ANNO XI -N. 7-8 LUGLIO-GOSTO 1958 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SULLi.\ COMPETENZA A DECIDERE LE CONTROVERSIE TRA STATO E REGIONE RELATIVE A BENI DEMANIALI PATRIMONIALI INDISPONIBILI E DISPONIBILI SOMMARIO -Il demanio e il patrimonio regionale -L'art. 119 della Costituzione -Natura programmatica di tale articolo -Delimitazione del demanio e patrimonio delle Regioni ad autonomia particolare -Disposizioni statutarie -Natura di tali norme: rinvio -Posizione del problema -Indagine preliminare sulla natura del rapporto intercedente tra Ente pubblico e beni demaniali, patrimoniali indisponibili e redditizi -Soluzione del problema: a) controversie relative a beni demaniali: b) controversie relative a beni patrimoniali indisponibili; e) controversie relative a beni redditizi. Con la nuova Costituzione si posto accanto al demanio ed al patrimonio dello Stato un demanio e un patrimonio Regionale, la cui entit, variando da Regione a Regione, pu essere determinata solo risalendo all'ordinamento proprio di ciascuna Regione. A tal fine, non avendo il Costituente adottato un uniforme regime giuridico per tutti i nuovi Enti pubblici, si deve cominciare col distinguere le Regioni a tipo comune dalle altre dette a statuto speciale. Per quanto riguarda il demanio e patrimonio delle Regioni di tipo comune, non esistono disposizioni precise, anche perch tali Regioni non sono ancora costituite. Solo l'art. 119 della Costituzione, all'ultimo comma, sancisce che La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalit stabilite con legge della Repubblica. La natura meramente programmatica di tale norma evidente: essa si limita ad enunciare un principio generale ed astratto del nostro ordinamento, facendo iinvio al Legislatore ordinario per determinare le categorie di beni che dovranno essere trasferiti dallo Stato al demanio e patrimonio regionale. Il demanio e patrimonio delle Regioni ad autonomia particolare si trova, invece, gi regolato nei singoli Statuti. A differenza, quindi, del demanio e patrimonio delle Regioni di tipo comune, la costituzione di quello delle Regioni a statuto speciale pu dirsi coeva alla formazione delle stesse. La formulazione adottata dal Legislatore, per costituire tale demanio e patrimonio, varia da Statuto a Statuto: nello Statuto Siciliano si parla di asse gnazione alla Regione dei beni dello Stato (art. 33); in quello della Valle d'Aosta si dice di trasferimento (art. 5); nello Statuto del Trentino Alto-Adige si elencano i beni che costituiscono il demanio e patrimonio regionale (art. 57); in quello della Sardegna, infine, si preferito adottare una terminologia diversa disponendo che la Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare ed in quelli demaniali (art. 14, 1 comma). Sulla natura delle norme ora citate non v' accordo in dottrina ed in Giurisprudenza: la distinzione delle norme costituzionali in precettive e programmatiche stata, infatti, ritenuta applicabile anche alle norme degli Statuti speciali. Per l'indagine che ci siamo proposti di affrontare diamo per ammesso il carattere precettivo delle norme in esame, anche se ci pare molto pi vicina al vero la tesi opposta. Sull'interpretazione delle norme suddette e, quindi, sull'appartenenza di questo o quel bene demaniale o patrimoniale, frequenti controversie sono sorte in questi ultimi tempi fra lo Stato e la Regione. Il sorgere di tali controversie postula la soluzione di un problema interessantissimo che pu cos enunciarsi: Posto che con le norme degli Statuti delle Regioni ad autonomia particolare si sia operato il trasferimento di beni demaniali e patrimoniali dallo Stato alla Regione, quale dev'essere il Giudice competente a decidere le eventuali .contro versie che possono sorgere tra i due Enti territoriali sulla appartenenza di un determinato bene~ Per la soluzione di tale problema riteniamo necessario premettere qualche cenno sulla distinzione iii f T? R77 :m ?F1 R77 &BiVE RE W4 WCT -80 dei beni in demaniali, patrimoniali indisponibili risolvono in una serie di funzioni amministrative e disponibili e sulla natura del rapporto giuridico dirette a rendere possibile il conseguimento delle intercedente tra l'Ente pubblico, ed i beni delle finalit pubbliche cui il bene destinato specie ora indicate~ .A nostro avviso, pi che lasciarsi attirare La distinzione trovasi espressamente enunciata dalle belle costruzioni unitarie, bisogna ritenersi nel nuovo Codice civile, il quale elenca i beni che paghi di approfondire gli istituti giuridici cosi fanno parte del demanio puhblico e del patrimonio come sono regola dal diritto positivo, senza trasfiindisponibile ma d del patrimonio disponibile gurarne i contorni per stabilire simmetrie e parallelismi. un concetto negativo ed implicito. Motivo fi'iiale della distinzione suddetta la destinazione .dei vari beni .al servizio pubblico e pi precisamente _ laform della loro strumentalit rispetto all' azione amministrativa. Strumentalit che fisica per i beni demaniali ed i beni patrimoniali indisponibili, L quali costituiscono veri e. propri elementi materiali dei pubblici servizi e possono definirsi beni pubblici (pubblici in senso soggettivo per la loro appartenenza ad un Ente pubblico; pubblici in senso oggettivo per la loro funzione); e che , invece, economica per i beni disponibili, i quali forniscono unicamente alla P . .A. il mezzo di scam bio per l'acquisto delle cose e delle opere necessarie alla produzione dei pubblici servizi. Sulla natura del rapporto intercedente tra Ente pubblico e bene demaniale non v' accordo in dottrina. . L'opinione pi antica definiva il rapporto di demanialit come u.na manifestazione della sovranit e dei poteri di polizia dell'Ente pubblico sul bene, escludendo ogni elemento di propriet o di altro diritto reale: secondo tale' dottrina, i beni demaniali si dovrebbero considerare, sotto il profilo della propriet, come res nullius o res oommunes omniun. Su posizioni del tutto opposte stanno quegli autori che riconducono il diritto dell'Ente pubblico sui beni demaniali al comune diritto privato di propriet, con speciali limitazioni di diritto pubblico. Una terza teoria, accolta oggi dalla dottrina prevalente, definisce il rapporto di demanialit come diritto di propriet pubblica sulla considerazione che il diritto di propriet, quale signoria diretta dell'uomo sulla cosa, istituto unico e comune cos al diritto privato come al diritto pubblico: esso si qualificherebbe, per, diversamente secondo i caratteri peculiari che assumono nei due campi i vari elementi. Non ci sembra che una tale teoria possa condividersi. Infatti, se vero che nel rapporto di demanialit sono comprese tutte le facolt di uso e di godimento, nonch di parziale disposizione che nel diritto privato costituiscono il contenuto del diritto reale .di propriet, pur vero che in esso vi sono manifestazioni di sovranit, di poteri di amministrazione e di polizia dell'Ente pubblico su.I bene, che nel concetto di propriet non trovano alcuna spiegazione. D'altra parte, il contenuto della propriet si esprime come signoria della persona sulla cosa, libera salvo limitazioni: nel rapporto in esame la signoria dell'Ente pubblico apertamente contraddetta, negata dalla determinazione positiva di tutti i poteri che spettano all'Ente stesso e che si Il rapporto di demanialit, secondo le disposizioni del nostro . diritto positivo, comprende in s le manifestazioni della propriet ma non si esaurisce in esse: vi si riscontra pure ed essenzialmente una somma di poteri e di attribuzioni la cui giustificazione si coglie solo ove si consideri l'essenza della demanialit, intesa come necessariet finale del bene per l'assolvimnto di funzioni proprie degli Enti pubblici territoriali; essenza, com' ovvio, ben diversa dall'essenza del diritto di propriet. D'altra parte che il rapporto di demanialit non possa restringersi nei limiti della propriet, pur contenendo di quest'ultima quasi tutte le manifestazioni, lo si deduce anche dalla consi derazione che l'inizio della demanialit non s'iden tifica con quello dell'acquisto da parte dello Ente pubblico della propriet del bene stesso: l'ente pu acquistare, infatti, il bene a titolo di propriet e solo successivamente trasformarlo in bene demaniale . .Ancora: pu aversi la cessazione della demanialit, ferma restando la propriet dell'Ente pubblico sul bene. Concludendo, si pu, a nostro avviso, affermare che il rapporto di demanialit, pur presupponendo e comprendendo in s quello di appartenenza del bene, si estrinseca essenzialmente in una somma di poteri e competenze attribuite all'Ente pubblico sul bene, attesa la necessariet di questo ultimo per I 'assolvimento di funzioni che l'Ente stesso ha assunto nelle proprie pubbliche finalit. Per quanto riguarda i beni patrimoniali indisponibili, l'opinione prevalente ritiene che la loro condizione giuridica, per il contrapposto fatto dalle leggi fra regime del patrimonio e quello del demanio, sia quella propria dei beni oggetto della comune propriet privata, ogni regola particolare do-vendosi intendere come norma di jus singulare da interpretarsi restrittivamente. Come tale, infatti, viene interpretata la norma che sancisce l'impossibilit della sottrazione dei beni patrimoniali indisponibili alla destinazione ricevuta, se non in quanto essa abbia luogo nei modi stabiliti dalle leggi speciali (art. 828, comma 20). .A nostro parere, il rapporto intercedente tra l'Ente pubblico ed i beni patrimoniali indisponibili non pu ricondursi nello schema del comune di.iitto di propriet privata, per le molteplici interferenze pubblicistiche che lo caratterizzano. Funzione di tali beni quella di soddisfare servizi pubblici, di costituire, cio, essi stessi mezzi diretti per il raggiungimento di finalit pubbliche. Per la loro strumentalit immediata, fisica eome quella dei beni demaniali, i beni indisponibili si pongono in una condizione analoga a quella dei primi. Il regime giuridico delle due categorie :,:;;,m~~,,_,,_~~w.m::::mimm~~~w,x;~fflm~~xw.~~w.~m~m~~~~m-~~~w._xw.xre3~mm~mxw,~w,w.,,,,,,,.wx;,m;,mmm:>..miw,mxw,mw.:x:~mremrew.::::w,mmrew::::immmremximmmm~m;:>,iw.:;::W@w.~ mr E 3fi illWNili l l m ym E fil m1 itifil '' !Et -81 di beni pu dirsi quasi identico: per entrambe l'enumerazione fatta dalla legge, in vista de] collegamento con pubbliche finalit; per entrambe le norme che principalmente ne regolano l'amministrazione sono norme amministrative, applicandosi le norme di diritto privato ai beni indisponibili solo in mancanza di disposizioni ad hoc; l'utilizzazione giuridica delle due categorie di beni avviene in forma identica. Quando, infatti, i beni indisponibili (es. miniere, foreste) danno luogo a forme particolari di uso da parte di altri soggetti, il godimento conferito ai privati non con atto di diritto privato (contratto di locazione o altro analogo) ma con atto amministrativo ( concessione), cos come avviene per i beni demaniali. La distinzione tra le due categorie di beni pubblici (demania1i e indisponibili) data solo dalla diversit della funzione strumentale che rispettivamente compiono; e per i limiti della nostra indagine, di tale distinzione non si pu fare, in questa sede, di.scorso. Considerata la particolare condizione dei beni indisponibili e la posizione pubblicistica in cui versano rispetto ai beni dei privati, non resta che parlare dei beni disponibili o redditizi. Tali beni, com' noi/o, non hanno alcuna particolare destinazione e sono utilizzati dall'Ente pub . blico, cui appartengono, solo per il loro valore di scambio. Essi giovano all'Ente per il reddito economico che g1i forniscono, al pari di qualsiasi altro bene appartenente al singolo privato. Le forme di utilizzazione giuridica sono proprie quelle del diritto privato: la vendita dei prodotti, l'affitto, ecc. Anche per tali beni, per, la loro condizione quella stabilita dalle regole particolari che li concernono e, solo quando queste manchino, dalle regole del Codice civile. A parte tale peculiarit, si pu affermare che il rapporto intercedente tra Ente pubblico e bene disponibile pu ricondursi nello schema del comune diritto privato di propriet. Premessi qu,esti brevi cenni, indispensabili per la soluzione del problema che ci occupa, ritorniamo al punto centrale della nostra indagine. Cerchiamo, cio, di delineare la natura deHe controversie che possono sorgere fra Stato e Regione relativamente a beni demaniali, patrimoniali indisponibili a disponibili, al fine di individuare i1 Giudice competente a dirimerle. Esaminiamo distintamente le tre ipotesi seguenti: 1) Controversie relative a beni demaniali. Abbiamo detto innanzi che, a nostro avviso, il rapporto di demanialit, pu.r presupponendo e comprendendo in s quello di appartenenza del bene, rappresenta rispetto. a quest'ultimo un plus, che si estrinseca in una somma di poteri e competenze attribuite all'Ente, in considerazione della necessariet del bene per l'assolvimento di funzioni pubbliche, assunte dall'Ente stesso nei propri fini. Da ci e da tutto quanto si precisato consegue che le controversie tra Stato e Regione relative a beni demaniali non possono ridursi a semplici questioni sull'appartenenza del bene a titolo di propriet. Infatti, un'indagine del Giudice sull'esistenza .nell'uno o neH'altro Ente del diritto soggettivo di propriet non porterebbe ad alcun risultato proficuo, perch non avrebbe alcun senso pratico e giuridico accertare, ad esempio,_.iL diritto di propriet della Regione su di u,n bene, quando esso bene servfase ad assolvere una funzione costituzionalmente propria dello Stato. L'indagine del giudice, dev, invece, a nostro parere, avere come primo obbietto la individuazione della funzione che il bene destinato ad assolvere, ed in secondo luogo, la ricerca se l'Ente a cui costituzionalmente compete l'esercizio di quella funzione sia lo Stato o la Regione. In altri termini il Giudice deve, in primis, portare il suo esame sulle norme costituzionali che disciplinano le rispettive sfere di attribuzioni dello Stato e della Regione ed in base a tali norme, interpretare le disposizioni statutarie che hanno operato il trasferimento dei beni dal Demanio dell Stato a quello Regionale. Vediamo in pratica come possono sorgere le controversie di cui ci stiamo occupando. Lo Stato (o la Regione) ritenendo che, in base alle disposizioni statutarie ed a quelle costituzionali, gli ( le) spetti fa competenza ad amministrare un determinato bene demaniale, dispiega, ai fini della conservazione dello stesso ff per regolarne l'us-0, un'attivit che dalla Regione (o dallo Stato) si ritiene, per considerazioni opposte, compiuta con invasione della propria sfera di attribuzioni, Sorge il conflitto. Il Giudice per dirimerlo dovr, come si detto, individuare la funzione che il bene destinato ad assolvere, interpretare le norme statutarie alla luce delle norme costituzionali che disciplinano le sfere di attribuzione dello Stato e della Regione eritenere conforme a tali disposizioni o ad esse contraria l'attivit dispiegata dall'Ente. Ora dalla considerazione che, nel caso di controversie delle specie indicata, il Giudice deve conoscere di un atto amministrativo portando il suo esame diretto ed immediato su norme e principi costituzionali, al fine di accertare se l'atto stato compiuto con invasione della sfera di competenze di un Ente diverso da quello che l'ha posto in essere, consegue che tale Giudice non pu essere che la Corte Costituzionale. L'ipotesi in esame corrisponde, cio, esattamente a quella dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, disciplinati dalla Costituzione e dalla legge 1953, n. 87. Dispone, infatti, l'art. 39 della citata legge che se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato, questo ultimo pu proporre ricorso alla Corte Costituzionale per il regolamento di competenza e che tale ricorso deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione, specificando l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonch le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate (1) (1) In senso conforme: Corte Costituzionale -Sent. 10 giugno 1958, n. 37, in Foro lt. 1958, I, 1061. La corte Costituzionale ritenendo vero e proprio conflitto di attribuzioni la controversia sorta tra lo Stato e la Re -82 Affermata la competenza della