ANNO IV -N. 2 FEBBRAIO 1951 fRASSEGNA MENSILE ~ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO IL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ELA NUOVA COSTITUZIONE 1. La paziente opera di sistemazione degli istituti di diritto positivo preesistenti, nel quadro del nuovo ordine costituzionale, desta tutt'ora notevoli perplessit negli studiosi, che si dividono, a volte con orientamenti diversi, nello stabilire la portata delle nuove norme e dei nuovi principi informatori in relazione alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico precostituito. Molti di questi problemi, peraltro, risultano w essenzialmente da. elaborazioni dogmatiche, frutto dell'applicazione di schemi dottrinali tutt'altro f'he condivisi uniformemente, e rivestono quindi una utilit alquanto dubbia nell'attuale fase di coordinamento, in cui il processo interpretativo ancora non consolidato rende necessaria la esegesi della norma, piuttosto che la formulazione teorica del sistema. In uno scritto pubblicato su questa Rassegna un chiaro Autore (1), ottemperando con vigile sensibilit alla sopraccennata esigenza, ha segnalato an problema di notevole portata, sollevando forti dubbi sull'attuale ammissibilit dell'antico ricorso straordinario al Re, con il conseguente trapasso del potere di decisione dall'organo monarchico a quello presidenziale, dato che il carattere di esclusivit delle norme costituzionali porterebbe ad escludere che l'mbito delle competenze del Capo dello Stato possa esorbitare dai limiti di quelle espressamente stabilite dalla legge (art. 87 Oost.) -tra cui non risulta;il potere di decisione sopraccennato -e dato che,'wer il disposto dell'art. 113 Oost., l'atto di decisione sul ricorso non potrebbe pi ritenersi sottratto al controllo giurisdizionale, con un evidente snaturamento dell'istituto nei suoi essenziali caratteri. (1) AGR: Osservazioni sull'ammissibilit attuale del rico1'8o straordinario al Capo dello Stato. "Rassegna>>, 1948, n. 10, p. I e segg. Recentemente, un acuto giurista, replicando alle osservazioni di Agr, in un elaborato saggio (1), si invece pronunciato per la soluzione affermatova, sostenendo, da un lato, che l'art. 87 Oost. avrebbe la unica funzione di rivestire di garanzia t'ostituzionale alcune delle competenze presiden7; iali, onde quelle di natura amministrativa gi spettanti al Re sarebbero da ritenersi trasferite ;tI .Presidente della Repubblica, sottentrato al primo nella posizione di Capo dello Stato. D'altra parte, l'istituto in questione esulerebbe dall'ipotesi prevista nell'art. 113 Oost., che riguarda, soltanto gli atti lesivi di interessi legittimi (o di diritti), perch la particolare natura che, secondo tale Autore, rivestirebbe il ricorso straordinario, di mezzo extra j1iris ordinem, sfornito delle caratteristiche proprie del rimedio assistito da garanzie giuridiche e, quindi, al di fuori della categoria dei mezzi che esplicano una funzione perfetta (1) SANDULLI: Sull'ammissibilit del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. "Giur1spr. It. >>, 1950, IV, 89 e segg., v. anche Rooco in" Foro It. '" 1951, IV, 73. Il problema stato preso in esame anche da M:oRTATI (Corso ist. dir. pubbl., Padova, 1949, 408) a proposito della successione da parte del Governo della Repubblica nelle attribuzioni di indole amministrativa gi spettanti al Re. Si deve inoltre osservare che la migliore dottrina continua a classificare nei trattati il ricorso straordinario come un mezzo di giustizia amministrativa tutt'ora ammissibile: vedi in proposito ZANOBINI: Corso dir. Amm., Milano, 1949, III, p. 18 e segg.; VITTA: Dir. Amm., lJ.T.E.T., 1950, II, 393; ALESSI: Corso dir. Amm., Milano, 1950, II, 119; RAGGI: Giust. Amm., Genova, 1950, 173; MAROHI: Il Capo dello Stato, Commentario sistematico.d(!,lla Costituzione italiana, Firenze, 1950, II, 119; PERGOLESI: Diritto cost., Bologna, 1948, 85. Non mi sembra, per, che tali testi possano in effetti soccorrere alla soluzione affermativa del problema, dato che questo non risulta ivi nemmeno impostato nei suoi termini essenziali. -40 mente riparatoria, importerebbe che il singolo non potrebbe vantare la lesione d alcun interesse legittimo attraverso l'atto di decisione sul ricorso, come, del resto, nessuna lesione tutelabile attraverso le ordinarie forme di impugnazione gli deriverebbe dal provvedimento impugnato in via straordinaria, nei confronti del quale il ricorrente avrebbe gi rinunciato o, comunque, sarebbe gi decaduto dall'esercizio dei rimedi forniti di garanzie giuridiche. Peraltro, mi smbra che tale orientamento, fondandosi su presupposti in parte avversati dalla dominante dottrina. e giurisprudenza, non abbia affrontato soddisfacentemente, n esaurito il problema. Compito, questo, cui non presumo di assolvere con il presente studfo, limitato a brevi considerazioni critiche, con la speranza che altri possa, pi degnamente di me, approfondirle e risolverle. 