ANNO X -N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1957 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI I bandi militari e la nuova Costituzione, dell'Avv. CARMELO CARBONE, pp. 113-126. II. NOTE DI DOTTRINA G. SAJs""TANmLLO: Manitale di diritto penale (Ed. Giuffr, 1957, p. 506), recensione critica dell'avv. F. CHIAROTTI, p. 127. m. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione Pubblica -Azienda Nazionale Strade Statali Organo competente a rappresentare l'ANAS in giudizio -Giudiz~ arbitrali. (C. Cass.), p. 128. 2) Competenza e giurisdizione -Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dichiarato inammissibile -Proponibilit di successivo ricorso per regolamento di giurisdizione (C. Cass.), p. 128. 3) Ferrovie -Personale dell'Amm.ne delle FF.SS. -Indennit infortunistica -Collegio arbitrale costituito a termini dell'art. 6 R. D. 10 marzo 1938, n. 1054, in relazione all'art. 60 R. D. 17 agosto 1935, n. 1765 -Decisione secondo le regole di diritto (C. Cass.), p. 128. ~4) Lodo arbitrale -Decisione secondo equit -Violazione art. 829 C. P. C. -Nullit del lodo (C. Cass.), p. 128. 5) Imposte sulle successioni e donazioni -Donazioni -Imposta sul valore globale -Limiti (C. Cass.), p. 130. 6) Impugnazioni -Principio della consumazione della impugnazione Ambito di applicabilit -Fattispecie (C. Cass.), p. 134. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Impiego pubblico -Enti di riforma -Rapporto di lavoro -Giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato (C. Appello di Cagliari), p. 136. 2) Imposta generale sull'entrata -Concetto d'imposta suppletiva Salve et repete (C. Appello di Bologna), p. 136. 3) Imposte. e tasse -Ricchezza mobile e reddito agrario -Reddito di soggetti diversi dal conduttore del fondo -Tassabilit come reddito di R. M:. (Trib. Brescia), p. 137. V. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 138. VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO, a cura di SALVATORE SroA, p. 142. ANNO X -N. 7-8 LUGLIO-AGOSTO 1957 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO sTATO PUBBLI>, Milano 1939, volume VI, p. 267 e segg. Per un esame dell'istituto con larghi cenni di diritto comparato, v. TrNGSTEN: Les pleins pouvoirs, Paris, 1934, nonch MIRKINE GuETZEVICH, Plei'.ns pouvoirs sous le rgime parlamentaire, in Ann. Inst. int. droit public >>, 1938, p. 3. (6) Per questo indirizzo, cfr. MORTATI: Istituzioni. di diritto pubblico, cit., p. 422; CERETI: Diritto costituzionale italiano, cit., p. 391; GALATERIA: I provvedimenti amministrativi di urgenza, cit., pp. 39-40, il quale, tuttavia, ammette l'esercizio della potest normativa dell'autorit militare in tempo di guerra qualora vi sia stato conferimento di poteri dal Parlamento al--Governo ai sensi dell'art. 78 della Costituzione (punto questo su aui ritorneremo pi oltre nel testo); CRISAFULLI: Costituzione e ordinanze sindacali dispositive della propriet, in Foro Italiano>>, 1956, I, 435-436. I iWWW 1&J -115 militari siano state abrogate implicitamente dalla nuova costituzione. Ove venga data risposta negativa alla questione, fa d'uopo esaminare se quelle norme abbiano cessato di avere efficacia perch in contrasto con la struttura costituzionale dello Stato. Si tratta di due aspetti diversi del problema, in quanto, mentre l'uno tende ad accertare se le norme costituzionali sulla delega legislativa e sulla facolt del Governo di emanare decreti d'urgenza abbiano abrogato implicitamente le disposizioni disciplinatrici del potere di bando, l'altro esamina il problema dal punto di vista della struttura costituzionale dello Stato, deducendo dai principi che regolano tale struttura la sussistenza o meno del potere di bando. questo poi il problema che si pone per qualsiasi norma, quando se ne debba accertare la sua validit. Non basta, difatti, stabilire che essa non sia stata abrogata dalla costituzione, ma bisogna altres indagare sulla sua vigenza in relazione ai principi che regolano l'attuale ordinamento costituzionale, potendo essa essere divenuta costituzionalmente illegittima perch in contrasto con tali principi. 3. Nel sistema costituzionale anteriore al 1948, i bandi militari erano tenuti distinti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dai decreti legislativi e dai decreti-legge, anche se, avendo riguardo alla loro natura giuridica, erano assimilati all'una o all'altra categoria di atti legislativi (7). Decreti legislativi e decreti-legge furono riconosciuti esplicitamente con la legge 31 gennaio 1926, n. 100, ma essi, anche prima della emanazione di tale legge, erano ammessi nel nostro ordinamento costituzionale, sebbene non mancassero, specialmente per i decreti-legge, opinioni che ne negavano la legittimit. La legittimit dei decreti legislativi stata negata, nei primi tempi di applicazione dello Statuto .Albertino, in qualche sentenza e successivamente anche da alcuni scrittori, considerandosi che la delegazione legislativa contrastava cqn l'art. 3 dello Statuto, secondo il quale gli atti legislativi dovevano essere formati dal Parlamento e dal Capo dello Stato (8) e vulnerava cos il principio della sovranit nazionale di cui era investito il Parlamento e che questo non poteva delegare ad altri (9). (7) Essi erano avvicinati o ai decreti-legge, includendoli, come si accennato, nella categoria delle ordinanze di necessit, nella considerazione che fossero emanati in una situazione di necessit, ovvero ai decreti legislativi, perch adottati coine questi in virt di delega legislativa. (8) Sul punto v. TOSATO: Le leggi di delegazione, Padova, 1931, p. 114 e richiami dottrinali e giurisprudenziali riportati in note 2 e 3. (9) MwELI: Principi di diritto costituzionale, Milano, 1913, p. 885; ARANGIO Rurz: Istituzioni di diritto costituzionale, Milano, 1913, p. 471 segg. Lo sviluppo dell'istituto della delegazione in Italia trovasi ampiamente trattato dal CROSA : La dottrina della delegazione dt: potest legislativa materiale nel diritto italiano, francese mm& &rml &&1rnrvrw BI[ m Presto per si fece strada il concetto che la delegazione non turbava l'ordine delle competenze, ma ne rafforzava l'efficacia (10). stato peraltro facile obiettare a quell'indirizzo che, quand'anche la funzione legislativa nmf fosse stata delegabile, la delegazione attuata mediante legge sarebbe stata pienamente costituzionale, dal momento che il Parlamento, nel sistema allora vi'gente, aveva il potere costituente (11). Pi accentuato, e durato fino alla legge del 31 gennaio 1926, n. 100, stato il contrasto relativamente ai decretilegge, per il fatto che nessuna disposizione legislativa ne autorizzava la formazione (12). e germanico, in "Riv. dir. pubbl. '" 1927, I, p. 191 segg., 216 segg. Per la dottrina francese, fra la numerosa bibliografia, cfr. BARTHLEMy: Trait du droit administratif, Paris, 1916, p. 99 segg.; DuGUIT: Trait de droit constitutionnel, Paris, 1924, vol. IV, p. 74 7 segg. (10) In questo indirizzo influ la circostanza che, in paesi nei quali la delegazione era espressamente vietata, si era ricorso spesso ad essa, s da determinarne col tempo, e dopo superate le prime resistenze, l'introduzione in via di fatto. Ci, per esempio, era avvenuto in Francia dopo la costituzione del 22 agosto 1795, che all'art. 45 vietava la delegazione, nel cantone di Berna, dove pure la costituzione del 31 lug:io 1846 (art. 28) inibiva il ricorso a quell'istituto, ed in vari altri paesi. (11) CAMMEo: Della manifestazione della volont dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in "Primo Trattato completo di diritto amministrativo'" diretto dall'Orlando, Vol. III, Milano 1901, p. 179; SABINI, La funzione legislativa ed i decreti-legge, Roma, 1923, n. 152; CROSA: La dott1ina della delegazione di potest legislativa materiale, cit., pp. 206-207 e bibliografia citata. (12) Secondo la dottrina prevalente i decreti-legge erano legittimi anche prima della legge 31 gennaio 1926. A questa dottrina si uniform la giurisprudenza fino al 1922, epoca in cui modific il precedente indirizzo, affermando, in un primo momento (sentenza 24 gennaio 1922 della Corte di Cassazione di Roma a Sezioni Unite, in "Foro lt. '" 1922, I, 54) che l'autorit giudiziaria aveva il potere di sindacare la legittimit del decretolegge sotto il riflesso della sussistenza dell'estremo dell'urgenza, ed alcuni mesi dopo (sentenza 16 novembre 1922 della Corte di Cassazione di Roma, in " Foro lt. '" 1923, I, 1 segg.) che gli artt. 3 e 5 dello Statuto Albertino escludevano in modo assoluto il potere di decretazione d'urgenza e, pertanto, i decreti-legge erano atti incostituzionali. Questa giurisprudenza venne abbandonata due anni dopo, quando la la Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza 25 gennaio 1924 (in "Foro It. '" 1924, II, 129), ritorn all'opinione tradizionale, che stata confermata dalla giurisprudenza successiva. Per questa giurisprudenza v. SALTELLI: Potere esecutivo e norme giuridiche, Roma, 1926, p. 40 segg. Per un esame della dottrina sull'argomento, oltre la citata opera del Saltelli con ampia bibliografia riportata a p. 4 7, nota, v. specialmente VACCHELL~: Sulla facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, _ in "Riv. di dir. pubbl. '" 1926, I, p. 49, nonch RANELETTI: La potest legislativa del Governo, in " Riv. dir. pubbl. '" 1926, I, .p. 165 segg.; LIUZZI: Le ordinanze d'urgenza, Citt di Castello, 1928, p. 31 segg. mm mn -116 - La legittimit dei bandi militari non stata mai discussa, ritenendosi, anche nei primi tempi di applicazione dello Statuto Albertino, che la norma, in virt della quale essi potevano essere emanati, era giustificata dalle particolari situazioni di urgenza e di necessit, connesse allo stato di guerra. I bandi militari d'altronde, anche se spesso venivano considerati dalla dottrina come atti legislativi delegati, costituivano di certo una categoria a s, poich non occorreva, di volta in volta ovvero in occasione di ogni guerra, una delegazione, essendo prevista nel Codice penale militare la norma che attribuiva il relativo potere all'autorit militare (13). .Ancora pi chiara poi era la distinzione sotto il profilo del soggetto da cui erano formati gli atti legislativi di cui si tratta, dal momento che decreti legislativi e decreti-legge erano emanati dal Governo, mentre i bandi militari erano adottati esclusivamente da taluni comandanti militari. Precisato che i bandi militari, prima dell'entrata in vigore della costituzione del 194 7, formavano una categoria di norme giuridiche che, per talune caratteristiche peculiari, si distingueva sia dai decreti legislativi sia dai decreti-legge, pur essendo accomunata agli uni ovvero agli altri per quanto riguardava la natura giuridica, si pu esaminare il primo aspetto del problema, e cio se le norme che li disciplinano siano state abrogate implicitamente. La nuova costituzione si occupata della potest di emanare decreti legislativi, ponendo ad essa dei limiti che non sussistevano nella legislazione precedente, come pure si occupata dei decreti-. legge, ma nulla ha disposto relativamente ai bandi militari. N sembra che un riferimento ad essi si possa desumere per via implicita, considerandosi che, se la carta costituzionale ha previsto i casi in cui la funzione legislativa pu essere esercitata dal Governo, non sia dato pensare all'esercizio di tale funzione da parte dell'esecutivo al di fuori delle ipotesi da essa indicate. Simile tesi sarebbe fondata se la costituzione disponesse in maniera chiara che solo nei casi previsti dagli artt. 76, 77 e 78 possono essere adottati atti legislativi da parte del potere esecutivo, ma un principio del genere non sancito nella costituzione (14). Questa, difatti, parla di funzione (13) Nel Codice Penale per l'esercito del 1869 tale norma era posta dall'art. 251, il quale cos disponeva: Il generale comandante in campo ovvero il Comandante di corpo di esercito e di forza assediata, che non sia in comunicazione col comandante in campo, potranno pubblicare bandi militari che avranno forza di legge nella periferia del proprio comando . Questa norma riproduceva il contenuto dell'art. 231 del Codice penale sardo del 1 ottobre 1859, il quale, a sua volta, si riportava all'art. 141 del Codice penae militare sardo del 28 luglio 1840, che stabiliva quanto segue: In tempo di guerra, oltre alle disposizioni del presente codice, saranno eziandio osservati i bandi militari che fossero d'ordine Nostro pubblicati. (14) In questo senso: PERGOLESI: Diritto costituzionale, cit. p. 145; BISCARETTI DI RUFFIA: Diritto costituzionale, legislativa delegata al Governo, di decretazione di urgenza adottata dal Governo e di conferimento dei poteri necessari per la guerra al Governo, facendo quindi intendere che ha voluto disciplinare la competenza legislativa. esercitat?> .. dal .Governo a seguito di delega ovvero per ragioni di necessit, quella competenza cio che era gi regolata dalla legge 31 gennaio 1926. La nuova costituzione, in sostanza, ha inteso disciplinare una particolare competenza del Governo, ma non si riferita alla potest di bando che spetta a taluni organi del potere esecutivo, e precisamente ad alcuni comandanti militari. Se avesse voluto occuparsi di tale potest non avrebbe usato l'espressione Governo, che tecnicamente comprende l'organo collegiale (15), come si desume dall'art. 92 della Costituzione, dove, definendosi il Governo, detto che questo formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri (16). Non pare quindi che le norme relative ai bandi militari si possano ritenere abrogate implicitamente dalla nuova costituzione, la quale ha disciplinato la materia dei decreti legislativi e dei decreti- legge, mentre nessuna regolamentazione ha dettato per i bandi militari, che avevano una disciplina legislativa autonoma ed erano considerati separatamente dalla dottrina. Perch si abbia abrogazione implicita, difatti, occorre che le disposizioni della nuova legge siano incompatibili con quella precedente ovvero che la nuova legge regoli l'intera materia disciplinata dalla legge interiore. Nella specie non si verifica ne l'una n l'altra ipotesi. Prima di chiarire questo punto occorre premettere che discussa la natura delle norme disciplinatrici dei bandi militari, ritenendo alcuni, come sar precisato in seguito, che esse costituiscano leggi cit. p. 410; D1 CIOMMO: La facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridiche secondo la nuova costituzione, cit., pp. 74-75. (15) Ricorda al riguardo il RUINI: La funzione legislativa, Milaho, 1953, p. 75, che all'opportunit rappresentata in sede di discussione di sostituire l'espressione cc Governo con l'altra cc Consiglio dei Ministri , onde non sorgessero dubbi sull'organo cui poteva delegarsi l'esercizio della funzione legislativa, non venne dato seguito essendosi subito chiarito che la prima espressione non poteva che significare Consiglio dei Ministri. (16) C~ntro, BALLADORE PALLIERI: Diritto costituzionale, cit. pp. 159 e 227 segg. il quale attribuisce alla espressione cc Governo usata nell'art. 92 della Costituzione un significato diverso da quello che ha la medesima espressione negli artt. 76 e 77 primo comma. Per il Balladore Pallieri l'espressione in esame, in queste ultime norme, sta ad indicare il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica, mentre nel citato art. 92, nonch negli artt. 71 ed 87 quarto comma, comprende solo il Consiglio dei Ministri. Su un piano sostanzialmente analogo si pone il RANELLJllTTI: Istit"uzioni di diritto pubblico, parti II-III, cit. p. 219, nota 68. In senso contrario v. MoRTATI: Istituzioni di diritto p'abblico, cit., p. 413; FERRI: Sulla delegazione legislativa, in cc Studi in memoria di Rossi>>, Padova, 1952, pp. 171-172; VmGA, Diritto costituzionale, Palermo, 3a ed. 1955, p. 375. E E? : !D!! . :; -117 - di delegazione in virt delle quali l'autorit militare pu emanare dei bandi militari, altri che siano .attributive di una competenza legislativa a favore dell'autorit militare medesima. Riservandoci di ritornare pi oltre su questo argomento, possiano intanto osservare che il problema di cui si sta discutendo si presenta negli stessi termini si segua l'una o l'altra tesi. Difatti, nel primo caso (se le norme sui bandi militari si assumono come leggi di delegazione) l'abrogazione implicita riguarder eventualmente la disposizione od il principio in base a cui quelle norme furono