ANNO XXIV -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 1972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO ./ ABBONAMENTI ANNO ................................ L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO 1.500 Per abbonamenti e -p,cquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA cle postale 1/40500 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (2219056) Roma, 1973 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. IN DICE Parte prima:. GIURISPRUDENZA Sezione prim~: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese] pag. 741 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURI- c/ell'avv. Benedetto Baccari} 7 58 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci} CIVILE (a cura del/'avv. Pie 772 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del/' avv. Ugo Gargiulo] 799 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile} 8 16 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. Franco Carusi} . 862 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia d Be/monte) 88 4 Parte seconda: QUESTIO~I -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . . . . pag. 137 INDICE BIBLIOGRAFICO 146 CONSULTAZIONI 147 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLlCHE ED ELETTRICITA -Condutture elettriche aeree Applicazione del tributo per l'occupazione di aree pubbliche fillegittimit ,costituzionale Esclusione,' 750. APPALTO -Appalti di opere pubbliche -Sospensione dei lavori -Legittima facolt dell'Amministrazione appaltante di disporla, ove essa sia resa necessaria da ragioni, obiettive, ovvero sia determinata da motivi di interesse pubblico discrezionalmente apprezzabili Diritti dell'appaltatore, 862 -Appalto opere pubbliche -Onere della tempestiva riserva da parte dell'appaltatore -Carattere generale -Sussiste, 862. ARBITRATO -Arbitrato rituale -Sentenza arbitrale -Impugnazione per nullit -Natura, 862. AVVOCATI E PROCURATORI -Cassa nazionale previdenza e assistenza -Contributi sui compensi spettanti per incarichi professionali -Illegittimit costituzionale -Esclusione, 753. CIRCOLAZIONE STRADALE -Circolazione dei v,eicoli su area stradale di propriet della P. A. sita nel centro urbano -Disciplina -Autorit competente - il sindaco, 778. -Ordinanze -Ingiunzioni prefettizie -Opposizione -Sindacato dell'A.G.O. -Limiti, 778. Sanzioni amministrative -Natura -Incidenza su situazioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi, 778. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Atto amministrativo: mancanza di potere -Mancanza di presupposti ed inosservanza di limiti Condizioni per la sussistenza del vizio, 758. -Edilizia -Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica: effetti e limiti, 758. -Edilizia -Piano regolatore -Vincoli su beni privati snza previsione di indennit -Vizio dell'atto per difetto di poter,e -Giurisdizione dell'A.G.O., 758. -Edilizia popolare ed economica Alloggi cooperativi -Controversia sull'assegnazione di alloggio Giurisdizione del Consiglio di Stato, 799. -Edilizia popolare ed economica Alloggi cooperativi -Controversia sull'assegnazione di alloggio Ricorso contro pronuncia della Commissione centrale di vigilanza -Giurisdizione del Consiglio di Stato, 799. -Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -Controversia di contenuto patrimoniale Estensione -Limiti -Necessit di un atto amministrativo -Insussistenza, 771. -Procedimenti di istruzione prevendita -Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit, 76,6. -Procedimenti di istruzione preventiva in materia di navigazione marittima -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P. A. -Insussistenza, 766. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit costituzionale in via incidentale -Irregolare notifica dell'ordinanza al P. M. -Inammissibilit della questione, 741. INDICE COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Acque pubbliche ed elettricit, Avvocati e procuratori, Corte Costituzionale, Impiego pubblico, Lavoro, Militare, Procedimento civile, Reato. DAZI DOGANALI - Art. 145 1. 25 settembre 1940, n. 1424 -Obbligo del pagamento dei diritti doganali -Sequestro della merce contrabbandata -Risarcimento del danno -Ammissibilit, 884. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Competenza -Zona di demanio marittimo -Conce:rto coJ Ministero marina mercantile -Non occorre, 807. Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -'Discrezionalit -Insindacabilit, 807., -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Discl'ezionaut -Insindacabilit, 810. Demanio storico ed artistico ..: Vincolo storico e artistico -Modificazione -Diniego -Motivazione per relationem -Legittimit, 810. Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21, 1. n. 1089 Contrasto con l'art. 9 Cost. -Manifesta infondatezza, 806. - Demanio storico ed artistico -Vin-.. colo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21, 1. n. 1089 del 1939 -Contrasto con l'art. 53 Cost. -Manifesta infondatezza, 806. Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21, 1. n. 1089 del 1939 -Contrasto con l'art. 42 Cost. -Manifesta infondatezza, 806. - Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21 I. n. 1089 del 1939 -Contrasto con l'art. 42 Cost. -Mainifesta infondatezza, 811. - Demanio storico ed ,artistico -Vincolo storico ed arUstico -Zona di risp:etto -Carattere monumentale del bene protetto -Valutazione discrezionale della P. A., 807. Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Zona di rispetto -Legittimit -Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Zona di rispetto Preesistenza vincolo paesistico Irrilevanza, 807. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -AHoggi cooperativi -Morte di un socio -Successione -Data di consegna -Omessa redazione del vrbale di consegna -Irrilevanza, 799. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Deposito del p.iano -Notifica -'Dermine -Non perentorio, 800. -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Progetto -Allegati -Elenco dei proprietari -Elenco non aggiornato -Illegittimit, 800. - Piano di zona -Termine per la impugnazione -Proprietari delle aree incluse nel piano -Decorrenza dalla notificazione, 800. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Decreto di esproprio -Illegittimit -Disapplicazione da parte del giudice ordinario -Condizioni, 772. -Occupazione d'urgenza -Edilizia scolastica -Presupposti -Dichiarazione di indifferibilit ed urgenza -Parere della Comniissione provinciale sul progetto Non tale, 802. -Occupazione d'urgenza -Edilizia scolastica -Pvesupposto -Dic;hiarazione di indifferibi:lit ed urgenza -Mancanza -Illegittimit dell'occupazione, 801. VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Occupazione ultrabiennale -Successiva espropriazione -Risarcimento del danno -Pvescrizione - Decorrenza, 772. -'--Trasferimento del bene espropriato -Decreto di esproprio Mancata notifica al proprietario Effetti, 772. FALSO -Falsit in atti -Stati di avanzamento, libvetti delle misurazioni e contabilit relativaai lavori dei pubblici appalti -Sono atti pubblici -Non fanno fede fino a querela di falso, .8.86. IMPIEGO PUBBLICO -Concorso -Prove di esame -Prove scritte - Copi1atura -Annullamento del:l'elaborato -Obbligo della. Commissione -Sussiste Motivazione -Criterio, 809. -Concorso -Prove di esame -Prove scritte -Copiatura -Valutazione -Insindacabilit, 809. Consiglio di amministrazione Composizione -Ministero sanit -Partecipazione del Direttore generale dell'Istituto superiore di sanit -Illegittimit, 802. -Consiglio di amministrazione Composizione -Rappresentante del personale -Dipendente di carriera inferiore quella da amministrare -Illegittimit, .802. -Forze armate -Avanzamento degli ufficiali -Vantaggi di carriera per acquisizione di determinati titoli -Limitazione. nella progressione -Infondatezza della questione, 746. -.Prov.e di esame -Prove scritte Copiatura -Annullamento dell'elaborato -Copiatura di una od altva parte del tema -Irrilevanza, 809. IMPOSTA DI REGISTRO -Accessione -Macchinari di opificio -Concetto di opificio, 841. -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Possibilit -Possibilit di costruire sedi e succursali o di partecipare in altre societ senza limitazione di territorio -Esclusione, .844. -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Possibilit di costruire sedi e succursali e di partecipare in altre societ senza limitazione di territorio Non contrasta necessariamente con lo scopo dell'agevolazione Successiva correzione dello statuto -Ammissibilit deM'agevolazione, .845. -Agevolazioni per l'industriallzzazione del Mezzogiorno -Termine triennale per la dimostrazione de1la realizzazione del fine industriale -Produzione all'Ufficio del!la certificazione -Necessit, 826. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Decadenza Imposta ordinaria -Interessi Decorrenza, con nota di G. ANGELINI ROTA, 849. -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Uffici e negozi -Albergo -Compatibilit Limiti, 838. -Diritti di escavazione mineraria -Trasferimento -Natura immobiliave -Valutazione di congruit -Vi sono soggetti, 819. -Locazioni pluriennali -Sistema di tassazione ex legge 23 dicembre 1962, n. 1744 -Risoluzione del contratto -Effetti, 820. -Trasferimento di diritto reale immobiliare -Cessione di cubatura prevista dal Piano regolatore di Torino -E' tale, 832. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Deduzione dall'attivo dell'imposta sul valore globale -Deducibilit della sola imposta in concreto corrisposta, 831. IMPOSTA SUI FABBRJ:CATI -Esenzione venticinquennale ex art. 69, 1. 27 dicembre 1953, numero 968 -Fabbricato costruito in sostituzione di edificio distrutto da eventi bellici -Idoneit a sostituire nella sua funzione abitativa l'edificio distrutto, 835. INDICE IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Accertamento -Sottoscrizione Funzionario preposto al reparto Validit, 829. -Decisioni deHe Commissioni -Ricorso p~r Cassazione -Definitivit -Concetto -Decisione che decide parzialmente la controversia -Impugnabilit, 824. -Imposte indiret~e -Imposte' complementari sui trasferimenti a ti . tolo oneroso -Interessi a carico del contribuente -Decorrenza dalla data di esigibilit del tributo principale -Limiti, 855. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Comunicazione della data dell'udienza -Consegna a persona addetta all'Ufficio -Prova del rapporto di dipendenza E' a carico deHa parte notificante, 816. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Comunicazione della data dell'udienza -Notifica -E' regolare, 816. -Procedimento dinanzi alle Commissioni -Sottoscrizione del ricorso deH'Ufficio -Funzionario preposto al reparto -v,alidit, 828. INFORTUNIO SUL LAVORO - niecito costituente reato -Re .sponsabilit civile del datore di lavoro -Declaratoria di non doversi procedere -Poteri del Giudice civile, 796. LAVORO -Rapporto di lavoro domestico Licenziamento in tronco -Esclusione dell'indennit di anzianit -I:llegittimit costituzionale, 746. MILITARE -Ricorsi giurisdizionali -Limitazione ai soli vizi di incompetenza ed eccesso di potere -Inam .missibilit della questione, 742. -Ufficiali -Promozioni -Graduatoria ex art. 31 1. n. 1137 del 1955 -Impugnativa -Inammissibilit, 803. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Inadempimento -Acquiescenza della parte interessata -Successiva impugnativa -Inammissibilit, 794. -Risoluzione per inadempimento Risarcimento del danno -Presupposto, 794. PECULATO E MALVERSAZIONE -D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 che concede amnistia per il solo peculato per distrazione -Eccezione di incostituzionalit -Infondatezza, 900. PROCEDIMENTO CIVILE -Giuramento suppletorio -Violazione dei principi di eguaglianza e di difesa -Esclusione, 744. -. Procedimento per convalida di sfratto -Mancata comparizione dell'intimato e opposizione tardiva -Illegittimit costituzionale parziale, 747. -Ricorso per Cassazione -Impugnazione principale improcedibile -Impugnazione incidentale Efficacia -Limiti, 776. PRCEDIMENTO PENALE -Insufficiente indicazione della pel'lsona delebbe l'inammissibilit della questione di costituzionalit e non l'obbligo defila Corte costituzionale di disporre essa stessa l'esecuzione dell'incombente; soluzione quest'uiJ.rtima che, sec()[ldo il'ootore, sarebbe gd.ruriddoarrnente rpi cocretta. Peraltro SIMI, in La Corte Costituzimiale (Raccolta di studi a cura deill'Avvocatura defilo Stato, 1957, 123) e, poi, SAND!ULLI, Il giudizio sulle (*) .AJ1J1a redazione d1el.L1e ~assime e del.L1e note di questa Sezione ha coililabooato a111che l'avv. CARLO CARBONE. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 744 riguarda il riferimento ad un'interpretazione restrittiva della tutela dei diritti soggettivi in materia di ieva, fatta derivare dalla disposizione denunciata, che viene attribuita alla giurisprudenza della Cassazione, e che invece risulta del tutto inesatta; e sia in ordine alla richiesta di una pronuncia che dichiari la non estensibilit della giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato oltre i casi tassativamente stabiliti dall'art. 29 del t.u..delle le:ggi sul Consiglio di Stato, dato che essa, anche se si potesse ritenerla idonea a dar luogo a questione di legittimit costituzionale, non risulta proposta dall'ordinanza, che anzi, come si detto, d per ammessa la estraneit della materia in oggetto alla detta categoria di ompetenza giurisdizionale. ~ (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 83 -Pres. Chiarelli -Rel. Fragali -Soc. Litex ed altri (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento civile -Giuramento suppletorio -Violazione dei principi di eguaglianza e di difesa -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; e.e. art.2736, n. 2). Non fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimit costituzionale dell''art. 2736, n. 2 codice civile relativo al potere del giudice di deferire ad una delle parti il giuramento suppletorio (1). (Omissis). -1 -La Corte non ritiene che l'equiparazione degli effetti del giuramento suppletorio a quelli del giuramento decisorio produca quelle conseguenze lesive dei principi di uguaglianza e di difesa che denunciano le ordinanze"indicate in epigrafe. (1) La questione era stata sottoposta aM'esame della Corte con tre ordinanze, ri-spettivamente del ttibunaile di Torino (5 dicemb!l.'e 19<69, Gazzetta Uff. n. 22,2 .del 2 settemb!l.'e 1970), del pretooe di Roma (4 genm.aio 1971, Gazz. Uff. n. 106 del 28 aprile 1971), del p.i-etore di MiJJazzo (30 marzo 1971, Gazz. Uff. n. 16 del 30 giugno 1971). Sostanzialmente se il g.iuramento un mezzo di prova da considerare aggiunto agli altri per il completamento del.J'efficacia dell'i1struzione probatoria, sembra evidente dedul'sene che le parti usufruiscono del loro diritto di dif.esa quando siano state messe in grado dli sviluppare sul terreno giudiziale ogni attivit (processuale-probatoria) da esse ritenuta utile per il reciproco Tisultato perseguito. Al momento deHa cristallizzazione dell'istruttoria .ed a!Lla cOIJJStatazione de111a probatio semiplena , scaturisce per H giudice, che non rpu comunque sottrarsi di provvedere, la va!luta PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 745 Secondo la giurisprudenza prevalente, gli effetti della prestazione del giuramento suppletorio non possono essere contrastati con aJtri mezzi di prova; ma ci accade perch: il giudice deferisce il giuramento quando le parti hanno avuto pieno modo e tempo di esercitare il rispettivo potere dispositivo sul materiale istruttorio. Ed ha avuto modo e tempo di esplicare questo potere anche la parte contro la quale operano gli effetti predetti, perch essa sa che il giudke pu deferire il giuramento ove le prove non siano mancanti, e tuttavia non offre n mezzi istruttori n argomenti che potrebbero escludere il valore semipieno a quelli dedotti o esibiti. Vero che nemmeno in appello ammessa prova che contraddica ai risultati del .giuramento suppletorio; ma consentito in appello al sindacato sull'apprezzamento del giudice di primo grado circa l'esistenza della prova semipiena, cosicch non nemmeno esatto che la prestazione del giuramento suppletorio non permette ulteriori difese. Le permette anche nella sede penale, e con notevole ampiezza nel confronto con la sede civile, dato che nel processo penale la parte si avvantaggia delle iniziative del pubblico ministero e del giudice, le quali allargano enormemente a suo favore la possibilit di indagare sulla verit. Non si obietti che un sistema del genere converte in azione di risarcimento del danno da falsit la domanda diretta al conseguimento del bene conteso o l'eccezione che contrasta il fondamento di tale domanda: la Corte, sia pure a proposito di fattispecie diverse da quella in esame (sentenza 3 luglio 1962, n. 87 e 17 dicembre 1968, n. 138), ha ritenuto che tale conversione non sia riprovata dalla Costituzione. La scelta legislativa del tipo di azione concesso alla parte si connette infatti al modo di organizzare la tutela giurisdizionale: deve riaffermarsi che il precetto costituzionale che garantisce tale tutela non toglie alla legge ordinaria la competenza a regolarne i modi e l'efficacia, n afferma che il cittadino deve ottenere protezione sempre in una stessa maniera e con i medesimi effetti. Conta soltanto che .si reintegri la sfera giuridica lesa; e la condanna a prestare l'id quod interest porta senz'altro a tale risultato. -(Omissis). zione di queJil'msufficienm dii prova che condruce al deferimento deil giuramento suppletorio secondo criteri non discriminatori fondati su una determinata posizione di parte. Gi la Corte di Cassazione, muovendosi nell'ambito di tale assunto, aveva negato fondatezza ad anailoga questione di costiituzioilllalit (v. Oass., 10 novembre 1971 n. 3.173, in Foro it., 1971, I, 45, con nota di !l.'icMallili dottrinari giucisp!rudelll.2liali). Per le sentenze richiamate nel contesto (Corte cost. 3 luglio 1962 n. 87 e 17 dicembre 1968, n. 138, v. Foro it. 1962, I, 1219 e questa Rassegna, 1968, I, 926). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 746 CORTE COSTITUZIONALE, 4maggio1972, n. 84 -Pres. Chiarelli -Rel. De Marco -Speranza. (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas) Impiego pubblico -Forze armate -Avanzamento degli ufficiali -Vantaggi di carriera per acquisizione di determinati titoli -Limitazione nella progressione -Infondatezza della questione. (Cost., art. 3; I. 12 novembre 1955, n. 1137, art. 69, mod. da artt. 9 e 10 1. 16 novembre 1962, n. 1622). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 19:55, n. 1137, mod dagli articoli 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, suU'ltvanzamento degli ufficiali delle forze armate, che limita la progressione nei ruoli delle varie armi e specialit, conseguita per effetto dell'acquisizione dei titoli indicati nella tabella allegata alla legge stessa (1) . (1) La questione .era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 2 maggio 1968 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV (Gazzetta Uff., n. 10~ del 22 aprilre 1970). CORTE COSTITUZIONALE, 4 maggio 1972, n. 85 -Pres. Chiarelli -Rel. Trimarchi -Mannini ed altri (n.c.) . . Lavoro -Rapporto di lavoro domestico -Licenziamento in tronco Esclusione dell'indennit di anzianit -Illegittimit costituzionale. (Cost., art. 36; I. 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, primo comma). costituzionalmente illegittimo, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, l'art. 17, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 339, nella par_te in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennit di anzianit in caso di cessazione del rapporto per licenziamento in tronco (1). (1) La questione era stata sottoposta all'esame del Giudice costituzionale con o!'dinanza emessa il '21 gennaio 1970 dalla Corte d'appe1lo di Roma (Gazzetta Uff. n. 286 dell'll novembre 1970); con ordinanza emessa 1'11 :llebba'aio 197Qi dal tribunale di Milano (Gazzetta Uff. n. 22 del 27 gennaio 1971). Vedi Corte cost., 28 dicembre 1971, n. 204, in questa Rassegna, 1971, I, 1, 1329). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 747 (Omissis). -2. -Sussiste la denunciata violazione dell'art. 36 della Costituzione. La Corte, con varie pronunce, a cominciare dalla sentenza n 3 del 1966, ha osservato che l'indennit di anzianit dovuta all'atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ha natura retributiva, rientrando il relativo diritto nel complessi".'o trattamento economico spettante al lavoratore subordinato a fronte dell'obbligo di prestazione del lavoro, e come tale gode delle garanzie costituzionali poste con l'art. 36; e che il detto diritto, qualunque sia il motivo o la causa della cessazione del rapporto, non pu essere negato o subire limitazioni nel suo contenuto e nel suo esercizio che non siano consentite per il diritto alla retribuzione. E con sentenza Il 75 del 1968 ha, per ci, dichiarato l'illegittimit costituzionale dell'articolo 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui escludeva il diritto del prestatore di lavoro subordinato all'indennit di anzianit in caso di cessazione del rapporto di lavoro derivata dal licenziamento per di lui colpa o da dimissioni volontarie. Codesto orientamento giurisprudenziale, adottato in ossequio al precetto costituzionale dell'art. 36 e nel rispetto del principio di egua.glianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, ha riscontro in norme legislative e tra le altre in quella dell'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n 604, che, per i prestatori di lavoro di cui al successivo art. 10, prescrive che la detta indennit dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Or~, le regole sopra ricordate non possono non essere applicate alla specie che non presenta, al riguardo, alcuna particolarit per cui debba o possa essere consentito un differente trattamento. E per ci va ritenuta l'illegittimit costituzionale della norma denunciata nella ,parte in cui essa esclude che, in caso di licenziamento in tronco del prestatore di lavoro domestico, gli sia dovuta l'indennit di anzianit. -(0.missis). CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 89 -Pres. Chiarelli - Rel. .Verz -Cislaghi ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello Stato Agr). Procedimento civile -Procedimento per convalida di sfratto -Mancata comparizione dell'intimato e opposizione tardiva -Ille~ittimit costituzionale parziale. (Cost., artt. 24, 111; c.p.c., artt. 663, 668). Mentre non fondata la questione di legittimitd costituzionale degli articoli 663 e 668 c.p.c. sulla convalida di sfratto per effetto di mancata comparizione, fondata la questione dei primo comma dell'art. 668 748 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stesso codice limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato, non comparso, malgrado la conoscenza della citazione, per caso fortuito o per forza maggiore (1). (Omissis). -2. -L'art. 663, primo comma, del codice di procedura civile viene denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perch, dalla mancata comparizione dell'intimato, fa derivare la convalida della licenza o dello sfratto (in tal caso previa semplice dichiarazione del locatore di persistenza della morosit) mentre nel giudizio ordinario di cognizione, la stessa mancata comparizione produce effetti ben diversi. La norma inoltre violerebbe il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia per il trattamento differenziato che ne deriva a seconda che l'intimato compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento adottato sia quello ordinario di cognizione, o quello di convalida; sia perch opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive (come quello di locazione) in modo difforme da quanto prescrivono gli artt. 1454 e 1455 del codice civile. E violerebbe infine l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico comparizione-convalida escluderebbe una seria motivazione del provve. dimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge. 3. -La questione non fondata. Nel procedimento di convalida di licenza o dl sfratto -che un procedimento sommario per il rilascio di un immobile tenuto in locazione ,per fine del contratto o per morosit ~la mancata comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva rilevanza risolvendosi nel conte. gno processuale proprio di chi, avendo avuto conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice, e dimostra in tal modo di non avere ragioni da far valere n interesse alcuno alla difesa. Il fatto che la mancata volontaria comparizione equiparata alla mancata oriposizione vuol significre che, nell'uno e nell'altro caso, sussiste una carenza di interesse dell'intimato, la quale rende inutile l'esercizio del diritto di difesa nel merito, rimanendo ovviamente tale diritto integro per quanto attiene alla volontariet o meno della mancata comparizione. Ed infatti la norma impugnata impone al giudice l'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione nel caso in cui risulti (od anche in quello in cui sembri probabile) che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione, o per caso fortuito o forza maggiore. (1) La que,stione era -stata sottoposta all'esame della Corte con due oirdi1nanze e.meisse rispettivamente i1l 23 febbriaio 1970 dal rpretoxe di Rho (Gazzetta Uff. n. 136 del 3 giugno 1970) ed il 15 marzo 1971 dal giudice conciUatore di Pontecagnano Faiano (Gazzetta Uff. n. 119 del 12 maggio 1971). La sentenzia 18 marzo 1957, n. 46 di (lUJ in motivazd.one, r-eperibile in Foro it., 1957, I, 1393 (nQta). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 749 Pur tenendo conto della diversit della materia, esiste analogia fra siffatta ipotesi e quella della mancata comparizione all'udienza dell'opponente a decreto penale di condanna. E, per il decreto penale, la Corte ha affermato che la mancata comparizione non giustificata costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti (nell'atto di opposizione) o per qualsiasi altra ragione, ammette che venuto a cessare l'interesse a coltivare la opposfaione o a proseguire il relativo giudizio (sent. n. 46 del 1957). Il giudice a quo vorrebbe dedu_rre la violazione del diritto di difesa dal fatto che, nel giudizio ordinario di cognizione, la mancata compa rizione del convenuto consente la prosecuzione del processo in contu macia Occorre invece considerare che le norme dl procedimento ordi nario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, e che nel caso in esame trattasi di un procedimento speciale predisposto dal legislatore per determinate finalit, fra le quali quella di definire il giudizio, evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il godimento del bene locato. Ed in questi casi al legislatore consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarit del rapporto da regolare Appare infine argomento di nessun pregio quello che, in caso di sfratto, la convalida subordinata alla mera dichiarazione del locatore circa la persistenza della morosit; la quale anzi costituisce una ulteriore garanzia per l'intimato al quale sarebbe spettato l'onere di provare l'av venuto pagamento. Prtanto il diritto di difesa assicurato dall'obbligo della citazione che comporta per l'intimato la facolt di instaurare o meno il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il giudice accerti o ritenga propabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilit di esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'~rt. 668 del codice di procedura civile. 4. -La questione non fondata neppure in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione. Infatti, il trattamento differenziato prospettato dalla ordinanza di rimessione giustificato dalla particola're struttura del procedimento speciale. E non violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei presupposti che lo legittimano. ' 5. -Anche l'art. 668, che ha per oggetto l'opposizione alla convalida pronunciata in assenza dell'intimato sarebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, viziato di illegittimit in riferimento agli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione. 750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In merito all'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che l'opposizione alla convalida pronum;iata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regplare con tutte le garanzie del rito ordinario. 750 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In merito all'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che l'opposizione alla convalida pronum;iata in assenza dell'intimato costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di impugnazione il procedimento segue il suo corso regplare con tutte le garanzie del rito ordinario. Il Le condizioni per l'ammissibilit della opposizione non tolgono efficacia alla tutela, come ritiene il giudice a quo. La prova della mancata conoscenza della citazione, il termine p~rentorio di dieci giorni, la cauzione ex art. 651, la valutazione.del .giudice sui gravi motivi che possono consentire la sospensione del processo esecutivo, rispondono ovviamente alla ,imprescindibile esigenza di regolamentare l'istituto anche per evitare sconfinamenti od abusi. Sotto questo profilo, pertanto, l'art. 24 della Costituzione non violato. 6. -La tutela giurisdizionale non assicurata dall'articolo impugnato nella sola ipotesi -rilevata dall'ordinanza del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano -in cui l'intimato, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto corn,parire all'udienza per caso fortuito o per forza maggiore-L'art. 668 ammette l'opposizione nei soli casi di mancata conoscenza della citazione. Il principio innanzi chiarito del comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non dipendenti dalla sua volont, possa esercitare il diritto di difesa mediante la tardiva opposizione alla convalida. Pertanto, limitatamente a questi ipotesi, la Corte ritiene sussistente la violazione dell'art. 24 della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 90 -P1es. Chiarelli - Rel. Rocchetti -Comune di Sesto Calende (n.c.), E.N.E.L. (avv. Cogliati Dezza) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. del.lo Stato Coronas). Acque pubbliche ed elettricit -Condutture elettriche aeree -Applicazion del tributo per l'occupazione di aree pubbliche -Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 23, 53; 1. 2 luglio 1952, n. 703, art. 39; d.m. 26 febbraio 1933). Non fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e delle prestag:ioni patrimoniali secondo capacit contributive, la questione di legittimit costituzionale all'art. 39 della legge 2 luglio 1952,, n. 703, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 751 nella parte in cui recepisce H decreto ministeriale 26 febbraio 1933, che fissa i criteri per la determinazione del tributo per le linee elettriche aeree in ragione della lunghezza delle stesse (1) (Omissis). -3. -La questione non fondata. innanzi tutto da rilevare come, in entrambe le ordinanze errato sia il richiamo aWart. 