ANNO III -N. 6-7 GIUGNO-LUGLIO 1950 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA náELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE D I DOTTRINA .AzzARITI G. : Giurisdizioni speciali, Corte Costituzio nale e Magistratura ordinaria. (Ç For. It: È, 1950, IV, 8). á AzzARITI G. : Il sindacato di costituzionalitˆ delle leggi. (Ç Rivista di diritto processuale È, 1950, I, 97). Il sindacato di legittimitˆ costituzionale sulle leggi costituisce indubbiamente una delle novitˆ pi salienti dell'ordinamento giuridico:á“nstaurato in Italia dalla costituzione vigente. Bench la Oorte costituzionale non sia iancora entrata in funzione (1) ed il sindacato di costitu zionalitˆ, a termine dell'art. VII delle disposi zioni transitorie alla costituzione si eserciti nelle forme e nei limiti delle norme giuridiche alla stes sa preesistenti; bench non ancora si1;1, stata ap~ p1;ovata dal parlamento la legge ordinariai, che deve contenere le norme necessarie, 1per la. costi tuzione áed il funzionamento della Corte, l'a;rgo mel).to, suggestjvo })er la novitˆ ~ perch involge delica.ti problemi di diritto costituziona.le e pro cessuale, non poteva non richiamar.e !'áattenzione degli studiosi. Abbiamo giˆ dato notizi~ a:ell'importante stu dio del Calamandrei (Rass. 1950, fase. 2¡), páreci sando anche il nostro avviso su 1a.lcuni dei temi messi in discussione siall'illustre autore. Da.ndo notizia di alcuni recenti studii dáell'Az~ zariti G. (l'illustre giurista. in áquesti ultimi tempi ha. particolarmente dedicato la sua attenzione -alle questioni giuridiche suscita,te dalla costituzione specialmente in raipporto allaá fun~ion~ giurisdi ,(1) .per alcuni inconvenienti dipendenti dalla non, costituzione della Corte ;relativamente all'impugnazione da parte del Commissario del Governo di atti legislativi della regione sarda, cfr.: lo scritto di GASPARRI in Riv: " Dir. process. civ.È, 1950, col. 89: Ç Impugnazione a giudice inesistente " nel quale la soluzione ci sembra discutibile, in quanto ammette la possibilitˆ di promulgazione di atti legislativi della regione, nonostante l'impugnazione del governo della Repubblica. zionale ), intendiamo chiarire e completare le osservazioni da noi fatte in occasione della. recensione al libro di Calamandrei. Nella nota Ç Giurisdizioni speciali, Corte costituziona. le e magistratura ordinaria È ((( Foro It. È, 195-0 p. 4, col. 7) l'Azzariti tratta incidenta.lmente l'argomento, ma pone a fuoco il fondamentale problema della-na,tura giuridica della Corte costituzionale. I:,o scritto occasionato da una. páolemica con il Morta.ti, il quale aveva mo..;trato in alcune note su riviste giuridiche la propria nostalgia per le giurisdizioni s1peciia1i, ritenendo che per dáeformiriati rapporti giuridici manchi all'autoritˆ giudizia. ria ordinaria. la particolare capacitˆ interpretativa, la speciale sáensibilitˆt e form,a, mentale (1). I/Azzariti rivendica invece l'unitarietˆ dáel procedimento d'interpretazione delle leggi, ritenendo che con l'argomento adottato dal Mortati mal si giustificano le giurisdizioni speciali. A propo.sito della Oorte costituzionaLe., per i cui componenti si erw da taluno richiesta una speciale sensibilitˆ politica, l'A. dice: ÇNon vorrei che anche per la Oorte costituzionale, a furia di magnificarne le funzioni, si finisse 1páeir indurre, o rafforzare in taluni, il convincimento di trova.rsi di fronte non ad un organo giurisdizionale, ma ad un vero e proprio organo rpolitico, se non addirittura ad un organo legislativo, il quale sarebbe poi necessariamente un organo superiore, cio un superparlamento )). 'E' assai significa.tivo anche l'accenno ~I contenuto del sindacato di legittimitˆ costituzionale, che alcuni aus1picano 1possa essere cos“ penetTan (1) In veritˆ l'on. Mortati all'assemblea costituente aveva affermato che la funziO'lle della' Corte era di squisito carattere giurisdizionale, dovendo essa limHarsi ad esercitare il controllo , di costituzionalitˆ delle leggi,_ ,Ç costituzionalitˆ anche materiale, ma non estensibile ad apprezzamenti che implichino l'esercizio di poteri discrljzionali È (FALSONE, PALERMO, COSENTINO (( La Costituzione È ecc., p. 244). -146 te, come il sindacato di legittimitˆ sugli atti am ministrativi specialmente in relazione al vizio di eccesso di potere: ÇIn áquesto caso -nota, l'Az zariti -si arriverebbe ad un sindacato assai pe netrante fino al punto da rasentare quello di me rito, col quale in molti casi finiráebbe col confon dersi, ed eccederebbe indubbiamente i limiti della normale funz.ione giudizia.ria È. In cosi delicati problemi di grande conforto l'identitˆ della tesi da noi prospettata con quella indicata dall'Azzariti. Avremo occa.sione di ritornare pi oltre sulla natura giurisdizionale della funzione affidata alla Corte costituzionale, ma non possiamo tralascia re di sottolineare come iper l'Azza.riti il termine di legittimitˆ costituzionale non importa., come pure stato sostenuto, il trasferimento al sinda cafo delle leggi deg:li stessi criterii elabora.ti dalla giurisprudenza-amministrativa per il sindacato degli atti amministrativi. Se ci˜ si ammettesse, inevitabilmente i;otto il profilo dell'eccesso di potere, specialmente in re lazione alle molte dichiarazioni programmatiche della Carta costituzionale, si mirerebbe ad accer tare lo scopo della legge e se laá stessa abbia at tua.to e fino a qual punto le direttive, cl.te la. Co stituzione ha fissato al futuro legislatore. Natura giuridica della Corte (organo di con trollo rpolitico o giuridico) áed estensione del sin. dacato di legittimitˆ non sono infatti due iproblemi distinti, ma due aspetti di uno stesso foná damentale problema. A risolvere il