ANNO XXV -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 ABBONAMENTI ANNo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . . . . . . . . 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO ~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ ROMA c/c postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219063) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARxuzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuxcciARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo AL:ABxso, Napoli; Nkasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. INDICE Parte prima: GIURISPIWDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE E INTER NAZIONAlE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 1013 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Bnedetto Baccari) 1073 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci) CIVIlE (a cura dell'avv. Pie 1 088 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del- l'avv. Ugo Gargiulo) . 1118 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) 1147 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBliCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . 1189 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte) :. 1206 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI . pag. 205 lEGISlAZIONE 207 CONSUlTAZIONI 215 NOTIZIARIO . 257 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955 n. 1355) . . . . . . . . . . . . . MA:RZANO A., Il ritardo dei pagamenti nell'appalto di opera pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAIRZANO A., Sulla rinunia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . ROSSI A., In tema di responsabilit dei pu.bblici dipendenti ROSSI A., Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici: il sHenzio-rigetto . . . . . . . . TAMIOZZO R., Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Sulla illegittimit derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Vizi di forma nei contratti della P.A. . . . . I, 1077 I, 1195 I, 1191 I, 1088 I, 1149 I, 1119 I, 1127 I, 1135 I, 1124 I, 1132 INDICE"'DELLA PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Appalto di opeve pubbliche -Appalti stipulati da enti diversi da'llo Stato -Richiamo al capia -Autorit di vigilanza -ResponsabiLit -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043), 232. -Societ cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissavi liquidatori -Revoea Forma -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 1e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540), 232. IDROCARBURI -Impianti distribuzione carburanti -Concession,e -Licenza di accesso alla stl'ada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D.L. 2 no\'embre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) -R.D'. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639), 233. IGIENE E SANJT -Corsi d'acqua JJJegli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spetta'IlZa (t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 ma!rzo 1958 n. 296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, m-t. '17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13), 233. - Sanitario condotto -San:cioni di SCiplinari di particolare gravit Commissione speciale .dJi discipLina -Composizione -(R.D. 27 lugi1io 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 mar21o 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 233. IMPIEGO PUBBLICO -Amministrazione pubblica-Ente pubblico -Lavoratrici madri Assenza dal lavoro -Sostituzione -(1. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; p.P.R. 31 marzo 1971 n. 276), 234. - Combattenti Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione -(1. 24 maggio 1970 n. 336, art. l; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8), 234. INDICE XXI -Dipendente .statale -Decesso Rateo di stipendio insoluto -Attribuzione -Disciplina -Dip,endente ente pubbLico -Norma regoJJamentare di rinvio -Applicabilit -(D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 arrt. 4), 234. -Ente pubblico -Opera NazionaLe Invalidi di Guerra-Impiegato avventizio -Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutazione -art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), 234. - Esodo volontario-Funzionari dir. ettivi delle carriere tecniche Domanda condizionata -D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, 1art. 67, 234. -Impdiego pubblico -Clinica universitaria -Personale -Prestazioni, 235. -Indennit di missione -Residenza dell'impiegato -Accertamento, 235. - Pubblico impiegato -Decesso Causa dii servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Lndividuazione -Testamento -Coniuge pvetermesso, 235. (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE ~ Cassa pensioni dipendenti Enti locallii -Regime tributario -(1. 11 apriLe 1955 n. 375, art. l; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. l, 4o co., R . .D.L. 3 marzo 1938 n. 689, art. l, 3o co.), 235. IMPOSTA DI BOLLO -Cassa Mutua Ma!lattie per gU esercenti attivit commerciale Atti giudiziavi -Esecuzione R.D.L. 4 ottobl'e 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4o co., 235. IMPOSTA DI CONSUMO -Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao Riscossione -Aliquote -Ciocco lato -(D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, .sez. IV punto D; l. l ottobre 1969 n. 684, art. 1), 236. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione -Registrazione a tassa fissa -Obbligo di denuncia del contribuente -Insussistenza -Revoca dell'ag.evo1azione - Sopratasse -Inesigibi1it -SociJet cooperative -Aumento capitale requisiti della mutualit artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, 236. -Azioni -Compravendita mediante fissato bOIJ.lato -Enunciazione in sentenza -Imposta proporzionale -(R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, artt. 10 e 11 Tab. aJ11. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36), 236. -Benefici tributavi -Decadenza - Tennine per l'esercizio dell'azione contro il :berzo possessore R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97, 236. -:-Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit commerciali Atti giudiziari -Esecuzione R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1965, n. 1397, art. 15, 4o co., 237. -Esenzioni e ag.evolazioni -Piecola proprtet contadina -Successione di leg~ -Natura interpretativa delLa l. n. 1059/71 ' l. 6 agosto 1954, n. 604 -l. 3 novembre 1971, n. 1059, 237. -Imposta regj,stJro -AgevoLazioni Societ -Aumento di capita!le - Denunzia -Presentazione tardiva -Decadenza -(D.L. 30 agosto 1968 n. 918, conv. in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembve 1923 n. 3269, articolo llO), 237. -Imposta supplethna -Prescrizione -J.Jnterruzione -Opposizione da parte di uno dei coobligati in solido -Effetto -Codice civile art. 1310 lo co., 237. -Scuola media unica -Atti reLativi aJll'arredamento degli edifici scolastici -Regime tributa11io applicabile -(R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49), 237. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Societ cooperative -Concessioni in enfiteusi -Benefici fiscald ex J.. n. 114/48 -Applicabillit l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. l e 3, 237. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta R.M. -Associazione Naztona1e Combattenti e Reduci Federazioni provinciJali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit -(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 105), 238. -Imposta sulle societ -Assodazione Nazi0111ale Combattenti e Reduci -Esenzione -(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 1ett. g), 238. -Prestazioni professionali -Rtitenuta d'acconto -Procuratore anttstatario -Spese vive -Rimborso -Aplicabilit D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, 238. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Imposta dii successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione -Successione anteriore alJa l. 955/67 -Apprlicabiiliit -(l. 29 settembre 1967 n. 955, art. 25), 238. -Legato di usufrutto -rtinunzia Obblighi tributari degli eredi R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, artt. 15 e 24, 239. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Art. l Lett. a della l. 19 giugno 1940 n. 762 -Somme corrisposte all'appal1lart;ore a causa di inadempimento ontrattuaie diel committente -Soggezione all'IGE, 239. -Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio alil.'unico segretartio comUJl11ail. e -Versamenti dei Comuni -IGE -Assoggettabilit, 239. - Importae;ione di caff, t, mat e spez~e -Valori ufficiali -Abolli zione -Domande di rimborso Termine -l. 19 giugno 1940; m, 762, art. 47 -D.M. 22 maggio 1971, 239. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Perdita o distruzione di prodotti petroil.iferi -Abbuono dei tributi -~orza maggiore -Fortuito Prova -Concause colpose -Presunzione- Prova contraria -(d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, ait"t. 9), 239. IMPOSTE DIRETTE -Imposta sulle societ -Patrimonio imponibile -Iscrizione in bilancio di saldi attivi dii rivalutazione monetaria-Non corrispondenza alla situazione reaLe-Irrilevanza -0t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147, 150), 2.40. - Imposte dirette -Iscrizioi[)Je a ruolo di imprenditore in stato di fal' limento -Indennit di mora (t.u. 15 maggio 1963, n. 858, arrt. 56; t.u. 25 gennaio 1958, n. 645, art. 194), 240. --Imposte dirette sul 11eddito Esenzione -Zone depresse deil. centm nord -Alberghi -(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8), 240. - Sgravio di imposta -Restituzione dell'indennit di mora -Soggetto obbligart;o -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 15 geimatio 1963, n. 858, arrtt. 56, 63 e 64), 240. IMPOSTE E TASSE -Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario -(l. 11 aprile 1955, n. 379, art. l; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 4o co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. l, go co.), 240. -Imposte dirette -Privilegi Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. Imposte dirette -Efficacia innovativa c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 241. XXIII Imposte ipotecarie -Istituti Autonomi Case Popolal'i. -AgevoLaINDICE Imposte e Tlasse -Rappresentan za dinanzi agli Uffici Tributari Requisiti prof,essionali -Art. 12 zioni -Nuova garanzia ipoteca d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 241. ria per stesso mutuo -Art. 33 lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, n. 540, 243. IMPOSTE VARIE -Prestazioni profes,sionali -RUenuta d'acconto -Procuratore an - Cassa Mutua Ma~lattie per gli tistata~rio -Spese Vlive -Rimboresercenti attivit comerci~li -Atso Applicab~lit d.P.R. ti giudiziari -Esecuzione -(r.d.l. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 - 4 ottob11e 1935, n. 1827, art. 122; l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, ,l. 27 novembre 1969, n. 1397, 243. art. 15, 4o co.), 241. Imposta dii fabbricazLone sugli ISTRUZIONE olii minerali -Impiego di 'esano per disoleazione -Istanza di rim- GiudiZJio disciplinare COIIltro borso dell'imposta illegittimaalunno di scuo[a pubbHca -Rimente riscossa -(d.l. 28 febcorso gerarchico -Decisione braio 1939, n. 334, art. 20), 241. Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gen- Imposta di pubblicit -Istituti di naio 1957, n. 3, art. 149), 243. credtto -Fo~rme di pubblicit ob-. bligatorie p& Legge -Esonero --Patrimonio dello Stato -Univer (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, sit -Concessione in uso -Finaart. 5; idem tab. all. B., 'art. 9; lit sportive -(t.u. 31 marzo 1933, l. 27 luglio 1962, n. 1228), 242. n. 1592, art. 46), 243. - Imposta R.M. -Associazione Na- Pubblica Istruzione -Ple;rsonale zionale Combattenti e Reduci -insegnante e non -Graduatoria - Fedwazioni provinciali -SoggetPubblicazione-( d.P.R. 28 dicemto passivo -Avanzi di gestione -bre 1971, n. 1199 -dl.cps. 7 magTassabilit (t.u. 29 gengio 1948, n. 1276), 243. naio 1958, n. 645, art. 105), 242. -Pubblica Istruzione -Personale Imposta sulle societ -Associainsegnante e non -Graduatoria zione Naztonal!e Combattenti 'e PubbLicazione -Termine impuReduci -Esenzione (t.u. 29 gengnazione -Decorvenza -Ricorso naio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 gerarchico improprio -Silenzio lett. g), 242. rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicem bre 1971, n. 1199 -Appli-cabili - Imposta sulle societ -Consor t, 244. zio nazionaLe obbligatorio tra esattori imposte dirette per mec- Scuola medi'a unica -Atti relacanizzazione ruoli -Plersonalit tivi an~arredamento degli edifici giu:r:idica -Soggetto passivo -scolastici -Regime tributado ap (1. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; pilicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luart. 145 in rel. art. 8, 3o co., glio 1967, n. 641, artt. 2 e 49), 244. lett. c), 242. - Scuole tecniche industriali-Ban - Imposta sulile societ -Convitti ca -Servizio di cassa e tesore!I'ia Nazionali -Assoggettabilit Azione di responsabUit o di con (t.u. 24 gennaio W58, n. 645, to -Giurtsdizione -(1. 15 giuartt. 145 e 8, 3<> co., lett. c), 242. gno 1931, n. 883; r.d. 12 lu- Imposta sulWe societ -Plartrimoglio 1924, n. 1214, art. 44), 244. nio .imponibile -Iscrizione in bilancio di sa1di atthni di rivaluta LAVORO zone monetara -Non corrispondenza alla situazione reale -Irri- Agricoltura -Operai agricoJ.i levanza -(t.u. 29 gennaio 1958, Di11itto sindacaLe di riunione n. 645, artt. 145, 147 e 150), 242. (1. 12 luglio 1962, nume1r0 205; n. 645 co l ' art. ., ett. c), :su. terre ~0 ln Pia~ edilizia !sto 1942 ~. 6 ago.: i 249. P. terrepn Pia ~visioni t~PPro ,1 -(l. ~t. 20), ~ di ileiia . Piitale XXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l. 16 dicembre 1964, n. 1400; L 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2), 250. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione -Decorrenza -(c.c., a!l't. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13), 251. PRIVILEGI -Imposte dirette -Pvivilegi -Art. 2752 ,c,c. -Art. 221 t.u. imposte dirette -Efficacia innovativa c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 251. PROFESSIONI -Cassa per il Mez:wgiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista, 251. PROPRIETA' -Cosa sacra -Destinazione al culto -Cessazione -Usucap:ione (c.c. art. 831, 2<> co., 1161), 251. REGIONE SARDA -Regione Sarda -Trasferimento di. parte di irnmobi\l.e 'adibito nella rlesidua parte ad uffici sta co., d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2o co.), 252. REGIONE SICILIANA -Sanita:rio condotto -Sanzioni discip1ina: ri di particola~e gravit Commissione spedale di disciplina -Composizione -(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, a11t. 74; l. 13 ma['ZO 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6), 252. REGIONI -Controve11sia civile -Atti del medico Provinciale anteriori al tras: llerimento delle funzJ.oni alla Regione -Legittimazioil:lJe Amministrazione Stata:\l.e -Sussistenza (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 252. - Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canailii -Tute1a e, vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 lugHo 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, a:rt. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13), 252. - Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3), 253. -Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alile Regioni -Permanenza de1!1.a competen2la statale -Condizioni -Opere statalli No2lione -Applicabilit della nuova disciplina -Limiti -Opere della Cassa per dl Mezzogiorno -Legge generale del 1865 -Applicabilit -(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 253. - RJegioni a ,statuto ordinario -Tmsf, erimento funzioni amministrative- Ricorsi giurisdiziona1i contro provvedimenti 'anteriori -Interesse a resistere -V~alutazione -Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 253. RESPONSABILITA' CIVILE --. Amministrazione pubblica -Aztenda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio del personalle -Assenza dal servizio -Stipendi 'e competenze -Pagamento -Re . sponsabiaJit del terzo -Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043), 253. INDICE XXVII RICORSI AMMINISTRATIVI -Giudizio discipli.nlarrle -Contro ailunno di scuola pubbli.ca-Ricorso gemrchico -Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149), 254. -Pubblica Istruzione -Personail.e inseg!llante e non -Graduatoria -Pubblicazione -(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1276), 254. -Pubblica Istru:z;ione -Rersonale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione -Termine impugnazione -Decorrenza, 254. -Ricorso g.erarchico improprio Silenzio :rdgetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 -Applicabhlit, 254. - Regioni a staltuto ordina'l'io -Trasferimento funzioni amministrative -Ricorsi giul'isdizliorui contro provv>edimenti anteriol1i. -Interesse a resistere -Vruutazione Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 254. RICOSTRUZIONE Piani di ricootruzione -Concessioni d'opera -Esproprtazione per pubblica utilit -Spese - ContabHizzazione -(1. 24 giugno 1929, n. 1137), 254. RISCOSSIONE -Impaste dirette -Iscrizione a ruolo di limprendito,t-e m sta;to di fallimento -Indennit di mo ra -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, 1art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 numero 645, art. 194), 255. SANZIONI AMI\!IINISTRATIVE -Negozi -Determinazione orario apertura e chiusura -DeLega alLa Regione -Mancato esetrcizio della delega -Conseguenze Provvedimenti prefettizi antecedenti -Vigenza -VioLazioni Conseguenze -(1. 28 lugldo 1971 n. 558, artlt. l e 10; :J.. 30 ~ugno 1932 n. 973, art. 3), 255. STRADE -Autostrade in concessione -Tutel'a della propriet -Norme di polizia demaniale -Applicabilit -Limiti -R.D. 8 dicembl1e 1933, n. 1740, art. 20, 255. - Impilanti distribuzicme carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla strada stataJJe -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 noV'embre Hl33, n. 1741, art. 17 lett. b)-R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, 1art. 6 -d.P.R. 15" giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 256. SUCCESSIONI -Pubbli.co impiegato -Decesso Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Iri.dividuazione -Testamento -Coniuge pretermesso -(R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.), 256. xxvni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate .incostituzionali . pag. 207 II) Questioni dichial'ate non fondate . 207 III) Questioni proposte . 209 NOTIZIARIO o o o o o o 257 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 119'7'3, n. 73 -Pres. Bonifacio - Rel. Tri!marchi -Cianfri!glia (n. c.) e Ministero PP.TT. (sost. avv. gen. dello Stato Za.gari). Procedimento civile -Re~olamento preventivo di ~iurisdizione -So spensione del processo -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 113, 24; c.p.c. art. 41, 367}. Non fondata, con riferimento ai principi di tuteLa verso La P.A. e di eguaglianza, La questione di Legittimit costituzionaLe degLi art~coLi 41 e 367 codice procedum civiLe, suL regoLamento preventivo di giuriscUzione e suHa sospensione deL processo (1). (Omissis). -Le norme denunciate sarebbero, anzitutto, in contrasto con il principio di garanzia della tutela ,giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. L'in'discri!minata possibilit di bloccare il regolare corso processuale di primo grado avanti al giudke Ol'dinario, consentita, ana parte che se ne voglia servire, dal regolamento preventivo di giurisdizione si risolve, secondo il 'giudice a quo, in una temporanea esclusione di tutela tutte le volte che la -questione di .giurisdizione -per tale via sollevata -sia destinata ad avere soluzione affermativa: in taU casi, infatti, per tutto il tempo richiesto dalle more di 'questa soluzione, non (l) L'oil'dinanza di ll'imessione pubbli:cata dn Giust. civ. 1971, III, 174, con nota di Bn.E, Sulla legittimit costituzionale delle norme sul regolamento di competenza. Su11a sospeniSione ec.c. art. 367 c.p,c.: Oass., 27 gennaio 1971, n. 201 in Foro it., 1917,1, I, 92-0 .con nota di P. PrsANI; .&pp. Torino, 22 aplrile 1965 in Giust. civ. 196'5, I, 1919. (*) Ala !l'edazione delle massime e deHe note di questa Sezione ha collabora.to anche il.'avv. CARLO SALIMEI. 1014 R.\SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO potr aversi attivit processuale intesa aJ.l'accertamento di eventuali lesioni da parte deHa pubbHca amministrazione di eventuali diritti me ritevoli di tutela in base al citato art. 113 del:la Costituzione; nem.meno quando si vertesse in 'situazioni richiedenti interventi giurisdizionali immediati ed ul'lgenti pena il sacrificio definitivo ed irreparabile del diritto del 965, senza estendere l'esame alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente ri chiamati nene premesse e nel testo di tali provvedimenti, i ,quali ave vano lo scopo dichiarato di integrare quella normativa e l'enderne cos possibile l'attuazione nel nostro Paese. Come noto, ta.U regolamenti, in base aU'art. 1819 del trattato isti tutivo della C.E.E., firmato a Roma i!l 25 marzo 19517 (ratificato e reso In dottrina: CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 1971, II, 124 e MoNAco, Diritto delle comunitd europee e diritto interno, 1967, 131. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1033 esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. H~03), sono ruchiarati oibbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabHi in ciascuno dei Paesi membri . Ci per non toglie che, per spiegare questa efficacia -sulla cui legittimit costituzionale qui non si controverte -nel nostro come negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente essere seguiti da disposizioni interne, aventi funzione di norme di dettag[io e di applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che, nel caso che forma oggetto della controversia, era espressamente richiesto da uno dei regolamenti comunitari emanati per regolare la materia dei prelievi tendenti alla unificazione dei mercati. Si legge infatti all'art. 28 del regolamento n. 13 del Consiglio dei ministri deHa Comunit, emanato in data 5 febbraio 1.964, che gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministratirve, in modo che le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere da.l 1 lugUo 1964 . In conformit di tale disposizione, lo Stato italiano emanava prima il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due decreti ministeriali, in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari e cio da quella (anteriore) del lo iuglio 196~. Ricordato tutto ci, ed avendo presente il pi ampio quadro normativa costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 1'36, tutti dell'anno 11964, e dalle disposizioni emanate da'llo Stato italiano per la ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da operare un controllo per stabilire se .la norma impugnata consenta che iiJ. decreto ministeriale possa determinaTe l'ammontare della cauzione e la relatirva regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista daH'articolo 2~ della Costituzione. A tale scopo sufficiente rilevare che l'autorit governativa ha trovato nel regolamento comunitario 136 del 1964 -espli'Citamente richiamato dal decreto legge n. 13,51 del 2i3 dicembre 196~ -precisi limiti al suo potere, sia per quanto riguarda [a misura della cauzione (cfr. art. 5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'obbligo della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per inadempimento, i casi di esonero di responsabilit per forza maggiore ecc.: sicch agevole concludere che i'aff.ermazione terminale dell'ordinanza di dmessione, secondo ila quale la misura, i criteri, le modalit della cauzione sarebbero state rimesse in modo esclusivo all'autorit amministraUva , appare destituita di fondamento, essendo vero, al contrario, che quella autorit rinviene in norme primarie, come innanzi si detto, non solo la fonte di legittimazione a provvedere in materia, ma anche precisi limiti al suo ,potere. E va:! .la pena di aggiungere che compito del giudice verificare se tali Umiti siano stati rispettati. -(Omissof.s). 1034 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 87 -Pres. Bonifacio - ReL. De Marco -Presidente Regione Siciliana (avv. Or>lando Coscio) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico -Decisione dei ricorsi pendenti -Conflitto di attribuzione con lo Stato Inammissibilit. (L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 44). inammissibile per tardivit il ricorso della Regione SiciLiana per conflitto di attribuzione con lo Stato circa la competenza a decidere i ricorsi gerarchici pendenti in materia diapertura di magazzini a prezzo unico (1). (l) La Corte ha ritenuto Che la richiesta rivolta dal Ministero del7 l'Industria al Presidente della Giunta regionale di esprimel'e il parere sul rkor:so gei"archico avvel1So il decreto pre.fettizio di diniego di Ucenza commerciale integrasse gli estremi de11a inequivocabiile affermazione della competenza ministeriale a decidere il ricorso che pertanto dmPetenza legislativa primaria. Ed iri quest'ol'dline di idee si trae anche argomento daH'art. 67 della. legge del 1968, a norma del 'quale le regioni a statuto speciale, ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potest legislativa primaria, devono adeguare la propria ~egislazione nella materiia predetta ai principi stabiliti dalla pr.esente legge e dalla J:egge di programmazione di CUi al precedente art. 26 . Da tutto ci discenderebbe, secondo la difesa regionale, che, avendo la Regione siciliana competenza. primaria in matei.-ia di enti regionali, e quindi, stando all'assunto, di enti ospedalieri, esso non sarebbe tenuta -per questa parte -a uniformarsi ai principi della legge statale. mentari siciliane, 1.g68, 517; GASPARRI, La competenza delle regioni in materia sanitaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 1964, 864 e PAPALDO, Profili costituzionali della legge ospedaliera, in I problemi della sicurezza sociale, 1970, 417. 