AGOSTO-SETTEMBRE 1949 RASSEGNA MENSILE ~ á~á " .. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIer l'improponibilitˆ del regolamento di giurisdizione si pronunziata laá dottrina prevalente: BRACCI, in Ç Hiv. dir. proc. civ. li, 1941, I parte, pagá. 202; BRUNElLLI, ivi, 1943, n l]_)arrte, 1Pa.g. 387 ; ANDRIOLI, Gomm., II E.diz., vol. II, pa.g. 361, ZANzuccHI: ÇDiritto p¥roc, civ. ))' 1942, I rparte, pagina 228. La, Corte áSuprema di Cassazione, invece, dopo _,,un primo orientamento contrario (24 mar,zo 1943, n. 669 in ÇForo Ital. ))' I, pag. 5-6'9), si pronunzia. fa per la :proponibilitˆ del regolamento, con una una giurisprudenza che ormai da ritenersi consolidata (31 luglio 1947, n. 1343 e 31 ottobre 1'947, n. 1653, in ÇGiur. It. ))' 1948, I, pagg. 216 e 247; 6dicembre1948, n. 1865 in ¥questa Rassegna., 1948, n. 11-12, pag. 27; 25 maggio 1949, n. 1332). 2. Alla decisione .della IV 1Sezione bisogna ri. conoscere il merito di un esame completo, oltre che ponde1áato, cli tutti gli elementi della questione; il áquale pera.Itro porta a rilbadire il nostro dissenso ádalla soluzione adottata, dal Supremo Consesso¥ Amministrativo. La tesi della improponibilitˆ si fonda soprat. tutto sulla lettera degli articoli 37 e 41 c.p.c., 1(1) La motivaz'on.e. dt htle dáeoeisione stata pubb'licata nel (( FOl'áO Itn I. "¥ 1949, TIT, pag. 146. poich l'art. 37 si riferisce soltanto al Çdifetto ádi gimrisdizione del Giudice ordinaido nei confi¥ onti della. Pubblica¥ Amministrazione o dei Giu< lici specia.li >l e l'art. 41 prevede il regolamento (preventivo) di giurisdizione per Ç le ¥questioni di giurisdizione di cui a.ll'art. 37 )). . Senonch lo stesso Consiglio di !Stato riconosce che, anche se l'istituto del regolamento di giuri. stlizione ha carattere eccezionale, in áquanto sotti¥ ae al Giudice l'indagine sui suoi poteri gim_áistlizionaJi iiáŽr clevolve1¥la alla Corte di Oas¥sa.zione, d˜ tutta.via non esclude la possibilitˆ di una in. terpreta,zione estensiva delle norme che all'istituto si riferiscono, e in particolare degli articoli 31 e 41 (1). Quesfo. dell'inter"pretazione estensiva il sugágerimento formulato dal Lessona (op. cit.) ed stato il mezzo attraáverso il áquale 131 Corte di Cassazione (31 ottobre 1947, n. 1653, giˆ citata<) giunta ad ammettere il regolamento di giurisdizione anche nei confronti dei Giudici speciali. Di modo che ogni indagine viene a concentra.rsi slla possibilitˆ o impossibilitˆ di áquesta inter. p“áetazione estensiva, cio, in altri termini, su áquella cJ1e pu˜ ritenersi l'intenzione del legislat( Jl'e (art. 12 prelegági). 'rrattasi di indagáine complessa e delicata, poich i lavori pre1pa.rafori dicono poco o nulla. al rigt\ ardo; tuttavia ci sembra che basti fissare le 1(1) Veramente .a no¥i n.on sembra ¥Che il regolamento di gi1irisdizione -sia istituto di carattere ¥eoc.cezionale. Il p.rinc.ipio che ciascun Giudice giudi.ce della propri.a oea1n-petenza -richiamato dal Consigáli o ádi Sia to come regola ,____. v.a conteIIl(per.ato ¥0on l'a:ltro del potere dispositiv: O delle parti, 1come pu˜ desumersi dal carattere del- 1'1tJ.competenza e del dtfetto ádi giurisdizione, che possa- 110 essere aássolute o relative. (un áoaso di difetto di giuri-sdizione relativo dato dall'art. 41 secondo comma c.p;c.). l'l regolamento di giuri;sdiz¥:one .attua .a,nch'esso a sua volta un contempernmento di tali due principi. Ma, poich H contemperamento si risolve in que"Sto casa in un'attribuzione ádi 1competenza alla Gorte di .Cassa--zione, Ci sembra tuttavia che debba restare ferma ála conclusione, cui perviene su questo punto il Consiglio di Stato; che cio solo un'inteárpretazione estensiva e non anehe analog'iáca si-a possibile. -202 linee fondamentali e i caratteri dell'i:stituto per. ch si possa e si debba giungere a una conclusione diversa da 1quella. cui giunto il Consiglio di Stato. 3. Com' noto, la. legge del 1877 sul conflitto di attribuzioni prevedeva un istituto analogo, consentendo all'1Aimministrazione di elevare il conflitto di attrilbuzioni direttamente alle :Sezioni Unite della Corte di Oassa.zione entro i limiti e con le modalitˆ previste (art. 1¡) a seconda che fosse parte in ca¥usa. oppure no. Il nuovo codice di 1procedura civile, nel quale sono state trasfuse le disposizioni della, legge del 1877, ha, mantenuto inalterata la suddetta fa. coltˆ dell'Amministra,zione allorch áessa non parte in causaá (art. 41 ult. comma); poich trattasi pm sempre di facoltˆ riservata alla sola Amministrazione e per i soli conflitti di attribuzioni, di guisa che .pu˜ tuttora configurarsi come un mezzo straordinario per elevare il conflitto di attribuzioni. A volere, anz,i, ricercare il fondamento logico e ¥pratico di tale mezzo straordinario, occorre rifarsi ancora mi motivi che ispirarono la legge del 1877, áquando il problema fondamentale era áquello di evitare l'invadenza. dell'a.utoritˆ giudizia ária nel campo riservato all'Amministrazione. Ma per quanto concerne la facoltˆ che la legge del 1877 concedeva all'Amministrazione allorch era parte in eansa, nel nllO'\"O c.p.c., essa. rimasta assorbita e superata insieme da un rimedio ipi ampfo e generale, áqua.l' il regolamento di giurL sdizione. Questo infatti caratterizzato da due fondamentali innovazioni: 1) innanzitutto stato esteso a' tutte le ¥parti, potendo 1quindi essere sperimentato anche áquando l'AmIIllinistrazione non sia pa.rte in causa; 2) in secondo luogo stato concesso, stando per ora alla formula dell'art. 37, allorch vi sia difetto di giurisdizione del Giudice ordina.rio non solo nei confronti dell'Amministrazione, ma anche dei Giudici speciali (1) e del Giudice straniero ; venuto i:n altri termini ad esten'der'si tla.i co1n:flitti cli a.t,trihuzio'lli, an'che .secondo la formular dell'a.rt. 37, a, tahini coniflitti di giurisldi z,~o'lle. In tale modo non dovrebbe essere dubbio che il rimedio á venuto a perdere il carattere che avevaá nella legge del 1877, cio di mezzo straordinario di dtfesa. dell'Ammi'llistm.zione contro l'invadenza dell'Autoritˆ giudiziaria.; ed divenuto invece pi genericamente un me,zzo, secondo 1quanto di. spone l'art. 41, áper Çchiedere alle sezioni unite di cassazione che risolva¥no le questioni di giurisádizione di Cllli aH'art. 37 JJ1 (2), in altri termini n.n istituto che per la sua. fnnz.ione e la sua natura (1) I1 mezzo :straordinario dell'art. 1 della legge del 1877 era inv.ece negato in quest'ultimo caso da una giurisiprudenza concorde: ZANOBINI: Diritto Amm.vo, 1942, vol. II, pag. 494. (2) In senso analogo ZANOBINI: opera voi. citati, pagina ,193 e 494: BRACCI: op. c1t., n. 14. molto simile al regáoilaimento di competenza, al quale stato del resto dal legislatore a.ffiancato (art. 42 e segg.) e cooárdinato (Relazione ministeriale n. 26). La decisione dcl Consiglio di Stato non coglie il significato e il valo1~e delle innovazioni introdotte col c.p.c., 1quando assegna, al regolamento di giurisdizione l'antica. funiione di salvaguardare la sfera di discrezionalitˆ dell'Amministrazione contro l'invadenza dell'Autoritˆ giudiziaria. 1S.e1condo il Cons:iiglio di !Sfato, l'aivere 1esteso il rimedio a tutelare anche la competenza dei giudici speciali non avrebbe un rilievo decisivo, poich tali giudki, essendo competenti in materia di interessi legittimi, resterelbero sempre nell'am. bitoá dell'a1ttivitˆ discTezionafo del1la Amministrazione. !Ma non si tenuto presente che le giurisdizioni speciali, oltre che la normale competenza in materia di interessi legittimi, hanno .anche una competenza, spesso vasta (vedasi ad esempio áquel. la della Corte dei Conti, del Comitato centrale giurisdizionale per le Requisizioni dello stesso Consiglio di áSfato), in materia cli diritti il che val quanto dire fuori del campo dell'attivitˆ. discre. zionale dell'Amminis:trazione. Soprattutto poi esorbitano daá 1questo campo i conflitti fra Giudi,ce italiano e 1stiraniero,. i 1quaili, peraltro, sono ugualmente assoggettati a.l regola.mento di giurisdizione. E d'altro canto non molto agevole concilia'l.'e l'antica definizione dell'istituto col fatto che di esso possono ora usufruire tutte le pa¥rti in causa, anche quando la controversia da esse propos:ta contro l'Amllllínistra.z.ione e il rimedio del regola. mento di giurisdizione viene da. esse sperimentaÈ in contraddittorio con la stáessa. ' Il vero che l'istituto, generaUzzandosi, si trasformato; e noi possiamo farci un'idea abbastanza esatta di tale trasformazione, tenendo rpresente che esso, mentre nella legge del 1877 era coordinato con il mezzo straordinario di impu. gnativa. concesso all'Amministrazione allorch non pa,rte i:n causa., ora. nel ic.[p.c. ,sfato coorclinafo col regoálamento di competenza, venendo cosi ad as1su1meáre la: .runz~one di' mezzo per -d'irimeáre in vfa pveliminar.e e rapida le questioni di giurisdizione, onde evitare il pericolo di !dannose reitera.zioni di giudizi. 4. N i lavori preparatori n la. Relazione ministeiria1e dˆnno conto dei moátivi idi 1qiuesta. tra,sforma. zione, la áqua.le, per˜, si inserisce in un'el:aábora. zione di pi vasta portata. cui stata¥ sottoposta tutta. in genere la materia dei conflitti di giurisdizione. Mentre, infatti, finora tale materia era discL plinata e bisogna, cHre in modo frammentario, principalmente nella legg~e del 18'.77, ma anche in numerose altre leggi s¥peciali, col nuovo-c.p..c._-si inteso istituire un sistema unico, che disciplini in modo organico e razionale tutta, la materia dci conflitti di giurisdizione. La Relazione ministeriale aáccenna ripetutamente a questa sistemazione della materia sia .quando -203 ichiara che il nuovo codice di procedura. civile si avvicina Ç in modo pi pieno all'ideale della á giurisdizione unica, solennemente propugnato nel primo articolo : . . . . . . . . . nel senso di radunare nel Codice di procedura civile i vari proce_dimenti finora dispersi i,n leggi speciali e di ooordiibarU in un itnicv sistema) affida.to ai giudici ordinari, sotto il controllo) vi.g'ilante dal vertice) del~la Corte di Oas¥sáa~Onáe È (n. 9) ; áSfa. 1quando rprecisa che a questa sono affidati Ç nel nuovo processo i poteri adeguati per poter essere in maniera efficace) daál vertice del sistema) il snprem o oárgano regolatore delle coámpe:tenze. A tale scopo non soltanto ho fuso nel Oodiae le disposizioni dell'a legge 31 marzo 1877, n. 3761 .mi conflitti di attriibuzion“; ma ho altres“ riformato l'istituto del regolamento di competenza...... È (n. 11); sia infine quando con. stata che Ç con questo sáisterna si conseguito anche il vantaggio di poter megl'io coordinare lo istituf.o¥ del regolamento di competenza con quen'o die1i ricigola1m'Ûvnto di giái~risdi~/iorne tratto daUa leágge del 31 marzo 1877 e di potere unificaáre nella Corte dii oa.,sazi1onáe) anohe ini reil'aZ'ione ai 0om1fiitti) la funzione di guprenio orga,no reg,olatore della giurisdizione e delle competenze )) (n. 26). E ,d'alt.ra. pa.rte, coer:entemente con queste aiff. errrm.zioni di 1principio, il legislatore, nel trasfondere le disposizioni della legge del 1877 nel c.p.c., ha provveduto a colmare le lacune che laá esperienza aveva riscontra.to in áessa. Cosi ad esempio, mentre l'art. 3 n. 3 della le.gge ammetteva la. risoluzione dei conflitti (reali) positivi o negativi di giurisdizione solo áqua.ndo fossero sorti fra, Giuld,ice o!idinado e speciale, l'a,r&[..: i.colo 362 secondo comma c.p.c prevede la risoillffi. zi-0ne all'che di 1que11i insorti fra Giudici ,speciali. E mentre lo stesso art. 3 n. 3 ammetteva l'impugnativa delle decisioni di Giudici s.peciali solo per incompetenza ed ec.cesso di potere, di guisa che era. comunemente ritenuto che lo stesso rimedio non áspettava aillorch vfoeve¥Iis1a¥ il Giudice s1peicia1e aveva aJI'erma.toá la, propria. gi1uriJsdizfone (1), l'a.rt. 362á primo comma, conse1nte il ricm'1so Ç per motivi attinenti a.Ila giurisdi,zione )) del Giu. dice speciale, e áquindi sia 1quando questi afferma sia áquando .questi nega la. propria giurisdizione. 