legittimamente emanate, per ilfatto che nella nuova costituzione non sarebbe permessa una delega ad organo diverso dal Governo e al di fuori dei limiti fissati nell'art. 76; nella seconda ipotesi, invece, l'abrogazione investir direttamente le stesse norme regolatrici dei bandi militari. Dopo questa precisazione possiamo osservare che, ove le norme disciplinatrici del potere di bando si assumano come attributive di competenza -quali esse sono, secondo quanto si dir in seguito -dovr concludersi che non si verifica la prima delle ipotesi accennate, perch l'art. 77 della costituzione riguarda norme, aventi efficacia di leggi, emanate dal Governo, mentre i bandi militari sono atti aventi valore di legge adottati da taluni comandanti militari, cio da soggetti diversi dal Governo. Non si verifica la seconda ipotesi in quanto, come s' detto, la materia dei bandi militari si distingue da quella circa le altre due categorie di norme giuridiche sotto vari riflessi, fra i quali vanno particolarmente ricordati la diversit di soggetti legittimati alla loro emanazione, le differenti situazioni che permettono l'esercizio delle relative potest, i diversi principi circa la loro efficacia nel tempo e nello spazio, nonch la loro pubblicazione. appena il caso di aggiungere che la carta costituzionale non ha disciplinato e non ha inteso disciplinare l'intera materia costituzionale; sicch sarebbe erroneo ritenere che le norme costituzionali (in quanto attributive di competenza normativa) sul potere di bando siano venute meno per abrogazione, nella considerazione che la materia costituzionale disciplinata dalla carta costituzionale. A confutazione di simile tesi basterebbe ricordare come la stessa carta costituzionale riconosca che, dopo la sua entrata in vigore, possono esservi materie disciplinate da leggi diverse da essa, dal momento che, nella dichiarazione XVI, ha sancito ilprincipio secondo cui dovr procedersi alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state... esplicitamente o implicitamente abrogate. Le precedenti considerazioni trovano una riprova nel fatto che, in sede di elaborazione del testo della costituzione, fu sollevato pi volte, in occasione della discussione di vari articoli, il problema in ordine all'incidenza dello stato di guerra sul funzionamento della costituzione, ma il problema stesso venne sempre rinviato, soprattutto perch si pensava di risolverlo con un'unica norma che ponesse delle eccezioni per talune garan zie ed alla fine per dimenticanza si omise di affrontarlo (17). Questi elementi, che si traggono dai lavori preparatori, dimostrano che esula dalla costituzione l'intenzione che per il tempo di guerra,.. o.vvero per situazioni eccezionali per la vita dello Stato, dovesse farsi riferimento solo agli istituti da essa previsti. Quest'affermazione trova appoggio in alcuni principi della costituzione -su cui ci soffermeremo nel paragrafo seguente -i quali prevedono una diversa e pi attenuata tutela delle garanzie costituzionali in tempo di guerra. Ma, a parte le argomentazioni che si potranno derivare da tali principi, riteniamo che gli elementi tratti dalle discussioni in seno all'assemblea costituente escludano che la costituzione, nel disciplinare la facolt del Governo di porre norme giuridiche, abbia voluto implicitamente abrogare la potest normativa dell'autorit militare in tempo di guerra ed in altre situazioni di particolare importanza dal lato militare. Dato l'interessamento pi volte dimostratosi in seno all'Assemblea costituente onde esaminare l'incidenza dello stato di guerra sulle normali competenze, non ci sembra che le disposizioni della costituzione sulla facolt del Governo di porre norme giuridiche si possano assumere come comprensive di un divieto implicito alla emanazione di norme da parte di organi del (17) Il testo relativo alla norma costituzionale sulla libert. e sulla segretezza di corrispondenza (attuale art. 15 della costituzione) nella formulazione approntata dalla 1a sottocommissione prevedeva limitazioni e censure per il tempo di guerra, ma quest'ultima parte fu soppressa, non perch essa non fosse condivisa,. bens perch si pensava di porre in un articolo di carattere generale, da inserire nel titolo del Parlamento, il principio della sospensione di alcuni diritti del cittadino in tempo di guerra. Anche in sede d discussione della norma sulla libert. di pensiero e di stampa (attuale art. 21 della Costituzione) si ribad il concetto di porre una norma generale regolatrice di detto principio, osservandosi anzi da parte di uno dei membri dell'Assemblea che "una disposizione del genere stata posta anche nel progetto d costituzione francese. Il problema venne ancora sollevato in altre occasioni, proponendosi pure da parte di uno dei membri dell'Assemblea un articolo aggiuntivo del seguente tenore: "L'esercizio dei diritti di libert. pu essere limitato o sospeso per necessit. di difesa, determinate dal tempo e dallo stato di guerra, nonch per motivi di ordine pubblico. Nei casi suddetti, le Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la proclamazione dello stato d'assedio e i provvedimenti relativi. Nel testo definitivo della Costituzione per, malgrado queste prese di posizione su cui non vi erano state opposizioni e sebbene in linea di massima vi fosse stato un accordo per l'inclusione di una norma di carattere generale limitatrice dei diritti di libert. per il tempo di guerra, il principio di cui trattasi non venne statuito solo per mancato coordinamento. In merito cfr. FALZONE, PALERMO e COSENTINO: La costituzione della Repubblica Italiana, 2a ed., Roma, 1954, pp. 62, 72, 74, 193. M ~,,,;W'JWWWt ;;;:WWW:: ;;;;;;;;;;;W: :-::AAWWWk Ti =& I , Ti =& I , ~ 118 potere esecutivo diversi dal Governo. E questo anche per il fatto che l'autorit militare era legit timata ad emanare bandi militari in tempo di guerra in base al codice per l'esercito del 1869, ad una norma cio preesistente alla legge 31 gen naio 1926, n. 100, alla cui modifica in definitiva sono dirette le disposizioni della costituzione irca la emanazione dei decreti legislativi e dei decreti legge. Ad uguali conclusioni si giungerebbe ove le norme sul potere di bando fossero considerate come leggi di delegazione. Difatti, gli argomenti che si pongono a base dell'opinione che, attribuendo natura di leggi. di delegaziOne a quelle norme, nega la loro legittimit con l'entrata in vigore della costituzione del 1947, sono che esse prevedono una delegazione all'autorit militare, l dove per l'art. 76 della costituzione la delega sarebbe permessa solo al Governo, ed inoltre che esse stesse non stabiliscono principi e criteri direttivi, e ci in contrasto con quanto dispone detta norma costituzionale. A tali argomenti facile rispondere, per quanto riguarda il soggetto cui fatta la delega, che l'articolo 7 6 disciplina la delega al Govrno ma non esclude affatto la possibilit di delega ad altri organi, e, in ordine alla determinazione di principi e di criteri direttivi, che questa condizione non richiesta per il tempo di guerra, in cui, secondo quanto dato rilevare dall'art. 78 costitutuzione, si pu prescindere dallo stabilire principi e criteri direttivi (18). 4. Il secondo aspetto del problema accennato, tendente ad accertare se le norme regolatrici del potere di bando, pur non essendo state abrogate, abbiano perduto efficacia per essere in contrasto con la struttura costituzionale dello Stato, richiede una indagine pi complessa, dovendosi esaminare se il nuovo ordinamento costituzionale giustifichi la potest normativa riconosciuta all'autorit militare dalle citate norme. Il problema nelle sue linee generali di recente ha interessato molto la dottrina italiana, la quale, riprendendo taluni concetti che erano stati scarsamente elaborati, ha chiarito la distinzione concettuale fra abrogazione ed inefficacia per invalidit sopravvenuta della legge. Secondo un autorevole indirizzo dottrinale, le norme ordinarie possono perdere la loro efficacia per effetto di norme costituzionali sopravvenute, oltre che nel caso in cui queste regolino il medesimo rapporto disciplinato dalle prime, e ci secondo i comuni principi sull'abrogazione delle leggi ai sensi dell'art. 15 disp. prel. al Cod. civ., anche nella ipotesi in cui esse si mostrino in contrasto con i principi della struttura costituzionale dello Stato quale risulta a seguito della emanazione di nuove norme costituzionali, divenendo cos successivamente invalide (19). (18) V. nota 46. (19) La differenza fra abrogazione ed invalidit sucsecciva per contrasto con i principi della costituzione negata da taluni scrittori, perch si considera che l'abro- L~ conseg1:1enze che si fanno discendere da questa impostazione sono varie, spesso contrastanti fra l'uno e fra l'altro scrittore, ma non interessano il problema in esame, data la soluzione che gli si d (20). A noi prem_e accertare se la potest di bando riconosciuta da alcune nrme all'autorit ~ilitare per particolari situazioni di guerra trovi titolo di validit nella costituzione del 1947. gazione di norme ordinarie per opera di norme costituzionali posteriori sempre l'effetto della incostituzionalit sopravvenuta di esse (BARILE: La costituzione come norma giuridica, Firenze, 1951, p. 72). La dottrina prevalente, per, ammette la distinzione. Sul punto cfr. CERETI: Norme costituzionali e leggi ordinarie, in "Foro Padano, 1948, IV, 80; MORTATI: Questioni sul controllo di costituzionalit sostanziale della legge, in "Foro Amm. '" 1948, I, 320; PIERANDREI: La costituzione e le sue norme di competenza, in Giur. It. '" 1948, II, 257; IDEM: Validit ed invalidit di leggi anteriori alla costituzione in Giur. It. '" 1949, I, 2, 178 segg.: GUARINO: Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime, in " Ius '" 1951, p. 366 segg.; CRISAFULLI: Le norme programmatiche della costituzione, ora in La costituzione e le sue disposizioni di principio>>, Milano, 1952, p. 55 segg. La distinzione ammessa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale nella sua prima sentenza (sent. n. 1 del 14 giugno 1956, in "Giur. Cost. '" 1956, p. 1 segg.) ha deciso che i due istituti giuridici dell'abrogazion e della illegittimit costituzionale delle leggi non sono identici fra loro, si muovono su piani diversi e con competenze diverse e che "il campo dell'abrogazione... pi ristretto, in confronto di quello della illegittimit costituzionale, e i requisiti richiesti perch si abbia abrogazione per incompatibilit secondo i principi generali sono assai pi limitati di quelli che possono consentire la dichiarazione di illegittimit costituzionale di una legge'" (20) L'effetto principale che si deduce da questa distinzione riguarda la competenza a sindacare la invalidit di norme preesistenti alla costituzione, sostenendosi da alcuni che, ove l'invalidit si manifesti nel senso di contrasto di quelle norme con la struttura della nuova costituzione, si ha una forma di illegittimit costituzionale che pu essere dichiarata dalla Corte costituzionale, diversamente da quanto accade nella ipotesi di abrogazione nei modi previsti dall'art. 15 delle disp. prel., in cui qualsiasi giudice che conosce dell'inefficacia delle norme anteriori e non le applica se ritenute invalide. Per questo indirizzo, che stato accolto dalla Corte Costituzionale I).ella citata sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, v. specialmente, EuLA: Magistratura e costituzione, in "Rass. di dir. pubbl. '" 1956, p. 221 segg.; MORTATI: Sulla competenza a giudicare degli eccessi di delega legislativa, in "Foro It. >I, 1956, I, 1082; CRISAFULLI: Incostituzionalit o abrogazione?, in" Giur. cost. '" 1957, p. 271 seguenti. Sull'argomento v. pure, Dibattito sulla competenza della Corte Costituzionale in ordine alle norme an~ teriori alla costituzione, in Giur. cost. >>, 1956, p. 251 seguenti. La giurisprudenza in linea di -massima orientata nel senso che le norme ordi:riarie, ove risultino abrogate per effetto di norme costituzionali successive, vanno disapplicate dal giudice. Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. 606 del 29 febbraio 1956, in Giur. cost. '" 1956, p. 841; iii zsu,,m 'rnm: mm::mr rn:z mp7p77rn WCTRW dfilfuf l: -119 La nuova costituzione, disponendo che le Camere in tempo di guerra possono conferire i pieni poteri (21) al Governo, ha riconosciuto come sia necessario, in periodo bellico, che il Governo possa fronteggiare in qualsiasi momento le innumerevoli esigenze scaturenti da una situazione eccezionale. L'istituto dei pieni poteri molto antico e si sempre svolto in concomitanza con il potere di bando. Attraverso tale istituto stato permesso al Governo invadere la sfera riservata al Parlamento, cos come all'autorit militare stato concesso, per mezzo del p0tere di bando, invadere pure tale sfera in qualsiasi materia per la zona d'operazioni e, nei luoghi in stato di guerra, limitatamente alla legge penale militare, ed all'ordinamento giudiziario militare (22). Come l'esercizio della potest legislativa demandato al Governo mediante il conferimento dei pieni poteri ha lo scopo di porre quest'organo costituzionale in una posizione di autonomia per quanto riguarda l'organizzazione del paese per la guerra, Cass. Civ., Sez. II, sent. 567 del 27 febbraio 1956, ivi, p. 842; Cass. Civ., Sez. III, sent. 2893 del 26 luglio 1956, ivi, p. 818; Cass. Sez. Un., 23 ottobre 1956, ivi, 1957, p. 266. Per la tesi contraria, secondo cui la invalidit delle norme preesistenti per contrasto con i principi del nuovo ordinamento costituzionale costituisce una forma di abrogazione e non gi di illegittimit costituzionale, e che il sindacato a giudicare su di essa compete sempre alle magistrature. Cfr. VIRGA: Origine, contenuto e valore deZle dichiarazioni costituzionali, in Rassegna di diritto pubblico, 1948, I, p. 280; ANONIMO: Sull'ammissibilit del giudizio di legittimit costituzionale sulle leggi anteriori alla costituzione, in Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato>>, 1956, p. I segg. (21) Parliamo di pieni poteri, in quanto ci sembra non possa dubitarsi che l'art. 78 della costituzione abbia voluto riferirsi a tale istituto, ponendo una disposizione apposita per questa forma di delegazione. Se la costituzione, difatti, avesse voluto tenere fermi i principi sanciti nell'art. 76 anche per la concessione dei poteri legislativi al Governo in tempo di guerra, non abrebbe avuto bisogno di dettare una nuova disposizione, come stato rilevato da un autorevole indirizzo. V. autori citati in nota 5. (22) Nella prima guerra mondiale furono emanati moltissimi bandi militari, mostrandosi i codici militari del 1869 poco adeguati alle nuove esigenze di guerra. Una sommaria esposizione dei pi importanti bandi militari emanati nel primo anno di guerra e fatta dal MANASSERO: Bandi militari nelle zone di guerra, in Rivista penale>>, 1916, vol. LXXXIII, p. 37 segg. Anche nella guerra in A. O. I. e nel corso della spedizione in Albania fu notevole il numero dei bandi militari. Nel corso della recente guerra, prima dell'entrata in vigore dei nuovi codici penali militari (che ha avuto luogo il 10 ottobre 1941) l'ordinamento e la procedura penale militare presso i tribunali militari di guerra risultavano disciplinati in gran parte da bandi militari. Entrati in vigore quei codici militari, che contenevano vari principi gi introdotti da bandi militari, il numero di questi diminu un p specialmente in ordine alla procedura penale militare. analogamente il potere di emanare bandi militari attribuito all'autorit militare tende a riconoscere a quest'ultima una condizione di quasi autonomia nello svolgimento della sua attivit, che pu riuscire molto utile per agire su fattori vari (23). A proposito si ricorda come l Comandante Supremo militare, ed in parte anche i comandanti di grandi unit, in tempo di guerra siano investiti di poteri che caratterizzano ciascuna delle funzioni dello Stato. Essi difatti, oltre alle attribuzioni di carattere esecutivo, che sono quelle di gran lunga prevalenti, adottano talvolta atti di carattere preparatorio, sotto il profilo tecnico-consultivo, dell'indirizzo politico (24), come pure dispongono l'inizio dell'azione penale (25), hanno facolt di stabilire il differimento dell'esecuzione delle pene detentive inflitte dai Tribunali militari a talune persone la cui presenza ritenuta necessaria nel servizio che adempiono in stabilimenti o