1036 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Ma siffatta impostazione non pu essere accolta. Anche se fosse vero (ed 1invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare -in s e per s -nella materia degli enti regionaU , certo ohe essa non pu qui venire in :concreta cons~derazione altro che nel suo intimo ed insoindi: bile nesso con i fini e con l'intero contesto della legge n. 13~ del 1968: la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed OI'gani esplicanti attivit ospedaliera, tende a realizzare una ritforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria. L'istituzione degLi enti ospedalieri e la loro ol"ganizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettivit locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano, perei, come strumenti e condizioni necessanie per realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrki che non .possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera generalizzata, che trascenda gli angusti schemi dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione a!l principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione. Non contrasta con .quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si insiste daUa did:esa della Regione, perch, quale che sia H valore da riconoscersi alla autolimitazione da esso disposta della sfera di efficacia dei princilpi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art. 6;7 si riferisce esclusivamente alla materia sanitaria e prescinde del tutto daHe competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o pararegionali o dipendenti dalla -Regione ), che pure sono 912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigOTe il 1 gennaio 119(}0, il c6digo civil messicano del 1928, entrato in vigore hl 1 ottobre 193~. il c6digo civil brasiliano del 1 gennaio 1916, entrato in vigore il 1 gennaio 1917, con. modilfiche del 15 gennaio 19Ul, non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente H codice civile ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia, e il c6digo civil venezuelano del Io ottobre 1942, ammettono la liceit delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio. I codici del XIX secolo nei quali comminato H divieto sono invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante il matrimonio, aggiungendo che poteva aver luogo a favo\re dei figli, il c6digo civil a11gentino del 18169, il c6digo civil spa,gnolo del 1888 (art. 1334) e H codice albertino del 1837, entrato in vigore il Io gennaio 1838, il quale, a clifierenza di molte altre legislazioni dei secoli XVIII! e XIX, e andal_ldo anche oltre-lo stesso diritto giustinianeo, statuiva la nul!lit assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 11816 che c i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna Uberalit, salvo negli atti di ultima volont nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti . Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel gi citato art. 1931 del codice estense del 18M e nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865. 4. -Pi volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irrazionalit del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 186,5 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. Tale irrazionalit veniva apertamente denunziata dalla Commissione per la riforma del HI Iilbro del codice civile presieduta da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 2~ marzo 1936, la quale proponev a l'abolizione del divieto che non giustificato da alcuna plausibile ragione, poich tutti quei motivi di natura mcn-ale che il di!ritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno e dopo avere aspramente criticato le a11goroentazioni addotte a .giustificazione dell'art. 1054 del codice cirvile del 1865, aggiungeva: c Inoltre tal divieto pi di ogni altro soggetto a frode, poich la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1043 ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divfeto irritante anche dal punto di vista morale poich il codice considera ledte le donaztoni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poich lascia ampia lilbert di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni Il progetto del 193,6 proponeva pertanto al\J.'art. 406 un testo che seguiva il principio del codice napoleonico, ammettendo la piena, liceit delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con facolt del donante di revocarle e stabilendo la revocabilit di diritto in caso di annul1amento del matrimonio e la validit della donazione a favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo. Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello, numerose facolt giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato progetto 213 marzo 1-936, si fossero decisamente pronunziati per l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo del codice all'articolo 7181, in ossequio ad un principio che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalit fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentarva di giustificarlo in base all'argomnto (che generazioni di giuristi avevano da secoli criticato, dimostrandone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe turbare il regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari . 5. -I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre legislazioni antiche e moderne consentono di valutare positivamente l'affermazione del giudice a quo che hl divieto assoluto delle donazioni fra coniugi rappresenta a~la nostra epoca un mero relitto storico . Anche contro l'art. 781 del codice del L942 si schierata deci-samente la pi autorevole dottrina, ~ilevando che il divieto si perpetuato fino ai nostri giorni pi per forza di tradizione che per un'intrinseca ragione di essere, e affermando che a suo favore nessuna plausibile considerazione si invocata o si pu invocare. Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani per un divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice civi!le,, ancor meno fondata quella psicologica addotta nei lavori preparatori del codke civile del 1942, in quanto il fondamento giuridtco del matdmonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del tutto diversi dal trl:lipasso di beni da un coniuge all'altro. N si comprende perch una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi pi che un qualsiasi altro rapporto patrimoniale. Non fondata anche l'altra giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23 marzo 1936 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni reciproche i coniugi potrebebro ledere diritti di terzi, 1n quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il le 1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gislatore, oltre alle norme, dei Testo appli>eabili anche alle donazdoni fra coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e quatlunque negozio giuridico fra coniugi. L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi inconvenienti cui d luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le attuali esi,genze fami1iari e con la realt sociale ed economica del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi principi cui si i-spirano aUre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione della norma denunziata porta fra l'altro necess~riamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matri!monio sciolto in seguito a sentenza di. divorzio anche se pronunziata da tdbunali stranieri e delibata in Italia, mentre considera valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge. 6. -Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 del codice ciV'ile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata viola infatti il principio di uguagUanza fra cittadini in quanto stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un elemento discri!minante rispetto alla capacit del non coniugato o del coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita la capacit contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libert della lOTo iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano all'utilit sociale o aUa sicurezza, aMa libert e alla dignit umana o che comunque possano identidcarsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o che questa si propone di attuare. Non solo ri1guardo al contenuto della norma manca pertanto ogni corr~spondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiaTati nell'art. 3, ma non si rin. viene lo scOtpo oggettivo del divieto n si ravvisa quali interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non stato mosso dall'intento di discitplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalit apprezzabitli costituzionalmente, onde la limitazione dell'attivit negoziale imposta nei lOTo reciproci confronti ai coniugi legittimi solo perch hanno tale qualit giuridica priva di ogni valida giustificazione. N forn:dato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per esc'ludere il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad en PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1045 trambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parit reciproca. E' chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto aUa generalit dei cittadini, riducendo, come si detto, la loro iniziativa economica, ma anche rLspetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali tl matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio di cui aH'art. 2169 del codice civile, il concubinato ed altre. Ineguaglianza tanto pi ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coruugi legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con conseguenze assai pi gravi sulle persone cihe si trovano nei casi sopra menzionati e per le quali H divieto non comminato. L'irra.gionevolezza della lhtitazione ex art. 781 a carico dei coniugi legittimi si appalesa evidente anche nel fatto che il divieto non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza ohe le medesime persone possono farsi !:lira loro donazioni sino al momento in cui contraggono matrimonio legittimo. Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 781 del codice civile vi la presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di in.eguaglianza e di inferiorit per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa im.compatiblhle con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del matrimonio. Tale presunzione , del resto, contrastante con la stessa !l'ealt giuri: dica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere Uberalit, le quaH non possono in alcun modo incidere sulla coodizione di coniuge legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale pi facilmente pu essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalit sotto la minaccia di non effettuare un mtrimonio o di far t!essare un'unione Hlegittima. 7. -Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostituzionalit della norma denunziata risulta non solo estrinsecamente in quanto, limitando l'attivit negoz.iale dei coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacit di effettuare e di ricevere donazioni, in una condizione differianziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalit apprezzabile, ma anche intrinsecamente in quanto i:l princi!pio costituzionale di uguaglianza appare vioLato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai 1046 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cittadini coniugati con H donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giustiJficazione del precetto o desum~bne da effettive esigenze oggettive. 8. -La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione assorbente dell'altra questione sollevata dal giudice a quo dell'illegittimit costituzionale del medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed superflo attardarsi ulteriol'Illente nell'esame anche di tale questione. 9. Va pertanto dichiarata l'illegittimit costituzionale dell'articolo 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). OOiRTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 92. -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Elia (n: c.) e Presidente Consiglio dei Ministri -(Sost. a~. gen. dello Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Necessit di un processo di merito davanti al Giudice da quo. (Cost. or;t. 134; l. 11 marzo 1973, n. 87. art. 23). E' inammissibile La questione di Legittimit costituzionale in via incidentale soLLevata da un giudice davanti al quale non sia stato soLLevato un processo di merito autonomo ed indipendente daUa questione di legittimit (1). (Omissis). -l. Con l'ordinanza di ll"invio il pretore di Bari, a seguito di istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa (l) Sulla 1egittimazione a promuovere il giudizio inddentale di legittimit co.stituzio~ale, oltre all!:a sente~a 30 giugno 1964, n. 65, richiamata -dalla Corte, cfr. le sentenze 11 dicembr.e 1964, n. 109 e n. 112, in Giur. cost., 1964, 1.109 e 1'143, con note di PizzoRusso, Legittimaznone del giudice a quo e valutazione detta ritevanza, e di GIANZI, Giudice dell'esecuzione e proponibitit delLa questione di legittimit costituzionale. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1047 di sfratto, ha posto la questione di legittimit dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in rLferimento agli artt. 3, 214 e 111 della Costituzione. 2. -La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto l'aspetto della sua proponibilit ossia sulla base dell'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni che rpossono legitttmarne la proposizione. 3. -Condizione essenziale perch una questione di legittimit costituzionale possa essere sollevata, che essa lo sia nel corso di un giudizio in relazione alle limitazioni stabilite dall'art. l della. legge costituzionale n. l del 9 febbraio 19148 e rtbadite dall'art. 23 della legge 11 marzo 1-953, n. 87. Nella sentenza 30 giugno 19,64, n. 65, questa Corte ha precisato non essere sufficiente che una domanda sia presentata, n che con essa si chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, che effettivamente ricorrano i presUJprposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da -poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della que.stione di legittimit, il cui inso!'gere soltanto eventuale. In sostanza, H processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. 4. -Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la precostituzione d un qualsiasi giudizio; .J.a questione che stata sollevata si incardina unicamente in una istanza diJretta al pretore al fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale. Infatti, come risulta in narratir<.ra, l'interessato, dopo aver ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si limitato a inoltrare al pretore, con lettera raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cio, ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimit della norma in base_ al~a quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria. L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare una controversia di merito, sulla qull!le il pretore deve decidere e nella decisione della quale si inserita in v:~a incidentale la questione di legittimit. Ci tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, non vi , e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semP'lice volont dell'istante di proporre la questione di legittimit costituzio 1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO naie di una disposimone di legge che aveva trovato applicazione in un altro guidizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere proposta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 .giugno 1t973, n. 93 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti Marradini (n. c.) e Presidente Consiglio dei MinistTi (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Caccia e pesca -Riserve -Esercizio venatorio consentito solo alle persone autorizzate -Illegittimit costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale deWart. 43, primo comma, testo unico sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 19,39, n. 1016, nella parte m cui dispone che l'esercizio venatorio nelle riserve consentito solo al concessionario o a persone dallo stesso autorizzate (1). (Omissis). -l. -Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive mo-. dificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato, in riierimento all'art. 3 della Costituzione. 2. -La questione non fondata. La Corte ha gi avuto occasione di dichiarare che l'e.sercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libert di cacciare non un diritto costituzionale garantito, ma una facolt che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libert individuale, soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolorisit inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservaz,ione ed incremento della fauna selvatica, stanziale e milgratoria, in rapporto al danno sociale che po( l) Le p11ecedenti sentenze 24 SJpTle 1967, n. 50 e 9 giugno 1967, n. 71, richiamate dalla Corte sono p'U!bblicaJte in Giur. cost., 1967, 316 e 768. SuHe riserve di caccia, in dottrina: CIGOLINI, Il diritto di caccia e ALEssx, Bandite e riserve, in Enc. d. dir. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1049 trebbe derhrare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si .esplica, oltre che con il regime della autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed aUri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. 3. -In questo preciso quadTo legislativo trova piena giustificazione lo speciale regime vilgente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto lo scopo di incrementare la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'd:rradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie , secondo l'espressa disposizione dell'articolo 43, primo coma, del t.u. n. 1016 del 1>!)39, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 7199. La disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche o prirvate, chiuse o aperte, costituite di dkitto o in concessione; conferma con assoluta chiarezza le finalit di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con parti colare evidenza dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 62 e da altre disposizioni. E' pertanto pienamente giustificato il regime della concessione a:n;uninistrativa, che, neHa specie, non ha ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici. Lo >Stato considera compito proprio curare il rilpopolamento e fa. . vorire la sosta della selvaggina, per migliorare le condizioni atte all'inqremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino :L'incremento medesimo , e questo compito esplica, sia direttamente -secondo le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni -, sia mediante la concessione, temporanea e revocabile, a soggetti privati investiti di un complesso di obbUghi e di diritti in raJpporto alle esigenze del servizio pUJbblico loro affidato. E' evidente che questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui abbiano la propriet o il possesso singolarmente o uniti in consorzi, con ci addossandosi .gl!i obbli!ghi relativi alll'attuazione dell'interesse pubbUco, in quanto possano ottenere anche la reailizzazione di un.coincidente interesse proprio, quale si concreta nella facolt esclusiva dell'esercizio venatorio -sempre nei modi e termini stabiliti dalla legge -, clhe l'art. 43, primo coma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal me desimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventurule affitto delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorit di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla de cadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico). 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. La Corte ha gi avuto occasione di osservare che il princ1p10 di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'illegittimit costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esi:genze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 del 1967). Sotto questo pro:fi1o, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve prevista dalla legge per soddisfare un fine di interessi generale, e tale fine ben pu essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivit di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori conce3sionari. La scelta dei mezzi pi idonei per il conseguimento dei propri fini rientra nella discrezionalit politica del legislatore, rispetto alla quale non pu prospettarsi un controllo di legittimit da parte di questa Corte. 5. -Deve ilnfine rilevarsi che del tutto mconfurente H richdamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della propriet degli animali sehnatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle .bandite e zone di rtpopolamento, non comporta alcuna violazione della parit dei diritti dei cittadini sulle res communes omnium , perch la normativa .generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono propriet di alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche sotto questo profilo, non si pu dunque ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di riserva' una posizione di privilegio, contrastante con il principio di eguaglianz, a. E' appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni giusnaturalistiche del diritto civko di caccia, come mezzo per procacciarsi ctbo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-.pastorale -e soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non hanno ormai a1cun apprezzabile valore di fronte alla odierna realt, nella quale la caccia non pi un mezzo per soddisfare necessit alimentari, e nememno di regola un'attivit professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina richiede pi vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico interesse alla conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E. INTERNAZIONALE 1051 . CORTE COS'DITUZIOiNALE, 27 giugno lt973, n. 94 -Pres. Bonifacio - Ret. Og~gioni -Rivolta (avv. Celona) e P.residente Consiglio dei Mi nistri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Procedimento civile -Convalida di sfratto -Rilevanza delle eccezioni fondate su prova scritta -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 665). Non fondata, con riferimento sia al diritto di eguaglianza che di difesa, la questione di legittimit costituzionaLe deLl'art. 665 codice procedura civile che fa obbligo al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio, quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova scritta (1). (Omissis). -3. -Le questioni non sono fondate. La dedotta rusparit di tmttamento, con la col!lSeguenza di ritene['e viloilato l'art. 3 Cast., muove dal presuppO'Sfto che la .tutela giuri.sdizdo na1e riJServa:ta a~ iocat()['e nei confronti del cnndutt()['e, sia e debba essere soltalllto queLLa disponibile mediante i'esercido deihl.a nomnale azione contrattuale. Il preS~Uq;>posto non si adegua, anzitutto, al prmclilpio d'ordine gene rale, gil riconosciuto da questa Cor:te, nel senso che da considemre legittima una differenziazione con adattamento della ttetla ,giurisdi zionaie, mediante la creazione di un si.Stema. che ahbia il"iguaroo alla par:ticolari.t del .rapporto da .regolare ai fini deLLa salvagua!l'ldda di interessi ritenuti razion.aJmente degni di protedone .giuridica. mprestllplpOsto non iSii adegua, poi, all'applilcazione .dehl'oii'a ceoma:to prmcipio, che :La COll'te ha gi compiuto, proprio m tema di procedi mento per conwli.da di s.flmtto, lllJel punto riguaroante .gli effetti deHa mancata comparizion.e dell'i[)Jtirmato. In ll"a(p'Pooncl. >conf.) .-Cantarelil> a (avv.ti FrogoJ.a) c. Ministero della Sallll1t (avv. stato Tom matSI~oohlo). Competenza e ~iurisdizione-I~iene e sanit pubblica: farmacie-Deduzione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla le~~e per la le~ittimazione al potere di trasferimento -Co~nizione del ~iudice di merito -Trasferimento della titolarit -Diritto tutelabile dinanzi all'A.G.O. (1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; c.p.c. art. 41; l. 2 aprile 1968, n>. 475, art. 18). L'eccezione con la q'UCLLe si deduce che sarebbe venuta meno una dette condizioni richieste daLla legge per '!.'esistenza deL potere di trasferire la titoLaritd delL'esercizio della farmacia, un'eccezione di merito con cui si prospetta un fatto impeditivo contrastante con il fatto costitutivo della domanda diretto aLl'applicazione deLL'art. 18 deLLa legge n. 475 del 1968, conseguentemente su cM essa non possono pronunciarsi le sezioni unite della corte di cassazione in sede di regoLamento preventivo di giurisdizione rientrando il relativo potere nelle attribuziml.i del giudice di merito ordinario; infatti iL predetto art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475, riconosce al titolare od agLi eredi del farmacista che si trovino nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo. al trasferimento della titolarit deLl'esercizio della farmacia, come tale azionabile dinanzi all'A.G.O. (1). (l) In~teressante, anche pea-le implicazioni e le strette interlerenze con la questione di gi'l.l!risdi.zione, la sol.ruzione data dal Supremo Ooillegio aiJ.l'eccezione preliminaa:e. Discutendosi n~el caso di .specie sull'efficacia della decisione del Consiglio di Stato che, avendo rioonosciJUto al COI1CQ['SO farmaceutico, aveva aJ:tresl .confermato 1a legil1ltimi.t deLl'assegnazione e fatto, nel contempo, (*) Alla Ckare IJ.'eccezione di cui trattasi nell!a nozione di ~adi merito, ~8 quel diritto aveva ancora immutato e non toccato da atti amministrativi sia iure proprio (farmacista titoloce) sia jure successionis (eredi del titolare deceduto) . Siffatto potere a trasferire in chi sia realmente titolare certamente non pu 1Che essere considerato un diritto soggettivo perfetto, scaturente direttamente dalla titolarit della farmacia ed esercitabile autonomemente, nel rispetto delle condizioni di leg:ge, senza l'intervento dell'autorit amministrativa, a tutela di un interesse esclu sivamente proprio del soggetto, a questo direttamente ed autonomamente riconosciuto dalla norma. Ed noto che proprio nella posizione giuiridica tendente all'esercizio diretto ed autonomo di un potere rispondente ad un interesse individuale riconosciuto dalla norma al singolo soggetto, esclushnamente per H raggiungi:mento di quell'interesse, si sostanzia il diritto sogg:ettivo, che :Ia pi completa e la pi perfetta delle situazioni o posizioni giuridiche attive, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando innanzi deve essere inte~pretato nel senso che la posizione soggettiva dedotta nel giudizio attuale stata esaminata e qualificata PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 di d~ritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del resto va iatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quaU il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi requisti, in concreto, e prima di tutto la legittfmazione della Cantarella e consorti, spettavano al giudice di merito, il quale naturalmente terr conto della decisione del Consiglio di Stato. -(Omissis). CASSAZIONE CIVILE, Sez. U:n., 5 Jiuglliio 1973, n. 18'95 -Pres. Ros, SJalllo -Rel. Z.uoooni -P. M. TavoiLaro ('cOIIlcl. ,CIOltllf.) -EsposiiOO (aiVV. Carpotor.td) c. Mindstero Difesa (avv. Colllti). Competenza e ~iurisdizione -Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato -Responsabilit dello Stato di so~~iorno -Necessit dell'arbitrato internazionale: insussistenza. (1. 