ANNO XXIX -N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1977 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1977 ABBONAMENTI ANNO . ... . . . . . . . . . L. 12.750 UN NUMERO SEPARATO . . . . . . 2.250 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia Pri,nted in ltaly Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (821.9012) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura de/l'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco Favara) . . . . . . . . . . . . . . pag. 7 49 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA, COMUNITARIA ZIONALE (a cura del/'avv. Oscar E INTERNA- Fiumara) . . 782 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE Ja cura SU QUESTIONI DI GIURIdel/' avv. Carlo Carbone) . . 802 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA cato Adriano Rossi) CIVILE . . . (a cura . . . . dell'avvo. . , 806 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . (a . cura " . 838 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a vocato Carlo Bafle) . . . . . . cura . . de/l'av. . . 853 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria) . IN MATERIA DI ACQUE ED (a cura del/'avv. Paolo Vit 907 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI . pag. 16'4 LEGISLAZIONE 186 CONSULTAZIONI > 197 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari, Michele DIPACE, Bologna,Giovanni CONTU, agliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; RAFFAELE TAMIOZZO, Firenze; Francesco (JUICCIARDI, Genova; Adriano Rossi, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Osservazioni contenzioso tributario sul giudizio di terzo . . . . . . . . . grado nel nuovo I, 875 CHESHIN M. Natura e funzione dell'Avvocatura dello Stato in Israele Il, 170 DI CIOMMO R., L'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato: e problemi . . . . . . . . . . . . . . . . . natura Il, 163 FAVARA F., Ente pubblico economico ed ente pubblico amministrativo, lavoro privato e lavoro pubblico, legge e contratto collettivo I, 749 FIUMARA O., A -Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti. Norme anticumulo comunitarie e norme anticumulo nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 781 FIUMARA O., B -L'efficacia vincolante delle pronunzie emesse ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 788 GARGIULO U., In tema di successione degli Enti ospedalieri ad altri Enti pubblici (nella specie alla C.R.l.) . . . . . . . . . . . I, 813 NEIS K., Il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale amministrativo federale in Germania . . . . . . . . . . . Il, 174 OLMI G., Valore fondamentale dell'assistenza consultiva dell'Avvocatura dello Stato . . . . . . . . . . . Il, 168 SCALIA A., L'Attorney Generai negli Stati Uniti Il, 181 SLYUN G., L'Attorney Generai in Inghilterra Il, 177 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO .. ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT -Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle acque e Tribunali ordinari Danni da difettosa manutenzione di opera idraulica Competenza dei Tribunali delle acque, 921: -Concessione e derivazione -osti~ tuzione di serbatoi o laghi artificiali Contributi di miglioria -Obbligati - Titolari di preesistenti derivazioni Preesistenza -Determinazione Criterio, 915. -Opere di bonifica I~izio del funzionamento ant.eriore alla dichiarazione di ultimazione Manutenzione difettosa -Responsabilit -Sussiste, 920. ALIMENTI -Sentenza straniera -Delibazione Condanna degli alimenti -Ammissibilit -Fattispecie, 806. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI -Croce Rossa Italiana Rap:presentanza in giudizio Ente unitaria mente considerato Presidente generale Rappresentanza in giudiziq Ammissibilit Comitati provinciali Autonomia amministrativa -Presidente del Comitato -Rappresentanza in giudizio Ammissibilit, con nota di U. GARGIULO, 812. -Ente Ospedaliero Enti aventi per finalit esclusiva la cura degli infermi ed Enti Ospedalieri separati da altri Enti pubblici Qualit di ente ospedaliero Momento in cui sorge nell'una e nell'altra ipotesi Carattere dichiarativo o costitutivo del decreto istitutivo dell'Ente, con nota di U. GARGIULO, 812. -Ente Ospedaliero Successione nei beni e nei rapporti giuridici -Di versa disciplina -Trasferimento au tomatico dei rapporti giuridici -Restrizione :prevista nel decreto istitutivo dell'Ente -Inammissibilit, con nota di U. GARGIUJ..O, 812. -Ente Ospedaliero creato per distacco Sopravvivenza del vecchio ente con fini ristretti -Successione universale Esclusione -Successione a titolo particolare Ammissibilit, con nota di u. GARGIULO, 812. -Obbligo delle amministrazioni pubbliche di avvalersi dell'Istituto Luce Legittimit costituzionale, con nota di F. FAVARA, 750. -Successione dei rapporti giuridici Nozione Inammissibilit di un riferimento a1la disciplina privatistica, con nota di U. GARGIULO, 812. APPALTO -Aggiudicazione Verifica dell'organo . di controllo statale -Natura -Effetti, 847. -Appalto di opere pubbliche -Collaudo Ammissione di lavori non autorizzati Condizioni -Lavori non menzionati nel verbale di collaudo Diritto a compensi Esclusione, 907. -Appalto di opere pubbliche -Sospensione dei lavori Inclusione fra i cosid,detti fatti continuativi -Esclusione One'e della riserva Sussistenza, 907. . -Procedimento Licitazione privata Consultazione degli atti -Legittimit, 847. -Procedimento Licitazione privata Sospensione della gara -Fattispecie Effetti, 847. -Procedimento Licitazione privata Termine ex art. 5 I. 14/1973 ordinatorio, 847.. ARBITRATO -Arbitrato obbligatorio -Mancato ri conoscimento del potere di declinare la competenza arbitrle Illegittimit costituzionale, 770. -''j Wftffmfflfifmrwrr@f?ifi!HffI&I.iliilllimrnrtfffi~rw.Jt1w1r"-'l1J.ft-W%tfif&sr11~m1;11r&1&a INDICE DELLA GIURISPRUDENZA CACCIA E PESCA -Competenza dei Comitati provinciali -Ricorso giurisdizionale proposto dai Comitati -Qualit di cntrointer, essati -Limiti, 850. CINEMATOGRAFIA -Contributi -Comitato esperti ex articolo 46 J. 1213/1965 -Parere Successiva sentenza penale Rapporto, 844. . -Contributi -Diniego di programmazione obbligatoria -Confisca penale -Riferibilit -Sussiste, 844. - Films -Contributi e agevolazioni Esclusione a seguito di condanna pe. :hale Effetti, 844. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Competenza dei T.A.R. Individuazione Elementi Petitum del ricorso Esclusione, 851. -Corn;petenza dei T.A.R. Pubblici impiegati -Dipendenti in servizio alla data di emissione dell'atto Compe tenza del T.A.R. della sede di servizio Sussiste, 852. -Decisione del Consiglio di Stato Questione, erroneamente decisa, sulla non d'.efinitivit dell'atto impugnato -Conseguente inammissibilit del ricorso -Ricorso per difetto di giurisdizione Inammissibilit, 802. -Distinzione tra enti pubblici economici e non economici ancorata ad elementi oggettivi e perci costituzionalmente legittima, con nota di F. FAVARA, 749. , -Giudicato -Estensione -Fattispecie con pi impugnative contro lo stesso atto -Reiezione di una impugnativa -Efficacia limitata del giudicato in relazione alla hatura confliggente degli interessi dei ricorrenti, 846. -Giudicato -Estensione -Non sussiste, 846. -Giudicato Pronuncia di annullamento Estensione degli effetti Sussiste, 846. -Giurisdizione amministrativa Giudizio -Perenzione -Decorrenza Effetti, 843. - Impiego pubblico Presupposti Atto formale di nomina -Contratto Ammissibilit, 803. -Pronuncia sulla com;petenza Ordinanza -Regolamento di competenza . Ammissibilit -Decorrenza dei termini previsti per le ordinanze emesse in udienza o fuori udienza, 802. - Ricorso anteriore al trimestre dal l'insediamento dei T.A.R. Competenza del Consig;lio di Stato -Sussiste, 843. COMUNIT EUROPEE -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati Grassi Integrazioni per l'olio di oliva Produttori di olio -Definizione, 794. -Previdenza sociale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali Cumulo -Limitazione Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale Decurtazione in base a norme comunitarie Divieto, con nota di o. FIUMARA, 781. -Previdenza sociale dei lavoratori migranti Prestazioni previdenziali Cumulo -Limitazione Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Applicabilit Limiti, con nota di o. FIUMARA, 782. -Previdenza sociale dei Javoratori migranti -Prestazioni previdenzia li . Cumulo Sovrapposizione dei periodi -Decurtazioni Limitazione,. con nota di O. FIUMARA, 781. CONTRATTI PUBBLICI -Appalti di opere pubbliche Revisione prezzi Art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 Termine Decorrenza, 841. -Appalti di opere pubbliche Revisione prezzi -Invariabilit contenuta nel capitolato d'appalto Irrilevanza ai fini della revisione, 841. -Appalti di opere pubbliche -Revisio ne prezzi -Patto di esclusione Requisito di validit Individuazione, 841. EDILIZIA -Edilizia e urbanistica Rifiuto di li cenze edilizie Legittimit Fattispecie, 838. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Deposito della indennit -Non deve necessariamente precedere il provv: edimento di espropriazione, 774. -Indennit -Consulenza tecnica -Ammissibilit -Fattis'pecie, 805. -EsprQ'priazione parziale -Limitazioni legali alla parte residua -lndennizzabilit -Esclusione, 805. -Indennit di espropriazione -Debito di valuta -Rivalutazione -Inammissibilit, 910. -Occu,'pazione di urgenza -Acquedotto -Indifferibilit e urgenza ex lege Estensione alle opere di presa delle acque -Effetti, 914. -Occupazione di urgenza -Beni gravati da uso civico -Necessit di previa autorizzazione ministeriale -Insussistenza, 914. -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Opera acquisita a cura e spese dello Stato -Redazione da parte di funzionari del genio civile Legittimit, 914. - Poteri del Prefetto -Natura e limiti, 838. - Redazione dello stato di consistenza -Irrilevanza, 838. FRIULI-VENEZIA GIULIA -Controllo sugli enti locali -Potere di autorizzazione degli acquisti di immobili -Spetta alla Regione, 777. GIUSTIZIA AMMINISTRA '.fIVA -Appello avverso sentenze di T.A.R. Accoglimento dell'appello per difetto di procedura -Rinvio al T.A.R. in caso di tardivit o inammissibilit -Dubbio -Deferimento all'Adunanza Plenaria, 850. -Appello avverso sentenza del T.A~R. -Decadenza annuale ex art. 327 c.p.c. -Sospensione feriale dei termini Applicabilit -Sussiste, 848. -Giudizio di a,'ppello -Riassunzione ex art. 50 c.p.c. -Applicabilit ai rapporti tra Consiglio di Stato e giudici sottordinati -Esclusione, 848. -Giudizio di revocazione -Deducibilit dell'errore di fatto come motivo di ricorso -Limiti, 846. -Giudizio di revocazione -Errore di fatto -Presupposti -Limiti, 845. -Legittimazione a ricorrere -Limiti temporali -Effetti -Fattispecie in caso di alienazione di area esproprianda, 838. -Poteri del Consiglio di Stato in sede di appello -Fattispecie in tema di eccezioni di inammissibilit rite-. nute fondate in primo grado, 849. -Poteri istruttori del Consiglio di Stato -Assunzione di prove -Criteri Effetti ai fini della revocazione, 846. -Procedimento -Costituzione degli intimati innanzi al T.A.R. -Tardivit -Effetti, 849. -Questioni pregiudiziali diverse dal difetto di giurisdizione -Omesso esame -Ammissibilit, 849. -Ricorso giurisdizionale -Espropriazione -Individuazione dei soggetti titolari dell'interesse a rieorrere Intestatari catastali -Effetti, 838. -Ricorso giurisdizionale -Fattispecie in tema di intervento in giudizio Alienante di immobile espropriando, 838. -Ricorso giurisdizionale -Giudizio di appello -Provvedimento sopravvenuto dopo la decisione di primo gra do -Impugnabilit -Esclusione, 838. -Ricorso giurisdizionale -Giudizio di secondo grado -Inammissibilit di censure dedotte per la prima volta nella discussione in appello, 838. -Ricorso giurisdizionale -Interesse a ricorrere -Garanzia per evizione di bene espropriando -Fattispecie, 838. - Ricorso giurisdizionale -Motivi di ricorso relativi ad atto diverso da quello impugnato -Inammissibilit -Sussiste, 838. IMPIEGO PUBBLICO -Giuridizione amministrativa esclusiva -Legittimit costituzionale, con nota di F. FAVARA, 749. -Provvedimenti -Termini per l'impugnativa -Atti autoritativi -Decaden za -Effetti, 849. IMPOSTA DI REGISTRO -Acquisto :per persona da nominare -Promotori di costituenda societ Rappresentanza senza potere. -Sue INDICE DELLA GIURISPRUDENZA cessiva ratifica da parte della societ -Unicit di complessa fattispecie traslativa -Doppio trasferimento -Esclusione, 860. -Concordato -Impugnabilit -Termini -Valore inferiore al prezzo pattuito -Supplemento -Legittimit, 857. -Societ di persone -Recesso di socio -Unico socio superstite -Rinuncia alla quota sociale -Imposta di trasferimento -Commisurazione al valore lordo, 901. -Societ di persone -Scioglimento Assegnazione ai soci di beni acquistati dalla societ -Imposta graduale -Precedente acquisto da parte di societ di ca;pitali poi trasformata in societ di persona -Irrilevanza, 900. -Societ di persone -Scioglimento -Assegnazione ai soci di singoli beni -Imposta graduale -Valutazione della base imponibile al netto di passivit accollate -Esclusione, 900. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Plusvalenze -Comunione a scopo di godimento -Trasformazione in societ -Ammissibilit -Lottizzazione di terreni -Nozione, 853. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -I.G.E.' all'importazione -Cotoni importati da Paesi aderenti al G.A.T.T. -Applicabilit della aliquota ridotta stabilita per i cotoni di produzione nazionale -Esclusione, 798. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Accertamento -Incompetenza dello ufficio -Dichiarazione del contribuente con indicazione di domicilio fiscale -Accertamento in conformit -Legittimit, 863. -Accertamento -Incompetenza dello ufficio -Vizio sostanziale -Deducibilit innanzi all'A.G.O. -Rilevabilit di ufficio, 863. -Imposte dirette -Controversia sulla esistenza del reddito -Deducibilit nel giudizio di terzo grado -Esclusione, con nota di C. BAFILE, 874. -Nuovo contenzioso tributario -Commissione centrale -Vizio di compo s1Z1one -Intestazione della decisione -Irrilevanza, con nota di C. BAFILE, 874. ' -Nuovo contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Caratteri Estimazione complessa -Giudizio sul fatto -Limiti -Art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza, con nota di C. BAFILE, 874. -Solidariet -Imposta di registro Divisione -Litisconsorzio fra condividenti -Esclusione -Im;pugnazione di uno soltanto -Nuova valutazione della quota e della massa -Effetti Modalit, 869. ISTRUZIONE PUBBLICA -Professori delle scuole autonome di ostetricia -Non sono assimilabili ai professori universitari, 774. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Obbligazioni pecuniarie -Crediti del pubblico dipendente -Risarcimento del maggior danno da svalutazione momentaria -Esclusione -Legittimit costituzionale, con nota di F. FAVARA, 749. OCCUPAZIONE -Occupazione ed espropriazione -Occupazione d'urgenza -Art. 73 L. 2359/ 1865 e art. 20 L. 865/1971 -Termini Natura, 840. -Occupazione ed espropriazione -Occupazione d'urgenza -Autorizzazione scaduta -Proroga -Preclusione -Effetti, 840. -Occupazione ed espropriazione -Occupazione d'urgenza -Occupazione scaduta -Possibilit di sanatoria Sussiste -Limiti, 840. PRESCRIZIONE -Interruzione -Ricorso in procedimento di istruzione preventiva -Durata, 9.17. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Pensione di vecchiaia -Com'puto del servizio militare -Esclusione per i pensionati _prima del maggio 1969, 769. X RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PROCEDIMENTO CIVILE -Appello principale -Capo della sentenza impugnato -Misura dell'indennit di espropriazione -Appello incidentale tardivo -Misura dell'indennit di occupazione -Inammissibilit, 910. -Delibazione -Sentenza straniera Alimenti -Azione proposta dal Ministero degli Interni -Natura, 805. -Impugnazioni -Appello incidentale -Legittimazione del chiamato in garanzia irri;propria Sussistenza -Condizioni -Motivi Previsione del diritto dell'attore -Ammissibilit, 917. -Spese processuali -Soccombenza Riferibilit separata ai diversi gradi di giudizio -Ammissibilit, 910. REQUISIZIONE -Requisizione ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -Requisito della grave necessit pubblica -Criteri di valutazione -Sindacato di legittimit -Limiti Preclusione, 842. -Requisizioni ex art. 7 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E -Requisizione alloggi per sistemazione famiglie sinistrate -Fattispecie -Requisiti -Al ternativit di .soluzioni -Effetti, 842. RESPONSABILIT CIVILE -Prescrizione Decorrenza -Fattispecie in tema di emungimento di sorgente, 917. -Responsabilit della P.A. -Da fatto illecito -Opera di bonifica -Manutenzione difettosa o negligente -Diritto al risarcimento dei danni -Sus siste -Preesistente soggezione a impaludamento -Irrilevanza, 920. RICORSI AMMINISTRATIVI -Disciplina del silenzio della PA. Ricorso gerarchico Estensione, 850. improprio -Ricorso gerarchico Possibilit di decisione tardiva -Proponibilit di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento tardivo -Dubbio Deferimento all'Adunanza Plenaria, 850. SOCIET -Fusione -Successione universale Effetti, 806. -Fusione e trasformazione -Diversit -Accertamento di fatto Sindacato di legittimit Inammissibilit, 806. -Fi.tsione e trasformazione Posizione dei creditori sociali, 806. -Trasformazione -Effetti, 806. TRASCRIZIONI -Conservatorie registri immobiliari . Servizio prestato dalle conservatorie -Pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti -Rapporto diretto 'pubblicistico con lo Stato e non anche con il conservatore -Conseguenze, 832. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -G.A.T.T. Principio della parit di trattamento tributario -Riferimento al carico tributario complessivo, 798. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 20 gennaio 1977, n. 43 . pag. 749 9 giugno 1977, Il. 109. 750 9 giugno 1977, n. 113. 769 14 luglio 1977, n. 127 . 770 14 luglio 1977, n. 128 . 774 6 dicembre 1977, n. 138 . 774 6 dicembre 1977, n. 140 . 777 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE 13 ottobre 1977, nella causa 22/77 . . pag. 782 13 ottobre 1977,. nella causa 112/76 .. . 781 8 novembre 1977, nella causa 36/77 . 794 GIURISDIZIONI CIVILI . CORTE DI CASSAZIONE. Sez. I, 2 luglio 1977, n. 2880 . pag. 853 Sez. I, 24 settembre 1977, n. 4063 . 805 Sez. I, 28 settembre 1977, n. 4129 . .805 Sez. I, 29 settembre 1977, n. 4062 . 857 Sez. I, 3 ottobre 1977, n. 4191 . . 860 Sez. Il, 4 ottobre 1977, n. 4243 . 802 Sez. I, 6 -ottobre 1977, n. 4254 . 805 Sez. I, 12 ottobre 1977, n. 4335 . 798 Sez. I, 17 ottobre 1977, n. 4430 . 907 Sez. I, .19 ottobre 1977, n. 4462 . 863 Sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4469 .. 869 Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4553 . 802 Sez. Un., 24 ottobre 1977, n. 4562 . .' 803 Sez. I, 25 ottobre 1977, n. 4565 . . 806 Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4786 . . 812 Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4795 . . 832 Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5056 . 901 Sz. I, 22 novembre 1977, n. 5086 . 874 Sez. I, 6 dicembre 1977, n. 5277 . . 900 XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 8 luglio 1977, n. 20 . pag. 910 ~:: 8 lug.lio 1977, n. 22 . )) 914 Il 8 luglio 1977, n. 23 . )) 915 4 ottobre 1977, n. 26 . )) 917 10 ottobre 1977, n. 27 . )) 920 I GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 1 marzo 1977, n. 161 (ordinanza) pag. 850 Sez. IV, 4 marzo 1977, n. 207 . . )) 838 Sez. IV, 29 marzo .1977, n. 280 . )) 840 Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403 . )) 841 Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 404 . . )) 841 Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 405 . . )) 842 Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 448 . )) 843 Sez. IV, 3 maggio 1977, n. 454 . )) 844 Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 532 . )) 845 Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 539 . )) 846 Sez. V, 1 aprile 1977, n. 270 . . )) 848 Sez. V, 27 maggio 1977, n. 522 . )) 849 Sez. VI, l marzo 1977, n. 172 . )) 851 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULT4ZIONI ACQUE PUBBLICHE -Demanio idrico Laghi Spiagge Costruzione privata -Distanze dal confine -Obbligo di rispetto, 197. AGRICOLTURA -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego Alloggio di servizio -Concessione -Deliberazione Approvazione ministeriaie -Necessit, 197. -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego -Alloggio di servizio -Precedente concessione gratuita -Determinazione unilaterale e successiva dei canoni Legittimit, 197. -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego -Nuova disciplina -Alloggio di servizio Precedente concessione -Revoca implicita, 197. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione pubblica Credito di amministrazione statale verso ente pubblico soppresso la cui liquidazione affidata ad altro organo statale -Mezzi di tutela giurisdizionale Inammissibilit, 197. -Autorit giudiziaria penale Richiesta di informazioni alla P.A. Op'.Po nibilit del segreto d'ufficio Limiti, 198 -Enti gestori di immobili di proprie . t della amministrazione statale Veste di agenti contabili dello Stato Configurabilit, 198. -Enti operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare Enti gestori di alloggi di propriet dell'amministrazione statale Soppressione -Sorte degli alloggi, 198. -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego -Alloggio di servizio -Concessione Deliberazione Approvazione ministeriale Necessit, 198. -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego Alloggio di servizio Determinazione unilaterale e successiva dei canoni -Legittimit, 198. -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego -Nuova disciplina Al loggio di servizio Precedente concessione Revoca implicita, 199. -Cose mobili Acquisto Usucapione istantanea -bpera d'arte Ente ecclesiastico proprietario Alienazione non autorizzata -Effetti, 199. -Cose mobili -Di interesse storico e artistico Ente morale proprietario -Regime -Inalienabilit assoluta Autorizzazione all'alienazione, 199. -Appalto -Prestito di operai dalla ditta a;ppaltatrice alla P.A. committente -Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE, 199. -Appalto di opere pubbliche IGE sui corrispettivi -Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione Nullit, 199. -Contratti di appalto o di fornitura Divieto di antici;pazione del prezzo Deroghe Delegazione, concessione o contributo statale Estensione della deroga, 199. APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI -Salute pubblica Latte in polvere per l'alimentazione umana -Divieto di ricostituzione, 200. -Salute pubblica -Latte in polvere per .l'alimentazione umana DivietQ di ricostituzione Limiti, 200. ATTI AMMINISTRATIVI -Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale Amnistia e indulto Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 200. -Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale Natura della misura, 200. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XIV -Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale -Configurabilit come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 200. -Sospensione della patente disposta dal giudice penale -Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura -Non ancora attuata -Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena -Impugnabilit da ;parte del prefetto Esclusione, 201. -Cassa previdenza avvocati e procuratori -Marche di previdenza -Ricavato -Sottrazione o distrazione -Pertinenza dei valori alla P.A. -Esclusione, 201. -Cassa previdenza avvocati e procuratori -Marche di previdepza -Ricavato -Sottrazione o distrazione -Pertinenza dei valori alla P.A. -Esclusone, 201. B.ENEFICENZA E ASSISTENZA -Invalidi civili -Pensione -Controversia -Corte dei conti -Giurisdizione, 201. CIRCOLAZIONE STRADALE -Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale -Amnistia e indulto -Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 201. -Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale Natura della misura, 202. --Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale Configurabilit come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effetti della misura, 202. ' -Sospensione della patente disposta dal giudice penale Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura Non ancora attuata Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena Impugnabilit da parte del prefetto Esclusione, 202. COMMERCIO -Salute ;pubblica Latte in polvere per l'alimentazione umana Divieto di ricostituzione, 202. -Salute ;pubblica -Latte in polvere per l'alimentazione umana Divieto di ricostituzione -Limiti, 202. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Invalidi civili -Pensione -Controversia Corte dei conti -Giurisdizione, 203. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Istituti sperimentali agrari -Rapporto di impiego Alloggio di servizio Concessione -Deliberazione -Approvazione ministeriale Necessariet, 203. . -Istituti sperimentali agrari Rapporto di impiego -Alloggio di servizio Precedente concessione gratuita Determinazione unilaterale e successiva dei canoni Legittimit, 203. - Istituti sperimentali agrari -Rapporto di impiego -Nuova disciplina Alloggio di servizio -Precedente concessione -Revoca implicita, 203. 'CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO -Amministrazione pubblica " Credito di amministrazione statale verso ente pubblico so'ppresso la cui liquidazione affidata ad altro organo statale Me:i!zi di tutela giurisdizionale Inammissibilit, 203. -Contratti di appalto o di fornitura Divieto di anticipazione del prezzo Deroghe Delegazione, concessione o contributo statale -Estensione della deroga, 204. -Divorzio Dipendente pubblico -Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge -Notifita sentenza Comportamenti dovuti dalla P.A.; 204. -Enti gestori di immobili di propriet dell'amministrazione statale -Veste di agenti contabili dello Stato -Configurabilit, 204. -Enti operanti nel settore dell'edilizio economica e popolare -Enti gestori di alloggi di propriet dell'amministrazione statale -Soppressione -Sorte degli alloggi, 204. 14-''~-[~ INDICE DELLE CONSULTAZIONI xv CONTR.i\BBANDO -Diritti doganali Credito della dogana Accertato in sentenza penale di condanna Riscossione coattiva, 205. -Interessi moratori Contrabbando Sentenza di condanna Decorrenza J,'potesi varie, 205. -Interessi moratori -Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 Misura lega le Degenza, 205. -Multe e ammende Sentenza penale di condanna -Riscossione -Competenza, 205. -Reato di contrabbando -Definizione amministrativa -Importazione defi nitiva di beni confiscati e riscattati Procedura di revisione dell'accertamento Inammissibilit, 205. CORTE DEI CONTI -Invalidi civili -Pensione -Controversia Corte dei Conti -Giurisdizione, 206. DANNI -Procedimento penale per ucc1s10ne di sottoufficiale di P.S. -Legittimazione dell'am:rninistrazione dell'interno alla costituzione Q.i parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione la vedova -Esclusione, 206. DAZI DOGANALI -Diritti doganali -Credito della dogana Accertato in sentenza penale di condanna Riscossione coattiva, 206. -Esenzione e agevolazione -Industrializzazione del Mezzogiorno -Materia li e macchinari -Importati Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata -Decadenza, 206. -Interessi moratori -Contrabbando Sentenza di condanna Decorrenza Ipotesi varie, 207. -Interessi moratori -Periodo anteriore al d.P.R. n. 62/70 Misura legale - Debenza, 207. -Multe e ammende Sentenza penale di condanna Riscossione Competenza, 207. -Reato di contrabbando Definizione amministrativa Importazione definitiva di beni confiscati e riscattati Procedura di revisione dell'accertamento Inammissibilit, 207. DEMANIO -Demanio idrico -Laghi -Spiaggie Costruzione privata -Distanze dal confine Obbligo di rispetto, 208. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Amministrazione pubblica -Credito di amministrazione statale verso ente ;pubblico soppresso la cui liquidazione affidata ad altro organo statale -Mezzi di tutela giurisdizionale Inammissibilit, 208. -Enti gestori di immobili di propriet dell'amministrazione statale -Veste di Agenti contabili dello Stato Configurabilit, 208. -Enti operanti nel settar:e dell'edilizia economica e popolare -Enti gestori di alloggi di propriet dell'amministrazione Statale -Soppressione Sorte degli alloggi, 208. ENTI E BENI ECCLESIASTICI -Cose mobili Acquisto -Usucapione istantanea -Opera d'arte -Ente ecclesiastico proprietario -Alienazione non autorizzata Effetti, 209. FERROVIE -Benefici combattentistici -Pensione Et minima -Servizi di trasporto in concessione -Addetti -Aumento dell'anzianit di servizio -Riduzione del limite di et -Communabilit, 209. -Mense aziendali per dipendenti F.S. Vigilanza igienica sanitaria -Servizio sanitario F.S. -Ufficiale sanitario comunale -Spettanza, 209. -Personale F.S. Indennit speciale Natura, 209. - Personale F.S. Indennit speciale pensionabile -Pignorabilit e sequestrabilit -Limiti, 209. - Servizi di trasporto in concessione . Gestione governativa -Addetti -Collocamento a riposo a domanda i~ XVI RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Trattamento pensionistico -Rapporti gio allo Stato -Assunzioni effettuale tra ex dipendenti e INPS -Estraneiper favorire il passaggio del .capo t della gestione, 210. ufficio gestione -Abuso d'ufficio o interesse privato in atti di ufficio Configurabilit, 212. FORESTE -Benefici combattentistici -Pensione -Azienda di stato foreste demaniali Et minima -Servizi di trasporto in Regioni a statuto ordinario -Trasfe concessione -Addetti -Aumento del rimento beni e funzioni -Legittima l'anzianit di servizio -Riduzione del zione residua, 210. limite di et -Communabilit, 212. -Regioni a sttuto ordinario Trasfe -Dipendenti enti pubblici -Indennit rimento beni forestali -Individuazio integrativa speciale -Computabilit ne -Decreto interministeriale -Na ai fini della pens'ione della indennit tura, 210. di buonuscita, 212. -Dipendenti enti pubblici Indennit . GIUDIZIO CIVILE E PENALE Integrativa speciale -Contributi pre- Revoca o sospensione della patente videnziali e assicurativi Assoggettadi guida disposta dal Giudice pena bilit, 212. le -Amministia e indulto -Loro irri -Divorzio -Assegno a favore dell'ex levanza sugli effetti della misura, 210. coniuge Ordine di versamento di- Revoca o sospensione della patente retto -Stato ed enti pubblici -Applidisposta dal Giudice penale -Natura cabilit -Limiti, 212. , della misura, 210. -Divorzio -Di;pendente pubblico -Or -, Revoca o sospensione di patente di dine di corresponsione diretta reddi guida disposta dal giudice penale to al coniuge -Notifica sentenza . Configurabilit come incidenti di e Comportamenti dovuti dalla P.A., 213. secuzione, di competenza del Giudice dell'esecuzione, delle '.Prestazioni sul- Divorzio -Pubblico dipendente . Atla durata e sugli effetti della misura, tribuzione, diretta quota di stipen 210. dio o pensione all'ex coniuge -Deter- Sospensione della patente disposta minazione -Assegni di superinvalididal giudice penale -Provvedimento t, cura, accompagnamento e incoldel Giudice dell'esecuzione che di locamento -Computabilit -Limiti, 213. chiara cessata l'esecuzione della misura -Non ancora attuata -Per estin -Personale F,S. -Indennit speciale. zione del reato conseguente a sospen Natura, 213. sione condizionale della pena -Impugnabilit da parte del prefetto --Personale. F.S. -Indennit speciale Esclusione, 211. pensionabile -Pignorabilit e seque strabilit -Limiti, 213. IGIENE E SANITA' -Servizi di trasporto in concessione I Gestione governativa -Addetti -Col -Mense aziendali per dipendenti F.S. locamento a 'riposo a domanda Vigilanza igienica sanitaria -Servizio Trattamento pensionistico -Rapporti sanitario F.S. Ufficiale sanitario co tra ex dipendenti e INPS -Estranei munale -Spettanza, 211. t della gestione, 213. -Salute pubblica -Latte in polvere per l'alimentazione umana -Divieto di ricostituzione, 211. IMPOSTA DI CONSUMO -Salute pubblica -Latte in polvere per l'alimentazione umana -Divieto di ri- Appaltatori delle i:m;poste di consucostituzione -Limiti, 211. mo -Personale dipendente -Passag gio allo Stato -Assunzioni effettuate IMPIEGO PUBBLICO per favorire il passaggio del capo ufficio gestione -Abuso d'ufficio o in -Ap;paltatori delle imposte di consuteresse privato in atti di ufficio . mo -Personale dipendente -Passag-Configurabilit, 214. ~ I Il ~~ 11 INDICE DELLE CONSULTAZIONI IMPOSTA DI REGISTRO -Contenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Efficacia sospensiva del giudizio -Passagio in giudicato -Impedimento, 214. -Contenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Valore da tenere a base per l'applicazione del condono, 214. -Esenzioni e agevolazioni -Finanziamenti e crediti -Sicilia -ESPI -Mutui a breve termine -Applicabilit del beneficio, 214. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Appalto -Prestito di o;perai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente -Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corrispettivo assoggettabile all'IGE, 214. -Appalto di opere pubbliche -IGE sui corrispettivi -Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione -Nullit, 215. -Esenzione e agevolazione -Industrializzazione del Mezzogiorno -Materiali e macchinari -Importati -Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata -Decadenza, 215. -Trasgressione -Beni mobili del trasgressore -Sequestro consenrativo Giudizio di cpnvalida -Esclusione Qp; posizione, 215. - Trasgressione -Sequestro conservativo -Sequestro presso terzi -Citazione del terzo -Necessit -Esclusione -Accertamento obbligo del ter-, zo -Giudizio di opposizione, 215. -,. Trasgressione -Sequ~s.tro cons'.rvativo -Sequestro presso terzi -Verbale di sequestro -Contenuto, 215. -Tdbuto e pena pecuniaria -Trasgressione -Beni mobili del trasgressore Sequestro conservativo -Pericolo nel ritardo -Procedibilit, 216. -cdntenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Efficacia sospensiva del giudizio -Passaggio in giudicato -Impedimento, 216. -Contenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Valore da tenere a base per l'applicazione del condono, 216. IMPOSTE IPOTECARIE -Contenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Efficacia sospensiva del giudizio -Passaggio in giudicato -Impedimento, 216. -Contenzioso -Sentenza riduttiva del credito di imposta -Istanza di condono -Valore da tenere a bse per l'applicazione del condono, 216. IMPOSTE VARIE -Esenzioni e agevolazioni -Finanziamenti e crediti -Sicilia -ESPI -Mutui a breve termine -pplicabilit del beneficio, 217. MATRIMONIO -Divorzio -Assegno a favore dell'ex coniuge -Ordine di versamento diretto -Stato ed enti pubblici -Applicabilit -Limiti, 217. -Divorzio -D~pendente pubblico -Ordine di corresponsione diretta reddito al coniuge -.Notifica sentenza Comportamenti dovuti dalla P.A., 217. -Divorzio -Pubblico dipendente -Attribuzione diretta quota di stipendio o pensione all'ex coniuge -Determinazione -Assegni di superinvalidit, cura, accompagnamento e incollamento -Computabilit -Limiti, 217. MEZZOGIORNO -Esenzioni e agevolazioni -Industrializzazione del Mezzogiorno -Materiali e macchinari -Importati -Successiva rinnovazione e rivendita fuori dell'area agevolata -Decadenza, 218. OPERE PUBBLICHE -Appalto -Prestito di operai dalla ditta appaltatrice alla P.A. committente -Rimborso dei salari corrisposti agli operai prestati come rimborso spese facente parte del corris;pettivo assoggettabile all'IGE, 218. XVIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Appalto di opere pubbliche -IGE sui corrispettivi -Clausola di rimborso dell'IGE da parte dell'amministrazione -Nullit, 218. -Contratti di appalto o di fornitura Divieto di anticipazione del prezzo Deroghe Delegazione, concessione o contributo statale Estensione della deroga, 218. PARTE CIVILE -Cassa previdenza avvocati e procuratori -Marche di previdenza Ricavato Sottrazione o distrazione Pertinenza dei valori alla P.A. Esclusione, 218. -Immissione colposa di materiali nei porti Configurabilit del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 219. -Immissione col;posa di sostanze inquinanti nelle acque marine Contestazione del solo reato previsto dall'rt. 1174 cod. navig. Danni risarcibili Costituzione di parte civile del Ministero della marina mercantile, 219. PATRIMONIO -Cose mobili Acquisto Usucapiona istantanea -Bni del patrimonio indisponibile Applicabilit, 219. PECULATO E MALVERSAZIONE -Cassa previdenza avvocati e procu ratori Marche di previdenza Ricavato Sottrazione o distrazione -Pertinenza dei valori alla P.A. Esclusione, 219. -Cassa previdenza avvocati e procuratori -Marche di previdenza Ricavato -Sottrazione o distrazione Pertinenza dei valori alla P.A. -Esclusione, 219. PENA -Revoca o sospensione della patente di guida disposta dal giudice penale Amnistia e indulto Loro irrilevanza sugli effetti della misura, 220. -Revoca o sospensione della patente disposta dal giudice penale Natura della misura, 220. -Revoca o sqspensione della patente di guida disposta dal giudice penale Configurabilit come incidenti di esecuzione, di competenza del giudice dell'esecuzione, delle prestazioni sulla durata e sugli effi;!tti della misura, 220. -Sospensione della :Patente disposta dal giudice penale -Provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara cessata l'esecuzione della misura Non ancora attuata Per estinzione del reato conseguente a sospensione condizionale della pena . Impugnabilit da parte del prefetto Esclusione, 220. PENSIONI -Benefici combattentistici Pensione Et minima Servizi di trasporto in concessione -Addetti Aumento dell'anzianit di servizio -Riduzione del limite di et Communabilit, 220. -Dipendenti enti pubblici -Indennit integrativa speciale -Computabilit ai fini della pensione della indennit di buonuscita, 221. -Dipendenti enti pubblici -Indennit Integrativa speciale -Contributi previdenziali e assicurativi -Assoggettabilit, 221. -Divorzio -Pubblico dipendente -At tribuzione diretta quota di stipendio o ;pensione all'ex coniuge -Determinazione Assegni di superinvalidit, cura, ccompagnamento e incollocamento Computabilit -Limiti, 221. -Procedimento penale per uccisione di sottufficiale di P.S. -Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla liquidazione della pensione alla vedova Esclusione, 221. - Servizi di trasporto in concessione Gestione governativa Addetti -Collocamento a riposo a domada Trattamento pensionistico -Rapporti tra ex dipendenti e INPS Estraneit della gestione, 221. PIGNORAMENTO -Personale F.S. -Indennit speciale pensionabile Pignorabilit e sequestrabilit Lhpiti, 222. INDICE DELLE CONSULTAZIONI PORTI -Immissione col;posa di materiali nei porti -Configurabilit del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174 stesso codice, 222. -Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine -Contestazione del solo reato previsto dal l'art. 1174 cod. navig. -Danni risar cibili -Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercan tile, 222. POSSESSO -Cose mobili -Acquisto -Usucapione istantanea -Beni del patrimonio indi sponibile -Applicabilit, 222. -Cose mobili Acquisto Usucapione .istantanea -Opera d'arte Ente ecclesiastico proprietario -Alienazione non autorizzata -Effetti, 222. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Dipendenti enti pubblici -Indennit integrativa speciale -Computabilit ai fini della ;pensione della indennit di buonuscita, 223. -Dipendenti enti pubblici -Indennit Integrativa speciale -Contributi previdenziali e assicurativi -Assoggettabilit, 223. PROCEDIMENTO PENALE ~ Autorit giudiziaria penale -Richiesta di informazioni alla P.A. Opponibilit del segreto d'ufficio -Limiti, 223. -Immissione colposa di materiali nei porti -Configurabilit del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con qullo previsto dall'art. 1174 stesso codice, 223. -Immissione colposa di sostanze in quinanti nelle acque marine Contestazione dl solo reato previsto dall'art. 1174 cod. navig. -Danni risarcibili -Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile, 223. -Procedimento penale per uccisione di sottufficiale di P.S. -Legittimazione dell'amministrazione dell'interno alla costituzione di parte civile per il danno corrispondente alla li quidazione della ~ensione alla vedo va -Esclusione, 224. PROPRIETA -Cose mobili Acquisto -Usucapione istantanea -Beni del patrimonio indisponibile -Applicabilit, 224. -Cose mobili -Acquisto -Usucapione istantanea -Opera d'arte -Ente ecclesiastico proprietario -Alienazione non autorizzata -Effetti, 224. -Cose mobili -Di interesse storico e artistico -Ente morale proprietario Regime -Inalienabilit assoluta -Autorizzazione all'alienazione, 224. -Demanio idrico -Laghi -Spiagge Costruzione privata -Distanze dat confine Obbligo di rispetto, 224. PUBBLICO UFFICIALE -Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo Stato -Assunzioni effettuate per favorire il ;passaggio del capo ufficio gestione -Abuso d'ufficio O interesse privato in atti di ufficio Configurabilit, 225. REGIONE SICILIA -Esenzione e agevolazioni -Finanziamenti e crediti -Sicilia -ESPI -Mutui a breve termine Applicabilit del beneficio, 225. REGIONI -Azienda di Stato Foreste Demaniali Regioni a statuto ordinario -Trasferimento beni e funzioni -Legittima- zione residua, 225. -Mense aziendali per dipendenti F.S. Vigilanza igienica sanitaria -Servizio sanitario F.S. Ufficiale sanitario comunale Spettanza, 225. -Regioni a statuto ordinario -Trasfe- rimento beni forestali Individuazione Decreto interministeriale Na- . tura, 226. RESPONSABILIT CIVILE -Immissione colposa di materiali nei' porti -Configurabilit del concorso del reato previsto dall'art. 71 cod. nav. con quello previsto dall'art. 1174stesso codice, 226. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO xx -Immissione colposa di sostanze inquinanti nelle acque marine -Contestazione del solo reato 'previsto dall'art. 1174 cod. navig. -Danni risarcibili -Costituzione di parte civile del Ministero della Marina Mercantile, 226. RISCOSSIONE -Diritti doganali -Credito lella dogana -Accertato in sentenza penale di c~ndanna -Riscossione coattiva, 226. -Multe e ammende -Sentenza penale di condanna -Riscossione -Compe tenza, 226. SEQUESTRO -Personale F.S. Indennit speciale pensionabile -Pignorabilit e seque strabilit -Limiti, 227. -Trsgressione -Beni mobili del trasgressore -Sequestro conservativo Giudizio di convalida -Esclusione . Opposizio;ne, 227. -Trasgressione -Sequestro conservativo -Sequestro presso terzi Citazione del terzo -Necessit -Esclusione -Accertamento obbligo del terzo Giudizio di opposizione, 227. -Trasgressione -Sequestro conservativo -Sequestro presso terzi -Verba le di sequestro Contenuto, 227. -Tributo e pena pecuniaria -Trasgressione -Beni mobili del trasgressore Sequestro conservativo -Pericolo nel ritardo -Procedibilit, 227. VENDITA -Cose mobili -Di interesse storico e artistico -Ente morale proprietario -Regime -Inalienabilit assoluta -Autorizzazione all'alienazione, 228. VIOLAZIONI TRIBUTARIE -Trasgressione -Beni mobili del tra sgressore -. Sequestro conservativo Giudizio di convalida -Esclusione Opposizione, 228. -Trasgressione -Sequestro conservativo -Sequestro presso terzi -Citazione del terzo -Necessit -Esclusione -Accertamento obbligo del terzo Giudizio di opposizione, 228. -Trasgressione -Sequestro conservativo -Sequestro presso terzi -Verbale di sequestro -Contenuto, 228. -Tributo e pena :pecuniaria -Trasgressione Beni mobili del trasgressore Sequestro conservativo -Pericolo nel ritardo -Procedibilit, 228. INDICE DELLA LEGISLAZIONE xxr LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE I -Norme dichiarate incostituzionali pag. 186 II -Questioni dichiarate non fondate 186 III -Questioni proposte 186 , PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE I CORTE COSTITUZIONALE, 20 gennaio 1977, n. 43 -Pres. Rossi -Rel. Trimarchi -Melli (avv. Nappi), Comune di Pontremoli (avv. Lavagnini), Automobil club di Torino (avv. Di Nola), altri (n.p.), e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Zagari). Competenza e giurisdizione -Distinzione tra enti pubblici econom1c1 e non economici -:: ancorata ad elementi oggettivi e perci costituzionalmente legittima. (Cost., art. 3; cod. proc. ciy., art. 409; n. 4 e 5). Impieg pubblico Giuridizione amministrativa esclusiva Legittimit costituzionale. (Cost., artt. 3 e 25, cod. proc. civ., art. 409, n 4 e 5). Obbliga~ioni e contratti ' Obbligazioni pecuniarie Crediti del pubblico dipendente -Risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria Esclusic;me Legittbnit costituzionale. (Cost., art. 3; cod. proc. civ., art. 429). La distinzione tra enti pubblici economici e non economici, operata con riferimento alla natura dell'attivit (esclusivamente o prevalentemente economica), ancorata ad elementi oggettivi ed quindi idonea a segnare il confine tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amminist;ativa, con riguardo al momento della domanda (art. 5 c.p.c.); il. giudice cos indi viduato - pertanto precostituito per legge e non v' contrasto con gli artt. 3 e 25 Cast. (1). Il processo amministrativo, specie dopo l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, non offre garanzie minori del processo civile (2). Non contrasta con l'art. 3 Cast., per diversit delle situazioni poste a confronto, l'art. 429 ult. comma c.p.c. (novellato) nella parte in cui non prevede, per i giudizi che si svolgono dinanzi al giudice amministrativo, il ristoro del maggiore danno da svlutazione monetaria (3), (1-2) Ente pubblico economico ed ente pubblico amininistrativo, lavoro privato e lavoro pubblico, legge e contratto collettivo. 1. -Il punto pi controverso della frontiera tra favoro pubblico e favoro privato quello che corre sul crfoale della distinzione tra enti pubblici eco 750 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO II CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 109 -Pres. Rossi -Rel. Elia -s.p.a. Clodio cinematografica (avv. Sorrentino) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Azzariti). Attivit economica -Obbligo delle amministrazioni pubbliche di avva lersi dello Istituto Luce Legittimit costituzionale. (Cost., artt. 41, 43 e 33; legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 12). L'art. 12 comma quarto della legge 4 novembre 1965 n. 1213, secondo cui le amministrazioni statali, gli enti pubblici e le societ a prevalente partecipazione statale debbono affidare allo Istituto Luce la produzione e la distribuzione di cortometraggi da essi finanziati, norma a carattere prevalentemente organizzativo operante nell'ambito dell'ordinamento speciale delle amministrazioni pubbliche e che quindi non incide sulle situazioni tutelate dagli artt. 41 e 43 Cast. (4). nomici (.art. 39 ilegge 6 dicembre 1971, n. 1034) e cio enti che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit economica (art. 409 c.p.c. novellato) ed enti pu,bblici cosidetti. non economici . Contro questo punto ddla frontiera stato portato un attacco, per vero non sorretto da adeguata... preparazione bellica, mirante ad un cospicuo arretramento del territorio del lavoro pubblico e -in pros'pettiva -ad una soppressione tout court della frontiera della quale si tratta (con conseguente dilagare della giurisdizione del Giudice ordinario su territori oggi riservati al Giudice amministrativo). Tale attacco stato respinto dalla Cote Costituzionale, fa quale ha ritenuto possibile e difendibile 1a distinzione tra enti pubblici sottoposti al regime proprio de1le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in larga misura sottoposti al regime delle imprese private. La Corte non ha dato una propria definizione di attivit economica; ha per affermato che Ja natura (economica) dell'attivit pu essere assunta come connotato oggettivo qua1ificante dela natura dell'ente, dovendo l'attivit venire considerata sul piano de1le competenze istituzionali'" e cio quale prevista (e prescritta) in astratto dal fogislatore e non quale operata in concreto. D'ailtiro canto, la Corte neppure ha :indicato un proprio criterio della prevalenza , e si limitata ad affermare che Ja prevalenza va accertata on il metodo del confronto di situazioni diverse e commisurazione della loro reciproca entit e rilevanza >>, e tenendo contG di ogni aspetto organizzativo e funzionale dell'ente ; affermazioni queste che, se escludono possa essere adottato un criterio di prevalenza meramente quantitativo (ad esempio, in termini di fatturato, oppure 11 numero degli addetti), fasciano aperto e insoluto il problema della 0H1dividuazione e configurazione del criterio di prevalenza previsto dal nostro ordinamento normativo (e, in pratica, .rimettono la soluzione di tale problema alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione). La Corte Costituzionale non ha, quindi, fornito risposte precise e, potrebbe dirsi (mutuando una espressione cara ai cultori del diritto internazionale) direttamente applicabili su due punti nodali della ditsinzione tra enti pubblici economici e non economici (nozione di attivit economica >>, criterio .di pre 751 PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE I (Omissis). -Si assume che il legislatore ordinario, facendo riferimento, allo scopo della individuazione degli enti pubblici economici (i cui rapporti con i dipendenti sono, in sede processuale, considerate controversie individuali di lavoro), al criterio della prevalenza dell'attivit economica su quella non economica, non avrebbe posto in funzione della determinazione della giurisdizione presupposti oggettivi e stabili, ma avrebbe solo espresso un concetto. (quello della prevalenza) o enunciato un criterio generico ed elastico; ed il giudice, di conseguenza non sarebbe precostituito per legge, ma verrebbe ad essere determinato in ordine ad una regiudicanda insorta e sulla base di personali valutazioni del decidente. valenza), e solo ha circoscritto e delimitato l'ambito delle possibili risposte in proposito. Ci non deve per indurre a ritenere, come taluno ha fatto, che sia stato opposto un fin de non recevoir: una presa di posizione sui termini generali -politico-giutjdici -della problematica sottoposta all'esame della Corte v' stata, e netta. Come si detto in apertura, la Corte si pronunciata nel senso che Ja frontiera attualmente praticata tra Javoro pubblico e ~avoro privato conforme ai princpi della Costituzione e ,pu essere conservata . "/: -I: * 2. -Come noto, l'espressione enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit economica, ora utilizzata dall'art. 409 c.p.c., coeva al delinearsi dehla scissione degli enti pubblici in due categorie nettamente differenziate. Gi l'art. 1 della Jegge 16 .giugno 1938, n. 1303 consentiva finquadrameno sindacale oltre che degli enti (e loro dipendenti) esercenti una attivit economica in regime di concorrenza, anche degJ:i enti (e loro dipendenti) esercenti una attivit esclusivamente o prevalentamente economica; per questi ultimi, per, l'inquadramento sindacale doveva essere, caso per caso, autorizzato con un atto amministrativo di notevole impegno politico (un regio decreto, emesso su proposta del Ministro delle Corporazioni di concerto con il Ministro delle Finanzb e con gli altri M1nistri interessati, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Comitato corporativo centrale). Venuto meno fordinamento corporativo fascista, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha finito col superare la distinzione tra enti operanti e non ~n regime di concorrenza (anche per il sopravvenire del.l'art. 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1613 istitutiva delil'ENEL), e con l'estendere il il concetto di ente pubblico economico fino a comprendere tutti gli enti comunque (anche non in regime di concorrenza) svolgenti una attivit esclusivamente o prevalentemente economica. Sicch, opinione comune e praticamente pacifica che l'art. 409 c.p.c. (novellato) abbia solo codificato un orientamento gi formatosi in giurisprudenza. Rileva.nte e determinante quindi (e da moli decenni) la nozione di attivit economica; nozione che confina con qualcosa che -in via provvisoria pu chiamarsi attivit non economica . Queste due nozioni sono -per definizione -confinanti e complementari ; l'una comincia dove l'altra finisce, l'una e l'altra sono idonee a costituire un insieme . Di qui la tentazione a configurare, ora l'una ora l'altra di queste due nozioni in termini meramente RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 752 In contrario, va per rilevato che la norma, sul punto che qui interessa, fissa un presupposto oggettivo e nel contempo fornisce un criterio di individuazione della fattispecie per la determinazione della giurisdizione. Tra gli enti pubblici diversi dallo Stato viene operata una distinzione a seconda dell'attivit dagli stessi svolta, ed in modo unitario ed unico vengono considerati gli enti che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit economica, i. quali sono contrapposti a quelli che codesta attivit non svolgono in nessuno dei due modi. Ora non v' dubbio che il riferimento alla natura dell'attivit, considerata sul piano delle competenze istituzionali, sia oggettivo. Pu darsi -come rileva il pretore di Torino -che l'ente modifichi qualitativamente o quantitativamente la sua attivit, ma ci non incide sopra codesta oggettivit. Questa va tenuta distinta ed diversa dalla costanza o continuit o perpetuit, che qui non sono richieste. Il riferimento poi collegato ad un dato momento o periodo di tempo e cio a quello in residuali: cos, mentre da un lato si sostiene che l'attivit economica mera sintesi verbale per indicare in via residuale tutto ci che non sia attivit giuridica>~ (cos FIENCO G., Assetto delle fonti normative e giurisdizione sul pubblico impiego, in Giur. cast. 1977, 545), di contro la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la dottrin~ che ad essa si ricollega tendono ad enucleare l'attivit economica, implicitamente definendo in via residuale l'attivit posta in essere dagli enti pubblici che tale non . In realt, proprio la complementariet delle due nozioni avrebbe dovuto segnalare che tra loro una ragione di omogeneit, un termine comune, deve pur esservi. Ed quanto sembra doveroso ricercare. e bene in primo luogo sgomberare il campo da un sentimento sovente inconscio, che induce a valorizzare, per la delimitazione della nozione di attivit economica, la distinzione tra attivit primarie (agricoltura, caccia, pesca, estrazione, etc.), secondarie (industria di ,trasformazione) e terziarie (servi~). e gi stato osservato (GIANNINI M. S., Diritto pubblico dell'economia, 1977, 123) che la differenza tra impres produttrici di beni (attivit primaria e secondaria) e imprese produttrici di servizi non ha invero, giuridicamente, carattere definito, neUe legislazioni positive esistendo qualificazioni pi di specie>>. Ed invero non pu dirsi .che v' necessariamente attivit economica,, ogni qualvolta si sia in presenza di attivit industriali ossia di trasformazione di materie prime in prodotti finiti. Indubbiamente, le attivit terzarie sono pi omogenee e simili agli uffici della amministrazione, ma c10 non pu condurre a ravvisare un ente pubblico economico ogni qualvolta si incontrino macchinari ovvero officine. La considerazione test svolta .conduce a rimuovere anche un altro diffuso pregiudizio: poich lo svolgimento di attivit " industriali,, mediante macchinari impone .l'adozione di strutture rganizzative complesse, si suole co1le;gare industria a impresa >>, e sostenere che attivit economica quella esercitata secondo modalit organizzative che si vorrebbero proprie ed esclusive della impresa. Cos, v' chi parla di attivit imprenditoriale ,, quale fine istituzionale,, degli enti pubblici, ribattezzati degli enti pubblici-imprese,, (GIANNINI M. S., Corso di diritto amministrativo, Teoria dell'organizzazione, 1965, 223). PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 753 cui la giurisdizione deve essere determinata (art. 5 del codice di procedura civile). E le variazioni, comunque avvenute, circa la natura e la misura dell'attivit non acquistano, in quanto tali, alcun rilievo. D'altra parte, del pari certo che non sia generico ed elastico il criterio della prevalenza dell'attivit economica nei confronti di quella non economica dell'ente, che, peraltro trovasi legislativamente invocato anche in varie sedi (e di recente nell'art. 37 della legge del 20 maggio 1970, n. 300, e nell'art. 2, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70). Come giustamente osserva l'AvvGcatura generale ~dello Stato prevalenza significa confronto di situazioni diverse e commisurazione della loro reciproca entit e rilevanza e prevalenza dell'attivit economica dell'ente pubblico significa valutazione di ogni aspetto organizzativo e funzionale dell'ente e riconoscimento della sua funzione essenziale nello indirizzo dell'attivit privata e nell'esercizio della sovranit (e meglio, di potest pubblica. In irealt, per, i moduli organizzatori, tra l'altro contingenti nel tempo, non possono da soli qualificare delle attivit come economiche o meno; essi dipendono da mere esigenze tecniche aziendali, dalla natura effettuale dei risultati che si-vogliono ottenere, dall'ambito pi o meno vasto degli utenti del servizio, dalla fantasia organizzativa di chi l'ente dir.ige, oltrech dalfa convenienza economica d svolgere certe operazioni affidandole a terzi privati ovvero organizzandole all'interno de1l'ente adottando in. questa seconda ipotesi fa catena di montaggio al posto de1la tecnica artigianale e cos via (FIENGO G., op. cit., 543). il.a preesistenza o 1a necessit (nel momento storko della legificazione) di una organizzazione imprenditoriale pu, al pi, essere valorizzata come elemento indiziario utile per Ticostruire, in assenza di disposizioni esplicite o di altre, disposizioni magigiormente significative, ila volont del leg.isfatore di assegnare ad un ente finalit economiche. Fermo irestando, comunque, che anche finalit non economiche ben possono essere perseguite mediante apparati organizzati secondo modu1i identici o simili a quelli comuni ne11e imprese com. merciali. ' stato osservato (GIANNINI M.S., Il problema dell'assetto e della tipizzazione degli enti pubblici nell'attuale momento, Rass. giur. ENEL, 1974, 625) che la nozione giuridica di attivit economica sarebbe caratterizzata dall'essere non funzionalizzata (peraltro, lo stesso Autre non manca di dlevare che anche l'attivit economica , nel suo insieme, funzionalizzata nei confronti dell'ente sopvaordinato ossia del .potere politrico ; .sul punto cfr. anche M@ms1, Le direttive governative nei confronti >, e l'auspicare che con essa debba perire: il profitto finalit, funzione di qualsiasi attivit economdca, comunque e da chiunque gestita. Soltanto una comunit malata pu consentire, e per un tempo necessariamente Hmitato, che attivit economiche siano finalizzate alla distruzione, anzich alla creazione di ricchezza. Attivit economica e 1attivit amministrativa (a questo punto sembra opportuno abbandonare l'espressione negativa non economica) sono quindi entrambe funzionalizzate, seppure in modi e per obiettivi diversi. Ed questo hl terreno sul quale si pu reperire una omogeneit tra loro, e si pu correttamente costruire il gi rilevato rapporto logico di complementariet. L'attivit economdca trova la sua giustificazione sociale -come si detto proprio nel profitto; essa non doverosa per la semplice ed ovvia ragione che il profitto piacevole ed ricercato, e quindi superfluo renderlo anche obbaigatorio. L'ordinamento giuridico pu limitarsi ad un intervento dal l'esterno , garantistico della libert di impresa ed arginatore degli abusi che altrimenti si verifilcherebbero. iDi contro, l'attivit amministrativa svincolata dal profitto, e -non per un caso capriccioso ma proprio per questo suo connotato - doverosa e quindi funzionalizzata al soddisfacimento di un dovere. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 755 Nel contempo, per, non va escluso che possano ricorrere valide ragioni .perch il legislatore, sopra un piano pi generale, ricerchi modi e termini che assicurino una pi pronta e sicura configurazione degli enti pubblici economici. (Omissis). Ora, il problema per ultimo ricordato posto e va esaminato su un piano pi mpio giacch si tratta di giudicare se sia violato o meno l'art. 3, comma primo, della Costituzione (e il contrasto, per, come si detto e si vedr appresso, denunciato anche nei confronti di altre disposizioni costituzionali) dall'art. 409, n. 5, del codice di procedura civile nella parte in cui la norma non attribuisce agli organi della giurisdizione ordinaria la cognizione delle controversie di cui siano parti i publici dipendenti che secondo il ricordato assunto dei giudici a quibus sarebbero oggetto di discriminazione. L'attivit economica non muta identit e natura per ii1 fatto di essere esercitata da un ente pubbHco: ci per definizione lQgica prima che giuridica, posto che altrimenti non sarebbe pi economica, sarebbe amministrativa >>, se non -addirittura -parassitaria e antisociale. Ed in effetti pubblico economico l'ente cui il legislatore commette di operare secondo criteri di economicit, e cio di perseguire la finalit di creare ricchezza, di conseguire un profitto in senso lato, e comunque di non operare costantemente 1n perdita. Come noto, l'espressione operare... secondo criteri di economicit reperibile nell'art. 3 comma primo de1la leg.ge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Mindstero deHe partecipazioni stataU, e in a~tri testi noI1IIlativi successivi (nei d.P.R. 7 maggio 1958 n. 574 n. 575 e n. 576 relativi .agli enti di gestione per ~e azende minerarie, per il cinema, e per le .aziende termali). Essa formulata anche in leggi dstitutive di enti pubblici economici: cos l'art. 3, n. 10, deLla Jeg.ge 6 dicembre .1962, n. 1643, istitutdva dell'Ente nazoionale per il'enengia elettrica, stabhlisce che (( le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite e (( le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicit. n dovere di creare (e non distruggere) ricchezza, tende, nel nostro ordinamento, a presentarsi come .generale regola di condotta per l'intervento dei pubblici poteri nehl'economia (GALGANO F., Le societ per azioni, 1974, 225). Economicit di 1gestione equivale -il punto ormai acquisito -ad auto-sufficienza di gestione: il'attivit produttiva deve, per essere confo!'me ai criteri di economicit, .tendere ad alimentarisi con i suoi stessi ricavi e non comportare erogazione a fondo perduto, deLla dotaziont; patrimoniale dell'ente e dei contributi che l'ente riceve dalfo Stato. Produrre beni o servizi secondo criteri di economicit significa -a voler usare una formula sintetica -tendere, quanto meno, al pareggio del bilancio, ad evitare cio che le uscite, l'appresentate dai costi di produzione, siano superiori alle entrate, costitui'te dai ricavi de1la produzione. Imporre una gestione secondo criteri di economicit vale, perci, ad escludere che d'impresa pubblica possa ag.ire secondo criteri politdci: essa vincolata dai criteri di economicit per ci che attiene al prezzo ded beni e dei Servizi offerti al mercato, che dovr essere determinato n misura tale da consentire, con i ricavi de11'attivit produttiva, 1a rimunera2lione dei fattori de1la produzione; v.incolata, d'.altra pa~te, per oi che attiene alla rimunerazione dei fattori produttivi, e, in paI1tioolare, .del lavoro, che dovr riimu nerare in una misura che possa trovare la propria copertura nei ricavi dell'at RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 756 Ma la soluzione di codesto problema non pu essere dissimile da quella gi adottata e sopra ricordata. I vantaggi che il codice di rito civil (come modificato in materia dalla legge n. 533 del 1973) negherebbe ai dipendenti discriminati, infatti, o non sussistono o non sono tali da integrare nei loro confronti una arbitraria ed ingiustificata disparit di trattamento. A proposito,.della presente maggiore facilit di accesso al giudice ordinario e della pretesa maggiore onerosit 'del ricorso al giudice ammi nistrativo, basta ricordare, per contrastare la validit delle relative ra gioni di denuncia, l'istituzione ed il concreto funzionamento dei tribunali amministrativi regionali in ogni capoluogo di Regione, strutturati in unica sezion, o eccezionalmente in tre sezioni, e alcuni di essi anche con una sezione distacata. E poi, circa l'assunto che il procedimento davanti al giudice ordinario offrirebbe strumenti processuali contrassegnati -da una particolare spe \ tivit produttiva. Ne risulta condizionata la stessa scelta del che cosa produrre, del come produrre, del dove pvodurre: l'impresa pubblica dovr mnundare a produrre ci che, in rapporto alle condizioni del mercato, non pu produrre nel riS'petto dei criteri di economicit, o dovr rinunciare a quelle qualit dei prodotti o a quei mercati di consumo che renderebbero non economica 'la produzione. (GALGANO, op .cit., 226; cfr. anche Le istituzioni, dell'economia capitalistica, ed. 1974, 128). -Analogamente, pur con diversit di orientamento, Rossr A. (Profili giuridici della societ a partecipazione statale 1977, 60) osserva che gli enti di gestione, in mancanza di specifici indirizzi da parte degli organi governativi, non possono porsi autonomamente obiettivi e finalit di gestione che siano in contrasto non gi con una politica di pareggio del bilancio, ma addirittura con la realizzazione di un lucro aziendale . Ci dicendo non si vuole, ovviamente, affermare' la totale identit dell'attivit e~onomica dell'ente pubblico all'attivit economica del privato. Diversit sussistono, e non solo nel momento -successivo a quello dell'attivit -dell'appropriazione (privata o collettiva) del profitto prodotto (per gli enti pubblici non v' lo scopo di dividere gli utili>>, di cui all'art. 2247 cod. priv.): anche senza considerare l'eventuale incidenza delle direttive governative, resta pur sempre una diversit tra profitto secondo l'ottica particolare del privato (il quale immediatamente persegue iH suo u~He egoistico, che solo mediamente pu divenire utile per la collettivit) e profitto_ secondo valutazioni generali (ossia con immediato riguardo all'utile-per la collettivit). Sono diversit queste -che per non dovrebbero allontanare l'agire complessivo dell'ente pubblico economico da quella finalit del creare ricchezza che comune al privato imprenditore. Una nozione giuridica unitaria di attivit economica " , per quanto si detto, non soilo possihi1e ma anche desumibile dall'ordinamento e perci doverosa: economica, gestita secondo critem di economicit (le due formule si equiv1gono), 'l'attivit rivolta a perseguire la foi;:mazione di nuova .ricchezza, di risorse addizionali rispetto ai fattori delila produzione immessi nel processo produttivo. Ci stato pienamente avvertito dalla Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza 11 novembre 1975 n. 3785 ('relativa all'Ufficio Haliano ambi, in - PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 757 ditezza, tempestivit ed efficacia e che invece di analoghi strumenti non potrebbe giovarsi il pubblico dipendente costretto ad adire il giudice amministrativo, sufficiente rifarsi alle risposte che al riguardo questa Corte ha gi fornito, .sia pure in relazione al pi ristretto tema di decisione ad essa sottoposto, con la ricordata sentenza n. 47 del 1976; ed aggiungere che nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, non possono non apparire coerenti le norme dettate in particolare con gli artt. 423 e 431. ln conclusione, le situazioni dei due gruppi di dipendenti messe a raffronto non sono identiche o del tutto assimilabili, da un canto, e dall'altro la diversit dei relativi trattamenti sul terreno processuale non appare irrazionale. -(Omissis). Foro it., 1976, I, 58; peraltro la tendenza a valorizzare il carattere lucrativo dell'attivit dell'ente si rinviene anche in sentenze anteriori, quali Cass. 14 ottobre 1971, n. 2896 e 7 ottobre 1973, n. 2899), ove si legge che l'espletamento di una attivit produttiva di beni o servizi non sufficiente a condurre alila qualificazione di un ente pubblico come economico >>, essendo necessario anche che la realizzazione dell'oggetto non sia fine a se stessa -in relazione all'attitudine di questo oggetto di soddisfare in modo immediato bisogni collettivi -ma sia condotta con i normali criteri di economicit che sono propri de1le imprese, le quali tendono, per ila loro natura, al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori impiegati; la realizzazione di fini pubblici, in altri termini, anche se sottintesa -data la natura pubblica degli enti in questione -rileva soltanto come momento di giustificazione politica della loro esistenza, ma essi, una volta costituiti, si comportano nel mondo giuridico ed economico in forme e modi e con intenti non dissimiili da queili dell'impresa privata. ,E ancora, nel:la sentenza 15 settembre 1977 n. 3984 (relativa all'Istituto 1Poligrafico dello Stato, in Foro it. 1977, I, 2068), si legge: Secondo il .pi recente criter.io adottato da quese 1Sezioni unite di pari passo con lo sviluppo della legislazione e de1la dottrina, ente pubblico economico solo quello preordinato a ricavare da una attivit svolta con gli strumenti del diritto. privato, un utile previsto in funzione remuneratoria del costo della produzione e dello scambio dei beni o dei ser'V'izi cui l'ente dedito; in questa correlazione fra costo e ricavo sta infatti l'economicit, che l'elemento qualificante di ogni 1mpresa. Non necessariamente rilevanti sono, invece, il tipo di attivit, che spesso pu essere esercitata da amministrazioni pubbliche, per fini generali, o da privati ,per fini particolari, oppure il regime, monopoJistico o viceversa concorrenziale, in cui essa concretamente si esplica . * '* * 3. -A questo punto, appare palese che la distinzione tra ente pubblico economico ed ente pubblico amministrativo (come si detto, opportuno abbandonare fa dizione ente pubblico non economico, ispirato ad una nozione residuale) finisce per collegarsi, oltre che agli artt. 41 e segg., all'art. 81 Cost. Quando ad un Giudice viene chiesto di valutare il carattere economico o amministrativo di un ente pubblico, viene in sostanza chiesto di valutare se ad esso il Jegislatorn abbia commesso di perseguire H profitto (seppure nel significato 3 758 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO-'STATO Con le tre ordinanze del giudice del lav0ro .. presso il tribunale di Modica denunciato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile. Il giudice a quo rileva che tale norma si applica per espressa previsione di legge (art. 409 del cbdice di procedura civile), soltanto ai rapporti elencati nello stesso art. .409 e che i crediti di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, azionabili davanti ai tribunali amministrativi, non sono rivalutabili in 'dipendenza del sopravvenuto .svilio monetario; ed .assume che quella norma, in contrasto con il principio di eguaglianza, crea una profonda. ed ingiustificata sperequazione a vantaggio di alcune categorie di lavoratori subordinati nei confronti di altre . ~ (Omissis). pi fato dianzi evidenziato), e cio di operare per arricchire la coilaettivit senza aggravio diretto per il bilancio statale. Ed proprio questo connotato che pu rendere super.flua una doverosit (non dell'insieme della sua attivit, doverosit che sussiste per tutti gli enti pubblici), ma puntuale dei suoi singoli atti o comportamenti, e che la esonera dall'agire solo entro Jimiti positivamente determinati daLla legge e conseguentemente da controlli portati su ogni singola manifestazione della propria attivit. Tale aspetto troppo spesso in passato rimasto celato dietro considerazioni di carattere formale; anche se, in fondo, fa valorizzazione -tradizionale nella giurisprudenza meno recente -della circostanza dell'essere l'attivit svolta dahl'ente in concorrenza o meno con i privati imprenditori avrebbero potuto ricondurre alla sostanza d'un riconoscimento di rilevanza delle modalit di copertura del.le spese sopportate dall'ente per la sua attivit. E, in effetti, se un ente vende i propri prodotti {beni o servizi) in modo da ottenere da tali vendite proventi sufficienti a coprire le spese di produzione (ovviamente compresi i costi di lavoro), e cio opera effettivamente sul mercato alla stregua dei privati imprenditori in regime di concorrenza con costoro o quanto meno perseguendo finalit di lucro (reale e non solo apparente, o peggio, fittizio), pu ritenersi ,gi sufficientemente controllato -in modo per cos dire automatico -dalla stessa economicit della sua gestione, e pu aspirare ad una maggiore autonomia; e sono senza dubbio manifestazioni di maggiore autonomia l'affran<:amento daHe rigidit dei bilanci pubblici e la possibilit di r~olare jure privato (e quindi anche mediante contratti collettivi) i rapporti di lavoro dei propri dipendenti. Infatti, malgrado la variet dei ruoli che :la nutrita schiera di enti pubblici economici chiamata ad assolvere nel nostro sistema, alla scienza giuspubblicistica tuttavia riuscito a catalogare secondo grandi linee gH interessi generali che possono essere alla base di un intervento della mano pubblica nella attivit economica: il controllo di un settore produttivo, la presenza di un organismo pubblico in un particolare mercato di servizi, la rottura di posizioni dominanti di imprese private, l'impulso promozionale all'iniziativa privata. Tutte queste finalit comportano una proiezione esterna del.l'attivit dell'ente rispetto al complesso della organizzazione amministrativa statuale e non statuale, nel senso che questo deve necessaria.mente agire nel mercato e per il mercato, entrando istituzionalmente in rapport.i economici con operatori privati. Comunque, solo il vaglio del mercato , ossia solo H conseguimeno di ricavi unicamente o prevalentemente mediante la commerciailizzazione di prodotti, pu determinare una l & f: li ~ ~ f ~~ PARTE I;-SEZ. I,' GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 759 Ma, ad avviso della Corte, con ci non si ha che a situazioni eguali venga usato un trattamento differenziato. ed in modo arbitrario ed ingiustificato. La norma di cui all'ultimo comma. dell'art. 429 stata gi dern,tnciata a questa Corte per il differente trattamento previsto per i crediti del lavoratore in essa contemplati rispetto a queUo .delle altre obbligazioni pecuniarie, ed in particolare dei crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro. E la relativa questione, con sentenza n. 13 del 1977, . stata dichiarata non fondata con riguardo ai profili prospettati. Di detta norma stato individuato il fondamento giustificativo gestione elfettivamente economica, pu evidenziare utiH o perdite. Di cohtro, se un ente non produce per il mercato >>, non subisce da esso una quotidiana verifica della propria economicit >>, indispensabi!le che la collettivit -su cui in ultima analisi grava -lo sottoponga a controlli formali pi rigorosi, cio indispensabile che gli organi politici costituzionali politicamente responsabili (e non solo, ad esempio, un consiglio di amministrazione dominato dai rappresentanti sindacali dei dipendenti dello stesso ente) abbiano a fissare i binari sui quali ed entro i quali deve correre ~.'attivit dell'ente. Questa la vera sostanziale funzionaile distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici amministrativi, distinzione cui di regola corrispondono indici normativi direttamep.te valorizzabili dall'interprete (e quindi dal Giudice). Poste queste premesse, appare non pienamente esatto quanto sostenuto in dottrina circa una relativa indifferenza nella scelta dello strumento prescelto per Jo svolgimento di una attjvi economica: per svolgere servizi di trasporto pubblico regionalizzati, l'ente regione potrebbe, in linea generale, provvedere mediante una azienda regionale, mediante un ente pubblico regionale, mediante concessione ad una societ di partecipazione regionale, cos come, infine, potrebbe, regionailizzato il servizio, darlo in concessione ad un imprenditore privato puro e semplice: i quattro modi organizzativi danno sempre luogo ad una impresa pubblica; la scelta fra essi ordinata a pi variabili, attinenti sia aUa disponibilit che ai risultati che si vogliono conseguire (GIANNINI M1S., Il problema cit. 625). Invero, raccento va posto non tanto sui modi organizzativi quanto sulle (diverse) finalit che ciascuno dei quattro modi preordinato a perseguire. * * * 4. -La diversit funzionale tra attivit economica ed' attivit ammm1strativa si ri!Jlette sul ruolo del lavoro (dipendente) in quanto fattore di una produzione o invece elemento di una realt sovrastrutturale, e di conseguenza sulla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro subordinato. Lavoro privato quello che trae fa sua remunerazione (e quindi fa misura de1la sua utilit -legittimazione sociale) dai ricavi dell'imprenditore, eventualmente ente pubblico economico; lavoro privato quello che trae la sua remunerazione dalle risorse della collettivit avocate dai pubblici poteri per finalit generali e con atto d'imperfo, e quindi pubbliche " Conseguenziale, e, al tempo stessa, necessaria la diversit di disciplina tra lavoro privato e lavoro pubblico; il contratto (individuale o collettivo) strumento idoneo a porre tregue temporanee nella pertnanente contrapposizione tra capitale e -lavoro, ed a contenere l'estrazione del plus-valore; non trova 760 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in tre ragioni, strettamente connesse. E precisamente: l'esigenza di mantenere inalterato il potere di acquisto di beni reali delle somme costituenti oggetto dei predetti crediti del lavoratore, posta in relazione alle finalit di sostentamente proprie della retribuzione giusta l'art. 36 della Costituzione; l'esigenza, collegata sempre a dette finalit, di porre una remora al ritardo nell'adempimento alla scadenza delle obbligazioni relative alle prestazioni retributive; ed infine l'esigenza di riequilibrio delle posizioni economiche delle parti con il recupero in favore del lavoratore dell'arricchimento conseguito dal datore di lavoro che ha utilizzato nella propria struttura organizzativa la forza di lavoro senza corrispondere al lavoratore quanto a lui dovuto alle prescritte scadenze. invece altrettanto spazio laddove manca la predetta contrapposizione, ed interlocutore del davoratore da collettivit organizzata mediante i rappresentanti da essa stessa democraticamente eletti. I pubblici poteri come auctoritae principis dispongono che (e in quale modo) alcune attivit amministrative debbano essere svolte, cos -e congiuntamente -ancora auctoritate principis determinano quali risorse destinare per tali attivit. In questo quadro giustificata .Ja tendenza a determinare autoritativamente, tra l'altro, anche le remunerazioni dei lavoratori pubblici, e in genere la disciplina dei rapporti di lavoro pubblico. Si parlato di " tendenza dal momento .che, se si esclude -come deve escludersi -un ricorso al lavoro .coatto, risulta insopprimibile un momento di rilevanza della volont del lavoratore pubblico; per indubbio che la preminenza dell'interesse generale deHa collettivit e il conseguente carattere autoritativo delle sue determinazioni opera nel senso di comprimere 'lo spazio riconosciuto a tale volont, posto che il riconoscimento di un momento contrattuale per definizione contraddice l'intima autoritativit dell'azione dei pubblici poteri. Non pare quindi che solo dati storici accidentali e l'esigenza del controllo pubblico dell'atti vit amministrative (GIANNINI, Impiego pubblico, teoria e storia, Enc. dir., XX, 303) abbiano portato ad una disciplina differenziata del Javoro pubblico. Ragioni ben pi profonde hanno condotto l:lllla formazione di una siffatta peculiare discipJina. A queste premesse risulta coerente l'osservazione, fatta gi alcuni decenni orsono, secondo cui la linea di demarcazione tra lavoro pubblico e lavoro privato viene a coincidere con, anzi conseguenziale ad, una distini;ione tra tipi di fonti -uni.laterali e autoritative, ovvero convenzionali e paritetiche -che disciplinano H rapporto nella sua globalit. La previsione ad opera del degislatore di una disciplina autoritativa e pub blicistica (quale quella regolamentare) dei rapporti di lavoro di per s qua 1ifica tali rapporti come di pubblico impiego, di per s d luogo aJ.l'app;lica zione dell'insieme delle disposizioni legislative e dei princpi generali relativi al pubblico impiego, di per s conduce alla qualificazione de1l'ente datore di lavoro come ente non economico, e quindi, tra l'altro, per quanto attiene al processo, d luogo alla giurisdizione dei tribunali amministrativi. Di contro, la previsione legislativa di una disciplina paritetica e contrattuale qualifica i rapporti di impiego come di diritto privato e d luogo alla giurisdizione ordi naria. Non pensabile un tertium genus di rapporti misti o ambigui , regolati da disciplina in parte pubblicistica ed in parte contrattuale, per tale ultima parte sottoposti al giudice ol'dinar.io; non si condivide pertai::i.to J'opi nione di chi parrebbe ammettere siffatti rapporti misti salvo aggiungere PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 761 Ora, se non pu disconoscersi che anche nei confronti dei dipendenti di enti pubblici (non economici) ricorra la prima delle dette ragioni, collegata -come si ripete -alla finalit di sostentamento propria della retrib1:1zione, non pu dirsi che rilevino negli stessi termini, modi e misura in cui ricorrono nei confronti dei datori di lavoro privati o degli enti pubblici economici, le altre concorrenti ragioni giustificatrici della norma in questione. Ci basta per constatare che le situazioni poste a raffronto sono diverse e che quindi non sussiste l'assunta illegittimit costituzionale della norma nella parte in cui prevede la disciplina sopraddetta solo per i dipendenti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile. -(Omissis). che il criterio di riparto della giurisdizione passa attraverso la dicotomia delle fonti normative chiamate a discipHnare i rapporti di lavoro (pubblici o privati poco importa): regolamenti e fonti unilaterali autoritative al giudice amministrativo, contratti collettivi e fonti d'autonomia privata al giudice ordinario (FIENGO G., op. cit., 554). Si test accennato al riflettersi della natura de11a disciplina dei rapporti di lavoro sulla qualificazione de1'l'ente datore di lavoro come economico o come amministrativo. Lo stretto e inscindibile collegamento tra quaHficazione dell'ente pubblico come non economico e natura pubblica dei rapporti di lavoro (con iJ. corollario dell'affidamento delle relative controversie alla giurisdizione amministrativa) un dato fondamentale del nostro ordinamento, e perfettamente combaciando con il discorso che si sin qui fatto, si rivela tutt'altro che accidentale. Ci consente di affermare che consentito pervenire alla qualificazione e. della natura (amministrativa o economica) di un ente pubblico anche procedendo rebours dalla qualificazione (pubblica o privata) dei rapporti di lavoro. Invero, l'una e l'altra di queste qualificazioni (della natura dell'ente, e deHa natura dei rapporti di lavoro) posta dal legislatore e pi in generale dall'ordinamento normativo ed ha carattere giuridico-formale. Sicch il legislatore pu imprimere una esplicita qualificazione all'ente di rillesso qualificando i rapporti di lavoro ovvero, alternativamente, a quest'ultimi implicitamente qualificando l'ente. Allorch il ,Jegislatore procede direttamente ed esplicitamente a qualificare alcuni rapporti come jure publico diviene rinutile ed irrilevante ogni ricerca rivolta a pervenire ad una diversa qualificazione dei rapporti, sulla base di altri dati normativi: si rivela pertanto superflua una indagine circa la natura (di ente pubblico economico o amministrativo) dell'ente datore di lavoro. Una siffatta indagine utile e r~levante soltanto in mancanza di una normativa speciale ed esplicita sul punto della qualificazione dei rapporti di lavoro. In altre parole, sono di diritto pubblico i rapporti di impiego ed in genere 'di lavoro quando si realizzi una di queste situazioni normative: 1) quando la legge con norma speciaie ed esplicita dispone per il carattere pubblico del rapporto, regoLandolo autoritativamente o prevedendone una regolamentazione autoritativa; 2) quando la legge con norma speciale ed esplicita qualifica l'ente datore di lavoro come ente pubblico non economico; 3) in assenza di una esplicita statuizione avente il contenuto di cui ai precedenti punti 1 e 2, quando dalla legge sia desumibile, facendo ricorso a dati normativi ,anche per cos dire ,indiziari, una qualificazione dell'ente datore di lavoro come ente pubblico non economico. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 762 II (In fatto). La S.p.A. Clodio Cinematografica conveniva innanzi al tribunale 'di Torino l'Ente provinciale per il turismo di Torino e; premesso che una sua proposta di produrre documentari a carattere turistico era stata da questo respinta con giustificazione tratta dall'art. 12, comma quarto, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, secondo cui le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societ a prevalente partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, chiedeva si dichiarasse il suo diritto a produrre tali documentari, eccependo, al tempo stesso, illegittimit costituzionale della norma invocata dall'Ente turismo. (Omissis). Si dianzi sottolineato come alle radici della distinzione tra enti pubblici economici ed enti pubblici amministrativi si rinvenga a diversit tra attivit economica caratterizzata da autosufficenza di gestione (o, pi realisticamente, da un grado di non-autosuff.icenza non maggiore di quello deHe imprese private similari), ed attivit amministrativa caratterizzata da eterogeneit delle risorse (e quindi da doverosit puntuale della attivit stessa). Da questa constatazione deve partire un discorso circa 11'ammissibilit e i Hmiti di una contrattazione collettiva (l'espressione usata in senso [atissimo) nel settore del lavoro pubblico. noto che in anni recenti la forza di alcune organizzazioni sindacali ha imposto nella prassi prima che nella legislazione (e anche ben oltre quanto da questa previsto), il diffondersi nel settore pubblico di un fenomeno per molti versi simi.Je alla contrattazione coLlettiva; amministratori pubblici, spesso raggruppati in delegazioni (il legislatore ha usato le espressioni associa zioni rappresentative di enti e delegazioni di enti), hanno sottoscritto accordi sindacali ai quali si poi conformata una normazione regolamentare rimasta solo formalmente unilaterale e autoritativa. L'autonomia regolamentare rimasta effettiva solo al fine di consentire -al di l delle intese sindacaU (ma con j,J tacito assenso de1le organizzazioni di categoria) -la concessione di benefici aggiuntivi, per solito a vantaggio di gruppi pi o meno ristretti di dirigenti di vertice ed intermedi. L'autonomia dei bilanci degli enti pubblici ha lasciato spazio a tale fenomeno; peraltro, troppo sovente la copertura delle maggior.i spese correnti conseguenti dalle intese sindacali e dai correttivi,, aggiunti in sede di normazione rego1amentare stata reperita nell'uso. abnorme di uno strumento di diritto privato -e cio la stipulazione di contratti di mutuo -che, se impiegato al di fuori dai limiti naturali della finanza straordinaria >>, palesemente contraddice la fogica dei bilanci pubblici, anche perch ne distrugge quella rigidit che l'ordinamento ha prescritto a ,garanzia della collettivit e perch vanifica i controlli circoscriventi le autonomie contabili. H legislatore andato per qualche tempo a rimorchio del fenomeno e lo ha 1legittimato a posteriori: cos per H personale ospedaliero con l'art. 33 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, suHa scorta dell'art. 40 ultimo comma della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (il primo accordo sindacale per detto personale risale per ai! 1947), per il personale degli enti lirici con l'art. 25 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il personale del C.N.E.N. con l'art. 14 della PARTE .J, SEZ. I, GIURISPRUDENZA .CIVILE 763 Riteneva la Corte d'appello di Torino, infatti, problematica la condliabilit con il principo della libera iniziativa economia privata del limite imposto dalla norma di cui si tratta all'autonomia contrattuale, non ricorrendo i motivi di tutela della libert, dignit, sicurezza e di utilit sociale e neppure l'ipotesi di programma e controllo volti ad indirizzare a fino sociali l'attivit economica, i quali soli, alla stregua dell'art. 41 Cost., potrebbero giustificarlo. L'art. 12, comma quarto, della legge menzionata inoltre stabilirebbe una riserva di impresa. economica, pur non ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 43 Cost.: l'Istituto Luce non infatti un ente pubblico n espressione di una comunit di lavoratori o di utenti, ma una societ per azioni; e neppure si sarebbe in presenza di una situazione di monopolio, di servizio pubblico essenziale o di legge 15 dicembre 1971, n. 1206. Solo negli ultimi anni emersa, anche negli organismi sindaoa:li, la consapevolezza della necessit di pone argini al fenomeno descritto, e si delimitato fo spazio concesso allo aocordo sindacale (degradato, anche nella terminologia, ad ipotesi di accordo): cos :negli artt. 26 e 28 della legge 20 marzo 1975, n. 70 per il personal'e del parastato e nell'art. 9 della legge. 22 luglio 1975, n. 382, per i dipendenti civili dello Stato non svolgenti funzioni dirigenziali. Non il caso di esaminare ~n questa sede in modo analitico tutte le dispo sizioni (tra loro diverse) test richiamate. Qui interessa sottolineare solo due punti: I) Ja stretta relazione tra disciplina delle fonti di diritto in materia di lavoro pubblico e disciplina della spesa pubblica, e II) la non occultabile artificiosit della entit soggettiva chiamata ad operal'e come parte padronal neJ.la trattativa -.Je p!'edette associazioni o delegazioni di enti, d:l Mi nistro o Sottosegretario di Stato ritenuto competente alla trattativa o ad essa delegato -e la sostanziale careil2la di legittimazione di siffatta entit. In ordine al primo di questi due punti, appare doveroso osservare che, in un sistema politico-costituzionale nel quale l'impiego delle risorse pubbliche della collttivit riservato ad un Parlamento democraticamente eletto ed regolato -anzi disposto (art. 81 Cost.) -con leggi da esso approvate (e trat tasi -si noti -della pi antica delle attribuzioni dei Parlamenti), non sussi ste spazio per accordi sindacali produttivi di norme direttamente applicabili '" i quali si pongano anche solo praeter legem (ovviamente, ancor meno con sentiti sarebbero accordi contra legem). Mancherebbe di consapevolezza della storia chi dimenticasse che ogni dibattito sul primato e sulla compatibilit tra pi fonti del diritto >>, il punto di emersione di un conflitto tra le forze politiche che nell'una o nell'altra fonte ritengono di trovare pi piena realiz zazione. Appare, per alquanto contraddittorio accettare un quadro politico costituzionale che riconosce il primato della legge del Parlamento e, al tempo stesso, diminuire il ruolo della legge, ad essa contrapponendo il contratto col lettivo come fonte autonoma di diritto in materia di spesa pubblica. N, per aggirare la riserva di legge posta, per quanto attiene alla spesa pubblica, dellart. 81 Cost. (ed a questo proposito merita rammentare, tra l'al tro, le sentenze n. 30 del 1959 e n. 1 del 1966 della Corte Costituzionale, e le parole ferma restando la necessit di approvazione per legge delle spese inci denti sul bilancio dello Stato di cui al primo comma dell'art. 9 della citata legge n. 382 del 1975, appare sufficiente invocare una privatizzazione (e cli qui una " contrattualizzazione ) dei rapporti di lavoro pubblico, e sostenere, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. 764 fonte di energia; n infine, ricorrerebbe -nell'attivit economica di cui si tratta -il pi necessario carattere di preminente interesse generale. La norma legislativa impugnata .violerebbe, ancora, il principio di libera manifestazione e diffusione di opere aventi carattere artistico: precludendo l'attivit privata in un certo settore potrebbe anche infatti impedire la divulgazione di prodotti i quali assurgessero a dignit e pregio d'arte. -(Omissis). (In diritto). Sia l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che la difesa della S.p.A. Clodio Cinematografica sviluppano le censure di illegittimit costituzionale nei confronti dell'art. 12, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, partendo dal presupposto, dato per pacifico e comunque non contestabile, che la norma comporti una riserva di attivit economica a favore dell'Istituto Luce e, dunque, una esclusiva a favore di un soggetto di diritto privato. ad esempio, che la ipotesi di accordo per il 'parastato (art. 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70) sarebbe un contratto collettivo di diritto comune solo con trollato dal decreto del Presidente della Repubblica (cos D'A.LBERTI M., Impiego pubblico, norme privatistiche, processo del lavoro, in Giur. cost., 1977, 516). Non infatti n consentita dal nostro ordinamento n auspicabile una gestione privatizzata delle risorse pubbliche della collettivit: nessun artificio verbale riesce a superare il dato che l'amministratore pubblico ancorch autorevole -a differenza dell'imprenditore privato -non ha (ed bene non abbia) la disponibilit del danaro pubblico. E comunque ben dubbia conquista sarebbe una privatizzazione che farebbe pagare un prezzo esorbitante -in termini di attenuazione delle garanzie per la collettivit e anche per; i dipendenti direttamente interessati -per il risultato del portare i rapporti di lavoro, con l'amministrazione 'pubblica al livello in cui operano le associazioni sindacali. N va dimenticato che il ricorso a strumenti di diritto privato per la cura di interessi oggettivamente collettivi si gi pi volte avuto in epoche passate, e si tradotto in un asservimento degli interessi collettivi agli interessi egoistici della classe di volta in volta egemone. In realt, inesatto ritenere che :il contratto, in quanto esprime un momento consensuale , sia intrinsecamente democratico (si pensi, ancor oggi ai contratti di massa predisposti dal contraente pi forte); la fonte unilaterale e autoritativa -se democraticamente formata -pu risultare pi pienamente espressiva delle realt politiche della co1lettivit. D'altro canto, appare doverosa qualche diffidenza nei riguardi di una sot toposizione degli operatori pubblici al diritto privato, che non sia preceduta da una valutazione di esigenze normative comuni alle imprese pubbliche e private, ma sia il prodotto di una meccanica estensione a1le imprese pub bliche di norme pensate per le imprese private (GALGANO F., Le istituzioni cit., 118); praticare troppo disinvoltamente una siffatta estensione (del diritto pri vato anche nei riguardi degli enti pubblici amministrativi e in genere delle pubbliche amministrazioni) renderebbe ancora pi evidente fa inadeguatezza di discipline originariamente formatesi come privatistiche. Quanto sin qui detto in termini di fonti del diritto trova conferma ove il discorso venga tradotto in termini di istituzioni (cos affrontandosi PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 765 Ma proprio questa configurazione di base della normativa impugnata che non pu essere accolta. In realt la fattispecie ivi prevista non concerne affatto la creazione di un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del mercato dei cortometraggi, o nello sbarramento di settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce: si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una societ che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali, si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti. Non a caso, infatti, l'art. 25, secondo comma, della legge n. 1213 del 1965, si riferisce ai film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici . Questa formulazione esprime in termini propri di risultato finale quanto altre formulazioni equipollenti, contenute nella stessa legge, presentano come descrizione di fasi che precedono il punto di arrivo della realizzazione: cos nellart. 13, secondo comma, si parla il secondo dei punti sopra evidenziati). La produzione di accordi sindacali per il lavoro pubblico richiede fa formazione di una entit chiamata ad operare come interlocutore delle associazioni sindacali (sulle delegazioni di enti, cfr. la sentenza T.A.R. Lazio, Ili, 11 luglio 1977 n. 410). Nella misura in cui tale entit non si identifioa con gli organi costituzional.i rappresentativi, si finisce per concedere una fittizia legittimazione ad organi paralleli (ad esempio, a delegazioni di enti) privi di effettiva e verificata rappresentativit e quindi di forza .propria. Ci stato avvertito durante fa discussione al Senato de1!a Repubbliica di quella che divenuta Ja legge n. 70 del 1975: in quella occasione il Ministro per la riforma burocratica all'epoca, on. Cossiga, osserv,ava (nella seduta del 26 febbraio 1975): importante la partecipazione del Governo alJa trattativa: essa rompe le solidariet corporative che per troppo tempo hanno legato indiscriminatamente in troppi istituti parastatali amministratori, dirigenti, dipendenti e hanno portato ad un settorialismo politicamente, sindacalmente e finanziariamente intollerabile . N pare sufficiente, a rimuovere ogni perplessit, osservare che lo strumento della delegazione degli enti stipulanti appare costituzionalmente legittimo ove si consideri che la garanzia di libert sindacale sembra estendersi a soggetti di natura pubblica (FIENGO G., op. cit., 563). In discussione non la libert sindacale dei soggetti pubblici, ma la loro capacit a produrre norme fuori delle sedi istituzionali a ci deputate daUa Costituzione. Per oncludere, non possono essere condivisi gli sforzi di coloro che, sia pure al fine di assicurare maggiorn spazio aH'azione sindacale, auspicano la soppressione o l'attenuazione della distinzione tra lavoro privato e lavoro pubblico. In giuoco non soltanto una -pur auspicabile -maggiore confluenza dei lavoratori pubblici al coacervo di forze sociali che si esprime attraverso talune organizzazioni sindacali; questo obbiettivo politico contingente che molti perseguono ed altri contrastano. In giuoco anche -e qui dovrebbe aversi la concordia di tutti -la esigenza di conservare e riservare, agli organi costituzionali democraticamente espressi dal popolo in modo formalmente RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 766 di cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle societ a prevalente partecipazione statale ; mentre, nel pi noto quarto comma dell'art. 12, si prevede che questi soggetti debbano affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film da essi comunque finanziati. Quanto all'art. 3 della legge 14 agosto 1971, n. 814 (Aumento del fondo di dotazione, finanziamento ed altre. disposizioni concernenti l'Ente autonomo di gestione per il cinema -Sistemazione della situazione debitoria dell'Ente cinema nei confronti dell'IRI e aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale), esso prescrive tra l'altro che l'Istituto Luce dovr realizzare i documentari commissionati dalle Amministrazioni dello Stto) nonch dagli altri soggetti appartenenti alle categorie d~finite dalle disposizioni gi citate. Anche in dottrina e nel linguaggio comune non mancano espressioni che indicano come lo Stato si serva dell'Istituto Luce per realizzare i propri documentari . Ma -ed ci che pi conta -il fenomeno dell'autoproduzione di cortometraggi non si esaurisce nella normativa dell'impugnato quarto comma dell'art. 12 legge n. 1213 del 1965 ma d luogo ad una disciplina particolare per ci che riguarda la presenza o, per meglio dire, l'assenza dal comune mercato, dei cortometraggi prodotti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici: giacch essi non sono ammessi (art. 25, secondo comma) ai contributi ed ai premi previsti dalla stessa legge. Come chiaro, il legislatore vuole evitare che, quando i films sono prodotti dalla amministrazione pubblica, l'intervento di quest'ultima nella verificato, al serv!Zlo delle maggioranze politiche di volta in volta abbiano a susseguirsi, e senza dispersioni di tipo peronista >>, un nuoleo compatto, uno hard core di poteri pubblici in tema di spesa pubblica, di organizzazione amministrativa (e qui doveroso rammentare l'art. 97 commi primo e secondo della Costituzione), di effettiva agibilit degli apparati burocratici. (3) La motivazione della sentenza in rassegna trovasi pubblicata integralmente in Foro it., 1977, I, 257. Le sentenze Corte cost. n. 47 del 1976 e n. 13 del 1977, menzionate in motiv,azione, sono in questa Rassegna, rispettivamente, 1976, 312, e 1977, II fascicolo. In ordine alla decorrenza degli interessi corrispettivi, nella misura legale, sulle somme di danaro dovute dallo Stato, cfr. da. ultimo, Cass. S.U. 26 aprile 1977, n. 1561 (in Foro it., 1977, I, 1687), ove -oltre alla indicazione in motivazione di precedenti dichiarata manifestamente infondata la contrariet alfa Costituzione degli artt. 269 e 270 del regolamento di contabilit generale deLlo Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827; sull'argomento, cfr. anche C.GA, 10 dicembre 1976, n. 317 (in Foro it., 1977, III, 404, con indicazione di precedenti), Cons. Stato, VI, 15 ottobre 1975, n. 437 (ivi, 1976, Ili, 493, con nota di FERRARA) e, in senso parzialmente diverso Cons. Stato, V, 28 febbraio 1975, n. 229 (ivi, 1975, Ili, 306). FRANCO FAVARA PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE produzione cinematografica possa essere dettato da finalit di lucro. Inoltre, solo una quota annuale di tali cortometraggi, giudicati di interesse culturale o spettacolare, pu essere proiettata dagli esercenti di sale cinematografiche in sostituzione dei comuni cortometraggi (art. 13, secondo comma, legge n. 1213 del 1965). Ben diversa la situazione dei documentari prodotti in proprio dall'Istituto Luce i quali, invece, come tutti gli altri, sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla legge n. 1213 del 1965: e ci riconosciuto sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina. Deve dunque ammettersi che il sistema normativo non tanto comporta una posizione di privilegio dellistituto Luce (come potrebbe apparire da una prima lettura delle disposizioni relative ai cortometraggi prodotti per le amministrazibni statali e gli enti pubblici sottoposti al controllo di queste) quanto una sua duplice situazione che corrisponde assai bene alla storia dell'Istituto, nato come ente pubblico nel 1925 e rinato come societ a partecipazione statale, facente capo all'Ente gestione cinema, nel 1962. L'Istituto eta stato concepito come organo tecnico cinematografico dei singoli ministeri, ai fini della ripresa e della diffusione di pellicole cinematografiche aventi scopo didattico, culturale, scientifico e di interesse e di propaganda nazionale (r.d.l. 5 novembre 1925, n. 1985, conv. in legge 18 marzo 1926, n. 562; nonch r.d.l. 24 gennaio 1929, n. 122, conv. in legge 24 giugno 1929, n. 1048). Successivamente, quando si costitu il 10 agosto 1962 la S.p.A. Istituto Luce, essa trov gi in vigore la seguente disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art. 1 legge 2 dicembre 1961, n. 1330 (Attivit e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per il cinema): La stessa societ eserciter, a favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti sottoposti al controllo dello Stato, i medesimi compiti gi esercitati dall'Istituto Nazionale Luce . I compiti della societ sono stati confermati esplicitamente dalla gi citata legge 14 agosto 1971, n. 814, ed hanno preciso riscontro nell'art. 12, lettera b dello Statuto speciale. Da una parte, dunque, la S.p.A. Istituto Luce pu agire sul mercato con una attivit contraddistinta da particolari fini, ma pur sempre inquadrabile nei criteri di economicit comuni all'intero sistema delle partecipazioni statali (art. 3, primo comma, legge 22 dicembre 1956, n. 1589); dall'altra essa si presenta come mero strumento produttivo delle amministrazioni statali e degli enti pubblici. Perci, a carico di questi soggetti restano soltanto, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione, di distribuzione e di stampa delle copie: inoltre le amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film (art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965). Come si vede, la formula dell'autoproduzione adottata da questa normativa, mentre allontana ogni analogia con la figura dell'appalto, richiama il sistema della economia (o dei servizi in economia) nella sua pi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELL(} STATO 768 limitata accezione della amministrazione diretta (contrapposta a quella del cottimo fiduciario): istituti che la dottrina suole prendere in esame unitariamente ai contratti veri e propri della pubblica amministrazione.. II sistema dell'economia, usato pi frequentamente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprendic tore. In realt, il quarto comma dell'art. 12 legge n. 1213 del 1965 non considera nemmeno, a favore dell'Istituto Luce, quella quota di utile che pure l'art. 14, primo comma, del d.l. C.P.S. 22 settembre 1947, n. 1105, prevede a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato: l'apposita Commissione delle tariffe, incaricata di determinare il prezzo dei lavori che il Provveditorato generale dello Stato affida all'Istituto Poligrafico, deve tener conto infatti, oltrech delle prestazioni di mano d'opera, dei materiali occorrenti, dei relativi costi e della quota di spese generali, anche della quota di utile. Questa partico1are disciplina disposta per la produzione dei cortometraggi nell'interesse della amministrazione pubblica dimostra almeno due cose: che ben diversa la situazione dell'Istituto Luce quando realizza cortometraggi per i veri terzi, cio per soggetti che non siano ricompresi a questo fine nella amministrazione pubblica, rispetto all'altra che si verifica allorch l'Istituto si pone al servizio della mano pubblica. In secondo luogo, la posizione dell'Istituto Luce, nello svolgimento di quest'ultimo compito, non pu affatto essere assimilata a quella dei soggetti che esercitano, con autentica autonomia contrattuale, la libert di iniziativa economica in questo settore. Come si gi accennato, il rapporto tra Provveditorato generale dello .Stato e Istituto Poligrafico quello che pi si avvicina al rapporto tra amministrazione pubblica e Istituto Luce: non rilevando, ai fini qui considerati, le notevoli differenze che pur corrono tra un ente pubblico economico ed una societ a partecipazione statale. Certamente, la scienza dell'amministrazione non ignora gli abusi a cui pu dar luogo l'esperienza del sistema in economia e la gestione diretta dei servizi: da un ricorso troppo ampio a questi istituti (mentre esso rigorosamente delimitato dalla normativa vigente), potrebbero risultare indirettamente e indebitamente alterati gli equilibri propri del nostro sistema a economia mista, quale si delinea negli artt. 41, 42 e 43 della Costituzione. Ma non questo il caso dell'Istituto Luce, non tanto per il suo carattere marginale, non solo perch esso interessa le amministrazioni statali e (si deve intendere) gli enti pubblici che fanno capo allo Stato-persona, ma soprattutto perch, in questo settore, solamente l'iniziativa privata pu accedere al complesso di provvidenze ed incentivi previsti dalla legislazione sulla cinematografia. Quanto all'art. 12, quarto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, si pu dunque concludere che si tratta di una norma a carattere preva PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 769 lentemente organizzativo, che opera con efficacia immediatamente vincolante soltanto nell'ambito della amministrazione pubblica nel senso ora indicato: in ordine alle societ a prevalente partecipazione statale esso contiene disposizioni per lo svolgimento di un'attivit amministrativa che, nel caso, gli organi competenti dello Stato avrebbero potuto svolgere anche. senza il precetto della legge, data la situazione in cui lo Stato si trova rispetto alle societ nelle quali abbia una prevalente partecipazione, essendogli praticamente consentito di determinare la volont degli organi sociali (sent. n. 1 del 1960). Si resta dunque, trattandosi di norma organizzativa, nella prospettiva dell'art. 97 Cost.: mentre non si toccano le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost. Di conseguenza rimane assorbita anche l'eccezione di incostituzionalit sollevata in relazione all'art. 33, primo comma, della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 9 giugno 1977, n. 113 -Pres. Rossi -Rel. Rossano -Bassa (n.p.), I.N.P.S. (avv. Maresca) e Presidente Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. Cavalli). Previdenza e assistenza Pensione di vecchiaia Computo del serv1z10 militare Esclusione per i pensionati prima del maggio 1969. (Cost., art. 3; legge 30 aprile 1969 n. 153, art. 49). Non contrasta con l'art. 3 Cost. la disposizione che riconosce il computo del periodo di servizio militare solo per coloro che hanno maturato il diritto alla pensione dopo il primo maggio 1969 (1). (Omissis). -Nella specie, la dedotta disparit -relativamente al computo del periodo di servizio militare -tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore -0 posteriore al 1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del f969, conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversit non pu ritenersi arbitraria, perch giustificata dalla diversit delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore d attuazione, con necessaria gradualit, alla volont di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilit finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33). -(Omissis). (1) In ordine a11a compatibiHt con il principio di eguaglianza di una disciplina migliorativa non operante anteriormente ad una certa data, la Corte costituzionale ha seguito orientamenti non sempre costanti; in proposito si rinvia alla nota di PIZZORUSSO, in Foro it., 1977, I, 2101. Su alcuni criteri di giudizio seguiti per l'applicazione del principio di egua: glianza, cfr. nota in questa Rassegna, 1977, 356. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 770 CORTE COSTITUZIONALE, 14 luglio 1977; n. 127 Pres. Rossi Rel. Elia Sacchetti (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Carafa). Arbitrato -Arbitrato obbligatorio Mancato riconoscimento del potere di declinare la competenza arbitrale Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 24 e 102; 'r.d. 29 giugno' 1939, n~ 1127, art. 25). Fuori dalle ipotesi previste dall'art. 103 ,Cast. il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudit,iati ordinari; pertanto, .contrastano con gli artt. 24 e 102 Cast. le disposizini legislative o autoritative che impon. gono l'arbitrato rituale, senza riconoscere sia alla part attrice sia alla parte convenuta il potere di escludete la competenza arbitrale (1). (Omissis). -Questa Corte esamina per la prima volta una questione di legittimit costituzionale in tema di arbitrato rituale obbligatorio o necessario, e la esamina sulla base di una ordinanza di rimessione che (con compiutezza di riferimenti alle norme costituzionali . parametro) ha indicato la possibilit di contrasto tra l'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 e gli artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione. N potrebbe contestarsi fa rilevanza della questione sollevata, poich, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il col (1) L'importanza della sentenza tanto evidente da non richiedere com mento. L'orientamento espresso dlla Corte costituzionale conferma l'esattezza deil'atteggiamento assunto dall'Avvocatura dello Stato, in occasione de1la formulazione dell'art. 47 del nuovo capitolato di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) e in sede di applicazione di detta disposizione. Sull'argomento, cfr. Corte cost. 2 maggio 1958, n. 35, in Foro it., 1958, I, 665, che ha dichiarato illegittima una disposizione legislativa siciliana la quale aveva previsto un arbitrato obbligatorio per le controversie tra amministrazione e appaltatori di opere pubbliche; cfr. anche Corte cost. 26 maggio 1966, n. 50 e 6 giugno 1968, n. 62, in questa Rassegna, 1966 e 1968, 688. Sul carattere obbligatonio dehl'arbitrato di cui a11'art. 25 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, cfr. Cass. 28 settembre 1973, n. 2439 e 5 dicembre 1972, n. 3509, in Foro it., rispettivamente 1974, T, 438 e 1973, I, 2898. 11 principio da1la Corte costituzionale estratto dagli artt. 24 e 102 Cost. suscettibile di applicazioni che eccedono l'ambito dell'arbitrato obbligatorio (sf pensi alla esclusione, recentemente affermata dalla Corte di cassazione, de1la giurisdizione ordinaria nelle materie attribuite alle commissioni tributarie revisionate). Merita sottolineare il passo della sentenza in rassegna ove si indicano, come modi di intervento non contrastanti con la Costituzione >>, la previsione di procedure preliminari di carattere amministrativo e la istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 771 legio arbitrale previsto dal citato art. 25, primo comma, del r.d. n. 1127 del 1939 competente a decidere le controversie non soltanto sul quantum, ma anche sull'an, vale a dire su qualsiasi controversia giuridica inerente al compenso spettante al dipendente inventore. La questione, per ci che concerne il contrasto della norma impugnata con il combinato disposto degli artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, Cost., deve ritenersi .fondata. Infatti, se la .Costit.lzione grntis:e ad ogni soggetto il diritto di agire in giudiZio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ne deriva che, fuori delle ipotesi previste dall'art. 103 Cost., tale diritto deve potersi esercitare dinanzi agli organi giudiziari ordinari. Ci non toglie che, rispetto ad una o anche a pi controversie determinate o determinabili, i soggetti possono esercitare un potere di disposizione che strettamente collegato al potere di azione, seppure non ne addirittura un aspetto e uno svolgimento convenendo con una controparte di diferire una o pi questioni al giudizio di un arbitro o di un collegio arbitrale (sent. n. 35 del 1958). In altre parole, a seguito del congiunto disposto degli articoli 24, primo comma, Cost. (diritto di azione in giudizio e correlativo esercizio, costituzionalmente garantiti) e 102, primo comma, Cost. (riserva della funzione giurisdizionale ai giudici ordinari, salve le eccezioni di cui all'articolo seguente), il fondamento di qualsiasi arbitrato da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perch solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, Cost.) pu derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost. Ci corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma pu essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo o da altre ancora ad esse parificate); e corrisponde anche . alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (sottolineata con particolare vigore nella sent. n. 2 del 1963 di questa Corte), autonomia che, mentre ad altro proposito tutelata dagli artt. 41-44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili appunto garantita dall'art. 24, primo comma, della Costituzione. Sicch la fonte dell'arbitrato non pu pi ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, pi generalmente, in una volont autoritativa: ed il principio fissato nell'art. 806, primo comma, (prima parte), del codice del rito civile (Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte... ), assume il carattere di principio gene rale, costituzionalmente garantito, dell'intero ordinamento. Questa interpretazione ha un chiarissimo riscontro nei lavori pre paratori dell'Assemblea Costituente, ed in particolare nelle dichiarazioni del Prnsidente della Commissione incaricata di preparare il progetto di Costituzione, il quale ebbe a distinguere nettamente la sorte dei collegi RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 772 da riconoscere come vere e proprie giurisdizioni speciali da quella degli arbitrati in materia civile, che si formano per volont delle parti, e si basano su loro facolt e sul loro diritto, che non pu essere disconosciuto (A.C. pag. 2339, seduta del 21 novembre 1947). Dunque o giurisdizioni speciali (quando sia possibile ravvisarne l'esistenza oppure arbitrato volontario o facoltativo, fondato sulla libera opzione delle parti: non si d spazio per un terzo tipo di deroga al principio dell'unit della giurisdizione, e cio per gli arbitrati imposti dalla legge. Questa conclusione, suggerita dai lavori preparatori, trova saldo fondamento nel testo stesso della Carta costituzionale ed avvalorata dall'art. 6, primo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert fondamentali, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848. La legittimit costituzionale degli arbitrati obbligatori o necessari stata sostenuta, pi o meno esplicitamente, con la ragione del convogliamento dell'arbitrato rituale obbligatorio nonch di quello volontario, secondo lo schema di disciplina contenuto negli artt. 806 e segg. c.p.c., nell'ambito del giudizio ordinario .attraverso l'impugnazione di nullit, oltrech attraverso il controllo in sede di decreto d omologazione. Senonch l'opinione del convogliamento, dominante nella giurisprudenza e prevalente in dottrina, appare fondata su un equivoco: e cio sulla circostanza che leggi, corti e giuristi tendono a fornire, entro <:erti limiti, talune garanzie fondamentali (quella del contraddittorio in primo luogo) anche alle parti che, in base a clausola compromissoria o a compromesso, scelgono la via della giustizia rbitrale, intendendo di .avvalersi del lodo con gli effetti propri della decisione giurisdizionale. Ma ci non toglie che, malgrado l'exequatur del giudice statale, l'attivit degli arbitri non sia fungibile con quella del giudice togato: o meglio, risulti pur sempre irriducibile ad essa, anche se l'ordinamento, rispettoso dell'autonomia dei soggetti per le materie compromettibili, opera ex post una assimilazione delle decisioni nella loro efficacia ed i giudici statali, una volta consumatasi la scelta delle parti, considerano valida l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria o sul compromesso. In effetti, chi consideri la differenza dei poteri attribuiti ai giudici ed agli arbitri (fanno difetto a questi ultimi quelli coercitivi e quelli cautelari) non pu restringere le conseguenze della scelta favorevole all'arbitrato soltanto alla celerit del giudizio, anche in conseguenza della 1imitazione del contraddittorio, o alle maggiori probabilit di approfondimento degli aspetti tecnici di una questione: salvo a considerare la decisione arbitrale come avulsa dall'attivit che la precede, innegabile che essa rappresenta il risultato di un procedimento che si svolge al di fuori del regime della sovranit statuale. Ed inutile richiare i margini di giudizio piuttosto ristretti in cui si muovono il giudice che omo PARIE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Ioga il lodo ed i giudici investiti a seguito della impugnazione per nullit prevista dall'art. 829 del codice di procedura civile. N del resto si potrebbero ravvicinare troppo i due tipi di procedimento, senza mettere a rischio il significato, l'originalit e l'utilit stessa della giustizia per arbitri. necessario riconoscere che il costituente ha voluto tutelare la concentrazione della funzione giurisdizionale sia nei confronti delle giurisdizioni speciali sia contro altri conggni di sostanziale svuotamento. Sarebbe stato del resto contraddittorio richiedere il ricorso al procedimento di revisione costituzionale per l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali e consentire nello stesso tempo che con nuove leggi ordinarie si potessero sottrarre sistematicamente al giudice statual intere serie di controversie; di guisa che fosse pi facile erodere l'unit della giurisdizione con l'istituzione di arbitrati obbligatori ex lege anzich con la creazione di nuovi giudici speciali. Tanto ci vero che l'art. 47 del nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) contiene una normativa che consente sia alla parte attrice che alla parte convenuta di escludere la competenza arbitrale. Si cos affermata, anche su questo piano, la necessit di tutelare l'autonomia delle parti. D'altro lato la legge sul nuovo processo del lavoro (artt. 4 e 5 della legge 17 agosto 1973, n. 533, mentre consente arbitrati rituali e irrituali nelle gi precluse controversie di cui all'art. 409 c.p.c., prescrive che ci avvenga, in sede di contratti e accordi collettivi senza. pregiudizio della facolt delle parti di adire l'autorit giudiziaria. Comunque, a seguito del carattere rigido della Costituzione, la legge ordinaria od altri atti autoritativi possono soltanto predisporre, non gi disporre gli arbitrati tra le parti. Spetter al legislatore, con la previsione di procedure preliminari di carattere amministrativo (sent. n. 62 del 1968), con la istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari (art. 102, secondo comma, Cost.) e con altri modi di intervento non contrastanti con la Costituzione, di ovviare agli eventuali inconvenienti cui si inteso di far fronte con l'imposizione di arbitrati ex lege. La questione di legittimit dell'art. 25, primo comma, del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, senz'altro da ricomprendere nella pi ampia questione della conformit a costituzione degli arbitrati obbligatori o necessari, poich, secondo costante giurisprudenza, il collegio arbitrale in esso previsto non potrebbe mai considerarsi una giurisdizione speciale. Si tratta, anzi, di un arbitrato tra privati particolarmente incongruo, in quanto si applica ad una situazione che pu degenerare dall'esercizio
