ANNO XXV- N. 5 SETTEMBRE - OTTOBRE 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 ABBONAMENTI ANNo ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO • • • • • . • • • • . • • • • • • • » 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ROMA cf c postale 1/2640 Stampato in Italia • Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. Ù089 del 13 luglio 1966 (4219051) Roma, 1974 - Istituto Poligra:fico dello Stato P.V. A decorrere dal presente numero la Sezione di ,giurisprudenza in materia di acque pubbliche, appalti e forniture viene curata dal collega ARTURO MARZANO. Al collega FRANco CARUSI, collocato a riposo a sua domanda, la Redazione rivolge un cordiale saluto ed il più vivo ringraziamento per la proficua attività svolta. LA REDAZIONE INDICE Parte prima·: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 781 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTLONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari) » 833 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci) » 860 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del7 l'avv. Ugo Gargiulo} . » 898 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) » 905 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . . . . » 979 Sezione settimo! GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di B.elmonteÌ ; » 1006 Parte seconda: QUESTIONI - LÌ:GISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 137 LEGISLAZIONE » 1·59 INDICE BIBLIOGRAFICO » 168 CONSULTAZIONI » 169 NOTIZIARIO » 204 La pubblicazione è diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MAI\mzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, ealtanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LI~NANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MANDÒ, Venezia. \ ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Azione riconvenzionale delLa Finanza e azione di accertamento positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 910 DI CIOMi.V.m R., n provvedimento di espropriazione della legge sulla casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 137 MARZANO A., L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori . . . . . . . . . . . . I, 980 INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE iPUBBUCHE E-D ELET' rn!IOITA - Impianti elettrici - Servizi di· elettrodotto - Indennità compr.ensiva del soprapiPiÙ dreil. quinto - lliegittimiltà costituz~onale, 784. .APPALTO - .Aippa1to di opere !P'Ubbliche - Danni dra prolrmgata drwrata dei il:avoci- Riserve deil.l'8J1P1PaltatoreTermine, con nota di A. MARZANo, 982. - Appalto di opere pubbliche - Istituto del1e riserve - Cwattere geneTalie - Fondamento, con nota di A. MARZANO, 979. - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle l'IÌ!serve - Caratteore generaLe - Fondamento ,con nota di A. MARZANO, 981. - Appalto di opere pubblicihe - Onere della tempestiva riserva - Quando sussiste, con nota di A. MARZANO, 979. - Appalto di orpere tPrubblkhe - Onere delta tempestiva riserva - Quanldo sussiste, con nota di A. MARZANO, 981. - AprpaWto di op•ere pubbliche - Riserve dell'app.aJitatore - Memoria1e, con nota di A. MARZANO, 979. - .Aippailito di O!p•eTe pubbUche - SoSIPensione dei larvoid - Danni - Onere della riserva - Srussi·stenZìa - Momento m cui l'onere diventa attuale, con nota di A. MARZANO, 979, -Appalto di opere rpubbltèhe - Sospensione dei lavori - Danni - Riserve dell'aprpaltatoce - Indiicazione deJ. numero deil.le giornate cui la :ri1SeTVa intenda riJierirsi - • NecetSSità, •con nota di A. MARZANO, 979. - Appallito di opere pubbliche - Sospensione dei lavod - Maggiori spese - Onere del!la tempestiva ris~a - Sussistenza - Momento in CIUi. il.'onooe divea:llta attuale, con nota di A. MARZANO, 962. - Collaudo - Certifkato di collarudo - Mmcata sottoscrizione da pa!t'te dell'appal•tatore - Effetti, 865 . .A!PPiROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - Discirptina dei prezzi - Violazioni di lieve entiltà - Obbiligatorietà deJ. mandato di cattrwra - Illegittimità costirtuzionale, 781. ATTO AM!MIN]STRATIVO - Atto confermativo - NuQIVa istruttoria e vallutazione di nuova pretesa - Non è tale, 902. - CIRCOLAZIONE STRADALE - Trasporti di carico eccedente La pO\t'ltaJta utile ,del veicolo - .Applicabillità delLe sanzioni dell'art. 10 codice stradale, 891. COMPETENZA E GIDR]SD!ZIONE - Bene del1Patrimonio indisrpombi: Le - Utilizzazione agrico.1a - Concessione - Contratto - Domanlda ,gi!UJdiziaJJe dirertta alla perequazione del canone - Improponibilità, •COill nota di C. CARBONE, 833. - Farmacia: gestione provvisoda ed assegnazione a vi:nJcitore di concor.so - .Indennità di avviamento - Provvedimento - Impugnazione - Di:lietto di giurisdizione dei!. Consiglio di Stato, 85•6. INDICE IX - Impiego pubblico - .&ssunzione di fatto in conrtlrasto OOIIl di~eto legislativo Idi assunzione - Rap,.. .parlo d'i.mpi,ego rpri~aJto: effetti, .con nota di C. CARBONE, 846. -'Imposta comunale Irndrustrie, Comme'l'ci, Arti e Professioni - RipMto tra più oomuni - Decisione gerar~chlcà del Ministro delle Finanz.e - Gi.turi..Plicabile l'istimto dell'inrtel"l'Uzione, 157. - Coonmissioru rtri1b'Utall"ie - Se ailla iilllP'Ugnativa dinanzi l'A.G.O. dellie decisioni tribiUta:rie ;siano applicabili le stesse norme nell'evento intell"['Uttivo del!. pil:'ocesso, 157. ' - Concordato tr.iibllltario- Sottoscrizione da par!te del OuraJtoife sen- . za l'autorizzazione del tribunale - Se sia nullo o annul·labile o sia sanato per l'iiiiUJtile decO!I:'So del termine di cui all.'art. 34 t. u. sul- .. iLe imposte .dirette, 157. - Fallimento della moglie separata - Se il marito, cumulando i prop!l:'i veidditi con quelli della moglie, ne debba rispoi11dere ai fini deiLl'iimposta complementare, 158. INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AGRICOLTURA - Concessione ed affitto di fondd rustici - FOtllidi in pr{)prietà di enti 1ocaili - .A!ggiruidicazione - Licitazione privaJta - Trattativa pll'IÌ.vata - Sorteg,gio - (1. 11 febbraio 1971 n. 111, mt. 22) - Concessione {)d arlifiartt. 220 e 221), 179. - Edilizia economica e o;>~oiLare - EspropriaziO!lli >ed ocoopaziond - Comp•ete!l2la - Edilizia ed urbanistica - Opere. rpubb:J:i.·che statali o nazionali di caratte.re affirne - Espr0$Jdazioni: ed occupazioni - Competenza - DisciJplina - (Gost. alcit. 117 •e 118; l. 11 ottobre 1971 n. 865, axtt. 13 e 20; d.P.R. 15 .gennaio 1972, n. 8, artt. ·2, 3, 8), 179. - E.spmpriazionè p.u. - Nuorva disciplina - Stilngole O$Jere rpubbilche statali - OostT!UziO!lle caserma vigili del fuoco - Applicabilità - (1. 22 ottobre ,1>971, n. 86·5, artt. 9 segg.; l. 25 lfebbrraio 1972, n. 13, art. l ter), 180. - ESIPToo;>!l'iazioni GES'CAL - AlppJi' cabilità legge •suJiLa casa 22 ottobre 197·1, n. 865 - E•spropriazioni in corso - (1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16), 180. ESECUZIONE FORZATA - Pi·gnoramtmto presso l'Amministrazione deYe Poste di depositi . .giJUdiziard e di vaglia !Priil.e 1949, n..- 264; artt. 59 seg1g.; c.c. art. 934) - Costruziorne su fondo altrui -Espropriazione del ~erreno per p.u. - J.Jegg:e suhla casa - Alrpplicabilità - (l. 22 ottobre 1971, n. 6165, artt. 9 e segg.), 181. - Boilllo - Di'l'itti oarllastaJ.i - Imposte irpotecarLe - Atti e documenti relativi a esprop!l'iazione per p.u. promossa dalil'ENEL - Esenzi01ne - (l. 21 novolari - Nozione di O$Jera pubbHca -·Occupazione ed espropciazione aa-ee - Competenza - Determinazione indennità - Competenza - (1. 28 marzo 1968, numero 422; 1. 1• norvembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.J.. 15 gennaio 197,2, n. 8; Cost., artt. 117 e 118), 181. - Danni da esecuzione dii orpe!l'a pubblica - ·R!i.medi per prrevenirrli - Onere del propll'ietario - Ammissibilità - RisaJl'cimento per i danni inerenti ai dmedi - Misuilla - (l. 25 .giugno 1865, n. 2359, art. 46; arrt. 1122'1 c.c.), 182. - Edilizia economica e popolare - E,spropriazioni ed occwpazioni - Col!lliPetenza - Edildzia ed urbani' stica - Opeve pubbil.iche statali o nazionali di caratte11e affine - Esp!l'<>Jptciazioni ed occupazioni - Competenza - D~sciJpUna - (cost. arrtt. U7 e 118; l. 11 ottob:l'le 1971, n. 865, all'ltt. 13 e 20; d.P.R.l•5 gennaio wn, n. 8, wtt. 2, 3, 8), 182. - Espropriazione rper l'a cosllruzdone di uffici postali - Leg:ge smla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità - (l. 22 ottobre 1971, n. 8615, artt. 9, 16), 182. - ESirp!l'Orpriazione per interrventi inldiustria1i nel Mezzogiorno - Leg. ge sulla ·casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di espr0$Jrio - Applicabilità - (t.u. 30 gdrugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 197il, n. 653, art. 83; l. 22 Olt ·tobre ,197[, n. 865, artt. 9, 16), 182 . - Espropriazione per la costrruzà.one di orpem pubbllica - Applicabiil.ità INDICE XIX della disci~lina della le~ge sulla .casa - (1. 22 o~ttobre 1971, n. 865, art. 9), 183. - E~~riazione (per pu.bblillca uti.Mtà - Edlilizia sooJ.astica - DeCII"eto di vincollo - Nec,esJSità - (arl. 5, il. 2,2 dicemoo-e 1969, n. 9'52), 183. - Esp:Ì-opriazione p.ru. - Nuova disciplina - Si·ngolle opere pubbiliche sta,tali - Oostrruzdone case.rma vi' gifli del fuoco - .AippUcabiliDtà - (1. 122 ottobre 1971, n. 005, arlt. 9 ~segg.; l. 25 febbraio 1.972, n. 13, arrt. l ter), 183. - E'spr~riazioni GESCAL - Alppil.ioab: ill1tà legge sulla casa 22 ottobre 197,1, n. 865- Espropriazioni m corso - ('1. 22 ottobre 19711, n. 86,5, actt. 9, 16), 183. - EspropriaZioni !Per ·costruzione di aeroporti dvhli - . Applicabi!l.ità della legge 22 o~bre ·1971, numero 865 - (L 22 o'ttobve 19'11, n. 865, artt. 9), 183. F ALLIMEN'.JZO , - Fal.J.i!l:li,ento- Imprenditore individuale - Cessazione attività -. Debito d'im!Po.ste dirette - Pei'sistenza - Effetti - (r.d. 16 maTZO 1M2, n. 267, ail'i. 10; d.P.R. 29 ~n- . naio 1·958, n. 645, ail'i. 261, 2• comma), 184. - Fallimento - V:ermoa stato passivo - Matillcanza di domande o ritiro delle stesse - Chiusura della veri:fica - Domanda di msinuazd. one tal'ldiva - Chiluisuxa de[ failJ. imenfu - Legi1ltii.m.iità - (r.d. 16 marzo 1~942, n. 267, art. 118, n. l) - Faillimento - Ohirusura - Recl!amo - Decisionè d'arppelJ.o - Ricorso per Cassazione - Ammissibil~ - '(r .d. 1,6 marzo 1942, n. 267, art. 118, n .1), 184. - Servizio teJ.ex - FaLlimento del• il.'abbOIJJatto - Cessazione del rapporto - (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art: 22; wtt. 72, 74, Leg~ge falilimenta11e), 184. FERROVIE - Cose :smaocrite - Tremi o ailtri luoghi 'di pertinenza ferroviaria - Invenzione - (c.c. art. 929; cc.~t. ~r. ·Con d.P.R. 30 marzo 196,1, n. 197, a;r"~tt. 9, 10, .60), 184. - Staziorne furroviaria - Concessione •esercizio caffè ristoroote - Scadenza - Gestione rprovvdsoria fino a IOIUOVa conoessioltlJe - Cano,_ ne, la4. - Trasporto feNorviario.- Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - BespOitlJSaibililtà deJ. vettoTe - (,CJC. arl. 169,3; COilJV. int. tmspoll'lto merci 25 febbraio 1·96,1, !l"atif. con l. 2 marzo 19,63, n. 806, ,a;rrt, 34), l,S5. lMPlEGO PUBBLICO - .AJ:l!og,gi INCIS in locazione a dipendenti .stataJ.i - RiteiOIIlta suno stipendio e pag.ameblto de[ camome - (.1. 9 marzo 19•61, n. 17:1, ail'i. 3; t.111. 28 aprile 1938, n. 1.165, art. 385; t.u. 5 .gei!JJDaio 1950, m. 180, atr·tt. 60, 62), 185. - Impileg.ato pUJbbli{)()- Matrimo!ll:io - tSciog!l.imento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia rper il coni.luge - Revoca - Dec()['['enza ·- (l dicembTe 1970, m. 89·8, aTt. 10 opv.), la5. :uMPOSTA DI BOLLO - Bo!l:lo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie - Atti e docrumenti relativi a ~esprQPriaZiione per p.u. piromossa dailll'EiNE'L - Esenzione - (J.. 21 novembre 1967, n. 1149, aTt. 1), 185. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - Filati - .lmposta. di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda dd detrazione del canone di abbonamento - PTesorizione - (d.l. l maggio 1970, n. 195, .conv. in l. l lugilio 1970, n. 415, art. 6 u.·c.; d.!l.. 2 1ug1io 1969, m. 319, coTIIV. ~n l. l agosto 1969, n. 478; d.[. 18 marzo 1952, n. U 7, art. 4), 185. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI REGli:STIRO - Imposta di 11egi1Stl'o - Concessioni su beni demaniali - QuaJ.ifìcaz.tone - (x.dl. 30 dicembre 19'23, n. 3269, ad. l, tar. ali. A), 186. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Imposta di successione - Azioni od obbligazioni di società itailiacne - Deposito allJl'estero - AssoggettabitldJtà - (rr .d.l. 30 dicemb:t'e 1923, 111. 3270, a!t"tt. l, 20), 186. - Imposta di 'successione - Privile, gio - Eredità beneficiata - (r .d.l. 30 dicembre 119123, 111. 3270, art; 68; •C.C. •aTtt. 2758, 2• comma, 2772, 2• ·comma), .100. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - Imposta •sul -consumo deiLl'ener.gia ell.ettrica - Disperrsione accklenrtaile di COI'l"ente - Aliquota appli ·.Ciibile, · 186 .. IMPOSTE DIRETTE - FaJJdmento -JimprendiJtore individuale - Cessazione 811Jtività - Debi: rto d'imposte diTertrte - Perrsistenza - Effetti - (r.d. 16 marzo 1942, n. 1267, arrrt. 10; d.P.R. 29 .gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma), 1<86. - Imposta ·complementare progressirva 1sU:l patrio:nondo- Omesso pagamento da rparrte del marito ovvero deil. di·chia't"anroe - RespOilliSabiUtà della moglie o dii altri ~pal'ltenenti ail. ll/l.ljcLeo fumiliaJre - (t.u. 29 g.ennaio 1'958, n. 645, arrttooU 131, 138), 187. IMPOSTE E TASSE - Aumel!lJto del tasso di interesse su debi:ti tributaTi - Decorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti •e a tributi .diretti - (1. 26 ottob! re 1970, n. 745, al"t. 21), 187. IMPOSTE IPOTECARIE - BoiLlo - DiTitti catastali - li:m(po- 18\te ipotecarJ,e - Atti e documenti velaitivi a espropria2li.one per p.u. promossa daihl'ENEL - Esenzione- (1. 21 .novembre 1967, n.1149, art. 1), 187. IMiPOST~ VAij.IE - Jmposta .sul consumo del-l'energi·a ·elebtrica - Di!spel'lsione accidentale di corrente - Aliquota applicabile, 187. INTERESSI - Aumento del ·tasso di tnteoosse · •su debirti tributari - Decorrenza - Alpplicabil1ità a rapporti !Pendenti e a tributi diretti - (J.. 26 ottobre 1.970, n. 745, a'l't. 21), 188. LAVORO ~ Larv:oro a~gricoLo - Collocamento - VioLazioni - Sanzioni aiilllllJimstr: ative - Obbligazioni peooniarrie - TrasmissibiJ.iJtà agili eredi · - (dJ. 3 :febbraio 1·970, n. 7, conrv. l. iJ.:l ffi!M'ZO 1970, n. 83, M~t. 20 u.c., L 3 mag~o 1967, n. 317, a'I"t. 4), 188. - Piccoli imprenditori agr.iJcoli - Scambio •di manodopere - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, ,conv. con mod. in l. U m~M"zo 1970, n. 83, al'lt. 10, a• comma; c.c. art. 213•9), 188. LOCAZIONE - Concessione ed affitto di fondi rustici - FOilldi in proprietà di enti J.oc:a:li - .Aggiudicamone- Li ·citazione priv811Ja -: Trattartirva pit"ivata - Sorteg~o - (972, n. 8; Cost., artt. 117 e 118), 197. - Edilizia economilca e popoilare - E.sp'l"opriazioni ed occupazioni - Competenza - Edli.lizia ed Ul"bani, stka - Ope'l"e pubbUche statali o nazionali di .carartroerre affine - E'sprop!l'iazioni ·ed occupaz&oni - Competenza - DiJscilplina - (Cost. artt. 117 e 118; '1. 11 ottobre 19'71, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennado 1972, n. 8, artt. 2, 3 e 8), 197. - GilllJdli.zio avanti il Consiglio di stato- Di:llesa delJl'atto impugnato - Materr.ie t!l'as:liedte alll.e RegiO! Ili a statuto ol'ldinado - Conseguenze - Riloor,si amministrativi - Rkorso •g:erai'IChioo - MateIIie traslieri·te alle Regioni a s.tatuto oodinar.io - Decisione - Comrpet~ a, 197. - Ufficio del veterina!l'io provinciale - TrraslierLmento alle Regioni a staruto oodli.oorlo - Riaprpresenrtan: zJa m giudizio - Ufficio del veterina'l" io rprovilnici:al1e ·- Provvedimento emesso quarndo agiva come organo dehllo Stato- Giudizio sulla legittimi!tà - Legitimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, axrt;. 12; tJU. 30 ottobre 1933, n. 1611, arrt. 43), 1918, RESPONSABLLITA CIVILE - Re.sponsabillità civiLe - Incidente stradale - Ordinanza istrruttor.i:a che liqwda p!rovvLsiona:Le- Impu. gnabilità - (1. 24 ddJcembire 19·6·9, n. 990, art. 24, 2• comma), 198. RICORSI .AIMJ.Vm:NLSTIRATIVI ~ A:ssicura7liond. obbli!gatorie - Prestaziooi doV'Ute dalii.'INPS - Decisione del Comitato ip['ovmcia1e INPS - Rilcol'lso del Diil'ettor.e di sede - Efficacia sospensiva ~ (d.IP.R. 30 arprile 1970, n. 639, •art. 44, s,• e 7• comma, art. 46, a• comma), 198. - Giudi7lio av;anti il Consiglio di · Stato- Di:llesa dell'atto impugnato - Matfn';te trasdlerite alle Regioni a statuto orronario - Conseguenze .;. Ricorsi amministrativi - Ricoir.so ge'l"a!rchiko - Materie trasferi·rile 1968 - Costruzioni già autorizzate all'entrata in vi,gore detlla nuova normativa - Applicabilità - Oostl'll2lioni ,già iniziate all'enJtrata in vigore detl.Ja nuoiVa normativa - Applicabilità, .200. TITOLI DI CREDITO - IIn{Posta di successione - Azioni od obbligazioni di società italiane - Deposito all'estero - Assoggettabilità - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. l e 20), 200. TRASPORTO -'- TraspOI"ti TIR - Mancallio o fraudolento scarico camets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamenroo dazi doganali e pena- ' Jità - Operatività - Condizioni - (.convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con J.. l~ giugno 1962, n. 1117, art. 6), 201. - Tl"asporti TlR - Alccettazione e pre.sa in carico dei ,carrrnets - Organizzazione garante EAfM - Garanzia pagamento dazi· doganali 'e penalità - Operatività - (con! Venzd,one TIR 15 gennaio 19·5,9, ;rat. •con 1. 12 agosto 19·62, n. 117, .art. 6) - Contr·abbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevirtoci deJ:Le dogane principali - ComJpetenza - (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 ag;osto 1-865, n. 4548, art. l r.d. 13 novembre 1868, n. 47·68; art. 351 ~reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 65), 201. - Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritavdata resa - Responsabilità del vettore - ('c.c. art. 1693; conv. in:t. trasrporrto merci 25 febbraio 1961, ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34), 202. TURISMO E SPORTS - Elllll;i .Arutonomi lirici - Consiglio di ammi!llistl"azione - Scioglimen- . w - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti delJ.' Accademia Naziona·le di S. GedLia - ConsLglio di amminiJstrazione - Sciog'J.imento - Sovrintendente - Esonero - (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2• comma e 13, a• ·comma), 202. INDICE xxv USI_ C[V!C[ - Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in rpTO!prietà di enti locaili - Aggiudicazione - Li.lcitazione privata - ~arttativa privata - Sooteggio - (L V febbraio 197,1, n. 11, ~art. 22) - Con!CeSsione ed affiltto di fondi !['IUstici - Sistemi di aggiudicaziOtne a singoLi - Fondi comunali cOtncessi aJ.la ·generalità de~i abitanti - Applicabilità - ('1. 11 fepbrnio 1971, n. ·l!l, aii:'1Jt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 3,83, M't. 390, 3•, 4• e ~· 'comma) - Affitto di fondi rustici - Nuorva disc.i(plina - Fondi ~~avarti di UISi ciVÌJCi - .Aprpl: icabilità - (1. 11 febbraio 1971, n. H), 202. • VIOLAZIONI TRIBUTARIE - Violazioni tributarie - Pena pecundaria - Orddnanza mtendeDJtizia - Ricorso al Ministro - Applicabiliità del si1enzio-ri~ge·tto - (1. 7 gennaio 1929, n. 4, art.t. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 197,1, n. 1199, arl. 6), 203. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 12 apdle 1973, n.. 4fl. . 30 ap:rhle 1973, n. 46 . 30 apriLe 19·73, n. 47 . 30 apriLe 1973, n. 48 . 30 aprlle 1973, n. 49 . 30 ap!l'1le 1973, n. 50 . 30 aprlle 19.73, n. 51 . 9 maggio 1973, n. 56 . 9 mag·gio 1973, n. 57 . 9 maggio· 1973, n. 58 . 9 maggio L973, n. 60 . 23 maggio 1973, n. 62 . 23 maggio 1973, n. 63 . 23 maggio 1973, n. ·64 . 23 maggio 1973, n. 65 . 23 maggio 1973, n. 67 . 6 ,giugno 1973, n. 71 . 6 giugno 1973, n. 72 . . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, f2.7 Luglio 1972, n. 2573 . Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2863 . Sez. Un., 9 .gennaio 1973, n. 8 . , . Sez. Un., n:gennaio 1973, n. 63 . Sez. Un., 18 gennaio 1973, n. 1·68 . ·' Sez. I, 26 marzo 1.973, n. 831 ... Sez. II, 7 maggio 1·915•3, n. 1203 . Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1297 . Sez. I, 12 mag.gio 1973, n. 1299 . Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1389 . Sez. I, 28 maggio 1973, n. Ì570 . Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1575 .. Sez. I, 12 giugno 1973, n. 1691 . Sez. I, 18 .giugno 1973, n. 1773 . Sez. I, 18 girugno 1973, n. 17,93 . Sez. I, 26 .girugnp 1.973, n. 1833 . Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1875 . S'ez. I, 5 luglio 1973, n. 1889 . pag. 761 pag. » 784 78·9 795 797 800 802 804 807 809 811 812 816 821 825 8·27 829 829 905 9110 833 846 856 9r61 860 862 865 885 933 890 936. 937 938 943 945 948 . INDICE XXVII Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1894 . pag. 960 Sez. ILI, 6 :J.uglio 1973, n. 1946 . 891 Sez. I, 13 luglio 1973, n. 20·16 . 949' Sez. I, 13 luglio 1973, n. 2023 . 960 Sez. I, 18 iluglio 1973, n. 2111 . 965 Sez. Un., 25 wglio 19'73, n. 2168 . 97·9 Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2278 . 966 Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2286 . 966 Sez. I, 9 •agosto 1973, n. 2289 . 969 Sez. I, 9 agosto 1973·, n. 2290 . 971 Sez. I, 9 ago,sto 1973, n. 2307 . 976 Sez. I, 3 ottobre 1<973, n. 2486 . 9In Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2488 . 977 CORTE DI APPELLO di Perugia (Magi!straturn del LaVO!I'o) 28 .gennaio 1970, n. 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . • » 894 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSliGLIO DI STATO Sez. IV, lO aprd.le 1973, n. 374. Sez. IV, lO aprile 1973, n. 385. Sez. IV, l() apvU.e 1973, n. 3.95 . Sez. IV, 10 aprile 1-973, n. 3·97. Sez. IV, 17 arprile 1973, n. 432 . Sez. IV, 17 aprile 1973, n. 45·5 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 arpd1e 1·9·73, n. 1005 . Sez. III, 4 aprhle 1973, n. 1696 . Sez. II, 5 aprile 1973, n. 1476 . Sez. IV, 12 aprile 1'973, n. 1699 . ·z•.·:·.·.·.·.·.·-·.•.·.·-·.·.•.·.·.·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·.·-·-·.·-·-·.-.-.·.·-·-·-·.·---·.·-·.·.·.·.··-·.·.··.·· ....... ,. ... ,. .. ,. ..... .,....,. .... ,. pag. 898 899 900 901 902. 903 pag. 1006 1007 1006 1008 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE III. - Questioni proposte . INDICE BIBLIOGRAFICO NOTIZIARIO ... pag. 159 166 204 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA· SEZIONE PRIMA GIUR, ISPRUDENZA. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE(*) CORTE COSTITUZIONALE, 1,2 apl'lil!e 1973, n. 42- - Pres. Bonifarelio - Rel. CaJParlozz,a - Chii:aoomcmi (n.e.). Approvigionamenti e consumi - Disciplina dei prezzi - Violazioni di lieve entità - Obbligatorietà del mandato di cattura - Illegittimità costituzionale. (Carta Cost. 3; d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 15, secondo comma). È costituzionalmente iLLegittimo, con riferimento at principio di eguaglianza, t'art.,,l5, 1secondo comma, ,del d.l. C.p.S. '15 settembre 19:47 n. 896, nella parte in cui prescrive l'emissione obbLigatoria del mandato ·di ·cattura per Ze violazioni alta disciplina ,dei prèzzi, anche quando il fatto contestato sia di lieve entità (1). (Omissis). - 2. - !Ja queshlone di legittimità riguarda l'art. 15·, secondo oomma, del d.ll.C.p.,S. 15 'settemme 1947, n. 896, neMa pall'1Je in cui presoowe l'em~ss1one obl)liigatoda del mandato di carttum., anche se ili. re1aJto, essendo di •lieve entnà, è pun~ito solo con la multa (&rt. 14, t&zo coonma, de11o stesso deooeto leg1sl!ativo). Norme di mffll'onto sono giLi ar.tt. 3, 13 e 24 Oost. 3. - Il p!I"'blema, quli, è dlivooso da quclLo risoù.to con la sentooza · n. ,39 del 1970, che ha ruohilooato l'iilll.egirttimi.tà co~cmaiLe deN.'obb] 1go delil.'all.U'elsto in fl.agTarnza (art. 220 m re·Lazione ail!l'aa:t. 8'5 del t.u. (l) La precedente sentenza ~O marzo 1970, n. 39, cui ila Coirte si richiama è pubblicata in Giur. cost., 1970, 471 con note di FERRUA. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo SALIMEI. 782 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO de:W.e tino, è starlla SOIP'Pressa, in qu:alnlto anaCTonistica e i!l"razdomrle, nella d:iJsciJpHna delil.'·a,cquedOitto dettata daù:l'atrt. 103,8 de•l c.c. ~gente, rpo:OISIPetta:no dl dubbio che il cita-to oo:rna:n.a secOinldo deil.,l'art. 123 del t.IU., n. 1775 del 1933, man•tenelnldo la predetta ma,g1gdocazione peo: 'la 1S€1I'V'irtù di ellettrodotto e attri!buelnldo cosi a1l p~rorpll'lieta!l"rio del fondo ·aSSe!l"VIito una 'indennità superiore 'al T'i:stO!l"o deiJ. p!re,giiUdiZJio economiJCo da lwi effettiv,amente SIUbìto, contrasti con g1i artt. 42 e 3 Oost. Conll'~g:ua~do· al!la V·iola:zJione d~l principio dii e'grua,gUanza, ila ing1riust~ filca·ta dmpall"ità dii trattamento è rp!rospettata sotto a.Ua iillllpOsizione dii •servitù, a'lla espropriazione del suo~o occorrente ana realizzazione deLl'opera. Ciò :basta per ritene11e sussilstente iJl. contrasto della disposizdorne de qua •con il'•al'lt. 3 Cost., senza che occorra scendel"e ailll'esame del- '' il.'ultel'liore dedotto profilo di contrasto con lo stesso 'Pl'incilpio di uguaglianza, nehla 1ilpotesi ,iJn •cui, dJn dilpendenza dti costruzione di eLettrodotto con ~Uegittima occupazdone oltre il biennio rnon seguita dia decreto di asservilmento o di espropriazione, sia dovuto H :rli'Siarcimento del danno ef:tlettivo. Resta assOI'Ibilta ·la questi•one di legittimità costituzionale della no;rma in viferimento a~lol'mt. 42 Cost. (Omissis). PARTll!, I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 789 CORTE COSTITUZIONALE, 30 Blprole 197·3, n. 47 - Pres. Verzì - Rel. '11rima1"chd - Près~dente Regi:ooe Toscan:a (avv. Predlieri), Presidente Consigiliio dei Mi:ni:strli ~sost. 'a'V'V. gen. Stato SaVIarese) c. MillliMero delle Fin·anze (sost. avv. gen. StaJto Corona'S). Corte costituzionale - Giudizi di le~ittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Re~ioni - Violazione della competenza re~ionale - Inammissibilità di altre censure - Questioni nuove - Ammissibilità di motivi nuovi. (Cost. art. 134; l. 11 marzo 1934, n. 87, artt. 22, 23). Re~ione - Re~ioni a statuto ordinario - Tasse sulle concessioni ~overnative - Concessioni sulla caccia - Spettanza ·allo Stato. (Cost. artt. 117, 118, 119; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. l, tariffa n. 26). E' inammissibile la questione di Legittimità costituzionale proposta da una Regione in via principaLe, che non comporti e•x se violazione deLLa competenza regionale; mentre sono ammissibiLi pro1iLi nuovi di una questione rituaLmente proposta (1). Lle tasse di concessione governativa pe1· licenze di porto d'arma. per uso di caccia, nonchè Le reLative soprattasse, sono di spettanza dello Stato (2). (Om~ssis). - l. - Con i due ricol'lsi i'Ildi,cati in epLgra:fe la Regione Toscana assume 'che la sfera di .competenza ad essa attribuita dag·:Li artt. H7, !118 e 119 della Costituzione 1n !relazione agli artt. 3 deliJ.a legge 16 maJ,gg:io 1970, n. 281, e l, lett. o, e 19 del d.P.R. 1·5 gennaio 19·72, n. 11, sia .stata ·tnVIasa dail!lo Stato •con la nota de·l 13 settembre 1972, pl'lot, 13/1989/72, del MmLstro per le finanze e con H d.P.R. 26 ottobre 197.2, n. 641. E TilspettivaJmente, chiede che siano dìchiaTaJte di sua esc'1UJswa 1spettanza le attri:buzioni preViste d~l!l'a['lt, 3 delia ilegge n. 2811 del 1970, ;rel,ativamente a•Lle taJsse e sopoo,1Jtasse .per licenze di ooccia di cui aglii a~rtt. 90 e 91 del ~r.d. 5 g;iugno 193·9, n. 1016, sostttuiti dag:Li arlt. 37 e 38 del'la legge 2· agosto 1·9·67, n .. 7.99, e sia an.nullaJto il detto pl'IOV"V'echmento mnstedale; e ,che venga d~cMa~rata l'i11egittimi.tà costttuzionale deWart. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972, m ~rilfel'limento a,l n. 26 delJJa twiffa alilegata, e delle novme ad eslso col·legaJte o dipendenti, per aV'er ill legisLatore delegato previsto !in :lia'V'ore dello Stato UJna tassa (l) Principio più volte affermato dalla Corte: cfr. sent. 10 febbraio 1969, n. 11, in Giur. cost., 1969, 69 e 4 marzo 1971, n. 39, ivi, 1971, 182. (2) ln .dottrina: C1GOLINI, Commento alla nuova legge sulla caccia. 790 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d:i C8 del 19,62), ~acchè qui non si tratta, come nelLe predette ipotesi di cui agli wtico1i testè cttati, de[!La facoLtà discrezionatle di rimettere la cogndzilone del it'eato ad nn gdruidrce diJvrel'ISo da queJJo ·competente secondo le regole :g.enerroi o da que11Jlo che rtisul:td competente 1n base ai pa:-incipi delLa ronnessi!one, sibbene del!La facoltà di mantenere fumna, per i due procedimenti che si trovano in reLazili0111e dii dipendenZJa, la trattazione separata innanZJi ai l'lilspettivi gLUJdlici : ili (l) Come esattamente ·r'Hevato dalla Corte iLa norma dennnciartla comporta non !Lo spostarrnento ma la permanenza del procedimento dinanzi al 'giudice origina:riameme COIIJ(petente. Sda nozione dd giudice naturale precostituito per legge: Corte Costituzionale 22 giugno 1971, n. 139, in questa Rassegna, 1971, I, 971. 796 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che non impo!'lta alcuna dero~a a,l precetto sulla pre'costituziO!lle per !Leg~ del !?liruidt~ce naturaJle. La riunione dtei procedimenti è dafl:lta legge p!l"evista p& m&e ragioni di economia processua,le; e anche quando rtco!l"rano casi di cO!llnessione, cO!ll possibi'le spostamento di competenza, detta riUlillione risponde atd un crirbe!l"io 'Che non ha ca~attere a:ssoluto, tan,to che l'art. 50 c.,p.rp. 'stahiiltsce tche la inosservanza dehle !l"ego}e relative aili1a connessione non fP!l"Oduc'e nulltità, satlNo alcune irpotersi esp!l"essarrnente irvi previste; e, purr se 'siasi fatto luogo al1o spostamento di competenza pe!l" connesstone, si può procedere alla separaziO!lle dei procedimenti, non solo in ·sede di 'd~batttimento (,art. 414 IC.fP.IP·), ma anche in sede istruttoria medial!lte hl ·oos~ddetto streioio ex art. 46, secondo comma, Questo pll'evede, appunto, ·l!a separazione di procedimenti conneSlsi se nell'ttstruZiione • si manifesta per ailicuni ~mputartli o per qua1khe reato la neceSISihl;à di mdatgin:i per le quali non si possa procedere prolrlJtamelllte a:lla 'oh!1Utsurra dell"~SIWuzi.one o suss~stono part~col·ari motirv4Q, 543, 545 e 546 per i ca1si di concorso. 'IIale norma stahilliisc,e, per tla :vilserva e~reditaria a favore dei figli natura1l!i !I'Ì!conosciUJti o dichilarrati quando manchino figli legittimi o coniuge del de cuius e .quiJl'di non ·sulssilstano 1diTitti ded. membri della famigHa legittilma, che 'l'art. 30, ·comma terzo, Cost., inteiOJde· espressamente tutelare, una dispa11ità :1:1ispetto alla rilserva ere,dirtlaria a favOl'e dei filgl!i ile~ittilmi dichiJaiT,ata dal'l'art. 37 c.'c. (metà deil patll"'imonio deil. genitore se qrue,sto lascia un figHo solo; due terzi se i figli sono più, ISialvo ·quanto è dilsposto da1gili artt. 541 e 542,, per i calsi di concorso). Pel'ltanto, l'ar•t. 539 c.c., iJn quanto in cont,rasto con l'oct. 30, comma t'ffi'zo, Cost. ,che a,ssicrura • ogni tutela giu11Ld:tqa e socd!a,le compa1libile 'con i diritti dei membri deHa :fiamLglia il.e>g~iilsuiLtano tu ·telati iJn pite!Ila co:nformiltà della dilsposi:ciooe deill'art. 30, comma terzo, della COistituzLone. 3. - CO!Ilseguootemente, per l'attuazione del princi.Jpio costiltuziOI!lllrle di. :cui aLI':aOC!t. •30, .comma terzo, Cost., ila leglge deve stabilWe che a dlarv>ore dei .figli n.a:tUil"aJ:i, quanlo lta fiUamone è rLconosciuta o dichilarartìa, è riservata la metà del pa1Jrtilmon.io del genitore se questo ilasèia ÙJn .so1o fìJgHo narura1e o ·i due terzi se i figli naturaill sono più, sailvo quarnto è di:sposto dagli artt. 541, M2, 543 per i casi di concorso, 4. - La •Corrimento .a:Warl. 3 Cost., da cui dtscenrde, 1per r.egola genel'lar1e, 1la 1parHà di tutti i componenti gLi org. ani collegiali, t:Ltolarl'li di uguarH dtritti e doveri. La partecipazione del prtmo Prelsi!dente della Carssazione a'llla delibera 'CODJshlial'e di ~revisione dehlo scvutilllio non implLcherebbe di per sè sola, automartilca violazione de'l princi:pio di imparzdarlinà de:Ha pubblica Ammimstraztone, attesa l'amplfssima composiz,ione de:lil'organo di secondo grado e l'assenza di un ilnteresse di parrte nella persoil'JJa del primo Pvesidelllte. È ,iJnvece da .vilevaT~e che la qualiltà deil p!['limo Presidente della Oo;rte di •calssazione, consildera,to daNa Costituzione come titolo per la sua parrtec1pazione • d!i diTllizLa giudi:zJ~ria (aTtt. 30, 311 e 32 della legge 7 gennaio i9,29, n. 4) e, più pal'ticolaocmente, iJl potere :loro attdbuito di effettuaq_-e perqui1sizioni domici1iJaq_- i (al't. 3·3 della stessa legge) • senza che - essi affermano - sta prevista una· qua'Ls~asi gaTanzia per i dirLut~ del!la difelsa ~ sarebbe in contva:sto con l'art. 2.4, secondo comma, Cost. 3. - La quest~one non ha .fondamensto. Oli a1vtt. 30, 31 e 3,2 della legge contengono norme di caQ'attere ol1ganizz;ativo e di competenza funziona[e, ila ooi matrice rts~ede nell'art. 221, ultimo comma, c.p.p. ·e che, di per sè, non conferiscono agli ufficiaJl1i ed agenti di polizia t11ibutarìa (e ai loro coadiutori) po~teri diversi da qu,elli che H codice di ,dto prevede per la polizia grudiziada. linveq_-o, l'al't. 30 statuisce che l'accertamento delJl,e violazioni ale .situazioni, in agg~uOCJJta a quelle pre·v~ste daJ.la legge p11ocessrutt. 3 e 2:4 Cost., pe!l'1chè il g·ratuìto patrocindo e scono esclusivamente una ·respoiiiSabililtà personale verso l'Ente degli amministratori, nel ll'amminilstrazione di assumere i :ricorrenti •. F·rattanto, però, il l luglio 1965, in attesa di una preventivata nuov•a legge di s:i:stemazione, i • cooperativist'i • .furono riammessi a svolgere •lo stesso lavoro di pria:na, ma con l'intesa che non avrebb~ro percepito alcuna retribuzione: tuttavia nel dicembre 1'!}63 ,fu ad ognuno corrisposta la somma di L. 85.000 con mandati singoli, giustHìcati come • liqu~dazione fattura 30 ottobre 1965 rela.tdvi, a lavori di .cop~steria effettuati per conto del Fondo siciliano •. Finalmente ne'l'l'ottobre 1966 i • coorperativLsti • furono definitivamente estromessi dal lavoro a mezzo deil.l'.Autorità di P.S. e denunciati per il reato di cui aH'art. 340 c.p. (tul'bamento della regolarità di un ufficio pubbldLavoro, rappresentante ex lege del fondo stesso, comunicò alla Cooperativa che le sue prestaz1oni sareb- (l) Sul principio contenuto nella prima parte della massima ·va ricordato l'orientamento g,iurisprudenziale già mrunifestatosi in Cass., 30 luglio 1969, n. 2887, v. Rep. F.I., 1184, 27, secondo til quale non può parlarsi di atto formale di nomina, estel'lllaJnte llia volontà de1l'entte di dm- luogo ad iUIIJ. regolare 11apporto di impiego pubblico quando lo stesso .ente riconosca che sussisteva, all'epoca dell'assunzdone, il diviJeto di assumer.e altro personale e, quindi, il divieto di dar vita ad altri rapporti di impiego pubblico. Per !'·ulteriore ptrdtncipio secondo d!l quail.e dn difetto di atto formalle , può aversi, solo, raJp~po!l"'to di irmpiego privat1Jo soggetto alLa g]urilsdiziooe ordinaria, v. Cass. 10 giugno 1972, n. 1829 e 11 ottobre 1971, n. 2823, entrambe in Foro it., 1972, I 3108 con nota di F. Satta. Sul problema dell'iiH1cettà del·la 'causa nei contrattti tiptci v. GIORGIANNI, Causa (dw. privato), Enciclopedia del diritto, 1960, VI, n. 10. Sullo stesso argomento, cfr. SxcoNOLFI, Un caso di prestazione di opera a favore dello Stato, in ,questa Rassegna, 1972, I, 370. c.c. 846 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agrari~ di taH o~gani giudiziari. E la cassazione de'Ila sentenza 1mpugnata deve avvenire senza rinvio, giacchè, non sussistendo una nol'lma che ammette la perequaz.ione dei ·canoni attinenti al rapporto de quo, ila ['elattva 'Cad esempio, per le ampie facoltà e iniziative attdbuite unilateralmente alil'affi.ttuario da wtto 'Ìil TitoLo LI della ilegge del 1971 (art. 10 e ss.), peT ila traS!foirmazione i!l miglioramento dei terr,eni; cosi dicasi per l'imposizione all'affittante dei migHoramenti consentiti daH'Lspettorato Agrario o, in via alternativa, per l'eseoozione dir~etta dagli ste,ssi miglioramenti in dan.rno dell'affittante (art. 11), così per ila cessione, semp17e nella stessa ipotesi, del contratto, anche senza n consenso de'l locat~re, a membri della famiglia ~dell'affittuario, nettamente in contrasto con iil naturale carattere intuitu p~ersonae, rdeHe ICOillcessioni-rcOOlltratto (arrt. 12, terzro comma). Non occor,re, infine, insisteTe nel rilevare in quaie milsura inciderebbe sulle concerssioni-contratto, ove ad esse aprpilii:cabile, la disposizione finale (art. 2r4) che prevede addirittura una trasformazione coattiva - a richiesta del coltivatore - della natura giuridica de'l contratto, quale voluto e stipulato dalle parti, cioè il mutamelllto in affitto di rappoTto propriamente di arltra natura (uti:Iizzazione di erbe, certi contratti di pascolo ecc.) solo che in alcuni di essi vli siano elementi del contratto di affitto (ancorehè non pirevalenti). E sarebbe ben a~drua ope~ra per l'interrprerte - in difetto di una clausola legislativa di riserva, quale • rin quanto compatibile . con la natura del 11aprporto • ecc. - tentare di stabilire, neH'ambito dell'unico complesso normativo, una discriminazione e una graduatoTia di cofupatibhlità tra l'uno o l'altro dei singoli istituti e le concessioni-contratto, ·nel senso di a~ccettare, rcome meno gravemente incidenti sull'elemento arutodtaJtwo, iLe norme ISUltl.a perequazione dei canoni, e dd rifiutare, invece, quald aventi ma1g1gi01re e rpiù gra:vosa mcLdenm; ~ altri i!stwtuti da uiltimo menzionati. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 843 minazione del prezzo e del canone di affitto attraverso quei meccanismi e quelle procèdure si palesassero incompatibili con una successiva ailterazione, specialmente in danno della P: A., del canone cosi stabHito, attraverso •1e pronunce g\iurisdizionali delle Sezioni Specializzate a.g·rarie e l'applicazione dei criteri perequativi fissati dane previste Commissioni provinciali. E, infatti, soltanto con le sentenze 18 gennaio 1969, nu- .. meri 114-118 e 22, dicembre 1970, n. 2744 (1), s. c. ha avuto occas1one di chiarire che le norme del'la legge 12 giugno 19,62, n. 571, e·ssendo ispirate all'interesse generaLe dell'equilibrio delle prestazioni contrattuaLi, sono norme 1impe11atiove 1Che .trovano appltcaz;i:ooe d!n quailisiasi ICOIIltratto di affitto 'di fondo rustico, senza alcuna particolare rustinztone concernente •la qua.Iità dei contraenti, se, cioè, soggetti p:r'ivati o enrti pubblici e morali. AI"bitrariamente; tuttavia, dalle massime di tali sentenze il ·resistente deduce che la grurisprudenz;a dd. questa Corte avesse già risolto in terminis H pur diverso caso, qui, come si è dertto, controvel'lso, dall'a·pplicabilità del regime vtncolistico dei canond dei fondi rustici aUe concessioni-contratto aventi per og1getto terreni appartenenti al patrimonio indisponibHe (in ispecie; deil!lo Stato), e ohe la norma dell'articolo 22 non abbia fatto altro che consaèrarre legislativamente ta•le soluz; ione. ;È sufficiente, in proposito, consi1derare che le citate sentenze del 196<9 .e ·del 1•970, 'l"Ì!g\uardaV!ano ,contri1no e terzo comma); questa ultima notaZJione ha rilievo ·particolare nella 1specie, giacchè i criteri generalissimi che stanno a base dei vmcoliSimi legali, quanto ailla riduzione ed equità dei canoni attinenti ai fondi rustici (come, del resto, per quelli -attinenti ai \fondi urbani), si riconducono, in gran pa!t'te, al concetto di una sopravvenuta onerosiltà. In coerenza a tutto quanto pr.ecede, riguardo alle loca2lioni dei fondi urbani, è stato, -appUSQto, ritenuto pacifico che i vincoli legali attinenti al prezzo ·e alla durata delle •locazioni, non siano applicabiLi, laddove difetti una specifica norma di legge in contrario estensiva della relativa disciplina, alle concessioni-contratto che attribuiscono i privati al godimento di ~mmobiU appartenenti al demanio o al patrimonio indi:sponibile de'Ilo .Stato (v. Ca·ss. sentenza 12 giugno 1953, n. 1720; sent. 30 aprile 1949, n. 1067; sent. 211 luglio 194·9, n. 1903; Sent. 30 apri:le 1949, n. 1067). R!iguardo ai fondi rustici ('prescindendo dal prolblema deLle proroghe •legali, ancorate a diverso ·complesso normatirvo), l'esame dél:la legge n. 567 del 196.2, nelle •sue articolazioni, non dà adito a ritenere che essa sia applicabile a concessioni del tipo di cui si dtsoute. La terminologia • affitto ·di fondi rustici • in essa usata non appare, inrvero adeguata per designare anche le dive11se entità .giuridiche consi'stenti neLle conoessionicon. tratto aventi per oggetto l'utilizzazione agrieola di terreni appartenenti al patrimonio indisponiilnie dello Stato, e non esiste alcuna norma che permette di ritenere ·che, ·sia nel momento genetico, sia nel momento di esecuzione del contratto, alla volontà dell'Amministrazione, manid:estantesi appunto, nella fissazione iniziail.e de•l canone, possano sovraprporsi i limiti determinati dalle Commissioni te·cniche provinciali e, in ca•so di contestazione, ·le pronunce delle Sezioni specializzate. Bene, quindi, iL'ammiln•iJStraz,ione ll'ileva che, 'flriattalllldolsi di canollliÌ per l'uso speciale di beni patrimoniaLi indispontbi[i, la loro reVIilsione è rimessa soitanto ai poteri unHatera.U ed autoritativi della P. A. nelle forme e nei iLimi.ti fi:ssatJi dai deCil'eti il.egtiJslativ1i (l!'