20 m= 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 resa esecutiva in Italia con l. 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine aLl'azione promossa dal terzo danneggiato nei confronti delL'Amministrazione della difesa dello Stato italiano per conseguire il risarcimento del danno cagionato da un incidente automobilistico ?Jerificatosi con autoveicolo guidato da un militare appartenewte alla Nato in servizio in Italia (1). (Omissis). -Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina militare degli Stati Uniti d'America provoc un incidente stradale, nel quale rimasero coinvolte num&ose autovetture e varie persone. (l) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). Le Sezioni Unite della Cassazione civHe tornano ad occuparsi di un proib!lcema di giUJri1sdizione gi sfavorevolmeme deciJSo, oon:fermaal!do l'assunto precedeiJJte (dir Oass. SS.UU., 5 :fiebocado 1971, n. 291 in Foro amm. 1971, I, l, 206, ed in questa Roosegna 1971, I, pag. 41). Sono corufolm ailla decisione di cui si tr81tta Cass. .SS.UU. 5 luglio 1973 n. 1896; 5 luglio 1973, n. 18917; 5 luglio 1973, n. 1'898; 5 lruglio 1973, n. 1899. Sostan.zi,almente, dunque, seClOlldo La giUJrispruderuza itaiU.ana, la Legge 30 norvembre 1955, n. 1355 (rmtifica della conrvendone di Lond:ra 19 giu~o 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) -secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 3{) novembre 1955, n. 13~15. Il ministro della ditfesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o in mancanza attraov;erso l'arbitrato previsto daJ:l'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o precluso perch i due Stati s'erano invece trovati d'accordo neJ:l'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deJ:la Nato: da ci inferiva in primo luogo un'eccezione di ditfetto di giurisdizione per improponibilit assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio \fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit militare. Il tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunci sentenza di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della ditfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati-con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con cop.troricorso e memoria. 1951), che attribuisce aLlo Stato dd soggli.orno la ~spoooabhlit per i danni caus81ti a terzi dai :latti colposi commessi dai millitari delle forze armate dilla Nato e dagld eliemeillti civild di esse nell'esecuzione di un servizio e nel territorio del P'!'edetto Stato, deV'e inteOCI!dei'ISi OCI!el senso che 1e domande di un soggetto di dilritto iI11terno, dtrette ad ottenere il risaroimento del danno subito, non sono subordinate alil'esperimel11to dell'arbit:ooto internazionale (ar:t. 8 par. VJ:H deLla predetta convenzdone). ln aLtri termind :PobbUgazione del ris!lil"cimento a carico del:lo Stato di soggiomo non viene subwdi:nata ad aLtro r.equisito sostanziaLe che non sta queLlo delJ1a diipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti alla Nato neWesecuzione del 1se!I'vizilo e di cui il <:OJ.'IPO debba altrimenti rispond~. Fermo rimanendo il concetto che, sul ,piano .processuale, le relative domaOCI!de di risarcimeOCI!to vanno proposte, istrui:te e decise secondo la legge nazionaLe (.Stato di .soggtiorno), rimane, a:Ltresi, confermato che 'La funzione dell'rurl;>iltrato il11ternaziona:le s()!'aind1cato circoscritta alla ri Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da UquidaTsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, n. l33t5. Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o n mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltr;O precluso perch i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci inferiva in primo luogo 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . un'ecc.ezione di dil:fetto di giurisdizione per improponibilit assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit militare. II tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunci sentenza di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della dilfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con coptroricorso e memoria. 1951), che attribuisce aldo Stato dd sog~orno la crespoooabllit per i danni OOJUsaJti a terzi dai :fiatti colposi commessi dai m.i.lli:tari delle forze armate deil;la Nato e dagld eliemeDJti civHii di esse nell'esecuzione di rm servizio e nel terr.itorio del predetto Stato, deV'e mtendersi l!lJel senso che le domande di un soggetto di diJritto .IIllterno, dkette ad ottenere il risaroimento del danno subito, non sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale (ar:t. 8 par. vnr deltla predetta convenzdone). In aLtri termil!lJi l'obbligaziOI!lJe del risaroim.ento a carico del:lo Stato di soggioll'Ilo non viene subo.rdil!lJata ald altro requisito sostanztaLe che non sia queLlo delJla .dipendenza del danno da atto COtnJpiuto dagli appartenenti alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il cortpo debba altrimenti rispondere. Fermo rimanendo il conctto che, sul piano ,processuale, le relative domal!llde di r~sarcimel!lJto vanno PTQPoste, li!strwte e decISe secondo l a legge nazionale (Stato di sog.gdorno), rimane, a.Ltresi, confermato che iLa funzione dell'En'l;rittrato iillternaziona:Ie soprail!lJdicato cwcoscritta alla ri 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piano sostanziale -come messo in luce dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite -l'obbligazione di risaTcimento dello Stato di 1 soggiorno non subordinata ad alcun altro requisito oltre quello della dipendenza del danno da un atto 'compiuto nell'esecuzione del servizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano procedurale previsto che le domande di dsarcimento devono esse!t'e proposte, istruite e decis~ secondo le leggi deHo Stto di soggiorno (par. 5, lettera a); ch 'quest'ultimo pu statuire sui danni e procedere al pagamento (lett. b); che n pagamento, spontaneo o imposto da condanna giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarcimento, vincola definitivamente le P.arti contraenti (lett. c); infine che i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a conoscenz, a degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato e ad una proposta di !l'ipartizione formulata a tenore dei commi successivi ('lett. d); ed questo il p!t'imo contatto, plrevisto dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande di risa!I'cimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso gi stato eseguito. Tutto ci dimostra che la tesi del ministero della dHesa non solo non trova conforto, ma contraddetta dalle norme della convenzione, la quale se avesse invece voluto considerare !l'ilevante l'accordo degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe certo mancato di regolare le p!I'ocedure per la formazione e la manifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pretende invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati sia !l'aggiunto e manicfestato da organi militari all'uopo non designati da norme internazionali). Ci posto, pur vero che resta da risolveve il problema del coordinamento fu-a il par. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por- Uana dmanzi ai suoi .gtudici (o:flr. Oass. di Fl':ancia 10 maggio 1971 citata in motivazione) non affronJta, poi, un problema determinanJte a quei fini in1Jerpo:e1Jativi. :LI compi1esso delle no:rme della COillVenzLone di Londra comporta come principio fondamentaLe da ,esso desumibile che gli Srtlati di soggiocno debbono intendersi sostituirti agli Stati di OII'igine solo. se possibfle la rivalsa nei confronti dei ip!I'edetti Stati di or&gine, TLtenuti quaili veri !I'esponsabHi. Se lo Starto di soggiO!I'llo ritenuto obblgato da suod giudi.ci al risa!I'cimento in tutte quell'ipotesi nelle quali non ipiU pi ese!I'.citar.e la riva!lsa (es.: r1conoscimento della mancanza del nesso fn attivit di servizio e fatto dannoso), :SO'VVertito il sistema voliuto dalla Convenzione. Ed ancora. Determmato l'ambito d',applicazione dell'a['bitrato internaZJionaJ, e nei ilimiti voluti daLla Cassazione e cio solo peT dirimere le con 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa dello Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1335. Il ministro della difesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio nale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes sati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nel l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o precluso perch i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci in:feriva in primo luogo un'eccezione di dilfetto di giurisdizione per improponibilit assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio cfosse in servizio o comunque aUa guida di un autoveicolo la cui circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit militare. Il tribunale respinse le eccezioni del ministero e pronunci sentenza di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Mass~mo Esposito Maria con cop.troricorso e memoria. 1951), che attribuisce a1lo Stato dd sog~orno la r>esp0011Sabhlit per i danni oausaJti a terzi dai :liaJtti colposi commessi dai miilitari delle forze armate dilla Nato e dagld elemeillti civhlii. di esse nell'esecuzione di UJil servizio e nel t:erritorio dell P!'edetto Stato, deV'e mteilldersi llllel senso che le domande di un sogg.etto di diritto .i:IliteTno, dirette ad otteneve il risa'Vcimento dell danno subdto, non sono subordinate a1l'esperimento dell'arbimato internazionale (ar:t. 8 par. VJ:I:I dehla predetta convenzione). In aLtri termimd. :Pobbligazione del risarcimento a carico del:lo Stato di soggioll'no non viene subOTdinata ad altro r.equisito sostanziaLe che non sia quello delJla d.iipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti aJJ.a Nato neJr.esecuzione del ISet"Vizio e di cui il col'!pO debba altrimenti riJSpondere. Fermo rimanendo il conctto che, sul iPiano ,processuale, le rela-tive domande di risarcimeillto vanno proposte, rustrui:te e dedse secondo Ja legge naziona1e (Stato di .soggdorno), rimmJJe, alitresi, confermato che iLa funzione delll'arl;>:irtmto internaziona;l.e sopraind1cato ci!rcoscritta alla ri PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi requisti, Jn concreto, e prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spettavano al .giudice di merito, il quale naturalmente t["r conto della decisione del Consiglio di Stato. -(Omissis). CASSAZIONE CIVILE, Sez. U:n., 5 J.Jugt]Jto 1973, n. 1895 -Pres. Ros, saJno -ReL. ZuocCOO]ol. o98; 5 lruglio 1973, n. 1899. SostanzilalLmente, dunque, secondo la giurrisprudel:l.za italioana, la Legge 30 norvembre 19,55, n. 13-515 (~Datifica della conrvenzione di Londra 19 giug~no 1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenza di condanna di un suo giudice, vincola definitivamente le parti contraenti (lett. c); 3) prevedendo rimborsi parziali degli indennizzi pagati dallo Stato di soggiorno, a carico dello 'Stato o degli Stati d'origine responsabili (lett. e); 4) proibendo ogni azione esecutiva contro gli appartenenti aUe forze armate. o ai corpi d vili d'uno Stato d'origine, condannati nello Stato di soggiorno per un atto compiuto nell'esecuzione del servizio (lett. g); posto altres che il successivo paragrafo 8 prevede che vi contestazione sul punto dell'inerenza dell'atto illecito alla esecuzione del servizio (o sul punto se la circolazione del veicolo, dalla quale sia derivato il danno, sia stata o no auto'riz2lata) la controversia portata darvanti a un arbitro unico, scelto daUe parti contraenti (secondo il rinvio al precedente pa!I'agrafo 2) fra i cittadini deHo Stato di soggiorno che esercitano o hanno esercitato un'altra funzione giudiz'iaria, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidenti:! dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord; ci posto l'amministrazioni:! ricorrente vuole dedurre da tali dati normativi non soltanto che al giudice deJ:lo Stato di soggiorno, davanti al quale proposta la domanda di risarcimento, inibito conoscere dell'ineren: lla dell'atto dannoso al servizio (o dell'intervenuta autorizzazione all'uso del veicolo), ma altres, sotto il profilo del diritto sostanzia- le, che la fattispecie costituiva del debito di risarcimento dello Stato di soggiorno non pevfezionata se non quando l'accertamento del ne.sso tra l'illecito e il servizio raggiunto nell'ordinamento internazionale, o attrarverso il comune riconoscimento (che dovrebbe manifestarsi in un vero proprio accordo) da .parte degli Stati interessati, ovvero, in caso di contrasto :lira loro, attraverso il giudizio di un arbitro internazionale, quale queHo previsto dal citato paragrafo 8. Resta npotesi in cui lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine concordino nell'escludere che l'atto lesivo sia stato compiuto nell'esecuzione del servizio, alla quale ipotesi l'amministrazione ricorrente, coerentemen fatto ~ margine per una controversia fra gli 'Stati, se 1la lettera c) del paragrafo 5 dispone che il pagamento dell'indennizzo da parte dello Stato di soggiorno vincola definitivamente le Parti contraenti , laddove il paragrafo 8 non dice affatto che la contestazione da sottoporre all'arbitro dev'essere insorta fra gli Stati: il .procedimento arbitrale avrebbe perci natura di arbitrato obbligatorio interno (quantun,que l'arbitro debba essere nominato 'con procedura internazionale), diretto a risolvere, in. modo vincolante per H giudice naziona,le, la controversia che insor.ga fra Stato di soggiorno e danneggiato sull'inerenza dell'attivit dannosa al servizio della Nato. Trattasi p.er di configurazione che, bench coerente traversie fTa soggetti di dilritto .i'ntelrnazionale, esso s!M"ebbe confinato in un ambito mea:amente teorroo. ln virt dtetl.Le ailimee b) e c) rdell'arl. VIII rpaT. 5, Lo s.tato di sog.giorno statu.isce sul[e dbimJandie dd risarrcimento effettuando i pagamenti reLativi in moneta nazionale. Detto pa,garrnento vincoLa le .parli co:rutraenti (Stati) sia che intervenga a seguito di accordo, sia che co,nse~ a decisione giurisdizionale interna. Se il giudice nazionale pu decidea:e totalmente iLa controversia fra Stato dti sog,gi.OT!rlO e privato danneggiato, non v' pi modo di applicaziooe delil'aa:-bitrato internazionale che resta, p'er cosi dia:"e, scavalcato da11a decisione vincolante. In conclusione, dunque, le perp,lessit ed i dubbi susc~tati dal1a prima sentenza deLle Sezdond Unite (cit. C!I!Ss. 5 f,ebbit"laio 1971 n. 291) permangono anche con i ll!Uovi chiar.im.enJti. CARLO CARBONE 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con l'invocato ratio legis e sorretta dalla giurisprudenza di altri Paesi, della Nato (v. Cass. francese 10 luglio 1971, citata dalla ricorrente ad altri fini), i'amministrazione rcoJ:'Il'ente non prospetta, certo rendendosi conto che -a parte la difficolt di conciliarla col divieto costituzionale dell'istituzione di giurisdizioni speciali essa condurrebbe ad affermare ci: che potendo sorgere la contestazion.e solo se lo Stato con"\1\enuto eccepisce l'estraneit dell'atto illecito al servizio, e potendo esser fatta valere tale eccezione solo attraverso il ricorso all'arbitrato da parte dello Stato stesso, nel caso di mancata contestazione l'inerenza dell'illecito al servizio deV'e senz'altro essere ritenuta dal giudice interno il che significa che in proposito la convenzione pone una presunzione, la quale pu esser vinta -ci che nella specie non avvenuto -solo per mezzo di una contraria decisione avbitral:e, nei con:llronti delle spesse parti, che lo Stato conrvenuto ha l'onere di provocare. A cfavore della seconda configurazione si sono invece pronunciate con la citata sentenza queste Sezioni unite, osservando che il carattere internazionale della procedura di nomina dell'arbitro impone di definire internazionale l'arbitrato stesso, il quale dunque pu solo servire a risolvere controversie cfra gli Stati; identificando poi le controversie devolute al giudizio arbitrale in .quelle che possono sorgere fra Stato d'origine e Stato di soggiorno !relativamente al riparto finale dell'onere di risarcimento; negando infne che a tale devoluzione sia di ostacolo la norma della lettera c) del paragrafo 5, secondo cui le Parti contraenti sono vincolate dal pagamento diretto dell'indennizzo o dalla decisione del giudice interno, giocch l'efficacia vincolante deve intendersi limitata a quanto non riservato alla competenza dell'avbitrato, e per ci non VeTO che riJconoscendo ai giudici deHo Stato di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia fra lo Stato ed il terzo danneggiato, si confini l'arbitrato in limiti nei quali esso non ha pi ragion d'essere. La critica che l'amministrazione rico['rente rivolge a tale decisione, p.er H fatto stesso di non muovere dalla corretta e sopra chiarita impostazione del problema di coordinamento :fra i testi normativi apparentemente contrastanti, ma di appoggiarsi invece ad una costruzione che le norme della convenzione non autorizzano, non offre ar~omenti nuovi e degni di approfondimento: -cosicch H prece dente indirizzo, secondo cui il giudice italiano non incontra alcun limite neU'accertamento dell'inerenza dell'atto illecito al servizio della Nato o dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo da cui derivato il danno, dev'essere confermato. Ci comporta il rigetto sia del ,primo sia del secondo motivo d1 ricorso ,che dalla mancanza di quell'accertamento in sede internazio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1085 nale vorrebbero rispettivamente inferiore l'improponibilit assoluta della domanda di risarcimento o, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano o l'infondatezza della domanda nel merito. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2729 c.c. e J'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendosi l'arbitrariet del:l'affermazione della corte di merito, secondo cui il fatto che un automezzo di un corpo militare sia condotto da un soldato in divisa appartenente al medesimo cor:po, ' .suffidente a far presumere che la circolazione dell'automezzo sia stata autorizzata dall'autorit militare. Premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto non per nuHa insuffictente estendendosi anche a concfutare la prova contraria (dichiarazione dattiloscritta, attribuita ad un ufficiale della marina degli Stati Uniti) che l'amministrazione aveva preteso opporre all'esposta presunzione, si deve osservare che la critica della desunzione presuntiva inammissibile, esaurendosi essa nel contestare che il fatto noto sia idoneo a far presumere queUo ignorato, per la ragione che la guida di un veicolo militare da parte di un soldato del corpo pu anche non essere autorizzata: con il che sostituisce un altro apprezzamento a quello insindacabile del .giudice di medto, che valutato la gravit e precisione della pTesunzione secondo l'id quod plerumque accidit. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 -Pres. P1ece -Ret. Mi[1abelli1i -P. M. Tavolaro (,concf.) -P~refetto di BeTgamo (avv. Stato Gal'lg,iulo) 1c. Roc,celi1a (n..c.). Competenza e ~iurisdizione -Circolazione stradale -Sanzioni non pe nali -Ordinanza prefettizia -Giurisdizione del ~iudice ordinario Limiti. (l. 20 marzo 1865, n. 2248, an. E, artt. 4 e 5; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e segg.). Al giudice ordinario non consentito ridurre ta sanzione inflitta con ordinanza prejettizia per la violazione di norme suLLa circolazione stradale (1).. (l) C:fir. Cass. 1Sez. Un., 24 maggio 1972 n. 1646 'e Cass., Sez. Un., 16 maggio 1973 n. 1387 (eDJtrabe ~citate nei11a sentenza, di cui si tratta) rispet- tivamente in questa Rassegna, 1972, I, 415-423 nonch ivi, GARGIULO, Limiti del sindacato giudiziario suLle ordinanze-igiunzioni emesse per la tutela 1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -COill r.iJco~rso aJ. pretore di Ber:gamo de11'11 a'PriJ.e 1969, Sel'lgio Roccella proponeva Oipip()Sizione contro J.'ordil!l:anza deJ. ~efetto di Bel'lgamo, emessa in darta 5 ma!l':llO 1969 e notdficata :hl 28 marzo successivo, con La quaJ:e gJ.i era stato gene~e e so[tanrto irn dall'art. 23 testo unico n. 3 rdel 1957, e rcio e,stesa anche al caso deHa semplice colpa. Tale :responsaib.ilirt non pru essere rche quella penale che C&'tamente pi grave sia sotto il profilo soggettivo (essendo sufficiente la semplice colpa), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sanzione prevista certamente la pi afflittiva di ogni altra) e che indubbiramente gi era prevrista dal previgente ordinamento a carico del pubblico dipendente quando nell'esecuzione delle funzioni pubbliche avesse coorurnesso un reato con danno ai terzi (si noti che le tre decisioni del s.e. anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, citate da Guglielmi, op. cit., p. 173, le quali af fermano la responsabilit personale del dipendente pubblico nei confrOI!lti dei term, sent. 27 rlug1io 1933, in Giur. It. 1932, I, l, 1172 e sent. 10 aprile 1940, in Foro It. 1940, I, 601, contengono aftlermazioni di carattere generale senza alcun riferimento ad un'ipotesi concreta ed infatti per il caso esaminato la responsabilit viene in entmmbi le decirsioni esclusa, mentre la terza decirsione, 12 maggdo 1938, n. 1633, in Foro It., 1936, I, 1362, si riferisce ad un caso in cui evidente la responsabiLit penale del chirurgo che ha dimenticato la pinza emostatica nella cavit addominale del paziente, responsabilit penaJJe a cui a mente deLl'art. 185 c.p. si ricollega la responsabilit cdvile dell'autore del reato anche se estinto). La riserva contenuta nell'art. 23 non pu fare, invece, riferimento alle ipotesi disciplinate dagli artt. 2048 e 2054 c.c. anche perch prima dell'entra- ta in vdgore della no'rm.a costituzionale, di cui il citato art. 23 testo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1091 senso pamcol:are usata rper ind~cru:'le gl'msegitlianti rpt"JVati, d'UJso un tempo presso rl!e diamigiliiie stgnorhli, per i: qUJaLi era pi specificamente adottata la denominazione di origine spagnola aio ai quali veniva affidata l'edrllicaztone ed ~struZJione dei mirnori. D'altra parte, dal puiDJto di V'ils1Ja deltl'ilnlterpre'bazd,ooe 1ogtca, itmpol'ltiDte :iJn pl'OipOOWO COIJJSiJdemre: l) ohe nell'art. 2048 c.c. d. precerttord: .sono aocoon'U!nati sortto La stessa dilsCIJpma con i maes1n:d d',all'te o mesttere, per ti quailii fl dovere di vig. hl:anZia d:ilscoode atppUJnto, come per gl'insegnanti elementari, drul'affi.damento del mmore tper t1agiton d'ilstJruzd,one; 2) ohe l'~cabilit della pT6SUJnztiJOOe dii relsponsabtlit antoor pi gtustilficarta pe!r gili IDsegnaii11Ji el!emen'ba11i, l"!Spetto ai quaJli: ail'obbl!ilgo dehl'illnseg!lllamen1Jo si accompa: gna quel!lo d'imprurpUcahi.le nei 1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a.ssilcurare la continuit dell'it'eviJsta dall'art. 2048 c.c. La, stessa IS.C. ha, itrwece, ritenuto aprpil.icabile la discilpldna contenuta nel ricordato art. 2048 c.c., agli insegnanti delle scuole elementari che siano diJpendenti pll1bblioi. V. 1sul Ciipio conteiliUto nella terza massima v. ,oonf. Class., 10 Jiuglio 1968, n. 2412, dn Riv. giur. eire. e trasp., 1969, 124; Tdb. Miilano, 22 febbraio 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 85, ove in nota rdichiaJmi di giluriSip!t'Udenza e dottii'!ina. L'affermazione ~contenuta nel!l'ultima massima swscilta qualche perpilessit. La tredIOOSIma menslit f parte detlla re:l!ribuzione spettante ai!. l~avorato'l'e, quando espressaJmente I);Wevista da un contratto (collettivo o 1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Questa norma, irn::latti, staib11irsce che a. prmcipio ed arHa fine dell'anno scolalstilco, nei smgo([,i Comuni del cwco1o il direttore didatti'CO riunirsce gli msegnooti deil luogo per tratta~e dei programmi e degli ora!l:i, deHa ripa~iztcme delle dlaJssi e dei risUJ1tati dell'opera dida.ttica e di ogni a1tra maJter1a di ordme dildattilco e dirsci!p'Una~e : catego~da, questa, nelLa qua~le non possono non ritenersi rientranti anche le ilstruzioni dilrette ald aJSSICUT!are, neHe scuolle del cill'colo, J.a cootinuit dell'irn: segnamenrto e JJa "\"ilgillaJnza degLi aliltevi. Il che va rtitenuto soprart1ru.tto in considerazione delLa partilcolarre situazione ne!Wa qualle, rirspetto al persona!le d~sponiJbille, si tro'VaJVa, al tempo deLl'iJl1ddenrte, il cirrcollio di Pol!ilstena, avendo al l'iguardo 1a sentenz: a ionpugnaJta pure rille"\"a.to che dai documenti prodotti iJn giruddz.io v1sulta~a ~ovato che i!l suddetto cil'colo era costituito da 71 classi (del,le qua!Li 59 iJn Polilstena e 12: iJn Mellicucco) coo 71 maestlri (dei qual!i 59 titollarri e 12 coo i:ncarirco provvirsorto aniillUa..e), e noo a'Veva iiillsegnanti in sopl'lannumero o, comu~nque, in~segna:nti a sua diJspolsiz:tone da uttlizZJare qua!li supplenti. .Aippal'le pertanto evildente, come a :fironte di siffa.tta situazione :liosse, oltre che legittimo, neoosSBJrio che le dilsposiz:ioni per le sostituZJi:oni i:n questione venilssero ionparlite all'inizio di ogni allllllO scoliasti!co: soluzione questa che, per aili1lro, sta.ta ritenuta la pd corretta ta!Ilto che, come la sentenza ha avuto CUII'Ia di rillevare, tail.i disposizi.ollli non sollo furono applilcate dagLi stessi maestri deii!a scuola per ben 39 gdomi durante l'anno scdla~stilco 19612-1'963 (sino -cio -aJl 9 ma.gglio 196-3 gtorno de1l'mo1dente), ma furono pru!I'e impartite dai direttori diJda,1JI;ici dei circoli di Giffone, Laure,ana di Bowello, Cinque:firOIIlldi, Ta~Ul'ial!l!o~, Gioia Taul'o, Vall'apodio e Cittanova. Oon hl secOnJdo motivo il Movgante si dJUo1e che la sentenza impugnaJta abb~a escLuso la respollisabi1it dell'!lstituto S. Giuseppe senza pl'!ma ammettere 1a prO'Va testimoni!ale dil'e1Jta a faTe accertare che esso iooividulaile di laJVQ['o), ma quando tJale preVlslOne non es1ste, noo esiste nemmeno il dkiltto ai1la tredicesilma mensilirt (o gmtifica na1lailizia) (v. sul punto Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in Giust. civ., 1971, I, 258; Cass., 12 maggio ,1966, n. 1219, in Riv. dir. Zav., '.1.