  • >, anche in relazione all' adempimento del fine dell'ente. Coerentemente con tali premesse, la giurisprudenza della Corte si espressa nel senso che l'autoriz:Zazione agli acquisti di immobili ed all'accettazione di lasciti e donazioni da parte di enti locali, pur essendo qualitativamente diversa dagli ordinari controlli di merito cui si riferisce l'art. 130, secondo comma, Cost., rappresenti pur sempre una particolarissima figur di contrelli sugli atti degli enti medesimi (secondo le affermazioni rispettivamente contenute nelle sent. n. 62 del 1973 e n. 139 del 1972). Sotto questo aspetto, la funzione in esame si trova pertanto in quel rapporto di stretta connessione con altre funzioni di sicura spettanza regionale, in vista del quale si giustifica l'integrazione delle competenze attribuite alle Regioni (ai sensi del principio direttivo enunciato dall'art. 1, terzo comma, n. l, della legge 22 luglio 1975, n. 382). E le norme di attuazione del relativo Statuto fanno appunto intendere che tale integrazione si verificata, limitatamente agli enti territoriali minori sottoposti al controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 13 ottobre 1977, nella causa 112/76 -Pres. Kutscher -Avv. Ge~. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribuna! du Travail di Charleroi nella causa Manzoni (avv. Rossini) Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (avv. Stein) -Interv. Commissione delle Comunit europee (ag. Jonczy), Governo belga (ag. Perl) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Fiumara). Comunit europee -Previdenza sociale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali -Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Decurtazione in base a norme comunitarie -Divieto. (Trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 46, n. 3). Comunit europee -Previdenza sociale dei lavoratori migranti -Prestazioni previdenziali -Cumulo -Sovrapposizione dei periodi -Decurtazioni -Limitazione. (Trattato CEE, art. 51; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, art. 46, n. 3). L'art. 46 n. 3 del regolamento n. 1408/71 inompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante. decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro (1). L'applicazione delle norme che vietano il cumulo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi concepibile solo qualora, per la sussistenza o per il calcolo del diritto del lavoratore, si debba ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione prorata delle prestazioni (2). (1-3) A . Prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori migranti. Norme anticumulo comunitarie e norme anticumulo nazionali. Con la sentenza 21 ottobre 1975, nella causa 24/75, PETRONI, Racc., 1149, la Corte di Giustizia aveva gi dichiarato l'incompatibilit con l'art. 51 del trattato dell'art. 46, n. 3 del regolamento del Consiglio n. 1408/71. nella parte in cui veniva imposta una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 782 II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 13 ottobre 1977, nella causa 22/77 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Warner -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du Travail di Mons nella causa Fonds National de Retraite des Ouvriers Mineurs (avv. Mariscal) c. Mura (avv. Rossini) -Interv. Commissione delle Comunit Europee (ag. Jonczy), Governo belga (ag. Donis), Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Fiumara), Governo olandese (ag. Schifi') e Governo del Regno Unito (ag. Price). Comunit europee Previdenza sociale dei lavoratori migranti Prestazioni previdenziali Cumulo -Limitazione -Diritto spettante in forza della sola legislazione nazionale -Norme anticumulo nazionali -Appli . cabilit Limiti. (Trattato CEE, art. SI; regolamento CEE del Consiglio 14 giugno 1971, artt. 12 e 46). Qualora il lavoratore percepisca la pensione in forza delle sole leggi nazionali, il regolamento n. 1408/71 non osta a che queste vengano interamente applicate nei suoi confronti, ivi comprese le norme anticumulo nazionali, restando inteso che se dette leggi nazionali si rivelano meno favorevoli del regime del cumulo e della ripartizione prorata, a norma dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 1408/71, va applicato quest'ultimo (3). diversi mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza delle sole leggi nazionali. Questa pronuncia (ribadita con la sentenza 3 febbraio 1977, nehla causa 62/76, STREHL, Racc., 211) era conforme all'indirizzo costante della Corte, secondo cui, in mancanza di un sistema di previdenza sociale comune, le norme comunitarie varino intese nel senso che esse garantiscono, attraverso un mero coordinamento dei diversi sistemi nazionali, con il cumulo dei periodi assicurativi, che una persona, la quale abbia lavorato successivamente o alternativamente in pi Stati membri, non venga a causa di ci privata delle prestazioni previdenziali che le spetterebbero se avesse sem;pre lavorato nel medesimo Stato (venendo cos a eliminare un ostacolo ailla libera circolazione dei lavoratori), ma non vanno intese nel senso che possano anche portare alla riduzione o all'eliminazione di prestazioni previdenziali gi dovute al lavoratore in base alle leggi dei singoli Stati senza alcun riferimento alla normativa comunitaria e al cumulo da essa disposto. Le norme comunitarie, cio, possono imporre ai favoratori limitazioni solo come contropartita dei vantaggi loro attribuiti dai regolamenti comunitari (sentenza 15 luglio 1964, nella causa 100/63, VAN DER VEEN, Racc. 1091; 13 luglio 1966, nella causa 4/66, HAGEN BEEK, Racc. 579; 5 luglio 1967, nelle cause 1/67, CrncHELSKI, Racc. 211; 2/67, DE MooR, Racc. 231; 9/67, COLDITZ, Racc. 269; 12 dicembre 1967, nella causa 11/67, CoUTURE, Racc. 445; 13 dicembre 1967, nella causa 12/67, GurssART, Racc. 501; 10 dicembre 1969, nella causa 34/69, DuFFY, Racc. 597; 10 novembre 1971, nelle cause 26/71, GRoss, Racc. 871; 27/71, KELLER, Racc. 885; 28/71, HoHN, Racc. 893; 6 dicembre 1973, nella causa 140/73, MANCUSO, Racc. 1449; 28 maggio 1974, nella causa 191/73, NIEMANN, Racc. 571; 25 novembre 1975, nella causa 50/75, MASSONET, Racc. 1473). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 783 I (Omissis). -Con sentenza 18 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 25 novembre seguente, il Tribunal du Travail di Charleroi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato C.E.E., delle questioni relative all'interpretazione dell'art. 51 dello stesso Trattato e dell'art. 46, n. 3, del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunit (G. U. n. L 149, pag. 2). Dette questioni sono state sollevate in una controversia vertente sul calcolo, da parte del competente ente previdenziale belga, della pensione Dichiaratosi parzialmente incompatibile con l'art. 51 del trattato l'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71, si avvertito in alcuni Paesi con elevata occupazione di lavoratori provenienti da altri Paesi, che, venendo in concorso due legislazioni nazionali, una di tipo A (in cui, cio, l'importo delle prestazioni previ denziali ind~pendente dalla durata dei periodi assicurativi) e una di tipo B (in cui, cio, l'importo delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi), v'era la concreta possibilit che il lavoratore migrante venisse a percepire di pi che non il lavoratore che non si fosse mosso dar suo Paese: il venir meno della norma anticumulo comunitaria avrebbe potuto consentire il cumulo di due pensioni secondo le due legislazioni nazionali per lo stesso periodo. Di fronte a questa situazione sono sorte numerose controversie e alcuni giudici belgi hanno adito nuovamente la Corte di Giustizia chiedendole: a) se possano essere ridotte, in base all'art. 46, n. 3 del reg. cit., le prestazioni dovute in base alla sola legislazione nazionale qualora il cumulo dehle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accertare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovra);\'posti; b) sotto altro profilo, se, non potendosi applicare le norme anticumulo comunitarie, le prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale possano essere ridotte in forza di norme anticumulo nazionali. Il primo quesito ha avuto agevole soluzione nella prima delle due sentenze annotate. Qui la Corte, ribaditi i suoi precedenti circa l'incompatibilit dell'articolo 46, n. 3 del reg. con l'art. 51 del trattato, ha affermato che sorge un problema di sovrapposizione di periodi nel solo caso che si debba ricorrere ad un cumulo dei periodi assicurativi ed alla ri'partizione provata delle prestazioni, caso che non ricorre allorch la prestazione nell'ambito della legislazione nazionale liquidata in forza dei soli periodi lavorativi maturati ne~lo Stato stesso. Il secondo quesito, invece, prospettava problemi pi complessi. Veniva in questione la norma di cui all'art. 12, n. 2 del reg. cit. che dispone: Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con ailtri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidit, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o pi Stati membri ai sensi degli artt. 46, 50, 51 o dell'art. 60, ;paragrafo 1, lett. b) . Il Governo italiano, intervenuto nella causa, rilevava: -che l'art. 12, n. 2 sopra riportato va interpretato nel senso che esclusa l'applicazione di norme anticumulo nazionali allorch vengono in concorrenza RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 784 d'invalidit di un cittadino italiano, attore nella causa principale, che ha lavorato dapprima in Italia, indi nel Belgio come minatore del fondo. Detto lavoratore possedeva nel Belgio tutti i requisiti richiesti dalla legislazione nazionale per aver diritto alla pensione d'invalidit nell'ambito del regime dei minatori. Viceversa, per aver diritto alle prestazioni in Italia, ha dovuto invocare l'art. 45 del regolamento n. 1408/71 e, per il calcolo di dette prestazioni, i periodi effettivamente maturati nei due Stati membri sono stati cumulati e la prestazione italiana stata ripartita prorata. due prestazioni della stessa natura liquidate da due Stati membri ai sensi dell'art. 46 del regolamento; e ci anche nel caso in cui una delle prestazioni sia dovuta in forza della sola legislazione nazionale, perch anche in tal caso la liquidazione disposta ai sensi dell'art. 46, e precisamente ai sensi del n. 1 dell'art. 46; -che l'art. 12, n. 2, cos interpretato, non affatto incompatibile con il trattato, pur dopo le pronunzie delila Corte sull'incompatibilit con esso dell'art. 46, n. 3, anche se, in casi marginali, pu accadere che il lavoratore che ha svolto la sua attivit in due Stati fruisca di qualche vantaggio rispetto al lavoratore che ha svolto attivit in un solo Stato. Sulla stessa linea si ponevano le osservazioni della Commissione delle Comunit eurQ'pee. L'interpretazione dell'art. 12, n. 2 nel senso sovraesposto era sostenuta anche dai Governi del Belgio e del Regno unito, i quali chiedevano che la Corte o dichiarasse la norma cos interpretata incompatibile con il trattato o riconsiderasse la risposta data nella causa 24/75 affermando la piena compatibilit dell'art. 46, n. 3 con il trattato (ripristinando, cio, nella sua intierezza la norma comunitaria anticumulo). Solo hl Governo olandese proponeva una diversa interpretazione dell'art. 12, n. 2, sostenendo che non si ha liquidazione conforme alle disposizioni dell'art. 46 allorch una delle due prestazioni sia liquidata in forza della sola legislazione nazionale. Questa tesi, condivisa anche dall'Avvocato Generale nel~e sue conclusioni, stata accolta dalla Corte nella seconda delle sentenze annotate (e nella sentenza identica, coeva, nella causa 37/77, GRECO; relativamente ai problemi attinenti alla applicab~lit delle norme anticumulo nazionali cfr. anche le precedenti sentenze della Corte, gi citate sopra, nelle cause 12/67, 34/69, 140/73 e 50/75, nonch nella causa 184/73). Ma essa non appare convincente, e in una successiva causa, di cui si attende ora la decisione, il Governo italiano e la Commissione hanno pro:posto alla Corte di riconsiderare la questione per pervenire alla soluzione opposta. Invero la stessa Corte ha pi volte precisato che l'esigenza della specifica disciplina contemplata nei regolamenti emanati in attuazione dell'art. 51 del trattato va ravvisata non nel proposito di dettare una autonoma normativa comunitaria (ostacolata, come noto, dalle divergenti interpretazioni dei vari sistemi di sicurezza sociale applicate nei singoli Stati membri), ma allo specifico fine di coordinare le diverse legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, assicurando concretamente la libera circolazione dei lavoratori e garantendo effettivamente i diritti dei lavoratori migranti. In questo quadro, prima con la sentenza PETRONI (24/75) e poi con la sentenza STREHL (62/76), la Corte ha dichiarato incompatibili con l'art. 51 del trattato le norme comunitarie anticumulo di cui all'art. 46, n. 3 del regolamento 1408/71, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 785 Valendosi del principio della limitazione delle prestazioni posto dal l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71, l'ente belga ha ritenuto di poter ridurre l'importo della pensione d'invalidit a concorrenza della quota ita liana ed ha chiesto la restituzione dell'indebito. In primo luogo viene chiesto se nel sistema di pensione d'invalidit dei minatori, quale risulta attualmente nel Belgio dal R.D. 19 novembre 1970 e dai successivi decreti apportanti modifiche, la riduzione dell pensione belga in corrispondenza a prestazioni concesse da altri Stati membri, riduzione effettuata in forza dell'art. 46, n. 3, del regolamento C.E.E. n. 1408/71, sia conforme all'art. 51 del Trattato C.E.E. " in quanto impongano una decurtazione dell'importo di una prestazione spet tante in forza della sola legislazione na1Ziomile di uno Stato membro. Dunque, ci che dovuto in base ad una sola legislazione nazionale non pu, a parere della Corte, essere ridotto in forza di norme anticumulo comunitarie. Ma con la sentenza MuRA annotata la Corte ha affermato che quelila stessa riduzione pu essere possibile se disposta, non appunto da norme anticumulo comunitarie, ma da norme anticumulo nazionali, norme cio di quello Stato in base alla cui legislazione la prestazione previdenziale concessa. Si detto che questa divergenza di soluzioni non un'incongruenza del diritto comunitario ma l'effetto della mancanza di un regime comune di previdenza sociale. Ed invero la soluzione adottata dalla Corte sembra essere la conseguenza di una ritenuta non interferenza delle norme comunitarie sulle norme nazionali: non avendo le prj.me sostituito le seconde, la normativa nazionale dovrebbe essere applicata nella sua intierezza, cio sia per la parte che concede la ;prestazione, sia per la parte che la riduce per qualsivoglia ragione (salva, in caso di riduzione, la garanzia del trattamento pi favorevole riservato al lavoratore dal regime comunitario di totalizzazione e proratizzazione). Ma proprio certo che non vi debba essere alcuna interferenza della normativa comunitaria sulla normativa nazionale? Invero la stessa Corte ha ritenuto, come si detto, che, in mancanza di una autonoma normativa comunitaria in materia (e finch questa non si realizzi come auspicabile) la regolamentazione comunitaria si esprime in un mero coordinamento deille diverse legislazioni nazionali. Ordunque un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di sicuriezza sociale considerato di vera e propria competenza comunitaria. E ci traspare in modo abbastanza chiaro dall'art. 51 del trattato, laddove si dice che il Consiglio adotta le misure necessarie..., att.uando un sistema che consenta di assicurare, ecc. . Ebbene, se si consente alle norme nazionali di ridurre a loro arbitrio le prestazioni nazionali (dovute in base a presupposti maturatisi esclusivamente nello Stato cui queLle norme appartengono) tenendo conto di quanto corrisposto, 'per un presupposto diverso ed indipendente, in altro Stato membro in forza della sola legislazione di questo secondo Stato ovvero in forza della normativa comunitaria, sembra legittimo il dubbio che venga ad essere lasciato alla com petenza esclusiva e incontrollabile di ogni singolo Stato il compito di coordinare le legislazioni dei vari Stati, e venga ad essere limitata sensibilmente la funzione di coordinamento che pur la normativa comunitaria si assunta. Eppur questo coordinamento a livello comunitario (che dovrebbe segnare un primo passo verso un futuro e auspicabile regime comune) in forza della direttiva enunciata nell'art. 51 del trattato trova espressione specifica nell'art. 12 del regolamento n. 1408/71. 786 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO In secondo luogo viene chiesto se gli istituti previdenziali competenti possano, in base all'art. 46, n. 3, ridurre le prestazioni da essi corrisp<;> ste qualora il cumulo delle prestazioni concesse nei diversi Stati membri porti ad accordare dei vantaggi in funzione di periodi assicurativi sovrapposti . Sulla prima questione. I regolamenti concernenti la previdenza sociale dei lavoratori migranti hanno come fondamento, cornice e limiti gli artt. 48 -51 del Trattato. L'art. 51 impone al Consiglio di adottare, in materia di previdenza sociale, i provvedimenti necessari per l'instaurazione della libera cir L'art. 12, infatti, si preoccupa di fissare esso stesso i limiti di appJicazione delle norme anticumulo nazionali, appunto in attuazione di. quell'esigenza di coordinamento cui abbiamo accennato. E specificamente nella seconda parte del paragrafo 2 esclude l'applicabilit di norme anticumulo nazionali allorch vengono in concorrenza prestazioni liquidate ai sensi dell'art. 46. Si noti come l'art. 12, n. 2 parli di liquidazione ai sensi dell'art. 46 (ai sensi nel testo in lingua italiana, conformment nel testo in lingua francese) e non di liquidazione in forza (en vertu nel testo in lingua francese) dell'art. 46. L'uso di espressioni come ai sensi, conformment sembra evidenziare quel fine di coordinamento che la norma comunitaria si proposto. Sembra, infatti, che la norma, dicendo ai sensi, conformment e non in forza, en vertu, abbia voluto tener presenti non solo le prestazioni che sno dovute sOilo per effetto della stessa normativa comunitaria, bens tutte quelle che la stessa normativa comunitaria contempla e prende in considerazione (anche se liquidate in forza della sola legislazione di uno Stato) per ricavarne determinati effetti: qui ap;punto pu vedersi l'attuazione di quella funzione di coordinamento prevista dalfa norma base. Ed appunto l'art. 46, n. 1 dispone che, se l'interessato ha acquisito il diritto alla prestazione in forza della legislazione d'uno Stato membro alla quale stato soggetto, senza che sia necessario procedere al cumulo, l'istituto previdenziale di tale Stato deve corrispondere fimporto pi elevato fra quello risultante dalla sola legislazione nazionale e quello risultante dall'applicazione del cumulo e della ripartizione prorata. La normativa comunitaria, dunque, con questa dis:Posizione, contempla il caso della concorrenza di una prestazione dovuta in forza della sola legislazione nazionale con altra prestazione, e, nel prendere in considera zione le due prestazioni concorrenti, dispone, come effetto del coordinamento che essa opera, che non si proceda al cumulo se non nel caso che esso risulti pi favorevole al lavoratore: la prestazione che dovuta in forza (en vertu) della sola legislazione nazionale, risulta anche liquidata ai sensi (conformment) della norma comunitaria (art. 46, n. 1). Questa interpretazione letteraile dell'art. 12, n. 2 seconda parte sembra trovar riscontro anche nel disposto dell'art. 46, n. 3 seconda parte. Ivi il regolamento comunitario aveva esplicitamente previsto la riducibilit delle prestazioni dovute in forza di una sola legislazione nazionale, evidenziando cos di voler estendere la ;propria competenza coordinatrice a tutte le ipotesi di concorrenza fra pre stazioni comunque contemplate nell'art. 46: non coordinata e non conciHabile con questa normativa dovrebbe apparire una norma dello stesso regolamento PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 787 colazione dei lavoratori, prescrivendo, per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni previdenziali e per il calcolo di queste, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali. Lo scopo degli artt. '48 -51 non sarbbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto. di libera circolazione, dovessero esser privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro. L'art. 46, n. 3, si configura come una norma limitativa del cumulo e delle varie prestazioni prorata ed il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'art. 51, in materia di coordinamento dei sistemi di previdenza sociale degli Stati membri, ha facolt di disciplinare, nell'osser che per la stessa ipotesi di concorrenza di due prestazioni consentisse la sopravvivenza di qualsivoglia regola anticumulo nazionale. vero che l'art. 46, n. 3 stato poi dichiarato incompatibile con l'art. 51 del trattato, nella sentenza PETRONI, proprio per aver disposto la riducibilit, per effetto di norma comunitaria, di prestazioni dovute in forza di una soda legislazione nazionale: ma ci non potrebbe giammai determinare una conseguenziale diversa portata dell'art. 12, n. 2. Deve ritenersi, dunque, che l'art. 12, n. 2 parte seconda, vietava nel pieno vigore dell'art. 46, n. 3 e vieta ;pur dopo la dichiarazione di parziale incmpatibilit con il trattato di quest'ultima norma, l'applicabilit di norme anticumulo nazionali anche in caso di prestazioni dovute in forza della sola legislazione nazionale. La diversa soluzione adottata nella sentenza MuRA sembra, in definitiva, che sottragga alla normativa comunitaria il compito di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia, con la parallela attribuzione di poteri autonomi alle singole legislazioni nazionali. Queste, per l'unilaterale prospettiva in cui operano, e per l'eterogeneit delle soluzioni adottate, potrebbero anche comprimere i diritti dei lavoratori (basti pensare a legislazioni nazionali che definissero troppo ampiamente il concetto di sovrapposizione di ;periodi) o quantomeno renderne difficoltoso l'esercizio e il godimento (basti pensare ai problemi di un continuo adeguamento delle prestazioni per la fluttuazione dei cambi). Oltretutto si consideri il caso del lavoratore migrante che senza le norme comunitarie ha diritto ad una sola prestazione in forza della legislazione di un solo Stato e che solo per effetto delle norme comunitarie viene a godere di una seconda prestazione proratizzata nel secondo Stato: possibile che la norma comunitaria abbia voluto in questo caso attribuire s la seconda prestazione, ma consentire (sia pur per effetto di normativa nazionale) la riduzione conseguenziale della prima prestazione? Non sarebbe stato ben pi semplice e logico non ammettere in questo caso l'attribuzione della seconda prestazione, dovuta solo in forza del diritto comunitario? Eppur ci sarebbe stato ben compatibile con il trattato e avrebbe impedito l'applicazione indiscriminata di norme anticumulo nazionali. . vero che la Corte con la sentenza in esame ha bilanciato la ritenuta appli cabilit delle norme anticumulo nazionali in forza dell'art. 12, n. 2 con la garanzia, in ogni caso, del trattamento minimo di cui alla normativa comunitaria sulla totalizzazione e la proratizzazione. Ma il rimedio non appare del tutto soddi sfacente: in definitiva la normativa' comunitaria verrebbe ad assumere una fun zione meramente sussidiaria e non gi di coordinamento delle legislazioni nazio nali, e si avrebbe comunque la generalizzazione del sistema di totalizzazione e 788 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO S1ATO vanza delle disposizioni del Trattato, le modalit di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali, ivi comprese le prestazioni d'inyalidit, che gli interessati attingono dal Trattato. Cionondimeno, incompatibile con l'art. 51 del Trattato l'applicazione dell'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 che implicasse la decurtazione dei diritti che agli interessati gi spettano in uno Stato membro, in forza dell'applicazione pura e semplice delle leggi nazionali. Si deve quindi concludere che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazioni dell'importo della prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro. proratizzazione che proprio la Corte aveva ritenuto di dover eliminare con la sentenza Petroni. Si noti, del resto, che da un lato si eliminata questa generalizzazione esplicitamente prevista dalla norma comunitaria (art. 46, n. 3) perch ritenuta incompatibile con il trattato; e da un altro lato la med!'!sima generalizzazione si ammette per altra via attraverso norme anticumulo che sono s nazionali, ma la cui applicazione sarebbe avallata proprio da un'altra norma comunitaria (l'art. 12). Ma allora se generalizzazione vi deve essere, sia essa fatta quantomeno secondo la disciplina diretta comunitaria e non ad arbitrio di ogni singola legislazione. Ci sembra, in conclusione, che dovrebbe essere tenuto fermo un principio: ci che acquisito in base alla sola legislazione nazionale, e in particolare in base ai soli periodi compiuti sotto la legislazione medesima, non in alcun modo riducibile: se non lo per effetto della norma comunitaria, non lo deve essere neanche per effetto della normativa nazionale. Ci non significa ingerenza nel diritto interno, ma coordinamento delle legislazioni nazionali: la normativa comunitaria non solo dovrebbe assicurare vantaggi ai lavoratori migranti e non portare direttamente a far perdere loro diritti altrimenti gi acquisiti, ma non dovrebbe neanche essere invocata per legittimare normative nazionali che disponessero i medesimi effetti negativi. OSCAR FIUMARA B L'efficacia vincolante delle pronunzie emesse ai sensi dell'articolo 177 del trattato. Le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia. Affermata dalla Corte, nella causa 24/75 e :poi nella causa 62/76, ila incompatibilit con l'art. 51 del trattato dell'art. 46, n. 3 del regolamento n. 1408/71 (nella parte in cui .impone la limitazione delle prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo della prestazione spettante in forza della soJa legisl:azione nazionale di uno Stato membro), si chiesto da alcuni alla Corte, nelle cause di cui alle due sentenze annotate e in altre due cause -32/77, GIULIANI e 37/77 GRECO -trattate congiuntamente, di riconsiderare la questione cos risolta, prospettandosi soluzioni diverse. Il Governo italiano, la Commissione e J'Autorit giudiziaria tedesca nell'ordinanza di rimessione della causa 32/77, hanno auspicato un chiarimento della Corte, con l'occasione, sull'efficacia delle sue pronunzie ex art. 177. In particolare il Governo italiano, pur senza parteggiare per l'una o l'altra :soluzione, ha espresso il dubbio che ila statuizione contenuta nella sentenza PAiml I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 789 Sulla seconda questione. La legislazione belga relativa al regime speciale d'invalidit per i minatori stabilisce che la pensione d'invalidit spetta all'operaio che abbia almeno dieci anni di servizio nelle imprese minerarie. L'interessato ha svolto l'attivit di minatore nel Belgio per oltre 20 anni. L'applicazione delle norme che vietano il cumulo delle prestazioni in caso di sovrapposizione di periodi assicurativi concepibile solo qualora, per la sussistenza o per il calcolo del diritto del lavoratore, si debba ricorrere al cumulo dei periodi assicurativi ed alla ripartizione prorata delle prestazioni. emessa nella causa 24/75 non potesse essere pi riconsiderata dalla Corte. Con riguardo alle pronunzie in via ;pregiudiziale sulla validit degli atti comunitari (art. 177 lett. b del trattato), mutuando i princpi che regolano gli effetti della pronunzie -della Corte Costituzionri solidali con le societ fuse ed incorporate cio dei soci illimitatamente responsabili, appare viziata dal medesimo errore. Detta tesi (anche a prescindere dalla dubbia esattezza del richiamo alla solidariet tra societ e soci) non tiene conto del principio generale che la responsabilit del socio ha sempre carattere sussidiario, e c:he alle societ fuse od incorporate succede una nuova societ, la quale (per effetto della successione e sulla base della confusione tra i patrimoni facenti capo alle societ interessate dalla fusione) risponde di tutte le precedenti obbligazioni, quella tesi, inoltre, finirebbe con .lo svuotare di significato la prevista opposizione dei creditori alla fusione (opposizione che male si giustificherebbe se i creditori conservassero -secondo la tesi dell'Amministrazione -i loro diritti nei confronti dei soci illimita . . .... . I 812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I tamente responsabili delle societ fuse od incorporate) e con il confondere per altra via gli istituti della fusione e della trasformazione delle I societ per quanto riguarda la sopravvivenza della responsabilit patri-, moniale dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione (art. 2499, 1 comma, cod. civ.). ~ (Omissis). f: I t I ~ CORTE DI CASSAZIONE, Sez .. I, 9 novembre 1977, n. 4786 -Pres. Mira- belli -Est. Lipari -P: M. Silocchi (conf.) -Croce Rossa Italiana (avv. Stato. Gargiulo) c. Garbini (avv. Crespi) e Ente Ospedaliero di Cuasso del Monte (avv. Stendardi). I Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici -Croce Rossa Italiana Rappresentanza in giudizio Ente unitariamente considerato Presidente generale Rappresentanza in giudizio Ammissibilit Comitati provinciali Autonomia amministrativa Presidente del Comitato l,lappresentanza in giudizio Ammissibilit. Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici Ente Ospedaliero Enti aventi per finalit esclusiva la cura degli infermi ed Enti Ospedalieri separati da altri Enti pubblici Qualit di ente ospeda liero Momento in cui sorge nell'una e nell'altra ipotesi Carattere dichiarativo o costitutivo del decreto istitutivo dell'Ente. Amministrazione dello Stato e ~egli Enti pubblici Ente Ospedaliero creato per distacco Sopravvivenza del vecchio ente con fini ristretti Successione universale Esclusione Successione a titolo particolare Ammissibilit. Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici Successione dei rap porti giuridici Nozione Inammissibilit di un riferimento alla disci plina privatistica. Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici Ente Ospedaliero Successione nei beni e nei rapporti giuridici Diversa disciplina Trasferimento automatico dei rapporti giuridici Restrizione prevista nel decreto istitutivo dell'Ente Inammissibilit. La . Croce Rossa italiana, considerata unitariamente, deve stare in giudizio in persona del suo Presidente generale, mentre le singole articolazioni dell'Ente, nell'ambito della autonomia amministrativa di cui godono, stanno in giudizio in persona del Presidente del Comitato provinciale quando si .tratti di rapporti giuridici posti in essere dal Comitato stesso nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia (1). (1-5) Con questa sentenza da Corte di Cassazione affronta e risolve, per la prima volta, la successione tra Enti pubblici ed Enti ospedalieri, superando, con una motivazione ampi.a e precisa che dissipa ogl1li dubbio sorto in sede PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 813 La qualit di ente ospedaliero viene acquisita ope legis dagli enti aventi come finalit esclusiva, al momento della entrata in vigore della legge n. 132 del 1968, il ricovero e la cura degli infermi, ed il decreto del Presidente della Regione (ovvero, in via transitoria, del Presidente della Repubblica) ha una funzione dichiarativa, mentre la qualit di enti ospedalieri scorporati da altri enti pubblici viene acquisita in virt del decreto istitutivo, che ha carattere costitutivo (2). La costituzione di un ente pubblico per distacco, che non comporta l'estinzione di un soggetto, ma determina la scorporazione del servizio ospedaliero svolto da un certo ente a finalit plurime e la creazione accanto al vecchio .ente, che rimane in vita con scopi ristretti, dell'Ente Ospedaliero la cui consistenza di beni e di rapporti giuridici definita dall'art. 5 della legge n. 132 del 1968, non d luogo ad una successione universale, che postula il venir meno dell'ente al quale si succede, ma d luogo ad una successione a titolo particolare (3). In virt delle norme che regolano la istituzione degli enti ospedalieri la successione comprende i beni destinati al servizio ospedaliero ed i rapporti che allo stesso servizio sono inerenti, purch i rapporti medesimi costituiti anteriormente siano tuttora pendenti (e cio non esauriti) alla data di istituzione dell'ente, senza alcun riferimento al regime di diritto privato (sulla intrasferibilit del debito invito creditore) (4). di applicazione della legge ospedaliera, il contrasto che si era verificato tra le varie Corti di Appello che si sono occupate del problema. La sentenza precisa i seguenti punti: 1) La Croce Rossa pu stare in giudizio in pernona del Presidente del Comitato provinciale qualora si tratti di rapporti posti in essere dai! Comitato nell'esercilliio dei propri poteri di autonomia; 2) gli Enti acquistano ope legis o in virt del decreto istitutivo, fa qualit di ente ospedaliern a seconda che si tratti di ent.i aventi come finalit esclusiva la cura degli informi ovvero di enti scorporati da altri enti che continuano ad esistere con fini ridotti; 3) la successione degli Enti ospedalieri a titolo particolare ed regofata dalla disciplina prevista da1la legge ospedaliera, senza alcun riferimento al diritto privato; 4) la successione inerente ai beni ha una disciplina di attuazione che diversa da quella relativa ai rapporti .giuridici, i qua1i si trasferiscono automaticamente, senza necessit di farvi cenno nel decreto istitutivo. * * * In tema di successione degli Enti ospedalieri ad altri Enti pubblici (nella specie alla C.R.I.). Proprio in tema di trasmissione di rapporti giuridici la dottrina, e sulle sue orme la giurisprudenza, ha individuato il fenomeno della successione, che, come noto, consiste nel subingresso di un soggetto nella stessa posizione giuridica di un altl'o soggetto, iin modo che egH (iii successore) prende il posto dell'altro (il predecessore) in tutti i rapporti giuridici, che formano il RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 814 In tema di successione di enti ospedalieri, la stessa comprende tutti i beni e tutti i rapporti che ineriscono al servizio ospedaliero (anche se si tratta di debiti contratti per fornitura di cose che siano state interamente consumate nel momento della istituzione dell'ente), con la precisazione che la normativa fa leva sui concetti di bene (inteso come bene materiale, immobile o mobile) e di rapporto giuridico (comprensivo di debiti e crediti) con una disciplina diversa, giacch per i beni il trasferimento condizionato all'inventario compiuto dall'apposita Commissione, per i rapporti il trasferimento automatico, senza cio che occorra farvi cenno nel decreto istitutivo dell'ente e senza che possa ritenersi operante la (eventuale) restrizione contenuta nello stesso decreto, che, comunque, va interpretata in conformit alla legge (art. 5 legge n. 132 del 1968, art. 5, IV comma) (5). (Omissis). -1. -Preliininarmente il Collegio deve darsi carico, d'ufficio, della posizion~ processuale dellEnte ospedaliero di Cuasso al Monte. Tale ente intervenuto volontariamente nel giudizio di appello, prospettando negativamente il proprio interesse in ordine alla definizione delll:J. controversia a seguito della eccezione della C.R.I. che contestava contenuto di detta posizione giuridica, senza che occorrano specifici titoli di assunzione o di acco1lo (distinguendoS! cos dal trasferimento di un diritto che imp1ica una nuova causa di acquisto: MIELE, La successione degli enti pubblici, Giuris. completa Cort Cass. civ., vol. XVIU, 704), e venendo il cont,enuto de1la posizione giuridica retto e determinato anche nei confronti del successore degli stessi titoli giustificativi e dalle stesse modalit valevoli per il predecessore , In tal senso fa successione stata concepita come passaggio di un ordinamento giuridico, quello relativo all'organizzazione del servizio pubblico come esisteva nel soggetto a cui era originariamente attribuito e dal qmtle veniva poi distaccao. Pi precisamente, concepito come passaggio di un'organizmzione H rfatto primario costituito dall'attribuzione ad un ente (esistente o da creare) .di un servizio gi di competenza di un soggetto diverso, e fa successione ha luogo per provvedimento dJ'autorit senza che la volont del successore di adempiere agH obblighi a cui sottoentrato abbia giuridica efficacia in ordine alla assunzione dei medesimi (MIELE, op. cit., 705). Ne11a specie H provved1mento di autorit va ravvisato neHa legge n. 132 e nel decreto Presidenzia1e n. 1228 che ne l'applicazione. appena H 'Caso di accennare che la tesi accolta dalla Cassazione confortata da precedenti pronunce della Suprema Corte, 1a quale ha costantemente affermato che in tema di successione fra enti pubblici non vige un principio generale che rego~i ex se il fenomeno successorio, come successione a titolo universale e che il criterio deve essere di volta dn volta desunto daLla disciplina positiva, che il t1egislatore ritenga di adottare con ri,guardo al permanere o meno della finalit dell'ente soppresso, se pure diversamente valutata rispetto ad altro ente di eventuale nuova istituzione, nonch con ri.guardo alla sorte delle strutture dell'ente soppresso e alla sorte del complesso delle posizioni giuridiche, intese come sintesi dei rapporti giuridici attivi e passivi (Sez. Un. 24 luglio 1958, n. 2689, Giust. civ. 1958, I, 1631); e pu su tali direttrici affermarsi che quante volte si sia in presenza del permanere degli PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 815 di dovere rispondere del debito per essere stato trasferito il relativo rapporto ad esso ente (sia per evitare la formazione di un giudicato nei suoi confronti, sia per non essere pregiudicato da una eventuale dichiarazione di illegittimit del d.P.R. n. 1228 del 1970). Ed ha chiesto la rimessione del giudizio al .tribunale ai sensi del l'art. 354 c.p.c. L'esigenza della presenza in giudizio dell'Ente Ospedaliero non era stata, per la verit, avvertita dall'attore Carbini che di fronte alla eccezione della C.R.I. non aveva chiesto di chiamarlo in giudizio e solo nella citazione d'appello aveva preliminarmente domandato l'integrazione del contraddittorio. La Corte d'appello, con un singolare Isteron-Proteron >>, ha ritenuto superfluo affrontare i problemi dell'integrit del contraddittorio e della legittimit dell'intervento posto che era stato escluso nel merito il vincolo debitorio dell'interveniente. Ma questo Supremo Collegio non pu sottrarsi al compito di verificare d'ufficio la sussistenza degli estremi per l'intervento in appello ex art. 344, che la Corte d'Appello, ha sia pure implicitamente, ratificato, omettendo di provvedere alla dichiarazione di inammissibilit. scopi dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino attuati il passaggio sia pure parziale delle strutture, funzionalmente iintese, e quello del complesso del1e posizioni giuridiche gi in testa all'ente soppresso, ivi si sicuramente in presenza di un denomeno di successione . Si vertf.ica .in tal caso il trasferimento del munus pubbHco da un ente all'altro con le strutture organizzative (GIANNINI, nota alla citata sentenza delle Sezioni Unite). Nella specie, ricorrono le enunciate regole. Per precetto di legge l'assistenza ospeda!liera svolta esclusivamente dagli enti ospedali~ri (art. 1 legge n. 132). GLi enti pubblici che svolgono in modo esclusivo tale assistenza sono riconosciuti di diritto ,enti ospedalieri (art. 3) e sono pure costituiti in enti ospedalieri tutti gli ospedali appartenenti ad enti pubbLici che abbiano come scopo oltre !',assistenza ospedaliera anche finalit diverse (articolo 3, II comma), e mentre i primi sono dichiarati enti ospedaLieri con decreto del Presidente della Regione (o della Repubblica), i secondi sono costituiti con decreto dello stesso Presidente in seguito allo svolgimento di talune formalit suJla determinazione del patrimonio e sulla gestione provvisoria, la quale, per quanto concerne J'attivit ospedaliera, va fotta sin dall'entrata in vigore deHa ~egge (art. 57) e fino alla nomina del Commissario (art. 5, Vii comma). Gi dall'enuneiazione del pdncipio dell'art. 1 (l'assistenza ospedaliera pubblica svolta ,esclusivamente dagLi enti ospedalieri) dato dedurre una attualit di effetti estintivi, limitatamente a tale fonzione, che non compatibile con una sopravvivenza sia pure affievolita dell'ente in estinzione in dipendenza e per la durata della fase della gestisme provvisoria (o della liquidazione). E dal1lo stesso principio si ricava che le attivit che gi facevano capo agli enti pubblici soppressi trapassano senza soluzione di continuit agli enti ospedalieri, in capo ai qua:Li il munus pubblico, con la sua struttura organizzativa, mantenuto identico nella sua essenza. E con la devoluzione del fine devoluto anche il patrimonio, nonch i rapporti giuridici, mentre la gestione provvisoria 816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO Come noto nel giudizio di appello ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.p.c. >>. La posizione del soggetto che deduce di essere stato ingiustamente pretermesso nel giudizio di primo grado, nonostante 111 propria qualit di parte necessaria e di contraddittore necessario di altri soggetti, quella tipica giustificatrice di tale intervento e comporta che non potendo l'interventore accettare il contraddittorio di merito in appello, disponendo del doppio grado di giurisdizione, all'ammissione dell'intervento stesso obbligatoriamente consegua il rinvio della causa al giudice di primo grado (Cass. S.U. 16 marzo 1973, n. 138). H terzo, cio per potere intervenire in appello deve dimostrare di essere stato erroneamente pretermesso dal giudizio, e di avere concretamente s~bto un pregiudizio della sentenza emanata in sua assenza (Cass. 6 dicembre 1974, n. 4056). E nemmeno l'intervento iussu iudicis o quello su distanza di parte, pu essere disposto in appello dato che egualmente risulterebbe violato il princlpio C!lel doppio grado di giurisdizione (Cass. 12 luglio 1974, n. 2098). E sotto questo profilo l'istanza del Garbini non avrebbe potuto trovare accoglimento. non un ;procedimento tipico di liquidazione che implica la sopravvivenza dell'ente soppresso per la durata della liquidazione (per altra ipotesi cfr. Sez. Un. 10 maooio 1975, n. 1811, Rass. Avv. Stato 1975, I, 848). E proprio sulla interpretazione delle citate norme delfa legge n. 132, intese come riorganizzazione del serv.izio pubbHco ospedaliero ile Sezioni Umte hanno affermato: Lo Stato ha ritenuto organizzare diversamente quel certo servizio pubbhlco, affidandone fa .gestione ad altri Enti. Ai quali enti, logicamente, sono attribuiti quei certi beni patrimoniali che costituiscono gli strumenti indispensabili per l'espletamento della funzione. Non stato quindi un provved. imento di carattere ablatorio, ma un provvedimento di carattere organizzativo, o meglio, riorganizzativo di un determinato settore deHa pu!bblica amministrazione (Sez. Un. 15 aprile 1976, n. 1336, Rass. Avv. Stato, 1976, I, 580) e inquadrato tale fenomeno nell'amib~to del tras;ferimento di una organizzazione, esso comprende non solo !i rapporti inerenti all'attivit produttiva in corso, ma anche quelli relativi a;Il'attivit anteriore e inerenti comunque alla organizzazione produttiva (C!fr. a proposito del trasferimento aH'Enel delle Aziende elettriche Sez. Un. 4 dicembre 1971, n. 3517, Foro it. 1972, I, 350); comprende, cio, un complesso di beni, come UIJ,iversitas, inoludente la somma dei rapporti giuridici di crediti e debiti (cfr. a proposito degli arretrati della retr.ibuzione dovuti al dipendente trasferito a11'Enel, Cass. 21 giugno 1972, n. 1998, Foro it. 1973, I, 523). 1:!. sulla successione del munus identico nella sua essenza e nella sua struttura che occorre insistere per escludere l'assurda discriminazione tra debiti e crediti, tra rapporti eseguiti e rnp.porti in atto, creata da alcune Corti di Appelfo. iPosto che, come s.i dimostrato, fa successione concerne un servizio pubblico organizzato, l'assistenza ospedaliera, oggetto del trasfenimento l'organizzazione attualmente operante ed il trasferimento che avviene per atto di autorit si segue concretamente in modo da mantenere con assoluta conti PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 817 Nel caso di specie non ricorrono gli estremi del litisconsorzio necessario, vertendosi in ipotesi di legittimazione alternativa poich si oppone dal convenuto all'attore che il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio altri diverso di s; l'alternativit della legittimazione suscettibile di dar luogo ad un intervento coatto iussu iudicis e su istanza di parte stante l'assunta comunanza della causa (ma solo. nel corso del giudizio di primo grado). In questa situazione non ricorre la nec,essariet del litisconsorzio, ma si profila l'opportunit di fare intervenire nel processo .... prnuncia da emettere possa essere fatta valere anche nei suoi confnmti. Di fronte alla richiesta di intervento su istanza di parte, se ed in quanto correttamente avanzata in primo grado, il giudice ha facolt o non obbligo di p;rovvedere. E di litisconsorzio necessario (processuale) pu parlarsi solo dopo che la chiamata sia stata effettuata, e non prima Il provvedimento con il quale il giudice non autorizza la chiamata in causa caratterizzato dall'elemento della discrezionalit (cfr. Cass. 21 febbraio 1975, n. 660 ed il richiedente non pu censurarlo in sede di appello o di ricorso per cassazione correlativamente il titolare della postulata legittimazione alternativa non va qualificato come litisconsorzio necessario; n pregiudicato da una soluzione della lista che venga ad esclunuit l'effkienza deLl'organizzazione, con l'obbligo fatto all'ente scorporato, come si detto, di tenere, per il periodo intercorrente tra a'entrata in vigore della leg;ge e fa nomina del Commissario, una distinta gestione per l'attivit ospeda1iera aHa quale devono destinarsi i mezzi finanziari previsti nel titolo V della legge n. 132 (art. 57). Se dunque nelle norme su1la riforma ospedaLiera il servizio pubbJico sottoposto a trasferimento coattivo considerato nell'aspetto fondamentale dV organizza2iione di attivit, consegue necessariamente che tale trasferimento comporta la successione dell'ente ospedaliero nei rapporti giuridici costJituiti dalla C.R.I. ai fini dell'organizzazione del servizio; rapporti che sono connaturati con il concetto di tale organizza'2iione e che sono essenziali per ilia continuit dell'attivit ospedaJliera. A questa successione dell'Ente ospedaliero Ja norma dell'art. 5 fa esplicito riferimento. Il comma III indica come costituito il patrimonio, che formato dagli edifici adibhi al ricovero ed alla cura degi1i infermi, da tutte le attrezzature che iin atto sono destinate al funzionamento de11'ospedale e degli altri beni in atto destinati istituzionalmente a henfilicio deLl'ospedale. Il complesso dei beni organizzati per tll servizio ospeda1iero cos ne1la l~ge tassativamente p11evisto e indicato; la individuazione e l'inventa11io, fatti dalla Commissione, han~o solo una funzione descrittiva, dichiarativa. lil comma 1IV dispone invece che i rapporti giuridici 11eJ.ativi all'attivit ospedaliera passano al nuovo ,Ente. Anche l'espressione usata (passano) tlndice di una norma cogente, immediatamente operativa senza che fa Commissione o H decreto del 1Presidente de1la Reg.ione debbano indicarli o elencarili, venendo essi trasf.edti, automaticamente, per p11ecetto di Jegge, nel foro complesso. Una volta stabilito che si trasferiscono al nuovo ente :i rapporti costituiti dalla Croce Rossa per H servizio ospedaliero sarebbe contrario ad ogni RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 818 dere la legittimazione postulata invece di quella che a lui fa capo, poich il relativo giudicato non pu essergli opposto. Difettano quindi gli estremi sia per la chiamata in giudizio sia per l'intervento spontaneo in secondo grado dell'Ente Ospedaliero e deve conseguentemente dichiararsi, ora per allora, l'inammissibilit dell'intervento stesso che si riverbera sulla partecipazione al presente giudizio di cassazione. La lite resta circoscritta ai rapporti fra il Garbini e la Croce Rossa Italiana e l'efficacia del giudicato che si former in proposito riguarder esclusivamente i predetti soggetti. Stante i prindpi sull'efficacia soggettiva del giudicato e la struttura alternativa della legittimazione, da escludere, infatti, che il riconoscimento dell'estraneit della C.R.I. al debito comporti residualmente il vincolo del giudicato per l'ente e che l'illegittimit (recte; la disapplicazione) del d.P.R. n. 1228 si rifletta immediatamente sulla sua posizione. Certo una misura di interesse dell'Ente innegabile ma quella, appunto, che avrebbe giustificato in primo grado (e non pi in grado d'appello) l'intervento. Ed indubbio che la estromissione dal giudizio dell'ente torna a svan taggio pratico del creditore Garbini che non pu giovarsi della soluzione principio di logica giuridica far tornare in tutto o in parte (o fasciare) nella titolarit (della CR.I.) rapporti attivi che per questa non possono pi presentare alcuna utilit, avendo essa dovuto mettere, per precetto di legge, la specifica attivit per la quale aveva costituito tali rapporti; sarebbe del pari contrario agli stessi princpi mantenere obbligata (la C.R.I.) per i rapporti passivi assunti neUa gestione (del servizio), in conseguenza per lo pi di atti economici la cui utilit si riservata nell'organizzazione del servizio e si in questa sostanziata (con opportune modifiche si qui riportata la sentenza delle Se2lioni Unite 24 aprile 1970, n. 1173, Rass. Avv. Stato 1973, I, 377, che ha ritenuto trasrfemto alJ'Enel anche un rapporto giuridico tributario). ancora necessario insistere su1la natura dichiarativa, limitatamente ai rapporti giuridioi, del provvedimento del Presidente della Regione (o della Repubblica), anche se si volesse ritenere che con la sua emanazione che viene ad esistenza il'Ente ospedaliero. Anche 'in tale ii.potesi l'individuazione dei beni e dei rapporti giuridici (la cui indicazione -si ripete -non necessaria) deve conformarsi ai princpi indicati' nella legge (art. 5), alla cui stretta osservanza esso tenuto, in conformit alle regole indicate neJla stessa legge per la successione degli enti ospedalieri alla Croce Rossa. Dall'aspetto qui in esame il provvedimento non ha discre2lionalit, ma vincolato: ha natura dichiarativa o ricognitiva. Se si volesse far riferimento ad altre ipotesi normative, si potrebbe fare una analogia col provvedimento che .il Prefetto ai sensi deH'art. 36 del t.ru.c.e.p. emana nel caso di sucoessione tra Comuni (ofr. Cass. 25 marzo 1957, n. 1019, Foro it. 1957, I, 540). Si detto che la successione ha luogo per provvedimento di autorit (trasferimento coattivo). E' su tale concetto che oocorre insistere per affermare PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 819 accolta e dovr introdurre un nuovo giudizio, correndo la relativa alea; ma di tale inconveniente l'attore deve darsi carico per non avere a suo tempo ~vanzato tempestivamente la richiesta di chiamata nel giudizio dell'ente, estendendo al medesimo la propria domanda; mentre dipende dalla configurazione del sistema processuale la limitazione dell'intervento (o della chiamata) del legittimato in via alternativa, al giudizio di primo grado. 2. -Fissato l'ambito del rapporto processuale al contraddittorio Gambini- C.R.I. deve anzitutto stabilirsi se sia stata corretta la vacatio in ius della Croce Rossa Italiana, mediante citazione dell'organo periferico Comitato provinciale di Milano, III centro di mobilitazione in persona del suo presidente. La relativa eccezione stata respinta sia dal tribunale che dalla Corte d'Appello, la quale ha voluto giustapporre alle considerazioni del. tribunale, che pur dichiara di condividere, altre argomentazioni contro le quali si appunta la critica della ricorrente la quale con il primo mezzo, lamentando la violazione dell'art. 4 del r.d. 21 gennaio 1929, n. 111 (statuto dell'ente) modificato dall'art. 2 della legge 13 ottobre 1962, n. 1496 sostiene che la volont dei! successore di adempiere gli obbHghi cui subentrato non ha giuridica rilevanza, come non ha giuridia rilevanza la volont di altro soggetto, comunque interessato o estraneo rispetto al fatto successorio. erroneo, di conseguenza, rkhiamarsi, ai comuni princpi di diritto privato per escludere la successione nel debito a titolo particolare invito creditore, perch -sri ripete -iJ fatto primario costituito dal passaggio di un ordinamento, di un serviziio organizzato e perch, venendo i servizi pubblicii creati organizzati e trasferiti solo per 1egge o (in genere) per provvedimento di autorit, la vodont del successore o di altro soggetto non rilevante (al punto che la dottrina ha inquadrato il fenomeno nei trasferimenti coattivi (CANNATA-illARTOLI, La successione degli enti pubb.Iici, Riv. dir. pubb. 1948, 3, 22). In adesione a tadi concetti Ja Corte Suprema ha respinto, in altra occasione, la tesi che, in tema di successione di enti pubblici, pretendeva l'adempimento .dedl'obbiligazione da chi l'aveva assunta e ne escludeva la sostituzione con altro soggetto senza il consenso dcll'a1'tro contraente e del terzo sostituito, ed ha enunciato rii principio che con la estinzione di un soggetto di diritto pubblico tutti i rapporti attivi e passivi passano, insieme con i poteri, al nuovo soggetto (Cass. 14 agosto 1953, n. 2753, Giuris. it. 1954, I, 1, 651) (e a proposito del totale passaggio all'Enel dei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende eJettriche che si .fondono e si estinguono per effetto del trasferimento, la Corte Suprema ha escluso l'applicabilit della normativa dell'articolo 2112 cod. oiv.: Cass. 21 gi~gno 1972, n. 1998, Rass. giur. Enel, 1972, 714). E in alt!'.a occasione, n caso di successione anche parriale da un comune a un comune, creato o ricostituito, la stessa Corte suprema ha afformato che la successione interessa direttamente anche i terzi e non solo il soggetto passivo, trnttandosd, come noto, de!tl,a modificazione (o della vicenda) di un rapporto giuridico che rimane immutato tranne che nei soggetti (Cass. 25 marzo 1957, n. 1019, gi citata Foro it. 1957, I, 540). UGO GARGIULO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 820 che il Comitato Provinciale non legittimato passivamente a resistere alle pretese avanzate dal Garbini per difetto di legitimatio ad processum, spettate per legge (solo) al Presidente Generale della C.R.I. cui il citato art. 2 attribuisce la rappresentanza generale dell'ente. II motivo, sul quale l'Avvocatura non ha insistito nella diffusa me moria, esclusivamente dedicata al merito, e che non stato nemmeno da essa trattato nella discussione orale, deve essere comunque esaminato, perch attinente a questione rilevabile d'ufficio. Esso risulta giuridicamente infondato. Al riguardo non viene in considerazione l'orientamento giurispruden ziale di questa Corte secondo cui l'errata indicazione dell'organo com petente per legge ad integrare la capacit processuale dell'ente si risolve nella invalidit del contraddittorio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, venendo a mancare il presupposto di una valida costi tuzione del rapporto processuale, dato che ogni ente si immedesima con l'organo cui la legge conferisce la rappresentanza, sicch un diverso organo del medesimo ente, essendo privo del relativo potere rappre sentativo processuale, non sarebbe in alcun modo legittimato a stare in giudizio per l'ente stesso (Cass. S.U. 18 ottobre 1975, n. 3387, 31 luglio 1967, n. 2033, 6 luglio 1966, n. 1773 ecc.). Si tratta, infatti, non di revocare in dubbio il principio per cui la citazione di un ente pubblico mediante vacatio in ius di soggetto o organo sfornito di potere di rappresentanza in giudizio, causa di nullit insa nabile dell'atto introduttivo della lite, stante il difetto di immedesima zione organica che ne consegue, ma di verificare, alla stregua dei dati normativi, se un potere di rappresentanza processuale, per quanto attiene ai comitati provinciali, sia previsto dalla legge e dallo statuto dell'Ente. Ed il relativo esame porta a tener ferme le conclusioni cui sono giunti, sia pure per diverse vie, i giudici del merito. La legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (contenente ,modifiche all'ordina .mento della associazione italiana della Croce Rossa), dopo avere precisato all'art. 1 .che l'ente posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, stabilisce all'art. 2 comma 1, invocando a fondamento della proposta eccezione, che l'associazione rappresentata dal Presidente generale ed amministratata da un comitato centrale (il cui consiglio direttivo composto dal Presidente generale, dal vice presidente e da 12 consiglieri). L'art. 3 incide sulle strutture dell'ass0dazione solo in quanto prevede l'istituzione di un Comitato nazionale femminile o di Sezioni femminili. L'art. 4, infine, abroga specifiche norme dello statuto (r.d. 31 gennaio 1929, n. 111), del r.d. 10 agosto 1928, n. 2034 convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133 e del d.LC.P.S. 15 novembre 1946, n. 361, nonch tutte le altre norme comunque contrastanti. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE La menzionata legge n. 1496 va inquadrata nel complesso normativo che disciplina la Croce Rossa Italiana, eretta in ente morale con r.d. 7 maggio 1884, n. 1243 (autorizzato con legge 21 maggio 1882, n. 768), avente pacificamente natura di ente pubblico parastatale, e che trova la sua fondamentale regolamentazione del r.d. n. 2034 del 1928 e nello statuto del 1929 citato (con le relative modificazioni). Delle riorme abrogate dall'art. 4, della legge n. 1496, il secondo comma dell'art. 1 dello statuto riguarda il patronato del Re (in luogo del quale ora previsto dal patronato del Presidente della Repubblica) e l'art. 4 del r.d. n. 2034 concerne la rappresentanza dell'associazione da parte sempre del presidente generale nonch l'amministrazione facente capo ad un comitato centrale il cui consiglio direttivo presentava diversa composizione rispetto alla novella del 1962 (trattasi cio della norma sostituita appunto dall'art. 2 della citata legge del 1962). Ai limitati fini che qui interessano giova sottolineare la struttura organizzativa decentrata dall'associazione della C.R.I. per cui alle dirett"' dipendenze del comitato centrale sono i comitati provinciali, i sottocomitati, le delegazioni all'interno ed all'estero; comitati o sottocomitati godono di autonomia amministrativa e finanziaria, deliberano '. in piena indipendenza i propri bilanci preventivi ed i conti consultivi ed adottano tutti i provvedimenti necessari al loro funzionamento. La Croce Rossa, che si distingue dalle istituzioni di assistenza e beneficienza non essendo sottoposta al regime dei controlli propri di tali enti (Cass. 29 novembre 1972 n. 610), attesa la complessit della sua organizzazione centrale e periferica presenta, dunque, due livelli di rappresentanza quello che abbraccia l'ente unitariamente, nel complesso delle sue articolazioni, facente capo al presidente centrale e quello territorialmente circoscritto, che fa capo per ogni singolo comitato provinciale o sottocomitato al relativo presidente. Prende determinante rilievo in proposito l'art. 5 del citato decreto n. 2034 il quale recita: L'associazione ordinata perifericamente in comitati provinciali e sottocomitati, ed in delegazione comunali. I comitati ed i sottocomitati sono rappresentati da un Presidente, e le loro funzioni sono esercitate da un consiglio. Lo statuto dell'associazione determina i poteri del presidente . Alla contrapposizione degli artt. 4 (sostituito dall'art. 2 della legge 1496 del 1962) e 5 del r.d. n. 2034 di rappresentanza dell'ente e rappresentanza dei comitati, fa riscontro quella degli artt. 4 e 22 dello Statuto (r.d. 21 gennaio 1929, n. 111) del quale .il Collegio pu prendere cognizione, indipendentemente dalla esibizione in giudizio, alla stregua del principio iura novit curia, trattandosi di decreto pubblicato nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti e comportando il deposito e l'inserzione 822 RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DELLO STATO nella Raccolta la certezza del diritto concretantesi nella inalterabilit della norma e nella scienza legale della stessa. Secondo l'art. 4 dello statuto il presidente generale ha la rappresentanza mrale e giuridica dell'associazione e ne dirige l'attivit. Secondo l'art. 22 i comitati provinciali (che hanno sede in ogni capoluogo di provincia o fungono da centri di mobilitazione nelle province sedi di Corpo d'armata) hanno autonomia amministrativa in base alle norme del regolamento di amministrazione e di contabilit. Ritiene pertanto il Collegio alla stregua delle richiamate disposizioni che mentre l'ente C.R.I. unitariamente considerato deve stare in giudizio esclusivamente a mezzo del proprio presidente generale, le singole articolazioni dell'ente, nell',ambite della autonomia amministrativa di cui godono, stanno in giudizio in persona del Presidente del comitato provinciale quando si tratti di rappm;ti giuridici posti in essere dal Comitato medesimo nell'esercizio di tali poteri di autonomia. E poich nel caso di specie non contestato che era stato il Comitato milanese ad indire la licitazione privata per la scelta dell'appaltatore ed a stipuare il contratto con la ditta Garbini, la pretesa azionata, ricollegandosi alla sfera di autonomia di quel comitato quale organo periferico della C.R.I., bene stata indirizzata nei confronti del suo presidente~ cui spettano i poteri di rappresentanza sia di ordine sostanziale che processuale. Attesa la omogeneit di dizione in ordine alla rappresentanza rispettivamente della Croce Rossa unitariamente intesa e dei comitati provinciali e dei sottocomitati, attribuita ai rispettivi presidenti, deve ritenersi infatti che tale rappresentanza conglobi entrambi i profili. E non esatto che in base allo statut'o il presidente nazionale abbia la rappresentanza non solo della sede centrale, ma anche di quelle periferiche risultando l'assunto smentito dal tenore dei testi normativi. Avendo i comitati provinciali natura di organi (e non di meri uffici) dotati di capacit di contrarre obbligazioni nell'.ambito della autonomia ad essi riconosciuta (non essendo stato abrogato l'art. 5 del r.d. n. 2034, n l'art. 22 dello statuto), ciascuno di essi pu impegnare e rappresentare la rispettiva circoscrizione periferica, sia sul piano sostanziale che su quello processuale. 3. -Superato il profilo processuale va affrontato il merito della causa che consiste nello stabilire la C.R.I. debba rispondere dell'obbligazione di pagamento di una fornitura effettuata a favore dell'ospedale di Cuasso al Monte, assunta e divenuta esigibile quando l'Ente ospedaliero Cuasso al Monte, creato con d.P.R. 9 luglio 1970, n. 1228, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, per distacco della C.R.I. non era ancora venuto ad esistenza. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Con il secondo mezzo, lamentando la violazione degli artt. 3 e ss. della legge 12 febbraio 1968 la C.R.I. sostiene la sua estraneit al rapporto controverso, che era stato trasferito, prima dell'instaurazione della lite, per effetto del citato d.P.R. n. 1228 del 1970 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1971 all'ente ospedaliero, e censura la sentenza per aver ritenuto .che la successione nei rapporti giuridici restava limitata ai soli rapporti di durata in corso, non esclusione dei debiti gi maturati. Il motivo fondato. Anteriormente alla emanazione della,, legge 12 febbraio 1968, n. 132 numerose istituzioni di assistenza e beneficienza ed altri enti pubblici che svolgevano attivit anche nel campo dell'assistenza sanitaria avevano creato ospedali nei quali fornire direttamente le relative prestazioni. Esistevano, cio, enti che non esaurivano le perseguite finalit nel ricovero e nella cura degli infermi, coprendo una gamma di scopi pi vasta. La nuova legge ospedaliera ha mutato la struttura di tali istituzioni, fossero o non fossero esclusivamente dedite all'assistenza sanitaria, enucleandone la componente ospedaliera, i nuovi enti non sono pi opere pie, ma si presentano quali enti di attuazione di un fine che la . Costituzione (art. 32 Cost.) assegna allo Stato (Cass. 25 ottobre 1972, n. 3246, 18 giugno 1973, n. 1783, 20 giugno 1973, n. 1820, 12 dicembre 1973, n. 2982, 4 otto bre 1974, n. 2592, 15 aprile 1976, n. 1335). Gli ospedali sorti come istituzioni di assistenza e beneficenza hanno perso tale qualit per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 132 che li ha configurati come enti ospe~alieri, facendone strumenti fondamentali per la tutela della salute, attraverso prestazioni sanitarie ed attivit collaterali connesse alla predetta finalit, secondo programmi legislativamente determinati o criteri di gestione dai quali esula ogni scopo di lucro, (sicch debbono essere considerati quali enti pubblici non economici). La enucleazione d,egli enti ospedalieri dalle istituzioni di pi largo spettro operativo in cui erano conglobati prevista dall'art. 5 della legge n. 132 che detta la disciplina della relativa trasformazione. Ai sensi d~ll'art. 3 della medesima legge, invece, la qualit di enti ospedalieri viene acquisita ope legis dagli enti aventi come finalit esclusiva, al momento dell'entrata in vigore di questa, il ricovero e la cura degli infermi, ed il decreto del Presidente della Regione (ovvero, transitoriamente, del Presidente della Repubblica), di cu ial succssivo art. 4 ha una funzione meramente dichiarativa della suddetta qualit, per scopi che attengono all'esecuzione della legge stessa (Cass. 3246 del 1972 cit.). Ben diversamente, invece, il decreto costitutivo degli enti ospedalieri scorporati da altro ente pubblico, ha carattere costitutivo per , quanto attiene sia al sorgere della qualit di ente ospedaliero sia al 824 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO trasferimento dei beni, operando il distacco dell'ospedale dall'ente (Cass. 3423/72, 2855/74, 1335 del 1976). L'art. 5, sotto la rubrica costituzione di enti ospedalieri mediante distacco di ospedali da enti pubblici stabilisce rispettivamente ai commi 3, 4, 5: a) che il patrimonio del nuovo ente costituito dagli edifici adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi di tutte le attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento dell'ospedale, e degli altri beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale; b) che i rapporti giuridici relativi all'attivit ospedaliera passano al nuovo ente ; e) che il decreto del Presidente della Regione determina il patrimonio dell'ente (trattasi del decreto costitutivo di cui al primo comma, nel quale si precisa altres che in pendenza della creazione delle Regioni tale provvedimento verr emanato con decreto del Presidente della Repubblica). Sempre a proposito della consistenza del patrimonio del costituendo ente ospedaliero il comma secondo attribuisce ad una speciale 'commissione il compito di precedere all'individuazione ed all'inventario dei beni che sono ad esso trasferiti. L'art. 57 della legge n. 132 prevede, infine, una gestione separata per il costituendo ente ospedaliero sin dall'entrata in vigore della legge medesima. La difesa della C.R.I. ha manifestato dubbi sulla natura dichiarativa o costitutiva del decreto nell'ipotes di. enti costituiti per distacco. Sembra il Collegio che la costituzione sia postulata dalla stessa configurazione normativa, che implica, come si det,to l'atti.::ibuzione di una . indubbia soggettivit. In applicazione dell'art. 5 della legge n. 132 con d.P.R. 9 luglio 1970, n. 1228, fu costituito in ente ospedaliero l'ospedale di Cuasso al Monte per distacco della Croce Rossa e detto decreto precisa che i crediti ed i debiti derivati dai rapporti giuridici relativi alla attivit ospedaliera ed esistenti alla data della sua pubblicazione fanno capo alla C.R.I., essendo l'ospedale privo di personalit giuridica. 