) ANNO VIlI -N. 78 LUGLIOGOSTO 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI Sull'esistenza. del requisito di cominercia.lit dell'atto come limite oggettivo d'applicazione dell' I.G.E. e sul concetto di entrata a titolo di capi tale, dell'avv. G. M.ANZARI, pp. 131-142 (continua). II. NOTE DI DOTTRINA 1) H.~STREET: Govemmental Liability, recensione critica, dell'avvocato A. SALVATORI, pp. 142-144. 2) IL FORO ITALIANO, Annata. 1954, recensione critica, pp .144-145. m. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA !)'Amministrazione Pubblica -A. R. A. R. -Foro Erariale (Corte di Cass.), p. 146. 2) Concessioni amministrative -Alloggi di servizio -Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca. della concessione (Corte di Cass.), p. 146. 3) Impugnazione -Nullit della notificazione -Rinnovazione nei termini Procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di decadenza dei consiglieri comunali -Giudizio di responsabilit -Decadenza. (Corte di Cass.), p. 147. 4) Poste e telegrafi -Rilascio di tessera postale -Mezzo di identificazione del titolare -Rilascio di tessera irregolare -Responsabilit dell'Am ministrazione postale (Corte di Cass.), pp. 148-150. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Imposte e tasse -Diritto di licenza -Regime intertemporale (Tribuna. le Genova), p. 151. 2) Procedimento civile -Esibizione di documenti riservati dell'Amministrazione e richiesta di informazioni alla stessa (Lodo arbitrale), p. 152. 3) Ricchezza Mobile -Reddito agrario -Differenza. -Ordinariet e normalit del reddito -Reddito medio catastale -Differenza (Tribunale Bologna), pp. 152-153. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA,pp.154-166. VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 167-171. VII. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPlW DENZA CQMPARATE, p. 172-175. ANNO VIII -N. 7-8 LUGLIO-.AGOSTO 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO ... SULL'INESISTENZA DEL REQUISITO DI COMMERCIALITA DELL'ATTO COME LIMITE OGGETTIVO D'APPLICAZIONE DELL'l. G.E. E SUL CONCETTO DI ENTRATA A TITOLO DI CAPITALE (A PROPOSITO DELL'IMPONIBILIT DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CESSIONE DEL CONTRATTO DI AGGREGAZIONE DEI CALCIATORI) SOMMARIO. -I. Premesse generali: L Impostazione dei tre temi d'iudagine: l'oggetto dell'I.G.E., l'oggetto .delle c. d. cessioni di calciatori; i limiti concettuali del1 'esenzione portata dalla formula entrate a titolo di capitale . -2. Non configurabilit del prezzo di cessione del giocatore come risarcimento del danno per anticipata risoluzione del contratto. -II. Il presuppo sto oggettivo dell'I.G.E.: inessenzialit del requisito di commercialit: 3. Detto requisito non richiesto per le entrate derivanti da cessione di beni; 4. e neanche per quelle derivanti da prestazioni di servizi. -5. Rapporti tra la determinazione per categorie dell'oggetto dell'I.G.E., posta nell'art. I della legge istitutiva, e la determinazione per specie contenuta in altre norme. 6. Interpretazione dell'art. 2, lettera b della legge organica sull'I.G.E.: ivi risulta specificamente contemplata come presupposto del tributo, un'attivit economica del .percipiente l'entrata che non n soggettivamente n oggettivamente di commercio. -7. Interpretazione dell'art. I del Regolamento sull'I.G.E., che dichiara inapplicabile l'imposta alle vendite tra privati che non siano atti occasionali di commercio. -III. Oggetto delle c. d. .cessioni del giocatore e natura del vincolo tra associazioni .e calciatori (contratto di aggregazione): 8. Sussistenza della materia imponibile anche nell'ipotesi di illeceit e invalidit rispetto all'ordinamento statale, della cessione del calciatore produttiva di un'entrata. -9. Analisi critica di alcune teorie sulla natura del vincolo tra l'atleta e l'associazione: la sudditanza calcistica (BIGIAVI); .il contratto di lavoro con esclusiva sulle prestazioni (REDENTI); il contratto di lavoro con patto di non concorrenza per il biennio seguente allo scioglimento (TosETTO e MANESCALCHI). -10. Costruzione della figura giuridica del contratto di << aggregazione come creativo di un rapporto speciale tra associazione e calciatore, diverso da quello del lavoro, che pu ulteriormente istituirsi tra le medesime parti. -IV. La delimitazione concettuale dell'entrata a titolo di capitale: H. Le entrate realizzate con le cessioni di giocatori dipendono da operazioni non prive del carattere di commercialit, e ci ne assicura, in ogni caso, l'imponinibilit. 12. Esse non possono ritenersi realizzate a titolo di capitale, in quanto tale formula di esentazione, nonostante l'apparente ampiezza, ottiene nel sistema del tributo un assai limitato campo di applicazione. I 1. La questione della tassabilit delle entrate realizzate dalle Associazioni sportive con le c.d. cessioni e prestiti dei calciatori, di recente affrontata dalla giurispudenza e risolta in senso positivo dal Tribunale di Genova (Sent. 11 giugno 1954 in questa Rassegna con nota del REBORI) e da quello di Torino (Sent. 1 gennaio 1955 in causa Foot Olub Juventus c. Finanze Stato) b,a suscitato problemi di fondo eh.e investono la fisionomia generale del tributo in questione e concorrono in modo eminente alla determinazione del campo di applicazione di esso. In particolare il Tribunale, di Torino, procedendo nell'indagine, b.a negato eh.e la commercialit dell'atto da cui l'entrata dipende sia requisito integrativo del presupposto obiettivo del tributo (peraltro il Tribunale riconosce il carattere commerciale delle operazioni in questione), ed b,a escluso la sussumibilit delle cessioni dei calciatori sotto l'ipotesi di esenzione prevista per le entrate realizzate a titolo di capitale , determinando i limiti concettuali di questa non chiara formula legislativa di esentazione . Inoltre, pur avvertendone la non essenzialit ai fini del decidere la questione strettamente tributaria, il Tribunale ha aderito alla tesi da noi sottopostagli, che ravvisa l'oggetto delle cessioni (e prestiti) in discorso nella titolarit attiva di un contratto speciale, che abbiamo creduto poter definire di aggregazione , che vincola il calciatore all'Associazione cedente. Ci sembra, infatti, che il fenomeno della cui tassabilit si discute, si possa individuare come cessione dall'una all'altra associazione sportiva (nel linguaggio corrente tali associazioni sono impropriamente denominate societ e spesso con tal nome si intitolano, e cos sono individuate nei regolamenti federali, onde adotteremo anche noi tale impropria denominazione) della posizione creditoria, inerente ad un contratto innominato eh.e vincola il giocatore alla propria squadra, e del quale cercheremo di dimostrare l'unit strutturale e funzionale e la caratterizzante causa giuri-dica, che giustificano, a nostro modesto avviso, la costruzione di una figura contrattuale sui generis, non riducibile allo schema del contratto di lavoro (in tal senso invece il Tribunale di Genova) alla quale abbiamo dato il nome che ci sembrato -132 pi idoneo a descrivere il rapporto senza ingenerare equivoci con altre figure contratt1mli. Dobbiamo per avvertire che l'indagine eh.e svilupperemo sui temi suddelineati dell'oggetto dell'I.G.ml. (in relazione al punto se la commercialit dell'atto generatore dell'entrata sia necessario requisito d'integrazione del presupposto obbiettivo del tributo) e dei limiti di esenzione dal tributo (limitatamente all'ipotesi delle entrate realizzate a titolo di capitale) resta svincolata dalla costruzione suaccennata, cosicch i risultati della ricerca di indole pi strettamente tributaria potranno restare validi anche rifiutando la figura contrattuale che in seguito cercheremo di giustificare. 2. Prima di trattare i temi specifici annunziati vogliamo ricordare che anche i critici della sentenza del Tribunale di Genova hanno riconosciuto (espressamente il BIGIAVI in Giur. It. , 1954, I, 2, 617) l'infondatezza della tesi sostenuta dalle associazioni calcistiche, che le somme realizzate con le cessioni dei giocatori rappresenterebbero il risarcimento, prestato da un terzo (associazione c. d. cessionaria), del danno causato dal calciatore con l'anticipata risoluzione del contratto di lavoro che lo vincolava alla societ (c. d. cedente). Giustamente il Tribunale di Genova osserv che la cessione dei calciatori un fatto normale della vita delle associazioni sportive, statutariamente disciplinato nelle forme e negli effetti e perci non inseribile nel paradigma della patologia del contratto. Il Tribunale di Torino nota la mancanza nel contratto di un termine, in senso tecnico, rispetto al quale si possa parlare di anticipazione della risoluzione. Infatti, come bene avverte quel Tribunale, la durata della vita atletica del giocatore non dalle parti dedotta come elemento accidentale del contratto, ma rappresenta solo un limite naturale, storico, assolutamente estrinseco al rapporto, non configurabile come termine>> contrattualeii. Vogliamo aggiungere a tali argomenti, gi decisivi, un rilievo che si ricollega alla natura e struttura del vincolo che lega associazione e calciatore. Come meglio vedremo quel vincolo si contrae con la firma del c d. cartellino federale e non s! pu sciogliere se non attraverso un atto di esclusiva attribuzione dell'associazione, cui il calciatore vincolato, consistente nell'iscrizione del giocat9re in lista di trasferimento . Finch il giocatore non sia iscritto dalla propria societ in lista di trasferimento >> non possibile il suo passaggio ad altra squadra, n possibile che egli si sciolga dagli impegni assunti con la firma del cartellino (articoli 46 lett. B e 4 7 lett. A del Regolamento organico della Federazione Italiana Gioco Calcio) ai quali rimane vincolat.o (art. 50, lett. A, n. 3 del citato R. O.) anche quando, venuti a scadenza gli specifici impegni di lavoro, abbia deciso di desistere da ogni attivit calcistica e ne abbia fatto denunzia alla propria associazione. Solo dopo che siano trascorsi 24 mesi dalla denunzia di cessazione il calciatore ha diritto (evidentemente lecita la sua inattivit per tutto tale periodo se ne scaturisce un diritto) all'iscrizione ~ anche coattiva -in lista di trasferimento >> e in tal momento soltanto riesce a scioglieresi dal vincolo con la propria squadra ed acquista la facolt d'impegnarsi con un'altra. Restadunque fin d'ora accertato che solo attra verso un atto dell'Associazion~ (iscrizione del gio catore in lista di trasferimento), che potr essere spontaneo oppure giuridicamente dovuto (casi di iscrizione coatta: principalmente quelli previsti nell'art. 50 del R. O.) pu realizzarsi la risoluzione del contratto de quo, che perci non pu impu tarsi direttamente in nessun caso a responsabilit contrattuale del giocatore, da cui derivi un suo ob bligo di risarcimento. Per meglio chiarire il concetto giover ricordare che il pubblico spettacolo calcistico esercitato in Italia (gare ufficiali di campionato di serie A, B e O) dalle Associazioni calcistiche organizzate nella Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) a sua volta affiliata alla Federation Internatio nale Football Association (F.I.F.A.). Alle gare ufficiali possono partecipare solo i giocatori tesserati presso la F.I.G.C., ogni giocatore non pu essere tesserato che per una squadra, il tesseramento del giocatore non pu essere da lui effettuato direttamente presso la Federazione, ma fatto da ogni associazione per i propri giocatori, cio per coloro che si sono vincolati alla associazione con la firma del c. d. cartellino federale, documento che a nostro avviso consacra la stipulazione di un contratto innominato le cui caratteristiche, ormai tipicizzate nella prassi, ci hanno indotto a denominarlo contratto di aggregazione. Vedremo il contenuto, la struttura e la causa giuridica di tale contratto, ma possiamo subito dire che l'obbligo principale che il giocatore assume con la firma del c. d. cartellino quello di non prestare le sue energie di lavoro calcistico a favore di altre associazioni esercenti lo spettacolo calcistico, e correlativamente l'associazione acquista il diritto esclusivo ad ingaggiare le nergie di lavoro calcistico del giocatore aggregato. Dai brevi cenni fatti si pu dedurre la distinzione che proponiamo tra contratto di aggregazione, che costituisce un prius indispensabile, ma nettamente differenziato, rispetto al contratto di lavoro che episodicamente potr innestarsi nel rapporto di aggregazione, restandone distinto per durata (quella del contratto di lavoro di solito stagionale) per contenuto (nel contratto di lavoro si promette di spendere energie di lavoro contro retribuzione, mentre dalla firma del cartellino non nasce l'obbligo di lavorare per il giocatore n l'obbligo della remunerazione per l'associazione), per funzione (causa del contratto non lo scambio di lavoro contro mercede, ma l'interesse del giocatore a poter esercitare col tesseramento il professionismo calcistico, e l'interesse dell'Associazione ad aggregarsi, sottraendolo alla concorrenza, un possibile prestatore di lavoro), senza parlare della distinzione strutturale che emerger trattando in via dimostrativa della figura di contratto qui accennata. -.Ma il contratto di aggregazione pur istituendo un rapporto meramente personale, obbligatorio, .tra associazione e giocatore, trasposto dal Regolamento Federale sul piano dei rapporti tra le -133 associazioni calcistiche, come un fatto dal quale deriva tra queste un vincolo ulteriore cb,e si concreta nel divieto di ingaggiare rapporti di lavoro con un calciatore aggregato ad altra associazione e tale divieto funziona in modo da rendere non solo illecita ma impossibile (nel senso giuridico) la trasgressione, fulminando di nullit le gare fatte con la partecipazione di giocatori vincolati ad altra squadra dal cartellino, e non sciolti da tal vincolo mediante l'iscrizione in lista di trasfemento. allora impossibile l'inadempienza del giocatore all'obbligo di cc non facere avanti considerato come contenuto essenziale del rapporto di aggregazione, in qu-anto egli non potr mai ottenere da altra .Associazione un contratto di lavoro senza aver ottenuto dalla propria squadra l'iscrizione in lista. N l'eventuale inadempienza al contratto di lavoro, ulteriormente stipulato con la Societ aggregante, potr riflettersi sul rapporto di aggregazione, data la distinzione e diversit strutturale e funzionale, tra i due contratti, se non indirettamente cio ab estrinseco, in. quanto la Societ si induca a liberarsi a tutti gli effetti del giocatore. .Altrimenti, nonostante ogni inadempimento riguardo alle prestazioni di lavoro, rimane intatto e operativo il vincolo di aggregazione, con l'effetto di rendere impossibilel la trasmigrazione ad altro datore di lavoro calcistico. Questa affermazione -e soprattutto la distinzione proposta tra contratto di aggregazione e contratto di lavoro -traggono piena conferma dal disposto dell'art. 50 lettera a), n. 3 del R. O. che contempla tra gli altri motivi che dnno diritto al giocatore di ottenere l'iscrizione in lista di trasferimento, quello di: cc avere 24 mesi di accertata inattivit dopo lo scadere degli impegni assunti (scilicet di lavoro). Il giocatore che voglia avvalersi di tale facolt, deve, ai fini della decorrenza del termine, dichiarare anticipatamente e per iscritto, la propria inattivit alla Societ alla quale appartiene e alla quale rimane vincolato (scilicet da un rapporto diverso da quello di lavoro cb,e si presuppone scaduto) . Torneremo pi avanti sul tema del contratto di aggregazione, prima tratteremo dell'oggetto dell'I.G.E., in punto alla pretesa essenzialit del requisito di commercialit dell'atto da cui dipende l'entrata. II 3. Questo requisito di integrazione del presupposto obiettivo del tributo, a parer nostro di mera invenzione dottrinaria, era stato pi volte enunziato negli studi monografici sul tributo un p da tutti gli autori, senza per alcun impegno di dimostrazione, quasi si trattasse di ovvia e pacifica rilevazione, mentre in realt l'apoditticit dell'affermazione non pu eh.e riportarsi ad una superficiale impressione. invero da notare eh.e il requisito in questione viene generalmente preteso per le entrate derivanti da cessioni di beni, mentre lo si esclude (e la giurisprudenza pacifica in tal senso) per le entrate derivanti da prestazioni di servizi. Dopo la sentenza del Tribunale di Genova, che aveva ammesso la tassabilit delle entrate derivanti da cessioni di giocatori, il problema venuto alla ribalta della discussione, avendo la critica sostenuto (BIGIAVI in (( Giur. It. 1 1954, Zoo. cit.; UKMAR V. in cc Dir. Prat. trib. >> 1954, II, 225; .ANTONINI in Giustizia Civile>), 1954, p. 2758), che quel Tribunale aveva omesso di considerare che non ogni entrata derivante da cessione di bene, costituisce materia imponibile, ma che indispensabile il requisito di commercialit dell'atto economico (di cessione del bene) da cui dipende l'entrata. La questione stata discussa davanti al Tribunale di Torino, che b,a dato la prima pronunzia della magistratura sull'argomento in senso del tutto conforme alle nostre argomentazioni, negando che il requisito di commercialit sia presupposto integrativo del tributo n per le entrate derivanti da prestazioni di servizi, n per quelle derivanti da cessioni di beni. evidente la fondamentale importanza di tale afferm::i,zione, che restituisce al tributo la sua reale e legale fisionomia, contrastando una tendenza, che si andava pericolosamente allargando, forse ispirata da ragioni teoricb,e (per l'asserita antieconomicit ed irrazionalit del tributo) e da concreti interessi pratici, volta a restringere il campo di applicazione dell'imposta pretendendo di correggere la norma giuridica in nome di quella, peraltro opinabile, della scienza economica-finanziaria. Ed infatti la qualificazione di e< commerciale>> cb,e da molti autori si pretende debba inerire all'atto da cui deriva l'entrata imponibile, si rivela invece immediatamente posticcia quando si consideri che, nel linguaggio giuridico, l'atto economico commerciale si chiama tout court ((atto di commercio , essendo solo la seconda qualificazione quella eh.e individua giuridicamente l'atto, mentre la prima, se non del tutto irrilevante dal punto di vista giuridico, quanto meno pleonastica. Infatti. l'atto di. commercio senz'altro un atto economico, mentre non vero l'inverso, con la consegunza che se il legislatore ripetutamente individua nell'atto economico tout court la fonte dell'entrata imponibile, evidentemente non vuol riferirsi soltanto a quella pi ristretta categoria di atti economici (che gli essenzialmente familiare), costituita dagli atti di commercio. Il rilievo acquista maggior peso per un argo mento afferente all'interpretazione storica della normativa sull'I.G:E., e, cio, per la circostanza che il tributo succede all'abrogata tassa sugli scambi, la quale colpiva appunto le entrate deri vanti da scambi commerciali. Ora nota la tendenza del legislatore a con servare vecchie formule, tralaticie, anche per dire cose nuove cosi eh.e non pu ammettersi un muta mento della formula legislativa per identificare lo stesso oggetto imponibile, per giunta in maniera meno precisa e pertinente. Ma c' di pi: la nuova legge tendeva dichiaratamente (Relaz. Min. al R. D. L. 9 gennaio 1940, n. 2) ad una cc estensione del tributo di scambio vigente , eh.e s'intendeva realizzare chiamando alla contribuzione ((tutto il complesso delle entrate di un individuo o di un k&ihW -134 ente a mezzo di imposizioni molteplici sui vari atti economici dei quali a detto individuo o ente l'entrata deriva . Il che altro non poteva significare se non allargamento del ca~po . di applicazione del tributo delle entrate derivanti . da scambi commerciali a quelle derivanti da ogni altra specie di atto economico (scil. non commerciale). E difatti l'art. 1 della legge istitutiva dell'I.G.E. prescindeva da ogni richiamo alla commercialit dell'atto, designando come presupposto obiettivo del tributo le entrate corrispettive a due summae categoriae di atti economici: le , come pure senza adeguata giustificazione si dimostra propensa a credere molta parte della dottrina, in quanto da un lato la formula cc cessione di beni non assolutamente identificabile con quella pi ristretta -che dovrebbe sostituire -di scambi commerciali, e d'altro lato lo sbandierato allargamento del campo di applicazione del tributo si sarebbe ridotto a nulla tralasciando di operare l'ampliamento (mediante lo svincolamento dal requisito di commercialit) proprio nella direzione delle cessioni di beni che, rispetto alle prestazioni dei servizi sviluppano un flusso economico di gran lunga pi imponente. E peraltro, se veramente il legislatore avesse voluto, sia pure incoerentemente ai propositi espressi, mantenere il requisito di commercialit per le cessioni di beni, mentre ne prescindeva per l'altra categoria, si dovrebbe trovare traccia nel dettato legislativo del diverso criterio ispiratore. Mancando invece un qualsiasi cenno in tal senso, si deve presumere che poicb, nessun limite di commercialit deve inerire alle prestazioni di servizi per generare entrate imponibili, altrettanto svincolata dal carattere di commercialit la cc cessione di beni, sempre ai fini della tassabilit dell'entrata correlativa. Inoltre, se per le cc prestazioni di servizi l'analisi della legge rivela testualmente la non essenzialit del requisito di commercialit dell'atto produttivo di entrata imponibile, prevedendosi l'assoggettamento dei proventi di esercizio delle professioni liberali (ed questa l'unica ragione per la quale la dottrina che critichiamo aveva dovuto ripiegare sull'altra categoria per pretendere il carattere di commercialit dell'atto), identica constatazione pu farsi per le. cessioni di beni, dato che testualmente previsto l'assoggettamento delle entrate derivanti da locazioni di beni mobili ed immobili, senza discriminazioni di sorta, e quindi con sicura esclusione in tal caso, del requisito di commercialit dell:atto di cessione. Ed altri casi si potrebbero rilevare in cui l'entrata derivante da cessione di bene svincolata ,dal requisito di commercialit, pur essendone espressamente prevista dalla legge l'imponibilit. Cosi ad esempio, le entrate realizzate per diritti di autore (che non necessariamente si precepiscono attraverso un atto obbiettivo o subbiettivo di commercio); cos ancora l'assoggettamento all'I.G.E. delle importazioni, per il fatto obbiettivo del passaggio della linea doganale, senza che si possa distinguere