39, secondo comma, della legge n. 703 del 1952, giacch tutto il contesto delle deduzioni, su cui si vorrebbe fondare la dedotta illegittimit, si riferisce inequivocabilmente al primo comma di quell'articolo, che, richiamandosi al d.m. 26 febbraio 1933, stabilisce i criteri di applicazione della tassa sui quali si appuntano le censure. Cosi identificato l'og.getto del giudizio, osserva la Corte che sussisterebbero seri dubbi sulla legittimit costituzionale della norma impugnata se essa potesse essere interpretata soltanto nel senso che ciascuno dei tratti di linea (compresi quelli assai numerosi ma di brevissimo percorso che, per inserto sulla linea principale ,portano la corrente ai singoli utenti, e sono perci indicati col nome di linea di utenza) dovesse considerar.si come autonomo ed essere quindi tassato per un intero chilometro, secondo il criterio dell'arrotondamento per eccesso che si vuole connaturale al sistema. Deve tuttavia ritener.si che l'art. 39 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui recepisce il d.m. 26 febbraio 1933, consenta interpretazioni conformi ai precetti costituzionali, perch il criterio della infrazionabilit della misura base della tassa ragguagliata al chilometro lineare, non esclude che i singoli tratti di linea, di cui s sostiene la autonoma fassabilit, possano, anzi debbano, essere conglobati, mediante la somma delle relative lunghezze. Il che, eliminando tutta un.a serie di ;;i.ssurdi arrotondamenti delle minori lunghezze a quella di un chilometro, esclude ogni esosit nell'applicazione del tributo. Questa interpretazione, fondata sulla ratio de:mmibile dal complesso delle disposizioni di cui al d.m del 1933, recepito dall'art. 39 impu gnato, stata gi fatta propria dalla Corte di cassazione, almeno per (1) La que.stione era .stata sottoposta aU'esame del Giudice costituzioDJle c001 Oll'ddnanz.e emesse il 30 ottobre 1970 dalla OOII'te d'arppehlo di Milano (Gazzetta Uff. n. 49 del 24 febbraio 1971) ed il 16 apdle 1971 dal tribUltlJaiJ.,e di Busto A11sizio (Gazzetta Uff. n. 240 del 2,2 settembre 1971). Con sentenza 21 giugno 1967, n. 1470 (Foro it., 1967, I, 2377, nota) le SS.UU. de11a corte di cassmone a'V'eviano indivtduato, quale unit tassabUe, U chilometro lineare, pur senza stabiJ.ire il computo della base imponibile in relazione alla predetta unit (singoli attraversamenti ovvero intera linea). Lo stesso Su:piremo coilile.gio (sentenza 13 mag.gio 1968, n. 1500, Foro it. 1969, I, 180) stabili, innovando, che agli effetti della tassa di occupa 752 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quanto concerne il caso sinora pervenuto al suo esame, che quello relativo ai singoli attraversamenti stradali di una stessa linea che, per deviazioni, uscita e rientro dall'area pubblica, o per altre accidentalit del suo sviluppo, presenti variazioni di percorso o soluzioni di continuit fra suolo pubblico e suolo privato Ma il principio su cui quella interpretazione si fonda suscettibile di applicazioni pi generali ed ha valore anche nel caso delle cosi dette linee di utenza, rispetto alle quali, secondo risulta dalle ordinanze di rimessione e dagli atti dei relativi giudizi, resta aperto e vivo il contrasto interpretativo. Per tutte le linee, infatti, il presupposto del tributo unico ed costituto dalla occupazione dell'area pubblica nella sua effettiva consistenza. Da ci consegue che i tratti di linea, ai fini della tassabilit, andrebbero in teoria tutti i conglobati, e cio sommati fra loro. Poic~ per il conglobamento ottenuto mediante un'operazione aritmetica, quale la somma dei singoli .tratti di linea, ovvio che esso possa essere operato soltanto fra quantit omogenee. Il criterio della omogeneit o eterogeneit di quei tratti, ai fini della applicazione del tributo, non pu per essere ricercato in base a dati, anche se tecnicamente rilevanti, ma cui le norme che disciplinano l'a.pplicazione del tributo non fanno alcun riferimento. Al riguardo va osservato che il decreto ministeriale del 1933 cui l'art. 39 si riporta, contempla vari tipi di linee elettriche e le differenzia tra loro, ma le individua soltanto con riferimento alla zona in cui sono situate, alla compos'izione di esse con meno di cinque e con cinque o pi fili e alla portata delle stesse con tensioni inferiori a 250 Volt o superiori a tale valore. ' Solo queste distinzioni, fra le linee componenti una stessa rete, la legge conosce ai fini dell'applicazione del tributo, ed ovvio perci che solo esse, creando una eterogeneit fra i vari tratti di linea, possono impedire che essi siano insieme addizionati e che si effettui, nei loro confronti, la cosi detta operazione di conglobamento. Al contrario, le linee omogenee, che, per chiarezza, pu aggiungersi, sono tutte quelle colpite con la stesa aliquota, vanno ovviamente sommate fra loro. zione di spazi ed aree pubbliche, gU attravel'samenti stradali con linee elettriche, dal con:line tra la .propriet pubblica e quella privata, da parte di societ concessionarie del1a rete elettrka e dall'ENEL non costituivano ciascuno un"enttt autonoma tassabi1e, ma andavano sommati fino al raggiungimento dell'unit di misura della tassa (chilometro lineare). Nello stesso senso v., ainche, Oass. 30 ottobre 1969, n. 3595. A. tale innovazione giurisprudenziale si riferisce, nella motivazione, la Corte costituzionale. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 753 Secondo questa interpretazione, gi autorevolmente emersa, nell'applicazione della norma di cui all'art. 39, comma primo, della legge n. 703 del 1952, risulta escluso ogni elemento di casualit, e quindi di arbitrariet, nell'applicazione del tributo. Ne consegue pe,rci che l'anzidetta norma non pu essere ritenuta in contrasto con i principi costituzionali invocati nelle ordinanze di rinvio. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, 91 -Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni -Cavallucci (avv. Cavallucci), Cassa Nazionale forense (avv Jemolo) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv gen. dello Stato Carafa). Avvocati e procuratori -Cassa nazionale previdenza e assistenza Contributi sui compensi spettanti per incarichi professionali Ille~ittimit costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 53; l. 25 febbraio 1963, n. 289, art. 5; I. 5 luglio 1965, n. 798, art. l, n. 5). Non fondata, con riferimento ai principi di eguagLianza e di capacit contributiva, la questione di legittimit costituzionale dell'art 5 della legge 25 febpraio 1963, n. 289, mod dall'art. 1, n. 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, che prevede l'imposizione di contributi progressivi, a favore della Cassa nazionale forense, sui compensi percepiti dai professionisti legali per incarichi conferiti dall'autorit giudiziaria (1). (Omissis). ~3. -Secondo l'ordinanza di rinvio, l'obbligo di versare una somma percentuale sull'importo della singola retribuzione percepita, lederebbe il principio della pari capacit contributiva di cui all'.articolo 53 della Costituzione, perch il costo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali verrebbe in tal modo ripartito tra gli appartenenti alla categoria non in base ad un indice complessivo di detta capacit, ma in base ad una eventuale singola e non indicativa sua componente. (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 'emessa il 12 gennaiio 1971 dail lflribunaile di Roma (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 1971). Per le sentenze indicate in motivazione si rinvia a Corte cost., 10 luglio 1968, n. 97, [n questa Rassegna, 1968, I, 1, 535 ove, nella nota di richiami, indicato H reperimento deUe precedenti decisioni. 754 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La Corte osserva, tuttavia, che, nel caso, il principio di conformit all'art. 53 Cost. risulta osservato. Va premesso che la prestazione contributiva de qua s'inquadra nel sistema, caratterizzato dal conseguimento di finalit generali, distinte da quelle particolari (e perci, come .gi si detto, divisibili) relative al compimento di singoli atti, per rivestire, invece, carattere di indivisibilit, con i seguenti effetti, rientranti propriamente nell'ambito dell'art. 53 della Costituzione. Va, poi, considerato che, giusta giurisprudenza (sentenze n. 45 del 1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 19618) per capacit contributiva ai sensi dell'art. 53 deve ~ntendersi l'idoneit soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione collegata e determinabile dal presu,pposto al quale la prestazione collegata e determinabile quantitativamente in base a detto presupposto. Nella situazione in esame, basata sulla percezione effettiva di un reddito, quel presupposto reale ed inoltre la misura dell'obbligazione risulta stabilita in relazione alla misura del reddito percepito La redditivit funziona, pertanto, come indice di capacit contributiva, in conformit al precetto costituzionale. Secondo l'ordinanza di rinvio, la violazione del precetto , tuttavia, denunciata, come .si detto, pel fatto che la ripartizione, in quote percentuali, del costo delle prestazioni previdenziali tra gli appartenenti alla categoria professionale, risulti sperequata per unilateralit di valutazione. L'assunto non fondato, tanto se considerato, in termini di paragone, con l'imposizione su redditi di altra natura, quanto se considerato in relazione alla specifica 1mrposizione in esame, rpoich riservato al legislatore di provvedere alla determinazione in concreto di un tributo, secondo princpi direttivi di politica economico-fiscale Questa Corte (sentenze n. 89 del 1966 e n. 1,~4 del 1971) ha gi statuito che il sindacato sulla entit e la proporzionalit di un tributo fissato in base a calcoli appositi, esula dai poteri spettanti al giudice della legittimit delle leggi, in funzione dell'art. 53 Cost., salvo i casi di assoluta arbitrariet o irrazionalit, che qui, per i motivi suesposti, non ricorrono. Ed esula parimenti ogni possibilit di esame che attenga alla verifica di una corrispondenza comparativa in con~reto tra l'ammontare delle contribuzioni devolute e l'ammontare delle prestazioni ricevute. 4. -L'ordinanza di rinvio estende la censura di legittimit alla violazione del principio di uguaglianza di cui all'art'. 3 Cost., principio di cui, . come generalmente riconosciuto, l'art. 53 espressione particolare. La questione parh:penti non fondata. lllilllfll&lllllllllllll(llftltlllilll(lllllllllllllllllllftlllllflllllltr PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 755 Secondo l'ordinanza, la violazione si verificherebbe all'interno della categoria degli avvocati e procuratori globalmente considerata. Ma, a parte la genericit della deduzione, il ricorso al criterio della globalit non pertinente, ove si consideri l'origine e la natura della personale fonte di reddito, su cui, nel caso in esame, viene ad incidere la quota d'imposizione, dovuta ai beneficiari, a vantaggio del fondo comune da redistribuire. La dedotta violazione dell'art. 3 Cost. non , sotto questo profilo, sollevata a proposito. Ugualmente deve ritenersi per quanto riguarda la stessa questione, sollevata con riguardo ad altre situazioni, emergenti all'esterno della categoria. Il confronto con il trattamento previdenziale, riservato, attivamente e passivamente, ad appartenenti ad altri ordini professionali, non pu condurre a ritenere disapplicato il principio della parit di trattamento. Premesso che, per costante giurisprudenza, l'osservanza di questo principio ricorre nei casi di situazioni pari e non in quelle differenziate, va osservato che il confronto con altre categorie, in particolare con le categorie dei dottori commerciailsti e dei ragionieri, non conduce ad una constatazione di disparit, ai sensi dell'art. 3. Agli effetti della questione da decidere, non rileva che vi siano casi (come quello delle curatele fallimentari) nei quali l'adempimento di incarichi conferiti dall'autorit giudiizaria abbia pari natura e svolgimento per gli appartenenti a tutte le categorie professionali suaccennate Rilevante , invece, distinguere e considerai:e la questione sotto il profilo suo proprio, che attiene alla disciplina legislativa e statutaria per ciascuna Cassa di previdenza e di assistenza, istituita nell'ambito dei rispettivi Ordini professionali. Tale disciplina autonoma, per effetto di leggi particolari, ognuna delle quali deriva il suo contenuto da valutazioni e da calcoli attinenti al numero dei contribuenti iscritti, alla loro et media e a quella pensi: onabile, alla media capacit economica contributiva, alle esige~ze settoriali ed ai risultati che si intendono conseguire. Un livellamento per tutte le categorie delle percentuali di contribuzione, od anche soltanto un loro adeguamento, onde evitare differenze troppo sensibili, non imposto dall'osservanza del ,pdncipio di uguaglianza di trattamento, data la 'non omogeneit delle rispettive situazioni. Comunque, spetter esclusivamente al legislatore ravvisare l'opportunit o meno di un riesame tecnico aggiornato della materia per correggere, nel sistema, gli eventuali difetti. -(Omissis). 756 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 93 -Pres. Chiarelli - Rel. Rossi -Fucci ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Reato -Pubblicazione e distribuzione di stampati osceni -Responsabilit penale dell'edicolante -Illegittimit costituzionale. (Cost., artt. 3, 21; c.p., art. 528). Non fondata, sia con riferimento alla libert di manifestazione del pen8iero che al principio di eguaglianza, la. questione di legittimit costituzionale deli'art. 528 codice penale, dalle cui sanzioni viene colpito anche l'edicolante che ponga in vendita stampati e pubblicazioni oscene (1). (Omissis). -Le questioni sollevate sono due e possono cos individuarsi: a) se non contrasti con il diritto di marifestare liberamente il proprio pensiero e con il divieto di censura (art. 21, primo e secondo comma, Cost-) l'art. 528 del codice penale, nella parte in cui, rendendo penalmente responsabile chi diffonde fabbrica mette in circolazione distribuisce stampati osceni nella sua normale attivit professionale di stampatore o distributore, realizzerebbe una sorta di censura preventiva; b) se la norma dell'art. 528 del codice penale non contrasti con il principio di uguaglianza (art 3 Cost.), in quanto prevede la stessa pena per chi crea il materiale pornografico e ne fa traffico abituale e chi, invece, esercitando in genere la distribuzione e la vendita di giornali e riviste, diffonde occasionalmente stampati osceni. La denunciata illegittimit dell'art. 528 del codice penale non sussiste affatto. 1) Senza dubbio la garanzia costituzionale copre sia il diritto alla libera manifestazione del pensiero, sia il diritto al libero e pieno uso dei relativi mezzi di divulgazione. Ma l'esercizio di questo fondamentale diritto di libert trova, come ogni altro diritto, il proprio limite nei principi e nei precetti della Costituzione. proprio l'art. 21 della Costituzione che all'ultimo comma vieta tutte le manifestazioni (1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse ili. 13 maggio 1970 dal ~Udice istruttO!l'e del tribuniae di Taranto (Gazzetta Uff. n. 235 del 16 settembre 1970); il 16 aprile 1970 dal tribunale di Milano (Gazzetta Uff. n. 235 del 16 settembre 1970); il 17 novembre 1971 dal tribunale di Venezia (Gazzetta Uff. n. 37 del 9 febbraio 1972). Per i richiami dottrinari e giurisprudenziali, Foro it. 1972, I, 1515. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 757 contrarie al buon costume, imponendo al legislatore l'obbligo di prevenire e reprimere, con mezzi adeguati, le relative violazioni, fra le quali la diffusione dell'oscenit prevista nell'art. 52'8 del codice penale si presenta come particolarmente grave. In relazione al dettato. dell'art. 21 della Costituzione l'Italia ha assunto anche internazionalmente (d.P.R. 20 ottobre 1949, n. 1071) l'impegno di perseguire e punire chiunque si rem;la responsabile della diffusione di stampati osceni. In realt il divieto di cui all'art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura quale istituto tipico del diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi, esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contene,nte un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze della Corte nn 31 e 115 del 1957; nn. 44 del 1960 e 159 del 1970). Nell'ipotesi particolare del cosiddetto edicolante sofistico dire che l'obbligo da parte sua di non contravvenire alle norme dell'art. 528 del codice penale verrebbe a trasformarlo in un censore privato capace di impedire la diffusione del pensiero. L'edicolante che, ritenendo osceni gli stampati inviatigli per l'esposizione e la vendita, si astiene dall'esibirli, ben lungi dall'usurpare una funzione censoria, difende la propria personale dignit umana della quale egli giudice. La sua volont di non violare la legge e di non contribuire alla diffusione degli stampati osceni non ha effetto comunque vincolante nei confronti delle molte migliaia di altri distri:butori, ciascuno dei quali resta libero nel suo giudizio sulla oscenit o meno della pubblicazione E se, per avventura si trover un edicolante che, per una concezione soverchiamente rigida del pudore, ritenga osceni stampati che osceni non sono, ve ne saranno sempre altri in numero largamente bastevole per garantire all'autore il diritto alla pi ampia diffusione del pensiero che egli ha voluto esprimere. 2) Quanto alla seconda questione, questa Corte ha ritenuto (da ultimo con sentenza n. 9 del 1972) che l'equiparazione quoad poenam di ipotesi criminose d'uguale natura, sebbene non ugualmente gravi, rientri nella discrezionalit del legislatore. N vi sono motivi per modificare tale opinione rispetto all'art. 528 del codice penale che ammette un'ampia latitudine nelle .sanzioni. . Occorre appena ricordare, quanto all'ipotesi pi volte affacciatasi dell'edicolante sorpreso nella buona fede, o colpevole di sola negligenza per il mancato esame del materiale rimessogli, che l'art. 528 del codice penale prevede un delitto doloso. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 giugno 1972, n. 1733 -Pres. Gionfrida -Rel. Leone -P. M. Tavolaro (conf.) -Regione Siciliana (avv. Stato Tracanna) c. Mastrogiovanni (avv.ti Orlandocascio e Restivo) e Comune df Palermo (avv.ti Orlando, Noto, Sardegna e Sansoni). Competenza e giurisdizione -Atto amministrativo: mancanza di potere -Mancanza di presupposti ect inosservanza di limiti -Condizioni per la sussistenza del vizio. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). Competenza e giurisdizione -Edilizia -Piano regolatore -Vincoli su beni privati' senza previsione di indennit -Vizio dell'atto per difetto di potere -Giurisdizione dell'A.G.O. (1. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7). Competenza e giurisdizione -Edilizia -Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica: effetti e limiti. (1. 19 novembre-1968, n. 1187). L'atto amministrativo incidente su diritti soggettivi perfetti viziato- da difetto assoluto di potere sia quando la P. A. sia priva del potere di emanarlo, sia quando esso venga emesso in mancanza di presupposti specifici o senza l'osservanza di limiti che ne 'Condizionano in modo assoluto la concreta possibiLit di esercizio e la possibilit che esso interferisca sul diritto soggettivo degradandofo ad interesse legittimo, pur non riferendosi all'astratta configurazione o attribuzione del potere (1). (1-3) Gi le SS.UU. defila Corte di Cassazione av.evaino enUJillcialto, con sentenza 6 marzo 1969 n. 706 (in Foro it. 1969, I, 1828), il principio contenuto nella prima massima. In relazione al criterio disctlminatore della giurisdizione ordinaria da quella amministrativa, in materia di esproriazione per pubblica utilit, sono di utile consultazione: Cass. 26 giugno 1968, n. 245, Cass. 31 luglio 1967, n. 2039; Cass. 23 aprUe 1964, n. 992; Cass. 3 luglio 1961, n. 1583. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 759 Deve ritenersi viziato da difetto assoluto di potere il decreto di approvazione del piano regolatore genemle che.. senza predisposizione di indennit, impone vincoli con contenuto espropriativo operanti immediatamente ed a tempo indeterminato; la controversia relativa alla impugnazione di detto decreto fondata sulla mancata pre,disposizione dell'indennit rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (2). Gli aspetti della giurisdizione circa la tutela del proprietario i cui beni vengano assoggettati, dal decreto di approvazione del piano regolatore generale, a vincoli di contenuto espropriativo senza la predisposizione delle relative indennit rimangono immutati a seguito della legge 19 novemqre 1968, n. 1187, recante modifiche ed integrazioni alla legge iirbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, quanto meno fino alla scadenza del quinquennio stabilito per l'efficacia dei vincoli posti con piani regolatori gi appmvati (3). (Omissis). -Con ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana in sede giurisdizionale, Lucio Mastrogiovanni Tasca, proprietario di un complesso immobiliare al corso Calata.fimi di Palermo, sul quale il piano regolatore generale della citt, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 giugno 1962; aveva imposto vincoli vari (verde privato, verde pubblico, verde agricolo), chiedeva l'annullamento del detto decreto presidenziale. Il ricorrente deduceva una serie di undici motivi di illegittimit del provvedimento. Con il motivo sesto egli denunziava l'illegittimit costituzionale degli artt. 7, 11 e 30 della legge urbanistica n. 1150 del 1942, per contrasto con l'art'. 42, comma secondo, della Costituzione, che riserva alla legge la determinazione dei limiti della propriet, e con l'art. 41 della stessa Ci}stituzione, che riserva pure alla legge i programmi ed i controlli per indirizzare e coordinare ai fini sociali l'attivit economica privata. Al motivo settimo, poi, il ricorrente deduceva che vincoli .particolari alle propriet dei privati possono essere disposti solo nei piani particolareggiati, previa redazione di piano finanziario per il pagamento degli indennizzi relativi; ~er il caso che si ritenesse che tali vincoli possono essere contenuti nel piano generale, con efficacia immediata verso i privati, assoggettati cos ad es.pro L'affermazione della seconda massima discende dalla sentenza della Corte -costituzionale 29 maggio 1968 n. 55 (in questa Rassegna, 1968, I, 1, 661) con la quale, come noto, era stata ritenuta fondata \La questione di legittimit COstituzionai1e deil:l'ru.,t. 7 (IllUIIleri 2, 3 e 4) e delJJ.'ru-t. 40 delil.a legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150. La term 1afferimazdo1ne va inquadrata nel -sistema J:'eailizza,to dallla Le~ge 19 novembre 1968, n. 1187 (e.e.). 760 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO priazione parziale senza indennizzo, il ricorrente sollevava questione di legittimit degli artt. 7, 11 e 30 della legge urbanistica, per violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione. Provvedendo sul detto ricorso dopo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 55 del 1968 aveva dichiarato l'illegittimit costituzionale dei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7, nonch~ dell'art. 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente ed a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo, il Consiglio di giustizia ammiD.istrativa accoglieva il ricorso per la ragione concernente l'imposizione del vincolo a verde pubblico sui beni del ricorrente, respingeva il motivo decimo (concernente l'imposizione di vincolo monumentale su un edificio) e riservava la decisione sugli altri mezzi di annullamento, disponendo l'esibizione di atti. In motivazione il Consiglio ha osservato che l'imposizione del vincolo a verde pubblico deve ritenersi illegittimo, .perch svuota la propriet di una delle sue essenziali facolt (quella di utilizzare il suolo come area fabbrkabile), sicch comporta una vera espropriazione, legittima solo se accompagnata dalla predisposizione del relativo indennizzo. La Regione Siciliana e;d il Comune di Palermo hanno .proposto ricorsi per la cassazione della detta decisione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Al ricorso resiste il dottor Lucio Mastropasqua Tasca. MOTIVI DELLA DECISIONE I dii.e ricorsi relativi alla medesima decisione debbono essere riu niti in applicazio.e del disposto dell'art. 335 c.p.c. Peraltro quello proposto dal Comune di Palermo improcedibile, perch non depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione, stabilito dall'art. 369 c.p.c. ina al ventiquattresimo giorno da tale data. L'esame, perci resta limitato al ricorso proposto dalla Regione Siciliana. Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata errata proprio sotto il profilo della giurisdizione, considerato dal Consiglio di giu stizia amministrativa principale ed assorbente. Gi nell'originaria im postazione della domanda si sarebbe dovuto ravvisare una controversia su diritti soggettivi perfetti, rientrante, perci, nella giurisdizione del giugice ordinario, in quanto si sosteneva che non nel piano regolatore generale ma solo nei piani particolareggiati di esecuzione, accompa gnati dai relativi piani di finanziamento, si sarebbero potuti imporre vincoli di natura espropriativa alla propriet privata; sostenendo la PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 761 violazione, da parte della legge urbanistica vigente, dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, si affermava anche l'inapplicabilit di detti vincoli e l'integrit del diritto soggettivo di propriet, per nulla affievolito dall'approvazione del piano regolatore ,generale. D'altra parte, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968, due tesi si prospettavano applicabili: e si poteva ritenete che detta sentenza aveva annullato in toto il potere dell'Amministrazione di disporre vincoli eccedenti la normale destinazione di zona, fino a quando non si fosse provveduto, in sede legislativa, a regolare la determinazione dell'indennizzo relativo; o si poteva opinare che, fermo tale potere della P. A., dovesse rinvenirsi nella stessa legge urbanistica o nel sistema normativo di cui essa fa parte la norma di determinazione dell'indennizzo. Nel primo caso, s.i sarebbe p~ospettata una carenza assoluta di potere :di imporre vincoli esprorpdativi, con conseguente mancanza di effetti del provvedimento amministrativo sul diritto di propriet; nel secondo caso l'applicabilit delle norme sull'indennizzo dava alla domanda un contenuto patrimoniale -pagamento dell'indennizzo -di esclusiva giurisdizione del giudice ordinario. Tale giurisdizione sarebbe stata confermata anche dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187, emessa in conseguenza appunto della perdita di efficacia delle norme dichiarate illegittime con la sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968 e ,che ha dato durata determinata ai vincoli espropriativi stabiliti nei piani regolatori generali. In ordine alle censure cos esposte, deve rilevarsi anzitutto che da tempo la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di 'discriminazione della giurisdizione ordinaria da ,quella del ,giudice amministrativo basata sul criterio che, in base al combinato disposto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E e dell'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1058 sul Consiglio di Stato, sono di regola, devolute alla cognizione del giudice ordinario le azioni dirette a far valere la lesione di un diritto soggett~vo, mentre la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, qualra l'interesse dedotto in giudizio dall'attore tutelato in funzione della connessione con l'interesrse pubblico contemplato, dalla norma di cui si deduce la violazione e debba, quindi, essere configurato come interesse legittimo. Di conseguenza, rispetto gli atti amministrativi destinati ad incidere sui diritti soggettivi, la discriminazione delle giurisdizioni attuata in base al criterio che nei confronti degli atti emanati senza che sussista il relativo potere e che pertanto non possono in alcun modo incidere sul diritto soggettivo del cittadino, estinguendolo e modificandolo, la tutela impegna la giurisdizione del giudice ordinario; per gli atti, invece, riferibili ad mi potere sussistente ma illegittfrnamente esercitato dalla Pubblica Amministrazione, la tutela si:etta al giudice amministrativo, in quanto l'e,sistenza del. poteTe di influire sul diritto soggettivo del cit RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tadino gi affievolisce la consistenza della situazione giuridica di quest'ultimo e, d'altra parte, l'interesse al retto esercizio del potere pubblico attiene ai membri della collettivit organizzata in quanto tali, anche se assume particolare intensit e colorazione nel eittadino il cui diritto stato affievolito. stato, per, specificato che ridonda a difetto di potere e non a semplice illegittimit dell'esercizio di esso la mancanza degli specifici presupposti o l'inosservanza di limiti che, pur non riferendosi all'astratta attribuzione o configurazione del potere condizionano pur sempre in modo assoluto l'esercizio del potere nel caso concreto, esereizio che, se esplicato in tali carenze, non pu interferire sul diritto soggettivo, degradandolo ad interesse legittimo (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1968, n. 245; 6 marzo 1969, n. 706). Per l'applicazione di questi concetti, nel risolvere la questione di giurisdizione, la materia controversa quale risulta dalla domanda e dalla concreta impostazione della contestazione va considerata nell'inquadramento della disciplina normativa che essa riceve dall'ordinamento, a prescindere dalla diversa ed eventualmente non esatta prospettazione che degli aspetti giuridici delle concrete posizioni di fatto enunciate abbiano avuto le part: salve le ipotesi di doppia tutela che eccezionalmente sia ammessa dal legislatore. Di conseguenza, con riferimento alla specie in esame, non pu darsi prevalente rilievo alla circostanza che gli attori dinanzi al Consiglio d giustizia amministrativa abbiano chiesto l'annullamento del decreto presidenziale di approvazione del piano regolatore generale e degli atti strumentali o conseguenziali relativi; questa domanda, per gli aspetti che riceve dalla specifica causa petendi addotta, enunciata nell'impossibilit, alla stregua della vigente Costituzione, che la propriet privata venga sacrificata con vincoli di contenuto espropriativo senza che il sa.crificio venga indennizzato dalla collettivit nel cui interesse esso imposto, non ha che una sola finalit riconoscibile: la tutela del diritto di propriet (o di diritti reali minori) nei confronti di atti della Pubblica Amministrazione, emessi bens nell'esercizio di un potere (formulazione del piano regolatore generale) che comporta anche il potere di imporre vincoli alla propriet degli immobili compresi nel .piano, ma nella carenza di specifico presupposto che tale .esercizio condizionava in modo assoluto quanto alla formulazione, nel piano regolatore generale, di vincoli operanti immediatamente ed a tempo indeterminato con contenuto espropriativo: presupposto che la P. A. aveva il dovere di mettere in essere, per potersi ritenere facultata all'esercizio di tale ultimo potere con tale contenuto e con tali effetti. Che ci sia si ricava anche dall'esplicita denunzia, contenuta come mezzo al fine nella domanda attrice, dell'illegittimit costituzionale delle norme della legge urbanistica del 1942, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione. Detta norma dichiara riconosciuta e garantita la i PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 763 propriet privata consentendo limiti alle facolt del proprietario allo scopo di assicurare la funzione sociale della propriet e, nel terzo comma, d concreto contenuto alla cennata garanzia, stabilendo che la propriet privata pu essere, nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Tutto il complesso delle disposizioni, cio, ha per oggetto la tutela della propriet privata, sia pure considerata anche nella sua funzione sociale. Pertanto, la domanda degli attori che, con riferimento primario ed essenziale, si basa sulla garanzia costituzionale del diritto di propriet, non pu essere intesa -per questo concreto aspetto -che rivolta alla tutela del diritto stesso contro gli atti espropriativi della Pubblica Amministrazione, che, senza disporre il giusto indennizzo, ledono il diritto del proprietario. In alcuni dei vari analoghi giudizi promossi dai proprietari dei beni colpiti da vincoli disposti dal piano regolatore generale della citt di Palermo, lo stesso Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nel motivare il giudizio di rilevanza, in ordine alla domanda proposta, della questione di costituzionalit delle norme della legge urbanistica perch contrastanti con l'art. 42 della Costituzione, cos ebbe ad esprimersi: le questioni (suddette) di legittimit costituzionale hanno evidente rilevanza ai fini del