GENNAIO 1949 ASSEGNA MENSILE GENNAIO 1949 ASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO OSSERVAZIONI SULL'INCIDENTE DI SOSPENSIONE NEI GIUDIZI DINANZI -AL CONSIGLIO DI STATO SoMMARIO. -1. La sospensione dell'atto impugnato nel sist1ema :della giU!Stizia .amminiástrativa. -2. compatibilitˆ de.11a sospensioine con la costituzione. -3. Natura, rpll'esruwoS'ti e limiti de1l potere di soS1pens.i1on.e: a) i. presupp0t5ti del ;ricocrso princi'Pale; b) le gravi ragi0iI1i; e) la sospens1ione dell'e.secuzione degli atti giˆ eseguiti. -4. La so&pensione come 1eocezione nella legge eá 1c011I1e regola neilla pratiica. -5. L'incidente di sospenstone áe l'ar1J. 373 c.'P.c. -6. Inconvenienti 1e1 contraddizioni neil'aippUcazione dell'Istituto del1a sospeinsi:va: {.J;p,, a) il danno grave ed iTOOpambile del rláwrrente1 e del ww l'amministrazione; b) il fumus boni juris. -7. Conclusioni. 1. La possibilitˆ della sospensione dell'esecuzio, ne degli atti amministrativi impugnati in sede giurisdizionale prevista, nella leg1ge organica del Consiglio di Stato, come un'eccezione alla regola che i ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo. La limitazione posta. dall'ordinamento giuridico a,ll' Autoritˆ amministrativa, di oonformare la propria, ar.6ione alla legge non avrebbe significa,to pratico se non fosse consentito 31gli iriteressati di denunciaire in sede giurisdizionale ogni, pretesa i11egittimitˆ nell'operato della Pubblica 'Ammini senta di sostituire al provvedimento di cui contestata la legittimitˆ un altro analogo in cui questa, non dia luogo a incertezz.e. N, .in via di principio, pu˜ essere demandato al Giudice che deve sindacare la legittimitˆ del provvedimento l'esame sull'opportunitˆ di 1sospenderne precauzionalmente l'esecuzione, perch un tale esame, se rivolto alla fondatezza del ricorso, ne pre)Supporrebbe un'adeguata delibaz.fone, con garanz. ia di pieno contraddittorio ; se invece dovesse essere posto in relazione all'intensitˆ dei danni che l'el;'lecuz.ione o l'iill~sec.uziooe dell'atto potrebbero produrre, rispettivamente al ricorrente o all'Am . ministrazione, esso sarebbe irrilevante iSiOtto il primo profilo, perch nell'essenza degli a..tti ammiliistrativi, come atti di imperio, la possibilitˆ di sacriticare i diritti dei privati, onde la teor;ica dell'indenniZ; ZiO peir .atti legittinniá, mentre sotto il secondo profilo sarebbe áviziato di incompetenza, nou potendo consentirsi un a,pprezzamento di merito a chi ha giurisdizione sulla sola legittimitˆ. Questo lo schema sul quale attualmente inteE: 1sufa la trama ádell'impugnativa giurisdii-.ionale degli atti amministrativi. In via d'eccezione, come rimedio cautelare per le poss1ibili contingein~e che esulano dalla sfera srtrazione; dall'altro canto, se l'enunciazione di , della normale prevedibilitˆ, consento che il questa pretesa avesse senz'altro l'efficacia di sospendere l'eseeuzione dell'atto impugnarto, ne verrebbero paralizzate la vita e l'attivitˆ pubblica, perch ogni atto amministrativo risponde ad una ooncreta pubblica esigenza, la sodd;isfazione della qua.láe non p1u˜ esse) per la tutela, dei relativi limiti.. Ora, in appllfo31Zione di tale !Principio, deve ritenersi che qualsiarsi provvedimento che incida sull'attivitˆ del.la.o Pubblica Amministrazione pu˜ essere a.dotfato dagli organi giurisdizionali solo sáe ed in quanto una espressa disposizione della, Oostituzione lo consenta ; e poich gli articoli 1Q3. e 113 della Costituzione, che dettano le norme fondamentali in materia, prevedono solo un potere di annullamf]nto degli artti ammini:strativ;i., ma non un potere di sosP'ensione d.i áessi, da. pairte degli organi giurisdizionali, deve convenirsi che questo ultimo potere non tro¥va fondamento nella Costituzione. N si dJilca, che il potere di sos1)ensione da, con sidel'airsi ;implicito nel poterie di annulla.mento, pereh sarebbe facile dimostrare la superficiaHtˆ di tali osservazioni. Infatti, la, decisione di annullamento pu˜ essere adot.fata solo quando, a conclusione del dibattimenrto che sj svolge con tutte le garalli7iie del contraddittorio e del completo esame dell'atto impugnato, venga di ques:to riconosciuta la illegittimitˆ; mentre l'ordine di sospensione viene emeS!SO so1o dopo una sommaria deli~ bruzione del provvedimento impugna.to Vnmudita altera parte, e limitata ana sola váa.luta.zione della graávitˆ d.ei danni che il provvedimento stesso potrebbe provocare con la, sua esecuzione, indipen. dentemente o meno dalla, ásua legittimitˆ. Non pu˜, inoltre, non considerar.si che l'ordine di s.osp¥ensione non presrrnp[IOllle, anzi espres.sa:merute prescinde da quel giudiz.fo di legittimitˆ che viceversa deve precedere e che ásolo pu˜ giustificar. e la decisione di annullamento; ci˜ che conferma come non abbia alcun fondamento la tesi che nel poterie di annullamento previsto come couclusione del giudizio dJ. legittimitˆ dalla Costituzione sia compreso quello di sospensione, che al :giudizio di legittimi'tˆ non .in alcun modo subordinruto. In base a queste considerazioni, non chi non veda come questo potere di sospensione, che attiene ad una funzione strettamente giurisdi~onale, venga in .sostanza ad essere esplicai:z,ione di una funzione amministrativa ; come riconosciuto da chiarissim;i. scrittori, primo fra tutti l'attuale Presidente del Oonsigálio di Stato (F. R-0cco: op. cit. alla nota (1). Ora, dopo che la Costituzione ha cosi“ nettamente definito il carattere giu;risdizio. nale del Consiglio di Stato, limitandone la funz, ione amministrativa alla sola attivitˆ di cons:ulenza giuridieo-amministrativa, il poter¥e di ISOspensione appare del tutto privo di legittima base; appar.e, anzi, come una. vera. e propria. interferenza del potere giur'isdizionalle nel potere esecutivo che potrebbe essere disposta solo con una legige costituzionale. 3. La natura ed i presupposti deál provvedimento in ba.se alle disposizioni vigenti ranno richiamato l'attenzfone della dottrina e della giurisprudenza pa.rticolarmenite in questi ultimi tempi nei quali l'istituto ha avuto una pi diffusa, a.pplicazione pratica. (1). a) Si discusso se la delibera sulla sospensione avesse natura aIí:uninistrativa o giurisdizionale, e la questione, giˆ risolta in quest'ultimo senso dalla prevalente dottrina, sembra ormai superata a seguito della riforma introdotta dal citato decreto n. 642 del 1948, il quale non dovrebbe lasc. iare pi dubbi .sul carattere giurisdizionale delle pronuncie in esame. Alle considerazioni giˆ, svolte in proposito in ques:ta R,assegna (2). .sono da aggiungere due rilievi che dimostrano come la tesi che attribajsce natura amministrativa all'ordinanza emanata ai sensi del citato decreto porti a conseguena.e gravi ed inaccettab: ilL Innanzf tutto da osservare che tale ord~nanza costituirebbe l'unico esempio d.i atto amministrativo non impugnabile in sede giurisdizionale, malgrado U contrario disposto dell'art. 113 della Oostituzione. Inoltre .sr dovrebbe riic:onoás~ere J:a. facoltˆ del Gováerno di deliberarne l'annullamento. ai siensi dell'iwt. 6 della l~gge comunale e provinciale, sentito il Consiglio di S'tato in sede consult.iva, per incompetenza, eccesso di potere o violau,ione di legge. N pu˜ ulteriormente du.bitar.si che la pronuncia sulla sospensiva non costituisca giudicato implicito sv.lla giurjsdi,zione e non poss1a in con (1) Precedentemente !'.argomento ¥era stato trattai.o solo dal BONAUDI 1J1>el suo studio monografico: DeUa sospensione degi~ attiJ iamministr.afJivi, T01rino-1908, e dal MALPELI: v.eiia sospensiorne dei provvedimenti 1aonminis~ rat.liJv~ non impugnmbUi e di queáiLi che cL11c.hmrarno i¥urgenz. a e i'inˆiJfferib.Uttˆ di opere pubbliche, nella " Nuova Rivista dei Pul:>b1ici Appalti È, 1931, I, 72. Di recente lo hamno ripreso in 1Pál'legevoli monografie: F. Rocco: n rimedio ,della sospensione de1gii atf.li e prrovveditmeriti amm'fmistrrativi impug1na/ii din.anz'i, al Consiglio dli Stato in á" se.ritti giuridici in onore di Santi RomanoÈ, Padova 11940, Il, p. 513 segg.; ,coLITTD: Note circa la nat!Ura giuriˆiJca deiJ prrovve'dimetn.ti dei Consig1lio ádi Stato suiia ¥domanda di sosvensione, Campobasso, 1945; ALIOTTA: La soáspen.sione ádei provve>dimento 'dtrn,wnzi al Consiglio di Stato, Napoli 1948; GARGIULO: La sospensione deU'att.o ammirnristrativo da parte > .. La pi re'Cente, dottrina (12), al contrario, ammette che pos1sa concedel'Si la sospensione della e:semrnione di atti gi,ˆ completamente eseguiti, al fine di impedire la prosecuzione degli ullteriori effetti, se continua,tivi, Sul piano dogmatico a, me sembra che la, distinzione del Rocco 1sia pi oirtodos,sa,; ma,, se l'opinione degli aHri autori voleisise rif:eJ.¥i['Si esclusivamente a cornsidera,zioni di merito e di opportunitˆ, bi,sognerebbe allora dire che gu questo . ' p1all10, se la sospensio,ne dell'esecuzione di un atto giˆ eseguito -a parte l'evidente contraiddizione -, disposta nellla, conside:ra~ione della sola continua,zione dei ,suoi effetti, sii pu˜ spiega.re esdusiiVMUente con un criterio i,na.mmi.ssibile di preminenza, degli interessi privati su quelli pubblici, neanche l'interruzione: dell'iter ,di una. esecuzfone appena iniziata dovrebbe e,s~mre ammesisa per i danni c'he inevitabilmente ne' derive1rebher~ alfa, pubblica. amminisitra~io,ne (si imma,gini, ad es., la, responsa,bilitˆ delll'Amministrazione pubblica, nell'ipotesi di interruziolile nell'esecuzione di .un'op~ra ~u~bliea: _appaltatmáe, cantiere, operai, formtor1; i danm potrebbero assoil'hiáre per iutiero le 'somme predisposte, e compromettere l'e,s:ecuzion.e dell'opera anche in caiso di reiezione del ricorso). La, giurisprudenzia, a.n'Che sotto queisto pll.'ofilo, .s:embra1 áSí vada ormai consolida.ndo nel['interpre ta.~ione pi estesa della diásposizione pe:r quanto . 1 ' non 'sia rugevo e dedurre daJle 1sueicinte motiva,zioáni delle: decisioni sulla 1so1spensiva i criteri che le ispirano. 4. Dalle brevi osservazioni che precedono !riˆ . á1 l':> s1 r1 :evaá come la disposizione dell~ seconda parte dell'aJ."t. 39 1sia fonte. di inconvenienti gra1vi¥s:simi qua,ndo la si voglia s:postmre, 'Come arvvenuto in queisti ultimi telllJJi, dal piano di straordinairietˆ, che la poneva, come eccezione al :sis¥tema a,d un piano di normalitˆ, che la eontra.ppone aJ 'sistema aHraverso una insana.bile contraddizione. L'foeffi.cacia ,sospenis;iiva dei ricors1i in via con fon'ziosa,, .stabilita nema, prima parte dell'ad. 39. n~n ha, certo la finalitˆ p,rocess1Uale di predeter'. mm.are la po1si1lione delle iParti, come a,tto['e o come conrvenuto, nella proposizione della domanda di sospensione o, ,se fos1se ;stabilito il contr&rfo. di queJla1 di provvisoria esecuzione. Elssa invece una con's;eguenz.a neceis1sMia dei principi della esecutivitˆ e. deU'eisecufoárietˆ degli atti ammini sitra,tivi, U1J1;a conditio sine qita non per il Tegolarre fu~zionamento della cosa pubblica, per il ~onse gnuneánto degli sco,pi ad e.s:s;a prefis,si; un prin (12) Cfr. ALIOTTA: La requisLzione, .ecc., cit., 'Pá 1100, e GARGIULO: op. cit., iP" 106. cipio ba,sila.re sul quale s,1 impe1rnia, non solo il si,ste.:ma del[a, gius:tizia amministrativa, ma. anche quello dell'i,ntie.ro diritto amminisfra.tivo. La, poss,i1bilitˆ di deroga.1wi, previ1sta, nella seconda parte deU'ad. 3!} solo perá grarvi ;ragioni, sta ora divenendoá, aHrarvers'O un ecces;sivo alla,rga: mento di queste, il rne"t.zo per capovolgere i princip; i e sta:biliNJ la¥ il."egola della non esecutivitˆ degli a.tti amminis:tra.tivi. In .que1st'abu1s:o della diSiposizfone la, giurisprudenza del Consiglio di Stato trova il con,senso di parte della dottrina, la, quaJe, com11? l'Andrioli (13), vi vede Ç un esempio del mirabile lavorio, da taluni addirittura definito pretorio, con, il quale il !Supremo Oonsess.o ammini1stra.tivo intáegira le regole positive incomplete o deficienti )). TI Roehrsásen (14) in propostito ásembra quasi che voglia. ne1ga1re il principio pe'I.' cui il ricorso non ha efficaicia .sospensiva. Ç E' chiacro in questo articolo ~ 39 -, egli s:crive, che non esiste un principio assoluto ed inderogabile, ma una norma rela.tiva., cui pu˜ fruási ecc:ezioine caso per caso >>. Cosi impostata 1[1, questione, le condusioni a,nche S'e implicite, non pos-sono esse:re che quest'e: non si tratta.' 