GENNAIO 1950 DELL" AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIÇJAZIONE DI SERVIZIO RICORSO GERARCHICO E PROVVEDIMENTI DI URGENZA SOMMARIO, -Premessa: Revisione del concetto di definitiiv1itˆ. -1. Attualitˆ del ri1corso gerarchico. DeflnitivHˆ e ricorso gera11chico. -2. Definitivitˆ e provvedimenti di urgenza. -3. L'dsolamento dell'art. 19 legge comunale e provinciale dal punto di vista sostanziale; 4. e formale. -5. Il s.istema dei provvedLmenti di urgenza. ~6. Il ricorso gerarchico e l'art. 7 leggáe contenzioso. -7. H contrasto giurisprudenziale fra la IV e la V Sezione de,l Consiglio di .Stato. Disamina er“tica. -8. Conclusione. Prmnies¥sa. -Le ¥que¥stfoni gi, agita.t.e neH'aánlirn do l lr.ina e nellit giurisprudenza del Oonsiglio di 1Stato -negli anni immediatamente succes.sivi ailla l'iforma, della, giustizia, aimminii1strativai -in ordine aUe ~nterrf.eren!˜e fra, i1 ricorsáo ge1rarc.hico, sop¥ra1vvis¥suto come gua.renUgia. fondamentale eJ ordinairia (giusta l'a.rt. 3 leggie 20 ma,rrzo 18G3. n. 22±8, All. E) e il rrfoorso giuriásdizoiona,le, e quindi intorno ai concetti di Ç definitivitˆ pe.r ana.logia, )) e Ç definitivitˆ implicita.)> deH'atio amminii ásirathro (1), d1spute protrattesi. per rlec> di norme giuridiche, nella mo1.ivazio.ne dei provvedimenti, e la correlativa convertibilitˆ dei richiami stessi in virt delá principio jitra novit cnria. In effetti, nella ricca casistica offertasi -negli ultimi anni -all'esame delle sezioni giurisdizionali clel Consiglio di Stato, di f'ronte al grave dilagare clei proneclimenii d'nrgáenza, il Supremo Consesso Amministrativo ha isolato l'art. 19 dalle a.Itre norme che prevedono provvedimenti
  • r i provveclimen ti adottati a Rensi degli a1álicoli 19 legge comunale e provinciale e 71 legge espl'opriazione, la clefi.nitivitˆ. da ricollegare alla specifica attribuzione di competenza del legislatore, voluta, evidentemente, per 1áaoáioni diverse llall'nrgenza, come si vedrˆ. ~ . (6) La [>rima áparte dell'art. 7 cit. sempre stata interpretativa, letteralmente, prescindendo dal presupposto di una contestazione in Ol'dine ad un diritto preesistente, vaintato dalla Pubblica Amministrazione: ipotesi contemplata nell1a seconda parte e che non sen'i.i;n;e dˆ li:ogo_ a provvedimenti .d'urgenza. E' la norma dell'autotutela, cui si ricollega l'art. 823 e.e. (áCfr. VITTA: Requisizione di immobUi fuori dei casi di guerra, ¥ Giur. It. '" 1947, III, cl. 49 segg. n. 3, in fine). -3 La tesi ell' AmministratZŽione fu affidata ad aárgomentazfoni che mi sembra interessante riportare. 1. áGa,ranzi:a. p¥rimillria, áe fondaimentaále di giustizia nella. Pubblica, Amministra~one, nel nostro ordinamento giuridicoá, il ricoárso ge:rarrchiiico (aLFt. 3 álegge contenzfoiso). Le antic.be riserv.e, formula.te: in dottiri:na. intorno a.ll'M"t. 3 della. legge sul contenz.ioso, sono venute a, cadáere con la. disctplina del silenzd.o-.dfruto, elaiborafa, idaJ.la. giu:ris:P'rudenzia (8), e poi erntrata neLl'a.r-t. 5 della legige coimunaJ.e e provinciale. La piena, riásáprn1denzai del ,s.1srtema. a,11-e !Pái ll.J:Ilp- ie áesigenze d.eillai tutela, del cittadino fatta, ipaálese da ovvie considerazionL Il cittadino, titola.re di interessi, posto in grado di ottenere una decisione concreta. daá pairte della Pubblica Amministrazione, che il soggetto titolare del diritto (9). La tendenza, ad ampliare o moltiplicare i ca,si eccezionali di provvedimenti defintivi da adottarsi da organi periferici non sembra, invece, inqua,ôl'all'si in un ordinamento che vuole rafforzare le guarentigie della giusti:ziiaá sostanziale. Essa importa. incertezze; importa., ásopra.tutto, la perdita di una, seconda, istaniZáa, in via amministrativa, per il riesame di merito. In pra.tica,, costringe:ndosi il cittaidino ad un ricorso di'Ilan~ ad rnna 1Suiprema, j\ifagôJstra.t¥ura., con sede nella empita.le e sha.rra01dáogl1sái la [Ji economica, via del ál'!ioorso ge1ra.'Chico, qu.e1la ecce¥zionalitˆ si risolve anche in un privilegio per colm áo che posisono affro-ntaire i disa1gi e il disipe01dio di un giiu.dfaio. No111 'Va,le l'a.1,gomento addáotto daJ.la de˜sioneidella, V .s1ez.ione:, 24 g'.ennaio 1947, n. 18 (cit.), sáecondo cui ál'intento del legislatore sa1ráebbe quello di non a.lla.rgaráe Ç l'ingeráen~a. (sia!) dell'Ammi:nistra.:ziione, in una, 1mll!teria, nella. quaJ.e pi che iin ogni a1ltra1 desiderahile che' i diritti (in ,s.enso Ja.to) dei cittadini aibbiaino una, pronta tutela, in .sáede giurisdli1zd.onailoe >>. L'a,nz,id.etta opiniou1e \S“em1hra iná s.trident:e confra, sto cOln H ,sd,srtJema. delle guaLr1entigie deJla, giustizia nella Pubblica Amministrazione, dianzi ricordato; p-0ich la realizza.zione della giustizia spetta-, istituzionalmente, agli organi della Pu.bblica Amministra,z.ione (9) prima che al sindacato di legittimitˆ della giurisdiaiione amministrativaá, se questa. sorse e si guistific˜ non come funzione di governo o come un bis i1'!1 iiforn della medesima, giacch l'Amministrazione stessa possiede l'autoritˆ rettificatrice e riparatrice per eccellenza (10'), (7) Cfr. VARVESI: Sui provvedimenti d'urgenza, in questa Rassegna, 1948, i.l.1-12, n. 2 e la giurisiprudenza ivi citata: IV, 3 marzo 1933, in " Giur. It. '" 1933, III, 160; V. 30 ¥aprile 1948, in "!Foro It. '" l948, III, 194. (8) Cfr, Relazione del Consig'l:io di Stato, 1931~1935, II, 248' segg. (9) iPucm:rrn: ri ricarso gerarchico, !Milano, 1938, 19, f,W. (10) CAMMEO: Commentario, cit. 376; RANELLETII: Le guarentigie, cLt. 8. P¥e'l' i precedenti storici, cfr. S'PAVENsibhene come risoluzione di un conflitto Ç che dichiara il contenuto della, norma. giuridica controverso, e impone silenzio allaá volontˆ contraria a. áquesta norma i> (11); il che suppone, evidentemente, che la Pubblica Amministrazione ab˜ia potuto manifestarla compiutamente ed a.ttra.verso i propri -0rg'ani supremi. La facilitˆ di coántaminaiz;ione dei co111ootti in questa mater“a, derivaá dalla identitˆ strumen'tale dáell'attivitˆ ammirui:sif:ra,ti'Va e dell'aitti'Vitˆ giurisdizionaJe, in 1quainto sia. la, Ç cura, degli interesisái pubblici È sia, la Ç difesa, del diritto È .si a.ttuano mediante Ç arp:1_)Mca©ione di no"Fme g.iuTii> (15). é, in veritˆ, n.“hil twrn propri11,1n. im¥periri es'l ut leigibi di ail.foe aipplicaáZiio1ni c1el ¥ricordato principfo, le ¥quali :si aJlinea. no acca,nto a.l dcor1so ge1"3.1rchico, per rlliconforma¥ r1e l'esigem..a di :una. reigáoilai fonda.mentale .fil vitaá ádello .8tato: -l'esigenza deil p¥l'evio eisaome, da parte della, stessa¥ Pubblica. AmministraiZione, dei ;reclami ruvve1~s:o provvedimenti lesivlli dei ád1ritti áe degli inter'(~s.si dei cittadini come a1vviene in tema di risaircime:nto del danno peii¥ fraásipo1-ti forroviarm, in 1maforia di :sárnp1p1ementi idi congrua e nei procedimenti per conseguire l'indemnizizo iper infoTtuni sul fa,voro. * * * :Situa,zioni tipiohe1 nelle quali non si dˆ luogo a ~áiewso gera1rchico sono : A) L'emana~ione ádell'a.tto da parte dell'aiutoritˆ pi áelevata, in g1raido, idi una, gerrarechia, amministrativa, (definitWitˆ gerarohicu). B) L'esoh1caiooe del rricorso gera.rchico o la, dichiruraizione d1i1 d10finitivitˆ del JH"ovvedimento per leg1ge (defirniti11.1btˆ espre.~sa). G) La, .filc;hiairaizione 1del leigisfafore pu˜ esselI'e anche imp.Ucita mediante: a) impugmaibilitˆ di áun a.tt<> con ricovso gforisdmionale diohia.rata pea.' le1gigie (ta.lorai, coL111e es.clusiOIIle espá1áessa. del ricorso geTarohico, o come eásdnosiom.e del Ticorsáo giurisidiz1ii0ni,tle per a1tti negaitivi o positivi) (defin.Uivitˆ oggettiva, im.plicita a aontrario) ; b) 0r1iipairtiZiion:e di comp¥etenoo, strubilita da1lla, legge, f.ra, organi di diverso grado (coime nella le1gge di eS'.pi'Op¥ria~iorne, iper la, dfoh:ia,raiZiione :di pillhblica. utilitˆ) (defiwitimtˆ ogge1Uiva impiliJcfita per rlpartizione di ooámpeternzie) ; o) i11sostituib:hlitˆ, da pa1rte ide1l .s.uiperio.re 1gera1r: cl:11i1w, .sfa perch le a1ttribuZiioni dell'inferiore iprovengáono da.Ifa. norma., sia ;perch laá so.stiturzfone , di fa.tto, inipotiziZ.aibile (ltefin.itvitˆ oggettiva implioita per attrioi~on,e dii c101m,potenr?!a os!()iluisi va). 1E' neJ.Ja, d.eterrminaz.ione di quesrta, ca,tego.rfa cháe trova.no irngresso motivi di defi1J1,itfoitˆ per analogia, (25J VITTA: fJiritto aimmi.nistra;tivo, Torino 1933, I, 412. -6 d') a.ttr1:ibuz.ione di competenza, determinatici, in co\lltemipfa,ziione della, {}UaJ.itˆ dell'organo (drefinitivi! tˆ subiiettiva) (2á6). 2. Il criterio dell'.Ç urgenza. È non pu˜ dar luogo a. áde1finiti'Vitˆ d:mplicita, páoich l'urgenza, non importa nooes;sairiaimeinte l"esclusione del ricorso gemirchico. L'Ç urgienza. È pu˜. es,sere p1r¥ev1sta come Ç ca,usa. È di detbe1rm:ina,ti atti; ma, p'u˜, non dere necessa1riaiinente1 cos1hltuire la rotfo leig“s páer una aittribuizione di competenza. ad origani 1perirferici, con a1ttrihuz1'.1oine del cairatte,:re di definitivitˆ imipilicita aJ pro,V'Vedimenti !''elativi. Altro l'urgenza, di p:eovvedere, aJ:t1r'o l'urgenza di una rpronu1Uoia, sul reclamo e, a, fortiori, a.ltro ancom, ál'urgenza, di una pronuncia, giurisdiziona. le srul áreolamo .stesso. Alla. prima non sii.