Oorte Oostituzicinale a decidere le controversie trf;li Stato e Regione, relative ai beni demaniali, bisogna ora prospettare il problema in relazione alle: 2) Controversie circa i beni patrimoniali indisponibili. Abbiamo vi.sto che tali beni hanno rilevanza per il loro valore d'uso in quanto la loro destinazione, pur non sostanziandosi, come per i beni demaniali, nell'assolvi.mento di un fine pubblico, fa si che essi si pongano rispetto al fine che l'Ente soddisfa come mezzo immediato che ne consente . il conseguimento. Tale destinazione diretta al fine pubblico, si pure detto, pone i beni in esame in una condizione analoga a quella dei beni demaniali. Come per questi, quindi, anche per i beni indisponibili solo le materie 9he il costituente ha voluto attribuire alla competenza dello Stato o della Regione ci permettono di dare un senso logico, prima che giuridico, alle norme statutarie che hanno inteso attribuire questo o quel determinato bene all'uno o all'altro dei due Enti. Anche per le controversie di cui ci occupiamo il Giudice, decidendo, pu ritenere, ad es., che lo Stato abbia trasferito alla Regione edifici o beni aventi una funzione regionale,. ma non mai attribuire alla Regione beni ed edifici che abbisognano allo Stato per espletare le sue funzioni sovrane, perch, in tal caso, si avrebbe l'assurdo che gli organi statuali, operanti nella Regione, si troverebbero ad avere la loro sede su stabili amministrati dalla Regione. Anche in tali comroversie, quindi, il Giudice, per decidere se un atto amminist:i:ativo compiuto da uno dei due Enti su di un bene indisponibile sia stato compiuto con invasione della sfera di competenza dell'altro Ente, deve conoscere, in vi.a immediata e diretta, di norme e principi costituzionali attributivi. di poteri e funzioni. Si pu concludere, dunque, che anche tali controversie danno luogo a veri e propri conflitti di attribuzioni tra Stato e Regione che solo la Corte Costituzionale pu essere chiamata a dirimere: una indagine rivolta ad accertare semplicemente la esistenza di un diritto soggettivo di propriet sarebbe del tutto insufficiente, considerata la funzione strumentale dei beni indisponibili ed il loro collegamento con pubbliche funzioni. Non ci sembra, pertanto, nel giusto una recente sentenza della Corte Suprema (2) secondo cui non si verifica conflitto di attribuzioni tra Stato e Regione enon sorge, pertanto, la competenza della Corte Costituzionale, nel caso in cui si contenda se un determi gione Siciliana, circa l'appartenenza dei beni del demanio marittimo, ha statuito tra l'altro, che la prima indagine da compiere in controversie di tale natura deve riguardare l'interpretazione delle norme costituzionali e statuatarie e che la questione di appartenenza dei beni demaniali si risolve in una questione di titolarit. di poteri amministrativi dello Stato o della Regione in ordine a tali beni. (2) C. Cassazione, Sent. 26 ottobre 1957 in Foro Italiano 1958, I, 1137 e in Rass. Mensile dell'Avvocatura dello Stato 1957, 188. . nato bene patrimoniale indisponibile appartiene allo Stato o alla Regione . La massima viene fondata sulla considerazione che la controversia si profila puramente e semplicemente come questione di appartenenza del bene, i.nvolgente l'accertamento dell'esistenza del diritto sostanziale; questione che perci stesso non pu confondersi con una questione di competenza nell'emanazione di . atti amministrativi.. Come abbiamo gi detto, non riteniamo di potere accettare tale statuizione. In essa si trascurata ogni pecularit del rapporto intercorrente tra Ente pubblico e beni patrimoniali indisponibili, restringendo l'indagine ad un mero accertamento del diritto di propriet come in una comune azione di revindica. L'errore in cui caduta, a nostro avviso, la Corte una diretta conseguenza dell'inquadramento del rapporto in esame entro lo schema del diritto di propriet, senza tener conto del fatto che l'ordinamento giuridico attribuisce all'Ente pubblico una somma di poteri sul bene patrimoniale indisponibile che non trovano spiegazione alcuna nel diritto di appartenenza del bene stesso. Ove la Corte, con maggiore aderenza alle disposizioni di diritto positivo, a"Vesse appuntata l'indagiue sulle norme costituzionali che regolano la materia, sui poteri amministrativi. spettanti all'Ente, sulle funzioni cui il bene assolve, in una parola, su.Ila essenza e sul contenuto del rapporto giuridico di cui discorso, a ben diverse conclusioni sarebbe pervenuta. Dopo quanto gi precisato, ci sembra appena il caso di ripetere che in controversie delfa specie indicata non si tratta di accertare, come in una comune azione di revindica, se un determinato bene sia in propriet di X o di Y, in forza di un certo titolo, ma di indagare se alla stregua delle norme costituzionali e statutarie che disciplinano le sfere di attribuzioni spettanti allo Stato o alla Regione un determinato bene debba considerarsi sottoposto al potere di amministrazioJ?,e dell'uno o dell'altro Ente pubblico. 3) Controversie relative a beni disponibili. A soluzione del tutto opposta pensiamo debba pervenirsi per quanto riguarda le controversie sull'appartenenza di beni redditizi, i quali, come si vi.sto, non hanno alcuna particolare destinazione e sono utilizzati dall'Ente Pubblico per il proprio valore di scambio, giovando all'Ente stesso per il reddito economico che gli forniscono, al pari di qualsiasi altro bene appartenente al singolo individuo. vero che anche in tali controversie il Giudice deve conoscere in vi.a diretta ed immediata di norme statutarie di natura costituzionale, ma ci sembra che sia assorbente la considerazione che, in definitiva, si tratta di accertare l'esistenza di un diritto soggettivo di. propriet nell'uno o nell'altro Ente senza alcun riguardo a norme attributive di compet.enza1. ~unzioni, ecc. Per la natura della indagine riteniamo che la..coil'.lp~tenza a decidere controversie della specie indicatu spetti all'A.G.O. I.iUIGI MAZZELLA i PROOURATORE DELLO STATO I I I NOTE DI DOTTRINA A. DE V .ALLES: Del termine nella diffida per ottenere il silenzio (L'Amministrazione Italiana, 1958, 313). L'Autore critica vivacemente la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale perch il silenzio dell'.Ainministrazione possa essere qualificato come provvedimento negativo deve essere nella diffida a provvedere stabilito un termine non inferiore a 60 giorni. Il breve articolo particolarmente interessante per la ricostruzione che il De Valles fa della evoluzione della giurisprudenza del Supremo Consesso .Amministrativo nella materia in esame. G. GoNELL.A: Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (Il Diritto Pubblico della Regione, 1958, 405). il testo del discorso tenuto dal Ministro Guardasigilli al Convegno di Studi .Amministrativi tenuto a Varenna nel settembre 1957. Contiene una precisa, se pur sintetica, rassegna dello stato della dottrina e della giurisprudenza sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, con interessanti spunti sulla interpretazione dell'art. 113 della Costituzione, inteso come norma che stabilirebbe il divieto costituzionale di degradare situazioni giuridiche di interesse legittimo a mere situazioni di interesse semplice. Pur segnalando in particolare questo intervento del Ministro Gonella, riteniamo tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla importanza di tutti gli interventi svoltisi nel suddetto Convegno, che meritano di essere conosciuti e studiati. ..... M. D'ANTONIO, G. NEGRI: Raccolta degli st~tuti dei partiti politici in Italia, Giuffr 1958 Per i cultori di diritto costituzionale costituir oggetto di curiosa indagine il contenut degli Statuti facenti parte della Raccolta che recensiamo. Siffatta curiosit scientifica sorta anche negli .Autori della Raccolta e ha indotto il D'Antonio alla pubblicazione di un pregevole saggio; facente parte della stessa Raccolta ed intitolato: La regolazione del partito politico, nel quale viene posto a fuoco un problema non solo di particolare interesse politico, ma veramente fondamentale per i riflessi di ordine costituzionale che la soluzione del problema considerato impone. . L'art. 49 della Costituzione conferisce rilevanza costituzionale al partito (quale libera associazione di cittadini) in quanto ente che consenta agli stessi cittadini associati di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, considerandosi iJ partito medesimo come uno degli strumenti costituzionali di esercizio della sovranit appartenente al popolo. La rilevazione di siffatto dato costituzionale ha indotto il D'Antonio a compiere una minuziosa analisi intorno agli elementi che hanno concorso al riconoscimento del partito come entit costituzionalmente rilevante, onde prospettare la risoluzione di quell'essenziale problema di interpretazione normativa che si concreta nello stabilire se iJ tipo di struttura interna del partito debba avere rilevanza giuridica per i fini indicati dall'articolo 49 e riguardanti la particolare funzione affidata al partito nell'ambito dell'organizzazione costituzionale dello Stato italiano. Il richiamo ai principi enunciati dagli articoli 1, 2, 3 e 18 della Costituzione taluni elementi desunti dai lavori della 1a Sottocommissione della Costituente rendono pienamente fondata la tesi indicata dal D'Antonio nel senso che la disciplina del partito politico debba prevedere la regolamentazione anche delle procedure interne di partito :fissando i principi che assicurano il concorso del cittadino iscritto in tutte le fasi di formazione della volont dei partiti . Ed, invero, posto il principio che il cittadino concorre, attraverso il partito, alla determinazione della politica nazionale, lo strumento indicato dalla Costituzione (il partito politico) deve rispondere agli stessi principi di ordine quanto meno giuridico cui appare informata la medesima Costituzione e che trovano, in riferimento ad altro istituto (i sindacati), esplicita applicazione (art. 39) . .Affermato dal D'Antonio tale principio, 1'.A. si dato carico di indicare il tipo di disciplina che rispecchierebbe la concreta applicazione del con tenuto dell'art. 49 q11ale l'interpretazione offerta dal D'Antonio indica. Lo schema formulato dall'.A. si palesa di indubbio interesse e l'indicazione del contenuto concreto dlla disciplina normativa conferma pienament~.l'ori ginalit del sistema suggerito. In particolare, la emananda norma di attuazione dell'art. 49 dovrebbe attribuire funzioni costitu zionali ai partiti politici, ponendo netta la distin zione fra questi ultimi e le associazioni politiche; FFTF FFTF - imporre la registrazione obbligatoria dei partiti presso la Corte Costituzionale; indicare i rec[Uisiti per la registrazione (presentazione dello statuto che preveda specificatamente la tutela delle correnti di minoranzi:t; l'obbligatoria convocaziono dei congressi straordinari su Fichiesta di un decime degli iscritti; la pubblicit delle riunioni degli organi di partito che abbiano per oggetto la designazione dei candidati alle elezioni politiche e al Governo); prevedere la impugnativa alla Corte Costituzionale da parte del singolo iscritto contro il provvedimento di espulsione e la istanza alla stessa Corte Costituzionale da parte di un decimo degli iscritti in caso di mancata convocazione dei congressi straordinari richiesti a norma di statuto; la sospensione dalle funzioni nei riguardi dei partiti che risultino -a seguito di giudizio della ~- 84 Corte Oostituzinale -inosservanti delle disposi zioni statutarie ed infine la pubblicit delle fonti finanziarie. Le predette indicazioni rifl.ettono la conseguenziale applicazione di una interpr(;ltazione condotta dal D'Antonio in aderenza allo spirito e alla finalit dell'art. 49 lo schema di disciplina normativa indicato costituisce senza dubbio un'utile segnalazione in ordine alla eventuale scelta legislativa da operare in futuro. L'iniziativa degli .Autori trova pieno consenso anche perch permette di compiere uno studio, certamente non privo di interesse, sul sistema organizzativo adottato dalle singole formazioni politiche italiane attraverso le quali i cittadini concorrono, in concreto, alla dterminazione della politica nazionale. A. T. MASSIMARIO DI ,GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONA;LE (ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE) Art. 23 1) ENTE NAZIONALE RISI -DIRITTO DI CONTRATTO. (Art. 9 D. L. 11 agosto 1933, n. 1183). Sentenza n. 4 del 16 gennaio 1957. Pres. Pe Nicola; Rel. Parassi).. Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 9 del decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, regolante il diritto di contratto a favore dell'Ente Nazionale Risi, e . l'art. 23 della Oostituzione. .2) ENTE NAZIONALE IDROCARBURI-CORRISPETTIVO PER L'USO DI BOMBOLE PER METANO. ('Art. 10 e art. 12 legge 8 luglio 1950, n. 640). (Sentenza n. 30 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Manca)i Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra gli artt. 10 e 12 della legle 8 lu,glio 1950, .n. 640, concernente la disciplina dell'uso delle bombole di gas metano, e l'art. 23 della Oostituzione. 3) ENTI PROVINCIALI TURISMO -CONTRIBl[TI. (Art. 9 R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e art. 2 R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302). (Sentenza n. 47 dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Cosatti). L'art. 9 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1425 e l'art. 2.. del R. D. L. 12 novembre 1936, n. 2302, nelle parti che disciplinano l'imposizione e l'accertamento dei contributi dovuti da soggetti diversi dagli enti pubblici, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con l'art. 23 della Oostituzione. 4) CONTRATTI AGRARI -CONTRATTI DI MEZZA DRIA. (Legge Salari 29 maggio 1956, n. 500). (Sentenza n. 118 del 2 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Sandulli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme della legge Salari 29 maggio 1956, n. 500, che disciplina i rapporti derivanti dallo scioglimento del contratto di mezzadria e l'art. 23 della Costituzione. 5) ACQUE E IMPIANTI ELETTRICI-BACINI IMBRIFERI MONTANI -IMPOSIZIONE DI SOVRACANONI. (art. 1, commi io e so, Legge 27 dicembre 1953, n. 959). (Sentenza n. 122 del 4 luglio 1957. Pres. Azzariti; Rel. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 1, commi 1 e so, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, contenente modificazioni all'art. 52 del Testo unico 1.1 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, e l'art. 23 della Oostituzione. Art. 24 1) DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO -OPPOSI ZIONE A DECRETO PENALE-MANCATA COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE. (art. 510, 1 comma del Codice di Procedura penale). (Sentenza n. 46 dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra la norma contenuta nel 1 comma dell'art. 510 del Oodice di procedura penale, e l'art. 24 della Oostituzione . Arb. 25 1) SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -REATO DI . COLLABORAZIONISMO. (art. 5, 10 comma, D. L. L. 27 luglio 1944, n. 159). (Sentenza n. 102 del 25 giu gno 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale trs la norma contenuta nello art. 5, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, e l'art. 25, secondo comma, della Oostituzione. 2) LIBERTA' DI COMMERCIO -TUTELA DELLE DENOMINAZIONI TIPICHE. (Art. 3 L. 10 aprile 1954, n. 125). (Sentenza n. 4 del 17 gennaio 1958. Pres. Azzariti; Rel. Ambrosini). Non sussiste contrast9 determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi e l'art. 25 della Oostituzione. Art. 27 1) STAMPA-RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE. (Artt. 57, n. 1 del Codice penale e 3 Legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 3 del 15 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cassandro). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra gli artt. 57, n. 1 del Oodicc penale e 3 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, e l'art. 27 della Costituzione. 