2. Dal profilo storico-giuridico (1), il ricorso straordinario al Re si ricollega alle istanze in via di giustizia e di grazia, che nel regime di monarchia .assoluta era consentito inoltrare al sovrano contro i provvedimenti sia giudiziari che am_ministrativi. Tali istanze, limitate in un secondo tempo ai soli atti amministrativi (2), erano dichiarate espressamente ammissibili nelle Costituzioni generali di Vittorio .Amedeo II del 1770 (3) e facevano capo al principio, dominan~e l'antico regime, della giustizia ritenuta -in contrapposto a quello della giustizia delegata ai giudici . per cui il sovrano, titolare e supremo moderatore di tutte le pubbliche funzioni, si arrogava la potest di rivedere e modificare le sentenze ed i provvedimenti delle autorit, per renderli, in via di giustizia o di grzia, pi conformi alle esigenze etiche e politiche dei tempi. Il Re si pronunciava sul ricorso sentito, in un primo tempo, il parere del Consiglio dei Memoriali e, successivamente, quello del Consiglio di Stato, la cui competenza consultiva permase poi sempre immutata (RR. PP. 30 aprile 1749 e RR. PP. di Carlo Alberto del 18 agosto 1831, artt. 22, 23, 29). Tali disposizioni, peraltro, non possono considerarsi la attuale fonte legislativa dell'istituto, rimasto in vita anche successivamente al trapasso della stato sabaudo nel regime cost~tuzionale. D'altra parte, lo Statuto Albertino, prima carta costituzionale del regno unificato, non contiene (1) Per un riferimento ~llo sviluppo storico dell'istituto v. ORLANDO: Giustizia Amm., Milano, 1907, 688 e segg.; CAMMEO: Commentario, Vallardi, 620; RANEL LETTI: Le Guarentigie della Giustizia della Pubblica Amministrazione, Milano, 1934, 258; RAGNISCO: I ricorsi amministrativi, Roma, 1936, 271; TIEPOLO: Il Provvedimento definitivo e il ricorso al Re, Giustizia Amm. '" 1890, IV, 45. (2) Tale limitazione si verificata in seguito alla instaurazione del Magistrato di Cassazione, avvenuta con R. D. 30 ottobre 1847, '" D'ALESSIO: Le leggi sulla GiustiziaA~inistrativa commentata, U.T.E.T., 1938, 50. (3) Libro II, Cap. II, art. 1 e segg. alcuna norma che riguardi il ricorso straordinario, il quale per fu incidentalmente disciplinato da sporadiche disposizioni di legge, regolanti la competenza e le attribuzioni del Consiglio di Stato. Vart. 15 della legge 30 ottobr<:1_185!.}, n.. 3707, gi trasfuso con qnalche variante nell'art. 12 della legge 20 marzo 1865, all. D sul Consiglio di Stato, venne riportato anche nell'art. 16, n. 4 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 attualmente vigente, che prevede il parere obbligatorio del supremo consesso sui ricorsi presentati al Re contro la legittimit dei provvedimenti governativi, di carattere amministrativo, pei quali siano gi esaurite o non si possano proporre in via gerarchica le domande di riparazione . N ell'ultimo comma. dell'art. 16 sopracitato e negli artt. 60 e 61 del Regolamento 21 aprile 1942, venivano poi stabiliti il termine e le modalit per la presentazione d_el ricorso. Tali norme, hanno senza dubbio meglio inquadrato l'istituto, confinandolo, attraverso un rigido ordine di preclusioni e decadenze, nell'ambito dei normali mezzi di tutela giuridica (1 ). Non direi per che possano essere ritenute la fonte costitutiva diretta del potere di decisione sul ricorso straordinario. In proposito mi sembra infatti che queste disposizioni di legge, essendosi proposta la particolare finalit di disciplinare il provvedimento assumes, sero una funzione sussidiaria nel quadro dell'ordinamento costituzionale allora vigente e trovassero giustificazione solo in quanto il potere di decisione del sovrano in subiecta materia risultasse legittimato da una norma di diritto positivo costituzionale. Tale norma la dottrina. credette ~ infatti di ravvisare nell'art. 5 dello Statuto AlberI I tino, secondo il quale soltanto al Re spettava il potere esecutivo (2). Contro questa tendenza fu per successivamente osservato che, attraverso l'art. 5, poteva ricavar.si il fondamento della. funzione esercitata dal monarca in ordine al c.d. ricorso gerarchico aJ Re (3) quale ultimo gradino della gerarchia amministrativa, il cui provvedimento doveva costituire il necessario presupposto per la definitivit dell'atto impugnato. Nella (1) Anteriormente al 1907, difatti, il ricorso straordinario non risultava vincolato da alcun termine di decadenza mentre, prima della riforma della giustizia amministrativa del 1889 la decisione sull'istanza era affidata alla assoluta discrezionalit del sovrano. Tali caratteri facevano dell'istituto un rimedio di ordine eccezionale, di cui il cittadino poteva avvalersi in qualunque momento, senza che, peraltro, incombesse sull'organo sovrano alcun obbligo di provvedere. V. in proposito PORTA: Natura del decreto reale che decide il ricorso straordinario, Giurispr. It. '" 1941, III, 113. (2) ORLANDO: Giustizia Amministrativa, in Trattato, 696 e segg. verso il medesimo principio se.r;nbrano orientati TIEPOLO: op. cit.; DE GIANNIS: Corso dir. amm., nn. 1735 e 1794; RAGNISCO: Il Ricorso in via ?Jtra;ordinaria al Re, Giur. It. >>, 1908, IV, 