'\\~ ~~\~NO III -N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 1950 '\ ~..\JRASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIVA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE DI DOTTRINA U. FRAGOLA: Nuovi aspetti della teoria organica dello Stato (e< Foro It. È, 1950, IV, 84). Il F., prendendo lo spunto da una recente sentenzia delle :Sezioni Unite della Oorte 18'uprema (22 maggio 1948, n. 781, Ente Economico Zootecnia c:Oom. di Castelmassa, pubblicata, fra l'altro, 1ul ÇForo It. È, 1949, I, 259 e su questa Rassegna llf48 n. 7-8, 19), ritorna su una questione che attiene alla teoria generale: se enti dotati di personalitˆ giuridica possano esser considerati organi dello Stato, entrando a far parte, come tali, della Amministrazione dello Stato. E sulla scorta della giurisprudenza del Supremo Collegio, e di alcuni testi legislativi (in particolare l'art. 8 decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, in cui si parlava precisamente di Ç organi dello 1Stato con personalitˆ giuridica ll; la. legge 10 maggio 1942, n. 566 che qualificava gli Enti della Zootecnia come persone giuridiche (art. 2) e nello stesso tempo Ç o~gani ausiliari del Miniá stero agricoltura e foreste )) (art. 3); il regio decreto 30 settembre 1934 (art. 2 e 3) sullo ordina.mento dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa, persone giuridiche pubbliche e organi dello 1Stato), perviene alla conclusione che non vi alcuna antinomia concettuale fra i due termini e che ormai nel nostro ordinamento giuridico pubblico oltre che gli organi dello Stato e gli enti pubblici dotati di personalitˆ giuridica stato fatto posto ad un tertium genus: quello degli organi dota,ti di personalitˆ giiiridica. Ammessa l'esistenza di questi particolari organismi nulla importa che essi abbiano fin dall'origine la duplice qualificazione ovvero che, sorti con una qualifica e con determinati compiti e funzioni, altri e di diversa natura se ne aggiungano durante la loro esistenza. N necessario che la natura di organi dello Stato sia attribuita da una specifica norma di legge, nel qual caso evidentemente la questione, sul piano del diritto positivo almeno, non potrebbe neppur sorgere; essendo da vedere, invece, qua.li attivitˆ sono of)gettivamente e soggettivamente riferibili allo Stato. E ci˜ si ha quando, anche mediante norme interne di carattere amministrativo, una certa attivitˆ statale venga delegata a questi Enti dotati di personalitˆ giuridica ; nel qual caso dalla misura e dai limiti del controllo che lo Stato esercita sulle diverse attivitˆ di 'questi Enti si desume se queste attivitˆ sono statali o proprie della persona giuridica: nel primo caso quel controllo viene esercitato con poteri di sostituzione e di avocazione, nel secondo caso rimane molto di qua da un tal limite, essendo limitato ad un controllo repressivo. Risulta chiaro, poi, attraverso il sistema, che questa attivitˆ statale svolta dall'Ente resta, per quanto attiene alla responsabilitˆ di carattere patrimoniale, nell'ambito dell'Ente stesso, che svolge l'attivitˆ a nome e per conto dello Stato ma a proprio rischio e pericolo : onde degli oneri che esso incontra risponde con il proprio autonomo patrimonio, creato peraltro bene spesso con fondi dello Stato. Quanto alla possibilitˆ di impugnativa degli atti posti in essere da questi Enti occorre aver riguardo alla natura dell'atto stesso, a seconda che gli atti sian riferibili all'Ente come persona giuridica ovvero allo Stato; mentre per l'esercizio di quest'ultima attivitˆ valgono tutte quelle prerogative di cui gode lo Stato quando direttamente svolge una qualsiasi attivitˆ. Non si pru,˜ non aderire in toto alla tesi soste nuta dal F. Essa in contrasto, vero, con le vecchie posáiá záioni che vedono una assoluta antinomáia e un contrasto insanabile fra la qualitˆ di Ç persona gáiu1áidica )) e quella di << organo >l dello Stato (si ráedano da ultimo su tali posizáioni le note del BerUri e del Ranelletti, in Ç Giur. It. ll, 1948, I, 1, 436 e 465); ma altrettanto evidente che -non si pud rimanere perennemente ancorati a posizioni che il divenire della vita giuridica rende ormai chiaramente insostenibili. E con l'aumentare delle attivitˆ proprie dello Stato non proprio da meravigliare, n appa.re -168 concettualmente impossibile, che esso demandi lo svolgimento di .alcune SU(! attivitˆ ad Enti dotati di personalitˆ giuridica. N si dica che tali attivitˆ r'ientrano fra quelle proprie degli Enti pubblici, e che non sarebbe quindi necessario questo sdoppiamento di funzioni e di natura, da parte delta stessa persona: giacch qui si tratta di demandare agli Enti non giˆ una generica attivitˆ di carattere pubblico, che rientra quindi ex se nei fini isUtuzionali di quell'Ente, ma una attivitˆ propria dello Stato, che per ragioni particolari questo ritiene di fair svolgere da altro organismo, forse meglio attrezzato di quanto non sarebbe stato un Ufficio Statale costituito ex novo. Del resto nel nostro diritto positivo ormai qiieste persone giuridiche con una duplice natura hanno piena cittadinanza, ed chiaro ,che nessuno pu˜ ignorare quelle che sono le norme specifiche del diritto vigente. E quando la questione si present˜ in via di massima in sede consulti1;a, l'Adunanza generale del Consiglio di Stato (parere 8 marzo 1934, n. 61, Rel. Oons. Stato 1931-35, vol. 1, 67), non oppose riserve di principio, ma formul˜ soltanto rilievi di carattere pratico; ritenne perfettamente lecito, secondo il nostro ordinamento pubblicistico, la figura degli Ç organi diretti dello Stato con personalitˆ giuridica autonoma >>, pur pensando che non fosse augurabile l'esistenza di enU con natura anfibáia e frammentaria. Ed evidente ohe le diffidenze ohe simili organismi suscitano sul piano pratico, del loro funzionamento, nulla hanno a ohe vedere con la possibilitˆ giuridica della loro esistenza. Ancora > il predetto Ufficio Controllo Formaggi (U.Co.F.); infine la recente sentenza, pure delle Sezioni Unite, 27 maggio 1949, n. 1352 (Ç Giur. It. ))' 1949, I, 1, 585), che, nel ribadire i principi giˆ affermati nella ricordata sentenza 22 maggio 194'8, n. 781, con! ermava la tesi della duplicitˆ della natura di questi Enti, affermando che Ç l'attribuzione della q;walitˆ> di organo statale, soltanto per determinat( compiti,. non fa. venir meno e neppure limita la personalitˆ giuridica dell'Ente pubblico, distinta da quella dál organo dello Stato stricto .sensu >>. Non resta, adunque, che formulare, cos“ come fa il F., un inv'íto a seguire le evoluz'ioni del di ritto posiUDo, senza indugiare oltre a negare la realtˆ giuridica. (N. G.). G. RoE:i:mss::EiN : La sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo nella Costituzione e nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (ÇRivista Ammin“strativa È, 195~, pag. 22.$ e segg.). R. MALINVERNO : Sospensione giurisdizionale e concessioni di autolinee (Ç Trasporti PubbliciÈ, 1950, pag. 575 e segg.). Ci sembra opportuno dare notizia di questi due studi, dovuti alla penna di due illustri magistrati del Consiglio di Stato, sia per l'importanza del tema in essi trattato, sia perch i due Autori (e @ pi particolarmente il primo) dichiarano apertamente di voler rispondere all'articolo comparso in ¥questa Rassegna (1949, pag. 1 e segg. Va~vesi: Osservazioni siigli incidenti di sospensione nei giudfai dinanzi al Consiglio di Stato) sullo stesso argomento. . . . L'istituto della sospensione dell'atto amministrativo da parte del Consiglio di Stato sta~o ed tuttora oggetto di trattazione ed elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza. Pu˜ dirsi, anzi, che in questi ultimi tempi esso sia stato particolarmente approfondito, bench alcuni studi che lo riguardano abbiano piuttosto un contenuto polemico. f!uesto carattere ci sembra specialmente notevole nell'articolo del R., il quale scritto proprio per controbattere le argomentazioni del Varvesi, e dimostrare non solo la compatibilitˆ dell'istituto con la Costituzione, ma, altresi, la inconsistenza delle critiche formulate dal Varvesi all'uso che il Consiglio di Stato fa del potere di sospensione, il quale, da misura eccezionale si avviereb. be a diventare la regola in contrasto :eol principio generalmente riconosciuto della esecutorietˆ degli atti amministrativi, anche impugnati per illegittimitˆ. Gli argomenti addotti dal R. per dimostrare la compatibilitˆ della sospensione con la Costituzione, sono, in sintesi, i seguenti: 1) Il Consiglio di Stato, pure essendo un organo giurisdizionale, ha una natura particolare, in quanto definito dalla Costituzione. organo ausiliario di governo; diverso dall'Autoritˆ giudiziaria ordinaria ed il giudice naturale della Amministrazione, il ui compito il sindacato sugli atti amministrativi ; . si ch sarebbe inconcepibile un Consiglio di Stato che non avesse il potere di eliminare l'atto amministrativo sottoposto al suo sindacato. 2) Il principio della divisione dei poteri non stato introdotto dalla nuova Costituzione, ma esisteva anche all'epoca dello Statuto Albertino; eppure al momento della istituzione della giurisdizione del Oonsiglio di Stato (1889) nessuno trov˜ da obiettare al.fatto c]le al Consiglio fossero pa~ificamente riconosciuti i poteri di annullare, revocare o sospendere l'atto amministra:tivQ, poteri che erano irivece negati alla giurisdizione ordinaria. 