.d. 215• febbraio 1924, n. 456 e modificazioni successive) dtati a sostegno del motivo: normativa, questa, alla quale esiste un chiaro richiamo nella clausola n. '25 dell'atto del 1962. Soltanto nel corso della discussione ora11e ile parti hanno discusso, per tra!t'ne. opposte conclusioni, l'i:nfluen:tJa che, sulla fatti:specie contenziosa, potrebbe avere, quale ius $Uperveniens, la legge 11 febbraio 1971,. n. 11 (Nuova disciplina de:Waffitto dei fondi rustici), entrata in vigore in epoca successiva alla proposizione del !rlicorso; è stato, cioè, dal patrocinio della resistente indicato quale parti:colarmente pertinente e si840 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ta'le ·concLusione si perVtiene- attraverso un triplice ordisne di considerazioni, attinente aUa subordinazione della convenzione attuativa all'atto ammisnistrativ;o unilaterale, in ·quanto Io .scopo di interesse pubblico perseguito dalla P. A. è •preminente rispetto aHo scopo, per lo più di natura economica, rpersegq.ito dal privato; a:il'inscinldtbile correlazione tra l'uno e l'altro atto, in quanto ben può dirsi che la volontà dell'Amministrazione, manifestazione della sua potestà .pubblica, siasi determinata aHa concessione, ed aJbbia vailiutato l'interesse pubblico di provvedere ad emanaTe l'atto cr:-elativo, isn funzione anche di tutta la struttura concreta della ·Convenzione attuativa (durata, misura del canone ecc.); nella necessari'a, •quindi, incidenza di ogni eventuale provvedimento giudizia'l'io, . che modifichi il modo di .essere della convenzione attuativa, suH'atto unhlaterale e autorativo che ne rappresenta H presupposto; infine, all'impossibilità di identifi,care iDJe1la i edifid, e di asportare erbe e ·cespugli fuori del recinto entro il termine di quarantotto ore (clausola n. 5); prevtsioni, tutte queste, re·Lative ad un facere, ad un non tacere e ad un patì, ·che, se si adeguano perfettamente al:la destinazione pubblica dei ben[ immobili princilpali: adibiti a polveriera. e officina pirotecn: Lca - non sembrano compatirbHi con la pienezza deHe faco:J:tà di godimento spettanti normalmeri·te ad un affittuario o conduttore 1n base ad un ·contratto di mero diritto privato. E, di fronte ad indici così persuasivi, perdono rHievo sia l'espressione • 'Contratto • contenuta negli a·tti, e ricorrente prom:Lscuamente con l'espressione • concessione •, sia il richiamo di istituti contrattuali (condizione risolutiva espressa per inadempimento del ·concessionado, ecc.), perfettamente, del resto, compatìbHi com 1a convenz-ione attuativa di una concessione. Deve, analogamente, rilevarsi che non possono condiv~ dersi le dedu~ioni che la Corte di merito ha creduto di dovere trar·re dalla forma deilile rconven.zdorni (:scrr:Ltt.ur·e prriv:ate reg:Lstrate), g1LaCIChè è normale rche i dÌISIOLp~1nari de'lile •corncessiolliÌ-IC·ontratto veiJJg•ano stipuJ.a•te con scrittura :pr;iV'a1Ja, meiilJtre Ja reglistra~itOne ocoor!l"e al11ohe per gli atti contmttuali dehlo •Stato, al fine dii 'dare a tadi atti dartJa certa. ìNè, infine, importa la circostanza che l'attività dell'Amministrazione risulta globalmente essersi risolta e concretata ne1la forma della trattativa privata. Se, infatti, è vero che, in J.inea di massima, ciò ma·l si concilia col procedimento di cui •l'atto autoritativo di concessione è il culmine (Cass. sent. 28 settembre 19•5r5, n .. 2658), è, tuttavia, altrettanto vero che, in un raprporto di conceiSsione-•contratto, i due att'i che nel relativo procedimento si riscontrano, ·l'uno avente natura di p!rovvedimento unilaterale della P. A., e l'altro avente natura cornvenZ'ionale e di relativa determinamone dei diritti, obbli VimeJ?,to rdell'unica compllessa funz~one fondamentale propria d~~la fattispecie neUa sua globalità, possono, anzichè da·re vita a due distinti documenti, .essere •contenuti in un solo documento; spe.ttando poi, al giudice, sulla base dell':Lnterpret•azione del documento stesso, stabilire se in esso possano ritenersi .contenuti entrambi gli. atti, quello autoritativo di concetssl1one .e quelilo ·conven~oiJJale (rcclir. Ca•ss. 1sent. 24 gennaio 1967, n. 2114 e la più volte citata sentenza n. 1614 del 196·8). Itde:n:tificato neH'atto in contestazione una concessione contratto, ne deriva l'inapplioabiUtà, rispetto ad esso, detJ.l'istituto della perequazione giudiziale dei canoni secondo le norme della Jegge n. 567 del 196r2r. A 838 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente revocabile, ante tempus, del rapporrto. V:ero è anche che la circostanza ~ohe, data la n:atUlra dell'og~getto, ll',ammifn!ilstTiazdone dovesse e potesse disporre di alcune ~sue utilità a favore del privato soltanto attravellso 'lo st11umento tipico deHà con'cessione-contxatto, non significa ancorra, dii per sè, ohe ll'ammi.!ndJsWaZJione non abbia, mve'ce·, stiJpUilato un normale ed efficace contratto di locazione o d'af!itto. Infatti, a differenza dei beni pubblliJci, app8.1I"1ioo!enti al de~o. i beni patri.morualJi. indlisponibili, pur essendo anch'essi destinati al conse·guimento di fini pubblici, possono fol'Illare oggetto idoneo di contratto iure privatorum, hl quale è ,soltanto annullabile - per essere stato il bene sottratto alla sua de,stinaZJione seDZJa l'oss~rvanza dei modi p·resoritti daHe leg~gi amministrative -;- essendo, peraltro,. leg~ittimata all'azione di annuUamento soltanto la P. A., e, rimanendo, altrimenti H contratto convaUdato e assoggettato, pèr tutti i riflessi, alla disciplina del'le convenziooli di diritto privato 'in ·cui sia parte la P. A. (v., oltre la più volte c'itata sentenza n. 1604 del 19,68; :cass. sent. 5 dicembre 1960, n. 3209; sent. 24 maggio 1956, n. 175,8). Senolli!chè, daihl'esame de,glli atti 212 ruovembre 19,6·1 e 14 maggio 1965- esame che queste S.U. hanno il potere di compiere, con giudizio di fatto autonomo, di'l'etto ed assorbente, in quanto si tratta di identificare e qualificare, ai fini della giuTi:scf.iziooe (cioè ai fini della dedotta imprroponibiilità assoluta della domanda) ·la natura de'l nego·zio e di interpretame la portata - non emerge ~affatto l'ipotesi sopra delineata, .pur sempre anomala dato l'og~getto del contratto. Infatti, il carattere di concessione si desume, an;zitutto, daUa clausola n. l dell'auto del 1961, che ammette, in ,pre'Vlisione dell'in:sor·genza di necessità deill'ammmiJstrazdone stipulante o deLLa M<8.1l'dna militare, [a c rescissione • anticiJpata del contratto pe'r i:niziativa unilaterale del[' a:mn:tJÌJniJstrazione, pvevio b'l'eviSISiimo prrea'V'Vlliso e \Seil1Zia poSs~bilJi.tà, per il .concessionario, di 'Pretendere alcun compenso; neHa qruale previsione è agevole riscontrare 'quel contrassegno tipico dell'intrinseco c fievoiiezza • e 1prrecarietà della posiz'ione del còncessionaTio, sulla quale sowasta sempre H potere discrezionale di revoca uniJlaterale da parte dehl'ammi:n'istraZJ1one per sopravvenute es~genze prubbhlche, m contrra~pposto aUa stabilità del godimento attribuito normalmente al conduttore, o affittuado, per tutto il tempo pattuito. Appaiono, poi, significative le numerose clausole dell'atto principaLe che impongono gravose restrizioni aill'esplicazione del godimento del concessi'onario, quale la rtgida limitazione t·emporrale deHa facoltà di accesso al 'fondo entro determinate ocre, comprese tra l'alba e H tramonto (C'lausola n. 10), con ri,gorosa esclusione dell'accesso o permanenza nottmma, e la facoltà della P. A. di esolrude·re in ogni ora, la presenZJa dell conc·essionado e dei suoi dic pendenti i:n occasione di operaZJioni pal't,icolari, non uUeri.ormente determi: nate, da ~compiersi nell'opera (clausola n. 9), la facoltà di ingerenza e di 'controllo, da parte dell'autorità mHitaii'e, i:n o11dine alla quantità e PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 837 30 ottobre 1969,. n. 3581; 9 novembrè 1967, n. 2·705; 12 giugno 1963, n. 1576). È anche noto che, nonostante ila posizione per ailcwni riflessi paritetica delle parti per quanto !fli,guarda [e ;prevdsioni del disciplinare, i ratppoTti .giuridici, in tali fatttspecie, non si esauriscono in quelle previsioni, e che se da queste possono, come si è c;letto, nascere diritti tSOggelitwi del •OOllicessiona!fli,o ver.so l'amminitstrazione, t!Juttavia Ìll. dilrli.tto stesso talla •cart. 427 dell c. c. del 186,5), essendone escluse ,quelle opere e cose, ·che, rpur a;vendo attinenza alla dÌifesa miilitar·e, alle esigenz.e dei 'servizi delle :forze armate, solo :indirettamente ·servano a taile difesa; ciò si argomenta dal·l'articolo 826, che annovera tra d. beni appa~tenenti al patrimonio i!lldisponilbile deillo Stato le caserme e gU armamenti; del che, considerato n carattere esemplificativo di 'quest'ultima enlÌ!merazione, ila dottrina e la giurli:sprudenza (v. Ca·ss. sent. 215 maggio 196•8, n. 1604) inclUJdono. tra gli armamenti, tra l'•a·ltro, .gli aT~enaU, i polverifici e [e polveriere (salvo n caso, che non ·risulta ricorrere neHa •specie, del'la poilveriera ohe sia annessa ad una fortezza); risultato al quale, •Secondo altra opinione, Si pUÒ pervenire considerando tali edifi:ci e stabilimenti quali beni destinati ad un pubblico servizdo (v. articoLo citato). Bene patrimoniaile indiosponibile, quin:di, 'la polveriera mHitare; e bene patrimonffiale mdilspo!lllibdile a!lliChe iii terreno oiJrcOIStaJnte, desti!llJato, come ovvio, a creare una sia pure ampia zona di rispetto intorno all'edificio i-nserviente al deposito e alla manipolazione di sostanze e materiali di cosi facile ·e intensa deflagrabilità, e, quindi, perico•losità. Ora, è noto che, ·così come per d beni ·propriamente dernaniaU, cosi anche per i beni patrimoniali indi:sponibili, data la loro comune destinazione alla dilretta soddisfazione di pubbili.ci interessi, •l'unico modo !legittimo e tipico, idoneo a sottrarli alla destinazione stessa attribuendone, entro certi limiti e per alcune .utilità, la loro disponibilità a privati - ,ciò, per i beni patrimoniali .mdilspO!lllilbHi, secondo le pr.evi:sLoni deLl'art. 828, secondo comma c. !C., it'i.nrv;ilate al!le i!Jeg:g1i ammÌIIl!Lstratwe è queUo delUa concessione amministrativa -; vale a dilre, che i rapporti posti in essere dalil',artn!IIlJÌ!llJistl'lazione pell' .consetrlltil:re >ail pl1i'Vato J.'UJtLlizzazione di un bene • patrimonia1e indisponibile, per fini compatibili con •la sua particolare destinazione pubblica, non possono non essere dcondotti alla disciplina dei negozi ,giuridici di diritto pubbilico, .ciqè, in concreto, al re~ilme della concessione amminilstrativa dei beni .pubblici (v. oltre la g1ià citata sentenza n. 1604 del 1,96•8, e le sentenze di questa S.C. 215 maggio 1966, n. 1604; 10 marzo 1.9615, n. 3195; 9 aprile 1964, n. 8H; 12 giugno 1963, n. 1575; 28 marzo 195:6, n. 957), assumendo, normalmente, tali n~gozi la configurazione della concessione-contratto; fattispecie, qruesta complessa, r1sultante da>lla convel;'genz•a di un nego:l'lio undlaterale e autoritativo (atto deliberativo) deilla P. ,A., è di una convenzione attuativa (contratto, .capitolato, disciplinare ·Che dir si voglia), e quitlldi, di un rapporto ·contrattuale bilateraLe che crea e attr!i:buisce obblighi e diritti reciproci all'ente concedente e al privato concessionario (v., oltre le {§ià più volte >Citate !sentenze, n. 1606; deil 1968, ile >Sentenze di questo S.C. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 835 meno, tali beni potr.ebbero formaT·e oggetto esclusivamente dl ;rapporti di diritto pubbLico. · Nemmeno gioverebbe richiamare gli schemi della concessione-contratto; tale qualificazione non gioverebbe, infatti, a modificaTe la natura pubblicistica del canone. Con n secondo motivo del 11icorso, si censura, in subwdine, :la sentenza, denunciando l'incompetenza delle ~sezioni specializzate in materia di controversie agrarie relative all'affitto di fondi rustici. Non pOteva, secondo la ricorr.ente, venire in considerazione l'artilco1o l, de11a le1~ge 12 giugno 1962, n. 567, dato che, a tutto collllcedere, l'Amministrazione avrebbe dato in affitto UIIl fondo rustico ma a.ppartenente al patrimonio indisponibtle dello Stato, cosiccbiè la competenza della sezione Specializzata, limitata ai rapporti privatdlstici di affitto, non avrebbe poturto i'n nessun caso estendersi a rapporti prubblidstici di con-· ce,ssione come quello in contestazione. Il primo motivo del ricorso è fòndato. Al fine di identificare la natu11a deLrapportq intercorrente tra l'Amministrazione deUe Finanze deHo Stato e H Lomba11do eTa ed è rilevante, anzitutto, accertare •la natura e El regime giurtdico generale cui è assoggettato il terl'eno ·Che forma oggetto del ·rapporto medesimo; daHa determinazione di tale natura e del correlativo regime giuddi:co deriva l'identificazione e l'assimHazione, o, al contriM.'io, la non identificazione e non assimilazione del rapporto con uno di quei contratti agrari ai quali . sono applicabili 1e norme sulle pe·requazioni di affitto dei fondi rustici cootellllute 1su:Lla ll.egge l~ gdugno 1·962, n. ,5,67 (v. al1trt. 2-5 e ss. per la formazdone delle apposite taJbelle da parte delle Cormmtssioni tecniche provinciali e· della Commissione tecnica 'centrale, e, partfcolarmente, l'articolo 7, che prevede l'adizione, da parte delil'runo o dell'aUro contraente, delile 'Se:llioni Specializzate del TTibunale ,per l'equo canone, ove il canone convenuto non sia contenuto entro i ltmirbi detea:-minati delle Commissioni tecniche). Ora, considerato che il terreno appartenente all'Amministrazione militare, è attribuito, con d!l rapporto de quo dell'Amministrazione delle Flinanze a·l Lombardo, per utilizzazione pastorizia e agricola (seminazione) circonda una po}v·e·riera militare, con annessa officina pirotecnica, è compreso nel suo recinto, e ne costituisce p·arte iilltegrante, o se si vuole, un accessorio o una pertinenza, · 'l'ima:ne esCJluso, a priori, che si . tratti di bene appartenente al patrimonio di:sponi:bile dello Stato, .e l'alternativa, posta, ~sia pure senza trarne conclusioni diff,erenziate, dall'.& mmindstrazione ricorrente, tra l'appartenenza al demanio pubblico in senso ,stretto, o, invece, al patrimonio ~ndisponìbile, deve essere risolta nel senso dell'appartenenza al patrimonio indisponibille. In:fatti, l'articOllo 822 •c. ,c., nel pirlimo .comma, enuncia, ,bem tra lÌ beni ll(ppaoo:1Janrte sentenza trova dil 1suo specd:fioo rprecedenJte in Oass. SS. UU. 25 maggio 1971, n. 1538; Foro it. 1971, l, 2815 (nota). DLSCIU1lendosi :iJn tale fartf;]sp.ecie ISUJlla CO!IlCessiorne rdi UJn [paJScoil:o arppartenente al patrimonio indirsponibille delil'Ente di svilurprpo in Saroegna, la rOorte rsuprema ebbe rad affermare l'imprOIPonibdilLtà dell'azione diirertta alla pereqruaziooe del oonone dinanzi ail:l'AGO. Nel caso di spe.cie si trattava di stabilire se le leggi 1962/567 e 1971/11 fOISisero 3(p[pilioalbili a r!l[p(p011"1Ji !ooocessirvi nei qruallti rp~redomina, (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE. 832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale !M'ticolo stabiW~sce i oompLti del!le COil'IlffiÌISSIÌOilli p!rovinciaili peT il lavO!l'o domesti!co fra i quali vi è quelilo dd. detennirnaxe le tall."iffe coovenmona!Li del!. vitto e delil'atl.Jlogg~o. Le deQd:be!l'azìiolll.i deJ[e Com.mi!ssi: oni sono rese esecutive coo decreto p:retfettizdo contro LI qua[e è ammesso rÌicQil'lSIO a[ Mirnilstro peT hl. lavO!l'o e la. previldenza sodail.e che decide sentita la Oomm~ssiOillle CE!Itl.ltrlail.e per la dilscilpllina del lavoro domestilcò. Nel prooednento di fO!l'mazione deilJle tariffe rÌISUilta assÌICI1Wata la p~M'tecipazliooe dei lav:Ofl.'taltori, domestLci. I loro rappresenltanti, desLgntati daOO.e a~ssoci:azioni smdlliOOili di categ01r,ia, sono presenrti, iiJ:l qÙal>ità di componenti ed iiJ:l numero ugtUale a quehlo assegnato ai l'lalp!l'eiSentanti dei datori di liav;oro, sia nella Commm~O'l'1e centrale (art. 11) che nelle Commilssiood provmciaJli (~M't. 12). Viene cosi protetta neihl!a fare ammimstratÌfV'a la. posiiliOOle dei lavocatori ai quaiLi nOill è m~tre p!reclulsa, in base ai rpri:ncipi g'ene,rali, l'a tutela ghrni:sdizionale prevista daH'ooddnamento. - (Omissis) . . PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831 cal'atter·e di contilillu1tà. QUJan!do ciò accalde, ovviamente, lli()[l può essere d~sconosc1u1Ja la nCI!tui'a retrilbutiva del Vitto e deil.l'aiLloggio; e~i ~esentano paa:-:te del ool'!rjjgpetthno convenuto e dQIV!Uto per il. LaJVoro prestato e deil. loro equi~ente in denaro dev.e,· pertanto, tenersi necessariamente conto atèil':i e i limiti ilndilspensalbHi peT i:l legittimo eS>e[lciz.io del poteTe di impos[ZÌ! Oil1•e da pall11Je del ConisiJglio na:z;ionrue ·dei coosulenti de•l lavoro. Dal testo delil'art. 2~ Lette~ra c), coo!l.'dilnato con ,altre. disposiziom deUa legge iil1. esame, è dato iJJ::Idiea'iorre che esiste un criterio li:mite peil' 1a de•te~rminazi0il1e dei c01l1tl'ilbuti e che non mancano i controni suill'opernto dell'orrgano delilbenmte. La derte=ilnaz'Ì'Oil1e dei contributi: è anz:L1mitto anCOil'ata dal legiJslat01re al Umilte del fabb~sogno finanziario c strettamente necessa!l.'io a coprire 1e spese • di funzi0il1•amento degli organi coil1.Sd:lU11ta nelila specie dis1cipHnai1Jo iJn modo dia .a:ssi!cur•ar'e la pai1'1JeloiJpazi:Oil1·e ed. il conkoUo e deN;a ca.te,goTia i'lllteressata e degi1i orrgani di vigiLanza. La delilberazione, i'lllfatti, non è l'limessa aHa sola inima1Jilva del Consiglio naziOil1•alle, ma viene adottata su1ila base di •Specifi,che proposte aJll'uopo formulla·te· dai vari Colllisilgli pr1ovindaJi la ooi o!l'ilgme elettiva Vla1e a rendere attuail·e la Taipp!l'esentanza degli in·teressi dei!l1a categori:a dei colllJSUil·enti de1l lavoro; la d~lilberazione .. deve pe~raJ.tro essere approvata con decre,to del Pr.esidente deUa PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 827 CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggti,o 1973, In. 67 - Pres. BOIIlJifulcoo - ReL. Booedetti - P.ws~co (avv. Lttbl'ano) .Mbo deri COirLSUJlenti del Lav·oro Idi Roma (avv. Sa!l.ari) c. Presidente Cons1giliio dei Ministri ~Sost. arvv. goo. del11o Stato OaTafa). Lavoro - Consulenti del Lavoro - Contributi per l'Albo - Riserva di le~~e - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 23; l. 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 23, lett. c). Non è fondata, con riferimento aL principio deLLa riserva di Legge in materia di prestazioni patrimoniaLi, La questione di Legittimità costituzionaLe deLL'art. 23, tett. c, deLLa Legge 12 ottobre 191,64, n. 108a, che attribuisce 1a~ ConsigLio NazionaLe dei ConsuLenti del Lavoro iL potere di stabiLire i contributi dovuti per L'iscrizione aLL'ALbo (1). (Omissis). - l. - La questione di Jegilttimità rcostitUZJiooale prorporsta dal giluldrllce concillt1artore dii Roma, come è dato chiaramente desume!I'e dalla parte motiva delù.'Ol'dinrarnza di rime,ssione, non si 11i!lle!t"i!soe a!l.l'intero art. 23 delila legge 12. ottobre lr964, n. 1081, ben:sì a:l!l.a soLa di!sposizione 'oontoourba nella 1lettel'a c) dello stesso articoLo•, Jia quale attr1bu~sce al Consi!gli!o na2lional1e dei cooSUJlenti éLelllarvolt"o il .potere di dertermilnalt"e, • su p!'Opolsta dei Oonsi!gli provi!noi!a!l.i, en1Jl'o i Li!mitri strettamente neloossari a •Coprlil'e le spese, 1a mirsulra dei .contributi di curi ailil.a iLettera i) del pr:ecedenlte arti!colo 14 • (ossia rhl lcontlt"ilbuto !Per l'r~scriz~one nelil'Albo, queLlo da cor11i!spondersi ann:uaJlmen:te dargli iscritti e i con1Jl'ibru.ti per il rHascio dii oertirficati o attestaziOilli) • nD~rLChè la quota necessaria per hl fun.ZJiOillamen:to del Con:silgJ.dJo naZJionale •. · ]l giudice a quo dennncira H contrasto dellla norma in questLone col pri!nc~io enunc~ato dail!l'al'lt. 2:3 Cost., ~secoodo dl quale nessuna prestaZJione partrfutllon~ale può esse!I'e rs1Jabi1ita lse non dn barse alla legge, 11Hevando 'che i ,singoli d.interessatri non av.r.ebbero iLa !POSsLbi!1ità di eserci!tar.e un con•t!I'ollo SUJlwa di!screZJLori,aHtà wsata dall.ll'Ente iimposLtoce nel..I'eserciZJto del potere a1rbnbuitogl!i. (l) La Col'lte ha :lìatto ~Ucazione del .princ1p1o più voilte affermato che la riserva di legge garantita dall'art. 23 Cost., è rispettata ove la legge che attribuisce all'amministrazione poteri discrezionali, contenga criteri idonei a delimitare l'ambito dei poteri stessi (sent. 11 luglio 1969, n. 129, in Giur. cost., 1969·, 1765 e 18 marzo 1957, n. 47, ivi, 1957, 598, con note di richiami). 826 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - 3. - GlJi ar,tt. 21, 26, 3,1, 34 deiHe dilsposizilo!llli annesse ati rj,chiamato r.d.il. 19,2'3, n. 23'28, conttmgooo _di!sposizioni no:rmattve letter,ahnente idelllltilohe e differiscono soltanto rispene tilcornosciuta l'iLLegittimità Colstitlmiona1e. - (Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 825 6. - Si assume, mne, che il porre a cafl'ltco de'l datore di la~oco la prestazione ass~cu:rativa, nel caso di !WV'ellJUto infoc:tunio, qllmiliulnque sia l'dmpol"to, mag1giore o minoce, di detto ooere, violerebbe iii prdinic~io delila propocZiione e de11a grHa norma •impugnata aH'ar•t. 38 Cost., sohleiV'ata con l:a prti1ma ora:isnanZJa 2, l'obbll:Lgo del dmbor. so mtegrraile è st8Jto artltenuato nella misura qruantLtatm, consentendo una gil"arduaz:iJooe delil'oneve, d:Lsposta da parle dei Coo.sigU d!i ammi.niswà.? Jione degllii :Lstito ail datore di ·Lavoro reiter·atamente madempiente, non sia necessario nè dec~ivo esrtendea>e l'esame all pwnto se Wa·ttdisi di· sanzi!O!ll:e ammm18Wat1va m seooo proprio, arlrl!a s:tessa s1lreg1Wa ed m ana1og1a a quanto sotto aiJ.tro V•eTiso ritenuto da questa Corte con >sentenza n. 76 derl 19•66, a rpit"O!POrsito delle . • somme aggiuntive • dovute darg!Li i!naldempiellllti aJ. pagamento dei contribwtd all.·l'Irstituto nazionalle deLla previdenza soctale. Nel.:la situazione in esame, il g1udizio deriva da consi.rderaZiiooi che pl'escindoo.o in certo senso dall :liormar1e rcilch1amo aJ concetto di sanzd.o!Il!i ed attengono aUa n1atwra e modallità del peculiare si1srtema delJ.'arsstcwrazione i.lllr.forr1Juni m furrima mUJtua~list~ca. . Tratta~si di a~ssi!cwrazione obb~igator>ia Garrt. l citato t.u. del 196,5) che ha per eff·etto, non so(J.o di esoneraxe iJ. datore dd lavooo daillla responsabilità cwil1e (1arr.t. 10, primo comma, sa['V'o le eccezliood. di cui ai successivi commi), ma an1che • -i:n conseguenza derl favor voLuto aocoTdaTe all 1avcoratore, di addossare all'Istituto le prestazioni p!'evidenzdali, in ogni carso: cioè, tarnto nel Gaso m cui ricortl'a run comporrtamei!Ìrto colpevo. Le del datoce di l!éliV'oro, quanto ne·l carso m cùi ciò non ricorra, costLtuendo iJl v·ersamento dei conrtributi la controparridta deiHe erogazdoni a carilco delll'INAIL peT ogni altra specd1e di r;i.Jschiò ilnteTente arlila attwità impre!Il!dirtodale dell'a~SÌicwrato, per il quale non rlicoit"ra iJl suo compor.tamento collpevole • (1sentenza n. 134 de·l 1971, in relJaz,ione ag'Li artt. 10 e 1<1 •t.u.). I,l sistema legiÌJsLalbi'VO, nell!la sua pecu1ia(["lità e specirfi;c•irtà (glià rilevate nelilJa 1senrtenza m'a ciltarta), dSIJILta, pe:r.tanto, basato su due dati: da un Lato, il datò• costante dell'·automatiiCirtà de•lila pre1stazlione da pait"te deLl'istituto arss~cu:ralbwo onde ga11anttre sempTe tl dw~to del 1a.voratoTe alla turbe~a previrdenzia[e sancita dalll'art. 3•8 Cost.; da1['ailtro, i1l dato costmLto dall.·l'raipporto do•V'uto dail datore di l·avmo, mediante puntuaLi aldempi!men1Ji, sila i!n:liovmarti'V'i di situaz~oni di fat•to, sia di ver·samento 822 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), il quaLe pone a carico cLe>l datore ·di lavoro reiteratamente inadempiente gli obblighi assicurativi l'obbligo di rimborsare all;INAIL l'ammontare delle prestazioni Liquidate per infortuni {1). (01!1-issis). - 2. - Tutte Le ordmanz,e alsSUJinono ,che l'a,rrt. 51 t.u., n. 1124 del 1965, dispoOClJèndo che alla reiterazdoOClJe, da parte dei da~i di lavoiro, deHe illladempi!ooze prerviste ne>H'arti!co1lo pretc>edente, consegue l'obbiJJigo, a loro caJI'itco, di 11imbovsare all!l',tSitLtuto alssictllra'bol'e l'ammontare delle pr,eSitazioni Liquidate per in:liorrtrmi, atc1cadluti. nel periodo di inadempiooza, violerebbe l'art. 3· Cost., ;per 1rraz1ona> lità del tr.atrtamooto p[ù Ollleroso rilservato a quei darto!l:'li di LaV'oro, i cui di.lpe:ndeOClJti sub~scooo occasionalmente un illl1footunio, nei confronti degli alrtri datori di lavoro che, ugtU.allimente madempielll!ti, illOill annove!l:'lino neLl'ambito de(Ha !oro ÌtlnPII"esa mforiuni da iilldelll!nizzare. Le o:rdmamz,e dei w~bulll!ali di SaJV'ona, Bari e Bologna (quwt'ru.!l·timo ne1l'ordimanza l giugno 1971) prospettano antche la vtioil.azione de[l'a!"t. 53 Goot., in quanrto ila dilspmdrtà di ttrattamento si il.'isolverebbe m vioilaZÌ! Oille del princilpio di rispondenza deil.l'cmexe aJJJ.e silllgole capacità COI!ltrubutive. La predetta ordinanza del rtribuOClJale di BoW,gOClJa aglgliJunhe, netl sistema deilila Legge vi!genrte (rtesto unico d.P.R. n. U24 del 1965), la norma impugnata fa seg~Uito e si da:lla'Ocia al: pvecedoo.te aTt. 5(), ·che prevede sanztoni peouruarie (ammooda) e, mdipelllldel!l'terrj.el!l'te dall proood~moore e>Venttuali iiTegoi1a11~tà dall1e qrualli possono dell'ii.vare farbt~spede dii re1sponsab~Lttà previ1ste dagli arrbt. 251 e segg. deil cirtJarllo testo · un:~co • . Lo stesso per quanto dguaa:'lda l'ordine di depomo rwolto agLi orgarni regionaili (Ginn,1Ja proV'mciale - Com1tato cootre!J.,e di cootrollo) aUo stesso firne di 'CUi sopra, con testual·e vMerimento all'art. 11 deHe norme d!i attuazione deO.wo Staturto reg:~()llllail.e. L'imposta~i:ooe data ne1l'o'l'dmanza è dulllque queillla di nna resa di colllti giuldizia1e, quale prev~sta pag:li a!l'rtt. 44 e .g,5 del cdltato ()ll'IWnamento dell:a Oocte come fase successilva ail.1la presen,tazlione di detti coilltti, mtroduc~bHe dllietvo ~stanza dell pubbUco mmi,Sitelro· pre,sso 1a Co!I'te stessa: nornchè prevùJsta e regoLata nel suo svolg1mnooto, arnche a1gli effetti del!l'e\llootuaQe 'COIÒISeguernte giudizio di resp()llllsabHità dag(li artJt. 27, 42, 43 e 44 del regolamellllto di procedura di cui ai r.d. 1·3· agosto 1'933, n. 1038. Va richmmata al r~a!l'do la sentenza ·di questa Oorte n. 618 dell'anno 19711 che, nel diilchiantre che spetta adla ProCU!l'a generaile p!resso la Corte de,i conti prom:uov·ere l' a~iooe di respoo,saibùlldJtà nei cOOllfvonti dei dilpelllldenti 1deil!la He,g.i:one FdU!l.ii-Vene~a GilulW. pe!I' gli ~ecilti commessi ne]l'esercimo delll.e lO!I'o att!l'~buZJioni, ha pr~c~sato che giud~i di conto e g~udi~i di responsabi,l!iità sono st!l'e>ttamente connessi e sottoposti aJlle medesmne regole. La C()ll'rte ha dcondotto tale attività giurdlsdizi:onale nell'a~mbwo de'l secon.do comma de0.1l'avt. 103 dellla CostirtJuzione, osservando che oodelSta arttiv~tà ~tende a ga.l'anrti!I'e l'mteresse genera:l.e oggetti>Vo ail.lla regolélll'ità dehla gestione fiilltanz~aa:'llia e pa1Jrim0illt1a!l!e de•ll' ·ente, in ottemperanza allllche al dupHc.e priilltcilpio deil.la • impall'zia[1tà • e del • buon aJllldìamento • dell' Aanmustraz,tone di cUli aLl'all'.t. 97 della Costirtu~iooe. Que1sta seillttenm è stata preceduta da allitra (n. 110 de'l 1-9'70) nel.ila quale è stata :r:ilconosc1uta la na1JU!ra giludsdìizliona11e de'i giudizi di conto, anche con partilc>oilare r.ilferimeilltto atlla :linnzilone già esell'IC'itata dJa,i Consigli di prefettu'l1a: ed a1t!l'esi è star!Jo riJconosciUJto che la dilsc~liillta dei giludìizi di conto deve oOilltSide~tM'Isi app>1i1cahHe ail1e Regliooi, sia a Statuto spetcia'l'e che ordmall'io. 6. - L'laSISiUI11to de1Ua Regione è che·, poste;> che l'esame de'i cOillti da parte del Com1tato cen,tra•le regmalle ·dii coot!l'ollo si è conclulso senza alcurllla nille>Vazione di negolax'nà, non w sa~reibbe più lUJo,go ad uLteriori illlliervenm gruriiSdizionaU, sia come g1udi2lio · sui conti, sia come giud~io di responsablillità. L',assullllto non è, tùtta>Via, da giludiiClél!l'~ foilltdato·. Non è concfo'l'me a legge subol'diilltare l'effettuazdone de'i g~zi sui conti alla drco$11;an~a che l'esilto deg)li esami effettua,ti in primo tempo 818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secoodo Lo Sta~to speciooe (legge costimuzionarle 3'1 gennaio 19'6'3, n. 1), la Regliooe ha potestà leg~sLa:tiva sulla d~scilpiUna dei controlli degli amti de~i enti locall!i, ddJscilpj:i[}Ja dia esercita~rsi da ovgani. delJlJa Reglione (,at11Jt. 5, n. 4 e 60). Segruono ile nortme di attuaZiione deil.lo Statuto, in materia di ciltl!cie e dei Comuni (d.P.R. 26 ,giJugno 1965, ·n. 960, in c01nnessione con la legge 10 febbraio 11!)15·3, n. 62, sulLa costi.rtuzione ed iii. 'fnnzionamento degli Ol'gallli regionalli). Con detto deCireto (art. l) Le attrilbuzi!oni dei COillisilgli di Prefettur, a in matea:-ia V 1engo[}Jo affidati agH oogani reg:tOilliali di conmroll.'lo : mo1tr·e ('airlt. 11) 1si diilspone che gLi oog:ani regiO!llallii, prepo~ti ad cO[}JiJrolLi, qualora vengano a conoscenza di fatti impll:ilcalll•ti respoosabHdtà dii amministl'atrn, imptega!bi o, in genere, di chi ha maneggio di denaro pcubbLilco, a•i sen,si de[ testo nntco deLla legge comunale e pirovd!llci:aile (~icoli da 2.51 e 2'519) debba~no fa['fle dénUifllcita ail ConsilgUo di Prefe·ttura e che, mdilpendenrtemenrbe da t~le denuncia, n pirocedlilmento su t~le vespooisabiliittà polteva essea:-e in,iztato dii uffido o sopra r.ilchiesta delJ.e altre .autor.ità di vilgillalllza e defilllito arlliche separatamente dall!l'esame o dal •giJUdlizio 1SUJi •conti, ai ~Sensi deWJ.'a•r.t. · 2,60 deJ. sOpiracttarto t.u. In&e, •con iLa legge ll'egionale 2 mar:zJo 19·66, n. 3, suihl'esevcizilo delle Jiunzilooi di 'contro1lo e di ammilnilstr.~ion•e atti'VIa, vengono derbel'IDIDati gli orga~ni di controllo e la ìovo composi2li·one. 4. - TUJ11bo diò ,piremesso, la Col'te, a:i fiDi di necessar.ia mtegrazd:one di quanto surrrilfevilto a proposito della LegiJsla:zJione naz,ionafle e regilona: le, rilchiama la p:r1op11iJa sentenza 17 mag,gilo 1966, n. 515, che .ha dichiarato l'tilhle1gitti!mità dehl',art, 310 t.u., della legge •comun,aJ.e e pii'oV1IDda1e del 19,3.4, nella 1pal'te ·in •CUli dtsponeva [a ·sorttoposirione del conto OODISU'llltilvo a1l gi'UidiZJio dei Consilgil'i di Pl'efet1Jurla : ciò pea:- motivi ~ilgruardalllti la lwo composi:zJilone arlliomaLa lilll lsede dd giurilsdizdone contabille e ila mancalllza m detta :sede di . una .garanzia dei!. pieno eseii'ciZiio dei dilriltti di dirliesa. 5. - Pll'ocedendio Ol'a aJ.l'e~S~a~IDe di mevito del conflitto, la Cor.te riie'Vla e pirecilsa che ·l'ordiJnanz1 se~g.). T!llle ne1cessa:r'to col1legamooto . di atti!VIistà :liunzionaU ha, in seìgutto, subito nn pèrtodo dii sospensi!OIIle .per drcostanze cOIIltmgJe!DJti e tran,sitorie. Inf!lltti, 1COill decreto l·e.gilslatilvo n. 1372 del 19,48, lsi stabHi'Va (art. 5) ohé, fino a'l 31 d~cembre· 19150, ove fosse iiDltell'Vennta una de:1i!bell'a suJ. conto n0111 contestata nel.Le dSU'lrtanZJe, iii oooto doveva iuterndersi come • ldefin11lilv!liiD€1!111:Je • ~approvato, tenendo luogo La _deli!beraz.jone, ·a tutti g1i effetti, del1a dec1sione del Consiglio dd Pireferbtrtifra. !il pl'eldetto 'termi! llle dii operatiMUà della noll'Illa tl'!llllsitoria è stato< in seguito p1J'oro1gato c0111 legge 7 apr.ile 1'9514, n. 142, fino !lll 31 dtcembre 1955 e con SIUICOOSsiva leg.ge 11 mar:zo 19158, n. 209, :smo ,al 31 dtoembll'e 1960 e non olLtre, rimanendo, di co~nseguen:z;a, so1tanrto erntro i!l ,segnato termme, • non app1i'cabil1e • (come pl'elotsarto nehl'aiJ'lt .. 3 capov,er'SO, delila pll'ima legge di proro.g,a) il.'arl. 31 O t. u. 3. - La Corrte cons~dell'a poi, ai fini della ri.soluzdone dell. pll'esente conflirtto, la situaz;ione pM"ti!co1aTe, inerente al'l'o11dmamoorto deHa Regione Frduli-~el!llez:ta Gtruil.m. 816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In breve: l'autorizzazione governativa vale a rimuorvel'le, caso per caso, un limite generale di qrdine .pubblico che grava, in linea di pdndpio, su tutte le persone giuridrehe, pìubbliche e private, ed è perciò qualita~tivamente 'diversa dagli ordinari 'controlli di merito, cui, nel loro stesso interesse, sono dalla tle.gge sottoposti determinati atti degli ,enti rpUJbblici dell'una o dell'altra .specie, ed in particolare determinate deliberazioni dei minori enti territodali. Pertanto, poichè 'le leggi che attribuiscono: il relativo potere allo Stato non sono in .. contrasto con 1'art. 130 Cost., il iricorso de'Ve ess•erre accolto. - (Omìssis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1973, n. 6•3 - Pres. BomtlaiCio.Rel. Oggtoni - Plrie!sidente Regione· FriuU-Venezia Giu1i!a (arvv. Pacia) c. Presildenlte OQilliSÌgftio dei Ministri (n.e.). Friuli Venezia Giulia - Controllo sui Comuni e Provincie - Competenza ad ordinare il deposito dei conti consuntivi alla Provin.c ia - Corte dei conti. (Cost., art. 103; St. sp., art. 5, n. 4, 8, 60; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960)-. Spetta ano Stato, .e per •eSSO aLLa Corte dei Conti, la competenza ad ordinare ,az Presidente del-Le Giunte provinciali detta Regione FriuLiVenezia Giulia, di depositare i conti consuntivi e gti atti relativi, resi dal Tesoriere provinciale (1). ( Om~ssiS). - l. - Secondo l'assunto deiliLa Regiooe F1rwU-Venezia GiwÌiai, coilltenuto nelil'atto ciQin cui il confUtto di ~ttr]bUZiione è staw sollevato, l'ol'dmanza ·def11,a Sezme ,giurÌisdiziooa1e del'la Corte dei cooti', emessa nel grudizdJo, 1SU1i cooti conSUintiV'i deiHa Provmcia di Trieste re,si dal tesorowe provdooiale con il.'tt. 59 re 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ·che in effetti disciplinano, in attuazione dell'art. 130 Cost., l'eserrcizio Ida' parrte del!le, Regioni a statuto Oirdilllar:i:o dei ooo~ olli di il.egittimità e dii merito rugli atti dergli enti locaLi minoird (l) Sui limiti del potere di controllo attribuito alle Regioni sui Comuni e sulle Provincie, oltre alla sentenza 24 luglio 1972, n. 132, citata in motivazione, v. altresì la sentenza 28 novembre 1972, n. 164, in questa Rassegna. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 811 CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 60 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Coccorvi (n.p.) c. Bresidente Consiglio dei Ministri (1Sost. avv. g·en. d~llo Stato Del Greco). Elezioni - Contenzioso elettorale amministrativo - N o n imparzialità dei componenti il Tribunale - Ille~ittimità Costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 101, l. 23 dicembre 1966,• n. 1147, artt. l, 7). Non è fondata, con riferimento aL principio della imparziaUtà deL giudice, La questione di legittimità costituzio'l'l.aZ.e degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sul ccYntenzioso· eletto-nate amministrativo, relativa alla composizione dei TribunaLi, nelle persone di giudici che sono anche elettori nel Comune (1). (Omissis). - Le due ordinanze del tribunale di Parma sollevano una sola questione ehe va decisa ·con unica sentenza e può cosi riassumersi: 'se contrastino con il principio d'imparzialità del giudice (a1rt. 101, secondo comma, Cost.) gli artt. l e 7 della legge 23 dicembre 196'6, n. 1147, in quanto attribuiscono al tribunale arvente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controzvel'lSie relative aUa eleggibilità a constgliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. La questione è infondata. La legge riconosce a tutti gli elettori del Comune e della Provincia (compresi ovviamente i giudici) ·l'interesse ·e il diritto, mediante l'azione popo!l.are, ad impugnare le delibere dei Consigli comunali 1e del Consiglio :provinciale in tema ·di eleggibilità. L'interesse cosi protetto è quello generale alla buona amministrazione, anche se a questo interesse possono sottostarne altri di carattere personale, o di partito. L'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministTazione e la sua titolarità ad un'azione elettorale ·correttiva non possono ·di .per sè renderlo meno impar:z;iale. In 1caso opposto si dorvrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice capace di rendere vera giustizia quando la controv·ersia rivesta un interesse ,genevale, collet- (l) La questione era stata dd:chia11artla manifestamente irufonidaJta da Cass. 11 aprile 1972, n. 1101, in F.oro it., 1972, I, 1210. Per l'escl.UJSione, m •081SO. anaJ.ogo, tdell'1Jpotesi di ·astensiOillle o di ricusazione, cfr. Cass., 11 ottobre 1972, n. 2997, in Giust. civ. mass., 1972, 1660. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 851 att!'averso un contratto prrivatistico: tale irregolare assunzione - come d'altronde già ha affermato questa Cor.te supr.ema (sent. n. 108 del 1967) - può essere fonte di responsabilità verso l'ente dei funzionari che abbia disposta l'a'Ssunzione stessa, ma non incide sulla sorte e sulla disciplina del rapporto, specie quando il comportamento dell'ente importi il riconoscimento di situazioni che in linea di fatto si pongono come •prestazioni di servizi. Ora, appunto, in linea di fatto, la •sentenza impugnata, ha acceTtato insindacabillmente che un tale Ticonoscimento vi è stato e che vi è stato • un inse·rimento del lavoratore nella organizzazione dell'Assessorato che ha tratto dal:le prestazioni della resistente innegabile utmtà • : onde, . ove conseguenze giuridiche possano derivare da quel rapporto di lavoro i~rrego'laTe o addirittuTa nullo (e tal'i conseguenze non possono che derivare ex art. 212,6 dall'esecuzione di fatto deill'attività lavorativa) tali conseguenze non possono che essere imputati all' Amministl'azione, rpur tsempre soggetta d!n base ai principi suddetti, del ITlavoro di fatto, suHa 1illliceità della causa, il ricorrente, ·spe.cie tn questa sede, insiste soprattutto 'della ·configurabiUtà di una assunzione in :lìrode ana legge, che pol'lterebbe alla illiceità del:la prima ex art. 1344 ed è evidente questa insistenza ov·e •si ·parla dall'impostaziooe che alla ricostruzione giuridica dema fattispede concreta dà la difesa del ricorrente, che parte dalla 1stipulazione ·di un contratto, sia pure anoma,lo, di appalto, stirpulazione fatta per evitare i divieti e ·la nu!Htà sancita dalle leggi regionali del 195·8 e del 19·59: solo ove tale rd:costl'IUZione fosse esatta si potrebbe discutere se vi fosse i!n realtà un intento fraudatorio secondo !'!art. 1344 'Cioè d'·eiludere attraverso un mez2'lo tipico, l'applicazione di norme imperative. Ma, ·la opposta ricostruzione, incensurabHmente operata dal ,giudice de~ me11i~o, essel'lsi nella specie in presenza di un rapporto di lavoro direttamente posto in essere anche se ·in contrasto con le. norme regionali, appare evidente l'impossibilità di far ricorso, anche in astratto, aH'appltcabilità dell'art. 1344 c.c. Se è vero, ·come è affermato dalla più forte co!'lrente dottvinalle e daHa ·costante giuris.pll"udenza che contratto in frode alla legge, la cui causa è rfpetuta illecita dal richiamato art. 1344, consiste neH'uso di un mezzo tipico, astrattamente lecito, non nello intento di raggiungere il dsu1tato tipico Pt;T il quale esso è previsto, ma per eludere l'applicazione di una norma ·imperativa, volendo indirettamente giungere ad un dsultato contrastante con la norma di 'legge, di guisa che - come è stato detto- la differenza tra negozio direttamente illecito (art. 13143) e negozio in :lirode è meramente strumenta.1e, in quanto con il primo le parti pongono in essere uno strumento che direttamente raggwnge il 1risultato vtetato, urtando .quindi cfrontalment•e nel divieto, mentre con il secondo intendono ra,ggiungere lo stesso risUJltato attraverso una via indir·etta e tortuosa, c·ioè con l'uso di un mezzo astrattamente lecito, ma reso illecito dal•lo indiretto risultato che in frode al divteto legislativo vorrebbesi raggiungere, nella specie si ha proprio quel negozio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI. DI GIURISDIZIONE 853 che di,rettamènte va verso il visultato voluto. Onde è che •soltanto si può vedere se la causa sia direttamente ~llecita ex art. 1343 c.