1Pi di una. regola e di un'eie.cezfone bens“ d~ un'aJiteDnlattitvaj, r,i1ffiles.se, aillai discrezio~a.Utˆ, all'apprez.z.amento di merito del Consiglio di Stato. N pi le gra1vi árag.ioni possono costituháe un temperamento a. ásiffatto potere, perch es:se1 in tanto ha,nno áun áSignificato in quanto si riferiscono a un'eventua.litˆ ec:ceziona.le, non ad una, normale facoltˆ da. eisaminmási iea e s1.át. 373 c.1p.c. attriibuisce alla Co1rte di Cassazione di ásospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso quando daH'esáecuzione di essa pu˜ deriva,re grave ed iárreparabile danno. Il ra,ffronto per˜ pu˜ essere giusto solo áagli effetti di a.vvalol'1a1r1e, attraverso la norma; della. procedura civile, l'interpretazfone che si data alle Ç gravi ragioniÈ riichieste dall'a.rt. 39 dell~ legge sul Oon,siglio. di Stato ; ma non certo idoneo a dare di quest'ultimo una. giustificazione logica e giuridica. E'' prin:cipio. generale che la ,pretesa di es.ecuzione non pu˜ essere fatta, valere sino a quando la, .sentenáza non abbia acquiistato áautoritˆ di cosa giudicata, ed a questa !regola fa, eccezione l'i,sitituto della provvi,s:oria, eisecuzione. Ll1 diversa diásposizione1 posta per il ricorso per c31ss:azione, derivata nel nuovo Oodi1c1e da quell:lo del 1865 ed introdotta in quest'ultimo in conseguenza dt una errafa, imiátazione del Codice. france1se, contrasta con quel principio, al quale invece aderente la facoltˆ di deroga, .stabilita. nell'art. 373. !Al contra!l'io p1ri.wcipio genemle che gli atti amministraHvi 1siano immedi1atamente esecutivi, perch. se nei rapporti tra i privati opportano sacrifi care la sollecitudine dellla decisione alla certez;z;a di es.sa, in quelli pubblici vaile la regola opposta, in considerazione della, natura degli interessi da soddisfare. E' quindi nooe,ssa.ria, coerente e fo!l's.e anche insufficiente la disposizione dell'ari:áá 373, mentre ingius:ti,ficata ed aberrante, sotto un. proá filo strettamente logico, quella delJ'art. 391. 6. L'inapplicabilitˆ della soS1pensione agli atti a.mmini.strativi, che giˆ si vi1sfo derivare da.lla applicazione dei princip~, risulta anche da un esame dei diiversi criteri .stabiliti dal Consiglio di Stato per l'interpretazione ádella, norma, e. che sii riciavarno dai que11le poche deci,sioni in c.ui l'aic.á coglimento o la reieziione della, domanda di sosipensione accompa1gnafo da una adeguaita motivazione. Tra, queste u'lla delle pi recenti e complefo quellfli dell'll ap.rile 1945, n. 71, est. Malinverno, in causa, Giannini contro Prefetto di Roma, nella qua,le appunto spiega¥to come Ç 1normaillmente la giurisprudenza. del Consiglio, di áStato esaurisca la, motiva;z.ioáne dell'accoglimento o della reiez,ione della domanda, di ¥SI01spensione co1n la s1emplice formula che. :riconosce la, sus1sistenza o meno nella fatti1specie delle gravi raigion,i, solo scendendo ad una, pi ampia, dimostrazione, dei motivi in ca,si di pa1rtic.olare importarnm, >>. E', quindi, da. ritenere che queáste rare motiva ziioni ahbiano vafore di genere, ed in co'llse:guenza l'es1ame ehe faremo della decisione citata pu˜ valeáre come critica di tutte le altre deci1sioni e, di conseguenza, del sistema,, a) Si giˆ accennato come il Oonsig11io di Stato wbbia, modificato la pr'ecedente giurispru denza, che, limitava le Çgravi ragioniÈ al danno che l'esecuzfoine dell'áatto poteva, arreca,re a.I ricor rente, considerando a1nche il danno per il pubblico interess1e a segáuito della non esecuzione, conce dendo o negando la sospens,ione seco1ndo la preva lenza. dell'uno o dell'altro. Questo criterio, c:he a, prima. vista potrebbe sembrare di equa contempemzfone degli oppo.sti interessi, non , pe.raHro, sufficiente ad eliminare gli inconvenienti del si,stema., s:e l'lljpplioazione di quesito si sposta., come avvenuto, da eccezio111e a regola. Ili giudizio sul'la domanda di sospensione non pu˜ certo essere. limitato aU'esame del danno che il ricorrente afferma deriva,rgli daH'esecuziono deU':iJrn1Pugnato provvedimento, p(;)1r quanto questo poss1a. presentarsi come grave ed ir:repambile, per ch, trattandosi di atti amminiistrativi, non .si pu˜ prescindere dalla. consideraázfone che da es1si pu˜ legittimamente deriiva.re un danno ai privati, non in :sieuso teienico-economiieo, perch sotto que sto profilo non concepihil!e l'irreparabilitˆ, ma nel senso di 1siacrificio di un diritto, di conversione forza,ta di esiso in vista di un pulb1blico fnteresse. Perci˜, accerta.to ,questo danno per l'~potesi del succes:s,ivo a1ccog1imento del ricors10, si deve a.nche valutaire il danno ~be l'Ammi1ni1stra,zione resisitenite asserisce derivare dal rita.rcLo dell'eisecuzione del provvedimento, nell'ipotesi di reiezione de,] ri (16) GARGIULO: op. cJit, pag. 18. L__ 6 corso, si dernno anche wah1ta,re le ragioni che, secondo l'Amministrazione, non consentono áu:r.ia remora náella. soddisfazione di quel pubblico in Leá resse. Dalla. compa.raázione fra. i due danni dovrebbe dipendere il giudizio sulla sospensione, il quaile, cos“. concepito, rimarrebbe nei limiti della giurisdi. zione di leágittimitˆ dema.ndata al Cons:iglio di Sfalo. Non si trr:.tta infatti di un giudi'zio di merito, 1nel qua.le Soi consideri l'atto ammini.strativo nei suoi element1i intrinseci per valuta.rne l'op,portunih1, ma, invece un giudizio che si fa, dall'este.rno, suHa ba.se degli effetti giuridici d,el provvedimento, ¥sotto il profillo delle conseguenze che ne derivano alle parti in causa.; quindiá nn giiudizio aána.logo a quello che si compie sirn1acamlo l'eecesso di potere, come ¥Se questo potesse configurarsi nella. violazione della norma. di lnwna: amministrazfone che 11ella. fattis:pe.c"ie a1Yrebhe J. L'affe1rma,zione non molto chiáa.ra, ma fnrse es¥s:a vuole significa.re che, s.e ili ricorso si pre,senta fonda.to, anche danni di lie:ve entitˆ pos:sono co.sti tuire láe Ç< grrnvi raigioni '.È, m:eintre, !nell' ipofosii opposta, s,i dovrebbe negar.e, la. ¥sussistenza di esse anche sie fossero provate [a gravi'tˆ e l'irre parabilitˆ. Certo che ola delibaz.ion.e dei motivi dii ricoirso ha. a:vuto grande pa.rte e forte ,peso nella decis.ione G1ia.nnini. In e1s1sa sono, i.nfatti, censu1áati il difetto di motivazione e. la ,sproporzione della sa.nzione, e viene poi sol1eva,ta di ufficio e respinta, un'ecce zione di atto pol!itico. Queste mi sembrano le ra,gioni pi gn1vi e pi convincenti per ál'a.c.coglimento dellla domanda ádi sospen.s.ione ; cheá anzi esse .sa.rehbero sta.te ásuffi á eienti .per l'a0coglimento del rticO'r:so principale e pe1r la. motivazione dellia relatlya, 'Sfa áconvinta della (17) Cf'r. La sospeiri,sWrw deU'csecazione degli atti am: rni:n;istrativi e le rclgm;i che La gLastificamo, nella Ç Rassegna di Diritto Pubblico ", 1946, II, 17. (18) Op. c“t., pag. 564-565. i,;uccess:iva reiez.ione dell l'icorso. cc !Ben pu˜ egli aggiunge -l'An11niniá8traziio11e rifiutare la ásospensione, quando si ritenga :skura. dáell'ei,;Ho definitivo del ricor¥so J>. E' que1sto induhbiamen.te un árimedtio praticaá men.te effi.cace, il qua,le pera.Uro, seppure dettatu dalla necessitˆ, aggra.verebbe lai posiz.ione della 1.Amminis.trazioáne a.gli effetti di un eve.ni.mtlle suc1rnssivo risa.rei mento eá c1"001rlehbe inoltre, w lungo imda.re, uno .sip1i1acevoile contrasto tra l'Ammini ástraziane a.ttiiva, eá la Gius.tizia. amministrativa. Ed a,lfora, di fronte ai 1gra.Yi inconvenienti segna, la,ti e nella r:icerca di un i~imedio legale pc:á e.ssi, la ásoluziion1e¥ non pu˜ esisere che una: sopprimere l'h1dd¥ente di sospension'e e ali suo posi¥> stabiHr"C .una procedllira di urgenz,a per la tra.tt&:zione di quelle ca.use per 'le .qua,Ji oggi 1si riscontrerehbero i motivi pe11" s¥oáspendere. L'a.rt. 38 deHa 1egge1 organ1ica, giˆ dispone che, nei casi di urgenzia, il Presidente del Consiglio di Stato pu˜ aibbrevia.iáe i termini presc'.l:i Ui per iI d:epoásito del ricorso incidentale, con ]la coni,;eguente ahbreviaz;ione di quelli per la, preseni.azione deHe memorie e Ja, produziione de.i do.cnmenti. Non si pairla invece del tei:-mine per rkorrere, 1á cos“ ora. si vede '.richiedere e concedel'e la so1s1wn sio. ne anche quando .Pintere,i-1s1at-0, malgrado l'assel'ita urgenza, abbia atteso l'ultimo giorno utile per pr-0durre il ricorso. Si dovrebbe allora ¥stabilire, per i casi di ur genza e di danno, l'a1bbrevfaz,i.one di tutti i ier miáni ad un terzo, coán la cons.eguenzu che noán ci si possa. pi a1vva:1'ere deHa procedura :speda,Je se si s~áano fatti decorrere i venti gforni per ricorrer!' o i dfo.ei per depositare. Success1ivamente il Presidente, se riconoi,;ce va.lide .J.e ragioni addotte, donebbe .fissare enh'nale .--Od amministrativo d.a esso dipendente, o per esso opel!'ante, i cui orga:ni (statali o parastatali) agiscano unicamente per conto dello Stato occupante, non ver conto d1ello Stato QCCU'IJ'ato; men¥tre agli org:ani pre¥esistenti di que iRWFFTZTPZ FRCTFTWPFF fit&&fHP' ::::::. á.á-, -9 st'ultimo [lotrˆ impedirsi l'esercizio delle loro funzioni ma non giˆ di continuarn ad es&ere organi dello Stato stesso (BALLADORE PALLIERI: La Guerra, cit., pag. 333, 337). N ipotizzabile una re1lazione di :rap-p:re.sentanza internazionale dello Stato invaso, da parte dello Stato invasore (SERENI: La rapvresentanza, cit., pag. 269 segg.; ROMANO: Corso di dirUto internazionale, Padova, 1929, pag. 236). L'occU1pazione titolo, dunque, soltanto per l'esercizio di talune attivitˆ connesse al fenomeno bellico ed al mantenimento dell'nrdine pubblico (BALLADORE PALLIERI: La Guerra, cit., 1pag. 340 segg.); DIENA: Diritto iri,teTnaziona. ie, dt., pag. 544), e tali attivitˆ potranno esplicarsi dall'invasoráe sia con l'istituzione di organi propri sia con ta irevoca e sostituzione idi .autoritˆ " álocali È (DIENA: Diritto ifntemaziornaie p ebbe appunto da dimostrare: ossia che la r.s.i. fosse uno Stat.o .capace di " alleanze '" sia [l'ur come residuo di quella giˆ esistita con lo Stato italiano; o non, ¥piuttosto, uno sche,rmo, creato contro le espost-e reigole dell'ol'dinamento interstatual-e. E)ppuráe, l'argomento perfino penetrato in qualche pronuncia del Cons.iglio di Stato, se questo (probabilmente, non di 1propoásito e, forse, senza avere prae oc.ulis la riferita opLnione del noto 1procedurista) ha ritenuto che la I-egislazionáe sull'assetto appHcabile anche nelle provincie di Belluno, Trento -e Bolzano... perch la sovranitˆ del Reich vi sarebbe stata limitata dalla 1presenza della r.s.i. (V, 22 luglio 1947, n. 344; 29 novembre 1947, n. 554). Evidáentement.e, si allude alle autolimitazioni poste dallo stesso Reich, 1'111 ossáequio alla pretesa alleanza; e non si tiene conto che lo Stato invasore non avrebbe 1mtuto mai acquistare -ed .esercitarie la sovranitˆ sui ter ritori occupati (anche se' 11croclamati come am,essi) vi fosse o non vi foSJSe :stata la presenza dell'organizzazione della. r.s.i. á Il cáoncetto di " aUeanza " , ancora, afrfi.orato in tutta la mat-eria del1e c.d. " prede bellicheÈ. In eff-etti l'im~ ossessarnento di beni del nemico; nella guerra' terrestre, costituisce il " bottino militare È, e non dˆ luogo alla cosiddetta assistenza ostne, .c;h si attua, con la giurisdizione delle Ç pr,ede '" soltanto nella guerra marittima o aerea, nel corso della quale pu˜ essere disposto il sequestI'o o la confisca a favor.e del 1páatrimonio dello Sta.t.o, di navi, {preida prn[l'riarnente detta) o aeromobili (conf“sca) catturati. (Cfr. DIGESTO ITALIANO: Conf“sca, Diritto privato e pubblico; Nuovo DIGIESTO ITALIANO: on{“sca, Diritt˜ iprivato e pubblico). Si l posto, infatti, il