'l'ale profonda riforma á infine sintetizzata¥ nel principio gáenerale contenuto nell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e rioordato dalla stessa decisione annotata, secondo il áquale la Corte di Oassazione l'organo che Ç assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni )), Tenendo presente tutto d˜ agevole stabilir.e la differenza esistente fra la. disciplina dei conflitti di giurisdizione vigente anteriormente al c.p.c. e áquella instaura.fa con il codice. Per l'innanzi un vero e proprio sistema di risoluzione dei conflitti di giurisdizione esisteva nel. l'ambito del processo ordina.rio, il cui ordinamento conferiva alla Corte Suprema i poteri per risolvere tutte le questioni di giurisdizione ehe si fossero presentate davanti al Giudice ordina.rio 1(1) ZANOBINI: op. val. ciáb., p.ag. 50. sia in veste di conflitto virtuale che in veste di conflitto reale cGn un Giudice speciale. Ma rispetto ai Giudici speciali non pu˜ dirsi eh~ esistesse una aánaloga disciplina organica, limitan. dosi la, fogge ádel 1877 ad attribuiire alla Gorte-di Cassazione soltanto determinati poteri. Nel c.p.c., invece, comunque voglia intendersi il princi:pio della giurisdi,zione unica solennemente a.ffermato nella Relazione ministeriale (1), certo che .si volufo croo1re un sistemaá unico per lai risoluz. ione dei conflitti di giurisdizione, nell'am. bito del quale pu˜ dirsi in linea generale che la Corte di Cassazione viene dotata di uguali poteri sia, nei confro:p.ti Idei G:udici ¥SIPecia.li che del Giudice or.dim11rio, e fa.li poteri le coánsenfa!Ilo di risolvere tutti i conflitti di giurisdizione. 5. 'I'enendo ¥presente la struttura. e la .funzione assunta< dal regolamento di giurisdizione nel ¥quadro dell'ordinamento di tutta la materia dei con. flitti di giurisrclizfone, ci isáembm chE\ loá spirito della legáge vaád& oltre la lettera degáli articoli 37 e. 41 c.:p.c. Oi sembra cio che il suddetto regolamento sia per su.a, natura suscettibile di applicarsi a.. tutte le áquestioni di giurisdizione, sorgano essere in confronto cli Giudke ordinario, o sorgano in confronto di Giudice speciale; e una. tale a:pplica. zione estensiva riceve conferma dagli ampi ipoteri che sono stati riconosciuti alla Corte di Oas sazione. L'a,rgomento letterale non e non pu˜ essere da solo sufficiente a¥ contrastare tali illa,zioni; n stata fornita una ragione convincente che valga. a dare ad esso un valore e contenuto sos:tan. ziale. áE' sta.to notato come non ápossa escludersi una impel'fetta formulaáz.ione degli articoli 37 .e 41, spiegabile col fatto che tali norme, inserite nel c.p.c., si sono limitate a. considerare quello che l'oggetto :precipuo della disciplina del c.p.c., e cio il procedimento ordinario. In sostanza. il legislatore avrebbe dato a tali norme la. .stessa formulwzione di tutte le altre del c.p.c., riferendole cio al solo pro0edimento Ol'dinario, senza tenere presente che la disciplina, stabilita in materia di conflitti di giurisdizione si estendeva anche al difetto di giurisdizione dei 1Giudici s.peciali e in ge. nere di tutti i .c;onflitti di giurisdizione. Ci˜ ipu˜ e:ssere tan.to pi verosimile, se si tiene presente (e lo ha rkordato la stessa, d~ci!sione annota.ta,), che il progetto 1Solm:i manteneva in yigor.e la legge del 1877, limitandosi a disciiplinare il processo 01,dinario; e solo in sede di redazione dell'odierno teásto rdel c.p.c. 1si tra.s:fiusáe¥ro in esso le disposfaioni della. legge del 1877, attuandosi -come si detto ~un unico sistema per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione; di guisa. che pu˜ non essere a,zzardato :pensare che non sia di pari passo adeguata la formulazione delle norme al nuoxo sistema instaurato. Comunque, anche indipendentemente da una tale &piegaázione, sta di fatto che l'interpretazione (1) BRACCI: Ol[J. cit., pag. 186. -204 letterale non suffragata da. alcuna ragione so. stanziale ; e in aH1'i termini non dato di váedere per quale motivo al regolamento di giurisdizione sarebbe stata da.la una sfera .di applicazione pi ristretta di quella di cui esso suscettibile. A 1questo proposito, la sentenza della Oorte di Oassazione 24 marzo 1943 (gfa citata), pur attenendosi all'interpretazione letterale delle norme di poi smentita nelle successive pronuncie, riconosceva tutta.via che Çla, iádentitˆ delle ragioni che stanno a base delle situa,zioni processuali dovrebbe1ro coindurre ad una. applica~iione integraJ.e dell'istituto È. La decisioáne del Oonsiglio di Stato invece ha cercato di delineare 1quelle che sa.rehbero le differenti situazioni e le differenti esigenze nei .procedimenti speciali rispetto a'l procedimento ordinario ; :ma non ci sembra che siano stati addotti elementi decisivi per una siffatta discriminazione. Tale non ci sembra il richiamo a. quello che stato l'intento precipuo del nuovo c.p.c., di per. seguire, cio, una maggiore celeritˆ e sellllplicit“t nel processo ordina.rio, mentre una¥ analoga esigenza non si sentiva per i procedimenti special“. lM inve1á0 ci˜ non toglie che, accanto. a questo scopo di carattere genera.le siano stati perseguiti s.copi specifki relativi a singole materie, uno dei quali stato appunto .quello di rielabora.re la materia dei conflitti di giurisdizione in modo unitario ed organico, sia nei confronti del Giudice ordinario che del Giudice speciale. áSoprattutto, poi, non possibile non farsi carico delle incer. tezze e delle iperplessitˆ cui ha sempre da.to luogo la, 1risoluzione dei oonfritti di giuris1dizkme e 'l:mn possibile pensare che il legislatore, avendo inteso O'VV:iail.'Si appunto mediante la, i1stituzione del regolamento di giurisdi.zione, si sia per˜ fermato e metˆ, ammettendo tale rimedio solo in alcuni casi e non in altri. 1Se anche i vero che ta.lora i procedimenti speciali si 1svolgono in modo pi rapido e con forme pi 1s1emplici, id'altra ¥parte a:nche ve1¥0 che in essi láe áquestiorri ¥di giuris!dizione dˆnno luogo a non minore incertezze e perplessitˆ, e che non minori .sa;rebibero gli inconvenienti che ne derivano a, voleráe negare .i,l regofa!lllento dái giurisdizione. E' ástaito a;nzi os'Serva.to acutamente che in gene1¥e proprio nel procedimento specfale tale rimefo rie1sce pra.ticameillte utile (1). Infa.tti nei cas.i in cui aippa.re idubbrio 1seá la. .giu:.risdizfone spetti aJ. G1iudfoe ordinru1á~0. o i8pecia.le l'int1eressa1to cosfoetto, a caiusa1 deHa, ibrevitlt dei termini previsti per; Tá'iico-rrere alle giurisdizioni speciali, a proporre snz,'a.ltr¥o ta1le ricorso; di guisa che, a volerg1i nega.re il regolamento di giurisidizione, lo si coistringe di ráicorrere 0ill'eáspediente di pr:oporre anche l'acZione giudiz;ia1áia, per potere usufruire á idi ta,fo regolamento. E poich la. que¥stione di giurisdizione la .stessa. da.vanti al Giudiice speciale e da.vanti al G;iudice ordinario, non si veide pe11ch 1si debba ricor1-ere a qáuesta. 1ˆuplica (1) LESSONA '. op. cit. zione di giuizái per farla :risolvere in sede di regolaimento preventivo. Gli incoinvenienti, poi, sono alllche maggiori se il conflitto fra due 1Giudici speciaáli (la nostra tesi, contrariamente a áquanto J:itnuto -dal Consiglio ádi Stato consideráa il regolamento preventivo applicabile a.nche in áquesto caso e, in genere, per ogni áquestione di giurisdizione), poich allora lo i11teressato, nel dubbio, sarebbe costretto a ápro. porre contemporanea¥mente i due ricorsi e dovrebbe attendere la decisione almeno di uno di essi ('q:uando si p'I'o~unzái un unico grado) pNá a.vvale1'>. 1S.enonch, la norma intende limitare 1“ffiteiávento della Corte di Cassazione nei confronti dei suddetti organi giurisdizionali ai Ç soli motivi ine1 áenti aUa gáiurisdizione ))' lllla¥ non dice che esso sia limitato altresi al sindacato delle sole decisioni ; in altri termini, riferendosi a áquello che il sindaca.to successivo e ammettendolo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione non esclude che vi possa essere un regolamento preventivo, neL l'ambito di ¥quegli stessi llllotivi. 1Sopra.ttutto, poi, la no¥rma. intm1dáe conferma.re la, disciplina che in proáposito esiste nel c.1p.:e., non intende varia.rla e, in definitiva, la stessa dáecisione del Consiglio di áStato ne trae argomento per la colliferma di quello che, a suo avviso, 1sarebbe lo stato della práeesisfonte legislazioll'e sulla ques1tione. Ma appunto per questo, se dovesse rimanere assodato che il regolamento di giurisdi, zione non pu˜ non applicarsi a tutte le questioni del g1enere, anche ¥Se 1sorgano >Clarvamti a.I Oon1siglio di .Stato, non possibHe vedere nell'art. 111 della Costituzione una norlllla innovativa di taále situaz~ one giuridica preesistente. ROCCO DI CIOMMO AVVOCATO DELLO S'.L'AT(l zu ? l!:;:::il a&; &HkkliE DD,S NOTE D I .:n O T T RIN A T. NOVELLI: Gli arbitrati necessari e l'art. 102 della Costituzione. (Giurisprudenza completa del~ la Corte Suprema di Cassazione, 1948, voluc me XXVIII pag. 578). Il Novelli prende lo spunto per 'questo suo lucido e sintetico studio dalla sentenza n. 1095 del1' 8 luglio 1948 delle :Sezioni Unite (Riv. e loc. dt.) nella ,quale si afferma che il OoUegio Arbitrale previsto dall'a.rt. 10 del decreto legislativo 2 no; vem1bre 1944, n. 60\3 organo di giurisdizione spe:. ciale, per esamina,re la, ,questione se esista una di¥ stinzione tra le categorie dell'arlbitrato obbligatorio o necessario e delle giurisdizioni speciali. á, Vautoire !Premette la. ele1nc:a,z,ione dei criteri che pi eomunemente vengono adottati per áqua.W ficare e riconosceráe la. natura, a,rbitraále o giuri~ sdizionale, di un organoá giudicante.. Essi sono: 1) la denominazione; 2) l'origine; 3) la scelta dei Giudici; 4) il modftMá decvid".evndi; 5) l'inrplll:gnabrilitˆ della decisione;. 6) il valore di titolo esecutivo delle decisioni medesime. Nessun valore pu˜ attr“buirsi a.I primo criterio in ,quanto il fa.tto che un determinato or.gamo giudicante' sia' denominato arbitral'e, non esclude che possa essere un vero l:l proprio organo di giurisdizione speciale. (Vedi acl es.: le Commissioni che giudicano in llllateria di legislazione vincolistica nelle locazioni di immobili). Il secondo critmáio nemmeno decisivo, in quau1to sia gáli arbitrati necessari che le giurisd“. :zioni speciali trovano la loro origine in norme di legge, e non nella volontˆ delle parti litiganti. Nemmeno il quarto ácriterio fornisce un sicuro ele: mento di distinzione in quanto la decisione secondo gquitˆ non esclusivamente riservata. ai Collegi arbitrali, mentre, d'altra pa.rte, quasi norma.le il caso che questi (si intende negli a.rb“trati obbligáatori) decidano secondo diritto. Anche il criterio della, impugnabilitˆ o meno della deci. sione non offre elementi di distinzione, dato che il legislato.re sancisce la impugánabilitˆ indipendentemente dalla natura del Collegio che ha emesso la. decisione. 