ANNO XXVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 - ABBONAMENTI P.~NNO ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO ¥ . . . ¥ . . . . . ¥ . . . . . . . È 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, lO . RO~iA cfc postale 1/2640 Stampato in Italia ¥ Printed in Itaty Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (4219101) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE (a cura dell'avv. Michele Savarese} . . . . . . . . ¥ pag. l 037 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNA- ZIONAlE (a cura dell'avv. Arturo Marzano} È l 081 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari} È l l 09 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVIlE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi} . , . . . . . . . . . . È l l 3 6 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATI VA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo} . . ¥ . , . . . . ¥ È 1202 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe .Ange/ini-Rota e Carlo Bafile} È 1212 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPAlTI PUBBliCI (a cura dell'avv. Arturo Marzano} ...... ¥¥¥¥¥ ¥ ¥ ¥ ¥ È 1278 1 , ¥ ¥ ¥ ¥ Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte} . . . . . . . 1 ¥ È 1300¥ Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO lEGISlAZIONE pag. 109 CONSUlTAZIONI È 124 la pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Mooce1lo DELLA VALLE, MiLano; Serg~o LAPORTA, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND˜, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI DI TARSIA P., In tema di detenzione di materiale radioattivo e di segreto militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . DI TARSIA P., Note sul fermo di polizia . FAVARA F., La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporti di concessione e la concessione- contratto ..................... . MASCIA A., Osservazioni in tema di solidarietˆ nell'accertamento del debito di imposta . . . . . SICONOLFI L., Ancora in materia di prestazione di opera TAMIOZZO R., Il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina normativa sui T.A.R. -Proponibilitˆ e limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 1301 I, 1309 I, 1109 I, 1212 I, 1148 I, 1202 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBLICHE ED ELETTRICITË -Concessione e del!"ivazione -Disponibilitˆ dell'acqua -Accertamento della portata media -Acrcerlamenrto i~Cnadáe!(!Uaáto -RJ.eg.ittim~ tˆ, 1297. á -Concessione ¥e derrivazione -Rirnnovazione -Diniego -Presupposti, 1294. - V. anche Atto amministra'bivo. ANT]jCHITË E BELLE ARTI -Vdinooli re il:imitazi.oni ariJe propde~ rprivllite. -Mamrcar1la. ~eyi9ionedi llfl1Jdenn:i.ZZO -lil:lJegi!ttimjJtˆ rOOstitu: zlionaLe -EsclrUJsione, 1071. APPALTO -Appailrto di DPellle pubbliche -Lavori appariflati oconcessi l!leililia Regione siciliana -illrtJeirressi swl'imporrto dOVUlto per :la revirsione dei rprezzi -Le~~e 9 maggio 1950, n. 329 -Applicabilitˆ -EscihtrSiornre, 1278. - Appailto di opere rpubbiliche -Revisione dei prezzi -Interáesrsi sW.: J.'impoo:rto dOVUJto per la ~evirSiOile -Decorrenza daJI.'anno successivo aHa data di approva:zliorne drell'rllitto rdi cdlJLarurdo -Oaxratbere ecceziOIJJarle del IPI!"inciprio, 1278. ATTO AIMMINISTRATIVO -Diniego di rinnovazione di ¥conrcessrione d'acqua pubblioa -AdoáziOIJJe :da parr1Je di mimsrtro ádimissionario -Legittimitˆ, 1294. - Sospensione -Eff,ertti rdelilia l!"e1a:ti v:a ordinanza -Rapporti con la decisione di ammllamento -Cal'attere di 1IDansirtodetˆ de1l'ocddman7la di sospensiOIJJe, COil nota di R. TAMIOZZO, 1203. COMPETENZA E GIURIS[)IZIONE -AppaJrto di opere pubbiLiche -Interessi sull.'jmporrto dovuto per rla !'ev.ilsione dei p11ezzi -Dil'irbto sogg~ ettivo de1l'arppa11Jatoce -Giurirsdizione del ágiudice ordinario, 1278. -A.pp!lllto rdi operre pubb1Lche -RevisiOilJe drei prezzi -Nartura delila pretesa deLl'app!llltaJtore, 1278. -ConcessiOIJJi amm.inisf;mJti.vre su ábeni -Determilnrazi:one dd canoni -Giw-ilsdizione dre1 giudice oodinario -Non sussiste, con nota rdi F. FAVARA, 1109. - Concetto arttuaLe di .gilllrisdizione -No:zlione, 1124. -~ir~rtti.. sog~ett~v:i. e ~eressi J.egilttilmi -DiSCI!"lmmaZIOille -Tuterla diretta ed immediata -Posizione di diritto ¥soggettivo, 1278. -Enti pubblici -AJppaWto -Assunta intermediazione nella assrunzione delrla mano d'opera á-~atrtispecie -Girurisdizione del giudice oodmSI!'io, 1129. -P .A .. convrenuta -Competenza tell"rito! l"iale -Criteri di collegamento -Sede -Inappldicarbirldrtˆ, 1187. -Ptagamenti. deilJl:a P.A. -Compertem. za per terrritorio -Sede del, IIuff.icio di rtesO!'eria competente áad eseguire il pagamento-Appliicabititˆ, 1188. -QuestiOilJe di ágioosdizione-Mancanza di speciáfica dmpugnazione sul punto delála ásentenza dd pl'Lmo rgi!Jado -Ri:lievabirlitˆ d'uf:tlicio - Sussirste, 113á9. ~: 1: ~~ INDICE VII -Rapporto di pubbLico irnjpiego - ALbo dd noo:niln:a requisilti per La detE!fl'IIIIIiJnazione giurr~sd:izionale, 1126. -Ris~Wcimooto dam1i. aM'mtegriltˆ fisica del dipendente provocati da ¥deficienm dehl'alhloggio di servizio -DiOOtto dd girulli!Sd:izione del. ál'A.G.O. -Non sussiste, 1139. - Silnidaooto delia Cassazione ásulle d¥ecisioni. del ConsL~o di Stato : osser'VIaiDZI8. dei il.imiJti. esterni giru! rlsdiziOilJaŽld -Eccesso di ;poter1e g:LurisdiziOilJa'le : vaJLUJtazinne del meritto qruando áesista solo .giuri ¥sdizione di ilegittim.ittˆ -Irnterplt'etazione del.il'artto ;impugnato: inva¥ siODJe deLla sfera del meri>to - EsclusrOilJe, 1120. COMUNITË EUROPEE -AgricoLtura -Organizzazione cocomune dei mercati -Importazione -Nozione -SpediziOille delle meooi da una dogana rul'rutra Quando si verifichi l'impootazione, 1090. -Agrri.colitru(!.'a -Organizzazione comune dei mer~cati-Regime deLLe cauzioni-Fmalitˆ -Svincolo dellla cauzione -á Ori¥ende l'esecutwttˆ, con norta di R. TAMIOZZO, 1202. IMPIEGO PUBBLICO stenza, Procedimento civile, Pro- Dimissioni volontade o d'ufficio cedimento penale, Regione, Sardegna, Sicilia, Sicurezza. -Perdirta del diritto a pensione - I'llegittimitˆ ~costituzionaile, 1067. L 1:: t -á ~ ~':7:~~"7~~~~~:~~;i;~;-;;;;;;;;;;~~ INDICE IX IMPOSTA DI REGISTRO --'-Aecessione -PCDecSrrA DI REGISTRO ~ Debito da cambiali -Atto di dilazione -Registrazione a tassa fissa, 128. -Imposta di !registro -AcceTtamento maggiore valore -Termine decorrenza, 129. ~ Imposta di registro -Imposta complementare-Privilegio-Decadenza -Termine -Decorrenza, 129. -Locazione -Immobile urbano Contratto pluriennale -Esenzione a favore di ráappresentanze diplomatiche e consolari, 129. IMPOSTE DI CONSUMO -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed 3!ppaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 129. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. -lmposte di consumo -Abolizione personale degli-'enti gestori ed appaltatori-Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. PáRIGIONIERI DI GUERRA -Prigioniero USA-Assegni di pri: gionia -Differenza, 130. PROCEDIMENTO CIVILE -Morte del procuratore -Sentenza resa successivamente alla interruzione del processo -Impugnazione -Autonoma riassunzione del processo interrotto -N ecessitˆ -Esclusione, 130. INDICE XVII LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITË COSTITUZIONALE III -Questioni proposte pag. 109 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 29 maglgio 1974, n. 154-Pres. BonifacioRe l. Astuti-Di Palma (avv. Thiery) e Presiondellite a quella delle altre !Parti !Pl"OCessualii. La natUJra di o11gano .giudiziario, propria del pubblico ministero, tpUJ˜ giustificare modalitˆ di esercizio del diritto di azione regolare in rapporto alla Sltrutturˆ dell'organo stesso, che per í'esplicazione della sua 0\Pera deve valersi di ausiliari. Nel[a specie il cancelliere ricevente la dlichiarazione d"ap[pello del :pubbJ.!ico mini:steáro ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescditti; in caso di omissione .dovrˆ áris[ponderne discipilinarmente e anche, ove ne ricorrano .gli estremi, in via penale. NŽ pu˜ iágnorarsi che in base al!l'art. 154 ¥C.[p.:p. i rcancellieri ,sono tenuti ad osservare le norme processuali e che il IPUbbliico ministero Ta il dtritto-dovert"e di vigilanza sullo (l) Sulla not:i:f“icazione de1l'ilmpugnazione del pubbhláco m1ni,stero: PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, Mige che i vizi denu!lJCiati non derivano dalla norma ma daNa sua eventuale violazione, ad evitare la quale soccorrOJ:llo le regole sopra emmciate. Per quanto attiene irufine alil'art. 112 della Co:sttitluzione a!PlPare evidente ,che la norma stata invocata non coclerenttemente. Il! principio dell'obbligatorietˆ dell'esertcizio dehl.'azione penale diretto a escludere qualsiasi discrezionalitˆ del pubblico ministero: la modalitˆ di esereizio dell'azione, suppone necessariam.ente, per n SIUO ambito d'ajpplicazione, che il puM>lico ministero a]:}bia e.swcLtato in via effettiva l'azione penale, sicchŽ II10n /PfUñ contrastare con l'art. 112 Cost. La violazione del iP'rincilpio costituzionale potrebbe essere aanmessa soltanto ove fosse possibile concludere che l'art. 199 bis ~c.p.p. consenta ila vanrificazione del diritto di'impugnazione del (piUibblico ministero, ma si i giˆ constatato che ~gli inconvenielllti lamentati non scmo dii siffatta natura e mai possono esser ricondotti alla ácorretta RIPilieaizone della norma. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 160 -Pres. Bonifacio 1Rel. Amadei -Campagnola (avv. Agosrt;ind.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Caa:-afa). Previdenza e assistenza -Disoccupazione involontaria -Esclusione dell'indennitˆ per i lavori sta~ionali -Ille~ittimitˆ costituzionale Esclusione. (Cost. art. 38; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76). Non fondata, con riferimento alla tutela del diritto al lavoro, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 74, primo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude dall'indennitˆ di disoccupazione i periodi di stagione morta nelle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale (l). (l) La Corte ha ,negato l~a fondatezza dell'eccepito pro!Dilo di incostituzionall. i:tˆ affermando "'he la norma dev'e ,essere interPDetata neJ. senso che !'~escLusione dal dkitto ahl'indennitˆ di di'soccupazione vale ,so,lo per i lavoratori! ~che non !t'icMedono, neJ. periodo di sospensione del lavolt'o stag. ionatlce, l'avviamento ad aJ.'íil'le occupazioni Lavorati\ne. SUil!l'assicuxazione ~colllt:ro 'la disoccupazione: Cmáte ~cost. 16 !luglio 1968, n. 103, in Giur. cost. 1968, 1627, con note. 1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 giwgno 1974, n. 161 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Nicoletti (irl.IC.) e Presiderute ConJSiglio dei Ministri (Sosrt:. avv. gen. dello Stato Azzariti). Monopoli -Vendita dei mezzi di trasporto sequestrati -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24, 27; l. 31; ottobre 1966, n. 953). Non fondata, con riferimento al diritto di difesa e di presunz.ione di non colpevolezza, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi, nella parte im cui consente la vendita dei mezzi di trasporto che servirono a commettere il contrabbando (1). (l) La Corte ha escluso 1a violazione dei !plinJcipi oosbi1Juzionali' sulla considerazione che J.a norma in esame non .che Ullla appldrcazione deJ. PTincipio generale enunciaw d.alH'arl. 625 cod. proc. pen. á CORTE COSTITUZIONALE, 6 ági'lLgno 1974, n. 162 -Pres. Bonifacio 1Rel. De Mareo -Presidente Regione Sic:illia (avv. Villm-i, Sansone) c. Presidlente Consiglio dlei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1973 -Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del1968 -Decreti-legge e leggi di conversione Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (St. Reg. Sic., art. 20, 36; d.l. 22 gennaio 1973, n. 2; d.l. 12 febbraio 1973 n. 8). Non sono fondate le questioni di legittimitˆ costituzionale, proposte in via principale dalla Regione Siciliana, avverso le disposizioni degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 dJ. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dalle aUuvioni del 1973; nonchŽ avverso l'intero decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1968 (1). (l) SulLa potestˆ tribUJtairia deJ.la Regione Sidliana: VmcA, Diritto costituzionale, 19617 e LA RosA, Potestˆ e attivitˆ tributaria della Regione siciliana in Dir. e prat. trib. 1'969, I. Slill1La estensione deH:a potestˆ dello Starto in mateTia di tributi erariali attribuirti .aJ.ta Re~ione: sent. 6 gil\li~O 1973 n. 71, 19 giugno 1973, n. 81 e 10 luglio 1973, n. 116 in Giur. cost. 19'73, 821, 867 e 1289. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1041 CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 164 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Botto (n. c.) e PresMI!ente Consiglio dei Mi.a:IJLstri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse in genere -Repressione delle violazioni alle norme tributarie -Ultrattivitˆ delle disposizioni penali -Illegittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost., art. .3; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la <.;~uestione di legittimitˆ costituzionale dell'art. 20 delta Legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla ultrattivitˆ delle disposizioni penali delle leggi finanziarie (1). (Omissis). -La Corte costituzionale chiamata a decidere se lo art. 20 dela le~e 7 gerunaio 1929, n. 4, nella parte in cui sanJCisce la cosidldetta wtrnttivitˆ delle disposizio~ penali delle le~ finanziarie, contrasti o meno con il rprilllcipio costituzionale d'eguagliana:a, per il d!ubbio che la deroga apportata ai !Principi comuni in tema di successione di liegJgi penali crei irrazionali dislparitˆ di trattamento tra i contravventori. La questione priva dii fondamento. La norma impugnativa, diretta a garantire che la spinta psicologica all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla SIPeraDIZa di mutamenti di legislazione, app9Jl'e ispirata alla twtela dell'interesse !PrimariO alla riJScossione dei tributi (art. 53 Cost.), che, come riconosciuto pi volte da questa Corte, costituzionalmente differenziato (,sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del 1964, n. 50 del 1965) ed esige una tutela particolare. Non si ha pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione. NŽ esliste alcun ostacolo di ácarattere costituzionale, giacchŽ l'art. 25 della Costituzione vieta la ~retroattivitˆ dclla legge penale, ma non con,. cerne l'ultrattivitˆ che dliscí!Plinata dall'art. 2 del codice !Penale (Omissis). (l) In dottrina, sulla ultrattivitˆ delle norme penali finanziarie: LAMPis, Le norme pe'l" la repressione deUe violazioni dette leggi finanziarie, Padova 1942; SPINELLI, La repressione delle violazioni delle leggi finanziarie,. Milano 1954; S'ECHI, Diritto penale e processuale finanziario, Milano 1966. 1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 165 -Pres. Bonifacio - Rel. Verz“ -Giaime (:n.e.) e Presidente Consigliio dei Minerate abbiano voluto esprimere in piena aderenza con la ratio della legge stessa, e tanto meno a negarle :la sua immediata efficaciaÈ. Con ci˜, rilevando la deficiente formulazione tecnica della legge, ammetteva implicitamente l'opportunitˆ di un intervento 1nte:rpretativo e chiarificativo del legislatore. Successivamente infatti, emanata la legge n. 110 del 1971 di interpretazione autentica dell'ar.t. 15 della ilegge n. 976 del 1957, la medesima Corte di cassazione con sentenza 23 settembre 1973, n. 534, ne riconosceva la natura intel'!lÈ"etativa a tutti gli effetti, cassando una . sentenza di appello di Perugia 9 ma;rzo 1971. Quanto precede mostra che l'a stessa dizione letterale dell'ar.t. 15 della legge n. 976 del 1957 dava adito a diulbbi e a intendimenti contrastanti e non consentiva una siáoora inter.pretazione lessicale e grammaticale in senso cos“ estensivo. L'intendimento restrittivo del medesimo ar:ticolo nel senso che la esenzione concernesse le sole imtposte dirette era avvalorato dal SUJCcessivo art. 16 della legge, il quale dispone per gli impianti alberghieri nuovi o impliati Çl'esenzione da ogni imposta o .tributo erarialeÈ, no:rtma questa áche avrebbe costituito un'inutile ripetizione ove l'art. 15 avesse effettivamente concesso l'esenzione anche per le imposte indirette, tenendo conto che nella dizione Çiimprese all'tigiane o industriali È usata da questo articolo rientravan˜ sicuramente quelle alberghiere. All'art. 16 doveva necessariamente quindi attribuirsi una no:rtmativa diversa da quella del:l'articolo preced!ente e questa non poteva logicamente essere altra che l'estensione dell'esenzione fiscale alle imposte indirette, diver. samente da quanto diSIPOiSto per le altre imprese a~r.tigiane e industriali, per le sole imprese albel'lghiere che avessero disposto nel territorio di Assisi nuovi impianti o avessero ampliato que:lli esistenti. Esaminando poi sul piano logico e SIUl quello sistema.Uco la norma enunciata nell'art. 15, coordinandola ¥con le varie diJS!Posizioni della legge PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE m. 976 del 1957 e in ~relazionŽ ai principi del sistema tributa!rio vigente, risultava ragionevole inte:qn-etare la volontˆ del legislatore nel senso dii concedere l'esenzione delle sole íln[poste erariali dirette alle imprese artigiane e industriali indicate nel suddetto articolo che non :fossero quelle alberghi&e contemplate invece nell'art. 16. La stessa !plrecisa intestazione della legge indicava chiaTamente e dettagliatamente gli scopi di essa, scopi ai quali ~vano subordinati, in relaziorne di mezzo al fine, le disposizioni concedenti i benefici alle tmprese artigiane e industriali. Dal ¥COill(plesso delle disposizioni della leg1ge risultava, come evidenziato anche nei lavori preparatori della ilegge inteJ.1Pretativa del 1971, che il legisil.atore con la legge del 1957 non si era prO(p()Sito l'indJUJStrializzazione di .Assisi (il che sarebbe stato in contrasto con i fini dichiarati nel titolo della legge n. 976 del 1957), ma aveva inteso emanaJre rprovvedimenti per la salvaguaxdia del carattere storico, monumentale e artistico della cittˆ e del territorio di .Aissisi Il!OnchŽ per conseg! Uenti opere di interesse igienico e lburis:tico, il che era confermato dalla líIInitazione a un decennio degli airuti :finanziari dello Stato quali disposti negli artt. 9 e 10, ed indennizzare indirettamente, mediante esenzioni fiscali, ¥gli imprenditori che avessero operato il trasferimento o il Illllovo impianto delil.e loro imprese in zone designate dal Comune di .Assisi d,'iilltesa con la sovraintendenza locale d!ei monumenti per l'Umbria nelle quali fosse possibile, come indicava testualmente l'art. 14, il libero tsviluppo della loro attivitˆ Ç senza detUJ.1Páare iJ. carattere storico e monumental'e e il paesaggio della cittˆ e del :f:erlritorio di .Aissisi È, zon~ do periferiche e non ancora uxbanizzate. Ed era evidente alt!resd che la il.egge non coooiderava determinante a questi fini la produzione industriale che essa non mirava a :favorire e ad incrementare mediante una facilitazione di tutto il processo produttivo: pertanto era logiácamente da ritenere che ile esenzioni indicate nell'art. 15 non potessero riferirsi ai t!ributi indiretti strettamente collegati ai fatti economici, tanto da costituire elementi dei costi di p~rodiuzione e che inevitabiLmente si sarebbero trasferiti sui coillSIUIIlatori, incidendo su questi e non sui produttori. Questa constatazione era del :resto avvalorata dalla normativa dell'art. 15, la quale non disciplinava direttamente ¥gli atti e i fattt economici e la p!roduzione indUJSt!riail.e ed artigiana, ma conteneva dislposizioni mj.ranti a favorire gli imprenditori mediante agevolazioni fiscali, senza chiaramente individuare, 51Pecificare e regolare i rappor.ti oggetto dell'illl(posizione e, conseguentemente, dell'esenzione. La mancanza della Sipecificazione la quale risponde ad una esigenza concreta. legislativamente riconosciuta nel sistema ftscale italiano, come rpu˜ dedu11si, fra J.e altre, dalle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 762 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del 1940, degli artt. 77 e 78 della legge n. 1598 del 1947, avrebbe dovuto ind'u.rlre ragionevolmente l'intel'lprete ad escludere che il p1"edetto articolo contemplasSe nell'esenzione anche le imlposte indirette, in quanto in tal modo si sarebbe posta in essere una situazione che, riso;>etto alla normativa tributaria, sarebbe stata anomala ed aSSUTda. Tutti i pOSisibili atti economici compiuti dagli operatori sarebbero stati esentati dalle trollo da parte degli organi dello Stato iJn gui:sa che, in luogo di realizzare i fini voluti dal legislatore nell'interesse della collettivitˆ, si sarebbe resa possibile la pi sfrenata speculazione a vantaggio di singoli privati, il che effettivamente, con l'estesa interpretazione data all'art. 15 si verificato con le gravissime conseguenze che saranno iJn appresso indicate. 5. -Un ulteriore elemento per d'ulbitare ragionevollmente ere l'art. 15 potesse disporre un'esenzione cosi ampia era fornito daLla considerazione áche l'interpa:'etazione di una ntˆ di cui al capoverso della norma citata non si traduce in o:nero arbitrio: in quanto (come anche la lettura dei lavori preparatori chiaramente consente di desumere) risponde all'esigenza di Çadeguare la ragione di equitˆ alla varietˆ dei casi praticiÈ, Proprio tale varietˆ delle situazioni che in concreto al giudice possono 'I>Tospettarsi, d'alitxa parte, vale a dimostrare l'irrazionalitˆ della contraria ipirevisione di un dovere di concessi0111e del termine per la regolarizzazione. Infatti una tale previsione implicherebbe la automatica iPOssibiUtˆ di sanatoria anche in casi (di domande, ad esempio, p¥roposte abusivamente da chi non aveva la rappresentanza della parte), in CIUi il vizio della rappresentanza non aiPpaia dipendente da errore scusabile: onde la sua regolarizzazione -oltrechŽ pregiudicare :t'interesse della parte contrapposta ..:..._ finireblbe con il derogare al principio di ritualitˆ del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di colla;borazione tra il giudice e le-parti -(Omissis). (l) In dottrina, sulla natura non discreziOillŽliLe del poter.e assegnato al giudice: LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Miilano 1959; MicHELI, Corso di diritto processuale civile, II, 1960 e MANDRIOLI, La rappresentJanza nel processo civile, Torino 195á9. Per >l'illlapplicabilitˆ dell'art. 182, 2¥ comma, allo ¥ jus postulandi È: ANnRIOLI, Commento al codice di proc. civ., NapoJ.i, 1957 e MANDRIOLI, op. cit.; contra: LIEBMAN, Rimedi alla costit'uzione irregolare del difensore, in Riv. dir. proc., 1955, II, 205. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1057 CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 184 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Buriani (avv. Manfredi, Pansini), Parisi (avv. Angeliuoci) e Presidente Coillsiglio dei Ministd (Sost. avv. dello Stato Azzariti). Procedimento penale -G~udlzio di Cassazione -Applicazione di di sposizioni pi favorevoli all'imputato -Illegittimitˆ costituzio nale -Esclusione. (Cost., art. 24, 111, 102, 108; d.l. 20 aprile 1974, n. 104, art. 1). Non fondata, con riferimento ai principi di difesa e sui poteri della Cassazione, la questione di legittimitˆ, costituzionale deLl'art. l d.l'. 20 aprile 1974, n. 104 che autorizza la Corte di Cassazione ad applicare direttamente disposizioni di legge pi favorevoli all'imputato, allorchŽ non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti (1). (Omissis). -2. -Forma o~getto delle Ol'dinanze l'artiácolo l del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, che attr~buisce alla Corte di cas¥sazione il potere di decidere nel merito, senza annullamento e conseguente rinvio, Ç quando occore rappltcare disposizioni di legge pi favorevoli all'ílniPutato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assrumere nuove p['ove, diverse dall"esibizione di documenti È, cosi modifi.cando l'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen., che, nel suo testo originario e sempre con riferimento alla ipotesi di legge pi favorevole, stabiliva che la Corte di cassazione provvedesse direttamente e senza rinvio (Ç nello stesso modo È come per la rettificazione di errori nel calcolo delle pene, d'i crui al comma !P['ecedente), purchŽ non fossero necessari Ç nuovi ac-certamenti di fatto È. Come detto in narrativa, la disposizione del dereto legge n. 104 viene censurata dalle ordinanze per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, .secondo comma, della Costituzione, oltre che (nella prospettazione di una sola tra esse) per violazione degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma. (l) La Corte ha esami111ato la iLegittimitˆ della disposizione del decretolegge prima .che interv.endlsse La ¥1eg.ge di conversione. Sulla validitˆ, anche successiva alla pubblicazione della leg¥ge di conversi1one n()[l impugnata, dell>a impugnativa proposta contro un decreto-J¥e¥g1ge: .sent. 3 luglio 19á67 n. 75. Per la manifesta ind'ondatezza dell¥La questione di costituzionalitˆ dell'art. 536 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel dibattimento di cassazdone la' presenza e Ie oondrusi10Illi dei difensori sono facO'ltative: Cass. 6 febbraio 1964 in Riv. pen. 196,5, II, 5á64. ' 1058 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO \, 3. -La questione non foncfuta. L'articolo l del decreto legge n. 104 non contrasta con l'inviolabilitˆ del diritto di difesa Ç in ogni stato e g.rado del procedimento', affermata dall'art. 24, secondo comma, Cost., nŽ sotto il pil'ofilo della Ç autodifesa È, per l'assenza dell'imputato dal giudizio di ca~s~azione, nŽ sotto quello della difesa tecnica, per non essere richiesta la necessaria partecipazione del difensore alla discuSJSione del ll'í¥COI'ISO. Sotto il primo asjpetto, risulta chiaramente dalla stessa dizione letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del sistema in cui destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilitˆ della normativa pi favorevole non fosse ~in conc~re.to -a¥ccertabile senza riácorrere a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi documenti (rendendosi necessaria, in particolare, la presenza d~U'imputato), si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le ll'egole processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito. Tale rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al raggiungimento di un risultato pi favorevole all'imputato, diversifica nettamente il nuovo istituto introdotto cful decreto legge n. 104, non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi del processo, quanto altresl dallo stesso giudizio .di rinvio, nel corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto dell'annullamento e Çsalve le limitazioni stabilite dalla leggeÈ, ra Çgli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata È (art. 544, cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto, che, anche nella rpall'ttcola:ve iilpotesli p1revisrfla dal ,detto pll'oiVVed'imento LegiJsija,tiJVo, continuino a trovare applieazione le norme del codice che regolano "l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione: garantendo all¥imputato il diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia (od in mancanza, nominatogli d'ufficio) e al difensore il diritto di prender vLsione e copia degli atti, di presentare documenti e memorie scritte nonchŽ di ricevere avviso del giorno fissato per l'udienza e di prender parte alla dtscussione del ricol'lso, senza tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase dibattimentale degl'i altri g.radi dei giudizi penali. Non per questo, tuttavia, la ricordata disciplina si pone in contrasto con il secondo 'comma dell'art. 24 Cost., che enuncia, in termini generali, un fondamentale rprinctpio di ampltssima portata, senza peraltro distinguerre tra i dwems:i tipi dii giUJcfizi e tira le v;a~rie cfa:s:i :vts!P'ett:ive, nŽ comunque accennare al rapporto tra difesa pel'ISOnale e difesa tecnica, e senza che sia dato deSUill1.erne, con riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune categorie di essi, l'inderogabile necessarietˆ della presenza attiva del difensore (che -come questa Co11te ha giˆ avuto occasione di affermare PAltTE I, SEZ. I, GIURISPRtrDENZA COSTITUZIONALE con la sentenza n. 62 del 1971 -rapiPresenta, evidentemente, risa>etto al diritto alla difesa, in ,genere, ed allo ;stesso diritto alla difesa tecnico, p['ofessionale, in parncolare, qualcosa di !Pi, che pertanto la legge puma non deve, prescrivere con riguardo a deteNilínate ipotesi.). 4. -Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con l'art1colo 11, secondo comma, Cost., non potendosi convenire nell'assunto delle ordinanze, stand~ al quale tale disposizione [precluderebbe alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione Coqlipiti ulteriori rispetto a quelli áche tradizionalmente e -alla stregua ora della richiamata norma costituzionale -necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare dei rtcoJ.'ISi Ç .per violazione di legge È avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla libertˆ pe11sonale ;pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e Sfpeciali. Il secondo comma dell'art. 111 VIUOle, bens“, che tale controllo di legittimitˆ sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione, ma non t di ostacolo ad eventuali ampJiamenti del sindacato dell'a Corte medesima: com' altres“ confermato, per a11gomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, che testualmente cirácoscrive l'ammissibilitˆ del riácorso contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai Çsoli motivi inerenti alla ágiurisdizioneÈ. D'altro lato, non sarebbe possibile, senza forzarne arbitrariamente la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perchŽ tali, assoggettate al controllo di legittimitˆ della cassazione (controllo che, nella specie, verrebbe a mancare, decidendo la stes1sa cassazione anche in merito). La norma costituzionale parametro, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le quali [prescrive sia dato il ricorso di legittimitˆ. Le quali sono, precisamente, tutte quelle pronunciate da giudici ordinari o speciali (eccezion fatta 'delle decisioni del Cotlsiglio di S.tato e dellla Corte de conti, il"egolate nel comma seguente), purchŽ diversi -ovviamente -da quel giudice al quale il ri¥co11so diretto, e cio dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e SIUipil'ema istanza giurisdizionale. 5. -Non :ra cons~stenza, infine, il dubbio prospettato dall'ordinanza n. 2'1 del 22 aprile, che il! rtchiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario valga a sottrail're la disciplina delle funzioni, che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte ácon leggi formali ordinarie, ed anzi, pi specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e Ç preliminarmente È l'ordinamento stesso. 1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO é da rammentare, anzitutto, :che le nonne sull'ordinamento giwd:iziario non assumono, in virt di quel richiamo, una posizione differen2liata da ogni altra noll'IIDJa posta dia fonti di paxi grado e sono p:el'lci˜ modifkalbili in tutto o in par.te, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legi:slazione ondi.naria. La Costituzione si limita ad istituire in materia runa riserva di J:egge; ed pacificamente ammesso, ed :stato pi volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che la parificazione alle l'eggi formali degli atti Ç aventi forrza di legge È (tra i quali ácertamente rientra il decreto legge) abiUta tali atti a incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate. Ci˜ p~remeStSo e [pll'eci:sato, deve soggiungensi che il decreto legge di cui questione nella pTesente controversia detta una norma tipicamente p1rocessuale, in sostituzione di altra giˆ per l'i.nlnanzi contenuta in un articolo del codice di procedura penale (l'art. 538, per l'appunto, come si áChiarito all'inizio). Ora, quallunque norma sulp~rocesso preswppone, certamente, che vi sia run'organizzˆzione giudiziaria, e quindi un ordinamento giudiziall1io, ma \IlOn ne , altrettanto áCertamente, in alcun m01do condizionata, dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adegtuarsi, semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in genere, e da quelle di competenza, in special modo. Ma [pll'Oblemi del! genere, o pi modestamente di se:trliPUce cooxdinamento formale, neppure si pongono nel 'Caso dell'articolo 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, :nel riassumere in una formula ~comprensiva le funzioni apettanti alia Corte ,di cassazione, si conclude rinviando agli Çaltri compiti ad essa áconferiti dalla leggeÈ (e cio,a funzioni di natura diversa d!a quelle, che le sono istituzionalmente p~roprie, di nomofilachia e di regolamento dei ~rapporti tra le giurisdizioni e le competenze, cui sostanzialmente corrtspondono i richiami del secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost.): tra i quali Çaltri compitiÈ viene ora a prender posto quello previsto dal decreto legge in oggetto. NŽ ra,prpresenta un unicum nella storia della caStSazione e nella legislazione che in atto la concerne che tale colil{Pito ilil{Plichi l'attribuzione ad eStSa, entro i limiti sop~ra descritti al rpwnto terzo, di competenza a conoscere anche del fatto. GiacchŽ le ipotesi in cui la cassazione era ed investita di poteri analoghi, e talora anzi pi vasti e penetranti, pW" se mal"lginali e secondarie rtspetto a quanto ne costituisce la competenza prqp!l'ía e qualificante, sono nrumerose e generalmente note: come, ad esempio, nei casi di crui agli a:vtt. 48, 49, 55 e 58 cod. pr-oc. pen., in tema di connessione, separazione o rlmessione di procedimenti: 68, in tema di rk,usazione di giudici; 558, 569 e 574, in materia di r-evtsione e di riparazione; 668, in materia di estradizione, e via dicendo (a prescindere poi dai frequenti provvedimenti di clemenza suc.cedutisi nel tempo cáre, a fini di SIPáeditezza ed economia processuale, le hanno esrpUcitamente conferito, in deroga allo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1061 art. 591 del codice, il potere di procedere agli acácertamenti di fatto necessari per !risolvere questioni sull'applicabilitˆ dell'amnistia). Quanto ora osservato vale altresi“ a dimostraTe come non sia consentito argomentare da una asserita Ç recezione È in Costituzione delle norme dell'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla cassazione, se ne accoglie imjplicitamente la figura pi restrittiva, siccome civcoscritta al solo controllo di legittimitˆ e del rispetto dei limiti delle diver1se giurisdizioni. In primo luogo, jperchŽ la Cosid.tuzione non ha ~reo¨ito l'art. 65 del :r.d. del 1941, nŽ lo avrebbe ,potuto, dal momento che ques.ta stessa disposizione si risolve in una d1chiarazione ~PTiva di valore costitutivo, in quanto meramente ricognitiva delia disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perchŽ, giˆ alla 'stregua di tale ádisciplina, le :l“unzioni della Corte di cassazione non si. risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, nŽ i poteri ad essa Sjpettanti si esaurivano sempre e per intero nel ,giudicare in ipl\lnto di diritto. -(Omissi). CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 185 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Iacomelli (n..c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse in ~enere -Imposta di successione -Valutazione automatica dei fondi rustici -Coefficienti di valutazione -Differenza fra terreni, ~iˆ censiti a nuovo catasto e ~li altri -llle~ittimitˆ costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. l, comma secondo). Non fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimitˆ costituzionale dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che fissa diversi coefficienti di rivalutazione, nella valutazione automatica dei fondi rustici ai fini dell'imposta di successione, a seconda che trattisi di terreni giˆ censiti, o non ancora censiti nel nuovo catasto, alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (l). (l) La Coil'ie ha'esaJttamente ritemiUto ohe iLa :nrnrma, lungi dal p.Teáveder áe due distinti e differenti criteri di vai.Lutazione per deterrninatre il vaLore dei fondi rustici, dn re¥altˆ tende ad assicurare iderr11titˆ di trattamento nella determinazione di tale valore, in quanto tiene conto del fatto che p.er i teweni che nel 19<47 erano giˆ censiti nel nuovo oartasto il vaLore rtsultante dalJce tabelle eJ.aborate ne'l 1947 va soLtanto rivalutato con un coelfficienrte di aggiornamento, mentre per i terreni censiti successivamente, occorre prima ricavare un valore riferibile al 1947 e poi provvedere all'aggiornamento con lo stesso coefficiente degli altri terreni. 1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COSTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 186 -Pres. Bonifac10 - Rel. Giomrida -Presidente Regione Calabria (avv. Carnlniti) c. Presidente Con:stglio dei Ministári (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Regione -Turismo -Consorzi costituiti secondo la legge comunale e provinciale -Poteri di controllo -Spettanza allo Stato. (Cost., art. 117, 118, 130). Spetta allo Stato, e non alle Regioni a statuto ordinario, il controllo sugli Enti operanti nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, i quali siano costituiti neLle forme e con la disciplina dei consorzi previsti dall'art. 156 della legge comunale e provinciale (1). (l) La Co!I"te ha appl.iooto i principi enunciati! nella precedente sentenzaá 28 nov;embre 1972 n. 184, lin questa Rassegna 1972, 30, sWI'esartto presupposto che ai consO!rZi itnteooomunaU e illlrterlprovmdaili nei!. oCl!IDpLesso applicabile iJ. regime giurddilco dei comuni e del!le province. CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 187-Pres. Bonifacio - Rel. .AIStuti -Greggio (n.e.). Matrimonio -Comunione degli utili e degli acquisti -Omessa previsione della relativa presunzione -Illegittimitˆ costituzionale Esclusione. (Cost., art. 29; c.c. art. 215). Non fondata, con riferimento al principio dell'uguaglianza fra i coniugi, la questione di legittimitˆ costituzionale delt'art. 215 codice civile in quanto non prevede che la comunio-ne incidentale degli utili e degli acquisti sia presunta fr-a i coniugi (1). (Omissis). -2¥. -La questione non o variano a seconda dei singoli Stati e non possono perci˜ fornire alcun criterio d'interpretazione valido a livello del diritto comunitario. L'art. 48, n. 4, del Trattato va quindi interp~retato nel senso che la deroga in esso ,prevista ~concerne esclJusivamenrte l'accesso ad; impieghi dipende1ntL legati a\ll'ente pubbUco, come neiJ.la rspecire oggetto del!la causa principale, da un rappwto di natua:a prd.vatistica. La tesi sostenuta dalLa Commissione áe dall'avv. ágen. Mayras cootamente interessaTIJte, anche se pl'escinde dailll.a necess:iltˆ di tene!t' conto, nell'in1ierp! retaxe Je norme del Thattarto, ~anche della volontˆ delle Pa:rti contraenti, di rconside!rare, cio, che rciascuno stato, :nel. COillCO!rda:!t'e la nomta in questione, intendeva ervidentemente 'l'lidierire la de!roga alla IPáOOIPria pubbli! ca amministr,azione, qruantomeno nella rstruttura ed ooganiZZJazion:e a:rnm.inirstrativa esistente alla data del Trattato; e lo .stesso PaTlamento europeo, del II'esto, ha :rileVIato, ¥COme si visto, rche rl'art. 48, n. 4, del Thattarto si applJi..ca ad ogni im[ldego ¥ che venga considerato da uno Stato membro come pubblico servizio ¥. Non appa:re necessalt'io, pera:ltro, un approfondimento deLLa questione nell'ambito delira prospettiva discussa nel giudizio di interpretazione, in quan.to la Co:rrte rdi gdustizi,a non ha dato seguilto aJ.rla Tichilesta della Commissione ,di definive ,]a nozione di ¥ impiego nella pubblica amministrazione ¥ quale deve Titenersi adottata nell'art. 48, n. 4, del Trattato, ma ha risolto la questione proposta dalila Corte di cassazione federaJe del lavmo SerCOrndo un'autonoma impostaziorne, rpO[])endo do l'aoceTIJto suiJ.le preclusiond deTivanátil, in ipotesi di rlacvmartori di cittadinanza str.amera giˆ ammessi alle dipendenze della pubblica ammin1strazione, darlJ,a ratio stessa deLla deroga. Gli interessi 'che la deToga dmterndre tutelall'e, ha osservrarto infatti la Corle di giustizira, ¥ sono salvaguardati grazie alLa libertˆ di assumere stranieri soltanto in oerti settori e per certe attivitˆ delta pubblica amministrazione ¥; e nessuna discriminazione pu˜ quindii ammettersi nei ccmfxonti 1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO presso una pubblica amminitstrazione, senza aJJcun riguardo alla natura gimidica del rapporto che si instaura fra il lavoratore e detta amminiskazione. Sulla seconda questione. Con la seconda questione si chiede se ~áart. 7, nn. l e 4, del regolamento 1!1. 1612/68 vada interpretato nel senso che l'indennitˆ di separazione cOII'IriJSipoota in aggiunta alla retribuzione 1rientra nella nozione di Ç condizioni di lavoro È. La questione riguarda tanto la natura della [pll"estazione in esame, quanto la dl"lcostanza che, a norma delle leggi nazionali vigenti in materia, tale :prestazione ha carattere facoltativo. L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 intende garantire la paritˆ di trattamento dei }avoratori cittadini degli Stati membri in relazione a tutte le noTme legali o ácontrattuali che discipl~nano la loro situazione, ed in particolare i loro diri¥tti pecuniari. L'indennitˆ ádi separazione, in quanto serve a compensare il lavoratore per i disagi áche il medesimo subisce in seguito alla separazione dalla propria famiglia, rappresenta una ;retribuzione aggi'U:ntiva e rientra rperci˜ nella nozione di ~condizioni di lavoro È ai sen:si del ~regolamento m esame. dei lav;oratori stranieri giˆ aá1le d.i;pendenze deUa pubblica áarrnministraz~one, per essere l'aNvenuta assunzione ¥sintomartn.oa, di per se stessa, dei!. fatto che non sono in causa gli interessi a garranzia dei quali viene in via di: principio esclusa l'app,lica~bilitˆ de11e nOII'ffie dell'¥al"lt. 48, Iliil. l, 2 e 3 del trattato OEE. La soluzione adottata dalla Oorrte di ágiusti:zda, oiltl"le ohe sostanzialmente equa, invero convincente ed efficacemente motivata; .cosi come convince l'ulterio11e affetJ:'Imazdone SUilla kri:levanZJa, ai ftni' tn esaJme, della natura giuddica del rapporto di lav;oro. La soil:uzione non appa~re tuttavda risoil.utiva di ogni poss1bHe questione, quantomeno neJ!.la mi:SUl"la in ¥Cui compoirterebbe, ácosi ácome prospettata, che ad un lavoca~tore ,stranilero, pe;r il ¥SIOálo fatto di e1sserre stato assunto neLla pubbldca aJmmiccupati. Il princi,páio della paritˆ di trattamento, enunciato sia !lllel Trattato, sia nel regolamento n. 1612/68, vieta non soltanto le distcriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresi qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, .pervenga al medesimo risultato. Una simile interpretazione, necessaria a garantire l'efficacia di uno dei rprindpi basilari dehla Comunitˆ, espressamente riconosciuta dal :preambolo (5¥ cOiliSiderando) del regolamento n. 1612/68, in cui si legge che la pMitˆ di tra.ttamento dei !avocatori deve essere assicurata Ç di diritto e di fattoÈ. Non qumdi escluso che i criteri basati sul luogo d'origine o sulla residenza di un lavoratoce possano, in determinate circoiSitanze, avere (senrt. 15 ottobre 1,069, nelila causa 1-5/á69, UGLIOLA, Racc., 3á63, e Foro it., H~69, IV, 147), in rfJema di tutela cOill!troá iil. [ioenzilamenrto (sent. 13 di!cembire 197:2, nella causa 44/72, MARSMAN, Racc., 1243,.e Foro it., 19'73, IV, 32), per ie provvidenze contemplate dalle legislazioni nazionaU :per Ja ri¥qualificazione sociaLe dei mirno:ralti (ásent. 11 arpru¥e 1073, nelil.a causa 76/72, MicHEL S., Racc., 457, e Foro it., 1973, IV, 155), per ii ¥sussidi agli invalidii. (sent. 28 maggio 1974, nella causa 187/73, CALLEMEYN, in motivazione, in questa Rassegna, retro, I, 863, con !Tichiami :Ln nota), e a proposito dei sussidi scolastki 1ai fiágli dei :Lavoratori (selllit. 3 ~ruglii.o Wl74, nelil.a causa 9/74, CASA áGRANDE), mentre per il lt'eddirflo ágarantito ailile pevsone anz.iane J,a :riiLevanza del il'egolamento n. 1á612/68 Timasta a1so:rbita, secondo criterio adottato, 1088 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gli stessi effetti pratici della discriminazione ;proibita dal Trattato e dal. :regol!amento n. 1612/68. Tuttavia, non questo il caso dell'indennitˆ di s~arazione, qualora ai fini della .concessione e del vensamento della medesima vengano prese in 'considerazione J:e differenze obiettive che possono esistere nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento dell'assunzione, essi abbiano la residenza nel territorio nazionale oppure all'estero. Sotto questo aspetto, la differenza nell'allDmontare vemato pu˜ essere giustificata dal fatto che i dii.pendenti :residenti nel terJ:'irtorio. nazionale godono dell'indennitˆ di separazione per nn periodo di tempo limitato e sono obbligati a trasferire la !Propria ~residenza nella sede di servizio, mentre i lavoratori, di qualunque nazionalitˆ, con residenza all'estero non !Sono teDIUti al trasloco e godono della indennitˆ di se!Parazione a tempo indeterminato. In condwsione, non si pu˜ parlare di una d'iis:criminazione contraria al 'IIrattato ed al regolamento n. 1612/68, se, conrfrontando i due sistemi d'indennitˆ nel loro complesso, risulta che il lavoratore con res;idenza all'estero non svantag,giato r1~etto al lavoratore residentE! nel terxitorio nazionale. Jlil tener 'conto della ireside:nza in un aLtro Stato membro ai fini dell'attribuzione dell'indennitˆ di separazione !PUñ quindi, in determinati casi, ácostituire Ullla discriminazione incompatibile coll'art. 7, nn. l e 4, del regolamento n. 1612/68. Non v' per˜ disociminazione se il sistema d'mdennitˆ tiene conto di differenze obiettive nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento dell'assunzione, essi rlsiedessero nel territorio nazionale oppure all'estero. -(Omissis). anche nella sentenza resa nella causa 187/73, nell'affermato carattere previdenziail áe del!l'e relativáe prestaziond ('senrt. 22 ,gdug:no 1972, neHa causa 1/72, FRn.LI, Racc., 457, e Foro it., 1972, IV, 181). (3) M principio affermato daHa .Corte di giustiz~a neiJ.'ultima parrte del,la decisione in ~rassegna Váa evidentemente lficonosciruta una portata che trascende la ,singola fattispecie in ¥discussione e che ilo i'enderˆ utile a dirimel'e altre questioni in tema di dtitsCII'dminaz1oni fondate rul crHedo deHa res~denz,a; ed significativo che la Corte abbiaáespressamente ed in via di pll'ii!lJcipio escluso il'ammissibili.tˆ di ddscrimii!JJazioni che se pur fonda.te su criteri di,V!ersi da quello deLla naz.ionalitˆ ¥Conducarno in effetti aUo stesso rilsultato. Questioni in tema dd Tesidenza 1sono starte áesamitnate dal1a Corte di giustizia nelle ásentenze 17 giugno 1970, nella causa 3/70, DI BELLA, Racc., 415, e Foro it., 1971, IV, 60), e 12 t1uglio 1973, neLla C8JUSa 13/73, HAKENBERG (Racc., 935, e Foro i t., 1¥974, IV, l); in ,aTgoonento cfr. anche l'ultima. p8Jrte delJ.e concLusioni PTesentate daU'avv. gen. Mayras per la .causa 1/72 (Raccolta, 1972, 480). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1089 I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 15 maggio 1974, nella 'caUJSa 186/73 -Pres. Lecourt-Rel. Sorensen -Avv. gen. Mayras -Domanda di ip["onuncia pregiudiziale ,p!roposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno lll!ella carusa N orddeutsches Vieh-und Fleischkontor (avv. Wendlt) c. Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Schlad1tvieh, Fleisch rmd Fle~scherz.eugnisse -I,nterv.: Commissione delle Comunitˆ eu!rop,ee (ag. Gil:sdorf). Comunitˆ europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle cauzioni -Finalitˆ -Svincolo della cauzione Criterio da adottare. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunitˆ europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle licenze -Dichiarazione d'importazione -Accettazione -Effetti sull'obbli~o ~di importare. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunitˆ europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle licenze -Svincolo della cauzione -Mancata o tardiva importazione -Forza ma~~iore -Nozione. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 18). n regime della cauzione contemplato dall'art. 15 del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373 destinato a garantire l'effettuarsi delle importazioni ed esportazioni per cui vengono chieste delle licenze, onde consentire tanto alla Commissione, quanto agli Stati membri l'esatta conoscenza dei negozi progettati. n criterio decisivo per lo svincolo della cauzione si deve quindi desumere da una nozione comunitaria il cui senso e portata non possono dipendere dalle prassi doganali nazionali che non sono ancora state armonizzate (1). L'obbligo di importare pu˜ considerarsi adempiuto alla data di accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva (che non im (l e 4) Conf.: Corte di giustizia, 30 ~gennaio 1974, nella causa 158/73, KAMPFFMEYER, retro, I, 132, in motivazione. (2) La massima costituisce la sintesi della motivazione e del dispositivo. Nel dispositivo, infatti la Corte di giustizia ha affermato: ¥ l) :per stabilire la data in cui, ai sensi dell'art. 15, n. l, lett. a, del regolamento n. 1373/70, si deve ritenere adempiuto l'obbligo d'importare in base alla licenza, l'accettazione da parte dell'ufficio doganaláe, ai sensi dell'art. 15, n. 5, lett. a, dell'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontˆ di procedere alla 1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO plica la favorevole definizione della pratica doganale) soltanto a condizione che la merce, sia pure in seguito, sia effettivamente messa in libera pratica (2). La nozione di forza maggiore contemplata alL'art. 18 del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, non si limita all'impossibilitˆ assoluta, ma va estesa fino a ricomprendere le cirostanze anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto che il titolare della licenza abbia preso tutte le precauzioni 'che ci si pu˜ aspettare da un operatore prudente e diligente (3). II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 28 maggio 1974, nella caiUJSa 3/74 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Reischl -Domanda di rpronU!Illcia pregiudiziale proposta dal Bundesvt>..> Wa]tung1Sgericht nella causa Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Getreide Uilld Futtermittel c. dttta Wilhe1m Pfiitzemeuter (avv. Wendt) -Interv.: Commissione delle Comunitˆ eUil"orpee (ag. Gilsdorf). Comunitˆ europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Regime delle licenze e delle cauzioni -Finalitˆ -Necessitˆ di uniformi interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunitˆ europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Importazione -Nozione -Spedizione delle merci da una dogana all'altra -Quando si verifichi l'importazione. (Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, 111. 19, art. 16; regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 7, n. 2). Comunitˆ europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Regime delle licenze e delle cauzioni -Forza maggiore Nozione. (Regolamento della Commissione 28 luglio 1968, n. 102, artt. 2, 3 e 8, n. 2). messa in libera pratica della merce non implica che la pratica doganale sia definitivamente conclusa a favore del dichiarante; 2) ai fini dell'art. 15, n. l, occorre che la merce, dopo essere stata imputata alla licenza a norma dell'art.. 8, n. 2, secondo comma, láett. a, sia stata áeffettivamente messa in libera pratica¥; ma tali statuizioni, secondo cui per áConsiderare adempiuto l'obbligo d'importare, ai fini dello svincolo della cauzione, non suffictente l'accetta PARTE I, SEZ.. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1091 Comunitˆ europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati ¥ Regime delle cauzioni -Forza maggiore -Deducibilitˆ -Termine Insussistenza -Onere di diligenza. (Regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 8). Il sistema di licenze d'importazione e d'esportazione e il relativo obbligo del deposito cauzionale sono stati istituiti onde fornire alle autoritˆ, competenti informazioni precise suLl'andamento del mercato e sulle previsioni relative al flusso delle operazioni di import-export. Alle relative norme quindi necessario dare una interpretazione ed una applicazione uniformi in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla difformitˆ, di criteri amministrativi traggano vantaggio talune correnti commerciali (4). L'art. 7 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non impedisce di considerare importazione, ai sensi dello stesso articolo, l'ingresso della merce nel Paese importatore, accertato dalle competenti autoritˆ, doganali, purchŽ sia ugualmente fornita la prova che la merce stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica (5). La nozione di forza maggiore di cui all'art. 8 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non si limita all'impossibilitˆ, assoluta, ma ácom;p~Tende anche quelLe circostanze stmordinarie, indipendenti dalLa volontˆ, dell'importato~Te, che dal canto suo ha adottato tutte le precauzioni dettate dai criteri di p~Tudenza e diligenza cui deve ispim~Tsi il buon commerciante (6). L'art. 8 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non stabilisce alcun termine per chiedere l'accertamento delLa fo~Tza maggiore, tuttavia, obbliga l'impo~Ttatore o l'esportatore a perseguire con la massima diligenza la tutela dei propri interessi (7). zione della dichiarazione d'importazione ma occorre che la merce sia stata effettivamente messa in libera !pratica, vanno evidentemente coordinate con il criterio, enunciato nella motivazione, secondo CIUi. ¥ la gal'anzia che il regime della cauzione persegue non implica che la pratica doganale sia definitivamente áConcLusa áa favore detl dtchi,aranrte, ma conseillte dii consd.de.rare l'obbligo come a.cempd;uto ad una data a~nteriiOI'Ie, quale que11a in oui il.'ufficio doga~nale ha ricevuto l'atto mediante il qUJaJle il diáchial'ante manifesta 1a volontˆ di procedere alda messa iiil libera ptt"atica ded ptt"odotti, a condizione tuttavia áChe láa messa in J.ibera ~attca a.bb~a effettdcv.amente lJUogo, -sfa pure in seguito ¥. Nella ¥Specie, 1a lineaa:-i.Jtˆ della ,soiluzione adottata daHa Corte, che non pu˜ non essere condivisa e la cui validitˆ evidenziata, in particolare, proprio dai p¥recedenti di fa¥tto della causa di merito, era compromessa dalla lettera del ráegolamento della Commissione 10 luglio 1970; n. 1373, secondo ácui ¥l'obbligo di importare considerato come adempiuto... il giorno dell'espletamento delle formalitˆ doganali ¥ (art. 15, n. l, lett. a) e ¥ si considera come giorno dell'espletamento delle formalitˆ doganali il giorno in cui l'ufficio 1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 20 novembre 1973, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre seguente, il Verwaltung:sgell'icht di Francoforte sul Meno ha ásottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiud:iziale relativa all:'interpretazione del tero:n:ine Ç accetta È di ácui all'art. 15, n. 5, lett. a, del regolamento CEE dlella Commissione 10 J.uglio 1970, n. 1373 (G.U. n. L 158, pag. 1), áche stabillisce le modalitˆ comuni di attuazione per il regime delle licenze d'importazione e d'es~portazione e dei ¥Certificati di fissazione antiipata Lre1ativi a rprodotti agricoli soggetti ad un ;regime di prezzo unico. La questione stata sollevata in una contLrovel'lsia :flra un importatore di ácarne 1bovina ¥congelata e le aiU.toritˆ .tedesche, controversia vertente sullo svi!rucolo della cauzione ver:sata a garanzia d'ell'impor:tazione autorizzaJta con licenza valida per nn periodo determinato. Prima della scadenza del termilne, l'importatore pLresentava all'ispezione sanitaria una parr-tita 'di ácarne proveniente dall'estero, ma l'impol'ltazione non poteva aver luogo giacchŽ la carne non possedeva i requ1siti sanitari prescritti dalla legge tedesca. L'a!'lt. 15, n. 2; del regolamento n. 1373/70 stabiUsce che lo svincolo della cauzione subol'dinato alla rprova, Çper l'importazione: dell'espletamento delle formalitˆ doganali di cui all'art. 8, n. 2, secondo comma, lett. aÈ. L'al't. 15, n. l, stabi:lisoe, per quanto !riguarda il :periodo di validi.tˆ delle licenze, áche Ç l'obbligo d'importare considerato come adempiuto e il diritto all'importazione li.n base al titolo cOiffie utilizzato il giOO'no dell'espletamento delle formalitˆ doganali... È. doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volontˆ di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti in causa ¥ (art. 15, n. 5, J..ett. a). . .Sulla base-di .tali diásposizioni si era quindi dtscusso, nella causa principale, se l'accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva dovesse intendersi come materiale ricez-ione dell'atto (eine Tathandlung), o come manifestazione di volontˆ (sia puráe tacita) impegnativa per l'Amministrazione (Zulassung), e tale comunque da condizionare ¥l'individuaz.ione det!J.a data di adempimento dell'obbLigo di importare; e a tail.e impostazione ,si adeguav: a iánflatti il .giudice (!))azionale neLla fo!I"mu1azione del quesito, voil:to a conos.c&e, 1aJppunto ¥ se il ricevimento da rpalt'tbe de1l'uffi.cio dog¥anale della domanda di sdoganamento áCO¥Stitutsca "aecettazione" del1a relartiva dicmarazione 'di volontˆ... oppure l' "accettazione"... vada inteTpretata, nel senso che e¥ssa costLtuisee l'atto con cui iil pmcedimento doganaile viene definitivamente ¥conclus-o a favore del dkhiarante ¥. La stessa altwnarti:va venirva discussa tra le paTti nella fase .scritta del procedilrnento incidentale d'inter'ip(l.'eta.zione, ma in defdnd-tiva la Coll'te di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1093 L'art. 15, n. 5, stabiHsce che Çil giorno in CJUi l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dtchiarante manifesta la volontˆ di procedere al:l'immissione in libera pratica dei prodotti in causaÈ considerato ácome il giorno dell'e;spletamento delle formalitˆ doganali. Il regime dehla ¥cauzione destinato a garantire l'effettua11s:i delle importazioni ed espor:tazioni .per ácui vengono chieste delle licenze, onde consentire tanto alla Commtssione, quanto agli Stati membri l'esatta conoscenza dei negozi progettati. Il criterio decisivo rper lo svincolo de1la cauzione si deve quindi desumere da Ul!la nozione comunitarria il cui senso e portata non poStSono di!Pendiere dalle prassi doganali nazionali che non sono ancora state a:mnonizzate. Ne ,consegue áche non si pu˜ coiliSliderare come unico criteriO l'autorizzazione con ácui l'ufficio doganale conclude la (plt'atica mettendo la meráce a disposizione dell'operatore, dato che questo atto pu˜ essere S1Ubordinato a áCOndizioni diverse tllei vari Stati, :llra l'altro in relazio~e alle norme SIUi controllo sanitario della carne. Scopo dell'art. 15, nn. l e 5, quello di starbiUre la data a partire dalla quale si deve :ritenere che il ti.Jtolare della Ucenza di'importazione abbia aderrljpiuto l'obbligo di vale11si della J:icenza ellltro il termine di vaHditˆ ed abbia quindi soddisfatto la condizione ess,enzial'e per lo svincolo della .cauzione. La ga;ranzia áche iál regime della cauzione persegue non impl1ca áChe la pratica doganale sia definitivamente conclusa a favore del dichiarante, ma áconsente di considerare l'obbligo come adempiuto ad una dasta anteriore, quale quella in cui l'ufficio doganale giustizia, i:n adeTenza alla diVleTsa dmpostazione 'sostenuta dahla Commissione nella disoosstone ooaJ.e e segui.Jta ranche dall'avv. Maytras, si arstenuta dal quarlificaTe l'atto di accettazione nel senso iniziáa:limente discusso, ed ha ri1solto la questione nei termini sopra indicati, áevitando una definizione che poteva i:q cone~reto il"isultare, nell'uno e nelJ.'áal8, nellLa ,causa 4/68, ScHWARzALDMILCH, Racc., 497, áe Dirr. scambi interrn., 1969, 138, ,con nota di CAPELLI; 16 d1cembve 1970, neLla ácausa 3á6170, GETREIDE-IMPORT, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, lNTERNAII'IONALE HANDELGESELLSCHAFT, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV, 137; 17 dicembre 1970, nella causa 25!70, KosTER, BERODT & Co, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1095 stanze anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto che il titolare della licenza abbia !Pl'esO tutte le p,rec:auzioni che ci si pu˜ aspettare da un operatore p['udente e diligente. -(Omissis). II (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 16 :novembre 1973, perve: nurta in cancelleria il.'ll gennaio 1974, il Bundesverwa1tu:ng51gericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 deL Trattato C.E.E., due questiom in merito. alla intei'IPI'etazione del regoLamento della Commilssione 28 Jluglio 1964, n. 102, relativo alle licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a baJSe di cereail.i, il rilso, le ll'ottulre di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (G.U. n. 126, pag. 2125). Come si desume dal: provvedimento di rinvio, la causa di merito tende essenzialmente a stabilire se talnne impáortazioni di orzo da bkra, effettuate nel 1967, siano state pwfezio:nate entro i termini intd:icati nelle relative licenze e IS!e, quindi, la áCauzJione depositata a nocma ~ll'art. 7 del suddetto regolamento vada restituita. Il 31 maggio 1967 -uil.timo giorno di validitˆ delle Jlicenze ~ la ditta importatrice, attrice nella causa di merito, denunciava all'ufficio doganale di Emmerich-Hafen che la partita oggetto della controversia -cartcata su una nave -era in transito al valico doganale. L'autoritˆ Racc., 1161, e Foro it., 1971, IV, 119; 30 gennaio 1974, neLla causa 158/73, KAMPFFMEYER, retro, 13¥2. Nella causa cui si riferisce ála seconda delle sentenze in ~rassegna si discuteva, in partiácolare, della imputabilitˆ del mancato temp¥estivo sdoga namento di parte dei prodotti, che la ditta interessata assumeva conse guente al ritardo con cui i necessari documenti (trattenuti dalle dogane di confine e spediti poi per posta) erano pervenuti alla dogana alla quaLe i prodotti erano stati inoltrati sotto controllo. Per analo,ga ipotesi, cfr. Corte di giustizia, 30 gennaio 1974, nella causa 158/73, citata. (5) La soluzione della questione, concernente l'ipotesi di spedizione da dogana a doga:na, ispirata a criterio analogo a quello adottato nella prima delle due sentenze, e .giˆ ásopra commentato. Anche in questo caso si trattava ádi conciliare ila lettera delle digposizioni comunitarie sulla data di adempimento dell'obbligo di importare con l'esigenza di consentire lo svincolo della cauzione nel solo ,caso di effettivo sdoganamento della mer,ce; e ~anche in questo caso la soluzione adottata dalla Corte di .giustizia, superando le difficoltˆ derivanti dalla mancanza di nO!l"ffie comunitarie sulla nozione di importazione, risulta idonea a risolvere anche per. quanto concerne ,gli aspetti pratici la questione discussa tra le parti in causa. (7) Veramente, il pail.ese collle,gamento tra ie due proposizioni di cui consta la novma (:rd!p['udotta ne1la motivazione) induce inv.ece a 11itenere che 1096 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO doganale Io steSISO gior.no faceva {Proseguire la partita per DUsseldorf rilasciando la relativa bolletta d'accompa1¤namento doganale. Il 5 giugno 1967, l'lllfficio doganale di Dilsseldorf compiva le opea:azioni di sdoganamento. Tale pras1si ea:a stata :seguita poichŽ all'ufficio doganale di Emrrnerich-Hafen non era stato IPOS:Sibile presentare tempestivamente i documenti necessari -e in particolare le licenze di imtportazione inviati dall'importatore alle dogane di .Andernach e di Dusseldbrf per lo sdoganamento di un'altra :partita, effettuato il 24 mag.gio 1967. I documenti ea:ano stati poi rispediti per posta all'importatore, ma il 31 maggio 1967 il pUco non gli era ancora pervenuto. Sulla prime, questione. L'art. 7, n. 2, del !regolamento n. 102/64 sancisce: ÇFatte salve le dispos,izioni dell'art. 8, quando l'obbligo di importare o di esportare non 'stato soddisfatto entro il periodo di caliditˆ del titolo, la cauzione viene incamell'ata ... ¥. Tale norma si fonda, :P& quanto .riguaTd“a il meil.'cato dei ác&eali, sru:ll'art. 16 del regolamento del Consiglio 4 aiPi'ile 1962, n. 19 -árelativo alla gtraduale attuazione di un'organizzazione coillliUne dei mel'cati nel settore dei ácereali (G.U. n. 30, .pag. 933) -secondo il quale Ç il rilascio della licenza subol'dinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validitˆ del wtazione prima del:la ¥p!l"efissata e conosciuta scadenza del titolo, 'e .che anche in via di principio iLa áprO!l"oga di un te!l"mine stabilito a pena .di decadenza va chiesta prima della ¥scadenza del teTmi.ne. Il o!l"iterio enunciato nelLa massima, oltr.e¥tutto, demanda al gi!udi.ce nazionale di V¥erificare, :nei casi di :flO!l'za maággdore, 1Se debba ritener.si o no osserrvato ál'onere di diUgenza quanto .alia átempestivitˆ della deduzione deiLla fo:rza maggiO!l'e; áe si tratta, evidentemente, di una indagine :non ag.evole, per la diffiicoltˆ di pr¥ecostituite deUmirtaziOIIli temporali, e suscettibiile, comunque, di risolV'eTsi in .conrfiDastrunti apprezzamenti a se¥conda dei diffea:enti crite!l"i in a.r.gomento ri1eva11ti nei Vlari O!l"dinameillti nazdonaJ.i. Anche a questo proposito, quindi, áCos“ come per quanto .concerne la individuazione di casi di forrza mag.giO!l'e anche al ádi fuO!l'li delle irpoteási contemplate dalla normativa comumtarrila, il ¥O!l"iterio adoáttato neJ\la senrteánza in rassegna non sembrra di sufficd¥ente ,g“aTanzia per una uniforme app1iácazione della normatiV'a comunitaria. PARTE I, SEZ. II, \1IURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1097 Con la rprima questione si chiede se la nozione di 1InJPO!'ltazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento 111. 102/64 vada interpretata secondo il diritto interno e, altrimenti, in quale momento debba considerami adempiuto l'obbligo di iinJPortare in os;te nazionali divel'lse, la loro rimunerazione effettiva va!ri íD:1 ragione della loro nazionalitˆ o domicil:io ed aLtresi che, per effetto di una dopjpia imposizione, la rimunerazione stessa sia eccessivamente gravata. L'esenzione prevista dall'art. 13, secondo crupoverso, conce!r:ne, pe~tanto, unicamente le imposte nazionali analoghe a quelle IPel'Cepite dalla Comunitˆ 1sulle 1stesse fonti di reddito. Queste ultime costituiscono í'Ill\POste periodiche sul reddito, mentre l'imposta di successione colpilsce una tantum il patrimonio ereditario all'atto della sua trasmissione. Stando cosi le cose, l'imposta 1di successione, neLla milsura m cui applicata indilscrilrniinatamente ai SU!PeriStiti dei dipendenti comunitari come a qualsiasi al;tro contribuente, non !rientra ¥tra le Çimposte nazionali sugli stipendi, salari ed emoLumenti versati dalle ComUI!liítˆ È di cui all'art. 13, secondo capoverso, del Protocoillo sui privitlegi e sulle immunitˆ. La soLuzione della seconda questione rende prive di oggetto le rimanenti questioni -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Unite, 21 mag~gio 1973, n. 1457 - Pres. RossatnO -Est. Montanari ViJSco -P.M. Tavolaro (coruf.) Ministero ;dJelle finanze (Avv. dello Stato Albisinni) c. RiiPa (avv. De Palma). Concessioni amministrative -Patrimonio indisponibile dello Stato Norme in materia te di Cassazione 'aveva giˆ affermato, Senl/PI1e con riguardo a;lilia disciipll.itrlJa degli affdtti di fondd !Nllstici, nelle sentenze 2.1 maggio 1971, n. 1538 (in Foro it., 1971, I, 2815) ,e 9 gennaio 1973, n. 8, in questa Rassegna, 1973, I, 833, con annotazione di CARBONE C. e con richiamo della legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 5, che estende l'applicabilitˆ delle norme sUlla determinazione dei canoni alle áconcessioni per sfalcio di erba e pascolo). Peraltro, le affermazioni fatte in .queste pronuncie si inseriscono in (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. 1110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, essendo tspirate daLl'interesse generale deaa coil!Servazione diell'equilibrio delle ,pa:-estazioni 'contl-attuali, sono norme imperative che trovano applicazione in qualisiasi ,contratto di affitto di foodo rusti.co, senza che possa influire la qualitˆ di soggetto di .diritto pubblico in UllJO dei due contl- aenti. Esse rpresU!Ppongooo, per˜, l'esistenza di veri e p1ropri conJtratto di orientamenti giurisprudenziaU in larga i!IrlsUTa consolidati e sui quali focse non v:arrebbe la pena di ,soffeárma!I"si se non fosse sO!pravvenuto l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, .iJstitutiva dei Tribunali Regionali Ammin1stl-ativi. La poctata innovativa dleJJ.e disposizioni dettate da tale áa!rtiicoiLo, le quali regolano un momento deál ripa!I"to tra J.,e giurisdizioni mdinarie e amrrund. straiive ma non mancheranno di &nflruiráe sulla sostanza dei varpporli di concáessione armninisWativa, consiglia di rie,saminare analiticamente i principi costituenti, per cos“ di'l'e, il su,pporto della sentenza in e1same e delle aLtre ácitate, rper verificare se e in qual miSJUJra essi !rlotino .coerenti e compatibili áCO!Il una interpretazione dleJ. menzionato all't. 5 atto a pervenil'e alla costruzione di un lineare ed efficiente ¥ .sistema ¥ di riparto tra },e giuri,sdizioni nella materia della quatte si rtratta. La 'sentem.a in iasseágna ha ¥ utiilizZlato ¥ (non pu˜ di'l:1si ¥ ¥enunciato ., posto che áSO!IlO tutt'aUro 'che nuovi) ~ we ¥'cdteriJ di gd;udizio ¥ che seguono: I) lla qualificazione come pubbJica di una entitˆ (nclla spec-ie, un bene) .costituente l'oggetto ádi un !l':aprporrto giuri.dico induce, in linea di prilllclpio, La quaJ.ificazione dii questo ácome mppocto di diritto pUJbbtico (considerandosi, ovviamente, illll(pUcd,to un áailtro presuipiposto, e do la partecipazione aJ. rapporto di almeno un soggetto pubblico); l'ogtgetto ( ¥ esiJstenza spa21iaiLe drácoscritta... che atlmeno ¥logkamente ácapaáce di peil"lli1airlenza dndefinirta netl ,tempo ¥, ,come scrive FALZEA, Efficacia giuridica, Enc. dir., XIV, 467) pu˜ operrure e opel'a come ,entitˆ, ádi per sŽ, quatlificante del fatto giuridico e del rapporrto giuriddoo; II) provvedimento amministrativo e ¥Contratto possono ,coesistere (cila scuno conservando La rpiTopria auton~a) e concorrere aláLa produzione di un ~Vapporto giuridico, H quaiLe peraltro si áconfigura ácome unico e trae la quaJ.i,fi.camone di un rapporrto di dháttto pubhliJco, come si dertto ¥ per induzione ¥, daltla piriese=a di un og,getto pubbil.ico; III) hl .canone, altro oggetto del rapporto, determinato d~re,ttamente ed áesclusivamente dal p~rovváe,dimento ,rummi.n1,st!l':ati~o, nell'esercizdo dd un pote11e .caratterirz:zarto da di'scidzionalitˆ; áClí[1costa!IlZla .questa dalla qual'e si fa delri~rure J.'attribuzione ádi un sindacato giurisddzionaile aJ. Giudiáce ammi ntsti'ativo. á Di questi tre ¥ criteri di giudizio ¥, i,l primo e iJl terzo meritano pdena adesione e rimangono vaJ.ddi anche sotto il vigore delLe menzionate nuove dtsposizdoni; per il secondo di essi aprpal'e ilrlveee utile un desame, anche perchŽ la figura della concessione-ácontratto rimasta ,malgr1ado sia stata al centro di un vasto dibattito, .contro~ersa e oscura. 2. -Concessione uniLaterale e concessione bilaterale (o contrattuale). Com' norto, una prima distinzione tra áconce,ssiloni ¥ uniLatel'aJ.i ¥ e ¥ bd1aterali¥, avvertita, in Francia da BATBIE (Trait de droit pubblic et administratif, VII, 186,8, 274) e anche -parr:ebbe -dal Consiglio ,di Stato iiJJa.iano (in un parere datato W marrzo 1879, pi voUe menziJonato dalla dottrina del PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1111 affitto e cio di neg,ozi di dkitto ipirlvarto, nei qu.aH l'Ammi!Ilistrazione Pubblica (Stato od altro Ente pubblico) aSISiliDla una posizione non differenziabile da quella di un qualunque altro contraente privato. Nella specie ha pe11ci˜ carattere [prioriJtario la qualiftcazione diei due negozi conclUISi il 20 dicembre 1963 tra l'Ufficio !bollo e demanio di Taáranto ed il Ripa Donato e .concernenti l'utilizzazione agricola di alcuni l'epoca), stata aácquisita nel:la dottJri,na d!tail.iana sop.rattutto ad opera di MANTELLINI (Lo Stato e il codice civile, 1.S82, 504 e seg.). La distinzdone ha riguaárdo non tanto alla struttura quanto aágli effetti giuridici dell'atto di concessione; e quella che il MANTELLINI ha chiamato concessione ¥ bilaterale ¥ risul.ta sostanziail.mente .assimiil¥abile ail.1a nozdone (individuata íIIl epoŽa molto pi recente) di provváedimento arrnmi:nistvativo ,pmdutti:vo di effetti bilaterali, .anzichŽ alla nozione di concessione-.collltratto quale reperrita (come si vedll'ˆ, ácon 1SCall'sa precisione) dalla giurispruden2la. La áConcessione ¥ bilat~aJ:e ¥ , per :il MANTELLINI, i!l quail.e ha rp11esente soprattutto >la .conce>ssione di costTUZione e gestione di opera pubbHca, call'atterizzata dall'essere produttiva di ¥ obbliigazioni che si rassomiágJ.d,ano alle obbltgazioni contrattuali, anche quando non lo sono realmente ¥ (opera citata 506): ¥ Lo Stato come Stato ¥ attrdbui,sce ai concessionall'io facoiLtˆ ed esclusive, mentre ¥ la concessione incidit in contractum o inserisce ad un ácontratto sui generis ma pur contratto ¥ aUorquanto lo Stato promette ¥ sovvenzioni a fondo perduto ¥ o ¥ garanzie di rendite minime ¥ (op. cit., 524). Petra1tro, subito dopo viene precisarto áChe ¥ l'atto vevso lo Stato ,mentre partecipa ádel 'contratto, rimane atto ádi concessione, e per legge pi che per contratto lo Stato... 'attribuisce tito~o a11e sovvenzioni in dana!l'o o a !l'ipete!l'e daiJ.l'>eral'lio le garanzie... ¥ (op. cit., 5c215). Di circa un decennro posteriore (nel fTattemrpo era inte,rvenuta la il.eglge 10 agosto 1884, n. 2644 sul:La derivazioni di >acq'llle pubbliche) d:l 'dibattito tra GIORGI (La dottrina delle persone giuric'Liche, vol. II, áed. 1891, 461 e seg., e vol. III, ed 1892, 273á e 'seg.) e RANELLETTI (TeCYria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, 1894, 47 e seg.). n primo, pi vicino aliLa dottrina francese, sostenito!l'e della ácorrtrarpposiz~one tra ¥ concessiondlicenz> e ¥ e ¥ concessioni contrattuali ¥, :nell.e quali uUime obbligazioni e dilritti, sta del concedente che del 'concessionario, sono rp!l'Odotti da un contratto ¥ adietto ¥ ~che acácompagna J.',atto uniJ.atwa1e di ,concessione ai terrnpo stesso congiung.endO>Si con esso in 1lilla figU!l'a mtsta e sui generis (pe!l'.altro lo >stesso GIORGI, dopo ave!l'e affermato che ¥ áLa fooma dell.a rega1ia sempre un .contr.atto ,cadente 'O!l''a ISOp!l'a materie di cnaturail!e pe!l'tinenza della pubblica potestˆ ora sopra materia di cui il pubblico potere si arroga il monopolio ¥, aggiiUilge che ¥ nonostante la forma contrattuale della regaWia, il vincolo giU!l'Ldico che ne deriva ;resta contempe11ato dail. pUJbbld.co intwesse', e ci˜ pwchŽ lo Stato o il ¥COI'IPO mO!l'ailJe concedente non vi inte!l'viene simpliciter loco privati e da pard a pari con il áCOncessionardo ¥ : op. cit., voi!.. I, ed. 1899, 379), il secondo (RANELLETTI), pi sensibile al Tichiamo della dottrina tedesca (che .peraltro proprio in quegli anni elaborava la nozione di contratto di diritto pubblico: ad esempio, la prima edizione dello Staatsrecht del LABAND del 1878) portato invece a ravvisare ¥ in ogni concessione, la quale porti con sŽ degli obblighi per il concessionario (si noti, de'l concessional'io)... due negozi giU!l'idici, che sorgono in due momenti 1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terreni compresi nei recinti militari delle contrade ÇPiloneÈ e Ç Manzo È di Taranto. Ahla prredetta qualificazione questo Suprremo Collegio pu˜ procederre 'con !Piena libertˆ di valfUtazinne degli elementi di fatto acquisiti agli atti, .costituendo tali elemenrti i presupposti rilevarnlfi per la ;risoluzione della questiOIIIJe di giurisdizione prospettata col ricorso. Va innanzitutto premesso che, nel rapporto di conceSISione-conrtrratto, il !Provvedimento Uill.ilaterrale deJ.il~ P.A., che dˆ luogo alla conceSISione, e diversi, ognuno con vita propria: l'uno La dichiarrazione dii volontˆ del privato... l'altro il.'atto di conce,ssione ¥ (op. cit., 90). Sono seguite, tra le altre, le prese di posizione di F. CAMMEo (l mono , poli comunaLi, Arch. giur., 1895 e 189¥6) wcina a quella di RANELLETTI, di RAGNisco (Sulle concessioni municipali, La legge, 1901, II, 711) sostanzialmente oonfo=e a queilila di GIORGI, e di FoRTI (Natura giuridica delle concessioni amministrativáe, Giur. it., 1900, IV, 369 e seg.). Quest'uiltimo, rilevato che non la fo=a (o ~struttUI'Ia) degli atti bensi la sua ¥ funzione ¥ c“f:fu:e valido ~criterio per ila áloro ácilaássilficazione, ~ropone Ultl!a distinzione tra conceSISioni ¥ undlateTaU ¥ (nelle quali incilude ile concessioni di beni, principalmente rivolte ,a ,sodd.i!s1ia'l'e il'intwe.sse del pdvato concessionarrio) e concessioni ¥ bilaterali ¥ coincidenti con le concessioni di pubblico servizio, ca:ratterizzate dailil'obbiJ.i,go del áconcessionario dd prestaTe il serrvizio oggetto deHa con:l!essione, obbligo questo 'che ¥ Sii trova in ilst!retto vincolo di causalitˆ ~col diritto conceSISO ¥ e áche, non potendo 'essere imposto per mezzo deUo irr~erium, diiScende dal consenso del pdvoato. Ber il FoRTI, 1e concessiond ¥ bilatwaili ¥ ,e ácio dd pubbilko serviZiio :sarebbero cOltl!tratti dd diritto pubbHco, precisandosi p.e'l'ñ (e áLa pveciiSizione merita di esserre :rilferlta per. gli sviluppi ,che LSOOJ.O seguiti) ,ohe ¥ dn tutti questi casi lo stato, mettendosi in relazione áCon il .privato pel raggirungimento dei suoi find, dˆ V'irta ad un rapport˜ complesso, che ¥COnsta, a sua volrta di due :rapporti di natura ben diversa... una paTte pruramente conv.enzionale áche a"ligualrida i soli rappo:rti tra amrnimstrazione e áConceiSsionario, áe una paTte (oggd si di'l'ebbe ¥ org,anizzatodla ¥) oh.e concerne in modo diretto i11 'P'!lbblioo 1servizio e [,e reLazioni tra le drue parti contraenti 'e H rpubbiLico... ¥ (op. cit., 418). La nozione, a .tllltt'oglgi valida e ope!I'ante, di áconcessione a'lll!tiliínistrativ, a stata, in sostanza, elabomta dalla dottrirna (sop:rattutto da MANTELLINI, RANELLETTI e FORTI) tra H 1880 e l'inizilo del nostro ISecoilo; tale elaborazione peTVenuta a risuiltati .concordanti sud punti fondameilltaili (,configu: razdone del árap~porto di 'concessione ácome il'appor:to unitario e 11egoilato dal diritto pubblico, carattell'e pubblico deiil.'attivitˆ posta in esserre dalla amministrazione perr costituire detto rapporto, rd1evanza essenziale dell'og, getto delila concessiorne, ilinee ,genen:illi dellla .discip1dna de'l 'l'apporto), le diverg,enze restando irncentrate soprattutto su un punto, eá cio sul ruolo da assegnare alla manif,estazione di volontˆ del PTivoato per ila costituzione del rapporto di concessione. Nei decenni successivi non vi sono stati, perr .quanto 'S1ipecHicarrnente attiene aHa nozione di concessione ammi,_ ni,strartiva, apporti áChe a:bbi,ano condotto 'a mutamenti veramente significativi, mentre p.!I"ogressi sensiJbild sono stati registratil áne[ ádibattito su:l pi generaile tema de:pa .conf“.gurabilitˆ del ,conrtrartJto dd diritto pubblico e in genere sulla manifestazione di volontˆ del privato (soprattutto per merito dd MIELE, Le manifestazioni di volontˆ del privato nel diritto amministrativo, PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1113 l'atto di natura convenzionaJ.e, relativo alla determinaziol!ie dei diritti, obblighi, e modalirtˆ della ¥COlllcessione, putr cOIDJservando ciascuno un'aurtonomia funzionale ¥coordinata all'assolvimento de1I:'unka co:mrpJ.essa funrzione fondamentale propda deLla fattispecie, possono anche eSISere contenuti in nn unico d!ocumento spettando al giudice, sulla base dell'interpretazione del documenrto stesso, srtabilire 'se effettivamente in eSISO possano riscontlra!l1si ¥contenuti entrambi gli atti; cio quello autoritativo di 1931, 12 'e seg., áe di GALLO, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, 1936, 97 e seg.). Intomo a[ 1930 ha oomd.ndato a mand!festa111si una propensione delJ.a dottrina ad accertare, ¥sia p'UJI'e con C~aJUtele e áCon riserve, gli orientamenti nel frattempo emersi iiil 'gdJuir.íSp!IUdenza sUil.la áconfigurazione dellia concessione mnmin~Lstrativa. Ne~ 1anni 'a noi pi vticini questa accettazione si :liatta pi piena (cfr., ad esempio, SILVESTRI, da uLtimo neLla voce Concessione amminist'l'ativa, Enc. -dir., 374, e GuLLO, Provvedimento e contratto neUe concessioni amministrative, 1965, 3¥36 seg. e 402 1seg.) e ha sollecitato un cospicuo tentativo di cOIStruzione d.e[J.a categoria dei ¥ contratti a.ccessivi a provvedimento ¥ ricOIIllpl'esa nell'ambito dei ¥ contratti ad oggetto pubbUco ¥ (GIANNINI M. S., da iULtimo in Diritto amministrativo, vol. I, 1970, 743). 3. -La formazione della nozione di concessione-contratto. Per tale ragione, merd.ta rilscoprire il'origine ,dell.'ortientamento della giurispTudenza in materia, e idperOOil"l'ere, sia pure per beni tratti, l'itinerario da essa percorso. litineralcio, come spessñ awviene, ¥ trovato ¥, 'sentenza dopo sentenza e ¥costantemente ¥ deviato ¥ da un notevole grado ádi commistione tra problemi ¥concernenti ill fatto produlttirvo e ála di!scipilina , sostan~iaile del rapporto di áConcessi-one, e 'Pl'ObiLemi l'!elativi ai limiti della gi'UJI'dsdizione del giudice ordinario vuoi nei ri~ardi deHe attribuzioni amminitstrative vuoi nei d~di di quella che in seg;wito 1Sa'l'ˆ chiamata -giuri-sdizione armmdnistrativa. . Per il periodo anteriore all'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, merita di essere segnalata Ila sentenza 30 maggio 1879 della Cassa zione ll'omalllla (dn Foro It., 1879, I, 1330), ove era affermato che ¥ \Le conces sioni dell'uso delle stesse (acque pubibiliche) :liatte d!aYo Staáto non valgono ad attdbruire a[ concessiona!do áChe un ágodimento precario subordd.nlaJto sempre agli interessi pi áelevati dell'ammíI!liJSl'lta2'lione, la quale ne ha supll'e ma rosposd.ziorr1e áe rtutela in vi,staJ delil'uthle pubblico, e ... pe11ci˜ tali conces sion~ sono 11evocabdlli per iLoro essenza e rpeT ácause valliutabjJ_d. da1l'mnmini s1IDazione concedente... (la áquale) senza i~rugerernm dd estra~ruei poteri che possano vincolare 'la lli!bertˆ de11Ja sua. azione... essa soila pu˜ essere giudice dell'opportunitˆ deil:la ccmtintUa2'li.one ~del:la ¥concessione o deliLa nece¥ssitˆ di revocarla ¥. á Qualche ilustro pd ¥tardi, 1dopo \La leg~e 31 ma!l'zo 1889 n. 5922, !L'orien -tamento sensd.billmente mutato: possono .segnalarsi le pressoch contem port1anee sentenze 2 m!llggio 1893 e 11 agosto 1893 de1la Cassazione a se2'lioni uni!te (m Giur. it., 1893, 5,10 1e 976); 6 ma!l'zo 1893 deJ:1a Cassazione fiorentina áá (ivi, 340) e 15 gdrugno 1893 della Oassazione torinese (ivi, 891). N-ei con :llronti della IV sezione del Consi1g1io di Stato wl .giudice oodinario il'ivend:i!ca a 1s la .cognizione delile ccmtroversie in materia ádi ¥ indennizzo a colui che dellJa priv!lltiva viene ad áeSISeTe .spogliato, se a lrui era orto pooto in essere dalla P .A. per áconsenrt;háe al privato l'utilizzazione d'i un bene patrimo dematn.io marittimo, si asserisce che c coone orrmai non pi se ne dubdita nella dottrina e nella giurisprudenza, le concessioni amministrative -contratti costituiscono negozi di diritto !PUbb1ico, nei qualli i'amrrnindstrazione concedente... si obibi!igla... a rispettM":e la faltta concessione e turtti i fatti! all'uopo consentiti ¥. Segue'la Sentenza 9 :liebbmdo 1916 della Oassazdone a sezioni umte (in FOO"o it., 1918, I, 487), IDEihla q:uatl.e, dopo rurna premessa senz'all,tro esatta e tuttora valida (c ila fo!I'Illl!a .convenzd.Oillalle non decide IDIU!1La rispetto aJ.ia definizione di JUná rapporto come concessione amministrativa... ci˜ che decide la materia ogg.etto della convenzdone ¥, viene -alquanto contraddittor~ nte -agginnto: ¥ ...se la materia un servizdo pulbblico ... nozione sostanzdaie ¥quelila di concessione amminilstrativa, con aiDIIlesso e di!pendelllte rarpporto conwattuale dii diritto !Privato; ... la concessione ... contiene quale elememo irntegratore un !l'la!PPOrto di dimto privato... ¥; sicchŽ si aVIDebbe c un iOOlP\P¥oclo .comipi].esso e misto, di diritto !PUbWco e di Ol'lto, in qualsdasi momento, ili che priva di supporto il.'ruffermazione secondo CIUii ¥ !P['Ovvedilm.ento e negozli.o (ove per negozio si inteso si1gni:fi.caJre conwatto) SOOJ.O esse stesse fattispecie dLsrtmte pe!'chŽ fonti autOIIlotme di effetti propri ¥ (op. cit. 503). '"":&nche l'awtO!l'e che pi avanti ha pootato hl tental:llivo di offtrire una váeste presentabd.Le alla ¥ creazione ¥gil\l.TIíJspll"Udenziale ¥ della concessionecontratto non sembra abbia in modo COillVincente ¥SUIPel'ato ¥La difficoltˆ che sopra si .evli.denziata: affermare áChe ¥ illl'appoiJ:1to áChe nasce dali provvedimento... disciplldnJarto mediante lo 1strumento 'contrattuale ¥ (GIANNINI 1'/.[.S., op. cit., vol. I, 743) equivale, se non sii va áerrarti, a dilre che il ii'~poil'to di concessione deve essere configu'l'lalto come 1\l[};ítall'io, .e rbru:lterebbe prodotto quanto alla ¥nasci-ta ¥ dal. provV1edimento e quacnto aRa ¥ disciplina ¥ dal contratto. Questa, per˜, a ben vedere, app,arre piuttosto rma proiezdone deilla descrizione ¥empirica dd alcune COIIlcessionil (quelle denominate, con eS!);l['essione di incerto sapore, ¥ 'concessdoni ad ef:lletti pawilm.oni.ali non semplici ¥), che una .con~ncente ,costruzione delJ.'áistiátuto; mecntre rimangono poco espáloirati i modi di essere e di operaráe, e persino la ammissibilitˆ, del pur ritenuto .sussistente ¥ collegamento ¥ tra ill !pll'ovveddmento e il contratto -ancol'a una volta eritti soggeLrerninenza degli aoqpetti pubbliiclstici nel rappoll"lto posto in essere tra le parti. Accertato áche, per i fondi in questione, il rap!Porto instaurato tra la Pubbl.Lca Amministrazione ed il Ripa, inltegrava una concessione-con- tratto e non un negozio privato di -affitto di fondi TlllstLci, ne d'eriva, come conseguenza áche &a irrl!Párqponibile una dlomanda diretta ad ottenere dall'Autorirtˆ giudiziaria ordimarria la riduzione e fPerequazione dei canoni a sensi de1le d~sposizioni delJa legge n. 567 del 1962. Premesso áChe la convenzione attuativa della coll!CeSISione s˜ggetta al regime privattstico per quanJto .concerne i diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla áconcessione, ma che l'autonomia della colliVenzione ste.sSa non pu˜ 1snaturaLre i rtermini del raPiPor:to cosrti1Juirto con la concessione stessa (senlt. n. 1576 del 1972), giacch l'atto conveooionale resta sellliPl"e connesso e subordinato all'atto autoritativo di concessione (del quale costirtui:sce mera attuazione), va rilevato che l'a~S~S~Qggetta:bilitˆ del,canone al [pll'Oicedimento di adeguamento ad O(pera del ,giuddlce o!rdinario rimane esclusa per la Lragione che la determinazione d'el canone, im!Posto dalla P.A. al pll'ivato come corrisrpettivo, costituisce l'esrtri:nsecazione di un potere discrezionale della medesima !(>'Uibblica A:rnrn.inistrazione, in quanto attinente al modo dii utilizzazione del bene fonrn.anrte -oggetto l.ella concessione e cio al modo che l'.A.mrnia:J.iJstrazione ha ritenuto meglio riSIPondente al pubblico intereSISe per l'utilizzazione dello specifico anzidetto bene (IC:I“r. sent. nn. 1666 del 1963, 1538 del 1971 e 7 del 1973). L'ese~cizio del p;redfetto .potere !Pel'lci˜ sottll'atto" al s:indacato dell'A.G.O. e l'atto di concessione, qual!ora si deduca che sia affetto da illegittimi:tˆ, d!eve essere im!Pug:nato davanti agli organi della giustizia amministrativa. Deve escl!udensi che il canone possa essere modifi.cato con un pll,"ovvedimento del giudice mdinario, giacch tale pll'ovvedimento inciderebbe, modificandolo, sull'atto amministrativo di detell'lllinazione del canone 1stesso, in violazione delJa diJslposizion.e di cui all'art. 4 d!ella le,gge 20 mall"'“Zo 1¥86,5, n. 2,248 ali. E. -(Omissis). nistvartivo, e di ácerto non milra a ISVUOtatt"e dd .significart:o innovatore l'intera d~sposizione (il primo comma dell'art. 5). Ovviamente, :l'esigenza di disrtingue~re iLe situazioni soggetti'Ve del conoes. sionatt"io aventi consistenza di ,dimiftti ¥soggettivi da queliLe aventi natura di interessi legittimi po.t;rˆ porsi, dopo l'innovazd:one áinr1Jrodotta da menzionato art. á5, ai fini non processuali (ad esempio, per accertare la sussi-stenl'la di nn danno risaJI.'cdbdle); ma non paJI.'e ¥che a tali fini ~a nozione di concessione-ácontratto possa ll"isWtaJI.'e ádi qua,1che utilitˆ. SicchŽ, a áCOnclusione d~ questo diJscooso, pu˜ fo'l"xn:ula!l'si la previsione e -!'.auspi-cio di un accantonamento di taile nozione; eváento questo che non mancherˆ di rendere pi ndtidi .gli asp.etti 'sosJianziali del ;rarpporto di concessione. FRANCO FAVARA 1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, 111. 344 -Pres. (ff.) LaJporta -Est. Miele -P.M. Di Majo (conf.) -Soc. Forletta e Polsinelli (avv.ti Gisrnondi e Ferranova) c. Soc. CmJPartimernta:Le della motorizzazidnre iego, non :rileva la divel'lsa qualificazione che la PubblliJca .Amministrazione abbia ritenuto di rpoter dare senza tener conJto degli estremi r1correnti in conC~reto. Ed á pe:r tale 'considerazione che queSito Supremo Collegio ha ripetutamente 1Sitatuito, che cosrtitutivo del rapporto di pubbl1co ílmjptíego il provvedimento foll'Illale di nomina, il qua:l'e di quel rarprporto elemento eostitutivo, ben P'Uñ consistere in nn atto enUII1ciante un diffonme (proposito deJJl'ammhl!íis¥trazione ma ¥che, in realtˆ, arttui l'í!nJSerimento di nn sog1getto nell'Oirganizzazione perchŽ effettui prestazioni di lavoro subordinato (dlr. Cass. 1861!69 e 1157/68). Erroneamente dUnque nella specie si negata la 'conrfigurabilitˆ del raprporto di rpuibblico impiego :sotto il profilo della 'carenza dell'atto formale di nomina. D'altronde non pu˜ a.ccogliersi la tesi della ricorr.renrt;e Ammindstrazione tendente a[lla desc:rizione del raPIPorto come incarico !Pil'OfeiSISi.onale da svolgensi autonomamente, e quindi, alla SIUa qualificazione come Ç locartio ope:ris È. Vi osta anziturtto la tota~le diffmmiltˆ deile maiilrsioni affidate al Plachy rispetto a quelle c:he poSISono fonmare oggetto degli incarichi prev1Siti dalle norme citate dai dec:reti, le quali consistono essenzialmente in srturdi !S!Peciali e nella ricerca di soluzioni per particola'ri problemi e non giˆ in compiti esecutivi richiedenti comipetenza tecnca áspáecifica. Vi , poi, iJ. rinnovo pedissequameD:llte ripetuto ;per ben 12 volte ¥consecutive e non giˆ soltanJto per Le dlue voLte consentite dalla :rJJOil'IllaJtiva irrwocata. E, quell,che p¥i, vi il modo di determinazione del 'compenso e la carenzaá di reale autonomia : il com,pellliSo risulta fi:ssato nei decreti di conferimento in miSUJra preventiva, globale .e sv1ncola11;a dall'effettiva quantitˆ e qualitˆ deU'opra prestata; quanto PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1129 aLla 1subor:dinaziOI!le :rrell'esjpletameilJto delle IIIlalllJSioru, sufficiente far riferimento alla necessitˆ di attenersi a determinati orari ed all'obbil!1go di eseguire le direttive e lle i:SI1lruzioni dei reBJPOflliSabili dell'ufficio. 11 rapporto va pertŽlmJto inquadrato i!1ello s'chema del pubblico impiego e J.a sua cognizione perci˜ devoluta aJ. CollSILglio di Stalt,o aoche per quamrto 1COil/Cer:rJJe la domanda di risarcimento per omesso veil"Samento di contributi ass:iJSitenziali (cfr. 3371 e 3271/72). .&ocogliend01si, per:tanto, il ll'icolt'ISO per quanto di :ragione, deve dichiaramsi la giUII'~sdizione del Consigllio di Stato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uru., 5 agosto 1974, n. 2330 -Pres. Pece -Rel. PeriS!íico -P. M. Pedlace (~cOillf.) -dlitllta Rooi e Tadioli (avv.ti BOII're1li e MŽlmJgia) 'C. Manzotti ed ailltri' (avv. Severi!llo), nonchŽ c. C.N.E.N. (avv. Stato Ceroochi). Competenzaá e giurisdizione -Enti pubblici -Appalto -Assunta intermediazione nella assunzione della mano d'opera -Fattispecie Giurisdizione del giudice ordinario. (1. 23 ottobre 1960, n. 1369). La controversia nata dalla pretesa .di essere considerati alLe dirette dipendenze di un ente pubbUoo', avanzata dai dipendenti deLl'impresa appaltatrice dei lavori di pulizia Ç anche particolare È e fondata sull'illecitˆ dell'appalto nonchŽ (Sulla utilizzazione immediata pure in mansioni di istituto, rientra nella giurisdizione det Giudice ordinario (1). (Omissis). -Con atto di dtaziOI!le notificato 1'8 febbraio 1971 A1bevto Manzotti e gli altri 46 soggetti in epigrafe elencati, eSiponevano quanto aippll'ellSO : -che essi, assunti e retribumi dalla ditta Roilli e Tadioli, appal tatrice del servizio di pulizia, ordinaria e pamcolare, deJJ Cerutro studi (l) La :sentenza, dd oui 'si tratta, trascende il'impootanza deHa massima sUI'Il'iportata, poichŽ tra ol'ai!Jtro considera, a!l!la luce de~ pr~ecedenti giurisprudenziali del!le stesse tsezioni unme in materia, 1sia la questione del!l.'applicabilitˆ della 1eg,ge n. 13á69/60 agli enti pubbld.ci non áeconOimici, sia [a questione della operativi.tˆ, per tali enti, de!l.la presunzione di di.tretta d:iipendenza posta m via sanzionatocia dall'ultimo comma dell'art. l della 'leg;ge stessa, ghmgendo alla conclusione, ampiamenroe mothnata, soiflto 'VIall'i aspetti, che ¥ la !I'e1aziooe emevgente dalia deolarratori>a 'di iilleceitˆ del contratto di appaf1to si li!nquadd tra quelle alle quali coerente, tenuto conto che la retroazione degli áeffetti incontra un rapporto privo, nel j'!UO momento genetico, di un requisito essen~iale a qualificaillo come pub"Jjlico ¥. Tale sentenza, pertanto, si pubblica integralmente. Il 1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nncleare del!la Casaccia del C.N.E.N., avevaiitO, in realtˆ, svolto mansj, oni !Pi ampie e diverse, usando materiali, ámac,chine ed attrezzi :forniti dal C.N.E.N., seguendo le direttive impartite dal personale del Centro; -che ii.'ímjpTendiltore suindiácato altro son era che UllJ We~rmediairio nell'aSSUlllzione della manodopera; -tche, ai tSensi dell'art. l del!la tleg,ge 23 o:ttobTe 1960, n. 1369, il rapporto di lavoro deve ritener1si direttamenJte illlJSitam-ato tra essi istanti ed il C.N.E.N. TanJto rpremesso, convenivano in giudizio, diinan:zi al Tribunale di Roma, il C.N.E.N., nonchŽ I!Ja ditta Roni e Tadioli, per sentir dichiarare la illiceitˆ dei contrartti di appalto stipulati nel tempo per il servizio di puilizia, ed i!1 diári1lto di essi a~ttori ad eSISere coDISiiderati a tutti gli effetti alle dipendenze del C.N.E.N. dalJ.a data di iniziato lavoro, con condanna del med!esimo al rpagan:nento delle differenze retributive e conidallJlla di entrambi i convenuti solidaJimenlte alla ri:fusione delile spese di causa. I ~convenuti, costituitiJsi, conteSitavan.o la :fondatezza deiJ.Ila pretesa, ribadendo la Uceitˆ della convenzione, intega:-an:te gli estremi di nn appalto per l'eseCIUZione dei lavori di pulizia, ai sensi delJl'allrt. 5 della. legge ilnrvocata; inolitr'e, la ditta Roni e Tadioli eccepiva illi difetto di. gimisdlizione dell'autoritˆ giudiziaria ocdinaria. Nelle more del gudizio la medesima ditta, con atto del 5/13 ottoOO" e 1971, ha rpnale operaio ed illl(piegatizio in atto utilizzato, ma solo ,con 'contratti 'di dilll"iltto privato, esciLusa la acquJilslizione dlellila qualitˆ di impli.egalti od: operai dello Stato (con trattamenJto ecoil:10mico non inferiore a quello de\1. (pemonale dilpenderute con corrispondenti malrlJsioni, tenuto ,c001Jto del 'brarttamelrlJto normativo di cui al contil:"atto collettivo di lavoro vigell1te nel corrispondente settore privato). Relativamoote allo svolgimelrlJto d:e1le attivitˆ dii ilsltituto degli ElrlJti puhblici non economilci, J:a ,cOIIlfigurabilitˆ di rm'ipotesli. ricolrlJdUJCibile nel novero di quelle irnlt,et1dette che ~non esorbiti dall'indicato limite, concepibile con riguavdo allla previlsione di cui al coona:na terzo deilil.'all't. 1 in riferimento ad opere o servizi dei q!Uali lecita (nei limiti di cui alJ:' all'lt. 5 od al!le ,condizioni di 'cui all'art. 3) il conferimento in a~ppalto a terzi, quando, per mancanza di propria ooganizz.azione ed aUJto:nomia dii gestione, la figura dell'appaltatore risuita apparente e l'Erute viene ad UJtilizzare la manodo.pera rpelr la diretta realizzazione dell'opera od esplert;amelrlJto del servizio. Ed a tale ipotesi riconducibiil.e que!l:Ia di specie, aSSIUfffiendos:i che il pe!'lsonale apparentemente i.mpiegato dall'ap~ paltart;oce per i11servizio di pulizia degli imp'iaruti svoil:geva (in realtˆ od) anche áCompiiti dii istituto; ~con l'avvertimento che, nell'arn:bmto di rm appalto di ta!l:e servizio, aJ.le macchlne ed attrezzature dleve aversi rriguavdo m quŽlllrlJto beni strumentali per lo svolgimento del lavoco e lrlJOIIl in quanto oggetto interessato dalil.e prestazioni; e che, a d:iffere~nZa di lavori ádi altro tipo, quelli di pulizia cOIIlls:istono in opeTazioni sUSICetrtive di quaiificami in :relazione ad una data cat~goria di impianti e, quindi, di impresa, si da apparirre riferibHi a un dato ciclo !PirOdruttivo tipico (senrt. 