á accompagna 'Ileces1sa,ria11Tuente la. seconda,, poioh sáe váero che il provvedimento d'urgenza , di regola, di tipo .sommario; nou per questo deve presumere il legislatore che l'organo agisca pre8tf0 f! male! si da im1primere un moto accelerato anche a.l sis,fa~ma delle 1gáuawentigie. Comunque da, eiscludere che, se pur ásiffa.tta, es1'.genz1a fos,s-e da, cons-id1era11e, ad assolverla, deignaimente si dovesáse selll2''altro faár ca.p áo aJla, iproinuncia, giurisdizionrule ; qua1si che l'Amminisih áatZionie iquaindo debba a,ghá plf'esáto, debha,pe.rci˜ solo rinu111c1are aJl',essenza steisisa, del P'l'opári.o pote1áe. iDel resto, nel nos1t1ro oárdinamernto, in genere, e nel :siiistema, dei pcrovvedimenti d'm~ge.nza,, in isp1:~cie, l',esigenza, del controllo su:bitallleo giu.risdizbna, 1e .si ricollega md un 1principio di Ç defirritivit È (esplicita. o 1iimiplicita,) che trova, riscontro in motivi di ordine :funzd.onale; ond,e arppa.re esrt.remamente :pericoloso il cos“ ádetto 1p,rincipio della, R tlefin: itivit per Oilla.logia È. L'aHr'iibuz1iol!lie ádiilre,tfa dáel ;potere, srpedficafaimente, all''Ol:ig-a,noá 1ocaJe, aL!lfilohi, genericamente, aJ (26) ORLANDO: Contenzioso amministrativo, in " Digesw ItalianoÈ, vm, 2 n. 173; La giustizia, amministmtiva, in Ç Trattato È, III, 671 segg. n. '511-52'; BORSI: Appruri,ti di diritto amministrmtivo, La Giustizia a1mministrativa, Padova, 1926, 24 segg.; U'ALESSro: Istituzioni di diritto Amministrativo, Torino ;J.949, II, 332; RANELLEITI: Le guarentigie della giUistizia nella P .A., cit. 251; CAMMEO: Commentario deUe leggi swbla g1.ustizia aJmm,inistrativa, ciit. I, 516 segg., n. 269 a 274; Corso di diritto ammirnistrativo, cit. III, 175. Vedasi, ora, in vario senso, ma non certo con benÛficio del1la chiareziza: VITTA: Defl,nitivitˆ, ecác. in " For::i Arnmi.nistrativo '" 1947, 1 febbraio 85; CATALDI: Ancora nuovi indirizzi giur'isp1"'1Mi{enziali in. materia di provv. def. impl., in " Giur. Cass. '" 1946, 11, 4'66; CARBONE: I provvedimenti del Prefetto in base aU'artiticolo 19 legge com. e prr.ov. in "l'Amministrazione Itai: Jana '" 1947, 275; Nota redazionale, in " Riv. Amrn.va 1947, 96; DE GENNARO: I provvediment.i defl,nitivi imp:~cit'i ed il ricorso ger:archico nella A'mministrazione democratica in á¥l'Amministrazione Italiana'" 1947, 154, 158, 208, 212; LESSONA: La ágiustizia amministrwtiva, Firenze 1946, 21 .segg.; LENTINI: La giustizia amministrativa, Milano, 1948, '113; ZANOBINI: Corso ,di diritto amministrativo. La Giustizia amministra.tiva, Milano, 1942, 104 segg. comples1so organico di una1 hranca dell'Amministra.zione (p1-esrupiposto del rrupporto di g¥erarchia) (IV, 11aipriLe1945, n. 71 e 16 mag1gio 1945, n. 82:, dt.) non pu˜ essere traisrportatoá al di lˆ 'e aJ di fuori dei casi previsti, in quanto siffatta attribuzione, co.~tituendoá deroga ai rp'l'incip“, va intesa. re1s¥t'láittivamente. Nel sistema dei p1ro1vvedimenti d'urgenza,, del resto, non c' posto per eistenslioni o per ainafogie, poicll }a, de1finiti'Vittˆ si ricollega,, in ogni ca,so e chfammeinte, a,ll'indicaito principio della, funziolllalitˆ. 3. I párovvedimenti prefettizi, emana.ti ~n v.irt dell' aJ:t. 19, 5¡ comma, 1egge com una.le e P'ro,1ciale 3illche doipo la, modifica, attuata, con legigáe 8 matl'ZO 1949, 111. 277, po1s1sono ag'e'Volmente inqua,. dn@si fra, i p1rovvedimenti definitivi :per dire.Un attrihnzione di compáetenz,a, del 1egiis.Iafore, nonh per fa natura del pote1re aittribruito al ip¥reif:etfo (detinit~ ivi:tˆ implicita: c.:f1r. surpra, lett. o). Ilá potere del p1reifotto arpipaS:iima, discrezionalitˆ indiscriminata e indeterminata (Ç adotta, in caso di necessitˆ o i urgenza i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico. interesse È) giustificabile soltanto in relazione alla figura di detto organo, quale apparivaá dai commi 1¡, 2¡ e 3¡ dell'articolo in esame, degenerata, poi, nella figura. del Ç capo della provincia È, della cosidetta r.s.i.; il che fu giustamente rilevato nella prima delle due decisioni 24 gennaio 1947. Dopo la, riforma, il potere del prefetto caratterizzato da una pi ristretta sfera di discrezionalitˆ. Si esige, invero, il conc,orso della necessitˆ e dell'urgenza (in relazione alla neces.sit) (27), per l'adozione di provvedimenti oggcttivwmcnite indispensabili; e non pi indiscrimina.tamente, ma nei diversi rami del serviJZ.io, áÇ determinazfone che risulta. dalle competenze pároprie dell'ufficio cui il prefettoá preposto È (Relazione RESTA, in ÇAtti Parlamentari È, Ul49, Doc. 250-.ci). Prima della iforma ,aiprpia1re preminente il cri tedo della naitura del potel'IE1. Do[)o la, riiforma. a,s SUJl'g'e a, caráa,ttere d.eci,sivo 1'aH.r,1bufilonáe diretta, di competenza. Il Oons1ig:lfo di 18fafo, ha, áSáemp¥re 01vvertifo ique s,te áragioni, e come durant1e il 1¥e1gime :fa,scisfa for zando la, no['ma, dell'airt. 19 a~eva. eora1gigiiosrnmelll te1 dichia1raito il c,a['a,rt;tere di Ç non d-efi,nitivit È dei .1Háovveidimenti pverfottizi -emanati in vir'tr di quella disposiiJz1ione ~ riusceaJJdo a Hmita.r:ne l'aipplica~ o1ne a.ttnwerso la. ,eiffieace remo,ra (srpiecie iper i decr,eti dei c. d. :i)refotti ápolitici) dell'ammi:s1sibilitˆ. dei rico1'S1i1 in via. geira.rchica rt:a1lora, seguiti da Ç esempla1ri >> :nterv-elll.ti; cosi, doipáo la, ce:s,snzione del regá.i:me fa,sdsta, col ric01r1da,to: mutameillto di indiriz~o, il Gou.s,1glio diii 1Stafo ásegu.ii.˜ il 1j)r1oces1so inveár:so ; e in oma1ggio aJllli ~áigoro¤..a Ln-__ ter1preta,zione Žellaá norma,, i-es1titui ai 'P'l'efetti -á (27“ Per vero questa restr:izione giˆ nell'int.erpre1azione giurisprudenziale del vecchio áarti.colo 19; cfr. V 20 giugno 1947, n. 244, in " Riv. Arn:rn. '" 1948, 381. ,., I ormai svincoilat1i1 da, áSU.bo.rdina,zfo.ne politica, -la piena. áre,sponsa1bilifa della funziione eccee;iona.Ie ipoUzz,afa nell'airt. 19 ; ne.I.la certeZJza, che essa. ,_ d'ora, i:n ápoi -ása.rebbe .stafa. e¥se1ácitartia, váeramente 1)er ragion.i di ca,ra.ttm"e eccez.ionaále e non qua,le st¥rumento di ipolit1ica loca.le. Oon l'entrata, in vigoire della leigge mod]ficaitrice, ,questo poit,ere ,eicc.iezi-01naJe ádsu.lta contenuto nell'ambito delle a.ttribluziioni deill'uffido e, per˜, la deifiniUvitˆ vi imp.Jfoitameinte dkhia1raita .. Nel ,s,iS'tema ded. iprovvedime1nti d"urágenza., l'articolo 19 .si p'l¥ese~nta, dunq.ue, isofa.to, con una fi1sionomia del tutto partico.lar1e, che non conse111te es tensioni o aJlalo.gie.. 4. A queisto punto occorre, per˜, eásaminar'e rn colloca,z,“one ásdis,teima.tica, dell'a,rt. 19 e dáell~ alfre nmme 1áefative aill'ado7Jione di proY"vedimenti d'má g1Gnza. La 1giu.ris'P'rudenz;a del OoTusiligli:o di S1tato d troáva.ta. di fronte a, molti caisi nei quaMi i pr~fetti, s:pecie in tenui,, idi r¥eiquisizione di immobili, hanno richiaimaito congiunta.mente l'a.rt. 19 legige com11nale e provinciale e l'art. 7 legge contenzioso ovvero l'una áO l'altra norma áe talora anche altre disposizioni fra quelle in principio ricorda.te. Essa ha, prevalentemente, affermato, che l'uso! del potcrf? ex art. 19 impcdit'O, quando il provvedi:meinabbia per contn.uto ima materia che sia diversamente regolata per leágrre (V, 28 maa"W 1947, n. 126. E' E1:111goola1r:e ohe ,qui si fo,s,se pr'oiposto riieoráso gera. rchico contro il p'l'OV'Vedimento preil'ettiz.io ex airt. 19, e il oo.nsriglio di 1S.twto ne aibhia1 dichia1rato l'ina,mmis¥siJbilitˆ, in co1nformMˆ al 1suo recent;e muta, r1iento di indh¥iz;z()) ; resábamito, qt~inid;i, rfooUcga bil:o a0ll' art. 19 soUanáto l' eser> men br áe Ç 1queHo della. facoltˆ ip¥rmista, daill'airt. 191S>í ha d:a, am~r '.limitato ai casi di ur:gen~a, o a1i caisi di necessitˆ >> (3á6). Ed illlfine, ási airriva1ti a, id1str.ibiuire la. maite:ria d¥ei JJ'l"01vv;edime1Uti páer requis1'.iz;ioni (s'intende, djve1" se da queille ádi gue1rTa) ll7m a.rt. 19 leg:gie oomuna. le áe 'P'l"O'V'incia.Ie e aJ."í. 7 leg'ge co.ntenz.iosáo a .seconda, dell'intensitˆ, c1eHa n¥eoesisit~, ;in relae.ione aJl'urgenza. :Si tra.ttaiva, idi reiqnisiziione ,;ro. uso di un albergo, attuata ex art. 7, ma, poi il Prefetto sostiitu“ il richiamo a, detta norma, con il richiamo aU'aJ.át. 19 Ç aivente pi ráistirclto contenuto (dice l'Eoc.mo OoáTusiílg1io) in rela,zfone aJ ipotere sip¥ecifico di dis¥porre, iper graive necessitˆ pubblica, della proprietˆ privata senza ind!ugio >> (37). 'rutta.via,. 1que1sta. distribuzfoine (ancoraá possibile s,otto l'impe110 ádel vecch-io a.rticolo 19) esclude, per s, la confusione, la contaminazfone, la, fungibilitˆ o l'equiva.leinza, fra, le due náo,rme e !ll'Oill ¥Sí p1u˜, pertanto, a1;gomentare dalla ritenuta. definitiva dei provvedimenti ex a.rt. 119 pet" inferirne la definiti'Vitˆ ticolo ásfos;so. Il quale, nOIIl va dimenticato, ha valore di norma .generale in tema. di attribuzioni del Prefetto. E' la norma che statuisce, con caára.ttere di dichiarazione del legislatore per l'interp¥ re.ffi¥ 71 legge espropriazione, e quindi dehbasi inferirne che la definitivitˆ dei provvedimenti ex art. 19 e 71 importi definitivit di quelli emanati ex art. 7, che sarebbe la. norma matrice, L'a.rt. 7 ha c~w-a,ttet'C oggettivamen.te g> 1924, III, 199) >>. Ç IOos“, ad es.. , si :votrˆ, ai 1s1eTus11 del'airt. 7 occupare un immobile privato per sistemarvi temporailleamente un gruppo di profughi, mentre si dovrˆ ricorrere all'art. 71 per siástema.re, sempre temporaneamente, gli stessi profughi in un campo di concentramento da, costruirsi su un fondo privato (43) >>. Altra .sotfospecli1e p~urticolruáe prievi1sta, daill'rurticolo 85 dec1¥eto Jegislaotivo 10 aprile 1947, n . .261, che facultizza l'Amministrazione dei Lavori Pubblici a. procedere a riparazioni dei fabbricati di 1prorprlietˆ privata, per la sistema11;iáone di ulf'lfii('i pubblici. á Scrive, al riguardo Varvesi: ÇVi sono in questa dis1pos1izione tuttii gli estremi di neces:sitˆ e di ul\genzaá richie.sti per i provvedimenti eccezionali, che, anzi, il caso ipotiZJ:llafo non che una delle tante ipotesi di applicazione dell'art. 7, in cui la, grave necessitˆ pubblica precisata dall'impo ássibilitˆ di una diversa .sistemazione. Ele'llliento d1stintivo. . inv;ece, la circostaillz,a,, che la utiliz~a,zione debba e1s.ser1e ;precduta dalle riJPa mzioni, ed ásenza. dubhio questa. rpa.rticolaritˆ che haá indotto a-disciplinare con norma. apposita la materia, perch si sarebbe, forse, potuto du bita.re ideUa, non a1p1plieahilitˆ aid essa dáell'airt. 7, (41) CARUGNO: L'esprop> (45). Esclusa