4. -La questione se il nuovo ente sia succeduto alla C.R.I. nel rapporto giuridico obbligatorio in esame, che pacificamente inerente alla precedente gestione ospedaliera (essendosi trattato di provvedere al riscaldamento degli immobili deH'istituto sanatoriale) stata risolta in senso opposto dalle sentenze di primo e di secondo grado in base alle considerazioni di cui si dato conto nella precedente narrativa). Secondo la impugnata decisione di appello sarebbe decisiva la circostanza che la compravendita dell'olio combustibile aveva avuto completa esecuzione alla data di costituzione dell'ente ospedaliero (da PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE identificarsi con l'emanazione del d.P.R. n. 1228 del 1970) e poich anche in tema di successione fra enti pubblici non pu prescindersi dalla disciplina privatistica del rapporto obbligatorio che non ammette la successione nel debito a titolo particolare invito creditore l'obbligazione di pagamento del prezzo resterebbe a carico al soggetto originario contraente. N gioverebbe richiamarsi alla successione ape legis nel rapporto, in quanto la deroga al richiamato principio dovrebbe risultare in via espressa dalla legge da interpretare restrittivamente. Ad avviso della Corte di Appello, peraltro, la norma di legge (comma quarto dell'art. 5) non consente la interpretazione accolta dal tribunale; sia perch non dispone una successione a titolo universale (come tale comprensiva dei rapporti antecedenti alla costituzione dell'ente, e magari esauriti); sia perch rispetto a debiti e crediti ormai definiti nel loro ammontare non vi sarebbe motivo di disporre la successione (a titolo particolare) risolventesi in un ingiusto aggravio iniziale del nuovo ente comportante confusione e disparit di trattamento fra creditori. Da ci la Corte stata indotta ad una interpretazione restrittiva della espressione passaggio dei rapporti giuridici, che starebbe a significare la successione nei soli rapporti di durata ancora in corso di svolgimento alla data di nascita .del nuovo ente. Per i debiti gi liquidi ed esigibili non vi sarebbe stata, cio, alcuna necessit di operare il trasferimento al nuovo ente ospedaliero. Le raggiunte conclusioni trarrebbero inoltre conforto nel d.P.R. n. 1228 del 1970 la cui legittimit stata riconosciuta, in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla Croce Rossa, alla stregua del parere del Consiglio di Stato. 5. -La motivazione della Corte miilanese non persuasiva; n l'interpretazione accolta si giustifica in base alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa del creditore. Si verte in una ipotesi di successione fra enti pubblici per distacco che non comporta l'estinzione di'un soggetto, ma determina la scorporazione del servizio ospedaliero facente capo ad un certo ente a finalit plurime e la creazione accanto al vecchio ente, che rimane in vita con scopi ristretti, dell'ente ospedaliero il cui supporto di beni e di rapporti giuridici . definito nell'art. 5 della legge n. 132. Se ne ricava una prima constatazione; che non possibile far capo alla nozione di successione universale la quale postula necessariamente il venir meno dell'ente al quale si succede. Proprio perch la successio in universum ius, peJ'. la totalit del subentro che realizza, comporta la caducazione dell'ente, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha qualificato a titolo particolare la successione dell'E.N.E.L. nei beni e nei rapporti delle imprese che esercitavano, in via esclusiva o principale, attivit dirett alla produzione, tra 826 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO sformazione distribuzione e vendita dell'energia elettrica (mentre per le imprese ch esercitavano l'attivit in via secondaria era previsto il trasferimento dei soli beni destinati a tale fine. Nelle vicenqe dell'E.N.E.L. sono state ritenute compatibili con siffatta qualifica di successione a titolo particolare soluzioni che allargavano notevolmente la fascia di rapporti inerenti a1le aziende trasferite, da ritenere e~si pure passati all'E.N.E.L., inludendovi, ad esempio, le obbligazioni tributarie controverse proprio in ragione della sopravvivenza della personalit dell'impresa espropriata (magari ridotta alla sola pretesa dell'indennizzo). La prospettiva della successione a titolo particolare non quindi di ostacolo, in linea di principio, all'attribuzione all'ente successore del rapporto obbligatorio (di credito o di debito). La differenziazione della presente ipotesi di scorporazione dell'ente ospedaliero da quella del trapasso delle aziende elettriche, sulla quale non pu non convenirsi attesa la non incidenza formale delle fonti, non giova al resistente poich la ritenuta trasmissione delle obbligazioni in. base a determinati testi normativi, sta a significare l'astratta possibilit che il legislatore si determini in tal senso, corroborata dall'inesistenza di ostacoli dommatici o sistematici a siffatta soluzione normativa. . Ed in presenza di disposizioni positivamente disciplinatrici della successione de qua il ricorso alla teorica della successione degli enti pubblici e la presa di posizione sulle varia ricostruzioni prospettate in dottrina non risulta determinante, in quanto vi conv:ergenza verso la soluzione accolta dal legislatore, secondo cui nel caso di successione parziale (in uno fra i servizi esercitati, in uno dei munera affidati all'ente) la regola nel senso che si trasferiscono i beni inerenti al servizio o munus ed i rapporti che ad esso vanno parimenti ricondotti. Momento centrale dell'indagine quindi, l'esegesi dei testi che disciplinano lo scorporo, operando il trasferimento coattivo del bene, o del I rapporto, senza condizionamenti al regime di trasferimento all'uopo dettato dal diritto privato, e senza che rilevino, pertanto, la regola della successione negoziale nel debito invito creditore, come finisce con l'ammettere la stessa sentenza impugnata quando si accinge ad interpretare l'espressione i rapporti giuridici.:. passano al nuovo ente . La successione nel rapporto, che ne comporta la conti.uit al di l delle modifiche soggettive (od oggetitive), ovviamente presuppone che il rapporto sia ancora pendente, non esaurito. La compravendita in cui il debitore non abbia ancora pagato il prezzo, liquido ed esigibile), pur non essendo un rapporto di durata, un rapporto pendente e quindi suscettibile di trasferimento, mentre ove il rapporto fosse effettivamente esaurito nemmeno la configurazione della successione a titolo universale giustificherebbe un passaggio privo di oggetto. Che i rapporti che passano al-nuovo ente debbano essere rapporti in atto (e cio non PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE esauriti) quindi notazione del tutto ovvia e non qualificante; che ha riduttivamente detti rapporti debbano essere quelli di durata sicch non si trasferirebbero i debiti ormai gi sorti, liquidi e non contestati , tesi difficilmente difendibile sul solo supporto del principio dell'intrasferibilit del debito invito creditore nel diritto privato, giacch tale principio non pu essere utilmente invocato nel diritto pubblico, neppure alla stregua .di una esegesi finalistica argomentata sul rilievo del peso che ne conseguirebbe per il nuovo ente del carattere non necessitato di una successione estesa anche ai debiti e crediti, certi e liquidi, di cui non vie11e fatta espressa menzione, della opportunit legislativa di usare terminisuscettibili di comprendere anche la successione dei debiti. Vero , all'opposto, che il complesso delle norme che regolano l'istituzione degli enti ospedalieri depone per la successione a titolo particolare disciplinata positivamente per quanto attiene alla individuazione dei beni che vengano a costituire il patrimonio dell'ente, e dei rapporti giuridici pure da ascrivere al patrimonio medesimo. Elemento unificante l'inerenza all'attivit ospedaliera il collegamento con il servizio ospedaliero da scorporare per dare origine al nuovo ente. La sucet>, cio si trasferiscono automaticamente, senza necessit di puntuale identificazione, in quanto relativi all'attivit ospedaliera . Di tali rapporti potr analiticamente farsi cenno nel decreto istitu tivo del nuovo ente, ma la circostanza non determinante per l'opera tivit del trasferimento. Sull'ampiezza della dizione rapporti giuridici non possono sorgere dubbi, quale che sia la definizione istituzionale cui far capo. Con la formula rapporto giuridico ci si riferisce ad ogni relazione fra soggetti che abbia rilievo per il diritto; e la successione nel rapporto sta ad indicarne lacontinuit al di l delle modificazioni soggettive ed oggettive; l'estinzione satisfattiva del rapporto dipende dalla realizzazione del l'interesse tutelato mediante l'adempimento. Sostenere che poich il patrimonio del nuovo ente deve essere costi tuito dai beni istituzionalmente destinati in atto a beneficio dell'ospedale i rapporti di debito non possono trasferirsi perch non sono beni in atto>>, riguardando il passato, e perch sono beni rivolti non gi a beneficio dell'ospedale, ma a suo danno, significa confondere i concetti 830 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di bene e di rapporto trasferendo. i requisiti dell'uno all'altro, ed obiterare. che il rapporto nella sua bilateralit (o pluraliteralit) implica sempre l'attribuzione di poteri ad un soggetto, cui corrispondono doveri di comportamento di altri soggetti e che il trasferimento del rapporto ex uno latere comporta il passaggio nella posizione facente capo a quel medesimo soggetto sia essa attiva o passiva. Conclusivamente l'esegesi del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 132, inquadrato nel sistema della costituzione per distacco dell'ente ospedaliero, non giustifica in alcun modo la soluzione restrittiva adottata dalla Corte. Deve ritenersi, al contrario che il trasferimento (coattivo) del servizio al nuovo ente ospedaliero determina la successione di tale ente nei rapporti (in tutti i rapporti) giuridici costituiti anteriormente, ed ancora pendenti, ai fini dell'organizzazione ed espletamento del servizio medesimo inerenti necessariamente a tale organizzazione, e che sono essenziali per la contin.uit dell'attivit relativa. 7. -Per escludere l<:t globalit del trasferimento dei rapporti giuridici non vale richiamarsi alla ricordata dizione del d.P.R. n. 1228. Al riguardo .stato esattamente obiettato che tale decreto trova il limite della propria legittimit nel rispetto della legge ai cui principi giuridici deve dare attuazione con riguardo al singolo ente scorporato, determinandone il patrimonio (in senso lato), fissando cio in concreto beni e rapporti . da trasferire alla stregua dei. criteri posti dalla legge medesima. Sicch all'interprete sono offerte due vie: la ricerca di una interpretazione adeguatrice che assicuri la compatibilit del decreto con la legge n. 132; o una interpretazione abrogatrice, risolventesi nella disapplicazione dell'atto amministrativo non rispettoso dei precetti deUa legge che ne circoscrive rigorosamente l'ambito di operativit. Sembra al Cqllegio che non occorre postulare che il decreto abbia illegittimamente introdotto una restrizione dell'ambito dei rapporti trasferiti all'ente ospedaliero, escludendone i crediti ed i debiti, e che la Corte d'Appello, pur credendo di trarne conforto, non abbia colto la effettiva portata del parere espresso dal Consiglio di Stato a seguito dell'impugnazione del decreto medesimo da parte della C.R.I., con ricorso straordinario ;;tl capo dello Stato, e della decisione conseguentemente emessa. Scopo del decreto era quello di descrivere il patrimonio dell'ente costituendo, da intendre cos come inteso nell'art. 5 (sia nel terzo che quinto comma), quale complesso dei beni destinati al funzionamento dell'ospedale. Attesa questa terminologia restrittiva, la relazione fra commi 3 e 5 va fissata nel senso che il decreto, come atto specifico, deve stabilire caso per caso alla stregua dei criteri indefettibilmente fissati dalla legge, . :-:-.:-:.. ...:.-:::-.-..-:-- . ' PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 831 quali beni vanno concretamente scorporati per costituire il supporto oggettivo dell'ente ospedaliero. L'individuazione di beni costituisce punto di riferimento per il trasferimento dei rapporti inerenti all'attivit ospedaliera che attraverso i medesimi si realizza e quindi ,la specificazione di questi rapporti, emergenti dal riferimento alla gestione separata imposta dalla legge opportqna, ma non essenziale. Alla stregua dell'accolta soluzione, non si -pone nemmeno, nei confronti del Garbini, un problema di disapplicazione del decreto n. 1228 trattandosi di accertare quale sia la disciplina della successione a titolo particolare, per quanto attiene ai rapporti debitori, ridimensionandolo nei sensi gi precisati esattamente del tribunale che lo riconducono al rispetto della legge n. 132 e portano con il Consiglio di Stato a riconoscerne, pertanto la legittimit. ' Il decreto venne impugnato dalla C.R.I., ma il ricorso fu rigettato, alla stregua di un parere del Consiglio di Stato nel quale si osserv che il provvedimento non si era occupato esplicitamente dal regime successorio dei rapporti, che non poteva essere se non quello .stabilito dalla legge n. 132, e precisamente dall'art. 5 comma 4 il quale esprime una specificazione dei princpi generali di diritto vigenti in materia di successione fra enti pubblici . Secondo il Consiglio di Stato, la denunciata disposizione del decreto si esauriva in una constata2lione non del tutto necessaria, ma non per questo illegittima, volta alla fissazione del momento cui avere riguardo per deter-, minare Je attivit e le passivit facenti capo al nuovo ente ospedaliero, qualunque fosse il momento in cui esse erano sorte, ril che non voleva dire che a tale momento fosse stato spostato l'acquisto della personalit giuridica del nuovo ente, e quindi del trasferimento ad esso di tali attivit e passivit, ma significava pi semplicemente che debiti e crediti di cui si era accertata l'inerenza al servizio ospedaliero nel. momento della costituzione dell'ente, dovevano essergli trasferiti secondo le prescrizioni di legge. Questa essendo, ad avviso del Collegio, la reale portata del decreto, il quale si limita a constatare che prima della costituzione dell'ente ospedaliero i rapporti giuridici di debito e credito relativi al servizio ospedaliero erano imputabili alla C.R.I., resta escluso che la tesi della intrasferibilit dei debiti contratti dalla C.R.I. per il Sanatorio anteriormente alla pubblicazione del decreto n. 1128, del 1970 sia coperta dalla preclusione nascente dal giudicato amministrativo soggettivamente operante fra C.R.I. ed Ente ospedaliero. Anche ad ammettere -in via meramente concessiva che a seguito del sopravvenuto d.P.R. n. 1199 del 1971 che decise il ricorso il precedente d.P.R. n. 1228 del 1970 sia insuscettibile di impugnazione per quanto riguarda il contenuto, dando ori 832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gine ad una preclusione, da rilevare sotto il profilo soggettivo che il Garbini stato estraneo a quel giudizio. Sotto il profilo oggettivo comunque -poich l'affermazione della legittimit del decreto riposa sul diniego che esso abbia innovato ai princpi sul trasferimento dei rapporti giuridici posti dalla legge n. 132 non potrebbe ritenersi insindacabile l'erronea interpretazione del preteso giudicato che ne fosse stata data eventualmente dal giudice di merito per escludere il trasferimento di taluni debiti. Vero peraltro, che la tesi della preclusione non stata svolta dalla Corte d'Appello, la quale ha preteso solo di trovare conforto per la tesi dell'intrasferibilit del debito nel testo del decreto e nel parere del Consiglio di cui, peraltro, non ha inteso l'effettivo senso. Risulta, quindi, destituita di pregio la pretesa di valorizzare il suddetto decreto, poich esso non offre sostegno alla tesi secondo cui dei debiti anteriori alla sua emanazione debba continuare a rispondere la Croce Rossa, e poich nessun giudice ne ha accertato la portata nel senso preteso. Si deve all'opposto intendere la decisione del ricorso straordinario, alla stregua del parere del Consiglio di Stato, come riaffermazione che la regola della successione nei rapporti giuridici va tratta esclusivamente dal comma 4 dell'art. 5 la cui corretta interpretazione il Collegio ha fissato secondo le considerazioni che precedono. Il decreto del 1970 non si preoccup di stabilire quali attivit e passivit avrebbero fatto capo al nuovo ente, differendo la relativa determinazione all'atto del trapasso della gestione al Commissario. Il criterio di tale determinazione non pu essere che quello risultante dal comma 4 dell'art. 5 della 1. n. 132 dell'inerenza all'attivit ospedaliera (intesa in senso Iato) dei rapporti giuridici posti in essere dalla C.R.I., quando ancora il nuovo ente ospedaliero non esisteva; ed il trasferimento riguarda i rapporti comunque pendenti e quindi anche i debiti contratti per forniture effettuate anteriormente alla costituzione dell'ente per distacco. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 novembre 1977, n. 4795 -Pres. Caporaso -Rel. Carnevale -P.M. Grimaldi (conf.) -Ascheri (avv. Palandri) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi). Trascrizioni Conservatorie registri immobiliari Servizio prestato dalle conservatorie Pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti Rapporto diretto pubblicistico con Io Stato e non anche con il con servatore -Conseguenze. In relazione al pagamento degli emolumenti dovuti dagli utenti per il servizio prestato dalle conservatorie dei registri immobiliari, confi PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 833 gurabile soltanto un rapporto diretto avente natura pubblicistica con lo Stato, e non anche con il conservatore, e perci le somme percepite da .quest'ultimo, in correlazione con il versamento dei medesimi emolumenti, non gli erano corrisposti dagli utenti, ma dallo Stato. Nell'ipotesi in cui lo Stato avesse pagato al conservatore una somma non dovuta in relazione ad emolumenti indebitamente riscossi, non poteva quindi non riconoscersi allo Stato, in base ai principi sullo indebito oggettivo, il diritto di ottenerne la restituzione dal conservatore, essendo evidente che il pagamento eseguito dallo Stato in favore del suo dipendente risultava privo di un titolo legittimo idoneo a giustificarlo. In base agli stessi principi, il solvens che ha eseguito un pagamento non dovuto non tenuto a fornire altra prova se non quella avente per oggetto l'eseguito pagamento e la inesistenza di una causa debendi, o perch il pagamento stato eseguito in assenza di un rapporto giuridico tra le parti o perch il vincolo in origine esistente sia successivamente venuto a mancare (1). (Omissis). -I due motivi del ricorso, prospettando questioni tra loro strttamente connesse, debbono essere esaminati congiuntamente. Con il primo di essi -denunciando l'erronea interpretazione del l'art. 35 della legge 25 giugno 1943, n. 540 -il ricorrente si duole che il Tribunale, in contrasto con quanto affermato dlle S.V. di questa Corte Suprema con la sentenza emessa in sede di regolamento della competenza e della giurisdizione, abbia esciuso che, in relazione alla corresponsione degli emolumenti, sorga un rapporto diretto tra utente .e conservatore ed abbia ritenuto che, rispetto ai medesimi emolumenti siano configurabili due distinti rapporti: uno tra lo Stato e gli utenti e un altro tra il conservatore e lo Stato. Deduce in contrario che tra utenti e conservatore si instaura un rapporto sinallagmatico, in quanto i primi corrispondono al secondo gli . emolumenti a compenso delle particolari responsabilit che egli assume nei loro confronti ai sensi degli artt. 2674 e segg. cod. civ. nonch delle spese d'ufficio poste a suo carico dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540; che il versamento degli emolumenti nella cassa della conservatoria e il loro prelievo a fine mese si giustificano con esigenze di praticit e di opportunit contabile; che gli emolumenti, anche se sono pagati dagli utenti in modo globale con le tasse ipotecarie, sono nettamente distinti da queste, in quanto, mentre le somme riscosse per le tasse vanno vervate giornalmente e integralmente alla tesoreria dello Stato, le somme riscosse per gli emolumenti, non essendo di spettanza dello Stato, restano in cassa fino a quando, alla fine di ogni mese, consentito al conserva( 1) La sentenza va segnalata per la novit e la precisione delle questioni trattate. RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 834 tore di ritirarle, previa deduzione dell'importo devoluto a spese di ufficio e delle imposte e contributi a carattere personale posti a suo carico; che la quietanza rilasciata dal conserval:ore, a fine mese, p~r gli emolumenti percepiti al netto assolve l'unica funzione di attestazione del prelevamento degli stessi emolumenti, cos come consentitogli dall'art. 35 della legge n. 540 del 1943. Con il secondo motivo -denunciando la contraddittoriet della motivazione circa un punto decisivo della controversia -il ricorrente si duole che il Tribunale avendo ritenuto irrilevante la prova, da parte del!' Amministrazione, dell'avvenuta rstituzione agli utenti delle somme indebitamente riscosse, in quanto la mancata restituzione di tali somme agli utenti non inciderebbe sul diritto dello Stato a pretenderne la restitu~ zione dal proprio dipendente, abbia esclusa la controversia dall'ambito di quelle aventi per oggetto diritti patrimoniali privati, tra le quali l'aveva ricompresa la Corte di Cassazione con la sentenza avanti citata, e l'abvia ricondotta, in contrasto con quanto statuito con la stessa sentenza, nell'ambito delle controversie relative al rapporto di pubblico impiego. Aggiunge che, anche se si volesse ammettere che nella specie ricorresse un'ipotesi di responsabilit concorrente ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, l'azione di rivalsa dell'Amministrazione avrebbe avuto come necessario presupposto, a norma dell'art. 22, secondo comma, dello statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3), la prova del risarcimento del danno agli utenti, e che, in ogni caso, l'azione di rivalsa non sarebbe stata ammissibile, in quanto, l'Amministrazione, oltre a non aver subito alcuna perdita patrimoniale per il risarcimento del danno riportato dagli utenti, aveva lucrato a proprio favore una parte delle somme indebitamente riscosse. Le censure formulate dal ricorrente non colgono nel segno, non ritenendo la Corte Suprema di poter condividere il presupposto dal quale esse muovono e cio che, nel sistema risultante dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, e dal d.l. 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 set tembre 1954, n. 870 (nel cui vigore ha avuto origine e si svolta la vicenda che ha dato causa alla controversia), in relazione al pagamento degli emolumenti da parte degli utenti del servizio delle conservatorie dei registri immobiliari, si instaurasse un rapporto diretto tra i medesimi utenti e il conservatore, il quale in tale rapporto di natura obbligatoria, avrebbe assunto la posizione di creditore della prestazibne avente per oggetto l'emolumento, da considerarsi quale corrispettivo dell'attivit svolta dal conservatore a favore dell'utente. In proposito opportuno premettere che nessun vincolo in ordine all'identificazione dei soggetti del rapporto concernente il pagamento degli emolumenti in questione pu derivare delle affermazioni fatte incidenter tantum e senza un necessavio collegamento logico-giuridico con la statuizione adottata nella motivazione della precedente sentenza emessa PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE dalle Sezioni Unite di questa Corte in sede di regolamento di competenza e di regolamento preventivo di giurisdizione. La decisione emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o di regolamento di competenza), infatti, vincola il giudice davanti al quale la. causa sia riassunta soltanto per quanto riguarda l'individuazione del giudice avente giurisdizione (o competenza) in ordine al rapporto controverso; mentre l'esame di una questione di merito, cdme quella attinente alla natura e ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, eventualmente compiuto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della risoluzione della questione di giurisdizione (o di competenza), non d luogo per il suo carattere meramente delibatorio e incidentale, ad una pronuncia di merito costituente giudicato che possa precludere una ulteriore indagine e un'autonoma (ed eventualmente difforme) statuizione in sede di decisione di merito. Ora, che il rapporto relativo al pagamento degli emolumenti non fosse, nel vigore delle leggi avanti citate, un rapporto diretto tra l'utente dei servizi delle conservatorie dei registri immobiliari e il conservatore deve escludersi avuto riguardo sia alla figura di pubblico funzionario rivestita dal conservatore, sia alla disciplina positiva dei medesimi emolumenti. Sotto il primo profilo, pur essendo noto che il conservatore delle ipoteche (sostituito in epoca pi recente, con il conservatore dei registri immobiliari) assunse inizialmente la figura del privato, appaltatore di un pubblico servizio, non pu dubitarsi che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1895, n. 486, l'ordinamento attribuisca al conservatore la qualifica di impiegato dello Stato (in quanto legato a questo da un rapporto di servizio quale dipendente del Ministero delle Finanze), investito di funzioni comprese nel settore dell'amministrazione pubblica del diritto privato. Essendo egli legato allo Stato, oltre che da un rapporto di servizio da un rapporto organico, le attivit da lui compiute nei confronti dei privati nell'ambito delle attribuzioni affidategli sono direttamente imputabili allo Stato. L'imputabilit diretta allo Stato delle dette attivit non peraltro in contrasto con la responsabilit personale nella quale il conservatore incorre, ai sensi dell'art. 2675 cod. civ., per i danni cagionati ai terzi nell'espletamento delle sue attribuzioni. A prescindere dalla considerazione che, anche anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione, l'ordinamento prevedeva la responsabilit personale di alcune categorie di soggetti che agivano per lo Stato (come i magistrati e i cancellieri) rispetto ai quali non era possibile concepire alcun dubbio circa la loro qualit di ' pubblici funzionari legati allo Stato da un rapporto organico, sembra decisivo, per dimostrare la compatibilit tra rapporto organico e resp~nsabilit diretta dell'agente, 836 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il rilievo che il principio della responsabilit diretta dei funzionari e dipendenti dello Stato per i danni cagionati a terzi dai comportamenti lesivi di diritti soggettivi dolosamente o colposamente, tenuti nell'esercizio delle loro attribuzioni stato assunto come principio generale dall'art. 28 della Costituzione. Esaurendosi le attivit dei conservatori in favore dei privati in pre stazioni inerenti ai loro doveri funzionali, i privati, a vantaggio dei quali le medesime prestazioni sono eseguite, non possono direttamente compensarle e le somme da essi versate quale corrispettivo dei servizi di cui si avvantaggiano -anche se, in base alla legislazione vigente all'epoca in cui la vicenda s] svolta, erano destinate in parte ai conservatori costituiscono non gi onorari corrisposti ai conservatori per compensare le prestazioni professionali, ina tasse pagate allo Stato per il godimento
  • >, demandato al competente Comitato di cui all'art. 50 delfa legge 1213/1965. Sul rapporto fra provvedimento cautelare di sequestJro di un film e sentenza penale di proscioglimento in primo grado cf;. Corte Cost. 21-27 marzo 1975, n. 82 (ivi, J975, II, 361). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 maggio 1977, n. 532 -Pres. Uccellatore -Est. Giovannini -Soc. S.A.C.A.V.I. (avv.ti Festa e Abbamonte) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Ferri), Comune di Napoli (avv. Gleijeses), Gargiulo (avv. Sivieri) e D'Ambrosio ed altri (avv. Viola). Giustizia amministrativa -Giudizio di revocazione -Errore di fatto -Presupposti -Limiti. 846 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Giustizia amministrativa -Giudizio di revocazione -Deducibilit dell'errore di fatto come motivo di ricorso -Limiti. Giustizia amministrativa -Poteri istruttori del Consiglio di Stato -Assunzione di prove -Criteri -Effetti ai fini della revocazione. L'art. 81 n. 4 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, contempla la revocazione configurabile solo qualora l'organo giudicante sia incorso in un errore di percezione in sede di rilevazione del contenuto meramente materiale degli atti processuali, con esclusione da detta indagine di ogni questione in ordine alla intrinseca veridicit della documentazione pmcessuale, nonch all'eventuale acclaramento in sede penale dell. falsit della documentazione medesima rilevante solo ai fini della diversa azione di revocazione prevista dal n. 2 del citato art. 81 (1). Costituiscono presupposti indispensabili ai fini della esperibilit della revocazione ex art. 81 n. 4 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, i seguenti elementi: a) l'errore deve consistere in un mero abbaglio dei sensi (errata rilevazione del contenuto materiale di atti processuali); b) il fatto supposto o escluso a causa dell'errore sub a) non deve aver costituito un punto controverso oggetto della pronuncia della sentenza impugnata in revocazione; e) infine, l'errore sub a) si deve porre come causa determinante della decisione da revocare (2). Non concretizza errore di fatto suscettibile di. ricorso in revocazione la circostanza che il giudice amministrativo abbia fondato la sua decisione su documenti nuovi e diversi rispetto a quelli valutati dall'organo consultivo dell'Amministrazione chiamato a rendere un parere nell'iter procedimentale relativo al provvedimento oggetto di ricorso (3). (1-3) Sulla natura del giudizio di revocai;ione pe rerrore di fatto cfr. Sez. IV, 19 novembre 1974, n. 850; Sez. VI, 22 novembre 1974, n. 370; Sez. IV, 17 dicembre 1974, n. 1061, in questa Rassegna 1975, I, 374 e segg., con nota di commento. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 maggfo 1977, n. 539 -Pres. De Capua Est. Caianiello -De Cesare (avv. Cervati) c. Comune di Chieti (avv. Cervelli e Impresa Ing. Cucullo (avv. Moscarini) -Appello T.A.R. Abruzzo 17 dicembre 1975, n. 241. Competenza e giurisdizione -Giudicato -Estensione -Non sussiste. \ Competenza e giurisdizione -Giudicato -Estensione -Fattispecie con pm impugnative contro Io stesso atto -Reiezione di una impugnativa Efficacia limitata del giudicato in relazione alla natura confliggente degli interessi dei ricorrenti. Competenza e giurisdizione -Giudicato -Pronuncia di annullamento Estensione degli effetti -Sussiste. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 847 Appalti . Aggiudicazione . Verifica dell'organo di controllo statale Na tura Effetti. Appalti Procedimento Licitazione privata Termine ex art. 5 L. 14/1973 ordinatorio. Appalti . Procedimento . Licitazione privata Sospensione della gara Fattispeie Effetti. . Appalti Procedimento Licitazione privata Consultazione degli atti Legittimit. Poich la sentenza di rigetto in sede giurisdizionale amministrativa non produce effetti costitutivi o innovativi, avendo il limitato effetto di dichiarare infondate le censure proposte dal ricorrente, essa non costituisce giudicato. in senso proprio perch non ha anche l'effetto di dichiarare legittimo l'atto impugnato e pertanto non opponibile agli altri soggetti che abbiano impugnato lo stesso atto con ricorso separato a tutela di interessi propri (1). Quando di fronte a pi impugnative avverso lo stesso provvedimento i ricorsi non vengano riuniti, la reiezione di censure contenute in uno dei ricorsi non opponibile agli altri ricorrenti, principio tanto pi valido e applicabile in tema di censure relative a procedure concorsuali nelle quali le posizioni sostanziali dei ricorrenti sono sempre confliggenti ponendosi l'interesse di ognuno dei ricorrenti come finalizzato all'intento di escludere tutti gli altri (2). A differenza della sentenza di rigetto del ricorso, la sentenza di accoglimento con conseguente annullamento dell'atto impugnato innova la realt giuridica preesistente e pertanto destinata a far stato anche nei confronti di tutti i chiamati in causa nonch di coloro che non siano parti in causa quando l'atto venga annullato per vizi che concernono altri soggetti e la pronuncia produca effetti favorevoli (3). suscettibile di immediata impugnazione l'atto comunale di aggiudicazione di un contratto di appalto, poich trattasi di atto amministrativo perfezionato ed efficace, ci. indipendentemente dalla verifica da parte dei competenti organi di controllo dello Stato erogatore del contributo JJer l'opera qppaltata (4). (1-2) Decisione esatta e pienamente da condividere. La proposizione contenuta nella prima massima costituisce una ulteriore conferma della utilizzabilit, in quanto applicabile nel giudizio di appello innanz a Consigio di Stato, della normativa vigente in tema di processo di impugnazione civile. Anche la seconda massima conferma l'esattezza del principio, sia pure in forma indiretta, posto che, come espressamente detto in motivazione, l'inappli cabilit dell'art. 50 c.p.c. da ricollegare al fatto che la continuazione del processo amministrativo e la riassunzione del medesimo con salvezza della decadenza sono regolate da norme apposite, quali l'art. 31, quarto e ultimo comma, e l'art. 35, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 848 E semplicemente ordinatorio il termine previsto dall'art. 5 L. 2 febbraio 1973 n. 14, a norma del quale conferita al Presidente della gara di appalto per licitazione privata la facolt di sospendere la seduta di gara e aggiornarla, e pertanto non costituisce invalidit un rinvio a un giorno diverso dal successivo, ove sussista la necessit di procedere al conteggio o alla correzione di errori di calcolo nelle offerte (5). Legittimamente il Presidente di una gara di appalto per licitazione privata sospende una gara al fine di far verificare i conteggi ove sia stata constata.la la presenza di errori di. calcolo, e successivamente esclude le imprese i cui calcoli siano risultati erronei, in una situazione in cui siano state rispettate tutte le prescrizioni volte a garantire l'autenticit delle schede e l'esclusione di rischi di contraffazione delle medesime (6). Qualora la gara di appalto per licitazione privata sia stata sospesa, risulta pienamente rispettata la garanzia della pubblicit ove sia stata data la possibilit di consultazione dei documenti da parte degli zteressati alla presenza del funzionario incaricato della loro custodia (7). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 1 aprile 1977, n. 270 -Pres. Chieppa Est. Iannelli -De Angelis (avv. Ventura) c. I.R.A.S.P.S. ed altri (n.c.) Appello T.A.R. Lazio, I Sez., 30 ottobre 1974, n. 67. Giustizia amministrativa -Appello avverso sentenza del T.A.R. -Decadenza annuale ex art. 327 c.p.c. -Sospensione feriale dei .termini -Applicabilit -Sussiste. Giustizia amministrativa -Giudizio di appello -Riassunzione ex art. 50 c.p.c. -Applicabilit ai rapporti tra Consiglio di Stato e giudici sottordinati -Esclusione. Il termne di decorrenza annuale per la proposzzzone dell'appello ex art. 327 c.p.c. e la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale trovano applicazione anche in sede di proposizione del giudizio di appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze dei T.A.R. (1). Considerato che l'art. 50 c.p.c. -in, tema di riassunzione della causa civile presuppone la possibilit di promuovere d'ufficio il regolamento di competenza, tale disciplina non pu trovare applicazione nei rapporti fra Consiglio di Stato e giudici sottordinati (T.A.R.), mancando un espresso richiamo normativo al riguardo; ne consegue che il ricorso (1-2) Decisione esatta e pienamente da condividere. La propos1z10ne contenuta nella prima massima costituisce una ulteriore .conferma innanzi al Consiglio di Stato, del1la normativa vi.gente in tema di processo di impugnazione civile. Anche la seconda massima conferma l'esattezza del principio, sia pure in forma indiretta, posto che, come espressamente detto in motivazione, l'inappli - PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 849 in appello avverso una sentenza del T.A.R. che abbia pronunciato la incompetenza non vale come atto di riassunzione del giudizio e ci indipendentemente dall'eventuale rispetto -in sede di proposizione dell'appello -dei termini previsti dalla citata norma del codice di procedura civile (2). cabilit dell'art. 50 c.p.c. da ricollegare al .fatto che la continuazione del processo amministrativo e la :riassunzione del medesimo con salvezza della decadenza sono Tegofate da norme apposite, quali ~'aTt. 31, quarto e ultimo comma, e l'art. 35, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 maggio 1977, n. 522 -Pres. ed Est. Chieppa -Ripa di Meana (avv. Tabet) c. Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista e Citt di Torino (avv. Dal Piaz) -Appello T.A.R. Piemonte 9 aprile 1975, n. 103. Impiego pubblico Provvedimenti Termine per l'impugnativa Atti autoritativi Decadenza Effetti. Giustizia amministrativa Questioni pregiudiziali diverse dal difetto di giurisdizone Omesso esame Ammissibmt. Giustizia amministrativa Poteri del Consiglio di Stato in sede di appello - Faltispecie in tema di eccezioni di inammissibilit ritenute fondate in primo grado. Giustizia amministrativa Procedimento Costituzione degli intimati innanzi al T.A.R. Tardivit Effetti. Poich di decadenza il termine per l'impugnativa da parte del pubblico dipendente degli atti autoritativi che ne determinano la sua posizione e il trattamento economico, la omessa tempestiva impugnativa preclude la possibilit di far valere successivamente pretese con essi contrastanti (1). Qualora l'esame di eccezioni pregiudizili si presenti di notevole complessit e richieda ulteriori accertamenti, ben pu il giudice amministrativ prescindere da tali questioni, a meno che non si tratti del1' eccezione del difetto di giurisdizione, e risolvere senz'altro nel merito .in senso negativo il ricorso; tuttavia l'eventuale pronuncia nel senso della fondatezza di questioni pregiudizia,li preclude l'esame di merito del ricorso, con la conseguenza che debbono considerarsi superflue tutte (1-4) Decisione esatta e pienamente da condividere perch destinata ad incidere positivamente, nell'ambito del giudizio amministrativo, nel senso della semplificazione (e della celerit che con essa normalmente si sposa). 850 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le considerazioni di merito contenute in una decisione che ritenga per 'i'appunto fondate le eccezioni pregiudiziali in discorso (2). Posto che le considerazioni di merito contenute in una sentenza del T.A.R. che riconosca fondate eccezioni pregiudiziali sono da ritenere superflue e ultronee, esse debbono essere eliminate dal Consiglio di Stato chiamato ad esercitare il potere correttivo della motivazione del T.A.R. (3). L'istituto della contumacia estraneo al processo amministrativo e pertanto l'intimato ben pu costituirsi anche tardivamente in udienza; tale costituzione tardiva, se limita la facolt di esibire documenti e depositare memorie (salvi beninteso i poteri istruttori che il Giudice amministrativo riterr opportuno adottare), non preclude l'esercizio del diritto di difesa e conseguentemente ben pu comportare una pronuncia a favore dell'Amministrazione intimata sulle spese del giudizio (4). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 1 marzo 1977, n. 161 (ord.za) -Pres. Daniele -Est. Santoni Rugiu G. -Soc. Otanid (avv. W. Prosperetti) c. Regione Toscana (avv. Stancanelli) e Comitato l?fOVinciale caccia di Grosseto (n.c.) -Appello T.A.R. Toscana 30 luglio 1974, n. 51. Caccia e pesca ,-Competenza dei Comitati provinciali -Ricorso giurisdizionale proposto dai Comitati -Qualit di controinteressati . Limiti. Ricorsi amministrativi Disciplina del silenzio della p.a. Ricorso gerarchico improprio Estensione. Ricorsi amministrativi Ricorso gerarchico Possibilit di decisione tardiva Proponibilit di ricorso giurisdizionale contro il provvedimento tardivo Dubbio Deferimento all'Adunanza Plenaria. Giustizia amministrativa Appello avverso sentenze di T.A.R. Accoi:di mento dell'appello per difetto di procedura Rinvio al T.A.R. in caso di tardivit o inammissibilit Dubbio Deferimento all'Adunanza Plenaria. I Comitati provinciali della caccia, pur avendo acquisito per effetto dell'art. 33 della L. 2 agosto 1967, n. 99, una serie di competenze in materia venatoria, non sono, peraltro, titolari di un interesse personale e diretto alla reiezione del gravame amministrativo proposto contro una loro decisione e conseguentemente loro preclusa la possibilit di proporre ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di accoglimento PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 851 di gravami gerarchici contro le loro deliberazioni; essi non rivestono neppure la qualifica di controinteressati in ordine ai ricorsi giurisdizio nali da altri proposti avverso la predetta decisione gerarchica (1). Sia i ricorsi gerarchici propri che quelli impropri rientrano nella disciplina del silenzio della p.a., contenuta nell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (2). Va deferita all'Adunanza Plenaria, in relazione alle perplessit sorte in sede giurisprudenziale, il problema se all'Autorit cui sia stato rivolto ricorso gerarchico debba ritenersi precluso il potere di provvedere negativamente anche dopo scaduto il termine di 90 giorni previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e se, in caso di emanazione tardiva del provvedim,ento, sia ammissibile il ricorso giurisdizionale al T.A.R. avverso tale pronuncia tardiva (3). Ai sensi dell'art. 35 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il Consiglio di Stato che accoglie l'appello contro una decisione di primo grado per difetto di procedura o vizio di forma, annulla la sentenza impugnata e rinvia la controversia al T.A.R.; peraltro, poich sussiste in giurisprudenza il dubbio se nell'espressione difetto di procedura siano ricomprese le ipotesi di tardivit o di inammissibilit, si deferisce la questione all'Adunanza Plenaria (4). (1-4) Anche successivamente alla presente ordinanza altre Sezioni (ad esempio la IV con l'ordinanza 5 aprile 1977, n. 340, in Il Consiglio di Stato 1977, I, 507, la V con l'ordinanza 13 maggio 1977, n. 455, ivi 1977, I, 816, e ancora la VI con l'ordinanza 13 maggio 1977, n. 412, ivi 1977, I, 847) hanno evidenziato il dubbio giurisprudenz; iale in ordine alla procedura da seguire dopo l'abrogazione dell'art. 5 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383 ad opera dell'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per far constare il silenzio-rifiuto della p.a.; non resta che attendere la decisione deM'Adunanza Plenaria che ci auguriamo porti un contributo decisivo alla soluzione del problema nelle sue complesse implicazioni particolarmente dibattute anche in dottrina ivi .compresa quella evidenziata nella motivazione dell'ordinanza 455 della Sez. V che si ricollega all'art. 25 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza diffida notificata all'impiegato e all'Amministrazione a mezzo di Ufficiale Giudiziario e possibiUt di azione di risarcimento decorsi trenta giorni da1la notifica della diffida stessa). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI .. 1 marzo 1977, n. 172 -Pres. Ceareo . Est. Virgilio -Di Rago (avv. Salazar) c. Porchi Provezza (avv. Castagna) e Ministero Pubblica Istruzione (avv. Stato Imponente). Competenza e giurisdizione -Competenza dei T.A.R. -Individuazione Elementi - Petitum . del ricorso -Esclusione. 852 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione Competenza dei TAR. Pubblici impiegati . Dipendenti in servizio alla data di emissione dell'atto Competenza del T.A.R. della sede di servizio Sussiste. Il petitum del ricorso non costituisce elemento di riferimento ai fini della determinazione della competenza dei T.A.R. in quanto la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, fa riferimento solo alla Autorit che ha emanato l'atto e alla natura del rapporto (1). riservata non al T.A.R. del Lazio ma al T.A.R. nella cui circoscrizione compresa la sede del dipendente pubblico in servizio alla data di emissione dell'atto pronunciato nei suoi confronti da un organo centrale dello Stato la competenza a conoscere del relativo ricorso (2). (1-2) In ordine agli atti emanati da organi centrali dello Stato con efficacia limitata territorialmente aiHa circoscrizione di un solo T.A.R. fa competenza sar di quest'ultimo non gi del T.A.R. del Lazio; necessario comunque ricordare che l'art. 3 della L. 1034/1971 fa riferimento all'efficacia diretta, essendo del tutto irri1levanti 1g.U eventuali effetti indiretti del provvedimento (cfr. in term1ni Sez. IV, 9 dicembre 1975, n. 1203 e Sez. VI 2 dicembre 1975, n. 657, in questa Rassegna 1976, I, 408 e segg. con nota di commento. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 luglio 1977, n. 2880 Pres. Jannuzzi Est. Zappulli P. M. Gentile (conf.) D'Ajala Valva (avv. Micheli e Gambino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Maio). Imposta di ricchezza mobile Plusvalenze Comunione a scopo di godimento Trasformazione in societ Ammissibilit Lottizzazione di terreni Nozione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100, 106). Una comunione di beni pu trasformarsi, anche occasionalmente, in un societ (di fatto) quando si aggiunge all'ordinaria funzione di godimento un'attivit diretta al fine di procacciare e dividere utili quale elemento dinamico del rapporto sociale (ipotesi della lottizzazione), ed in tal caso la vendita dei terreni d luogo ad una plusvalenza realizzata nell'esercizio di impresa a norma dell'art. 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 045. Tuttavia la lottizzazione (che soltanto con la norma innovativa dell'art. 76 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, considerata, con presunzione assoluta, come operazione di speculazione) deve e~sere apprezzata nella sua oggettiva consistenza giacch, specie nel periodo meno recente, il termine lottizzazione ambiguo e pu anche non importare attivit che caratterizzano t'intento di speculazione (1). (Omissis). -Circa questi motivi cos collegati osserva, in primo luogo, la Corte che la decisione impugnata! come appare da un attento esame ha considerato la sussistenza dell'intento speculativo, che sarebbe stato realizzato e manifestato, attraverso la successiva lottizzazione, quale elemento trasformatore della comunione ereditaria in societ di fatto tra i (1) La decisione, che ha esaminato una situazione di specie, tratta prevalentemente del significato ambiguo della espressfone lottizzazione , che soltanto con la legge 6 agosto 1967, n. 765 ha cominciato ad assumere una fisionomia pi precisa, al fine di stabilire, sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, se l'operazione di lottizzazione possa o meno costituire una operazione speculativa. Pi importante per la premessa, succintamente svolta ma data per pacifica, che una comunione pu trasformarsi in una societ di fatto (e diventare quindi impresa agli effetti dell'art. 100 del t.u. clelle imposte dirette) quando compie operazioni dirette a procacciare o dividere utili operando sui beni oggetto della comunione attraverso la lottizzazione o altri mezzi tipici della speculazione fondiaria. un principio assai importante suscettibile di molti sviluppi nel .campo delle operazioni fondiarie. 9 854 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO comproprietari coeredi. Inoltre la lottizzazione stessa stata ritenuta operazione speculativa della societ cos formata, come tale soggetta all'imposta in questione ai sensi dell'art. 81 del t.u. del 1958 sulle imposte dirette. Con questa motivazione, fondata sul concorso del nuovo rapporto sociale e dell'operazione speculativa, la Commissione Centrale non ha ritenuto di porre in particolare rilievo che il suddetto rapporto sociale conseguente alla menzionata trasformazione della comunione, non era condizione necessaria per l'applicazione dell'imposta a causa della concorrente operazione speculativa accertata nella stessa decisione. Infatti, l'art. 81 del citato t.u. -dopo avere nel primo comma definito quale presupposto dell'imposta di ricchezza mobile la produzione di redditi, indicati nelle forme alternative pi ampie, purch non assoggettati alle imposte sui redditi dominicale di terreni, agrari e di fabbricati -ha, nel secondo comma, assoggettato all'imposta stessa, oltre le plusvalenze e le sopravvenienze degli imprenditori commerciali di cui ai successivi art. 100 e 106 anche quella da chiunque realizzate in dipendenza d'operazioni speculative nonch altri proventi. Per il concorso di queste norme la decisione sulla nullit o meno dell'accertamento e della definizione dell'operazione speculativa ha effetto sia sulla pronunzia relativa all'esistenza del rapporto sociale, fondata sul perseguito 'fine speculativo, con conseguente applicazione dell'art. 100 del t.u. relativo agli imprenditori, comprese le societ sia sull'applicabilit a chiunque del secondo comma dell'art. 81. Ne consegue che le censure di entrambi i ricorrenti sul contenuto e sulla definizione della lottizzazione eseguita, indicata come operazione Speculativa, hanno valore preliminare rispetto a quelle concernenti il rapporto sociale e vanno esaminate in precedenza. Ci premesso, non pu dubitarsi che rientra in genere nel godimento delle cose comuni, senza dare luogo a costituzione di societ, come implicitamente riconosciuto a contrariis nella decisione impugnata, la mera vendita di tali beni eseguita per porre fine alla comuni.one senza incrementi e attivit dirette a procacciare maggiori lucri rispetto al loro valore nello stato del normale godimento. Quest'ultimo, come esatt!-mente affermato dalla Commissione Centrale in linea di diritto, alterato con trasformazione della comunione in societ, quando si aggiunge al medesimo una attivit diretta al fine di procacciare e di dividere utili quale elemento dinamico del rapporto sociale. Ci premesso, resta da esaminare per le censure mosse dai ricorrenti a questo riguardo se la decisione impugnata abbia, con adeguata ed esauriente motivazione, osservato un valido procedimento logico e giuridico attraverso il quale sia stato accertato il contenuto della attivit concreta dei ricorrenti, definita genericamente lottizzazione, e considerata, come tale operazione speculativa, e sia stato ritenuto che essa fosse differente, per eccesso, dal mero godimento dei beni comuni ereditari, compresa nel mede PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 855 simo la vendita avente i requisiti sopra indicati incompatibile con il men zionato fine speculativo. A tali requisiti la risposta negativa a causa della insufficienza della motivazione sulla definizione dell'attivit comune dei ricorrenti quale lottizzazione con fini speculativi. Infatti nella decisione impugnata stato .affermato soltanto che l'ufficio finanziario aveva bene ritenuto la formazione della societ irregolare per una occasionale operazione speculativa cio per la lottizzazione, la esecuzione di opere intese a rendere effettivamente edificabile quel terreno , con successive vendite graduate dei lotti e che questa attivit doveva qualificarsi operazione speculativa come confermato dall' itinerario economico, giuridico e soprattutto logico, posto alla base dell'art. 76 comma II n. 1, del d.P.R. 29 settembre 1977, n. 597 . Questa norma ha posto una presunzione iuris et de iure, senza possibilit di prova contraria di speculazione nei casi di lottizzazione e l'esecuzione di opere intese a rendere edificabili terreni inclusi in piani regolatori o in programmi di fabbricazione e la successiva vendita anche parziale dei terreni stessi . Ma facile osservare, in primo luogo che stata posta tra i fini della societ, incidentalmente o no, quello di esecuzione di opere non accer tata, n come voluta n come effettuata, nelle decisioni precedenti delle commissioni, senza che la Commissione Centrale, competente pure a giudi care su questioni di fatto diverse da valutazioni estimative, ai sensi del l'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, abbia precisato gli elementi pro batori di quella particolare attivit materiale. Giova anzi osservare che la decisione della commissione di secondo grado si era richiamata solo ad una lottizzazione quale atto voluto da qualificati organi pubblici delibe ranti >>, cio a provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, con conse guenti vendite, senza menzionare alcuna particolare attivit dei venditori, onde una diversa affermazione su quest'ultima doveva essere necessaria mente precisa e convalidata dall'indicazione delle prove. In secondo luogo, attraverso la sintetica motivazione della decisione della Commissione Centrale, appare, particolarmente per il richiamo al sopravvenuto d.P.R. n. 597 del 1973, che anche la sola lottizzazione, indipen-' dentemente dal suo contenuto, dovrebbe considerarsi operazione spe culativa . Ma da rilevare che la suddetta norma -avente indubbiamen te carattere precettivo e innovativo e non di interpretazione autentica a causa della nuova presunzione iuris et de iure non prevista da norme precedenti, non poteva trovare applicazione per i redditi anteriori alla sua entrata in vigore. N l'eventuale serie di motivi e considerazioni che hanno indotto all'emanazione di quella norma pu avere rilevanza per altre disposizioni di legge quando essi non risultino comuni alle stesse o rientranti nei princpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, e come tali utili per la loro interpretazione. 856 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, salva ogni questione per le plusvalenze derivanti da vendite successive all'entrata in vigore del citato decreto, va considerato che n il legislatore ha mai dato alcuna definizione del termine di "lottizzazione usandolo sistematicamente in materia urbanistica per la prima volta nell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (la cosiddetta legge ponte), n la decisione impugnata, a prescindere da quell'accenno finalistico all'esecuzione delle opere, ha mostrato quale significato ha dato a quel termine secondo le diverse interpretazioni del linguaggio comune. Invero noto che, particolarmente prima del citato d.p. e tuttora, quella parola stata usata genericamente con diversi significati, riferendosi sia alla attivit dei privati sia a quella delle autorit, e comprendendovisi a volte la sola progettazione, e altre volte la predisposizione e il completamento delle opere e degli impianti dei servizi pubblici, oppure solo le trasformazioni e predisposizioni del terreno per le relative installazioni. Ma proprio il menzionato art. 8 della citata legge ponte con il ripetuto uso del termine di " lottizzazione e di quelli connessi di progetto e di piano di lottizzazione, nonch con le norme sulle relative autorizzazioni, limitazioni e altre operazioni connesse, ha manifestato, pur senza una espressa definizione, che il legislatore, distinguendola nella disciplina urbanistica dai piani regolatori e dai programmi di fabbricazione, l'ha considerata quale strumento te.cnico diretto alla formazione di nuovi complessi edilizf attrezzati per i loro fini. In considerazione di ci, questa Suprema Corte, con la sentenza 5 no . vembre 1975, n. 3709, emessa in materia non tributaria, richiamandosi principalmente alla suddetta norma e alla necessit di coordinare gli edifici privati e quelli pubblici con gli impianti e le opere necessari per i moltepliei servizi, ha escluso che la lottizzazione possa identificarsi con il semplice frazionamento, con interpretazione gi accolta anche nella circolare 27 ottobre 1967, n. 3210 del Ministero dei Lavori Pubblici. In questa ultima, come riaffermato nella sentenza suddetta, stato precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma l'utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal detto frazionamento e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralit di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, e conseguentemente comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessit primarie e secondarie dell'insediamento. In base a questi elementi, la generica indicazione di una lottizzazione dei ricorrenti, rimasta seriza alcuna precisazione, in relazione alle norme menzionate e alle esigenze edilizie secondo la comune logica, n a far ravvisare, con adeguata attendibilit, i fini speculativi dei comproprietari, necessari alla trasformazione dlla comunione in societ di fatto, n la concreta effettuazione di una operazione speculativa nella vendita senza alcuna previa predisposizione del terreno, tale da legittimare l'applicazione dell'art. 81, II comma, del citato t.u. Vi , pertanto, una frattura nel proce ~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 857 dimento logico-giuridico della decisione impugnata, per avere la stessa, senza alcuna indicazione di elementi concreti e di una precisa definizione della lottizzazione, ravvisato quest'ultima con contenuto speculativo, omettendo di accertare se, oltre la normale progettazione della pi conveniente divisione e la formazione delle unit immobiliari da vendere eventualmente anche con materializzazione dei loro confini con picchetti e altri segnali di confine, vi sia stata una effettiva, parziale o no, preparazione del terreno per la sua trasformazione edilizia,. necessaria per la concreta lottizzazione e per il riconoscimento di una operazione speculativa attraverso le successive vendite. --, (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 settembre 1977, n. 4062 Pres. Jannuzzi . Est. Battimelli -P. M. Morozzo della Rocca (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Soc. Edilcrispi (avv. Ambrosio). Imposta di registro Concordato -Impugnabilit Termini -Valore inferiore al prezzo pattuito Supplemento Legittimit. (d.J. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 10 e 20; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 7). La stipulazione di un concordato non preclude all'ufficio di domandare il supplemento di imposta nell'ordinario termine di prescrizione triennale quando il valore concordato risulti inferiore al prezzo o corrispettivo pattuito, giacch la norma dell'art. 35 del t.u. delle imposte dirette, se pure di generale applicazione, deve essere coordinata con il sistema proprio delle singole imposte e non pu essere intesa nel senso che sia precluso all'ufficio il potere di pretendere l'imposta suppletiva (1). (Omissis). -Va infatti premesso che, essendo stata eccepita dalla Edilcrispi, nel corso del giudizio di primo grado, la decadenza dell'Amministrazione dalla facolt di impugnare il concordato, essendo trascorso pi di un anno dalla definizione del valore imponibile, tale eccezione fu disattesa dal Tribunale, che afferm, correttamente, essere applicabile nella specie non gi il termine di decadenza di cui all'art. l del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, bens il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 136, 2 comma, della legge fondamentale di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, (1) La decisione indubbiamente esatta, ma da motivazione poteva essere assai :Pi semplice, giacch nelle imposte indirette il concordato pu riguardare esclusivamente la determinazione della base imponibile e non pu quindi mai essere preclusivo per l'imposta suppletiva (v. Relazione Avv. Stato 1970-55, II, 538); non era quindi necessaria l'impugnazione del concordato per domandare l'imposta suppletiva liquidata sul corrispettivo pattuito secondo quanto dispone la legge, evidentemente non derogab~le per concordato. 