corpi sul piede di guerra (26), possono condonare con provvedimenti individuali le pene detentive non superiori ad un anno e le pene pecuniarie (27). Sia per questi elementi, i quali attribuiscono alle forze armate una certa autonomia nei confronti di organi anche primari dello Stato, sia perch per esse prevista una tutela penale particolare uguale a quella stabilita per alcuni organi costituzionali -talvolta le forze armate vengono considerate organi od istituzioni costituzionali (28). (23) Sulla larga autonomia con cui si svolge l'azione di comando cfr. CORRADINI: Diritto amministrativo miUtare, in Trattato di diritto amministrativo italiano diretto dall'Orlando, vol. X, Milano, 1930, p. 18 segg. (24) Sul punto V. PIERANDREI: La prerogativa regia di comando delle forze armate e il suo esercizio, Roma, 1942, p. 13 segg.; IDEM: Le forze armate in Italia, in Annali del Seminario giuridico dell'Universit di Palermo>>, 1944, vol. XIX, p. 189, nonch CARBONE: La posizione giuridica del Comandante Supremo in guerra, Roma, 1946, p. 27 segg. (25) Per l'art. 245 c. p. m. guerra l'azione penale iniziata ed esercitata in seguito a disposizione del comandante dell'unit, presso cui costituito il tribunale militare ; ma quel comandante pu delegare temporaneamente al pubblico ministero il potere di iniziare l'azione penale. L'inizio dell'azione penale deve aver luogo, a termini dello stesso articolo, per disposizione del Comandante Supremo qualora si debba procedere a carico di ufficiale generale o di ufficiale di grado corrispondente ovvero per reati contro le leggi e gli usi di guerra. (26) Cfr. art. 34 c. p. m. guerra. (27) CARBONE: Osservazioni intorno al potere di grazia dell'autorit militare in tempo di guerra, supplemento del fascicolo settembre 1945 de Il nuovo diritto. (28) CHIMIENTI: Manuale di diritto costituzionale, Torino, 1933, p. 220 segg.; FoDERARO: La Milizia volontaria nel diritto pubblico italiano, Padova, 1940, p. 28 segg., e bibliografia ivi citata. La giurisprudenza, ad incominciare dal 1892, ritenne che le forze armate costituissero una istituzione costituzionale e successivamente si mantenne in tale indirizzo per molti anni. In merito cfr. giurisprudenza riportata in FoDERARO, op. cit., p. 28 nota 2. Da tale indirizzo ormai la giurisprudenza ====mr.w7?3?Z? TI Wf WWf' mm: ====mr.w7?3?Z? TI Wf WWf' mm: -120 Ma quest'opinione ormai quasi completamente abbandonata, essendosi giustamente osservato da parte di vari scrittori che le forze armate non possono assumersi come organi od istituzioni costituzionali, dato che esse svolgono una funzione strumentale, per quanto importante, nei confronti di organi posti al vertice dell'organizzazione dello Stato, dei quali sono chiamati ad attuare le direttive (29). Questo elemento di per s decisivo per escludere le forze armate dal novero degli organi o delle istituzioni costituzionali, dal momento che, pur nella variet di concezioni, la dottrina concorde a fare rientrare in tale categoria organi che agiscono in maniera autonoma (30). Pertanto, poich le forze armate, sebbene dotate di una spiccata autonomia, si pongono come strumento dell'attivit di governo, chiaro che esse non possono assumersi come organi costituzionali. Pur dovendosi escludere che le forze armate diano luogo ad un organo costituzionale, attesa la funzione strumentale cui adempiono, si deve peraltro ammettere che esse costituiscano una istituzione assai importante nell'organizzazione dello Stato, a causa degli interessi fondamentali alla cui difesa esse sono preposte (31). per ci che esse sono dotate di una larga autonomia, che si manifesta nel fatto che, nell'attuare le direttive di alto comando, esse operano con assoluta discrezionalit tecni0 a e con possibilit di agire su fattori vari. E di quest'autonomia la pi tipica manifestazione il potere di bando, il quale permette all'autorit militare, in taluni casi, come s' detto, di creare i si allontanata, considerando che, se nel vigente codice penale (diversamente da ci che accadeva in quello del 1889, il cui art. 126 puniva il vilipendio delle istituzioni costituzionali, senza precisare quali fossero queste) l'art. 290 punisce il vilipendio di determinati organi costituzionali -Governo, Camere, ecc. -e poi aggiunge, nell'ultimo comma, che la medesima pena, si applica per il vilipendio delle forze armate, significa che le forze armate sono soltanto equiparate agli organi costituzionali. (29) PIERANDREI: Le forze armate in Italia, cit. passim e specialmente p. 247 segg.; PREDIERI: La difesa e le forze armate, in Commentario sistematico alla costituzione italiana cit. vol. I, p. 486; CARBONARO: Le responsabilit militari nell'Ordinamento Costituzionale italiano, Firenze, 1957, p. 24 segg. (30) Sul punto v. LAVAGNA: Diritto costituzionale, vol. I, Milano, 1957, p. 274 segg., e bibliografia citata in nota 262. (31) Che le forze armate rappresentino una istituzione preminente rispetto ad altri organi esecutivi ammesso in genere anche dalla dottrina che nega ad esse la qualifica di organo costituzionale. Cfr. PIERANDREI: Le forze armate in Italia, cit., p. 240, il quale, dopo avere osservato che le forze armate hanno esplicato la funzione ed hanno occupato la posizione ..... di un mero organo esecutivo e subordinato ....., aggiunge che esse hanno "per il loro contenuto istituzionale una importanza preminente rispetto a quella degli altri organi esecutivi e subordinati. necessari presupposti onde facilitare l'azione di comando . .Agli argomenti che precedono va ancora aggiunto che, l'ammissione da parte della costituzione della concessione dei pieni poteri al Governo, rappresenta un sicuro elemento per potel'e affermare che la potest di emanare bandi militari, riconosciuta dalla legge di guerra e dal codice penale militare di guerra all'autorit militare in tempo di guerra, sia pienamente aderente ai principi del nuovo ordinamento costituzionale. Quel potere, lungi dall'essere smentito dalla struttura costituzionale dello Stato, trova in essa conferma, dato che il costituente ammette che in tempo di guerra il Governo possa legiferare con la massima larghezza, sostituendosi al Parlamento. La costituzione contiene un altro principio, da cui dato desumere che in tempo di guerra ammessa una limitazione delle normali garanzie. L'art. 103 della costituzione, disponendo che i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge ed in tempo di pace hanno giurisdizione solo per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, riconosce che, per il tempo di guerra, nessuna modifica apportata alla legislazione vigente relativa alla competenza dei tribunali militari, i quali, com' noto, conoscono dei reati militari commessi da civili in concorso con militari ovvero in taluni casi da soli, come pure conoscono per connessione di qualsiasi reato comune (32). Ora, se la costituzione ha lasciato immutato il sistema precedente per quanto riguarda la soggezione dei civili alla giurisdizione dei tribunali militari, significa che ha ritenuto sussistere, nella situazione di guerra, interessi diversi da quelli del tempo di pace e tali da gfostificare il sacrificio di talune garanzie. (32) MARINA: La giustizia penale militare in Italia dopo l'entrata in vigore della costituzione della Repubblica, in cc Giust. Penale'" 1948, I, 78; QuARTULLI: Costituzione e giurisdizione militare di guerra, in cc Archivio penale >>, 1951, p. 122. Sulle ragioni che giustificano la giurisdizione militare cfr. le recenti osservazioni del TESAURO: La Giurisdizione Militare nei moderni Stati liberi, in cc Rassegna di dir. pubbl. '" 1956, p. 455, dove si afferma (pp. 459-460) che tale giurisdizione cc trova negli ordinamenti moderni la sua ragione di essere nella profonda esigenza di assicurare, ad un tempo, l'osservanza delle leggi penali militari e l'autonomia dell'attivit militare, esigenza che viene soddisfatta sottoponendo, senza limiti, l'attivit stessa al controllo giurisdizionale e disciplinandone lo svolgimento in modo che i militari conservino, nell'esercizio dei poteri discrezionali ad essi conferiti, l'indipendenza di cui sono dotati nell'interesse supremo dello Stato... . Questo principio dell'autonomia non particolare alla giurisdizione militare, ma permea ogni attivit delle forze armate in tempo di gurra, come si rilevato nel testo e si avr ancora modo di oss;v~;e, -e caratterizza l'essenza stessa delle forze armate, le quali, fra gli organi dello Stato, sono quelle provviste di maggiori e pi estesi poteri. -121 Sia questo prinmp10, sia l'altro g1a esaminato relativo alla concessione dei pieni poteri, dimostrano che la costituzione ha attribuito una diversa rilevanza alle garanzie costituzionali in tempo di pace ed in tempo di guerra, ammettendo in quest'ultima situazione eccezioni al sistema normale. Sicch pu concludersi che le norme le quali riconoscono il potere di bando all'autorit militare durante lo stato di guerra siano tuttora in vigore ed integrino la costituzione del 1947. Dal che deriva conseguentemente che tali norme dovranno essere sottoposte a revisione ed a coordinamento ai sensi dell'articolo XVI della costituzione (33). 5. Per la esatta determinazione della natura e della efficacia dei bandi militari sembra opportuno sottolineare come essi vadano tenuti distinti dalle ordinanze d'urgenza, che possono essere emanate dal Comandante supremo e, talvolta anche, da altre autorit militari. Il che sfugge a taluni scrittori che, come si vedr pi avanti, comprendono in. una sola le due categorie di atti. 't''~ In base all'art. 16 della legge di guerra, il Coman~ dante supremo, nella zona delle operazioni, assume anche i poteri civili. Di conseguenza, egli ha facolt di emanare, oltre gli ordinari atti amministrativi, anche quelle ordinanze d'urgenza che rientrano nella competenza del Prefetto e di altre autorit civili (34). Analoga facolt compete a qualsiasi autorit militare che, in virt di speciali disposizioni, assuma i poteri civili, autorit che facile coincida con quella eventualmente facultizzata ad emanare bandi militari, perch abbia avuto all'uopo delega dal Comandante supremo o perch non sia in con (33) In questo senso: PERGOLESI: Diritto costituzionale, cit. p. 145; DI CIOMMO, op. cit., 69. (34) Tali sono, per esempio, le ordinanze che possono essere adottate a norma degli artt. 19 terzo comma, 20, 55 della legge comunale e provinciale, 2 del Testo Unico di pubblica sicurezza, 153 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, ecc. Per un esame di questa materia, fra la recente bibliografia, v. specialmente: GALATERIA: I provvedimenti amministrativi d'urgenza, cit.; GARGIULO: I provvedimenti di urgenza nel diritto amministrativo, cit. (35) Alcuni scrittori negano che le norme disciplinatrici delle ordinanze d'urgenza a contenuto libero, che possono essere adottate dal Prefetto, dal Sindaco, ecc., siano legittime a seguito dell'entrata in vigore della nuova costituzione. Per quest'indirizzo v. specialmente, MORTATI: Istituzioni di diritto pubblico, cit. p. 422 segg.; BARILE: Il soggetto privato nella costituzione italiana, cit., p. 110 segg. Per la dottrina che ritiene legittime quelle norme cfr. GARGIULO: I provvedimenti d'urgenza, cit., p. 110 segg.; SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo, 4a ed. Napoli, 1957, p. 26 segg. Sull'argomento v. pure le recenti osservazioni del CRISAFULLI: Costituzione e ordinanze sindacli dispositive della propriet, in cc Foro It. >>, 1956, I, 430, nonch del TREVES: La costituzionalit dei provvedimenti amministrativi di necessit ed urgenza, in cc Giur. Cost. , 1956, p. 994. La giurisprudenza orientata nel senso della legittimit delle norme di cui trattasi. dizione di comunicare con quest'ultimo, ai sensi dell'art. 17 della legge di guerra. Tali ordinanze hanno natura giuridica diversa dai bandi militari, in quanto danno luogo ad atti amministrativi e quindi incontrano i limiti propri di questi (35), l dove i bandi hanno valore di legge, come si esprimono gli artt. 17 della legge di guerra e 20 c. p. m. guerra, e pertanto hanno efficacia pari alla legge formale. Quest'affermazione contrastata da una parte della dottrina, la quale ritiene che anche le ordinanze d'urgenza abbiano lo stesso contenuto normativo delle ordinanze legislative, poicb la semplice afficacia derogatoria rispetto ad una sola e particolarissima disposizione di legge implicherebbe l'inserimento delle ordinanze amministrative, non meno delle ordinanze legislative, tra gli atti aventi forza dilegge formale ( 3ti). Non questa la sede per affrontare il problema sui caratteri distintivi fra le c. d. ordinanze legislative -nella cui categoria si fanno rientrare i bandi militari -e le ordinanze amministrative. Poich quel problema ba un'importanza marginale ai nostri fini, volendosi pi che altro determinare la linea di demarcazione dei bandi militari e la loro natura giuridica, ci sembrano sufficienti poche osservazioni. Le ordinanze d'urgenza si riportano al potere di disposizione riconosciuto dalla legge ordinaria alla P. A. per talune situazioni di necessit, potere di disposizione che ha per effetto di creare provvedimenti anche in deroga alla legge. Ci, tuttavia, non significa che quei provvedimenti abbiano valore di legge formale, vuole dire piuttosto che essi, in virt di un riconoscimento effettuato dalla legge nel concedere quel potere, hanno la forza di derogare alla legge stessa, senza con ci acquistarne il valore. I regolamenti comunali ai quali la legge ordinaria talvolta attribuisce forza di derogare a se stessa, non hanno valore di legge (37), poich la legge si limita ad attribuire loro tale forza senza svincolarli dal regime degli atti amministrativi. Questo ci sembra ilpunto decisivo per distinguere i bandi militari dalle ordinanze d'urgenza: i primi hanno forza e valore di legge, queste ultime, invece, hanno forza di legge ma valore di atti amministrativi. Il valore di legge formale di un atto deriva da una norma costituzionale, poich sulla base di essa che un organo pu emanare atti aventi valore di legge, ovvero il potere legislativo pu delegare ad altro organo l'esercizio della facolt legislativa, sicch gli atti emanati da quest'ultimo acquistano valore di legge. Fuori di quest'ipotesi gli atti, anche se hanno contenuto normativo, non acquistano valore di legge e sono soggetti allo stesso regime giuridico cui sono sottoposti gli atti propri dell'organo da cui essi provengono. (36) CRISAFULLI: Costituzione e ordinanze sindacalidispositive della propriet, cit., 436. (37) TREVES: La costituzionalit dei provvedimenti amministrativi di necessit e d'urgenza, p. 997. -122 Occorre ricordare, peraltro, come talvolta la autorit militare abbia adottato la forma propria dei bandi militari, ed abbia chiaramente mostrato di agire nell'esercizio del potere di bando, per atti che, per il loro contenuto, rientravano nella materia delle ordinanze amministrative. Se l'atto cos emanato vada considerato come bando militare ovvero come ordinanza amministrativa, al fine di determinarne la legittimit e per altri scopi, costituisce un problema piuttosto delicato, di cui si tratterr in altra occasione. 6. Le considerazioni svolte riguardano il potere di emanare bandi militari in generale, ma non si riferiscono al modo in cui si pongono i presupposti necessari per l'esercizio di quel potere medesimo, i cui principi, in alcuni casi, hanno subito modifiche per effetto della vigente costituzione. Cos, per esempio, lo stato di guerra -che costituisce la condizione principale onde siano emanati bandi militari -deve essere dichiarato, secondo la vigente costituzione e contrariamente a quanto previsto dalla legislazione precedente, d!'11 Capo dello Stato a seguito di deliberazione dlle Assemblee parlamentari (art. 78 della costituzione). Secondo i principi dell'attuale costituzione, pure diverso da quello previsto dalla legge di guerra l'organo competente ad ordinare l'applicazione della legge di guerra nel caso in cui un grave pericolo minacci, in tutto od in parte, il territorio dello Stato, di un possedimento o di una colonia (38), come pure nella ipotesi di atti di guerra commessi da uno o pi Stati stranieri contro lo stato italiano, situazioni che si pongono come condizioni legittimatrici del potere di bando. In conclusione, quindi, si pu affermare che il potere di emanare bandi militari trovi titolo di validit nel nuovo ordinamento costituzionale, ma in ordine alle condizioni che ne legittimano l'esercizio, vada integrato con la nuova costituzione. 