ANNO III -N. 2 FEBBRAIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO LA ILLEGITTlMITË COSTITUZIONALE SOMMARIO. -1. Riassunto del libro¥ del Calamandr1ei. -2. Inammissibilitˆ di un sindacato della legg.e per ec1cesso di potere legiáslativo. -3. Natura giurisdizionaLe della Corte Costituzionaie. -4. Il sindacato di coástituziáonalitˆ s.ui vizii formal-i deUe. leggi. -5. Effetto del1la ¥diJcJ:li&l'az~onie d"iirmostituzJonalUˆ su[ giudizii in corso. 1. Il recente saiggio del Oalamandrei sull'a,rgomento 1:ed. Oedam 1950) non potrˆ non richiamare l'attenzione. di tutti gli studiosi sugl'importanti e delicati pfoblemi messi a fuoco in uno scritto-, nel qua.le la eleg&nza e la vivacitˆ stilistica delPes'Posizione va congiuinta alla profonditˆ della 'trattazione giuridica. Riteniamo utile presentare ai nostri lettori una esposizione succinta dell'opera, nella quale abbia1mo cercato di essere, per quant' possibile, fedeli espositori del pensier(J. dell' A., per fare seguire poi alcune nostre osservazioni. I problemi trattati sono a mezzo tra fius cond'itum e l'ius c.ondendum, dato che non ancora stato discusso dalla Oamera il disegno di legge, giˆ app1~ova.to dal ~enafo, sulla costituzione e funzionamento della Corte costituiionale, che deve integrare la. Legge costituziona.le n. 1, la .quale detta no'l.'me sui giudizi di legittimitˆ costituzionale. L'A., pertanto, pone in evidenza, come nel caso in esame la stessa posizione dei pr-Oiblemi ha maggiore importanza delle soluzioni, che di necessitˆ hanno valore opinabile e meramente provvisorio. Trattasi di materia necessariamente fluida, daito che non soJtanto l'ordinamento legislativo della Corte costituzionale attende di essere completato dalla legge ordinaria, ma di necessitˆ difettai la elaborazione giurisdizionale e dottrinaria su un istituto assolutamente nuováo per l'ordinamento giuridico italiano, che ha cara.tteristiche proprie in relazione ad istituti giuridici analoghi previsti da altre eostitu1zioni. Ci˜ accresce il pregio del suggestivo scritto del Calamandrei. Nella lettera dedicatoria. al Redenti lo stesso Autore ha. sintetizzato in sei punti áquelle che gli son9 sembrate le questioni pi opinabili, richiamando su di esse l'attenz.ione del Redenti: l'invito DELLE LEGGI NEL PROCESSO ClVILE per˜ implicitamente rivolto a tutti gli studiosi (1). Dopo un rapido profilo del sindacato di costituzionalitˆ delle leggi nell'ordinamento giuridico cessato -anche in esso, infatti, esisteva un sindacato di costituzionalitˆ della legge, ma aveva carattere formale, giudizia.rio, diffuso (cio esercitabile da tutti gli org~ni giudiziarii), incidentale, speciale, dichiail'ativo -ed un accenno al sindacato di legittimitˆ su altre norme giuridiche -regolamenti~ l'autore entra, nel vivo dell'argomento, dando il concetto di illegittimitˆ costituzionale. 11 meccanismo del sindacato materiale di legittimitˆ, che si potrebbe anche chiama.re sindacato di conformitˆ, identico a quello che normalmente ~i svolge sulle norme regolamerutari: ammesso un diverso grao di resistenza delle diverse norme giuridiche e riconosciuto alle norme costituzionali una superlegalitˆ, per cui le leggi ordinarie non possono avere un contenuto difforme alle norme costituzionaU, il sindaca.to di costituzionalitˆ (1) Per la migliore intelligenza dei lettori trascriviamo integralmente queste parte della prefazione. ¥ I. Di tutti i táemibiU abusi viene in mente ;per primo, come il pi sempHce .e il pi naturale., quello della facilitˆ con 'cui i litiganti si seTViranno della pregiu. diziale di megittimitˆ costituziornale come espáediente al o&olo s¥copo di rita.I"'dam n ¥coriso deJ1a giilJJ&tiz-ia: se bi1l48terˆ ;sollevar questa questione perch il Giudice debba senz'altro. sospenderáe il prncesso in attesa che si pronunci a Corte, non vi saTˆ giudiziáO in cuJ. una delle parti non si senta tenitata .a ricorrere ¥a questo sicuro ritrovato per guadagnar tempo, e. la Corte co ¥s:tituzrnnal!e ¥Si s¥eilltirˆ '.in ibreivei talmente ~chdiwcLata dall'afflusso di questi reclami proposti a scopo meramente dHatoário, che il ritmo del suo 1avoro .progressivamente dovrˆ diventare di anno in1 anno .sempre pi lento ed asmatico. Cos“ i causidici con una ec¥cezione di illegittimitˆ costituzionale gettata l“ a casaccio, avranno (e non ce n'e.ra bisogno) lo specifico infallibile per rimandar la de.cisione della causa di quaLche anno. Ç II. Per rimediare a questo inconveniente, stato ástabilito¥ che il Giudice, di fronte alla pregiudiziale. di illegittimttˆ costituzionale sollevata da una delle parti, possa rifiutarsi di prenderla in considerazione, qualora gli s¥err.Jbri,. ictu .oculi, (manJd'.estame111te) infondata. Si 2 consiste aippunfo nell'aecertamento dell'essere o meno la norma ordina,ria conforme aHa norma costitn,zionale. Esso applicrubile a tutte le leggi in senso formale, cio a tutti gli atti emanati dagli orgarni del potere legislativo in forma di legge ed anche ai decreti legislativi e a.i decreti legge: oltre poi che agli atti normativi degli organi legi slativi centrali, a quelli dellra, R,egione, con esclu sione delle norme regolamentari, per le quali rimasto il sindacato di legalitˆ. S'econdo l'A. la illegittimitˆ costituzionale pu˜ 1áavvisarsi in tre casi: Ç nello sconfinamento dáel le.gislatoáre 01re il v.a-1100 verso la Corte, secondo .1e !Previsiond. che egli farˆ sugU umori politici prevalenti in quel momento alla Corte stessa. " V. Qrrne1sto ;pericolo di illlf!Jtrazioni rpolitiiche neU.a giustizia ásarˆ tanto pi grave in quanto avverrˆ certa-á mente che contro certe leggi di pi larga risona'n,za poHtLc:a {come potrebbre-ro e1ss.ere le 1e.ggi limitatriici de~ dLritto di sciopero) le correnti áili opposizione solleve ranno fin dal giorno della loro pubblicazione l'accusa .generica di ineoistituzionalitˆ: e allora, Tuon esseill.dO previsto alcun mezzo per investir ilirettamentie .della queiStione l.a Co,rte costituzionale, aocadrˆ che, a ini ziativa di qualche part:Lto, si creeranno le circostanze coil!crete per rar áso-rgáe!re aippositamenrteá un processo in cui i.a questione possa .essere soUevata, áe di l“ tra.smessa al1a Gorte costitruzione', Si avranno dunque processi fittizi, cl'eati rcome áeisrp,ediente obbligato per apll'ir l'iaidito a un dibattito politico dinanzi alla Co-rte: e il Giudice che si accáorgerˆ .di ci˜, potrˆ anche rifiutami a questo giuoc.o, e non si potrˆ impedLre áche, nel determinare il -suo attieg.gi.amento ;in simili contingenze, .abbiano qual che peso le sue simpatie politiche. c.p.c. J'imarrˆ sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale sulla. questione di legittimitˆ. Dapo aver rilevato gl'inconvenienti del sistema, augurandosi cl.J.e la legge ordinaria in discussione al Parlamento, vialga 31ô' ,attenmwH,, l'A, passa, poi, ad esaminare ~e caratteristiche di tale p.regiudia,iale. Qiu.i egli osserva che, mentre tra la causa principáale e la causaá pregiudiziale vi ~ normalmente omogeneitˆ di natura giuridica, nella cosidetta pregiudiziale di cos:tirtuzionalitˆ la Oorte costituzionale decide non su un'altra causa, ma su una 1questione pi vasta e generale, cio, sull'efficacia della legge da applicare. La. causa pendente dinanzi al -Giudice viene a sospendersi in attesa non di un atto giurisdizionale, ma di un atto iJ.egislativo. 1Se la Corte ricoinoserˆ laá fondatezza, dell'eccezione gli effetti della pronunzlia saranno 1quelli dell'abrogazione della le,gge per l'avvenire. G'i˜ fa dubitaa.¥e all'A. che le parti possano avere interesse alla decisione della pregiudiziale, dato che l'esito' della. causa in corso non :Potrebbe esserne modificato, poich l'abrogazione ba effetto ex nunc. L'A. si pone, poi, il quesito se la Corte costituzionale sia un vero e proprio organo giurisdizionale : egli ;:irl riguardo adotta la teorica del Kelsen per il sistema di sindacato costituzionale adottato in Austria. per la costituzione del 1920, secondo la quale la Corte sarebbe un organo paralegislativo o superlegislativo, che Ç attra.verso il sindacato ádi legittimitˆ pu˜ esercitare sulle leggi " VI. Ma i dubbi non ,si arrestano pu“; il pi .grave l'ho lasciato. per ultimo. Questa specie di iServizio¥ d.i anticamera che il processo dovrebbe e:sercitare di fronte alla Corte costituzioTuale, tutto fondato sul presupposto ohe nel prooess.01 vi sia una parte che .abbia interesSÛ .a sollevare la pI'egiudiziale, di :illegittimitˆ wstituzionale, in quanto 1sappia .che la il'isoluzione di essa avrˆ rilevanza crnrucreta sulla decisione della sua 1causa. Ma questo presupposto mi par che debba venir meno nella II18.8sima parte dei casi, in1 1forza di quei1a dispos;izione della Costituzione, art. 136, secondo la quale le deácisioni deUa Corte 1costituzionale non hanno effetto dichiarativo ex tunc, ma effetto costitutd.vo1 ex nunc; la norma dichiarata ille.gittima dalla ,corte cessa di 1av1er e.fficacia dal giorno suocessivo alla pubblicazion.e della dedsione. Questo vuol dire dunque .ch'e quamdo ;il processo rimasto .s.01speso ripi!'ende il suo corso, il Giudice, anche se la Corte h.a dichiarato illegittima la legge, dovrˆ tuttavia WPP'liicarla come SÛ fosse. l'egittima al concreto rapporto controverso, poich questo nato1 quando 1es1s1a (:solo ogigi annui.