se l'importazione sia o no di natura commerciale. Ma senza indagare sull'esistenza di altri casi in cui l'entrata derivante da cessione di bene tassabile, pur nella totale assenza di ogni carattere di commercialit dell'atto, basta aver riscontrato un solo caso in cui certamente si deve senz'altro escludere tale requisito (ad es. locazioni di immobili) percb, non si possa accettare la teorica che ritiene (sia pur limitatamente alla cessione di beni) che il requisito di commercialit rappresenti un elemento indispensabile del p.resuppos~o del tribu~o. 4. Per le entrate derivanti da prestazioni di servizi il requisito di commercialit, come abbiamo ricordato veniva pacificamente escluso anche da chi lo richiedeva per la categoria della cessione di beni. Ma di recente ha fatto capolino anche per questa materia la pretesa che debba riscontrarsi il fine di lucro per l'imponibilit dell'entrata derivante da prestazione di servizi. Si sostenuto (CESAREO, in cc Riv. Dir. Prat. trib. , 1954, II, 33) cb,e per rilevare nell'atto economico il :fine economico (o di lucro, secondo l'identificazione posta dall' .Autore) occorre trascendere l'esam~ obbiettivo dell'atto e spostare l'indagine sul soggetto, in astratto, dell'atto. E cos si sostenuto, derivando la formula da una sentenza della Corte di .Appello di Brescia, richiamata nello studio, eh.e secondo la legge sull'I.G.E., atto economico imponibile quello compiuto da un soggetto identificabile come homo oeconomicus, figura paradigmatica eh.e corrisponderebbe all'uomo cb,e agisce per scopo di lucro. Eppure dovrebbe essere cb.iaro cb,e questa inconsistente e labile figurazione finisce con l'identificare l'attivit economica dell'agente come attivit commerciale, e quindi col porre il paradigma dell'uomo commerciante, eh.e non il solo uomo economico, neppure sotto il profilo del diritto. Infatti lo scopo di lucro non pu essere del soggetto agente se obiettivamente non si riscontra negli atti economici cb,e pone in essere: ma gli atti economici aventi fine speculativo o di lucro sono commerciali, e la persona in astratto considerata come autore di una serie di tali atti nel paradigma di legge il commerciante e non l'inconsistente homo oeconomicus il quale non per nulla qualificato dalla persecuzione del lucro. appena il caso di notare che la qualificazione di atto commerciale e di soggetto commerciante si determinata alla stregua del Codice di commercio che era in vigore al momento dell'introduzione della legge sull'I.G.E. Infatti la qualificazione giuridica degli atti economici eh.e il trib.to intendeva colpire, non pu farsi eh.e alla stregua della. legge del tempo. (In tal senso cfr.: CoolVERA: L'impo sta generale entrata e Cass. 20 dicembre 1951 in cc Riv. Dir. Prat. trib., 1952, I, 197). Ed. tanto vero cb,e questo adulterato homo oeconomicus non pu valere come la cb,iave per &&&&& ZLJ&ffi:::: -135 riconoscere gli atti imponibili d'imposta sull'entrata che, proseguendo nello studio il Cesareo conclude che sono soggette al tributo le entrate realizzate (per servizi resi ai consorziati) da Consorzi dotati di personalit giuridica, mentre gli stessi contributi percepiti da consorzi privi di personalit non sono soggetti all'imposizione. Qui evidente che la soluzione si fa dipendere dall'essere o no dell'homo (come soggetto), e non gi dal suo modo di eJ>sere (qualificazione di oeconomicus), a parte il rilievo che nel diritto tributario sono configurabili soggetti passivi dell'imposta anche se privi di giuridica personalit (GIANNINI: Istituzioni di Dir. trib. , Milano, 1948, 7 4). Il vero che la creazione fantastica dell'uomo inteso al guadagno speculativo, come debitore dell'imposta sull'entrata, si rivela un ulteriore ed esacerbato tentativo di correggere la norma giuridica positiva in nome della pretesa causa dell'obbligazione tributaria,. che gi stata rivelata elemento eterogeneo all'indagine giuridica (ScocA in cc Riv. Dir. pubb. n, 1932, I, 650; BLUMSTEIN in Riv. Dir. fin. e Se. fin., 1939, I,355 segg.). L'analisi condotta ci permette di concludere che alla stregua del primo comma dell'art. 1 della legge, che determina l'entrata imponibile come corrispettivo delle due categorie di atti economici indicate, non richiesto il requisito di commercialit per l'integrazione del presupposto obiettivo del tributo. N pu servire .il richiamo al disposto dell'articolo 2, lett. b della legge in combinazione a quello dell'art. 1 del Regolamento. 5 . .A questo proposito si deve affrontare un problema importante e delicato, che non pare sia stato messo a fuoco integralmente. Quali sono i rapporti tra l'art. 1, comma primo della legge e le altre norme della stessa -parti colarmente gli articoli 2 e 3 -in cui si enunciano le varie specie di entrate imponibili, delineando, specie per specie, il presupposto del tributo o il soggetto tenuto ad assolverlo, o le modalit di adempimento, o altre prescrizioni accessorie, op pure si stabilisce (art. 1 capoversi) che determi nate entrate non sono soggette al tributo. Non si pu dubitare che le statuizioni negative hanno l'effetto o di sottrarre, per via di esenzione ogget tiva (ed anche eccezionalmente soggettiva), alla contribuzione particolari entrate, pur derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi; oppure di ribadire la delimitazione obbiettiva della mate ria imponibile, statuendo la non assoggettabilit di cr.rte entrate, proprio perch non costituenti corrispettivo n di cessioni di beni n di presta zione di servizi. Ma quale valore si deve attribuire alle statui zioni di indole positiva, che enunciano le varie specie di entrate soggette al tributo, dando par ticolari prescrizioni per l'imposizione~ lecito vedere nelle enunciazioni particolari una normazione che si sovrapponga a quella statuita categoricamente nell'art. 1, nel senso che le categorie ivi indicate restino svuotate di contenuto dovendosi identificare la materia imponibile nella somma delle varie specie di atti generatori di entrata tassabili, enunciate nelle altre norme di legge~ In altri termini se l'enunciazione delle entrate imponibili che si ricava dagli articoli 2 e 3 della legge (e da altri) non completa, nel senso che vi spno enunciate solo alcune specie degli atti della duplice categoria contemplata nell'art. 1, si deve ritenere (come a noi pare naturale) che la prima norma integri l'incompleto contenuto delle successive, oppure si deve attribuire (come implicitamente vuole la teoria che contrastiamo) a queste ultime, forza derogativa nel senso di ridurre il contenuto normativo derivante dalla determinazione per categorie della materia imponibile"? Ora a noi pare che una tale concezione per la quale la materia imponibile si dovrebbe ridurre alla somma delle disposizioni particolari relative alle varie specie di entrate, esautorando ed involgendo nel nulla la statuizione normativa dell'articolo 1 della legge, si riveli ictu oculi contraria ad ogni sano criterio d'interpretazione. E perci ci sembra di poter effermare senz'altro che quand'anche l'art. 2, lett. b, della legge contemplass. e solo le entrate derivanti da operazioni commerciali e tali non fossero le cessioni dei calciatori, e nonostante che tale operazioni non siano sussumibili sotto alcun'altra specie delle entrate contemplate negli articoli 2 e 3 o in altri della legge, tuttavia l'imponibilit dell'entrata deriverebbe immediatamente dal disposto dell'art. 1, comma 1, per la corrispondenza all'ipotesi categorica ivi fatta. Ed uguale discorso vale per qualsiasi entrata che sia corrispettivo di cessione di bene o di prestazione di servizi , quantunque sia priva di ogni carattere di commercialit e non ne sia prevista altrimenti l'imponibilit per specie, e purch non ricda sotto qualche ipotesi normativa di esenzione. Ci per la semplice ragione che l'art. 1 della legge che fissa il presupposto obbiettivo del tributo, mentre le successive norme, nel medesimo quadro legislativo, vi si possono coordinare per integrazione, ma non possono spiegare effetto abrogativo per sovrapposizione. Peraltro noi riteniamo che un'attenta analisi del disposto del surrichiamato art. 2 lett. b, valga a distruggere l'impressione che vi siano contemplate soltanto entrate derivanti da operazioni commerciali, cosi che l'esatta interpretazione della norma citata ci condurr anche ad intendere il vero significato e la portata dell'art. I del Regolamento di applicazione della legge. 6. Nell'art. 2 lett. b sono considerati come esercenti un'attivit da cui derivano entrate imponibili: 1 le ditte, societ ed aziende commerciali o industriali di qualunque genere e cio in una sola parola: l'imprenditore commerciale (in senso lato) individuale o collettivo; .. 2 chiunque persona o ente compia atti economici che danno luogo a entrate inerenti all'attivit esercitata anche se trattasi di atti occasionali ( importante sottilineare questa formula per la quale l'attivit considerata pu essere sistematica, o Ctnche occasionale). TTEW -136 Ora indubitabile che i soggetti della seconda categoria suindicata debbono esercitare un'attivH economica non commerciale, altrimenti sf identificherebbero con i soggetti indicati nella prima categoria. N si pu. pensare che nella seconda categoria si vogliono individuare i prestatori di servizi, percb di essi si occupa la "successiva lett. e dell'art. 2. Gi dai rilievi fatti si deduce che se vi sono soggetti non commercianti eh.e possono sistematicamente (la legge infatti prevede come eccezione l'occasionalit) esercitare un'attivit da cui derivano entratfl imponibili, evidentemente si deve trattare di attivit non commerciale, che integra tuttavia normativament.e il presupposto obiettivo del tributo. La confei'ma si trae dall'analisi dell'attivit obbiettiva eh.e secondo la norma in esame rende i soggetti suelencati debitori del tributo. Infatti per l'art. 2, lett. b, l'entrata , per quei soggetti, costituita dai proventi: 1 dell'atto economico compiuto; 2 o dell'esercizio occasionale o abituale del commercio; 3 o comunque consiste nelle somme introitate in dipendenza della detta attivit. Possiamo subito rilevare che l'ultima categoria s'inquadra nella precedente, e puntualizza gli atti cbe, non essendo commerciali in via principale, lo sono per accessoriet all'attivit di commerciante del soggetto o all'atto di commercio occasionalmente da lui realizzato. Restano dunque a contrapporsi le due prime categorie che esprimono l'una l'atto economico senz'altra qualificazione, e l'altra l'atto economico di commercio per ragioni soggettive (esercizio abituale) oppure oggettive (esercizio occasionale). Rilevato eh.e, tanto dal lato soggettivo quanto da quello oggettivo, l'art.. 2 contempla espressamente alla lett. b l'imponibilit di atti economici di cessione di beni del tutto svincolati da qualsiasi requisito di commercialit, si pu tuttavia constatare cbe la norma in esame integra il disposto dell'art. 1 della legge nel senso che. rivela che gli atti ivi contemplati per categoria, non sono concepiti come atti puntualizzati in se stessi, ma come atti capaci di inquadrarsi nell'attivit economica (ma non necessariamente commerciale) esercitata dal soggetto. Ne consegue cbe restano fuori della materia imponibile solo le entrate derivanti da atti sporadici del non commerciante, come quelli che non sono inquadrabili nell'attivit commerciale esercitata dal soggetto (gli atti occasionali di commercio sono legalmente attratti nel concetto di attivit commerciale) e neppure in una qualsiasi altra attivit economica del soggetto, nel senso che l'atto economico da cui deriva l'entrata appaia cospirante alla realizzazione degli interessi economici (anche non di lucro) perseguiti con qualche sistematicit (cos vuole l'espressione attivit, contrapposta ad atto) dal soggetto. Sar per ci vero -per richiamare un esempio fatto dal Bigiavi nello studio avanti citato che se un professionista vende la sua macchina da scrivere l'entrata corrispettiva non tassabile, ma ci non soltanto percb. l'atto non n oggettivamente n soggettivamente di commercio, ma anche perch non si riscontra l'altro alternativo requisito dell'inquadramento dell'attO nell'attivit economica esercitata dal sogge.tto. Cos -se lecito argomentare esemplificando se un gruppo di ragazzi, dopo ogni partita di calcio, vende il pallone, l'atto sporadico non costituir materia imponibile, ma se la stessa vendita sia realizzata, dopo le partite, dalle associazioni calcistiche, eh.e traggono i redditi dall'esercizio del gioco del calcio, l'entrata corrispettiva, siccome afferisce direttamente all'attivit economica propria dell'associazione, dovr assolvere il tributo. anche da notare che l'ultimo capoverso dell'art. 2 espressamente assoggetta all'imposta la entrata realizzata anche da chi non commerciante, n compie atto occasionale di commercio, quando dipenda da vendita a commerciante o industriale: anche in questo caso in sostanza l'atto economico non commerciale per il soggetto che percepisce l'entrata eppure questi tenuto ad assolvere il tributo. Possiamo concludere cbe la legge sull'I.G.E. non pone come requisito assoluto di imponibilit la commercialit dell'atto da cui l'entrata dipende, neppure quanto alla categoria della cessione dei beni, salvo casi particolari in cui espressamente si richiede detto requisito (il che equivale ad una esenzione obbiettiva delle entrate della specie, prive del carattere commerciale) come ad esempio per la vendita di derrate e prodotti agricoli da parte del proprietario del suolo. 7. Possiamo ora affrontare l'interpretazione dell'art. 1 del "Regolamento di attuazione della legge, secondo il quale cc non dnno luogo a entrata imponibile la vendita di cose mobili poste in essere tra persone fisiche ed enti in genere che non siano commercianti, sempre quando non costituiscano atti occasionali di commercio, previsti dall'art. 2 lett. b del decreto legge . L'espresso collegamento della norma regolamentare con quella di legge avanti analizzata, rende vano il richiamo del surriferito art. 1 del Regolamento a suffragio della tesi che la commercialit requisito indispensabile dell'atto generatore di entrata tassabile. Ed invero se -come i lusinghiamo di aver dimostrato -non emerge dalla normativa di legge l'esigenza di tale requisito, non concepibile che la restrizione sia introdotta dalla norma regolamentare. Innanzi tutto si deve rilevare che la norma del Regolamento si riferisce ad una sola ipotesi di cc cessione di beni e cio alla cc vendita di cose mobili JJ, cos che nessuna regola generale, relativa alla categoria, si potrebbe dedurre da un'eventuale regola particolare, relativa ad una specie di entrata. Ma il vero che l'estensore del..r~golamento parla di vendita, soccorrendogli questa come la. pi tipica manifestazione di cessione di beni; e con la stessa approssimazione individua nell'attivit commerciale la fonte dell'entrata imponibile in quanto il commercio la tipica attivit economica diretta alla realizzaziOne di entrata mediante cessioni di -137 beni, senza considerare che per legge (secondo l'analisi compiuta dall'art. 2, lett. b) ogni cessione che si inserisca nel quadro di una attivit econo-. mica, avente un qualche carattere di sistematicit, produce entrata tassabile, restando escluse da tassazione solo le entrate derivanti da atti sporadici, quando questi non si concretino in atti occasio nali di commercio. Questa eccezione espressamente recepita nella norma regolamentare, la quale rivela cosi di aver soltanto il proposito di tradurre esplicitamente l'esentazione, che gi si ricava nell'art. 2, lett. b della legge, delle entrate realizzate con atti sporH dici non commerciali. Perci la circostanza che la norma regolamentare non ribadisca (come fa per gli atti occasionali di commercio) l'assogget tabilit delle entrate che, pur non derivando da attivit commerciale, si inseriscono nel quadro di un'attivit. economica avente carattere di siste maticit, l'effetto di una mera disattenzione, che viene automaticamente corretta col richiamo della norma di legge, cui quella regolamentare si giustappone con funzione meramente esplicativa. quindi manifesto che non ci si trova di fronte ad un'antinomia da risolvere secondo il sistema di forza delle fonti normative (che porterebbero comunque alla soccombenza della norma regola mentare, incapace di restringere, oltre i limiti di legge, il campo di applicazione del tributo) in quanto il contrasto solo apparente, funzionando da correttivo dell'incompleta formula della norma regolamentare l'espresso richiamo dell'art. 2 della legge, con la conseguenza che la norma regola mentare resta valida dove dispone che la vendita da privato a privato, in quanto non rappresenti atto occasionale di commercio, non soggetta al tributo, salvo l'ulteriore limitazione che l'atto non si inserisca neppure nel quadro di un'attivit economica esercitata dal soggetto ed alla quale si ricollega l'entrata. Tale ulteriore salvezza, non espressa esplicitamente nella norma regolame:q.tare vi entra per la forza imperativa e integrativa della legge sul Regolamento. E questa interpretazione s'impone non solo perch il Regolamento non voleva e non poteva derogare alla legge, ma perch la ratio di questa non ispirata -ad un privilegium odioso contro i commercianti occasionali o abituali, ma tende a colpire chiunque eserciti un'attivit. economica, anche non commerciale, dalla quale trae con qual che sistematicit delle entrate (ad eccezione dei casi di espresso esonero per motivi vari: esempio: produttore agricolo, lavoratore salariato, ecc.) che siano corrispettivo di cessioni di beni o presta zioni di servizi. Finalmente si deve notare, per quanto neces sario, che l'art. 2, lett. b, che abbiamo commen tato si riferisce alla categoria delle cessioni di beni e non anche a quella delle prestazioni di servizi. III 8. stato peraltro sostenuto che la c. d. cessione del giocatore non pu assolutamente configugurarsi neppure come cessione di un bene, perch la persona umana, il giocatore, non riducibile alla stregua di una res, suscettibile di negoziazione. E chi, come il Bigiavi, non ha ritenuto di poter far credito alla suggestivit meramente retorica di tale obbiezione, ha impostato la critica cout:r_o la sen~ tema del Tribunale di Genova sostenendo l'incedibilit, per vari motivi, del contratto dilavoro tra associazione e calciatore, nel quale contratto quella sentenza ravvisa l'oggetto della cessione. Quando alla prima critica si deve replicare che se mai, la dignit della persona umana non viene offesa dalla pretesa tributaria, essendo questa coordinata alla rilevazione di quello che di fatto avviene nel mondo sportivo, dove i giocatori di calcio hanno una quotazione commerciale, vengono disputati a suon di milioni sul c. d. mercato calcistico, e costituiscono per le societ cui appartengono una ricchezza, un valore patrimoniale monetizzabile, e che viene monetizzato in occasione della cessione ad altre associazioni. Agli effetti fiscali non interesserebbe la interpretazione giuridica di tale fenomeno, bastando l'accertamento del fatto economico nel quale si concretano gli estremi del presupposto obiettivo dell'i.g.e. Infatti, se anche si dovesse pervenire alla squalificazione,_ sul piano giuridico, di quelle operazioni, e al disconoscimento di un bene -,..-in senso giuridico -nell'oggetto della contrattazione, agli effetti fiscali ci non avrebbe rilevanza perch in materia di i.g.e. presupposto obbiettivo dell'imposta non il negozio giuridico da cui deriva l'entrata, ma il fatto economico >> della realizzazione di una entrata in corrispettivo di un bene, tale in senso economico. In altri termini se le societ disponessero veramente di uno i-us in re sui giocatori, beninteso nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il fenomeno della cessione di tal diritto sul giocatore si offre come materia di una duplice valutazione per l'ordinamento giuridico statuale. Considerato dal punto di vista della efficacia e validit negoziale quel fenomeno appare privo di ogni carattere di giuridicit, dovendosi negare, in generale, che l'ordinamento sportivo calcistico sortisca riconoscimento di giuridicit dell'ordinamento statuale italiano, e, in particolare, non potendosi dubitare che questo ordinamento non potrebbe comunque riconoscere (per il principio generale dell'ordine pubblico) valore giuridico alla costruzione di uno ius in re sulla persona umana. Ma il fenomeno potr praticamente realizzarsi ugualmente, (nonostante la squalificazione giuridica, che, supponiamo, lo colpisce) in virt del patto federale che lega le associazioni calcistiche e i giocatori professionisti, e che assicura validit ed efficacia al vincolo e alla cessione, mediante la costituzione di organi federali, chiamati ad applicare quei patti, in concomitanza al divieto assoluto di adire gli organi giudiziari statuali, pena la radiazione dalla Federazione, e cio l'impedimento a esercitare professionalmente attivit calflis.tica. Ed allora, una volta che di fatto si realizzato, il fenomeno, come dicevamo, diventa materia di rilievo da parte del nostro ordinamento da un punto di vista diverso -e privo di ogni interferenza da quello della sua accadibilit, e quindi tutelabilit, C')me valore giuridico negoziale. -138 Pertanto ad effetti diversi da quelli negoziali, che ipotizziamo non conseguibili, il nostro diritto non potr ignorare il verificarsi del fatto, e, poich questo si atteggia in modo da integrare gli estremi del presupposto obbiettivo del tributo, non occorre altro per giustificare la pretesa tributaria. Ed infatti un'entrata realizzata, ad es., in virt di un negozio nullo concreter. gli estremi di fatto dell'imposizione, purch si sia verificato il fatto economico del trasferimento di prezzo contro cosa, anche se quel fatto deve ritenersi privo di valore giuridico negoziale. Allo stesso modo lo scambio operato su di un bene non negoziabile, perch legislativamente sottratto al libero commercio (ad es. cereali destinati all'ammasso, ovvero acquisto di oro all'estero e passaggio del confine in violazione del monopolio di importazione dello Stato), concreta il presupposto di fatto dell'i.g.e., nonostante che si sia realizzato illeg1J,lmente, o, se si vuole, illecitamente. opinione concorde della giurisprudenza, come della dottrina, che l'illecit dell'atto o del fatto, che realizzano gli estremi del presupposto della imposta, non vale ad esonerare quelli dal pagamento del tributo, (cfr. in questa Rassegna 1953, p. 90 recensione di G. Olmi in tema di trattamento fiscale di attivit illecite). Se dunque sussiste nell'ordinamento calcistico quel vincolo del giocatore che praticamente tra sforma l'atleta in un oggetto di scambio, in una merce (BERRI: Requisitoria pronunciata davanti alla Oorte di Oassazione in causa A. O. Torino c. Alifiotte Riunite, in Giur. Cassa. Civ. , 1953, 6 bim., p. 428) si dovr senz'altro ammettere che, pur essendo vero che tal vincolo nel nostro ordina mento quanto meno metagiuridico , come il Berri Io definisce, perch l'ordinamento calcistico oggi, di fatto, vincolante di fronte agli sportivi associati, ma non opponibile ai terzi , cio non ha valore giuridico esterno, riconosciutogli dallo Stato italiano, ci nonostante la titolarit attiva di quel vincolo rappresenta -in un mondo di scambio limitato a quello delle associazioni calci stiche nella F.I.G.C. -un bene economico suscet tibile di trasferimento. I,e Societ dispongono della cc titolarit attiva di quel vincolo, come di una vera e propria ricchezza, di un bene di una loro cosa propria (cosi testual mente BAltBERO in Foro Padano, 1951, III, 157). Potr anche darsi, come l'A. citato afferma, che tale titolarit costituisca una nuova specie di bene giuridico , ma per il momento ci basta aver riscontrato l'esistenza del bene in senso economico. N si potr obbiettare che la cessione di quel bene d luogo a un'entrata avente carattere di precariet in faccia al nostro ordinamento, dato che questo non pu riconoscerne la giuridica acqui sizione. A parte quanto s' detto sulla irrilevanza dell'illegittimit del trasferimento, la titolarit del bene e la sua negoziabilit., sono garantite de facto da una concatenazione di impegni assunti da gio catori e associazioni sul piano nazionale e interna zionale, e cio in seno alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.O.), a sua volta affiliata alla Federation Internationale Foot-Ball Association (F.I.F.A.), enti monopolizzatori del gioco del calcio, come grande spettacolo sporliivo organizzato con la partecipazione di giocatori professionisti. Quegli impegni ricevono inderogabile attuazione in virt dell'art. 11 dello Statuto federale per il quale societ affiliate. e giocatori .cc si impegnano a non adire mai per la tutela dei propri eventuali diritti e interessi e per la risoluzione di eventuali controversie comunque attinenti alla loro attivit .... e ai loro reciproci rapporti sportivi ed economici ad altre autorit che non siano quelle federali accettandone per espressa convenzione la decisione E questa norma rafforzata -per acquistare efficacia anche di fronte all'ordinamento statale dall'art. 80 del R. O. con cui giocatori e Associazioni si impegnano a deferire ogni controversia a un apposito collegio arbitrale. E gravissima la sanzione dell'inosservanza, assolutamente coercitiva, potendone derivare la radiazione dalla Federazione e quindi la cessazione dalla possibilit di esercizio professionale del gioco. D'altra parte va tenuto presente che la norma praticata quella dell'immediato pagamento, come ammonisce l'art. 47 lett. a del Regolamento, per il quale: le obbligazioni di pagamenti dilazionati, dirette o indirette, per cessione o prestito di giocatori non sono riconosciute, ritenendosi le stesse, contratte a rischio e pericolo degli interessati . 