1Per áquanto riguardaá, infine, la es: cutivitˆ delle decisioni, indipendentemente dal decreto del Pretore, (il ,quale, ácom' noto, essen~ zia1e per rendere esecutivi i lodi arlbitraH) d~ rilevare che talune leggi speciali hanno richiesto questo decreto anche per rendere esecutive deci sioni collegia,U aventi contenuto spiccatamente giurisdizfoinaile (ad .e1se,mpfo: dáecisioni l})er la. !risoluzione delle controversie in llllateria di indennitˆ di espropriazione per p. u. in dipendenza del terremoto del 1908, decreto legislativo 18 agosto 1'917, n. 1399. Escluso quindi che tll,tti i criteri suesposti, sia separatamente, che congiuntamente, possano valere a trwcciare una sicura linea di distinzione tra, arbitrati obbligatori e giurisdizioni speciaE, resta solo da esaminare se 1questa. linea possa tracciarrsi ásuina, ba,se del criterio indiC'afo a.I n. 3 e cio áquello relativo al sistema. di scelta o nomina dei gfodici. Giustamente, peraltro, il Novelli ritiene c,he nemmeno questo criterio sia decisivo. Rifacendosi alle opinioni dell'J a.malio e del Guicdardi, egli conclude dfoendo che tutt'al pi l'elemento distin. tivo potrebbe trovarsi nella scelta del Giudice in astra.tto, e non nella scelta del Giudice in concreto, in áquanto, la scelta in concreto pu˜ ritenersi derivM1te non daá un potere originario delle parti, ma. da un potere ad esse delega.to dallo Stato, il áqua.]e vuole cosi garantirsi l'apporto al Oollegio giudicante di elementi aventi una pa.rti,e colare competenza. tecnica; e., d'a1tra pa.rte, non mancano casi di giurisdizioni speciali delle áquali fanno parte anche 1Giudki che ripáetono la loro nomina da. una scelta di pa.rte. N maggiore im. portanzw pu˜ attribuirsi all'elemento della permanen, za o meno dell'organo giudicante, in quanto tale permanenza non va considerata. in relazione alle persone fisiche che lo compongono, ma. in relazione al fatto che la legge preveda e preordini un deterllllinaáto organo, sia pure costituito volta per volta nelle persone fisiche dei suoi membri, alla decisione di determina.te controversie. Dopo questa. acuta e documentata disamina, il Novelli conclude che la ¥questione se sussista una categoria intermedia tra giurisdizioni speciali e aárbitra.to volonta.rio, deve essere risolta in senso negativo, e che la chfa.raá tendenza della giuris¥ prudenza della. Corte !Suprema a ricompárendere la categoria degli arbitrati obbligatori in 'quella delle giurisdizioni speciali da aipprovarsi. Sorge, quindi, la áquestione dellaá sorte di questi a.rlbitrati obbligatoári, in rela.zione alla. Costi. tuzfoine, ed il Novelli ritiene eh~-¥esisi !debbano e's'ser:e, ,soggetti alle norme dell'3J,rt. 102 della._Oasti~_ tuzione medesima e della VI Disposizione traná sitoria. C.o'iuJorvJJiwmo oon le oonol1Miorvi oi/!í! il NovclU pervewuto. -207 In ordime ai riflessi della Oostititzione siaie giuri18d~ iorn.i :~pociali e1si-'?átcnti sái 'Peda in questa Rassogna. 1949; paág. 80 e ,er8i, e quin,di nom dJVrebbero infZ.uenzarrsi a iiic:ernda. Ma poi, vo leirido apvlir are nielle sue estreme conseg'll/en!Z'c_. il principio dáelta capaoitˆ co11:tributiva, non dovreb be forse aversi riguard.o alla sola entitˆ ádel patri monio ercd1f,tario, giedáe-nipote o dlelá l'e_rede-esátranáeO j ma solt¥Wnto ol/,e, il negáislatore, per mgioni li oppor:tunitˆ di poNti¥ca eoonomioa e tributa.ri.a, ha rit,onuto qui di doi;ersi, in taluni particiolari oas~, distacoare dáalla rái!J'iid'aá a1pplioa zion1e ˆi quel principio. ;In alcuni ca.si, cfo, si ritenuto ˆi non dover far ricorso alla capacitˆ; contributiv:a: l~a quale, conuunq1te non ptt˜ essere in rapporto con il grado di parentda che l.ega Veráede al de cujus. Ma se, come a noi sem.bra., in. questi casi si in presenza di un,a ˆeroga al princip áo generaie.j se, pevr r(J;g¥ion.i tutt:'affatto pwr:tfooláari, si rite nto di dovere, in via eccezionwle, rf,d11.rre ie ali qU,ote ordinarie de~l'impost.e; se1mbra si d'ebba poi gi1mgere (J)lla conolusione ohe fuor dci casi espres samente-ipoti.~zati non vi luogo a dero:ga. d~el1 principio basilare d.cll-'ord.in.ament'o tr'ibittar.iq, ba s!zto sull1a oaápaoitˆ: contributiva. D''atro canto stato e1Sa.tta.menfeo rilerato come la legge diel:le successioni sia strett~mment,e colle gMo col diritto di famigiia.: qui non que1sti~ne, a noi pa.re, di autonomia o rmen.o del diritto átribu ta.rio rispetto al dirit:t:o civile; ma certo che mi@%t!ii i%&Jii&M;;;;;;;;; =================-~======;=;m;;:g -208 non pu˜ essere discussa la unitˆ di certi princivi giáuridioi basilari. Il concetto di fwrY1Jiglia e di parentela non pu˜ e8sere diverso n.ev rUritto civile e ~n quáeUo tributario; e sarebbe aissurdo che persone che secondo il d'iritto civile non son leg'aátáe fra Poro da vincoli di parentela. (si che fra di esse non si apráe successione legittima), parenti dovessero essere invece consida e necessaria perch) a tutti gli effetti) e quindi anche a qtwlli tribu'tari delle sucoes. sioni) si posása determina'Y'e se e quali rapporti di parentela corrano fra, piv persone. Ogni indagine che da. ci˜ riten.esse di dover prescindere risch áierebbe di chindere gli oochj, alla realtˆ; e di stabiMre dci principi di intierpretazione mut.evoli p¥er ogni rarrno del dir.itto J con quali gravi consáegtwnRJe facile ved, 1945, 289, numero 17á6'23, ed ivi le allegazioni difens'ive de't;le pa,rti; e Amaid'io: ivi, 1942, 4 e 1946, 8. Náel senso invece delDOt decision.e della Gomm.issione Centrale) cfr. sostanzialimente Oass. Roma 6 aprile 19Q()i, OwstorítrMJ,. c. [l'inanze) e Serrano (in Ç Riv. Leg-. Fisc. È, 1946, 3); il quale) fra fal1tro) e sulla base ˆf3l conoet-t!o delle aspett:ative, caro al P.) esat't.amente osserva che Ca legge tributa.ria non poteva trO!tfXl!ne oon gli stessi criteri misuratori dJelle aliquote i fmfJelli appartenenti ad una famiglia legittima (aspettativa tendente a~ massimo) e coloro che sono legati fra loro dal rapporto di discendenz(l; natitrole if.aPlo st¥essoá stipite) fra i qua.li la aspettativa minima. (N. G.). A. TESAURO : A proposito della Çappartenenza di una cosa aJla P. A. È come presupposto del delitto di peculato. (Il Foro Penale È, anno IV, fascicolo II-1949, CEM, pag. 146 segg.). Annotando la sentenza della Corte di Cassazione in ricorso Puddu ed altri (III Sezi-0ne, 9 novembre 1948), il Tesauro esamina la questione del1la intáerpreta,zione del termine Ç appartenenza J> usato dal legislatore negli articoli 314 e 315 C. P. L'autore sottoscrive pienamente lG sovra cennata decisione che, respinto un concetto di :appartenenza a contenuto meramente patrimoniale ed eiquiva.lente in .delfinitiva, aál diri>. L)errata nterpretazione del term.ne Ç appartenenza>> ha a[fa.tioato n.on poohi autori e la, gi¥ud8prudenza. Vuolsi da a,lcnni ripor{ are il oon áet'to di Ç appwrtenen. za 1> affassistenz-a di un diritto di proprietˆ od aUro diritto r:eaie clw spetti ad un subbietto in via esclusiváa od in concorso con altri. In taD modo tra,,Ç appˆrrte'f/)enz e: diritto reale in genere: vi sare¥bbe coincridenza,) apparendo il primo quasi un .genus rispetto al seoon.rto ('MANZINI: Ç D-i ritto Pena.ie ))' v1ol. V) pag. 101, UT.ET 193;5; MAGGIORE: ÇDi.ritto Pena¥le ))' Prin.cripi) vol. II, pag. 12'8, Za.nichelli 1938). Se ~a corrente cennata ha forti sostenitori) pur non ci sentiamo condividere col Te:sawro la qualifioa attribuitale di Ç dominwnt áe >> attáesoch vari auVori havnno giˆ in travisto gli esatti termini flelPa qiietStione (in e< Giurisprudenza,))' Oassazione 27 luglio 1933, rie. VITALID: Ç Annuario di Dir. e Proc. Penale ))' 1933, pag. 602). Ed inl/Jero altro tdolaritˆ1 di un diritto reale) al'tro áÇ (J;ppartenenrrJa È, poten1fo wria oosa ap: parteniere ad, un soggetto sen.<:'ro cáhe questi ne sáia titolare per iMritto di pmprietˆ; o a~tro diritto reale. P& quanto poi atUenáe a.l possesso d'ella Pubblioo á Amministrazione pu˜ afferm,a.rsi ( he questo non lega.to a.d afoiin titolo in particolare) essendo si~ffic;n.le) perch si integri ttna Çappaqá. tenenz-a >> l)esercizio di u.n diritto o di una funzione i.n ordine ad itna d.eter~mina,ta cosa: (BIAGIO Pm:moCIDLLI: L'appropria,..,ione indebita) p.ag. 102á, Napoli 1933; NuvoLONEJ: Il Possesso nel Diritto Penal áe, pag. 157, Milano) 1942). L'annotata sentenza) M. ove indivicvua. un vinvofo che lega la Pubblica A.mminis1tra@o'ne alla oosa ta.le ohe valga¥ a qtta}IJifioarZa C'ome di sua Ç a.pipartencnza >>, oltre ohe in un Ç dlitritto d'i plt'oprietˆ o altro reale >>, nel poterre attribuito alla Pu.bbáliooá Amministrazione d~i Ç d00Una1re deterrnnati beni. all'attu.a.zione a.f!JJ fin1ii cihe le sono piropri.I ))' merita pieno oonsen.so. La CovrtC' Hupre.ma ha fatto oos“ intcgralámente sua la tesi sostenit.ta dJa.l LIDVI (Delitti contro la Pubblica Amministra~ione in tro.ttato idi D. P., titolo III) L. II-0.P.) Val'lardi 1935) che appunto scorge a base deWÇ appartewenza >> :a) la proprietˆ; b) 11,n dirit.to reale qurtZsiasi; e) la d.estnazione in ntto) della P11,bblrica Amminfatrazáione del proprio serv áizio od all'attuazfone dei suoi feni. A questa intcrriretaz1ione del terrnine Ç appa.rtenenza È si au.tolf'izza.ti sia daUa c¥on.trapposizione flhc il oodioe pone non trae cose che appa1átengono alla Pttbblica Amministrazione e a privaU, ma tra, cos!e ohe apparten.gono (a¥rt. 314 o. p.) e oose che non appartengono (art. 31fiá fl. p.) alla Pnbbica A.mministrazione) sia considerando che il d,etitto di pecttlato non tanto menomazionác della Ç proprietˆ >> d> sáuscettibile di esame sotto una particol!are luce che ne mette ián rilievo la peculiaritˆ e ne ind a la retta int'erpretazione. (R.C.). W:::::::::::::::::::::: ;;,,;;;;:m&iiiilli&:MWWW-mm:i;;;; ;;;;~ áRACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Approvazione del progetto di c?str.uzione di un acquedotto consortile--Ordine prefettizio d1 sospensione dei lavori iniziati da un concessionario di parte delle acque da utilizzarsi per l'acquedotto non ancora concesso ai comuni interessati -Impugna¥ .tiva dei due provvedimenti -Incompetenza del Tribuá nale ~Uptirlore delle Acque pubbliche. 1Tribunale Superiore delle Acque, Sent. 13 luglio 1949 -Missa contro Assessore dei Lavori Pubblici della Reg. Sic. nonch Prefetto di Palermo). Ç Sono di competen2'a dei Tribunali delle Acqu1e l~ controváersie aventi per ogigetto qualunque diritto aUa derivazione ;ed utHizázazione di acque pubbliche. Ç Talie competenza sussiste non solo quando il provvedimento impugnato concerne l'utilizzazione dellie acque, ma anche quando ri1:ruarda ()'li fan . . 1 b b p1a.nt1, áe operáe refa.tive, le occupazioni ed esip11'0priazioni )). Ç E' competente il Tribunale regional.e :aá conoscere del ricor.so diretto conto il decreto di approvazione d'un progetto per ltar costruzione di un ac 4uedotto la cui eseclIBione eliminerieábbe una pree~ 1stente derivazione di aiC1que pubbliche)). E) inoontr:overtibile iV principio riafferrrnalo im quest'a ˆeoisior1;e che la mlagistratitra delle acque sia competentie a conosaere Ç delle controversie aventi per oggetto qualwnqite diritto alle derivaz. ioni¥ ed utf,&izza.zio1'1!i di acqite pt{bbliche )) á m.a i"vi si afferma che laá competenza sussiste :C non soloá quando il provvedimento impugnato conoern~ l'utiMzzazfone delle acque) ma anche quarndo rifj'ttarda gli impianti) le opere re~ative, le ocoopazf, onv ed,i esprovriazioni )). L'elf!iunci~io'fl!di in qw,es.ti tffl",mini die-lfarn.bi'to della comápetenz¥aá dei tribitnaU delle acque puibbliche pu˜ dar li{ogo a ˆegli equivoci. Non vi dritbbfo ohe nei oaáBi in oui il pr:ovv,odimento 'í!mpugn.ato) riflettent.c z.e. opere da costru.,irsi o giˆ. costruit1e) che si asswma lesivo del iUri,tto o interesse legitt1imo d.el singolo S'.ôJ, stato ado'tta.to dell:JAutori!tˆ preposta, al governo d1eUe acque pubbf. iohe il ricorso sia di competenza ˆei tribwnali acne acque) rispettivamentáe di quelli regionali o dáei: Tribun,a,.le superiore. Del pwri nessuna incertezr: Ja 1Ji{ñ sorgere sulla com;petienza se si contro11erte sul provve1dimento emesso per l'occuvazione od espropriazior1;e d.ei beni dJi spett(J;nza dei terzi occorrenti per l'esecuzione ˆeWopera di derivazione O utiliZ'Z¥aZ'iOnc di a: q1MY 1J1tbbliche O di bonifica. L'estensfone del1la. coámrpeteri,.za ioni provinciali dei prezáz1i istitwit,e dal sáedioent:e gováerno rfolla repubáblicia somale itaUana .. Le pronunzie di ta.zi sanzioniY corn' noto, sono statei ooooalidaite., salivo che fossero inteTivem1te sentenze1 di ais:soluzione da.i cor'l"1sipoll'denti reati (n. 3 ˆelC<11rt. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 41). n Snpremo OoZZ.egio ha osseárvato ohe l' indlica.ta safoeizza del teista legislaUvo non posta a.d esclttdere dáalla oonvalida lei pronunzie ne~l(l) ipotesi di assol'llcZione, nei oasi oio in cui 8iano intervenut1e' sentenze di prosciogálimento ˆai reiati in relazione ai quali la saniz1ione era sátata emessa, ma. a compZetare ~a norma costitu. tiva di oonvroliVJ;a. con náOlf"ma di owrattere enunciativo secon.do la qual.e anche in ta.Zi ipotesi la pronunzia,, da ritenersi semprie eonvalidato, d,e,cadc, oome giˆ per le disposizioni legistative dáellaJ repubblioa socia.le italiarna. Onde ha ritern.ut&,, l'obbligo in tali ipotesi d,ena, resátô:uzioneá mezt&ffe somrna a carico dell.' Amoninistraz.ione legáittima per l'avvenuta conv¥alida. Nei termini che segu,ono il pensiero ˆel Supre1mo Col:Zegio circa gM attri W.ella repubblioa sociale e circa la disciplina, d!ell'asset'to &ella iegislarJion-e nei territolf"i U:berati a sáevnsi del derclf"eto legi:slati!fo 5 ottobre 1944, n. 249. Ç Oon tale decreto ~ohie ha valore di norma di diritto inf.rno diretta a re.golare ze, consegue?ize dell'esist.enza di un governo ille-gittf,mo in una pwr te d).e1l territorio italiano -si voile dare un as setto alla. legislazione nei tierritori liberati e, di rifie:S>so, ,d'efiJnire opportwnw1nente il comrplessáo di rapporto sorti e svilnppa.tis'i tm privati, e tra oosto¥ro e la Pu.bbMoo Ammin.i.sitrazi:one, in base a leggi e regáolamenti e pr'ovvedimenti e atti am ministrativi, rispe.t:tiva1men:te tlma.nati o posti in essere in quei territorio .e; ˆa qu,el governo. Ç A tale scopo si feoe una quad!ruplicie distin. zione degli atti e deái provv¥ediámenti del govern.o il legittimo, abbandonandosi ogni critierio soggettivo di riferi1nento .ai loro mutori, .e seguendo, invece, il oritelf'io oggettivo del loro cont'W!Uto. ÇSi dis'tinsero, cos“, quelN assol'llctamente -invaHdi e ineffic'aci peroh dái n.atáura essen~áiaálmen.te poUtáica o perch ispira.ti ai principi politici informa. tori dicll'attivitˆJ di quel governo dra quelU validi eˆ effioaci peroh di n(J;tura essenzialmel}'/,te apolitica ed aventi lo scopo ˆi oontinuare il fun %ZZ:l1l11 ;;:rJfW'i&mmt mm ; mrmmr;;i l l ll rn:mrr mrn:: 1&2%L&2LLI -211 zionamcnto di fondamentali pitbblici servizi (articolo 4): e si d,istinsero, inolt1re, q,iielli pei quali, pur sussistendo presunzione. di inefficacia peron compiuti per attuare specifiche firna7Jitˆ1 del governio illegittimo, veniva concessa facoltˆ, o;g:li organi ammz;irl!ístrativi e giurisiUmonali di riconoscerli gi14stificaU e d'i singolar.mente convalidati en.tro un, perio1ao, dri tempo prefi,sso (a!f"tt. 2 e; 5), da quelU efficaci, perch, presumibilmente apolitici, ma suscettibili di essere dichiarati f,neffioaoi e invalidati da q'uegli stessi organi, ove, caso per caso, ne fossero dimo,strate ooncret'e finalitˆ politiche (artt.. 4 e 5).... È. Ç La oowva1lidia non dÇJri,,;a . . . da un ra1pporto di succession~ deUo Sta,to ~egittimo rispetto allo Stato illegittimo: rapporto iwesistente per l'i!mpossibile applicazione iJ,ei principi SUlfo, SUC'Oe\8sione diegili, Stati a, un gov,erno di fatto iUe1gale e in,s.iirrezionale, qual!} ftt il gováerno della siedioen:t,e repubblioa sociale. Neppru,re trae fondalfitien,to dal princfipio di wna possibifo res'pon,sa.bili.tˆ da fatto illeoito : peroh la oirroostanza c~ie1 lfa,tti-viitˆ aimminvs,trll>. Dal ráiconoscimento d'efficacia e d'i va,Mditˆ 'm1ediante la convalida d)ipe'Yide fl so1ameinte da esso, pertanto, s,econdo l'ins;og1Yt1a1mento delle Setjioni Unite, la riferibilitˆ de1gz:i ,at1ti dell!a repubbUca sooiale e l'ooentuale responsabilitˆ di essi e rrnai d'a fatto illecito, com'llcnqu,e addebitabile agri organi e al personale della pubblica amministrazione nel periodto della repubblica sociale, e átanto meno da non configitmbiie negotior11m gestio, od utlile r1e1rsione, conformernen,t,e cio ˆit.e tesi, in ma,teriia_. dell-' AV'Vooatura dello S'tato. Rinviamo per ~a dtottrina agli scritti di 1SA'.LVAá TORI (Gli atti dell/a, r.s.i. ;e la, loro sistemazione sull'ordinamento giuridico italiano) ¤. di FOLIGNO ~Contrappunti in tema di sistemazione degli atti della r.s.i.) r~el~a nostra Ra,ssegna (anno I, n. 5 ed anno II, n. 1). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Fatti illeciti dei ápropri dipendenti -Responsabilitˆ diretta -Cottimo fiduciario nella esecuzione di opere pubbliche -Auto nomia del cottimista. (Corte di Cass., Prima Sez., , Sent. n. 1568-49 -Ministero dei LL. PP. contro Campobasso ed Ippolito). , Ç La r,esponsabilitˆi dello Stato e dell'Ente pubqlico per fatti illleciti dei propri dip,endenti responsabilitˆ diretta per fatto proprio. Ç Nella esecUZiione di opere pruibbliche mediante appalto o per cottimo :fiduciario, l'Impresa., nella ~fera de~la propria attivitˆi autonoma, s1econdo la ~pecie, le modalitˆ e le condizioni del contr:atto, non n dipendente n commesso della Pubblica Amministrazione áed ha, pertanto, anche per i fatti dei dipendl}nti, responsabilitˆ pr-0pria. Ç Nell'evento dannoso, oon la 1responsa.bilitˆ della impresa, pu˜ concorrere la responsabilitˆ, diretta del1'Amministr:az.ione quando sono ad essa add,ebitabili, fuori della, ,sfera; di~1lll'autonomia dell'Impr. esa ed a.nche per tempo precedente la effettiva esecuzione dell'op(lra,, fatti dei propri dipendenti che hanno contribuito efficacemente aJ.l'evento È. La sentenza, a parte ~ d!ecisione' di speci¤!} va sr;gnalata per la preaisamone dei principi in mat, f!ria di responsabilitˆ, della Pubblica Amministra~: ir>ne e dri, esieou~one di opere p'llbblic1ne1. Montre rinrvil'io ZANOBINI : Corso,, ed', 1945, voil. áI, pag. 308 e1a al RUBINI: L'a1ppaJto, ed. 1947, pag. 300, ri"po,rtiamo la rnoti1Jazione adottata d,l(J,,l Supremo Collegio: Ç E' ormai cos'tante l'ins,egnami,ent:o dtella dtot t,rina e d~lla gurispru>. Ç Trattatn!d.osi dli! fatti inerent{. aU'ms1ple,taime'Yito dell'attivitˆ dello Stat,o o di altro Ente pubblico non possono l¤! persone che per esso agiscono, i suoi dipend!emti, ritenersi a~l'Ente pubblico lega:ti da un comune rapporto institorio di diritto pri vato m,a aa, un rapp,or,to dii d.ritto páubb,lj,oQ dal qiia~e esula. il concetto d,f, colpa in eligendo o in _ vigilando. ÇSono appunto dtette person,e gli org,ani per mezzio dei qua~i lo Stato o l'Ente pubblico agisoe, non potendo esso altrimonti operare per il raggiiingimento delle sne finalitˆ, onde le persone utWM&i: &1&&4%&;;; &M!lMli!;:;;J .,._ 212 fisiche che ne esplioo,n,o lai fnn.~ione in quan,to agiscono nell'a1mbito acll(J) funzione stessa, si confonaono e si irnmedesimano nella personal:itˆJ aeuo Stato. o deW Ente :[J'itbbliC'o. áÇ Ed in oonseguenza per i fatti illeciti dei suoj, dipendentii la responsabilitˆ dello Stato e aeW Ente fYltbblfoo res1po-nsáabilitˆ diretta, per fatto proprio. ÇIn caso dii a.ppalto, poi, non pt{ñ lo Stato ri8pond, ere di quei fat:ti dácll!appalla.tore che,. rimangono n,ella cerchia dJeU:'att.ivitˆt autonoma che in '¡itrt dlel oon,t11atto appairtiene all'appa~ta,t:oire sátesso in mjsiwa pi o meno larga seoondo ~a specie., le rwodalit'ˆ¥ e le condizioni de~ con:traUo. . Ç L'appaUator1e, infatti, data l'autonomia con cui esplica la sua attivitˆ, ed appresta i.mezzi pier la esecuzáione deUfo1peionarri del Genio civile preposti allaá direzione e vigilanzia del:l'opera e qitindi in una palese violazione del fond'am,entale práinci1pio del neminem laedere ¤d in iMi fatto illeoit o proprio deU' Am,mini8f;'razion,e, Pu.b blica cl/;e ha co1itrib'U/ito effi.caoemente col comportamen:to colpooo dell!'wppaltatore ,e del 8'ltO agente, e cvo con le impruˆ.enti azionái 1ej le n;egli[J.enti om,issiomi ine11enti alle modlalitˆ 'Vere áe. proprie di es-ecuzione delle opere., a eausa.r1e¥ il luttflloso ercn. to gravemenáte d!annoso >>. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Regolamento di giurisdizione -Dichiarc.zione di improponibilitˆ della domanda da parte del giudice di primo grado -Ammissibilitˆ del regolamento. (Cass., Sez. Un. 2 aprile 1949, n. 773 -Pres.: Pellegrini, Est.. Pasquale, P. M.: Santoni Rugiu (diff.) -Metallurgica Marcora contro Ministero Difesa-Esercito). Ili regolamento di .giurisdiziioue proposto ai sen si dell'art. 41 c.p.c. ammissibi1e anche quando sia intervenuta una sentenza che; senza, scender, e all'esame .d>eWoggetto l1'ella, pretesa fatta. va.l'ere in giudizio, abbia dichiarato improponibile la, domaond:a davanti al giudice ordinario. La interpretazionf! dell'art. 41, l¡ com.ma, c.p.c. ha dato l1togo, 'in d!oltrina, a gravi dibattiti e d'b,, váergcnze circa il valore da dare alla espression'W# usata %ella prima part,e del comma stesso : quando cio, ohe t{na owusa possa riten,ersi d'ecisa nel merito, si ch sia pre.olitso ormai il' regolam. ento di giurisdizione. In partiooZare Za questione!, s:i pone quando il Giitdice di primo grado aichiari con sent,enza il difetto ˆi gi11trisdizjone df)ll?Aittoritˆ' giudiziaria ord.inaria, astenendosi, eovm' ovvio, d.a ogni altra pronuncia, ovve,.ro anche qua,ndo -gia,cch non pwre eh,e Va questione possa essere diversamente ri&olta -il GiudicfJ di primo grado affermi la giurisdiJzione dell'Autoritˆ giitdiziaria ora'lt“narria, ma si dicihiara piovi irnciom.petente -per ragione di materia, dái va.Zone,, di 'territorio -a cionosoerre e a d'e'cideire la lite d1e1d0Ua in giitdi;zio, che rimane cos“ cisso.Zutamente,. impregiudicata. Si da talu1Jio fa.tto osservare che, ejjettivr1,,mente decisione di merito quella sulla pretesa fana vaJwe, e cio snlle condizioni deUa singol'Q, concreta azion1e1 proposta, mentre la deoisione sui presupposti proc,essuali '11!on attjenf! a.l merito roe.Zl'a lite. Senon.ch, si aggiunge, sie pttre,. deve convenirsi che l'a giiirisdizione 1tn pr:e8-ttpposto processuale, p'l{lf"e la d.ecisio%e1 sulla questfone-d-i g1iurisdiz,ione i:rrnplica necessaria.mente l'acoerlf;a,. m,en,to deiila esistenza, o della: irnesistenza. deV diiritto, o siotto queisto profilo eo8tihtisoe quindi ima lteoision,e ai 1neriito ('ZANZUCC'HI: [)ir. Proc. Civ., II ed., vol. I, 45). :::f && M%19TuJ Jf;;;;;;;;:&U ;:mm w&iAL:wm11 IllDDZ>t.IR -213 N e[1li stessi 8cnsi si ˜ espres8oJ sostanzialmente e pur rendendosi conto degli inconvenienti oui si andava incontroJ il BRACCI (in Ç Rfo. Dir. Proc. È, 1941, I, 192'). JJ.fa non par(} che tale int0erpretazione sia cáor1, etta. Sembra. abbastan~áa chiaroJ per la ratio stC'88a che. ha, indotto il legislatore a introd'urre ne~ vigente codice di rito il regolam1en.fo > debba essere intesa in swnso rei:;tár:iUivo. Se la OOllksa sátata. decisa 'Y/Jel merito in senso strettoJ se cio ili GiudiceJ superata la questione di giurisd~ŽioneJ abbia eon.crrct(J)mente e8'aiminaáto la domanda e diecisa fo. liteJ a.ttribuendo il torto ela 1 ragionie alle varie parti in oausaJ vien meno la possibilitˆ del regolamento, perch non si potrebbe portar(} una soltanto weolle questioni per saltuID' all'e,.sa.me della Corte SUprema smembrando cos“ il processo ohie il/'l;ve.ce weváe svolgersi unitariami. ente fino alla firi,e. Ma qu.ando il Giudice ha deoiooá sol:tanto la questione di gtrisdizione~ e t'llctfo le domande ie le ecoeJzioni delle parti attinenti alla ragionie o aál torto rispetto alra pretesa jwtta vmlerie in giudizio sono anoor:a impregiuropria giurisdiz1ione rispetto al Giudfoe1 specia~e la, esiBterM.!a od 1'.neisisátevnz'a del diiiritto non vengono tocoateJ ed il GiudioeJ davanti al quˆle la lite vien poi á pioirtat:aJ non' i'rrbc1on¡t~áa i0eirto 'r1tcruna 1práecl> 1942á, IVJ pag. 1 e segg.J n. 4; JA'l'l'A: ÇDir. Proc. Oiv. )); n. 21; e sostanziialment. e anche AzzARITI : I limiti d1ella .giurisdizione nel nuo-vo c.p.c., in1 ÇForo Jt. È, 1941, IVJ 33 n. 7). La giurisprwiemza poi stata sempre feárvm:a nel dare unáa interpretM'ione restrittiva alla formula .deff.art. 41 c.p.c.J nel. sen¡so d/i ammetter.e il regolarn áento a.nch(} dopo la pronuncim deV Giudice di prvmo grado sulla gf,urisiM21í!One. Al riguardo si possono v¥edere l@ seguenti sen.teni@ deU.e .SeziorJ:i Unite: 20 marzo 1944, n. 177, Giombini C'. Gove~ánatovrato di Rom.a @di JJJn.te Autonomo Esiposizione UniJoorsa.le, in. Ç Giwr. CornqJl. Ca0sás. Oim. È, 1944, 177; 12 febbrafoá 194á6, n. 13.3, Bet.ti e DellJOrto o. D~ Ma.reo, iáná. Ç M ais'8. F 01á0 It. È, 1946:, 38 ; 3 ag'O sto 1946, n.. 1077, Longo C'. Mon.t.g di Credito s'u pogno di Messina, i.v¥i 246" : o -amáoora d'>. (N. 