765, la quale non impone all'Amministrazii.one militare l'obbligo di richiedere licenza edi lizia n ottemperare ad altri oneri (n. 231). Se pertanto l'amministrazione militare possa procedere alla costruzione di opere da eseguiTe su terreno demaniale e destinate alla difesa nazii.onale 1SUlla esclusiva base delle valutazioni delle proprie necessit funzionali (n. 231). Regione Trentino-Alto Adige -Costruzione di edificio nell'area demaniale della stazione FF. SS . .f:!e, in virt della legge provdnciale 10 luglio 1960, n. 8, sia necessaria la Ucenza edilizia comunale anche per 1costruzione, connessa con l'esercizio dell'attivit feJ.Toviaria, eseguita su area demaniale (n. 232). Se tale necessit sia venuta meno con l'entrata in va.gore della legge statale 6 luglio 1967, n. 765 (n. 232). DIFESA DELLO STATO Istituto Sordomuti di Patermo -Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Se l'Istituto sordomuti di Palermo possa avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (n. 13). .PARTE II, CONSULTAZIONI .PARTE II, CONSULTAZIONI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Partecipazione dell'I.A.C.P. ail'assemblea condominiale -Assunzione degli oneri condominiali. i2 ! Se l'I.A.C.P., dopo la costituzione del condominio ai sensi dell'ru.t. 18 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1962, n. 231, I sia ,abilitato a partecipare all'assemblea condominiale per quanto riguarda gli appartamenti in sua gestione e sia tenuto a fronteggiare gli oneri ad essi relativi (n. 223). Scioglimento cooperative editizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto l 1950, n. 715. Se debba escludersi la possibilit di addivenire allo scioglimento della cooperativa edilizia per conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui I individuali (n. 224). I! ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT ~ Interpretazione della legge 20 marzo 1958, n. 391. Se, per le espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la legge 12 marzo 1968, n. 325, aWart. 33:'non abbia dettato una disciplina 1speciale ed autonoma rispetto a quella :prevista dalla legg.e organica sulle 'espropTiazioni per p.u., ma si sia limitata a prevedere I qualche disposizione particolare 1sempre nell'ambito della legge organica (n. 294) . .Se le modalit apportate dalla iJ.egge 20 marzo 1968, n. 391, alla proceI dura prevista dalla legge organica sulle espropriazioni siano applicabili anche alle espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (n. 294). FARMACIE Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 18 -Trasferimento dell'esercizio farmaceutico. Se la norma di cui all'art. 18 1. 2 aprile 1968, n. 475 possa applicaTsi anche ai farmacisti che pur risultando vincitori in graduatoria di concorso approvata prima dell'entrata [n vigore della legge n. 475 del 1968, abbiano tuttavfa .conseguito successiV'.amente l'effettiva titolarit d~a farmacia (n. 26). FERROVIE Agente ferroviario di servizio -Personale di controlleria -Giuramento davanti al pretore. Se, in caso di diverbio tra i passeggeri di un treno l'agente ferroviario di servizio possa, s. sollecitazione di colui che intende quer.elarsi, procedere alla identificazione della persona contro cui dovrebbe essere rivolta la querela (n. 412). 240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se debba ritener.si tuttora operante l'obbligo di prestare giuramento davanti Ili pretore per tutti gli agenti abilitati ad accertare le contravvenzioni di polizia ferroviaria (n. 412). Condono sanzioni disciplinari. Se il .condono delle sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 250 sia applicabile nei confronti del personale deHe F. S. collocato a riposo (n. 413). FILIAZIONE Affidamento preadottivo -Corresponsione di assegni familiari. Se debbano essere .corrisposti al fturo adottante assegni familiari nel periodo di affidamento preadottivo del minore, ai sensi dell'art. 314 cod. civ. secondo le modifiche apportate dall'art. 4 legge 5 giugno 1967, n. 431 (n. 10). IDROCARBURI Interpretazione della legge 14 agosto 1960, n. 825 -Agevolazioni fiscali alle iniziative industriali ubicate nell'area di sviluppo Valle del Basento. Se, ai sensi dell'articoJo unico della legge 14 agosto 1960, n. 825 debba ritenersi che rper la determinazione del quantitativo di prodotto da corrispondere allo Stato (royalties) pex gli idi:ocarburi estratti nella Valle del Basento occorra tener conto solo degli idrocarburi destinati al di fuori dell'area di sviluppo industriale Valle del Basento (n. 3). IMPIEGO PUBBLICO Attribuzione gettoni di