2751/71). é rp~recilsamelrlJte m:relazione ad essa che J!incidelrlJte di giurisdizione pone la questione della sensibilitˆ del congegJno di iilltegraziolrlJe legale e, subordinatamelrlJte, di 'costituzionalitˆ della norma, ove intesa come costirturtiva dello s~tatus di pubbiLico dipendente pur in mancanza deU'atrto formale dii nomina. Queste Sezioni UJniite esprimono l'avviso che 1a sanzione non pos1sa non ácolpire anche :gli Enrt:i iPIUbblici (.selrlJt. 189/70) ma che la relazione dilretta che viene cosi ad instaurar& tra la manodo(pera dell'appaltatore e l'Einte non vallga ad instawrare un rappoxto di lavoro o dii impáiego puibblico. 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mentre, invero, non 'com:Jiiviso d'alla ágliuríJSiprndenza (sent. 2H2,f71), l'assioma che del!l'attivitˆ 'coeSlSeiliZíale ai fini di mtuto sia necessario predicato la natuxa pubblica diel rapporto di lavoro o di impiego (pur trovando eco in dottritna, relativamente al problema deLla ammiSJSiibilitˆ di una forma di esteriorizzazione della volonTtˆ ruuttoritativa delJ.a P.A. divell'lsa da quel!la normale deLl'atto formale di nomitna), l'ordinamenrt; o áconsente che prestazioni di quel tilpo sriano acquisite attraverso cOIIlltratti di impiego o di lavori privati, fu"amite pOOS!Onale 11:1.m1 inserito nella prQp!ria orgaiilJízzaziorne: in particolare ;páer queJ.le manuali e provvisorie, c01n rappOII"Iti a tempo detenn.inato, risolubilii ad 1111Utum, senza i!liSerzione nei ruoli (e la giurris;pmdlenza ne ha tratto le debite consreguelliZe sul piano delle COi!DtJ'etenze giurisdiziona3Ji, pur avvisando della piena com;partibilirtˆ 'con un ;rapporto di natura pubblica, ove sicuramente dimostrato íln base ai requisiti suoi propri: sent. 1640/72; 1819/72; 292/71; 2202/69; 2722/68; 51/63). é ,c:onsegue!lZiale che ila relazione emergente dalilla declaratoria di i1lice1tˆ del contrartJto di appalto m inquadlri tka quelle al1ie quali coereme, tenuto conto áche la retroazione degli effetti incorut;ra un rapporto privo, nel ,suo momento genetico, di un requ1sito essenziale a qualificarlo 'come puJbhliJco; .tamo pi che, per assegrnare a:Jla no:rma pontata costirtutiva dello ISta:tUJs di pubbfllico dipendenlte, oocOI'If'etrebbe ascrivere a fond'amemo razionale di produzione del darto 'normativo una ptresU{Pposta esteriorizzazione anomala della volomˆ autoritativa delil'Ente, alla quale, víICeveriSa, chiaramente conJtradidice prop!rio l'impiego di UID. congeglno negoziale iDJteso adi estrania;re dai quadri deJJ.a prop!ria Oll"lgaruzzazione il soggetto erogatore dellila pll"estazione lavoil'ativa. NŽ, attesa la non aderenza alla fatlltiJ..."!Pecie iJn esame, pu˜ ll'itenemli pertinente il riferimemo alla discipil.imla dell'esercizio di fatto ñJi. prubbliche funzioni ad opera di sog1getto sprovv1sto. di ID.OIJll.ílr1a fig“UTa pec:uliar'e d!el di!ritto pubhlko ila quale, rperaltil'o, ooppu;r consente hl riferimenrt;o ailla P.A. dell'attivitˆ 'compiUJta, non attribuisce alla persona che la esell"'cita diri-tti ve11so l'Alrnimini:strazione se non nei ,casi dalla Legge rpreviJs.ti : sentenza 3081/53. A tali pmc“p'i non msott;rae H C.N.E.N., N quale benlsi ULn Ente pulbbUco (art. l l. 1240/71) non economico (per la jplremiJnell1Za dei compiti generali e per Ja :fiunziorne IS!trumemale di quelli ílililtJ!l'enditociali: art. 2 ,s.I.) cosil. 1come il suo Centro studi della Casaccia :non pu˜ es~ere configUJrato 'come rma impresa aurtonomamente gestita; ma che da un lato e prer il pe11scmale in generale tenuto a !Sti(pulare a,c,cordi con le associazioni s.i~dacali da attuare nel Regolamento sullo sta1to giuridico, economico e previdenziale (ail'rt. 14), e d:a1l'altll"o, per la paxtitcollail'e natUJra del materiale, dehla rtcel'lca (fondamentale ed applicata), delle attrezzature, delle relazioni e~trailstituzionali ed intel'lniazionali, e.c,c. ha PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1135 facoJ.itˆ di iilJSsumere pe11sonale teCDJJtco alitamerute specializzato e pemsonale di ricer~ca con contratti di lavoro a rtemiPO deterrminato; ment!re la Sltessa dtscipHm.a dei di.rirl:iti di invenzione ha riguar:do alla mera Ç eseclll,.. zione di prestazionli. a favore del C.N.E.N. È (arrt. 15). Pe11taJI11to la con1Jrove:rsia naia dalla pretesa di essere considerarti alle dirette .dipendenze dell'Ente avanzata dai dipendenti de1l'imp['esa appaltar!Jrice dei lavori di ~PULizia Çanche particolareÈ, e foodata sull'i1Hcettˆ del!l'appalsto e sulla Uiti:lizzazio:ne IIlOll mediata aJiliChe iru llllan¥ sioni di istiltruto, rienrora nella giuri:sdizio:ne dlel giudice ordinario. Le eS!pOSite enunciazioni rpe11suadono, a11Jresi, della manifesta infondatezza delilii qruestione di costituzionalitˆ dellll'u.,co. dleLl'al'lt. l dell'esaminata legge .sotto il rprofHo indicaJto dalla dlitta istante per insU!SISistenza del pre~oSito addotto e risUiltano assovbenrti rispetto all'inverso profi.J.o indicato dagtli attori; salvo l'eventuale riesame, in sede di merito, con ri~ardo alla pe11tinenza del diritto. Attesa ila delicaJtezza odehle queSitioni t!rattate s:timasi dispONe la compensazione delle spese. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 339 -Pres. Rossi Est. BOII'IrUSO -P.M. Minetti (,cOIJ:I.f.) -.Aissessorato regi01nale per le fina1111Ze della Regi01r1.e siciliana (avv. Stai.o Baccari) c. B01nanno Lucia ed altri (avv. MOIJ:I.Zini e Maggiore). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Decreto di esproprio intervenuto in pendenza del ~indizio risarcitorio per occupazione ille~ittima Opposizione alla stima -Non necessaria. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). A seguito dell'emissione del decreto di esproprio, la domanda, proposta per conseguire il risarcimento del danno per l'occupa,zione illegittima e l'utilizzazione di un fondo da parte della P.A. si converte ex legge nella domanda diretta ad ottenere la giusta indennitˆ (1). (Omissis). -C01r1. il [pfl'imo motivo di :rico!I1So iL'AISsessoil'ato !Per le fim.alri.Ze della regf01ne sidliana denunzia viooazione delH.'al'lt. 51 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'airl. 112 c.p.c. in rel.az. all'all'rt. 360, nn. 3 e 5 c.p.¥c. lameillta:ndo che, avendo le Bonanno pll'oposrto nel presente giud'izio esciLUJSivamente rma domanda di risarcimento di daruni IPell' l'abusiva occUtpazione dei [oro terreni, la Corte di merito non poteva elevare dl'rufficio l'indennitˆ .fissata [}Jel decreto !pll'efetrt:izio per ál'eSJpropdazione dei tEll'lreni medesimi imrtervenuta successivamen!te a detta occupazione, im. quanto ile espropriate avevano omesso di propOil'tre OPIPOSiziOiile c0il1tro la stima 'di detti terreni ai sensi de~ cirtato ant. 51. E ci˜ peDchŽ domanda per risa!rcimento dei .dianJni reonseg.uen~ti ad OCCfU/PaZíoiDie seiDJZa titolo ed opjposizione alla indenmtˆ di eSIP!l'opriaziOIJ:I.e srurebbe.ro dlue aitrt:~ giuddici ben distinti per div&Sitˆ di Çpetitum È, di Çcausa petellldi È e di legiJttima~ one paS~Stiva. Irnolrtil'e la Cocte ili merito non sarebbe potUJta perveni!I'e alla determilnaziOIJ: I.e de!ll'indenm..itˆ 'ruddietta senza !P['eviamelllte acqruisliD."e e, quindi, esammare la stima all'uopo effettuata in sed'e arnmicis1'brativa. (l) La sentenza rappresenta un'ulteriore con:lierma all'indirizzo giurisprude~ ale ioiziatosi 'con ile rpll'Onu~e. del S.C. 30 dtcembire 1968 n. 4086, in Foro it. 1969, I, 1334, e 1,5 aprile 1970, n. 1036, in Giust. Civ. 1970, I, 1376. P'llll' áconfermando& ile mortivarte Ti!serve espr.esse al :riguaDdo nelil:a nota a!lla sentenza 18 ottabre 1:971, n. 293,6, in ¥qrue,sta Rassegna 1971, I, 13,60, non semb!t~a rpd. op,portuno, :stante aliJ.'avvenuto ¥Consolidamento, riJpToporrre per il momento la questione. IIPiliMIIIIIIIMIIIlllirrlllllll@lllllllltltrllllt!llclrllliltlll~lffll PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Il motivo di ricoxso, relativo aJil:a COIIlrversione della domanda di ll"isareimento dei danni subiti per l'ililegittima occupazione del terreno in owosizione alla stima eseguilta dai periti ai fini della sua esu>ropriaziOIIle, illlfOIIlldato. Invero, come questa Corte ha \P'i volte avuto oocasdOtne di afferma~ re (c:llr. OOillteruze 30 dicembre 1968, n. 4086; 15 apriille 1970, n. 1036; 18 ottobre 1971, n. 2936; 6 dJ.cembll"e 1972, n. 3511) la cOIIlversione suddetta non áCOilil!Porta ai1cun mutamen,to nŽ del ÇrpetiW!rn È, nŽ della Ç causa petendi È. La somma áchiesta a rt.itoilo di imdermitˆ di esg;JTOpJ:"iaziOIIl.e non pu˜, infatti, mai essere maggtoce di quella chieS>ta a ;titolo di risa~rácimento e, peTci˜, il Ç petit.UJm È rimane qucmtitativamerute tnva~riato o add:irittllll"a lt"Morbto, rimam..endo ¥comunque s:eiiliPre .contenuto n,ei limiti della domanda originaria e costituendo, in. entrambi i casi, niente alátll"o che l'equivalente p¥ecuniario del diritto sacil'ificato. Neppure mll"i,gua!l"do alila Ç¥CaUJsa petendi È si ha a1oona sostaJiliZíale variaziorne, in quanto a fondamento di en,trambe iLe azioni v' SeriliPil"e da parte dell'attore la .perdita di nn bene di sua prOg;J!I'ietˆ e hl ertanJto, lt"imeSISa ad al!tro giudtce perchŽ compia l'accertamento sul punrto indubbiamente dlercáiJsivo di cui _trattasi e provveda im. áconseguenza -( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 apt:rile 1974, n. 1095 -Pres. Ro:slsano -Est. Miani -P. M. Cutil'upia (diff.) -Leonardi (avv. Calallldira) re. Ministero Interno (av;v. Stato Gi011g1io Azzariti). Competenza e ~iurisd.izione -Questione di ~iurisdizione -Mancanza di specifica impu~nazione sul punto della sentenza di primo ~rado - Rilevabilitˆ d'ufficio -Sussiste. (cod. proc. civ., artt. 37 e 342)., Competenza e ~iurisd.izione -Risarcimento danni all'inte~ritˆ fisica del dipendente provato da deficienza dell'allo~~io di servizio Difetto di ~iurisdizione dell'A.G.O. -Non sussiste. (cod. proc. civ., art. 37; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29). Corte Costituzionale -Situazione re~olata da norme anteriori alla Costituzione -Dichiarazione di incostituzionalitˆ -Limili. (Cost., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). La proposizione dell'impugnazione, anche sul solo merito, senza alcuna specifica censura sul punto della giurisdizione deciso dal giudice a quo, sufficiente perchŽ la questione sulla giurisdizione sia riesaminata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (1)" (1-3) Irl I>Tillncipio contenuto neHa prima masstma, ila cui esattezza non disCIUrtiJhi1e, rCOnrforme rarlla giurisprll!denza ¥COIIJJSOlitdata (V. áolJtre :J.a sentenza n. 1170 del 1973, :iJn Riv. leg. fisc., 1973; Cass., 2r1 agosto 19-72, n. 2697, in Giust. civ., 1972, I, 19;14; Cass. 7 marzo 19á6-8, n. 728, in Giust. civ., 1968, I, 782 ove ultimi richiami). La seconda maSISima lascia perpLessi. Dal!l'.esposiziorne dei :liatti contenuta darlla ¥sentenza irn rassegna TiSUJlta -che ila pTertesa !l'isal'c1tolria avanzata dal dilpendente pubblico (¥gruall'dia rdi P.S'.) -era basata su11a arsserta okco 1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO é soggetta alla giuri8idizione ordinaria la domanda di risarcimento del danno proposta dal d.ipendente pubblico che lamenti la lesione de~ diritto primario alla propria integritˆ fisica cagionata dall'Amministrazione per averlo alloggiato in abitazioni insalubri (2). La ádichiarazione di incostituzionalitˆ di una norma entrata in vigore prima della Costituzione produce effetti solo sulle situazioni, non ancora esaurite, costituitesi dopo l'entrata in vigoreá deLla costituzione, mentre non incide suUe situazioni giuridiche costituitesi prima dell'entrata in vigore della Cartaá costituzionale (3). (Omissis). -Va esaminata rper [prima, :siáccome rpregiudiziale, la questione di giur~sdizione nuovamente sollevata dal Ministero dell'Intemo col ri,corso incidentale. La Corte ád'A~P~Pello, daváanti alla quale il Ministero stesso aveva ancora eccepito H difetto di ,giuris,dizione dell'autoritˆ giud!iziall'ia oridinaria, ha ritenuto di non dover [prendere in constderazione tale e,c,cezione, osservando che la dectsdone del tribunale, che affermava la sua giurtsdizione, era fPaJSISata in giudicato in quanto sil.ô !Punto il Minis,tero noq aveva prO[posto uno ¥S[pedfico motivo d'apiPello, e aveva, comunque, riproposto l'eccezione soltanto dqpo la ~ecisazione delle áconclusioni. stanza ¥che l'Ammimstr~e aváeva agito i.JJl,e¥cd:tamente pe!l'chŽ av.eáva folt'nito un aililog,gio di l*lt'Vtilzio non salubre. Ora non patl'e dubbio che .tra .gli obblighi a carico del dart“oll'e di lavaTo, de11ivanJti daJ. relativo con3, iLn Foro it., 1974, I, 1491; Cass., 26 marzo 1973, n. 828; Cass:., 26 :llebb11:1aio J.973, n. 487; Cass., 10 .g.ennaio 19-73, n. 57; Oass. 22 giu~o 1.972, n. 2043, !in Giur. it., 1973, I, l, 1135 ove uilteriori richiarmi; v. pure Cass., 11 ,.gdfUgno 1971, n. 1767, in questa Rassegna, 1971, I, 7111. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Di tale pronuncia si duole il II'i!corrente incidentale, denunziand!o la violazione e la falsa aa;>~Pli-cazione dell'art. 342 c.fP.'C. e aiSSUIIlento di avere, col ¥chiedere, nelle :sue ¥conclusioni di tS.econdo grado, la ~chiaii'azione di inall1lii1issilbilitˆ o im1prorpontbilitˆ delle domande dell'attore prima 'che il loro rigetto, ritualmente 'chiesto alla Corte d'ap1pello il riesame dii quel ~carpo della :sentenza di primo grado ,che le aveva ritenute í!:trlJPI"orponibili e ammissibili; Tiesame 'Che si sa~rebbe pevci˜ dovuto COITJiPie~re, e che awebbe rportato per le ragioni 'giˆ adldotte 'davanti al tribunale, all'esclusione della giuriscMzione del giudice ˜ridinario. Al J:"iguavdo deve anzitutto osservarsi che nŽ appare fondata la ipll'í!ma ¥censra del 'l"iácorrente (rperchŽ 'concludere genericamente [per la inammissibilitˆ o l'í!ID(Prorponi!bilitˆ della domanda avversaria non s'ignifica rirprorporre i:n modo srpecilico la questione del difetto di giwri.isd!izione del giudice adito), nŽ, d'altii'a rpáarte, possono :ritene11si giuricMcamente esatte le 'consiJderazioni in base alle quali la sentenza í!m[pu.gnata ha affermato áche ii riesame dii tale questione era precluso dal giudlilcato (infatti la res judicata iSiUll.a giurisdizione sii f01l1ID.a ¥soltanto quando la sentenza che sul !PUnto ha LSitatuito non sia stata im!pugnata e non sia pi imrpugnabHe da alcuna delle parti; mentre, come questa Sup~rema Corte ha giˆ avuto occasione di affermare con le sentenze 21 agosto 1972, n. 2697 e 28 a!Prile 1973, n. 1170, ,se la sentema stata, come nel caso in es,ame, i!mpugnata .da una delle parti anche soltanto rper il merito, tanto basrta peDchŽ la questione di .giurisldJizione non resti preclusa per effetto del giUJd!icato e ne s~a 'consentito il riesame anche d'uffido). L'eccezione va qllinili riesaminata. Ma non la si rpu˜ ritenere fondata, e la decisli.one í!m[pugnata, áChe l'ha res[pdnta, va rpertanto mantenuta ferma, a norma dell'art. 384 'C.JP.'C., correggeilldione come segue la motivazione. Ai fini diella .giurisd!izli.one, deve ave11si r-LguM1do alla domanda, ;rislultante .dJal petitum e dalla causa petendi, cos“ 'come rp~roposta dalla rparle, pre:scindend!o dalla :fondlatezza della domanda stessa. Nel ,caso 'conoreto, il petitum era il !pieno risavdmento del danno P,atrimoniale sofferto dal Leonaii'di e la causa petendi era la lesione, che egli asseriva causata da un COiffiiPortamento 1colposo della rpublbUca aa:nmin1stii'azione, del dliTitto soggettivo pri!mario di esso Leonardli all:a prop~ ria integritˆ rp.er1sonale. La d:ounanda non trovava, [pertanto, il suo titolo neces1sario nel crarppoll"to 100 piUJbbli!co imjpiíego (che aveva soltanto dato oc¥casione al fatto danno,so) e non teilideva ad ottenere la .pensione o l'equo indennizzo ~ettanti al puiblblico dipendente ammalatosi !Pel' cawsa dii .servizio, ma tendeva a far conseguire all'attoráe, ind!irpendentemente dai dfuritti d:erivantig'li dall'anzidetto ra~IJ~Porto, quel risarcimento del danno !Patrimoniale, ¥causato 1dall'altrui d“atto illecito 1c:he -'SPetta al d:mne~ giato anche nei confii'onti della publblica ,amministrazione ed anche 1142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO se egli d:~áende da questa, quanldo eSisa albhia leso, violando il pdncipio neminem ázaedere, un suo diritto soggettivo pil'ti.mario. Non v' dubbio, quindi ¥che la cognizione della controve11sia appartenga alla ,giurisldti.zione ordinaria. Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorrente prin.cijpale, con diue motivi che si tpossono esaminare congiuntamente in quanto ¥con entrambi 1si denuDJZia la violazione, sotto profili divel1Sd, degli artt. 2935 e 2937 c.¥c., ha ri!Pil"'OPOsto la teSii, non accolta nel giud!i.ziio di merito, secondo la quale il suo diritto era sorto soltanto alla data in cui, p& effetto della rentenza 30 ,gennaio 1962, n. 1 della Corte Costituzionale, &a ¥cessata l'efficacia delle nomne, contenute nel decreto luogotenenziale 21 otteilitre 1915, n. 1558 e nel x.td.l. 6 febbll" ado 1936, n. 313, che escludevano ogni azione di 1danni, da parte d!i. chiunque, per l'invaliditˆ o la morte, per causa o in occasione di servizio, dlei pubblici d!ipendenti civili e militad: no.rtme che avevano reso giw:i.dli.camente l.mtpOISSi.bile, pdma dell'emanazione di quella sentenza, l'es:ertcizio del .suo dli.ritto al !l."isa:rrcimento, con la conseguenza che la prescrizione del 1d!iritto steSISO aveva ,cominciato a decor:rere soltanto dalla data d!i ¥cui S la quale il di1l'litto aweblbie potuto esser fatto valere fin da quando, entrata in vigore la Costituzione, i 1deC1I"eti che lo negavano ernno divenuti illegittimi: sicchŽ da allora &a decomo il termine [pll'escxizionale. La sentenza impugnata ha, invece, rÛ1Sjpdnto la tesi medesdma ¥con una motivazione diversa, oss.eT~Vando che, essendo stati abrogati i decreti in parola con la legge 6 ma\I.'Zo 1950, n. 104, dalla diata di entrata in vilgore di detta legge era venuto meno ogni ostruco¥lo all'esel'cizio dell'azione crils:arcitoria, cosicchŽ la prescTizione, decorrente almeno da quella data, si era comunque COIIllP'iuta. Anche su questo /PUnto la motivazione della sentenza giuridica mente erronea. Infatti, 1come giˆ stato osseTVato da questa SU(p:rema Corte 1con le sentenze del 14 ottobre 1952, n. 3019 e del 15 maggio 1956, n. 1614, lP& il [pll'inaipio di trretroattivitˆ della legge, a cui non stato nella S!Pecie derogato, la legge n. 104 del 1950 non /PUñ a[l!PiLical1Sii ai raworti .giurid!ici sorti sotto l'ilmtpe:rio delle leggi anteriori; dal che con, segue ¥che ,essendo sorto prima del 1950 il :raptporto dedotto in giud!izio dal Leonat1di., la sop:ravvenuta abrogazione, con la ádetta legge, dei decreti :del 1915 e del 1936. che eslcludevano il suo dliritto al risaTicimento, non faJceva venilr meno, nei suoi ¥con:fironti ed in relazione a quel ratpporto, l'a\PIPUcahilitˆ delle normne stesse. Nonostante l'erroneitˆ della motivazione di cui sqpra, la dects:ione che ha rigettato la domanda dell'attore tuttavia, per le diver!se considerazioni áche s1i eS!Porranno in ap,lati) negavano che potesse s:pettacre il ri:sar~cimento iPáer quel danno. Oi˜ posto, occor~re esaminall'e se sia fondata la tesi del ricor1rente, secondo la quale, SQIP!I'avvenuta la sentenza d'ella Corte Costituzionale che ha dichia~rato l'illegittimitˆ dei d!eC!I'eti stessi, l'azione di ri:savcimento che essi includevano sda oorta in s:uo favore dlal ágiorno successivo alla pubbHcazione della sentenza stessa. La !l"isposta non !PUñ essere áche negativa, ove si consideri che (¥cOIIIl.e 01'1Illai jpacillco in giuri~ denza e nella !Pil"eYalente dottrina) rgli effetti della rprronunzia che accoglie l'eccezione di illegittimitˆ costituzionale di una n01'1Illa sono aJSsianilabili non ~iˆ a quelli dell'aJbrogazione, nŽ a quelli dello jus superveniens, ma !Piuttosto a quelli dell'annullamento, pel"lchŽ la norma viene invalidata in quanto áContraria alla Costituzlione, e quindli ab origine se trattasi dii una norJ:IlJfl suocáess:iva a questa, ma solo dalla data dell'emanazione della Costiturzione stessa (lo .gennaio 1948) se contenuta in una le~ge anteriore. Dal me consegue, in questo :secondo caJso, che la retroattivitˆ della pronunzia in (pa:rola non illlficia se non da quella data la d~osizione di¥chiarata ¥costituzionalmente illegittima, e quindi non tocca :gli effetti :che essa ha :prodotti allorchŽ era non solamente efficace ma anche [píenamente valida; e ne consegue ulteriormente che se una legge (o un atto avente forza d1 le~ge, ¥come i SOVII'aind'ilcati de.oreti) ne gava che in deternninati áCasi e in favore di determinati soggetti potesse sorgere ed esser fatto valere un determinato diritto, l'effetto che quella le~ge ha o11mai prodotto relativamente alle s.tuazioni formates1 nel !Pe riodo 1di sua validlitˆ, imjpedendo ¥che da esse sorgesse quel dli:ritto, !Per mane anche dOIPO l'annullamento della le~ge niede:stima. Nella :llattts:pede :conc:reta, :poichŽ tanto il fatto illecito quanto l'evento dannoso (raptPresentato dalla malattia causata dal fatto stesso) si sarebbero avverati, 1secondo l'assunto del L.eonaTidi, in epoca anteriore all'evento della Costituzione, si ha ¥che la situazione da ¥CUi egli !Pretende esse11gli :derivato il diritto al risarcimento del danno rientra !lira quelle rilstP¥etto alle quali l'ol'ldtinamento allora vi.gente non riconosceva quel diritto: il quale, :perci˜ non so!l.1se allocra; nŽ pu˜ es1ser sorto in seguito, non essendosi ve11ificata nella vigenza della lSUccess:iva disciplina la situa zione ¥conc:reta che lo aJV!l"eblbe potuto .determinare; dond!e, in conclu sione, la .giuridica impossilbilitˆ áche il di:ritto ,stesso sia mai esi:stito nŽ esista. 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Da quanto sop,ra dliscenide áChe la decisione 'che ha rigettato la domanda d:i esso Leonarrdli, sebbene sOI'Iretta da una motivazione giuridicamente ertronea, tuttavia esatta in dliritto, e non {Pertanto so~getta a 'cassazione. E ne discende, inoltre, che il'lilmangono SUtPerate tutte le questioni oollevate dal rdcorrente e le argomentazioni da lui StVolte in tema di ,prescrizione. Tale istituto :riguavda, infatti, la sorte di un dirdtto che, fondatamente o infondatamente aeca:miPato da chi IPTE;ltende farálo valere, sia tuttavia :rilconosciuto 'come tale dall'ordlinrunento giuridi!co del tempo in 'cui il sog1getto del diritto steiSISo lo avrebbe dovuto aácquisilre: presU(p(posto 'che non rsusstiste relativamente alla fatUspŽcie dedotta dall'attore. Ri..."\Petto a questa, pertanto, non [possono :rdtenersi a{PIP11cabili nŽ l'art. 2947 ,c,,c. (che presrup(pone il ll'iconOSJCimento d'el dliritto), nŽ tanto meno l'art. 2935 d~llo rstes1so 'codice ~che presuwone un ostacolo all'esercizio del dlirlitto riconosciuto); mentre neJ. caso di cui trattasli escluso 'che il riconOISCíIIllento dei diritto nell'asfu"atta previsione della legige derivi dalla pronun.ma della Corte cos>tituzionale oi:nca l'illegittimitˆ dei decreti rche lo nega'VIano, giaoch: se cos“ non fosse si attribuirebbe a tale pronunzia, sulla base di una non {Pil'ecilsata estensione della sua retroattivitˆ, il Vlalore di uno ius superveniens. Anche il rico111sto princi(prugmata (5 dicembre 1971). Ora l'all't. 334 c:.p.c. che consente alil.e pall'iti ácootro le quall.i stata pll'oposta impugnazione e a quelle chiamate ad int~grare iJ. contraddittorio nelle cause insinJdacabili, di proporre impugmaziOI!le incidlentale anche quando per esse sia .giˆ .decorso il termine, a(plplilcabi[e solo alle impugnazioni ilnddentali vere e proprie (1le ,cosi dette contlro ílllliPUglnazioni d!irette a far vaJil.ere UIU itit.e: resse IContrado a quelil.o .deliJ;'impugnazione principale), menrbre ne sono invece esdi.1Uis1e le alrtlre impugnaziOI!li proposte a ¥tutela di un interesse autonomo dehl'íJnlipugnante, qrurale qimpelt"ative. (V:edasi Oass., 16 novembit"e 1955, n. 3741). 3. -La áPi!'Onunzia ohe si esao:ni.na, nel poooe in ll'í1ievo 1a insussistenza, nelila 1sp.ecie, del ra'PPOil'to di SUJboodinazdone .gelt"aal''hica dei ricorráenti ne'i oOIIllfironti deiJ. MiJll.istero ácommittente, ,enuclea come dato distin,tivo deUa convenzione de qua il1 persegui:melllJto 'di un il:'isul!tato finale, specifico e concreto (ill funzionamento deti !!JJOti imq;>d:IIDti}. OIDa, che La looatio operis costitui.soa contratto di risultato, in contrnpposto aLLa locatio operarum, dnteso come contratto di attivitd, avente ad og;getto :Le energˆie 1a~tive .del p!l'esbaito!l"e, messe a disposi:Mone deál datore di llavoro, .costituisce nozione basillare pacifica. (Vedasi, IPeT quanto utile Oass. 10 lrug1liro 1971, n. 2232; 10 lugUo 1971, n. 22~6; 5 ap!J:"í!Le 1971, n. 9á95). Strettamente corIDestatore di ope!l"a ohe .si 'espil'ˆime nelJJa iLLbet'ltˆ di .sce!Lte in ordine ai mezzi da i!mpd.egaiJ'e rre,Jil',assofLvimelll!to dellil'obbligazione che a 1lru:i fa oalt"í!co. Ed in~ero, poi.chŽ la ~estione tecní!oa e proJiesásionalLe del procedimento produttivo accentrata ne1la sua S'f)era, .e~li assume una posizˆione di. piena indipendenza rispetto al committente. (V:edasi Oass. 8 agosto 1á961, n. W23; Cass. Sez. II sent. n. 631 del 26 JiebbruttuTa aziendale. á In tale tpotesi, non sono a,pparsi di~imenti ¥ g;li áevre che il r~scaldamento fosse continuo nel campo pll"ofughi. La sentenza imjpugnata ha, poi, messo in risalto in fatto áche la dtrezione del ácamjpo si d:Lsinteressava dell'orario di lavoro, dei metodi e della disciplina del servizio intervenendo solo quandlo la temjperatura erogata addlgLgali impianti non era quella r~chiesta, senza (peraltro ingeirirrsi nell'ooganizzazione dell'attivitˆ lavorativa che era rimessa gli interessati rpuvchŽ il risultato fosse quello rprevisto ed atteso. n!llnte 'solo la cos“ detta dediz.ione funzionaLe deN.'enoogia J.avoraroiva del ,prestatore al árisultato produttiJV'O rperseguito dalJ.'dmprendiltolle e caratterizmnte l'impresa. Ta>Le estremo solJt!llnto (presuppone ILa SUJSSilstenz:a di un pote11e .germ-chtco, con lLe connesse im(pUoazioni. 4. -:Per quanto (l>Oi arotiene agli altri estremi ~ritenuti m sentenza non incomrpattbili col lavoro autonomo, si rileva che essi, in sŽ considerati, solitamente costituiscono invece dati :sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Spetta comunque aiLl'inter;prete identifiom-e \La specie negoziaLe rico!l"vente suLla base di un apprezzamento ÛJ].oballe degli estremi e termini in conCJ:Ieto ricorrenti (vedasi Cass. 6 febbmio 1967, n. 320; 15 maggio 1971, n. 4323, al di SO(l>r8 dello stesso nomen iuris eventualmente adoperato dai conctraenti. Vi pe~raJ:tro da av¥& presente che: a) la natura fissa della :retribuzione non incompatitbLLe con la figura del áLavoro autonomo, allo stesso modo che una retrdlbuzione stabilita in ma¥niel'a divevsa (ad es. col sistema del cottimo o dellla partecipazione agli ut1li) non inoompatibiile oon il rappoll'io di lavo,ro su:bordi!l!ato (vedasi Cass. sez. II, sent. 1059 del 7 aprile W72, sent. 540 del 5 mm-zo 1970); b) ancOil'ChŽ la continuitˆ dellla prestazdone esplrima ~n ¥genere la dedi zione funzionale del lavocatore subordinato 81lil.e finalitˆ produttive del da tore di lavoro, pu˜ ben .concilim-si con ila prestazione dd op&a autonoma in costanza dei requisiti che lla ca~ratt&áizz:ano (Cass. 10 fáebbiraio 1970,-n. 324); ác) pari considerazioni van~ f81tte per i[ coordinamento delJ.'attivitˆ 1avOO'altiva de!l prestator,e con le necessitˆ e le esigenze di chi ha conferito l'inca~rico (vedasi Cass. 16 maggio 1966, n. 1238); d) per ulrtimo, poi, il pot&e di erogare mru1te, come ricorrente nella specie, pu˜ non trov:aáve necessariamente il suo inquadramento neU.e sanzioni discip(li,nait'i, comminJabili da1l datore di }avoco a carico del lavorato!l"e d~pende:nte neH'ambiio del !l"app¥Oil'to g&a['chioo di su:bolt'dinazione, ma costituiil'e Il1JV1ece un rimedio di diritto comune diretto esclusivamente ad assicura- ve ,La puntuale ipl'estazione dem'opera o servizio commesso (sui .punti trattati vedasi amplius la nostra nota ¥ Un caso di prestazione di opera a favore deilJ.o Stato ¥ su questa Rivista, 1973-I-370). L. SICONOLFl 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, se si 'considera .che il contratto [pll:evedeva anche la sostituzione dell'aggiudicatario in caso di sua malattia, o d!i. altro impedimento con pe11Sona di sua scelta e fiducia ptwchŽ fosse assdeurato in ogni caso il funzionamento dell'impianto, non si pu˜ muovere vali:da censura di illogicitˆ alla sentenza impugnata se ha ritenuto di individuare anche in quest'ultimo elemento gli estremi dell'assunzione del rischio del prestatore d'Oipel"a, quale elemento essenziale del rapipOrto autonomo. Quanto, ipOi, alla dnunziata violazione degli artt. 2694 e 2222 c.c. di eui al secondo motivo di ricol'\So, si osserva che non sono incom[)atibili ¥Con la figuira del lavoro autonomo nŽ il fatto che l'attivitˆ-lavorativa dell'imJprenditore debba coor:dlinarsi ácon la necessitˆ e le esigenz.e di chi ha ¥conferito l'incarico nŽ la natura fissa della retll"ibuzione e neppure il carattere continuativo della presta~one, dato che tale elementi non escludono ehe oglgetto della ipil'estaz.ione, Lrichiesta sia pur semp.re l'opera, ossia il risultato dell'attivitˆ wganizzata dell'imprenditore, e non giˆ l'energia lavo~ativa dello stesso (per tutte: sent. 7 aprile 1972, numero 1059). Da ci˜ se ne dediUJce 'che anche il potere di erogare multe, quando ¥come nel 'caso di :sjpecie sia diretto al solo scopo di stimolare il prestatoce d'opera affinchŽ asskmi la puntuale erogazione del caloce necessario per il riscaldamento di un campo [pll:ofughi senza (Peraltro incidere milla organizzazione del servizio di riscaldamento e sulla manutenzione degli impianti relativi, non possa assurgere ad elemento determinante e tiiPi!co della subordinazione, e, quindi, dell'esistenza del contratto di !avoco SUJbordinato. Ritiene, (Pertanto, la Corte che il rilcorso principale debba ess:ere respinto e ¥che la reiezione di esso ácomporti l'assorbimento di quello incidentale del Ministero dell'Inte.rno, che stato condizionato all'ac,coglimento di quello principale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 22 aptrile 1974, n. 1141 -Pres. Grechi-Rel. Fanelli-P. M. Pandolfelli (conci. diff.) -I.N.P.S. (avv. Pittoni e Cannella) c. Giol'dano (avv. Sadi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Ceroochi). Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) -Assicurazione contro l'invaliditˆ, vecchiaia e superstiti -Automaticitˆ delle prestazioni assicurative. Nell'assicurazione i.v.s. U rarmorto assicurativo sorge automaticamente col verificarsi dei requisiti soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere la legge ne subordina l'esistenza e, cio, in de.finitiva. col venire in essere del rapporto di lavoro. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1153 Il principio dell'automatismo delle prestazioni non interferisce con quello dell'automatismo dell'assicurazione. Se il rapporto assicurativo giˆ esiste, irrilevante, perchŽ si abbia il diritto alle prestazioni, l'avvenuto versamento o meno dei contributi (1). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Jole Gioodano im[piegata alle dtpendenze della Sede di Potenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in data 3 ottobre 1960 rivolse alla ;predetta sede dell'I.N.P.S. istanza diretta ad ottenere la liquidazione della pensione per vec,chiaia. Il ricorrso fu respinto, con la motivazione ~che non e1rano trascol"ls:i. al:meno 15 anni dalla data di inizio dell'as1sicurazione (intziata, secondo l'I.N.P.S., in data l o febbraio 1950) e pel"lchŽ non ii"isultava ve11sato il numero di contributi necessario (516 invece di 572). La Gio11dano Ticorse al Comitato Esecutivo dell'Istituto, affermando che es1sa aveva iniziato l'assicurazione obbli.gatoria non alla data ritenuta daJJr'I.N.P.S., boosi a quelila precedente del 15 novembre 1942, (l) La se,DJtenza importante peTchŽ affe!l"ma, per la P!l"ima voJta, il P!l"indpio de1l'automati,smo a[}lche nell'a,ssicUII"azione i.v.s. Deve subito rliev:arsi che si tratta di affell'mazione che sovverle i principi fino ad O!l"a concordemente affermati daJ1,1a Dottrina e dana Giurisprudenza in tema di automatismo, o meno, delle assicurazioni sociali obbil.igatoll" ie, nel senso che, in linea genei.,ale, tale ~automatismo sussiste (art. 2116, .1o ~comma, c:c.), ma ohe per alcune fOii"me di assi,curazione, ed, in isp~ecie, peli." quel'la i.v.s., essendo div:ersame,nte disposto dalLe leg,gi speciali che la disclip[inano, i,l detto automatismo, invece, non sussiste, o, per lo meno, non sussisteva fino ,a quando lo stesso non ,stato introdotto dall'art. 40 della leg;ge 30 a'P!l"iiLe 1969, n. 153. é appena il caso di precisa~re che per automatismo qui si intende -e tale 'Lo ha inteso la sentenza che si annota -automatismo delle prestazioni e, do, il diTitto del prestator~e di iLavocro ane prestazioni assicurative da paii".te dell'I,stituto assiCU!l"a1Joll'e anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolaii"ffiente i conrtributi dovuti (cfr. cit. primo comma, arti~ oo1o 2116 c.c.). é da tempo, inV1eoe, a:ffiermato, e g~eneral.mente acooHo, il princ1pio dell'automaUsmo, neU'assi,ouraz,fone i.v.s., del 11'\aJPporto assicurativo, nel senso ¥ 1154 RASSE(;NA DELL'AVVOCATURA ~ELLO. STATO allol"chŽ era stata assunta come avventizia preSiSO gli uffici delil'Intendenza di Finanza d'i Potenza, rpresso cui aVIeva prestato servizio fino al 31 marzo 1943; e che in detto periodo, essa aveva regolamente vensato contributi asskuirativi. Ma il ricorso fu respinto. A seguito di d˜ la Giordano, 1con citazione dell'8 aprile 1963, con veniva innanzi al Tribunale di Potenza l'Ammin1strazione delle Finanze dello Stato affermando che il mancato accoglimento della sua domanda di pensione dipendeva dal fatto 'che l'Intendenza di FinaJ?.za, allorchŽ essa era 1stata alle sue dipendenze, non aveva regolarizzato la sua !POSizione ass~curativa, ¥c01me era risultato dagli accertamenti effettuati dall'I. N.P.S.; 'che ,di áconseguenza l'amministrazione era reSjponsabile rper la omessa liquidazione della pensione. Chiedeva pertanto áche l'amministraá zione fosse 'condannata a risa11cirle i danni. che i.ll detto rapporto ¥SOil'ge automaticamente ool verific~i dei :l'equisiti soggettivi ed oggettivi 1ail oui :ricOITere ila leg~ ne subo!'di!DJa !l.'esisten2la, e cio, in defimtiva, ooil V'eni.!re in essere del ll'arprpOII'Ito di ilavoro. La sentenza m(l'assegna ha rtbadito tale prmcipio, tpOnendolo, pera:ttro, . oome p11esurpposto logico del diV'erso, e rpi avanzato, principio di cui si detto. Ciome precedenti .La Cassazione ha richilama!to !!.e seguenti sentenze: Sez. .II, 21 aprile 1>961, n. 899 (Giust. civ., 1961, I, 1180), che la pi specifica, ma ásempre generica, in .qllamJto afferma l'automatica esistenm del raippOII'to previ:denziale áquando ,esiJsta iJl. (l'aipp0l'1Jo di il:aV'Ol'O, ma non parla di obbligo di prestaz,ioni da pa~t~te dell'I.N.P,S. anche se 'IlOil siano stati V'el'sati i contributi; S. U., 15 luglio 1969, n. 21604 (F. I., 1970, I, 2341, e in questa Rassegna, 1969, l, 820), che afferma che dJ. rapol'pto assicurativo sor-ge ex lege con iJ. mppooto di iliavoro; Oatss., Il, 12 settemlxráe 1970, n. 1413 (Rep. F.I., 1970, voce Pl'>evideil!Zia SociaiLe, nn. 21~2-1.3), per láa quaLe hl irapporto di assicurazione sodale condizionato alil'esistenza di un rarprporto di LavQ(l'O subordmato. Ber un elabooato svoJ.gimento delilo stesso p~riJncipio -que'lJ.o delr. automatismo deil r3JPPOlt'ltO ass~cur,artiJV'O -si 11'1cmama áanche la imlpoit'tan68, I, 412), o da queilJ.a delila oessa2lione del I'13JPPmo di iliaávoro (1secondo la giJur~sprudenZJa pi ccmsueta), ma daillla data del rptrOVV1edimento oon iJl quale l'l:stituto previdenziale ha !I'ái:filuta1Jo di COII'Il'i.lsponde(l'e, in tutto o in rpa['ite, la pensione. Il principio del non automatismo delle p!restazioni uell'assicurazione i.v.>s. posto, sia pur¥e implic~tamente, dalile varie disposizioni che erano state rkhia.mate dahl'I.N.P.S. o dell1e quali la Cassazione :iJn questa sentenza ha mimmizzato l'i.mrportanza. In pail'ticolal"e, 'l'art. 27 del r.¥dJl. 14 april1e 1939, PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1155 L'Ammin~s1Jrazione delle Finanze resisteva alla domanda, deducendo di a'Ver regolamnente !PI'O'VVeduto ad assi-curare la Giordano nel periodo in ácui era ,stata alle 1sue dipendenze, vel'lsando a suo favore le prescritte marche mensili. Nel ácorso del giudizio, dtmostrava di a'Ver ac,creditato al piTQIPl'io economo mensilmente le sOinme necessarie per l'acquisto delle marche aS!Skurative, [precisando d1e la tessera assicurativa, consegnata dall'I. N.P.S., e.ra rimasta presso essa Amminis1Jrazione ed era andata distrutta a seguito del saCJcheggio subito, nell'anno 1943, per eventi blHci, dalil'Intendenza d'i Finanza di Potenza; deduceva a11cora-che essa amministraizone aveva inutilimente chiesto all'I.N.P.S. il dUI!Plkato della tessera assi,curativa, e che l'I.N.P.S. aveva motivato il IPTQIPl'io rifiuto affel'mand:o 'che era interácorsa la prescrizione decennale. In ~conseguenza di d˜ la Giordano, ácon atto del 18 marzo 1966, convenwa l'I.N.P.S. innanzi al Tri.Jbunale di Potenza e, premesso in fatto quanto sopil"a, deduceva ~che essa giˆ alla data del 19 maggio 1956 aveva maturato l'etˆ necessaria per la liquidazione d'ella pensione e che nel novembr 1957 a'Veva maturato anche i 15 anni dall'inizio dell'assicurazione, avendo' iniizato a prestare lavoro subordinato alle dipendenze n. 636 la cui rilevanza, nel senso ora detto, massimame,nte evidenziata dal citato art. 40 della legge n. 153/1969, con il quale, per introdurre, innoVlando, 11 principio dáell.'auromattsmo del!le prestazioni anche nell'assicurazione i.v.s., stato disposto: ¥ Ahl.'art. 27 del .r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, aggiunto il seguente comma: ¥ !Il. requisirto di contrtbu:zione stabilLto per il diritto a1le prestazioni di vec.chiai.Ja, invaliditˆ e suel'sttti, si intende verificato anche quaai.do i contributi non siano áeffettivamente versati, ma ri.Jsulti.Jno dovuti nei limiti deHa prescrizione decenna:le ¥. La regolamentazione del caso completata daLl'art. 2116 c.c., il quale, affáermato ácon il Pll"imo ~comma il principio generail.e deLl'a!Utomatismo deliJ.e prestazioni ne1,Le assicumzioni di previ.Jdenza e di assistenza obbligatorrie, sancisce, con iJ. secondo comma, l'obbligo del datove di lavoro al risarcimento del danno deriva,nte al lavoratore peo:-omissiáoni contributive, quando l'automatidenzáa ed assistenza (assiCIUrazioni sociali obbJ.igato!de) váe ne possa essere qua10UIIla non assi.Jsti.Jta dal :pdnci.Jpio del!l'automatismo delle pTe.stazioni, e fa sail.va La posiztone del lavOII'atore con ála responsabHitˆ del datore di il.aváoro per le om1ssioni contributive. La Cassazione in tUJtta la motiVlazicme della sentenza, non solo ha accuratamente ignorato questo secondo ¥Comma delll'art. 2116 c.c., ma si anche posta in conJ1rasto con ,lo stesso .svoLgendo una serie di aJrgomentazioni in 1156 RASS.EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'Intendenza di Finanza il 15 novemlbre 1942; che, [poichŽ l'Amministrazione delle Finanze sosteneva di avere effettuato il versamento dei contributi assicurativi, eSJSa Gioodano, avendo :raggiunto il minimo contributivo richiesto [per legge, aveva diritto alla ll.iquidazione della pensione, e di >Conseguenza ¥chiedeva che venisse ll'iconosciuto tale diritto e che l'I.N.P.S. :foSISe 1condannato al /Pagamento dei ratei di [pensione SICaduti dall'epoca in cui aveva [ptresentato domanda di liquidazione. L'I.N.P.S. resisteva alla domanda e ,deduceva che la Giordano non aveva diritto alla liquidazione della /Pensione, non risultando mai V&Sati p:resso esso Istituto i contributi assicurativi :relativi al periodo dal 15 novembre 1942 al 31 marzo 1943, come mevinceva dalle stesse ammis1sioni dell'Intendenza di Finanza, edl essendosi ormai prescritto il diritto dell'assicurata ad ottenere il dU[pltcato della tes1sera assicurativa relativa a detci contributi. L¥e due cause erano :riunite per ragioni di connessione ed all'eS!i.to dell'istruttoria il Tr:Lbunale di Potenza, con sentenza del 17 giugno 1969, ac.coglieva Ila domanda proposta da]]a Gi011dano contro il'I.N.P.S., condannando quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione decorrenti d:al 1¥ novembre 1960. Osservava il Tr1bunale ~che, al momento della [pl'esentazione della domanda, la Giord!ano aveva maturato tutti i requiJS!i.ti prescritti /Per la liquidlazione della pensione, ossia ¥COIIJIPimento d'el 55¥ anno di etˆ, de- base ail!1e quali dovrebbe escludersi áche vi possa áessere, o vi possa essere stata, qualche forma di assicurazione sociaále obblig,atoria non assistita daill'automati ásmo delle prestazioni. T~esa all'affermazione dell nuovo pri>ndpio, la sentelllZa si po1aTizzata sul fatto áche (L'I.N.P.S., nehle sue dif.ese, aV'esse par>1ato di ¥ iscrizione ¥ nell'assicurazione i.v~s., ¥ i>stituto ¥, q'lllesto, o ~concetto, cui J.a legge, affanna la CSJSSazione, f.a .riferimento in varie norme (che ál'I.N.P.S. aveva. citato), ma tutte detta>te a fini particolari, mentre di taJ.áe ¥ iJsCTizione ¥ ¥ non si rinv.iene in a(J.C'Uina altra parte de11a normativa riguardante 1'assicm.azione i.v.s. una qualsiasi definizione o regoilamentazdone ¥. Sembra P¥er˜ che (J.'mdagine della S>UJprema Corte si si¥a a que>sto punto svi-ata, >Soffermandosi pi sultLa denominazione formailáe da attribuitl.lJente l'inizio del(J.'assicurazione, ,che non suJ. fatto conCTeto in cui tale inizio si sostanzia, faJtto .che ~costitui.to dalil'effettivo váersamento dei oon tri>bwti, a cominciare dal) primo, come da>to desu;mere, olJtDechŽ daHe sin gole disposizioni di cui si detto, che parlano di iscriz.ione nehl'assicu;razionáe (quelle che la sentelllZa ha minilmizzaáto), da(J.tle norme fondamentali e pi deciiSive in base aiUe quali sta>to sempa:-e ooncotrdemente affermato il I[)!I'in cipio del non automatismo deHe prestaziOIIJ.i neH'a¥ssicu;razione i.v.s. e, cio, non solo dallo stesso art. 2116 c.c., ma anche, ora, da(J. citato e giˆ trascritto art. 40 della le,gge 30 apTile 1969, n. 153. Gli inoonvenien>ti derivanti dal non automatismo, che La Cassazione ha addotto a conforto deUa te>si delil'automatismo, sono eliminati dailila diáspo sizione co:ntenuta nel seácondo comma dell'art. 2116 c,c., e cosi anche la PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1157 corso dal termine di almeno quindici anni dall'inizio dell'assicurazione e versamento del mmnm-o minimo dei contributi; che, su questi ultimi due punti, non poteva !POrsi in dubbio che l'assiicurazione era iniziata il 15 novembre 1942, allorchŽ la Giordano aveva iniziato a lavorare alle dijpendenze d'ella Intendenza di Finanza (il 'che era JPadfico fra tutte le parti), indipendentemente dalla questione del vex~samento dei contributi, per l'automatismo assicurativo vigente anche in matm-ia di assicurazioni per invaliditˆ e vecchiaia, e non .poteva ugualmente porsi in dubbio che al novembre 1957 (epoca in ácui la Giordano aveva raggiunto 1co~ l'etˆ pensionabile 'come i quindici anni .dall'inizio dell'a:SIS1curazione) l'attrilce aveva uguaLmente realizzato anche il terzo requisito, avendo versato a quell'epoca (sempre indipendentemente dai contributi relatilvi al servizio pa:-estato presso l'Amrrnini:strazione delle Finanze e con riferimento ai SJOli ¥contributi vemati durante il servizio !Pirestato alla dipendenza dell'I.N.P.S.) 399 'contributi in luogo dei 364 sufficienti in forza delle rdisciJPHne transitorie 'contenute nell'art. 25 della leg;ge n. 218 del 1952. Tale decisione, a seguito di aPIPello dell'Istituto, era confermata nella Corte di Potenza ¥con sentenza 17 novembre 1970. Osservava fra l'altro la Corte che il ,punto centrale della controversia era quello relativo all'inizio dell'a:sstcurazione, negando,si dall'I. N.P.S. áche :POtesse tene11si áconto del servizio ptrestato dalla Gior:dano ventilata illegittimitˆ costiC.[p.¥C., lamenta >che la Corte d'aa;J~Pello, considerando >Che, in virt della sua ¥ obbligatorietˆ ¥, sancita dall'art. 37 del il".dl.l. n. 1827 del 1935, l'assiOOJrazione per l'invalidttˆ e ila vecchiaia sorge ope legis per il fatto stesso come nel ácaso dell'assi:curazione invaliditˆ e vecchiaia, non vige fjper i rap[porti anteriori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a tal ácaso) il [principio deU'automatilsmo delle prestazioni, non pu˜ farsi luogo alle jprestazioni se non risultano regolarmente ade:Ill!Piuti dal datore 'di lavoro ,gli obblighi che valgono a costituire in testa al lavo;ratore i .requisiti richiesti Voro; ~con la conseguenza che, in tal ~caso, anzianitˆ assicurativa non pu˜ che significare anzianitˆ di iscrizione nell'aSIS1curazione obbl1gatoria, a prescindere dalla insorgenza autoonatica o meno del rapp>orto assikurativo. Il ricoil'lrente ]stituto afferma, inoltre, >che anche da varie diSIIPosizioni normative si desume >che, :parlando di anzianitˆ o requisito assicurativo, il legislatore aibbia inteso riferirsi ad una effettiva iscrizione dell'assicmato nell'ass1curazione (e quindi ad un effettivo versamento dei ~contributi); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 dlel 1935, 1che, sia pure ad altri fini, autenticamente interpreta l'eSjpressione ¥periodo di assicurazione ¥ >come ¥ periodo intercorrente tra la settimana cui si rife:rislce il primo >Contributo e la data in ~cui l'assicurato ecc... ¥; l'art. 25 della legge n. 218 del 1952, áche !PaiTlando di ¥ anzianitˆ di iscrizione ¥, sti. ;riferisce chiaramente e identicamente all'anzianitˆ assicurativa; l'all't. 156 d!el r.d.l. n. 1827 del 1935, facente riferimento all'inizio dell'assicurazione e a .contributi effettivamente vet'!sati; l'art. 49 della legge n. 153 del 1969, 1che fa rife~rimento a ¥ periodi di isc:rizione nell'assicurazione È; l'art. 22 della legge n,. 1047 dleli 1957, anch'esso riferentes.i al requisito dell'anzianitˆ assicurativa ,come ¥ anzianitˆ di iscrizione "; e, anche sulla ~corta ,di ~citazioni dottrinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte d!a sentenze di questa Corte, ribadiSice che quando la legge (parla di an 1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in relazione all'art. 360 n. 3 c.p..c., lamenta che la Corte d'awello, considerando 'che, in virt della sua c obbligatorietˆ ¥, sancita dall'art. 37 del il",dl.l. IIl. 1827 del 1935, l'assioocazione per l'invaliditˆ e J.a vecchiaia !Sorge ope legis per il fatto stesso dell'esistenza del rli!PJPOrto di lavoro, abbia il"itenuto che il requisito dell'anzianitˆ assicurativa IPOSISa consildlerarsi sussistente anche quando non si sia fatto luogo al pagamento dei ácontributi, e, cio, anche quando il lavoratore non :risulti iscritto nell'assicurazione genell'ale obbligatoria. NŽ dal carattere obbligato: rio dell'assilcurazione per l'invaliditˆ e la vecchiaia, nŽ dal !Princtpio della ISIUa ¥costituzione automatica pu˜ discendere la conseguenza che il requisdto dell'anzianitˆ arsstcu:rativa !P!l'escinda dall'effettivo versame~ to di almeno un contil"ibuto, ;pevchŽ, aKll avviso del ricorrente, quand'o, ¥come nel ácaso dell'aiSSii:cu:razione invaliditˆ e vecchiaia, non vi,ge ~per i raworti antell'iori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a tal ca¥so) il principio dell'auto.matilslmo delle p!l'estazioni, non !PUñ farsi luogo alle [Jtl'estazioni se non risultano regola!l.'ttnente ademtPiuti dal datore di lavoro gli obblighi che valgono a costituire in testa allavoil"atore i requisiti il'ichieSJti dalla ll.egge per J.a cOIIlcessdone delile 1p1re!Stazioni; sicchŽ quando la legge !Pfretserive 'che l'assicurato debba far valere, unitamente all'etˆ, i requisiti dell'anzianitˆ asSii:curativa e di un certo numero di contributi, tali il'equiiS'iti devono essere concretamente e non solo aSitrattarnente !POSSeduti, e ad essi deve C'OLt'll'i:spondere un effettivo adempimento degli obblighi gravanti sul dlatore di larvo:ro; ¥con la conseguenza che, in tal ¥Caso, anzianitˆ aSISiicurativa non pu˜ che significare anzianitˆ dii isCtrizione nell'asstcurazione obbli:gatoria, a !PI'e:scindere dalla insorgenza automatica o meno del Ta~P~Porto a,ssiLcurativo. Il ricoorente ]stituto afferma, inoltre, ¥che anche da varie disposizioni nol'lmative si desume ¥che, parlando di anzianitˆ o requ~s:ito assicurativo, il legislatore aibbia inteso riferiil".si ad una effettiva ~scrizione diell'aSISicmato nell'aSISicurazione (e quindi ad un effettivo versamento dei 'contdbuti); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 id!el 1935, tche, 1sia !Pure ad altri fini, autentkamente intel'!Preta l'e~essione ¥ !periodo di aJSisicurazj. one ¥ 'Come ¥ periodo intwcorrente tra la settimana ,cui si riferisce il primo ¥contributo e la data in ¥cui l'assicurato ec.c... ¥; l'art. 25 della ;i non legge n. 218 del 1952, che parlando di ¥ anzianitˆ di i.SICirizione ¥, sti riferrnato risce chiaramente e identicamente all'anzianitˆ assicurativa; l'art. 156 il suo d!el r.d!.l. n. 1827 del 1935, facente ri.ferilmento all'inizio dell'asskura :per il7.r,d. 28: zione e a .contr~buti effettivamente versati; l'art. 49 della legge n. 153 zione d~ del 1969, ¥che fa riferimento a ¥ periodi di ilsc['izione nell'assicurazione È; ssrouraZl! l'art. 22 della álegge n. 1047 dle/JJ 1957, anch'esso riferentesi al requisito , prevl dell'anzianitˆ asskurativa ¥come ¥ anzianitˆ dii ~scrizione ¥; e, anche ll'igua.rd~ sulla !SCorta di dtazioni dott:rinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte áativo. : ~li dii\es~J d!a .sentenze di questa Co:rte, ribadi:SICe áche quando la legge (parla di anff3.1tto in tsa stl 1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il diritto a (pensione) altro non''sia che il raworto assicurativo o l'assicurazione. Quando, rpe:t'lci˜, la ll.legge ne richiede JUna durata milnd.ma, la data iniziale di questa non (potrˆ essere ,che quella di nascita del l"Bl.P!POrto. In proposito [pLrincipio [p!ressoch pacifico in giuri~udenza e in dottrina (d'altronde fatto [p!roprio dallo stesso Istituto ricom-ente, uno dei ádue egregi difensori ldlel quale autore, in sede scientif~ca, di una sua completa e rigorosa dimostrazione, .pubblicata nella Rivista ufficiale dell'Istituto) che anche nell'assicurazione per l'invaliditˆ, la vecchiaia e i superstiti (come in tutte le altre fo:mne di assiácurazione obbligatoria) il rappoo:to assicurativo sOl'!ge automaticamente col verifiarsi ~ei ~requisiti :soggettivi e oggettivi al cui :riácorrere la legge ne subordina l'esistenza, e cio, in definitiva, ¥col venir in essere del raiPporto di lavoro, senza che all'uopo :rilevi alcuna manifestazione di volontˆ, o mera attivitˆ ,che sia, del datore di lavoro e dell'Iistituto, quali la richiesta o il rilascio della tessera assicurativa (Ca&S., 12 settembre 1970, n. 1413;. 