2) DIRITTO ALLA DIFESA IN GIUDIZIO -OPPOSIZIONE A DECRETO PENALE -MANCATA COM PARIZIONE DELL'OPPONENTE. (Art. 510, lO comma del Codice di procedura penale). (Sentenza n. 46 dell'S marzo 1957. Pres. De Nicola; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra la norma contenuta nel 1 comma dell'art. 510 del Codice di procedura penale e l'art. 27 della Oostituzione. -86 8) RESPONSABILITA' PENALE PRESUNTA .. DELIT.. TI CONTRO LA MORALITA' ED IL BUON COSTU.. ME. (Art. 539 del Codice penale). (Sentenza n. 107 del 26 giugno 1957, Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto dterminante illegittimit costituzionale tra l'art. 539 del Codice penale e l'art. 27, prima e seconda parte, della Costituzione. Art. 33 1) LEGGE DI P. S.-PUBBLICARACCOLTADIFON.. DI, COLLETTE E QUESTUE-(Art. 156 Testo unico legge di P. S.) (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1958. Pres. De Nicola; Rel. Petrocelli. Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 156 del Testo unico delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 33 della Costituzione. 2) LIBERTA' DI INSEGNAMENTO -INSEGNAMENTO DELLA DANZA CLASSICA. (Art. 3 legge 4 gennaio 1951, n. 28). (Sentenza n. 114 del 28 giugno 1957. Pres. Azzariti; Rel. Cosatti). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 3 della legge 4 gen~ naio 1951, n. 28, regolante l'insegnamento della danza classica, e l'art. 33 della Costituzione. Art. 35 1) LEGGE DI P. S.-PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 Testo unico legge di P. S.). (Sentenza n. 2 del 15 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit i:iostituzionale tra l'art. 156 del Testo unico delle leggi di P. S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 35 della Costituzione. 2) EMIGRAZIONE -.CONTRATTI DI LAVORO PER L'ESTERO. (Art. 4 legge 24 luglio 1930, n. 1278). (Sentenza n. 26 del 21 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Ambrosini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, che tutela l'emigrazione per motivi di lavoro, e l'art. 35 della Costituzione. 8) LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI. (Art. 509 C. P.). (Sentenza n. 55 del. 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 509 del C. P. che stabi. lisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 35 della Costituzione. i I' I I I I RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza della P. A. -Applicabilit della legge n. 260 del 1958 ai giudizi in corso -Limiti di cui all'art. 5 legge stessa. (C. Cass., Sez. I, Sent. n. 2448/58. Pres. Zappia; Est. Di Maio; P. M. Tavolaro (conf.) -Zampi c. Proc. Pregistro Orvieto. Ai sensi dell'art. 5 della llegge 5 marzo 1958, n. 260, sulla rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, le disposizioni contenute nella legge stessa sono applicabili ai giudizi in corso solo nella tassativa ipotesi in cui, in luogo di chi rappresenta l'amministrazione secondo le norme organiche, sia stato citato il competente ministro. Si tratta della prima pronunzia della Corte Suprema sulla interpretazione della legge 5 marzo 1958, n. 260. La lettera dell'art. 5 non consentiva una soluzione diversa. evidente che nelle difese relative a fattispecie simili occorre attenersi strettamente alla giurisprudenza della Suprema Corte. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Provvedimento emesso dal Prefetto a norma dell'art. 2 del T. U. delle leggi di P. S. -Dichiaraziove di illegittimit Sequestro di giornale murale -Competenza del Consiglio di Stato. (C. Cass., Sez. Un., Sent. n. 2068/58. Pres. Eula; Est. Stella Richter; P. M. Pomodoro (conf.) -Ministero dell'Interno c. Cianca). Difetta di giurisdizione il Giudice ordina.rio, ed , invece, competente il Consiglio di Stato, a giudicare sulla legittimit di un provvedimento col quale il Prefetto, sulla base dell'art. 2 delle leggi di P. S. ordina il sequestro di un giornale murale. Il testo integrale della sentenza delle Sezioni Unite riportato nel Foro it.1958, I, 1092. La massima formulata dalla Rivista diversa da quella sopra trascritta. Ugualmente diversa la massima formulata dall'Ufficio del Massimario della Oorte di Cassazione. In entrambe queste massime, infatti, si pone l'accento sull'aspetto sostanziale della questione decisa lasciando in secondo piano l'aspetto processuale di essa. Ritenianno, invece, che sia necessario porre in risalto soprattutto, anzi esclusivamente, la questione ' . L__ di giurisdizione, perch ci sembra che questo valga anche a sdrammatizzare la situazione, ed a ricondurre nei suoi veri limiti, strettamente giuridici, il problema la cui linearit era stata ( lo tuttora) turbata da considerazioni politiche alle quali inten< tiamo mantenerci assolutamente estranei. Infatti, il quesito che abbiamo proposto alla Corte Suprema si formulava in questi semplici termini: una volta ammesso che al Prefetto spetta tuttora il potere previsto dall'art. 2 del Testo unico delle leggi di P. S., p<_>tere in base al quale si pu6 incidere sui diritti soggettivi dei cittadini, il Giudice al quale spetta decidere se il Prefetto abbia o meno esercitato correttamente il potere attribuitogli non il Giudice ordinario ma il Giudice amministrativo, non , cio, il Giudice dei diritti soggettivi ma il Giudice degli interessi legittimi. Ohe il potere previsto dall'art. 2 esista tuttora e che sia tale da consentire legittimamente di incidere sui diritti soggettivi dei cittadini non era dato discutere una volta che rettamente la Corte Costituzionale con la sentenza n. 8 del 2 luglio 1956 (Pres. De Nicola; Est. Papaldo) aveva riconosciuto che non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 2 sopra citato e le norme della Costituzione (in particolare gli artt. 21, 76, 77). Ed proprio di questa sentenza della Corte Costituzionale che la Suprema Corte di Cassazione. ha fatto il pilastro fondamentale della rigorosa e limpida costruzione giuridica costituita dalla sua pronunzia. Riportiamo, in proposita, la motivazione della sentenza annotata: Pi delicato il problema della incompati bilit con l'art. 21 Oost., che, se riconosciuta, impor terebbe la illegittimit costituzionale dell'art. 2 Testo unico, in quanto applicato in pregiudizio di diritti garantiti dalla Costituzione, come quello della libert di stampa. Senonch tale questione gi stata esaminata e risolta negativamente dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza 2 luglio 1956, n. 8. Nel procedi mento incidentale d&finito con questa pronuncia .era stata denunciata l'illegittimit costituzionale dell'art. 2 Testo unico sotto due prfili: quello della incompatibilit con gli artt. 76 e 77 Oost..!3 .quello dell'incmpatibilit con l'art. 21 di essa. In ordine._ al primo, la Corte ebbe ad osservare che, secondo una costante giurisprudenza della magistratura ordinaria e amministrativa, i provvedimenti in oggetto hanno il carattere di atti amministrativi, adottati WfFTUJ&(?SI== '' & WZ? f.f]filliff ii WE . 1111" 1! !ii -88 pronunziati della Corte Costituzionale e della Corte dal prefetto nell'esercizio dei compiti del suo ufficio, di Cassazione, l'un l'altro integrantesii possano strettamente limitati nel tempo e nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti dedursi le seguenti indiscutibili verit: 1o che come in qualsiasi Stato bene ordinato, dell'ordinamento giuridico, per modo che non pos sono confondersi le leggi o i decreti-legge, anche in Italia la Costituzione no??-pu6 non ricono con con e non sovvertono l'ordinamento dei pubblici poteri, scere che sia attribuito al potere esecutivo nei suoi organi sia centrali che periferici, il potere di adottare, restando nella legittima sfera delle attribuzioni nei casi di eccezionale urgenza e di grave necessit dell'autorit amministrativa locale. Sotto il secondo pro filo, la Corte rilevo che, come si gi ricordato, pubblica, quei provvedimenti che sono indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza i provvedimenti emanati sulla base dell'articolo 2, possono toccare tutti i campi nei quali si esercitano pubblica, e cio della esistenza stessa della collettii .diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione vit organizzata; 2 che a sindacare la legittimit di tali provve (libert di pensiero, di religione, di circolazione, ecc.), dimenti, e ad impedire gli abusi del potere, esiste ma che il giudicare se l'ordinanza prefettizia leda sempre un giudice, ordinario o amministrativo, tali diritti indagine da farsi, di volta in volta, secondo .la ripartizione delle competenze stabilita dal giudice ordinario o amministrativo competente. della legge e da un'ormai lunga e costante giurispru La Corte soggiunse che la formula dell'art. 2, nella sua latitudine, poteva dar luogo ad arbitrarie applidenza; 30 che spetti alla Corte di Cassazione decidere cazioni, se interpretata in modo diverso da quello quale sia il giudice che abbia la giurisdizione nei indicato dalla stessa Corte. E concluse auspican!KJ che, nella revisione in corso della norma, questa casi dubbi concreti. Non ci sembra che. una diversa regolamentazione avesse una formulazione che assicurasse l'attuazione potrebbe armonizza.re ugualmente bene i diritti del dei seguenti canoni: efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessit e dell'urgenza; cittadino con gli interessi supremi della collettivit. adeguata motivazione; efficace pubblicit nel caso di provvedimenti non aventi carattere individuale; conf or'mit del provvedimento stesso ai principi delGUERRA -Nozione -Prelievo da parte della P. A. d l'ordinamento giuridico. materiali ricavati dalla demolizione di edifici danneg. giati dalla guerra -Diritto al corrispettivo -Dirit E' evidente, quindi, che la Corte ha riconosciuto to soggettivo -Competenza dell'A.G.O. (C. Cass., Sez. la legittimit costi!'Uzionale dell'art. 2 Testo unico, Un., Sent. n. 2462/58. Pres. Eula; Est. Marletta; P.M. proprio in relazione al diritto di manifestare libePomodoro (conf.) -Farina c. Ministero LL.P.P). ramente il proprio l ensiero con ogni mezzo di diffusione, garantito <~all'art. 21 Cost. Essa si solo Il concetto di fatto di guerra, originariamente preoccupata di dettare criteri interpretativi dell'art. fissato nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, 2 per precisarne e delimitarne la portata, condizion. 1543 (poi sostituito dall'art. 1 del D. L. 6 setnando a codesta interpretazione la dichiarata legittembre 1946, n. 226), stato ampliato ed integrato timit costituzionale della norma. dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, Dalle esposte considerazioni consegue che il pres da comprendere, oltre al fatto delle forze armate fetto ha il potere di disporre dei diritti soggettivi dei nemiche, dei cobelligeranti alleati o nazionali nella cittadini garantiti dalla Costituzione, compreso quello preparazione o nella condotta delle operazioni della libert di stampa, sempre che ricorrano i prebelliche, anche i rastrellamenti, le azioni di rappresupposti stabiliti dall'art. 2 Testo unico leggi di saglia, i saccheggi ed, in genere, le irregolari occu " P. S., interpretato nei sensi anzidetti. In questo pazioui di immobili e gli irregolari abusivi prelevacaso, ed in questo soltanto, il diritto soggettivo menti di cose mobili, non regolati da disposizioni degradato ad interesse legittimo, e quindi deve trodi legge, da chiunque operati e sempre che comvare tutela avanti al giudice amministrativo, anzich piuti a vantaggio di chi li ha posti in essere ed in avanti al giudice ordinario . ... . relazione, sia pure occasionale, con manifestazioni di attivit bellica. Come si vede, la Corte di Cassazione ha avuto lo Non costituisce, invece, fatto di guerra, il prescrupolo di estendere il suo ossequio alla sentenza lievo dei materiali ricavati dalla demolizione di della Corte Costituzionale fino a riten.ersi vincolata un edificio, reso pericolante da eventi bellici, esedalla interpretazione che la Corte stessa ha data guito dall'Ufficio del genio civile, il quale, sia per dell'art. 2 sopra citato ed ha affermato che un provi modi di concreta attuazione sia pel fine cui vedimento prefettizio il quale sia emanato tra l'altro diretto, rappresenta uno dei casi di intervento senza una motivazione formalmente adeguata e dell'autorit amministrativa, in situazioni di emersenza riferimento a un caso contingente identigenza e nell'interesse collettivo, pertinente alla ficato nel tempo e nello spazio, non sia solamente . funzione esplicata dalla P. A. per le esigenze della viziato per cattivo uso del potere attribuito al prefetto. incolumit e della salute pubblica e per la risoludell'art. 2, ma sia addirittura da considerare come zione del contingente problema delle riparazioni adottato al di fuori di quel potere, con la conseguenza urgenti ad edifici da destinare ai senza tetto. che la lesione da esso cagionata ad un diritto soggetNon sufficiente a conferire il carattere di fatto_ tivo sia denunciabile al giudice ordinario e non al di guerra ai prelievi suddetti la norma contenut giudice amministrativo. nell'art. 31 della legge 25 giugno 1939, n. 409, Comunque, a prescindere da queste osservazioni che autorizza il Ministero dei Lavori. Pubblici a meramente secondarie, ci sembra che dai due solenni corrispondere il prezzo dei materiali prelevati. ~ %1 i IP :rn: ZFF %1 i IP :rn: ZFF -89 Il diritto al corrispettivo dei proprietari dei materiali, prelevati in situazioni di emergenza costituisce un diritto soggettivo perfetto, che tr.ova il suo fondamento nel diritto di propriet sui materiali, il quale non degradato a semplice interesse legittimo in conseguenza delle particolari contingenze, che determinarono l'apprensione da parte della P . .A. Pertanto, competente a conoscere delle controversie relative alla determinazione del corrispettivo dovuto dalla P. .A. ai proprietari dei materiali prelevati l'Autorit giudiziaria ordinaria. Il termine di novanta giorni, prefisso dall'art. 31 della legge n. 409 del 1949 non perentorio. Il giudizio arbitrale previsto da tale disposizione facoltativo; e, in caso di omissione della domanda al Genio Civile, a termini dell'articolo predetto, i proprietari dei materiali prelevati possono adire, nelle normali forme, il magistrato ordinario. 1) Nella sentenza che si annota, le S. U. b_anno, in primo luogo, affermato che gli atti di guerra siano sempre atti compiuti. a vantaggio di chi li ha posti in essere e che, nella materialit della manifestazione, hanno gi insito il fine bellico ed il carattere dell'antigiuridicit, come atti operati in violazione dei diritti dei singoli o della collettivit, in relazione, sia pure occasionale, con manifestazioni di attivit bellica Hanno poi ritenuto che l'attivit della P . .A. in ordine alla demolizione di edifici resi pericolanti da eventi bellici, non sia attivit irregolare, ma disciplinata, oltre che dalle norme di ordine generale, relative ai casi di pubblica calamit, specificamente dalle disposizioni emanate con varie leggi, e da ultimo, con la legge 25 giugno 1949, n. 409 (art. 31); e che, nell'esercizio di tale attivit la P. .A.. esplica i suoi poteri discrezionali per le esigenze dell'incolumit ed anche per la risoluzione del problema di riparazioni urgenti di edifici da destinare ai senza tetto . Lascia anzitutto perplessi l'affermazione che gli atti di guerra abbiano, necessariamente, il carattere dell'antigiuridicit, perch l'antigiuridicit sembra vada riferita al danno, non all'atto, in s. Seip.bra, comunque, che alle S. U. sia sfuggito che la questione da decidere rifletteva non gi la liceit, della demolizione di edifici pericolanti, sibbene il prelievo, da parte del Genio Civile dei materiali di demolizione (cfr., del resto, Oass. 25 maggio 1951, n. 1297, in Resp. civ. 1951 483). Ora delle due l'una: o tale prelievo costituiva, di per s, un fatto illecito, antigiuridico, ma indubbiamente connesso -in relazione, sia pure occasionale -con eventi bellici ed allora doveva essere considerato come fatto di guerra; oppure era connesso con l'ordine di demolizione -di per s lecito ed esercitato nell'ambito di una potest tecnico-discrezionale -ed allora non poteva incidere su diritti perfetti, ma solo su su interessi protetti. 2) La soluzione del problema poteva prospettarsi come dubbia, prima dell'emanazione della legge n. 409 del 1949 (cfr. sent. Oass. 1297 /51 cit.). Ma ogni dubbio doveva ritenersi eliminato dallo art. 31 della legge suddetta con il quale -come rilevasi dalla relazione del Ministro proponente il legislatore l:ia :Wteso colmare la lacuna legislativa esistente, che aveva dato luogo a numerose contestazioni. L'art. 31, mentre autorizza il Ministero dei Lavori Pubblici a corrispondere il prezzo dei materiali prelevati, rinvia per la determinazione del prezzo stesso all'art. 80 del d. 1. 