'G.). COMUNI E PROVINCIE -Deputazioni provinciali Revoca dei deputati provinciali -Ricorsi -Competenza. (Cons. di Stato, IV Sez., 26 febbraio 1949, n. 213 Rie. Pierangeli). 1. L'interesse1 dei membri deHa Deputazione provinciale, nominati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, a conservare la carica pienamente garantito dalla leg¥ge e assurge a diritto. soggettivo perfetfo, tranne nel! caso che daU' Autoritˆ governrutiv.a venga áesercitato il potere di revoca, nel quale il diritto resta atf'fievoli to. 2. Pertanto, il Oonsiglio di Stato difetta di giurisdizione a conoscáere del ricorso proposto avverso decreto prefettizio, con cui si provvedei a ricomporre la Deputa.ziione provineiaJe per decorrenza del termine a,ssegna.to alJ:a, durata in caricar. 1. Lo Ç jus in officio >> dei funzionari onorari. DteUa decfoione dtel Consigilio di Sta,to 261 febbraio 1949, n. 213 si data notiiziia in qite¥s¥toi stesso nwni.ero della RaissegnaJ a1llorch si ceroa. to di confutare il prinoipio in ess:a affiermato della inammissibilitˆ del regolamenito di fJirurisdiz ááion.e nei confronti dei Giudáioi S1pe1>. E pi innanzi detto: ÇIn wltre parole i~ regio dJecáneto-legge 1944, n. 111, pone il prcsidiento e i iJputaf.i plf"ovinoiali in cariO( J) ne~la stessa posizi!one neU<:f/ quale si troverebbero per effetto di elezioni H. Il motivo fondamentale della deois¥iO'f!e oi seám bra per l'appunto qiie>s¥t'ultimo, che il plf"esidente e i deputati provinciali sono st.ati posti daV regio decreto-~egge 4 aprrile 1944 nella steissa condi ziorÇe in cui si átroverebbero se fossero stati no minati a s.eguito d;i elwionv. E tale oons~dera zio11Je il Consig:lio di Stato ritien.e di potere dedwnre .dal criterio informatore ˆel regio deácreto legg.e 4 wprile 1944. il qua.le si ispirerebb.e a ra gioni e consid:ora.!(!ioni d!indole po~itic'a amzich ˆ'i'(ltdlole amm¥iniistrativa, inerenti cio aiCl'orga nizzazi!on.e dell' A_rnminis'trazione. á Senonch, se pure vero ohe il presidenoo e i ˆeputati provin.ciali (oom.eá del r.esto il sindaco e i meámbri della Ginnta m1micipafo) sono in ba.se all regfo decnto-legge 4 (]Jprile 1944 nominati in sostituzione d,i quelli che in nn sucoessivo mo rn!ento ˆovninno esser{J i menibri elettivi degli ot'gan.i de,qli Enti territoriali, noná ci sembra ohe il OonsigMo ˆi Stato abbia. poi fornito una oon virvdente dimostraázione che gli ' uni v¥en1gia'l/i,o a trovMsi nella stessa -condiz.ione giuridica degli (1) Per la motivazione vedasi " Foro Ital. È, 1949, III, 145, altri. Ed invero il fatto ohe il decreto-legge del 1944 abbia inteso prep(J)rar.e il 'terreno per un ritorno ad un sistema -elettivo e da rappnsentan,za popolare n.ella formazione degáli organái degli En.ti t.erritor~ali non esclude. che, -intamo, per˜ si pre. veda e si adotti conoretairnen't.e un sist'ema ddv1ers10, srpetto a q1telli di nomina governa.tiva, con iV cont(rapporlf".e le ragion. i d'indole poritica che .avrebbero iteteriminato ~'emana:;Aone d!el reigio decr.eto-legge 4 aprile 1944 >. Pubbl“chi(J;nvo intera1mente l'a motivazionie di questa magi8traVe,. sentenza della aorte Suprema la quale segna criteri che oi sembrano ir1;ifcoepibili in questo, torment.at(J; materia. La Corte, s-osvanzialmente, ha accolto la tesi sempre sostenn'ta diall' Avvocatitra, d:ella inapplicabilitˆ! dell'ist#uto dietiw proroga leg.ale aUe conoessioni arm,im,inistratf ve. La sntenza riguwtaa beni a.ppartenent“ al Demanio vero e proprio) ma gM argomenti, valgono cer.tamen.te anche per i b1erni deV patrirmonio indi sponibfZe. E' pwrticolarmente notevole il punto nel quale la; Corfe,. afferma ra non inˆissooia,bilitˆ d,;ei prinoipt -blooooá ád1eii prezzi, provroga d>eg17“f, ci.ff~tti < teirivando%e dw applica,bilitˆ d,e1p plf'imo a.zie ooinoessionri amministrat'iv e ~a non applioabilitˆ del secondo. "Ha iitenuto la denunz¥Lata decisione che accanto aH'att.o amministrativo di .con1ce:s.sionieá di bene demaniale , (porzione di 1a1veo del torrente áGuˆ) sia stato posto in essere un rapporto giuridi¥co di ádiritto privato, idoneo, come tale, a far sorgere nel' conoessionario diritti tutelabili. Si preci,sa, al riguard.,o, che il rap,porto áanz'idetto, rientri nel novero dei contratti di aiffitto di fondi rusitici beneficiati dal decl'eto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, ie, quindi fruenti deU.a p.rnroga accordata de jurie' fino al tennine dell'ainnata agraria áSUC!Cessiva a quella della 1ces&azione deUo stato di guerra et uitra. Alla pror.pga .aiccennata ha, .annuito, per i1 caJs.o-in esame, la commLssione circondariale agraria di Vicenza, ácon ádecisione te.nuta ferma, come s' detto, dalla Commissione Regionale di Venezia. Ma con !Pieno fondamento insorge, col pr.,oposto ri1cor.so, li.amministrazione ,del demanio, Non contestato che si sia in presenza d'i .una concessione 1contratto che involg¥e, nel caso co11creto, il god1mento temporaneo, áda parte di un privato, di un ben,e di demanio naturale, tale essendo l'alveo di un corso d'ac.qua pubblica (art. 822 c. c.); conicessione- contr.atto, in quanto alla áconcessione connessa la .dfa:iciplina áconvenzi-,ona1e dei diritti e degH obblighi r-is; pettivi che ba fatto richiamo ¥ad ar1J'coli -del c. 1c. concernenti il contratto di affitto e denominandosi anzi. ,espressamente come tale, il vinco:io chB ha 1'egato i contraenti. Orbene, il punto inaccoglibile delle defltto, in senso proprio, st versa nella giurid~ca impossibilitˆ di tras1pnrtare nel campo del diritto pubblico, una dispos:izione 1(proroga di affitto) che riferribile, sia pure con norma di carattere cogente iaHa materi,a oo. hoc di diritt.o privato. " N sarebbero valicaJbHi i confini del diritto pubblico da parte di una norma del gen'8re, .di natura eccez'ionale, ptllr giunta s“ come esclusivamente destinata ad operare nell'ambito del diritto [Jrtvato. Disposizioni legislative estensive deUa proroga nel 1campo delle concesá sioni in us . .o di beni demani.ali non risultano emanatR. Il richiamo d'8l resi,stente ai decreti legislativi 5 aprile 1945, 1n. 157 e 23 marzo 1946, n. 513; non pu˜ iritenens:I calzante, giacch, nella pa.rte che si vuole iute.ressi di utilizzazione di boschi ), de1terminato sulla base di perizia amministrativa. deve essere previamiente depositato nelle pubbliche cass.e. Ç Essendo il credito dell'indennitˆ un credito di valuta le. conseguenze della sva;11utazione monetaria intervenuta nelle more del gfodizfo di opposizione alla stima peritale, non possono gravare sull',es:propriante. á Ç Anche ili credito relativo ai frutti costituendo accessorio dellaá cosa principale espropriata, ha natura di credito di valut:a con le conseguenzáe anzi cennat.e È. Qtiesta i1rnportantissima sentm1za della Gor'te Suprerna ha accolto in, pieno ia tesi sostenAhta daU,Av,vocatura dello Sta,to. A nessuno sfurrgir.ˆ. di quanto ril'fe,vo sarebboro s1tatc le consegwenzlfJ deWacooglimento della tesi contraria, se si tien oont o ch;o gr.and.e part,e, d~ei giuiUzi a.i opposizione relativi ad espropriazioni effet1tuflt,c prima delZw guerra. sono ancora in corso ml momento presente. T,ant'o pi importante,. il successo c'tOnseguito in quanto la Corte Suprema nella precediente m:m::l:W::::::::: :::::::ITTW&i 217 senten.za n. 1651 (l,el 1949, in causa Baldacci con. tro Oom¥u!lie di Roma, aveva: a:ffermato ohe a.n.che nella liquiazione arte delra motivazio'/'l)e della. senten_zo, aeUa Oorte Supremaá c1i,e si riferisce all(I) massima sopra trascritta: Osserva il Collegio Supremo come la indagine, all'uopo occorrente, debba tener conto, pred[luamente, della speciale struttura dell'istituto dell'espropriazione e della visione legislativa che in esso si riflette, per gli adattamenti del caso. Per l'art. 39, l'indennitˆ dovuta all'espropria¥to deve consistere nel giusto prezzo che, a giudizio dei 1leriti, avirebbe avuto l'immob-ile .in una libera contrattazione di compravendita. Trattasi in veritˆ, di semplice accosta:mento alla vendita, bastevole, tuttavia, a porre in risalto 1com'e1sso si ispiri ad un concetto di pronteziza nel risolvere il problema dell'equivalente, atto a riparare il sacrificio della perdita del bene. Clrn si tratti, giuridicamente, di un caso di responsabilit~ per at¥ti legittimi della Pubblica Ammini.strazione e della riflessa conversione del diritto che viene meno, sull'indennitˆ corrispondente, all'uopo, secondo legge, depositata, non toglie efficacia a questo criterio di analogia "lie,ga.Ie,, (art. 39), ehe porta a oons.iderare il credito dell'indennitˆ, s“ ácome credito di valuita sin dall'origine e che, una volta sorto, alla data del decreto di espropriaá zione, incide, senz'altro, con carattere, che potrebbe dirsi di realtˆ, sulla somma depositata. (f)á á A seguire il pireciso richiamo dell'art. 39, di cui innanzi menzione, l'interpreite tratto a considerare il caso della vendita " al giusto prezzo,, (art. 1474 .codice civile) che, in mancanza di accordo determinato dal terzo, nei sensi allo stesso in.dicati; e la vendita al giusto prezzo non pone, al compratore, nell'attesa della deterá minazi0ne, un crredi¥to di valore. Ed un'offertˆ di " prezzo ,, secondo il sistema della legge speciale, all'art. 24, che 11 promovente la dichiarazione di pubblica utilitˆ, deV'8' uni.re al piano ;p.articolarng.giato di esecuzione; e in quanto " offerta di prezzo ,,, si profila l'ipoá tesi dell'aCettazione, da parte dell'espropriando, a mente dell'art. 25á. L'indennitˆ che non si stabilisca d'accordo, determinata sulla base di periz,ia " amministrativa È, in quanto essa di.sposta dal Prefetto e l'Autoritˆ giudiziaria appresta soltanto il suo ausilio strumen~ale. La fase contenziosa giurisdizionale ancora di lˆ da venire ed solo eventuale. Chiaro e preciso si attua il sistema cui s'informa, a questo titolo, la legge speciale; non espropriazione, cio senza il previo deposito,. nelle pubbliche casse, della indennitˆ che funge da pre;;;.zo. E v' qualche cosa di pi, giacch col deposito della " somma'" áquest'ultima passa in conto dell'espiropri1tfldo e corrono per lui, gli interessi relativi. La partita. fra espropriante ed espropriato, sarebbe, a questo punto, in certo senso, esaurita, se non sorgesse il problema della .garanzia dei terzi, i cui diritti frazionari o di tutela privilegiata e ipotecaria, si áconvert.ono, anche .essi sull'i,n dennitˆ che come risaputo, si informa al criterio del1' Ç unicitˆ"á Il problema dello " svincoloÈ di cui si occupa la le.gge 3 aprile 1926, n. 686, attiene alla Ç e,sigibilitˆ,, dell'indenni.tˆ e non infirma il principio, giˆ sopra enunziato, secondo il quale, alla datadel decreto d.i espropriazione -ehe segna. il passaggio del bene in proprietˆ dell'espr'Opri.am.te (a,nche1 neti casi delle 00,s-idette