decider~, perch l'eventuale dichiarazione di illegittimit delle norme legislative denunziate farebbe venir meno alla base il potere dell'autorit amministrativa di stabilire, in sede di formazione dei piani regolatori generali, i vincoli .che i ricorrenti lamentano essere stati imposti alle rispettive propriet, con assorbimento delle censure di iliegittimit amministrativa (ordinanza 11 aprile 1964 nei giudizi promossi dalla Soc. Rajtheon Elsi, dalla Banca N'azionale del Lavoro ed altri). Il giudizio di rilevanza cos motivato stato ritenuto attendibile dalla Corte Costituzionale, che ha esaminato il merito della questione di costituzionalit dichiarandola fondata; e questo giudizio impegna questa Corte Suprema non per sua intrinseca efficacia preclusiva di diverso apprezzamento, ma per l'esattezza del ragionamento, implici tamente condiviso dalla Corte Costituzionale, e per la sua rispondenza a canoni giuridici ripetutamente applicati da questa Corte, in tema di tutela del cittadino contro provvedimenti amministrativi di natura espropriativa: categoria di atti nella quale debbono essere compresi, per effetto della cennata sentenza della Corte Costituzionale n. 55 del 1968, anche le indicazioni dei piani regolatori generali, nella parte in cui incidano su beni determinati ed assoggettino i beni stessi a vincoli preordin~ti all'espropriazione o a vincoli che comportano la inedificabilit. Assumono gli attuali resistenti, attori in primo grado, che essi hanno inteso far valere l'illegittimit del procedimento amministra RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 764 tivo, nel quale stato omesso l'atto determinativo dell'indennizzo dovuto ai proprietari i cui beni sono stati assoggettati a vincoli permanenti di inedificabilit. Ma la deduzione non muta le ragioni di qualificazione delle situazioni giuridiche dedotte: invero, quando di .un procedimento amministrativo si prende in considera;done, perch lesivo di, posizioni giuridiche del cittadino protette in modo diretto ed tmrnediato, l'aitto finale, per la ragione che in esso si rMlette l'illegittimit degli atti strumentali che l'hanno preceduto o l'illegittimit per l'omissione di atti strumentali che dovevano essere compiuti perch presupposti del potere, oggetto della contestazione sempre la violaz~one della sfera giuridica protetta in via diretta ed assoluta del cittadino, da parte della Pubblica Amministrazione che ha usato di un potere, senza che fossero stati posti in essere, magari dalla stessa autorit, i presupposti, concreti voluti dall'ordinamento, affinch il potere possa essere ritenuto sussistente nella specifica fattispecie. Neppure pu condivide:r;si la deduzione che la Corte Costituzionale nella richiamata decisione del 1968 bbia limitato la pronunzia di illegittimit costituzionale alla parte delle disposizioni legislative che non prevedono indennizzo per l'imposizione di vincoli espropriativi, riconoscendo cosi implicitamente e facendo salva l'esistenza del potere di imposizione ed attribuendo alla predeterminazione dell'indennizzo il contenuto di presupposto solo dell'esercizio di siffatto potere. La Corte Costituzionale ha fatto riferimento a quelle destinazioni particolari imposte ai beni dei cittadini, c~e, paralizzandone con effetto immediato e per un tempo indeterminato le facolt di utilizzazione, incidono nella sfera del contenuto del diritto del proprietario in modo cos intenso da dar luogo ad un fenomeno sostanzialmente espropriativo; ed in relazione a tali destinazioni sostanzialmente espropriative ha stabilito che la relativa limitazione pu considerarsi legittima solo se accompagnata dalla liquidazione del relativo indennizzo: la Corte, pertanto, ha dichiarato illegittime le norme legislative che disciplinano l;:i materia, limitatamente al punto in cui consentono, senza indennizzo, le cennate limitazioni. Il significato dell'illegittimit cosi dichiarata che non consentito porre limitazioni a diritti reali immediatamente opertive e di contenuto espropriativo, senza che tali limitazioni siano accompagnate da liquidazione di indennizzo: sicch proprio il potere di imporre limitazioni siffatte che preso in considerazione e dichiarato illegittimo senza il cennato concreto presupposto, sia pure visto nei collegamento con l'esercizio del pi vasto potere di provvedere alla disciplina urbanistica con l'adozione di piani regolatori generali. Il che mette in evidenza l'analogia strettissima, affermata anche in alcune delle sentenze relative alla materia qui CQn PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 765 troversia dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, nelle quali, anzi, s' fatto talvolta riferimento alla applicazione diretta delle norme e dei principi concernenti l'espropriazione per pubblica utilit, 'tra le fattispecie in esame e quella ,del decreto di espropriazione per pubblica utilit che non stabilisca la liquidazione dell'indennizzo; fattispecie in relazione alla quale costante l'affermazione giurisprudenziale che, a norma degli artt. 42 della Costituzione, 834 c..c., 24 e segg. della legge n. 2359 del 1965, la predeterminazione della giusta indennit integ~a uno degli elementi della fattispecie legale, che sono indispensabili affinch si possa. disporre il sacrifi.cio del diritto di propriet del privato e costituisce, quindi, non gi una modalit di esercizio del potere ma un presupp~ sto stabilito appunto in funzione della specifica tutela del menzionato diritto, del quale,, pertanto, condiziona la stessa esistenza (Cass., Sez. Un., 2 febbraio 1963, n. 179). Non pare che in ordine alla questione di giurisdizione qui in esame refluiscano .effetti dalla legg 6 novembre 1968, n. 1187, come ritiene la ricorrente. Con tale legge s' disposto che le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropria~ ione e che ne comportano l'inedificabilit, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i piani particolareggiati; l'efficacia dei vincoli predetti non pu essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati. La legge ha aggiunto, con evidente scopo di sanatoria, che, per i piani regolatori generali approvati prima dell'entrata in vigore della legge, il termine di cinque anni di cui sopra decorre da quest'ultima data. Ha stabilito, infine, che non spetta indennizzo per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore generale., Questa nuova disciplina normativa, intervenuta dopo la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa delia Regione Siciliana che qui in esame, da una parte non regola direttamente la giurisdizione nella materia in contro:versia, dall'altra nemmeno attribuisce, rispetto all'atto di cui trattasi, il potere che al momento dell'emanazione dell'atto non esisteva: essa si limita ad operare sugli effetti dell'atto, I restringendone la portata unicamente sul piano sostanziale per finalit e con conseguenze meramente riparatoria; ma allo stato e quanto meno fino alla scadenza del quinquennio stabilito per l'efficacia dei vincoli posti con i piani regolatori gi approvati prima dell'entrata in vigore della nuova legge, i profili della giurisdizione in ordine alla tutela del diritto del proprietario, originario attore nel presente giudizio, restano immutati. 766 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Alla stregua. delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla domanda di annullamento del decreto di approvazione del piano regolatore generale di. Palermo, in riferimento alla causa petendi indicata nella mancanza della liquidazione dell'indennizzo dovuto per i vincoli di natura espropriati-va, con tale piano disposti sugli immobili degli attuali resistenti; ferma la giurisdizione amministrativa per tutte. le altre cause di annullamento del medesimo decreto presidenziale che si riferiscono direttamente alle competenze ed agli altri presupposti del procedimento di formazione e ,di approvazione del piano regolatore ,generale, asseriti vizi di legittimit che, ove su di essi non sia stato provveduto. perch ritenuti assorbiti dall'accoglimento del ricorso per la ragione detta innanzi, potranno essere fatti valere nella competente sede amministrativa, una volta venuta meno la cennata ragione di assorbimento per effetto della presente sentenza. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 luglio 1972, n. 2292 -Pres . . Pece -Rel. Miani -P. M. Trotta (conf.) -Amministrazio.ne della Difesa (avv. Stato Carafa) c. S.n.c. Gea Montanari & Co. (avv.ti Bondu e Cascina). Competenza e giurisdizione -Procedimenti .di istruzione preventiva Regolamento di giurisdizione -Ammissibilit. (c.p.c., artt. 42 e 692 e segg.). Competenza e giurisdizione -Procedimento di istruzione preventiva in materia di navigazione marittitna -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P. A. -Insussistenza. (c.p.c., artt. 37 e 41, secondo comma; c. nav., artt. 578 e segg.; reg. nav. mar., artt. 465 e segg.). I provvedimenti di istruzione preventiva contemplati dal codice di procedura civile hanno natura ~ caratte,re giurisdizionale, cosicch rispetto ad essi ammissibile il regolamento prev~ntivo di giurisdizione fin quando non sia intervenuta una pronuncia di merito o non sia passata in giudicato una pronuncia sulla giurisdizione (1). (1) Conforme 1,a sentenza n. 2293 dalle medesime sezioni unite deHa Corte di Cass., pronunciafa nella stessa data. Sulla prima parte della massima v. Cass. 10 ottobre 1964 n. 2563, Cass. 8 giugno 1968 n. 1748 nonch Cass. 10 giugno 1968 n. 1766, l'ultima PARTE I, SEZ. II, 'GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZtONE; 767 L'Amministmzione marittima, quando svolge l'attivit di istruzione preventiva prevista dal codice della navigazione non esplica una funzione giurisdizionale, onde non si pu ritenere che nella relativa attivit amministrativa con peculiari funzioni rimanga assorbita quella prevista dal codice di procedura civile.. avente invece carattere giurisdizionale e fini diversi (2). (Omissis). -Con ricorso del 10 giugno 1970 la Societ in nome collettivo G. & A. Montanari & C. chiedeva al Pretore di Augusta un accertamento tecnico preventivo circa lo stato della propria motocisterna Paola Montanari " e della corvetta Scimitarra " della Marina militare dopo che le dette due navi erano venute a collisione nelle acque territoriali del porto di Augusta. II Pretore, ritenuta l'eccezionale urgenza, provvedeva con decreto dell'll giugno 1970 nominando up. consulente per l'accertamento tecnico richiesto. Contro tale provvedimento lAmministrazione della Difesa, con ricorso del 17 luglio 1970, che ha poi illustrato con una memoria, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, assumendo che l'istruzione preventiva di cui agli artt. 578 e segg. cod. nav. assorbe ed elimina l'accertamento tecnico preventivo di cui agli artt. 696 e segg. c.p.c., di guisa che l'autorit giudiziaria non pu, senza invadere la sfera esclusiva di attribuzioni della Pubblica Amministrazione, emanare in materia di sinistri marittimi un qualsiasi :provvedimento di istruzione preventiva. La soc. G. & A. Montanari ha resistito mediante controricorso. delle quali in questa Rassegna 1968, I, 378 ed ivi nota 1; cfr. pure, pi di recente, Cass. 22 marzo 1972 in questa Rassegna 1972, I, 392 ed ivi nota 1; su1la seconda parte della massima al1e senten2'le ricordate in queUa di cui si tratta adde C'ass. 301 dliicembre 1965 n. 2487, in questa Rassegna 1966, I, 296, ed ivi nota 1. (2) SPRUDENZA CIVILE teria fiscale (la stessa legge n. 317, del resto, si ispira esplicitamente al sistema delle sanzioni amministrative di cui alla precedente legge n. 4 del 1929). E questa Sui;>rema Corte, con riguardo alle ordi:nanze che impongono sanzioni per le trasgressioni valutarie, ha avuto modo di rico noscere che il ricorso giudsdizionale contro il provvedimento del Ministro importa la denuncia della violazione di un diritto soggettivo perfetto, di cui l'autorit giudizfaria ordinaria pu essere chiamata a conoscere nei limiti del sindacato spettantele rispetto ad atti amministrativi illegittimi (S.U. 30 luglio 1953, n. 2594). Rilievo questo che introduce il profilo dei limiti dell'esame che il giudice ordinario pu compiere del provvedimento sanzionatorio dell'amministrazione, sul quale la richiamata sentenza della Corte costituzionale ha avuto modo di osservare: che, di regola, e salvo eccezioni espressamente prevedute dalla legge, i poteri della stessa giurisdizione amministrativa sono circoscritti al controllo di legittimit; che quando un atto amministrativo lede un diritto soggettivo perfetto (salvo il caso di .giurisdizione eisclusiva del giudice amministrativo, che nella specie non ricorre) competente a conoscere della relativa impugnativa l'autorit giudiziaria ordinaria; che il sindacato dell'autorit giudiziaria sull'atto amministrativo sempre limitato alla sola legittimit, la quale,' peraltro, comprende l'esistenza dei presupposti di fatto, oltre che il diritto, necessari per l'emanazione dell'atto stesso. Ha soggiunto la Corte costituzionale, a proposito della riconosciuta legittimit del potere del Pretore di sospendere il provvedimento impugnato, che la legge potrebbe attribuire al giudice ordinario, ad. sensi dell'ultimo comma dell'art. 113 Cost., addirittura il potere di annullamento degli atti amministrativi, incidenti su un diritto soggettivo, sicch a maggior ragione deve escludersi l'illegittimit costituzionale della norma che riconosce al Pretore la potest di sospensione della esecutivit di un atto del genere. I poteri del Pretore restano perci circoscritti nei limiti tradizionali della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, di cui agli artt. 4 e 5 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sicch quel giudice non pu modificare, revocare, annullare l'atto amministrativo prefettizio, ma dovr accertarne la legittimit, per disapplicarlo ove tale legittimit non sussista. Ci premesso, devesi osservare che, nell'economia della presente dedsione sufficiente tuttavia il rilievo che in tema di disapplicazione degli atti amministrativi, mentre ampi sono i margini di problematicit che investono l'individuazione dei limiti del sindacato giurisdizionale per quanto riguarda l'eccesso di potere, del tutto pacifico che il sindacato stesso possa investire i vizi inquadrabili nelle categorie dell'incompetenza e della violazione di legge. La inappellabilit della sentenza stabilita dall'ultimo comma dell'art. 9 della 1. n. 317 va apprezzata come deroga al principio che garan 782 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tisce il doppio grado di giurisdizione, pienamente consentita, non risultando tale principio costituzionalizzato (cfr. la .sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 196'8; vedi anche le decisioni n. 87 del 1968, 41 del 1965 e 110 del 1963) e che viene di solito, introdotta dal legislatore per le controversie ritenute di minore importanza (cfr. ad esempio artt. 339 e 618 c.p ..c.). Tale inappellabilit comporta, per altro, ai sensi dell'art. 111 Cost., la ricorribilit in Cassazione, sempre ammessa, per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali. Ed appena il caso di precisare che la dizione violazione di legge contenuta nell'art. 111 Cost. abbraccia ogni possibile ipotesi di contrasto con disposizioni di diritto sostanziale e processuale. La riconosciuta ammissibilit del ricorso per cassazione avverso la sentenza emanata dal Pretore ai sensi dell'art. 9 della 1. n. 317 del 1967, e la sommaria delineazione dei tratti fondamentali della c.d. depenalizzazione'che vengono in considerazione ai fini della decisione, consentono di passare all'esame dei motivi. Con riguardo al primo di essi, peraltro, l'Avvocatura dello Stato oppone che si tratterebbe di una questione nuova: il Gallo, cio, dopo I t avere sostenuto davanti al Pretore l'incompetenza del Sindaco di Milano a disciplinare il traffico, e quindi ad imporre divieti di sosta nella galleria delle carrozze della Stazione ferroviaria di Milano, su una area di propriet dell'amministrazione dello Stato, propottebbe, nel ricorso, una diversa questione, eccependo, per la prima volta l'incompetenza del Direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato __:_ riconosciuto autore dell'ordinanza violata -a disciplinare il traffico su un'area di spettanza dell'a.mministrazione, situata nel centro abitato I di Milano (Stazione Centrale). Ma l'assunto della difesa all'Amministrazione non pu essere condiviso. noto che concretandosi il controllo di legittimit nella revisione della pronu.ncia di merito in rapporto alla regolarit formale del proces Iso, ed alle ragioni di: diritto prospettate e vagliate, resta precluso in Cassazione l'esame di questioni giuridiche nuove le quali non siano rilevabili d'ufficio e non si risolvano in censura ai principi di diritto enunciati ed applicati dal giudice nella sentenza impugnata; non pos I sono cio essere sollevate in sede di legittimit censure che presurppongono, e comunque richiedano, nuovi accertamenti di fatti non dedotti davanti ai giudici di merito, mentre consentito, fermi gli elementi di I fatto gi dedotti, prospettare nuovi profili di diritto. f Nella specie, la sentenza impugnata davanti al S.C. incentrata f \ ~. sul duplice rilievo che non veniva in esame la dedotta incompetenza 11 !: 783 PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE del Sindaco di regolamentare la sosta dei veicoli nella zona considerata, essendosi accertato in fatto che questi non aveva emanato alcuna ordinanza al riguardo, e che legittimamente era stata riservata la facolt di sosta (fra l'altro) alle autovetture delle Autorit, con provvedimento, . dell'organo competente, e cio del Direttore compartimentale delle Ferrovie. Il ricorrente ritenendo, invece, che 1a legge non consenta a quell'organo di .emettere un provvedimento siffatto, svolge per la prima volta nel ricorso le argomentazioni giuridiche a sostegno del proprio assunto (del resto gi sommariamente adombrato nella comparsa di replica nel giudizio pretorile) censurando la motivazi?ne in diritto del Pretore. E non vi dubbio che ci possa fare, essendo la funzione del ricorso per cassazione proprio quella di verificare J.a correttezza giuridica della decisione sottoposta al vaglio di legittimit del S.C. La questione giuridica proposta in questa sede tutt'altro che nuova, investendo per confutarla, la ratio decidendi della sentenza impugnata: nuove sono se mai soltanto le argomentazioni giuridiche prospettate dal ricorrente nel rispetto dei limiti del giudizio di legittimit, e che colgono nel segno, metterndo in luce l'errore di lettura delle norme del codice della strada in .cui nella specie incorso il Pretore. Quel giudice, chiamato a decidere, se l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato fosse competente a disciplinare, la sosta dei veicoli in un'area di s.ua propriet all'ingresso della stazione centrale di Milano, aperta alla pubblica circolazione, ha ritenuto infatti che la competenza sussistesse, applicando la nol'ma di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del codice della strada (trascrivendo addirittura. in sentenza il contenuto), ma dimenticando di prendere in considerazione la rubrica del suddetto articolo obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati. N potrebbe ipotizzarsi che il Pretore abbia implicitamente ritenuto che la stazione centrale di Milano si trovi fuori del centro abitato della citt, sicch la disciplina del traffico relativo rientrerebbe nella previsione normativa del .richiamato art. 3 del codice stradale. Un travisamento di fatto cos diverso dalla realt non viene, del resto, rnemmeno adombrato dalla difesa dello Stato e trova, comunque, puntuale smentita nella piana interpretazione della sentenza impugnata. Deve quindi tenersi per fermo che l'art. 3 del codice stradale (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) riguarda solo la circolazione extraurbana e che le ordinanze che l'Ente proprietario della strada competente ad emanare, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. riguardano esclusivamente le strade extraurbane. Per quelle urbane, che si snodano entro 784 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i centri abitati, la competenza alla emanazione deHe ordinanze disciplinatrici del traffico normalmente attribuita al Sindaco, ed all'ente proprietario spetta solo la potest di disporre la sospensione temporanea della circolazione per la tutela del patrimonio stradale, o per esigenze di carattere tecnico. Questa evidente soluzione si ricava dal raffronto dell'art. 3 con il successivo articolo 4 che sotto la rubrica obblighi divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati, al comma 3 stabilisce fra l'altro -che per i tmtti di strade non comunali che attraversano centri abitati solo i provvedimenti indicati nell'art. 3 comma 3 lett. d) sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Ne consegue che dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 3 riservati per la circolazione extraurbane alla competenza dell'ente proprietario ed affidati al Sindaco nella circolazione urbana, gli enti proprietari (diversi dal Comune), possono adottare per i tratti di strada che attraverso centri abitati solo quelli ora specificati, ed indicati nella lett. d) del comma 3 dell'art. 3. E non necessario approfondire l'esegesi della disposizione per concludere che la disciplina della sosta dei veicoli non pu farsi rientrare nella sospensione temporanea della circolazione per i fini indicati. E, del resto, nell'art. 4 citato la disciplina dei divieti di sosta trova ampio spazio ed attribuita espressamente alla competenza del Sindaco (cfr. comma 1 lett. b del citato art. 3). Le precedenti considerazioni permettono di affermare con sicurezza che la disciplina della sosta dei veicoli entro un'area stradale aperta alla pubblica circolazione sita nel perimetro della stazione di Milano, non poteva essere effettuata con ordinanza dell'amministrazione ferroviaria, n ai sensi dell'art. 3, invocato dal Pretore, n ai sensi dell'art. 4 che circoscrive i poteri di ordinanza dell'ente proprietario nella circolazione urbana ad una sola ipotesi, cui estranea la regolamentazione della sosta. Il Pretore ha dunque errato :nell'affermare 1a competenza del direttore compartimentale delle Ferrovie al riguardo, conseguentemente negando la disapplicazione di quella ordinanza. Il provvedimento, invece, essendo illegittimo, perch viziato da incompetenza, avrebbe dovuto essere disapplicato. Non vi dubbio, infatti, che la ravvisata illegittimit si risolva in un vizio di incompetenza rendendo superfluo ogni approfondimento sulla problematica della disapplicazione (postulato all'opposto da una qualificazione come eccesso di potere). Non necessario al riguardo enucleare la tipologia deLla incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, essendo sufficiente fissare i connotati del vizio di incompetenza per trarre conferma dell'esattezza della qualificazione accolta. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE Tradizionahnente l'incompetenza il vizio che riguarda la provenienza dell'atto amministrativo, e la .si riscontra og.ni qualvolta l'atto che si considera costituisca esercizio di attribuzioni che, per ragioni di materia, di territorio, o di .grado, spettano ad un'autorit amministrativa diversa da quella che .lo ha emanato. Il vizio di incompetenza, pertanto, ricorre allorch l'autorit amministrativa abbia esorbitato dai limiti della propria competenza, invadendo la sfera di attribuzioni di un'al:tra autorit amministrativa. Intesa la competenza come sfera di attribuzioni di un .soggetto, l'esame del contenuto degli artt. 3 e 4 del codice .stradale rende evidente che negli stessi, in relazione lla riconosciuta necessit di integrare la disciplina della circolazione, sono dettate disposizioni che stabiUscono, distinguendo la circolazione urbana da quella extraurbana, chi possa emettere le ordinanze discipHnatrici e quale ne possa essere il contenuto. Si ha quindi tipica attribuzione di sfere di competenza, esorbitando dalle quali i singoli soggetti incorrono perci nel vizio di incompetenza. Indubbiamente, tn senso lato, l'organo che compie un atto non rientrante nella sfera delle sue attribuzioni esercita un potere che non gli spetta, .e quindi eccede dai suoi poteri. Ma nell'accezione di cui all'art. 26 del t.u. delle leggi .sul Consiglio di Stato, secondo unanime riconoscimento, l'eccesso di potere ha un significato pi ristretto e viene a riguardare un'attribuzione di competenza comportante una. sfera pi o meno ampia di discrezionalit, e pi particolarmente l'uso del potere discrezionale fatto per un fine diverso da quello in. vista dei quali il potere stato attribuito (il c.d. dtournement de pouvoir del1a dottrina francese). Da questa pur sommaria puntualizzazione consegue che in prindpio le manifestazioni dell'eccesso di potere si hanno all'interno della sfera di attribuzioni riservata ad un certo organo e riguardano il modo di esercizio di talune delle attribuzioni conferite, e le valutazioni all'uopo compiute. peraltro possibile che si verifichi sovrapposizione di suddetti vizi quando la valutazione discrezionale sia compiuta con divergenza dai fini rispetto ad un'attribuzione che non sia affidata dall'ordinamento all'organo che ha emesso l'atto. Facendo applicazione di questi principi al caso di specie non dubbio che lo stabilire se la disciplina con ordinanza della circolazione su strade di propriet non comunale nei centri urbani spetti al Sindaco od. all'ente proprietario per quanto riguarda la regolamentazione della sosta, significa verificare a quale organo viene affidata la relativa compete: nza. E la disapplicazione dell'atto amministrativo compiuto da organo incompetente rientra de plano nei poteri del giudice ordinario, restando assorbito nel riconoscimento della incompetenza ogni ulteriore censura 786 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO circa il contenuto di quanto disposto e quindi circa la possibile sovrapposizione di un eventuale ,eccesso di ptere all'accertata incompetenza. Le conclusioni cui si giunti partono dal presupposto, insindacabilmente accertato dal Pretore e posto a fondamento dela sua decisio:ne che, l'area costituente la c.d. Galleria delle Carrozze, sia una strada aperta all'uso pubblico e che, pertanto all'area medesima siano applicabili le norme del codice della strada, il quale riguarda appunto (art. 1) la circolazione dei pedoni, degli animali, e dei veicoli sulle strade. La stessa Avvocatura dello Stato, del resto, ha riconosciuto sin dalla OQ:m,parsa presentata del giudizio pretorile, ed anche in questa sede, che rettamente v.enivano in considerazione le norme del codice stradale, in quanto trattasi area che, pur essendo di pertinenza della Stzione ferroviaria, caratterizzata dalla specifica finalit di consentire la circolazione pubblica nell'accesso della stazione, in vista della quale la sosta stata permessa solo a determinate categorie di utenti. La difesa dell'Amministrazione, anche davanti alla S.C., ribadisce tale specifica finalit per contrastare il buon fondamento del secondo motivo di ricorso, e giustificare l'apposizione di cartelli non rispondenti puntualmente all'elencazione di cui all'art. 59 comma 7 del il'egolamento di esecuzione del codice della strada. Ma, a prescindere dallo scopo perseguito, tali rilievi comportano l'ammissione esplicita, che l'applicazione della disciplina della circolazione pubblica non trova ostacolo nel carattere di demanialit del bene. Il che basta a dispensare da ogni rilievo al riguardo. In base alle consriderazioni che precedono il primo motivo del ricorso deve perci essere accolto, (rimanendo assorbito il secondo motivo) e la causa va rinviata, per nuovo esame, al Pretore dii Monza che si atterr al ,seguente principio di diritto: La disciplina, con ordinanza, della sosta dei veicoli su un'area stradale di propriet della pubblica amministrazione, sita all'interno di un centro urbano, e adibita all'uso pubblico della circolazione (nella specie: per agevolare l'accesso ad una stazione ferroviaria) rientra nella competenza esclusiva del Sindaco del Comune, ai sensi dell'art. 4 del vigente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393). pertanto illegittima, per incompetenza, e va disapplicata dal Pretore investito, ai sensi dell'art. 9 della 1. 3 maggio 1967, n. 317, dell'opposizfo. ne all'ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dli disposizioni in essa contenute, l'ordinanza emessa dal legale rappresentante della P. A. medesima, con l quale si pretende di regolamentare la sosta dei veicoli su quell'area, riservandola a determinate. categorie di utenti. La competenza a diisciiplinare la sosta spetta all'ente proprietario della strada, ai sens'i dell'art. 3 comma 3, lett. a) cod. stradale, esclusivamente con riguardo alla circolazione extraurbana; mentre rispetto ai tratti di strada che attraversano PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 787 centri abitati l'ente medesimo pu emanare solo ordina:nze di sospensione temporanee della -circolazione per la tutela del patrimonio stradali;!, o per esigenz di carattere tecnico (art. 3, comma 3, lett. a) in relazione all'art. 4, comma 3 cod. stradale). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 26 giugno 1972, n. 2165 -Pres. Gionfrida -Est. P.arisi -P.M. Minetti -(conf.) -Malfar (avv. Lucci) c. Ministero Interno (avv. Stato Terranova). Responsabilit civile -Responsabilit della P. A. per danni ai propri dipendenti -Norme limitative -Incostituzionalit -Risarcimento Prescrizione -Decorrenza. (Cost., artt. 28, 136; r.d.1. 6 febbraio 1936, n. 313, art. 1 eonv. in I. 28 maggio 1936, n. 1126, e.e. artt. 2935, 2947). Le disposizioni limitative della responsabilit dello Stato per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti per causa od in occasione di servizio (r.d. 6 febbraio 1936, n. 9.13, conv. in legge 28 maggio 1936, n. 1126), di poi dichiarate costituzionalmente illegittime, determinavano una mera difficolt di fatto e non un impedimento legale all'esercizio dejt disconosciuto diritto ai risarcimento det danno~ sicch ii decorso della prescrizione iniziava dal giorno in cui tale diritto poteva farsi valere (sempre~ch il fatto costitutivo della responsabilit si fosse verificato dopo l'entrata in vigore della Costituzione) e non dalla data della declaratoria di illegittimit costituzionale della norma (1). Co:n l'unico mezzo proposto dal Mafar si denuncia la violazione e 'falsa applicazione degli artt. 2935, 2947 cod. civ. d~ll'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e si deduce che, nella specie, avrebbe dovuto escludersi l'avvenuto decorso della (1) Ofr. Cass., 23 maggio 1972, n. 1581; 18 settembre 1970, n. 1568; 4 giugno 1969, n. 1959 in questa Rassegna, 1969, I, 1953, con nota di CoLETTA. Sui limiti di efficacia della .pronunzia della Corte Costituzionale cfr. Cass., 11 giugno 1971, n. 1767, per la quale in conformit di un principio ormai acquisito, situazioni giuridiche definitivamente .esaurite e come tali insensibili rispetto agli effetti di una pronunzia della Corte Costituzionale, sono soltanto quelle ormai consolidate ed intangibili, cio non suscettibili di rimozione o di diversa regolamentazione, sia per .effetto di preclusione 788 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prescrizione, posto che le limitazioni sancite dalla legge 28 maggio 1936, n. 1126, escludendo in maniera tassativa che i dipendenti delle Amministrazfoni dello Stato potessero richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa o in occasione del servizio da essi prestato alla Amministrazione, che non Tisultassero gi coperti dal trattamento previsto dalle norme regolatrici del rispettivo rapporto di servizio o di quiescenza e concretavano, quindi, un impedimento di carattere assoluto a che il diritto che era stato azionato nell'attuale giudizio potesse essere esercitato dal Malfar prima che le citate norme venissero private della loro efficacia per effetto della sente:nza della Corte Costituzionale n. 1 del 30 gennaio 1962: e ci sia per la difficolt di individuare, prima che fosse pronunciata tale sentenza, le ragioni della lorro illegittimit costituzionale, che avrebbero dovuto essere addotte per giustificare la prospettazione della loro incostituzionalit -:ragioni che sono state acclarate ed accertate co:n grado di certenza solo a seguito del giudizio che stato compiuto al riguardo dalla Corte Costituzionale -; sia per i non indifferenti oneri 'inerenti a tale prospettazione, sia infine perch '1'accertamento dell'eventuale incostituzionalit delle disposizioni legislative riservato alia competneza della Corte Costituzionale che pu procedervi 'solo nel caso che la questione di incostituzionalit sia ritenuta non manifestamente infondata dall'organo giurisdizionale, non potenzo 1a Corte Costituzion'ale essere adita direttamente dietro semplice istanza dell'interessato. Il motivo infondato. noto invero che per gli articoli 136 della Costituzione e 30, comma III, della legge 11 marzo 1953, n. 87, J.a norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisfone della Corte Costituzionale, con la conseguenza Che il giudice, nel pronunciare sul rapporto sottoposto al suo esame, deve, anche di ufficio, tenere conto della intervenuta dichiarazione di incostituzionalit in ogni stato e grado del giudizio la dichiarazione intervenga, importando la sentenza della Corte Costituzionale, per la sua portata di ordine generale e la nascente da giudicato, sia per effetto di atti amministrativi non pi impu. gnabili a causa del decorso dei termini di prescrizione o decadenza oppure in dipendenza di atti negoziali od altri fatti o atti che, al riguardo, siano rilevanti sul piano sostanziale o su quel.lo processuale. Alla dichiarazione di incostituzionalit degli atti aventi forza di legge, si riconosce natura ontologicamente diversa cos dall'abrogazione che dallo ius superveniens, cfr. Cass., 23 maggio 1972, n. 1581, rientrando nella categoria degli accertamenti costitutivi volti a dichiarare, con efficacia erga omnes, la invalidit della norma per un vizio intrinseco ed originario di contrasto con il precetto costituzionale. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE particolare natura del vizio che mediante essa viene dichiarato, la definitiva e integrale eleminazione della norma incosti.tuzionale, con efficacia erga omnes e con effetti che, retroagiscono sino al momento stesso in cui venuto a determinarsi il suo contrasto con il precetto costituzionale. noto altres che la retroattivit non pu tuttavia spiegare i suoi effetti dspetto a quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche co:nsolidate ed intangibili, suscettbili come tali di essere diversamente regolate prescindendo dalla norma che stata dichiarata incostituzionale; situazioni giuridiche, il cui accertamento positivo da parte del giudice precede in ordine logico e preclude, per la sua conseguente irrilevanza, l'esame della questione su cui incide la dichiarazione di incostituzionalit, come si verifica nel caso d!i rapporti gi definiti, anteriormente alla pronuncia di illegittimit, costituzionale, in base a giudicato o ad atti amministrativi non pi impugnabili o ad altri atti o fatti -quali la prescrizione o la decadenza -di cui siano interarmente esauriti gli effetti e che siano rilevanti sul ,pia~o sostanziale o processuale, nonnostante la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale (V. sentenza nn. 578, 582, 1959, 2275, 3779, 3877, del 1969, n. 540, 1181, 2381, 2587, del 1970; nn. 943, 1515, 1872, del 1971). Ora evidente che le limitazioni sancite dapprima col decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 e poi con r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella I. 2.8 maggi,o 1936, n. 1126 -con cui fu e,scluso che i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, potessero richiedere all'Amministrazione dei danni sofferti a causa o in occasione del servizio da essi prestato, che fossero coperti dal trattamento previcsto dalle norme regolatrici del rispettivo rapporto di servizio o di quiescenza -contrariamente a quanto assume il ricorrente, anche prima che fosse dichiarata la loro incostituzionalit, non costituivano, una volta entrata in vigore la nuova Costituzione, un impedimento di carattere assoluto a che il medesimo ricorrente potesse esercitare iil diritto da lui vantato, e'ssendo noto che al fine di escludere il decorso della prescrizione sono rilevanti soltanto quelle situazioni che rendono giuridicamente impossibile l'esercizio del diritto. L'articolo 2935 cod. civ., disponendo che la prescrizione comincia a decorrere dal gio11no in cui il diritto pu essere :latto valere, si riferisce infatti, secondo l'interpretazione costantemente seguita dalla giurisprudenza di questo Collegio, soltanto alla possibilit legale e non anche alla possibilit materiale di esercitare il diritto, con la conseguenza che agli effetti previsti da detta norma non pu attribuirsi rilievo, onde escludere il decorso della prescrizione, ai semplici impedimenti di fatto, che non siano espressamente previsti dalla legge qualii cause impeditive deUa prescrizione, tra cui non rientra la mancata conoscenza del pro 790 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prio diritto da parte del rispettivo titolare .L_ sia essa colpepole o meno -che non sia imputabile al fatto doloso della contropaTte (v. sent. 18 maggio 1951, n. 1482; 12 settembre 1970, n. 1401; 17 luglio 1969, n. 2638; 5 maggio 1967, n. 873; 24 novembre 1966, n. 2797; 25 ottobre 1966, n. 2592; 30 luglio 1966 ,n. 2130). Ne deriva che il risarcimento dei danni che non erano stati coperti dal trattamento pensionistico che fu riservato al Malfar -sempre che H fatto costitutivo della pretesa .responsabilit dell'Amministrazione si fosse verificato dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della nuova Costituzione, in guisa da ricadere sotto 1a disciplina delle relative norme e giustificare cos la pretesa avanzata dall'attuale ricorrente in relazione alla sopravvenuta illegittimit costituzionale delle preesistenti limitazioni .sancite al riguardo dalle sop.ra richiamate disposizioni legislative vigenti in materia -avrebbe potuto essere legittimamente riichiesto dal Malfar anche prima che venisse dichiarata la illegittimit costituzionale di queste ultime disposizioni. Al fine di escludere l'esperibilit dell'azione e le conseguenze che, agli effetti della prescrizione, sono .state riconnesse al suo mancato esercizio, a nulla rileva poi che, nella specie, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere preceduto dalla declaratoria di illegittimit delle citate norme, possibile peraltro -dopo l'entrata .in funzione defila Corte Costituzionale -solo se la questione li incostituzionalit fosse stata ritenuta non manifestamente infondata dall'organo giurisdizionale. Ed invero irrHevante il fatto che il Malfar non potesse esperire un'azione autonoma di accertamento della illegittimit costituzionale della norma, giacch egli avirebbe potuto impedire il verificarsi della prescrizione mediante l'esercizio dell'azione giudiziale tendente al risarcimento del danno e facendo s che la questione di incostituzionalit venisse per tal via portata al giudizio deHa Corte Costituzionale. N vale il dire che il giudice avr.ebbe potuto dihiarare la questione manifestamente infondata, giacch il giudizio di manifesta infondatezza non implica esercizio di potere meramente discrezionale e l'eventualit che esso si risolva anche in ultima istanza in senso sfavorevole a chi ha promosso il giudizio soHevando la relativa questione non pu considerarsi un impedimento giuridico all'esercizio del diritto ed impedire il decorso della prescrizione, cosi come non potrebbe impedirlo, nel caso di mancato tempestivo esercizio dell'azione rispetto a diritti per i quali non si presentino problemi di carattere costituzionale la circostanza che l'astensione dal tempestivo esercizio dell'azione fosse determinata dalla eventualit che il giudice rigettasse la domanda ritenendo infondato il presupposto giuridico di essa in base a un'orientamento giurisprudenziale, e che tale orientamento fosse stato poi abbandonato nel momento in cui l'azione viene esercitata. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 791 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 28 giugno 1972, n. 2207 -Pres. Cortesani -Est. Ferrero -P. M. Mililotti (conf.) -S.p.A. Montedison (avv. Salvucci e Cisotti) c. Ministero dei Trasporti (avv. Stato Gentile). Trasporto -Trasporto ferroviario di cose -Convenzione internazionale per il trasporto delle merci -Interruzione di linea nel corso della spedizione -Disciplina -Istruzioni del mittente al di fuori delle facolt previste -Tassa di sosta -Applicabilit. (C.I.M. 25 febbraio 1961, art. 54 ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 806; Condizioni e Tariffe per il trasporto delle cose sulle F. S. d.lg. 30 marzo 1961, n. 19 -artt. 38 par. 2 lett. a); 43 par. 1, lett. d). In forza dell'art. 54 della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.l.M.) deL 25 febbraio 1961, ratificata con legge 2 marzo 1963, n. 806, gli impedimenti al trasporto delle merci per interruzione di linea notificati dopo l'accettazione deHa spedizione, sono regolati dalLa norma di cui alL'art. 38 delle Condizioni e Tariffe per iL trasporto delle cose sulle F.S. Per essa spetta aLL'utente, ai quaLe l'Azienda F.S. abbia chiesto istruzioni, L'alternativa facolt di far proseguire il trasporto per altra via libera, senza aggravio di spese, oppure disporne la restituzione alla stazione di partenza od altra intermedia, restando obbLigato al pagamento della tassa di porto fino aUa stazione in cui il trasporto si fermato. Qualora invece l'utente, impartendo istruzioni al di fuori di tale sua alternativa facolt, disponga che i carri ferroviari siano trattenuti in sosta fino al termine deU'interruzione deUa linea per essere poi avviati a destinazione, sono a suo carico le tasse' di sosta previste dalL'art. 43 par. 10 lett. d) delle Condizioni e Tariffe, per l'intero periodo di giacenza delle merci (1). (1) 'Non constano precedenti in termini, ma la sentenza appare rigorosamente ,aderente alla dtscipl!Lna 1stabhlita daWLe Condizioni e Tariffe peir i:l tria.sporto delle cose sulle F.S. (r.d.l. 25 gennaio 1940, n. 9 e succ. mod.), che dettano un organico sistema e nel cui ambito vanno ricercati i principi che regolano la materia. Le tasse di sosta assumono, in siffatta regolamentazione, materia di corrispettivo peil" l'UISO, non compll.'eso nel contratto dii trasporto, de1le ~ee ferroviarie in genere, dei carri e delle conseguenti prestazioni di custodia delle cose e sono dovute, in linea di principio, le quante volte la giacenza non sia imputabile all'Amministrazione (art. 43 lett. b) Cond. e Tariffe). La normativa dettata dall'art. 38, par. 2, lett. a) delle Condizioni e Tariffe si pone come disciplina speciale rispetto a quella generale prevista dall'art. 1686 ,c, civ. 1e ,contempera, Ln vista della complessa a'l'tioolazdone del 5 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 792 (Omissis). -La societ ricorrente, con unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione: degli artt. 24 e 54 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.) di cui fu autorizzata la ratifica ,con legge 2 marzo 1963, n. 806; degli artt. 24, 35, 38, 42 e 43 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate con r.d.I. 25 gennaio 1940, n. 9 e successive modificazioni; nonch dell'art. 1686 c'.c. Al riguardo la ricorrente sostiene che sono applicabili le norme anzidette della C.I.M., ma . . che, non prevedendo e.sse la materia della so.sta, questa disciplinata dalle norme nazionali di ciascun Stato. E nella specie le tasse di sosta non sarebbero dovute perch l'art. 43 delle Condizioni e Tariffe sopra citate regola le ipotesi di ritardo che possano verificarsi ahl'inizto e dopo l'esecuzione del trasporto, restando al di fuori della sua normativa i ritardi durante il percorso (sosta nelle stazioni intermedie). Il motivo non fondato. Anzitutto, va precisato che -come pacifico, ir. forza dell'art. !)4 della Convenzione :internazionale (C.I.M.) pi sopra ricordata -il caso di specie regolato dalla legge italiana. Al riguardo da specificare che esso sussumibile nell'ambito previsionale del d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197 avente per oggetto: Revisione delle Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferropie dello Stato. Ol'lbene, l'art. 38 di tale decreto disciplina gli impedimenti al trasporto e, lllel suo paragrafo n. 2 considera specificamente l'ipotesi di interruzione di linea nel cui ambito, come non controverso, rientra appunto la fattispecie. Sotto la lettera a) del detto paragrafo si considerano le spedizioni accettate prima della notifica dell'illlterruzione e tale era quella oggetto deHa lite. In proposito la norma citata (art. 38, par 2, lett. a) dispone testualmente: Se la spedizione, accettata prima della notifica dell'interruzione, pu aver corso per altra linea dell'Amministrazione, questa decide se ,sfa nell'illlteresse del mittente farla proseguire per altra l:inea rimasta libera, oppure trattenrla per chiedergli istruzioni. Se il trasporto ha corso per altra liinea, agli effetti del computo della tassa di porto, non si tiene conto del prolungamento di percorso determinato dall'interruzione. Ove il mittente disponga la restituzione della spedizione alla stazione di partenza o ad aUra intermedia, possa il trasporto aver corso o meno per altra linea rimasta libera, le tasse di porto sono dovute fino alla stazione in cui il trasporto stato fermato, ed H percorso di ritorno viene eseguito in esenzione di tasse servizio ferroviario, gli interessi dell'Amministrazione con quelli dell'utente per i casi di interruzione di linea, sicch solo nell'ambito di tale disposizione l'utente pu essere sollevato dall'obbligo del pagamento delle tasse per la sosta resasi necessaria. PARTE I, SEZ. III; GIURISPRUDENZA CIVILE Dalla suesposta normativa si evince, a chiare note, che -di fronte alla scelta operata dall'Amministrazione ferroviaria (cio proseguimento al mittente con richiesta di istruzioni) :__ l'utente, quando (come nella specie) gli siano state chieste le istruzioni, ha la facolt alternativa di fare proseguire il trasporto per altra via libera senza aggravio di spese, oppure disporne la restituzione alla stazione di partenza o ad altra inter media, restando egH tenuto, in tali ipotesi, a pagare la tassa di porto soltanto fino alla stazione in cui il trasporto stato fermato. Con la regolamentazione in parola la legge ha sicuramente inteso con.temperare gli interessi contrapposti dell'Amministrazione e dell'uten te in una .situazione di emergenza determinata da eventi improvvisi ed imprepedibili. Orbene, da tale regolamentazione risulta per certo escluso che il mittente possa pretendere che i carri ferroviari siano trattenuti in sosta __ fino alla cessazione dell'interruzione della linea per essere, poi, avviati alla stazione terminale. Pertanto (avendo la societ ricorrente scelto quest'ultima soluzione non prevista dall'art. 38 citato tra quelle dianzi indicate, ne consegue -come rettamente ha argomentato la sentenza qui dl?nunziata -l'as sunzione, a carico della societ stessa, degli oneri causati dal soddisfa cimento della sua richiesta, in essi inclusa la corresponsione della tassa cli sosta per il periodo di giacenza della spedizione in attesa del ripd stino della linea . Questa decisione trova ulteriore conforto nel disposto dell'art. 43 dello stesso d.P.R. n. 197 del 1961 che disciplin la Giacenza delle cose su sede ferroviaria e le Tasse di sosta. Tale norma, nel suo primo paragrafo -riguardante Casi di giacenza ed applicazione delle tasse di sosta -statuisce: Quando, per una delle cause di seguito indicate, le cose rimangono giacenti nelle stazioni, sui carri, nelle agen zie, o, in qualsiasi altro locale od area della Amministrazione, sono do vute le tasse di sosta previste dall'allegato 1 . E, alla lettera d), il pa ragrafo stesso tra le ipotesi in parola specifica testualmente: ogni altra causa indipendente dalla Amministrazione compresi i sequestri ed i pi gnoramenti, nonch per ogni fatto od omissione imputabili all'utente . Ora non pare dubbi-o che il comportamento attuato dalla ricorrente -con il dare alle Ferrovie disposizioni diverse da quelle sole, sopra in dicate, che era facoltizzata ad impartire in forza dell'art. 38 citato integri proprio gli estremi di un fatto imputabile ad essa utente, giusta la previsione normativa test richiamata (art. 43, par 1, lett. d). Pertanto il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente, societ per azioni Montecatini-Edison S.p.A. condannata alla perdita del deposito effettuato per il caso di soccombenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 giugno 1972, n. 2225 -Pres. Favara -Est. Valore -P. M. Chir (conf.) -Fallimento Mangiarotti (avv. Paola e Nicol) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Coronas). Obbligazioni e contratti -Risoluzione per inadempimento -Risarcimento del danno -Presupposto. (c. civ., art. 1453). Obbligazioni e contratti -Inadempimento -Acquiescenza della parte interessata -Successiva impugnativa -Inammissibilit. (c. civ., artt. 1218, 1453). Poich ii risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, consegue che quando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colpa nell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accogiimento della domanda accessoria di risarcimento. La parte che presta completa acquiescenza alta violazione di un obbligo contrattuale posto in essere daWaltro contraente, non pu' pi addurre tale violazione come motivo di inadempimento (1). Con il primo mezzo di ricorso il fallimento -den.unziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1218 e 1181 e.e. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. -censura la decisione della Corte di merito per avere a torto ritenuto che l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale presuppone, come quella di risoluzione, un inadempimento di non scarsa importanza e sostiene che la valu (1) Circa l'incidenza deili'iml.denn[limento nell'economiia contrattuale, agli effetti della domanda di risoluzione, dal legislatore voluta di non scarsa importanza art. 1455 e.e., si concorda che a tal fine non si debba far capo alla presumibile volont dell'interessato, ma tener conto dell'inadempimento in relazione alla concr.eta situazione contrattuale. Cfr. Cass., 28 novembre 1955, n. 3809; 9 maggio 1956, n. 1518; 3() maggio 1959, n. 1636, ecc. ecc. In ordine poi .ad cri.ted che valgano ad !Ldentiftoaire !l'imporitanza o la gravit dell'inadempimento, la giurisprudenza non offre elementi certi, riferendosi al pregiudizio della finalit economica che le parti ebbero di mira od all'impedimento del normale svolgimento del rapporto secondo l'intenzione dei contraenti, ovvero al perturbamento della sostanza del contratto. In particolare, cfr. Cass., 21 ottobre 1955, n. 3406; 24 febbraio 1958, n. 607; 3 aprile 1959, n. 988, ecc. stato sottolineato, occorre aver riguardo anche al comportamento tollerante del creditore in quanto, denunziando uno scarso interesse all'adempimento nei precisi termini contrattuali, pu essere valutato ai fini del giudizio sulla gravit dell'inadempimento. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE zione che va fatta dell'inadempimento ai fini risolutori del collltratto diversa da quella che viene in rilievo allorquando si lamenti la inesatta esecuzione di esso che abbia provocato danno. La doglianza non fondata. Come questa Suprema Corte' ha gi altre volte ritenuto (sentenze nn. 2723 del 1968 e 1645 del 1962), secondo i principi generali sulla responsabilit per inadempimento (art. 1453 in relazione aill'art. 1218 e.e.) il risarcimento del danno presuppone un inadempimento imputabile, con la conseguenza che allorquando sia da rigettare la domanda di risoluzione del contratto per mancanza di colposit nell'inadempimento o per la scarsa importooza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento. E poich la valutazione dell'importanza dell'inadempimento costituisce una questione di mero fatto devoluta al giudice di merito la cui soluzione si sottrae al controllo di legittimit quando come nella specie sia sorretta da adeguata motivazione, fa dedotta violazione di legge insussistente. Nella specie, peraltro, va considerato che la Corte di appello, attraverso la incensurabile valutazione degli atti e del comportamento delle parti, ha in definitiva ritenuto l'insussistenza dell'inadempimento in quanto ne ha es.eluso ogni rilevanza apprezzabi:le attraverso la considerazione che neppure l!a parte interessata aveva creduto di avvalersene n sotto il profilo dell'art. 1453, n sotto quello dell'art. 1455, n sotto quello dell'art. 1460 e.e. ( execeptio inadimpleti contractus o, pi esattamente, non rite adimpleti contractus ), n facendo ricorso al mezza di coazione previsto dagli artt. 39 e 40 delle condizioni generali d'oneri, applicabile anche al somministrante, mezzo che d alLa parte il potere di non provvedere alla fornitura successiva fin quando quella preceednte non sia stata esattamente adempiuta. Escluso l'inadempimento, perde perci stesso di ogni rilievo anche iil richiamo che il ricorrente fa dell'art. 1218 e.e. (il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta tenuto al risarcimento del danno) per sostenere, anche sulla base dell'art. 1453 e.e. che l'inadempimento di scarsa importanza, se non pu dar luogo a risoluzione, fa sorgere per un'azione per il risarcimento dell danno. Ma la censura che ne occupa appare priva di consistenza anche per un altro assorbente motivo. Invero, anche ad ammettere che un inadempimento vi sia stato da parte dell'Amministrazione deHa Difesa col richfodere al somministrante .in contratto, non per questo la sentenza impugnata potrebbe essere cassata. Con apprezzamento esauriente e giuridicamente corretto delle circostanze di fatto, la decisione denunciata ha infatti posto in rilievo che 796 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il somministrante, pur di fronte alla ricorrente violazione dell'obbligo periodico di richiesta da parte della somministrata, non sollev mai alcuna protesta e forni le quantit minori man mano che venivano !l'ichieste, senza obiezione alcuna acconsentendo cos ad un adempimento incompleto. Ora, proprio questa accettazione incondizionata e protratta nel tempo che infirma la ricostruzione giuridica prospettata dal ricorrente. Viene, infatti, a perdere anche sotto questo aspetto o~i rilievo la importanza maggiore o minore dell'inadempimento (ed , perci, superfluo l'esame del secondo motivo col quale si denlliilcia una ulteriore violazione degli articoli sopra citati e l'erroneit del procedimento logico-giruridico attraverso il quale la Corte del merito pervenuta a convincersi della scarsa importanza dell'inadempimento), giacch, come di tutta evidenza o come questa suprema Corte ha gi afferma to (cass. 214 settembre 1971, n. 2:570~ la parte che ha prestato completa acquiescenza alla violazione di un obbligo contrattauale posto in essere dall'altro contraente non pu addurre tale violazione come motivo di inademp~mento, e ci per avvenuta rinuncia. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 luglio 1972, n. 2333 -Pres. Maccarone ~ Est. De Biasi -P. M. Cutrupia (diff.) -Ministero dei Trasporti (avv. Stato Agr) c. Viglienti (avv. Tranquilli e Aurelj). Responsabilit civile -Assicurazione obbli~atoria del personale fer roviario contro ~li infortuni sul lavoro -Limita~ione di responsa bilit dell'Amministrazione -Sussiste. (Cost., art. 28; r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4 e d.P. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10; r.d. 10 marzo 1938, n. 1054, art. 1). Infortunio sul lavoro -Illecito costituente reato -Responsabilit civile del datore di lavoro -Declaratoria di non doversi procedere Poteri del Giudice civile. \ (r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 4, comma quinto; d.P. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, comma quinto). La limitazione di responsabilit del datore di lavoro, prevista dall'ai, rt. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 10 d.P. 30 giugno 1965, n. 1124) recante disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, sussiste anche n.ei confronti dello Stato e degli Enti pubblici soggetti a tale assicurazione (1). (1) Cfr. Cass., 7 luglio 1962, n. 1761, in Foro It., 1963, I, 107; 11 dicembre 1964, n. 2862, in Giust. Civ., 1965, I, 991, con la quale la Corte di Cassazione ha riconosciuto che l'esonero di responsabilit del datore di lavoro PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 797 Nell'ambito della previsione di cui all'art. 4, r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art 10 d.P. 30.giugno 1965, n. 1124) spetta ai giudice civile di accertare se il fatto costituisca reato, agii effetti dell'eventuaie risarcimento dei danno da parte del datore di lavoro per L'infortunio sul Lavoro subto dal dipendente, non soitanto nei caso di declaratoria di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, ma in ogni aitra ipotesi in cui ii giudice penaie non abbia potuto accertare la sussistenza dei reato per estinzione dello stesso o per mancata identificazione dei suoi autori (1). -(Omissis). (Omissis). -La Corte di merito ha ritenuto non applicabile all'Amministrazione delle FF.SS. l'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e ne ha emesso la condanna al risarcimento dei danni non a norma del terzo e quarto comma di detto articolo bens in aderenza ai principi generali della responsabilit civile, nell'ambito precettivo dell'art. 28 della Costituzione. L'Amministrazione rtcorrente, con l'unico motivo di censura, deduce l'applicabilit ad essa del menzionato articolo 4, in particolare delle norme sul lavoro compreso nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria (caso di specie), e, quale effetto conse,guenziale riflesso di questa tesi giuridica (disattesa dal giudice di flPPello), invoca l'annullamonto di entrambe le sentenze impugnate. La tesi di premessa esatta ma ad essa non consegue l'accoglimento della i'stanza ,conclusiva di ricorso (art. 384 c.p.c.). Questa Corte Suprema con .sentenze 7 luglio 1962, n. 1761 e 30 maggio 1969, n. 1931, dissentendo dal contrario indirizzo giurisprudenziale espresso dalla sua precedente gentehza del 27 marzo 1962, n. 615, ha dichiarato che l'art. 4 del r.d. 18 aprile 1935, n. 1765 invocabile anche quando 1l'infortunio sul lavoro sia stato provocato da fatto illecito del dipendente dello Stato o di ente pubblico e, nel caso di specie, il Collegio ritiene di dover aderire a questa ultima enuneiazione di diritto, ancorata; fra le altre evidenziate in .sentenza 1761 del 1962, alle seguenti considerazioni essenziali: previsto dall'art. 4 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, sussiste anche nell'ipotesi di responsabilit nascente dalla violazione degli obblighi sulla tutela delle condizioni di lavoro (art. 2087 e.e.). (1) Cfr. in questa Rassegna, 1967, I, 198 1a senten:ra della Corte Costituazionale 9 marzo. 1967, n. 22 con la quale stata dichiarata la incostituzionalit del comma 5 art. 4 r,d. 17 agosto 1935, n. 1765 (art. 10 comma quinto d.P. 1965, n. 1125) per il quale veniva demandato al giudice civile il potere di accertare se il fatto generatore dell'infortunio sul lavoro costituisse reato, nelle sole ipotesi di estinzione del reato per morte dell'imputato o per amnistia. 798 RA.SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il r.d. 10 marzo 1938, n. 1054, nel dichiarare il personale delle ferrovie dello Stato compreso nell'assicurazione obbligatoria contro ..... di cui al r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 , ha inteso, in mancanza di disposizioni contrarie, estendere al personale stesso tutta la disciplina giuridica dettata dal decreto del 1935; anche quella particolare, cio, relativa agli effetti dell'assicurazione obbligatoria sulla responsabnit civile sussidiaria dei datori di lavoro (art. 4); -la norma dell'art. 28 de1la costituzione pTevede la responsabilit generale dello Stato e degli Enti pubblici nelle ipotesi di atti illeciti compiuti da loro funzionari e dipendenti ma non tende affatto ad aillilullare le limitazioni di questa responsabilit previste ragionevolmente dalla legge sulle assicurazioni obbligatorie degli infortuni sul lavoro; -l'esclusione dello Stato e degli Enti pubblici dane limitazioni di responsabilit disciplinate dall'art. 4 dle r.d. 1765/35 creerebbe una -ingiunstificabile disparit di trattamento tra datori di lavoro pubblici e privati che :siano egualmente soggetti all'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Peraltro, la ritenuta applicabilit dell'art. 4 all'Amministrazione ricorrente non'determina, come gi detto, l'annul!lamento della impugnata sentenza nei capi ammissivi di responsabilit civile dell'Amministrazione stessa per l'infortunio df specie, bens soltanto la correzione dell'errore di diritto integrato dalla negazione di tale appli.cabilit. Ed invero: A) L',art. 4, pi volte menzionato, autorizza il Giudice civile a decidere se per il fatto che avrebbe cos.tituito reato sussista la responsabilit civile del datore di lavoro qualora sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia ., ma a queste esplicite ipotesi di dichiarata ammissibilit di indagine e pronuncia del Giudice civile deve aggiungersi non solo quella di sentenza di n.d.p. per prescrizione del reato (in aderenza alla sentenza 9 marzo 1967, n. 22 della Corte Costituzionale) bens anche l'altra di sentenza di n.d.p. per essere rimasti ignoti gli autori del reato stesso: sempre che, -come nelfipotesi di responsabilit dell'Amministrazione dello Stato:___ per l'affermazione di tale responsabilit non sia indispensabile l'idenificazione della persona che abbia commesso l'illecito penale accertato nella sua concretezza obiettiva. E tanto perch, in interpretazione estensiva del dettato normativo dell'art. 4, nell'ambito della sua previsione devono comprendersi tutte le ipotesi fo cui il Giudice penale non abbia potuto accertare la sussistenza del reato per estinzione dello stesso o per mancata identificazione dei suoi autori. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 346 -Pres. Potenza Est. F~lici -Ruzzuto (avv.ti Stancanelli, Bongiorno e Gorgone) c. Commissione Centrale vigilanza edHizia popolare ed: economica (avv. Stato Terranova), Soc. Coop. edil. La Nuova tecnica (avv. Virga), Ferrone ed altri (n. c.). Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Controversia sull'assegnazione di alloggio -Giurisdizione del Consiglio di Stato. Competenza e giurisdizione -Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Controversia sull'assegnazione di alloggio -Ricorso contro pronuncia della Commissione centrale di vigilanza -Giurisdizione del Consiglio di Stato. Edilizia popolare ed economica -Alloggi cooperativi -Morte di un socio -Successione -Data di consegna -Omessa redazione del verbale di consegna -Irrilevanza. La pretesa del socio di una Cooperativa aU'acquisto dell'alloggio, seco,ndo le norme vigenti sull'edilizia povolare ed economica, inerisce ad un interesse legittimo e non ad un diritto soggettivo; pertanto, appartene alla giurisdizione del Co'l'l,siglio di Stato la controversia attinente all'esistenza o meno del titolo a conseguire l'assegnazione di un appartamento e all'eventuale subingresso da parte degli eredi nella posizione di un socio defunto (1). Rispetto alle varie specie di pronunce comp1ese nella sfera delle attribuzioni detla Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, la giurisdizione del giudice amministrativo discende dalla natura della situazione fatta valere dall'istante nei confronti della determinazione specifica adottata dal predetto organo; pertanto, ammis- sibile il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato proposto contro la pronuncia della Commissione centrale che, senza disporre l'annullamento di un atto giuridico, abbia stabilito l'esistenza o l'inesistenza del (1-3) Massime esatte. 