10 aprile 1947, n. 261, e sottopone a termine perentorio (novan~a giorni a partire dalla entrata in vigore della legge) la presentazione della relativa istanza. da ritenersi che, in virt della suddetta disposizione, anche il rimborso del prezzo dei materiali, prelevati dal Genio Civile in occasione della demolizione degli immobili sinistrati per fatto di guerra, vada effettuato nel quadro del risarcimento dei danni di guerra, e ci in ragione: della connes- sione della materia; della stretta relazione tra l'evento (fatto di guerra), che ha provocato il sinistro e l'intervento del Genio Civile; e del titolo (che sempre il fatto di guerra) per la corresponsione del risarcimento. Ohe non si tratti, comunque, di diritto soggettivo perfetto, sibbene di interesse protetto confermato dal tenore del testo, secondo il quale il Ministro dei Lavori pubblici autorizzato a corrispondere il prezzo. Pertanto anche in questo caso -come nella g@nerale ipotefli del risarcimento dei danni di guerra -la corresponsione dell'indennizzo configurata nel quadro della solidariet sociale, non gi come riconoscimento della lesione di un diritto perfetto. D'altro lato, l'autorizzazione al rimborso presuppone l'esplicito riconoscimento dell'attivit del Genio Civile come attivit legittima, giustificata dal peculiare stato di emergenza. 3) Quale argomento di ordine letterale, nella sentenza in esame viene invocato il termine prezzo -in contrapposto a quello di indennizzo per escludere che, nella fattispecie, il legislatore abbia voluto risarcire un danno connesso con eventi bellici; ma si trascura la portata del termine auto.rizza che, come si detto, significativo ai fini dell'inquadramento del risarcimento relativo nel quadro generale della riparazione dei danni di guerra. Comunque, anche se ci potesse escludersi, sembra indubbio che il legislatore abbia inteso: a) non gi riconoscere .la sussistenza di un diritto perfetto preesistente; sibbene autorizzare il Ministero dei Lavori Pubblici a risarcire i proprietari dei materiali di demolizione prelevati. Il fatto stesso di avere autorizzato il Ministero a provvedere costituisce, anzi, negazione di un diritto subiettivo preesistente, ch altrimenti, senza bisogno di apposita norma, le amministraziq.i, che avevano operato i prelievi, sarebbero state tenute._ al risarcimento (cosa gi affermata dalla stessa Cassazione nella citata sentenza n. 1297 /51, resa su controversia sorta prima dell'emanazione della legge n. 409 del 1949); ~--------------- WWWWWfW;=;;Q e =W1Q&FW?FF-wwrcwwrwwww=rgmmwta' WWWWWfW;=;;Q e =W1Q&FW?FF-wwrcwwrwwww=rgmmwta' -90 b) condizionare il pagamento alla presentazione della domanda entro un termine prefisso (90 giorni a partire dall'entrata in vigore della legge), prescrivendo una speciale procedura amministrativa (accordo con le parti o perizia). 4) Nella decisione in esame, non solo non risultano considerati gli argomenti dianzi svolti sub-a); ma affermato: 1o che il termine prefisso dall'ultimo comma dell'art. 31 non sarebbe perentorio; 20 che il procedimento di accertamento previsto dal secondo comma dello stesso articolo (che rinvia all'art. 80 del d. L. 10 aprile 1947, n. 261) avrebbe carattere facoltativo. Non possiamo nascondere il nostro dissenso nei confronti di tali affermazioni invero: 1 a parte l'equivocit dell'affermazione che la perentoriet di un termine non possa presu mersi nel silenzio della legge -in quanto, se vero che non ogni termine comporta decadenza, altres vero che non indispensabile che la decadenza sia espressamente comminata, la perentoriet del termine potendosi desumere dalla portata sostanziale della norma (cfr. AzzARITI E SCAR-_ PELLO, in Oommentario Ood. Oiv., a cura di Scialofa e Branca, vol VI, pag. 675; Cass. 30 luglio 1951, n. 2229, in Foro pad. 1951, I, 1199) (1), sta in fatto che non si vede come possa negarsi la peren toriet del termine prefisso da una disposizione cosi formulata: Per ottenere il pagamento dei materiali, gli interessati devono presentare domanda al Genio Civile entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge . Di per s, la stessa formula entro il termine di. ..... sta ad indicare che il termine perentorio, perch sancisce sino a quale limite di tempo la domanda sia efficace ed operante. Ma non basta: la presentazione della domanda, entro il termine prefisso, condizione per ottenere il pagamento. Ci vuol dire che, se la domanda presentata fuori termini il pagamento non potr essere ottenuto. Infine, il Ministro dei Lavori Pubblici autorizzato a corrispondere il prezzo, solo, ovviamente, se concorrono tutte . le condizioni previste dallo art. -31, ivi compresa -segnatamente -quella che la domanda sia presentata entro il termine prefisso; quindi, se la domanda presentata fuori termine, il Ministero non autorizzato a pagare; 2 l'art. 80 del d. 1. n. 261, del 1947 (cui fa rinvio l'art. 31 predetto) stabilisce che, ove sorgano dissensi sul prezzo, il proprietario dei materiali prelevati pu . chiedere che il prezzo sia fissato, insindacabilmente da un perito designato ... La facolt attribuita al proprietario , pertanto, quanto mai limitata. Egli, in realt, ha solo la scelta: o di accettare il prezzo offerto dal Genio Civile; o di rimettersi alla valutazione insindacabile del perito. Ma non ha certo la facolt, che esclusa dalla legge (altrimenti il termine insindacabilmente non avrebbe senso) di adire -entro (1) pacifico, del resto, che la norma, sancita dall'art. 152 C.P.C., si applichi in tutto il suo rigore solo in materia processuale. o al di l del termine di novanta giorni -l'autorit giudiziaria ordinaria, per far da essa determinare il prezzo controverso. 5) Secondo le S. U., invece ( questa la portata essenziale dell'annotata decisione) gli interessati potrebhero in qualsiasi momento, con il solo limite dei termini di prescrizione, proporre all'autorit giudiziaria ordinaria domanda giudiziale di risarcimento. Con distinzione -davvero sottile, ma che sinceramente non convince -, la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che la domanda tempestiva sia necessaria solo per ottenere la corresponsione del prezzo attraverso il Ministero dei Lavori Pubblici (resterebbe inoltre da acclarare quale altra amministrazione -anche in relazione della recente legge 25 marzo 1958, n. 260, potrebbe essere passivamente legittimata, visto che i prelievi sono stati operati dal Genio Civile). Il che non esclude che, o per dissenso sulla determinazione del prezzo e mancato ricorso al giudizio arbitrale, peraltro facoltativo, o per em1ss10ne della domanda diretta al Genio Civile a termini della su riferitai disposizione, possano sempre i proprietari adire nelle normali forme il magistrato ordinario pel conseguimento di quanto loro spetta in pagamento del loro materiale . Sommessamente ci sembra -anche a prescindere dal rilievo in ordine all'amministrazione passivamente legittimata -che tutto ci contrasti con la chiara ed esplicita volont del legislatore, quale si desume, sia dalle disposizioni esaminate, sia dalla espressa intenzione, cos come emerge dalla relazione alla legge, di voler colmare la lacuna legislativa esistente, che aveva dato luogo a numerose contestazioni. 6) Si ritenuto opportuno richiamare particolarmente- l'attenzione su di una sentenza -che in fondo decide con caso di specie -, perch essa costituisce sintomo della tendenza ad allargare la nozione di diritti soggettivi (e, di conseguenza, la competenza dell'A. G. ordinaria) al di l dei limiti che, sino a poco tempo fa, erano ritenuti invalicabili. :Altro esempio costituito dalla pronunzia 19 febbraio 1957, n. 591 (in Foro it., 1957, I, 1204 e in Oorte dei Oonti, 1958, I, 17) nella quale stato affermato, in tema di realizzazione di piani urbanistici, che -in mancanza di interpello degli espropriandi -difetti il potere di espropriazione. N. C. IMPIEGO PUBBLICO -Sospensione cautelare -Successiva sanzione della sospensione per un periodo inferiore -Restitutio in integrum -Limiti. (Cons. Stato, VI Sezione, 19 febbraio 1958, n. 94. Pres. Stumpo; Est. Anelli -Rizzo c. Alto Comrn. Alimentazione). L'impiegato pubblico, colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'linpiego -~ (!._allo stipendio per un periodo inferiore alla sospensione cautelare sofferta, ha diritto a ottenere gli assegni arretrati per il -periodo in cui la sospensione cautelare ha ecceduto la sospensione inflitta; ma negli m'.ffe-.J-.&m!>.>W..:::c:w.r.c:cmm.=-.&.=-..,.=~-=-===-=..::-,,_,,_,,__w;y~.:V~~--="~~ assegni arretrati non vanno comprese le indennit connesse con l'esercizio effettivo della funzione, quali l'indennit di presenza, i compensi per lavori straordinari, l'indennit per ferie non godute e altre simili. ormai da tempo punto fermo, sul quale pi non si disoute, il prinoipio affermato nella prima parte della massima in rassegna; mentre sul seoondo punto fino a qualohe tempo addietro si erano notate profonde osoillazioni nella giurisprudenza amministrativa, fino a quando non intervenne la deoisione 24 febbraio 1954 n. 12 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ohe stabil entro quali limiti. dovesse operare il prinoipio della restitutio in integrum. La deois~one in esame -ohe leggesi in Giust. oiv. 1958, II, 144 -ai oriteri allora fissati si attenuta; ed appare opportuno qui trasorivere la parte oentrale della motivazione ohe alla affermazione del prinoipio generale aooompagna una, aoourata disamina di aloune fattispeoie singole: Lamenta infatti il rioorrente ohe, in sede di liquidazione, non siano state oonsiderate. le seguenti vooi: a) premio di presenza; b) oompenso per lavoro straordinario; c) oompensi speciali corrisposti in coincidenza col Ferragosto, premio 14a mensilit e gratifiche di bilanoio; d) indennit di presidente del Collegio ammi nistrativo della Sepral di Padova; e) compenso per ferie non godute; f) interessi legali sulle somme e sui ratei di stipendio non peroepiti tempestivamente. Seoondo i principi fissati dalla deoisione 27 febbraio 1954, n. 12, dell'Adunanza Plenaria ,ed ai quali si oostantemente informata la SU(J(Jessiva giurisprudenza di questo Consiglio, la pretesa agli assegni arretrati che pu essere fatta valere in questa sede trova il suo titolo, non gi nella reintegrazione patrimoniale dell'impiegato per il torto ricevuto, sibbene nella eseouzione da parte dell'Amministrazione di un obbligo inerente al rapporto d'impiego, giammai interrotto. Il ripristino automatico , di conseguenza, limitato agli assegni dalla legge essenzialmente connessi con l'esistenza del rapporto di impiego, non anohe a quelli che siano in funzione necessaria dell'effettiva prestazione del servizio o per i quali sia indispensabile un concreto positivo atto amministrativo che disorezionalmente aocerti il possesso di determinati requisiti. . cc Sul fondamento di tali principi e in conformit della ricordata consolidata giurisprudenza, non pu trovare acooglimento la pretesa del ricorrente al premio di presenza, la cui corresponsione la legislazione allora in vigore subordinava non alla semplice permanenza del rapporto d'impiego, ma pur anco alla duplice condizione dell'effettivo servizio giornaliero e del riconosoiuto merito del dipendente (art. 8 D.L.P. .27 giugno 1946, n. 19). Per le stesse ragioni va respinta la domanda del Rizzo, per la parte ooncernente il compenso per lavoro straordinario, la cui oonoessione, seoondo l'art. 1 del oitato D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, era subordinato all'effettivo rendimento di prestazioni eooedenti i normali obblighi di orario e di servizio, prestazioni che dovevano essere preventivamente ed espressamente autorizzate in relazione alle esigenze di servizio oonstatate dall'Amministrazione. E pacific(), riore alla sospensione sueoessivamente inflitta in via disoiplinare la punizione in oonoreto irrogata va riportata all'inizio della sospensione oautelare, oome ha riconosoiuto la deoisione in esame; b) che dalle somme dovute per effetto della restitutio vanno in ogni caso detratte quelle ohe l'impiegato abbia oomunque ed a qualsiasi titolo potuto guadagnare nel periodo durante il quale il rapporto d'impiego rimasto interrotto (cos, da ultimo, Cons. Stato, VI Sezione, 20 febbraio 1957, n. 74). REGISTRO -Agevolazioni fiscali -Agevolazione pre.. visia in favo re di un solo dei due irasferimenti ine.. renti a contratto di permuta -Inestensibilit al.. l'altro trasferimento. (C. Cass., I, Sez., 20 giugno I958, n. 2150. Pres. Cataldi; Est. Novelli ; P. M. Silocchi (cnf.) -S. p. a. Edison c. Finanze). Nell'agevolazione della registrallione a tassa fissa, disposta dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1934, n. 433, per i trapassi di propriet al comune di Milano, dipendenti da esproprio o da acquisto di immobili, occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore della citt, non pu essere compreso un contratto di permuta, in virt del quale un privato ceda al Comune un'area urbana, necessaria per la esecuzione del piano regolatore, ed il 0()mune a sua volta, ceda altre aree al privato. La Corte Suprema con la sentenza in rassegna ha esaminato e risolto per la prima volta, per quanto co;sta, .una particolare questione di" massima: se un solo dei due trasferimenti che danno vita al contratto di permuta gode, in via oggettiva o per ragioni soggettive, della agevolazione fisoale della registrazione a tassa fissa (o di qualsiasi altra forma di agevolazione), siffatta agevolazione copre anohe l'altro trasferimento? La Corte di Cassazione ha risolto negativamente la questione, in oonformit dell'assunto della Ammini strazione, oonfermando la sentenza 16 novembre 1956 della Corte di Appello di Milano Foro it. , 1957, I, 2062, con nota oontraria). La oausa risolta oon la sentenza in esame sorta in relazione alle disposizioni portate dalla legge 19 febbraio 1934, n. 433, e dall'articolo unioo della legge 28 giugno 1943, n. 666, relative ai trapassi di propriet in favore del Comune di Milano (e poi di tutti i Oomuni) di immobili oooorrenti per la esecu zione di piani regolatori; ma la questione. stata affrontata e deoisa in via di massima con riferimento . ai limiti di applioazione delle agevolazioni fisoali ai contratti di permuta. Al riguardo le ragioni prospettate dalla Avvocatura, nell'interesse dell'Amministrazione, al Supremo Oollegio si basavano essenzialmente sii: un duplioe ordine di ragioni; le quali avevano come punto di partenza un presupposto, peraltro non discutibile: che, giusta l'art. 1552 o. o.,. attraverso la permuta si d vita ad un duplioe, reoiprooo trasferimento di beni da uno ad altro oontraente. La. prima di tali ragioni si appoggia alle norme della legge di registro, e pi partioolarmente allo art. 9 ed all'art. 51. Quest'ultimo, che regola il regime tributario delle permute, dispone che non due imposte si percepiscono per i due trasferimenti, nei quali si sostanzia e si scompone la permuta, ma [una sola, applioando la tassa alla parte dei beni che ha maggior valore. Or qua,ndo si parla di tassazione oon riferimento al maggior valore, ci si riferisoe alla tassazione di quello dei due trasferimenti che permette la pi alta percezione di imposta. E che questa sia la retta interpretazione della norma si deduce facilmente dalle altre disposizioni che si leggono nello stesso art. 51. Oos, ad es.empio, se si permutano immobili contro mobili e il valore rispettivo sia 100 e 150, non si applica gi la tassa sul trasferimento dei mobili, pur essendo questi i beni permutati di maggior valore, ma si applica la aliquota sui trasferimenti immobiliari: fino al valore 100, e quella sui trasferimenti mobiliari per il supero di 50 (art. 51, seoondo comma); e oio si scompongono i due trasferimenti, al fine di applioare quelle imposte che permettano una maggior percezione. E lo stesso dicasi in ordine alla disposizione contenuta nel terzo comma per il caso che la permuta segua fra immobili situati in Italia e immobli situati all'Estero, e questi siano di maggior valore: anohe qui non si percepisce la tassa