858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO avendo la pretesa della Finanza natura di imposizione suppletiva e non complementare. Su tale punto si ormai formato il giudicato, essendo la sentenza del Tribunale stata impugnata solo dalla Amministrazione delle Finanze, non anche dalla Societ Edilcrispi; ed proprio dalla qualificazione della imposizione come suppletiva, e non complementare, che occorre partire per la risoluzione della questione relativa alla rivendibilit della tassazione, che la Finanza ha rimesso in discussione affermando che al momento della registrazione l'Ufficio del registro incorse in errore nella tassazione, affermando, cio, che ricorreva l'ipotesi prevista dal 3<> comma dell'art. 7 della suddetta legge di registro, come modificato dall'art. 1 del decreto n. 1639 del 1936. La sentenza impugnata, cos come quella di primo grado, non ha dato il dovuto rilievo a tale profilo della causa, ritenendo di poter sic et simpliciter applicare il disposto dell'art. 35 del t.u. delle imposte dirette del 1958, senza considerare che, seppure la normativa dettata per la revisione del concordato da quest'ultima norma ritenuta applicabile in generale, anche per i conco11dati aventi ad oggetto definizione di imponibile sottoposto ad altro titolo di imposta, pur tuttavia la disposizione dell'art. 35 non pu, in tali casi, essere applicata automaticamente, ma va coordinata con il sistema proprio della tassazione di imposte diverse dalle imposte dirette, e in particolare, per quanto attiene all'imposta di registro, con la normativa che prevede la possibilit di una tassazione suppletiva fondata proprio sull'atto da tassare, per erronea interpretazione dell'atto indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza, da parte dell'ufficio, di elementi non risultanti dall'atto, ma ricavabili aliunde. In altri termini, poich, non pu ritenersi che l'art. 35 del t.u. delle II. DD. abbia abrogato il 3 comma dell'art. 7 della legge fondamentale di registro, l'applicazione del suddetto art. 35, in materia di concordato per imposta di registro, va fatta in modo che la normativa risulti compatibile con la facolt di imposizione suppletiva; la norma, cio, va interpretata nel senso che essa disciplina soltanto (quanto meno in materia di imposta di registro) l'ipotesi della sopravvenuta conoscenz~ di nuovi elementi di fatto, ferma restando la facolt della Finanza di esplicare ulteriori pretese in funzione non di elementi sopravvenuti, ma degli stessi elementi gi cogniti al momento della registrazione, erroneamente valutati per errore di diritto. Ed proprio ci che si verificato nel caso di specie. Premesso infatti che la base imponibile, in materia di imposta di registro, costituita o dal valore venale del bene o della prestazione (trasferiti o attribuiti con l'atto), oppure dal prezzo degli stessi, l'Ufficio avrebbe dovuto, cos al )llomento della tassazione come in sede di revisione della tassazione stessa, accertare in base a quale dei due criteri andasse determinata la base imponibile, tenendo presente che l'atto tassato aveva ad ogetto non gi una conces PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA sione , secondo l'impropria terminologia adoperata dai contraenti, bens la costituzione di un diritto di superficie sul sottosuolo a tempo determinato, ai sensi degli artt. 953 e 955 Codice Civile. Conseguentemente, l'atto andava tassato in forza dell'art. 43 della legge di registro del 1923, all'epoca vigente, secondo cui nei trasferimenti a titolo oneroso di un diritto reale l'imposta applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti. E' bens vero che tale norma non di inderogabile. applicazione, in quanto anche per la tassazione dei suddetti contratti vige il principio generale, sancito negli artt. 17 e 20 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 3269, secondo cui i prezzi pattuiti e i valori indicati nell'atto da tassare sono assoggettabili a revisione per accertare la congruit e determinare il valore venale (del bene trasferito o del diritto trasmes~o); l'Ufficio del registro, cio, non deve attenersi al prezzo pattuito, ma pu accertare se il bene abbia un valore venale maggiore; se ci si verifica, la tassazione v~ fatta sulla base imponibile risultante dal valore venale accertato, mentre, se si accerta che il valore venale uguale o inferiore al prezzo pattuito, la base imponibile rappresentata da detto prezzo o corrispettivo. Anche in presenza del corrispettivo indicato in contratto, pertanto l'Ufficio aveva il potere-dovere di indagare sul valore venale della costituzione del diritto di superficie (valore indicato a parte nel contratto) e poteva sottoporre l'atto a tassazione sulla base di detto valore venale qualora esso venisse accertato in misura superiore al corrispettivo; comunque, gi al momento della tassazione avrebbe dovuto accertare quale dei due elementi risultanti dal contratto (prezzo e valore) fosse pi elevato, ed applicare l'imposta sulla ..cifra maggiore, cifra che, come pacifico in punto di fatto, era quella r~sultante dell'ammontare dei corrispettivi pattuiti; ci non fu fatto ed invece l'imposta fu applicata sulla base imponibile rappresentata dal valore indicato dai contribuenti, il che costitu un vero e proprio errore di diritto in cui incorse l'ufficio al momento della registrazione (errore rimediabile in base a quanto previsto dal 3 comma dell'art. 7 della legge di registro del 1923, mediante imposizione suppletiva), non certo un errore di fatto sulla stima della base imponibile. Ci non significa, peraltro, che l'ufficio, se anche avesse tassato l'atto in funzione del corrispettivo (e a maggior ragione dopo averlo tassato in funzipne del valore dichiarato) non potesse accertare il valore venale; ma l'ulteriore tassazione poteva effettuar.si sulla base di detto valore venale solo se esso fosse risultato superiore ai corrispettivi pattuiti, non nell'ipo tesi inversa, come invece avvenuto, per cui bene l'ufficio ricorso a tassazione suppletiva per assoggettare l'atto all'imposta dovuta. N tale facolt dell'ufficio poteva ritenersi preclusa dall'avvenuto concordato, in forza del disposto dell'art. 35 del t.u. delle II. DD. del 1958, come hanno ritenuto il Tribunale e la Corte di appello; e ci sia perch, come in prece denza si chiarito, i nuovi elementi cui fa richiamo la norma suddetta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 860 . per autorizzare una revisione del concordato sono elementi di fatto, incidenti sulle operazioni di valutazione (ossia comunque su di una operazione di estimazione semplice), mentre la pretesa suppletiva fu espletata non in forza di elementi di fatto, ma in applicazione di tassative disposizioni di legge; sia perch il concordato, come pacifico, non rappresenta affatto una transazione fra Fisco e contribuente, ma semplicemente uno dei sistemi per la determinazione del valore, e di questo soltanto; allorch, naturalmente, la base imponibile, in forza della normativa dell'imposta da applicare, sia rappresentata dal valore, onde esso preclude soltanto la possibilit di ulteriori accertamenti del valore stesso; mentre, fuori di detto campo, esso non pu esplicare alcuna influenza per paralizzare una pretesa fiscale fondata non sulla affermazione di un valore maggiore di quello accertato, bens sull'applicazione di una specifica normativa in forza della quale la base imponibile non sia rappresentata dal vlore, ma da .altro elemento. L'errore della sentenza impugnata sta pertanto nel non aver applicato la normativa del concordato nei limiti in cui essa applicabile in materia di imposta di registro e di non aver, di conseguenza (tenuto conto della facolt dell'ufficio di procedere a tassazione suppletiva e del fatto che proprio di tale pretesa si trattava nel caso di specie, per quanto gi detto circa le' affermazioni contenute nella sentenza di primo grado) esteso la propria indagine per accertare, in punto di fatto, se, tenuto conto dell'ammontare dei corrispettivi tassabili e del valore concordato, l'atto dovesse essere tassato in base al prezzo o in base al valore risultante del concordato stesso, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 17 e 20 del r.d.l. n. 1639 del 1936. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1977, n. 4191 -Pres. Caporaso Est. Sandulli -P. M. Gambogi (conf.) Casillo (avv. Lipari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). Imposta di registro -Acquisto per persona da nominare -Promotori di costituenda societ -Rappresentanza senza potere -Successiva ratifica da parte della societ -Unicit di complessa fattispecie traslativa : Doppio trasferimento -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 58; e.e. art. 1706). Quando in una vendita per aggiudicazione (nella specie fallimentare) soggetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare operino come soci promotori di costituenda societ e la societ immediatamente dopo la costituzione ne ratifichi l'operato, il decreto di trasferimento pu .. . !. ==:=~~::====}.=~==~=.:::===~1)~~=::::::::::=::======::~=-==~===:=}====~======:::::::-=--1:::~===~~===-~~====~::=:::==:~=:=:=:=.=::-~:~::--. :::=~===~::}~:=~:====~=:::==========:=~===? ;:=::... -===:=..=======~==~=======~=t=.:}::=~==t=~!.~=~}~~::--=::::{::::====&~~==:::~~~=~==~~=~~===~=~i:~===={===:~=:=~}~=r~~~=~rt)r~/:~}lf~~~=}.::===~=;:=~= -~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 861 essere pronunciato a nome della societ e si ha cos un'unica complessa fattispecie traslativa soggetta una sola volta all'imposta di registro (1). (Omissis). -Con l'unico motivo, i ricorrenti ....:... denunciata la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei princpi in tema.-di presupposti per l'applicazione dell'imposta di registro, in relazione agli artt. 1399 cod. civ. e 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. -si dolgono che la Corte del merito abbia ritenuto che, nel caso di specie, fossero intervenuti due trasferimenti di propriet, ciascuno dei quali soggetto ad autonoma imposizione tributa ria, in quanto -avendo agito i Casillo ed il De Matteo come soci promotori della costituenda sodet -sarebbe intervenuto un unico trasferimento in favore della Societ, che immediatamente dopo la sua costituzione, aveva ratificato il loro operato. La censura fondata. Secondo i giudici del merito, nell'ipotesi oggetto di contesa, sarebbero intervenuti due trasferimenti di ricchezza, soggetti entrambi all'imposta di registro, uno a favore delle persone nominate dal procuratore legale rimasto aggiudicatario (per persona da nominare) del bene e l'altro a favore dell'ente societario indicato nel decreto di trasferimento. Per i ricorrenti, invece, si sarebbe verificato un unico movimento di ricchezza, in quanto l'operato svolto dai soci promotori nell'interesse della societ costituenda, sarebbe stato ratificato da questa, subito dopo la sua costituzione. Fra le due posizioni, questa Corte ritiene che meriti adesione la tesi prospettata dai ricorrenti. Il problema che si pone se ricorrano (o meno) due distinte vicende traslative, suscettive di autonoma imposizione tributaria, allorquando, nella (1) La decisione non, pu essere condivisa. Innanzi tutto nell'acquisto per persona da nominare, la c.d. dichiarazione di comando, 'per non dare luogo essa stessa ad un secondo trasferimento tassabile, deve rispettare molte regole rigorose e deve soprattutto essere pura e semplice ,, (art. 58 legge di registro del 1923), deve cio indicare soltanto i nomi degli acquirenti e nessuna altra condizione o qualit o finalit particolare. noto il rigore della norma (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75, Il, 740) s che deve ritenersi che una dichiarazione di nomina per persone che agiscono quali promotori di una costituenda societ gi darebbe luogo ad un secondo trasferimento. In ogni caso l'imposta dovuta per l'aggiudicazione anche se si ammettesse che la dichiarazione di nomina pu scontare l'imposta fissa. A distanza di tempo, costituita la societ, si vuol fare acquisire alla societ la propriet del bene aggiudicato senza scontare una ulteriore imposta; un tale intento non sembra in alcun modo realizzabile. comunque necessario un atto, soggetto a registrazione, formalmente idoneo a far entrare il bene nel patrimonio della societ, ma questo atto non potrebbe mai essere soggetto ad imposta fissa. Un primo ostacolo che si avrebbe un acquisto per persona da nominare, con atto di nomina di secondo grado, che opererebbe il trasferimento a favore del nominato (societ) ben oltre il termine rigoroso di tre giorni dall'aggiudicazione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 862 vendita disposta in una procedura fallimentare, i soggetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare, i quali operino come soci promo . tori di una costituenda societ per azioni, chiedano ed ottengano che il decreto del giudice delegato al fallimento di trasferimento del bene venduto sia pronunciato a nome della societ. Ai fini della disamina del tema delineato, occorre muovere dai presupposti di fatto accertati dai giudici di merito, e cio che i Casillo ed il De Matteo hanno agito quali soci promotori della costituenda societ e che . il decreto di trasferimento dello stabilimento (dal fallimento all'aggiudicatario) stato pronunziato dal giudice delegato a favore della societ, la quale ha assunto in tal modo gli effetti dell'atto da quelli compiuto per suo conto. Il punto nodale -ai fini della risoluzione della questione proposta , quindi, se la ratifica dell'operato dei soci promotori, privi di potere rappresentativo (in quanto non investiti di procura), venga (o meno) a porsi come un momento costitutivo di un'unica complessa fattispecie traslativa. Secondo la linea direttrice della giurisprudenza, della Suprema Corte (cfr. sent. 6 dicembre 1972, n. 3521; sent. 26 novembre 1964, n. 2807; sent. 28 novembre 1958, n. 3808), il negozio compiuto dal rappresentante senza potere un negozio in itinere o a formazione successiva ed ammissibile anche quando il rappresentato -persona fisica o giuridica -sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non all'epoca in cui il rappresentante fittizio esplica la sua attivit. Invero, il negozio concluso dal rappresentante senza potere non un negozio privo di soggetto, ma un negozio che si perfeziona con la ratifica Ma indipendentemente da tutto questo, l'acquisto da parte del rappresentante senza potere fatto in nome proprio s che il rappresentante obbligato a ritrasferire al mandante la cosa acquistata (art. 1706); ed infatti se il rapporto di mandato non affiora o se l'acquisto non viene ratificato resta fermo il trasferimento a favore del rappresentante che comunque il proprietario del bene nel tempo intercorrente, che potrebbe anche essere non breve, fino alla ratifica; si ha quindi sempre un secondo trasferimento che necessariamente modifica il rapporto costituitosi con il primo acquisto. Poco rileva che il negoz.io compiuto dal rappresentante senza potere sia ammissibile anche quando il rappresentato non sia ancora giuridicamei;ite esistente, perch quando pure il soggetto gi esistesse, si avrebbe sempre un acquisto in nome proprio del rappresentante senza potere seguito da altro negozio di trasferimento e non mai un acquisto ab origine del rappresentato. Si hanno sempre due negozi, collegati nell'ambito interno tra rappresentante e rappresentato, non mai una unica compressa fattispecie traslativa nei rapporti esterni. Non aveva pertanto rilevanza il fatto che H decreto di trasferimento del giudice delegato (la cui validit assai dubbia) avesse pronunciato il trasferimento direttamente in favore della societ, soggetto diverso dalla persona nominata. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA .863 del rappresentato, il quale assume ad origine la posizione di. parte nel negozio concluso dal rappresentante senza potere. Per modo che, quando ha luogo, attraverso la ratifica, l'assunzione della titolarit della posizione negoziale da parte del rappresentato, non si verifica una translatio di detta posizione, od il trasferimento ad un terzo degli effetti negoziali, ma si esplica soltanto l'efficacia del negozio nei confronti del soggetto, che, fin dall'inizio, ne era parte anche se tale efficacia non era attuabile per difetto del collegamento tra la sfera giuridica di questo ed il negozio (collegamento che avrebbe dovuto essere instaurato attraverso l'attribuzione del potere rappresentativo, ossia della procura). E -poich l'inesistenza del soggetto nel momento in cui viene svolta l'attivit negoziale nel suo interesse non di ostacolo al successivo eserdzio del potere di ratifica dopo che il soggetto sia venuto ad esistenza deve ritenersi che la ratifica da parte della Societ successivamente costituita venga a porsi come un momento integrativo dell'unica complessa fattispecie traslativa. In conclusione, deve escludersi che -allorquando nella vendita dispo -sta in una procedura fallimentare, i sogetti nominati dall'aggiudicatario per persona da nominare operino, come soci promotori, di una costituenda societ, perch I decreto di trasferimento del giudice delegato sia pronunciato a nome della societ, la quale, immediatamente dopo la sua costituzione, ne ratifichi l'operato -si abbiano due distinte vicende traslative, automaticamente tassabili nel sistema dell'imposta di registro. Invero, in tal caso, in presenza di un unico complesso meccanismo di trasferimento svoltosi in un unico contesto oggettivo, non pu parlarsi di una duplice fattispecie traslativa. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1977, n. 4462 -Pres. Caporaso -Est. Zappull -P. M. Serio (diff.) Ministero delle Finanze (Avv. Stato Sacchetto) c. Turgi Prosperi (avv. Morvillo). Imposte e tasse in genere -Accertamento -Incompetenza dell'ufficio Vizio sostanziale -Deducibilit innanzi all'A.G.O. -Rilevabilit di ufficio. Imposte e tasse in genere -Accertamento -Incompetenza dell'ufficio Dichiarazione del contribuente con indicazione di domicilio fiscale Accertamento in conf0rmit -Legittimit. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 9 e 10). L'accertamento tributario riveste contemporaneamente carattere sostanziale e processuale in quanto mentre indica che si sono verificati in concreto i presupposti del tributo secondo la valutazione degli elementi di fatto determinandone l'imponibile e, direttamente o no, l'imposta, con - .. X..;..... ;.-~ x...: .:::.. . . 864 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tiene l'affermazione della pretesa tributaria suscettibile, dopo la notific one dell'avviso, di divenire esecutiva. Costituisce vizio sostanziale dell'accertamento l'incompetenza dell'ufficio. I vizi sostanziali dell'accertamento sono deducibili innanzi all'A.G.O., anche se non sono stati precedentemente dedotti innanzi alle commissioni, e, se attinenti alla competenza dell'organo accertatore, sono rilevabili di ufficio (1). Quando nella dichiarazione del contribuente, che costituisce non solo manifestazione di scienza ma anche di volont di carattere ricettivo, sia stato indicato un domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica, legittimamente l'ufficio al quale la dichiarazione presentata procede all'accertamento e non pu il contribuente eccepirne l'incompetenza (2). (Omissis). -Dei cinque motivi di ricorso proposti dall'Amministrazione ricorrente il primo concerne la competenza territoriale dell'ufficio che ha proceduto agli accertamenti tributari dei quali stata dichiarata la illegittimit, mentre il secondo, il terzo e il quarto, parzialmente connessi, si riferiscono alla ammissibilit innanzi al giudice ordinario dell'ecct.. zione relativa alla suddetta incompetenza e alla sua irrilevabilit d'ufficio, il quinto, infine, subordinato al mancato accoglimento di quelli precedenti, ha per oggetto l'applicabilit o meno dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi dei terreni destinati a specifiche attivit commerciali. Ne consegue che i motivi secondo, terzo e quarto, essendo pregiudiziali rispetto al primo, oltre che al quinto, vanno esaminati con precedenza. Con il su~detto secondo motivo, l'Amministrazione ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per asserita violazione dell'art. 2909 cod. civ. sull'efficacia del giudicato e dell'art. 120 del regolamento approvato con r.d. 11 luglio 1907, n. 560, sull'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, nonch per difetto di motivazione. Essa ha sostenuto, in particolare, che (1-2) Decisione di" molto interesse. Sulla duplice natura dell'accertamento v. Relazione Avv. Stato, 1970 -75, Il, 529 e segg. Riguardo alla deducibiJit dei vizi dell'accertamento, viene opportunamente precisato, correggendo le pronunzie 13 ottobre 1973, n. 2579 e 29 ottobre 1974, n. 3254 (in questa Rassegna, 1973, I, 1173 e 1975, I, 183), che soltanto i vizi sostanziali possono essere conosciuti dal giudice ordinario, siano stati o meno oggetto di decisione da parte delle Commissioni. Esatta ancora l'affermazione che i vizi che com;portano il difetto del potere dell'Amministrazione di procdere all'accertamento (per decadenza, incompetenza, nullit) sono vizi sostanziali attinenti aill'imponibilit e non alla valutazione e quindi deducibili innanzi all'A.G.O. e, per le imposte indirette, alle commissioni per le questioni di diritto (Cass. 16 maggio 1973, n. 1386 in questa Rassegna 1973, I, 1153; 12 marzo 1973, n. 667, Riv. leg. fisc. 1973, 2131). Desta invece perplessit l'affermazione che il vizio di incompetenza dell'ufficio sia rilevabile di ufficio in ogni stato o grado. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 865 l'eccezione di nullit degli accertamenti per la suddetta incompetenza era stata proposta per la prima volta dopo che era decorso il termine di sei mesi previsto' dalla citata norma regolamentare e quindi dopo chesul punto della legittimit degli accertamenti si era formato il giudicato implicito delle decisioni delle commissioni tributarie; inoltre, ha dedotto che potevano proporsi innanzi l'autorit giudiziaria solo le questioni di legittimit sostanziale degli accertamenti per le quali erano escluse la prescrizione e la decadenza anche in caso di mancata previa loro proposizione innanzi le commissioni stesse. Il motivo infondato perch, come riconosciuto dall'Amministrazione Finanziaria in conformit alla giurisprudenza, le questioni di legittimit sostanziale possono essere proposte, a differenza di quelle meramente processuali, innanzi il giudice ordinario pur se non previamente dedotte innanzi le commissioni tributarie, onde la loro mancata deduzione in quella sede non ne importa la preclusione. Sulla base di quella distinzione, va osservato che l'accertamento tributario riveste contemporaneamente carattere sostanziale, e processuale, come affermato da questa Suprema Corte, perch, mentre da un lato costituisce un momento essenziale del rapporto giuridico di imposta, in quanto indica che si sorio verificati in concreto i presupposti per l'applicazione del tributo secondo la valutazione degli elementi di fatto e ne determina l'imponibile e, direttamente o no, la relativa imposta, d'altra parte esso contiene l'affermazione della pretesa tributaria ben determinata, suscettibile, dopo la notificazione dell'avviso quale provocatio ad agendum, di divenire esecutiva (Sez. Un. 21 settembre 1970, n. 1635; 6 novembre 1968, n. 3663; 3 ottobre 1968, n. 3068). Da questo contenuto bivalente dell'accertamento tributario consegue che, secondo 'che siano dedotti vizi del suo aspetto sostanziale o di quello La seconda massima assai importante perch, sia pur schematicamente e solo in relazione ailla indicazione del domicilio fiscale, definisce la dichiarazione del contribuente come manifestazione di volont di carattere ricettivo . La dichiarazione, in quanto produce immediatamente effetti vincolanti sia per gli elementi formali del procedimento (domicilio fiscale, tipo di scritture contabili e luogo in cui sono conservate, qualit soggettive del contribuente, ecc.) sia per la determinazione del debito di im:Posta in base ad essa liquidabile e immediatamente riscuotibile, da inquadrare tra gli atti di contenuto negoziale. In passato si spesso affermato che la dichiarazione un atto di mera informazione, non avente carattere confessorio, revocabile e modificabile liberamente, il che non evidentemente sostenibile (v. nota a Cass. 28 giugno 1976, n. 2435, in questa Rassegna, 1976, I, 1026). Sul valore vincolante della indicazione del domicilio fiscale contenuto sulla dichiarazione ai fini delle successive notifiche v. Cass. 25 ottobre 1976, n. 3845 (ivi, 1977, I, 150 e precedenti ivi richiamati). 866 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO processuale, va diversamente regolata l'ammissibilit dei motivi ed eccezioni ad esso riferentisi innanzi al giudice ordinario e gli effetti delle decisioni delle .comissioni tributarie. A questo riguardo non pu dubitarsi che ha carattere sostanziale ogni questione concernente il potere di applicare l'imposta, sia per il lato oggettivo dell'esistenza dei suoi presupposti e dei limiti posti dalla legge sia per il lato soggettivo della competenza dell'ufficio che vi procedeva. Circa quest'ultima, poich, la competenza, nell'ambito generale delle attivit della pubblica amministrazione, , secondo le pi autorevoli definizioni, il complesso della potest, ossia delle funzioni, che ciascun organo autorizzato ad esercitare, la stessa determinante per la validit del singolo atto amministrativo, quale l'accertamento tributario. Pertanto, proprio in materia finanziaria, ha gi affermato questa Suprema Corte che non vi ultrapetita per il fatto che il giudice, pur nell'assenza di una eccezione del contribuente, abbia esaminato se il soggetto che aveva proceduto all'accertamento tributario fosse o meno competente, in quanto nella materia amministrativa la competenza ha carattere funzionale e inderogabile e il suo difetto va rilevato d'ufficio (Sez. un. 22 luglio 1968, n. 2619). stato pure precisato che il difetto di potere dell'organo che ha proceduto a quell'accertamento tributario costituisce un vizio sostanziale e radicale che ne importa la nullit assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del procedimento tributario avente per oggetto l'atto medesimo (Cass. 25 gennaio 1968, n. 226; 9 aprile 1969, n. 1139). In virt di questo carattere sostanziale del dedotto vizio di incompetenza territoriale degli accertamenti in questione, secondo la stessa distinzione gi riconosciuta dall'Amministrazione ricorrente, non possono ravvisarsi n la dedotta preclusione del giudicato di cui all'art. 2909 cod. civ. n il cennato limite dell'art. 120 del suddetto regolamento del 1907. Infatti, per l'autonomia dei due procedimenti, il contribuente ben pu dedurre nelle proprie domande innanzi il giudice e eccepire avverso quelle del!' Amministrazione motivi di ordine sostanziale, pur se non previamente sottoposti ll'esame delle commissioni tributarie, n era necessario per il Turgi Prosperi che egli li facesse valere con propria domanda entro il termine suddetto perch non vi era alcun suo interesse al riguardo a causa dell'esito favorevole del procedimento innanzi le commissioni. Per le ragioni che hanno determinato il rigetto del secondo motivo vanno disattesi pure il terzo e il quarto. Infatti, con il terzo l'Amministrazione ha lamentato la mancata applicazione nella sentenza impugnata dell'art. 111 della Costituzione, con violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 1 e 5 c.p.c. perch, secondo quer motivo, essendosi discusso innanzi le commissioni tributarie della legittimit sostanziale dell'accertamento senza contestarne quella formale, il' vizio di nullit dedotto doveva essere fatto valere innanzi la Corte di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Cassazione con il ricorso previsto dal suddetto art. 111 della Costituzione, e non innanzi l'autorit giudiziaria con successivo normale giudizio ma la definizione del vizio suddetta quale sostanziale fa venir meno la premessa di quel motivo e importa .la alternativit dei due mezzi di tutela, che era stata negata dalla parte ricorrente sulla base di quella premessa. Con il quarto motivo l'Amministrazione ha lamentato la violazione dell'art. 13 della I. 24 agosto 1877, n. 4021 e dell'art. 38 c.p.c., sostenendo che l'invalidit degli accertamenti per incompetenza non era rilevabile d'ufficio e doveva essere eccepita dalla parte prima di ogni altra difesa. Ma, per quanto sopra rilevato, facile osservare che, una volta ritenuto il suo carattere sostanziale, essa poteva essere dedotta per la prima volta innanzi il giudice ordinario e non contestato che sia stata dedotta nella comparsa di costituzione del Turgi Prosperi nel giudizio di primo grado, mentre in ogni caso, la sua rilevabilit d'ufficio, riconosciuta sulla base delle citate precedenti pronunzie di questa Suprema Corte, ne avrebbe consentito ugualmente l'esame. Essendo stati disattesi questi tre motivi di ordine pregiudiziale, va preso in esame il primo con il quale l'Amministrazione Finanziaria ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli artt. 9 ultimo comma, 29 primo comma, 31, 32 e 33 t.u. sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, con difetto e illogicit di motivazione, per non essere stata considerata dalla Corte di merito l'antigiuridicit della condotta del contribuente, il quale aveva espressamente indicato il proprio domicilio fiscale nelle rispettive denunzie nello stesso Comune dell'ufficio che aveva compiuto gli accertamenti, invece che in quello della propria iscrizione anagrafica, senza che vi fosse alcun obbligo di controllo da parte degli uffici finanziari. Il motivo fondato, pur se va riconosciuto, come gi affermato da questa Suprema Corte che il potere di disporre del proprio domicilio fiscale non pu prescindere dalle norme che regolano il relativo procedimento n dalle ragioni di pubblico interesse che devono ispirare la loro applicazione in relazione al carattere funzionale e inderogabile del domicilio stesso (Sez. un. 29 dicembre 1965, n. 2478). Non pu trascurarsi, infatti, che nell'interesse generale dell'efficace attivit degli uffici finanziari e della migliore valutazione degli imponibili, ancor prima che, per la tutela dei diritti del singolo contribuente, che gli accertamenti vengano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria che, secondo le presunzioni derivanti dalle norme di legge in materia, sono i pi idonei per lo svolgimento dell'attivit accertatrice. Peraltro, non pu trascurarsi, per quanto concerne le dichiarazioni dello stesso contribuente relative al domicilio fiscafo, che da un lato le varie riforme tributarie, succedutesi negli ultimi decenni hanno accen 868 RASSEGNA DELL'.AVVOCATURA DELLO STATO tuato l'obbligo di leale collaborazione, del contribuente, ponendo sempre pi a base dell'attivit di accertamento le denunzi del medesimo, rese annuali per le imposte dirette, con un potere generico dell'Amministrazione Finanziaria di controllo che, rientrando nella discrezionalit amministrativa non costituisce un obbligo o onere in senso proprio. Perci, va riconosciuto un obbligo di veridicit anche della dichiara zione sul domicilio fiscale pur se non rafforzato da specifiche sanzioni. D'altro lato, il citato art. 10 del t.u. del 1958, ha attribuito al Ministero delle Finanze e all'Intendente di Finanza il potere di derogare alla regola di cui al precedente art. 9 sulla identit di quel domicilio con quello anagrafico, sia d'autorit con provvedimento motivato per stabilire il primo dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale atti vit, sia in seguito a istanza del medesimo quando. ricorrono parti colari circostanze. N pu, quindi, negarsi che il rilevato princ1p10 della inderogabilit in tal materia stato temperato dall'attribuzione di quel potere discre zionale dall'Amministrazione Finanziaria e di una corrispondente facolt . al contribuente di sollecitare la stessa per una specifica deroga.. Ne consegue che, pur non potendosi riconoscere alla dichiarazione del contribuente di un domicilio fis~ale diverso da quello anagrafico il v:alore di una confessione attribuitogli dalla ricorrente, a causa dell'assenza sia di un carattere per esso pregiudizievole di quella indicazione, va rav visata, nella suddetta dichiarazione relativa al suddetto non solo una manifestazione di scienza, come per l'intera denunzia di cui alla 1. 11 gen naio 1951, n. 1951 e al d.l. 24 agosto 1945, n. 585, richiamato da quest'ultima, ma anche, di volont di carattere recettivo, in sostanziale corrispondenza alla istanza <1;naloga di cui al secondo comma del suddetto art. 10 del t.u. del 1958. Sulla base di questo duplice contenuto, nonch in relazione al citato principio di collaborazione obbligatoria del contribuente, non pu costui porre a fondamento delle proprie domande ed eccezioni quella divergenza tra i domicili anagrafico e fiscale da esso stesso determinata, maliziosa mente o no, con una propria dichiarazione di volont, implicitamente accolta o comunque non contestata dall'Amministrazione Finanziaria, sia pure per la sola denunzia in cui sia contenuta. Per.tanto, deve accogliersi il primo motivo relativo alla dedotta vio lazione delle norme sulla competenza territoriale degli uffici accertatori, e rimane assorbito il quinto motivo, concernente la specifica applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, sulla quale irritualmente e ad abundan tiam la Corte di merito si era pronunziata, sebbene avesse accolto il mo tivo pregiudiziale relativo alla suddetta competenza, venendo meno anche questo capo della decisione impugnata in seguito alla cassazione della stessa per quel motivo di ordine precedente. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUPENZA TRIBUTARIA 869 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1957, n. 4469 . Pres. Novelli . Est. Falcone P. M. Del Grosso (conf.) Soc. RUC-BE (avv. Avezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani). Imposte e tasse in genere -Solidariet Imposta di registro -Divisione LitiscoJ. l.sorzio fra condividenti Esclusione Impugnazione di uno soltanto Nuova valutazione della quota e della massa Effetti Modalit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 48 e 93; e.e. art. 1306). Secondo il corrente principio della solidariet tributaria non si da litisconsorzio necessario fra condebitori nemmeno quando cada in questione un atto di divisione ed occorra verificare se i singoli beni assegnati abbiano valore corrispondente alle quote di diritto agli effetti dell'art. 48 della legge di registro abrogata; nemmeno pu farsi luogo all'estensione del giudicato pi favorevole ex art. 1306 e.. nei confronti dei debitori che hanno partecipato al giudizio. Se tuttavia uno dei contribuenti abbia proposto impugnazione contro la decisione di valutazione che passa in giudicato nei confronti degli altri ed abbia ottenuto una modificazione dei valori accertati, occorre rideterminare, nei soli confronti del contribuente che ha proposto l'impugnazione, sia il valore della quota assegnata sia il valore dell'intero compendio da dividere per verificare se ai fini dell'art. 48 vi sia o meno eccedenza soggetta ad imposta di trasferimento, mentre per gli altri condebitori produrr effetto il precedente giudicato sia per il valore delle quote assegnate ai fini dell'imposta graduale sia per il valore dell'intera massa ai fini dell'eventuale imposta di trasferimento sui conguagli (1). (Omissis). -Con la prima censura, che la ricorrente dichiara di avere esposto in due motivi per una pi chiara e meno complessa trattazione, la sentenza impugnata viene criticata per avere ritenuto la scindibilit del rapporto d'imposta in materia di divisione e avere negato, quindi, la necessit del litisconsorzio nel giudizio in oggetto, di impugnazione della decisione della commissione provinciale tributaria per grave ed evidente errore di apprezzamento. Sostiene la Soc. Ruc-Be, che, stante il sistema impositivo della divisione (con imposta graduale sul valore dei beni attribuiti, corrispondenti alla quota di diritto ed imposta proporzionale sull'eventuale assegnazione (1) Decisione di evidente interesse, che applica con estremo rigore, in una situazione al limite del paradosso, i principi generali ormai pacifici della solidariet. 10 870 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO eccedente la quota), la tassazione non pu operarsi per singole porzioni, ma implica riflessi della valutazione di ognuna di esse sulle altre, e che, di conseguenza, non possibile la decisione della controversia di valutazione nei confronti di un solo condividente, senza che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri, sui cui diritti la decisione stessa, alterando lo stato di equilibrio di tutta la tassazione, destinata inevitabilmente ad operare. La censura priva di giuridico fondamento. La ricorrente non contesta l'esattezza dell'indirizzo giurisprudenziale, formatosi in seguito all'intervento della decisione della Corte Costituzionale del 16 marzo 1968, n. 48, eh~ ha dichiarato l'illegittimit costituzionale degli artt. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, limitatamente alla parte per la quale dalla contestazione dell'accertamento del maggiore imponibile nei confronti di uno solo dei coobbligati fanno dcorrere i termini per la impugnazione anche nei riguardi degli altri. Alla stregua di tale orientamento non ricorre, nelle obbligazioni tril; mtarie, il fenomeno dell'indivisibilit, ma soltanto quella della solidariet delle obbligazioni, disciplinato dalle norme del codice civile; solidariet che, non impedendo la possibilit di instaurazione del rapporto processuale soltanto nei riguardi di uno o fra i condebitori solidali, ei;>clude la necessit del litisconsorzio tra i soggetti obbligati e rende inapplicabile il principio dell'integrazione del contraddittorio, anche quando si tratti di giudizio di impugnazione proposto a norma dell'art. 29 del r.d.l. n. 1639' del 1936 (Cass. 10 gennaio 1973, n. 40). La ricorrente societ Ruc-Be sostiene che questo principio, pure avendo carattere generale, non esclude la possibilit di eccezioni, una delle quali ricorrebbe pr9prio nel caso di imposta sugli atti di divisione, per le caratteristiche di questo tipo di tassazione. Ma le ragioni esposte non suffragano la tesi che si vuole accreditare. La premessa circa la specialit del meccanismo di tassazione della divisione , infatti, esatta, ma altrettanto non pu dirsi delle conseguenze che si pretende inferirne per un preteso vincolo di necessaria derivazione logica e giuridica. L'art. 48 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (modificato con l'art. 10 della legge 15 febbraio 19,49, n. 33), muovendo dalla natura dichiarativa e non attributiva del negozio divisorio, stabilisce, coerentemente, che le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni immobili o mobili non sono considerate traslative della propriet dei beni rispettivamente assegnati, se il condividente riceve una quota corrispondente ai diritti che realmente gli spettano, e sono, pertanto, sottoposte all'imposta graduale; ma aggiunge che, se ad alcuno dei condividenti assegnata una massa di beni di valore superiore alla"quota a lui spettante (quota di diritto), con PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 871 obbligo di corrispondere a chi ha ricevuto beni di valore inferiore alla quota rispettiva un indennizzo dovuta, per il maggior valore assegnato, l'imposta proporzionale (v. art. 89, tariffa all. A). Orbene, se l'operativit di questi principi esige che l'ufficio del registro, al fine di procedere all'accertamento del tributo, debba sottoporre a giudizio di valore l'intero compendio oggetto della divisine per calcolare il valore di ciascuna quota di diritto spettante, ed effettuare il raffronto tra questa e la corrispondente quota di fatto attribuita, ed impone, altres, che quando, in sede giurisdizionale, sia adottato dalla competente commissione tributaria, adita da un condividente, :un diverso criterio di valutazione della quota assegnata, eguale criterio debba essere utilizzato anche per la valutazione della restante massa dei beni, trattandosi di elementi da mettere a confronto per accertare se la quota attribuita (di fatto) corrisponda a quella spettante (di diritto), e procedere quindi alla liquidazione dell'imposta secondo i criteri sopra ricordati, tuttavia non necessario che nella vicenda giurisdizionale siano coinvolti tutti i condividenti. La circostqnza che risultino effettuati conguagli o assegnazioni eccedenti la quota di diritto, e che, quindi, parte delle assegnazioni siano tassate come trasferimenti, non giustifica l'inscindibilit dei rapporti. Sia che si tratti di un atto di divisione tassabile con la sola imposta graduale, sia che si tratti di un atto comprendente anche pi trasferimenti, in relazione all'eccedenza di una o pi quote di fatto rispetto a quelle di diritto (trasferimenti tassabili con l'imposta proporzionale), ciascun partecipante all'atto rispond in solido dell'intera tassa, ma la posizione di ciascuno sempre scindibile. Con la conseguenza che il quantum dell'intera tassa pu restare determinato, in seguito a separate e diverse vicende giudiziarie, in modo difforme per i partecipanti all'atto. Questi rilievi, mentre dimostrano l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, portano all'accoglimento del quarto motivo, e per quanto di ragione, del terzo, poich alla stregua di essi, appare meritevole di accoglimento la tesi con essi esposta, secondo cui la Corte avrebbe dovuto riconoscere viziata di grave ed evidente errore di apprezzamento l'intera decisione della commissione provincial delle imposte, sia purelimitando gli effetti della pronuncia emessa, nei soli confronti dell'opponente societ Ruc-Be. Conviene subito avvertire che questa tesi non pu trovare suffragio nell'argomentazione critica svolta nella seconda parte del terzo motivo, laddove si tende a configurarla come necessaria per la concreta operativit del principio che si afferma posto nell'art. 1306 cod. civ. -secondo il quale gli altri debitori possono opporre al creditore la sentenza pronunciata nei confronti di un condebitore in solido, se favorevole. L'argomentazione non pu essere condivisa, in quanto muove da una erronea interpretazione della norma posta dall'art. 1306 cod. civ. -fatta 872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO propria anche della sentenza impugnata, la quale su questo punto deve essere corretta -perch, come stato pi volte affermato da questa Corte, il principio secondo cui la sentenza pronunciata fra il creditore ed uno dei condebitori in solido, mentre non ha effett';l contro gli altri debitori, se a costoro sfavorevole, pu essere, invece, opposta al creditore se favorevole (e non fondata su ragioni personali al condebitore), invocabile quando gli altri debitori, che di quella sentenza vogliono giovarsi, siano rimasti estranei al giudizio. Mentre, invece, qualora tutti i debitori abbiano partecipato al processo, sia pure in un solo grado, la mancata impugnazione da parte di uno o d.i alcuni di essi rimasti soccombenti, determina nei loro confronti il passaggio in giudicato della sentenza, con la conseguenza c~e non ad essi consentito opporre al creditore l'eventuale riforma della stessa ottenuta da altro coobbligato (V. 28 ottobre 1969; 14 luglio 1967, n. 1771; 11 giugno 1969, n. 1190). La correzione della sentenza impugnata sulla portata dell'art. 1306, nel senso che, avendo gli altri condividenti omesso di impugnare la decisione della Commissione Provinciale, questa nei loro confronti passata in giudicato, sicch essi non potranno opporre alla Finanza le ulteriori pronuncie che saranno emesse in seguito alle impugnative coltivate dalla Societ Ruc-Be, rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso incidentale proposto al riguardo per mero tuziorismo dall'Amministrazione delle Finanze. Fatti questi rilievi, e tornando alla censura principale prospettata dalla Ruc-Be, essa, come s' detto, trova fondamento nelle ragioni gi esposte, alle quali sufficiente aggiungere soltanto qualche precisazione, posto che la stessa Aministrazione delle Finanze, nel suo controricorso, riconosce l'errore della pronuncia dei giudici del merito in ordine alla limitazione dell'annullamento della decisione della commissione provinciale alla sola pronuncia di valutazione della quota assegnata alla Ruc-Be. Giova ricordare che, come risulta dalla sentenza impugnata, la sussistenza degli estremi per l'annullamento della decisione della Commissione Provinciale a norma dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, stata affermata p~r avere detta Commissione assunto il valore unitario per metro quadrato della superficie di terreno oggetto della divisione, trascurando il raffronto di esso con il valore molto inferiore attribuito, appena un anno prima, in sede di concordato per l'applicazione dell'imposta di registro, all'acquisto di una parte dello stesso immobile effettuato da alcuni degli attuali condividenti. Orbene posto che, quando sia annullata, per grave ed evidente errore di apprezzamento, a seguito di impugnazione da parte di un contribuente, la decisione di valutazione della quota a lui assegnata, la commissione deve PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA procedere alla nuova valutazione dell'intero compendio da dividere, per cC<'>nSentire l'accertamento del tributo alla stregua dell'art. 48 della legge di registro, questa valutazione -com' stato gi precisato -non pu essere compiuta per l'intero compendio con criteri diversi da quelli adottati per la valutazione della quota assegnata, trattandosi di valori che debbono essere messi a raffronto per la determinazione del tributo secondo il criterio impositivo pi volte ricordato. Ove, infatti, fosse tenuto fermo il valore del compendio determinato dalla decisione impugnata per mancato annullamento di essa su tale punto e allo stesso valore dovesse essere fatto riferimento per procedere alla tassazione della quota attribuita al condividente che ha ottenuto, in sede giurisdizionale, la stima di essa sulla base di un diverso valore unitario, il raffronto tra il valore di detta quota di fatto e quello della quota di diritto potrebbe condurre a conseguenze impositive non rispondenti al criterio posto dal legislatore perch, diminuita, per esempio, la valuta zione della quota assegnata, potrebbe venir meno, in tutto o in parte, la possibilit di considerare di carattere traslativo l'attribuzione di una parte di detta quota, essendo rimasto fissato il valore del tutto, sul quale va calcolato come frazione, la quota di diritto, secondo un parametro giu dicato incongruo (in ipotesi per eccesso) a causa di evidente errore di apprezzamento. D'altra parte, il condividente che abbia coltivato l'impugnazione e che abbia ottenuto la nuova valutazione, secondo l'esatto criterio estimativo, della quota a lui assegnata, ha interesse non solo a che la tassazione a suo carico avvenga sulla base della materia imponibile cos determinata, ma, quale coobbligato solidale per il pagamento di tutta l'imposta che colpisce l'atto di cui stata parte contraente (artt. 93 e 48 del r.d. 30 di cembre 1923, n. 3269), anche a che l'intera tassa, applicata (cio) sulla totalit delle disposizioni, pure se riguardanti diversi partecipanti all'atto, sia liquidata su un imponibile determinato secondo lo stesso criterio estimativo adottato, nei suoi confronti, per effetto dell'impugnazione da lui spiegata. In definitiva, il gruppo dei debitori d'imposta che non hanno impu gnato rimangono soggetti al giudicato formatosi nei loro confronti, sia nei rapporti esterni con il fisco, sia in quelli interni tra loro, cos come il condebitore impugnante rimane vincolato al giudicato formatosi nei suoi riguardi, sia per quanto riguarda l'ammontare totale della tassa, sia per le parti di essa posta a suo carico. Con la conseguenza che i debi tori i quali non hanno impugnato non potranno avvalersi del giudicato formatosi nei confronti del condebitore, ma devono pagare tutta l'imposta accertata nei loro confronti con possibilit di regresso contro il conde bitore, nei limiti in cui egli risulter obbligato secondo il giudicato che lo riguarda. -(Omissis). ., Wf1VAJt.@ -~ ., Wf1VAJt.@ -~ 874 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 novembre 1977, n. 5086 Pres. Novelli Est. Cantillo -P. M. Minetti (diff.) -Luzzatto Guerrini (avv. Allorio) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Chiarotti). Imposte e tasse in genere -Nuovo contenzioso tributario -Commissione centrale -Vizio di composizione -Intestazione della decisione -Irrilevanza. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, 27, 28, 37 e 39; c.p.c. artt. 132 e 158). Imposte e tasse in genere -Nuovo contenzioso tributario -Giudizio di terzo grado -Caratteri -Estimazione complessa -Giudizio sul fatto . Limiti -~rt. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -Illegittimit costituzionale -Manifesta infondatezza. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40; I. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 14). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Contr.oversia sull'esistenza del reddito -Deducibilit nel giudizio di terzo grado -Esclusione. (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 26 e 40). Ai fini della legittima composizione numerica della Commissione (nella specie centrale) non rilevante l'intestazione della decisione, ma soltanto il verbale di udienza (1). L'ampiezza del giudizio di terzo grado del nuovo contenzioso tributario identica per i due mezzi di impugnazione alternativamente proponibili innanzi alla Commissione centrale o alla corte di appello. L'oggetto di questo giudizio deve essere determinato in base al criterio, come definito nell'abrogato ordinamento, dell'estimazione complessa nella quale ricompresa la cognizione dei fatti che costituiscono il presupposto indispensabile per la retta applicazione della legge; sono invece riservate alla competenza funzionale delle commissioni di primo e secondo grado le controversie di valutazione estimativa (o di estimazione semplice) cio quelle di puro (1-3) .La prima massima risolve in modo ineccepibile una delicata questione. Sulla rilevanza del vizio di composizione numerica e qualitativa della commissione implicante nullit assoluta v. Cass. 9 ottobre 1969, n. 3235 (in questa Rassegna, 1969, I, 926) e 9 maggio 1972, n. 1403 Riv. leg. fisc., 1972, 319). Di rilievo l'affermazione che la motivazione. della decisione non opera del collegio, che ha esaurito la sua funzione con il deposito del dis:positivo, e che il controllo sulla fedelt e completezza della rappresentazione della -decisione esercitato soltanto dal presidente che a tal fine sottoscrive il documento con il relatore. Sulla seconda e terza massima, che affronta uno dei pi interessanti problemi del nuovo contenzioso tributario, pubblichiamo la nota che segue di C. BAFILE: Osservazioni sul giudizio di terzo grado nel nuovo contenzioso tributario. 1) Sul giudizio di terzo grado del nuovo contenzioso tributario sono subito nate, ancor prima che il processo offrisse occasioni di dibattito giurisprudenziale, vivaci discussioni che hanno fatto emergere anche una questione di ~. /. 1 I I ~ f l ~ I II I PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 875 fatto attinenti sia _alla quantificazione dell'imponibile, sia al presupposto materiale del tributo. Poich non esiste differenza tra giudizio di legittimit, come ,tradizionalmente riferito alla Commissione centrale, e giudizio di estimazione complessa, comprensivo dell'apprezzamento del fatto, manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 per eccesso di delega rispetto all'art. 10, n. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (2). Esorbita dalla competenza del giudice d terzo grado la questione di mero fatto, sull'esistenza del cespite tassabile (nella specie di un credito produttivo di interessi) (3). (Omissis). -1 Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullit della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (richiamato nel processo tributario dall'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636), per vizio attinente alla costituzione del giudice, sostenendo che, alla stregua dell'intestazione della decisione medesima, si dovrebbe ritenere che alla deliberazione della pronunzia abbiano partecipato, oltre al presidente, cinque componenti, con evidente violazione dell'art. 8 del citato d.P.R., per cui ciascuna sezione della Commissione centrale giudica con l'intervento del presidente (o del vice presidente) e di quattro componenti. Il motivo non fondato. Non sfugge al ricorrente che l'erronea composizione numerica del collegio, come ogni altra violazione circa la struttura e la legittimazione dell'organo giudicante, non si inquadra tra i vizi formali dell'atto decisionale ma inficia lo stesso giudizio per carenza di potestas iudicandi (dando luogo illegittimit costituzionale (Russo, Il nuovo processo tributario, Milano 1974, 121 e seg. e passim.; ANDRIOLI, Le impugnazioni alla Commissione centrale e all'autorit giudiziaria ordinaria, Foro it., 1974, V, 64; SANDULLI, Il nuovo contenzioso tributario davanti alla Corte, Riv. dir. finanz., 1976, I, 59; MICHELI, Osservazioni sulla costituzionalit del nuovo contenzioso tributario, ivi, 1974, II,-100; TESAURO, Competenza del giudice ordinario sulle questioni di fatto non estimative ed incostituzionalit del difetto di -istruzione preventiva nel processo tributario, ivi, 1975, Il, 17; Id., Nuovi orientamenti su estimazione semplice ed estimazione complessa, Giur. it., 1977, I, 1, 597; MERCATALI, Il nuovo processo tributario e la Costituzione, Milano, 1975; Id., Giurisdizione, competenza e poteri istruttori della Commissione centrale e della corte d'appello, Riv. dir. finanz., 1977, Il, 149). Sulla premessa che l'art. 10 n. 14 della legge delegante della riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 delimita con espressioni diverse il ricorso alla Commissione centrale (per soli motivi di ilegittimit) e I' azione giudiziaria avanti la corte di appello (con esclusione in ogni caso delle questioni di semplice estimazione), si posto il quesito se i due giudizi di terzo grado alternavamente esperibili avessero diverso o uguale oggetto dopo che nel decreto delegato n. 636 del 1972 sono stati definiti con identica formula negli artt. 26 e 40 (per violazione di legge e questioni di fatto escluse queUe relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie) e nella prima ipotesi se la riduzione od omogeneit Q'perata con il decreto delegato abbia esorbitato dai limiti della delega; pi in generale la nuova locuzione valutazione esti 876 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad inesistenza della pronunzia o, secondo un orientamento, a difetto di giurisdizione) e deve essere accertata con riguardo al procedimento di deliberazione della decisione, quando appunto necessario che il collegio sia regolarmente composto. Pertanto il presupposto dal quale muove, in sostanza, le denuncia di nullit che l'indicazione dei componenti del collegio giudicante, richiesta dall'art. 37 del d.P.R. n. 636 del 1972, sulla falsariga dell'art. 132, n. 1 c.p.c., quale elemento del contenuto formale della decisione, adempia alla funzione di certificare la composizione dell'organo al momento della deliberazione e sia, quindi, di per s sufficiente a dimostrare, almeno fino a prova contraria, il vizio di costituzione del giudice dalla stessa emergente. Ma questa tesi -che non pu essere condivisa neppure per la sentenza civile ordinaria -chiaramente oblitera le peculiariet del processo innanzi alle commissioni tributarie. Nel giudizio civile il procedimento di formazione della pronuncia -che va dalla chiusura dell'udienza di discussione al deposito in cancelleria dell'originale della sentenza -non ha autonomo rilievo giuridico, giacch il dispositivo e la minuta della sentenza medesima sono atti meramente interni, sempre suscettibili di modificazione. mativa ha fatto molto discutere sul suo valore innovativo rispetto al precedente criterio di ripartizione della potest decisoria tra gli organi dell'anteriore ordinamento fondata sulla secolare distinzione tra estimazione S"emplice e complessa. ora intervenuta, con opportuna tempestivit, la sentenza che si annota che con la sua vastissima e profonda motivazione non solo ha dato risposta a tutti gli interrogativi ma ha anche definito, con un'ampiezza di prospettiva che va al di l del caso deciso, i caratteri essenziali del giudizio di terzo grado. Sulla stessa linea si era gi orientata la Commissione centrale con la decisione della Sez. II, 5 marzo 1976, n. 3480 (Riv. dir. finanz., 1977, II, 149). Meritano di essere sottolineate alcune delle pi significative considerazioni della sentenza dalle quali possono trarsi ulteriori conclusioni. La questione dibattuta pi che per il sos;petto di illegittimit costituzionale, interessa per l'interpretazione della norma degli artt. 26 e 40 del decreto delegato ed essenzialmente per verificare se il nuovo contenzioso abbia raccolto o ripudiato la tradizione. La diversit di oggetto dei due giudizi alternativi di terzo grado, secondo l'intento del legislatore delegante, data per pacifica dai sostenitori dell'eccesso di delega, risulta smentita e, pi specificamente, viene ad essere eliminato il sospetto che il giudizio ddla Commissione centrale (che doveva essere di legittimit) si sia dilatato in conseguenza della equiparazione al giudizio della corte di appello (che di merito) o che. la pronuncia sulle questioni di fatto abbia allargato il campo del giudizio di terzo grado fino a snaturare quel che doveva essere un giudizio a cognizione limitata sull'applicazione della legge. La legge delegante (attraverso due espressioni, l'una in ;positivo e l'altra in negativo) non poteva di certo ignorare, quando si proponeva non di creare una nuova giurisdizione speciale ma di revisionare e razionalizzare quella esistente, che i motivi di legittimit con i quali si caratterizzava il giudizio della Commissione centrale, si distinguevano nettamente dai motivi di ricorso per .." PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 877 Tuttavia anche in questo sistema -in cui manca, quindi, un atto che consenta di verificare direttamente la composizione del collegio al momento della deliberazione -l'irregolarit risultante dai dati riportati nell'intestazione non idonea a far ritenere l'esistenza dal vizio, che deve essere accertato, invece, alla stregua del verbale dell'udienza di discussione, in quanto si deve presumere, fino a prova contraria, essere stata la decisione adottata dai magistrati che componevano il collegio a quell'udienza. Sicch, ove pure la sentenza rechi nell'intestazione e comprenda nella sottoscrizione (in caso di divergenza prevale quest'ultimo elemento) il nominativo di un magistrato diverso ovvero in pi o in meno rispetto al numero prescritto, il vizio non sussiste se dal verbale di udienza risulti regolare, dovendosi ritenere che le diverse indicazioni dell'intestazione e della sottoscrizio~e siano dovute ad errore materiale, emendabile con la procedura all'uopo prevista (Cass. 8 febbraio 1974, n. 379). Nel processo tributario la fase della deliberazione assume, invece, rilevanza giuridica esterna rispetto a quella di redazione del documento terminale della pronuncia, in quanto il dispositivo -formato dal collegio (in camera di consiglio) al momento della decisione e sottoscritto dal presidente -deve essere immediatamente depositato in segreteria, presso la quale le parti possono prenderne visione (art. 20 e 28 d.P.R. n. 636 del 1972). cassazione e che anzi i poteri della Commissione centrale eran assimilabili a quelli del giudice ordinario; sarebbe stato pertanto una poco giustificabile innovazione differenziare i poteri del giudice ordinario e di quello speciale. Pertanto non pu portare ad alcun risultato il confronto tra il giudizio. della corte di appello che, oggi come ieri, a cognizione limitata aL!a sola estimazione complessa (di merito in un senso restrittivo) e quello della Commissione centrale che era ed di legittimit in senso dilatato; l'imprecisione di queste formule non pu bastare da sola a fare da termine di paragone, e quindi occorre fare riferimento (ed ;particolarmente importante l'osservazione della sentenza che l'elemento tradizionaile va assunto come criterio di logica ermeneutica di ordine generale) alla vera natura dei procedimenti che, anteriormente alla riforma, vigevano nel multiforme sistema. E se non esisteva in passato diversit di oggetto tra il giudizio della Commissione centrale e quello del giudice ordinario, sarebbe stato poco probabile che una diversit si fosse voluta introdurre con la riforma specie se si considera che il ricorso alla corte di appello concepito nell'art. 10 n. 14 della legge delegante (in modo non del tutto appropriato come si vedr) come azione giudiziaria che si sostituisce all'abolita azione ordinaria innanzi al tribunale. Forse nell'ipotesi che una diversificazione fosse stata introdotta innovando sul precedente sistema, si sarebbe potuto dubitare della legittimit della norma, posto che veniva concesso ad una sola parte la facolt di scelta e che comunque il privilegiare uno di quei mezzi di impugnazione rispetto all'altro o avrebbe sottratto un settore del contenzioso al giudice ordinario o avrebbe :precluso, contro il criterio ispiratore della riforma, il ricorso al mezzo di impugnazione pi economico innanzi alla Commissione. Sono molto acute le osservazioni della sentenza in rassegna sul punto che il ricorso per ragioni relative all'applicazione della legge cosa diversa dal 878 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO 'STATO L'atto giurisdizionale viene perci ad esistenza gi con il deposito del dispositivo, che segna, con la sua irretrattabilit, la hiusura del procedimento di deliberazione; mentre l'attivit successiva attiene alla formazione del documento completo della decisione, che sostanzialmente originale solo quanto all'esposizione dei motivi che sorreggono il giudizio e non formato dal collegio, ma dal relatore e dal presidente, i quali soltanto lo sottoscrivono (art. 37). In questo modulo procedurale, per accertare la compos1z10ne del1' organo giudicante non necessario e non possibile far capo all'elemento in esame, che, per funzione e struttura, non idoneo allo scopo. Se la controversia viene decisa, come di norma, subito dopo la discussione (per le commissioni di primo e di secondo grado) o la trattazione del ricorso (presso la commissione centrale), l'entit numerica e l'identit fisica dei partecipanti alfa deliberazione sono direttamente attestate, per effetto dell'immediato deposito del dispositivo, dal verbale dell'udienza o dell'adunanza; e se la decisione viene adottata, come pure consentito (art. 20 e 28), in tempo successivo, i documenti rilevanti per quella finalit sono il dispositivo e, in definitiva, di nuovo il verbale dell'udienza o dell'adunanza, alla quale il primo fa riferimento. N si pu dubitare che detto verbale -menzionato dalla legge per i giudizi di primo e secondo grado, nei quali prevista la discussione orale ricorso per violazione di legge e che con le diverse formule usate nelle singole leggi anteriforma per le imposte dirette ed indirette e per i tributi locali si designava un unitario concetto (mc::glio definito con i termini di estimazione semplice ed estimazione complessa), sicuramente diverso dal giudizio di legittimit in senso proprio caratteristico soltanto del giudizio ,di cassazione. In definitiva, ieri come oggi, il limite del giudizio di terzo grado quello dell'estimazione semplice e quindi se questo rimasto il limite del giudizio della Corte di a,'Ppehlo e se questo era ed rimasto il limite del giudizio della Commissione centrale (mai si nemmeno ipotizzato che la legge di riforma abbia inteso restringere i poteri da sempre assegnati alla Commissione Centrale), anche nella legge delegante, :qonostante le diverse espressioni formali, i due giudizi alternativi di terzo grado sono stati concepiti come coincidenti nell'oggetto. Con ci superata l'eccezione di illegittimit costituzionale per eccesso di delega, ma viene anche caratterizzato iil giudizio di terzo grado del nuovo processo sulla base della tradizionale distinzione tra estimazione semplice ed estimazione complessa riconfermata nella legge delegante e ridefinita nel decreto delegato. 