quale, pi che fermarsi ai lavori prepara.torii dell'assemblea costituente (un ampio riassunto in Falsone, Palermo, Cosentino: << La Costituzione italiana È, p. 240< e segu~nti), occorre indagare l'istituto nella sua dinamica : l'origine e lo svolgimento del giudizio di sindacato sulla legittimitˆ costituzionale, quale disciplinato dal legislatore, offre gli elementi :pi sicuri per la risoluzionoe del problema giuridico. Lo scritto dell'AzzAHITI: Il Sindacato di castilttzionalitˆ delle le:ggi (Ç< R.iv. dir. process. È, 1950, p. 97 e segg.) contiene appunto una analisi penetrante ed approfoi1dita del nuovo istituto giuridico. Dal carattere rigido della costituzione deriva la necessih\ di un sindacato sulla costituzionalitˆ delle leggi allo scopo di negare efficacia aUe leggi ordinarie, le quali modifichino norme costituzionali o vi deroghino: mentre in una costituzione flessibile pos_:iibile che il sindacato sia esclusivamente formale, la\ costituzione rigida, con la. gerarchia delle norme legislative, postula la necessitˆ anche. di un sindacato materiale delle leggi. Escluso cl.te possa efficacemente esegu“rsi tale sindacato da un organo permanente di controllo, sul tipo dellaá Corte dei Conti, dáeriva che il sindacato di coRtituzionalitˆ non pu˜ che essere concreto cio da esercitarsi solta.nto nel caso che sorga~o conteRta.zioni, mediante la risoluzione di controversir, dal che de,riva che l'organo al qual.e il sindacato affidato, debba esercitare una att1vib“. di nalnra giurisdizionale. In generale (1) si 1possono astrattamente con cepire due tipi di sindacato del tutto diváersi fra loro per il fondamento e la finalitˆ cui tendono, ci˜ cheá porta, anche ad una diversitˆ, di estensione áe di effetti. Di entra,mb.i FAzzarriti ,indica, il caráat tere essenziale: la premessa teorica. ha importan zaá per stabilire a quaie sistema si sia poi atte nuta la costituzione italiana. Il primo ha, caratter.e schiettamente giudiziario. I giudici ai quali affidata la tutela dei diritti (e degl'interessi legittimi), se giudfoherann˜ che la legge ordinaria da applicare sia in contrasto con una norma, costituzionale, non applicheranno la. norma ordinaria.: in sostanza lo stesso con trollo di legalitˆ che il giudice esercita sulle norme regolamentari. La pronunzia ha, per˜ effet to soltanto in relaz.ionei al caso deciso. La delicatezza del compito potrebbe consigliare non di attribuire tale funzione a tutti i giudici, ma di riservarla alla sola, Corte di Cassazione, cos“ come per l'art. 23 della legge 7 gennaio 192'9, spetta soltanto a tale organo di dfohiara.re l'~nef ficacia. di leggi finanziarie, che non si attenessero ai princi1pi fissati dalla legge 7 gennaio 1929á, n. li. Non l'importanza páolitica. della decisione, che pu˜ fare sottrarre tale sindacato al Giudice ordina. rio: dal carattere giudiziario deriva soltanto che il sindacato deve essere incidentale, cio proponibile in una. controversia determinata daUe parti o di ufficio del giudice; speciale, cio diretto soltanto a negare l'applicazione della legge al caso concreto; dichiarativo cio 01perante come Çaccertamento retroattivo di una. nullitˆ preesistente (em tunc): non necessariamente diffuso, potendo, in ipotesi essere riservato al _pi alto organo dell'autoritˆ giud~ziaria. A tale tipo astratto di sindacato di costituzionalitˆ, a carattere giudiziario, se ne contrappone un altro, sul quale, puráe, non essendo eliminato il carattere giudiziario, prende maggiore rilevanza, e preminenza il carattere 1politic-0. Il sindacato non pi concepito come diretto immediatamente alla tutela dei diritti soggettivi (o degli interessi legittimi), ma assume una finalitˆ p1'apria. L'impugnativa di una legg come contraria aUa costituzione concessa. a chiunque non nell'interesse individuˆle, ma nell'interesse genera.le ed astratto all'integritˆ della costituzione e del funzionamento del potere legislativo ordinario entro i limiti as:egnati alla. sua a.ttivitˆ. 1Si tratta. di una vera e propria azione poipolare promossa da qualsiasi cittadino nell'interesse generˆle diretto a. provocare una dichiarazione d'incostituzionalitˆ con effetti erga omne8. La. necessitˆ di non fare durare a. lungo lo stato d'incáer (1) cfr. BISCARETTJ di RUFFIA: (( Diritto costituz. ,,, vol. H áche nel capit. La corte costituzionale, presenta un panorama dei varii sistemi attuati nei varii Stati per il controllo di costituzionalitˆ con ampie note biblio: grafiche -147 tezza, sulla validitˆ della legge (l'annullamento deve in tal caso operare ex tunc) porta. come sonseguenza la necessitˆ di stabiliráe un termine nel quale l'impugnazfone sia po: sibile. T!Lle tipo di sindacato accentua il carattere ipolitico, anche perch normalmente il cittadino, che agisce, mosso da mováente politico ed anzi facile supporre che dietro di lui vi siano gruppi i enti politici, per conto dei quali egli promuova la controversiaá ed inoltre non 1pu˜ considerarsi come non eccedentáe i normali limiti della funzione giurisdizionale, l'annullamento di una legge con effetti erga omnes. Inconveniente del sistema, la scar:rsa tutela dei diritti ed interessi soggettivi, perch decorso il termine di "impugnabilitˆ della legge ne consegue che non dafo pi discutere della sua costituzionalitˆ. Dopo avere delineato i dU'e tipi astratti del sindacato di costituzionalitˆ, l'autore dichiara che: << nessuno dei due tipi di sindacato precedentemente descritti fu accolto da,i redattori della costituzione e non sembra nemmeno di poter dire che essi siano riusciti a configurare un tipo intermedio ben determinato..