<967, II, 187 OOII1 nota di MoRozzo DELLA RoccA ove ~rilchiami conf00'7Ili). Pertanto se detta ,gra>tifJca non pu consider:a~rsi se.tn(pre CO/llllPII."1Sa nelll.a ~retribuzione del prestat()['e di iLav()['O, per lo meno dubbio ioni iJmp8JI"tiJte a tutti i maestri afl.il'iruzio delil'anno scoLastiJco, si era l!iJmiJ1lato ad affid8JI"e la VIig,iJ1anza degLi a]l!i.evi del maestro assente all capoclasse Ba1Lamara, ed a so11l:etc11Jare l'iJnteil"Vento dell'istituto reL:iJg:iJoso. Ora, con talle comportamento U pr.edetto diede luogo, in c011Cil'eto, ad una siJtuamone di cOIIIJ(pl].eta ed :iJncontrolll:ata Hbert datto che gLi aLliievi, come era fac~lmente prevedtbi1e, nell'attesa dcll'iJntervento di una persona adU11ta, awebbero potuto d~ssobediJre a chi esselllldo nn loro compag, no di claJSse ii10l1 arveva n 'l'a veste n l'autorit che giLi consentissero di pretoodere e dli ottenere la osservar.nz;a deLLa diJsciJpl,iJna. Allil']stiJtuto S. Giruseppe, che all'epoca deill'dinlc:iJdente ospitava sia l'infortunaroo Batttsti che il m:iJnore Pallamai'a, non :iJncombeva, peraiLtro, alcun onere di :iJnsegtnamernto o di viJgilanza neH'artt:iJgua scuotl:a stataile. Di qUJi l!a il1egiJtt:iJmit de~la !'ilch:ielsta di un suo intervellllto dato che peli." il detto ente l'onere ili vigiLanza sui miJnori rilcorvel'lati era limitato al tempo ~ cui i medesirrn:i. sf trOVIavano aH'iJnrte!I1no deill'Oclanortrofio. N pu ritenel"si che l'Istlituto :losse venuto meno ai dorveri di educazione vooso il miJnor,e Pa!Lama'l'a : nei contfrO'llti, cio, del.l. fell"tto'l'e dell':iJn:lortnnarto. Se vero, :iJn:latti, che 1a responsabilliirt del precettore per curpa in vigilando non esdlrude senz'ailtro quella del genttore o d!. colui che, come nel caso speci.filco, provvede a1l'edUicaz;ione iJn sua vece, tuttavdla la COl'l~ di merito, con apprezZJamento incenSUJrabille, ha riLevato che lo stesso maestro MoogaiJ:JJte 81V'eVla sempre affermato che iJl Pa1amall."a era un gioV18111etto ben ec1ucarto, ed, inoltre, che il Tl"ilbnnaile dei: miJnorenrni nel concedere a!Llo stesso, iJn sede ilstruttori:a, iJl perrldono gLuidiZJi.ale arveva viternuto che non si dovesse app1ilc8JI"e a1JCUI11'a dalle m:iJsure riedwcattve indicate dMl'aa:'t. 25 del r.d.'l. 20 ilwglio 1934, n. 1404, modmcato con la Legge 25 lwgL:iJo 19156, n. 888. Per.tanto, non a'V'oodo il rilcOJ:'II'ente dimosrt,rato la impossibt1iJt di imped:iJre ill fatto lesivo commesso daJlll'ta1Jlievo Pailama!l'a, rettamente stata r.:iJtenuta operante nei di lui condironti la relsponsabil1iJt pll."esunta di cui a}l'art. 2.04'8 c.'C. Con il terz;o motivo tl Morga:nte, oltre che l"ilbadire argomenti di fensivi gi svolti con i motivi dLanz;i esamiJnati, sostiene di avere seonp;re recilsamente contestato gli addebiti mossd.gl1i e che, in ogni ca,so, nella 1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scuola vi era ai!Jtro maestro di quaJrta elemen!Jirure (certo Form~oo) che avrebbe potuto, in base al[e menziO!Ilate di:sposwon.i, ilnitervenire per la v1gHanza deg11i ail.llievi del maestro a!sselllte, coo l>a COIO!seguenza che, noo potendo alcuno dei due !Illporre all'altro la iniziativa di tale vigilanza, sarebbe spettato ali. direttore didattico, che conosceva tale situazione, provvedere per la suppilen2'!a. At11che questa censtlJI'Ia deve essere ~attesa. Con un ~ud:izto di fatto esaurientemente motivato la Corte di appello ha, invero, riJleva.to che lo stesso Morgante aveva sempre armmes& o e dCOIIlosciruto d!i avere assU:lllto l'onere di vi!gd,lare gili alunni della quinta classe elementare del maestro Caruillo assente, essendo egli titollare, nelda stessa scuola, della quaTita classe; che tale onere egU aveva asSU!llJto non gi per personale dilligenza o per eccesso di zelo, ma pevch sapeva che per lui costttuhna un preciso dovere in base alle dilsposiZ!ioni impa!1:11Jite dari direttore didavtico. Noo pu, inoltre, avere riLevanza la cklcostanza che neililla scuola vi fosse al!Jiro maestro titolm-e cui ilncombeva lo stesso obbligo, dato che l'runilca ed elsclusiva causa efficiente del sinistro stata, in CO!Ilcreto, individuata, dai ~u!dilci del merito, nel :eatto dell'avere il Moogan.te affidato la vigillanza ad uno degli ahlievi della cLasse; stata -cio individuata in Ullla causa che, inserendosi ne11a successitone dei :llatti come causa prossima, era da sola sufficiente a determinare il sin:stro, relegando le eventu~i altre cause al rango di calll!se me:romente virtuali ed ipoteti!che. Coo iJl primo motivo del suo ricor'SO l'Amministraz,iooe deLla Pubb1ilca Lstruzione, neil denuncim-e la V'iolaziOIIle e :ealloo applroazdone degli artt. 12,23, 1916, 2056 c.1c., 227, 345, 352, 359, 3160 n. 3 e 5 c.p.c., Jamenta che la Corte di merito abbia dei!. tutto ignorato che nel giudizio di appello eva starta esibita una :lettera coo la 9uale le AJSsi!curazioni Generali avevano maJillifestato la voLoot di esercitare hl diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., fino a(lla concor.renza defllla somma di lire 375.000 va-salta all'infortunato Ba:ttisti per cooto dell'E.N.A.O.L.I., e che, conseguentemente, essa rilcoNente aveva chiesto, in sede di prec.isaZiione delle conclusioni, che dalla somma Hqu1den!da vendJsse detratto tale importo. La cenJSUra merita accog1imento, avendo la sen,tenza impugnata in realt omesso J'esame di tale domanda, alla quale la stessa Severino aveva aderito: esame questo che si imponeva, aV'Uto riguaa:do aass1C!Ul'atore che ha pagato l'indennit aJl.,danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento dei1la somma e manifesta, contestuaLmente, la volont di esercitare iJl diritto d!i sum-ogazione, l'ass~ourato (nellJLa specie la Sevell'ilno nella qualit di rappresentante lega:le de[ figlio minore) noo pi legittimato, limitatamente al!la suddetta somma, a pretendere dal terzo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE responsabile H rilsa.Toimento essendosi la rel,atirva legittdmaziooe tTas:ferita, nei limiti decr:dvanti da'lila suTirogazione, aU'ente ass~curoltore (Oass., 29 !IOOiggio 1964, n. 1349).. Ooo iii se'condo motivo del dco!'ISo l'AmminilstTazione deduce che i giudici di appeLlo, nel determilnal'e il probaibhle fumwo gua!da,gno medio dell'in:liortrmato, sarebbero incorsi, in vioLazione deg1i artt. 1223, 12,2;6, 1227, 2056 c.c., 360 n. 3 e 5 c.p.c., in due 'V'izi log~ci: a) iii. pcimo, relatLvo alla determinaziooe del sall:ario annuo senza tenere conto di tutte le eventuail!i inlcidenze negative sulla costanz~a dell'atrti~t lavQil'lattva (intemperie, indlortrmi, dilsoccUJpa:z;ioni...); b) il secondo, reLai!ivo ail.l'affell'mata correlsponsione degli interessi compensatilvd., nonch aHa mancata decurtazLone del capitale di una somma corrilspondente agli interessi per l'antLcipato pagamento. La prima censure, che attiene specificamente ali. crirberio di lilquildaziooe adottato dalla Oorte, giuddilcamerute i.nrfonldata: il che va subilto affermato anche se, come appresso sar hlil.ustrato, per effetto deWaocoglilmento del rico11so Lncildentaile proposto dall:a Seve11ino H gi:udilce di dnvio do'V'r procedere ad rma nuova Uquildazd.one. Il metodo di capitailizzazione in uso per le rendite vitaLizie , matti, affidato ad un mero cal!colo di probabhli.t . in or:dilne alla durata deLla vI!a dell'dndividuo ed perlanto soggetto aill'tncognirba della varilabilit del reddito: con la conseguo:lz:a che esso consente un giudizio di sempHce probabiJ1irt e non di Ce!I'tezza. PeraLtro, nelLa specie, 1-a sentenza hnpugnatta, dopo avere affermato che il Battilsti, in avveniTe av~ebbe, presumJbiJmente, svolto l'attivit di operaio speda,lizzato e dopo avere call.oolato iJn liire 130.000 men.siU il guadagno medio del detto la'V'oratore (in raWione di lire 5.000. giornaliere per 26 g.rornarte la'V'orati:ve), ha posto a base deLLa Hqu:ida:lli:one il guada,gno mensille di lire 112,5.000 e non quel:lo di lilre 130.000. Con tale riduziooe pertanto sarebbe stato tenuto conto, impli:cttamente, dell.!le eventuali inddenre negative rdguardanti hl reddito di lavoro. La seconda censura i:nammissibille iJn quanto attiene a statuizioni sugli intere,ssi che, contenute nella sentenza di primo grado, non sono state gravate da aJ..cun speci!fico motivo di a(plp61lo da parte deil Mostell'o. Con il terzo mot''V'O la detta parle lamenta che sia stato riconosciuto anche alila madTe del'ilnfortunato LI dilrttto ali. dsaT1cimento, dei danno patrimoni:ale. La censra fondata. Occorre premettere che la risaT1crbillit deil danno non patrimoorale , dal>l'art. 2059 c.1c., l!imitata ai casi determilnati daLla legge: tra questi da annoverare quello previsto dall'art. 18'5 c.p., che, tra l'altro, stabilisce la risa,r.ctbhltt dei danni non patrilmoniali derivanti da reato. Ora, per hl combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.c., anche tale danno deve costituire una conseguenza di:retta ed dmmed~ata del 1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO reato e, pertalllJto, ne1l Cla!SO in cui il fatto-rearto determ~ni, coane neltla specie, le,sioni non tai elementi destinati .ad integrail" e llia retribu~ione vera e proPTia, per tutti gli e1lfetti dispetto ai quali il'ammontare del1a medesima 11illevante. L'accogLimento del'la detta cenlsu:ra assorbe l'esame del,le a1t1Te due dato che .ti giuld~ce dii J.'i!nvio dow procedere ad una nuova determina zione dellla il'etri!buzione globa;le mensile e, necessariamente, ailla rinno vazione del calcolo :per la iliqu~dazione_del danno. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 Mertta, mine, accogUm.ento .ill quinto motivo d!i riJOOI"so con il quaJle il.'Ammmistrazione deUa P.I. deduce la vtolazione deg[i aocHt del l dcot11so !Peir cassazlione 'propolsto ,a'f 'seiJJsi ~deWcwt. 111 Gost. contro H decreto del giud~ce delegato m data 2,4 settembre 1969 assume!llldo: a) hl decreto del ,gtudtce delegato dd oc:~pcwti2ltone lde1l'attivo :impu~ abhle, esclusivamente, 1con ,hl rreclamo al 1m~bnnaile prrewsto dall'art. 26 Lf., e non 'anche con dJ. r~corso per cassa2lione, a norma dell'art. 111 Cost. ammesso, inVIece, ~cootro il 'PirOIVVed!tmento del tribunale 'che, pr.onUIIlc:ian~do 'appunto m sede dii Tec1amo, abb~a dso1to questi: oni ~concelrlllenti dJirrdtm lsoggetti'Vi deUe parti; b) il r1co['so stato (l) La sentenza ,che si aJJJJI;lota riveste lllotevoLe importanza perch per quanto ~consta La prima vol1Ja dopo che coo decisiooe 9 1luglio 19<63, n. 118 (in Giust. Civ., 1963, LII, 213), J.a Corrte Costiltuziooale ha dichiarato la legittimit costituzionale dell'art. 26 f.l., ritenendo per che tale ultima d.i;sposiziooe con .iil brreviJssio:no tet'ffi.Irlle previ;sto per la proposizione del reclamo al TribunaJ.e non sia applicabile nei confronti del decreto del giudice dele,gato che deoi!de in ordine all'attrribuzione di dtrritti, che viene daJ.il.a giW'isprodenza riconosciuta Ja immediata II'icorribilit per cassazione del PQ"ovved.i;mento del 1giudtce deLegato che stabmsce hl piano di ripall'to delJ.'attivo (sia parziale .che finale). Iinfa~tti le piJeced.enti decisioni richiamate anche in motiva2lione (Oass., 28 .ge!lllnad:o 1970, n. 175, in Giust. Civ., 1970, I, 580; Cass., 26 aprrile 1969, n. 1357, in Giust. civ. 1969, I, 1<689; Cass., 15 febbraio 1969, n. 523, ivi, 1969, I, 583; Cass., 14 febbraio 1966, n. 453) e che ammettevano a seconda dei oasi il ricorso per Cassazione e l'opposizione oiJdimiarda riflette~ano prrovvedimenti del giudice de1eg,ato attLnenti a fasi divet'ISe deLla ,prrooedura di failUmento. Seanb!ra .iil (JaJSO di sottolineare 1a decisione m TlaJSsegna IJJ.Oill prrende prea;>posiZJiOill!e ex arrt. 98 J..f. (~cos SATTA, Decreto di riparto fallimentare, ricorso per Cassazione, giudizio di rinvio, in Riv. dir. comm., 1963, II, 339, e spec. 343-45, e Istituzioni di diritto fallimentare, pp. 301-302. COtn:f., FERRARA, n fanimento, Mtlano 1959, p. 407; GARBAGNATI, Fallimento ad azione dei creditori, in Riv. trim. dir. ptroc. civ., 1960, 368.; .ANDRIOLI, Fallimento (Dir. priv.), in Enc. diT., vol. XVI, p. 447. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1113 legge, i~Spkata a 'cxtte~ri dd 1S1t!rema soolecli.Jtruldme, ~rimedio adeguato pe!I" H via.s'ame di provvedimenti adottati dali. .giuidllice delegato nehl'ese~rcizio di arbti'Vit me~r1amente ordtnatO!I"da, ma mrvece i1ndd~eo per il c001tro1l/lo di provrvedimenrti dii IIlatura ,giJudsdizioiOJal.e dedsm!i.Ja. L'iJst:iJtulto, matti, se co!Iliside~r1ato qUiaO.e mezzo dd tutelia giurilsdiz&onall,e di dmtti sog1~ettli.rvi, contrasta :sta Con 1i :prmcilpi che e1silgono 1a cO!l1~t de'i te~rmiDi di de 1 cadenza (a!rg. ;_ex art. 219165 c.1c.), sila coo i prilncilpi che stab!Hilscono la deco11ren2la ded te~Vm!!l1i deUe ]mpu!gn,aziloni da1la conoscenza deiLl'atto ilmpUig!Ilato o, quanlto meno, dal :liatto 10he la emanazione dii esso sila starta por,talta nelJla tsfeTia di ClO!l10Sicilbdll:it degli 1JIJ.:bereSISialti al/la 1mpUiglniaMva (avtt. 326, 3,2,7 10pv. c.rp.1c.), sia, infine, con i p!l'1ndpi che vogliono assi:cur, ato un effettdrvo e'se!rlciz,io dell diritto di d!iliesa. In cotnside!razione di ci, deve 'con>clJuJde,l1si che 1l'ilst!turto m questiooe non pu e1ssere lrliteiil.lll!to, nel ,!lost!I"o ordinamenrto .gimdldico, Ul!l rimedio atto ahla tutela giJurilsdizWn.alle dei diritti SOiglg,ettdvi, e ,che eSISO pertarnto ilnapplwoobi:le ai provrvedimenti dedsori del giludi1ce delle1gato m malte11ila 1di dildt.ti soggerttli.rvi:, tre CUJi deve annorve'l:'a!rsi, come Sii vilsto, 1]1 deiCTerbo del g.iludilce de,J.egato impugnato dallll'ammiwstr,aziOille Finanzi,aria: esclusa la possdb11it del reclamo deve riltene!rlsi qu1n.Jdi ammilssibhle hl rwco!rlso per cassazione, a nmma del!l'art. Hl Cost. Da ICOil'clusione cui si pervoouti non pu di111si iJn reale colllJtrasto c0111 le Il.Uiffierose decistonti (v. da ultimo, lsent. n. 613/72,, n. 824/712), richiamate a1111che dallle :l'esilsilen.ti, c0111 cui que~ta Ooote ha affeTmato la naturla dec'~sOTi:a dell rec[amo, rproposto a0111tro ti ip(l'avVed:imenti de1l giludi!ce dellegato, 'e !lJa impUJ~billit di e1sso c0111 dll. r:iJoomo pe'r cassaz1ione a noTma deH.'a~rt. 111 Cost. Si tratta drnrfatti di cars'i iiil cui sta~a scelta lia via breve 'del re1c1amo, e :La parte interessata ha poi impUJgn,ato iJl prorvvedilmento colle,gi:ale con il rilcooso per cassazione ai senlsi dell'art. H l Cost., ma ne.i qua.Jd non stata prospettata, e non sta~a esaminata, la diiVleiriSa questione de>lil.a possibii1it di dmpugnazione dilretta nelle :li01rme ordmarte del prorvvedime'lllto del rno dell ille!I"mine di 60 gg., decorrenlte dali. deposito, era felstivo (23 ~norvembre 1969) O!Ilide, pe>r ~a pll'o>roga di diritto al prilmo gi!O!D'llO S1g1Uente Il!Oill fu1stivo (arrflt. 155 U.IC. IC.rp.IC.), 11 riJoOTSO stato UtJiJ. mente lnOrbilicato 11 SUOCI1SISVO 2,4 !IliOVembll1e 1,9,6{1. Sub. c. -Non ha rillevanza H :liatto che l'Amministrazione Fin:anzli.a ria non abbra presentato al giiUJdiJce delegato, prilma dell decreto di appro vaZJione del pdano di 11iparto, le osserVlazioni di CUli all'a>rt. 110 l.f. Didiat ti la impugnazione ,cOitlJtro hl decreto detl giiUJdiJce delle,galto non cO!Illdi ziO!Illata, 1stanrte l'a maiil.lcarnza di ogni preiclilllsione normativa, a11a preven tiva presenta2lilone dei}le dertte osservazioni, e vi sono qUJindi legitrtJimati anche i CTedttori che non h:anno pTesentato olslse!I"vazioni. -(Omissis). 1114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I -28 maggio 1973, n. 1567 -Pres. Leone -Est. Spadarro -P. M. Del Grasso (rccmf.) Ciln (avv. Lopes) c. Opera NaZiiO[))aJle Irnvalid:i di Gue~a (arvv. Stato OM'U!si). Servit -Titolo costitutivo -Indicazione specifica del contenuto della servit-Necessit. (c.c., artt. 1027 e 1058). n titolo costitutivo o indicativo di una servit deve contenere tutti gli e-lementi atti rad indiv~duare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilit di aLtro fondo appartenente a diverso prop1 ietario, con la specificazione della estensione e delLe modaLit di esercizio in relazione alla ubicazione ,dei fondi. Sono pe1tanto inefficaci quelle cLausole che facciano genericamente riferimento a stati di fatto preesistenti, a servit attive e passive ecc. ossia le c.d. cLausole di stiLe (l) (Omissis). -Con il''U!Il~co motivo, i l'IICOI"l'en!ti, dennncta[))dO lra v-iolazione e :lalisa aipiplilcaz~cme degJ.i ar.tt. 13-62 e 11371 c.rc., in relaz.io[))e alrl'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., 'Censurano l:a impugnata senteil12la per avere escluso rche nehlia clausola, l1ipor;tata nerlil'ratto di compi11a'VIe[))diirta del 25 maggio lr9r5rl 'ID no1la'l:'o M.arrlsall.a, con la qlltal1e fu stabiJHto che la vendita ptvocedreva rcon tutti i dw~ti, aziO!lli, ragioni, aJUneiSISi e COil!Uessi, dilpendienze e pertinenz1e, servit attirve e passive esltstenii, tutrto mcluso e [))u}la esclJUJso , fosse conrtenuta La mantfesta2lilone di nna co[))coroe vollont negoz.iaLe ldeillle rpar,ti di arttdbu~re VJal1o1r'e legale ra tutte le sel'Vtt di fatto, rgi es~stenti red abuJswamente e'se:rrcirtJate da1l fondo, r1imasto iJn propriet dii essi dcmrenrti, su queLlo ve~duto dagl1i Al'lcobasso all'Opera NaZiiauso~a, si ISWebbe attenuta esdLurswamente aJ. s1gni.fiJcato JetrterraJ.e dehle espressiooi in 1elssa .coote[))ute, omettendo di Tlicer.cat'e ed ilndivildiuare, attl'laverso la valurtazii365; 24 settemme 1971, n. 2650). Questa .stessa Corte Stlip['ema ha anche affeii:1IDato che il titoLo cos1lltutivo od i!IlJdicatirvo d:i una se!I'Vit deve C'Oillrteneve tutti gM elementi atti a!d indi'V'idu: all:',e n conille!IlJUto ogg.ettirvo del peso Epos:to sopra un :liolll1do per la utili:iJt !di alwo, ioodo appartenente a dirvel1SO' propll'ietairio, con la srpecificaztone dellla est1IlJSi.one e dellle modalit ru eS\l'lc!izio m r,e:J:az,i.one alil.a ubi.caziOIIle dei fond1i, ed ha dbadito il proincipio, secondo cui sono ilnefficaci quelJ.iJ.,e tclau:sole, che :liatcdano generilcamenrte rife['imento a starti di fatti ,SUJssilsrtenti, a servit atttV' e pa:slsiVIe... ecc., ossia le Cilau:sole cotsiddette d:i stne (Oass., 4 mall'zo 1971, n. 5'76). civile diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bo1og,na-Roma, 1967, 267, SIPeC. 289, GRosso e DEIANA, Le servit prediali, in Trattato di diritto civile italiano diretto da VASSALLI, Tmino, 1963, vol. I, p, 448; BURDESE, Servit p'!'ediali (diritto vig.), in Nuovis,simo dig. it., voil.. xv;u, p. 150. Sembra O!P!PQil'trmo rilevare che ferma l'ndoneirt; di una clmlso1a 'c.d. di stille a costiitmdre il tito~.o di una servit, allooch lo stato di :liatto corr~Sipondente atd nna serV'it (O!PIPOIIlJIIlte) sia .stato c!I'eato dal vendito['e .pro!Prietario dH'runko fondo poi diviso pe[' effetto della veiJJdita (cireostanza peraltro che non ricorreva nel caso deciso dal:l'annotata sentenza) la servit derve :ritenel"Si costituita in virt del disposto dell'art. 1062 c.c. (per destinazione del padre di famiglia), conf .. BRANCA, op. loco cit.). 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In relazione con questi pl'lincipi e neLl'ambito deUe els,poste censure, che vengono ~d itrwestwe l"ia:1templ'le!JaziJOIIl:e che la impugLtllata sentenza ha dato ,aJila c1aJUJsoi!Ja, ICOlllJtenuta nell'atto dii COlffiiP!I'IaVelllJdita del 215 giu gno 1951 ,e sopra pUJntu:a:liizz:aJta, pvopdo, atl. fine di 1stabi:li~re se in una tatl.e oLaUJSoil:a fosse ~configUJmbiLe nna oOi!lvalLiidia deJil.e servi~t di fatto, abUJstvamente 'esevoitate dai Oim SUJ1. ifon!do venduto dia1gihl Alreoibasso al l'O.N.I.G., e, quilllJdi, nn titolo !ildooeo allilta costttuZiione dii esse, , per tanto, evidente che al compI1JO di questa Covtte rimane cill'ICOISCl'li:tto aill!o esame deltl.a ve1atwa mothnaz:iOu:JJe; ed al r~g1UJWl'do deve su:bi,to ipl'eCJ~sansi che la decisione sull. pnnto dn questione SOII'retta da nna motirvaZiione, che si appa:Lesa Lneccep~bil1e ISUl piano log~co ed i!DicOi!ltestahhle sul pi:ano gi'UJVidiiJCJO. La COI'Ite di mel'lito, iilllliatti, dopo a'Vier'e ril1eV!ato che le esp!['esstom contenute n.eiH'a.J:iz.Ldetta da'Uiso'l'a, rLpvoducend!o quel1e tilpicihe di una comnne pvassi stitl~siliJca, conferivano a1La cLaiUisoil:a SfteiSSa hl carattere di una mera 1CllliUISoJa di 1stille, ha osservato che ta~1e ctl.a1Uiso1a, non contenendo l'inld/.Lcaz:iiOIJJe di elementi 'atti ad mdiv~duaxe 1a il.latura, il'ogge,tto e la estensiooe de1le serWt, menzi'OI!l!ate ,sollJtwnto con la sempililloe denominazione di ,servJit a,tt]ve e passive esilstenti , senza neppUJVe l'lnd~~az, ione deli rei!JatiV"i dia:'itti, erano da rnenevsi i.nildonea ad e1ssere asSUi!lta come valllido titolo del[a es~stenza e costituzione di una 'qualisi:asi serV!it. Pl!'escil!l!dendo da questa ICOi!llfigtUr,azilooe data ~a111a oi!JaUisola ~n quesihlone, ha aJ1Jche esamil!l!arflo ill silgl!l!ificato attri:buiiblle ai!Jla :livase, coo la quaJ.e stato fatto rdr.fievimento alBe servlirt atti'V'e e passhne esilstenti , ed ha rHe' V'ato oh'essa, attraverso, la p!M'Oil;a es~stenti , i!ndhcativa di un preci.Jso e speiClifico l'iferlimento ahl'e 'servit !PI'O'V'ell!ienti da un titolo Leg~a,1e, comporta\ l!Q JJa esd1UJSiOu:JJe di un rifevimento altl.e servU di fatto, abUJsi:vamente ~esevoi;taJta, ~quallii queffile, ogg~etti dietl:la controve11sia. Ha, ID:fine, elsami, n.ata llia dhchilwra,zione del teste Gi.Jannone ed ha ossel'V!ato che s'e,ra vero ~che nel covso dell'e trattative, S'V'olltosi tra un ~appresentan.te del. il'O.N.I.G. ed 'i Cin, era sovta d~sculssiooe in me!l'irflo all1e servit da quest'u1timd esercnate sull. fOI!l!do degJJi Aivcobwsso e gtLi stessi Cin a'Vevano manUiestata l'ia:11Jenz]ooe di volere subortdin,a,re ail mantentimel!l!to di dette servit 'La 'V'endita detl.l',appez~amenti di tell'lreno di loll"o pvopriet, era anche vero 1che, ci i!liOIIl:Ostante, talle ICOI!l!diizi.JOI!l!e non el!'a stata eS!pressamente const~dtemwta n nel pcr-eliminaJre di vendita del 10 ottobre 1959, n neill',atto de:fin~i~o di V"endita del 215 giugno 195,1; taJJch dorve\l!Q de,sumersi 1che questa ICOI!l!diZione non e!!1a stata a1ocettata dailil'O.N.I.G. e che i Oin, di. :lironte a questo ri!fiurto, a'vev:a~no pen1salto di poter.Ia fa!l'le va!lere, r'ICOil1rendo a que,lila oLaiUisolia g.enerica, che riien~a in uria ~comune pmlss1 stni:sti.Jca seguma l!l!elJl,a stLpu1aztone dei co!lltl1atti di compmve,ndilta. Ova, se, prescimel!l!do dallila configUJmbi'lirt della olausoilllmm-o Lwoo:i pubblilci ('aV1V. Stato M'ataiLollli), con illlrtervoorto dJeil PlresildOOJte Re,glione Gampallla (,avv. A:bbamonte). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Trasferimento di competenza alla Regione -Difetto di notifica -Improcedibilit del ricorso -Non sussiste. Giustizia amministrativa -Intervento in giudizio -Intervento della Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di edilizia e urbanistica -Ammissibilit -Rinvio del processo ad istanza della autorit intervenuta per predisporre difese -Concessione del beneficio -Inammissibilit. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Sospensione -Potere del Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 del1967-Connessione col procedimento di annullamento della licenza edilizia -Effetti -Ammissibilit della impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza Sussiste. Edilizia -Licenza di costruzione -Impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il provvedimento di sospensione -Limiti. Giustizia amministrativa -Interesse a ricorrere contro una procedura . in tinere per il suo annullamento -Fattispecie di provvedimento di sospensione dei lavori per pendenza della procedura in itinere di annullamento di licenza edilizia -Interesse a ricorrere -Sussiste. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Dotivi di ricorso avverso provvedimento in itinere, diverso da quello impugnato e del quale costituisce il presupposto -Inammissibilit. (*) .A!l.ila r,edazione deUe massime e delle :note di questa Sezione ha COllabOII'MO anche l'a'V'V. FRANCESCO iMARIUZZO. 