3) La Costituzione (art. 100 e art. 103)' ˆssegna al Consiglio di Stato il compito di tutelare la giustizia dell'Amministrazione e di esercitare ---------, ---------, . I -169 la giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi. Ora nell'attribuire questi compiti al Consiglio di Stato non si pu˜ rintracciare alcuna volontiir del costituente che contrasti con l'istituto della sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi impugnati. 4) Al contrario di quanto sostiene il Varvesi, che cio il potere di annullamento previsto dallo art. 113 della Costituzione non comprende il potere di sospensione, quest'ultimo potere ben compreso nel primo come il meno nel pi. D'altra parte, se il vocabolo annullamento fosse usato nel e citato art. 113 in senso tecnico, dovrebbe .fiirsi con l'ammettere che, con l'entrata in vigore della Costituzione, sia venuta a cessare anche la competenza di merito del Consiglio di Stato, la quale, infatti, non comporta annullamento dell'atto impugnato, ma bens“ la revo.ca o la modifica. Passando alla critica dello studio del Varvesi, per quanto riguarda l'eccessivo uso del potere di i;ospensione fatto dal Consiglio di Stato negli ultimi tempi e le gravi conseguenze che ne derivano il R. pur ammettendo che i casi di sospensione giudsdizionale dell'atto impugnato sono notevolmente aumentati dal 1944 in poi, espone le ragioni di tale aumento identificandole nel maggior numero dei ricorsi giurisdizionali e nel disfu11zionamento della Pubblica Amministrazione dn genere che ha dato luogo ad un incremento cl.el numero degli atti illegittimi. Il Malinverno, invece, mentre concorda con il H. in ordine alla compatibilitˆ della sospensione giurisdizionale dell'atto amministrativo con la Costituzione (senza darne alcuna ragione propria ma riportandosi integralmente alle argomentazioni del R.) afferma di concordare con il Varvesi per quanto riguarda gli inconvenienti prodotti dall'abuso del potere di sospensfone, e dopo rapidi cenni sulla natura giuridica e la attuale regolamentazione dell'istituto, conclude con l'esposizione di alcuni casi, relativi a materia di concessione di pubblici trasporti, nei quali, sarebbero state ordinate delle sospensioni di atti amministrativi al di fuori delle condizioni previste dalla legge. Non ai sembra ohe gli argomenti addotti dal T~oehrssen per dnostrare la oompatibáilitˆ dello istUuto della sospensione giurisdizfonale degU att'i amrwináistratáivái con la lettera e lo spirito della Costituzione repubblicana possano considerarsi decisivi. Debole cái sembra l'argomento fondato sul 8'ignáificato del termáine Ç tutela È, per inferirne che in esso compreso il potere di sospensfone, in quanto la Costituzione usa questo termine anche per i diritti, riguardaá ai qua.zi, essendo essi deávoluti alla giurisdizione ordinaria, non certamente possibile parlare di sosP'ensione dell'atto amministrati'L'o che li lede. Ugualmente inconsistente l'argomento fondato sul fatto che anche all'epoca dello Statuto Albertino ávigeva il prwipfo della divisione dwi voteri, e ci˜ nonostante nessuna obiezfone fu. mossa alla legalitˆ dell'istituto della sospensione. I/argomento prescinde evidenternente dalla con siderazione che lo Statuto Alberl'ino, a differenza della Cost'itii.zione Repubblicana, era elastfoo, nel senso ohe pote''a ben essere modáificato in tutte le sue parti (compreso il principio della divisione dei poteri) con una legge ordinaria, ci˜ áche precisamente avvenne con la legge che introduceva l'istituto della sospensfone. Ora, nell'articolo del Varvesi quello che si contesta che, in presenza di una Costituzáione rigida, nella quale il principio della divisione dei poteri rafforzato, anche medáiante la creazione di organi supergiurisdizionaU per la osservanza dei lim'iti (Corte Costituzfonale) sia possibile mantenere un áistituto che quesU l'imiti vfola, se non med'iante una legge dái revisione della Costituzione. Per sostenere che nel concetto dái annullarnento, previsto nell'art. 113 della Cost-ituzione, sáia compreso anche l'istUuto della sospensione, il R. conwidera questo come un minus nel maius ed adduce poi quella che, secondo lui, sarebbe una assur.-/11 conseguenza e c'io che, seguendo l'opinione del Varvesi, dovrebbe considerarsi soppressa dall'articolq 113 anche la giurisdáizfone dái merito del1 Consiglio di Stato. Ora, ci sernbra agevole contestare l'esattezza del criterio del R. secondo il quale la sospensfone sarebbe un minus nei confronU dell'annullamento; vero che si tratta dái due istituti completamente distinti, e il meno che pii˜ dirsi cthe il potere di sospensione sia piuttosto l'esvressione di un potere di decisione di merito ammináistrativo che di legittimitˆ. E per quanto riguarda la conseguenza dell' abrogaz'ione della giurisdizfone di merito, che al R. sembra tanto assurda, noi non riusciamo davvero a vedere su quale principio della CostUu,zfone possa essa ulteriormente fondarsi. La. veritˆ che l'1unico á.argomento \rilevaánte tra quelli addotti dal R. quello che si richiama alla particolare natura del Consiglfo cli Stato, e cio alle sue originái e alla sita tradizione di organo anfibio, partecipe della natura gáiáurisdáizionale ed ammináistraUva, che lo rende istituzionalmente capace di emanare provvedimenti cos“ giudizáiari come amministraUvi. Ma quanto sia rimasto in piedi di questa dupz.ice natura con la entrata in vigore della Cost'ituzáione questione da esaminare a fondo e non da dare per risolta nel senso della imrn utab'ilitˆ. :Jos“, secondo noi il problema della legittimitˆ: costituzionale dell'istituto d.ella sospens'ione resta tuttora averto ed attuale, 1nentre, a renderlo sempre pi grave concorrono non solo episodái dái ordini giurisdáizionalái di sospensione emanati al dái fuori delle condizfoni della legge, ed in circostanze talái da nmder del tutto inutile il successivo esame di merito del ricorso (ai casi indicati dal M aláinverno se ne possono aggiungere invero rnolti altri in vari campái della attivitˆ am rninistrativa), ma anche un certo orientaámáento gittrisprudenziale determinatosi recenternente nfJllct Corte Suprema di Cassazime, laá q'lla,~e hlt ]i-, nito per svincolare il potere di so~pensigne persino dal presupposto della giurlsdáizione ,~V. in questa Rassegna 1949, pagg. 114 e segg.):á,:Jd,,j ..v,~esto -170 un passo forse decisivo sulla pericolosa via della trasformazione degli organi di giustizia amministrativa in organi di superamministrazfone con poteri maggiori di quelli dell'Amministrazione attiva senza controlli e senza responsabilitˆ. A questa tendenza, che non solo non trova base nella Costituzione ma che con essa in netto contrasto, potrˆ porsi riparo solo dal legáislatore in sede di riforma degU ordinamenti della giusti.~ia amministra Uva o, almeno, prima d-i questa riforma, dal funzfonamento della Corte Costituzionafo dáinanzái alla quale, i casái pái gravi, áin cui il potere di sospensfone gáiurisdizionale si risolverˆ in una vera e propria usurpazione delle funzioni dell'esecutivo da parte del potere giud'izáiarfo, saranno certamente portati. PATIN : Relazione alla Corte di Cassazione francese su un caso di diffamazione della gendarmeria di Madagascar (Recueil Dalloz, 1950, ÇJurisprudence È, pag. 558 e segg.). Il consigliere Patin esamina in questa relazione un caso di diffamazione commessa colla pubblicazione nel giornale Ç La Nation malgache È di un articolo offensivo della reputazione di alcuni chefs de poste e gendarm.es del Madagascar, non specificatamente indentificati. La fattispecie, diversamente valutata dai Giudici di .primo .e di secondo grado, esaminata nella sua consIStenza per quanto riguarda sia il reato che. configura, ásia il soggetto passivo di questo, sia la persona facultizzata all'esercie,io del diritto di querela. Nessun dubbio che si tratti di diffamazione; circa il soggetto passivo contro la C'Orte di appello che aveva affermato che dalla diffamazione erano state colpite persone individualmente indicate, il consigliere Patin ritiene che dal reato commesso sia stata offesa una parte dell'armata francese, con le stesse conseguenze che si sarebbero avute se fosse stata diffamata l'armata intiera. Nella determinazione della persona facultiz zata all'esercizio del diritto di querela, in base all'art. 48, paragT. 