~ .. Si ha l'impressione che, mentre si cominci˜ per avvirsi decisamente per quel tipo di sindaoato, che dicemmo di ca.rattere prevalentáemente politico, la innovazione preoccu' Pñ, provocando tentennamenti e deviazioni, per effetto ádei quali quello che 'era il sistema preferito fu prima attenuato, poi quasi del tutto eliminato, e si fin“ per ripiegare sul sistema, opposto, pure mantenendo qualche 'elemento proprio del sistema abbandonato >>. L'autore dˆ ragione di tale aff.ermazione attraverso lo svolgimento dei lavori 'preparatorii. Nel progetto la, Corte costituzionaJ.e era conceipita come organo di controllo politico: la disposizione originaria, infatti era diô s-eguente tenore: ÇChiunque entro il termine di un anno (dall'entrata in vigore) pu˜ impugnare una legge avanti la Corte per incostituzionalitˆ>>. Alla impugna,zione autonoma. in via principale si aggiunge 'Poi una im1pugnazione incidáentale, potendo lo incostituzionalitˆ di una legge, entro due anni dall'entrata in vigore, e sere dedottrn in ogni giudizio dalle pa.rti o dal publJlico ministero. Fu facile fare rilevare l'incongruitˆ di un termine per l'impugnativa, quando la. stessa veniva concessa per la tutela di un'int,eresse individuale, dato che in tal ca.so non lWssilbile prefiggáere termini astratti, sorgendo l'interesse all'impugnativa soltanto dalla concreta lesione del diritto e dall'interess,e legittimo. Conseguenza. delle divergenti opinioni fu che nel progáeHo dei S'ettantacinque venne 1previsto nel primo comma dell'art. 12!8 la proponibilitˆ della questione di costituzionalitˆ in viai incidentale nel corso di un giudizio senza prefissione di termine ed inoltráe l'esáercizio dell'a.zione in via principale dai parte del 1Governo, cli cinquanta deputa.ti o di un consiglio regionale o di a.Imeno diecimila elettori. Iniziata. la discussione all'Assemblea ostituente, non essendo stato possibile l'accordo, il testo drlla costituzione si limit˜ a stabilire che la nor ma sulle condizioni, sui lianiii áe sulle forme J.ei giudizii relativi alla costituzionalitˆ delle leggi sarebbero stati dettati con successiva legge cosiituzfonale. Fu 1poi emanata la leggáe eostituziom1“w 9 febbraio 1948, n. 1 che, oltre i ca:si di azione autonoma nei rappo:rti fra Stato e regione o fra regioni fra loro, nel qual caso si ha pi che unn questione di costituzionalitˆ un vero e proprio regolamento di competenza. legislativa. fra i contend áenti, stabil“ non essere ¥possibil l'impugnazione delle leggi se non in via incidentale nel corso di un giudizio civile, penaláe o' amministrativo. Il sintetico panorama dello svolgimento dei lavori 1preparatoriij cos“J acutamente prospettato dimostiáa che per la interpreta.zione giuridiea della natura dell'istituto sc.ail'so rimedio offrano i lavori preparatorii ed anche le relazioni della commossione di settanfacinque, dato che la stessa si riferiva. ad un testo assolutamente diverso, che ammetteva l'impugnativa della legge per incostituzionalitˆ in via. principale. Anche se in un primo tempo molti dei costituenti ebbero in animo d'istituiráe un sindacato politico sulla costituzione delle leggi, ci˜ che li esclude la definitiva fisionomia, che haá assunto l'istituto. Ad indagaráe quale esso sia dedicata l'ultima parte dello studio dell'Azzariti. L'autore, dopo aver .premesso che la ,questione di costituzionalitˆ della legge non pu˜ essere proposta che in via incidentale nel corso di un giudizio, cio nell'interesse individuale e che alla decisione sulfa questione della Corte costituzionaále, sono attribuiti áeffetti generali r,q'Ci omnes) dichiara che questo il 1punto che merita il pi attento esame, perch costituisce il fulcro della novitˆ accolta. Infatti, mentre in un primo tem'Po, quando l'impugnazione in via, incidentale era. prev, eduta accanto allaá impugnazione in via principale nell'interesse .generale, si prevedeva che la dichiarazione d'incostituzionalitˆ áavessáe effetto e.w tunc. il testo definitivo della costituzione stabil“ che quando la Corte dichiarra la illegittimitˆ costituzionale di una norma di legge la norma cessa cli a.ver'e efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.). Appunto, fondandosi su tale disposizione, il Calamandrei notava che poteva dubitarsi della rilevanza dell'ecceziáone d'incostituzfonalitˆ1 nel corso di un giudizio, da.to che il giudice normalmente tenuto ad applicare la legge esistente al momento della. proposizione della domanda e non quella esistente al momento della decisione. La Preo'iudizialifa della questione di legittimitˆ co ~ . stituzionale urterebbe contro questa, insuperabile difficoltˆ, che qualunque fosse la decisione della Corte costituzionale sulla questione sottoposta al suo esame, dovendo il giudice apiplicar,e, ááeccetto la materia 1penale ed i pochi casi, in cui appli-cabile nel corso di un giudizio I'i1t8 : itpervenierns, la legge, della cui costituzionalitˆ si discute, doVI'lebbe decid,ere sempre la controversia in base alla norma di legge dichia.raáta incostituzionale, ~ 148 prescindendo dalla decisione della Corte, a termine dalla ¥quale la correzione ádi efficacia dellir norma ha. eff.etto soltanto dal giorno succŽssivo alla sna; pronunzia. Manif.estammo nel p1'ecedente scritto il nostro deciso dissenso da. tale tesi, che, 11eraltro, il Oalamandrei formula. in modo ipotetico, come una possibile interpretazione -delfa norma di legge : indicammo anche come l'Azzariti in uri precedente scritto (Considerazioni sulla nuova disciiplina. del sindacato di costituzionalitˆ in Foro Padano 19á48) aveva chiaramente manifestato il suo pensiero, dicltiaí'ando che il significato della disposizione dell'art. 136 fosse quello di porre un limite d:egli effetti retroattivi dell'annullamento con la salvezza dei rapporti giˆ stabili.ti. Nel recente scritto, confermando