9. Tuttavia non sembra che il bene oggetto di cessione nel passaggio dei giocatori dall'una alla altra associazione calcistica contro il pagamento di un corrispettivo talora ingente, spesso elevatissimo, sia uno jus in re (tale nell'ordinamento calcistico) sulla persona umana, cio in definitiva la stessa persona umana, avvilita ad oggetto di scambio e contrattazione. possibile invece pervenire a una corretta costru zione giuridica dalla quale emerga la titolarit at tiva del giocatore, come una nuova specie di bene giu ridico capace di valida negoziazione. Vi un'affer mazione in tal senso, come gi. abbiamo ricordato, in Barbero, ma l'autore, occupandosi del problema ad altri effetti, non procede ad alcuna dimostrazione. Una prima ipotesi che si affaccia quella che oggetto della cessione sia il contratto di lavoro, che vincola il giocatore ceduto all'associazione cedente. Quando il valore delle prestazioni di gioco di cui creditrice l'associazione cedente particolarmente elevato, per le alte virt tecniche, morali, individuali di un dato atleta, naturale che le altre associa zioni appetiscano quelle prestazioni e siano disposte a pagare un elevato prezzo per ottenere attraverso la cessione del contratto di lavoro, la disponibilit (creditoria) di quelle prestazioni. Il vincolo che lega il giocatore alle Associazioni calcistiche nonostante certe peculiarit\ che sem brano condurre ad una sorta di soggezione omnis vitae (cosi REDENTI in Giur. It. , 1951, IV, 49), sarebbe di natura puramente obbligatorio e trove rebbe la sua fonte in un vero e p:roprio contratto di lavoro , sui generis nel modo di atteggiarsi del rapporto, ma perfettamente aderente allo schema negoziale dommatico. Accettando questa opinione -fatta propria dalla giurisprudenza nei tre gradi di gilirisdizione esercitati nella causa promossa dall'Associazione -139 Calcistica Torino contro la Societ Aliflotte. Riunite per il risarcimento del danno patito per la . perdita della squadra nella sciagura aviatoria di Superga -non vi sarebbe difficolt a individuare il bene, oggetto di cessione, nel contratto di lavoro per l'utilit economica offerta dalla posizione creditoria delle prestazioni di gioco di un giocatore quotato. Il fatto che alla cessione intervenga il giocatore perfettamente aderente al meccanismo della cessione di contratto (art. 1406 O. c.). Ma dobbiamo considerare che in quella causa il problema si poneva sotto il profilo della risarcibilit del danno, al qual fine poteva essere sufficiente la sceverazione del vincolo come diritto reale oppurre obbligatorio, mentre l'indagine deve farsi pi specifica quando vogliamo individuare la natura giuridica del bene oggetto della cessione. E non possiamo dissimularci che la soluzione suindicata alla quale sembra aderire -pur espressamente avvertendo di non assumerla a fondamento della decisione -Il Tribunale di Genova, presta il fianco alle critiche sollevate dal Bigiavi, anche se, in via ricostruttiva, non sembra neppure accettabile la teoria di questo Autore. Si deve ammettere che dubbio che il fenomeno possa ridursi a cessione del contratto di lavoro, quando si consideri (a parte gli argomenti sviluppati dal Bigiavi nella nota a suo tempo pubblicata ;nella Giur. It. del 1951, IV, 81) che la ragione che di solito giustifica il passaggio del giocatore da una squadra all'altra (si tenga presente che senza la sua adesione tale passaggio non realizzabile) proprio quella di contrarre con la nuova squadra condizioni di lavoro pi vantaggiose '-il che normalmente si verifica -di modo che sarebbe contraria alla realt la soluzione in esame. Non per questo tuttavia accettable, a nostro modesto avviso, la tesi del Bigiavi, per il quale oggetto della cessione l'appartenenza del giocatore alla squadra, che si esprime in un rapporto di sudditanza calcistica , da cui scaturisce un diritto assoluto ad instar di quello (che il QUADRI ha dichiarato reale) appartenente agli Stati sui propri cittadini. Su questo rapporto (organato in un ordinamento nel quale i singoli Stati associati sarebbero le varie associazioni calcistiche e l'ordinamento interstatuale risulterebbe composto dalla Federazione Nazionale) si innesterebbe, conservandosi distinto e diverso, il rapporto di lavoro vero e proprio tra l'associazione e il giocatore. Per l'Autore oggetto della cessione sarebbe dunque un bene immateriale, l'appartenenza del giocatore al sodalizio, che gi.uridicamente si definisce sudditanza calcistica ll. Il maggior pregio di questa costruzione quello di aver avvertito l'irriducibilit ad un rapporto unico -quello di lavoro -della posizione che reciprocamente collega giocatore e associazione calcistica. Il rapporto di lavoro si costituisce al lato di un altro rapporto che gi (logicamente se non cronologicamente) si rivela istituito tra l'Associazione e l'atleta. Ma quando si identifica questo rapporto precostituito come sudditanza calcistica)) ci sembra che non si vada oltre un brillante accostamento dell'ordinamento calcistico a quello internazionale, trascurando di avvertire che mentre il secondo un ordinamento giuridico anche per il nostro diritto statuale, i rapporti costituiti nell'ordinamento calcistico sono privi di giuridicit nell'ordinamento italiano, perch questo non riconosce in alcun modo come fonte di diritto obbiettivo l'organizzazione calcistica nazionale e internazionale. Del resto tutt'altro che pacifico che esista sul piano del diritto internazionale un rapporto di sudditanza costituivo di un diritto assoluto -se non reale -dello Stato sui cittadini (cfr.~ OAPOTORTI: La na.<:!ionalit delle Societ, Iovene, Napoli 1951, p. 154), e comunque la costruzione giustificabile solo per la particolarit di quell'ordinamento nel quale, come noto, le persone fisiche non sono soggetti di diritto, cosicch possibile concepirle come oggetto dei rapporti fra i soggetti di diritto internazionale, gli Stati. Viceversa nello ordinamento calcistico i giocatori sono membri costitutivi allo stesso modo della associazione, e di ogni altro tesserato nella Federazione. Ed infine da considerare che, essendo le associazioni calcistiche prive di personalit giuridica, i rapporti da esse costituiti fanno capo secondo l'ordinamento giuridico italiano (cfr. RUBINO: Le associazioni non riconosciute, Milano, 1952, p. 260) ai singoli associati, con la conseguenza che, in ultima analisi titolari della sovranit)) sui giocatori sarebbero i membri della associazione. Ora comunque stiano le cose sul piano dell'ordinamento calcistico, e quantunque si voglia .sostenere che detto ordinamento sia riconosciuto da quello statuale, non pu dubitarsi che un tale rapporto irrecepibile nel nostro ordinamento, al quale ripugna certamente il riconoscimento di rapporti di sovranit e sudditanza tra i propri cittadini. Bisogna dunque avviarsi verso altre soluzioni. Uno spunto particolarmente interessante si trova in REDENTI ( Giur. It. )) 1951, IV, 49), dove rileva che i giocatori devono accordare alle associazioni una cc rigorosa esclusiva delle loro prestazioni J>: sembra che per l'A. questa concessione di esclusiva si inserisca come un elemento caratterizzante dal rapporto di lavoro sui generis, istituito tra associazioni e calciatore; e tuttavia egli intuisce perfettamente che oggetto della cessione non pu essere il contratto di lavoro, tanto vero che afferma: cc malamente dal punto di vista giuridico, ma in modo significativo si parla di cessione del giocatore, mentre in realt il fenomeno riguarda il rapporto contrattuale e non la persona e piuttosto che una cessione di contratto, bisogner qui vedere una rinuncia con effetto abdicativo, ma con rifiessi traslativi l>. L'unica obiezione sollevabile contro questa costru zione che col cessare del rapporto di lavoro non dovrebbe esservi pi materia per l'esercizio della rinuncia de qua, mentre noto che il giocatore, i cui impegni di lavoro siano scaduti, legato ancora per due anni alla squadra (si argomenta ex art. 50, del R. O.), e solo mediante regolare cessione (firma del modulo di passaggio) pu passare al s~rvizio di un'altra squadra, durante questo lasso di tempo. __ Ed allora bisogna dire che se oggetto della cessione una rinuncia, questa non si esercita sul contratto di lavoro. E di nuovo torna in vista la duplicit del rap porto tra associazioni e giocatori. -140 E non sembra riuscito il tentativo di ToSETTO e M.ANESC.ALCHI (in cc Foro Padano n, 1951, III, 49) di operare la riduzione ad unit del rapporto interpretando l'artic::ilo avanti citato del Regolamento come dimostrativo di un patto di non concorrenza istituito tra associazione e giocatore, valido fino a due anni dopo la risoluzione del contratto di lavoro, il quale si costituirebbe invece a tempo indeterminato, all'atto della firma del c. d cartellino, che sarebbe il documento consacrante detto impegno contrattuale. Partendo da tale impostazione quegli autori interpretano Ja c. d. cessione del giocatore come rinuncia al. patto di non concorrenza in favore dell'associazione cessionaria, interessata ad ottenere prima della scadenza del biennio le prestazioni del giocatore. .Anche qu.esta costruzione, se accettata, giustificherebbe (come del resto quelle avanti ricordate del BIGI.AVI e del REDENTI) l'imponibilit dell'entrata, perch si tratterebbe pur sempre dello scambio di un bene contro il suo corrispettivo in denaro, anche quando il trasferimento venga esercitato nella forma negativa della rinuncia. Questo modo di trasferimento giustificato chiaramente dal RUBINO nena sua Compravendita (p. 245) dove avverte che costituice attribuzione patrimoniale (e quindi cessione di un bene) non solo il trasferimento di un diritto, ma anche la rinuncia ad un diritto, quando con essa viene apportato ad un altro soggetto un vantaggio economico mediante dichiarazione di volont . .Anche questo dunque un contratto con prestazioni corrispettive: da una parte l'attribuzione del bene (vantaggio economico determinato, utilit) dall'altra corresponsione del prezzo. In tal modo ci sembra superabile la disputa tra chi ammette la figura della rinuncia traslativa (F.ADD.A e BEND.A: Nota ad Windschid. Voi. IV, 379) e chi la nega (0.ARIOTA FERR.AR.A: Il negozio giuridio, p. 144). Ed allora come indubitabile che si pu vendere un bene (materiale), oppure la rinuncia ad un diritto sul bene da cui derivi un'attribuzione patrimoniale in favore dell'altro contraente (ad esempio vendita dall'usufruttuario al proprietario della rinuncia dell'usufrutto), cos vero, che si pu vendere un bene immateriale (diritto obbligatorio all'altrui comportamento sia positivo che negativo) oppure la rinunzia a quel bene, allorch tale rinunzia arrechi all'altro contraente cc un'attribuzione patrimoniale n, perch gli consenta l'acquisizione di un diritto (obbligatorio) a lui inaccessibile senza quella rinunzia. N si pu obbiettare che la cessione di beni immateriali non suscettibile di applicazione dell' i.g.e. perch la smentita viene in forma irrefutabile dalla legge, che assoggetta al tributo i proventi di cc diritti di autore che sono bene immateriale per eccellenza, anzi tra i pochissimi cui la moderna dogmatica conserva tale qualificazione. Le costruzioni e opinioni citate giustificherebbero dunque l'imposizione tributaria, perch vi sempre riconosciuto un bene giuridico, che oggetto di cessione, contro il prezzo corrispettivo, onde si riscontrano gli estremi del presupposto dell'i.g.e. L'.Antonini in un breve studio sull'argomento (in Giustizia Civile 1954 loc. cit.), avendo presa visione di questa nostra tesi, gi esposta nella comparsa conclusionale presentata davanti al Tribunale di Torino, ci replica che non vale cc far ricorso al negozio di attribuzione patrimoniale, in quanto nel caso in esame (cessione del giocatore) l'attribmlione non dipende diittamente dall'adesione della squadra cedente, ma dalla manifestazione di volont del giocatore cui la detta adesione accede>>. manifesto l'equivoco nel quale cade l'A., che meglio denunciato dall'affermazione che egli fa, sostenendo che fonte volitiva della cessione lo stesso intervento >> del giocatore, sicch la dichiarazione della societ cedente avrebbe il valore di un benestare, di un sensibile consenso . E, secondo l'A., tale rimozione di un ostacolo (sarebbe) difficilmente qualificabile come cessione di un bene. Ora chiaro che la volont del giocatore, che si impegni con una nuova squadra, non pu essere diretta ad una cc cessione (di che, di se stesso~) ma tuttal pi alla stipulazione di un contratto di lavoro, ma quel contratto non pu operare a favore della nuova associazione contraente senza la rinuncia dell'associazione c. d. cedente al vincolo di esclusiva che ha sul giocatore, con la conseguenza che solo tale rinuncia capace di attribuire al patrimonio della squadra c. d. cessionaria l'incremento patrimoniale derivante dalla godibilit (ottenuta come effetto della rinuncia) del contratto stipulato con il giocatore. 10. Ci sembra tuttavia che si debba pervenire all'individuazione dell'oggetto della c. d. cessione del giocatore in un bene immateriale, rappresentato dalla titolarit attiva del contratto speciale che vincola il giocatore all'associazione, non identificabile con il contratto di lavoro che in via accessoria pu essere stipulato tra le due parti. .Abbiamo gi accennato alla sussistenza di un duplice rapporto che si instaura tra associazioni calcistiche e giocatori, negando che il c. d cc vincolo derivante dalle disposizioni federali, che si contrae con la firma del cartellino (art. 46, lett. B del R. O ) e si estingue con l'iscrizione del giocatore in lista di trasferimento (art. 47, lett. A) possa identificarsi col rapporto di lavoro, che pur collega associazioni e calciatori. .Analoga distinzione si trova -anche se diversamente configurata -in Bigiavi, e ne danno atto -sia pure per negarla -Tosetto e Manescalchi. Ohi invece ha voluto sostenere che un solo ed unico rapporto, quello di lavoro, si istituisce tra societ e giocatore con la firma del c. d. cartellino, il quale rappresenta il documento che consacra appunto un contratto di lavoro sui generis, ha avuto il torto di non considerare che lo stesso Regolamento prevede come abbiamo ricordato (art. 50, n. 3) la possibilit che un giocatore sia sciolto dagli impegni assunti verso la societ (evidentemente da quelli di lavoro), senza con ci affrancarsi dal vincolo contratto con la firma del cartellino. Questo vincolo sopravvive alla cessazione del rapporto di.):;i,voro e non si scioglie se non con l'iscrizione in cc lista .Jli tra_i;ife rimento , che pu essere ottenuta anche coattvamente, se il giocatore, che non ha pi impegni di lavoro, notifica alla societ la sua intenzione di far cessare anche l'altro rapporto, e, a questo effetto, se ne sta inattivo per 24 mesi. -141 Contro la tesi di Tosello e Manescalchi, che l'art. 50, n. 3, parla erroneamente di scadenza degli impegni di lavoro, mentre vuol dire cc risoluzione del contratto (unico) di lavoro tra societ e giocatore, onde l'articolo citato deve interpretarsi come istitutivo di un patto di non concorrenza biennale, decorrente dalla cessazione del contratto, si deve replicare che innanzi tutto si propone cosi un'arbitraria sostituzione della norma com' con la norma come si preferirebbe che fosse; ed in secondo luogo che se il giocatore non dichiara preventivamente alla societ di voler stare inattivo per 24 mesi per ottenere l'iscrizione coattiva in lista di trasferimento, egli resta sempre vincolato alla societ a tempo indeterminato. -per altri tre o quattro o sei o dieci anni (a netta smentita di un patto di non concorrenza di due anni dalla risoluzione del c. di I.) -finch non si verifica l'evento, che solo idoneo a mettere fine al cc vincolo derivante dalle disposizioni federali , e cio l'iscrizione (volontaria e coattiva) del giocatore in ,, lista di trasferimento. Inoltre abbiame gi ricordato come ad ogni stagione, scaduto il contratto di lavoro, il giocatore sia libero di rinnovarlo oppure no, cio di dare o non dare le sue prestazioni di lavoro alla assoe.iazione, pur restando legato a questa nel senso di non poter passare ad altra squadra, finch non abbia ottenuto l'iscrizione in lista. Se rinnova il contratto il giocatore ha diritto al c. d. premio di reingaggio, se ceduto ad altra squadra egli intasca una percentuale del prezzo, che viene pagato dalla squadra cessionaria alla cedente (art. 48, lett. E del R. O.). Ed allora resta provato che il contratto di lavoro si inserisce episodicamente nell'altro rapporto, gi vincolante l'associazione ed il giocatore, del quale cerchiamo la figura giuridica. * * * Per noi si tratta di un contratto innominato, che viene stipulato tra le parti all'atto della firma del cartellino, contratto che ha una causa giuridica ed un oggetto :_ oltrech come si visto una durata -diversi dal contratto di lavoro, che per normalmente viene ad accedere al rapporto di cui parliamo, il quale anzi rappresenta conditio sine qua non perch associazioni e giocatori possano reciprocamente obbligarsi con un contratto di lavoro. La durata del vincolo va, come abbiamo detto, dal momento della firma del cartellino al momento in cui il giocatore messo dalla societ in lista di trasferimento, il che egli pu ottenere anche coattivamente in varie ipotesi. Quanto all'oggetto, contraendo il vincolo, il giocatore non si obbliga a dare delle prestazioni di lavoro, tant' che pu starsene anche inattivo senza incorrere in sanzioni, anzi conseguendo in tal modo il beneficio di iscrizione coattiva in lista di trasferimento. Infine la causa giuridica del contratto non pu essere lo scambio del lavoro contro il corrispettivo salario o stipendio, perch la societ non tenuta in base al solo vincolo contratto con la firma del cartellino a far lavorare e compensare il giocatore, n questi tenuto per la sola firma del cartellino a prestare le sue energie di laV'oro nella produzione del pubblico spettacolo calcistico organizzato dall'Associazione. inoltre da considerare che il c. d. premio di ingaggio che il giocatore talora riscuote alla firma del cartellino (se non ceduto da altra squadra, nel qual caso il premio rappresentato dalla percentuale sul prezzo di cessione) non il corrispettivo per prestazioni di lavoro -che potranno non essere richieste dalla Societ aggregante o essere rifiutate dal giocatore aggregato -ma il prezzo dell'impegno di aggregazione. Non si dimentichi che oltre ai giocatori di grido, intorno ai quali si polarizza l'attenzione del pubblico, le associazioni esercitano un vero e proprio allevamento di giovani, i quali entrano in rapporto con esse con la firma del cartellino, e restano nella squadra (finch non siano ceduti o messi in lista di trasferimento) spesso per anni prima di essere impiegati nello spettacolo calcistico, e di avere solo allora -dalle societ un contratto di lavoro. Ed proprio ad evitare che le societ, dopo aver impiegato ragguardevoli costi, accumulatisi mentre il giocatore cresceva, si istruiva tecnicamente, si affinava atleticamente, si adattava ad un sistema di gioco, non ottengano da lui un contratto di lavoro, perch egli preferisca stipularlo con altre associazioni, che il Regolamento federale provvide alla regolamentazione di un vincolo (che perci si chiama l< federale, mentre in realt ne titolare