occupazioni d'urgenza, aveniti il carattere di esprop¥riazioni anticipate) risale quella. determinazione del prezzo -ind. ennitˆ che trovasi giˆ depositata, n qui impoárta il come eventualmente perequar.e una áeventual:e oscillazione del " prezzo '" nell'intervallo fra la perizia e la data del dec'reto espropriativo. Ove, per~anto, si tenga conto della fase di preparazione, che pu˜ condmTH all'accordo sulla misura dell'indennitˆ o alla diver.sa determinazione ád'8Ua somma da versare in deposito, certo che il trasferimento della proprietˆ del benr1 trova, per volontˆ legislativa approntato il co.rrispettivo in somma liquida, non contando, .come s' giˆ detto, che manca 1per le 8.ddotte ragioni, il requisito di una pronta esigibilitˆ della stessa. áCosicch, giunti a questo punto, .pu˜ ritenersi acce1rtato secondo la let,tera e la ragione della legge, áche, la materia dell'indennitˆ ási risolve nella conveil'sione del valore della co:sa nell'equivalente pecuniario, giˆ prima dell'emanazione dáel decreto dái esp.ropriaz.ione ed sol questo: riflesso .giuridicamente rilevante, in quanto eselud.e che si effettui, al momento del decreto una -semplice conversione nel " valore ,, della cosa, ulteriormente da determinarsi. Non si obbietti, al fine di infirmare il rirnltato delle svolte premesse, che Si tratta di icostruzione la quale esatta nel solo caso di ,indennitˆ accettata e concordata, ovvero di indennitˆ non impugnata o nnn tem~cstivamente impugnata non, tuttavia, quando si abbia la instaurazione di un vero e proprio giudizio di Uquidazione, ad esito del quale, pu˜ solo aversi l'acccrtamr.nto della giusta indennitˆ. Tale eventualitˆ che allo stesso legislatore sarebbe impossibile non considerare, dal momento che non ba dimesso la garanzfa del giudizio ordina. rio al diritto, in s penfetto, alla .giusta indennitˆ, non sposta gli effetti conseguenziali dell'indennitˆ preventiva che res¥ta un punto fermo del sistema apprestato dalla legge speciale. Giacch occorre, ovviamente, consentire sul punto che il legislatore ba dir1etto quel suo si1s1:tŽrna, ad approntare " tutta ,, l'ind.ennitˆ, cosi-cácbi, pur quando si pervenga alla fase contenziosa, ;pTopriamen~e detta, di liquidazione, immanente-il contenuto virtuale della fase preatta, nel senso che la fase successiva non pu˜ spostare i termini correlativi della stima, al momento del decreito di espropriazione. Di.guisach, sovrasta, quanto alla fase cognitiva anzidetta, un ,crite!I'fo, d.i !I'lettifica e di int,e-grazio,n18', irntes.a ad eliminare, con effe.tto meramente dichiara:itivo, gli eventuali .errori idi valutazione, come ab initio non esistiti. Ad altro concetto giuridico dovrebbe, se mai, rivol gersi l'esprop-riato, con il prospetitare un addebito di ¥ mora " ma il proftl.o anzidetto (áche oggetto del mezzo-seguente, non cc specifico ,, dell'istituto che ne occupa, ma spazia nel pi ampio ambito del diritto delle obbligazioni. D'altro canto, non ási potrebbe iprocedere, in .argomento, per divisione o scissione come si tentato :::::: ~ 11 rnrn -!318 in clo.ttrina, nel senso di c.onsiderare come debito di " valore È quello soltanto relativo alla indennitˆ supplementare, da &tabilire m.inisátero judicis, peQ' le ragioni giˆ .esposte, alle quali va aggi.unito il rili.ivo .c'he si tratterebbe in una1 soluzione respinta, per implicito, dalla legge la quale, avendo adottato il criterio dell'unicitˆ dell'indennitˆ, in áluogo delle indennitˆ plurime: .agli eventuali diritti frazionari o di garanzia, si tien ferma al concetto " unitario ,, della liquida¥zione. N, d'altra parte, l'es.attez.za del risultato interpmtativo raggiunto destinato a cedere di fronte all'obbiezione della possibilitˆ che un de.creta di espropriazione venga emesso, senza¥ il previo deposito, giacch si tratterebbe di ipotesi non facilmente conifigurabile e, soprattutto, peárch i rapporti giuridici vanno considerati secondo la regola della previsione legislativa che li governa, mentre le anomalie meri1tano attenta considerazione della loro sp.icie, alla qual.i non qui. il caso cli discendere. IMPIEGO PUBBLICO -Agenti P. S. -Eliminazione dal Corpo (art. 276 n. 6, Regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629)-Motivazione del provvedimento col richiamo degli articoli di legge e della decisione della apposita Commissione. Sufficienza -Mancata contestazione degli addebiti -Irrilevanza. (Cons. St. IV, Sez. n. 174, 6 maggio 1949 -Pres.: Papaldo, Est.: Petrilli -Chiatti contro Ministero Interno). 1. Il provvedimento di eliminazione dal Oorpo ben motivato áquando oltre al richiamo delle norme di l~gge che lo giustificano formalmente, si riferisca. e uniformi alla pronunzia della Commissione, contemplata dall'art. 27á6, n. 6á, del Rego1lrnm: ento U1JlJP'rova;to. con uá~gio ldecreito 30 novembre 19'30, n. 1629. 2. La eliminazione ha una propriaá disciplina regolatrice, ásancita. dall'a¥rt. 27á6, 'Il. 6, regio decreto 30. novembre 1930, n. 162:91, che rende ásu: páerfluo l'adempá~mento di altre formalitˆ (es:empio contesta,zione ide1gli addebiti). 1. La prima m.ci,.sásima conferma un atteggiamento costant~ df3.:Zfo gitLrispri~d\'l!!za d!.flJl Co11siglio di Stato ini tem.a di ániotfv(J)zione degU atti mnl/11/ínristrotfoi (Sez. TV,á n. 155, 4 rn,arzáo 19'38, << F'oáro Amim.. >> 1938, I, 1, 182, Sez. IV, n. 413-, 10 luglio 1940, ivi 1'940á, I, 1, 311 ; Se'R!. V, rb. 15, 22 gáennatio 1946,, i'Vi 19'.1!6, I, 2, 2r:t.). 2.. Pi i¥m(JJortante , senza dUibbio, la seconáda, ]J'er la rileávaM1a del pvrineiipio affermia.to, clw trascevnde la tenwitˆ 'della specie demsa. L'e'flimin(J)Zione dwl Corpo, come atto deter1ninwnte la cessazione d;al servizio degU A.gienili di P. S., prevista rlal n. 6 1dell'art. 276, Regio decreto 30 novembre 1930, ni. 16129. Nello stesso arrticolo '(n. 1), tra le altre cause di cessazione, sono conteimvlate quelle determinate da :motivi disciplinarri, cio il licenziamento e la espuJ,lsione dal Corpo, che hanm10 la loro a.pposita d~isic¥iplna¥ neg1U artiooifA, 2'12, 243, '244 e 245 del Regolamento del Corpo. á L'art. 251 epv. Re~qolamcnto citato, iná particolare, ziresorfoe cihe le marn.canze, di cru~: aái ntU,meri 5, 6 e 7 dJ.e~l'art. 22'8 (tr:a le quali quelle p'14nUe, appu.nto, col licen:ili.amento (n. 6) e li'espulsio¥nie (n. 7) .debbarno es¥sere ciontestateá a;gU agel/'iátái, ra¥C'cogliendone le discoive. La riferita disposizione, in sostanza, si unifoárma al principio generaleá, deducibile dalla legge sitl pu.bbl~c10 rn1pi}egoi {ar't. 52, regio idieareito 30 d"ice ámbre .1923, n. 2960, modificato dall'art. 1 regio d)ecrn. si .eral proo@d'!Uáto ooil ri81pietto dáell'art. á228, Reigo'Oarrn.en.to de'l Corpo, cihe prev'(J((,1e, cipivunto, in tali ca8i, la contel:!tazione :d'egli ad- debiti e la poss,ibáilitˆ che l'Agenite presenti le prorprie discolpe. Il Consiglio di Stato, retta.mente, ha ritennio che n1on f0s-sero neces8ari, per la legittimitˆ del provvedimento, aUri ade:rn.pirn.enti oltre qitelli indicati dall'art. 276, n. 6 regio decreto 30 nm;embre rneo, n. 1629. L'art. 258 regio ducrcto cUato, injatt,i, fa e8presso riferiimento alle ipotesi previste dai mtmeri. 5, 6 e 7 dell'art. 228, iná cui posto imi evid'enza il OOff'.atterre di 8a1J1;ziione disoiplimare dŽl lioenzia'fl't m,ein:to e deU'espu.~sionáe dal Corpo. In con8¤.gtue1nzia e' da rilevare che la l1wge non aááv'rebbe oemesásio dal ciomiprendJ.ere e ind)iJmre nella sede opportuna la elimJm:a;zion1e, se quest'ultimaá, al pari del licenzfrumen'o e dJ.ell'espnlsion.e, fo8se stata considerata it.na m.i8ura d/in1dole disciplinare. Tale omissione, non certamente fortwita, nn prvmo ostacolo c¥he impe1ilisce di rioonidwrre sotto i provved:rnenti pwnitimiá la eli1mirnaziorn.e dell'agente pcrcih ritenit.to eleimento in.1fosidáer'aábile. N , oom.e tesi oontr'aria, possibi:le sos-ten.ere che le ragioni, che possono d!ar luogo ai provvedimento in parola, si sostanziano, in definitiva., come ad escmipio, niel caso dái scarso ren1dJimento, dai fatti. ohe si sogUono solitamente con.siderare cáomc eversori di qitel com,ple8so di .(loiieri, di 088ervanze, che va sotto il nome di discipliina_, neppure se, a ta~ fone, si faccia ricorso ali'ampia formulazione d:el n. 6 dell'art. 242 e al n. rn dell'art. 245, clie, appwnto, per la loro genermlitˆ. sernbrercbbero idonei ad assorbire, nel~e loro previsioni, anlche Za speciale caiisa di cessazione, previ'sta dqJl' '!rticolo 276, n. 6. Il váeroi cáa.rattere d.el pvrom;edirmento Žti eliminazione tra8pare, imiece, dalla, stessa parola della legge, qnando qu,esta precisa che lo scarso rendi.m> ento, le grav'i incompatibilitˆ o altre cattse non -219 cornátemplate n.egli altri ca(poversi dell'wrt. 276, di6bbono essere tali da fw considera1ác l'agente qua.le e.fom.ento indesiderabáile. ao11ie ben si rileva, pi cháe dái un comportamwnto o di un!a S'erie di cornportamenti, singolarárnente considerati, si tratta di una valutazione compl. essáiva deUa qti(J;litˆ sia fisiche che morali del soggetto. L'elim.iniazione, in sostanza, presupponáe una incompatibilitˆ dell'agerhte, n1on dissimile, da ultimo, se glii ar:cnsta.mfonli son leciti in questa sottile mateda, d'a q11clf.a che dQtermina l(J; dispensa dell'cLgcnte stesso per inc(J;pacitr“ o inettit1uZine al ser-1;-izio. Perci˜, mentre la cessazfone dal servizio ver motiávi disciplinari ha. la sua caáusa, giustifi.cativa riel turbam¤r~tQ del rgpporto, che reclama, <'Ome adeguata, una detrrminala sanz.'ione, la Sua im provvisa.zione. Lnifoso i'a1Ma;rismo come -specula.ziione aittuata senza. U concorso ne0essa0rio di una. a.ttiivitˆ, disonesta., l'Ç improvvisato. aA'fa.rismo >> consisfo in ogni attivitˆ, che >Sia stata. iniziata con l'unica finaHt di tr'ar['e párofitto daJ_la, congiuntuir31 bellica. e destina. ta. -normalmente -a ces¥sa.ráe col áfinire di questa.. Segnaliamo) o> 1949, 590, n. 19'2:20, per 1Ja, ohiarrezz:a dei conoott.i e per la plf'ecriJsione oon. la quale ha posáto. 'fa, nio~one di improvvisatoá a,ffa-l'ismo, di cit.i. si parla., ffigli ef fetti ilioi prorfottlio 1948, n. 99530 della Oo1mmJi8:sion.e oevn.tralJe, Sezionri; Unáiátei -m Ç' Riv. Leg. Ffis1ci. ll, 1948, 976á, n. 18977 pure ini ma0teria iU profitti di oontingen~áa non tooo˜ la qu.estiovne sotito qu:osáto profiláo, ed oosá“ motivata B'tt qit.eRto pqtrnto : Ç Vencvn.do dovpo oi˜ all'esam.e parrUoolare d:eU'i:p10.te1s'i! .cllieá in,tere8sa, e pi p1"oprria;m..el/ite a.l quie;~ito ehe oonoerne 'il signifi.eato g la portaita delV' osplf'OSS'ione Ç impr': oávvi8:ffitoá a.ffari.s.mo 8olf'to in rc1l> c1he il titolo in 0(J;8C ail gu¥ale l'(J;oo0rtwmen.toi slta.to es1eguito, novn. pare d,ebba esservi driffi:ooltˆ a. itnd,'ivái:d'Uare gli estremi atti a oo'lifi .¥gurarlo. Es1ol,iiso sotto< un a.spetto gene. r:a¥¡fc -oorme inna'ft.z1i: s>i) osserva.to -clhe per l'a ricorreoo(J; in gen.ere, > -c1omáe pqtr 8i sosUiene -r(J;ocáhil/), dia wn oonc;e1tto dii Weceitˆ. lnJatU, pier áaáffar3'.m10 d0ev1e qui in.tend.ersL, secondoo la comit'ft.g (J;Oc;ez:ionc, ni.en:te a.Uro ohe ogni speoul(J;Zi,one irn. gáenáere, l(J; qua1lte sii att'J)ta, bens“ &enz(J; di&orvmiilnooione rU máezzi, leciti o illomt“, m,ro non c¥ol oon.c;otf'so weoossario di una. a:ttivita diso'l't1l31s1ta. L'affrorfata. non altro cihe l(J; p131r80na di aiffarri che affanlfl,OS'> s1oolrpiJsác1e c~vn S'1hfficien.te cviriia¥re.zza .il sign.ifi.cato d0Vla noirma: tlev0, oio~, trattars~ di wna áattivitˆ cihe no% s¥oilt:a.n.to non sia st(J;ta pev l'i1nnaooi esercrirta.ta, ffi'J'tche se even.tita1lmen..te aggiu. nta ad auraá prees:isten.te, ma. cihe .sia. stata .ini1S1mo n.ec'8's1sario e suffic.iQnte ohe s“ tmtti ádv itn .es1eroiziáo sorto per lo sfruttamento deilla oongriuntuira, e dáestil/1,at 0 -normo,lmen: f)e -a cessáare c:ol fi(Yl,tíir'e di qiteisáta; e clhe appunto pw (flo, ha tuUi i oaratteri deVl'imrprovvisazion¥ e, sia per quantoá aUievn.e aUa compeiten({Ja t.ec.wioo c1he alla ade1gitatezru dci mezzi e d"eil l'orgalfl,,i~'Z(J,zriione È. In sáen.sáo wsátan~áialmen.te conformo si veda la, dJecisione 30 rnaggio 194 7 della Cornmri.sision.e Di.s- tre1f),t,uale dielie Impos¥te d“ Napoli, e.on itna1 wnnot. azione favorevole del BerU!ri (in Ç Foro It. )>, 1948, NI, 53); il qtlt0;le clJi,iariva. ohe' Çi peroh si abbia vmprnvmsato affarismo n<}cesásmrio da un oanto ohe ohi 8'11 dJedioa 0; queila¥ dJetermmata, in.duá8tria o ool/'l1Jl'l'l..errioio lo faocPia s.enza alourna preparazio1iie od orgaruzzazion.