1 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 Edilizia -Licenza edilizia-Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del1967 Termine di 18 mesi-Decorrenza-Accertamento dellaHlegittimit della licenza -Comunicazione agli interessati -Esclusione -Scadenza del termine -Sussiste. Edilizia -Termine di 18 mesi -Riapertura del termine per trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali -Esclusione. Ai sensi deLl'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, deve considerarsi trasferito .atte Regioni iL potere di 1annttUamento dette Licenze ediLizie ilLegittime, nonch La potest cauteLare di sospensione dei Lavori di cui alL'art. \27, te:gge \17 agosto :1942, ln. a150. PeraLtro, non va !pronunciata La improcedibilit deL fl"iorsn giurisdizionale avverso un ptrovvedimento tdel Ministro per i Lavori pubblici anteriore aLLa entrata ~n vigore del .d.P.R. 15 gennwio 1972, tn. 8, che dispone la sospensione di Lavori .intrapresi :in ibase ttd lll'art. 7 terzo comma legge 6 agosto 1967, n. 765 (cfr. Rass. Avv. Stato 1972, I. 647). Iin essa si dnvi1en:e anzi,tutto una puntuaLe app1toazione deil!l'aa:-t. l deil. de.CT~eto del P~r:estdente deLLa R~ubblica 15 g~ennaio 1972, n. 8, che ha trasferito allLe Reg~ioni a Statuto Ordinario Le f.unzlioni amministrative esercitate dagili org.ani centr'ali e pelrifedci del1lo Stato in ma1lelria di Uirbani!stic,a, ed ha lin p.artko1are chla~rito che dette fui:tzlioni non sono solo quelle specifkamente eilencate neiJ..Le 1ette~re da a) ad n) del cita.to a~rt. l decreto del Pr~sidente deLla Repubblica n. 8, dovcendosi l'itene~re detta eLeilJCazione di carattere moc.amente e'semrpilificativo, .sta:nte 'la, po:-.ese.nza di U!lla disposizione di chiusura, qruel!La inrucata nella lett&a o) che gen&icameDJte comprende ogni a:ltra fun:ziOllJe amministrativa es&cirtata da,gli organi centra1i e 1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nella predetta fattispecie la Regione interessata ha veste per in tervenire rin giudizio ~e inserirsi neL .giudizio ,medesimo meno stato e nei termini in ;cui esso \si trova nel momento 'n cui l'intervento rviene effettuato; non pu pertanto essere. :concesso ,ana. Regione il beneficio del rinvio del processo ai fini delta predisposizione delle difese (2). L'ordine di sospensione dei lavori ediLizi irregoLari, che il Mini stro per i Lavori pubblki pu emettere ai sensi dell'art. 7, quarto com ma, legge 6 agosto 1967, n. 765, strettamente connesso con il proce dimento di annullamento d'ufficio delta licenza di costruzione che di quella sospensione costituisce il presupposto; col ricorso avverso il prov vedimento di sospensione ammiSsibile pertanto anche l'impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento (3). periferici deillo 1Stato : ,conseguentemente dia riteneoosi tr;asjiertto anche il ;potE!a:'e di 'annuHamento di licen:ze edHizie IOOnch n potere di sospensione dei ~avori intDi['JII'esi in base ad una \licenza edilizia per il cui al1:Illll!Llamento sia in cooso iii. proceddrmento, sospensione p~evtsta dal quarto comma dell'art. 27 delLa Legg.e 17 a,gosto 1942 n. U50 nella nuova formulazione di cui alil.'art. 7 L. 765/1967. SU!liLa costituzdona!lit dell'art. 7 de1la L. 765/1967, con riferimento alil.o annulLamento d'ufficio della licenza edilizia .con decreto del Pr-esidente della Repubbltca e :in il'eliazione rpru-ticoliarmerli1Je aU'ar_t. 113 della Costituzione e .atl'Le ,aJ1Jre noTme costituzio!llaJJi 'che concernono le attribuzioni del Consiglio di Stato e deglii aLtri organi di giUJStizia amministrativa, si era gi pronunciata 'La Sez. IV con decisione u :Luglio 1972 n. 697 (Il Consiglio di Stato 1972, I, 1336). Ai sensi dci terzo comma di detto art. 7, il 'PII'"Ovvedimento di annuUa mento deV1e esseil'e emesso entro diciotto mesi daLl'accertamento deUe vio 1azioni di cui al primo comma; orbene sul ,si~fioato da attribuiTe aill'e srpressione accertamento dellie vioLazioni , dm base al quaie segnato il momento da cui inizia a decol'ITere dl termilne dei diciotto mesi, il con tl'lasto ~risprudenzilale evidenziato netla ordinanZJa 10 marzo 1972 n. 174 deLla Sez. IV sopra citata stato risolto daLLa Aidunanza PJJenaria nel senso che detto accertamento -i\1. quale comunque non costituisce un atto ricet tizio da pa!rtecipail'e agli interessa>ti-dey.e con:s:istwe ~n un atto, un docu mento, quale ad 'esempio una richiesta di pal'ere al Consiglio ded Lavori Pubb:lici, che riveli, in modo evidente, che 1l'autodt da cui promana con side!Ta i1J.egllittima !la ihl,oenza medesima. In precedenza La IV Sezione ,con decisione 13 marzo 1973 n. 2,22 (Il Consiglio di Stato 1973, I, 376), nel chiarire ,che .l'accertamento, tn quanto operazione ricogndltiV1a dd una deteoommata situazione eddUzia e ausHiarJa rispetto alla adozione del rpStato (cfr. al rigua!Ddo anche Oass. Sez. Un. 14 febbraio 1964, n. 340, Foro Amministrativo 1964, I, l, 136). RAFFAELE TAMIOZZO ll24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSLGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 guJglno 1-973, n. 63,2 -Pres. Me['ergazzi -Est. Buscema -Pistorc,chi ed altri (avv. Ligruori) c. Prefetto di Tocamo (avv. Stato Skonolfi) e DJ,tta Diodoil'o (arvv. Mari.Jnucci). Espropriazione per pubblica utilit -Espropriazione ed occupazione Industrializzazione del Mezzogiorno -Occupazione di urgenza Annullamento del provvedimento di occupazione -Conseguente illegittimit derivata del provvedimento prefettizio di espropriazione per pubblica utilit -Sussiste. Il provvedimento di occupazione immediata di un bene da espro priare per l'attuazione di iniziative di sviluppo industriale nel Mezzo giorno, adottato in forza del decreto legislativo 14 dicembre ~947, nu mero 1598, perch ritenuto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legisla tore, essendo determinato .esclusivamente in base ad un apprezzamento di urgenza normale in relazione alle finalit di pubMico interesse da realizzare, non gi in base aci una situazione di forza tnaggiore e asso luta urgenza, costituisce solo il tipico espediente per acce.Zerare H con seguimento di specifiche finalit in attesa del formale provvedimento di esproprio. Tale provvedimento di occupazione volto a ccm:seguire l'antici pata 'disponibilit del fondo e rappresenta sotto il profilo teleologico e sostanziale una fase dell'intero procedimento diretto alla acquisizione coattiva del bene; pertanto l'annullamento in sede giurisdizionaLe del provvedimento di occupazione d'urgenza implica l'Wegittimit deri vata del provvedimento prefettizio di erspropriazione per pubblica uti lit (1). (I) Sulla illegittimit derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza. Il d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha decentrato al Prefetto e ad altri organi periferici le attribuzioni del Ministro per i Lavori Pubblici in materia di dichiarazione di pubblica utilit; conseguentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia stata decentrata al Prefetto anche la competenza a dichiarare la indifferibilit e l'urgenza delle opere da realizzarsi a cura dei Comuni, trattandosi di un atto che comporta la valutazione di situazioni obiettive di evidente carattere locale (cfr. da ultimo Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 676, Il Consiglio di Stato 1973, l, 973). Anche il provvedimento di occupazione immediata dei beni da espropriare, adottato ex d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, rientra nella predetta categoria di provvedimenti prefettizi, in quanto presupposto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legislatore; esso peraltro stato ritenuto, nella decisione che si annota, non gi fondato su di ima situazione di forza maggiore e PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1125 assoluta urgenza, ma soJo su di un apprezzamento di' urgenza normale, costituendo la misura cautelare della occupazione-secondo un insegnamento consolidato anche in dottrina per tutti i ,casi in cui sia la legge stessa a dichiarare indifferibili ed urgenti determinate opere o categorie di opere, come ad esempio que11e occorrenti per l'attuazione di inziative industriali nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno -solo il tipico espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalit, in attesa de.l formale provvedimento di espropriazione. Giova a tale proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 4, d.l. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative menzionate nell'art. 2 (impianto stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse entro 10 anni dal 27 gennaio 1948, data di pubblicazione del relativo decreto) sono dichiarate di pubblica utilit. Per la espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2534 . Il successivo d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) all'art. 29, primo comma, in relazione all'art. 3, primo comma, legge n. 166/1952 e all'art. 3, legge 717/1965, stabilisce che le opel'e comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilit con l'approvazione dei pl'ogetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del C01nitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito delle rispettive competenze . Il secondo comma dci citato art. 29, in relazione all'art. 4, legge 646/1950 e all'art. 3, legge 166/1952, fissa il principio che le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . . Nella fattispecie in esame era stato annullato con precedente decisione della stessa Sezione n. 887 dci 1971, (Il Consiglio di Stato 1971, I, 1726) il provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno dei ricorrenti per accertata lacunosit e inesattezza dell'appr.ezzamento amministrativo circa la scelta delle aree da utilizzare per l'ampiamento dell'opificio industriale della Ditta Diodoro controinteressata. In sede di ricorso avverso il provvedimento di espropriazione stata dedotta la stessa censura quale motivo di illegittimit, anche e direttamente, del provvedimento di espropriazione. La controinteressata Ditta Diodoro si era richiamata alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 285, dell'H ottobre 1971, (Foro it. 1972, I, 13,2.7), COO la quale venne .confermato il prinJCipio che l'occUG;>azione d'urgenza degli immobili nelle espropriazioni per p.u., relative a realizzazione e ampliamento di impianti industriali nell'Italia Meridionale, non va considerata presupposto dell'espropriamone, con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento di occupazione non comporta nullit derivata anche di quello di esproprio, essendo nece::;saria per tale ulteriore pronuncia una apposita impugnazione ad hoc dci provv.edimento espropriativo e ci in quanto, pur potendo l'Amministrazione disporre l'occupazione prima dell'espropriazione, non va peraltro trascurato che il potere espropriativo sorge daUa legge in vista esclusivamente della obiettiva natura dell'opera da eseguire; il decreto di occupazione attiene solo al modo di eseguire la espropriazione, non ~ al potere di espropriare, che a monte di esso e che potrebbe estrinsecarsi secondo le vie normali senza che l'Amministrazione debba necessariamente disporre l'occupazione: piena autonomia per 1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanto del provvedimento di occupazione che comporta la necessit di impugnativa del successivo atto di espropriazione. Tale insegnamento della Suprema Corte non del resto che un corollario della natura dei due provvedimenti in discorso, i qu!llli, pur accomunati da un comune fondamento, che risiede nella normativa di cui all'art. 834 c.c., si differenziano nettamente fra J:oro quanto a natura ed effetti; n la necessaria connessione esi.Jstente ifra i due pa:-ovvedimenti quando la occupazione si inserisca nel procedimento di espropriazione con un rapporto di mezzo a fine, costituisca cio l'elemento strumentale rispetto al definttivo passaggio della propriet dell'immobile d!llll'espropriato all'espropriante (dr. Cass. 28 giug;no 1969, n. 2336, Foro It. 1969, I, 3093), pu far trascurare la imprescindibile necessit di mantenere separati e autonomi i due provvedimenti nell'ambito della categoria degld atti ablativi, in particolare quanto alle vicende inerenti ai loro vizi e alla loro impugnativa in sede giurisdizionale, con la conseguenza che vanno considerate inammissibHi 'le cenrsul'e dirette contro il pmvvedimento di .esptrQIP['iazione e dedotte in sede di impugnativa del provvedimento prefettizio che autorizza la sola occupazione di urgenza (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. 13 giugno 1972, n. 521, Il Consiglio di Stato 1972, I, 914), corretta applicazione fra l'altro del consolidato prdncipio di inammissibilit dei motivi di ricorso concernenti atto diverso da quello impugn!llto (cfr. ad es. Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1269, Il Consiglio di Stato 1971, I, 2414) . Lo stesso Consiglio di Stato con 'evidente richiamo alla necessit predetta di mantenere l'autonomia dei due provvedimenti ha sancito l'inammissibilit del ricorso in caso di cumulativa impugnativa del decreto di ef!propriazione e di quello di occupa2lione di urgenza. A tale proposito la IV Sezione con la decisione llluglio 1969, n. 383, (Il Consiglio di Stato 1969, I, 1171 e giurisprudenza ivi richiamata) ha precisato che l'inammissibHit va pronunciata in quanto il provvedimento di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione non possono essere ritenuti :neppure linterdipendenti sia perch l'esistenza dell'uno non assume rilevanza sulla formazione dell'altro, sia perch la produzione degli effetti propri dell'un provvedimento non subordinata alla preventiva verificazione degli eff.etti dell'altro. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3, lllllg;lto 1973, n. 670 -Pres. De Ca. tPiUJa -Est. Pa[eollogo -Petti (a'V'V. AbbatmOIJJte) IC. Comune dii Napolli (a'V'V. GILe.tjeses). Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Provvedimenti prefettizi in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del1952 -Non definitivit. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio di sospensione -Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubblici -lnconfigurabilit di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Ministro per l'Interno. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 Atto amministrativo -Silenzio della Pubblica Ammini~trazione -Interpretazione del silenzio-ri~etto in relazione all'art. 6 D. P. R. n.l199 del1971 e all'art. 20, primo comma, L. n.1034 del1971-Vizi dell'atto impu~nato it1 sede ~erarchica -Rilevanza in ordine ai motivi di impu~nazione nel successivo ricorso ~iurisdizionale. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Le~ittimit del provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del1952 in relazione ad un nuovo piano re~olatore -Sussiste. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del1952 -Mancanza di verifica della ricorrenza dei requisiti di le~~e per la sospensione -Ille~ittimit del provvedimento prefettizio di sospensione -Sussiste. Non essendq definitivo iL provvedimento di .sospensione dei tavori edilizi, emanato dal preftto ai sensi deWarticoto unico, cpv. legge 3 novembre 1952, n. 1902, inammissibile il ricorso giurisdizionle che venga proposto direttamente contro il provvedimento di sospensione (1). In se.de di provvedimento cautelare di sospensione dei lavori di costruzione di_ un fabbricato in materia di pianificazione urbanistica, sussistJe subordinazione del prefetto al Ministero per i Lavori Pubblici non gi al Ministro per l'Interno; pertanto, ove risulti proposto reclamo gerarchico al Ministro per t'Interno, non pu configurarsi aLcuna ipotesi di sile.nzio-rigetto (2). In forza del combinato di,sposto degli artt. 6, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e 20, primo comma, legge 6 dicembre :1971, n. ;1034, qualora t'autorit amministrativa sopraordinata. non provveda entro un certo termine su reclamo gerarchico, detto recLamo si ilntende deciso sfavorevolmente al soggetto proponente; coskch il successivo ricorso giur~sdizionate non riguarda il difetto di motivazione dell'organo sopraordinato cui sarebbe spett;ato decidere ma solo i vizi del provvedimento impugnato in via gerarchica (3). n Prefetto, pu emanare ai sensi dell'articolo unico cqJV. L. 3 novembre 1952 n. 1902 un provvedimento di sespensione dei lavori di trasformazione di propriet private qualora dopo il rilascio deLle relative ticenze edilizie vooga adottato dal Consiglio Comunale un nuovo piano regolatore urbanistico' la cui attuazione verrebbe compromessa (1-5) Interpretazione della nuova disciplina le~islativa sui ricorsi ~erarchici: il silenzio-ri~etto. In accogLimento sostanziale della linea tracciata dalla interpretazione giurisprudenziale e soprattutto dottrinaria, confermata dalla nuova disciplina Leg.ilsl:ativa rsui ricoosi gera!l:'chlci ~cfr. art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, lO 1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO o resa pi onerosa dalle opere sospese; il provvedimento di sospensione. da ritenersi legittimamente emanato quando la sua adozione sia dettata dalla circostanza che il Comune affermi di dover successi~amente espropriare l'area suLla quale si trova la costruzione sospesa e risulti effettivamente indispensabile alla attuazione del piano anche il fabbricato (4). Cade la legittimit del predetto provvedimento di sospensione ove manchi invece una rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti di legge, parUcolarmente quando si tratti di opere del tutto finite o pressoch ultimate, e non risulti possibile stabmre che cosa esattamente preveda il nuovo piano regolatore urbanistico per l'area .in cui sorge iL fabbr~ca.to, n se effettivamente il Comune intenda procedere in futuro anche aLl'esproprio del fabb'ricato di cui venga ordinata la sospensione dei lavori di costruzione (5). n. 1199 e art. 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), la Sez. IV con la piresente decisione -in un caso in oui .si era impugnato con ricorso giurisdizionale il silenzio-rigetto da parte .del Ministro per i Lavori Pubblici sul reclamo gerarchico proposto dall'interessato avverso un provvedimento prefettizio di sospensione di lavori edilizi -ha ritenuto che il contegno omissivo dell'organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso gerarchico deve essere equiparato ad una decisione sfavorevolle per il reclamante, alla quale il giudice investi-to del successivo ricorso giurisdi~onale presta, rispetto alle censure di legittimit, la motivazione da esso ritenuta pi congrua. Ecco la ragione per cui dl ricorso giurisdizionale deve investire vizi del provvedimento gi impugnato in sede g.era.rchloa, non .gi il difetto di procedimento e di motivazione dell'organo investito della decisione sul ricorso gerarchico. L'oggetto del rd.corso giurisdizionale consiste pertanto nel .silenzio-rigetto del Ministro, che viene cos ad assorbire il provvedimento prefettizio. La nuova normativa introdotta con le citate disposizioni va interpretata nel senso che essa ha abolito i lunghi termini indicati dall'art. 5 del r.d. 3 marzo 19>34, n. 3-83 (testo unico delil.a Legge comunale e Pr:ovill1ciale), e cio i centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso per presentave istanza acch il ricorso venga deciso e i sessanta giorni dalla notifica della istanza per presentare ricorso giurisdizionale avverso iii. silenziorigetto, nooch l'onere della intimazione a decidere: .riduzione quindi dello spatium deliberandi e applicazione del principio dies interpellat pro homine in r.elazione alla abolizione della messa dn mora, conside!!lsi:dera rentrata 18 la spesa 8, conseg:uenJtement8, ila quaJificaZiione fooimale, il'imputazi.one ed il modo di conta1biUzzazione del riSIUlLtato atttvo e passivo degJ.i es11'1Cizi precedenti. somme disponibili ,che eccedono la liquidit de!Ya gestiooe, senza tener COillto dei debiti assunti, degli :impegni !pll'esi: ~esso si inserisce tn tal modo nella virta finrunz.i,a~r.ila dell'enrte, e ne iPalr,te. Se ,aJ: conrtra~rio tenesse 'cOIIllto deHe dilspooliibilit esistenti anno per rumo, in modo autonomo, seDJZa cro11egamenssivo delle riserve ed il totale degli .iJ!tlvestimenti in atto al 31 dicembre deLl'anno precedente. Per quanto co!tlCetmJe, poi, J.a preoccfi.IJpa:zlione ma!tldifesta:ta nelLa nota del Mirstero :del .tesoro deil 15 luglio 1970 n. 146114, portJrebbe osservaTSi che la posstbhlj,t deLl' ente Idi adempiere ai .propri fini isti tuzionali (e cio, in .sostanza, la ,tuteila diegJ.i mtereiSISi degli assistiti), oltre ad esse11e .gruran.tita da un LdO!tleo a.ecevtamento dei :foiilldi .effet tivamente dtspoiilibiilli., e qrui.nd:i dalla verificazione dei Cirii indicati nell'all'lt. 28 deJila L. 18 maJrzo 1968, n. 2,49, la riferente Presidenza ha cr:dtenuto opportuno sottopOII'Ire 1a delicata 'questione all'esame del Col!llsilgrlio di Stato per averne ;i;l par&e. COtUSid&ato : L'art. 385 t.u. 10 ,gennaio 1957, n. 3, SIU1lo stato degli imptegatti civili dello Stato dispone: Sono a~brogati il r.d. 11 novembre 192,3, n. 2395, e swccesstve integrazioni e modifi.cazdoni, iJl r.d. 30 dicemblt'le 1923, n. 2960, e soocessive mteg111azioni e modifi.craz.ioni, sa'l'Vo il. disposto deLl'art. 106, prrrno comma... . A sua voilta il primo comma del 'suddetto ad. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, ~stabtlisce: L'impiegato dev:e osservare J.'o~raJrio di !Ufficio La cui durata norma'le rgiornaJ.tera di 7 ore e deve essere dri!Vi:sa in due perrodi, sawo i casi :di servizio spec:tale per i qwali con disposizione del Miinisltro sia diversamente stabilito . Ovbene la portata deLl'art. 385 su ricordato -come si des'lliill:e e dalla sua foa:mulazione e dalla sua coWlooazione -'cOOJCerne esciusivamente l'indrivLduazJone della :nomma,tiva discipLi,rumte la ,dwrata nocma1e dell'orario di lavoro. Resta invece fuori deLil'ambito di efficacia deLla norma suddetta -alla quale deve ritenersi estranea ogni mtenzione di abrogare 'completamente La ddlsciplina preesistente comunque concemenJte la matecr:da de qua -iJ.a normativa dwscilpJ..im.ante 1potesi patrtiooilari di orario di lavoro. Oi rperoh J.'arlLcoJ.o 14 dello stesso t.u. disponendo che l'orario ,giornaliero di servizrio J.'iroane regoila.to daLle norme ir vigore , ha mteso :la:re sarlve -come mostra la 1atdlbudine dell'espi~essione .adoperata dal legislatore -le disposrizioni regoiLatrici di s:pecriali orari di lavoro, ed in rparrtico1are irl dlec~reto del CiaJPO del GoV'erno 17 settembre 1939, secorndo il quale l'orarrio degli uffici statali e deg[.i enti PUlbbliJc:i der11a 'capitale rdmaneva fissato in ,sei ore giOII'Inaliere senza alcuna interruzione, nOII'Ima questa di cui 'ai!llche di recente (Sez. IV, 30 ottobire 1968, n. 676) questo Coooiglio ha rlconosciUJto La pea:>durante ope~rativit. La ~all.idilt de1l'inter:pr:etazione SOV'.mesrposta .-che 'dIScende dahla .sistematica ,cooil'dinazioiil:e del drisrp01sto delle norme ruprplicalbtli in su biecta materia e che si riannoda aila differenziazione cnncet,tuale esli 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stente tra .durata noTilll.aile de1l'OIJ.'Iql'lio di J.avoro ed ,ipotesi particolari di orarrio di lavoro - col'lrdborata daJila considerazione che, diversamente opinalllJdO, si verrebbe a oreatre un'.run;bin939, n. 235, che 'limita, a sed ore gioomaliere l'ora~io degli uffici statawi e de~li enti pubblici della Cap1tale. In pail'ticolwe, .i rioo~enti chiedevano il riitale 1sooiale (cosl da ultimo Cass, 13 luglio 197,2, m. .2358) del rtutto cnnseguente affermare che la delibera dle. Trattasi, !inivero, Idi due tassazioni che cd.l.tpIScono wasfurtimenti di v1cchezm del tutto indipendenti d'uno daiH'altro e, comunque, la Pfl"dma ta'ssazione concerne un rapporto di 1imposta ditvenruto def.:nlimvo ed esaruriJto, talch la :r>egola:r>iJt o meno di essa non pu avere all'Cllllla !i!lllfl'Uieilza sulla tassazi1one di cud si discwte, Ln, come esattamente pone iJn ri!ldevo la sentenza impugnasorta. (l c.d. conguagilio dividendo, cio quell.il'a1l\P'()l'to che la societ pru .chiedere ai nuovi soci qua!I.1Jdo il'arumento di ClliPit!llle avviene nel corso dell'eswcizdo sociale pea:-ammetterli a Plldetta nOl'll.lla si 1stabid1to che Ln caso di >COillEerimento in n.atull."a, costitwto da dmtti immobi:lia>UJmento di capiJtale. Se ne pu 'allwa d~eche o~nd incremento del patrimonio sociale, che in taile sede si verifica, sia -tassabile. In pa!l'ticolare, per quanto riflette poi il crl. conguaglio dividendo, non potrebbe escludersi la tassazione osserv>ando che esso non conferimento PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TlliBUTARIA 1153 sow<81pprez~i al,cap1taile) possa essere 'considerato qualle pagamento antic~ paibo da potere essere opposto al fine dii estilnguere un debito soo:-to Jin tempo successivo. ]il vicorso dellla societ, va quindi respm1io, COill la ccmseguenz~ale pronuncia in ordine alla perdita del deposito. -(Omissis). perch, pur im/poo:-tamdo un incremento patrimoiliiale, destinato ad essere restituito ai soci in sede di dilstrl:buzione dei dividendo (cosi Bosello, op. loco cit.). Sembra possi:bile ll'~lilca:re che, poich ai ,fini dell'imposta A registro la risolumone di un trasferimento anche se espressamente previlSita, non d ddLritto alilJa ll'esti>tuzio.ne deill'imposta, ma, eventtualmente esenta dal pa -grumento deill'lll!PO'Sta SUI11a ll'etrocessione (v. ar>t. 27), non sembll'a possibile ooga:re ['assoglgettabiililt a tassazione della sottoscrizione del c.d. conguaglio diV!dendo costituendo esso IPU\l' sempre un .incirem.ento del pa1rimonio della societ (anche se destinato ad essere restirbuilto). A. ROSSI CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386 -Pres. Fllove -Est. M'Lra,belili -P.M. '!1rotta (coni.). -Morini (avv. Pizzino) c. Ministero delLe F1~nanze ~avv. ~stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Commissione di valutazione -Questioni sulla nulllt dell'accertamento -Non competente. (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). Le questioni sulla nuLlit dell'accertamento di maggiore valore non attengono al procedimento in .sede di valutazione, ma riguardano l'atto sostanziale con il quale si 'esercita la pretesa alLa maggiore >imposta; dette questioni sono quindi di competenza della sezione speciale delLa Commissione provinciale e non della Commissione distrettuale di valutazione (l). (l) La deciJSione da ritooere esatta. La questione sulllla nul:lit deJ.l', acceo:-,tam.ento ha per o,ggetto la contestazione. del poteve della F-inanza suJJ.a imposizione; essa r'Lguarda quindi l'llll[lonibdlLt e non la valutazione (il se, non il quantum dell'imposta complementare). La nul\it dell'' a'ccertamento non nemmeno una questione (()['OcessuaJ.e attinente al processo di valutazione, ma Uilla questione sostanziaile concernente un atto oronologicamente anteriore e ISostoozialmente estraneo' al processo di va1utamone. Non 1si 'contesta, imaJtti, che le assai OO!ffiplesse questioni suJIJ1a nul:lit dell'accell'1talmento siano deduoibilli. innanzi atl'A,G.O., in quanto concell'ne,nti l'aiPtPlicazione della legge .non me~amente rprocessuaile. In :tal 1154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -P:re3_.iminaxmente V'a esaminata :t'eccezione di dfufetto dd ~turisdizi:one, 'sdllevartla daH' Amminisfu-az:i!one co!nibrorioorrente, ohe si palesa, per, deil ~butto 1JJ:J.!fondaJta. L'.A!mmiin~stoozione pone a fondamento deH'ecoezione 1a Wsi che, essendo ogni ~tudice competelll!te a conosc'ell'e delle questioni p['ocessua~i i\DJerenrtli a\l procedimento che pende dmanzi a Jui, la Commisslilon'e Distrettuale a~Ha quaiLe era stata proposta opposiz:i,one a'll'acoortamento di maggiO[' Via!