1 della legge del 29 luglio 1881 il Patin ritiene che tale persona doveva identifi'. carsi nel Ministro competente, da cui dipende l'armata e non invece nel comandante del corpo (nella specie: della gendarmeria del Madagascar), come erroneamente aveva ritenuto il procuratore generale della Corte di appello che aveva ricorso avverso la sentenza del Giudice di secondo grado, non essendo esso un corpo costituito (per difetto dei requisiti della possibilitˆ di riunione in assem blea generale e dell'eserci7'io di una parte di au toritˆ) .e neppure una pubblica amministrazione. Il consigliere Patin conclude chiedendo che la Corte dichiari la diffamazione in esame diretta contro la gendarmeria del Madagascar come ri volta contro l'armata ed il difetto di procedibilitˆ dell'azione essendo stata presentata la querela non dal MiniF;tro ma dal Capo della gendarmeria di quell'isola. La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 luglio 1950, lm deciso in conformitˆ.. * * * Ci sembra degno di attenzione il caso sopraesposto per gli opportuni riferimenti che possono essere fatti alla legislazione italiana in vi()'ore da . . o ' app1icnrs1 qualora esso si fosse presentato, anzich in Francia, nel nostro Paese: se cio ad esempio fossero stati diffamati, senza specifica identifica, zione, i carabinieri appartenenti ad una qualsiasi delle stazioni dislocate nel territorio dello @ Stato. Dovendosi inquadrare la fattispecie, la nostra, mente di primo acchito orientata verso una di queste due figure criminose: 1quelle rispettivamente previste dagli articoli 290, ultimo comma, e 595, ultimo comma, c. p. Per quando riguarda la .prima di dette figure non v' dubbio che le forze di polizia facciano parte delle forze armate dello Stato: si tratt;;i, per˜ di stabilire se la tesi ácomunemente seguita d11lla dottrina e dalla giurisprudenza francesi, secondo cui áquando l'ingiuria e la diffamazione sono dirette contro una parte dell'armata debbonq ritenersi rivolte contro J'.armata intiera, possa valere anche per la giurisprudenza e la dottrina italiane. Se cos“ fosse non potrebbe contestarsi che il reato sarebbe quell~ di cui all'art. 290, ultimo comma c. p. Si afferma nella nostra dottrina. che Ç il delitto preveduto nell'art. 290 non sussiste quando il vilipendio non rig'.uardi le foráze armate in genere o il complesso di una delle forze armate, ma soltanto un'arma, un corpo, una specialitˆ, d'un;l singola forza armata>> (cons.: Manzini, Tratt. di dir. pen., 2" ed., vol. IV, pag. 557; Rel. min. sul progetto del codice penale, II, pag. 77, 80) : se pertanto il vilipendio dell'Arma dei carabinieri non concreta il delitto in esame, a maggior ragione non lo pu˜ conc;retare l'offesa alla reputazione dei militari che apápartengono ad una stazione di carabinieri come nel caso che abbiamo ipotizzato. Chiarita in tal modo la differenz.a che sussiste fra le discipline della materia nei due Stati, per stabilire se nella specie sussista il reato di cui all'art. 595 ultimo comma c. p., occorre accertare il significato del termine Ç corpo È usato in quella norma. A noi sembra che tra le due tesi, quella pi restrittiva che considera Ç corpi È solo gli organi collegiali e l'altra pi ampia che ritiene tali Ç non solo organi di tal fatta, ma anche quei complessi diorgani individuali i quali, pur non funzionando, almeno d'ordinario, collegialmente, sono legati da rapporti tali da far s“ che vi possono essere beni morali 'a tutti comuni, onde si parla, di onore, di reputazione o di decoro del complesso di uffici, o del ÇcorpoáÈ (art. 595 u. p.) >> (cons. Levi, Delitti contro la Pu'bblica.Amministraziione, in Ç Tratt. dir. pen >> del Florian, pag. 413), sia da accettarsi la seconda: se cos“ non fosse, sembrando significare il termine Ç rappresentanza.))' di cui alla stessa norma, rap -11i porto diverso da quello :intercorrente, tanto per riportarci al caso in esame, fra l'Arma dei cara . hinieri ed una delle stazioni che ne costituiscono la dislocazione territoriale capillare, la reputazione dei carabinieri appartenenti alla stazione sarebbe bene privo di tutela penale e l'offesa di essa non avrebbe giuridica rilevanza. Non potrebbe invero, in contrario, affermarsi che il reato offende un bene dei singoli componenti la stazione che s11rebbero d~ conseguenza facultizzati ciascuno all'esercizfo del diritto di >. Ci sembra che la importan,za d'i questa dec'isio ne trascenda il caso deciso e possa porre su nuove basi non solo il problema de-i rapport'i tra gin-, dizio amministratiro di primo e secondo grado) ma anche tra ricorso amministrativo e giudizio a.mministrativo e tra, fase arwmiwistraUva e fase giudiziaria del contenzioso tributario. InfatU) legando la questione della proponibi lii<1 dei mezzi d,i ricorso al principio della peren torietˆ del termine a rioorrere) si '"'íene in so stanza ad affermare che fatto amministrativo acqnista certezza di legitt'imitˆ per quelle parli alle quali non si sia estesa la tempestiva impáu gnazione. JJJ per tempestiva inipngnazione non si intende solo il ricorso ginrisdizionale J ma anche il ricorso amministrativo (ricorso gerarchico od opposizione qnando la legge li preveda). Applicando questi criteri ci sembra che possa risolversi anche il dibattuto problema dei rap rmrti tra fase amministrativa e fase giiidfaiaria del contenz,ioso tributario) perch qnando si r'iconosca áil carattere di atto arnrwinistrativo all'atto d'i accerta,mento tributario) non s,i potrebbe pi porre in dubbio la irnpropon-ib,ilitˆ 'in sede giudiZ'iaria di mezzi d'i áimpugnaz,ione non fatt'i valere avanti le Commissfon'i tributarie o avanN quegli organi competenti nella fase amministrativa. MERETRICIO -Disciplina dei locali di meretricio Interesse pr(!tetto -Esiste. Esclusione dall'elettorato Irrilevanza -Chiusura del locale -Decisione della Commissione Provinciale -Limiti -Ubicazione dei locali -Nozione -Valutazione -Discrezionalitˆ (Consiglio di Stato, Sez. IV -Pres,: Colucci-Est.: Pie no -Decisione 11 agosto 1950, n. 376 -Ricorrente Busato). Ç Quando l'ordinamento giuridico interviene a disciplinare una determinata attivitˆ, quale che sia la natura di essa, non pu˜ negarsi che, comunque contenuta e limitata al massimo tale attivitˆ, esiste un margine di protezione dell'interesse privato e cio un interesse legittimo. La esclusione dall'elettorato di coloro che svolgono attivitˆ connessa col meretricio non rende gli interessati incapaci, agli effetti della tutela giurisdizionale, giacch le norme di carattere eccezionale -come quella di cui all'art. 2, n. 9, legge 7 ottobre 1947, n. 1058 -non possono invocarsi se non per i casi e nei limiti nei quali il legislatore intese stabilirli. Le decisioni emesse dalla Commissione Provin ciale per il meretricio su ricorso contro i provvedimenti del Questore debbono essere motivate; ma l'obbligo della motivazione va contenuto entro ristretti limiti, trattandosi di provvedimenti discrezionali. A tanto si soddisfa quando si dia atto dell'accertamento dei fatti e si indichi la norma di diritto applicabile. La Çsp¥eciale u bicaázione È dei locali di meretricio concetto di permanente relativitˆ, in funzione di mutevoli fattori ambientali esterni con i quali l'esercizio dell'attivitˆ di meretricio viene a trovarsi in contatto. La valutazione poi delle circostanze ambientali puramente discrezionale>>. Le due ulUme massáime rispondono alla giuri1; prudenza costante del Supremo OoUegio Amministrativo. Non possiamo invece essere d)accordo con la tesi sostenuta dalla Sez,ion,e in ordine alla sussi stenza delrint'eresse legittimo nei titolari delle case di meretricio all'esercizio della loro attivitˆ. -173 In sostan.za, il Consiglio ha r-itentlto che basti la d-isciplina d'i una determinata attivitˆ perch esista un interesse legittimo del privato ad esercitarla. Ma questa tesi, ci sembra che prescinda dalla consideraZ'ione, comiinemente accettata, secondo la quale S'i ha interesse. legitU1no quando l'interesse del privato coincida con l'interesse pubblico; ora, l'interesse pubblico in materia di c-ase di tolleranza (come d'altronde d'i case da gioco) attiene alla limitazione dell'esercizio di una att'it1itˆ meramente tollerata, e non alla disciplina del modo di svolgimento d'i un'attivitˆ in s lecita. E' qui, infatti, che ci sembra d'i riscontrare la fondamentale disUnzione tra le ordinarie autori.zzazioni di polizia e l'autorizzazione all'esercizio di una casa di 'tolleranza:ále prime sono destinate a regolare, nel pubblico interesse, l'esercizio di un'att'ivitˆ moralmente e socialmente lecita, ponendo ad essa dei limiti; le seconde tendono invece ad autolimitare il potere punitivo dello Stato nei confronti di una atUvitˆ che in s contraria alla morale, autolimUazione che esattamente si definisce col termine Ç tolleram:a )), Per avere una prova dell'esattezza di questa distinz'ione, basta riflettere che l'esercizio di una delle attivitˆ del primo tipo, senza autorizz:azione di polizia, importa solo la commissione di un reato co1“ tra'U'Venzionale (viola.zioni in genere della legge di P.S.), mentre l'esercizio abusivo di una casa di tolleranza integra gli estremi d'í un vero e pro prio delitto, quello previsto dall'art. 534 c. p. Nemmeno ci sembra convincente l'argomenta zione relativa alla portata dell'incapacitˆ eletto rale sancita dall'art. 2, n. 