136. (3) rectius: ricorso al Governo del Re. Come noto, la possibilit di distinguere e di inquadrare i due diversi -41 istanza esperita invece in via straordinaria l'attribuzione sovrana di decidere sul ricorso non poteva promanare dal principio del collegamento gerarchico, poich oggetto dell'impugnazione erano i provvedimenti amministrativi gi consolida.ti e, d'altra parte, tale rimedio risultava proponibile per i soli motivi di legittimit (1). Qnesto orientamento critico, oggi uniformemente condiviso, diede, cos, dito a una duplice tendenza, giurisprudenziale e dottrinale. Da una parte si sostenne che, mentre la decisione sul ricorso gerarchico atteneva all'organo monarchico nella sua qualit di capo-amministratore dello Stato, onde esattamente se ne ritraeva fondamento attraverso l'art. 5 dello Statuto, nella pronuncia sulla domanda proposta in via straordinaria, invece, la volont regia si manifestava nell'esercizio di una funzione misenzialmente sovrana, in cui il Capo dello Stato agiva, in quanto tale, al di sopra e al di fuori dell'ordinamento amministrativo (2). La opposta tendenza. che fin per prevalere, osserv che il Capo dello Stato, in q1tanto tale, non poteva a vere attribuzioni che non rientrassero nella sfera di una delle tre fondamentali funzioni dello Stato stesso, quella legislativa, esecutiva e giurisdizionale, onde era da ritenere che, nella decisione sul ricorso straordinal'. io, il Re agisse pur sempre nell'mbito della amministrazione, quale capo supremo dell'esecutivo (3). Questa autorevole corrente di opinioni, poi, riconfermando i caratteri differenziali che distinguevano le due figure di ricorsi, quello gerarchico e quello straordinario, ne ravvis la differenza, soprattutto, nella diversa genesi del potere di decisione che il sovrano esercitava in ordine a ciascuno di essi. Nel ricorso gerarchico -si afferm -il Re si pronunciava in base alla competenza funzionale derivatagli dall'art. 5 suddetto, mentre nella decisione in via straordinaria sercitata, con rinnovato spirito, nell'ambito ricorsi, ha destato vive perplessit nella dottrina e nella giurisprudenza. Cfr. in proposito i testi sopraconsiderati e, per un'analisi delle pi antiche opinioni, CAMMEO: Commenta'l'io, Zoe. dt.; ORLANDO: Giustizia cit. 693, Cons. Stato, parere 7 aprile 1861, Manuale degli Amm. 1862, 37; RAGNISco: Il 'l'icorso in via stmc'l'dfaa't'ia cit., 141; Cons. Stato (IV Sez.) 8 giugno 1894, aiurispr. Jt., 1894, III, 308; Cons. Stato (IV Sez.) 8 maggio 1891, Giust. Amm. 1891, 197; Cons. Stato (IV Sez.), 13 settembre 1894, Giust. ltal., 1894, III, 355. (1) v. Dottrina e giurisprudenza citata da RAGNISCO Il rico'l'so in via strao'J'dina'l'ia e la giurisprudenza del C~nsiglio di Stato, in Il Consiglio di Stato, 1932, II, 7 e segg (2) Questo sostanzialmente l'atteggiamento as sunto per un certo periodo di tEmpo dal Consiglio di Stato, v. (IV Sez.) 28 agosto 1890, Giust. Amm., 1890, I, 250; Id. 28 marzo 1892, Giust. Amm., 1892, I, 205. A tale orientamento sembra, di recente, essersi accostato il PORTA: op. loc. cit. (3) RANELLETTI : Guarentigie. cit. 262; GIROLA : Il 'l'icorso straordinario al 'l'e, in >, 1908, 87; Adunanza generale 29 novembre 1926 citata da RANELLETTI, cit. 266). (3) RAGNISCO: Il 'l'icorso sl'l'aordinario la Giu'l'ispi udenza del Consiglio di Stato, loc. cit.; ALESSI: op. cit. ll9; RANELLETTI: Guarantigie loc., ;cit. e~la giurisprudenza della Cassazione ivi indicata, pag. 266, n. I. A questo orientamento ha aderito in un secondo momento anche il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con decisione 4 marzo 1932, Foro Amm., 1932, I, 2, 93; v. da ultimo anche Cass. 9 luglio 1936 ivi 1937, II, I; Cass. 9 dicembre 1937,; Rep. Giur. lt., 1937, voce Giusti:zia Amministrativa, n. 33. -4.2 dell'istituto. opportuno rilevare in proposito, ai fini delle considerazioni che si svolgeranno, l'argomento deci..sivo su cui fa leva l'opinione accennata. Nel ricorso straordinario -si detto il Re agisce sempre, vero, come il correttore delle illegalit, e vi continua quell'alta funzione di custode del diritto e di correttore del torto che aveva nella monarchia assoluta. l\fa la natura dell'attivit che il monarca esercit sul ricorso straordinario, si nel nostro ordinamento profondamente mutata dietro la, spinta delle mutate esigenze sociali. Egli compie quella funzione di giustizia non pi.in una attivit di giurisdizione, ma in quella di amministrazione, cio come organo supremo dello Stato nella sua funzione governa tiva, e il suo atto di decisione non una sentenza, ma un provvedimento amministrativo, poich pur sempre l'amministrazione che trova nel suo seno organi ed istituti per riparare i torti che abbia eventualmente arrecati nell'esplicamento della sua attivit (1 ). 