l'attribuzione esclusiva a.l Prefetto, del potere di disporre della proprietˆ privata ex (45) L'importante decisione pubblicata in " Giur. It. '" 1927, III, 169. Tn nota redazionaile, si legge: " La massima enunciata non pu˜ soJl.evarn al¥cun dubbio dato che l'art. 7 della ~egge sul contenzioso amministrativo parla in genere deH'autoritˆ amministrativa'" .. " Il vero che di regola d provvedimenti in pigolf!, sono presi del prefetto. Ma questa una sempllice aiccidentalitˆ. Comunque la delcisione rappresenta un opportuno chiarimento, segna un punto, che, sebbene certo, non ha, a quanto ci consta, precedenti giurisprudenziali È. TfilR -11 :m::@ ;;;;;; art. 7; anz,i, ri1evalo che se un.a ta.Ie aHribuzione pote1va. ritener.si effettuata con il decreto luogoátenenziaJe, limitato nella efficacia. a.I tempo d~lla guena Hllli-1918, ci˜ impmtava. che, ceS'sa ta la 'leroga, tiprendesse vigáo.re la. regola ell'attrihuzione del potere Ç a qualunque autoritˆ È, in base all'arl. 7; ammes.so, in ogni caáso, il potere di snstituzione, ad opera perfino del Ministro degli Affari Eisteri, non vi sarebbe pi alcun margine per negaire l'ammissibilitˆ de.l ricorso gerarchico. Difatti, anche in a1tre precedenti pronuncie. si era implicitamente riconosciuta l'esigáenza del ricorso geraiichico (che era ¥stato proposto, prima <@ dell'impugnativa in via giuri1sdiziona1e del dPcreto prefettizio, al Ministero delle finainze e al Ministero dell'interno trattandosi di tequisfai one di Jocali, per caiserme della. Guaárdia di finanza) (46). . Nel ca.so dell'art. 7 non ricorre neppure l'esistenza. di un oi¥gano consultivo centrale addetto a da.r parere (ci˜ che avviene per l'applica.ziol).e dell'art. 19, comma &>; argomento su cui poggia la nuova giurisprudenza citata del Consi1glio di Stato; cfr. retro, nota 5). L'intervenuta ra.mmentaita. diásciplina del ricorso gera.rchico rafforza la tesi che, quel rimedio da consideraJáe come regola da appJicare ainche a conforto deUa. non definitiJVitˆ dei provvedimenti ex art. 7 e ad i.so.lamento della, di.stinta ipotesi dell'a.rt. 19 .. 7. Di fronte a tali argomenti, come S'i orientarono ále sezioni giurisdizionaH del Consiglio di Sta.to? La .tesi deU' Amministrazione :fu respinta dalia 5a sezione, da prima, con decisione 21 gennaio 1949, n. 244 (Perbellini, Prefetto di Verona); poi con aJ.tre p.ronuncie, 29 settembre 1949, n. 818 (Pacini, Prefetto Roma), 21 ottob:rie 1949, n. 811. (Oa.tan:e.se,, Prejj'etto 1Savonaj)1, 22 ottobre )1941l, n. 892/93 (IDe Magistrisá, !Prefetto Novara e Sacerdoti, Prefetto Milano), ecc. La decision.e 29 settembre 1'949, n. 818 ampiamente motiva.ta e fondaáta su argomenti nuovi. certamente degni del1la pi attenta cons1idera.zione (-!7). La tesi dell'Amministrazio1ne fu accolta, invec1~ dalla. 4a sezione, con deci.sione 7 ma.ggio 1949 n. 181 (I.N.A., Prefetto Roma) (48). Con la, sua. prima pronuncia, laá á5" .se~io:ne rilev˜ potersi scindere :le disposizioni promiscuamente invoca.te degli a.rticoli 19 Jeg1ge comunale provinciale e 7 legge contenzio.so 'Ç allo .scopo di acceri.'tatl'e quale, ásia s1tato i1l potere del qua.le il Prefetto a1bbia fatto prevalente usoÈ. Pos:e indi in ri ' ' lie1vo l'esistenz,a della categoria dei provvedimenti defi.nitivi impliciti Ç come que.J.Ji che i:spirandosi (46) IV, 15 dicembre 1923, n. 16Q5, Piccardo -Mimistero Finanze, in " Giur. It. ., 1924, III, 113. (47) V, 29 settembre 1949, n. 818 in cc Foro It. '" 1950, III, 6. (48) IV, 7 maggio 1949, n. rn1 in " Foro Jt. '" 1949, III, 199, con nota crHica di Rossano. ailla va.Iut~ione di j;itrcost.anze loca.li, escludono il rico1'>so in, viaá gerM'Chica >>; ritenne che il provvedimento eme.sso per laá iáequisizione, a sens1i dell'art. 7 legg'eá contenzfoso, rientrasáse fra i p:rovvedimeni. i definiti vi implicifr Ç pe1áchá il potere che il Prefetto (sic) ese.rcita in base all'art. 7..... comporta laá diretta valutazione di cir~o,stanze loca. li dáel tutto eccezionale, le quali r1cltiM11ano la aozione immediata del proJVvedimento e che, come tale, si rileva non suscettibile di gra.vame in via, gerarchica >>. Bench pres1upposto deJla deci. sione fosse }a, rioerca. del pote1áe esercitato, pre scind.endo da1i richiami a norme giuridiche, il che, in ásostanza, I'espingeva il principio della equivalen áza. delle norme giuridiche e confermava -invece -queJlo dell'infungibilitˆ fra art. 19 legge comunale provinciale e le altre disposizioni cht. prevedono pro1vvedimenti d'urgenza, (v..supra n. 4), onde la non .esteusibilWt ai provvedimenti áex art. 7 legge contenzioso della definitivitˆ impliá cita. ritenuta per i provvedimenti ex art. 19 legge comunale provinciaJe; la quinta.. siezione insisteva sulla definitivitˆ implicita, dal punto di wi.sta della vallutazione di circostanze loca.Ii e della conseguente e.s.igenza dell'immediata adozione di controm1sure. Orni, tutto ci˜ non ápu˜ consideratt'si scientificamente esatto, per duplice motiivo: a) che la valutazione di cirwstanz.e locali (ecceziona. Ii non sempre, se pure urgenti) non suppone necessariamente un'attribuzione di competenza funzionale -la decisione parla tout coitrt del Prefetto, mai noto che l'wrt. 7 non si riferi~t: affatto a, 1questo solo organo e se n' visto l'esempio nella menzionata. decision1e della IV sezione 28 dicembre 1926 (v. retro, nota 43), ed a¥l'íl'i se ne vedranno in seguito (v. infra nota, 49) -n SUJJá pone una, insostituibilitˆ di fatto (v. supra n. 1); b) che l'urgenza della adozion~ non importa neoe,s:sariamente l'urgenza del sindacato giurisdizionale (IV. ásupra n. 2). Con la decisione pi recente, la. quinta sezione ritiene superfluo prende1áe in considerazione tutti g:Ji a1'gomenti addotti contro la. definitivitˆ dei provvedim~mti ex art. 7 legge contenz.ioso, ma imposta la que.stione su tutt'altra basie e preci.sa1mente co~ <Ç diástruggere anzHutto l'idolo della, nocrma scritta, 1e riconosc.ere il non minor vailore della norma tratta. per interpreta1Z.ione ))' (> (come scrfre l'ignoto a.nuotatore in Ç Foáro Italiano 1950, III, ti, nota 1), ma dei ooli casi di provvedimenti prefettizi dichia.rati definitiiVi dal Jegi1slatore nei TT. UU. di pubblica sfoure: z.za, (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e delle leg¥gi .sanitarie (regio decr¥eto 27 luglio 1934, numero 1'265) ; per trarne la dimostrazione ~be le ecicezioni alla J."egola della non definitivitˆ (che la sezione ammette) ¥sono numerosissime e co:stituiscono un siástema. ádominato da un principio comune; onde la. 1'egitttmitˆ della a,ggiunta di altri casái, attra;verso il criterio della definitivitˆ per f:W..A* TtF& f:W..A* TtF& -12 analogia. Quel principio comune si creduto rinvenJre nell:a. pa.rticoJa.:oo natura e negli effott.i di questi atti: qnanifestazione di froa.oUˆ eiecezionali e ampiamente disicreziona.li ir1> e dell'a,rt. 71 [egge espropria,z.ione, che prevede, esso pure, atti dispositivi della proprietˆ. (< E conclude la sezione -a ragioni e considerazioni sostanzialmente non diver.se si deve anche il riconoMimento ~eoentemente op~rato daJ.la. giurispru.enza della, definitivitˆ del decreto prefettizio ~x a.rt. 19 legge comunal'e provinciale>>. La confuta~ione all'acuta costruzion1e teoreticopratica. (perich l'enuncia,zione deJ principio esposto puntellata dal ¥solito a.rgomento della sfiduci; a nel ricorso gerru1¥chico) .sarˆ di brev~ momento. Il principio dominanh~ della costella.zione delle eccezioni pa.ssate in rassegna. daJla 1Sezione non affatto. sicura e nella lettera e. nello spirito delle normáe., !Anzi eisso appa;r¥e fortemente reás1is1tito proprio dall'analitica, riassegna di quei ca.si: a) I ca,si esˆmina.ti nel T. U. di pubblica sicurez, za. (articoli 61, 62, 64, 65, 67, 9-0, 132, 141) riguar'dano proiVYedimenti che non incidono sui difrtt1i, patrimoniali d~i privati pi di quanto non operino tutti g'li atti aimm:iniistr:ativi, i quaili, giocoforza, direttamente o ill'direttament'e, e, ad eccezione dáei provvedimenti relaitivi ano status famAliae e oivitntis) incidono su quei diritti, se la cosa. pubbUca, propter homines oonist si mai supposta la definitivitˆá. Giˆ sarebbe, áqna.nto mai ásingolare che il legislatore rnve.sse i,s1ti'tuito un sistema ásiffatto pToprio nei due te.sti nei quali si preoocupafo di sfabilire i principi fondamentaJi della nol). definitivitˆ di tutti i provvedimenti dáel Prefetto (acrt. 2 T. U. di pubblica s1icur~wa) e di ogni autoritˆ in genere (a;rt. 353 T. U. legigi sanitarie). Gli che }a. iVáera ragione informatrice di quel sistemai di eccezfoni la a.tt1áibuziione alla, competenza eis˜lusiva del Prefetto, in ma.forie di scail.~sa importanza. :Si voluto, evidentemente, evita,rie che una grande 1ma,ssa di ricorsi, relativi a rapporti di ammini.s>trazione .stráet'tamente locale, perveni¥ sse al Mini.stero, ritenendosi esaurito l'intervento dello Sta.io con }a, determina.zione del suo masisimo organo periferico. Gravitˆ della c,ˆusáa e intensitˆ del pubblico interesse rappresentano la. discriminatricf a.s1sunta dal legislatore. Ed a questo criterio che deve commisurarsi la definitivitˆ, come esaurimeinto della discrezionalitˆ (convenienzaá di riesame nel merito, previe occorrendo, ispezioni e racolta di dati; possibilitˆ di orrezioni o addiz.ioni di cautela, termini, ecc.). Ora so.tio questo profilo, l'aráticolo 7 1non pu˜ sotto.stairei ad a.itre interpretazioni che qu.ella esposta dia1nzi, nel senso che i provvedimenti dispositivi della prnprietˆ priyata si distribuiscono fra l'art. 7 legge contenzioso da un lato e l'art. 71 legge espropriazione ed altre disposizioni, sempre attinenti all'occupazione di beni, dall'altro, secondo che l'occupazione sia fine o me.z.zo, per la soddisfaziotne de“. pubblico interesse. Lo .stess'O Vitta, che pur ogg,i inclina aUa definitivitˆ, de jitre co1'hdenido) riconosce che i1l centro di ogni disputa, la ricerea. 