NNO II -N. 2 FEBBRAIO 1949 RASSEGNA MENSILE DE.LL' AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIClAZIONE DI SERVIZIO IL SOLVE ET REPETE DINANZI ALLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA (IN TEMA DI SPESE CONTIGIBILI E URGENTI) E DINANZI ALLE GIURISDIZIONI SP'ECIALI, IN GENERE SOMMARIO. -1. Art. 55 della legge comunale e provinciale. - 2. Rimedi giurisdizionali sp.ettanti al debite>re. -3. Prooedura esattoriale: salve et repete. -4. Giudizio innanzi alla G.P.A.: salve et repete? -5. Teorica del salve et repete : rinvio. 6. L'art. 6. della legge del contenzio~e> e la distinzione fra amministrazione e giurisdizione. -7. La legge conooceva delle giurisdizioni speciali. -8. Evoluzioni posteriori e organi della giustizia amministrativa. -9. Carattere giurisdizionale dei nuovi organi. -10. Esame della quistione nel 1865. -11. Art. 4 e particolare sua attenuazione in tema d'impC>Ste. -12. Commissioni per le imposte e pubblicazione dei ruoli. -13. Legge 5 marzo 1942, art. 4. -14. Il solve et repete non va1e nei giudizi sui conflitti di attribuzione. -15. Ma dovrebbe valere in quelli sui conflitti di giurisdizione. Sentenza 16 maggio 1929 della Cassazione. -16. Decisione 9 ottobre 1940 .della Commissione centrale. -17. Sentenza 16 giugno 1942 della Cassazione. -18. Decisione 19 febbraio 1943 del Consiglio di Stato. -19. Conclusioni generali. -20. Art. 55 e crediti quasi d'imposta. 21. Distinzione fra i due sistemi di riscossione dei crediti dello Stato; t. u. 14 aprile 1910, n. 639 e legge esattoriale. 1. L'art. 55 d.el1a legge .comunaleá e pil'O"'.inciale dispone che dl Sindaco adotta i ;pl!'ovvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilitˆ, polizia locale e igiene, per motivi. di sanitˆ e stcul'lezza ,pubblica, e fa eseguLr.e gli ordill!i reJati vi a spese degli interessati, senza. iPregiudizio dáeJ:l'azJ01rue penale, qualora il fatto costituisca reato. Ove il Sindaco non provveda, prorvvede il Pref'eátto con propri. a: ordinanza, o a mezzo di Gommisásario. La nota. di tali sprese resa áesecutoria in ogni c.aso dal Prefetto, udito l'áintexessato, ed riimessa all'esattore, che ne fa riscossione nel1e forme e coi. privilegi fiscali, determinati dalla legge sulla .risooiss101nie .delle imposite dirette. Contro L provvedimenti del Sindaco e del Prefe,tto ammesso .ricorso, anche peir !iJ merito, alla Giunta provinciale .amministrativa, in s.ede giur)1sdiz1ona1'e. (Quest'ultimo .comma rtrova riscontro neJl'art. 1, n. 3, del T. U. 26 giugno 1924, illl. 1058, sulle attribuzioni d.eJla Giunta provinoiale amministrativa 1n sede giurisdiziomero 6837, serie 3a, Gli altri due commi er;ano giˆ nel-. l'art. 104 della legge comunale e allegato A alla legge .20 marzo 1865, n. 2. Il debitol'ie delle nJOte di spese con:tin,gibili e urg,enti ha rOOSí l'ampia tutela de1rito, dinanzi alla Giunta contro 1 provvedimenti d.el Sindaco e spetta pure l'azione giudizia:nia innanzi nale, e nell'art. 1, n. 4, della '.legge 1¡ maggiio1 1890, nu provinciale del 1865, 2248). l giudizio pri_eno, anche di meprovinc- iale amminiistrativ.a, del Prefetto. Gli al Magistrato ordtruario, contro l'esattore, per tutto ci˜ che conceáne La procedura di rJscossione. Ha infine l'azione giudizi.ari.a dinanzi al Magistrato ord1nario, per il risa:rcimento dei danu:i (dopo la decisi,one di annullamento deJla giurisdiz1o1rue ammini6trativa. Non prima, dato il .carattere discrezionale dei provvedooenti del .Sinda,co. ZANOBINI: cmáso ˆi diritto amministratlivo, 1948, II, pag. 167 e seg.; La giurispxud.enza ha ancora qualche inceirtezza. Conforme: Cassazionie 23 febbraio 1928, Comune di Barletta e Boccassm1: contro: Cassazione 18 .giugno 19-28, Comune di . áCatania ácorutro Provincia di Cataˆlia). 3. L'art. 55 della 'legge comlllilaJ.e e tprovmoi.ale, riimetoondo all'esattove la riscossione del1e note di speáse con átingibili e urgenti, colle forme e coli privilegi fiscali, equipara; neJ:la ~scossione il ¥credito in esam.e ai crediti ct'impoásta. Non questo l'uniáco credito di ¥enti iPUbbl'ici rimesso all'esattore pe,r La :ri.scoss.ione con dette forme e privilegi, anzi grande il numero dei crediti non d'imposta, equiparati alle imposte per le forme e i privilegi O.ella riscossione. (Quais~ d'imposta?). Pex tutti qUieBti crediti non ád'imposta, ma equiparati 1alle imposte per J.e forme e i tprivilegi deHa riscossdone, superato qualche dubbio iniziale, ora paeattore, concernenti la práocedrna di riá SCOS:Sione. Si pone ora la quiástione. se !il pritncipio sia applicabile pure ne.i giud'izi fra il debitore e l'Ente .c.reditore, colllcernenti i'l debito ¥e i:l quantum, dinanzi la Giunta provinciale amminist11a.tiva. Il parallelo coi debiti d'impost. a. trova qui una d'il'ferein.za, che cio questi giud~zi di meirito ¥Si svo:lgono dinanzi ad una giurisdizione spec1ale. Sioch la quisiione implica quella pi genemle, se il principáio del soiive et repete, per ásua lllJatura, o peár disposizione di legge, sia limLtaro ai giudizi dinanzi al Magistrato ordinario e 1I11on possa trov:we .applLcazione dinanzi aUe giurisdizioni .spe.ciali. La quistione presenta poi pure. cLei suoi particolari aspetti. Qualche Autor1e (GIANNINI: Il rarppartG gturutico d'imá posva, 1n. 60, pag. 284 e nota; Istitruzioni d~ diritto tributario, 4a edizione, n. 69, pag. 194 e oorta) iln1 tema d'im~ posta afferma recisamente: "Non v' dubbio che la regola (del salve et repete) v1ga; so.ltanto per i giudizi dinanzi all'Autoritˆ giudiziaria ordinaria¥ e invoca delle pil'Onunz.iie. in tale SelllJSáOá. La quistio1rne non pu˜ ritene11si esaurita. Ad un approfondito esame, la te¥si del Gi.anl1ini non sembr:a illlJ armonta, col nostro diritto positivo e rifitte le particolari tendenze innovatrici ed isolate ádell'autore in materáia. Le massime .di 1al¥CU/l1Jeá proirmnzie. sono posta ind1retta. L'atto amministrativo ottiene cosi il suo efá fetto: la restituzione delle so.mm.e non dovute, pi tardi . ordinata ed eseguita, sebbene in sostanza sia una revoca di quell'atto, !l)ure dal punto di vista formale la ipura e semplice riparazione del diritto subbiettivo . lEJso dagli effetti di esso. Il sistema dei ra:ruiorti fra gli organi delle differenti ftWlzioni di sowanitˆ cosi rispettato ed al princLpio stabilito .nell'art. 4 della legge del !865 ottiene quell'appUcazione che , icon l'indole delle .circostanze, la pi !COlll!Patibile È ('MoRTARA: 230 e 232). 6. Il testo áfondamentale . l'art. 6, capoverso, della legge 20 marzo 1865, allegato E. La distin~ione fra Giurisdizione ordinaria, e Giurisdizioni speciali ai fini dell'apiP< liácabilitˆ del soLve et repete, non nel testo. La norma anzi trovasi nell'armonioso sistema di una legge che sottolinea una sola distinzione: quella fra Amministrazione, ed Autoritˆ amministrativa, da una !(larte, e Giurisd'lzione, in genere, dall'altra. Con l'art. á1 la legge abol“ i Tribunali speciali investiti della Giurisdizione del icontenz,ioso amministrativo, devolvendo le controversie, giˆ ad essi attribuite, alla Giurisdizione ordinaria, o all'Autoritˆ amministrativa, come dalle specificazioni de.gli articoli 2 e 3. Con l'art. 4 limita la .competenza giurisdizionale, contro gli atti delc l'Autoritˆ amministrativa, agli effetti dell'atto, con divieto di revoca o di modifica. Con l'art. 5 dispone che l'Autoritˆ g1udiziari.a ap1pli.cherˆ gli atti amministrativi e i regolamenti .generali e locali conformi alle. leggi. Con l'art. 7 riconobbe all'Amministrazione il potere di disporre della proprietˆ párivata, per grave necessitˆ pubblica, e quello di procedere all'esecuzione degli atti eontroversi, in pendenza di un giudizio. Con l'art. 8 le riconobbe il potere di provvedere ,all'esecuzione " ad economia È .dei lavori e forniture, in pendenza del giudizio nei casi di urgenza; con l'art. 9, quello di negare esecuzione ai sequestri e alle ácessioni sul rpll'ezzo dei contratti in corso. In questo sistema organ~co di norme, áche segnano i .contini fra Giurisdizione e Amministrazione, trovasi l'art. 6, ¥Che in tema di controversie d'im!Poste stabilisce quattro p'l'inci,pi: " a) Incompetenza perpetua della Giurisdizione ácivile ordinaria a conoscere delle questioni relative all'estimo 'Catastale e al riparto di quota; b) Incompetenza a conoscere di ogni altra questione con lcernente le illll[loste dirette, fino a che non siano stati pubblicati i ruoli delle medesime; e) Regola del solve et repete, am;ilicabile non solo alle imposte dirette; ma I anche alle indirette; d) Competenza dei Tribunali a ~ giudicare, in prima istanza, qualunque ne sia il valore, di ogni controversia in .materia d'imposte, dirette o indirette È (!MORTARA: ivi, n. 221). La legge parla di limitazione della Giurisdizione " i Tribunali Si limiteranno . , .... , .. È aô'art. 4, ~.. SO!