~ore sareblbe stalba Competenrtle a decidere a:nche la questlione di nullit dell'avviso di accertamento, che invece stata sollevata con separato (['lCorlso a!lla Commilsstone provinciale, Sezione di dill''.irtJto, sul quale poi ,si pronrmciata, m secondo gTardo, la Gommd:ssione Gen~~le con la decislione ~oca rimpugnata: 'SOistitero del,le Finanze (avv. Stata!ll'e la questione se la norma dell'art. 16 deUa [egge del PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1157 d~lla Regione VaHe d'Aosta , trov.a :imserdlte t~a le sue norme, iDJeilil'art. 16 e .sotto la rubrica Te.g'ist.razione fiscale dei contra:tM. dell'amministrazione !l1egionale e degli. enti IJ.ocali , le 'seguenti disposizi!o'llli: Ai fini fiscali e amminist.rathni i contratti de(H'amm:irnistraziO!lle regional1e e degiJi enti pubbli:ca territordaii localii che eooedalno i 1im:ti di importo entro i QUJa'li consent:to, aJi senSJi di legge, prooode!l"e a Ucdt.azi!one pll'ivata senza preventi:va autortzzazdone prefettizia, debbono essere p11:1esentati per la registiDazione fi'scale entro ven~i giorni dailila data in cui l'ufficiale rogante ha aV'Uto notizia dell'arpposiZione ,sul c01l111Jratto deil presOI"Ltto v;isto d!i esecutoriet da rpM"te de1 11 presidente deililia giUIIllta regilQ!O:alle; i v;erbaH e gl:i atti di iaJ~iudicaZione prepaiatori 1per i ~suddetti contratti n10111 sono soggetti a registrazione fisca!Le. Le norme del precedente comma .si appliicano anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei conrtratti per 1e qua1H siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria . Le sentenze citaJte, recependo come iltlJllmnatirve e decisive queste disposizdlolni, hanno accolto ,iJl ricorso delll:a Regigol,av;ano J.'mt&a matea:'lia dei 'controlli sugli: atti della cwcoscri2lione e su~i atti dei 'ClomUlll!i in essa compll'esi, non residuava a[tlt'o spazio nomnattvo da integrare, iper 3la maJteria stessa, me mentre 1'a'11t. 296 OOffiiPOit'lba ooche un cont11ol:1o d!i mwito ( per gravi moti'V1i.... iii prefetto pu semp(('e negare 1'ese,cutivrut dei contratti quootunque idconosetiruti. regiquota vigente non rilevante La denrunzia ma l'esecuzione e oi sia nel carso dd denunzia antircdip.arta Sia nel Caso di deOCIIUncia rritarrdarta. 1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Per .J.',art. 44 delrispondente alila tariffa vigelllte al momento deHa TegiJstl"lazione. Per i contrntti 'V'erbaH~ si irle.puta che essi siano stati sifliJpll!lati. al mormeiiJJ1lo deLla x.egistr.a2li0Ille (art. 105 delila legge di Regilstro del 11923,) e, se ,questa 1n0n vii 1sia stata, si presume' che siano stati COiliC'lusi aJl momento del!l'mizio tdeil:a esecu2lion,e. Infatti l'art. 8.2 d~l!la Vr. del! 1923 impoille che la dooune~ia dei 'coilltmtti: v~erbali debba avveillire, a'l pi taxdi, eilltro . 'V'ellltd giomi decor>renti daH'iJni.:zJ1o deMa !looo esecuztone, cos come l'art. 80 ~1chiede, per :i ,contratti ~conclu:si per ilserli.tto, che la vegil3trazione 'arvvenga entro venti gi:omi dalLa data dell'atto e per quel!li 1autentica,ti, da'Ila data dell'autenticazione. Comunque, pod.ch, la denuncia dii conhriatto vexbaile, a ~min1i dell'a~. l delLa citata l.r. del! 1,923, assume 'qUJa.l:m di atto , evidente che dal momento deN'a presentazione (~esp1Loitazi:one) delila denu'Il!cia di: un conrtmtto verhalle per la vegistraZlione il contm,tto deve intende11si stiJpulato ed dunque possibiJIJe registrai~."~lo. .Se cos non fosse ['ruffioio del Re,gistro non potrebbe rregistrare, come avvenuto, ~le denunde relaifiiiV'e a contTatti verbal!i di ~oc.az:i:one PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1169 che non abbiano ancora avuto inizio, mentre pacifico che pu reglilstrare d iconrtrlatti concl:usi 'per i:scvitto, anche se non abbiano a'V'Uto principio di reseouzione e mentre 1a denuncia dii: 'contratto V'erba1e dal momemo deil!1a rpresentaZJione per la reg~strra:z;tooe del tutto equlpaxabUe rad atto 'scrttto, pevch assume qualit di artto (art. 1 e atrt. 105 della l.IT. n. 3269 dlel 1923). liniol1tre, 1se la denunota dii contratto ve~Tbarle non potesse essere registrata pl1ima del:l'1iniZJ~o dell'esecuzione, dovendosi come sostailZiailmeme ha ritenuto :La Corte, ritenerve inesistente (per 'l'art. 8r2 l.r. del 19l23) prima di taile data, l'Ufficio non avrebbe portuto, nell!a 1SP9C'e, riscuotere i'tmposta. Deve,. dunque, ritenel'ISi che, agl!i affertti fiscali H coopositivo del debito di imposta, che scaturisce dalla situazione di fatto prevista dalla Jegge e non presuppone, necessariamente, neppure .come atto di accertamento, la validit della ingiunzione. legittimit, che spetta ahl'A.G.O.. di v.erifioare, anche vero che sono posti dei limiti a[la giurisdizione ordinaria ISUl sindacato degli interna corporis de1l.'AmminiJS1Jl'azione. La S.C. ha in proposito ~i affermato che il gi'll!dice ordinario pu conoscere, in via di disawli.caZli.one, le imperfe. zion:i formali delJl'atto ammin:istl'atirvo in~ente al !P'l'OCedimento maggio 1954, n. 270, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sostiene che la competenza ad emettere l'ingiunzione dalla legge attribuita all'ufficio del Re.gistxo non alla persona del suo titolare e che nella nozione di ufficio devono intendersi compresi tutti i funzionari che abbiano la capacit di manifestare validamente nei confronti dei terzi la volont dell'Amministrazione in relazione ai vari rami del servizio. D'altra parte, osserva ancoxa la ricorrente, l'ingiunzione un atto esecutivo, rientrante come tale nei compiti del cassiere e sotto il profilo dell'accertamento la controfirma del direttoTe costituisce esplicazione di quella cura dell'atto che !l'articolo 4 r.d. 18 novembre 1923 demanda ai capi degli uffici che hanno gestione d'entrate. Questa censura aprpaTe fondata. Effettivamente l'or.gano competente ad emettere nngiunzione l'ufficio del Registro che appunto , un ufficio-organo. Naturalmente questo organo esprime la sua volont attraverso la persona del dirigente che, come cennato nel ricoxso, cura sotto 'la sua responsabilit !'-accertamento, la riscossione ed il veT.samento dell'entrate. Deriva da ci che l'atto compiuto dal direttore dell'ufficio nella sua qualit o dall'ufficio in persona del suo direttore pur sempre un atto dell'ufficio-organo competente. Se, dunque in persona dell'ufficio o nella: qualit di rappre 1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sentante di esso ha agito il cassiere capo, anche a prescindere dal fatto che il ramo a costui demandato come agente contabile proprio quello delle riscossioni nell'ambito del 1quale pu ritenersi rientrare l'ingiunzione fiscale, d in tanto potrebbe avere rilievo in 1quanto l'attivit del detto cassiere, non sarebbe rid:eribile all'uffi.cio-ol'gano 'Competente. Ma se, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ingiunzione di che trattasi era .controfirmata dal dirigente, la rilferibilit dell'atto all'ufficio non pu esser 'posta in dubbio. Le ragioni che hanno indotto .Ja Corte del merito a ritenere irrilevante tale controfirma, infatti, tra,ggono origine dalla premessa erronea che l'atto d'ingiunzione rientri nella competenza personale del direttore dell'ufficio del registro mentre, sia dal testo dell'art. 92 r.d. n. 3270 del l.g,213, dell'art. 144 r.d. n. 3126'9 del 1923, dell'art. 2 del t.u. n. '6'3'9 del 1910 nonch dell'organizzazione amministrativa nella quale si inserisce l'uffi.cio del Registro, si trae che competente alla ingiunzione questo ufficio con la conseguenza che la rtferibilit dell'atto all'ufficio ne legittima l'emanazione, mentre nell'ipotesi opposta di atto riservato alla persona del dirigente, l'attribuzione di tale atto all'ufficio, attraverso Chiunque deH'.ufficio avesse sia pure limitatamente ad un determinato ramo, la rappresentanza, non rpotrebibe eliminare il vi~io di provenienza dell'atto che risulterebbe compiuto dall'llifficio e non dal funzionario-ol'gano al quale sarebbe esclusivamente riservato. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2707 -Pres. !cardi -Est. Giuliano -P. M. Caristo (diff.). -Soc. Coop. Edil. Pacinotti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (aV'v. Stato Soprano). Imposta di registro -. Concessione reciproca ad aedificandum fra comproprietari dell'area -Natura divisionale -Tassazione gra duale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 89). La convenzione con cui i comproprietari di un suoLo convengono di costruirvi un edificio condominiaLe, in cui ciascuno di essi sar proprietario escLusivo di porzioni in cMrispondenza alLa quota di compropriet deL terreno che gli spetta e sar comproprietario .prro indiviso, neLLa stessa misura, delLe parti delL'edificio che saranno comuni, non determina aL PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1179 cuna aLienazione. Tale convenzione, che non espres.samente prevista daLla tariffa aLlegata aLla Legge di registro, deve essere tassata, per anaLogia, come div~sione (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 216 ottobre 197.3, n. 2767 -Pres. Caporaso -Est. Mazzacane -P. M. Del Grosso (conrf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Favori Luciano ed altri (avv. Devoto). Imposta di rel;\istro -Concessione reciproca ad aedificandum fra compropietari dell'area -Natura divisionale -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1). Imposta di rel;\istro -Concessione rec~proca ad aedificandum fra comproprietari dell'area -Al;\evolazioni fiscali per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Inapplicabilit. (1. 2 luglio 1949, n. 408. artt. 13 e 14). AUorch i partecipanti aLla compropriet del suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correLativamente, L'obbligo di provvedere a costruire, a p'l"oprie spese e per proprio conto, La parte predeterminata deH'eificio eLi sua: spettanza, pongono in essere una conce8sione ad aedicficandum a favore! di ciascuno di loro, con gli effetti di cui alL'art. 952 c.c. e non La preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobiLe da costruire) che ancora non esiste (2;), La concessione reciproca ad aedid:icandum fatta a favore di ognuno dei comproprietari pro indiviso dell'area edificabile non pu usufruire delle agevolazioni fiscali di cui aLLa Legge 2 Luglio 1949, n. 408 (3). (1-3) Con tali due seDJtenze, depositate a pochissimi ,gio:mi di distanza, la Cotrte di Cassazione ha dedso, :iJn senso diffom1e, la gi nota questione II'e1ativa alla nartura delllie c.d. ConceSISiorn recipprincipale l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Legge 2 lugUo 1:949, n. 408 e successive proroghe e modifiche, in relazione all'art. 952: c.c. e aU'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene: nel caso, che la Corte del merito ha pur riconosciuto ricorrere nella specie, di acqui sto di area edificabile da parte di pi persone pro indivi.so e di conven zione fra i comunisti intesa a far si che ciascuno costruisca a proprie spese la parte predeterm.inata dell'edificio di sua spettanza, solo l'atto di acquisto -e non anche la convenzione aggiunta -pu godere del l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Il motivo fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, sent. n. 21664/72; n. 844/721; 13l5/71). Invero l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettualmente tra gli acquisti di, aree fabbricabili aventi rper oggetto la costruzione di case .che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 408, fruiscono delle agevolazioni tributarie. Pertanto non si pu negare che chi acquista dal proprietario di una area o di un -edificio il diritto di superficie o di sopra elevazione e direttamente edifica su tale area o su tale edificio abbia il diritto alle agev~lazioni stesse. Ma la 1situazione cambia quando il diritto di superficie sia recLprocamente concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, abbiano acquistato, in comune, l'area da un terzo mediante un trasferimento di propriet che gi fruisce della agevolazione fiscale. In questo caso, mancano entTambi i requisiti .richiesti dall'art. 14 della Legge n. 408: 'l'acquisto dell'area, e l'o~getto (Lmmediato) della costruzione della casa. Infatti, la costituzione del diritto di superficie realizza un trasferimento di diritti, e cio un acquisto solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla .quale viene distaccata una componente del diritto di tpropriet per essere attribuita ad altri. Ma questo non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti a aeificandum in seno ad un gruppo di condomini, perch in tale ipotesi ognuno dei condomini non si vede trf}sferire un diritto che rprima non avesse, ma vede trasformare in un determinato e quanti:ficato diritto di superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa e limitata solo dal concorso delle quote ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non si concreta, come gi si detto, in una divisione, e cio nella attribuzione di una quota materiale, bens nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorch delimitata da pre-' cisi riferirrnenti quantitativi e spaziali: ma ugualmente cosa ben distinta (ial trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che concreta l'acquisto di area fabbricabile di cui parla la norma di legge. Per le stesse considerazioni deve escludersi che la reciproca concessione ad aeificandum sia un atto che abbia per oggetto immediato la costruzione dell'edificio. Tale scopo, gi esauritosi CQn l'acquisto dell'area in comune dal terzo, solo una :finalit generica e mediata della costituzione del diritto di superficie, che invece destinata a stabilire, preventiV1amente ed ante litteram, per evitare la necessit di una successiva divisione, la precisa estensione dei reciproci diritti e dei reciproci doveri. E la esigenza che l'oggetto della costruzione della casa debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una gene 1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rica finalit dell'atto, deriva, anche, dalla impossibilit di interpretazione analogica della norma che concede agevolazioni trtbutarie. Concludendo, e con Tiferimento all'atto della cui tassazione si discute, deve afferm$-si che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, l'agevolazione prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 applicabile al negozio di acquisto pro indiviso dell'area, ma non anche al contemporaneo negozio di acquisto di diritti superficiari individuali. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 14 ll'1ovembre 1973, n. 302,9 -Pres. rCaporaso -Est. Elia -P. M. Caccioppoli (diff.) -Mazzanti (avv. Belli) c. Ministero delle Finanze (avv. 'Stato Baccari). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Rivendita della costruzione non ultimata -Decadenza dalla agevolazione dell'acquisto dell'area -Ultimazione della costruzione nei termini -Ininfiuenza. (l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 20). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita di area -Decadenza dell'agevolazione -Responsabilit dell'alienante dell'area. (l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). La decadenza dall'agevoLazione fiscale di cui all'art. 14 della Legge 2 lugLio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita dell'a1ea prima che La costruzione s~a stata ultimata, si verifica anche nel caso in cui succeiSsivamente tale ultimazione sia effettuata, nel termine di legge, daUo !Stesso venditore per conto di terzi (1). In materia di decadenza daUe agevolazioni fiscaLi di cui alla legf! e 2 Luglio 1949, n. 408 non esiste deroga legislativa al principio fondamentale di cui all'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923. n. 3269 relativo aUa solidariet fra Le parti contraenti; pertanto sia l'acquirente che iL vendit01 e dell'area sono solidalmente tenuti al pagamento deLle normali imposte liquidate pe1 effetto di detta decadenza (2). (l) Giurispl"IUJdenza ormai consolidata. Le >sentenze 5 dicemb!t"e 1972 n. 3-505 e 13 ~~ennaio 1972 111. 102, .sono .pubbl.icate in questa Rassegna 1973, I, 242 e 1972, I, 282. (2) Si :Segnala il.'importanza deil.la maSISima .con la 'quale la Corte di Cassazione, conformemente ai 'criteTi >a1tre voQte affermati in matell"ia (sen PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1187 (Omiss~s). -Col pdmo mezzo il ricorrente Mazzanti denuncia vio lazione degli artt. 20, 13, e 14 della 1egg,e ,2 luglio 1949, n. 408 e suc cesshne modificaz~oni, nonch omessa motivarlone, in relaZlione all'ar:ti C01o 3'60, numeri 3 e 5 c.p.c., deducendo che la costruzione era stata ultimata dalla societ 'I'iberio, 'entro 'il termine di legge, e che, comun que, non poteva verificarsi decadenza dai benefici fisca1i, proprio perch l'ultimaZ!~one della Costruzione nel termine, ancorrch eseguita da terzi, realizzava Lo scopo dell'agevolazione tdbutaria, consistente nell'incre mento 'e:di1izio. La censura ' infondata. La Corte di merito, con congrua e corretta motivazione, ha accertato in punto di fatto che quando la societ V. Tiberio rivendette alla societ Silla il suolo gi vendutole dal riconente, sul suolo medesimo erano costruiti degli appartamenti, alcuni dei quali non erano ancora ultimati. Detti appartamenti, non ancora ultimati al momento della rivendita, furono poi ultimati dalla stessa societ V. Tiberio, ma per conto della societ Silla, entro il termine previsto dalla legge n. 408 del 1949, termine che non era, infatti, decorso, al momento della rivendita e deUa 1successiva ultimaz.i:one delle case. Alla stregua di tali apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimit, rettamente la Corte di merito Titenne che la societ V. Tiberio fosse decaduta dai benefici tdbutari previsti dalla legge predetta, in quanto aveva rivenduto il suolo prima di ultimare tutti gli appartamenti su esso esistenti all'atto della rivendita, mentre era irrilevante, ai fini della decadenza, che i detti appartamenti fossero poi stati ultimati, nel termine previsto dalla legge citata, dalla stessa societ V. Tiberio, per conto della -societ Silla. Infatti, come pi volte questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire, il beneficio fiscale di cui all'art. 14 della citata legge n. 408 del W49 subordinato all'obbligo che l'acquirente provveda entro il termine previsto dalla legge medestma ad ultimare la costruzione di un edificio ad uso di abitazione non di lusso. Poich il contratto considerato ai _fini tributari in relazione al suolo, inteso nella sua totalit, [a decadenza dell'agevolazione fiscale totale, e deve indivisrbilmente verificarsi per tutto l'edificio, senza 'POssibilit di cfrazionamento fra la tenza 16 ottobre 1966 n. 2538, in que,sta Rassegna 196'6, I, 133,5; sent. 30 maggio 1969 n. 1917, in Riv. Leg. Fisc. 19,69, 1942), ha dsoii.Ito in senso favorevole all'Amminilst:razione H conrtrasto verifi:catosi nella giurisprudenza di merito (dr. Relaz. Avv. Gen. Stato 1966-70, II, rp. 761) .tn ordine alla responsabUit 'dehl'aliena\tllte per &l pagamento deil.1e imposte ordina!Tie nel CaiSO di decadenza dalle ag.evol,azioni !l)er gli acquiJsti di aree ediftcabili di cui al1a legge n. 408 del 1949 e succe1ssive modiJ\icazioni. 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte ultimata e quella in corso di ultimazione. Poich la registrazione inerisce all'atto di acquisto, la condizione dell'ultimazione delle case di abitazione riguarda le parti interessate al contratto di acquisto del suolo, per il 'quale chiesto e viene 'Concesso il beneficio. Pertanto, se la rparte acquirente proceda a rivendita del suolo senza avere prima ultimati gli appartamenti diventa inadempiente all'obbligo di legge, e tale inadempienza produce ipso jure > la decadenza dell'agevolazione tributaria della registrazione a tassa fissa, in danno del rivenditore. Ed , pertanto, del tutto h-rilevante, ai fini della decadenza, gi verificatasi al momento della rivendita, che successivamente ad essa, e sia pure nel termine di legge, ma dopo la rivendita, le case siano ultimate da terzi, o anche .daHo stesso rivenditore, per conto di terzi. (Cass. 5 dicembre 1972, n. 3605; Cass. 13 gennaio 11972, n. 102, nonch Cassazione, sentenze n. 1914 del 19,619 e n. 2,3r16 del 1r970). Il primo motivo del ricorso non pu dunque essere accolto. Col .secondo mezzo H ricorrente denuncia violazione dgli artt. 20 Legge 2 iluglio 1949, n. 408, 16 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in Legge 7 febbraio 1r96,8, n. 26 e successive modifiche nonch dell'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3'216r9 e dei principi di diritto sulla responsabilit del venditore in ipotesi di decadenza da agevolazioni fiscali di registro relativamente a case di abitazione non di lusso, ed infine omessa motivazione in rapporto ai numeri 3 e 5 dell'art. 3r60 c.p.c. Deduce il ricorrente col secondo mezzo che il d.l. n. 1150 del 1967 analogamente alla legge 6 agosto 1t95,4; n. 604 deroga al principio della solidariet fiscale e indica l'acquirente 'quale unico obbligato aH'impo sta per effetto di revoca dei benefici fiscali. La censura infondata. Come noto, principio fondamentale in materia di imposta di registro quello della solidariet fra le parti con treenti stabilito dall'art. ,93 r.d. 30 dicembre 1.92:3, n. 3269. Tale prin cipio pu9 essere derogato dal 'legislatore, che pu con norma eccezionale, di stretta interpretazione, porre, invece, a carico di uno solo dei con traenti l'imposta. Ma il principio della solidariet non ha carattere san zionatorio e dunque prescinde qa ogni indagine sulla imputabilit del fatto che determini la perdita di un beneficio fiscale (Cass. 20 gen naio 1969, n. 138). La ,fol'mulazione generica dell'art. 20 della citata legge n. 408 del 1049 ( si decade) non consente di affermare che vi sia stata una deroga alla solidariet per l'ipotesi di decadenza ivi previ sta, n dato riscontrare tale deroga nelle leggi di proroga delle age volazioni :fiscali previste dalla medesima legge n. 408 e tanto meno nel decreto legislativo n. 11'50 del 1067, che, anzi, in base alla regola erme neutLca dello ubi voluit dixit , esclude l'estensione della deroga alla materia di decadenza stabilita dal citato art. 2.0 della legge del 1949. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CAISSAZIONE, sez. I; 12 o1Jt01bre 1973, n. 2157'1 -Pres. CaipOraso -Est. ZuccOilli Gatlli FOillSeca -P. M. Pedace ('cOillf.) -Salvatore ('avv. Passantsi) 1c. Pirmnilllcia di RiagllliSa (avv. Algnel1lo) e Alssessorartx> agrilcolasi) e CaJSsa per hl Mezzogiorno (avv. StaJto S~conolJfi). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore - Tardivit -Decadenza --Rinuncia -Validit -Estremi -Com porta~ento del collaudatore -Insufficienza. (c.c., art. 2968; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 89 e 107). valida la rinuncia dell'Amministrazione appaltante a vaterSii deLla decadenza netta quaLe s~a incorso L'appattatMe per La tardivit deLle riserve, trattandosi di decadenza stabiLita in materia patrimoniale non sotPratta alla disponibiLit deLle parti; difetta tuttavia di motJivazione la sentenza det giudice di appeLlo ccm la quaLe taLe rinuncia sia desunta daL comportamento del collaudatore, di per s non necessariamente ccmcludente e pro']YI'io, oltretutto, di soggetto diverso dal titolare del rapporto e investito di un incarico di controLlo tecnico dal quale normalmente esula il potere di rappresentare it committente, spedaLmente in relazione a questioni ncm tecniche (1). (l) Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti. E' la terza volta in oltre venti anni, per quanto consta, che la Coote di cassaziOIJJe afferma il!a 'PQSsibi!Lilt, per la pubblJi,ca ammindstraziOIJJe, di rinunciare a Vla1ersi della decaderuza in cui sia incorso l'appalitatore per taii'divit de1le riiseiJ:'V.e. Anche :io:l questa occasione peraltro, cosi come nelle pr.ecedenti (12 ma!l'zo 1973, n. 677, Rass. Avv. Stato, 1973, I, 458; 28 ottobre 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666), tale possibilit risulta affeo:m:ata quasi oome impLicita ~emessa fuori d~soossione, senza considerazione de11e .possibili questioni m argmnento rileV~anti, e iln ragione deil.1a sola d~gponibilirt dei diri:tti in contestazione; .e se una mancata aJPprofondiJta WSamina pu foose spiegarsi con riguall.'do alle .concrete :lia1Jtispecie decise {per il fatto, !l"ocedimento amministrativo della riserva, sembra doversi ilimitare alLa soLa ipotesi di derfinizione transarttiva della vertenza con l'appaltatore, solo con le forme della trran PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1193 soggetto, laddove iLl Consorzio aveva sempre contestarto dJ. c~redlito fatto valeroe dal.tl'appailtatore, il punto da accwtail'e -s.ecootdo l'impostazione adottata dalla .cor.te d'appelLo -era se il Committente avesrse rinunciato a va,ler.si de:hla derca,denza .causaJta daUa ta11divit dcll!e ris:erV'e: ~inunrcia in arstratto varlida, a notrma deill'art. 2968 cod.dv., trattandosi dd decadenza starbi1ita in materia ,patrimonia[e non sottratta aUa disponibilit delle pa(['.ti. 011bene, ila rcorte'd'app,el:lo llliColl'IS:a neil denunctiato vizio di motivazione, quando ha affwmato, senza da([" contto deile fonti del proprio convil11cimento, che hl rco11aJUdatore aveva rlcevruto il mandato di esprimere la voilo1J1Jt del ConSO(['ziO i:!Il l1elazione alle ru:erve e in oc,ca\Sion.e dehle operazioni di controJ.Jo av.eva tacitamente il"IDliDdato al.ila decadenza discutendo le rilserve i!lJel meri,to, dai!1Jdo, poi atto della ilotro legilttimit nella sua relazione. Quest'uiltima notazione non m'V'ero ~coer.ente col T'iSIUiltato trat,tone, poich ila constataz. ionte del.ila legitrtimit delil.e ll."iiServe poil:eva signdf,catre che il collaudatore le giudicasse tempestivamente pro[po\Site, non invece che egli rid:eri.sse di aver manifestato alila controparte, in adempdimento del llllandato riceV'uto, la voil.ont di rinundall."e alla decadenza dipendente rdal.ila loro -intempestivilt. Ma quel che pi COIJ1Jta clle, trrattandosi rdi desumere COI!l sicurezza da dati tiiJliV'OCi la tacita r:rrumi.festazione della voJ.ont deil. Consorzio di non vailiersi deilla decadenza, ila sentenza impugnata J.'ha ravvisata: a) in UI!Il comportaJmento (diS1CUJSsionte delle riiServe in sede di colilaJUdo tecnirco) di prer s non nec,essaTiamente coocludente nel ~senso ll"icercarto, e qutndi :rk!hiedente una qualche motiJvaz.ione irnrtorno arhla [pOSSihiiJ.it di considwarilo come espressione deilla vo~ontt di ll."i:nnncia; b) per di pi, nel compoota sazione (ed in coerenza con la :funzione di We negozio) potendo l'AmministraziO! I.'l!e vailidamente disporre dei propri dirrOO. La stessa Corte di cassazione ha del l'lesto arvuto occasione di pvecisaJre che ai fini in esame occorre accertare l'effettiva volont della p.a. di rinunciare a far valere la decadenza (senrt. 