4. All'atto dell'entrata in vigore della nuova Costituzione, dunque, l'istituto in esame si delineava, allo stato di elaborazione sopraccennata, sotto un duplice profilo: da un lato, come un residuo storico-giuridico dell'antica funzione di giustizia demandata al Principe nel regime di assolutismo, ed in concreto come espressione della particolare posizione di supremazia rivestita dal sovrano nella monarchia costituzionale, posizione che il potere di decisione sul ricorso tendeva appunto a confermare. D'altro canto, come un ricorso amministrativo, la cui indole era determinata sia darlla qualit di capo supremo dell'esecutivo che, secondo l'ordinamento statutario competeva al Re, e sia dalla peculiare attivit esercitata da tale organo in ordine al ricorso stesso, la quale si rifletteva nell'ambito della sfera giuridico- amministrativa. Sulla base di tali premesse mi sembra che, per stabilire, se l'istituto sia sopravvissuto al mutamento della forma istituzionale clello Stato, si renda necessario esaminare se, nel vigente sistema repubblicano e negli organi supremi di governo ivi costituiti, si sia mantenuta quella identit di caratteri strutturali che aveva indotto, a suo tempo, dottrina e giurisprudenza a giustificare il fondamento del ricorso medesimo. Intanto pu apparire ammissibile, in un nuovo ordine giuridico, un istituto regolato da una norma preesistente, in quanto tale norma non contrasti nel suo contenuto, nei suoi presupposti e nei suoi effetti con il nuovo oridinamento (2). Nel caso specifico, poi, trattandosi di una, disposizione di carattere consuetudinario e, quindi, di una fonte meramente sussidiaria del diritto, l'indagine si presenta tanto pi necessaria e complessa in (1) Cos RANELLETTI: op. loc. cit. (2) Sulla possibilit di abrogazione di una norma giuridica per la soppressione di un suo presupposto v, in generale DE RuGGIERO-MAROI: Ist. dfr. priv., Milano, 1944, I, 86. quanto va estesa all'intero sistema costituzionale (1). Alla stregua del quale, la risposta negativa al proposto quesito non mi sembra dubbia. Il nuovo ordine repubblicano ha sostanzialment,e modificato la, figura del Capo _dello Stato. Il Presidente della Repubblica, com' noto, non riveste pi quella particolare posizione di supremazia che lo Statuto Albertino attribuiva invece al monarca, ivi considerato l'effettivo vertice di una piramide, cui facevano capo le tre funzioni fondamentali della sovranit. L'organo presidenziale invece non pi partecipe del potere legii; dativo, n di quello giurisdizionale e, per quanto particolarmente ci interessa, non pi il capo supremo dell'esecutivo. J,e attribuzioni del Presidente sono essenzialmente determinate da quella funzione di cooperazione attiva e, direi quasi paritaria, con gli altri organi supremi costituzionali, alla quale eg~i chiamato ad adempiere. Il complesso della norme che mirano a fissarne la figura e le competenze si propongono appunto, secondo la comune opinione, la particolare finalit di impedire che, nel nuovo sistema democratico e repubblicano, il pi alto organo rappresentativo possa assumere l'antica posizione di supremazia gi spettante al Re (2). Stanti tali premesse mi sembra che l'istituto del ; ricorso straordinario risulta attualmente inammissibile per nn duplice ordine di considerazioni: anzitutto venuto meno, nel nuovo sistema costituzionale, il presupposto logico e giuridico della norma costitutiva dei potere di decisione sul ricorso e cio la esistenza di un organo sovrano, destinatario dell'antica funzione di giustizia affi. data al Principe; in secondo luogo, la norma medesima risulterebbe contrastante con il nuovo ordinamento, poich tenderebbe a confermare, nell'organo presidenziale, l'originaria posizione di supre 1 mazia spettante al Capo dello Stato monarchi~o e, quanto meno, l'esercizio di una funzione proprrn del Capo Supremo dell'esecutivo, che invece, la nuova costituzione tende ad escludere (3). D'altra parte, mi sembra che l'affermata opinione secondo la quale la norma contenuta nell'art. 's7 Cost. non precluderel)be l'dito al Presidente della Repubblica delle altre attribu: zioni di carattere amministrativo gi spettanti al Re, opinione dalla quale il ,Sandnlli trae argomento per sostenere l'ammissibilit attuale del ricorso, se pure possa apparire fondata nelle sue linee generali (mi esprimo con tutte le riserve; non avendo approfondito il problema) mal s1 (1) Sul valore e sull'efficacia della consuetudine in generale c. BoBBio: La consuetudine come fatto norrnativo, Padova, 1942 e in particolare ZANOBINI: La gerarchia della fonti. Commentario sistematico della Cost. italiana, I, 47. (2) MARCHI: Il Capo dello Stato, cit:, 114. (3) Per questo motivo non ritengo di poter -aderire all'opinione del MORTATI: op. loc. cit., che ritiene essersi trasferito dal sovrano al governo della Repubblica il potere di decisione sul ricorso straordinario. -43 adatterebbe al caso in questione, poich ritengo che la estensibilit di tali attribuzioni, al di l dai confini indicati nelle norme costituziona.li, debba in ogni caso trovare un necessario limite nei confronti di quelle competenze che, per la loro particolare natura o per i loro particolari effetti importerebbero uno snaturamento dell'organo, attribuendogli caratteri funzionali contrastanti con la posizione a questo attribuita dall'ordinamento stesso. 