l'opinione giˆ e3pressa, l'illustre aut.ore approfondisce il concetto ed indica chia.ramente la ragione, 1per la quale deve ritenersi infondata l'opposta opinione: egli acutamente distingue fra effetti interni della pronnnzift ed effetti esterni, che si verificano nel caHo, nel 1quale sia stata dichiarata, la incostituzionalitˆ. Per l'efficacia. della pronunzia nel processo, nel áqua.le la questione sia 'stata sollevata, anche 1'Azzariti, come giˆ avievamo indicato nel precedente scritto, ráicorr.e al concetto di pregiudizialitˆ, quale indicato dall'art. 295 c. p. c. Dalla disáposizione dáella legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, elle impone al giudfoe cli sospendere il processo in attesa della decisione della quŽstione di costituzionalitˆ, derivs ~he il legislatore ha chiaramente cd espráessamente risolto la questione á sulla influnenza dei.la, dichiarazione d'inco<>tituzionalitˆ nel giudizio in corso. Le disposizioni della ccstitu:1;ione e della legge 9 genna.io 1948, n. 1, entraiIIlbe norme costituzionali, sono sullo stesso -piano : esse. si integrano e completa.n> in Ç For˜ iPad. >>, 1950, coi. 90 distingue fra decisione che dichiari la incostituzionalitˆ della fogge e decisione che dkhiari la costitul!lion:alitˆ della stessa.á Giustamente l'autore, ripudia-ndo la tesi di coloro che nel giudicare della costituzionalitˆ dáella legge, ravvisan(J nella Corte l'esplicazione di una funzione politica o legistativa, nega. che nella pronunzia :possa ravvisarsi quasi una interpetrazione autáentica della legge posta in discussione, 1per cui in nessun altro giudizio possa porsi in discus' 3ione la costituzionalitˆ, della legge. Secondoá l'.A'zzariti essendo contrario al sistema processuale vigente che una pronuncia giudiziaria, 1qual' ¥quella della Corte,possa avere effetto fuori del giudizio, che l'ha provocato ed in confronto di parti, che furono estranee al giudizio medesimo, deriva che la norma ec-ceziona1e non '.])Ossa essáere est.e.sa per analogia: l'accertamento della insussistenza di un "3zio di costituzionalitˆ non equivale a dichiarazione di costituzionalitˆ della legge. Quand'anche si ammettesse chle. la (forte possa procedere all'esame dei vizii di costituzionalitˆ della legge, indipendentemente dai vizii dedotti dalle 1parti -e ci˜ aá noi sembraá indubbio, non potendo ammettersi alcuna limitazion~ alla possibilitˆ d'indagin.e della. Oort.e legalmente inVoest“ta diell'esame della costituzionalitˆ -non potrebbe afferma-rsi che in tal caso il giudicato copre il dedotto ed il deducibile per usare il linguaggio dei pmtici. á Di conseguenza l'autore ritiene che la decisione della Corte non impedirˆ che1 la questione possa nuoYamente essere sollevata. in altro giudizio ed il Giudice, non ritenendola manifestalll1ente infondata, possa riportare la ¥questione all'esame tivo, che irncida su diritti soggettivi (nella 8pecie decreto preiffJttizio ai sen.,i dÇJll'artic? lo' 19 d~lla legge comun¥a,,le e prrovinciall}), se si oont~stin~ non le modalitˆ di es,eroizio d:Cl potere discrezwnale, ma l'appartenenza del medesimo '!'llU: P. A. È. La sentenza inveoe si esprime proprio in senso oontrario .GJ tale massima, e in conforrnitˆ di quella qni annota,,ta. Ç Peraztro in essa detto -in tanto il diritto subbiettivo 8i attenua nella sua con ,istenza e m.uta di tutela giurisdizionale, in quanto un potere disorezion~le di disporre .a,n,che di quel diritto si.a conferito alla P. A ...á e quindi la discriminazione, tra la co,mpáetenza giu1Uziaria e qu(Jlla del giudice am,mrinistrativo si precisa cáos“ : se il cittad'ino nega che potere siffatto sia. conferito all'autO'ritˆ amministra1tiva, la competenza a, conoscere di tale c10ntroversia spetta all'autoritˆ giáudiziaria pierohe si tratta di accertare se il diritto subbiettivo sia tale ariohe di fronte alla P. A. Se inV'ece la oontroversia abbia per oggetto l'eseroizio, ohe si plf"etende scorretto, del potere dfac1rezionale conferito, áásotto l'.aspetto della, com,petenza, della forma o del oontcnuto, 8p(Jcie in relaziorne all' eccessa di p1otere in tutte le sue manife8tazioni, la competenza a conoscerne die¥l yiudiee amministrativo È. -152 Il principio ohe in ta;le modo, ~ qiiasi con le stesse parole, viene afjermato nelle due sentenze, dˆ luogo a 1wn lievi perplessitˆ. E' noto che la ripartizione della gi'ttrisdizione fra giudice ordinario e amministrativo faitta in base (J;l oriterio fowdamcntale dell'es,istenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo. E' noto altres“ che l'uno o l'altro sono desunti dall'oggetto della domanda, ~ cio dal :petitum in relazione alla causa, petendi. Le S. U .. non si sojfennano S'lt q11est,i principi per considera'ft"e un ulteriore aspe>tto del problem.a. Qual' infatti la camm petendi? Meglfo ancora, quando pu˜ dirsi che ln causa, petendi ini,olga una questione di diritto soggettivo 0 di interess~ legittimo? Sembra ohe le S. U. a,bbiwno inteso dare alla causa :petendi un carattere e un valore soggettivo, facendo cio dipendere la giiirisdizione del giudioe ordinario' o d~l giudic1e amministrativo dr;,lle afferrnazioni fatte nella sua domanda o nel suo rioon:o dal privato, a seconda cho qu!}sti faccia 1mlerc 1m diritto soggettivo o un interesse legittiino. Bisogna aggiungere che questo indirizzo tenuto, in maniera pi netta e inequivoca,bile, ,arnche dal Consiglio di Stnto (5a Sezione, 16 maggio 1945, n. 82, in Ç Relazion,e Consiglio di Stato))' 1941-1946, vol. II, pag. 383), secondo il quale, Ç e.ssendo ormai ius receptum in dottrina e giurispruden-za che il criterio discriminato're della competenza fra il Consiglio di Stato in, sedei giuri dizionale e l'autoritˆ giudizinria ordinaria, il petitum sostanziale del ri . cor8o, oome de,l resto ribadito daWnrt. 