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. E' ben vero, infatU, che questa in-á capacitˆ non pii˜ estendersi oltre i limiti stabi liti dalla legge c1he la prevedono, ma qiii non wi trattava affatto di una tale estensione; si tratta va invece di assumere questa incapacitˆ come ima prova decisiva della ineS'istenza di una tutela giiwidica a protezione dell'esercizfo di una attái vitˆ che qi.wlla áincapacitˆ appunto detrm'ina, ri ducendo coloro che la sDolgono a cittadini di gra do inferiore. GUERRA -Occupazione alleata -Incidenti ferroviari su linee usate dagli alleati -Responsabilitˆ della Amministrazione italiana (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 1656-50 -Pres.: Ferrara, Est.: Di Stefano, P. M.: Macaluso -FF. SS. contro Cola). L'Amministrazione italiana responsabile dei danni cagionati da difetto di vigilanza su linee ferroviarie usate dagli alleati in periodo di occupazione, quando il servizio su queste linee non sia stato totalmente assunto dagli alleati stessi. La Corte d'i Cassazione, premesso che gli organi dello Stato occupato restano sempre organi del proprio Stato e non dáiventano organi dello Stato occiipante sol perch agáiscano sotto le direttit? e di questo, ha riconosciuto, sia piire incidentalmente, che ove un servizio pubblico dello Stato occupato sia totalmente assunto dagli occupanti, gli organi dello Stato occupato adl. á Sicch, Ç come ulteriore giuridica conseguenza deve ammettersi che per l'eserc'izio di tale attivitˆ cui l'ingerenza degli alleati rimase estranea fra il per.sanale e l'Amministrazione ferrov,iaria ebbe a conservarsi integro non il solo rapporto di dipendŽnza organica ma anche l'altro avente carattere funzionale ll ... Non ci sembra che la sentenza della Corte di Oassazi˜ne contrasti con quanto scriDcmrno 'ín nota alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli in q1wsta Rassegna 1948, fase. 4, pag. 16; cio, ove la gestione della linea fosse esclusiva da parte degli alleati la responsabaitˆ per gli incidenU derivanti dalla circolaz¥ione Stl essa non potrebbero mai risalire all' Amministrazfone ital,iana. áMPOSTE E TASSE -Ricchezza mobile --Societˆ Accertamento -Rimborso quota non dovuta -Pre supposto -Presentazione del bilanci!) -Mancata dichiarazione di reddito -Conseguenza. (Cass. Sez. I. 27 febbraio 19“0, n. 460 -Pres. : Pellegrini -á Est. : Liguori -P. M.: Roberto -Finanze contro S. A. Casa Editrice Marzocco). In relazione ai nuovi criteri di tassazione adot tati con la legge 8 giugno 193á6, n. 1231, nel caso di accertamento della imposta di Il. l\1. eseguita ad anno alternato in base a bilancio, per ottenere il rimborso della maggiore imposta non dovuta e\ indispeJ1sahile la tempestiva presentazione della dichiarazione di reddito. La omissione di tale adempimento importa la decadenza assoluta ed irrimediabile dal diritto al rimborso. La sentenza surriferita, pnbblicata in Dir. '~ Prat. Tributaria, 1950, II, 217, con nota favore vole del Deni, accogliendo la tesi sostennta dalla ricorrente Amministrazione ha -per la prima 1.:iolta, per qnanto risi/.lta ~ a.ff ermato un prrinci pio della massima importanza giuridicia e pratica, negando la equivalenza a tuti:'i gli effetti fra la presentazione del bilancio e la dichiarazione del reddito, per gli Ent-i tassati in base a bilancio. Si facm1a in proposito, e per sostenere la con traria tesi, richiamo anche ad una prretesa prassi amministrativa, oltre che ad un indirizzo giuri spr"udenziale; ma il riehia.rno era ftlori luogo. Qiianto alla prassi, non era il caso di parlarne se, dopo la entrata in vigore della Legge 8 giu-_ r1no 1936, n. 1231, l'Amministrazione av¥eva dira 11iato una circolare (28 gingno 1937, n. 6'200) per precisare che la presentazione del bilancio non equivale alla dichiarazione del reddito). mentre la gi111rispriidenza arnministratfoa. era in favore del -174 la tesi dell'Amministrazione finanziaria (Oomrn. Oentr. Sez. Un., 12 giugno 1940, n. 27972, in Giur. Imp. Dir. 1941, 433, n. 92; Oomm. Oentr. 20 ottobre 1942, n. 60589, ivi 1945, 8, n. 5; Oomm. Oentr. 13 gennaio 1943, n. 6'1784, i,,,"i n. 41; Oomrrn. Oentr. 13 gennaio 1943, n. 77204, ivi 1946, 53, n. 12) e la Corte Suprema non aveva esaminato ex p(f'Ofesso la q1testione, ,in qua~to la sentenza 15 aprile 1940, n. 1194 (in Gi!Jr. áImp. Dir. 1941, 207, n. 49) costituiva una evidente decisione di specie. Nel merito la questione -nonostante la contraria opinfone vigorosamente sostenuta nelle note redazionali che si leggono nella Giur. Imp. Dirette in aalce alle decisioni ora citate, e poi riapparse in Berliri (L. V.), L'Imposta di R. iM., [PLg. 370 e segg. -non appariva opinabile, per pi ragioni. Anz>. La di chiarazione perci˜ una manifestazione di vo lontˆ. che come tale deve essere non equivoca e perfettamente intelligibile, secondo si giˆ os servato. Ma, questi requisUi non ha un bilancio socifl,le:,! il qnale, proprio perch non redatto per ragioni fiscaU, n diretto agli uffici finanziari (carne lo sono le dichiarazioni) non contiene la esplicita con fessione di reddito tassabile, ma soltanto la oon fession1J d'i im attivo e di un passivo sociale: ed mm -;w111&1G&MJW11Jmm:z.EB1ELZLtm -175 soltanto dopo una attenta, máinuta, non sc1nplice elabomzfone di tutti i suoi complessi eletnenU clw si pu˜ giungere a detenninare quel reddUo tassaá bile che nessuno ha dichiarato. JI] áuna diversitˆ strutturale adiinque, e non soltanto una ragione formale, che imzwdisce di ritenere come equivalente della dichiarazione di reddito -che deve essere fatta Ç per le soc-ietˆ commerciaU, legalmente oo.<:t'ituite, da chi, a ter' fn'inái dello Statuto e dell'atto costitutivo, ha Ta firma sociale 1> (art. 8 del r. d. 17 settembre 19'31, n. 1609) -Ta anonima presentazione del bilancáio sociale. (N. G.). LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Decreti legislativi emanati in forza del D. L. L¥.16 marzo 1946, n. 98 -Validitˆ attuale. (Cass. Sez. Un. Pen. 7 maggio 1950 -Pres. Est.: Mangini -P. M.: Battaglini, conf. -P. M. contro Perrone). L'art. 77 della Costituzione circa le condizioni di validit~ dei decreti legislativi si applica soltanto ai provvedimenti emessi dal potere esecutivo dopo 1'8 maggio 1948, e non a quelli emanati in precedenza a sensi del D. L. L. 16 marzo 1946, \ Il. 98, e pertanto tali decreti compreso ná D. L. ', ,\ 7 maggio 19±8, n. 726, sono attualmente in vigore. ; .'\. '.. á ic á, La sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite (Riv. Pen., 1950, II, 728) viene in buon punto a risolvere correttamente itna nuova interessante questione sorta in tema di valáiditˆ dei decreti legislativi emanati dal Governo in forza del D. L. (' ~ L. 16 máarzo 1946, n. 98. / ,,;(\) , , 'i ' Di tcili prowedimenti quello che forse pi di j-'i . . ogni altro ha dato luogo a manifestazioni giuri~ '.-sprudenziali numerose, e spesso contrastanti, ): ,.stato il D. L. 7 maggio 1948, n. 726, che ha ina,, sprito le pene per il contrabbando dei generi di \'/ywnopolio, ed in sede penale appunto sono state á \ affacciate váia via. le tesi che, per successivi ráipie . garnenti, hanno portato all'ultima, pur essa respinta om dalla Gassa.zione: che i decreti legislativi di cui si tratta, originariarnente validi, sarebbero dii:enuti invalidi pier mancata rat1:ficn entro Z"anno dalla p1áima riunione del Parlamento (8 maggio 1949). La tesi massima ~ohe il Governo avesse perso il potere di legiferare a far tempo dal 1¡ gennafo ;-; 1948 -ftt com' noto, senz'altro respinta dai no._,/:\ stri Supremi organi giur-isdizáionali (cfr. Gons. Stato, V Sez., 22 dieembre 1948, n. 849, rio. Com. , Pfotrafusi, idi Giur. It., 1949á, 111, 49, oltre che ,in ./ questa Rassegna 1949, 118; Oass. Pen. Sezi. Un. 5 febbraio 1949, imp. Novelli, in Giur. It. 1949, 11, 2'49), in ptiena-adesione alla tesi sostenuta in questa Rassegna 1948, n. 9, pag. 15 e segg. E nello decisioni sopm riferite veniva fatta giustizia anche dell'altra tesi, subordinata: che la facoltˆ di emana,re norme legislatire da parte del Governo fosse venuta rneno dal giorno in cui erano state indette le elezioni o, al pi, dal giorno delle elezioni (tesi, questa, adottata 'dal Tribunale di '/.'orino, 13 gennafo 1949, np. Burdino ed nltri, in Giur. It., 1949, II, 83). Ma, battuti sulla questione principale, i difen8ori degli áim.putati dei reati Jffetri8fi c[a~ D. L. 7 magg-io 1948, n. 726, non sái sono arresi; e si fa qui ad essi riferimento, perch non consta ohr; per altri DD. LL. siano state mosse ecoezfoni relative alla loro inávaliditˆ per mancata ratifica entro l'8 muggio 1949. Il D. L. 7 febbraio 1948, n. 48, -in tema di epurazione, ha dato luogo, ad esempio, a niimerose e vivaci dispute_; ma mai a nessuno dei numerosi e valorosi pubblieisti che sái sono occmpati della materia -e men ohe mai al Gonsáiglio di Stato, chiamato a risolrere in sede giitrisd'izionale i ricorsi e le numerose questioni vrospettate - sorta l'idea ohe si stesse discutendo intorno ad un... cadavere, per essere la validitˆ del D. L. in esame venuta meno per mancata tempestiva ratifi.oa ! ... La tesi della sopra'17Venuta invaliditˆ vien sostenuta ~ in via alternativa -per queste ragioni: dl,fetto di conversione in legge entro il termine prefisso dall'art. 77 della Oostitnzione, quanto meno per i DD. LL. emanati dopo il 1¡ gennaio 1948 ('l'ribunale Mondavi. 10 novembre 1949, imp. Perrnne, in Foro Pad., 1950, IV, 163); mancata ratifica entro un anno dalla entrata áin funzione del Parlamento, a sensi dell'art. U D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98. Or la prima tesi appare oháiaramente dcstáituit> : riguarda, cio, i deoreti-legge. Ed chiaro che tutt'affatto diversa la posizione che, nelle fonti, as.i di ordine costituzionale circa i poteri affidnti al Gcwerno nel campo legislativo; fissandone altres“ . termini e limiti. Qttanto alla seconda tesi, le magistrature d“ merito che hanno ritenuto dái poterlw adottare, si sono poi divise : alciine hanno deciso che i DD. LL. in esame fossero divenuti invaz.idi ex tunc in arrnonia con il disvosto dell'ultimo comma deWart. 