5. Alla ammissibilit del ricorso straordinario, d'altra parte, si oppone la norma contenuta nell'art. 113 Cost.: >. Continua il decreto ammettendo che cc il trattato di pace tendeva e per il gi.urista tende a costituire un I ente di diritto internazionale autonomamente e stabilmente organizzato con proprio territorio e con I., proprio popolo)), Senonh, mentre alla formazione di questo ente si sarebbe dovuti pervenire, secondo . il Trattato, attraverso tre fasi (amministrazione dei . , comandi militari: stritmento per il regime provvisorio; Statuto permanente), in realt ci si ferrnati j I . alla prima fase, cui non pu essere riconisciutoche iun carattere cc conservati1!o dello stato di fatto tro-_ __ vato all'entrata in vigore del Trattato ll. Il cafa,ttere esclusivamente conser1Jativo di tale fase dimostrato anzitutto dalla lettera del Trattato il quale, nell'art. 1 dell'Allegato VII, dice che il T. L. T. continuer ad essere amministrato (fino -54 alla nomina del Governatore) dai eomandi militari alleati (ciascuno nella sua rspettitia zona.), volendo con ci indicare la persistenza dell'occupazione militare, per quanto modificata, da bellica ed occupante in pacifica e fiduciaria in rapporto all'O. N. U. In secondo luogo tale carattere dimostrato dallo spirito del Trattato, e specialmente dalla enunciazione contenuta nel citato art. 1 dell'Allegato VII, dove si legge che il Governatore avrebbe dovuto entrare in carica il pi presto possibile >>, ponendo cos fine alla fase preliminare dell' evoli1,zione del T. L. T. Il prolungarsi d'una siffatta situazione, ch'era destinata ad essere brevissima ed effimera non base sufficiente per far sorgere un ente di diritto internaziona.le con organizzazione autonoma; e la riprova di ci si ha dall'esame del modo come il comando militare alleato ha esercitato ed esercita i poteri giudiziario e legfalativo. Il pri1no, infatti, esercitato per mezzo di magistrati che sono individualmente magistrati italiani, la cui carriera tuttora regolata sulla base del rapporto d'impiego colla Repubblica Italiana: in altri termini, magistrati italiani mutuati al Governo Militare Alleato. Il secondo esercitato mediante l'emanazione di Ordini, formalmente emessi dal G. M. A., ma clie in sostanza, e salvo modificazioni di lieve entit, riproducono le leggi della Repubblica Italiana: anche queste, dunq1te, leggi mutuate. Deve concludersi che dall'amministrazione militare per quanto si sia protratta e si protragga non sorto un ente di diritto internazionale con orgabizzazione stabile ed essenzialmente autonoma, che giustifichi l'applicazione delle norme del Titolo VII del libro IV del Codice di rito ... . Ne consegue l'inammissibilit dell'azione di deliberazione. Conseguenza ulteriore, che deriva dalla conformit dei due ordinamentf, quello della Rep1;,bblica Italiana e quello della Zona anglo-americana del T. L. T., che i reciproci provvedimenti di natura giurisdizionale e amministrativa (volontaria giurisdizione) possono avere la loro piena e normale esecuzione nei rispettivi territori . 2. Sembra che, per giungere all'esclusione dell'ammissibilit dell'azione di delibazione, la Corte di Trie,~te abbia preso le mosse dalla tesi Camrnarata , rna, pentitasi poi a mezza strada, non abbia avuto il coraggio di spingere il suo ragionamento fino alle .~ue estreme conseg11enze logiche: l' affermazione, cio, della persistenza della sovranit italiana sul territorio di Trieste. Com' noto, l'art. 21 del Trattato di pace contiene un'espressione che, nella precisione dei suoi termin i, non pareva lasciar posto a dubbi: La sovranit italiana sulla zona costituente il .1'. L. T. cos come esso sopra definito, cesser coll'entrata in vigore rlel presente Tra.ttato ii (mezzanotte del 15 aprile 1947). Il O ammarata, Rettore dell'Universit tergestina, nel discorso inaugurale dell'anno accademico 19491950, propose per la prima volta l'ingegnosa tesi secondo la quale la sovranit italiana non sarebbe invece cess'ata in tale ricorrenza, in quanto detta cessazione, per la volont stessa drlle parti contraenti, sarebbe stata subordinata e condizionata all'effettiM nostituzione >, la quale comporta quei benefici previsti dalla legge in esame, in contrapposto alla nuova assunzione a'lla quale la legge non si riferisce. 2. Legge 9 gennaio 1951, n. 10 (G. U. n. 18): Norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di cpmbatth:nento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate. Su questa legge abbiamo gi espresso il nostro parere genericamente contrario in sede di esame del relativo disegno di legge (V. in questa Rassegna, 1950, pag. 183). Alcuni dei principali difetti da noi rilevati sono stati invero eliminati, ma non si pu nascondere che l'emanazione di questa legge rimetter necessariamente in discussione una serie di questioni che una consolidata interpretazione giurisprudenziale del D. L. n. 451 aveva ormai risolto. Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale in materia di requisizioni nulla. dispone la legge in esame, e se si tien conto della natura della competenza dei Comitati per le requisizioni, che di carattere generale nella materia e che concerne tutte le requisizioni disposte durante la guerra e per causa di guerra nel territorio dello Stato, da ritenere che l'interpretazione pi adeguata del silenzio mantenuto sull'argomento dalla legge in questione sia quella secondo la quale, in tema di giurisdizione le cose restano co:tne erano. Si veda in proposito lo scritto del Favara in Foro It. " 1951, IV, 18, le cui critiche alla legge in gran parte condividiamo. II. I. Camera dei Deputati: Disegno di legge n. 1176-B (Iniziativa governa,tva). -Modifica agli articoli 34 e 35 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull'Am- ministrazione del Patrimonio della Contabilit generale dello Stato -Con questo disegno di legge il Governo proponeva la modificazione dell'articolo 35 succitato nel 'senso di essere autorizzato apresentare sia lo stato di previsione della entrata sia tutti gli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri ed aziende autonome in un solo disegno di legge. La Camera aveva approvato la proposta, ma il Senato ha negato l'approvazione, ritenendo che la norma dell'art. 81 della Costituzion,e, specie se messa in relazione con le affermazioni fatte in sede di discussione alla Costituente, non consenta l'unicit del bilancio. Si tratta di questione molto dibattuta e molto antica. 2. Camera dei Deputati: Disegno di legge n. 1750 (Iniziativa governativa). -Costituzione e compiti del Comitato dei Ministri per il coordinamento delle commesse e forniture delle Amministrazioni dello Stato. un disegno di legge di rilevante importanza in quanto con esso si modificano norme fondamentali della Contabilit dello Stato in materia di contratti, stabilendosi tra l'altro che sia il Comitato dei Ministri (organo non nuovo nell'ordinamento amministrativo italiano -si vedano i vari Comitati interministeriali ad esempio per la tutela del risparmio, per la ricostruzione, ecc.) ad autorizzare la trattativa privata nei contratti dello Stato, in deroga all'art. 6 della vigente legge di contabilit. Viene altres istituito un Comitato composto da un Consigliere di Stato, da un Sostituto avvocato. dello Stato e da un funzionario della Ragioneria ge gerale dello Stato per l'esame degli schemi di contratti fatti in deroga alla Contabilit generale dello Stato; la deliberazione di questo Comitato sostituisce il parere del Consiglio di Stato. Il controllo della Corte dei Conti permane, e non poteva essere altrimenti, ma esercitato in un modo particolare. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA JPORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIF'LETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE STATA DATA ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il cittadino italiano il quale ebbe a cedere in permuta a personalit politiche naziste delle opere d'arte, possa pretenderne la restituzione in deroga alla legge 14 gennaio 1950, n. 77, assumendo di aver subto evizione delle opere d'arte dategli dalle personalit politiche predette (numero 14). APPALTI. -1) Se siano obbligatori per l'Amministrazione i patti con i quali si sia convenuto con un'Impresa appaltatrice uno speciale premio di acceleramento (n. 141). -2) Se nel premio di acceleral:Ilento sia compreso qualsiasi altro compenso straordinario anche a titolo di revisione dei prezzi (n. 141). -3) Quali siano i limiti di applicazione dell'art. 22 Cap. Gen. e dell'art. 351 della legge sui LL. PP. in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice (numero 142). -4) Se il supplente dell'appaltatore possa. chiedere la restituzione della imposta di registro sul contratto di appalto, per essere questo stato non eseguito (n. 143). -5) Se la clausola revisionale introdotta illegittimamente in un contratto, stipulato sotto l'impero della legge 1938, possa valere a giustificare una pretesa di compensi basata su errore di calcolo (n. 144). ASSICURAZIONI. -1) Se nell'assicurazione dei valori e cose esistenti nelle Ricevitorie postali di che alla legge 28 ottobre 1942, n. 1407, sia compreso anche il danno derivante da furto di timbri, bilanche e bolgette di propriet dell'Amministrazione postale (numero 30}. -2) Se l'obbligo delle assicurazioni sociali trovi applicazione nei confronti del personale mobilitato civilmente durante la guerra (n. 31). AUTOVEICOLI. -Se l'Amministrazione possa, in base a criteri di opportunit amministrativa aderire alla proposta di risoluzione consensuale di contratti di vendita di autoveicoli ai reduci, posti in essere in esecuzione dei DD. LL. 25 aprile 1946, n. 240 e 23 gennaio '1948, n. 78 (n. 28). AVVOCATI E PROCURATORI. -Se l'avvocato dello Stato debba essere specificamente autorizzato a recarsi fuori sede per esercitare le sue funzioni, alfine di ottenere il rimborso della indennit di missione (n. 12). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -1) Se il socio d'una cooperativa regolata dal T. U. sull'edilizia economica e popolare possa alienare il diritto di so praelevazione, uti singolus o aderendo alla deliberazione dell'assemblea deicondomini, prima del riscatto dell'appartamento (n. 28). ~ Se la Gestione INACasa, per acquistare a titolo oneroso le aree necessarie alla costruzione di case per i lavoratori, sia soggetta all'autorizzazione governativa prevista dalla legge 5 giugno 1850n. n. 1036 (n. 29). -3) Se possa considerarsi contratto a titolo oneroso quello con il quale un ente cede all'INA-Casa un'area, impegnandosi l'INACasa a destinarla alla costruzione di case per i lavoratori dipendenti dall'ente cedente (n. 29). COMUNI E PROVINCIE. -Se l'art. 80 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175 sulla Finanza locale si applichi sia agli appalti per le imposte di consumo a canone fisso, sia agli appalti ad aggio (25). CONFISCA. -Se la cessione all'IST-Cambi di monete d'oro confiscate per motivi razziali possa costituire quel trasferimento a terzi previsto dall'art. r '1 del D. L. 5 maggio 1946, n. 393 (n. 6). I CONTABILITA' DELLO STATO. -1) Se il D. P. R. 29 luglio.1948, n. 1309 che modifica l'art. 54 del Regolamento per la Contabilit generale dello Stato si applichi ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (n. 69). -2) Se il funzionario delegato ai contratti abbia potere certificante in ordine alle copie di atti di svincolo dei depositi cauzionali (n. 70). -3) Se il fermo amministrativo previsto dall'art. 69 della legge di Contabiit possa non applicarsi, da parte dell'Amministrazione debitrice quando le somme siano dovute per un appalto od una fornitura (71). DEPOSITO. -Se, per svincolare un deposito cauzionale la firma del funzionario delegato ai contratti sulia copia del1'11tto di svincolo debba essere autenticata (n. 12). DONAZIONI. -Se la donazione fatta ad un Comune di un immobile con l'espressa volont del donante che esso sia destinato a favore del fascio di combattimento locale che a quell'epoca non aveva perso- nalit giuridica dia titolo al fascio stesso, una volta acquistata tale personalit di chied!'lr.e al Comune il trasferimento dell'immobile a suo nome (n._ ll~. _ ELETTRODOTTO. -Se le Ferrovie dello Stato proprietarie di centrali elettriche date in gestione ad rma societ privata, obbligata per questo a fornire -59 l'energia, possano prendere possesso di dette centrali quando la societ gerente, per qualsiasi rnotivo, interrompa la fornitura (n. 1). ENTI ECCLESIASTICI. -1) Quale sia la natura giuridica delle confraternite religiose (n. 13). -2) Quale sia la portata del potere dello Stato italiano nel riconoscimento di enti ecclesiastici (n. 13). -3) Se lo Stato italiano possa pretendere per riconoscere la personalit giuridica di una confraternita religiosa che essa sia costituita per atto pubblico (n. 13). ESECUZIONE FISCALE. -Quali siano i diritti spettanti ad un esattore dichiarato deca.duto per mancata integrazione della cauzione, e che abbia lasciato debiti nei confronti del ricevitore provinciale e del Comune che abbiano proceduto alla riscossione dei residui (n. 19). ESPROPRIAZION1. -1) Se l'espropriazione di terreni necessari per la costruzione delle case del piano Fanfani debba fatta su richiesta della gestione INACasa ed a favore di questa (n. 61). -2) Se un decreto di espropriazione emesso a favore di ente diverso da quello previsto dalla legge leda un interesse legittimo o un diritto subiettivo degli espropriati (61). 3) Se i decreti di occupazione di urgenza e i decre di espropriazione emessi dal Prefetto possano considerarsi atti esecutivi, agli effetti della esecuzione forzata (n. 62). -4) Se gli ufficiali giudiziari siano tenuti a prestare la loro opera per l'esecuzione dei dereti di espropriazione (n. 62). -5) Quali siano le modalit di procedura per l'esecuzione dei decreti di espropria- WJ zione e di occupazione temporanea (n. 62).. FERROVIE. -1) Se le Ferrovie possano prendere possesso di Centrali elettriche di loro propriet affidate in gestione ad una Societ privata, quando questa non adempia all'obbligo di fornitura dell'energia (numero 120). -2) Se le Ferrovie dello Stato possono partecipare a Societ commerciali costituite per fini attinenti all'incremento della elettrificazione senza un apposito provvedimento legislativo (n. 121). GUERRA. -Quali siano le norme applicabili per il pagam.ent agli eredi di militari defunti in guerra di somme loro spettanti a tiolo ereditario (n. 107). IMPIEGO PUBBLICO. -1) Se il rapporto di impiego con le associazioni sindacali ex fascis'te in liquidazione sia di carattere pubblico (250). -2) Se l'obbligo delle assicurazioni sociali trovi applicazione nei confronti del personale mobilitato civilmente e posto a prestar servizio a disposizione di organi dello Stato (n. 251). -3) Come debbano regolarsi i rapporti tra il personale gi dipendente dalla Missione Italiana UNRRA e l'Amministrazione Aiuti Internazionali (numero 252). -4) Come debbano eseguirsi nei confronti degli impiegati dello Stato le decisioni della Corte dei conti che li condannano per responsabilit contabile (n. 253). -5) Se ai fini della corresponsione del fondo di previdenza agli impiegati dipendenti dagli enti pubblici dell'Alimentazione debba calcolarsi, per stabilire l'importo della retribuzione mensile, anche l'indennit di carovita (n. 254). --6) Se durante la fase di liquidazione d'un ente pubblico si possa proqedere a promozione degli impiegati (n. 255). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se sia valida una clausola di esenzione da imposta sll'entrata contenuta in un contratto di appalto di opere pubbliche (n. 26). IMPOSTE E TASSE. -1) Se l'art. 80 del T. U. sulla Finanza Locale si applichi agli appaltatori di imposte di consumo, sia se retribuiti a canone fisso, sia se retribuiti ad aggio (n. l.8). -2) Quali siano i limiti di applicazione della presunzione stabilita nell'art. 3 del D. L. 2 luglio 1947, n. 683, sulla riscossione delle imposte straordinarie (n. 149). -3) Se possa dichiararsi la decadenza dell'appalto delle imposte di consumo di una Societ per il solo fatto della sua messa in liquidazione (n. 150). -4) Se per dichiarare la decadenza di m1a societ che gestisce il servizio di riscossione delle imposte di consumo e che sia stata messa in liquidazione debbano le contestazioni farsi al liquidatore (n. 150). -5) Davanti a chi debbano prestare giuramento il vice presidente ed i membri della Commissione delle Imposte quando manchi il Presidente (n. 151). -6) Quale sia il momento da tener presente per stabilire l'imposta di fabbricazione dovuta sugli olii di semi (n. 152). IPOTECA. -Se il decreto ingiuntivo emesso secondo il T. U. del 1910 possa essere compreso tra i provvedimenti che danno titolo alla iscrizione della ipoteca giudiziale (n. 5). LOCAZIONI. - 1) Se l'Amministrazione possa invocare la proroga della locazione per un immobile adibito ad abitazione di suoi dipendenti, basandosi sull'art. 7 della legge 23 dicembre 1947, n. 1461 (numero 53). -2) Se possano computarsi a favore dell'Istituto delle Case popolari gli aumenti dei canoni locatizi stabiliti in via generale con le leggi 30 dicembre 1948, n. 1471 e 29 aprile 1949, n. 160 in relazione ad immobili locati ad uso di caserme delle Forze di Polizia (n. 54). MATRIMONIO. -Se si debba procedere a recupero della pensione nei confronti della vedova di guerra passata a seconde nozze, in pendenza del giudizio di nullit del secondo matrimonio (n. 6). NAVI. -1) Se l'impossessamento da parte del nemico di navi mercantili requisite dallo Stato italiano equivalga a loro perdita per fatto di guerra e spetti all'Amministrazione liquidare i relat.ivi danni (n. 42). -2) Quale sia la portata dell'accordo Italo-Greco relativo alle navi mercantili italiane cadute in possesso delle autorit elleniche per causa di guerra, stipulato il 21 agosto 1949 (n. 42). OPERE PUBBLICHE. --Se stabilito. in un eontratto di bonifica di campo minato l'obbligo di un doppio collaudo possa l'impresa bonificatrice vantare diritto a compensi speciali per lavori dovuti eseguire per la c. d. ribonifica tra il primo ed il secondo collaudo (n. 14). 60 PENSIONI. -Se si debba procedere a recupero della pensione nei confronti della vedova di guerra passata a seconde nozze, in pendenza del giudizio di nullit del secondo matrimonio (n. 44). POSTE E TELEGRAFI. -1) Se nell'assicurazione del valori e cose esistenti nelle Ricevitorie postali di che alla legge 28 ottobre 1942, n. 1407, sia compreso anche il danno derivante da furto di timbri, bilance e bolgette di propriet dell'Amministrazione postale (numero 21). -2) Se colui il quale indicato in un decreto del Presidente del Tribun~le emesso ai sensi dell'art. 22 del Regolamento postale come la persona che deve riscuotere determinate somme dalla posta, possa delegare altri per la riscossione (n. 22). SINDACATI. -Quali siano i riflessi dei provvedimenti legislativi che hanno stabilito la soppressione e la liquidazione delle Associazioni sindacali fasciste e la costituzione degli uffici stralcio (n. 8). SOCIETA'. -1) Se una Societ commerciale che gestisce l'appalto delle imposte di consumo, possa essere dichiarata decaduta per 11 fatto di essere posta in liquidazione (n. 25). -.2) Se gli emolumenti e retribuzioni agli amministratori delle Societ .esercenti le aziende patrimoniali dello Stato deboano gravare sull'esercizio o invece sulla quota di ut,ili spettanti ala societ concessionaria (n. 26). -3) Se le Ferrovie dello Stato possano partecipare a Societ cominerciali aventi per oggetto lo sviluppo della elettrificazione senza un'apposita disposizione legislativa (n. 27). -4) Se il deposito delle somme costituite da quote di riparto di societ in liquidazione non riscosse possa, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1942, farsi anche presso la Cassa DD. PP. (n. 28). SUCCESSIONI. -Quali siano le norme applicacabili per il pagamento agli eredi di militari defunti in guerra di somme loro spettanti a titolo ereditario (n. 26).