~ata ex nwn.c) 1e~a 1amie.ora in vigore. Ma se. questo esa.t.to', .ci si accorgerˆ che la 1quesUone di iU.egittJim:itˆ 1costituzionale1 di runa lreg;ge non avrˆ mai rilevanza pregiudiziale 1I1ella ácau:Sa in cui .questa legge debba essere ap-plicata; perch, aTuche se si riusciirˆ a ottenere che la corte icostituzion.ai.e láa annulli, tale annullamento varrˆ per tutti i caisiááfuturi, ma non per quello in cui la questione stata sollevata per La prima volta. E alloil'a l'interesse 1a sollevare la qu-eistione non ci ásairˆ mai: e cois:l., se non m'áing.an.no, verrˆ meno quella cihe dovrebbe essere la molla ádi tutto questo meccanismo .... È. rm ,,~..mmng SG&k;;;dWWWb ;;;;;;;;d@ll ;&.;;;;;;; GGbf:i&&Uk ikii&& E E]m@\;;;; &:& rr m ili & 5 rmr? 5========R mzw= ˆiNBill film EJ -4 ordina,rie, sia pure colla garanzia, del pubblico dibattimento e della motivazione, una specie di diritto di veto, o meglio un potere legisla,tivo soltanto negativo, cio un potere legislativo soltanto abrogante È. Hileva, per˜, l'A. che tale potere la Corte non esercita, come il Parlamento, per ragioni di opportunitˆ politica, ma in iapplicazione di una legge preesistenite e superiore (legge costituziona. le) áche deve prevalere sulle leggi ad essa contrastanti. Secondo l'A., per istituire una parvenza di contrH,dditto1¥io, sarebbe necessariaá la istituzione presso la Corte costituzionale di un organo, che adempisse alle funzioni di defensor costitu.tionis. Si domanda, l'A. se il sindacato di legittimitˆ costituzionale ahbfa ca,rattere dichiarativo, o costitutivo, domanda che potrebbe anche formularsi sul se le leggi vizia,te da illegittimitˆ costituzionali siano nulle od annulla;bili. E.gli ritiene, che in base alla disiposizione dell'art. 136 della Oostituzione, tutte le leggi, viziate da illegittimitˆ formale o sostanziale, cessano di avere effetto dal giorno successivo alla pronunzia della, Corte costituzionale, dal che deduce il carattere costitutivo della pronunzia. L'A. richiama l'attenzione sul problema, se i difetti di carattere formale, che rper il passato davano luogo ad inesistenza o nullitˆ assoluta della legge, essendo 01ra soggetti al sindacato della Corte costituzionale che sindacato di annullabilitˆ, possono farsi valere soltanto come motivi di annullamento em nunc" Al riguardo l'altra soluzione possiJbile che il sindacato della Corte si estenda soltanto alle vio lazioni sostanziali; ma la, detta interpretaJZione sembra in contrasto con il testo della Oostiituzione. Accennando poi al conflitto fra leggi costitu zionali e legági ordinarie, l'A. ritiene che il con tra.sto non funzioni come incompatibilitˆ ogágettiva di norma,, dato che la legge costituzionale, anche se ha contenuto sostanziale, non si dirigerebbe mai ai cittadini, ma, agli organi legislativi. Il contra sto dovrebbe 1quindi essere concepito come contra sto soggettivo di poteri e di organi, che non vizii direttamente l'atto legisla,tivo. Oi˜ chiarirebbe raziona.Imente il perch della concezione dell'inef ficacia della leggáe em nwric per effetto della deci sione della Corte costituzionale e postulerebbe una revisione della dottrina, che ritiene che esistano nella \Oo.stituzfone norme direttamente applica bili, con diretta ed immediata ef1ficacia abrogativa. Circa gli effetti del giudi,zio di legittimitˆ costi tuzionale nel giudizio ordina;rio, l'A. ritiene che anche per i vizii formali della legge, per i quali era riconosciuta la possibilitˆ, del sindacato dal precedente sistema, non possa esservi concorrenza tm la Corte e il Giudice. Un argomento testua.le per tale tesi, l'A:. lo trae dalla disposizione transitoria VII della Costi tuzione, che stabilisce che fino a ,quando non en trerˆ in vigore la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti. La rimessione della pregfodiziale costituzionale del Giudice alla Corte costituzionale avvicinata al Ç refer È legislativo che fu in vigore alcun tempo in Francia, 'quando venne istituito il Ç Triunel de cassation >J. Concludendo l'A. ritorna ad esaminare per il processo civile un dubbio giˆ accennato in precedenza: dato che la invalidazione della legge viziata da incostituzionalitˆ ha effetto dal giorno successivo dalla pronunzia., ci˜ porterebbe alla conseguenza che di tale invaliditˆ il Giudice non dovrebbe tenere conto, alla ripresa del processo sospeso, se non nel limite, nel 1quale l'ius supervenens pu˜ spiegare effetto nei processi civili in corso : dovendo normalmente la domanda. essere esaminata in base al diritto vigente al momento in cui venne proposta, la dichiarazione d'incostituzionalitˆ non spiegherebbe alcun áeffetto nel processo ,sospeso, avendo essa valore em nun10. 2. La, necessariamente schematica esposizione della trama del suggestivo scritto del Calamandrei non pu˜ 1p)'H're in evidenza l'impo1tanza degli argomenti trattati, la vastitˆ dei problemi posti a fuoco e l'interesse sostanziale di essi per l'avvenire del diritto pubblico e del diritto processuale non soltanto dal punto di vista della dogmatica del diritto, ma per la vita. pratica di esso. Ci sarˆ consentito di enuncia,re il nostro dis:.; enso su alcune delle tesi esposte dal Calamandrei : con ci˜ riteniamo di contribuire alla chiarifica,zione dei concetti e a quell'operaá di coopemzione, che consiste nel reciprocáamente cercare di persuadersi con la ragione, come efficassa averne conoscenza per l'esercizio del sindacato di costituzion'aiitˆ. In tali ipotesi il sindacato giurisdizionale sulle foggi regionali eminentemente di carettere 8ostan~,iiale ed ha, di necessitˆ, tutti gáli attributi del sindacato ádi legittimitˆ. nella triplice categoria di: violazione di l¥egge, incompet(}nza, eccesso ˆi páotere. 8e, pertanto, nell'emanare una 1-egge reg:ionáa,le ex art. 17 e 36 dello Statuto ¥siciliano non sono indicate le particolari circostanze che giu.stifidhino, secondo laá Regione, l'emanazione diella leg.ge stessa per soddisfare esigenze regionali il provvedimento legiásl.ativo viziáato da illegittimitˆ costituzionale per violazione di legge. ,m:::t&%Llittfu:WWW irnW;;;;;;;ilii#illi;;;;;;;;;;;;;& LDL&L& -6 Se invece il legislatore regionale avesse indicato una causale della legge ma quella risultaisse evidentemente in aássoluto contr3Jsto con le finalitˆ JJer cui ammesso l'esercizio della potestˆ legisl'a. tiva complementare (ilil ¥quanto che apparirsse ioto ociili che lo scopo della le.gige non certamente quello di soddisfare pa.rticolari esigenze regionali perch, ad e¥s., nella speciale materia disciplinata dal provvedimento legislativo essáe non :sussistono) ci átroveremmo di fronte ad una cawsalf3 non idoinreai della legge Regionale e questa. dovrebbe essáere dichiarata istitumionalmente illegittima per e:coesso di potere legislativo) eccesso di potere che, come noto, , tipicamente, un vizio iner¥ente alla causa. 3. La questione sul limite del sindacato di costituzionalitˆ, sindacato giuridico e non politico, ha imporfanza anche per staJl:>ilire la natura della Corte costituzionale; pure riconoscendosi al giudizio, che si svolge davanti ad essa carattere del tutto peculiare, non pu˜ nega.rsi alla Corte la natura di organo giurisdizionale, avente lo scopo nei giudizi di legittimitˆ costituzionale di assicu-. rnre la legalitˆ costituzionale delle leggi dello Stato e delle regioni: non un superparlamento, o secondo la concezione del Kelsen per la Oorte costituzionale austriaca un organo perlegislativo o superlegislativo, ma organo di giurisdizione di diritto obiettivo. Riconosciamo che la forma del giudiz.io, la mortivacz. ione delle decisioni non sarebbero da considera ársi criterii decisivi per .sostenere la natura giurisdizionale dell'organo, ma, a nostro avviso, essa deriva, proprfo dall'essenza della fun.zione, che il decidere un nuovo tipo di lite, áquella sulla costituzionalitˆ delle leggi, che una conseguenza, del sistema costituzionale a tipo rigido introdotto dalla vigente costituzione. L'Azzariti (Considerazioni sulla nuova disoiplina del sindacato di costituzionalitˆ delle leggi in <>, riconoscendo 1quindi la na,tura giurisdiziona.le di essa.. Oirca poi ilcriterio adottato dal disegno di legge di attribuire al Presidente del Consiglio la qualitˆ di parte nel giudizio di legittimitˆ costituzionale, con la assistenza dell'Avvocatura dello Staito, ci sembra che esso sia. aderente al nostro sistema costituzionaJe. Escluso, infatti, che la qualitˆ di parte potesse riconoscersi a.I Parlamento, l'organo qualificato a stare in giudio:~o non “JOtP' a ei;;sere che il Presidente del Comdg-Uo, quale ca~.o del Governo che una, emanazfone del Parlamento, ádi cui deve avere la fiducia (art. 94 della Costituzione). 4. Condividiamo invece l'assunto iclie cion il funzionamento della áCorte costituzionale anche il giudizio sulla. regolairitˆ formale delle leggi e degli atti aventi valore di legge, per il ¥quale attualmente e,ompetente il giudice ordinario con efficacia della pronulllzia limitata aJla specie decisa, sia di esclusiva competenza della Corte. (In tal 1senso anche il !Balladore Pallieri Ç Diritto 1 costituz. >>, p. 236). L'argomento merita, peraltro, di essere a.pprofondito. Il Giudice ordinario deve, per appUcMe una legge, sempre accertarne la esistenza, ma, come giˆ rilevammo in questa Rassegna, (anno II col. 246) l'atto di promulgazione, che a.ttribuisce alla legge la sua. esistenza giuridica. La, ¥questione sulla, illegittimitˆ dell'atto di promulgazione, per la mancata corrispondenza del testo della legge a quello approvato dal Parlamento o per violazione delle norme cir'ca i'approvazione delle leggi, 1 questione di legittimitˆ costituzio: nale di esclusiva, competenza tlelfa. Oorte. Il sindacato del Giudice ordinario, limitato all'accertamento della avvenuta promulgazione della legge. Ogni altra áquestione , nel sistema vigente, di esclusiva, competenza della. Oorte costituzionale. 