15 luglio 1969, n. 2604; 21 aprile 1961, n. 899). Invero, i vari adein(pimenti posti dalla legge a ¥carico del datore di lavoro o degli Lstituti assicurativi non sono fatti costitutivi del ra;pporto assicurativo, ma attengono soltanto alla sua attuazione. Cosi, la richiesta di tessera assicurativa da parte del datore di lavoro una semG.J[ke modaliltˆ per l'esecuzione del di lui obbligo di Vlel"Sare i contributi assicurativi mediante l'a!PIPlicazione delle apposite marche sulla tessera, obbligo sussistente giˆ prima di tale formalitˆ, dato che il datore r~onsabile di omesso versamento dei contributi anche se non abbia ricevuto la tessera; e, ¥correlativamente, anche il rilascio della tessera dia parte dell'Istituto noli ha effetto costitutivo di quel ([p!reesi!stente) obbligo, e non rientra, dunque, nella categoria degli atti amministrativi di ammissione (cui istituzionalmente riconnesso un effetto del genere), a differenza di quanto avviene per l'assicurazione facoltativa o per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in cui, invece, l'atto dell'Lstituto (iscrizione .del richiedente e rilaSJcio del libretto: r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, artt. 56-59) costitutivo dlel rapporto assicurativo, ¥che prende data appunto da esso. NŽ alcuna interferenza ácol ;princ~io dell'automatismo dell'assdcurazione ha quello dell'automatismo delle [p!restazioni, nel senso che, ove manchi quest'ultimo, manchi anche il primo, con la conseguenza che, essendo pacifico 1che detto automatismo delle prestazioni non era appUcabile all'assicurazione per l'invaliditˆ e la vecchiaia (fino a quando non stato eS[p!ressamente introdotto anche per essa dall'art. 40 della l. 30 aprile 1969, n. 153, p¥eraltro suocessiva alla instaurazione del rap PARTE I, SEZ. IV, 'GIURISPRUDENZA CIVILE 1163 porto di cui causa), ne derivi la impossibilitˆ dell'insorgenza automatica di tale aiSISicurazione. Infatti il princ1pio, posto in via generale dall'art. 2116 c.c., che le prestazioni !lÈ"evidenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non aibbia coorisposto i contributi dovuti, vale a dire il principio per cui non esiste un lt"apporto sinallagmatico fra veosizione delle marche (Titolo IV, artt. 39-53), se ne OOCUIPa affatto, sebbene regoli l'iscrizione, la relativa domanda e i rconri~nti effetti dguarrdo dell'assicurazione. facoltativa (Titolo VI, art. 56 e segg.). Da rci˜ non ,pu˜ che trarrsi la conseguenza che non ;prevedendo la legge, pre1r l'assic~one oblbUgatoria, aLcune forme di iáscrri71ione (a differenza di quanto a¥ocade per la facoltativa, nella quale anzi, come rsi ,giˆ detto, l'atto della isc:rizione assume valore costitutivo), la men zione áche di essa spOil'adicamente vien fatta (d'altra [parte in normne particolarissime e in nessun modo connesse alla discilplina dell'insor genza del :rapporrto assic1.lll'ativo e del requisito assilcurativo) con ogni ;probabilitˆ rsi rlferisce ad! un atto !(J>1.lll'amente interno dell'I!Stituto, privo á di ogni rilevanza a livello dell'orrdinamento generale (rilevanza che non potrebbe ácerto essergli attribuita -quanto meno allo rspeciftco scopo in esame -da quella occarsi.onale menzione). L'iscrizione, 'Viceversa, era prrevirsta e discilplinata allol'IChŽ l'assi curazione per l'in'Validitˆ e la vecchiaia era organizzata m basi mera mente facoltative (l. 17 luglio 1898, n. 350, spec. art. 6; l. 30 maggio 1907, n. 376, spec. art. 13); ma, resa quella assricuraziqne obbligatoria dal d.Ugt. r21 aprile 1919, n. 603, dii iscrizione pi non si ebbe a par lare, se non in ~relazione alla disciplina (aJrtt. 35 e 36) della particolare posizione di coloro che erano giˆ iscritti alla allora Cassa nazionale PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE di pTevidlenza : dal che si trae ulteriore conferma che la íSCJ:'!izione ha silgnifiácato solo in regime dii. assicurazione facoltativa, mentre !Pea.e ogni ;ragion d'esse;re e. ove di fatto esista, .gimidtco valore in :regime di assicurazione obbligatoria, La neiSISuna illlCidenza sulle posizioni soggettive dell'assicurato di una eventuale ísorizione rche venga effettuata da :parte dell'Istituto lP& sue finalitˆ interne e meramente organizzat~ve resta inoltre avvalorata dalla ¥COllJSidlerazione che, identifilcandosi tale i:sctrizione -secondo il preciiSo assunto dell'Istituto II'icol11"ente -col veil'Salilento del primo contributo, essa potrebbe avvenire solo vario teiiliPO dopo tale momento (che oorebbe, poi, il momento iniziale detrassicurazione), e cio sol quando venga versata presso gli uffici dell'Istituto la tessera con le marche applicatevi: solo allora, infatti, l'Istituto ha la [possibilitˆ d'i rilevare la data del primo vel'!Samento, con l'inaccettabile conseguenza che l'atto che si vortrebbe genetico del rapjp01'1;o verrebbe .posto in esásere molto tempo rdO(po il momento che si aSISUillle iniziale del rapporto stesso. Ove, {Valtronde, si accogliesse la tesi sostenuta dall'IISJtituto, la sussistenza del :requisito assicurativo (e, quindi, S!Pesso anche la sorte del diil'itto a pensione, da quella condizionato) ver:rebbe fatta d!ijpendere dal caJsuale e formalistico evento del ve;rsamento di anche un sol rcontrilbuto in una rcerta data, sd che, a !Paritˆ d'i situazione d!i. obbligo da (pa[l'te del datare di lavoro, il lavoratore maturerebbe o meno il requisito dell'anzianitˆ assicU[l'ativa a seconda che tale obbligo sia stato o meno tempestivamente (ed anche se mediante a!PIPosizione di una sola marca iniziale, tSeffi[p[l'echŽ si sia in un secondo momento completato il tenuto dall']jstituto riCOl'lrente) a sollevare questione di illegittimitˆ costituzionale dell'all"t. 25 del d.l. n. 636 del 1939, che quel requisito pone, e dell'art. 25 della l. n. 218 del 1952, che lo a:ichiama nel far rifell"imento all'anzianitˆ di iscrizione, (peli." contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Vicevel'ISa, per quanto Sii detto, l'inte:qpretazione di dette no'l'tme da aáccogliell"e quella oppOI'>ta, sicch vien meno il !PI'6SU(p[posto su cui l'eccezione ádi incostituzionalitˆ si fonda, la quale deve quindi ritenersi manifestamente infondata. Non senza, pell"altll"o, rilevM"e che, cosi intesa, ála norma appare in M"!Inonia, e non in ácontrasto col dettato co-stituzionale, onde ulteriOII."e conforto si trae alla sua intei"ptretazione nei vilsti sensi dal canone oocondo 1cui, nel dubbio, una nocma va intex: pretata nel senso che ne ,comporti la áconformitˆ alla Costituzione, !Piuttosto 1che in quello 'che ne possa far sospettall."e l'incostituzionalitˆ; In definitiva, ¥ l'iscrizione ¥ di cui talvolta padano le legigi !Previdenziali pu˜ intendel1S1i. se mai riferita al caso normale, fiisiologko del regolall"e inizio del pagamento dei contll"ibuti, che dˆ modo poi all'Istituto, allorchŽ venga in !POSSesJso della tessera su cui sono state applicate le !Pil'.escritte an.aJ."che, di eventualmente annotall"e (comunque 1con :proprio atto intell."no, privo dii efficacia esterna, ossia di ogni incidenza 1sulle !POsizioni soggettive dell'assicurato) la data in cui risultano iniziati i voosamenti. Ma l'obbligo ¥contributivo indipendente da tale ¥ iscrizione ¥ (¥come fatto palese dai casi dd omiSISiione), il che vale a dire che la ¥ ,data iniziale dell'assicurazione ¥, di cui al dt. art. 9 del ll'.d.l. n. 636 del 1939, quella del venir in essere dei presupposti di fatto ¥cui l'ol1dinamento riconnette la nascita del rapporto assicocativo, data áche, nella normalitˆ dei casi, potrˆ anche coinácidere con quella della eventuale iscrizione, ma che comunque non da questa in alcun modo condizionata. La censUJI"a [pl"incipale , dunque, infondata; ed altrettanto lo quella ,subordinata, dato ¥che, p& .quanto giˆ sd. detto, nessuna ll'ilevanza pu˜ riconoscer& alla menzione della ¥ anzianitˆ di iscrizione ¥ contenuta nell'art. 25 della l. n. 218 del 1952, sia consild&ata in sŽ e per sŽ, ,s[a sopratutto, inquadll."ata, ácome meglio si conviene, nella generale regolamentazione del requisito in discUJs:Sione: requisito che, dunque, anche in 1caso -1come si v&i.fica nella IS!Pecie -di applicazione della disciplina transitOII."ia dei minimi di ¥contribuzione, da essa nortm.a il"ecata, non !PUñ non trovare il 1suo momento iniziale in quello del ¥costituirlsi del rapporto previdenziale, e non in quello di uria pretesa e non meglio identificata iscrizione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1167 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 apl'ile 1974, n. 1195 -Pres. Saja Est. Caleca-P. M. Antoci (coni.) -Amminisrtrazione provinciale di Messina (avv. Moschella) c. A.N.A.S. (avv. Stato Gio11gio Azzariti) ed altri. Espropriazione per pubblica utilitˆ -Immobili della 'provincia assegnato ad Istituto tecnico agrario -Spettanza dell'indennitˆ di esproprio e del risarcimento del danno per occupazione. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 52; l. 15 giugno 1931, n. 889, artt. 23 e 24). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Indennitˆ -Edificabilitˆ del suolo ~ Criteri per la determinazione. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Indennitˆ per esproprio parziale Incremento di valore derivante dall'esecuzione di opera pubblica - Computabilitˆ e limiti. (1. 25 giugno 1865, h. 2359, artt. 40 e 41). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Indennitˆ per esproprio parziale Danno derivante alla parte residua da limitazioni legali della proprietˆ -Non computabilitˆ. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 46). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Indennitˆ per esproprio parziale Danni dall'opera pubblica -Computabilitˆ. (l. 25 giugno 1865, n. 2.359, art. 46). Espropriazione per pubblica utilitˆ -Indennitˆ per esproprio parziale -_ Spesa per la recinsione del fondo residuo -Noncomp utabilitˆ. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 41). AllorchŽ vengono espropriati per pubblica utilitˆ 1dei terreni che, appartenendo ad un'Amministrazione provinciale, siano stati da questa destinati ad azienda agraria di un Istituto tecnico agrario (legge 15 giugno 1931, n. 889 ), l'ente territoriale titolare di tutti i diritti dominicali relativi all'immobile e alla sua attrezzatura, compreso auello di pretendere P-all'espropriante il pagamento dell'indennizzo per l'esproprio nonchŽ il risarcimento dei danni per il protrarsi dell'occupazione (1). (1-6) La prima massima costituisce l'esatta appli.cazione del prinmp~o contenuto !I1ell'a.Tt. 52 delJ.a legge n. 2359 del 1005, secondo cui l'espa-opriazione pironunz~ata contro hl proprieta.Tio ,e tutti i di:riltti spetta!I1ti a terzi 1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n carattere edificatorio di un suolo pu˜ essere desunto da un complesso di qualitˆ obbiettive ed univoche quali la facilitˆ di accesso ad esso, l'esistenza .di vie pubbliche e collegamento con vicini enti abitati, edificazioni giˆ iniziate nella zona, la presenza di servizi pubblci necessari alla convivenza civile (2). Nella determinazione dell'indennitˆ spettante per l'espropriazione parziale di un terreno perchŽ sia possibile detrarre dal valore dell'area l'incremento ad essa derivato dalla edificazione dell'opera pubblica oc_corre che si tratti di incremento speciale ed immedliato, mentre nessuna detrazione possibile quando il vantaggio sia generico e comune a tutti gli inte_ressati (3). Nell'indennitˆ di espropriazione non possono essere compresi i danni derivanti dalle ltmitazioni legali della proprietˆ, anche se quest'ultime si rendono applicabili in conseauenza della destinazione ad opera pubblica dell'area espropriata (4). I danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza di un'opera pubblica (costruzione di una strada in rilevato con conseguente difficoltˆ di accesso per la proprietˆ restante) vanno tenuti in considerazione nella determinazione dell'indennitˆ spettante per l'espropriazione parziale del fondo (5). La necessitˆ di recingere il fondo residuo, onde impedire l'intromissione di terzi non -pu˜ essere rapportata con nesso di causalitˆ diretta all'evento dell'espropriazione per la costruzione di una strada e la relativa spesa non va computata nell'indennizzo (6). (Omissis). -L'Amministrazione provinciale di Messina, con il primo mezzo di ricooso, denuncia la violazione degli artt. 345, 112, 324, 360 n. 3 e 5 c.p.c., 2009 c.¥c., sostenendo che la Corte di merito av:rebbe sull.'hnmobile vanno esercitati sull.'dndennitˆ. Infurtti la provincia essendo propdetaxila dell.'immobidi merito ha ritenuto che dovesse essere rimborsata la IS!l)esa dii l.iJre 6á55.060 d:al]'Ammini!Stirazione provinciale sostenuta per la recinzione del folldo residuo, sul confine della variante onde [pireservarlo dalla intirom.issi.one di estranei. La censura merita a:ccoglia:nento in quanto la suc,cinta motivazione addotta dai-.giudici di merito sul particolare IP¥UDto di aP!Palesa non conforme al diTitto. Infatti, la necessitˆ di recingere il fondo residuo onde impedire l'introoni:siSione di terzi non !PUñ essere 1:1a[P[p0l'tata, con nesso di causalitˆ diiretta, all'eváento della eSjprO[priazione per la costruzione della stmda. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1974, n. 1248 -Pres. Rossi -Est. Leone -P.M. Pedace (conf.). MliiniSJtero Tesoro (Avv. Sltato Zagari) c. S.p.A. Grand Hotel Laurana (Avv. Aind!'eicich): Procedimento civile -Revocazione -Normativa ritenuta applicabile dalla sentenza impugnata -Sua applicabilitˆ anche alla valutazione dei mezzi di prova in sede di giudizio di revocazione. (c.p.c., art. 395). Procedimento civile -Revocazione -Nuovi documenti decisi -Sono tali solo quelli che offrono la prova diretta dei fatti di causa. (c.p.c., art. 395). La normativa ritenuta applicabile dalla sentenza che forma oggetto di domanda di revocazione deve regolare nella sua interezza il rapporto dedotto in causa anche per quanto concerne la rilevanza, la valutazione dei mezzi di prova e l'interpretaziooe delle prove documentaLi (1). Costituiscono nuovi documenti decisivi al fine della impugnazione per revocazione di una sentenza solo quelli che offrono una prova docu (1-2) La decisione contiene una ti.nteressante P!l.'ecisaziione di alcuni princLpi che presiedono al giudizio di impugnazione ;per revocazione. Sembra da condividere l'¥afienn.azione, riassunta nelLa prima massima, secondo cui la verifka delála r“levanza dei nuovi mezzi di prova introdotti 1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mentale diretta dei fatti della ca'U3a, non quelli che diano una prova di fatti diversi e successivi a quelli dedotti in ca'U3a e dai quali si possono ricavare indizi, da valutare poi nella loro eventuale efficacia di prova presuntiva rispetto all'oggetto della lite (2). (Omissis). -Con atto di citazione notificato il 9 g1u~o 1965 la S.rp.A. Grand Hotel Laurrana esponeva che lll:el IIXl.aiggio del 1945 lo Stato JugoSlavo aveva naziOillaJlizzato l'azienidla aLberghiera appail'ltene!Ilite aHa societˆ riCOl'Te!Ilrte e sirta mLaurrana, provincia del CamaTo. Successivamente, a segui.lto degli accO!l"di Italo~Jugoslavi del 23 maggio 1949 e 23 ge!Il!Il.aio 1950 il Mi.nistero del tesoro aveva fatto valutare l'aziŽnda, riconO!SCenJdio il valore colll!Plessivo dii L. 3.941.944 SUJlla base del vaLore del 1938! Turtltavia era starto rifiutato ál'indenndzzo previlsto dal[a il.eg;ge 8 novembre 1956, n. 1325, Titenendosi fittizia la vendita dell'intero pacchetto azfonatrio della societˆ ai cittactini italiani Scorza Iacovini, Giuseppe e De Candia SiLvio effettuata il 28 gi~o 1943 da Hub!Iler Giovanni; e ci˜ iJn relazione al diJ~osto dell'art. 3 della stessa legge, secO!Ildo oui dovevano essere escluse dall'IDdennitˆ .le rpartecirpazioni sociali che aLla data del l marzo 1945 llisiu[lltassero di proprietˆ di ci1ltadi!Ili di stati ex nemici della Repubblica Jugoslava. Ci˜ premesso conveniva in ~Uidizio dina!Ilzi al Tribunale di Roma il Ministero del tesoro per senti:rlo condannare al pagamento della somma di L. 52.709.720 (risuLrtanJte daJ.l'aPfPillicazione dei coefficie!Illti previsti dail.i'al'lt. l legge 8 .novembre 1956) a .titolli di í!Illdle!Iliillzzo, deduCe!Ilido che la venmta deLle azioni era stata ipl"ovata nei modi di legge e che comrmqrue nel 'P!l"ocesso .con la domanda di ~revocazione va fatta aila stre~ua della nortnaltiva in base áalla qua1le il .giudlce della sentenza impugnata ha deciso la causa.. Si tenga 'P!l"eseqte, infatti, che il giudicaáto importa, per cosi dilre, una consolidazione dei principi di diritto ~n base ai quali stato deciso il caso conoreto, ed del tutto áconseguente ritenere che sia in base ai princitpi giuridici su cui si fonda i.l giudicato áche deve essere vaiutaJta la nuova produzione porobatoria documentale odi colui .che ha proposto la domanda di revocazione. Non altrettanto convincente aippa!re l'affermazione contenuta nella seconda massima. Secondo il S. C. uno o pi dooumenti 'sarebbero decisivi solo se sono in grado di offri~re la prova diretta dei fatti di carusa. Siffatta interpretazione sembra doversi rltena-e eccessivamente ~restrittiva e .comunque in contrasto ácon il precedente inJsegnamento giurtsprudenziale. Secondo J.a precedente giurisprudenza l'elemento deH.a decisivitˆ non va inteso in senso assoluto, richiedendo soltanto l'idoneitˆ del documento PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1177 lo Hunber aveva dttadirumza aUJStriaca e .notn germamca e pertanlto non poteva essere escluso dall'indettllllizzo. Con sentenza 19 1u~o 1966 il Tri:bUlilla!l.e accoglieva ila domanda, I"'ˆ!conoscendlo ill: rproprio difetto di giurisdiziOIIte limi.tatamenltle ail.la liquidazione de111:'indenrniltˆ spettante alla societˆ a1ltlrice, :in quanlto di compeiteil! Za d!ell'autoritˆ amnl.inistrativa. Su g~ravame di entrambe le parti, Ja Coil"lte di .A,pjpello di Roma, con senrt;enza 27 giu~o 1968, contfermava -idii detta domanda: di qui l'interesse della resistente ad eccepire tla ;prescrizione dell'azione simulatoria, eccezione di caTalttere as1sorbente; di qui anche li'nteresse a far valell'e con ricomo incidentale l'erll'Oil'e deilla diversa prospettazione data daJJla Coll'te di'Appello che ha ritenuto asSO!rbita la qruestione primaria cos“. proposta. La ceiliSIUra si risolve, dunque, nellLa dchieslta di modificazione della motivazione della pronunzia di rigetto, quanto alla domanda di ~revocazione, emessa daNa Corte d'AppeHo. Ma, anzitutto, irnarnmislsibile il PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE ricOl'\So íl!liCidlenJtale diretto esclusivameiDJte ad ottenere la semp'lli.ce modifica deJ[a mOitli.vazione della sentenza impugnata (Cass. 13 gennaio 1971 n. 43). lin secOilido luogo, quando il processo di revocazione non supera la fase del giudizio rescindente deUa sentenza impugnata, rimangono in vigore J.e preclUJSiionii in ordine alle questioni risalite con ila serutenza stessa, questioni che M giudice deUa revocazione non pu˜ riesamitnare per alct.lln effetrto modificativo della statuizione emessa con la sentenza della quale chie\Sita la .revocazione. Ne1Jla specie la se.ntenza impugnata per revocazione fu confermata da que\Sita Col'lte di Cassazione e cOSitituisce, :perci˜, giudlicato (formale): con la consegu~ che, prima d'ella rescissione d:i essa, IDIOD pu˜ essere r:Lproposta la qruestione se l'accertamento della simuJ!azione del!la vendita fu dedetto in via di azione o di eccezione e, nel primo caso, se il contraddittorio sru1 punto fu integro o parziale o se a:nanc˜ del tultto, per maniCata partecipazione delle parti passivamente il.egdttimate. Con le osservazioni ora ásvolrte ri:rnatllgono confutati i primi tre ámotivi del r:Lcomo incidentale della soc. La.urana. Il quarto motivo, relativo aJJ.a dichiarazione di inamm~ibili.tˆ della domanda di liquidazione dlei danni per responsabilitˆ processuale aggravata, non jpll'esenta CQ['attere di pregiudizialitˆ .rispetto al merito dell'impugnazione p:rincipale, anzi a~ppare essere conseguenziale alhl'esame (con rlsuil.tato 111egativo) CíT'Ca 1Ja fondatezza delila domanda di revocazione, pertamrt;o, sarˆ esaminata dopo iJ. ricomo principale dell'AmminiJStrazione del Tesoro. Detrta Amministrazione, allil qruale, dinanzi a Cll'itiche aCili della societˆ resistenlte, giusto dare atto dii avere svolto con impegno-ma senza eccessi la wtela de~ inrteressi dello Stato in una sitruazione di fatto COilll!Pilessa e certamente OSICura ed incertta, nei drue motivi di dco.rso cellJSUI'a ila sentenza impugnata anzitutto quanto alila inrt~etazione della lettera 14 girugno 1957 di John Hubner alla sorella Anita (primo motivo), poi qruanto alla affermazione fatta daruta CCJII'Ite d'.Appello che Qll'lgomenti di raffronto confetmnerebbero l'inlesiJStelnza dell'asserita simulazione ed i:l carattere ll1iOin decisdvo del! detto docrumeruto col contell!Ufto dlarto,gli. dalla Corte medesima, quanJto alla dimostrazione deil.la simulazione della vendita del pacchetto azionario da parte di John Hubner (sec011ldlo motivo). I due motivi sono iP'roposti ome mdiipendenrti ragioni di caSISaZione dellla sentenza imJPugnata: ma suilificiente la breve enunciazione fattane per dedlull'lre che in realtˆ U seco1!11do motivo obiettivamerr11te subordinato. Se, come hanno ritenuto i giudici deil merito, la lettera 14 giugno 1957 comporta solo cihe John Hubner riconOSICeva dovuta ailila soreilla Alllita rma riparazione dlel pregiudizio da essa r:Lserutito a carusa degli atti dispositivi fatti dai genitoxi a favore di Johin, preferito ad Alllita, e poi 1180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da John con l'alienazione a terzi dei beni cosi ottenuti e H rlfell."imenJto, contenuto nella lettera, alla !SOmma che Il!'Amminrilslta.-aziOIIlie del TE!ISO!l"' awebbe pagato per i beni della soc. Lamana fatlti propri da1lio Stato Iugoslavo ha aVUito 'la sola :liwnzione di stabilire !iJ. parametro obiettivo di determinazione dell'ilnderundzzo dovuto da John ad Anilta, non rlrrume ombra dii dubbio SUJl pUIIlJto che la lettera non porta alCIUil conJ1Jributo, decisivo o meno, aUa tesi della :simulazione deLla vendd:ta da ;pa~rte di John Hubner delle azioni della soc. Laurana. SicchŽ {POChissimo rhlievo assumono 1e brevi e coiilcise dediuzioni ~SUSSidiarie con 'CUi la Corte d'Alppello ha ~rafforzato il ragionamento cilrca la lllOll decisivitˆ d:eHa Llettera m ordine ama detlta simuJ.azione. La _stessa Amm.in.dJSibrazi{)l[).e riconosce il carattere marginale che neLl'economia dielila motivazione assumono gli Ç argomeDJti. di confortoÈ lt'lelativi alle ciXtcostanze che UJna commissione misrta-iugosllava ebbe a riconoscere il dir-itlto della soc. Law.-a.:na all'im.dennizzo per Lla ;perdita dei beni espropriati da11a lugosllavia, che in'Vece le autoritˆ aUJStri.ache avevano dgettato la ri,chiesta. di ind'enltlizzo, per identica causa, rprO!PQSta dagli Huebner, che la vendita delle azionli avvenoo nel 1943, in epoca cio in cui era inlsussistente ila neceSsitˆ di precostiJtuirsli il.la prova del diritto ad un indetmizzo che a quella data lllion era neppure prevedli.bi:le. Talli argomenti di cOillforto l'AmmillliistrazionJe corutiwta Ç per oClltl1lPletezza dii im.dagioo È. Ma si :braltta di argomenti che ,dato il loro caa:aJttere SIUSIsidiario, possono avere efficaJCia rafforzativa di 'llln :ragionamento svol!to su ragioni prilmaJrle e ;preminenti, mentre illOl1J haJnlllio !P()l'ltata di prova aUJton.oma !SUfficiente, per esplicita vaillwtazione della stessa Corte d'AppelJ: o cile li ha adoperaJti come elem.enrtd presu“llltivi di cOillforto del pro tprio conviJDJcimenJto basato ISUll'i.nJterlpreta7Ji.one deillla lettera 14 gliu gno 1957. Le cenJSUI'Ie d!el secondo motivo, pertalllito, debbono ritenemli prive di efficacia nel caso di infondatezza delle cetliSiUI"e dedotte coll primo motivo del dcOI'ISO pr.inJcipale. E queste ceil!SUl'e sono in effetti infooda!te. Anzilturbto giova rilevare che, pur essendo richiamata nel motivo in esame la violazione d'elle norme ermeneUJtiche degli artlt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368 1371 c.c., in rea1tˆ il ragionamento svolto dalla ricorrente si risolve in critiche di ilhlogidtˆ e d!i contraddizione nella motivazione deilla sentenza impugnata: solo in Ul!l8. succilll!ta ;ricapito lazione finale, sono indicate .come .violate le norme suiDJdicat~, senza alcUJIIl ,sostegno specifico di ~ragioni. Ci˜ COIIliSiderato, potrebbe apparire essere c l'ISpinto senza esame È il prilmo motivo d'el ricOJ.'ISO, pe:rehŽ mdi ca violate norme del cod!i!ce civhle italiano, mentre nelJ.a fattispecie dovrebbe ŽliP!Plí!Carsi Ila disciJpllim.a normativa austriaca, legge nazionale dei ,CODJtraenrti, legge del luogo del contratto e del luogo ove si trova PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE vano le cose che ne hanno costituito l'oggetto: ci˜ in B~P~Plicazione del dilsposto dell'art. 25 de!la.e diJSiposi.zioni sulla legge iiil gell.leB."ale, piremesse nel nostro c.c. La tesi pera1Jtro ha un cOillltenwto meramente formale, nel SlelliSO di ri!Spetto dell'esd,genza che il lrico.nso indichi. la norma di legge violata; la stessa !resiiSitente infatti dichiara che Çnel caiS'O ei genitori che gli aveva:no a:sse~ato i prOjprri beni, restituendo alla soreB..a Anita parte del valove dei beni a il.ui attribmti ed ha rpoi ritenuto che t~e rtpar¥azione ISftata árealizzata ácon il paga:mento di una parte delil.o mdeiiJJnizzo che lo Starto Italiano avre!bbe rpagato per l'eSIPl"orp;riazione dei beni ad qpera deli1o stato Iugoslavo, esrptrO!Pil'iazione avvenwta quando, secondo il coovincimenrto delllia Corte, i beni non erano pi dell'Hubner. A pal1te la 'cons-ilderazione che la libera a:trtivitˆ d&spoiSi.,tiva dei soggetti interesiSati alla composizione di una siltuazione di cOIIllflitto di interess ;pu˜ non a~ere o non rilevare una strertrta iLogtca oggettiva, nella specie ola Corte di merito ha ravvtsato la logica del criterio di riparazione enunciato da John Hubner nella lettera del 1957, neil.l'in:btento di ripa:rtilre ¥con la soreil.il.a Anita anche l'incidenza negativa IP!I'odotrta dallo stato di ~uerra SUJlla SO:rlte dei beni, che finirono rper eSISere esrp~r:orpriati sia pure con indennizzo: tale logtca del criterio, invero, da una parte ev~tava il ,dlairuno ldd Ani¥ta di ll"icevere solo una parte del prezzo ricavato da John con la !IJJecessitata vendita dei beni a terzi, a\rvenuta nel 1943 IP!I'íffia della ,grossa svalutazione delle monete, daU'aLrtra consentiva hl riparto (del valore) d'ei beni, secondo peooentuali d:i.screzionalmenJte stabilite da~li interessati, come se il fatto bellico esprqpriativo fosse avvel! l!Uto nei diretti confu'onti d~li Hubner, come sarerbbe avvenuto se la vendita non fOSISe stata fatta. Che ,si ISi.a fatto poi riferimento all'indennitˆ Ç pagata È e non aJl'indennizzo ÇliquidatoÈ (1nel che ila ricONente ravvisa al.tra iJncoerenza deLla interpretazione areolta d:alla COll'te d'Arppelil.o) non COIIlllporta contraddizione, in quanto ri~ondeva ahl'interesse di John Hubner di pagare l'obbligazione assunta vemo la sorella quando sarebbe stato sicura: mente defilndto, con [a riscossione, il preciso importo dell'indennizzo che si riteneva potesse eSISere >Clorrisposto Çin denaro o in vallori di aLtra natura È. L'A.lmministrazione ricorrente ravvisa IPa!I':ttcolarmenrte so'l"lprendente l'mte11pretazione data dalila Col'ite d'Aiprpello ahle locuzioni della lettera 14 giugno 1957 con ¥cui John Hubner precisava di rilasciare la dichiarazione Idi impe~o in favore della soreLla anche a nome delile societˆ PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1183 Veneziana Allber.ghi e della societˆ Grand Hotel Laurana e si obbligava a 'procurare ahla sorella le relative dichiarazioni di oblbiligo deille d'Ile societˆ; locuzioni áche, secOl'JJdo l'apprezzamento deO.la Corte d',Av;pello nnn dimostrano una :pe11sisterute ;posizione di Johin Hubner atta a dargli il 'controlilo dehle societˆ e sono sta.te riferite all'intento di offrire aUa sorella una pi ampia garawa. La Col'lte d!'_Avpe1lo, ;per˜, non ha ne1gato che le locuzioni era riferite 'comportassero dlulbbi e (perplessitˆ ed ha esciliuJSo che esiS:O coSJtituis. sero espressione di .sicuro dominio azionario da parte dell'Hubtner, perch non era indicaJta la fonte dell'asserito potere tpil'ocuxatorio nei corn: fironti .de1le oocletˆ e perách queste irn realtˆ non rhl.:asciarono le dkihiarazi< mi di -proprio obbligo venso l'Anita, ~cch l'impegno assurnto da J ohn era rimasto ll.lettera moll1ta. .Anzi la Coote d'AppeLlo da questi rilievi ha dedotto che l'Hubner vant˜ poteri ed aS1SUiliSe im;peg:ni tper le societˆ Ç pUJr di realizzare il complesso ac,cor.do ácom la sorella, che investiva le i:pall"tectpazioni originarie, della famiglia Hubner anche in altre societˆ aJllberghiere, oltll'e le due es;pressamernte indicaáte È: acceillillando cosi cautamente a garanzie promesse dallo Hilllbner, che pure sapeva di non potere fondatamente !Piretendlerle dalle societˆ. Dai riferi.ti ll"iiliievi, comunque, riSIUlta indubb1a l'equivocitˆ del contenuto delila lettera 111el :punto in esame, e tale equivocitˆ ridnnda ad ineffi.ácacia del docwn.ento quale tprova decisiva dell.:la pa.-etesa Sli.mulazione della vendita a ;terzi delle azioni della societˆ Hotel Laurana. IDd: a conclusione di tutto quanto stato detto innanzi circa l'i:nfondatezza ádlel motivo di riácorso in esame, deve rilevansi che quanto il:'art. 395 ,c.p.c. ~regola la revocazi0111e delle sentenze per essere srtati lbrovati, dopo la sentenza, una o pi docrumenti decisivi, si riferisce ad una pTova documentale diretta dei fatti dellla causa, non ad Uli1 documento che dia prova di fatti diversi e suaceS1Sivi a quello dedotto in causa e dai qual!i. si possono ricava~re irndlizi, da valuta11e !POi nehla :loro evenltiU.ale efficacia di prova presuD:lltiva, rispetto all'oggetto della lite. Quanto stato dedotto innanzi circa la cor.rettezza e la sufficienza della motiva:zione vale anche ad escludere il:e aJS1Serite e non motivate violazioni deUJ.e nol'lffile ermeneutiche 51PÛCie ove si CO!l'IIS'ideri: a) che l'illl!telripretazione con,cerrn.e una l~era, cio urn documento con ádichia:razipello ha !l'espmrt:o la domanda, in coillSiderazione delil.a natura e dei ilimiti del giudizio dii !l'evocazione, soprattutto nell'ambito della prima fase. SOISitiene ora ila ll'icolU'Ieiilite inlciden.tale che essa imptliciltamenrt: e 'chiese :la c0111danna ex art. 96 c.p.c., d!o~a cihe, a SIUO parere, potrebbe essere prOfPosta a;n;che nel giudizio di cassaz:ioo.e; per il che ila ISOC. Laurana ampilia in questa mde la domarnda pa.-O/.POOrt:a e chiede la condanna del Míltli5tero al pagameinJto degli in“tere:ssi dal dicemlbre 1954, dalla d!ata cio in ooi il Miiiiiistero aweblbe percepd.to dallo Stato JugoSlavo ile somme per ,gli indemlizzi dovuti per i beni italiani eS{PI'opriati da detto Stato, o q!Uanto meno daLla data di enrt:tr'ata tn vigorre de1a.a legge 1325 del: 1956 che diispose le modaJ.d.tˆ di pagamento dell'indennizzo di cui 1Jrattasi; aggiUIIlge che [a domanda giUISitifi,cata anche ai .se:tlJSi dell'art. 2041 c.c. La Corte S'll{Prrema osserva che la domanda, come origi.Jnariamenlte proposta, fO(llldata cio sul dtardo dell'ademp!imeDJto d'el pagamento dell'i.! IIideillnizzo dilsposto con ila sentenza oggetto tdleiHa domanda di rrevocazione, legittimameJJJte stata dilsattersa, tra~dosi di dom8illida di merito inammissibile giˆ nel giJUdizio dii appehlo in cui fu emessa ila sentenza PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE impugnata per revocazione e comUIIlque non ripropOOJibile prima deilla riapertura dlel giudizio di merito in virt della resci:ssione delila sentenza di appello a se.guito d'ell'a~er:uto deilla domanda di revocaziooe. NŽ vero che la domanda dovesse essere intesa come proposta sul presupposto della re!)1ponsabiUtˆ aggravata processuail.e dell'Amministrazione. La soc. Lawrana ha acoosato il'.Amministraziooe di aver p!l"oposto la domanda di revocazione con (plllnltigli.o e senza foodamelllto di P!t"Ove, ma .non ha colil.egato a tale compo!'il;:amento il ritardo nelila riscOSISione dell').nide:tliilizzo, il .cui pagamento del 111esto era stato giˆ disposto con la sentenza esecutoria oggetto della domanda di revocaz:iooe, senrtellfl8. che aveva conservatto la sua effi,cacia esecutiva, non essendo stata accolta l'istanza di sospensione .pr~ta dal!1'Am.mialistrazione impugnante. Quanrt;o rpoi a1!1.a proponibiil.itˆ di!l"ettamente a1!1.a Corte di CaSISazione delil.a :iJslta!lliZa di condailJIIa della áControparte al ll"'.íisarcimento dei d.aamd per respon!Sabilitˆ aggravata ex all"lt. 96 (Pil"imo comma c.p.c., anche a ritenerla !pOssiibile, la domanda dowebbe ritenersi ilimitarta ai daimi causati dalla proposizione del ricOI'ISO per ca~S~sazione con male fed'e o coLpa grave. Ma, a parte le áglrosse questionli cilrtca la responsabill.itˆ delilo Stato per i fatti 8JI111;tgiuriidici e dlamtosd dei prqpri funrziooari, neiJ.;l'a specie, come s' aa.npiaa.nente detto ílnillanzi, l'Amministrazione ha agito con accor áta diligenza a tutela degli inlteressi deil.lo Stato in nna situazione di fatto che dava adito a IIIIOn Uevi sospetti, so.spetti che ,per la veritˆ, noo sono stati del tutto fugati. In definitiva debbOIIlo essere rigettati sia il ricorso principale, sia quello mcicJiental,e, con c01Illd81Ilna d'elila soc. Laurana alll.'a pe11dita del d'eposdto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 mag;gio 1974, n,. 1258-Pres. Boccia -Est. De Santis -P.M. Autoci (conrf.). S.p.A. M:i.ne~raria di Piedilruco (avv. Spada) c. MiniJStero delle Finanze (avv. Statoá AIIIlgeil.iniRota). Procedimento civile -Esecuzione mobiliare contro persona giuridica Pignoramento fuori della sede. della debitrice -Consegna dell'avviso di pignoramento nella sede della debitrice -Non necessario. (c.p.c., artt. 139, 145 e 518}. In caso di pignoramento mobiliare eseguito in danno di una persona giuridica fuori deLla sede dell'ente, l'avviso plf'evisto daLl'art. 518 c.p.c. 1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO va consegnato alla persona addetJta aL Luogo dove stato eseguito H pignoramento e non a chi addetto aUa sec“e deHa persona giuridica (1). (Omissis). ~ La Ammi.tnisrllrazione rre~istente ha ecCie!Pito pre1iminarmenJte ila inammissibil:itˆ del ricorso, per difetto di i.tn¥teresse ,derivaiJJte, a .suo avviso, dal ácomp:Lmento dell'es:ecuzione, mediarute ila vendita dei beiJJi pignorati, rrispetto alla quale resterebbe senza effetto la stesso nullitˆ, everutua'llmente riconosciuta, degli atti esecutivi che la precedettero, ai seJ:l.IS[ dell'a11t. 2929 c.c. La eccezione priva di fondamento. La OIPPOsizione della Societˆ mi.tneraria di Piediil.uco, fu invero prroposta pcima del COIIliPimento dlella esecuzione, essendo stata beiJJSl fatta la vendita, ma non amclle ila d~stribuzione della somma ricavata. Che la vendita dovesse 1rtmaner ferma anche in ¥caso di :riconosciuta IIl!Uillitˆ del pignoramento non esdudeva poi che rtale nU!lllitˆ potesse essere faUa valooe per a\l:bri divei'ISi effetti. Qullllllto infine alla presente impug~n.azione il.'intea:-esse a p!ro;poa:-la determinata dalla soccombelrlsZa subita d.Mla Societˆ mineran:ia nel giudizio svoltosi di:~;wn.tzi al Pretore. LI riOOl'lso d!eve essere perci˜ esaminato nel. meriJto. Con il primo mezzo di amullamooto, ['a -ricorrente deiJJUI!lJZ:ia la violazione d!egli a11tt. 518 terzo comma, 139 seconido comma, 155, 156, 160 C.IP.C. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c ..p.c., sostenendo nuovamente in questa sede che :l'avviso dell'eseglllito pignoramento av:reblbe dovuto essere dato a;hl;a debitrice 'con ile modaliltˆ stabilite dall'art. 145 p.p. c.p.c. per J.e notificazioni alle persone gi.U!ridiche. La mancata regolare coiJJsegna d6ll'avviso, in quanto che Alfredo Vescovi non riV1Ûistiva alcuna delle qualifiche richieste nell'art. 145 e neLlo stesso art. 139 c.p.¥c., determi.tnerebbe la ID!ullitˆ del pig!noramento, non essendosi verificato l'effetto voluto dalla legge, della conoscenza del pignOII"amento da par.te d!ellla debitrice. La ceooll!ra priva di fondameruto. Non vi alcUill dubbio 'che ID!ella materria che ne ocewpa non possa trovare appHcazione l'art. 145c.p..c. relativo alle notificazionri. da fare alle pwsone giuridiche. (l) Questione nuováa ed esattamente risolta. La dottrina peraltro concorde nel 'senso che J.'wfficiale .giudiziario che procede al pignoramento, in ácaso di assenza del debitore, deve consegnare ál'avviso d'ingiunzione alla perásona che si trova nel luogo dell'eseguito pignoramento e nella detenzione della cosa per incarico o per rapporto di famiglia con il debitore (v. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano 19159/6¥5, vol. III, p. 263; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 19á57, vol. III, p. 145 segg.; D'ONOFRio, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, vol. III, p. 84 seg.g.). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Ci˜ :non tanto per i1 fatto áche l'art. 145 non richiamatoá tne11'a~rtt. 518 c.p..c., ¥Come il Pretore ha esattamente ;rilevato; ma soprattutto lP& al!bra assorbente ragi01ne e cio quellla che l'avviso di cui al 518 comma terzo c.p..c., va dato al momento stesso 'del pign01ramento e nel luogo dove questo avvenuto. Le notificazioni regolate dall'art. 145 comma primo c.rp.c. vanno invece esegmite nelle sedi delle per,sone giuridiche e ile persone fisiche cui J.e copie degli atti notificati potSisono essere collllsegnate 'sono tper l'appUII1to quelfe addette alle sedi degl:i enti desttinatari de@i atti medesimi. 011bene normale che dette persone non s~ tro".< 1.0 nel áluogo del pignoramento, se questo non eseguito nella sede de,gli enti esecutati. Quanto rpoi a1l'a:ssunto che l'All“redo Vescovi non rivestiva nep~,,,__:rre le qualifiche richieste da1N''ar.t. 139 c.p.¥c., questo resisrt:ito daLle risultanze degli atti. NOill vi dôibbio invero che il pignoramenrto :liu eseguito presso la debitrke; questa ~o riconobbe ~essamente nell'atto di opposizione deducendlo che i beni pignora erano stati rinvenuti in un'area d!i sua pertinenza. Orbene il Vescovi :liu quivi trovato da11'uffi!Ciale giudiziario procedenrte e si dichiar˜ ammiruistrato~re dell'azienda agraria Fattoria di Piediluco, con ci˜ manifestando che la Societˆ Mítn!eraria di Piedi1uco era [piro;prietaria anche di tale azienda, tanto che i1 Vescovi medesimo aggiunse ¥che avrebbe riferi.to a detta debitrice ['a richiesta di pagame.nJto e quanto stava a.ccadendo. Nessun dulbbio dunque che nel Vescovi debba identifkarsi persona addetta ad una azienda deUa debi-á trice, ai sensi deLl'art. 139 comma secondo ¥C.p.c., ;richiamato dalll'art. 518. La ll'íJc()!l'll"ente aggiunge che 'l'avviso dell'eseguito jpôiglnorameinto non fu consegnato nepiPure al Vescovi ma ad UII1a sua figlia. Questa affermazione trova per˜ .smentita nel vevbale di plig:n.oramento, dia C!Ui si evince che l'avviso per la debitrice fu dato aJ.!la rpemone presente che era il Vescovi e iDIOn tsua figlia, non menzlionata affatto nellll'atto. Non ;rico;rrendo quindi a1c:un vizio dell'artto appare del: tutto impossibile e nOill solo superfluo indagare se, in iJpote~, il vizio potesse dar luogo ad una IlJUôlitˆ . -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, S.U., lO maggio 1974, n. 1329 -Pres. La Porta -Est. Delfini -P.M. Pedace (diff.) Ministero Difesa (avv. Stato Cascina) c. Annkhiarico (avv. ValensiJse). Competenza e giurisdizione -P. A. convenuta -Competenza territoriale -Criteri di collegamento -Sede -Inapplicabilitˆ. (c.p.c., artt. 19 e 25). 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Pagamenti della P. A. -Competenza per territorio -Sede dell'ufficio di tesoreria competente ad eseguire il pagamento -Applicabilitˆ. (c.p.c., art. 25, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, 287 e 407). Responsabilitˆ civile-Colpa della P. A. -Esercitazioni a fuoco -Norme regolamentari -Discrezionalitˆ amministrativa -Limiti. (c.c., art. 2043). AZ fine di determinare Za competenza per territorio in un giudizio in cui Zo Stato sia convenuto, il criterio deUa sede non appUcabiZe. I soZi criteri di coZlegamento che consentono di individuare il foro avanti aZ quale l'Amministrazione statale pu˜ essere chiamata in giudizio sono queZZi previsti daLl'art. 25 C.P.C. (Luogo dove si trova la cosa mobile o immobile, Zuogo ove sorta Z'obbtigazione e Zuogo dove l'obbligazione deve essere eseguita) (l). Nel caso di pagamenti che debbono esseráe eseguiti dalla P.A. Za competenza territoriale spetta aZZ'Autoritd giudiziaria deZ luogo dove travasi l'ufficio di tesoreria che -secondo Ze norme relative alla contabititd generale dello Stato -deve procedere al pagamento a segwito di regolare mandato (2). AZ fine di valutare la cotpa di un dipendente della P.A. che con H suo .comportamento ha cagionato danno ad un terzo occorre tener conto delle norme regolamentari che disciplinano Z'attivitd specifica e riconoscere che Za puntuale osservanza di queste norme esclude la colpa e l'illegit>timitd della condotta dell'autore del danno, sempre che dette norme contengano una disciplina minuziosa e particolareggiata della attivitd. Quando, invece, le norme regolamentari contengono soltanto un richiamo generico alla comune prudenza o espressioni equivalenti sujf~oiente per stabilire la colpa l'accertamento della imprudenza nella condotta del dipendente (3). (Omissis). -Con iJ. primo motivo di ll'icorso s[ dea:ru:nda, in ll.'elazi< me a1l'a11t. 360, n. 2 e 3 c.p.c., la violazione e :failsa a!PIPHcazio:ne delle (1-3) A commento dell'all.'t. 25 c.p.c. in run recenti.ssimo volume si legge: ¥ impropria la rubrica dell'art., ove si parla di "foro della pubblica amministrazione " ¥. In primo luogo nella pubblica amministrazione si comprendono anche gli enti pubblici diversi dallo Stato, ma essi non sono contemplati nell'articolo in eásame, giacchŽ il loro foro disc1plinato dall'aTt. 19. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1189 1n0rme relative al foro erariale (artt. 19, primo comma, 25, 28 e 38, primo comma del codice di procedura civile, ed artt. 6, primo comma, e 9 del r.d. n. 1611 del 1933), nonchŽ del¤].i amtt. 42 (rectius 43) primo comma, 1182, 2043 e 2058 del codice civile; si denwncia altres“, ai sell1Jsi dell'art. 360, n. 5 c.p..c., il difetto e la c.ontraddi>trtorietˆ di motivazione cwca nn punto decisivo della controversia relativo alla dete!rmille nOil'lllle regolamentru-i, pur.chŽ queste ultime disciplinino in modo completo e minuzioso l'a malte!t'ia. é noto, infatti, come la giurisprudenza anche in !)['esenza di un com(por tamento perfettamente osservante della disciplina spedfiáca dettata dalla P. A. a riguardo di una determinata attivdtˆ, ritenga sempre possibHe valu-' tare .}',esistenza della colpa sotto il 'P'l'ofilo dell'illliP!t'Udenza, nel senso che il .compo!t'tamento del dipe.DJdente dovrebbe comrunque essere semP!t'e valutato áalila stregua di quest'ul:timo criterio quando vi sia la lesione di un dicritto so.~ettivo (v. da ultimo Oalss. 9 aprile 1973, n. 997, in questa Rassegna, 1973, I, 1088). é auspicabile che il prlncilpio affermato nella sentenza che si annota si consolidi, anche m reazione all'eccessilva dilatazione che la noázione di coLpa va sempre pi assumendo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE giudiziaria del luogo in cui risiede il tesociere che -secondo le norme relative alla pubblica conrtabilirtˆ -deve procedere al relativo pagamento a seguito di regola!l'e ma.ndato (v. sentenza 1n. 626 del 1963). L'applicazione di ql\lesto prindpio al caso in esame_ rende superflua l'i.l:ndlagline su1le aJJtre censme svoLte nel {Pirimo motivo di gravame e, in particolare, tSUi !Pil'ObLemi sOillevati da[la difesa de1l'amminds!íil"azione rricOITeilite in ordine all'IDdivid!uaziO!lle d'el foro tera.irtorria1mente com;petente, seconidlo i criterli g,eneralii. (vaJ.id!i. jper J!Jultti i soggetti a prescindere dallila loro quailifkazione p!l.l!bblicíISitica), per la de.ciJSiiO!lle delle controV!ersie relart;ive a domande di risareimento danni per fart;to illecito. Con il secondo motivo dii rricqrso si de:nJU!Ilcia la vioilazione e faisa aJPPlicaziO!lle degli artt. 177, 178, 244, 342 e 345 cod. pil'oc. cine, nonchŽ l'omessa e c!lB specifica conJCiiJulsione in tal senso nella fase filil.aJ.e dJe1 giurl!izio di pil"imo g.rado, perchŽ il giudice collegiale ven.ga investito della potestˆ di revocare un ol'ldirum!La del giJUdice :is'tz,urttore ll'ela.tiva aLla decadenza daLila deduzione dlella !Pil'Ova, e che, quind:i, la Seillten.za di primo grado che, esplicitamOOJte o ~icitamen. t conferma tale ordinanza, pu˜ sempre esse:re rifonnata su questo prunto, qualora l'appelilanrte lo richieda con iL'atto di imJpugnazione, ~che !POSsa fam valere aLcuna precil.usione al ~ail"db. Con. qJUesto mezzo di gravame Sii celliSIUII'a una delle argomentazioni svoLte nella senltenza impugu:JJata in Olid:in.e al rigetto dell'istanza forrrm~ ata dalla !parrte appe1lanrte, e !precisamente queL!la parte delJ.a mortivaziO! lle 1con cui si afferma l'i.nJamrmilssibmtˆ, iii. :rito, dell'ímjp!Ugnazione aVV!er.so il [plrovvedimento di decadenza dlella pil'ova. Ma la sentenza non si limitata a >l"ilevare tale inammissibilitˆ; essa ---:-anácorchŽ potesse logicamente asten.ei1Sielllle -ha esaminato anche, nel merito, il.'implugnazione stessa e J.'ha giudicata tnfondata, avendo rilevato -in fatto che si era verificato da parte dell'amrrlJini,sitrazione conven.ulta Ç run radicale ma:dempimento agld oneri legali cirea ila deduZiione della prova conrt:rraria È, ed avenidb ritenuto -in diritto -che da ltale inadelil(IÈmento derivava, ácome giuridica áconseguenza, la decadenza daUa provanel]: >COI1SO del giudizio dJi primo grado, aLla quail.e no:tl si poteva ovviarre in ¥ 1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sede dii appeLlo coo il.'ammissione della prova r1chiesta, percllŽ questa non integrava un fatto Çnuovo e d!ivel'ISo È riapetto a quello sul quale si era svolta la prova avanti al tribunale. Con1iro qruesti argomenti, che -a prescimdere dalle a!Ltre colllSii.derazioni svolte daiJJla Corte dii merito -sono sufficienlti a SOJ.'Il'eggere di tper .sŽ tSOli -tla decisione di rigetto delia !Prova per testi richiesta da1l'arnm:1nilstlrazione mil.itt.are, nessuna $ecifica censura stata formulata dall'attuale ricor.retllte, Olllde 1n ogni caLSo quella deciiSiione non potrebbe mai essere ácaSISata; !Pertanto lll'~azione ricoore!!llte priva di interesse ad :imjpll¨J:}al'e quella parte deUa motivazione deltla sentenza impugnata, che forma oggetto detl secondo motivo di illl!Pugn,azione, sicchŽ tale mezzo di gravame ri:suil.ta linam:mi.ss1bhle. COlli 11 rteroo motivo di ~ricol'ISO Sii dlenu!Ilicia la vioJ.azione e falsa applicazione degli arltt. 2043 e 2697 C.