800 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO titolo all'attribuzione deU'alloggio sociale (o all'eventuale subingresso, da parte degli eredi, nella posizione del socio defunto), ledendo l'interesse legittimo di uno o pi soggetti (2). Ai sensi dell'art 116, primo comma, t.u. 28 aprile 1165, secondo cui nelle Cooperative a propriet individuale a contributo erariale al socio che muoia dopo la consegna dell'alloggio di cui all'art. 98 t.u. cit. succedono i suoi eredi secondo il diritto comune, previsto uno stretto collegamento fra la consegna dell'alloggio e la data della morte del socio, ammettendo il subingresso quando la prima preceda la seconda ed escludendolo nell'ipotesi opposta, sempre in presenza di elementi idonei a qualificare la liceit della immissione nel possesso del socio defunto; pertanto, poich il richiamo fra le due norme suddette concerne l'aspetto concreto della consegna, consistente nell'effettiva attribuzione del godimento concesso in modo lecito, e cio in conformit deUa scelta compiuta dall'organo sociale, nessuna rilevanza assorbente pu assumere, ai fini della trasmissibilit del titolo agli eredi, la redazione del verbale di consegna, che inidonea ad ostacolare la successione degli eredi stessi, derivante dalla specifica situazione propria del defunto, e che deve essere consentita nei confronti di coloro che hanno titolo al subingresso quando la morte del socio abbia impedito la compilazione del verbale stesso (3). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 2 maggio 1972, n. 347 -Pres. Meregazzi -Est. Schinaia -Breida (avv.ti Zini Lamberti e Pulvirenti) c. Comune di Nichelino (avv. Dal Piaz), Ministe,ro lavori pubblici (avv. Stato Petrone) e Ufficio tecnico erariale di Torino (n. c.). Edilizia popolare ed economica -Piano di zona -Termine per l'impu gnazione -Proprietari delle aree incluse nel piano -Decorrenza dalla notificazione. Edilizia popolare ed economica -Piani ex 1. n. 167 del 1962 -Deposito del piano -Notifica -Termine -Non perentorio. Edilizia popolare ed economica -Piani ex L. n. 167 del 1962 -Progetto Allegati -Elenco dei proprietari -Elenco non aggiornato -Illegit timit. Ai sensi dell'art. 8, utimo comma, legge 18 aprile 1962, n. 167, ai proprietari delle aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare deve essere notificato L'avviso di deposito del decreto di approvazione del piano e degli atti allegati, presso la segreteria comunale; pertanto, per detti soggetti, il termine per l'impugnativa del decreto PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 801 ministeriale di approvazione del piano e della delibera comunale di adozione del medesimo decorre dalla data della predetta notificazione, e non dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale (1). Il termine entro il quale il Sindaco, ai sensi dell'art. 8, legge 18 aprile 1962, n. 167, deve provvedere alla notifica del deposito del piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, decorrente dall'inserzione del decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale, non ha carattere perentorio, essendo diretto a sollecitare le Amministrazioni comunali a promuovere la pubblicazione e la notificazione del piano stesso, in modo che gli interessati ne abbiano conoscenza; pertanto, il superamento di detto termine non implica di per s l'illegittimit o l'inefficacia del piano (2). Ai fini della valida adozione del piano delle zone da destinare alla edilizia economica e popolare, il Comune ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, deve allegare al progetto di piano gli elenchi catastali delle propriet comprese nel piano che corrispondano allo stato delle propriet nel momento i.n cui il progetto medesimo viene elaborato, in quanto tale esatta corrispondenza risponde alla duplice finalit di fa1 riscontrare ulteriormente al Comune lo stato attuale dei suoli da esproprim e e di permettere ai proprietari dei suoli inclusi nel progetto, giusta il disposto dell'art. 6 legge cit., di presentare le proprie opposizioni; pertanto, iLlegittimo il piano di zona, ove il Comune, negli elenchi catastali da allegare al progetto, abbia erroneamente riportato un fondo intestato ai vecchi proprietari, ma trasferito anteriormente all'adozione del piano, e sul quale insisteva uno stabilimento industriale costruito dal nuovo proprietario sempre in data anteriore a detta adozione (3). (1-3) Per riferimenti, cfr. Sez. IV, 26 gennaio 1971, n. 37, Il Consiglio di Stato, 1971, I, 23. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1972, n. 363 -Pres. Meregazzi -Est. Battara -Cocciani (avv.ti Colzi e Ciantelli) c. Prefetto di Firenze (avv. Stato Vitucci), Comune di Scandicci (avv.ti Predieri e Lorenzoni) e Provveditore regionale 00.PP. per la Toscana (avv. Stato Vitucci). Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione d'urgenza -Edilizia scolastica -Presupposto -Dichiarazione di indifferibilit ed urgenza -Mancanza -Illegittimit dell'occupazione. 802 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ST~TO Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione d'urgenza -Edilizia scolastica -Presupposti -Dichiarazione di indifferibilit ed ur genza -Parere della Commissione provinciale sul progetto -Non tale. Il decreto prefettizio che, ai sensi dell'art. 71, legge 25 giugno 1865, n. 2359, autorizza i'occupazione temporanea di un'area pe1 la costruzione di un edificio scolastico ha come suo presupposto che i lavori siano stati approvati dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, dichiarando l'opera di pubblica utilit e i lavori indijjeribiii ed urgenti ai sensi dell'art. 14, legge 28 luglio 19.67, n._ 641; pertanto, tale decreto illegittimo, ove il Provveditore regionale alle 00.PP. si sia limitato ad imporre il vincolo dell'area, derivando da ci la dichiarazione di p.u. dell'opera ma non anche la dichiarazione di urgenza e indifferibilit, che consegue, per l'art. 14, soltanto all'approvazione del progetto (1). Ai sensi dell'art. 21, legge 28 luglio 19.67, n. 641, la Commissione provinciale per l'edilizia scolastica esprime solo un parere nel caso in cui il Comune intenda eseguire a proprie cure e spese il completamento, la costruzione o il riattamento di un edificio scolastico; pertanto, ai fini della legittimit del decreto prefettizi di occupazione temporanea dell'area prescelta, tale parere non pu in nessun modo equivalere all'approvazione del progetto, cui consegue, ai sensi dell'art. 14, la dichiarazione di urgenza e indifferibilit, che presupposto del decreto prefettizio in parola (2). (1-2) Esatta applicazione delle norme racchiuse negli artt. 14 e 21, legge 28 luglio 1967, n. 641. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 maggio 1972, n. 414 -Pres. BaTraCaracciolo -Est. De Roberto -Paoletti (avv. Guarino) c. Ministero sanit (avv. Stafo Dallari), Vetere ed altri (avv. Schiller), Spaltin ed altri (n. c.). Impiego pubblico -Consi~io di amministrazione -Composizione Ministero sanit -Partecipazione del Direttore generale dell'Istituto superiore di sani~ -Illegittimit. Impiego pubblico -Consiglio di amministrazione -Composizione Rappresentante del personale -Dipendente di carriera inferiore a quella da amministrare -Illegittimit. Ai sensi dell'art. 146 t.u., 10 gennaio 19.57, n. 3, il Consiglio di amministrazione dei Ministeri costituito, tra l'altro, dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore che hanno l'effettiva direzione PARTE I, SEZ. IV, 'GIURISPRUDENZA AMMINSTRATIVA 803 di un servizio centrale; pertanto, illegittimamente fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero della sanit il Direttore generale dell'Istituto superiore di sanit, costituendo tale Istituto una peculiare unit tecnico-amministrativa la quale -per la sua composizione e per i compiti dei quali investita -non costituisce una Direzione generale (1). iilegittima la nomina in seno al Consiglio di amministrazione di un Ministero, in qualit di rappresentante del personale, di un dipendente di carriera (nella specie, ausiliaria) diversa ed inferiore a quelle che il Consiglio stesso chiamato ad amministrare (nella spec~e, carriere direttive, di concetto ed esecutiva) (2). (1-2) Su entrambe le massime, l'orientamento del Consiglio di Stato difforme: suhla prima cfr. prurerie, Sez. II, 25 giugno 1968, n. 657, Il Consiglio di Stato, 1969, I, 1495; su~la seconda, Sez. VI, 21 novembre 1967, n. 777, ivi, 1967, I, 2306. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 468 ~ Pres. Merega.: i -Est. Battara -Agudio Ca11pani (avv. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato di Tarsia). Militare -Ufficiali -Promozioni -Graduatoria ex art. 31 I. n. 1137 del 1955 -Impugnativa -Inammissibilit. In base alla legge sull'avanzamento degli ufficiali per gradi elevati (legge 12 novembre 19_55, n. 1137) che non prevede la formazione dei quadri di avanzamento a scadenza annuale, ma dispone (art. 31), per gli anni in cui non sono previste promozioni, l'approvazione di graduatorie, con quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori ,, , tali graduatorie non ledono direttamente interessi tutelabili in sede giurisdizionale prima che esse diano luogo alla formazione di un quadro di avanzamento a seguito di vacanze determinatesi nell'anno; pertanto, il ricorso proposto contro di esse, in tali condizioni, non ammissibile, per carenza di una lesione diretta e attuale delL'interesse (1). (Omissis). -Il ricorrente, valutato per il 1970 ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1137 del 1955, stato giudicato idoneo all'avanzamento al 6 posto della graduatoria di merito. Poich per l'anno in questione non (1) Questione nuova, per quanto consta, e di particolare interesse. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 804 vi luogo a formazione del quadro di avanzamento, il ricorrente impugna, sotto il profi.lo della violazione di legge ed eccesso di potere, la graduatoria chiedendone l'annullamento. Ritiene il Collegio che la questione del tutto nuova sollevata con il ricorso de quo richieda alcuni chiarimenti preliminari. Come noto, la legge sull'avanzamento degli ufficiali per i gradi elevati di alcuni ruoli non prevede la fovmazione dei quadri di avanzamento a scadenza annuale, ma l'art. 31 della ~tessa legge dispone che per gli anni in cui non sono previste rpromozioni il Ministro aipprova ugualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo nel cor3o. dell'anno vengono a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori A differenza quindi dalle procedure di avanzamento disposte ai sensi dell'art. 25 della legge, che dnno luogo nella ptima fase ad un giudizio sulla .idoneit degli ufficiali all'avanzamento e nella seconda fase alla formazione di una graduatoria di merito che comporta l'iscrizione in quadro di avanzamento dei primi graduati, la procedura prevista dall'art. 31 implica che alla graduatoria di merito,.non segua immediatamente la formazione di un quadro di avanzamento. Tale diversit dei due procedimenti comporta rsostanziali diversit dal punto di vista della impugnabilit degli atti relativi alla formazione delle .graduatorie nei due casi. Infatti, nei casi di impugnativa dei giudizi di avanzamento, quando in base al punteggio viene formata la graduatoria ed in base ad essa si procede alla iscrizione in quadro di avanzamento dei primi graduati, in via normale la procedura di avanzamento pu essere impugnata sia per i1legittimit del giudizio di non idoneit all'avanzamento sia per la mancata iscrizione sul quadro di avanzamento. In entrambi i casi l'impugnativa investe il solo giudizio pronunciato nei confronti del sin- J golo valutato e non anche la graduatoria di merito, in quanto l'avanzamento degli ufficiali ha luogo a scelta e non per merito comparativo e la legge (art. 4 in relazione all'art. 49) prevede che in caso di annullamento del giudizio, in sede di ricorso straordinario al Capo dello stato od in sede giurisdizionale, il giudizio deve essere rinnovato e l'uffi.ciale, con il punteggio conseguito nella nuova valutazione si inserisce nella graduatoria relativa a.Ua preci;:dente valutazione. Dal sistema della legge consegue quindi che dalle impugnative dei giudizi di avanzamento dei singoli ufficiali valutati non possono derivare lesioni di interessi legittimi degli altri valutati, posto che l'eventuale annullamento dei giudizi stessi non incide sulla graduatoria e sul quadro di avanzamento formatosi a seguito di essa. Ci non significa evidentemente, come gi altre volte affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che in casi particolari non possa essere impugnata la graduatoria insieme al quadro di avanzamento per PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRU.DENZA AMMINISTRATIVA uno dei motivi che possono viziare la legittill:nit della procedura, come, ad esempio, quando la procedura di avanzamento sia censurata sotto il profilo della iUegittimit nella composizion.e della Commissione di Avanzamento. In tal caso evidentemente 'il rico.rso deve essere notificato a tutti gli ufficiali valutati in quanto l'eventuale annullamento della graduat'Oria e del quadro di avanzamento lede direttamente ed in modo attuale i loro interessi. Sia nel caso di impugnativa dei singoli giudizi di avanzamento, sia in quello eccezionale di impugnativa -unitamente ad essi -delle graduatorie formate ai sensi dell'art. 25 della legge di avanzamento, l'iimpugnativa rivolta all'annullamento di una graduatoria o di una posizione di un singolo ufficiale nella graduatoria stessa. in quanto dal posto occupato nella graduatoria deriva -come necessario presupposto -la inclusione o la esclusione dal quadro di avanzamento. In sostanza dal sistema della legge appare che la lesione diretta ed immediata derivante dalla formazione della graduatoria degli idonei all'avanzamento ha riferimento unicamente alla mancata iscrizione in quadro dell'ufficiale. C~ 1premesso, la questione che sorge in ordine al ricorso de quo se la formazione di una graduatoria ai sensi dell'art. 31, prima che si formi il quadro di avanzamento per effetto delle vacanze determinatesi nell'anno, sia impugnabile ex se, in quanto idonea a provocare una lesione diretta ed attuale degli interessi di uno dei valutati. Il Collegio non ritiene che le graduatorie formate ai sensi dell'art. 31 della legge n. 1137 del 1955 ledano direttamente interessi tutelabili in questa sede, prima che esse. diano luogo alla formazione di un quadro di avanzamento a seguito di vacanze determinatesi nell'anno e pertanto non ritiene ammissibile il ricorso rivolto contro la sola graduatoria di merito. Ritiene infatti il Collegio che la graduatoria in s e per s considerata non determini una lesiqne di un interesse diretto ed attuale. Non sembra infatti, che ai fini del sindacato di legittimit possano trovare applicazione per le promozioni a scelta degli ufficiali e per le graduatorie nelle quali esse vengono compresi quei criteri, sempre affermati dal.fa .giurisprudenza, relativi all'interesse ad impugnare le graduatorie per le promozioni per merito comparativo anche ai soli fini del miglioramento della 1posizione nella graduatoria, indipendentemente dalla possibilit di conseguire la prmozione. Nelle promozioni per merito comparativo l'impugnabilit della posizione nel.la graduatoria, a prescindere dalla 1possibHit di conseguire la promozione, deriva dal sistema della comparazione che rende immediata e diretta la lesione del pretermesso. Nel caso invece delle promozioni a scelta non essendo formata la graduatoria di merito attraverso una comparazione dei valutati, la posi 806 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione dei singoli ufficiali sindacabile soltanto per gli effetti che la posizione nella graduatoria ha sulla formazione del quadro di avanzamento. Va anche rprecisato che se si ammettesse che le graduatorie formate ai sensi dell'art. 31 possano essere impugnate a prescindere dalla formazione di un quadro di avanzamento, dovrebbe ammettersi che sono impugnabili anch.e le posizioni delle graduatorie 'formate ai sensi dell'art. 25 della legge ai soli fini di migliorare la posizione nella grduatoria anche se tale miglioramento non tmplichi la inclusione nel quadro di avanzamento. N il Collegio rpu condividere la tesi sostenuta dal ricorrente circa la pretesa lesione che dalla graduatoria formata ai sensi dell'art. 31 gli deriverebbe, in quanto essa influirebbe sulla graduatoria deH'anno successivo. L'argomento in questione dimostrerebbe gi di rper s che il ricorrente denuncia no? una lesione attuale, ma una lesione futura non tutelabile in sede di sindacato di legtttimit; ma vi di pi, in quanto l'ammettere che la graduatoria fovmata per un anno possa influire su graduatorie future, significa, in buona sostanza, negare quella autonomia dei giudizi di avanzamento che sempre stata affermata dalla giurisprudenza in tema di rprocedura di avanzamento degli ufficiali. Per i motivi esposti, non :potendo H Collegio !riconoscere l'esistenza di una lesione diretta ed attuale dell'interesse del ricorrente conseguente alla formazione della graduatoria prima della formazione di un quadro di avanzamento impugnabile, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 maggio 1972, n. 486 -Pres. Meregazzi -Est. Granata -Comune di Conca dei Marini (avv. Volpe) e Beneficio parrocchiale di Conca dei Marini (avv.ti Caterina e Messina) c. Ministero pubblica istruzion.e (avv. Stato Terranova). Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21 L. n. 1089 -Contrasto con l'art. 9 Cost. -Manifesta infondatezza. Demanio e patrimonio -f.Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21 L. n. 1089 del 1939 -Contrasto con l'art. 53 Cost. -Manifesta infondatezza. Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico ed artistico -Norme applicabili -Art. 21 L. n. 1089 del 1939 -Contrasto con l'art. 42 Cost. -Manifesta infondatezza. - PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 807 Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Zona di rispetto -Le~ittimit -Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico Zona di rispetto -Preesistenza vincolo paesistico -Irrilevanza. Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Zona di rispetto .. Carattere monumentale del bene protetto -Valutazione discrezionale della P. A. Demanio e patrimonio -Demnio storico e artistico -Vincolo storico e artistico -Discrezionalit -Insindacabilit. Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico -Competenza -Zona di demanio marittimo -Concerto col Ministero marina mercantile -Non occorre. La facolt concessa aL Ministro per La pubblica istruzione di prescrivere le misure atte a salvaguardare l'integrit delle cose immobili, evitando che ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, . oCYTllfoll'me aUa Lettera e ano, spirito d.eUa Costituzione, secondo cui. (art. 9.) la Repubblica tuteLa il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; pertanto, ma'f!,ifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 21, legge 1 giugno 1939, n. 1089, per contrasto .con L'art . .~ cit. (1). Nel caso che si voglia vedere nei vincolo di interesse storico e artistico imposto con ,l'art. 21, legge 1 .giugno 1939, n..1089 una prestazione, deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale dell'art. 21 cit.,. per contrasto oon l'art. 23 Cost., in .quanto in tale disposizione consiste la norma di legge cui il. dettato costituzionale fa rinvio per la legittimit dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale (2). Il vincolo di interesse storico e artistico imposto con l'art. 21, legge 1 giugno 19.39:, n. 1089, non costituis.ce una espropriazion totale o. parziale, ma una mera limitazione imposta al diritto di propriet; peTtanto, manifestamente infondata la questione di legittimit costituzionale della citata norma, per contrasto cc:m. l'art. 42 Cost., tenuto C0'nto che, quand'anche si trattasse, nell'! specie, di una espropriazione, la riserva (1-8) Cfr. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 56, in questa Rassegna 1968, I, 450. 6 808 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prevista dal terzo comma di detto precetto costituzionale non vieterebbe che la legge ordinaria possa conferire alla P. A. poteri discrezionali (3). L'art. 21, legge l giugno 1939, n. 1089, opera come vincolo indipendente dall'espropriazione disciplinata dal successivo art. 55, in quanto esso non espropria il bene da tutelare, ma stabilisce una limitazione legale del diritto di propriet per la tutela della prospettiva e della luce della cosa o delle sue condizioni di ambiente o di decoro; pertanto, spettando all'Amministrazione, per la finalit della citata legge e per l'ampia port.ata dell'art. 21 suddetto, la potest di dettare misure e prescrizioni di qualsivoglia natura, legittimamente l'Amministrazione dispone la ostituzione di zone di rispetto, anzich procedere all'espropriazione degli immobili circostanti il bene da tutelare (4). La legge 1 giugno 1939, n. 1089, che tutela una cosa immobile sotto i profili di prospettiva, di ambiente e di decoro, opera indipendentemente, e con finalit diverse, dalla legge 29 giugno 19.39, n. 1497, che tutela una zona costituente bellezza naturale in s e per s, indipendentemente dalla circostanza che in essa esista o no una cosa di interesse storico e artistico; pertanto, l'esistenza di un vincolo di bellezza naturale gi imposto ai sensi della legge n. 1497 del 1939, non preclude la possibilit di stabilire un successivo vincolo sul medesimo immobile per interesse storico e artistico, a norma della richiamata legge n. 1089 del 19.39 (5). La circostanza che il complesso tutelato ai sensi dell'art. 21, legge 1 giugno 1939, n. 1089, sia effettivamente monumentale costituisce un giudizio tecnico che rientra nella valutazione discrezionale della P. A. (6). La P. A. al fine di tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione, deve essere libera tanto nella scelta del vincolo da imporre e . del momento dell'imposizione, quanto nella determinazione dell'estensione territoriale del vincolo stesso, in relazione alle effettive esigenze di interesse pubblico che essa chiamata a tutelare; pertanto, sono insindacabili in sede di legittimit, perch rientranti nell'apprezzamento di merito dell'Amministrazione, le considerazioni in base alle quali viene vincolato l'ambiente circostante un'opera di interesse storico e artistico (7). A differenza dell'art. 13, legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, l'art. 21, legge 1 giugno 1939, n. 1089', non richiede che i provvedimenti di imposizione di vincolo storico e artistico su beni compresi nell'ambito del demanio marittimo siano emanati dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello della marina mercantile; pertanto, legittimamente il provvedimento di imposizione del vincolo ex art. 21 cit., adottato dal solo Ministro per la pubblica istruzi'one (8). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINU;jTRATIVA 809 . CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 5317 -Pres. Po. tenza -Est. Benvenuto -Costanzo (avv. Prosperetti W.) c. Ministero grazia e giustizia (avv. Stato Zagari). Impiego pubblico -Concorso -Prove di esame -Prove scritte -Copiatura -Valutazione -Insindacabilit. Impiego pubblico -Prove di esame -Prove scritte -Copiatura -Annullamento dell'elaborato -Copiatura di una od altra parte del tema -Irrilevanza. Impiego pubblico -Concorso -Prove di esame -Prove scritte -Copiatura -Annullamento dell'elaborato -Obbligo della Commissione Sussiste -Motivazione -Criterio. n valutare se un candidato ad un pubblico concorso od esame (nella specie, aU'esame di procuratore legale) abbia copiato in parte una prova scrit~a costituisce apprezzamento tecnico, non censurabile in sede di legittimit se non per illogicit macroscopiche (1). Ai sensi dell'art. 23, terzo comma, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per l'annullamento di un elaborato scritto in sede di p.bblico concorso od esame (nella specie, a procuratore legale) irrilevante che sia stata copiata la parte fondamentale del tema o altra parte di questo, di carattere meramente introduttivo (2). La Commissione giudicatrice di un concorso, una volta convintasi dell'avvenuta copiatura parziale dell'elaborato, vincolta all'annullamento di questo, senza che debba o possa indagare se la restante parte del compito consenta il giudizio di maturit intellettuale e di idoneit del candidato (nella specie, esami a procuratore legale); pertanto, il verbale della Commissione di esame che annulla un elaborato scritto di un candidato legittimamente motivato col rilievo che il lavoro era parzialmente copiato e con l'indicazione specifica (e cio dell'Autore dell'opera e del luogo) a cui il candidato aveva attinto (3). (Omissis). -1. -I due motivi_ di impugnazione -che, per es~re strettamente collegati, vanno congiuntamente esaminati -sono entrambi da disattendere. In proposito deve anzitutto rilevarsi Che il valutare se un candidato all'esame di procuratore legale abbia copiato in par,te una prova d'esame scritto costituisce, .alla stregua della giurisprudenza di questo 1 (1-2-3) Cfr. IV Sez., 23 ottobre 1963, n. 638 e 14 luglio 1967, n. 326, 1l Consiglio di Stato 1963; I, 1326, 1967, I, 1161. 810 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Consiglio, un apprezzamento tecnico, non censurabile, in questa sede di mera legittimit, se non per illogicit macroscopiche, che nella specie non ricorrono. Circa, poi, l'assunto secondo cui, nell'.iipotesi di cpiatura non integrale, la normativa valevole per l'esame di che trattasi (art. 23, comma terzo, del r.d. 2,2 gennaio 1934, n. 37) consentirebbe l'annullamento dell'elabornto solo quando tale copiatura riguardi la parte centrale del tema, e non pure, quindi, quando concerna la parte introduttiva o preliminare di esso, da dire che trattasi di una distinzione che !'-indicata normativa non fa. Alla stregua di questa, invero, irrilevante, per l'annullamento dell'elaborato, la circostanza che sia stata copiata la parte fondamentale del tema o altra parte di questo, di carattere meramente introduttivo. Quanto ai restanti profili di .censura, da osservare che l'tmpugnato provvedimento legittimamente motivato con il rilievo che il lavoro era parzialmente copiato e coll'indicazione specifica della fonte (e cio dell'Autore, dell'opera e del luogo) a cui il candidato aveva attinto. Null'altro la Commissione giudicatrice doveva aggiungere. Essa, inoltre, non era tenuta ad indagare se la restante parte dell'elaborato (-quella ritenuta. non copiata) consentisse di formulare, nei confronti del Candidato, un giudizio di maturit intellettuale e di idoneit all'esercizio della professione. A tacer d'altro, da osservare in proposito che, come 'stato gi affermato dal Consiglio (v., in particolare, le decisioni di questa Sezione 14 luglio 1967, n. 326, e 23 ottobre 1963, n. 6318), la Commissione di esami, una volta convintasi dell'avvenuta copiatura parzfale dell'elaborato, vincolata all'annullamento di questo, senza che, quindi, debba o possa sobbarcarsi all'indagine se la restante parte del compito consente il 1summenzionato giudizio di maturit e idoneit. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 giugno 1972., n. 5'40 -Pres. Meregazzi -Est. Qua.ranta -Boscarino (avv.ti Midini e Sciacca N.) c. Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Terranova). Demanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Vincolo storico e artistico -Modificazione-Diniego -Motivazione per relationem Legittimit. Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico -Discrezionalit -Insindacabilit. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA Sll Demanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Vincolo storico e artistico -Norme applicabili -Art. 21 L. n. 1089 del 1939. -Con trasto con l'art. 42 Cost. -Manifesta infondatezza. Il provvedimento col quale il Ministero della pubblica istruzione dichiara di non voler modificare il vincolo di interesse storico e artistico imposto, ai sensi deUa legge 1 giugno 1939, n. 10&.9, su un terreno privato (in quanto neUa relativa zona si estendeva 'parte di u~a necropoli e sussistevano resti cospicui di abitazioni eUeniche e romane con tratti di antiche strade), dopo gli scavi effettuati dal proprietario sulla base di una convenzione intervenuta con l'Amministrazione, legittimamente motivato per relationem al parere del Consiglio superiore delle antichit e elle arti. Esula dal giudizio di legittimit l'indagine in ordine alla maggiore o minore importanza di reperti archeologici rinvenuti nel corso di alcuni scavi eall'opportunit o meno che essi siano salvaguardati col vincolo previsto dalla legge 1 giugno 1939, n. 10&9, trattandosi di valutazioni attinenti al merito amministrativo e, pi in particolare, alla ci.iscre. / . zionalit tecnica dell'Amministrazione. marnifestamente infondata la questione .di legittimit costitu zionale della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul vincolo delle cose di inte1esse storico e artistico, per contrasto con l'art. 42 Cast. (1). (Omissis). -1. -Come si esposto in narrativa, con d.m. 15 settembre 1951 veniva sottoposto alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089, il terreno indicato nel ricorso ora di propriet dei ricorrenti, sito in Siracusa, in quanto neHa relativa zona si estendeva ;parte della Necropoli Arcaia e sussistevano cospicui resti di abitazioni elleniche e romane con tratti di antiche strade. Il predetto decreto veniva notificato il 3 ottobre 1951 e trascritto il 2.0 deUo stesso mese. Nel 1900 i ricorrenti chiedevano alla Sopraintendenza alle Antichit di Siracusa di poter procedere a lavori di Scavo per mettere in luce eventuali resti archeologici e potere utiliziare l'area di risulta per la costruzione di villette condominiali di limitata altezza e Hmitato volume, circondate .da verde, da ubicare in rapporto agli eventuali rinvenimenti archeo~ogici. Veniva cos stiipulata una convenzione tra l'Amministrazione e i richiedenti con la quale, tra l'altro, si prevedeva che il piano generale (1) Giurisprudenza costante. C'fr., fra le tante, Sez. VI, 3 novembre 1970, n. 710, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2024. 812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d1 sistemazione della zona sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione, previo parere del Consiglio Supe riore delle Antichit e Belle Arti. Effettuati gli scavi, i ,ricorrenti presentavano un progetto di mas siJma per la costruzione, anzich di villette condominiali, di un albergo e di altri manufatti nella zona, che veniva sottoposto al parere del Consiglio Superiore. Sulla base di tale parere, il Ministro, con atto del 2 settembre 1964, n. 158'6, comunicava di non :poter modificare in alcuna parte il vincolo . esistente. L'attuale impugnativa, proposta dagli interessati., rivolta sia contro l'indicato provvedimento del 2 settembre 1964, sia contro il d.m. 15 settembre 1951. 2. -Ci premesso, appare evidente innanzitutto, come siano irricevibili 'per tardivit l'impugnativa del citato d.m. 15 settembre 1951 e, quindi, tutte le censure Ili!