1se nel nostro or'dinamento esista ancoea o no il principio generale cilte -il ricoirso gerar'Chico cos:tituiásra la regola ed au (49) VITTA: Anwra la defi,nitivitˆ, ecc. dt. -13 svica la. clecisione della adunanza plenaria deál Consiglio di Stato ; rkonosce che il principio della definitivitˆ implicita era fa0l¥SQ nella sua indi.scriminata laiti'tudine, ma consentito nei casi di maggiore graávi tˆ ( 4 7) sempre che la legge lo consenta nei limiti degli áschemi d'ianzi eásaminati. Il che significa, che nessun argomento positivo ha iáesi¥stito a.Ifa critica e che il principio della, non definitivitˆ, in subiecta materia, debbai tenersi per certo (50). La quarta sezione mu-0ve, esplicitamente, dalla premessa che Ç P'e.r quanto il provvedimento impugnato sia formalilllente motivato in ba&e agli <¨ articoli 7 leg\g'C contenzioso e 19 legge comunale provinciale tuttavia nella prima di tali disposizioni che esso trova il suo giuridico1 fondame1nto, pacifico essendo che non pu˜ il Prefetto avvale:rs1i dell'art. 19 predetto quaendoá altre norme. regolino pi specificatamente fa, llliateria, áei in particolare non pu˜ aáV1Va1lersene per dispo:rre della proprietˆ priva,ta. Il riferimien'to, peraltro, a tale disposizione non causa di invaJidi1:ˆ sáei simultaneamente si invochi altra. identica norma lai qual~ viene a costituire fondaimento uni.oo deU'.atto a.mminiistra tivo, coánsideaáandos1i ieome. non influentie il richiamo aJl'art. 19 >>. Ma e.ssa -a differenza, da quanto farˆ, poi, la quinta sez.ione -ne 'trae le debite distinzioni e conclusioni. Ricorda -ritenendone superflua la dimostra,zione -il ca,rattere di rimedio ordina.rio del ricorso gerairchic.o ; onde ola non definitiváitˆ . la regolai per i provvedimenti delle 31uforitˆ inferiori e la. definitivitˆ l'eocezione1; la quale deve, per˜, áessere specificata;111ente dimo¥strata conforme alla legge. Osserva quindi che, nei rigua;rdi della c. d. definitivitˆ obbiettiva im.plioita (dieriva.nte dallar legge in via indiretta). a differenz,a, dalla definitivitˆ 8-Urb bi.ettiva (determinata dalla quaJitˆ dell'organo: e questo il ca.so deU'art. 19 legge comunale e provincia.le) e dalla dáefinivitˆ ob.bie-ttiva ers-plioita (qualifica.ifa, espreássamen'te da.Ila legge), molti criferi ásono sfa,ti p-r.opoisti. Di questi, taluni appafono iánaocettabili (di.swezionalitˆ de1gli apprezzrumenti, vaJuta.zione, di circostanZ“e, locali, neces.sitˆ di immedia.to svolgimento della procedm¥a) poich Ç.sulla, ha:Sf\ di Wi crifori, la non definitivitˆ. cesse1¥ebbe praticamente. di e0ssere la regola con evidente sovvertimento dei principi della nostra legisJa.zione È; altri si 1áiveJa.no come (50) In tal senso, LA TORRE: in I' cc Amministr. !tal. È, 1949, 811; Dr GENNARO: Recensione, in cc Rassegna Dir. Fubbl. È, 1949, II, 483. áContra: CORTESANI: In terna di provvedimenti de{ini.tivi impliciti, Nota in " Hassegna di dir. pubbl. '" 1949, II, 630, con argomenti ricollegabili al principio della cc definitivitˆ subiettiva '" principio inaccettabile, come si visto per l'art. 7, aáccettabile isolatamente per l'art. 19; ROSSANO: Il problema deUa ˆeflnitivitˆ ecc. in Ç iForo It. È, 11949, III, .196, ma argomentando che il ricorsoá ger.archico non garantirebbe, nel caso, quella volontˆ che il diritto [presume migliore, il che equivale a trasferire il problema .nel campo della politiác.a legislativa ovvero ad impostarlo secondo l'erroneo criterio della msostitnibilitˆ di fatto. p1áopri di singoli istituti; definitivitˆ in itinM'Ž_. come nell'espropri.azione per p. u., e definitivitˆ a contrario per con.cessione leági:sla.t1va del ricorso giurisdizionale ad áeás. : art. 343 Jegge comunale e provincia.Je (criterio espo¥sto s¥upra sub. I. a.). Hesterehbe ancora il criterio dell'analogia. E' questa la ipaJ.'te p.i interessante della. decisione la quale, attrave11.áso una sottile analisi reca un autentico contrib,uto al problema della. definitivitˆ implicita, dapprima identificando il piano de.Ila interpretazfone ana.Iogica. nella ,naturar del potere pi che nella m:aiteria; indi. escludendo qualsiasi analogia tra il potere delle pubbliche autoritˆ ex art. 7 legge contŽnzioso e il potere del prefetto ex a1át. rn legge comunafo e :provinciale (rper la sua eccezionaJit, prossima alla ipoliticitˆ) ed etx a.rit. 71 legáge espropria.zfone (per la. specialitˆ del sistema di attribuzione di competenze1, vedi Sitpra sulb. 1 b), onde deriva. l'insostituibilitˆ o competenza esclusiva del Prefetto. La decisione accenna, infine, aJ criterio della c. d. competenza esclusiva. (ma. questo un caso non giˆ di definitivitˆ -0.ggettiva implicita, sibbene di definitivitˆ subbiettiva). Comunque, per il p-0tere di requisizione ex a1át. 7, manca l'attribuzione positiva specifica. al Prefetto (la norma sta.ta -anche in tempi recenti -applicafa, dal Sindaco (51) ed stato ammesso il potere di sostituzione da parte dáel ministro) (52). A tale proposito si respingono gli argomenti della. g1;aáve necessitˆ, e dell'urgenza che non consente indugio, Çessendo il párimoá accertabile anche in s0ede superi¥ ore e non sofd're'ndo remora il secondo dall'esperimento del ricorso gerarchico È. 8. Si pu˜ quindi, c'Onstatare che la quarta sezione ha fatto buon governo delle segna.late esigenze scientifiche, sfa.tuendo : a) che la. valutarz.ione di circostanze focali e simili (eccezionali non sempre, se pur urgenti) non importa necesásariamente la definitivitˆ; che eássa non nepipur la base della definitivitˆ dei provv~dimenti ex.art. 19 legge comunale e prov.inciale; che questa trova sua. ragione tn una speciale natura del pot.ere prefettizio che non consente la derivazione di una. definitivitˆ per aaialogia, rispetto al caso diásciplin'ato dallo art. 7 legge contenzioso á; che, infine, detta valnta,zione non suppone unaá insostituibilitˆ di fatto da parte del-á l'orgruno superiore. b) che l'urgenza. dell'adozione del provvedimento non impoárta necessaria,mente l'urgenza del sindacato giurisdizionale. La statuizione pi importainte , parltro, quelJa. che non si legáge nella decisione del Supremo Consesso Amministrativo, ma che tutta. la perá vade e tutta l'anima; la indiscussa. :fiducia nena. (5t1) V, 13 luglio 1945, n. 68 in "' Riv. dir. pubbl. ", 194446, II, 203; 8 fe.bbraio 1947, n. 55, in " Giur. Hai. È 1947, IIJ, 108; 12 marzo 1948, n. 161 in" Ginr. Completa'" cit. 1948, n. 1446. (52) V, sopra, nota 45. -14 bontˆ dellaá gerarchia amministrativa; l'abbandono di quella inversiáone, tanto ininfluente ai fini del decidere quanto pericol-0sáa. come affermai, io1ne,' circa l'ordine delle guarentigie. Lai costruzione accolta dalla ¥quarta sezione non sernbtáa suscettibile di subire le d~molizioni che, eia pi par¥ti si minacciano. Come si notato nella parte espositiva, le uniche ragioni superstiti sono la preoccupazione di ritardi, iJ timore di sea.rse guarentigie del contraddittorio, la presunzione circa. l'insensibilitˆ giuridica della. burocrazia.; con le quali si i:Jiv-0ca, in sostanza, una desuetudine non riconosciuta dal no.sfro siástema. e tanto pi pe1ricolosa in quanto suscettibile di estensio.ne ad altri casi e quindi di ampliamenti, fin.o ad investire l'mdinla.mento stesso della gera.rchia. Ma l'ordine delle gua1'eintigie deve essere tenuto fermo per la difesa dei principi de.Ila nostra giu stizia amministrativa, che non consentono interpretaiz. ioni di oipportuniti“ o i¥iforme costituzionali a colpi di .giurisprudenza; e pn˜ essere tenuto femuo perch la Pulbhlica Amministrazione si uniforma cos.ta.ntemente ai principi dello Stato di diritto; sensibile alle pubbliche e private esigenze, pu˜ sospendere, occorrendo, l'esecuzione del provvedimento, conscia della propria responsabilitˆ, politica e morale ed anche giuridica (*). DARIO AGOSTINO FOLIGNO AVVOCATO DELLO STATO (') La questione stata portata, all'udienza 6 marzo 1950, all'esame >dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. La decisione (Asoli -Prefetto di Roma), in corsn di pubblicazwne, si ha ragione di ritenere sia conforme alla tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato. (N. d. R.). NOTE DI DOTTRINA (@ ITALO SPAGNOLO VIGORITA : Contenzioso del pubblico impiego e Costituzione. Napoli, 1949, Jovene. Lo studio dell'avv. Vigorita, di circa 100 paá gine, appwrso nella ÇRivista di Studi economici e azfondaH È ed esce ora in volume. Esso rappresenta una diligente disiamina dello stato e della. st-Oária del problema della compietenz: a per le controversie fra, gli Enti pubblic1i gi inquadrati sindacalmente e i loro dipendenti nonch l'abrog1azfone o meno dell'art. 429 c.p.c. L'A. dopo avere esaminato cqme si sia pervenuti all'inquadra.mento sindacale di Enti pubblici e quale sia sta.to lo 1S1Vilrnppo Iegis:la,tivo in materia, passa a considera'l'e lia avvenuta sopá pressione delle organiz:zazioni sindacali per eff. etto del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 e gli effetti di tale soppressione. Al riguardo, tenendo presente il va.sto diba.ttito sorto sul punto in giurisprudenza e in dottrina., di cui pone in luce gli aspetti particoI/ari, soffermandosi in una esposizione critica e analitica dellaá giurisprudenza, del Consiglio di Stato e di quella delle Sezioni Unite della Caássazfone, e dei pi recenti provvedimenti legislativi che possono indicare il pensiero del legislatore, ritiene I'A. di doáver concludere per l'abrog;a,zione dell'rurt 429 c. p.c. in forza non .tanto del decreto di soppressione delle organizzazioni sindacali, che aip111iáva, áun periodo di transizJ.oáne, ma del nUovo sistema. instaurato dall'art. 39 della CostitU'Ztione nO!llch dell'a,rt. 103 della OoSre11w Co~legio. L'wrt. 429 trova il suo fondamento nella disci pUna sostalf!,~iale del ria.páporto. Se il rapporto disciplinalo dal diritto p14blico e in senso JYU.lJá liei8ti00} l'ntrattuale_ tra le parti, disciplina privatistica del rapportfJ der'ivante dal si8'tema d!el D>i!ritto de~ lavoro e non d)el Pu,bblioo impiego (il contratto col~ettivo si applica oome fonte primaria ner. sistema dáel Diritto del lavoro titolo I e II e non in ,quello d;eile leg'gi sul PwbbMoo impiego) so+no conoetti connossi e in certo senso aspetti di u.na ivnica realtˆ econ9m,ioa e giwridica, la quale trrova ia sua piena oonj1erma nell'art. 2093 Codice civile 2¡ oomma che riohia'll?im appunto per le imprlCS'e gestite da Enti pt4lJb~idi non inqu(Jdr'ati oltre che i oontratti eollet+Umi, le norme ifol Codice ddsciplinanti il rapporto privato di loooro. Resta da dire d'llce parole sullai pretesa abrogagazvone dell'art. 2093 Codiae civile. Non chiaxro ar. riguardo il pensiero dell'A.: se l'abrogazione vuole aonsideraJrsi rispetto al primo oommai, oio agli enti inquad!rati, il problema non dirersfJ da quello d!ell'art. 429 e valgono le osservazioni fatte per esso, ma se si volesse considerare abrogato il seoondo comma, quJello cio che concerme le impriese gestite da Enti pwbbl'ici non inquadr, alti n in9'wadraibil.