_lO escluse dalla COiIIlpetenz1a delle Autoritˆ giudiziarie È ¥¥¥ " '.J)er essere ammissibili in giudizio¥ all'art. 6, " non potrˆ avere effetto a1cll1Il sequestro¥ all'art. 9), ma, ripetiamo, si tratta di determinazione dei confini fra i due poteri, ugualmente sovrani. (Che la classi-ca teoria della -39 divisione dei p:oteri Ç conservi intatta e piena la 1>ull. vitalitˆ e la sua ragion d'essere come fondamento dei moderno stato di diritto È e che la Costituzione italian1;1. ponga detto principio Ç alla base dell'ordinamento fPll damentale della Repubblica Italiana È principio rafforzato anzi in .confronto allo Statuto Albertino, stato illustrato in due studi pubbUcati su questa Rassegna, sulla Corte Costituzionale, il tPri.u:no; fasciácolo 7, 8 del 1948, e il secondo, del Prestdente del Consiglio di Stato Roc:ro, sull'art. 134 della Costituzione, fasci.colo 9 del 1948). 7. La legge del 1865 non attu˜ Ç il desiderio dottrinale politiáco di una giurisdizione universale ed unicaÈ (SALANDRA: La giustizia amministrat.iva nei Governi liberi) e áconobbe anche delle giurisdizioni spe1ciali. Negli articoli 1 a 11 parla sempre¥ di Giurisdizione ordinaria in relazione all'Autoritˆ amministrativa, All'art. 12 detta: Ç Non viene fatta innovazione n alla Giurisdizione della Corte dei ¥Conti e ádel Cons~glio di Stato in materia d1 contabilitˆ e di pensioni, n alle attribuzioni contenziose di altri ¥COI'[>“ e .collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui eser.citate dai Giudi.ci ordinari del contenziioso amministrativoÈ, All'art. 13 ri¥corda la competenza perovvisoria (Ç fino ad ulteriori provvedimenti ¥) del Consiglio di Stato sui conflitti di attribuzione (se il regolamento dei conflitti di attribuzione sia funzione .giurisdizionale, fu 1giˆ dibattuta quistione. Di c.i˜ ipi avanti, al n. 14). E all'art. á16, infine, ricorda Ç i procedimenti x~uardanti scioglimenti di promiscuitˆ, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli d“ reintegra .per occupazione o illegg“ttima alienazione dei demam medesimi '" nelle iprovincie napoletane e srciliane, mantenendo tempo.raneamente le relative attribuziioni ai Prnfetti. La distinzione dell'art. 12, fra giurisdizioni sp~ciali vere e :prOtPrie, e pll'ovvedimenti amministrativi contenziosi, 84JtPare ben precisa, e corre parallelamente a quella fondam.en,tale, ¥f:ra GirU.risdiz.ione ordinaria ed Autoritˆ amminisrativa. Ad ogni passo, pu˜ dirsi,. la legge distingue e contrappone, sempre e princ:i[:>almente, Giurisdizione, ordinaria speciale, ,ed Amministrazione attiva o contenziosa (ROMANO;. Principi, ecc. Ricordiamo, peraltro, che l'art. 12, [pell' questa parte, non di pacifica, unica, interpretazione). 8... L'aboliz.ione dei Tribunali del contenzioso aveva iasáciato privi di tutela molti rapporti; onde ben presto si sent“. la necessitˆ di integrare il sistema della legge d~l 1865, sia per assicurare l'adempimento da parte dell'Amministrazione, delí'obbligo di conformarsi al giudicato dei Tribunali, per il .caso deciso (art. 4, cap., ), sia 1per dare una difesa per lo meno .contenziosa, se non giurisdizionale, ai rapporti lasc.iati alla tutela dei ricorsi an.mninistrativi (art. 3 e cap.). Per pri:mo si !Provvide a regolare la materia dei conflitti. L'art. 13 deHa legge dei 1865 ave.va conservato al consiglio di Stato la funzione di giudi.ce nei conflitti di 1,1.ttribuzioni, Hno ad ulteriori provvedimenti. Sciogliendo tale riserva, la legge 31 marzo 1877, n. 3761 trasfer“ alla .corte di Cassazione .la ¥Competenza a risolvere i conflitti di attribuziioni (e defer“ inoltre alla stessa cassazione quella sui conflitti di giurisdizione). Gon la legge 31 marzo 1889¥, n. 5992 (T. u. 2 giugno \ J889, n. 6166) s'istitu“ la quarta 1Sezione del Consiglio ~ di Stato, .con comipetenza generale di legittimitˆ, nella formula, restata immutata, dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, contro atti o .provvedimenti di una Autoritˆ amministrativa. Era stata giˆ creata, ¥con la legige 30 dicembre 1888, n. 5865 (T. U. 10 febbraio 11889, n. -592ll.) la Giunta !Pi'Oá vinciale amministrativa, con funzione di tutela governativa sulle Amministrazioni locali (giˆ affidate alla Deputazione provinciale). Alla Giunta provinciale amnistrativa, con legge 1¡ maggio 1890, n. 6837, serie 3a, venne attribuita ¥competenza a giudicare sui ricorsi contro gli atti delle Amministrazioni comunali e provinciali, in materia tassativamente elencate, .come giudice di priiffia istanza (e alla IV Sezione del Consiglio di Stato, quella di secondo grado). Venne poi la legge 7 marno 1907, n. 62, che istitu“ la V Sezione. del .consiáglio di Scorda l'art. 149 della legáge del registro, che detta solo per i igiudáizi 'innanzi al Maigistmto ordir. ano, e l'art. 143, che disciplina i rtc'Orsi in sede mmministrativa, atrerma che la riforma del 1936, sostituendo le Commissioni amministr.ative all'Intendeánza e al Ministero, non ha apportato modificaZlioni sostanziali al sistema precedente. C' un cenno all'art. 6 della legge del áContenz.ioso, ma non ha seguito perch la decisione parte dalla preme1ss'a espUdta iene le Commissioni siano orga:ni .amministrat.ivi e non igiurisdiziond speciali. Non occorre dire che, anche pel 1940, la quistione non risulta affatto aJPprofondita. 17. Con sentenza 16 giugno 1942, in causa Ricevitore provinciale di Messina -Castelnuovo (Rivista legislazione 'fl,scale, IP'. 733), la Cassazione ritenne: ¥Non applicabile il principio del salve et repete ai giudizi che si svolgono davanti le giurisdizioni speciali, quale la Corte dei conti ¥. La sentenza rileva che l'art. 6 non fece menzione delle Giurisdizioni spáeciali, ¥ e in particolare, per le Giurisdizioni tributarie ed assimilate -Commissioni, Podestˆ, Intendente, Prefetto, Ministro -non poteva non ritenerle esenti dall'appUcazione del cennato precetto, per la manifesta incompatibilitˆ con le f'unzioni di accertamento contenzioso ad esse demandate. Lo stesso va detto della Corte dei conti, che istituzionalmente so~ praintende alla riscossione delle entrate pubbUche ed inoltre giudica i conti degli agenti di riscossione'" Il contrario si ;rm˜ osservare che la legge del 1865, non Mnosceva Giurisdizioni speciali tributarie, oltre alle Commissioni censuarie, le quali esaurivano la loro funzione' [p!l".ima della pubblicazione dei ruoli. Non sembra .giustificata la assimilazione fra Giurisdizioni speciali e p!l'ocáedimenti contenziosi (v. n. 7, sop-ra). E' degno di nota, comunque, che per negare l'appUcazione del salve et repete non ,c' altra via che quella di negare o di attenuare il carattere giurisdizionale delle Giurisdiziioni speciali, e ridurre queste a ;procedimenti contenziosi. Ma questa ed analoghe osservazioni sono superate dal 1 rilievo áche trattasi ancora di pronunzie .sulla quale non aveva potuto spiegare influenza la legge del 1942. 