2) Resta da verificare se il decreto delegato abbia, con una formula letterale diversa, espresso la stessa distinzione di estimazione semplice e complessa o la abbia (solo nei contorni) modificata e se sia riuscito nell'intento di meglio definite un concetto che, nonostante una secolare elaborazione, restava ancora ambiguo. L'abbandono di una terminologia familiare e sperimentata non sempre opportuno, ma sembra potersi ritenere che, sulla premessa che il nuovo ;processo ha assorbito la tradizione, la nuova definizione sia utile per meglio precisare, sotto vari profili, i caratteri del giudizio di terzo grado. - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 879 -debba essere redatto, con riferimento a ciascuna controversia trattata nella stessa adunanza, anche per il giudizio innanzi alla Commissione centrale. A parte ogni altro rilievo di carattere generale, la verbalizzazione imposta dalla necessit di far risultare i componenti del collegio da docummto precedente al dispositivo ed altres di rendere possibile il controllo sulla col'lformit del collegio medesimo a quello designato per la trattazione del ricorso, posto che in questo giudizio, proprio perch non consentita la discussione orale, la composizione dell'organo deve essere stabilita e resa nota con notevole anticipo rispetto alla data fissata per la decisione, onde consentire alle parti l'esercizio del potere di ricusazione (art. 27 sesto comma). L'elenco dei componenti riportato nell'intestazione della decisione non ha pertanto funzione certificativa della struttura del collegio, che documentata, invece, dagli atti suddetti, direttamente inerenti alla fase di deliberazione. E neppure pu essergli riconosciuto valore probatorio con riguardo al successivo procedimento di formazione del documento terminale della pronunzia, dal momento che questa attivit non opera del collegio (cio alla collegiabilit della decisione non corrisponde, come di norma, la collegiabilit dell'attivit di documentazione) e il controllo s.lla completezza La sentenza, esponendo una ricapitolazione completa di tutta l'elaborazione giurisprudenziale, ha precisato che estimazione semplice quelfa che concerne questioni di mero fatto o empiriche attinenti sia alla determinazione quantitativa della base imponibile sia all'esistenza del reddito e dei presupposti del tributo, mentre estimazione complessa quella che riguarda non solo le questioni di diritto connesse alla determinazione quantitativa, ma anche le questioni di fatto che costituiscono il ;presupposto necessario per l'applicazione della legge (v. Relazione Avv. Stato, 1970-75, Il, 559); si includevano altres prevalentemente nell'estimazione complessa le questioni di fatto indispensabili per l'applicazione della norma anche se del tutto estranee all'estimazione vera e propria, quali quelle relative al soggetto passivo, all'imputazione soggettiva del reddito, alla spettanza di agevolazioni, sebbene per queste si sia anche elaborato un autonomo concetto (Cass. 13 luglio 1976, n. 2689 in questa Rassegna, 1976, I, 1035). Ovviamente facevano parte dell'estimazione complessa, o a questa si assimilavano, tutte le questioni di applicazione della legge. . Il decreto delegato della riforma doveva riprodurre questo criterio di sepa razione, pur ;potendo introdurre quailche innovazione per la migliore colloca zione di situazioni ambigue. Gli artt. 26 e 40 nel definire i motivi dell'impu gnazione hanno compreso nel giudizio di terzo grado, oltre alla violazione di legge, le questioni di fatto con esclusione di quelle relative alla valutazione estimativa, cio tutte le questioni di fatto che non siano di valutazione; ma nonostante l'apparente ampiezza della formula, da escludere che con ci si sia dilatato il potere del giudice del terzo grado. Essendo evidente che valu tazione estimativa sinonimo di estimazione semplice, tutto quanto. altro residua corrisponde all'estimazione complessa che viene ad essere cos delimitata in via di esclusione, ma necessariamente con corrispondenza di oggetto rispetto al passato. 880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e fedelt della rappresentazione della decisione esercitato soltanto dal presidente (che appunto perci sottoscrive il documento con il relatore). Il requisito in oggetto corrisponde, quindi, soltanto a ragioni di completezza formale della decisione e proprio perci non richiesto a pena di nullit, cos che la sua mancanza non produce alcuna conseguenza sulla validit della pronuncia. La relativa struttura dell'atto decisionale, infine, esclude anche la possibilit che questo possa assumere, con riguardo all'elemento in esame; il valore di documento probatorio di secondo grado, siccome il relatore e il presidente non svolgono, ovviamente, funzione certificativa della conformit dell'elenco dei componenti riportato nell'intestazione a quello del verbale di udienza; n quest'attivit svolta dal segretario, il quale si limita ad attestare il deposito della decisione in cancelleria (art. 38). In conclusione, l'irregolarit risultante da detto elenco non prova n consente di presumere un corrispondente vizio di costituzione del giudice, che deve risultare qal verbale di udienza o essere dimostrato con mezzi idonei a togliere efficacia probatoria a quell'atto. Nel caso in esame, vero che nell'intestazione della decisione figurano, oltre al nominativo del presidente, quelli di cinque componenti, compreso I il relatore, ma non stato prodotto alcun documento per dimostrare l'ef ! fettiva esistenza del vizio, in particolare il certificato della segreteria -tratto del verbale di udienza :---attestante la composizione del collegio al mo- I Si pu al riguardo osservare che, come si accennato, l'espressione vio lazione di legge (usata negli artt. 26 e 40) pi restrittiva di , quella questioni di applicazione della legge gi usata in passato; sarebbe da registrare quindi un restringimento se contem;poraneamente la norma non allargasse la cognizione del giudice di terzo grado al fatto necessario per l'applicazione I della legge; non sono cio mutati i limiti della deducibilit dei fatti, ma modificata e Perfezionata la formula con l'eliminazione di ogni distinzione tra fatti inerenti all'estimazione vera e propria e fatti inerenti ad ogni a~tra que I stione di diritto. In passato ci si sforzati di definire l'estimazione complessa per ottenere in via di esclusione l'estimazione semplice; oggi sono rovesciate I le posizioni: viene definita la valutazione estimativa e tutto quanto non rientra in essa materia deducibile nel giudizio di terzo grado. Resta a vedere, tuttavia, se per valutazione estimativa s'intende (come gi per estimazione semplice) restrittivamente la sola determinazione quantitativa della base imponibile o anche i meri fatti che attengono all'esistenza detl presupposto o, di uno dei suoi elementi. Su questo punto ~pi che mai opportune sono le precisazioni della sentenza che la valutazione estimativa comprende anche le questioni di mero fatto sull'esistenza del presupposto, che assai spesso sono in connessione quasi inscindibile con quelle di valutazione e concernono per l'appunto fatti la cui conoscenza acquisita con il procedimento di accertamento riproducibile con gli stessi mezzi nell'istruttoria delle commissioni di primo e secondo grado. La valutazione estimativa, intesa nel senso ampio e tradizionale, cos l'esatto limite della potest decisoria dl giudice di terzo grado. Si pu allora concludere sull'argomento che H decreto delegato, evidentemente aderente alla legge delegante, riuscito nell'intento di PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 881 mento in cui la controversia fu decisa e venne depositato il dispositivo della decisione. E non risultano neppure dedotte l'irregolarit del collegio predisposto ex art. 27 cit. o la difformit di tale collegio rispetto a quello che in effetti decise la controversia. Si deve pertanto ritenere che il nominativo del quinto componente sia stato inserito per errore materiale di trascrizione (che nella prassi opera del segretario), verosimilmente dovuto alla partecipazione a quell'adunanza di un componente in pi, destinato a comporre il collegio nelle coiitroversie in cui era relatore. E ci trova riscontro, del resto, anche nell'evidente imperfezione formale dell'intestazione, giacch la distribuzione dei nominativi negli appositi spazi tale da non evidenziare neppure il relatore (che risulta individuato, invece, dalla sottoscrizione della pronuncia). L'errore materiale pu essere rilevato da questa Corte Suprema, giacch, nel nuovo contenzioso tributario, il ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale, ai sensi dell'art. 111 Cost., si pone sempre come rimedio formale, costituendo diretta prosecuzione del giudizio svoltosi innanzi al giudice speciale. 2 -Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente censura la decisione impugnata per avere statuito su questione di fatto sottratta alla Commissione centrale; e, in funzione dell'accertamento del vizio, chiede introdurre una delimitazione ;pi precisa dei poteri delle commissioni; ci si ottenuto non tanto sostituendo l'espressione valutazione estimativa a quella' estimazione semplice, ma piuttosto col definire Ja cognizione limitata del giudizio di terzo grado in negativo (esclusa la valutazione estimativa) anzich in positivo (questioni di applicazione della legge, motivi di legittimit, ecc.), metodo che in definitiva un ritorno all'origine (art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). tn base a quanto precede risulta ben chiara la delimitazione del:l'oggetto del giudizio di terzo grado per quanto concerne le sanzioni-: riservato alle commissioni di primo e secondo grado l'apprezzamento del mero fatto inerente alla misura delle pene pecuniarie e all'esistenza della violazione, mentre ogni altro fatto,. che necessariamente fa da presupposto per l'applicazione della legge conoscibile dal giudice di terzo grado. 3) Per completare il qu;;tdro dei possibili oggetti del giudizio di terzo grado, bisogna esaminare (vi si accenna fugacemente nella sentenza) un diverso tipo di impugnazione contro le decisioni che hanno pronunciato esclusivamente sulla valutazione estimativa e che come tali non sono impugnabm n per violazione di legge sostanziale n per questioni di fatto, appunto perch la pronunzia esclusivamente estimativa. tuttavia proponibile una impugnazione di mera legittimit, in senso tecnico, del tutto simil al ricorso per cassazione; nell'abolito ordinamento era per l'appunto il ricorso ;per cassazione la sola impugnazione consentita contro ile ,decisioni definitive di valutazione della commissione provinciale nelle imposte indirette, mentre nelle imposte dirette era dato il ricorso alla Commissione centrale. Questa impugnazione consentita per errores in procedendo (violazione di legge processuale), in questi compresi, oltre al difetto di giurisdizione e all'incompetenza, il difetto di motivazione, essendo la motivazione (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto) un requisito necessario della decisione (art. 37 882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che questa Corte Suprema sollevi preliminarmente questione' di legittimit costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sotto il profilo della violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso dai limiti della delega conferita al Governo per la revisione del contenzioso tributario con l'art. 10 n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, siccome il criterio dettato da questa norma, per cui il ricorso alla Commissione centrale doveva essere ammesso soltanto per motivi di legittimit, non sarebbe stato rispettato dal legislatore delegato, che ha attribuito alla Commissione anche la cognizione delle questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa. Sostiene, in particolare, che unico oggetto della controversia fosse lo accertamento del preteso credito nei confronti della S.a.s. Immobiliare Agricola Giuliana, la quale questione dovrebbe annoverarsi tra quelle di mero fatto relative alla materia imponibile, in quanto riguardante l'esistenza del cespite produttivo del reddito tassabile in ricchezza mobile; e che pertanto, una volta dichiarata dalla Corte Costituzionale l'illegittimit di detta norma nella parte in cui consente alla Commissione 1;entrale il riesame del fatto, la pronunzia dovrebbe essere annullata per incompetenza dell'organo giudicante. Le questioni suscitate dalla censura cos riassunta sono, quindi, sostan- zialmente due: la prima concerne la consistenza dell'eccezione di illegittimit costituzionale, la cui rilevanza nella controversia fuori discussione, riguardando lo stesso potere della Commissione centrale di emettere giu- d.P.R. n. 636/1972; art. 111 Cost.). Questo un giudizio di impugnazione-annulIa111ento contenente sempre il solo iudicium rescindens, giacch spetta sempre alla commissione di secondo grado in sede di rinvio ;procedere al iudicium rescissorium che necessariamente di sola valutazione estimativa. Questo tipo di impugnazione pu naturalmente essere proposto alternativamente alla Commissione centrale' o alla Corte di appello, essendo identiche come si visto le competenze dei due organi. Pu sembrare una anomalia il deferimento alla Corte di appello del controllo di mera legittimit della decisione della commissione; ma il ricorso alla Corte di appello non , come impropriamente si esprime l'art. IO n. 14 della legge delegante, un'azione giudiziaria (autonoma), bens un'impugrtazione nell'ambito del processo tributario di giurisdizione speciale nel quale inserito (alternativamente e per un solo grado) un organo della magistratura ordinaria. L'im;pugnazione di sola legittimit pu comportare anche il rinvio (rectius: rimessione) ailla commissione di primo grado; ci avviene quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non si costituito regolarmente o il collegio stato costituito in modo illegittimo (art. 24 secondo comma e 29 secondo comma) e, si deve ritenere, quando venga affermata la giurisdizione della commissione negata nei primi due gradi (art. 354 c.p.c.); quando invece i detti vizi sono riferibili al solo giudizio di secondo grado o la giurisdizione sia .stata ritenuta sussistente dalla decisione di primo grado che ha pronunciato nel .merito e ne_gata da quella di secondo grado, si avr il normale annullamento con rinvio al secondo grado. 4) Il problema dell'ampliamento della sfera del giudizio di terzo grado, con implicazioni anche di illegittimit costituzionale, stato presentato diver PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 883 dizi di fatto, qual' quello reso con la pronunzia impugnata; la seconda -che deve essere esaminata in caso di manifesta infondatezza di detta eccezione -impone di verificare se la controversia decisa dalla Commis sione centrale appartenga o meno all'area della valutazione estimativa, ai sensi dell'art. 26 cit., posto che nella prima eventualit il vizio di incom petenza, denunziato appunto con riguardo alla natura della cemtroversia decisa, dovrebbe ritenersi ugualmente esistente. Occorre avvertire, poi, che la censura -contrariamente a quanto sostie ne il ricorrente (nella memoria) -non involge una questione di giurisdi zione, bens di ripartizione della competenza interna tra organi della stessa giurisdizione tributaria, in quanto si discute dei limiti del potere di cogni zione attribuito alla Commissione centrale per stabilire se la controversia fosse riservata alla competenza delle commissioni tributarie di primo e secondo grado o di essa potesse conoscere, in sede di gravame, anche detto giudice. Il tema del dibattito, quindi, estraneo sia al difetto assoluta di giuri sdizione e sia alla discriminazione tra due diverse competenze giurisdizio nali, cio tra giurisdizione ordinaria e speciale ovvero tra giurisdizione; e, in coerenza con tale principio, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno pi volte rilevato che configura una questione di competenza e non di giurisdizione determinare se una controversia appartenga, nell'ambito samente, anzich in relazione alla proponibilit del ricorso (o motivi di impu gnazione) in relazione ai poteri decisori del giudice; si osservato che oggi il giudice di terzo grado emette la pronuncia di annullainento con rinvio soltanto quando a seguito dell'accoglimento si rende necessario rinnovare il giudizio su questioni di valutazione estimativa o sulla misura delle pene'pecuniarie (art. 29, richiamato nell'art. 40 d.P.R. n. 636/1972), mentre in ogni altro caso emette decisione di merito che produce direttamente effetto sul rapiPorto; ci sarebbe in netta antitesi con la definizione del giudizio della Commissione centrale come di sola legittimit e avrebbe introdotto una profonda innovazione rispetto all'abolito ordinamento nel quale la Commissione centrale, quando pronunciava in terza istanza, emetteva decisioni di annullamento con rinvio (art. 48 r.d. 8 lu glio 1937, n. 1516). Questa proposizione del problema non appare corretta, perch evidentemente deve esistere corrispondenza tra l'ampiezza della materia deducibile e l'am piezza dei poteri decisori; non pu esservi impugnazione che sia proponibile dalla :parte e non sia giudicabile dal giudice, s che se sono dedudbili le que stioni di fatto diverse dalla valutazione estimativa, sulle stesse questioni il giudice deve poter pronunciare con cognizione piena. D'altra parte l'osservazione che si muove potrebbe valere per la Commis sione centrale ma non certo per la Corte di appello che sempre stata ed giudice di merito; ma poich, ieri come oggi, non esiste differenza tra il potere decisorio della Commissione centrale e quello del giudice ordinario (il cui limite era ed l'estimazione semplice o la valutazione estimativa) quel che e si riconosce naturale per fa Corte di appello lo anche per la Commissione centrale. Non si mai pensato che il giudizio innanzi alla Commissione cen trale sia uguale a quello di cassazione (tranne che per il controllo dei vizi del procedimento di cui si detto al n. 3) ed sempre stato pacifico che la Com 884 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO di un'unica giurisdizione speciale, alla cognizione dell'uno o dell'altro dei giudici cordinati fra loro per ragioni di grado o di materia o di territorio (cfr. sent. n. 767, del 10 marzo 1969; n. 286 del 7 febbraio 1970). 3 -Il giudizio sulla consistenza di una questione di legittimit costituzionale, sebbene sia circoscritto, per natura e funzione, ad una valutazione prima facie delle ragioni dell'impugnativa, richiesta al solo scopo di evitare giudizi di costituzionalit pretestuosi o, comunque, palesemente superflui, non pu tuttavia prescindere, quando oggetto della denunzia sia l'eccesso di delega, da un'accurata ricognizione dei limiti della delega stessa e del contenuto della normativa delegata, cio delle due entit giuridiche da porre a raffronto, senza di che neppure quella sommaria valutazione sarebbe possipile. E la rimessione della questione alla Corte Costituzionale deve essere negata, ovviamente, se le ragioni a sostegno dell'asserito contrasto risultino inconsistenti sulla base di un'appagante interpretazione delle due normative, tale da escludere qualsiasi margine di fondato dubbio. A questa conclusione conduce nelle specie l'esegesi delle norme suddette e perci la questione prospettata -la quale investe uno dei punti pi qualificanti della nuova disciplina del contenzioso tributario, che per la prima volta viene all'esame di questa Corte Suprema -deve ritenersi manifestamente infondata. missione centrale pu pronunciare direttamente e definitivamente sul rapporto, senza la necessit del rinvio, non diversamente dal .giudice ordinario. solo apparente l'impressione che l'art. 29 abbia ristretto il campo delle decisioni con rinvio. In proposito si deve considerare che nei rapporti tributari la pronunzia giurisdizionale ha un contenuto meno pieno rispetto all'ordinaria sentenza. La controversia di imposta consiste nell'accertamento dichiarativo degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, con esclusione della liquidazione in cifra dell'imposta e della conseguente condanna al pagamento o ai! rimborso; rimesso all'Amministrazione, che si conformer al giudicato, emettere un nuovo atto di accertamento per la liquidazione della maggiore o minore iln'Posta ed i conseguenti pagamenti o rimborsi (Cass. 6 ottobre 1972, n. 2863, in questa Rassegna, 1973, l, 910). Frequentemente oggetto della controversia un solo elemento dell'obbligazione (la sola base imponibiile, l'ammissibilit di una detrazione, il momento di riferimento di una determinata norma) che deve combinarsi con altri, non controversi o oggetto di altra controversia, per produrre effetti concreti sull'obbligazione; solo l'uff,icio potr procedere a tale ricomposizione di elementi per trarne gli effetti concreti sul rapporto. Per questa ragione la pronunzia giurisdizionale non ha valore di titolo esecutivo e non sostituisce l'atto amministq1tivo che contiene il titolo e non modifica ai fini della prescrizione il credito tributario in obbligazione da giudicato (v. C. BAFILE, Osservazioni sull'azione di condanna dell'Amministrazione finanziaria al rimborso dell'imposta, in questa Rassegna, 1977, I, 449). Ci vaile sia per la decisione delle commissioni che per la sentenza del giudice ordinario. Da ci discende che il giudice di terzo grado solo raramente si trova nella necessit di annullare con rinvio, giacch quel che nel processo ordinario l'oggetto della pronuncia di rinvio (il dare concretezza al ra;pporto applicando al caso concreto il principio di diritto) nei rapporti tributari rimesso all'ufficio. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 885 Il dubbio sull'eccesso di delega trova origine nelle difformit testuali che si riscontrano tra l'art. 10 n. 14 della legge n. 825 del 1971 e le corrispondenti disposizioni del decreto delegato relative alla definizione dell'area di competenza della commissione centrale e della corte di appello. La norma delegante, pur configurando come alternativi i due rimedi (dei quali il secondo esperibile soltanto dopo scaduto il termine per il primo), adoperava formule diverse per precisare i limiti entro i quali il legislatore delegato avrebbe dovuto contenere la rispettiva competenza di tali organi, in quanto delineava positivamente quella della commissione centrale, dettando che il ricorso dovesse essere proponibile... per soli motivi di legittimit , e negativamente quella della corte di appello, stabilendo che l'azione dovesse essere in ogni caso esclusa per le questioni di semplice estimazione. Ma la diversit delle espressioni non apparsa indicativa di un diverso contenuto sostanziale al legislatore delegato, il quale ha attribuito uguale latitudine ai due rimedi, dichiarandoli entrambi ammissibili, con formula identica, per motivi di legittimit e per questioni di fatto, escluse quelle relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie (art. 26 e 40 del d.P.R. n. 636 del 1972). La legittimit di questa disciplina contestata, con il motivo in esame, appunto sulla premessa che l'espressione usata nella norma di delega con riguardo alla competenza della commissione centrale non sia suscettibile Per questa ragione in passato le decisioni della Commissione centrale erano definitive sul merito e solo raramente era necessario l'annullamento con rinvio; restava tuttavia incerta, anche nella formula dell'ottavo comma dell'art. 48 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la individuazione delle ipotesi che imponevano il rinvio che peraltro era sempre in relazione alla semplice estimazione. L'art. 29 del d.P.R. n. 636 ha invece precisato con chiarezza che il rinvio deve essere ordinato solo quando in conseguenza dell'accoglimento necessario rinnovare (o eseguire per da prima volta) il giudizio su questioni di valutazione esti, mati va; in ogni altro caso il giudice di terzo grado pronunzia sul rapporto come un giudice del merito, ma tuttavia limitando la statuizione alla verifica degli elementi e dei presup/posti dell'obbligazione s che i suoi effetti concreti si produrranno quando sar emesso il provvedimento attuativo e conseguenziale dell'ufficio. Naturalmente la pronunzia del giudice di terzo grado pu essere in parte, per talune questioni, di merito ed in parte di annullamento con rinvio. Si deve peraltro osservare che anche nel caso di annullamento con rinvio la decisione rescindente del giudice di terzo grado concerne l'estimazione com plessa e non pertanto di sola legittimit; sono cio apprezzati in tutta l'am piezza i fatti presupposto dell'ap/plicazione della legge e gli elementi in base ai quali deve impostarsi ['estimazione, restando esclusa semplicemente la deter minazione quantitativa che rimessa al giudice di rinvio; il rapporto tra giu dizio rescindente e giudizio rescissorio quindi diverso da quello che carat terizza il ricorso per cassazione, essendo il giudizio rescindente pi ampio. Sol tanto quando l'impugnazione concerne una decisione pronunciata sulla valuta zione estimativa, l'impugnazione di terzo grado, ammessa per soli vizi del pro cedimento, di legittimit in senso stretto o di solo annullamento. In sostanza, li 886 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di significato diverso da quello emergente dal suo valore lessicale, che varrebbe a circoscrivere il gravame al sindacato di mera legittimit, diversamente dal giudizio innanzi alla corte di appello, esteso al merito non estimativo. In particolare, si sottolinea che la dizione soli motivi di legittimit in nessun modo pu essere dilatata fino a comprendere. parte delle questioni di fatto controvertibili, sia perch, con riferimento ad un mezzo di impugnazione, sono motivi di legittimit -in contrapposizione ai motivi di fatto -soltanto quelli attinenti a questioni di di ritto e sia perch l'iri.valfcabilit di questo limite esplicitamente rafforzata dall'aggettivo soli . Si aggiunge che il legislatore delegante, se avesse inteso attribuire uguale competenza alla commissione centrale ed alla .corte di appello, giammai avrebbe adoperato locuzioni letteramente e sostanzialmente divrse nello stesso testo e nello stesso inciso; e che la deliberata diversificazione tra le due competenze troverebbe riscontro nella diversa estensione dei poteri istruttori dei due organi, esplicitata dalla stessa normativa delegata, per cui il giudizio innanzi alla commissione centrale deve essere reso ex actis, essendo consentita soltanto la produzione di nuovi documenti (art. 36 del d.P.R. n. 636 del 1972), laddove nel processo innanzi alla corte di appello si applicano le ordinarie regole in tema di prova stabilite per questa fase del giudizio, ad eccezione di quelle incompa tibili con la specialit del rapporto tributario (art. 40). l'art. 29 del d.P.R. n. 636/1972, ha delimitato con precisione le ipotesi di rinvio, senza introdurre innovazioni. In conclusione si pu ritenere che il procedimento di terzo grado un giudizio di accertamento del rapporto, di gravame e non di impugnazione in senso stretto (o di annullamento) nel quale sono consentiti, col solo limite della valutazione estimativa, l'apprezzamento dei fatti e la pronunzia diretta sugli effetti di essi sul rapporto; la decisione quindi di merito (se pure limitata come tutte le pronunzie su controversie di imposte), capace di passare in giudicato ed in essa si assorbe la decisione impugnata; questo giudizio in sostanza, pur con le caratterizzazioni che si tentato di evidenziare, assimilabile a quello di appello. Quando necessario rinnovare il giudizio sulla valutazione estimativa, la pronunzia di terzo grado, soltanto rescindente, ma contiene anche, con ap;prezzamento di merito, l'enunciazione del principio di diritto. Solo per l'impughazione delle decisioni di secondo grado esclusivamente sulla valutazione estimativa, la pronunzia di terzo grado soltanto di annullamento e insuscettibile di giudicato sostanziale. 5) Un ultimo problema sul giudizio di terzo grado, prospettato anche ai fini della legittimit costituzionale, concerne il diverso regime delfa prova nei due giudizi alternativamente esperibili. La sentenza che si commenta si limitata a considerare, il che sicuramente sufficiente sul punto della legittimit costituzionale, che sull'argomento nulla dispone la legge delegante e che anche in passato esisteva una radicale differenza tra il processo speciale e il processo ordinario. Resta tuttavia il problema se la diversit dei sistemi. probatori possa caratterizzare nella sostanza i due giudizi, concepiti come equivalenti, s da rendere problematica la scelta, che rimessa ahla parte pi diligente. Wt.ft .*-. X % . *-. ~~ - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 887 Pertanto la norma delegata confliggerebbe con i principi direttivi fissa ti da quella delegante da due profili: per avere reso uguali la competenza della corte di appello e quella della commissione centrale; per avere attri buito a quest'ultima competenza nel merito. !,.'Amministrazione Finanziaria, invece, sostiene che le locuzioni della legge di delega debbano essere lette nel significato che esse avevano nella normativa precedente alla riforma, ricavandosi cos il principio direttivo per cui la competenza della commissione centrale e della corte di appello doveva essere limitato alle controversie di puro diritto _e di estimazione complessa; e ritiene coerente con questo criterio la normativa delegata, in quanto intende la formula di cui agli artt. 26 e 40 primo comma cit. nel senso che le questioni di fatto non relative... a valutazione estimativa , attribuite alla cognizione dei due organi,_ siano solo quelle prima ascritte all'estimazione complessa. Questa tesi sostanzialmente in linea con l'unica decisione della Com missione centrale (Sez. II 5 marzo 1976, n. 3480) che ha preso meditata posizione sul problema per altro utilizzando, per pervenire alla stessa con clusione, il criterio dell'interpretazione adeguatrice, sulla considerazione che il dubbio sulla portata delle norme delegate possa o debba essere superato interpretandole alla stregua delle norme di delega. In via generale incontestabile la differenza tra il carattere inquisitorio del processo speciale e il principio della disponibilit della prova che presiede al giudizio ordinario. Ma a ben riflettere queste differenze non possono affiorare. Se vero che il giudizio innanzi alla Corte di appehlo regolato dalle norme ordinarie che non sono state e non potevano essere modificate con il decreto delegato sulla reyisione del contenzioso tributario, anche incontestabile che l'attuale giudizio innanzi alla Corte di appello di terzo grado; si impone quindi la necessit di rielaborare le regole comuni del giudizio di appello anche in relazione alla compatibilit con la natura del rapporto tributario (art. 40, ultimo comma d.P.R. n. 636). Innanzi alla Commissione centrale ammessa soltanto la ;prova documen tale e l'esibizione pu essere ordinata dalla Commissione (art. 36 d.P.R. nu mero 636/1972); innanzi ailla Corte di appello sarebbe in astratto consentito domandare l'ammissione di nuovi mezzi di prova. Sj deve per ricordare che questa possibilit, in concreto molto ristretta anche nel processo ordinario, diventa quasi evanescente nel giudizio di terzo grado, dopo cio che stato possibile non solo acquisire ma anche rinnovare i mezzi di prova nei due pre cedenti gradi. Sembrerebbe doversi escludere che possa ammettersi per la terza volta una prova che stata o poteva essere assunta nei due precedenti gradi, sia pure con diverso sistema di acquisizione. Resta a vedere se innanzi alla corte ;possono essere ammesse prove che non potevano avere ingresso innanzi alle commissioni, cio essenzialmente la prova testimoniale e la consulenza tecnica ordinaria. Quanto alla prima, si pu ritenere che essa incompatibile con la natura del rapporto tributario, almeno per le imposte sottoposte alla giurisdizione delle Commissioni (Cass. 30 giugno 1971 n. 2053, in questa Rassegna, 1971, I, 914; 16 marzo 1972 n. 771, Riv. leg. fisc., 1972, 2111). Riguardo alla consulenza tecnica, la cui esclusione dal processo speciale innanzi alle commissioni oggetto di molte critiche, si pu 888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Occorre aggiungere che la dottrina -la quale ha subito avvertito le insidie interpretative derivanti dal confronto tra le due discipline - in prevalenza orientata a ritenere legittimo l'operato del legislatore delegato, sebbene si riscontrino radicali divergenze nell'esegesi delle norme, che riguardano soprattutto l'area da assegnare alla valutazione estimativa ; e impostazioni affatto diverse si rinvengono anche nel ristretto campo dei fautori dell'eccesso di delega, i quali, per, per lo pi respingono l'interpretazione della norma delegante suggerita dal ricorrente. 4 -In effetti, questa proposta esegetica risulta inattendibile gi sul piano dell'interpretazione letterale in parte qua dell'art. 10 n. 14, alla quale essa essenzialmente si affida. Quanto al valore lessicale della locuzione soli motivi di legittimit, occorre osservare che, non avendo il termine legittimit preciso contenuto concettuale, essa, pu essere intesa sia nel senso di ritenere ammissibile il ricorso per ragioni relative all'applicazione della legge e sia nel senso che possano essere dedotte esclusivamente censure relative ad asserite violazioni di legge, non potendosi attribuire un ruolo decisivo, per quest'ultimo significato, all'aggettivo soli ; ed evidente che, nella prima I alternativa, nulla impedirebbe di ritenere esteso il gravame anche alle questioni di fatto, in quanto attinenti alla (corretta) applicazione della legge. I I i: osservare che essa potrebbe essere tuttalpi presa in considerazione nei limiti in cui ammissibile la rinnovazione della consulenza gi dis'posta, dovendo valere come prova tecnica gi acquisita quella di cui all'art. 35. Ma pi in generale la consulenza tecnica, come le altre prove, se hanno ragion d'essere per la valutazione estimativa, sono poco compatibili con il giudizio a cognizione limitata di terzo grado. Per questa ragione i poteri istruttori di tipo inquisitorio sono riconosciuti soltanto alle commissioni di primo e secondo grado, che dispongono delle stesse facolt di indagine degli uffici. Rispetto alle prove cos assunte, il giudice di terzo grado ha un compito di controllo della deguatezza e congruit che sicuramente diverso da quello del giudice di appello di secondo grado. Ma soprattutto le questioni sulla valutazione della prova rientrano nella estimazione semplice (Cass., 3 maggio 1971 n. 1271 in questa Rassegna, 1971, I, 1076; 8 novembre 1971 n. 3141, ivi, 1972, I, 98) mentre sono da annoverare nell'estimazione complessa le questioni sull'onere della :Prova, sur.I'ammissibilit dei relativi mezzi in relazione a norme che ne limitano l'esercizio. e su altre questioni di diritto estranee alla valutazione delle prove assunte. E, come si visto, la sentenza in rassegna insegna che va ricompresa nelJa valutazione estimativa ogni questione sull'esistenza dei fatti che costituiscono il presupposto dell'imposizione e quindi anche sulla valutazione della prova relativa. Si pu quindi concludere che nel giudizio di terzo grado non possono essere ammesse nuove prove, potendosi tuttalpi, censurando la sentenza impugnata o su questioni di diritto inerenti al regime della prova o su1l'adeguatezza della motivazione, rimetterne l'assunzione al giudice di rinvio ai fini della valutazione estimativa. Ci vale sia per la Commissione centrale che per la Corte di Appello, s che anche sul ;piano dell'istruttoria i due giudizi non si differenziano. CARLO BAFILE PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Ma, a parte ci, l'equivocit della formula, ai sini della qualificazione del giudizio, si avverte agevolmente considerando che essa circoscritta all'individuazione delle censure deducibili, me11:tre non affatto significativo in ordine ai poteri di cognizione del giudee, sicch non consente di escludere di per s che il gravame ancovch inquadrabile tra quelli di legittimit, possa essere strutturato in modo da permettere anche il riesall!-e del fatto. Un rilievo di questo tipo si trova nell'esegesi della norma delegante contenuta nel parere espresso dall'apposita Commissione parlamentare sullo schema di decreto delegato (che anche perci ritenne di suggerire al Governo la formula in definitiva adottata negli artt. 26 e 40, del d.P.R. n. 636 del 1972). E il rilievo esatto, posto che n l'ordinamento positivo n la teoriagenerale offrono una nozione di giudizio di legittimit definita nella sua essenza e nella sua disciplina e utilizzabile in ogni campo; sicch da tempo stato avvertito -anche con riguardo a dati normativi non dissimili da quello in esame, presenti nella disciplina del precedente contenzioso tributario -che giurisdizione di legittimit non significa necessariamente giudizio limitato alle questioni di diritto (com' fatto_ palese, del resto, dall'esperienza del processo amministrativo), all'uopo occorrendo, invece, una particolare conformazione dei criteri di cognizione e dei poteri di decisione del giudice. Perci la locuzione idonea a giustificare, con pari fondamento, sia un giudizio di legittimit analogo a quello di cassazione e sia, all'opposto, un_ giudizio che consenta il riesame del fatto (in dottrina si isolatamente sostenuto anche che essa autorizzerebbe un controllo di logicit sulle questioni di fatto, del tipo di quello delineato nell'abrogato art. 29 comma 3 del r.d. _n. 1639 del 1936). La diversit delle espressioni usate per delineare la competenza della Commissione centrale e quella della corte di appello risulta, poi, priva di qualsiasi valore alla stregua dello stesso testo della disposizione. A parte che le due locuzioni non sono formalmente antitetiche (in quanto una formulata in positivo, l'altra in negativo), la possibilit di far leva sulla contestualit per ritenere ineluttabile che ad esse debba attribuirsi diverso significato esclusa da ci che la norma prevede i due rimedi come alternativi, con chiara preferenza per il ricorso alla Commissione centrale. Ora, se vero che i rimedi giurisdizionali alternativi non debbono necessariamente avere lo stesso contenuto (ad es., proprio nel precedente contenzioso tributario il ricorso ex art. 111 Cost. avverso le decisioni della Commissione centrale era alternativo all'azione giudiziaria ordinaria e due rimedi presentavano contenuto diverso), mal si giustificherebbe una diversit di contenuto tra rimedi alternativi la cui scelta sia rimessa, come nella specie, ad una sola delle parti, cio quella che per prima proponga il ricorso, senza che all'altra siano consentiti strumenti declinatori. 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ma sarebbe del tutto illogico privilegiare, sul piano giuridico, uno dei rimedi e tuttavia attribuirgli contenuto meno esteso, perch in tal modo nella pratica risulterebbe inevitabilmente preferito quello di maggiore estensione. E, nella specie, se si seguisse la tesi del ricorrente, il ricorso alla corte di appello avrebbe contenuto molto pi ampio (esteso anche al fatto) di quello alla Commissione centrale, che invece la norma ha inteso privilegiare all'evidente scopo di favorire la definizione delle controversie dinanzi al giudice speciale, la quale finalit sarebbe cos del tutto frustrata. Inoltre, la stessa de,correnza del termine di ricorso alla corte di appello dalla scadenza di quello stabilito per adire la Commissione centrale avverso le decisioni della Commissione centrale era alternativo all'azione giudiziaria ordinaria e i due rimedi presentavano contenuto diverso, mal si giustificherebbe una diversit di contenuto, tra rimedi alternativi, la cui scelta sia rimessa, come nella specie, ad una sola delle parti, cio quella che per prima proponga il ricorso, senza che all'altra siano consentiti strumenti declinatori. Ma sarebbe del tutto illogico privilegiare, sul piano giuridico, uno dei rimedi e tuttavia attribuirgli contenuto meno esteso, perch in tal modo nella pratica risulterebbe inevitabilmente preferito quello di maggiore estensione. E, nella specie, se si seguisse la tesi del ricorrente, il ricorso alla corte di appello avrebbe contenuto molto pi ampio (esteso anche al fatto) di quello alla Commissione centrale, che invece la norma ha inteso priviiegiare all'evidente scopo di favorire la definizione delle controversie dinanzi al giudice speciale, la quale finalit sarebbe cos del tutto frustrata. Inoltre, la stessa decorrenza del termine di ricorso alla corte di appello dalla scadenza di quello stabilito per adire la Commissione centrale risulterebbe irrazionale e inutilmente defatigatoria per le controversie esulanti dalla competenza di quest'ultimo organo, che andrebbero necessariamente portate a cognizione del giudice ordinario. Pertanto, non potendosi far carico al legislatore delegante di cos gravi incongruenze, l'esegesi deve attingere ad elementi pi validi, muoven do dalla premessa -ritenuta incontestabile dalla stessa Commissione par lamentare prevista dalla legge di delega -che le due locuzioni, ancorch grammaticalmente diverse, sono state ritenute idonee a delimitare lo stesso ambito di competenza. In realt l'interpretazione proposta dal ricorrente ha il torto di pre scindere in modo assoluto dal contenuto concettuale che le medesime locuzioni avevano acquisito nel sistema del precedente contenzioso. L'avere trascurato questo contenuto, infatti, costituisce anzitutto un errore metodologico di ordine generale, in quanto risulta obliterato il cri terio di logica ermeneutica per cui alle espressioni di una legge suscetti bili, di per s e nel contesto della disposizione (art. 12 :lelle preleggi), di i 1: f f: I 'f I 1 PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA essere intese in pi sensi, va attrib"uito quello che hanno assunto nell'ambito dello specifico settore dell'ordinamento in cui la norma stessa destinata ad operare, dovendosi presumere che questo significato sia stato accolto dal legislatore. E ci tanto pi quanto si in presenza di formule che, nel contesto della norma, hanno un senso compiuto soltanto se si recepisca un valore interpretativo ad essa dato nella pregressa esperienza giuridica: cos, rimanendo nell'ambito della disposizione che si esamina, non si pu dubitare che all'espressione semplice estimazione, con cui viene delimitata la competenza della corte di appello, deve essere necessariamente dato il significato (almeno nel suo contenuto costante) che essa aveva acquisito in base all'elaborazione pressoch secolare cui era stata sottopost nella precedente normativa, allo scopo di discriminare la competenza dell'A. G. rispetto alle commissioni tributarie e, nell'ambito di queste, tra la commissione centrale e le altre. Occorre considerare, poi, che la norma di delega limitava il compito del legislatore delegato alla revisione del precedente contenzioso, allo scopo -espressamente indicato nella norma -di renderlo conforme al modello costituzionale e pi razionale; a dire, anzi, che la stessa legittimit costituzionale dell'operazione, incentrata sul mantenimento del giudice speciale, appunto legata al limite suddetto, come ha recentemente ribadito la Corte Costituzionale (sent. 3 agosto 1976 n. 215). Il riferimento al sistema precedente costituisce pertanto una traccia obbligata per cogliere il significato della stringata formulazione dell'art. 10 n. 14, nel senso che il novum dei principi direttivi della delega deve essere individuato avendo presenti le linee essenziali della disciplina preesistente, sulla quale era chiamato ad intervenfre il legislatore delegato; e che pertanto l'interprete deve necessariamente attenersi, in mancanza di inequivoci indici contrari, al significato che le formule usate avevano assunto in passato. Ora, nel sistema previgente la competenza della Commissione centrale veniva pacificamente estesa anche alle questioni di fatto che non fossero di estimazione semplice; ed a questa conclusione giurisprudenza e dottrina unanimi erano pervenute sulla base di norme che, stando al mero elemento letterale, del pari si prestavano a ritenere circoscritti i poteri cognitivi dell'organo alle sole questioni di diritto. Infatti, nelle imposte dirette il gravame alla Commissione centrale, avverso le decisioni di quella provinciale, era ammesso per ricorsi che riguardino l'applicazione della legge (art. 48 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 sull'imposta di R.M., derivanti dall'art. 13 del r.d. 28 giugno 1866, n. 3023; la stessa disciplina era prevista per quasi tutte le altre imposte dirette); per le imposte indirette, mentre il giudizio delle commissioni provinciali era definitivo nelle controversie sulla determinazione del valore, la commissione centrale era giudice di appello nelle controversie relative all'applicazione della legge , decise in 892 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prima istanza dalle commissioni provinciali, sez. di diritto (art. 29 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639); infine, nelle liti in materia di tributi locali, avverso le pronunzie della giunta provinciale amministrativa era ammesso gravame alla commissione centrale (composta in modo speciale) per soli motivi di legittimit (art. 284 bis del t.u. per finanza locale, aggiunto con r.d.l. 26 dicembre 1936 n. 2394). Non necessario ricordare le ragioni di indole testuale, storica e sistemativa che giustificavano quella opinione, costituente jus receptum; e, a chiarire il significato che si attribuiva alle norme suddette, sufficiente sottolineare che l'orientamento di questa Corte Suprema si era consolidato nel senso. che i poteri della Commissione centrale non coincidessero con quelli che, nell'esercizio della giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si estendessero all'accertamento dei fatti costituenti la premessa necessaria per l'applicazione della legge, cos che, in definitiva, appartenevano alla competenza della commissione medesima le questioni di diritto (compresi gli errores in procedendo) e le questioni di fatto realizzanti ipotesi di estimazione complessa (cfr. da ultimo, Cass. 9 dicembre 1974 n. 4098; 4 ottobre 1976 n. 3228). altres ben noto che quest'ultima nozione era stata elaborata dalla giurisprudenza per discriminare la giurisdizione del giudice ordinario sul fatto rispetto a quella riservata alle commissioni distrettuali e provinciali in materia estimativa, individuando -secondo le enunciazioni pi generali -una categoria di questioni di fatto miste o connesse a questioni di diritto. E ci in quanto il concetto di estimazione semplice -sviluppatosi in materia di tributi diretti in base all'art. 53 t.u. n. 4021 del 1877, ma utilizzato nell'esegesi delle altre norme che per i restanti tributi erariali (e per quelli locali), del pari limitavano la competenza del giudice ordinario -era stato tendenzialmente esteso a comprendere tutte le questioni di fatto, tranne, appunto, quelle di estimazione complessa. E in tal modo la competenza della Commissione centrale veniva ad essere in tutto conforme a quella del giudice ordinario, tranne che per i vizi in procedendo delle decisioni delle comissioni, sottratte alla giurisdizione ordinaria -con il temperamento di cui all'art. 29 comma terzo del r.d.l. n. 1639 del 1936 in materia di tributi indiretti -per principio di autonomia dei due processi ordinario e speciale. Nella prospettiva indicata da questi principi devono essere lette, quindi, nell'art. 10 n. 14 della legge di delega, la formula estimazione semplice e quella soli motivi di legittimit , anch'essa testualmente ripresa, come si visto, dalla precedente normativa. E interpratata in questo senso, la disposizione esplicita chiaramente l'intento del legislatore delegante di conservare, in via di principio, alla Commissione centrale e al giudice ordinario (corte di appello) la stessa ed uguale sfera di competenza che ad essi veniva attribuita nella disciplina allora in vigore, risultando, in conseguen - PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 893 za, razionali l'alternativit dei rimedi e la preferenza accordata al ricorso alla Commissione centrale (per la finalit sopra segnalata). La norma in esame, poi, nulla prevede quanto ai poteri istruttori d due organi, sicch l'argomento che il ricorrente trae dalla diversit dei poteri ad essi poi attribuiti dal legislatore delegato, non ha fondamento e, se mai, conferma l'esegesi qui accolta, dal momento che anche nella precedente normativa la Commissione centrale aveva poteri istruttori limitatissimi quando giudicava in terza istanza. Si deve .concludere, quindi, che il legislatore delegante ha sostanzialmente recepito i capisaldi dell'interpretazione giurisprudenziale della ppecedente normativa in ordine alla competenza della Commissione centrale e della corte di appello; e che pertanto la disciplina delegata in linea cn i criteri della delega quando attribuisce uguale competenza ai due organi ed estende quella della Commissione centrale alle questioni di fatto non .attinenti all'.estimazione. 5 -Il discorso sulla legittimit costituzionale di tale disciplina non pu tuttavia arrestarsi a questa costatazione, che pur sarebbe sufficiente a respingere le argomentazioni svolte dal ricorrente. L'eccesso di delega, infatti, stato sostenuto con vigore in dottrina da altro profilo, che muove proprio dall'interpretazione della legge delegante ora accolta, in quanto si sostiene che la competenza della corte di appello e della Commissione centrale sulle questioni di fatto sia stata ampliata dal legislatore delegato rispetto al limite imposto dalla delega con il richiamo alla nozione di estimazione semplice. Si assume, in particolare, che in questo concetto si facessero rientrare indistintamente tutte le questioni di fatto, perci sottratte alla cogni zione di detti organi ancorch non riguardanti la materia estimativa, lad dove, alla stregua della formula degli artt. 26 e 40 del decreto delegato, per cui il ricorso proponibile per violazione di legge e per questioni di fatto, esclus.e quelle relative a valutazione estimativa , la limitazione della competenza riguarderebbe soltanto una ristretta categoria di controversie di fatto, cio quelle attinenti al quantum dell'imponibile, venendo altres superata: la dicotomia estimazione semplice-estimazione complessa sulla quale si basava il precedente sistema. Anche da questo profilo la questione manifestamente infondata. Il primo rilievo che occorre muovere che una volta assunta come base di interpretazione della norma di delega la ripartizione delle compe tenze risultante dall'elaborazione giurisprudenziale acquisita nella prece dente normativa, non si pu non tenere conto delle incertezze che si erano manifestate, proprio nella prassi giurisprudenziale circa l'ambito delle nozioni di estimazione semplice e complessa, soprattutto con riguardo a questioni di dubbia catalogazione nell'una o nell'altra categoria; e che pertanto il corretto riferimento, allo scopo di individuare i criteri della 894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO delega, ai principi essenziali di quel sistema, conduce altres a riconoscere che la delega stessa, in sostanza, rimetteva alla normativa delegata l'assetto delle questioni comprese nelle aree di dubbio che residuavano nella applicazione di detti principi. Ed noto che la determinazione di principi e criteri direttivi , richiesta dall'art. 76 Cost. per una valida delegazione legislativa, non elimina ogni discrezionalit nell'esercizio della delega, essendo vero al contrario, che tale discrezionalit sussiste nell'ambito che principi e criteri, proprio perch tali, circoscrivono e non eliminano. In secondo luogo, se si volge lo sguardo alla esperienza giurisprudenziale precedente, ponendo mente -com' doveroso -non tanto alle generiche affermazioni di principio, quanto alle concrete fattispecie decise, merita di essere ridimensionata, nell'assolutezza della sua astratta formulazione, l'affermazione corrente per cui l'area dell'estimazione semplice fosse stata in concreto dilatata fino a comprendere indistintamente tutte le questioni di fatto. Ed occorre prendere atto, invece, che la tendenza a razionalizzare il sistema attraverso la distinzione, nell'ambito delle questioni di fatto, tra quelle di estimazione semplice e quelle involgenti questioni di diritto (estimazione complessa) non si era, in realt, mai compiutamente realizzata. Ci per difficolt intrinseche alla stessa distinzione, incentrata sulla natura e non sull'oggetto dell'accertamento, e per quelle indotte dalla necessit di rimanere nell'ambito dell'estimazfone, sia pure intesa in senso lato, che costituiva il limite invalicabile per conservare una base normativa a quella costruzione (e le numerose massime descrittive delle peculiariet della fattispecie decisa sono indice di questo tra vaglio). A voler considerare, in rapidissima sintesi, il trattamento riservato alle questioni di fatto nell'abrogato ontenzioso, il quadro si presenta pi articolato di quello che l'anzidetta distinzione idoneo a rappresentare e, converso, si riducono le costanti del sistema. In realt, lasciando da parte le frequenti deviazioni, la giurisprudenza di questa Corte Suprema era univoca nel senso che il giudizio di estimazione semplice -riservato alle commissioni tributarie in ragione dei particolari poteri istruttori e decisori ad esse. attribuiti -fosse circoscritto agli accertamenti comportanti indagini di mero fatto (o empiriche) e, dal profilo della sua estensione oggettiva, comprendesse sia le controversie sulla determinazione quantitativa della materia imponibile e sia (in contrasto con autorevole dottrina) quelle relative all'esistenza del reddito o del cespite e, in genere, ai presupposti del tributo attinenti alla materia imponibile; sicch doveva ravvisarsi giudizio di estimazione semplice tutte le volte che l'accertamento fosse limitato alla valutazione di . dati e di elementi di mero fatto rilevanti ai fini dell'entit o dell'esistenza del reddito tassabile e dell'attivit da cui deriva (cfr., fra le pi recenti ~ --~ I . I .......,~ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 18 luglio 1973, n. 2094; S.U. 17 febbraio 1972, n. 426; 17 maggio 1975, n. 1926; 28 giugno 1976, n. 2424). All'opposto; poi, nell'ampia nozione di estimazione complessa si fa. cevano convergere ~ attribuendosene, quindi, .la cognizione ai giudici ordinari e alla commissione centrale -non soltanto le questioni di fatto attinenti all'estimazione (intesa nell'ampio senso suddetto) connesse a questioni di diritto o da risolvere con criteri giuridici (comportanti un giudizio di valore), ma ancbe le altre che richiedevano l'interpretazione, pur se agevole, di una norma di legge o, comunque, che costituivano il presupposto strumentale per l'applicazione delle leggi (cfr., da ultimo, S.U. 8 luglio 1972, n. 2286; 10 mqrzo 1976, n. 815; 28 giugno 1976, n. 2424). In questa bipartizione, infine, le questioni di fatto del tutto estranee all'estimazione -quali quelle relative al soggetto passivo del tributo, alla imputazione soggettiva del reddito alla spettanza di agevolazioni, alla riscossione delle imposte -trovavano incerta collocazione dal profilo concettuale e nella pratica applicativa, venendo ricondotte all'estimazione semplice (quando si poneva l'accento sulla natura dell'accertamento) ovvero -e molto pi frequentemente -all'estimazione complessa, sul rilievo (minimo) che si trattasse di questioni concernenti l'applicazione della legge (esplicitamente, nel senso dell'esistenza di questioni di fatto non estimative, cfr. S.U. 13 luglio 1976, n. 2689). evidente che questo sistema non potesse essere pedissequamt:nte trasfuso nella normativa delegata ed esigesse, per contro, proprio in ottemperanza alle finalit della delega, una ridefinizione, sia pure nel rispetto delle costanti anzidette. In termini di criteri per il legislatore delegato, quindi, si pu affermare che questo era tenuto a tracciare la linea di demarcazione tra la competenza piena delle commissioni di primo e secondo grado e quella limitata dei due organi di terza istanza con riferimento alla dicotomia estimazione semplice -estimazione complessa, sottraendo agli stessi le questioni di estimazione semplice; ma nell'attuazione di questo disegno gli residuava notevole margine di discrezionalit quanto alle questioni la cui collocazione nell'una o nell'altra categoria era concettualmente e praticamente incerta. Non sembra arduo dimostrare che la normativa delegata non si discosta, nella sostanza, da detti criteri. La formula degli artt. 26 e 40 tiene distinta la valutazione estimativa, come attivit di giudizio, dalle questioni di fatto, cio dalle contestazioni in ordine ad accertamenti di fatto (per un'impostazione analoga, ma con diverso contenuto, cfr. l'art. 285 dell'abrogato t.u. sulla finanza locale) e, nell'ambito di tali questioni, enuclea quelle relative a valutazione estimativa , le quali soltanto vengono sottratte alla cognizione della Commissione centrale e della corte di appello, che hanno competenza su tutte le altre, oltre che -ovviamente -sulle questioni di diritto. 896 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il legislatore delegato, cio prendendo atto che l'estimazione semplice non abbracciava in realt tutte le questioni di fatto, ha definito il limite posto alla cognizione dei due organi con riguardo non alla natura dell'accertamento -in quanto involgente solo indagini empiriche -ma al collegamento della questione di fatto con la valutazione estimativa, con la conseguenza che i due rimedi si configuravano come mezzi di gravame illimitato della sentenza impugnata, proponibili per violazione di legge ed errata risoluzione di questioni di fatto, eccettuate le statuizioni attinenti a valutazione estimativa, impugnabili solo per violazione di legge .. Ora, l'attribuzione di competenza anche in ordine al fatto sicuramente conforme alla delega quanto alle questioni che in passato si facevano rientrare nell'area dell'estimazione complessa; e lo stesso a dirsi degli accertamenti di mero fatto non attinenti all'estimazione (nel senso sopra precisato), per i quali la delega non imponeva alcun vincolo. In ordine a ta1i questioni la nuova disciplina esplicita, in definitiva, una realt gi presente nel precedente ordinamento ed elimina le ragioni di incertezza in esso insite, consentendo altres, in virt. del pi razionale criterio di discriminazione della competenza, il superamento della nozione di estimazione complessa, la quale non ha pi ragione d'essere, dal momento che ormai tutte le questioni di fatto estranee alla valutazione estimativa (e tutte le questioni di diritto) sono indiscutibilmente attratte nella competenza piena dei due organi. Il dubbio sull'eccesso di delega si restringe, quindi, alla possibilit che tale competenza risulti estesa a questioni prima pacificamente ascritte all'estimazione semplice e il nodo ermeutico da sciogliere riguarda, ovviamente, l'ambito del giudizio di valutazione estimativa, occorrendo verificare se comprenda le questioni di fatto relative all'esistenza del reddito o del cespite e, in genere, del presupposto dl tributo ovvero debba ritenersi limitato a quelle strettamente attinenti al quantum della materia imponibile, nel qual caso prenderebbe corpo il sospetto di antinomia con la delega, in quanto l'appartenenza all'estimazione semplice delle controversie di mero fatto sull'esistenza del presupposto costituiva -come si visto -una costante del passato sistema. , Va anzitutto rilevato che una modificazione siffatta, proprio perch radicalmente innovatrice dei principi tradizionali, avrebbe dovuto essere espressa in modo non equivoco dal legislatore delegato. E ci non si rinviene nella norma in esame, non giovando alla tesi restrittiva la novit e il significato lessicale della formula, che concettualmente analoga a quella usata nella norma di delega. Valgono, in proposito, tre ordini di considerazioni. Quanto alla locuzione valutazione estimativa , designando il termine valtitazione l'attivit di giudizio o il complesso delle operazioni con le quali si perviene a determniare il valore di una cosa o di un PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA rapporto, cio la quantit dell'imponibile, l'aggiunta al sostantivo dell'aggettivo estimativa , cui non pu attribuirsi un peso, ha manifestamente la funzione di definire l'ambito di quel concetto, che cos risulta circoscritto alla valutazione o a quel momento della valutazione che si risolve in una stima. E poich questa,. nel linguaggio giuridico, individua il giudizio valutativo espresso sulla base di rilievi di fatto e di cognizioni o regole di carattere tecnico, l'espressione risulta equivalente all'altra estimazione semplice , che nel suo nucleo concettuale del pari designava la valutazione consistente nella pura stima, quindi un giudizio reso in base ad indagini materiali e non giuridiche. In secondo luogo, quanto all'estensione oggettiva di quell'area di giudizio, la possibilit di intendere l'espressione nel significato letterale, oltre ad essere gravemente compromessa dalla rilevata identit concettuale con la precedente, cade appena si consideri che, letteralmente, stima soltanto l'operazione volta ad attribuire valore monetario ad una entit economica che non sia gi espressa in danaro. A rigore, quindi, dovrebbe restare fuori dall'estimazione anche la quantificazione dell'imponibile cui si pervenga attraverso la mera rilevazione di dati, in base ad elementi gi liquidati in danaro. Ma la conseguenza inaccettabile, giacch -com' stato osservato in dottrina -l'illiquidit della base imponibile si riscontra, di norma, soltanto in alcuni tributi (ad es., imposta di registro e I.N.V.I.M., quando il parametro di commisurazione dell'imposta consista nel valore venale dei beni trasferiti); e nella nuova disciplina delle imposte stato notevolmente ampliato il metodo di accertamento ancorato alle scritture contabili, restringendosi, per converso, il campo di impiego delle regole tecniche e delle c.d. valutazioni di normalit se si attenesse alla lettera, quindi, la norma avrebbe ben scarsa rilevanza concreta, senza dire che molte volte la valutazione riguarda contemporaneamente redditi liquidi e illiquidi; di qui la necessit di non affidarsi soltanto all'elemento letterale e di intendere la formula in senso ampio. Infine, quanto alla struttura della norma, la scissione concettuale tra estimazione e accertamenti di fatto -se esplicita in modo tassativo che non tutte le questioni di fatto sono estimative (il che porta inevitabilmente ad escludere, si ripete, che la competenza in fatto dei due organi possa essere individuata con riferimento alla nozione di estimazione complessa) -non influenza affatto il problema in esame. Occorre rilevare, pittosto, che il termine relative, usato per indicare il collegamento con la valutazione estimativa che caratterizza le questioni espunte dalla competenza dei due organi, tale da evocare -nella sua genericit -qualsiasi tipo di connessione (inerenza, pregiudizialit, dipendenza, ecc.) che renda rilevante per la stima il fatto o l'operazione in contestazione. E che perci la categoria idonea ad abbracciare tutte le questioni relative ad apprezzamenti o accertamenti 898 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -eseguiti in funzione dell'estimazione, purch consistenti nel rilevamento e nella qualificazione non giuridica di fatti; ci che rende impugnabili le pronunzie in tema di valutazione della commissione di secondo grado, per violazione di legge (in ordine ai criteri della stima, alla sua ammissibilit, ecc) e per errata risoluzione di questioni giuridiche relative all'accertamento dei fatti. L'area di giudizio precluse ai due organi risulta altres dall'art. 29, primo comma (richiamato, per le cause davanti alla corte di appello, dall'art. 40, quinto comma) che prevede, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio alla commissione di secondo grado per rinnovare (e, ovviamente, per eseguire per la prima volta) il giudizio su questioni di valutazione estimativa , la quale dizione comprende, ex artt. 26 e 40, tutte le questioni di mero fatto sopra indicate. Riassumendo, si pu affermare che la nuova formula individua, nel suo complesso, un'area di giudizio che ha la stessa natura di quella designata dall'espressione estimazione semplice ; ed intrinsecamente idonea ad assumere lo stesso ambito concettuale di quest'ultima anche dal profilo dell'estensione oggettiva del giudizio medesimo. Se cos, non vi sono ragioni per ritenere che il legislatore delegato -il quale ha chiaramente inteso riallacciarsi alla norma di delega adoperando un'espressione letteralmente affine e sostanzialmente equivalente a quella tradizionale si sia voluto discostare dall'accezione ampia del giudizio di estimazione, comprensiva di tutte le questioni di fatto relative al presupposto dell'imposta (la quale nozione affonda le sue radici, com' stato osservato in dottrina, nella legge n. 3719 del 1867). Anche nella nuova disciplina, poi, conservano piena validit gli argomenti tradizionalmente addotti a sostegno di questa opinione. Qui sufficiente segnalare, anzitutto, che le questioni sull'esistenza del presupposto (cespite, reddito, attivit) e quelle sulla quantificazione dell'imponibile, ancorch in astratto distinguibili, nella realt sono quasi sempre intimamente connesse e molte volte inscindibili. Il fenomeno di tutta evidenza per le imposte dirette sui redditi, in quanto l'accertamento sull'esistenza del reddito si identifica, in sostanza, con quello volto alla sua quantificazione; ma si riscontra anche negli altri tributi (ad es., per l'imposta sul valore aggiunto, dove l'accertamento sulla quantit del tributo implica quello sull'esistenza di operazioni imponibili). E tanto trova conferma nelle norme che disciplinano i procedimenti (amministrativi) di accertamento da parte degli uffici, che sono finalizzati al rilevamento di fatti contemporaneamente rilevanti sia per l'esistenza che per la quantificazione della materia imponibile (basti pensare alle frequenti ipotesi in cui consentito il ricorso all'accertamento induttivo o sintetico: artt. 38, 39, 40 e 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Pertanto, se si seguisse la tesi ristrettiva, si assisterebbe ad un inammissibile frazionamento del giudizio in ordine agli stessi fatti, tanto pi PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA pregiudizievole ove si ponga' mente alla diversit dei poteri istruttori delle commissioni di primo e secondo grado. Ci evidenzia l'altro importante elemento esegetico che si trae dalla ratio giustificativa della riserva di competenza a favore di detti organi. Essa va individuata, come noto, prima ancora che nella finalit (di politica giudiziaria) di sottrarre un ingente contenzioso al giudice ordinario o nella (pretesa) inidoneit di quest'ultimo a compiere apprezzamenti di normalit, negli ampi e peculiari poteri istruttori attribuiti in via esclusiva alle commissioni tributarie, le quali conservano, anche nel nuovo contenzioso (art. 35 d.P.R. 1972, n. 636), gli stessi strumenti di accertamento conferiti agli uffici delle imposte in vista delle indagini necessarie per l'individuazione dei presupposti della fattispecie impositiva e la quantificazione degli elementi cui deve essere commisurata l'imposta (cfr. ad es., gli artt. 32, 35 del d.P.R. n. 600 del 1973). Laddove la Commissione centrale difetta di poteri istruttori, dovendo giudicare ex actis, e quelli spettanti alla corte di appello possono essere esercitati nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c. L'opportunit di sottrarre a questi organi le controversie relative agli accertamenti di fatto occorrenti per la quantificazione della materia imponibile sussiste, quindi, e con maggior fondamento, anche per quelle relative all'esistenza della materia tassabile, sicch un diverso trattamento sarebbe del tutto ingiustificato. Le ragioni esposte, valutate nel loro complesso e nella loro reciproca integrazione, consentono pertanto di affermare che la legge delegata ha recepito l'ampio concetto di estimazione sopra delineato, il quale in armonia con i criteri della delega. E ci dispensa dal far ricorso al principio che, quando una norma delegata sia suscettibile di diverse interpretazioni, l'una contraria alla norma di delega e l'altra conforme, deve essere adottata quest'ultima. In definitiva, nella nuova normativa la sfera della competenza funzionale delle commissioni di primo e secondo grado, sottratta alla Commissione centrale e alla corte di appello, non comprende indistintamente tutte le questioni di fatto, ma solo quelle relative a valutazione estimativa; e in questa categoria rientrano sia le questioni di fatto attinenti alla quantificazione dell'imponibile e sia q.elle relative al presupposto materiale del tributo (esistenza del cespite, del reddito, dell'attivit da cui deriva, ecc. per un'analoga impostazione in base alla vecchia disci- plina, ma con riguardo anche alla nuova, S.U. 13 luglio 1976, n. 2689). 