~, -non sii c¥om'JY11ende come l'art. 39 (];ella Costituzione possa incidere su di una worma che ha la sna chiara ragion d/essere non neil'orˆinamento corporativo o nel monopOlio siniJJ,acal,e, 'Jnai fne lle esig'enza. sempre at tua~e e viva che l'o1¥ganizzazione a impres'a sia d.isciplinata egualme_nte sia ahe il sogg,etto derl'impre:sa sia un Ente pubblico oppure un privato. In 'Uf(ta osig,enza cio di egua;glianza iU discipMna; e non di inquadáramento. Qu.anto poi all'art. 39 d)eUa Costituz+ione, non fa oile d.eterrninwre z,e caratteristiche del nuoávo ordinamonto sinidaoale e dire se il Sindaoato re! Ji8trato e sopr:mtntto la funzione da esso C'S'plicata n~l Collegio detio Rappresentanze e la norma che ne prnmana abbiano aarattiere pubblico o p(f"i. vato. n tenta!tir'O dell'avv,,,. Vigorita, pur condotto oon pinna conos1oenza della giu,risp>r'Udenza, itoUa dottrina e ˆellai le,qislazJ"tl!e sul tema e com effi cacia po&e7nica anche nello stile, non sombra vossn dstruggere la re(J;l.t.ˆ posta in l11;00 non solo daUc prroniunoe del Surpre1mo Ooillegrio e dagli scriUi d.i buon.a pa,rte deUa dottrina, ma anche da recenti dispo.~zionii iegislative (quale aid esempio l'(]Jrt. 12 dXH decrefo legislativo lt~ogotenenziar.e 13 aprile 1948, n. 321) che taluni rappo(f"ti di lavoro con Enti pubblici o con Imprese da essi gestite debbono disciplinarsi oon ~a disdipi.“na sostanziale pri-vata, come rapporti pr.ivati di la'!Voro. Reailtˆ che il fondáamento non ca,duco dell'artioolo 429á o.p.o. e if)ell'art. 2003 Codice, civile. @1 (V. S.) SERIO GALEOTTI : La posizione costituzionale del Presidente della Repubblica. (Ufficio Editoriale dell'Universitˆ Cattolica del S. Cuore). In quesfo documentato e accuirato studio che, se non erriamo, sembra sia il primo sull'argomento, il Galeotti affronta con serietˆ, ed equilibrio il delicato problema della; posizfone costituzion! a.Je d:el P1r~sidente della R~pubblica, s;uUa quale app:a1re tanto pi necessaria una precisazion di concetti, quanto pi sono possibili le confusioni che, inevitabilmelnt,e, derivano dallo isti111ti;vo richiamo aJfa, po¥sizione dáel sov,rano nel cessato ordinamento. L'A. espone nel primo capitolo le ragioni decisive che giustificano l'opinione secondo la quale il Oapo dello Sfato nell'oirdinamento attuale aáss.oluta;mente diverso idaál CU.po dello Stato nello ordinamento stabilito d1a,llo Sfatufo Albeirtino; diverso sia da1 punto di . vista politico sia dal punto di vista giuridico. ' Mentre, infatti, secondo lo Sfatuto Albertino il re ruveiva, un roolo aitti+vo, che fo investiJva. del potere di detemninaire con la sua ',;lontˆ la suprema diJrettivaá politiC'a, derivandone, nn ra-J;riorto di 1ri'vers,iJbilitˆ ed alternativitˆ trai fa .sua posizione e quella della rappresentanza popolare, impersonafa; nel Pairlamento, nell'attuale ordinamento costituzionale, ispirato al principio monistico (per cui solo nel Parlamento si. incentra la forza, propulsiva dell'o!l'dinamento) il Oapo dello Stato ha una posizione pi debole nei confronti del sovrano, ta+le, com:un1que, daá escludm'e che e1gálii possa avere un ruolo determirnimte nella direttiva politica dello stato. Gli tolto., infatti, quel potere. decisivo che aippa~áteneva, al re di nominare e revocrwe j Mini. stri, i quar1i eralllo vei~so di lui responsaihili. 1 Ora, la nomina dei Ministri (ad. 92 della Costituzione) se anche rimane ris1ervata al !Oapo dello stato (mentre non mantenuto il potere di revoca) ha tutta:via: un crurattere assolutamente diverso da quello che aveva nell'ordinamento pre, cedente, in quanto nella nomina stessa il Presidente - vincolato d1alla volontˆ del Parlamento,al quale soltanto spetta, col voto di fiducia, deciclere della nomina o della revoca dei Ministri. Altrettanto diverso anche il pofore di ,sciogáIimento delle Camere che, se pur mantenuto at -17 ten ua t0 clecisamen te dal faHo e he il suo eserci.vio deve seguire per mezzo di un atto controfirmJato dal Governo, il qUiale pu˜ sempre 1rifiutar.si di farlo senza per questo incorrere. nella, possibilitˆ di revoca che, come abbiamo detto, non spetta pi al Capo dello Stato. Ma, se queste sono le fondamentali e sostan ziali differenz.e tra la. posizione del Presidente della Repubblica e quella del R.e dal punto di vista politico, ancora pi considerevoli sono le differenze tra le due posizioni dal punto di vista giuridico. Al Práe:sidente della Repubhlica non sipáetta. pi alcuna pa;rte nella. fu,nziione legisfa.1tiva; n pu˜, in alcun modo, istituirsi un parallelo tra il potere previsto dall'art. 74 della Costituzione e il pote. ire di 1s:anzfona1ee la legge 0sta1bilito nello Statuto Albertino" Nell'esercizio di questo potere, infatti, il Re ápoteva, mediante un'1attivitˆ puramente negativa, impedire la foI'llllazione di una legge; per mezzo del veto, invece, il Presidente della Repubblica pu˜ solo richiedere a.I Parlamento una nuova dáelibe;razione, ma deve subire la volontˆ del Parlamento ove questo ritengia. di confermare la approva.zione della legge della quale il Presidente ahbia richies.to il riesame. Oltre a non avere pi alcuna. parte nella funzione legiáslativa, il Presidente della Repubblica non h'a. pi alcuna parte nella funz.ione. governativo- esecutiva; e in questo si rivela la pi caratteristica differenza della sua posizio.e da quella del Re, al quale, invece, secondo l'art. 5 dello Statuto apparteneva. il potere esecutivo. N pu˜ attribuirsi caratte,re di funzione esecutiva aUa emanazione dei decreti legislativi, e in genere degli atti normativ;i del potere esecutivo, in quanto l'attivitˆ di eámanazione non differisce in nulla dalla a.ttivitˆ di promulgazione, e. cio in sostanzia una attivitˆ di solenne oertificazione, spettante al Cupo dello Stato in via esclusiva, dell'esistenza, di una volontˆ normativa del Parlamento o del Governo. E', infine, esclus31 ogni partecipazione del Presidente della Repubblica 1a.lla funz.ione giurisdizionale, una volta. che stato perfino eliJ:Qinafo ogni riferimento alla persona del Capo dello Stato nella stessa intestazione delle sentenze, ci˜ che costituivia, d'altronde, l'unico residuo di partecipaáz. ione sovrana alla funzione giurisdizionale. Prremesso áquesto esame di carattere criticonegativo, il Galeo1tti pa.ssa a costruire uno schema giuridico nel quale inquadra.re sistematicamente ]Ja; funzione. del Presidente della Repubblica., che egli qua.Utica come rientrante Ç entro l'ampio grembo della funzione amministrativaÈ (pag. 23). Dopo aver definito tale funzione amministrativa come cc l'a.ttivitˆ sfatale che non sia n legislaz. ione n giurisdicZione È, il G. richiama la distinzione della funzione stessa nella átradiz.ionale tripartizione di amministra,zione attiva, cons1tltiva e di controllo e finisce con l'attribuirre alla funzione del Presidente della Repubblica il caratterre di fun.zfo.ne amministrativa di oontroUo. Una delle manifestazione caratteristiche di tale funzione di controllo sarebbe l'attivitˆ, di piromul ga,zione. delle leggi, in quanto la promulgazfone, essendo sopratutto unaá cc autenticazione o solenne attestazione della legge )) postula necessa~iramente il controllo della validitˆ e regolaritˆ dell'atto legislativo. Ma, secondo l'A. cc la struttura proprria della pll'omulga.zione nOlll [H~r nulla diissim.:ile, ma affatto :analoga, a quella. che l'organo ci rivela cos.tantemente nello ese:rcizio della ásua attivitˆ, >>. Infatti, tale attivitˆ di sostanzia normalmente nell'adesione o meno aJle proposte dei ministri o del governo, adesione che presuppone appunto il controllo della conformitˆ di tali p1,oposte a.Ua Oostituzione. Questo controllo, peria.Itro, non politico ma giuridico ed il potere-ádovere di esercitarlo sanzionato dall'a,rt. 90 della Costituzione che prevede ruppunto l'ipotesi della responsabilitˆ giuridicapenale del Presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato ala Costituzione. Tale responsabilitˆ sar.ebbe, invero, inconcepibile .senzn, l'esistenza di quel pote:re-dovere di contirollo che, a ulteriore differenza di quello del Parlamento, controllo áS'll gli a.tti del Governo ¥e non sulle persone che lo compongono. E' in funzione di questo controllo che, secondo l'A:., pu˜ conside1rarsi esatta la; definizione di << ga. rante o tutore della Oostituzione ' comunemente data dal Presidente della Repubblicaá. N questa alta vigilanza e tutela che egli svolge per garantire l'osservanza della. Oostituz.ione, pu˜ considerarsi un duplicato di quella s.volta dalla Corte OostitucZionale. Questa, infatti fornisce solo una ga1ranzfa ámedJiata ed erentnale, nel ásenso che non si collega n 1a.utoma.ticamente n direttamente al prodursi deHa vfofa,zii'one Oo1s.tituizdorna.le, ma, richiede l'iniZliatiiva di un interesisaito a p1roivocaii"e il p¥1"ocedimento formaJmentáe g:i.111riisdfaiona.le, per lo, accertarmento della, im.costituzionalirtˆ. D'altra pa;rte, la Oorte Oostituziona.le pu˜ esercitare il controllo, secondo il G., solo sugli aHi legisilativi che ledano la Oostituzione, e solo in via repressiva. Pertanto, sia il controllo preventivo ed immediato sugli atti legáislativi, sia il controllo sugli atti di governo, contrari a,Jla Costituzione, re.sta necessariamente affidato al solo Presidente della Repubblica, nell'esercizio del suo poterredovere di astensione dall'accoglimento della proposta governativa (mediante il rifiuto della. firma) o dell'invio del messaggio previsto dall'iart. 74 della Oostitueiione. Tuttavia, conclude l'A. 