18. Vi stata, poi, la decisione 19 febbraio 1943 della V .Sezione del Consiglio di stato, in causa esattore di Novara Sicilia, Prefetto di Messina, Banco di Napoli (in ¥ Giur. Ita. ., 1943, III, l16) Ç Il Consi!glio di Stato, in materia di ol'dinanza di vendita della cauzione degli esattori, ha tutti i ápoteri di indagine di legittimitˆ, fra .cui il controllo sulla liquidazione sommaria del debito dell'esattore.. TaJ.e indagine non preclusa dal principio del solve et repete (che non trova applicazlione nei ricorsi dinanz.i al Consiglio di .Stato) È. Abbiamo chiuso fra páarentesi l'ultima parte della massima, perch~ ci sembra ohe non troVi alcun riscontro nella motivazione. Legigesi nella decisione: ¥ La regola del salve et repete significa cáhe, quando il fisco munito di un titolo esecutivo, tntte le cont:rovrs“1e gindiziali. sono rinviate' a dopo effettuato il pagamento"á Dunque nessuna distinzione fra Giurisdizione speciale e Giurisdizione ordinaria ai ifini dell'appUc¥azionie diel IP'rinC'ipio, e nessuna limitazione, pe!l" i rtcorsi innanzi al Consiglio di Stato, come erroneamente si detto nella massima. La quistione generale sembrerebbe esaurita, ma .in [)¥articolare ;pioi la motivazione continua: ¥ Ma ci˜ non vuol dire che non vi siano dei rimedi armnninistrativi, che possano esperimentarsi primaÈ. E anclie questo corrisponde perfettamente ai ;principi pi sicuri, deU'unica distinzione, non fra Giurisdizione e Giurisdizione, ma solo fra Giurisdizione in genere, ed Amministraztione. Ç E connessi ai rimedi amJmitnistrativi sono i Tico.rsi che hanno per oggetto il controllo sulla le.gittilmitˆ dei provvedimenti ammiándstrativi ¥. All'esatta posizione della .quistione e alla correttezza dei 1Párincipái e del ragionamento, sembra fMcia contrasto poi questo ultimo considerando, per il qualeá si stabilisce una connessione fra rimedi amministrativi e rtcorsi giurisdizionali .come ragione per negare le conseguenze della distinzione cos“ felicemente rilevata. Pu˜ darsi che si tratti di una decisione di specie, in senso lato, o idi un caso di quelli áche la Cassazdone ritiene non rientrino nella regola perch il fonda.imento dell'opposizione risulta prima facie, ovvero ictiu. oculi. 19. E' opportuno ora trarre deli9 eondusioni generali dall'esame della. giurisrprudenza, e pi da quello della legge del 1942. Nel sistema attuale del nostro diritto positivo non pu˜ parlarsi di limitazione del p:rincipio del salve et repete ai giudizi dinanzi al Magistrato ordinario e di inapplicabilitˆ dinanzi alle Giurisdizioni speciali. Potranno esserci dei casi d'inappiicabilitˆ, non in relazione alla qualitˆ dell'organo giurisdizionale (ordina,. rio o Sip'eciale), bens“ in relazione all'altro princi1Joio stabilito nell'art. 6;, della pubbUcazione dei ruoli, quale momento iniz.iale. per l'applicazione d'ell'istituto. Le Giurisdizioni speciali che esplicano la loro attivitˆ j:“erá!a formazione del ruolo, o prima della pubblicazione dello stesso, sono da distinguersi da quelle che si occupano della .controversia d'imposta dopo la pubbliicazdone del ruolo. Dinanzi alle prime non pu˜ valere la regola del -43 soive et .repete, solo perch non si pu˜ pagare un'imposta non ancora accertata. La pubblicazione del ruolo segna il momento in cui l'imposta ha raggiunto un certo grado di certezza, e si pu˜ .procedere alla riscossione. Ogni ulteriore ipll'OCedura giurisdizionale, dinanzi al Magistrato ordinario, come dinanzi a Giurisdiziioni spe-ciali, non pu˜ ;prescindere dal pagamento dell'imposta. ' L'accertamento dell'imposta si ritiene concluso con la pubblicazione del ruolo; ¥prima c' o attivitˆ ammini strativa pura, o attivitˆ giurisdizionale per la quale l'Istituto d, 1947, I, 1, 193 e Ç Forro It. È, 1947, I, 191), wnno ta.ta in senso favorevole dal 1SATTA, inÇ Giur. It. )) cit. La Corte Su,prema ha poggiaito il proprio as suntlo sos1tarnzia.lmente sopra dtue argomentaR.iolflri: la p'l"irna fva. cwrnttere gÛn.eraile e si ripolf"ta ai prin quesi,f>i ,ao,zz.e altre pa;rti : e nella &[JQ>, 1943, I, 476) aveva sostanztialmente espresso la stessa opinione. Pf!1raltro la opposáta tesi seguit(J) dalla prevalente dottrina e giurisprud.enza, e sembra de jure condito la pi aderente ai testi legislativi. Giˆ ázáe argomentazioni addotte dalla Oa-ssazione nella s¥entert> non sái doi"rebbe dare a.lc11n significato); e non sa;rebb invece previsto per il oaso di estinzione, d>VsC'iplina,to dal prima comma dell'art. l,71; laddove il coordinamrm.to delle t'arie diJsposiziom deve indurre a' rit¥enere che, anohe in ques1to C'(J)SO, si sia vol1Uáto intendere che 8i tratti di un doppio tf31rmine. E anc¥he dal punto di 'trista lettera.le ci sembra ohe la esprl:ssáione cc nei termin4, sta.biliti È, riferita al soggetto della Jllf'Oposkio71; e Ç nessuna delle partiÈ, 1.t8afa, al plu.ralc,, debba¥ Vndrurre a ritenere che si stu. avuto riguardo al doppfio. termine fissat'O 8ia per fattore che per il oonvenruto. D'altro c01nto, mentre non affa.tto aberrante ohe la o.ostitu~orne di u.na 1lelle parti f.ia cons~ erata oome condizione per il soryere di quella t'ale situazione giwridic'(J, plf'oMsásua¥le per cáui U prooessoá passa dalla statioa alla, dinarrtic(i, s“ ohe se l'attore non si coistitrwiisoe nel termine a ltti asegnato láa sit~ione plf'Ocessua.ze atfl,cora sub co:nc1icione, rma solt01n.to il CO'i'/;'/)en,u.to ha 1;rmai il potere, costituendosi in. term.ine, di realizzare quella determinata situaziorne pll"ooessuaále di c11i.i 8i detto,á oooorrre altreis“ oon.siˆ-erare ohe, come si visto, i tiermtitni di ooisátituzione sono¥ da ritener perentori. Se inveoe si segue l'opposta opinionG si viene a oonol'IJ){fJere cihe urn solo termine perenPorio, qáuello ,assegnato al convenuto (e di cui, potrebbe avvaálelf'si wn.ohe l'atitorf31), mentre quello assegnato all'a-ttore d.iventa !Un termine ordinat1orfo, e pratiowmente iteil tutto inutile. Infilfhe si devie 01sserávare ohe la ragione del dop pio termine sem1bra stare in ci˜ : ohe i;l OO'f//Vernu.to ha un termine pil lurngo dell'attore a s!Ua dispo s~one proprio per avere modo dri prendere “n e100r,me la doc1U-mentazione s1tUa quale l'a.ttore basa la stila dormandáa; ma se oo,stui pu-˜ in ogni ciaso, e sol ohe lo voglia, costituirsi ne1l termirne asse gnatio al oonventtáfo, a questi vien preclusa. i!U moádo assoluto la possibilitˆ di oosti1tu11,1rsi .rn. ter m¥ine; dovrebbe oio diventar per luri norm(J)¡De la ._ costituzione, prevista Vn via del tutto anormale, aUa priáma wdien.za : ed an~, a voler &ssere oon segue'fl;Z-ia.ti, bi;so;gn.erebbe dire che tale tardiva 00Rtit1U~one non ammissibile, non essendosi par te attirioe costituita nel termine assegnatole!... m:c:cw :CWM.. -46 Del resto ohe l(J; opvoo'ta te.B'i affermata dalla pi;. 'QOUe riohiarmata sáente~a n. 1312 del 1946 e daál Satta sfa, giuridioamente fondata su fragili argáoim.enti si pu˜ dedurrre anoh,e d'ari oontíln/tlIDNTI; Appello ai Torino e di Genova) in ÇForo Poo. È, 1947, 236 e 402, ri sápf31tltivaimentej Tr“b1tnale di Paváia 9 mar1<,10 194."8, in Ç Temi È, 1948, 5¥62; TriAb. La Spezia 31 gennaio 1949, in Ç Mon. 'l'ri.b. È, 1949, 61 n. 177. Si veda inoltre) in linea generale) il. RIDENTI: Diritto processuale civile, vol. I) n. 107. I 'fli/iJne da rilevare oome neppure la giurisprudet~ a del Supremo Collegioá sia pooifeoa al riguardo j infatti OO'fb sentenza 21 gennaio 1946, n.. 54, (irn Ç Giur. It. È, 1947, I, 154) e n. 55 (inedtí!ta') 'lJa III Sezione della C. E.) oonf&r'lnando due senteme della Oorte dii appf31llo di. If-orna) afferm˜ ohe la ooástitu~ione dell'attore nel termrirneá a8S'.