áC., e degli a!'itt. 115, 116 e 345 del codice ,di p!I"'Cedura civile, nonchŽ J.'om.essa e contraddittoria motivazione su un (pUillJto deciJSivo del:la controversia il"eelativo alla sussilstenza di un fatto illecito riferibile atltl'ammiinistraziooe militare. La ricorrel111le, solJ.evarndo sostarnziaJ.meillte una questiooe di giurisdizione, sostiene che, per il principio dlella divisione diei poteri, il com.pol'ltamento dell'ufficiale i:strluttore, al quale era affidato l'Amldchiarico, 1n quanto costituiva tl'esp'Licaziooe di un s:ervizdo millita;re noo !POteva 1n alcun modo ViÛIDJir sifndacato a[ giudice ordinario. Questa cetliSlm"a priva di foru:hun:elllto, perchŽ iJ1. princi.jplio richJi.amato nel ricorso non escLude la ~responsabilitˆ della pubiblica amministrazione per la il.esione di diritti soggettivi, quando q/Uesta xti.sulti l'effetto della violazione dlel precetto gene.rale del !Ileminem ll:ae10.go dei priviJlegi prrevista e51Pres&amente per Çi casi e seCOIIlldlo il.'ordine stabilito dai codici [penale e di procedura penaleÈ. -L'es[presso richiamo a1la rusci[pJ.\ina della \legge penale escluderebbe l'asserita rtac~a abrogaziOille dlel sesto comma dell'art. 189 c.p. in virt del quale ai ~ccrediti dipendenti da ,reato vanno preferiti ti c:rediti assistiti da aLtri rprrivilegi, se sorti anterioxmente. Ma l'obiezione n010. fOilldata. Il} richiamo aJlle dliJsposizli.Oilli delile leggi penali d!eve irnltendersi 'Illecessariamente ilimitato, come riswta anche dalla chiara lettera della díisposizione, all1e norme che SltabiliiscOillo J.'orrune di priornˆ nefli'ambito degli stessi 'crediiti ~ilipen.dleniti da reato. Il rall:Jjgo irwece di tali crediti rispetto ai 'crediiJti priviJlegiati di altra natura ovviamenlte dieterminato dalla stessa il.oro ~collocazione neilJ.a graduatoria dell'art. 2778 Ž.~c., in virt della quale essi vanno rposposti a quelli elencati nei Illl.lmeri che precedono hl ([)J. 7 e vanno preferiti a quelil.i che lo seguono. Ove la prio¥ ritˆ dovesse stabilirsi iDlOill in baoo all'ordine risultante da ta[e coJ.locaziOille, ma in base al criterio cronologi,co ip1revilsto dall'ail.'lt. 189, sesto comma 'c.p.; ll:'inserzione dei crediti in questione nell'ovdine dei privilegi indicati nell'm. 2778 c.~c. &i. svuoterebbe m ogru conJtenwto e si,gnificato, essendo evidenti ~che sono tra loro incompatibili i criteri seguiti dlalle due noo:'IIlle, il'uno ancorato alla causa del: credito, l'altro ail[l'elemento ternrporail.e. Se ~tale ~incompatibilitˆ comporti, ed enJtro qua[]. limiti, l'abrogazidne deHa citata disposizione del codice penale, problema che non :iJnteressa 1specificamenrt;e risolvere ai fini. della IPresenrl:e decisione. A tali fini sufficiente aver clrlarrdlto 1che tale ~izione, nella paLrte iJnJ ooi determ.irna l.lia IPirioritˆ tra ocediiti da Teato ~d: altri crediti privilegiati in base al ~criterio ,crOOlJOilogico, !OOii1 richiamata d'all'art. 2778, n. 7 c.c. Lnvero, poichŽ anche lL'art. 2779 dehlo stesso codtce (plrescmde dall'elemento oconoil.ogico, II1iOill v' dubbio che ílnl forza del suo inequivocabiJle dettato i ~crediti ,garam.tilti da ipoteche rugli aUJtoveicoli devono esse,re in ogni ~caso rposposti ai crediti derivanti da reato, indipendielntemente dalla d!ata in cui sono sorti. Il ricooso va pertanto rigettato co:n le conseguenze di legge . ( Omissis). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILáE 1197 CORTE D'APPELLO dti Trieslte, (Ma,gistra1mrn del Lavoro), 8 maggio 1974, n. 505 -Pres. Zu:min -Rel. Adelman Della Nave -Istituto Naziooaile Previde!Ilza Sociale (avv..ti Ian~Che e VeDJto) c. MIDistea:o della Samtˆ. Obbli~azioni e contratti -Intrinseca natura del rapporto -Inter pretazione dei contraenti -Principio di autonomia. (artt. 1322, 1362 c.c.). ' Lavoro -Lavoro autonomo -Differenza dal lavoro subordinato. (c.c. artt. 2094, 2222). In tema di ermeneutica contrattual.e, il ricorso a criteri rinterpretativi che ptl'escindono dalla com'Uhte intuizione delle parti, quate resa palese dat senso letterale deLle parole, costituisce violenza at vrincipio di autonomia. Nel rapporto d'opera, t'oggetto detta ptl'estaz;Wne rapptl'esentato dalt'opus commesso, da intendersi come risultato delt'attivitd autonoma del vrestatore; messo a reatizzarta a suo rischio; net tavoro subordinato, invece, mercŽ t'impiego dette energie del. vrestatore atle dipendenze det datore di lavoro, si attua t'inserimento det lavoratore netta struttura e neH'organizzazione dell'impresa (l). (Omissis). -L.'aweJ.ruo ~oposto dall'I.N.P.S. si awa'lesa i.nfoo:dato e deve essere reS!pilnJto. BrevemeDJte riaJSSUJinell(do i fatti d!i. causa si osserva che l'I.N.P.S. ha corwenuto in giudizio davliiiliti al Tribunale di Th.-ieste il Meddco Prov~ nciale di queslta cittˆ, dottor Vincenzo Bocchetta, ed liJ. M.irn:iSitero dellla Sam.itˆ per fM" aoce:I'Itare chi dei d!ue corweiliUiti ea:a stato il datore di :Jiavoro di Zarditni Lucia in PTeSICa dall'li maglgio 1964 al 12 dicembre (l) La ásentenza affTonta il tema della posizione giw-idica dell'incaTiiCato ádei ~avori di pulizia dei locali di un uffiácio pUJbblico. La materia della quale la Raássegna si era .giˆ interessata (vedasi sentenza Corte di Appello di Páerugi.a -Magistratw-a Lavmo 28 gennaio 1970 n. 30 confermata da Cassazione, Sez. II, 2 febbTaio 1973 nella Rassegna 1973, I, Sez. III, rispettivamente a pag. 894 e 369) contiiliUa a mantene¥re la sua attualitˆ, attesa la pendenza. di svariate controversie sull'aTgomento. Nella specie, n pervicace tentativo operato dall'listiátuto Assicurativo di alttrarre i'l lt'aprpo!I'Ito in esame nell'ambito del lavmo subordinato col conseguente obbligo del ver.samento dei contributi assicurativi a carico RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1198 1969 per l'attivitˆ lavorativa prestata presso l'Ufficio de'l Medlko provindale e coll\damlJare, dii oOIIliSe~EmZa il convenuto respOliliSabile ai!: pagamenrto all'I.N.P.S. deiJa somma di L. 842.166, oltre alile speseÈ. In quesrt;a sede d'~ello J.a posizione del Medico provilnciale, dott. Bocchetta, nella mstaurata vertenza, cmmai fuori discUJSsione avendo rr.N.P.S. faiflto piena acquiescenza alla dieoiJsi.one del Tiribunallie per q!Uanto lo trigtuaroa. Da un attenrto esame degli atti !balza evid“ell:llte la consiillerazione che, 111ella ~cie, non 1stato áconcluso aLcUIIl 'coln!traltto rdli lavoro col:a;reglgiata relazione del Medico ProVí!Itllciale e deLle pil'ove documentali, tra ie quali 1lJilla dichiarazione ptl'O'('eniente dalla lavoratrice medesima. Mancano :nel 'caso illl esame -il mievo esat!Jto .,.--per la configurazione di nn irRIP!Porlo di lavoro suborLilnato gli indisp.ensabili presu: pposti dlelll'a SU:bOil"di..lliazione (che in UJna ptUbbilica AillJlllliJnruSibrazioiilJe da Luogo al :raJPIPOirto di gera~rtchia), dii un rpreciso orario di lavoro e della posslibili.ttˆ d[ ilrulllig,gere al lavoratore sanzioni rusci(pllinari. I :servizi di tpiUili.zia nei locali de1Le .Ammnd:strazioru peri:fell"1Jche vengono :svolti, di rregola (e 1cosi anche a Trieste) nelle ore in CIUi glli uffici sono chiusi. Fondatamente sostiene tl Ministero della Sanitˆ che il lavoro viene tSVoUo nei modi che a c011ui ~che .il servizio ha assunto sembrano pi OPIPOII't:uni. Non vi rma i>nterferel!l!Za dei presumi Ç s:uperliori È sul lavoro s!VoLto. Manca per.ci˜ il criterio alla subor:dinazione o rappo~rto d d'OIPell'a. Ne coosegue l'escltusione dJel ll'8JIPIP01'1to arssiCIUll'aroivo obbligatorio. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 938 -Pres. Potenza -Est. Pianese -Rizzmto (avv.:ti Bongi.Oltrlo Pincitore e Gor~gone Qua: sini) c. Commissione rcenitrale vigilanza edilri.zia ecOID.OmiíICa e pofPOIlia~ re) (rn..c.), Soc. ¥coop. edillii.zia ÇLa nuova tecnicaÈ in Palermo (avv. Conso) e Milnisrtero dei lavori pubbilici (llli.C.). Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti e limiti del ricorso ex art. 27 n. 4 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 -Ricorso per Cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato -Effetti in ordine alla sospensione del giudizio per ottemperanza -Non sospende -Conferma della mancata sospensione anche nell'art. 37 L. n. 103411971 istitutiva dei T. A. R. Giustizia amministrativa -Decisioni amministrative -Esecutivitˆ Ricorso per cassazione per difetto assoluto di giurisdizione Non sospende l'esecutivitˆ. Per effetto deLl'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che discipLina i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento delL'obbligo dell'autoritˆ amministrativa di conformarsi ai giudicati dell'autoritˆ giudiziaria ordinaria e degli organi di giustizia amministrativa, deve ritenersi legislativamente sancito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 27 n. 4 t.u. 26 gugno 1924 n. 1054 stato ritenuto applicabile anche aLle decisioni pronunciate dal giudice amministrativo; l'art. 37 citato ha altres“ determinato il giudice amministrativo competente (rispettivamente t.a.r. o Consiglio di Stato) a giudicare i ricorsi diretti a dottenere l'ottemperanza della Autoritˆ amministrativa al giudicato dell'Autoritˆ giudiziaria ordinaria e a quello degli organi di giustizia amministrativa; non trova, pertanto, giustificazione un riesame dell'indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui il ricorso ex art. 27 n. 4 per l'esecuzione del giudicato deve ritenersi proponibile anche qualora risulti che la decisione di annullamento stata impugnata alle SS.UU. della Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (1). (1-6) Il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina n:>rmativa sui T.A.:a. -Proponibilitˆ e limiti. Nelle decisioni áChe si annotano sia Ia S'ez. IV che la Sez. V del Consiglio di Stato hanno confermato la tesi dell'ammissibiLitˆ del r1corso ex PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1203 Poich le pronunce degli organi di giustizia amministrativa operano sull'atto amministrativo, in una materia dalla quale escluso ogni altro giudice, le decisioni di annullamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali (queste ultime ancorchŽ appellate ex art. 28 l. 1034/1971) sono suscettibili di esecuzione, cio sono .idonee a produr? áe l'istantanea eliminazione dell'atto amministrativo illegittimo p1tr in pendenza di ricorso per difetto assoluto di giurisdizione (2). II CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 marzo 1974, n. 245 -Pres. Breglia Est. Callabr˜ -CeniD!i (avv. DallaJri) c. Aziendia munidpalizzata mer ¥cato :bngl'loss:o orto:lll'\UlttiJcolo di Bologna (avv.ti RomaJDJeli1i e Gra:ssani) e Ditta Ra:mba1si (n.e.). Cosa giudicata -Esecuzione. -Applicabilitˆ del ricorso ex art. 27 n. 4 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 alle decisioni del giudice amministrativo. -Sussiste. Giustizia amministrativa -Decisione di annullamento -Annullamento dell'atto impugnato -Effetti conseguenziali. Cosa giudicata -Esecuzione -Ricorso per ottemperanza avverso le sentenze del T. A. R. impugnate o impugnabili-AmmissibilitˆSussiste. Atto amministrativo á-Sospensione -Effetti della relativa ordinanza rapporti con la decisione di annullamento -Carattere di transitorietˆ dell'ordinanza di sospensione. Cosa giudicata-Esecuzione-Ricorso per ottemperanza dell'ordinanza di sospensione -Ammissibilitˆ -Non sussiste -Effetti e riflessi sulla Responsabilitˆ penale e amministrativa. Anche se l'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 pu˜ essere appli-á cato per l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo, devesi art..27 n. 4 del t. u. 26 ¥giugno 1924 n. 1054 anche nei casi in cui avvterso la decisione dell'organo giru.dsdizionale amministrativo sia .stato 'Ptl'Oposto o possa esser¥e proposto ricorso per difetto di giurisdizione ~nnanzi alle SS. UU. della CassaZiione. La sentenza n. 938 della 8ez. á1v, inoltre, ha esteso J.'app.Ucazione di taále indirizzo anche alJ.e deci¥sioni dei T.A.R. Ed invero il suenundato orientamento effettivamente ha trovato ap,pUcazione in maniera pressochŽ unifonne in tutta la pi 11ecente giur1spa-udenza del Constglio di Stato. 1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pur sempre tener conto delle caratteristiche proprie ed ineLiminabili di taLi decisioni, profondamente diverse dalle decisioni dei giudici ordinari. Con la decisione di annullamento del giudice amministrativo l'atto amminis~rativo annullato viene posto nel nulla ipoo iure al mD71!-ento Fino al 1969, pm-altro, tutt'affatto con~a!da era il'opi.nione del!l'organo giurisdizionale áamministrativo: Iii .giudizio di ottempera~a, infartti, era riltenuto proponibiJ.e solo nei con:lirOilltli. delil.e pronunce giurisdiziooa:li passart;e in gillldioato (1). L'obblli.go de1l'.Aa:nmi.ni!S'brazione di revocare o di uniformarsi comunque a11a pronuncia di a:Dllllllil!larr:nento dell'atto riconosci.UJto :Hlegittli.mo in ta.nto poteva riteners~ sussistente -secondo la citata ágiurilsrptrrud;enza -in quanto l'accertamento contenuto nella decisione fosse divenuto definitivo e irrevo:. cabile e cio in quanto la decisione avesse effettivamente esaurito H. rapporto processuale, conferendo alia pretesa giuridica del privato dl carattere della definiltirva certezza. La decisione 1'71/1965 della VI .Sezione, in ();llaT'ticolare, in reil.azione al problema della esecuzione deil.il.a sentenza, aveva osservato cihe, poichŽ H t. u. delle iJ:eggi sul Consiglio di Stato e dl reil.wtivo Rego'lamenJto di esecuzione non contengono alicutna disposizione esplioirba in Ol1dine agli effetti del ricorso per cassazione per di:lietto assoil.uto di giurisdizione delle decisioni del COill:si,glio di Stato, doveva trov:are applicazione U principio generale fissato dall'art. 373 c.p.c., secondo ácui il ricOil'SO per cassazione non sospende l'esecuzione deil¥la sentenza IímrpiUgnata. áGiova it'icordare a tale riguardo che per le decisioni del COOJSigJio di Stato non si pone un problema di esecuzione coattiva; il Regolarr:nento 17 agosto 1907 n. 642, áal'l'art. 8, .stabilisce infatti che la esecuzdone di dette dectisioni si fa in via amministrativa, fatta eccezione per la condanna alle spese. Fe11mo restando, dnoiltre, che l'.arl. .27 n. 4 Ha gilllrisdizione amrrndnishrativa in via di interpretazione estensiva (non ágiˆ di applicazione analogica, dato il camttere di eccezionalitˆ del potere .giurisdizionale di merito neil. quale ilo strumeillto in esame rientra) (2), non va llliElP'PUl"e dimenticato cihe anclle nei casi in cui venga coilJCeSSa la prOV'Visoria esecuzione, non rper questo ~brapotersil ritenere ammissibile senza riserve il ricorso di ottemperanza: si rpensi, (l) Cfr. al riguardo Sez. IV, 11 giugno 1954 n. 396, in Foro Amm. 1954, l, l, 330; Sez. VI, 25 ottobre 1955 n .700, ivi, 1956, l, 3, 66; Sez. V, 28 novembre 1959 n. 783, ivi, 1959, I, 1523; Sez. VI, 25 luglio 1964 n. 563, ivi, 1964, I, 2, 915; Sez. VI, 12 marzo 1965 n. 171, ivi, 1965, l, 2, 403; Sez. VI, 25 marzo 1966 n. 286, ivij, 1966, I, 2, 586; Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437, ivi, 1967, l, 2, 1269; Sez. V, 17 ottobre 1967 n. 1178, ivi, 1967, I, 2, 1216. (2) Cfr. al riguardo Cass. SS. UU. 8 luglio 1953 n. 2157 in FOTo Amm. 1953, Il, l, 182 con nota di MIELE; nonchŽ Caáss. SS. UU. 2 ottobre 1953 n. 3141, ivi, 1954, Il, l, 32 la quale ultima ebbe ad escludere l'ammissibilitˆ del ricorso per ottemperanza in relazione alle decisioni su ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per una approfondita analisi della questione cfr. AZZARITI ¥ In tema di proponibilitˆ del giudizio di ottemperanza avverso una decisione amministrativa non ancora passata in giudicato~ in questa Rassegna, 1969, I. 1095 segg. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1205 detta pubblicazione deUa decisione; t'Amministrazione, pertanto, deve adeguarsi senza ritardi aLle statuizioni del giudice le quaLi non possono distinguersi fra esecutive e non esecutive; nei confronti di dette decisioni, infatti, non s'USs,istono i problemi propri deLle sentenze deH'A.G.O., n trovano applicazione aUa materia in esame le norme del c.p.c. suLla esecutivitˆ deHe decisioni dei giudici ordinari (3). amministrativa, si esclusa la possibilitˆ dell'applicazione alle decisioni del impugnato ,comporti per J.'Ammimstrazione la necessitˆ di provvedere al pagamento di somme: in difetto di una decisione passata li.n ~ucHca;to sono le noo:me stesse di -conrtabiliitˆ a rprecLudere la possibilli.rtˆ deLl'áemanazione dei relativi mandati dii pagamento e dei decreti dii spesa; cosicchŽ pensare ana proposizli.one del .giudizio di otteo:nperanza per COIIJSeguire una ta:le finatitˆ, legislativameiJJte rpreclusa, un asSUI11do dn senso tecnico-giuridtco, non rpotendosi procedere all'illllrpegno ,se non in velazione ad artti dd carattere definitiVO ed implicanJti VIDCOili íT'l'eVIOcabli.li per ,]!B PUibblica Amminisfu áazione (3). Del !l."esto le decisioniá del Consiglio dii Stato (come J.e ordinanze di sospensione dei provvedimenti ammi.rustraJti'Vi) sono immediatamente esecutive e possono essere eseguite a pwtiTe dati. momento mcui divengono operanti,, e ~cio dal momento dclla [pUbblicazd.one, ma il'all'rt. 88 Reg. di rprocedlura, che parla di ,esecuzione in via amttninistraM.v;a, va ll.'li:ferito non tanto ai casi di vera e propria esecuzlione (1senrtenze nelle quali conJtenUJto un comando rivolto all'A.mmini,strazdone), quanto piu1ltoiSto ai ,cast, ben pi :fu:-eque:c:ti in tema di ,giurisdizione amministrativa, di annuLlamento dei provvedimento ammdnistrativo, nei quald all'A.mmilniJstrazione spetta solo l'c ottemperanza.: le decisioni di annullamento, infatti, non ~comportano tanto dov~i di ¥ esecuzione ¥, quanto solo di Ç ottemperanza ¥, intesa quest'ultima espressione nel senso di doveri per il:a p.a. ádi Tilpristinaráe ex tunc, in relazione a(H'eff,ertto costitUJtivo delila decisione di ~annulLamento che ha eliminato dal mondo g:iuri:diico il provvedimento amministrativo annull-ato, ila siltuazione giurtdica che si sarebbe av:uta se l'atto ~annullato non fosse stato mali emanato, e cio di adeguare la situazione di fatto alla situazione di dilritto venUJta a prodUTISí, ¥ elimioondo 'dal mondo del reale tutto d˜ che contra!Sti con questa e (l'eaMzzano tutto ci˜ che, iure, la situ~ione di dddtto esige che venga realiJzZJato ¥ (4). Fevme le ásuesposte considerazioni, torniamo alla elaborazione giurisprudenzdaile pi recente. Un mdicale mutamento 'di indirizzo si aJVUJto ácon !l:a decisione della AidunJan:Z~a PLenaria 2.1 maTzo 1969, n .10 (5), neLl!B q'llaile, in consid~one di una asserita diversitˆ dlei sistemi delila grustizia civHe e dehla giustizia (3) A norma dell'art. 277 del Regolamento di contabilitˆ, infatti, Ç la liquidazione delle spese deev essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori ¥; tale diritto acquisito evidentemente non pu˜ essere che quello certo e definitivo e, in particware per le sentenze, quello che scaturisce dalle decisioni irrevocabili, cio passate in cosa giudicata. (4) Cosi SANDULLI, Il Giudizio davanti at Consigtio di Stato e ai Giudici sottordinati, MoRANO 1963, 413. (5) In Foro Amm., 1969, I, 2, 171. 1206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In relazione all'art. 33, secondo e terzo comma l. 6 d;icembre 1971, n. 1034, deve ritenersi ammissibile il ricorso per esecuzione delle sentenze del T.A.R. anche se esse siano state impugnate o siano ancora impugnabili in sede di gravame (4). L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato ha l'efficacia di paralizzare i.pso :ilwre l'atto sospeso come l'an amministrativa, si esclusa la possibilitˆ dell'applicazione alle decisioni del Consiglio di Stato delle rnOl'lllle prev.iste da'l codice di rito secondo Je qualli non possorno essere og.getto di eseoozione irn quanto non passate formalmente in .giudicato ile sen~tenze aV'VIe!l1So le quali ri.sulti :proposto appello, riácorso per .cassazione o per !l'evocazione ex art. 3á95 n. 4 e 5 c.p ..c., o rispetto alle quali comunque non siano ancora deco!I'si i te~ni per la proposmorne di sicffatti rimedli. Tal decisione ha alitresi escluso, fissando un principio di carattere pi gene!I'aLe, l'applicabiUtˆ alle decisioni degli ol'gani .giurisdizionali amministrativi dei principi suHa ácosa giudicata 'stabiliti dal ácodice dd procedura civile .e in parti.colare della a:J.Orma che esclude il passa¥g:gio in g.iudica¥to della sentenza sogágetta a revoca:zJ.ione ex art. 395 ¥c.p..c., n. 4 e 5, ci.A!rn.mjn,istrazione abbia omesso di fare e debba quindd ancoca di,sporre in áadempimento del!La decisione crud si :rif.erisce (13); ecco rperclhŽ non si pongono so aUo strumento áin paroll.a, neppure rperr :Le .sentenze dei giudici or>ddnari; ma questo non atrgomento giuridico. :é in,j;eressante notare che, rp!ressochŽ contemporaneamente alJ.a decisione n. 93>8, 1e SS.UU. deNa Cassazione con decisione n. 21863 del 5 novembre 19á73 (14) ribadivano U rprrincirpio che il giudizio di ottemperan~a, prevdstñ e regolato daJ.l'art. 27, consentito anche nei conf:ronJti deLle deci~ ioni del Consig;[io di Stato purchŽ esse siano passate in giudicato, non essendo sufficiente che si tratti di pronunzie immediabamente esecutive. La seconda e pi !recente delJ.e decisioni che si annotano (n. 245 della Sez. V) del 15 marrzo 1974; essa .conferma in pieno l'indi!rizzo del Consiglio di Stato ed di particolare interesse per al.cunri rprrincipi enunciati in materia dt provvedimenti di sospensione. .&naJlizzando la mortivaZJione per quanto qui occoTre, dato rinvenb:e anzitutto una orig;inaJ.e interrprretazione del termine giudicato, contenutoá neH'ao:t. 27, n. 4, che non sta111ebbe a significare ¥ cosa giudi,cata ¥, ma soloá (13) Cfr. Cass. 25 febbraio 1959 n. 535, Giust. Civ. Mass., 1959, 187; Cons.. di Stato, Sez. V, l¥ luglio 1961 n. 351, Foro Amm. 1961, I, 1424. In dottrina cfr. SANnuLLI, Manuale di diritto amministrativo, II parte IV, Napoli Jovene 1973, 155 segg.; MoNTESANO, Sui caratteri cognitivi e contenziosi del processo previsto dall'art. 27 n. 4 t. u. Consiglio di Stato, Foro Amm. 1963, I, 248; CERINO-CANOVA, Passaggio in giudicato delia sentenza amministrativa e giudizio di adeguamento, Giuris. It. 1970,. IV, 88. (14) In Giust. Civ. Mass. 1973, 1488. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA ¥ ci˜ che stato giludicato, cio deciso ¥ da1l'Autori'tˆ Giuddziaria, e ci˜ con evidente riferimento alle lontane radici storiche de'1l'isti-tuto e alle sue pl'ime formulazioni J.egislative (15). De64 (1<6) se ál'á esp~ressamente posta, risolvendoila in motivaz,ione ácon la considerazione che ¥ ,spettetrˆ aMa prudenza deil giudice, investito peT altro di giurisdiziO[Je diá meTito, scegliere il metodo pi idoneo per evl:tare conseguenz,e irrerparabdU docivantd dall'ordine di ottemperanza lmipartito aill'am:ministrazione ¥: ma a nostro sommesso avviso la scelta o obbligata poichŽ il giuddce noo potrˆ che seguire la via di non imp!lll'tke l'oxdine, sospendendo cosi i[t .gliUJdizio di ottemperanza in attesa dell'estto del rico11so alite SS.UU., non essendo ovviamente in condirz:ione di rigett!ll'e la domanda nel me'l'lito: ed questa un:a corna>licazione che non giova certo a.U.a rapiditˆ del giudizio e áche vertrebbe anch'essa SlicUJramente evi-tata con i'áaUJsp-i.cabiile ri-torno da parte deg.li organi dellla gilutrisddzione amministrativa alla tesi che era giˆ loro propria e che tuttora trova su posizioni decisamente consolidate le Serloni Umte del S.urp!remo Collegio. RAFFAELE TAMIOZZO (15) Cfr. al riguardo la motivaziOIIle della citata dee. 564/1973 della Sez. IV in nota (11); si comunque giˆ ricordato che la Cassazione nella dee. 1563/1970 escluse che il termine ¥ giudicato ¥ possa significare solo ¥ decisione esecutiva ¥. (16) Cfr. nota (11). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottoooe 1973, n. 2580 -Pres. Laporta -Est. Mirabelli -P. M. TavolaTo (diff.) -Ministero delle FLnanze (avv. Stato TaTirn) c. Cecchetti ed altri (avv. Severini). Imposte e tasse in ~enere -Solidarietˆ -Accertamento notificato ad alcuno soltanto dei condebitori solidali -Efficacia nei confronti di questo. L'accertamento notificato a taluno soltanto dei condebitori di imposta efficace nei confronti di questo, anche in difetto di notificazione agli altri. Il debitore, per rendere apponibile ai coobbLigati l'accertamento stesso ed ogni atto compiutp dal.l'Amministrazione nei suoi confronti, pu˜ esercitare i mezzi di cui ogni debitore solidale dispone per rendere apponibili ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui e il creditore (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uin., 18 novemba.-e 1973, n. 2970 -Pres. Laporla -Est. Boselli -P. M. Tavolaro (diff.) -MiinisrtJero delle Finanze (avv. Stato Freni) .c. De Seta (avv. Roosi). Imposta di re~istro -Solidarietˆ -Impu~nazione dell'accertamento da parte di uno soltanto dei condebitori solidali -Estensione de~li effetti interruttivi della prescrizione a~li altri condebitori Esclusione. Anche a norma dell'art. 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, non sono comunicabili p,i condebitori solidali gli atti pregiudizievoli compiuti da uno di essi; pertanto l'effetto interruttivo della prescrizione che consegue alla impugnazione dell'accertamento dinanzi alle Commissioni e che permane per tutta la durata del giudizio, non si estende ai condebitori solidali che ne siano rimasti estranei (2). (1-2) Osservazioni in tema di solidarietˆ nell'accertamento del debito di imposta. La prima pronuncia ~u˜ áconsiderarsi un punto fffi'mo nell'avvio a soluZJione dei var-i áproblemi aperti a seguito deil.la nuova impostazione darba al!la PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1213 I (Omissis). ~ La questia. Essa ,costiltuisce anche una di!l"etta ritsposta a quanti, di ll"ecente, avevano addiiJ:'ittU!I'a ritenuto di ravvisaTe, nelLe affermazioni fatte da Cass. 1357/72, ¥ finallimente un po' di luce nella tormentata vicenda deLla solidarietˆ til'ibutarda ¥ (2). MeritevoLe, invece, di pi diffusa ihlUJstTaz:ione la ,seconda e non meno importante affeTmazi¥one, concernente .g.H áeffetti che derivam.o daH'ammet (l) Ricordiamo qui, oltre a quanto rilevato da BAFn.E (Sui problemi della so!idarietd trbutaria), in questa Rassegna 1972, I, 663, lo scritto di G. AMORTH, Condebitori solidali di imposta e notificazione dell'accertamento, Dir. e Prat. Trib., 1973, II, 13. (2) FANTozzr, nota a Casa, n. 1357j72, dal titolo riportato nel testo tra virgolette, Giur. It., 1974, I, l. 235. 1214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanrto, da wn lato, l'a1ltiviltˆ di dasCIUIIlo dei conidebiJtoli solidalli Ojperatilva nei cOOld“ro:niti degli ail:bri, qualwnque sia hl ll'ilsulJtaJto, favOit'evdLe o sfavorevole, che 111e rpossa derivaroe; dallil'allltro, 'gli accertamenti e g1i aJtti Com[piuti dai competenti uffici fiscali nei confronti di uno solo diei contribuenrti spiegano i lOII'o effetti ancih.e nei conironti dei codbUgati solidaili. Non possono aJPipllka.rtsti. le ncmme di diillt'1tto 'comune, contmsrtanti o 1ncoontpaltibili ,con le pamcolari 'call'atrbedstiche deHa sol1dall'ieltˆ :fuscail.e, e non opera, quitndi, il principio civilisrtico secondo cui in materia di obbliga:zionli oollliJdali iiJe aJttivitˆ compiute da uno solo diei condehi.tori, o contro wno solo di eSSti., rpossono giovare, ma non ill!Uoc:eil'e, agli altri È. Successivamente, !Per˜, arl1bravemo wn !Pil'Ofondo riesame del s:Lstema vigenrt;e,-.condlotto rsullila scol'lta delil.e COil!SiderazionJ. esjpOOite 111eliLa sentenrza dlella Cortte Costituzionale 16 ma.ggio 1968, n. 48, questa COO'Ite, con receruti prOIIlunce, ha ripetutamenJte affermato che Çin mancanrza di una concreta norm.a di diritto posiltivo che sanciiSca l'unitall'ietˆ ed mdis!Cindi'bililtˆ d1elll'obbfliigazione solidale tributaria, vale ail!Cihe per quesrt;a il tere l'efficaclia dell'accertamento per uno o alcuni dei contribuenti notificati, pucr quando la notifica n0111 sia stata effettuata nei conf,ronti dd tutti. Il pit'imo dubbio che pu˜ soit'gere .dai1l'ao:nmettea'e una .e:ffiicada sog,gettivamente ~imitata della obbUgazione tributaria so~da:le che questa possa rimanere limiosrte, con la plt'o! ll'lllllJCia qui impru!glnlata. Con la !Sentenza ora mdiicata questa Corte, muovendo apprunJto dalla riaffemnazione dlel!l'li.inopponibilliitˆ del!l'aocemamenrto ai coobblliga,ti, cui non sia stato :notificato, e rileva!lldo l'esigenza, :i!lllsisrt:a nel sisltema, che l'accertamento acquisti l'efficacia sostanziale di detemniiJJJazione del debito tributario che gli piropilla, lll'ei con.frolllti di turtti i condlebttori, e che si abbia, quindi, ll1ll1 aocectamento rmk:o ed u:niltario, ha riteruut:o che tali 'co:rllsd.derazioni cOitl!ducano necessariamente aJID'affermazione della totale inefficacia dell'accel1tame!llto, notificato a ta:lru!llo soilita!lllto dei condebitori di imposta. Questa Sezioni Unilte nOilJ ritengono dii potere seguke, per˜, la tesli cos“ enunciata. Dall'affermazione dell'Qornbi1itˆ ,dJel!J.'aocertamento a chi non sda stato notificato, non di:s,cen~de, i'lllfatti, necessariamente la deduzione de1la totale inefficacia di questo. Dall'affermazione deil,io della cosd,d'etta sOO.idarietˆ tributaria. Coane, maJtti, l'Amm.ini'Sitrazione pu˜ tutelare iii prop!l'io irnteresse OUJrando che l'aocertamenJto venga a áconosceiliZa, nei modi opportuni perchŽ ISda efficace, di .tutti i coobblli:garti, cosa H condebitore, cui l'accertamento sia rituail.men:te pervel!liUto, ha a disrposizione, pe:r la tutela de[ suo interesse tutti i mezzi che l'ocdinamento pr.edlispone /PerchŽ gli -eventi giuridicamente rilevanrti siano portati a conoscenza d!i col01ráo nei cui confroDJti sono sUJScettibili dri effetti e pevchŽ sia mantenuta integra l'eoordtabilitˆ delle pretese cadlucabili. Tali mezzi va;rmo daLla cOillliiJJilli!cazione di data cerrta e dall'imltimazione rsrtrragiudimale aMa prrqporziorne di domanda condizionail.e ed alla chiamata neil. gi~dizio instawato nei corndironrt:i dell'Amministrazione, ed a]:ltpaiono adeguati a soddirstfare l'esigenza, aprprmto, di tutela dell'interesse del condebitore, mtimato od escusso, a manrtenere il.'esel'citabilitˆ della /Prretesa di regi'IeSSo. L'affetrmaziorne de1l'inefficacia deil.l'accertamento non rnotilicaJto a iruJtlti i ácoobbligati Bip/Pare, irJ:wero non soltanto ctto impeditivo deihla decadenza estens1bi1e al condebitore non notifiácato. Scrive in proposito 11 TEDESCHI (7): ¥ Quanto all'art. 1310, regolante la presC['izione nelle obbligazioni in ~soUdo, esso pu˜ estendersi anche aLla de~ cadenza, poi.chŽ [e rag1Ioni che vi stanno a base non sono peculiari all'istituto deLla prescrizione. Naturalmente, a,Ll'intetr~rU.Zioue, di cui livi pa~rola, va sostituito l'impedimento, con le conseguenze tutte del caso ¥. Leggendo l'art. 13,10 c.~c. nel senso on pro~S~Pettato, si ha che gli ~atti con i ~quali il credi>toTe impedlisce >bi decadenza nei con:f!ronti di nno dei condebilltori hanno effetto riguardo agili a>ltr~. PoichŽ, pe1raltro, si giˆ visto che l'impedimento delJ.a decadenza anche per i .coobbligati non pu˜ in nessnm ca,so trasfrnr:m.arsi lin una pro~roga del termine a disposizione del creditoo:e; nŽ pu˜ va1eo:e -come espo:essamente CJNve~rHto daHa Cmáte CostituzionaJ.e -a far decOTTeTe i.l1 termine peo: ricorrere avv~e~r~so l'avviso di ~accertamento, ne conse,gue che l'effetto impeditivo non !P'Uñ che :vigua!l'da.re i irapporti mterni tra i condebitori, determinando, in particolare, ['impossibilitˆ peT i ~condebitributario alloochŽ, nella formulazione del!l'art. 140 de[!l.a leg_geá organica di Registro (rr.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), ha tesrtruaJmernteá diSIPosto (secondo comma) che Çla presca:izinne dlell'azione del contTibuente o deill'azti.on:e della Filnalllza interrotta mediante d!omanda giudizi~ le, rimane sospesa finchŽ dura hl giudizio promOISISo con la domandaÈ .. áQuesta singolare Slpiegazione del fenomerno (fond!ata cio suM.a congirunzione dell'effetto inrteJ:'ruttivo della domarnda con un effetto sospen' sivo in SlerulO te1cn1c.o) non iP!We !P&ñ posrsa ancooa a:-eggere dopo l'en.trata in vigooe del muovo c ..c., áche, pur codiiiicarndo (i11eil.l'arrrt. 2945, secondo ¥Comma) quella soluzione ¥che, dottrina e giurisprudenza avevanoá dato al p~roblema della decorrenza del nuovo termiDJe di IPirescrrizione nel 'caso in emi ll'internuzione fosrse do~ta a domanda giudiziale, ilo ha fatto tuttavia iJn modo da conferia.1e allla sol!uzti.one medesima Ullla :impo-á 1224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stazione pi linea:re e rigorosa, e tale comunqrue da dtssd{pare i vari dubbi i!lltei'Iplretativi cui la precede!llte disciplina (segnatamente la formulazione dlelll'art. 2128 abr.) aveva dato luogo (Relaz.. al Liblro VI, n. 142). S~curamente indicaUva di questo nuovo orientamento, [peli" la sua evidente COillllessiooe col principio della tassativHˆ dei casi di soSjpelllJSíOille della presoriziooe enUil1ciati daMa Legge (artt. 2941 e 2942), la stessa formu/llaziooe J.etterale della noll"ffia esaminata (art. 2945, secondo comma) nella quale, a differenza di qruanto operato nella redazione dei preoeden: ti artt. 2941 e 2942 e di quanto a ruo tempo O[perato dal legislatore del 1923 nella redazione dell'art. 140 delila legge di Regi!Sitro, il illJUovo legislatore noo adop,era pi -~coo evidente prl'Oposito di maggiore 'tecn~cismo -la espressione Ç la prescrizione rimane sospesaÈ, ma d'ice che ÇSe J'interrruzione avvenuta media!llte uno degli atti indicati dai primi diue commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre .fmo al momento in. ácui passa in giudicato J.a sentenza che defmtsce dil giudizioÈ. Ma, ad avalilare il ripudio di una íipotizzabille cOOJCoa:nitanza, nru caso esaminato, fra fatto intelir'Uttivo e stato dd sospensione o, peggio, di una trasformazione della intel'I'IU.zione iJn sosu>ensione, concorrooo ad avvilso di questo s.e. -ul,teriori e pi decisivi argomenti, e IPrecisamenrt; e : a) sw1 piano !Pl'Opriamente concetltuale, la stes1sa differenrza di :funzioo:re e f'Oilldamento tipico che sussiste fra i due fenomeni: la sospensione mirando a fermare il COl'ISo della prescrizione di :fironte ad uno stato di ose dru qua,le si presume derivi la impossrtbiliitˆ o quanto meno una gravissima di:fficolitˆ per il soggetto di far valere efficacemente H diritto; e la interruzione 1:raendo invece la giustificazione dlegl].i effetti suoi propri dal verifi.carsi di un fatto áche attesta l'energia vitale del dkitto e che bene -come avviene appunto con J.a iiilsrt;arurazioo.e di un giuddzio per l'eserdzio del diritto -pu˜ protlrarsi nel tempo senza discontinuitˆ; b) e, rul piano sistematico, la circostanza che, innovando ríS/Petto alla precedente disciplina, l'art. 2945, terzo ~comma, dispone che, se i~ ;processo si estiil'IJgue (>l'estinzione tien liuog.o, nel llliUOVO codice di rito, dei vecchio istituto della perenzione), rimane :liemmo ['effetto i!lltent'IU!ttivo della domanda ed il llliUOVO [periodo di IPil'escriiione comincia dalla data dell'atto iil'IJterruttivo; ladidove, nel vigore del [precedente art. 2128, si riteneva -come a .suo iluogo accennato .-esattamente il con1:rario, e ["ocesso da[lJ.a stessa instauratoá, nOllJ si verifica nŽ trasfOJ:'IlnaziOille deLla :Lnrt:emtUzione :Ln SOSJPeiJ.ISione .nŽ aggiunta di un {Periodo d'i soSipenJSione aLla mei'Il'UZione della ~escrizione, be:tl!Si una inteNUzione pernnanente deilila prescrizione medesima, d811. momento che la pendenza del processo detel'Illilila il penpetuarsi degli effetti dlella :Lnrt:erruziooe propirli. dlella domanda fino al paJssaggio in giud1cato della sentenza che definLsce ili giudizio. Ed identica soluzione si impone ormai anche in matocia di imposta di a:"egi:stro_.¥per effetto del necessario coordinamento dell'art. 140 della legge 011garuca d'i RegLstro con il sistema, o:r ora delineato, introdotto dal :nruovo codice civiJ.e. Ln virlt del combinalto dLsposto degli arltt. 247 e 248 delle disposiziOJJ. ií del llJUOVO codice, dev¨o infatti ritenensi ~ive di effetto le cause di rsOS(pensione ~eLla prescrizione divemse da quelle ammesse da[ codice, ancorchŽ conrtelnJplalte da disposizioni di J.eggi SIPeciali; ePfPell"tanto la norma del secondo comma dehl'ant. 140 Legge di Registro deve essere irntesa tnel senso che, :inrter~otta la /Pl"eSICTíZíon.e (del!l'azione del COillJtribUJente o di quella della Finanza) mediaa:Jite domanda giudiziale, ~a pendenza del giudizio non costitillsce IPIíô una carusa d!i. sOSjpenSio:ne ma solo un ostacolo allo inizio deJ. decOl'ISo del nuovo teronine !Pil"escrizionale. 1Contrari~ente per˜ a qruanrt:o sostiene il'AmminilstTazione rkoll'll'enrt:e, l'esclusione delll'effetto sosrpernsivo della domanda giudiziale non trae seco, necessariamente ed automaticamenrt:e -e qui sii pa!SISQ ad esaminaTe il secOillJdo dei ques:iáti enilll!cialtli in principio della presente motivazione -la appltcaziOillJe rde1l'art. 1310, /Pl"EO comma, c.c. ovvero la estensione degli effetti mltel'll'IUittivi rispetto ai condebitori solidali della M:niposta, quaJlora ila inteNruzione anzichŽ da run atto del oceditore deLla imposta derivi da un atto de[ debitorre (rneJ.rla specie, opposizione ad ingirunzione fiscale). Ben vero ehe, a oorma dell'art. 141, /Pl"EO comma, dehla Legge di Registro, II:a domanda del conrtribueJn~te intell'll'OffiiP¥e la !PII'eSCT'izione in favoráe di ambe le parti, e qUJindi. anche in favore ˆiehla FinatnZa. Ed [pure vero che la norma ílll esame, dettata nel sistema originario delila legge di registro 'con r~gtuardo al ricorso gerarehico, s:i esrten~ de oggi dopo J.a riforma del contenzioso triibutario, al :ricooso giurisdizionale alle CommLssioni tribUJtarie ed aLla domanda giudiziale. Sen01nchŽ, dal momento che la estetnsione degli effetti :Lntermttivi deLla rpres¥crizione in !Pil"egiudizio di tutti i condebitori solidali pTevista dal dtato pll'EO comma dell'ari. 1310 c.rc. ílll relazlione ailla iporteiSi che la intel'll'!Uzione derivi da u:n atto del creditore, identica efficacia non 1226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO potreibbe essere iriconosciluta ˆJ. comportamenrt;o del cOOlldebitoo.-e se non in virt dii una estelliSione analogica a dletta lfattilsipecie diella citata dii.rstposizioln! e delhl.a legge civile (al.'lt. 1310, primo comma). Cosi posto il ipiroblema, non áritengono queste Sezioni Unilte che ahlo stesso possa darsi soll:uzione affermativa senza arttribuiil"e ahla riferita disposizione dell'art. 141 Le~e di Registro IUlila pootarta che siooramenrte non le 'conviene: quelila do di introdllli'il"e UIIla dell'aga al fonidamEmitale princijpio cui si i~ala discilplina privatilstica deJJ.e obbligaziooli. solidali e che si sostanzia-com' noto-nella :non comunicabilitˆ ai condebitori degli atti tptregiudizievoli compiuti da uno dd essi e nella estensione deg!ti atti vanltaggiosi. Nel riJSpetto del prmcipio ora accerunato, la fattiJStpecie collitem;plata dall'art. 141 Legjge di Reg,iJstro (intetiTuzionedella [ptreiSICII"izione d!ella azione del crediltoo.-e in dilpen!denza di nn atto ptroptrio del debitore) non ptresenta possibilitˆ dii accostamento se non a quella contemplata dall.l'a::rt. 1309stesso 'cod. (riconoscimento del debito); ma questa norma, quand'anche ne fosse cOIIliSelllltilt~ la applicazione anˆJ.ogica a dertrta fattispecie, cc;>nd! uirrebbe egualmente alla soluzli.one lllJegartiva del problema che si esam. ilnarto (se, cio, il irico11So prO[posto da Ullio dei condebitori solidali possa vail.ere ad interrOllltP&e 'la [pll'escrizione dell'azione dellila Finanza anche nei conrfronti degli altri condebiltori). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 mao:-zo 1974, n. 685 -Pres. Leone Est. Elia -P.M. Ou1mu[pia (conf.) -Soc. I.M.V.E. c. Mimstero delle Fiiil!arnze (avv. Stato Sotptrano). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Opposizione contro il ruolo -Azione ordinaria -Necessitˆ del preventivo ricorso alla. Commissione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188, 209 e 288; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639,. art. 22). Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie e solo dopo una decisione definitiva di esse ammissibile l'azione dinanzi al giudice ordinario (1). (l) Deci,sione di evidente esattezza ~e confmme ad un principdo costante (Cass. 11 gtugno 1971 n. 1741 in questa Rassegna, 1971, I, 1153). Per leá altre situazioni in oui eccezionalmente 'si ammette la pxoponLbilitˆ iiiilffiediata dell'azione o'l'lddnaxia (indebito oggettivo, accertamento negativo, opposizione di persona obbligata al pagamento diversa da1l .contribuente) v. nota a Cass. á28 maxzo 1973 n. 824, ivi, 1073, I, 7,12. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1227 (Omissis). -Col primo motivo del ricoo-so la ricomente societˆ denuncia Vliol1.ni, risultanti dal ¥combinato disposto delle no~rme d1 cui agli articoli 188 r.d. 29 gennaio 1958, n. 645 e 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, intendono regolar.e tutta la materia inerente ai rico!Ils!i contro le iscrizioni a ruolo e giˆ sotto questo profilo vengono ad abTogare, per implicito, a ¥termini dell'art. 15 delle dlisrposdzioni p,reliminari ai Codice Civile, ogni norma anteriore, e specie ogni norma prre¥c.edente che riSiUlti incompatibUe col nuovo sistema, per impossibildtˆ di aprpilcazione coiilJtemporanea. Il disposto del citato art. 15 dispá. prel. CC. eonsen.te infatti di coillfigUil"a:re l'abrogazione impilici;ta di una IIl.oo:'lllla d1 legge in ipotesi di ima;Jossli:bilitˆ di con~oranea awlicazione (Ca;ss. 19 giugno 1964, n. 1598) con ail.tra norma successiva. E poichŽ l'arrt. 22 del r.d. n. 1639 del 1936 e il.'a:rt. 188 del t.u. n. 645 del 1958. c01ndizionano il'azione davanti al giud'ice ordinario, contro l'iscrizione a ruolo, al pll."evio esiP'eárim. ooto dei ricOI'ISIí alil.e Commissioni tl'ILbutarie, ne deriva l'aooogazione ima;Jlicita di ogni al!tra norma ¥che invece negasse l'esistenza deLla Çcondicio jur~s ¥ richiesta .dalle sojpra.ggiunte leggi ¥citate, IP¥er impossfubilitˆ di contemrp01ranea aprpil.icazione. !Consegue da tail.i cOIIliSii:derazioni che la IIJJOII"Ima deLl'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, se in ,cOIJJtr.rasto con le sopraggiunte norme degli articoli 188 del t.u. n. 645 del 1958 e 22 del r.d. n. 1639 deve ri.tenersi abrogata, rper ima;Jossibil1itˆ di ajpjpll.icazione contemp01ranea con le nuove norme, per quanto arbtiene alla rprqponibilitˆ incond!izionata dell'azione davansti al giudtce ordinario. La rilevalta inoOillla;JatLbilitˆ obiettiva srpli.ega effetti SiUilla interp!retazione delil.'art. 288 lettera B, t.u. n. 645 del 1958, che ab!roga ilrr.d. n. 560, del 1907, ma fa salve ile diEIPOSíZiQIIlii dgua!l'danti i l'ILcorsi alle ¥commLssioni rtributarie ed ail.la autoritˆ giudiziaria, nel senso che, indtpendentemente dall'abrogazione espressa ope.rata d'all'art. 288, d!eve ritenersi abrogato, imrpliiCitamente, per l'art. 15 dilsiP. att. CC. ancihe la nOil"ffia dell'art. 120, del r.lˆ. 11 luglio 1907, n. 560. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1229 é dnnque esatto iJ. principio, afferma~to daJlla Corte di merito, circa ila iJD.ammissibildtˆ dell'azione giudiziaria, proposto da!lla ricOII'Xente, ed il prilmo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. Col secOilldo motivo di ricomo la societˆ ricol'll"enrte denWltcia omessa motivazione ciiDca nn punto decisivo deLla corntroversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p,,c., per non avere la Corte di merito esaJmiJD.ata iJD. motivazione ila questione sulla attuale aJP!PlLcabhlitˆ d!ell'art. 120 del r.d. 11 J.uglio 1907 n. 560 1relativamernte aJll'ammiiSsibilitˆ deLla azlione rprqposta da essa ricotrll'ente. La censura infondata. DichiaraltlJd!o, con ampia motivazione, ed iJD. rife;rimento alle norme degli articoli 188 t.u. n. 645 del 1958 nonchŽ 22 del r.d.l. n. 1639 del1936, inammissibiile l'azio~ ne per difetto di preventivo esperimento d!ei rico;rsi alle Coma:nislsioni Tributarie, la Corte ¥di appeLlo ha palesemente . rirllenluta ahrorgata, da dette nor:me, la norma del páreced!ente art. 120, per incompatbi.ll:Ltˆ, e ci˜ chdaramenrte risiUlta, come Çiter logico È della decisione, o!IlJd'e non SIUJssiste alcnn difetto di motivazione a termini dell'art. 360, !01. 5 c.rp..c. (Cass. 20 gennaio 1966, n. 257) -(Omissis). CORTE DI CASSAZWNE, Sez. I, 29 ma~rzo 1974, n. 884 -Pres. MirabeLli -Est. Bran~ca,ccio -P.M. Shlocchi (conf.) -ScaTlato (avv. MaTotta) c. Minisltero delile Finanze (avv. Stato Corsini). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie di valutazione -Ricorso per Cassazione per difetto di motivazione Impugnazione innanzi al tribunale per mancanza o insufficienza di calcolo -Differenze. (Cost., art. 111; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost, e il ricorso innanzi al tribunale ex art. 29 terzo comma d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la decisione ,della Commissione provinciale di valutazione, sono ambedue mezzi di impugnazione di mera legittimitˆ che attengono alla motivazione della decisione impugnata. Peraltro l'impugnazione innanzi al tribunale attiene ai vizi della motivazione che riguardano le O'J)erazioni aritmetiche del calcolo e la considerazione degli elementi da porre a base di esso, mentre il ricorso per Cassazione attiene a vizi di motivazione di diversa natura (1). (l) Si tenta di lrisoilve!I'e il'antica questione deLla distinzione fra le due impugnazioni amme,sse contro la decisione deHa Commissione proiVinciale á delle imposte in tema di valutazione, per difetto di calcolo (innanzi al 1230 RASSEGNA DELL'AVYOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Va preliminaTmente Tilevarto 'che l'Amrninisltrazdone delle Finanze ha eccepito l'inammisls:ibiliitˆ deli ricorso, sostenendo che, poichŽ i ,rico11renti si dolgono soltanto del fatto che ila Commisrsiol!le provinciale ablbia detel'lminato il valore dei beni in diiscUJSrsione senza tener cooto di alcuni elementi 'che per le~ge avrebbe~o dovuto forrrna11e oggetto di consi:deramone !SJPeCifica, si in presenza del'l'a demmcia di nn vizio della decilsione impug1nata il quale sostanzialmente si traduce in mancanza o inJsufficienza di 'cailicolo nella detel"'I1in!azione di quel valore, cio in un vizio rtíipiiJco !Per cui dato rivolgersi all'autoritˆ giudiziaria ordinaria in base all'arlt. 29, III .comma, Lr.d. 7 agosrto 1936, n. 1639, ma non ¥colllSntito p,rqpol'il"e hl ricorso per Cassazione, previsto dall'ar.t. 111 deH:a CoStituzione. L'esame di questa eccezione richiama l'attenzione sulla questione se ed entro quali limiti avve11so le dlecisioni pronwnciarte in gra,do di aJP(pello dalla Cagate, con gli interesSJi, sostenendo la iP'l'OIPI!"ia intassabilitˆ sog1gettiva e quella oggettiva degli avanzi di gestione. L'Ammirustrazione delle :ffinanze, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inamm:iJssilbilitˆ dell'azione ápevchŽ l'atto dii ¥citazione era stato notificarto oltre il .termine di sei mesi dal!la notifica della decisione definirtiva diella Commi!sJSione Pll'orvinciale di Venezia e, nel merito, si OIPfPO!lleva alla richiesta dell'attore. ,n TribuJna,1e di Venezia respingeva l'eccezione prel'imimare e dichiarava l'i1legitt:iJmitˆ degli accertamenti tributari con senltell!Za 21 marzo-l giugno 1968 che starta confermata, s:u glravame de!lll'Ammini!Sltrazione delle Finanze, d!ailla Corte di A!Prpello di V enezda con la se:nrt;enza 28 mrurzo 1970, impugnata per cassazione dalla ,stessa Arn.rni;n,i,strazione con due motivi ai quali remsrte con conttrroricorso l'Enite Comunale dii Consumo: eilltrambe ]e rpall'ti hanno presentato memoria e note di udienza. (l) Dopo la pronunzia della Cmte Costituz,ionaJ.e che ha fatto venir meno l'imp.ropond.bhlitˆ della domanda innanzi a[J.'A.G.O. Plrima della pubblicazione del ruolo, consentendo al contribuente l'impugnazione immediata della decisione della Comm~ssione, si era posto il problema della deCOTrenza del termine in relazione alla data della notifica della decisione (Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 534). ¥ Ora si afferma che dorpo la notifica de~Jca decisione della Commissione l'azione .proponibile ma non soggetta a termine áche, ácome per il passato, comincerˆ a decoreexe solo con :J.a ptllbblicaztione del ruolo. Vi in ci˜ una certa incon~enza, ma -in effetti la noo:ma dell'art. 53 del t. u. del 1877 non fonnalmente intaccata daJlla pronunzia costituzionale. Altra questione se ál'iscrizione a ruolo provvtsoria, che normalmente precede la decisione della Commissione, sia rilevante agH effetti del termine. In passato non si sarebbe dubitato che l'iscrizione a ruoilo e il conseguente pagamento, ,sia pur parziale, de[l'imposta, arl pari dell'aprpUcazione della ritenuta, fossero sufiic~enti ad arpirire la strada rper l'azione ordinaria che non poteva e1ssere ulteri()['[Ilente preclusa al contribuente, dorpo la soprav 1234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MOTIVI DELLA DECISIONE Con i dlue motivii di iricorso, l'Amminíistrazione Finanzia:ria d!educe la violazione e la faLsa aJP.P].:i!cazione degli al'11lt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021; 22, quarto c:omma ll.'".d.l. 7 agosrto 1936, !l'l:. 