•c. : perciò anche il rico!'rente ·sia pure in subordine è costretto a siffatta mdagine, come risulta dai vari passi del tricorso d:n cui (ripetendosi le deduzioni !fondamentali di appello) si riscontra nelle leggi regionali del 1958 e ·del 195,9 l'eststenza di nOtrme imperative e di ordine pubblico vietanti le assunzioni irregolari di peTsonale alle dipendenze della Regione: La sentenza .impugnata ha esclusa l'applicalbili·tà dell'art. 1.3·43 anzitutto in via principale sulla ·basè dell'argomentazione, discendente dalla rigorosa applicazione del 'concetto obbiettiv1stico del!la causa, de'll'impossibilità di concepire in un negozio tipico quale H contratto di ~avoro, ne·l ·quale la causa, come· funzione economico-sociale de·l ·contratto, è stabilita da'll'ordinamento, una illiceità della stessa: in secondo luogo, i:n via subordinata, ritenendo, anche a vollersi accogliere un concetto • meno formalistico • della causa come • funzione economico-sociale concretamente assegnata dalle parti al rapporto in esame •, che nella specie tale funzione non sarebbe contrastante con nOtrme imperative o con l'ordine pubbUco. Certo, ove si accettasse in tutto il suo rigore 'la teoria obiethlvistica della causa o ·si affermasse ·che la funzione economi:co-sociale del contrattò è stabiUta astrattamente ed immutabm:mente dall'ordinamento in relazione ad ogni tipo contrattuale e solo per i contratti atilpici sarebbe lasciata aUa libera determinazione delle parti con i Umiti di cui all'art. 1322, ogni discussione sarebbe eliminata, dacchè per H contratto tipi:co di lavoro sa,rebbe, come per tutti gli altri contratti tipici, inconcepibile una Hliceità della causa. Ma questo supremo Collegio seguendo i dubbi e 1e ricostruzioni che da lungo tempo affiorano ne1le proprie precedenti decisioni, ritiene che una siffatta concezione rigorosamente astratta della causa sia contrastante al si:stema le,gi,slativo vigente con gH artt. 1343 e 141,8 ammette in via genevale la illiceità della causa, nel senso ·che restringere la illiceità della causa al solo contratto atipico sarebbe contrastante per i:l sistema, che regola nell'art. 1343 la causa in geneve senza dtstinzione tra ti!pi di contratti e anzi, a ben vedere, la tregola con 1parti:colare riguardo proprio ai ~contratti tipici, dato che ai contratti atipici •c'è solo, .ex art. 13'2~. una estensione delid:etto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Ma, comunque sia, certo è che quanto dedotto sotto le lettere b), c), d) va dichiarato inammiss~bile, per la sua improponibilità in questa sede. Inve:ro, poichè per n combinato disposto de·gli artt. 48 t.u. 2.6 giugno 1924, n. 1054, 360, n. l, e 362, primo comma, c.p.c., e 111, terro comma, Cost., le decisioni de·l Consiglio di Stato sono soggette aJl controllo del1a Corte di cassazione soltanto per vizi attinenti ai cosiddetti limiti esterni della giurisdiz-ione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio di essa, non è consentito denunziare pretesi errores in judicando neppure al fine di dedurne che, se non li av·esse commessi, il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione. La giurisdizione, infatti, va dete·rminata in astratto in base ana domanda, pr·escindendo dall'effettiva esistenza, a favore di chi propone la domanda stessa, del dir>itto soggettivo o dell'interesse legittimo con essa fatto valere, poi-chè ogni questione •che concetrne rta,le esistenza att•iene già al merito della conttroversia: e ciò anche quando si discuta se sussista o come vada interpretata la norma in base alla quale si pretende di essere titolari del dil'itto soggettivo o dell'interesse legittimo fatto valere. Ora, le censure dedotte sotto le Lettere b), c), d) atteng<>no appunto, nel senso anztdetto, al merito della controversia e i:n sostanza consistono in una mera denunzia di pretesi errores in judicando, H cui sussistere o meno è irrilevante al fine di Tisolvere la questione del denunziato d1fetto di gi!ll:r~sdizione del Consiglio di Stato. Secondo tali censure, infatti, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere: che (lett. b) l'art. 17 della legge 2 aprille 196·8, n. 475, attribuisca il diritto all'indennità di avviamento ai .gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, anzichè soltanto a una categoria di g·estori ptrovvi:sori di :fa.rmade non •ci>i nuova dstituzione; ohe Glett. c) •i!l citato art. 17 11iguarrdi anche le assegnazioni di farmacie effettuate in esecuzione di , concorsi conclusi rpdma della sua entrata in vigo·re; che (lett. d), in caso di -mancata corresponsione dell'indennità di avviamento, n Paolucci possa chieder ·e la decadenza del Marchetti dalla assegnazione della farmacia, quantunque il bando di concorso non facesse cenno dell'obbligo di ta·le corresponsione e del suo ammontare. L'esame di queste Sezioni Unite dev'essere pertanto limitato al prLmo motivo di ricorso, col quale il Marchetti sostiene che il Consiglio di Stato ha travaHcato i limiti della sua giuTisdizione quando ha deciso sull'.e1silstenza ·dii un diritto soggettivo tperfetto del Paolucci a rpercerp1tre l'indennità di avviamento e che la richiesta di annullamento del decreto di assegnazione della farmacia era stata dal medesimo Paolucci proposta al Consiglio di Stato a scopo meramente strumentale, e cioè 858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI:O STATO appunto per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un tale suo preteso diritto. La censura è fondata. Com'è noto, ìl Consiglio di Stato difetta di giurisdizione qualora avanti ad esso •si faccia valere un diritto ·soggettivo perfetto, anzichè un interesse legittimo, anche se formalmente venga richiesto 'l'annullamento di un atto amministrativo. Ciò si verifica ogniqualvolta il !l'ichiedente assuma, in sostanza, che l'atto è •lesivo di un propll'io d1ritto e che, proprio e soltanto per questa ragione, dev'essere annullato, cosicchè per definire la controversia si renda nece•ssario risolvere in via p~inciJpale una o più questioni attinenti al preteso diritto e costituenti oggetto diretto ed esclusivo del giudizio. (Sez .. Un. sent. n. 983 del 1962, con riferimento specifico al diritto o meno alla indennità di avviamento nel caso di trapasso di gestione di una farmacia). ·Nella speci-e il Paolucci, quale farmacista autorizzato da alcuni anni alla gestione pTovvisoria di una farmacia di nuo·va istituzione, aveva domandato al Consiglio di Stato l'annrultlamento del decreto di autorizzazi1one alilia gestrione detlla fai'mada ·stessa da rparte de·l Ma,rchetti, vincitore del r·elativo concorso, dolendosi esclusivamente che in tale decreto il Medico provincia-le non aves,se fatto menzione dell'obbligo (che egli sosteneva far ca.rico all'assegnatario a norma dell'art. 17 della legg·e 2 aprile 19•68, n. 475, in relazione aU'art. 110 del t.u. delle leggi sanitarie) di corrispondergli l'indennità di avviamento prevista dal citato art. 110, e che avesse anzi esplicitamente negato nelle premesse l'esistenza di un obbligo siffatto. L'oggetto del giudizio era pertanto costituito dalrle questioni se, ai sensi delle norme predette, l'indennità sia dovuta dàll'assegnatario di una farmacia di nuova istituzione al gestore provvisorio che l'abbia eventualmente preceduto e, in caso affermativo, se sia dovuta anche neU'i:potesi di concorso bandito ed espletato prima dell'entrata in v1gore della leg•ge del 1968. Ma questioni di tale genere, ·concernendo esclusivamente le obbHgazioni nascenti da·l regoil. amento dei rapporti patrimoniali fra d pr.ivati che, sia pure con 1'1ntervento della pubblica amministrazione, si succedono neUa titolarità o nella gestione delle fair'maeie, riguardando per loro naturrra diritti soggettivi perfetti: come tali, esse nella specie dovevano e potevano (e lo potranno eventualmente ancma) essere sottoposte aUa Autord·tà Girud.1- z1i di ruolÒ; ri111Ilione da effettuaTisi :llacendo •caJpo •a quelllo rpiù antico (1processo 111. 5032 del ruolo .genemle rper l'anno 1969). La Corte 1di a:ppeHo di Cagliavi, con ila sentenza impugnalfla, pur ritenendo amm~ss~bille iJl gooJVame della parte :I"appreserutata in primo grado da Ulll falsus procurator, ha diJchJiarato wproponihile la domanda di .compensi maggiori di quelLi risultanti dal certirffcato di cOillaude relatwamente :aJ1. rapporto. di appallto di opere 'PUibbUche illltwcorso fra ['ETF AS (Ente rper la trasformazione fondLaria ed agrar ca della rappresentan:zJa nel [pll'Ocèsso dvUe. Nel senso deLla senPARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 867 Le censure mosse ailila ~entenza in questa sede investono sia la questione processuale che il merito del·la ca·Uisa. L'appaltatore sostiene, con Circa un qui:nquennio (Oass., ~· 2491 del 1955; 8615•, 1!5·6·9•, 370'8, 3742, 3·810, 4624 del 1957; 406, 660, 115·8, 1567, 2•2196, 31~515· del 195,8; 926, 2051 del 1959; 3'5'6 del11960). Ma <:on sentenza deli1e S.U. 11 aprile 1960, n. 826, si ve11i.Jficò un radicale mutamenrto di ·gi,uriJsprudenza (s.tabilendosi che la parte totalmente vittoriosa potesse proporre ricooso per cassazione su questioni' rpregtuciizialii o preliminari ·condizionandolo alla ritenuta fondatezza del ri:corso principale. In tale dedsione venne rpreiCi!sato che • i:l giudice, a!llChe di cassazione, deve rispetare iii principio dispositivo e quindi esaminare •le q_uestioni che non siano rilevabiU di ,ufficio, ne:tl'o~diné rpropo1sta dalle parti ». Questa enunJCI~azione va 'sottolineata non tanto pe'r que'l ohe si afferma e per la ragione dedotta ·Ìin proposito (dato che p•roprio sulla decidwità del ri!ch!ia:mo aJl 1princiJpio disposirti:vo, per ammettere il coodizionamenrto, la poLemica è aperta e la dottrma divisa), quanto per quel 10he ,si_ nJega, g.iacchè si pone in evidenza che l'el,emento volontariJstiiCo, quel disporre delil'·oodine del processo m sequen2la apparentemente contraria aLla logica delila progressione, giustificato o ingi,ustidiieato che sia .in presenZJa di un potere dilspositiJvo, non ha ragione di essere, e non spiega clficacia aJouna la1ddove spetta al giudilce di inrdivilduare 1a que87(} RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sU001e rilevabi:le. d',uffiJC~o e di ·r~sol'V'erla, senza ed anche cOilJtro, la volontà delrle parrti. Da ri~evabi!Lità d'uffkio, infatti C001'sen,te al giudice . di prescindeTe da rquanto le i)arti ·hanno • d~sposto » C001 !r~grtlatrldO atUa teonilca stlrUIIlletnrtaJle del procedimento, e di fare quehlo che esse non gli hanno chiesto, ed anche se gli hanno chielstro di non farlo. ll d~sco11so implidto del'la rsentooza n. 826 del 1·960, viene, iJrufatti, limproamente dmpostarto in questi te11mrini nellila SUJccessiva sentenza deNe S.U. 30 maggio 196,1, n. 12180, Ja quale, ne1l'~fonrd~ la so1Wli001e del problema del cOilJdizior.i!Rmento delle impugnazioni inJCirdentali, ha CUJra di precisare che la· rsubordinazi,001e alla cOilJservazione de]lra sentenza wpug111ata non . è 1sempre possib1le • potchè esmtono motivi di ÌlllllpUJglnarzione che I'l~propOilJgono aJl ,girudilce superiore qjuestioni 11iJlevab11i d'ufficio. In taJli oasi la condizione n·001 può avere erf:ficac~a aiLourna perchè, o1tretuttro, nessuna impugnazione, cpe'lilo è rileva~dle d'uffido, e •che al TIÌlguardo, nel processo, noo si sono forrmate p!l'eclusioni. La 'Censura a questa statuizione, che fa le'VIa sul pTIÌ.Illlcipio deil[a . sanabi([ità del diroetto di legitimatio ad processum m ogni gmdo e staJto del grudizio con effetti retroattivi, e •gi.ustifi.ca la soluzione accoilta coo il richiamo ad evLdenti 11a•gioni di. economia processoole, è svoiLta dalrETF AS alla stregua di un uni:co argomento. Si sostiene che iii. Be!I'llillli, non essendo stato parte de'l giudizio·, noo poteva imrpugn·are la .sentenza per far vailer·e i ISUOi illlte~ressi, in quanto ilcegittimati a p!ropor!I'e arppello ed interessati aJ.1l'impugnaziooe, sono soltanto i soggetti soccombenti ·che si·ano stati parti nel giudizio di prrimo gr,ado. L'Ì!mp!l'enditore, quindi, avrebbe dovuto fur valere m gepaT~ato giudiZiio di primo gu:ado il suo prreteso di:ritto a maggiori compensi per l'appailto de quo, ma noo poteva inserd~rsi con Ll gravame nel rapporto prrocessuailce instaU!I'ato dal jalsus p1·ocurator, •cui era rimasto est~aneo. 872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La C€1111sura Via disattesa e la soluzione cui sono giunti i giudtci di secondo grado merirta conremna, sia pure attrave~so una impostazione rpiù ampia ed ar.tiJcoLata di quelLa, 'stni.ngata, ma ineccepibile, adottata dai giudici sardi e 'che non va CÌII'ICoSicrttta ailla mera cooUiutaztone di quanto sostenuto daHa did:esa deLl'Ente, sia per la ritenuta riilevahiiLità d'uffi:cio sia, e sop11attutto, pevchè il problema, nei suoi preci.Jsi termini, si pre,senta per la rprima voita, all'esame di questa Corte, ed inve1ste un tema di iJnd'l!lbbia deli:catezza, da svol1gere, peraltro, in coerenza conseguenziaria con ,gli indirizzi giJul'ILsprudenziali già eme11si in tema di rat1:lloa deglli atti processuaii del falsus procurator. Esattamente 1i ,giudiJai di secondo .grado hanno sottolineato, richiaman, do una dedsione di quel.~ta Corte (esp['essione di consoUdato indirizzo) 'che hl difetto di legitimatio ad processum è rHevabHe in oglni stato e grado del giudizio e può esseve eltminato mediante manifestazione di volontà del •sogg,etto che iJmporrti La l'egol1ariz~az,ione del :rapporto processua1le, operando una sanatoria la qua,le, esp11ca e:ll:fletti retroattivi facendo v:enir meno nnteresse ad 'eccerph-e :i.il vizio (sa1ve le decadenze ·già verifiJcatesi). (Cfr. per le prime comunicaZJioni del principio, neHa v1g,enZJa de1l'attua1e codi:ce di ~ito: Oa1ss., l~ gennaio l!Ì4,5, n. 33; Calss., 7 dtcembre 1946, n. 1342; Cass., 22 febbraio 1947, n. 252; Cass., 20 giugno 1949, n. 1878; Cass., 7 di!cembre 1946, n. 1~'42; Oass., 22 febbràio 19,47, n. 2<5,2; Oass., 20 giug~no 1949, n. 1878; e inol~e le cesioni nn. 401, 1002,, 3438 de.l 1915<4; 2518, 2010, 2158 .. del 195,9·, 899 e 4076 del 19'5'6, 85 del 19519 e numerose ·altre .fm oui, da ultimo Oass., l ottohre 1970, n. 111515; Cass., 20 mano 1969, n. S.82; Cass., 6 Luglio 196~8, n. 2'315). La noz~one di legitimatio ad processum (a pve~cindere da ogni sua caratterizzazione dottrina!l.e) riguarda, a negativis, tre dLstinti profil!i: il difetto di potere rappresentativo; 1i! difetto di •capacità p!'ocessualle (o capacità di agire); H difetto della qualità di orglélJilo di poosona giuriJdiica. Ai :!lini. delJla deciJsione Vl~ene Ìlll ìCOillsildecostvuttiva anJdr.ebbe :ravv~sata nel!la aircostan~a che il primo agi'suale e deHa ragionev;otlezza, ipeli:Chlè non •si costrmge il rappresentato da'l falsus procurator a TÌicommciare ex novo un processo iniziato neri suo mteTe,sse, e condotto ,ffi modo da Lui gtudilcaio .soddisfacente, le 01pposte aorgomentaztoni non ap1paiono insuperabHi. Contll"o 1'opiindione che eSICiluJde la ra11irfioc•abilità ;pe~rchè ritiene nultlo, o addirittura melsl.istente, H rapporto •processua,le instaurato da o contil'o ill falsus procurator, è stato osSeT•vato da un J:ato che la teoria d~ raworto processuale ·i!nes~stente n1on è nella logica del si1stema ;perehè se fosse dato di coocepd!re un iraipipor·to veramente ineststente non ci sa.rebbe alocun mezzo .per far 'dÌichiarare tale inesistenza, daWaltro che taLe !Pil"OOOSISO non è IIJJuhlo, ma Ìlmpil"ocediJbhle, ovv.ero s1e•condo all1lrra •Ìimpostaz1oi!lle, che hl vizto dehla domanda del falsus procurator, è vizio di inammilssi:biiUtà de1Lla trattazri1one del merito, 'comportante che ·la domanda, pur essendo valida •come >tale, non 'SaTebbe tuttavia ammirs&ib'iloe come domaiiJJda del pr.eteso rappresentato, o nei suoi con:l!roiiJJti. Nè valle ~sorstenerre ·che la Legitimatio ad processum, quaile ;pil"esupposto pl'ooossuaJ.e, secondo ·cla1ss~ca opiJnione, deve sussis.tell"e al momenrto derJ..la domanda ·essendo sufficiente richiJamare m prorposlirto, an,cora una vo,lta, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 877 l'efl:ietto retroattdVlO, •con 'Salvezza delle preduJ:s>ioni, che s'i accompagna a11ione del dominus. Deve darsi, al riJguardo, il dovuto rii!l :s~getto rappresentato illl primo g.rado da. un falsus procurator !pUÒ appel.ll.&-e, nei termini ·di ilegge, aiV'Vetl'ISO Ila sentenz•a emessa nei ooncflronti di questo (lllillche se noo gli sia stata notificata), comport!llilldo la pvorposizione dlel gravame vo~to a sostenere J:a :liOIIlldatezza deill!a domanda di mer·ito ,cOIIlJtenuta n,ehla ciltaZJione illltlroduttiva, come imprescinJdibilie pl'esuppolsto, la volontà di ll'atifica, ooo eff•etto retroattivo, degli atlli proceSSUJa'Li ·compiuti in suo nome e la conseguente legittdmazione a!hla iliil:pulglnaZiiO!Ile quale parte .originaria del rarpporrto rprocessua[e; nè può essertgl!i opposto che tale le~ttimazione spetti esc1usiwanente ai soggetti ISoccombenti parti del g~udi:z;io dd rprfuno .grado, :llra i q'll!ali deve essere egli 'PUT·e annoverato all;a stregua del prrmcip·to di retroarttilvità. Con H .l'l~covso :prd11Jcilpale, che ora vilene illl considetraZiiO!Ile, !',imprenditore Bertnillli, lamentando la viollaZiione e cfallsa applilca~ione degtli arii~ colli 104-107 e 109 deil :r.rd. 215 maggio 18-915·, n. 3·50, !Contenente le norme de!l regolamento per 1a dire:z;tooe, contabdfiJità e coH:a!Udaziooe dei ~arvord dello Stato, 1di !Competenza deil Mwstero dei Lavori Pubbli.ci (ind~scutiJbilmente app!lilcabhle ail. raipiporrto di apparl·to illltertcOtriSO •con l'ETFAS), sostiene- 'Come si è già sintetiloamen.te a!ooen.nato·- che la Corte d'appell1o ha •erroneamente illlterrpretarto ·l'arnt. 107 iii quale comporta- a suo avvilso -l'accetta~ione definiti'V'a dia paJI"te deilil'appaJ.tatore che· non abbia sottoscritto iJl. vooba1e dii: 'col!laudo, o· l'abblia sottoscritto SetllZJa l"lilseTve, de]lle dsU!ltanze di •esso solo illl ordine all.le 'deteiVIIJJinazioni e dieciJsiJoni definitiV'e deUa 'staz'iJone appail.itante dillatazdJOIIl!e . del mgiOillamento svolto nel momento dii f01l'ffiru1azione de(). dilsposirtilvo medesimo. Vi è an2litutto, in questa sede, 'Un mutamento di fOIIl!do nellile tesi difoosi< ve del Beriil!illl!i. ,Davanti ai giludici di ,secondo ~grado egtli si era 1ilmdtato a negare che ~l'a~ccettazione d.ell oertilficato di co111aooo per mancata sottosooizione (su. ,cui l'Ente a~ppaltante si baisatVa per sostenell"e l'ilmproponibi[ iltà delle domandle a:Vanzate e qUJilll!di dii tutte le velatilve componenti) non potwa pirelsumel"si, e 'compOII'tall'e perciò le pretese cOillseg'Uenze neg:ative, avendo !l'rimpresa ,cOIIl!fermarto, con la ll'ichtamata Lettera 14 marzo 1964; 1e 11ilserve rpreoodentemente is~ilbte, ed espresso, qruli:ndi, chial'lamente vdlOIIl!tà OOIIl!tifartta taJII'a:c,cettaz.ione imp11cii1Ja. In appelllo, cioè, oon si ~acerva ques1Th011l!e da palrte de1l'·appailtat01l'e oillfoa la poq;rbata, l'ambilto di efficacia gÌIUif~diica ldell'a~CicettaziOIIl!e; non si !imlpostaJVIa nn diJscoriSO VQQto a ciJrcosCOCIWer,e, e tohiaTiaJIIlJelnte indiIilllvtdLg:&e le lf·ilserve ritualmente :llOII'mulJatte (p~reirserve c'erano state ed erano ]donee a giJulsrtidìioaa-e .[a rpr,eiJesa (e tutta [a rprertesa) di mag,gior'i. roompensi. Ed irl:wero iLa tesi grucidilca oggi, rper la priJma vollrtJa, a~anzarta, postulando l'autonomia del[a decisione sulle r·ilserve l'liJsrpetto ai!Jl'arprprovazione dell collaudo e rc.arattevizzando la 1iJq'Uildazione rcontenua essere, d.nfatti, La cc:mretta irmpolstazione da darsi aiLle ragioni .gj.1l!riJdiohe rche sottendooo il ipUilltuale motivo), non è 11ma tesi g,ÌIU- . r~di:ca SUJScettùlbile di ilnflUJixe Ìlmmediatamente SUJJ.la qwdifircazione dei fa11tii acceil'ltrati nell pvooosso, iin cui manca aprpwnto og,nii. ded'llZione cil'lca ila esistenza e la ;ritiUiailiirt;à deflle pveesirstenti rirserve, e cÌII'Ca J'mserÌimento formaile nelil'ra1Jto di teolllarudo di ·que1Jle treilati:ve a tale atto è che costituivano, Uche è scandito da adempio:nenti :rrilgoll'OJSa[IlJe'llte foro:nali, sanziornati da decadenze sruooossirve. Non sdlo ai .sen!Sd del!l'ail."t. 5,4 l'appa~ltatore è tenuto a fiT!IIlail."e hl r.egù.tsrtro di IContabilliJtà senza dHaziorne ogni qualvolrta g.]J vien:e presentato, i.rnlco~rrooldo altr.ilmenti in decadenza circa La contestaz~one dei fatti regiJstil."~ti, ma nella !Stessa decadenza incoore se, pm avoendo foro:nuil.ato 1e riserve, non !le espliiJciltJi. temperSII;:ùvamente. Inoltre, a parte 1e speci:fiJche presoriziooi de1gli arlt. 5:1 e 319, comma qruail."to e dell'art. 2a, costrwte oocoodo iiJl 'consueto schema per oui aJffia non e:ffiettruata, o non sviilurpiparta rdlserrva · :lia r~~oontro la preiClrusLone delile doo:nande r~el!ative ai fatti dooomeilltati nel reg.~stil."o, al termine 1dei 1arvori, dsrp,etfJo al :coruto finrue; l'arppaiLtatore nel sottosc11tverilo è teniUto a oon:liermail."e le ri!Serve già regoi.J;a~rme:rube .isctitte e non può f01'll11U111arnè di nuove, nè per oggetto, nè peil." imporrto; e se non sottolSICI'Iirv·e c dll conto lfi.rnlalle 'Si avrà peT' definitivaiiDeillte a1ocettato • (a!I1t. 64). Ed a!l]che ne:hla :lias1e de1hla ~collarudazi·one de11e opere il collauidaltolt'e è tenuto ad e'samina~re le so1e domande deWappal!tatore regolLarmente 1Jsor1t1Je nel regiistro di ~contabiwttà ,e confermate ne[l conto finalLe (all't. 9:1). Di frOillte alLa relazlione,segr~eta in ·Cui viene appunto esp:rresso iii. pail."ere 882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul1le r~~e (art. 100, ~comma secondo) staln.lno 11a reiliaziooe pa!lese SUilla oolllaUJdabiD.dità dell':Opera ed il certitficato di colfl:audo nelt1Ja sottoscrizione del quale l'aJppaltaillore può agghmgere eventua1Ji domande :r~spetto aiNe operazroni di ool!lauido, r:femne ll'lestaiildo le decadell2le gtà verddìioatesi a moote ded rocordaibi artt. ·54 e 64, per omilssioni di firme, di riiserve, o di esplilooiD!one del!le medesime nel registro di COI!ltabiJità, o per mancata cOil:lLfuTma del conto fi.inaJ.e: Le mserV'e che toccano Le opera7lioni di collaudo varuno pure esse espHcate; e, secondo la oosfJalllJte del sistema, se l'arppalitatore non firma H certtfica:to, o non formula o non esp11ca le riserve stesse, 1e riSUiltanze del oertifi,camo Si aJV'rartmo dia lui 'come definlitivamente accettate. Se poi rù.sel" Vie (ossel"Viazioni) vengono mosse r:~spetto all.o stesso certificato di colla11.1do, anche di esse de'V'e tener conto i:l coJil:auldatore dn un SUJppllemento alLa rela7liooe segreta. Questo 1Schematilco T-ilchà!amo al!Silstema 1di formUilazi:Oille delJle l'li:sel"Ve ~rmde chmm che le salV'ezze delJ.'i:mprenrutore i:n caso di mancarta sotooscrizione del certilfiJcato di colliaudo nOIIl opell'laiilO certamente per quel che 'attiene aflle dogliaiilze relative alLa fuse del collaudo, e vale a rilbadwe, comunqrue, che LLa salvezza teOl'~ca, non può dìiventll'le salvezm pnttiJca 1se le v'ilcende del shllgolo l'laJpporto processualle non consentaiilo pJù i: necessari accel'ltamenti ,cil'lca 1a ri1JUJalità delle singole domande ll'idierite a specifiche l'liJ~. Questo profilo 'dìi inammilssilbi1ità della questi:Oille i:ntel'lpr€ibath,a proposta, per il suo ll"ifiettetnsd. in una siJtuazione Pl'IOcessuafle che ooiJnvoLgerebbe accertamenifJi di :llatto, preSU!ppone che la illaffisa .iJntei'Ipl"etazd.on,e diell', aT't. 107, dedotiba tsia stata effetthnamente compiuta dalila Corte d'appelllo. v;ero è però 1che, ~con ev~ildente forzatull"a 11 rilcm'Tente postwa Ullla erl'loneità di inrtel'lpretaztone che ne11a sentenm impugnata non si lliln'V.tene. H problema m1lell"p;retativo ~che la Corte ha affrontato nell'esame dell'eccez~ one di improponLb~ld.tà per avvenuiba decadelllZa nOIIl !l"igUJaJ!'Idia'Va la indiv1duaZiilone dellJle Di:sultaiil.Ze del cell"ltifiCaJto del oolfuruido, dia aversi per • ,defitnilti'Vamente a~ccertaJte •, quando :llossero state formruJ.ate riJserve, la asseilita il.irmitaiba operatilv1tà delLe conclusioni fissate dal collooldo con riguardo tal1.tl'e!SaJme obbiettd.vo delLa contabilità iJn sè, e rispetto aicre opere, senza poogituldìizio per talli il"iserve (e cioè Pl'IOpri:o quei rprofiU Dtrodotti con H motiJvo Idi ~rilcomo), ma era ,ci:l'lcosocitto a fissare gLi e:ffietti che conseguono immeddlaltamente ~ omilssiOIIle di firma ( quehlo negarowo consisterne nelLa decadenza dell'91ppal1.taJtore dal potere di impugootre i dati contabi,M; 'e quelLo posd.ti:vo, rc01111SiJstenoo nena definitti'Vità, o inldillsoutliilb~il! iJtà di tali dati :che medd.ata:mente si II'iV'erbera suMa azionabillità dei dill'itti crui talli r:fatti contaibllli si ricoLlegaiilo~ anche rils[petto a comportamenti de[l['appaiLtatore ta:Li da escluidere, :iJn ipotesi, l'aJcqui.escenza. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 883 ]1. tema dem.'ambito e dei limiti de[ ceirlifrcaJto dd co&udo nel!l.a prospettiva dehle r~serve, non è trlattato affatto nefLla motdrvazi:onè delilia se:nJtenza ilmpu:gnarta. Questa pl'ecisa che 1a somma residurue dd L. 860.658 calJooilata aàla str,egua deill1a vi!lev~B.zione dei dati ogge.ttwamente effettuata dJafl. oollaiUdatoce, in base aill'esame de[ilia contabiiliità e deNe opere, noo è più contestabille a segrui]to dehla mancata sottoscrizione, siloohè deve dteneT'Si dedìn.~amelllJte accettata e non suscettli:bille di impulgnrazione, oono,S/tante a[l'omessa sottoscr.iz,ione :liacesse dscontro l'inlvfo della l!etiteTa. Ora, dn si:ffatti tennmi, la moti~azione è di dnduhbia esartmez~a perchè è certo che, vispetto a qruell.1a somma, non vi è polssibiillità gidiuridica di impUlglnazione. Ed 'è da notaa:·e che, l'a prospettiva in cui la Corte si è col!locata, l'ha condotta a dare m~mo rilievo a quewl'effetto (Hmirta:to) dti decatdenm, in un cer:to senso scootarto, mcentrando l'aT!giOmentazdone SIU quella che era L'oibliezlione dell'~ditore, il quale, ·costruirta [a decadEnZa come conseguenziallie ad un ·compovtamento di a:cquiescenm, negava la profi'l:a:b[Utà della COn!Cl'eta acquiescenza nehla specie, mvocando la lettera. Succmta, ma esatta, è la motivazJione dell'impugnata sentenza sul punto: l'accettazdone deMe vilsultanze del certilfiooto dd. collaudo, costitudlsce l'effetto 1eg&e delhla mancata sottOISicrizione, e non sd deve aver !lii,gumrlo ai1la volonrt.acietà dell'omissione 1cui l'effetto sd rloollega. Oootro la tesi della presunzi~e di acqwiescenza è stato, mvero, . esattamernrtle oss&'VIalto che iii. porl'le ca:so per wso la queS!biooe di specie per esct1uldooe od ammettere, a seoonda delle situazd<>llli di fatto, che il concreto compOIJ."tamento omiJsisiNo tenuto sd presenti come sufficientemente indicatJivo deil!l'olr'ientamento a:cquiescenrte dehla volO!tlltà, pl'OOOdendo evenrl:rlllaJmelllJte all'·esame della ·prova cbnilraria focnita, non si concilia con La fartt~spooie normativa dell'alrlt. 107 (e :te stesse ~coo~detraZiiond potrebbero rLpetersi p& l'apposiz;tone del[e dserve per 1a loro esplLcazdone). Questa non cOil!Senrte - infutti - di .configurare intel'lptetaziJOo:li del comportamento ~ssivo e di daa:-e ingll"e$o e prova contrarÌ!a. La :furma noo J.'laippl'leiSeta moda[irtà di esternazione del[a volontà dii oontestaa:e 'i d.aiJi ·contabili; e qudndd !la sua om~ssione non può far pr•esumere 1a vo: lontà 1con'tra~r1a di l!licquJ.escenza. L'accettazione dei dati conrtabNi, ove non la .si vogHa rLcostrudlre come presunzione assolruta iusis et de iure (diate ile cl'lwiche che dn 1generare tsi muovono a questa figma c•oocettuail.e), con ildentiltà di ~r~sulLtati può essere consLdera•ta come effetrtJo leg,aile delle norme reg<>lamentaxli. Alla rstregua rdell'arl. 107 d.n esame, se ['appaltatore non sottoscrive il cerrtiJficato di col·laudo si ha la fattispecie legale delll'Olll'~ssir"tarnza, rettifica l'affermazione traJSC!I'Iirtta [perrchè afferma che • iJn mantcan2la di parbtuizdone e di speciali norme ·che ~vedono rgli interessi :per ill ritMido, non !PUÒ fatrsi addebito all'amministrazione di non av•er osservato n termine per l'adempi;. mento dell'obbligaziione, importando la distribuzione delle spese e l'emissione dei relativi ordim di pagamento il'esercizìo di un potere discrezionale che sfugge a;l conrtrono rde1l'A.G. e .che, in ogni C!l!SO, esclrwde 11a possibilità 888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 827 del 19,24, non contengono alcuna diru-oga al priÌ!OJCÙip~o genooale dit cui ail.l'arl. 128,2 c.,c., diiJSposizilone - ~quest'.u11Jima - volita rprOipll.'io ad evdta["e un .illJLeci~o aa."ll'iicchitrnenlto a favore di Ul!l:a pa["te e dannJo dal1l'altm; b) nessu!llla norma, inoltre, dLspone che illlon silano dioVIIllti ~i intereslsi, che ~costiJtuliiscono ·hl ~corr~spettwo dehla nat'Uiralle fecondità del d~o; c) la prova dehl'mesLstenza di deroghe alla esigibildtà immeddata dd crediltd v·erso lo Stato s~bbe, ilnWle, da ravvma["e oohla 1eg~ge 26 genilllaio 19611, n. 219. Le censure sono infondate. Già questa Corte Suprema, con 'sue precedenrtJi decilstoni (,cfr. da l ultimo Caiss. C'iv., Sez. H, 6 ottobre 1971, n. 2737; Sez. 'l, 3 :liebbtraào 1~9·6,5, n. 172) ·ha 'l"Wenuto che dali complesso deilJ1e dLsposizion:i su1H:a contab111tà ,dJe1lo Stato, :pail'ticoilartrnen.te PeT l'art. 270, del tt1eglo1amento di contaM!ità generale 23 magglio 1924, n. 8,2,7, si evince ohe i debLti pecunJÌlaa:- i delilo S1Jat0, ID deroga . aiJ.la n011ma de(Ll'alflt. 1,282· C.IC., diJveMano l~quLdi ed esig1bhli e genru-ano, come tali, l'obbilJj;go del pagamento degli mtru-essi di dmtto a 1CM"~CO delil':ammin~tstraztone ·solo ,qu:aDJdo· ILa spe>Sa del!IJa ·competente ammin:iJstrazli:one sila stata oDdmata con l'emilssione deil ll1elatwo • t1tollo dii spesa ~. Ed iln'V'ero, la legg·e su1la contabi:liità generail.e deililo Stato pr;evede una compil,essa sooie di a~dempÌimenJtd e coni1Jrol1i cui è cOilllddzionaJto l'wdme di pagamento di UIÌl debito. Basti al roguoodo, tra l'alltro, consi!detl"IM"'e: a) che prjma de11a emÌISsiO!lJe deil .f;i,to[o dii spesa deve procede11si, a n011ma deill'art. 270 del regoLamento n. 8-27 del H)214, :aH'oper:azd:one di il:tqllJ!~dazltone del 'credito oggetto del titolo medesimo, o:pffi'aztone 'con La quale deve essere ,precisato il dfuoiJtto a~cqudJsito dal IOOeditore dehlo Stato nel SUJO effettivo importo, e 'ciò dopo iil :necessario esa~me deli documenti comprovall'lti l'esistenza 1del 'credito (ru-t. 277 del 'citaJto regolamento); b) che f',ail't. 55 della 'Legge sulla IContabiHtà pvevede, moltre, per itl ipa!g'aJmento deLl1e somme dovute, Wl .complimento di moltep1Lci formalità e controlili da rpail'te dii funzionarri espressa~meDJte ilnwca1Ji dialla norma anzidetta. delLa configurazione di un termine al quale ri:fa!l'lsi p.er .adduTre l'esistenza d el ri twdo • . La dottrma però è nell'>assoiluta prtevalenz:a, contraria aill'i!ndirizzo del s.e. Vedasi oltre gl:i AA. richitamati in nota :a Cass., n. 1712 del 1965, GIANNINI M. S., Le obbligazioni pubbLiche, Città di CasteLlo, 1964, p. 86 seg.; !ANNOTTA, In tema di adempimento da parte della P.A. di obbligazioni pecunarie, in Foro amm., 1964, II, 97; ANIELLO, Osservazioni in tema di obbligazioni pecuniarie dello Stato, in Foro pad., 1966, I, 1119. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 889 Drmcwe, se è vero, come pemltro gtà aff·enmato da questa Corte nelJla r1corc1Jata sentenzia n. 172 del1,965, che •in via giea:l.emle 1e regdle di diritto oomrme suhl.'aldempimenrtJo e sugli: eflietti deill1e obbil:Lga2Jioni si a!ppililcarno ailllche ai debiti deihlo Stato, è a,l1Jl'eiJ1Jaiillto ~o che tali :regolle pOISsooo esseTe de!rog.ate dalle accemlate disposizioni coli1tenute nella legge e nel 11:1egolaJineilllto su:Llia conrtJabil1ità deill1o Stato, le qUJali non oostttu~scooo. norme i!IJiteme di cUnata integl"almenli altri requisilti. (compatibilità del trasporto con l'integrità della strada, eccez:ionalirtà del ca·so ed esistenza di giustificati motivi), la ve\rifica de,i quali è peraltro rimessa aLl'apprezzallllento degli organi amministrativi e non è silndacabile da parte del giudice. Perciò, siccome il1 carico non superava i limiti potenziali l'i:sUJltanti dalla li!cenz1a di ci.rcolazione, l'autov1zz1azione averebbe potuto essel'e concessa, e deve essere sanzionata soltanto la sua mancaxwa, applilcanldo appunto l'art. 10 del cod. strad. La censura è fondata. Dal confronto e dal colleg·;:ùnento tra gJ.i artkoli 10, 33 e 12.1 del cod. ·strad., 11ilsUJlta che ~ enti propriletari delle strade possono autoriz- . zare deroghe ai Limiti massimi di peso, :llissati. iJn via generale de]['art. 33 per le varie categorie di v·eicOili, iJn tre ipotesi tassative e semprechè non venga superato • iJ limite potenziale di carico indicato nella carla di circolazione •. Le tre !ipotesi sòno· queJ.Qe prevÌiste nelle ·lettea:e a), b) e c) del pr!Lmo comma deLl'art. 10 riguardanti, r]spettivamente: il1 trasporto di cose indi'V'iJsilbiJi, e perciò insuscettLbili di essere ripartite in rpiù carichi (lett. a), il tm~sporto di cose ··che, rpur supea:ando ·la portata utile e pur essendo divisibiU., può .tuttavia essere consentito • in casi eccezLon.ald. e per giustificati motiv-i • (le.tt. b), e la circolazione di ve.~coli ecooZlionali per dimensiond e per peso (J.ett. c). Pertanto, melllltre iii rilspertto dei limiti potenziailii. di cail."i'Co è iJ confine obiettivo che non può essere superato. iJn nessun caso, ed m ordine aJl quale nessun potea:e discrezionale di deroga è cOI!l!ferito ag[i organi ammin.ilstrativ-i (al't. 10, comma 5, e art. 121), entro quel confilne la concessione defll'autorizzazione è rimessa all'apprezzamento di tali organi, i quaLi de'V'ono valutare caso per caso l'esistenza degli altri requi- (l) Sentenza di particolare interesse, che interpreta e coatrdina l·e nome degli artt. 10, 33 e 121 del codice stradale sui trasporti eccezionali. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 893 sitd, .sia di 'Crur,attere gooeraJe (come la oom.palttbmtà del tiraspor·to con la 'COI[)Jservazi:Otne del manto stradale e la stabilità dei manurfatti: art. 10, comma 4), sia di carattere particolare (come l'eccezionalità e l'esisrteruza di giusti.tlli:ca:ti motilvi: ~art. 10, lett. b). Ne consegue che. i trasporti eccedenti la portaifla utile vanno dtstinti in due categorie·: quelli noo. auto-· rizzabHi, pevchè compm.tan.o il supera:mento allliche dei ilimiti potenziali di ca:riloo del veicolo, e, perciò, sempre legi-ttimi; e queil.iLi che, riJspettrulido i limiti .suddetti, possono essere autorizzati, sta pure a date condizioni e ·col rispetto delle cautele di volta iJn volta prescrttte. L'HLegittimià · di questi uLtimi trasporti può, dunque, sussistere o meno,- a seconda che !l'autorizzazione - astirattamente concedi'Wle - sia stata ,iJn concreto con·cessa o non, o, se concessa, sia stata o mea::to il'l1spettata nelle sue modaiLità. Le iln:frazioni ·collegate a ciascuna del!le dipotesi ora descriltte comportano up. dtverso sistema sanzionatorio, essendone· evidentemente diversa la gravità. La sai!1Zi:one più grave, prevista dal terzo comma dell'rurt. 121, è riservata a chi ·oi:roola ·oon un •car>~co supertore a que·l1o utile, :se aJ veLcolo non è 'stata riconosciuta una portata potenziale o se quella rroonosciuta viene superata: .cioè a 1chi effettua un trasporto, non ,solo non autorizzato, ma RI[)JChe non auto'l"àlzzabi!Le, perchè, a .prescindere dalle altre condizioni ri!chd:este da~le legge, manca anche ed in primo Juo•go l'idoneità del vetcol:o a tra:spo!l"tare il cail"ico di cui si tratta. A 1chi, iJnvece, circola con un carico che supera bensi la portata utile, ma non quelJJ;a potenziale, idconoscdwta al veicolo, deve essere a:ppltcata la sanzione più lieve, comminata daJ sètttmo comma dell'ar>t. 10, gilacchè ·si rtratta di un :raspoTto autO!l"izmbile, anco~chè in conCil."eto non autol"lizzato; e J.'irrullrazione consiste appunto nel non avere richiesto, o comunque ottenuto, il'autO!l"izzazione, ovvero nel non avere ottemperato a1le presodzi:oni dettate dagli organi competenti. La differente €'1[)Jt[tà deLla sanzione è ampiamente giustificata dal :11atto che, 'quando il i1iJmite potenziale di carico non è supemto, !il :trasporto è illegilttimo soltanto perchè non è stato autorizzato, ma viene però effettuaJto con un veicolo ,che è stato ooonoscLuo idoneo ad effettua:! l"·lo. Ricorrendo questa oondizione non è nè necessario, nè CQI[)Jsentdto, che il grudioo indaghi ex post se l'autorizzazione sarebbe stata iJn coocreto ·cOIIllcessa, ove ::tlosse stata richlesta: per·chè da un lato basta Ja sua mancanza a rendere applilcabille Ja sanzione di cm a:lll'art. 10, comma 7, e, daliL'ailtro, basta la sua concedibiJJiltà per escludere \lia più grave sanziooe di ,cui all'art. 121, comma 3. La sentenza denunziata, che non si è attenuta ai criteri suesposti, deve dunque ·e,ssere ,cascata, con r'invio ad altro Pretore, che dedder-à l'opposizione atpplicando tl seguente prillllcipio di didtto: • iLa vi:o1aztone 894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO commessa da chi effettua senza l'autorizzazione prevista daU'ai'It. 10 del cod. strad. 11 trasporto di un carico eccedente la pol'ltata utille del ved!cdlo, ma non la portata determi.nata dai limtti potenZ'tali di carico l'lilsultanti dal documento di circolazione, è rpun1ta a .norma del settimo comma delJ.o stesso art. 10, e non a norma dell'art. 1211, comma 3 •. - (Omissis). CORTE DI APPELLO di Perugia (Magistratura del Lavoro), 28 gennaio 1970, n. 30 - Pres. Soggiu - ReZ. Cea:netrbi - Ministero delle Finanze ·c. Valecchi Giruserppina (avv. Secondari e Lorenzini). Lavoro - Lavoro autonomo - Criteri distintivi dal rapporto di lavoro subordinato. (c.c. artt. 2094, 2222). Lavoro - Intrinseca natura del rapporto - Intenzione dei contraenti. (c.c. artt. 1362. 2094, 2222). NeZ contratto d'opera iZ prestatore di lavoro promette it risuttato deZZa sua attività, mentre neZ contratto di Zavoro Ze parti convengono una semplice prestazione di energia Zavorativa senza diretto riferimento aZ risultato aZ quaLe taLe energia è indirizzata. IZ modo di ccmjigurazione deL rapporto, indipendentemente dat nomen iuris adoperato, costituisce valido criterio per l'identificazione deLla fattispecie negoziate cui Ze parti hanno fatto ricorso (1). (Omissis). - Valecchi Giuseppil!la, che dal 1949 al 1961 aveva provveduto alle pulizie dei locali dell'Ufficio delle Imposte dirette di Foligno, con atto 23 dilcembre 1964, rbraeva ii.'Ammil!lilstta21ione Final!lZ'iarda dello Stato dil!lanzi al pretore di 'quel!la città per sentir condannare detta amminisrflrazione a cOl'l'IÌJspoodere iLa somma di L. ·5·.775 per ilndennità di ·prea'V'Viso e di L. 49.230 per indennità di il!icen2liamento. · Costituirtosi. hl. cOI!ltraddrL'IìtorJ,o, l'mmninisrbra2lione negava di dover ail.cul!lchè, rperchè ~ rapporto esistito tl'la il.'atim~ce e l'Ufficio delile impo- (l) La 'sentenZia 1delila Oor2.~ (1). (1-4) Circa J'autonomta deLla disciplina introdotta daJ. t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, che ha coordinato ·la precedente n01rmativa sugili interventi a favor·e deJ. Mezzogi01rno, vedasi, anche per riflessi sul piano urbanistico, Sez. VI, 5 giugno 1970, n. 496, Consiglio di Stato, . 1970, I, 1097 e segg, (*) Alla redaZJione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MARÌuzzo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 899 E' manifestamente infondata la questione di Legittimità costituzionale dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con il principio di uguagtmnza stabilito dall'art. 3 delta Costituzionè: e ciò poichè La diversità della procedura prescr~tta ai fini del deposito de~la indennità rispettivamente dell'art. 30 della legge 25 giugno.1865, n. 2359 e dall'art. 147 clel t.u. 30 giugno 1967~ n. 1523 è oggettivamente giustificata dalla normativa speciale dettata, infatti, per meglio realizzare ta :finalità di industria'Lizzazione del Mezzogiorno (2). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con t'art. 42, 3•, comma della Costituzione, poichè l'obbligo di far salvo· l'indennizzo nei casi di espropriazione per motivi di interesse generale non esige che quest'ultimo sia determinato o liquidato (e quindi depositato) prima dell'emanazione del provvedimento di esprCYPrio (3). Legittima.mente il Prefetto omette di pubblicare l'avviso con l'indi. cazione dei giorni in cui i periti procederanno alla stima dei beni da esprCJIPriare, ai sensi di quanto prescritto in via generale dall'art. 36 · àella legge 25 giugno 1865, n. 2359, prevedendo l'art. 147, 3• comma del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, che tale fase del procedimento sia sostituita dalla predisposizione a cura del Consorzio espropriante dell'elenco dei beni soggetti ad esproprio con l'indicazione dei prezzi offerti per ciascun bene (4). E' legittimo il decreto di e·sproprio che si Limiti ad indicare i meri dati catastali dei beni espropriati, ancorchè sia omessa l'indicazione dei rispettivi con:fìni, nell'ipotesi che, al :fine di consentire l'esatta identificazione dei beni medesimi, si faccia richiamo nel provvedimento al piano parceltare, ove con apposta rappresentazione gra:fìca sono indicati i confini delle particelle ed il punto in cui esse vanno suddivise ai :fini della espropriazione (5). ' (5) Sempre con dferimento specifko ahle opere per l'LndustriaJ.izzazione del Mezzogiorno cfr. Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 536, Consiglio di Stato 1972, I, 931 e segg. CONSIGLIO DI STATO, Sez. l'V, 10 april:e· 1973, n. 385 - Pres. Potenza - Est. IannQtta - Soc. Montecatini Ed~son ed ailrtJri (avv.ti Ce~ciello e Soo:Tentino) c. Cassa Opere ~str·aorrdinari:e dii: !PUbblico interesse Itailta meddionale ('avv. Stato ·P~olesi). Mezzo~iorno - Cassa per il Mezzo~iorno - Dinie~o di contributi - Procedimento osservato - Le~ittimità. 