quesito (e talora la tesi stata prospettata come favorevole alla dif-esa deHo Stato per resist-ere aUe istanze di privati acquirenti di beni patrimoniali, o per ásorreggeáre le azioni di revi:ndica proposte dalla p. a.) se l'alleanza politi'co-militare-;fra il Heich germanico e la r.s.i. (indi¥p¥endent-ement-e dalla figura giuridica riconoscibUe in questa organizzazion-e), proclamata formalmente dall'uno e dall'altro, possa escluder.e án-el ted-esco la qualifica di potenza áoccupante, e quindi l'esercizio 1-egittimo del diritto di ~l'reda, con conseguente invaliditˆ dáelle ali-enazioni. Sembrerebbe confortare tale assunto la circostanza che i tedeschi non imposero mai alla r.s.i. un'indennitˆ di occupazione, ma conoordarono, :inv,ece, con questa nltima un contributo mensile calcolato i:n base alle spese di guerra che, 1prima dell'8 sett-embre 1943, Io Stato italiano sost-eneva a tale scopo nella lotta cont.ro gli aneati. Ora, dalla detta prnclamazione, ossia dalla situazione gimidica subbiettiva assunta dal Reich, potr.ebbe desumersi, nel fatto, una rinunzia a valersi di' potestˆ e facoltˆ riconosciute dal diritto intemazionale a favore d¥ell'occupante.; e potrnbbe ritenersi che tutte le aUenazioni effettuate dal tedesco, in quanto non vi fu estraneo il consenso della repubblica di Sal˜, fossero da ri compr.endere nei casi previsti da.gli articoU 2, n. 3, 4, 5 d¥el dáecreto legislativo luogoten-enziale 5 ottobre 1944, n. 249. Ma, considerando l'cc alleanzaÈ oggettivamente, n-essuna consegue.nza pu˜ derivar.e per l'ol'dinamento giu1 á.idic.o itali.ano; trattandosi di f-enom-eno inefficace sul piano giuridico internazionalistico, in quanto avv.ersato dJei noti -e ri1pe.tuti 1princilpi; in conm¥efo, diisoonosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, in virt del prin áCi'Pio dell'au1tonomlia 1d1egli orddnamenti interni. (Cfr. MARINONI: Sulla natura giuridica deU'occupazionie bellica, in ¥ Rivista diritto Lnternazionale È, 1910, pag. 181; BALLADORE PALLIERI: La guerra, cit., pag. 330; áe, per la giurisprudenza, Consiglio di Stato V, 12 dioembre 1945, n. 161 in " Foro It. '" {1944-46, III, pag 86; Corte di App áello di Roma, 27 dicembre 1947, in questa Rassegna, n. 4, pag. 18). Cos“, agli effetti della responsabilitˆ p-enale, láe a.p[wensioni di m-ezzi bellici (considerando tali tutti i beni patrimoniali indisponilbili, giusta l'art. 53 dello cc Annxe È alla II áe¥ IV Convenzione dell'Aja, intŽ.l'pi'etato in relazione agli svilup1pi della guerra moderna), sono -state config;ul'ate, o¥ggetiv.am.e:nte, come "prede "á Si rtitenuta non craggiunta l'ipotesi prevista dall'art. 166 c.[l.. m.[>'. (Tri1bunale superiore militare 19 luglio 1944, in "Giust. Pen." 1947, II, 172 -e "Foro It. È -10~ 1947, II, 153); si sono ammessi casi particolari di Ç eccesso È (articoli 13-224 c.p.m.g.) con opportune differenziazioni dalle ipotesi del furto (art. 624 c. p.) della ricettazlone .(art. 648 c. p.) (v. Cass. Pen. lll, 117 giugno 1948, in " áGiust. Pen '" 1948, II, col.. 614, r1. 419), dell'incauto acqui.sto (art. 712 c. p.) (v. Cass. Pen. III, 29 :novembre 1945, in " Arch. Pen. È, 1947, II, pag. 149, con nota di De Leon.e) o della cooperazione a sco(POá di lucro. Del resto, anche a voler sostenern la tesi dell' ¥ alleanza È difficile si [Járesenterebbe l'inda;gine sull'elemento subiettivo, ai fini dell'applicazione dell'art. 166 áC.p.m.p., potendo invocarsi, dall'agente, l'errore su norme giuridiche divers.e dalla legge venale (art. 49 c.p.), quali appaiono le regole di diritto internazionale (convenzioni violate di cui 1parla l'art. 224 c.p.m.g.). La dái'versa op¥inione del Tribunale ádi Roma (seánt. 20 dicembre 1944, in " Giust. Pen. '" 1945, II, 35, con n.ota di Battagli:ni; sent. 26 febbraio 1945, in " Arch. Pen. '" 1945, II, pag. 2111, con nota di Baldassarri) e del Tribunaleá -di Firenze (sent. 10 dicembre 1945 in "Foro :It. È 1944-46, 1, pag. 985) dai ¥quali si ritenuto che le regole di diritto internazionale siano accessorie (in quanto limitatrici) della legge 1penale, non sembra accogliersi senza riserve. (Vedansi, sopratutto, le acute osservazioni del Pm:izzI, sulla esclusione del reato previsto dall'art. 224 c.p.m.g., commesso da un militare nemico, in ota a sentenza Tribunale Penale, Homa, 11 ottobre 1946, Temi, 1947). C-0s“ la ,giuris¥prudenza ha finito per ammetter.e che solo nel caso di. áevidente deprredazione di beni estranei al rapporto bellico si possa, agevolmente, configurare il dolo (¥Oass. Pen., 21 maggio 194-6, in " Giust. Ben. '" 1947, II, pag. 169, n. 1149). Agli effetti. delle alienazioni dei beni predati, l'invaliditˆ pi che áscaturil,e1 dalle ragioni esposte sotto il pmfilo subbiettivo, sembra derivare -(e .ci˜ vale anche considerando la IP'retesa " alleanza" come giuridicamente irrilevante, da un punto di vista oggettivo), dall'i: riopponibilitˆ dell'acquisto jure beni, come titolo di acquisto jure -civili, in armonia con il giˆ ricordato principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico italiano riS1Petto a quello internazionale-. N da eáscludere un serio fondamento alla tesi sussidiaria: che la incommer, ciabilitˆ dei. beni possa risorágeáre, per riviviscenza del vincolo della indisponibilitˆ, per effetto di rioccupazione (a guisa di jus postliminiiJ) come farebbe ritenere la nonna contenuta anche nel decreto legislativo luogoten~nziale 1¡ febbraio 1945, n. 32. Secondo gli ¥esposti criteri, i p-ri:ndpi derivati dal si~ tema coincidono -senza residui -con la norma contenuta nell'art. 2, n. 5 de¥creto .legislativo luogotenenzia. le 5 ottobreá 1944, n. 249; anzi, sono in essa ricomipresi e questa la ragion1e del letterale tenore della norma stessa: dichiarazione di invaliditˆ in senso oggettivo. Cos“ che, legittimamente, lo Stato italiano pu˜ !Procedere alla rioccupazione dei beni rinvenuti, sáenza uopo di sperimentare l'azione di revindica. b) Prima di scenderei alla disamina della seconda tesi, quella -del Çgoverno di fatto'" mi pare sia da páremettere qualche cenno into11no alla strana " fortuna " i questa espressione.. Si ipu˜, invero, configurare un " governo di fatto '" in antitesi ad uni ¥ governo di diritto '" quando entrambi presumano di áes.sere i rappáresentanti del [JOtere-esecu tivo di un medesimo ordinamento giuridico statual.e; op pure, un " governo di fatto " (di regola detto " provvi sorio ¥) quando si proclami detentore del ,potere fino¥ all'arrivo dei rappres-211tanti del " gováe.rno legittimo È (come nei casi dei governi áprovvisori, succáeduti agli Stati !PTeunitari). Analogamente, si concefl"isce la figura d&l " funzionari- o di fatto È, in antitesi al " funzionario di diritt.o È quando si ammetta (come nel diritto romano, il cu:i. cielebre frammento D. I, 14, 3, ha ispirato anche il diritto canonico, c. 209; e come nel nostro diritto arnmi-á nistrativo) che le funzioni e.sercitate dal primo abbiamo una determinata !rilevanza, ,pe¥r J'ordinamento giuridico, come se fossero .state -esercitate dal secondo. (Cfr. per il diritto canonico, F!EDELE: n funzio1nario cU fatto nei ˆb{itto canonico, in Ç Studi per Scaduto "¥ Firenze, 1936, I,, ápa. 325-379¥; CIPRIO"ITIG Leziani di ˆ'iritto canonico. Padova, 1943, pag. 225, n. 248; ¥pe¥r il diritto amministrativo, VITfA: IL funzionario di fatto, in Ç Rivista dirittu1 pubblico"¥ 1923, I, ¥pag. 473-558, di rpáarticolare int.eresse 1per il raffronto fra Le figuI'e di " autoritˆ di fatto " come l'¥ occupant8#]>, i " governi rivoluzionari" ed i "funzionari di fatto È; D'iritt'o amministrativo, Torino, 1948, I, pag. 1182; ORTOLANI: n conta.bile dl'i fatto e le sue responsa. bliitˆ penali, pa.trimoiniali e di1scipl;inari, in " Ri¥ vista diritto pubblico>>, 1940, I, pag. 1; VICARIO: U funziona. rio di fatto, in " Rivista diritto pubblico '" 1941, I, pag. 46. lMa l'espressione non mai usata in questo ,primo significato tecnico. E', ~nv¥ece, entrata nell'uso corrente a significare reg'lme di un ordinamento di fatto (in talle a0cezione áeissa mutua i due te¥rmini: governo ˆi fatto, contratti in una formula impropria da due diverse entitˆ concettuali: il regime e l'ordinamento. E' a questa tesi che vanno riferiti gli argomenti addotti nella dottrina, ric,ordata da Salvatori, nonch- nella giurisprudenza che si ritiene prevalente, ma che, come vedremo, non tale). Ora, quando un governo si instaura come J:1egime di un nuovo ordLnamento, che lotta ancoára per affermarsi, come istituzione per princi'pi, mezzi ed organi diversa da quella avente sovranitˆ sul medesimo territorio n,o:n pu˜ parlarsi ancor;:i. di ordinamento di fatto n di governo del medesimo ¥perc¥h vi difetta il requisito di una reia~tva stabiLiltˆ .e di una effettiva vitalitˆ. Tal.e .fu la struttura della r.s.i.; ed questa la ragione della esp:ressione Çsedicente governo, dell.a cosidetta r.s.i. " usata dal legislator.e a significare, appunto, che quel sedic.e,nte govern.o fu, soltanto, espressione di un incipiente, non vitale e, pertanto, irrilevante ordinamento nuovo. (I eone.etti suesposti e le precisazioni di nomenclatura sono d¥erivati dai principi eS[Josti da iR.oMANO: L'instaurrazi1onie dli fa.tto ˆi un '{Joverno costituzionale e la sua Le¥gittimaziane, in Arch. Giur. F.S. '" 1902, II, ápag. 3 e segg., 67 e segg.; Pri)fl,cip~ di diritto costi,tuz~ona.ie generale, Milano-, 1945, paig. 90-92, 269-271; Frammenti ˆii un or.d':irnamento giurrid1ácoá "Hivo1uzionáe e diritto'" Milano, 1947, pag. 220 e segg.). Non si pu˜, per .qu;mto si d-etto fin qui, parlare di "governo di fattoÈ n in senso tecnico (come governo dal quale sia concepibile una attivitˆ come pred1ecessore o antagonista del legittimo, ricollegabile allo stesso ordinamento giuridico), n in ásenso imiPTOp.rio (ác.ome governo di un ordinamento di fatto). -U-problema si riducáe, dunque, ad esaminare se si rpossa conc.erpire I'-esistenza di. un " governo ribelle "á e) Rettificate talune espressioni, non del tutto aderenti con il rigorismo della dottrina dinanzi 0esposta, ~ -n contenute nello studio di Salvatori {nel quale si attribuisce la condizione eilla vitalitˆ al ¥ governo di fattoáá anzich all'¥ ordinamen.to di fatto ¥) si pu˜ senz'altro condividere l'opinione che il Ç .s.edicente governo ¥ sia da riguardare, e sia riguardato nella legislazi.one sull'assetto, áCome Ç governo ribelle ¥, ossia, á tnsistente sullo stesso ordinamento giuridico, ma non come "governo di fattoáÈ in senso tecnico, .bens“ in senso volgareá; tanto varo che nessuna ~etio juris introdotta dalla legislazione sull'assetto per convalidarne l'operato, in quanto governo. Le convalide a jure o mb nomine sono riferibili, soltanto, ad atti di autoritˆ preesistenti (trasferite o "frazionate) le quali automaticamente pro&eguiron.o le loro funzio:nd. i u regime di occupazione. E' a .questa figura di Ç governo di fatto È in senso volgare (governo rtbelle) 1che va rifeirito il limitaito rtconoscime: nto di belliger.anza, da ¥parte degli alleati, (per gli apparte.ne:n.ti alle forze armate della r.s.i. argomento addotto da .GRAZIANO: Governo di fatto o seaicente go áverrw della r.s.i.?, cit.; a queisto tipo di Çgoverno di fatto., in senso volgare, che lo stesso áGraziano ragguaglia i pseudo governi emergenti nelle peripdiche rivoluzioni tipáiche deUe repubbliche sud-americane; a questa nozione di ¥ governo di fatto ¥, in seiiSO volgare, che la giurisp'l'udenza viene &empre iPi avvicina: ndosi. In effetti bisogna bene s0e¥verare tra le ¥pronunoo che parlano di ¥ governo di fatto È in senso impropri.o e quelle che ne parlano in senso volgare. Criterio per distinguerle: l'attribuzione o meno di una rilevanza giuridica alla r.s.i. ed al suo governo e la corrispondente am R.