graduale sull'intero maggior valore, ma i trasferimenti si scompongono, e si percepisoe in parte la imposta proporzionale e per l'eccedenza la imposta graduale . . dunque chiaro che, se unica la tassazione cui nella permuta si fa luogo, essa deve permettere la maggior percezione di imposta, considerando entrambi i reoiproci trasferimenti, e la posizione che ognuno di essi viene ad assumere rispetto alla legge di registro. Di fronte alla quale, nel caso in esame, si presentavano contestualmente due trasferimenti: quello della Edison al Oomune, che doveva scontare (in ipotesi) la tassa fissa; quello dal Comune alla Edison, che doveva. scontare la tassa proporzionale. In questa situazione, valutate le imposte che, ognuno per la sua natura, i due trasferimenti avrebbero dovuto soontare, si sarebbe in conoret percepita solo quella maggiore, i'J'I, applioazione del principio sancito dall'art. 51 citato; ir. qiile; a sua volta, non costituisce, a ben vedere, ohe la attuazione, in un. oaso specifico, del prinoipio pi generale portato dall'art. 9 della legge' di registro. WWt1 WWt1 -93 ',4 Il quale sancisce che, quando un atto contiene pi disposizioni, ognuna delle quali sarebbe di per s tassabile ( e nella permuta vi un doppio trasf erimento, ognuno tassabile, in s considerato) si fa bens luogo ad unica tassazione, se quelle disposizioni derivano le une dalle altre per intrinseca natura, ma si colpisce quella disposizione che d luogo alla tassa pi grave . Val quanto dire che quando in taluni casi la l!'inanza considera, ai fini tributari, unitariamente un negozio che contiene pi disposizioni tassabili, essa si riserva di tassare quello dei vari atti che permette una maggiore e pi elevatu percezione di imposta. . chiaro, poi, che nessuna infiuenza lia, a questo riguardo, il valore dalle parti attribuito ai beni oggetto di permuta, ancorch a tali beni si attribuisca, come suole di regola accadere, lo stesso valore; giacch, per le ragioni anzidette, il valore, maggiore o minore, viene in considerazione ai soli fini di permettere, nell'unica tassazione, la pi alta percezione di imposta. La seconda ragione faceva, poi, riferimento alla ratio delle agevolazioni tributarie che veniva in esame. Si rilev6, infatti, che il legislatore ha disposto la rinuncia alla percezione delle normali imposte di trasferimento quando queste avvengano in favore dei Comuni (l'art. 19 della citata legge n. 433 del 1934 parla di soli trapassi di propriet al comune di Milano ; e l'articolo unico della legge 28 giugno 1943, n. 666, parla di trapassi a favore di Comuni ) in vista delle opere di pubblico interesse che sono collegate alla esecuzione dei piani regolatori, e per i trapassi di beni occorrenti appunto per la esecuzione di tali opere. E, eio, di fronte ad un evidente interesse della collettivit l'Amministrazione finan~ ziaria rinuncia a percepire le normali tasse di registro (e quel che si dice per queste particolari agevolazioni vale, a ben vedere, per tutte le agevolazioni tributarie). Ma proprio per ci6 deve dirsi anche che questa agevolazione, questa rinuncia, non vale a,r fronte a trasferimenti che non interessano la collettivit: se vi una ragione che giustifica la agevolazione concessa al comune di Milano -o a qualsiasi altro beneficiario -nessuna pu6 certo rinvenirsene che valga a giusti"'{icarla nei confronti della Edison) o di qualsiasi altro privato cittadino). E, insomma, la Edison, che aveva ottenuto da parte del comune di Mila no il trasferimento della propriet di un immobile (art. 1552 e.e.), non avrebbe potuto sottrarsi all'imposta che grava sui trasferimenti immobiliari, invocando il beneficio concesso all'altro contraente, e subordinato alla particolare destinazione del bene a questo cos trasferito. A questi principi la sentenza in esame ha fatto piena adesione, fermando il principio di diritto quale leggesi nella parte conclusiva della motivazione: ove la condizione di favore non debba per legge attuarsi con riferimento ad entrambi gli immobili permutati, ma un solo dei due trasferimenti, di cui si compone la permuta, sia assistito da privilegio tributario, l'atto deve essere tassato come se comprendesse soltanto il trasferimento al quale il beneficio non applicabile . Resta in tal modo confermata la giurisprudenza che in siffatta materia ha adottato la Commissione Centrale delle Imposte (VI Sez., 13 dicembre 1950, n. 18518, e sostanzialmente V. Sez., 13 febbraio 1956, n. 78852 e IV Sez., 26 febbraio 1957, n. 9l'342). N. G. ~-~~~............................ . ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO ANTICHITA' E BELLE ARTI -Pena pecuniaria ex art. 64 -Legge 10 giugno 1989, n. 1089 -Natura Prescrizione. (App. Milano 14 settembre 1957 -Pres. Borelli; Est. Allinej -Visconti di Modrone c. Mini stero della Pubblica Istruzione). La pena pecuniaria prevista dall'art. 64 legge 1 giugno 1939, n. 1089, relativa alla conservazione della suppellettile artistica nazionale, ha natura giuridica di sanzione di illecito civile e pertanto non sottoposta al periodo prescrizionale di 18 mesi previsto per le contravvenzioni penali, ma a quello generale di 10 anni di cui all'art. 2946 Codice civile. Il oapo VIII della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle oose d'interesse artistioo o storioo, prevede, negli artt. 58-70, varie sanzioni a oarioo dei violatori della legge st~ssa. Aloune di esse, qualifioate in modo teonioamente preoiso, non danno adito a disoussione oiroa la loro natura giuridioa: oos, allorquando viene oomminata per il trasgressore l'ammenda o la multa, ohiaro ohe si fa riferimento a sanzioni penali previste, rispettivamente, per la punizione di fatti oostituenti oontravvenzioni o delitti. Altra volta, la natu,ra amministrativa della sanzione parimenti indisoutibile: oos per la riduzione in pristino, mediante eseouzione d'uffioio, prevista dall'art. 60. Altra volta, il dubbio non solo sussiste, ma appare serio e fondato: oi dioasi per quanto riguarda la oonfisoa oomminata dall'art. 66, ohe, faoendo quest'ultima norma rinvio alla legge doganale -il oui art. 141 stabilisoe ohe, in oaso di estinzione del reato, la oonfisoa stessa pu essere applioata dall'amministrazione doganale, oio direttamente all'autorit amministrativa, anzioh da quella giudiziaria -sembra aver inteso attribuire all'indioata sanzione natura amministrativa, anzioh quella di misura di siourezza patrimoniale. Perplessit, infine, potrebbe apparentemente sussistere in ordine alla preoisa identiffoazione della natura di, un'altra speoie di sanzione, prevista nell'art. 64 (e in altre norme: 59, 65), oonsistente nell'obbligo del trasgressore di oorrispondere allo Stato una somma pari al valore della oosa , nelle ipotesi di esportazione abusiva, perdita, omessa reimportazione, impossibilit di riduzione in pristino della oosa, in tutti i oasi in genere nei quali la oosa d'interesse artistioo si astata sottratta alla vigilanza e al oontrollo dello Stato. JJfa, in queste ipotesi, ad un esame meno superfioiale, appare sioura la soluzione ohe la sanzione oos generioamente qualifi oata altro non sia ohe una pena peouniaria vera e propria. Alla stessa, invero, n pu attribuirsi natura di anzione risaroitoria pura e semplioe di diritto oivile, n, tanto meno, natura di sanzione penale. Non la prima -risaroimento del danno -sia peroh lo speoiale istituto in esame dalla legge oonsiderato espressamente nel oapo intitolato alle sanzioni, mentre, se si fosse trattato della oomune azione di risaroimento,_ sarebbero state suffioienti le disposizioni generali oontenute nel Oodioe oivile; sia peroh esula ogni finalit risaroitoria dall'obbligo del pagamento della somma, postoooh il privato risponde per fatti riguardanti la oosa propria, taloh nessuna equivalenza qualitativa o quantitativa pu essere fatta tra la lesione del pubblioo interesse e il pagamento della somma, tanto pi ohe l'ammontare del debito vinoolato ad altri dati ohe non quelli dell'eventuale danno patito; sia peroh appartiene all'autorit amministrativa la oompetenza nell'applioazione e determinazione della penalit. Non seoonda -sanzione penale: ammenda -, peroh la sanzione in parola altro non ohe manife stazione di un potere, scaturente dal rapporto pub blioo specialis subiectionis in oui viene a trovarsi il privato proprietario di oose d'interesse artistico o sto rioo di fronte allo Stato, a seguito della diohiarazione di importanza storioa od artistioa del bene stesso, assi milabile sotto oerti aspetti al potere disoiplinare, in oui la pretesa della somma assume il valore di san zione amministrativa, diretta al rafforzamento e alla tutela del vinoolo, e alla garanzia dei poteri spettanti alla P. A, sulla oosa: oio, pena peouniaria. Oos qualifioata la sanzione in esame, la Corte mi lanese giustamente respinge la tesi ohe la stessa, pur avendo per oggetto il pagamento di una somma di denaro, possa ritenersi avere natura e funzione di una vera pena (oriminale), s da aversi soggetta, per intrin seoa analogia, alla presorizione penale anzioh a quella oivile. Argomenta, infatti, la Oorte ohe una simile equiparazione fra i due illeciti, sia pure ai limitati effetti della presorizione, in ogni oaso divenuta insostenibile quando la legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha espressamente affermato, nel seoondo comma dell'art. 3, il oarattere oivile della pena pecuniaria; legge la oui portata ben pi ampia di quella risultante dalla materia finanziaria speoifioamente prevista, e ohe si estande neoessariamente alle sanzioni emananti dagli altri organi della P. A., peroh le une e le altre sono aooomunate dalla medesima natura, quella d'essere estrinsecazione del potere sanzionatorio della P. A. Ond' ohe, nulla disponendo in ordine' alla pres_erizione la legge 10 giugno 1939, n. 1089, deve applioars la generale disposizione dell'art. 2946 Oodioe oivile, seoondo oui i diritti si estinguano per presorizione ool decorso di dieoi anni. E EE kEA E EE kEA -95 I. G. E. -Solidariet tributaria -Ordinanze intendentizie -Opposizione -Decadenza -Condebitore Effetti. (Trib. Brescia 8 maggio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto -Pellegrinelli c. Intendenza di Finanza). Divenuta definitiva, per inutile decorso del termine per opporsi, l'ordinanza intendentizia di condanna a pena pecuniaria per infrazione alle norme sull'I.G.E., nei confronti di uno dei soggetti di imposta, essa non pu essere pi impugnata nemmeno dagli altri condebitori solidali, anche se a costoro l'ordinanza sia stata notificata successivamente. 1. La decisione annotata si pone sulla falsariga della costante giurisprudenza in tema di solidariet tributaria, con il ritenere che il rapporto giuridico di imposta d luogo ad un'unica obbligazione, quali e quanti che siano i soggetti passivi privati; con la conseguenza che la consumazione del rapporto stesso per qualunque causa, anche di natura meramente procedurale, pu essere opposta a quello od a quelli dei condebitori solidali per cui il relativo termine sia tuttora aperto. A sostegno di siffatta conclusione, che appare giuridicamente corretta e con:forme alle difese opposte dall'Avvocatura, il Tribunale ha,. praticamente, ricalcato le orme di una oramai classioa decisione della Corte Suprema (Sezione I, 30 settembre 1955, n. 2717, in cc Foro Padano , 1956, I, 152) ove sono anohe diligentemente richiamati tutti gli altri preoedenti giurisprudenziali della stessa Corte. L'indirizzo stato ancor pi recentemente oonfermato dal Supremo Collegio oon la sentenza della Sezione I, 8 giugno 1957, n. 2138, cc Foro Italiano n, 1958, I, 7 4 7). n fulcro di tale orientamento giurisprudenziale dato -come s' detto -dalla considerazione che la obbligazion tributaria sorge con un unico soggetto passivo, ancoroh i contribuenti possano essere pi di uno: essi, in tale ipotesi, dnno luogo ad un consorzio, cc onde vicendevolmente si rappresentano in tutti gli atti dell'aocertamento tributario n (Sentenza del 1955). Con questa differenza, peraltro, rispetto al diritto civile: ohe, mentre qui gli atti di rappresentanza si ripercuotono sugli altri condebitori solo se a questi favorevoli, tale limitazione non opera nel campo fiscale. E la ragione del diverso trattamento viene ravvisata dalla Corte Suprema cc nell'opportunit di evitare in una materia intensamente permeata dell'interesse pubblico, la possibilit che nella stessa controversia si abbiano pi pronunzie difformi, ovvero una disparit di trattamento fra i pi soggetti passivi dell'onere di imposta, nonoh una propria giustifioazione giuridioa nella conoezione dell'atto che abbia determinato il trasferimento della rioohezza e dal quale sorge l'obbligazione tributaria come opera delle volont oonvergenti di pi soggetti che, cooperando alla sua nasoita oon pari determinazione causale, e quindi oon pari interesse unitario, per la insoindibilit della loro parteoipazione alla situazione di fatto ohe dell'obbligo tributario oostituisoe il presupposto (Sentenza del 1957). 2. Se non andiamo errati, con le soprariportate sentenze, la giurisprudenza, anohe se forse inavvertitamente, oon lo svinoolare la solidariet tributaria da quella ordinaria del diritto oivile, ripropone la olassica distinzione fra obbligazioni solidali ed obbligazioni correali, riservando le prime al oampo privatistico, le seconde, invece, al oampo tributario. Benoh la distinzione, opera soprattutto del. Ribbentrop (Lehre von der Correalobligationen), sia stata .positivamente combattuta dalla souola interpolazionistioa (Eisele, .Ascoli), ohe dimostr la non classioit di quel passo delle fonti in oui era previsto un diverso effetto della litis contestatio nell'uno o nell'altro gruppo di obbligazioni (ofr. per tutti Ferrini, Pandette, p. 556 segg.); bench, in un profondo studio oomparso sulla cc Rivista del diritto commerciale , 1916, I, 685, il Bonfante concludesse che cc la dualit delle obbligazioni solidali un mito (p. 704), resta pur sempre l'interrogativo, rilevato anche dalla dottrina moderna (Barbero, Sist. Istituz. dir. privato n, vol. II, p. 15), di come si possa novare il rapporto oon uno solo e non con gli altri oondebitori, o compensarlo o transigerlo, senza rompere il vincolo ohe si pretende unioo. Interrogativo a oui altra parte della moderna dottrina (Torrente, Manuale di diritto privato ))' p. 302, nota l) ha tentato di rispondere richiamando la Relazione ministeriale (n. 597) e faoendo oapo una e< pluralit di vincoli o di rapporti obbligatori, oolle gati solo dall'interesse comune che hanno i vari debi tori o oreditori . Orbene, anohe ad ammettere ohe il sistema accolto dal nuovo Codice possa oonfigurarsi in tale guisa e possa, oos, spiegare le anomalie sopra rilevate, devesi, peraltro, ammettere -oome gi rilevato dai roma nisti -ohe vi sono fattispecie legali dove non pos sibile ipotizzare pluralit di vinooli: valga per tutti l'obbligazione da fatto illeoito. Pi partioolarmente, poi, nel oampo tributario si avverte la neoessit di oonfigurare il rapporto giuri dico di imposta oome unioo (dal punto di vista del soggetto passivo). E tale unioit deriva oltre ohe dalla unioit di cause, rilevata dalla Cassazione, anohe e sopratutto dalla unioit del fenomeno economico pre supposto dell'obbligazione tributaria. Unioa , infatti, la manifestazione di capacit contributiva rivelata dal tra11ferimento di ricchezza. oggetto di tassazione; e tale unioit, paoifioamente operante sul piano sostan ziale, non pu non rifiettersi anohe sul piano formale e prooedurale, oon le conseguenze sanzionate dalla sentenza annotata. M. S.AV .ARESE IMPOSTE E TASSE -Imposta sugli utili di. contingenza -Profitti illeciti -Imposta permanente -Prescrizione -Differenza della imposta sui profitti leciti. (TribMilano 6 marzo 1958. Pres. Vinci; Est. Pennasilico -Intendenza di Finanza c. Redaelli). .A norma dell'art. 1 legge 23 dicembre 1948, n. 1451, l'imposta di contingenza si trasfw:ruata in imposta permanente che colpisce esclusivamente __ le attivit illecite, soggetta agli stessi termini prescrizionali stabiliti per l'accertamento dei redditi di R. M., mentre il termine prescrizionale per l'accertamento dei profitti leciti termine fisso. jj Jdl fil& w jj Jdl fil& w Con la sentenza in rassegna il Tribunale di Milano ha affrontato preliminarmente il quesito sull'ammissibilit della domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria per il riconoscimento della legittimit dell'imposizione a seguito della pronuncia della Commissione Centrale. In proposito il contribuente opponeva, fra l'altro, che l'art. 111 della Costituzione, consentendo il ricorso per cassazione per violaziorie di legge avverso qualsiasi pronuncia, avrebbe innovato nella regolamentazione dei rapporti tra contribuente e fisco, escludendo il ricorso al Giudice ordinario. L'eccezione stata, per, facilmente superata sulla scorta di abbondante giurisprudenza (cfr. Cass. I, 17 aprile 1952, n. 1023, in Riv. leg. fisc. 1952, 794; S. U. 15 gennaio 1954, n. 60, 61 e 72, nonch S. U. 5 ottobre 1955, n. 2810) in relazione a precise norme positive (art. 53 Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; art. 120 Regol. 