presenza. Se ai membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero spetti, anche nell'ipotesi che l'esame di talune questioni venga devoluto a riunioni Tistrette, il g.ettone di presenza ex art. 9 D.C.P.S. 2 gennaio 1947, n. 8, modificato con l'art. 7 del D.P.R. 10 giugno 1967, n. 1438 (n. 709). Se detto gettone di presenza possa essere esteso ai funzionari che, senza essere membri del Comitato, siano chiamati a partecipare a riunioni del medesimo con funzione di relatori (n. 709). Condono sanzioni disciplinari. Se il condono delle sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 1968, n. 250 sfa applicabile nei confronti del personale delle F. S. collocato a riposo (n. 710). PARTE II, CONSULTAZIONI 241 Osservanza del riposo settimanale. Se l'impiegato di religione cattolica sia titolare di un diritto al riposo settimanale nel giorno (diverso dalla domenica) dedik~to al culto secondo i precetti della sua confessione (n. 711). PignorabiHt di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di imposte. Se possano pignorarsi nei limiti del quinto gli stipendi o pensioni dovuti dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 713). Sospensione cautelare dall'impiego in dipendenza di mandato di cattura Art. 230 D.L.P. regionale 29 ottobre 1955, n. 6. Se sia obbligatorio il provvedimento di sospensione cautelare dall'impiego previsto dall'art. 230 D.L.P. regionale 20 ottobre 1955, n. 6 anche nel caso in cui intervenuto un provvedimento di concessione di libert provvisoria anteriore a qualsiasi decisione di carattere amministrativo (n. 712). IMPOSTA DI CONSUMO Debito dello Stato verso il Comune -Decorrenza degli interessi. Se l'art. 45 del T. U. per la Finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, n. 1175), che disciplina l'indennit di mora relativa al pagamento dell'imposta di consumo per l'energia eletfxica, cosi come l'art. 48 bis del predetto T. U., introdotto con l'art. 4 della 1. 18 maggio 1967, n. 388, Che disciplina il decorso degli interessi mo;ratori sulle imposte comunali di consumo ed equiparate, siano derogati dalle norme contenute nena legge e nel Tegolamento sulla contabilit generale dello Stato da cui si desume che i debiti pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibi'li e gei;ierano, come tali, l'obbligo del pagamento degli interessi solo dopo che la spesa della competente Amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo titolo di spesa (n. 18). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazioni tributarie all'acquisto di aree. Se le agevolazioni previste dal D. L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 siano estensibili anche alle ipotesi di aree sulle quali, da parte dell'acquirente, gi stata realizzata la costruzione industriale (n. 330). Concessione di pubblico servizio -Tassabilit dei vari prqventi. Se in una concessione di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, siano tassabili -oltre ai proventi che l'esercente ottiene dalla distribuzione e vendita del gas il cui esercizio costituisce l'oggetto della concessione -anche quelli ricavati dalla alienazione dei sottoprodotti (n. 331). . . . I wrnrifiiliiiliiifl!rtl!1rr~11&1mrifiili!r;r;t;r;11ili11r1r.ilif!ilirf:w~r;1ili:1r~:=;:::;;ir1m:~ili!ttwr~w~;::;m1mmr~m~r~mmmmi;=rr&:1@r0w111f1111rrtrmm@rrfru@rtilif:~ 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Legge 23 maggio 1924, n. 998 -Atti riguardanti l'elettrificazione delle ferrovie. Se per appalti per l'impianto elettrico agevolati fiscalmente ai sensi dell'art. 8 legge 998/1924 debbano intendersi soltanto quelli riguardanti l'elettrificazione delle f.errovie e tramvie e cio quelli attinenti alla messa in opera del sistema di propulsione elettrica (n. 332). Trasferimenti di terreni destinati a costruzioni industriali. ,Se, relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige, siano revocabili i bnefici di cui all'art. 44 del D. L. 124 del 15 marzo 1965, c.onvertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per gli atti di trasferimento a Comuni di aree che i Comuni acquirenti -dopo avervi eseguito solo infrastrutture senza edificazione -cedono a ditte private per la reaiizzazione di opifici industriali (n. 333). Se, qualora dall'atto di compravendita risulti che l'acquisto dell'area sia stato effettuato dal Comune interessato al solo scopo di predisporre le infrastrutture, e non anche per la diretta Tealizzazione di un'opera di edilizia industriale, debba Configurarsi non gi iUlenomeno della decadenza dall'agevolazione fiscale, ma piuttosto l'originaria inapplicabilit del beneficio non sussistendone i relativi presupposti (n. 333). Trasferimento di autoveicoli. Se, in caso di vendita di autoveicoli, la scrittura privata di rateazione o dilazione del prezzo direttamente assentita dal venditore al compratore, recante legale garanzia ipotecaria del bene oggetto della vendita, possa ascriversi fra gli atti relativi alla annotazione della costituzione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo (n. 334). Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti Locali per delega della Regione. S'e nei 'confronti degli Enti Locali della Regione siciliana H termine per la registrazione decorra dalla data del verbale di aggiudicazione (n. 335). Se il .priincipio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dal l'Ente Locale per delega. della Regione (n. 335). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Applicabilit all'indennit di residenza corrisposta ai titolari di farmacie rurali. Se sia assoggettabile alla ritenuta diretta ai sensi dell'art. 126 lett. b) del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 il'indennit di disagiata residenza corrisposta ai farmacisti rurali in dipendenza dell'art. 115 R.D.L. 27 luglio 1934, n. 1265 (n. 47). PARTE II, CONSULTAZIONI 243 lMPOSTA DI SUCCESSIONE Donazioni effettuate in vita dal de cuius all'erede o legatario -Rivalutazione al momento dell'apertura della successione. Se le liberalit ,effettuate in vita dal de cuius a favore degli eredi e legatari debbano essere Tivalutate ai fini dell'imposta al momento dell'apertura della successione (n. 67). Privilegio ex art. 68 legge successioni -Responsabilit del terzo possessore per sopratassa e interessi. Se il p;rivilegio di cui all'art. 68 L.T.S. si estenda alla sopratassa e agli interessi nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ. (n. 68). Se, attesa la natura speciale di detto :privilegio, esso possa essere realizzato anche a carico del terzo possessore del bene che ne gravato (n. 68). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Compravendita di aeromobili. Se sia applicabile anche al trasferimento degl:i aeromobili armati atti, cio, alla navigazione aerea -l'esenzione dall'IGE (o, pi propil'iamente, l'esclusione del presupposto imposizionale dell'I.G.E.) prevista per il trasferimento di una nave armata (in condizione, cio, di poter navigare (n. 132). Olii vegetali allo stato commestibile e allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso aumentare. Se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IGE ridotta dell'l,30 % , la dizione olii vegetali allo stato commestibile di cui all'art. 8 della leg.ge 24 dicembre 1849, n. 941 debba intendersi riferita anche agli olii vegetali allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare (n. 133). IMPOS'IIE E TASSE Esenzione dalta imposta di R. M. -Industrie alberghiere, Se l'esenzione dalla d.mposta di R. M., stabilita sia da leggi nazionali che da leggi iregionali :previste genericamente per le industrie e gli stabilimenti indstriali sia estensibile anche alle industrie alberghiere (n. 527). Imposta di fabbricazione -Prescrizione per i reati e per il recupero dei carichi tributari. Quale sia la prescrizione dei l'eati COntravvenzionali previsti dalle leggi sull'imposta di fabbricazione (n. 528). Quale sia la prescrizione per il recupero dei carichi tributaTi (n. 528). 244 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta sul valore globale -Donazioni presunte ex art. 5 d. l. 8 marzo 1945, n. 90. Se l'imposta. sul valore globale sia applicabile alle donazioni presunte ex art. 5 d. I. 8 maxzo 1945, n. 90 (n. 528). Somme pagate per tributi e ritenute non dovute -Interessi di mora Decorrenza. Se, nei casi in .cui debba procedellsi alla restituzdone delle :imposte mediante versamenti in tesoreria ed il contribuente non sia tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione, la corresponsione degli interessi debba essere computata con decorrenza dal secondo semestre successivo alla data di presentazione della domanda di rimborso ovvero dal secondo semestre successivo alla data del versamento della ritenuta da rimborsare (n. 530). IMPOSTE VARIE Imposta di pubblicit. Se l'imposta sulla pubblic.it, relativa agli altoparlanti situati all'interno dei locali di vendita, sia dovuta per .ciascun esercizio di vendita, ovvero per ognuno degli altoparlanti situati all'interno di ciascun esercizio (n. 36). Interessi di mora. Se per le controversie relative agli interessi valga la stessa disciplina prevista per i tributi ai quali gli interessi ineriscono (n. 