& lii# . missibilitˆ o non di una sanatoria. Si nota (e si avrˆ occasione di approfondire il problema pi avanti) che mentre la S. C. páassata dalla tesi della sanatoria (14 agosto 1944,. n. 461; 19 aprile 1945, n. 249) a quella della esclusione della sanatoria stessa (12 gennaio 1948, n. 27; 19 gennaio 1948, n. 59), la IV Sezione del Consiglio di Stato ha costantemente affermato l'assoluta inesistenza, agli effetti giuridici, della r.s.i. (19 fieibbrai.o 1947, lll. 49; 28 maggio 1947, n. 172; 18 giugno 11947, n. 20'2); mentre la V se.zione ila ammesso la rilevanza del Ç governo di fatto ¥ in senso improprio, ritenendolo stabilizzato, vivo e vitale, al punto da funzionare come limite all'alleato (23 luglio 1947, mi. ~4; 29 novembre 1947, :n. 557). E' al lume di questi párincipi che la legislazi.one sull'assetto .dJeve essere riguardata come Çil filtro attraV¥ Hrso il quale l'attivitˆ sudetta deve tutta passare ¥. E di .ci˜ mi propongo dare la particolareggiata dimostrazione, trattando dei singoli problemi suscitati in dottrina e giurisprudenza, ;i quali, aippunto al vaglio dei premessi criteri, ritengo potranno trovare pi sicura s.oluzione 3. PasslliUld!o alle osservaZiioni di oaratteire generaˆ.e-, Salvatori enuncia quattro fondamentali párinciiPi : a) iii criterio ogge1~t“vo, seguito dalla 11egislazione sull'assetto, nel senso che 1a ine.fftcacia colpisce gli atti, adottati " sotto l'impero del sedicente governo della cosidetta 11epubblica sociale italiana '" prescimidendo dalla fonte di produzione (organi preesistenti o creati ex novo). D'accordo, con riserva. In effetti, le norme sono nel senso dianzi indiácato, ma ordinate secondo unia gradazione, nella quale emerge un criterio soggettivo, ricollegabile ai princiápi della ÇstrumentalitˆÈ della r.s.i., rispetto al Re'ich occui()ante e dell'assoluta irrilevanza della r.s.i. come ordinamento giuridi.co, sia pur, di fatto. L'ineflficacia, senza possibilitˆ di convalida, dichiarata, per tutte le :normeá legislative {emanate da org.a:ni della r.s.i.) e per quei rapporti siano publblici o. privati, n.onch per quegli atti amministrativi o 1griurôdlziornali o di natura ibrida, da d.ette norme comunque dáerivanti, (confische; sequestri; sentenze (páenali; p.rovvediment.i politici 1n materia di cittadinanza; tmmta di albi prnfessionali e conf¥e¥rimento di decorazioni) in quanto, pe.r la loro particolare struttura o natura, si rivelano ripugnanti con i rprincipái dell'Ç occáupat-lo bellica È. La l'egola nell'art. 1 del ádecreto legislativo luogotŽnienziale 5 ottobre 1944, n. 249; si annovern soltanto la ecoe¥zione dell'art. 1 ádáel decreto legislativo luogotenenziale 18 geqnaio 1947, n. 21, con il quale si conservata efficacia (pi che operata una con valida) a norme ritenute non ripugnante con quei tprincip“, quasi riferibili, per la materia regolata, alla potestˆ stessa dell'occupante. L'Lnelfficacia, con possibilitˆ di convalida, ab homi/n1e, dichiarata dagli .articoli 2 e 3 del decreto kgislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per tutti gli atti a1mninistrativái soggettivamente incompatibili con i rieordati principi, ma dei quali appare possibile, in particolari condizioni di con veneinza amministrati va, la convalida. Solllo questi: A) taluni atti amministrativi 'POSti in essere. sulla base di norme legislative dáeHa cos“ detta r.s.i. (percio l'incomiPatibilitˆ soggettiva non ha nece.ssitˆ di chiar~ menti) e non áCOmpiresi nell'art. 1; B) taluni atti amministrativi posti in es&ere sutla li.a.¥e di norme legislative preesistenti, proprie dell'ord.i.. namento legittimo, ma adottati con la ,parteci¥pazione necessaria di organi, per s, non .cons.e1n.titi dalle sue SJlOSte regole dell'Ç occupatio beU.ica ¥. L'irr“leva;nza d¥eil'ordinamen.to del1a r.s.i. non con sente che organi trasferiti o frazionati, rispetto a quelli deU'amministrazione centrale dello Stato legittimo, pos sano aver spiegato attivitˆ amministrativa riservata alla competenza indivisibile di qu.est1 ultimi. L'e.same analiti.co delle ipotes,1 rubricate nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 Iion lascia adito a dubbi, circa la i:nterpretazione siste mati-ca della norma, nel senso indicato. L'efficacia , invece, il presupposto degli altri atti amrnirnistrativi, rif.erihili ad organi i quali, secondo i principi del diritto inter:riazionale, possono con.s1derarsi consf1rvati dalla iPOtenza occupante: s.ono, questi, gli organi locali dell'amministrazione dello Stato, o delle persone giuridiche pubbliche istituzionali di natura pa rastatale; ovvero sono le perso:rue giuridiche pubbliche territoriali o istituzionali, .ave.1,1.ti la lor.o .sede ne¥i terri tori occupáati. Il corpo degli atti e provvedimenti che, impropria mente, Si dicono convaUdatd. a iure (art. 4 decreto legi slativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249), compren de, infatti, manifestazi.oni 1per le quali no!Ill , assoluta~ mente, richiesta la partecipáazione deigli organi gáerar cllicamente superiori, tutti .contemplati negli artt. 2 oe 3. Si tratta di attivitˆ connesse con le esigemtZeá d8i!l'ordine pubblico e lo svolgimento di rapporti nei quali sia, comunque, interessata la pubblica amministrazione, nei limiti della compeitenza degli o>rgani locali; oltre la quale, invano, la ápotenza occu(páa:nte potrebbe presumere Q@¤i::::&fili~ -12 di sostituire o rappresental'8 lo Stato occupato, attraverso organi gáerarchicamente superiori, attivi, consultivi o di controllo. L'istituzione di organi siffatti potrebbe, al pi, aver efficacia limitata al pe¥riodo della occupazione, per un miglior coordinamento delle attivitˆ civili nel quadro d.e.lle contingenze belliche e dell'occupazione, ma non oltre. Laddove, 1per˜, .gli organi locali abbiano competenza secondo l'ordinamento giuridico dello Stato occupato (áe semprech :non siano stati trasformati da.ll'occui!)ante, il che rientrerebbe nei suoi poteri), gli atti e provvedimenti dai medáesimi emanati debbono considerarsi efficaci, salvo invalidazione. E' ci˜ che stato !I'ealizzato con l'art 4 del decr.e¥to legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale, impropriamente ~i parla di r:onva.lida a jure. salvo invali.dazione á(il che appare, quanto meno, co~ntraddittorio) mentre si dovr.ebbe parlare di Çpresunzione¥ di etftmcia juris tantum "á Gli organi centrali dell'amministrazione diretta dello Stato legittimo, a seguito della ráestituzione o della rioccupazione dei teritori,. debbono, infatti, poter esercitare una generale revisionáe sull'attivitˆ degli orgami locali dáEll'amministr.azione diretta e su quelli sottoposti a vigilanza. Tale r.e.visione, anche senza la norma dell'art. 4 del dMreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, s.a1'8bbe stata legittimata in virt dei comuni poteri di sostHnzione, di annullamento da parte del governo e simili (anche oltre i termini ordinari, rimasti sospesi dal fenomeno dell'occupazione bellica) e, comu¥1que, un ampio, generale e penetrante controllo sarebbe stato riconoscibile anche fuor dei mezzi suindicati, sia in ordine alla conformitˆ o non all'ordinamento giuridico degli atti spiegati dalle autoritˆ rimaste soggette all'invasore, sia in ordine alla convenienza od opportunitˆ degli atti stessi, ricollegandosi (per questa straordinaria penetrazione) a valutazioni di ordine politico quali, ad es. il vaglio se un determinato organo avesse agito nell'interesse della pubbUca amministrazione o nell'interesse dell'occupante o dei suoi sostenitori. (Cfr. CAPOTORrr: Sulla valutazione degli atti dell'ocwpante alla stregua dell'ordinamento dello Stato occupato, in " Foro It. È 1944-46, I, pag. 985; cfr. anche Consiglio di Stato V, 12 dicembre 1S45, n. 161, ivi, III, pag. 86). I provved:menti, infine, giurisrlizionali, sempre che siano stati adottati in .applicazione di norme dell'ordinamento legittimo, non poteva.no sortire. disciplina diversa da quella contenuta negli a.rticoli 5, 6, 7, appunto, in relazione ai medesimi sues(páosti .principi. 11) Qnrnl“fi,caztone d.egli att1._ -Non sembra sia cm1se11tito, neppm;e ai limitati effrtli della qualificazione degli atti, ri'corrElre .a.!la f“cU10 j1a1ás .di una limi.tata es¥istenza rlell'O'rdinamento della r.s.i. Salvatori h.a menzionato una ragione seria e pratica, rhe potrebbe sugge.rire l'adozione del suaccennato criterio: "la r.s.i. a1:i1ribu“ la .potestˆ Jegi1s¥lativa ad organi che, normalmente, .ema.navano solo atti amministrativi. Sicrh, ov.e si dov.essero adottare, páer l'identificazione dPgli atti, i crite1ri tratti dall'ordinamento giuridico legittimo, potrebbero risultare convalidati ex art. 4. provvedimenti che debbono invece considera.rsi del tutt.o inetficaci perch compresi nel .n. 1 dell'art. 1 ¥. A :Sod.clisfa,re le esigenze dd una inrlag'i.rw scirntifira, occorre superare taláe argomento e la sua im[Jostazione soggettivistica. Nel nostro ordinamento la differenziazione fra attivitˆ legislativa ammi1ni'st.rativa e giurisdizionale riposa sul criterio sostanziale. Ondei, quando si dice che sono convalidati ex .art. 4 tutti i provvedimenti non compresi. nell'art. 2, .n.essuno P:otr:ebibe ricomprendervi atti sostanzlalmente Iegislativi, i quali, perch tali e i~ndi'Pende.ntemente dalla fonte di produzione, ricadono esclusivamente nella disci'.plina dell'art. 1. n pericolo potr.eibbe essere l'inverso: che, cio, istituti e ra;rfporti e atti menzionati, nella legislazione sull'assetto, con qua. liflche specifiche (ad es. confisca, sáentenza) e disci1plinati' secondo l'ordina.ment.o giuridico italiano, avessero avuto nel pseudo ordinamento della r.s.i., in taluni casi, un diveárso significato o un antitetico inquadramento; si che patirebbe sollevarsi il dubbio se il legislatore dello assetto abbia inteso discip.Jinare anche quei áCasi. Il problema ápu˜ ri'solve¥rsi, soltanto, inquadrando il terna secondo i.a teoria dei collegamenti .che 1pos.so:no .aver luogo fra ordinamenti giuridici, si.a coesistenti, sia in successione o in reciproca esclusione; ci˜ che si addice anche quando si tratti di operare su atti che interessino un ordiname.nto giuridico ed uno in itinere o non formato o ps1eudo ordinamento. Che esista o non identitˆ e corri.SiJ;}Qndenza di ef,flcacia fra atti, di diversi ordinamenti, .appartenenti alle catego. rie tipi.che (le.gislazione, amministrazi.one, giurisdizane), questione di secondaria importanza; essenziale essendo, invece, il si'stema dei collegamáenti. In tema di. re.I.azioni fra ordinamenti, dal punto di vista deál loro contenuto, e d'uo'!' del c.aso assai controverso del rinvio rioettizio o sostanziale che ope.ra, addirittura, l'incorporazione di norme legislative dall'uno all'altro ordinamento, si cleve riguardare se, da parte dell'ordi1namento preso in esame, si !I'ic.onosca o non la autonomia dáell'altro e, perci˜, l'incompetenza propria. In tali casi si ha il c.d. ¥ rinvio formale '" dal quale scaturisce un ri.conoscimento di atti legislativi, amministrativi e giurisdizionali, con i caratteri e gli effetti rpropri deU'ordinamento origina1rio. QuandáO, :invece, l'ordi1namento non riconosce l'atto con quegli .effetti, ma lo assume, lo considera, ogii¥ettivamente, come fatto giuridico per deriva.me conseguenze proprie, si ha, allora, la figura del " presup[Josto,, o Ç premessa di norme sotti:ntese ,, -(.Cfr. ROMANO: L'ordirn.a.mento giurildico, Pisa 1917, Fi¥renze, 1946, II, (paragr. 