386 c. p.c., compito de7 Collegio non, quello di stabilire se il ricorrente sia átitolare di un diritta' soggettivo perf!JtlO o in1:ece di un interesse legittimo, ma d'i ricercare se il ricorrente assuma di possedere, ossia, faccia vale,re in questa sede un d.fritt1J ,'oggettivo oruero un interf}sse legittimo È. Ta,lc indirizzo il Consiglio di Starlo' ha poi sostanzial1nente confermato con la decision~ della Hl 8e.zione 23 aprile ;1947, n. 12'2 (in, ÇForo Amm. )) , I, 1, 137), avv'erso la quale fu proposto il ricorso che ha dato luogo alla sentenza delle 8. U. ch,e1 qiti a~1,notiamo : ancho in tale decisione il giudice amministrativo ha ritenuto che l''indagin,e sulla ginrisdizione t'nda compiitta non gí' sulla base di un esame obbiettivo dell'esistenza di un diritto soggettivo o di itn interesse legittimo, ma sulla base di qnella che la Ç tesi >> del privato e a seconrla cihe in essa vi faccia valere un diritto o un interesse legittimo. SIB poi si vuol avere una V'isione pranora,mica del problema e della suar estensione, bisogna. aggiungere che in sostam:a esso si era giˆ da tem1pto presentato in un sito particolare aspett-o. Infatti, a propost-ito della irtiproponibildˆ assoluta della azione nei confronU della P. A. sta,to notato chq_ l'esanie (obbiettivo) sitlla esistenza o inesistenza del diritto subbiettivo tocca il merito della ciontrrov'ersia. Da oi˜ un CO'rrente dottrinal e giurisprudenziale ha volztto trarre la conseguenza che l'indagine pregtdizinle dellrar giurisdizione vada condottn in base alla Ç tesi >> dell'attore, ris(!rvando poi al merito l1 e1same obbiettivo e definii ivo della esisten.zn. o inesistenza del diritto ,~ub bietti'iáo. Vicevtwsa ha finito p~r prevalere l'altra corrente, alla quale l' Avvrocatura dello Stato ha sempre aderito (Relazioni A'-vocatura dello Stato 1913-1925, cnp. I, pnragr. I; e 192'6-1930, cap. I, pa,ragr. I), secondo la quale l'improponibilitˆ assoluta va nccertata, o,ggettivramente, saminandosi in via pregiudáiziale ma a'ptprofond'ita e sulla base degli elementi oggettivi di oausa se la legge riconosce quel diriUo soggf}ttivo eh~ si assume violnto, e riservando al merito solo le altre qiwstioni in,dionte dall'a.rt. 4 d;e.lla legge sul conflitto di attribuzioni (ora art. 386, e.pi.e.), relalive alln pertinenza del diritto e nlla proponibnitˆ ('in mrit,o) dell'azione (sul riconoscimento di questa corren,fe nell'mát. 41 nU(JV'O c.p.c. 'Gedasi ANDHIOLI -Ç Cornm. sub. ))' art. 37 e sub art. art. 41). Tuttavia ricorre spe8:;o in g'iurisprudenza un temtpPá ramento di questa seconda corrente, secondo :l quale, pitr restan.do fermo che l'esistenza o la inesistcn,z,n del diritto soggetto vnda accertwtn oggettivamente, 8u'ia base degli ('[crnernti di cousa, tuttwvia l'imtprroponibilitˆ a0 so'luta nndrebbe dich~arata solo qnando ba-li eze,rncnti dii cawsn 8ono sitfficienti ad e'<'wludere prima facie nn diritto Mtbbiettivo (Relazione Aiávocatura Stato, op. loc. aitati). Uorne 8i redc, trattasi dello 8te. so ;problema ohe ricorre in mnterin di oonflitU di attribuzione aorne in materia di conflitti di giurisdiziar'e. t:)ll qncstn id,eentica irnpost,atˆon~ della questfone non 8embra che possa sorg'ere d:ubbio, 1 prl}cie ora che il mto110 codice di prroc. c.ivile accomuna nmbeditc le antegorie di conflitti sotto il comune denomi , nntor d,e,l difetto di giurisdizione (art. 37 o.p.c.; in senso conform Andrioli, op. loc. citati); e la question,e, cli cui C'i stia,mo occupando, in fun.:, ione per l'aprprunto di questo comune denornina- tore. * * * Unm volta imposta,to nei suoi p'V@cisi termini il problenia, age1'ole notare come n,on sia possibile dare ad esso iena áoluzione d'ivers,a a seconda che si tratti di conflitti di attribuczione o di oonflitti di giurisdrizione. In te¥ma di conflitti di attribuzione, si visto quale sia' l'indirizzo derlla df!'ttrina e dellar giurisprud0nzn. La esi.stnza di iena concreta volontˆ di legge, che ricono8Ca il d'iritto soggettivo, che si as,,ume V'iolato, in linea g'eneirale attiene inditbbinmentei all'og'getto della domanda fi quindi dˆ, luogo ad itn'indagine di merito; ma nel caso particolare essa costitui8ce anche il pre upposto della giurisdizione del giitdice oll'dinnrio e qu,indi, prima, ancora ohe a un"indag'ínf! di merito, dˆ luogo a, iin' indagine prergiitdiziale volta a stabilire la, comp10tenza del giudice. Ond' che l'airticolo 386 c.p.c. es,pres8amcnte prevede che, una voltn stabilita questa concreta volontˆ di legge, il giudiz1io prosegue prer accertare yli altri elementi sui quali si fonda la do'manda, pertin--enza -del diritto e proponibilitˆ dell'azione. Rimandando a quanto in proposito stato deUo %elle citate Relazioni dell' A'1n:oc,atura dello Stato, basterˆ qui ri~ordare comc la qiiestione ,'i sia presentata sotto -153 un ulteriore aspetto nel nuovoá CIO(lice di procedura civile, a proposito del regolamento di giu. ri8dizion~, e ia Corte di Oassoo.ione ha avuto modo di confermare questi ste.sási principi. Infatti, di fronte all'1a1rt. 41, clve oonsidera ani.niissibile il regolarnentO' di giurisdiz1ione finch .la causa non sfo stata decisa in inerito, stato ventilato il d1t.bbio ohe un. siffatto regolamento prei.'