11 luglio 1907, n. 560; 34, legge 8 giugno 1936, n. 1231, e 22 R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639). Maggiore interesse desta la questione sulla proponibilit della domanda dell'Amministrazione in relazione alla mancata iscrizione a ruolo del tributo. Sul punto il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni dell'Avvocatura, ha deciso che l'iscrizione una condizione di proponibilit dell'azione giudiziaria opponibile solo al contribuente e non anche all'Amministrazione. E ci, sia per ragioni di ordinaria ermeneutica, in quanto la legge (art. 22 D. L. 7 agosto 1936, n. 1639), prevede tale condizione solo nei confronti del contribuente, sia per applicazione del principio per cui un diritto soggettivo, da tutelare innanzi l'A.G.O., sorge per l'Amministrazione col verificarsi in fatto dell'ipotesi prevista dalla legge fiscale, mentre per il contribuente solo con l'iscrizione a ruolo si ha il perfezionamento dell'obbligazione tributaria, cio il sorgere di un diritto soggettivo con la correlativa possibilit di adire l'Autorit Giudiziaria (in dottrina cfr. GIANNINI .A. D., Il rapporto giur. d'imposta, 1957, p. 290). Di notevole interesse la questione di fondo affrontata con la sentenza in esame. I profitti eccezionali di contingenza, gi previsti nell'art. 18 del D. L. 27 maggio 1946, n. 436, furono specificamente qualificati e classificati con il R. D. 28 aprile 1947, n. 330, senza alcuna determinazione in quanto al termine finale di applicabilit dell'avocazione. Sopravvenne, quindi, la legge 23 dicembre 1948, n. 1451, la quale, stabilendo la durata nel tempo per l'applicazione del D. L. n. 330 del 1947, dettava, inoltre, testualmente: Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggono origine da attivit ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se onseguiti dopo il 31 dicembre 1948 . Nella riportata disposizione l'Amministrazione finanziaria ha ravvisato una ipotesi di profitti di contingenza del tutto nuova e diversa rispetto a quelle gi previste nel D. L. n. 430 del 1947 ed ha cercato di farne concreta applicazione in casi che in effetti, prescindendo da ogni demagogica considerazione, richiedevano un intervento del fisco in maniera pi rigorosa e decisiva che non attraverso la semplice imposizione di R. M. La tesi finanziaria stata, pero, costantemente respinta dalla Commissione Centrale (cfr. da ultimo SS. U. U., 14 rnarzo 1957, n. 911_~6in Riv. leg. 1 fisc. , 1958, 544), la quale rimasta ferma nel ritenere che di profitti di contingenza pu parlarsi solo con riferimento alle ipotesi singolarmente elencate nel D. L. n. 430 del 1947. Portata la questione innanzi al Tribunale di Milano a seguito di contraria decisione della Commissione .Centrale, l' AmministraziQne vede ora accolta con la sentenza in rassegna, una tesi, che obiettivamente non manca di buon fondamento e che, particolarmente in relazione alla trasformazione del tributo da carattere temporaneo a permanente, ha gi avuto il conforto di autorevole dottrina (cfr. BERLIBI, Principi dir. trib. , II, Milano 1957, p. 232). M. IMPONENTE IMPOSTE E TASSE -Concordato -Efficacia. (Trib. Brescia 7 gennaio 1958. Pres. Barzellotti; Est. Schizzerotto -Bergamini c. Intendenza di Finanza Mantova). Non pu aver rilievo giuridico un concordato relativo ad atti economici soggetti al pagamento dell'I.G.E. con i modi normali, cio atto per atto. 1. Decisione che fa esatta applicazione dei principi di diritto vigenti nel tema specifico dell'imposta generale sull'entrata. Invero, la legge fondamentale (legge 19 giugno 1940, n. 762) prevede, nell'art. 7, il pagamento dell'imposta per ogni singolo atto economico che dia luogo ad imposizione. La stessa legge, peraltro, ad ovviare ai notevoli inconvenienti che l'imposizione atto per atto avrebbe importato nella tassazione di generi di larghissimo consumo, prevedeva, nell'art. 16, la possibilit di convenzioni di abbonamento da stipularsi fra l'Amministrazione Finanziaria e le associazioni sindacali competenti. Soppresso l'ordinamento sindacale corporativo, ed abrogata espressamente la norma dell'art. 16 della legge dall'art. 10 D. L. 19 ottobre 1944, n. 348, sorse il problema di mantenere per altra via il sistema dell'abbonamento o, comunque, dell'imposizione condensata, che aveva dato ottimi risultati. Lo stesso art. 10 del citato D. L. n. 348 del 1944, allora, confer al Ministero per le Finanze la facolt di disporre con propri decreti, che per determinate categorie di entrate, il pagamento dell'I.G.E. venisse effettuato: a) o mediante pagamento di canoni di abbonamento ragguagliati al volume degli affari in base a dichiarazione del soggetto; b) o mediante l'applicazione di aliquote o quote condensate in rapporto al presunto numero degli atti economici imponibili. Con l'art. 12 del D.L.0.P.S. 27 ""dicembre 1946, n. 469, l'ambito delle facolt concesse al Ministro~pr le Finanze venne ampliato per altre materie ed anche per le vendite al pubblico di qualunque materia, merce o prodotto. F1 m& -97 Circa la natura di tali decreti ministeriali delegati, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno ritenuto trattarsi -contrariamente a quanto sostenuto dalla Avvocatura, che ravvisava in essi la natura di legge delegata -di atto amministrativo regolamentare o regolamento ministeriale, in quanto prescrive e regola, sotto il profilo astratto e ipotetico, le speciali modalit di appl~cazione dell'imposta sull'entrata per alcune categorie di atti economici (sent. 4 ottobre 1955, n. 2785; Finanze c. Soc. F.lli Zerollo, in Giur. Ital. 1956, I,_ 1, 796). Conseguentemente, tutto ci che le due leggi di delegazione (insenso improprio) non contemplano, deve ritenersi disciplinato dalla legge organica del 1940. 2. Correlativamente alle norme di carattere sostanziale, circa le modalit di pagamento, il D.L.C.P.S. n. 469, del 1946, dettava anche norme procedurali per la risoluzione delle relative controversie. Ammesso, infatti, per le materie espressamente previste, il sistema del pagamento sulla base del volume degli affari, da dichiararsi dal contribuente, ne d~scendeva la logica necessit di un contenzioso speciale per la determinazione di tale volume. Mentre infatti, nell'imposizione per ogni atto economico il controllo della Finanza solo repressivo in vista proprio dell'autoaccertamento di parte: e sfocia n~ll'emanazione delle sanzioni con la procedura pre~ ista ~a_lla legge 7 flennaio 1929, n. 4, nel sistema impositivo ragguagliato al volume degli affari il controllo, analogamente a quanto avviene nelle imposte i1!'dire~e sugli ~ffari (registro, successione, ipotecarie), e preventivo, ed opera sulla base imponibile dichiarata dal contribuente; con la duplice alternativa nel caso di contestazione da parte della Finanza del v~l"'!'me _di affare dichiarato: o il concordato, o il giudizio di speciali organi di giurisdizione tributaria. Tali organi sono appunto le sezioni speciali delle Commissioni Tributarie, previste dall'art. 16 del citato D. L. del 1946 e modificate nella struttura dal .D. L. 3 maggio 1948, n. 799, che, negli artt. 18 e segg. ne istituiva il doppio grado. 3. Da tutto quanto premesso appare evidente che il sistema dell'abbonamento, ed il relativo concordato in tema di I.G.E., pu applicarsi esclusivamente nelle materie delegate al Ministro delle Finanze. Al di l di tal_e !imite, un'ev~ntuale, diversa. disciplina data dal ,Mini.stro. sarebbe i~legittima; come. illegittima sarebbe l applicazione del sistema di tassazione diretta in luogo di quello per abbonamento nelle materie riservate al Ministro; e reciprocamente. Conseguentemente, allorch -come nel caso di ?ui alla sentenza annotata -un coni'Pibuente ponga in essere contemporaneamente atti soggetti a diversa disciplina. impositiva (per esempio, vendite con contratto scritto, soggette a tassazione normale e vendite al pubblico, soggette ad abbonamento) l' ;ventuale con_cordato. st~pu_lato con l' Ufficio del Registro non puo che riferirsi alle sole attivit economiche suscettibili per legge di convenzione di abbonamento e di concordato. Per ogni altra ipotesi se viene riscontrata insufficiente tassaziOne, dovr f a;si luogo al controllo repressivo, sanzionatorio da parte della Finanza. M. SAVARESE IMPOSTA DI REGISTRO-Atto di vendita con riserva di stipularlo in forma notarile -Efficacia -Omissione della clausola di cui agli artt. 2 e 3 legge 6 agosto 1954 n.; 604. -Non am~issibilit del beneficio. (Trib. Brescia. Sent. 17 febbra10 1958. Pres.Barzellotti;Est.Schizzerotto- Lodi e. Finanze). L'intenzione manifestata dalle parti contraenti di tradurre in atto pubblico a ministero di notaio una scrittura privata di compravendita, completa in tutti i suoi elementi essenziali, non pu valere a fare riten.ere quest'ultima un semplice contratto preliminare di vendita. . Conseguentemente se tale scrittura privata, al momento della tassazione, non conteneva la dichiarazione di cui agli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1954, n. 604, non pu essere ammessa al godimento dei benefici fiscali previsti da tale legge, anche se le dichiarazioni prescritte siano state introdotte nell'atto pubblico successivamente intervenuto. La concessione del benf}ficio fiscale di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, subordinata all'esistenza di alcune condizioni e all'adempimento di alcune formalit . Le condizioni sono quelle previste nei nn. 1, 2 e 3 dell'art. 2 e le formalit sono indicate nel 1 comma dell'art. 3 dell'anzidetta legge. Le condizioni devono sussistere al momento in cui si verifica l'acquisto o la permuta del fondo e le formalit, che son poi dirette ad attestare la sussistenza delle condizioni, debbono essere adempiute con e nell'atto con cui si opera l'acquisto o la permuta. Consegue che se vien sottoposta a registrazione una scrittura privata contenente tutti gli elrJmenti essenziali della compravendita, quindi obbiettivamente idonea a operare il trasferimento della propriet del fondo, le condizioni per ottenere il beneficio tributario debbono sussistere al momento della stipulazione di detta scrittur.a privata e le formalit devono essere adempiute al momento della registrazione di quell'atto. N la circostanza che le parti contraenti abbiano considerato la scrittura privata come promessa di vendita e quindi, successivamente, abbiano consacrato l'acquisto con atto pubblico nel quale sono state adempiute le formalit, pu6 giovare ai fini della concessione del beneficio tributario, dato che gli atti vanno tassati avuto riguardo alla loro intrinseca natura ed agli effetti che sono capaci di produrre e non per quelli che le parti si proponevano di cnseguire. E la natura di un contratto va d~sunta dal tenore letterale e dal contenuto sostanziale nonch dal com portamento delle parti. Non pu6 quindi considerarsi promessa di vendita, ma vendita, il contratto in cui si ha l'immediato trasferimento della cosa e l'assun zione immediata degli oneri da parte del compratore essendo irrilevante l'obbligo assunto dalle parti ai stipulare successivamente l'atto notarile. U. TARIN RE~PO~SABILITA' CIVILE -Condanna generica al risarcimento -Susseguente giudizio per il quantum Prescrizione breve -Sussistenza. (Corte Appello Trento, n. 63/58. Pres.; Nicolardi, Est. Pon-zil:llli - Franzoi c. A. D. E.). I) La condanna generica al risarcimento dei danni con provvisionale, conseguita in sede penale, non trasforma la prescrizione breve in prescrizione ord -98 naria, per l'azione diretta alla liquidazione del quantum, oltre i limiti della provvisionale medesima. II) Detta trasformazione si opera invece per l'azione risarcitoria, nei confronti del coobbligato solidale, rimasto estraneo al precedente giudizio, nei limiti della provvisionale. La Corte ci trova consenzienti in ordine alla prima massima, che segue l'indirizzo giurisprudenziale pi recente della Corte di Cassazione (sent. n. 2892/52, Foro it. , 1953, 331; adde dee. n. 3452/1956, Giust. Civ., Mass.1956, p.1167;sent. n. 561/1957, Giust. Civ., Mass. 1957, p. 224), in armonia con il gi manifestato pensiero di autorevole dottrina (.ANDRIOLI, Foro it. , 1949, I, 478). In ordine alla seconda massima, della quale ci permettiamo di dissentire, la Corte ha cos motivato: Resta ancora l'altro quesito sopra .enunciato: la influenza del giudicato penale (ivi comprese le disposizioni civili) nei confronti dell'Amministrazione coobbligata in via solidale con l'imputato per il fatto generatore del danno. Come noto l'art. 1306 Codice civile, risolvendo una vecchia disputa agitatasi sotto i vecchi codici, ha stabilito che la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori. La difesa dell'Amministrazione invoca il detto articolo per concludere che nessun effeito nei suoi confronti pu derivare dalla ripetuta sentenza penale e neppure quello di far decorrere un termine prescrizionale diverso dall'originario. Ritiene questa Corte che la pretesa sia, solo in parte, fondata. Il fatto che l'Amministrazione convenuta non sia stata parte nel procedimento penale non ha certamente fatto cessare, tra l'Amministrazione stessa -ed il M uttini, il vincolo di solidariet passiva per i danni conseguiti all'investimento con veicolo guidato dal secondo e di propriet della prima (art. 2054, comma terzo Codice civile). Orbene l'interruzione della prescrizione conseguente alla proposizione della domanda giudiziale (attraverso la costituzione di parte civile) pur avanzata nei soli confronti del responsabile principale ha avuto effetto anche nei confronti dell'Amministrazione, nonostante, si ripete, la sua estraneit al giudizio penale, per la espressa norma dell'art. 1310 Codice civile (Cass. 24 maggio 1955, n. 1527, Giust. Civ., 1955, I, 1063). Per tutto il giudizio, e fino al passaggio in giudicato della sentenza, l'interruzione ha operato accomunando l'uno e l'altro responsabile alla stessa sorte limitatamente al termine di prescrizione. Dopo la sentenza di condanna alla provvisionale passata in giudicato il termine di prescrizione, divenuto decennale per il Muttini (e sopra se ne ampiamente data ragione), si trasformato in decennale anche per l'Amministrazione non essendo concepibile che la prescrizione che, per il Codice vigente, attiene al diritto e non alla azione, per il diritto stesso divenga a seconda delle persone dei coobbligati: per l'uno biennale e per l'altro decennale. Questa conseguenza non contraddice alla norma dell'art. 1306 Codice civile ma s'inquadra, semmai, tra gli effetti riYf,essi del giudicato. Infatti pacifico che il Franzoi non possa mettere in esecuzione contro l'Amministrazione la sentenza portante la condanna del Muttini alla provvisionale perch resa inter alios acta e quindi debba, come ha ritenuto di fare, chiedere l'accertamento del credito e la condanna dell'Amministrazione in diverso giudizio (e nella specie in questo) il che stretta applicazione dell'a1ticolo oitato ma, per effetto della evasione al tmmine pi breve, prodotto dal giudicato contro il Muttini, del diritto alla somma delle 40 mila lire, entro i limiti stessi non pu l'Amministrazione opporre 'ia prescrizione biennale come non ,pu opporla il Muttini suo coobbligato in solido. Unico, prima della sentenza, il tmmine di prescrizione per ambedue, unico resta dopo la sentenza stessa solo variandone la estensione cos come, pm effetto della domanda giudiziale, fu, per ambedue , interrotto . La statuizione della Corte non ci persuade e l'ininfiuenza totale nei