12 mail'zo 1:973, n. 6r77)r; e non si COilll[lll'eiJlde come u:na tale effettiva volont possa esserre rad:fermata se non nel 'l'COil"SO delle condizionanti forme richieste per le manifestazioni di volont della pubblica .amminisrtrazi~orne, e ,come possa quindi .essere desunta solo da un comportamento, gi di per s irrilevante, o da un esame della riserva nel merito, ovv:iamenrte non rpll:'eclusivo; cosi come evidente che anche un eventuale esplicito, ma erroneo riconoscimento, in sede amministrativa, della tempestivit delle riserve non impedirebbe all'Amministrazione, in una successiva fase giudiziaLe: della controversia, di eccepire la decadenza prima non rilevata. Per quanto concerne l'ultima parte della massima, il contrasto dell'affermazione con :queHa :conteruuta nella sentenza 19 novembre 1973, n. 3089, commentata in questo stesso fasckolo, pu giustimcarsi, ma solo in parte, considerandosi che nrerJla specie derCisa J',ente appaJ.tante non era un'amministrazione dello Stato. A. M. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento di .u:n soggetto divel'lso (cOOlaudaJtore) daJ. :titolar:e del rapporto, so~getto investito di un im.rcadco di controllo teondtco dal quale 'SUlla nooma1mente il. !Potere di rappresenta:l'\e itl 'committente, tanto pi .in relazione a questioni non tecniche, co.sioch, ancora una volta, occor; reva dndicatre J. motivd dell'affermazione -itnvece del tutto ~immotivata -secondo cui al ,coJ.Iaudatore era stato conferito, dai competenti oogani del Consorzio, un mandato con rapptresentanza, ~co:mrprensitvo del potere di rinunciare alle verificatesi decadenze. Di qui ila fondatezza del mezzo m esame in ([1elazione a11a censura dd mancanza di motdvazione suil punto decisivo, che rcompoota ita ca.ssazione della sentenza con tTinvio ad :at1tro ,giJudilce per nuovo esame del punto controverso. -(Omissis.). CORTE .DI CASSAZ,IONE, rsez. I, 1:9 nOVtemJOO'e 1973, n. 308'9 -Pres. Oapol'laso -Est. Faillcone -P. M. Sit1ooohi (,cOIIlf.) -Gervasio RanICi:~ io (avv. Niicol) c. Fel'\l"ovie delJlo Stato (a~VV. Stalto B!lll'\sl). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Redazione dello stato finale dei lavori -Ritardo dovuto alla situazione post-bellica -Imputabilit -Esclusione. (d.m. 28 maggio 1895, art. 40). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Attivit del collaudatore Imputabilit all'Amministrazione appaltante. (r.d. 23 :maggio 1924, n. 827, art. 122; l. 20 marzo 1965, n. 2248, ali. F, art. 362; d.l. 6 marzo 1948, n. 341; r.d. 25 marzo 1895, n. 350, art. 92; reg. gestione lavori FF.SS. 26 e 27 luglio 1906, art. 45) Appalto -Appalto di opere pubbliche -Collaudo -Ritardo -ImputabJlit a titolo di dolo o colpa grave. (d.m. 28 maggio 1895, art. 40). Non censurabile ta decisione con la quaLe sia stata escLwsa La imputabiLit del ritardo neLla redazione delLo stato finaLe dei lavori in ragione deLle obbiettive e notorie circostanze neLle quali vers l'Amministmzione delle Ferrovie dello Stato durante e dopo Le operazioni beLliche. n richiamo aLLa guerra combattuta suL suolo nazionale ed alla situazione di completa disorganizzazione in cui vers alla fine deUa guerra l'amministrazione deLlo Stato, ed in particolare L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, di cui sia gli impianti fissi che iL materiale mobile avevano subito, come obiettivi miLitari, distruzioni e danni imponenti, rappresenta infatti una a.deguata e logica premessa della conclusione circa l'impossibilit, in cui L'azienda delle ferrovie si era venuta a tro PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN _MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1195 vare, di dar corso, nei tempi ordinariamente richiesti daL suo operare, a quegLi adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaLtatori per Lavori da essi eseguiti (1). NeLL'appaLto di opere pubbLiche, iL colLaudatore organo deLL'amministrazione ed il suo comportamento di fronte alL'appaltatore imputabiLe aLL'amministrazione in nome e per conto detta quaLe egLi agisce, tanto neLL'eseguire gli accertamenti tecnici, contabiLi ed amministrativi, quanto neLL'esprimere iL proprio giudizio suLLa coLtaudabitit deLL'opera, ed il suo parere suLLe riserve iscritte daU'appaUatore neL registro di contabiLit (2). La Limitazione di responsabiLit prevista neWart. 40 deL capitoLato generate di appaLto approvato con d.m. 28 maggio 1895 non pu spiegare efficada in ogni ipotesi di inadempimento detta pubblica amministrazione, e quindi anche neL C(LSO di inattivit voLon.taria o gravemente coLposa dei suoi organi. L'art. 40, primo comma, del cpitotato generale del 1895, costituendo deroga atta discipLina generale detto inadempimento, una n01/"17l,Q. di stretta interpretazione, sicch esso precLude soLtanto queLLa responsabiLit deLL'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua ra<1lio immediata, consistente netta necessit di tener salva L'ammini~trazione pubbLica da pretese risarcitorie deriv anti da ritardi dovuti aLle caratteristiche proprie deU'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alta complessit dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attivit giuridica; in ogni aLtra s.ituazione in cui si dimostri che si fuori da questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda escLusivamente da un comportamento ascrivibile a doLo o grave colpa deLL'amministrazione, giustificata t'applicazione detta cotpa contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione delta presunzione di responsabilit ex art. 1218 cod.civ. (3). (1-3) Il ritardo dei pagamenti nell'appalto d'opera pubblica. Il ritardo nella .compilazione del conto finale dei lavori non , come noto, di autonoma ri1evanza al fine di rendere l'amministrazione appaltante obbligata alla corresponsione di interessi, in quanto la inosservanza del termine al riguardo stabilito dal capitolato speciale di appalto assume 1rJ.1ievo .so[o se e quando p1regiudichi 1a possibilit del tempesti'Vo inizio delLe operazioni di collaudo e, di conseguenza, del tempestivo pagamento della ~rata di ~do. IiJ. pxilnc:Lpio ,afle~rmarto dalla COiri1Je di cassaziol!lle va segnalato, quindi, per quanto agevolmente se ne deSIUllle in ordine alla necessit di accertare tl.a imputabilit aill.'Ammini1strazione del ritardo nel pagamento della mta di saldo, attrav.erso indagine volta a stabilire, in cone~reto 'e ,oon lrirfelrimento a11e 'singole fasi del ~rapporto 'successive alla ultimazione dei lavori, :se debba il.'Amministrazione dspondere del !dtardo nel pagamento della rata di saldo, anche per quanto concerne (come risulta dalla premessa in fatto della decisione) lo stesso obbligo di corrispondere gli interessi; e taiLe .criterio, anche ee affermato con ;riferimento ail.l'a!Tt. 40 1196 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). """'--Con iii. ,primo motivo, il rLcoorente \S duole ~che sia stata affermata la non colpevolezza del rLtatrdo dell'amm.ilnistrazione nel provvedere al cOIIlto finail.e dei lavmi appaltati e .sia stata quindi eoolusa la respO!Ilsahilitl della 'stessa per danni, denunciando: la vioiLazione degli ;artt. 1218 e ,se~g. cod. dv.; il.'omessa ttano aH':appalltatoit1e solo quando il ll'itat1do !ll!ei ritardo; sia la dec.isiooe adottata dai giudici di appello', d quali hanno sostenuto che alll'ipotesi irn. discussione, eqmpa,rabile a quella di ITitall'do nei pagamenti rprev,ista nel capoverso del .citato art. 12, possa essere cohlegata unicamente la conseguenza esrpil"essamente prevtsta per questo caso, Consistente nel pagamento dei soli interessi legali. PITecisato che la. pretesa fatta vaLere dal riJcoNente ri!!Thasrta definitivamente fiiSsata, nel covso del giudizio, nella domanda di lrisarcimento dei maggiovi danni (ol1!re 1gli interessli. legali) derivanti daJ.1a svalutatZione monetaria da lui subita a 'callls:a del ri-tardo coLrpevole de1l'ammwst!razione nel provvedere al ,collaudo ed al C'onseguen.te pagamento del saLdo, sufficiente ricordare che, sul lpiToblema in esame, questa Suprema Corte si pronuncirata 'di recente; e, nel rdfa,rsi ad nn -suo precedente orientamento, ha afferma.to 'Ohe la li:mdltazione di responsabilit ,prevista nell'art. 40 del Capitolato genera~e approvato con il d.m. 28 maggio 1895 norn. 'pu spiegare efficada in ogni ipotesi di tnademrp.imento della pubblica amminis1!razione, e quindi anche nel caso di inattivit vo~o1ntaria o gravemente 1co~posa dei suod olt"gani, perch la deroga in ogni e quaLsias[ caso a.Lla discirpilina ovdinaria della lresrp,ons,aibiLit contrattua~e sarebbe in con.1Jrasto inlg!iustifica. to COn i1l principio ,generale che, in uno Stato di diritto, l'ente rpubbltco, al pari d:i ogni altra persona giuridica, non pu esimersi aai rispondere ded danni che, .sul piano contrattuale, il'inadempimento volontario o gravemente colLposo di una sua obbiligazione. determini ai priva,ti (Ca,ss. 13 ma,ggio 1971, n. 1384; 27 a1gosto 1966, n. 2285). Ha PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1203 precisato, inoLtre, ne1la \SUa pi recente pronuDJcia, che il'art. 40, prim,o comma, 'costituendo. deroga alla d!tscia;ilina .generale dell'dnadempimento, una norma di stretta interpretazione, 1sicch eSISO escLude ISIOltanto quella responsabiilit dell'.ente 'pubblico .che POIS!Sa ricoili1egarsi strettamente ,aLla ,sua ratio immediata, cOilSii.stente .nella necessdot d:i tener 1salva l'amministrazione pubblica da pretese !l'!isa~dtorie da-ivanti da .ritardi dovuti .alle caratteristiche ;propr1e deill'ol'lganizzazione e del modo di funzionamento delil.'.apparrato sta:taJ.e ed alla complessit dei procedimenti attraverso i qualJi. si realizza J.a sua attdrvit giuridica; e 'che, in ogni altra situazione in cui si dimostri. che si fuori da questa esigenza, ed diD. particruare .che il ritardo dipenda esclusivamente da un comportamento aSCII"ivibile a dolo o ,grave colpa delJ.' ammini:.strazione, giustificata l'.aipipl.i.cazio!lle del1a di:scipilna con1Jrat1luaile comune, ovviamente con l'esclusione del1a presunziO!Ile di re.sponsabHit ex ar.t. 1,218 cod. civ. Da questo orientamento non vi ra.gcione di discostadehl'aTt. 6 dello Statuto, sono esercitate: a) dal Pres.idellllte deHa Giunta nei casi in cui (Le !leggi dello Stato prevedono Ja competenza del C~o dehlo Sta.to; (l) Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 14 luglio 1970, n. 535, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 82.9; 12 ottobve W617, n. 473, Cons. Stato, 1967, I, 1749; petr ana.Logihe fattispecie, d:r. CO[]JS, rStato, IV rSez.,. 1 febbrato 1967, n. ,g, Cons. Stato, 1967, I, 1~1; 23 novembre WOO, ID. 832, i vi, 1,966, li, 2045, in tema di atti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. In par.ticolare, nel senso che la definitivit di un atto amministrativo dipende esclusivamente dalla natura dei rimedi esperibili in sede di impugnativa, cfr. Cons. Stato, ad. gen., 22 ottobre 1970, n. 184, Cons. Stato, .1973, I, 5\20. Secorndo !l:o stesso criterio, e rilevandosi anche, tra l'altro, la mancanza di norme analoghe a quella contemplata nell'avt. 41 deLlo Statuto speciale per la Sardegna, sono stati ritenuti dnvece defdnitivi gli atti emanati dalle Regioni in materia di antichit e belLe arti (Cons. Stato, V Sez., 17 3fPii'ile 1973, m. 409, Cons. Stato, 1973, I, 593). In dottrina, !Suhla definitirvirt de11'artto amminilstrativo .cfr. da ulJtimo CARNEVALE, La definitivitd del provvedimento amministrativo, Nuova Rass., 19171, 1677, Con commento di RoDELLA. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN. MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1205 b) daH'Assessore ai lavori !PUbblici ned 'caJsi in oui i e leggi dello Stato !prevedono la competenza del Ministro ded lavori pubblici; c) dall'Assessore alle :finanze nei casi in cui iLe Leggi dehlo Stato prev,edooo 1a 'Competenza del Ministro delle finanze. Ci, peraltro, non comporta .che le Competetnze come sorpra distribuite passino agli ovgam regionaU con le medesime caratterrisrtiche degli atti adottati in sede statale, nel soo,so che gli atti .emeSISii da.gU oll1ga!IJii regionali siano de:finJJtivi o non definitivi a seconda eoruf.) Ri.C. Moilrfa. Parte civile -In gener.e -Omessa inserzione nel verbale delle conclusioni orali -Mera irregolarit -Omissione delle conclusioni orali Nullit relativa. (c.p.p. artt. 492, 493). L'omessa inserzione nel verbale di dibattimento delle conclusioni orali 9,el difensore di parte civile, sempre che si attesti nel verbale l'intervento nel dibattimento del difensore stesso, non causa di nutlitd, ma semplice irregolaritd improduttiva di effetti giuridici. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1209 NeU'ipot.esi, invece, in cui le conclusioni ordli vengano omesse, ci integra una nullitd relativa, che sanata se non fatta valere immediatamente con dichiarazione inserita a verbale (1). (l) L'ipotesi esaminata e decisa dalla Corte di Cassazione in questa sentenza non ovviamente quella della mancata presentazione della conclusioni scritte, ma quella, ben diversa, di omessa lettura delle conclusioni: la violazione della norma prevista dall'art. 468 c.p., che impone la lettuTa delle .conclusiolllli compa1:1ta, ha ,stJaWito la Supil.'all:a Corte, una ltlJUllit relativa. Resta quindi pacifico che la mancata pr,esentazione delle conclusioni comporta invece revoca tacita della costituzione di parte civile, cos come dispone l'art. 102 c.p. (v. per la costante affermazione che la re- voca tacita opera solo nel giudizio di primo grado, Cass. 5 febbraio 1968 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1969, p. 555, n. 830; 31 marzo 1970, ivi 1971, p. 878, n. 1238). Per quanto concerne la prima par.te dell. massima, essa coerente all'indirizzo giurisprudenziale, che ha pi volte aff.ermato che l'omessa recezione delle conclusioni dal dif.ensore o dal P. iM. nel verba~e costituisca mera irregoiarit (v. giurisprudenza citata in calce all'art. 492 c.p.p. in I codici penali annotati a cura di G. LATTANZI, 1970). ln dottrina v. tSUlla natwra e :llondamelllto deliJ.'azione civile nel pn:-ocesso penale, GuALTIERI, La parte civile nel 'processo penale, 1968; RicciO, La volontd delle parti nel processo penale, 1969, p. 232. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 -Pres. LeoDJe A. -Rel. Scordarr:naglia.-P. M. oonf. mc. MoLgara. Procedimento penale -Contestazione dell'accusa in materia penale Oggetto -Circostanze aggravanti -Pena detentiva aggiunta all'ammenda nei casi di maggiore gravit del fatto -Costituisce circostanza aggravante -Obbligo di contestazione -Mezzo di impugnazione. (c.p.p. artt. 90, 409, 443, 524). Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena detentiva, in aggiunta a queLla dell'ammenda, solo per i casi pi gravi, twle mag giore gravitd del fatto costituisce una vera e propria circosbanza ag gravante, che non pu essere considerata, n ai fini della determina zione della pena, n ai fini deLl'individuazione del mezzo del gravame, quando non abbia fatto oggetto di rituale contestazione. Di conseguenza, allorch sia stata contestata e ritenuta la figura semplice del reato, la sentenza pu essere impugnata solo mediante ricorso per cassazione, trattandosi di infrazione punibile con la sola ammenda, e, quindi, suscettibile di ablazione (1). (l) Giurisprudenza costante; v. nello .stesso senso, Cass. 26 gennaio 1967, n. 1838, in Massimario penale 1967, p. 70, n. 103274. - ~di~ di i:or ~tro leua reto PARTE SECONDA hdiii: one :: ;rri \a:rte Ilor e !936, indi io di )rri ~ di \tizia egge ;em e di nero :con iln te, 206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di regiritto -Societ -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. l e 3 legge 18 marzo 1965. n. 170). (Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). Imposte dir-ette -Ritenut d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). (Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). (Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). PARTE SECONDA QUESTIONI (*) Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se possa essere sottoposto all'imposta di registro sui corrispettivi accert~ti. Se l'atto di nomina di agente di commercio, senza indicazione di corrispettivo, possa essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro sui corrispettivi accertati dalla Polizia tributaria (art. 92 lett. B della tariffa alleg. A al regio d~creto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1, decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749, all. A ). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se possa essere integrato da dichiarazione estimativa. Se l'atto di nomina di agente di commercio, che non indichi corrispettivi possa essere integrato con dichiarazioni estimativa della parte sollecitata dall'Ufficio, o, in caso di rifiuto, con determinazione del valore effettuata d'ufficio (art. 17, n. 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se rappresenti un caso di occultamento di valore. Se un atto di nomina di agente di commercio, che non preveda corrispettivi, rappresenti un caso di occultamento di valore suscettibile di essere provato attraverso le risultanze degli accertamenti dalla 'Polizia tributaria ai fini di altre imposte (bollo ed i.g.e.) (art. 1, decreto legge 26 settembre 1035, n. 1749, alleg. A ; art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). (*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle ,stesse un dtbatUto. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di regiritto -Societ -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. 1 e 3 legae 18 marzo 1965. n. 170). (Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). Imposte dirette -Ritenuta d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). (Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verific'a dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). (Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I-NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46, ultimo comma, nella rpa,l"te in oud esclude in ogni caso dal diritto all' indenniz2lo in esso previsto l'agente sospeso m via rpreventiva e success:ivamente assoLto m sede di ;procedimento penail:e per msufficienza di prove. Sentenza 28 novemOO"e 1973, n. 168, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, sul TrattamenJto giuridico ed economico dei!. perso[)Jail:e civiJ.e non dd ruolo in servizio neLle ammilThiSillrtazdoni deLlo Starto nelle pall"ti in oui dispone che non sia dovuta dndenndt di anziandt nei casd 4i Licenziamento ilrl s1egudrto a condanna .penalle costruzioni inizdarte e COndotte a rtermme nel periodo mteroorrrente da1l l<> gennaio 1958 ail. 31 dicembre 1965. Sentenza 21 novembre 1973, n. 158, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O, nella pal"'IJe in c1ui 1S1Cilrude giLi apprendisti dail:l'appLicabdldt nei Locro con:lirontd della medesima legge, nel COI"So del ropporto di a'PPl'enddsrtato. Sen.tenza 28 novembre 1973, n. 169, G. U. 5 diocembcre 1973, n. 314. II -QUESTIONI DICHIARATE :NON FONDATE Codice civile, art. 2960, secondo comma, (artt. 3 e 24 deil:la Costituzione). Sen.tenza 21 novembre 1973, n. 162, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. codice penale, art. 160 (acrt. 3 .delJla Costituzione). Sentenza 21 novembre 1973, n. 155, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 208 codice penale, artt. 188, primo comma, e 189, primo comma, n. 3 (artt. 3, pritno COimma, 27, ,terzo comrrJJa, 36, primo comma e 53, pri:mo comma dell.a CostLtuzione). Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. codice penale, artt. 589 e 42 (avt. 3 delLa Cos,tiJtuzione). Sentenza 28 'novembre 1973, n. 166, G. U. 5 dlicembve 1973, n. 314. codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (all'ltt. 3, p!l'ti.mo COIIIUlla, 27, terzo cOIIIUlla, 36, primo comma, e 53, .primo comma, della Oostituzione). SentenZJa 28 novembl'e 1973, n. 167, G.U. 5 dieemoce 1973, n. 314. codice di procedura penale, artt. 304-bis, 392, 348, ultimo comma, 462, n. 3, 463, primo comma, e 465, secondo comma (art. 24 della CostiJtuzione). Senten:lla 21 novembre 1973, n. 154, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. codice di procedura penale, art. 466 (a,l"tt. 2, 3, 24 e 27' della Costituztone). Sentenza 21 novembre 1973, n. 159, G.U. 28 iiJJOvemb!re 1973, n. 307. codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (lWtt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 del:1a Costituzione). Senten:tJa 28 novemb!re 1973, n. 171, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 16 (artt. 3 e 4, primo comma, della Cost1tuZiiOiiJJe). Sentenza 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. r.d. 5 febbraio-1891, n. 99, art. 81 (ar.tt. 117, 118 e 130 de1La Costituzione). Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, G. U. 5 di!cembre 1973, n. 314. r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 132 (1artt. 117, 118 e 130 deilila Costd: tuZiione). Sentenza 28 novemb!re 1973, n. 170, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1, neL1a parte in c:ui d esecu: IJione ai commi qual'lto, quinto e sesto dell'all't. 34 de:l CoiiJJcoodato ltra l'Italia e La Santa Sede (al'ltt. l, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, pl:'I:Lmo comma, 102, .pdmo e secoiiJJdo comma, delLa Cost:Ltu:lliOiiJJe). Sentenza 11 cUcembve 1973, n. 175, G.U. 19 dkembre 1973, n. 326. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 21 novembre 1973, n. 161, G.U. 21 novembre 1973, n. 307. PARTE II, LEGISLAZIONE 209 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 (artt. 3 e 4, priono comma, della Costiltuzione). Sen1Jen2la 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (a['t. 76 della Costil1Juzioil1e). Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di:cembre 1973, n. 314. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (a:rt. 76 della Costituzione). SootenZJa 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di!Cembre 1973, n. 314. legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 8, .primo, secondo e terzo comma (art. 3 della CostttuZiione). Sootenza 21 novembre 1973, n. 160, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 24 ~a~t. 14, lettera l, del:lo SI1Jatuto delLa Regione sicdJLiana). Sentenza 28 novembre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (arlt. 117, 118 e 130 delilla Costi1Juzi001Je). Serlltenza 28 n,ovembre 1973, n. 170, G. U. 5 dtcembre 1973, n. 314. d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (art. 14, 'lettera l, dehlo statuto delilia Regione sicd:liana). Sentenza 28 no'V'embre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 1 dicembre 197'0, n. 898, art. 2 (a:rtt. 7 e 138 de11Ja CostituZJione). Sootenza 11 clicembre 1973, n. 176, G. U. 19 d1cembre 1973, n. 326. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 1901 (a:rt. 3 delJ:a Costituzione). Tribunale di Roma, ol\dmanz:a 5 marzo 1973, G. U. 5 d1cembre 1973, n. 314. 'codice civile, ad. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 delLa Costituzione). Tribllil13Jie di Lec:ce, oidma\ll.Za 2 mag.gio 197.2, G. U. 14 novembl1e 1973, n. 294. codice civile, art. 2237, secondo e terzo comma (art. 3 :delila Costituzione). Corte d'appello di Roma, mdinanza 20 novembre 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura civile, art. 140 (artt. 24, 'secondo Comma, e 3, prorno ~comma, delilia Cosrti.ltuzione). Pretorre di Lugo, oodJnianza 11 agos,to 1973, G. U. 14 novembr'e 1973, n. 294. codice di procedura civile, art. 521 (,a,rrtt. 2, 3 e 29 de1La Costitu: z1one). PrertOre di Asti, Ol'dlirnanza 8 agosto 1973, G.U. 5 dkemooe ,1973, n. 314. codice penale, art. 175 (all'ltt. 3 e 27, terzo comma, della Cosltlttuzd.one). Pretore di PoggibO!lliSi, oii1dinanza 25 gciugno 1973, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. codice penale, artt. 204 e 222 (,atl'!tt. 3 e 32 dei!Jl,a CosrtirtuziJOOJe). Gh.1Jdice Istruttore del "'1r!Lbrunai1e di Brescia, orrdinranza 11 settembre 1973, n. 326, G. U. 19 d1cembrre 1973, n. 326. codice penale, art. 313 (artt. l, 3, 102, 104, 111, 112, e 113 della del'la Oostituzd.Oille). Corte di assise di Siracusa, ordinanze 21 ma,g,gio 1973 (due), .G. U. 19 dd.cembre 1973, n. 326. Corte di ass:ise di Venezia, o11dinanza 25 mag,gio 1973, G.U. 5 ddcrimooe 1973, n. 314. Ooil'te di assiSii di Fo~rl, orrdin,an~a 8 ,giugno 1973, G.U. 14 novembl'e 1973, n. 294. Oarl1te di aSSJise dd Palermo, Oil'ddnanze 26 e 30 giugno 1973, G.U. 5 dicembre 1973, n. 314. codice penale, art. 334, primo comma (a,rtt. 2, 3 e 29 delila CoSJtd,.. tuzme). Pr,et01re dd Asti, olldtnamento 8 ~agosrto 1973, G.U. 5 ,dJicembire 1973, n. 314. codice penale, art. 509 (art. 3 della Costituz~one). P11eto~re di Oarini, ordinanm 6 1uglrio 1973, G. U. 14 rnovembire 1973, n. 2~94. cod,ice di procedura penale, art. 25 (art. 24 della CosUtuziOille). Giudtce .cood.Liatore di Lecce, orrdiinanza 10 novemb~re 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. c~odice di procedura penale, artt. 123 e 304 (arrbt. 3, 24 della CoiStituz. iOille). 'I1ribunale di Roma, ordinanza 13 aprile 1973, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. PARTE II, LEGISLAZIONE c:odh:e di procedura penale, artt. 190, 99 e 100 (artt. 3 e 24 dehla Oosbiltu2lione). CO(t)Je). Pretoll'e di Tmino, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 14 n,ovemOO. e 1973, n. 294. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 (artt. 3 e 39 del!la Costrutuzione). Corrlis1glio di Stato, quinta semone, ordillanm 17 apriJ:e 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (artt. 3, 23, 41 e 53 del[a Cosrtitll2liooe). Pretore di Mhlarno, ordinanza 19 lugiliio 1973, G.U. 28 novembll'e 1973, n. 307. legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 2 ~art. 7 deihla Costituziorne). Col'ite d'appello di Trd:este, o~r~dilnanza 30 marm 1973, G.U. 14 1110vembre 1973, n. 294. 'I1:rtibwnale di Lecce, oTdinanza 30 ma,g.gio 1973, G.U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (a;rtdcoli 3 e 42, terzo comma, ,delJla Costituzione). T:rtiburrliale dd Mrursala, Oit'ronanza 11 dicembire 1972, G. U. 14 nov; embre 1973, n. 294. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (airlt. 