'questo potere di controllo del Presidente della Repubblica da considerarsi limitato pi di quello che sarebbe desideraibile 'P'er un 01¥dinaimento costituzionale iveramente democratico. Esso; infatti, non ha Upoter di impedire le emanazione di legge incostituzio-_ nali, in quanto il Presidente dev¥e promulga.re anche le leggi incostituzionali ove il Parlamento, investito del riesame ai sensi dell'art. 74, approvi nuovamente la legge che il P:residente ahbia sospeso, Mentre, laá sluborádina:zJio!lle essenzirale di Rm Jli && Rm Jli && -18 ogáni atto del Presidente alla controfirma. dei Ministri, esclude la possibilitˆ di un intervento veramente decisivo e positivo ad impedhe le incostituzionalitˆ commesse dal Governo. Lo 8tudio ileil Galeotti .appare molto pi pregevole per l'acouratezza welbm documentazion.e e per l'esatte?.i~ dei concetti e deágli argomenti adotti a sostegno della sua parte negativa (quella cio náella quabe si spiega ci˜ ohe. il Presidente deUa Repubblioa non ) ohe pe¥r fu prreoisimM3' delle oon.olu.8ioni oui es¥so giu,ngeá nel tentaitivo di inquadrare sistoniatioarnente la fig¥urra del COJpo d1ello Stato r1Jella . Costituzione Repubiblicama. Una volta esclwso, im;ero, che il: Presidente ˆelia Repubblica apparte.nga ad uno dei tre pot1erri trad!i{<}ionali, (e. su, questo siamo piena:mente di acoorrdJo con l'A.) ci sembra incongruo attribu.irre wll'atti'Vitˆ svolta daV Capo d.ello Stato, il carat, tere di Ç funzione amministrativa di controllo È. E' da ritene1re, certame.nte, che il G. abbiai inteso dire ohe la funzione svol'ta dal Capo deDlo Stato somiglia sostanz.ialmente a quella svolta dall!'organo di control.fo generale della Pubblioa Anvministmzione, e oio wa1iia Corte dei Con.ti, ma non pos8ibie inqu.adrmre sotto la oate:goria di funzione amministrativa, l'attivitˆ del Capo dello Stato, non fosse altro che per ra evidente menomazion áe eh.e gliene deriverebbe, wna volta che non sernbra driscutibile che l-ai funzione amministrativa. solo una pa1áte della fwnmone esecutiva, a.Zfu qiiale il Presidente della Repubblica non partecipa. Ci s¥ombra, ˆ'aUrrornd'C,. che norn. vi sia a.lcru11..a necessitˆ di rioomprwdere la funaiione del Capo dJello S¥tato in schemi giiwidfoi giˆ noti. In fondo, il Presidente della Repu-bblica, cos“ oome inteso ˆiai~a no&,tra CosfJituZ.io11Ae, . utmai figwra ánuova negli ordinamenti costituziowa.Zi (e sit questo concordiarno con l' A.) e non vi niulla di stran1Jlica cseroita sostanzialmente un co:nitroll'o giu,.rlico sulla costUu,zionaTitˆ degli aitti a1l citi perfez¥ionanvcnto necessaria la sua opera, ma non pu˜ ritenersi clw egli 1,1,si, nell'esercizio n:t'rollo-, p11,r esercitanidosi sugli atti, si concrieta, in fondo, in una serie dA ár.apporti con le persone de.i me1nbri del Governo, esso non pu˜ avere la stessa natura di qMello posto in essere dw~la Corrte dei Conti, s“ che sáarebbe inconcepibile un eserciz-io > (ivi, II, pag. 24), nella qua.le viene in termini s1obri e rigorosi postia e risolta la questione se possa il Giudice ordinairio esercitare il sindacato di eccesso cli potere (amministrativo) sugli atti della Pubblica. Amminiá strazione. Trattava.si del licenziamento di un impiegato di Ente pubblico economico, e l'interessato avevaá adito il Giudice ordinario a norma dell'art. 42'9, n. 3, c.p.c., la.n1entanclo che il licenziamento eráa stato adottato per un larva.to iná tento epurativo, senza seguire la relativa proce á dura. Con la suddetta sentenza le Sezioni Unite hanno .ritenuto che, attribuita. dall'art. 429, n. 3, la materia del rapporto di imipego di Enti pubá blici economici, alla giurisdizione che la sentenza definisce esoliisiva del Giudice ordinario, non pu˜ questo Ç ristabili:re le circostanze di fatto ed i criteri di oppo:rtunitˆ in base ai quali - stato esercita.to il potere di risolvere unilateralmente il rapporto nei casi e nella forma stabiliti dalla legge. Tanto meno pu˜ indaga1áe se il ]Jil'Ovvedimento di licenz.iamento sia stato preso per un fine non di0hia1¥a,to... >> ..La sentenza. fonda queis'táe ad'.fe1'maz. ioni sulla. considerazione che il Giudice ordinario deve limita.rsi ad accertare se l'Ente aveva la facoltˆ di licenzia.re, il che era pacifico nella specie trattandosi di rapporto di impieg0 a tempo indeterminato; e aggiunge che, se pure di questa facoltˆ, l'Ente abbia :abusa.t-o, ci˜ non pu˜ ,giammai portare all'annullamento del licenzia.mento o-aL risa.rcimento del danno, dal momento che: Ç non senza significato che il Oodice Oivile non abbia accolto il principio giˆ formulato nell'a1rt. 74 del progetto itaolo-foancese di codice delle obbligazioni -19 e dei contraHi, che prevedeva il da1mo ~agionato atd altri ÛCCedendo1 nell'eserci~iáo del :páropário didtto, , i limiti posti dallo scopo pe1r il quale il diriti.;) fu riconosciuto È. La nota del prof. Jemolo condivide i principi a;fform:a.ti nella sentenza. :S~condo l'A. il sindacaito di eccesso di potere attribuito daUa. legge aJ Consiglio di Stat.o ed agli altri organi della giustizia amministrativa ha la sua spiegazione nella origáinaria posi:ziione. di questi istituti, i quali, sorti come organi di autocontrollio dell'Amministrazione, videro col tempo trasformare la loro funzione, attraverso l'elahorazione della dottrina e della. coscienza. giuridica, da amministrativ1a. in giurisdiziona.le. , , Invece, la posizione del Giudice ()Jrdinario diversa: esso giudice dei di:ritti soggettivi e il concetto del diritto soggettivo importa la possibilitˆ che il titolare lo eserciti come meglio crede per i suoi interessi, indipendentemente da ogni criterio di oppo1rtunitˆ, misura, ecc. ; tali concetti sono completamente estranei al diritto pri: ,nato, il quale nel nuovo Codice Civile ha accolto soltanto, non senza riluttanza,, il divieto di atti emula,tivi, ma. con gáli esfremi pi rig:orosi pell'art. 833 e solo nell'ambito del diiritto di proprietˆ. Pertanto .non pu˜ escludersi che per ra.gioni pmtiche il legis:latore e i contratti collettivi possano col tempo circoscrivere la facoltˆ di licenziamento del dator di lavoro; ma finch dovranno in propo1sito: applicarsi i principi generali non consentito al giudice ordinario di esercitare un sindacato sulle vere ragioni del licenziamento. n principio affermato náella sente'nza dáelle s. u. cond:foiso nella not.a: del prof. J emolo pu˜ dirsi pacifi,oo in dottrinia1 e i-n giurisprudenza. In sen., ool. 898, n. 62); poich la tegittimitˆá dell'atto ammini8trativo oonceNi.e la sfera dei poteri e delle attribua¥ioni dell' Amministrazione, non quella wei diritti soggetti del oittadiilflo. Ana.logamáente, la scntienza derof. J emolo offrono perr la. soluzione negatfra.. La sentenza delle Sezioni Unite infatti mostra di ritienere ohe l"indagine. consentita. al 'IJO OodJvoe aiviie noán abbi'(), OAJOOlto urn principio formulato nel progetto itaZo-franoese di Mdioe ˆeUe obbligazioni e oontratti, che viceversri prevedeva il risarcimento del darvno nel oaso di esercizio abusivo di wnr proprio diritto. E la nota del prof. Jemolo rioorda come il nostro ˆi!ritto in un solo oaso fa dipŽndre il risaroimento de1D i/;anno d!all'eseroizio áˆi un proprio diritto, e cio nel solo ooso di atti emulativi, ohe peraltro a;mmesso solo neWambito del diritto di propr'ie.tˆ e n;.ei limiti stabiliti daWart. 833 oaawe áaittJi;w. (R.D.O.). &LWf RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 7 :: . EL ifa *H TE m rn I COMPETENZA -Regolamento di giurisdizione Sentenza declinatoria di giurisdizione -Decorrenza dei normali t"lrmini di impugnativa -Effetti. (Sentenza n. 2552, Sez. Unite 7 dicembre 1949 -Pres. Pellegrini, Est. Fiermonte, P. M. Santoni -Montenurro contro De Martino). La decorrenza dei termini di impugnativa stabiliti da.gli art. 325 e 326 c.p.c. preclude definitiva, mente H riesame della, se.ntenoo, Ghe ha, lfH'Onunciat. o sulla giurisdizione. Oonseguentemente, va diclliarato inammissibile il ricorso per regolamento J)reventiyo di giurisdizioue previsto dall'arrt. 41 c.p.c. nel caso in cui non sia, stato páoá posto in termine l'appello contro la sentenz>a con la quale il Giudice, senza .entrare nel merifo, abbia diclliarato il proprio difetto di giurisdizione. n problema affrontato dalla Oa-ssazione era dluplice. An$itutto~ occorreva stabilire Ste un ricorsáo per regolam.ento ˆi gi1trisdizionie fosse in ipotesi ancora ammissibikJ dopo un.a senteniza sulla giu)risdizion. e,-in seciondo luogo) bie ta~e áammissibilitˆ permamesse anche dopo il deoorso dei termini normali di impv;gn.ativa contro la sentenza. La rispostw della Corte &uprema fu imp.Zioitamente affer:mativm per il primo quesito,-negativa~ per il ,>' 1944, I, 244 e Ç Giur. Oompl. Oass. Oiv. È, 1944, vol. XV. n. 36, p. 177), fw la sentenza der 1943 quella ohe diede lo spunto per una pi netta di;stnzione, orue ~a su.ooessioo sáentenza del 1944 precis˜ in q'llreSti ohiari termini: nella pronuncia suUa. giurisdizione, il Giuˆice valuta 'be condiz1ioni dell'azione non giˆ1 rispetto alla loro port.