7. Per completare la nostra disamina, occorre accennare a talune opinioni che ammettono la vigenza del potere di bando, ma basandola su diversi argomenti, che non sembrano fondati. Da parte di un indirizzo dottrinale si ammette la validit dei bandi militari, ma si considerano questi come fonti primarie di secondo grado, aventi forza ma non valore di legge, che trovano la loro legittimit in una legge ordinaria, alla stessa stregua degli altri atti rientranti nella medesima categoria, quali alcuni regolamenti statali e di enti locali, nonch le ordinanze di urgenza cui si accenn;:i,to poche pagine avanti (39). Da questa impostazione si deduce logicamente che gli atti della categoria (38) Ci si riferisce alle situazioni disciplinate dagli artt. 3 e 4 del regio decreto 8 luglio 1938, Ii. 1415, le quali, a nostro avviso, sono ammissibili anche nel vigente ordinamento. (39) SANDULLI: Manuale di diritto amministrativo, cit., p. 25 segg.; GARGIULO: I provvedimsnti di urgenza, cit., pp. 58 segg., 109 segg. in esame sono soggetti al trattamento proprio degli atti amministrativi (40). Ma l'opinione non pare esatta, in quanto i bandi militari, diversamente da ci che accade per i regolamenti c. d. liberi o delegati e per le ordinanze di urgenza, hanno, oltre che forza; anche 'valore di legge, giusta il disposto dei ricordati artt. 17 della legge di guerra e 20 del c. p. m. guerra. Essi stanno sullo stesso piano dei decreti legislativi e dei decreti-legge, avendo come questi efficacia pari alla legge ordinaria, ed in tale categoria che di solito sono inquadrati (41). Basta consultare una raccolta di bandi militari per accorgersi quale importanza essi abbiano avuto nel creare nuovi illeciti penali, nel modificare ed integrare la procedura penale militare nonch l'ordinamento giudiziario militare, nel dare ai territori occupati una organizzazione corrispondente alle necessit di guerra, e nel disciplinare importanti materie in zona d'operazioni (42). Pertanto -a parte che, se la legge attribuisce ai bandi militari valore di legge, non si vede perch bisogna negare tale requisito e considerare quegli atti come dotati solo di forza di legge non sembra fondato porre questi atti (che contengono intere discipline di istituti ed in certi momenti, anche per materie riservate alla legge, hanno costituito la parte pi notevole di regolamentazione giuridica) sullo stesso piano di altri, che sono emanati per una finalit di carattere amministrativo in una situazione di necessit. Una nota differenziale fra l'una e .l'altra categoria di atti ci sembra consista in ci, che gli uni, i bandi militari, sono diretti ad integrare o modificare la legge, ovvero anche derogare ad essa, secondo criteri che facilitano l'azione di comando, sicch si pu ben dire che il potere normativo attribuito all'Autorit militare perch corrisponde ad una esigenza militare in tempo di guerra affidare a quell'autorit poteri inerenti a ciascuna funzione onde essa possa agire efficacemente su fattori vari, gli altri, le ordinanze amministrative, sono atti necessitati per una finalit puramente amministrativa. In sostanza, quando si emanano bandi militari si esercitano poteri legislativi perch si vuole in effetti costituire l'ordinamento giuridico al fine di vedere agevolata in seguito l'azione di comando, l dove, nell'adottare le ordinanze di cui trattasi, si agisce diretta (40) SANDULLI: JJ!Ianuale di diritto amministrativo, cit., p. 26. (41) CROSA: Diritto costituzionale, la ed., Torino, 1937, p.' 218 segg.; ROMANO: Corso di diritto costituzionale, cit., p. 336; GIANNINI: Lezioni di diritto amministrativo, cit., p. 56; VIRGA: Diritto costituzionale, cit., p. 384. (42) Nella recente guerra, per esempio, molti sono stati i bandi militari relativi all'ordinamento della procedura penale dei Tribunali di guerra, diversi i bandi con quali sono state apportate modifiche alla legge penale militare ovvero sono state introdotte" nuove figure di reati, molti pure quelli relativi ai territori occupati p-r l'amministrazione della giustizia, per il trattamento di beni nemici, in materia di scambi e di valute, ecc. nonch per importanti materie nella zona d'operazioni. lffi mmrn ::a, -123 mente ed immediatamente per un obiettivo di carattere amministrativo, sotto la spinta di uno stato di necessit, per cui, come ebbe ad affermare la Corte Costituzionale, esse anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralit di situazioni non sono da confondersi n con le leggi n con i decreti-legge, che hanno altri caratteri ed altri e.ffetti (43). Altra opinione, pur negando in linea di massima la sussistenza del potere di bando nel vigente ordinamento costituzionale, ammette che i bandi militari possano essere emanati in caso di guerra internazionale, qualora il Parlamento abbia delegato al Governo la potest legislativa necessaria per la guerra, ai sensi dell'art. 78 della Costituzione (44). Secondo quest'opinione le norme disciplinatrici dei bandi militari sono attribuitive di una competenza autonoma, ma, per il sorgere di questa, occorre che il Governo abbia ottenuto la delega legi-. slativa prevista dal citato art. 78. E ci in quanto si ritiene che, con l'entrata in vigore della nuova costituzione, possono essere adottati provvedimenti legislativi da organi diversi dal potere legislativo solo nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione (45). (43) Corte Costituzionale, sent. 8 del 2 luglio 1956, in" Giur. Cost. '" 1956, p. 602 segg. Con questa sentenza venne deciso, fra l'altro, che l'art. 2 del Testo unico di Pubblica sicurezza non in contrasto con i principi costituzionali che regolano la produzione della legge, . giacch le ordinanze prefettizie "hanno il carattere di atti amministrativi adottati dal Prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio... " (44) GALATERIA: I provvedimenti amministrativi di urgenza, cit., pp. 39-40. (45) GALATERIA: op. cit., p. 39, il quale scrive al riguardo: " Poich la costituzione, all'infuori dei decretilegge e dei decreti legislatvi, non prevede altre deroghe all'esercizio della funzione legislativa nei rapporti tra Parlamento e potere esecutivo, si pu affermare con certezza che, almeno in linea di m:;tssima, la figura delle ordinanze legislative non pi ammissibile nel nostro ordinamento e che, pertanto, la legislazione che le prevede deve considerarsi abrogata perch incompatibile con le norme costituzionali che regolano gli organi e le forme di produzione legislativa. E diciamo in linea di massima perch la costituzione sembra consentire in caso di guerra internazionale l'ammissibilit di ordinanze legislative o bandi da parte di organi amministrativi =ilitari ". Nella pagina seguente poi questo Autore spiega che l'ammissibilit dei bandi militari in caso di guerra internazionale trova titolo di validit nel conferimento dei poteri necessari per la guerra previsto dall'art. 78 della Costituzione. Su un diverso piano ci sembra si muova il BALLADORE PALLIERI: Diritto costituzionale, cit., p. 232, il quale considera la deliberazione di guerra adottata dal Parlamento, non gi il conferimento di poteri legislativi attuato da quello stesso potere, come presupposto per l'entrata in vigore della legislazione predisposta per il tempo di guerra. Anche il PERGOLESI: Diritto costituzionale, cit. p. 147, assume la sola deliberazione di guerra a presupposto per l'entrata in vigore della legislazione .Anche quest'opinione -che, per le premesse da cui muove, ispirata dall'intento di riconoscere all'autorit, militare poteri normativi che in tempo di guerra, per lunga tradizione, essa ha sempre esercitato a complemento dell'azione di comando -secondo noi errata in primo luogo per le con siderazioni esposte, le quali stanno a dimostrare la validit delle norme sul _potere di bando anche nel vigente ordinamento. L'opinione, inoltre, appare inaccettabile per un altro ordine di motivi. Ritenendo che, a seguito della concessione dei poteri necessari per la guerra, trovino applicazione le norme regolatrici dei bandi militari, si assume sostanzialmente a presupposto per l'emanazione di questi provvedimenti legislativi una situazione (concessione di poteri per la guerra) che non prevista come tale dalla legge. Se poi si pensa che il potere di emanare bandi militari in tanto pu trovare attuazione in quanto ad esso si faccia riferimento nella delega dell'eser cizio dei poteri legislativi, si erra ugualmente, sia perch la concessione di tali poteri, per l'art. 78 della costituzione, pu effettuarsi solo a favore del Governo -nella cui espressione si comprende, come si osservato, il Consiglio dei Ministri sia perch sostanzialmente si svuotano di contenuto le norme sul potere di bando. Difatti, affermandosi che le norme in esame rego lano la potest di bando nella ipotesi di concessione dei poteri ex art. 78 cost., si considerano le norme stesse come predisposte dal legislatore ordinario per tale situazione e relativamente a determinate materie (legge penale militare di guerra, ordina mento giudiziario militare, ecc.), con la conseguenza che quelle norme potrebbero sempre essere modifi cate con la legge che conferisce al Governo i poteri necessari per la guerra. Con l'espressione poteri necessari usata dall'artitolo 78 della costituzione s' lasciato al Parlamento la massima libert nello stabilire le materie da delegare, sicch pu giungersi fino alla concessione dei pieni poteri, ma pu anche adottarsi un sistema restrittivo e limitare il conferimento dei poteri solo a talune materie pi strettamente connesse con la guerra. Dal che deriva che, conferendosi al Governo una delega legislativa parziale in occasione di guerra, potrebbe accadere, in via di ipotesi, che non fossero comprese in quella legge predi.sposta, scrivendo che " indipenqentemente dal conferimento di tali poteri, la deliberazione da parte del Parlamento dello stato di guerra e la successiva dichiarazione del Presidente della Repubblica importano l'entrata in vigore della predisposta legislazione in materia'" Su ci si concorda pienamente, osserva,ndo tuttavia che assurge a condizione per l'applicazione della legislazione eccezionale di guerra (che prevede anche il potere di bando) non solo la deliberazione della guerra, ma anche il provvedimento legislativo -cne pu essere un decreto-legge da presentare per la ratifica al Parlamento -con cui ordinata l'applicazione della legge militare di guerra, sebbene non si versi nella situazione di conflitto internazionale. wmm =&&&& :fil [ ~::: -124 le materie attinenti alla legge penale militare, all'ordinamento giudiziario militare ecc., nelle quali pu manifestarsi il potere di bando, e quindi si dovrebbe giungere alla conclusione che le norme regolatrici dei bandi militari abbiano scarsa importanza, funzionando solo per il caso in cui il legislatore ordinario abbia compreso, espressamente od implicitamente, le materie oggetto dei bandi militari fra que1le delegate. .Altro argomento contro questa dottrina offerto dal fatto che, col suo accoglimento, si giustifica il potere di bando. in occasione di guerra -per cui soltanto prevista la delega di poteri ai sensi dell'art. 78 della costituzione -ma non lo si giustifica in altre situazioni (occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, soggiorno all'estero di un corpo di spedizione), che si possono verificare indipendentemente dalla esistenza di una guerra e per le quali tale potere pure disciplinato dal c. p. m. guerra. .Argomento questo che si mostra ancora pi decisivo se si tiene presente che il potere di bando, in dette situazioni, risponde alle. medesime esigenze, e forse anche con caratteristiche pi. accentuato, clie stanno a base della potest normativa dell'autorit militare a seguito di guerra internazionale. D'altra parte, ove si ritenga che le norme sui bandi militari regolino le modalit di esercizio di una delega legislativa da effettuarsi dal Parlamento con la concessione dei pieni poteri, non vediamo perch si debba fare riferimento a tale concessione e non si assumano come leggi di delegazione le stesse norme disciplinatrici dei bandi militari, posto che, se si riconosce che il Parlamento possa autorizzare l'autorit militare ad esercitare le attribuzioni ad essa demandate dai citati artt. 17-18 della legge di guerra e 17-20 del c. p. m. guerra, si pu ammettere la vigenza di una delegazione effettuata con leggi anteriori alla costituzione e che trova anche in questa titolo di validit, essendo prevista per il tempo di guerra la delega di poteri legislativi dal Parlamento al Governo senza determinazione di poteri direttivi (46). Con ci non intendiamo considerare come leggi di delegazione le norme relative al potere di emanare bandi militari, sembrando piuttosto che esse (46) La delega legislativa prevista dall'art. 78 della costituzione svincolata, oltre che dalla determinazione dell'oggetto -s da poter dar luogo, come si visto, alla concessione dei pieni poteri -anche dallo stabilire i criteri direttivi cui dovr sottostare la legislazione delegata. Se si ammette, difatti, la possibilit di una concessione di pieni poteri, si deve logicamente ritenere non richiesta la determinazione di criteri direttivi, che presuppongono sia precisato l'oggetto della legislazione delegata. D'altra parte, ammesso che la delega legislativa disciplinata dall'art. 78 per il tempo di guerra sia diversa da quella prevista dall'art. 76, non vi ragione di richiedere la determinazione di criteri direttivi, dal momento che il costituente per la prima delega non ha ripetuto i limiti imposti per quest'ultima, ed ha mostrato di volersi allontanare da essi se ha dettato una norma apposita. attribuiscano alle autorit militari una potest normativa autonoma, come si esporr nel paragrafo seguente, ma vogliamo solo rilevare che, qualora si ammetta che la concessione poteri necessari per la guerra comprenda anche una delegazione di attribuzioni legislative all'Utclrit militare nella forma e con i limiti previsti dalle citate norme della legge di guerra e del codice penale militare di guerra, tanto vale considerare quelle norme stesse come leggi di delegazione. 