5. Circa gli effetti della dichiarazione di illegittimitˆ costituzionale nel giudizio civile ol'dinario non ci sembrano fondati il dubbio e la perplessitˆ del Oalamandrei : egli opina che la dichiarazione d'incostituzionalitˆ non avrebbe aJcun effetto norma1lmente per il giudizio civile sospeso in attesa della decisione della ¥questionP pregiudiz.iale ádi legittimitˆ col'ltitnzioual<> della legge. Ci˜ perch, mentrf l& leg~~á3 cf's"la di avere vigore dal giorno successivo a ¥quello della pubblica0ione sulla Gazzetta Ufficiale) della decisione della Oorte, il Giudice, dovendo, invece, attuare lai volontˆ di legge esistente al momento della instaurazione del giudizio, non potrebbe tenere conto della sopravvenuta cessazione di efficacia della legge dichiarata inc0stituzionale, se non nel limitato ambito. per cui riel giudizio pu˜ influire sulla decisione I'ius sitperveniens. A noi .sembra che la tesi ádel Oalamandrei si adagi troppo sulla lettera, anzicb sullo s.pirito della norma.: la questione ,d'illegittimitˆ costituzionale sarebbe sostanzfalmente per il processo, in cui sollevata, srvuotata di ogni práatico contenuto. 1Sembra, anzi assurdo che il processo delbba. dal Giudice essere sospeso, ¥quando, qualunque sia la decisione della Corte, essanon infuisca. sul giudizio in corso: la pregiudiziailitˆ della legittimitˆ costituzionale della legge mancherebbe in conseguel1Jza del carattere essenziale della pregiudizialitˆ, cio della rilevanza della decisione della questione pregiudizia.le nel p:riocesso: mancherebbe infatti áquel nesso giuridico, per il quale il semplice 'l'appmto di dipendenza !fra due giudizii si eleva a rapporto ádi pregiudizialitˆ, per cui un giudizio costituisce l'antecedente logico dell'altro. (Ofr. MmNESTRINA: La pregiitdiziale nel processo civile, p. 89). á áá á La norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febhrraio 1948, n. 1 e ¥quella. relativa alla sospensione del giudizio ordinacrio in attesa della pronunzfa della Corte costituzionale escludono la fondatezza della tesi del Oalamandrei, che pure non i i contesta l'applicabilitˆ in alcuni casi (es. dichiarazione d'incostituziona“itˆ di leggi penali) del l'iits superveniens. Basta. fare una applicazione del suddetto principio, che come ritengono la dottrina pi autorevole e la giurisprudenza .della Oorte 's.uprema (Cass., 3a sez. 12 marzo 1947 in Ç Riv. Diritto process. civ. È, 1'948, p. II, p. 1) deve essere applicafo ogni qual volta si tratti di legáge di ordine pubblico, per concludere che il Giudice, che ha sospeso il processo in attesa della decisione della Corte costituzionale, non potrˆ aipplicare al caso concreto una disposizione di legge dichiarata incostituzionale. á La cessazione di efficacia della, legge, a. termine dell'art. 136 della O:lstituzfone, ha effetto per l'avvenire, cio non tocca i rapporti giuridici giˆ esauriti, che, cio, hanno esplicato tutti i loro effetti mentre la legge era in vigore, ma non pu˜ non a.vere rilevanza per i rapporti giuridici che siano tuttora sub iudice. La razionale interpretazione della norma costituzionale, che dispone la proponilbilitˆ della eccezione d'incostituzionalitˆ nel corso del giudizio, non consente possibilitˆ di dubbio al riguardo. Giustamente, quindi, il ministro Grassiá nel suo intervento aJ Senato del 10 marzo 1949 dichiar˜ non essere necessaria alcuna nuova disposizione, perch Çevidentemente non sarˆ possibile al Giudice applica.re la legge dichiarata incostituzionale È. Questa stata l'opinione di un eminente giurista l'Azza.riti (scritto cit.), il cui pensiero a noi páare debba essere chiarito. Non che la norma dell'art. 136 della Costituzione sia impo1ssibile intenderla cosi come scritta. Tale norma. deve essere coordinata con le disposizioni della. legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, avente per il suo carattere di legge costituzionale lo stesso valore delle norme della Costituzione. Soltanto dall'armonico coordinamento della norma. della. Costituzione con ¥quella della legge costituzionale risulta la solu,zione del problema giuridico,á che esattamente risolto dall'Azzariti nei seguenti termini: ÇLa dichiarazione d'incostituzionalitˆ della legge, fatta dalla Corte costituzionale, non importa. soltanto abrogazione della 7 - legge per il futuro, ma, rende altresi inapplicalbile la legge a rapporti anteriori. Si ha quindi un yero e proprio annullamento della legge, con l'effetto retroattivo, che naturale ad ogni annullamento. S.e non che non sfata ammessˆ una retroattivitˆ illimitata : ¥questa. deve fermarsi lˆ dove vi siano rapporti giuridici completamente eslturiti, i qua.li non potrebbero essere rimessi in discussione. Contenuto della norma dell'art. 136 della Oostituzione precisamente áquello di poriáe un limite agli effetti retroattivi dell'annullamentoá con la salvezza dei l'appariti giˆ definiti. 6. Un corollario della natura di giurisdizione di diritto obiettivo della Corte costituzionale e della necessitˆ che la pronunzia di annullamento abbia effetto per i giudtzii in corso, valore erga omnes) come dichiara l'Azzariti, la necessitˆ che una volta investita la Oorte coástituzionale della áquestione di legittimitˆ jcostitul'liona.le debbano sospendersi tutti i giudizii) nei ¥quali la áquestione di costituzionalitˆ possa avere influenza, e non soltanto quello, in cui la áquestione stata soUevata dalle parti o rilevata d'ufficio dal Giudice. Da, ci˜ logicameute deriva un'ulteriore conseguenza: mentre normalmente il Giudice, nel suo potere di delibazione, pu˜ non daCJ.'e ingresso al giudizio di legittimitˆ costituzionale, ritenendo l'ecceizioue manifestamente infondata, tale potere egli non ha pi, áquando della ¥questione sia, giˆ sta.ta investita la OQil'te costituzionale, che solo pu˜ giudicare ormai della fonda,tezza dell'eccezione d'incostituzionalitˆ: in conseguenza il potere del Giudice viene ad essere limitato all'accertamento della rilevanza della áquestione nel processo in corso. Le tesi da noi enunciate derivano da una razionale interpretazione delle disposizioni della Oostituzione e della legge eostituzionale e hanno, come fondamento, profonde esigenze di ordine pubblico miranti ad assicurare il massimo valore giuridico ai giudiiZi di costituzionalitˆ. Ad eliminare ogni possibilitˆ di dulbbii d'interpreta. zione sarebbe augurabile che una norma, che ci˜ espressamente sancisca, venisse introdotta nella legge ordinaria in discussione al Parlamento. GIôSEPPE BE~LI AVVOCATO.DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA CARLO OALVOSA : Ancora sulle sentenze arbitrali parziali ÇGiur. Compl. Corte Oassaz. È, 1949, II quadrimestre, 841. In questa nota alla sentenza della Oorte di Appello di Roma del 1¡ luglio 1949 in causa AONA contro \Ministero Difesa Esercito (Riv. cit. pagina. :837) il O. dopo aver premesso brevi cenni sulla evoluzfone della giurtsprudenza :Un materia ádi ammissibilitˆ dei lodi .parziali critica. la te.si della Cor1te, secondo la quale la inammissibilitˆ di tali lodj sarebbe desunta Ç dalla struttura del procedimento arbitrale tracciata tlal diritto positivo, pi che da elementi esegetici e letterariÈ. Obietta il o. che la specialiitˆr del procedimento arbitrale consiste nel !fatto che esso disciplinato in modo particolare dalla legge solo in qualche tratto, mentre, lper itutto il resto, prende norma dal procedimento ordinario. Ora, come nel procedimento ordinario sono ammesse le ásentenz.e parziali mancando una esplicita tlisposizione che ' . vieti la pronuncia dei lodi parziali, áquesti ult1m1 dovrebbero ritenersi ammissibili. L'argomento che, invece, secondo il O., decisivo in senso contrarlo \ ¥quello che si trae dal combinato dispáosto degli a1~ticoli 81'6 e 819 c. p. c. L'ultimo comma dell'art. 816 sancisce infatti che su tutte le questioni che si .presentaino nel procedimento, prima della pronuncia del fodo, gli arbitri provvedono con ordinanza revocabile e non soggetta a deposito, mentre l'arit. 819 dispone che sulle questioni incidentali che non pos: sono co-stituire oggetto di giudizio arbitrale, ma che abbiano rileva.nza per tale giudizio, debba decidere il giudice competente, rimanendo il procedimento arbitrale 1Sos.peso fino a tale decisione. Si che, o si 1tratta di .questione di quest'ultimo tipo, che sorga in via incidentale ed allora deve decidere il giudice ordinario, o si tratta di qiuLretesa di attribuire una cert.a sostaniza e contenuto obiettivo ad ,un dato prov,,;ed:imáento del. GiudAo@, a presoindere da1lla sostanza e dal contenuto che il Giudice stesso ha vol1ito attr'ib1iirvi Èásarebbe prete,sa infondata, s“ che' ove il G'iudice arbitrale abbia inteso pronrurnziare áun lodo, non potrebbe áaá qiiesto attribuirsi con.teniuto di oridinainiza. M.a gáiustamente ha rilevato la Corte áohe la questione; qi non. riguarda la voloniˆ del GiudJice, ma i s1lpposta interpretazioneÈ. D'altra parte o dovesse essere recettiz.io e totale, non nde, secondo il Favara, come 1Si operesostiituzione delle Ferrovie nell'obbligo einti ádovuti, ci˜ che non á solo un {Jiddu-. wenie;ns, ma dimostrare l'asásurditˆ di pretazione attraverso l'as¥suritˆ delle ze alle áquali si perverrebbe adottandola. le infine l'A. che oggi, dall'art. 113 delzione vigelllte, l'interpreitazione novella: a dalla Gorte di Oas:sazione ricevt: una e lforse definitiva argomentazione a so1fatti, l'a.vt. 113 vieta che la. tutela giule prnssa essere esclusa, o limitata a i mezzi di impugnaziollle; Ç áSi potrebbe ttare che l'art. 12 del regio decreto-legge ~ 1934, non tanto che limiti la tuitela :male, áquanto invece, che nega il diritto áa. Ma, a ben guaárdare, l'art. 12 crea igu1lare a favore dello :Stato vettore, derispetito a quello che i stabilito dalle tutti gli altri vettori. E precisamente, áicava dal suo stesso testo, esáso limita di azione a talullli soltanto dei ititolari ) al risardmento del danno, nel ca.so di . viaggiatore, rifacendosi all'istituto de11ti, ainz.ich come si dovrebbe, a quello :cessioni, se il risarcimento si ritiene ~re hereditalf'io o della colpa contrattuavece, si accettano diverse soluzioini sul .t:> del diritto di risarcimento e lo 1si , dovuto jure proprioÈ. L.to poi, come l'art. 113 sia precettivo, abbia determinato l'abrogazione dell'arsuddetto, il Favara riconosce che sareb> aumerntare il costo del biglietto piut restringere il risarcimento Ç entro limiti i diversi rispetto a quelli che sono imualsia1si altro vettore ferroviario diverso ,to È. mo anzit1itito rilevare la inoosistenz'a di e, secondo il Faváara, sH1rebbe la arrgomenieciis~ iva a sostegno del nuovo indirizz.o :denmale deHai Corte Suiprrema, e cio, o contrasto tra l"airt. 12 dell.e O. T. e ~ della Costituzione. Si tratta, di una a1'!1ru interpre1tativa, ohe tra1lascia, eviite, di considerare áohe Çre verro ohe l'ar3 ha lo scopo di esaludere le limitaZrioni giurrisdiZ'ionale nm oonifronti degli Ç atti della Pt~bblica Amministra,zione È, altrettwnto v1eiro che_1non~ h.a il signifioato ohe gli vuole attribuire l' A. quello, cio, di impedire l'emanazione di quak,1uisi legge ohe regoli, 1diversamente dal OodLoe á canadese, ma, in segáuito le partái lo fissarono, di comune accordo, al 31 maggio 1948. Il Governo canadese, per˜, nonostante le riohieste del Gruppo appoggiato e coadiuvato in via ufficiosa dal Governo italiano non volle concedere la proprfo, approvazione, per motivi di carattere finan.~iario. Il GruPpo franoo-canadese cerc˜, allora di addossare la responsabilitˆ della mancata approvazione della convenzione al Governo italiano per ragioni che qui superfluo indicare e riohiese) a titolo di risarcimento di danno, la somma di 5 milioni di dollatrái (qualcosa carne tre miliardi di lire!). Non essendosi il Governo piegato a tali esigenze, il Gruppo promosse la costituzione del Collegio Arbitrale, in vfrt dell'art. 17 della Convenzione. Fu svolta una lunga istruttoria e numerosi documenti furono prodotti dˆlle parti. La difesa del Goáverno italiano si fond˜ su due eccezioni pregiudiziali rigitarda.nti l'incompetenza assoluta del Collegio Arbitrale ad“to dal Gruppo e su argonienti ohe,, nel merito, dimostravano l'infondatezza e la temerariet.ˆ delle pretese avv'ersarie. Il Collegio, mentre da un lato respinse le ecce.~ ioni pregiudiziali_. daH'altro dichia.r˜ prive di giuridico fondamento le domande del Gruppo che condann˜ al ápagamento di tutte le spese dell'a.r! Jitrato. Nella presente nota ci limitiamo ad esarninare e criticare le argornentazionái del CoUegio nei rignardi delle due eccezioni pregiudiziaU attinenti alla Competenza arbitrale, poioh solo tali questioni presentano effettivo e notevole interesse giuridico. I. 1Sulla nullitˆ della oekwsola compráomiss._,,_ ria per arbitrato da eseguirsi all'estero (e conseguente incompetenza assoluta degli arbitri) stipulata per la decisione di controversie fra soggetti alcuno dei quali non appartiene ad unn :Stato che ha aderito alle Convenzioni i Ginevra,. Floco, in breve, quali furono gli argomenti principali .'HJ;. cvui la difesa del Governo italiano sostenne l'ccezione di nullitˆ della clausola compromissoria. Premesso che, per il chiaro disposto dell'art. 25 delle di8posizioni sulla legge in generale, la legge ohe regola le obbligazioni nascenti dalla Gon1Jen-. zione 28 settembre 1947 non vu˜ essere -ohe quella italiana, cio, quella. del luogo in cui il contratto stato concluso (dato che ne8suna di1,ersa volontˆ stata m.anife8tata dai contraenti) ne consegite ,;m @;;;;;;;;;;]ftimi'.ll ÈÈ:::::::::::: &&:mitUJml1%CZZ2L&2L&&kLA ¥¥= "&: -13 ohe) nella specie) trova applicazione il principio Se nei oasái come quelli ohe furono oggetto di di ordine pubblico enunciato dagli articoli 2 e 824 tale controversia si fosse) invece) riconosc'i.uta la codice procedura civile italiwno delFinderoga1biefficacia della clausola dái arbitrato da esegiiirsi litˆ) in Unea di massima) della giitrisdizione itaall'estero) si sarebbero avute le seguenti aonseliana. g1ienze: .. La deroga a tale giurisdizione ammessa) tutta1) in primo luogo si sarebbe dato origine ad '~ia o áin vfrt della stessa legge interna italiana ttna anomalia giuridioa_, in quanto che la olausola (casi dell'ultima parte deWart. 2 codice procedura sarebbe sta.ta impegna,tiva per il contraente dello civile od in virt 'di una convenzione inrternazioStato ohe firm˜ e ratifiáCñ quelle Convenzioni e non nale nei limiti in 'Cui questa stata accolta dalla lo sarebbe stato per l'altro contraente appartelegge italiana e nei riguardi dei citbadini di quelle nente ad u.na Potenza che tale firma non appose wle Poten,ze che hanno regolarmente sottoscritto e tale ratifica non eseguij e áratificato la dertta Oonvenzio!lle. 2) in seoonrlo luog10) dato che lo Stato italiano Nel caso nostro) escluso nel modo pi assoluto riconosoe l'autoritˆ della sentenza arbitrale straohe ci trovassimo nel campo di applicazione delniera e vi dˆ esecuzione, giusta l'art. 1 del ProFiiltima parte dell'art. 2 codice procedura civile) tocollo del 26 .<;ettembre 1927 mentre tale autoritˆ restava a vedere se la deroga alla giáurisdizione ed esecuUvitiˆá del lodo strwniero non sono riooitaliana. fosse stata introdotta da una Convenzione nosciute dal Cana(lˆ) la Ç Gana.dian Empansion 'interna.<:ionale; si tratta''a in sostanza di stabiTrade Oo È, ove fosse riusc-ita vittoriosa nella liti( lire) se fossero applicabili al caso in questione i rwrebbe avuto la facoltˆ di eseguire in Italia la due Protocolli di Ginevra e cio ,quello del 24 set: .<;entenza arb-itrale) mentre se la lite fosse stata tembre 1923 (a cui stata datm eseoi1;zrione in Itat'inta dal Got'erno Italiano) questo non (JJIJ'rebbe lia mediante la legge 28 ma,ggio 1927) n. 783) (1), amtto il dirUto di pretendere l'esecuzione della e qáu.ello del 26 settembre 1927 (rc,g.o esemttivo in l'!enten.za nel Oanadˆ I Italia mediante la legge 18 luglio 1930, n. 1244 (2). E' chiaro) perci˜) ohe sarebbe venuto a mancare Ora la difesa delF Amministrazione ritenne ohe) quel trattamento di reciprocitˆ ohe sta a fondanella fat{ispecie > le due conváenzioni non potessero mento di ogni convenzione internazionale) sia quees.<; ere iwPocate per giustificare la deroga alla giusta di carattere sostanziale Ohe processuale. risdizione na,.zionale e che quindi la clausola pomEd appáunto) i due protooolli ginevrini presuppromissoria di oui alrart. 17 del contratto fosse pongono il pieno trattaniento di reciprocitˆ fra mdioalmenteá niilla p(),r il m.otiv'o ohe itna delle tiitti gli Stati contraent-i. parti in gáiudizio e) cio, la Ç Oanadiwn Empansion La difesa, del Governo Italiano pose in rilievo Trade Co È ap1p'(lfftiene 'ttd u;n.o St!ato) il Oanadˆ) ohe quc.<;ti pn'.ncipi (dell'inapplicabilitˆ dei due che non ha mai n16 sottosdritto ni raitificato n protocolli di Ginevra nella ipotesi in cui alouna Funo n, Faltro protˆ!Collo ai Gine,,,"ra. Queste) delle parti del contratto in cui stata stabilita la sono) 'infatti) ap1plioabili ai soli Stati contraenti clausola per arbitrato alte.<;teroá non appartenga (e tal& non, il Oan del 3 gennaio 1933, " reLaaver luogo in un paese diverso ,do; queilo aina cui giuUvo al riconoscimento' ed aii'esecuziorne deite sentenzei ri;sdizione wttoposto ciascwn contraente. in materia civile, e commerciale È, reso esecutivo in (2) Esso integra il precedente protocollo del 1923 perItaUa com legge 15 giugno 1933, n, 743). ch stabiiisce che nei territorri di una delie parti con (1) Particolarmente esplicite neUa questione sono state traenti riconosciuta l'autoritˆ e !'esecutivitˆ di una le Seziorni Unite detia Caissaziorne nella sentenza del sentenz.a arbitrale emessa, a segwito di un compromesso 13 marzo 1931; "' Giur. Ital. È, 1931, I, 1, 338; la Cass., o di una c1lausola comprr'>omissoria, secorr11ˆo il protocotio Sez, I, 15 marzo 1932; "Giur, Jtai. È, 1932, I, 1, 801; Cass., del 24 settembre 1923, qumndo iw sentenza sia stata pn-oSez, II, 12 gennaio 1937, "Giur. Jtal '" '.1937, I, 1,)23 e lLa nunziata nel territmáio di una delle parti ctontraenti e ultimo Cass., Sez. I, 27 dicembre 1948, sent, n, 1937 del_~ fra 1persone sottoposte alla giurisdizione delle parti con11948. Fra le decisiorni dei giudici dei merito ricord.iaimo traenti stesse. prinCipalmente: Corte AppeUo di Bari, 19 febbraio 191il; (3) Il giwelizio arbitrale pu˜ avere luogo anche in uno' ¥ Repert. Foro ItaL È, 1941. V. Arbitram~nl˜ n. 11; c. App,, Stato divers10 da queno in cui appartengono le parrtiJ Milano 7 novembre 1930, cc Temi Lomb. ¥, 1930, 264. rn ;im ;&$ &Jy,& au ::::: ,,zª ::ir:mrn a irn 111mm:mm ;;; fr:::¤ c r -14 liano, secondo atti, nella specie, la validitˆ della Oonvenzione arbitra.le doveva essere giudicata secondo la legge italiana: cio, quella del luogo in cui il contratto era stato ooncli/,So, ifn,ten,den:dosi per contratto .