77 della Costituzáione (cfr. Apv. Torino 24 febbraio 19-5-0, im.p. Burdino ed altri in Giust. Pen., 1950, II, 644); altre, invece, hanno ritenuto che la inefficacia si fosse manifestata ex nunc allo scadere dell'anno dalla prima riunione del Parlamento (cfr. Trib. Livorno 23 ottobre 1949, imv. Formigli, in Riv. Pen. 1950, ~J~ '3?7; 1:rib_~ Pistoia 26 magg¥io 1950, irnp. Marini, in Grnst. Pen., 1950, Il, 10'33). Ma gic“ la Corte di Aprvello di Bres?ia (1'3 otto: bre 1949, imp. Z1tbb"i, in Corte Bresciana, 1950, Il, 25) afferm˜ la contraria tesi della vaUditˆá dei -176 DD. LL. in esame, tempe8ti1.:-amente 8tati sotto posti a ratifica da ]Ja;rte del Governo j e questa sentenza fu -ivi -criticata da.Z Castelletti an che sotto il profilo cho Ç attraver8o iin accura tissno controllo sulla Gaz.zetta Ufficiale non ri sultavano prove ohe fossero stati adempiuti gli obblighi prescritti È; non risultai1a cio la noti zia della presentazione dei DD. LL. per la con versfone,á rilievo, que.~to che si legge anche nella citata sentenRJa del 'I'rib. JIondov“.. Se l'annotatore ed i giudici avessero effettiva mente consitltato la Gazzetta Ufficiale a1;rebbero, sul n. 108 dell'll maggio 19á49, letto un cc Comuniá catoÈ circa la vresentazione in data 4 á1nagg1:0 HJ49 di un disegno di legge concernente la ratifina a norma dell'art. 6 D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98, di tiitti i decreti legislativi emanati dal Go'l/erno nel periodo 18 giugno 1946-8 maggio 1948, in for~a dell'art. 3 del citato D. L. L. n. 98 del 1946... Ora abbastanza chiaro ¥-e nessitn artificio o ardimento logico ptt˜ indiirre a ritenere il con trario ~che Ç sottoporre a ratifica ll non equivale a Çratificare ll. La sottoposizfone a ratific.a un prius rispetto alla ratifica, e ver ci˜ stesso i due momenti, come non coáincidono nel tempo, non equivalgono quanto al significato. Il terwine fissato dall'art. 6 del D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98; riguarda una attivitˆ che deve compiere il Governo, il quale, una volta. che ab: bia adempiuto all'onere dái presentare i decreti per la ratifi.ca, functus est munere suo; mentre la ulteriore attivitˆ -che sfocierˆ nella ratifica o meno ~ spetta soltanto al Parlamento, e su di essa non pu˜ in alcun modo interferire il Governo. Ed poi appena il caso di rilevare che quar:do si voluto ai fini della fisÇtazione del termine, fare riferi~ento all'atto formale della ratifi?a; c cio a-lla deterrm:nazione del Parlamento, si e parlato distintamente di Ç presentazione )) e Ç con versione in logge)) (cfr. art. 77 della Carta Co stUuzionale) j distinguendo i due momenti e 7 e due diverse attivitˆ, cosá“ come sie era fatto in pre cedenza per casi analoghi (art. 3 n. 2 legge 31 gennaio 1920 n. 100). á E' poi da notare che sái anche ritenuto da taluno che i decreti-legge di cui si tratta non dovessero neppur essere ratificati (Trib. Bologna, 31 agosto 1949, imp. Belli e altri, in Archu Rie. Giur., 1950, 618, nonch Remaschi, in Giust. Pen., 1950, II, 1033). Su altra questione, sempre attinente. alla costituzionalitˆ; dei decreti-legge ema.nati dopo il 1¡ .r1enna,io 1948 e fino all'8 maggio 1948, circa la partecipazione o meno del Capo dello Stato alle funzioni leg'i8lative, si 1/eda Trib. Pistoia, 23 magrrio 1950, imp. ChUái (in Giust. Pen., 1950, II, á661), che ha ritenuto non esser necessa.ria la sanzione Jiresidenziale~ in modo sostanzialmente conforme a, carne si era, pronunciato U Consiglio di Stato, V &ezione, con la cita.ta drcisione 22, dicemb1áe 1948, n. 849. (N. G.) SERVITô -Servit di elettrodotto -Spostamento Amministrazione proprietaria del fondo servente Spostamenti per motivi di pubblico interesse. (Ct;irte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 50 -Pres. : P1ga, Est.: De Simone, P. M. :. Dalla Mura; Ministflro ~ei Trasporti e dei LL. PP. contro Societˆ Elettrica della Campania). Se il Ministero dei LL.PP. ordina lo spostamento di un elettrodotto da un fondo di proprietˆ delle Ferrovie dello Stato, ponendo a base dell'ordine, emanato su richiesta delle Ferrovie stesse, l'art. 126 del Testo Unico sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, non pu˜ l'Amministrazione proprietaria del fondo rifiutarsi di pagare le indennitˆ per lo spostamento al titolare della servit di elettrodoto, invocando l'art. 122 dello stesso Testo Unico. Non possiˆmo non consentire con la Corte Suprema in merito alla distinzione fra la, fattispecie regolata dall'art. 122 del Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e quella regolata dall'art. 126 dello stesso Testo Unico. Riportia.mo in proposito quella parte della motivazione della sentenza che, sinteticamente rna chiaramente traccia le linee di que8ta distinzione: Ç Il contenuto obiettivo dell'a.rt. 126 pi am,] Jio di quello dell'art. 122 ; la finalitˆ diversa, la posizione delle parti pure diversa, in quanto in applicazione dell'art. 126 la P.A. posta in condizioni di siipremazia verso il privato. In questa situazione giuridica, detenninata dalla prevalenza che spetta all'interesse pu,bblioo s1.i qitello privato, non ha rilevanza il ,fatto che la P.A. ahc impone lo spostamento della conduttura, sia proprietaria del fondo servente. L'art. 126 a.fjerma il principio, che risponde anche ad un concetto normale della nostra legislazione, secondo il qu,ale l'utente dell'elettrodotto, che esegue i lavori ordinatigli, neWinteresse pubblico, e dai quaz.i non trae alcun vantaggio, non deve anche sopporta. re le svese: principio che non perde nulla della sua importanza pel temperamento ad esso avportato dal legáislatore nel caso che le spese sopportate dall'1.itente non 8iano eccessive; e tale tempera. mento trova a sua volta giustificazione nel diritto dello Stato di imporre al privato il sacrifioio dell'interesse di lU'i a vantaggio di quello pubblico, purch sia di lieve entitˆ. Oi;oe ,irivece il sacrifi,cio si concreti in un danno patrirnoniale apprez;abile, emergente dalla esecuzfone dell'ordine dell'autoritˆ, l'art. 126, analogamente a quanto stabilisce l'art. 46 della legge sulla espropriazione per pubblica utilitˆ, riscontra nell'atto o nel fatto della P.A. la prfoazione o Um-itazione di diritti, o la imposizione di prestazioni d'opera o di servizái a carico del privato, ed in questo caso riconosce l'obbligo, non di itn risarcimento di danno, ma di una congrua indennitˆ. Tale indennitˆ dovuta vcrch 'il provvedimento imperativo emesso dal Ministero dei LL.PP. in base all'art. 126 crea 1.ina situa.zione giuridica irrevocabile a favore dell'ittente, safoo che, espleta. te le modificazioni .ed opere prescritte} lo stesso ¥ . :M ¥ . :M -177 JJ!J'inistro) ritenga non eccessive le spese sopportate dall'utente) e per ci˜ non rimborsabili. Quest)ultimo provvedimento non sostituisce n rrvoca il primo) facendo sorgere l)applicabilitˆ dell'art. 122; ma indipendentemente dall'essere la P.A. proprietaria o non del suolo asservito alPelettrodotto) affida al 111'inistro dei LL.PP. il potere discrezionale di valutare se le spese furono o non eccessive) e solo nella prima ipotesi riconosce alle parti la facoltˆ di r'ivolgersi aWautor'itˆ, giudiziaria) per la determinazione del quantum debeatur. In questa stessa limitazione della competenza dell'autoritˆ giudiziaria) a giudicare soltanto quel ,quantum) e non arwhe sull'an debeatur, agevole cogliere il criterio precipuo di discriminazione tra f art. 122 e l'art. 126, in quanto il primo ha la sua rag,ione d) essere nel diritto di proprietˆ) del proprietario e del suo asservito) Faltro nel diritto dell'utente l'elettrodotto) innilaZ'ione al dovere a lui incombente di sottostare aWordine deWautoritˆ) e condizionato al giudizio dell)autoritˆ stessa sulla risarc,ibilitˆ o meno della spesa sopportataÈ.á Ci sembra, invece) che S'ia frutto di eccessivo formalislmo la tesi secondo la quale una volta ordinato lo spostamento in forza dell'art. 126, la Amm-inistrazi.one proprietaria del fondo su cui la servit era co8tituita) riconoscendo l)erratáe incor r.o nell'invocazione di detto articolo, non possa pi richiamarsi all'art. 122, per escludere il suo obbligo di versare somrne a titolo di indennitˆ ar titolare della servit di elettrodotto. Tuttavia) non p11,˜ escludersi la opportunitˆ che confus“onái del genere tra i due articoli suddetU sáiano et1itate e che) ogni volta che si tratti di spostare un elettrodotto da un fondo di cui la Amministrazione sia divenuta propr'ietaria) con1xnqa richiamarsi scmprr; all'art. 122 in modo esplicito, senza sert:irsi in al> e cio quelle imposte indirette indicate tassat,ivamente nel decretu legislativo medesirno (art. 28), il quale spec,ift.ea che rimangono escluse dalla regolamentazione portata dul decreto, tra l'altro le contror;ersfo in materia di tassa scarnbi e cio propJ'io di qiiel tributo che stato sostititito dalla l.G.E. Una ap plicazione analogica di questa norrna, ehe ~a evidente carattere eccezionale, non pu˜ seguire in ria sempUcemente interpretativa. IMPOSTE E TASSE -Imposta di manomorta -Aziende autonome comunali -Assoggettamento separato alla imposta (Corte d'Appello di Brescia, Sent. 16 giugno 1950 -Pres. : Binetti, Est. : Serra -Finanze contro Comune di Brescia). Ai fini dell'assoggettamento all'imposta di manomorta le Aziende autonome comunali sono conHi< lerate sevaratamente 1lai Comuni, dei ,qnali sono un organo. La Corte ha accolto la tesi dell' Avvocatiira r“á formando la contrada sentenza del Tráibiinale, rilevando che, la rnancanza di personal'itˆ gáiuridica nell'azienda antonoma non porta Ç alla confttsione di qiiel particolare patrimonio con gli altri ben patrimoniaU ádello stesso comiine e delle corráispondent'i rendite COS'í da conglobare in un unico bilancáio le entrate e le spese dell'ente medes'irno )) ... MILITARI -Recupero indebiti pagamenti fatti alle ! famiglie -Legittimazione passiva. (Trib. Torino 29 maggio 1930 -Ricaldone contro Min. Difesa-Esercito). Legittimato passivo nell'azione di ricuper-0 cli _ anticipazioni di stipendi o asRegni alle famiglie dei militari erroneamente considerati dispersi o prigionieri il titolare dello stipendio o dell'assegno e non il famigliare che benefici˜ della anticipazione stessa. ...:.. 181 La sentenza in esarne da approvare, per quanto non ci si possa nascondere che la questione non appare n 8empl'ice n piana. La tesi accolta confortata da varie ragioni. La prima, la pi e'vidente, che l'Amministrazione hai pagato somme che sostanzialmente .il militare avrebbe dov'uto erogare in favore della sua famiglia.Ç acquisita o origina,ria a carico l>, si sostituita a luái nell'adempimento d'i una obbligu. eiione, che aváez;a per lui carattere non soltanto morale ma giuridico. Se quindi una tale sostituzione non dove1;a esÇ1ere operata perch le Ç1omnie pagate oggettivamente non erano dovute, il militare verrebbe a consegU'ire -con un risp.arrnio di spesa -ttn arráicchimento senza causa; e dovrebbe qttindái, qttanto meno sotto qusto profilo, essere tenuto al rimborso. E' poi da considerare che lo Stato, in base all'art. 4.-0 regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, si obbliga a pagare al militare, prigioniero del nemico, determáinate somme, l quali sono in relazione al rapporto di servizio che si consáidera come non mai venuto meno, e tutto1'a, operante. L'a,rt. 41 dispone che parte delle somme, cos“ dovute al prigioniero di guerra o all'internato: sono pagate -a titolo dái antic-ipiazione -a determinati famigliari del militare j ma sono pur sempre somme che vengono corr'lposte al mi litare, e, per esso assente a terzi ádeterminati dalla legge. P't che un diritto proprio di costoro alt.i, riá scossione, da rav'Visare in questo sistema itna farina di 1nanádato ex lege, sostituendo ad eváentitali mandatari, che fossero per a'IJven-itta stati indicati con apposite deleghe -dal militaiái~, qitelli stabiliti dalla legge (secondo comma deU:'a1't. 41). N pare che si possa distinguere a posteifo1ái, a seconda che i presupposti per far luogr.. a.i pag1J,á mento sussistessero o meno, per accetla,.¥3 o meno la tesi sueÇ1posta circa la natura giuridica d<'l pagamento fatto dalla A.mmini8trazione, e i rapporti fra le parti interessate. I mpporti sono quelli che sono, e l'errore -assolittamente scusabile, considerata la 8it1iazione contingente veá rificatasi dopo l'armistizio -in cui possa essere incorsa la Amministrazione non ptt˜ mutare il rapprto giuridico fra le parti. S“ che il paga1nento '/jien fatto, per conto e a nome del militare, ai famigl-iari suoi in vece che a lui assente, e 8alvo conguaglio con quanto dovuto, al suo ritorno dalla prigionáia o daill'internamento. C' da aggiungere, peraltro, che non sembra si debba ritenere come inammissibile la azione di recupero che fosse S'/j¥olta contro chi ha eff ett'iv-aá mente percepito le somme che ju1re non erano dovute, costituendo tale pagamento un indebito oggettivo. á (N. G.) T -CTL g :M l!L di lfj T -CTL g :M l!L di lfj RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA e GAZZETTA UFFIOIALE ¥ I 1. Legge 3 giugno 1950, n. 375 (G. U., n. 14ki): Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al la.varo degli invalidi di guerra. -Si richiama l'attenzione sul particolare .carattere dell'ammenda prevista dall'art. 22, in relazione all'art. 24 della legge, Questo carattere particolare legittima la costituzione ádi parte civile da parte del- 1'0.N.I.G. allo sáQopo di ottenere la condanna dei contravventori al pagamento dell'ammenda, la quale dovrˆ poi esser.e versata all'Opera. Da notare inoltre che il criterio di fissazione della pena pecuniaria, stabilita dall'art. 22, limita necessariamente i poteri del giudice, il quale non pu˜ scender.e mai al di sotto ádei minimi fissati dalla legge. 2. Legge 24 aprile 1950, n. 390 (G. U., n. 149): Computo delle campagne della guerra 1940-45. -Si richiama l'attenzione sull'ultimo comma dell'art. 4; pare evidente che l'amnistia alla quale si rifflrisce questa disposizione, per sancirne la irrilevanza ai fini della esclusione dal diritto al computo delle campagne, sia l'amnistia impropria. 3. D.P.R.71uglio1950,n.442 (G. U., n. 156 S. O.): Approva. zione della nuorva tariffa doganale dei dazi di importazione. -Questo decreto ha forza di legge, essendo stato emanato in forza di delega legislativa concessa con la legge 24 dicmbre 1949, n. 993. (In questa Ra.ssegnti, 1950, pag. 32). 4. D.P.R. 8 luglio 1950, n. 453 (G. U., n. 158): Norme temporanee per la prrima applicazione della. nuova tariffa doganale dei dazi di importazione. -Si vedano le osservazioni sub 3. 5. Legge 30 luglio 1950, n. 534 (G. U., n. 174): Modi{“caz'iOne dell'art. 72 del Codice di procedura civile. Si vedano le relazioni ministeriali e parlamentari in " Láe leggi È, pag. 862 e segg. 6, Legge 14 luglio 1950. n. 581 (G. U., n. 186 S. O.): Ra. ti{“ca del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modif“cazioni ed aggiunte al Codice di proceá dura civile. -Con questa legge sono state apportate al decreto legislativo n. 483, tali modificazioni da trasformarlo radicalmente. Si noti che il citato decreto legislativo non mai entrato in vigore. Al pi presto pubblicheremo un articolo rlii commento a questa legge. 7. Legge 4 luglio 1950, n. 590 (G. U., n. 188): Denuncia dei beni diritti ed interessi ita.liani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto .dell'esecuzione del Trattato di Pace. -Dobbiamo esprimere delle riserve in ordine alla formula dell'art. 2 dal punto di vista della tecnica legislativa. In tale articolo, infatti, si parla di diritto ad indennizzo riconosciuto dal " Trattato di Pace¥ ai cittadini italiani. E.' del tutto evidente che un Trattato internazionale non pu˜ riconoscere alcn diritto ai cittadini di uno degli Stati contraenti, derivando questi le loro pretese verso il loro Stato solo da una legge interna. Analoghe riserve dobbiamo esprimere anche in relazione alla norma ácontenuta nello stesso art. 2, la quale prevede la possibilitˆ che gli accordi internazionali possano limitare .il potere dello Stato. italiano a regolare con proprie disposizioni la procedura di liquidazione degli indennizzi spettanti ai propri cittadini. 8. Legge 10 agosto 1950, n. 646 (G. U., n. 200): Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno). -In base all'art. 28 la difesa in giudizio e la consulenza legale della Cassa, persona giuridica di diritto pubblico e non azienda autonoma di Stato, spettano ex iege all'Avvocatura dello Stato. II SENATO DELLA REPUBBLICA 1. Disegno di legge n. 1279 (presentato dal Ministro della Difesa di concerto col Ministro del Tesoro): Stato degli uf{“ciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica. -Con questo disegno di legge .si comincia a dare attuazione anche sul piano giuridico al principio della unificazione delle Forze Armate. Esso migliora sensibilmente le precedenti distinte d~spos1zioni concernenti lo stato degli uffi.c1ali delle tre Forze Armate. Ci limitiamo a formulare alcuni sommari rilievi di carattere tecnico, che sono suggeriii da un primo esame del testo. All'art. 29 si prevede la possibilitˆ che :~ procedimento penale a carico dell'ufficiale sospeso cautelarmente termini con ordinanza che-dichiari che il fatto non :SUS1Siste O che l'imputato non 10 ha commesso. Il nostro codice dt rito penale non contempla la possibilitˆ di emanare ordinamze di tale genere; una pronunzia di proscioglimento o assoluzione perch il fatto non sussiste o perch l'imputato non lo ha com - -183 messo pu˜ essere emessa solo con sentenza. Con o,rdi na:nza 'si applica solo l'amnisUa, la quale non pu˜ certamente avere gli stessi effetti di una s-entenza di assoluztone con formula piena ai fini della sospensione cautelare. . Non ci sembra, poi, che sia opportuno mantenere la confusione tra la rimozione ,considerata come pena ac.cessoria ai sensi del codice penale militare e la ri mozione considerata come sanzione disciplinare di Stato (art. 70, 73). E' vero che l'istituto della rimozione fondato su una tradizione delle Forze Arm11te, ma non sembra che tale tradizione possa prevalere sui vantaggi che deriverebbero dall'adottare, rper quanto rigua!'da la perdita del grado per motivi disciplinari, l'istituto della destinazione, prev:Lsta dalle nor:rpe sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. L'art. 120 abroga espressamente la dtspostziop.e co11á tenuta nel D. L. 9 febbraio 1926, n. 202, la qu;Ue consentiva in sostamza di mantenere l'effetto dei provvedimenti disciplinari di carattere espulsivo, anche quando fossero stati annullati in sede giurisdizionale per dif. etti di forma, ove fossero poi rinnovati con le modificazioni neceissarie per uniformarsi alla decisiooe del Consiglio di Stato. Forne, questa abrogazione radicale non del tutto giustittcata, ove si rifletta che l'annulLamento di un provvedimento amministra:tivo per motivi di sem:plic.e forma non pu˜ equipararsi all'annullamento per motivi di illegittilI11itˆ sostanziale. 2. Disegno di legge n. 1290 (presentato dal Ministro del Tesoro diá concerto col Ministro della Pifesa): !'iorrne in rnateria di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze Arrnate Alleate. -Non sembra che l'emanazione delle norme contenute nel disegno in esame risponda ˆd una effettiva necessitˆ. A parte la ,constderazione che dato il lungo tempo trascorso dalla emanazione del D. L. 21 mag;5io lfl46, n. 451, da ritenere che la maggior parte delle pratiche di indennizzi sia ormai esaurita, sta di fatto c!1e si formata sul D. L. sopra citato, tutta UP.a 15iurisp. rudenza (sia della Corte Suprema che del Com:itato giuriásdizionale delle requisizioni) la qnale 1'01 nisce criteri abbastanza sicuri per la soluzione dei dubbi di interpretazione ¥Che possano sorgere. L'emanazio11e cli una nuova legge in proposito necessariamente riaá~, cenderˆ controversie ormai sopite, quali quella relativa alla natura giuridica della pretesa che si fa vaá lere nei conf.ronti dello Stato italia:no per ottenere gli indennizzi. Non si vede, poi, l'opportunitˆ di inserire, per la prima volta, ed in una siffatta legge una norma che dichiariá la responsabilitˆ dell'Amministrazione per fatti dolosi, senza contare che il dolo delle " fo,rze armate " :non factlmente irpotizzabile. Non sembra, infine, molto pregevole la formula dell'art. 2, il quale nel determinare ái criterái eae -debbono seguirsi per la fissazione degli rndennizzi, sancisce espressamente che essi sono da considerarsi soltanto quali criteri di massima, aggravando cosi i dubbi sulla natura giuridica della pretesa dei danneggiati, giˆ originati, come s' detto, dalla formula dell'art. 1. Non si capisce, poi, a quali fini si debba aver riguardo alle condizioni finanziarie del richiedente. In conclusione, a:nche su questo punto, riteniamo che sarebbe molto pi opportuno lasciar consolidare la pra:ssi amministrativa giˆ fo.rmatasi, anche perch, secondo la relazione, l'art. 2 avrebbe solo lo scopo di consacrarla legislativamente. 3. Disegno di legge n. 1306 (iniziativa ;parlamentare): Irnpugnabilitˆ per cassazione delle sentenze dei conciliatori. -Col presente disegno di legge si intende di adeguare all'art. 1:11 della Costituzione la norma del áCodice di procedura civile (art. 360 modificato dall'arti. colo 42 della Legge 14 luglio 1950, n. 581) che regola l'impugnazione per cassazione avverso le sentenze dei giudici orádi:nari. Non .sembra che si possa dubitare ásia della legittimitˆ della norma proposta, sia della sua indiscutiJbile opportunitˆ, se si tien presente che potrebbero sorgere dubbi in ord'ine alla impugnabilitˆ delle sentenze del conciliatore dato che il citato art. 42 della Legge del 1950 le ha di nvovo, certo per errore, espressamente escluse dal ricorso per cassazione. Forse sarebbe stato oppo.rtuno i:n sede di riforma del c.p.c. rego1are anche la questione della impugnabilitˆ delle sent'enze in materia di esecuzfone civile, previste dagli articoli 617, 618 c.p.c. Piuttosto serii dubbi possono sorgere sul punto se tutti i motivi di ricor:so per ,ca:ssazione previsti nell'art. 360 c.p.c. possano ricomprendersi nel concetto di violazione di legge contemplato nell'art. 111 della Costituzione, o se, invece, questo abbia una po.rtata pi limitata di quello. 4. Disegno di legge n. 130á9 (iniziati'Va parlamentare) : De{“nitivitˆ dei provvedimenti aaottati dai Prefetti in base all'art. 7 deUa Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Sulla inopportunitˆ di questo disegno di legge ci siamo ,giˆ esp.ressi nella precedente Rassegna {1950, ;pagina 162). La Camera lo ha tuttavia approvato. Non troviamo motivi per modificare il nostro atteggiamento. --;;;;;&&&L&& &i&k d AitJJW:: INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE é STATA DATA ALBERGHI. -I) Se la classificazione degli esercizi alberghieri in base al servizio dei buoni-albergo, agli effetti dell'imposta di soggiorno, abbia tuttora vigore, dato che stato :soppresso di fatto il suddetto servizio dei buoni-albergo (n. 5). -lI) Se ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno valga la classificazione nazionale degli alberghi stabilita dalla legge 18 gennaio 1939, n. 382 (n. 5). AMMINISTRAZIO'.'IE PUBBLICA. -I) Se i Consorzi Provinciali Macellai (Co.Pro.Ma.) siano enti pubbUci (n. 106). -II) Quali normo debbano applicarsi per la liquidazione dei Co.Pro.M.a. (n. 106). -III) Se la Cassa di Risparmio della Libia sia compresa tra gli enti dipendenti dall'Amministrazione dell'Africa Italiana, ai sensi e per gli effetti della legge 16 settembre 1940, numero 1450 (n. 107). APPALTI. -I) Quali siano le norme da applicare per la revisione d'ei prezzi degli appalti di opere pubbliche eseguite nel T.L.T. durante la gestione A.M.G. prima dell'entrata in vigore del Trattato di Pace (numero 135). -Il) Se nei contratti di fornitura successivi all'entrata in vigore del decreto-legge 13 giugno 1940 n. 901, possa stabilirsi la clausola di revisione dei prezzi determinando la percentuale di alea in misura div,ersa del 10 o/o (n. 136). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -I) Quali norme ád:ebbano applicarsi per la liquidazione dei Co. Pro.Ma. (n. 22). -Il) Se le conseguenze economi.che delle illegittimitˆ .commesse dagli enti: accentratori (previsti dal ádJecr.eto-legge 1941) debbano sempre ricadere sullo Stato sotto forma di diminuzione degli utili (n. 23). -III) Se sia da ritenersi convalidata dal decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, la norma contenuta nella legge della r.s.i. 7 gennaio 1944, n. 4, con la quale si attribuiva alle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui prezzi il potere di infliggere sanzioni amministrative per la violazione di norme annonarie (numero 24). -IV) Quali siano i rapporti tra le suddette sanzioni amministrative e le pene inflitte dai magistrati per le stesse violazioni (n. 24). ASSICURAZIONI. -I) Se l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria di che .alla legge 29 aprile 1949, n. 264, debba ritenersi esteso anche agli avventizi non ancora immessi nei ruoli speciali transitori (n. 24). -II) Se la surroga prevista dall'art. 1916 C C. operi ape iegis (n. 25). -III) Se l'Amministrazione che sappia essere un infortunato coperto da assicurazione possa pagare liberamente all'infortunato stesso quanto dovutogli per il d!anno subito o se debba avvertire l'ente assicuratore (n. 25). AUTOVEICOLI. -Se le norme stabilite per la revisione delle patenti dei conducenti in servizio pubblico, di che all'art. 91 del Codice Stradale, si applichino anche ai conducenti di treni-automobili a freno continuo (n. 26). BORSA. -Se i titoli azionari al portatore, dichiarati decaduti ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1942, n. 1316, per non essere stati convertiti in nominativi, debbano sostituirsi con altre azioni intestate alla Cassa Depositi e Prestiti, la quale veng.a cos“ ad assumere la qualitˆ di azionista con tutti i relativi diritti (n. 4). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se gli enti o gli organi incaricati dalla Gestione I.N.A.-Casa di provvedere alla costruzione delle case per i lavoratori debbano, sui ácompensi loro spettanti per questo incarico, pagare l'I.G.E. in forma ordinaria o in abbonamento (n. 25). CITTADINANZA. -Se la ,perdita della cittadinanza italiana da parte degli alto-atesini in forza della legge 21 agosto 1939, n. 1241, presupponga necessariamente il trasferimento all'estero o la sola opzione (n. 5). DANNI DI GUERRA. -I) Se debba considerarsi danno di guerra quello cagionato dallo sbandamento di un carro .armato all'atto dell'ingresso delle truppe alleate in Roma (n. 23). -II) Se per la perdtita di beni mobili possa essere concesso l'indennizzo per danni di guerra (n. 24). -III) se nell'obbligo dello Stato di ricostruire beni degli enti pubblici locali distrutti dalla guerra sia compreso anche quello di ricostruire i beni mobili (numero 24). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Quale sia la posizione degli insegnanti dei seminari teologici delle diocesi dei territori giˆ appartenenti al c.essato impero austro-ungarico (n. 12). :: ;:::;::::; & mmwmu w; :m: rnZJm mm wmi ±&&J w; J 1 -185 FERROVIE E TRANVIE. -I) Se agli orfani dei lavoratori si estendano le stesse agevolazioni ferroviarie previste per gli orfani di guerra (n. 111). -II) Se una requisizione di legna.me effettuata dall'Amministrazione Ferrovia:ria italiana durante la guel'!l'a su autorizzazdone degli .alleati per ripristinare linee necessarie alle esigenze delle potenze occupanti, debba considerarsi come requisizione alleata (n. 112). IMPIEGO PRIVATO. -Se al rapporto di impiego dei dipend!enti degli enti provinciali del Turismo debbano applicarsi le norme della legge sull'impiego privato (n. 15). IMPIE,GO PUBBLICO. -I) Se, pur dovendosi applicare ai dipendenti degli E.P.T. le norme della legge sull'impiego privato, la loro pretesa alle ferie annuali debba considerarsi diritto soggettivo o interesse legittimo (n. 241). -II) Se al personale della Cassa ád!'i Risparmio della Libia sia applicabile la legge 16 settembrf) 1940, n. 1450 (n. 242). -III) Se sia dovuto il rimborso delle spese per trasporto di masserizie ed altro agli impiegati che sono trasferiti da unaá localitˆ ad un'altra del medesimo comune distanti tra loro meno di dieci chilometri (n. 243). -IV) Se gli avventizi non ancora passati nei ruoli speciali ádii áChe al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, siano soggetti all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione involontaria (n. 244). IMPOSTE E TASSE. -I) Se ai fini dell'imposta di soggiorno possa ancora utilizzar.si la classificazione degli alberghi stabilita dal decreto legislativo 24 novembre 1938, n. 1926, basata sul servi.zio dei buoni albergo ora di fatto sospesi (n. 141). -II) Se i materiali di provenienza estera, introdotti in Italia senza il pagamento dei diritti doganali in quanto destinati all'uso delle forze di OCCUiPáazione, possano fruireá anácora della esenzione allorchŽ siano stati o vengano destinati . ad usi diversi (n. 142). -III) Se la responsabilitˆ per il pagamento dei diritti doganali stabilita a ácarico degli spedizionieri possa estend!ersi anche ad altre persone che agiscano per mandato del proprietario (n. 143). IV) Se la responisa;bilitˆ dello sp.edizioniere valga an che per gli altri diritti di confine diversi dalle imposte (:n. 143). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se gli enti o gli organi incaricati della Gestione I.N.A.-Casa di ;provvedere alla costruzione delle case per i lavoratori, ád!ebbano, sui compensi loro spettanti per questo incarico, pagare l'I.G.E. in forma ordinaria o in abbonamento (n. 24). INFOiRTUNI SUL LAVORO. -Se colui che ha cagionato un danno a persona coperta da assicurazione per infortunio sul lavoro, possa pagare liberamente l'indennizzo senza avvertire l'ente assicuratore, quando si tratti di danno compreso tra quelU assicurati (n. 20). LACAZIONI. -I) Se sia applicabile alle persone giuridiche il disposto dell'art. 7, n. 3 del D.L.C.P.S. 23 dicembre 1947, n. 1461 (n. 50). -II) Se la SEPRAL possa consi-ˆierarsi ente .avente scopi di lucro agli effetti delle norme sugli aumenti dei -canoni locatizi (n. 51). del patrimonio delle cessate organizzazioni sindacali possano intimare lo sfratto ad organi stataliá locatari di immobili giˆ appartenenti alle predette organizzazioni (n. 52). MATRIMONIO. _, Se sia possibile sanare, in via di ratifica amministrativa, il difetto di autorizzazione a matrimonio nei confronti di agenti di P.S. (n. 5). OPERE PUBBLICHE. -I) Se i lavori dli bonifica di campi minati possa:no considerarsi ¥ opere pubbliche " agli effetti delle disposizioni sulla revlstone dei prezzi (n. 13). -II) Quale sia l'elemento che caratterizza la opera pubbUca dagli appalti pubblici di altra natura (n. 13). PENSIONE. -I) Se, agli effetti del ri[lristino di una pensione di guerra, possa considerarsi annullata una sentenza di condanna pronunziata dal cessato Tribunale Speciale per il reato annorario (n. 41). -II) Se la speciale ind!ennitˆ per l'accompagnatore di che all'art. 3 del -decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, abbia carattere di complementarietˆ degli assegni d“ superinvaliditˆ, nel senso áche sia ma:ntenuta indipendentemente dalla effettuazione e dalla durata del servizio di accompagnamento (n. 42). -III) Se l'assegno dli superinvaliditˆ sia da áconsiderarsi indipendente dall'assegno privilegiato o dalla pensione ordinari.a al quale aggiunto (n. 42). POSTE E TELEGRAFI. -Se gli agenti addetti alla tutela delle linee di telecomuniáeazione possano tagliaráe i rami degli alberi che intralcino il normale funzionamento ,dJelle linee stesse senz.a chiedere la preventiva autorizzazione (n. 19), PRESCRIZIONE. -Quale sia l'influenza sul decorso det termini di prescrizione dell'azione deriv.ante da investimento automobHistico del fatto che l'investimento abbia ácagionato danni tali da determinare l'inizio di un procedimento penale (n. 7). PROFITTI DI REGIME. -Se siano assoggettabili a confisca i beni ereditati ád!al confiscando dopo l'ordinanza di áconfisca, mentre questa oggetto di giudizio di impugnazione (n. 25). REGIONI. -Se sia affetta da incostituzionalitˆ una legge della Regione siciliana la quale istituisca una scuola professionale che non conferisce titoli di studio (n. 15). REQUISIZIONI. -I) Se una reqms1z10ne di legname effettuata dall'Amministrazione Ferroviaria italiana durante la guerra su autorizzazione degli alleati per ripristinare linee necessarie alle esigenze áˆ!elle potenze occupanti, debba considerarsi come requisizione alleata (n. 84). -II) Se sia valida una requisizione disposta durante la r.s.i. per ordine di un Comando germanico e nell'interesse di un Comando militare italiano (numero 85). RESPONS1ABILITA' CIVILE. -I) A qual titolo l'AmminLstrazione italiana risponda di investimenti automobilistici cagionati da circolazione dei nostrt automezzi III) se .gli -uffid Sffaicfo-os"fffiiifi.-per~Ta liq:i,iiiiazfone--~P:P-artenenffafie trupi;ie operanti “n"F'fii.nciarn.-1-00-r: -186 II) ;S.e l'Amminiástrazione Militare ris1ponda della perdita di denaro appartenente ad un militare punito e da questi consegnato all'Uffi.ciaie di pi0cchetto, quando quest'ultimo lo abbia affidato irregolarmente adt un militare che a sua volta se ne :sia indebitamente appropriato (n. 107). -III) Quali siano le norme applicabili nei rapporti tra Amministrazione Militare e dipendente áconducente di autoveicolo che ha cagionato un investimento (n. 108). -IV) Se possa considerarsi senza causa una t1áansazione relativa a danni da investimento automobilistico quando la Corte dei conti, in sede di giudJizio di responsabilitˆ a carico dell'autista investitore, .abbia es.eluso la colpa di costui (n. 108). SCAMBI E VALUTE. -Se il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1932, debba ess-ere interpretato nel senso che l'acquisto di valuta estera da parte del Ministero delle finanze rigid!amente connesso ácon l'obbligo del Ministero stesso di fornire alle imprese italiane che tale valuta, ricavata da prestiti esteri, gli hanno ceduto, la somma in dollari necessaria per il :servizio del prestito stesso ad un cambio determinato (n. 6). SINDACATI. -Se gli uffici stralcio costituiti ,per la liquidazione del patrimonio delle cessate organizzazioni ásindacali possano intimare lo sfratto ad organi statali locatari di immobili giˆ appartenenti alle predette or ganizzazioni (n. 7). SOCIETA'. -I) Se dopo la trasformazione dei Consorzi Agrari da enti pubblici in societˆ ácooperative, la approvazione dei bilanci relativi agli .anni in áCui i Consorzi erano ancora enti pubblici, debba essere fatta nelle forme proprie delle Societˆ commerciali (n. 22). Il) Se, per quanto riguarda la misura dei dividendi, questa. debba stabilirsi in base alle norme áche li regolavano in relazione ad ognuno dlei bilanci ai quali si riferiscono (n. 22). TERREMOTO. -Se il sussidio per i"terremoti debba considerarsi cosa o diritto immobiliare agli effetti della registrazione obbligatoria i áChe al decreto-legge 27 set tembre 19411, n. 1015 (n. 6). TITOLI DI CREDITO. -Se la Cassa Depositi e Prestiti debba considerarsi azionista in relazione alle azioni di áCUi divenuta intestataria in base alle leggi sulla nominativitˆ obbligatoria dei titoli azionari (n. 1). TRANSAZIONE. -Se possa consi-dJe-rarsi senza causa una transazione relativa a danni da investimento automobilistico quando la Corte dei conti, in sede di giudizio di responsabilitˆ a carico dell'autista investitore, abbia escluso la colpa di costui (n. 2). TRATTATO DI PACE. -I) Se un cittadino tedesco possa ecácepire giudizialmente il diifetto nello Stato italiano del potere di sequestro dei suoi beni in base alla legge di guerra, fondandosi sull'art. 77, n. 4, del Trattato di Pace (n. 21). -II) Quali siano le norme da applicare per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubábliche eseguite nel T.L.T. dturante la gestione A.M.G. prima dell'entrata in vigore del Trattato di Pace (n. 22). -III) Se l'esecutore testamentario possa considerarsi snz'altro abilitato a ricevere in consegna i beni che dovrebbero essere restituiti al de cuius o ai suoi eredi in forza del Trattato di Paáce e delle leggi sul ripristino dei diritti dei cittadiini delle Nazioni Unite (n. 23). (7103095) Roma. 1950 ¥ Istituto Poligrafico dello Stato .. G. O. '