(31gnato a.Z conve1"'Uto non salva il processáo dalla, e8tiinzione quando il oorvvenuto a 8Ua volta rl!Ol/'I; si sia 001st.i. tuito teimpestiva1mentej e íone delle parti) uno per l'attolf'e e uin-0 per il OOIJVl)enurfJ.o) e) pori) al1Yartioolo 171 detto God'i"oe) 1e, a .'ialvarre dall)estáin.zion{3... qhe an<)M l'attore potesse oostit1tirs1i nel terrnrirneá del oonven.u.to) qáualf/;,do questi re~rtato oonturmaoe. Ta((l,toá 'Ca.leva di.sporrre u.n 8olo termirne per tutti e d!ue. E' vero ohe il; oapov. deU'art. 171 soggiungáe ooirne'J se una d.elle parti si eostituita nel termine assegnatole) l'aitra pu˜ 001stituilrsi su-oces8iJvamente fino alla prvma udienza da-vanti aál girudioe i8tr;.,ttore) ma oi˜) oome ri8u,lta daUa esplicita lettera della norma) vale sofo qáuando una parrte sriia sátata atti-va e siasi costituita.. Insomrm1a il á"fJeigi,slatore presume ohe) quarnido nessuna delle parti 8ia aittvva) il 1iroC( J1sso non le interessi pi) e) alloráa) ne ganci.8cie l'estinMlwj ma quando una sola attiva e si oosti.tu1~we) quindii) ne¥l termirnáe) vuole corn1wntlre la dife.sáa dell'altra pall"te) anohe tarrdiva. In que.sta sáeác1onda ipotesi il prooesso in atto e in ácita e i>'i pu˜ allora, inidrttlgere per prov'Ooare iW contraddittorio) e perci˜ un pri“ facileá e c1ompleto ac1cQr'tam1entlo. df31lla veritˆ. Si&no i f)ermini perentori di oostrilti1',ziorne o máeno) non interessa) daál momento cih,e i1,na speciale satJWior1,e viene oormwinata dalla legge nel oaso n.on siano osá8ervati da alcuna. delle parti. N p!Uñ invocl(J/f'si la sanatoria< deW estinzáione di, (fttvi, wll'art. 30r7 a ca.si vn eSt.~'o non oontermplati) peroh) eBsendo queste oooezio'fbi oontrarie al sistema generale deU' esrtinzione del prrooe.'!'so) si wpp'fJVoherebbe) per a,nalogia., wna norma, el1;e ha una partioolare ra,gione) quella oio) d-i r~8petltare '/J/n fatto oomiptto dal gi.tidioe (pron11//'/$íJa letl(Llmento di un me1<,~o istruttorio') poi¨ l)uno attivitˆ diá parrte) l'aUroá di giudioe) fu.no oamiparizione) l'aUro prO!V'IJedmento de:ll'autor~ tlˆ) oft,e Cl()'fbValiAdl(J, atti nuáPlJi) 1,n. quant.o la, volontˆ deUie parti, si manlifeástata oointrraria alla e8tinzione1 È. Ce n' abbaistMU>, 1947, 720), 1seconido il áquale. la disciplina dell'aárt. 1151> Oodice dvile si ruprplica anche a.i beni a.busiva.m,ente non registra,ti, in virt del prin.cipio della obbligato!r:ietˆ llella regiist~orre, che viene co.si aJll. a,.s.s.umeráe ooira;ttere fo.1~male e sosrtanzfale ad un te.i;po. (UguaJe pr:i,ncipio, sáecondo il Pra,tis, deve app.UcaLt.á;sj, iJ:l>. 1Se 1ia ílscri,zione iC'i, trova. apipl:i,cazi0010 l'a.rtioolo 1156 Codice civile; in caso contrario (e la osservazione vale, .secondo il M., a. mruggior ragione p.er quei beni che sono !peli.' 1Žgge sottra;bt;i a.Ua iscrizione, com,e :i beni dcl Oorpo dijploma.tioo, delle Amministrazioni starali, ecc.) rdiPrenJdáe pieno vigOil'e il princ]pio .seconido cui il :poássesso va,1.e titolo. La tesi de1i Mi., aderen.te aij:'a 'le1ttera de;Zla leigi!Je, condivi,'fa daUa prevalern,.te dottrirna: cfr. in, propo8i. to OTT.EJLW: Gli autoveicoli e il nuovo libro della, pro~wietˆ, iln Ç Ra,ss. giur. cifre. È, 1941, 542á; 0HmRCHI : . L'og1getto della usucaipione nel nuovo Codice civile, in, Ç Iiv~ Dir. Cvv. È, 1941, 440; G1sc1: L'identitˆ ogigett~va. e soggetti'Va, dello autove: iicolo, ¤ IX, in Ç Rass. g'iAtr. oiáro. È, 1948, 206; D'AMELIO: Commento al codice civile, Libro deilla p(f'O'[Jlf'ietˆ, [Jag. 279, pur co'tero D'ifrua Aermimutri< ca, itnedita. Siffatta interpretazione pu˜ lasciwr perpW8'si: e31;a1 8i riaUaocia al!,a. letterra deUa norma, ma non pare ne penetri Z.O spiritio, ohe se1m,bra st'olre 1in ci˜ : ohe, proprio 00111'116 so8tiene il Prat.is, si voiluto 1Ssicuratore obbligato in via, sussidiaria (art. 1916 Oodice c'i1vile). Baisterehbe ail rigua,rdo os¥s<:wvare che il fatto che ha causaoto il da.nno, lai guerra, rigua.nlaá le attribuzioni dello 1Sta.to, che si determina. in ordine ad es¥sai nell'esercizio del suo pi. .sipiccato potere politico, per dedurne che :per tutto quanto a.ttfone 0.d es,sa, lo 1Stato non potrˆ ma.i venire in considáera~ione, rispe¥tto al pr˜rprio ordinalIIlento, CQlme a.ufor:e di un torto, fonte di resporn:sahilitˆ y;erso chiunque. Del J'lesto che l'obbligo che lo 1Sfato 1si ˆ1ssume Tiposi 1su altro principio -¥e quale sia lo si giˆ chiarito - reso ervidente dal fatto che il ristoro ,dovuto anche per i danni cagiona.ti daHe forze armaite n~miche, e non do'VUto per tutti quei danni caáusaáti dalla, guerra, ma non 1doávuti ail comportamento delle forz;e belligeranti: la.ddove evidente che Sáe doive1sse vaJ.eJ'e il princ:iipio della respon. srubilitˆ l'obbligo do!V'rebbe es1sere 1escluso per il primo ca.so e dolV'.l'ebbe .sussistere per' il seco!ILdo. D'altra, pa.rte non esaitfo, in via genera.le, che l'ind,ennizzo 1sia. dwuto :sol 1quai11Jdo ivi sfa, resrponsaibilitˆ: e basti pensa.re alla possibilitˆ,, che talvolta. 1si verl:fica, di dover indennizz:a,J'le danni derivanti da atti legittimi della, Arrmrninistraizfone. In questi casi :si fa., s“, a.prplicaiziorne di un principio che anch',esso imma.nente nel nos,tro ordinamento giuridico -:secornádo cu:i il sogigetto, per conto del quale ta.luno a.bb:iai dovuto soprporta[l'e un sacrificio :suscáettibile di valufazione P'aitrimonfale, tenuto a corrispondere un indennizzo-, ma che rima.sto peraltro allo sta.to di una, norma direttiva cui il legislatore si ispirai ivolta, per volta,, e bene speS!SO ponendo delle ,restrizioni re:s,e necessarie dalla pa.rticolaritˆ ádella, .ma,,terfa, com' appunto nel caiso deU'indellJlízzo dovuto per danni di guerra. Oi˜ e1sclude a.ltres“ che l'a.ssicuratore posása, invocare contro lo 1S.tato il ,diritto di surrogai sancito daJl'art. 1916 Oodice civile; il che da escludere anche ¥sul ri:fl,esso del cail'attere meramente sussidia1rio dell'obbUgo dello 1Sitato : e 1sail'ebbe 'Veramente contro-na.tura. ipotizzare 11Il diritto di re, gr¥esso del debitore prima.rfo nei conrfronti del debitore rprimario nei confronti del debitore sussidiario. La imiJ,,a,gine del S. ) oome al solito) aouta e perwtramte in orrd11ne a qitestion.i twttora vivamente dibattute. Per qu,arnto riguarda la pri!m.a di tali qu.estioni, ohe vieine aooennata inaidenf/almente) se cioi la n(Jlg'íJslazione siti da'Y/JYIJí dri guerra attri˜uisáoa a.l danneggia¥ to nei oiáswmente affermato amáche da;ilo ALHY.CTA (irn Ç G1Jur. It. È, 1948, II, 273-214). I l/'b wn. priimoá tempio il Oalf'at.ter:e sws>siˆiarrioi era negato plf'oprio dia,~ 1SAN'DULLI (iln áÇForo1Jt. È, 1948, I, 761, n. 9), il quale peraltro) subito dopo) re melius perpens1a1, (JISpY'esse la opi1vione op,posta¥ (in ÇForo It. ll, 1948, I. 1018, po>sti'f)lw n.. Il); e questa poi ribad“) c1on oospicua. argomentaMdon.e, anohe in ordirne alla esolusione dieZ prinaipio del oonoorso altlerr/,-O)two (in Ç Folf'o It. ll,, 1948, I, 128), te.., 1948, 155). La; leigisla,zione sivi dwnmi dti, guerra non ha; voluto certo sopprimere) in parte qua) le nolf'rme dcrt diriMo covmun,e). mw solta;n,to assioUirare a ohi subisoe Ul/'b danno 1.tn inrle~o alfl,ohe in oosi in cwi) per le p(Jlcu,liaritˆ d,eille 00/U¥Se c1he il danno hanno cagionato) u.n risi(J/f'oi;rnento,) sáeoondo le norme ordinarie) non sa!f"ebbe dovuto. Ma ove il da;nno poBásae ásásáere in altlf'o moi1ioá risitoratlo') s1.tlla base di obbligooioni oontra.ttuaU; od emtracontratt'Uali) ~e norme O!f'idinarie trovano applioaz,iortie) e' soWanto in um 8eoonao tempo 8í potrˆ invooare) se del oaso) la legis'looiolfbe sui dwnmi di guerra.. ('Giova qUi ri il& w iEL @E IP F [ T :::¤ F ¥ filB !¤l?i E moom Jdll m'IT¤j l Il ]mIfil@i[ j @fil ~&Jill1&.¥mm -50 oorˆare ohe 'ta,le principio no% vale nei oo%fronU dello Stato, dlbe ten.uáto S'OUanto aUo iwdennrizzo per ilrti C'O'li le soci.etˆ di a8'si˜ura;zionri. pritvate, s,arebbe veramente alfl,tigiwridioo ohe -ass1~n.tesi quesáte oon spemafo patto Wi polizza, u risdlbio dli! guerra -diov'e8sero pori essere in defi.nrifiitva esonerafe roprie dal Sermonti. Rit(J'J1,llU} permntro ohe la nullitˆ dell'atto ocmi8egiŽlo; dall'art. 9 >; contro Dm VALLEIS : I servizi pubblici in Orlanito, Ç Tratt. compl. È, V'ol. II, pMte I, pagá. 594) bisogna rispondere afjer,rnativamente, se si t.iene presente l'intento seguito dal legislatone con tam, nor me, quello cio d1$ assiQWY'are (lS>. 