~nti'rvo non po sa e.ssere pi prop1osto allorch il giudice abbia deciso la questione di. giurisdizione, post.o che f,aile pronunzia imJJlica necessariamente l'~same, sia pure parzáiale, del 1J1ierito (Andrioli, op. cit. sub art. 41). fiJ la Oorte di Cassazione ha oonfernuLto un tale esame (oggettivo) di ~lementi di merito, solo osservando che peraltrO', essendo esso condotto in sede pregindiziale e per i fini della giuriá dfa1ion.c, non im.plichi una decisioneá che possa dirsi di merito, e quindi non precluda il rfoorso per rcgoliarmento di giwrisdizione. (S. U. 23 aprile 19á49, n. 977 in Ç Massim. Foro /tal. )>, col. 266). Sarebbe stato pertanto desiderabile clte, allor ch le R. U. e il Consiglio di Stato hanno in tema di conflitti cli ginrisdizione ad'ottato l'indirizzo opposto, avessero dato una spiegaz-ione cli questa diversáa soluziorie. Infatti anche nei eonflitti di giurisdizione il criterio per discriminare la giuri dizion ordinaria da quf?lla .am,ministrativa (e bisogna aggiungwre pná disoriminare il campo della giurisdizione ainministrntiva dal eampo dell/n(.-tr>, 1937, val. Il, pag. 245 e segg.j Bonsr: Ç La. Gi>ustiz1ia Arnminisfrativa È, ediz. 19±1, pag. 213 e SC{Jg.).E, stato proprio ]Jer escludere una 8iffatt,w confu.~ione che -invals& il principio di dBsumere l' esistenz(i di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, oltre che dal petitum anche dalla causa ~peteni, cio dJ.aál rwpporto gtridico che in effetti corre fra le parli. FJ pertanto non si pu˜ non considerare 1mo ,,trnno ffnomcno (l"inr,0111.zione quello di volere in.grnrrnre quella stessn confusione, che si ,,,empre váol nta evitare. E, cosa aneo¥ra pi strana, il ConNif! lio di Stato con la decisione rlella 5" S'ezione IG 1mag,qio 1945, n. 82~ ha ritonuto di piotere a questo proposito prendere le mosse p~r l'a.ppuntfJ dalla causa petendi, che vicev1wsa .\emprre sert: ita e dorrebbe servire per evitare e non per ingenerare irna qualsisasi confusione frn diritti sog gettivi e interessi legitti1ni. Oi sembra, pertanto che una esrtlta e pr1?oisn 't:ísione del prioblema non possa pO'rtare se non 1wlla oonclnsione della necessitˆ di un esame obbiettivo degli l?lemenli di causa nl fine di stabilire se nel enso controverso la legge riconosca al pririato un diritto soygettilYJ o 1m intmáesse legUlirno 01mero aricáora non rieonoscai n l'uno n l'nltro (nel q'itwl caso si restn nell'ami.bito delle attribuz. ioni esclusive della P. A., ltl di fiwri di oyni controUo giurisdiz'ionale). Nat11,ra,lmenle un tule e8arnc p'IUñ essere cundotto sull'a base rlegli clementi di ea.usn dedotti anche dalln parte oorwennta al fine di dimwstrare il difetto di giwrisroiz'ionc del gi.1tdice adito; ed questo il easo in oui si denO'taino rn.eglio . i 8UOi caratteri di obb,ietti'Pitˆ e ciompleteziza. PUáñ amche l?ssere uondotto soltanto sulla base di clenienti dedotti dail 111ri1Ytto nena 8Ua dornandn o nel sno ricor8o _: ma non per questo significa che r8.'0 in tal caso muti naitunt.. poieh rc8la pur semzn~e ver.o elte questi elcmenU della d'omanda sono á'oggetti al vnglio del ,giudice, il qttale -com[) si rletto - innanzi tntto giudice della propria giurisdizione. J!Jria proprio questo il caso siU qunle le S. U. sono statáe chiam(bte a pronáunei1a1rsi oon ln son tenza, qui nnnotala. Di fronte. alla faeo'ltˆ. rico nosciutn drklla legge 28 nrn;embre 1940, n. 1726, al Ministro della, guerra di rivedere i p1¥cz1zi di n1u1 r.Letermfrw11t.ai eateg'Oria d,i ooritratti di rJ;.p palto rier adoguarli alle condizionii di ,m,crcato" le ditte interessa.le lamentavano, nei loro ricorsi al Con8iglio d“ S¥~alo, ohe l, Ammin.istra,zione non si fosse limifol a ad opcrarf la revi ione, nei li miti consentiti d1wlla legge, ma, aváe'io, ohe e,selusfoo dal rioorso gerarchioo (da uUimo Sez. IV, deoi8ione 25 giu.gno 1948, n. 326), secondo oiti non po.r;sono trovare ingresso. in s. g. motivi non dedotti nella precedente sede amministrath'a >>. Mentre concordia.in.o sul punto dell'obbligo d,ell'Arnrninistrazione di decidere S'ttlle opposizioni) o-i sembra ohe) ove si tengano presenti i motivi addotti dalla giurisprudenza circa l'inammissibiffbˆ¥, in sede giurisdizionale) di motivi non dedotti in sede amministrativa. (V. Borsi) ÇLa Giustizia Am.ministrativa ))' pag. 226) la di8tinzione che si V'nole introˆ1trre), a questi fi.ni, tra ricorso gerarohico e oipipo.<;izione sia infondata. GUERRA -D'anni di guerra -Apprensione e affoná damento di motoveliero per ostruire un porto nell'imminenza di invasione nemica -Fattispecie Competenza. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sent. n. 2303/49 -Pres.: Pellegrini, Est.: Torrente, P. M. Macaluso: Grima'.-do -Ministero Difesa e Marina). La. nozione di danno di guerra non si restringe alla distruzione indiscriminata. compiuta nello svolgimento delle operazioni militari, ma si estende anche ai prelevamenti di cose mobili private, e ai sacrifici preordinati e delibera.ti della proprietˆ pdvata, disposti nel corso delle operazioni dalle forze a.rmate operanti, quali direttamente o indirettamente diretti al compimento delle operazioni milita.ri. Sono pertanto risarcibili esclusivamente qua.Ii danni di guerra (mediante la liiquidazione e la cor1 áesponsione della relativa indennitˆ. da parte dei competenti organi) l'apprensione e l'a,ffondamento di un motoveliero privato, operati da .un comando cli marina, nell'imminenza della invasione alle.ata,_ della Sicilia, allo scopo di ostrufre uno porto; non potendosi in tal caso profilare, anche se in relazione al ritmo di sviluppo delle operazioni militari l'affondamento sia stato distaccato di qualche -155 lasso di tempo dalla apprensione n una responsabilitˆ della P. A. per atto illegittimo, n una .requisizione di fa.tto riconducibile alla disciplina della legge 13 luglio Hl.39, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile. Esula quindi ogni potestˆ giurisdizionale della autoritˆ giudiziaria a decidere sulle domande del proprietario del motoveliero sacrificato, anche se la domanda principale sia stata diretta ad ottenere dalla P. A. la, restituzione della cosa. La senten.za aontiene delle affermazioni importantissime e decisive in ordine alla definizione del danno rli guerra. Riportiamo la parte della moti- 1;a.r>. REQUISIZIONI -Indennitˆ sostitutiva delle cose re quisite deteriorate, distrutte o sottratte -Rapporto di causalitˆ. (Corte di Cass , Sez. unite, sentenza n. 263-1950 -Pres.: Pellegrini, Est. : Vita -P. M. : Macaluso -Ministero Difesa: c. Carnevali). Il diritto dell'indennitˆ, sostitutiva delle cose requisite --; che, non essendo state restituite con regolare riconsegna al cessare della requisizione, devono considerarsi distrutte per abuso fattone durante la. requisizione stessa -sorge se il dt':'.