1639 íln re]azione allo art. 120 reg. 11 Luglio 1907, n. 560 e all'acl. 360 n. 3 C.IP.'C. e sostiettle che la .decorrenza rdel !termine per la proposizione dell'azione davanti all'autoritˆ giudiziaria oit'idJi.naria andava ricollegata alil.a notifica della decisione ldlefind.átiva della commíISS!ione tributaa:-ia anche nel caso di is,cTizione a ruoillo (.provvisorio) in 'base ad ac.cel'tamento !IlJOOl d!efinJitivo, a tlJUlla rilevando l'iscriziOille definitiva. Le dogliam:ze ,sono infOI!IlJdate. La sentenza imprugnata ha ,ritenuto ,che non si era verificata J.:a dedotta decadenza per aver l'Ente di cOIJJSumo adita l'aJUJtordtˆ giudiziaria oltre hl. .termine di sei mesi dalla notifica della decisione definitiva della Commissione P,rovinciale, pel'cihŽ iillel caso d!i f:'“P¥ecie, gli imponibili acce~ taáti a carico delJl'E.C.A. d1 Vittorio VEmeto erano stati ]scritti a ruolo rper ála metˆ, in via !Pl"OVVisoria, nel 1962 e SIUCcessdvamenJte, per !hl. rosta, trascorso il termíine di s1ei mesi daJ venuta deci:sione, fino ail.l'i!scrizione definitiva, e ci˜ tanto pi perchŽ la iscrizione a ruolo, se pure a titolo provviiSOil"io, poteva anche trife~iT'si all'intero tdbuto (art. 175 lett. c del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645) s“ che in caso di decisione di rigetto del dcorso del contribuente, poteva non aversi mai una iscrizione a II'IUolo definitiva. Di conseguenza l'azione in sede wdinarrd.a diventava proponibile dopo la rpronuncia della commi,ssione ed era soggetta aJ. termine decotrrente daihla rclativa notifica. Non divemo dow- ebbe essere og.gi il ragionamento ai fini del deCOII'ISO del termine quando prima dclla decisione de1Jla commissione vi sia stata iscrizione a ruolo provvisoria (o aipplicazione di ritenuta) per l'intero trilbruto o una parte di esso, specie se si considera che in tale sLtˆazione solitamente si domanda, come nel caso deciso, il rimborso delle imposte pagate in base al ruolo provviso!rio. La sentenza in esame ha ritenuto di poter sUJperaa:-e ,tali considerazioni sulla base della sensibilitˆ dimostrata dalla Corte Costituzionale per la tutela giurisdizionale del contribuente, ma non sembra che tale criterio sia da condividersi. Una cosa, difatti, la rimozione dell'ostacolo a detta tutela costituita dalla mancata pubblicazione del ruolo, ed altra cosa la rimozione della decadenza per decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo rprovvisorio. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1235 giorno della prubblli.ácaziOIIle del ruolo COIIl riferimento a quello definitivo pubbil.kaJto, nel !Caso in esame, il 5 febbraio 1967, !Pe:' CIUi la citazione del 18 febbraio 1967 era stata notificata nel SJUdde:bto termi!l1le. Infine, il.a sente~ impugnata ha osservato che la decil.aratoria di illllegittimitˆ costituzionale (C.C. 11 lruglio 1969, n. 125) deliL'art. 6, secondo coa:ru:na, l. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E e dell'all't. 22, quarto coa:nma, dl.l. 7 agosto 1936, n. 1639, diretta al riconoscimento della facoltˆ di adire il giud1ce Oll"dinal1io ŽlJ!nche párima della ~scriziOIIle a ruol!o dell'íimjpo.Sita, II10n ha ¥coljpito proprio rpel"chŽ favorevole aJ contribuente, ŽlJ!nche il termine semestrale decorrente daHa pubblicazione dei ruoli, rimaslto in vigore. Lrnvero,_ La Co~~:te Costituzionale ha [pronunciato la illegittimitˆ costiiruJzionale delle citate !Illorme limitatamente alffie parli in cui condizio111:ano l'esercizio dell'azioore dei áCOIIltribuente, rlinanzli all'autoritˆ gi!Uidiziaria ovd!inaria alla IPU:bblicazione dlel ruolo e ail.l'iscrizione a ruolo dell'hn1posta per eliininare un ii.Mnite, costituito da un ingi.UJsrtilicabiil.e ritardo, alia tutela 1giurisdizio:nale del soggetto privato. Per effetto del sistema esistente, a :seguito della cernnata rpronuncia, il termine iniziale per il ricorso al giudtce ordinario stato anticipato r1s1Petto ail.la tpiUibblicazione dei ruoli ai serllsi dell'art. 53 t.u. 1877. L'asSIUinto dell'.Ammdrustrazione Finanziaria che il citato articoil.o, oon riferimento aillla ipiUibblicazione del ruolo come momento iniziale di decorrenza del tel'lmine :semesltrale per adire l'A.G.O., nOIIl ;pone alcuna distinzione tra ilscriziOIIle provvisoria e defindtiva !Per cui dleve farsi ri:lie~~:wento alla rprima, ci˜ deducendo dail.l'art. 120 del Reg. del: 1907, n. 560, non pru˜ essere ~ritenuto conforme al s[Sltema. Infatti, !11lel shlenzio dell'art. 5á3 cit., a seguito della [ll!l"onuncia della Corte Costituzionale, che :stata !Sensibile ailila tutela giurisdizionale del contribuente, deve consii.deransi rpe~~: la .deco[Tenza del ,termine semesrtrail.e per ad!i:l'e il.'A.G.O. la d!ata deLla rpubbUcaziorn:e del ruolo definitivo che assolve alla fUltliZiOIIle di rendere de:fi.nitivamente esigibile il rtri:buto, donde sorge l'interesse processuale del ¥coa:JJtribruente di agire i“!lJ via giurisdizionale. NŽ pu˜ trarsi a!rgomento contrario dall'art. 120 Reg. cit., che S!POisrta il termine di decadenza, nel“la i!Potesi dell'isCI!ôzione :p!l"OV'ViJsoria, alla data della notifiáca della decisione d!efinitiva rpro[pl'io pel'lchŽ da tale norme si desume l'irrilevanza della !Prima iscrizione ai finii della decadenza del diritto di dcorl'ere aJil.l'A.G.O., i'!l quanto l'interesse del contribuente a tale azio!Ile diecor:re definitivamente dal momento in 'cui l'.Amrmi!liistrazione fa valere, ne1la ISIUa d!nte~~:ezza, il.a iPtreiesa lbributaria. PertŽlJ!nto, la locuzione Ç rpubiblicazione del ruolo È usata dalil.'arrt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, per indicare il momento iniziale del tel'mine di sei mesi per ad:li.re ii.'A.G.O. !Per ogni questione Lrig)Uardanrte il debito di iiTllposta deve tintendensi con" riferimento al ruolo definitivo e non a quello rprovv~sorio ~ (Omissis). i l l l l l l l l ' wlirlilftrtlr,lrrrlllliillilillrlfl&~illlrrirrrrii~Jrwrrlflrfil!flril&llllllllllflr@ 1236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 arpll'ile 1974, n. 1057 -Pres. Saya -Est. L,eon.e -P.M. De MaTCo (áconf.) -Ferioli (avv. Mos,chelJ.a) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta di registro -Accessione -Precedente acquisto della costruzione che ha assolto l'imposta di registro -é idoneo a vincere la presunzione di trasferimento dell'accessione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 47). L'atto idoneo a vincere la presunzioneá dell'art. 47 della legge di registro non deve necessariamente essere tale da creare con effetti reali la separazione del. .diritto superficiario dall.a proprietˆ del suolo, s“ da poter validamente attribuire all'acquirente deLla sola accessione immobiliare il diritto su di essa evitando il normale effetto della accessione; sufficiente invece la prova che l'accessione sia pervenuta all'acquirente con atto che, anche se non valido a costituire il diritto reale, abbia assolto regol-armente l'imposta di registro (l). (Omissis). -Riltiene la Corte che il sec0011do motivo del ricoTJSo sti preseillta pregiudiziale, pe11chŽ afferma l'esisteilJZa di un atto di data certa, !Per effetto di registl'lazioillJe, dal quale ;risuLta che la casa stata trasferita, a titolo dii !P[["oprietˆ sUJperJ“iciaria, ad esso Feriali in data aillJteriore al regito di trasferimento deLl'area ,SfUJda quaille la casa cosrtnuita: la Covte d'Aippello non avrebbe motivato in ovd!ine a qu,esto [p'Ulllto decisivo della caiUISa. l. é ovvio che se la censura fondata, ri'Silllta SIUiperfltua l'ii!ldagitne se nella áSipeciale dtsciplina normativa applicabile ai beni del!la partecipa (l) Questa sentenza, al pari dell'altra citata 9 dicembre 1971 n. 3á557 (Riv. leg. fisc., 1972, 1303) si allontana daUe rego[e comunemente seguite in materia di accessione. Non solo per la presunzione ftscale ma anche secondo le nOTme di dirritto comune, laá vendita de'l suolo comprende anche le costruzioni in esso edificate a meno che esse non appartengano ad alt'l"i (lo stesso acquiTente o un terzo) in forza di un tito[o idoneo ad impedire i normali effetti deLla accessione; se il titolo manca la costruzione (quali che possano essere i diritti di credito :fir~ aUJtore deHa costruzione e proprietario del suolo) non pu˜ concepim come separata dal suolo. L'art. 47 della legge di registro, nel.l'eástgere la data certa dell'atto che ha tmp.edito l'accessione, non crea una finzione, ma si confocma al diritto comune. Se cosi , non giova a nuJda il dire che per il trasferill:nento de(Ua costruzione (ma pi verosimdilmente per il trasfertmento stia del.J.a costruzione che del suolo) giˆ stata in passato assolta l'imposta di registro; tutto questo .pu˜ verificarsi. in ogni occasione; pu˜ sempre avvenfre che dopo la registrazione di un atto che per una qua1stiasi ragione non ha plt'odotto gli effetti voluti si stipuli un nuovo atto di eguale contennto, ma oi˜ non basta ad escludere la necessitˆ di una seconda ráegistrazione. L'art. 47 non mira soltanto a gairantire che un'imlposta sul trasferimento della co,struzionÛ' PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 1237 zione agraria di Ceillto, il dirHxto dJ proprietˆ sU!perf“.ciaria JPOssa ~risultare da atti non negoziaH della IP~llltectpazione agraria medesima (avente personalitˆ giuridica). Esaminando rpe:rd˜ in via primaria detto secondo motivo va rilevato che in esso il FeriOOi dedluce dd av,ere acquis,tato la casa da ALbe'l'lto Gal1erani c01n1 rogirto Frignani del l novembre 1923 regisrtrato a Ferrara i!l 13 novembre 1923 al n. 1015, esibito fin nel giudizio di primo grado. Il Gallerani a á rsua voLta aveva a1cquistata la casa da Amltonio Berte1li con atto ll"egistrato a Cento dl 27 noViembre 1919 al n. 315: il'Amministrazione finanziaria, pel'lci˜, a~giunge il Fea-ioli, ha riscomo due imtPOste di trasferimento deLla casa e non pu˜ pretendere ora di conrsideral'lla accesrsione-del SIUolo. per pl'ietendere una nuova imporsrta. Non rilevandlo ifJUltto 'ci˜, sostiene il rdcorrente, la COI'1te d'Alpjpello, oltre a violare l'art. 47 l. reg., ~caduta nel vizio dii omemo esame dii punto dec1sivo o, quanto meno, di omessa o insuffidáente motivazione. Eccepisce l'Almmi!J:ôSJflrazione finanziaria che: se la censura va co!tltsiderata ISOtto tl profilo della duplicazione di imposta, con eSISa mFerioili awebbe rproposta una questione nnova inammissibile in questa sede di legltttimttˆ. Ma replica nella memoria difensiva il ricorrente che la dleduzione ,concer1ne la fondamentale questione di merito, aglitatasli in tutte le fasi del giudizio, circa la sussiste!l!Zˆ di un atto di acquisto dlella pll"opriertˆ (ISIU!Perficiada) deLla casa, di data anteriore aill'acqiUiiSito dell'area sul'la quale la casa stata costruita. venga, pri:ma o poi, pagata, ma soprattutto ad assicurare che con la vendita del suolo non si trasferisca anche la costruzdone. La ráecente giruri;S'pll"U!denza, di,scutendo il problema delle concessioni ad aedificandum, soprattwtto con rifeTimento aLl'agevolazione dei1la leg,ge 2 luglio 1949 n. 408, ha ropetutamente affermato che per escludere che il fabbdcato costruito segua il regime di a[>rpartenenza deil suo1o, necessario 'un atto idoneo a produrre effetti reali, senza deil quale non mai possibile evitare g11i effetti nmmali delJla accessione (Cass. 10 marzo 1971 n. 688; 5 giugno 1971 n. 1670; 19 grugno 1971 n. 1887, in questa Rassegna, 1971, I, 662, 1127 e 139,2); a.l punto che peT i territori sogge.tti al regime tavo~are, stata affe!I'Ili1ata la necessdtˆ de1l'intˆ1Voilatura dell'atto di costituzione del diritto di super,ficie come presUpposto per escludere l'accessione del fab bricato al suolo (14 novembre 1973, n. 3027, ivi, 1974, I, 457). Se dunque, come ne1l'ipotesi, non infrequente, del caso deciso, taluno aoqui,sta un :liabb!I'fcato, anche undtamente al suolo, da chi ritiene ne sia proprietario e successivamente, scoperto che il .suolo aprpaT.teneva ad altri, p~rocede all'acquisto del suolo, in ráeaiLtˆ, e non soiltamo per presunzione :fisca1e, solo con questo secondo atto acquista suollo e fabbiricato, mentre iJ. ip!I'imo atto non servito a nulla. E' quindi logico che ~'ultimo atto l'imposta venga pagata SU/l suolo e suill'accessione, poco ril-evando che su un precedente atto che non ha ragg1iunrto lo scopo sia stato pagata altra 1mposta non ripetibile. 1238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E lˆ COT!te SruJprerna non !pUñ che conrferlrullre tale contenuto della cenJS\Ul'a in esame. Essa aa;>pare aJ:l!c:he fondata. Prospettata, in carusa analoga, nei medesimi rtermin[ (nel ricorso Tassinari E,gon contro l'A.mmirni.srtrazione dehle Finanze), la questione stata gdˆ decisa in Sleillso favo:11wole al contribuente, con [a sentenza di questo s.e. in data 9 dkemblre 1971, n. 3557, ahla quaile entrambe le parti dell'attJuarle ,giudizio hanno fatto esplicito ri:llerimento nella od!ierna discU!Ssione orail:e, senza confutarla. Fu oslservato in dletrta sentenza e deve essere qrui ripelmrto, ltlJOn sussistendo ll"agione di modifkare il xa,gionamenrto srvolto, che la Corte d'A!Ppello ha er:rato quando, inrtel'lpl'letando rax,t. 47 deLla Jegge di regiJSfu-o n. 32,69 del 19,2'3', ha critenuto che tale norma pxestliPIPone áche la po:-oprietˆ SU[perficiaria lSd sta ,,giˆ staccarta da quella deil SIUolo in virt di rogito registrato, si da porlsi .come entitˆ giuridica aurtonoona riSjpetto alla p(l'Opooietˆ del suolo; nel senso che lo strumenrto iPJ\Oibatorio prev:Lsrto diall'acrt. 47 l. reg. debba dimostll"are non solo che ila costruzione perveltlJlllta in precedlenza aJJ.'acquirente del rsuolo, come enrtiJtˆ diJStinta e sáeparata, ma anche me colui che tale ilrasferimento ha ope.rato era il le,gi,ttimo proprietado della costruzione medesiJma, per averJJa cosltirruita in forza di regolare conceSJsione del proprietrurtio del SIUOlo, cihe aveva cos“ inteso evitare il'effetto delil'aocessione. Questa intel'!pretazione comp.lessa e il'igorosa Sjppail'e eccessiva. La nol1Illa in esame vuole evttare le poslSibili collusioni in danno deil Fisco, art;tuabili 'col ddchiarare di acquistare soltanto il SIUolo per essere giˆ prqpll"i.etarioá delia ,cOIStmuzione sovrastante, allo scopo di sfug,gire in pairte all'obbligo triJbutrurtio e sotfu-arsi al ~pagamento dell'imiPOiSta 1sul v:alore tdeilla cOISitiruzione divenendo egualmente propdetall"io ailiCihe di questa per dliritto di accessione. Data questa :f“naJiJtˆ deLla nor1ma, appare evidente che ai fini fiscali ci˜ 'che riileva noo che la costruzione sia stata in precedenza trasferita a1l'acquirenrte del SIUolo con atto valido ed efficace, bensl. che essa Slia pervenrtllta a quest'ultiJmo ácon un atto di trasferimento sul qua/le Slia stata assolta regolarmenrt.e l'i.mposta di xegtstro dovuta. Pel'lcep[!ta tale imposta l'Ufficio non ha interesse e neppure il pOitere di inficiare di nnlitˆ il negozio traslativo reg:Lstrato. Di ¥conseguenza, con riferimento alla concreta fattiJSpecie m esame, poich ,d]ai :rogiti prodotti in causa e regol.armenrte regLsrtrati II"isuiltava ¥che 1la ,costruzione esistente sul suolo oggetto della compravendlita 3 luglio 1956 !Per not. Sotgiu di Cento re¥gí!Sitrato il 23 successhro era pervenuta á, al Fenoli per acquisto fatrtone da Alberto Gallarani con artto cregi,strato il 13 novembre 1923 e che, a sua volta, i.'l Ga1larani aveva a.cquistato la costruzione da tale Antonio Berteilli con atto regirstrato ill 27 novembre 1919, la Col'lte d'Appeillo avrebbe dovurto senz'alitro dichia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR'IA 1239 rare che il Ferioli aveva fornito (la specifica prova 111chiesta dall'art. 47, secondo comma, della legge dii regilsrtro di ciUii. al át.u. n. 3269 del 1923 ed aveva con ci˜ vinto !la presunzione di trasferimento deill'ac,cessione dedlotta da!lil'Arn.mims:trazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 g.itug,no 1974, 111. 1687 -Pres. Giam. nattaSii.o -Est. Caleca -P. M. Seooo (diff.) -Min.i!srt;ero dielie Finanze á (avv. Stato Carbone) c. Soc. Villa Monltaillegro (avv. Tacelli). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze tassabili -Presupposto lncorporazione di societˆ -Si verifica. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81, 100 e 106). La pLusvaLenza, che costituisce un reddito ÇsiUi generis È separatamente considerato nel capoverso delL'art. 81 del t.u. sulLe imposte dirette, consiste neLl'aumento del vaiore di scambio che unoá stesso cespite patrimoniale assume nel tempo rispetto al suo valore o costo iniziale ed tassabile quando diventa certa e definitiva, quando cioŽ si cristaLLizza in capo al beneficiario in modo da poter essere considerata una entitˆ staccata ed autonoma rispetto al cespite p!f"od'-uttore, senza che sia nenecessaria la percezione dJi un corrispettivo e quindi indipendentemente da un trasferimento a titolo oneroso. Conseguentemente, nel caso di fusione di societˆ per incorporazione, si realizza e diventa tassabile la plusvalenza prodottasi in capo aLla societˆ incorporata che si eStingue, posto che in questo momento L'incremento di valore diventa certo e definitivo e non pi suscettibile di variazioni (1). (l) Decisione di evidente esattezza. Per negare la tassabiUtˆ delleá plusvailenze neil caso di regolarizzazione di societˆ di fatto si era sottolineato che con la regolarizzazione iJ1 soggetto resta :identico, pur mutando veste giuxidica, si che non pu˜ paclaiDSi di tra:sfŽrimento'o altro evento che ¥ realiz2ia ¥ l'incremento (Cass. 213 settembre 197;1 n. 2645, in questa Rassegna, 1972, I, 84 e precedenti iJvi ri:ohiarrnati). Ma quando inequivocBJbi-lmep,te il soggetto in C8JPO al quale si focmata la plusvalenza si estingue e si determina una successione a titolo universale, non pu˜ assolutamente esclude.rsi la ¥ ácristalilizzazione. dell'incremento patrimoniale, anche se la SIUccessione ha luogo a .titolo ~atuito. Degna di nota quest'UJ11lima puntlllalizzazione; in passato si era ritenuto che la ¥ realizzazione ¥ della plusvalenza prráeSUip[lone la conversione in moneta del bene (1sent. citata nonchŽ 29 ottobire 1970 n. 2231, ivi, 1971, I, 833 com nota ácritka di A. Rossi); oggi rpi collTettamente si i()Teci-sa che osto deilil'imposrta ia pa.-odJu:zione di UIIl reddito netto, in dalllaroá o in natura, continuativo o occasionale, derdvante da un calpittaile o da 1avoll."o o dal cOTIJcoa:so di ca~pitale e lavoro... È, e~essaníente sancito che ÇcostituiiS'cono, inolrtre, preSIU[plposto dell'imposta iLe plUJS!Valenze e le so,pravvenieruze indicate dai successivi al'ltt. 100 e 106, le ipil.UJS!Valeruze da ¥chirunque realizzalte in ditpendenza dii operazioni Slpeculative, nOIJJchá i premi S'Ili prestilti e le vincite di 'Lotteria, concorsi a ;p!I'emi, giuochi e scommesseÈ, e nei richiamati artt. 100 e 106 del .t.u. specificalto che Ç'concoNOIIlO a formare i.tl. reddlito íl!l:llPOI!libiil.e J.e plusvalenze, com\Pil"esO l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impit'esa ad nn. prezzo ¥sua;>eriore aiL ¥costo lllJon ammortizzato... (art. 100) È e che Çle pl.IUJsvail. enze di W11;hl i beni aru>artenenti ai soggetti :tassrabili iiil base al bilarncio ¥conco11rono a form.are il. [[1eid!dito 1u:njpon&bile dell'eswcizio neJ. quale sono :realizzate, dilstr.tbuite, iscritte in ibi1ancio (art. 106). DaM.e SOiP¥ra riportate disposizdoni di il.egge si desume, RIIlzi.tutto, chela Ç plusvalenza È viene presa in considerazione, ai fini della S'Ila tassabilitˆ con imposrta d'i R.M. nnn quale Ç reddito È inteso nel seilJSo tipicoá dii inC11"Û1mento iPatrimoniale diipendente dalil.'impiego di capirtale o di attivitˆ umallla, ma quale Ç redditto sui generis È -.tanto da essere sepa~ raltamente considerato rn:el capovei'ISO delil.'arrt. 81 del citato t.u. e precisamente áquale aumento del vail.ore di scambio che UIIlO stesso cespiteá pailrimoniale assume nel tempo rispetto al suo valoráe o costo iniziale. Si .dJesume anche che la legge, second'o quanto ormai generalmenteá riltenutto, ha ac1colto, per la tassabilittˆ delil.a plusvalenza, il criterio della certezza e ld'efinitivitˆ, nel senso che il'illliPOS!ta to a1l ce51Pite produttore. é sufficiente, in atLtri te:mnilni, che la plusvafllenza si sia concretizzata. in ben de.t.erminatt˜ valore di scambio del bene e cio che detrto vail.ore si sia ormai 1Cil"isrtal:lizzato in capo al ibenefilciario, senza che s[a necessaria alllche J.a pel'icezione, da parte di quest'ultimo, dii. UIIl coTriSipeittivo_ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1243' N avvel1So quest'ultima argomentazione, varrebbe obiettare che il termine ÇprezzoÈ impiegato meLI:'art. 100 d/el t.u. (.giˆ rlportwto) starebbe a dimostrare che le plus:valeMe considerate dalla legge ai fini detlila im!Posta di R.M. siano so1tanto queLle ~realizzate con un lbrasferimento a titolo oneroso. Infatti, J.'intei'IPretazione logica della nonna in questione, Jilll:duce al convincimento, cosi ¥come ritenuto arn:che da una pa.rrte della dottrina, che il: temniillle Ç (Pit"ezzo È sia sta¥to dal legislatore wSialto quaJ.e sinonimo di Ç vailo:re È, per CIUi [e áplusvaJ.enze devono ritenel1Si tassabi1i con iJm:posta po!I'Ito ma iJl pll'opri,etarlio deilil.'iífffifffiobiile ed un tell'zo; non awUcazioille dell'art. 353 ¥C.p.¥c., iJn relazione a:ll'art. 360 stesso codice. In parlicoilare la ricorren! te d'educe ¥che iii. Tribunaile d'i Torino, aderendlo alila tes:i sostenuta dlaJlil'Amministrazione, aV!eva affermato la natura di estimazione semplice delle questiOIIli :prospettate dal Priotti, attuale resistente, nel suo atto di ¥citazione avverso le :pretese lbribUJtarie dell'Ufficio imposte di11ette di Torri.no e di conseguenza aveva dichiarato ~propolllibi.le per difetto dd giuri!Sdrizione le domande dell'attore. La COJ.'Ite d'Appeililo, ¥con diverb9o avviso, aveva :ritenuto che ila litemvolgesse questioni d!i estimazione coonpJ.essa ed aveva quind!i affermato la giurisdizione del giudiice ordinario; da ci˜ conseguiva ila necessitˆ del rilnvio delle pal'lti innanzi al primo giudice ai sensi dell'rurt. 353 C.{P.c., mentl1e invece, la Corte aveva deciso nel merito la causa. (l) D:eoiJsiOltlJe esatJti,ssiim:a. SeneJa dubbio Uil1Ja questi0111Je di gful['iJSdiZiione quella vertente sulla estimazione semplice o complessa e di conseguenza deve trovar.e pilena .apipi]illcazione l'¥art. 3¥53 c.p.c. qUJaindo ILa giU['isdi:zione neg~ata dail PTimo g-iudlice slia riconosciuta dai!. giudiiJOe dd appeililo (Cass. 24 gli'lllg;no 1965, n. 1322, in questa Rassegna 1965, I, 1058). é poli ¥e'Vcíidente che il IIlUOIVO Q['!dJilr:uamenrt;o ibributM'iio ll0111 ha fatto vendir meno hl princip[o deL dopp[o wrado di .g~iJlmi,sdJizione pe~r queái giuddzii che, VcíiglelllJdo il P!I'eoedelllJte ststema, ernll10 starti :introdoillti CáOIIl azone o~rdiinall'lia comune appuillto itliilla!IlZii ail tl1ibUiDJaiLe. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 124!) La dog.ldanza fOOJJdata. Non v' dubbio che il p~r:Lncipio del doppo grado d[ giJUrr'isdizione con la ~Pt"ecedente ~regoJ.amenrtazione deil. Co111tenzioso triibwta.rio doveva esse~re salvagua11d:ato anche in ~teria ttributall'ia, rper [e contlroV¥ ei'Isie di competenza del giudi¥ce ordinario; e ci˜ valeva anche per ~e questioni di difetto di giurisdizione per esti!rnazione s:empHce come questa Corte ha av:uto modo di affermare (Cass. Sez. Urute 24 giugno 1965, n. 1322). L'attuale revisione dlella discdip:f.ina del Contenzioso tribWtaTio disposta 'con il d.P.R. 26 orttobre 1972, 111. 636, modifica rtale ['egime, ma l'art. 43 del d'ecreto stesso espressamente !Pil'evede, per le con:troversie pendenti, ála possibHitˆ per le parti di ~perire l'azione ,giudiziaria dinanzi ai tdbunali, secondo le dtsppsizioilli dii legge anteriormente vigenti, ovvero di proporll'e iJ. J:'icorso ,pe~r cassazione, sempcr:e che i risp,ettivi rtermimi 1!1001 siano decorsi. Se tale la regolamentazi0111e ltrarrJ.:Sitoria, a maggior ragione essa v1fle per le ¥cause giˆ indziate innanzi al giudice ordinario, a prescindere da ogni tndlagine sulla data di iinsediamento delle commissioni tributarie áChe interessano, oui ISi il'liierisce l'art. 42 delLo stesso decreto e dalil.a quale inizia ad applicailsi la nuova regolamentazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, 111. 2084 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Mililotti (,conf.) -Minisrte~ro delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Trtentin (avv. Asquini). Imposte e tasse in genere -Azione in sede ordinaria -Precedente decisione di commissione -Termine semestrale -Sospensione feriale -Si applica. (l. 14 luglio 1965, n. 818, art 1). n termine di sei mesi per proporre l'azione in sede ordinaria dopo la pronuncia di una commissione di natura processuale e quindi soggetto alla sospensione feriale (1). (l) Con la sentenZJa 18 gLugno 19¥73, n. 1773 (ti:n questa Rassegna, 19¥73, I, 937) fu c:hlar¥ito che ilia sospel!llsLOIIlle :fierdallie applicabdilie ai teo di vail:ore e.srtlra:~neo al cdteii'io dd vaLutazione .oollllteiU(pJ.ato nella legge come parametro iPil'emilllente o esclusivo. Il pall'ametro legale di val!UJtazione qui appliica;bile dlettato dall'art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nel quale si pu˜ leggere :iJ1! !Pil'incipio .generail.e secondo cui la valutazione va effettuata ailla stregua del valore venale iln comnne commercio del bene o diil'itto ogg.etto del negozio al giOII'no iiil cui questo pil'Oduce ˆl SIUO effetto tipico. Non IS:i potrebbe obbiettare che l'al'lt. 15 menziona espressamente i soli trasferimenti di beni o di diil'itti e non ancihe l'estilllzione di questi u11limi, e áche comnnQJUe, per il:'estilllzione deLle servit non si IJ;ltUñ configull'are un parametro foo:tnito dal Ç cOill!Um.e commercio~. La legge ~non ácollltiene nessuna altra di!Sposizione di carattere generale rper la va\Lutazilllle straoodinari:a che pirodru:ca Jia sospe!liSiolllle ,iJell. termilne pea.-l'dtmipuJgtnˆ:ziO!llle OII'Idiilr!Jar.La, non necessario. accerla!re se ]l,PTovvedime!Illto che pa.-OOliUJilJZiia sullll'~ graziosa di m<>d!ifica deil. deeireto ormad defiiJJitivo sia o no ,ooruflell'I!IlJaJtWo, lliasciatndo al giudice di merito il IOOlia:tivo aooer1Jamento, e ammettendo cosi una poSISibdWire stato, e sia rtuttoJ."a, di sessaJI'llta giorni seoondio la Lettera del testo odginario del comma 2, periodo secondo, del citato art. 52. Ma, aJ. contrario, hl. p.rob!Lerri.a della commisurazione di tale temtine sorto per effetto della sentenza di accoglimento della Coote CostituzionaJle, n. 79 del 1961, tUJtt'ora aperto, haá dato Jru.ogo a decisioni non univoche nell'a stessa giurisprudenza di questo CoJ.legio, e si rirpropone in tutta la sua delicatezza a seguito della II'Iecente ordinanza dlella Col'lte medesima n¥. 163 del 1973 che ha operato una coNezione ll:iJmitativa deilila po:ntata dlella ciJtata sentenza n. 79, prOIIlJUi!lJciata nel lonltaino 1961. L'economia de!lla pll"esente decilsion.e non.dmpone al COillegio di risolverlo, ma non si pu˜ 1pil'escdndere dall'ilffiiPostarlo, .gia¥c¥chŽ solo dk:>IPO averne tracciato le linee fondamentali sarˆ \POSSibile col!lisrtatare che ['a[tetrtnativitˆ delle soluzioni astrattamente pil'Q$ettabili non inc~de ~ulLa decisione del caso dii specie. Come :noto, ¥con ila sentenza n. 79 del 1961, :La CoTrte CosrtiJtuzionaileá dicihiall"˜, fra l'ailrtro, testualmente in disposiJtivo l'i1legirttimitˆ cosrtiJtuzionaile in riferimento a.gli avtt. 3, 24 'e 113 Cosrt. Çdel secondo periodo del secondo comma dell'ad. 52 della legge 19 giug:no 1940, n. 762 È. Dal conrtesto della decdsione, nella parte ÇriJtenuto in fatrto È rirslulta che [e orilinanze di rimeS!Sion.e investiva~I~Jo rtutte i!l primcipio del soLve et repete. E nella motivazione (Ç COI!liSiderazion.i in dli:ritto È), dopo aver ricordato che 'Con ála p!l'ecedenrte sentenza m 21 del 1961 era srtata dichiall'ata l'ˆwtegiJttimLtˆ ¥costiche prevede espressamoote tall:e procedimento di col'T'ezione anche riS[petto alle pirOiliUJUce di iiLlegittimiltˆ, richiaJmaJDJdb iJn [plroposito l'art. 30 ~p~riano e secondo comma della l. n. 87 del 1953, rigua,r!dalllte le foxme di IPIU'bbJ:icaziooe del diSjpositivo di siffaJtte sett'lltenze. La Corte costituziOillale, ribadito il prO[pll'lio potere, inldipendentemente daJll'impUilso di parte, di !provvede:re d'ufficio alla cDtV~rezione del:le omissioni e dlegli e:rrori delle sue !pronunzie Ç comunque UJe venga a conoscenza È, ed aa;J~PII"OVata l'iniziativa dii ÇsegnalazioneÈ del Tribunale, ha :ravvisato [a :sUJSISlisrternza del denUJnZiarto errore teSitualmeUJte OII'Idinando che Çil dispositivo dell'a sentenza n. 79 del 1961 venga cortretrto mediante agJgiiUIIllta delle parole Ç liJmitatamente alila parte in ooi im[pOne il previo pagamen.to d!ell'd.mposrt;a e delLa SOjpll'atassa determinate nella OTidinanza de1l'lnitendenrte !Per le finanze È. La cool'dlilnazione delrl'or:dinaJUZa Ç d1 corll'ezione È n. 163 del 1973 con J:a sentenza Ç cortretta È .n. 79 del 1961 non agevole, íJ:llip01l1tando la presa di posizione su questioni dibattute in dottll'ina e c:he S'i riverberano immediatamente SUJl !PiaJno !Pratico della determinazione del.l! termine ootro ooi l'azione andava proposrta dopo l'emanazione della seUJtenza d'el 1961 e f.PiriJma che SOjpii"aggiUUJgesse l'or.dinanza di cONezione illrattaUJdlosi specificamente di stahi.J.dre se ál'azione prO[pOISita nel periodo intevcDtV~rente rfra le due pronuncie (dal 1961 al 1973) olrtre i seSISaruta giortni, ma entro il 'semestre (giusrta J:'in>terpretazionŽ di questo Supremo Corriegio) delbba riten~si tempestiva. Laddove iinvece la proposizione del gravame scavalca il termdne semestrale il.a .ta~rdivitˆ resta incontrovensa a prescindere daMa soluzione accolta. 1262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ed questo, llJPIPlHlto, H caso sottoposto all'esame del Collegio in cui, in meootmento áal secondo .dieCII'eto l'az-ione teiTlJPestiva ¥con riguardo al termine 100.-eve di sessanta giorni mentre dspetto al pmmo !dleC!I"eto taT~diva anche alla stregua del termine lungo semestraJle f1ssato in via intei'!pretativa dalla .girudspruldenza deMa Cassazione. Esilia, pertanto, dalla ratio decidendi Ullla presa di posizione sulle qruesti01ni ¥cui dˆ JIUogo la Oi'dinaiilZa n. 163 del 1973, iLa jprdma che abbia O[pffi"ato Ullla correzione di senJtenza di aecogllimensto. 3. -Nel passare a[la con:Jiutazione deiL primo motivo osserva il Collegio .che, ¥c011111JrariamenJte al!l'assu\Ilito deiL :rtcoi.U"ente, l'orientamento girurd. JEIPrudlenzia1e Idi questo Collegio gli á lPUUtua.limente stfavorevole. E neUe fattiS!pecie giˆ decise la Corte ha giˆ esaminato e d~sa1Jteso le lp['inc.ipail.i argomentazioni ora riprOtposte. Con sentenza delle Sezioni Unite 28 ottobre 1959, n. 3157, si affea:-m˜ :hl :p:rinci!P'io di diritto ¥che in materia di im!PoSita sulll'enJtrata il ricoo-so :per ~revocazione 1contro il decreto deiL ministro non costituisce un ulteriore Timedio ammin:iJs,trativo, sia pure strao:rdinario, ma si ip['esenta come una seffi!PJ:~ce istanza di11etta ad eccitare il potere dii revoca della P.A. ohe non mdd:e sruiL ca;rartrt&e di definitivitˆ del decreto medesimo. E m runa specie :iJn oui era stato árevocato il precedente diec~reto, riducendo l'irn!POII'to della imposta evasa e deii.J.a !Pena !PeCIUllliaria, si escluse ohe il secondo deCII'eto, quaLe atto di r:iJnrulllcia ad Ulll diritto delil!'amministrazione giˆ acqu:iJsito, consentisse la Tiaperlma dei tel'III1i!ni. Ail[a obiezione dell'allora !I'Iicoi.U"ente che, per evitai omette la pubbUcazione. Con sentenza 3 marzo 1972, n. 611 (m questa Rassegna, 19'72, I, 444) l'agevoLazlioOCIJe fu ritenuta aJpipitlJca.biiLe ali subajpipai]Jbi V1ailenJdosli. deiLlo, spesso abusato, pir.iniCiilpdo di co1nne,ssio0C1Je di mezzo al :fiJne. Con aJ1J1lr.a seilltenm 19 novembre 1973, Ii. 3092 (ivi, 1974, I, 681) si dilatava ancor pi la connessione includendo nella agev01La2Jione iLe fideiusslioiilli bancariáe mascdate a:gJd appaiLtaltoll'i come mezzo di .sostituzione (:liatooil.i1JaJtiw) deillLa cauzione deWl'appallito. In nota a quest'mtima ISeil!Jtel!lZia si rileV1aMa 'che iil I"lŽliPiP'OO't<> di ilneire=a .tra il.'atJto tassato e hl fi.Ille aSSUJDJto dallila noo:ma (costruzione dii aurtosJtirlade) non pu˜ conoepi;nsi i1n át~lllli di sempilltce utillirtˆ, ma sop["lattUJtto che iil. beneficio tribut~io, che IIWiDJ nna ag,evolLazli.nne ma un regime sOIS'bitutivo dd abbonamento, in tanto pu˜ sussistere in ,quanto l'atto giova al soggetto tenuto a1ll'1abbonamento ('l'A.N.A.S. o lia sociletˆ COi!JJCessio!l'l.lalria) e non pu˜ mrui abbrialcciare . g1i 'atti che iilJJte~ressano d terZJi e che non infiLui:scono suil. 001st0 delil'opeiDa. E.satt~ente su questa mea si pongOi!JJO iLe pi vecenti prOil.IUIIlZie. L'latto ¥ occOil'II"Ieiillte ¥ pe~r ,pattuazdol!lJe 1deiliLa Legge non qualrmque aJtto aflierenJte, ma sollo queiill.o che, pUII' senza presentaTsi come neoeSISario, sda 1266 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO autostrade ipirevd,s.te d!alla stessa legge; i contratti di a(plpaJ1to e di forlllitma pe'l.' la cosrt::ruzione, man~UJtenzione e gestione delle strade di ctíi sop'l.' a; i conirartti di finanziamento di 'consolidamento, di estinzione e revoca dei finrun.ziameJJJti stessi, com,prese le fid'eiussioni ~estarte dagli Enti P'Uibblici (per iil servizio dei mutui; l'emíI.SISione di obblligazion:i ed i relativi ilnte'l.'es,si, n01nohŽ !g1li atti di 'ces.siOIThe dei contri!bruti (previsti dagli a!l'ticoli 2, 18 e 19 della ipresetnJte leg1ge, sono esenti dia tasse, impo.Site e t'l'ibuti i[Jil"esenti e futu'l'i, spett:mti sia al!l'Era:rio dello Starto sia agli Enti localiÈ. 'é be:n vero che, dtenendo 'che al suba(plpáalto S(pe1Jti lo stesso benefido t'l'ibutall"io dell'rup!Palto, la Corte di mell"ito si colrllformata alil.'ulllica ;precedente pr01nuncia suillla questione della SuP'!.'ema Come (Cass. 3 marzo 1972, tn. 611), ma questo Collegio, rimediltarta ed apjprofotnd'irta la questione, di'avviso ¥che lo iSipirito e Le fim:aili!tˆ della no;rrrna di agevolazi01ne, nonchŽ i [JlrilrliCi!Pi getnera1i m materia di ISIU!bappalto di opere pubbliche, non COirliSentano ,(li affermare che indiscrimtn:atamerute tutti i contratti di subappaLto ;rientrino neLla categoria dei negozi beneficiari delJI:'a11t. 8 in esame. Se vero 1che la elencazione deg1i atti e 'contratti menzionati in dietta norma fatta non a titO!lo rtassartivo, ma esellljpll.ifi:cativo, e che il s'Uibll(Ppa1to -:figu!l.'a sostanzialmente non dissimile dlall'apiPafLto -) sog1getto, per la leg1ge di registro, allo stesso ttrattameruto tributario di quest'ultimo contratto, ci˜ non impll.tca che al primo sda RJUJtomaticamente á estensibiile quaJ.siasi norma ftscale di favore dettata per determinarti contratti di appalto. A prescindere dal carattere di ec,cezio:naUtˆ delle norme di agevo run un l'aJPPorto di s1Jrulmentattitˆ efficiente; ma soprnrotutto i'ag;evoiLaz.ione ha u:n lhlmiCio del contratto di a!PIPailto che esaurosce (Lo Sltl1umelllto negoziale atto ad assicurare il compimento deLl'opera prevista e il raggiungime:ruto del pU!bbilico interesse. L'eventuale 'subappailito sarebbe, quindi, un quid pLuris non indispoosab1le per raggiungere il fine (pUbbUco. Inoltre l'esenzione-di carattere indiubbiamente o.ggettivo, avendo riguardo agli Ç atti e contratti È -mcontrerebbe aJ:liche ánn impl:idto limite soggettivo, giaocihŽ, facendo ila legge riferimento agli atti e contratti posti in essere dall'A.N.A.S. e dailil.e societˆ COIIlicessionarie per la costl1UZione delle autostrade, solo in queste. societˆ o enti dovrebbero individuarsi i destinatari del beneficio; talchŽ, in via di massima, non potrebbero ritenersi mciLusi neLl'agevolazione gli atti posrti in essere da UJ:li soggetto (l'appaltatore) che persegue finalitˆ .sue prO(prie, ultronee e it"lrilevanti il"1spetto al. fini deLla P .A. , NŽ,. peralltro, aLcun SIUfl“ragio alla tesi della SIUISsunzione del subappalto neLl'appalto pu˜ 1tra11si daLle decisiioni di questa Suprema Corlte del 23 marzo 1965, n. 478 e 6 ottobre 1959, n. 2690 che, con specifico riferimenlto aiHa norma dell'art. 14 della le,gge 2 iluglio 1949, n. 408, sull'iiJJJcreme:ruto delle costiDuzioni edilizie, hanno affe~rmato ['estensione mente con ap!plai11Ji ,sepáarati o scorporati; ma neJJ:',amb\Lto dii nn UTIJko 1appail.to, .iJntell'esse solio delil.'imp11esa appa.Jitartroe serv:Wsi de'lJJJa coillliaborazdon,e di a11IDe iffiprese. L'eventuail.e consenso ,aiJ. subapp,aiJ.to dato dailil'a.rpp,aJJtante non diip.ende qumdJi dail!1a oppo!rtUIJJi:tˆ rdii :llar esegUJiil)e un bell"II'a. Iii. dliJvieto deil, J.Iart. 339 poli fundiart:.o su ailtr.e Tlag'iom di tutt'ailrtlro oaraltte~re; teiJ:llde cio ad evitare, al pari del divieto di cessione di credito sancito daH.a stessa DJIOII"'ffia e 'del dliwerto dii seques1IDi 'e dd p.ignoramen1li contenuto ne1l'a!rt. 351, ehe áLe somme spese rovazic:me nessuna indagine starta effetrt:luata dad. giudice dii merito, menJtre il.'im:presa resistente sostiene che, nella specie, il sub8IPIPSlitO era stato autorizzato e dedluce altresi che i lavoll'i. srubappalitati concernevano semplicemente Çmovimeruti di ter:ra È (~consentiti in base al1citarto al'lt. 339), il !I'IiJcOil'ISo va accoLto per quanto di ragione e Ila sentenza irr:upru:gJnata c3JSSiata, coll :rinvio della causa :per :nuovo esame ad aLtro giud~ce, cui atPIPare QpjpOil'tuno demandare ˆ!i provvedere anche sulle spese di questa fase. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 settembre 1974, :n. 24~0 -Pres . . !caridi-Est. Novelli-P. M. Mall'tinelli (conf.)-Ministero Jdielle Finanze (avv. Stato Gallean.i) c. Soc. StOil'ella. Imposta di ricchezza mobile -A~evolazioni per l'industrializzazione del Mezzo~iorno -Stabilimenti industriali -Cliniche -Si estende. (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3). L'a!1evolazione dell'art. 3 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 159.8 sugli .stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia meridionale si estende alle cliniche che, sia come orga7!1íSmi ricett“vi (assimilabiLi agli alberghi), sia come eomplessi di attrezzature medico-chirurgiche, debbano considerarsi stabilimenti industriali (1). (Omissis) -Con di1: priino motivo IJ.'amminisltrazio:ne delle fíil1al!lze .dennncia la viol]azione e fal,sa applicazione degli articdli 3 d.il. C'.!P.S. 14 dicemb11e 1947, n. 1598; 2195 c.,c.; al'lt. 14 dilsposizi<>IIld preliminari al ácodice dvliil.e (per aver afferm.ato, ai fini dell'ao;>plicabilitˆ della esenzione decennale delle imposte dirette prevista da detto decreto !Per gili impianlti (l) Si conferma l'orientamento aperto con la .sentenza 7 febbraio 1974, n. 326, in questa Rassegna 1974, I, 966. 1270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO indusflria(li insrt;aJllati nell'I.talia meridionale, che l'attivitˆ di rma clirui.ca attrezzata per ospitare ammalarti e nrl soltanto per currurli, operi nel campo economico come produzione di servizi ai se:nJSi dell'art. 2195 codi. dv., mentre m ;realitˆ essa essenzialmente attivitˆ di assistenza sanitaria a ilivello professionale intellettuale e la rkettivitˆ non i che un mezLZo oo-dilniato al fine del compimento di quell'attivitˆ esSienziale. La doglianza infondata. Questa Corte ha giˆ avuto mod'o di esaminare ál'ambito di arn>J.icazione del decreto n. 1598 del 1947 ed ha giˆ [pi volte espressto i1 giudizio che J:'art. l, nel comi>J:endere tutti gli stabilimenti tndustdaili, nQQl pu˜ non includere quellli diretti alla produzione dii servizi quali ¥gli alberghi (Cass. 25 maggio 1967, n. 1134), le seggiovie (Cass. 27 ottoib!re 1966, n. 2645). O:rlbene aJ.la srtregua di tale ,giuirisprudenza, il Collegio ritiene, come giˆ le CommiJSisioni Tcirbu.tarie e i ¥giudici di merito, che ile clliniche pos'" sono assimilM""Si agli esereizi albel'lghieri. Ed invero, non, [pUñ esservi dubbio che la cliniea -nella .sua aáccezione ordinaria e il caso di Stpec:ie conforta taJ.e definiziáone rbrattandosli di un eserdzio di n,otevole importanza per IPOsti-iletto e atttrezzature costituisce uno stabiiliimento diretto a permette;re l'attivitˆ di ricovero e ouxa degli ammalati. 'I'rattasi dii un servizio essenziale che, in un ;regime ad economia m~srta, :pubblica e [p:rirvata, e finchŽ l'assistenza non verrˆ diversamente articolata, costit!Wsce insieme agili ospedaili, elemento essenziale della struttura economiáca del rpaes:e e quindi non vi sono motivi pel'lchŽ la norma di agevolazione c:he ha riguardo al!le regioni meno dotate di stabilimenti industrialli, debba aver mteso escludere tali aziende. NŽ !PUñ essere motivo di dubbio il'~ess!ione Çstabilimenti indlt striali È IPOSito cihe ál'art. 2195 cod. civ. chiaramente definisce wndlust'l'iale anche l'attivitˆ diretta alla produzione di servizi, mentre con il termine Ç stabilimento È si fa idferimeruto al luogo e a:il.le attrezzarture dove dette aJttivdtˆ sono svolte. L'indicato cararttere di produttivitˆ di un servizio af:fierisce aiJ:e cliniche quale strumento di :ricettivitˆ dei malati e giUiSitame~I:Lte illi giudii¥ce di me;rito ha distmto i semplici ambulatori dove il'arttrezzatura al s1ervizio del professionis,ta soprattutto per accertamenti dliagnosrti!Ci salvo piccole .cure, dalle diniche dove si attrua iJnnanzitutto attivitˆ assis.tenziale di aJ.J.oglgio degil.i ammalati -attivitˆ che assume una Sllla autonomia economioca rispetto alle [(n"estazioni e ai compáensi dOIVU!ti ai medici -essa srtessa !Pl'Oduttrice di servizi non di natura intelllettual1e compresi nell'arrno;>ia ¥categoria delle attivitˆ indUJStriali di ooi alla citata norma 2195 cod. civ. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1271 La clwca quindi rientra quanJto meno i.:n. !ragione della sua alttrezzatul'a alberghiera tra gli stabilimenti industriooi; ma il. COillegio ritiene che anche vista con ~riferli.mento al complesso dellile sue attrezzature mediche-chimrgkhe, 'COi!liP'iderate nel loro insieme e non con :riferimento all'utilizzazione esclusiva da parle di !UI1 :individuato meca queglli stessd beni e sottoponendolii per la pritma volta 1aid aooerto economico di esso, costituiiSce una specifica caratteristica del bene, la qJUale ~ssume, nel comune commereio, una particolare considerazione. Deriva da ci˜ che l'ao:nmiJnd,srt;razione finan2.iaria, se ha ignorata tale caratteriSitiJCa qualificando il suolo come agricolo, confOO"lllemente ana qualificazione cata,stale, e su tale ,presupposto adidivenuta a coocordato, ben pu˜ in IUIU secondo tempo, avuta conoscenza d'eNa reale natura e ,cOlllsiJstenlla del bene, farla vallere ai fini della modificazione della base !imponibile. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 se>ttemboce 1974, n. 2482 -Pres. Rossi -Est. Saya -P. M. Sei!io (conf.) -Fallilrnento Di So!ribello (avv. Andolina) c. Esaitltoria di Ca,tania (avv. Cascio) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Indennitˆ di mora Natura -Fallimento del contribuente -Irrilevanza. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 194; d.p. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55). L'indennitˆ di mora, che non ha carattere sanzionatario ma costituisce indennizzo, predeterminato dalla legge, per il ritardato pagamento, si distingue dagli interessi moratori sui tributi per la diver~itˆ, oltr~ che deLle percentuali, deLL'incidenza del rita'l"do nel pagamento. Con,.. ~eguentemente aU'inden.nitˆ di mora, che segue lo stesso regime della. imposta, non applicabile l'art. 55' della legge fallimentare ed essa sempre dovuta per il sol fatto .del mancato pagamento nel termine. (1). (l) E.sattamente condiO!Mle il.'131ltra sentenza in patrd. data n. 2481. Decisione da conddv1dea:e pi.renlamente. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1275 (Omissis). -Con il ~imo motivo, parte del secoodo e con il terzo, che vanno áco:ngi!untamerute esaminati perehŽ COI!lJcementi in sosiamz:a un''UI!lJica ¥censura, il r1cowente curatoo:-e del fa.Uimeruto, denunziando la violazione degli artioco[i 183 bis e 194 t:u. 29 gen~~JJaio 1958, n. 645; 56 t.u. 15 maggio 1963, n. 858, 1282 codi. civ. 42, 44 e 55 iJ:egge falliilliOO/tare in relaziOI!lJe aU'art'. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamerute la Corte di merito ha ritenuto 'che dovuta ll.'indennitˆ dd mora sui tributi ammeSISii al passivo dell. fallimento perchŽ detti tlribwti risuLtano iS~CXitti in ruoli SJUCcessivamerute alla dichiarazione dd fallimento. La ácensura non pru˜ trovare accogllmeruto, sebbene stia inesatta la premessa posta dalla Come di merito a base ~l suo ragionamenlto. Non , invero, possibile aderire al riteruurt;o carattere saniZionatorio della indeni.rtˆ di mora, ail. quale, perailtro, l'IílniPugnata sentenza perve: nuta SJUlla base, di u:na mera affermazione, iSienza una !PQ'ectisa !POSizione del problema, che pur stato dibattuto da moliti anrni in dottrirna ed stato esaminato, a fini diversi, tn varie decisdorni dei giudici di merito e d!i questa Corte Suprema. La funzione dell'tndennitˆ di mora non quella di urna san.zione, essendo Ila medesima diretta a ártsareire il dan:no cagiona.to dal :nttardo nel pagamento del tributo con [a sola pecruliaritˆ, comurne perailrtro ad aLtre forme di il.iquidazione forfettaria, che il danno fissato dlalla legge a fP'l'íolri (nella miSJUra di tcenteslimi 1diue per ogni liira tdlel debito, se ilpaga; mento effettuato oLtre il detto rtermine) e qutndli non oCICorre una appo;, ta liqruidiazione. Tale furnziOI!lJe trova con.ferma nell fatto che il.'il!lJdennLtˆ ~ora spetta all'esattore su[le entrate per le quali rtenuto allt'olbblLg,o non ri:scosso ácome riscosso e all'ente dmposdtore per le allt!r'e entrate \~7 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, modif. con d.l. 6 novemb!re 1930, ';art. 56 t.u. 15 maggio 1963, flll. 858, e art. 3 ottavo comma d.P.R. 'rbre 1973, n. 603), non potendo avere detta disciplirna una giu'\ e diverása dalla it'hl.eva.ta natuil'a il'isareitoria .delll'indenni.rtˆ di \uanto essa Û devoluta al sogrgetto che 1S1Ubdisrce il nocumento 0 al ritardato pagamento del tribiUJto (esattore ovvero ente ~entme, 1se si til'attasse di saneione, dowebbe spettare neees~ ~i caso alla pubb!lica amminis.tit'azione. 'l.giungere cihe per a.deguait'e la terminologia alll'essenza .,...:tisrtituto, iii J.egislatoo:-e ha abbandornalto a:e vecchie espil'est ...lliLta di moraÈ (art. 27 l. 20 aprile-1871, n. 192 e rt.u. 29 g'iu .-1902, n. 281) o sempil.icemente Çmul¥ta È (art. 27 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401 secondo il .testo originario) e ha denominato oCl!l'rettamente l'isrtiturto Çindennitˆ di mora È (art. 4 r.d.l. 6 novembre 1930, n. 1465 che ha modificato il t.u. 1401 del 1922) usando poi costantemente tale deno: rn.i.nazdone nellla legislazione successiva; ed in pil'oposiettivamente al'lt. 194 e 30) ma anche nella cohl.ocazi01ne nettamente distinta dalle Ç sanzioni È previdetta dicihiaa"aaZione SOS19000 dl ,oOII\So degli interessi, ai fini dlel con corso, a meno cile i ácrediti non siano grurantiti da ipoteca o pegno ovvero muniti d1 prtivilegi. In proposliito, a parte ogni altro rilievo, devesi osservare che l'inden mtˆ di mora nOOJ pu˜ essere equiparata agli interessi moratori trattandosi di nn istiltuto 1c:he ha fisionomia e caratteristiche pa:oprie, skchŽ non possibile estendere ad esso sic et simpLiciter la dis,ciplina (\et:tata dal legislatore (Per gli mteressi suddetti. I du!'l ist11llllti, invero, se han1no un'affinitˆ di :fum.lzione !PerchŽ :rela tivi alla liquidazione del danno cagionato da inadempimelllto, sono, sotto ili. (Profilo strutturale disciplinati diversamente, sicchŽ non ne possi bile l'equiparazione. Sono elementi diff&enziatori, non soJ.o la diversitˆ di percentJUaile Tispetto agli interessi e il!a possibilitˆ di !riduzione Sie il pagamento av PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1277 viene Û1Illtro il terzo giorno, ma principalmente il fatto che l'indÛ1IlJnitˆ di mora non ancorata alla durata nel ~ritardo nell'adeiriiPiere, mentre gli ilntereSISi sono strettamente collegati al ritardo p!l'edetto. Ne corusegue per effetto dehla rapiditˆ ed ef:l“tcacia dei mezzi coercitivi in tema di riscossione esattoriale, i quali in genere colllSentono il pa:-onrt;o recupero del oredi.to, che l'i1ndÛ1IlJnitˆ di mora vierJ!e noo.'malmente a costituire una misura pi energica degli intereSISd moratori, essendo doV'Uita, dopo il terzo giorno, illlella pereenttuale del sei per cento sru!ll'amm0!111ta!l'e del tributo anche se hl ritm-do limitato a pochi giorni. Indlubbiamente non estraneo a ta[e congegno l'esigenza deLlo Slf;ato alla teiriiP¥estiva riscos~ sione delle imposte per poter realli.zzare i suoi &i istiltuziollW.li, esigenza che determina un maggior rigore nella liquidazione forfettaria del danno e áche in 1sostanza giustifica la sostituzione in subiecta materia degli interessa m oratori con.l'indennitˆ di mora. Questa perci˜ non rientra nella previsione dell'art. 55 della legge fallimeDJtaTe ed dovuta inJ ogni caso per il fatto obiettivo de[ mancato pagamento nei te:rmilrui. stabiliti c:ful[a legge: il fa'hlimÛ1Illto, se vuole evitarla, deve JP!l'Ovved&e a rpáaga!l'e il tributo tempestivamente, e SJe ci˜ omette dii fare, non pu˜ p!l'etendere, al pari di ogllli alrtro contribuente, d!i sottrarr:si a una conseguenza ricollegata dalla leg:ge in maniera automatica e generale al ritardo nell'adempimento. Inutilmente poi il ricorrente iillJS¥iJste su[ principio della par condicio, dato che esso non ha carattere assolurto e deVIe cedere ad una situazione degna 1dii ma,ggior tutela nell'i!llteráesse collettivo dei con!sociati, quale que[la della telilJPestiva riscossione delle imposte. L'esamina.ta doglianza, per le cODJsiderazioni sopra svolte, l!lJO!ll pu˜ quindi trovare accog~imento ˆvend!o in definlitiva la Corte di merito, sia pure con una crráiticabile impostazione de[ pa:-oblema, cornettamente deciso. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE E-APPALTI PUBBLICI(*) CORTE DI CASSAZIONE, 1sez. rm., 12 ottobre 1974, n. 2817 -Pres. La;porta -Est. Lazzaro -P.M. Di Majo (;par~. diff.) -Assessorato dei lavori IPUbbUci della R~gione siciliana (avv. Stato G. Azzariti) aente privato, o 'addirilttlllra, emme pure stato affeiriPiato (Coo:nm.. min. pair. 12 mag@o 1970, n. 1797, Arb. app., 1972, 147), di reg&ame i criteTi m maniera dif:llorme da1ila rpirevisione normativa. In tal.e valurtJazione non appBJ['e rper˜ áco pocta!Ua poteva attribUJLrsd a!Lla :liacollitˆ del patto contrario (dn coerenza COiil :il ipil1íincipio .se¥condo cui J.'applic:abiilitˆ deilila revlisio! l1Je dei pil"ezzi pii'escinde da pr¥evlilsWnd ne,gozlliali) se !l1!0n qiUJelláa di esc,ludooe del tutto Ll'amm1ssibillitˆ stes~ dellia revisione. L'a.ttribuziiotne di un diriátto ásogg.etti.vo in argomemo .potrebbe quindd tutt'al! pi ipotizzars¥i (ed m taJ sÛ!11Jso risulta dn effetrti riconosciuto dalla COJrlte di cassazione) nei soli ildrrnilti m cui &a ammdssiJbil'e La faooltˆ de1il'.An:nmindstil"azone di conceder áe ila 11evisionáe dei prezzi, iiJJeJ. ásenso ácio cheá Ll1a possibilitˆ di procedere BJiLla Tevdsione (d!n dpotesi facoJ!Uatd~a) sia limJv,ece contr>attuailmeme concordata come contenuto di un diritto sog.gettivo dell'arppaJtato!l'e, ma sempr. e senza deroghe a!Lla discirpli!11!a legale. Secoil1Jdo cciterdo deil tutto ana¥logo a quel:lo Ž1JPPllcato a prop.osil1lo deil.L:a quilnrt;a e sesta massima del,La decdsione iln Tassegna, semb1t1a dováersi dnrflattd lriteiiJJÛre che o~deroga aiLla disclipllina legale della revisione, per il fatto stesso che giˆ tale disciplina di caratte áre eocezioiiJJaJ,e, ir1su1terebbe in v1ol.lazione deil rpri.ncipdo genexaJ.e delLl.a invariabilitˆ dei pr-ezzi negli appal.ti pubblici: ed H fatto che taŽl.e p!l'incipio sia Žri.masto ne1La sostanrzJa supooato ,dalLJ.a vigente discipllina suLla re¥vi,sione dei proezzi, cosrtituisce ulrteriOil"e motivo per COIIltenoere IIJJÛi soli :Limiti J.e,gaU ogn1i de:roga, e non áceil"to ragione per ;privar.e iii. princ1plioá di ognd sua concr. eta rdlevanZJa. ln argomento, ¥ed dn senso ¥contil"ardo BJI.l'orden1JamÛ!11Jto giu:risp:rudenzi,a[e, cfr.: CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 19á71, pag. 696; !ANNONE, La revisione dei prezzi contrattuali e la clausola del patto contrario ne7l'appalto di oo.pp., Riv. amm., 1970, .pagg. 453 áe segg.; nel senso che la re PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1281 la norma assicuri in modo diretto ed immediato la tutela della posizione soggettiva del privato, con ci˜ riconoscendo che l'interesse di cui si tratta prop'l'io ed escLusivo di costui ( 3). La estensione automatica della legge nazionale al territorio della Sicilia si verifica soltanto nell'ipotesi in cui dalla Regione siciliama non siano stati esercitati, in una determinata materia, i suoi poteri di legislazione esclusiva, mentre, ove la Regione Li abbia esercitati, le modifiche della legge nazionale non possono che riferi1ási alL'ordinamento statale, spettando alla Regione di vagliare l'opportunitˆ di modificare eventualmente la propria legislazione ( 4). La regola introdotta dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, per cui gli interessi legali sull'importo riconosciuto per la revisione dei prezzi negli appalti pubbli,.i decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, di carattere eccezionale, sia perchŽ deroga al principio di diritto amminist~rativo secondo cui i debiti pecuniari deLlo Stato producono interessi a favore dei creditori solo dopo che la spesa sia stata ordinata daLla competente amministrazione 'con l'emissione del relativo titolo (art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sia perchŽ in contrasto con il principio di diritto comune per il quale, nello stesso ordine :di idee, i crediti pecuniari fruttano interessi soltanto quando siano liquidi ed esigibili (art. 1282 cod. civ.) (5). Il criterio di decorrenza degli interessi suU'importo della ráevisione dei prezzi stabiUto dall'art. 3, terzo comma, del d.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nel testo modifimto con la legge 9 maggio 1950, n. 329, V]Sl()ne costituisca una eocezi,o~ne ail rpdnctpio deli1a invania~biHtˆ dei prezzi conwattuali, dr., ~n pa!I"ticoiLall'e, CoM. all'b.. 21 ádwembll'e 1968, Arb. app., 1970, 129; v. pU!re, sull~a rpol"11ata del patto contl'lario, SANFELICI, La revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche e un recente pare.re della Commissione consultiva ministeriale, Riv. amm., 1968, pag. 337 e segg.; Dr GIOIA, Facoltˆ di deroga aLle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche, Nuova rassegna, 1967, rpag. 2786 e seg.g. Nel senso ¥che 1a rev1sione ded prezzi non si applica ad álavori arprp¥alta¥ti dalle Ferrovie dello Stato, cfr.: Cass., 26 ottobre 1970, n. 2168; sulla giurisdiZJione de¥l giu11:iice Oll"dilliail'io ¥a oonoscere deLla controvel'ISia sulá1a esisterrwa o meno di t1lil ddtritto so~ge111Jivo al'1a ['!e'Visione, cfr.: Con-s. Stato, sez. IV, 3 luglio 1973, n. 6fjg, citata. (2) RilleV1anrte -ed áesatta áaffermazione di rp:r1ncirpio, di cui non co;ns.tano práecedenti. (3) Iil rprindrpio enunciato neLla massima costituisce, come noto, consolddato Cll'iotez,io d~ á~scxliminazio;ne in tema di ~iu;r.1sdizione; conf., da ultimo, Oass., ISeZ. UIIl., 11 .giu~ 1971, n. 1742. (4) Conf.: Oass., .sez. nn., 22 dicembre 1971, n. 3739. (5) lil prmcirpi,o ¥cond“erma á1a Vla!LiJditˆ di quanto osservato, in nota alla sentenz,a 19 novembre 19173, n. 3089, delia Corte di cassazione (in questa Rassegna, 1¥973, I, 1194, v. pag. 1W7) .sul ¥Call'attere eooeziOin!l!le delle norme pveviste, in favore dell'appaltatore, in tema di mte[';essi Slllli paágamentd. 1282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non si applica per i lavori appaltati o concessi nella Regione siciliana, e di competenza della Regione o degli enti pubblici locali (6). é manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituziona le, in relazione aLL'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana ed in riferimento agli articoli 3, 5 e 42, terzo comma, della Costitu~ zione, delle leggi regionali siciLiane 28 dicembre 1948, n. 50 e 23 otto~ bre 1964, n. 22 (7). Ai fini della esclusione del diritto di rivalsa dell'imposta generale suLl'entrata, a concretare l'equiparazione allo Stato Çad ogni effetto 'fiscaleÈ, di un ente determinato necessario e sufficiente che l'ente medesimo sia costituito, rispetto al tributo, nella identica posizione dello Stato, vale a dire che sia allo stesso attribuita la titolaritˆ del tributo (8). n diritto di rivalsa previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge istitutiva deLL'imposta generale sull'entrata non esercitabile nei con fronti della Regione siciLiana (9). é manifestamente infondata la questione di legittimitˆ costituzio nale, in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, della legge regionale siciLiana 22 marzo 1952, n. 6 (10). (6) L'esaruriente e coovialJoenJte motirvazione adotitata norn consente dubbi sullJa vaildiditˆ del principio. (7) Non oons1laino precedenti. (8) Conf.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 15 gennaio 1973, n. 117; Cass., sez. un., 25 febbraio 1972, n. 565. (9). Suili1Ja questione, e con dii ásoLo precedelll1ie COlli1Jrario deálla se.ntenza 5 d:iJcemooe 1970, n. 2567, :l'ortierntamento deLla Col'te di ca!Slsaziiorne pu˜ dirs~ ormai c˜nsolidato; cfr.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 24 gennaio 1974, n. 190; 15 gennaio 1973, n. 117; 9 novembre 1972, n. 33f>l; sez. un., 25 febbraio 1972, n. 565; sez. un., 8 febbraio 1972, n. 311; 9 febbraio 1970, n. 300. La esattezza della soluzione stata nella decisione in rassegna ribadita, in aderenza all'impostazione sostenuta nell'interesse della :ricorrente Amministrazione, arnche con rigua;rdo alla posmone della Regione siciliana nell'ordinamento costituzionale, tale da costituire autonoma giustificazione della impossibilitˆ di esercitare nei suoi confronti il ruritto di Tivalsa. c Si pu˜, quindi, tronquinamente affermare-conclude infatti la Corte di cassazione-che, in virt della sua posizione soggettiva nell'ordinamento costituzionale dello Stato, la Regione siciliana subentrata, con carattere di generalitˆ, in un complesso di posizioni di diritto tributario tipiche deLlo Stato, per cui, anche se le norme che hanno disciplinato tale subentro non ne hanno sufficientemente delineato tutti gli effetti, non pu˜ revocarsi in dubbio che tutto ci˜ riguarda no.n soltanto la titolaritˆ delle entrate, ma tutto L'insieme dei rapporti inerenti, fra cui, necessariamente, in relazione al pi volte citato terzo comma deLl'art. 6 della legge istitutiva dell'i.g.e., anche il privilegio di non essere sottoposta aLl'obbligo delta rivalsa di tale imposta negli stessi ,limiti entro i quali non sottoposto lo Stato ¥. (lO) Non COI!llstarno pDecedenti. In teTmini analoghi a quelli della decisione in rassegna risultano le sentenze 28 ottobre 1974, n. 3201 e n. 3202, :rese dalle sezioni unite della Corte di cassazione in altre due vertenze tra láe stesse parti.. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1283 (Omissis). -l. -Il riCOI1SO principale aell'Assessorato Regionale dei LL.PP. della Regione Siciliana e quello incidientale del Costanrtini devono essere triuniti, perch proposti contro Ll.a stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). L'unico motivo nel quale ISi ai'Iti:coll.a il riconso mcidentale del CostanJti: ni deve essere !preso in esame con .carattere di lpciori:tˆ, in quanto, bench proposto conldizionamente, per il caso che sia riJtenuto meritevole di accoglimento il primo motivo del :ricOl'SO avvel1Sario concernente il diritto agli dnteressi sull'importo ~revi::si.onale dei prezzi dello a:ro>alto, solleva una questione di giurisdizione, la qua!re questione ~egiudizialle rHevabile anche di'ufficio che ;rende priva di efficacia la condizione apposta (v. Cass., sez. un., sent. 24 marrzo 1969, n. 934). L',eccezione ácosi proposta, che, ponendo in discussione i IJ.imiti deLla giurisdizione del ,giudice ordinario, ha determinato ila rimessione dei ricorsi a queste Sezioni Umte, , per˜, priva di fondamento. Secondo il Costantini, le nOl'me nazionali e quelile regionali che disciplinano l'istituto de'lila il'evisione dei prezzi dei pubblici atp~paliti atttribuWscono alla pubblica amministrazione, in via del twtto dt:iJscrezionale, il [potere ,di dare 'Corso alla revisione, co:sioch, da tali norme, non possono ,scaturire, a favore degli impre'nditorri, diritti soggettivi perfetti e, conseguentemente, la gimisdizione suUe relatdve controversie noo compete al giudi-ce ordinairio, ma a quello ammini:strativo. Senonch\, se putre esatto che, sia sulla base della dliscipUna data in sede naziooale dal citato d.LL.C.p.S. n. 15,01 del 1947, !l"atificato e modificato dialll.a l. n. 329 del 1950, 1sia sulla base deUa ddlsci!PJ:ina d!ata in sede regionale dalla legge il'eg. Sí'C. 28 dicembre 1948, n. 50 e dalla J:egge reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22, non sembra potoosi contestare la natura d'interesse della pretesa del ,privato diretta ad ottenere dalla pulbblica amministrazione il .procedimento di ~revisione diei IP'l'ezzi degli appaliti deLle O!peire pubbUche (ill cui contenuto patlrimorniale non pu˜ costituire da solo elemento decisivo per affermare la natwra di diritto sogg~ettivo), configlurandosi la revisione come una facoltˆ dell'amministrazione pubb!lica il cui ese.I'Icizio Ile affidato in funzione di un apprezzamento equitativo di 'complesse oircostatllze, da 'condluTtre in viSita delle finalitˆ 1sue prroiiJirie ed in relazione. al soddisfa'Cimento di pubbJlche esigenze (a meno che non sia espressamente COll!Ven.uto, iJn sede contratI! Juale, che, verificandosi determinate condiziooi, si dowˆ (procedie!l"e aJ.la revisione dei rprezzi, nel quel caso áso1tanlto la [pOSizione del privato si configura .come diritto soggettivo -v., in al'g., Cass., sez. un., 26 marzo 1968, 111. 933), deve tuttavia, osserval1Si .che nella specie non: si discute affatto di una pretesa del rprivato di ottenere l'apertura del IP'ro' cedimento di revisione, ma 'che la controver;sia s'incenttra, neiJ: pacifico presUJpposto áche la revisione 'Stail:a ac,corda,ta e che Iii ~ocedimento si 1284 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO concluso favorevolmente all'iiinrprenclitore, SJU1la !ben dJiversa questione se .sussiste, o meno, in capo a quest'uLtimo, un diritto soggettivo, ttute“l. abile davanti all'autoritˆ giudiziaria ordinaria, alla CO!fresrpoo.ISii.one d~li interessi nella miS!tm'a iegalle sull'irnporto della liquidatagt];i differenza, a fail'e rtemrpo dal!la data di aprpirovazione degli atti del collaudo. La risposta al quesito, cosi i!dentillcato e precisato, non pu˜ esseTe dubbia. Premesso Cihe la giurisdiziolllle va determinata con riferimel!llto all'oggetto delila ácontrovelt1sia, in base cio al petitum soslta.nziaJ.e, caratterizzato dall'iánteresse fatto valere in concreto indipendentemelllJt.e daUa proSJPerttazione delila rpalt1te, ll.a norma su cui la domanda del Costantind risulta fondata (airt. 3, ácomma .terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, modi:!'. dalla leg~ge 9 maggio 1950, n. 329), il crui tenore testuale che Çdorpo un anno dalla a.tprp["ovazione degJ.i atti di collaudo decor:rerarnno gli interessi il'egali a favore dell'imp~resa sull'importo do'VIUito per ila revisione dei prezziÈ, appare tale da assicu:raa:-e direttamente ed immediatamente la ¥tutela della posizione soggettiva del privllftoá, !nel senso che, una volta riconosci!uto a favore dell'appaltatore il1buon fondamento d'ella chiesta revisione, da ci˜ stesso deriva, al di fum-i di ogni potere discrezionale della pubblica ammillllistrazione, il diritto ana come1S1p0111Sione sul!. TJelativo ammontare degli inJteressi legali, con la decorrenza sopra precisata. é, illllfaonsione di intere,ssi., 'come, invece, in 'sedie nazionale, ha fatto la legge 1n. 329 del 1950, che, neill ~atiikare tl dJLC,p.S. n. 1501 del 1947, ha tntrodotto 1n ;proposito H rioor.dato terzo comma sul quaTe la sentenza impugnata ha basato la d!edsione d“ condanna. Infatti, p~osegue l'a:s:ses:oorato ;rtconrente, avendo la legge reg. stc. l lu, glio 1947, n. 3, d!iJspos:to ~che, fino a quan!do l'assemblea regj,onale non abbia d!ive11samente dilsposrto, continua ad appli.tcami la legislaziooe dello Stalto tn vigore al 25 maggio 1947 ed avendo Ila Corte Costituzionale prectsato che ,fino a quando ll.a Regione siciliana non si sarˆ avvalsa della potesta legislativa, anche esclusiva, collltinuano ad a;ppUcalt'ISi. nel territorio della regione le leggi dello stato, deve essere tenuto !Pl'esente ohe sooo starte e:rnan:a:te due leggi ~egionali (la n. 50 del 1948 e [a n. 22 del 1964) che haánno regolato la materia, per cui il concreto esercizio dlella potestˆ legislativa si avuta, con la cO!llJSeguenza che, essendo la legge del 1950 intervenuta quando la Regione siciliana, in .tema di revisione dei prezzi degli a~p~PaLti delle opere pubbliche, si era giˆ avvalsa deLla sua potestˆ, non! vi da colmare aLcun vuoto l~g1slativo con l'apporto della dtsci(plina nazionale, anche se la legge regionale del 1948 e quella del 1964 noo hanno dettato ~cuna norma specifica circa la decorrenza degli tnteressi legali in deroga al (pl11incipio generale, ac~co1to daLl'art. 270 del il"egolamento dii contabilitˆ del 23 maggio 1924, n. 827, in forza del quale, cooformemente all'art. 1282 c.,c., i debilti pecuniari dello Stato p11oducono interessi .solo dopo che lLa spesa sia stata ordinata dal!J:a ICOilliPetelllte amministrazione con l'emissione del it"elaJtivo titolo. Il motivo fondato e deve essere accolto. La :sentenza della co11te di Palermo petil"Venwta all'accoglimento della domanda d!el Costantini nel preSIUIP!Posto che la diásposizione dell'art. 3, 'comma terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nel testo modificato; sia applicalbile anche nel át~rriltorio della Regione sicdliana, in quanto le leglgi regionali con ll.e quali la detta RE!Igione, avvalend!osi della potestˆ ll.eg1sll.ativa esclusiva in materia di lavori pubblici, conferirta dalll.' art. 14 lett. g dello Statuto ~eciale, approvato 'con r ..d.l. 11 maggio 1946, n. 455, convel'ltiJto in legge costituziona~e con leg1ge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, ha legiferato emanando !P'l'˜prie norme circa l'istituto deNa revisione dei .prezzi di a~p~Palto d!elle opere pulbbliche, llJJOitl ha,ll!no -come pacifico in ca'l.llsa -dettato a.J1cuna disposizione, n negli a:r:tt. 5 e 6, rispettivamente corrispondenti al ricordalto al'lt. 3 dlelJJ.a [áegge 1286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nazionale, n in almm altro degli articoli di cui risultano formate, circa g1:i inJteressi in parola. 1n altri termina, nella materia specifka degli interesrsi, 'che l'oggetto delrla ácontrove11sia, la Regione non avrebbe eswcitato la sua potestˆ legislativa, onde la lacuna che ne deriva dovrebbe essere colmata mediarute la legislazione vigenrt:e derllo Stato im. virt della forza espansiva dii qruesrta. Ora, se pure esa¥tto che -malgrado u:na certa corrente dottrinale sia delraru,torevole avviso 'Che rl'arlla norma cosrtituztonrale attlt'ibutiva delila competenza ilegislartiva esclusiva a favore della Regione sicHiana r.scaturisrca un effetto preclusivo dell'efficaIPliCal1Sii la legislazione dello Stato in vigore al 25 mag,gio 1947), tUJtrtavia ile stesse decisioni, e, in seguito, la sentenza n. 21 del 18 marzo 1959 della cor,te Costituzionale, hanlno chiadto che la legislazione esclUrSJ.va, attribuita alrla Regione sticillian.a, sarebbe ;priva dii valore giuridi-co se non s'intende :nel slenso che le leggi dello Stato ~concernenti una delle indicate materie di cui all'art. 14 Stat. reg. rsic. noln hanno efficacia nell'ambito d'ella Regione predetta qualora rsru tme materia siamo state e~te dall'Arsseniiblea regionale no:rnne legislative che, n.el rispetto .dei limiti rposti alla portes/tˆ i:n questione, abbiano rego1ato l.a materia autonomamerute. In quaruto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie atrtrlbruite alla legislazione esclusiva assumono l'lispertto raMe leggi dello Sta.to sruhla stessa materia la posiz1ooe di leggi speciali :rispetto a quelle generali, e, come tali, prevaLgono su queste ultime. Sulla SJcia di tali autorevoli insegnamenti, qiUe.srte SeziOll.Ií U:ni,te (~soot. l aprile 1957, n. 1121; sent. 22 dicembre 1971, n. 3739) hanno avuto occasione 'di affermarre il conseguenziale princ1pio che la estensione automatica de(lrla legge naziIPI"ovazione degli atti di collaudo, iiJJOtn certo manifestaziOOle di un princilpio geiiJJeraile dell'Ol'dinamenfto ágiuridico (axlt. 12, comma secondo, preleggi), tali dovendosi illltend'ere so1tanJto qruei prirncipi di portata generale ooi hl diritto positivo ri-sulta is!Pirato :nel suo complesso, costituendone, attravel1So la costante, ripetUJta, immutata applica2lione, il ltesiSuto cOiiJJnettivo essenziale. Pel'tanto, tl!inesilstenza di norma di analogo contenuto nelfl'ordinamen: to regionale sicilliano non !PUñ costiltuire travaHcamelllto dei limiti dJella potestˆ legi:sla¥tdva e, tanto meno, violazione dell'UJniJtˆ fondamentale della Repubblica sancita dall'art. 5 del'la Costituzione. Im.fine, il negare, come assume i:l :resisltenrt;e, il diri1lto ad un giusto compenso per la mancata diJsiponibiliJtˆ deil denaro durante le more fra il ¥colil.audo dell'O[pera ptlibblica e la (evernrbuaTe) liquidazione dell'funa;>OI'Ito revisionale dei prezzi delll'a!PJPa1to, non pare possa delinea11si come violazione del prmcipio 'cosrtituzionale deill'art. 42, comma terzo, Cost., secondo ¥CUi la ,proprietˆ ,privata pu˜ essere espropl1iata per motivi d'irnteresse generale solrtaiiJJto mediante indeillllízzo, in quanrt;o si tratta non giˆ del rsaorifido di ,tale diritto, ma, nell'ambito del rappovto obbligatorio che na,sce dall'appalito, di UJn pavticolatre assetto dei contrapposti mt eressi. 3. -Con il secondo motivo dÛ11. ll'iOO!t'ISO priáncipale, l'Assessorato, nel denunciare la vio!Lazione e la falsa aJP!P.Ucaztone dell'art. l d.l.vo Pres. 12 R!PII"ile 1948, n. 507 (árecante la disci;plina provvisoria d'ei rappo11ti filllanziari fra ro Stato e J.a Regione siciliana), dell'art. 6, comma terzo, 'legge 19 giugno 1940, .n. 762 (ilstitutiva dell'il:n;posta generale sull'entrata) e dell'wt. l legge :reg. sic. 22 ma:rzo 1952, n. 6 (sul tlrattame! llto tributario degli organi delila Regione siciliana), censura la sentenza impugnata (per avere accoLto la domanda del Costallltini tendernte al rtmborso dell'ilmporto dehl'I.G.E. da lui corrisposta sul pTezzo dell'appalto commessogli. A~ohe taále motivo deve esrsere accolto. Giova premettere á.che J.a sentenza imputgnata pervenuta alla censurata decisione, osservando áche la Regione sidliana non pu˜ rltenel1Si equiparata all'.&mminisrbrazione statale Çad ogni effetto &caleÈ, n in tforza dlel d.l. 12 ajpri:le 1948, n. 507, n iJn forza della legge :reg. siác. 22 marzo 1952, m. 6, e che questa wltima discip!lina soltanto i rap,porld tributari in 1C1Ui la Regione assume la qualitˆ di collltriibuenrt;e di di'l"itto e non anche quelli in cui aSISume la ;posizione di contribuente di fartto. Ci˜ mon .esatto. Inverro, dopo dlue conliJrastanti dlec:iJsioni a sezione semjp].ke (tsent. 9 feibbraio 1970, m. 300 e sent. 5 dicembre 1970, n. 2567), queste Sezioni Unite, con le sentelllZe 8 febbrato 1972, n. 311 e 25 febbraio 1972, n. 565 (tseguiJte in confOII'IIllliltˆ dalla prima s.ezione con le 1290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sootenre 6 ottobre 1972, n. 3351, 9 novembre 1972, n. 3351, 15 gennaio 1973, m. 117, 3 ottobre 1973, n. 2405 e 24 gernnaio 1974, n. 190), hanno ritenJUJto che iJ. di~ritto di rivaLsa pirevi.S“to dal rt&zo comma dlehl.'art. 6 della legge i:stitutiva dell.'imposta non eserdtabille nei conillronrti della Regione siciliana. Sd , irullatti, osse!I'Vato, pren!dendo le mosSie tdlalla dtata dliJSipos:izione della legge 762 del 1940, secondo cui Ç tale diritto (di rivaJJsa) itlion compete nei corufironti delle ammirnilstrazioni dirette ed autonome de1lo Stato, nonch di quegli:i enti che, per legge, siano in tutto equtpalii'ati, ad ogni effetto fiscail.e, a11'AmminiSitrazione dello Stato È e con~siderando che si tratta ádi norma ordinaria che non impediStCe a:l legisiJ.artore di derttare in materia una divel'ISa discipUna con sureessive pol'lto d'imposta ha lo Stato., lˆ dove, al primo comma, stabilisce che la Regione ~riscuote direttamentáe le erntrate di sua Çspettanza È ed, al secondo comma, aggiunge che a tail.e effetto sono considerate di spettanza della Regione medesima le entrate del bilancio dli previ,sdone disposto per J.'esel'lcizio finanziario 1947/1948, !fu-a ile quali quehle derivanti dall'I.G.E., il che trova pw:uimale colll'fenna, che diSJSdpa og1ni eventuale ct'estduo dubbio, nell'art. 2 rd.P.R. 26 lugllio 196,5, n. 1074, il qua]e ~ affel'lffia ~che Ç spettano È alla Regdone siciliana, oltre ahle ellltlra.Jte da essa direttamente deliberate, .tutte le entrate tributarie erariail.i ris,cos,se nell'ambito del suo terrri:torio. Non sd , peraltro, trascurato' di sottolineare, nel quadro de}la rprosp.ettiva giuridica cosi deli:neata, che l'art. l ., legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6, il quale stabhlds1ce che Ç agli effetti la di quaLsiasi imposta ... di spettanza della Regione, ... la Regione sici ~to liana e gli organi ed ammini,strazioni da essa dipendenti frudscono dello idi- stesso trattamenrto tributario sta:bilito per le amministrazioni de!!J.o Sta ' ll\lr to È, non pu˜ inrtendensi ¥con esC'Lusione del dir!i.tto di rivail.sa srul Jrifl.esso ~lˆ che, per la sua natura ;privatistica, non afferisce al rapporto tributario ~ti strettamente inteso, pokh il fenomeno economico del'l'a trraslaziorne del á~ in l'iilJiPOISta, del quale normalmente la ilegge tributaria si disin,teressa, , bin nella materia in esatme, regolato dalla legge tributaria a particoilari ' in1 fini. tJ_dla Da ta1e ormai consolidato orientamento non vi ragione di distac ~stra cal'lsi, anche se talune argomentazioni difensive del iresisrtenrte impongono o per ta1une 'Prec1saziorn1, Sjpecie quelle che concernono la tesi, sostenuta dal uadrrO l'Avvoca1rull"a dello Stato, secondo cui l'esonero della Regione sic1Jliana j AiJ.ta dall'obbligo del!la rivalsa discende dal sistema cosrtirtuzio:nale, che, in lmente materia IíII'ibutaria, delinea e disciplina le competenze :dspettive delia teso il Regione e dello Stato. ~one). In veritˆ, deve essere ammesso ~che il.'indagine condotta sulla ibase ~ta d'al delle norme di diritto positivo, statali e regionali, pi volte richiamate, ~a di non 'co11.11sen:te d'identificare con sicurezza urna ragione che giustifichi in da sua termini assol!uti J.a escilusione del diritto di rivalsa nei confronti della legdlsJ.a Regione siciliiana, in quanto quella 1che queste Sezioni Unite hanno fatto ~one nei propria nella motivazione delle ricordate decis!ioni, secondo cui lo Stato iaire, per non pu˜ assumere la figUJra del contribuente, sia iPfUre di fatto, per la rgis'latiVO contraddizione che rnon consente ad un soggetto di essere ad un tempo creditore e debHore di s medesimo, 1se pure cog111ie urn aspetto impor 1294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (l)egionale volto a dare una pa11ticolare regolamentazione a rapporti intel1swbbiettivi privati ammissibile quando, ¥come nella specie, sia giustificato dall'esigenza di assicurare il rperseguim.wto di finalitˆ ed interessi d'ordilne prubbUco, ,propri della Regione medesima (v. Cass, 24 gennaio 1957, n. 36). 4. -In conclusione, in esito aH'ac¥coglimento dei due motivi del idco11so rprincipai].e, la 'sentenza impugnata deve essere cassata in ~áela2Jione ad entrambi i ácapi di domanda aáccofti e le questioni doV'ranno essere ries~minart;e dal giudice di rinvio, che sd !ritiene di des~g;nare nella Cwte di aipipello di MeSISina, la quale si a¥uterrˆ, rispettivamente, al principio áche, dn materia di dlecorrenza degli mteressi legali sugli impor.ti della revisione dei prezzi di ¥contratti di ~alto di opere pubbHcihe per lavori appaltati o 'comunque áConcessi neLla Regione siciliana, e di competenza del!Ia Regione stessa o degli entd. !PUbblici locali, non rtrova applicazione la l. 9 maggio 1950, n. 329, ed al !Principio, in materia di diritto di rivaLsa del!l'I.G.E., oihe tale diritto non esereiltabile nei ¥Confronti della Regione Siciliana -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE AICQUE, 27 maggio 1974, n. 8 -Pres. Giannattasio -Est. Salvatore -Milan ed altri (avv. Barillaro) c. Miniistero dei lavori pubblici (avv. Stato Fiumara), Consorzio d'irrigazione Brenta (avv.rti Dalle Mole e Are) e Menegotto ed aLtri (avv. CaPipellaro). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Concessione e derivazione -Rinnovazione -Diniego -Presupposti. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). Atto amministrativo -Diniego di rinnovazione di concessione d'acqua pubblica -Adozione da parte di ministro dimissionario -Legittimitˆ. La concessione di derivare acque pubbliche pu˜ essere rinnovata se non vi ostino ragioni di pubblico interesse e sempre che persistano i fini della derivazione. é pertanto legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di Tlinnovazione che sia fondato sugli inconvenienti determinati dall'utenza, concretatisi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento dei terreni circostanti, e sul superamento, per ragioni tecniche, del tipo di utilizzazione assentito, quale quello della produzione di ener PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1295 gia elettrica per un opificio suscettibile di agevole aLlacciamento ad una vicina cabina delL'Enel (1). Rientra nei poteri di un ministro dimissionario, in quanto non eccede la sfera dell'ordinaria amministrazione, l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovazione di una concessione di derivazione di acque pubbliche (2). (Omissis). ~Con il primo motivo i tdcorrenti deducono violazione degli artt. 28 e 30 del' lbesto uniáco su:IJ.e acque ed ecceSISQ di potere per fa1sa causa e .travisamento d!ei fatti. Sosteillgono i dcorrelliti che nel decreto í.mjpugna1Jo (la causa degli incOIWenien,ti -che avrebbero ind!otto l'AmmiJnilstrazione al diniego del ~rinnovo della concessione -saa.-ebbe stata individuata 1n nn'OIPera necessaria per derivare l'acqua (sba~rra' mento delle Vamporazze) che, invece, no:n poteva eSISere contsiderarta [a fonte degli inconvenienti medesimi e che, inolrtre, non presentava [e caratteristiche IPII'esupposte nel provvedimenltlo impuglnato. Tale motivo mondato. Lnvero, iJ. provvedimento impugnato, :ltmgi da~~'esaurirsi netll'articolamone prospettata dai Ticorrelllti e, quindi, nell'ancorare ad! un manufatto, II'ig!Uardarto come unico :lionte di inconVterliíenti, le ll'agioni ostartive al richiesto rirmovo della conceSISione, si ffiiUOVe in una p~rospettiva lo.gitca dive~sa e pái vasta, che costituisce, peraltro, cor\retta awlicazione delle disposizioni nOII'martive, di cui i lt"i!correnrti lamellitano la violazione. Infatti, ai setrliSi degli artt. 28 e 30 del testo unico Sllllle aácque, ll:'AmmiJnistrazione deve accordare :la :rinnovazione della conce,SISione, qualora non ostino ra,gioni di pubblico iJntereSISe e sempre che :persistano i fini della derivazione. E !PII'Oiprio questa valutazione compaárativa degli interessi, che nellla specie venivano in :rdlievo, che l'Amministrazione ha compiurto, con un procedimento immune da vizi iSUJl piano del:la logica giuridica, il.'unico sind'acabile in questa sede di ,pura legilttimiltˆ, ladidove ha, da un lato, 1 constatarto áche (l.'utenza, e non ¥giˆ uno ~ecifico manwfatto, produceva una serie di inconvenienti, ovviamente non contestati nella :loro realtˆ (l) In tema di rinnov;azd.one, iJ.,a g.iJuritSIPII."Udenm ha posto in rilieVto come, se la tsitUJaZiioillle giluridica soggettiVta dell'utente ási atte,ggia a Ií!ntell'.esse 1egitrtillmo, dacchŽ l'esame oi.vca l'esi!stenza dei presum>osti ;ri;chiáesti per la l'innovaziooe non pu˜ p~resciil'IJde~re dail. cciferimeilllto a11'utiDie pubblico e resta come tale devoluto alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione (Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, n. 23, Foro it. 1966, I, 148, Trib. sup. acque, 20 luglio 19á60, n. 28, Acque bonif. costr. 19á60, 394), tassative siano tuttavia iLe coilllddzioni, !1:11sul1Ja,nti dal coordinato dtspo,stoá degld all'it. 28 e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1296 fenomeni-ca (concretruntesi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento di circa 400 ettruri dd terOO!llo nel periodo IP-íô delicato, vaJ.e a dire quello nO!ll irriguo) e, dal['altro, ooservato che ále utenze :Per forza mortrice, dotate di una loro vailid!itˆ in un'epoca caratterizzata dalla mancanza di un'efficiente rete di distribuzione di energia, si 8(pipa1Lesano oggi, dn un quad!ro divel'ISIO di necessario ácoordinamento deH'utilizzazione delle fonrti energetiche, (pllive di una loro raZJionale giUSitificazione, ben ;potendo gli opid:id essere vanJtaggiosamentte azionati con l'enel.'lgia elettrica, nella SIPecie economicamente forrubNe da u:n.a vkina cabina dell'E.N.E.L. Per quanto concerne poi [e argomentazioni ded ricoo:-renti, secon.do le quali gli incO!llvenienti sopradcordati, in quanto prod'otti dail.lo sbarramento deLle Va!m[pOrazze, potrebbero essere agevoJ.mentte elirninaJti mediirunte l'asportazione dello sbal.'lramento e la contemporanea modifi.ca di al.rtiri SbarJ.'amenti, áche, peralttro, se.rvirebbero esc,lusivamente al Consorzio &enta, non vi dubbio che le stesse, nonostante l'abile prOSipettazione, mirano neTla SIOstanza ad eccitare un sindacato su valutazioni di meri~dii escillusiva spettanza della Pubblica Amministrazione ed, in definitiva, ad u:n.a rivalUJtazione de1le risurlta.r:~Ze dell'i.sltrurtJto.ria amministrativa non ¥consentita in quE!ISita sede,_al pari della rdnnovazione della stessa, alla quale rmtvocamente preordinate si aPIPalesano le richieste istrutto;rie che non possono cihe essere disattese anche perchŽ non sd confi.giUira alcuna conátraddliriJtorietˆ nelle risultanze in aJtrti. Alila luce delle sueSIPoste oonsideraziond, il primo mo¥tivo di gravame deve essel'!e II'esrpáinto. 30 t.u. 1775 deJ 193á3, og,getto di val1utazion.e da parle de1J.'Auto!l'i.tˆ amministrativa, che obbligata a far luogo alla :rinnovazione quante volte le ritenga esistenti (Cass. Sez. un., 14 agosto 1951, n. 2518, Fo.ro it. Rep. 195á1, acque, 87-90; Trib. sup. acque, 6 febbraio 1952, n. á1, Foro it. 1952, I, 1407). In ordine alla motivazione del provvedimento, si áritenuta non necessaria una particolare motivazione per dimostrare la insussistenza di supell'liO! l'li :t1agdoni di rpubbld<:o interesse che ostino a11a rirunovazd:one (Trilb. sup. acque, 12 dicembre 19.59, n. 35, Foro amm. 19'59, II, 3, 65) e necessaria per ¥Ccmrtro una specid:ica motiVIaiZione pe!r negare ála rimloV'azione (Trib. sup. acque, 7 giugno 1968, n. 14, in questa Rassegna 1968, I, 65.3). Si os, servato che l'inter:esse IPI\lbbtico ostativo al rinnovo pu˜ essere de-l¥la pi ddrversa natura áe cos“ ,consiJderarto lllLCO!l'!l'ere neLl'ipotesi di altra utenza incompatibile, ritenuta pi importante (Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, cit.). Quanto ¥al1l'alltro rp!reSU!P!POsto, deLLa persdistenza dei fini deHa de~riV'azicm¥ e, stato :ritenuto legittlimo ill. ¥ddmdego di rinlno'Vaz.i.one motivato dall pr.ecedente mancato esercizio de!J'utenza (Trib. SUIP. acque, 7 giugno 19:68, n. 14, oit). (2) Nello stesso .senso, Trib. sup. acque, 17 giugno 1958, n. 19, Acque bonif. costr. 1958, 415 e Cons. Stato 195,8, II, 120, nonchŽ Cass., 20 novembre 1959, n. 3430, rd.chiama¥1Ja in motivaz:1one, d.n questa Rassegna 1960, 14. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1297 In ordine ane censure dedotte col secondo mezzo, sufficiente osservare, per diJsattenderle, che il provvedimento impugnato fa riferimento generico alle opjposizioni p.resen>tate, tra le quali i ricorreruti omettono di menZJionare quella ben 'consiJstoote del Consorzio d'cl Brenta, in quanto gli inconvenierllti, ll'itenuti ostativi del rinnovo dellla concessione, sono stati indivi˜luati nel loro contenuto generale ed obiettivo e senza specifico ri:lierdmento ane singole opposizioni, men,j)re il caratte!l'e provvisorio dell'autorizzazione rilasciata nel cor:so dell'istT!ulttoria dal'I.'Ufficio del Genio ci-vile esclude di per se stesso, JP!l'Oprio in relazione aila situazione in ordine alla quale stata adorbtata, [a confii¤Uil'abilitˆ di quel vizio di ácontll'ad!dittorietˆ nei confronti dehla determinazione minisrteria: le proStpelltarto dai ricorrenrti. Del tutto destiJtuito di giuridico fondamento infine l'ultimo motivo di gravame, non potendo validamente contesta~rsi, a prescindere da altre possibili 'considerazioru, che il'adozione del provvedimento im{P'u!¤nato, non ecácedend'o [a sfera d'ell'Oil'd!inaria amminisrt!l'azli.one, rieiOltrava nei poteri di un Ministtro dimissionario (dr. CaSISI. SS.UU. 20 novembre 1959, n. 3430). Da quanto sop;ra coil/Segue che il ricorso deve essere respáinto. ( Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 maggio 1974, n. 9-Pres. Giannattasio -Est. Salvatore -Ma;rzeltti e aLtri (avv.ti Bartolomei e Cartbone) c. Ministero dei J.avori !PUbblici (avv. Stato Bronzini) e Sbarbaro (avv. Veutro). Acque pubbliche ed elettricitˆ -Concessione e derivazione -Disponibilitˆ dell'acqua -Accertamento della portata media -Accertamento inadeguato -Illegittimitˆ. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 8). n provvedimento di concessione di acque pubbliche per uso di ir?áigazione illegitvimo sia per carenza suL piano Logico neLLa motivazione sia suL piano istruttorio per La inadeguatezza degli acácertamenti se la P.A., anzichŽ individuare la portata media del corso d'acqua attraverso pi misurazioni scagLionate neLL'arco del periodo irriguo tenendo anche conto dei periodi di 1naggiore siccitˆ, desu.?M la disponibiLitˆ deLL'acqua da derivarsi dal raffronto di dati temporalmente non omogene.i, perc'hŽ desunti da rilevazioni seguite a distanza di anni e non nel medesimo periodo, e inattendibili, perchŽ frutto di una rilevazione ep~sodica in 1298 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fluenzata da precedente precipitazione o eseguita in periodo non irriguo (1). (Omissis). -Ili. (pll'irno motivo di gravame, coli. quale vliene dedotto il vizio di eccesso di potere per error.e nei preSU{PI.Pooti, cOOJtraddizione ed insuffidenza della motivazione, mondato e va, qruindJi, disatteso. Irnvero le ¥CenSIUire prospettate dai ricom-enii muovono dal presupposto erroneo che l'Amministrazione abbia istruito ile dOmande p~oposte dalla ditta Sball'baro come richieste di cOillcessione 1i..n sanatoria, accordando la áCáhiesta áC()[)JCessione in sanatoria senza previaa:nenrte veri-ficare in fatto l'avvenuto l.IiSO precario di aácqua per imgaziooe da p~te della ditta Sbarbaro e senza neppUlt"e coooidera11e che prqprio tall.e uso precarrio era stato e&Plicitaa:nente escluso nel,precedente provvedimento in data 9 febbraio 1966. Infatti la di~ta Sbarb~H"o aveva f00"ll11Ulato una richiesta di derivaZi0111e per IUISO aziendale ed abbev¥eraggio di bestiame, che veniva ~respinta non essendo necessario per :l'uso lin questione ailcuna concessione, giusta gli ooi áconsetudinari esplilcitamente riconosciuti dall'Amministrazione ilillponendo aLla ditta Marzetti Çl'obhligo di J.asciare sempre disponLbili dalla so11gente Bucine la IPOrrta¥ta di l/sec. l per ¥gli rusi potabHi, abbeveraggio e Javaggio e servizio IPU'bbli:co È, noncihŽ una seconda richiesta di concessione a scopo i~tguo che in fatto stata iá~ru:ita ed russentita come conceSJsione ex novo, come comprova, wa l'al1lro, runcihe la d!eco!I"'l'enza de:lla stessa che si identifica con lˆ data del decreto. Fondato , mvece, il secondo motivo. Invero nelparel'le del 23 novembre 1967, iii Consiglio Superiore dei Lavori Pubbllici aveva osserva¥to che la effootiva disponibilitˆ idrica de1 fosso (Arlena) nel periodo 1l"lr1guo non pu˜ desumersi da una sdn,gola miSUrrazione esegutta fuori del periodo stesso e pel"ltanto aveva ~r1tenuto necessario áche Çl'uffi!Cio di concerto ¥con la Sezione idrografica di Roma procedesse rud accertare quali. [a jpOrrl;ata media del fosso A:rtlena in detto periodo ed dn condizioni idrolog1che normali... È. Nel voto del 22 dicemblre 1969, nel qua~le cootenurta sostanzialmente la motivazione del! decreto di concessione, si il.egge che Ç sebbene l'Ufficio non abbia proeeduto, come tP~escrltto nei!. voto (del 23 novembre (l) La dedSiiOille .aJppl!ica rali1a specie il prindpio p,er ácui, dove non S¥íáa pl'evtsto che ['¥aoolaJr.amerJJto degilii ¥elementi di :Batto da acqui.sdive ai ''fini della decisione debba áesser coodortto seŽondo rm modo plt'edeteJ:'IIIldlllJarto daiLlra norma, l¥a rsceLta rdi quersto e J.a stessa v;a~lutazi,one suHa suffLdenza degli elementi raccolti sono sindacabili in .quanto affette da vizi di ordine logico. In tema di istruttoria nel procedimento amministrativo, cfr. SANDULLI, MatnuaLe di diiritto arnminis1:n.1attvo, NapoLi, 1969á, p. 380; GIANNINI M.S., Diritto rartlJIDlilllJistraiivo, II, MdiLatrLO. 1970, p. 897 ss. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1299 1967) alla determinazione della portata media del fosso nel periodo irriguo, nŽ ad un esame approfoo:rdtto delle op,posizioni tenendo debito conto delle portate 'conc,e:sse aLle ditte reclamanti, tuttavia si deve oSIServare che la portata di l/sec. 93,50, mtsura'ta nel fosso il 30 giugno 1969, anche se influenzata da :plrecedenti precipitazioni... messa in reiJ.azione con la portata minima del :liosso accertata dn iL/sec. 43,48 il 16 ottobre 1954, dimostra che nel periodo irriguo giugno-settembre la poil"tata media disponibile presumibi1rnente sempre contenuta in detti limitiÈ. Ora non pu˜ validamente contestarsi che tali con.siderazioni, rc:epite nel decreto impugnato e poste a fondamento deJ.lo stesso, denotino, sul piano logico, una carenza nella motivazione e, sul piano isilrUJttorio, una inadeguatezza degli accertamenti. Sul piano 1ogico, in quanJto, per indivddua~e la portata media ne'l periodo irdguo giugno-1settembre, sono stati presi come termini di :riferimento: un dato, quello rNevato il 30 giugno 1969, che pur cadendo nel periodo ir:rliguo si appales:a inattendibile, oltre che per essere :flrutto di una rilevazione 'epi:sod:tca anche, e segnatamente, pevchŽ si riconosce che .Io stesso ii:n.dluenzato da precedenti 'precipitazioni; ed un alta.-o, quel1o accertato il 16 ottobre 1954, che, oltre ad ess,ere ternp.oralmente non omogeneo ~con il primo hl. che giˆ di per sŽ inilicia la va:Uditˆ del processo logico-comparativo, del pari scarsamente attendibile, ai fini che rUevano, in questo scaturente da lUna mtsurazione effettuata al di fuori del periodo ivriguo. Sul piano istruttorio, perchŽ, rper individuare una portata media, era necessario, da un lato, effettuare pi misurazioni, sca!!gli0111ate nell'arco del periodo i.Jrriguo e preferilbilmente con riferimento anche ai mesi di maggiore siccitˆ e, dall'altro, ripetere queliJ.a misurazione che era ,stata ,effettuata dl'lca quindici anni prima e che poteva, quanto meno, non es:sere pi covretto indice di una sit!Uazione attillale. Il ricorso va, quindi, accolto sotto tale assoobente profilo e, per l'effetto, va annullarto il provvedimento impugnato, salvi ovviamente restando gli 'lllliteriori provv.edimenrti dell'Amministrazione. In relazione aLla delicatezza del:la questione ed alila natura dleglii interes:si áconJtraJPiPOSti che richiedevano una particolare valutazione, le spese 'e ._,gli onorari di causa possono essere integralimente compensati. ( Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DLl CASSAZIONE, Sez. VI, 6 novembre 1973, n. 1652 -Pres. M01ngiar:d!o -Rel. Giorgioni -P.M. De Andreis (con:f.) -Ric. Princi[ pe. Reato -Ener~ia nucleare -In ~enere -áMateriali radioattivi -Detenzione -Omessa denuncia -Reato omissivo istantaneo. (l. .31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3). L'omessa denuncia della detenzione di materiale radioattivo, che secondo l'art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, (suWimpiego pacifico dell'energia nucleare) deve essere fatta entro il termine perentorio di cinque giorni da queLlo in cui iL detentore ne sia venuto in possesso, reato omissivo istantaneo, perchŽ, decorso inutilmente H detto termine, l'obbligato non in grado di far cessare lo stato antigiuridico giˆ dete~"tinato dalla condotta omissiva, e resta definitivamente e irrimediabilmente leso l'interesse tutelato daLla norma alla tempestiva conoscenza da parte deUa pubblica amministrazione, dell'ubicazione e ráeperibilitˆ di tale materiale. II CORTE DI CASSAZIONE, III Sez., 22 febbraio 1974, n. 5962 -Pres. Musco!l.o -Rel. Marufra -P.M. Caldore (áconlf.) -rdc. Rossanigo. Reato -Detenzione materiale radioattivo -Omessa denuncia -Centro di studi e ricerche di medicina aereonautica e spaziale dell'aereonautica militare -Direttore del centro -Detenzione di materiale radioattivo -Obbli~o della denuncia -Inesistenza -Obbli~o del se~reto militare -Sussistenza. (d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185; r.d. 11 luglio 1941, n. 1161). n d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la difesa della popolazioni delle radiazioni derivanti dall'impiego pacifico dell'enerágia nucleare che, fra l'altro, prevede l'obbligo della denuncia della detenzione PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1301 di materiale radioattivo al medico provinciale, non applicabile agli impianti ed alle attivitˆ miLitari, sia per L'incompatibiLitˆ del suo contenuto con le norme di cui al r.d. 11 lugtio 1941, n. 1161, che impongono il segreto miLita1áe, sia per le funzioni specifiche attribuite, con autonoma organizzazione e gestione degli impianti e della protezione sanitaria, aLL'Amministrazione militare (l). (Omissis).-Con sentenza 29 marzo 1973 il !IJ111etore di Roma affermava la penale ll'eSjponsabi,litˆ del colonnello Rossanrugo F.ranco, direttore del ¥c.entro deU'aeronautilca militare, di 1srtudi e ártcer¥che di medtcina areonautica spaziale, per avere omesso di dennnciare al medtco provinciale la detenzione di materiale radioattivo. Il ilYI"etore, !ri:levando áChe il Legislatore aveva imposto Ça cihicrte Supr:ema, dineccepibiile nella motivazttone e nel dispositivo, di notevoláe d.mpOII'talll!za perchŽ iLa pTilma volta, a quanto rilsulta, áche la Cassazione, afDvontalll!do specificatamente hl po:oblietmJa dei l'lapporn fra dJivel'ISi organi deillo Stato, arff.erma il princilpio, ,sostenuto dalii.' Avvocatura, delll'autonomia degli oJDgatnd neill'eserciziio ,deliLe r.iJSjpettive funzioni. Nel caso di áspecie, il giudice di merito aveva ritenuto di dover distinguere ¥le ricerche e gli esperimenti che sull'energia nucleare si conducevano .presso il Centro dell'Aereonautica e Spaziale dalla semplice detenzione di materiale áradioattivo, per affermare che di quest'ulttma avrebbe dovuto comunque essere data comunicazione al medico prov. iJncilaile, aJ. fine di 1ren1deve possibili e .tempestivi d controLli colllcernemti l'ado~one dei mez2li cautelativi COIIlltro iiil pericolo delil.e ~radiazioni ioniz2lanti. E, ag;g~eva quel g;iudiJce, probabdllmente 1lai1e diversa f.inaliitˆ ero stata tenuta [plt'esenrte dal leglisLartore qualll!do aveva limpOISto a chiunque l'obbilig;o, della cortnJUJni,cazione, onde lllJOn sarebbero consentite de~rogbie filn quando non siano introdotte dal ileg,islatol'le steiS\so. áá Era evidente che ¥con queste 1argomentaziond, basate esclu:sivamen1le su“l testo !LetteraLe della noll:'ma, 1ero stata 'ei'irOIIlJeamente estesa la sfera d'appJi... caZJione deLla ilegge oltre d 'casi con:sentiti, contro iil siistema, e con SICa~rsa aderenza al caso esamilnato. á Infatti ill áCentro di Studi e Ihlcerohe di Medicina Ae.t~eonautie!ll e S!Paziale, ha, come Ticorda la sentenza che si annota, fra i suoi compiti quello. 1302 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sendo dl Cenrtro di ricer~che areonautiche un ente militare, non era perd˜ soggetto alla !legge m questione, che limitava le sue d1sposizioni all'im[ piego ÇpacificoÈ dell'energia :nucleare. Tanlto i p~rinc“pi di diritto ammin1stll." ati.vo, ,con [a xiconOISCiuta autonomia de,gli organi deMo Stato, nell'ese~ rcizio delle ll:'i:s!P,ettive funzioni, quanto il contenuto della Legige mvoca, ta, escLudevano l'aptpil:icazione di quesrta agli impiooti ed alle alttivitˆ mmtani. Con un rsecondo motivo deduceva mosseii."Vanza ed ell'lronea applicazioll'JJe degli arrtrt. 1, 2, 3, 4, 5, del r.d. 11 !lugilio 1941, n. 1161, e dell'art. 524, n. 1 ~c.p.p., [per avere hl !Pretore ritenuto, a torto, che le norme sulrsegreto militare non potessero essere iJ:wocarte, dovendosi 1fa1r distinzione ~tra rrice~rche ed esperimeruti, destmart. a rimanere segreti, e la comunicazione, al medico prrovin¥ciale, della detenzione del materiaJ.e radioattivo. :m: pretore aveva ignorato la jpOrtata penaUstiJca del concetto di notizia segreta, ed av.eva 1lraJSCiUII:'ato l'obbligo di non divu[gaxe de~tte notizie, nonchŽ di coordinare [a legge 1964, col r.d. del 1941, eviltando di !Pomi hl !PirOblema se il Rossanigo fosse o meno tenuto a dare la notizia al medico provinciale. Con ultLmo motivo deduce inosservanza del C.JP.m.p. art. 40, avendo il !P'revenuto ubbidito agli ordini dei SUIPeriori gerarchici, non smdacabili nella loro ~egirttimitˆ sostoo:ZiaJ.e. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corrte ohe il ricorso appare fondato, in primo luogo per quanto attiene alla causa di non p!U!llibi:litˆ invocaJta dal !Pil'ÛVen1Uto. La senrteUJZa íffiiP'UJgnata difetta nella motivazione, alloo-rchŽ, Lnterp~retando il di accertare l'operativitˆ dei .reparti impiegati in caso di guerra in zone inquinate dal fall-out atomico e il limite di r~esistenza dell'organismo uma no negli impieghi militari in presenza di sorgenti radoattive. Ri.entrano pu re ll'JJei áoompirti del Centro gli stUJdiá mtesi a prevenire J:e COlllSeg>Urernz,e c\he l'dmpj.ego dri mezzi IJ:'IaJdioaJttdrVii da paiJ:'Ite di un i!Potetko nemioo po~ír!'ebbe ave~re sui f~SIíJco dei rpHoti e degili equipag,gd. millitari impegnati in azione, cosi ácome pure ¥1a :PIJ:'IOteZiionre de¨Li equipwggri stessi destinati a trasportarre acrmi atomiche. Jil Centro Studi e RLcerrche dd. Medicina Aereolllraruticra Srpaziail,e per ci˜ un organo del Ministero della Di:llesa che esplica compiti di delicata importaJnZa e rrtelllltvantd. liJJelrle furnz10lllí PII:'O!Pil'íe dreil. Mtnrirstero della Dife,sa ed ha perrtanto essenziailmente come scopo [a driscipil.rirnra drene mordralitˆ dd impiego miJJ.itare dei!J'enell:"gia nucleare, sia p>Urr sotto il rprroifiJlo medico. Non pote~va quLndi ritener& applrioaOOle ag.lri impianti militari una i!Jegge che pe~r sua stessa derfdndziooe si autolimita a .giamntire COllltro d pe~ricoH delle Táaddazio!Illi iomzZalllrti drerrd.~anti. daH'impiego pacifico deilil'enrergia nu dearre i lavora~tori e le popoLaZiiOllli. é questa un¥,wgomentaziooo che si PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1303 tevmine Ç chiunque È di cui all'art. 92 del testo legislativo sul!l:'impiego pacifico deH'energia l!liUCleare, fa dipendere la natura di ÇsegretaÈ della notizia, dal:la pel'!cepibiJitˆ di essa, da pal.'lte di un numero indeterminato di persone. Nella sua accezione pi comune, il se.g;reto quello stato di fatto, per cui una IIl!Otizia conosciuta solo da m1a persona o da urna ristrettLssima ácerclria di persone. E ['a garanzia giuridica si attua col divieto di portare la notizia a cOtnOOcenza di pe:t'ISotne diverse da quelle che ne sono i natiU.raJ.i CUistodi: rtrattasi, in sostanza, di un obbligo negativo imposto ai soggetti. Una parUcolare regolamentazione legslartiva attuata, coil. r.d. 2 luglio 1941, l!ll. 1161, in relazione al segreto militare, ila cui nozione giuridica impo:rrta :la considerazione di urna SiPecifica categoria dti segreto poli! tico, attinente alla difesa degll'interessi mi1itari dehlo Stato e dell'efficienza del:le forze arr:mate. L'art. 6 dell'eLenco allegato al r.d. 1941 (che ha sostituto il r.d. 28 settembre 1934, n. 1728), enumera Je notizie di cui vietata ila divuil.gazione, e fra esse, sono illlidicate quelle relative Ç a[ materiale di qualunque genere comunque aa;l!Partenente alle forze armarte dello StatoÈ. L'al'lt. 3 dello stesso aLlegato, ~richiama le notizie relative ai programmi navali ed aereonautid ed! Ç agli studi ed applicazioni di nuovi ritrovati avw:le di un'dntm'p!retaz.ione llettwale che non ha minoir pregio di queLla di ohi arveva d!ntea:pretato li:l ¥ ,ohd.unque ¥ usarto dal legislatore ne:ll'art. 92 del d.P.R., m. 185 del 1,964, come tse fosse a del Medico prinvilnciale) cessa PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1305 bl!ica, art. 2, m quarnrt!o ~a ii'ealtˆ deLlo Starto non pu˜ rifiutare v~ore giuridico al richiamo dehla tutela della collettivitˆ, che posrtula il sacrifido della 'libertˆ del sin1golo, affinchŽ la difesa socirue, nel S'UO complesso, sia pi efficace. é, pertarnJto, giuridicamente fondato il coo!l1dinamenlto delle norme di oui al ll".d. 1941 con l'insieme delle altre ill'Oil'llle che rbutelano il se~ reto millitare nelle J.eggi penali sostalliZíali e proceSISIUali vigen:uti, significative, tra queste, quell'e di cui agli artt, 342; I Cjprv. e 352, secondo comma, c.p.p. Iii tlimite d'a1p1Pl1cazion.e delle dLs,posizioni del r.di. 1941, non va poi cercato, :nella conostcenza diella notizia, da ;páarte di un :numerro indeterminato di jpe!l1sone, ma nella :notorietˆ della notizia srtessa, siccome giˆ affermato da questa S. Corte con le sáentenze 28 giugno 1958, Sez. I, P.M. c/Pinrto e 5 diácembre 1958, in Giu. pen. 1959, II, coJ.. 234 e 786. Per cui, nessuna rilevallliZa pu˜ attribui:nsi aN'avvenurta segnalazione del trasporto di mate-riale atomico, da parte del vettore Gondirandl, il cui com:porrtamento non si :lega, con nesso d!i. alcun genere, ai doveri, positivi e negativi, dcl Rossanigo. di essere ¥ segreto ¥, potendo al pi :attegág;iaa:lsi a :fiatto dd CJall"a,ttere ¥ riservato áá ¥ Pu˜ ~~giung.ersi, comunque, che una cosa il!a natura deJ:le ll'icerehe e degli. áesperimemi áche si .stanno cooduce;ndo e .che si V'Uole non ásiano divulg. ati, áe cosa ben divel'!sa [,a mooa 'comunicazione ad un organo quaUfiloato (Mediloo Pmvinciale che, del !l'esto, penaálmente V'íineolato a IliOOli l'Ií.V'elare gli eV'entuall segweti da ¥lui conosCiiuti per II'agioni di ufficio) delLa sempJ:ooe detenzione de[ materia1le radio atrtivo, per re;ndere possib:hli e tempestivi i controlLi, concernenti unircamenrte ¥l'ardoz¥ione dei mezzi cautelativi oonrtll'o il pericolo id radiazioni ionizzanti ¥. Con queste a!l'gomentazioni si ¥ea-a commessa una serie di g.!l1avi el'll'ori d“ diritto, perchŽ si era ignorata la definizione e la portata della nozione penalistica di notizia .segreta, va 'era omesso di ,cornsidooare J.'obbUgo individuale imposto a quanti vi sono átenuti di non divulgare le notizie e si era ilgnorato iál coOII'dimlamento fra áLa legge n. 185 del W64 e H r.d. n. 1161 del 1941. Affermare ,che un d!arto di futto pe!1cep:Lbi[e da un ;numero i!nidetel'IIl.íonato di persone ¥Cesserebbe di .esselt'ie segreto e potrebbe tutt'al pi atteggiall'S'i a fatto di ca:rattere ri,serV'ato, in 'contrrusto con [a no~rma della leg.ge e con l'e1a:borazdone .giUII'íIS!PrudenzLaie e dottril!lJa¥Le. La legge 1stessa ,prev,ede ilruf.atti (art. 5 e 7 r.d. n. 1611 del 1941) \J'e,stensione dell'obbligo del segreto a chiunque per ragione della carica, impiego, pil'ofessione o rservizio o :Ln occasio!rlie derl,l'esea-cti.zio di essi venga a conoscenza dd. notizde 'di ¥caratte!I'e segr.eto o dservato, p:re!V'ede do una ptena COIITl{Paidbilitˆ fra indeterminatezza delle persone che .sono a conoscenza della notizia ed obbligo de1 segreto. D'altro ácanto, dottrina .e gilurisprudenza coll'rerttamel!l!te richiamata daláLa Cassazione, hanno avuto modo di precisare che il limite di applicazione deHe nOII'ime che imlpo;ngono ¥l'obblirgo del segil'eto e della non divulgazione consiáste non giˆ ;nelJ.'esseire la notizia a conoscenza di un indete:rmitnato 19 1306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve ora osservare ila Col'te che il sostanziale divieto di rivelazione del segreto militar,e, divieto manifestato con carattere perentorio dalla legge (artt. l e 2 del r.d. 1941), e che, a:-differenza di quanto stabilito nelll'art. 622 ,c.p., non prevede ila giJuJsrt;a causa, ma solo deroghe pa!l.'ticolalri, investe tanto il campo oggettivo, quanto quello sog,~ttivo, BJbtinenti ahla maJteria. Ma iii Pretore ha omesso oglni indlagine, per valJUtare la posiziooe soggettiva del IJ:)l'evenuto e determinare per quaile raglione il Rossandgo in presenza di una notizia segreta o, comunque, ris:exvata, sarebbe stato ltenruto a comlliillJca. 1\l vizio kia cui af:l“etta la senJtenza dru Plret>re si concreta nell'avere omesso di portare l'esame sulla sfera di appHcazione della ~egge, !Pil'ima ancora d'inte~etare i:l termine ÇchiunqueÈ, di cui al giˆ citato art. 92. E l'esame del 'contenuto della legge dimositll'a che essa non applicabile agl'imp,ianti ed aiile atti'Vitˆ IniHta:rri. I :Precedenti legis[ativi scmo costituiti dilla legge 3 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico defl'enengia nucleare, in ordine ai materia: li lidentifkati e definiti dall'EURATOM (ComUll!i!tˆ europea pell' la energia atom.ilc:a), o:rgano palesemente esiíil'aneo ad inJteressi milita;ri. bero watte quelLe conclusioni alle quaU poi pervenuto il giuddioo di Legittimitˆ. Era poi 'altrettal!l:to, áerl!'oneo, in ba,se ad UII!a tinamm.iss:]bhle ddistinziOIIl.e fra le i'Lcerohe áe ,gli esp~ell'limenti da un iato e iLa detenzione del materiale vadioattivo' daWaltro, affeo:rmatre che di quest'u.l:timo dov:esse essere :l“atta La denuncia ;per rOOJdef!le possilbiJ.i a liJem;pestivi li controiLli conoernenrti unicamente l'adozione dei mezzi ácautelativa coniíil'O il pe!I'iJcolo di ;radiazioni ioni.zzanti. Cosi rurgomentando si ilntroooceva una distmi!one glilE.'idicamente impossibiiLe ed una IiJrnitazwne d'applicazione della il.egge dal 19164 aJ.trettanto impossibile; questa o non si appUca agli impianti militari per le ragioni sopra esposte, o si app.Uca tota:Ihnente ed al.lore non possi:bile ddistinguell)e f;ra esper.tmenti segt~eti e detenzˆ,one di materi:ale nucle8!11e, non segreto o meno segreto. Basta inv:e!I'o 1eggere hl testo dehla legge del 1964 ed in particolare il suo art. 45 peT stabilire che l'obbHgo della denuncia in funzione dei ~controlli suhle 'attivitˆ successiv;e e Peli' accertare che sono proprio a:e p:rove rnucl.eari, ,per 1a loro per.tcol:ositˆ, quelle che richiamano i pi rpenewanti interventi del Co.tniJtato Naz,ionaJ.e per ii:''Ea:lel!lglia Nucleare. PAOLO DI TARSIA di BElMONTE 1308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La legge dlilSlciplina hl commercio, l'ilmportazione, l'esportazione, il trasporto dei materiali atoznllici, le modalitˆ !Per Ila cost:ruziooe degl'ilrnpiŽiDti di produzione dell'energia nnclea!re, la resporusabilitˆ civile dipen,. dente dlall'UISo, aJil!cora llllna volita defi:nito padfko, di detta energia, i brevetti per in'V'enzioni in materia nudeaJre. La legge attualmerute m vigore, 13 febbraio 1964, n. 185, dimostra la sua estraneitˆ ahl'Amm.i:n-i~Sftrazione ed aHe attiv-iltˆ militari, in primo [uogo !Per ila composizione degli organi di dltrezione e sorveglianza dP.J.le attiv-iltˆ inereruti all'enea1gia nucleare. Al Consilglio iruterministeriale di coo:rdmamenJto, partecipano i ra!{)!Presenta!llti di quasi tutti i ministeri: :lira essi, contro un rappresentante dell'aviazione civile, e due della madna mercantile, esiste un solo ra:pprese!lltante deil. Minisltero dehla difesa, cio m rruumero uguale al MimSftero del Turismo, arlt. 10); nessun eSIPerto mil!ita!re fa parte delia Commissione teCillica del (comitato per il'energia niUJcileare, composto di 14 membri, art. 2); menibre viene, invece, cmata, tra le amnimistrazio:ni inlteressate, la Madna mercantile, art. 13). Nessun organo delJ.'ammillli's,trazione militare fa parlte delle Comm~ssioni provinciali per la protezi0011e sanmaria delila popolazione, art. 89). NŽ, trattandosi d'i.mplutato che riveSfte la qualitˆ di militare, soggetrbo all'oblblligo deil. segreto, pu˜ essere omesso il coordinamenlto della legge in esame con il r.d. 1941, n. 1161. é !Palese l'inconciliabiJ.iJtˆ della il.egge con hl dtato r.d.: gli artt. 13 .e 14 della legge sull'IUISo della energia nucleare, prevedono e disci[pil.inano i poteri deglli Lspettori del Comitato teCillico, accesso negli impianti, consruwtaziO!lle di docume:ruti, richieSfte di infon.rnazioni, ec,c. Infine, le prescrizioni sul modo di regolare 'gl'impianti, a scopi scien,. tifici o mdusltriali, art. 52, la classificazione degli esercizi commerciali di materie radioalttive, art. 32; i poteri di revoca di autorizzazioni, conferiti al Ministero dell'Ind!us1Jria e Comme11cio, arlt. 56; la cOOil(petenza del Min-i~Sftero del Lavoro per ila formazione del persona.l1e sanitario, di initesa, anche, con la Marina mercantile, art. 76; ile d~sposizioni iJrnpartite per li. Çdatori di (lavoroÈ, art. 77, sono alcune tra le varie d:íISIPOsizioni che dimoSftra!llo come la legge sia riV'olta alla I'legolamentazione dell'uso dell'energia n'Uicleare, per scopi diversi da quelli persegu:Lti dail1' amministrazione milita!I"e. 11 mancato approfondiito esame di qiUestJi aSIPetti salienti deiLle questioni [plrO~ettate, vizia il giudizio espresso :nella sentenza imprugnata, per quanto attiene all'ambito di applicazione della [egge in esame, erroneamente estesa oltre i casi consentiti e contro !il sistema dell'autonomia degli organi dello Stato, nell'esel'cizio delle risp,ettive fU!IlZiollli. Apipaiono, di 'conseguenza, fondata le censure di erronea appiUca zio:ne dehla legge, rivoilite dal ricoTI'IellJte alla sentenza, che deve ess1ere annuJ.lata senza :rmvli.o, i:n quanto il fatto ascritto al Rossanigo ltl!Oitl! po:-e veduto da:lla [e,gge come reato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1309 TRIBUNALE DI ROMA, Sez. III, 30 settembre 1974. VoLpari -Pres. est. -P. M. Cannata (parz. diff.) -P.roc. gen. c. Bisogno Mario. Sicurezza pubblica -Rimpatrio con fo~lio di via -Fermo di polizia Art. 157, II comma T. U. delle le~~~ di pubblica sicurezza -Vi ~enza attuale dell'ordinamento. (art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 773; I. 27 dicembre 1956, n. 1423). La legge n. 1423 del 1956, contenente misure di prevenzione nei confronti di perso111.e pericolose per la sicurezza e la pubbLica moralitˆ e che consente il rimpatrio di coloro che s~ trovino fuori dai luoghi di residenza e rientrino nelle ategorie indicate nell'art. 1, Mn ha abrogato il secondo comma dell'art. 157 del t.u. de.tle leggi di pubblica sicurezza che quindi, nelLa parte non dichiarata illegittlima dalla sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956, n. 2, tuttora in vigore (1). (Omissis). -L'll .giugno 1968 Gian:l“ranco Spadaccia, Luca Bracci e Angiolo Band'ineHi presentavano una denuncia nelila quale era sostanzia: lmente eSIPosto quanto sejWe: 1Per il 2 giugno 1968 ila federazione romana dleJ. partito radicale aveva programmato la 'distribuzione di volantini per eslpQ'imere il dissenso dal ácarattere militariJstico impresso al:la celebrazione dell'anniversarrio dell'istituzione deil.la Repubblica. La mattina del 2 giugno alcuni aderenti al pal'ltito !radicale, ap~pena usciti dala, sede dei!. partito in via 24 Maggio, erano stati avvicinati da agenti di P.S. in bor~ghese che, senza akuna spiegazione, avevano inti- Note sul fermo di polizia (l) La sentenza delia lli Sezd!one rpenale del TribunŽl!le di Roma, che ha affuoontato con ri1g.oáre scientifi,co, a.ll:l!ohe se non .esente da talune imprecisioni ed tnesattezze, U pll"Obláema deilil'estensione e della portarba de.liJ':iJsti.tuto prr-evisto dail. J,J .comma dei,J',all't. 157 t.u. del:le leggi ádi Pubbltca Siomezza, merita attenzione, sia pocchŽ giunge alla conclusione, conforme alla cor; r.etta inteT~pr"etazioll:l!e della Jegge, delia viJgenza attuaLe nell'ordinlamell:l!to gtmiJdico deM'dsti:tuto, si.a perchŽ esclude -e qui perail.wo offre dl fianco alla critica -¥che ne.U'istituto possa identiftoall'!si un ¥ fermo di polizia ¥ e che ,esso costituisca una l:imitazione delLa libe~rtˆ p,ei\SonaJ.e. Come noto. dol no8Wo Oll'dillllamento giuridico col!losce var"iáe forme di restrizione della libertˆ personale, pTofondamente differenti fra di loTo per le condizioni che ne legittimano J'.app.Hcazione, per le ftnaHtˆ áChe perseguono ¥e poc ll..a durata del provvedimen,to aff.Jittivo ed accumunate soltanto dalla necessitˆ del rd,gOO'oso rispetto delle norme, a .gaii'anZia del dill'itto ádi libevtˆ, solel!lnemente garantito dalla CostituzioiiJJe e daU'tdentitˆ dei!. contenuto: privazione della 1Ubertˆ fisica, pe1r un tempo pi o meno 1310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mato loro di seguirli in Quesba. Alla richiesta di spiegazioni, gli agenti cariácavano dii ;peso su 'lliil'auto di servizlio due delle cinque pemone uscirte dahla sede del !Pal"\tirto, e preci.JSamenite il. demmcianrte Banditnelli e Roberto Cicciomesswe, e poi, su altre autovetture, le altre due (sic!). La stessa sorte tocácava ai ICOffi!Ponenrti di IUfll: secondo g>ruppo, ilira i qua!li gli altri deDIUlllcianti Slpadaccia e Bracci. Si precisava nella denuncia che il Bracci e il Bandinelli erano srtaU percossi cl!agli agenti rl!i. P.S. SUlla base di rtale dentmcia Vlenivano ib:"atti ali. ,giudizio dJel prertore dii Roma il dott. Mario Bisogno, funzionario di servizio, nOIDJchŽ aLcwni sottuff~ciali e guardie, per tr~'OIDJdere del reato di cui all'art. 606 c.p. e, ad eccezione del Bisogno, dei reati di CJUi agli aTtt. 581 e 612 c.p. In esito al dibattnenrto, il P~ertore, menJtre proscioglieva dia illurbti glii adcl!ebirti gli altri im:putati, condannava il dott. Bisogno ailla pena di mesi tre di recliusione, ritenendoll.o coll.pevole del contestato reato di arresto ihlegale. Su BiPIPello dell'imputato, sootiti Ja P.C. il P.M. e la difesa, M: Tribtmale osserva in Diritto. E' necessario, inn!IDZi tutto, mettere nn po' d'ordine neLla ricosrhrluzione dei fatti e ci˜ perchŽ il Pretore mostra, nella rsua s'entenza (pag. 8), di aVIer valutato H ¥cOlll(porrltamento dehl'iJ:npuJta:to escliusiva.mente ssulla base di quanto esposto in doonncia, senza tenere in alcUII1 conto [e parti' COla!ri pl.JicabiiLe nei corufronti di chiunque per motivi di ordine, di sicurezza pubblica o di pubblica moralitˆ e che per derimzione prescinde dalla oommissione di un reato o daJ. ágrave indizio di averlo commesso, normalmente a durata ben 1pi limitata 1dei quattro giOOIDi, in funzione delLe vagioni che J.o hanno dertel'III1íinato e ,costituente manifestazione del rpotere dd coaztioa:l!e fisica pil'op/J."IíO deihla Pubblica sicurezza. Negare, come, sia rpur implicitamente fa la sentenza che si annota, che !il potere di accompa,gnarmento e di atti pll'evedono numerosi 'Casi in iamente per lo scopo di assk'UI"are il dovuto '"Lspetto per i 'd:itritti e le ,libevtˆ degli altxi e pr sodidi áe deililoa mo;ralitˆ, dell'oodine pubbláico e del genel!"lale á~ democratica ¥; v. anche l'art. 5 álett. c) della con: ixitti dell'uomo .e ru1le Ubertˆ fOllldamentali fi!ll".- vembire 1950) il'art. 157 del t.u. áe gli art. 15 e 144 per ....:ele norme previste. La norma prevista dall'art. 1,57 non ha ~" vaglio della Corte Costituzionale di :Jlronte alila quaile fu po;r<,~. uestione della sua :LllegittimLtˆ ¥costituziona1e con riferimento agli 13 e 16 della Costitl,lZione: il práimo garairlltisce come noto La tnvio: 1Jabi:1i.tˆ de11a libertˆ personale, nnn consentendo forme di detelllzione o comunque di re¥strizione deUa liibertˆ per,sonale se non rper atto motivoato dall'Aiutocitˆ Giudiziaria e nei 1ca.si e nei modi p:r1evisti daliLa legge e consente .aLl'autoritˆ di P.S. di .adottare ,i provvedtmenlti pirovv1sori in casi di necessitˆ ed urgenza tassativamente indicati dalLa legge, da com~kaTsi 1316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fo11se, visto q!Uaillto accaduto al Bwd.inelli ed ail Ciccioonesswe, gli altri vollero, per sOilida:rietˆ, seguíim.le la sorte (v. intel'll". Fiorellli) e chlesero d!i essere anch'essi COil!dotti iJn Questura. Forse :lluro~o 1mltti coodotti d'autoritˆ in macchina con la forza. Certo , per˜, che negli uffici della Questura si rparl˜ di essi come di pe11sooe Ç acácom(pagnate È e come tali furOillo Cer J.'ordine e la sicurezza pubhlica o per la pubbaica moralitˆ, che si 1rrovino fuori dei luoghi d“ :residenza e che non rienltrino m alcuna delel cinque categorie Lndtcate dailil'art. l della legg!e n. 1423. Sarebbe assurdo, ilnvero, rritenere .che l'attiviltˆ di prevenzione della P.S. devte arrestarsi, !Pe:t'lchŽ non risponidelllte alle esigenze deiiJla difesa sociale, di fronJte ailla áconclamata perico'losi.tˆ di !Persone che si trovino fuod dei PARTE I, SEZ. VIII, GIURlSPRU'l>ENZA Pll!NALE . 1317 ,i. a1ltua:re, mediante ilalncio e distribuzione dii volantini prima e a il !Passaggio del col'lteo !Presidenzia!e, la prograi1lllru'11ta manife~ ,e di dissenso. Tutti i parteci!panti allla riunione voLlero quella estazione, anche se solo una !Parte di essi ebbe il compiJto di arotua1"~ terialmente. Di :lironte ail COllJIPOrtamento di questi uiltíilni ed all'aSa.l':ar.t. 157; sotto questo profilo la sentenza del Tribunale non meno oscura di quella, riformata, del Pretore. La Corte Costituzionale ha il'iconosciuto che la :disposi2lione eOillltenuta nel primo comma dem8!t'lt. 13 Oost. noo va Lntesa oome .g~a di imdiscriminata e :Lllimitata Ubertˆ di coodoita del cittadino áed ha áquindi messo in evidenza ia legittimitˆ dei poteri degli ufficiali ed agenti di P.S. di accer1lall.1e, con {l'accorniPagnamenJto delle peroone ílnlllantii all'autoritˆ looale di IPQLizia delll,ordine pubblico e :sopr.attutto i .suoi eompiti verrebbero degradati a quelli di U!U ufficio ¥aJnag:rtafico. á Giuri!SIPT'Udenza e dottrina e La stessa giurhiprudenza delLa Corte Costituziooale inddcano ctnvece cl:J.e il fermo . ipil'eoodirnato aá scopi divea"Si e pi ampi di quelli di un me~ro accertamento. Cosi, come esaJttamente annota iiL BRAiCCI (op. loc. cit.), quando La Carte Costiltuziooale, a proposito del fermo di poJ.izila, definiooe la silcurezza IPUlbbldtca come ordinato vive~re ,civile ohe consenta ai cittadini H pacifico godimento dei diritti, che rimane ostacolato dailil.o stato di allarme prodotto anche dia:lilia semplice altrui insofferenza ai precetti J.egd:slativi e agli ordtn1 legittimi d~11'ai c:ui alla legge '11 agáosto 1973, n. 533 (art. 3 deLLa Costituzione). Pretore di Roma, o11dtnanza 6 apriJ.e 1974, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 250. Pretore di Rotondella, o11dinanza 2,6 ,gi,wgno 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n .. 284. codice di áprocedura civile, art. 4l1, primo e secondo c:omma, nel testo di .cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 (a!rltt. 3 áe 24, secondo comma, deLla Costituzione). PretoJ:e di Chiavenna, ordinanza 16 aprile 1974, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 2á50. codice penale, artt. 23, 132, 624 (artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione). Pretore di Ptrato, ordinanza 11 aprhle 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. codice penale, art. 8á1, primo comma (artt. 1á3, 2,5 áe 3 deLla Costituzione). Pretore di Codigoro, ordinanza 10 maggio H>74, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. c:áodic:e penale, art. 106 (rurt. 3, primo comma, della Costituzione). Gilwdtce di sorveglianza del Ta:-ibunale di Firenze, ordtnanza 28 maglgio 1974, G.U. 2.3 ottobre 1974, n. 277. codice penale, art. 164, quarto c:omma (art. 3, pdmo coi!IlJlila della Costituzione). Breto,re di OJ:~betelJo, o11dinanza 8 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 26á3. Preto!l'e di Gubbio, o11dinanza 1,8 aprile 1974, G.U. 23 ottob!l'e 1974, n. 2á77. codice penale, art. 176 (artt. 3 p.rp. e 27, terz.o 'comma, deLla Costituzione). Gilwdice di soll.'Veglianza del Tribunail.e di Oa:-1stano, ordinanzáa 2,2 maggio 1974, G.U. 23 ottobre 1974, n. 277. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 112 codice penale, art. 177, ultimo comma (artt. 3, 24, á25 e 27 deilila Costituzione). G1udiJCe di 'sorrvegJ.ianza del Tribunale di Prato, ordinanza 26 agosto 1974, G. U. 30 ottobre 1974. n. 284. codice di procedura penale, art. 70, quarto comma (a-rt. 2¥5 della Costituzione). 'IIribunale di Gro:sseto, oroinan2la 3 aprile 197-4, G. U. 215 !settembre 1974, n. 2á50. Tribunale di Ver:ceLli, ordinanza 10 a:prile 1974, G.U. '2'5 settembre 1o97á4, n. 2160. codice di ¥procedura penale, artt. 76, 369 e 37~ (artt. 3, 2¥4 e 112 del¥la Costituzione). Giudice istruttore del T~tbunale di Pisa, ordinanza 31 dicembre 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. codice di procedura penaále, artt. 93, secondo cpv., 41 S, secondo cpv., 468, primo cpv. (art. 24, secOIIldo cpv., della Costituzione). Pcr:eto!l'e di Cant, ordinanza 118 gennaio 1974, G.U. 30 ottobre 1á974, n. 2-84. cáodice di procedura penale, artt. 144 cpv. c.p. (artt. 1012 p.:p. e 110 deHa Costituzione). Giudice di sorveglianza del 'IIribuna~e di Oristano, ordinanza 2á2 ma~gio 1974, G.U. 23 ottobre 1á974, n. 277. codice di procedura penale, artt. 226-bis, primo comma, n. S, 226-ter, primo comma e 339 (artt. 101, secondo comma, 107, terzo e quarto comma, U2 deilila Costituzione). Pretore 1di Tmino, ordinanza 30 aprile 1á974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2.6¥3. codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 3, 2¥5 e 112 deHa Costituzione). ~retore di Bologna, ordinanza 2,3 arprile 1974, G. U. 25 settembre 1974, n. 2'50. PARTE II, LEGISLAZIONE 113 codice di procedura penale, art. 378 (art. 2.4, secondo ,cocmma, delJla Costituzione). Giudice ilstruttore del 'Dribunale di Torino, ordinanza 6 febbraio 1974, G. U. 215 settembre 1974, n. 2150. codice di procedura ápenale, art. 382 (art. 3 della Costituzione). Ptretore di VaHo della Lucania, ordinanza 2 áluglio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. codice di procedura penale, art. 503, ultimo comma, ultima .parte (articoli 3, primo comma, e 2.4, secondo comma, della Costituzione). Tdbunale di Torino, ordinanza 2 apri~e 1973, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. codice di procedura penale, disp. att., art. 43 (artt. 10~ p.p. e 110 della Costituzione). Gtudilce di sorveg~lianza del Tribunale di Ortstano, ordinanza 2,2 ma,ggio 1974, G.U. 23 ottobre 1á974, n. 277. legge 7 luglio 190á1, n. 283, artt. 6 e 7 (art. 3á3, quinto comma, della Costituzione). Trtbuna.le di SaLuzzo, o11dinanze 13 febbraio 1.974 (due), G. U. 25 settembre 1974, n. 250. legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10 (art. 29 deLla Costituzione). Giudice conchliatore di Milano, ondinanza 24 maggio 1974, G.U. 9 ottobre 1á974, n. 263. r.d.J. 15 marzo 19á23, n. 69:2, primo e secondo comma (a.rt. 3,6, rpdmo e secondo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ondinanze 16 giugno 1<973, G. U. 9 ottobre 1974, n. 2á6á3, e á5 ottobre 1973, G. U. 2,5 settembre 1974, n. 2'50. r.c!. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14 (a,rtt. 3 e 5:3 deilla Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 15 apriJle 1973, G. U. 9 ottobre 1974, n. 263. T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2~50. T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2~50. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 30 dic:embre 1923, n. 3269, art. 18, terzo c:omma (a.rtt. 3 e 24 deLla Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanza 4 dicembre 197~, G.U. 25 settembre 1974, n. 2.50. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 tdeJ,la Costituz,ione). Tribunale di Fe11rara, ortdinanza 2á3 ~rHe 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 250. legge 7 gennaio 1929. n. 4, art. 20 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). Tdbrmale di Verona, ordinanza 18 aprHe 197,4, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, aJiegato A, artt. 26, quinto e sesto c:omma, e 27, quarto c:omma (artt. 3, 3'5 e 3,5 della Costituzione). Pretore di Napoili, ordinanza 22 apri1le 1974, G.U. 23 ottoblre 1974, n. 277. d.l. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, artt. 26, quinto, sesto e settimo c:omma, e 27 (artt. 36 e 3 della Costituzione). Pretore di Ca.gliaári, ortdinanza 17 aprHe 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2'50. r.d. 3 marzo 1~934, n. 383, art. 20 (artt. 40, 70, 7á6, 77 della Costituzione). Pretore di Rieti, Oirdinanza 6 giugno 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2~84. r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 178 e 251 (artt. 2,1 e 43 della Costituzione). Pretore di Montegiorgio, ordinanza 2,6 febbraio 1974, G.U. 25 settembre 1974, n. 250. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8 (art. 3 deLla Oostituzione). Pretore di Calitri, ordinanza '2á6 ottobre 1973, G.U. 4 settembre 1974, n. 2~1. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 9 settembre 194'1, n. 1023, artt. 34 e 35 (artt. 1:3, 2:4, secoouio comma, e 111, primo e secondo comma, deLla Costituzione). Giudice mi!litare di sorveglianza del Tdbunalle SU!Pretmo militare, ordinanza 2á4 Luglio 197¥4, G.U. 30 ottobre 1á974, n. 284. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 (artt. 3 e 2á4 'della Costituzione). Corte di 81P1Pello di Palermo, ordinanza l" marzo 1074, G.U. 2.5 settembre 1974, n. 2á50. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 3¥2, 41 e 43 dehl.a Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 16 gennaio 1974, G.U. 9 ottobre 197á4, n. 2i6¥3. '!1ribunalle di Bolzano, ordinanza 27 g.iugno 1á974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, quarto e quinto comma (artt. 24, secondo ácomma e 27, secondo ácomma della Costituzione). Oiuidtce istruttore del Tribunale di Napolli, ordmanza 8 novembre 1973, G. U. 2:5 settembre 1974, n. 2¥50. legge 11 gennaio 1943, ¥n. 138, artt. 1:1, secondo comma, e 36, primo comma (art. 27 deLla Costituzione). J>retore di Avigliano, o11dmanza 1 ¥ f.ebbraio 1974, G. U. 215 settembre 1974, n. 2:50. d.lg.lgt. 28 dicembre 1944, n. 411, art. 5 (a:rtt. 2á3, 41, ultimo comma, e 91 deLla Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 2:1 novembre 1973, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2t6á3. d.lg.lgt. :14 febbraio ¥194á6, n. 27, art. '1, u¥ltimo comma (artt. 5¥2, secondo ¥comma, e 36 della Costituzione). Pretore di Aosta, ordinalllZa 20 magágio 19á74, G.U. 9 ottobre 1974, n. á2:6,3. d.Jg. C.P.S. 13 settembre 1'946, n. 303, art. 2 (artt. 3, p¥rimo comma, e 52, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Aosta, o!'dinanza 20 maglgio 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 263. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.lg. C.P.S. 15 settembre 1~947, n. 896, art. 1 (artt. 23, 41, IUJltimo comma, e 97 dell.a Costituzione). '11ribulnale di Roma, ordinanza 21 novembve 1~97~3, á G. U. 9 ottobre 1974, n. 2~63. legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11, n. 5 (art. 3 deilila Costituzione). Corte d'a;ppel!lo di Roma, o11dinama 30 .gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, m. 2~50. álegge 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, primo comma (all't. 2,7 della Costituziorne). PII'etore di Avi~gliano, o11dinarnza l" febbraio 1974, G.U. 25 settembl1e 1974, n. 250. legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 5, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 9 lugJio 1~973, G.U. 2,3 ottobre 1974, n. 277. ~legge :22 ottobre 1954, n. 1041, art. 21 (art. 2,4, secondo co!mma, deHa Costituzione). P11etore 974, n. 250. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 2á4 de{I;La Costituzione). Pretore di Arena, 011d'inanza 3 maggio 1974, G.U. 4 settembre 11974, n. 2á31. legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). ~etore di Casacalenda, ovililllanza 10 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 1<974, n. 2.84. legge 14 febbrai-o 1963, n. 60, art. 1<1, penurtt. 3, 315, 38 dehla Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanza 2,9 aprHe 197,4, G.U. 9 ottobre 1974, n. 216,3. Pu.-etore di Reggio Emilia, ordinanza 215 ma,ggio 1974, G.U. 30 ottobre 197,4, n. 2'84. Pretore di Trento, oodinanza 30 maggio 1974, G.U. 9 ottobre 1'974, n. 263. ,d.P.R. 30 giug.no 1965, n. 1124', artt. 20, n. 2, 2'8, 44, 50, pl'imo c:omma, e 1,95 (arl. 27 della Costituzione). Pretore di Avi,gliano, ovdinanza l" febbraio 1074, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 2<50. d.P.R. 30 giugno 1965, n. lr124, art. 79 (artt. 7'6, 3 e 3r8, secondo comma, della Costituziooe). Giudic'e del J.avoro del tribunale di Torino, o11dinanza 2á mag,gio 11974, G.U. 9 ottobre 1'974, n. 2163. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1>124, artt. 205, primo c:omma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Bretore di Re,ggio EmHia, o11dinanza 6 1ugUo 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O (au.-t. 3 dehla Costituzione). Corte d'appello di TJ:"ieste, ordinanza 212 ma;g,gjJo 1,9,74, G.U. 10 ottobre 1974, n. 26á5. legge 20 marzo 1968, n. 304, artic:áolo unic:o (aárt. 3 dehla Costituzione). !Pretore di Feltre, ordinanza l'H marzo 1.974, G.U. 4 settembráe 1974, n. 2131. legge ,30 aprile 1969, n. 153, art. 20 (artt. 4 e 315 dehla C'orstituzione). Giudice del la,voro presso H tribuna,le di Cosenza, o~dinanza 9 aprile 197á4, G. U. 4 settembre 1974, n. 231. 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA,DELLO STATO legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (rurtt. 3á8, pri:mo e secondo. comma, e 3 della Costituziooe). G.tudic'e del la!V'oro del tribunale di Bologna, ordinanza 14 marzo 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 2'31. POC!etore di La Spezia, mdimanza 10 a~priite 1'974, G.U. 4 settembre 1974, n. 213á1. Plretore di Reggio Emilia, ordinanza 4 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2á84. Tribuna,le di Piacenza, ordinanza 27 ma1gJgio 1á974, G.U. 215 settembre 1974, n. 250. 1 Giudice del lavoro del tr.tbuna.le di Reggio Emi.Ua, OII'dimanza 12 giugno 1974, G.U. 10 ottobre 11974, n. 21615. legge 30 aprile 1969, n. 1¥53, art. 25 (áa!l't. 3 della Costituzione). Giudtce del lavoro del tribunale di Modena, ordinanza 26 aJPrHe 1974, G. U. 25 settembre 1r97á4, n. 250. tP:retore di Pescara, ordinanza 29 gennaio 1974 e 9 aprHe 1974, G.U. 4, settembre 1974, n. 21M, e 23 ottobre 1974, n. 2'77. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (aártt. 3 e 2á4, secondo comma, della Costituzione). Pr.etore di .AJsti, OOC!dinanza 28 gennaio 1á974, G.U. 25 settembre 1974, n. 2150. 'Dribunaie di irvdtavecohta, o11dinanza 2:8 giugno 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione). P.retore di Gubbio, ordinanza 3,1 gennaio 1974, G.U. 4 settembre 1'974, n. 213¥1. Pretore lidi Ba11ra, ordinanze l1 Luglio 1974 (tre), G. U. 23 ottobre 1.9H, n. 277. d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, art. 1 (artt. 7á6 e 77 deLla Costituzio'll! e). Oorte d'appello di Ftrenze, ordinanza 3 aJPrile 1974, G.U. 4 settembr. e 1á97á4, n. 2,3.1. .legge 20 maggio 1970, n. 300, art; 18, secondo comma (artt. 3 e 24 dlla Costituzione). ~etore di Roma, 011dinanza 25 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2¥6,3. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 37 (artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, deltla Costituzione). Tdbuna1e di PaJ.ermo, o11dinanza 5 aprile 1;97á4, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2¥84. legge 20 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, prctmo comma, e 5.2, primo e secondo ácomma, deHa Costituzione). Pretore di Aosta, o11dina~a 20 ma,g~gio 1974, G. U. 9 ottobre 1974, n. 2¥613. ád.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 3“2 (.artt. 2,3 e 3 deHa COIStituzione). Pretore di Milano, oodinanza 2 agosto 1973, G.U. 215 'settembre 1974, lll. 2á50. legge 1¡ dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 deJ..la Costituzione). Tdbunale di Lecce, o11dinanza 30 ma,ggio 1á9á7á3, G.U. 9 ottobre 1974, n. 26.3. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3“2 (M"tt. 41, 42 e 44 dellla Costituzione). Trihunale di Lanciano, ol1dinanza 14 gi,ug.no 1<9á7á4, G.U. 23 ottobre 1974, n. 277 legge 11 giugno 19711, 11. 426, artt. 38 e 39 (art. !3 deltla GOIStituzione). Pretore di Viadana, ordinanza 1á9 febbraio 1<97á4, G.U. 4 settembre 1974, n. 2¥31. legge 2“2 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (art. 113, secondo comma, della Costituzione). Tribuna,Je amministrativo regionale per l'Ahruzz.o, o11dinanza 9 maga, ordinanza 9 mag;gto 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 2,31. PARTE II, LEGISLAZIONE 123 d.P..R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1, prime e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Trtbunaále di Palermo, Ol'dinanze 2>2 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 ottobre 1974, n. 2.63. :proGiudice istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 ma.g.gio ~ ac. imaJ.e 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. ~oto ~era~ tato legge reg. Tosc.ana appr. 11 febbraio 1974 e ria.p¥pr. 1¡ luglio 1974. 55) Presidente del Corusi.glio dei MintstQ"i, dco:r1so d<:~positato H 27 lu glio 1974, n. 12, G.U. 4 settembre 1974, n. 2¥3á1. legge reg. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e ria¥ppr. 25 luglio 197'4. jPe- Presidente del Consiglio dei Minilstri, dco'I'so depositato 2>3 agosto 1974, n. 15, G.U. 4 settembre 1<974, n. 213á1. brse tm d.l. 19 giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 5á4, := quarto comma, delLo Statuto speciale per la Saroe~na). >Regione sarda, ricorso depositato 2¥6 lrugUo 1á974, n. 11, G. U. 4 settembre 1974, n. 231. ~ta ). d'.l. 6 luglio 1974, n. 251 (a.rtt. 8, 47 e 54, quarto comma, de:Ho statuto speciale per la Saride~na). Regione sa:r1da, dcorso depositato 8 agosto 1974, n. 14, G. U. 4 settembre 1>974, n. 2131. legge reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. Commissario delálo Stato per la Regione sicHiana, rico11so depusitato 3 agosto 1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. _, ' t, 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prietario del fondo su cui le ope11e vanno ,compiute, in particolare quando chi !l"ichiede il mutuo un profugo della Libia, cui la 1. 25 luglio 1á971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 116). DAZI DOGANALI Spedizionieri doganali -Patente con validitˆ illimitata -Rilascio -Requisiti -Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 18 dicembre 1971, n. 18, art. 125). Se rpossa essere !rilascia~a patente con validitˆ illimitata a sogg.etto che, giˆ 'spediziomeil'e doganale, tale non fosse pi, nŽ di didtto nŽ di fatto, alla data del 30 giugJno 1971 (n. 84). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia residenziale pubblica -Allogi GESCAL -Occupazione senza titolo -Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 'Se possa essere arprpUcato l'art. 25 del d.P.R. n. 1035. del 30 dicembre 1972, áche prevedeá la regolaii'iz2lazione dei rerpporti J.ocativi relativi ad alloggi oocurpati senza titolo al1a data di 1entmta in vigore deHa legge 22 ottobre 1971, n. 865, neil caso in áCui .gU allogg,i abusiV!amente occupati avevano, anteriormente alla .emanazione del citato d.P.R. n. 1035/72 formato giˆ oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). ESPROPRIAZIONE PUBBLECA UTILITA' Immobile soggetto ad e~rop.riazicme forzata -Espropriazicme per p:u. - Indewnitd -Deposito aHa Cassa Depositi e Prestiti -Ordine di versamento all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimitˆ (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686). Se 1a Cassa Depositi e Prestiti, depositaria dd. indennitˆ di esprorpriazdone per pubblica utiJi.tˆ, sia tenuta a dare esetCUZJ.one ad un provvedimento giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennitˆ a favore dell'ufficio giudiziario pr.esso il quale m corso J.'espropil'iazione forzata delil.'irrumobile (n. 344). FORESTE Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente ncm proprietario del fcmdo-Profugo deLla Libia-Concedibilitˆ -(l. 27 ottobre 1966, n. 910, art. 32; Z. 25 luglio 1971, n. 586, art. 1). Se i mutui agevolati per opell'e di rimboschimetll!to di oui aJˆ'art. 32, l. 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere acco!I'dati áatll!che a chi non prropdetario del fondo .su cui iLe orp.ere vanno compiute, m part1cola~re qua,ndo chi richiede il mutuo un profugo della Libia, cui la L 25 luglio 1971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prietario del fondo su cui le opere v.anno ,compiute, in partioolaa-e quando chi !l'ichiede il mutuo un profugo della Libia, cui la l. 25 luglio 1971, n. 536, estende 1a ~concessi{)[le di detti mutui (n. 116). DAZI DOGANALI Spedizionieri doganali -Patente con validitˆ ilLimitata -Rilascio -R,equisiti -Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 18 di-cembre 1971, n. 18, art. 125). Se possa essere rrilasciartla patente con validitˆ illimita,ta a sogg:etto che, giˆ spedizi~erre doganale, tale non fosse pi, nŽ di didtto nŽ di fatto, alla data del 30 giugmo 1971 (n. 84). EDILIZIA ECONOMIC:A E POPOLARE EdiLizia residenziale pubblica -Atlogi GESCAL -Occupazione senza titolo -Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 1Se possa essere aJpplicato l'arrt. 25 del d.P.R. :n. 1035. del 30 dicembre 1972, ~che prevede áLa regolail'izmzione dei ll"aJpporti il.ocativi relativi ad alloggi ocOOJPati senza tttoil.o alla data di ,en1;rr1ata m vdgore del.iLa legge 22 otto l, o bre 1971, n. 865, nell caso in .cui g,u aJ.logg[ abustvami'mte occupati avevano, anteriormente alla emam.azione del citato d.P.R. n. 1035172 forrmato giˆ oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). ESPROPRlAZIONE PUBBLllCA UTILITA' u Immobile soggetto ad esq:>r()f>riazione forzata -Espropriazione per p.u. Indennitˆ -Deposito alla Cassa Depooiti e Prestiti -Ordine di versamento all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimitˆ no sia (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686). :di Se La Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennitˆ di espropria 1al mone per pubblica utiJli.tˆ, sia tenuta a dare esecutione ad 1liil p.rovvedimento tra giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennitˆ a favore dell'ufficio uie giu. giudiziario pr.esso il quale m corso J.'esprropriazione forzata delil'immobile (In. 344). ~ione P.A. FORESTE o sta Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente non proprietario del fondo-Profugo della Libia-Concedibilitˆ -(l. 27 ottobre 1966, n. 910, m.e di art. 32; l. 25 luglio 1971. n. 586, art. 1). PQ:sta, e del Se i mutui agevolati per operre di rimboschimento di oui adil'art. 32, pu:re l. 27 ottobrre 1966, n. 910, possono essere accOO'dati anche a chi non protrr1etario del fondo su cui iLe opere vanno compiute, m partLco1are qua,ndo P.A. chi richiede il mu.truo un profugo della Libia, cui la L 25 1ugli˜ 1971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). PARTE II, LEGISLAZIONE 123 licembre 1973, n. 834, art. 1, pl"imáo e secondo comma (art. 3 ione). ~ di Pale11mo, ovdinanze 212 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 n. 2á63. istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 mag.gio lO ottobre 1974, n. 284. g. Tosc:áana aáppr. 11 febbraio 1974 e ria.ppr. 1 ¥ luglio 1974. 1te del Coms1glio dei Min1s1Jri, dconso depositato H 27 lu. 12, G. U. 4 settembre 1á974, n. 21311. ~g. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e riG1ppr. 25 luglio 197'4. mte del Consiglio dei Minmtri, rkOl'ISo depositato 213 ago t. 15, G. U. 4 settembre 1á974, n. 213¥1. giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 54, nma, deill1o Statuto .speciale per la Sal'ldegna). ne sarda, ricorso depositato 2<6 lugJ.io 1á974, n. 11, G.U. 4 1974, n. 2<31. lugJio 1974, n. 251 (artt. 8, 47 e 54, quarto comma, de1lo staiale per la Sardegna). one sarda, .riJcovso depotSitato 8 agosto 1<974, n. 14, G. U. 4 e 1<974, n. 2131. e reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. nmissario ádeHo Stato peár la Regione sicHiana, ricoi'ISo depositgosto 1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. ed appalta -(d.P.R. (r.rJ, . . con PARTE II, CONSULTAZIONI Imposta di regist>ro -Accertamento maggiore valO'I'e -Termine decorrenza ( art. 21, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639), Se iJ. termime annuale di decadenza prev.iJSto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per lia notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore deácona dal pagamento dell'iffi!Posta, sia essa IJTindpale, complementare o suppletiva, ovvero, comunque dalla registrazione dell'atto, sia ohe la convenzione. il cui valore ,sottoponibile a giudizio di congruitˆ ex all'tt. 20 e 21 d,l. cit., sia stata immediatamente tassata in via principale, sta che essa sia ,stata per la prima voUa sottoposta ad imposizione in sede di verifica ispettiva, ¥come nel1'1potesi ,di ,trasformazione di soci,etˆ di f,atto i'n societˆ per azioni allorehŽ, in sede di !registrazione, non sia stata sottoposta ad imposta di ,registro iLa ,costLtuzione della societˆ di :llatto (n. 409). Imposta di regist>ro -Imposta complementare -Privilegio -Decadenza Termine -Decorrenza -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se il termine per l'orpe!I'ativitˆ del privilegio che assiste la dmposta complementaTe di !registro da ritenersi di decadenza e non rpil'escdzione, decorra daHa data ádi registrazione deJ.l'atto ovvero dalla data in cui si reso esigibile il credito rper imposta complementare (n. 411). Locazione -Immobile urbano -Contratto pluriennale -Esenzione a favore di rappresentanze diplomatiche e consolari -(l. 31 ottobre 1966, n. 946 -Annualitˆ anteriori-l. 29 dicembll'e 1962, n. 1744). Se tenuto áconto áche secondo l'interpáretazione giurisprudenz1:ale della Corte Surprema la ileg,ge 29 dicembire 1962á, n. 1744 deToga, quanto ai contl'atti di ilocazione immobiliari pluriennali, alle norn“.e degli ar.tt. 54 e 12 della legge di registro, 'sostituendo al principio delila unLtarietˆ deUa liquidazione delil'imposta peT tutta la durata del contratto, quello della periodicitˆ dei.la liquidazione con. .riferimento aHe singoile annualitˆ del !l'appor-to locatizio l'esenzione dall'imposta di l('legistro sui ¥contm¥tti di locazion.e degli irrnmobili adibtti ad uffici deJ.le 'l'larpoiJ['esentanze dipilomatiche e consolˆri estere e ad abitazione del rpel'ISonale delle rarpopresentanze stesse introdotta con la legge 31 ottobre 1966, n. 946, debba essere arppUoata alle annualitˆ ricadenti nel periodo ¥temporale di orpeTativitˆ della disposizione di :l“avore, mentre la relativa imposta di registro vada pretesa con iri.guardo alle annualitˆ iniziate 'anteriormente alila entrata d,n vigO!I'e della disposizione medesima (n. 408). IMPOSTE DI CONSUMO Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaLtatori -Inquadl/'amento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). Se, per effetto del passaggio alle dipendenze dello Stato del persona,le deUe cessate imposte di consumo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n; 649, l'Amministrazione delle Finanze si sia intgralmente sostituita ai precedenti datori di lavoro nei rapporti con detto personale e quindi anche nelle vertenze giudiziarie in corso ~elativo al ll.'lŽl!pporto di lavoro (n. 26). 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di consumo -Abolizione -Personale degti enti gestori ed appal tatori -Inquadramento nell'Amministrazione dette Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). Se eventuali sentenze o átransazioni ágiudiziali intervenute successivamente al 31 dtcembr.e 1972, ¥nei giudizi pendenti a quelLa data tira ~ ex appaltatori delle imposte di coosumo ed i loro dipendenti e concernenti riconoscimento di qualifiche superiori ,siano vincolanti anche per l'Amministrazione delle Finanze in sede di iscrizione dei detti .dipendenti nel quadro spec~ale (n. 26). Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). :Se, sia 1p0ssibHe o conveniente l'intocvento dell'Amministrazione delle Finanze nei giudizi in corso tra gli ex aippaltatoci ed i. loro dipendenti ora trasferiti nel quadro ¥speciale, ove si controvexte nel riconoscimento di qualifiche (n. 26). Imposte di consumo -Abolizione personale degli enti gestori ed appaltatori- Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649) . . Se, in sede di iscrizione del :personale delle cessate imposte di consumo nel quadro speciale di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il'A:rnmitndstrazione delle Finanze debba rl.conoscere qualifiche attribuite a detto personale dn base a toonsazioni stragi'Uidiziali sttpuilate tra l'ex appa:J.tatore ed il [lil"Oprio dipendente con l'intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massilma occUPazione (n. 27). PRIGIONIERI DI GUERRA Prigioniero USA -Assegni di prigionia -Differenza. Se il prigioniero italdano di guerra che durante la prigioa:rla abbi>a percepito Ul!la paga inferiore a quella fissata dalla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. suil trattˆmento dei prigionieri di .guerra, sia titolare di un diritto ásoggettivo azion8Jbiile nei confronti del Govevno Italiano per ottene[' e la differenza degil.i assegni di prigionia (n. 20). PROCEDIMENTO¥ C:IVILE Morte del procuratore -Sentenza resa successivamente alla interruzione del processo -Impugnazione. -Autonoma riassunzione del processo interrotto -Necessitˆ -Esclusione -(artt. 301 e 305 c.p.c.). Se in ipotesi di interruzione del processo per morte del procUII'atore, e .di successiva sentenza nulla per dimetto di ácontraddittorio, sia necessario provvedere, oltre alla impugnazione della sentenza, anche alla riassunzione del processo interrQ.tto nei sei mesi dalla dichiarata conoSCrelllza dell'evento interrnttivo (n. 52).