4) Infine il Tribunale di Firenze non ha tenuto conto che il trittico in questione che a,pipa.rtiene ad una, chiesa foscana. r:e1s: áextra coonmerciium in viirt .d:ei d;eoreti granduooJU del 23 ottoibre 1918 (Leggi del Granducato1 di To8aana, 1818, foglio 105) ei 13 g'raio È. il principi˜ generale in esso con.fe'fl)uto .si applica quindi a tutte le oose extra commercmm e non soU11xn.to a qvue1ll:e. aem,aniali. Altra impovrtan¥te con.segiuenza dhe le aizionri di reoup1~ro, rest~tu_zione ecc. relative a taJ.li -0i;ˆ a s~lvwr~ buona parte del patrimonio artistico nazionale ohe 'fl;,el.le Chiesáe ha trovato la, SU¥a sede e za sua de¥sti'fl;.azione; se si aocogilieranm10, invec'6, le massime in1seigriate dal Tribunaále. ai Fire~e, si (J)gevolerˆ ZaJ .d,ispersione e l'emigrazione all'estero di t'(Jll1;te oipere d'arte attraverso l'attivitˆ dái commero:ianU e di spe:culatori privi di scrupoli i quali si t.rinoerera'fll,n10 dietro il domodo báa~ardo della presur11Zione (cos“ difficile a s“/11.lentire 1) dJella buona fede nell'a.cqui1St!o. (O. Arias). APPELLO -Termine di cui all'art. 327 Codice pro: cedura civile -Perentorietˆ. (Corte d'Appello di Venezia 29 dicflmbre 1948 -Pres.: Presutti, Est.: Zerbotti -Cavallin contro Arturo, in Ç Mon. Trib.È, 1949, 39, n. 120). E' inammissibile l'impugnazione 1propi0sla entro il ternnine rperentorio di trenta, giorni dallˆ notifica della sentenza impugnata, ma al di lˆ del termine di decadenza di un anno dalla pubblicazd. one della sientenza stes:sa .. In senso conforme sái veda App. Firenze. 18 ago sto 1945 Bmgetti contro Irti)/ ini Ç Mon. Trib. È, 1946, 15; n.. 7, co11A a,nwotazrio1ne áOontrwria di it. j. . La massima ril:p1ortata seámb'f'a, esatta. [11;. so á'!tanzaJ oon,. lCJ; introidtUzione della norma aell'artioolo 327 Codide proced'rtl!re civile si voluto porre un limite temporaleá alla facoltˆ di imptUgnmre wna sentenzaá limite che in. ogm caso 'fl>On pu˜ an¨re, oltre 'l'anttl-o dalla pubblicazione della sen.tenza da impugnmre. Si noti poi ohe 6ii trratta di un termine decadenza che pertawto esso n1on vu˜ esser in.terrotto 'o sospeso da áU'ft, qualsiasi atto -da áohiunque p(("OmaM -aiverso daUa imrpugmi,zione. D'(J;ta la import~'a della .questione si rip1orta qui di segru.ito la motivazione d:lla senMnoo surriferita: (Omissis). ÇE' pacifi,ooá ohe ia sent.enza della qual si ag,ita,, prwbblioata il 21 giuu.no ~947 e ~otifirota a (fllfr.(J; de.Ua O(J//Jl(liZlin Tersilla il 14 giugno 1948, stata !fl'avata .d'appello il. 14 .lwglio c. a. e quindi en,tro il terrm/bnf!J_ áperenátorio di tr~nta giorni da,lla notifioa, ma al di lˆ del ter"!'ine di decadeánza ai wn armo .dalfo, pub])lioazione debla sente'fl;Za stessa (omissis). E' da vedersi se l'inammissibilitˆ, comáe eocep~ta dall'aippellato ~., del resto, rilevabile di w.ffiaio, per il suo carattere pruhblicistico, non sia, oo dichiarnrsi rieUa ˜rpecie sotto l'asipetto det:la deoocresso p.n.f. ;per essere ¥sfato il prop!l'io 00I11Sell!so vIBia.toá da. violen:z;a, deve di. 1quesita. daár Ja, p.rorva ;preciisa. nei s:elllsi voluti diaill'ail"t. 1435 Cordice civile e non pu˜ es¥ser sufficiente a.rudur~e ge:nericam.ente ;il ipa.~tioolarre cliima di vita instamato dal regime fa.scista. á Non illecita nel suo motivo, una. donaáz:io!ll:e fa.tta. al SOipip'l''8S1SO rp.n.f. D~we ritene:rs.i acffetta da. áonere modaile una dona. zione con la ¥quale si imponga lai ;pall'tieolare -59 destina,zione del bene ,donato (nella specie : sede di un igruppo riona;le fascista) ; ,:ma, in tal caso la onaáziione vaJida, ed efficace pur se l'onere modaJe ad essa. aiprposto sia divenutoá, in un see-0udo tempo, illllposs1bile. Ancheá sáe taJe modilM fosse rima, sto del tutto inadempiuto per fˆtto¥ o col[Hl1. del donatario, la ,donazion.e dovrebbesi rite.ner valida ed efiicace, sa.Lva. esiprns1sa. pattuizione contra.ria. La sien,ten;;a aella Go1~táe di Bologna) di cui si 80'i'b riferite le masásirne) riveste u.na iÈnportamza ohe trasoenae di gr(Jffl,, '/Jun.ga il oaso di speoie) quwndo si oolfbsitJ,eri ohe esása risofoe) in marniera ohe smnbra ineooepibUe) f.a:fmne qitestio>ni c::Jie hanrn,o formatto) e tuttora form(Jjf/;O) og'getto di oontrovers'ic iln V'ia amim/í!n,ri;strotivu o giun un. sem.plioe r'iohiamo al partrioolaáre ol'rna inst.aurato d(J)l fasci~ rmo) ohe essa oio d,ebba essersi e8trins.e¥oo,ta áin una serie di 'swna prova hanrno offerto le. Ç Reggiane È degli estremi della vis compulJsiva¥, essá(m,. d:osi limitate (})(], assáfwi1re ohe U Zoro cons¥einso al1a liberalitˆ salf'ebbe statb ooartato e la oo(l;rta,z1ione non avrebbe bisogno di essere dirnostrata per la oorm,urne s&ioooa¥ aei sis't(Ji'/ni v dei m6toˆi pe'i"'8.U:a8ivi e ineávasivi) con cwi i gerrarcihi M¥l s:oppre,sso regime promvrava;no De sápontM/,e'fJ elargWiolfl;i) n sMobbe nepprure oo,nc>epriAbilo ohe u,na massa. di azion. isti o chi per oFrsi aliirnern.ta8se il generoáso prop'iO~ s>ito di far gettU:io di wno stO¥lenza deve' essere di t8porre s e i suo1i bÇNbi a urn male inyiJu, sto1 eá note.voále. Si; ha rigua'l'do¥, irn. questa mat'eria) all'etˆ) al se¥sso e wVla oornd:izione ae.zze persone. Ç I nfatte le Ç Reggiane È si so.no limitate a fwe dello a1>'s,erzioni generiahe e mrament'e gratiMô) le qu,1J,li, norn offrono mv,ero WL&un. ele1mento (l;tt'O) nonch a ditrnoNtrarne) nopp e not1evofo) in caso <.ti, rifi!U.to1 alla libemZiM ricihieisáta È. Negli sátessi sevnsi< si veda O'f"a Trib. Mleissina 15 diciembre 1948, Saja. eion.tro Go1mrn. áGioventi“ Italiana, inedit1a.. Es:at.ta appare la seoonda m1(J)ssima. Appare veraxm,ente str(Jjf/;o ohe si po1ss1a &ostmicre e>&sere iUeoito (oio oointrario¥ aUa. l.egg:e o al buon oosátu,rne) wn oont'r:atto stiperso l8 rinate or{f'(Jffl,izza~ái.oni demo¥ora.UdJw. Swperftuo ri.ohimrnaire l'attern;;iolfl;e 8Ulla terza rnassf!m,ia: l8 oolfbtrov'f:trsie) oui si aooenna.va, sopll'a) hwnlfbo per lo pV 'f).a i.oro ba,se in pa.ttriiizion.i del genere di que'Lla su,. cwi ha porrtuto il suo eswme ta Corte di Bol9gna; la quale wu qu,e,s.to 'J)'Wl'bto ha co:s“ motiroo,to: Ç E g1uaLrr1;ente da CjS.olrudere ohe la dositilfbazrione data e vozu,t.aá per l'inw.nobi,le pos'i::!a) oorm,unqáue) oonS>Vˆerarsi qáua.Ze el8men.t.o C'ausale d;ella dona,. z¥ione) giaooh t.Wlle destinazáiO'i'lh costitu“ irvveoe il rri,otivo oli,e_ indusse lo Ç Reggiane >> alba donazion.e) mentre ca.usa do>113ID>ili fu ta volont,ˆ di d,oinaff'e) Ola di cui al n,. 2 d.ei rogitoá Ab,ba-tŽ fo/f"m!Ulata1 ái;n terá mini dol t,u,tto itru;qu.imocia,,biU. e) oomulfl;que) tali da non oonsentire (J;SSñlÈ e in seiguii,t:o ut;ilizoo.1to1 ai soU fini > ohe non ha owto oostitwito il solo eid unioo motivo, psioologioo, ohe1 abbiaá d.eter:minato la dona.ziorrte, s1Vato¥ daUa d;o'l'IA(J;ta;ri;.q; pun.turol.mente attuato, t0;nto vero ohe nulla hanno potuto eooepire le Ç Reggiane>> circa l'adermip!f,rm,ento deál modus, e, se o'f'a per effetto della sovpprreásásiorrw deil partitofa¥scefista noná p1t pos13ibi!~e manterrwrre la destinazionie' de~~'itmmabile a sede wel gruppoá rional> di prre1tendere la risortru.zione della donazione >>. (Omisásis). Ç Deve pertanto e:solitáder.si SfNL-2(}J (J)ltroá c~ie ~a distraziorrw dell'irmmobile don.ato possa in alown mod.o oonsiderMsi oome evento risoluUvo della d!Qnazione, ôI! quale norr1; po¥trebbe es¥sere risolta neppu'l'e nella ipotesi, in cruri. vn modus fOS'Se rimasto del tuitto' inadem1pri,iu,t10 per fatto ei oolpa de1U(J) a.onatariaá, in ,quanto ne2l oorr1;tf1''0;tto non fu esprre1ss0;, mente previsát,a la risoluzione de¥l merdesinno P'e'f' inadempimento dell'onere imposto az donatario (art, 79~., oomrrna 4¡, Codioe airvile1 >>. Su.Ua questwne relativa aVD'onere mod(J)le apposto ad Ull'lta itoncwi,one, i'adermpivmernto d.el quale sia divenurtlo S'ttociessivarnente vnupossibile si veda. in senso conforme' in owuse del tutto 0;na,loghe (a p'er ia oosfruzione deU¡' oasa lit.toria) Trib. Firenze, 31 luglio 1947 e 6 1'/JttgUo 19"48, “n Ç Jfon. 11rib. ll, 1948, rispettivam.ente 40, n. 81 e 300, n.. 771; e in dottrina iMARor, in iD'AMELIO: Oomm. al Ooidioe civile, ÇLibro delle Swooeission'i e a.onazionriJ ll, pagg. 772, 778. (N. G.). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITË-Determinazione dell'indennitˆ di espropriazione -Svalutazione monetaria. (Trib. d iGenova, Sent. 26 marzo 1948 -Ministero dei Lavori Pubblici contro Cozzani in ÇForo PadanoÈ, 1949, 129). Nella determinazione dell'indennitˆ di espropriazfone per pubblica utilitˆ va tenuto conto della svalutazioll'e monetaria intervenuta tra la data del decreto di espropriazione !'l quella della liquidazione dell'indennitˆ stessa. Si esc~ude in questa sentenza l'applicabili,tˆ del principio nominalistiao della moneta pel debito di indennitˆ dli espropriazione, il cUi importo sia stato definitwamente liquidato dopo la svalut1azione W.ella lira. Il Tribunale ha, ritenuto ohe l'art. 1277 Oodlice civile non possa essere iwvooato dall' espropri0;nte, qttando il procedrimento di liquidazione dell' indtennitˆ ancora in corso, i.n qu.anto Ç ~ale disposto pre&uppone un debito giˆ de.terminato nel suo ammontare>>. Questa sente-nza z:a prima decisionáe che ci sia acoaduto di iegger:e su di un tema ohe da prevedere formerw oggetto dli vivi dibattit'i,. nei confronti sovpratitu.ttoi dell' A.rrunvinistrn¥zione dello Stato, la quaie la Ç masásiirna >> espop1riatrioe. Norri possiamo fare a meno di manife8tare il nostro dissenso dalla soluzione adottiata dal Tribunale di e.enova, ohe sarebbe sorretta da un argomen.to, prima facie ineccepibile, mentr esso ci appare qu,anto mai speciosáo ed irrilevante. Un debito peauniario non pu˜ non essere determinato nel &uo iJmporto, se si ha rigiiardo al momento deil'adempimento. E' a questo momento ohe si riferisce infatti la norma dell'art. 1277 oonsacrante i~ principio del nominalismo della moneta., ohe un portato del oorso forzoso della mo' fbeta di Stato : Ç I debiti pecuniari - de~ito nel su citato drtsposto -si 68tinguono con moneta avente oorso legale nello S'bato al tempo del paga, mento, per il¥ 8U01 valO'f'6 novrn,rinale >>. Gi˜ ohe dare:bbe ragione del oono'etto del denaro e.sposto darl!i'Ha1r'11llann.-.Ueber den rechtlichen Begriff des Ge:ldes (vedi la, oita~one nel Dernburg á Dir. delle obblig¥az., paragr. 26, n. 3), nel senso ohe esso siia oostitwito da cose fungibili che sono giuridicamente riconosciutie' com l'ultimo eventuaie mezzo d“ pagamento forza.to i, rispetti dtelle obbligazioni di c:aratter~ pecuniario pel fatto che l'estensione dell'obbligazione non er1a al momento in c.ui sorta de~erminata, ma, erai bens“ determinabile ; e come si pOl'JSa quindi accogliere la distinzione fra debito liquido e debito non ancora liquido, dist~nzione di oui si a1J1Jalso il Trib'll!nale di Genova per ripudiare i.~ principio nominalistico della moneta per l'indtennitˆ di espropriazione. La quale una prestazione fi.picamente pecuniaria, áper la cui determinazione la lene stabilisoeácriteri inderogabíli nel catSo in cui nessun accordo sia stiato raggiunto dalle parti; non ai˜ che comunerrvente vien denominato -in contrapposto alle obbl'igazioni > se non nel senso in cui,á tale espressione si adopererebbe anohe per il prezzo pattuito in una qualsiasi libera compravendita per designare il cont.enuto economico dell:a prestazione del compratore; prezz10 la oui d.eterminazáione pu,˜ e88ere anche affiilata ad un terzo (a. 1473 Codice civile), ed essere compiut1J, quindi in efJoca 8Ucces8iva al perfeiitionamentlo del oontratto. Ohi si sentir-ebbe ˆi sostenere in qáuest'ultima ipotesi che la stima non debba riportar8i áa~i'epooa in owi avvewne il tra8ferimento del d'iritto di [Yt'oprietˆ, e iihe se n6l fraittempo si sia verifioato un mutamento nel valore di acquisto deVla moneta, se ne debba fJener conto? S,i metta ora, in caso ili oppos~zione alla stima egeguita per l'indennitˆ preventiva di espropriazione -opposizione ohe pu˜ áessere prodoitta anche dall'esproprian1:e -al posto del terzo il cons14lente tecnico, e si dica se la cosd 'oambia a.spetto, e se sáia pertanto lecito d4scorrere qui di Ç debito di valore È, nel senso in cui tale eBp1"essione statia intesa finora dalla giurisprudema per le obbligazioni non aventi per oggetto una 8or111rna ˆi ˆanaro. Mentre la Sáuprema Corte di Cassazione non ha fino a.d oggi vulnerato il principio ˆel nominalismo della moneta per le obbligazioni originariamentie peouni,arie, il Tribunale di Genova si f' spinto invece 1nolto avan.ti. Esso ha creduto di corroborore la sua pronunzia alludendo all'intento del legislatore del 1865 ˆi garantire all'espropriato 14n trattamento non deteriore rispetto a quello .chŽ egli avrebbe conseguito, 01,e l'espropriazione non avesse a.vuto luogo, da un'alienazione dell'immobile, e faoendo inoltre appello al Çdisagio>> in oui viene a tr011arsi l'espropriatio pel fatto che nell'nterivallo di tempo d!eoorso aall'a pronuncia di espropria:zione alla liquiaa.zione dell'indennitˆ aefiJnitiva si verificato, e in misura imponente, il fenomeno della svalut.wzione della moneta. á Il primo rilievo non se non l'evocazione del prineipiO enunciato nell'art. 39 ˆella legge fondarrventale d.al!la legáge per l'espropriazione per p. u.; poich il ˆiribto all'inaennitJ.ˆ sorge nel momento in curi la ptopriet:ˆ; dáell'immobile coattivamente tra,8fer“ta all'e:sprnpriante, gi,'lltsto, e risponde del reÇrto ad ttn'esigenza razionale, che l',entitˆ del sacrificio sopportato da,ll'espropriato sia valutata, al 1nomento in cui es:so si compie. FJ' con tale procedim áerito che viene ad1tnqáne stabilito il rapporto di equivalenza fra ci˜ ohe stato tolto al proprietario C ci˜ oli,e in sostituzione a.ella C08a gl'i viene af!.trih1tito; quegH non a.vrebbc zwtuto infatti ritrarre (1) V. in proposito Vitmábo C in cc Foro It. È, 1949, I, 195. da una libera compravendita se non il valore di scambio (lel bene espropriato, e cio quel prezizo che in base alla legge aella domanda e dell'offerta avrebbe realizzato da 'lltna vendita effettPwata ne~lo stesso giorno in cáui si compi l'espropria~n-e. (fJ} quanao si parla ai prezzo si tratta ai una prestazione di un debito) la oui entitˆ 1economica riituoibvle a oertwza, i~ p'f'irnicriprio del nominaliJsmo estenaendosi a tutte le obbligazioni aventi per oggetto una somma di den{J)ro). Quale impor~a pu˜ avere perci˜ per il nostro orˆinamento gVwridico il fatto ohe it prezzo aell' espropriazione viein con ta.ZŽ criterio accertato~ e non potrebbe avvenire di11ersamen,t:e ~ in caso di opposizione alla stima eseguita prima della pron'lftn&ia di espropriazione) in wn momento ,'?