900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mezzogiorno - Cassa per il Mezzogiorno - Diniego di contributi - Osservanza di precedenti direttive - Legittimità. E'· legittimo il diniego di contributo richiesto ex art. 18 della ìegge 29 luglio 1957, n. 684 atta Cassa per il Mezzogiorno, ove risulti che il Consiglio di amministrazione di questa, prima di adottare la relativa delibera, abbia ampiamente discusso sui criteri da seguire per la concessione dei contributi stessi (1). Qualora in sede di direttive da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sia stata esclusa la erogazione di contributi nette i(potesi in cui le singole unità proq.uttive non realizzino un prodotto vendibile sul mercato, legittimamente la Cassa per il Mezzogiorno nega la conces. sio11!€ del contributo in difetto di tale requisito del prodotto·, allorchè i quest'uttimo sia in concreto preordinato alla produzione di altro bene attraverso un unico processo produttivo, a nuHa rilevando la mera vendibilità merceologica del prodotto stesso (2). (1-2) Massime da approvare in quanto applicazdone di principi generali. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 apri•le 1973, n. 395 - Pres. Pmenza - Est. Battara - Serafiini (avv. Pa!llottitno) 1c. Minilstero dei LL.PP., de1la P.I. e rde,i Trasporti e Comune d.i Roma (avv. ·Rago). Piano regolatore - Illegittimità parziale - Conseguenza - Illegittimità dell'intero piano - Esclusione. Piano regolatore - Vincoli di destinazione e limiti di edificabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (1. 19 novembre 1968, n. 1787, artt. l, 2 e 5; I. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7). Giustizia amministrativa - Piano regolatore - Censure relative alla osservanza di norme del procedimento - Proposizione di queste da parte di soggetto proprietario di area ricadente in zona diversa da quella modificata con il provvedimento che si assume viziato - Interesse - Non sussiste. La pqrziale invalidità di un piano regolatore generale non importa l'annullamento deLl'intero piano, risoJvendosi ogni piano in una S(!rie di pre•scrizioni concernenti l'assetto di tutto il territorio comunale, di takhè la illegittimità di una di queste non si riflette necessariamente PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 901 sulle aLtre: in conseguenza, ove il piano regotatore approvato si discosti da una delle prev'iisioni sulle quali era stato richiesto it parere del Consiglio di Stato, t'inosservanza dell'art. 1 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466, che fa obbligo per il Ministro competente di sentire il Consiglio dei Ministri in detta ipotesi, si traduce nell'itte•gittimità del piano soltanto in relazione alle previsioni in questione, conseguendo l'illegittimità delt'intero piano nel solo caso in cui il piano approvato si discosti in toto dal parere ovvero in difetto del parere ste,sso (1). E' manifestamente infondata la questione di legittimità cost'i!tuzionate degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4 della legge 17. ago·sto 1942, n. 1150, cosi come modificati dalla legge 19 novembre 19168) n. 118,7, per violazione dell'art. 42, 3• comma detta Costituzione, poichè i vincoli posti dalle suddette norme non si risolvono in una limitazione a tempo indeterminato dello jus a,edificandi, sebbene in una limitazione della durata degli stessi per l'adozione dei piani particolareggiati e per t'autorizzazione dei piani di tottizzazione convenzionale (21). Non può essere riconosciuto alcun interesse all'impugnativa del decreto presidenziale di approvazione di un piano regolatore generale da parte del proprietario di area posta in' zona non interessata atte modifiche introdotte al piano adottato dat Comune, ancorchè sia dedotto t'omesso previo rinvio a quest'ultimo del piano stesso per t'adesione alle modifiche così introdotte ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (3). (1-3) V:edasi., in temntnd, ,8ez. IV, 19 ottolwe 1971, n. 890, 1l Consiglio di Stato, 1971, I, 173·9 .con giurispl'udenza e dottrina ivi richiamate. (2) L'lincostituzionailità della disciplina in 'esame è stata dichiarata con sentenza 29 maggio 1968, n. 55 della Cocte costituzionale m questa Rassegna 1968, I, pag. 661; 'cfu". aoohie ,s.ez. IV, W ottoblt'le 1971, :n. 8'89, 1t Consiglio di Stato 1971, I, 1733 e segg. CONSIGLIO DI rSTATO, Sez. IV, 10 apri!le 1973, n. 397 - Pres. Potenza - Est. B~anese - ComUJne dd SenaLes (avv .. ti Gwtner e Pl,acmi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bistolesi), Comune di NaJPoili (arvv.1ii Jochberger e ~osper>i), Comune di Bolzano ~arvv. Giam:IJni), Comune di Meriimo (avvAli BlWbato e Costa) e Coon'UIOe di Mal"Lengo (avv. Riz). Competenza e giurisdizione - Imposta comunale Industrie, Commerci, Arti e Professioni - Riparto tra più comuni - Decisione gerar• chica del Ministro delle Finanze - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste. ., 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte comunali e provinciali - Ripartizione tra più comuni - Criteri direttivi - Elementi di valutazione - lll~ggittimità. (t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161). Rientra neLla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato conoscere del provvedimento del Ministro delle Finanze adottato a seguito di ricorso gerarchico avanzato · contro il riparto tra più Comuni dei redditi prodotti ai· fini deLl'imposta comunale sulLe indust'l"ie, commerci, arti e professioni, risolvendosi la decisione gerarchica in un atto amministmtivo contenente la discrezionale valutazione deLl' Amministrazione in ordine alla rilevanza dei singoli elementi determinanti il riparto in concreto attuato (1). Secondo quanto prescritto dall'art. 161 del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 la ripartizione del reddito prodotto in più Comuni va effettuata, ai fini dell'applicazione dell'imposta suLle industrie, commerci, arti e professioni, tenendo conto non soltanto dei Comuni ove il ciclo produttivo si conclude, ma anche di quelli nel cui ambito l'industria dà corso a cicli produttivi in funzione della realizzazione del reddito: è, pertanto, illegittimo n provvedimento del Ministro delle Finanze con n quale sia assegnata una percentuale irrisoria di detto reddito al Comune nel quale siano concentrati una diga, un bacino, un canale ed una condotta forzata di una àzienda elettrica consorziale (2). (1-2) Con le due massime in rassegna J.a Sezione 'ha dato puntuale applicazione al.J:a sentenza delJ.a Corte di Cassazione SS.UU. 27 febbraio 1971, n. 830, Giust. Civ. 1971, I, 1267: e ciò siJa sul punto ireJ.ativo all'esistenza delJ.a competema giurisdizionale del ConsigMo di Stato in tema di irilparto tira più Comuni deJ. reddito prodotto e non, [.IlJVece, in ordine . . aLla sussistenza dei presupposti di fatto, .sia, per quanto !l'iguaroa il merito, ciroa la applicazione delJl'art. 161 deJ. t.u. 14 settemb:re 1931, n. 1175. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 aprile 19•73, m. 432 - Pres. Mere• gazzà - Est. Cairborne - Di•ana (.avv.ti ATagorna e Pirocchi) c. Minilstero dei LL.PP. (avv. Stato Siconoùfi) e Soc. coop. :m La'V'OrO (avv. Raspa). Atto amministrativo -Atto confermativo - Nuova istruttoria e valutazione di nuova pretesa - N o n è tale. Edilizia popolare ed economica- Alloggi cooperativi- Verbale di consegna- Termine di 30 giorni per l'occupazione- Inosservanza del termine da parte dell'assegnatario - Decadenza - Legittimità. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 903 Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Decadenza dall'assegnazione per om:essa, tempestiva occupazione - Sanatoria ex legge 9 febbraio 1963, n. 131 - Non si applica. (1. 9 febbraio 1963, n. 131). Non ha natura confermativa t'atto amministrativo adottato sulla base di nuova istruttoria e di fronte a richiesta diversamente fondata rispetto a queLla in precedenza respinta (1). E' Legittima La dichiarazione di decadenza dall'asseg~zione di atloggj. o coaperativo per omessa, tempestiva occupazione neL termine di 30 giorni posto neL relativo verbaLe di consegna, ancorchè non risulti la specificà sottoscrizione detta clausoLa suddetta: it rapporto, intercorrente tra La cooperativa assegnante e socio assegnatario non è, infatti, riducibite entro schemi meramente privatistici, di tatchè è improprio it riferimento ad istituti che trovano significato in rapporti di mero diritto privato (2). · Non è applicabile la sanatoria prevista daLla. legge 9 jebbraio 1963, n. 131 aLL'intervenuta decadenza daLL'assegnazione di alloggio cooperativo per omessa, tempestiva occupazione, ave risuLti debitamente t~ascritta nel Telativo verbaLe di consegna la narma che commina La decadenza aL socio che non occupa t'appartamento assegnato entro it t,ermine di 30 giarni e risulti, del pari, che il verbaLe sia stato a suo· tempo regolarmente sottoscritto daLL'interessato (3). · (l) Giurispirudenza costante. (2-3) Massime da approvare: dr. Sez. VI, 29 novembire 1966, n. 944, n Consiglio di Stato, 1966, Lr, 2219; ,suU'applicabilirtà deliLa legge 9 :febb: rad.o 1963, n. 131 vedasi Sez. VI, 29 ottobre 1966, n. 807, ivi, 18156; Sez. VI, 18 orttob'fle 1966, n. 747, ivi, 1804. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 apri.>le 1H73, n. 415·5 - Pres. Uccel'~ toll'e - Est: P~anese - Colombo (a'V'V. Pdrooa11.1di) c. Mim.lilstero deHa Di.:fusa (avv. Stato Ferri). Ricorsi amministrativi - Silenzio della Pubblica Amministrazione - Provvedimento emanato dopo la scadenza del termine - Cessazione della materia del contendere - Non si configura (d. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Ricorsi amministrativi - Decisione tardiva di ricorso ~erarchico - Proposizione di ricorso straordinario contro la decisione tardiva - Conseguenze in ordine al ricorso giurisdizionale già proposto contro il silenzio - Rigetto - Irrilevanza. 904 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DÈLLO STATO Militare - Servizio di leva - Esonero - Diniego - Motivazione insufti• ciente - Illegittimità. Trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6, de l d. P .R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la decisione del ricorso gerarchico, l'eventuale, successiva adozione del provvedimento decisorio è •inut1ldJter data, ove l'atto amministrativo già gravato in via gerarchica sia impugnato in sede giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario; pertanto, il provvedimento di rigetto tardivamente emanato è inidoneo a produrre la cessazione della materia del contendere in sede giurisdizionale, ancorchè possa valere, al più, come nuovo provvedimento neLl'ipotesi che all'organo gerarchico sia riconosciuto un potere di intervento d'ufficio (1). Al ricorso straordinario proposto contro la decisione del ricorso gerarchico tardivamente emanata non pu() esse,re riconosciuto alcun effetto in ordine all'ammissibiUtcì del ricorso giurisdizionale tempe'stivamente promosso, dovendo la decisione mede:sima essere considerata come mrutiliter da•ta (2). È iLLegittimo il provvedimento col quale il Consiglio di leva respinge l'istanza di esonero dal servizio miLitare in base alla generica formula secondo cui • con ~a pwrtenza delL'iscritto la famiglia acquisita non viene a perdere i necessari mezzi di sussistenza • (formula predisposta conte. nuta in una stampiglia con l'aggiunta a penna della parola c acquisita • ), ove manchi qualsiasi cenno al processo logico seguito per giungere alla decisione ed alle deduzioni poste a sostegno di tale convincimento, in rapporto alla domanda ed ai documenti dell'interessato dai quali risulti che la famiglia acquisita del medesimo (moglie e due figli) vive con iL suo solo stipendio (3). (1-3) La nuova disciplina dei ricoo-si ammi'IlJÌJSitirati'Vi in:brodotta con il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha indotto il .Consiglio di Stato a mutare la rprQIIn'ia precedente, ,consolidata giurisprudenza in tema di ,cessazione della materia del contendere, determinata dalla decisione tardivamente adottata in via gerarchica: cfr. •sotto tale ultimo profilo Ad. ipil. 3 maggio 1960, n. 8, Ccmsiglio di Stato, 1960, I, 822; dn dottrina vedasi: .CAPACCIOLI, Prime considerazioni sulla nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, G'iur. it., 1973, IV, I; FAVARA, Il ricorso amministrativo dopo la istituzicme dei Tribunali regionali amministrativi, Riv. dir. P":Oc., 1972, 619. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 Luglio 1972, n. 2573 - Pres. Giann: attasio - Est. Longo - P. M. Del Grosso (conf.). - Min~stero delle Filnianze (avv. StartJo A1i.bra~ndi) c. Falilill:ne11.11to Lotito. ' Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale fallimentare - Assorbe la competenza del tribunale del foro erariale - Coincidenza di territorio - Esclusione della questione di competenza. (r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23). Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale fallimentare - Credito non ancora insinuato· - Opposizione della curatela in sede ordinaria - Ammissibilità. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 96 e 101). Dopo la dichiarazione di faLLimento tutte le azioni di accertamento dei crediti, e quindi anche quelle relative a tributi, debbono convergere nelLa procedura concorsuale in71-anzi al tribunale fanimentare; tuttavia non può porsi una questione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale fallimenta1·e quando e·ssi non siano territorialmente d~ti (1). Dopo ta dichiarazione di falLimento ma prima che il credito sia insinuato, La curatela può proporre oppOISizione contro L'ingiunzione intimata al curatore per supplemento di imposta nei modi ordinari, non ess~ndo possibile 'in questo momento l'opposizione innanzi al giudice delegato al fallimento (21). (l - 2) Questa sentenza con rapidissimi accenni :dsolve, non sempre esattamente p["obl-emi assai compLessi. J?r.endiamo atto, quanto aLla prima massima, rdeWaffell'mazdO!lle che la COOI1!Petenza del tribUJnale faLlimentare [p['evale su quella del tribunale del foro delLa PUibbldJca Alffimintstrazione, come era già stato af:lierlmato da1la Sez. Unite (22 Inla['zo 1972, n. 879, Giust. civ., 1972, I, 1274). La prima massima è però in netto contrasto 'con la seconda. Se, per ragioni di mera tecndtca 'del procedimento, si esCiltide 'che la curnte1a possa proporre innanzi al rfribrmalè :li:rlUmentooe domande inerenti a ~crediti ID!OU ar~~cora diniSinuati si ,che deve faJr rico:11so altl'azione 011dinaria, questa azdOID!e non va più l{n'oposta innanzi al Tribunale :fallimei111la~re ma a quello del foro deil.lo Sta~to; e tla stessa regola dovrebbe va~lere rper la doma~nda rp~ro906 RASSEGNA D~LL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - Con atto di opposizione not1Ifìcato i'l 17 mar:w 19.67, l'aVv. Adolfo La Volpe, cu~ratore del faHimento di LIU!i!gi Lo Tito, conveniva innanzi aiJ. tribunal•e di Bari l'Amministrazione delle F~nanze dello Stato, ·esponendo: che ·CO!ll II'ogi11o !ll!Otaii' Oa~rbOFlle del 17 marzo 1960, l·a società • Ftscambi • di MHano aveva concesso un mutuo di cento miLioni al Lo Tito, imprenditore edile in Ba!I'i, per •la costruzione di uno stabile di' 'Civile abitazion·e non di lusso; che l'atto era stato 11egistrato in Bari, con i ben·efici fiscali accovdati dail.la legge 2 luglio 19·49, n. 408 (art. 18); 'che 'C'on ingiunzione fiscale, notifi,cartla il 7 mar2lo 1967, l'Ufficio del Registro di Bari av•èva intimato aHa Curate,la · de·l fallimento, nel rvattempo dichiaràto, del Lo T1to, di pa1gare la somma di L. 1.721.5'90 per imposte complementa-ri di registro e ·ipote·cada (compresi re·lativi dn:teressi e .spese), ossia 1a differenza tl'ia il'imposta .già pell'cepita e queB:a normale, ·e ciò in quanto non era stata dimostrata ne·i termini di i·egge Jia ~[sfbenJZéll dii. alliCIU!ni dici pve~osti dlell lbenefilcio irwocato. Ciò premesso, la ·cura·tela opJPOOlienrte chiedievla « 'R!llilliULlia!I'sru » il' iil!g1i.IU!n~olllJe come illegittima, sussistendo le condizioni richieste per l'agevolazione fiscail.e. L',amministra:llione convenuta res~steva all'opposdz,i:one, chiedendone H rigetto n·el merito e successivamente, neil corso dell'·istruzione della ·causa, sosteneva in linea principa·le doversi dichiarare l'improponibilità e l's01Iwbamente dire che a seguito dell1a 1dichiamzione dd fallimento la Fitnanza è costretta a p;ropmre, con l'tinsrunuazione, una domanda gi1udizia[e di acCie['tamento positivo in sostituziOlllJe deil.l'ooCie['tamento iÌ!ll ·sede amministrativa. L'accertamento in sede ammi,nist!'ativa pruò ·e deve esse!I'e PII'onrmciato 'e 1se dopo ll'insmuazione il CI'iedirto viene anrmesso, sd anrmette il cr.edito accertato dalla Fiinanza e non conrt;estarto e non .g,ià un credito •Che si accerti conveiWiOlllJalrmente, col consenso deil.la C'Ul'artJeil.a, in 'sede di msinuazione. Quel che viene meno con ila dichiarazione QJi faHimento è so[1Jan.to (art. 51 e 52 legge :flall.) l'azione esecut!iva individuale. Ne consegue che 'La Finanza deve Semp!t'e eleva~re iil supplemento (accer1mnento) nei confronti della curatela, ma non può metter lo in. riscossione con esecuzione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1 907 l'Amministrazione aveva rivolto istanza di ammissione tardiva del credito e, in rprosieguo, al trlibnnale 'ia1ililmellltare, ai sensi degli a~t. 96 e seguenti delLa ~legge sul faHdmento. Oon sentenZJa d~positata :Ll 7 ottoooe 1969, dLl trà:boo.ale dilcma;raMa ··~ ilmprosegui!bile • l'opposizione e condannava la curatela aile ~ese del' giudizio, ritenendo che, ve:rtendosi su una ragiollle di cvedito che c poteva essere ed era ,staJta dnsinuata nel 'passivo del faHimento •, la contestaZ! ione in ordin·e 1aLla stessa, pUJr se Umitata all'esame della sola 1egUtimità dell'ingiunzil()IIle, • avrebbe dovuto trovare luogo attraverso il dmedio dell'opposizione • (aHo stato passi'V'o) c dilnanzi al trilbuna1le fatlimentare •, e ciò ai sensi dell'art. 24 della legge predetta. AppeLla'V'a 1a curatela. L'Ammin1Jstrazione delle Finanze resisteva al g:ravaJIDe. Con la sentenza denunziata, la Corte d'appel,lo di Bari, accogliendo l'impugnaz~one, d~chi!arava il!1egittima l'ingwn.zione tfisca'le e condannava l'Amministrazione appeHata nelle ·spese del giudizio. Considérava 1a Corte, d!ra l'altrò: che, contrariamente a q1.1anto ritenuto dal tribunale, ,suhl',~stanza di ammissione tal'diva del credito dell'Amministrazione il ,gÌJUldi!oe delegato non ,si e11a ancora proounzliato; che, in ogni caso, non si sarebbe potuta a'V'ere • opposizione • al!J.o stato passivo bensl, nehl'i!potesi di ·contestaZ!ione da parte della curatela ri-. spetto ad una eventuale ammissione rboodwa, iJ.'·Lstruzione di un Ol'd:inario individuale. Poichè l'atto con cui si accerta il CI'Iedito per imposta suppletiv, a è l'ing:inmzione (·che di norma ·cumula le caratteristiche dell'atto sostanziale di accet'ltalmento :e deil.l'.atto ~processuaile :.- 'P!"ecetto - di intimazione di pagamento) l'amministrazione per elevare il supplemento deve necessariamente intimare J.'ilngiunzione al cmatore; naturalmente questa ingi'llllzione ha •soltanto ~contenruto ·di atto sostanziale di accertamento (se di norma l'ii!JJgiunzione ha dupUce contenuto, non .. sono tuttavta eccezionali le :situazioni in cui 'l'ingiunzione abbia ·solo valore di [pll"ecetroo o solo dd aroto di accertamento). Si deve quindi concWudere che •contro l'ingiunzione intima1la al cul1atore iLa curateil.•a non ha interesse a rpropOlt"l'e OPPOsizione, mentre potrà •contestare il merito della legittirrniltà del SUIP!PiLemento quando il 'credito verrà insiJnua,to. Non .sembra che possa seriàmente affevmarsi che la curarteLa abbia interesse ad oppo!l"Si. afll'ingiunzione, ·consiidooaJta ·come atto di esecuzione, nel ,sospetto che /POSSa dar luogo ad una esecuzione i,ndividuaile; 'l'ingiunzione, .specd-e ,se limrtimarta al CUII'Iatore, ·è un atto di sempLice accertamento e non si può seriamente parlare di pericolo cti esecuzione, che potrebbe sempre essel'e rimosso successivamente se l'esecuzione fosse v.eramente promossa. Il vero è che la curàtela intendeva con l'azione promossa contestare il merito della legittimità del supplemento. Una tale domanda, se vera la premessa cti cui alla prima massima, non poteva essere proposta con azione ordinaria prlima della insinuazione e non vi era nessuna ragione appvezzabile per far riferimento .al principio che dopo la dichiarazione di fallimento non sono più possibili le esecuzioni individuali. 908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA.DELLO STATO giudizio di cognt:zJione; che questo ultimo sarebbe stato com'l.tnlque riseTvato ailo stesso tr~bumille di Bari, non pot.endosi concepire, nel(J.'amlbito diel medesimo, un- • trilbuna(J.e fallimentare • come organo giudiziario avente ~competenm speciale ed autonoma; che d'·a1tra pa~rte l'opposi.z~ooe aU'ingiimzione non awebbe potuto ~ritualmente proporsi a,l giudice delegato del fal:ldmento; che ai fini della decdJsilooe deilla causa insflatlll'lata con !':opposizione appari~a prel'i.min:are ed assorbente ·la clircostanza chie il.' ~trnz1one Finoo.zdarm lll!veva notM1cato l'iingliJunzione di pagamento alla curatela, e 'quindli qopo iLa d~chiaTiaZione di facrlliimento, con evidente ~,iolaZJione dehl.'atlrt. 512; dehla J:egge diahldmenrtarre secondo cui • oglnii credilto •, :a!J:llche se mun:ito di prelazione, deve essere accertato in conformità d!eHe • norme del ~capo V • del:la legge, e cioè mediante insinuazione nel palssi~o diahldmentare; :che pertanto iLa pretesa delil'amm.inilistrazione di ottenere un pagamento dk·etto era inammilssibiJe, e l'ingiunzione fiscale veJ.ati'V'a al credito in questione anda'V'a dichiatrata i:lilegittima. Avverso tale prOIÌJJUillzia ·l'Amministrazione delle Finanze ha proposto ri:corso per cassazion,e, deducendo· unico motivo di doglianza. Resiste la curatela fallimentare con contrortcorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. ·.'. Oon l'unico mezzo l'Amministrazione finanziaria censura _la sentenZia della Corte di Bari per • violazione delle norme relative aHa co~etenza del tribunale fa(J.limentare, ex ao:-t. 24, 1r.d. 16 marzo 194:2,, n. 267 •. Osser'V'a 'Ì!n proposito J.a ricOI'II'ente :che dJl citato art. 24, va dn>terpretato nel senso ,chè neJila procedura concol'ISUale debbano convergere tutte le azioni di accertamento di crediti nei confronti del fahl!ito,, in modo da ,assoggettai'le a una d:i'Scipl:ina unitaria e realiz:z;are l'unità della eseoozlione SiUJl patrimonfo del medesimo, senZJa che sia dato· dilstinguere fra crediti per cui penda già un giudizio di cognizione e crediti che non abbiano ,fQrmato oggetto di a1lcun giludizdo. - Da tale plr'mcipio la ricorrente deduce che l'opposizione all'ingiunztooe fiscale emessa nei condironm delila C'tLVatela awebbe dovuto !plroporsi c innan:z;i al giudice fall:imentare ». Avverso tale conclusione, fatta prop1ria dai "t:fiJbuhale, non va!leva opporre, ,come ritenuto dal:la Corte d'appelllo, che l'ingiunzione era stata emessa irritualmente in quanto l'a ;sola vta per fa~r Vlalere [a pretesa delil'ammi:nlwazione m-a qruella dell'e JP'er quella paa:-.te che attiene all'azione di oocertamento. E' certamente incOliJtestaiblile che Il' .Ammir.nistlrortante notare ·come, siJa pure im:pil.iJci1Jalmente, si rlcon: Dérma che l''aooertamento è una fUJ!l!Zione a!lll!ITllÌnistcrativa rispetto alla qua.ile il conternzioso tributarrio ha UJ!l!a funziorne dii .controllo di i1egillimità ma non di sostituzdone. Ma ciò in IP'acrte si diJmeDJtic,a neilil'UJltima massima ove, aiflrornrtlando il tema deille aZJtoni di accertamento, si afferma che tale ,dO!ll!lmda, che si ~cornfig)Ur.a a~l.ilo ste,sso modo 'Sia pe~ il, contribuente che per la Fdnarnza, è 1Semp'I'e proponibi:1e ogni vOilta che si profili un interesse giurid!iJcamente aP!Prezzabhle a Timuove11e una ISi·tuaz,ione di inc.ertezza (llll[}lche se norn determtnata Ida un IPirecedente accertamento in .sede ammimstmrtliva), ooil. solo liJmiJte, per il giuruoe oodinario, di non pqter,si proDJÙn.iciacre nè SUJlla semplroe •estimazione nè 1SUJlla iliquidaz!ione delil'imposta (definita un compito tecnico dell'amministrazione); si aggiunge che, al di fuori della sem. plice estimazione, Ì.l giuddlce o~rdinario può defirnre in via astratta i !Presupposti deilila obblLi,gazione, indipendentemente dalll''apip['ezzam~ deil. fatto generatore deill'imposta che sarà definito successivamente in sede ·amministrativa. Su quest'ultima massima vanno fatte alcune considerazioni. Non ecra necessario scava'I'e tanto a fondo per risolvere la questione oggetto deil giudiZiio perchè, come 'Si .è visto, il ·sostenere :H fond.iamel[}lto parziale dellla 914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ·Si osserva, poi, che ia Oor1Je, pur dichiarando di prestare ossequio a tale orientamento, lo ha sostanzialmente d!ilsapplwato, ritenendo improponi! bìle la ri!convenzional'e in quanto :sarrebbe mancato l'atto di accertamento tributario, quale momento insopprimi!bile del rapporto di imposta. LnifiJire, m pone lin IIIUJce ffi'eq!Udvooo liinJ CUJi. è ilnJcOII'ISa lia COll'te d'appeUo milanese ritenendo che, nella specie, ia domanda de1l'ammin~strazione richiedesse al 1giuidice ordinario una modidìcazione, o una sostituzione, delil·a tassazione, Jiaddove si trattava di valutare la fondatezm delLa prretesa ·impositiva nella sua interezza, e non quaie esclusivamente portata diaU'in:giunzione, a pr.escindere dal .previo accertamento, e si fa notare che se si esigesse nn :previo accertamento ammintstrativo, quale condizione '<:iella proponibil:ità di dconvenzional'i in sede di opposizione ad illlgiunzione fisca:l1e, si verrebbe ad escludere automaticamente in concreto la possiJbi!Htà di una proposizione siffatta. Nel!la specie la riconvenzionaLe dell'amministramone era diretta ad ottenere una minore imposizione comprresa in 'quella dell'ingiunzione opposta, sicchè restando iìèrmo LI thema decidendum, non occor-reva ipotizzare un nuovo atto impositivo 'qual·e condizione del potere del giudice chiamato ad a~ccer: tare l'inesistenza ~del diritto dell'opponente a fruire dei benefid fiscali pretesa f·atta V1aJ1ere con l'ingiunzione in base a ragioni giurÌidiJche diverse o 1a presupposti di fatto nuovi non ISLgni:ficava .proporre una domanda di accertmnento positivo indiipeiJJdente da una deterJ:llinJazione am.tninistrativ: a, ma soltan:to COI"Jreggere questa determinazione. L'azione !l"iconvenzic:: mailie, ·anzi pdù c0(Lice eccezione, :non implica aiJJohe la proposizione di un'azione Idi aooerf;arrnentO dÌJSSOciata da Un precedente accertamento ao::mnd!lliswativo e dwetta a fa!r eseguire dal giudice quell'accertamento che non ha eseguito l'amministrazione; al contrario, come nel!le t,ante rsifuazioni in . cui ,si è discusso dell'azlione riloonvenzionaile senza po11si af:fiatto il prohleo:Tha deU',a:zione 1di aocertameiJJto, nteLla :fiattilspecde esami! llaroa esiistev:a un accertamento llltnllllÌJnd;stmtivo di ooi in sede giruxisdizionale si ver"lifica'VIa la leg,ittimità (monosciuta pa:rzial!mente) sia pure per ragiOIJJi giurkliche di~erse ma attinenti alla stessa impoota. Bertanto la motivazione della sentenza avrebbe potuto, oome tutte iLe aLtre, arresta!l"si sulla pllima massima, dicMa:ranidJo che el'II'.onef~~IDente lLa corte di merito aVIeVla .deciso suLl'dmrao:nmìJssibilità di un'az[one dii· accertamento che invece non si poneva af:fiaJtto. Ma V'oliutamente si è rtoe!l"cata a[ 1di là del caso spec:i:litco, una solliuzione più generale, oonside!l"a!lldo che • 1soJ.o accidentalmente • ila pretesa originaria oggetto dell'ingiunzione ,e quella successiva fatta valere con l'azione (l."iconvenzionaile arvevano i.noce!llza allo stesso raa;>IPOT'to e alLa stessa norma e che non ha importanza rdetermli,nante .iJ1 fatto che oon La domanda dconvenztonaile, 1si sia qperata una I1Ldluz.ione della prete,sa ori:ginaTia, si,cchè ailla stessa •ConcLusione (po:brebbe gtnng.ersi ove una 'tale cOII"Il':iJ~ondenza non si verificasse e ov:e non si desse una ddlllzione delhla pretesa. E' certamente esatto, iJn termimd generali, dichlart"lall'e che è propc::mibile un'azione di ;31coertamento positi'V'o dehla Fmanza tutte le volte che è POISPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 915 di cui al d.•l.l. 26 marzo 19·46, n. 225, relativamente a quelli fra i beni oggetti del 1Ta·sferimento non danooggiati su un titolo diverso da quello !indicato nell'ingiunzione (Cass., 13 ·luglio 1971, n. 21277); è quindi consentito invocare un diverso titolo a gilustificazione anche parziale del procedimento ingiluntivo, :!."i-conoscendo :l'inesistenza di quello su cui inizialmente H procedilmento stesso era stato :fondato (Cass., 22 giugno 1971, n. 1978; Oass., 10 febbrlado 1971, IIll. 338). E ip!UÒ avere i!!llgresso iln •sede di oppro~sizione l'eieceZJione ricoovenziJona1e della finanza che, rispetto alla pretesa del contvibuente :di godm-e di 'll!tla determmata agevo1aziooe, sostenga che il'aotto debba sottostare •al nwmale trattamento tributari:o (Cass., 27 gennaio 1971, n. 202}. iM•ilra ·la riconvenzionale (che opera quando non è stato possibile render·e inefficace •l'azione del cont].'libuente fondata sulla illegittilmità deH'ingiunzione per ragiooi :fo~au o stanz·ia'li) a far valere [•esistenza del diri·tto del ·fisco alla Pffi'oeZione del tr'ilbuto, non più sosteni: biLe ISU'Ha base delle ragioni addotte nell'ingiunzione (Cass., lO marsi V'ede •Come il dubbio che (legdttimerebbe l'a2lione di accevtamento pOISSa .sorgere, prima e dJnddpendentemente daiLla domanda di 'SUJP'Plemento arvanZJata con l'iltllgilun2lione (il'accertamento di valOil'e ad fini de1l'irnposta compllemenrtar: e noo vra preso iJn oonsilde:ra2lione perehè !nOIIl può ,d!lJr !Luogo ad una questione rproponibne innanzi alil'AGO). Bevtanto, sul problema posto oda!l caso 1deoiso, non ha vagione di essere per nulla UJtHizzato rul priDoilpio deliLa correlativù:tà tra l'accertamento negativo dei! contribuente e l'accertamento positivo dell'ammini•strazione; cosi facendo, se si riportasse nei giusti (assai angusti) limiti l'azione del contribuente, si restringerebbe fino ad ann'!lllare la proponibilità dell'azione riconvenzionale della Finanzà ove si consilderasse setniplt'e ad essa ·ool!Le~ata un'a2lione di aJCcertamento positiV'o, il che, come si è Wsto, è da esc1uidere. Resta a vedere, allora, se l'amministrazione possa proporre un accertamento positivo entro limiti più ampi di quelli da assegnare all'azione del contdbuente. Nel giudizio di opposizione l'amministrazione potrebBe dedùrre un mutamento ldel'l:a domanda, che noo investe ISOlitanto la causa petendi ma anche ~l petitum, aVIanmillldo sulila base ldd un nuovo preSUJP!Posto di fatto una pretesa tributaria dd'V'€1I'!Sa !in sostirtuzione di quella ori1ginaria. Anche ~n questo ca:so, sempoochè si res1Ji. nei limiti quantitativ:i delLa rpretesa ooigina! fioa, non è :a pall'iliar di :azd:one dd accertamento positivo; si dilsouote ancora delila tassazione di que.U'atto, anche in !riferilmento ad nna norm.a diVIersa, ald una quailificazdone gimidica nuow o ad un prestl(plposto dd :liClltto che, se pm tvCIIScmrato precedentemente, integi'aw fin dall'origine PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 917 zo 1970, n. 609) ed a prescindere dal valore forrruti'e del titolo medesimo (Cass., 13 >luglio 1969, n. 2·649). , Nel·1o stesso senso della possibilità di dedurre in divel'lso titolo giustilficativo dJeilJLa (pll"etesa, Si è, prommciar!Jo 'P!tù vtdlJte ·ed altlJChe 1Jn epooa meno recente, questo Supremo Col1eg~o (Cass., 9 gennaio 1·967, n. 2339; Cass., 112 novembre 1196·5, n. 2~56; Cass., 13 fubbraio 1963, n. 2:84; Cass., 11 luglio 1962, n. 1849). Si tratta di :appUl'lare se sussistall!o in conCI'eto i presupposti staibiliti dalla legge :perché debba rilconoscersi l'obbligo del contrilbuoo.te dd cordspo:nJdere i!l tri:buto nella misura :pretesa dell'ente impositore, a ·~Utela dei diritti soggettivi, si'a di ·questo che dei contr~buenti, sui qUa'li incilde iJl raJPporto trilbutario; ed a tal fine il'ammtn:i!strazione :può atnohe addurre l'esistenZJa di un titolo diverso :al:lta percezdone del tributo, mutando la causa 1predichiarata dall'ingiunzione, e· l'lioonoscendo 1'1nesistenza del titolo 'su .·cui :quest'ultima si fondava, deducell!do in sua vece motivi ·giUl'lidici diversi da quelli fatti vaLere precedentemente e ri- ' spetto a'i quali !Sta :a suo carico ·l'onere probatori:o (Cass., 9 giugno 196:9, n. 2018). Nel ·giudìzio di opposiZ!ione, qua~le giudizio a cogniz~one piena (Cass., 2:234, 212,2.9, 2019/69) l' Ammindstrazione Fmanzilaria, una voLta riconosciuta l"insussilstenza del titolo sul quale era :basata l'ingiunzione può, dunque, invocare un diverso titolo a giustificazione della pretesa, la fattispecie legale. Se, ad esempio, si è negata l'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, perchè la costruzione non era stata ultimalta entro Ìl1 .biennio (TilJOitivo a~ssorbente che avew. fatto 1lrascuiram.e a!~trd possilbi1i) e poi, venuta meno questa 11a~one per effetto dd norme intel'!pretarbive SOjpll"aJVVeiJJUte, m sede Ol'lddnarila ISÌ sostiene che l'agevolazione non (pUÒ essett1e eguailmen1le aooordaba perehè 1a OOISa costruita ha ca11atteristiche di !lusso (raglione :che, oV"VVÌÌamEEDDle, awebbe potuto essere allegartla :lliJll dailil' 011igilne) 1si deduce beiJJSi un di VeJ:'ISO :presUJPIPOIS'bo dii faJtto che non influisce soltanto sulla causa petendi, ma la pretesa tributaria l'esta og1gettivamente -la stessa ISi . che ILa p:roilJUiiiJCia che il ~~uddice è chi.amlllto ad emettere è IPU!l" 1sempre una dichi:arlazione dii Legittimità dell'di~nmone e non un acoertarrnento ex novo dd una {Piretesa che non ha wuto una preventiva tdeteJ.'IIDÌII1azione in sede am:tniÌirlliiS1va. Infatti ~a Finanza potrebbe tindubbdamente idedUl1l1e un nuovo presupposto deihla sua pretesa anche innanzi alla Commissione delle Imposte, innanzi alla quale ovviamente non sarebbe [pll"'ponib1le una dQillalnda ll1iicon'V'enziona1e av.ente per oggetto un'azione di accertamento. L':ailLegazione dd 'I.1II1 div;eJ.'ISo p11eSUIPPOsto di fatto, ed ·a mag1gior ragione 1a :prospetta:l!ione di una div;ersa. qiUalllificazione og.iJul11dica deill'atto o ['atppilii.cazione dd una :divema n0il1lllla 'gliuridliica ÌlmiPlica soltanto un pa:-oblema processuale, p.er quanto •attiene aJi .anodi e ai rtemniiilJi. dellia deduzione di pvove o dd ragioni :fli:n daill'origirrle deducibili. Tutto questo vale, ovviamente, anche quando, come cneil ICaiSO deciso, si dichiara so1o ·in parte iliegJi: ttdano rul ,supp(lemento, fondlamido questa mìnore pretesa •SU un fatto di918 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pUIIchè fornilsca J.a prrova della nuova causa petendi, eventualmente riconnessa all'esclusione del,J.a invocata a•gevoiazione tributaria (Cass., 9 maJgglio 1969, nn. 1581 e 15•85; Oa·~s., 9 ,giugno 1969, n. 2019 cisizione delle domande ricon:venzionaJ.i). Quanto ai profili attinenti alla giurisdizione si è osservato che nel giludizio di opposizd·one ad ingiunzione fiscale non può proporsi '!!a domanda di ann'll.!Hamento o •di xevoca dell'ingiunzione medesima, ma si vruuta J.a fondatezza della p!retesa dell' .Aanminilstraziohe Filnanziall'lia alila percezione del tri!buto, ·richiedendo al riguardo l'opponente ·un accerrta- Vlerso ma che sempre fa .capo al regime giuridico dell'atto tassato secondo i presuP!Posti costd·tuiti all. momento della ll'e.gdstrazione; e Viale altresì qualll!do dichia!l'lartla (o r1cooosciuta.) 1a nullità de1l'ingdunzdone, come artJto coattivo dd riscossione, 1si pronuncia condanna dellll'oppOllJelll!te a[ pagamento dellla stessa tillll[IOsta indicata ne1l'illllgVunzione che, p'UT perdendo i caratteri dd atto .nzti.all.e del proc.edimellito esecutivo, resta pur sempre valdda come atto ammini!straM.vo di accerrtaJmenrt.o. Perta101to nel ·Caso dd specie, si rirpete, non aveva ragione di essere posto hl proMema dell'accertamelllto positivo; ,se, come si è visto, l'Amministrazione alleg·a::ndo un diverso fondamento della p!l.'etesa non propone un'amolllle mconvenzioné\We ma solo resiste .al!la domaa:lJda dell'attore non può minimamente par~aTrsi di un',aZJi.one di aooertamelll!to posiM.vo della F.inanz,a. Tuittavia una problematica per ll.'acce!l.'tame::nto positdvo da par·te deilla Finanza esiste ed è di difficile soluzione. Essa emerge qualora la Ellinanz,a volesse JP['oporre un'amone veramente 11ll!ddpendenrte da un acce! l'tarrn'eillto WlllilÙJni1straM.vo, il che rpotrebbe ver!MiJcaJrsi, dJn ;irpotesi non cell"lto .consuete, qua·ndo i'A!lilO:IldJni!str,azione volesse ag1ixe in vda di albtore principale (un'Ipotesi ·del •genere è stata decÌJSa con la sentenza 6 febbraio 1971, n. 309, Riv. leg. fisc., 1971, 1285, riguardo all'imposta di consumo) o più verosimilmente quanto l'amministrazione, convenuta nel giudizli.o dd opposizdone, volle1sse proporre una domalllldra, che saJrebbe vemmente ri,conv.enz•ionaJle, diretta a far ~accertare una pr,etesa tributalt'ia dd ma,glgdore entità che sostituisce quel'l'a fatta valere con l'ingiunzione o ad essa •si aggdunge: ad esempio, dopo che è stato el.evato un SUPIP1ePARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 919 meiillto ne>gartJirvo (Cass., 10 febhmd.o 1971, n. 338; CaiSIS., 6 ottobre 1971, n. 273•6) che si riV!eTbera iSUl:l'ingiunzione deteTminandone l'Hlegittimità ai fini della di'sappl:icazione. E :si è precrsato, più specificamente, che ove Ln sede di opposizione, ed in via rioconvenzionatle l' AmmM1:Lstrazione Fdnanz1arta deduca IW]a nuorva causa petendi, riJCornosceooo :t'inesistenza del titolo giuridico posto a fondamento de1l'in,giunzione, H giud:Lce delil.' opposizione rpu.ò ·conoscere di ta•le nuorva causa petendi, non comportando H relatirvo esame un annullamento deU'atto amm1ni:stratirvo, dato che è la stessa ammirustrazione creditrice che, nell'esplicazione di una facoltà legittima, modifica ed integra la specifica pretesa fatta valere nei riguardi de•l •con·tribuente (Cass., 9 giugno 19•69, n. 2019 cit.). La diffusa rassegna giurisprudenziale che precede (pU!l' senza alCIUnia · pretesa dd. comrpilietezza~ è già dii per sè sufficd.en\temente Jim.tdlilcat1va dlel nK>n buon forndamento gJJuridlilco dlella senlten•za denUIIl!Z:iata e fa comprendere che li. ·giudici milanesi hanno prestato ossequio solo fOTmale all'irndirizzo di questo S.C., senza intenderne a pieno la portata e le implicazioni. Secondo :La Cwte del merdto l' Amm:Ln:Lstrazione Finanziaria, dopo aver aillliUllato l'ingiunzione fiscale che rappresenta (anche) l'atto di accertamernto del tr•ibuto, non •potrebbe ·a.gi:re giudizialmente, né in via principale (nè, correlativamente, in via dconvenz.iona•le) • per ottenere dal ·giudice ordinario in. via originaria ed autonoma, l'accertamento del debito di imposta, neppure limitatamente all'an debeatU1· •. mento per \la pe!l'cezdone dell'aliquota normale in un contratto di loca~ ~ione, a 1Se•g1Uito di OPfPOSizdone del conrtr:iJbuente ILa Finan:Za !Pretentle un'imposta assali più .grave di quell1a · pocta•ta neill'.ingi11.1Jnzi01l!e qualificando queil.l'atto come a/I)paito o, andando oltre, :in aggi.rl:mta alla pretesa già :liatta valere ·col SU[pipLemenJto pretende anche un'altre im[posta su una diversa coowenzione ·contenuta o enUillcli.aert;ta per l'intero compendio ma deve essere appli:cam ipiropo.rzionailmente ai soli beni aventi 1e caratteriJsUche volute daHa le~g,e, \l.asoia.ndo alla SUJooessi.rva fase arrmniÌIIlistratlva !la determiJnazione •conweta dei beni che, in base ~i odteri ennnc.iati in sente=a, doV!I.'anno essere compii'esd neihl'a~evolazWtn.e o da 1Ss'sa esciliusi. Ciò è stato Wiermato per oonfuta'l'e 1a tesi dei contribuenti secondo la quale, ritenendo ammissibile la nuova pr·etesa della F&nanm, rsi 1saoobbe i.mmustato n pvesupposto dd fatto e 1si sruoobbe creata una ·interlerenZJa con hl ~i,udizio pendente davanti a[[J.a CollllitlliJSsione, 1a sooa cormpertente ad nn'indagi.ne di fatto. Ln 1oiò vi è una certa confusione di concetti che ha !p()ll'tato ad una affermaz!Lone che non sembra esatta. Va pr.emesso ·che non •cadeva per nuLla in esame una questione di sempUce ~estiJma:zlione e 1che il verificalt'e in rp.unto cm :liatto se ~ edifici fossero o no distrutti oilJtre il terzo e ·Se la rel1altiva dooUJmentazione fosse ade~ata doveva esseve o~getto dei g~1udi:zlio di •fliP!Pliiloaziom:e delLa le~ge vimesso a~a ,oOIIIlJillissione IP1'0Vinci.al1e per le •qruestiom 1di dfu:d·tto e al giudice oodinario 'essendo questo esame del 'P['eiSIUIPfPOISto cosa ben diversa daliLa ldquilda:zJione della miSUJra del tvibruto; non ·esiste dunque a1cnna prr-eiClJUJSIÌOIIJJe de1l'.AJGQ ISU[l'indagine 1di :liatto ·e Wcuna possibilità di interfwenza ,con ]l ·g,iUJdizio dinnanzi aililia Commissione, giacchè La CoimmiJssdone innanzli .allla .qual1e rpruò diJScutersi delLa .condizione degli imrrnobtilld ai fini dell',appiUcaOOlità delle agevoiLazioni può essell'e soiltanto 1Ja OormmiJssdone per le questioni ·di :diritto ,che, ooone è del trutto pacifico, gmd!