(J)ta sost(}Jnziale, ma l'imifat(}Jmente al ~Qr.o fi1rn~ ionamento prooessuale. Tale valutazion, in un.. certo senso solo strurne'Yl!taie) non ha quinˆi il carattere di 'Urna vera e propria dáecisione nel merito) e non preolude, perci˜, il regolamento. (Conformi: Oass" 12 febbraio 1946, << Giur. Oompl. -22 - Gass. Civ. È, 1946, vol. XXI, 17>. 30, Vá 159 oon nota, e Ç Gfar. It. È, 1946, I, 1, 44'5; Gass. 18 avprilc 1947, Ç Masás. Foro It. È, 1947, ool. 134; Oass. 2 avriie 19"19 id. 1949, oo~. 166; Cass. 23 aprile 1949, id. col. 206; Gaiss. 7 giugno 1949, id. col. 292). La d)oUrina, Sf]nZ'a grande sforzm, segui. p-ieMmente la via tr.acciata dalla Gorrte Suprema'. Il Fazzal'ari (Ç Giur. Oompl. Ca1ss. Civ.È, 1945, váol. XVII, p. 64; Ç Rfo. di Dir. Proo. Civ.È, 1946, //, 63) escluse il carattere di decisione di merito nella prron1u,rnoia sulla giqJ,!f'iswimorn.e, solo pieroh Ç lo esam1e dei ni.erilo permen l'iter logioo del Giudice, ma.. non entra n.elln conclusfon1e in cui queU'iter sfocia: il Giudice sngágin il merito, ma oonclude decidendo sulla competenza.È. Il che sembra introdurre un Ctritáerio piu-ttosto estrinseco e formale, ina>. Pa.rtcndo da questo princiá pio, il 8atta oonoorda nel riterfliere che an.c¥he do110 una decisione sulla giurisdWione sia aym,.missibile il 'f'e.golam,ento (Satta;, á<< Dir. Proc. Civ. È, ed. 1948, p. 32, n. 21). Quáesta eonclusionie, rieonfermata > ˆeU'art. 41, e, in pari tempo, emne ripiego per eliminnre alcune griami8si1ne diffiooltˆ pratiche, considera~one OL'Via. S-e la Corte, nel caso esia.minato_ (sentenza deoUina.t.olf'ia di giwrisdizione) a-ves.se arnmesso il ricorso, il Giudice Ç rlfivanti a C'lli pende la cnusa È avf'ebbe dovuto a sáua volta soáspendere il proces8o (367 c.p.c.). Ma se la senten.<1a declina.tor"ia rli gittrisdáizione.. n.on pilí appellabile, cái 8i chiede quale il Giwdice di w,e,__ rito davanti a oui pendt: la cansa, posto che n esiste il processo, n esiste pi il Giudice. Senz1a: dubbio, qttáeste diffi.cioltˆ1 pratiche fecern da 8fondo alla ˆecisione annota1ta; e gáiˆ in altni D :: &i ;;;ms 23 .enten.:w, la Corte f{'uqwe;ma si era prreoc'ott:vata di stabilire se fo'8&ero decorsi i termini per l'apvello, eváidenlem,cnte ai'Vertcndo la rvecessitˆ di d)avre al regola;mento un oggtt<>i concre_;to, e non áun'ombrw senoo co1rpo, quale una causa ormai esaiirita (Cass. 12 febbraio 1946, ÇGiur. Oolmpl. ))' 1946, vol. XXI, Vá 160). Tuttavia, di tali. peoccáupazioni oon 'V' traccia nella aUuale sent.enza, che ha fatto inve_ce leva -dáel tutto correttamente s ául concetto delle preclusioni per decorso dei ter1nini. L'opinione della Oorte S'U!Preáma pu˜, tout court, compe_ndiarsi nell'a dichiarazione che la cosa giiuJ,icata formale investe ain:che le sentenze sulla giu1risdizione. Proprio il pll"inoip4o crhe il Sa.tta, fra gli ul'tim.i, nettamente' ha avversato, d.ichiararndo che Ç la sentenza parziale sulla griurisdizion. e non suscettibile di pa..~saggio in giud1catoJ p1Jtendo sempre proporsi, a norma rlel pri m˜ comma detz:'art. 41, il regolamento ordinario fino alla decisione d.i merito È (op. cit. '[i. 33). La Cassaz¥ione respin'g'e que_sta tesi. L'orientamento della S'uprema Oorte si era giˆ delineato in altre sentenze (Oa¥'s., 1949, 21:) la Corte f:)uprema esamin˜ la questione sotto wn profilo w> nerale : Ç Poioh il regolamento di giurisdizion"! ha lo scopo ~ la funz:ione di faár determinare dalle Sezionii Un.ile della Corte S'uprema quale sia il giildice che ha l'a giwrisd'izione su uln determinato 'f'(lpvorto litigiooo, es8o non pi ammi.'l.~'ibile se sia, interv:enuta s~ntenza passata in oosa giudicata, con > (ofr. arnohe C> 1949, col. 52 e 53). Questa motivazione era per˜ ambigua. Essa sembrava fondarsi sitl'la suverfluitˆ di itn regolamento di gáittrisdizione per il caso in cui questa fossro s1tarta affermata dal giudice, ma lasciai'a aperta l,a1 questione per il caso di una pronuncia declinatoria di gi11;risdizione. E' chiaro ohe, i_1i qitesto secondo oaso, lJutilit'<í del regolamento,. da itn vun1to di vista teorico, permane ed. anzi si accentua. In riealtˆ, la solu zione della Cassazione doveva essere imrperniata non su ragioni ádi ovpvpo1rtunitˆ, ma, di diritto. E l'a Ca.~á.sazione ha. trovato, nell'att'lli,ale sentenza, un pi siolido ubi consistam nel rigoroso meccani8' fno delle preclusioni 'e, attrarerso ad. esso_, nella stabilitˆ della cosa giudicatw formale nello stesso processo. Non val~ opporr~, come fa ái1 D'Onofrfo (Çl;\>ro It. ll, 1949, I, 256 nota) c:he il regolwmento vre1, entiro di giurisdizione non ima iJnpwgnazione. I/obbiezione avrebbe peso solo se la peclusionf si esawrisse in áuna impossibilitˆ di provorre impugnativ áe, ma; cos“ non . La vriecl'usione opera . invece, noán solo nell'ambito dei graáwrmi, ma gen. ericarnente, rvell'intero processo (Ghiovervda: Istituzioni, I_, n. 116 e segg.). E sei vero che il regolamer~to d)i gi1wisdizione non un mezzo di i)mipiugnativa ('Perdi -per˜ Casás. 20 marzo 1947, ÇMass. Foro It. ll, 1917, col. 96, \!)7), . altres“ rero che esso 1nira a regolare precisam,ente quel giudiz'fo nel quale sorta l'a questione di giuriMJ. izione. E poion, p-r in urna fasáe 8omáapposta e cronologfoWf!'IAenie vos1táeriore' il giudiz1ioá verm, ane identico, non. vi ragion;e alcuna per '11,egare alle preclfusioni, giˆ verificatesi, una efficacia almeno Ç endo-prooessual~ n seco'fldo l,espressione wel Redenti (Ç Riv. Trim. di Dir. e Proc. Oiv. È, 1949, p. 289). E' ancora il Ghiovmida che insegna; come Ç l'a com;,plessa; questione della es.iste'IJ'u?:a: dJ01l' diritt(J vu˜ scindersi, dnrante la lite, in tan.te questioni stacca.te, e ciascuna essere uggetto di una precrilsione >l. Questo apvunto accade nella decisione preliminare di una questione' di gi1trisdi.zione; ta>Z.e questione vu,˜ rimanere d.efinitivamente pre á elusa ver il sovriavvvenire della oosa giudicata áin senso formale. Su questo fondamentale argomento si ba8a l'opinione accolf,a. dalla sfJ,,nte'rJ1.,za annotata, opinione acce'ltata in dottrina dal Redenti (che esclude il regolamento di giitrisdizione arnclw di fronte al passaggio in giuJ.ˆ,icato di una senten. za varziale sulla ágiivrisdi::vion1e: (Ç Dir. Pro. Civ. It. ii cd. 1949, vol. II, 1¡ vu,ntata, Vá 51,52), e dáell~A1ndrioli (ÇCommento ll, 2a @dizione, vol. I, p. 140). Questa soluzione,. oltre tutto, vale ad armonizzare il pr'imo con il secondo comma deWart. 41 c.v.c., áil quale rioonosce espresswrnente l'efjicac1ia del giudicato sulia gforisdizione, rvei confronti dell' A.m1ninistrazione che non sia pa;rte in causa. Sarebbe difficile comprendf!re per qW.,aie m.oti1:o tale giudiC'afo, ope1áante n;ei rigiw,rdi di 'l{-n estrnneo alta aw1isa, non doávessáe di essa opáera naturalmente contro il Pr<~fetto >> (ÇCommentario ll, vol. I, n. 130, pp. IW, 180). Questo Çnaturale viágore >> era naturalmente insito, per. il Mortara, nella vis judicati e nel suopotere preclu8ivo fra le stesse parti, nello stes8o proce8so. Ed appunto tale Ç nwturale vigore >> che la. S. f:fucoel!siváam.en.te, coll'art. 1 del deareto 2 febá braio 1943, n. 127, alla disposizione. di cui sopra) i'ienáe aggiunto qitáesto comma: Ç Dar giorno in cui si verificato l'evento Ili rruerra oui si riferisac il preoedente comma, al giorno in cw.i ha litog10 la requisizione per acq1tiá sto, qnalwnq1w sia il momento n.el qua,De q'l/!3sta. venga effettuata_, cesseranno dall'essere oorrispoá ste all'armatore o aD proprietario della ruive le quote ai, d, e e,d f oomprese' nena parte A' ˆelt'in dennUˆ di 1'equisizione pf'evista dal seguente art. 3-0 È. Ed qu.estw, risultante dai due decreti ,22 noá vembre 1941, n. 1601, e 2 fe.bbraio 1943, n. 127, la oosidetta Ç requisizione per acquisto È di ciii si trattava nel caso dáe quo. L'armatore pur avendo chiesto, natura.lmente .aon riservai, 6,d ott1e1n"yU del plf'ov. 'l.i'edim,ento :d.i reqi~isiZ'ione per acqu~to per'ch, siccome la nave, era stata precedentemente dere qáuisita, secondo esso ricorrente la árequisi~ion.e per acqui8to non era pi ammissibile. Q't(esto, formal llllente, il 1notivo dell'irnpiignativa: motivo ohe il Oonsiglio di f;tato, ritenllktosi compete.nte a norma dell'art. 48, 1¡ comma, d1ella ripe.tuta legge 13 lu glio 1939, n. 1154, acco'tse annullando il provve dimento. Prodotto ricorso wlle &ezioni Unite a norima dJell'art. 362 c.p.c., l' Aámministrazione fe.oe '[Yl'fJ. sente che nell'a, specie non si tr_att(J//)a della norá male requisizio.ne: prevista dall'art. 48 di cui soá pra, perch qu.i la requisizioneá era in sostanza un norne senz1a conten'IJcto, in quanto la cosa riá ma;neva al propri.Btario; .era cio,. pi ptieoisaá mente, l'a form(J) con. cui si regoô1!IJ>. Il rilievo non sembra pertinente una volta ohe il vero oggetto del!la conteistazione non era il diá -25 .ritto di proprietˆ, giu,8'taQY1;ente dr(J)ll'a Corte di Oass(J)zione qualificato affievolito data la facoltˆ delZ' Am.ministrazione di ricorrfJre_' alla requisizio ne, bens“ il risarioí!rtWnto dei dainni O!lla Mrve re quisita. N sembra persua'8iáva l'osservazione della sená tenza che Ç il passaggio di propri,e.tˆJ si presenta anche se il proprietario sia amme'sso a&l'eseárcizio della facoltˆ di con.