37). Riscossione -Responsabilit dei liquidatori di societ e dei loro eredi. Se, in .caso di premorienza del liquidatore di Societ, la relativa responsabilit ex art. 265 T. U. n. 645 del 1958 possa, essere accertata e dichiarata dallllntendente di finanza nei .confronti degli eredi di quello (n. 38). LOCAZIONI DI COSE Legge 26 novembre 1969, n. 833 -Estensione ai canoni sbloccati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 628. Se la legge 26 novembre 1969, n. 833 sia estensibile ai canoni di locazione bloccati dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444 e poi aumentati per effetto dello sblocco parziale intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 lugliio 1967, n. 628 (n. 140). PARTE II, CONSULTAZIONI 245 LOTTO E LOTTERIE / Personale del lotto -Trattamento di quiescenza -Interpretazione della l. 6 agosto 1967, n. 699. Se la legge 6 agosto 1967, n. 699, !recante la disciplina dell'Ente Fondo Trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lo~to, debba essexe tintepPretata, malgrado le perplessit derivanti dal testo letterale di alcune sue norme, nel sen..so della conservazione, al personale dimissio'.nario, del diritto al trattamento di quiescenza (n. 36). MONOPOLIO Monopolio statale dei tabacchi -Opponibilit di diritti di brevetto per marchi di impresa da parte di impresa di Stato membro della e.E.E. Se, a:i sensi degli art. 4 Accordo di Madrid reso esecutivo in-Italia con [. 15 dicembre 19M, n. 1322; 1 r.d. 21 giugno 1942, n. 929; 45 e 47 i. 17 luglio 1942, n. 907 e 90, n. 2 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 entrato in vigore il 1 gennaio 1958, debba il.'itenersi che il diritto di b!l'evetto per marchi di impresa sia apponibile al Monopolio statale dei tabacchi da parte di impresa di Stato membro della C.E:E. (n. 51). OPERE PUBBLICHE Albo costruttori Se in caso di appalto di lavori corrispondenti a distinte categorie previste nell'Albo nazionale dei costruttori il. concorrente alla gara di aggiudicazione dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di lavori (n. 86). Pl!GNORAMENTO Pignorabilit di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di imposte. Se 1possano pignorarsi nei limiti del quinto gli stipendi o pensioni dovuti dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 18). Pignoramento di crediti presso terzi -Ordinanza di assegnazione -Spese successive. Se la ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. abbia efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche per le spese e competenze successive alla sua emanazione (n. 19). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicurazioni I.N.P.S. degli impiegati della Cassa per il Mezzogiorno Porzione assicurativa a carico delta. Cassa. Se la Cassa per il Mezzogiorno debba essere gravata di una porzione assicurativa a favore dell'I.N.P.S. per gli impiegati ad essa Cassa comandati dall'Amm.ne dllo Stato (n. 73). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Contributi degli Ufficiali Giudiziari alla Cassa di Previdenza -Scadenza dei termini in giorno festivo. Se il pdncipio generale, per cui il termine scadente in un giorno festivo si proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 195 u. c. C.P.C., 2963 e 2964 c. c.), debba ritenersi applicabile anche ai termini non processuali, Come quello di specie (n. 74). Controversie -Esenzioni ex t. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17. Se la esenzione prevista dall'art. 17 comma 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, a favore degli atti relativi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, 1si applichi anche a favore dei provvedimenti emessi nelle controversie medesime (n. 75). Malattie professionali. Se l'elenco delle malattie professionali contenute, nella tabella all. 4 al D.P.R. 30 giugno 1965/1124 abbia carattere tassativo (n. 76). Se lll;alattia professionale debba intendersi soltanto quella contratta nell"eserdzio e a causa delle lavorazioni specificate ne1la Tabella stessa (n. 76). PROFESSIONI Geometri. Se rientri neUa competenza professionale dei .geometri la compilazione e sottoscrizione di pTogetti di lottizzazione e piahi di fabbricazione (n. 9). Spedizionieri doganali -Tariffa per le prestazioni professionali. Se la tariffa dei compensi professionali degl:i spedizionieri, approvata dal Consiglio nazionale degli Spedizionier.i doganali, possa essere pubblicata senza ulteriori formalit ed in particolare senza alcuna approvazione da paTte dell'autorit ,statale (artt. 11 e 14 1. 