8. Come si accennato, discusso se le norme disciplinatrici la facolt di emanare bandi militari diano luogo ad una forma di delegazione a favore dell'autorit militare ovvero determinino un'attribuzione istituzionale di competenza. L'adozione dell'una o dell'altra tesi ha come conseguenza di porre su un diverso piano le norme di cui trattasi, poich, se si considerano leggi di delegazione, costituiscono delle norme ordinarie soggette ai principi cui sono sottoposte queste, se invece si assumono come attributive di una competenza istituzionale hanno carattere costituzionale (47). La prima opinione, che la pi antica (48, anche se riesce a giustificare talune situazioni relative alla emanazione dei bandi militari, non sembra risponda a questo scopo per quelle ipotesi nelle quali delle (47) Questo carattere assume rilevanza nell'attuale ordinamento, mentre non l'aveva in quello precedente, in cui, avendo il legislatore ordinario anche potest costituente, non importava stabilire se trattavasi di riorme !ii natura costituzionale ovvero ordinaria. A questa conclusione si perviene perch, aderendo ad un autorevole indirizzo dottrinale (ROMANO: Corso di diritto costituzionale, cit., p. 403; JEMOLO: La legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sul Gran Consiglio del fascismo ed il concetto di " legge costituzionale >>, in " Studi in onore di Ranelletti >>, Padova, 1931, vol. II, p. 78 segg.; 0RIGONE: Sulle leggi costituzionali, Roma, 1933, p. 107 segg. e bibliografia ivi citata), si ritiene che nell'ordinamento anteriore a quello attuale, pur essendovi delle leggi per le quali era necessario sentire il parere del Gran Consiglio del fascismo ai sensi dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2693 (fra cui rientravano quelle relative alla potest normativa del potere esecutivo), la costituzione era rimasta sempre flessibile, posto che quel parere rimaneva al di fuori del momento di formazione della legge. (48) Per questa dottrina cfr. specialmente Vrno: Diritto penale militare, in Enciclopedia del diritto penale italiano >>, diretta da Pessina, vol. XI, Milano, 1908, p. 128; MANZINI: Commento ai codici penali militari. Diritto penale, Torino, 1916, p. 611; MANZINI: Trattato di dir. pen. italiano, I, Torino, 1941, p. 228; GABRIELI: Voce Bandi Militari" in Nuovo Digesto Italiano >>, II, Torino, 1937, 236. Considerano, invece, il potere di bando come competenza istituzionale, PIERANDREI: Le forze armate in Italia, cit., p. 271; MANASSERO: I codici penali militari, Milano, 1942, parte generale, p. 472; SuOATO: 7l potere di bando nell'ordinamento giuridico italiano con speciale riferimento alla legge penale, in Giustizia Penale>>, 1942, II, 620 segg. -125 autorit militari hanno facolt di stabilire se sus- sistano particolri condizioni d'urgenza e di necessit e, ove queste a loro giudizio si verifichino, possono adottare dei bandi militari. In questi casi, l'istituto della delegazione non si attaglia a spiegare la facolt riconosciuta a. quelle autorit militari, dal momento che, l dove un organo ha il potere di determinare, attraverso una valutazione discrezionale, se sussiste il presupposto voluto dalla legge, il relativo potere si pone come C'ompetenza autonoma. Ci sembra quindi che, qualora l'attribuzione di una potest. abbia luogo con norme ordinarie anteriori alla nuova costituzione, presentandosi dubbio stabilire se trattasi di delegazione ovvero di competenza autonoma, l'elemento principale per cogliere la volont della legge sia dato dalla circost; mza che l'autorit, a cui favore effettuata tale attribuzione, abbia una facolt discrezionale ovvero vincolata ai fini della determinazione delle condi zioni giustificatrici della potest medesima (49). Per esempio, sebbene. il potere di emanare bandi militari spetti in via normale al Comandante Su premo e, per delega di questo, ai Comandanti di g,rande unit -ai quali pure spetta, indipendente mente da qualsiasi delega, ove essi non abbiano pO!lSibilit di comunicare con il Comandante Su premo -tuttavia, a termini dell'art. 18 c. p. m. guerra, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci una parte del territorio dello Stato, l'Autorit che ha il comando delle forze armate dislocate nella parte medesima, ha il potere di emanare bandi militari, ancorch essa sia infe riore a quelle precedenti. In questa situazione l'autorit militare ha una facrolt discrezionale per la determinazione del presupposto, spettando ad essa stabilire se sussista un pericolo esterno grave ed imminente tale da mostrarsi utile procedere agli opportuni provvec dimenti legislativi per fronteggiarlo. Va tenuto presente che, la facolt discrezionale circa la vigenza del presupposto voluto dalla legge, cosa diversa dalla determinazione della volont della legge di delega al fine di stabilire se un par ticolare rapporto possa essere disciplinato o meno con provvedimento legislativo delegato. Nel primo caso si ha attivit discrezionale, in quanto deman dato ad un organo stabilire se sussista la condizione di necessit che legittima il potere di bando e, ove il giudizio sia positivo, sorge la competenza dello stesso organo ad emanare bandi militari, nel secondo, invece, si ha attivit di interpretazione della volont della legge di delegazione per deter minare il contenuto di questa e quindi della propria competenza. Fra l'una e l'altra attivit, in sostanza, corre la stessa differenza che passa fra volont di (49) Sui caratteri distintivi fra delegazione legislativa ed attribuzione di competenza v., TOSATO: Le leggi di delegazione, cit., p. 73 segg.; IDEM: Attribuzione di competenza e delegazione legislativa (estratto dalla Relazione al disegno di legge contenente norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali nel Trentino-Alto Adige), in Rassegna di diritto pubblico, 1948, I, p. 288. un organo diretta a stabilire se sussiste il presupposto per il sorgere di una propria competenza e volont dello stesso organo diretta a determinare i limiti della propria competenza. Quando un organo abbia facolt di determinare se si verifica il presupposto per il sorgere di una sua compete.za non pu parlarsi di delegazione, la quale di per s d vita ad una competenza, ma bisogna piuttosto inquadrare il fenomeno nella competenza atonoma di potest normativa, avendo l'autorit militare, nella situazione di urgenza prevista dalla legge, piena autonomia di emanare norme giuridiche. L'argomento esposto attiene in maniera particolare alla facolt prevista dall'art. 18 c. p. m. guerra di emanare. bandi militari nel caso di pericolo grave ed imminente, ma, poich il potere di bando si presenta come istituto avente carattere unitario e quindi va definito sulla base di elementi che si adeguano ad esso nei suoi vari aspetti, l'argomento stesso sembra di per s sufficiente per assumere quel potere come trasferimento di competenza. Comunque, anche per le altre situazioni un argomento a favore della potest normativa autonoma si ricava dal fatto che la competenza ad emanare bandi militari attribuita in maniera stabile e permanente e, per di pi, in ordine ad un determinato gruppo di materie. da presumere, difatti, che l'attribuzione stabile di una competenza normativa sia effettuata non gi perch si reputi opportuno che in una particolare situazione l'esercizio della competenza legislativa sia svolto da un organo diverso dal potere legislativo -elemento questo caratteristico della delegazione -(e ci per la contraddizione stessa che passa fra stabilit ed opportunit dell'attribuzione, dal momento che un giudizio su tale opportunit presupporrebbe una valutazione effettuata di volta in volta), bens perch si ritiene che alla disciplina si talune materie provvede meglio in maniera permanente altra autorit, elemento questo proprio del trasferimento di competenza (50). Non pare costituisca valido argomento a favore della tesi esposta quello che da qualche scrittore si ricava dalla occupazione militare. Assumendosi che i teri:itori dello Stato occupato sono sottratti alla sovranit dello Stato occupante, si ritiene che relativamente ad essi non possano essere emanate norme giuridiche da parte delle Assemblee legislative e da ci si deduce che quelle Assemblee nori possono delegare una potest che non hanno (51). (50) Attribuisce notevole rilievo allo scopo, per cui effettuata l'attribuzione della competenza, il ToSATO: Le leggi di delegazione, cit., p. 79, il qual, dopo avere detto che le leggi di delegazione e l leggi di trasferimento di competenza rispondono a scopi diversi, precisa che determinato lo scopo perseguito da una determinata legge che attribuisce ad altri una-ptest propria del potere legislativo, ne resta determinata senz'altro la natura giuridica>>. (51) SucATO: Il potere di bando nell'ordinamento giuridico italiano, cit., 620 segg. -126 Ma il presupposto da cui prende le mosse questa tesi errata, non essendo esatto che il territorio dello Stato occupato sia sottratto alla sovranit dello Stato occupante, poich stabilito da una consuetudine internazionale, il cui contenuto pure accolto dalla Convenzione dell'Aia del 1907 (52), che lo Stato occupante pu adottare atti di amministrazione e di giurisdizione nonch legiferare per le necessit inerenti alla guerra (53). Senza stare qui a discutere sulla estensione di tale facolt legislativa -che, per il nostro ordinamento giuridico, trova un esplicito riconoscimento nell'art. 55 della legge di guerra (54) -=sembra sufficiente osservare che, se lo Stato occu. pante pu emanare in taluni casi delle norme giuridiche, significa che ad esso appartiene una limitata potest legislativa, la quale non potr che essere esercitata dagli organi previsti nel suo ordinamento giuridico. D'altra parte, poich nel nostro ordinamento giuridico la facolt di emanare bandi militari trova la sua legittimazione in una norma giuridica, bisogna ammettere che l'organo che ha posto questa avrebbe potuto provvedere direttamente, nel sistema di costituzione flessibile allora vigente, alla emanazione di provvedimenti legislativi per il territorio occupato, non essendo costituzionalmente ammissibile che il potere legislativo potesse riconoscere ad un determinato organo una competenza (52) L'art. 43 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 dispone: cc L'autorit du pouvoir lgal ayant pass de fait entre les mains de l'occupant, ceiui-ci prenda toutes les mesures qui dpendent de lui en vue de rtablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publique en reportant, sans empchement absolu, les lois en vigueur dans le pays " (53) Sulla estensione del potere legislativo spettante allo Stato occupante cfr. DE NovA: La potest legislativa dell'occupante, in cc Temi,. 1947, p. 147 segg.: M1GLIAZZA: L'occupazione bellica, Milano, 1949, p. 129 segg. (54) L'art. 55 della legge di guerra, con formula sostanzialmente uguale a quella dell'art. 43 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aia del 1907, riportato in nota 52, dispone: cc L'autorit militare occu: pante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire ed assicurare, per quanto possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato" legislativa se esso stesso non aveva facolt di legiferare nella materia per cui attribuiva tale competenza (55). Quest'argomento vale anche per l'attuale costituzione rigida. Difatti, ove si considerino come attribuitivi di competenza autoiiofua le norme sui bandi militari, deriva che le norme stesse, in quanto riconoscono una potest legislativa all'autorit militare in tempo di guerra, si pongono come eccezione alla regola generale di demandare la competenza legislativa alle assemblee parlamentari (56). Sembra opportuno rilevare, infine, che la competenza dell'autorit militare ad emanare bandi in talune materie non esclude la competenza del Parlamento nelle stesse materie. Il legislatore, difatti, non ha creato una competenza normativa per il tempo di guerra in sostituzione di quella normale, bens ha disciplinato una competenza normativa eccezionale, per le ragioni gi illustrate, la quale concorre con l'altra (57), sebbene poi di fatto si sostituisca ad essa. CARMELO CARBONE AVVOOATO DELLO STATO (55) Di particolare rilievo al riguardo la decisione 19 maggio 1941 della IV Sezione del Consiglio di Stato (in cc Giur. !tal., 1921, III, p. 229 e segg.) in cui si afferma: Il potere legislativo attribuito dai trattati internazionali alla potenza occupante, potr venire esercitato da quegli organi che, secondo le leggi di quest'ultima, ne sarebbero autorizzati; pertanto, nel no1>tro caso, oltre dal Paramento col concorso della Corona, dal Governo del Re, investito eccezionalmente di un potere legislativo ai sensi della legge 22 maggio 1915, e dal Comando Supremo del regio esercito, entro i limiti dell'art. 251 del Codice penale militare'" (56) Nella Relazione per l'approvazione del codice penale militare di guerra si accenna al problema in esame, ma non si prende posizione in merito, osservandosi quanto segue: cc Sulla necessit di ammettere questo istituto, che si estrinseca nel potere di bando -si risolva esso in una forma di delega legislativa, o si ricolleghi come altri sostiene, ad una potest normativa autonoma riconosciuta al comandante militare -non vi ormai in dottrina alcuna voce di dissenso ". (57) In questo senso: LAVAGNA: Note sull'abrogazione di bandi militari, in cc Giur. Cass. Civ.'" 1949, 20 quadr., 167-168. DI SANTANIELLO G. : Manuale di diritto penale. Ediz. Giu:ffr, 1957, p. 506, L. 2500. Nella collana dei manuali giuridici editi dalla Casa Giu:ffr stato pubblicato dal dott. Santaniello, magistrato del Consiglio di Stato, un manuale di diritto penale. ~a recensione che abitualmente suole farsi di manuali del genere si esprime nelle seguenti proposizioni: a) l'Opera va valutata in funzione del modesto scopo che l'Autore si prefisso; b) Io scopo deve ritenersi raggiunto, anzi, per la capacit dimostrata dall'Autore, la consultazione dell'Opera pu essere utile anche a categorie di persone pi provvedute di quelle a cui l'Autore medesimo ha inteso rivolgersi. Chiunque sfogli le Riviste della materia molto raramente riscontrer recensioni che superino tali stereotipate considerazioni, con le quali si indulge ai classici colpi al cerchio ed alla botte: l'autore della recensione, quasi mai grosso nome, con la riserva di cui alla premessa, si mette a posto con la scienza ufficiale, e con il moderato elogio di cui alle conclusioni indulge alle aspettative dell'Autore dell'Opera. Riconosco che non facile uscire da questi binari, ma se una recensione meno generica vuole farsi, si deve por mente se ad altre esigenze l'Autore abbia soddisfatto. Che sono, sostanziai- mente, quelle di una sintesi precisa, con il richiamo alla bibliografia pi nota e con il conforto di quella pi accreditata. Lo sforzo attraverso il quale si pu pervenire ad un risultato utile notevole, specie per colui che si avvia a compierlo, il quale, in genere, oltre tutto, pi pratico che non teorico della materi11: tanto notevole da apparire quasi insuperabile, se si voglia, ad esempio, condensare in duecentoquaranta pagine la esposizione della cosiddetta parte speciale del codice penale. , per ci, che, mentre mi sembra debba darsi atto della ortodossia del metodo usato dal Santaniello per soddisfare a tali esigenze per quanto riguarda la esposizione della parte generale, qualche riserva merita la parte del manuale che investe la esposizione dei singoli reati, esposizione che per essere quantitativamente completa non pu evitare lo inconveniente di ridursi talvolta ad una semplice parafrasi della lettera delle norme. Ma se si coni; iidera, che un buon orientamento nella parte generale, quale dato dal Manuale, consente di procedere nell'esegesi delle norme che prevedono le singole ipotesi criminose, la menda appare di minor rilievo e di essa non pu forse neppure farsi carico per intero all'Autore, stante le ben note esigenze spaziali di Manuali del genere che quasi sempre non consentono di pi. FRANCO CHI.A.ROTTI RACCOLTA DI GIURISPRU'DENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLI<;A -Azienda Nazionale Strade Statali -Organo competente a rappresentare l'A.N.A.S. in giudizio -Giudizi arbitrali. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2700/57 -Presidente Lorizio; Est. Rossano; P. M. Colli (conf.); Societ I.C.C.A.. c. A.N.A.S.). A norma dell'art. 51 legge 2 gennaio 1952, n. 41, l'organo competente a rappresentare l'A.N.A.S. in giudizio deve ritenersi il Ministro dei Lavori Pubblici, anche nei giudizi rispetto ai quali lo stesso articolo esclude la funzione di domiciliatario della Avvocatura dello Stato. Pertanto nulla la domanda di arbitrato proposta nei confronti dell'A.N.A.S. in persona del Capo Compartimento della viabilit, anzich in persona del Ministro dei Lavori Pubblici. La sentenza ha ritenuto che, giusta l'art. 51 della Legge 2 gennaio 1952, n. 41, la domanda di arbitrato deve essere notificata al Ministro dei LL. PP. per l'A.N.A.S., e che la nullit conseguente alla notifica dr;lla domanda ad altro organo deriva dall'art. 75, 20 comma, del Codice di rito, per cui la capacit processuale delle persone giuridiche a stare in giudizio stabilita ed integrata dalle speciali norme che le regolano. Inammissibile quindi anche una sanatoria per costituzione in giudizio dopo decorsi i termini. La sentenza particolarmente interessante per la sua motivazione circa la natura della domanda di arbitrato, il cui valore di vocatio in ius era stato ex adverso contestato agli effetti di sfuggire, mediante richiamo al preteso carattere contrattuale dell'arbitrato obbligatorio, alle norme sulla notifica della citazione. opportuno riportare al riguardo testualmente la motivazione stessa: Questo Supremo Collegio (Sez. un. 9 maggio 1956, n. 1505), nel confermare la propria giurisprudenza sostanzialmente contraria alla concezione integralmente privatistica dell'istituto arbitrale, ha posto in risalto, conformemente ad autorevole dottrina, che il procedimento arbitrale prima del decreto del Pre" tore non ha natura di processo giurisdizionale, ma che tuttavia un tale carattere acquista ex post, con efficacia retroattiva, per effetto di detto decreto. Consegue che la domanda di arbitrato non pu6 considerarsi, come invece si afferma nel ricorso, atto di amministrazione soggetto alla disciplina dei contratti, ma atto che d inizio ad un procedimento suscettibile di acquistare efficacia giurisdizionale, e se vero che in pendenza del procedimento arbitrale, cio prima dell'intervento del decreto, all'instaurazione della domanda non pu6 riconoscersi detta piena efficacia, come questo Supremo Collegio ebbe a ritenere nella suindicata sentenza, ci6 non significa che la domanda non debba avere fin dalla sua proposizione i requisiti essenziali per l'attuazione della sua funzione, come si rilevato, la disciplina della capacit processuale anche per domanda di arbitrato. Per tali premesse non occorre soffermarsi sulla natura delle disposizioni del capitolato generale, non prevedendo esse requisiti in contrasto con quelli richiesti dallo art. 51 ed essendo vincolanti, qualunque sia la loro natura. L. BUONVINO COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dichiarato inammissibile -Proponibilit di successivo ricorso per regolamento di giurisdizione. (Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 2706 dell'S luglio 1957: Viglione, Ufficio Stralcio C.N.F.C. -Pres. Zappulli; Est. Cesaroni; P. M. Roberto (diff.). L'istanza di regolamento di giurisdizione, prevista dall'art. 41 C. P. C., non dalla legge considerato come un rimedio di impugnazione e, pertanto, non ad essa applicabile la norma contenuta nell'art. 387 C. P. C., che vieta la riproposizione del ricorso dichiarato inammissibile o improponibile. Con questa sentenza la Corte ha confermato il principio, gi affermato con la precedente sentenza n. 979, del 23 aprile 1949, della riproponibilit, finch lg, causa non sia decisa nel merito, del ricorso per r~golamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile o improcedibile, e ci6 sia perch tale ricorso non pu6 essere considerato un mezzo di gravame, sia perch sempre immanente l'utilit che la designazione del giudice venga fatta nella forma pi celere e meglio rispondente all'economia processuale. G. G. FERROVIE-Personale dell'Amm.ne delle Ferrovie dello Stato -Collegio arbitrale costituito a termini dell'art. 6 regio decreto 10 marzo 1938, n. 1604 in relazione all'art. 60 regio decreto 17 agosto 1936, n. 1766 -Decisione secondo le regole del diritto. LODO ARBITRALE -Decisione secondo equit -Violazione art. 829, ultimo comma c. p. c. -Nullit del lodo. (Cass., Sez. 2a, 18 febbraio 1957, Sent. n. 1572/57. Pres. Zappia: Rel. Tamburrino; P. M. Roberto (concl. conf.) Amministrazione delle Ferrovie dello Stato c. Miniero. Il Collegio Arbitrale, chiamato a giudicare, a termini del regio decreto 10 marzo193s, n. 1054 in relazione al regio decreto 17 marzo 1935, n: 1765; in materia di indennit o rendita infortunistica, spettante, rispettivamente, a dipendenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, o ad altri -129 aventi diritto, in caso di morte del dipendente, tenuto a decidere secondo le regole del diritto. Conseguentemente nullo, a norma dell'art. 829, ultimo comma c. p. c., il lodo arbitrale pronunciato secondo equit. Sulla questione, di rilevante interesse, non stato dato reperire precedenti giurisprudenziali in termini. La sentenza 20 luglio 1951, n. 2030, citata dalla Corte Suprema, rifiette principalmente la distinzione tra arbitrato obbligatorio e giurisdizione speciale, escludendo, ai fini della determinazione della competenza del giudice della impugnazione del lodo, che il collegio arbitrale, previsto dall'art. 6 R. D. 10 marzo 1938, n. 1058, costituisca giurisdizione speciale. Per la compiutezza della motivazione, nella quale, per altro, sono state accolte le argomentazioni, prospettate dall'Avvocatura Generale dello Stato, appare opportuno trascrivere integralmente il testo della sentenza: Con l'unico mezzo del ricorso, l'Amm.ne ferroviaria (regolarmente rappresentata dall'organo a ci6 dalla legge abilitato, il Ministro dei Trasporti), censura la decisione della Corte di Napoli, che ha ritenuto inammissibile la impugnazione avanzata da essa stessa Amm.ne per nullit, ai sensi dell'art. 829 ult. capoverso C. P. C. (impugnazione per inosservanza delle' regole di diritto), del lodo arbitrale, emesso dal collegio chiamato a decidere su una controversia relativa ad un infortunio mortale occorso ad un agente ferroviario durante il servizio: inammissibilit sotto il profilo che il detto Collegio sarebbe stato dalla legislazione speciale, vigente in materia, autorizzato a decidere secondo equit, di modo che si sarebbe verificata in concreto una delle ipotesi in ordine alle quali la citata disposizione dell'art. 829 vieta la impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto. noto che la compromissione per arbitri delle controversie insorte fra l'Amministrazione ferroviaria ed i propri agenti o i loro aventi causa, in ordine al diritto alla indennit ed alle rendite ovvero alla natura ed alle conseguenze dell'infortunio o della malattia professionale (nella quale ultima categoria rientra il caso di specie), disposta dall'art. 6 del regio decreto 10 marzo 1938, n. 1054; siffatta disposiz~one, nel primo comma, stabilisce che il collegio arbitrale deve essere costituito a norma dell'art. 60 del regio decreto 7 agosto 1935, n. 1765; mentre, nei siwaessivi commi, si occupa particolarmente della sede del collegio, dell necessariet del preventivo espletamento della procedura amministrativa e del compromesso che non deve essere sottoposto ad omologazione del Tribunale. Per l'inquadramento sistematico di questa stessa disposizione nel sistema vigente, necessario ricor dare che, mentre con il decreto 7 agosto 1935, n.1765, veniva regolata in via generale la materia dell' assi curazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, dalla detta regolamenta zione venivano esclusi, per espressa norma dell' arti colo 48, i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle Comunicazioni, per i quali si sarebbe dovuto provvedere con successivi provvedimenti a ren dere applicabile quella regolamentazione generale con le modificazioni e gli adattamenti ritenuti opportuni. Ed appunto alla assicurazione obbligatoria degli agenti delle ferrovie dello Stato provvide il citato decreto del 1938, n. 1054, che, dopo avere disposta tale assicurazione obbligatoria (art. 1) prevede nei successivi articoli le norme particolari e caratteristiche in cui essa si concretizza in relazione alla speciale categoria di dipendenti. Cos si inquadra il richiamo, contenuto nell'art. 6 del decreto del 1938, all'art. 60 del decreto del 1935, art. 60 che, per le stesse controversie sull'indennit e sulle conseguenze dell'infortunio, consente, facoltativamente, alle parti di deferirle ad un collegio di arbitri, dei quali determina la composizione, aggiungendo che gli arbitri medesimi decidono come amichevoli compositori . Ora pacifico -e questa Corte pi volte lo ha affermato (da ultimo sentenza 20 luglio 1951, n. 2030) -che l'art. 6 del decreto del 1938 non pone un organo di giurisdizione speciale ma un arbitrato obbligatorio al quale si applicano quindi le disposizioni del codice di rito sulle formalit del lodo, sulla impugnabilit dello stesso ed in genere, ove non derogate da norme speciali, quelle sulle forme del procedimento arbitrale. Di guisa che evidente (ed inutile dilungarsi sul punto pure trattato dalla sentenza denunciata) che anche gli arbitri obbligatori possono essere autorizzati a decidere come amichevoli compositori e cio secondo equit: ma -poich ai sensi dell'art. 822 C. P. C. la regola che gli arbitri decidano secondo i canoni del diritto - indispensabile, nell'arbitrato obbli_. gatorio, che quella autorizzazione risulti chiaramente dalla norma di legge che istituisce il Collegio arbitrale e ne disciplina le funzioni. Perci6 nel caso in esame tutta .la questione si accentra nel vedere se gli arbitri istituiti dall'art. 6 siano, o meno, autorizzati a decidere come amichevoli compositori, il che significa stabilire se il richiamo all'art. 60 si estenda o meno anche a quella autorizzazione. Ad avviso di questa. Corte, il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata per giungere alla risposta affermativa, ragionamento che fondamentalmente fa leva sulla considerazione che in materia la fonte primaria di regolamentazione data dal decreto del 1935, mentre quello del 1938 vale sussidiariamente solo per le modificazioni ad esso apportate, onde non avendo l'ultimo testo modificato espressamente il modo di pronuncia del lodo, questo deve essere inteso tuttora regolato dalla norma generale e primaria, non pu6 essere accettato. Ben vero, poich, come si rilevato, il decreto del 1938 applica alla categoria degli agenti ferroviari le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria in materia di infortunistica, con le modificazioni e gli adattamenti pportuni , non suffi.ciente dire che il decreto del 1935 la fonte primaria della regolamentazione, mentre il decreto del 1938 si applica esclusivamente in ordine alle modificazioni, ma necessario indagare sui singoli istituti e le singole forme attraverso cui quella applicazione delle norme generali al caso si attua, per vedere se sugsista in ordine al secondo una modifica delle prime e, nella~ affermativa, per stabilire in che modo la modifica si con cretizza e se essa consente, in tutto o in parte ed in quali limiti, il rimanere in vita della norma generale. -130 A proposito dell'istituto dell'arbitrato una modifi cazione v' ed essenziale: quello arbitrato che, per la disposizione generale, era facoltativo e cio concorreva, a scelta degli interessati, con la giurisdizione ordinaria, divenuto, nella disposizione particolare, obbligatorio. Il che val dire come, mentre in genere l'istituto assicuratore e l'infortunato ed i suoi aventi causa hanno la libera scelta di far giudicare le loro contro versie, o secondo le regole di diritto (adendo il giudice ordinario) o secondo l'equit (adendo gli arbitri ami chevoli compositori), tale scelta inibita alla Ammi nistrazione ferroviaria ed ai suoi agenti. Siffatta fondamentale diversit importa, con la differente natura del nuovo collegio arbitrale rispetto al primo, una nuova regolamentazione, come chia rito sia dal primo comma dell'art. 6 che ripete espres samente le controversie sottoposte al Collegio e ne impone l'obbligatoriet, sia dai seguenti commi dello stesso art. 6, i quali contengono o disposizioni non previste dall'art. 60, o disposizioni innovatrici, come quella relativa all'omologazione del compromesso. Fissato il primo punto dell'indagine nel senso che nel caso la norma primaria di regolamentazione quella particolare, che crea appositamente e disci plina l'istituto arbitrale della nuova forma, mentre la norma generale rimane in vita esclusivamente nei limiti del richiamo, nella prima contenuto, occorre ora determinare i limiti di tale richiamo. Anzitutto, da un punto di vista letterale, esso limitato al modo di costituzione del Collegio, ed incontrovertibile che diversa cosa la composizione o costituzione del Collegio (che corrisponde .nell'arbitrato rituale alla scelta o nomina degli arbitri) e diverse cose sono il modo con cui esso Collegio deve procedere alla decisione e la natura della pronuncia (anche nel codice di rito~ l'art. 822 sulle norme per la pronuncia contenuto nel diverso capo della sentenza ). In secondo luogo, dal punto di vista della mens legis, la ricettivit della norma generale limitata alla composizione del collegio si spiega perfettamente: tolta la scelta delle parti consentita dall'art. 60 e reso obbligatorio l'arbitrato, venuta meno la ragione per la quale gli arbitri erano tenuti a decidere come amichevoli compositori (altrimenti, vi sarebbe stato un inutile duplicato con la g~urisdizione ordinaria) e d'altra parte la nuova legge non ha voluto privare le parti stesse della decisione secondo diritto, che costituisce il canone fondamentale. Certamente, pu6 il legislatore in un determinato caso volere che gli arbitri obbligatori decidano solo secondo equit, ma una cos importante deroga ad una delle pi sentite garanzie dell'ordinamento (la prnuncia secondo diritto) deve risultare inequivoca. bilmente ed espressamente. Il che non pu6 dirsi davvero nella specie, in cui -ripetesi -vi una regolamentazione autonoma dell'istituto arbitrale e non un limitato richiamo, ad una norma precedente: la ricettivit non pu6 estendersi oltre i limiti voluti ed espressi . N pu6 avere influenza l'argomentazione sussidiari svolta dalla sentenza impugnata e relativa ai precedenti storici della vigente legislazione e precisamente all'art. 115 del Regolamento 2 ottobre 1921, che prevedeva nella subbietta materia la composizione in arbitri amichevoli compositori. Invero si gi accennato che, dopo la legge generale in materia (decreto del 1935) e dopo l'art. 48 di essa, le precedenti disposizioni sono da intendersi completamente superate ed il non avere la nuova fonte (l'art. 6 del decreto del 1938) ripetuta l'autoriz zazione a decidere secondo equit significa che il legislatore pi non ha inteso concedere quella autorizzazione, che esso medesimo nella precedente formulazione aveva ritenuto necessario espressamente stabilire. Laddove opportuna un'altra considerazione che ribadisce completamente quanto gi dianzi ritenuto. Lo stesso art. 6 in esame, nell'ultimo comma, detta esplicitamente: rimane fermo il disposto del l'art. 32 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 64 del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200. Con ci6 si inteso applicare anche agli agenti ferroviari un diverso istituto arbitrale, quello che ha per oggetto le controversie circa i motivi addotti dal dipendente a giustificazone del rifiuto a sottoporsi alle cure ritenute necessarie dall'assicuratore. Da tale disposizione evincesi in primo luogo che, anche allorch il legislatore del 1938 ha voluto richiamare puramente e semplicemente un istituto previsto dal decreto del 1935, lo ha detto espressamente. Il che contrasta con l'affermazione della sentenza gravata, secondo cui il decreto del 193$ varrebbe solo per le modifiche apportate al precedente testo: se ci6 -Fosse vero, e se, in mancanza di modifiche, dovesse applicarsi senz'altro il testo del 1935, la norma dell'ultimo comma dell'art. 6 sarebbe superflua e non troverebbe applicazione. In secondo luogo appare chiara la diversit dei due richiami e delle loro regolamentazioni: nell'ultimo comma vi una ricettivit completa dell'istituto come precedentemente disciplinato, mentre nel primo comma vi una nuova autonoma disciplina con recettivit limitata ad un solo punto, l'unico in cui la nuova e l'antecedente regolamentazione coincidono. Pertanto, fissato il principio che al Collegio arbitrale previsto dall'art. 6 regio decreto 10 marzo 1933, n.1054, non si applica la norma dell'art. 60 del decreto del 1935, n. 1765, in virt della quale gli arbitri devono decidere secondo equit, onde riprende vigore nel caso in esame la regola che gli arbitri decidono secondo diritto, evidente che la impugnazione del lodo avanzata dall'Amministrazione deve essere riesaminata alla stregua del detto principio. G. GENT. IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONI -Imposta sul valore globale -Limiti (Cass. Sez. I, 16 marzo 1957, n. 920/57 -Pres. Oggioni; Est. Azara; P. M. Tavolaro ( conf.) -Amministrazione Finanze dello Stato c. Centore. La imposta globale sul valore delle donazioni si determina sul cumulo delle liberalit fatte dal donante allo stesso donatario, e non anche di quelle effettuate a favore di soggetti diversi. Nella Rivista Il Foro Italiano sono state ultimamente (1956, I, 245) riportate due sentenze, l'una della Corte di Appello di Napoli in data 6 giugno fl -131 1955 (Finanze c. Centore), e l'altra del Tribunale di Palermo in data 2 febbraio 1955 (Dara c. Finanze), entrambe nel senso che la imposta sul,valore globale delle donazioni si determina sul complesso delle lib,eralit fatte dal donante allo stesso donatario, e non anche su quelle da lui disposte a favore di diversi donatari . Le due decisioni sono relative a questione molto dibattuta in dottrina e in giurisprudenza, e che aveva gi altre volte incontrato soluzione diversa (cfr. Trib. Napoli, 15 maggio 1954, in Foro It. , 1954, I, 836, con ivi richiamo dei precedenti; SERRANO: in Dir. a prat. trib. 1954, II, 237; Cmcco: in questa Rassegna, 1955, 111). Abbiamo creduto di ottemperare al dovere della indagine scientifica che grava su ogni cultore del diritto, prendendo in esame il contenuto delle due decisioni (In tema di imposta globale sulle donazioni, in Foro. It. , 1956, I, 245), e siamo p&r6 giunti a conclusione del tutto diversa da quella. che era stata invece accolta