> la proprietˆ dei relitto importa un atto di dispo sizione del relitto stesso da parte dell' Amimini strazione in, quanto e.ssa a suo criterio disore~o nale pu˜ oon,ceamáZo o riftut(J!f'lo >> ¥. Invero, tali rilievi sernbrano peccare d'a18'lrattezza Sff si co.nsidera: a) oh'~si si riferisácono ad un'ipotesi estrart-ea alla aausáa., e; cio~ al. caso clhe l'Amministrazione non aváessáe oonsentito all'arrmatore di con'8'ervare la proprietˆ del relitto, mentre 1ti~tto l'asswnto d6,ll'iA_mitn:ini8tr0$ione si fondava su~ fatto che l'armatore aveva conservato t1ale proprietˆ; e quindi non era il suo interesse di proprietario che veniva le.so dalla pretesa requisizione; b) i rilievi stessi poi hanno il torto di ferma>rsi a~ lato formalei del rapporto. N e~suno contestava che formalmente si fosse in prese.nza d'un.a> requisizione, so.ZO che siccome la diohiarazione di requisire si era acoompagnat>. E sia consentito rilevare che quel Ç come fosse 1> e quella Ç finzrione >> che sono sfuggiti all'egregio estensore dimostrano come talvolta ra veritˆ si irnponga da s !. . A.nche_ astratto appare il ¥richiamo che la. sentenza fa al decreto legge 19 ottobre 1945, n. 686, conteneánte provvidenz¥e per il recupero e l'al rimessa in efficervza di rvavi meroantili sinistrate per deswrrwrwe Ç la differenza concettuale >. E' duri,que vero, come ripetiiatJno, che il provvedimento non av~va altro conten~to se non quello di attuare il risarcimento del~avaria in wna mri1stllf'a mrítnolf'e di quif)lla clhe sarebbe 1¥isuUa,ia daUa wppliooz,ione ádáell'art. 47, fott. :b: oos“ oo;rne il ri corso delT!armatore al Consiglio' di Stato ad aitro non te_ndeva n avevaá ragione di tendere se non ad ottenere una pronunzia l.a quale, dichiarando il legitt-imo qool moárto di. attua:>. Non chiaro. quale elemento presenti la controversia chte potesáse indurre (}) qualificarla Ç amministrativa È. E non se.ámbra che, a proposito del diritto aU'ind(Jnnizzo, fosse consMtito parlare di Ç ripercussion-i indirette e oonseguenziali J) quando il d-irittto all'indennizz¥o era il solo tema d,ei: dibattito. Non ohe il diritto dell'larmatore all'applioazione dell'wrt. 47, lett. b), nasoeissáe daUa diohiara.<1ionc d'illegittimitˆ del provvedimento, quasi che si fos8Je trattato di d/u,e distinte entitˆ_. aome sono distinti, ad esempio, l'ir11.te'resse alla cui tutela protirede la pronu,nzia dei Consiglio di S¥tato che accog'lie un rioorso di legittimi~˜:. e il diritto al risarcim,ento dei danni nasoente in seá guito a tale pronunzia a fooore det titolare dall'intereses le8o. La controversia era uinfow perch il provvedtmento amministrativo non aveva altro contenuto fJC !non qu.ello di a>ttitaár.e iJD risarroi-. - DIRITTI E INTERESSI -Convalida atti emessi da ente pubblico sotto . sedicente r.s.i. -Impugnativa l'imperio della Competenza. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. lf58-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera, P. M.: Macaluso -Lombardi contro Soc. Ind. Tirrenia ed Ente Tirrenia). L'atto con cui un Ente pubblico abbia disposto di un proprio bene sotto l'impero del sedicente governo della repubblica socia.le, pu˜ essere convalidato dal Ministero competente, ma il diáritto dell'Ente di va.lersi dell'inefficacia sancita dall'a.rticolo 2, n. 5, del demeio legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 2149, si affievolisce fino a quando non sia scaduto il termine per la eventuale pronuncia della dichiarazione di efficacia,. Tale provváedimento pur restituendo ,aJl'atto di disposizioneá dell'ente la ásua efficacia, non fa sorágetre alcun diritto fino a qua.udo il decreto ministeriale, soggetto come ogni atto discrez.ionale. della pubblica amminisitra.z.ionáe al controllo di legittimitˆ, non si.a. diventato inoppugnabile. Non sussiste perrtanto, il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo fino a quando non sia scaduto il termine per l'impugnazione del provvedimento convalidante. Riportiamo láestua.lmente la parte della m˜tiva. zione dell:a sentenziai della Corte S'itprema pi rilevante ai fini del chiarimento della m.assima sopira tra.8critta: Ç ...l'a.tto amministrativo canvalida1nte, e l'atta convalidator non son¥O due ámomenti di u.n proced). imento oompilesso. 8'opravvennto il' deoreto leági8la átivo luogoteneooiale 5 ottoábre 1944, n. 249, che diehiar˜ privi di efjiaacia giuridioa deJ'{Jr~ninati atti e provváedimenti adottati 8otto l'imperio delTai 8'edioente ¥repu/bblica. S'Oioia~e, tlf'a i quali gÈi a1tti portanti disposizioni di beni degli Enti pubblici (art. 2, n. 5), il provv¥edimen¥to disorezionaZe del Ministro aompetente ahe_. pitfñ dichiararli validi (art. 3) non assim.ilabile ad uinu condicio juris alla quale ivna legge posteriO'r.e all'atto di disposizione, abbia 811),bordl;iwa.ta l'efficacia d1ellio atto stes8o. N la Vegge del tempo in cui, il náegozio era sorto, n. lo soopo economioo-giuridico ˆi esso, imponevan;a, nella svecie, qw,esto requisito di efficacia; la dichiarazione di validitˆ f}mes8a dal Ministroá costituiva pe1rtanto; un atto aJmministrativo aiutonom.o rispe'tto ad un negozio sorto validarnente, ma iámprodu.tt“vo di effetti giuridioi per volontˆ; di legge, dopo lá'entrata in vigore del dear.eto iegisl'ativo lttogotenenziale 5 ottobre á 1944, n. '249. Dopo que8áta data, soltamrto uJna pronuncia 8peciale neffe8erciz1io di wna funzion, e a1rnmi.inistrativai poteva 1dfohiararlo val'ido secondo l'apprezJ. Ci sembra ohe da quwnto ha affermato la Corte Supremáa possa ded-ursi ohe la tesi dominante in giurisprudenza sia quella da ánáoi esposta in quáesta Rassegna, 1948, fase. 5, pag. 3: qwella oio che attribwisce al concetto di inefficacia, sanoito dal deoreto legisla.tivo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il significato di irrilevanza giuridica. Ci˜ stante, ci sembra che la solwzi01've della Corte, pur essendo esatta, avrebbe dovuto e81sere diversamente 1motivata, riconoscendosi la oompetenakli del Consigál'io di Stato per il fatto ohe il petittt¥ni sosta.nziale eraJ oostituito dalla prete1sa a far Vftlere la irrilevan.z1a giuridica, e ci'Oi ad esoludere la recezione dell"atto d'i convalida nell'ordinamento giuridi@o dello Stato, ci˜ che pu˜ e'ssere solo oggáetto di intereS'se legittimo e noán di dirittoá soggetti1Jo per il citta'dino. Infatti, lri faooltˆ di recepire o m¥eno ttn a.tto della r.s.i. nell'ordinamento dello Stato legittifm.o eminewtemen áte discrezionale e. de1,e ispirarsi solo ad es“gen. ze di pubblico interes1 e. Il rieorso fatto da.lla Colf'te al concetto di di ritto aáll'1Lne-fficacia d-ell'atto, affie-wMto dalla di ohiara.zfone ili vwliditˆ, non sembrai adeguato, sol che si rifletta ahe un tale diritto inconcepibile oonsiderato come a s 8tant.e, ma si risolve nel diritto di 1propárietf\. sulla oosa della quale si siaá disposto con atto inefficace. InDece, queVlo che ci sembra ohe gu,stifichi la decisione della Corte il fatto oh.e il diritto di proprietˆ, in questi oaá8i, costituisce solo la báakspensiva, il rapporto si trasforrna. in ¥una ondinwriáa oábbli~ione. Qáue1sta conc¥ezione (1), .f;e p-ure am.missibilo siu un piano teoriáoo, non ha 1tn conoreto rifeárimento nel nos,tiro diritt!o positivo. Da ci˜ lJ,esigenz,a di indagare se esiste u.n regolamento generale de1lla sOolo che aU'applioa~ione awalogioo si .sarebbe potáuto opporre. In appoggio at ri8'Uitato raggiunto pu˜ rico:r darsi ':Ohe a11Aohe il diritto romano ammise con urna certa la1'glbez,za la possibiVitˆ di un'apvplioazione an.alogica, estend6ándo il benefeoio dell'esecuzione .dal fidejus1sore 1ad altri soggetti sino ad arrivare al detentore di cose di proprietˆ dell'obbliigato primoipale (8). Aacettata la premeB1sa, (318atte¥ sembrano anche le eondusio'nli ˆhe il Tribáunale ne ha tra.f.te. In tema di S>U8.Btdiari.etˆ a tipo fidejussorio il creditore ha la liberaá electio tra l'obbligato prin oipal6á e il B'llJB'.Bidiario (9). Se si árivolge a quest'wltimo, que.sti ha diritto d'invovwre il beneficium excussionfo~, ma la vali (6) La preventiva esicussione. della sodetˆ non ritenuta necessaria dal Lordi " Ist. di dir. comm. È, Vol. I, pag. 228), ma si >tratta di opinione ri1IDasta isofata - Confr. VIVANTE (Tratt. dir. comm., Vol. II, pag. 121, numero 389); BRUNETTI Tratt. del dir. deUe -soc., Vol. I, pag. 369 e Ilel. Mi., 938). (7) WINDSCHEID: Pandette, Vol. Il, pa.g. 859, no1ta 4; N. COVIELLO: Man. del dir. civ., pag. 87. (8) Nov., IV C., IL (9) CAMPOGRANDE: Op. cit., ipag. 369; WINDSCHEID: Op. ci.t., 'VOI.. !l, pag. 857; VENZI: Diritto civ., pag. 451. -30 ditˆ di tale eccezione &ubordinata aWindicazione dei beni, con la oonsegue.nZia ohe se oi˜ non fa la su,a eccezione inutilmente proposta. E' in sostr;rnza la di8'Ciplina dell'a fidejus.sione, applicata alla fattispe.oie, 8'Ull¥e C1.tái conseguenzeá non p~lssoáwo ai:ersi contra.sti, una volta, che si ac colgia. il punto di parten~a ohe oio tale dis'C'iplina vada estesa a táutti i ca8'i di re8'ponsaábilitˆ sussidia- ria oon finalitˆ di garanzia. (A. R.) IMPOSTE E TASSE -Imposte di fabbricazione Aumento¥ della imposta sulle giacenze di spiriti e di prodotti alcoolici -Disposizione art. 6 Decreto Legge 21 ottobre 1946 n. 236 -Carattere interpretativo. (Trib. Palermo 3 luglio 1949 -Musillami contro Finanze). La, disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 6 del dec:reto legiáslia.tivo 21 ottobre 1946, n. 236 dteál Oapo prov1visorio dello Sta.to, a. tenore della, qualie l'aumento dell'imposta di fabbricazfone sullo spirito sancito con il precedente decreto legi1sla.tivo luogotenenzfale 26 aprHe 1945, n. 223, a1Legato A (da appltca,r1si plll'e s1ulle giaácenze di spiriti e di p¥rodotti aficooli.C'i giusta lo art. 17, 2¡ comma del citato decreto legislativoá del 1945) dev'essere liquidato per i,l vermouth e il ma1's~ i,Ia, in ragione di gradi 2 per ettolitro idrato, ha ca.rattere interpretativo; e ~ome talie e.ssa. si applica. 1áetro attivamente a. tutte le giaeenze dei detti prodotti (ma.rsaJa. e vermouth) accertate alla data di entrata in vigore del ripetuto d¥ecreto del 1945 (22 maggio 1945). Tale disposoiz.ione ¥sancisice una. presunzione juris et de jwre di esistenza nei prodotti di che tratta.s.i de1lle quantitˆ di sipiir'ito cailcolate secondo il c::riterio a1vanti indicato, sulle quaili pertanto la impo ásta va, Hquidata,, ¥senza che ]a, Finanza sia. tienuta a fornire la prova, specifica delil'impie.go effett. ivo di alcoor nella lavora.zfone