37 e segg.; Diritto internazionale, Padova, 19-33, pag. 4.05; Co~áso di diritto costituzionale itaJ,iano, Padova, 1940, pagg. 3'33, 334; Pri.nc?pi di rliriitto costituzionale generale, cit.; AGO: Teoria del di ritto internazionale privato, 1934, pag. 102; PICCARDI: La pluralitˆ de¥g'l4 ordinmrrwnitv g1,uridic'l e il corwetto di rinvio, áin St11di per Romnxi,o, I, pag. 249). L'iclentitˆ di ca1egoriáe , evidentemente, essenziale per i ri.nv'ii forrnaU a m2zzo dei quali si esplica una rile-. va.nza nto ha scritto poi il Laporta (pag. 185), sulla que~tione della assoggettabilitˆ (lei beni del patrimonio indisponibile dello Stato ai tributi comunali e provinciali. In relazione alla sentenza n. 1219-17 della Corte cli Cassazione, la quale pronunziando in causáa FF. SS. contro Co ' . l mune di Milano, ha riconosciuto ai Oomum a po. testi\ cli imporre il contributo cli fognatu1'a anche su immobili appartenenti al patrimonio incli.sponilJile dello Stato, il Laporta sostiene che tale potere di imposizi-One debba essere riconosciuto tutte le volte che l'imposizione stessa non contrasiti con la destinazione data al bene cui si riferisce. Oi˜ che non riso¥lve affatto la qlrnstione fondamentale, la quale si con('l'eta nel punto se, essendo il p-0tere tributario un attributo esclusivo dello Stato, ed essendo la potesi;“, tributaria degli enti minori da considerarsi eome delegata dallo áStarto, medeá simo, possa a tale potest delegata riconoscersi, senza una esp1áessa norma, la forza di sovrapporsi anche al delegante. Che questo sia veramente il punto cruciale della questione, risulta dal fatto che la giurisprudenza della Corte Suprema, pm ess¥endo propensa. a riconoscere la assoggettabilit, dello Stato al potere tributario degli enti minori, esclude peraltro che nei confronti dello .S'tato possa fars~ valere proprio quello che l'attributo essenziale cli tale potestˆ, e cio lesecutorietˆ immediata delle pretese tributarie, mediante il c. il. precetto del salve et repete. In -ordine alla suindicata sentenza n. 1219 de 1947 si vada questa Ras¥segna n. 1-2, 1948, pag. 8. Segnaliamo, poi, per l'acutez.za della indagine, se pur ormai la questione sia superata, la nota di Stella Richter (pag. 376) alla sentenza n. 1667-47 della Corte di Cassazione resa in causa Lagostena contro Lamherti, la quale lia. affermafo che nei noleggi a percentuale di pellicole cinematografiche gli utili del noleggiatore non sono sottoposti a.d imposta sull'entrata distinta da quella g'iˆ corrisposta su tutto l'incasso daU'esercente de cinema. La Corte 'Suprema aveva posto a base della sua decisione l'argomento che il noleggiatore diveniva proprietario degli incassi a misura che questi si effettuavano, s“ ./:he la percezi-One ulteriore degli ste,ssi da parte sua nei confronti dell'esercente del cinema, non costituiva per tale esercente il pagamento di un debito cui coárr¥ri:spondes.se una entrata imponibile. Lo Rtellaá critica giustamf'nte queRta concezione, ritenendo che essa saráebbe stata p;iustificabile .solo se si fosse ammesso che tra esercente e noleggiatore si áera costituita unaá vera e propria societˆ, persona giuridica distinta da entrambi; ritiene “nvece lo Rtella, che la imposta sull'entrafa, in rela?Jione a1gli utilli del noleggiatore dovrebbe essere esclusa in hase a principi attinenti alla natura economica Ç la tariffa del Codice civile>>. N-0n per prendere le difese di una imposta la quale avrebbe forse bisogcno di una raidicaJe riforma, in quanto contra. sta, con uno dei pi noti principi di politica. finanziaria, l'econornicitˆ:, ma non esitiamo a rilevare ehe se si ll-Ovesse segáuire la tesi del Longáobar< li, e adotta1ási cosi il criteário da lui suggerito, a,l difetto sopra indicato, se ne aggiungerebbe certamente un altro e forse pi grave e cio quello te Amministrazioni e non notificati all'Avvocatura dello Stat-0. Probabilmente, nella pratica, gl'inconvenieriti segnalati dal Chiarlli sono 1i10lto meno gravi di quanto non sembri, ma comunque, non possiamo non rilevare eome la gáirtrisprudenza sia delle Corti minori sia 1lella Corte Suprema, in accoglimento della tesi sostenuta. smpre dall'Avvocatura dello áStato sia orllllai costantisásima nel .sen,so della insanahilit“'t aássoluta, delle nullitˆ di notifica.zione suddette. Chiudiamo questa brve ra.ssegna con un ac<' enno alla nota del Novelli (pag. 12,25) sulla natura g-iuridica deUe Commissioni per la liquiclazione dei danni' di guerra, natura giuridica che la Cassazione ha ritenuto ess,ere quella di giurisdizioni st)eciali, attribuen.do alla pretesa dei cittadini al risarcimento dei suddetti danni il carattere di diritto soggettivo perfetto. E'da notare che il Consiglio di Stato con la decisione del 5 luglio 1947 ruveva. invooe dtenut:o e1s-sŽre tale prete.sa. fondata su: un interesse legittimo, ed aveva attribuito alle suddette Commissioni carattere di amministrazione attiva. .La Cassai2ione, nel riconoscere natura giurisdi~ donale alle Commissioni ill' questione, ha peraltro escluso che potesse essere sollevato di ufficio il regolamento di giurisdizione in relazione a. procedimento-: pendente a.vanti allle stesse, e ci˜ confermando una giurisprudenza ormai costante, esaIi1inata esaurientemente dallo stesso Novelli nella predetta sua nota. Naturalmente, oltre alle suindicate questioni di diritto pubblico; il volume che recensiamo contiene numerosissime noteá attinenti al diritto privat˜, al diritto processuale, e a leggi speciali. E' appena il ca.s di accennare, in proposito agli scritti che concernono gli interessanti sviluppi della giurisprudenza in materia di svalutazione monetaria, di risoluzione di contratti per eccessiva onerositˆ, di locazione di immobili urbani, ecc. In conclusione, come abbiamo detto al principio, si tratta cli uno strumento di lavoro veramente utile, e pe1á il lavoro pratico e per il miglioramento defa prepara1zione teorica. (A. S.). M. GALLO: Mancanza di querela e risarcimento dei danni morali. ÇGiur. It. È, 1948, I, 1, 503. E' una nota ˆdesiva alla sentenza 31 maggio 1947, n. 840 della C'Orte Suprema (riv. loco cit.), che ha affermato potere il giudice civile, agli effetti del risarcimento del danno non patrimoniale, conoscere se nel fatto. illecito si configurino gli estremi del reato, e ci˜ sia quamlo ii reato estinto per qualsiasi musa, sia nPl easo elle il reato lH:Wáseguibile soltanto a {jllerela di pa,rte, e {}Uesta 11on sfata proposta. á Pl'emeHe il Gallo ehe la questione va uffrnntata in termini generali, e prescindendo da ogni questione pumniente rlogmatiea relativa alla querela; e si l'ifˆ 1quindi all'art. 185 e.p. Il legisla.tore lrn ritenuto che fra le fattispecie 11i atti illeciti quelli criminosi, e quindi ,penalmeente .perseiguibili, a.vessero áuna particola1áe pel'icolositˆ, tali da esigere, in aggiunta alla reazione penaleá, una rea2ione extrapenale, esprnssa quest'ultima nell'obbligo di risarŽfre, oltre che il danno patrimoniale, anche quello non patl'imoniale. Se questa la ratio dell'art. 185 c.p., se ne deve rledurre che se la risarcibilitˆ del danno non patrimoniale trova la sua fonte nella magágior gravit, dell'interesse leso e nella maggiore pericolosiit sociale del fatto, lai mancanza. della querela non diminuisce o cambia la natura dell'interesse leso, s“ da renderlo indegno di una pi energica difosa, n degrada la pericolositˆ sociale del frutto. Ohe anzi, nei reati perseguibili a querela di parte, pi sc-0perto l'intreccio fra il fatto-reato e gli interessi privati cla tutelare. N seguendo la tes'i affermata dalla Corte .Su premo si ha una indebita invasione del giudice civile nella sfera di attribuzione del giudice penale. " Senza far ricorso al principio della unitˆ della giurisdizione, che pu˜ talvolta essere pericoloso, basterˆ soltanto rilevare che l'art. 185 c.p. quando parla di reato fa riferimento, in via generica, a tutte le fattispecie presidiate da sanzione penale, e non ha di mira il¥fatto-reato nella sua fattispecie concreta, ma la fattispecie astratta, o, pi preCisamente, il comportamento umano a quest'utima conforme. Si che quando questo comportamento si verifichi i danni non patrimo1nia,li S()n dovuti, e l'accertamento del presupposto pu˜ essere devoluto ai! giudice civile, indipendentemente dalla estinzione del reato o dall'inizio dell'azione penale. La sentenza della Corte Sitprema annotata dal G. segna itn brusco com,b~amiento di giurispr'l(d. enza, giacch le precedenti sw,tenz¥e 12 febbraio 1943, n¥. 376 e 14 magágio 1943, n. 1167 m;evano affennato precisa.mente l'opposto. E, per la veritˆ;, da ritenere che quel'le massirne fossero pi di questa recente rispondenU ad esatti principi giuridici. E' orrnai jus receptum che si possa, in sede civile, accertare -agli effetti del risarcimen,to dcl darvno patrimoriiale -se un .determinato atto U; leeito costitui,sca reato quando, promossa l'azione t>enale, si sia poi, per un1a qualsiasi causa.J. verifi.cata la estinziOne det reato (non. anohe qv.ando, ad_ es., il Pubblico Minist.ero abbia ordinato l'wrchiviazione: Gass. 2.7 marzo 1942, in ÇForo It. È, 1942, I, 663). Questo principio appare fondato in relazione al combinato disposto degli airticoli 198 e 185 c.p.; ma esso non pu˜ arridare oltre quel ohe ::: && -18 tali norme di legge dicono.: deve cio trattarsi d,i una cauro d4, estinzione di 'f'eato, la quale aosa presuppone che sia stata promossa l'azione penale,. e co1nunque opera al di fuori ˆella volontˆ delle parfYi. . S“ ahe appare giusto ahe, almeno ad effetti ili diritto privato, il giudice civile possa fare quegli accertamenti ahe, per effetto della sopravven"tJcta estinziof/1,e d,el reatloi, sáo>n manoati im sede penale. Ma quando l'azione penale non viene ne.ppure vromossa, perch mancata la querela, la qua,le soltanto poteva. d,ar corso all'azione, come si pu˜ mai parlare di estinzione, ed invocwre ancora una votta l'art. 198 c.p. '! Qui c' un comportamento vofontario della parte, volto ad impedire che si accerti nella compe . tante sede p'fm.(J;le se quel ˆet'1Jr1Ynirnato fa.tto, ohe ha leso un suo diritto, cos-tituisca. o meno reato,á sarebbe veramente strano ohe questa stessa parte, con un comportamento altrettanto volontario, e mentre l'altra parte non pv,˜ che rimaner passivamente inertle, pot:eJ8'se in sede civile, e sia pure a fini soltanto prim.tistiei, chiedere che si aocerti oostit¥ut'.rp quel fatto effettiva,mente un reat'o! Nei sensi suaeoennati anche una pregevole sen¥ t.enza del Tribuna.le Benevento (25 maggio 1946, in ÇForo lt. >> 1946, I, 882); gio1'a peraltro avverUre che questa sentenza statia ivi annotata in senso contrario dal Torrente : il quale ravvisa il fondamen.to d,ei poteri del Giudice civile non giˆ nell'art. 198 c.p., in relazione al:l'art. 185 a.p., sibbene nell,a gcne'f'ale potestˆ ad ogni giudice sp@ti~ tiante di conoscere incidenter tantum ˆeille questioni pre,giudiziali la au,i risoVwzione sia necessaria per decidere la quc.'ftione vrincipal'e. Neppure il T. per˜ rileva come, iii casi come quello in esame, sái da ámodo, a seguire la sua tesi, ad una parte di sottrarre volon,tariarn.en.tc la cognizione ˆi un fa:l!to a.l gi11tdice natwrale, per attribuirla, sia pur con effetti l'imitati, ad a.ltro giudice: nel qual volontario comporta,mento sembra stia la chiave di volta per la retta solU:Zione della questione. S1tlla. q11,estione di carattere generale si veda altres“ questa Rassegna 19!8, fase. 10, 7. (N. G.). B. GrussANI : L'assegno alimentare e l'imposta complementare. Ç Giur. It. È, 1948, I, 1, 475. La Oorte.Suprema, con sentenza 12 giugno 1947 n. 907 (riv. loco cit.), ha statuito che l'assegno alimentare dovuto per legge costituisce reddito valutabile ai fini dell'imposta complementare sul reddito, indipendentemente dalla sua tas'Sabilit agli áeffetti dell'imposta di r. m. Il iGirnsásani critica taile sentenza, ed afferma árecisˆmente che tassabile con l'imposta complementare soltanto quella ricchezza che abbia i requisiti per essere¥ qualificata redditoá secondo una imposta diretta. Ci˜ il G. ritiene di poter dedurre dai testi legislativi, ed in particolare dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembiáe 1923, n. 3062 e dall'art. 12 deJ regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261; nei áquali testi la, es.pressione Ç red.dito >> si accompagna sempre al riferimento alle altre imposte dirette. E poich la dottrina e la giurisprudenza prevalenti escludono che l'a-ssegno alimentate costituisca reddito ai sensi della legge sulla imposta di riccheziza mobile, esso non pu˜ essere preso in esame ai fini della tassabilifa per l'imposta complementare. Non senza notare poi che l'assegno fra familiari á commisurato agli alimenti strettamente necessari (art. 439 e.e.), e sarebbe, peggio