-osse dai ricorrenti avverso tale atto a pi di tredici anni di diistanza dell'emanazione, notificazione e trascrizione. In particolare, deve essere dichiarata irricevibile la prima censura del primo motivo che diretta all'annullamento dell'originario decreto di vincolo. Ricevibile , invece, la seconda censura di tale mezzo che rivolta contro il provvedimento del 2 settembre 1964 con il quale l'Ammini strazione ha dichiarato di non voler modificare il vincolo preesistente, dopo gli scavi .effettuati dagli interessati sulla base della convenzione intervenuta inter partes. Con la predetta censura, ulteriormente sviluppata ed integrata con il secondo motivo del rico!'lso introduttivo e con il secondo ed il terzo motivo ag.giun1o, i ricorrenti censurano la determinazione ministeriale e, quindi il parere reso dal Consiglio Superiore delle Antichit e Belle .A:r.ti la cui motivazione per reiationem richiamata ne'n'impugnato provvedimento, sotto i profili del difetto di motivazione, del difetto di istruttoria, nonch dell'eccesso di potere per non aver disposto, almeno in parte, la modificazione del precedente vincolo. La censura destituita di fondamento sotto tutti gli indicati profili. In primo luogo, sotto il profilo meramente formale, non pu rite nersi che sussista la denunciata mancanza di motivazione, giacch come si accennato -questa contenuta nel parere del Consiglio Superiore che per relationem richiamato nell'atto. Non ,sussiste, in secondo luogo_. il difetto di motivazione denunciato, in quanto il Consiglio Superiore pervenuto alla conclusione circa la inopportunit della modifica del vincolo richiesta dai ricor~ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA renti, in base sia alla relazione dell'Ispettore Centrale Pirof. Degrassi, che si era recato sul posto per specifico incar\co di esamina,re e riferire, sia ai irisultati degli scavi che avevano me'sso in luce importanti resti della Siracusa romana . Risulta, quindi, smentita dagli atti l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale non sarebbero stati rinvenuti, ~el corso degli scavi, resti archeologici; ed chiaro come esuli dal giudizio di legittimit l'indagine, sostanzialmente sollecitata dai ricorrenti medesimi, in ordine alla maggiore o minore i!mportanza dei reperti rinvenuti ed all'opportunit o meno che essi fossero salvagua,rdati con il vincolo di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, trattandosi di valutazioni attinenti al merito amministrativo e ipi in particolare alla discrezionalit tecnica dell'Amministrazione che non per certo sindacabile in sede di legitUmit. N la convenzione stipulata dai ricorrenti con l'Ammini:strazione conferiva ai primi il diritto alla rimozione totale o parziale del vincolo, giacch essa lasciava ovviamente libera l'Amministrazione di valutare diLsC!fezionalmente !':importanza ed il rilievo archieologico degli eventuali reperti, al fine di stabilire se e per quanta parte il terreno potesse essere utilizzato per finalit private. Oltre tutto, poi, mentre nella convenzione si faceva riferimento alla possibilit di costruzione di villette condominiali, H progetto di massima presentato dagli interessati riguardav:;i la costruzione di un albergo e di un fabbricato per abitazione. Sotto a1tro profilo, i ricorrenti denunciano il difetto di istruttoria e di motivazione del parere, e quindi, del provvedimento, in quanto osservano che il Consiglio Superiore non poteva basare il suo assunto sulla relazione dell'Ispettore Cenkale Degrassi che non era componente delfa Sezione prima. L'assunto destituito. di fondamento, in quanto ben poteva l'Amministrazione incaricare un suo funzionario di procedere ad accertamenti istruttori e di riferire poi in ordine ai risultati di siffatti accertamenti all'or1gano collegiale investito della funzione consultiva, perch questo potesse avere a disposizione tutti gli elementi di giudizio necessari. N era necessaria la verbalizzazione della relazione, cio l'inserimento del testo di que,sta nel verbale della seduta del Consiglio Superiore, essendo sufficiente il riferimento nel parere, alla relazione stessa e la sua allegazione agli atti. Non sussiste poi il denunciato contrasto di valutazioni, e quindi, il difetto di motivazion del parere, tra la citata relazione e le osservazioni del Sopraintendente alle Antichit di Siracusa Prof. Bernab Brea. '814 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Anzitutto, lo stesso Sopraintendente, nella sua .relazione trasmessa al Ministero il 24 aprile 1964, precisava che gli scavi erano stati visitati anche dall'Ispettore Centrale Degrassi che avrebbe rpotuto riferire pi ampiamente al Ministero . In secondo luogo, lo stesso Sopraintendente, anche se aveva espresso l'avviso che a suo giudizio non poteva esclu dersi del tutto la possibilit di una edificazione nell'area dei ricorrenti, non aveva affatto escluso l'esistenza dei reperti archeologici, tanto vero che la sua osservazione concludeva nel senso che in ogni caso avrebbe dovuto essere assicurata la salvaguard~a o il recupero dei resti pi importanti . E d'altronde, la valutazione dell'importanza dei predetti reperti e quindi dell'opportunit di rimuovere in tutto o in parte il vincolo preesistente era riservata, anche sulla base deUa convenzione inter partes, al Ministero deHa Pubblica Istruzione. Del pari infondata , infine, la censura secondo la quale il prov vevdimento sarebbe illegitt1mo per non avere, se non rimosso, almeno modificato il vinc}o. La relativa valutazione, rimessa al discrezionale apprezzamento dell'Amministrazione non sindacabile in sede di legit timit, appare congruamente motivata, sicch deve escludersi la sus sistenza del denunciato vizio. 3. -Con il terzo motivo del ricorso introduttivo i ricorrenti deducono l'incompetenza del Ministro ad imporre H vincolo, sotto il profilo che nel territorio della Regione siciliana la relativa competenza spetta agli organi region;:ili. Innanzitutto, la censura irricevibile perch rivolta avver.so il d.m. 15 settembre 1950; essa, comunque, anche infondata, giacch il vincolo in questione stato conva.Udato in via autonoma con provvedimento 2 gennaio 1965 dal Presidente della Regione siciliana. E il citato provvedimento, esibito in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione fin dal 5 novembre 1965, non stato impugnato dagli interessati. 4. -Con il quarto motivi del ricorso si prospetta una questione di legittimit costituzionale dell'intera legge 1 giugno 1939, n. 1089, in relazione al precetto costituzionale contenuto nell'art. 42 della Carta, sotto il profilo della mancanza di previsione di un indennizzo per i vincoli di inedificabilit posti dall'art. 21 della legge stessa. La questione, da un lato, irrHevante giacch mancata -come si gi detto -la tempestiva impugnazi-one del decreto ministeriale di vincolo, sicch l'eventuale declaratoria di illegittimit costituzionale della leg.ge non gioverebbe ai ricorrenti; dall'altro, anche manifestamente infondata, come ha gi ripetutamente ritenuto questo Consiglio -senza che sia neanche il caso di ritornare sull'argomento, attesa PARTE I, SEZ. IV, GIU:RISPRUDENZA AMMINISTRATIVA anche la indicata f.rrilevanza . ai fini del presente giudizio, con decisione 3 novembre 1970, n. 710 (Sez. VI), 25 luglio 1970, n. 583 (Sez. IV), 6 marzo 1970, n. 1513 (Sez. IV) e 23 novembre 1966, n. 834 (Sez. IV). 5. -Resta, infine, da esaminare l'ultima censura proposta con il rpdmo motivo aggiunto, con la quale si deduce l'Hlegittimi.t della composizione della Sezione prima del Consiglio Superiore dell'Antichit e Belle Arti e, in particolare, della sostituzione del Segretario, assente giustificato, con altro funzionario. La censura infondata, in quanto dalla documentazione esibita in data 2 nvembre 1965 dell'Avvocatura Generale dello Stato, e relativa alla composizione delle cinque Sezioni del Consiglio Superiore dell'Anti.chit e Belle Arti (d.m. 10 luglio 1962 e d.m. 14 maggio 1963,), risulta che il predetto. organo collegiale stato regolarmente composto a1lorch ha emesso il parere sul quale si basato l'atto impugnato. N alcuna illegittimit .ravvisabile nella temporanea sostituzione del segretario della Sezione prima, data l'assenza giustificata del titolare della carica. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1683 -Pres. !cardi -Est. Elia -P. M. Cutrupia (conf.) -Soc. Maraldi (avv. Fraccaroli) .c. Ministero delle FiJnanze (avv. Stato Soprano). mposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Comunicazione della data dell'udienza -Notifica - regolare. (I. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50). Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commis.sioni Comunicazione della data dell'udienza -Consegna a persona addetta all'Ufficio -Prova del rapporto di dipendenza - a carico della parte notificante. (c. p. c. artt. 139 e 145). La comunicazione della data dell'udienza della commissione, che pru. essere fatta con piego raccomandato con avviso di ricevimento, valida anche se eseguita con atto notificato (1). Ove la comunicazione sia eseguita mediante consegna a persona ad.detta all'ufficio o all'azienda o addetta alla sede delle persone giuridiche, se la parte intimata non compare, deve la parte notificante dimostrare l'esistenza del rapporto di dipendenza o di destinazione del consegnatario dell'atto rispetto al destinatario della notificazione (2). (Omissis). -Col primo motivo del dcorso la ricorrente denuncia violazione dell'art. 50 della I. 5 gennaio 1956, n. 1, in relaziorne all'articolo 360 c.rp.c. ed a11'art. 111 della Costituzione, deducendo che la data dell'udienza di discussione del ricorso davanti la Commissione. Provinciale doveva essere comunicata al contribuente mediante piego racco (1-2) Ci sembra che il formalismo che si vorrebbe instaurare nel procedimento dinanzi alle Commissioni sia eccessivo e tale da paralizzarne il funzionamento. Se per la comunicazione della data dell'udienza sufficiente la spedizione di un plico raccomandato, pretendere che, ove si ricorra alla notifica, sia data la prova del rapporto di dipendenza o di destinazione della persona addetta all'ufficio, all'azienda o alla sede (e, per le stesse considerazioni, anche della persona addetta alla casa o della persona di famiglia) tutte le volte che il destinatario della comunicazione non compare, molto di pi di .quanto si fa nel giudizio ordinario e per gli atti che richiedono una vera e propria notificazione. La stessa cosa, ovviamente, dovrebbe dirsi per le comunicazioni fatte a mezzo di raccomandata, non potendosi supporre che il portalettere ga PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 817 mandato con avviso di ricevimento, e tale mezzo di notifica, richiesto daUa disposizione speciale del citato articolo 50, rendeva inoperanti i mezzi di notifica previsti dalla norma generale dell'art. 139 c.p.c. La censura infondata. L'art. 139 c.p..c. stabiHsce che se la notificazione non avviene in mruni proprie, in riferimento all'art. 138 c.p.c., pu essere fatta; nella sede dell'azienda: mediante consegna a persona addetta all'azienda medesima, non minore degli anni quattordici e non palesemente incapace. L'art. 50 deNa I. 5 gennaio 1956, n. 1, che si applica ai procedimenti tributari davanti alle Commissioni Provinciali delle Imposte Indirette (Cass. 15 luglio 1968, n. 2527), nel prescrivere che la comunicazione al contribuente della data di discussione del ricorso davanti le dette Commisioni sia fatta mediante invio di piego raccomandato con awiso di ricevimento, non intende derogare alle disposizioni generaU del diritto processuale comune in materia di notificazione a mani proprie o mediante consegna a dipendente addetto all'azienda dagli articoli 13i8 e 139 c.p.c. Infatti al processo tributario si applicano le disposizioni generali del diritto processuale comune che non siano contrastanti ed inconciliabili con .le forme fiscali e con le finalit proprie ai procedimenti tributari (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2706). La norma dell'art. 50 della legge n. 1 del 1956, intende di offrire all'Amministrazione una possibilit di pi comoda comunicazione, e, nello stesso tempo, di garantire i diritti del contribuente, esigendo che 1'uso di tale facolt da parte degli Uffici Tributari sia disciplinato da garanzie particolari (avviso di ricevimento e raccomllildazione del piego).. Ma la notifica a mani proprie o mediante consegna al!l'ad!detto all'azienda del contribuente non inconciliabile con tale facolt, ed assicura, anzi, al contribuente, maggiori garanzie che 1non quelle offerte dal servizio postale. Pertanto l'art. 50 citato non esclude che lAmministrazione possa comunicare l'avviso dell'udienza di _discussione del ricorso davanti la Commissione Provinciale delle Imposte Indirette al contribuente anche mediante notifica ai sensi degli articoli 138 e 139 c.p.c. rantisca una regolare consegna meglio dell'Ufficiale giudiziario. Tutto questo significa che in ogni seduta di commissione buona parte dei ricorsi fissati non possono essere trattati. Se vero che l'Ufficiale giudiziario non fa un accertamento definitivo del rapporto tra la persona a cui consegna l'atto e quella cui la notificazione diretta, si che consentito contestare il detto rapporto, non si pu tuttavia affermare che quanto risulta dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario in ordine al rapporto sia del tutto irrilevante; la relata quanto meno certifica che la persona a cui l'atto stato consegnato stata rinvenuta nella casa, nell'ufficio, nell'azienda o nella sede sociale e si qualificata per persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio ecc. E ci pi che sufficiente per presumere la regolarit della notifica ove non sia contestata. Ma sopratutto bisogna considerare che trattasi di una comunicazione per la quale (art. 136 c.p.c.) non si richiedono le forme della notificazione. 818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l'O Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere (['igettato, non sus sistendo il divieto di notifica dell'atto di avviso dell'udienza di discus sione nelle forme previste dagli articoli 138 e 139 c.p.c., per i proce dimenti davanti le Commissioni tributarie, alle quali applicabile anche l'art. 50 della legge n. 1, del 1956, citata. Il primo motivo perci non pu essere accolto. Col secondo motivo la societ ricorrente deduce che poich la no tifica dell'atto era stata compiuta mediante consegna ad un impie gato, l'Amministrazione notificante doveva dimostrare, data la man cata comparizione del contribuente, destinatario dell'avviso di udienza, la ,sussistenza dei presupposti relativi alla applicabilit del'art. 139 c.p.c., e, Cio, che effettivamente il consegnatario dell'atto Si trovasse in rapporto di dipendenza con la societ contribuente, .e fosse un addetto U'azienda ,sociale presso cui veniv~ eseguita la notificazione. La cen sura, implicante denuncia di violazione degli articoli 139 e 145 c.p.c., pienamente fondata. Per il combinato disposto degli articoli 24 rr.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e 50 della I. 5 gennaio 1956, n. 1, il contribuente ha diritto ad avere regolare comunicazione dell'udienza per la discussione del ricorso da vanti la Commissione tributada distrettuale e provinciale. Tale comunicazione pu avvenire mediante raccomandata con avvi\ so di ricevimento, a termini dell'art. 50 della legge n. 1, del 1956, oppu; re nei modi e forme previsti dal codice di procedura civile. L'Amministrazione pu, dunque, in relazione agli articoli 139 e 145 c.p.c., notificare l'atto mediante consegna a dipendente addetto all'azien da del contribuente o alla 'sede di una societ. Senonch, l'ufficiale notifc,atore non tenuto ad indagare se sussi sta il rapporto di dipendenza e di destinazione o alla sede (Cass. 28 apri le 1965, n. 1177) e dunque la relazione dell'ufficiale giudiziario non fa prova incontrovertibile della veridicit di tale rapporto, pre,supposto della legittimit della notificazione (Cass. 7 gennaio 1957, n. 7). Se tale rapporto venga contestato, spetta al notificante dimostrare l'esistenza dei presupposti dell'applicabilit dell'art. 139 e dell'ar,t. 145 c.p.c., e, cio, dell'esistenza del rapporto di dipendenza o di destinazione del consegnafario dell'atto, rispetto al destinatario della notificazione (Cass. 15 febbraio 1960, n. 525). In ipotesi di mancata comparizione della parte desitnataria della notificazione, non essendo certo che l'atto abbia raggiunto H suo scopo, ossia che siano state raggiunte le finalit obbiettive richieste dalla legge (Cass. 26 ottobre 1960, n. 2909), deve la parte notificante dimostrare che tali finalit di legge furono raggiunte, dando la prova della regolarit della notificazione e della sussistenza dei suoi presupposti legali (Cass. 11 maggio 1963, n. 1160). \ PARTE I, SE;Z. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 819 Nella decisione impugnata, mentre si afferma apoditticamente non comparso il contribuente quantunque regolarmente avvertito non si d modo di seguire l'iter logico per giungere a tale apprezzamento, n si fa alcun riferimento ad indagini svolte in merito, o alle 1prove .suffr.aganti tale affermazione immotivata. Non essendovi la prova della regolarit della notificazione dell'avviso di udienza richesto dalla legge, la Commissione avrebbe dovuto darne atto, e, se riteneva che tale prova vi fosse, avrebbe dovuto esporre sia pur sommariamente i motivi di .tale convincimento. Comunque, la violazione di legge nel fatto che n la Amministrazione, n la Commissione, si diedero carico dell'onere probatorio, della regolarit dell'avviso. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 maggio 1972, n. 1687 -Pres. Giannattasio -Est. Elia -P. M. Martinelli (conf.). -Soc. Mineraria Ferromin (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato AngeliniRota). Imposta di registro -Diritti di escavazione mineraria -Trasferimento Natura immobiliare -Valutazione di congruit -Vi sono soggetti. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15). I diritti di escavazione mineraria, bench si esercitino su beni demaniali e siano trasferibili cori limitazioni, costituiscono una utilit economica di natura immobiliare (frutti naturali non separati) che, in caso di trasferimento, soggetta a valutazione di congruit a norma dell'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 (1). (Omissis). -Col primo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 15 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione ~ll'art. 360, n. 3, c.p.'c. ed omessa motivazione su un punto decisivo, in rapporto all'articolo ,360, n. 5, c.p.c., deducendo che il contratto, soggetto all'imposta, aveva per oggetto trasferimento di un diritto personale e non reale e, conseguentemente non era consentito il procedimento di valutazione .previsto dal citato art. 15 del d.l. del 1936, per il trasferimento di un diritto reale. La censura infondata. Come, con ,congrua e corretta motivazione, pose in evidenza la Corte di merito, nella spede, erano stati ceduti i diritti di escavazione dei minerali,. diritti che avevano per oggetto materiali non separati dal .suolo e, dunque, aventi natura immobiliare. Per l'art. 820 c..c., infatti, i prodotti delle miniere sono frutti naturali e, finch non separati, formano parte della cosa immobile che li produce. Pertanto il contratto di escavazione da considerarsi nello (1) Massima esattissima: Non constano precedenti in. termini. 820 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO schema di una vendita immobiliare se le parti considerarono il giacimento nella sua unit (Cass. 9 ottobre 19516, n. 3413). E proprio perch la norma tributaria non pu mai Conferire al negozio una configurazione diversa da queHa stabilita dail codice civile (Cass. 16 luglio 1965, n. 1573), nella vigente legge di registro sopra richiamata, espressamente assog.gettata alla stessa imposta, stabilita per le cessioni di diritti reali immobiliari e per le vendite di immobili, la cessione di diritti di escavazione mineraria, aventi natur1a reale immobiliare. Il primo motivo del ricorso va perci rigettato. Col secondo motivo si denuncia violazione degli articoli 15 e 16 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 1in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., deducendosi dalla ricorrente che, poich il diritto di escavazione mineraria ha per oggetto lo sfruttamento di un bene demaniale e non pu formare oggetto di trasferimento, se non nei limiti fossati dagli atti amministrativi di concessione e di autorizzazione, ta'1e situazione giuridica esclude la possibilit concreta di l'unico mezzo di ricorso, il Banco ricorrente denuncia violazione degli artt. 69 e 70 della 1. 27 dicembre 1953, n. 968, per avere la Corte di merito erroneamente negata l'esenzione ~enticinquennale dall'imposta fabbricati per lo s~abile ricostruito su area proveniente da demolizione di un fabbricato gi adibito a case di abitazione, senza ammettere i mezzi istruttori richiesti per accertare la natura del nuovo fabbricato. La censura infondata. L.'art. 60 della 1. n. 968 del 1953 dispone l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, per gli edifici ricostruiti in sostituzione di quelli distrutti da eventi bellici, qualora il ripristino non sia stato 'a tota~e carico dello Stato. Dalla testuale formulazione legislativa, risulta che ai fini dell'.esenzione il nuovo edifi.cio deve, obiettivamente essere idoneo a sostituire l'edificio distrutto, e, cio, offra possibilit obiettive di impiego, tali che consentano la possibilit che esso sia destinato a ripristinare la funzione alla quale era adibito il fabbricato distrutto. Occorre cio che, per le sue caratteristiche obiettive, strutturali, il nuovo fabbricato presenti la possibilit di destinazione funzio~ nale identica a quella dell'edificio distrutto. Il nuovo fabbricato deve dunque essere costruito in modo da poter essere destinat a fornire gli stessi servizi che venivano forniti dall'edificio distrutto. Tale esigenza legislativa, di strutturale poss,ibilit di impiego identico a quello del fabbricato demolito, non implica, ovviamente, n che il nuovo fabbricato riproduca esattamente tutte le caratteristiche del- 1'.edificio distrutto, mentre soltanto necessario che presenti caratteristiche essenziali alla possibilit di impiego identico a quello del fabbricato scomparso. N; ovviamente, nece,ssario che vi sia destinazione effettiva del nuovo edifido agli stessi servizi forniti dal vecchio edificio, mentre sufficiente che sia possibile, ancorch non in atto, tale destinazione, alla stregua delle caratteristiche strutturali del nuovo edificio. Tali caratteristiche devono sussistere all'atto della costruzione del nuovo fabbricato, perch in tal momento che sorge la pretesa d'imposta, e, dunque, il diritto alla esenzione. (1) Cfr. Cass., 24 luglio 1968, n. 2676, Riv. Leg. fisc., 1968, 2493; 3 ot:tobre 1968, n. 3066, ivi, 1969, 333. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Il legislatore, ai fini dell'esenzione, non ha, infatti, considerato l'uso al quale l'edificio nuovo 'sia in concreto destinato, ma solo, la possibilit che il nuovo immobile possa sostituire l'antico, ripristinandone, all'occorrenza, le funzioni. Ci che indispensabile ai fini dell'esenzione che il nuovo fabbricato prnsenti, al momento della sua ultimazione, struttura e funzionalit oggettive tali che ne rendano possibile un uso identico a quello cui era destinato il vecchio edificio. (Cass. 24 luglio 1968, n. 2676). Trattandosi di edificio nuovo costruito su area risultante dalla demolizione di un fabbricato destinato ad abitazione necessario, per aversi l'esenzione, che, indipendentemente dalla sua destinazione con~ creta, il nuovo edificio presenti, al momento della sua ultimazione, struttura e funzionalit fali da renderne possibile la de,stinazione ad-abitazione (Cass. 3 ottobre 1968, n. 3066). La Corte di merito con congrua e corretta motivazione, ha esattamente richiamati tali principi, ed ha ritenuto, in punto di fatto, con apprezzamento insindacabile, perch sorretto da motivazione idonea immune da vizi logici e da errori giuridici, che al momento della ultimazione, il fabbricato nuovo non presentava caratteristiche obbiettive che ne rendessero possibile, senza necessit di modificazioni strutturali rilevanti, la destinazione a ca~e di abitazione cio alla funzione cui era destinato l'edificio demolito. La Corte di merito ha accertato motivamente che il nuovo edificio stato costruito con strutture idonee non ad uso di abitazione, ma ad uso di ufficio bancario, ed ha escluso, in punto di fatto, la possibilit di ambivalenza, cio di destinazione alternativa a banca o ad abitazione, ritenendo che, allo stato, l'unica possibile destinazione pu essere quella commerciale, e non ad abitazione, in quanto, fin dal suo sorgere, il nuovo fabbricato fu costruito strutturalmente per destinarvi solo una grande banca, e non presenta possibilit di destinazione ad abitazione. Per giungere a tali apprezzamenti di fatto insindacabili, 'perch sorretti da congrua e corretta motivazione, la Corte di merito non ha ritenuto di ricorrere n a consulenze tecniche, n ad ordine di esibi zione di documenti, n ad altri mezzi di prova, ritenendo inconferenti e superflui, e dunque inammissibili, tali mezzi d'indagine. Il giudizio del giudice sulla inammissibilit di mezzi di prova pu essere anche implicito (Ca,ss. 24 giugno 1967, n. 1565). L'esercizio del potere di di sporre una consulenza tecnica rimesso all'apprezzamento discrezio nale del giudice di merito, non sindacabile in sede di iegittimi:t (Cass. 29 ottobre 1966, n. 2710). Il giudizio sulla rilevanza di un mezzo istrut torio ,attiene alla valutazione dei fatti, onde compito esclusivo del giudice di merito, la cui valutazfone, di natura discrezionale, non sog getta al sindacato di legi['ima massima rica11ca un indiirizzo ormai consolidato (sentt. 12 maggio 1971, n. 1363 in questa Rassegna, 1971, I, 895; 10 novembre 1971, n. 3186, ivi, 1972, I, 106; 11 marzo 1972, n. 706, ivi, 334) e giustamente pone in luce che la semplice possibilit astratta di aprire sedi o succursali o d partecipare in altre societ senza limitazioni di territorio, di per se incom 848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge n. 634 del 1957 per incrementare l'industrializzazione del Mezzogiorno e che, quindi, lo stesso trattamento doveva essere esteso alla registrazione dell'atto di aumenta del capitale sociale -, ha considerato che la societ I.L.T.A.S. aveva operato esclusivamente nel detto ambito territoriale e che, a seguito del r.d. 14 dicembre 1965, aveva regolarizzato gli articoli dell'atto costituitivo e dello statuto in modo da evitare il sospetto della possibile estenzione ad attivit fuori del territorio agevolato. La decisione impugnata si fonda, soprattutto, sull'interpretazione del contenuto oggettivo dell'atto costitutivo e dello statuto, chiarito dal comportamento della societ e dalle modifiche apportate ai detti atti. Secondo l'originario testo degli artt. 2 e 5 dello Statuto e dell'atto costitutivo era prevista la possibilit di istituire succursali, agenzie, filiali e rappresentanze anche altrove e di assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societ aventi scopi affini . A qu~ste clausole non poteva attribuirsi necessariamente, come sostiene la ricorrente, un contenuto programmatico di espansione dell'attivit fuori dell'ambito del territorio agevolato se si considera che la societ, costituita il 2 luglio 1962, aveva scelto di operare nel Mezzogiorno per usufru.ire del trattamento fiscale pi favorevole. La portata delle citate clausole deve essere determinata con riguardo alla detta finalit e, di conseguenza, alla parola altrove non pu attribuirsi il significato di ambito territoriale illimitato, bensi quello di ambito territoriale circoscritto ai paesi fruenti della agevolazione fiscale. E che tale sia il contenuto oggettivo dell'atto ulteriormente confermato dal comportamento della societ che non solo non ha preso iniziative imprenditoriali in territorio non agevolato ma che, appena si manifestato il dubbio sollevato dall'Amministrazione, ha chiarito le citate clausole in modo da evitare ogni possibile equivoco interpretativo. Siffatta puntualizzazione delle clausole dello statuto e dell'atto costitutivo non costituisce, quindi, una modifica dell'originario testo bens una riformulazione per renderne pi manifestamente palese l'originario. contenuto oggettivo. Pertanto, poich l'atto costitutivo e lo statuto della societ I.L.T.A.S., costituita per operare nel territorio del Mezzogiorno rettamente interpretati non offrivano J:a possibilit, neanche potenziale, di estendere l'attivit fuori di detto ambito territoriale, la societ ammessa a fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge 29 luglio 1957, n. 634. In conseguenza, non ha rilevanza l'argomentazione della sentenza impugnata, censurata col primo motivo -che l'agevolazione fiscale, concessa per l'atto costitutivo andava estesa anche all'aumento del capitale sociale -, atteso che l'errata affermazione, peraltro non necessaria ai fini della decisione, non ha avuto influenza sul dispositivo. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2570 -Pres. leardi Est. Alibrandi -P. M. Pascalino (diff.) -Societ Immobiliare Cesarea (avv. Capaccioli) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Decadenza -Imposta ordinaria -Interessi -Decorrenza. (1. 2 luglio 1949 n. 408. artt. 14 e 20; I. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 1; 1. 28 marzo 1962 n. 147). Nel caso di decadenza dai benefici fiscali previsti dall'art. 14 della l. 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria, dovute dal contribuente amm~sso ai benefici, decorrono dal momento in cui si verificata la decadenza dagli stessi (1). (Omissis). -Con l'unico motivo la societ ricorrente, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della 1. 28 marzo 19612; n. 147, dell'art. 2 della 1. 26 gennaio 1961, n. 29, nonch degli artt. 14 e 20 della 1. 2 luglio 1949, n. 408, si duole che la Corte del merito abbia ritenuto che, in caso di decadenza dalle agevolazioni fiscali disposte dall'art. 14 della 1. n. 408 del 1949, gli interessi sulla somma, dovuta dal contribuente per imposta nella misura ordinaria, decorrono dalla registrazione dell'atto, ammesso al beneficio, e non gi dal momento in cui si verHicata la decadenza dai benefici fiscali. Deduce, in particolare, che la ragione addotta dalla sentenza impugnata, secondo cui il diritto della finanza al tributo sorge fin dal momento della registrazione dell'atto, ma resta sospensivamente condizionato alla mancata costruzione della casa non di lusso, in contrasto con le disposizioni dei citati articoli (1) Di identico tenore la successiva sentenza n. 2571. L'afformazione contenuta IIlJeilJJa massima non pu esse!l'e condivisa e varie sono le perplessit che suscita la relativa motivazione. In primo luogo non appare pertinente il richiamo alla sentenza della Cassazione, SS.UU. 27 giugno 1969, n. 2311 (in questa Rassegna, 1969, I, 567) la quale non conforta affatfo, ma anzi implicitamente condanna, la tesi secondo cui il diritto al beneficio fiscale sussiste fin dal momento della registrazione dell'atto agevolato e il verificarsi della decadenza determina l'estinzione di tal diritto. Con tale sentenza, infatti, stato affermato quanto segue: Al contrario, deve ritenersi che il rapporto, che si instaura con la concessione (in via provvisoria) dei benefici, abbia per oggetto della imposizione un negozio valido ed efficace (l'acquisto dell'area), e determini pertanta a favore della Finanza il diritto ai tributi nella misura ordinaria; valido, ma non efficace, essendo la sua efficacia subordinata al non adempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligo di costruire, non adempimento che consegue, con effetto immediato e definitivo, alla rivendita o al trasferimento. 