> (per decidere sulle question4 di merito e nell'esecu.zione del contrˆtto) Ç quello che le parti hanno conventtto e áin mancanza d'intenzione o di volontiˆ delle parti, il diritto applicabile quello in vigore nel luogo in citi il contratto deve ricev,ere esecuzione ))' oonsideriato cihe la blWiJJ,ola compromissoria costituisce una oonváenzione autonoma di carattere procedurale, rispetto alla conv'enzione principale di natura sosta,nziale (tesi questa, mai contestata dalla difesa della Amministrazione), d,ecise ohe il diritto applicabile per giudica'!f'e sulla va.tid-itˆ della cla-itsola, era quello del Oantone di Ginevra e. oio,, del luogo ini áoui la Oonvenzione Arbitmle doveva essere eseguita,. E, poich, la I.legge di procedura ginevrina del 13 ottobre 1920, art. 3169 e segg., ammette_, senz-a eccezione, la vaá: liditˆ di tali clO!Usole arbitmli, la clausolaá compromissoria stipuiata in Italia per arbitrato da eseguarsi alF estero, doveva ritenersi valida anche se una delle parti in giitdizio lfl,On app1arteneva ad uno Stato aderente ai protocolli di Ginevra. Qitesta tesi quindi, non pu˜ portare alcuna deroga alle norme di olf'dine pubblico italiano, quali 8ono quelle deg'li articoli 2 e 82á4 codfoe proicedura civile (a!f't. 31 disp. sitlla legge in ,generale)? E se il Collegio a'!f'bitrale ricono,<;ce ohe la clau sola comp!f'omi8soria oostitui8ce 1tria convenzione corne tutte le altre (accessoria di una convenzione principale) come páu˜ tra8ourare, in mancanza di altri elementi Ç la legge del luogo nel quale il con. tratto stato conclitso >> (art. 25, p-releggi)? (1). E perch, poi, ritenere a,pplicabile il diritto gi nevrino che non nna legge comune ad alcuna delle parti? Il Collegio caduto in un vero equivoco quando il Tribunale federale svizzero parla di leg¥ge del luogo in cui il contratto deve avere esecuiZione intende ,<;empre riferir8i al contratto principale, di carattere sostalllziaile e non alla convenzione (1) Principio, questo, del resto comunemente ammesso dal diritto svizzero e francese. Del resto, non si deve. dimenticare che tale principio fondato, secondo l'una,. nime dottrina e giurisprudenza su una presunzione di volontˆ delle parti contraenti norn aventi la stessa nazionalitˆ. eompromissoria che ha natura pnramente accessoria ri8petto a qztella relativa al rapporto sostaná ziale. -Il luogo di esecuzione del contratto che le parti possono ooer preso in cansiderazi-One per:-stabilire la legge applicabile ai loro rappolf'ti sempre qttello del luogo di esecuzione delle obbligazioni di carattwe sostanziale e non, qitello di esem1,zione di un'obbUgazione di natura processuale, come quella ,dhe deriva, da una convenzione compromisso,ria. L'e8ecitzione di quest'ultima cOn1Jenzione, infatti, si sostanzia nell'inizio e nello svolgimento del processo arbitrale, ed disciplinata dalle norme, prevalentemente di ordine pubblico del diritto processuale del luogo, dove l'arbitrato 8i svolge. 11'/J ' in un casoá di litisconsorzio necessario (art. 102 codice procedura civile) per cáui se una sola delle parti avesse proposto l' azfone avrebbe dovuto essere ordinata l>integrazione del contradditorio (1). Il motivo di cui alla lettera btrova la sua giustificazione nel fatto ohe avendo le parti ritenuto di dover proporre 'la lite congiuntamente, e cio di dar luogo alla creazione di un unico ratpporto processuale, il Governo italiano convenuto aveva l'frlteresse ed il diritto ohe la sentenza fosse pronunziata nei confronti di ambo le parti attrici (arg. art. 13001 codice cit7ile). E poich la competenza per tale giudizio non pu˜ essere ohe quella del Giitdice ordinario> ovvio ohe l'incompeten.za del Collegio arbitrale dovesse essere dichiarata in confronto di tutte le parti. II. Sull'incompetenza assoluta del Collegio áA1rbitrale per il fa.tto che .la Convenzione 28 settembre 1947 non era mai entrata, in vigore. In sostanza> la difesa dell'Amministrazione fondav áa la seconda eccezione pregit(,diziale sui seguenti argomenti: 1)ohe mai era intervenuta Fappro' Pazio>ne da parte del Governo Canadese> ai sensi dell'art. 16 della Conváenzione; 2) ohe mai>. conseguentemente> era stato emanato il decreto del Ministro del tesoro di cui era cenno al Protocollo Addfoionale> accertante che la condizione essenziale per l'entrata in vigore della Convenzione si era verificata. In mancanza dell'uno o dell'altro dei suddetti fatti giuridvdri o di 1ambedue> la oonvenzione non era efficace e> quindi> non poteva assolutamente trovare applicazione il disposto dell'art. 17 clhe prevede l'arbitrato per ogwi conte~ta.zione che nasca dall'interpretazione e dall'esecuzione della Convenzione. Tanto pi che> come precedentemente si visto> la competenza arbitrale ha carattere e<~cezionalc rispetto alla competenza del Giudice ordinar-io e> quindi> le ol(J!IJ,sole istitutive di questa competen.zw> imyportando dáeroga jalle n.orme giurisdfa'ionnU > non ammettono interpreta.zione estensiva. Che cosa ha opposto il Collegio Arbitrale a queste considerazioni per respingere la nostra eccdione pregi1tdiziale? Che la clausola arbitrale costituisce una convenzione giUmpprova{:jione suddetitia si fosse o meno realizza.ta. Ma questi argomenti non sono affatto convincenti. (1) Ved. per questo an;;he áCHIOVENDA: Istituzioni di diá ritto 1processuale civile, n. 39, pag. 155. U principio del resto accettato nel diritto svizzero (vedasi sent. del .Tribunale Federale de.i 26 ma.rzo ll.943, De'p. contro Pirovino "Journal des Trtbunaux È, 1943, pag. 414 e segg. Con. lo stesso ragionamento si arriverebbe> per. sin.o> ad a.mmettere eh.e aániche la questioneá se fosse o non fosse intervenuta l'approva.zione ministeriale della Conrven.zime swrebbe di competenza degli arbUri> mentre omio ohe la clausola arbitrale non pu˜ non entrare in vigore nello stesso tempo in cui diventa efficace la convenzione sostanziale. E questo non ptt˜ verificarsi se non a segi1;ito del dec1áeto del Ministro del tesoro che,. accertata l'intervenuta Çappro¥pazione Èdel Governo canadese> re.nde efficaoe la Convenzione> (intesa> questa non nel senso di un singolo rapporto intervenuto fra le parti> ma di complessi di rapporti giuridici fra loro posti in essere con scopi sia di diritto sostanziale ohe proces:suale) e dˆ vita quindi> alle varie clausole dell'atto) fra cui appunto quella oompr'omissoria .dell'art. 17 pi volte ricordato. La deaisione del Oolleg'io Arbitrale> quindi> disco1'/ Josce in pieno la natura e lo :scopo per il nostro diritto cli quelfatto amministrativo che il decreto di approvazione ministeriale e mostra di ignorare ohe l'assunzione da parte di una Puábblica Ammáinistrazione di qualsiasi obbligo contenuto in un a.tto negoziale subordinata alfemanazione di tale decreto. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITË -Proá cedur~ amministrativa e giudiziaria -Prefetto Qualitˆ di parte. (Corte di Cass., Sez. II. sent. numero 1926/49 -Pres.: Ferranti, Est.: Torrente, P. M.: Reale -Durante contro Ministero delle Comunicazioni. Nel proced1imento amministrativo di espropriaz, ione, ilPrefetto non ha la qualitˆ di pa.rte, cos“ in senso >Sostanziale. che in senso formale. La no-tificia.zione dierll'opposizione a.I Prefetto (art. 55 legge eispr.) non diretta ad insfauraJ'e un rapporto proeessuale con iliPrefetto, maá soltanto a. fo1ánirgli la conoscenza, del promov1imento della causa di oppo.s,izione. La massima su riporrtla.fa .sem.bra fro,saendere ra materia delle <;-spropriazioni> oui esása espreBsamente si riferisce> per as.s-urgere a ([Jr:ncipio genáerak in tu.tti quei casi in 01.t.i il P'Y"efetto od altro organo de.ilo St(J)to siano investiti del potere di disporr.e, nel pubblico interesse> di be'l'lli privati in vantaggio di determina.te persone> siano esse pubbli,ohe o private. (Per i Commissariati dc.gli al'ioggi ofr. la oonforme decisione delle Sezioni unite 8 marzo 1948, n. 354). In tutte queáste ipotáesi. indipendentornente dal fatto ohe il fine pubb1lioo da perse!J'uire richieda il .sacr'tfi.loio permanen,te o totale ilc.ZZa proprietˆ altrui (espropriazione) o ne 'Cionsenta uno parziale e p1rovvisor'io (oocu1pazione teniporanea> r"eá qnisiziorw) ~l rapporto soásiJanziale si stabilisce 4i-_ rettamente ed ei8olu:si1J"'amente tra le piarti ináteressate,. 61oggetto attivo e passivo del prromedimento > mentre l'autore di qu.esto ne !rimane del ttJ,tto esátrarneo. :rn&:: &mmª::::: -==::;:. -17 L'organo designato dalla legge per l'emanazione di quei determinati prOV1Jf3¥dimenti divienÛá come l'ammmistratore ed il lf'apprresentante1 delá fine pubblv6o generale alla qui sod1disfazione tende il potere áMe viene a luái conferito. Qáuel fineá pubblico non si identifica per˜ oon la oarusa dei singoli pBo di cui tratt(J;st, di iaJo,certamento di non proposta querel'a in reati punibili a querela di parte con oonscguent. e nece1ssitˆ per il Giáudice aivifo di val-utare gli effetti dannosi del comportamento ille.ci.to. Gli stu.di reliati'Vi a ta~i dedsioni, sotto forma in geoore di annotazioni, non sono mÛno 'll!IJ!mevrosi : sarˆ nostra i~a, in questa bre'Ve nota. di darne indicazione ai fini .della p!f'esentazione del problema negli elem{3nt“ fondamentali che lo costituiscono. II. La Swpr1em.a Corte ha esaminato la queás.tione relativa al~a facoltˆ del Gvudice civile di condannare al ris(J)rcimento dei darnlni morali cagionati da ¥un ¥rÛato _e1stinto per amnistia (questione per prima fm qu.elle< indicate, fmoenti parte del noto proáblerrna 1complessfoamente .oonsiderato, afjront( J;ta dalla Giurisprudenz'a) giˆ col'Va sáentenza delile &.zioni Unite 19 aprile 1937, n. 1198 (in ÇForo It. È, 1937, I, 991 e seguenti) . Preoede'Yl!ternente, oome rileva iV Gmos1 in una nota a questa sentenza (loc. cit.), molte corti di merito, Û,d anche quaiohe oultore di diritto, si erano dimostrati contrari iall.