dalle sentenze indicate, e cio che l'imposta sul valore globale delle donazioni si determina sul complesso delle liberalit fatte anteriormente dal donante, sia a favore dello stesso donatario sia a favore di altri, con lo stesso atto o con atti diversi. Ed abbiamo in detto studio posto in luce che sulla questione non era ancora intervenuto il responso della Suprema Corte regolatrice e non va qui taciuto che del dett> responso era viva ed ansiosa l'aspettativa. La Cassazione, investita ora della questione per la prima volta con ricorso avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Napoli, la decide con la sentenza 16 marzo 1957, ove, dopo aver riportato la dizione letterale degli artt. 9 e 10 del d. l. lgt. 8 marzo 1945, n. 90, conclude che dalla chiarissima dizione della legge si evince che pu6 farsi luogo al coacervo soltanto per le precedenti donazioni e liberalit effettuate a favore dello stesso donatario ; il che, a suo giudizio, vale ad escludere che si debba procedere al coacervo dei beni comunque donati ed applicare la imposta globale in base al calcolo complessivo di essi . N gioverebbe obbiettare che nell'interpretare la norma in questione debba compiersi una indagine sulla effettiva volont del legislatore, perch tale indagine pu6 avere luogo, a norma dell'art. 12 disp. della legge in generale, solo quando le parole contenute nel testo legislativo ammettano pi sensi: il che non si verifica nel caso di specie . LaRedazionedel Foro Italiano (1957, I, 1187), nel riportare la sentenza del Supremo Collegio, la fa seguire da altra che, con ampia motivazione stata emessa sulla stessa questione, ed in senso completamente opposto, dalla Corte di Appello di Palermo (2 novembre 1956, Finanze, c. Dara), adta con gravame avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, innanzi citata. Abbiamo gi fatto rilevare altrove che la imposta di successione colpisce, in base ad aliquote determinate, le trasmissioni della propriet, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto, che si verificano per causa di morte (art. 1 della legge tributaria sulle successioni, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270). Le aliquote variano in ragione del grado di parentela esistente fra l'autore della successione e coloro che gli succedono, e si applicano per quote, cio in rapporto' di quel tanto che sull'asse ereditario compete a ciascun erede o legatario, al netto delle passivit, e non gi in base all'intero ammontare del patrimonio ereditario. La imposta di successione ,_ di regola1 progres~, siva e si applica alla eredit o alle singole quote, se gli eredi sono pi, ed ai legati con aliquote crescenti secondo gli scaglioni in cui ripartito il valore imponibile dell'eredit, delle quote di eredit o legati. Nella liquidazione delle tasse, per l'applicazione delle diverse aliquote alle quote di eredit ed ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari, ai sensi dell'art. 3 della legge citata, devono aggiungersi le donazioni o liberalit gi fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario. E dall'ammontare della tassa cos liquidata devesi dedurre Vimporto delle tasse gi pagate, o che si sarebbero dovute pagare sulle dette donazioni o liberalit. La legge sulla imposta di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), dice poi con l'art. 44 che le donazioni, assegnazioni e liberalit per atto tra vivi della propriet, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altro diritto reale, di rendite, crediti, rgioni ed azioni di qualunque specie, nonch le devoluzioni dei lucri dotali e l'avveramento delle liberalit subordinate all'eventualit della premorienza, sono soggette alle tasse progressive ... , secondo il rapporto di parentela fra il donante e il donatario, e per ciascuna quota indii,iduale . In detta legge non era contenuta una disposizione simile a quella di cui all'art. 3 della legge sulle successioni ora vista, e quindi ogni donazione che si fosse fatta succe.9sivamente dal donante allo stesso donatario scontava la imposta in modo autonomo sul valore della donazione stessa, e senza che ad essa dovesse aggiungersi il valore di quelle gi precedentemente in favore del detto donatario disposte. Il provveaimento legislativo 4. maggio 1942, n. 438, convertito con modificazioni nella legge 18 ottobre 1942, n. 1220, introduce una nuova imposta, e cio quella sul valore netto globale delle successioni. L'imposta globale sulle successioni Ǐ una tipica imposta indiretta sul patrimonio, che integra il sistema delle imposte dirette, inadeguate a colpire il ciclo della produttivit del contribuente, ciclo che si chiude all'apertura della successione, per cui questa rappresenta il momento pi favorevole per completare la tassazione del reddito complessivo del de cuius, attraverso l'accertamento dell'asse ereditario (SERRANO: Le imposte sulle successioni, Torino, 1953, p. 22). Nel 1914 fu presentato in Parlamento un progetto di legge per l'istituzione di una imposta sull'asse ereditario, con l'esonero dei patrimoni fino a L. 10.000 e con aliquote progressive dall'l al 6 %per i patrimoni di valore superiore al minimo esente: progetto poi ritirato per le aspre critiche cui fu sottoposto, specie da parte dell'Einaudi che dtte al nuovo tributo la denominazione di imposta sul morto (SERRANO: op. Zoe. cit. ). Senonch con il d. l. 4 maggio 1942, n. 434, emenc dato con la legge di conversione 18 ottobre 1942, ri;. 1220 l'imposta sull'asse ereditario fu istituita ed applicata in Italia, a simiglianza dell'estate-duty, gi vigente in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, e della taxe successoriale, gi vigente in Francia. E nella -132 relazione ministeriale si afferma che l'imposta in esame rappresenta un prelevamento di ricchezza che lo Stato attua a proprio favore sul patrimonio dell'autore della successione, e prima che ne venga fatta ]a distribuzione fra gli eredi e i legatari. Ed ha quindi essa un carattere ben diverso dalla normale imposta di successione. Dice l'art. 1 del detto provvedimento legislativo che l'asse ereditario globale netto, lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di Lire 50.000, assoggettato ad una imposta progressiva da liquidarsi in base ad aliquote ivi indicate. E l' ammontare dell'imposta dovuta sull'asse ereditario globale dedotto dal valore complessivo dell'asse medesimo ai fini dell'applicazione della normle imposta di successione. Alla nuova imposta sul valore netto globale delle successioni, con l'art. 3, il legislatore poi dichiara anche soggette le donazioni e le liberalit. E vengono quindi predisposte le norme speciali per le successioni e per le donazioni, e poi quelle comuni alle une e alle altre. Per quanto riguarda la imposta sulle successioni, vuole il legislatore che concorrano a formare l'asse ereditario globale tutte indistintamente le donazioni o liberalit che gli eredi o legatari abbiano ricevuto dall'autore della successione posteriormente alla entrata in vigore della legge. E dalla imposta dovuta sull'asse ereditario globale cos formato devesi dedurre la imposta globale gi pagata all'atto della donazione. Per quanto riguarda la imposta globale sulle donazioni, il legislatore vuole che si debba tenere conto delle donazioni e liberalit fatte dal donante allo stesso donatario posteriormente alla entrata in vigore della legge, facendosi poi anche qui naturalmente luogo alla detrazione della imposta a quel titolo gi pagata. Ed ai fini della formazione dell'asse ereditario globale lasciato dall'autore della successione, fatto obbligo di dichiarare, nella denunzia di successione, se e quali donazioni il de cuius abbia fatto in vita ai propri eredi e legatari posteriormente alla entrata in vigore della legge, con la specificazione del notaio rogante, della data degli atti e di quella della loro registrazione, nonch del valore della donazione. Ed ugualmente, ai fini della determinazione delle diverse aliquote da applicarsi per le donazioni e liberalit, al donante fatto obbligo di dichiarare nell'atto se e quali altre donazioni, posteriormente alla entrata in vigore della legge, abbia. fatto a favore dello stesso donatario, con le indicazioni sopra descritte. Non qui poi inopportuno far rilevare che nel prorvedimento 18 ottobre 1942, n. 1220, di conversione in legge, con modificazioni, del r. d. l. 4 maggio 1942, n. 434, stato aggiunto altro articolo, inteso a dar notizia che si sarebbero potute emanare norme integrative, complementari e di esecuzione occorrenti per l'organica disciplina della materia oggetto del decreto, anche ai fini del coordinamento di essa tra l'altro, con le vigenti disposizioni della legge di imposta sulle successioni . * * "' V ate qui subito porre in maggior luce quello che abbiamo gi fatto rilevare innanzi, e che cio nella liquidazione della imposta di successione, e per la applicazione delle diverse aliquote alle quote di eredit ed ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari, devono -e gi ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 -aggiungersi le donazioni o liberalit gi fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatarto. Ed ir merito ben chiaro che il cornputo delle precedenti donazioni eventualmente fatte ai destinatari della eredit richiesto dal carattere progressivo della imposta di successione: se, infatti, la imposta colpisce con aliquote varie in relazione alla minore o maggiore entit del valore del trasferimento a titolo gratuito, giusto e doveroso che la entit del detto valore si stabilisca cumulando i vari trasferimenti che a quel titolo gratuito abbiano avuto luogo da parte della stessa persona a favore dello stesso destinatario. E nel gi disposto cumulo delle donazioni e delle liberalit alle quote di eredit ed ai legati, ai fini del computo della imposta progressiva di successione a carico dei vari destinatari dei beni, trova anchrt soddisfacimento la nuova esigenza che, ai fini della imposta globale, si ricomponga l'unit del patrimonio del de cuius, che quello lasciato all'atto della morte con l'aggiunta dei beni trasferiti durante la vita a titolo gratuito. Abbiamo anche visto che, essendo la imposta di registro per i trasferimenti di beni a titolo gratuito anch'essa progressiva, la stessa esigenza che ha luogo per i trasferimenti gratuiti mortis cauisa avrebbe dovuto aver luogo per quelli inter vivos, s da fare apparire egual1nente giusto: e doveroso che il valore del trasferimento a titolo gratuito inter vivos venisse determinato dal cumulo dell'ultima donazione con le altre gi fatte in precedenza dal donante a favore dello stesso donatario. Ma la legge della imposta di registro, che si occupava della tassazione degli atti di trasfrimento a titolo gratuito inter vivos, nulla disponeva in merito, s che ogni donazione veniva tassata in modo autonomo, in relazione unicamente al proprio valore. Introdottasi dal legislatore la imposta globale sulle successioni con il citato regio decreto 4 maggio 1942, n. 434, ed estesasene l'applicazione anche alle donazioni e liberalit, si per6 inizialmente adottato per farne applicazione un mezzo tecnico inadatto, perch si disposto che per l'applicazione delle rela" tive aliquote di imposta dovesse tenersi conto delle donazioni o liberalit gi fatte dal donante allo stesso donatario; e in ci6 forse fuorviati, supponiamo, da quanto avviene in tema di successioni, ove, come abbiamo gi visto, la gi vigente imposizione del cumulo delle donazioni e delle liberalit a.Zie quote di eredit ed ai legati, necessario ai fini del computo della imposta progressiva di successione, riusciva anche a soddisfare la nuova esigenza della ricomposizione della unitl del patrimonio del de cuius ai fini del computo della imposta progressiva globale. Abbiamo noi detto inadatto il mezzo tecnico cos predisposto, perch quel cumulo dell'ultima donazione con le altre gi fatte in precedenza dal don~nte a favore dello stesso donatario vale bene >, siano consegnati o trasmessi agli interessati (n. 59). -II) Se, nei casi in cui detti titoli non siano affatto consegnati, oppure tale consegna si verifichi con notevole ritardo per fatto imputabile all'Amministrazione P. T., la prescrizione si verifichi dalla data in cui l'assegno sia pervenuto in possesso del beneficiario (n. 59). LINEE TELEGRAFICHE. -III) Se gli attraversamenti di corsi di acqua pubblica con linee telegrafiche e telefoniche siano soggetti alla corresponsione di un canone annuo (n. 60). PRESCRIZIONE AssEGNI DI C/C. -I) Se, ai sensi dell'art. 120 Codice postale, in caso di mancata riscossione da parte dei beneficiari degli assegni di conto corrente, la prescrizione a favore dell'Amministrazione cominci a decorrere dalla data in cui gli assegni stessi, dopo l'apposizione del visto >>, siano stati consegnati o trasmessi agli interessati (n. 32). -II) Se, nei casi in cui detti titoli non siano affatto consegnati, oppure tale consegna si verifichi con notevole ritardo per fatto imputabile all'Amministrazione Poste e Telegrafi, la prescrizione si verifichi dalla data in. cui l'assegno sia pervenuto in possesso del beneficiario (n. 32). PREVIDENZA ED ASSISTENZA I.N.C.A. -I) Se,' a norma dell'art. I del D.L.C.P.s.n. 804 del 1947, spetti all'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza (I.N.C.A.) la tutela <;lei lavoratori nelle vertenze relative a liquidazione in via amministrativa di indennit per infortuni sul lavoro (n. 25). -II) Se, a norma dell'art. I del D.L.C.P.S. n. 804 del 1947, spetti all'I.N.C.A. la facolt. di rappresentanza dell'infortunato in vertenze relative alla liquidazione di indennizzi eventualmente dovuti dall'Amministrazione Ferroviaria per colpa contrattuale ed extracontrattuale (n. 25). -III) Quali debbano essere i requisiti formali delle deleghe di patrocinio rilasciate dai lavoratori all'I.N.C.A. per la tutela dei loro interessi (n. 25). PROFESSIONI I) Se la regolamentazione degli incarichi. conferiti dall'Amministrazione dei LL. PP. a liberi professioni- sti per progettazione e direzione di lavori, sia determinata, anche per quanto attiene alla retribuzione, dai DD. MM. del 1946 e 10 dicembre 1950, n. 9518 (n. 2). -II) Se, nel caso che nessuna convenzione scritta sia stata stipulata tra il professionista e l'Amministrazione dei LL. PP., mentre la prestazione professionale sia stata interamente eseguita, l'elaborato progettuale, riconosciuto applicabile ed utilizzabile, debba remunerarsi in base alle tariffe richiamate dal disciplinaretipo, vigente al momento in cui l'opera stata concretamente presentata ed approvata dall'Amministrazione (n. 2). SUCCESSIONI TESTAMENTI. -Quale sia la regola di ordine generale nella interpretazione di testamenti nei quali la volont del testatore si manifesta in unico contesto, ed essa non sia chiara e dia adito a dubbi e perplessit (n. 50). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI Se, in base alla Convenzione Internazionale di Madrid del 14 aprile 1891, ratificata e resa esecutiva in Italia con r. d. I. 10 gennaio 1926, n. 169, l'Amministrazione italiana possa procedere al sequestro di un prodotto alla sua importazione e al divieto della importazione stessa, sia su domanda della parte lesa, che di ufficio, nel caso che il detto prodotto porti una falsa indicazione, per la quale uno dei paesi aderenti alla Convenzione o una localit di essi sia direttamente che indirettamente indicato come paese o luogo di origine del prodotto (n. 6). USO DELLE ARMI I) Se, ai sensi dell'art. 159 del Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, sia autorizzato l'uso delle armi da parte degli agenti stessi, nell'interno di uno stabilimento di pena, quando vi siano costretti dalla necessit di sedare una rivolta di detenuti (n. 7). -II) Se ricada sull'Amministrazione della Giustizia la responsabilit per le lesioni riportate da un detenuto, estraneo alla rivolta, in seguito all'uso delle armi da fuoco da parte degli agenti di custodia per sedare la rivolta stessa (n. 7). :::::::&& TI & DC& RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA (Questo numero della Rassegna viene pu.bblicato llopo la improi.visa e dolorosa scomparsa del Nostro collaboratore Salvatore Sica. Nel renderGli memore omaggio riteniamo che il modo migliore per ricordarLo a quanti lo amarono e stimarono sia quello di continuare la pubblicazione di questa Sua rubrica, utilizzando il lavoro che Egli aveva gi, da tempo, con preveggente cura preparato) CILE Il Cile retto dalla Costituzione 18 settembre 1925, che riform quella del 25 maggio 1833. La Costituzione nulla dice per quanto riguarda la responsabilit dello Stato e la difesa dello Stato. Tratteremo in base alle leggi ed alla giurisprudenza: A) la responsabilit dello Stato; B) la difesa dello Stato. A) LA RESPONSABILIT DELLO STATO. Vige ancora in Cile il Codice civile (Oodigo civil) del 14 dicembre 1855. Il titolo XXXIII del libro primo concerne le persone giuridiche (personas jurdicas) (art. 545-564). Il capoverso dell'art. 547 dice: Non si estendono le disposizioni di questo articolo alle corporazioni o fondazioni di diritto pubblico come la Nazione (Naci6n), il fisco (Fisco), le municipalit, le chiese, le comunit religiose, gli stabilimenti che sono mantenuti con fondi dell'erario: tali corporazioni e fondazioni si reggono mediante leggi e regolamenti speciali. La norma dell'art. 547 va interpretata: io nel senso che le norme di quel titolo non si applicano per quanto riguarda l'organizzazione e l'amministrazione delle persone giuridiche di diritto pubblico; 2 nel senso che non importa escludere le persone giuridiche di diritto pubblico dalle norme del Codice civile quanto agli atti che siano a quelle pienamente applicabili. Ci tanto vero che in numerosi articoli il legislatore lo fa presente, come ad esempio nell'art. 2497 che dice fra l'altro: Le norme relative alla prescrizione si applicano ugualmente a favore e contro lo Stato. La giurisprudenza e la dottrina non hanno mancato di confermare tale interpretazione. La Corte (de Apelaciones) di Santiago ha detto che il Fisco (persona giuridica di diritto pubblico), nelle sue relazioni contrattuali con i privati (particulares), si trova, di fronte al diritto civile, soggetto al pari di ogni altra persona alle disposizioni comuni relative alla validit dei contratti da esso celebrati (Rev. de Derecho y Jurisprudencia , XX, 1922, I, p. 310, in Alessandri Rodriguez, citato appresso). La Corte (de Apelaciones) di Santiago ha detto inoltre nel 1943 che lo Stato, quando contratta con un privato, esegue un atto di gestione privata che resta sottoposto al diritto privato giacch per esso lo Stato non procede come pubblico potere, ma si spoglia (se desprende) della sua facolt potestativa (facultad potestativa) per passare ad essere soggetto di quel diritto privato in uguali condizioni della persona con la quale abbia contrattato (8 giugno 1943, Rev. Der. y Jurispr. , IX, II, p. 50). Ved. inoltre Corte Suprema, 30 novembre 1923, Rev. Der. y Jurispr. , XXII, I, 681; 9 agosto 1944, Rev. Der. y Jurispr. , XLII, I, p. 244, in Alessandri. Alessandri Rodriguez e Sommariva Undurraga nella seconda edizione ampliata (da H. Antonio Vodanovic) del loro Ourso de Derecho Oivil, Editorial Nascimiento, I, p. 918-919) rappresentano l'opinione della dottrina in tal senso. Nel diritto cileno, pur essendosi parlato dalla norma positiva, indifferentemente, di Stato (Estado), Nazione (Naci6n) e Fisco, tale terminologia non vuol riferirsi che alla persona giuridica di diritto pubblico, che lo Stato. Il Codice civile ed altre leggi, esplicitamente od implicitamente, considerano lo Stato come una persona giuridica di diritto pubblico; altrettanto ha ammesso la giurisprudenza (Corte di Santiago, 8 giugno 1943, Rev. Der. y Jurispr. ,XL, II, p. 50; in Alessandri) ed anzi la Corte Suprema ha detto, gi da tempo, che lo Stato una vera corporazione, che rappresenta l'organizzazione giuridica del popolo cileno ( Rev. Der. y Jurispr. i>, XXII, 1923, II, p. 335; in Alessandri). In detto art. 547, primo capoverso, la parola Nazione mero sinonimo dello Stato (Andrs Bello: Principios de derecho internacional , Paris, 1882, 4a edizione, p. 23; Alessandr, p. 922, op. cit.). D'altra parte il Fisco non altro che lo Stato stesso nella sua capacit patrimoniale e di ottenere rendite (capacidad patrimonial_o !entistica); in tal senso si espresse la Corte Suprema ( Memorias del Consejo de Defensa Fiscal , 1921, p. 559, in Alessandri). Diceva giustamente l'Alessandri che ben avrebbe potuto detto art. 547 Tif;F5JCT ZWWWJd e::::::my.:: ::: :p -143 del Codice civile omettere la menzione del Fisco tra le persone giuridiche di diritto pubblico, perch, avendo anche considerato la Nazione nel senso di Stato, aveva logicamente considerato questo in tutti i suoi aspetti (p. 922-923). Fisco, Nazione e Stato sono quindi un sinonimo nel diritto cileno; quando si parla di Nazione e Fisco in detto art. 547 del Codice non si dice che la stessa cosa; lo stesso vale per Stato e Fisco. Sta,to o Fisco, come la stessa persona giuridica di diritto pubblico, esprimono la capacit dello Stato di contrarre obbligazioni civili e di essere soggetto del diritto comune per tali relazioni (Corte Suprema, 1 aprile 1931, Rev. Dir. y Jurispr. , XXVIII, I, p. 506; 30 dicembre 1942, Rev. Dir. y Jurispr. , XLII, II, p. 244; in .Alessandri Rodriguez). La responsabilit dello Stato verso terzi stata vista nel Cile nella giurisprudenza e nella dottrina: 1 sia come responsabilit penale; 2 sia come responsabilit civile contrattuale; 3 sia come responsabilit civile estracontrattuale; della materia si occupato .Alessandri, De la responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Santiago, 1943; la materia trattata altres da .Alessandri e Sommariva U. in detto Curso de derecho civil , I, p. 1012 e seg. 1) Certo non pu parlarsi di responsabilit penale a carico delle persone giuridiche (societas delinquere non potest) e tanto meno a carico dello Stato. Diceva l'art. 39 del Codice di procedura penale (Codigo de procedimiento penal) del 1906, oggi sostituito dall'art. 39 del Codice di procedura penale vigente: L'azione penale, sia pubblica che privata, non pu essere diretta che contro coloro che sono personalmente responsabili del delitto o quasi delitto; la responsabilit penale pu rendersi soltanto effettiva nelle persone fisiche (naturales); per le persone giuridiche rispondono coloro che siano intervenuti nell'atto punibile, senza pregiudizio della responsabilit civile che tocchi alla corporazione nel cui nome quelli avessero agito. Tuttavia si cita un esempio di responsabilit penale delle persone giuridiche (.Alessandri e Sommariva, I, op. cit., p. 1014 e seg.): la sentenza 11 dicembre 1935 della Corte (d'appello) di Santiago condann, nel giudizio perseguito dal Fisco, la Compafiia Chilena de Electricidad Ltda a sanzioni pecuniarie per contravvenzione alle disposizioni della legge n. 5017 del 19 aprile 1932 sulle operazioni di cambi internazionali. Ved. anche Relazione dell' .Avvocatura dello Stato cilena (Memoria del Consejo de Defensa Fiscal) del 1935; Santiago, 1936, p. 89 e seg.. 2) .Abbiamo parlato di sopra della responsabi lit contrattuale dello Stato. 3) Per la responsabilit civile extracontrattuale dello Stato (e delle persone giuridiche in genere) la dottrina ritiene di conoscerne il fondamento positivo nello stesso art. 39 del vigente Codice di procedura penale, che abbiamo citato di sopra. Ripetiamo che tale articolo dice che per le persone giuridiche rispondono coloro che siano intervenuti nell'atto punibile, senza pregiudizio della respon s.abilit civile che spetti alla corporazione (corpo raci6n) nel cui nome quelli avessero agito. La dottrina (.Alessandri, De la resposabilidad extracontractual en el Derecho civil chileno, Santiago, 1946, p. 149) richiede, perch la persona giuridica (e quindi lo Stato) risponda, che il danno venga cagionato nell'esercizio delle -funziOni -proprie dell'organo od agente di cui trattisi e cio che il danno sia stato provocato in connessione intima con tale esercizio. La Corte Suprema ha detto che il Fisco, per la sua condizione di persona giuridica, capace di contrarre obbligazioni civili derivanti dai delitti o quasi delitti dei propri impiegati o dipendenti e pertanto responsabile dei danni causati in un incidente prodotto da un autista della Pubblica .Amministrazione, che conduceva una macchina di questa a velocit ecces siva (sentenza 9 agosto 1944, Rev. Der. y Jurispr. , XLII, 1945, I, p. 244 . . Il delitto o quasi delitto commesso dall'organo della persona giuridica si considera commesso congiuntamente da questa e da quello o dai membri dell'organo che concorsero nel fatto illecito; conseguente la responsabilit civile solidaria (Codigo civil, art. 2317), di maniera che l'indennizzo versato dall'uno dei debitori libera anche l'altro di fronte al creditore vittima; la persona giuridica, condannata a riparare il danno causato dal delitto o quasi delitto commesso dai suoi agenti, ha diritto ad essere integralmente indennizzata dalle persone naturali che lo commisero, in conformit con le norme che disciplinano la responsabilit extracontrattuale (Cod. civ. art. 23142344). In materia di responsabilit dello Stato verso terzi va poi tenuto presente il decreto legislativo n. 256 del luglio 1953, che ha stabilito il nuovo statuto amministrativo per gli impiegati dell'Amministrazione Pubblica. L'art. 121 dello Statuto stabilisce che l'impiegato responsabile dei pregiudizi all'Erario causati dall'inadempimento dei suoi doveri, sia intenzionalmente o per negligenza od imprudenza: stabilisce inoltre che, per i danni al terzo, il funzionario deve reintegrare lo Stato della quantit di denaro necessario all'indennizzo, giudiziariamente accertato con sentenza esecutiva; il Contralor General, che esercita le funzioni della nostra Corte del Conti, pu ordinare esecutivamente le ritenute a carico dei funzionari. Circa la posizione dell'impiegato utile dire che se l'impiegato consideri illegale l'ordine deve farlo presente per iscritto e, se l'ordine reiterato dal superiore, esso deve adempiervi, ma esente da responsabilit, che passa interamente al superiore (ivi, art. 108). Il superiore e l'impiegato sono tenuti in tali casi ad inviare copia dei rapporti alla Oontrolleria Generale ed alla Direzione Generale del servizio entro cinque giorni, contati dalla data dell'ultima delle comunicazioni (ivi). Per l'esposizione dell'intero statuto 1953, ved. S. SICA: Dizionario Universale della Finanza Pubblica, Roma, Istituto Poligrafico Stato, 1956, I, p. 676 e seg. Valgono .. altres le norme sulla Controlleria contenute nella legge - n. 10.336 del 12 maggio 1952, che ha ampliato quelle contenute nella legge n. 258 del luglio 1952. L'impiegato non esonerato da responsabilit PW5lli T? ;;; 727 I CT PW5lli T? ;;; 727 I CT -144 per aver ubbidito all'ordine del superiore salvo l'opportuna protesta per iscritto (art. 125). Per i valori tenuti a carico e versati dai terzi, esso personalmente obbligato verso i terzi, e dovr, in caso di ammanco, pagare una multa sino a quattro volte l'ammontare del credito di costoro (art. 159). La responsabilit extracontrattuale dello Stato ormai riconosciuto dalle fonti legislative di cui sopra. Dapprima potevano farlo dubitare le norme contenute nell'art. 56 del decreto-legge n. 741 sullo Statuto amministrativo in data 10 dicembre 1925. Esse dicevano che i delitti e quasi delitti in cui potessero incorrere gl'impiegati civili nello esercizio delle loro funzioni, sarebbero stati puniti per la via amministrativa, secondo la loro gravit, summariamente comprovata e qualificata, senza pregiudizio delle azioni che avessero potuto esser dedotte dinanzi la giustizia ordinaria. Una tale posizione personale, ch' propria delle legislazioni americane del secolo scorso, stata modificata o dalla giurisprudenza (come abbiamo visto gi per l'Argentina) o dalla legislazione. B) LA DIFESA DELLO STATO. Bisogna distinguere tra rappresentanza stragiudiziale (extrajudicial) del Fisco e rappresentanza giudiziale. La rappresentanza stragiudiziale spetta al Presidente della Repubblica (art. 69 Cost. 1925); agli Intendenti (Intendentes) (art. 89) e Governatori (Governadores) (art. 90) come rappresentanti del Presidente; ai direttori o capi dei servizi pubblici, allorch le rispettive leggi organiche abbiano ad essi conferita tale rappresentanza. .Avverte .Alessandri che nella pratica la rappresentanza, quando non vi sia norma in contrario, viene dal Presidente delegata ad un funzionario con decreto, al fine che vengano eseguiti atti determinati, come la firma di una scrittura, l'accettazione di una proposta, ecc . .A tal proposito dispongono altres norme come quelle del 1952 sulla Controlleria, del 1953 sullo Statuto dei funzionari (Stat1ito administrativo ). La rappresentanza giudiziale del Fisco spetta, in generale, al Presidente del Consiglio di Difesa erariale (Oonsejo de Defensa fiscal) ed agli avvocati procuratori fiscali (advocados-procuradores fiscales), come andremo dicendo. Esistono tuttavia determinati funzionari che, per espressa disposizione di leggi speciali, hanno la rappresentanza giudiziale del Fisco in certi casi: cos, la rappresentanza del Fisco nei giudizi per pagamento di tributi spetta al Tesoriere dell'Ufficio (Tesorero de la Oficina) al quale dovrebbero versarsi i tributi stessi, e ci senza pregiudizio della possibilit da parte del tesoriere di assumere la rappresentanza in qualunque momento (D.F.L. n. 148 del 6 maggio 1931, art. 21, in materia di ricupero giudiziale dei tributi). L'autorit competente a concedere il potere di rappresentare il Fisco in un giudizio che si svolga dinanzi a Tribunali stranieri spetta al Presidente della Repubblica (Memoria del Consejo de Defensa fiscal , 1938, p. 1086; in .Alessandri). bene avvertire che la Corte Suprema ha detto che si rende necessario appaia compromesso un interesse patrimoniale dello Stato al fine che il Fisco figuri come parte in un processo, cosa questa che non si verificherebbe, per esempio, quando si trattasse di pronunciarsi su d un att di autorit da parte di un determinato ufficio amministrativo. Il Consiglio di Difesa erariale provvede alla difesa del Fisco dunque soltanto nell'ordine patrimoniale (diritti acquisiti e non semplici aspettative), al quale resta estranea la difesa di quanto si possa ritenere una facolt di una certa autorit (sanitaria, ad esempio); in tale caso mancherebbe il carattere richiesto dall'art. 23 del Codice di procedura civile per intervenire come parte (Corte Suprema, 24 agosto 1923, Rev. Dir y Jurispr. , XLI, I, p. 148, 28 settembre 1943, ivi, p. 203; .Alessandri). Con decreto-legge n. 638 del 17 ottobre 1925 si provvide a stabilire l'organizzazione e attribuzioni del Consiglio di Difesa erariale considerando: 10 la necessit di sanare con una conveniente e definitiva organizzazione della difesa erariale la forma difettosa e pregiudizievole agli interessi dello Stato in cui si veniva svolgendo la difesa stessa; 2 l'evidente opportunit, d'accordo con il nuovo concetto costituzionale della stabilit amministrativa, di conferire esistenza legale, a mezzo di norme permanenti, a detto Consiglio gi di fatto esistente per il passato. Detto decreto-legge n. 638 del 1925 stato poi ridotto ad un cosiddetto texto definitivo de la Ley Organica del Oonsejo de Defensa fiscal, adottato dal Presidente della Re pubblica in uso della facolt concessa dall'art. 2 transitorio del decreto-legge n. 460 del 13 ago sto 1932 e dall'art. 72 n. 2 della Cost. 1925. Se guiamo il testo definitivo del 1933. Il titolo primo del testo anzidetto tratta della difesa e rappresentanza dell'Erario (Fisco). La Difesa dell'Erario (Fisco) in tutti i giudizi e negli atti non contenziosi, in cui abbia questo un in1ieresse, spetta al Consiglio di Difesa era riale (o fiscale) od ai funzionari indicati dalla presente legge, senza pregiudizio della difesa che spetti ad avvocati speciali che esistano in alcuni servizi pubblici. La rappresentanza giudiziale sar esercitata nella forma prescritta dai seguenti articoli (art. 1). Il titolo secondo tratta del Consejo de Defensa fiscal (art. 1-7). Il Consiglio di Difesa fiscale costituisce un servizio indipendente da tutti i Ministeri e dalle altre .Amministrazioni dello Stato; esso collocato sotto la vigilanza del Presidente della Repubblica ed retto dalle presenti norme (art. 2). I decreti od altre norme relative al Con siglio saranno adottate dal Ministero delle Finanze (Ministerio de Hacienda); nei casi di transazione i decreti relativi sono esaminati e firmati dal Ministro competente oltre che dal Ministro delle finanze (art. 2). Il Comiglio si compone di nove avvocati (abogados) uno dei quali; designato dal Presidente della Repubblica, ne sar il presi