6 -Il motivo di ricorso in esame merita tuttavia di essere accolto, giacch, per l'oggetto della controversia, sussiste il vizio di incompetenza denunziato dal ricorrente. L'unica questione portata alla cognizione della Commissione centrale con il ricorso del'Amministrazione, riguardava l'esistenza del credito del ~-,.wx:."x . X X 900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Luzzatto nei confronti della s.a.s. Agricola Immobiliare Giuliana, che l'Ufficio aveva supposto esistente essenzialmente in base ad una posta passiva (ripetuta per pi anni) della situazione patrimoniale della societ. Tanto la commissione distrettuale quanto quella provinciale erano andate in contrario avviso, ritenendo inattendibili quel dato di fatto in base a considerazione anch'esse di puro fatto. N la questione era stata prospettata in termini diversi, involgenti profili di diritto, alla Commissione centrale, la cui decisione risulta resa, infatti, attraverso un nuovo apprezzamento di quegli stessi elementi. Ma si visto che appartengono alla valutazione estimativa -e quindi alla sfera di competenza riservata alle Commissioni di merito -anche le questioni di puro fatto sull'esistenza del cespite; e tale dev ritenersi quella in oggetto, concernente esistenza del rapporto obbligatorio produttivo del reddito per interessi. La questione esorbitava, quindi, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 636 del 1972, dalla competenza della Commissione centrale, la quale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso della finanza per essere definitiva la decisione della commissione di secondo grado, in quanto non erano stati denunziati vizi della pronunzia rientranti nella cognizione dell'organo di terza istanza. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 dicembre 1977, n. 5277 -Pres. Jannuzzi -Est. Caturani -P. M. Pandolfelli (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Fatigati (avv. Stella Richter). Imposta di registro -Societ di persone -Scioglimento -Assegnazione ai soci di beni acquistati dalla societ -Imposta graduale -Precedente acquisto da parte di societ di capitali poi trasformata in societ di persona -Irrilevanza. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 88). Imposta di registro -Societ di persone -Scioglimento -Assegnazione ai soci di singoli beni -Imposta graduale -Valutazione della base imponibile al netto di passivit accollate -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 9269, artt. 30 e 43; d.!. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15). Nell'assegnazione di beni ai soci a seguito di scioglimento di societ di persone, la regola dell'art. 88 della tariffa A della legge di registro del 1923, secondo la quale dovuta la sola imposta graduale ove vengono assegnati immobili acquistati o costruiti dalla societ, trova applicazione PARTE I, S)3Z. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 901 anche quando l'acquisto sia avvenuto a favore di societ di capitoli successivamente trasformatosi in societ di persone (1). Nell'assegnazione ai soci di singoli beni a seguito di scioglimento di societ di persone, anche se soggetto alla sola imposta graduale, la base imponibile costituita dal valore dei beni assegnati, senza tei:zer conto dell'accollo di passivit (2). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 novembre 1977, n. 5056 -Pres. Jannuzzi -Est; Martinelli -P. M. Ferraiolo (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Gai (avv. Menghini). Imposta di registro -Societ di persone -Recesso di socio Unico socio superstite . Rinuncia alla quota sociale Imposta di trasferimento Commisurazione al valore lordo. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 27 e 43; e.e. artt. 2285, 2290, 2293) . . Soltanto quando la societ continua a sopravvivere, per il recesso di un socio, come per la cessione di quota, il valore della quota liquidata o ceduta va calcolato al netto delle passivit; quando a seguito del recesso la societ con unico superstite si scioglie senza liquidazione e l'attivit sociale viene proseguita individualmente, si determina un trasferimento in favore di colui che continua l'attivit dell'interezza delle quote che sarebbero spettate ai soci recedenti che soggetto ad imposta proporzionale calcolata a norma degli artt. 27 e 43 dell'abrogata legge di registro (3). I (Omissis). -Passando all'esame del ricorso, col primo motivo l'Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 88 della tariffa allegato A alla legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269); 4 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; z57 e 1116 e.e. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto l'art. 88 della tariffa allegato A alla legge del registro contempla separatamente le vicende delle societ di capitoli e quelle delle societ di persone. Ne consegue che sia l'acquisto dell'immobile sia la sua 'assegnazione ai soci dopo lo scioglimento della societ debbono riguardare una societ (1-3) Sulla prima massima del1la prima sentenza non si pu convenire. L'assegnazione di beni ai soci a seguito dello scioglimento di societ di persone considerato (art. 48 legge di registro del 1923 e art. 88 della tariffa A) 12 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di persone, mentre, nella specie, gli immobili furono acquistati da una societ di capitali poi trasformatasi in societ di persone. L'imposta graduale presuppone in ogni caso la retroattivit delle assegnazioni, le quali non sono considerate trasferimenti perch i beni si considerano propriet esclusiva dell'assegnatario sin dall'inizio. Ora, ci possibile nella societ di persone, nella quale il patrimonio sociale compropriet dei soci mentre non pu ammettersi nelle societ di capitali, dove esso appartiene ad un soggetto distinto: pertanto, secondo la ricorrente l'effetto retroattivo pu ipotizzarsi dal momento della trasformazione, non gi dal momento iniziale dell'acquisto dei beni, onde venuta meno la natura dichiarativa dell'assegnazione, sarebbe applicabile alla fattispecie l'imposta pro porzionale (e non graduale) di registro. La censura non fondata. L'Amministrazione ricorrente sostiene che l'atto di assegnazione ai soci in seguito a scioglimento di una societ di persone, in tanto soggetto all'imposta graduale, ai sensi dell'art. 88 della tariffa all. A alla legge di registro del 1923, in quanto sia al momento in cui il bene fu acquistato dalla societ, sia quando si procede in concreto all'assegnazione tra i soci in seguito allo scioglimentff, l'ente sia pur sempre una societ di persone. Poich, nella specie, gli immobili assegnati furono acquistati dalla S.p.A. Fratelli Fadigati che successivamente si trasform nella societ in nome collettivo Fadigati Giuseppe e Giovanni si afferma che i beni assegnati ai soci non furono acquistati da quest'ultima, ma dalla preesistente societ, onde era nella specie applicabile l'imposta proporzionale di regitro, posto che l'atto di assegnazione non aveva natura dichiarativa. come scioglimento di comunione e quindi soggetto all'imposta graduale quando, a ciascun socio viene assegnato lo stesso bene che aveva conferito o quando si assegnano beni acquistati dalla societ; ci perch la societ di persone era concepita come una compropriet nella quale i soci avevano un diretto potere sul patrimonio sociale (v. C, BAFILE, Le quote di societ di persone nell'imposta di registro, in questa Rassegna, 1971, I, 649; Ancora sulle quote di societ di persone nell'imposta di registro, ivi, 1973, 440). Al contrario nelle societ di capitali, nelle quali H socio ha verso la societ soltanto un diritto di credito, l'assegnazione di beni al socio ha natura di trasferimento (art .88 n. 1 tariffa A). Quando i beni sono stati acquistati da una societ di capitali, l'assegnazione al socio non ;pu avere carattere di divisione, neppure se vi stata la trasformazione delJa societ di capitali in societ di persone. E proprio perch la. societ di capitali nel trasformarsi in societ di persone ha conservato la propria identit, non si pu considerare dichiarativa l'assegnazione ai soci di benii acquistati dalla societ di capitali. La soluzione adottata dalla sentenza sarebbe accettabile se la trasformazione della societ avesse dato luogo alla applica2lione dell'imposta di trasferimento dei beni che costituivano il patrimonio; ma ci non avviene perch ila trasformazione bens soggetta ad imposta (art. 83 della tariffa A modificato dall'art. 6 d. I. 5 aprile 1945 n. 141), ma questa una impo.sta, dello 0,50 % sull'attivo, che non riguarda il trasferimento PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 903 La tesi non pu essere condivisa dal Collegio. Ai sensi dell'art. 88 lett. b) della tariffa, l'atto di assegnazione dei beni immobili ai soci in seguito a scioglimento e liquidazione di una societ di persone soggetto: a) all'imposta proporzionale di registro, quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi confer l'immobile nella societ; b) all'imposta graduale, quando l'assegnazione avviene a favore del conferente o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla societ. Nel caso in esame il problema interpretativo ha la sua radice nel fatto che l'acquisto dei beni oggetto dell'assegnazione fu operato dalla S.p.A. Fratelli Fadigati, poi trasformatasi nella societ in nome collettivo. Fadigati Giuseppe e Giovanni, i cui beni sono stati ripartiti tra i soci in seguito allo scioglimento della societ. Orbene, posto che in sede di assegnazione i soci Fadigati non hanno ricevuto una quota superiore alla quota di diritto (art. 48 legge di registro del 1923), la natura puramente dichiarativa dell'assegnazione deve essere considerata con riferimento all'epoca in cui l'assegnazione stessa avvenuta. Ed in tale momento i beni assegnati facevano parte del patrimonio sociale della disciolta societ in nome collettivo, onde, venuta meno con lo scioglimento l'autonomia patrimoniale della societ, i beni stessi erano in una situazione di comunione tra i soci. In queste condizioni, la natura giuridica della trasformazione dell'ente societario da uno in altro dei tipi previsti dalla legge presente nella fattispecie una rilevanza del tutto marginale, poich, anche se volesse accogliersi la tesi contraria alla persistente identit dell'ente nonostante la trasformazione (tesi ripudiata dalla giurisprudenza costante di questa Suprema Corte: sent. 5 aprile 1971, n. 979; 4 maggio 1966, n. 1114; 17 ottobre 1959, n. 2930), rimarrebbe pur sempre il dato pacifico che i beni immobili in questione furono acquistati (all'atto della trasformazione) del ;patrimonio. Sarebbe troppo facile eludere la norma che impone l'imposta di trasferimento sulla assegnazione di beni ai soci di societ di capitali, procedendo alla trasformazione deLla societ e quindi allo scioglimento ed eludere altres la norma che condiziona l'applicazione dell'imposta graduale alla corrispondenza del valore dei beni assegnati alla quota, procedendo alla cessione di azioni o quote al momento della trasformazione. La seconda massima della prima sentenza e la seconda sentenza correttamente individuano due eccezioni alla regola ormai pacifica (Relazione Avv. Stato, 1977-75, Il, 753) che nella cessione di quota di societ di persone la base imponibile determinata al netto delle passivit. Ci non avv,iene n per l'assegnazione di beni singoli al momento dello scioglimento, anche se l'assegnazione soggetta all'imposta graduale, n quando il trasferimento della quota, sotto forma di rinuncia alla liquidazione del socio recedente, abbia luogo in favore di unico socio superstite che continua l'attivit individualmente. - 904 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dalla societ in nome collettivo Fratelli Fadigati, allorch venne meno il preesistente ordinamento di societ di capitali. Consegue che non pu negarsi -come rettamente ha ritenuto l'impugnata sentenza -che l'atto di assegnazione in esame va soggetto alla imposta graduale di registro, comprendendo esso beni immobili comunque acquistati dalla societ in nome collettivo Fratelli Fadigati. Il che si spiega, sotto il profilo razionale e logico, considerando che la ipotesi in questione stata collocata dal legislatore sullo stesso piano dell'altra fattispecie (anch'essa assoggettata all'imposta graduale) dell'assegnazione del bene in favore del conferente. In entrambi i casi infatti, il condividente assegnatario non realizza alcun (nuovo) acquisto, per la natura meramente dichiarativa dell'assegnzione, posto che nel primo caso il bene conferito era .gi suo ed il rientro nel suo patrimonio costituisce effetto di un atto meramente dichiarativo che pone termine allo stato di comunione in cui esso versava con gli altri beni; nella seconda ipotesi, il bene stato acquistato dalla societ con danaro prelevato dal patrimonio sociale ed in quanto tale in comunione di tutti i soci, realizzando una sorta di surrogazione della cosa al prezzo. In entrambi i casi, pertanto, non discutibile il carattere puramente dichiarativo (e non traslativo) dell'attribuzione patrimoniale. N pu esplicare alc1:1n rilievo in senso opposto, la diversa epoca cui pu farsi risalire retroattivamente lo stato di comunione dei beni, giacch, ci che rileva, agli effetti tributari, la natura economica dell'atto soggetto al tributo e sotto questo profilo, non pu che riconoscersi la natura puramente dichiarativa dell'assegnazione di beni immobili facenti parte del patrimonio sociale della disciolta societ in nome collettivo, in quanto acquistati dalla stessa (o direttamente dai terzi ove si ritenga che la trasformazione societaria non incida sulla identit del soggetto giuridico -dove deve ritenersi -ovvero dalla preesistente societ per azioni, ove si volesse sostenere la' tesi contraria). Il primo motivo del ricorso deve essere, pertanto, respinto.I Col secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 88 tariffa all. A: della legge di registro del 1923, 4, 43 e 48 della stessa legge, 757 e 1116 e.e.; 15 e 17 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in quanto si assume che il problema della valutazione dei beni assegnati completamente autonomo rispetto a quello della natura dkhiarativa o traslativa 'dell'assegnazione, poich anche le imposte graduali sono commisurate al valore venale dei beni. Nella specie si tratterebbe di assegnazione di singoli beni e di accollo di debiti senza reciproche influenze, posto che l'assegnazione non riguarda una quota sociale, intesa unitariamente come complesso di attivit e passivit. Trattenendosi di una societ sciolta, i beni .assegnati debbono valutarsi agli effetti dell'imposta di registro in s e per s, indipenden PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA temente dalla considerazione che all'assegnatario vengano anche accollate le passivit della disciolta societ. La censura fondata. L'impugnata sentenza ha ritenuto di trarre dalla (accertata) natura dichiarativa (e non traslativa) dell'assegnazione, il principio per cui la valutazione della base imponibile non poteva operarsi ai sensi dell'art. 43 della legge di registro del 1923 (corrispettivi convenuti compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario), onde pervenuta alla conclusione che la valutazione nella specie andava effettuata al netto delle passivit. Senonch -come bene ha rilevato l'amministrazione ricorrente -il problema della valutazione dei beni assegnati autonomo rispetto al problema della natura di quella assegnazione. Il che discende sia dall'art. 30 della legge di registro, secondo cui le tasse progressive e proporzionali di trasferimento e quelle graduali sono commisurate al valore venale dei beni in comune commercio '" sia dell'art. 15 del dJ. 7 agosto 1936, n. 1639, il quale statuisce che le imposte di successione e di registro progressive e proporzionali, di trasferimento, nonch le imposte graduali concernenti beni immobili... sono commisurate sul valore venale in comune commercio... . D'altronde, nella ipotesi che si considera non era in questione la valutazione di imponibile attinente a cessione di quote, le quali sono considerate unitariamente come complesso di attivit e passivit che si trasferiscono al cessionario, posto che il presupposto dell'assegnazione la fine della stessa societ, per cui, trattandosi di assegnazione di singoli beni, era il valore di questi ultimi che andava preso in considerazione, senza che lo stesso potesse, agli effetti della valutazione della base imponibile, essere depurato dei debiti accollatisi dall'assegnatario. -(Omissis). II (Omissis). -Con l'unico motivo l'Amministrazione Finanziaria, lamentando la violazione degli artt. 27 43 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, degli artt. 2, 88, 89 Tariffa Ali. A in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., c.ensura la sentenza impugnata per aver ritenuto nella fattispecie l'esistenza di un mero recesso del socio da una societ di persone (ex art. 2285, 2283, 2293, e.e.). omettendo di considerare che, con l'uscita dei due soci dal rapporto societario, la Societ aveva cessato di esistere, essendo l'attivit aziendale continuata sotto forma di ditta individuale. Sostiene, quindi, l'Amministrazione ricorrente che nella subiecta materia (risultando la rinuncia dei soci alla liquidazione della propria quota in quanto assorbita dai debiti sociali) non pu trovare applicazione il dispo~to di cui all'art. 88 906 RASSEGNJ\ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tariffa all. A della legge di registro, ne l'imposta graduale prevista per lo stralcio di quota, in regime di comunione, ma l'atto deve essere tassato con l'aliquota proporzionale contemplata per gli atti di trasferimento~ La censura fondata. Invero, l'ipotesi del recesso del socio da una societ di persone si realizza ai sensi degli artt. 2285, 2290, 2293 e.e., soltanto nel caso in cui, con l'uscita del socio o dei soci, la societ continui a sopravvivere, salva la reintegrazione della pluralit dei subietti nel .termine previsto del l'art. 2272 n. 4 e.e. Soltanto in tale ipotesi pu trovare applicazione il principio pitt volte affermato da questa Corte, che, cio, nel caso di recesso del socio di una societ di persone o di cessione della relativa quota ad altri soci, cos come in ogni altro caso di negoziazione della medesima, il valore della quota liquidata o ceduta va calcolato al netto delle passivit che su essa gravano al momento del recesso o della cessione: e ci, in quanto il carico delle passivit rimane alla societ, mentre la responsabilit dei soci per le obbligazioni sociali verso i terzi ha carattere sussidiario, potendosi essa far valere solo previa escussione del patrimonio sociale (cfr. Cass. sez. I, 10 marzo 1971, n. 681; sez. II, 2 dicembre 1972, n. 3565; sez. I, 7 maggio 1974, n. 1277). A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi nel caso in cui la So ciet venga sciolta, senza che si proceda alla liquidazione, come accaduto nella specie, e l'attivit sociale venga proseguita in proprio da uno degli ex soci. In tal caso non si realizza affatto la situazione suindicata -che, cio, i debiti rimangono a carico della societ, che persiste, con la responsabilit sussidiaria a carico dei soci recedenti; ma, appunto perch la societ si scioglie definitivamente senza farsi luogo alla liquidazione e l'attivit, che ne formava oggetto, viene ora proseguita da uno solo degli ex soci con una ditta individuale, tutti i rapporti sociali attivi e passivi si concentrano e si trasferiscono in capo a lui, sicch le attivit devono ritenersi acquisite dal predetto titolare della ditta individuale, il quale l'unico responsabile, anche nei rapporti con gli ex soci recedenti, delle passivit sociali verso i terzi. Consegue che il recesso puro e semplice dei soci importa, nel suo risultato economico-giuridico, l'attribuzione, in favore di colui che continua >l'attivit sociale, delle quote che sarebbero spettate ai soci recedenti, nella loro interezza, comprensiva anche della passivit, pertanto, ai fini della tassazione dell'atto di cui trattasi, devono trovare applicazione gli artt. 27 e 43 della legge di registro ora abrogata, la quale ultima norma disponeva che, nei trasferimenti a titolo oneroso, la tassa proporzionale applicata in ragione dei prezzi e degli altri corrispettivi convenuti fra le parti, compresi gli oneri che passano a carico dell'acquirente o cessionario . (Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ottobre 1977, n. 4430 -Pres. Mirabelli -Rel. Mancuso -P. M. Grimaldi (conf.) -Impresa Angelo Giustini (avv. Carbone) c. A.N.A.S. (avv. Stato Lancia) . .Appalto Appalto di opere pubbliche Sospensione dei lavori Inclusione fra i cosiddetti fatti continuativi Esclusione Onere della riserva . Sussistenza. (R.D. 25 maggio 1895, n. 530, artt. 53, 54 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26 e 27). Appalto Appalto di opere pubbliche Collaudo Ammissione di lavori non autorizzati Condizioni Lavori non menzionati nel verbale di cllaudo Diritto a compensi Esclusione. (R.D. 25 maggio 1895, n. 530, artt. 20 e 103; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 13). La sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione non rientra nel novero dei c.d. fatti continuativi, in quanto aila loro ripresa l'appaltatore in grado, operando secondo media diligenza e buona fede, di percepire e denunziare i termini di quella che, in tale stadio, un'a situazione esaurita, e perci divenuta palese nella sua connotazione di fatto generatore di un pregiudizio ormai ontologicamente, apprezzabile e gi realizzatosi, quantificabile, quindi, in un ambito temporale ragionevole. Ne deriva che l'appaltatore decade dal diritto di far valere pretese di compensi correlati alla sospensione se omette di formulare la riserva generica nel verbale di ripresa dei lavori (1). Nella disciplina dei pubblici appalti non configurabile una collaudazione o collaudabilit implicita. Una pretesa di compensi per lavori non autorizzati preventivamente pu trovare ingresso solo quando essi siano riconosciuti esistenti e vengano giudicati al tempo stesso indispensabili per l'eseczione dell'opera e meritevoli di collaudo, ma una tale valutazione esclusa dalla circostanza che il verbale di collaudo non faccia menzione dei lavori (2). (1) Cfr., nello stesso senso, le decisioni richiamate in sentenza, Cass. 5 gennaio 1976, n. 8, in questa Rassegna 1976, 11, 124; Cass. 27 novembre 1975, n. 3958, Giust. civ. Mass. 1975, 1850; Cass. 18 lug1io 1975, n. 2841, in questa Rassegna 1975, I, 911, cui, adde, per ulteriori richiami, fa giurisprudenza richiamata nella Relaz. Avv. gen., 1971-1975, III, n. 285, pag. 294. Sul punto, in dottrina, cfr. CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, Milano, 1976, n. 623, pag. 943. 908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Deduce il ricorrente con il primo mezzo violazione degli artt. 26, 27 Capitolato Generale 00.PP. 16 luglio 1962 n. 1063, 53, 54, 89 Reg. 25 maggio 1895 n. 350, 829 c.p.v. c.p.c~, e lamenta: che la Corte di Appello abbia negato rilevanza di dserva a quanto contenuto nella cit. lettera 15 luglio 1965, (rilevanza, invece, da riconoscersi in base al principio di equipollenza), con ci, peraltro, dissentendo dagli arbitd in base ad un non consentito apprezzamento di merito. Non pu, in pri~o luogo, tacersi il rilievo della insita contraddittoriet della censura, la quale, mentre pone in termini di diritto le ragioni per le quali sarebbe, nella specie, da riconoscersi la presenza di una valida ed efficace riserva, al tempo stesso, prospetta che la impugnata sentenza, nel dissentirne, avrebbe invaso il campo degli apprezzamenti di fatto. Dovendosi tale contraddittoriet necessariamente risolvere nel senso del superamento dell'estremo dialettico che l'avversa, cio ravvisando nella censura solo una critica di ordine giuridico alle ragioni che hanno indotto la Corte del merito ad opinare diversamente sulla questione, non arduo avvertirne immediatamente la chiara infondatezza. E, infatti; l'onere della immediata denuncia di ogni fatto, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a s sfavorevoli, costituisce, com' noto, espressione di un principio generale, posto a cardine del sistema dei pubblici appalti, che, per l'ampiezza della portata e la ratio ispiratrice, non pu subire deroga se non nei casi in cui l'onere della riserva nel termine ordinario risulta, in concreto, non attuabile, e, cio, in presenza, fra le altre poche, della ipotesi dei c.d. fatti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa. Ma, a prescindere dal generico rilievo che anche per essi, riprende vigore la regola che impone all'appaltatore di farne riserva non appena egli disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante la situazione per lui pregiudizievole ed il presumibile onere economico relativo; ulteriormente da considerare in termini decisivi che, secondo la giurisprudenza di questa S.C., la sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione (l'evento, cio, che d causa alla pretesa cui il presente motivo si riferisce) non rientra nel novero dei c.d. fatti continuativi, in quanto, alla ripresa dei medesimi, l'appaltatore in grado, operando secondo media diligenza e buona fede, di percepire e denunziare i termini di quella che, in tale stadio, una situazione esaurita, e (2) Sul carattere obbligatorio e formale del collaudo negli appalti di opere pubbliche, cfr. CIANFLONE, op. cit., n. 534, pag. 797. Sul co1laudo di lavori non autorizzata. preventivamente, cfr. L'APPALTO, Rassegna di giurisprudenza commentata, a cura di CARNEVALE e FERRATI, Milano, 1974, I, pag. 772, e la giurisdizione e dottrina ivi richiamate. - PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 909 perc10 divenuta palese nella sua connotazione di fatto generatore di un prgiudizio ormai ontologicamente apprezzabile e gi realizzatosi, quantificabile, quindi, in un'ambito temporale ragionevole. Ond' conseguenziale che, in tale ipotesi, la riserva generica deve essere formulata (contrariamente a quanto accertatosi, per la specie, nella debita sede) nel verbale di ripresa dei lavori, come base per gli ulteriori adempimenti formali da parte della stessa impresa reclamante, per modo che le di lei pretese, correlate al pregiudizio derivato dalla sospensione, debbono -per un principio che non ammette equipollenti sul piano della forma -considerarsi precluse in forza di decadenza in caso di intempestivit, e ancor pi di omissione (ch di questo trattasi in casu), del 1 primo o d\ (uno dei) successivi adempimenti, dalla legge posti a carico dell'appaltati:>re. A tali criteri (peraltro, costanti in giurisprudenza: cfr. Cass. 5 gennaio 1976 n. 8, 27 novembre 1975 n. 3958, 18 luglio 1975 n. 2841) torna ad affidarsi questa S.C. nel confermato convincimento della loro piena aderenza ai princpi normativi che reggono il sistema dei pubblici appalt_i. Lamenta il ricorrente con il secondo motivo violazione degli artt. 13 Cap. Generale di appalto 00.PP. 16 luglio 1962, n. 1063, 20, 103 Reg. 25 maggio 1895 n. 350, 829 c.p.v. c.p.c., e deduce: che la Corte di Appello avrebbe dovuto condividere la tesi che la costruzione della banchina di rinforzo fu riconoscita indispensabile in sede di collaudo, argomentando dal fatto che, altrimenti, il .collaudatore (ai sensi del cit. art. 103) avrebbe sospeso il rilascio del relativo certificato; e, perci, lamenta che .. tale giudice abbia, in virt di questo atteggiamento, considerato preclusiva, ai fini del compenso al riguardo chiesto dall'impresa, la mancanza di un anteriore ordine scritto del direttore dei lavori, senza considerare, oltretutto, come questi, a suo tempo, non avesse mosso obiezioni al riguardo. Anche qu!!sto motivo va respinto. Perch, di vero, il collaudatore dell'opera pubblica possa, a mente del cit. art. 103 Reg. 1895/350, direttamente ammettere in contabilit le variazioni ed addizioni non autorizzate (rientranti nell'importo totale dell'opera stessa e nei limiti delle spese approvate), ovvero proporre alla stazione appaltante i provvedimenti del caso, anche agli eventuali fini di nuovi stanziamenti (quando si tratti di addizioni e variazioni, invece, non rientranti), necessita la ricorrenza del duplice presupposto della indispensabilit dei lavori medesimi, o di parte di essi, e che egli li apprezzi come meritevoli di collaudo. Orbene, l'insussistenza, nel verbale di collaudo, della menzione della controversa banchina non postula punto la conclusione che ne sia stata, in tal modo, implicitamente riconosciuta la conformit ai presupposti di cui sopra, e neppure che ne sia stata, sic et simpliciter, riconosciuta la materiale formazione. Ma, al contrario, non pu non spiegarsi, nell'ambito 910 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO logico e nell'ambito della disciplina formale delle operazioni di collaudo, o nel senso della non realizzazione ovvero, altern:;ttivamente, nel senso della non indispensabilit del determinato lavoro extracontratto non autorizzato dalla direzione di lavori. Non si configura, nella disciplina del sistema dei pubblici appalti, l'istituto della collaudazione o coUaudabilit implicita, cos come, al di fuori dei presupposti e dei provvedimenti consentiti (per qua~to riguarda la fase dell'esecuzione) dall'art. 13 Cap. Gen. App., e (per quanto riguarda la fase del collaudo) dal pi volte cit. art. 103, non sussiste possibilit di compenso per i lavori o magisteri di propria iniziativa realizzati dall'impresa, quanto meno in base ad un'azione, rientrante nel tipo di quella proposta dal Giustini. A tali princpi giuridici essendosi attenuta l'impugnata sentenza con la consapevolezza della loro portata preclusiva e della irrimediabilit delle derivantine conseguenze, attesa la ritenuta inconfigurabilit di fatti equivalenti in materia (quali, in ipotesi, la personale conoscenza, da parte del direttore dei lavori, della formazione del dato manufatto o la di lui inerzia al riguardo), neppure regge il conclusivo addebito, che ad essa muove il ricorrente, di non avere (o di avere arbitrariamente, cio nel fatto) apprezzato determinate circostanze giovevoli alla opposta tesi della equivalenza. Il ricorso principale, che va in conclusione rigettato con ogni conseguenza di legge, trae seco l'assorbimento del ricorso incidentale (perch) condizionato dell'Amministrazione. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 20 -Pres. Vallillo - Rel. Granata -Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Tavella) c. De Lorenzo. Espropriazione per p.u. -Indennit di espropriazione -Debito di valuta Rivalutazione -Inammissibilit. (Cod. civ., art. 1277). Procedimento civile Appello principale -Capo della sentenza impugnato . Misura dell'indennit di espropriazione Appello incidentale tardivo Misura dell'indennit di occupazione Inammissibilit. (Cod. proc. civ., art. 334). Procedimento civile -Spese processuali -Soccombenza Riferibilit separata ai diversi gradi di giudizio Ammissibilit. (Cod. proc. civ., art. 91). La natura pecuniaria dell'obbligazione relativa all'indennit di espropriazione la rende insensibile alla svalutazione monetaria fuori dell'ipotesi PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 911 di responsabilit dell'espropriante per maggiori danni determinati da colpa (1). La misura dell'indennit risarcitoria per occupazione abusiva costituisce un capo di pronunzia distinto da quello concernente la misura dell'indennit di espropriazine onde inammissibile l'appello incidentale tardivo rivolto contro il primo se l'appello principale sia limitato al secondo capo di pronunzia (2). Accolto l'appello con cui la parte soccombente abbia impugnato solo parzialmente la sentenza di primo grado e rigettato l'appello incidentale della parte vittoriosa, il regolamento delle spese del giudizio pu .avvenire mantenendo ferma la condanna del soccombente per il primo grado di giudizio in conformit della sentenza impugnata e ponendo le spese della fase di impugnazione a carico della parte rimasta in questa soccombente e per vittoriosa riguardo al giudizio complessivamente considerato (3). (Omissis). -1. -La determinazione della indennit di espropriazione, compiuta dal primo giudice, censurata, in sensi opposti, sia dalla Cassa per il Mezzogiorno, in via principale, che dalla Crispo e dalla Petrucco, in via incidentale: la prima lamentando che la sentenza impugnata abbia tenuto conto anche della svalutazione monetaria, le seconde dolendosi della misura insufficiente della liquidazione (rispettivamente primo motivo dell'appello principale e secondo motivo dell'appello incidentale). La Crispo e la Petrucco, inoltre, si dolgono che non sia stata rivalutata anche la somma attribuita a titolo di risarcimento del danno per 1a pregressa occupazione illegittima e chiedono che sulle maggiori somme cos dovute per indennit di espropriazione e per risarcimento danni siano computati gli interessi legali (primo e terzo motivo dell'appello incidentale). Entrambe le parti chiedono poi, come conseguenza dell'accoglimento delle rispettive censure di merito, un conforme regolamento delle spese (1) Sulla natura di credito i valuta deWindennit di espropriazione (e di <>ccupazione legHtima), cfr., nello stesso senso, Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, Giust. civ. Mass. 1976, 1395; Cass. 3 aprile 1973, n. 895, Giust. civ. Rep. 1973, espropr. pubbl. int., 113; Cass. 20 marzo 1973, n. 766, Foro it. 1973, I, 2094; Cass. 19 febbraio 1964, n. 374, Giust. civ. 1964, I, 1447; Cass. 28 giugno 1960, n. 1684, Foro amm. 1960, II, 384. La necessit di tener conto della svalutazione monetaria in connessione con la natura di valore del relativo credito, invece affermata per ~'indennizzo dovuto per il periodo di illecita protrazione dell'occupazione: cfr., in tal senso, Cass. 12 gennaio 1977, n. 123, Giust. civ. Mass. 1977, 50; Cass. 10 novembre 1976, n. 4118, ivi, 1976, 1690; Cass. 6 ottobre 1976, n. 3290, cit. (2-3) Non consta di precedenti in termini. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 912 di questo grado e, quanto alla Cassa (secondo motivo dell'appello principale) anche del grado precedente. 2. -La doglianza della Cassa circa la rivalutazione della indennit di espropriazione fondata. La sentenza impugnata, determinato l'ammontare di tale indennit con riferimento al valore della moneta nel 1967, epoca della espropriazione, ne ha poi ritenuto dovuta la rivalutazione meramente in ragione della svalutazione verificatasi alla data della decisione. Ha cos obliterato la natura pecuniaria della relativa obbligazione, insensibile come tale alla svalutazione monetaria fuori della ipotesi -estranea alla specie perch neppure allegata -di una responsabilit dell'espropriante per maggiori danni determinati da colpa (Cass. S.U. 20 marzo 1973, n. 766; Cass. 3 aprile 1973, n. 895; Cass. 13 luglio 1973, n. 2024). La voce corrispondente va dunque eliminata dal computo effettuato dal primo giudice, con le conseguenze che pi avanti saranno precisate. 3. -Infondata nel merito, pur se, contrariamente all'assunto difensivo della Cassa, ammissibile in rito, la censura oggetto del secondo motivo dell'appello incidentale, relativo al valore del terreno posto dal Tribunale regionale a base della liquidazione dell'indennit di espropriazione. Proprio perch concernente la misura di tale indennit, oggetto del gi esaminato primo motivo dell'appello principale, la doglianza risulta ritualmente dedotta in via incidentale. Essa per destituita di fondamento. Secondo le espropriate, il Tribunale regionale -'-nel ridurre a lire 800 al mq. il prezzo unitario indicato in lire 1200 dal C.T.U. sul rilievo che questi aveva riferito il valore cos stimato ad un suolo ottimale , laddove quello in esame presentava aspetti morfologici negativi, specialmente quanto all'a_ccesso ed alla posizione in pendo -non avrebbe considerato che tali caratteristiche erano gi state computate dal consulente, la cui stima, quindi, avrebbe dovuto essere recepita senza ulteriori riduzioni. Per contro, dalla sentenza impugnata risulta che il primo giudice ha avuto piena consapevolezza del calcolo riduttivo gi effettuato dal C.T.U. in ragione degli indici negativi offerti dalla morfologia del terreno espropriato rispetto ad altro terreno in condizioni ottimali, ma ha tuttavia ritenuto di dover apportare una riduzione ulteriore sia in ragione di una pi congrua valutazione di quel deprezzamento compiuta autonomamente avvalendosi anche della sua competenza tecnica, sia in ragione, soprattutto, della neces- Riguardo alla seconda massima, per l'affermazione che quello degli interessi sul capitale corrispondente alil'indennit di espropriazione o aH'equivalente economic;o del bene solo un criterio di liquidazione dell'indennit di occupazione o del danno da occupazione illecita, cfr. Cass. 27 giugno 1975, n. 2521, in Giur. it. 1976, I, l, 951. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 913 sit di rapportare alla data della espropriazione, precedente di oltre un anno al deposito della relazione, i valori in questa invece indic;ati testualmente come attuali e quindi evidentemente riferiti al momento della stima e non, come legge, a quello dell'esproprio. Pertanto il motivo in esame -denunziando una ratio decidendi in realt estranea alla sentenza impugnata, sul punto fondata invece sopra diversa argomentazione, non censurata -va rigettata. 4. -Inammissibile, invece, il primo motivo dello stesso appello incidentale. Infatti la (misura della) indennit risarcitoria per occupazione abusiva, cui esso si riferisce, costituendo un capo di pronunzia distinto da quello concernente la (misura della) indennit di espropriazione, andava investita con impugnazione autonoma nel termine utile per l'appello principale, e non tardivamente in via incidentale. N a conclusioni diverse pu pervenirsi sul rilievo che, quando, come nella specie avvenuto, il risarcimento per occupazione illegittima una funzione della indennit di espropriazione perch commisurato agli interessi legali sull'ammontare di questa, la rinnovazione della controversia in ordine alla seconda rimette in discussione anche la prima. Il collegamento, invero, puramente indiretto e come tale, in tesi, inidoneo a concretizzare la correlazione richiesta per legittimare la impugnazione incidentale tardiva. Nell'ipotesi, comunque, inesi~tente in fatto, avendo il Tribunale regionale calcolato l'indennit di occupazione abusiva sull'ammontare non rivalutato della indennit di espropriazione, onde in nessun modo potrebbe incidere sulla misura della prima la questione, oggetto dell'appello principale, relativa alla non rivalutabilit della seconda. 5. -Rigettata la censura concernente la domanda di maggior somma per indennit di espropriazione,, e dichiarata inammissibile quella concernente la domanda di maggior somma per indennit di occupazione illegittima, nessun ulteriore interesse risulta ovviamente dovuto alle espropriate, onde anche il terzo motivo del loro appello incidentale va respinto. 6. -Per effetto delle statuizioni fin qui rese, mentre la somma di lire 1.479.470 liquidata dalla sentenza impgnata a titolo di risarcimento danni da occupazione abusiva rimane ferma, invece dal calcolo della indennit di espropriazione va espunta la somma di lire 972.800 dalla sentenza liquidata a titolo di svalutazione monetaria, sicch l'indennit stessa risulta pari al solo valore capitale di lire 4.864.000 gi fissato dal pri1'90 giudice, conseguentemente riducendosi a lire 3.308.530 (lire 4 milioni 281.330 meno lire 972.800) la somma, che la Cassa per il Mezzogiorno deve essere condannata a versare a tale titolo presso la Cassa DD.PP. 914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 7. -Quanto alle spese, mentre quelle di primo grado restano ferme, nell'economia generale di quella fase del giudizio scarso rilievo rivestendo la rivalutazione accordata dal Tribunale regionale, invece quelle di questo grado, che ha visto _l'accoglimento dell'appello principale della Cassa per il Mezzogiorno ed il rigetto di quello incidentale delle espropriate, vanno interamente poste a carico di queste ultime, nella misura che, tenuto conto delle questioni trattate e delle difese svolte, appare congrua di complessive lire 450.000, di cui lire 400.000 per onorari di avvocato e lire 50.000 per competenze di procuratore, oltre alle spese prenotate a debito. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 22 -Pres. Vallillo I Rel. Quaranta -Amministrazione separata dei beni di uso civico di Roccatamburo (avv. Conte) c. Prefetto di Perugia (avv. Stato Al bisinni). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione di urgenza -Acquedotto l -Indifferibilit e urgenza ex lege -Estensione alle opere di presa w delle acque -Effetti. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 33; !. 22 luglio 1966, n. 614, art. 3). 'i: Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione di urgenza -Beni gravati da uso civico -Necessit di previa autorizzazione ministeriale I -Insussistenza. (L. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 12). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione di urgenza -Stato di consistenza -Opera acquisita a cura e spese dello Stato -Redazione da parte di funzionari del genio civile -Legittimit. L'approvaiione del progetto per la realizzazione di un acquedotto in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, il cui art. 3 dichiara indifferibili e urgenti le opere previste dalla stessa legge, comporta la indifferibilit e urgenza di tutte le opere strumentalmente necessarie per la realiz_zazione dell'acquedotto e tra esse quelle di presa delle acque, per le quali non si richiede perci una dichiarazione esplicita di indifferibilit e urgenza in base all'art. 33 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. L'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, necessaria per mutare la destinazione dei terreni gravati da uso civico, richiesta ai fini dell'espropriazione definitiva e non anche nell'ambito dell'autonomo procedimento di occupazione di urgenza. Lo stato di consistenza di fondi da occupare per opere eseguite a cura e spese dello Stato pu essere legittimamente redatto da funzionari dell'ufficio del genio civile. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 915 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 8 luglio 1977, n. 23 -Pres. Vallillo - Rel. Quaranta -Soc. S.A.V.A. (avv. Cervati) c. Ministero dei lavori pubblici (avv. generale Stato) e E.N.E.L. (avv. Conte). Acque pubbliche ed elettricit Concessione e derivazione -Costituzione di serbatoi" o laghi artificiali -Contributi di miglioria -Obbligati Titolari di preesistenti derivazioni Preesistenza Determinazione Criterio. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 84). Tra i possibili beneficiari della costruzione di un serbatoio e percw obbligati alla corresponsione di un contributo di miglioria a favore del concessionario dell'opera suindicata sono i titolari di preesistenti derivazioni. La preesistenza va determinata ponendo a raffronto per i titolari delle utenze avvantaggiate la data della relativa concessione e per il titolare della concessione di invaso quella dell'approvazione del progetto esecutivo definitivo (1). (Omissis). -I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, sono fondati. Con la sentenza 2 aprile -15 settembre 1966, n. 31 questo Tribunale Superiore, esaminando in via meramente incidentale una questione prospettata in quel giudizio dalla Societ Elettrica SELT-VALDARNO, quale titolare degli impianti di Arsi e Cavilla, precis che l'art. 84 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, nel disporre che il cont,ributo ivi -previsto imposto a coloro che traggono beneficio della regolazione delle acque conseguente alla costruzione del serbatoio, si riferisce evidentemente a coloro che siano gi utenti di acque pubbliche e che traggano vantaggio dall'azione regolatrice del serbatoio. Il Tribunale in quella sede, peraltro, osserv che, allo stato degli atti, non vi erano elementi probatori per stabilire se la concessione dell'allo~a ricorrente potesse considerarsi preesistente rispetto a quella del serbatoio e si limit ad affermare il principio, cui l'Amministrazione, in sede di rinnovazione dei provvedimenti che venivano annullati per altri assorbenti motivi, si sarebbe dovuta attenere. Siffatto accertamento della preesistenza della concessione stato effettuato, con i provvedimenti ora impugnati dalla Societ ALLUMINIO VENETA per Azioni (S.A.V.A.), nel modo seguente: la domanda di concessione della derivazione degli impianti di Arsi e Cavilla stata fis (1) Trib. sup. acque 15 !etternbre 1966, n. 31, richiamata in rnotivazjone, e pubblicata ~n Foro it. 1967, III, 45. 916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sata al 22 luglio 1948 mentre quella dell'impianto di Bassano (Ca' Barziza) stata fissata al 1 agosto 1938. Le due date indicate sono state poste a raffronto con quelle della prima domanda di concessione alla SMIRREL, dante causa della SA V A, e del relativo progetto, fissate al 25 novembre 1932 e al 29 aprile 1938. Il Ministero ha, quindi, concluso .che tanto le domande per gli impianti di .Arsi e Cavilla, quanto quella per l'impianto di Bassano (Ca' Barziza) erano posteriori a quelle della SMIRREL e quindi non assoggettabili al contributo di miglioria previsto dall'art. 84 sopra citato. Orbene, ritiene il Collegio che la censura di violazione e falsa applicazione della predetta norma, dedotta nei confronti degli impugnati decreti ministeriali di diniego del contributo, appare fondata, dal momento che non dato individuare il criterio preciso seguito dall'Amministrazione nella determinazione dei dati temporali da porre a raffronto ai fini della indicata preesistenza . Se da un lato, infatti, chiaro che deve tenersi conto della data di adozione del provvedimento di concessione per l'utente che si avvantaggia dell'opera, dall'altro si sarebbe dovuto prendere in considerazione, come d'altronde gi emergeva con sufficiente chiarezza dalla sentenza di questo Tribunale sopra citata, quella dell'approvazione del progetto esecutivo definitivo, corredato dal relativo piano finanziario per il titolare della concessione di invaso. Ed invero, mentre il primo dei predetti dati temporali si riferisce ad una situazione giuridica determinata, quale quella della utenza gi assentita, l'altro individua il momento in cui, nell'economia generale della nuova opera, si possano tenere presenti tutti i benefici .diretti ed indiretti derivanti dalla stessa, anche in vista della formazione del necessario piano finanziario, il quale deve indicare i proventi che si calcola di ricavare dai contributi a carico degli utenti a valle. Rispetto agli indicati momenti temporali. di riferimento, il Ministero dei Lavori Pubblici si , invece, limitato a prendere in considerazione quelli costituiti dalla data di presentazione delle domande, che, per, per le ragioni innanzi indicate, non appaiono di valore significativo al fine di stabilire la situazione di preesistenza, rilevante agli effetti dell'art. 84 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775. Non senza osservare che. la resistente Amministrazione si sarebbe dovuta anche dar conto di valutare l'incidenza del d.P.R. 24 aprile 1951 relativo al notevole ampliamento della capacit del serbatoio di Forte Buso rispetto alla iniziale previsione progettuale e alla rilevanza del nuovo piano finanziario all'uopo presentato dall'interessata. Per tutte le considerazioni che precedono i due ricorsi numeri 36/73 e 37/73, previa loro riunione per connessione, devono essere accolti e devono, per conseguenza, essere annullati i decreti ministeriali impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti, dell'Amministrazione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 917 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 4 ottobre 1977, n. 26 -Pres. Vallillo - Rel. Granata -Ministero del tesoro (avv. Stato Albisinni) c. La Lumia (avv. O. Cascio e Gueli) Assessorato per l'industria della Regione siciliana (avv. Tornassi) e Urso (avv. Ferrari). Procedimento civile -Impugnazioni -Appello incidentale Legittimazione del chiamato in garanzia impropria Sussistenza Condizioni Motivi Prescrizione del diritto dell'attore Ammissibilit. Responsabilit civile Prescrizione Decorrenza Fattispecie in tema di emungiment di sorgente. (Cod. civ., art. 2935 e 2947). Prescrizione Interruzione Ricorso in procedimento di istruzione pre ventiva Durata. (Cod. civ., artt. 2943 e 2945; cod. proc. civ., artt. 692 e 696). Il chiamato in garanzia impropria, verso il quale l'attore estenda la domanda e che contesti la sussistenza sia del diritto azionato in suo confronto sia dell'obbligazione di garanzia, legittimato ad impugnare in via incidentale la sentenza che, assaltalo dalla domanda principale come da quella di garanzia, abbia condannato il convenuto e preteso garantito e sia stata da questi impugnata. In tal caso il chiamato in garanzia pu proporre come motivo di appello la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato dall'attore verso il convenuto, come mezza per conseguire, con il rigetto della domanda principale, quello della domanda di garanzia (1). Il fatto illecito rappresentato dall'emungimento di una sorgente cui sia conseguita l'essicazione di un agrumeto d luogo ad un illecito non permanente, in ordine al quale l'essicazione costituisce solo aggravamento di un danno gi prodottosi con l'emungimento della sorgente. Da questo prende perci a decorrere la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni da fatto illecito (2). Interrotta la prescrizione con la presentazione di un ricorso per accertamento tecnico preventivo, la prescrizione riprende a decorrere .dalla data del deposito della -relazione di competenza in cancelleria (3). (1) Sulla legittimazione del chiamato in garanzia !impropria, che abbia contestato la responsabilit del garantito, ad impugnare la decisione concernente il rapporto principale, cfr., Cass. 1 giugno 1976, n. 1981, Giust. civ. Rep. 1976, impugnazioni civili, 21, e, richiamata in motivazione, Cass. 5 ;Juglio 1968, n. 2287, Giust. civ. Mass. 1968, 1181. (2) Sulla irrilevanza dell'aggravamento del danno ai fini della decorrenza della prescrizione cfr.;. Cass. 27 novembre 1973, n. 3245, in questa Rassegna 1974, I, 921. 13 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 918 (Omissis). -1. -Carattere pr,eliminare, fra le varie questioni dibattute dalle parti ancora in questo grado, riveste l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento azionato dalla La Lumia. Di tale carattere non certamente dato di dubitare rispetto alla domanda principale di condanna oggi mantenuta soltanto contro il Ministero del Tesoro (non essendo stata impugnata fa pronunzia di assoluzione da essa dell'Assessorato regionale, resa dal giudice di primo grado). Esso tuttavia sussiste anche rispetto alla domanda di rivalsa .del Ministero del Tesoro .contro l'Assessorato, il cui esame nel merito presuppone l'accoglimento della domanda principale contro l'attore in rivalsa e quindi, nell'ambito di questa ultima, ancora l'esame (e la reiezione) della questione di prescrizione del diritto con essa fatto valere. Pertanto, pur se dall'Assessorato riproposta in via subordinata alla tesi di infondatezza nel merito della domanda di rivalsa in s considerata, la questione di prescrizione va prelminarmente esaminata anche sotto il profilo dall'Assessorato stesso delineato, con una deduzione che, mirando a rovesciare l'opposta statuizione sul punto resa dalla sentenza impugnata, ha sostanza e valore di appello incidentale, alla cui proposizione, con idoneit a produrre effetti anche nell'ambito delle parti della causa principale, il convenuto in garanzia impropria legittimato (Cass. 5 luglio 1968, n. 2287) in principio, e tanto pi quando, come nella specie, le interferenze e le sovrapposizioni correnti fra domanda principle e domanda in rivalsa congiuntamente trattate in primo grado legano anche in appello le due cause in un vincolo di litisconsorzio nec~ssario di natura processuale. E dei due diversi profili, sotto cui' l'eccezione di prescrizione (del diritto al risarcimento fatto valere dall'attore principale La Lumia) prospettata,. rispettivamente, dal Ministero del Tesoro e dall'Assesso rato regionale, il secondo va esaminato con precedenza sull'altro, perch cronologicamente antecedente. Mentre, invero, il Ministero eccepisce una '; prescrizione che sarebbe maturata a decorrere dalla citazione introdut tiva del giudizio svoltosi al Tribunale di Palermo dichiaratosi poi incom petente (donde la rilevanza, nell'economia della eccezione cos prospettata, della tempestivit o meno della successiva citazione in ria1>sunzione davanti al Tribunale regionale delle acque e, quindi, della questione cui si riconnette la denuncia di falso per soppressione presentata dal1' Avvocatura dello Stato -se, quando e come la sentenza di incorripe (3) Nello stesso senso, Cass. 22 novel,11bre 1976, n. 4411, 6 settembre 1976, n. 3108 e S marzo 1976, n. 738, in Giust. civ. Rep. 1976, prescrizione e decad. in mat. civ., 27, 28 e 29, e, richiamata ~n motivazione Cass. 11 maggio 1973, n. 1270, Foro it. 1973, I, 2039 e Giust. civ. 1973, I, 1304. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 919 tenza sia stata comunicata alla La Lumia); l'Assessorato, invece, afferma essersi la prescrizione maturata nteriormente a quella prima citazione. 2. , -L'eccezione dell'Assessorto fondata. Il fatto illecito, delle cui conseguenze dannose la La Lumia h~ chiesto di essere risarcita, consiste nel (preteso)' emungimento della sorgente affiorante nel suo fondo e utilizzata, quanto meno in via di, fatto, per irrigare l'agrumeto in esso realizzato; , emungimento -in tesi -verificatosi per effetto delle escavazioni effettuate nel limitrofo terreno degli Urso. Contrariamente all'assunto della La Lumia, il deperimento dell'agrumeto, cagionato dalla essiccazione di quella sorgente, non pu considerarsi -giuridicamente -ome un evento dannoso autonomo, fonte di un diritto al risarcimento distinto da quello correlato all'emungimento della vena e come tale assoggettato ad una propria e diversa vicenda prescrizionale. Perdita dell'acqua utilizzata iper l'irrigazione dell'agrumeto e deperimento dell'agrumeto stesso costituiscono non eventi separatamente considerabili ai fini della prescrizione, bens momenti ed aspetti di una stessa vicenda causale, neppure cronologicamente distinti, posto che propri il sopravvenire della indisponibilit dell'acqua ha -in tesi -realizzato la impossibilit di irrigazione del frutteto e quindi ha segnato l'inizio del suo decadimento. Tanto vero che fin da quel primo momento la La Lumia avrebbe potuto agire per l'accertamento della responsabilit relativamente anche al pregiudizio sofferto dalle colture in atto sul fondo ,rimasto privo di ,alimentazione idrica, la determinazione concreta di tale pregiudizio, in relazione anche al fenomeno del suo aggravamento con il passare del tempo, attenendo soltanto ailla liquidazione del quantum. E se il diritto al risarcimento era gi allora azionabile nell'an con riferimento pure al pregiudizio sofferto dall'agrumeto, indubbiamente anche rispetto a tale profilo di danno non poteva non cominciare a decorrere il termine prescrizionale. N all'effetto estintivo della vicenda prescrizionale cos identificata la La Lumia pu sottrarsi invocando la disciplina del fatto illecito permanente, siffatta figura non essendo ravvisabile stto alcun profilo nella fattispecie, in cui la condotta illecita e l'evento base di danno si sono consumati con le trivellazioni ed il conseguente emungimento della vena e l'essiccazione della sorgente; circostanze tutte, queste, rispetto alle quali, da un lato, il successivo deperimento concreto dell'agrumeto ha natura, come si detto, di mero aggravamento del danno, e, dall'altro, la mancata chiusura del _nuovo pozzo aperto nel fondo Urso, o comunque l'omessa limitazione dell'attingimento da esso al fine di consentire la contemporanea utilizzazione della preesistente sorgente nel fondo La Lumia, non costi,tuiscono un nuovo ed autonomo illecito (anche per la illegittimit dell'ordine in tal senso impartito dall'Amministrazione ed annullato da questo Tribunale Superiore in sede di legittimit con la 920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO decisione in data 28 gennaio -9 giugno 1968), ma soltanto la om1ss10ne di una misura atta ad eliminare, o almeno a ridurre, il protrarsi delle conseguenze dannose dell'illecito gi consumato con l'emungimento. 3.. -Orbene, pacifico che l'essiccazione, della sorgente nel fondo La Lumia, in (asserita) conseguenza delle trivellazioni eseguite nel fondo Urso, si verific nel mese di aprile 1959. Pure incontestato che, prima della citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di Palermo, conclusosi con la declinatoria di competenza cui seguito il presente giudizio davanti al giudice delle acque pubbliche, l'unico atto interruttivo posto in essere dalla parte attrice stato il ricorso in accertamento tecnico preventivo da essa presentato al Presidente del Tribunale di Agrigento. Ne segue che alla data -5 aprile 1965 -della notifica di quella prima citazione la prescrizione (quinquennale, ex art. 2947 e.e.) del diritto al risarcimento erasi gi compiuta, atteso il tempo decorso dalla data -12 novembre 1959 -di deposito in cancelleria della consulenza disposta ed espletata nel corso del procedimento istruttorio preventivo, con tal deposito essendo venuta a. cessare l'efficacia interruttiva collegata alla pendenza del ricorso introduttivo (Cass. 11 maggio 1973, n. 1270). 4. -Con assorbimento di ogni altra questione, va dunque dichiarata la prescrizione del diritto azionato dalla La Lumia nei confronti (oggi) del (solo) Ministero del Tesoro. Conseguentemente, in riforma sul punto della sentenza appellata, la domanda della La Lumia va rigettata anche nei confronti del Ministero del Tesoro, ferma rimanendo ogni altra statuizione dalla sentenza stessa resa nei confronti delle altre parti. -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 ottobre 1977, n. 27 -Pres. Vallillo -Rel. Granata -Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno (avv. Compagno) c. Lilla (avv. Fabrizio) e Ministero dell'agricoltura e delle foreste (avv. Stato Vitucci). Responsabilit civile -Responsabilit della P.A. Da fatto illecito -Opera di bonifica -Manutenzione difettosa o negligente -Diritto al risarcimento dei danni -Sussiste -Preesistente soggezione a impaludamento -Irrilevanza. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 91), Acque pubbliche ed elettricit -Opere di bonifica Inizio del funzionamento anteriore alla dichiarazione di ultimazione Manutenzione difettosa Responsabilit -Sussiste. (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 16). PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 921 Acque pubbliche ed elettricit -Competenza e giurisdizione -Tribunali regionali delle acque e tribunali ordin!lri -Danni da difettosa manutenzione di opera idraulica Competenza dei tribunali delle acque. (T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140 lett. e). Se un fondo interessato da un'opera di bonifica subisce un allaga mento in conseguenza della difettosa o negligente manutenzione di que sta, il proprietario ha diritto al risarcimento dei danni, ne rileva che prima dell'esecuzione dell'opera il fondo fosse naturalmente soggetto ad impaludamento (1) . . Il diritto d,el privato a che l'opera di bonifica; una volta eseguita, sia. correttamente manutenuta, postula che l'opera sia messa effettivamente in funzione, mentre non richiede la dichiarazione formale del suo com pimento, che rileva al diverso fine di rendere operante il criterio fissato dalla legge per individuare il soggetto tenuto alla 111anutenzione (2). La controversia per risarcimento dei danni cagionati dalla omessa manutenzione di un'opera di bonifica (concretizzatasi nella specie nella mancata rimozione di arbusti ed. altri sedimenti da un alveo) rientra nella competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche prevista dall'art. 140 lett. e) del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, dalla quale esu lano unicamente le controversie per risarcimento dei danni provocati da fatto illecito solo genericamente ed occasionalmente connesso con l'at, tivit concernente il governo delle acque pubbliche (3). (Omissis). ~2. -Con il primo motivo, il Consorzio denunzia il difetto di giurisdizione del giudice on;linario sotto un duplice profilo: (a) perch il danno lamentato dal Lilla si identificherebbe con il venir meno del beneficio sperato dall'opera Ci bonifica, non azionabile ex art. 91 r.d. .13 febbraio 1933, n. 215, una volta che prima della bonifica la zona, rimasta allagata in occasione della esondazione del canale dei Camaldoli, era soggetta naturaliter a costante impaludazione; (b) perch, per il canale suddetto, sia quanto al tratto costeggiante il fondo del Lilla, sia quanto a quelli a monte ed immediatamente a valle, mancava, alla data del (1-2) Cass. 8 Jugliio 1972, n 2288, richiamata in motivazione, pubbHcata in Giust. civ. 1977, il, 1723. In ar.gomento, cfr., Cass. 18 dicembre 1975, 11. 4161 e 9 gennaio 1974, n. 62, in questa Rassegna 1976, I, 141 e 1974, I, 721, nonch Trib. sup. acque 12 ottobre 1976, n. 19, ibidem, 1977, I, ,187. (3) Nello stesso senso, Cass. 10 ottobre 1975, n. 3250 in questa Rassegna!, 1975, I, 1125. Le decisionii richiamate n,eHa motivazione possono leggersi: Cass. 10 giugno .1976, n. 2137, in Giust. civ. Rep. 1976, acque pubbl. e priv., 27; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3556 e 12 giugno 1975, n. 2349, in Giust. civ. Rep. 1975, voce cit. 18 e 54; Cass. 29 gennaio 1974, n. 240 e 22 g.1ugno 1974, n. 1897, in Giust. civ. Rep. 1974, voce cit., 37 e 32. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'esondazione, la dichiarazione di compimento ex art. 16 r.d. 1933, n. 215 citato, onde l'azione risarcitoria proposta dal Lilla postulerebbe, in realt, la efficienza e funzionalit -di un'opera pubblica, invece, non ancora compiuta. La censura va disattesa sotto entrambi i profili, osservandosi: (ad a) la pretesa parificazione, rispetto alla posizione soggettiva del proprietario del fondo interessato dall'opera di bonifica, della situazione successiva all'esecuzione di questa a quella precedente, inaccettabile. Una volta realizzata l'opera, infatti, il privato diviene titolare di una posizione di diritto soggettivo affievolibile solo con l'esercizio dei poteri di imperio della P.A. preposta alla cura ed alla gestione di essa (Cass. S.U. 8 luglio 1972, n. 2288), onde egli ben pu agire per il risartimento dei danni sofferti in conseguenza anche della difettosa e negligente sua manutenzione; (ad b) effettivamente, la dichiarazione di compimento, menzionata a pag. 3 del verbale di consegna 31 marzo 1958, riguarda unicamente le opere del 1 e 2 lotto elencate nelle pagine 1 e 2, e non anche le altre opere di bonifica ricadenti nel sub-bacino' di Licola e Varcaturo , indicate nelle pagine da 30 a 36, fra cui l'alveo dei Camaldoli... dal termine del tratto incluso nel 2 lotto, fino al limite del comprensorio consorziale (pag. 351), in questo ricompreso -come espi;essamente riconosciuto (;lnche dal primo giudice (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata -il tratto corrente lungo il terreno del Lilla. La circostanza, non percepita dal Tribunale regionale, peraltro priva di qualsiasi rilievo, essendo decisivo, per la nascita del cennato diritto soggettivo del privato correlato alla esistenza dell'opera di bonifica, la messa in funzione effettiva di essa, indipendentemente dalla dichiarazione formale di compimento, la quale ha -s -per oggetto l'accertamento della sua capacit di funzionare utilmente (art. 10 citato), ma al diverso fine di segnare il momento in cui scatta il criterio di individuazione del soggetto tenuto alla manutenzione fissato dalla legge (successivo art. 17). 3. -Il secondo motivo riguarda la competenza del giudice specializzato, dall'appellante negata sul rilievo che la domanda attrice era esplicitamente impostata sulla violazione del precetto del neminem laedere, senza coinvolgere profilo alcuno di carattere tecnico attinente ai criteri ed ai mezzi adottati per l'esecuzione e la manutenzione delle opere e per il governo delle acque in essa defluenti. Anche tale censura infondata. vero che nella enunciazione di massima di non po~he decisioni della Corte Suprema ricorrente la proposizione, che nega -in principio -la competenza del Tribunale delle acque quando a fondamento della domanda di risarcimento si deduca un fatto illecito, e ci con riferimento sia alle controversie relative alla occupazione ed espropriazione di fondi per ragioni di pubblica utilit connesse ad opere idrauliche (Cass. 28 giugno 1975, n. 2566; Cass. 6 dicembre 1974, n. 4040, relativa, pur PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 923 se dalla .massima non appare, ad una fattispecie di occupazione; Cass. 11 ttobre 1972, n. 2999; Cass. 10 febbraio 1971, n. 350), sia alle controversie per risarcimento di danni (ovviamente diversi la quelli riconducibili all'ipotesi precedente) dipendenti da opere eseguite o da provvedimenti emessi dalla P.A. a termine dell'art. 2 del t.u. 1904, n. 523 (Cass. 16 luglio 1976, .n. 2818), previste -rispettivamente -alle lettere d ed e dell'art. 141 t.u. 1933, n. 1775 (e tuttavia non sempre tenute distinte: Cass. 23 gennaio 1976, n. 225, che discute in termini di art. 140, lett. d , una ipotesi di omessa manutS'.!nzione, affatta estranea a vicende di occupazione e/o espropriazione). Tuttavia, con riferimentq almeno alla seconda delle due fattispecie legali, l'unica che qui interessa (per l'altra cfr. comunque, nel senso della generale competenza del Tribunale delle acque pure in presenza di una occupazione illecita dall'inizio, perch sine titulo attuata, Cass. 25 febbraio 1975, n. 739; Cass. 3 aprile 1973, n. 904; Cass. 30 gennaio 1973, n. 303), la giurisprudenza prevalente ricomprende riel dettato normativo tutti i (casi d{ risarcimento di) danni direttamente dipendenti dalla esecuzione di opere o dalla emissione di provvedimenti in materia idraulica (Cass. 10 giugno 1976, n. 2137; Cass. 25 ottobre 1975, n. 3556; Cass. 12 giugno 1975, n. 2349), ci chiarendo nel senso che nella competenza del giudice specializzato rientra anche la vera e propria responsabilit per danni ex art. 2043 e.e. eziologicamente' ricollegantisi a quella esecuzione o emissione, restandone escluso l'illecito soltanto . occasionalmente connesso con tali vicende materiali o provvedimentali, relative al buon governo delle acque (Cass. 10 ottobre 1975, n. 3250; Cass. 29 gennaio 1974, n. 240). Ed questo secondo, e pi articolato, indirizzo che merita di essere seguito, in quanto rispondente alla lettera ed alla ratio della norma: alla lettera, perch la locuzione risarcimento... danni si riferisce tipi. camente ad ipotesi di vera e propria responsabilit per illecito -colposo o doloso -secondo lo schema dell'art. 2043 e.e., e non. ad ipotesi di c.d. responsabilit per atto legittimo, cui si riconnette una forma di reintegrazione diversificata, anche nominalmente, dalla legge (artt. 843 comma secondo, 924, . 925, 2045, 2047 comma secondo, cod. civ.; art. 46 legge 25 giugno 1865, n. 2359; i quali tutti parlano di indennit per il danno P,rovocato e sofferto, e non di risarcimento dello stesso; alla ratio, perch ogniqualvolta il danno s! presenti eziologicamente dipendente dall'attivit materiale o provvedimentale direttamente concernente le opere idrauliche ed il buon govt;rno delle acqu~ pubbliche in genere, non possono non venire in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessit e della maggiore idoneit ad espletarli si giustifica la preferenza dal legislatore accordata alla cognizione del giudke specializzato (Cass. 25 marzo 1970, n. 789; Cass. n. 240 del 1974 cit.; Cass. 22 giugno 1974, n. 1897; Cass. n. 2349 del 1975 cit.). Sicch in contrasto con il precetto normativo tanto l'attribuire al - 924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudice specializzato anche le controversie per risarcimento dei danni provocati da fatto illecito solo genericamente ed occasionalmente connesso con l'attivit concernente il governo delle acque publ?liche, quanto il sottrargli quelle per risarcimento di danni eziologicarriente dipendenti da tale attivit, solo perch predicata -in tesi -dalle caratteristiche dell'illecito civile. E poich nel caso proprio una attivit (omissiva) di siffatta natura, che viene dedotta in causa, la competenza del giudice specializzato non revocabile in dubbio. 4. -Con il terzo motivo, il Consorzio nega la propria legittimazion~ passiva rispetto alla domanda di risarcimento dei danni dall'attore sofferti a causa della esondazione sul proprio fondo delle acque fluenti nel canale. Il giudice di primo grado, nell'affermare la responsabilit di esso appellante sul presupposto che gli fosse stata fatta consegna dell'opera e che di questa egli avesse assunta la manutenzione, avrebbe errato: (a) perch non poteva conoscere di una sua responsabilit per manutenzione, quando l'attore l'aveva convenuto nella qualit, affatto insussistente, di concessionario; (b) perch per il tratto di canale in questione non era ancora intervenuta, all'epoca, la dichiarazione di compimento ex artt. 16 e 17 t.u. 1933, n. 215, prima della quale la manutenzione a carico dello Stato..., (e) ...n tale ripartizione di competenze legislativamente stabilita poteva ritenersi validamente derogata con un semplice verbale di consegna..., (d) ...per di pi sottoscritto da soggetti carenti di ogni potere al riguardo; (e) perch, comunque, le riserve espresse dal Consorzio nel verbale di consegna ne avevanb paralizzato gli effetti, in quanto vertenti proprio sulla efficienza, consistenza e funzionalit dell'opera; f) perch, infine, in ragione della natura di opera idraulica in senso stretto del canale, siccome veicolo di acque esterne al comprensorio di bonifica, la mancanza di classificazione non consentiva di considerare avvenuto il passaggio alla fase della manutenzione, alla quale esso Consorzio era rimasto sotto ogni profilo estraneo. La censura non meritevole di accoglimento sotto alcuno dei suoi molteplici profili. Quanto al primo, invero, risulta dall'atto introduttivo del giudizio davanti al tribunale regionale che rttore ha fin dall'inizio fondata la domanda per la condanna dello Stato e del Consorzio al risarcimento dei danni sull'essere l'uno e l'altro tenuto alla manutenzione del canale, la cui esondazione -secondo l'assunto -sarebbe dipesa proprio dall'essere stata la manutenzione omessa: nulla rileva, pertanto, che in questo contesto il Consorzio sia stato erroneamente indicato come concessionario, la causa dovendosi risolvere in base alla individuazione del soggetto cui l'obbligo effettivamente incombeva ed all'accertamento d~l modo e della misura in cui l'obbligo stesso stato soddisfatto. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI Quanto agli altri profili, assorbnte e risolutivo appare il rilievo che la consegna dell'opera al Consorzio avvenuta (cfr. verbale 31 marzo 1958; nota 20. giugno 1959 del Ministero Agricoltura), e che, proprio in conseguenza della consegna, il Consorzio ne ha poi di fatto -per anni curato la manutenzione (efr. citata nota 20 giugno 1959; la circostanza, comunque, pacificamente ammessa dalle difese del Consorzio). Ci comporta che nella realt effettuale il Consorzio si reso, rispetto ai terzi, detentore e custode della cosa, e quindi obbligato, nei confronti dei terzi stessi, alla sua cura e manutenzione, indipendentemente dalla validit e dalla efficacia, nei rapporti con il proprio dante causa, della consegna e del titolo che l'ha attuata. Nei riguardi dei terzi, infatti, la situazione giuridica di obbligato alla manutenzione si ricollega alla situazione di fatto realizzata dalla materiale ricezione in custodia, rilevando la validit del titolo, in forza del quale tale situazione di fatto si attuata in connessione ed il,1 dipendenza con la acquisita disponibilit materiale della cosa, soltanto all'interno del rapporto corrente fra i soggetti, che quel titolo hanno posto in essere. In tesi, pu discutersi se, posto dalla legge l'obbligo di custodia e di manutenzione a carico di un determinato soggetto, la invalidit o l'inefficacia, inter partes, del titolo in forza della quale costui ne faccia consegna ad altri, che nel concreto ne assuma e ne curi la custodia, comporti la sopravvivenza rispetto ai terzi, accanto alla responsabilit del secondo, (anche) della responsabilit del primo. Il problema peraltro estraneo alla causa, in questa oggi pi non discutendosi della responsabilit dello Stato -assolto dalla domanda con statuizione non impugnata sul punto -ma soltanto di quella del Consorzio, consgnatario e custode, in fatto, del canale. Con;ie pure estraneo alla causa, non essen-. dosene in essa mai fatta questione, l'altro problema -in certo senso speculare al precedente -se la inefficacia inter partes della consegna, in forza anche di eventuali riserve e limitazioni espresse al momento della ricezione, possano in principio legittimare il consegnatario, nella specie il Consorzio, ad una qualche rivalsa nei confronti del suo dante causa, nella specie lo Stato, obbligato originario alla custodia. Nell'ipotesi, per, ci di cui occorre discutere -si ripete - soltanto la responsabilit del custode in atto, cio del Consorzio, nei confronti dei terzi, che si assumono danneggiati per effetto dell'omessa manutenzione della cosa, e tale responsabilit , per le ragioni anzidette, pienamente configurabile in astratto. -(Omissis). .... .. :-:. :-:* :. :.-..-:-:-::-:::.. PARTE SECONDA QUESTIONI Nel congresso giudico internazionale organizzato dall'Avvocatura dello Stato vi sono stati vari interventi a commento delle tre relazioni generali. Pubblichiamo qui di seguito alcuni interventi che presentano maggiore interesse sia in rapporto alle funzioni svolte dalle Avvocature dello Stato nei vari Paesi, sia in rapporto alla posizione giuridica delle Avvocature stesse nell'organizzazione dei singoli Stati. L'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato: natura e problemi. 1. -Pallio in nome del comitato d courdinamento costituito dai tre relatori generali, che ha svolto di compito di coordinare e sintetizzare tin tre relazioni, generali quanto stato riferito nelle varie relazioni nazionali sul tema del congresso. Ritengo di interpretare dl pensiero degli altri irelatori generali, rendendo omaggio 1aH'alto livehlo giuridico delle relazioni naziona1i. Esse suscitano, e non mancheranno di suscitare in tutti un estremo interesse per il tono elevato e per la cura con cui, nel riferire sugli ordinamenti particolari delle singole 1istituzioni, finiscono per agitare problemi, che in definitiva sono comuni a tutte. perci motivo di rammarico di non aver potuto nelle relazioni generali tener conto di alcune relazioni nazionali, che non sono pervenute in tempo uwle. Altro 1II1otivo di rammarico i tre relatori generali devono esprimere, se, dovendo fornlre una sintesi delle relazioni nazionali, questa sintesi abbia potuto causare omissioni o errori di interpretazione; e pe11ci pregano i relatori naziona; li di voler fornire loro eventuali rettifiche. 2. -Le relazioni generali sono state distribuite tempestivamente a tutte le delegazioni delle varie istituzioni e quindi riterrei superfluo farne ora una esposizione analitica: probabilmente pi uni.le ~ndividuare i problemi generali e comuni che esse prospettano all'esame e all'iattenzione del congresso. In realt la funzione dell'assistenza legale dello Stato antica forse quanto sono antichi ,gli. ordinamenti giuddici e baster citare ta!lunl nomi illustri dei tempi passati, che l'hanno esercitata, quali Papiniano e Bacone, che sono stati gi ricordati ieri, ma anche Grozio, de Wtt e, se consentito a chi vi pallia una citazione particolare, l'italiano Giuseppe Mante11ini, non fosse altro per aver saputo imprimere all'Avvocatura dello Stato una tradizione e per aver saputo assegnare una divisa che non sono state mai smentite in un secolo. Tutto ci dimostra che 1a funzione dell'assistenza [egale dello Stato una funzione connaturata al principio del diritto: ogni ordinamento giuridico rende necessario che lo Stato abbia organi incaricati dell'interpretazione delle norme giuridiche per la loro applicazione; e tali organi, anche se hanno assunto designazioni diverse (I'advocatus fisci, ovvero il consigliere del sovrano, ecc.), esprimono per a'esercizio della stessa funzione. Tuttavia ila funzione legale, oio di assistenza :legale, e gli organi fogali chiamati ad esercitarla sono venuti affermandosi in 1II1odo sempre pi preciso a partire dal secolo scorso, e molte delle Istituzioni qu1 presenti ne sono l'esempio vivente. venuta infatti maturantlosi, nei paesi e nei popoLi, Ia coscienza del princ1p10 del dir.itto, che ha portato ad assoggettare sempre pi estesamene :l'azione deHo Stato al controLlo e al sindacato del giudice. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Come ha affermato ieri U'Avvocato Generale Zappal, si cos venuto affermando il principio dello Stato di diritto, e la funzione legale ha assunto pi nettamente la forma di difesa deMo Stato davanti ai giudici, come J'organo legale ha sul piano pratico assunto Ja figura del difensore dello Stato in giudizio. Il tema del Congresso appunto quello del1a difesa delilo Stato nei procedimenti giudiziari, e non vi dubbio che le Jsituzioni presenti al Congresso, almeno per la maggior ;parte, J'attivit della difesa giudiziale delle Amministrazioni stataiLi resta la pi importante e la pi appariscente. Ma tale attivit di difesa giudiziaile viene affiancata e integmta da un'assistenza Jegale delle Amministrazioni statali, che viene svolta dagli organi legali fuori del processo per consigLiare ed indirizzare Je Amministrazioni, in modo da evitare o risolvere o impostare controversie legali. Questa attivit . viene definita tin molte relazioni nazionali come aj:tivit consultiva, e sta a sigrnficare una colJaborazione fra organo legale e Amministrazione per il rispetto della legaltit nell'azione ammdnistrativa anche fuori del processo. questo l'aspetto forse meno apparjscente, ma. non meno fondamentale della funzione legale, esercitata dagli organi legali: quello cio di perseguire la legalit dell'azione amministrativa nei rapporti interni dell'Amministrazione prima ancora che davanti ai giudici, e tin definitiva di realizzare un pnincipio di giust izia in sede amministra.tiva oltre che in sede giudtiziale. NeJl'epoca atturue nod tutti stiamo assistendo ad una sempre maggiore affermazione del processo evolutivo, che, iniziato nel secoJo scorso, ha portato a consolidare SeffiJre pi il'timpero della :legge e thl principio di legaJlit nell'azione amministrativa, :rendendo perci sempre pi estesa la funzione legale e sempre pi assiduo l'ntervento degli organi legaLi deJJ'Amministrazione. Come ha ricordato deri anche il Ministro Bonifacio, il fenomeno che stiamo vivendo quello di una p.i diffusa azione dello Stato in tutti i settori de1Ja vita civile, da quello economico a quello finanzi,ario, a quello sociale, e quindi di una regoJamentazione di questi interventi statali sempre pi vasta e anche sempre pi complessa. Ne derivato cos un incremento delle controversie legali e quindi del contenzioso statale; e moJte relazioni nazionali danno atto di questo incremento dei giudizi, che crkhiede un sempre mag.gior ill1(Pegno degli organi legaJ!i dello Stato nell'attivit di difesa .giudizial~. Ma ha acquistato un particoJare riLievo anche la collaborazione dell'organo legale in sede amministrativa, cio l'attivit consultiva. stato avvertito dagLi studiosi pi attenti del fenomeno giuridico di molti Paesi che la vasta e compJessa legislazione di questi ultimi tempi suLl'azione deHo Stato non sempre rende possibile o agevole al cittadino di fare ricorso al giudice, e sd venuta diffondendo nell'opinione .pubblica un'aspirazione sempre pi viva -direi morbosa -per ila legaJlit dell'azione amministrativa. TaJe fenomeno impone Ja necessit che la legaJlit sia realizzata anche indipendentemente da un giudizio, medtiante un attento aut-0contr0Ho !interno deH'amministrazione, e porta a sviluppare, con nuove prospettive, la collaborazione e la consulenza degli mganri ilegali. Molte relazioni nazionali infatti pongono in [-j,lievo J'impmtanza sempre pi deoisdva, che venuta acquistando J'a.ttivit consultiva, come fattore di legalit nell'ambito della Pubblica. Amministrazione. Un prof.ilo di meditazione e di discussione per il Congresso potrebbe essere quello dehlo sv:hluppo del pmncipio di legaJl!it e qruindi dell'assistenza legale nello Stato moderno. 3. -Perci le tre rnlazioni generali Hlustrano quelli che sono tre aspetti fondamentali del tema del Congresso. La prima illustra il'or.ganizzazione che nei singoli Paesi stata data ag1i organri Jnaaricati di esercitare ila funzione dehl'assistenza legale, e quindi l'ordinamento delle Istituzioni presenti 'al Congresso. PARTE II, QUESTIONI 16f La seconda illustra i rapporti, che vengono realizzati frn tali organi Jegali e le Amministrazioni, neM'esercizio e per d'esercizio della fun2iione di assistenza legale. La terza infine d>ldustra l'attivit che gli organi legali svolgono per la difesa dello Stato in giudizio. Sono, come sii detto, tre aspetti del .tema congressuale, poich stanno ad indicare il modo d'essere e il modo di agire delle Istituzioni ;presenti al Congresso, e quindi gli elementi che servono a caratter.izzare tali organi pubblici e la funzii.one pubbdica dagl:i. 1stessi esercitata. Per quanto riguarda l'organizzazione e l'ordinamento delle Istituzioni, sono state rilevate notevoli d~:lferenze, che possono anche apparire sostanziali. Esse dipendono in effetti dalle diverse tradizioni storico-giuridiche, e dalle differenze esistenti fra i vari ordinamenti giuridici, generali e processuali. Tuttavia, volendo fare un confronto fra le varie Istituzioni, che poi lo scopo del Congresso, una sistemazione e una catalogazione di esse pu essere fatta -o quanto meno 1a prima relazione generale ha tentato di f,are -in base a or.iteri di larga approssimazione, fondati su taluni elementi e caratteri" comuni. Si possono cos individuare taluni tipi o sistemi di organizzazione, e ii:n base ad essi tentare -come sono sta'te tentate -runa sistemazione e catalogazione de11e Istituzioill. :LI sistema pi sempi1ice quehlo di Amministra:doni, che in base agli ordinamenti processuali ,stanno in gdudizio direttamente senza ausilio del patrocinio di un difensore. per pi generalmente avvertita ~esigenza di un'assistenza '.legale unitari, e ta:Ie assistenza legale unitaria viene affidata ad organi specializzati, appositamente dnvestiti di essa, in modo pii o meno esclusivo. Tali organi specializzati assumono nei vari LPaesi veste e figura diifferenti, mutuate dalla posizione che assl..lJillono nel giudizio o per il giudizio, tenendo conto cio di quehla che stata traddmonahnente considerata come la funzione pi importante, della difesa cio delle Amministrazioni in g.iuddzio. In taluni casi la difesa affidata ad avvocati liberi. professionisti, tailvolta mediante ~ncarico conferito di volta in volta, talvolta mediante incarico conti nuativo, e in ambedue i casd con o senza attr>. Pu sembrare che questo principio deontruo~co, che proprio della professione forense, possa non essere -o almeno norr essere sempre -osservato dall'organo legale dello Stato, quasi che esso non possa esimersi dal sostenere interessi particolari de1le Amministrazioni e quindi tesi giuridiche obbLigate. Ma tutte Ie relazionti nazionali conco!'dano invece nel respingere una tale pro RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 168 spettiva, e ieri 'anche J'Avvocato Generale Zappa:l ebbe a porre in evidenza l'autonomia dell'organo legale rispetto alle AmmWistrazioni assistite, e quindi fa cura costante di ispirarsi alla Jegge e soltanto alla degge. In realt !la posizione del difensore dello Stato lllOn diversa da qudla di ogni altro difonsore, e anzi prospetta in modo preminente l'esigenza a che la sua att-ivit sia ispirata a un rigor"oso ,rispetto della legge. Per il dirfensore dello Stato la controversia prima, e 1a Ute giud:i:lliaile poi, non possono essere considerate come episodi a s stanti, ma vanno inquadrate nel contesto dell'azione amministrativa, che per ila sua complessit deve essere organic1J. e. programmata e 1inoltre deve, per essere valida, poter essere va1ida, poter. es.sere difesa valddamente davanti ai giudici. Certo Ja funzione dell'organo legale fra '1e pi delicate, trovandosd esso a dover contemperare i fini e ,gli interessi pubblioi, di cud titolare l'Amministrazione, con i princpi di legalit e di giustizia; ma per tale composizione l'unico mezzo a sua disposizione , e resta, quello del rispetto della legge, sia ahlorch si trova ad operare !in sede amministrativa, sia alloI1Ch si trova a saggiare la va:lidJt dei suoi parer.i in sede giud:iziaria. Come fu osservato :in un memorabile dibattito davanti al Parlamento italiano alla fine del secolo scorso, l'Avvocato de1lo Stato non giudice, ma .non soltanto funzionario, come pure non pu dirsi soltanto difensore; in realt esso ripete de11'uno, dell'altro e dehl'altro insieme; e pu ;ra~onevolilllente definirsi come tutore dehl'ordine Jeg;ale dell'Ammlinistrazione, sud due fronti nei quali chiamato a operare, quello interno dell'Amministrazione, e quello giudiziale. Avv. ROCCO iDI CIOMMO Valore fondamentale dell'assistenza consultiva dell'Avvocatura dello Stato. L'imperatore Federico tBarbarossa propose un giorno ai maestri de1l'Undversit di Bologna .un quesito circa l'estensione dei poteri imperiali e a chi avesse dato il miglior parere promise in premio un cavallo. J;I giureconsulto Bulgaro, con impeccabile argomentazione, neg che l'imperatore avesse i poteri che accampava; il collega Martino, con argomenti pi debodi, si espresse in favore della tesi imperiale. n parere di Bulgaro era obiettivamente li1 migliore, ma Federico aggiudic dl cava1lo a Martino, Bulgarus dixit aequum, sed Martinus habuit equum . Questo episodio ci d un saggio delle difficolt che incontrano i ~uristi consiglieri dei princpi quando vi conflitto fra la loro coscienza e la ragion di Stato. certo che dia simpatia generale va ai giuristi dello stampo di Bulgaro. Nella maggioranza dei rnpporti nazionali di questo congresso e d~li interventi che abbiamo ascoJtato si proposta l'immagine ideale de1l'avvocato dello Stato difensore della legge, indipendente sia perch la speciale posizione riservatagli nei diversi ordinamenti fa si che egLi non abbia a ricevere Ol'dini da:dl'Amministrazione, sia perch la sua formazione morale e professionale lo ha abituato ad obbedire unicamente aMa voce della propria coscienza e a resistere aJ:le pressioni del potere. Moiti hanno sottolineato li1 valore etico e politico deJla tutela della legalit, intesa come spirito e non dettera deMa fogge, e che si colora nei diversi :rapporti I I I I I I PARTE II, QUESTIONI o .interventi secondo il genio nazionale, mettendosi l'accento ora sui diritti di ld:bert (Finlandia, Germania, Irlanda, Scozia), ora sulle conquiste sociali (Bulgaria, Cuba, Iraq, Somalia). Un intervento polemico del pres.idente del Consiglio giuridico delilo Stato greco ci costringe a riflettere. Se giusto affermare l'indipendenza dehl'istituzione rispetto al governo, non si deve ignorare H dovere di difendere lo Stato: i .governii passano, lo Stato rimane; in esso si assommano gli interessi della collettivit. Non dobbiamo confondere il nostro compito di avvocato con quello del g.iudke, che differente. il giudice che deve attua!'e la legge, mettendo sui11.a bffilancia le opposte ragioni delil'Amministra:cione e del privato. Perch egli possa farlo con giustizia, questa dialettica non deve essere alterata da complessi d'inferiodt o tentennamenti di una delle due parti. La diffusa opinione che lo Stato sia pi forte del cittadino perch dispone del potere, di ampie conoscenza, di mezzi finanziari cospicui, non trova adesrione presso il preSJidente Tsagarakis: si pensi alla forza che pu esercitare iin una lite con lo Stato una grossa societ multinazionale. Anche I'Agent judiciaire du trsor francese ha dichiarato con franchezza che la sua istituzione persegue esclusivamente il fine di difesa dell'Amministrazione. Colleghi interpellati in margine al congresso sono stati anche pi espLiciti. Siamo, essi dicono, advocati fisci e se il fisco il simbolico canestro in cui si racco1gono ii mezzi finanziari dello Stato, nostro dovere adoperarci perch vi entri il pi possribile e perch ne esca il meno possibile. Proteggendo lo Stato, proteggiamo anche hl contribuente onesto. Spetter al giudice decidere con giustizia. Lasciamo al pubbLico ministero il compito di fare al giudice le sue requisitorie tenendosi al di sopra delle parti. Il nostro compito parallelo a quello dell'avvocato della parte privata: difendere hl o1iente presentandone al giudice 1a tesi nel modo migliore, soHevando alt!'es se necessa11io -come al nostro posto sarebbe pronto a farlo la parte privata -eccezioni pregiudiziali. N si chieda a noi di concludere in dubio contra fiscum . Fra queste due diverse concezioni della difesa dello Stato la scelta difficile. O dovremo ammettere l'ambiguit di un'istituzione che persegue due fini contrastanti? Ma, dice giustamente il delegato tedesco dottor Neis, non si possono avere due anime. Potremmo essere tentati di distinguere secondo i grandi sistemi dn cui s'inseriscono le diverse is1Jituzioni. Per quelli di tipo anglosassone o ibericoamemcano imperniati su un Attorney Generai o Procuratore generale della Repubblica, pubblico ministero, rappresentante della Corona as fountain of justice, che dispone tanto deII'azione civ.ile che di quella penale, competente a decidere di essa senza l'accordo dell'Amministrazione interessata, dovrebbe prevalere la concezione di difensore delola Jegge. Per gli altri sistemi, nei quali le istituziioni sono invece chiamate a tutelare interessi secondari >>, prevalentemente patrimoniali, col beneplacito delle Amministraziioni interessate, prevarrebbe invece ril concetto di difensore dell'Amministrazione. Entrando per pi in profondit, credo che la contrapposizione fra i due sistemi sia pi sfumata di quanto appaia a prima vista: che nell'uno e nel~' altro ilo sforzo del difensore dello Stato sia di far coincidere !'!interesse secondario dell'Amministmzione e a'iinteresse primario della giustizia. Questo compito sar svolto essenzialmente nella fase consultiva. L'avvocato deve convincersi che la causa buona; quanto meno che la tesi plausibile e merita che ne sia investito il giudice. Se non lo , deve consigliare J'Ammilnistrazione ad abbandonare la sua pretesa: definitivamente, se il fine perseguito illegittimo; finch non venga opportunamente modificata, se legittimo il fine, ma non il mezzo prescelto. 170 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Passati tuttavia alla fase contenziosa -anche se il sistema d all'Ammini strazione ['ultima parola per decidere di intentare la Hte o di iresdstere alla domanda avversavia -l'avvocato dovr lealmente d1fendere il'Amministra2lione, facendo valere tutti i possibili mezzi di difesa. Spetter aill'avvocato del1a parte avversa controbatterne gLi argomenti per far pesare l'altro piatto della bHancia, e al giudice rendere giustizia. Se cos non fosse, nella misura in cui noi abbiamo di diritto o di fatto il monopolio della difesa dell'Amministrazione, il nostro 11ifiuto di esercitarla metterebbe il.a parte pubbilica in situazione nettamente deteriore rispetto a11a parte privata. La conclusione che ne traggo la necessit di prevenire l'eventuale conflitto fra l'Amministrazione e il suo avvocato: di evitare la situazione incresciosa che si creerebbe se J'Amlministrazione convenuta :Ln ,giudizio e ,['organo ilegale messo alil'ailternativa di rifiutare la .difesa con gravi conseguenze per il cliente o di assumeDla contro coscienza. Il mmedio ~ta nel valorizzare la funzione consultiva, che lato sensu una forma di controllo di legalit o pi esattamente, come ha sottolineato l'avvocato Di Ciommo, co1laborazione all'autocontroillo deLI'Esecutivo, cos da immettere nella gestione degli affari pubblllici -per usare la felice espresS1ione del delegato israeliano - the tLiving spkit of il.aw . L'intervento dell'organo legale tende to protect the Admini.stration from itself , ad aiutare l'Amministrazione ad agiire senza prepotenza ma anche senza debolezza, convincendola secondo i casi ad abbandonare una pretesa vessatoria o, all'opposto, a far valere una pretesa giusta malgrado [a resistenza di un potente gruppo di pressione. Perch la -consultazione sia efficace essa deve essere preventiva. Occorre che 'l'organo legale sia sistematicamente e in tempo utile richiesto di parere, o almeno ~nformato iirl modo da essere in grado di intervenire di sua iniziativa, prima che ogni decisione idonea a suscitare una lite sia posta in essere. La -consultazione de1l'organo legale dovr inoltre avere mass!ma forza di persuasione. A tale scopo, essa dovr poter essere data all'autorit governativa centraile, pi sensibile all'interesse .generale 1della collettivit e pi disposta quindi a sacrificarvi se del caso interessi parzial! fatti valere dalle singole amministra .rioni. L'istituzione dovr :inoltre avere piena autonomia, adeguata posizione nella .geravchia de1lo Stato. Ma essa trarr la maggiore autorit dalla personalit dei suoi membri, dal loro spirito d'indipendenza, dal foro senso dello Stato. Dott. GIANCARLO OLMI, Natura e funzione dell'Avvocatura dello Stato in Israele. Prima di tutto, consentitemi di esprimere le condogi1ianze e la simpatia di Israele per le .spaventose -conseguenze del disastro nazionale che ha colpito nel FmuH la nazione dtaliana, nostm ospite. Sembra che la natura sia il pegigiore dei nemici comuni delila speoie umana, fatta eccezione, naturalmente, per la specie umana stessa. Si deve deplorare che solo in circostanze simili noi sentiamo, improvvdsamente e come iirl presenza di un !fenomeno apocalittico, la necessit di serrare le fila, partecipi delilo stesso destino, proprio della razza umana. La rappresentazione deve continuare; perci speriamo di riuscire, con uno sforzo comrune, ad attrezzare ila natura per il nostro bene comune ed inoltre ad attrezzare noi stessi -compito pi difficile. -in vista dello stesso scopo. Con il vostro permesso io non ripeter la relazione naZJionale di Israele. Questa stata redatta per iscritto ed a disposizione di chi volesse leggerla. . . ,,..,. x_,_,.,.,...,.,...... m . 1 . PARTE II, QUESTIONI 171 Permettetemi perci di dire qualche parola su argomenti che possono essere considerati di interesse generale. In verit, dopo aver ascoltato alcuni dei miei CoLleghi, temo di poteraggiungere molto poco al patrimonio comune, ma alle volte perfino un granellino pu contribuire al sapere; perci vi prego di accogliere le mJie parole cum grano salis. Vorrei cominciare facendo due osservazilonri. In primo luogo, io sono il delegato di un piccolo Stato con una piccola tradizione di amministrazione statale e cos, natm::almente, sono venuto qui per imparare, non per insegnare, per acquisire saggezza, non per impartire lezioni. Ma io vorrei affrettarmi ad aggiungere che se in Israele manchiamo di una tradizione di amministrazion~ statale, questo aspetto negativo si accompagna ad .un vantaggio: un periodo cos breve -I_sraele ha appena celebrato il 28 anniversario della propria fondazione -non consente che prendano piede prassi e mo.di di pensare indesiderabili che poi difficile sradicare nel tempo (ammesso che c10 sia possibile). C di pi; coloro che hanno alle spalle una lunga tradizione di una attivit specifica sono pi facilmente soggetti a mettersi nel solco della tradizione, a fare acriticamene quello che gi h~o fatto i loro predecessori. Se questo vero di tutti gli esseri umani, Jo particolarmente degJi uomini di legge, un genere conservatore per natura. 1Invece, coloro che sono chiamati a creare una tradizilone mediiante un processo di prove ed errori, con i foro sforzi, saranno costantemente portati a ponderare ogni passo, sia nel pensiero che nell'azione, sottoporrano ad analisi i concet1li di base e cercheranno, al meglio delfa loro abilit e comprensione, di applicare modi di pensare diversi a diversi complessi di fatti. Ad uno svantaggio si accompagna dn tal modo un vantaggio, o,, pi precisamente, la possibilit di un vantaggio. La mia seconda osservazione preliminare rigurda il tema del Congresso. Devo ammettere che quando ho letto :il primo memorandum amministrativo sono state piuttosto sorpreso. Mentre noi siamo tutti a:bitua1li a congressi giuridici che trattano i diritti individuali, i diriitt deLl'uomo o la difesa dell'individuo di fronte aLl'amministrazione, qui, forse per la prima volta nella storia dell'uomo, si ir1iunisce un congresso 'H cui tema la difesa giudiziale de11'amministrazione statale. Ci si potrebbe chiedere cosa avesse di caratteristico questo argomento, tanto da renderlo capace di riunire delegati da ogni parte del mondo. ,Ad una pi approfondita riflessione, tuttavia, ci si rende conto deL1a sua grandissima importanza; di pi, .el tutto inaspettatamente, ci si rende conto che potrebbe essere pi corretto occuparsi perfino dei diritti individuali daJl punto di vista deil'Avvocatura dello Stato, piuttosto che non da un punto di vista astratto e norma1livo, sebbene dii.retto. Un'idea sorprendente, ma cionondimeno vera. Gli organizzatori del Congresso hanno sotto1ineato, e molto correttamente, che considerano la A.d.S. nel significato pi fato del termine, in maniera da comprendere tanto la difesa in .giudizio che la consulenza legale deH'ammdnistrazione. In questo senso, domandiiamoai chi noi siamo, quali sono Je nostre credenziali, csa stampato sui nostri biglietti da visita. Cos' che oi distingue in quanto componenti de1l'A.d.S.? Noi siamo tutti avvocati, eppure questo non un congresso di avvocati. Il problema consiste nello stabiHre se c' una differenza tra noi e gli avvocati del libero Foro. A questa donanda rispondiamo: noi non siamo solamente avvocati, ma avvocati al pubblico servizio e in ragione di ci non siamo so'1tanto membri di una professione, ma Ntolari di una vocazione. Naturalmente, io non intendo dire che tutti noi, o anche soltanto fa maggior parte di noi, siamo superiori agli altri avvocati per dl fatto dii appartenere al personale deLl'A.d.S. 1E non certamente mia intenzione dire che noi siamo diventatii membri dell'A.d.S. perch qualcosa nel nostro modo di essere congenito o nella nostra educazione ci rende diversi dagli altri. Tutto "' .. ' . " ' 'X ' ..; ;:u -.'$'" : .,..~::::<::: . -e . 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quello che io intendo dire che la nostra pecuiliare occupazione, in quanto tale, configura le nostre caratteristiche e il nostro modo di pensare. ovvio che quando noi andiamo davanti al giudice combattiamo per vincere; non saremmo veritieri se dichiarassimo che non ci auguriamo di vincere la nostra causa -ad ogni modo, io posso dire cos di me .stesso, pro domo sua. Ma il problema consiste nel vedere come noi formiamo la nostra opinione, quando diamo un parere all'amministrazione o quando esponiamo le nostre argomentazioni davanti al giudice, e qual la nostra reazione istituzionale quando risolviamo un caso. Vorrei suggerire che questo il punto che ci caratter.izza, questa la npstra identit che ci.distingue. Anche un avvocato del ilibero foro pu non essere disposto ad accettare qualunque caso. Per sembra che, entro certi ilimdti, ci che determina la sua condotta siano ~li interessi del cliente, strettamente intesi. Non cos, per noi, che s1iamo :legati da restrizioni che abbiamo imposto a noi stessi e semibria che non considereremo mai le nostre funzioni come quelle di un avvocato che difende ghl ~nteressi del suo cliente, interessi intesi nel senso ristretto della parola. In verit, se si guar.da alla situazJione come si deve, exhyphothesi non sussiste mai un contmsto tra i fini di .giustizia e l'interesse del nostro cosiddetto cliente. Lo status e la posizione dell'A.d.S. possono essere guardati con tre lenti di ingrandimento, tre che ne formano una: in primo Juogo, avendo riguardo all'amministrazione, in secondo luogo avendo riguardo alla corte e, in terzo luogo, avendo riguardo a noi stessi. Cominciamo con il nostro rapporto con la corte. Ncl mio paese, i membri dell'A.d.S..si considerano e sono considei;at-i dag1i altri come ufficiali della corte, in senso stretto, cio come soggetti chi!amati ad assistei;e il giudice, al megHo de1le loro capacit, per scoprire la verit e per fare giustizia. Questa non soltanto un'etichetta, un problema -di conseguenziahlt. vero che quando rappresentiamo l'amministrazione in giudizio noi difendiamo la sua posizione e facciamo del nostro megHo per viincere, ma noi agiamo cos solo nei nostri termini, sulla base della convinzione che l'amministrazione ha ragione, ed anche se di tr1bunale deoide diversamente sappiamo di aver svolto la nostra funzione come dovuto. Invero, il nostro naturale dispiacere, come procuratori di ;j;Jarte, nel perdere una causa sembra essere minore di quello di un avvocato del Jibero foro in circostanze simili; infatti, noi abbiamo aiutato la corte a Tendere giustizia. Questo aspetto del nostro favoro che lo rende simile a quello del giudke, della massima importanza, perch perfino quando svolgiamo attivit di consuJenza, senza alcun dferimento ad un procedimento 1giudiziar.io, questa analogia con fa funzione del giudice presente nelle nostre menti. Basandoci sulla nostra approfondita conoscenza del modo di pensare del giudice, facciamo del nostro meglio per svolgere la nostra attivit di consulenza come una specie di giudici amministmtivi. In tal modo, grazie alla nostra esper.ienza giudiziaria, il parere che noi it"endiamo aiuta a stabilre iJ rule of law nell'amministrazione. E adesso proseguo per quanto riguarda il secondo aspetto, cio il rapporto ddl'A.d;S. con l'Amministrazione. Se posso ricorrere ad un'espressione ebrea usata con altri s~gnificati, sembra che in linea di principio questo rapporto debba essere di rispetto e sospetto. Per quanto riguarda ;i,l rispetto: stabilire la linea di condotta spetta -all'Amministrazione, non alil'A.d.S. Que sto significa che l'Amministrazione a dover scegliere tra diverse Linee di condotta que1la pi conveniente per lei e che noi avvocati non dobbiamo in terferire nelle sue scelte, fintanto che si mantiene nell'ambito di alternative legittime e p~r fa promozione di Jegittimi interessi dello Stato. Noi non dob biamo in alcun modo tentare di dettare una 1inea di condotta speciale, nel w:;;. .t.m.. ~ ( PARTE II, QUESTIONI caso in cui una Linea di condotta alternativa, per quanto presumibilmente Jegittima, non ci sembri auspicabile. Tanto, per quanto r1guarda il :riispetto dovuto all'AmministraZlione. Ma moJto pi importante la parte del sospetto; una circospezione paragonabHe 1a quella di un cane che guida &l padrone cieco per evitare che compia passi faJsi. L'!Amministrazione opera dn quella che pu essere chiamata una atmosfera ammdnistrativa , caratterizzata dalla volont di raggiungere certi risultati. aiLlo stesso tempo rapidrunente e, 1Jailvolta, a qualunque prezzo. In questa atmosfera amministrativa, ['avvocato sembra un personaggio molesto che cerca di imporre restrizioni inutili, predisposte soltanto per rallentare le cose. a questo punto che entra in gioco la nostra funzione principale: nel difendere l'Amministrazione da se stessa, affinch, abbandonata al suo zelo di raggdungere il proprio scopo, non infranga regole che non devono venir violate, si tratti di regole sostanzia[i, come quehle stabilite contro attivit che sono ultra vires o que~le sUJ!Jl'eccesso di potere, o di regole di procedura come il due process ovvero audiatur et altera pars. Qui necessario men:ziionare un'esigenza importante, una caratteristica indispensabile dell'A.d.S. (penlomeno amio .giudizio): un'autonomia di ,giudizio che permetta di pensare :in un'atmosfera legale, distinta dall'atmosfera amm:inistrativa. Se tutti i titolari d:i uffici amministrativi fossero avvocati, ci potrebbe facilitare il nostro compito; ci non ci renderebbe per supenflui, perch il problema non consiste nel fatto se una persona specifica abbia o no una preparrazione giuridica ma in quaile tipo di atmosfera essa viva e favori. Noi abbiamo bdsogno di un'atmosfera legale come il pesce ha bisogno dehl'acqua e una tale atmosfera si pu mantenere solo con J'autonomia, con l'indipendenza di un'istitu:tione esterna all'amministrazione. Non c' alcun male nel fotto che un componente pi anziano dell'A.d.S. dia delle istruzioni ad uno pi giovane, ma la possibi:Iit di comandi dati ad un membro dell"A,diS. dall'esterno contrasta la vera natura de1la sua appartenenza a11'A.d.S.; si tratta di una vera e propria contraddizione in termini. Questa autonomia ed indipendenza, naturalmente, stimolano il prestigio del diritto nell'amministrai;ione ed eventualmente la costringono a richiedere pareri lega1:i nel formulare o nel realizzare una linea politica. Invero, sembra che una delle nostre priincipali fun:ziioni consista nell'introdurre qualcosa di quell'atmosfera legale nell'ambito dell'amministrazione, nello stimolare quest'ultima a ricorrere agli avvocati nel corso de1la propria attivit. La nostra fun21ione non consiste soltanto nel comparire in giudi:ziio dopo il fatto, post mor tem per cos dire, ma nel mantenere un attivo contatto prima e durante la azione amministrativa, una forma di giustizia preventiva, che pre\Oiene il'ingiustizia, piuttosto che raddrizza:rila. L'autonomia che si dehlneata nella sua forma ideale richiede un'unit funzionale che comprenda tanto l'A.d.S. che [11 servizio di consulenza legale nelle diverse branche dehl'amministrazione, sebbene fa strutturazione possa naturalmente variare da nazione a nazione. Sono perfettamente cosciente del fatto che presentando in tal modo un modello di Aid.S. potrei gettare un guanto di sfida ad alcuni dei miei colleghi qui; in verit H sto sfidando. iLa macchina della giustizia potrebbe lavorare, in verit lavora, avvalendosi anche di altri sistemi. H sdstema de1!'A,diS. non ha il monopolio dii ci che .giusto e adatto. iMlo stesso tempo, lio formulo una domanda a cui necessario rispondere: pu un avvocato privato, soprattutto dopo aver ricevuto l'incarico da un mindstro, rifiutarsi di prendere istruzioni speciali dal suo cosiddettci diente qualora pensi che non opportuno agire cos (opportuno non da un punto di vista etico o tattico, ma dal punto di vista d.el pubblico interesse)? In teoria, naturalmente, eg1i pu rifiutare: ma Jo far? Dopo tutto, si tratta di un avvocato ed egli sar soprattutto RASSEGNA DELL'AVVCATURA DELLO STATO 174 preccupato di ricevere un nuovo incavico professionale o di veder rinnovato quello attuale; perci per definizione gli mancher fincentiivo ad opporsi al.Ja strada scelta dal suo cosiddetto cliente, sebbene, personalmente, in quanto cittadino, possa disapprovare quella strada. Io propongo, perci, a1la vostra considerazione quanto segue: 'sebbene con il Sii.sterna dell'A,d.S. ci si possa aspet. tare di non avere nel servi:iio pubbJico i m1gliori avvocati -qui come altrove giocano la domianda e d'offerta e sappiamo cosa vuoJ dire essere stipenditi dallo Stato -questo svant,flggio non conta ed di scarso rilievo se confrontato con di vantaiggio di avere nel servizio pubblico -sempre, dvunque avvocati la cui vocazione dd assicurare fo spirito-vivente del rule of law tanto nella doro attivit di consulenza che in quella giudiziale. Id terzo ed ultimo aspetto del nostro tema, come gi detto, iil nostro rapporto con noi stessi. Naturalmente noi dobbiamo sapere come restare su terreno solido, come essere fedeli ai princpi in cui crediamo, cos come poter raggiungere il nostro scopo: il predominio del diritto. Ma la nostra onest con noi stessi non solo !indivisibiie ma anche d1fficile da defdnire. Se noi diciamo che il nostro dovere consiste nel collaborare a mantenere i princpi del rule orf law, dell'onest e deHa probit; potremmo non dire molto, dato che, conoscendo il mondo che ci circonda e la natura umana, dovreIIlllllo essere ben coscienti che anche concetti formulati in termini assoluti -probit, one st -sono suscettibili 'di venir distorti. Perci non d resta che dichiarare: le ddee del rule of law, di onest, di giustiizia e di probit sono innate in tutti gJi esserli umani,. noi compresi, ma l'aillenamento degafo e l'esperienza legale accumulata che noi possediamo che ci rende capaci di dare un'espres s1one concreta ahle ddee generali che tutti concepiscono; e ['abitudine legale e l'esperienza giuridica ci dovrebbero guidare sempre, infaticabilmente, lungo la strada giusta, che noi dovremmo sempre, senza la minima paura seguire: essere onesti con la nostra cosdenza e davanti al Creatore. Dott. MICHABL CHESHIN II Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale amministrativo federale in Germania. Prima di affrontare :te questioni che mi spiI11gono a chiedere la parola vor rei ringraziare gli autori delle tre relazioni generali, che hanno trattato in modo preciso ed esauriente delle materie assai complesse. Chiunque sappia valutare fimportanza e la vastit del materuale che i signori Di Ciommo, Kockeis ed Olmi hanno dovuto rielaborare, dovr consi derare con rispetto questa pnirna ed unita sintesi tinternazionale del problema che ci .accomuna e ci ha liindottii a riuniroi :in questa sede. Aln,che chi nutre deHe riserve per quanto riguarda adcuni aspetti particolari, non potr negare che i tre rclator:i geneali sono riusciti a sintetizzare d numerosi punti di vii.sta in modo sistematicamente ed oggettivamente va1ido, fonnendo un quadro gene rale omogeneo ed al tempo stesso limpido. Come .emerge daLle relazioni stesse,' questa sintesi non esclude, ma anzi rende possibile ed incoraggia, un eventuale dibattito critico, quale si addice appunto ad ogni confronto razionale, soprat tutto nef quadro di un congresso di cos vasta portata. Partendo, quindi, dai! presupposto che i partecipanti a questo congresso sono a conoscenza del con tenuto delle tre relazioni generrui, posso l'inunciare a descrivere ancora una volta fa situazione nel mio Paese, dato che essa stata Hlustrata dn modo succinto ma sufficientemente chfaro nelle relazioni generali stesse. PARTE II, QUESTIONI Ritengo, quindi, di poter esaminare con la dovuta modestia alcuni plinti di vista che, dopo Ulll attento studio delle tre relazioni generali e salvo re stando dl riuscitissdrno sforz~ compiuto dai relatori per elaborare i pi im portanti criteri ordinatori, mi sembra richiedano ancora una ulte!'iore chiari ficazione. A questo proposito ammetto con franchezza che il punto di vista intellettuaJe dell'oratore necessariamente !influenzato e condi:ztlonato dall'or dinamento giuridico dehlo Stato in cui egli svolge ~l suo ufficio. Liberarsi da queste soggettivit naturali non facile e forse nemmeno auspicabile ai fini dd una discussione sul piano intelt1ettuale fra i rappresentanti di sistemi giiu rdici diversi. A mio avvfao la questione pi importante ed al tempo stesso pi controversa, che Dichlede quindi un esame pi differenziato, che cosa si debba intendere, nel quadro dei vari sistemi nazionali, sotto la definizione, qui data on parole assai diverse o con pedfrasd, di interesse pubblico, quale sia insomma il vero contenuto, la quintessenza di tale concetto. Ad alcuni di voi tale questiO!lle potr parere a prima vista un po' troppo teoretica, addirittura inopportuna e poco importante ai fini della soluzlione pragmatica dei casi che le Istituzioni si trovano a dover quotidianamente affrontare. Ma, appunto, solo a prima. vi~ta. Infatti mi risulta che anche nelle tre relazioni generali il concetto di I!tlteresse pubblico non univoco; il suo contenuto viene datG per scontato o defilnHo di volta in volta i seconda del significato che il concetto stesso assume nei vari ordinamenti giuridici nazio mlili. Tali definizioni variano dail:l'dnteresse della societ in generale agli inte ressi 'strettamente patrimoniali. Quando per non chiaro tl contenuto di questo concetto che in un certo senso forniisce Ja giustificazione alle Istitu :doni, dl dubbio necessariamente investe la struttura organizzativa delle Jsti tuzioni ed hl contenuto e Jo svo1gimento delle loro funzioni. In altre par>le, prima di prendere :in cons:iderazione ! dettagli, si deve sapere di che cosa si tratta: dcll'interesse pubblico inteso come gJobalit degli mteressi di tutte le parti ed i membri di una societ, quindd sia dei cittadimi sia degli enti e delle Istituzioni che insieme formano lo .Stato, ~ntegrati al livello pi alto, oppure come l'iiiiteresse particolare c0J1creto dell'ente dd volta in volta Illteressato in qualit di parte in una determinata causa, quand'anche si trattasse dello Stato. Nel caso singolo questi interessi possono pi o meno identificarsi, mentre dal punto di vista c0tI1cettuale essi sono essenzialmente diversi e devono necessariamente esserlo in un ordinamento sociale e statale strutturato in modo pluralistico tervitoriale o foderale. Ci risulta particolarmente evidente in un ordinamento statale tanto articolato qual quello della Repubblica Federale Tedesca, in cui la Federazione, gH Stati federati, ossia i Lander e, last but not least, ,gli enti comunali possono comparire in giudizio rper cause sia contro il cittadino sia fra di loro. In questi casi, naturalmente, ciascuno degli enti in lite pretende che l'dnteresse da esso rappresentato costituisca iJ vero interesse pubblico e che l'interpretazione che esso fornisce della legge e del diritto sia l'unica interpreta zione giusta. Dal punto di vista dell'ente, quindi, lo scopo che esso conta di rag giungere mediante dl processo e 'l'interesse pubblico al cui servizio esso svolge le sue funzioni coincidono. Ma tale identit lin realt solo apparente, sog gettiva, dn quanto tutte Je decisioni prese dallile autorit sono decisioni in causa propria, sia pure in un senso sorretto dalle finalit pubbliche che esse per seguono. Tali decisioni sono, quindi, necessariamente parziali. Del resto, tutto il sistema delfa tutela giurisd,izii.onale ammlinistrativa si basa sulla presun RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2lione che anche le autorit possono agire ingiustamente. Quindi, ill.On ci si pu ragionevolmente aspettare da un'autorit statale od amministrativa coinvolta in un processo che, una volta !iniziato quest'ultimo, essa stessa ceda le armi all'avversario. IA questo riguardo non importa che l'autorit si faccia rappresentare da flllilzionari o da avvocati assunti per contratto, tanto pi che quando un processo raggiunge dl mas,siimo livehlo ,giudiziario, l'amministrazione tende assai meno a riconoscere H :punto di vista igiuridrico della controparte, e cio di solito quello del cittaddno. Ed proprio a Hvello dell'istanza suprema della giurisdi2lione amministrativa tedesca che secondo il diritto della Repubblica Federale Tedesca si verifica una situa:1lione particolare, iin quanto in questa sede si giudicano esclusivamente le controversi~ relative aLl'app:Licazione della l'egge federale, non dehle deggi dei Lii.nder (poich in uno Stato federale l'attuazione delle leggi compete ai singoli Lii.nder), eppure fa Fedel'.azione stessa non interessata in qualit di parte nei 4/5 di tutte de cause. Ci ha costituito per il legislatore tedesco uno dei motivi che do hap.no spinto a dare viita all'istitu2lione dd un Procuratore Generale della Repubblica presso il tribunale amminO:strativo federale, ovviamente non nel senso di un :procuratore [egale della Federazione. Questo tipo di rappresentanza :processuale non viene peraltro considerato con occhio critico sodtanto per hl suddetto motivo, che cio la Federazione compare dn veste di parte solo in un numero molto es,i.guo di processi. I deputati del Parlamento tedesco, del Bundestag, affermano deci samente che sia alquanto inopportuno dal plllilto di v'ista dello Stato di diritto, e si debba evitare, l'affidamento ad un'lllilica Istituzione della difesa degLi ~nteressi di :parte e di quella dell'interesse pubblico superiore. ilnfatti, si detto, si tratta di due scopi assolutamente eterogenei: da una parte sii porta avanti iJl processo 1in qualit di parte con fo scopo di vincere la causa, dall'altra invece si mira aII'affermazione del diritto oggettivo. Secondo i parlamentari tedeschi una siffatta Istituzione, che a:bbia oio il compito di perseguire due scopi con traddittori, si trova ~nevitabilmente in una situazione di conflitto interno che i titolari di uffioio non sono !in grado di :dsolvere n dal punto di vista giu ridico n da quello umano: nessuno infatti possiede due anime.. A ben guardare, quindi, 1Signore e Signori, sono state rrnlesstioni relative allo Stato di diritto che hanno spinto il legislatore tedesco a configurare !'istituzione del Procuratore Generale deUa Repubblica presso il tribunale amministrativo federale non come procuratore legale deHa Federazione bens come una terza parte del processo che gode di larga autonomia nei confronti dell'amministrazione, sia essa anche quella federale, e la cui posi2lione nettamente separata da quella de1'le due parti del processo, e quindi anche da quella dei rappresentanti dell'autorit citata in giudizio. In ultima anaHsi le preoccupazioni dello Stato devono essere rivolte al cittadino, alla sfera del diritto e della libert dell'individuo. Ma proprio questa posizione del cittadino ned confronti dello Stato (e ci si verifica anche nei settori dell'attivit amministrativa dello Stato), nonostante tutte le buone dnten2lioni dello Stato di diritto, non caratteriizzata dalla parit; infatti quando un'autorit enra in causa con un citadino risulta evidente ]l suo vantag;gio sia dal punto di vista giuriidico che da que1lo del potere. Ci deriiva dal fatto che l'autorit non solo ha una conoscenza molto pi differenziata dei princpi giuridici e dei regolamenti amministrativi, spesso molto disoriganici e diff\icilmente accessibili agli avvocati ,stessi, ma anche in grado di procura:rni senza sforzo, soJo servendosi del suo apparato di potere, i documenti reali necessari per il processo. Inoltre per il cittadino attore un processo normalmente comporta un onere ed un vischio finanziario assai maggiore che non per .ropr.io paese, ma anche degli assunti che sono sottesi alle differenti forme di apparato che sono state descritte. Questa, Signor Presidente, inev.tabiJmente Ja fase delJa prima iinfanzda; Ja mia speranza , e questo !il mio quinto punto, che d'ora in poi noi possiamo proseguire il dibattito sui temi pi generali cui si fatto riferimento durante il congresso. Mentre ascoltavo li discorsi di questa settimana, ho sentito molte api ronzarmi into=o al capo e, malgrado iJ sangue freddo dell'inglese medio, mi piacerebbe moltissimo discutere in maniera provocatoria con alcuni dei colleghi presenti, suMe varie questioni che sono state sollevate. Io avevo proposto che, nel breve tempo cui ognuno deve Limitarsi, si chiedesse di prendere in considerazione il sistema che noi abbiamo nel Regno Unito per il controllo da parte dei tr0ibunali, degli atti del.l'Amministrazione. Io. mi accingevo a porre il problema se sia mag;g;iormente auspicabile che esista un tl'ibunale speciale, composto di specialisti del diritto costituzionale, di costituzionalisti e di amm~ nistrativisti, ovvero se siia meg.Jio che il sdndacato sull'azione ammindstrativa sia esercitato dai tribunali ordinari, come succede in quel paese. Mi accingev PARTE II, QUESTIONI a cercare di descrivere le caratter.istiche essenziali del nostro sistema inglese di sindacato sull'azione an::itm:inistrativa. Mi accingevo a dire che tale sistema ha una flessibilit, che forse ha degli aspetti che ne fanno qualcosa di rac: comanda:bile. Mi acoingevo ad esporre [,l modo in cui negli ultimi anni questo sistema si sviiluppato in un modo che effettivamente straordinanio; cos i triibunali adesso, invece di limitarsi ad esaminare gJ.i errori tecmco--g1iuridici nella decisione amministrativa, sono preparati ad andare oltre e a porsi probJemi sostanzia1i; sono proni.i a chiederSi se ci che stato fatto rientra nei fini per cu stata emanata una !legge. E mi accingevo a suggerire che sebbene questo sistema non sia in alcun modo perfetto, tuttavia ci sono delle caratteristiche che lo potrebbero raccomandare come un sistema che consente in un certo modo l'applica2Jione di rimedi celeri ed efficaci ilrl situazioni in cui forse l'Amministrazione ha commesso un errnre lin punto di diritto. Ma ho deciso che invece di far questo avrei messo da parte !il discorso che avevo pensato di fare ed avrei raccolto la sfida che aveva lanciato ieri il dottor Cheshin di Israele, in un discorso che, se posso espnimermi cos, era ammirab1le al massimo, profondamente analitico e rapprestmtava un grande contr1buto al lavoro di questo congresso. Cos, se mi Jecito, vorrei passare a questo. LI dottor Chesh~ del Tesoro. Io non so come questo sia risultato ineila tradumone. Non ci ho creduto quando l'ho sentito i.n inglese, non ,so come l'interprete lo creder quando Io senmr in francese. Vorrei, presentarvi un