attiva ogni singola associazione) tra societ e giocatore, in virt del quale questi, entrando in una societ (condizione indispensabile per avviarsi al professionismo calcistico e per poterlo esercitare) si obbligasse a non dare le sue prestazioni di gioco a favore di altre squadre, ottenendo in contraccambio da quelle societ il tesseramento presso la Federazione (condizione per poter partecipare a gare ufficiali) e l'immissione nel complesso tecnico della societ.i, in vista del duplice vantaggio di perfezionarsi tecnicamente e di poter ottenere dalla associazione -una volta tesserato per essa un contratto di lavoro. Normalmente infatti la societ\ una volta maturo il giocatore, o lo terr per s, offrendogli la stipulazione di un contratto stagionale, oppure vender o dar in prestito il giocatore ad altra squadra, che sia disposta ad offrire a quello un contratto di lavoro. Ora si comprende bene come la cc cessione >> o il cc prestito >> avranno per effetto il diritto alla esclusiva a stipulare contratti di lavoro e comunque ad ottenere le prestazioni del giocatore nel pubpubblico spettacolo calcistico, che scaturisce dal rapporto innominato che abbiamo descritto e al quale ci sembra che si attagli la denominazione che proponiamo di contratto Q.i aggregazione. Infatti la causa del contratto per l'Associazione fondamentalmente quella di aggregare l'atleta ai suoi colori, assoggettandolo a una rigida disciplina, ed ottenendo da lui U:n diritto all'9.SGlusiva su:ne sue attitudini calcistiche, del quale diritto_ potr avvalersi per stipulare con lui, stagione per stagione, un contratto di lavoro, oppure, negativamente, per impedire che ponga le sue energie atletiche al servizio di associazioni concorrenti, oppure, strumentalmente, convertendo in denaro -142 il diritto (obbligatorio) all'esclusiva, mediante la cessione (col consenso dell'aggregato) ad altra associazione. Correlativamente la causa del contratto per il giocatore sar quella di aggregarsi ad un'associazione (impegnandosi a non dare a nessun'altra le prestazioni di gioco) assoggettandosi alla sua disciplina per ottenere in cambio oltre all'eventuale premio di ingaggio le cure per il perfezionamento tecnico, e principalmente l'iscrizione presso la Federazione, che condizione indispensabile per esercitare il professionismo calcistico ed ottenere dalla squadra aggregante dei contratti di lavoro nello ambito dello spettacolo calcistico da quella esercitata; salvo il diritto del giocatore di aderire alla cessione del contratto di aggregazione, contro il compenso di una percentuale (art. 48, lett. e del R. O.) sul prezzo della cessione o di pagare il prezzo del personale riscatto alla squadra aggregante (art. 47, lett. p del R. O.) per potersi aggregare (contro un premio vrnwso, oppure senza corrispettivo, secondo il valore tecnico del giocatore) ad un'altra associazione e con essa (presto o tardi) stipulare contratti di lavoro. Siamo dunque nello schema dommatico del contratto oneroso a prestazioni corrispettive, que ste realizzate nella forma associativa piuttosto che in quella di scambio. (Su tale categoria cfr. CARIOTA FERRARA: Il negozio giuridico, p. 240). Infatti il fulcro del rapporto sta nella combina zione della attivit delle due parti al fine di acqui sire all'atleta la possibilit di esercitare la profes sione calcistica (a tal fine l'uno chiede l'iscrizione tramite l'associazione alla Federazione, e l'altra si obbliga ad eseguirla sotto pena, a sensi dell'art. 46, lett. n del R. O., di scioglimento coattivo del vincolo) e di perfezionarlo tecnicamente, l'una met tendo a disposizione mezzi e dirigenti, l'altro alle nandosi al co1nando di questi ed osservandone le prescrizioni e persino le regole di vita. Le due parti mireranno concordemente a raggiungere l'ottima forma sportiva del giocatore, in modo che il suo im piego nel pubblico spettacolo calcistico dia il migliore rendimento. Tuttavia a tale spettacolo il giocatore parteciper solo quando ottenga dalla propria asso ciazione un contratto di lavoro per la stagione calcistica, contratto che potr essere stipulato solo in costanza del rapporto di aggregazione. Quanto alla normazione del contratto in questione le parti la costituiscono mediante concorde rinvio al Regolamento della Federazione Italiana Gioco Calcio, all'atto della firma del c. d. cartellino fede rale, la cui presentazione da parte della Societ e sottoscrizione da parte del giocatore vale a perfe zionare lo scambio di consenso. appena il caso di notare che il documento sunnominato spiega un duplice effetto in quanto contiene altres la richiesta d'iscrizione del gioca tore alla Federazione, cosicch effettuata questa a cura della societ, si istituisce un ulteriore rapporto tra Federazione e giocatore con assoggetta mento di questi alla disciplina dello Statuto e degli organi federali, ma tal rapporto evidentemente distinto e diverso dal contratto di aggregazione. Per virt di questo, dunque, il giocatore non .diventa una cosa >> dell'associazione, n si asso- getta a questa in perpetuo come lavoratore, sia perch non deduce come oggetto diretto delle sue obbligazioni delle prestazioni di lavoro, sia perch pu sempre ottenere, sia pure con sacrificio, lo scioglimento dal vincoJo che limita, negativamente, la libert di disporre delle sue energie di lavoro. Un contratto del genere potrebbe stipulare qualsiasi lavoratore dello spettacolo con un impresario al quale non conceda immediatamente le sue prestazioni di lavoro, obbligandosi per un certo tempo ad un certo compenso; ma gli conferisca solo l'esclusiva sulle prestazioni impegnandosi a non contrarre rapporti di lavoro con altri concorrenti. Ed un'indagine estesa in altri rami della produzione dello spettacolo (sportivo o di arte o specialmente di cinematografia) rivelerebbe -e lo studio sarebbe interessantissimo nel diritto comparato -la diffusione di uno schema contrattuale del tipo esaminato, dove le parti, aggregante ed aggregato, si mettono in rapporto allo scopo di migliorare le attitudini tecniche e professionali del secondo, il quale si impegna a non prestarle al servizio di enti o persone concorrenti dell'aggregante, finch questi non lo sciolga dal vincolo o questo non cessi legittimamente. Del resto oltrech nel campo del pubblico spettacolo il contratto potrebbe trovare applicazioni in ogni ramo della produzione, da quella intellettuale (rapporto tra editore ed autore impostato come semplice aggregazione) a quella scientifico-industriale. Il diritto all'esclusiva sulle prestazioni della persona che scaturisce dal contratto di aggregazione non assoluto n tanto meno reale, come giustamente escluse la Magistratura nella vicenda giudiziaria promossa dall'.A. C. Torino, ma di natura obbligatoria, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale di Torino nella sentenza che commentiamo, aderendo alla cos.truzione suddelineata e suffragandola del suo autorevole consenso. La c. d. compravendita dei giocatori cade per tanto su di un oggetto che costituisce un bene immateriale sicuramente negoziabile e cio la titolarit attiva del contratto di aggregazione, la cessione si realizza (art. 48 R. O.) con le forme proprie della cessione del contratto (art. 1406 C. c.) onde non pu spiegare effetto senza il consenso del giocatore ceduto. Ma resta un'ulteriore obiezione da superare: stato sostenuto che le operazioni in questione darebbero luogo ad entrate realizzate dalle .Asso ciazioni cedenti << a titolo di capitale n e perci esenti dall'imposta a sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a della legge. Si tratta invero di una formula di esenzione che permette letteralmente ogni sforzo di trazione ed infatti sotto questa etichetta che si sostenuta l'esenzione dall'imposta delle ipotesi pi diverse (contributi a consorzi, importazione di monete antiche, ecc.). Si presenta quindi assai opportuno prendere lo spunto dalle cessioni dei calciatori per cercare _di determinare il valore e i limiti concettuali della formula di esenzione a favore delle entrate a titolo di capitale n. GIUSEPPE MANZARI (continua) AVVOCATO DELLO STATO fil ???TN~rmf9ffrnDSEZ?CT?CT &&fWEff'ffifilmrT????S??&d7Z?Z?E = NOTE DI DOTTRINA ~------------------------------------------------------------------------------------ H. STREET: Governmenfal Liability. Cambridge University Press, 1953. L'importanza di questo libro del prof. Street sta, pi che nell'esame che esso fa delle due leggi del 1946 e 1947 che per la prim::y volta hanno posto fine rispettivamente negli Stati Uniti ed in Inghilterra alla secolare immunit giurisdizionale dello Stato di fronte alle pretese dei cittadi:rii per risarcimento di danni contrattuali od extracontrattuali subiti ad opera di suoi funzionari ed agenti, nello studio di diritto comparato che l'A. fa tra il sistema istituito negli Stati anglosassoni con le leggi sopra citate e quello vigente in Francia, ssunto questo paese come il modello di quegli Stati il cui ordinamento giuridico riconosce e regola la . responsabilit civile della Pubblica Amministrazione. Il libro comincia con una introduzione storica nella quale si tracciano sommariamente le linee dell'ordinamento vigente fino all'entrata in vigore delle sopracitate leggi, ordinamento secondo il quale, come s' detto, il Re in Inghilterra e lo Stato negli Stati Uniti non potevano essere perseguiti giudizialmente da un privato. Il fondamento di questo sistema in Inghilterra si trovava nel principio che era assurdo che il Re potesse essere portato in giudizio davanti alle Corti che egli stesso aveva creato per rendere la sua giustizia ai suoi sudditi. Dal Re poteva ottenersi giustizia solo in via di grazia, nel senso che il cittadino poteva adire i tribunali . contro la Corona solo quando alla sua azione giudiziaria fosse stato dato ingresso con il fiat justitia che il Re concedeva a sua discrezione. Alla base di questo principio di carattere evidentemente processuale c'era peraltro il principio sostanziale che il Re non poteva commettere atti illeciti o comunque contrari alla legge e perci non poteva cagionare a chicchessia danni risarcibili. strano che questo sistema fosse passato negli Stati Uniti, pur avendo questi una forma repubblicana di governo. Nella introduzione storica tracciato anche un breve saggio di diritto comparato con particolare riguardo al sistema francese, fondato com' noto sulla giurisdizione duplice, per la quale la responsabilit dello Stato dell'esercizio delle sue funzioni pubbliche viene fatta valere davanti al Consiglio di Stato. All'Italia si accenna solo incidentalmente per dire che lo Stato pu essere citato avanti ai Tribunali civili ma non davanti ai Tribunali amministrativi (p. 21), affermazione questa di cui non si com prende assolutamente la portata, a meno che non la si interpreti nel senso che una condanna a risarcimento di danni per violazione di diritti si pu ottenere solo dall'autorit giudiziaria ordinaria. Ma, evidentemente, cos si trascura tutta la materia relativa alla lesione degli interessi legittimi i quali, com' noto, trovano anche in Italia fin dal 1889 una tutela di carattere giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato. Il secondo capitolo dedicato all'esame del concetto di Tort e cio dell'atto illecito ed soprattutto importante per la delimitazione dei casi nei quali una illiceit non pu riscontrarsi o come conseguenza del concetto stesso di atto illecito inteso come violazione di limiti precisi posti dalla legge all'azione dello Stato e dei suoi organi, o per speciali eccezioni poste dal diritto positivo con carattere di privilegio. Un esempio della prima categoria si ha nella esclusione di responsabilit per gli atti discrezionali (per i quali, come si detto, non dato nemmeno ricorso a giurisdizioni analoghe al nostro Consiglio di Stato). Un esempio della seconda categoria si ha nella esclusione di responsabilit per atti compiuti da membri delle forze armate. Il terzo capitolo tratta della responsabilit dello Stato per inadempimenti contrattuali. Anche per danni derivanti da tali inadempimenti era preclusa fino al 1947 in Inghilterra ogni azione giudiziaria contro lo Stato, mentre fin dal 1887 una tale azione era data contro l'Amministrazione Pubblica degli Stati Uniti. Nella trattazione di questa materia l'A. rileva che nel diritto anglosassone non vi alcuna regola speciale per i contratti dello Stato che li distingua dai comuni contratti di diritto privato e non esiste pertanto la categoria del contrat administratif propria del diritto francese ed elaborata in quel paese dalla copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato. Il quarto capitolo tratta della responsabilit dello Stato per espropriazioni, ed altri titoli minori. Il quinto capitolo concerne le azioni e gli altri procedimenti giurisdizionali ammessi contro lo Stato. Il sesto capitolo tratta delle limitazioni sostanziali alla responsabilit dello Stato, limitazioni che son0 da ritenere residui anacronistici del vecchio sistema ormai superato con le citate leggi del 1946 e 194 7. Il settimo capitolo concerne, invece, le limita zioni processuali in materia di responsabilit dello Stato. Particolarmente importante in questo campo la, sia pur molto breve, trattazione dei limiti alla -144 esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie contro l'Amministrazione dello Stato (p. 182) . .Anche secondo la legge del 1947 non consentito in Inghilterra alcuna esecuzione [forzata contro lo Stato, eguale sistema vige negli Stati Uniti. Nella conclusione l'.A., pur riconoscendo che le riforme del 1946 e 1947 hanno un carattere quasi rivoluzionario in relazione al sistema giuridico anglo-sassone lamenta, tuttavia, che con esse non si ancora istituito un metodo efficiente per garantire al cittadino offeso da un atto illecito di un organo dello Stato un'adeguata protezione legale. Egli tuttavia ammette che raggiungere un simile risultato tutt'altro che facile ed esclude come assolutamente estranea all'ordinamento giuridico anglosassone la possibilit di istituire tribunali amministrativi separati secondo il sistema francese. Abbiamo voluto segnalare, sia pure brevemente, qitesto libro dello Street perch esso ci sembra soprattutto interessante per quanto concerne il riconoscimento degli inevitabili limiti ai quali soggetto il diritto del cittadino che fa valere delle pretese contro lo Stato. Bench, com' noto, gli Stati anglosassoni siano celebrati come quelli che garantiscono la maggiore difesa dell'individuo contro lo Stato, facile vedere che, a parte il fatto che solo recentemente stata garantita la tutela giudiziaria del cittadino contro gli atti produttivi di danno compiuti da organi dello Stato, questa tutela non affatto piena e, in confronto, per esempio, al nostro ordinamento giuridico, di grado assolutamente inferiore. Interessante, inoltre, ci sembra il rilievo che nemmeno l'ordinamento anglosassone consente che le decisioni giitdiziarie contro lo Stato siano eseguite forzosamente come quelle contro un qualsiasi privato e questo rilievo appare tanto pi tempestivo in un momento in cui da pi parti sono state salutate quasi come conquiste del progresso giuridico delle decisioni aberranti che hanno consentito la esecuzione forzata su denaro pubblico, su beni demaniali, perfino su materiali di armamento appartenenti allo Stato. La verit che in questo campo appare pertinente la osservazione del prof. Laski (riportata nel volume a p. 182, nota 4), secondo la quale l'avente diritto ad un bene riconosciutogli da una decisione giudiziale contro lo Stato dipende, per ottenerlo, da una combinazione di buona volont e di pressione morale che egli pu sperare di avere dalla opinione pubblica. Sia ben chiaro, naturalmente, che con questo noi non vogliamo dire che il cittadino debba restare indifeso contro gli abusi dei pubblici funzionari i quali solo per malanimo non vogliano dare esecuzione a decisioni giurisdizionali. Ma, la responsabilit amministrativa, civile e soprattutto penale di questi rarissimi elementi, costituiscono uno strumento sufficiente per garantire il diritto nel cittadino ingiustamente leso, senza che appaia necessario arrivare al sovvertimento dei principi i fondamentali dell'ordinamento giuridico. .A. s. Il Foro Italiano. .Anna~a 1954 (ree. crit.). Riteniamo opportuno segnalare alcuni importanti articoli e monografie contenuti nel fascicolo del cc Foro Italiano per rannata 1954, che concernono questioni di particolare interesse per la .Avvocatura dello Stato. Citiamo anzitutto uno studio in materia di criterio discriminatore delle giurisdizioni (I, 777) nel I quale !'.Albano esamina l'evoluzione della giurir sprudenza della Corte Suprema di Cassazione e del Consiglio di Stato in merito a questa delicata que l stione. L'articolo notevole soprattutto per l'ab bondanza e la precisione della documentazione, I specie per quel che riguarda le manifestazioni pi recenti della Giurisprudenza. Lo studio redatto sotto forma di nota alla sentenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite) n. 65 del 15 gennaio 1954, sentenza pubblicata ed annotata anche in questa Rassegna (1954, 93). L'importanza di questa sentenza sta soprattutto nel fatto che essa sembra segnare una svolta decisiva nell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione con la rinunzia, pare definitiva, al c. d. criterio della prospettazione. Interessante, nella stessa materia della giurisdizione, bench probabilmente troppo succinta la nota dell'.Andrioli alla sentenza della Corte di Cassazione n. 313/1953 (I, 10) nota nella quale il valente processualista critica l'affermazione della Corte Suprema secondo la quale cc ancorch il soccombente non abbia, nel ricorso, risollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione, respinta dal giudice di appello, deve la Corte di Cassazione riesaminarladi ufficio . L'.Andrioli osserva che questa affermazione in contrasto con il principio risultante dall'art. 279 n. 4 del Codice Procedura Civile secondo il quale anche la decisione sulla questione di giurisdizione costituisce un capo di sentenza sul quale, in difetto di impugnativa si pu formare il giudicato. La questione, come si vede, di notevole importanza e merita ulteriore approfondimento. Numerose sono poi le note in materia tributaria delle quali ricordiamo, come le pi importanti, quella del Berliri sulla assoggettabilit all'i.g.e. dei contributi versati dai partecipanti ad un consorzio di irrigazione (I, 214). Il Berliri contesta che tali contributi abbiano carattere di entrata, dovendo invece considerarsi apporto di capitale. Dello stesso Berliri un'altra acuta nota (I, 737) sul concetto di appalto nelle leggi sulle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. f:,. Di questa nota sopratutto da mettere in rilievo ~ la parte che concerne la critica alla affermazione r, della Cassazione secondo la quale (( ai fini della ~. applicazione del beneficio fiscale il criterio distin-i: t tivo tra appalto e vendita deved decsumd.ersi.vil~alla ~=_ legge 19 luglio 1941 n. 771 e non a1 o ice CI e . . .. Il Berliri contesta questa affermazione, sostenendo che il concetto di appalto deve desumersi soltanto dal Codice civile, ma non sembra che la I:_ critica sia esauriente in quanto non valuta la portata della citata legge del 1941, da considerare come legge speciale applicabile sempre quando la i: categoria giuridica dello appalto debba essere rw=m :www.mm rw=m :www.mm -145 considerata ai fini di applicazine di norme tribu tarie. Particolare segnalazione merita poi una nota del Guarino sul contenzioso tributario e giurisdi zioni speciali (3, 110), nota nella quale si fa il punto sullo stato attuale della dottrina della giuri sprudenza e forse anche delle tendenze di politica legislativa in materia di sistemazione del conten zioso tributario. .Anche il Guarino per l'opinione che il divieto costituzionale di istituire giurisdizioni speciali non implica soppressione delle Oommissioni tributarie anche se queste debbono considerarsi come organi giurisdizionali secondo la ormai prevalente dot trina e la costante giurisprudenza. Tra le trattazioni di diritto pubblico generale segnaliamo l'articolo del Rocco sulla discreziona lit e controlli sul suo esercizio (IV, 1). un tentativo di ricondurre sotto un unico concetto aspetti diversi della discrezionalit del- l'esercizio del potere legislativo giudiziario ed esecutivo. Si tratta, come evidente, di una materia molto delicata, nella quale, forse, occorrerebbe dare un maggiore rilievo alla diversit dei controlli come criterio per distinguere i vari tipi di discrezionalit. .A questo proposito non pensiamo che sia conveniente l'unificazione del concetto e che sia meglio mantenere il termine di discrezionalit per la sola attivit amministrativa lasciando quella strettamente legata a questa come una sua essenziale caratteristica. Segnaliamo, infine, la monografia del Sandulli sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo (IV, 217) nella quale con chiarezza e concisione si tracciano i criteri di distinzione tra atto amministrativo generale, regolamento e atto plurino, traendone conseguenze di evidente importanza specialmente nel campo della giustizia amministrativa. I I 7 I I 7 RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -A.R.A.R. -Foro Erariale. Cass., Sez. I, Civile, Sent. n. 4635/54 -Pre sidente: Acampora; Est. Caporaso; P. M. Martucci (c. conf.) -Soc. Tacazzani SAMICii c. A.R.A.R .Ai sensi del D. L. 23 novembre 1945, n. 793 l'.A.R . .A.R. ha la forma di azienda autonoma, agente per conto e nell'interesse dello Stato, e sono, quindi, applicabili ad essa tutte le regole sulla rappresentanza in giudizio e sul patrocinio delle amministrazioni dello Stato di cui al T. U. 30 ottobre 1933 n. 1611. La Cassazione, con le conformi conclusioni del P. M., si limitata ad osservare che l'A.R.A.R. ha forma di azienda autonoma agente per conto e nello interesse dello Stato e che quindi sono ad essa applicabili tutte le regole sulla rappresentanza in giudizio e sul patrocinio della Amministrazione dello Stato di cui al T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611. La sentenza viene opportuna perch pur senza soffermarsi sulla questione se l'A.R.A.R. abbia o meno la personalit giuridica, esaminata dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 2218 del 9 luglio 1953 (sul cui contenuto v. SIMI in questa Rassegna 1954, 1) riconosce implicitamente che l'elemento dell'agire per conto e nell'interesse dello Stato, anche se con forma di azienda autonoma, decisivo per l'applicazione dell'ampia formula dell'art. 1 del T. U. cit. cc anche se organizzate ad ordinamento autonomo e ne trae le debite conseguenze. Se ne pu dedurre, che l'orientamento del Supremo Collegio non nel senso (accolto espressamente da qualche giudice di merito per la G.R.A. la cui posizione analoga a quella dell'A.R.A.R.) che dal riconoscimento della personalit giuridica e dalla qualificazione di ente pubblico economico discenda il dissociamento a tutti gli effetti dallo Stato. Ma al contrario che la natura di ente pubblico economico non impedisca l'applicabilit delle norme sul foro erariale e di tutte quelle altre che attengono alla sostanza dell'attivit pi che alla forma dell'ente (per la compatibilit tra organo dello Stato e persona giuridica vedi p. es. Cassaz., Sezioni Unite n. 1688/52 in questa Rassegna 1953, p. 60, con nota critica). In ci del resto confermerebbe la circostanza che il S. C. non ha mai rilevato n il difetto di rappresentanza, n l'inammissibilit per tale motivo rispetto alla impugnativa proposta dall'Avvocatura dello Stato per l' A.R.A.R. e la G.R.A., anche nelle cause in cui ha dichiarata la natura di ente pubblico economico di esse. Naturalmente indirizzi in materia cos delicata per le conseguenze delle tesi accolte, non possono considerarsi sufficienti a sciogliere i nodi delle varie questioni e a consigliare il comportamento della difesa, per cui ovviamente da procedersi con le pi diligenti cautele. La sentenza della Cassazione, peraltro, ci sembra meriti segnalazione pur essendo desiderabile un chiarimento definitivo . Nel senso che l'A.R.A.R. sia amministrazione dello Stato perch non ha patrimonio proprio (v. Rocco F. in cc.Acque Bonifiche e .Costruzioni)) 1955, 109 e GASPARRI in cc Diritto Lavoro 1955, II, 71). In tale ultimo studio si ritiene che la G.R.A. non abbia tale natura, ma nel presupposto che essa abbia un patrimonio proprio (presupposto che sia detto quindi per incidens -il D.L.L. 2 giuggno 1946, n. 502, richiamato dalla legge n. 321 del 1948 dimostra infondato in fatto, e un diritto poich la G.R.A. non ha che il patrimonio [centri autocarri] dello Stato). V. S. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di ser vizio -Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca della concessione -Opposizione giudiziaria avverso il prov rvedimento di rilascio. Improponibilit. (Corte di Cass., S. U. Sent. n. 1473/55 -Pres.: Acampora; Rei.: Duni; P. M.: De Martini (conf.) --Amministrazione Difesa Marina c. Minerva). .Atteso il diretto rapporto di strumentalit fra il bene e lo scopo che l'Amministrazione statale si propone di raggiungere, destinato a pubblico servizio e fa, quindi, part'e del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826 C. c., 3 comma) l'immobile che l'Amministrazione medesima utilizza per alloggio del proprio dipendente, facilitandone le condizioni di vita ed incidendo immediatamente sulla attivit dallo stesso dipendente esplicata nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rapporto che sorge fra l'Amministrazione statale ed il proprio dipendente per l'uso di un alloggio di servizio estrinseca una concessione amministrativa, in ordine alla quale, e pi particolarmente per quanto concerne la revoca della medesima, discrezionalmente posta in essere dalla .Amministrazione stessa, il giudice ordinario non ha giurisdizione. Nel caso di specie i giudici di appello avevano escluso che l'immobile occupato dal.dipendente statale fosse stato destinato a pubblico servizio sia in v.ista della distanza dall'ufficio, sia perch l'Amministrazione percepiva un canone mensile, sia pure tenue, e sia ancora per la circostanza che il suddetto dipendente era rimasto nel godimento dell'immobile anche dopo la cessazione del rapporto di impiego. &:: WM'f -&ii&hdi.&iii -147 Ma la S. C., dopo avere osservato che nel caso concreto la sussistenza di una concessione di alloggio di servizio era conclamato da un elemento riconosciuto fin dal primo grado del giudizio e, cio, del fine che la Amministrazione si era proposta e che era quello di agevolare i propri dipendenti dando loro un alloggio ed a canone tenuissimo, ha sottolineato la assoluta irrilevanza degli elementi sui quali si erano basati i giudici di appello. A parte la distanza -si legge nella sentenza delle Sezioni Unite -assolutamente indifferente, da rilevare che anche i beni indisponibili dello Stato possono produrre un reddito senza che ci valga ad escluderne la indisponibilit e tale reddito pu ben essere costituito, come nella specie, da un canone pagato da persona cui, per ragioni di servizio il bene concesso in godimento (nello stesso senso vedi Sezioni Unite 30 aprile 1949, n. 1067, in causa Demanio-Culpe; Cass., III Sezione, Sent. n. 2530/49; Cass., 28 giugno 1951, n. 1741). D'altra parte la tolleranza che nel caso in esame la Amministrazione militare marittima abbia verso il sottufficiale lasciandolo ancora per qualche tempo nell'alloggio dopo il suo collocamento a riposo, non vale, ovviamente, a rendere disponibile il bene immobile, facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato >>. Se l'alloggio viene concesso non gi a scopo di lucro, bens per soddisfare ad un'esigenza di interesse pubblico, quale quella di facilitare le condizioni di vita, anche economiche, del dipendente statale, n relazione all'attivit dallo stesso esplicata; se il godimento dell'alloggio unicamente in vista di siffatta qualit, consegue che il rapporto che sorge con l'Amministrazione riceve una precisa colorazione in dipendenza della causa che determina l'assegnazione dell'alloggio medesimo e non pu altrimenti qualificarsi se non come un rapporto di diritto pubblico e, pi precisamente, come conessione amministrativa. Consegue ancora che l'Amministrazione pu sempre disporre disrezionalmente la revoca della concessione stessa e che contro il provvedimento di revoca non pu ritenersi ammessa alcuna azione avanti l'Autorit giudiziaria ordinaria, la quale in materia carente di giurisdizione. Agli esatti rilievi' della Corte Suprema, ci sia peraltro consentito di aggiungere che in sostanza, secondo la disciplina dei beni disponibili ed indispo nibili dello Stato (legge sul patrimonio e sulla contabilit generale dello Stato approvata con R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e relativo regolamento R. D. 23 maggio 1924, n. 827) gli immobili costituenti il patrimonio dello Stato (disponibili o indisponibili) sono amministrati dal Ministero delle Finanze (art. 1 R. D. n. 2440). Ora, mentre detto Ministero provvede all'Amministrazione dei beni redditizi dello Stato, e cio di quei beni di cui lo Stato si avvale jure privato, per il conseguimento di un reddito, le altre amministrazioni non possono detenere beni immobili ad altro titolo se non quello della destinaziOne ad un servizio pubblico. Per cui tutte queste altre amministrazioni hanno la disponibilit di alloggi esclusiVamente nell'interesse del servizio che assolvono e tali alloggi sono necessariamente ricompresi fra i beni indisponibili e la loro specifica destinazione rivolta esclusivamen~ e ai fini di interesse generale perseguito da s dette amministrazioni, rispettivamente nello ambito della loro specifica competenza ed attivit. In sostanza il fatto stesso che un immobile destinato ad alloggi di dipendenti statali in possesso di amministrazioni diverse da quel"ta finanziMia, dimo~ stra di per s stesso che detto immobile rientra fra i beni indisponibili, non potendo queste altre amministrazioni svolgere finalit lucrative o speculative, bens finalit rivolte soltanto al miglior andamento del pubblico servizio. Richiamiamo, peraltro, quanto al riguardo osservato su questa Rassegna, 1950, p. 107, 108. T.L.G. IMPUGNAZIONE -Nullit della notificazione -Rinnovazione nei termini -Ammissibilit -Comuni e Provincie -Procedimento giurisdizionale per la dichiarazioni di decadenza di consiglieri -Legittimazione del prefetto -Consigliere -Giudizio di responsabilit -Decadenza. (Cass., Sez. I, Sent. 22 febbraio 1955 -Pres.: Piacentini; Est.: Siciliani; P. M.: Guidi, conf. -Prefetto di Ravenna c. Pagani). La notificazione dell'impugnazione, inficiata di nullit, pu essere validamente rinnovata, purch non sia decorso il termine di impugnazione e sempre che non sia stata giudizialmente dichiarata l'inammissibilit o l'improcedibilit dell'impugnazl. one, ai sensi degli articoli 365, 366 e 369 Codice procedura civile. II prefetto legittimato a promuovere la deliberazione del Consiglio comunale che dichiari la decadenza di un consigliere, e ad impugnarla con ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 160 R. D. 12 febbraio 1911, n. 297. La decadenza, di cui all'art. 15 n. 6 del T. U. 5 aprile 1951 n. 203, riguarda qualunque lite pendente fra il comune e i. consiglieri e quindi anche quella relativa all'accertamento di responsabilit amministrative dei consiglieri stessi avanti giurisdizioni amministrative. Con la prima massima, che rappresenta ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, si ritenuto, in sostanza, che la norma dettata dall'art. 358 Codice Procedura civile per l'appello sia l'espressione di un principio generale, che si ricollega all'efficacia del giudicato. L'impugnazione, giudizialmente dichiarata inammisssibile o improcedibile, non pu essere riproposta, ancorch non siano decorsi i termini di impugnazione, perch il diritto alla impugnazione consumato per effetto della sentenza. Ma finch questa non sia pronunziata e purch non siano decorsi i termini l'impugnazione (come il ricorso al Consiglio di Stato) pu essere riproposta. La sentenza ha esaminato il caso della rinnovazione di notificazione nulla, ma noi riteniamo che il principio debba valere anche per la rinnovazione o riproposizione (rituale) d'impugnazioni affette da altre nullit. (Negli stessi sensi cfr. Cass. 7 settembre 1952;n. 2094 e 6 settembre 1952, n. 2849 citate in sentenza). Le altre due massime costituiscono, anch'esse, giurisprudenza consolidata. (Per i precedenti cfr. Rassegna Avvocatura dello Stato n, 1954, pp. 18, 59, 61 e 188). G. G. -148 POSTE E TELEGRAFI . Rilascio di tessera postale Mezzo di idenUficazione del titolare Limiti Rila scio di tessera .irregolare -Responsabilit dell'Amministrazione postale -Presupposti. (Corte di Cass., Sez. Un. 17 febbraio 1954, n. 400 -Pres.; Galizia; P. M.: Macaluso, concl. parz. diff. -Amministrazione delle Poste c. Magr). La tessera postale, per legge, serve soltanto come mezzo di identificazione del titolare ai fini della riscossione di quanto dovuto dall' .Amministrazione delle Poste per vaglia, assegni postali, esclusi sempre quelli all'ordine, assegni localizzati, ed altri titoli postali d':i.mporto superiore a diecimila lire. Il rilascio di una tessera falsa fonte di responsabilit per l'Amministrazione postale solo in quanto n danno sia stato sofferto da una persona il cui credito possa essere riscosso presso gli uffici postali e sempre che il danno stesso sia conseguenza immediata e diretta del rilascio della tessera. La specie di fatto la seguente: Una tessera postale di riconoscimento veniva rilasciata su attestazione di due garanti entrambi impiegati dello Stato uno dei quali sottoscriveva il verbale di sottoscrizione anche nella qualit di controllore delle operazioni di rilascio. In seguito veniva accertato che quest'ultimo impiegato aveva fatto da teste senza conoscere il richiedente, il quale aveva declinato false generalit. Il richiedente stesso si serviva poi della tessera per riscuotere, presso un istituto di credito, un assegno bancario, intestato al titolare della tessera. Evidentemente, la questione di responsabilit che qui si pone non .deriva dall'erronea identificazione dell'esibitore del titolo di credito da parte dell'istituto bancario (vedi al riguardo Cass. 24 ottobre 1952, n. 3046, cc Foro Padano , 1953, I, 742; MESSINEO: Titoli di credito, 1934, II, n. 195; FERRI: Titoli di credito, 1950, n. 38; GuALTIERI: I titoli di credito, Torino, 1953, p. 69 e segg.), ma piuttosto dal fatto che tale identificazione avvenuta in base ad un documento fornito all'esibitore del titolo dall'Amministrazione delle Poste, la quale, pertanto, potrebbe apparire responsabile dell'erroneo pagamento. . Non vi ha dubbio che la natura dell'attivit che svolge la Pubblica .Amministrazione allorch rilascia. la tessera postale di riconoscimento, sia quella di 'Una dichiarazione non negoziale (mero atto amministrativo) rivolta all'accertamento dell'indentit personale del richiedente'. Si tratta cio di una manifestazione dell'attivit di certificazione, o, in senso pi ampio, di attestazione. Tuttavia, l'attestazione contenuta nella tessera postale, come in genere quella contenuta in qualsiasi documento d'identificazione personale, si presenta cn una caratteristic che la distingue prof ondamente da ogni altra attestazione, in quanto essa non dalla legge destinata alla pubblica fede, ma piuttosto destinata a far fede solo alla stessa .Ammistrazione da cui promana. Per la tessera postale ci risulta testualmnte dall'art. 23 del Regolamento generale dei servizi postali, gi citato, nel quale dichiarato che cc le tessere di riconoscimento sono rilasciate dall'Amministrazione postale allo scopo .di facilitare le operazioni per le quali occorre l'accer tamento dell'identit della persona che le compie>> Funzione codesta che viene confermata sia dall'abbinamento, sotto lo stesso titolo primo di detto Regolamento, delle cc Disposizioni generali sui servizi a danaro>> e delle cc Tesser.e postali di .riconoscimento, sia dall'obbligo stabilito nell'art. 27 del Regolamento medesimo a carico del titolare della tessera ed a cautela dell'Amministrazione, di denunciarne lo smarrimento a quest'ultima, la quale provvede a farne cessare l'efficacia entro il ristretto ambito dei suoi uffici e senza alcuna pubblicit all'esterno. Limitata funzione di attestazione che la stessa .Amministrazione ha cura di rendere a tutti nota mediante un'apposita avvertenza sulla parte esterna della tessera, concepita, secondo il modulo di tipo unico stabilito dall'Unione Postale Universale e fornito dall'Ufficio Internazionale di Berna (art. 106 e 116 par. 2 del Regolamento d'esecuzione della Convenzione Postale Universale di Bruxelles ll luglio 1952) nei seguenti termini: Oette carte est reconnue come pice justificative d'identit pour les operations postales. Les cairtes d'identit sont delivres exclusivement par le service des postes. (Mod. C. 25 annesso al Regolamento cit.). Dal che si desume che la dichiarazione di conoscenza che emette la Pubblica .Amministrazione viene emessa non gi per soddisfare l'interesse individuale del privato di ottenere un mezzo di riconoscimento personale, ma piuttosto per soddisfare un pubblico interesse, proprio della .Amministrazione dichiarante e consistente nel regolare svolgimento dei servizi a denaro presso gli uffici postali, tanto per la speditezza quanto per la precisione delle operazioni. E ci anche in conformit ed in adempimento delle Convenzioni postali internazionali (cfr. art. 45 della Convenzione postale universale di Bruxelles gi cit. ), le quali prevedono e regolano il rilascio di tessere di riconoscimento, solo come documento giustificativo per le operazioni effettuate negli uffici postali degli Stati aderenti all'Unione Postale Universale. Come noto, il prevalente carattere intrnazionale del servizio postale fa s che l'Amministrazione interna di ogni singolo Stato ssociato sia talmente vincolata agli .Accordi internazionali da >. (RAPISARDI-MIRABELLI: Il diritto internazionale amministrativo, 1939, 312). Ci importa che anche le norme di diritto interno che stabiliscono la funzione e la modalit di rilascio della tessera postale in pplicazione delle dette convenzioni internazionali, sono norme intese, come queste ultime, ad attribuire a tale documento una efficacia strettamente limitata alle operazioni postali, per le quali esso viene creato. Il che, dopo tutto, in armonia al principio gene rale a cui ispirato lo stesso nostro ordinamento giuridico, e secondo cui i documenti di riconoscimento personale valgono esclusivamente a far fede alle pubbliche amministrazioni, che -li rilasciano per i propri fini. La legge pu stabilire per quali-altri fini il documento rilasciato da una determinata amministrazione potr spiegare efficacia; ma al di l di questi limiti, segnati dai fini propri per cui il documento viene emesso e da quegli altri eventual .mente indicati dalla legge, il documento non ha alcuna -149 funzione probatoria. V alga l'esempio della carta d'identit, che il sindaco tenuto a rilasciare alle . persone che ne facciano richiesta, di et superiore ai quindici anni, aventi nel Oomune la loro residenza o la loro dimora (art. 3 R. D. 18 giugno 1931, n. 773), e che costituisce mezzo di identificazione ai fini di p()lizia (art. 288 del Regolamento per la esecuzione della legge di P. S. approvato con R. D. 6maggio1940, n. 635); mentre, com' notorio, essa priva di valore come documento di riconoscimento p()r i pagamenti che vengono effettuati dagli istituti di credito nonch per le stesse operazioni in denaro che si compiono presso gliuffwi postali (cfr. PERRIS: Oarta d'identit, in Nuovo Digesto Italiano. D'altra parte, se talvolta, per i fini stessi a cui adempie la carta di identit, il riconoscimento personale pu essere attestato con titoli equipollenti, ci avviene esclusivamente nei casi in cui espressamente consentito dalla legge, la quale stabilisce anche il documento che essa ravvisa tale e cio qualsiasi documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato (art. 292 Regolamento cit.). Ifuori per di tali casi, codesti documenti diversi dalla carta d'identit valgono solo per i fini per cui essi vengono emessi: e pertanto i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati dello Stato, le patenti automobilistiche, i libretti di porto di armi, i passaporti per l'estero e tutti gli altri documenti di identificazione attestano l'identit personale dei rispettivi titolari nei soli confronti dell'Amministrazione che emette il documento stesso e per i fini per cui esso viene emesso. In conseguenza di siffatto carattere, di avere cio come immediata finalit quella di servire al soddisfacimento di bisogni propri della stessa Amministrazione, l'attestazione di riconoscimento personale espressa nei documenti di identificazione non costituisce il contenuto di una prestazione amministrativa resa a privati, in senso tecnico, e quindi propriamente non esplicazione di un pubblico servizio, del quale, invece, come si sa, condizione indispensabile che l'attivit prestata sia fine a s stessa, abbia cio il fine di recare utilit esclusivamente e direttamente ai privati nei rapporti della loro vita sociale, per dare sicurezza e garanzia ai loro diritti, (v. DE VALLES: I servizi pubblici, n. 16, in Trattato dell'ORLANDO, Milano 1930, vol. VI, p. 1; .ALESSI:Le prestazioni amministrative rese ai privati, Milano, 1946, p. 42 e 59). Al contrario l'attivit che viene prestata, in particolare, dall'Amministrazione delle Poste allorch rilascia la tessera di riconoscimento, un'attivit esplicata in via del tutto secondaria, allo scopo precipuo del migliore assolvimento dei suoi propri compiti postali, e quindi come accessorio di altra attivita. In altri termini, mentre la normale attivit di attestazione ha come scopo immediato solo quello di far piena prova, di fronte a chicchessia, di quanto il pubblico ufficiale asserisce (cfr. art. 2700 O. c.), rimanendo poi l'Amministrazione completamente indifferente per l'uso che si faccia dell'attestazione, la quale pu essere, per ci, inquadrata nell'amministrazione pubblica del diritto privato (FRAGOLA: .Atti amministrativi non negoziali, 1942, 181; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1951, V, 173), la dichiarazione di scienza sull'identit personale contenuta nella tessera postale compiuta esclusivamente allo scopo di far fede agli stessi organi postali -interni o esteri -incaricati dell'esecuzione dei servizi a denaro . Per quanto non possa parlarsi di atto interno, perch la legge stessa che attribuisce a..lla tes$er~ postale la idoneit a servire come mezzo di riconoscimento personale ai fini della riscossione di determinati titoli postali, pure non v' dubbio che essa destinata ad un uso meramente interno, che si esaurisce entro l'ambito dell'organizzazione della stessa Amministrazione che crea il documento. E neppure entro questo stesso ambito, si noti, essa ha piena funzione probatoria, in quanto, per legge, l'accertamento dell'identit personale contenuto nella tessera postale non vale per la riscossione degli assegni all'ordine e dei titoli postali d'importo superiore alle lire 20.000 (art. 1 D. L. C. p. S. 11 settembre 1947, n. 1227, che sostituisce l'art. 9 del Regolamento), non vale cio per le operazioni di maggior rilievo, per le quali invece necessaria la conoscenza personale o l'intervento di garanti, o la autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio. L'esistenza dei limiti che la legge pone alla efficacia dell'attestazione contenuta nella tessera postale esplicitamente riconosciuta, nella sentenza annotata, dalla Suprema Corte di Oassazione, la quale, pur richiamandosi all'antico testo dell'art. 9 del Regolamento sui servizi postali a denaro (sostituito prima dall'art. 2 del R. D. 17 ottobre 1941, n. 1292, e poi dall'art. I del D. L. O. p. S.11settembre1947, n.1227, che spostano i limiti di valore dei titoli postali per la cui riscossione ammessa l'efficacia probatoria della tessera), afferma che le norme che disciplinano il rilascio della tessera postale sono intese a tutelare direttamente soltanto gli interessi della stessa .Amministrazione e delle persone i cui crediti possono essere riscossi presso gli uffici postali mediante esibizione della tessera postale. Ooerentemente a tale principio, la stessa Suprema Oorte decide la questione di responbilit prospettata all'inizio, dichiarando che l'eventuale violazione di legge in cui possa essere incorsa la Pubblica Amministrazione nel rilasciare la tessera postale sarebbe stato decisivo se la suddetta tessera falsa fosse stata usata nell'ambito dei servizi postali e nei limiti di valore e di qualit del titolo da riscuotere, entro i quali la tessera postale pu essere usata come mezzo d'identificazione personale, ma non decisivo ed anzi irrilevante nel caso di specie, in cui la tessera postale fu usata fuori dei suddetti limiti . Con tali affermazioni evidentemente non contrasta il rinvio poi disposto per accertare se, nella fattispecie, il danno dipendente dall'irregolare rilascio della tessera sia stato sofferto da una persona tutelata dalle norme violate e se esso costituisca conseguenza diretta ed immediata del rilascio medesimo. Appunto perch se tale esame di fatto condurr ad accertare che, in concreto, danneggiato sia stato il titolare dello assegno bancario abusivamente da altri riscosso con l'uso della tessera postale, nessuna respons.ab.ilit potr derivarne a carico della Amministrazione delle Poste, f,n quanto detta persona non rientra nella categoria di quelle alla cui tutela sono rivolte le norme regolatrici del rilascio della tessera postale, e che, secondo la stessa Cassazione, costituita soltanto dalle persone titolari di crediti riscuotibili presso -150 gli uffici postali. Parimenti, la responsabilit della Pubblica Amministrazione dovr essere esclusa se dall'esame di fatto risulter che il danno risentito dalla detta persona non possa ritenersi conseguenza diretta ed immediata del rilascio della tessera, a causa del comportamento colposo del cassiere della banca, che ebbe a considerare valido titolo di riconoscimento un documento che tale valore non aveva in linea generale, in quanto esso dalla legge posto esclusivamente al servizio del diritto di credito contenuto in determinati titoli postali. Per tanto, secondo il pensiero della Suprema Oorte di Cassazione, se una responsabilit pu scaturire dall'irregolare rilascio di siffatto documento, tale respo'IJIS 1955, Cont. 19610, .Avv. Genova). 