Ìica autonomamente ·e senz;a 'interferenza a1Cillllla ,sul giU!dti:zlio oodinardo. Quanto al924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non si dubita che il diritto dei singoli contdbuenti alla in'begrdtà del proprio patrimonio sia un diritto soggettivo pwfetto; il patrimonio può •essere ·tnciso dal prelievo tributario solo nei limiti consenti·ti da·lia leg.ge (artt. 2~ e 5·3 Cost.) e contro ogni posstb11e abuso viene attribuito al soggetto passivo H potere di chiedere a·l giu!di·ce un provvedimento vaWu;tarbivo delLa iliegitltimdtà deill'alj)to tl'iibutall'lio asser!iltamenlfte ematlllaito senza 'il rispetto della disciplina dell'attiv!ità impositiv·a del'la P.A.: sia sotto H profilo procedimentale, sia sotto queH.o sostanziale per quanto riguarda la determinaz•ione quantitativa della base imponibi.'l:e, ovvero la ricostruzione del titolo giuridico della pretesa. A tale contrtapposizione di profili giuridici risponde ila determinazione deHa competenza delle Commissioni in tema di imposte indirette sugl!i affar-i, distinta a seconda che si tratti di controversie relative alla determinazione del valor-e e di ·controV'er-sie rel•ative all'oapp]icaz:ione dlel•la •leggi€ (T.d(.ll. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, •commi 2 e 3). La tute1a davanti all'autorità giudiziaTia incontra i1l limite deUa estimazione semplice, il che peraltro non comporta che al giudice ordinario sia precluso l'esame di ogni ·que·stione di fatto non riguardante la determinazione quantitativa del presupposto. Correlativamente si :ritiene che, ment!re la tute•la svolta davan·ti aUe Commissioni è diretta aill'annuHamento dell'atto impositivo, l'azione davanti al giudice ord!inamio tende ,aiJ.1a 'drucMruraz:iOJ:lJe di iillllegdrt;it1lrruiltà deJ.1'aJtt:o. Sltesso. Processo davanti alle ·commissioni ed azione davanti al giudice ordinario ·sono del tutto autonomi ed indipenden1Ji, tranne che per l'altro punto, come si è precedentemente osservato, non esiste a:LcUilia prrecliusione (1sal~ ìl.'osservanza delle regole processuaiJ.i comtmi) a dare rilevanza ad nn fa1Jto non :oonsidelt"ato :precedentemente ma a!Ppartenen1Je oll."iginariarrnente alll.a falttliiS[)ecie. PeJ:ltanto le rpa-eoccmpazdoni :che hanno determinato questa parte della motivazione non avevano ragione d'essere. BiJSogna aUoa1a V•edere 1se .si•a esatta l'.affero:nazione ooncìl.usi.va pocanzi ria&SUnlta. Senza drubbdo il 1Jribunale al quaile e~a stata prospetta.ta una nu~ ragione di !inapp'Li.cahiilità ~pall"zdJeJle) deìl.ila .agevolazione che S!i fondava su un documento (certifica.to UTE) acqmsito agl·i atti fin dalll'origine, ben porteva esamina~re iìl. fatto, vaìl.utaa:1e cioè il certilficato e determina~re" purr senza liiqmdare ìl.'iillliPosta, a quaìl.i immobdli l'agevolazdone era B!P!P[i~ cabile ed a qruallii no, deLineando i presupposti e i ordtelri dii tassazione in base ai quaM la lliqmdazlione dell'imposta :si sarebbe risol•ta in un sempìl. 1ce calJcolo ari1metruco. Ciò facendo il tribunale non awebibe nè immutato illi1egi:ttdimamente H :fiatto, nè 1SUjperato d limdti dell1a sua girurrisdiziorne nè emesso una prOIIliU!IlJcia ·di accertamento pOISi®vo; avrebbe semplicemente ve11ificato la legittiiiTiiotà, !I'itenendo[a solo IParrzda[e, del SU!P!P'lemento rpomto nehl'ingiunzione. ' Resrta aìl.ilora •da vede11e :se d!1 tribunale avl"lebbe :potuto anche non seendere alìl.'esame l(leìl. :fatto e diJchiarlWe soltanto • in pmci!P~O • o in via Vli•a g.eilJelt'aìJ.e deve dtenerrsi :che non sia consentito al giudice o:rdinario PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 925 quanto riguaTda la detera:n.inazione dei va'loii imponibili ai fini deHe imposte di trasf€[1imento di riochezm. Tale determinazione è affidata, invero, esclusiwmente ai giudici speci:a'li (commissioni trilbutaT~e, :la cui giurisddzionalità, contestata da[la Corte costituzionaie è stata riaffermata da ·questa S.C.). E contro· la vaLutazione definitiva delle commissioni il ricOO"SS aU'autorità giudiz.iaria ordin.aTia si pone come una impugnati'Va vel'la e pTopria, !Limitata ail.la vernca del(l'el'lrOTe (grave ed evidente). di aipprezzamento O di insufficienza di •Calcolo, che si esaul'lisce in un cootrol1lo formale deHa decisione per stahilire se da essa si!a possi!bil.e desumere gli elementi dii fatto o postd 1a· ba!sie 1die!lWa: dooisdloiiJ.Ie. Nell caso di accoglimento de}lla dornattlldla il giudilce aJD~nJulila lia. decisli.!one impU)gtnaltia., ed a taiLe a[lldisiJone segue run nuovo ~iludi~iJo rlli merito, davanllli aJJlia CommilssioiiJ.Ie proWn!cdiaifu. In sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, davanti alle commissioni trtbutarie, H contdbuente può pToporre questioni sull'an o sul quantum, oppuTe suH'uno e ~Sull'altro •aspetto deill'ilmposizione, questioni di diiDitto :e questioni attinenti ana determinazione• dle!la base imponibHe (sul valore) rispettando l:a divi!sione di competenza rper materia aU'uopo stabilita, cui si è fatto cenno. Questa div~sità di discip.Jina del contenzi!oso . tributaT.io fra questioni sull'an debeatur e sul quantum, lfra question-i di applilcazione del diritto e queiStioni di estimazione si riverbera 'da·l pTocesso davanti a:He Commissioni su quello davanti al ·giudice orddnario. Il discorso condotto nella ·sentenza impugnata sulla prorponihiilità o ilmproponibilità di certe domande in sè e per sè davanti al!l'autorità • di pwro di~riAJto • i ·crlted gene~rali dellilla tassazione, lasciando all'Amministrazione di applicare i principi di diritto al caso concreto, di valutare cioè il documenio e identificare gli immobili cui spettava l'agevolazione. N~l'i!P()IIlesi d.n ~~e ila :qtreSitione poteva essoce di poco conto, trattanidosi soltanto dd esamio:l:are un ceil"tifilcato che, in base ailila legge, costàtudlsoe prova Legale vmoolante deil PTesupposto :dell'a~gevolazione; ma in diohiarere soilt!llllll;o dn vi apvhle 1953, n. 99), rientra invece nei poteri istituzionali del ,giJUdice ordinario, non solo dspetto ahla pretesa attUJale del fisco (espressa ~e1l'ingiunzione) ma a quella potenziale cmad'lamente rd.conduc~ bile l!lJd un ben 'individuato rapporto lla specie in materia di·· esenzione. Si trattava di stabililre se su un atto di compl!."avendita le illllposte di trasfe·rimento dovessero essere .corrisposte secondo la normale aHquota della tal'iffa, o se dovessero applicarsi le agevolazioni di cUli. ~l d.l.l. 2'6 marzo 1946, n. 2t25. Con l'ingiunzione opposta la finanza negò che tale esenziQne spettasse, adducendo runa rragione palesemente infondata, tanto che in sede di opposiZJione ne fu ammessa }a 'inconsistenza. Ritenne però l'amministra; done di poter ulter1iorrmente contestacr:e H dir·itto delle cootrilbuenti ·a :fruilre de'll'esenziooe, sia pure limitatamente a parte degH immobili, in ba1se ad una diversa ragiQne gi:uridilca, deducendo la mancanza di una diversa condizione richiesta per 1'a,gevolazione. Poiché ile 'ilm.poste di regilsttro ed ~pote,carde sono dovute in misura fissa sulla ·compraven~ita di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici e la legge considera ·gravemente danneggiato il.'ed>i.ficio che, per almeno un ·terzo della sua consistenza complessiva, all'atto del tra,sfertmento. 11i:sulti dist:fiUtto od inutiHz.mbitle (arl. 2 d.l.!. 26 marzo 1946, n. 255), purchè la di,struzione o il dannegg.iamento nella prevista misura siano comp·rovati da attestazione de\L Sindaco, oppucr:e degli uffici del Genio ciLor·e da attrib1,1ire aii beni comptravenduti, od aHa parte di essi 'in ipotesi ta,ssabil1e 'con al!1quota normaile, nè micr:a - come già si è detto - ad indilviduare concretamente quali fra detti beni siano. da r1tenere disttrutti o d!a:nneggtati per oltre ,un terzo e qua'li no. H concl'leto debito tri!butario ·sarà quindi, anche nella specie, determinato a'l.la stregua dell'applilcaziiario rientra, nei •poteri rusti~zionaH del giudice oreHnario, non implicando la cognizione di questioni di estillnazione semplice, nè l'usu11pazLone di pQteroi ll:"iservata alla pubblica amministrazione ed agli uffici tributari. Non vi·ene, :i!n:fatti, in considerazione :La componente valuta•tiva del tributo stesso, ma si tratta dii afferrmare, m linea di principio, se negl•i acquisti di immobili comprendenti solo parZJialmente edifici distrutti (o aree di ·risulta) o danneggati oltre il terzo per eventi bellici, l'esen:z~ione vada affermata ed incl~sa per l'intel1o compendio immobiliare, o debba dguardare propor2lionalimente, e proparte, solo quelle aree e quegli edifici !l'ispondenti ai reqUJi:siti di legge, senza che n giudtce proceda alla concreta liquidaZJiQne, nel quantum, del tributo •. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1•973, n. 1570 - Pres. Gi•anDiaJtrtlasio - Est. M~laJno - P. M. Oa•ccrioppoili ~conf.) - Soc. Corieone (avv. Taranto) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giuri• sdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione su questioni di diritto - Impugnazione per incompetenza innanzi al Tribunale ex art. 29, terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 - Inammissibilità. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). L'impugnazione ex art. 29, terzo comma deL r.d. 7 agosto 1936, numero 1639, deLLa decisione deLLa Commissione provinciaLe di vaLutazione è circoscritta ana mancanza o insufficienza di caLcoLo e aL grave ed evidente errore di apprezzamento nena determinazione deL vaLo,re; non può di 934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguenza essere dedotta in questa sede l'incompetenza deLla Commissione di valutazione che abbia deciso una questione di d·i1'itto, essendo· tale censura proponibile esclusivamente con ricorso per Cassazione (1). (Omissis).- Passando ora al•l'esame del ricorso p~incitpa!le ooservasi. che oon :N primo motivo 1a società Corleone denuncia la violaz,i.one deglli all:ftt. 219 e 30 d1l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 37 c.p.c., in relaZiione al! l'aTit. 360, nn. l, 3 e 5 stesso codice, e sostiene che, essendo state sol!levate, in sede dii Ìlmpugnazione dell'accel'tamento, complesse question,i giuridiche attine'll.ti anche al!l'an d0beatur. ed avendo ila Coirlll:IDssione pa:ovi'll. Cialle omesso dii devolvea-ne la oogndziOille, in primo ~ado, alita sezione di diriJtto de!Na stessa Commissione, la Oorte dJi aippello avrebbe dovuto atniiiU!11Lare !la decisione della Commissione prroViinoia~e per dirfetto di oompetenza. Il motivo è infondato. E' esatto, che :in materda di Ìlmposte indi\t'l€!tte sui rt.rasfell'\Ìlmenti deHa rr1cchezza nQn vi:ge i•l rp~i.nrop~o deHa necelssaria undtà di giudiiZiio suil'an e ISUl quantum debe·atur, in quanto lse si k.atta di mere questioni di va!luila:lJione il .giuddz~o si arbico'la i:n due fasi devolute, lrliJspettdvamente, ah commeione distrettuaile, quale giudice d!i primo grado, ed alla oommiiSSi:one prov:inciaile, qua,le giudlice d!i. secondo grado, meiUitre se si. rb:ta!ttia di quest:iloa.lJi di ddirliltJtlo reillaltive ail['appild!cazione delilla ileggle, i'l g~dizio oontinua 1sempre ad amcola,rsi in due fasi, ma in questo caso hl giudice di prima IÌi5llaiUZa è la COillliDiJssione provinci.aile e giudi!ce di appél.lo, 'CO'll oognJi.IDone piena di merito, la commissione centraile. E' quindi, pure esatto che, quando una questione di ddlritto si pone come pregrudizia9.e ad una questi01lle di vailu.taziè:me, si ha sdoppiamento di oompetenza IS\liN'.nnica contvoversia tra le due seziond; quel!la dd dil'!itto e quella di vailutazione, della stessa Coiil!ltlliiSsione provinciale, dJl che oomporta che il ~udiz!i.o di estimaz.ione deve · eSselre SOspe!SO fino (l) Decisione esattissima che rlico!llfenma que1la de1le Sez. Un. 20 luglio 1971, n. 2364 (in questa Rassegna, 1971, I, 1349). Si può considerare così SU!pa-aale era l'Lmasto 'Sospeso durante 'Ì!I per~odo feriale per cui .I'appeil!lo da essa proposto eil"a tempestivo. Jil ricorso è fondato. L'd,stituto della sospensione dei tevmini processualli pil"ev~sto da'Ha Legge 14 1ug1io 1965, 'il. 818, può dirsi di pol"tJata generale nell'ordilnamento proaessuale dtaUano. H contenuto chiaro dei J.avori prepacratod, . i!l seJ:l!so ,:;;tesso di natul'a generaJlissima dell'Lstituto, ed ancorra pdù la portata prati!ca che esso comporla nella vita giuldizi!aria trattandosi di quelle norme destinate 'ad i:noi:del'e -sul costume stesso di un ambiente operati'V'O, conducono a !1i,tenere che l''appliicazione dei!'l'jJstituto Via :fatta ~n ,relazione· a tutti i titpi ,di processo; concepito come attivLtà dialettica e regolata istituzional1men,te, rivolta all'accertamento delila verLtà legale nei confldM1i giuridici. A prrescindere quindi da1l!1a natul'a giurisdizionale o non de1Ie commissioni tributarie, 'sembl'a del tutto aderente alle prospettive propostesi dal .Legilsliator.e 'speciale, kadotte in una complessa normativa garanhlstioa, ·ritenere -che la sospensione in esame sia appl!icabille con tutte ~e conseguenze gLuridiche anche al processo che si svo:lg,e avanti ile Commils: sionli tv1butar,te. Nè è d!i ostac01lio hl. testo d!i l!egge, che si Wni1!a a parl~re di • ·termini 'PI"Ocessuall'i • senza espressamente confinare la normatiVIa. ai processo che 1si .svolge avanti 'ti giudLce ordinario. (l) L'a~pplicahllità della 'sospensione fer:iale ai tevmini del processo tvilbutM"io, che è 1indubbiam.ente un p['ocedimento ,giuvisdizionale, non può essere po,sta in dubbio per i termini sicuramente attinenti al processo già incavdinato. Meno sicura è la sospensione del termine per il ricorso introduttivo in primo grado. · 938 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La notrldìca dcllia decisione im'Pugnata è avvenuta il l agosto 19•68, con la oonse~a 'Che m termine di trenta giOII"'lli ha cominciato a decorrere i[ 16 settembre 1968 conclludendosi, hl 15 ottobre succe\SIS!i:vo, cioè dopo la darba del 2 ottobre neHa quale è avvenuta tempestivamente la notificazione. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1·973, n. 1793 - Pres. !cardi - Est. Scanzano - P. M. Chdrò (cond:.) - Soc. Montebian:oo (aiVV. Ball'i'HaTo) c. Ministero deH,e Finanze (avv. staJto Onufrio). Imposta di re~istro - Società - Società a responsabilità limitata - Aumento di capitale - Deliberazione di assemblea - Tassabilità solo dopo la sottoscrizione delle quote - Obbli~o della relativa denuncia. (r.d. 30 dìcembre 1923, n: 3269. art. 4, 8, 17, 79 e tariffa ali. A, artt. 81 e 85; 1. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 7). Imposta di! re~istro - Prescrizione - Atti so~~ etti a condizione sospensiva - Obbli~oi di denuncia - Omissione - Prescrizione ventennale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 79, 136, 137, 138). N e ne società ·a responsabilità limitata, atto stesso modo che nelle società per azi()11,i, per l'aumento di capitale l'atto tassabile è la deLibe-. razione di assemblea che è però sottoposta alla condizi()11,e sospensiva detl'effettiva sottoscrizione del nuovo capitale; deve di conseguenza essere presentata la denunzia deU'avV'enuta sottoscrizione (avvera mente della condizi()11,e) che dà luogo alla percezione detl'imposta principale (1). Poichè la Legge di registro discipLina in modo aut()11,omo e completo il regime delle prescrizioni, ove non siano applicabili gli artt. 136 e 137 essendo mancata ta registrazione o la denunzia dell'avveramento della CQ1'1,dizione, deve trovare applicazi()11,e l'art. 138 (prescrizione ventennale) decorrente dalla data dell'evento condizionante e in nessun caso La prescrizione ordinaria decennale deU'm·t. 2946 c.c. (applicazione in tema di deliber{lzione di aumento di capitale di società a responsabiLità limitata non seguita dalla denunzia di avvenuta sottoscrizione) (2). (1-2) Sulàa pr•ima massima, ·che va a coiJJSoilidarsi, v. Cass. 12 · dicembre 1970, n. 2649, in questa Rassegna, 1971, I, 160). l·mportante è la ,seco~da massima. Che ·la legge di registro conJtenga una discilplina autonorrna e senza 1aoune del regime del:le pa:-escdzioni è staw affermato, in modo più o meno convincente, numeirOSissime volte con riferdmento alil:a .prescrcizione della azJ.one deLla Finanza nel caso di decadenza dalae agevoilazioni 1perr.- le case di abitazione non dJi lfUISSO (v. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 939 (Omissis). - Cdi mothno g.igisrtlro, lL'aumento di capita•le e.ra soggetto a'l trattamento che l'art. l 7 di esso riserva agli atti •sottopost.i a condizione sospenferrimento ai!Jle sole società pe·r azioni per chiarr-iTe che l'imposta era dovuta solo in caso di • emissione d:i. nuove azioni a pagamento •, in re·1azione aiHe contrrove~rsie agi!tartesi in parssa,to circa la tassabH!ità deglri aumenti dd c8JI)!Ltarle attuati mediante uthlizzazliorie di rirserve. Devesi, quindi, conchl!sivamente, afferma·re che anche netHe sociJertà a il'e5p()[1Sabiildtà Limitata ['obbligo di comspondere ìla tassa propocZJionale di regilstro sull'aumento di capitale è sottoposto arlla condiziOIIle dell'effettiva sotto8rcriz1ione de1l ·nuovo capitaile (da denrurnciarsi secondo l'art. 7, 'l. 15 febbratio 1949, n. 3·3, ed oca secondo l'art. 18 u.c. de·I d.P. 26 ottobre 197.21 n. 634) e che pertanto l'drmposta neilla ISrpecie pre ·tesa drailil.'Ammin~strazione delile Frinanze ha natwrn dri imposta rprincipa, le e non suprpletiva. Ne deriva che la questi()[le deHa prerscrlizione va riguardata rsot·to n profirlo dedotto con 'l'ultimo motivo del rLcol"SS. In proposito 'la rr-ilcorrenrte drenuncda violaZJione degH artt. 138 r.d. 30 dicembre 19'23, lll. 32r69, e 29·46 c.c. e cep;sura rla sentenza ~mprugnata per av&e, ag1i effretti ·de1llra prescrizione, equiparato l'ipotesi della mancata denuncia deihl'avvenuta sottoscrizi()[le del nuovo caplita1e a qruella deliLa maiillcata :regilsitrarzlionJe. !Il 'CaTattef.r.e eccezionale del oirtato ra~rt. 138 - essa sostiene - non consente rche :irl trrrattamento proPl'iO dell'atto :non rergisrtrarto possa esSe!re In ba:se a queste stesse premesse sj. dovrebbe ritenere applicabile l'art. 136 e non l'art. 138. E' evidente però che più ~corretta appare la pronunzia og,gi intervenuta che definisce p'l'kucri[l)alle l'imposta ,che si perC€1PÌ!sce dopo l'avveramento della condizione e quindi non ritiene registrato nè agli effetti dell'articolo 136 nè a nessun altro effetto l'atto che abbia scontato la sola imposta fissa. NelJ.o stesso senso· è orientata la sent. 13 giugno 1972, n. 1858, (ivi, 1972, I, 1149) che, nel caso di successione di leggi nel tempo, ha ritenuto a!P[I)J.Lcabirle la leg.ge vigente al momento dell'avveramento delLa condizione, essendo questo il momento in •CUi so~r,ge l'obbligazdone tributaria. 942 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esteso alla dd.'VIe~sa .iJpotesi in cui a·~l'avvenuta registraZiione non seguano le Ullterioi'i -forma!lJirtà ·che 1a !legge pone a •carfco del contl'i!buenrte, con La consegueilZia •che, ove si escluda l'appHcaJbiilità della rprescri•:zJtone 1Jrien!Ilalle, deve tvova~e a~pplicaZJione la noo:ma genera[e deN'art. 2:946 c.c. e I'litenersi COIIIllpiurta •la prescriztone col decorso di dieci élJI1111i dalila data dehl'avvel'amenbo della condizione. Il mortivo non è illoodato. La Corte di me~ito, dopo avere affermaro che nella •specie :il decorso della prescriztooe rtrietnnale di •cui aJLl'atrt. 13·7 <1e~e di Registro, non aveva a'V'Uto :ozio, .per mancanza .Q,i deillU![lcia, ha esaminarto La tesi (cui si !l"ltfertsce l'od!ierma ~oosura) della rprescrittilbi111tà del:l'aZlione delila Finanza d.n un :più ampio 1lel'lffiine comunqUJe decorrente dail!l'avvel"'alffienrto della condizi•one ed ha ·esattamente ritenuto re 1971, n. 3•26.2 (Riv. leg. fisc., 1972, 1245); 22 marzo 1967, n. 652 (in questa Rassegna, 1967, I, 4·60 con nota di M. CoNTI); v. anche 15 g.ennaio 1973, n. 120 (ivi, 1973, I, 253). Da •Condivilde•r·e pienamente l'affermazione che La norma pail'tkotlru-re delLa legge 24 dkembre 1969, n. 1038 non può esser•e aJpplld.cata alle cambiali non soltanto perchè dii stretta interpretazione, ma anche perchè assai diverso è il sistema di .contabilizz,azione (e qui•ndi di v,&dfioa) del ·conto •Cowente bancario, •che ha uno ,svo1gilmento nei!. tenl!PO, rispetto alla singola e dJstantanea opernzione su una oambia[e. 13 944 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 24 ·dicembre 1969, n. 1038, emanata per i debiti da saldo passlirvo di conti .éornmti bancall'li, menrtlre 'inVlece, deduce la ricoo:Tenrte, iJJa nuova ~egge n10n •si •Ripp11ca ai debiti bancari. La .cenSIU'l'a è :fionda~ta. La ·Legge di succe•ssione (r.d. 30 dicembre 19•23, n. 3270), al·l'art. 45 dilspone che sono ammessd in detl'aZJiJone dRill'asse eli~cabilità deJil.'aliquota norrmaJ. e piuttosto 'che su una secoodra tassazione. E' notevoie però Ira delfi946 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - I pl"'imi tre motivi di ([1i.cooso· OQIIlCei"!Il:OOO 1a medesima questione, vi,sta da ·aspetti pax·tÌJcoLarri ·e rp·er 1le recÌirp([10che impldJoaz•ÌIOOi ed mterfereru:e poSsOIIlio essere watbarti congiuntamente. Con essi l'AmminiSJt([ 1azione ricorren•te denunzia violaZiione· deiHa legge· comune e deHa legge del registro rperchè JJa Covte d'a:prpeilllo nel ritenere, con BJppreZZiamento immotivato e ·OQIIlt!raddittorto, ch!e l'atto ,17 Jiug'lio 19613, cQIIl' benga un 'll.legoZIÌIO il1~CIO!Ptivo dleilwa cessiOIIJJe dii credi1li. v;erifiletatas:i m pvecedenm, •putr iln ·VIÌista dehl!o scopo ·di 'glatrantwe la ma,g.gio!I"e apertura di oredi,to 'COill!cesso dailla banca, avrebbe vioLato i •pl"'Ìindpi l'e,1atwi alla oessiQIIle di ·CI'edirtJo a scopo di 'gaJ!'an2lta, istituto ·sul quale non è ooncettua! 1mente 'sepa11à!bille la garanzia ·dall'obbLigazione gamntita, essendo l'·una e l' a•Ltra el.ementi •Colstitutivi del negoz,io: IÌil che assume paxtico1axe il'IÌIUevo ,sul pi!ano :fiscaLe, in quanto ·la tassaZiiooe cQIIl l'jjmposta di regist!' o deUa 'cessiQIIle d;i credito ,s1Jabi!Usce a!liquote di favoce quando la cessione è itn funzione di •glatranzia delil'operaZiione di finamZJÌiamento. Le oenSUJre' sQIIlo fondate. In ·un ill!egozio >gU'Ur;Ìidico ·che, come il'a •oessiQIIle dei ·C'l'editi, nQIIl ha una sua .causa tÌipÌica ma può essere fondata ·su nna • justa. causa • çhe rappl"'esenta 'anche ill me .economico de11a 1IDasm:issilon·e del cr•edilto; pur potendosi 1Conoottualmente diistingueve La oessiQIIle dal ill!egoZiilo ·Che Vii sta a base, 'si ha tva i .due n:egoZJi un colLegamento di relativa compenetm- 2lione, rptrorptr.io per La ftmmone di causa adeguata cl;le ta11e Uil:timo negozio v;iene 1ad assumeii"e vispetto a['olbJemi che erarno sorti sugld interessi ed in parrttcol:are quel:li sulLa imposta co•mpllememare. Con la dltarta .sentenza delle Sez. Un. e con le due successi'Ve delLa Sez. I. 23 ,gennario 1973, n. 2n e 2 febbra•io 1973, •lll. 3•18 (ivi, 19·73, I, 4015) sl era giunti alla conclusione che gli ·inter·essi sulle imposte indirette, benPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 949 btigo di dare notizia di eventuali cambiamenti del domicilio stesso. Conseguentemente, se il contribuente nel ricorso aLLa Commissione tributaria abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello precedentemente indicato netta denuncia. legtttimamente sono notificati aWultimo domiciLio eletto gli atti inerenti atta liquidazione dell'imposta (3). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1,3 luglio 1973, n. 2016' - Pre·s. Gian:nattasio- )Est. Pajard:i- P. M. Oo 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147. articolo unico). L'obbLigo delta corresponsione degli interessi sull'imposta complementare si fonda non già sulla mora ma sutta imputazione al contribuente del difetto di cottaborazione netta liquidazione del. tributo principale in misura congrua; la determinazione di tale imputabiLità, emergente dal · divario tra valore dichiarato e valore accertato, è rimessa al giudice di me1·ito con apprezzamento insindacabile ( 4). I (Omissis). - Coo il primo motivo l~e ricorrenti c1ermnci-ano lia Vli'o'lazione ,deglii artt. l, 2 e 3 Legge 26 g-ennaio 1961, 111J. 29 e dell.'ar1:Jrcolo nni-co deHa ~legge 2,8 marzo 1962, n. 147, in TeLaZJione al.il'art. 11 delle pre1le,~gi e censurano lia sentenza ,jrrnpugnata per aver l'i-tenuto che 'la ci.ltata legge chè caratterizzati da qualche particolarità, sono interessi moratori e hanno tutti la medesima natuna, sila quel:li sull'J.mtposta principail.e sia queillli sull'tmposta compllemenrbalre. Da ~ciò lia trtpliice conseguenza: a) che gi).i mteressi .sono dovuti anche sui -rapporti sorti 'ante'l"iormente ail 196!1 pea:-chè la mora incide sugli effetti che si protraggono e non sulla obbligazione tri!buta'l"ia, sì '~che non si pone un problema di !l'etroattivttà dellia legge; b) che la dLchlamzione di un valoce più ·elev;ato :lìatta SUJccessivamente (in sede di rico11so a11e 'commissioni o ailtrimenti) dOIPO iLa liquidazdone delll'impOISta p!l"Lnci\P'a1e o almeno dOIPO !'·accertamento non eso111tera dal-l'obbliigo degtli interessi pe11chè non ~eli.m~na •lia morn; c) che il fa-tto non imputabile al contribuente, che in base alla legge del 1962, n. 147, sposte950 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 147 de•l 19·62, ,s;ulliLa deoorTenza ·degl•i ìntea, si è ]imitato a ohiali'Ùil'le che gli inta-essi sono dorvuti dalla •data di .esib~ità de•l tl'liburto ;pTmclilpale (;pTimo comma), salùvo rebbe La decOT!l'enza deg;Lti. dnterelssi alla data deLla 1dquidazione deLl'iJma;>o .. sta •COmpLementa!l'e, non consiJSte in un .comportamento sempl!Lcemente non colpevole, ma in un evento, la cui dimostrazione è a carico del contribuente, che, all'identi.co modo di quanto avv1ene per le obbligazioni civili (art. 1218 c.c.), esclude la mora, in quanto rende impossibile J.'adempimento. La prima delle sentenze ora intervenute pur riconf·ermando che gli inte!l'essd suJil'•Ìim\POsUa rcompilementa;r.e sono mO!I'artOTi (lsi cita espUoLtamente l'acr:t. 1218 •CJC.), neilJI'esaminare ia questione rse esistesse un fatto non imputabdle al contrdbruente ohe av.esse reso impossibile rma dilchtarrazione esatta del 'V'a!Ol'e, ritorna ail concetto del compol'tamento coLpevole del con1iribunte e, pur tri[l)ce!l'andosti ,suJl'aJJiPrrezzamento del rg:iudioe di meTdto, vraluta l'entità della diffe!l'enza tl'a valore dtchiararto e valore acce!t'ta1to, espUcitamente ammettendo che nel caso in oui ta•le· rdiffe!l'•enza non sia elevata (ma non 1si ha Mea di quali possano essere li erited di taJe giudizio) possa .escludersi la decorr.enza degli intevessi dalla data di esigibi- lità del tributo .prrinoitPale e toomunque possa •ill giudice di merito, con aPIPrezzamento insindaJcaJbi:le, 1stabillire rse •esista rma coilipa del contribuente dal sOilo esame del divravio fra i vralori, indi!pendentemente daLla dimostrazione di runo specifico fatto non imputabiie :al con1iribuente. In questo modo si esclude, dn evidente contraddizione con la pr:ti.ma massima, la natura moratorda degli mteressi, si ritoma a fonda!l'e 1a relativa obblig,azione suUa responsabiiLHà cOilu;>osa (o rdolo.sa) mettendo in dubbio alllJche la presunzione, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 951 che la mancanza o insufficienza, le qualii abbiano impedfuto 'l.'ofliginaria illlteg~r~ale >liquidazione, sdano d~e,se da fatto non ~ilmputa>biJe alt contribuente (:secondo comma), nel qual caso gili illlteressi sru'l tr>~buto comp>lementall'e decol"l'ono da'l giorno dc;~]l.ia sua ]i!qrudidaZiione. Ed è evdldente che ta1e natura i:nterpr,ertativa deve arttrihuirs:i, non sOltanto al pflimo, ma anche aJl secondo comma del cita,to arrticolo, La cui disposiz;i,one, come è pr'eoi:sato nella menzionata sentenza n. 2:695 del 1'972, rappresenta me>l'a appl,i:cazione deJ. pl'inCIÌJp~o civi'Listico sancito daLl'art. i218 c.>c. secondo cui è a carico dell debitore la dimostra:z.i·one delll.':impossi:bi:li:tà del:l'aidemplimento per 'causa a lui non imputabdJ.e. Mianilfestamente i:Ill:lhndata si ravvilsa, pel'ltanto, la .questione dii legi:ttimità costituzionale soilleV1ata nella memorda dail!le rd!corren.ti strl. presupposto del!La diverrsa natura delle disposlizionli. conrtenute nelil'arrUcolo unico :della ctta,ta legge e con riferimento a,Ll',art. 3 Cost. D''a>ltronde ogni ·questione ,ciJvca la natura interprert~a,tiva o meno delia lewge n. 147 del 1,9,62, si ra'V'V1i:s:a nella fattispecie iDicollldìerente, da'l momento che la decorrenZJa ~de:glJi illlteDessi do:vuti swl tdbuto compiJ.ementare è ·stata stabi]ita d!alJ.'8 apii'Iiiie 1963 e, cioè, da una da,ta swc,ce:ssicva a quelila ·de.Ll'entrata :in V1igor:e della predetta l~egge·. In:Jia.tti, è oDmai ius recept.um di questa Suprema Corte (Cass., 17 apdle 1972, n. 1:2!07, 19 ~giugno 1972, n. 1>9,3,9 e 14 lu:g1:io 1972., n. 2394) che le dil~osiz.ioni de1le leggi n. 219 del 1-9>61 e n. 147 del 1962,, s.i applli.,oasi torna a differenziare dJ fonldamento dellJl.'obbUgo degli inteDessi SUJlll.'imposta ,complementare ri!Spetrto a1l'd.mposta pl'incipa,le, si fa una ~n confusione tre fatto imputabille (riferibile) e .condortta col!pevole, si da notevole spazio ama giUISIÌÌ·ficazione del comportamento, laiddove l'esdusione della mora secondo i principi di diritto comune applicabili alla materia, è, specie nelle obbUgazioni rpeounarie, un evento ·eocezion:a>l.issimo. La :seconda sentenza, con maggior vigore si tp<>ne su una posizione divevsa dall'uLtilma Wilurilsprudenza. E' indubb:iamente assai pregevole lJa rprima parle che il1ustra l'obbilligo del,contribuente di colla:bo't'are con l'Amministrazione ne!li1a Uquidazione del tributo priDICilpale m mts~a ICongDua, obbligo effettivo e gimiddco e non sempli>oemellllte prowrammartico. Con questa disarn:ioo si ~iunge per'fino ald eliminare l•a diff·erenZJa, posta iln [.UJce nelil!e pre~cedenrti sentenze citate, tra l'imposta di successione che impone la deiliUDioila dei!. valore reale e l'imposta di it'egistro che llwece non obbil.iiga i :contraenti nè a pa,ttuire un :prezzo 'oorrilspoiDJdente al valore obiettivo nè a dich.iaroo-e un valore supeviore al prezzo convenuto, giJacchè rolbbiJ.i,go di colllaborazione, ·COSÌ vigorosaJmelrlJte :riaffermato, opera se:m,pre, inidilpendentemente da norme speoifìche :SUille modalità con 1le quali iil:de1Jto obbHgo deve manif.e.stall'Si. Ma dopo questa premessa, si afferma che l'obblig,azione di i;nteressi si fonda su una resp'onsabildtà per il danno ,che ill :fìJsco ha SUJbirto, 'che la mora non è indicativa di taLe re51I)onsabiLità e ,che la medesdma responsabilità non può fonda~si ~che suhla specifica imputazione del difetto di 952 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO no an,che quan:do H .r.apporto trd:buta,rio ~sia sorto ante:dormente aHe J.eg.gi stesse, gi·a·cchè l'ob"bUgo del pagamento degH inrteresSJi. moratoll'li suil[''imposta complementare non di,scende da nn fa·tto verilficatosi in un momento amteriore a~l'entrata in vigore· di ·esse, ossi'a daU',apertUII'a delLa suoce:ssione, ma dal rttall'ldo ne]l',adempilmento de1l'obbl1iogaz1one trilbutar1ia e, ·oioè, da un :fia,tto che, SIUJSisilstendo al momento in ·cui le nuove norme sono entrate ·in vilgore, r,i,entra, ,se,con,do i Pll'l1ndpi ,generali .che regolano la successione deUe leggi nel tempo, nelilla diisci·plilna dettata da1·1e norme stesse. Va, in:liat1Ji, considerato tn pvoposito che, tn materiJa d'limposta di succelsSionie, ·~a 'c•olJ:aboraZJione del contribuente ail'a,coertamen,to deil!l'dmponiblt1e non si esaJurilsce •Con la presentaz'ione de(J.([a dentmoia, ma solo fornendo tut1Ji gli elementi necessari alla Uquildazione del trdlbuto nel1loa mtsul\a eff.etUvamente dovuta. RisuUa dag,J;i artt. 5:2 e 72 delilia 'le,gge tributwia ,suUe successioni che il den,unciante ha l'obblli,go dii adeguare aJl ve1r0 le SUe 'di•cmaTazioni, medi,ante le opportune rettifi1che ed iJn.tegll'lazion. i e che 1l1a denrmci1a insuffioilente non assolve a([l'obb]i.!go della legge. N e segue 'che ~se tale obbl1igo 1.'1isu1ti a.noora inadempruto a[ momento deJù;a ·eiiJtrata in V1igore del:lla nuova dilscipi]tna, l'appUcaz1one di questa ad un ·oomportamen.to che è an·cora attua[[,e non Viioi!Ja, oonì.rlalri,amente a quanto si assume dalle niocorrenti,. il prilll!Ciilpio dell'irretroattiovd,tà san'cito dall'art. 11 de~le prele~gi. coUabOII'Iazione; da ,ciò •sd fa discendere la .conseg:uenm che [a • SU!Ssi!stenza deHa eoilipa • vra vke11cata, 'con apprezzamento di merito, essenzia!lmente sull'entità del divario tra i valori diohi,arati ed accertati, avval.oran,do[a con Jia eonsidera:zlione che (ed ancora una voJ.ta 1Si 'Ìtgtnota l'uilltilma giUTisprudenza) ove il .contribuente neUa fase deil ·gtiudizto di 'Valutazione of: llra .sponrtaneamenrte :il ri1conoscimento di un Vialore maggiore, cessa a~ momento e nei limitd de1l'offe1.'1ta La responsabi1dtà per gli interessi moratoll'i. Tutto questo è in ·contraJsto ·con ila defindzione degli interessi come moratori ·ed in contrasto soprattutto con 11 chiaro intento della norma di porre ·sullo .stesso piano tutti, i ·contr.ibuentd e la Finanz1a non ammettendo una valutazione discrezionale, entro limiti quanto mai incerti, dei si·ngoU comportamen,ti. Molto interessante è l'UJlti.!ma masswa deHa prima sentenza. Un problema p11atdco e gi!uridi,co di moHo r!Jlievo è •queLlo del Luogo della notifica degli atti del •procedimento di a~certamento e del rprocedimento contenzioso. La gi'UII'iiSJI)Q"udenza si è sinora ·dimostrata molto rigorosa nell'affell'ma: re l'a nullità de1le notificazioni di questi ,aJtti sa~ncendo settnJpre l'obbiligo della Finanza dd. ri,ce11ca11e il contribuente che aibbia cambiato domicilio e ponendo limiti per le notifiche a persona irreperibile o di residenza sconosciuta perfino più severi di quelli che il c.p.c. impone per le dta:zlioni e le 'sentenze (v. Re!.. Avv. Stato, 1966-70, Iii, 6110 e se1gg. nonchè Oass., 3 Luglio 1971, n. 2070, ,in questa Rassegna 1971, I, 1213; 17 aprile 1971, n. 1217, ivi, 1972, I, 497; 22 maggio 1972, n. 1683, ivi, 816; 10 febbraio 1971 n• 342, Riv. Leg. fisc., 1971, 15·5,9; 26 aJgosto 1971 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !l 53 li ·pri;mo mot1vo del I11COI1SO è, pertanto, privo di fondamento giuridico, così come, del re1sto, lo è thl secondo motJivo con il qua!1e ~e r1correnti, denunciando 'lia vi:Oilazi·on·e deHe medtes1me dilsposizJtoni di legge, sostengono che, contra1'1amente a quanto apodiìtt~camente affermato dalla denundata sentenz,a, la mooa divergenza tra il Vta1oll'e dichi:arato ed :hl v·alore ·ritenuto dail!l'uffio~o in sede di revlilstone non legittitma la richietsta dte~li interessi mo1:1ato~i retroattivi sul trtbuto compJ.,ementare, in q1.11anto l'articolo uni,co deililta leg1ge del 1962, nei!. condiziona,re H pagamento deti detti interessi alla matnoanza o insu:ffioienz,a deg'lli elementi nece,ss,arti aUa IiquidaZJione ·del· tributo, determinate da11 comportamento. colposo del contdbuente, ha inteso 1:1Herr'itrsi a quelllte incomplertezze ed mesatrt:ezze della denuncita (ub:,cazi:one e ~natura dei benti, dati carbatstailii), che possono causare rita:I'd!i neilil'accertamento. Bremesso che lta dogHanza di d!i:lìetto di moHvazLolll!è non può essere pr·esa in eonsiderazione, non potendo 'il mobiVlo di rico1:1so e·x art. 360, n. 5 c.p.c. ~concern,ere l'taprpil!itcaZJione di nOITille dii dtmitto e la dsoluzione di queSIÌIÌIOni :giu!11dkhe, deve osse1rva!I1si. tche 1a questione 1E1e anche 1a d:ichiJara~ ione, da [Parte ,dJeil tComttlr'Ìlbue!Iltte, tdti un valore dei benL toomprr-etsi netLla tSurcc•eiSSiilonte, infei1i'Otre 'a q uetltlio effet:t1ivo, dlia JtUogo a~ll:'·msu:fficierml:a n. 2581, ivi, 1972, 1138). In dette ~pronunzie non '8:i è mçù cOnts1derato che sia perr- l'espressa norma tdegli artt. 9 e 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, siJa per-un più generale princiJpio, quanldo sia incardinato un procedimento (amrrnìndJstraUvo o giUJrisdizionél!Je) e siano ildentifitcate le parti ,con i !rispettivi domiciJ.i, ,sia per la inttes,tazione degli ·atti tsia per iLa notifica dd essi, si può e si deve fare riferimento alle tdicha:ra2lioni espl'lesse da[[e parti; La resitdenZJa di,chiai'ata, eventualmente diversa .da queJ.iLa anagrafioo, o i1l domidlliio eletto 'sono vincolanti per la ~controparrte che non so~.o (PUÒ ma deve eseguire le notifiche in quei luoghi. In tale situazione nel fare rHerimento al c.p.c. (limitatapnente applicabile) deve tenersi in considerazione piuttosto l'art. 170, terzo comma, che non gli artt. 138 e segg., e particolarmente l'art. 148, che riguardano l'atto introduttivo e non l'atto che interviene nel corso del procedimento. Ora ,la sentenza in esame ha !ritenuto, con :riferimento ,a;hl'im(Posta di successione, che nell'obbligo stabilito nell'art. 51 della legge organica, di ind:care il domicilio e la residenza dell'erede, è implicito l'obbligo di dare comunicazione degli eventuaLi .successivi camJbiamenti ed è quindi impllicita La :f!acoil.tà della Finanza dd eseguiTe Le notificazioni nel Luogo dtchiarato oriJginariamente, qUJatndo il cambiamen·to non sia stéllto porta'to a conoscenza tdetU'Ufficio. Lo 'stesso è a tdia::1si perr- l'imposta di registro e le al1Jre im(Poste per effetto tde1l'a,rt. 9 del t.u. ;suJ.l.e imposte dkette di poctata gene'l'ale. Medta dunque di essere :segnaJ.ata ·questa pronunzia che pone in termini nuovi un problema di gTélllldte rilevanza prtéllti•ca, tdlando itl gi'UIS'to rilievo aJJl,a -cons1deraZJione ,che un termme di deoadenz,a, spesso a>StStai breve, non può 'Pifesoinderr-e dalLa identificazione rapida e oerta del so,ggetto ,cui l'atto va dtretto e del luogo in cui de·ve esegui-rsi la notifica. !!54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ,el,ementi occo,rrenltli. allillru .in~tegrale UqudldiaiZ~one de'l:J.'ilmpos1ta e, cdoè, basti ad din1:legra1re i,l p111esuppos1to voibuto daUe !li~ggi delli 1961 e dlell: 1962, è stata ~da tempo esamÌin!ata .e 11~solta in se,nso aff,ermartivo da questa Cmi~e Sup'r,ema ,con numerose pronunC!ie (1sentenze nn. 21670 e 2,612 de11 1967, nn. 2273 e 21274, n. 3396 del 1971 e n. 59,6 del 1972). È srta,to in pll.'opo~ito osserV1ato che 'la li!qutdazione dell'Iimposta di suoce,slsione, come de[ re,srt;o, ~d;ella maggio!I'e parte dehl'1imposte, avviene 'con i1l cOillcorso del soggetto pal.s1s:ivo de'l .!1a;pipO["ÌiO t["!Ì!butar:iJo, aJlil'UlOIPO o1bbffi~gruto a foll"IIllill1e, gld eiLeme1111ti necessa<11i aUl:a derterrm:inaZ'ione quanti~a di ognli base iJn lilnea di fatto pell"dlè l1a Oorte di appello, premeSSO che CO(llJ1Jr.O l'accertamento dei ce1splirtd mdliJcati neiJ.ila seco(llJda denunda dii su:ocessiooe nessun ricorso era stato proposto, ha rilevato che l1a definiti:virtà e l'dncontestabilittà dei!. vallore aJccertato per dlifeIUiglnJa.ta per viol:a:m.