(J; r"isoiuzione affermativa deálla q¥ue$ tione in eisame: tra gli AA. l'EscoBEIDO, i PERET'l'I- iGRIVA ed il LP'ACCHIONI ritennoro ohe il Giudice áCivile difetti di com.petenza e di me.zzi per gi111d-io(Jlf'e se un fatto illeoito oostituis1ce reato Ûá che pertanto il reáato sia fonte di r.esponsabilitˆ per i dan>rlfi morali solo ne,l Odubbiamente, un'ipotf3_si di estinzione del reáato : a'i'tiaoli 152 e seguenti codice pwale). Il caso rigáuardava un pr"eteso risarcimento, ,w, oondanna al quale era sta.fa richiesáta al G~udice áCivile, dei d,anni mora1li oausaiti da 1t11'll reato punibile a querela, per il quaie la quereála non era sta.fa proposta: forse nell'intento di risorve1re negativame¥rotfá la questione (aio in senso contrario alla riso"buzione diácuri alla mas¥sima che annotiaiamo) si estese l'affermazione. anfinito dall'E áSCOBlllRO mostruoso) il FLORIAN (in Trattato dir. pen., Vol. I, par. 287, pag. 374) ha cercato di superwre il contrMio argomento rilevabile dall' áart. 198 oodi.ae penale, affermando oheá in queg.to a.rtiáColo la parola Ç reato )) non deve intendersi in senso te1oniao, ma oome fatto ille.cito dal qwa1le non possono .scaturire altre. obbligazioni ohe que~le previste per il fatto ilteaito in generare ádal Codice civile. L'(Jff't. 198 Oodioe penale insomma intendere. bbe fM ,'J'alve soPo le obb0iga1<1ioni civili nas. centi dal reato áaonsiderato fa.tto ille.cito oivile. Certamente la tesi del F:LORIAN, che portata alle estreme co'YJ;seguenze in r.elcwione aDla affermata impoiS.sibilitˆ deU!aecertame'7Jto sopradetto , se non e8'atta, qu1a.nto meno la pi coerente agli effeUi del prinoipio da dirnostrare¥. Osservare, c'Ome fa il iGABRIELI (in Il ipresuppo1sto giurtsdizionale dell'art. 198 del codice penaJe e l'airt. 95 del Hbro primo della, 'Tutela dei 1diritti del nuOJVo codice, ÇForo It. ))' 1942, I, 94 e l'!eguenti), clhe ogni dáwbbio sulla interpretazione dáetl'art. 198 codiáce penale non ha pi ragioneá di S'lli8'Sistore a seguito del ahiaro disposto dVl'art. 2738, 2¡ comma, 2a parte, codiae áoiivile, in Ouái detto ohe, in caso di ma'rl!aata pronuncia di .aondanna penale per fal.so gi.uramento a causa di pistin:<:ione del reato, i~ Giáudiice civile pvu˜ conoscere del reato al solo fine del risa;r.cimento, non sembra de:aiisivo: per quanto neUa .stfrssa norma un termine usato due volte sáarcbbe secondo la tesi contraria urna volta usato propriamente e l'altra impropriamente,. si potrebbe pur ripe,tere¥, col fLORIAN, in ~ituazione a'rbaloga, ohe il. Ç re¥ato >> di oui pu˜ conoscere il Giudice cwile inteso 1come fatto illecito da quaile sorgono leá sole obbligazioni previste per il fatto illecito dal codice civile. IV. Ben altre, per˜, sono le aárgomentazioni ohe po8'sono essere portate a sostegno de.ZZa tel'!i accolta dalla Oorte Suprema nella ipotesi di estinzione del re,ato : esse sono diffáusamenteá esposte dal iGABRIELI nella oitata nota i't qáuale le esprime, sinteticamente, nei segu.enti term.i'rbi : il danno morale derivante dal reato estinto risaroibile ed eompetente il Giudice aivileá ad áattribuirlo per il áprincipio deUa unitˆ della giurisdizione, per argomenti desunti dal sistema del nostro ordina.mento gi111ridico e per la interpre.tazione degli artiiooli 198 .codiee penale e 2738 codice civile. A questa interpretazione si , sia pur brevemr;IJ'Lte, aocennato e. per qouanto rigu.arda gli argomenti desunti dal nostro ordinam.ento gj1-tridi.ao, il citato A. si richiama ai numerosi caisi in cui riaonos. aiuto al Giudice civile il potere. di ac:cáertare il reato per effetti ewtrapenali (tali oasi, sia p1ire in n!Umero niinore, erano giˆ stati indiaati dal G1Ros1). Il pi rilevante dei motivi a sosteágno della tesi propuágnata d!al GABRIIDLI qouello consistente nel principio de~la unitˆ della giwrisdizione : Ç se l'a di,stinzione tra giurisádizione aivile e giurisdizione á penale r'J"isponde essenzi1a.Z.mente a criteri funzionali, identiche essendo come funzione in quanto in entrambi i giudizi si te'rllde all'att¥uazione. di Ul/W, volontˆ, aonoreta di legge, l'unioitˆ deve intende ársi in funzione di in.tegraile rip~arazione dell'ordine giluridico violato, mentre 'ffattivitˆ di giurisdizione ási esaurisoe solo quando tutto ir torto stato riparato. In 1altri termini, ¥utilizzando il concetto di donsumazion1e dell'azione, l'attivitˆ deUe due giu1risdizioni dev1e¥ integrarsi in modo da rea~izza.re tuttia la tutela giuridioa der bene offeso>> (op. cit. col. 97). L'argomento del GABRIEJLI sátato ripreso dal ToRRIDNTEl 1(in una nota aritioa ~in parte de qua -ne.Ua sentenza 25 maggio 1946 del Trib0unale di Beonevento, in Ç Foro It. >>, 1944-46, I, 882 e se guenti) il quale afferma ohe Ç ogni qualv'Olta sia necessario de1oidere, ai fini della risoluzione di una controverrsia di carattere civile, Sáe un fatto co.stituisfYa, reato, questo potere non possa essere negato al Giudice civile >>. L'affermazione troverebbe sostegno siu una re¥gota fondamentale e generale, immanente al nostro si,stema proioessuáale, que~la dPll~accertamento incidentale, rioonos.oiuta della migliore dottrina, che trovere1bbe speoifoco riscontff'o neUYwrt. 34 10oádice prooeodwra oimite. Se i¥l principio deWOo dell1a querela. Se si segue Z.a tesái seioondo la qua.le la di1Cu.i essa elemmvto del r(J.a.to, cio l'esistenza 1del reato dipende dalla querela. O'ome noto, il codice non ha segwi.to n~ l'una n l'aJ.tra tesi, ma ha adottato il 1plf'incipio della querela come d,onádizáione. . ohe rende piiinibile il reato. Oasi stando le, C'ose, il problema Sii sposta sulla natura deU.a punái bilitˆ, fqu.estione qitesta certo tre le pi complesse della teoria del re:ato. Game ~ agevole comprendere la questione esaá minata investe praiblpqáni di grandissimo ril.ievo ohe poss'Ono appena e.ssere segnalati in questa, breve nota: e poi,ch a noái premeva rendere conto deUo stato deUa dottrina e dell:a, giurisprudenza s1tl'l'ar gomento oi bastato, muov,endo le vele dalle ori gini de.Ua questione, dimostrare come la massima, am¥notata segua la tesi della iinitairietˆ della giu risdizione, delia querela comeá condizione di puni risdizione, delia querela come condizion1e di P'uni ilitˆ, intesa questa come attitudi'l'!ie oheá :fl,a il reato a suscitare la p1unizione oome donsoeguenza, e delta rsussistrn~a .del re¥ato anche in ipotesi áin aui, p1ur !/'I.On se.guerndo ad un reato commesso l'ap plicazione di ii.na san~ione pena.le (ci˜ ohe sri iveri fichere˜be nelle cause estintiváe della punibilitˆ e della perna .e nella 1pendenza, in1 atto od esaurita) delle oondizioáni di p111fbibilitˆ), si deve ritenere che il reato ugu.almen,te esisbai e ádome tale sáia fon.te di effetti diversi da qitello delZa punizione áináooncreto d¤.l trespionisabile: nella s1pecie dell'obá bligo di risarcimeYntto dei danni morali caiisati con il ootnportamen!to orimimáoso. Lei tesi oonten(l(,ta nella prredetta massim,a; 6 in dubbiamente sostenibile: poich per˜, oome si v constatato, l.a questione compo.rta la soluzione di problemi fondamentali dei dirit>to in genere-e peá nale in specie in oui vivissimi permangorw i con trastái iná dottrina, parimerniti sostenibile, e oon do..,_ _ vizia di argomenti non meno imponenti, la t6áSi contrraria. Ne sono dimostrazione le de1cis“oni giu rispru.denziali oantrastant.i che sono state indiá cate, (F. O.) -20 TRASPORTO -Convenzioni stipulate dalle FF. SS. " Ju re privatorum" -Inadempimento. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1407á49 -Pres.: Cannada Bar. toli, Est.: Profeta, P. M.: Vitanza -FF. SS. contro Terme di S. Pellegrino). Quando l'Arrnministrazione Fáerroviaria. ,a;bbia, assunto l'impegno di forni¥r1e all'utente i mezzi di t.raspáorto rkJ1ie.sti, e l'utente l'obbligo di trasportare, per un corris.pettivo párestabilito, una determinata quantitˆ di cose, si in presenza di una convenz,ione stipulata iure et m.oro priv(J)torUtf¥ pe.ouniario) suno cronologicamente e giuridicamentáe sta.ooati (SUál che si veda il chiairo ir1Jseágnwmento deU:a Cassa.