850 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 14 e 20, dalle quali risulta che il diritto al beneficio esiste fin dal momento della registrazione, pur essendo soggetto a decadenza nei casi previsti dalla legge che accorda le agevolazioni fiscali. Aggiunge la ricorrente che la Corte d'appello ha fatto inesatta applicazione dell'articolo unico della 1. n. 147 del 1962, il quale non si riferisce al tributo complementare che sia rimasto sospeso per disposizione di legge, ma a quello, ben diverso, che non fu possibile determinare al momento della liquidazione principale, per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti. Il motivo fondato. La legge 2 luglio 1949, n. 408, contenente disposizioni per l'incremento dell'edilizia, mira a favorire la sollecita costruzione (o ricostruzione) di edifici per abitazioni non di lusso, anche con agevolazioni fiscali, tra cui quella della registrazione a tassa fissa e della riduzione ad un quarto dell'impresa ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili (art. 14). La legge prevede, poi,' la decadenza dal beneficio in caso di mancata costruzione o di costruzione non eseguita a norma e nei termini in essa stabiliti (art. 20). La decadenza comminata dalle citate disposizioni (la quale esula dalla previsione dell'art. 110 della legge organica di registro) presuppone l'esistenza del diritto al beneficio. Infatti, l'effetto, in generale, della deca E che nel caso di alienazione dell'area il diritto della Finanza non sorga, n trovi la sua causa nell'atto relativo dimostrato dalla circostanza che l'imposta dovuta sull'atto di acquisto, e non su quello posteriore di alienazione . Ora sembra evidente che, se il diritto della Finanza alla percezione del tributo in misura ordinaria sorge fin dal momento <;}ella registrazione dell'atto agevolato, non pu dirsi che il corrispondente debito del contribuente sorga in un momento diverso, e cio in quello in cui si verificata la decadenza. A nostro avviso, la sentenza in esame non ha individuato esattamente la natura ed i, termini del fenomeno esaminato, ed ha utilizzato nozioni generali e principi particolari in modo del tutto inadeguato. evidente, ad esempio, che il concetto generale di decadenza corrisponde a quello di estinzione della situazione giuridica preesistente, ma tale situazione non quella del diritto, bens quella del potere e, nella specie, del potere di neutralizzare definitivamente il diritto della Finanza alla percezione del tributo, mediante la realizzazione della costruzione. Per tale motivo la situazione che corrisponde alla 'concessione del beneficio in sede di registrazone una situazione provvisoria f> non definitiva, la quale consiste, da un lato, nel diritto della Finanza attuale ma inefficace e, dall'altro lato, nel debito del contribuente condizionato alla mancata realizzazione della costruzione. Tale provvisoriet era stata esattamente equiparata dalla Corte di merito alla situazione corrispondente alla pendenza della condizione e per negare la estensione al nostro caso del principio della retroattivit dell'avveramento della condizione non appare esatta la affermazione che nella PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 851 denza non quello del mancato acquisto di un diritto, ma consiste nell'estinzione di un diritto gi venuto ad esistenza nel patrimonio giuridico di uri soggetto, come dato argomentare sia dal coordinato disposto degli artt. 2964 e 2934 e.e., sia da quanto stabilisce l'art. 2967 dello stesso codice. Inoltre, nel sistema delle citate norme della I. n. 408 del 1949, i benefici fiscali competono non a costruzione realizzata, ma fin dal momento della registrazione dell'atto di acquisto dell'area fabbricabile, destinata alla costruzione di case per abitazione non d'i lusso, tanto vero che da tale momento che il beneficio opera il suo effetto di neutralizzare il diritto della finanza a percepire i tributi di registro e ipotecario nella misura ordinaria. E questo diritto del fis,co -come gi ha osservato questa Corte Suprema, pronunziando in tema di decorrenza della prescrizione dell'azione della finanza pe;r il pagamento dell'imposta nella misura ordinaria -resta inefficace in pendenza d'el benificio di cui trattasi e pu essere fatto valere solo al momento in cui si verificato l'evento che ha provocato la decadenza (cos, da ultimo, Cass. S.u., sentenza 27 giugno 1969, n. 2311). Tale inefficacia esclude che il trtbuto in misura ordinaria sia esigibile prima dell'avverarsi dell'accennato evento. E po_ich gli interessi, quale prestazione accessoria, seguono quella principale del pagamento del specie non si tratterebbe di una' condicio facti (o volontaria) bens di una condicio iuris, perch l'evento della mancata costruzione specificamente previsto dalla leg-ge. . Nella condicio iuris, infatti, l'evento non solo deve essere previsto ma anche stabilito dalla legge, nel nostro caso l'evento condizionante, cio la mancaita reailiz:1lazione dehla costruzione, ddpendenlto dall'Amministrazione resistente, la quale sostiene che, interpretando il sistema della c.d. agevolazioni fiscali incentivati in modo difforme da quello accolto nella sentenza impugnata, esso risulterebbe falsato nella sua pratica applicazione, permettendo l'illegittimo profitto di coloro che, senza perseguire gli scopi della 1. n. 408 d'el 1949, intendono ottenere un'ingiustificata dilazione nel pagamento delle imposte dovute nella misura ordinaria. Infatti, a tale obiezione resta agevole rispondere che l'eventualit di abusi stata considerata dal legislatore del 1949 il quale, appunto per impedirne o, quanto meno, ostaco- Iarne la realizzazione, ha comminato, nei casi di decadenza dal beneficio, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 855 la sanzione della sopratassa, pari ad un decimo dell'ammontare delle imposte (art. 20, comma terzo, 1. n. 408 del 1949). Pertanto, in accoglimento del ricorso, l'impugnata sentenza va cas sata con rinvio della causa ad altro giudice di pari grado che, nel riesa minarla, si uniformer al principio di diritto secondo cui nel caso di decadenza dai benefici fiscali, previsti dall'art. 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408, gli interessi sulle imposte in misura ordinaria, dovute dal contribuente ammesso ai benefici, decorrono dal momento in cui si verificata la decadenza degli stessi. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 agosto 1972, n. 2695 -Pres. Pece Est. Milano -P. M. Trotta (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Chiarotti) c. Soc. Immobiliare Carlo Alberto (avv. Manetti). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Imposte complementari sui trasferimenti a titolo oneroso -Interessi a carico del contribuente -Decorrenza dalla data di esigibilit del tributo principale -Limiti. (1. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; I. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.). Anche nei trasferimenti a titolo oneroso legittima l'applicazione degli interessi moratori retroattivi sul tributo complementare, salvo che iL contribuente non dimostri che la divergenza tra il prezzo od il corrispettivo dichiarato ed il valore ritenuto daLl'Ufficio in sede di revisione non dipenda dal fatto che gli imputabile (1). (Omissis). -Con l'unico motivo la ricorrente Amm.inistrazio.ne finanziaria denuncia la violazione dell'articolo unico, primo e secondo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 147, per avere erroneamente la Corte d'appello ritenuto che nei trasferimenti a titolo oneroso, in rap (1) La importanza della presente sentenza non ha bisogno di essere segnalata. Con essa, faruatti, 1e Szi['udenza ormai costMJ;te v. Cass., 6 dk-embre 1950, i111 Arch. Pen. 1951, II, 135; 21 ~naio 1963, 7 giugno 1961 in Rassegna di Giur. sulle Leggi tributarie penali, a cura di D'ANIELLO, Giuffr, 1964, p. 310; Cass., 9 maggio 1957, in Mass. Pen. 1957, n. 232 che -esclude che la disposizione di cui al suddetto art. 145 costituisca regola generale valida per tutte le leggi fiscali; v. C'ass., 13 febbraio 1962, I, Rassegna a cura di D'ANIELLO citata che afferma che l'integrale sequestro della merce non esclude la possibilit anche di altri danni di diversa natura che siano subiti dall'Amministrazione dello Stato per effetto del delitto di contrabbando. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 885 (Omissis). -Antonio Bianchi e Marco Crimella vennero tratti al giudizio del Tribunale di Lecco per rispondere del delitto di contrabbando di kg. 143 di tabacco estero lavorato e relativa evasione dell'I.G.E. Con senteza del 23 settembre 1968, il Tribunale afferm la responsabilit del Bianchi, e riconosciute sussitere le attenuanti generiche, lo condann alla pena di giorni 20 di reclusione e L. 4.508.865 di multa, di cui L. 2.250.000 condonate per effetto del decreto 4 giugno 1966, n. 332, nonch al risarcimento del danno verso l'Amministrazione delle Finanze, costituitasi parte civile; il Crimella venne assotto con formula dubitativa. Avverso tale sentenza appellarono il Procuratore Generale e entrambi gl'imputati. Il Crimella non present motivi, e nei suoi confronti l'appello venne dichiarato inammissibile. Successivamente la Corte di Milano respinse gli appelli del P.G. e del Bianchi, ma nei confronti di quest'ultimo ritenne spettare, oltre al condono gi disposto dal Tribunale sulla pena pecuniaria, anche quello disposto dal d.P.R. del 22 maggio 1970 ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 4 lett. b); dichiar, cosi, interamente condonata l'intera pena detentiva e altre L. 1.125.000 di multa (cosi, in totale, L. 3.375.000); conferm la condanna del Bianchi al risarcimento del danno e al rimborso delle spese a favore della parte civile. Avverso la sentenza della Corte di Milano proposero ricorso per cassazione il Bianchi e il Crimella. Quest'ultimo non fece seguire il deposito di alcun motivo. Il Bianchi ha denunciato la violazione delle disposizioni del decreto presidenziale di clemenza del 1970, per essere stata a lui condonata la residua met della pena pecuniaria, anzich l'intero importo della medesima, con erronea applicazione del terzo comma dell'art. 6 del decreto predetto (riduzione dell'indulto alla met). Con un secondo motivo, egli ha denunciato la violazione degli artt. 145 legge dog. e 335 del relativo regolamento, per essere stata disposta la sua condanna al risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione finanziaria, nonostante l'avvenuto sequestro della merce contrabbandata. Il ricorso del Crimella gi stato dichiarato inammissibile con ordinanza del giudice a quo> del 25 gennaio 1971. Il P.G. ricorrente ha dichiarato, a sua volta, di rinunciare al ricorso contro il Crimella in data 1 luglio 1971. Il ricorso del P.G., pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Il primo motivo del ricorso del Bianchi fondato. L'applicazione dell'indulto per i reati in materia doganale determinato espressamente dal n. 2 dell'art. 3 del dP.R. n. 283 del 1970. Secondo tale disposizione condonata la pena detentiva nella misura non superiore a 6 mesi di reclusione. e la pena pecuniaria non superiore a L. 2.250.000 di multa. Ne consegue che al Bianchi, ancora soggetto alla pena pecuniaria di L. 2.258.665 (4.508.665 -2.250.000, a seguito dell'applicazione del'condono concesso col decreto del 4 giugno 1966, n. 332), ri11111111111111111111111rar11111111111111111r1111111r1111111t1111 886 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S'f~TO doveva essere condonato l'importo di altri 2.250.000 per effetto della disposizione predetta. N vale obiettare quanto sembra aver ritenuto la sentenza impugnata, che l'indulto dovesse venir ridotto della met ai sensi dell'art. 6, comma terzo, per avere il ricorrente rgi usufruito del precedente condono, perch la dizione espressa del primo comma dell'art. 6 (salvo quanto gi disposto nei preedenti artt. 3 e 4 ), esclude che le disposizioni dell'art. 6 si applichino ai reati in materia doganale. Il tenore dei paragrafi 5 e 6 del medesimo articolo, dove sono specificati i reati per i quali l'indulto ridotto alla met, conforta l'interpretazione sopra indicata, conforme al principio ubi lex voluit, diit . Il secondo motivo di ricorso del Bianchi deve essere respinto, perch, come esattamente ha osservato l'Avvocato dello Stato nella sua difesa, l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali disposta dall'art. 145 della 1. 25 settembre 1940 ,n. 1424, si applica in sede di esecuzione, ma non incide sul diritto dell'Amministrazione finanziaria a vedersi risarciti gli eventuale danni, m_ateriali e morali, che essa abbia subto, oltre al mancato pagamento dei diritti di monopolio, a seguito del delitto di contrabbando. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 28 luglio 1972, n. 5260 -Pres. Spadaccini -Rel. Moreno -P. M. Longobardi (diff.) -Lelli ed altri. Falso -Falsit in atti -Stati di avanzamento, libretti delle misura zioni e contabilit relativa ai lavori dei pubblici appalti -Sono atti pubblici -Non fanno fede fino a querela di falso. (c.p., art. 476). Gli stati di avanzamento, i libretti deUe misurazioni, e la contabilit relativa ai lavori dati in appalto dalla P. A. sono atti pubblici perch formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P. A., ma non sono documenti di fede privilegiata, poich le noirme specifiche aLla mate.iria dei lavori pubblici non iriconoscono l'efficacia probatoria particolare ad essi (1). (1) L'affermazione contenuta in questa sentenza coeriente con l'indirizzo giurisprudenziale in materia di documenti di fede privilegiata: questi sono come noto individuati in base al duplice critero dell'emanazione dell'atto da un pubblico uffictale qualificato da una speciale potest certificatrice e dell'attribuzione ,al documento di un'autonoma efficacia probatoria (Cass. 12 ottobre 1967 in Cass. Pen. Mass. annotato 1968 p. 1061 1-':::::"'.,-:::::.::::: -~-::::: : .. @..:: . . ............. :-: e-: .. .., PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PE)NALF. 887 (Omissis). -Con sentenza 18 novembre 1964 il tribunale di Mes sina dichiarava l'ing. Guido Lelli, dirigente l'ufficio opere marittime del Genio civile di Messina,. il geoni. Romanetti Francesco, ed il con tabile Donato Felice colpevoli di falsit ideologica continuata aggra vata (artt. 479, 61 n. 2, 81 cpv. c.p.) rispettivamente commessa nello stato di avanzamento dei lavori, nei libretti delle misurazioni e nei registri di contabilit, e con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante per il solo Donato, condannava Lelli ad anni due di reclu sione, Romanetti ad anni uno e mesi sei di reclusione e Donato ad anni uno e mesi due di reclusione. Avverso tale sentenza gli imputati proponevano appello, e la Corte di Messina, con sentenza 18 aprile 1969, li assolveva dal falso perch il fatto non costituisce reato per mancanza di dolo. Li assolveva altresi dalla imputazione di peculato, per cui era stata contestata la aggravante del nesso teleologico e gli imputati avevano riportato con danna in primo grado, perch il fatto non sussiste. Avverso detta sen tenza ricorreva per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Messina, e la Corte Suprema, con sentenza 6 novembre 1969, dichiarava inammissibile il ricorso del procuratore Generale in ordine alla pronuncia sul peculato, ed in parziale accoglimento dei motivi concernenti il falso annullava il capo relativo a tale reato, rinviando la causa per nuovo esame alla Corte di Catanzaro. La Corte di rinvio riteneva il reato di falsit ideologica contestato estinto per prescrizione, ed assolveva gli imputati per tale motivo. Ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, e gli imputati Lelli Guido e Donato Felice. MOTIVI DELLA DECISIONE Il procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorre contro la dichiarazione di estinzione del delitto di falsit ideo logica, e deduce due motivi. Col primo denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della legge penale (artt. 524 n. 1, 475 n. 3, 190, 515, 544 c.p.p., 157 m. 1627; 7 ottobre 1969 ivi 1970 p. 1481; 10 maggio 1966, ivi 1967 p. 53 m. 35) onde esclusa questa efficacia probaitoria del documento, ne resta esolusa anche la sua natura di atto a fede l"ivilegiata. Nella stessa materia la stessa Sezione della Suprema Corte aveva gi avuto occasione di affermare la natura di atto pubblico degli stati di avanzamento e dei libretti di misurazione rielativi a lavori commissionati dall'ISES per conto del Ministern dei LL.PP. in un'ipotesi in cui aveva riformato l'aberrante decisione di una Corte di menito che, sulla base di un'incertezza sull'entit del divarrio tra lavori eseguiti e .lavori contabiUzzati -divario per altro cel'to e provato -aveva assoUo per insuffi.cienza di prove imputati per veati di :llalso (Cass. 20 giugno 1972 n ..4312 rie. Senatra e Calcaterra, non massimata). 'Il 111111111111r1111111111111r1r11tl111111r~r1111111111.11;111r1,,1ri1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 888 158, 159, 160, 476 cpv., 479 c.ip.) per avere la Corte di appello ritenuto preclusa dalla mancata impugnazione del P. M. la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto operata dal tribunale di Messina, che aveva pronunciato condanna per una ipotesi di falsit ideologica in atti pubblici non di fede privilegiata, e sostiene che il ricorso del procuratore Generale di Messina contro la sentenza 18 aprile 1969 aveva rimesso in discussione la intera materia, rendendo possibile una diversa qualificazione del fatto. Col secondo motivo denuncia la violazione, falsa ed erronea applicazione della legge penale (artt. 524 n. 1, 475 n. 3, 190, 515, 544 c.p.p., 157, 158, 159, 160, 476 cpv., 479 c.p.) per avere la Corte di appello omesso di dichiarare. che i falsi ideologici commessi dagli imputati erano punibili ai sensi degli artt. 479, 476 u.p. c.p. e per essi non era ancora decorso il tempo necessario per prescrivere. Il primo motivo fondato. Non dubbio che il tribunale di Messina, pur non avendo trattato espressamente la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, nel pronunciare la sentenza 18 novembre 1964 riteneva che gli imputati dovessero rispondere del delitto previsto dqlla prima parte dell'art. 476 in rel. all'art. 47'9 c.p., e cio di falsit ideologica in atti pubblici che non facevano fede sino a querela di falso. Lo si de duce dalle pene inflitte in misura corrispondente a quella prevista dalla prima parte dell'art. 476 c.p. e nettamente inferiore al minimo edittale stabilito dal capoverso di detto articolo. L'appello degli imputati e la mancata impugnazione di detta sentenza da parte del P. M. determinarono una situazione che espressamente prevista dall'art. 515 c.p.p., e per cui i poteri della Corte di appello trovavano un limite nel divieto della reformatio in peius, divieto che impediva bens di i::tfiiggere una pena pi grave per specie o quantit, o di revocare benefici eventualmente concessi, ma non impediva di dare al reato una qualificazione giuridica diversa ed anche pi grave. Gli stessi poteri del giudice di appello competevano al riguardo al giudice di rinvio, sicch la Corte di Catanzaro, pur non potendo aggravare le pene inflitte dal tribunale di Messina, poteva legittimamente qualificare diversamente il fatto contestato,, e dovendo giudicare sulla eventuale sopravvenienza di cause estintive, era tenuta a valutare dette cause in relazione alla esatta qualificazione del fatto e non era vincolata dalla precedente pronuncia del tribunale di Messina. Senonch la qualificazione data al fatto dal tribunale di Messina -alla quale la Corte di rinvio si adeguata -era corretta, ed il secondo motivo di ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro va disatteso. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 889 Il .ragionamento del ricorrente si fonda essenzialmente su due proposizioni: a), gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni, la contabilit relativa ai lavori eseguiti, sono atti pubblici; b) detti atti pubblici fanno fede sino a querela di falso. in virt della norma contenuta nell'art. 2700 e.e. Ora non dubbio che i predetti documenti siano atti pubblici per ch formati da pubblici ufficiali per costituire la prova di fatti giuri dicamente rilevanti dai quali~ derivano obblighi a carico della pub blica amministrazione; non tutti gli atti pubblici fanno per fede sino a querela di falso in forza dell'art. 2700 e.e., e nella specie non applicabile detto art. 2700 e.e., che considera essenzialmente la docu mentazione delle situazioni giuridiche e dei fatti che interessano il diritto privato, sebbene le norme specifiche alla materia dei lavori pubblici, contenute nel r.d. 15 dicembre 1895 n. 350 modificato con r.d. 1,5 dicembre 1938, n. 556 e con r.d. 15 aprile 1940 sulla direzione, contabilit e collaudazione d.ei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Gli artt. 30, 38, 47, 52, e le altre norme di detto decreto in tema di documentazione e contabilit dei lavori, non riconoscono una effi~ cacia probatoria particolare agli stati di avanzamento, ai libretti delle misurazioni ed alla contabilit, ma consentono ai superiori gerarchici in sede di controllo di apportare correzioni alle eventuali inesattezze dei rilevatori, e quanto all'appaltatore, costui vincolato alle risultanze dei documenti solo perch partecipa alla formazione di essi, e li accetta senza riserve con una espressione di volont a contenuto negoziale, oppure si ritiene averli accettati per non avere sollevato riserve nel termine perentorio che la norma prevede. Se poi l'appaltatore non ritiene corretto quanto appare dalla con tabilit, sufficiente che formuli riserve tempestive e motivate perch si proceda a nuovi accertamenti e ad eventuali rettifiche. Tutto ci dimostra che si al di fuori dell'ipotesi degli atti pubblici che fanno fede sino a querela di falso; che giustamente il tribunale di Messina prima e la Corte di Appello di Catanzaro poi ritennero applicabili le norme contenute negli artt. 479, 476 prima parte c.p.; e che il ricorso del Procuratore Generale deve essere respinto. Contro la sentenza 20 ottobre 1971 della Corte di appello di Ca tanzaro hanno proposto ricorso anche gli imputati Lelli Guido e Donato Felice: entrambi denunciano il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione nel merito a norma dell'art. 152 u.p.; ed il Donato riferisce anche (2 motivo) le ragioni su cui detta ,.richiesta era stata fondata. La doglianza meritevole di accoglimento. Dal verbale di udienza risulta che al termine della discussdone orale i difensori avevano concluso in via principale per il proscio 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO glimento nel merito, e tale richiesta stata ignorata dalla sentenza impugnata, che non ne parla nella motivazione, sebbene le ragioni addotte. dalla difesa richiedessero un~ trattazione adeguata. In particolare la eccezione del Donato di essere stato un semplice amanuense che aveva compilato una contabilit destinata ad assumere rilevanza giuridica solo con la firma del direttore dei lavori, e di essere stato imputato come responsabile unico della falsit mentre nessuna contestazione era stata fatta al riguardo al suddetto direttore dei lavori, richiedeva un esame sia pure nel ristretto ambito consentito dalla sopravvenuta causa di estinzione. Col terzo motivo Donato FeHce si duole -sotto il profilo della violazione di legge, della mancata modificazione della rubrica con esclusione della aggravante del nesso teleologico, dopo il proscioglimento per insussistenza del fatto dalla imputazione di peculato. La doglianza fondata ed evidente l'interesse dell'imputato alla modificazione della rbrica nel senso di una minore gravit. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 13 agosto 1972, n. 5516 -Pres. Grieco -Rel. Rossi -P. M. Marucci (parz. conf.) -Elias ed altri. Procedimento penale -Insufficiente .indicazione della persona dell'imputato -Non causa di inesistenza ma di nullit del rapporto processuale penale. (e.pc., art. 185). ' Procedimento penale -Separazione dei giudizi -Potere discrezionale del giudice -Ipotesi,di separazione obbligatoria. (c.p.p, art. 414). Procedimento penale -Latitanza -Emissione del decreto che la dichiara per le notificazioni -Non necessaria -Prova della latitanza. (c.p.p., artt. 17.3 e 268). Procedimento penale -Latitanza -Sentenza di proscioglimento -Imputato all'estero di cui si ignora il preciso indirizzo -Notificazione con il rito degli irreperibili -Obbligo di svolgere accertamenti -Non sussiste. (c.p.p., artt. 268, 170, 1772bis). Nell'ipotesi che negli atti processuali gli imputati siano identificati soltanto con le iniziali, non ci si trova di fronte ad un'ipotesi di sentenza inesistente, ma soltanto viziata da nullit assoluta ex art. 185 c.p.p. (1). (1) L'identificazione degli imputati con le sole' iniziali ipotesi ben diversa da quella dell'imputato inesistente, ben inteso purch nonostante la PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 891 La separazione dei procedimenti di regola affidata al potere _discrezionale del gi'Udice, mentre in taluni casi obbligatoria, come quando la nullit di alcuni atti del giudizio di primo grado riguardanti alcuni imputati non sia tale da comunicarsi a tutti gli atti assunti in esso, concernenti gli altri imputati' e in tal caso segua a detta nullit il proscioglimento degli imputati nei cui confronti la nullit si verificata (2);. Per le notificazioni all'imputato latitante, non si richiede, a differenza dell'art. 170 per gli irreperibili, che sia emesso decreto di latitanza. La nozione dello stato di latitanza data dalt'art. 268 c.p.c. per il quale latitante chiunque si sottrae ad un procedimento restrte di Cassazione appare sicuramente pi accettabdle, tenuto conto della minor gravit e del minor allarme sociale che il peculato per distrazione comporta e della conseguente possibilit per il giudice ordinario di avvale:rsi dei poteri di:screzionali per graduare J.a pena nei limiti stabiliti dalfa leg,ge. Ci tanto pi che la costante interpretazione giurisprudenziale di una nmma di legge questione, come noto, rilevante agU effetti del sindacato di legittimit costituzionale: l'indirizzo giudsprudenziale invero indulgente in materia di peculato per distrazione, fino ad escluderlo, sia pur fra contrastanti decisioni, nelle ipotesi in cui. la distrazione sia disposta a favore di istituto rientrante nella pubblica amministrazione con destinazione al pubblico RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 902 anno di reclusione e l'intera multa per effetto del D.P. 4 giugno 1966, n. 332 ed un altro anno di reclusione per effetto del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il cui difensore preliminarmente insiste nel chiedere, come aveva fatto dinanzi la Corte d'Appello, che sia ritenuta non manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalit dell'art, 5 lett. e), del d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 nella parte in cui detto articolo, dopo aver detto che concessa amnistia per il delitto di cui all'art. 314 c.p., aggiunge l'inciso quando, esclusa l'ipotesi di appropriazione, risulti che la detrazione del denaro o altra cosa mobile sia stata compiuta per finalit non estranee a quelle della P. A. ; conseguentemente rinnova la richiesta che sia ordinata la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Ci perch -si dice -se il legislatore ha voluto comprendere nell'amnistia generale di cui all'art. 5 il reato di peculato, come era nei suoi poteri sovrani di farlo, l'inciso su riportato viola il .principio di eguaglianza di tutti i cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto avendo l'art. 314 c.p., posto sullo stesso piano sia gli autori del peculato mediante appropriazione, sia quelli per distrazione, illegittima la discriminazione contenuta nell'art. 5 lett. c) del decreto di amnistia. Senonch non si pu dubitare della. manifesta infondatezza della eccezione. Invero l'ipotesi di peculato per approprizione e l'ipotesi di peculato per distrazione per finalit non estranee a quelle della P. A. riguardano interessi suscettibili di diversa valutazione, per cui, come stato ritenuto dalla stessa Corte costituzionale che la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e reati che non lo sono, interesse (Cass. 6 febbrado 1968 in Cass. Pen. Mass. annotato 1969, p. 252 m. 337; 15 maggio 1963 ivi 1963 p. 881 m .1607. Contra, per, v. Cass. 18 novembre 1969 in Cass. Pen. Mass. annotata 1970 p. 1499 m. 2238; l.9 novembre 1968 ivi 1969 p. 1350 m. 2068; 14 giugno 1969 in questa Rassegna 1969 p. 602, che confermano un indirizzo che sembra prevalere). (2) Con questa sentenza in tema di possesso per ragioni di ufficio o servizio la Cassazione conf.erma que1l'indirizzo che tende a dare una nozione l1ata deili1a ragone di ufficio, fi.no a comIJ['Emdel'Vi a!llJche H rappOll'to di mera occaisional.iit, giustificato dia una toliLeranza o da llll!a prassi, ivi compil"endendovi quindi anche i casi in cui vi .sia un affidamento al pubblico funzionario di mansioni esorbitanti dalle funzioni a lui formal~ nente attri:buite e con esclusione perci soltanto della ipotesi dl usurpazione di funzione pubblica. V. in questo senso Cass. 26 ottobre 1968 in Cass. Pen. Mass. annotato 1969 p. 1351, m. 2069 con ampia nota di richiami giurisprudenziali e dottrinari. Per la sussistenza del reato di peculato nell'appropriazione commessa dall'esattOll'e delle imposte v. Cass. 1 dicembre 1966 in Cass. Pen. Mass. annotato 1967 p. 952 m. 1479. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE non necessariamente legata all'entit della pena edittale prevista, ma pu farsi discendere da considerazioni d diverso ordine (sentenza n. 175 dl 1971), cos deve ritenersi non irrazionale la scelta operata nella lettera e) dell'art. 5 del d.P.R. n. 283 del 1970. Se 1poi, come ha ritenuto la giurisprudenza di questo Supremo Collegio,' resta escluso il reato di peculato ogni qualvolta al danno della P. A. faccia riscontro un vantaggio per la stessa (Sez. III, 12 dicembre 1966 rie. Biani}, da ci potr discendere, se mai, la conseguenza che sia stato superfluo elargire il beneficio di clemenza di cui alla ripetuta lett. e) dell'art. 5 del decreto su mentivato, ma non si potr certo inferire che un volta concessa l'amnistia limitatamente a quel caso, essa debbe essere estesa per ragione di legittimit costituzionale a casi .di peculato per distrazione in genere, e, quel che peggio, a casi di peculato per appropriazione. A sostegno del ricorso il patrono dell'imputato adduce due motivi. Con il primo si denunzia la violazione dell'art. 524 n. 1 c.p.p. in relazione agli artt. 314 e 646 c.p. in primo luogo perch il Reggiani avrebbe avuto soltanto il compito di portare .a conoscenza degli intimati, come un semplice missus, mediante notifica, la ingiunzione per gli omessi versamenti I.G.E., in secondo luogo perch, a tutto concedere, non sarebbe. stata fatta nel caiso in esame esatta applicazione del principio giusta il quale per la sussistenza del delitto di peculato sufficiente la .mera occasionalit tra il possesso del denaro e l'esercizio della funzione o prestazione di servizio, in quanto il Reggiani nella sua veste di messo di conciliazione, ossia di dipendente del Comune, era del tutto estraneo agli ambienti dell'Amministrazione finanziaria. Ma si dimentica: -che a norma del t.u. 14 giugno 1910, n. 639, recante disposizioni di legge relativa alla procedura coattiva per la riscossione di entrate dello Stato e di altri ,enti pubblici, il messo dell'ufficio di conciliazione autorizzato non solo a notificare le ingiunzioni di pagamento emesse dall'Ufficio del Registro (art. 2), ma anche a procedere a pignoramento dei mobili (art. 5). -che a norma dell'art. 494 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, e quindi anche il messo deil'ufficio di conciliazione nel caso suaccennato, legittimato a ricevere il pagam.ento per conto dell'Ente, creditore nel cui interesse deve eseguire il pignoramento, potendo il debitore evitare l'esecuzione coattiva con il deposito nelle mani di detto pubblico ufficiale di una somma di denaro eguale all'importo del credito per cui si procede. Comunque, del tutto arbitrario restringere, come si vorrebbe, il concetto di occasionalit, giacch costante giurisprudenza di questa Suprema Corte che il peculato ricorre anche quando, esclusa l'ipotesi RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 904 della usurpazione delle funzioni pubbliche, si versi in una dei frequenti casi di tolleranza di prassi che diverga dalla regolarit formale deUe disposizioni sulla esazione delle pubbliche entrate, sia o non sia l'autore del reato dipendente del particolare settore della P. A. che viene a risentire offesa. Con il secondo motivo si denunzia la mancanza di motivazione nella sentenza impugnata sotto duplice profilo. Innanzi tutto, per avere la Corte di merito omesso l'indagine sulla sussistenza dei fatti, nonostante che il Tribunale avesse sollevato dei dbbi, rilevando che molti contribuenti avevano dihiarato lealmente di non aver pagato il tributo, e nonostante che di quelli che avevano dichiarato di averlo pagato il tributo al Reggiani non tutti fossero riusciti a dare la prova. Senonch da osservare innanzi tutto, che nella formulazione del capo di imputazione ascritto al Reggiani non si teneva conto di quegli episodi per i quali gi le pri:rp.e indagini di polizia gudizaria avevano escluso che l'mputato si fosse appropTiato delle somme. Gli altri quattro episodi che diedero luogo alla compilazione della rubrica, sono stati singolarmente esaminati nella sua sentenza dalla Corte di merito, che ha esposto le ragioni per cui, nel suo libero convincimento, li ha ritenuti sussistenti. Cosicch la nullit ai sensi dell'art. 475 n. 3 c.p.p. non ha ragione di essere dedotta.. Sotto altro profilo si censura la sentenza di appello, pevch -si dice -ammesso che si debba ritenere sussistente l'episodio dell'omesso versamento all'Ufficio del Registro. da parte del Reggiani di somma che egli aveva riscosso dal Cral,. avrebbero dovuti applicarsi le circostanze attenuanti previste dagli artt. 62 n. 4 e n. 6 p.p., essendo stato dall'imputato risardto il danno, che, comunque, era di particolare tenuit. Ma una tale censura inammissibile in questa sede, di controllo di legittimit, dato che dai relativi verbali non risulta che dinanzi ai giudici di merito siano state neppure chieste le accennate attenuanti. -(Omissis). PAR TE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 215 ~art. 29 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanza 24 aprile 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. codice civile, ort. 244 (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 28 marzo 1972; G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. codice civile, art. 284, n. 2 (artt. 3 e 30 della Costituzione). Corte d'Appello di Bo~ogna, ordinanza 19 aprile 197~, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. codice civile, art. 539 (artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione). Tribunale di Messina, ordinanza 9 maggio 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. codice civile, artt. 1105, quarto comma, 1129, primo comma (artt. 3 fil 24 della Costituzione). Tribunale di Verbania, ordinanza 9 marzo 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. codice di procedura civile, art. 247 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma della Costituzione). Tribunale di Bari, ordinanza 15 maggio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. codice di procedura civile, artt. 737 e seguenti (artt. 3 e 24 della Costituzione). Tribunale di Verbania, ordinanza 9 marzo 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. codice penale, art. 162, primo comma (art..3 della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 19 maggio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice penale, art. 165 (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Gorizia, ordinanza 16 giugno 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. codice penale, art. 216 (artt. 38, secondo comma, 3, primo e secondo comma della Costituzione). Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 2 agosto 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. codice penale, art. 341 (artt. 1, 3 e 4, secondo comma della Costituzione). Pretore di Lungro, ordinanza 29 maggio 1972, G. U. 6 settembre 1972, n; 233. codice penale, art. 542, 1 cpv: (art. 3 della Costituzione). Pretore di Siracusa, ordinanza 6 giugno 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. codice penale, art. 636, urtimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 16 maggio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. codice penale, art. 670 (art. 2 della Costituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza 16 marzo 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. codice di procedura penale, disp. att., art. 64, primo comma (artt. 2, 3, 4,, 25, 35 e 41 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 11 luglio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. codice di procedra penale, art. 177~his, secondo comma (artt. 24, 3 e 10 della Costituzione). Pretore di Milano, ordinanza 10 luglio 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. codice di .procedura penale, art. 185 (art. 24 della Costituzione). Corte di cassazione, sesta sezione penale, ordinanza 3 marzo 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. codice di procedura penale, art. 304-his (art. 24, cap. della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 16 maggio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. PARTE II, LEGISLAZIONE codice di procedura penale, art. 356 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. codice di procedura penale, art. 369 (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanze 6 aprile 1972 (due), G. U. 13 settembre 1972, n. 240. codice di procedura penale, artt. 378, 479, 604 e 606 (artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione). Pretore di Padova, ordinanza 11 luglio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. codice di procedura penale, art. 453, terzo comma (art. .3 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 13 settembre 1972; n. 240. codice di procedura penale, art. 462, n. 3 (art. 24, cap., della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 16 maggio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. codice di procedura penale, artt. 462, primo comma, n. 3, e 463, primo comma (art. 24, secondo comma della Costituzione). ' Tribunale di Sanremo, ordinanza 19 giugno 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n .. 279. codice di procedura penale, art. 465, secondo comma (art. 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Torino, ordinanza 27 giugno 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. l codice della navigazione, art. H 64 (artt. 25 e 70 della Costituzione). Pretore di Viareggio, ordinanza 27 maggio 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. codice penale militare di .pace, art. ~48, terzo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale militare. di Cagliari, ordinanza 23 maggio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. contratto collettivo nazionale di. lavoro 28 febbraio 1941, art. 88 (art. 36 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 17 aprile 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.I. 9 luglio 1926, n. 1331 (artt. 13 e 18 della Costituzione). Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. legge 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 30, 31, 32 e 33 (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Pistoia, ordinanza 25 febbraio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. legge 7 gennaio 1929, 'n. 4, artt. 56, secondo comma, e 58, primo comma (art. 113, primo e secondo ,comma, della Costituzione). Pretore di Recanati, ordinanza 31 maggio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. r.d. 18 giuC4. d.lg. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2, primo comma (artt. 105 e 107. primo comma, della Costituzione). Pretore di Pergine Valsugana, ol'dinanze 10 e 22 giugno 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254. d.lg. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, u.c. (art. 36 della Cositituzione). Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 22 febbraio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo comma (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanza 20 giugno 1972, n. 233. legge 5 marzo 1951, n. 190, art. 1 (art. 105 e 107, primo comma, della Costituzione). Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254. legge 4 marzo 1952, n. 196, artt. 1 e 3 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Fidenza, ordinanza 27 giugno 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. legge 4 agosto 1955, n. 692 (artt. 3, 23 e 53 della Costituzione). Tribunale di Novara, ordinanze 10-15 maggio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Potenza, ordinanza 21 dicembre 1971, G:U. 6 settembre 1972, n. 233. d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 243 (art. 76 della Costituzione). Corte d'appello di Napoli, sezione distaccata di Salerno, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. d.P.R. 29 genna,io 1958, n. 645, art. 243, secondo comma (art. 76 della Costituzione). Corte di appello di Napoli, ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, n. 5 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Napoli, .ordinanza 10 aprile 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63, secondo comma (artt. 105 e 107, primo comma della Costituzione). Pretore di Pergine Valsugana, ordinanze 10 e 22 giugno 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233 e 27 settembre 1972, n. 254. d.P.R. S giugno 1959, n 393, art. 83, sesto comma (art. 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 14 giugno 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102 u.p. (art. 3 della Costituzione). Tribunale di Larino, ordinanza 5 luglio 1972, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. d.P.R. 25' settembre 1960, n. 1433, art. 1, secondo comma (artt. 3, primo comma, 25, secondo .comma, e 101, secondo comma, della Costituzione). Pretore di Orvieto, ordinanza 23 giugno 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. d.P.R. 2 ottobre 1960, n. 1402, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 14, sesto comma, del contratto collettivo 10 giugno 1952 (art. 76 della Costituzione). Corte di appello di Firenze, ordinanza 28 giugno 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. -~ PARTE Il, LEGISLAZIONE legge 5 aprile 196J, n. 322, articolo unico, primo comma (artt. 3, 24 secondo comma, 27 terzo comma, 53 primo comma, 97 primo comma a 98 primo. comma, della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 3 maggio 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 5 (artt. 3 e 37 della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 2 maggio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. legge 4 aprile 1964, n. 171, art. 7 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pontremoli, ordinanza 19 maggio 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 77, primo comma (artt. 3, 24 secondo comma, 27, terzo comma, 53 primo comma, 97 primo comma e 98 primo comma, della Costituzione). Pretore di Cingoli, ordinanza 3 maggio 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25 secondo e terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 17 marzo 1972, G. U. 6 settembre 1972, rL 233. d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, n. 2 lettera a (artt. 3, primo comma e 27 secondo comma della Costituzione). Corte di appello di Bari, ordinanza 19 aprile 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. legge 15 luglio 1966, n. 604 art. 11 (art. 3 della Costituzione). Pret.ore di Montagnana, ordinanza 27 maggio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 12, quarto comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 17 marzo 1972, G. U. 6 settembi' 1972, n. 233. legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 25 (art. 3 della Costituzione). Corte d'appello di Potenza, ordinanza 21 dicembre 1971, G. U. 6 settembre 1972, n. 233. d.P.R. 30 aprile 1969, n. 639, art. 33 (art. 87 della Costituzione). Tribunale di Trapani, ordinanza 30 dicembre 1971, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. 144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma (art. 24 della Costituzione). Pretore di Roma, ordinanza 4 maggio 1972, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Lodi, ordinanza 5 giugno 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 46 (art. 24 della Costituzione). Tribunale di Trapani, ordinanza 30 dicembre 1971, G. U. 13 settembre 1972, n. 240. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 primo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Montagnano, ordinanza 27 maggio 1972, G. U. 27 settembre 1972, n. 254. d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4 n. 2 (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione). Corte di appello di Bari, ordinanza 16 giugno 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4, n. 2 lettera al (artt. 3, iprimo comma e 27, secondo comma, deUa Costituzione). Corte di appello di Bari, ordinanza 19 aprile 1972, G. U. 13 settembre 1972; n. 240. d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (art. 3, 41, 53 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanze 27 aprile 1972 (due), G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. legge 1 dicembre 19ro. n. 898, art. 2 (artt. 7 e 138 della Costituzione). Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 8 giug~o 1972, G. U. 25 pttobre 1972, n. 279. legge 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo. unico (art. 3, 41, 53 della Costituzione). Tribunale di Firenze, ordinanze 27 aprile 1972 (due), G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, art. 3 (art. 31 41 e 42 della Costituzione). Corte di appello di Palermo, ordinanza 3 dicembre 1971, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. \ PARTE II, LEGISLAZIONE 145 leijge n febbraio 1971, n. 11, art. 3 primo e secondo comma (artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e art. 43 della Costituzione). Tribunale di Cremona, ordinanza 20 giugno 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. leijge 1 CJiugno 1971, n. 425 (art. 41 della Costituzione). Pretore di Forll, ordinanza 26 .giugn,o 1972, G. U. 6 settembre 1'972, n. 233. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13 (art. 113, secondo comma, della Costituzione). Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 18 aprile 1972, G. U. 27 1settembre 1972, n. 254. legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione). Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ovdinanza 15 giugno 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. I legge reg. sic.mana 31 marzo 1972, n. 19, art. 9, nono comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione e artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana). Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 15 giugno 1972, G. U. 25 ottobre 1972, n. 279. legge reg. Puglia 22 aprile 1972, riappr. 21 luglio 1972. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 19 agos~o 1972, G. U. 20 settembre 1972, n. 247. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato D'ANGELO P. -MAZZANTINI M., Trattato di Tecnica Bancaria vol I Vallardi Milano, 1972, X ediz. ' ' ' LEONE Giovanni, Manuale di Diritto Processuale Penale Jovene Napoli, 1971, VIII ediz. ' ' ANNUNZIATA Michele, La legge sulla riforma della Casa Jovene Napoli, 1972. ' ' BONACCORSI P. -LANZARO S., La legge per la Casa G. Pastena Ed. Roma 1972. ' ' ' CONSULTAZIONI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Accademie Belle Arti -Coservatori Musica -Accademia Nazionale Arte Drammatica -Accademia Nazionale Danza -Istituti e Scuole d'Arte Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura Stato (legge 2 marzo 1963, n. 262; legge 9 aprile 1962, n. 163). Se alle Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, all'Acca demia Nazionale di Arte Drammatica ed all'Accademia Nazionale di Danza spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 356). Se agli Istituti ed alle Scuole d'Arte spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 356). Casse scolastiche -Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura dello Stato (artt. 102 e107 r.d. 30 ap1ile 1924, n. 965; r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se alla Casse scolastiche erette in enti morali spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 357). ASSICURAZIONE Danni prodotti da veicolo non identificato, non assicurato ecc. -Limitazioni al risarcimento -Danni da sinistri ferroviari -Analogia (artt. 19 e 21 legge 24 dicembre 1969, n. 390). Se le limitazioni al risarcimento, stabilite nell'art. 21 legge 24 dicembre 1969, n. 990, rper i danni prodotti da veicoli o natante non identificato, non assicurato o assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta, possano estendersi in via analogica al risarc'imento di danni di cui non sia tenuto a rispondere in Fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero di danni prodotti da sinistri ferroviari (n. 84). COMMERCIO Commercio -Merci esposte per la vendita -Obbligo di indicare i prezzi Sanzioni -Conciliazione amministrativa (artt. 9 e 14 l. 30 settembre 1920, n.1349; artt. 38 e 39 l. 11 giugno 1971, n. 426; art. 126 c.p.). Se sia ammissibile la conciliazione in via amministrativa dell'infrazione all'obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita, infrazione prevista....dall'art. 38 I. 11 giugno 1971, n. 426 e punita dal successivo art. 39 (n. 28). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DAZI DOGANALI Spedizioniere doganale -Rilascio patente ex d.P.R. 18 febbraio 1.971, n. 18 Spedizioniere non ancora accreditato -Estensibilit (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 art: 125). Se la patente a validit illimitata da rilasciarsi a norma dell'art. 125 d.P.R. 18 :febbraio 1971, n. 18 agli spedizionieri doganali gi accreditati alla data del 30 giugno 19711, possa essere conferita a spedizionieri che abbiano gi presentato a tale data la richiesta di accveditamento senza peraltro aver ancora ottenuto il relativo provvedimento (n. 63). DEMANIO Concessione di servizio di bar-ristorante in stazione ferroviaria -Percezione dei canoni -Competenza. Se i canoni relativi alla concessione del servizio bar-ristorante in una :stazione ferroviaria debbano essere percepiti dalla Amministrazione dei Tra: sporti o dalla Amministrazione delle Finanze (n. 248). 'Contributi per le opere di bonifica e contributi consortili ordinari -Immobili dello Stato siti in comprensori di bonifica (r.d. 13 luglio 1933, n. 215). Se sono dovuti da parte dell'Amministrazione i contributi relativi alla spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e i contributi consortili ordinari, in relazione a fabbricati di propriet dello Stato siti in comprensori di bonifica (n. 249). -Oggetti di interesse storico, qrcheologico ed artistico -Rinvenimento fortuito -Diritto al premio -Prescrizione -(art. 49, 2 e 3 comma l. :1 giugno 1939, n. 1089; art. 2946 cod. civ.). Se il diritto alla Corresponsione dei premi per il rinvenimento fortuito di oggetti d'interesse storico, archeologico ed artistico si prescriva nell'ordinario termine decennale (n. 250). Servit. militari -Indennizzo -ius superveniens -(art. 1 l. 8 marzo 1960 n. 130). Se, in virt della legge 8 marzo 1968, n. 180, l'indennizzo annuo .previsto dall'art. 1 sia dovuto; per quanto riguarda le servit militari a carat tere espropriativo imposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, soltanto con decorrenza dalla suddetta entrata in vigore, ovvero anche per il periodo precedente (n. 251). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Espropriazione per piibblica utilit -Occupazione d'urgenza -Aree edificaqili -Gescal -Procedimento -Successione di leggi -(l. 18 aprile 1962, n. 167; l. 14 febbraio 1963, n. 60; l. 22 ottobre 1971, n. 865). Questione varie in mat~ria di $UCcessione di leggi che disciplinano' l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di aree edificabili in favore della Gescal (n. 237). PARTE II, CONSULTAZIONI ESECUZIONE FISCALE Esecuzione ex T. U. 14 aprile 1910, n. 639 -Diserzione incanto -Vendita a trattativa privata -Ammissibilitd -(T.U. 14 aprile 1910 n. 639, art. 11; R.D. 15 settembre 1923 n. 2090, art. 64; T. U. 29 gennaio 1958 :n: 645, art. 227). Se, nel caso in cui, nel corso di una procedura esecutiva mobiliare promossa ai sensi del T.U. 14 aprile 1910 n. 639, anche il secondo incanto fissato per la vendita dei mobili vada deserto, possa applicarsi analogica mente il disposto dell'art. 64 R.D. 15 settembre 1923, n. 2090 (oggi art. 227 T.U. n. 645/1958 1SllJLle imposte diiriette) seooindo cui i beini dnvenduti va!l1[lo consegnati al Sindaco perch alla vendita a trattativa privata senza limitazione di prezzo (n. 85). FERROVIE Concessione di servizio di bar-ristorante in stazione ferroviaria -Percezione dei canoni -Competenza. S'e i canoni relativi alla concessione del servizio bar-ristorante in una stazione ferroviaria debbano essere percepiti dall'Amministrazione dei Trasporti o dall'Amministrazione delle Finanze (n. 420). Danni prodotti da veicolo non identificato, non assicurato ecc. -Limitazioni al risarcimento -Danni da sinistri ferroviari -Analogia (artt. 19 e 2._1 l. 24 dicembre 1969, n. 390). Se le limitazioni al risarcimento, stabilite nell'art. 21 1. 24 dicembre 1969, n. 990, per i danni prodotti da veicolo o natante non identificato, non assicurato o assicurato presso impresa in stato di liquidazione coatta, possano estendersi in via analoga al risarcimento di danni di cui non sia tenuto a rispondere in Fondo di garanzia per le vittime della strada ovvero di danni prodotti da sinistri ferroviari (n. 421). IMPIEGO PUBBLICO Dipendente militare -Invaliditd imputabile .alla Amministrazione -Equo indennizzo ex l. 23 dicembre 1970, n. 1094 -Risarcimento danni -Cumulabilitd (l. 23 dicembre 1970, n. 1094; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68). Se, nel caso di im.viailidirt subita da un irnilitan:e im. 1setrvizio per :liatto iirnputabile all'Amministrazione, la concessione dell'equo indennizzo di cui alla 1. 23 dicembre 1970, n. 1094 escluda il diritto anche al risarcimento del danno (n. 737). Indennit di buonuscita -Riscatto servizi utili -Domanda -Termine -Cessazione dal servizio -Interdizione legale del dipendente (l. 6 dicembre 1965, n. 1368; art. 32, terzo comma, c.p.; art. 587c.p.p.; art. 2942 cod. civ.). Se si!a a.mmtssibiLe J.a domanda di rioonosciimento dei 1servizi uttl:i ai fini della liquidazione dell'indennit di buonuscita proposta dopo la cessazione dal servizio (n. 739). RASSEGNA DELL'VVOCATURA DELLO STATO Se sia ammissibile la domanda di riconoscimento dei servizi utili ai fini della liquidazione dell'indennit d buonuscita proposta dopo la cessazione dal servizio da parte di dipendente pubblico che, prima ed all'atto della destituzione dall'impiego, versava in stato di interdizione legale a seguito di condanna penale (n. 739). IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE Spedizioniere doganale -Rilascio patente ex d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 Spedizioniere non ancora accreditato -Estensibilit (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, art. 125). Se la patente a validit illimitata da rilasciarsi a norma dell'art. 125 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 agli spedizionieri doganali gi accreditati alla data del 30 giugno 1971, possa essere conferita a spedizionieri che abbiano gi presentato a tale dafa la richiesta di accveditamento senza peraltro aver ancora ottenuto il relativo provvedimento (n. 66). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Tassa concessione governativa -Licenze autorizzazioni e concessioni autotrasporto merci -Ius superveniens -Tassa annuale -Diritto transitorio (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tab. A n. 124; art. 14, terzo comma l. 18 marzo 1968, n. 413). Se la tassa di concessione governativa su licenze, autorizzazioni e concessioni di servizi autotraspocto merci, di cui al n. 124 della tabella all. A al t.ru. 1 marzo 1961, n. 1'21 skcome modificato daill'art. 14 il. 18 marzo 1968, n. 413 -entrata in vigol'e il 2 maggio 1968 --,. sia dovuta anche sulle licenze per autotrasporto merci rilasciate tra il 1 gennaio e il 2 maggio 1968 (n. 2). IMPOSTA DI CONSUMO Tributi locali -Imposta di consumo -Quota partecipazione tassa circola-. zione autoveicoli -Delegazioni a garanzia ex l. 22 dicembre 1969, n. 964 -Limiti precedenti -Applicabilit (l. 22 dicembre 1969, n. 964, art. 15; t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 94; l. 18 dicembre 1959, n. 1079). Se le delegazioni di tributi locali, fatte da Comuni e Province ai sensi dell'art. 15 1. 22 dicembre 1969, n. 964 a garanzia dei finanziamenti delle opere pubbliche di loro competenza, siano sottoposte, quando concernano tributi la cui delegabilit era gi prevista da pr.ecedente legislazione (imposta di consumo e quota di partec1pazione .alle. tasse di circolazione sugli autoveicoli) ai111e (lOillJdizioni e lliimiti fissati da tailie legLslazione (rj,spettivamente art. 94 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale modificato dall'art. 11 1. 18 dicembre 1959, n. 1079; e articolo unico 1. 21 marzo 1958, n. 336) (n. 23). PARTE II, CONSULTAZIONI IMPOSTA DI SUCCESSIONE .Imposta di successione -Danni di guerra -Perditia di nave -Indennizzo Morte del titolare -Tassabilit (l. 26 ottobre 1940, n. 1543; l. 27 dicembre 1953, n. 968; l. 29 settembre 1967, n. 655). Se sia dovuta l'imposta di sucessione su di un credito di indennizzo per danno di guerra relativo all perdita di una nave, nel caso in cui il proprietario del bene ,sia morto ine:l 1953, prima defila 1iJquidazione deil!l'indennizzo (n. 74). IMPOSTE DIRETTE Matrimonio -Scioglimento -Assegno di mantenimento -Imposta R.M. Imposta complementare sul reddito -Tassabilit (art. 5, quarto comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 85, 91 e 138, u.c., t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Se l'assegno di mantenimento dovuto a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio costituisca reddito tassabile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito (n. 8). IMPOSTE E TASSE Matrimonio -Scioglimento -Assegno di mantenimento -Imposta R.M. Imposta complementare sul reddito -Tassabilit (art. 5, quarto comma, l. 1 dicembre 1970, n. 898; artt. 85, 91 e 138, u.c., t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). Se l'assegno di manteniment~ dovuto a seguito di sentenza di scioglimento del matrimonio costituisca reddito tassabile ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito '(n. 561). Tassa coni;:essione governativa -Licenza autorizzazioni e concessioni autotrasporto merci -Iius swpervendens -Tassa annuale -Diritto transitorio (t.u. 1 marzo 1961, n. 121, tab. A n. 124; art. 14, terzo comma, l .. 18 marzo 1968, n. 413). Se la tassa di cc;mcessione governativa su licenze, autorizzazioni e con- cessioni di servizi autotrasporto merci, di cui al n. 124 della tabella all. A al t.u. 1 marzo 1961, n. 121 siccome modificato dall'art. 14 1. 18 marzo. 1968, n. 413 -entrata in vigore il 2 maggio 1968 -sia dovuta anche sulle licenze per autotrasporto merci rilasciate tra il 1 gennaio e il 2 maggio 1968 (n. 562). IMPOSTE VARIE -Contributi per le opere di bonifica e contributi consortili ordinari -Immobili dello Stato siti in cgmprensori di bonifica (r.d. 13 luglio 1933, n. 215). Se sono dovuti da parte dell'Amministrazione i contributi relativi alla spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e i -contributi consortili ordinari, in relazione a fabbricati di propriet dello Stato siti in comprensori di bonifica (n. 64). 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ISTRUZIONE ,Accademia Belle Arti Conservatori Musica -Accademia Nazionale Arte Drammatica -Accademia Nazionale Danza -Istituti e Scuole d'Arte Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura Stato (l. 2 marzo1963, n. 262; l. 9 aprile 1962, n. 163). Se alil.'Accaidemia di BelJlie .Arti, ai Conservatori di Muskia, all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica ed all'Accademia Nazionale di Danza spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 24). Se agli Istituti ed alle S:cu'ale d'Arte spetti il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 24). Casse scolastiche -Rappresentanza ed assistenza in giudizio -Avvocatura dello Stato (artt. 102 e 107 r.d.. 30 aprile 1924, n. 965; r.d. 8 giugno 1940, n. 779). Se alle Casse scolastiche ,erette in enti morali spetti il patrocinio della. Avvcatura dello Stato (n. 25). MATRIMONIO Pensione -Assegno di mantenimento in base a separazione consensuale dei coniugi -Trattenuta -Successivo annullamento del matrimonio -Effetti. Se qualora il matrimonio sia stato annullato con sentenza passata in giudicato, debba cessare la trattenuta operata sulla pensione del marito, gi disposta in base ai patti di separazione consensuale al fine di corrispondere l'assegno di mantenimento alla moglie ed alla figlia minore (n. 25). MILITARI Combattenti -Aumenti 'periodici di stipendio -Applicazione -Misura (articolo 3, u.c., l. 9 ottobre 1971, n. 824;. artt. 1 e 2 l. 24 maggio 1970, n. 366). Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimiliati dall'art. 3 u.c. I. 9 ottobre 1971, n. 824, siano comunque dovuti anche in aggiunta a quelli previs,ti e consentiti dai singoli ordinamenti e contratti collettivi (n. 25). Se gli aumenti periodici di stipendio previsti in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti od assimilati dall'art. 3 u.c. I. 9 ottobre 1971, n. 824 vadano attribuiti in misura uniforme ed obiettiva, cio pari a quella degli aumenti dovuti per altra causa, ovvero possano essere attribuiti in mi~ di~~~~. ' Servit militari -Indennizzo -Ius superveniens (art. 1 l. 8 marzo 1960, n. 130). Se, in virt della I. 8 marzo 1968, n. 180, l'indennizzo annuo previsto dall'art. 1 sia dovuto; per quanto riguarda le servit militari a carattere f. I espropriativo imposta in data anteriore all'entrata in vigore della legge ~ medesima, soltanto con decorrenza dalla suddetta entrata in vigore, ovvero, anche per il periodo precedente (n. 26). I I PARTE II, CONSULTAZIONI 155 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Vendita -Errore sul valore del bene trasferito -Annullabilitd (art. 1429 e.e.). Se l'errore del venditore sul valore del bene venduto possa costituire causa di annullamento della compravendita per errore (n. 54). OCCUPAZIONE Espropriazione per pubbLica utilitd -Occupazione d'urgenza -Aree edificabili -Gescal -Procedimento -Successione di legge (l. 18 aprile 1962, n. 167; l. 14 febbraio 1963, n. 60; l. 22 ottobre 1971, n. 865). Questioni varie in materia di successione di leggi che disciplinano l'occupazione d'urgenza e la conseguente espropriazione di aree edificabili in :favore della Gescal (n. 7). OPERE PUBBLICHE Appalto opera pubblica -Revisione prezzi -Costo della mano d'apera Aumento -Contrattazione aziendale -Rilevanza -Clausola -Legittimitd (d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76). Se, neiLl'appailto di opera, possa concOil.'r'ere ad iaUlffientaire i cosrti dell'opera medesima -ai fini della revisione dei prezzi -l'onere derivante ;all'appaltatore da accordi aziendali che, in deroga ai contratti collettivi, fissano maggiori livelli retributivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 99). Se in un contratto d'appalto d'opera pubblica possa pattuirsi una clau. sola di revisione prezzi che tenga conto delle variazioni del costo della mano d'opera dipendenti da accordi aziendali in forza dei quali, derogando dai >Contratti collettivi, vengano fissati maggiori livelli retributivi per i dipendenti dell'appaltatore (n. 99). Costruzione di opere pubbliche -Aree non demaniali -Licenza edilizia - Necessitd (l. 17 agosto 1942, n. 1150 artt. 29 e 32; l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 10). Se 1'Amministrazione debba munirsi della licenza edilizia o almeno sentire il Comune interessato per l'esecuzione di opere su beni patrimoniali dello Stato e su beni privati, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, dopo le modifiche apportate dall'art. 10 della 1. 6 agosto 1967, n. 765 alla legge predetta (n. 100). :PENA Commercio -'Merci esposte per la vendita -Obbligo di indicare i prezzi Sanzione -Conciliazione amministrativa (art. 9 e 14 l. 30 settembre 1920, n. 1349; artt. 38 e 39 l. 11 giugno 1971, n. 426; art. 126 c.p.). Se sia ammissibile la conciliazione in via amministrativa dell'infrazione all'obbligo di indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita, infrazione prevista dall'art. 38 1. 11 giugno 1971, n. 426 e punita dal successivo arti ocolo 39 (n. 22).