22 dicembl'e 1960, n. 1612 (n. 10). REGIONI Demanio militare -Regione del Trentino Atto-Adige -Costruzione di opere militari. Se l'Amministrazione della difesa possa procedere alla realizzazione di opera militare su area demaniale senza richiedere l'autorizzazione n seguix.e il procedimento di cui alla legge [provinciale sulla tutela del ;paesaggio 24 luglio 1957, n. 8 (n. 176).,, Se, nella specie, nel silenzio della legge provinciale rn luglio 1960, 1 n. 8, sia applicabile l'axt. 10 legge staitale 6 agosto 1967, n. 765, la quale non impone all'Amm.ne miUtare l'obbligo di richiedere licenza edilizia n ottemperare ad altri oneri (n. 176). Se pertanto l'Amministrazione militare possa procede:ve alla costruzione di opere da eseguire su terreno demaniale e destinate alla difesa nazionale sulla esclusiva base delle valutazioni delle proPTie necessit funzionali (n. 176). PARTE II, CONSULTAZIONI 247 Regione Siciliana -Applicabiiit della legge statale n. 20 del 23 gennaio 1968 nel territorio deHa regione siciliana\ Se possano applicarsi nel territorio della regione siciliana le disposi I zioni di .cui alla I. 23 gennaio 19-68, n. 20 relative alla concessione di una ,indennit accessoria con decorrenza dal 1 gennaio 1967 ai ddpendenti dei I Comuni e delle Provincie (n. 178). Regione Trentino-Alto Adige -Costruzione di edificio nell'area demaniale della stazione FF.SS. Se, in virt della 1egg.e provinciale 10 luglio 1960, n. 2, sia necessaria a licenza edilizia comunale anche per costruzione, connessa con l'esercizio dell'attivit fem-oviaria, eseguita su area demaniale (n. 177). Se tale necessit sia venuta meno con l'entrata in vigore della legge statale 6 luglio 1967; n. 765 (n. 177). Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega della Regione. Se nei contratti degli Enti Loca1i della Regione siciliana il termine per la Tegistrazione decorra dalla data del verbale di aggiudicazione (n. 179). Se il pr.incipio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dal l'Ente Locale per delega del1a Regione (n. 179). RESPONSABILIT C'.I:VILE Pensione privilegiata, rendita infortunistica e risarcimento del danno. L'Amministrazione, in sede di liquidazione della pensione privilegiata, detrae da questa la rendita infortunistica e, residuahdo una somma esigua, corrisponde ai familiari delle vittime la pensione ordina.da. Se la rendita infortunistica possa essere nuovamente detrattiJ, anche da quanto dovuto a titolo risarcitodo dall'Amministrazione, che riveste la doppia qualifka di datore di lavoro e di istituto assicuratore (n. 253). SEQUESTRO Traffico clandestino di valuta -Titoli di credito -Vincoli dei fondi di provvista. Se, ai sensi dell'art. 3 .R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionar.i dell'Amm.ne doganale che concorrono al1a vigilanza per la difesa valutaria possano adottare provvedimenti che implichino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito eventualmente sequestrati (n. 23). ' 248. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO STRADE Demolizione di fabbrica. Se possa disporsi la demolizione di una fabhrka elevata lungo i margini . di una strada provinciale, costruita prima della approvazione da parte del Comune della delibera di perimetrazione del centro abitato (n. 83). SUCCESSIONI Eredit giacente devoluta ano Stato. Se l'istituto dell'eredit giacente costituisca un ponte necessario per il passaggio allo Stato dei beni di un soggetto deceduto senza testamento ] e senza eredi successibili (n. 82). -~ TELEFONI Riduzione canoni d'uso. Se l'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232 debba intendersi disposizione abrogativa dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 338, concernente la il'iduzione del 50 % sui canoni d'uso (n. 29). TITOLI DI CREDITO Traffico clandestino di valuta -Titoli di credito Vincoli dei fondi di provvista. S'e, 1ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 12 maggfo 1938, n. 794 (convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionari dell'Ainm.ne doganale che concorrono alla vigilanza per la ,difesa valutail'ia possano adottare provvedimenti ,che implichino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito eventualmente sequestrati (n. 17). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti rtif. con i. 18 giugno 1949 -Agevolazioni fiscali. Se debba ritenersi indebitamente riscossa e quindi sia rimborsabile ad una Azienda bancaria degli U.S.A. la tassa di concessione governativa pa ~ gata in ottemperanza all'art. 117 del D.P.R. 1 marzo 1931, n. 121 per l'im pianto di una sede secondaria della Societ in Italia (n. 37). ~ 1:::1: