APRILE 1949 RASSEGNA MENSILE APRILE 1949 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO ANCORA SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI SOMMARIO. -10 I precedientL -20 Optnione del Ga 0,00000 sparri. -30 Opinione del 11.alladore PalJi,eri e :sua criticao -40 Opinione del Groppali e sua critica. -50 O[pinione del Virga e sua criticao -60 iLo sviluppo della questione in sede parlamentare. -Le proposte della seconda OommLssione. -7. La discusstone in Senato; Gli emendamenti soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 29 e l'intervento del Senatore Azara. -8. Gli interventi del Senatore Lodato e del Senatore Bos'oo. 9. L'intervento del Senatore Schiavone e la replica ádel Senatore Azara. -á10. L'intervento del Senatore Zotta. 11. iL'intervento .del 'Senatore Per.sico relatore ádella commissione -12. L'intervento del Ministro Grassi. 13. L'intervento del .senatore Orlanido. -Fine della discussione. -lFormulazione definitiva dell'art 29. 140 Esame generale della discussione svoltasi in Senato -15, conclusione. 1. Il problema posto per la prima volta nella nostra Rassegna (n. 7-8 del 1948) in ordine alla competenza della Corte Costituzionale a decidere sui conflitti di attribuzione tJ:a i poteri dello Stato, ha avuto ulteriori interessanti sviluppi nella dottrina, e, sopratutto in sede parlamentare. La questione fu, come si ricorderˆ, da noi sollevata in occasione della presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 23, recant!;l -e< Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale È, il cui art. 31 tendeva sostanzialmente, a nostro avviso, a limitare quei poteri che alla Corte Costituzionale sono attribuiti dall'art. 134, secondo alinea, della Costituzione. In favore della tesi da noi sostenuta si pronunziato il Presidente del Consiglio di Stato Ferdinando Roácco con un mirrubile, organico e convincente studio pubblicato nel numero 9 della nostra Rassegna. Dopo. di lui altri autorevoli studiosi di diritto pubblico si sono occupati di questo problema di capitale importanza per il nostro ordinamento giuridico, aderendo alcuni alla tesi da noi sostenuta, altri a quella cui si ispira la relazione ministeriale al disegno cli legge, e che ha, come noto, nell'Azza riti l'esponente pi autore vole. Riteniamo necessario dare notizia delle pi espressive manifestazioni delle opposte opinioni, al fine sopratutto di chiarire la portata della discussione svoltasi al Senato della Repubblica, con clusasi con la soppressione cosi dell'art. 31, áSecondo la proposta da noi aávanzata, che dell'ultimo comma aggiunto all'art. 29 dalla Commissione legislativa, in sostituzione dell'art. 31, del quale riproduceva il contenuto sostanziale. _2. Il pi <;esplicito tra gli scrittori favorevoli alla nostra tesi stato il Gasparri (Ç Giur. It. È, 1949, IV, 17), il quale, premesso che Çla. prima e d'altronde pi ovvia e lineare interpretaz.ione quella secondo c.j nell'art. 134 d,i poteri si parla nel senso che tanto per intenderci pu˜ dirsi classico, con cui questa parola fu usata dal Montesquieu e dˆi suoi seguaci nella formulazione di quella dottrina politica che detta appunto della separazion( J CLei poteri È, rileva che Ç nella competenza,,della Corte Costituzionale rientrerebbe appunto h risolvere le controversie che in ordine al1~ rispettive attribuzioni possono sorgere tra gli organi della legislazione, quelli della giurisdizione e quelli della esecuzione È. Ci˜ posto, ritiene il Gasparri che la struttura del nostro ordinamento giuridico, in materia di risoluzione di conflitti di attribuzione tra Potere giudiziario e Pubblica Amministrazione risulta radicalmente trasformata, nel senso che ora anche le questioni tra Amministrazione~ Autoritˆ giudiziaria sono sottratte alla decisione di un organo (Oorte di Cassazione a Sezioni Unite) che, se bene quanto mai elevato e sereno, .sempre parte in causa, ed affidate ad un Giudice veramente suver partes (Corte Costituzionale). Il G. continua rilevando eh~ le argomentazioni addotte contro questa semplice e chiara tesi, bench sostenute da autorevoli voci, non persuadono, in quanto mentre da escludersi che la Costituzione abbia ripudiato il principio della divisione dei poteri, come pretendono i sostenitori della tesi contraria, nemmeno decisivo, per escludere la possibilitˆ di un conflitto di attribuzioni, la circostanza che sugli atti della funzione esecutiva sia consentito un sindacato giurisdizionale. Infatti, quello che costituisce il fondamento di un possibile conflitto di attribuzioni, la possibilitˆ che gli organi della giurisdizione si inducano a compiere atti di mera ammi:Q.j.strazione, e viceversa gli organi dell'amministrazione atti di giurisdizione. Si che Ç il dire che i conflitti tra Pubblica Am ' ministrazione e Autoritˆ, giudiiZiaria sono conflitti nella misura in cui possono esserlo quelli tra una -102 parte e il Giudice, si riducono, cio, a mere eccezioni di incompetenza, sulle quali peraltro solo il iGiudice che deve decidere e non una autoritˆ diversa, non pu˜ non apparire che il frutto di un'osservazione superficiale e di un conseguente grossolano equivoco )). Un. genere di conflitto qu:ello che si ha quando una parte, in contrasto con l'altra, afferma: ÇNon questo Giudice competente a decidere su questo caso, ma quell'altro)); oppure: ÇNon questo n altro Giudice, ma l'organo tale, non giudiziario È. E un genere lben diverso di conflitto 1quello che sorge, quando un Organo amministrativo, ad un Giudice che si dichiaraá competente dice: ÇNon tu sei competente: Io lo sonoÈ. Nel primo caso si hanno due soggetti che litigano di fronte ad un Giudice sulla competenza di esso; ed logico che in proposito decida il Giudice, come su tutti gli altri punti del loro litigio. Nel secondo si ha un soggetto che litiga con un Giudice, contendendogli un'attribuzione che il Giudice ritiene propria; ed logico che su questo litigio una terza e superiore autoritˆ decida)). N questa tesi del G. pu˜ contraddirsi con l'argomento che anche il privato potrebbe contendere in ipotesi al Giudice il proprio potere, sostenendo che questo spetta a lui stesso, in quanto chiaro che pu˜ contendere sulla spáettanza di un potere ácostituzionale solo chi ha riconosciuta dalla Costituzione una sfera di potere nella quale pu˜ agire non semplicemente in piena libertˆ, ma con la fa~oltˆ di imporre ad altri la propria volontˆ, come appunto il caso del potere esecutivo. Concludendo il suo a.rticolo, il G. non esita ad affermare che la tesi dei sostenitori dell'art. 31 del progetto non ha alcun sierio fondamento, e che Ç se le Camere lo lasciasse,ro passare, si correrebbe il rischio di vedere una Oorte Costituzionale costretta ad inaugurare il suo servizio pronunciando l'incostituzionalitˆ della legge regolatrice delle sue funzioni )). 3. Ma pi che gli argomenti favorevoli sopra riportati, ci sembra che apportino un contributo notevole se pure involontario alla nostra tesi gli scrittori che hanno succesásivamente aderito alla tesi contraria dell' Azzariti,. poicll' le ragioni da essi addotte o si risolvono, per la maggior parte, in petizioni di principio, o non resistono ad una critica approfondita. 'fra gli scrittori della prima serie, da segnalare il caso del BALLADOREl-PALLIERI, il quale dopo aver sostenuto nella prima edizione del suo Diritto Costituzionale la tesi secondo la quale i conflitti di attribuzione indicati nello art. 134 della Costituzione erano da considerarsi quelli classici regolati dalla legge del 1877, ha con la seconda edizione del suo libro modificata la sua opinione adeder. endo alla tesi contraria. E' notevole che un giurista come il BalladorePallieri ahbia dovuto ricorrere, per sostenere 1quest: a1 sua, nuova opinione, all'argomento che si trarrebbe dall'art. 31 del disegno di legge, e cio proprio da quel progetto di norma di cui si discute la esattezza e la conformitˆ alla Costituzione. N sembra che un decisivo valore possa avere l'altra argomentazione del B., secondo la quale la Corte Costituzionale non avrebbe da occupar!Si Çdei conflitti che insorgano tra una (j1k(J;lunque Autoritˆ amministrativa e giurisdizionale (come erano appunto gli antichi conflitti di attribuzione), ma solo di quelli che sorgano tra gli organi Ç costituzionali È dello Stato. Abbiamo giˆ espresso, infatti, in proposito il nostro avviso, quando abbiamo detto che Ç non riteniamo che la Corte Oostituzionale abbia sostituito le Sezioni Unite della Corte di Qassazione nel giudizio sulle questioni di difetto assoluto di giurisdizione nei confronti dell'Autoritˆ amministrativa; noi riteniamo invece che la nuova Costituzione abbia posto, a.Z di sopra della Corte Suprema di Cassazione un organo costitu, zionale cui devoluta la competenza di stabilire se la stessa Oorte d~ Cassazione, organo massimo del potere giurisdizionale, si sia mantenuta nei limiti della giurisdizione i>. E questa nostra. opinione abbiamo ribadito nella nota allo studio del presidente Rocco, rilevando che a no.stro avviso Ç non sarebbe nel vero chi ritenesse che davanti la Corte Costituzionale una sentenza della Corte di Cassazione, che abbia deciso su materia riservata esclusivamente al potere esecutivo, sia impugnata come tale e, cio, come atto che definisce una lite, venendo in rilievo, invece, la .sentenza esclusivamente come atto di un potere dello Stato (quello giudiziario) che, in quanto tale, in nulla si differenzia, da quello di un altro potere che possa determinare un conflitto È. Non ci sembra di peccare di presunzione osservando che questi argomenti conservano tutto il loro valore di fronte alla tesi del Balladore-PalHeri, la quale, ha il difetto anch'essa di prescindere dal particolare carattere della Corte Costituzionale, che non pu˜, in alcun modo, considerarsi soltanto un organo giuris-di.zionafo, sia pure il massimo organo giurisdizionale. 4. Un altro sostenitore della tesi dell' Azzariti il Groppali, il quale, peraltro, si libera del grave problema osservando che : Ç da ritenersi che non si sia voluto innovare per ci˜ che riguarda il regolamento di tali conflitti (se. conflitti tra organi della giurisdizione ordinaria ed organi dell'amministrazione attiva, finora regolati dalla legge 31 marzo 1877) riservandosi alla nuova Corte (Costituzionale) solo quelli che possano nascere tra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, come, ad esempio, in materia di approvazione di trattati internazionali, o tra il Potere esecutivo e quello giuditZiario in merito al s.indacafo di atti politici o tra lo Stato e le Regioni o fra, Regione e Regione ~r eventuali straripamenti di poteri sia nel ca.mpo della legislazione che in quello dell'Amministrazione)). (ÇLa Corte Bresciana))' _.1948, n. 9'-1(), P~á~á ~ Come si vede, bench~ il iGroppali tenga a dichiarare espressamente di es,sere sostenitore della tesi ,secondo la qua.le l'istituzione della Corteá Costituzionale non avrebbe cambiato in nulla il sistema -103 attualmente vigente in materia di risoluzione di conflitti di attribuzione, il cui giudizio resterebbe sempre devoluto alla Corte di Oassazione, l'ammissione da lui fatta che tra i conflitti previsti dall'art. 134 della. Costituzione vi sia pure quello che sorgerebbe per la pretesa del Potere giudiziario di sindacare ágli atti politici si risolve, sostanzialmente, in un argomento decisivo a sostegno della tesi contraria. Infatti, se si ammette che la pretesa del Potere giudiziario di sindacare l'atto politico i;ii risolve in un conflitto di attribuzioni tra Poteri dello S'tato, si demolisce proprio il .bastione principale della tesi dell' Azzariti e della Relazione ministeriale, quello cio della. assoluta impossibilitˆ di ipotizzare un qualsiasi conflitto. tra Potere giudiziario, inteso nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e Potere esecutivo. Ora, una volta ammessa in ipotesi tale possibilitˆ, non si vede quali argomenti possano addursi per limitarne la portata ai soli casi di atto rpiolitico, escludendola invece per gli atti assolutamente discr,ezionali, per i quali sussistono le stesse ragioni che possono giovare a giustifica1rne la insindacabilitˆ assoluta. Oi˜ posto o si deve ritenere che il Groppali nel concetto di atto politico ricompr'ende anche gli atti assolutamente discrezionali, quelli cio nei confronti dei quali non sono ipotiz,zabili n diritti soggettivi, n interessi legittimi, e allora. la sua tesi esattamente uguale alla nostra ; o invece il Groppali fa dell'atto politico una categoria a s diversa da quella degli atti assolutament~ discrezionali (ma comunque semprei ricompresa in questa) e allora manca ogni dimostrazione delle ra,gioni che giustificano qu,esto concetto limitato. ~ Comunque, anche in questa siffatta accezione la ij)tesi del Groppali tale da determinare una innovaq, ione, e ben radicale, al sistema finora in vigore per il regolamento dei conflitti di attribuzione. 5. Uno scrittore che ha cercato, invece, di portar áe argomenti origina;li a sostegno della tesi del l'Azzariti, il Virga (in Ç Foro Padano È, 1949, IV, 17). Questo autore. non esita a riconoscere che gli argomenti addotti dall'Aizzaritii, dal Raggi, dal Redenti a sostegno della tesi da noi combattuta Ç non sono del tutto esatti È. Egli ammette apertamente, in contrasto con l'Azzariti che Ç in linea teorica nulla vieta che l'ordine amministrativo pos¥sa contrapporsi all'ordine giurisdizionale, anche se la Pubblica Amministrazionei in giudizio non investita di potestˆ amministrativa i> ; egli os.serva che Ç per determinare la natura di un conflitto non bisogna considerare il soggetto che lo eleva, bens“ gli organi tra i quali il conflitto si pone e quindi il conflitto tra Pubblica Amministrazione e Giurisdizione non cambia natura per il fatto che pu˜ essere denunciato non solo dalla Pubblica Amministrazione, ma da qualsiasi parte in causaÈ. Tuttavia, il V. ritiene che vi siano altre considerazioni s:ufficienti a i;iuffragare la tesi che i conflitti di attribuzione della dottrina. tra dizionale non rientrino nella competenza della C<::irte Costituzionale. Anzitutto egli ritiene che stiano a favore di questa tesi i lavori preparatori, dai quali risulterebbe, a suo avviso, che si inteso non alterare in nulla la competenza della O&te di Oassazione quale risultava dalla legge del 1877. Sostiene, poi, il V. che non sono possibili veri e propri conflitti tra Giurisdizione e Amministrazione, in quanto che Çnegare in una determinata ipotesi la competenza dell'Autoritˆ Giudiziaria significa affermare la competenza. delle giurisdizioni amministrative, eccettuati i rari ca.si in cui la legge precluda il ricorso giurisdizionale amministrativo. Ed anche quando ricorra ques:t'ultima ipotesi, quando cio la giurisdizione pretenda sindacare un atto politico o comunque dichia.rato insindacabile, non si ha conflitto in senso tecnico, bens“ l'eventualitˆ o l'attualitˆ di un .eccesso di potere giurisdizionale, contro il quale esiste il rimedio diel ricorso per difetto di giurisdizione ...... Quando viene eccepito il difetto di giurisdizione non si pu˜ dire che si apra un conflitto; allo stesso modo che non potrˆ parlarsi correttamente di conflitto di attribuzione in ordine ad un atto amministrativo viziato di ~ccesso di potere per s.traripamento, sebhteine in questa ipotesj la Pubblica Amministrazione a,bbia usurpato le funzioni legislative o giurisdizionali, cosi non potr,emo parlare in sienso tecnico di un conflitto di attribuzione allorch la giurisdizione abbia emesso o intenda emettere una prmrnnzia- in ordine ad atti amministrativi o politici che la legge dichiarw insindacabili. Ed infine un'ultima considerazione, sempre secondo il V., sta a dimostrare l'infondatezza della tesi in esame. I conflitti tra .i Poteri de'llo Stato non possono risolver. si in conflitti tra le singole Autoritˆ giurisdizionali e le singole, Autoritˆ amministrative, ma dovranno consistere in conflitti ch{l investano il Ç potere >J nel suo complesso ; ma. i conflitti fra, :i poteri come tali potranno solo verificarsi fra gli organi supremi in cui tali poteri si assommano e, cio, dovranno essere necessariamente conflitti ¥ii carattere costituiVionale È. Queste sono in sostanza le argomentazioni del Virga a sositegno della ás:ua tesi, che, come abbiamo detto, coincide nelle conclusioni con :quella del1' Azzariti, se pure ne ripudia. in rparte le ragioni. In base a tali argomentazioni il V. conclude con l'affermare che il conflitto costituzionale Ç quel conflitto che sorge tra organi costituzionali per l'applicazione o interpretazione di norme formalmente o materialmente costituzionaliÈ. Secondo l'autore, l'elemento di pi difficile identifiazione in quesfa definizione quello della costituzionalitˆ degli organi in conflitto. Il V. ritiene che non sia dubbiaá tale qualifica per la Oamera dei Deputati, il Senato della Repubblica, il Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica, il Consiglio dei Ministrj, il Presidenteá del Oonsiglio ed i singoli Ministri. Andrebbero, invece, esclusi dal novero degli organi cos:tituzionali gli organi giurisdizionali centrali, come la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei -104 Oonti e gli organi amministrativi centrali come i Ministeri, mentre sarebbe dubbia la natura del Consiglio Superiore della Magistratura. Osserviamo subito che una volta riconosciuto all'ordine giuditZiario il carattere di potere costituzionale, non si riesce a capire, 13ulla base dei criteri enunciati dal Virga quali ne siano gli organi cositituzionali rappresentativi, non potendo certamente attribuirsi tale rappresentanza al Ministro Guardasigilli. Per quanto riguarda poi laá co stituzionalitˆ fornnaile o materiale delle norme sulla interpretazione áed applicazione delle quali dovrebbe sorgere il conflitto, il V. ammette esplicitamente che sia ancora possibile la emanaz.ione di norme materialmente costituzionali senza l'apposita procedura prevista dalla Oostituzione, ed esclude che un conflitto di poteri, quale previsto dall'art. 134, possa aversi in ordine alla interpretazione o applicazione di una norma legislativa ordinaria. Anche que¥sta tesi del Virga non ci sembra convincente. Essa si risolváe, infatti, in parte, in una petitZione di principio, in quanto si serve come argomento di dimostraz.ione di una proposiz\ione d'ella quale dovrebbe appunto essere dimostrata la compatibilitˆ con la Costituzione attuale. Egli infatti, come si visto, '8ostiene che anche quando la giurisdizfone pretenda di sindaca~e un atto politico o comunque insindacabil~ (eJ cio di interferire nella sfera di attivitˆ del potere esecutivo) non si aprirebbe un conflitto di attribuzioni in senso tecnico, in quanto rimarrebbe sempre possibile il rimedio del ricorso per difetto di giurisdizione; ma il V. si astiene di proposito dal rilevare che questoá ricorso, nel ásistema attuale, devoluto all'a competenza della stessa giurisdizione, e cio proprio di quel potere del quale si sostiene; nella speci, la inesistenza. In altri termini con questo ricorso si chiede ad un determinato potere di rico. noscere che 1esso hˆ superato i propri limiti; si chiedei, insomma; un provvedimento del tutto ana logo a quelli che venivano richiesti al monarca assoluto in via di grazia e non in via di giustizia, perch il provvedimento di giustizia solo conce pibile che si richi'eda a chi al disopra del con flitto e non partecipe di esso. N sembra convincente l'argomento (che po tremmo chiamare del Ç parallelo È), secondo il quale non potrebbe parlarsi di conflitto di attribu ~ione quando la Giurisdizione interferisca nel Po tere esecutivo, cos“ come non potrebbe parlarsene quando sia il Poter'e esecutivo a interferire nella Giurisdizione. Ed infatti, mentre nel nostro si stema costituzionale, anteriore alla Costituzione, stato sempre chiaro che spettassie alla Giurisdi zione (ordinaria o amministrativa) impedire gli straripamenti del Potere esecutivo, nessun rime dio particolare era previsto per impedire gli stra. ripamenti del Potere giudiziario nella sfera del Potere esecutivo, salvo la richi.esta di riesame da rivolgersi allo stes¥so Potere giudiziario senza al-á cuna possibilitˆ di un controllo superiore. Ora, mentre con la nuova Costituzione rima sta identica la regolamentazione dáella prima ipo tesi, si voluto istituire, per evidenti ragioni di armonia costituzionale (sempre d'altrondáe fatte presenti da gran parte della dottrina) un sistema per il quale gli straripamenti del Potere giudiziario fossero impediti da un organo estraneo e superiore ad esso. Ma, in.fine, ci sembra che sia propria la soprariferita formula escogitata dal V. per definire i conflitti costituzionali che fornisce un argomento decisivo a favore della nostra tesi, riportandosi cos“ anche per questo Autore quello che abbiamo rilevato per il Groppali. Infatti, se si ammette (e il V. lo riconosce esplicitamente) che potere giu. risdizfonale e potere esecutivo sono entrambi poteri cosátituzionali e che i loro limiti rispettivi sono stabiliti dalla Costituzione, non si vede, come possa contestarsi che qualunque straripamento dell'uno a danno dell'altro provochi un conflitto che concerne Ç l'applicaz.ione o interpretazione di norme formalmente e materialmente costituzionali 1>. 6. Ma in sáede parlamentare che la questione ha avuto interessanti e certamente pi importa.nti e significativi sviluppi. Oom' noto, il disegno di legge n. 23 venne pre sentato al S.enato nel luglio dello scor.so anno. La .seconda Commissione iperma:ôente (Giustizia,), de cise di p~roporre :all'Assemblea la sop1press“one dell'art. 31, cosi come era stato richiesto nel no stro studio ed in quello del Presidente Rocco. La motivazione della proposta soppressiva era la seguente: Ç Si pu˜, quindi, sopprimere il dispo sto dell'art. 31, perch, se si riferisce ai conflitti interni tra organi dello stesso potere sarebbe áSU perfluo, in quanto .essi esulano dal campo dei con.~ flitti considerati dall'art. 134, della Oostituzion1e; ~ se invece, nella formula equivoca di questioni di competenza, si volessero comprendere i veri e pro pri conflitti di attribuzione, non sembrerebbe pos sibile sottrarli alla conoscenza della Corte per il semplice accidentale evento della loro preesistente regolamentazioneÈ. Questa motiva~ione sembra in contrasto con l'altra contestuale proposta, della stessa Com miS"sione, di aggiungere all'art. 29 un ultimo com. ma dl sáeguente tenore: Ç La risoluzione delle que stioni circa il difetto di giurisdizione dei Giudici in confronti della Pubblica Amministrazione con tinua ad essere regolata dalle norme vigenti>>. Tuttavia, nel chiarire la portata di questa disposizione, il relatore .faceva presente che con ci˜ si era inteso conformare il principio (giˆ accolto dalla Costituente con l'a¥pprovazione dell'a¥rt. 134) secondo il quale dovevano essere sottratti alla Cmte Oostituzionale i conflitti di giurisdizione. Con ci˜ era chiaro che la Commissione partiva dal pre, supposto che il difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministr~?'ione dovesse intendersi sottratto alla Corte Costituzionale sQlo in quanto in esso venissero a concretizzarsi gli estremi di un conflitto di giurisdiázione, solo, cio, in quanto si trattasse di materia sottratta si alla giuriscliz.ione dei Giudici ordinari ma rimessa alla -105 giurisdizione dei Giudici amministrativi tuttora conservati nel nostro ordinamento costituzionale, n0n di materia. sottratta completamente a qualsiasi Giudice (difetto assoluto di giurisdizione). 7. Su questo ultimo comma dell'art. 29 si accesáe in Senato rin vivissimo contrasto. Furono proposti tre emendamenti soppressivi da parte dei senatori Zotta, Conti e Bosco; mentre un quarto emendamento soppr¥essivo fu proposto dal senator S'chiavone il quale propose, in sostituzfone dell'ultimo comma in questione, una serie di norme di carattere procedura}e, concernenti soprattutto l'organo cui spetta.va di elevare il conflitto di attribuzioni tra Pubblica Amministrazione e Giurisdizione. Nella discussione svoltasi in s.enato SIU queste proposte soppressiv'e eá sul testo proposto della Commissione, tenuta su un elevato tono, scientifico, il senatore Azara (che nella questione pu˜ considerarsi il portavoce della tesi dell'Azzariti) acc¥ett˜ immediatamente le proposte soppressive a condizione che il primo comma dell'a.rt. 29 fosse modificato come segue: Ç La richiesta di risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Poteri dello Stato fatta alla O.orte Costituzionale mediante 1áicorso di uno degli organi costituzionali tra cui sorto il conflitto >>. Nella discusásione di questa proposta., intervenne il Senatore Zotta perch fosse precisato senza equivoco che, modificando nel senso suesposto il primo comma dell'art. 29, non si intendeva riprodurre in alcun modo, sotto altra forma, il disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, sulla cui soppression.e si era ormai tutti di accordo. Egli rilev˜ come la tesi dei proponenti 1l la soppressione fosse: che Ç il difetto di giurisdi illffe zione della Pubblica Amministrazione, dando luogo ad un conflitto tra due poteri, potere giurisdi1donale e potere esecutivo deve ¥essere devoluto alla Oorte Costituzionale in base all'art. 134 n. 2. La ipotesi, invece, del difetto di giurisdizione nei confronti di altro Giudice, dando luogo ad un conflitto di giurisdizione, deve essere devoluta ancora alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, in base all'art. 111 >>. 8. Nella discussione intervenne il .Senatore Lodato osservando : Ç La, soppressione. dell'ultimo comma. dell'art. 29 si impone, a mio parere, perch non mi sembra si 1p1ossa sfuggire ai questo dilemma: o con esso si dice cosa che giˆ imjplicita nell'interpretazione dell'art. 134 della Costitu1zione, ed in ¥questo caso evidentemente inutile; o viceváe.rsa (a questa. ipotesi ¥ la pi probabile) si dice cosa che non compresa nell'art. 134, ma anzi contraásta con esso, ed in áquesto caso evidentemente incostituzionale. Il difetto di giurisdizione dei Giudici di fronte alla PulbbHca Amministrazione costituisce un caso tipico di conflitto di attriibuzione, anzi l'unico caso, fino all'emana.zione della Costituzione, regolato e discusso; s che il volerlo sottrarre alla Oorte Qostituzionale costituirebbe una¥ violazione dei poteri ad essa conferita dalla Oostituzione. Altra cosa , invece, il conflitto di giurisdiz.ione e, cio, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario di fronte al Giudice specia.Ie e viceversa che l'a-rt. 111 della Costituzione riserva espressamente al giudizio della Oorte di -Cassazione. La. soppressione delPultimo comma dell'art. 29 ~pipare tanto pi necessaria iná quanto corrisponde ad lJn criterio di correttezza legislativa lasciare alla stesisa Oorte Costituzionale, lo stabilire, con la sua giurisprudenza, quali siano, secondo l'esatta interpretazione dell'art. 134 della Costituzione, i limiti della sua. competenza. Del resto una disposizione come quella in discussione, che violi il disposto dell'art. 134 della. Costituzione, non impegnerebbe alla .~ma osservanza la Corte Costituzionale i cui poteri possono trovare un limite solo in una. norma costituzionale >>. Questa tesi del Lodato fu sostanzialmente ri: presa e sostenuta con calore dal Senatore Bosco, il quale ebbe ad osservare: ÇNoi dobbiamo preoccuparci di mantenere integri la lettera e lo spirito della. Costituzione, laddove all'art. 13;1. es¥sa stabilisce cher la Corte Costituzionale dirime i conflitti di attribuzione tra i Poteri dello áStato. Noi sappiamo che alcuni autori hanno sostenuto l'opinione che in questa. aula 'Stata strenuamente difesa dal collega Zotta, che cio la Corte di Cassazione debba continuare a giudicare soltanto dei veri e propri conflitti di giurisdizione che riguardano gli organi appartenenti alloá stesso potere giurisdizionale, ma quando si tratta di conflitti tra Giurisdizione ed Amministrazione, secondo i citati autori, dovrebbe subentrare la competenza della Corte Costituzionale. Vi sono altri insigni autori i quali sostengono il punto opposto, che cio l'art. 134 della Oostituzdone, in rŽlazione all'art. 111, lasci [nteg1ra la competenza deHa Corte di 01issazione di giudicare tra i conflitti tra Giurisdizione e Pubblica Amministrazione. In presenza¥ di ¥qu1esti.... conflitti di áopinione rtra insigni giuristi e insigni magistrati io mi domando: aáb,biamo noi il diritto di dirimere con legge ordinaria tale controversia relativa alla interpretazione di una norma cotituzionale? A que áá. sto interrogativo il Bosco rispondeva negativamente dichiarando testualmente: ÇLasciamo impregiudicata la questione lasciamo alla Corte Costituzionale di interpretare la norma che riguarda la sua competenza; qualunque aggáiunta che, sotto forma di chiarimentoá, voless'e innestarsi alla Costituzione modificando in qualche parte le norme che essa detta, sarebbe da respingersi >>. 9. Le tesi estreme contrarie sono state invece sostenute dal Senatore Zotta e dal Senatore Azara. Lo spunto alla discussione, dopo che, con la accettazione dell'emendamento soppressivo da parte del Senatore Azara, l'accordo sembrava, ormai, ra.ggiunto, fu offerto dall'intervento del Senatore Schiavone, il quale, non solo dichiar˜. di essere completamente favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. 29, ma propose che, una volta stabilito che gli antichi conflitti di attribuzione rientrano nella competenm della Corte Costituzionale, si stabilissero le norme di proce -106 dura per poterla. adire quando questi conflitti concretamente si verificassero. Contestata l'esattezza della. tesi secondo la quale l'Amministazione quando parte in causa non pu˜ mai considerarsi un potere, ed affermato, invece, che quando sorge il conflitto di attribuzioni l'Amministrazione cambia veste e non si presenta come pai'te ma si erge a potere, lo Schiavone si richiamato anche all'art. 111 della Costituzione per dedurre, dal fatto che la formula di questo diversa da ¥quello dell'art. 362 del c.p.c. la conseguenza che questo articolo 111 contempla solo Ç i rapporti attinenti alle sfere tra giurisdizione e giurisdizione È. Ci˜ posto, áegli proponeva, al fine di evitare sopratutto che davanti alla Corte Costituzionale siano portate anche le cause di minore importanza, nelle quali lo straripamento di poteri si verifichi ad opera di una autoritˆ giudiziaria minore, che il conflitto fosse elevato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa delibemzione conforme del Consiglio stesso. Nella intenzione del Senatore S'chiavone questo decreto del Presidente del Gons1iglio avrebbe dovuto sostituire il decreto del prefetto previsto dalla legge del 1877. E' a questo punto che il 1Senatore Azara ha apertamente esposto la sua intenzione in relazione all'accettazione ádella proposta s:oppressiva del-á l'ultimo comma dell'art. 29. Premesso che con gli interventi del Senatore Zotta e del Senatore Schiavone era stata rimessa in discussione la stessa questione che egli ere-á deva. ormai completamente risolta, 1'1A!zara ha af fermato che con la istituzione della Corte Costi tuzionale si voluto creare un organo che dovesse giudicare dei conflitti di poteri tra. organi costi tuzionali dello S'tato e, non tra un organo della Amministrazione ed un quals.iasi privato; questi ultimi conflitti, infatti, non sarebbero, secondo l'Azara, conflitti di attribuzione secondo il signi ficato giuridico della parola e neppure conflitti fra poteri, bens~ questioni concernenti la giurisdi ziione in controversie per lesioni o pretese lesioni di diritti soggettivi tra un privato e l'Ammini strazfone; e quando l'Amministra¥zione sii pre senta in giudizio deve starvi a paritˆ assoluta di condiziioni con i cittadini, come stabilisce la stes sa Oost'ituzione. E-su questo punto, l'Azaraá in sisteva con queste parole: Ç Il potere esecutivo pu˜ ¥e deve avere una supráemaz.ia sui cittadini, ma l'ha soltanto quando si tratta di fare osservare le leggi dello Stato, quando si tratta di garantire l'ordine pubblico, quando si tratta di promuovere il benessere sociale, quando insomma si tratta di attuare i fini dello Stato. Ma quando l'Ammini strazione, per una ragion.e. qualsiasi, va a toccare il diritto soggettivo del cittadino ed il cittadino si vuole difendere, la paritˆ deve essere assoluta dinanzi a] Magistrato È. E dopo aver accennato all'inconveniente pratico che deriverebbe dal fat to che il lavoro della. Corte Cosátituzionale, ver rebbe appesantito da un notevole numero di pic cole cause, cos“ precisava il suo pensiero : ÇIl mio emendamento sta a significare che tutti i conflitti tra poteri vanno alla Corte Costituzionale, ma che tutti gli altri che non sono conflitti di attribuzione bens“ di giurisdizione debbono spetta.re a.Ua magistratura áor(Hnaria ed a.ndaro innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte cli Cassazione È. 10. In replica a queste dichiarazioni dell'Azara, si ebbe un lungo e magistrale intervento del ¥Senatore Zotta. Premessa la necessitˆ che i dibattiti di natura tecnico-giuridica davanti al S'enato debbono essere approfonditi, tanto pi quando come nella specie si tratta di uno degli argomenti pi importanti che hanno interessato sempre giuristi ed uo. mini politici, lo Zotta rilevava che la ragione dell'istituzione della Corte Costituzionale va ricercata nel fatto che << es1sa connessa con la rigiditˆ della nostra Costituzione, per cui una legge ordinaria non pu˜ andare al di lˆ dei limiti stabiliti dalla legge costituzionale e gli orga.i1i cli un potere non possono eccedere dalla sd'era di competenza fissata. dalla Costituzione. Il Giudice preposto al rispetto cli questi limiti la Oorte Cos'iituzionale È. . . ÇLa Corte Costituz.ionale disciplina i conflitti tra. i Poteri dello Stato, mira ad asrsicurare che cia.scun Potere non invada la sfera di competenza di un altro Potere, mira cio ad impedire, ad arginare lo straripamento cli poteri È. Si tratta, quindi, secondo lo Zotta, cli un organo che giudica sui conflitti esterni e non sui conflitti interni, i quali invece, per quanto riguarda i rapporti tra gli organi giurisdizionali sono devoluti alla competenza della Corte di Cas'sai; ione. Poich la Oostitua.ione riconosce il prin-~ cipio della. divisione dei poteri, appare evidente, che quando un potere invade la sfera di competenza altrui si ba un'usurpazione cli potere, ad impedire la quale stata appunto istituita la Oorte Costituzionale. N pu˜ contestarsi che i tre po teri, }egislativo, esecutivo e giudiziario, secondo la nostra Costituzione debbano intendersi su un terreno di paritˆ giuridica senza possibilitˆ cli sopraffazione de1l'uno sull'altro. .Ma, questa sopraf. fazione vi sarebbe, ove si intendes1se sottrarre alla Corte Costituzionale laá competenza a giudicare dei conflitti cli attribuzione tra Potere esecutivo e Potere giudizfario intesi nel senso cla.ssico e tradizionale. Infatti se vera in linea, genera.le la tesi dell'Azara, secondo la qualei l'Amministrazione, in quanto in giudizio non potere, ed vera nella, maggior parte dei ca.si, cio per i casi in cui l'Amministrazione ed il privato si mettono sul terreno di paritˆ e domandano al Giudice la decisione di una controversia, quando, invece l'Amministrazione dice al Giudice: tu non hai il diritto cli intervenir.e nella sfera. di mia competenza perch in quesfo campo la Costituzione mi riserva una¥ discrezionalitˆ insindacabiJe e dall'altra parte quando il Giudice risponde: Io ho il diritto, per mia competenza, di penetrare anche in codesto tuo campo discrez,ionale, evidente che l'Amministrazione e il Giudice si met -107 tono sul .terreno dell'eguaglianza perch e l'uno e l'altro assumono il ruolo di parte dando orioáine 0 ad una lite la quale si svolge tra due parti che esprimono due poteri diversi. Scendendo sul piano dell'applica,.,ione concreta di questi principi, il Senatore Zotta cos“ prospettava un caso di conflitto di attribuzione: Pu˜ il Giudice 1sindacare la nomina o la dimis'Sione di uná Ministroá, di un Sottosegretario, di un Ambasciatore? Un tale sindacato involgerebbe, evidentemente, una subordinazione del Poteráe -esecutivo al Potere giudiziario che annullerebbe il principio della paritˆ giuridica degli organi costituzionali. E concludendo questo punto fondamentale del suo intervento, cos“ il S'enatore Zotta .sintetizzava il suo pensiero: ÇNella sfera del potere esecutivo vi sono, direi, tre gradi: un grado in cui il Potere amministrativo si pone sul medesimo piano del privato e allora la sua attivitˆ sindacabile dinanz,i al Giudice ordinario, come sindacabile la attivitˆ del privato: si consideri ad esempio un caso di responsabilitˆ contrattuale. In una sfera pi ristretta l'Amministrazione sindacabile solo dal Giudice amministrativo, ma non dal Giudice ol.'dina.rio, in quanto essa esplica un'attivitˆ nell'interesse pubblico da cui indirettamente pu˜ ricevere danno un privato. ¥Sorge allora la lesione di un interesse legittimo. In questo Becondo caso il Giudice il Consiglio di Stato, ma non il Magistrato ordinario: se questi attentaSsáe a portare la ásua indagine in tale campo, usurperebbe un potere cio lederebbe quella sfera di discrezionalitˆ che propria del Potere esecutivo. Vi un terzo caso in cui n il Giudice ordinario n il Giudice amministrativo possono sindacare l'attivitˆ del Potere esecutivo; se ci˜ facessero commettereb:bero unaá usurpazione di poteri È. Una critica serrata ed aácuta ha. poi mosso lo Zotta alla tesi, sostenuta anche dall'Azzariti nel noto articolo che dette lo spunto al primo articolo di questa Rassegna, secondo la quale la Corte Costituzione :sarebbe stataá istituita 1s:olamente per risolvere conflitti che finora venivano risolti in via esclusivamente politica, quali quelli tra i due rami del Parlamento, tra. Governo e Parlamento, tra Pres'.idente della Ráepubblica ¥e Parlamento, o Governo ecc. In tutti questi casi, ha sostenuto lo Zotta, vi sempre una soluzione politica e non giuridica; e che la sua critica sia andata nel -segno lo dimo stra il fatto che il Senatore Azara per sostenere la veritˆ della tesi contraria e, cio, di una ipo-á tizzˆbilitˆ dell'intervento della Corte Costituzio nale, ha fatto il caso che il Governo, pur avendo negata. la fiducia del Parlamento, in uno di que sti casi di conflitto, non si ritiri. 11. L'intervento del relatore della Commissione, Senatore Persico, era caratterizzato da una posizione contraria a quella del Senatore Zotta. Il Persico, premesso che nel votare l'art. 134 della Costituzione nella formula << conflitto di at-tribuzioni tra i poteri dello SfatoÈ, l'Assemblea aveva intes'o escludere dalla competenza, della Oorte Oostitu~ionale i conflitti di giurisdizione, secondo quanto egli stesso aveva allora proposto, affermava che tra i conflitti di giurisdizione rientravano anch.e quelli derivanti da,} c.d. difotto di giurisdizione dei giudici nei confronti della .P.A. E concludeva: << Ed allora mi pare evidente che n l'emendamento Azara, che non riuscito a conciliare i diver~i pareri, n quello Zotta, n quello Conti, n quello Bosco, n quello Schiavone ..... possano essere accolti È. Ripetuto poi l'argomento¥ che Ç< non possibile che la giurisdizione diventi parteÈ, proponeva che venisse mantenuto l'ultimo comma dell'art. 29, nel testo formulato dalla. Commissione, e venisse soppresso l'art. 31 come superfluo. 12. Interveniva allora, !nella discussione, per esprimere le illtenzioni del Governo proponente il Ministro Grassi, il quale, dopo a.ver premesso che <>; dichiarava inoltre di essere disposto ad aderire alla soppressione dell'art. 31 ed anche del terzo co“nma dell'art. 29, nella formulazione della Commissione, confermata dal Relatore Persico. 13. Si levava allora a parlare il Senatore Orlando, il cui intervento pu˜ dirsi sia stato quello conclusivo della. discussione, e che ha determinato il realizzarsi dell'accordo tra le varie opinioni. L'insigáne giurista. iniziava il suo discorso dichiarando di essere tuttora convinto, pur dopo tanti anni, di essere dalla parte della ragione, quandoá, in contrasfoá con Vittorio áScialoja, sosteneva clie la quarta Sezione del Consiglio di S'tato, istituita per la giustiizia amministrativa, dovesse consideraJ¥si Ç un organo s:upremo con cui I'Amministrazione si difende contro i suoi propri errori È, e non un organo giurisdizionale. Ci˜ a.etto, precisato che lAmministrazione, ogni volta che resiste in giudizio ad una pretesa del privato, deve considerarsi parte áe non potere, e precisato che la riforma del 18i6'5 si fondava appunto su questo presupposto, del carattere di parte della Amministrazione evocata in giudizio, il '8.enatore Orlando cos“ esprimeva il suo pensiero nei riguardi dell'emendamento Aza.ra accettato dal Ministro: Ç Sono del pa.rere che esso non sia inutile, perch prevede un caso, che pur potrebbe presentarsi ; e, prevedendolo, mi pare che soddisfi le giáus-te considerazioni e preoccupazioni del cpllega Zotta. Infatti il caso, e sia pure soltanto sporadico, potrebbe non i meno presentarsi. Certo, non vorremmo che tutte le cause, nelle 1quali il Sindaco di un piccolo Comune, tanto per fare un esempio, al fine di far dispetto ad un elettore avversario, gli costruisca davanti un chiosco che gli tolga la veduta, vadano a finire avanti lAlta Corte.... Tuttavia, non da escludáere che, fra le pieghe di questi episodi della comune vita giudiziaria, possa pur sopravvenire un qualche caso, in cui davvero si verifichi una usurpazione di poteri. E, a áquesto punto, cade a proposito l'affermare che necessario porre un rimedio perch finisca una. buona volta quel brutto costume, che cominci˜ sotto il fascismo, dáell'usurpazione dei poteri, costume che, credo abbia, purtroppo qualche continuazione anche adesso ll. Dopo questa ampia ed esauriente discussione, il Senatore Zotta dichiarava: Ç Dopo le dichiara zioni dell'On. Ministro mi sembra che la mia tesi possa comportare l'accettazione dell'emendamento dell'On. Azara, purch si intenda dire questo, che peraltro giˆ nelle dichiarazioni finali del Mini stro, che cio per quanto riguarda il potere giuri sdizionale, gli organi costitu:iionali ai fini della presente legge, soáno le supreme magistrature ll. Alle dichiarazioni del S.enatore Zotta si associavano i Senatori Bosco e Schiavone; nessuno replicava in contrario. á Dopo di che, passati.si ai voti, veniva appro vato l'art. 29 nella segáuente formulazione: Ç La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato fatta alla Corte Costi tuzionale, mediante rfoorso di.. uno degli organi costituzionaliá tra i quali sorto il conflitto. II ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare qlmli siano i Poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni . della Costituzione e delle altre leggi che si invocano È. Veniva poi approvata la soppressione del terzo comma dell'art. 2'9 e quella dell'art. 31. 14. Non crediamo di peccare di presunzione se rileviamo che dalla discussione svoltasi al Senato, che abbiamo sopra riferito nei suoi punti pi salienti e significativi, emersa chiara la giuste~z,a della linea da noi seguita nello studio pubblicato su questa Rass.egna, che dette inizio al dibattito, il quale, come si visto, ha avuto cos“ rilevanti sviluppi anche nella dottrina. Rilevammo allora che, nella ipotesi pi favorevole per la tesi seguita dal disegno di legge (secondo la. quale l'istituzione della Corte Costituzionale non avrebbe innovato circa la competenza in materia di conflitti di attribuzione, intesi nel senso classico della parola) sarebbe pur sempre stato opportuno, sul piano della correttezza legislativa, non introdurre in una legge ordinaria una norma che codificasse questa tesi, la cui discutibilitˆ era ed evidente. Una tale norma, infatti, o avrebbe detto quello che giˆ dice la Costituzione e sarebbe stata manifestamente inutile; o sarebbe stata, secondo quello che noi riteniamo, contraria alla lettera ed allo spirito dell'art. 134 della Oostituzione, ed al ~ lora neá avrebbe costituito una violazione, tanto pi grave in quanto s~rebbe sfataá compiuta proprio nel dettar.e le norme ásul funziona.mento di I quello organo, che tali viola:iioni chiamato a controllare ed impedire. Ora nel contrasto (forse pi di parole che di sostalliza), delle varie opinioni espresse in Senato, il punto sul quale tutti si sono trovati d'accordo stato quello di sopprimere qualsiasi norma che, come l'art. 31 del disegno di legge, riproducesse quel difetto che abbiamo criticato. Ne pu˜ dirsi che la formulazione del primo comma dell'art. 29, secondo l'emendamento Aza.ra., abbia, sotto altra forma, espresso nuovamente il precetto contenuto nel citato art. 31 o nell'ultimo comma dell'art. 29 proposto dalla Commissione. Baisterebbe rilevare, in contrario, che il ¥Senatore Zotta, che fu il pi strenuo sostenitore della tesi, secondo la quale debbono portarsi alla Corte Costituzionale tutti i conflitti di attribuzione tra poteri (compresi quelli gfa regolati dalla legge del 1877) a conclusione della discussione; e dorro !~in_: tervento chiarificatore del Senatore Orlando, dichiar˜ di accettare lo emandamento Azara ; e tale accettazione non fu pura e semplice, ma (secondo risulta dal tes.to sopra integra.lmente trascritto) ;;;;;;; h ........... :: ;;;; :::: -10{) resa in termini tali, da non consentire alcun equivoco sul suo significato . .Una volta stabilitoá, il cl.te d'altronde perf{lttamente logico, cl.te (almeno ai fini della legge in esame) per organi costituzionali del Poterg giurisdizionale, in conflitto con altri poteri, debbono intendersi le Supreme Magistrature, non v' dubbio che l'emendamento Azara, ii quale stabilisce che il conflitto pu˜ sorgere solo tra questi organi costituzionali, rappresáenta l'integrale accoglimento, non ásolo 11ella tesi subordinata prospettata in quesi.a Rassegna, con la quale si sosteneva che la questione del conflitto di attribuzioni dovesse lasciarsi as.s1olutamentáe impregiudicata, g. riservata alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ma dellaá tesi principale, con la quale si sosteneva la pos¥sibilitˆ di configural'.e un conflitto tra Potere giurisdizionale e Potere esecutivo, determina.to da un atto di una delle S'upreme Magistrature (che strutturalmente una sentenza, ma che viene in considera.zione solo sotto l'aspetto di atto di un Potere dello 1Stato)1 col .quale in sostanza, il Potere giurisdizionale interferisca nella sfera di attribuzioni riservata dalla Costituzione al Potere esecutivo. E che questa i;;ia stata la volontˆ del Senato risulta dall'andamento della discussione e da tutti gli interventi, compresi quello del Ministro e del relatore Senatore Persico, che purá ha tenuto a dichiarare la s,ua opposizione alla tesi sotenJ.Ita dal Senatore Zotta. Tutti non hanno potuto non riconoscere (come gli scrittori contrari alla tesi da noi seguita sopra ricordati) che esiste un campo riservato alla Pubblica Amministrazione intesa come Potere gsecu ' tivo, nel quale ogni intromissione vietata al ~Potere giudiziario. Taluno ha identificato questo campo con quello del c. d. attivitˆ politica, altri hanno parlato di attivitˆ assolutamente discrezionale; ma, in sostanza, si tratta di due concetti che partono dagli ástessi presupposti. Si tratta pur sempr,e di quel campo nel quale non 'sono ipotiz.zabili a favore dei cittadini n diritti subiettivi n interessi legittimi nei confronti dell' Amministrae, ione, campo che coástituisce la c. d. sfera liá bera dell'attivitˆ amministrativa; libera nel senso che, a.n'interno di questa spetta esal~sivamente alla Pubblica Amministra.zione valutare il grado di neoessitˆ del pubblico interess1e e il me2.zo per sodisfarlo. Perch non si !Pensi che noi ci limitiamo ad affermazioni astratte, e per dimostrare invece che intendiamo legare, anche su questo punto, la teoria alla pratica, indichiamo qui alcuni esempi concreti della suddetta attivitˆ esclusivamente riservata al potere esecutivo: nomina e dimissioni di funzionari per posti di particolare importanza politica (ambllisciatori, segretari generali dei Ministeri, ecc.); determinazione del modo di soddisfare interessi pubblici (ad esempio: decisione di devolv'. ere somme staTuziate in bilancio per l'esecuzione cli opere pubbliche alla costruzione di un ponte, piuttosto che di un edificio, alla costruzione di una strada ordina.ria piuttosto che di una strada fer rata); determinazione del modo di provvedere alla difesa del territorio dello Stato (mediante fortificazioni permanenti, o mediante apprestamenti mobili, ecc.); condotta della guerra. E che non si tratti di puri esempi scolastici ri-&ulta dal fatto che non sono mancati cittadini i quali hanno iniziato concrete az.ioni giudiziarie per ottenere risarcimento di danni dall'Amministrazione in relazione alla suddetta attivitˆ. E' recente il caso di una azione intentata da un gruppo di cittadini napoletani oontro l'Amministrazione per ottenere il risarcimento di danni derivati a Napoli dalla condotta della guerra. E' vero che il Tribunale ha dichiarato improponibile una tale azione, ma non pu˜ escludersi in via assoluta l'ipotesi che un altro Tribunale, o Corte Superiore, dia ingresso ad una tale pretesa e la accolga. S'i tratterebbe di una aberra!Zione, ma proprio per gvitare queste aberrazioni, ecoezionali, quasi incredibili, ma pur sempre possibili in ipotesi astratta, che la Costituzione ha istituito un organo supremo al quale spetta di tutelare i limiti di ciaáscun potere. Ora, una volta cr¥eato un organo come la. Oorte Costituzionale, pr.oprio per impedire tali usurpazioni, sembra inconcepibile ch!? si possa continuare a mantenere il sistema precedente, secondo il quale la repressione di tali usurpazioni veniva affidata ad uno degli organi, sia p.re il mass1imo, del potere usurpatore. Vero che per mitigare l'illogicitˆ del sistema si tendeva ad attribuire alla Corte di Cassazione a Sezioni uniti;)á un carattere diverso da quello che aveva come massimo organo giurisdiz.ionale; il carattere, cio, che presso altri Paesi hanno il Tribunale dei conrflitti, o analoghi istituti ; ma, si trattava di ripieghi cl.te non hanno ora pi ragion d'essere, una volta che la funzione di tutela dei limiti dei poteri costituzionali stata devoluta alla Corte Costituzionale, appositamente istituita. Non ci sembra sia poi necessario soffermarsi sugli altri argomenti addotti dai sostenitori in sede parlamentare della tesi contraria poich si tratta di argomenti, giˆ ampiamente criticati che in sostanza, partono da un unico presupposto, chiaramente espresso, .se pur mai .esplicitamenteá dichiarato; il presupposto, cio, di una soggezione permanente del Potere <;).secutivo al Potere giudie,iario e di una prevalenza a.ssoluta di questo, sotto l'aspetto di uniao tutore dei diritti e degli interes; si del cittadino di fronte a chiunque, privato o autoritˆ. Ora, questo presupposto che á in contrasto con il nostro sistema costituzionale; vero, infatti, che spetta al Potere giurisdizionale tutelare i dirittti e gli interessi dei cittadini di fronte a cltiunque, ma vero, altresi, che lo Stato, come societˆ organiz.zata, postula la esistenza di una sfera di attivitˆ del potere esecutivo, nell'ambito della, quale la considerazione degli interessi (non giuridici ma di fatto) dei cittadini rimessa esclu. sivamente alla valutazione discrezionale dj quel potere. E' la tutela di questa 'sfera che affida fa TI o fil& &1J rn E TI o fil& &1J rn E -110 alla, Oort.e Costituzionale; ed dalla tutela di questa sfera che deriva, inˆirettamnte la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino. 15. Riassumendo, ci sembra che quanto abbiamo sopra riferito in merito áai recenti sviluppi della grave questione nel campo dottrinale e in sede parlamentare,á consenta di fissare i seguenti punti: 1) Nessuna dimo.straiZ>ione stata data dal buon fondamento dell'argomento (posto dall'Azzariti e dai suoi sostenitori a base della loro tes1i) secondo il quale non sarebbero ipotizzabili conflitti di attri1buzione tra Potere esecutivo e Potere giurisdizionale, per la stessa ragione per la quale sono inconcepibili conrflitti tra la parte e il suo giudice. Per riconoscere la fondatez.za di tale argomento, si sarebbe, infatti, dovuto dimostrare che il potere esecutivo, di fronte al potere giurisdizionale, si presenta sempre) formalmente e sostanzialmente, come parte, o, in altri termini, che devoluto al Potere giuris:dizionale il sindacato su tutti gU atti del Potere esecutivo. Ma questa tesi insostenibile perch contrasta nettamente con l'art. 113 della Costituzione che concede la tutela giurisdia.ionale contro gli atti amministrativi che ledano diritti ásoggettivi o interes1si legittimi, cosi tracciando, senza possibilitˆ di equivoci, il limite tra i due poteri. Dove non sussistono, o meglio, dove non possono sussistere diritti soggettivi o interessi legittimi, la tutela giurisdizionale ~sc:lusa, e ogni sindacato da parte del Potere giudiziario costituisoe usurpazione, violazione di limiti segnati dalla Costituzione. 2) Tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, sia scrittori che parlamentari, hanno dovuto riconoscere che la Costituzione della Repubblica rafforza il principio della divisione dei poteri, che questi s! identificano tuttora nei tre tradizio-á nali (legis1lativo, áesecutivo e giudiziario), che i limiti tra di essi sono segnati da norme costituzionali e che la Corte Oos;tituzionale stata istituita proprio per la tutela della integritˆ di questi limiti e per evitar~ le ilfogittime interfáerenze di un potere nel campo dell'altro. 3) Tutti hanno d-0vuto ammettere che esiste un campo nel quale il Potere es.ecutivo assolutamente libero, nel senso che esclusa l'ingerenza degli altri poteri, sia sotto forma di norme vincolatrici dell'az.ione concreta del Potere esecutivo mede,simo, sia sotto forma di controllo giurisdizionale dell'.esercizio di questo potere. Alcuni identificano questo campo libero con quello dell'attivitˆ meramente politica, altri eástendono i suoi confini per ricomprendervi anche l'attivitˆ asso-á lutamente discrezionale; ma nessuno pu˜ nega.re che questo campo esista e che l'intervento del Potere giurisdizionale diretto a sindacare l'attivit, svolta dal Potere esecutivo nel suo ambito, costituisca usurpazione di potere e dia, perci˜, luogo ad uno dei conflitti di attribuzione previsti dall'art. 134 della Oostituz.ione. Ci˜ posto, se questi conflitti sono possibili, se cio il Potere giurisdizionale pu˜ con un suo atto interferire illegittimamente nel campo riservato esclusivamente al Potere esecutivo, non v' alcuna ragione perch questa. interferenza illegittima, questa usurpazione di potere rnm sia denunziabile alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 134 d.ella Costituzione. * * * Il disegno di legge in questione ora passato all'esame della Camera dei Deputati. Noi non dubitiamo minimamente che anche l'al-~ tro ramo del Parlamento seguirˆ la giusta linea . che ha finito per prevalere in Senato, dando vita á ad una legge che non porti in s: il marchio dellaá incostituzionalitˆ. E1PWWWTIW E1PWWWTIW NOTE DI DOTTRINA A. .ALBINI: La. responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione per atti illeciti dolosi. ÇForo PadanoÈ, 1949, III, 41. E.' una critica alla giurisprude.11JZa ormai costante della Suprema Corte circa la irresponsabilitˆ della Pubblica Amministrazione per danni cagionati da atti illeciti dolosi dei propri dipendenti (cfr. da ultimoá Oass. Sez. Un. 9> luglio 1946, n. 819 -á Min. Esteri e Giustizia contro Aguglia, in Ç Foro It. ))' 1947, I, 104). s.ec,ondo l'A. la responsabilitˆ non pu˜ essere esclusa sol perch va.riata l'intensitˆ. dell'elemento psicologico soggettivo del fatto illecito, passandosi dal comportamento colposo a quello doloso del dipendente: chi, ad es., deve attraversare un passaggio a livello che sa esser.e sbarrato e custodito, trovandolo inv.ece aperto legittimamente s'inoltra sui binari; e. se poi, sopraggiunto il treno, costui vien travolto, ness:una. importanza pu˜ avere, agli effetti della responsa,bilitˆ e del risarcimento, l'indagare se il pasásaggio a livello rimase aperto per incuria o per maJvagitˆ del sorávegliante. Per sostener la sua tesi l'A. ripudia tutta la teorica, ormai concordemente accertata, circa la responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione: la quale, a suo dire, risponde a titolo di l'esponsabilitˆ diretta, per fatto proprio, soltanto per l'attivitˆ psichico-volitiva o ideologica di quei suoi dipendenti i quali hanno precisamente il compito di formare ed esprimere le volontˆ (]..ella Amministrazione, e che sono organi di questa. Quando, invece, si tratta. di un'attivitˆ materiale non pu˜ pi parlarsi di rapporto organico fra la Pubblica Amministrazione ed il dipendente e quindi di responsabilitˆ diretta, ma s:i in presenza di un mero rapporto di dipendenza e di una responsabilitˆ indi;retta, in relazione alla. quale vaále il principio generale cuius cornmoda. ej'11!s et incornrnoda. In tal caso la responsabilitˆ non pu˜ essere esclusa quando Fevento si sia verificato per il doloso comportamento del dipendente, sempre che il fatto sia avvenuto nell'ambito delle incombenze al dipendente aiffidate o, quanto meno, esso trovi in queste la sua occasione. Peraltro l'A. non si ferma qui : egli ravvisa la responsabilitˆ della Pubblica Amministrazione anche quando si possa parlare di responsabilitˆ diretta) pur nei ristráetti limiti da lui fissati, anche s'e l'organo ha agito dolosamente, perch se la volontˆ dell'organo esterno giuridicamente quello dell'Ente, lai respons-abilitˆ dell'uno non pu˜ essere disgiunta da quella dell'altro, pur se viziata rda dolo. Non pu˜ farsi differenziazione fra dolo o colpa nel comportamento dell'organo, se questo ha agito per raggiungere gli scopiá dell'Ente. Quando il fatto stato compiuto senza .che la perásona fisica abbia voluto perseguire gli scopi dell'Ente, la responsabilitˆ non pu˜ escludersi a priori, potendo es.sa sempre. sussistere in via. indiretta. E questa, in effetti, sus:siste 13empre, nella ipotesi che, agendo la persona fisica per un fine del tutto personale o comunque divf)rso da quello perseguito dalla Pubblica Amministrazione, essa trovi nella esplicazione delle funzioni pubbliche la necessaria occasione per compier~á il fatto illecito. La presa di posizion.e dell' A. sáu uno dei pun.ti sui qualj eraá stato raggiunto ormai l'accordo in tema di respon8'abilitˆ dáellO! Pubblica Amministrazione pu˜ essere si;tomatioo, in un momento in cui si tende a rimetterre in dAisOUr81Sione tutti i rapporti fra la Pubblica Amministrazione ed i privati, persone fi8iohe o giuridiche: non che le argl()menta. zioni dell' A. siano anoh;e in minima pO!rte fondate, ma il tentativo ohe ora si fa in questa direzione merita di essere segnalato e valáutato. Gli errori dell' A. 8on facilmente individuabili; ed il pi patente si rinviene in quel suo osácillare fra responsabilitˆ diretta e responsabilitˆJ indli,retta, in quello scindere in duei grosse categ'orie f, dipendenti della Pv,bblica Amministra21ione, nel profilare _.anche nei confronti d~ quŽi“ dipendenti oui commesso il compáito di.i formare e manifestare la volontˆ della Pitbblica Amministrazione le responsabilitˆ dái questa talvolta oome diretta, átalaltra come indiretta. In queste forzature e contraddizioni palese lo sforzo, non riUrscito, di dimostrare una tesi giˆ formulata: quella della affermazione, in ogni caso, della responsabilitˆ delôJ; Pubblica Amministrazione. E' sfuggito irvvero anJA. come unico siaá il rapporto, cos“ interno come esterno, fra la Pubblica Amvrninistraziorle e1d i S'UOi dipendenti, qual.e ohe sia la attivitˆ svolta: giacoh q'11!esto r.apporto ed ormai principio non pi dis,cutibile -non diverso, a seconda che l' a.ttiv,itˆ svolta abbia carat'tere intellettivo o materiale, ma un rapporto unico, di natwra organica; , f,n una parola, il rap -112 porto di pubblico impiego. Rapporto in base al quale tutta l'attivitˆ, volitiva o materiale, attivitˆ dell' A4nvministrazione, ohi} d!j:rettamente ne risponde, ove da essa derivi danno ai terzi. E l' A. non si accorge come, oostruita la tesi della responsabilitˆ indA'“'etta, il prinof,pio citato : cuius: com. . moda .ejus et incommoda non gioca oerto come un principio di responsa.bilitˆ obbiettiva del preponente, come egli mostra di ritenere, oc:aorrendo invece ricercare in ogni caso se, cosa oui l' A. neppur fa cenno, sussista una colpa del preponente stesso, in quanto la responsabiPitˆ non si comunioa senz'altro. Colpa in eligendo od in vigilando, ma pur sempre colpa : ed impostata aos“ la, questione sarˆ assai raro risoontrarla nella Pubblica AmministrazioweI ..... Ma dove pi agevole scorgere l'errore deil' A. nella sua espressa opin,ione che Ç lo scopo d;.ell' ente pu˜ essere raggiunto sia oon attivitˆ lecite che con attivitˆ; illecite )). Ora a, noi pari} che esisendo lo scopo oui tutta l'atti'vitˆ della Pubblica Amministraz¥ione tende niente altro ohe il soddisfaoimento del pubblico interesse, questo non possa esser raggiunto con attivitˆ illecite, essendo i d!U,e termini assolutamente oontrastanti e antitetici. Pu˜ darsi anchie che, per errore o per ignoranza o per incil1'ia, colposamente venga compiuta una attivitˆ il'lecita, ed in questo aaso nulla quaiestio .~ulla responsabilitˆ; ma la Pubblica Amminisvraz¥ ione non pu˜ volere ~ perah essa che V"IJcole attraverso i suoi dipendenti ~scientemente ed in mod'o preordinato compiere. una attivitˆi illecita, che per oi˜ stesso contradd'ice alla sw.a, intima essenza ed ai suoi scopi istituzionali I Se l'agente compie con dolo, scient¥emente, un aUo illecito, esso oompie un atto ohe per la s,ua nat'ltra , pi ed oltre che al di fuori, in contrasto con i fi%i della Pubblica Amminis,trazioneá; l'atto non p1t˜ perci˜ avere che un carattere privato, e non pu˜ e8'Sere riferibile aila Pubblica Amm.iniB'trazione a nulla rilevando ehe l'agente, nel compierlo abbia pe1á avventura nel suo servizio 'trovato la occasione per compiere quella certa attivitˆ. Del resto, lo stesso A. cj1 da la ragione non giuá ridica delle sue tesi : Ç poioh ev'J;ente che la potenzialitˆ e,conomica di un sorvegliante deUe FF. SS. non pu˜ essere paragonata a quella dello Stato, perch la possibilitˆ di essere reintegrato dei ˆanlfbi subiti dev esB'ere ˆiverisa e1 variare in un grande intervallo che pu˜ andare dall'intere~a a zero? ... È. Que8to pu˜ essere, se mai, un ooncetto umanitario, ma non un concetto e men che mai una ragioni} giuridiea. Al risareimento del danno tenuto sempre e soltanto chi responsabile di averlo cagionato; e se costui, per avvená tiira, non ha la capaoitˆ economica necessaria per la reintegrazione del danno, questa non ma.i stola e non potrˆ mai essere, sul terreno giuridico almeno, una ragione per addo8sare l'onere del risar. oimento a elbi respons.abile del danno non . N pare. che la cosa possa essere diversam:ente inqu.ad1áa.ta n;eppure alla. luce ddla nuova Costi tuzione: la quale, anzi, col sancir.e áall'art. 28 la resp01isabilitˆ personale del dipendente della Pub. blica Am1ninistrazione, qit:ando dalla sua attivitˆ illegitUma deriv-i danno ad a.Uri, ha esteso, siJ le garenzie in favore dal danneggia.to ma. nulla ha innovato in ordine al'la responsabilitˆ della Pubblica Ammin~strazione, non sembrando che l'ultima parte di tale normáa possa a.ver la portata di render responsabile la Pubblica Amministrazione per un'attivitˆ ad essáa non riferibilŽ. Ad ogni modo la questione merita di essere esaminata f'undUus, assai al di lˆ di quanto non si sia inteso fare ora, con questi brevi 8punti; ed un invito rivolto ai colleghi affinch vogliano contribuire a quel'la ohiarificazione di .concetti cui, dopo quanto ha scritto l'A., appare necesB'ario procedere. (N. G.). D. R. PERETTI -GRIVA: Diminuzione di capacitˆ lavorativa. con danno potenziale futuro. ÇRiv. Giur. Oirc. e TrasportiÈ, 1949, 38. Il Tribunale di Torino, con sentenza 17 feb. braio 1948 (in Riv. e loco cit.), lm affermato che vi diritto atd inde_nnizzo a seguito di constatata permanente invaliditˆ parzfale -dipendente da un incidente stradale ~anche quando, essendo la menomazfone di lieve entitˆ, l'infortunato di fat. to continui a svolgere normalmente l'attivit_ˆ la vorativa espletata in tprecedenza,. E la sentenza su tal punto ha cos“ testualmente motivato: ÇLe ripercussioni nocive permanenti il Tarasco le ha subite; e come tali esse devono venire indennizzate da chi responsabile del fatto colposo. Se il Ta rasco ha potuto nullameno continuare il suo lavo-~ ro, tale drcostanza non significa se non eh.e la me. nomazione da lui subita di lieve entitˆ (8 %) ; e di conseguenza non gli áspetterˆ un indennizzo vi. stoso. Ma, detto questo, ci si introduce nel diverso prob1ema della commisurazione dell'indennizzo al fP!l'egiudizio; restando re ipsa 1'ipudiata la, eccezio ne che il permanere della idoneitˆ dell'attore a svolgere presso la Societˆ Gas 1e mansfoni gi anteriormente ¥tenute, escluda il suo diritto al l'indennizzo. E' ben vero che il Taraisco continua cos“ a godere di uno stipendio; ma la sua attitu dine al lavoro senza dubbio diminuita ed in m˜do permanente. E ci˜ costituisce valido titolo al ri sarcimento del dannoÈ. Il ;p. G. ritiene criticabili cos“ la tesi del con venuto (che opponeva di nulla dovere), come queHa accolta dal Tribunale, sotto il profilo che il risar cimento sempre dovuto quando si accerti una diminuzione di capacitˆá lavorativa, pur :quanto in fatto, ci˜ non abbia ripercussioni di carattere pa trimoniale. La tesi del convenuto, considerata in senso asso. luto, non pu˜ esserti approvata, in. quanto_nulla. esclude che., in futuro, l'infortunato abbia a ri: sentire della diminuzione di capacitˆ lavorativa, pur se attualmente un danno patrimoniale non si sia ancora prodotto, giaech nulla e13clude -ed m m -113 verosimile, anzi -ch'esso si produca in futuro, col crescere degli anni. . Ma neppure la tesi, altrettanto assoluta, enunciata dal Tribunale, e elle port˜ alla applicazione pura e semplic.e delle note tabelle di capitalizza. zione, approvabile. Non si pu˜ in via astratta affermare sic et simpliciter che essendo diminuita l'attitudine al laá voro si debba fare perci˜ stesso e senz'altro luogo al paga.mento dei danni ; ma occorre accertare in concreto se questi danni 'si sono .effettivamente prodotti. Si deve cio tener conto del Ç contenuto economico >> del risarcimento, altrimenti si viola l'elementare principio che la no,zione del danno salvo il disposto dell'art. 185 c. p. ~non pu˜ essere che economica. Se la persona infortunata continuava ad esplicare la sua normai.e attivitˆ lavoraitiva, ed a percepire quindi la stessa retribuzione .di cui godeva in precedenza, il risarcimento non era dovuto, fino al perdurare di questa situazione; altrimenti si determinava un indebito arricchimento nel risarcito. Peraltro, come ási detto ,sopra, non era dato sa. pere se áe fino a quando una siffatta situazione si sarebbe potuta protrarre; e poich la questione doveva¥ essere decisa ora con riferimento al futuro, si entrava appunto nel criterio della liquidarzione dei danni futuri, in relazione ai quali il magistrato deve regofarsi con la sua prudente discrezionalitˆ in ruse -al principio del quod prelumque accidit. La nota itel P G. a1"riva in buon punto a met. tere il dito su uno dei punti di a.ttrito in materia di risarcimento danni da fatti colposi. E' pi fre. quente di qU:anto non si creda il caso di ohi riesce ad ottenere un oospicuo ri8aroime'!bto pur_ qy,a_ndo il concreto danno patrimoniale1 a,sásai minotie di qU:ello cne appare configurabile in astratto. E oi˜ dovuto .alle cause pi disparate, tra, le quali, non ul'time, una oerta pi,qrizia mentale cne conduce ad una quasi meccanica applicazione delle tabelle di capitalizzazione, e1d un non sempre bene inteso senso pietistioo verso il soggetto leso. Vi d.a esser grati quindi al P: G. ohe ha volu'to ricordare un principio gen(Jlf'ale, ohe assai di frequent in questi casi viene dimentf,oato : á che il danno risarcibile (pi esattamente, forse : aanno¥giuridioamente rilevante) sol qU:ando >. Riesaminata la questione, ~a Corte rileva che la preoedente sentenza non ha considerato '!J;n partiool, are asápetfo, da.l quale d,eriva una diversa so~u zione per quan.to riguarda l'immediata proponibi~ itˆ del rieorso alle S'ezáioni Unite contro la pronunaia del Consiglio di Stato relativa al,ia domanda di sospensione dell'eseauzione dell'atto amm¥inistratfoo: á, , La sospensione denl!eseouziorle (art. 39 del T. U. 26 g#f;gno 1924, n. 1504 e 36 del Regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 842, modificati dall'art. 2 del, decreto legislativo 5 maggio 194.8, n. 642), indubbiamente un mezzo cautelare; la relativa domanda solleva iin inoidente nen giudizio principal'e sitUa legitti1mitˆ derl,'atto im1pugnato, e si collega al giudizio definitivo sul rioorso con mpporto di mezzo a fine. La pronuncia sulla domanda di sospensione ha, perta'fito, natura di atto giu,risdizionale e presuppone, nel giudice ohe l,a emette, il potere giurisdizionale di eonoscere non so~o di ta,Ze domanda,, ma anohe del ricorso; sotto .questo aspetto la Corte non crede di doversi diseostare dalla pro'pria giurispribdenza, senza ripetere argomenti giˆ svol'ti. Pu˜ anohe ritenersi ohe il ConsigUo di Stato, giudfoe d:ella propria co11,,,petenz¥a, nel pronunciare sulla istan.~a di sospensione riconosoa im'-@) pliaitamente la propria giurisd~zione sulla contes átazione sottoposta al &uo giud'izio, anche quando nel procedimento incidentale non venga proposta o non sia esperessamente deCisa 1,a questione del difetto di giurisdizioneá nel Consiglio di Stato; ma da qiieste premresse non si pu˜ trarre senz'al~ro la oonseguenza che la pronuncia sulla sospensione sia irnl'Jnedialamente im'p1tgnmbile per questa irnplicit. a o esplicita delibera,zione della competenza, e che sia predl,itso dalla regi1Udicata il\ rieo't'so a,~le Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione definitilva, per motivi attinenti alla giurisdi~ ione. 'Nel proaedirnento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giuri8dizionale nettamente tracciata la di.stinzione tra la decisione del ricorso, ed i provvedimenti in gáenere emanati dallo stesso organo, che sono anch'essi deaisioni in senso lato, eome ogni pronuncia emanata nel eorso deZ. processo dal giudice ordfoario o speciale, ma non sono confondibUJi aori quella definitwa in cui si e-strinsica il páotere di deeisione della oontroversia. L'articolo 42 del T. U. i26 giugno--1924, n. 1504 presorive, infatti, che Ç gli originali delk-deoi-sioni e dei áprovvedimenti giurisdizionali d.i qualsivoglia natura emessi dal Consiglio di Stato >> sono esenti da bollo, salvo 1,e tasse ivi staábilite j il z & :::i ! 'JBIDIE i Ehltrni &'' -115 4 successilvo art. 44 preveáde la ridhiesta di nuovi scMari'menti e documenti all'Amministrazione interessata, e l'ordine all'Amministrazione. di fare nuove verifi.cazion-i; nel Titolo III del Regolamento di procedura 17 agosto, n. 642 sono raggrup1pate l,e domande incidenti, e tra queste le domande di sospensione dell'esecuzione dell'atto ammJi nistrotfivo; propomibi~i wel 'f'ioorso oppure miediante istanza diretta alla Sezione la quale Çpronuncia>> (ÇprovvedeÈ, secondo il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642) entro termine prefisso. Il t italo IV traUa, in.vece, della dtecisione del ricorso che contiene anche ia condanna delle áparti soccombenti alle spe'se (articoli 55, 61, 68), ed contro questa Ç deoisione >> ohe gli articoli 47 e 48 den T. U. 2.6 giugno 1924, n. 1504 accordano i máezzi d“ imp'l{gnazione (ricorso in revocazione e ricorso per cassazione). La pron.uncia sulla domanda di sospensuone emeff8a dall,a Sezione con deoreto (art. 39 del T. U.) e, dopo il decreto legis~ativo 5 maggio 1948, n. 648, con ordinahza, quindi un provváedimento giurisdf,zion.ale dvDergo dalla decisione che chiude il processo davanti il OonsigPio di Stato; contro quel prO''Ved!i:mento non ammegso, nel sistemia dell,a leg,ge e del regolamento di procedura, n ricorso di revocazione, n rioorgo per casgazione. La strumentalitˆ del provvedimento cautelare di sospensione regola ed assicura in anticipo i:l rendimento pratico della decisione fi1“ale,á ma la garanzia giurisdizionale a scopo cautel'are, pur presu. pponendo jl potere di co'nogcere de'l,la controversia, si e8aurisce in una valittaz.ione dell'opportitnitˆ e della oonvenienza della sospensione, senza decidere se l'atto amministraUvo sia o non sia legittimo; sn questo provváedimento, benoh giufilt risdiz.ionale al pari dei provvedimenti cautelari del, Giudiae ordinario, non pu˜ formarsi, e non si forma, n implicitamente n. esplicitamente, la regiudicata sulla comvpetenza del Consiglio di Stato, con l'effetto di preciudere la questione di giurisdizione qualora davafiti a queste Sezioni Unite sia im1pugnata la pvronuncia definitiva su~ merito. Consegue che nel.la promuncia sulla domanda di 80Spensiono non neppure neces8'aria una riserva di esanie della. comrpetenza, e dhe l'eccezione di inammissibilitˆ del ricorso deve essere disattel8a. A.nnotando la sentenza n. 1865/48 delle ste8se Sezioni Unite (in questa Rassegna, 1948, fascicolo 11-12, pag. 21) oonaláudevamoá dicendo
  • ioe 8Ui oomvl,es8i pr'oblemi che sorgono in relamone alla impugnabilitˆ autonomˆ, delle pronitnoie di sospensione del Consig-cio
  • mf1 abá biano quel carattere d“ soliditˆ, anzi, di inconfutabilitˆ ohe sarebbe necessario per gi1.tslificare nna decisione la quale ha per consegiienzn nmediata quel.la di attri,buire al Consiglio di 8t.ato il patere assoluto ed incontrol'labile di sospendere l'c.~ccu zione di tutti gli atti amministrativi, 8'''á ch1J incidano in materia di diritti soggettivi, o di interessi legáittimi, o, addirittura di interessi semplici. 'Va rilevato, anzitutto, che la Corte S1iprema ha dovuto, per sostenere la tesi enuncwtu nella presente sentenza m,odificare radáicalmenie dne dei suoi ápi; autorevol,i indirizzi giurisprudenzwli. ln primo luogo 'essa ha domito rnodiáji,care il principio (che costit.ui'Pa giurispvrudenea quasi ro8tante), confermato recentemente proprio nella f'cntenza n. 1865/48, secondo il quale Ç per arcertare la natura del provvedi1nento del Giudice 8e ne deve considerare il contenuto e, qualora la que.~tione da risolvere de¥bba necessariamente fnrina;áe C>ggetto di sentenza, come la pronuncia. su“la ~iurisdizione, il provvedi'l'nento va definito senf:n,-:;;¥i È. E' da notare cheá nena presente 8Pntenea niilla r.i dice espressamente per contrastare ¥J limdnre la portata della nwssi1na sopra riferit(,. In 8econdo luogo la Corte Supremri láa du1 uto miitare (e in questo caso lo ha c8JH'C8Samente dichiarato) la p¥ropria giurisprudenza in terrrp,in.i, entinciata m,agistral,mrente neUa ben nota de a,z giudizio amrmtinistrativo, .nel quale p1arte essenziale la Putbblica Am.ministrazione, d“ tutte le re1gole e principi che dominano i gittilfai ordinari; e1d ha ritenuto di poter ricomprendere il provvedirnlento giurisrlizional,e dA sospengione delta esecuzi.one del~'atto arm1ministrat.ivo nella grande categoria generale dei provve:dimenti cautelari, i qualf,, essendo giustificati dalle sole ragioni di urgenza, possono prescindere dalla oompetenza del Gi1tdice, fondandosi; su una specie di potere generieo che a qiiesto spet.ti, di evita,re grooi ed irreparabili danni ohe' derivino dal mutamento d'una determinata situazione giitridica o di fatto. PeraUro, se si pu˜ essere d'accordo eon questa acuta tesi de:d!a aorte Swprema per quanf)O riguarda in genere il sistema dei giudizi ordinari, ci se1nbra che l'applfoazione di essa al plf'ovvedi' tmento d>i tfiospensiorv,e1 d'rRPatto ammdniSJtrat.ivo non sia possibile, in quanto non tiene conto del fatto clhe provvedl,menti di questo genere emanati da un Giudice privo d~ giurisdizione nei confronU della Piibbliea Amministrazione, non si risolvono solo in uno straripamento rial potere spettante al Giudice stesso di decidere quella lite, ma a(tres“, in una usurpazione del pobere spetta. nte alla Pubblica Amministra.zione, in relazione al,'fJm esecuzione di querl'atto, potere garantito da.Ua Costituzione, e ohe non anmtllato n dimimdto nei~a sua forza dalla eircostanza Ohe l' Amministrazione stessa sia formalmente parte nel processo. Invero, nel nostro Ordinarnlento Costituziona, T;e basato siiUa divisione dei poteri, in tanto l'Amministrazione slltbordinata al Giudice, In quanto qne8ti abbia concretamiente il po- s mm =fil rwu rn ii fil ;=; fil tere giurisdizionale nella, materia sottovosta al suo gmdi'.zio. Con questa sentenza, invece, la Corte Suprema ha finito con l"ammettere che Z1 A_mm:inistrazione da ritenersi sempre subordinata al Giudiee, quando quesu eseárciti nei S'ltoi c˜rifronti un potere generico di adozione di provvedimenti cauteáVari e provvisori, potere ohe, ripetesi, non trova a7,c~ ma base nella, Costimizione. Non sappiant>O se .questo orienta.1m¥ento deZl'a Corte diá Cassazione sia destinato a rafforzars'i, se oio Va Corte abbandonerˆ deifinitivamente quella sua giturisprudŽnza la quale, riconoscendo in ogni prov1)edimento giurisdizionale, clhe risolva “m.p:Meitamente o esp,l,icitamente la questione di gtrisdizione, il carattere di rlecisione Zl.g consentiva di esercitare in pieno le sue costituzionali funzioni 1U massimo organo regolatore delle competenze giudiziarie. Non ci nascondiam:o, comurnque, che il rafforzarsi di questo indirizzo non potrebbe che aggravnre que1g1li irnaonvenienti in.siiti nPll'istituto del.la sospensio11,e ohe sono stati segnalati nel sopra citato stu,ˆrio de~ Varvesi e che giˆ da soli giustificherebbero itna revisione radicale dell'istituto medesimo. Per aceennare solo ai pi grain di questi in.convenient- i, varrˆ notare che l'ordine di sospensione re~ati1>0 a,d atti amministvrativi che trova,no l,a loro caiisa nell'urgenza, si risolvŽ sostanzi(J)lf/nente in un annullamento dell'atto stesso_. la cui causa si iilentifica proprio nella nece88itˆ del.la im.mediata eseeuzionn clhe, mediante l'ordine di sospensione, impa1rtito, in ipotesi, da organo privo di potere ágiurisdizionale in ma;teria, viene .ad} es¥sere impedita.. E', peraltro, da rilevare che, se anclhe questo indirizzo giurispráttdenziale della Corte su.prema dovesse confermarsi, le conseguenze ohe ne de1 ¥ ri11ano e ahe, al momento presente potrebbero tro V'are nei casiá di pi grat'e conflitto una sonuzione pratica sol,o sul piano ewtra giuridioo, (e cio col rifit#o deW Amm.inistrazione di ottemperare al l'ordine ˆi soáspensione), trovera,nno invece' una radieale e giuridic'a solnzione nel funzionamento della. Corte Costitiizionale. Se, invero, la Corte Supremla ha rit(Jlfl,(U,fo di do ver rin'IJIJ'VZia,re (J)d esercUare il 8itO sindaeato sul.le pronuncie di sospensiva emesse dal Consigl~o di Stato r,ascia,ndo pratie(J)1niente senza tutela la Pub blica Ammáinistrazione, di fronte a!JPi eventuali stra,ripamenti di potere giurisdizionale di qu.el Consesso, altrettanto non potrˆ avvenire quando, con l.a istit11,:<1ione deUa Corte Costituziornale, -E po teri ˆelle Sezioni Unite nella materia in rlisous sione saranno assunti da queU'Or,qano Suprem.o. Come pi volte, infatti, stato rilevato in que sta Rasrsegna (V. sopra pagina 1 e seguenti e i richiami), a differenza di quanto avviene per il potere regolaf:ore detla Corte di Cassazione (o per (o meno di quanto la Corte di (Jassazione con la presente sáentenz1a ha ritenuto oháe avvenga) l'“nF tervento della Corte Costituzionale nei conflitti ˆi attribuzione (ehe si verificano anche quando un Giáudioe, assoluta.mente privo di giurisdizione, 1JTI RE -117 pretervda. di emanare ordini neái confronti della Pubblioa Amministrazione), non pofJrd essere subordinato alla oircostanza che il pro'IJVedimento mediante il qual,e il Giudice privo di giurisdiizione interferisca neUa attivitˆ ammrinistrativa, sia, formalni. ente, una decisione o sentenzˆ. Il prrovvedirnmito dái sospensiva, invero, agli effetti del conflitto di attribuzioneJ viene in 1questione solamente in qu,anto atto di un potere (quello giurisdizi.ona ál'e) Ohe interferisoa neVf aUivitˆ di iin altro potere {la P. A.) senza alcun rigitardo alla forma dell'atto stesso. Tutta-vi.a la cmialnsione pi im1portante ohe dato di trarrie dalla seguente sentenza si ohe qnesta innovazione giurispif'udenziale renderˆ ancora pi acuto ed attitale il problema della oompatibilitˆJ dell'istituto wella sospensione giwrisdizionale degli atti ammiiistrativi con i prinoipi sanciti nella Co8'tibtizione della Repttbblica. Nello studio del V arvesi sono giˆ stati aocen. nati i motivi ohe sem,brano esoPudere qitesta compatibilitˆ e ohe possono sinte1tizzarsi ne'l,la consáiderazione ohe, una volta riconosoiuto al Consiglio di Stato il carattere di organo gi1trisdizionaie, non gli si possono attribuire, ,enza una espressa norma costituzional:e (ohe manca) poteri che esulano com.pleta.mente dall in stato di guerra dichiarato zona di operazioni. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 606-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Messina I, P. M.: De Villa -Amministrazione militare contro Associazione Provinciale Industriali di Sassari). I handi che l'autoritˆ militare pu˜ emeUere a sensi degli articoli 16 e 17 della legge di guerra 3 luglio 1938, n. 1815 nel territorio. in stato i guerra, dichfarato zona di operazioni, hanno valore di legge finch durai 1quest'ultima. áqualifica e nei limiti del comando dell'ufficiale che U emaána. A norma dell'art. 15 della stessa fogge, spetta _ al Co.mandante supremo determinare 1quaJe parte del ter,ritorio in 'Stato di guerra debba considerarsi zona, di opera.zioni e quando debba cessare tale 1qualifica. :mx scsr I E -118 La sentenzia di notevole imporbanza) ove si rifletta agli avvenimenti ahe si sono succeduti nel nostro Paese) specialmente dapo VS settem,bre 1943, quando molte parti del territorio nazionale sono rimaste isolate e p!f"ime di oom'!l-rviJoazioni con il G averno centrale. La decisione ,di attribuire valore di legge ai bandi dei vari comanda,nti mtil,itari fino a quando la zona de'l lorro Comando resta zona di operazioni) non di fa,tto) ma, di d:iritto, (fino a qnando cio la qua.Ufica non venga revocata con nn prom;-edimento del Comandante suprem.o) appare l'a pi logica e la pi aderente ai prinoipi. Sull.a permanenza, del potere di bando anche dopo l'entrata in, vigore della áCostituzione, vedi lo 8 tudio dd Di Oiornm10, i.n questa Rassegna, pag. 74 e segg. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Potestˆ legislativa eccezionale del Governo -Termine -Entrata in funzione del Parlamento -Norma delegata in base al D. L. 25 giugno 1944 n. 151 -Emanazione successiva alla Costituzione -Promulgazione da parte del Capo dello Stato -Legittimitˆ. (Consiglio di Stato, Sez. V decis. n. 651/48 -Pres. : Severi, Est.: Gallo -Comune di Pietradefusi rie.). Il termine finale (entrata in funzione del Pará lamento) fissato dal decreto-leg1ge 25 giugno 1944, IL 151 all'esercizio del potere legislativo eccezionale attribuito al Governo, va riportato alla data della convocazione del Parlamento e non a quella delle .elezioni. Le norme delegate emanate in base all'esercizio dell'eccezionale potere legislativo preparlamentare non rientrano nell'ipotesi di delegazione normale prevista dalla Costitue.ione e non debbono perci˜ essere emana.te dal Capo dello Stato, che ha quindi conservato nei loro confronti il potere di prornulgarle. Il Oonsigálio di Stato ha accolto integralmente le ragioni svolte in quesátaá Rassegna, 1948, n. 9, pag. 15á e seg,r/., in nota all'articolo di Tesa'll(ro e Guarino, che sostenevano (opinione opposta. La parte centmle d;ella motivaz.ione la seguente: Ç . . . Il Ooll:egio obietta ohe la dizione del decretO legislativo n. 151 Ç sino all'entrata in fun: Çione del nuovo Pa,rlamento >> incontra un chiarimento testuale nel successivo decreto legisla.tivo luogotenenziale n. 98 del 1946, che adoperav1a la espressione (art. 3) Çfino alla convocazione: dcl Parlarncnto a norma della nuova Costituzione))' con evidertle riferimento, quindi, alla effeUivitˆ della convocazione o Ç prrirna riunione del'le nuove Camere >> che la Costitu,zione hˆ poi fissato (a,rticolo á61) non oltre il ventesimo giorno dell el1czioni e che in concreto si verificata. l'S ma,g. gio 1948 ... )). Per quanto rigu(l;rda [a questione relativa alla formula di promulgazione usa,ta invece di quella, della emanazione il Consiglio ha ritenuto che Ç i decreti legislativi ex art. 4 del decreto legislativo n. 151 ed art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 98 costituiscono t(n unicum non assimilabile sotto lJaspetto formale, ne all leggi del Parlamento, perch emessi senz>. ÇLa stessa Suprema Corte nella decisione dell' 8 litglio 1942 (Ç ]l'oro lt. J>, 1942, pa,g. 230) ribadi il concet:to che soltanto la sentenza del Consiglio di Stato che annáulla un atto amministra,tivo lesivo di un diritto soggettivo costitáuisce titolo per l?azione di risareimento di danni, ma non quella ohe annuUa Uán atto am1md.nistrativo l,e11ivo di un mero interesse legittimo; concetto, come chiaro, interamáente diverso da quello che ebbe ad espri1nere la IV Se.zione del Oonsiáglio di Stato nei motivi di iliritto che ebbe a manifestare nella sentenz1a che spinQ famiglia ohe aUa, data suindicata aveva sette fig'li; ma unCJavevamggiunto la maggiore etˆ. L'ultimo capoverso dell'art. 3 dello Statuto, disponendo ohe il genitore socio di diritto, U;na volta -123 iscritto non perde tale qualitˆ qualora) in seguito) venga a diminuire il mJ;mero dei suoi figli) ovvero . questi raggiungano la maggiore etˆ). sta a confermare l'esattezza del principio so8tenuto dalla AvvocatUra che per essere iscritto come socio di diritto deve sáussi8tere la oond.izione dell'esercizio dena paátria potestˆ contemporaneamente su set te figli. Invece secondo la tesi del Tribunal l'art. 3, che crea una categoria di sooi q14alificati) non. avrepbe ragion di essere) se il benefi.cio tributario dovesse cornpetetf"e .a chiunque fosse oapo di una famiglia composta di sette figli in tutto od in parte maggiorenni) n si spiegherebbe perch ii Vegislatore ha richiesto l'esernizio della patria potestˆ. D)altra parte non possibile ritenere che il legislatore abbia inteso beneficiare il capo famiglia che esercita la patria potesf:ˆ, su famiglia 'fl!Um.erosa) e cio su sette figli non tutti minori) perch in tal caso non si spiegherebbe la precisazione fatta nell'ultima. parte dell'art. 3 della permar1;enza della qualifi1ca acquisita nonostant sopraggiunti mutamenti. Ohe una distinzione esista nello Statuto fra famiglie 8empUcemente nnmerose e quelle il oui capo socio di diritto si evince chiarament dal confronto fra gli articoli 1 e 3. Perr l'art. 1 la famiáglia numerosa anche se fra i sette figli alcuni siano c.ad'uti in gáuerra perr 014i la famiglia si intende r1;umerosa anche se composta di meno di sette figli vfoenti al momento della. costit14zione dell'Unione, mentreá per l'art. 3, disporvendosi che la qualifica permane anche se qualcuno miuoia o rraggiunga la maggiore etˆ, si ohia' f'amente messa in rilievo la acoennata differenr. Esattamente il Tribunale) confortato in questo da un recente giudicato di questa Corte) in data 20 febbmio 1948, ha ritenuto ohe i beni delle assocôJ,, zioni di fatto, oome l'attuaie, e come la disciolta Societˆ del Teatro, non appwrtengono all'associazione ma spettano ai s'ingoli soci per quote secondo te regole della comunione, con quei limiti che derivano dagli ac¥cordi sociali j ed in ci˜ concorde la dottrina pi autorevole confort giuridica. ne deriva che il ii,iritto di impugnazione di atti di disposizione itel patrimonio deliberati all'atto dello scioglimento di una associaz1ione di fatto non pu˜ spett.are che a coloro ohe erano soci al momento clello soioglimento, peroh per effetto dell'estinzione del rapporto sociale le quote di comproprietˆ del patrimonio sociale tornavano alla liberaá disponibilitˆ di coloro che erano i soci) i quali soli diiienta.vano i titolari delle singole quote. Ammesso dunque che la delibemzione 19 giugno 1930 fosse illegittima e nulla) sofo ai soci della di -124 sciolta Societˆ; del Teatro competerebbe il diritto di irnpugnare il detto atto e rivendicare la pro prietˆ dell,immobile. Ora, da un esatto riscontro fatto dai primi giu dici rimasto aacerta.to albe solo dieci soci dáella 'fl/UOVa Sooietˆ deille Fe8te erano anohe soci dell'a vecchia Societˆ del Teatro mentre evidente che di fronte ad wna .deliberazione in ordine alla qua le es8a Sociáetˆ si disciolta la Soaietˆ1 non pu˜ ri sorgere se non con il consen8o ivnanime di tU:tti i suoi componenti. Del res'to sotto un altro rifle8so l'a Societˆ delle Feste difetta di legittimazione ad impugnare per á vizio di consenso i voti dei soci che deliberarono la donazione dell'immobile al fascio e lo sciogli mento delia Societˆ. Basta infatti tener preis¥ente che i presupposti per l'a validitˆá delle deliber:azioni si distinguono in presupposti individuali o 8oggettivi e presupposti generali od obbiettivi. Ora per ann'!kllare per vizio di consenso un qual siasi atto o negozio giáiwidico, non sufficiente di mostra.re ra esistenza del fatto oggettivo (violen. za), ma occorre provare che senza quella violen,za l'a volontˆ del soggetto si sarebbe det-erminata in 8enso diverso. Quindi solo i sáoci C11'i fu rivolta la minaccia sono in grado di dire se essa influ“ nella determinazione della loro volontˆ e non la. Societˆ che manca an che sotto questo riflesso di legittimaz.ione ad agire. L'abile dife8a dell'appellante, intuendo la gravitˆ di tale argomento, tenta una replica alla eccezione di difetto di legittimazione sostenendo che sono presenti in giudizio uti singuli alowni soci ch partecipavano alla delibáeraziOne impu.gnata ma nel presente ágiudizio chi agisce non sono i singoli soci od alouni dei singoli sooi detl.a disciolta 8ocietˆ ma la Sooietˆ delle Feste la quale ha per l'art. 36 c. c. una capacitˆ processuale pro. pria. Non qui'ndi esatto ohe siano in questa ca.wsa attori uti singuli dei vecchi soci della SocietW del Teatro È. La questione s'tata deoisa in analogo senso dal Tribunale
  • >. Ora il decreto ministeriale 10 ottobre 1945, inva. lida, nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposiZioni di servizio degli orgáani de,lla r. 8. i. riguardanti la utilizzazione degli autoveicoli dell'Amministrazione dell'A. I. cad11'ti nella di8pon.ibilitˆ di detti organi. La motivazione dl decrreto, in quanto consid,era, tra V' altro, clbe il provvedimento di invalidazione 8i impone, per avvenuta destinazione degli autoveicoli al servizio dei tedeschi e degl:i organi della repubblica. sociale italiana, e il rilievo della sáentenza, ohe la PoUzia delf'Afrioa Jtiliana cr.AJ.) istituzionalmente provvedeva anche in Italia aVUF tutela dell'ord.ine e della sicurezza pubblica, !banno indotto la sentenza stes8a a ritener!} ohe, in base allo stesso deareto mini8'teria~e lO ottobre = ¥ -125 1945, e all'art. 4; commaá 1¡ del decreto legislativo lnogotenenziale 5 ottobre 1944, l"Amministrazionc (l,ell'Africa italiana d,evc rispondere dell'investimento in esarne. JJfa, oltre che dalla letterale espressione usata nel decreto 10 ottobre 1945 Ç Sono dichiarati inefficaci.;... táutte le disposizioni.... sotto qualsiasi formia emanate dagU organi della sedi,cente r.s.i., revativi alla disposizibne, utilizzazion.e e destinazione di tutti gli antomezzi, ecc. ))' l'inesattezza del,l'interpret(ffiiione di esso fatta dalia sentenza, desumibile da ci˜, ohte, con l'emanazione di quel provvednento il Minist-ero hta fatto iu;o della facoltˆ attribuitagli con l'art. 4, cpv. 1¡ del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, facoltˆ che si concreta appunto nelia invalidazione di quegli atti del governo Wegittimo di natura áamministrativa in senso lato -che inrece la. legge, con l'art. 4, prima parte convalla. TRASPORTI -Trasporto ferroviario -Danno alle persone -Rappresentanza sostanziale della Amminiá strazione ...: Notificazione presso l'Avvocatura dello á StatQ e costituzione di questa in giudizio -Non sana la nullitˆ della domanda ove vi sia difetto di legitá timazione passiva. (Trib. Napoli, 1a Sez., 24 luglio 1948 -Pres. e Est. : Favara -Genzano contro Amministrazione FF. SS.). Nei giudizi per risarcimento dei tlanni cagionati alla persona del viaggiatore, anche se connessi a quelli per la peárdita del bagaglio personale, la 1áappresentaniz'a dell'Amministrazione spetta esclusivamente al Capo Compartimento della circoscrizione territoriale in cui si verific˜ l'infortunio, il quale deve ,essere convenuto, salvo le norme sul ~foro erariale, dinanzi all'Autoritˆ giudi,ziaria competente per valoráe, che risie<,'(e nel distretto della Corte d'Appello assegnato a cia.s'Cun compartimento ferroviario. Per i sinistri verificatisi nell'amliito del Compartimento di Roma e per le caus¥e istituite dinanzi aHe magistrature ivi resid:enti eletta rappresentanza spetta unicamente al Ministro dei Trasporti a norma dell'art. 14 'del regio 11ecreto 11 ottobre 193'1-, n. 1948, in relazione al regfo decreto 7 giugno 1'923, n..1258. E' nullo pertanto il giudizio istituito nei confronti del Oapo Compartimento del luogo di partenza o di quello di arrivo del viaggiatore, corrir-; pondenti a quelli in cui rispettivamente sors1e o doveva essere esáeguita l'obbliga2ione di trasporto, se detti luoghi a:ppartengono ad un Com1pMtimento diverso da quello dell'infortunio. Tale nullitˆ pu˜ ,essere rilevata in ogni stato e grado della causa e deve es.s1ere ri1evata anche d'ufficio; n pu˜ ritenersi sanata per effetto della notificazione dell'atto esáeguita presso l'Avvocatura dello Stato e dalla costituzione di questa nel giudizio, á quale organo domiciliatario per legge, cui devoluta la difesa e non la rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni dello Stato. La giurisprudenza ormai decisamente orientata verso il principio che la vocatio in jus di uin organo deU' Amministrazione diverso da quello cui spetta l:a rappre8cntanza sosta.nzialc, secondo le norme generali del regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361 richiamate dagli articoli 11 e 52 del Testo Unico 30 ottobre 1933, n. 1611 e 144 c. p. c. importa la improponibilitˆ del'la domanda per assoluta nullitˆ della. citazione, nullitˆ che certamente non pu˜ essere sanata n con la notificazione deU'atto esegáuita presso l' Avvocat'tfra dello Stato, n con la costituzione di questa nel giudiz,, io, (cfr. Cass. sent. n. 1127, del 1947 in cau,sa Finanza contro Signorelli riportata in Rassegna n. 1-2, pag. 9, del 1948 con nota di richiami e sent. 28 gennaio 1948 in Ç Riv. di Leg. Fisc. ))' 1948, png. 1G2). Sia chi? fole nullitˆ si riferisca alle norme 8áulla oapacitˆ procesgua.le delle parti dett: ate ádall'art. 75 c.p.c. oppure, come acutamente stato rilevato dal Sandulli (sulln Rnppresentanza dello Stato in giudiziio in Rassegna 1948, n. 9, pag. 17), alla competenza funzionale dell'organo al quale affidata la tutela di iina determ.inata 8fera di interessi dell'Amministrazione, certo che l'ecce1<1-ione .attiene alla legittimitˆ del contraddittorio (art. 101 c. p. c.), che 1.ino dei principali presu.ppo.~ti per l'esercizio dell'azione giudiziaria, la citi rnancanZáUt si risolve nella improponibilitˆ assoluta della domanda. Sotto tale profilo tanto vale chiamare in oaitsa una Amministrazione diversa da quella che dovrebbe rispondere dell'a lesiono del diritto dedotta in giudizio (legittimatio ad causam), quanto chiamare in gi'llcdizio un organo che non ha il potere di rappresentare l' Amminitra.zione per contraddire alla domanda attrice (legittimatio acl processum). E' stato, d'Utltra parte giˆ osservato (vedi nota al SanduUi, záoc. cit.) che la nullitˆ della citazione non potrebbe nepp'll!f"e ritenersi sanata nell'ipotesi che l' AmJocatura dello Stato si fo8se co8tituita in nome del:l'organo ohe legalmente rappresenta la Amministrazion.e con'Mnt1J;ta, in luogo di quello che fu co1ivenuto nel giudizio, giacch tale ipotesi urterebbe contro il prinˆipio che l'Avvocatura dello. Sfato investita del mandato difensivo nei limiti della domandia giudiziale, per cui l'indicazione di un organo, ehe non fu mai convenuto in giudizio importa che nei confron'ti di esso l' A~toritˆ Giudiziaria non potrebbe nepp'/kre statuire, senza una preventiva domandaá proposta nelle forme di rito (art. 99 c.p.c.). . Piuttosto potrebbe domandarsi se la sanatoria della nullitˆ possa ráerifioarsi in base al'l'airt. 182 o.p.c., che dispone ohe il giudice, nel caso c'he rilevi di ufficio o in seg'tfito .ad eccezione della varte interessata un difetto di rappresentanz,a, pu˜ assegnar.e iin termine per la costituzione della per8ona, alla quale spetta la r.approsentanza. Sull'applicabiritˆ in generale di átale norma si pronunciato in 8enso fa1wrevole l' Andrioli Ç Proc. Civ. ))' vol. 2, pag. 49). Senonch in tal caso non si tratta di 8anare la nullitˆ! del'la citazione, la qu~le nullitˆ invcoc resta ferma, tanto che-ánon impedisce il verificmrsi di una eventuale decadenza dell'azione, come si esprime lo ste8so articolo, ma si tratta rZi áuna rinnovazione dell'.aUo e di una costituzione ex novo, ohe si innesta nel primitivo o LE = -126 giudizio ed impedisce ii raacoglimento di at:U istruttori che altrimenti sarebbero nulli (art. 1'5á9 c.p..c.). Ma questa solu,z~one se vale) in generale) per tutte le Amministraziop,i dáello Stato) non vale per quella. delle Ferrovie dello Stato perch nei confronti di quest)áulti1na si innesta) a pi delle volte) adá una questione di rappres:entanza una eccezione di incompctenz'(], di carattere funzionale. La giwrisprudenzaJ per i giudiZi relativi al risa. rcimen.to dei danni cagionati alla persona d.el viaggiatore si era richiamata fi.nora alla compet. enz,a territoriale escliwiva del Puogo delfevento dannoso in base all'art. 14 par. 3 del regio dáeereto 11 ottobre 1934, n. 1'948, in relazione all'art. 25 c.p.c. per cui il luogo dell'evento dannoso coinoid. erebbe con quello in cui sorse o doveva essáere eseguita la relativa obbligáazione di risar.cimento (cfr. sent. Zanellaá contro Ferravi(} dello Stato in Ç Foro It. È, 1946, voce Ferrovie n. 8, e sent. 25 lU.á glio 1947 in Ç Foro It. È, 1948, col. 100). Senonch la questione) ad evit.are dubbiezze sául carattere inderogáabil(J o meno ili tale competenza) va risolta. in base a principi ˆiversi) cheá pi propriamente a.t.tengono alla rappresenta1'1!Za giudizia. le. Competenza territoriale e rappresentanza sostan.~,, ial'e sono d.tte concetti distinti : la prima rigiwrda l.a capacitˆ del Giudioe eˆ di diritto proce8suale) la seconda qitella delle parti ed d'i diritto sostanzia.le. Mentre quella J di regol~aJ derogabil'eJ dovendo la. relatfoa ecoezione essere solleva:ta in limine litis, la seconˆa pu˜ essere eccepita sempre) in qu,al'unqu(} stato e grado deálZa causa. Nella specie bens“ vero che il luogo dell) infortunio assunto dalla legge come foro terri. torialmente competente perch -coincide con quello in cui sorse o dev1e es:sáere eseguita l'obbligáa. zione di risarcimento (art. 25 c.p.o.) ma ci˜ non che 1,na conseguenza del principio che nel lu,ogo dell'infortunioJ e soltanto in MsoJ si esplica la rappr.esentanza organica dell'Amministrazione devolitta .a quel Compartimento ferroviario J per cui J non di competenza territoriale da parlare) ma pi esattamente di competenza funzionale) epper˜ inderogabile. Invero Z)art. 14, 'Par. 3, de¥lla citata legge stabili. s.ce che l'Ammini8trazioneJ p(}r l~e azioni na. scenti da danno alla persona del viaggiaátore si intende rappresentat.a dJal Capo Compartimento avente a norma del precedente paragrafo 2 ágiáurisdiz'ione nel territorio ove si verific˜ l)evento dannoso. QuesVu.ltimo pamgrafo fa riferimento al regio decreto 7 giugno 19213, n. 1258 cheJ salvo le successive modificalche, la cui manutenzione áera deficiente a causa de.Uo stato di guerra (n. 10). PEN¥SiIONI. -Se ráossa proced!eTSi a rit.enuta cautelare áSulla pensione prescindendosi dal provvedimento fprmalie p1revis:to dal I'egio decreto-legge 19 gennai-0 1939, n. 295 (n. 31). POSTE. -In quali limiti :l'Amministrazione. Postale sia responsabile delo smarrimento di buoni del Táesoro presentati ai suoi uffici per la rinnovazione (numero 13). RAPPORTI DI LAVORO. -Se sia punibU.e per usurpazione di pubbliche funzioni colui chie eáserciti il collocament. o dei lavoratori, in. seguito ad elezione dei lavoratori mede1simi i{n. 15). RESPONSABILITA' CIVILE. -Se :l'Amministrazione Pubblica sia responsabile dei danni cagionati a. taluni dall'internamento in un campo di conc.entramento dovuto ad errore di nome det.erminato da colpa di un funzionario (n. 89). SUCCESSIONI. -A chi spetti l'ereditˆ va1cante di un cittadino d!egli Stati Uniáti relativamente ai beni esi. stenti¥ nel territorio italiano (n. 17). TERHEMOTI. -Quali siano le norme che regolano la proprietˆ .industriale nelle zone terremotat.e (n. 4). TRASPOHTO. -I) Se il termine annuale di pr.escrizione. deHe azioni de.ri vant.t dal contraitto di trasporto venga sospeso quandoá la mancata riconsegna delle cose spedite derivi da reato (n. 17). -II) Se il mittente che abbia dichiarato nella lettera di vettura che le .cose spedite avevano un certo peso o una certa quantitˆ sia ammesso a provar.e che la merce stessa era di' peso e quantitˆ superiori (n. 16). TRATTATO DI PACE. -A quai.e Governo sia attribuito il diritto di richiedere all'Italia la restituzione dei beni prevista dall'art. 75 del Traittato di Pace (n. 5).