10. L'Amministrazione dei Lavori Pubblici pu essere in una controversia di danni per circolazione stradale, convenuta in persona del Ministro anzich del Provveditore regionale la competenza del quale riguarda solo le-controversie inerenti alla attivit demandata col D. n. 16 del 1945 ai Provveditorati. (Trib. Genova, 12 gennaio 1955, Oontenzioso 20406, .Avv. Genova). 11. Il comandante di Legione O. O. non rappresenta l'Amministrazione militare in giudizio ancorch l'ingiunzione opposta provenga da esso comandante. (Trib. Bolzano, 26 novembre 1954, Contenzioso 907, .Avv. Trento). -162 LOCAZIONE 1. L'art. 47 legge n. 253 del 1950 che estende fino a nuova legge, a determinati enti le norme sugli sfratti ex art. 33; non applicabile allo Stato che provvede, nell'esercizio di un potere ispirato a motivi di pubblica utilit. e quindi tipicamente discrezionale, all'esecuzione di uno sfratto amministrativo. (Pret. Genova, 26 giugno 1954, Contenzioso 19258, Avv. Genova). 2. I contratti locatizi formalmente stipulati dopo il 1 marzo 1947 sono esclusi dalla proroga e non ha rilievo il fatto che come inizio della locazione sia stata indicata nell'atto una data precedente al 10 marzo 1947. (Corte App. Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova; Tribunale Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, Avv. Firenze). 3. Il momento cui deve riguardarsi per accertare se una locazione sia o meno soggetta a proroga quello della formale stipulazione del negozio. (Trib. Genova, 10 dicembre 1954, Contenzioso 20215, Avv. Genova). 4. La soggezione al regime vincolistico di una locazione che ne sarebbe esente pu scaturire dalla volont. delle parti, ma la clausola per cui il locatario si obbliga a restituire i locali in qualunque momento all'Amministrazione locatrice dimostra che le parti non intesero sottostare al blocco.. (Trib. Firenze, 28 maggio 1954, Contenzioso 14306, Avv. Firenze). 5. L'indennit. per occupazione di locali divenuti disponibili per scadenza contrattuale di precedente locazione deve corrispondere al mancato lucro attuale del proprietario che avrebbe potuto utilizzare i locali stessi. (Corte App. Genova, 17 novembre 1954, Cont. 19085, Avv. Genova). (Vedi: Contabilit generale dello Stato, 3; P. N. F., n. 2). NOTIFICA 1. Nelle notifiche a mezzo posta questa avviene solo con la consegna del plico al destinatario non essendo sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario e da questi spedito nel termine di impugnazione, se sia stato recapitato alla controparte dopo tale termine. (Corte App. Ancona, 28 luglio 1954, Cont. 2069, A vvocatura Ancona). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 1. Nell'azione per l'adempimento del contratto mediante pagamento, le clausole a stampa che attengono alle condizioni generali del contratto hanno piena efficacia verso l'altro contraente se al momento del contratto questi le ha conosciute o, con normale diligenza, poteva conoscerle. (Tribunale Potenza, 28 febbraio 1955, Cont. 529, Avvocatura Potenza). 2. L'errore pu avere rilevanza come VIZIO del consenso solo se riconoscibile dall'altro contraen: te; pertanto la sottoscrizione di un contratto a stampa induce la persuasione nell'altro contraente che il sottoscrivente si sia reso .conto delle clausole contenute nel modulo, ragion per cui non pu dirsi riconoscibile dall'altro contraente l'eventuale discordanza fra la volont. del sottoscrittore e le clausole sottoscritte. (Corte App. Perugia, 26 maggio 1953, Cont. 322, Avv. Perugia). 3. Il giudice competente a pronunciare circa l'annullamento per vizi di consenso di un contratto di vendita stipulato da un Comune. (Corte Appello Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, Avvocatura Catania). 4. Nella simulazione per interposizione di persona occorre che l'accordo simulatorio riguardi non solo i due contraenti apparenti, ma anche il terzo a vantaggio del quale l'atto si intenderebbe stipulato: anche tale terzo soggetto alle limitazioni di prova ex art. 1417 C. c. (Trib. Perugia, 27 luglio 1953, Cont. 347, Avv. Perugia). 5. La Pubblica Amministrazione che ha preso in consegna un edificio danneggiato da guerra per eseguire direttamente i lavori non pu quando abbia sospeso i lavori sine die detenerlo ulteriormente ed responsabile per i danni da ritardo nella restituzione, e da restituzione come non sgombero ma occupato da terzi: comunque, se l'abbia offerto nello stato in cui si trova, l'Amministrazione non pu essere condannata a restituirlo sgombero da persone e da cose, tanto pi che come semplice detentrice l'Amministrazione non avrebbe veste per ottenere lo sgombero dei terzi abusivi occupanti. N l'obbligo di custodire importa la condanna dell'Amministrazione al ripristino dello stabile nelle condizioni in cui era alla data della sospensione dei lavori. (Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 11843, Avv. Torino). (Vedi: Contabilit generale dello Stato, 2). OCCULTAMENTO (Vedi: Imposta di registro, 1). 0CCUPAZIONE (Vedi: Locazione, 5). OLTRAGGIO 1. L'atto arbitrario del pubblico ufficiale quale discriminante al reato ui oltraggio quello compiuto con la coscienza della illegittimit. del proprio operato, cio sapendo di non aver-potest. di compierlo. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 1954; Foro It. n, 1955, II, 20). 2. L'arbitrariet. dell'atto del pubblico ufficiale come discriminante del reato. di oltraggio, deve -163 essere effettiva e reale e non semplicemente supposta dal colpevole. (Trib. Pen. Bologna, 25 settembre 1954; Foro It. n, 1955, II, 20). OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 1. Nell'esecuzione di lavori di mina la morte di un operaio per distacco di una sporgenza di roccia perforata non imputabile al capo squadra, che aveva solo incarico. di sorvegliare ]a continuit oraria de1le prestazioni, senza attribuzioni di natura tecnica specializzata, ma agli organi ammnistrativi e dirigenti del cantiere che avevano in precedenza ispezionato la localit.1, n l'imperizia del caposquadra pu assumersi come elemento di responsabilit in quanto inserita nella serie causale, costituendo essa un fatto soggettivaI)'. lente non riprovevole e penalmente inapprezzabile. (Corte .App. Pen. Roma, 3 novembre 1954; Foro It. n, 1955, II, 10). 2. Ove l'imputazione per omicidio colposo da investimento si riferisca solo all'eccesso di velocit in relazione all'art. 36 Codice stradale la sentenza di condanna che si riferisca a circostanze diverse non contestate (violazione della precedenza, omissione di segnali) va riformata mancando il nesso coll'accusa contestata. (Corte .App. Penale, Trento, 8 novembre 1954, Cont. 399, .Avv. Trento). (Vedi: Danno, 1, 2, 3, 4). PECULATO 1. Poich non occorre il processo verbale pel perfezionamento del sequestro penale, le cose sequestrate entrano con la semplice dichiarazione di sequestro nel dominio dell' .Amministrazione e qualora gli agenti sequestranti se ne approprino commettono peculato. (Corte Cass. Penale, 15 gennaio 1954; Foro It. ))' 1955, II, 31). 2. Il titolare di un ufficio di vendita monopoli che sia pure con l'autorizzazione espressa o tacita dei superiori vende tabacchi a privati senza versare all'Amministrazione l'aggio previsto solo per i rivenditori, commette peculato, ma se si appropria della differenza sul prezzo dei tabacchi dovuta al fatto che il superiore deposito monopoli gli aveva spedito i tabacchi al prezzo della vecchia tariffa aumentata nel tempo fra la ordinazione e la spedizione commette il minore reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui. (Tribunale Potenza, 21 giugno 1954, Cont. 231, .Avvocatura Potenza). (Vedi: Reati militari, 2, 3). P. N. F. 1. La destinazione di una casa del Fascio a servizio pubblico, come caserma di carabinieri, rientra nella competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. (Trib. Pen. Bolcigna, 26 set- tembre 1954; Foro It. n, 1955, II, 20). 2. Mancando il decreto di destinazione di un immobile ex p. n. f. a un pubblico servizio, il contratto con cui l'Amministrazione d ad un terzo, l'immobile in godimento costituisce non concessione ma locazione di diritto priyato. (Tribunale Firenze, 28 maggio 1954, Cont. 14306, .Avv. Firenze). 3. inammissibile l'azione di reintegrazione nel possesso da parte degli occupanti di un immobile ex p. n. f. contro l'esecuzione amministrativa di un'ordinanza di sgombero dell'Intendente di Finanza a seguito del decreto del Presidente del Consiglio ex art. 38 R. D. n. 159 del 1944. (Pret. Sampierdarena, 12 gennaio 1955, contenzioso 16429, .Avv. Genova). 4) Non pu l'Intendente di Finanza disporre in via amministrativa, .il rilascio dei beni p.n.f. occupati da terzi, che la Presidenza del Consiglio ha destinato a servizio pubblico: quindi il giudice pu sospendere ai sensi dell'art. 700 C. p. c. l esecuzione del rilascio. (Pret. Perugia, Ord. 1 dicembre 1954, P.S.I., U.D.I., E~N..A.L. di Marsciano c. Intendenza Finanza Perugia; Foro Italiano n, 1955, I, 293). PRESCRIZIONE (Vedi: Danno, 7; Imposta registro, 2; Imposta in genere, 2). PROCEDIMENTO CIVILE 1. L'indagine sulla competenza deve precedere quella sulla legittimazione della parte ingiunta e sulla inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per nullit della notifica. (Trib. La Spezia, 18 novembre 1954, Cont. , .Avv. Genova). 2. Nelle nuove norme C. p. c. il termine di costi,. tuzione dell'attore e rispettivamente del convenuto sono tenuti distinti con carattere ciascuno di perentoriet nel senso che la costituzione tardiva inefficace salvo che non avvenga dopo che la controparte si sia tempestivamente costituita; l'art. 307 in apparente contrasto con tale statuizione s'interpreta nel senso che si sia richiamato l'art. 166 C. p. c. come l'ultimo termine utile in cui una parte almeno, quella canvenuta, possa costituirsi giacch l'attore si sarebbe dovuto costituire prima e cio. nei dieci giorni dalla notifica della citazione. (Corte Cass., 10 gennaio 1955, n. 8, GR.A c. Ronzi). 3. Quando il giudice istruttore rinvii semplicemente la causa per consentire la costituzione del convenuto prima udienza di trattazionequella a cui la causa fu differita ed in quella il convenuto costituitosi pu proporre istanza per il termine per chiamare in causa un terzo. (Tribunale' Genova, 10 dicembre 1954, Cont. 17 448, .Avv. Genova). -164 4. Non ricorrono gravi motivi per sostituire il consulente tecnico d'ufficio ove questi abbia proceduto alle operazioni senza ammettere a presenziarvi quello di parte e ci per non essere tale atteggiamento determinato da l'intento di favorire una parte a danno dell'altro: bene pertanto il giudice istruttore ordinando la rinnovazione della consulenza ha confermato l'incarico allo ste.sso consulente. (Corte .App. Firenze, 24 dicembre 1954, Cont. 11693, .Avv. Firenze). 5. I fatti accertati in un procedimento penale definito con amnistia possono essere utilizzati solo come indizi insieme alle prove raccolte nel processo civile, per la determinazione della responsabilit e per l'affermazione di un eventuale concorso di colpa da parte del leso. (Trib. Firenze, 13 settembre 1954, Cont. 13039, .Avv. Firenze). 6. Cassata con rinvio una sentenza di appello che abbia negato l'ammissibilit di una prova testimoniale confermando la sentenza di rigetto di primo grado, il giudizio di rinvio limitato alla questione dell'ammissibilit della prova. (Corte .App. Catania, 8 gennaio 1955, Cont. 18547, .Avvocatura Catania). (Vedi: Propriet industriale, 1). PROCEDIMENTO PENALE 1. La garanzia amministrativa ex art. 8 e 158 legge comunale e provinciale 1915 compatibile con la Costituzione, ma non tutela il sindaco pei reati commessi come capo dell'Amministrazione comunale. (Corte Cass. Pen. 21 maggio 1954, Foro It. , 1955, II, 57). 2. La mancata riproduzione delle firme del presidente e del cancelliere sulle copie notificate del decreto di citazione a giudizio non causa di nullit dell'atto, n occorre l'autenticazione da parte del cancelliere delle copie notificate essendo il crisma di autenticit dato dalla relazione e dalla firma dell'ufficiale giudiziario. (Corte .App. Penale Genova, 13 gennaio 1954, Cont. 16381, .Avv. Genova). (Vedi: Omicidio e lesioni colpose, 2). PROFITTI DI CONTINGENZA 1. semplice estimazione, sottratta al sindacato del giudice, il giudizio di accertamento della sussistenza di profitti eccezionali di contingenza. (Corte .App. Catania, 31 dicembre 1954, Contenzioso 17710, .Avv. Catania). 2. L'avocazione dei profitti eccezionali di contingenza non ha natura di imposta. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3256, .Avv. Brescia, massima abnorme). 3. Il recupero di differenze prezzo sulle giacenze di cereali fondato sulle norme per l'avocazione dei profitti di contingenza. (Trib. Brescia, 21 gennaio 1955, Cont. 3256, .Avv. Brescia). PROPRIET INDUSTRIALE 1. La Commissione dei ricorsi m materia di brevetti legalmente costituita con la partecipazione di tre membri con ypto deliberativo. (Oomm. Rie. 2 ottobre 1954, Cianamid ed altri c. Ind. Comm. ed altri; Foro It. , 1954, I, 137 4 e nota Scheggi; cc Foro It. , 1955, I, 441). 2. Possono costituire oggetto di brevetto i processi per la produzione di medicamenti ancorch rappresentino il solo mezzo noto per la preparazione di quei medicamenti (Comm. Rie. 2 ottobre 1954; Cianamid ed altri c. Ind. e Comm., e altri; Foro It. , 1954, I, 137 4 e nota Scheggi; Foro It. n, 1955, I, 441). PROROGA (Vedi: Locazione, 2, 3, 4). PROVA (Vedi: Procedimento civile, 5). QUERELA 1. L'esercizio del diritto di querela da parte di una societ non spetta al presidente o agli amministratori ma all'assemblea che pu delegarlo a un procuratore speciale. (Pret. Massa Marittima, 30 dicembre 1954; Foro It. , 1955, II, 69). REATI FINANZIARI 1. La competenza per territorio a conoscere di reati finanziari data dal luogo di accertamento, cio dalla concreta rilevazione del reato. (Corte .App. Pen. Genova, ).3 gennaio 1955, Cont. 16381, .Avv. Genova). REATI MILITARI 1. Non costituisce sottrazione di documenti segreti quella di documenti semplicemente riservati, custoditi nella cassaforte di un comando di reggimento. (Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 1954, Cont. 1064, .Avv. Trento); 2. peculato militare la sottrazione da parte del sottufficiale preposto a uno spaccio militare di caserma, di somme di cui sia venuto per tale qualit in possesso. (Trib. Pen. Trento, 28 ottobre 1954, Cont. 1064, .Avv. Trento). 3. Compie peculato militare l'ufficiale che incaricato di funzioni amministrative si .appropri del danaro posseduto, senza che sussista l'aggravante -dell'art. 47, n. 2, C. p.m.p. (grado) per avere il peculato militare quale suo presupposto tale qualit, n le attenuanti dell'art. 62, n. 6, C.p. se il danno sia solo parzialmente risarcito e dell'art. 48 C.p.m.p. se l'ottima condotta non risulti esplici s mzzzrnrr~;1:1~t :& -165 Id tamente dal rapporto informativo. N pu escludersi l'aggravante dell'art. 61, n. 7, C.p. pel solo fatto che la parte lesa sia la Pubblica .Amministrazione se il danno sia apprezzabile o addirittura rilevante. (Trib. Pen. Bolzano, 6 dicembre 1954, Cont. 1007, Avv. Trento). REATO (Vedi: Danno, 6). REGIONI 1. L'alta Corte Regione Siciliana non pu sindacare la misura delle agevolazioni fiscali contenuta in una legge regionale. (Alta Corte Regionale Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato c. Regione Siciliana; e< Foro It. n, 1955, I, 1). 2. Anche nei giudizi avanti l'Alta Corte della Regione Siciliana, si applica la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo del termine di atti processuali che scada in giorno festivo. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato c. Regione Siciliana, cc Foro It. n, 1955, I, 1). 3. Tanto se contro una legge regionale non sia stato ricorso quanto se Vi sia stato ricorso e pronuncia, sempre ammesso ricorrere senza alcuna preclusione contro altra legge ancorch di identico contenuto. (Alta Corte Regione Siciliana, 11 dicembre 1954, n. 8, Comm. Stato Regione Siciliana; >, 1955, I, 156). 2. Nel trasporto ferroviario dall'Italia all'estero, eseguito con spedizione dalla stazione di confine con nuova lettera di vettura alle ferrovie estere per il prosieguo del viaggio in territorio estero, ha luogo un trasporto autonomo e distinto da .quello svoltosi in Italia, e ci anche riguardo alle responsabilit connesse all'insorgere del nuovo contratto di trasporto. (Corte Cass. 18 gennaio 1955, n. 104, Ferrovie Sud-Est c. FF. SS.). VIOLAZIONI VALUTARIE. (Vedi: Legittimazione, 7). I . . I ::: Di FWZTf'W?fil@fiiil&ihi ; H INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L FORMULZIONE DEL QUESI1;'0 NON RIFLETTE IN LOUN MODO L SOLUZIONE OHE NE STT PRESA ACQUE PUBBLICHE. -I) Se sia legittima la concessione di una derivazione di acque pubbliche di quantit imprecisata (n. 31). -II) Se le Amministrazioni dello Stato siano concessionarie di derivazioni di acque pubbliche in seno proprio (n. 32). -III) Quale sia il valore giuridico del provvedimento di concessione di derivazione di acque pubbliche a favore di un'Amministrazione dello Stato (n. 32). -IV) Se l'Amministrazione dello Stato che abbia in uso esclusivo la derivazione di acque pubbliche sia tenuta al pagamento del sovracanone di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 (n. 32). -V) Se sia necessario che il competente Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di taluno per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee al proprietario del fondo finitimo, quando le ricerche debbano avvenire a profondit rientrante nella sfera di interesse del detto proprietario finitimo (n. 33). AGRICOLTURA. -Quale sia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della Legge Sila e dell'art. 21 della Legge Stralcio, in correlazione alla disposizione di carattere generale, contenuta nell'art. 3 della stessa Legge Stralcio, la natura giuridica dell'atto di assegnazione, in via provvisoria ed in via definitiva, delle terre espropriate ai lavoratori della terra, se quella di un negozio di diritto pubblico o di diritto privato (n. 8). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il prefetto, il quale non sia parte in causa, sollevata la questione di giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 C.p.c., possa intervenire avanti la Corte di Cassazione nel giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa (n. 181). -II) Se l'Amministrazione sia legittimata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa in materia in cui sia investita diuna potest o eserciti un diritto (n. 181). ANTICHITA' E BELLE ARTI. -I) Se, ai fini dell'ampliamento di un poligono di tiro per artiglieria contraerea possa espropriarsi una torre da difesa costiera costruita da vari secoli e dichiarata di particolare interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1 o giugno 1939, n. 1089 (n. 30). -II) Se la Sovraintendenza ai Monumenti possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 734 C.p. (costruzione abusiva in zona di "rispetto) (n. 31). APPALTO. -I) Se la ritenuta del 5 % per esonero cauzionale decorra dalla data dell'atto di sottomissione fino al termine massimo per il collaudo oppure alla successiva effettiva data del collaudo stesso (n. 200). II) Se sia ammissibile la revisione discrezionale dei prezzi prevista dal D.L. n. 857 del 1950, nel caso in cui la revisione contrattuale sia esclusa (n. 201). -III) Se contratti esclusi dalla revisione prezzi in quanto la durata prevista dai lavori non permetteva l'inclusione della clausola secondo la legge del tempo della stipulazione, possano essere ammessi alla revisione quando, in base a provate difficolt di esecuzione non imputabili all'impresa ed a conseguenti regolari proroghe, l'esecuzione stessa si sia protratta oltre quel limite di durata che impediva l'inserzione in contratto della clausola revisionale (n. 201). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se le case per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 54). CATASTO. -Se la pena pecuniaria inflitta per violazione della legge sul nuovo Catasto Terreni abbia natura di sanzione civile (n. 3). COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -I) Se le obbligazioni derivanti dalla collisione di una vettura militare italiana e un automezzo delle forze armate americane, dislocate in Italia per l'attuazio.ne del dispositivo previsto dal Trattato Nord-Atlantico siano rego lati dalla legge italiana (n. 11). -II) Se la norma del diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei tribunali nazionali, quando sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunit, sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.O. (n. 11). -III) Se il principio di immunit sia operante quando l'esame della controversia non coinvolga una indagine intorno all'esplicazione dell'attivit di imperio dello Stato convenuto (n. 11). -IV) Se il prefetto il quale non sia parte in causa, sollevata la questione di giurisdizione ai sensi degli articoli 41 e 368 C.p.c. possa intervenire avanti la Corte di Cassazione nel giudizio, che sia stato riassunto dalle parti in causa (n. 12). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se l'Azienda Elettrica Consorziale di Bolzano-Merano, costituita allo scopo di provvedere nell'interesse dei comuni associati ai servizi di fornitura di energia elettrica, vada considerata Ente locale o Azienda municipalizzata (n. 58). II) Se possano ritenersi tuttora in vigore gli arti>l~ 270 e 271 del T.U. della legge comunale e provinciale appro-__ vato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che prevedono alcune ipotesi di sospensione di decadenza degli amministratori comunali (n. 59). -III) Se la richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di citazione a giudizio siano causa di sospensione degli amministratori comunali -16S (n. 59). -IV) Se la sospensione degli amministratori comunali derivi in ogni caso, quando il rinvio o la citazione a giudizio abbiano ad oggetto un reato commesso nella qualit di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio (n. 59). -V) Se, agli effetti della sospensione dell'amministratore comunale, per la determinazione del minimo edittale, debba farsi ricorso al criterio stabilito dall'articolo 32 C.p.c. (n. 59). -VI) Se, per effetto della concessione della libert provvisoria ai sensi dell'art. 227 C.p.p. cio col venir meno dello stato di detenzione, cessi la speciale causa di sospensione e il sindaco debba riprendere possesso della carica finch non intervenga il decreto di citazione o la sentenza di rinvio a giudizio per un reato che legittimi la sospensione della carica fino all'esito del giudizio (n. 59). -VII) Se le cause di ineleggibilit a consigliere comunale previste dall'art. 13 del T.U. 5 aprile 1951, n. 203, che siano venute meno anteriormente alla seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva all'elezione, cessino di produrre i loro effetti (n. 60). -VIII) Se il processo penale possa considerarsi '' lite pendente col Comune " anche quando si proceda in seguito a denunzia o a querela del Comune, finch questo non si sia costituito parte civile (n. 60). IX) Se, agli effetti della pendenza della lite col Comune abbia rilievo il fatto che il consigliere, costituendosi in giudizio, accetti, siapureintegralmente, la domanda. del Comune facendo venir meno la causa di decadenza (n. 60). CONCESSIONI. -I) Se alle concessioni amministrative per le utilizzazioni agricole di beni del Demanio pubblico siano applicabili le disposizioni del Codice civile sulle locazioni agrarie (n. 45). -II) Se la circostanza che durante le more della concessione l'immobile sia stato sclassificato dai beni del demanio pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato importi che la concessione amministrativa si trasformi ipso iure in una locazione (n. 45). -III) Se per i contratti di locazione agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto scritto ad substantiam (n. 45). -IV) Se l'Amministrazione possa agire in via di autotutela amministrativa rispetto a beni patrimoniali indisponibili (n. 46). -V) Quale sia la natura del provvedimento di graduazione dello sfratto emesso dal pretore ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 46). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. I) Se un mandato irrevocabile sia da considerarsi cessione e, quindi, sia ammissibile sotto le condizioni ed i limiti sostanziali e fiscali, con cui le cessioni di credito divengono efficaci nei confronti dell'Amministrazione, qualora l'irrevocabilit impegni anche lAmministrazione pagante (n. 133). -II) Quale sia nei confronti dell'Amministrazione, l'effetto della revoca, da parte del mandante di un mandato irrevocabile (n. 133). CONTRATTI AGRARI. -I) Se alle concessioni amministrative per utilizzazioni agricole di beni del Demanio pubblico siano applicabili le disposizioni del Codice civile sulle locazioni agrarie (n. 16). -II) Se la circostanza che durante le more della concessione l'immobile sia stato sclassificato dai beni del Demanio pubblico e trasferito al patrimonio dello Stato importi che la concessione amministrativa si trasformi ipso iure in una locazione (n. 16). -III) Se per i contratti di locazione agraria dello Stato sia sempre necessario l'atto scritto ad substatiam (n. 16). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -1) Se possa attuarsi l'accollo al fondo di garanzia di cui all'art. 9 del D.L. 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni a favore delle medie e piccole imprese industriali, del 70 %di un credito, rimasto scoperto per il fallimento dell'Impresa e per l'antecolocazio:O:e di d~e crediti, uno, per i.g.e. della Finanza e l'altro per contributi, dello I.N.P.S., ove si assuma una pretesa colpa dell'Ente finanziatore che avrebbe concesso il finanziamento senza assicurarsi che il credito fosse assistito da un privilegio speciale (n. 7). -II) Se per ammettere l'addebito dello scoperto della quota consentita sul fondo di garanzia, di cui all'art. 9 del D.L. n. 1419 del 1947, sia necessario un decreto ministeriale, da registrare poi alla Corte dei Conti (n. 7). -III) Se gli articoli 19 e 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298, regolanti la partecipazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno al fondo di dotazione dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.M.E.R.) nonch alla costituzione, presso detto Istituto, del fondo speciale di cui all'art. 12 della stessa legge n. 298, 1953, abbiano abrogato l'art. 2, comma 40 e 5, della precedente legge 22 marzo 1952, n. 166, col quale venivano stabilite le norme per i finanziamenti industriali della Cassa (n. 8). -IV) Se la convenzione intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno e l'I.S.V.E.I.M.E.R. in applicazione della suddetta legge n. 298 del 1953 debba essere sottoposta a registrazione nel termine prescritto, sia pure con la forma speciale di abbonamento stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa (n. 8). COSTITUZIONE. -Se la norma di diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali nazionali quando sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunit, sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, qua;li la N.A.T.O. (n. 3). DANNI DI GUERRA. -Se possa chiedersi l'indennizzo per danni di guerra per la perdita di un autoveicolo, requisito in propriet da formazioni partigiane e distrutto per fatti di guerra (n. 51). DAZI DOGANALI. -I) Quale sia la natura del rapporto giuridico fra lo Stato e il contribuente per le operazioni doganali (n. 5). -II) Se possano accettarsi, a garanzia delle operazioni doganali, polizze fideiussorie da parte di una societ assicuratrice, che sia autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni, limitatamente alla garanzia dei contratti (n. 5). DEMANIO. -I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere un strada privata posta sul confine di un suo stabilimento ov l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 114). -II) Se possa esperirsi una azione di danni contro il privato che, nella sua propriet, abbia aperto una strada sul confine di unostabilimento militare (n. 114). -III) Se l'Amministrazione m1litare possa, in sede di autotutela amministrativa, chiudere Un.a propria strada al confine di altra strada privata )n. 114). -IV) Se l'atto di concessione in uso dell'immobile patrimoniale o del bene demaniale costituisca solo il presupposto per l'esercizio legittimo di poteri e mm,w32&Jk&i&iif..,MZiiJL &WZ:W ,, ::i=== &i&J t,L&.&W.A:::: =ili&& W&i!l@d?db&J&&&il&&&BB1l . ID 169 f.tcolt da parte delle singole Amministrazioni o possa considerarsi giuridicamente atto costitutivo o traslativo di diritto (n. 115). -V) Se i beni del patrimonio indisponibile siano sottratti alla regola della comunione forzosa del muro perimetrale (n. 116). -VI) Se le case per i senza tetto appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 116). -VII) Se l'Amministrazione possa agire in via di autotutela amministrativa rispetto a beni patrimoniali indisponibili (n. 117). ELETTRICIT. -I) Se l'esenzione dal sovraprezzo stabilito a carico di certe categorie di utenti di energia elettrica e dal quale, nei vari provvedimenti intervenuti sulla materia, sono stati sempre esentati gli autoproduttori per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti, gestiti sotto la stessa ragione sociale , si applichi all'energia c.d. vettoriata (n. 2). -II) Sela detta esenzione si applichi all'energia c. d. di scambio (n. 2). ENFITEUSI. -Se gli aumenti stabiliti nella legge lo luglio 1952, n. 701, siano applicabili soltanto ai canoni enfiteutici o anche. alle altre prestazioni fondiarie perpetue, come censi e livelli (n. 22). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se l'art. 3 del D.L. 11 marzo 1948, n. 409, che regola ora per allora l'occupazione del suolo occorso per la costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea e il pagamento dei danni relativi, sia applicabile alle occupazioni effettuate in vista della costruzione di opere permanenti non portate a compimenti nonch ai danni verificatisi successivamente purch in diretto rapporto causale con la costruzione dell'opera pubblica (n. 113). -II) Se la detta norma si applichi alle opere permanenti costruite su immobili requisiti temporaneamente e poi derequisiti (n. 113). -III) Se, ai fini dell'ampliamento di un poligono di tiro per artiglieria contraerea possa espropriarsi una torre da difesa costiera costruita da vari secoli e dichiarata di particolare interesse storico ed artistico, ai sensi della legge lo giugno 1939, n. 1089 (n. 114). FARMACIA. -I) Se l'Amministrazione, decorsi i termini di impugnativa del decreto di riconoscimento di farmacia legittima, possa revocare il decreto stesso, ove risulti che il medesimo stato emanato sulla base di un errore dipendente da sua colpa (n. 2). -II) Se l'Amministrazione, decorsi i termini di impugnativa, possa adottare il detto provvedimento di revoca, ove risulti che il decreto di riconoscimento stato emanato sulla base di un errore dipendente da colpa dell'interessato (n. 2). FERROVIE. -Se l'invenzione di una sabbiera di automotrice da parte di un sottocapo tecnico delle FF. SS. non incaricato di. studi e ricerche, integri gli estremi della cc invenzione .di servizio (n. 230). FERROVIE E TRANVIE. -Se la costruzione delle funicolari sia soggetta agli adempimenti ed ai controlli previsti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229 (n. 231). IMPIEGO PRIVATO. -Se la sospensione cautelare sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle norme del codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 38). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se un impiegato comandato presso altra Amministrazione possa vantare pretese per la eventuale determinazionale della c.d. indennit di comando (n. 384). -II) Se il collocamento in posizione di aspettativa a tempo indeterminato, non previsto dal regolamento di un Ente. pubblico, 'ai fine di consentire all'impiegato di assumere altro impiego, possa ritenersi quale una concordata sospensione del rapporto (n. 385). -III) Se il periodo trascorso in detta speciale posizione debba essere computato agli effetti dell'anzianit (n. 385(. -IV) Se un dipendente dello Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa far valere alcuna pretesa verso lAmministrazione pel fatto del mancato versamento dei contributi all'I.N.P.S. per il periodo di avventiziato (n. 386). -V) Se la sospensione cautelare possa ritenersi istituto generale del pubblico impiego (n. 387). -VI) Se la sospensione cautelare sia applicabile, ove i regolamenti degli enti pubblici non la prevedano espressamente, anche nelle ipotesi in cui si tratti di rapporto di pubblico impiego, disciplinato in via sussidiaria dalla legge sull'impiego privato e dalle norme del Codice civile ai sensi dell'art. 2129 C.c. (n. 387). IMPOSTA DI REGISTRO. -Se la convenzione intervenuta fra la Cassa per il Mezzogiorno a I' I.S.V.E. I.M.E.R. in applicazione della legge 11 aprile 1953, n. 298, debba essere sottoposta a registrazione nel termine prescritto, sia pure con la forma speciale di abbonamento stabilita dall'art. 26 della legge 10 agosto 1950 n. 646, istitutiva della Cassa (n. 111). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se con l'espressione usata dall'art. 68 della vigente legge sulle succeszioni: cc Lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse di successione sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce si sia inteso scindere il privilegio e l'imposta relativiimente ai mobili e agli i.:inmobili oppure si sia inteso significare che il privilegio stesso pu esercitarsi sui soli beni immobili anche per la parte di imposta che riflette pi propriamente i mobili e viceversa (n. 16). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. -I) Se, agli effetti dell'art. 14 del D.L.C.p.S. 27 dicembre 1946, n. 469, possa ritenersi cessionario di un'azienda, l'originario cedente, il quale ne sia rientrato coattivamente in possesso in forza di sentenza che abbia dichiarato risoluto il precedente contratto di cessione (n. 49). -II) Se il passaggio della merce dall'estero nel territorio nazionale debba soggiacere a due imposte (imposte sulla importazione a i.g.e.), quando il passaggio della merce avvenga a favore dell'acquire!lte nazionale a mezzo di rappresentanti delle ditte venditrici (n. 50). -III) Se, in base all'art. 11 del D.L. 3 maggio 1948, n. 799, sia sufficiente, perch sorga il presupposto dell'obbligazione tributaria, che il negozio giuridico cc compravendita sia stato concluso in Italia oppure sia necessario, oltre alla conclusione in Italia del negozio giuridico, che dall'atto economico derivi una entrata imponibile a termine delle disposizioni vigenti (n. 50). IMPOSTE E TASSE. -A quale organo spetti la competenza a decidere le controversie sulla sussistenza dei requisiti mutualistici delle societ e degli enti cooperativi nonch dei loro consorzi, agli effetti dell'esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 260). -170 INFORTUNI SUL LAVORO. -Se, in linea di massima, possa iptizzarsi, a carico dell'appaltatore dei lavori in una stazione un concorso di colpa al verificarsi di un evento dannoso a carico di un suo dipendente, investito da una locomotiva, per non aver adottato il complesso di misure idonee ad assicurare l'incolumit degli operai (n. 38). LOCAZIONI. -I) A quale mese vada imputato il pagamento del canone di locazione, effettuato da un inquilino nel bollettino di conto corrente, rimessogli dall'Amministrazione locatrice con l'indicazione a tergo del mese cui va riferito il versamento, se al mese cos indicato ovvero all'eventuale canone insoluto di data pi remota (n. 86). -II) Se la proroga legale delle locazioni sia applicabile ai contratti, stipulati posteriormente al Io marzo 1947; ma i cui effetti operino retroat-. tivamente fino ad epoca anteriore a tale data (n. 87). III) Quale sia la natura del provvedimento di graduazione dello sfratto emesso dal pretore ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 88). MANDATO. -I) Se, ai fini di rendere esigibile un credito con quietanza di un mandatario, sia necessari che il mandato non contenga disposizioni circa la sua irrevocabilit (n. 5). -II) Se un mandato irrevocabile sia da considerare cessione e, quindi, sia ammissibile sotto le condizioni e i limiti sostanziali e fiscali, con cui le cessioni di credito divengono efficaci nei confronti dell'Amministrazione, qualora I 'irrevocabilit impegni anche l'Amministrazione pagante (n. 5). -III) Se il mandato irrevocabile vada registrato come cessione di credito o come mandato (n. 5). -IV) Quale sia, nei confronti dell'Amministrazione, l'effetto della revoca, da parte del mandante, di un mandato irrevocabile (n. 5). NOBILTA' ONORIFICENZE ED ORDINI CA V ALLERESCHI. -I) Se la norma contenuta nella disposizione XIV della Costituzione circa l'abolizione dei titoli nobiliari costituisca norma di immediata applicazione o soltanto programmatica (n. 9). -II) Se l'ufficiale di stato civile possa legittimamente rifiutarsi di inserire negli atti di stato civile qualificazioni nobiliari o se, invece, debba consentirne l'inserimento a norma ed agli effetti dell'art. 451 e.e. (n. 9). OPERE PUBBLICHE. -I( Se le condizioni previste dall'art. 4. lett. d, del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, debbano concorrere per escludere la necessit della denunzia alla Prefettura della costruzione dell'opera in conglomerato cementizio (n. 39). -II) Se la costruzione delle funicolari sia soggetta agli adempimenti e ai controlli previsti del citato R.D. n. 229 del 1939 (n. 39). PARTE CIVILE. -Se laSovraintendenza ai Monumenti possa costituire parte civile nei procedimenti penali per inosservanza della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e art. 734 C.p. )costruzione abusiva in zona di rispetto) (n. 7). PENA. -Se la pena pecuniaria, inflitta per violazione della legge sul Nuovo Catasto Terreni abbia natura di sanzione civile (n. 7). PENSIONI. -I) Se sia consentito agli infortunati civili di cumulare la pensione di guerra con altro trattamento economico dovuto, per lo stesso titolo, da altro ente, e non derivante da atti di previdenza facoltativi (n. 69). -II) Se linteressato il quale abbia fatto la dichiarazione di opzione tra la pensione di guerra e il diverso trattamento di quiescenza senza rendersi conto dei due trattamenti e delle conseguenze della scelta, possa impugnare la dichiarazione stessa (n. 69). PRESCRIZIONE. -Se, nel caso di sentenza penale di primo grado impugnata in appello, dichiarato successivamente inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, la irrevocabilit della sentenza, e, quindi, l'inizio del termine di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno (art. 2947, 30 comma, e.e.) decorra dalla scadenza del termine per proporre una valida impugnazione o dalla data d!Jlla definitivit dell'ordinanza di inammissiblit del gravame di cui all'art. 207 C.p.p. (n. 23). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -Se un dipendente dello Stato, inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa far valere alcuna pretesa verso l'Amministrazione pel fatto del mancato versamento dei contributi allo I.N.P.S. per il periodo di avventiziato (n. 14). PREZZI. -I) Se il C.I.P. abbia potere di dislocare i prezzi bloccati o solo di variarli (n. 22). -II) Se l'esenzione dal sovraprezzo stabilito a carico di certe categorie di utenti di energia elettrica, e dal quale, nei vari provvedimenti intervenuti sulla materia, sono stati sempre esentati gli autoproduttori "per l'energia da essi prodotta e consumata nei propri stabilimenti, gestiti sotto la stessa ragione sociale>>, si applichi all'energia c.d. vettoriata (n. 23). -III) Se la detta esenzione si applichi all'energia c.d. di scambio )n. 23(. PROCEDIMENTO CIVILE. -I) Se l'Amministrazione sia legittimata a proporre opposizione di terzo avverso la sentenza resa in materia in cui sia investita di una potest e non eserciti un diritto (n. 22). -. II) Se per i processi civili la pendenza della lite si determini con la semplice notificazione dell'atto di citazione (n. 23). PROCEDIMENTO PENALE. -Se il processo penale possa considerarsi << lite pendente col Comune anche quando si proceda in seguito a denuncia o a querela del Comune, finch questo non si sia costituito parte civile (n. 4). PROPRIETA'. -I) Se sia necessario che il competente Ufficio del Genio Civile comunichi la domanda di taluno per l'autorizzazione a ricerche di acque sotterranee al proprietario del fondo finitimo, quando le ricerche debbano avvenire a profondit rientrante nella sfera di interesse del detto proprietario finitimo (n. 14). Se i beni del patrimonio indisponibile siano sottratti alla regola della comunione forzosa del muro perimetrale (n. 15). PROPRIETA' INTELLETTUALE. -Se l'invenzione di una sabbiera di automotrice da parte di un sottocapo tecnico delle FF.SS., non incaricato di studi o ricerche, integri gli estremi della invenzione di servizio (n. 13). ::iiiW&&&& -171 RAPPORTI DI LAVORO. -Se, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 940, la gratifica al personale dome. stico debba essere corrisposta entro il dicembre anche per il 1953 (n. 30). REQUISIZIONI. -I) Se possa riconoscersi valore alla domanda di indennizzo, presentata per ottenere l'adempimento dell'obbligazione contratta da formazioni partigiane con la requisizione di un automezzo anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 19,.aprile 1948, n. 517 (n. 109). -II) Se possa chiede~si l'indennizzo per danni di guerra per la perdita di un'autoveicolo, requisito in propriet da formazioni partigiane e distrutto per fatti di guerra (n. 109). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se l'Amministrazione militare, per il recupero in rivalsa, a carico di ex militari, di somme pagate in seguito ad incidenti stradali, possa in ogni caso procedere avvalendosi delle disposizioni di cui al T.U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 161). II) Se nei rapporti interni tra l'Amministrazione, responsabile quale proprietaria del veicolo, e l'ex militare trovino applicazione le norme circa le presunzioni di responsabilit stabilite dalla legge (n. 161). SCAMBI E VALUTE. -I) Se il passaggio della merce dall'estero nel territorio nazionale debba soggiacere a due imposte (imposta sull'importazione e i.g.e.), quando il passaggio della merce avvenga a favore del]' acquirente nazionale a mezzo di rappresentanti delle ditte venditrici (n. 9). -II) Se, in base all'art. 11 del D.L. 3 maggio . 