che strano, iniquo che esso fosse ancora decrtato da una imposizione tributaria. Un ulteriore argomento in proprio favore ritiene il G. di poter trovare nei due ultimi commi dell'art. 4 decl.'eto-legge 7 luglio 1933, n. rn21 . Secondo queste norme se gli .alimenti son corrisposti fra parenti, nessuna detrazione si fa nel reddito dell'alimentante, se non nei limiti della quota fissa di un ventesimo; laiddove quando si tratta di assegno alimentare fra coniugi legalmente separati, l'ammontare dell'assegno vien detratto dal reddito dell'alimentante per essere ta.ssato a carico dell'alimentando, previa detrazione di un ventesimo per ciascuno dei figli a carico. Secondo il G. trattasi di una norma del tutto eccezionale, che ha l'unico iCOpo di tassare in testa all'alimentando un reddito che di colui che gli alimenti somministra. Non sembra che la critica dáel G. sia fondata. Da un punto dái vista g&nerale non si pu˜ condiviilere la tesi che agli effott-i dell'vmposta eáomplementare possa essere presa in consiilerazione solt. an to quella ricohe!lfza che abbia natura ˆi red4ito ai ~i delle áimposte ˆiret:te; laddove proprio l'art. 12 del regio lecreto-legge 17 sef}tmnbre 1932, n. 12'fi1, ponendáo accanto ai reibditi iscritti a;.gU effetti delle singole imposte speciali 0d ai reddi,ti >. (N. G.). A. DEL GuERCro : Annullamento di alienazioni di beni immobili fatte da cittadini colpiti dalle leggi razziali. Temi 1948, 376. E' uno studio condotto sull'art. 14 del regio deCTeto- legge 29 gennaio 1944, n. 26, cos“ formulato: Ç Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, per i quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle legági razziali si indusse all'alienaz. ione peT 1sáoitrarsi all'aippUca.zione flelle leggi stesse con la riduz.ione defila, propria quota. di disponibilitˆ di immobili, lo stesso avrˆ diritto di esercitare, entro il termine di un anno dalla oonclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra pn˜ risultare anche da scritture private non registrate >>. In proposito sono sorti diversi problemi: a chi spetti detta azi-One ; a quali beni immobili facenti parte originaria mente del patrimonio dell'ebreo la norma si riferisce; quali sono i mezzi di prova neces1sari per ottenere l'accoglimento della domanda di annullamento che fosse proposta. Sul primo punto il D. G. osserva che le cos“ dette leggi razziali (regi decreti legge 17 novembre 1938 n. 1728 e 9 febbraio 1939 n. 12G) si riferivano soltanto a.i cittadini ita.liani; e dettavano particohwi noeme soltanto nei confronti di coloro che non ottenesásero la, WiÇrci'iminazione, giacch per i citta.di1ni ebrei discriminati nes,sunaá val"í3iz.ione .cfol proprio status giuridico ed economico era prevista. E poich costoro non veniva.no colpiti dalle leggi di cui si tra.tta, n quindi avevano ragione
  • > ; ma occorre metter questa espressione in relazione eou lo spirito della norma inteso a salvaguardare .;li interessi di coloro che alla alienazione furono indot!t.i << per sottirarsi all'npplicazione delle leg,gi >>. E pe1~ci˜, a.ncorrarsi ama. lettera della. norma, senza .porla in relazione con il fine espresso di es,sa, sig.nificherehbe SV"uota.rla, di contenuto e árenderla p1'essoch n,berrante: fino a, dare l'a~ione di annullamento per la, aliena~ione della quota disponibile e consentita -sulla quale l'ebreo poteva esercitare in pieno tutti i suoi diritti dominicali ~ e a negarla per quelle relative alla quota eccedente! . Ammettere che la azione possa esperirsi anche dall'ebreo discriminato o da quello non discriminato per la parte relativa alla quota consentita, vprrebbe significare ammettere la prova che l'ebreo si indus¥se ad ˆilienare per la eventua.Iitˆ di poter essere colpito da nuove e pi drastiche disposiizfoni di legge; ma ci˜ urta contro il preciso disposto delrra norma. in esame: che si Tiferisce invece al comportamento tenuto dall'ebreo in relazione a leggi giˆ emnnate. Una pi lata inte1"pretazi-One, pur seguita da taluni (cfr. sostanzialmente BIGIAVI, in Ç Giur. It. ))' 1947, 1, 2, 289), secondo la quale l'azfone pu˜ esásere esperita da ¥qualsiasi cirttatdino ebreo che - comunque abbia alienato, nel periodo dalla legge indicato, i propri immobili, urterebbe contro il d1siposto dell'aárt. ,14 delle preleggi; e rendereblJe, fra l'altro assolutamente inspiegáa.bile l'art. 19 del re1gio decreto-legge 15á aprile 1945, n. 222, che ammette l'a.ziune dái rescissione per tutti i contratti di alienazione posti in essere dagli ebrei dopo il 6 ottobre Um8. Non sarebbe infatti concepibile perdt avendo eoncesso agli ebrei l'azione di annullamento, i:d sia conres¥sa poi anche una partieola1 áe a¥zione di rescissione (fuor dell'ambito dell'art. 1448 e.e.) ver lo stesáso ogágetto. I 11 online alla prova che l'art. 14 del regio decreto leggáe 20 g¥ennaio 1944, n. 26 vuole sia in.eontestabile, pu˜ nascere il dulJbio, in ráelazione al disposto > (art. 15 regio decret-o legge 20 gennaio 1944, n.. 26). Nel senso restrittfoo della interpretazione dell'art. 14 del regio deoreto legge 20 gennaio 1944, n. 26 l:a prevalente giitrisprudenZJa: Trib'l{nale Bolognaá, 22 febbra.io 1947, in Ç Giur. It. ll, 1947, 1 2, 289 e inÇ Mon. Trib. >> 19'47, 152: n. 290; Tribunale Firenze, 15 luglio 1947, in<< Giur. It. ll, 11)48, 1, 2, 120 e 24 luglio 1948, in << Mon. Trib. >> 1949, 23, n. 65; Tribunale Modena, 9 febbraio 1948, in Ç Foro lt. ll, 1948, 1, 1005; Corte iU Appello di Bologna 15 giugno 1948, in << Mon. Trib. ll, 1948, 260; contra Tribunale Torino, 16 giugn,o 1947, in ÇForo It. ))' 1947, 1, 9'52, e Oorteá di Appello di 'l'oráino 8 l!uglio 1948, in Ç Giur. It. È, 1948, 1, 2, 535. In dottrina in s-enso sosábanzialmente conforme nlle tesi del DEL Gumnc10 : Dalmartello, in Ç Temi È, 1948, 325 e SBAIZ, in <0llo di Bolegna, non.oliá lo st11.dio della Bbnái,z, pitre citato; contra, la Corte di Avpel:lo di 1lNlano, ord. 20 maggio 1948, in Ç Giur. It. >> 1948, 1, 2, 535. ln eomridcra.zione della deliea,tezza e delln segna,la. t1artie een tra.le della, moti17azione dolla ,'!en,tenzáa 15 l1'áglio 1948 deZ'ba Oorrte di Appello d.i Bologna in ca'llsa Passigli contro Societˆ anonima cfoile agricola S. Ben,edetto, Valen.za e Finanze : << FJ' pur vero che anche gli ebrei discriminati f'u,rono eolpáiU da, ta-lune legg1 razziati., corn,e, ad ese1npio, da,lle legg'i concernen.ti l'esercizio deái dirifJti cl.ella versona e di fa,m i glia, e l'esercizio dei diiritU politioi, e che pertanto lo stato giuridico degli ebrei dis0-riminati differiva in pa.rte dallo stato giáuridieo deái eittadfrl!i d,i razz¥a ariana,.; ma, altrettanto vero che gli ebrei di.scrirninati non ren.nero affa.tto eolpiti dalle leggi che limitavano l' e8ercizio dei diritti pa-tri.rnoniali. Ç Anzi il' regio d.eereto legge 9 febbraio 1939, n. 126 rigu.ardante le norme di attuazione e integrazione delle d-isposi.zioni di cuái all'art. 10 del regfo decret'o legg1e 17 novembre 1938, n. 1728 relatit'O ai limiti di proprietˆ immobilfrire e di attiviM industriale e commerciale per i cittadinii ita.tiani di raz.za ebraica dfaponeva testitalmente all'articolo 72. << I citta.din.i it'aliani d.i razza ebraica, ohe abbiano ottenuto il prov1?edimento di discriminazione di cui a.ll'art. 14 dei regio docreto-l@gge 17 no11embre 1938, n. 1728, son.o equiparati, ad ogni effetto dáelá pre8en te decreto, ai cit1taiBione dei loro beni i1nmobili in d1uc quote (con.sentita ed eccedentr), rncntre gli <'brei diNcri1nina.U n,on er(/,no tc1but ái a. sottoNt:are a,lla formazione delle due quote) (L!'cndo 8mn1ire con.l'/eriJri.t'n la. lrtrcra e piennádisponibilil< í rli tutU i loro beni immobili"á (Omissis). Ç L'art. 14 l'li rifcrí8('C alle leggi., che erano giˆ iu ái: igore all' ezioca, dell'a-lien,a.<:Jione, cd a e8se soltanto co1ne oh iriramente si dcsurno . (N. G.) .. !!: wzzwzzw:::: ;m:m;: J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ J&m:til&&&& &bMM= :::!fBF r ;~ RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Ricorso notificato all'Avvocatura Distrettuale -Decreto presidenziale di riammisá sione di termini -Nuova notifica all'Avvocatura Generale -Sanatoria. (Corte di Cass., Sent. n. 1473-48 -Pres.: Santoro, Est.: Gualtieri -Soc. Pirelli contro Finanze). E' infondata. l'ecceziione di irricevibilitˆ del ricor:s-o per Oa,s:saziione -illotificato aU' Avvocatura. di,strettuaJe, invece elle a.11'Avvocatriua g1enetale ,dello 1Stafo -qualora il Pres1dente della Suprema Corte con proprio deC'.reto aibbia, l'imeisso in termini per la nuova, notificaziooo del áricorso, la qua,le ,sia .stata, rituailanentie effettuata all'Avá vocl)-tura. generale. N oll' iinteres1se dell'A rnministra!Zione finarnziaria la ecc'ezionc di irriocvi.b'ilitˆ era stata sollcvatia oon. il oomtrorioorNo. N o&Da <14.'iotbssi'one oirale, re8'i; 8tendo all'obiezfone del ricorrente, basata sulla, e8áisten.za del dáooreto del Primo Prewidentle di riarnmrissione irn termini, si era ecoepitaá la radiC( tle nu..llitˆ ád'i tale prom;-ed,irn.en.to, che, nŽ[!la , forma e nella soist''ima in questiorne q'ueita rwlla quale si 808la.nziata la te.-ti d.el[' Avvooa,t1wra e do che cc l"Am1rn.iwil>'tra.zionc d;elw finanze, in materia dái entrate patritmioniali, f01-nvta, di potere dái accertamento 'te È., ¥ ¥ w .'j'.en.tenza dasisata wveva ilnvero, deá'trazáione ne per rfoal sa ma (J)ddirit.tura l'esistenza stessa di un red ' dUo ta¥ssabile. Natu.ralrnent'e la Corte non potáeva nascondersi ques,ta grave consegitena::a e, pertamto, ha. ai,:t~o cttra di affermMe esp1áes1s10tmente, al pnn_ciipt~ deU1a moUvare la fa,ssa,2lione. a. Anhe nelle Societˆ a.nonima e negli altri enti indicati aH'airt. 2i5 della legige sulla ricchezza mobile, determina.ti utili tassahBii. rpos:sonoá esásere aiccerta.ti isolata1mente, purch si tra.tti di attivitˆ non continuative e specialmente se il bilancio non sia attendibile. La prim,a ma.ssirnia c:ostitui8oe l'applicaziovrie ,z:el 1 pri.n.ciáp'ioá scoo11!>. SuUa t.erza massima appare opportuno osservare com.e la Corte Supr@ma a.bbia vol;u,to esplicitamente rioo'ltf erma.re la sua giuirisprudenza, giˆ stabiUta oo'lt la 8ent.enoo della Sezione I, nitrnero 19 del 1946 (V. Giur.ispárudenza, Completa della, Corte di Caissazione, 1946, vol. XXI, pa.gna 154) secondo la quale armmesáso l'aocertarriento di reddito mobilia,re una tantum anche per en.ti ta8sabili in basáe aá bila1YJ;cvio. Que¥S"ta gilurisprurtenza stata virvaoemen.te crit ioota dal Gia'l'l!nin.i (.ibidem) iJV quale ha ri,niproverato alla Oortle Supreima una oerta aorn,.f'ttBion.c tra il concetto d.ell'accertamentlo una tantum per i reddUi estranei al'a normae attimtˆ del contribuen. te e il ooncietto di at'tendi.biUtˆ del bilwn.cio. Oom11tlft.que, nella .-;peeiei, rioorrevwno en.trambi i preS" idone il gi.udizio 1:1i 1:1volgáe se, 1948, I, 2, i)!}!;), n. 8. 8u'i/, p1.tnto se la dichia.ra.zione dei trrmini 8i appli{'Jhi ai prnooswi di oppo8izione amáanti, i, Pretori si r1edano in .sár'n8o negatit;o: Pred. Mi./a.nd 2i!l ottobrP 194F:, in Ç Mon. Trib. n 1949, 42á n. 12.5 ¥Con nota adrsimi