-nccessivo al sorgere itel l' obbligazione aell' espropriante? n tempo dell'adempimento ai tale obbligazione, per laá differenza tra. l'indennitˆ preventivamente stabilita dal perito e quella in effetlti liquidata, il tempo del pagamento ali citi d'iscorre l'art. 1277 Codice civile) precri;samente quelro della liquidazione dell'indennitˆ definitivia, per oui sorgono fotti gli svantaggi inerenti al oorso forzoso della monet'a quale mezzo ˆi pagam.ento, del tutto indipendente dalle osciUazioni ael s1w 'L'alore ˆJi acquisto (valore intrinseco). E) solo un non ben in.teso spirito ˆi equitˆ cihe ha indotto il Tribunale ˆi Genova a meftere nel l'oblio certi fondamentali prinoipi del nostro ordi namento positdvo ea ail aaottare una soluzione ohe, a~teranao a danno ˆi una del~e parti il sistema monetario) tenderebbe aˆ if/;Sorivere gli espropriati per pubblioa utilitˆ in nna categoria priviiegiata ai creaitori: essi sarebbero cos“ affr0;ncati ˆalZe conseguenze aella SV{J)l'lfttazione del!la lira, mentre sinora nessuno si oommosso dello sfJuolo assai numeroso di portatori ˆi titoli di debito pubblioo emessi prvma della guera, n d!ei poveri assiourati 8ulla vita che) dopo aver pagato i premi in buona monet(J) rismiotono l'inrienniM in moneta svaltu ' . ta.ta, n, infine, ˆi tanti altri piccoli risparmiatori colpi.ti dal flagello dell'inflazione. N ci sembra opportuno l'aooenno fatto nella 8entenza agli a14menti d1egli sfJipenai ˆegli impie r1ati p11,bblici e privati; per questi ultimi il pro blema concerne solo l'aaeguamento ˆelDe loro re fJrib1tzioni all'aumentato coisáto ˆella vita e non la rivalutazione di crediti, per la quale occorrierebbe ttn'apposita regge (1). Si deve poi notare ohe la deoisione di cui trat tasi non fa alcuna disti~ione quanto alla. rivaTll1,_ tazione tra l'importo' ˆell'indennitˆ preventiva ae po.T'-endc, áinoltre, perch l'espropriante che ha eseguito il deposito dell'indennitˆ preventJiva e abbia poi funprwgnato covn riJRui"fif;a,to f(J//)orevolei la stima, d.ebbn cgnalmente sottostwre alf;a con8egur' le noo@s¥sitˆ belli.ohe) 6 neoes¥S¥(J;riminano oon rigua.rdo aUo stato di fatto esistentie al momento ˆella proposi!?foone ˆ.ella dom1and.a e non hanno¥ rilevá(J;nza, rispetto ad esse) i suocessivi muátament, i dello sta¥to medesimoÈ. ~;,;,,,,,,,,;,,, ;mmgmmrm,:z.&& Se nelá~a specie si fosse tenitto adeguato conto del práinoipio oonsidera,t:o) rivenutosi la in.cidenw .inwáiale sulla gí!ltrisdidone ddla m.c1;n,cianza del reo'lamo) sare¥b be sta.to giuoooforza ajjermare non giˆ un d1fetto tem..pornneo) ma un d1ifetto as'Boluto e permanente del t1ltto insanabile ádella stessa in OfJ"'Wi!ne alla prete¥sa in quel modo f(J;tta 'Valere, Ta/f/i, consiˆerooioni in realtˆ eooedoino dalFambito risma, noomche 1swrሠmai competente¥; e lo diventerrˆ quando) pavato il tribáttfo) gli 17errˆ Nottoposta fo, li.te dái rim¥burso) ohe 1per'ñ un'altra lite>> (V. Au:.ioRm: Dir, 1proc. trib., '[J'he aWinteressato compete o per evit(J;re la fosione cihe di qitello mA.n.aoof;at1a. Ma appqmto dopo l.(J; pu.bblio~one de1Z 1áuolo l(J; lite ha wn oontenl/ J,to ossenzia¥lrmáentáe diverso) rmtrarnrfosi per effetto del so1lve et árepete in sedáe di ˆorm(J;nda di rimiborso (coudietio in.deihiti); e mentre noto ohe la nurrna ohe (J//'}'/!met:te entro q¥ttesto lifrnvte Za potestˆ giwris¥d4zionalo ((J;rt. 6 legge sul oontenzioso) rappresenta speciai'e attenuaz¥ione del d'ivieto dell'art. 4 della legge med1e¥sima. In realtˆ ¥la sente~ del Tribuna.le¥ di Bre1soia) afferrmando l(J; iánc:Vdenza iniziale sulla giuris¥dizione della manoanza del reclwmo (J;r'lnrmrimstrativo ha diment'ioato ohe) se i. d-ue poteri..ˆ,i azione e¥ di giáiirisd'icio1'be sono intitmwmente connessi la ˆistilfbzione esásenziale ohe tu.ttarvia tra esási áˆooe rioonosoersi) 1wn am;torizza ad; affermcvre ohR' la inesistenz áa delle oondiziioni di attuabilitˆ del po¥tere di acione debba conil/tt.rre a ritenere S~(J; altro la inesistenza> nel tempo delle oond'rizi˜ni di atttua.bilitlˆ dell(J; giwri.~d;izione. Il ˆoifetta. d:i un eriterio valevole per ogni ipotesi f(J; Sáorgere la neoessitˆ di inda.gare) V'Olta a volt(]; in relaziovne alle diverse ooncrete ˆoisposizio'i'l. i no"1'm(J;tiv¥e, qua1Ve sia s-tat'a l)effettiv(J; volovntˆ del legislatJore. Se tale iw.drogine il Tribtlnale ames¥se frotto nella spoc>ie) avrebbe indu1bbiamente rilevato cáhe assurdo parl(J;re di itn 8ia pure temporaneo ádifetto di giitrisd'iziio%e) 8e il recl(J;r'lno a.m,m;inistratii'o nmi 8ia sta.t'o proposto) dal momento che il par. 2 d:el--l'art. 66 del regáio der;retio 215 gennaio 1940, n. 9 (Niw1~e oondizioni e tariffe per il traisporrto delle ooisáe 8u.Ue ferrovie de'~fo Stato) esplf'esásamente statuisioe che il termine di presorizioni di U% a1r1;no) filiillb@ ] & -64 stabilito da,l pwr. 1 dáeUo stesso artioolo, petr le reáeiproooonente, non sarebbe posásibile raooo1gliere azioni deráivanti dal oo/ftltrattio di traspolf'to delle e1d assiowra'1"e i neoessari elementi di prrova a dico1sc e oolle ailtre di1?posizioni oontemplate nello saarico delZe varie responsabvliitˆ, a troppa distesso regio decreto, iniz;ia la sua decoTrenm. ;pri . S:tlanru di te1npo da ogni singolo trasporrto (V. ma della ipresentaz;ione ,Jel r,eclamo, e dal momento AsQUINI: Del coutrnitto di trarS1porto, Ea. 1935, ohe il suooessitvo pwr. 3 dá.el medesim-0 art. 66, n.. 220). stabiU.sae la .semplice soSjpensione del termine di A siffatte esigem.'e il legislatore ha opvportuna prescriz;ione daZ giorno deU:a. plf'esentazione stessa. melfl,te sáoddisfatto, sia con l'abbreviazione dei terN O'/'b ma;n,ifestamente possibile parlare di de-m'lini di pres¥crriwione, per le adoni nasoe'11..ti dal 0orreru<:a dti t!errnËJJU3 di una presO'riziarne, se dal aontratto di trraspolf'to, sia, aon la pi grave sangiorno della de1c,orrenza non esiste il Giudtic'e che zione, a cierte cond“izioni, deUa daoadenza dei dri.abbia giurisdizione in mat~eria. ri.tti oo'litro ii vettorre, quando non siano fatti va1L'ilJ'bil! tJ;stria dei. traispo'f'ti ha sempre dovut.o ehielere all'a.tto della riconsáergna deUe oose traspordere al legislatore S'peoiale fJUte'fJa contro la litita, te (v. art. á65 deicrefJ.o eitato) e sia appunto con g'ios"í!tˆ. l' imporrre l'oriere del relativo reolalmo am1ministra Data' “a rapiditˆ aon oui i tros,porrti si attua;n,o, tivo e un breve termine di deoorrren.-<:a dalla sua la va8tiitlˆ del trafjiao che si svolge sulla rete dái p'1"esentaz.ione, come s,emp'1ici .presup[>osti per lo ogni vettura, la molteplioitˆ ˆ&íJ mpporti ohe es.er.cizio dell'az;ioill:e (v-art. 66 regio deoret.o cit., 8i intreoaiano tra vettiore e p'1t.bblioo e tra vettori e a.rfJ.. 45 legge 7 iiiglio 1907, n. 424). (A. T.) . ¥ j .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA ¥ rlAZZETTA UFFIO.TALE t 1949 1. Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1948, n. 12 (G. U., n. 28 suppl.): Modificazioni ed aggiunte alle condizioni e tariffe per i traspwti delle persone e delle cose sulle Fe1rovie dello Stato. -Provvedimento questo emanato in forza della legge 22 dicembre 1948, n. 1453. (V. in questa Rassegna, 1948, fase. 11-12, pag. 39, X). 2. Decreto ministeriale 7 febbraio 1949 (G. U., n. 35): INorme per la riscossione in abbonamento, per il pe riodo 4 gen,naio 1949-3 gennaio 1950, dell'imposta di fabbricazione sui filati delle va1ie fibre tessili naturali ed artificiali, istituita col decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato col decreto legislativo 20 dicembre 1948, n. 1427. -La potestˆ regolamentare del Ministro per le finanze, in questa materia si fonda sull'a.rt. 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 che espressamente gliela attribuisce, norma sulla quale non sembra che la Costituzione abbia avuta alcuna influenza abrogativa. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1948, n, 1603 (G. U., n. 37): Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e della difesa dell'Opera nazionale per gli inmlidi di guerra. -Provvedimento che stato adottato in base all'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 modificato dall'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889. Nessun dubbio sulla facoltˆ del Presidente della Repubblica di emanare questi provvedimenti, an,che dopo l'entrata in vigore della Costituzione. é appena il caso di ricordare che, anche nella difesa di questi Enti, i quali possono valersi deil'Avvocatura e non debbono, l'Avvocato dello Stato non h,a bi~ogno di alcun mandato n generale n speciale, bastando che consti della sua qualitˆ. 4. Legge 15 febbraio 1949, n. 33 (G. U., n. 48): Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotec&ie. -Sono particolarmente da notarsi l'articolo 7 che costituisce la codificazione di una prassi amministrativa giˆ in atto; l'art. 10 col qu'ale si inteso attenuare l'onere tributario che deriva dalla stretta applicazione della imposta di trasferimento sui conguagli e maggiori assegni in sede di divisione ereditaria, l'art. 13 che prescrive sanzioni per il caso di vendita di immobili sinistrati prima dei lavori di ripristino. (V. Relazione in: Le leggi 1949, pag. 132). INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA. FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE é STATA DATA AIPIPALTO. -I) áse poss.a qualificarsi appalto un contratto con il quale un'im!P:resa si ohblighi con l'Amministrazione .c1ella giustizia a dare lavoro ai detienuti nelie case di. pena (I\. 