@, daill'aJtro ohe fo faoci“a in 'L'ía vera1m.ente transitoria, uniciam¨te per sfruttare la favorevole¥ oongiu(fbtttra e n.oir~ v¥er fare di quell'il/1,dAhstria o di qu¥oZ C'Oárn1mer>. StltVla. q1M318't:iane1 sizl vedaá in1 qit'tesáta, R'ais8ogna, 1949) pag. 19 e 81oguen.ti. LOCAZIONE -Aumenti di legge -Domanda. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1469-49 -Pres.: Valenzi, Est. : Rispoli, P. M. : Criscuoli, Sez. Part. Comm.. Patern˜ contro Cutore). Ç tGli aumenti di le1gige relativi a.i contratti . di loca.zioni uribrune (decreto legislativo l:uogáotenenzia. Ie 12 ottobre Hl4'5, n. 669 áe decreto legislativo luogoteinenziaJ.e 27 feJblbrafo 1947, n. 39) non opera1no opeá l.egis, ma wd istanza cli parte, anche extra. prooesisua.le È. La maá8Sima a1ppare eB'atta) in quanto a.ndie il dJooreto Vegiás¥ia.tivV'o 27 febbraio 19'47, n. 89, 8i ri.ohiama aUa normai dolil'art. 8 del d.eoreto l@gi8lativo 12 ottobre' 1945, n. '6á69. N di 0t8ta1c'Olo a aotta in.terrpq¥etazionQ in fa-tto c1Jw l)0;rt, 4 a.eit deoreto dáel 1947 sátaibi:Usoo la deic1orrenrsa dogáli atlmenti d'a.l 1¡ marzo 1947, urna. voUa clfie an.ohe neb s1's1terna d'i n0tr'ma s-tatbi.lito ˆaál deicrrefo n. '6á69, 1945 la d.eoorren~u de1gU aum.ernti era 8tabilita al primo giorno if.el 11ie81e 8u.coessiváo¥ deUa sua pubblioaizione, e oio a,Z 1¡ novem..br'e 1945. e M,,,,m.;;;;;;;;mwww>& ::&::::::::@: WMIT &:&:&:J&!&iffii&;;;;;;;;;;;& ;;LI 2&&%2 ORIENTAMENTI GIURI S P R áu DE N Z I ALI DELLE CORTI DI .M EáR I-áT O COMPETENZA CIVILE -Mutamento dello stato giuridico di una parte -Effetti immediati sulla c˜mpeá tenza -Foro dello Stato. (Tribt nale di La Spezia, Sez. I, 15 luglio 1949 -Pres.: Antonini, Est.; Loria, Cons Corte Appello -Cassa Rischi e Cong.agli coná tro De Chicchio). La tra,sd'ormazione, delle Oa.s.se Rischi áe Conguagli in orga1ni dello 1Stato in seguito al decreto luogotenenzia1le 26 gennaio 1948, n. 98, ha determinato una moáclifica.zione dello stato di diritto di Una'. delle parti, COil l'effetto¥ di \far !SOrgere immediatamente ¥ía. competenza'del d'oro dello !Stato. La perpetu,a,tio ju,risdi!otionis va,Le di fronte aid un mutamento de'llo stato di fatto, ma. non dello stato cli diritto della. dolllla1nda,, tanto pi iqua,ndo questo mutamento modifica nom. uno, ma¥ diversi degli elementi di collegaimento (nafora della pa,rte, na, ~tura -della. presta.zione richiesta., 1divenuta di ca WJ? ra.ttere tributa.rio). Partendo da,l p'lf'esi11pposto cihe le Oaásáse Risohi e Oongua.gli abbi"iano a.ss'll11,.to la. quaUtˆ dii organi sta,ta.li ai]) ord/i;n,.a,mentoi a.utonOJmo, in seguito a,l de1C'if'eto "f!u,ogotJ.enerl11Ziale '.216 gennaio 1948, n. :98 (con fra., A. MiTamo 25 fe'bábrariˆ 1949, Ç Foroá Pad. È, 1'949, II, 37) la sen'Venoo, lba oorrretta:m.enJe ri.soUo u,n delioaJto qu,esito in tema. di sátabiUtˆ della oom.pet~ a. su~Ta perpetua.tio jurisdictionis ancor oggi 'V'WO l'in.s1egmarm,ento .del O'hiovenida, a.l quale fa oa.po tuUa. la dott1rina (ANDRIOLI : Commento, vol. I, p1. 37; IOARNIDLUTI'I: Nuovo Proc. Oiv., p. 396; D'ONOFRIO: Commento, voi. I, p. 7). La sáte8s'a reila:na a,sátra.tta., e peroi˜ sisátema.ticw costriui'iorne d()ttrinale. (}li eálomentf, d.i diritto clhe áirod%-1Xtluano la d:omand-a s'ono, oome ben noto, 80[![JIBtti (persona.e) oggetto (petitum) e fa.tto eostivutivo, de:m.'azione (cruusa. petendi); argomooitando a, contra,riis d:aU'art.. 5, posásiamo dir'e c1]i,e il rrvu.t(J//'f/Jento d'i U!/'l,O qitalsiasi dli questi el,eimenti di dviiritto, qita.ndo ha rilevanza ai firn;i dáelZa oompetenza,, agiisc1e m1mediata1YJwnte, e sposta la competenza: la per.petuatio1 non gio-ca. dli fron.te ad, un siffatto mru.taxmentoi. La sentenzi(]; d!el Tribuna.le di La Bpeizi'a dovette per l'appunto afjront> 1949, ool. 62; CasB. 28 gitt.gno 1948, Ç"Giur. Completa Oa1ss. Civ. È, 19-±8, ná. 957; Oasás. 4 gi:u1gno 1948 ivi, n. 838; Ç Riv. Dir. Proo. >> 1948, 11, 150; O(l;ss'. 1¡ mgosto 1947, Ç Giur. Oomipl. Oass. Civ. È 1947, n. 1260; Ca1S's. 20 rn.arzo 1947, Ç Gu.r. Jt. È, 1947, I, l, 385; Oa.ss-. 15 aiprilc 1946á, Ç Giwr. Oom1pál. Oas1sá. Civ. È, 1946, n. 19; ANDRIOLI: ÇForo It. È, 194'6, III) 155; M:oRElLLI: ÇForo lt. ))' 1947 JJI, 23) ed ancorra pil larga;rnen.te ne;[ oaáso “nv~áso e . ' d" ' J moie á á1á wna nuoV'a legge cháe attriibitis¥c¥a al Gi1i.di.oe adito la yiurisdi.zione o la compe1tenza inizialmen.te manoam.tái. (Oass. 31 litig;lioá LL948, Ç G{;u,r. Oonupl. Oass. Civ. È, 1948~ n.. 1.G.99; Oasás. 30 l'uglio 1948, IVI, n. 1174; Oas1s. 14 lu.glio 1948, ivi, n. 1044; Oass. 19 rnarzio 1948, ivi, n.. 385; Oasás. 19 marzáo 1948, ivi, n.. 379; 18!ATTA: ÇDir. Proo. Oiv. È, ediz-. 1:948, p. 11; RJllDiEJNT1: ÇDir. Proo. Civ.È, J, p. 2167). In tali ipotesi) S'i rioornosoiuto cihe l'art. 5 non gioca) in qitianto non viene mutato lo! stato di fatto d.eUa domanda., rna la legge regolatrioe della oonvpet.enzia, ohe di immodiata applici(l;zi.one e1Mendo basata su ragiorni it'or¥dfoe pubblLcáo. Se¥bbene qáues-te ipotesi non abbiano pun.tuale riferimr: nto ~l caso di mu.ta1rnento degá"/Ji.elerrn:enti detáerá mvn.antv la competenza, per materia') gilfu.si.one dáel jom ártello Stato fráa i presupposáti dri fatto deilla competenza per territorio non. semb'l'a esa.tta (ANDRIOLI: op. cit., p. 41), posto ohe i mrutwm.enti attinenU in, qitalsiasái mod¥o al Fo,ro d:ello S.fa,to agi~cono . anoh'es1si s¥uUa oom.pe¥tenza fUnle1r mat.eria o non. a quoell.a per territorio. E8ási SO(J1,0 J perei˜, im.mediatamen.~ e op¥erativi, e laá perpetua.tio no(/'/,. áresis'te alá lorn t!f1;sorger'e. Dol ohe si fatta fra l'altro -ap:p-,l'i, ¥ ¥ .'1' J J cazione in sou'.e logis'lia:tiva (regio deereto 30 dicembre. 19o23, n. 2828, art. 24), salvi. liovi temveramient~ J, suggerit1J '/Jj}'/,ioarmen,te da ragionri d'i opportunita e non da esigen~e gi!U!f'idiehe. (A. G.). ::::nmzd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e ::::: &:::mmr.11 I ZLD& -223 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Obbligazioni pecuniarie -Danno da inadempimento ááá Art. 1224 cpv c.c. Limiti di applicabilitˆ. (App. di Milano 14 gen. naio 1949 -Pres. : Cartesegna, Est. : Mazzetti Porto contro Maggi, in Foro Pad. 1949, I, 570). Il principio norrnina.Ustico di cui all'a.rt. 1277 tempera,to dalla. norma dell'art. 12.24 cpv. e.e. che consente jl risa;rcimento dei ma,ggiori danni: questi debbono áessere dimostraiti, ,qualora non sussistaino elementi concreti che consentano una. liquidazione presuntiva.. La sopra riferita smitenoo. della Corte rU Appello dii Milano si inquadra in qáit1Blfo, giudspnid6' rl.a:fJuta.ziovn. e ádli tutti i debiti pecru,1niari. Oi˜ non dovrebbe pernUro e1sdud.ere che si d:ebba tener OO'l'/,to dáel aatnno oheá, per effotto d:eil'laá svalu.taziorne col.legata con i~ com.polf"tavmen.toá oolposo del .d:e~bitore in mora, abbia. siub“to il crre1> (v. Rela~i.one al decreto legi.sfo,tivo lUáogotenen~ale 26 ma.rzo 1946á, n. 134, in Ç Riv legisl. .fisc. È, 1947, pa.g. 8 e GrcolMe Ministeria,ze, Dir. Gen. Fn. Straolf'd. 14 diC'em.bre 1946, n. 213) e ei˜, no'i't soitan.to in ol!"dlí!ne G;ll' acieertam,entoá (aártt. 19, 20, 2:1 del decreto. zegi8la. tiivio buogotenen.ziale 26 m.arzo 1946, n. 134) ma, altres“, in tema.á di, esecitzione. (2) L'“n.quadrˆirnento del proo~1di1men.to di eseoztzione nel sistema tribtitario ri.solto, testualmente, soltanto per qit.airt.to rigáuardG; l'esect1.zione ooattiva (art. 37 deimáeto l@gis'lativo, luogotenenziaw 1944, n. 159; art. 43 aeoreto legiás'lati1/0 luogot,crbenzial'e 1945, n.. 364; art. 30 decreto legislativo l:uogotenenziaáláe. 1946, n. 134) e non an.che per quan:to riguMda l'áesáec~zione prCl/Jentiva o in via cautelare, in orestm (art. 421) ha una, !~~ione particolare indnbbia.mentáo di natura giurisdizio nalei; m.a ne1l qitad;ro. dvii urn prooedimen.to spáec.fale, av1tt.~so .daiia norma.le oompetenza, di cognizvion¥ e di. e:seicu~'l'te dell'Autoritˆ GiwdáW:iaria. E, perci˜,. sotto un dupliB profilo l:' esecuzione del gequ_stro, salvo che per gli alf't'iooli espressamente richiarmati da,l c. p. c. (ci˜ che ha luogo anáche wel T. U. di riscossione 1922, n. 1401) non pu˜ clbe ritenersi discip~inata da, nor.me pMtioo7Ja!f'i, escluso il rinvfo generale al e. p. e. Tali norme particolari non possono e88'@re ohe le disposizioni valevoli pe>. Ç Pi che paral:lelisrno vi coárnpenetraziori,.e degli soopi. La procedura di seqáuestro 1iu˜ avere 1iroprie ra,gioni di caducazione o di estinzione; ma oerto che q1.1:ando essa permanga in vita ed il credito si traduca in iin atto che autorizzi la coattivn realizza.zione satisfnttivli, la conversion.e ope legis del.l'una neU'altra misura segno della convergenza so8tanziale di entrambe le misur e dclna. corri8pondente egunlei l'atitudine di efficienzia sui beni del debitoreÈ. La lirnpidáezza del pevnsiero della Corto ámerita di es¥sere so.UolineataJ in materia oos“ alf'd1la quale l'integrazione (non analogioaJ 1n1a) espansiva o esten,siva > n.el teimtp'o di. Ç talitni effetti che sono propri della procedura esemttiva È, áma, soggiunge. Ç l'anticipazione iU effetti una consáeguenza propria del sistema cautelar'? >>. (3) Ne consegue ohe J ne~ caso di sequestro a. garanzia d,ei profitU di rogime_. (e di ogni altro sequos1tro fi18'oalf3') il s-iistC'lna delle 01pposi:?f,on,i debn ritenersi disciplinato (non giˆ dagli articoli 615622 e¥. p. c. bens“) dalla legge speciale (cM "infatti d1ás~iplina le opposizioni dáel soggetto pas.isásiolfbe dŽlle en.trn,te patrilrnowi“ali de1.l.lo Stato) la quale stabiUsce che il terz¥o possa proporre ~'azione, col rito ordinario, dinanzi l'Autoritˆ giudizaria, competente per territorio e per valore. Ed logái,oo che sia oos“; ossia c1he il lcgisl( J;tore ravvisi nell'adone in separazione-i caratteri dell,azione dái cwcertamento) ohe determirna un gtdto1 principio rifle:sso, nella sp()cifica ma.feria, nell'art. 72 T. U. 1922, n. 1401 citato. Ohe se la questione pregiudizi.ale fosse stata risolta in senso opposto, sa'f'ebbe risorta la regola d.ettata per qualunque opposizione di terzo agli atti .esecutivi,á ossia l'inamvmfasibilitˆ1, 8elnza. il pre-vio ricorso al giudice deU? esecuzione (che il president'e che ha ooncesso ii sequáestro o il giud:ice istruttore din.a.nzi al qitale pende la caiisa di oon' Valida de sequestro ordinario e avrebbe potuto identificarsi n.el Presidente del Tribuna.ve, nel sequ() stro di che trattasi: arg. dall'art. 40 deoreto legisl'ativo l1wgotenenziaVe 1946 n. 134). Da ulti¥mo, la Corte afferma clve Çversandosi in ma.teria dli iAmlpO'sta la oompetClfbr>. Ed infatti, possono farsi due ipotesi: che con il richiamo all'art. 43 si sia voluto disporre che, ferma restando l~ natura di Amministrazione statale nel Segretariato della Presidenza esso, in deroga all'art. 1 del T. U. n. 1611 del 1933 non sia obbligato a farsi rappresentare e difendere in giudizio dall'Avvocatura ed in tal caso non si comprenderebbe come la norm~ possa giustificarsi mentre atteso il suo carattere r'lá golamentare non potrebbe ad essa riconoscersi l'effetto di derogare al disposto dell'art. 1 del citato T. U. Nel caso, invece, che il richiamo all'art. 43 sia stato determinato dalla considerazione che il Segretariato non sarebbe una Amministrazione statale, non ci sembra che il complesso delle norme (costituzionali ed. ordinarie) concernent.i la Presidenza della Repubbhca e la sua organizzazione possa giustificare una tale tesi a cui sostegno non pot.rebbe invocarsi il richiamo al precedente ordinamento costituzionale c.he. aveva,. co::ne noto, dei tratti del tutto pecuhari, che s1 riallacciavano ad istituti storici ormai da tempo scomparsi. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436 (G. U., n. 169): Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzáione di case per lavoratori. -La nota alla legge stata pubblicata in questa Rassegna, 1949, pag. 95. Vedi anche in questa Rassegna, 1949, pag. 194, la nota al D. P. 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative alla citata legge 28 febbraio 1949, n. 43. Non ci sembra che il regolamento fornisca ele~ enti tali ~a giustificare un mutamento della opimone da n01 espressa nelle suindicate note. é vero, peraltro, che tale regolamento contiene norme le quali accentuano il carattere di persona giuridica distinta ed estranea all'Amministrazione dello Stato che taluni vorrebbero attribuire alla gestione I.N.A.: Casa. In particolare deve notarsi a questo proposito l'art. 8 lett. O) il quale espressamente stabilisce che spetta al Presidente della gestione di conferire cc mandati alle liti innanzi a qualsiasi autoritˆ giudiziaria o amministrativaÈ norma che potrebbe sembrare incompatibile con la rappresentanza e difesa ex lege della gestione da parte dell"Avvocatura dello Stato. Ci sembra, tuttavia, che questa disposizione non sia sufficiente a superare, da sola, (e tenuto soprattutto conto della sua natura regolamentare), il complesso di norme che, secondo quanto abbiamo esposto nelle note sopraindicate, attengono piuttosto alla natura di organo dell'Amministrazione (sia pure indiretta) dello Stato. D'altra parte, non pu˜ dirsi che questo regolamento sia un modello di tecnica legislativa, ove si rifletta che esso contiene norme, come quella del capoverso dell'art. 25 la quale ha un evidente carattere di autorevole consiglio ed esortazione, ma non precettivo, come dovrebbe essere il carattere delle disposizioni normative. 3. Decreto del Presidende della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442 (G. U., n. 172): Disciplina, della f.nrnitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento armamento e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P. S. Si tratta, per quanto riguarda il casermaggio, di una deroga agli articoli 304 e seguenti del vigente regolamento del Corpo delle Guardie di P. S. 30 novembre 1930, n. 1629. N3!!!3!!!!W Z ; ; rnJ -228 4. Legge 12 luglio 1949, n. 459 (G. U., n. 176): Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947 -1948 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione. -Si riconferma il carattere del rapporto esistente tra lo Stato ed i Consorzi Agrari in relazione alla gestione suddetta, rapporto. che giustifica la tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo la quale i Consorzi sono tenuti a rispondere degli ammanchi verificatisi per colpa o dolo dei propri dipendenti o, comunque, per cause non estranee ad essi. 5. Legge 8 luglio 1949, n. 463 (G. U., n. 177): Modificazioni al decreto luogotenenziale 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicitˆ su carta valori postali. Questa legge stata originata da un parere del1' Avvocatura, riportato in questa Rassegna 1948, fase. 6, pag. 16. 6. Legge 30 giugno 1949, n. 477 (G. U., n. 180): Convotrazione delle Assemblee delle Societˆ aventi sedi in territori nei quali lo Stato Italiano ha cessato di esercitare la sua sovranitˆ. 7. Ugge 1¡ agosto 1949, n. 482 (G. U., n. 181): Provvidenze in favore della stampa. -L'art. 1 contiene norme di esenzione tributaria le quali, naturalmente, sono di stretta interpretazione. L'art. 2 ha per scopo di risolvere alcuni dubbi che erano sorti in applicazione delle norme precedenti, specialmente in relazione alle spedizioni di carta alle Unioni Editori Giornali. 8. Legge 29 luglio 1949, n. 493 (G. U., n. 183): Modi-. ficazioni ed integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato. -Sono soppressi i limiti alla attivitˆ degli istituti mutuanti privati, con la conseguente elimiJ18,zione dei motivi di nullitˆ dei contratti che superavano i limiti stessi. 9. Legge 5 agosto 1949, n. 594 (G. U., .n. 203): Liquidazione, nell'interesse dello Stato, del.la Organizzazione Italiana del Lavoro O. I. L. di Milano. -Non c' dubbio che la difesa e la rappresentanza in giudizio del Commissario liquidatore spetti all'Avvocatura dello Stato, cos“ come per tutte le liquidazioni nell'interesse dello Stato. é singolare l'art. 1 della presente legge, con il quale si convalida un provvedimento di cui non si indicano gli estremi. IO. Legge Regionale del Trentino Alto Adige 14 febbraio 1949, n. 1 (G. U., n. 205 sup.): Istituzione di un'imposta regionale sulla produzione di energia elettrica. -Non sembrano fondati i dubbi sulla ácostituzionalitˆ di questa legge, nemmeno per quanto riguarda l'art. 20 che introduce norme di carattere penale. La Commissione prevista dall'art. 18 non ha, evidentemente, carattere giurisdizionale. 11. Legge 21 agosto 1949, n. 609 (G. U., n. 209): Modificazione all'art. l, comma 3¡, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'Autoritˆ giudiziaria a disporre il pagamento delle indennitˆ di espropriazione per causa di pubblica utilitˆ. -Si tratt.a di un elevamento del limite di somma logica conseguenza della svalutazione monetaria. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619 (G. U., n. 211). -Si richiama la nota al D. P. 5 aprile 1949, n. 172, in questa Rassegna, 1949, pag. 164. 13. Legge 3 agosto 1949, n. 622 (G. U., n. 212): Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi poqfj? stali. -Da notare l'art. 3 che crea una nuova figura di reato, in ordine al quale pu˜ sorgere discussione se si tratti di reato finanziario. Comunque, appare evidente che l'interesse offeso da questo reato interesse statale, sia in via diretta che in via indiretta. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE é STA.TA DATA AMMle:ttizio pr¥evisto dal citato art. 2 sia previsto il ricorso gerarchico (n1. 12). ESPROPRIAZIONE PER PUBBUCA UTILIT A'. -I). Se la autorizz.azione da parte dell'Autoritˆ giudiziaria¥ a pagare l'indennitˆ di espropriaz~one allo espropriato, con esonero da ogni responsabiliitˆ Jper l'e¥spropriante valga a¥ liMrare costui dagli obblighi nei confronti dei titolari di jura in re aliena sull'immobile eS1propriato, quando tali diritti. sussistevano a.l momento. della pronunc:.a diá espropl!'iazione l(án. 38). -II) Se la v.a,lutazion.e dei ,fondi al fine di determinare laá indennitˆ di espropriazione debba essere riferita al giorno della ;pronuncia di e5propriazione, o al giorno della oáccupazione precedente dei fondi ste:ssi (n. 40). -UI) Quali siaino i Umitd di applicazeá a damno, dell FF. SS. co11 un atto di messa in mora diverso dal reclamo amminiá str:ativo previ.sto dall'art. 64 deol C. T. (.n. 82). ~ IV) Se agli effetti della interruziorne .della p11esc.rizio.~1 sia valido .i.I áreclamo¥ amminis.t.r.ativo prp.ái.o, il fatto che questo pos,sa., pe1e il verificars.i della colilldizione risáolut:iv_a apposta .a,d una disl)Jos.izioi!rn testamentaria, .es,ser¥e diviso tra pi aventi diritto in quote infe.riori al minimo imponibile (n. 109). -IV) se. i. oeo11s1o:rzi: .agrari s:i.ano so:ggietti , alla imposta di manomorta dopo l'entrata in vigore del decreto¥ ¥legisla,tiv:o¥ 7 maggio 1948, n. 1235 (n. 107). 22 i!f&&WWWj;;;;;;;;;ZZ&Z&%.;;;;;;;;;ZZ X -- -231 IMPOSTA DI rHEGISTRO. ~Se il ;procuratore del registro possa rappresenta.re l'Amministrazione finanziaria nei giudizi di opposizione per ingiunzione a pagamento di !tassa supple,tiva (n. 56). IS1TRUZIONE 1SUPERI10RE. -I) Se sia ;prescritrto daá norme, di legge di tener conto, ai flni di fissare il voto di laurea, della media dei voti riportati nelle singole materie di e:same (n. 2). -.II) Se sia lre1gittima 1'a composiz: ione di una Commissione di esame di cui faccia, parte uno st!'le,tto ácongiuntor d1e:l caind.ird;ato (n. 2). LOCAZIONI. -Se l'Amministirazione possa effettua.re sugli stipendi degli impiegati le ritenute relative agli affitti delle case I.N.C.l.S., maggiorate in relazione a1 vari decreti di awnento (n. 41). NAVI. -Se sia valida la vendita di nave a straniero senza autoiri1z.z,azioine1 (nr. 37). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -In quali casi siano dovuti rgli in:teressi ;per il rita!'dO nel rimbOI'ISO di buoni drel ters-orror cagionato cLa reáveinti bel1ic“ (n. 30). POSTE. -Se nel caso di libretto postale intestato a due persone, rossa uno di quesiti intestatari, nel caso di morte dell'altro, riscuotere tutto l'importo, come avviene nel caso che uno degli intestatari divenga giuridicamente inc.a.praic1ei (n. 14). PRESGRIZirONE. -Se i termini stabiliti in un decreto prefeittizio per il ricorso contro le decisioni della Commissione di :conguaglio per il latte alimentare rSiano di decadenza (n. 6). PiREZZI. -1Se ai fini dell'esenzione dal sovrruppr.ezzo termoelettrico possa considerarsi autoproduttore ed auto.. J:onswnatore di energia elettrica una societˆ la quale .oduca, solo energia he viene consumata esclusivamen~e da altre due societˆ, uniche proprietarie delle azioni della sodeátˆ produttric,e (n. 2). REQUISIZIONE. -I) Se l'autoritˆ giudiziaria sia competente a giudicare su una richiesta di restituzione di un immobile giˆ requisito; che sia stato formalmente derequtsito. (n. 68). -II) Se la :reáquis,izione, dái una autov.ettura a favore dei carabinieri effettuata durante la r.s.i. sia nuUa (n. 69). RESPONSABILITA' CIVILE. ~ IJ Se il pagamento di una certa somma caipitalizzata per il risarcimento danni per invaliditˆ permanente sia comprensiva anche della somma che il danneggiato debba in p:rosieguo spl')ndere per ulte1ri1ofni cure¥ res,e1 ne,cress,ari.e dalla tnv:aJtdiitˆ (n. á95). --II) Se il risarcimento dei danni dipendenti dagli investimenti s,tradali cagionati da agenti di P. S. alla guida di veicoli di proprietˆ dell'Amministrazione, in territori sogge1tti all'A.M.G., debba fllir carico alla Amministrazione italiana, secondo Je nol'lme ordinarie, :avvero 1se debbano trovare applicazione le norme del decreto legislativo lu01goten1e1nz.iale, 21 maggio 1946, n. 451 (n. 96). SOCIETA' COMrMEHCIALI. -Se il triennio fissato dagli articoli 2383 eá 24;00 rC. C. per la durata in carica degli amministratori e dei sindaci delle societˆ ;pe,r aztoni coincida con l'esercizio sociale ovvero decorra dal giorno deUa deliberazione e della nomina da¥ parte dell'Assemble1a1(Ili. 12). SUQCESS1IONI. -I) Se sia possibile l'accettazione parziale del le,ga,to (n. 19). -U) Se !'.esecuzione conv.enziunale del legato, in modo da ridurre l'entitˆ, costituisca donazione (n. 19). TABAOCHI. -S.e possono pr-etendersi i diritti di. monopolio su tabacchi, quando colui a carico del quale si pretendono sia stato prosciolto con amnistia dalla imputazione di conitrabbando, con sentenzaá nella quale si affemni incidentalmenteá che la merce contrabbandata era stata interamente sequestrata e ci˜ contro laá veritˆ dei fa.tti (11. 4). TRATTATO DI PACE. -I) Se sia valida la vendi1la fatta dall'Amministrazione itaUana di mate1riali provenienti dalla demolizione di un'opera militare, eseguita in applicazione del Trattato di Pace, quando l'opera stessrn sia apposta in territorio