á rioramento o la distruzione o la sottrazione siano in rap.porto di causalitˆ con la reuisizione. Tale diritto non sussiste se il deterioramento , la distruzione o la sottrazione siano avvenute soltanto in occasione della requisizione (nella specie : sottrazione di mobili collocati in camere nelle quali non era possibile esercitare vigilanza eássendo requisito il restante fabbricato e il circostante giardino). In tal caso, la liquidazione del danno subito resta riservata agli organi amministrativi previsti d:;tlla legge 2'6 ottobre 1940, n. 1543 e dal decreto 21 maggio 1946, n. '451 (danno subito per una attivitˆi delle forze armate, nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla 1prepa.razione bellica o alle operazioni in corso, ovvero per un evento che sia. occasionato da tale attivitˆ e dallo stato di guerra in generale). Il G01nitato g'iurisdizionale cientrale per l controversie 'in materia di requ,isizioni (a.rt. á unico legge 13 dicembre 1942, n. 1819; 1a'lf't. 5 D'.L.L. 7 settembre 1945, n.. 580), correttaml}nte, aveváa ritenuto, con la sentenza denttnciata .alla S. O., e in conformitˆ ad una consolidata giuri&prritdáenza delle S. U., che fra le oont'f"oversie di sua oompetf} nZ'ia1 rien.trino quelle ,a;v,enti ad oggetto Ç l'indennitˆ speciale di de]J1rf}tiz'amento dO'vuta quando, durante il periodo della requisizione, la oosa abbia sili,bito un deteriora:mento ecc:ede111te quello derivante dfLll'uáso norm1a:le del bene requi:sito. In altri termini, lo stesso Ooámitato av1eva a:m1nes o trattarsi di itn a:mpliamento dl concetto di Ç indennitˆ >> fino a comprendervi i Ç danni >> in senso empirico; non giˆ di itn' estensione della sita con1;pet,enza ,a conoscere, anche di Ç danni >> in senso tecnicro-giuridico. In ooncreto (si tratta,va di fitrti mediante effra~ ione che avevano perfino dato luogo a denunzia da parte del pro]Jrietario) il Ooinitato aveva, peraltro, .affe~mato Ç indubbi~ il dirittoá del riaorrente al relativo risarcimento sia perch il furto sarebbe avváe.nitto dla1ll'interno deZZ,a, parte occupata. della villa, 8ía verc:h la inazione ed il silenzio delle aittoritˆ interessa,te non pos.sO'no interpretarsi a d'anno del rfoorrenif;e. Ed infatti, rsse%do, per legg1e, respons1abile delfo,1 cosa chi ne ha la detenzione materiale ed essendoá di ragion comune che una oustodia diligente di .ostacolo ai furti, spettava..a,ll'ente áoccupant(3 dimostr.are che il furto era amenu'to nonostante la sua normale diligenza >>. La vretew derl Gomita.to gi.ttri8dizionale Cen tral.e di condanware il comport;a1mento della P. A. per non avere dimostrato che il furtO' fosse avve niito nonostante la sita normale diligenza con cretava, senza dttbbio, eccesso di potere giitrisdi zionale, involgendo: a) lo a1ccert,a,mento della re responsabilitˆ della P. A. da culpa in vigilando, che coástitu.face, proprio, l' elmento sottratto alla indagine in tenia di risarcimento del danno da requisizione; b) l'accervament o della1 causalitˆ r;,ljgettivn dei danni .. rZa. fatti diversi dalla rvqui sizione. Giˆ.. con la noti8.. ima se1itenza delle 8. U., 22 dicembre 1947, n. 1727, ricor8o Usai, (in Ç Giur. lt. >> 1948, 1, I} 351) era stato fermato il principio -156 che Ç nel sistema del ll.D. 18 agosto l!JJO, n. 17Jl previsto non soltanto il risarcimento del danno derivante dalla privazione dell'uso della cosa, cui va, soggetto il titolare di essa, b.ens“ anche il oorrispetti1; 0 del deterioramento mYentuale sofferto r.ta:lla cos.a stessa, a seguito di un uso diverso dal normaiÛ, e cos“ anche il corrispettfro della cosa inservibile o distriitta >>; ma ci˜, << prescindendo da ¥Ognj, considerazione sull'elmenlo soggettivo di colpevolezza áo 7rieno nei vreposti al bene requisito È. ÇNon 1Yi nella. legge (seoondo la menzionata .~';intenza) alc11rn cenno che richiami alla alla vo sibilitˆ di discrimina;Aone. in base a un tale elemento È. Dire: l'indagine deve essere svincolata dal crit. erio soggettivo della oolpevolez.iia (qtlale la culpa in vigilando) non significa, páeraltro, investire indiscriminatamente tutto il campo in cui sia possibile ipotizzare un danno, derivante da colpa; i limiti oggettivi restano sempre quelli del danno da 1tso per reqidsizione, nel cui ambito non consentito procedere ad indagini di colpf;!volezza; ma non vero l'inverso: che ogni qual volta .<1i verifiohi un danno, in costanzáa di req1.iisizione, sia oom¥petente il Gomitata giurilsdiziona,le Centrale. La. riprováa dlla falsitˆ di tale proposizione, del resto, emerge. dallo stesso ptrincipio, dian;;.,¥i erntnciato, circa il divieto di risal.ire alla ricerca (])ella responsabilitˆ soggetl-iva., mentr? nel caso rU danno prodotto8i in circostanza di reqáuisáizione e non per effetto della medesima. l'anzidetta ricerca sarebbe presupposto indispensabile; ed questo il 'P'ltnto che sf'IZágge alla, competenza del Comitato. Questi coneetti erano Ntla 1>. Quest'ultirna vroposáiZione areva valore gnerale, non soltanto per esclwdere dalla. com.petenz,1. del Comitato le controversie di compet(}nza de:1z.i 01ágani ammini trativi indinati nel decreto 19Hi, n. 451, ma a.ztrcs-“ per escludere dalla de_tl't e 11npetcn.