confronti del coobbligato della sentenza di condanna generica con provvisionale, pronunciata in un giudizio nel quale il coobbligato medesimo stato estraneo, ci sembra discenda direttamente dall'art. 1306 Codice civile, senza poter distingurre fra effetti diretti od effetti rifiessi del giudi cato. Infatti riteniamo intanto inutile sforzo quello di voler accumunare la sorte di pi coobbligati solidali, anche al solo fine della prescrizione, una volta che soltanto nei confronti di uno di essi intervenuta sentenza di condanna specifica e degli altri no: la Corte 'ha dovuto ammettere che solo nei confronti del primo esisteva un titolo esecutivo (nei limiti della provvisionale), che mancava invece nei confronti degli altri. Perci stesso le posizioni erano ormai distinte e sepa1ate e sembra inutile voler riconoscere l'esistenza di un termine unico, da un lato per porre in esecuzione un giudicato, dall'altro lato per l'accertamento dello stesso diritto non ancora riconosciuto. Se la condanna generica con provvisionale lascia impregiudicato l'accertamento dell'eventuale maggiore diritto, ma costituisce giudicato sul danno gi liquidato, che viene a costituire il minimo indiscutibile anche nei successivi giudizi, come leggesi in altra parte della motivazione della Corte (che per brevit non abbiamo riportato) la quale richiama in proposito anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (dee. n. 150/1951, cc Foro it. n, llfassimario col. 35), ne discende come specifica conseguenza che detta sentenza, nei limiti della provvisionale, possa equipararsi, quanto agli effetti, ad una sentenza di liquidazione del quantum in via definitiva: ci spiega perch all'una ed all'altra possa ritenersi applicabile l'articolo 2953 Codice civile. Norma, appunto, quest'ultima, che disciplina il solo caso dell'actio judicati come la Cassazione sembra orientata in modo definitivo a riconoscere, con le pronunzie che la Corte Trentina ha anche seguito nell'affermare la prima massima. Ora quando la Cassazione limita l'applicabilit dell'art. 2953 Codice civile alle sole azioni esecutive e specifica (v. dee. n. 2892/1952) che intanto pu parlarsi di esistenza di un'actio judicati, in quanto sia possibile provvedere all'esecuzione, sembra evidente che non questa l'azione che si pone in essere, quando, nei confronti del coobbligato solidale, rimasto est'f'aneo al precedente giudizio, si deve accertare la sussistenza stessa del diritto, e nei limiti della provvisionale ed oltre tali limiti. -99 N pu dimenticarsi ohe, ove si seguisse la tesi sostenuta dalla Corte di Appello, si dovrebbe rioonosoere ohe in ogni caso in oui il danno (anche in via totale e definitiva) sia stato liquidato oon sentenza nei confronti di un coobbligato, nei confronti degli altri la prescrizione breve si sia trasformata in prescrizione ordinaria, il ohe, a parer nostro, verrebbe a forzare, senza plausibile ragione, la norma dell'art. 1306 Oodioe civile ed a areare un'ipotesi assai frequente in oui l'art. 2953 Oodioe civile si riterrebbe applicabile ad un'azione di aooertamento, o di liquidazione, non ad un'azione eseoutiva: od un caso, in definitiva, in oui manca completamente, nei confronti delle parti in causa, un provvedimento ohe abbia rispetto ad essa effioaoia di sentenza, il ohe ai sembra ssai grave, di fronte alla chiara espressione dell'art. 2953 Oodioe oivile. Riteniamo invece ohe se la Oassazione ha posto in luoe ohe la prescrizione breve non si trasforma in prescrizione ordinaria, nell'ipotesi di sussistenza tra le stesse parti di una sentenza di aooertamento generico, pMoh: la sentenza di condanna al risarcimento per fatti illeciti, aooerta oon oognizione precisa e definitiva soltanto l'illiceit del fatto e la responsabilit di ohi lo ha commesso, facendo seguire a tale aooertamento, ed in seguito ad un processo di sommaria cognizione, non una condanna ad una prestazione, ma una dichiarazione d'obbligo al risaroimento di un danno ohe tuttavia non viene a(foertato in oonoreto, ma ohe solo si presume insito nel fatto illecito, o probabile. E che pu in realt non esistere, tanto ohe, oome paoifioo, il suooessivo giudizio sul quantum pu risolversi in una assoluzione. dell'autor.~. del fatto illeoito, quando dia risultati negativi, restando esolusa o non provata l'esistenza di un danno ... , il ragionamento debba a fortiori valere per il caso prospettato in cui tra le parti (oreditore e ooobbligato solidale) non esista neppura una condanna generioa. E proprio nella oausa in disoorso, si guardi il oaso, si poi verifioato che pur esistendo quella oondanna generica ed il rioonosoimento anohe della provvisionale nei confronti dell'autore materiale, l'Amministrazione proprietaria del veicolo venne nel suooessivo giudizio, in definitiva, assolta oompletamente da ogni pretesa, .anche nei limiti della provvisionale, peroh non si era offerta prova, in questo giudizio, dell'esistenza di un danno: il ohe vale a dimostrare anoora una volta, seoondo il nostro modesto avviso, l'inapplicabilit per ogni verso, alla fattispeoie in disoorso, dell'art. 2953 Oodioe oivile e oome non fosse in aloun modo possibile aooumunare la sorte del oondannato a quella del ooobbligato solidale, al di l di quelli ohe erano i paoifioi effetti, nei oonfronti di ambedue, del precedente giudizio e cio quelli in ordine all'interruzione della presorizione (art. 1310 Oodioe oivile), fino al passaggio in giudioato della sentenza di oondanna. L. PIFFERI."' INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .&.LOUN MODO L SOLUZIONE OHE NE STATA D.&.TA ACQUE PUBBLICHE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE -CONTROLLO. -I) Se possa spettare all'Amministrazione il controllo sulla utilizzazione delle acque derivate dalla Soc. Pia Antica Marcia anche rispetto agli impianti di distribuzione (n. 55). II) Se la concessione consentita dal Governo Pontificio nel 1865 alla Soc. Pia Antica Marcia debba ritenersi prorogata dall'art. 24 del Testo uniqo n. 1775 del 1933 pure per i detti impianti di distribuzione (n. 55). ,AGRICOLTURA E FORESTE FONDI RUSTICI -CANONI DI AFFITTO, -I) Se le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, abbiano il potere di provvedere alla determinazione di zone danneggiate dalle eccezionali avversit atmosferiche ed alle riduzioni di fitto da applicare, anche quando sia scaduto il termine stabilito dalla legge 10 ottobre 1957, n. 921 (n. 17). II) Se le Commissioni tecniche provinciali possano escludere qualunque riduzione dei canoni di affitto in tutte le zone agricole della provincia, ancorch questa sia stata ricompresa come danneggiata, nel decreto emanato dal Ministero ai sensi dell'art. 1, prima parte, della legge su riferita (n. 17). III) Se possa ammettersi la impugnativa in via gerarchica al Ministro per l'Agricoltura e le Foreste dei provvedimenti delle Commissioni (n. 17). . IV) Se pu riconoscersi al Ministro un potere di surrogazione nel caso di inerzia delle Commisioni. (n. 17) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA A. R. A. R. -I) Se gli artt. 8 e 9 della legge 4 di cembre 1956, n. 1404, dettati per la liquidazione degli Enti superflui direttamente assunta dal Ministero del Tesoro, possano trovare appl,icazione nei confronti della liquidazione dell'A. R. A. R. (n. 222). CASSA SovvENZIONI ANTINCENDI. -II) Se, ai sensi dell'art. 35, L. 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa Sovvenzioni Antincendi, sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 224). III) Se sia applicapile, nei giudizi in cui sia parte la Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 20 ottobre 1933, n. 1611 (n. 224). O. N. A. I. R. -IV) Se l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O. N. A. I. R.) sia un ente pubblico o privato (n. 223). ANTICHITA' E BELLE ARTI RITROVAMENTO IN MARE DI OPERE D'ARTE. -Se il ritrovamento volontario o la scoperta fortuita di oggetti di interesse storico artistico, archeologico ed etnografico siano regolati per ogni effetto dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche quando avvengano nel fondo del mare ad opera di sommozzatori (n. 39). APPALTO COTTIMO FIDUCIARIO. -Se la mancata registrazione del verbale di consegna che abbia preceduto la convenzione di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione dei LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la decadenza dai benefici .fiscali in applicazione del principio sancito nell'art. 110 della legge di Registro (n. 236). ASSICURAZIONI CAUZIONE. -In quale modo e con quali titoli esteri di Stato o garantiti dallo Stato debba essere prestata dalle Compagnie di assicurazioni inglesi operanti in Italia la cauzione di cui alla legge 11 aprile 1955, n. 294, e al Memorandum relativo a tale legge presentato dal Governo italiano e da quello del Regno Unito all'O.E.C E. ( n. 51) AVVOCATI E PROCURATORI RAPPRESENTANZA DELL'AVVOCATURA. -I) Se, ai sensi dell'art. 35, legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa Sovvenzioni Antincendi sia rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (n. 41). II) Se sia applicabile, nei giudizi in cui sia parte la Cassa Sovvenzioni Antincendi, relativamente alla notifica degli atti giudiziari ed alla competenza, il Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 41 ). BONIFICHE TRATTAMENTO TRIBUTARIO. -Se l'agevolazione tributaria stabilita dagliartt. 33 e 9 del Testo unico 30 ottobre 1923, n. 3256, abbia carattere obbiettivo e possa pertanto competere ad impresa appaltatrice dei lavori per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria (n. 2). CACCIA E PESCA BENI DEMANIALI. -I) Se siano ammissibili su un bene demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe e di caccia (n. 6). COMITATI PROVINCIALI PER LA CACCIA. -II) Quale sia l'organo competente ad esercitare la .vigilanza sui Comitati Provinciali della Caccia dopo l'emanazione del D. P. 10 giugno 1955, n. 987 (n. 7). CREDITO PESCHERECCIO. -III) Se, in sede di applicazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che istituiva un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possa a favore di una stessa .ditta essere concesso un solo mutuo o anche pi mutui, ciascuno sempre per importo non superiore ai 10 milioni nel caso in cui si proceda da essa alla realizzazione di pi di una delle iniziative elencate nell'art. 1 della dett~ legge (n. 8). IV) Se, in caso di compropriet di natanti, debba la concessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per tutti i comproprietari, o non invece per ognuno di essi (n. 8). -101 V) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di pi natanti, il mutuo dei 10 milioni debba concedersi per ognuno dei natanti, o non invece pi mutui entro il limite dei IO milioni per ognuno dei comproprietari. (n. 8). PERMESSI DI CACCIA. -VI) Se siano assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative i permessi permanenti o giornalieri rilasciati dalle Sezioni della Federazione della Caccia per l'esercizio venatorio nelle riserve comunali della zona delle Alpi (n. 9). RISERVE DI CACCIA-ESERCITAZIONI MILITARI. -VII) Se i titolari di una riserva di caccia debbano essere indennizzati, come perdita di cose di propriet, delle diminuzioni della selvaggina derivanti da esercitazioni militari effettuate nei campi di riserva (n. 10). COMPETENZA E GIURISDIZIONE GIURISDIZIONE PENALE -COMANDANTI D-I PORTO.. Se i-Comandanti di Porto, Capi di Circondario Marittimo, debbano inviare copia di tutte le sentenze e di tutti i decreti di condanna al competente Procuratore della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio della potest di appello prevista dal n. 3 dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955 n. 517 (n. 17). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO GARA. -Se in una gara di appalto di opere pubbliche, indetta da un Comune, in cui si faccia riferimento alle disposizioni del R. D. L. n. 1396 del 28 agosto 1924 e successive modifiche per quanto riguarda la Commissione esaminatrice dei progetti, la nomina dei componenti di questa possa essere fatta dal Ministero dei LL. PP. (n. 169). CONTRABBANDO CONFISCA. -Se la confisca a termini della legge doganale possa trovare applicazione anche nel caso in cui il fatto costituisca la contravvenzione preveduta dal 5 comma dell'art. 23-bis R. D. 28 febbraio 1939, n. 334, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (n. 32). DANNI DI GUERRA RIPARAZIONI D'UFFICIO. -I) Se, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, debba considerarsi definitivamente cessata la facolt dell'intervento diretto statale nella esecuzione delle opere necessarie per eliminare i nuovi dissesti verificatisi -determinati da cause belliche -ad un fabbricato di propriet privata per il quale l'Amministrazione d~i LL. PP. aveva gi proceduto ai lavori di riparazione ai sensi dell'art. 62 del D. L. L. 9 giugno 1945, n. 305 (n. 84). II) Se i proprietari del suddetto fabbricato possano rifiutarsi al rimborso delle spese per le opere gi eseguite nella misura prevista dagli artt. 62 D. L. 305 del 1945 e 85 del D. L. 261 del 1947 (n. 84). DEMANIO DEMANIO MARITTIMO. -I) Se la Valle Millecampi sia compresa nel demanio marittimo (n. 141). CARATTERE DEMANIALE. -II) Se il carattere demaniale di un immobile sia escluso o paralizzato dal fatto che questo risulti in catasto come di propriet privata; o dal fatto che sia stato oggetto di esproprio per riforma fondiaria nei confronti del proprietario cartolare, a mezzo di decreto Presidenziale avente forza di legge (n. 141). UsI CIVICI. -III) Se siano 1:1,mmisaibili su un bene demaniale gli usi civici di pesca, sfalcio d'erbe di e caccia (n. 141). DEMANIO STRADALE. -IV) Se, in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra; le strade statali il tratto di una strada statale che, pur compreso nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti (citt di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato dello Scalo ferroviario, distante dal centro cittadino quattro chilometri, con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 abitanti (n. 142), EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE INA-CASA -ESENZIONI. -Se l'esenzione disposta dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INACasa per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali (n. 77). EMIGRAZIONE TRANSOCEANICA-CONTROLLI. -Se il sistema dei controlli sulla emigrazione transoceanica di estenda, per quanto applicabile, ai trasporti degli emigranti che avvengano per via aerea (n. 3). ENTI E BENI ECCLESIASTICI DIRITTO DI PATRONATO: -I) Se, ai sensi del canone 1469 par. 1, n. 2, l'obbligo di riedificare la Chiesa, a carico del patrono sussista soltanto nel caso in cui il diritto di patronato sia sorto ex aedificatione Ecclesiae e non vi siano altri soggetti tenuti alla ricostruzione della Chiesa stessa a norma del Canone 1186 Oodex iuris canonici (n. 27). II) Se possa essere promossa un'azione giudiziaria per costringere il patrono all'adempimento del suo obbligo di ricostruire la Chiesa relativamente alla quale egli sia titolare del diritto di patronato (n. 27). DIRITTO n'uso PERPETUO DELLE CHIBSE. -III) Se il diritto di uso perpetuo per il culto e di ufficiatura di una Chiesa spettante a chi non sia proprietario di questa ultima, si estingua quando tale Chiesa sia rimasta distrutta a seguito di eventi bellici (n. 27). ESPROPRIAZIONE PER P. U. ESPROPRIAZIONI AERONAUTICHE. -Se, nel caso di espropriazioni aeronautiche, attuate ai sensi dell'art. 76 della legge sulle espropriazioni, l'indennitdioccupazione sia determinata negli interessi civili sul capitale di esproprio ovvero in relazione al reddito reale del fondo occupato (n. 143). FERROVIE SVINCOLO ABUSIVO DI MERCI TRASPORTATE. -Se possa considerarsi reato di furto il fatto che i dipendenti di una Societ Concessionaria di parte di un magazzino sito in uno Scalo Merci, abbiano, senza il preventivo svincolo e senza aver provveduto al pagamento delle tasse di porto e di sosta, rotto i sigilli e proceduto allo scarico delle merci dirette alla Societ stessa (n. 275). IMPIEGO PUBBLICO IMPmGATO STATALE -AGGIUNTA DI FAMIGLIA. -I) Se spetti l'aggiunta di famiglia ad un impiegato che non risieda nel Comune in cui presta servizio, ma sia stato autorizzato a risiedere invece in un Comune diverso dove abbia i propri genitori conviventi ed a carico (n. 467). j 102 - IMPmGATO STATALE .