41, 42 e 44 d:el[a OosrtlituzJione). CO!rlte d'appello di Lecce, Olrdinanza 11 giu:gn>O 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 (art. 3 della Cost.Ltuzi<>ne). Ooote dei conti, qllto con assenza di burro di cacao J'imposta di consumo sul Cacao vada riscossa con l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticata, infranto, in pasta o in polvere (art. l, lett, c), l. l ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'l% (art. l, Iett. e), l. l ottobre 1969, n. 684) (n. 73). Merce in magazzino doganale -Sottrazione ad opera di ignoti -Esonero dall'imposta -(d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1). Se possa considerarsi perduta o distrutta, ai fini dell'esonero dalle imposte doganali, la merce sottratta da magazzino-doganale ad opera di ignoti (n. 74). DEMANIO Aeroporti militari -Concessioni sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penale (cod. civ. art. 1332). Se nelle concessioni di sfalcio d'erba .e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa :i!ncallllte!rare la .cauzione senza diimostzrare l'esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 265). Patrimonio dello Stato -Universitd -Concessione in uso -Finalitd sportive -(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). Se Io Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo proprii immobili aUe Univ~sit che intendano destinarli a finaldenuta -(t.u. 28 aprite 1938 n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60). Se spetti all'Azienda di Sta:to per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di propriet dell'azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 256). Edilizia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato.Estensione -(l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2 c.). Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stessa da parte del Comune in 25 annualit senza interessi, come previsto dallo art. 13, 2 comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese anche le somme che tl Comune debba ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale (n. 257). ENTI E BENI ECCLESIASTICI Cosa sacra-Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 2 c., 1161). . Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 49). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Espropriazione od occupazione di immobili -Acque sotterranee -Indennitd -Determinazione -(l. 25 giu.gno 1865 n. 2359, art. 43). Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di terreni in cui esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazione dell'indennit da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in cui l'uso avvenga al di fuori di concessioni (n. 336). Espropriazione pubblica utilitd-Costruzione edifici postali -Legge 21 ottobre 1971 n. 865 -Applicabilitd -Procedimento. Se la nuova disciplina espropriativa dettata dagli artt. 9 e seg. legge 21 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile alle espropriazioni per la costruzione e '1'131Illo;>Mamenrto di 'edifici poSitali (n. 339). Se per le espropriazioni dirette all'esecuzione o all'ampliamento di edifici postali secondo J.a procedura di Cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, debba adempiersi da parte dell'Amministrazione P.T. al deposito prescritto dall'art. 10 della legge suddetta (n. 339). PARTE II, CONSULTAZIONI Espropriazione per pubblica utilit -Costruzione di edifici postali -Proce dura in' base a l. 21 ottobre 1971 n. 865-Dichiarazione di pubblica uti lit -Atti successivi -Competenza -d.l. 8 febbraio 1923, n. 422. Se per le esp:ropdae.ioni dwette aliJ:a .costr!UziQIIlJe o aJ:Pampliamento di edifici postali, promosse secondo la legge 21 ottobre 1971, n. 865, la competenza ad emettere gli atti SUJCcessivi alla dichiarazione di pubblica utilit sia regolata, dopo la cessazione della delega al Presidente della Giunta Regionale conferita dall'art. 20 legge 21 ottobre 1971, n. 865, dalle norme speciali wge:nrti in materia led in pavttcolare dal dil. 8 febbraio 192:3, n. 4212 (n. 339). Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). Se, dopo il trasferimento aLle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni gi degli organi stataLi in materia di espropriazione per pubblica utilit, l'elativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle aspro~ priazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83), per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 337). Espropriazione per pubblica utilit -Svincolo della indennit depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti -Decreto del Tribunale -Vizi - Opponibilit alla Cassa DD.PP. -(l. 3 aprile 1926 n. 686 art. l; l. 25 giu.gno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.). Se ed entro quali limiti siano apponibili alla Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennit di espropriazione, i vizi del decl'eto di svincolo emesso dal Tribunale in sede di .volontaria giurisdizione, ed in particolare se 'costituiscano vizi opponibili la parzialit dello svincolo (in quanto concernente non l'intera indennit ma solo lla parte di essa spettante ad un solo interessato) e la mancata audizione di tutti gli interessati (n. 338). Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Ap ,plicabilit della nuova disciplina limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno -Legge generale del 1865 -Applicabilit -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10. Se, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 genil!aio 1972, n. 8, resti ferma la competenza stawe per quanrt;o COncerne le .espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna La spesa, oiLtre .che per l'esecuzd!one dell'opetra pruJbb1:1ca, anche petr l'esp!I'opriazione delle aree occorrenti (n. 340). Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia polri1Jata 'generaJ:e ruertbile anche alle orpe!I'e 1stataJ:i non n. 869/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non espressamente previste nell'art. 9 della stessa J:egge e, quindi, anche a singrue op&e pubblilche, quali risuLtano megLio individuate datl.'arr>t. l te!I' della legg.e 25 febbraio 19,72, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile sollo alle opere pubbliche regionali o degli enti locali (n. 340). Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbUche rpromOJSse o fin!ll!lZiartle della Cassa del MezzogiO!l'no siano rimaste soggette alla 'disciplina della legge generale del 1865 (n. 340). 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Retrocessione -Retrocessione parziale --Prescrizione del diritto -Decorren~ za -(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61). Se la prescrizione del diritto degli ex proprietari espropriati alla retrocessione di quella parte dei beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera pubblica (c.d. retrocessione parziale, di_sciplinata fondamentalmente dagli artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) inizi a decorrere dal momento in ~cui l'opera pubblica terminata e i terreni residui si rivelano superflui ai fini dell'opera stessa, ovvero dal successivo momento in cui l'Ente espropriante (o, in sua sostituzione, il PI"efetto) emette la dichiarazjone c.d. di inservibilit o inutiolizzabilit dei beni r~sidui ai sensi dell'art. 61 della legge n. 2359/865 (n. 341). FALLIMENTO Fallimento -Credito privilegiato -Interessi convenzionali inferiori a quelli legali -Chiusura del fallimento -Esigibilit -Art. 54 legge fallimentare. Se l'ammissione al pa,ssivo fallimentare degli interessi su crediti assistiti da ipoteca pegno o privilegio nei limiti ridotti di tasso o temporali indicati dal terzo comma dell'art. 54 della legge fallimentare, operi esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale e, di conseguenza, chiuso il fallimento, il creditore possa richiedere al debitore in forza del rapporto obbligatorio preesistente ila corresponsione degli interessi nella misura convenzionale inferiore a quella legale prevista dal succitato art. 54 (n. 142). Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194). Se l'indennit di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si ruprpJ!ichi anche nel ~caso ,in >cui deibitO!re di im!posrt;a sia un im(p!renditore sottoposto a fallimento gi al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 143). Societ cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari tiquidatori -Natura -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540). l Societ cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Autorit di vigitanza -ResponsabiLit -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043). Societ cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari liquidatori -Revoca -Forma -(R.D. 16 maJ/'ZO 1942 n. 257, artt. 198 e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540). Se i Commissari liquidatori di societ cooperative soggette alla vigilanzadello Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (n. 141). Se l'Amministrazione che ha disposto la il.iquidazione coatta amministrativa possa incorrere in responsabilit neWeserdzio dei poteri ad essa confer. iti per la vigilanza ed il controllo sulLe operazioni di il.iquidazione (n. 141). Se la revoca di commissari liquidatori di societ cooperative soggette alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 141). PARTE II, CONSULTAZIONI IDROCARBURI Impianti distribuzione carbu.ranti -Concessione -Licenza di accesso aHa strada statale -Mancato,pagamento diel canone -Revoca della concessione -Riscossrione coattiva del canone -R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprite 1910, n. 639. Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza da11a concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il oanone da Wui dovwto all'ANAS per iJ:a \licenza di accesso dalla strada pubbUca ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'articolo 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 19:10, n. 639, velativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonch titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). IGIENE E SANITA' Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958 n..296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13). Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2 e 3 c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico prov;inciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 11). Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit -Commis, sione speciale di disciplina -Composizione -(R.D. 27 luglio 1934, ,;,, 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6). Se J.'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualit di presidente, alla Commissione di dilsciplina chiamata a Tendeit'e parere obbligatorio aJ. Comune (o al Con' sorzio >di Comuni) neJJ1e ipotesi 'di applicazione a orurd.co di sanitari etempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 763). Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione (l. 24 maggio 1970 n. 336, mrt. l; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8). Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. l legge 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato aJ.le risultanze del foglio matr.icoLare o, se esso possa ~essere operato da,l!l'Amministrazione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 764). Dipen~ente statale -Decesso -Rateo di stipendio insoluto -Attribuzione Disciplina -Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio -ApplicabiLit -(D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 art. 4). Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non sepavaJto !Per sua ,coJpa o, m mancanza, ,ai fig1li ai quali (coniuge o figli) vi1!1Je anzi attribuita l'intera mensilit del trattamento economico spettante alla data della movte, s~a a(WllkabHe anche ai dipendenti di qrueg1li enti pubblici ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato (n. 765). Ente pu,bblico -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Impiegato avventizio -Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutaz"ione -art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili dello Stato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'art. 26 leggle ,28 ottobre 1970, n. 775 in maJteria ,di valutazlLa:le; gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennit di espropriazione, fino all deposito di tale somma pvesso la Cassa Depooiti 'e ii?I1estiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposiz!one alla stima; le spese legali sostenute dal ~concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 111). Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale -(d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1461, art. 3; l. 21 giu.gno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio .1968, n. 93, art. 2). Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 114). In particolare: Se ~ai fini della !l'evisione dei pT.ezzi negli appalti dell'.Ammdnistrazio:ne PP.TT., possa la percentuale di alea prefissata ,c'LaJJ'Ammini,strazione :nei capitollati speciali d'appalto Timanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 114). Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote pevcentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 114). Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 114). PATRIMONIO Convitto nazionale -Assegnazione di rendiate -Revocabilit -(r.d. 25 agosto 1848, n. 777). Se l'Amministrazione possa revocare l'assgnazione di rendite, gi appail'tenenti ai11a Compagnia tdi Ges e date in amministrazione alle Finanze, ad un Convitto Nazionale che ne gode ai sensi del r.d. 25 agosto 1848, n. 777, quando con valutazione discrezionale ritenga che sia venuto a cessare il bisogno cui dovevano sopperire (n. 6). Convitto Nazionale -Concessione in uso di locali gi appartenenti alla compagnia di Ges -Regime attuale -(l. 24 luglio 1962, n. 1073). Se la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ,che ha concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato a servizio dei Convitti nazionali ed Educandati femminili, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione stata PARTE II, CONSULTAZIONI 249 realizzata, abbia apportato modifiche al regime dei Convitti nazionali di Geno\"a, Novara, Torino e Voghera, quale risulta f~ssato dai decreti 20 matrzo- 4 ottobre 1948 (n. 6). PENSIONI Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione (l. 24 marzo 1970, n. 336. art. l; l. 24 aprile 1950, n. 390, art. 8). Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. l, l. 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'AmministraZione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 142). Dipendente statale -Infermitd per causa di servizio -Aspettativa -Equ.o indennizzo -Ripresa del servizio -Collocamento a riposo su domanda -Pensione privilegiata -(d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 39 segg.). Se possa riconoscersi spettante la pensione privilegiata a dipendente statale il quale, dopo il periodo di aspettativa per infermit riconosciuta a causa di servizio e per la quale ebbe ad ottenere l'equo indennizzo, abbia ripreso servizio sino al collocamento a riposo avvenuto su sua domanda (n. 143). PERSONA GIURIDICA Imposta sulle societd -Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli -Personalitd giuridica -Soggetto passivo -(l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145, in rel. art. 8, 3 c., lett. c). Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalit giuridica e possa quindi -essendo tenuto per statuto alla formazione e presentazione del rendiconto -considerarsi soggetto passivo dell'imposta sulle societ (n. 9). PIANI REGOLATORI Costruzione della P.A. su terreno d:emaniale ricompreso in piano regolatore -Licenza edilizia -Necessitd -(l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore -Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera -Effetti -(l. ~ agosto 1967, n. 765, art. 20). Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 30). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di IllUOVe ~evisioni twbanistiche (n. 30). PIGNORAMENTO Assegno a favore del coniuge divorzito, ai sensi dell'art. 8 della l. l dicem bre 1970, n. 898 -Pignoramento -Dipendente statale -Limiti. Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 l. l dicembre 1970, n. 898, il Giudice pu ordinare che sia versata direttamente .al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 23). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Azienda di Stato Servizi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento -Rimborso -Trattenuta -(t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68). Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di propriet dell'Azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 144). Concessionari autoservizi -Obbligo accettazioni. consegna e trasporto effetti postali -Distanza della fermata dall'ufficio postale -Valutazione Criteri-( l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2). Se, al fine di v,erificare la sussistenza dell'obbligo che,impone ai concessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al trasporto degli effetti postali, nella valutazione della. distanza tra luogo di fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente nella diversa misura imposta dalle _norme della circolazione stradale (n. 145). Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. l; l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120,' l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 146). In particolare : Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa la percentuale di alea prefissarta dail.il'Amministlrazione nei capitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 146). Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 146). PARTE II, CONSULTAZIONI Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 146). PREVIDENZA E ASSISTENZA Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione Decorrenza -(c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi i,nizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'et pensionabile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo (n. 101). PRIVILEGI Imposte dirette -Privilegi -Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. imposte dirette Efficacia innovativa -c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211). Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 c.c., che attribuisce carattere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il privilegio non pu esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio (n. 6). PROFESSIONI Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. Se spetti la maggiorazione del ~5% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bens dal decesso del professionista medesimo (n. 12). PROPRIETA' Cosa sacra -Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 2 c., 1161). Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per cir,costanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 51). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO REGIONE SARDA Regione Sarda -Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali -Ammissibilit -(Statuto Regione Sarda, art. 14, l" e 2 c.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2 c.). Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non pi connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, l o e 2 cmma, dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 2). REGIONE SICILIA Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit -Commissione speciale di disciplina-Composizione-(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6). Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualit di presidente, alla Commissione di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravit, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanit le attribuzioni del Ministem delil'lntetr\tJJO nei rilguaroi del personaile sanirtario degli esercenti prrofessioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3}; nonch dopo l'entrata in vigore del d.p. Reg. SLc. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo aJ. nuovo ordmamento degli Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 9). REGIONI Controversia civile -Atti del medico Provinciale anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione -Legittimazione Amministrazione Statale -Sussistenza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale -e quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -nel giudizio promosso dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione in virt del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 207). Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13). Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2 e go c., t.u. 27 luglio 1954, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico Provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 204}. PARTE II, CONSULTAZIONI Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni gi degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilit, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 205). Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Applicabilit detla nuova disciplina -Limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno-Legge generale del1865 -Applicabilit -(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10). Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerne la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 208). Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non es~JTessamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole opere [p1Ubb1iche, quali lt'isulltano meglio i!Ildividuate dall'art. lter dcll ione, fino al deposito di tale 1somma :presso la 1Caissa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'esproprj,ato a seguiJto del 1giudizio di opposizione alla !Stima; Ile spoos legali 1so1Stenute daJ. ,concessionwrio in detto giudizio di opposi.mone alla stima (n. 24). RISCOSSIONE Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u.. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194). Se l'indennit di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento gi al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 18). SANZIONI AMMINISTRATIVE Negozi-Determinazione ornrio apertura e chiusura -Delega alla Regione Mancato esercizio della delega -Conseguenze -Provvedimenti prefettizi antecedenti -Vigenza -Violazioni -Conseguenze -(l. 28 luglio 1971 n. 558, artt. l e lO; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3). Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971 n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (n. 6). Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971 n. 558, con la quale stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973, ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971 n. 558 (n. 6). STRADE Autostrade in concessione -Tutela della propriet -Norme di polizia dep maniale -Applicabilit-Limiti-R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20. Se per la tutela della propriet delle autostrade costruite e gestite in regime di concessione ed in relazione a viola_zioni di disposizioni normative da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cembre 1933, n. 1740, concernente il regime di tutela e di polizia demaniale e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza pr~fettizia, la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 98). Impianti distribuzione carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. 'b) -R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6-d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639. Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso della strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959 n. 393) (n. 99). Se i'ANAIS possa /P["'redere ai ~Sensi del t.ru. 14 aprile 1910, n. 63,9, re:~Jativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonch titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino messi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 99). SUCCESSIONI Pubblico impiegato -Decesso -Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Individuazione -Testamento -Coniuge pretermesso (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.). Se ttra gli eredi del dLpendente decedwto a causa di infermit contratta in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso stato pretermesso (n. 85). NOTIZIARIO LA VISITA DEGLI AVVOCATI DELLO STATO ALLA C.E.E. E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Nei giorni dal 19 al 21 novembre 1973 una delegazione di avvocati dello stato stata ospite della CEE per uno scambio di inforD;lazioni su problemi del diritto comunitar.io e del diritto interno. Si era pensato in un primo momenJto di consentire al gruppo di avvocati dello Stato, interessati allo studio e ailila sperimentazione deJll'informatica giuridica dell'Avvocatura dello Stato, di visitare il C.R.E.D.O.C., cio il Centvo Elettronico delle Comunit Europee. Ma poi fu di buon grado accolta l!a prospettiva, offerta dalla C.E.E. nel quadro de:lle relazioni comunitarie, di allargare l'incontro all'esame dei problemi di diritto comunita;rio, facendovi partecipave una delegazione composta di avvocati dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali pi direttamente interessate a tailii problemi. Un primo incontro fu aperto con una relaZJi.one del prof. Altilero SPINELLI, membro della Commissione, sulla funzionalit e le esigenze del mercato comune, e in tale relazione venne posta in evidenza ila necessit di un'azione costante e rmiforme dell'organizzazione comunitaria, come pure l'altra necessit di passare dalla unione economica ad una unione anche finanziaria e sociale, che. consenta un'azione comunitaria pi organica e quindi pi efficace. Un secondo incontro fu aperto da una relazione dell'On. ScARASCIA MuGNOZZA sull'ocrganizzazione delle Comunit e sulla partecipazione degli Stati membri all'esame dei problemi e all'>attivit delLe Comunit; e consenti di porre dn risalto l'esigenza di una presenza continua e operante degli Stati membri, e quindi anche dello Stato italiano, al funzionamento e all'opera delle Comunit. Due altri incontri furono dedicati ai problemi propriamente giuridici, che costituivano lo scopo precipuo della visita. Uno port ad uno scambio di informazioni sulla ocrgrutizzazione e sull'opera di consuLenza e assistenza del Servizio giuridico delle Comunit, come dell'Avvocatura dello Stato. Degna di nota a questo proposito fu la constatazione della constinua presenza del Servizio giuridico neil.l'elaborazi