·one di ·le,g,ge e per erl'ata m1Jer!Pretazli.one ed app[tcaz,~one di nna serie di norme delilia legge di regilstro e dd leggi compQemenrtari, osserv.an~do che iii s~stema ,1Jrilbuta•I'io di re~i·stro non iJi!lJcQ'Wde affatto ['obbHg0 del'1e parti dii di!cMa!I'Iare H V'alore dii mevcato· del bene oggetrto delil'atto, •che la di!chia.ra2Jione d'i un prezzo iniferdore a quel11o re·ale non costituilsce per>tanto man1canza od insufficienza dii elementi occoTrenti a11i1a l:iquida21Ione del trilbuto n'OIIl potendo defin!il'ISIÌ fa,tto coLposo imprutabhle al conrtrr~buent·e, che in nessun caso l!a •coìlp•a del contriJbuente può esserre desu!llJta da(Ua sola sproporrzd·one tra V'a:l·OTe d'Lchia!I'Iato e va:lore a•ccerrtato o concoodato. Iìl ri•co!I'ISo è infonda1Jo. r· Giustamente 1a seilltenza impugnata rl~ch~ama m terrmini per nuliLa p1arto!Illilci !la sruss~stenZJa ne1I sistema tributario generra•l•e di un pir11ncdP'io fcmdamenta1Ie qual-e quello delll'obbligo dei! conrtrribuente non SOil.tanrto di ets.sere verirti.e•ro nei con.frornti del fi-sco, ma anche di. co>l:l:aborare per un•a soll·ecita e congrua, cioè Illè eccessiV'a, aP'pil!ilcazttone detll'~mposta. Non ha infatti .seniSo •a•I,crmo che 'hl contrdlbuente si l!ilm.Jitd a r'irvei!lJdieare ne1i confr•on,1Ji del fisco de•i diiJriJtti anche in Sei!lJSO me•todo~og:Ìl p!I'ezzo più derogativo e [pliù lontarno dalla legge econom~oa deil pll'ezZJo di mere•ato, ma si VIUOile enunc~are che in Sliffatta situazione, tutt',al!tro che e.str,ema neilila Sitlatdlst~ca commffi'lcia:t.e, quel1'obbli: go di co]l1abolfaZJione di cui sop11a si è de,tto e che i giudici dii appello hanno esattamente •collegato con ~·art. 15 de~ r.rd.'l. 7 agolsrto 193·6, n. 1639, e con iii. succ·essivo am. 17, postula ne·cessa•damente çhe iil. corntrdJbue:nrte :nel ;contesto del contraU;o o a:l più nell'a colllabomziooe che iii siJstema fiscal·e de'l'le Ìlmpoote ilnd1- r·ette, e segrn,atamernte dell'dmposta di regdstro, assume come· elemento compron~te deillla ·COIIllgrua liJqruildaZJione de1il.'1imposta anche con riferimento a quei ca1si iln cU!i, come ne]l>a pre!'lmuta, hl pr·ezzo pe•r definiziiOrne non de\11e essere dilchiaTato darti contmentd erppure sussiste l'obbHgo .fÌJsca1e di autodeillnncila ( • val>ore vaLidamente dkhtaralto dail contribuente •) (1si veda iJn '.propòstto anche l'alt'rt. 30 del,la legge dii: reg.1stro lsostiltuilto dlagl!i a!Vtt. 15, 16 e 17 del r.d. 163·9 - 1936). Ragg1u!!llto qiUieSito ~isiUil1Jarbo mter1ocutoojo, occorre 11toovaJri1Je i1e logiche conseguenze in or!d!irne al tema dell'a962, n. 1>47. È del tutto ,eviJdente, e non occ~e neppure soff·ermarsi su ciò, che la mer.a diffOlt'miltà In sè e per sè conlsilderata wa wlore aceertato e prez.zo dichia·11ato ne1i con,tr;atti inter vivos o valoo:-e indilcato nelila denurncÌJa di succession·e, non esp11ime nu11a di univocamente siJgnifi1cativo ai find de,Ua responsabilirtà per g1i interessi moo:-atori suLla somma che costirtuisce la differenza tra l'·~mposta globale e la >imposta pr~nJciilpale, oioè a dio:-e sul'la differenza di ilmposrta che viene accertata 1in vila compl!ementa·re in ,seguito ate, aiiJ!cora, su qruesta materia non può che dominall'e insindaoobill: e iii potere di accertamento di fartto der! giuldioe di merito, del quar1e, come appunto nel. caso, va soltanto cO!lltronato sta l'aggancio il.ogilco CO!ll iii prin,cilpio, sia la razionalità nel me,todo di arcoell'tamooto, neUa va:Lurtazlione detlile rindicarte varriarbilli dell fatto e i.!nrfi!llJe nel~a motirvazione deLl'iter. di .giudiZiio. Oiò de•l ~resto •come irn tutti i 'ca·sri in cud deve p!'ocede11si ad accertare la col,pa nel compoll'ibamooto del ·Soggetto causativo di una si·tuaZiiO!lle i!llJgriust•a e quando si deve procedere a sanzionall'e tale comportamento in prospettiVla dcll'i[}Jcridenza de'l danno de11ivato da esso. Ln pll'Oposrito, pare utill:e verifica richiamatre la gi'llll"iispll'udenza di questa OOO'te Suprema la...quaJ1e è giunta a precisarre che, ove ne[ gtludliZiio swla va[utazi,one delLa COIT'i!spondenm tr.a prezzo e wlore venaJle i!l contl1ilbuente in una qua1siaJSi fase del giudiZiio stesso offra spontan·eamente ii riconoscimento di un valore v.ena'le maggioll'e del prrezzo di,Cihiarato, la resl?onsarbli'1ità per giri interessi morato'l"i cessa ail momento e nei Limiti di talle offerta,· essendo da quel momen'ilo il fisco posto in grado, per op~a stessa del contribuente in coLpa, di procedere argevolmoote arhl'accertam~ o. Per quanto riguarda hl .criterio uthlizZiarto poi dai g1ud1ci di meràlto per coocludere ci'l'·ca la sussistenza >della 'coLpa nel,carso rin esa.me, e doè La differenza der! qumtuplo :lira prezZio dichia111ato e valore venarlle acoerrtato in via derfunli1liv·a, può addirittura ·osrsre'l"Vailnterruzi{lllle ldeli1a p~DesCII"Ii.zilone prevista daiJ. più volLte 'ciltato all1t. 90 ldellla iJie1gge .tr.iibutaria sUJ11e rucoossion'i si!a a\PpiLD.cabUe a[ diill'itto ~Deilartivo •a,g.ti mte11essi, rbmva:nido questo iii. suo fond:amen, to in una legge dii>V·errsa dia quella anz;ildertta e, peoc- g;Li inteu:'eslsi matul" ati ante11iormente alllLa data de1l'entvata in >Vilgore delLa iLegJge n. 29 del 1961, addlilrlittUJI1a in una nooma di dwi•tto cO!nune. Il wedltto per mteressi, 'PW éliV'endo ICtlm'aJttere aUJtonomo, partecilpa, inJiatt'i, del!1a natura del credirtJo princ1pale, del quale co1stituisce un ac~ cessor1ilo (v. 1Sen. 23 ottobre 1967, n. 2612) per cui, qu.éliilidlo a,ccede ail dteb1to per l''ilmposta di ,9UJOcessione, integJra il dlebilto d'•ilmposta (1c:fr. sent. 3 ~ug[Lio 19<6,8, n. 2214). D'.altr.a parte, éliiliche gli inte11essi rertl10attivù. previlsti dlaHa 11egJg:e 2•6· •genn1a1io 1961, n. 29, - pur non elssendo dell tutto identilci a quelili di mooa neLle obblilgJaz'toni peCIUIIllÌ'a~ie di cui altl'art. 12214 c.c., dilstinglUendosi da essi per aLcuni parUcolliwi aspetti - si :llO!lldano, a1l •pa~i dii quelLi pretesi dall'.Armm1Iliilstrazi01lle F·inanziaria per il periodo anteriore a1Ha data dell'entr.ata in v·igore delJlia detta ILegg.e n. 29 del 1·961, sulla mora, intesa come rtitavdo neWadlemptmento dQ!VIUto a 1ca•usa imputabille al debitore, lélli sensi delll'atrt. 1218 c.1c. (v. di recente, serut. S.U. 21 ag10srto 1972, n. 26·94). Del pari OV·e V'enga posto in discussione n debito di imposta in seguito a ricorso amministrativo o a domanda giudiziale, e sospesa perciò la prescrizione dell'intero rapporto tributario, è fuor d'opera parla;re degli inte11essi, che ald esso accedono e con esso formano un tutto unico, come af:llermato nella sentenza n. 2023. E se non è configurabile una domanda degli interessi indipendentemente dal risultato della controversia sulla debenza o sull'ammontare del tributo, non vi è inerzia detl ·c:redirtoo-e ·a cui possa riconoscersi ,effetto interruttivo; per altro la coruferma dell'>accetrtamento, dwostrando che H tributo sa~rebbe stato esigibile fin dlaiLl'ooilgtne - in quanto .conforrme a legge - se il contribuente non avesse fiféllp!Posto ostacoli aliLa esazione, consente ila dete:rmi!llazione del periodo 1di rita!Ddo risulta'to coilipevole e quiltlldi il.'ammO!lltare del danno risentito dallo SltJato dalil'indebito godwento deJ.ila somma :llruita dal contr ·ilbue:nte. Tali .consilderazioni inducono a ritenere •che J.'obbll.ig;azione ,degli inVa ,aJJ.a ~dooe•ità delil'•atto di diilazliorne, intell"V~uto tra il contribuente e ila Ftto il dconoscimento dell debLto e l!a l'IIDUilZiia a 'contestarlo dia parte del contri!bUiente •, i1 r~cOII'Iso non meriLta COIIl1IUJilJqrue accog1]Lmento. E' p;a~ci•fico, irulia1Jti, che, contestuallmenrte aJilia stipw1a del conlbmtto (2 genna1Lo 1·9<63), V'€1Il1Il.e liquildlalta l'impoota coo:nplementatre di successio! Il!e. In taJJ.e momento, quL!Il!di, l'ammmLs1IDaziooe era in posse1sso dii 'tutti g]i eLementti occorrenti ai!Il!che per la L~quildazi!orne degll'i imrtJerelssi, ma non :liOII'ImUil.ò aillora La reliati'Va rLchiesta, meniiDe i!l suooesswo atrto di di1amO!Il!e (2 maggi!o 196.3) ebbe per oggetto umcametnJte l'di!Illposta compl·ementall"e (.e più precLsamente .soLo una pall"1le d'i essa, gLaJochè qiUelilia non ddJliazi!ooalblille V1etn1Ille• SOddilsifa'bbéll), IIliO!Il!Chè •gili imite!reiSsi dei1. 5 % a scal!ar.e sulLa sOIIDI1lla diilia2liiOIIllata. Olvbene, anche ammesso che detto atto di d'illazione :iJmporltasse mconoscilmemo del delbii:(o e quilndi mtel'TU7Jione della ptrescriztone, ta\Le elf: lletto non potrebbe l'lilconoscei'Isi che relaJtlilvamente a1la so1a òbiblliigaziooe pr1lllcitpa1e, esatltamente quanti.filcata, ma non all'aiU.tonoma obbli- . glazlione per iJntetr·essi ffiOI'Ialtori, rilchiesti per lia pil'ima volta c:on la mgirm: z;Looe 1del 2 aprdl1e 196·6 (·con !l'IL!fereooto ailil!a tota:Uiltà del tri!buto, e cioè aiillche per la parte non oggetrto di dllazione), quando era Ol'lmai già scaduto ili termilne 1Jrl,emm~e di pr·escrizLone, decOII."rente dall co:ncoTdato. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, ~. I, 18 lru~io 1973, n. 2111 - Pres. Capol'laoo- Est. L'a 'IIorl'le- P. M. COIIllSOir:Ziio Alg!ralcio di Vet'ICeilli (avv. Malll' ghJinti) c. Mmistero dellllie Filnianze ~aJVV. Stato Avel1la). Imposta di re~istro - A~evolazione per i consorzi a~rari - Limiti. (d.l. 7 maggio 1948, n. 1235). L'agevoLazione in favore dei consorzi agrari stabiLita netl'art. 38 deL d.L. 7 maggio 19:48, n. 1235, non è una agevoLazione soggettiva riferibile a.tutte Le finalità istituzionaLi deLL'ente, ma una agevolazicme obiettiva Limitata agLi atti necessari o opportuni per attuare La trasformazione dei consorzi da enti di diritto pubblico in società cooperative di 966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diritto privato; di conseguenza non può fruire dell'agevolazione un atto di acquisto di un terreno destinato a dare migliore sistemazione agli impianti (1). (l) Conforme è l'altra sentenza in pari data n. 2112. Giurisprudenza ormai pacifica: 13 ·giruglno 1969, n. 2087; 22 novembre 1969·, n. 3803; 27 febib.rado 1'970, n. 479; 16 :llebbraio 1971, n. 388; Riv. Leg. Fisc., 1969·, 2385, 1970, 625 e 1467, 1971, 1580. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2t278 - Pres. Caporaso - Est. Ca(leca - P. M. OacdLoprpoQd (diff.) - Milllister-o del1e FiIIl! aJnz,e ('avv. Stato CavaUI) c. Trebbi. Imposta di registro - Solidarietà - Parte contraente - Soggetto che ha partecipato alla formazione dell'atto come rappresentante - È tale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Sono soHdalmente obbLigate pe1· il pagamento dell'imposta di registro tutte le parti contraenti fra le quaH vanno comprese quelle che comunque siano intervenute nell'atto anche in qualità di rappresentante, procuratore, mandatario e simili (1). (l) DeciJsione esatti,ssima ohe oppmtunao:nente conferma Uilla aJntilca gifll['iSPirUJdenza dOJpo ·Che qualche incertezza si era di reoetllte maJnifestata in relazione ai probilemi processuali. Sul punto ~ecifico Oass., 4 ottobre 1971, n. 2688 (Riv. leg. fi,sc., 1972, 1147) e 6 ottobre 1972, n. 2856 (dm questa Rassegna, 1973, I, 217). SuiLla analoga qruestione dellia :sOilildialrietà nel OaJSO di più cornvenziOilli cootenute in Uill un1oo atto, Cass., 5 maggio 1972, .n. 1358 (in questa Rassegna, 1972, I, 678) ·e 12 febooaJio 1973, n. 406, (ivi, 1973, I, 424). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agotsto 1.973, n. 22186 - Pres. GdanIllattasio - Est. Elia - P. M. Ca,ercdowoilli ('oolllf.) - Aloisi (avv. Pamarioi) 'C. M!i!ll!ilstero dell1e ~manze (avv. Stato Soprano). Imposta di registro - Mutuo fondiario in cartelle - Acconto in contanti - Non è compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646. (r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 dicembre 192,3., n. 3269, art. 8 e tabella B art. 46). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 967 Imposta di re~istro - A~evolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo per la costruzione di un fabbricato di vari appartamenti - Costruzione di un solo appartamento con caratteristiche di lusso - Decadenza dall'a~evolazione per l'intera operazione. di mutuo. (l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18). n patto col quale l'ente mutuante anticipa in danaro una somma che sarà riassorbita con il perfezionamento dell'operazione di mutuo in cartelle è del tutto autonomo e indipendente e quindi non può essere ricompreso nell'abbonamento previsto per il mutuo fondiario (1). La costruzione anche di un solo appartamento con caratteristiche di lusso, rende inapplicabile l'agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, all'intera e indivisibile operazione di mutuo avente ··per oggetto la costruzione di un edificio, anche se la gran parte degli appartamenti costruiti non ha caratteristiche di lusso (2). (Omissi!s). - Ool pi'imo mezZJo i dco\l'!renti denunciano viOilaz,ione deg.Li a'l'tt. 9 e 46 del:la 'legge di reg~stro 30 dieoembl'e 19'2~. n. 326·9, nonchè del(L'art. 27 de(L ll'.d. 11 ·1ugTlto 1905, n. 64·6, e dell:l'3Et. 46 deil!la tabella B allegata aJ.iLa .dt.ata ll.egge di Regi1stro, in r-elazione all'art. 360 c.p.c. deducendo ·che erronea~mente la Corte di mell'ti.to arverva neg1ato che \ le agevol,aZ!i•o[]'i fìscailJi previste daUe citalte noll'me per i con1tra,1Jt1i di mutuo fondtaT'io tn carteilile pote,sseTo essere app,Ucart·e anche a murbui cos1tiJtuenti ·acconti sui prederbti mutui :liond~ail"'i, m aUesa del pe~r:Dez1ionamento de1i ·con·tll'atti re1artJivi a detti mutui ti.n oo~rtelle. (1-2) La p!'ima massima, ·che ha un precedente specifico neita.a sent. 20 marzo 1972, n. 842 (Dir. prat. trib., 1973, II, 230), assai correttamente vestringe l'ambito di applicazione dehl.'albbonamento p~rerv1sto neLl'art. 2.7 del r.d. 16 liuglio 1905, n. 646 per i mutui :fondiari. E' da sotto!L1ne·are la definizdone che 'si da dti. cOil!llessione slroumentale o dd mezzo a:l fine; soil.o un nesso di necessità può giustmcare l'estensione deiJ. trattamento tributardo d1i ;llavoce ad un negozio •senza i~ quaJ.e non sarebbe poss~bile realizzare l'atto rprervdisto nella norma. Si rilporta così i1l va.go conc.etto di connessione strumenta[Le nell'aiV'eO dell'ad. 9 deilll.oa legge di regi,stro. Una simile tendenza si può riscontrare nell'al.1Jl'la 11ecente sentenza 15 febbiraio 1973, n. 478 (in questa Rassegna, 1973, I, 449). Ln passato si è ratto ricoil" So aUa ·Connessione stl'Uffienta1e ·con ben di:ve!l"ISo ci'iterio, per alLargare ia portata deHe no!I"ffie dd a,g.evolazione ben oltre i limiti del nesso di ne.cessità (v. Relazione Avv. Smto, 1966-70, II, 450 e s.). P·er itPotesi analoghe, di anticiJpazi:one di somma in attesa del perfezionamento deJ. mrutuo v. Oa,ss. 15 ap!t'ile 1971 n. 1056, (ivi, 1971, I, 85,2); per l'itPotesi inversa di rirbensione deWl.a somma mutuata in atte,sa del perfezionamento delle gamnzie 3 apri1e 1971, n: 944 e 15 marzo 1972, n. 751, (ivi, 1971, 852 e 1972, 345). La seconda ma1ss~ è di evLdente esattezza. 968 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La CenJSUJVa è infoodata. L'art. 27 del a:-.d. 16 lugl>Lo 1905, n. 646, prevede ·uno 1speci1ai1e tratrtamemto di favore per i mutui foodlliaa:ii nel senso 'che per essi il'limposta di regtstro viern,e pagata mediante erogaZJione anrnualle 1a titolo dii abbornamenJto, tiJn rifell"Ìlmemrto aH'aJrt. 46 de:W.a Legge di Regh~tro 30 dicembre 19,213, m. 31269. Per il.',arrt. 9 delila stessa legge dii Regtstro .e per il dtato oot. 46 della tariflìa B, ['·agevolaz,iome trilbutarta predetta deve .appl'ilcarsi tanche ai negozli collegati, a[ mutuo ~OIIlldìialrio ipelt" iJ. quaiLe è prevista, dia 1t11esso s1lriulmenJtaiLe · dii mezzo a fine (Cass., 2,0 ·marzo 1<972, n. 842). Come qUJesta Suprema Oorte ha aVUJto modo dd chtLall'lirre, itl co1legamento mecUante nesso strumenta1e d:i mez:zJo a me rilchiiCen•surn tè ilrufondata. Non incorre nel vizio dii uilitrapetizione il giudice che 'Senza ,a;ltera'l.1e li fat1li esposti ne ricava oogomentazd, oni diive11se re,lati'VIamente alla dec1sione ;sul petitum ~stanzia,le sotto1postogli dalle ,pa111ti. (CaiSIS., 5 feibbrado 1971, n. 276). Nella specie al frne 'di >dec~dere ISUJLl'appl:icabhlità delle ,agevolazioni fiscawi, rLchieste dai ricorrenti, e negate :daLl' .AJmminiJstraZJione Fdnanztaocda, hl giludtce dovev; a >aJcce!I'tare la sussistenza dei 1po:'esupposti di fatto, necessad alla corn:cessione dei ,r:id:lliesti benefici, e la 'P'rov;a di tale sussi:srtenza mcombeva, ,come è ovvio, a:g1i attuali ri,corr:eiJJ1Ji, che ne chiedevano l'applicazione. La Cor,te di mer:i:to prOVVItde a taJ.,e accertamento dd. :liatto, nece1ssario ai fini del :decidere, e negò, cartelle e !',autonomo ,a,oconto in denaro, era compreso un a~ppartamento di 11!usso. I detti mutui, riguardando msoinddbilxnente, tut•ti gU >appartamenti dell'edificio, venwano, dunque, ald elssere concessi, a~che, per la 10a,sa di lusso -in qu~stione: onde ali mUitui medesimi ;non si •potevano appldloare, nepp'Uire d.n parte, i benefici fiscali, pvevi.sti 'Sdlo per i mutui destinarbi esclusivamente ad ahitazio!lli non di russo. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agosto 1973, 1!1. 2289 - Pres. Saja - Est. La '!1orre - P. M. Panidolfelili (1conf.) - Mintstero :deii!J..e Fmanze (avv. Stal1i) 'c. Barrresi (avv. Ballati). Imposte e tasse in ~enere - Violazione delle le~~i finanziarie e valutarie - Reato estinto - In~iunzione per il pa~amento del solo tributo - Le~ittimità - Necessità del preventivo procedimento di contestazione in sede amministrativa - Esclusione. (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 e segg.). n procedimento amm_inistrativo di contestazione, pronuncia di ordinanza deLL'intendente, ricorso al Ministro ecc. regolato dagLi artt. 55 e segg. deLLa Legge 7 1gennaio 1929, n. 4, è predisposto per La determinazione deLla pena pecuniaria; conseguentemente neLl'ipotesi di tras.gres\ 1:170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione costituente reato e di dichiarazione di estinzione del reato medesimo, aUa riscossione del soLo tributo può procedersi mediante ingiunzione direttamente opponi bUe innanzi aH' A.G.O. (1). (Omissis). - Con il'rmi!co motiv'O di ricorso la Filnaru:.a oensooa il.'impugnart; a sentenza per vio\l.azlione di legge e vizio di motivazione, de-. ducendo: a) che l·a speoi,ale procedura prevdlsrta daWJ.',arr-t. 5'5 dellila 1eagevol·aZJi·on.i anche se non spe1Jtasse a contrtbuto starta[e. La l'a,gtione peT cui ·jll. contributo stata!Ie non eTa ·concesso era del tutto 'indifferente ana •COIJJCessione del:l'•agtevruazione tributa·ria. In a[cun/ modo la :lie~gt~e· rr11. 12,6 dleill 1951 ~ese !indiat1lfli in cOrr:IISidle:riazilone il motivo per cui hl ·contTihurto •statale non era concesso: e in a':licun modo ritenne che per ave•rlsi l'1agevolazione fiscalle occorreva che iii cont't'ibuto non fosse stato •dato per dJkfetto di fondi del'lo Stato. Il testo d·el1a legge n. 126 del 1951, come è stato rettamente e concordemen• te mtelso da,Ha tl'ipliice richiamata .interpl'etaZJione giUII'Iiispll'Udenziiaie ·e 'COlme Tlisulta da.11a 1chiarra :sua lette11a, non consente arbttrarrie JimitaZJioni che hl ·l·egis[atorre non V'oUe, a•l'lol'chiè dtspose che 'l·e ag•evol·az1oni fi:sca.U spettavano anche se non VIi fosse contributo stataile. DM momento che se vi era .contll'i:buto •stataLe già i benefici tri!butall'li eTano dovuti, è evli!dente che 1a nuova· legge non .poteva concederld se non nel!Iìa ipotesi che ·gtià · non fossero dovuti, •e, oioè, che non vi folsse g1à :i:l diritto al .conwilbuto statale. Dunque, 1a co!lllcessiione ded benefici f:iJsca:li non poteva .mtendersi estesa se 1non alle dipotesi già non comprese nel ,dJi!sposto de!Jla •Legge pre•ceden1;e n. 5·8'9 del 19•49: e cioè l'~guamdava .i •ca•Sii in cui, per ~a ·loro popdlazione, gl:i enti fl:oca.Jii non avessero dntto al contributo dello Stato. In ta1e Lpotei9i, a'V':retbbero, lin vi!l'tù della nuova legge 1216 del 1951, avuto ,dJtritto, ·comun,que, ai benefiiCi f:iJscalli, che venivano a prresarodere dal d!wttto ai contributi stataJ.i, mentre- m'V!ece per la 1le•gge n. 589 del 1949, sarebbero 'spettati solo se VIi folsse stato il diritto çin rell:aZJi!one .aJJ:lia popo11aztone) ed ·avere anche .i contdbuti. In taile chiar11tsstma formulazione dell.';aTt~colo nntco deillia nuova legg.e 126 del 19•5,1, soccorrre ,iJl .prmoi!pto • 1in c'laco della nuova legge n. 1216 del 19·5<1, m rela:zJione ail'arl. 18 della Legge oirtata del 19·49. Rettamente pel'tanrto fu r.icooosciuto il diritto ai benefici tributari, per il combnarto disposto dell'articoLo U((lJLco delLa legge n. 12t6 deJ. 1951 e dell'al't. 18 della ·legge n. 589 del 1949, tespilngendosi., dad giudici di mer.irto, le •contrari·e is1Janze dell' Amm:IDistr1azione F1inanziaria, qui it'lkorrente. - (Omissis). sibili a contributo per mMJJcanza dei preSIUIPposti pall'tico:lari stwbilirbi. dalla 1egge dei 1949. " Difatti La Corte di Cassazione era già peft'Venuta ·implicitamente a taie conclusione allOl'chè avev~a ll'Ltenuto, e con propll'ia giwdspTUJdenza costante, che la ·estensione delle agevOil,az]oni fiscail.i di ·CUiÌ. ahla legge n. 589 del 1949, alla costruzione di opere pubbliche non ammissibili a contributo in base a tale leg.ge era stata disposta srutanto dalle :successive leggi che avevano esteso a tale dipotesi anche la concessione dei!. contributo statale (sent. 14 novembre 1972 n. 3383, in questa Rassegna 1973, I, 237 e precedenti da essa ·citati, relativa alle :agevolazioni fiscali per 1a costruzione di elettrodotti nei Comuni e nelle frazioni che exano già p:rovvisti di energLa elettrica). 15 976 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, mine entro oui 'l'opera debba essere compiuta, o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere eseguito. Del resto, che il parere della commi-ssione . sportiva e l'approvazione prefettizia non siano previsti per servire ai soli fini dell'espropriazione è dimostrato da ciò: che essi non sono soltanto prescritti per la costruzione o la modificazione di impianti sport\vi, ma 'anche per il loro acquisto o restauro, cioè ~n relazione a casi in cui a1la esprOtPriazione non oc·corre far luogo. Conseguente, nel contrasto determinatosi sulla questione !fra le sentenze di questa Corte Suprema n. 291 del 1952 (•che ai fini dell' ·esenzìone ha escluso la sufficienza della mera pecuUare finalità dell'atto .tassabile) e n. 2276 del 1971 (che ha invece consid&ato non necessaria .la preventiva approvazione di cui aU'art. l della ·legge speciale), deve essere adottato il criterio più rigoroso, intendendosi il ri:ferimento alle «opere contemplate nel precedente art. l», contenuto nell'art. 3, come riferimento alle opere rientranti nella complessiva previsione legale dell'art. l, ·la quale include anche l'a!PProvazione amministl"ativa, ossia come riferimento alle opere approvate seconidlo dll [tWOCe!dlimenrtlo 'P['esCII'itto. ~ (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 lugLio 1973, n. 2168 - Pres. Flore- Est. Ridhl.a- P. M. 'I1rloltta (coruf.) - Fla11.1llimento impresa ]ng. Bru. no Liugnani (taiV'V. Bailm!IlJiJn·i) c. I.A.C.P. di Trieste (avv. Messina e Frattini) e MilniJSitero dei lavori pubbll.ici (avv. Stato Oarusi). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carattere generale - Fondamento. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). Appalto- Appalto di opere pubbliche- Onere della tempestiva riservaQuando sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89;. d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. artt. 26, 30 e 42). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Danni - Onere della riserva- Sussistenza- Momento in cui l'onere diventa attuale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Memoriale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64 e 89). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Dan-ni - Riserve dell'appaltatore - Indicazione del numero delle ~iornate cui la riserva intenda riferirsi - Necessità. (r.d. 25 ma~gio 1895, n. 350, artt. 16 e 54; d.P.R. 1.6 luglio 1962, n. 1063, articoli 26 e 30). NeLla discipLina deLL'appaLto di opere pubbLiche L'istituto deHe riserve ha carattere generaLe, neL senso che la necessità deHa tempestiva formulazione e deUa successiva quantificazione, suL registro di contabiLità, deUe richieste deH'appaJtatore sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sut compenso compLessivo, spettante aWappaUato1·e, quali che siano Le componenti e i titoLi di esse. La ragione fondamentaLe che 980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giustifica iL sistema delle riserve e le preclusioni, espLicite o implicite, che esso pone a carico dell'appaltatore non si esaurisce nella esigenza di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica di quanto formi oggetto delle contestazioni .e delle osservazioni dell'appaltatore e di prevenire il pericolo ·di dispersione deHe relative prove, ma va ricercata, nel quadro deUe •esigenze proprie di un bilancio pubblico, nella necessità delta continua evidenza della spesa dell'opera, in funzione ·della corretta utiLizzazione e ·della ·eventua.Le integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti ed in funzione, artresi, delle aitre possibili determinazioni che l'amministrazione ,Potrà discrezionalmente adottare, di ;fronte ad oneri che potrebbero largamente trascendere le previsioni originarie di spesa, non escLuso l'esercizio della facoltà di risolvere, .unilateralmente ed in qualunque tempo, il· contratto (artt. 37 del regolamento e 345 delLa legge 20 mar~o 1865, n. 2248, all. F) (1). L'onere della ilscrizione, della espLicazione, della eventuale riproduzione nel registro di contabiLità e delLa conferma finale delle riS dleli iLalvori p!U[bblilcl dleilWa Re!gJilolnle 1SiiloiillLaiila (aJVV. Stato AzZ!llrilti G~oogiJo) c. Spi: neliLi (M'V. Ma1dLa e GerbiJno). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carat~ tere generale - Fondamento. (r.d~ 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della tempestiva riserva - Quando sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). della ternq>esthna riserva per i fatti ·accertabili tn ognd ternq>o), ma sopraJttutto nell1a ·esLgenz•a dl consentive all'.Ammilni!Straziooe un contim~Uo ed ef.,. ficace controllo :SUÌl'anidamento della spesa, anche rper 1e tempestive valutazioni 1sulla orprpo!t'tunità .d/i provvedere al :recesso •consentito daill'aJrt. 345 deù.la legge sui lavoil'i pubbUci e •cOIIIllunque per contener-e la spesa nell' ·a'mbito de11a previsione_ o promuova•Illche pe1" i danni che si as ... SUin.aiilO coilJseguenti a sospellJSione dei lavori. PrurtùJcolrure rilievo assume, in argomento, la sentenza 20 g1u~o 1972, n 1960, con l•a quaJLe J.e Se:llioni 'li!IÙte della Corte di cassazione, neJ. ribadire • il principio attinente al carattere generale dell'istituto delle riserve, da formularsi ed esplicarsi, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti •, avevano già rilevato espressamente, e proprio con riferimento agli oneri' sostermti in periodo di fO!I'zaJta rsospen.sione dei ilavorri, • che anche a voler considerare i ripetuti esborsi a quel titolo quali fatti continuativi nella accezione sopraccennata, la relativa serie veniva a cessare nel momento della ripresa; nè il concetto di fatti continuativo - avevano pure precisato le Sezioni unite - può giustificare una deroga così lata al principio della decadenza per mancata riserva, da permettere, sino al compimento dell'opera, la denuncia di fatti che ancorchè non istantanei, bensì protratti e ripetuti, siano ormai cessati •. 2. - Il precedente orientamento a~rbitrale veniva del resto giustificato, come è noto, sia in ragione del carattere continuativo del fatto dannoPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 983 denza, in ogni situazione suscettibile di risolversi in una maggiore spesa, ed in particolare neLLe moUep,tici situazioni attraverso cui si arta~ppalto del 3 ma~io 19m, l'Istttuto AurtJonomo petr le case rpoprilliari della ProVItnda dii Trieste atfildò aìJJ1a • Imprelsa di 'costruzioni Ing. Bruno Lugnani • la costruzione, filll:anziata daWl!o Stato, idi ,ciJieCJi pa1azzme per abitazioni porpoi1ari, in Poggio S . .Aml!a dii Trieste. Nel ,co:r:so dei '~a'V'ori, l:ilmitati poi alla costruzione di nove duca H fo['z;ato immobilizzo sino alLa data di ripresa dei lavori, ed allo effettivo svolgimento di un servizio dd guardiania durante la sospensione. Quanto alla dedotta posstbilità di determinalre l'importo dellJl':Lndennizzo solo dopo il compimento dell'opera, inol~e, non può certo negarsi (,e la sentenza delle Sezioni unite lo mleva espressamente) che l'appaltatore sia inv,ero in grado di provvedere a tale precisa determinazione quantorneno alLa ripresa dei lavori; e tale rpossibildtà va invero riconosciuta (anche a pr,escindere dall'esatto rilievo secondo cui • l'eventuale impossibiUtà di precisazione del qua[}Jtum può costituire causa di esonero dalla osservanza dell'onere di precisare l'esatto ammontare del compenso, non già da quello di inserire tempestiva risert~a nel registro di contabilità •) specialllm. e!llte quando si cons~deri l'astrale 19·63, pi'Omosse, nelle forme del oapirto~ato .generale per gl!i appalti deille opere dd competenza del Mi!Ill1stero dei Lavovi pubbUci; giudizio arbitrale nei con: lironti dell'Istirouto appal•tante e del Min1stero stesso e chliese che fosse posto a •loro •car1co, in soil:i!do, il pagamento delila già preciJsata somma di lire 32.68.2.107. Costituitosi il colleg1Lo avbitrale, hl MirlliJstero dei Lavori Pubbl>ici di!chiarò di accettare H oontvadditrtorio solo in qualità di 1nterventore ad adiuvandum. Entrambe le pa•l'lti convenute resiJstettero a:Ha domanda eccependone, 11n.nanz:i tutto, La i.n.ammissilbUità ·per decaden21a deldi computo sui quali i calcoli sono costruiti sono di norma solamente presupposti, e che a qualsiasi risultato può condurre una liquidazione effettua. ta secondo tale Cl1iterio (data la variabiliità dei fattori ·consiJderati e ila incidenza con la quale tale variabilità si rifLette sul risultato dei conteggi) sol che i pr:eSUIPposti di fatto della Uqwdazione e degli stessi maggiori oneri che si assumono sostenuti siano divel1Samell1Jte i!potizzati. 3. - Le decisioni in rassegna ribadiscono in definitiva, specialmente con la precisa delimitazione, !IJJel1a .seconda senrtenza, delle ipotesi sofrtriatte all'onere della ilmmedi!ata riserva, ill definitivo superamento del precedente, diff011ffie orientamento della giUJI'isprudenza •arbi~e; ed è ausp~cabile che ai principi di diritto confermati in tali decisioni si adeguino, senza riserv ·e, anche i collegi arbitraJd, eVIitando di rpersilstere in un div~o criterio la cui eNcmeità è 1sta:ta .già più voLte ev~denziata 1dai .giÌIUJdici ood:irnarri, e la cui aJppUcaz,ione l'lisulta ·di rpwticolare 'Pl'légiludiz:io nellle controversie lriseTvate, senza possibilità di deroga, ahla oOIIl(petenza arbirol1ale, o quando la decisione degli atrale si differenzierebbe dai! .giudice ordinario nelle modalità di eserdzio della :lìunzdone girurisdizionale ... I principi stabiliti dall'art. 2967 c.c. e dall'art. 115 del c.p.c., non sono peraltro discutibili supposizioni; così come è evidente che la stessa liquidaPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 987 tuta nel r.egtstro di rcoilltab1ù.ttà; pa!l"imenrtli, quellla c.OII1tenuta nel memoriale al rool.l.arudatore era stata soLo genericamente richiiamarta neil regJ~Sibro di cootabilità; quel!La :inserita tn quest'ultilmo rdoc:mmenrbo oontai]:)He Wl 2·5 novembre 1958 rera rimaiSitJa pl1Ì.'Va rdelil:a 111leOOSISaJri:a specifìrca;z,i!one m ortdJine aJ.J.'ammontare del .compenso 11ilohie!sto e della enunoiaziooe de!Lle ragioni giustmcatrj]cl della domanda; qure1la, infine, mserita, ciTioa nn anno dJoipo ~la tùltilmaz:tone d!eli iliavolrli, nell ~onto ooaLe e l(l()ll1Jtefneru1Je, per !lia !Pll"iima volta, La prreoi!saziooe dci nUimero dei giorni di sospensiofi!Je e dell'dmporto del compenso rilchielsrto, dsu1tava ruverrrsa da qruelhle formulate in precedenza in forma del tutto generiloa. Aggiunse la Oorte che anche per gLi evenr!Ji che si mani!festJano non is1lail1Jtalll:eaiiilieiilrtJe ma con gi1aldiuJarldità, !L'onere !dleliLa ll'lisell"Va 'lliOil. wene meno·, ma diventa attuale qruanrdo hl :fiatrto gene!l"atore deil maggiore onere esaurisce La sua e!ffioi:enza 'casuale ·e rche era decisamente dia respiin:g.ere l'asSUI! lto dhllooshno deLla parte 'iimpugnJante, sec0111Jdo rcui le pretese dehl'appalta• tore ~relative a fatti di carattere cOfi!Jtinuativo porbrebbero esse~re avanmte in .quaJ:silasi momento ed anche ;in 1Sede conJternzi!OISia. P&welbbe fOID.da!I'ISi aiUJsole oootm1Jtuali, ne1la 1111; id., 28 settembre 1968, ibidem, 1110; Coll. arb., 9 maggio 1967, n. 40, ivi, 1967, I, 907; id., 17 marzo 1967, n. 18, ibidem, 320; Trib. Roma, 23 febiblr~aio 1967, ibidem, 3,28; Alpp. Roma, 19 aprile 1966, ivi, 1966, I, 712; Coli. arb., 11 gennaio 1966, n. 9, ibidem, 244; Cass., 29 marzo 1943, n. 719, Giur. oo.pp., 1943, I, 204. In dottrina, •cfr: CA;RUSI, F1atto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto di opere pubbliche, .in questa Rassegna, 1972, I, 348; BARONE, nota in Foro it., 1971, I, 2267; PIACENTINI, Tempestività delle riserve, Arb. app., 1971, 11; CIACCIO, Generalità e tempestività dell'onere delle riserve nell'appalto di opere pubbliche, Giust. civ., 1970, I, 1247; SELVAGGI, Troppe tendenze giurisprudenziali in materia di decadenza dalla proposizione di riserve, Arb. app., 1969, 439; CARUSI, Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatOII'e, in questa Rassegna, 1969, I, 1185; BARILE, In tema di riserve per sospensione dei lavori, Foro amm., 1969, II, 75; DEL GRECO, In tema di riserva per sospensione dei lavori, in questa Rassegna, 1967, I, 321; id., Osservazioni sulla funzione del registro di contabilità e sulla tempestività delle riserve, ivi, 196·6, I, 711; id., In tema di tempestività delle riserve, ivi, 1964, I, 1179. ARTURO MARZANO PARTE I,SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI_ECC. 991 gesU1Ji,came:nte, tutte le V'tcende delila gest!iOtne deihl'aativa esplicaziollle, comrp~rensi'Va deiLla prec~ sa ilr:udicaZJ~OIIle deli1e cicfre, dei comrpen1si rilch:iesjli e deilla esposiziollle, eguailmente precilsa, delle ~ragioni .dii: ciRISClUI!la domanda. NeiliLa specie, poi, ll'esposizwOille delle ~~agioni 3 e ,54. Nella specie, invece, essenìdo le sOispensioni intervell!Ute, OV'VIiaLmente, diu!l'lalnte lo svolgimento dei· il:aJvori, le vel!at~ve riserve dovevano esoore ·tscriltte, dn rappo!l'lto a ciascuna sospensione, nei ri.slpetti'Vi rvoobali di sospe:rliSÌone o. di rilpresa (1se0011JJdlo che Jia 1diedotta :iJWegittilmità :tiosse orig1ilna.rdta o sO{pll"!avvetrl!UI1la), sailV'a riproduzione dellle stesse nel ;reg.Ìistro di contabilità, a nOI'Ima delJ.' a!l'lt. 89, oomm.a 3", del regOilaJmen1Jo; a ~butto ICOiliCieldlere, dovevan:ro essere .ilscl'l.iltte diTettao:nente nel reg.Ìistro di OOIIJJtabHità, all'atto deiiT.a prima sua presentamone alil'ap.pal1Jatore per la :lll:rma; m ogni caso, saJ.vo q'lllel che si dirà nel'l'ultima parte della Ì>relsente motiva?Jione, dovevano essere seguite dallla prescritta espiltcazione, nei modi e nei termi1Ili dell'art. 54. Del tutto mfO\Illdato si 1dJimostra,. cosi, 'l'addebito, che il Frulilmento rilcorrente muove aLLa COI'Ite di merito, di non aver tenruto delblito conto delle mserV"'e inserite nel memodaile per ill rcolla.udatore i1Il C01'ISO d'opera (24 ma~rzo 1>9'58) e nel registro di rcontabi11:ità (25 novembre 195•8) e di IOJOD éWler •OOilJSIÌJdieraJto, m paJ1'11liJco1are, 1Che I1Ja 18eC0il1100 richiJamaiVIa la p!rÌJma, ohe era 'a sua voLta, sucfiliilcientemenrte ispecldiÌica. La pretesa, che è sottintesa 'dail:La ,censura, ~che 'l'aidempilmento dell',onere di rilserva possa rilcav: artsi 1da1La sovratpposizione di documenti eterogiEme'i aprpare, invero, palesemente Ìln con1matsto 'cOil rilgore :lìOI'Iffiailie o111i si ~ispira l'mtera dilsciJpldrna deilll'tstituto deHa !l'Ìiserva e, .in pa:rtÌicol:are, con La fnnzione :&mdao:nen- 1laile che ha, nel 's~stema, il oogÌistro di contahHità, destinato ad abbiracCÌiaTe e documenta~re, .cronol:ogilcao:nenrte ed aUitonomamente, tutte .le· viPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 997 crode attinenti ~ll'eseouZJLOille de11'ope!I'a e tutte ile C011Jtestazi()[li, 3.1Illcorché iMorte Ìln 'altra sede, :fra il'ammini:strazione e l'appaltatoTe. Nè gltudiJCa . questa Co:vte che il memoi1iale per hl colilaudlato["e, che è atto nnilalterale delil'a:pptaltatore, possa esse:ve ["i:tenuto ·sede appro1pdata per la fo:vmale iscrizione deHe rÌiserv;e, posto che, come rtLsulta dao.le norme imwJnzd. richiamate e ,par·ticola.rtrnente dailJl.'art. 89 del r.egoliamento, i dooumenti COII1tabhli ed i vertbai1i ·che Jia leg~ge consLderta a taJ:e scopo sono tut1Ji atti formarti dlagiLi organi delila ·stazio[]je appaltante, ai quaùi l'appaltatoce è ohiama•to, di volta 1n vo1ta, a pa~rtecÌiptare. Le due lt'Lserve, cui la cenS'Ul'a & rifertilslce, fUirOIIllO, cimlu:nq'Uié, !Consildel'la~te dallt1a Ool'lte di me~rilto, aa qUiale, ne1l'esercizLo tdlel,suo 'ÌinsLndlacabi1e potere di vai!Jutazione delle prove documentali e tSeiilZa mco:vrere in elrror.i 1ogÌici e giuridici, nhlevò ·che la pr:Lma era ;priva di efficacia, perchè n()[l rilpro:dotta nel r:egisbro dii cOI!lltlalbiLDtà, mentl'le llia setcOIIlldla, · per matrllCaii!JZa d.ell1at pooscll'liitta esplliiC'at: zJione IÌIIl. oodlill1e all'atmm()[libatre dm tcompte[]Jso rtchiesto ed alle ragiOIIli gitustdlicatrici della dom.anda, era dmasta a1lo start;o di una detnllll!lzia del tutto generiJca. Nè ha r11eV'OOZia, seinlpre a rpvoposito della moocata esplicazione, iJl ·iìatto che la tdlumta delle SOiSpe!lisioni dovesse essere :nota agli organi della stam()[le appaJlta:nte, silccthé, secondo :hl ~r]corre:nte, · lll()[l sarebbe stato necessal'lio che veniJsse precisata dal!l'~tatore: hl numero dei giorni cui l'•apalialtore mtoodleva mer:iJre le ·sue pretese, :intvero, era mdrubbfumente uno degLi elementi costitutivi dffila dorrumda e n()[l pote\na essere omesso, quanto mooo Ìln sede di espUca~~one dehle rdiserve; e, d'altra !p3l'te, ·esso, peq- ile r.agiOllJi .già -esposte, poteva non coi:ncLde:ve C()[l J.'mtem dUirata del!Le sospenlsi()[ld. diJsposte diall'ammlmstrazione. StabiJliJto, pertanto, Qhe l!Lmpresa Lu~ni perlezionò la formulazfone e la espl!Ìioazd•()[le dehle sue riserve soltanto tin sede dii conto :lliJnale e, quindi, tardlilvamen:te, occorre da ultilmo, in coeren2la C()[l le p~remesse poste, cOllJSiildetl'lalre se, alJ:a !Stregua dei già vichiaffiati Cl'.iJter.i dri buona :!lede e di media dliiliiJgenza, quel irÌitalrdO potesse essere girulsltlificato dailla impoSISIÌibillità, per l'atppa1tatore, di dlisporre, tpr.ima del!la compi.J.arlone del C011Jto fina1e, dei dati e deg1i elementi occorrenti per la quaiilltilfiJcazione delle ISIUe pretese. Ma 3.1Illche a ,questo questto va data risposta negativa. L'ipotesi che l'appaltatòre poSISia essere stato obiettivamente impedito dal tr:adUirre Ìln ciliìre Le sue p~retese rpviJma del conto finale è, mvetro, c()[ltvaddetta dalil'atcoel'tamento di cfatto della Corte dd merito, la quale llJ()[l :m.aillcò dii TlilleV'are che, quooto meno, aJ:1a daitJa delilia ultimaziOIIle dei lavoil"'i (3 iflebblraio 19,59), l'dmpvesa appa11Jtatrice disponeva silcuramente di tutti i dati mdiJspentSabi:1i· per rUillla p~reciJsa vailutaZJione dell'èlnhltà dell'oner.e sopportato e per Ulllla altrettanto p~recilsa quantd:liicaziOIIle del tcompooso da rÌichLedere: ~ccertament~, questo, che si !sottrae ad oglllli 1censura, cosi sul pLano logÌico come sul ip!Ìano gilur,Ldilco. Se si cOlllsildwa, irutiatti, lia natura de'i tsiln:goU one:vi di cui nmpresa appaltatrice 'chiese di essere compensata (,inattivUà e detedoramento del can998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ti:ere e del macchina~rio; marnodopera mu1Jil1izzata; materdlale approrn;ta,to e ~non posto dln qpern nei tempi previlsti; decowenza di inteTessd. parssi'Vi per più Lurntgo peQ".i!odo), aprptaTe evadente che ~non c'è imprernidÌI1lO!re di medlila dillig€1tl.ZJa che non possa •caiLcolarrne •COin preciJsi01ne l'impo!I'to, in reLazi01ne a!d ogni PeQ"iodo di sospensione, al11'artto deUa u1timazio~ne dei ILa'VIori, aJl più ta~Ddi, e, m ogni caso, senz,a dover attendere i conteggi fÌillali. Ohie alll2li pvopTiJo IJJa llllaturn. di quelle voci dii da~nno tal'di'V'amente specirfiJoote e, aiLmerno, di aWCUilie Idi esse dlimostra che, nellila fattiJspecie, l'esiJgenza deiLla temrptesti'V'a e1Srptli]ooZii01ne dehle riserve 1IDovawa adeguata giustidÌ!cazione anclle soltanto neHa rptiù ldmita.ta fiinalità dd parmettere alLa stazdone aJprptal].rbante dd e1sercl1tare, in modo appropll'j.a!to edi effiJciente, i 1suoi poteTi. di controLLo: si pensi, a!d ese!IlliPiJo, .afhla ilpotesi Cih•e personale e ma~ioorio, di ·cui era stata dOOIUillZJiJata 1a dlnattività, iossero stati, irrwece, dmpiegaibi, du.rante le sospenlsi•Oini, iJn à1tri la!Vod estranei aJ.- il.'appai]Ito. ' \ llll IOOilllcilusione, aoohe a voler aipiplmcwe con la maggioce poSISÌ!biJle looghezza ·t pa-illlloilpi ed i cria deil.le censuil.'e è necessaDio ipiU[lliualdzmre ·i iliatti ohie hanno dato lruogo alla odierna cornWQIVle([" ISÌa • .Aippro~Vato dlall'.Aissessro"e ai LL.PP. •deilla Regione S~ciliaoo il pro~ getto dii a:mpildiamernto deWla rete iJdrWoo e paa, :rfulevalllldo ehie ila coooe.g~na stessa a'V'Vern!ÌIVa iJn rttwdo riJspetJ1Jo rai termillli preWsti da•l Oap1Ì11l01lato Gerne! 11al!e, oo!de 'Si reclama'VIa il'mtegraleo maggdJOI!l' costo (1non preciJsa:to) di mano d'opere, .traJSrptO!l'tii e matertail.i. La riJSeQ"'V'a, però, non velnirva riJpetuta nel r·eg1iJstro dd corntalbHilità. _, IiJ: 25 marzo •e il'll ma:ggilo 1960 st SitlipulaJVJano ·tma iLe IP•artli due art:Jtli a:ggiuntirvi, iJ. p111im0 ne•oe•ssarli.o per \lla nomina di UJI1 i!lJUOIVO sUIPPil.ente, non TiliS!Uiltando queHo iillldicato dall[o Spirnelli ·iscdtto all'Albo degJJi appai!tato; tli, il seco,ndo !Per modifi•care la composizdone del Coi!IJ..e,gio axbirtrale. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 999 n pmilmo ~ilugno 11960, con decreto del pOCiede,tto AsseSJSoce, veniliva!llo appiVmnati il 'contratto ortdinM1o e i drue aJtti awgiluJintivi. H succes:silvo 20 ·agosto, 'oon verbale sottoscmtto da.l!La irrn~In"esa senza riserva, elt'a ddlsposta nnà sospen:sd.oiille dei la'Vo~r.i., necessrut'it,a peT p~rocedere alWa redaZJiO! lle Idi UiilJa perdzda di VJairLalllite. :m. pT'imo a.gosrto 19,61, coo ve~rbai!Je sottoscmtto ldaJil'imp~resa sooza riJselrrva, a'Veva lnJJogo ilia rLpresa dei la'Vmi edJ .il lS, agosto sd. p~rQ~oode'Va affla stilpuJa di un atto d.i. sottomitssd.one, co'l quale l'implt'esa si obb!Lgìa'Va ad eoogru±re re opeTe cOtn.JtenUJte nelJla petrizlia dii Va!rialll!te ~i 1stes1si preZZJi, patti e coodiizdom di cui a1 capitoffialto speciale 18fhle~to al coo·tlratto orlilgiDalt'io. I il.av01ri a~prpallrtiati veruvano Whlmatd il 28 felbbrnio 19,62'. H 9 rugi]Jio 1.96'5> ailll.'atto delllla sottoscrizilooe della cootabilfutà finale, l'ilmpresa soilile'Va'Va dweme ll'fÌiselr'Ve chiedeiilldo li sewuentd iiilldennizzli.: a) L. 3.