  • >. III. " Ç La. sáospens1ione dei termini, disposta daál regio decreto-legge 3 genna.io 1944, n. 1, e integrata 1sersi veriifi;ca1ta la we.ooden~a p1ur dopo il d,eaorrso del term,ir~eJ deváe provare ahe la impossi,bil“tˆ dii osservar quel terrn;i;ne dipesa dallo stato di guerra; rna non pu˜ giˆ sign.ifi care -come mostra di ritenere la Cortie Swprrem,(J; con la sen.tenz(]; 789/48 -che tale prrova debba essere aoquisita fián da plf'ima ohe si invoc:hi la non intervenuta deeadenzia.. Di qitáesta prova¥ proaostittuita -e ohe sa1rebbe altretáiitto pressoch Ç diaboli.ca È -non parla la leg'!}e e non parlano, e girustament1eJ le stuc¥oe1ssive sev;:i,tenze 857 e 1555/48 (quesát'ult4'.ma, alfl.zi, esat tamente preS,aoria irulagine circa l"1wupossibilitiˆ, d ne1l campo della validitˆ {]el {'.ontra.tto, ma anche nel campo del risa.rcimentoá dei danni, nel sensáo che lo sfos.so ri:sa"iácimento non pu˜ essere conseguito e I'eaUz.zafoá se non in ba.se al prezzo legale. Ci smr~bra ohe fra l.e due .soprai ricoirdate 8entcnze ci8;ta un netto¥ c¥ontrai8áto)á ciontr:a8to ehe Ni rileva. tanto p cvái:d.ente qua;ndo 8i ttenga con.to della,. faUi8peoiáe relatVoa allaá pirirmai S'entenoo. Anche queNt:a faátVispeoie irnfa,tti) rig¥narda una ipotc8i dái ri8aroirncnto di danno cion.trattu.a1le, deriráante dall'nadompinu~nto di áurna obbl~igazione di vcnd áere, a8sunta prrn.a ádella entrata. in vigore del nuovo Oodioe¥ mvile, e per la q1iale nmi vi era) qui.ndi, possibili:bˆ di 0seouzione medAarnte 8entenza oostitáutilw. Propendia¥mo a ritenere osat.tia la seoorn.Žla rria8, vim.a atte80 U ciarattere dáel blocico dáei. p1áczz'iá, che, C8sendo frutrto dii disciplina norrmativa..(li carattere gácneralc, Ni ripereitote ncoessalfiarrn.crite sul fonomeno ec¥onovmioo¥ e S'lt¥lllf arnaarrnen.to aet" meroato, cioirn.c nn elemen.to def;1eriminarn.te dci prczázi e doi va.lori.. a tutti g.z.i effetti. In presmi~a Žlel blocioo diei prezzi, invero, non si vcide qita.le significato concreto possa darsi ad i11na disátnzione tra red,dfito effettivo d1i un im rn,.obile, e re<'Mito dŽrivan.te da fitU bloooati. Eiái dentemmi,te la dJifferenzia riguard¥a piuttosto il va.ZOre d'uRo e il valovre di scambio de'l bene in qnestiovne, pot.endo esás,ere il primo, im ro~aa:ionc aUa soarsit.ˆ dei ben,i stessi., moUro superiore al secn%do. Mia., poich qu.eifl.o ohe dm'e essere con siderato nei rappáorbi gi.itlfidioi_, come 8áovrastrut tum di quogli cconornioi, il va.lare dti seamhio, lessa, posto in essere dall' Amm.inistrazione con il conco1áso della vo.ZOntˆ del p'1"ivmto, deve necessariamente ascriversi al tipo delle concessioni, non Mlo per ragioni di ordine formale, quali si desnmono dal modo di formulazione ddle singole clanwle del d1isciplina.re, máa sop'1"attutto percih, avendo l'Amministrazione agito nell'esercizio della sna capadtˆ di diritto pubblico, ha determinato la separazione e l'attribnzione ex novo al privato di diritti e facoltˆ propri ed esclu.sivi della Amministrazione, aimpliandosi cos“ la sfera ginridicopatrimon iale del concessionario. á Nessun riliet'o pn˜ a..ssumere la circostanza, del godimento dei locali in cuti i.l servizio viene esercitato, circostanza questa che aveva determinato invece i Gittdici di prilmo grado a ritenere esatta la qualificazione giuridica del raápP'orto come locazJione, in qitanto ál'uso dei. locali po8ti nella stazione costituisce il mezzo per l'esercizio del servizio medesimo, e non la finalitˆ essenziale del rappoorto. Del resto, anche a voler prescindere dal carattere strwmentale ohe il godáimento dei locatli assume nella specie dái fronte all'esercizio del servizio, anche una convenzione che riguarda.sse esclu8ívwmcnte il godimento ádei locali di una stazione ferroviMia, attesa la n1atura demaniaále di essi, non potrebbe iqualifi.carsi diversamente che concessione. Alcn1n dubbio infime pu.˜ sorgere sull'esattezz;a della decisione della Corte circa il carattere pubblico riconosciuto a.Z servizio concesso, ritenuto che lri pubblicitˆ di questo di8cendc da,l rapporto di stretta connessione esistente fr~ esso__e quello principale del traspo'1"to, e ohe l' A rrvm1inistrazione lo svolge per itn p“ completo raggiungilmento delle finalitˆ pubblicistiche cui destin1ata una stazione ferrov,iaria. ááJ¨ .. "' f. -29 (3) Incidentalmente la Corte ha ritenuto poi che non sfa mm.missibile la taáaita riaondi"Zione nei rapporti in cui parte la !Pubblica Amministrazione sebobene per la specie esaminata il problema non avesse ragione di sorgere essenilosi negata la esistenza di u.n mpporto ili loaazione fra l' Amministr'azione e il privato. Il convinaimento espresso daUa Corte per˜ esattissimo dato ohe per la proroga del termine di durata del rapporto, o'ccorre l'adesione dell' Amministrazione, la qua.le adesione, trattand0osi di conce:ssione-contraitto importa la necessitˆ che la volontˆ della Amministrazione si esprima nelle forme e nei modi voluti dalla legge e ádal regolamento di contabilitˆ generale dello Stato, per la assunzione di vincoli di natura contratt1tale. (4) Es'Ottta del pari laá quarta massima, sebbene il motivo della inapplicabilitˆ alla convenzione esarminata della pro'roga legale prevista per i rapporti ili locazione riposi sulla naturaá ili concessione rfoonosciuta aUa convenzione medesima. Il godimento dei loaali, per il carattere strumentale di aui si detto, non elemento efficiente per la costituzione di un co1áiaorrente au.tonomo rapporto di natura locatizia, essendosi limitaáta l' Amministrazione a concedere l'esercizio d:i un servizio e non separatamente quest'uUimo e l'uáso dáei loaali. La stretta ed insolu.bile connessione ed interdipendenza esistente fra servizio e godimento dell'immobile e la inelu.ttabile subordinazione dhquesto a quello, importa laá conseguenz'ltt che l'uso dei locali non p1.t˜ non considerarsi voluto se non in funzione dáell'eseraizio del servizio pubblico concesso, per modo che laá disciplina giuridica del relativo rarpporto non pu.˜ non essere ritenuta assolutamente subordinata a quella propriaá della concessione amministra.Uva della quale costitu.isce essenzialmente itn semplice accessorio. Ritenere appliaabile la proroga legale al ;q'O'di mento dell'immoábile, signifi1cherebbe, in aaso di scaitenza dellaá concessione, spezzare la ttnitˆ del rapporto aámministrativo, e ammettere il sorgere, per germinazione spontanea, indipendentemente da q1.talsia8i manifestazione volitiva, di un nuovo rapporto giwridico del tittto aáutonomo dal prece dente. Non senza notare infine ohe, facendo la stazione ferroviaria parte del Demanio pubblico, non. potreb ábero ma.i essere invocate norme itella legge comune ohe comunque 1Jen.gano ad inc~<.tere sull'uso e 8ul godimento dei locali che della stazione fanno pa¥rte. (A. T.). FALLIMENTO -Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento -Obbligo di intervento del P. M. Insussistenza -Opposizione a dichiarazione di fallimento per debito di imposta -Previa osservanza del Çsolve et repete È. (Corte di App. Bari 22 luglio 1948 -Cianciola c. Amm. Finanze). Nessunaá disposizione della. leg1ge sul lfa.llimento (re1gio decreto 16 marzo 1942, n. 2'67) preiscriváe che il Pubblico .Ministero debba intervenir:e nel giudizio di oppo1sizione alla, .sentenza che dichiaira il - failli¥mento. Ni piu˜ ritener1si che sia ohbligatodo tal-e intJerv1ento in ba1se avll'art. 70 Codke procedura civile, non rico¥rrendo n l'ipotesi di cui a0l n. 1 di taile a,rticolo, n quella di cui a.l n. 3 (ca1Use riguar'danti lo stato e la crupaicitˆ delle per:sone), perch il fallito ánon pu˜ equi'Pa.ra.r.si aid un incapace, come un minore, un inrubilitato o un inte1ác1eitto, solo perch ha .Pi:ndisponibilit del suo pakimonio. Il Pubblico Mini:ste1roá pu˜, per˜, sempre intervenire in ogni caiusai in cui raivv1si un pubblico interesse e non pu˜ ritenersi estesa ad esso la limitazione di cui all'art. 344 Codice procedura civile. Il principioá del solve et repete .si aippliJca, a.U'opposizione prrodotta dal debitore contro lai dichiara. zione di fallilmento fi1sca.le. SuUa prima maBsima non sem.bra possano sorgere dubbi. I./art. 70 c. p. c. infatti non trova applicazione, almeno per il primo comma. Invero se pure il P1tbblico Ministero pu˜, a .'lensi dell'art. 7 del regio decreto 16 marzáo 1942, n. 2á67 fare in taluni oa8i istanza¥ per la dichiarazion~ di fallimento, e(}). a parte ogni indagine giuridica circa la natura ili tale istanza, da oi˜ deriva in maniera-non e.quivoca, che il Pubbliao ' . Mini.stero -non potendo apparire certo coáme Ç l'interessato1 È ohe, al pari del debitore, pu˜ fare opposizione alla sentenza ˆichiarativa ili fallimento -non pu˜, se abbia pre8o l'iniziaotiva processua ále, a senási del citato art. 7, proporre opposizione a 8ensi dáel s1Maes8foo art. 18, 2¡ comma. Resta ~os“ esclu8a, P'er questa via, la po8sibilitˆ di appliaaz'ione ex art. 70, r~. 1 Coˆice ˆi proce dura aivile. N appáare appôcabile il n. 3 dello stesso art. 70: per cause relative a.ZZo stato e alla capacitˆ delle persone dover~do8i, secondo la migliore dottrina, intendersi quelle aventi per oggetto rapporti fam, Uiari in genere (esclil8e le cause matrimoniali e qttelle di 8eparazione per8onale, delle quali si 0Cá c1tpa l'art. 70', n. 2), la cittadinanza, l'interdizione e la inabilitazione, l'adozione e l'affiliazione (cfr. ANDRIOLI: Commento al Codice Procedura Civile, vol. I, 188; ZANZUCCHI : Diritto Procesuale OivHe, vol. I, 223). Anche la seconda rnassima aoppare e8atta, sia per qi,anto riguarda la possibilitˆ di intervento, (/.itando. il Pubblico Mi?"'istero, con ~P_prezzw~.ento > gli atti di _ cau.sa Çper l'esercizio dei poteri a lui attribuiti dáalla leggeÈ, 8ta a signifi.care che l'e8ercizio di tali poteri -fra i qua.zi quello di intervento, pu˜ e88ere esercitato in qual8'ía8i 8tato e grado del processo; e quindi anche in. appello. ZW Mmi!FCT. W mmm@. jfilfu !ltill:fif .i kb 11I -30 Di indubbia esatt<':~:~:a appare zrure la tensa. 11w1:11: 1ima, ohe s“ aonforma aUa co8tante giurispru.den.'<: a della Corte Suprema (cfr. 8ez. Un. 24 febbraio 1933, n. 707, Padscopi contro Finanze, in Sett. Ca88, 1933, 498; Sez. Un. 24 gennaio 1934, Esattoria di Arona contro Co1ábella e Pall“mento Soc. R1totifido Lombard.o, in ÇPoro lt. ))' 1934,. I, 480). 08serv˜ infatti in quest'itlt-ima .~enten.iáaá la Suvrema Corte che Ç il fallimento fi1:1aale co-~tituiscc pu.r sempre un mezzo e8emttiráo zri efficace e pi energico del procedi1nento ordinario di e8azione delle imposte. Ora, la opposiz:ione al procedimento cseoittivo fi8cal'e, qualunque ne sia la base, incide nel ádominio dáell'art. 6 della legáge 20 maárzo 1865, cd , perci'˜, vincolata. al plf'eventfro pagamentu della impo~ta. E di conseguenza la opposizione promossa eontro la sentenza diehiaratira di fallimento fiscale, in qitanto tendáe adá arrestare il procedim,ento forzato della esazione della imposta, non procedibile se non sia accompagnata dal certificato di esegu.Uo pagamento della imposta medesima)). In senso parzia¥lmente contrario ebbe a pronunciarsi in dottrinaá il MURANO: Il fa.Uimento per áebit(} di ~mposta., il quale di.stingue fra il fallimento dichiarato ex art. 31 T. U. 9 giugno 1918, n. 857, siti pi/"Ofi.tti di gverra, e il falliniento dichiarato a sen8i dell'art. 25 del T. U. 17 setternbr. e 1931, n. 1608, per il mancato pa¥gamento delle imposte dirette. Secondo il Mu1áano, infatti, il precetto del so~ve et reipiete applicabile soltanto quando il contribuente si opponga ad nna procedAtra esecntiva insta1lrata dalla Amministrazione fi:nanziaria; e ci˜ si verifica appttnto nel caso del fallimento dichiarato a sensi dell'.art. 31 .del T. U. 9 gittf/no 1918, n. 857. All'opposto, il fallimento dichiarato su i8tanza dell'esaottoria in b(J;se alla norma deU'aiáticolo 25 del T. U. 17 settembre 1931, n. 1608, non si diversifica in nuUa dal n.ormale falUrnen to, al qitale il Murano attribuisice natura mera mente d'ichiaratfoa e non esecntiva; con la consegnenza á che alla opposizoione prodotta contro lri scntenro dichiaratfoa del fallimento non sarebbe applicabile il principio -del 1sol1ve et repete. Allo stato att1iale della legislazione, perci˜, non essendo pi in vigore il citato T. U. n. 857 del 1918, e non aontemplando il T. U. 3 gingno 1943, n. 598, ora 'V'igente in materia d'imposta straáordinaria sni m(J;ggiori ntili relativi allo stato di guerra, l'ipotesi d.el fallimento in cáaw di mancato pagamento della imposta, ed essendo il faUimento per d'ebito dá'imposta regolato soltanto dall'art. 25 del T. U. n. 1608, del 1931, il basilare principio del solve et repete non sarebbe, a seg¥uir la tesi del Murano, mai applicabile. A combattere agevolmente laá qitale, per˜, e su1Za, scorta delle Stle stesse argomentazioni, sarˆ snfficiente far rileváare : 1) ohe, a,Z lit.mc della pi recente q autorevole dottrina, il fallimento ha itn mratterc cd una natu. rao giitridicn eminentemente esecutfon, sfo. p1ur che si tratti di una esecuzione in un certo senso sui generis : cfr. GANDIAN: Il proce¥s1so di falli mento, n. 19-20 ; .RATTA : Ist. di cliritto fa.llimen tare, cap. Il; Dm 8hlMO: lHritto fa.llimeutare, n. 25; 2) che il sol ve et repete principio gcn.cnile, che si applica in ogn'i caso in c1d rcn!Ja cornunquc in contestrizione il tribnto, s“ che as1:1ai di rcccnt(' la Corte Suprerna a Sezioni Unite haá ribadito il principio anche in un caso in cui il contribuente arev-a promosso contro la ]l'inanza una nzion<' di accertaimento negntivo con la sentenza ~4 maygio 1948, n. 783, Pirtanze contro Consorz'io deri raáti vergella, segnalata in qnesta Rasscgnn, UJ48, n. 7-8, pag. 20. (N. G.)RESPONSABILITË CIVILE -Morte di un bambino Risarcimento danni dovuti ai genitori. (Trib. Roma, Sez. I, 20 ottobre 1948, n. 3546 -Prns.: Colapinto, Est.: Caporaso Pierangelini contro Ministero DifesaEsercito). In caso i morte di un bamllino il da.uno risardbile ási scomipoue in ¡queUo a.ttlmle ed immecl. iato (eventuali spese di cure, spese funeral'íe, ecc.) ed in quello futuro, do.vuto per il venir men(} nei genitori della leigittima a.spetta.tiva. 11e'lá ht futura somministrazione deg-li alimenti ed aássis tenza. ma.teriale e moira.]e. Tali d:mni futuri poss(}no¥ in via. eiqnita.tiva liquillai á¥si in lire centomila; e i iáelat:ivi inter1essi noán possono ecorrere olla.1 giorno el sinistro. La p1"ima maN'Wí!.rna. co8titnface olf'rna,i juás re{:eptum, ed appare quindi i;nntUe illtt8f.arl'J, 1941, I) 1, .761. V. anah01 i.n que8ta Rass¥egna.) fase. 9, pa,g. 22 (Responsabili.tˆ civile). (N. G.). RESPONSABILITA CIVILE -Risarcimento danni Spese erogate dal danneggiato e rendite mancate fino alla data della sentenza -Non incidenza della svalutazione monetaria. (Trib. Venezia, 3 dicembre 1938 -Meneguz contro Ferrovie dello St.lto). Sulle 1somme 001rri1spondenti aille sp1e1se e¥rogate cla,l da,nneggiato e sulle rendite non percepite da1l giorno daH'incidáente fino a quello della emanazione della :sentenzia non incide la sop-ra.vvenutn. svalnta,zione mo1nefa,ria, a, meno che non si provi che un maggior danno d-eri:v~ito da,l áritairdo nel pa,gamento, in quanto si sa,rebbe ovv.ia.to¥ aU.e conseguenze dannose deHa 1s1valuta.zione investendo le sollllme in beni ráeali. 1Se 1que,sta. prova, manchi da ritene1¥e che il da,nno derivante J, 1948) II, 312), e 4 mag.< Jio 1948, n. 644, Ma.rohe8e contro MavrtinelU. In dott'rina la question,e oon,troversa: l'AscAá nmLLI (La moneta) propende per considerare anche qudlo rŽlatirvo ail' rimbovrso deUe spese ero1.< Jate da.Z danneggiato come un d.ebit10, dri va,lore, in qitanto 1pier' p!finoi:pi'o gieneral'e ool rmiborso si mira, a ristabilire 111na determirn.ata situazi.one pa tr~moniale. Secondo il NrcoL˜ inveoe (Foro It.) 1946, IV, 52, 53), si trattorebbe d'ri Uifl, vero e prropirio debito peewruvrio) -in.serisibile peroi˜) in quanto tale) alle osoi:Uaziorni nwnetavrie. Peraltro il Niao.t˜ ritiene che, i,n cuso dli m.ora,) laá ric11iestla, di Uifl, rmaggáior risarcill'l'wnto in rela.ziovrie alla svalt,,tazione mon.et'a. r“a si possa giii,.J, 1948, 92á, ri. 220; le varie sentenze ivi pitábblioote a. pag. 178 n.n. 442-445; Corte di appello di MUan.o) 20 gennaio 1948, ivi 189, n. 472, oon ampie note di ri'Jcihiwmi. In proposito poi si veda, anehe 'il rcocnte e c1Ji.iaro stu,d.i.o d:Cl NAPOLIDl'ANO) áin Ç La Corte Bresoiana ))' 1948, I, 37; U q1wfo va an,cora pi in lˆ) e nega ohe il cpv. deWarf't. 1224 posw essere apáp.z.ica,to ai debi.ti pemtniari. Com1in,que) la giitrisprud.enza in rn,ateria di s1;ialutazione su questo punto micora allo Rtato fluido. (N. G.). VIGILI DEL FUOCO -Personalitˆ giuridica -Notifica dell'atto di citazione -Foro erariale. (Tribunale di Salerno, 15 luglio 1948 -D'Acunto contro 75¡ Corpo Vigili del Fuoco). Il Corpo Vigili clel Fuoco dotato cli personalit giuridica, un ente autarchico, mira cio al raggiungimento di finalitˆ, di cui, lo Starto r~>;ta, i1 sog;getito meidiaito. Esso pertanto non 1m'Amministra~ ione :dello 1Stato aid ordinamento aut0"!1omo. L'a;rrt. 2 legge 27 diic-embre 1941, n. 1570-, che attribuisce la rarpipr-esentanza, e dife1sa1 in giwdizio del Corpo V&gili del fuoco alla, Avvoca.tiura d~llo 1Stato un'a.ppUca,zd.one clell'a:rt. 43 T..u. 30 ottobre 1933, n. 1611. Col citato art. 2 si iá:Uchiama 1solo il Oa,po I del T. U. n. 1611. Tali norme non cont,engono laá deroga, di competenza, territoria.le n l'obbligo della. no¥tifieazione deHa. citaizinne a1ll'Avrvocaitiura. deUo Stafo. La ma.ssimia, surriferita S'i riferisce a questione particolarmente delicata. Per V'ero in senso difforme si pronunciata la Corte Sttpirema (2'5 gi1.t,gno 1941, n. 19i21, Ministero Interno contro Marcelletti e I.N.A.I.L.) in R:ep. Ç Foro It. >J, 1941, 53, n. 2, richiamata anche in Relazione Avvocatura Generale Stato 1930-41, vo lurne I) pag. 1'69). Peraltro in contrasto con tale pronuncia la giurisprudenza del Cori,siglio d.i Stato) clve) con deá cisione 28 luglio 1943 n. 379 d.ella V Sezione (Scir contro Consiglio di amministra~1ione dei Vi gili del fuoco di Catania) in Ç Rivista Diritto Pttbblico >J, 1943, II) 422, n. 528), cos“ ebbe a pro nunciare: ÇA norma deWart. 30 regio decrPto logge 27 febbraio 1939, n. 333 e 31 legge 27 dicemá bre 1941, n. 1570, le d:eliberazioni del Con8ig'lio d.i amministrazione dei Vigili del fu.oca so1'!o soggette ad approvazioni del Prefetto) il qitale interviene carne orgal/'l,O locale del Governo; il che proá/J'a che il Corpo provinciale idei Vigili del fuoc(I appartiene alla categoria degli Enti sottopos'ti ana tutela o anche alla sola vigiVanzl(J, dell'Ammindrazione pubblica locale >>. Ed giurisprudenza costante che l'impugnativa giurisdizionale degli atti emanati d1ai Corpi pro 17“nciali) quando siano lesivi di interessi) debba esser fatta, avanti laá g.elliilJaio 1944 e l',entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117, si ~iP.Uchino le norme della legge 24 luglio 1936,. n. 1692 (n. 2). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Quale fosse lo status doella 1G.R.A. prima del decreto legislativo 13 aprile 1948, 111. 321 (n. 70). -U) Se l'Avvocatura dello Stato che difende una Scuola tecnka i:ndustrialáe abbia per questo solo fatto anche il patrocimdo dell'Ente moraleá che provwde alle spese della scuola stessa (n. 71). APPA'LTI. -.Se l'Amministrazione ferrovia!'ia poss.a concedere la revisione dei prezzi' anche quando m~l contratto di appalto la revisione stessa sia esclusa (n. 98). AUTOVEICOLI. -I) Se per il recupero di automezzi di proprietˆ dell'Amministrazione alienati da organi della r.s.i. si possa prncedere tn1 via amministrativa. (n. 13). -II) Se i detentori dei detti automezzi possono esercitare il diritto di ritenzione peT i crediti deriv, anti dalle riparazioni (n. 13). A!VVOCATI E P1ROCU“RATORI. -Se spáetti all'Avvocatura dello Stato il patrocinio di una persona giuridiáca [pubibl1ca á1a quale provvede alle spese di mantenimento di una Scuola industriale dif>eása dalla Avvocatura dello Stato medesima (n. 9). ICONTA:BIJLITA' DI &I'ATO. -Se occorra senti;r1e, il parere dieil Consiglio di Stato per la risoluzione di contratti giˆ sti'pulati dai Provvoeditorati' alle 00. PIP. e successivamente trasferiti alla A.N.A~S. (n. 46). CONTRATTI AGRARI. -Se per la determinazione di un eventuale aumento dell'indennitˆ di occupazione di terreni: possM10 iuvocars.i le ádisposizioni sull'aumento dei .canoni dei contrattiá agrari (n. 9). CONTRATTI DI GUERRA. -Se 'anche dOipo l'eintl'ata in viga.re del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, permanga nelle Amministrazioni la .competenza ad is.truire le p.ratiche INllative alla liquidazione dei contratti di guerra (n. 4). DEJBITO .PUBBLICO. -I) .Se le ibanche consorziate per il collocamento del p11estito della ricostruzione debbano ritenersi de1positarie dei titoli rpl'ovv;isori fino alla loro sostituzione con i definitivi (n. 5). -li) Se il Giudice penale possa s.equestr.are tit.oli <1e1finitivi del debito pubbUco corrispondenti per taglio a titoli provvisori che siano stato corpo di reato (n. 6). DEMA!NIO. -Se l'A.iB..A.R. venda l>egittimarnente. beni giˆ ~parte111áenti ad altve Amministrazioni statali, ed ad essa penremuti come residuato di guerra (n. 55). DONAZIONE. -Se l'atto rpuibblico eássenziale per la validitˆ di una donazi;0ne possa essere costituito dalla deliberazione comunale di donare (n. 5). ESPROPRIAZIONE .PE.f.! .P.UBBUCA UTILITA'. -il) Se per le opere da eseguirsi dallo Stato o per lavori costituenti .accessori di opáere pr.eesistenti o giˆ riconosciute di pubbHca utilitˆ o áche importino una [parziale modificazioni delle stesse si debban.o osservare le formalitˆ pTáeliminari di cui alla legge di .espropriaz'ione (In. ¥ ¥ ¥ . ) . -II) Se peil' la espropri.azione di beni mobili di interesse artisttco s1 deve :far riferimemito alla le.gge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 28). !FERROVIE. -[) Sie l'Amministrazione ferroviaria possa conoedere la revisione dei' p!l'ezzi di cui ai decreti ministel'iali 857 del 1940 e 1850 del 1946, quando nel contratto d'appalto sia áes.elusa la revisione (n. 64). -Il) Quai.e disposizi.one debba ritenersi a,p¥plicabile sul trattamento dei diperndáenti di una Societˆ esercenteá una ferrovia in concessione che aJbbia sostituito con un servizio di autolinea il servizio ferroviario interrotto a causa di: gue.rra (n. 63). -III) Se .Si possa richiedere alla Polizia fáerroviaJl'ia di compiere indagini :relative a cause civile interessanti l'Amministrazionoe. (n. 65). IV) Se i sussidi integirativi concedibili a ditte concessionM'ie di linee .feár:rovtarie o tranviari1e si.ano subordinati alla continuitˆ dell'¥esercizio delle linee stesse (:n. 66). -V) Se nel caso di legittima conoessione di sussiádi [possa procedersi al loro recupero anche dopo l'esalJII'irrrnnto della c.oncession.e. (in. 66). 1GUERRA. -Se agli .addetti .alla bonifica dei CaID[pi minati IP'Ossa appáHcarsi l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, anche in reiazionoe a fatti avvenuti prima dell'.entrata in vigore del dec11eto ástesso (n. 96). IMPIEGO P1RIVATO. -Se le ditte párivate siano tenute a rimborsare all'Amministrazione le spese da ques.ta anticipate per .il .d'unzionamento delle Commis %7 P?SZm&Z z:rnw -36 Si!oni ádi Epurazione áohe hanno svolto la loro áattivitˆ presso le ditte stesse iD !l.!PiIÈlicaz:ione di. O!l'diuanze dei G.M.A. {n. 14). llMPiIElGO PUBBLICO. -I) Quale sia il trattamento in :relazione al 'Premio di pres¥einiza de¥i pensionati riassunti in seryizio ID.On dL ruolo (n. 146). -II) Se nm< piegato pubblico che si dimesso volontariamente dall'impiego p,os.sa .giovarsi del decret.o legislativo 7 fe.b. braio 1948, n. 48, per ottene.re la riammissione. in servi¥ zio sostenendo áChe 1e sue dimissioni furomo ádeteirminate da necessitˆ di sottrarsi al giudiz.io di .epurazione (in. 147). -III) Se a, sottufficiali e i vigili del fuoco siMlo im!IJ>i¥egati dello .Sitato (n. 148). -IV) Quale sia la giuri.sdizione C,O.IIl\Petente sulle controversie ái.Jl materia di rapporto di impiego ded predetti vigili del fuoco (n. 148). -'-V) Se :i, dipendenti del ruolo sipeciale del governatorato dell'Ege.o siano da -consid>erarsi diápendenti di ruolo dello Stato (n. 1149). -VI) Quale trattamento Sjp¥ertti agli eredi di un impiegato non di ruolo deceduto dopo aver 1presentato le dimis.siom¥i volontari>e ma prima dell'acoe.ttazione di queste (n. 150). -VII) Quale sia il trattamento economico del funzionario di fatto e se l'Amministrazione debba pagargli assegni arretrati, dopo la scoperta dH1 vizio ch>e rende illegittimo il rapporto di impáiego (n. 151). I:MFOSTE E TASSE. -I) Se le nO'rme di cui ai decreti legislativi 11 .a:p.rile 1947, n. 190 e 17 dicembre 1947, n. 1444 :siano applicabili .anche a favore ádei contribuenti (n. 82:). -II) Se si