-INFORTUNI. -II) Se al personale della carriera ausiliaria delle Amministrazioni statali siano applicabili le norme del r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria negli infortuni sul lavoro e nelle malattie professionali e ad essi si riferisca la riserva contenuta nell'ultimo comma dell'art. 48 del R. D. stesso, e di poi sciolta con i DD. MM. 19 gennaio 1939 e 24 settembre 1940, ovvero, invece, al detto personale siano applicabili le disposizioni contenute nelle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili e sul relativo trattamento di quiescenza (n. 468). III) Se l'istituzione dell'equo indennizzo abbia voluto disciplinare ogni azione dell'impiegato nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego, senza distinguere tra infortuni dovuti a colpa di questa e infortuni dovuti a causa di servizio senza colpa (n. 465). IMPmGATO STATALE -VIAGGI PER fERVIZIO. -IV) Se, ai fini del rimborso delle spese di viaggio per missione o trasferta, i dipendenti civili e militari dello Stato hanno l'onere di servirsi delle ferrovie statali (n. 469). PENSIONI. -V) Se nel caso in cui un militare in servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito imputabile a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato, nonch abbia promosso contro il privato azione per il risarcimento dei danni in sede giUrisdizionale civile, le due distinte procedute inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza del diritto alla liquidazione l.ella pensione privilegiata, e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo responsabile, debbano essere considerate autonome ed indipendenti tra loro (n. 466). VI) Se in particolare le Commissioni chiamate a pronunziarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio all'esito del procedimento civile, escludendo la dipendenza da causa di servizio quando la colpa del danno sia stata attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato (n. 466). SOSPENSIONE CAUTELARE -REVOCA. -VII) Se possa essere revocata la sospensione cautelare ove l'Autorit giudiziaria abbia concesso la libert provvisoria ad un dipendente dello Stato contro il quale in precedenza era stato emesso un mandato di cattura (n. 470). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE NE.GLI S. U. A. -I) Se il rimborso della Imposta Generale sull'Entrata da effettuarsi in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 570, per le merci esportate negli Stati Uniti, di cui all'Accordo 5 marzo 1952, debba essere calcolato sul prezzo lordo di vendita, comprensivo negli oneri fiscali (n. 14). OLII VEGETALI -I. G. E. -II) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione dell'Imposta generale sull'Entrata nell'aliquota ridotta del 1 % competa. all'importatore di olii vegetali acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in Italia (n. 15). IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -I) Se la mancata registrazione del verbale di consegna che abbia preceduto .la convenzione di cottimo fiduciario tra l'Amministrazione dei LL. PP. e la impresa appaltatrice, importi la decadenza dai benefici fiscali, in applicazione del principio sancito nell'art. 110 della legge di registro (n. 139). ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. -II) Se un contratto soggetto ad approvazione ministeriale la quale, a sua volta, deve essere sottoposta a registrazione della Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in vigore al momento della registrazione fiscale, dopo l'avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 81 della legge di registro (n. 141). BONIFICHE. -III) Se l'agevolazione tributaria stabilita dagli artt. 33 e 9 del Testo unico 30 dicembre 1923, n. 2356, abbia carattere obiettivo e possa pertanto competei:e ad una impresa appaltatrice dei lavar~ per l'esecuzione di opere di bonifica di prima categoria (n. 140). SocmTA. -IV) Se l'aumento del capitale sociale di una societ in accomandita, attuato col versamento delle quote di nuovi soci accomandatari, importi il trasferimento, a favore di questi ultimi, di altrettante quote del patrimonio sociale, in corrispondenza del valore di ciascuna quota versata, e pertanto l'aumento del capitale della societ deve essere tassato con l'imposta proporzionale, propria dei trasferimenti immobiliari (art. 81, lett. e) dellatariffa,aU. A,allaleggediregistro) (n.142). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE INTERESSI. -I) Se per la imposta di Ricchezza Mobile sugli interessi liquidati in sentenza debba applicarsi l'aliquota in vigore all'epoca in cui venne emanata tale sentenza o invece l'aliquota vigente in ciascuno degli anni per i quali gli interessi sono dovuti (n. 16). II) Se nel caso in cui l'imposta di Ricchezza Mobile sia riscossa mediante ritenute sui pagamenti effettuati dallo Stato, l'accertamento della imposta coincida con l'emissione del mandato di pagamento senza che sia richiesto per tale accertamento alcun atto formale (n. 16). . III) Se possa equivalere ad un ricorso dinanzi alla Commissione delle Imposte l'atto che il creditore abbia notificato all'Amministrazione da cui fu emesso il mandato di pagamento per fare presente che egli si appresta a riscuotere tale mandato ma non intende accettare la aliquota applicata nell'effettuare la ritenuta per imposta di Ricchezza Mobile (n. 16). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA BENEFICI FISCALI. -I) Se il rimborso della I.G.'E. da effettuarsi in applicazione della legge 31 luglio 1954. n. 570, per le merci esportate negli Stati Uniti, di cui all'Accordo 5 marzo 1952, debba essere calcolato sul prezzo lordo di vendita, comprensivo degli oneri fiscali (n. 72). ESENZIONI -RISERVE DI CACCIA. -,-TI) Se l'esenzione di cui all'art. l, lett. D), della legge 19 giugnol940, n. 762, sia applicabile alle quote corrisposte ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con D. M. 18 maggio 1940 dai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia (n. 73). IMPORTAZIONE OLI! VEGETALI. -III) Se, ai sensi dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, l'applicazione. dell'Imposta Generale sulla Entratanell'aliquota ridotta del 1.% competa all'importatore di olii vegetali acquistati all'estero per essere raffinati e rettificati in Italia (n. 74). IMPOSTE E TASSE ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE. -I) Se un contratto soggetto ad approvazione ministeriale la quale, a sua volta, deve _essere sottoposta a registrazione-della Corte dei Conti, debba scontare l'aliquota tributaria vigente all'epoca della stipulazione ovvero quella in vigore al momento della registrazione fiscale, dopo lo avvenuto perfezionamento del contratto ai sensi dello art. 81 della legge di registro (n. 300). =::WWifil b?TF E L' f ,b[;a iti& ....,... 103 IMPOSTA FABBRICATI. -II) Se l'esenzione disposta dall'art. 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia applicabile ai fabbricati realizzati dalla Gestione INACasa per essere adibiti a centri sociali ed assistenziali (n. 301). IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI. -Hl) Se sia necessaria la costituzione di una nuova cauzione a termini dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi di trasformazione di societ ai sensi dell'art. 2495 O.e. (n. 302). TASSE DI PUBBLIOITA'. -IV) Se le affissioni pubblicitarie di carattere non permanente esposte dai concessionari nell'ambito del demaniq marittimo siano soggette al pagamento della tassa di pubblicit prevista .dal D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 (n. 303). IMFORTUNI SUL LAVORO IMPIEGATO STATALE. -Se l'istituzione dell'equo indennizzo abbia voluto disciplinare ogni azione dello impiegato nei confronti dell'Amministrazione nell'ambito del rapporto di impiego, senza distinguere tra infortuni dovuti a colpa di questa e infortuni dovuti a causa di servizio senza colpa (n. 40). ISTRUZIONE SUPERIORE ScuoLE MEDIE. -Se, in base alla legge lO luglio 1940, n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 9). LOCAZIONI LOCAZIONI STIPULATE DELL'EX P. N. F. -Se possa essere provata per testimoni l'esistenza di un contratto di locazione stipulato dal disciolto p. n. f. (n. 105). NAVE E NAVIGAZIONE CREDITO PESCHERECCIO. -I) Se, in sede di appli cazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, che isti tuiva un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, possa a favore di una stessa ditta essere concesso un solo mutuo, o anche pi mutui, ciascuno sempre per importo non superiore ai 10 milioni, .nel caso in cui si procede da essa alla realizzazione di pi di una delle iniziative elencate nell'art. 1 della detta legge (n. 94). II) Se, in caso di compropriet di natanti, debbala cessione del mutuo avere il limite di 10 milioni per tutti i comproprietari, o non invece per ognuno di essi (n. 94). III) Se, in caso di ditta collettiva proprietaria di pi natanti, il mutuo di 10 milioni debba concedersi per ognuno dei natanti, o non invece pi mutui entro il limite dei 10 milioni per ognuno dei comproprietari (n. 94). MARITTIMI:.... ABBANDONO DI NAVE. -IV) Se, per effettuare la comunicazione delle contestazioni al marit timo che abbia abbandonato la nave in porto straniero, possa farsi ricorso ai criteri dettati dall'art. 140 Cod. Proc. Civ. (n. 95). MATRICOLE GENTE DI MARE. -V) Se l'indicazione, nella matricola e nel libretto di navigazione, della qua lit dell'iscrizione prescritta dal non pi vigente Regola mento per la Marina Mercantile 20 novembre 1879, n. 5166, possa costituire impedimento alla cancellazione del marittimo dalle matricole della gente di mare a norma dell'art. 120 del vigente Codice della Naviga zione (n. 96). TRATTATO DI PACE. -IUGOSLAVIA -NAVIGLIO MERCAN TILE -VI) Se le rivendicazioni verso il Governo J ugo slavo relative al naviglio mercantile catturato in forza di atti diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede possano ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora con clusi con il Governo Jugoslavo (n. 97). NOBILTA' ED ORDINI CAVALLERESCHI . Se consentito il rilascio di copie di atti ef:!istenti negli archivi degli uffici della ex consulta araldica in ordine ai titoli nobiliari concessi in data anteriore al 28 ottobre 1922 (n. 11). NOTAIO Se il cosidetto cc verbale di identificazione catastale (con il quale i notai -richiamandosi a precedente contratto di acquisto in comune fra pi persone per quote determinate di un'area fabbricabile, col patto che ciascuna vi costruisse la parte di edificio, corrispondente alla propria quota individuale e sin dall'origine attribuita in propriet -provvedono alle relative iscrizioni catastali) abbia la natura giuridica di un atto di divisione immobiliare (n. 8); PENSIONI MILITARI. -I) Se nel caso in cui un militare in servizio abbia riportato lesioni per un fatto illecito imputabile a terzi estranei all'Amministrazione ed abbia chiesto a questa ultima il riconoscimento della dipendenza delle lesioni da causa di servizio ai fini del trattamento di quiescenza privilegiato, nonch abbia promosso contro il privato azione per il risarcimento dei danni in sede giurisdizionale civile, le due distinte procedure inerenti all'accertamento dell'eventuale sussistenza del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata, e, rispettivamente, al ristoro dei danni contro il terzo responsabile debbano essere considerate autonome ed indipendenti tra loro (n. 84). II) Se in particolare le Commissioni chiamate a pro, nunziarsi ai sensi e per gli effetti della legge 11 marzo 1926, n. 416, debbano informare il loro giudizio all'esito' del procedimento civile, escludendo la dipendenza da causa di servizio quando la colpa del danno sia stata attribuita dal Giudice al terzo o all'infortunato (n. 84). PORTI COMANDANTI DI PORTO. -Se i Comandanti di Porto, Capi di Circondario Marittimo, debbano inviare copia di tutte le sentenze e di tutti 'i decreti di condanna al competente Procurator,e della Repubblica, al fine di consentire l'esercizio della potest di appello prevista dal n. 3 dell'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517 (n. 10). PROCEDIMENTO CIVILE NOTIFICAZIONE. -Se la citazione in giudizio di una Societ in liquidazione debba essere notificata in persona del liquidatore (n. 26). RADIOAUDIZIONI ANTENNE TELEVISIVE. -Se l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni possa intervenire in un processo in corso dinanzi all'Autorit giudiziaria ordinaria tra i condominidi un edificio a seguitodell'installazione di un'antenna televisiva fatta da uno di tali condomini sul lastrico solare dell'edificio stesso (n. 7). RIFORMA FONDIARIA Se il carattere .demaniale di un immobile sia eslso o paralizzato dal fatto che questo risulti in catasto come ~. di propriet privata; o dal fatto che sia stato oggetto di esproprio per riforma fondiaria nei confronti del proprietario cartolare, a mezzo di decreto Presidenziale avente forza di legge (n. 3). rnr&f'' = zc; rn Mi mn rnr&f'' = zc; rn Mi mn -104 SERVITU' SERVITU' MILITARI. -Se l'Amministrazione militare possa imporre una servit a .carattere positivo, obbligando i proprietari di terreni limitrofi a compendi demaniali di praticare nella stagione estiva una rostra arata al fine di evitare il pericolo di propagazione di eventuali incendi (n. 22) SOCIETA' IN ACCOMANDITA -IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se l'aumento del capitale sociale di una societ in accomandita, attuato col versamento delle quote di nuovi soci accomandanti, importi il trasferimento a favore di questi ultimi di altrettante quote del patrimonio sociale, in corrispondenza del valore di ciascuna quota versata, e pertanto l'aumento del capitale della societ deve essere tassato con l'imposta proporzionale, propria dei trasferimenti immobiliari (art. 81, lett. e) della tariffa all. A, alla legge di registro) (n. 80). TRASFORMAZIONE -CAUZIONE. -II) Se sia necessaria la costituzione di una nuova cauzione a termini dell'art. 6 della legge 22 marzo 1951, n. 205, nelle ipotesi di trasformazione di societ ai sensi dell'art. 2495 O.e. (n. 81). STRADE STATALI -CLASSIFICAZIONE. -Se, in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, debba classificarsi tra le strade statali il tratto di una strada statale che, pur compreso nell'interno di un Comune superiore ai 20.000 abitanti (citt di Orvieto), scorra tuttavia nell'abitato di uno scalo ferroviario, distante dal centro cittadino km 4, con popolazione ovviamente inferiore ai 20.000 abitanti (n. 28). TELEFONI ABBONAMENTI. -Se in base alla legge io luglio 1940, n. 899, la spesa relativa agli abbonamenti telefonici delle scuole medie debba far carico ai Comuni (n. 19) TERREMOTI ASSiilGNAZIONE DI ALLOGGI. -Se possa essere asseg. .atario, di un alloggio, ai sensi dell'art. 255 del Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare, la persona rimasta senza tetto per causa di terremoto, la quale al momento dell'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto si sia trasferita altrove, ma il suo nucleo famigliare sia rimasto nel Comune di origine (n. 12). TRATTATO DI PACE JuGOSLVVIA -APOLIDI. -I) Se il credito di un apolide dimorante in Italia verso una Banca Jugoslava (Banca Dalmata di Sconto) con sede in luogo diverso dai territori ceduti >>, possa ritenersi compreso tra i crediti dedotti in compensazione ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 18 dicembre 1954, rat. con D. P. Il marzo 1955, n. 210 (n. 73). JUGOSLAVIA -NAVIGLIO MERCANTILE. -II) Se le rivendicazioni verso il Governo jugoslavo relative al naviglio mercantile italiano catturato in forza di atti diversi dalle ordinanze dei Tribunali delle Prede possano ritenersi disciplinate dagli accordi fin'ora conclusi con il Governo Jugoslavo (n. 74). TURISMO ESCURSIONI COLLETTIVE. -Se sia consentito estendere alle escursioni collettive per la visita delle citt e dei dintorni la disciplina giuridica ch'e l'art. 16 del R. D. L. 23 novembre 936, n. 2523, modificato con l'art. 8 del D. P. R. 28 giugno 1955, n. 630, detta per i viaggi collettivi a carattere turistico o le crociere (n. 9). ~~~~&&w.~mm&&~~mmW'$~w.?:?:l~~w.1m:?:lmm::::mm.@.W~'#.tWm.~mmmm:imw.--=_J w M. Fii rnlliJJ Eri ::ffi mm ii i Ulm=;;= Mi Emi&&======