·906.1150 peT dilll.e~tltima sospenlsiOiine dei 1aW!r'i diulrata 346 ~orni; b) L. 317.515,1, qualli !interessi ibaiillca~ri 1SUJilile ·tlratltooute dii gamnria già costirt:rWte ,Prima deJl!a ISOspie!OISIÌO!lle e 1pe1r tutta [a sua dlulrata; c) L. 1.3,16.668 peir mag~ioci mcari ICOIIliselglleinti alla ill.Jegittima sospen:siOiine e ailila lritaooata coiillse~; d) L. 1.556.272, quale 11hnaJsa I.G.E. •sul co~r~rLspetti'Vo deiltl'aippailto. Oon atto di citazione p\l"elsentato 111 28 apr.ile 1966, l'!Lmpiresa Spmem con'Ve!llirva da'Va!llti al tribnnafe di Paleatrno l' Alssessorato, c:hiedeiilldooe ila ICOIIlidal[l!lla a[ pagamento delle sO!llliiile 'suddette, noo1chè di L. 1.2~.5>10 per interessi banoorli slllll medilto di saildo. Moortre iii trdlbunq.J.e aooogilie'Va parzialmente Ja domalruda di ILntelreiSISii su!Lla lralta di 1safUdo e .quelil:a di ri"Wlll:sa. dell'I.G-E., d~cMamiilldo pooolus:a ogni ldoma!lllda di indennizzo. per maggior:i o111eri dipendenti dalla sospens~ ooe dei la~Vord •per IJ.a ma~ncata tempe,stiva ·~scr~izione deMa ritllla[e 'l'tSiell"'Va e ~rigettando •la •domanda di ÌIIlldeinnizzo per maggiori ò!lllel'i dipeiillde!llti daNa tial·ermo di:cmam'Va •ammiJssibiilii e parziall.mente fondate alll!Che le ,domande respLnte dai prùmi ~Ludi!Ci, consdderando 'che ll'onat'e deùl'immeruata cise~rw lriiguatrda esclusivameJJJte le partite di iliavoro eseglUite e le sommirn:ilstraz;ioni :liartite dailll.'a~PPa.Ltatolre, mentire ne ,son:o escluse le l'ÙJSffi'Ve relative a contestaz: iJOIIlli 1che fur:ter!Lscono ailtla gene;rcaJità deH'qpera neJ 1suo 'complle1sso ail. di fuori delile sdngoile regilstra.zdom ,co111tabili, @.la1li le evaihla esecuzj,one del:il.'opern, esUJlaiDidOille 1solo quehld cile sila:no jJl !P(['odotto di 'U'illa atti'V'ità del tutto :scissa e COil'l!til'arla ai fill1!i della gestione deU'taiippallto, 'O di :fìatti 111:1ecitd 1che COill l'ese:cuzione dell.il.'op&a abmano 1l!ll ilegame ipUIII'amoote ocoosi01nalle ed mdu:cano nna reSip{llllSialbilità dd natma a:qruilmna e !ll!OilliCOOltrattUJail.e (Cass. 9 novembre 1971, 111. 3161). Cosi, ad :eseiiDJpio, 'SOillO escii.UJse da·hl' onere deil.la rtser'VIa le pretese del:il.'aprpaiLtatore per mteressi moii''atori sulla 'rata di saiLdo, a segu.Lto di rit>all'ldo nel:coHarudo, .wattaJndosi .di mora dell'ammm~strnzione mtegila:ntè nna ,siJtUJazdone estranea è posteriore a[il'og:getto deil.la contabiil.d.tà, la quale è volta a doCUJmeilltaTe :cr,onolo~ilcamente \l'iter di esecuzdOille dell'opere. Pertall'l!to, pooto 1che la finailità essenziale dell' Oll'l!eii'e della rilserva è quella t<ÌIÌ ,aprp~restaTe dn :fìavwe delJ:a Sta~iOille 'appaltante uno srtrrumento di con,trolilo :contmo della ,srpesa, ·Oillde contoo&la nelll'ambwo deLla previsione o :comunque il1on srpill1!g&la oltre 'i limiti di UJna gdru;sta cOTT'iiSipettività ,e 'congruità (.i!l che 'trova 'con:ferma n.eiJ.ll,a fa,coltà cO!lloossa aU'ammiIDiistl'laz: ione ·Idi r:ilsolrvelt'e unna,tem'l,men,te l'a:ppa·1to in ogni momeiDJto, con iJl sol.o pa:gamento dei mate,nial'i utli!l:i a:prpirovvilgioll1!aH e del decimo deil.l'impO! l'to dei lavooi a:nco!I1a da ese,guke; art. 345 le~ge 210 maii'ZlO 18·615,, n. 2248, ali. F, srui ·l'avori :pubblie e determiiilaziooe del oompen.so gLobaJle dOVIUto alll'a~P~PaJlitat&e si risolve :nehla mLsurazliooe e detenndnaztone dei prezzi ICO!IlV•enu1li ipeir le singole UIIliÌtà di lavo:ro, !l'ilmane fuoll"i dalisilsltema La ~posstbiiliità dii IConfilgruxare \l'agiooi 'dd compenso che a quelii.' Oilere SiJél!illO sotr1Jr,ai1Jite, tutte il1iSUi11J31IldO (i:r:allme -le pretese ll"ÌIS!ll'citorie solo oacastonalLmenlte 'col1egate ICO!Il il'•eseauzione delil'opera e del tutto sg131Ilaiate dalla quaJiltità e .quaJJità 'dei: Lavoci •CompillltJi, come già rilevato) direttél!IIlenlte o dmldir·ettJamente fu:np1i:oate llleilila co altatoo:e ipeir l'esecuziooe dehl'opera. Nè a taO..e regola si sortwaggono ile :ragioni di '00II1ipe!lSO cile l'aiprpél!!1latore illa vailere quaJildo chiede un mdenndzzo per le maggiooi 1spese 1S10prp0ir1Jate m diipen!denza della rita:rd!alta consegna dei ilaVJOiri, arlarsi di dipendenza del secondo atto dal pr-imo, essendo questi del indipendenti ed autonomi. E' questa un'ipotesi in cui l'indagine sulnsione della nullità è esclusa per definizione. TE DI CASSAZIONE - Sez. III, 4 aprile 1973, n. 1696 - Pres. Muscolo - Re l. Macaluso - P. M. Lapiccir.ella. -Ricorso Franchi ed alltri. I)Ste e tasse in genere - Caffè - Accezione «fa comunque circolare » di cui all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344 - Significato. L'espressione • fa comunque circolare • caffè senza bolletta di le- nazione ovvero in confezioni contrafatte o abusivamente utilizzate ~i all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344, nella sua ampia accezione Jrende qualsiasi attività predisposta al fine di mettere in circola~ il caffè illegittimamente, quale attività di colui che tenga nascosta merce, non giustificata da bollette di legittimazione, non annotata lLE 1009 esci·ato il . ' ' Vehvol . collisione o con la luto ·t rJ '_si o oltre le Pilota r;,.,.. ~·~as1e scuo.la di . "l lnge. l! Volo rovescio I:U te ' P· el'd "I ta d" ~lare ""' 1 ; aulUSJso di t: ece;o" sl" ta' Per il .a' npre·sa) con: o' Pisano , Profanirfestazione isa c·· ' • · · Io aveva ~uenza che il e d" · 1 Potenza t" g l"I si ad- ~ di Velocità ~chio. P:i'ova spetrito, affertutti i be- !re Perchè remi del ~o stesso ~ ·. • (così, ruolo ed ~aveva te l'esintenza ~zio ne tzata 873). t ciJile, n i ti 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In Diritto Il ricorrente, dopo av·er premesso che l'attività aeronautica di carattere sportivo-acrobatico costHuisce attività perkolosa, sostiene che lo spettatore V10Jontado assumerebbe su di sè il rischio connesso aUa manifestazione e che l'eventualalore delle opere di urbanizzazione e di edificazione, se ·eseguite in base a Ucenza ('art. 16, quinto .comma); inoilctre, si tiene conto dell·e somme corrisposte per l'imposta sulle aree fabbrioabrili in appUcazione della legg.e 5 marzo 1963, n. 286 (e ora naturalmente dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobi-li, istituita con il decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 643), e per eventuali imposte sull'ultimo trasf.erimento (fra vivi o per causa di morte, ·di regi,stro o IVA). ' E' stato rilevato •che lin taie modo è stata abbattuta (l) o !ridotta (2) la rendita fondia-ria, mentve la relazione ministeriale alla Camera •Sul dise- (l) Vedasi relazione della IX Commiss. LL.PP. (Atti Camera Deputati, V Leg, n. 3199 e altri, rei. AcHILLI e DEGAN, riportata in ANNUNZIATA, La legge sulla ?'iforma della casa, ed. Iovene, 1972, pag. 90 e seg.). (2) PREDIERI e altri, La riforma della casa, ed. Giuffrè, 1971, pag. 137. 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~o di legge p~ende in considerazione • la necessità di el:iminai['le, al fine dell'acquisizione delLe aree -edificabili, ogni forma di specuLazione ediilizia, che ostacoli, rendendola troppo onerosa se non inattuabile, la 11ealdzzazione di un -servizio -sociaLe essenziale per il T'ilancio dello strumento urbanistico indispensabiile per qualsiasi pubbLico intervento nell'edilizia • (3). In realtà, ~attandosi di wee :lìabbri.cabi1i, più che di ;rendita fondiaria, si può parlare di rendita eddJ.i.zia o di posizione (4); ma J.'intento del legislatore è stato sopi['lattutto pratico, ess~osi voluta contenere la speculazione sulle aree edilizie, :resa più aouta p;roprlo dall'incremento dei programmi di edili:1'lia popolwe, e alLa quale nel•le espil.'op•riazioni per p.u. non aVlevano posto fl"eno, se ;proprio non ·l'avevano agevoLata, le valutazioni giudiziali e i giudd2)i di op1;>osi:1'lione (5). Già la legge g•enerale del 1865 sulle esprQIP["iazioni per p.u. ·conteneva H principio che ne11a valrutazdone del bene .espropriato non si doveva tener conto dell'-~noremento di valo:re dell'opera pubbUca 0artt. 41 e 42); ma la previsione incompLeta •e particolail'e ivi fatta ha portato a non farne applicazione per le aree urbanizzate, per Le quali l'incremento di valore dipende in gl'an parte dalle opere di urbaniz:l)azdone; e d'altro .canto la giurisprudenza, chi•amata a stabwe i criteri ·distintivi frn tooreno agricolo e area edificabile, ha Limitato sensibilmente, fin quasi ad annud1ar1a o a ;render1a praticamente inutiliz2)abi1e, l'una •categoria a vantaggio dell'altl'a. L'art. 16, ·penultimo comma, del·1a nuova legge ripr.ende e integra iJ. principio della l·egge dei!. 1865, vreoisando che nella valutazione non •Si Uene conto dell1inoremento dovuto a opere di urbanizzazione o a qualunque altra opera o •impianto .pubblico; mà tale principio .serve om più che altro a •chiarire e rafforzare il nuovo sistema, iJ. quale riposa soprattutto su due criteri rigorosi: i) quello della divisione territoriale dei terreni agricoli dalLe aree fabbricabili, a seconda che siano fuori o dentro il centro urbano; · 2) queLlo della loro valutazione automatica e uniforme, ·che consenta di procedeQ"e 1in via àmministrativa, da un ·canto sp•editamente e dall'altro senza una valutazione giudiziale. Sotto quest'uiltimo a'Sipetto si può anzi dire che la valutazione dLsoende direttamente daLla legge, per la rigidità dei critel"i dana stessa p~escritti; .siochè ogni questione ·e controversia attiene propriamente all'applicazione deLla Jegge, come questione ·e controversia di diritto, che perciò viene demandata alLa ·CO~izione deUa Corte d'Appello (art. 19). (3) Riportata in BONACCORSI e LANZARO, La legge per la casa, Pastena ed., 197'2, pag. 52. (4) In questo senso vedasi Relazione degli on. ACHILLI e DEGAN, già citata. Per la differen2la fra rendita fondiaria e di posizione vedasi per tutti GRAZIANI, Ist. econ. politica, ed. Il Foro Ital., 1951, pag. 349, n. 119; PAPI, Principi, ed. Cedam, 1955, vol. I, pag. 255, n. 208. (5) Altri CAIANELLO, La nuova disciplina ecc. in Riv. Giur. Edil., 1972, II, pag. 15 e seg., parla di soppressione dello jus aedificandi, non tenendo però conto del diverso trattamento dei terreni agricoli e delle aree dei centri urbani, e della contrapposizione fatta fra il valore degll uni e quello delle altre nell'art. 17, penultimo comma. PARTE II, QUESTIONI 139 Come si vede, di rendita fondiaria si può parlare relativamente al valore agTicolo assunto a base delLa valutazione ed essa non viene nè soppressa nè ridotta, ma viene mediata, per l.e rilevate esigenze di una valutazione umforme ed. amministrativa. 3. - Altra innovazione è quella dell'art. 17, con il quale l'indenndtà dovuta al proproetario coHdvatore diretto è raddoppiata, e per i terreni coltivati da :ffirttavolo, .mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno, viene' riconosciuta a favotre degli stessi un'indennità pari in ogni caso, anche cioè se si tratti di aree edificabili (del centro urbano), a quella ·stabilità in base all'art. 16, primo comma, che viene corrisposta direttamente al bene:liiciario. Già ptr'ecedentemente era stato riconosciuto a favore di ·Chi coltiva il fondo un diritto (e un di:ritto proprio) per i frutti pendenti. In consddetrazione dei vincoli introdotti con la più recenroe Leg1s1aZJione per gli affitti dei fondi rustici tale diritto proprio viene con la suddetta norma a ricevere una disciplina più ampia e sistemati-ca. Con ciò H propdetario viene sgravato dei vincoli suddetti e ne viene onerato l'ente esproptriante; ma ciò può esse!I'e spdegato, e giustifi.cato, sul piano pratico ed economko, dai criteri particolari posti a base della valutazione, che in molti casi possono risultare favorevoli per l'ente espropriante. · Mentre per i fondi .coltiv·ati direttamente dai prorpll'Ìetall'Ì l'indennità è undca, ·anche pere destinate ad attività religiose. 7. - La sfera di .applicazione del nuovo :procedimento di espropriazione va delineata •con riguardo a questa nuoV'a più ampia .conceZiione deLl'edilizia abitativa in generale •e delelJ.o stabildre La competenza :t'e~onale nei procedirrnenm amministrativi per lrOiPriativa in parttco1are, va :flissata con ~riguardo anche ati limiti che possono derivare dalla competenz·a legislativa delle Regioni, que11e a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. A questo riguardo bisogna tenere presente che la legge sulla casa è, sia pure ri:llerita alle specifiche materie in essa disciplinate (urbanistica ed edilizia pubblienti pubbUci della sola legge sulla casa). Sd.ochè questa legge si fonda .su una competenza legislativa statal•e, che è esclusiva. Un qu'alche .aspetto delicato può avell'ISi sul rpiano tecnico più che su que\Jo pratico, rper l'espropriazione per p.u. e l'occupazio·ne di urgenza, per le quali •l'art. 117 non prevede alcuna ·competenza del~e Regioni a statuto cxrdinario, a differenza di quanto è previsto negli statuti speciaLi per le altre Regioni. Potrebbe da ciò dedursi che alLe Regioni a statuto cxrdi• nario non :sia riconosciuta se non una competenza delegata, cioè solollanto amministrati va. E' probabile però che ·espropriazione per p.u. e occupazione di urgenza debbano essere COiliSiderate, anziché come materie distinte, come momenti dell'.esecuzione del•l'opera pubblica, ·ed essere attratte quindi nella competenza ·p11evista per le opere pubbliche. Perciò bisogna ritenel'e ·che l'art. 3 del decreto Leglislartivo n. 8 abbia attribuito alle Regioni per ·1\espropìJ:'Iiazione per p.u. e per l'occupazione di urgenza una competenza propria rper le opere pubbliche region!di o degli enti \locaLi dell'a·rt. 7 (nonchè degli enti e conscxrzi deWrurt. 4), e una competenza delegata, e quindi solo amministrativa, per ·l'esecuzione delle orpere pubbliche delegate. Per le altre Regioni e per le provincie di Trento e di Bolzano i rispettiV'i. 'statuti speci•ali prevedono una .competenza Legislativa primaria in materia ·di urband·stica (art. 4, n. 5, Fduli-Ven. Giulia; M't. 3, S~degna; art. 14, ~ett. f, Sidlia; art. 2, Lett. g, Valle d'Aosta; art. 8, n. 5, del t.u. 31 agOtsto 1972, n. 670), che però non esclude aprpliicazione generale della ilegge sulla casa per la parte in cui ·discdplina l'urbanistica. In materia di ·edilizia econOII'nica e popoLare, e quindi di interv.enti pubblici nelP.edHd.zia abitativa, è prrevista una competenza concorrente deJ.la Regione del Friuli-Venezia Gtulia (art. 5, n. 18, dello Statuto); una analoga competenza coocorrente deve ricoooscemi alla Regione .1Sai'da, dopo che la Corte Costituzionale ha, sia pure 1nd!dentalmente, ri~uto •COO [a sentenza n. 50 del 195-8, che JJa materia possa dentrare in quell.a dell'assistenza e beneficenza pubbUca attribuita aHa Regione con !l'M't. 4 lett. h dello Statuto; un anaLogo principio bisogna :alloca ammettere per la Regione deUa Valle d'Aosta, cui parimenti l'art. 3 letrt. i dello Statuto attribuisce una competenza integrativa nella materia dell'assistenza e beneficenza !(>l:lbblica. Per queste we Regioni un'analoga competenza concorrente o integrativa è riconosciuta in materi:a di espo:opdaziOitlle per .p.u. pe:r le opere non a .carico .dello Stato •con l'art. 5 dello Statuto del Friuli-V·enezia Giulia; 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 4 di queLlo della Sardegna, •l'art. 3 lett. c dello Statuto delJ.a Valle d'Aosta. Perciò il principio dell'applicazione generale della nuova tegg.e non incontra alcuna limitazione nella competenzJa .concorrente di queste tre Regioni sia in materia di eddilizia pubblica, ·sia i:n materia di esp~ropriazJione, e •sia che si tratti di opere •a ·carico del•lo Stato, si•a che restino finanziate con altri fondi. Le provincie di Trento e BolZano usufruiscono invece di competenza primaria .sia in materia ·di edilizia popolare (art. 8, n. 10, del ·Citato testo unico 1972, n. 670) che in materia di esp['opri•azione rpe~r le opere pubbliche di competenz•a provinciale; la quale però non dovrebbe essere di !)stacolo all'applicazione deLla nuova .Jegg.e nazionale, .secondo .i pdncipi già indicati con particola.re riguardo all'analoga situazione in materia di urbanistica. Sta di fatto però che le due provdncie hanno emanato pll'oprie leggi, le quali peraltro, anziché contraprpoosi, integrano ed at·tuano queU.a nazionale (legg•e :provincia•1e 30 dicembve 1972, n. 31, per la provincia di Trento; e legge provinciaLe 20 agosto 1972, n. 15 per la provincia di Bolzano): l'art. l della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 .stabilisce che la legge si riferisce all'impiego unitario neHa Provincia di Trento dei fondi stanziati dallo Stato, dalla Provincia e da altll'i enti pubb1ci per l'attuazione dei programmi di edilizia comunque sovvenzionata, totaJ.mente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico; e tl'a·rt. 21 e seguenti detta una discilplina dell'espropriazione e dell'occupazione di urgenza per le opeve pubbliche provinciali, che è ricalcata su quella della legge nazionale, anche se per 1la verità se ne differenzia in parte per quanto :riguarda la determinazione den'i.ndennità di espropriazione (art. 28 primo e .secondo comma) e dell'indennità dovuta ai fittuari (art. 29, secondo comma). Occorrerà attender.e il vaglio dell'esperienza per saggiwe la legittimità ·Costituziona·Le di queste disposizioni sotto H profilo della ·competenza, ma anche sotto quello della uguaglianza dei cittadini propugnata dallo art. 3 della Costituzione, nell'.attuazione del piano unitario e generale deHa riforma. Lo Statuto deLla SicHta non considera !'·edilizia pubblica, ~riconoscendo però la competenza escLusiv:a della Regione per tutte iln genere le opere pubbliche, con esclusione soLtanto di quelle, che non solo sono a carattere nazionale, ma possano definirsi grandi op·ere pubbUche (art. 14, lett. g). Parimenti riconosce una competenza esclusiva della Regione per le espropriazioni per p. u. (art. 14, lett .. s). L'applicazione della legge nazionale, in base ai principi già indicati, non ha escluso che la Regione con l'art. 9 deLla ·Legge reg·ionale 31 marzo 1972, n. 19 -abbila esteso esplicitamente la nuova disciplina esprorpil'iativa • alle op·elt'e finanziate in tutto o in parte con fondi r·egionali •. 12. - Conviene a questo punto esaminare •Fart. 70 della J.egge sulla casa, sia per ragioni di connessione, dal momento che tratta delle regioni a statuto •speciaLe, ·sia per .Le possibili imiplicazioni che può avere •su quanto è stato osservato al paragrafo precedente. La norma .suddetta si riferisce alle • Regioni a •statuto ,speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare • nonché alle provincie di Trento e Bolzano e prescrive ,che i fondi assegnati dal OIPE siano iscritti nei ,~ rispettivi bilanci per essel'le utilizzati per .le finalità p.rreviste dalla iLegge. Dal che si può essere indotti a ri1:enere che le suddette Re~oni siano tenute a rispettare i fini della legge, ma no;n ad aprpU.care la legge stessa; PARTE II, QUESTIONI 151 e tale implicazione avrebbe una non lieve TLson~nza a proposito dell'espropriazione per p. u. e de1l'occupaztone di urgenza, che sono soltanto strumenti per l'attuazione dei fini detlla ,1egg.e. Intanto va chiar.ito, secondo quanto innanzi ,si è visto, che non vi sono Regioni a statuto speciale senza una ,competenza in materia di edilizia popolare, se ,si tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale, che ritiene la materia comptresa nella benef,icenza e asststenza rpubblica. La situazione si presenta più delicata rper la Regione siciliana, ma già i p ativa, .cioè di complemento e di attuazione della legge sulila .casa. Deriva da ciò che la r,eaòlizzazione dei fini, che l'art. 70 presctrive alle suddette Regioni per l'impiego dei fondi ad ·esse assegnate, viene operata in base all'aprplicaZJione delLa legge stessa, salVIa soltanto la possibilità di emanare norme regionali integrative. D) COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE 13. - E' questo l'argomento più delicato, rpoiché offre 11 fianco a difficoltà e perplessità non ltevi. Gli arocedimento - all'indicazione dell'indennità provvisoria, e all'ordine di pag~amento o di depos~to della ,stessa (artt. 11 e 12); c) H prefetto provvede alremanazione del rprovvedimento di esproprtazione o di occupazione di urgenza (arti. 13 e 20); nonché al nulla-osta per lo svincolo de1le somme depositate (art. 12); 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d) è prevista poi la competenza della Ca•ssa DD.PP. per il deposito delle somme relative all'indennità di espropriazione (ma anche di occupazione: .art. 12, ultimo coo:nma); e inolitre e) quella dell'U.T.E. per la detennina7!ione del valore agricolo medio (alrt. 16), per iLa .deter111Jonazione dell'indennità di esproprio (art. 15) e di quella di occupa2lione (art. 20). La nuova disciplina p.erò non ha sostituito tutte le competenze e tutti gli ·adempimenti, rpTevisti, sia pure con ri:tlerimento al procedimento di espropriazione discilpl·inato in precedenza, nella legge g•enerale del 1865 o nelle numerose ·leggi to Studi Legislativi), La riforma del processo in materia di lavoro e di previdenza e assistenza, Giuffrè, Milano, 1973._ LABRIOLA S., n ConsigLio supremo di difesa nell'ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1973. LANDI G.-QuARANTA A., Rassegna di giurisprudenza sulla espropriazione per pubblica utilità, Giuf:ftrè, Milano, 1973. LuMINoso A., La tutela aquUiana dei diritti personali di godimento, Giuffrè, Mil!ano, 1972. MANTOVANI F., Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero, Gil1ffrè, Mi·lano, 1973. OccHIOCUPo N., Il segretariato generale della presidenza della Repubblica, Giuf:ftrè, Milano, 1973. RIVOLTA G.C., L'affittò e la vendita dell'azienda nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1973. 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CONSULTAZIONI AGRICOLTURA Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 22) - Concessione od affitto di fondi rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 190, 3• 4• e s• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a: coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, l. 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nelila misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima (n. 69). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di térreni di proprietà dd enti locali ,a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 69). . Se la disposizione di ·cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà di enti locali, quando richi-edenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura dei beni destinati al pascolo (n. 69). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla l. 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civi·ci (n. 69). Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi - (d.l. 3 febbr-aio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20, u..c.; l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 70). Piccoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• comma; c.c., art. 2139). Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccol~ imprenditori agricoli (n. 71). 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente pubblico - Applicabilitd - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12, 4' comma; l. 28 ottobre 1970. n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627~ art. 2; d.m. 25 novembre 1972). · Se il divieto, nei contr.atti per .forniture trasporti e lavori, di stipulare l'obbligo di far pagamenti· in eonto, se non in ragione dell'opera prestata e della materia fornita, stabilito per le Amministrazioni dello Stato dell'art. 12, 4' comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, si applichi ora a·'tutti .gli Enti pubblici in vi-rtù dell'estensione contenuta nel comma 8' del citato art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure con la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla metà del prezzo (n. 362). Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - Scioglimento - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti· dell'Accademia . Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di .amministrazione - Scioglimento - Sovrintendente - Esonero (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2' comma, e 13, 8' comma). Se, hel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un Ente Autonomo Lirico o di una Istituzione concertistica assimilata e di conseguente affidam'ento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione accanto al Commissariato straordinario (n. 363). . Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di conseguente _affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina minister.iale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di Santa Cecilia conservi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800 (n. 363). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi .- Ricorso gerarchico :.. Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov·ere di .Provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli ·atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto ordinario (n. 364). Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici preposti, prima e dopo la data del trasferimento, avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario. PARTE II, CONSULTAZIONI 171 Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre 1970, n. 573, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 365). Persone giu.ridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa - Avvocatura dello Stato - Pàrere -·(c.c., ~rt. 17). . Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può rendere pareri su richieste di autorizza2lione governativa all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e conseguimento di legato da parte delle persone giuridicpe (n. 336). 1 Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario dello Stato. Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come membro di diritto, al Consiglio di Amministrazione di una società privata qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della ,società, ma non dalla legge (n. 367). Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 16, 5' comma; l. 17 febbraio 1968, n. 93. art. 4). Se negli appalti per la costruzione di ·edifici scolastici stipulati dai Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 366). ASSICURAZIONE Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alìe norme di contabilità di Stato (n. 88). Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R: 24 novembre 1970, n. 573, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 89). 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AUTOVEICOLI Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre .1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato (n. 78) . . BANCHE Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilità di funzionamento delle banche - Estensibilità ad operazioni di terzi eseguibili anche in altro modo- (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1). Se la procoga dei termini a favore degli isUtuti di credito per le operazioni che non si possono compiere a causa di eventi .eccezionali che !impediscano il funzionamento delle banche possa essere applicata anche ad operazioni bancarie concernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi tramite banca (n. 17). Agente di cambio - Partecipazione a soci"età che opera su.l mercato di borsa.- Incompatibilità - (r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 10). Se la qualità di socio azionista di una società la quale svolga la propria principale attività in operazioni direttamente od indirettamente collegate al mercato di borsa sia incompatibile con l'esercizio della professione di agente di cambio (n. 29). OIRCOLAZIONE STRADALE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori -·Sanzioni amministrative - Prescrizione -Decorrenza- (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per Ie violazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti più reato, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, H termine quinquennale di prescrizione per l'appHcazione della sanzione amministrativa deco·rra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 3S) . Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, 2• comma). Se l'ordinanza con la quale il giudlice istruttore liquida una provvisionale all'infortunato per un incidente stradale sia autonòmamente impugnabile (n. 39). PARTE II, CONSULTAZIONI 173 COMUNI E PROVINCIE Concessione od affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione di affitto di fondil rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabilità·- (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 343" art. 350, 3• 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato .come equo a norma di altre disposizioni deLla legge medesima (n. 147). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori CMretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legg.e 11 febbrado 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 147). Se la disposizione CM cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà CM enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni Telativamente ai quali il Camune ha assunto la generalità dei comunisti al godimento in natura zioiiato con la presa di possesso (n. 180). . Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui a1la legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 147). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione - (d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26). · Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idròtermale di Scia·cca siano stati d!evoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.'l.p.r. 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con legge .. regionale 13 · marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con 'la presa di possesso (n. 180). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Rçgione Sicilia, debba essere riferita al momento della presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 118). 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se la valutazione degli impianti e degli investimenti èseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere 'riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 118). Se sulle norme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasfeTimento al saldo (n. 118). Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Com~ne di Sciac·ca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 118). ' Imposta di registro- Concessioni su beni demaniali- QuoJificazione - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, Tab. alZ. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero· come fonti di rapporti obbligatorii (n. 119). .. Stazione ferroviaria - Concessione esercizio eaffè ristorante - Scadenza - Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone. Se, dopo la scadenza della concessione di esercizio di un caffè-ristorante in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno a pagare il cànone all'Azienda ferroviaria (n. 120). CONSIGLIO DI STATO Giudizio avanti il Consigli() di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi- Ricorso gerarchico- Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov~re' di provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Stàtuto ordinario (n: 6). Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i 'ricorsi gerarchici proposti - prima e dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 6). CONTABILITA DELLO STATO Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti df assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato (n. 278). PARTE II, CONSULTAZIONI 175 Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente pubblico - Ap"plicabilit~ - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12, 4• comma; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2; d.m. 25 novembre 1972). Se il divieto, nei contratti per forniture trasporti e lavori, di stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata e della materia fovnita, stabilito per l·e Amministrazioni dello Stato dall'art. 12, 4° comma, r.d. 18 novembve 1923, n. 2440, si applichi ora a tutti gli Enti pubblici in virtù dell'estensione contenuta nell'So comma del citato art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure con la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla metà del prezzo (n. 279). · CONTRABBANDO Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalitd - Operativitd - Condizioni - (Convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6). Se, nei casi di mancato scaricO o di scarico con riserva dei carnets TIR ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o. fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata: al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi e deUe relative penalità, gualora entro il termine rispettivamente di un anno o due anni da)J,a presa in carico non dia ·comunicazione dei fatti alla organizzazione medesima ·(n. 50). Se, ritenuto che nel termine di uno o 'due anni deve essere data all'organizzazione garante, abilitata al rdlascio dei carriets TIR, la comunicazione relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità giudiziaria penale (n. 50). .. Se, nel caso di mancato scarico dei carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rHascio dei carnets stessi, sia tenuta al pagamento dei diritti doganali relativ,i alla merce dichiarata nel carnet, ancorché sia accertato che tale merce non è stata trasportata (n. 50). Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del 'I'eo (n. 50). Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi· doganali e penalitd. - Operativitd - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delLe dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. var. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548; art. l, r.d. 15 novembre 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 85). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle rela176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tive penalità, il momento sull'accettazione del carnet da parte della dogana coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 52). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi . doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di carattere penale (n. 52). Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso che 1a sentenza porti condanna a sole pene pecuniarie per reati doganali che nei casi ·di condanne miste a pena detentiva e. pena pecuniaria e per reati doganali connessi con reati comuni (n. 52). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Mezzogiorno - Nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali - Applicabilità della nuova disciplina alle imprese industriali di grande dimensione - Decorrenza - Criteri - (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, artt. 101, 102 e 103). Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, siano applicabili anche alle imprese industriali di grandi dimensioni che abbiano ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge il parere di conformità prescritto all'art. 103 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso il finanziamento ag·evolato o il contributo in conto capitale (n. 112). DAZI DOGANALI Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - Condizioni -·(convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. ~). Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva çlei carnets TIR, ovvero nel caso. di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dam doganali evasi e delle relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un ·anno o due anni dalla ·presa in carico non dia comunicazione dei fatti all'organizzazione medesima (n. 69). " Se, ritenuto che nel terinine di uno o due anni deve ess·ere data all'organizzazione garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione relativa al manc_ato scarico od allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità giudiziaria penale (n. 69). Se nel casò di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei PARTE II, CONSULTAZIONI 177 diritti doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato che tale merce non è stata trasportata (n. 69). Se nel caso di mancato_ scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata· al rilascio dei carnets medesimi sia ·tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il tl.elitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del reo (n. 69). Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione gp,rante EAM - Garanzia -pagamento dazi doganali e penatità - Operatività - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbandò - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delle dogane principali - Competenza- (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, t. 26 agosto 1865, n. 4548; art. l, r.d. 15 novemb1·e 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 65). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, il momento dell'accettazione del cSII'net da parte della Dogana coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 71). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di caratte'l'e penale (n. 71). · .. · Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali,. sia nel caso c):le la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali che nei casi di condanne. miste a· pena detentiva e pena pecuniaria o per reati doganali connessi con reati comuni (n. 71). DEMANIO Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali - Qualifica,zione - (r.d.l. 30 dicembre 1971, n. 3269, art. l, tar. all. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzione di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti obbligatori (n. 262). DIFESA DELLO STATO Persone giuridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa - Avvocatura delio Stato - Parere (c.c., art. 7). Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può render.e pareri su richieste di autorizzazione governativa all'acquisto di immobili, accettaziòne di donazioni, eredità o conseguimento di legato da parte delle persone giuridiche (n. 25). 20 178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale - -Provvedimento omesso quando agiva come o!f'gano dello Stato - Giudizio sulla legittimità - Legitimatio ad causam (d.P.R. 11 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art .. 12 - qualora il giudizio v'erta sulla legittimità ni un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo dello Stato (n. 26). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 26). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi economici . e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 12 e segg.; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e 16). Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese. nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971; n. 865, proseguano con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con quelle risultanti d'alla precedente disciplina (n. 247). Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata in base ai criteri vigenti prima della data di entrata· in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 247). Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio e pagamento del canone (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62). Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito dall'INCIS l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per il versamento all'INCIS dei canoni (n. 248). Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di accessione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie (L. 29 aprile 1949, n. 264, artt. 59 ss.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione del terreno per p.u .. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente (nella specie: case di abitazione per lavoratori) eseguite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rienPARTE II, CONSULTAZIONI 179 trino a rigore nello stretto ambito delle finalità istituzionali proprie dell' Amministrazione costruttric~ (nella specie: Amministrazione del Lavoro), ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubbllcistica non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri sèuola ai sensi degli wrtt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949 n. 264), possa trovare applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione di cui all'art. 934 c;c. (n. 249). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere-permanente eseguite su fondo altrui a cura e· spese dell'Amministrazione, per l'acquisizione in proprietà del terreno di fatto occupato, qualora il proprietario non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione· per p.u. ed in particolare, ove si tratti di alloggi pe:t; lavoratori, alla procedura ·espropriativa secondo le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865) (n. 249). Case popolari - Nozione di opera pubbliea - Occupazione ed espropria~ zione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. 1 nov.embre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost., arttii 117 e 118). Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Auton- omi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 250). Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utili-tà, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competen.Za ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi :regionali (n. 250). Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 8, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 250). Edifici Gesc!ll - Consegna agli assegnatari prima del rilascio della licenza edilizia - Responsabilità penale (t.u. 27 lu,glio 1934, n. 1265, artt. 220 e 221). Se gli organi della Gescal siano penalmente responsabili per la consegna degli appartamenti, da parte della stazione appaltante, effettuata prima del rilascio della licenza di abitabilità (n. 251). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Disciplina (Cost. artt. 11-7 e 118; l. 11 ottobre 1971 n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2. 3, 8). Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 252). 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se per le espropriazioni promosse dallo Stato o da Enti pubblici a - carattere nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientl'ino nella disciplina della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 252). Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubblièhe statali - Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.; L. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter.). Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 in materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriaz; ioni necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali (nella specje, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 253). Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazioni in corso (l. 22 ottobre 1971, n. 865, aftt. 9, 16). Se la nuova disciiplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni promosse dalla GESCAL su aree non comprese nei piani di zona; e con quali modalità e limiti ·possa ·essere applicata la nuova disciplina alle espropriazioni in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 254). ESECUZIONE FORZATA Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30). Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) d. depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione· abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 56). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Alloggi economici e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 12 e segg; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e 16). Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese nei punti delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici o popolari, in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, proseguano con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con· quelle risultanti dalla precedente disciplina (n. 323). PARTE II, CONSULTAZIONI 181 Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata in base ai criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 323). Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di acces7 sione - Applicabilit"à - Limiti - Fattispecie (l. 29 aprile 1949, n. 264, artt. 59 segg.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione del terreno per p.u. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere per' manente (nella specie: case di abitazione per lavoratori) esegu,ite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rientrino a rigore nello stvetto ambito delle finalità istituzionali proprio dell'Amministrazione costruttr1ke (nelle specie: Amministrazione del Lavoro), ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubblicistica non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri scuola ai sensi degli artt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949, n. 264), possa trovare applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione di cui all'art. 334 ·c.c. (n. 324). ·' Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente eseguite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, per l'acquisizione in propri~età del terreno di fatto occupato qualora il proprietario non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione per p.u. ed in particolare, ove si tratti di alloggi per lavoratori, alla procedura espropriativa secondo le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865) (n. 324). · Bollo - f)iritti catastali - Impostè ipotecarie - Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per. pubblica utilità promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali é dagli emolumenti ipotecari (n. 325) . . Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza - (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. l novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971; n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost .• artt. 117 e 118). Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 326). S~, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi regionali (n. 326). 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 6, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 326). Danni da esecuzione di opera pubblica - Rimedi per prevenirli - Onere del proprietario - Ammissibilità - Risarcimento per i danni inerenti ai rimedi -Misura- (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; art. 1227 c.c.). Se il proprietario di beni non direttamente colpiti dall'espropriazione ma danneggiabili dalla esecuzione dell'opera pubblica debba prestarsi per la adozione di rimedi (nella specie, trasferimento in altro vivaio di un allevamento ittico) atti ad evitare il danneggiamento; e se possa pretendere dall'espropriante che nella refusione delle spese e di danni inerenti alla adozione dei rimedi si includa anche il ristoro dei danni, quali il lucro cessante, che non sarebbero computabili nella determinazione dell'indennità per danni da atti legittimi dell'Amministrazione (n. 327). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubblicre statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupaz~oni - Competenza - Disciplina - (cost. artt. 117 e 118; t 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8). Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 328). · Se per le espropriazioni promosse dallo Stato e da Enti pubblici a carattere nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientrino nella discipUna della legge 22 ottobre 1971, n 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 328). Espropriazione per la costruzione di uffici postali - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità - (l. 22 ottob11e 1971, n. 865, artt' 9, 16). Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile la nuova disciplina della legge sulla casa; ·e; nell'affermativa, se sia conservato all'Amministrazione il potere di promuovere l'espropriazione (mediante l'approvazione del progetto da parte· del Ministero Lavori Pubblici) e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 329). ' Espropriazione per interventi industriali nel; Mezzogiorno - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se alle esp't'opriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno sia applicabile la nuova disciplina dell'espropriazione per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre PARTE II, CONSULTAZIONI 183 1971, n. 865: legge sulla casa), ·e particolarmente quella che ragguaglia al valore agricolo del terveno la misura dell'indennità di espropriazione (n. 330). Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - Applicabilità della disciplina della legge sulla casa - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di fabbricati residenziali (legge sulla casa) sia applicabile a tutte le opere pubbliche costruibiU dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse· con l'urbanizzazione, per costituirne il ·completamento o l'integrazione (n. ·331). Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia scolastica - Decreto di vincolo - Necessità - (art. 5, l. 22 dicembre 1969, n. 952). Se debba essere emesso dal Provveditore alle Opere Pubbliche il decreto di v~ncolo dell'area prescelta dalla Commissione Provinciale per l'edilizia scolastica anche nel caso in cui sia intervenuto il decreto del Provveditor. e che approva la variante al Piano Regolatore implicitamente adottata dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni di Piano) e altresi nel caso in cui l'area indicata dal· Comune per la costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti piani urbanistici (n. 332). Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubbliche statali - Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità - (l. 22 ottobre · 1971, n. 865, artt. 9 segg.; l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter). Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriazioni necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali (nella specie, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 333). Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazioni in corso - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se la nuova disciplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni promosse dalla GESCAL su aree, non comprese nei piani di zona; e con quali modalità e limiti possa esser·e applicata la nuova disciplina alle espropriazioni in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 334). Espropriazioni per costruzione di aeroporti civili - Applicabilità della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se all'esproprio promosso per la costruzione _di aeroporto civile si applichi la nuova disciplina dettata per le espropriazioni per la costruzione di fabbricati residenziali, legge 22 ottobre 1971, n. 865: legge sulla casa (n. 335). 184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FALLIMENTO · Fallimento - Imp1·enditore individuale - Cessazione àttività - Debito d'imposte dirette - Persistenza- Effetti - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma). · Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprendito!' e individuale, ai fini della decorrenza del termi!ne annuale per la dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista un debito di imposte dirette relativo alla sua attività (n. 138). Fallimento - Verifica stato passivo - Mancanza di domande o ritiro delle stesse - Chiusura della verifica - Do~anda di insinuazione tardiva - Chiusura del fallimento - Legittimità - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 118, n. 1) - Fallimento - Chiusura - Reclamo - Decisione d'appello - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 118, n. 1). Se sia legittima la dichiarazione di chiusura del fallimento per mancanza di passivo qualora, pur in difetto di tempestive domande di ammissione o se le stesse siano state respinte o ritirate dai creditori, sia stata presentata, dopo la chiusura della verifica' dei erediti ma prima dell'adozione del provvedimento di chiusura del f~llimenti?, una domanda di insinuazione tardiva (n. 139). Se sia esperibile ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che provvede sul reclamo proposto contro la disposta chiusura del fallimento per mancanza di passivo (n. 139). Servizio telex- Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto- (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74, legge fallimentare). Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento q.ell'utente, l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali disdette (n. 140). FERROVIE Cose smarrite ..:-Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione - (c.c. art. 929; éc.tt. appr. con d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 9, 10, 60). Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi di pertinenza ferroviaria, non reclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore oppure all'Azienda delle Ferrovie ·dello Stato (n. 431). Stazione ferroviaria - Concessione esercizio caffè ristorante - Scadenza - • Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone. Se, dopo la scadenza della concessione di esel'cizio di un caffè-ristorante in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno a pagare il canone all'Azienda ferroviaria (n. 432).· PARTE II, CONSULTAZIONI 185 Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - Responsabilità del vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci 25 febbraio 1961, ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34). Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa (n. 433). · IMPIEGO PUBBLICO Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio e pagamento del canone - (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62). Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito dall'INCIS l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per il versamento all'INCIS dei canoni (n. 761) . • Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza - (1 dicembre 1970, n. 898, art. 10 cpv.). Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia. pronunciato lo scioglimento o la cessàzione degli effetti civili del matrimonio contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diver~a. IMPOSTA DI BOLLO Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie.- Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità promosse dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari (n. 49). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione - (d.l. 1 maggio 1970, n. 195, conv. in l. 1 luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. in l. 1 agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117, art. 4). Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore alla restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore 186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di imposta di fabbricazione sui· filati e tale detrazione non sia stata operata a causa della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 11). IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali- Qualificazione- (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, tar. aH. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti obbligatori (n. 396). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imposta di successione - Azioni. od obbligazioni di società. italiane - Deposito all'estero - _Asl!oggettabilitd - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. l, 20). Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche estere al momento dell'apertura della successione, siano soggette alle imposte di successione (n. 81). · Imposta di successione - Privilegio - Eredità. beneficiata - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma). S1e le disposizioni di cui agli artt. 2758, 2• comma, e 2772; 2• comma, c.c., che escludono l'esercizio del privilegio per imposta di successione in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beÌti del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi dei creditori dell'eredità beneficiata (n . .82). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di corrente - Aliquota applicabile. Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo l'aliquota applicabile per l'uso al quale l'ener~a dispersa era destinata ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia elettrica diversi djilla illumina~ione (n. 145) .. IMPOSTE DIRETTE Fallimento - Imprenditore· individuale - Cessazione attività. - Debito d'imposte dirette- Persistenza- Effetti- (r.d. 16 marzo 1942, n: 267, art. 10; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma). Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprenditore individuale, ai fini della decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista un debito di imposte dirette relativo alla sua attività. PARTE Il, CONSULTAZIONI 187 Imposta complementare progressiva sul patrimonio - Omesso pagamento da parte del marito ovvero del dichiarante - Responsabilità della moglie o di altri appartenenti al nucleo familiare - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 131. 138). Se la moglie sia responsabile in proprio del pagamento dell'imposta complementare progressiva sul patrimonio dovuta dal marito, seppure nei limiti dei redditi cumulati con quelli del marito, dopo la morte di questi e nonostante rinuncia alla di lui eredità. Se i titolari di redditi cumulati coo quelli del dichiarante, che ne abbia la libera disponibHità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti, siano responsabili in proprio, seppure nei limiti di detti redditi, del pagamento della imposta complementare progressiva sul patrimonio dovuta dal dichiarante. · IMPOSTE E TASSE Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Deéorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti e a tributi diretti - (V. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativi a debiti tributari, che opera dopo il terzo anno a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, r si applichi anche ai tributi diretti; ai rappol'lti tributari insorti prima ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e da qualie data inizi a decorrere il biennio (n. 568). IMPOSTE IPOTECARIE Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie - Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 noV'embre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti cata&,tali e dagli emolumenti ipotecari (n. 4). IMPOSTE V ARIE Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di corrente - Aliquota applicabiLe. Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo l'aliquota applicabile per _l'uso al quale l'energia dispersa era destinata ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia elettrica diversi dalla illuminazione (n. 71). 188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO INTERESSI Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Decorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti e a tributi diretti - (l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativ~ a debiti tributari, che opera dopo il terzo ann~ a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si appUchi anche ai tributi diretti; ai rapporti tributari insorti prima, ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e da quale data inizi a decorrere il bi.ennio (n. 9). LAVORO Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). - Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 83). Piècoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (dl. 3 febbraio 1970, n. 1; cenv. con mod; in l.11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• r:omma; c.c. art. 2139). Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli (n. 84). LOçAZIONE Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabìltà (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 181, art. 190, 3•, 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione od in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbia:p.o offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima_ (n. 143). fARTE II; CONSULTAZIONI 189 Se la. disposizione di cui all'art. 22 legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede ì'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della cessione o dell'affitto di terreni di proprietà di ·enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra e coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura . dei beni destinati al pascolo (n. 143). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 143). MATRIMONIO Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza (i. 1 dicembre 1970, n .. 898, art. 10 cpv.). Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli .effetti civili del matrimonio contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diversa (n. 27). MEZZOGIORNO Espropriazione per interventi industriali nel Mezzogiorno - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità (t.u. 30 giugno 19_67, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). · \ . Se alle espropriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno sia 'applicabile la nuova· disciplina dell'espropriazione per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre 1971, n. 865: legge sulla casa), e particolarmente quella che ragguaglia al valore agricolo del terreno la ·misura dell'indennità. di espropriazione (n. 55). Mezzogiorno - Nuovi incentivi· finanziari per le imprese industriali - A p-. plicabHità della nuova disciplina alle impres.e industriali di grande dimensione - Decorrenza - Crite-ri (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523. artt. 101, 102 e 103). Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobr·e 1971, n. 853, che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, siano applicabHi anche alle imprese industriali di grandi dimensioni che abbiano ottenuto prima dell'·entrata in vigore della legge il parere di conforinità prescritto dall'art. 103 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso il finanziamento agevolato o il contributo in conto capitale (n. 55). 190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MINIERE Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione (d.l.p. reg. Sic. 12 dicembre 1949~ n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26)., Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949_, n. 35, ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con la presa di possesso (n. 23). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferito al momento della presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione ded rapporti (n. 23). · Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel baéino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 23). Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la. devoluzione alla Regione. Sicilia degli impianti ed investfinenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasferimento al ·saldo (n. 23) .. Se dl debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 23). NAVI Cassa Previdenza Marinara - Equipaggio· di nave iscritta nella matricola delle navi maggiori - Misura dei contributi (r.a.l. 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 14 ultimo comma; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 17 ultimo comma). · Se il servizio prestato da marittimi imbarcati su navi iscritte nella matricola delle navi mag~ori (e quindi fornite di carte di bordo) ma adibite al servizio dei porti e delle rade, debba ai fini pensionistici (ed in particolare ai fini della misura ded contributi da versare alla Cassa nazionale per la 'previdenza marinaria) essere valutato per intero ovvero nella misura ridotta di tre ·quinti, di cui all'art. 14 ultimo comma r.d.l. 26 ottobr·e 1919, n. 1996 (n. 130). Natanti dello Stato -Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 2_4 novembre 1970, n. 973, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 131). . PARTE II, CONSULTAZIONI 191 Nave nazionale - Vendita forzata disposta da Stato estero - Aggiudicazione a straniero - Cancellazione deila nave - dismissione di bandiera (Cod. Navigazione artt. 156, 157 e 163). Se l'aggiudicazione di nave nazionale a cittadino straniero, disposta da autorità !?ìiudiziaria estera a seguito di vendita forzata, importi l'automatica cancellazione. della nave dal registro di iscrizione ovvero sia necessario, anche in tal caso, il previo procedimento di autorizzazione alla dismissione della bandiera (n. 132). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilitd di funzionamento dellé banche - EsfensibiHtd ad operazioni di terzi eseguibili anche in altro modo (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1). Se la proroga dei termini a favore degli isututi di credito per le operazioni che non si possono comp1ere a causa di eventi eccezionali che impediscano il funzionamento delle banche possa essere applicata anche ad operazioni bancade con,cernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi tramite banca (n. 56). OPERE PUBBLICHE Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, 5• comma; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 4). Se negli appalti per la costruzione di edifici scolastici stipulati dai Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 104). Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - ApplicabiHtd della disciplina della legge sulla casa (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di fabbricati residenziali (legge suLla casa) sia applicabile a tutte le opere pubbliche costruibili dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse con l'urbanizzazione, per costituirne il completamento o l'integrazione (n. 105). Espropriazione per la costruzione di uffici postaLi - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilitd (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile la nuova disciplina della legge sulla casa; e, nell'affermativa, se sia conservato all'Amministrazione il potere di promuove~.e l'espropriazione (mediante l'approvazione del progetto da parte del Ministero Lavori Pubblici) e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 106). 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tata dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni di Piano) e altresì nel caso· in cui l'area indicata dal Comune per la costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti piani urbanistici (n. 29). PIGNORAMENTO Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30). Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) i depositi giudiziari penali.ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 22). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30)~ Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) i depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione abbia il dovere di rendere ila dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 142). ' Servizio telex - Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74 legge fallimentare). Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento dell'utente, l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali disdette (n. 143). PRESCRIZIONE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per le violazioni alle norme di circolazione stradaile non costituenti più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine quinquennale di prescrizione per l'applicazione della sanzione amministrativa decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 84). PARTE II, LEGISLAZIONE 195 Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione (d.l. 1 maggio 1970, n. 195, conv. in l. l luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. in l. l agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117, art. 4). Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore alla restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di imposta di fabbricazione sui :!lilati e tale detrazione non sia stata operata a causa della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 85). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicu:razioni obbligatorie - Prestazioni dovute da,ll'INPS - Decisione del Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46, 3• comma). Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo, abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 100). PRIVILEGI Imposta di successione - Privilegio - Eredità beneficiata (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma). Se le disposizioni di cui agli artt. 2758 2• comma, e 2772, 2° comma, c.c., che escludono l'esercizio 'del privilegio per imposta di successione in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi dei creditori dell'eredità beneficiata (n. 5). PROCEDIMENTO PENALE Perito d'ufficio - Liquidazione compenso - Ordinanza pretorile - Visto del P.M. - Rifiu.to - Nuova ordinanza pretorile dichiarante la esecutività - Conflitto di competenza (r.d. 18 maggio 1931, n. 602, art. 23; r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 26, art. 51, 2• comma, c.p.p.). Se l'ordinanza con ·cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, liquida i compensi per spese e vacazioni ai periti d'ufficio debba necessariamente, per costituire valido impegno di spesa, ottenere il visto di approvazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente (n. 17). 196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, nella ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica rifiuti di apporre il visto di approvazione sull'ordinanza con cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, abbia liquidato i compensi per spese e vacazioni al perito d'ufficio, il Pretore possa, con suo successivo provvedimento, dichiarare esecutiva la propria precedente ordinanza per mancato appello del P.M. ai sensi dell'art. 26 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, ovvero debba sollevare d'ufficio conflitto di competenza ex art. 51, 2• comma, c.p.p. ( • caso analogo •) (n. 17). PROPRIETA' Cose smarrite - Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione (c.c., art. 929; CC.TT. appr. con d.P.R. 30 rriarzo 1961, n. 197, artt. 9, 10, 60). Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi di pertinenza ferroviaria,' non r,eclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore oppure all'Azienda delle Ferrovie dello Stato (n. 50). REGIONE SICILIA Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione (d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26). Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, :ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con la presa di possesso (n. 8). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferita al momento délla presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 8). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba ,essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come aZJienda industriale in esercizio (n. 8). Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasferimento al saldo (n. 8). Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 8). P ARTE II, LEGISLAZIONE 197 REGIONI Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. 1 novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 86.5; d.l. 15 gennaio 1972, n. ~; Cost., artt. 117 e 118). Se :Per la costruzione di ·case popolari, da parfe degli Istituti Autonomi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi alla occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 200). Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di ·case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli o·rgani regionali (n. 200). . Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972,. n. 8, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 200). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupa?ioni - Competenza - Disciplina - (co~t. artt. 117 e 118; l. 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8). Se spetti agU ocgani regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le •espropria2iioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 201). Se per le espropriazioni promosso dallo Stato o da Enti pubblici a carattere nazi0nale e plurinazionale sia rimasta la ·competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientrino nella disciplina della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 201). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a stdtuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello f;ltato abbia il dovere di provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 202). Se le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici proposti - prima o dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinacio (n. 202). 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale - Provvedimento emesso quando agiva come organo dello Stato - Giudizio su.lla legittimità - Legitimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario emi d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - qualora il giudizio verta sulla legittimità di un atto emesso quand6 l'Ufficio agiva :Ln qualità di organo dello Stato (n. 203). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 203). RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, 2• comma). Se l'ordinanza con la quale il giudice istruttore liquida una provvisionale all'infortunato per un incidente stradal'e sia àutonomamente impugnabile (n. 269). RICORSI AMMINISTRATIVI Assicurazioni obbligatorie - Prestazioni dovute dall'INPS - Decisione del Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46, 3• comma). Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo, abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 17). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Materie trasferite alle Regioni a statu, to ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dovere di provveçtere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto ordinario (n. 18). PARTE II, CONSULTAZIONI 199 Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici preposti - prima e dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 18). Violazioni tributarie - Pena pecuniaria- Ordinanza intendentizia- Ricorso al Ministro - Applicitbilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia ·che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data del ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 19). SANITARI Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale -Provvedimento omesso quando àgiva come organo dello Stato - Giudizio sulla legittimità - Legittimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale- trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - quàlora il giudizio verta sulla legittimità di un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo dello Stato (n. 9). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 9). SANZIONI AMMINISTRATIVE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza - (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per le vdolazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine quinquennale di prescrizione per l'applicazioDJe della sanzione amministrativa decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 4). 200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità ·agli eredi - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). Se si trasmetta agli ·eredi del trasgressore l'obbligazione di pagarè somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 5). SOCIETA Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario dello Stato. Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come membro di diritto, al Consiglio tdi Amministrazione di una società privata, qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della società, ma non dalla legge (n. 136). STRADE Limiti di inedificabilità a tutela delle strade - Art. 26, l. 6 agosto 1967, n. 765 - d.m. l aprile 1968 - Costruzioni già autorizzate all'entrata in vigore della nuova normativa - Applicabilità - Costruzioni già iniziate _alla entrata in vigore della nu.ova normativa - Applicabilità. Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi alle strade pubbliche, introdotti col d.m. l aprile 1968, in esecuzone dell'art. 26, legge 6 agosto 1967, n. 765, sìano validi anche nei conf:r:onti di costruzioni, non iniziate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, per le quali il proprietario aveva già ottenuto la licenza edilizia che autorizzava la edificazione ad una distanza dalla strada inferiore a quella prescr1tta dalla nuova normativa (n. 97). · Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi a strade publ;>liche, 'introdotti col d.m. l aprile 1968, in esecuzione dell'art. 26, legge 6 aprile 1967, n. 765, siano validi anche nei confronti delle cotruzioni già iniziate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale in base a regolare licenza edilizia che autori:?zava J.a edificazione ad una distanza dalla strada inferio;re a quella prescritta dalla nuova normativa (n. 97). TITOLI DI CREDITO Imposta di .$uccessione - Azioni od obbligazioni di società italiane - Deposito all'estero - Assoggettabilità - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, - artt. l, 20). Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche estere al momento dell'aper·tura della successione, siano soggette alle imposte di successione (n. 21). PARTE II, CONSULTAZIONI 201 TRASPORTO Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - Condizioni - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 giugno 1962, n. 117, art. 6). Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva dei carnets TIR, ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un anno e due anni dalla presa in carico non dia comunicazione dei fatti alla organizzazione medesima (n. 82). ' Se, ritenuto che nel termine di uno e due anni deve essere data alla organizzazione garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'autorità giudiziaria penale (n. 82). · Se nel caso di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei diritti doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato che tale_ merce non è stata trasportata (n. 82). Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del reo (n. 82). Trasporti TIR -Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delle dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548, art. l r.d. 13 novembre 1868, n. 4768; art. 351 reg. dog; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65). Se, nel caso di· mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, il momento dell'accettazione del carnet da parte della dogana coincide con qU'ello della presa in carica del carnet medesimo (n. 83). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi doganali evasi, anche del pa.gamento delle sanzioni pecuniarie di carattere penale (n. 83). Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso che la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali che nei .casi di condanne miste a pena detentiva e pena pecuniaria e per reati doganali connessi con reati comuni (n. 83). 22 202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - Responsabilità det vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci 25 febbraio 1961, ratif: con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34). Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa (n. 84). TURISMO E SPORTS Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - SciogLimento - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti delL'Accademia Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di, amministrazione - Scioglimento - Sovrintendente -Esonero- (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2• comma, e 13, s• comma). Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un Ente Autonomo Lirico o di una istituzione concertistica assimilata e di conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, 8" comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione acca,nto al Commissario straordinario (n. 24). Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, s• comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di Santa Cecilia cons.ervi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2• comma, della· legge 14 agosto 1967, n. 800. (n. 24). USI CIVICI Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi rustici - Sistèmi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti- Applicabilità- (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 390, 3• 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - ApplicabiLità (Z. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima (n. 7). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratQri manuali della terra od a coltivatori diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dal- •:=wc. ·smmw~ s =~"'"0 ::::::~=·:=::n:rw@; •:=·==: =::;==: ''''"' "'' :r:. "'"' "'"" "'"" ''""· =::=:= '{:? ·.·=···=·====·========•=======::•x:=:{?::::•?' : :;:;':': /. :c:= :>,;::: i}} ··.·:-: :=:;:;: PARTE II, CONSULTAZIONI 203 l'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 7). Se la disposizione dj cui al'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione e ,trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà di enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura dei beni destinati al pascolo (n. 7). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 7). VIOLAZIONI TRIBUTARIE Violazioni tributarie - Pena pecuniaria - Ordinanza intendentizia - Rico1·so al Ministro - Applicabilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data de.l ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 5). NOTIZIARIO Si è svoLta recenteme!llte 1a cevimonia di oOIIlmi,ato in onore dell'avv. PTof. Oarusi, c011locato a riposo a domanda. L'avv. Carusi Francesco nato ,a Napoli il 1,8 agosto 1920. Laureato in giurisprudenza, ha cOIIllseguito lLa J.ibooa docenza in dm-itto civi[e. E' stato assistente wdinario 1al1a cattedra di Istituzioni di DiTitto Privato pa:-esso l'Uruvevsità di Nap011i. Nel 19·52 è stato nominato Avvocato deiRo Stato e destinato all'Avvocatura di p,aJlevmo. PrQIIIlosso Vtce Avvocato nel 19•58. Nel W67 è stato prQIIIlOSSO Sostituto Avvocato Genercill.e delllo Stato. n l ottobre del 1973 è stato collocato a riposo. Già insignito dell'onocificetnZJa di Commendatoce con provvedimento dell971 all'atto del coiJ.[ocamenrto a rctposo è stato proposto per l'onorificrernm di Grande UfficiaLe dehl'Oirdine al Merito dehla Hepubblioo Italiana. Dal 1968 è stato membro della CollnitniJssione Intermimsterlale per [,a concessione di Indennizzi da zona B) terdtocio J.ibero di Tri,este presso il Ministero del Tesoro e membro del Consiglio Superiore dei Lavori PubbLici. Dal196'9 ha svoLto attività di consue1nte presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Da[ 1972 è stato membro della C<>!ll1IllliJssione Minà.steriale per la RevJi,sione dei Pvezzi nei Contratti di appalto delle OO.PP.