~ ioná1 nella sentenza 5 aprile 1948, Ç Riv. dir. ursi ad uno stesso denominatoreá oomun.e : il tempo dell'a. ccettazione del tria> : quest'ultima ipotesi trova pitre preoiso riscontro, in materia di tra.Sta sevonda acquista1 attraverso alle pattuizioni delle parti tclaáusota penale) o .alla volontˆ del leg'islato, e tzáiqtt'tauzio"e tf¥gale in base a or-iteri predeter1ninati) áuna vem e propria wutonornia. La proporzione fra it valore della pre,stazione in contratto e, .la preistazione stab j,lita in caso di inadempienza, pu˜ venire, e vienáe di solito in considf> (cos“1 GHIRON, in D'AMiilLIO: Obbligazioni, Vol. I) p. 537). Que1Sti pariticolari aspe'tti della q~uestione, in rielazionf¥ alla discipz.ina delle Condizioni e Tariffe,. non semibrano tenuti in suffioiente evidenza 'fllella sentenza. annotata1 che, si limitata a confermare alow'flJi ;preoedenti giu1dvoati (citati pnre dal FIDRá RARINI, loc. cit., oui \:!;'li aggiunto Tribitna.le; Torino 1'5 nov1e1nbre 1948, in cc Foro Pad. È, 1949, I, 818), non aventi per˜ preciso riferimento al~ speoiale regolamentazione dei t1'asporti ferroviari. Ma anche s-ul terreno del diritto comune, va saggi-unto cheá Ta tesi ac1colta. dall'a Corte Suprrema tutt'alá tro áohe pacifica1 almeno da!IX1lfl,ti alle Corti di merito. Si pos$0'1vo citˆre, in 1Senso contrario, non solo la sentenzia 7 dioem.bre 1948 d.Ua Corte di Torino ioai&sata <>on la sentenza. annotata, ma anohe l!a sente'IWa 17 maggio 1949 della Corte di Milano (ÇForo Pad È, 1949, II, 54), la sentenza 15 novembre 1948 deUa Cortp¥ di Torino (ÇForo Pad. È, 1949, II, 7), la sent,enza 1li di.cembre 1947 del Triburwle di Firenze (ÇForo Italiano, 1948, I, 1011 con nota adeásiva1 sul pwnto1 di MURATORI), la sentenza 25 nov,em.bre 1946 d.e¥ll'a Corte di Naá poli (Ç Mon. Trib. È, 1946, 114). In dottrina, sostanziailmentc contrario pwre l'IAsQUINI (D'Amelio: Obbliga,zfoni, vol. II1 p. 11 p. 446) i~ quale osserva che Ç siulla somma liquidata a titolo di danno sono naturalmente dovuti gli interressi moratori e, se del ca.so, i maggiori danni derivanti da fatti monetari (1224 codice civile) È.Il richiamo a quicS ruc.::::::::rnm ???R i: :mm Mi s: www1 1:::::::: Zi&&i&&&:mrnu JWWW -22 codi(Je civileá, non va .dimenticato. ohe anohe i sostenitori della teoria de.l valore. riconoscono trottarsi di una norma Ç che ha carattáere eiccezional'e, in quanto importa una limitazione del da;nno ri.sarcihile; e si spiegáa siq, per l'e esigen2áe proprie dell'industria dei trasP.orti, sia come compenso del maggior rigore con > (Gmi:co: Ç Riv. Dir, Gomm.)), La qáuestione¥ , dunque, anaora apert.a anche per i contratti di trasporto regolati dalTa legge comune: e per la sua corretta soáluzione dovrˆ tenersi conto pure di altri profili, di or-dine pi ge neralf3¥, .relativi aila risarcibilitˆ del dan'111o in genere-. Non traioowrabile, fra q-uesti, il profilo della prevedibilitˆ del dalfino, non sempre riconoscibile nella sval1Uta.done mon~taria (N4PQLIT~No: Ç Rivista Dir. Oomm. ))' 1949, I, 316 e seguenti, parti~ olarmente p. 325, lettera a). Questo profilo deUa > della svahttazione¥. (A. O.) mlii :::::::::::::&: ::::: ::::::::::::: WWW:::::::: RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENCATI SECONDO L'ORDINE DI PUBBLICAZIONE SULLA ¥GAZZETTA UFFICIALE¥ 1949 1. Legge 5 dicembre 1949, n. 1064 (G. U., n. 23): Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani situati nel territorio della Repubblica Federale Popolare Jugo. 9lava. --Si tratta della. concessione di un indennizzo in relazione alla perdita di beni subita da cittadin.i italiani in Jugoslavia a causa di misure di nazionalizzazione o di misure derivanti dal mutamento di regime politico sociale della Repubblica Federale Jugoslava. La giustificazione di un tale indennizzo, a carico dello Stato Italiano, si trova nell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949. Non pu˜ pertanto considerarsi questa legge come una. applicazione ai cittadini italiani in Jugoslavia dei principi .stabiliti nel decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarc“- mento per la perdita dei beni in Tunisia. Lo strano di questa legge che, pur essendo stata pubblicata nella Gazzetta del 2 febbraio 1950 stabilisce dei termini .con scadenza al 15 dicembre 1949, subordinando all'osservanza di tali termini, non solo l'acquisto di diritti, ma anche la esenzione da pene. 1950 2. Legge 5 gennaio 1950, n. 8 (G. U., n. 27): Norme per il funzionamento degli Uffici giudiziari. -La Legge ha per iscopo di ovviare agli inconvenienti che derivano dalla scarsitˆ del numero dei magistrati in relazione all'arretrato costituitosi durante il periodo della guerra. ===:.e;;:,,,, n;m?.&& ww;ww ::::rn ; -oo::: IN.DICE SISTEMATICO D.E L LE C O N S U L T A áZ I áO N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE é STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il centro avicolo di Roma abbia persone,Jitˆ. giuridica di diritto pubblico e sia difeso dall'Avvocatura dello Stato (numero á99), -II) Se un'Amministrazione pubblica possa attribuire in uso beni mobili di sua pertinenza ad altra Amministrazione pubblica (n. 100). -III) Se UI1a vertenza tra la G.T. ed un Ministero debba risolversi in via amministrativa (r>. 100). -IV) Se una convenzione coli, la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga ad assegnare un certo numero di appartamenti a dipendenti di una determinata Amministrazione debba intendersi nel senso che l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo sempre per lo stesso numero di appartamenti (n. 101). ANTICHITA' E BELLE ARTI. --Se i diritti dello Stato sulle opere d'arte siano sufficientemente salvaguardati dalla legge 10 giugno 1939, n. 1089, anche in caso di esecuzione forzata sulle opere stesse. (n. 11). APPALTO. ----: I) Se possa essere esclusa dall'elenco delle Imprese di fiducia una ditta che abbia tentato di turbare la regolaritˆ dell'aggiudicazione di un appalto a trattativa privata. (n. 120). -II) Se debba essere negata. !.'iscrizione all'Albo delle Imprese appaltatrici di fiducia per l'esecuzione di opere pubbliche ad una ditta che ha conseguito profitti di regime ai sensi dell'ar áo. 5 del decreto-legge 26 marzo 1946, n. 134, in seguito a prestazioni obbligatorie al tedesco invasore (n. 121). -áIII) Da quando decorra il termine pei impugnare i risultati di una gara cli appalto (n. 122). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se l'Amministrazione, in caso di assoluziolle di un imputato di reato annonario, possa esimersi dall'obbligo di restituirgli il controvalore delle merci sequestrate adducendo che le merci stesse sono state distribuite a sfollati e indigenti gratuitamente (n. 18). ASSICURAZIONI. -Se l'articolo n. 8 del regio decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante il pagamento, mediante deleghe per ritenute su stipendi e pensioni, dei premi di assicurazione per polizze I.N.A., contratte da dipendenti statali, debba ritenersi tacitamente abro gato con l'entrata in vigore del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 (n. 20). AUTOVEICOLI. -Se l'art. 94 n. 8 del T.U. per la tutela delle strade e della circolazione preveda il ri tiro della patente per condurre autoveicoli anche in caso di incidente diverso dall'investimento vero e proprio e che abbia prodotto lesioni gravi (n. 23). BORSA. -Se il fatto che un agente di cambio abbia aderito all'invito del Comitato direttivo degli agenti di cambio di non frequentare pi la borsa, a causa della sua posizione finanziaria scossa, possa giustificare il provvedimento di revoca dalla carica adottato dal Ministero competente ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 (n. 3). CACCIA E PESCA. --Se i Comitati provinciali della caccia, organi periferici del Ministero dell'Agricoltura á e Fo.reste possano costituirsi parte civile contro imputati di contravvenzioni alle leggi sulla caccia (n. I). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -1) Se una convenzione con la quale l'I.N.C.I.S. si obbliga .ad assegnare un certo numero di appartamenti a dipendenti di una determinata Amministrazione debba intendersi nel senso che l'obbligazione stessa abbia carattere continuativo sempre per lo stesso numero di appartamenti (n. 20). -II) Se una cooperativa edilizia per la costruzione di case economiche possa scindersi in varie cooperative analoghe (n. 21). CITTADINANZA. -Quali siano le norme vigenti in Italia in materia di cittadinanza (n. 4). COMMERCIO. -Se l'autoritˆ di P.S. possa intervenire con suoi provvedimenti in materia di autorizzazione commerciale, in relazione a liti vertenti tra i soci di una Societˆ gerente di un pubblico esercizio (n. 3). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se anche dopo la legge 10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere. speciale (n. 21). -II) Se alle azien,de municipalizzate possa riconoscersi un'autonomia giuridica in relazione ai Comuni tale da giustificare il loro diritto ad indennizzo per una occupazione di suolo, quando questo diritto sia escluso espressamente per il Comune (n. 22). CONCESSIONI. -Se il potere di concedere l'esercizio della pubblicitˆ sugli aeroporti derivi all'Amministrazione della sovranitˆ che esercita sui campi stessi (n. 23). CONTABILITA' DELLO STATO. I) Se -possa ipotizzarsi il reato di turbativa di incanti di cui all'articolo 353 c.p. nel caso di appalto a trattativa privata, quando questa trattativa sia stata preceduta da gara non formale nei riguardi di alcune imprese (n. 60). tmt.it%iUG. k&W::::: -27 II) Se alle procure rilasciate in applicazione dell'art. 296á del Regolamento per l'amministrazione della contabilitˆ generale dello Stato si applichi l'art. 1705 e.e. (n. 61). III) Se lo Stato possa procedere a compensazione di debiti di una sua amrniristrazione con crediti vantati -verso la stessa persona da altra sua amministrazione (n. 62). DANNI DI GUERRA. -I) Quale sia la portata dello art. 89 del decreto-legge 10 aprile 1947, n. 261 (n. 17). -II) Se il proprietario di una casa distrutta dalla guerra possa ricostruirla nello stesso posto anche se a distanza minore di una strada statale di quella prescritta dall'art. 1, n. 11, regio decreto-legge 8 dicembre 1933, n. 1740 (n. 18). ENFITEUSI. -Se l'obbligo dell'atto scritto ad sub11tantiam prescritto dall'art. 1350, n. 2, e.e. per la revisione dei canoni enfiteusi possa ritenersi assolto per il fatto che l'Amministrazione abbia iscritto il nuovo ca.none al campione e l'utilista lo abbia pagato (n. 15). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -I) Se il riconoscimento che lo Stato fa della personalitˆ giuridica degli Enti ecclesiastici in base al Concordato abbia carattere costitutivo (n. 9). -II) Se la soppressione canonica di un ordine religioso, che non mai stato riconosciuto giuridicamente dallo Stato, possa equipararsi alla soppressione di una persona giuridica agli effetti civili (n. 9). ESECUZIONE FISCALE. -Se anche dopo la legge 10 giugno 1940, n. 933, l'esattore comunale debba assumere il servizio di tesoreria, quando manchi il tesoriere speciale (n.. 17). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se nel caso di accordo amichevole tra espropriante ed espropriato sulla misura delle indennitˆ, sia sempre necessario il decreto di esproprio, per il passaggio della proprietˆ (n. 50). -II) Se l'A.T.A.C. abbia diritto ad ottenere un'indennitˆ per la forzata deviazione di linee tranviarie conseguente alla occupazione di aree per la costruzione della Ferrovia metropolitana di Roma, pur avendo l'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 828, escluso ogni indennizzo per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici (n. 51á). -III) Se l'Amministrazione abbia l'obbligo di recingere i fondi espropriati quando ..questi siano una parte di un fondo di maggiore estensione (n. 52). FALLIMENTO. -Se nel fallimento di un contribuente possa inserirsi tutto il credito per profitti di regime derivanti dalla collaborazione coi tedeschi anche quando tale profitto sia costituito in parte da. crediti vantati dal profittatore verso i tedeschi e soggetti alle norme del decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, numero 428 (n. 2). FERROVIE. -I) Se possa applicarsi la speciale sopratassa denominata cc utilizzazione materiale n quando si utilizzino carri di proprietˆ dello speditore (n. 92). II) Se in relazione al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 210, possano corrispondersi acconti ai concessionari di ferrovie secondarie in ricostruzione, per le forniture dei materiali di armamento pi' d1opŽra (n. 93). -III) Se il contributo di sorveglianza stabilito dalla legge 9 marzo 1949, n. 106, si applichi a tutte le funivie in servizio pubblico, sia adibite a trasporto di persone che a trasporto di cose (n. 94). -IV) Seil decreto.. 7.maggio 1948, n. 1042, possa applicarsi anche a societˆ concessionarie di ferrovie costituite sotto forma di societˆ a responsabilitˆ limitata (n. 95). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se ai fini del decretolegge 6 febbraio 1936, n. 313, i sottufficiali in licenza debbano equipararsi agli ufficiali o ai soldati (n. 214). II) Se un impiegato prosciolto ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 194 da un'imputazione per delitto debba essere riassunto in servizio come uno assolto con formula piena (n. 215). -III) Se il decretolegge 6 febbraio 1936, n. 313, copra anche la responsabilitˆ dell'Amministrazione per infortuni subiti da dipendenti adibiti a mansioni diverse da quelle per le quali furono assunti (n. 216). -IV) Se al personale dell'U.C.E.F.A.P. debba farsi lo stesso trattamento del personale dell'A.C.A. (n. 217). -V) Se nel daso di riforma delle note di qualifica da parte del Consiglio di Amministrazione l'adattamento dei giudizi parziali a quello complessivo debba essere operato dallo stesso Con<>iglio di amministrazione (n. 218). -VI) Se l'articolo n. 8 del regio decreto 4 gennaio 1926, n. 63, riguardante il pagamento, mediante deleghe per ritenute su stipendi e pensioni, dei premi di assicurazione per polizze I.N.A., contratte da dipendenti statali, debba ritenersi tacitamente abrogato con l'entrata in vigore del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 (n. 219). -VII) Se a militari in servizio permanente collocati in licenza straordinaria senza assegni in attesa del procedimento di discriminazione di epurazione, siano dovuti gli assegni stessi per tale periodo, quando il procedimento si chiuda favorevolmente ed essi siano riassunti in servizio (n. 220). IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'art; 5 della legge. 29 dicembre 1949, n. 958, contenente agevolazioni tributarie a favore del teatro abbia carattere interpretativo (n. 125). -II) Se le diverse pattuizioni relative alla misura dell'aggio contenute in una convenzione tra un comune ed un appaltatore delle imposte di consumo possano prevalere alle disposizioni cogenti dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 (n. 126). -III) Se la disposizione del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, che considera come zucchero invertito liquido, ai fini dell'imposta di fabbricazione, il sugo d'uva concentrato ad una certa misura, abbia carattere puramente interpretativo del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 278 (n. 127). -IV) Se sia costituzionale una legge regionale che istituisca una imposta regionale sulla produzione di energia elettrica (n. 128). -V) Quale sia la portata delle esenzioni doganali stabilite a favore delle merci importate dall'Amministrazione Aiuti Internazionali (n. 129). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se gli atti o-trasferimenti soggetti a condizione diano luogo im.ID.e.diata-_ mente al debito di imposta di registro, di cui resterebbe condizionata solo la percezione, o se il debito sorga solo quando la condizione si verifica (n. 61). -II) Quale sia la interpretazione dell'art. 108 dell'allegato A e 10 dell'allegato E della legge di registro (n. 61). -III) -28 Se nel caso di rimborso di quota sociale del socio, uscente o defunto, con denaro, del quale sia debitamente provata l'esistenza nel patrimonio sociale al momento del decesso, si debba riscontrare un caso di divisione soggetto a imposta graduale di registro (n. 61). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se l'esistenza di un conto corrente per regolarn i rapporti tra un venditore all'ingrosso di merci e ditte venditrici al minuto, sia sufficiente a dimostrare la esistenza di un rappoPto di commissione, ai fini della applicazione della imposta sull'entrata (u. 21). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se alla vedova di un infortunato deceduto nel corso di bonifica di campi minati la somma prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gen,naio 1947 debba liquidarsi sulla base del raddoppio della rendita stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 320 (n. 16). MATRIMONIO. -Quali siano i vari regimi matrimoniali vigenti in Italia (n. 2). . NAVI. -Se sia legittima l'aggiudicazione dell'opera di ricupero di una nave ad un'impresa che abbia ottenuto l'iscrizione nello. speciale Albo dopo la scadenza del termine inizialmente fissato per la gara ma prima dell'effettivo svolgersi della gara stessa (n. 40). PARTE CIVILE. -Se l'Amministrazione possa costituirsi parte civile quando il danno patrimoniale da essa subito in conseguenza del reato sia stato giˆ in parte risarcito (n. 3). PROFITTI DI REGIME. -I) Se costituisca profitto di regime integralmente avocabile anche il credito vantato da un'impresa verso i tedeschi per opere fatte a loro favore durante l'occupazione, quando tale credito non sia stato pagato (n. 57). -II) Se, agli effetti dell'iscrizione nell'Albo delle Imprese appaltatrici, debba considerarsi profittatore di regime anche colui a carico del quale si iniziato procedimento per avocazione di profitti realizzati a seguito di prestazioni rese obbligatoriamente ai tedeschi (n. 58). REGIONI. -I) Se siaácostituzionale la legge regio~ nale del Trentino Alto Adige che istituisce.una imposta sulla produzione regionale della energia elettrica (n. 9). -II) Se la regione Trentíil:o Alto Adige. possa emanare leggi anche prima della emanazione delle leggi di attuazione dello Statuto. (n. 9) -III) Se la regioll'e possa stabilire norme penali di carattere contravvenzionale nelle materie nelle quali ha potere legislativo (n. 9). -IV) Quale sia il sistema per impugnare attualmente leggi di regioni diverse da quella siciliana, prima della costituzione della Corte costituzionale (n. 9). REQUISIZIONE. -Se per la liquidazione delle migliorie apportate ad un fond? requisito si debba tener conto del valore alla data della derequisizione, o alla data dell'effettivo pagamento, facendo intervenire quindi la svalutazione monetaria (n. 77). RESPONSABILITË CIVILE. -Quale sia il fondamento della responsabilitˆ derivante da danni cagionati da un aeromobile militare nell'atterraggio (n. 100). SENTENZA PENALE. -Se l'assoluzione in base al decreto-legge 12 aprile 1945, n. 194, costituisca assoluzione con formula piena (n. 1). SERVITô. -Se l'art. 125 del T.U. 11 dicembre 19.33, n. 177 5, si applichi anche alle servit di elettrodotto costituite su beni appartenenti ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 6). SOCIETA'. -Se ad una Societˆ concessionaria di ferrovie, costituita in forma di cooperativa a responsabilitˆ limit9.ta, si applichino le norme del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1042, io comma (n. 15). STRADE. -Se l'obbligo di costruire a distanza non minore di tre metri da una strada statale valga anche nel caso di ricostruzione di .~n edificio giˆ costruito a distanza minore e distrutto dalla guerra (n. 4). TRATTATO DI PACE. -Quali siano le conseguenze del Trattato di Pace e dell'Accordo finanzfario italobritannico del 17 aprile 194 7, in relazione al rhnborso delle obbligazioni delle Strade ferrate maremmane emesse a Londra (n. 18). (6106510) Roma, 1950 á Istituto Poligrafico dello Stato G. C.