<- 1a (d a fwrore della competenza dAf('.A. U. o delle Cornmis8ioni istituite con de_crut.:á 194-0, n. 1543) le controversie ohe_, oggettivamente, -in ár-ei;tr.Lrbo questioni relative a risarcirne 11ti non ri á collegabili alla reqt~isizione come causa dii etla. e.t ilnmediata.¥ mrJJ, con essa, in relazione rli árncra occasionalitˆ. Con la sentenza S. U. 2 agosto 1949, n. 2103 (OASALUCE -Difesa Esercii.o, in -<. del fondo iscritto a catasto ed unico oggetto imponibile il reddito medio ordinario valutato prcventivamentc e definitivamente, fino alla 1prossima revisione, da:gli Uffici Tecnici Erariali e dalle Commissioni Censuarie, in base ai metoá' á di coltivazione pi in us'.> ed ordinari nella zona. Tutto ci˜ che, eccedendo talei limite, non stato compreso negli elementi cen~uad del reddito agrario, costituendo eccezione. agli usi agricoli ordina,ri locali, rappresenta una industria il cui reddito, non assoggettabile all'imposta si r.a,., lungi dall'anda-re esente da ogni tassa.zione, rientra nella norona comune, -e va. quindi sottnposto alla ordinaria imposta generale mobiliare, ai sensi degli articoli 2, 3 lett. f) ed 8 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, e ci˜ tanto se la manipolazione. otperata dal 1proprietario produttore direttamente sia Feparato tramite gli Enti Goperativistici o Sociali. La sentenza cita,ta, in pieno accoglimen.to dell'appr, llo proposto dall'Amministrazione, ha riformrito in toto .la 8entenZ!a1 7-20 giugno 1949á, del Tribilhw.le di Bologna pubblicata integr.aZmnte, coán un prudenti8simo commenti di riserva, nella Ç Rirista di Legislazione Fiscale È (1949, p. I_, col. 837) e -per massima in varie altre Riviste. E' da rilevare pera.Uro cihe lo stesso Tribunale, prima ancora che fosse deposit,ata la scnten!i!a della Oorte' a'i:eva giˆ cambiato giuri&prudnw1, giungendo alle 8tesse oonclusioni di questa, con la sentenza 18-23 malf';Zo 1950 in causa Oaseificio Zamberlane contro Finanze. tre nota la costante gi1trisprudenza, conforme a,lla sentenza annota.fa, dellai Oo1m1missiOnf Oentra, Ze dellfJ. lm)plostJ,e, inJiZ'i(Jjta con .la de0isi'kJne 7 luglio 1947, pubblicata in Ç Riv. Leg. Fisc. È 1948, Col. 525 e succesis'U-v,mente 8empre ribadita. PREZZI -Recupero delle differenze di prezzo sulle giacenze di cereali -Natura giuridica -Legittimazione al recupero. (Tribt nale Torino, Sez. III, Sent. 3 marzo 1950, Pres.: Malinverni. Est.: Galante- Garrone -Ministero Tesoro contro Beltramino ed altri). Il recupero delle differenze di prezzo sulle giacenze di cereali e deriva,ti, disposto con il D. L. 22 febbraio 1'945¥, n. 38 e successivi ha carattere patrimoniale e non tributario. Ad esso non sono applicabili il procedimento e le limitazioni (principale quella della detrazione del 20 %) inerenti alla avocazione dei profitti di speculazione. Detto recupero integrale ed legittimato a procedervi og11i ufficio dell'Intendenza di Finanza (nella specie il Procuratore, del Demanio), sia per competenza :prop1áia, sia qua.le delega:to del MinistPro del Tesoro. Il Trib'ltnale ha integralmente accolto la tesi sostenuta da.Zl'A'V~vocatmra-, per cui il D. L. 28 a7Jrife 1'947, n. 330 legge generale, ohe, non abrogandola espres8arnente, non poteva intaccare la discipliána spec-iale delle riv'aláuta{(jioni di cereali e deriva-ti, oonten1tte nel D. L. 22 febbra-io 1945 e wuccessivi. (N si poteváa fare alcivna quest-ione sulla legittimibˆá del reou-pero, in forza di questi promjedimcnti, trattandosi di provvedimenti legislativi). D'altra parte, lo scoipo del D. L. del 1945 e 8Uccessivi, fti quello di alleggerire l'onere dcl prez.:o poUtfoio del pane e della pasta gravante sullo Erarfo, donde il carattere puramente patrimoniale del recupero; mentre la ratfo del D. L. n. 330 dC1l 1947 quella di colpire con un tributo un arricohimento. Infine, se il D. L. del 1947 avesse voluto riciomprendere nnohe i casi di recupero in esame, non potrebbero spiegarsi i successivi prorvedi11wnti_. analoghi a quello del 1945, ed e1mar1;ati diapo l'entrata in vigore del D. L. n. 330 dcl 1947. 11rattcolo trainato, pure se questo abb;a un proprio conducente (n. 195). SENTENZA CIVILE. -I) Quali siano i rapporti tra motivazione e dispositivo (n. 2). -II) Se le firme dei cancellieri apposte sulle ácopie di sentenza debbano essere legalizzate (n. 3). SOCIETA'. -Se i conflitti di interesse tra socio e societˆ siano giuridicamente rilevanti solo quando si tratti di deliberare su un affare nel quale il s.ocio sia direttamente interessato (n. 21). STRADE. -Quale sia la condizione giuridica degli accessi aperti sulle attuali strade statali sin dall'epoca del cessato impero austro-ungarico nei territori annessi (n. 5). TASSA DI BOLLO. -I) Se il notaio che procede a protesto di un assegno bancario debba accertare la validitˆ dell'assegno ai fini della legge sul bollo (n. 7). III) Se il trattario di un assegno sia solidamente responsabHe col traente delle infrazioni alla legge sul bollo (n. 7). TRASPORTO. -Se una societˆ lli navigazione debba munirsi della licenza di Pubblica Sicurezza prevista dal decreto legi.slativo 23 novembre 1936, n. 2523 in relazione alla attivitˆ esplicata in rapporto ai trasporti aerei (n. 19). THATTATO DI PACE. -I) Se il decesso di un cittadino tedesco dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace influisca sulla sorte dei beni ad esso appartenenti in Italia e sequestrati ai sensi della legge di guerra á(n. 19). -Il) Se il paragrafo 9 Alleg. XIV del Trattato di Pace prevalga su tutte le norme legislative anteriori all'entr.~t!). in vigore del Trattato stesso in Italia (n. 20).