99). -II) Quali stano i limiti di appchcazioáne dell'art. 1339 Codioo civile in relazione a contratti di ap[palto, o fornitura pubblic'a (n. 100). III) Se la stiratura deUa hi.ancberia da letto .rientri fra le prestazioni .cui .sono tenuti gli .apjpáaltatori. ádel servizio di casermaggio pe:r le .guardie di P. ¥S. (n. 101). CASE EGOtNOMICHE E POPOLAIRI. ~ I) Se il socio di una coop1erativa edilizia sia tenuto al versamento dái una quota a titolo diá contributo str.aordinario !P¥eár spes¥e ádi manuternzione ástabilito dal Consiglio di Amministrazione (n. 12). -Il) Quali siano i presupposti i[ler la imposizione di un tale¥ ácontributo straoil'djánario (n. 12). -III) Se possa fruire del mutuo da parte della Cassa DD. PIP. una Coope:rativa edilizta tra ufficiali ie sottufficiali di P. S. (n. 13). -IV) 1Se possa fruire del suddetto mutuo una cooperativa edilizia della qua1e¥, p¥e-r norma statutaria possano far parte ancbe. j, semplici graduati del coil'po ageániti di ¥custodia (n. 114). CONTABILITA' GENEIB.ALE DELLO STATO. -I) Se un'Amministrazion1e dello $'tato possia cedell'18. gratuitamente mateil'iali. ad .e,ssa .in ¥ca;rico ad altna Amministrazione stataleá (n. 47). -II) Quali siano j limiti di tempo per l'esercizio della facoltˆ 'li 1L;pen-;:i, dalla cauzione prnvista dall'art. 54 diel Regolamento .contabilitˆ generale dello Stato (n. 48). CONTRATTI DI GUERIRA. -I) Se dOP:O la cessazione delle ostilitˆ, ma perdurando lo stato di gu8ll".l'a, possono a1U1cora esser.e stati stipulati contratti :regolabHi dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 674 (n. 5). II) Quale sia il criterio di dis,orimLnaz:Lonie tra le requisiz. ioni iwe1golari e i rprovvedimenti di aut,oritˆ di .cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 (11. 6). DANNI DI GUERIRA. -I) Se. la ;ripanazione dei danni causati eta fatti ibellici .alla rete di di,stribuzione della enel'gia elettrica di proprietˆ delle So'Cietˆ conoes.sionarie, possa eásswe effettuata .direttamente. dallo Stato ai sensi dell'art. 1 deilla legigie 9 luglio 1940, n. 938 (n. 7). -II) Se la perdita di ooni dovuta ad áO'l'dini di distruzioll! e per evitare la cattura nemtoa, ,Sii.a risal'lcibile e in quale 11'.orma (n. 8). -liii) Se possano considerar.si danni di .guerra risarcibUi quelli derivanti da p'rovvedimelllti generali quali il blocco dei mati:.náiali, il divieto di e~portazione, ecc. (n. 8). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se l'Avvocatura dello Stato pos,sa assumere la cl:“fiesa degli Enti Ecclesiasti- ci con ¥cura di amdme (n. 4). -II) Se l'Amini.strazione dello Sta.to IPOSsa .intervenire volontariamente nei giudizi .promossi da detti Enti per ottenere il pagamento .&e.ne decime sacramentali (n. 4). -l!II) ,Se tali Enti ,possano e.sisere ammessi peár detti giudizi al gnatuito patrocLnio (n. 4). ESP:R.OPRIAZlIONE PEH . PUB'BLiICA UTILJTA'. I) Se ásia legittima una áespropriaziorne peT p. u. che ási effettua al1a condizione che j. beni e.sprojp¥ri.ati viengano .ceduti cl:all'esprropriante ad .altro sog1getto (n. 29). ~á II) Se l'Oipem per cui viene disposta la espil'oprlazione possa esser.e eseguita ancheá da sogg.eitto diverso dall'e1spropriante (n. 29). -IIil) Se iP¥ossa essere dispo.sta una espr01priazione per p. u. allo !3copo di eo5truire un cinematofrafo (n. W). -IV) Quali siano i criteri per dete~ minare l'indennitˆ di occUJpazlone. tempo;ranea nel áCas.o di .successiva mancata espropriazione (n. 30). FERROVIE. -I) Quali siano i limiti di diri.tto ádei viaggiatori ádi prendere visione nelle stazwni dei regolamenti feil':roviari (lll1. 67). -II) Quali siano i limiti d-i appUcazione dell'art. 26 cl!el regio decreto 30 .settembre 1920, n. 1338 (n. 68). -III) Quale sia l'interpretazione dell'art. 53 del regolamento del personale delle FF. S.S. in (['elaz.ione all'art. 4 del D.oG.P.S. 12 dicembre 1947, n. 1439 (I\. 69). -IV) Be i ripetuti ritardi nel veirsamellllto di tasse eil'ari:ali sui btglie.tti di trasporto da parte delle 1Societˆ .concessionari.e di ferrovie importino la decadenza di, diritto dalla áwnce.ssi1one (n. 70). LMPIIEGO PUBBLICO. -IJ .Se l'impiegat.o ácomunale cbe abibia svolta attivitˆ a ¥carattJe.re impie~atiz.io professionale ¥al di fuori dell'Uf¥ficio, possa conseguirne. la retribuzione dal datore di lavo:ro ;pil'ivato (n. 155). II) Se il 1pe:rsonale non di ruolo dello Stato, possa contrarre pil'estitL com .cessione1 di stipáendio (n. 156). III) Quali 1siano i limiti di applicazione ádiel decreto. 1e~ g~slativo 7 febhr:aio 1948, n. 48 (n. 157). IMPOSTE E TASSE. -I) Se i pmdotti di amianto sLano assogge¥ttabili all'addiz.i,onale sull''imposta di f.ab ábricazione dei tessili (n. 90). -H) Se .possa appl:Lca.rsi il decreto le1gislativo 26 feibibiraio 1948, n. 107-neLica.so che st sia ,convenuto il ;p,agamento .ratizzato della imposta sugli zuoclle1r.i ie, tutte le rate non Sii.ano .anicora state ;poag:ate1 (n. 91). -fili) Se, ai fini dell'a!PáPlicazione dell'imposta di consum.o sui generi estra tariffa, ai -67 sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 1177, sia sufficiente una sola deliberazione comunale, p,reventivamente autorizzata con decreto initerministeriale (n. 92J. -IV) tSe possa disporsi, con provváedimento amministrativo, il condon.o della penale S;tabilita dal dec1'Ûto-leg.ge 12 novembre 1936, n. 2142, a carico ádelle Societˆ áconcessionarie di traspoárti che ritar.dino .il versamento dielle tasse erariali 1S,Ui biglietti (n. 93). IMPOSTA S.ULL'ENTIRATA. ,__ Quali siano i limiti di appUcazione deH'I.G.iE. 1iin relazione agli acquisti di cal'lbon ;fossile estero effettuati dall'Ente Apvrovvig11namento Carboni (n. 10). IMPOSTA DI RBGISTIRO. -Quale sia la natura giuridica del .contratto con il quale le imprese si obbUgano con l'Amministrazione .c:Lella giustizia a dare lavoro ai detenuti 1rnelle case di pen.a (n. 53). LOCAZIONII DI GOSE. -A chi d>ebhano f¥ar caricáo lequisita .in proprietˆ quando si oontroverta della 1ptro;p!rletˆ medesima (n. 65). HESPONSABILITA' 1CIV.U.IE. -I) Quali siano i limiti della responsáabilitˆ dello Stato italiano iPer danni .cagionati dalla .circoláazione di automezzi in ádotazione ai grUJppi di combattimento operanti alle dipendenze degli Ane.ati (n. 86). -II) Se debba considerarsi danno derivante dalla ctrcolazione quello provocato da .::;pruz z.o di benzirua al momento d1e1Ua messa in moto del veicolo (n. 87). 1SEQUESTiRO. -Se possa disporsái il sequestro giudiziario di una .cosa requisita in ;ptráoprietˆ quando si controverta della propri.etˆ medesima (n. 6). ,., ,..,.,,,,, -:; SINDACATI. -Quale 1sta la sorte dei beni giˆ app~~~ ¥¥ i I.i'. e tenenti alle or.ganizz¥azioni si11d8JC.ali fasciste' (n. 5:~¥.~,. SPESE .GIUDIZIALI. -A 1chi debbano :far ácarico le'"' á áspese giudiziali relative alle cause ách>e1 vertono fra le Amministrazi,oni 11náovinc1ali e i locato.ri di immobili adibiti pe,r accasermamento dei COJ'IP<í di polizia (-n. 4). SUCCESSIONI. -Quali stano i poteri dell'esecutore te.stamentario nel áCaso di testamento conte.nente lascito generico a favore della pubblica beneficienza (n. ~6l. TELEFONO. -Se il rad.do;pápio del ácianone annuo di ¥cui all'art. 208 del Codic1e postaJe debba esseár>e c.orrisposto in ogni C8JSO quando le linee teleifoniche siano a sussi:dio di linee áelettriche e tei.eferLche1 a.nche se queste non siano utilizzate a scopo di lucro (:ni. 7). (6105768) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato ¥ G. O.