1948, n. 799, sia sufficiente, perch sorga il presupposto dell'obbligazione tributaria, che.il negozio giuridico compravendita sia stato concluso in Italia oppure sia necessario, o~tre alla conclusione in Italia del negozio giuridico, che dall'atto economico derivi un'entrata imponibile a termine delle disposizioni vigenti (n. 9). SERVITU'. -I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dall'Amministrazione militare per chiudere una strada privata posta sul onfine di uno suo stabilimento, ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 14). -II) Se possa esperrsi un'azione di danni contro il privato che, nella sua propriet abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare (n. 14). -III) Se l'Amministrazione militare possa in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria strada al confine di altra strada privata (n. 14). SOCIETA'. -A quale organo spetti la competenza a decidere le controversie sulla sussistenza dei requisiti mutualistici delle societ e degli enti cooperativi nonch dei loro consorzi agli effetti dell'esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio (n. 66). STATO CIVILE. -Se l'ufficiale di stato civile possa legittimamente rifiutarsi di inserire negli atti di stato civile qualificazioni nobiliari o se, invece, debbaconsentirne l'inserimento a norma e agli effetti dell'art. 451 O.e. (n. 5). STRADE. -I) Quale sia la linea di condotta da adottarsi dalla Amministrazione militare per chiudere una strada privata posta sul confine di un suo stabilimento, ove l'apertura della medesima contrasti con le esigenze militari (n. 17). -II) Se possa esperirsi una azione di danni contro il privato che, nella sua propriet abbia aperto una strada sul confine di uno stabilimento militare (n. 17). -III) Se l'Amministrazione militare possa, in sede di autotutela amministrativa, chiudere una propria strada al confine di altrastrada privata(n.17). SUCCESSIONI. -Se, con l'espressione usata dall'art. 68 della vigente legge sulle successioni, lo Stato ha privilegio per la riscossione delle tasse di successioni sui mobili ed immobili cui la tassa si riferisce >>, si sia inteso scindere il privilegio e l'imposta relativamente ai mobili ed agli immobili oppure si sia, inteso significare che il privilegio stesso pu esercitarsi sui soli beni immobili anche per la parte di imposta che riflette pi propriamente i mobili e viceversa (n. 45). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONA LI. -I) Se le obbligazioni derivanti dalla collisione tra una vettura militare italiana e un automezzo delle forze armate americane, dislocate in Italia per l'attuazione del dispositivo previsto dal Trattato Nord-Atlan.tico, siano regolate dalla legge italiana (n. 3)~ -II) Se la norma di diritto internazionale generale, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 10 della Costituzione che stabilisce il divieto di esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali nazionali, quando sia convenuto in un processo uno Stato straniero, o sempre che il convenuto non rinunci all'immunit sia applicabile a soggetti internazionali diversi dagli Stati, quali la N.A.T.0. (n. 3). -III) Se il principio di immunit sia operante quando l'esame della controversia non coinvolga un'indagine intorno all'esplicazione della attivit di imperio dello Stato convenuto (n. 3). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN. TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA AUSTRIA A) Responsabilit dello Stato. La legge costituzionale (Bundesverfassungsgesetz) del 18 dicembre 1948, n. 19 (Bundesgesetzblatt fiir die Republik Oestrreich del 31 gennaio 1949), ha modificato l'art. 23 della Costituzione austriaca, secondo l'ordinamento del 1929, per quanto concerne la disciplina della responsabilit (Schadenshaftung) degli enti di diritto pubblico in genere (Gebietskorperschaftei).). L'art. 1 della legge 1948 contiene la nuova stesura dell'art. 23 della Costituzione. La Federazione Austriaca (Bund), le sue provincie-stati (Lander), i distrtti (Bezirke), i comuni (Gemeinde) e gli altri corpi (Korperschaften) ed istituti (Anstalten) di diritto pubblico rispondono per i danni che abbiano comunque provocati a terzi, con la loro condotta illegale (durch ein rechtswidriges Verhalten), le persone che operano in qualit di loro organi nell'adempimento delle leggi (par. 1). Le persone, che operano in qualit di organi di un ente di cui al primo paragrafo (Rechtstrager), rimangono verso l'ente stesso responsabili .per i danni che l'ente abbia dovuto risarcire al danneggiato, e ci in quanto a dette persone sia imputabile il dolo (Vorsatz) o la colpa grave (Grosse Fahrlassigkeit) (par. 2). Le persone che operano in qualit di organi di un ente di cui al paragrafo primo, rispondono per i danni che, nell'adempimento delle leggi, abbiano direttamente (unmittelbar) provocati all'ente per la loro condotta illegale (par. 3). Un'apposita "legge federale integrer dette disposizioni (par. 4). Una legge federale adatter i detti principi alla materia concernente i servizi postali, telegrafici e telefonici (par. 5). L'art. 2 della legge del 1948 precisa che la nuova norma costituzionale sarebbe entrata in vigore col 10 gennaio 1949. La legge 18 novembre 1948, n. 20 (Bundesgesetzblatt del 31 gennaio 1949) ha disciplinato la responsabilit della Federazione Austriaca, degli stati-provincie (Lander), dei distretti, dei comuni e degli altri corpi ed istituti di diritto pubblico per i danni arrecati nell'esecuzione delle leggi. La legge chiamata Amtshaftungsgesetz; essa divisa in tre parti, concernenti la prima l'obbligo del risarcimento (Haftpfiicht), la seconda la procedura e la terza certe norme conclusive e di transizione. La federazione, i Lander, i distretti, i comuni e gli altri corpi ed istituti di diritto pubblico nonch gli enti della previdenza sociale (Trager der Sozialversicherung), qui appresso nominati, sono respon sabili, secondo le norme del diritto civile, dei danni alle cose ed alle persone che comunque le persone operanti in qualit di organi di detti enti abbiano arrecati, nell'esecuzione deUe leggi, a causa della loro illegale condotta; l'orgno non risponde verso il danneggiato; i danni sono risarcibili solamente in denaro (art. 1, par. l). Sono organi, nel senso della presente legge federale, tutte le persone fisiche che operino in esecuzine delle leggi (giustizia od amministrazione) tanto se aventi un rapporto stabile con l'ente, tanto se abbiano un rapporto precario o stabilito per il singolo caso determinato, tanto se siano state elette, nominate od altrimenti preposte, tanto se il loro rapporto con l'ente debba essere considerato come avente carattere pubblico o privato (art, 1, par. 2). La legge li. 20 del 1949, che consta di 17 articoli, stata commentata nel 1951 da LoebensteinKaniak (Kommentar zum Amtshaftungsgesetz). Walter Antoniolli (Allgemeines Verwaltungsrecht, Mansche Verlags-und .Universitatsbuchhandlung, Wien, 1954), nel segnalarci un'ampia bibliografia sulla materia (pp. 269-270) espone sistematicamente i concetti della legge, che potrebbero riuscire oscuri nella mera traduzione del testo; seguiamo qui la esposizione di Antoniolli, professore all'Universit d'Innsbruck e membro della Corte .di giustizia costituzionale. Nello Stato austriaco Antoniolli, seguendo la vecchia concezione di O. Mayer (Deutsches Verwaltungsrecht, 3a ediz., 1924), distingue. tre. specie di responsabilit dello Stato in relazione al carattere del comportamento da parte della Pubblica Amministrazione: 10 Responsabilit della Pubblica Amministrazione (Amtshaftung) nell'esercizio dei suoi poteri sovrani (im bereich des hohetlichen Handelns); la legge anzidetta del 1949 ha riconosciuto la risarcibilit civile verso i terzi dei danni prodotti dallo Stato amministrativo (Stato ed enti minori) per la illegalit o la colpa dei suoi agenti nell'esercizio del potere di supremazia (in Ausubung hoheitlicher Gewalt). 2 Responsabilit della Pubblica Amministrazione operante nei modi del diritto privato (Privatwirtschaftsverwaltung); la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ammesso ..che, per la sua condotta ricadente nel ca,mpo del diritto privato lo Stato risponda similmente ai privati per i danni arrecati in violazione della legge (Rechtswidrig) o per colpevolezza (schlildhaften Schaden). 3 Responsabilit della Pubblica Amministrazione non pi per comportamento illegale nell'eser -173 cizio del suo potre sovrano, ma di fronte a norme precise disposte dall'ordinamento giuridico e richiedenti il risarcimento ai cittadini per una determinata condotta dell'Amministrazione onde evitare a costoro, in certi casi, uno sproporzionato sacrifizio (ein unverhaltnismassig grosses Opfer), che deve invece ricadere sulla generalit dei cittadini. Dal punto di vista storico la responsabilit dello Stato e dei suoi organi per il danno dipendente dalla condotta illegale da parte dell'.Am:.iinistrazione pubblica, operante fuori dei termilli del diritto privato, non sarebbe stata estranea all'antico diritto austriaco, secondo l'.Antoniolli (che trae anche argomento dal Commentario di Loebenstein-Kaniak). Mentre restava indiscussa la responsabilit dell'Amministrazione operante nei rapporti di diritto privato, un decreto reale del 14 marzo 1806, n. 758, dava motivo a negare la responsabilit dello Stato nel campo dei suoi poteri di supremazia. Le leggi 144 e 145 del 1867 si fermarono sull'argomento per quanto concerne il potere giudiziario e l'esercizio del potere amministrativo sopraggiunge; la legge 12 luglio 1872 (Richterliche Syndikatgesetz) sulla responsabilit dei giudici, legge modificata dalla legge 22 novembre 1918, alinea 2, sul potere giudiziario. La Costituzione 1920 diceva all'art. 23: tutte le persone incaricate di funzioni dell'Amministrazione federale, dei Lander, dei comuni, o di funzioni giudiziarie, sono responsabili di ogni danno cagionato a chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni per violazioni del diritto, commesse intenzionalmente o risultanti da grossolana negligenza; la Federazione, i Lander ed i comuni sono responsabili delle violazioni di diritto commesse dalle persone operanti in qualit di organi di tali enti. La legge costituzionale federale del 7 dicembre 1929 modific l'art. 23 come segue: In quanto non siano da considerarsi come titolari di diritti privati, la Federazione, i Lander, i distretti ed i comuni sono responsabili dei danni che le persone operanti come loro organi arrechino ad un terzo, allorch per l'esercizio illegale delle loro attribuzioni esse abbiano leso intenzionalmente o per una grossolana negligenza i diritti appartenenti al terzo verso l'ente; i dettagli saranno stabiliti da una legge federale; in quanto detti enti debbano considerarsi come titolari di diritti privati, la loro responsabilit per i danni causati dalle persone operanti come loro organi retta dalle disposizioni del diritto civile; le persone operanti in qualit di organi dei detti enti sono responsabili di fronte agli enti stessi, in conformit delle norme stabilite dalla Legislazione federale, dei danni ch'esse avessero direttamente provocati all'ente nell'esercizio della loro attivit o per i quali l'ente avesse paga.to una indennit a terzi. .Abbiamo visto come la legge costituzionale del 18 dicembre 1948, n. 19 e la legge 18 dicembre 1948, n. 20, sono venute a disciplinare definitivamente la materia. Vedi anche legge n. 60 del 1952. La responsabilit dell'ente (Rechtstrager) per i suoi agenti non dipende dalla mera dipendenza dell'agente (Zugehorigkeit) dall'ente; essa funzionale, nel senso che occorre stabilire se l'agente di un ente determinato abbia operato per il Bund, o per un Land ecc. (ved . .Antoniolli), p. 272). La responsabilit concerne il comportamento esecutivo (legis emecutio; Vollziehung der Gesetze) e non invece il danno che possa aver provocato la stessa legislazione (legislatio; gesetzgebung) (ved. .ANTONIOILI, pag. 275). La legge n. 20 del 18 dicembre 1948 (Bundesgesetzblatt 31 gennaio 1949) stabilisce i casi di eslcusione della responsabilit (art. 2, par. 2 e 3). Non ammissibile la domanda di risarcimento qualora il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno attraverso un'azione dinanzi ai giudici (durch Rechtsmittel) o attraverso un ricorso (Beschwerde) alla Corte di giustizia amministrativa (art. 2, pag. 2); nessuna domanda di risarcimenti pu derivare da una sentenza della Corte di giustizia costituzionale (Verfassungsgerichtshof), della Corte suprema di giustizia (Oberste Gerichtshof) e della Corte di giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof) (art. 2, par. 3). Nel far valere la domanda di risarcimento non occorre riferirsi ad un organo (persona) determinato; basta fornire la prova che il danno sia stato provocato dall'infrazione (Rechtsverletzung) da parte di un organo dell'ente accusato (eines Organes des beklagten Rechtstragers) (art. 2, par. 1); prevista la prescrizione in tre e dieci anni, computati ai sensi dell'art. 6, par. 1, per la domanda di risarcimento; la rivalsa verso l'organo prescritta nei sei mesi computati ai sensi dell'art. 6, par. 2. La illegalit (Rechtswidrigkeit) consiste anche nell'infrazione della norma solamente materiale (regolamento) (ved . .Antoniolli, p. 276); essa non pu essere proposta nelle operazioni di valutazione senza che vi sia un errore di valutazione (ved . .Antoniolli, ivi). L'Amministrazione non risponde che per le operazioni dannose imputabili (fiir schuldhafte Schadenshandlungen); non risponde che per il debito in se (Verschuldenshaftung) e non per le conseguenze (Erfolgshaftung); essa risponde per per qualunque colpa del suo agente, per quanto possa essere lieve; la colpa ed il grado della colpa si misurano in base al Codice civile, che distingue tra dolo, colpa grave e colpa lieve; escludono la colpa l'errore scusabile (Entschuldbarer Irrtum), la violenza ((Zwang) e lo stato di necessit (Notstand) (.Antoniolli, ivi, LoebensteinKamiak, p. 61 e seg.). Non sarebbe possibile la rivalsa (Riickensatz) verso l'agente (Organ) quando costui abbia creduto di rifiutare l'ordine (.Auftrag; Befehl) del superior~ manifestamente incompetente o l'ordine contrario alle norme del diritto penale (art. 4). disciplinata la responsabilit collegiale (art. 3, par. 2). Lo straniero ammesso al risarcimento soltanto in caso di reciprocit; il giudice in tali casi attende istruzioni vincolanti da parte della Cancelleria del Bund (art. 7). Gli articoli 8-14 della legge (.Amtshaftungsgesetz) regolano la procedura. La protezione dei diritti dei danneggiati data dai.tribunali-ordinari di seconda istanza (Landesgerichten). Le pronunciesui ricorsi amministrativi o alla Corte di giustizia amministrativa sarebbero soltanto relative. Il carico dell'agente (per colpa grave o dolo) stabilito dalle Commissioni di disciplina (Dienstpragmatjk 1944, n. 15), senza possibilit di ricorso alla Ver -174 waltungsgerichtshof (rt. 133, n. 2, Costituzione 1929, rimessa in vigore con legge costituzionale n. 4 del 1 maggio 1945). La Corte dei conti (Rechnungshof) denuncia ma non decide. Per casi di risarcimento per legge ved. leggi n. 177 del 1909; n. 318 del 1918; n. 242 del 1932; n. 316 del 1934 ecc. Ved. il Kommentar zum Allgemeinen burgerlichen Gesetzbuch (di F. Geschnitzer, R. Holler, H. Klang, R. Kostler, A. Verdross-Drosseberg, K. Wahle, O. Wentzel, E. Weiss,. W. Wilburg, K. Wolff), ediz., Wien, Druck und Verlag der Oesterreichischen Staatsdruckerei, 1952, vol. 30, p. 3, 608 seg., 792 seg.; vol. 6, p. 6, 408. B) L'Avvocatura di Stato. La difesa della Repubblica Austriaca e di enti determinati affidata. alla Procura di Finanza in Vienna. La legge 12 settembre 1945, n. 172 ha disciplinato la Procura di Finanza in Vienna (Finanzprokuratur in Wien). La legge chiamata Prokuraturgesetz (Staatsgesetzblatt fiir die Republik Oesterreich del 28 settembre 1945, p. 263). La legge tratta i compiti della Finanzprokuratur (artt. 1-3), gli interventi di questa dinanzi ai giudici ordinari ed ai giudici commerciali (artt. 4-6), dinanzi alle autorit amministrative ed alla Corte di giustizia amministrativa (Verwaltungsgerichtshof), il rimborso delle spese (art. 8), il rapporto della Prokuratur con il personale dello Stato (art. 9), le norme di servizio (art. 10), le norme transitorie (artt. 11-13). La legge venne emanata dal Governo provvisorio (Staatsregierung) in base all'art. 30 della legge del 20 luglio 1945, n. 94 sul trapasso (Ueberleitung) delle norme relative all'Amministrazione ed alla Giustizia del vecchio regime nell'ordinamento giuridico della Repubblica Austriaca (BehOrdenUeberleitunggesetz). La Procura di Finanza in Vienna (Finanzprokuratur in Wien), che in seguito sar chiamata per brevit Prokuratur, ha i seguenti compiti, in relazione agli enti elencati nel seguente art. 2: 1 essa rappresenta come parte, od anche come partecipante, gli enti stessi dinanzi ai giudici ed alle autorit amministrative; 2 essa d pareri in materia giuridica (in Rechtsangelegenheiten); in particolare essa manifesta il proprio parere sulle transazioni e conclusioni di negozi giuridici ed interviene nella redazione dei documenti legali e dei contratti (Rechtsurkunden) (art. 1, par. 1). La competenza ad intervenire come parte, o partecipante, dinanzi a tutti i giudici ordinari e commerciali, ai sensi del par. 1 dell'art. 1, esclusiva (ausschliessliche), salvo che la legge non abbia altrimenti disposto; la rappresentanza dinanzi alle autorit amministrative e dinanzi alla Corte di giustizia amministrativa ha luogo soltanto in seguito a richiesta (auf Verlangen) (art. 1, par~ 2). La Prokuratur infine chiamata ad intervenire per la protezione di pubblici interessi dinanzi a tutti i giudici ed alle autorit amministrative ql).ando a tal'uopo chiamata dalle competenti autorit o l'urgenza del caso ne richieda l'intervento immediato; ci vale particolarmente per gli atti assicurativi e d'incameramento delle devoluzioni nell'interesse pubblico (gemeinniitzigen) a causa di morte (art. 1, par. 3). La Prokuratur, ai sensi dell'art. 1 della legge, provvede alle funzioni di rappresentanza ed alle funzioni di consulenza in favore degli enti e persone come segue: 1 della Repubblica Austriaca, ivi comprese le fondazioni, . le imprese, gli stabilimenti ed altre istituzioni; 2 di tutti i fondi, le opere, le fondazioni, le imprese ed altre istituzioni aventi autonoma personalit giuridica, i quali sono amministrati direttamente dagli organi dello Stato o presso cui Io Stato sia intervenuto; 3 delle istituzioni, che non ricadono nel numero 2 precedente, in quanto si tratti della loro costituzione o del patrimonio da incamerare per i fini da conseguire attraverso la loro costituzione; 4 delle istituzioni parrocchiali a carattere pubblico; 5 dei funzionari giudiziari accusati nelle procedure sindacali svolgentisi in base alla legge 12 luglio 1872, n. 112 ed a norma della legge 23 dicembre 1931, n. 6-1932 (art. 3, par. 1). L'Amministrazione delle finanze pu assegnare con ordinanza alla Prokuratur la rappresentanza e la consule.nza di altre persone giuridiche (art. 3, par. 2). Al fine di assicurare ed incamerare imposte, tasse, dazi ed altre entrate pubbliche i funzionari di finanza sono autorizzati, in rappresentanza della Prokuratur, ad intervenire nei giudizi, e ci in quanto non si renda necessaria la competenza di avvocato (art. 2, par.1). In ogni caso per la Prokuratur pu riservarsi la rappresentanza (art. 3, par. 2). La Prokuratur non ha bisogno per il suo intervento dinanzi ai giudici ordinari e commerciali di nessuna attestazione particolare della sua competenza (art. 4, par. 1). A tale intervento ciascun funzionario della Prokuratur autorizzato: sufficiente ch'esso sia munito della legittimazione dell'Amministrazione (Am1lslegitimatioi:J.), e ci anche nei casi in cui sia stata prescritta la rappresentanza da parte di un avvocato (Rechtsanwalt) (art. 4, par. 2). La Prokuratur pu affidare la rappresentanza anche ad un avvocato e nei casi, in cui ci non si rendesse possibile, anche ad un organo di un altro pubblico servizio; la rappresentanza provata mediante la presentazione di una legittimazione (art. 4, par. 3). Alla Prokuratur spetta il diritto alle spese come ad un avvocato e ci anche nei casi in cui si faccia rappresentare da un organo di un altro servizio; nel caso di esenzione da bolli ed altri diritti sono questi ugualmente portati nel conto delle spese come bolli e diritti per. memoria (Idealstempel und Idealgebiihren) (art. 5, par. 1). La legge regola il comportamento della Prokuratur nei casi in cui debba intervenire, nel medesimo affare, in favore di due parti, i cui interessi siano contrastanti (art. 6}. La Prokuratur pu essere chiamata a rappresentare gli enti anzidetti, su chiamata di questi,. dinanzi alle autorit amministrative ed alla Corte di giustizia amministrativa; l'incarico non ha bisogno di essere documentato in modo particolare (art. 7, par. 1); si applicano a tal fine le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 di cui sopra. -175 Gli enti rappresentati dalla Prokuratur sono tenuti a liquidarle le spese di rappresentanza allorch le spese 'stesse non possano . essere ricuperate dalla controparte (art. 8, par. 1). La Prokuratur pu richiedere un adeguato anticipo sulle spese di rappresentanza (art. 8, par. 2). In quanto non esistano particolari norme contrarie, tutti i pubblici dipendenti, compresi i giudici, sono tenuti a coadiuvare con la Prokuratur nell'espletamento della sua missione ed a farle prendere visione degli atti richiesti o ad averne copia (art. 9). Per la materia del personale e disciplinare la Prokuratur dipende dall'Amministrazione finanziaria (Staatsamt fiir Finanzen); a questa affidato altres il potere di vigilanza del servizio (art. 10, par. 1). Particolari provvidenze sono disposte per i funzionari che occupino posti elevati presso la Prokuratur (art. 10, par. 2). Si tralasciano qui le disposizioni transitorie della legge. L'ordinanza 15 aprile 1948, n. 94 del Ministero federale delle finanze (Bundesgesetzblatt 4 giugno 1948, p. 448) ha affidato altri enti alla rappresentanza della Prokuratur. La legge 16 giugno 1948, n. 154 (Bundesgesetzblatt 23 agosto .1948, p. 59) ha integrato la legge del 1945 stabilendo che la rappresentanza dinanzi alla Corte di giustizia costituzionale (Verfassungsgerichtshof), alla Corte di giustizia amministrativa, .alla Corte di giustizia per le patenti ha luogo sltanto su dolll..a11da. Ved. anche Verord. 183 d.el 27 settembre 1945, n. 18 del 26 novembre 1946, n. 226 dell'8 novembre 1950, n. 165 del 17 luglio J,951; ved. par. 16 della legge 12 luglio 1950, n. 14 7. Per la elencazione delle vecchie disposizioni aventi vigore nelle provincie-Stati anteriormente alla ordinanza di unificazione del 1923 ved. STEFAN STEFANo'wrnz; I ndez zu den 'sterreichischen ReichsStaats- und Bundesgesetzblliitt.rn 1849 bis 1949, Wien, 1950, Druck und Verlag Der Oesterreichischen Staatsdruckerei. BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE A) Per la responsabilit dello Stato: WALTER ANTo NIOLLI: Atlgemeines Verwalt'l:llng[!recht, JlI anzsche V erlags und Universitatsbuchhandlung, Wien, 1954, pp. 269-270. B) Per la Prokuratur: E. LoHSING-R. BRAUN: Oesterreichisches Anwaltsrecht, Win, SpringerVerlag, 1950, pp. 42-43. &L&&l&&J rnnn&& (3101213) Roma. 1955 Ist. Poligr. Stato -G. C.