.ANNO IV -N. 5~6 . MAGGIO-GIUGNO 1951 ~:' .RASSEGNA MENSILE :J-4: DELL'AVVOCATURA DELLO STAT.O PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO n ~ e. \: ,{..= :=: i'-;-.,L, r; I T !/, I.r.t. r \ ~> UN ASSURDO PROGETTO DI RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SOMMARIO. --1. La pubblicazione del progetto di riform.a. -2. L'ordinamento amministrativo come presupposto della riforma. -3. Le linee generali del progetto di riforma. -4. La fase amministrativa della tutela del contribuente. -5. Le Commissioni amministrative; la loro composizione secondo il progetto e sua critica. -6. La fase giudiziaria della tutela del contribuente. -7. La soppressione del principio del salve et repete e sua critica. -8. Le altre innovazioni del progetto di riforma per la fase giudiziaria e loro critica. 9. La fase giudiziaria secondo la nostra proposta. _:_ 10. Il mantenimento della giurisdizione speciale delle Commissioni tributarie in materia di stima e la sua compatibilit con la Costituzione. -11. La tutela dE:)l contribuente secondo lo schema da noi proposto; distinzione tra questioni di diritto e questioni di mera estimazione. -12. Conclusioni. @ 1. Sulla Rivista di Diritto fiinanziario e Scienza delle Finanze (fase. 2, giugno 1951, pagg. 99 e segg.) stato pubblicato il testo con la relazione del progetto di riforma del contenzioso tributario preparato da una commissione composta da esperti estranei (caso pi unico che raro in materia) sia ali' Amministrazione finanziaria sia l'A vvocatura dello Stato. Testo e relazione sono preceduti da una premessa del Ministro delle finanze che nell'avvertire, molto opportunamente, trattarsi solo di uno studio <> organo misto con funzioni consultive ... provocate o spontanee, e con funzioni di amministrazione attiva per il tentativo di cc amichevole componi mento che non si sa bene in che cosa debba differenziarsi dal concordato, se non nella intenzione, alquanto ingenua, di nascondere l'usurpazione di quella che costituisce una gelosa prerogativa degli organi dell'Amministrazione finanziaria attiva. Ci sembra, quindi, che il sistema da noi proposto (commissione distrettuale per le questioni di valutazione e ricorso gerarchico o, in subordinata ipotesi, commissione provinciale per le altre questioni) sia da ritenersi il migliore, specialmente se sar completato con l'abolizione della Commissione centrale, che non ha veramente alcuna seria ed obiettiva ragione di esistere, una volta riconosciutane la natura amministrativa, ove si pensi che, mentre per la sua composizione e la natura delle sue decisioni appare come un doppione della Corte Suprema, le sue pronunzie possono essere disattese, nella fase giudiziaria, da un tribunale, anzi, se si attuasse il sistema proposto nel progetto che esaminiamo, perfino da un pretore. 5. La smania di novit e la ingiustificata diffidenza verso i funzionari dell'Amministrazione finanziaria hanno indotto gli autori del progetto a proporre anche la modifica della composizione delle commissioni, dalle quali dovrebbero essere totalmente esclusi i funzionari in servizio della Amministrazione :finanziaria, cio proprio coloro ai quali, per l'ufficio che ricoprono, dovrebbe essere attribuita secondo i principi generali dell'ordinamento amministrativo cui abbiamo dianzi accennato, la competenza a decidere sui ricorsi gerarchici dei contribuenti; non solo, ma l'ostracismo dovrebbe colpire anche gli avvocati dello Stato, cio coloro che, secondo l'ordinamento generale, sarebbero chiamati ad esprimere il preventivo parere legale sui ricorsi stessi. Ora vero che la relazione avverte che il ricorso regolato dal progetto un ricorso gerarchico improprio, ma che questa impropriet gius-tifi.chi l'attribuzione della competenza a decidere ad organi collegiali dei quali non debbano far parte n funzionari dell'Amministrazione attiva (cio di quella Amministrazione della quale il ricorso tenda ad eccitare il riesame) n i naturali consulenti di questa, ci sembra francamente eccessivo. Se non andiamo errati, sarebbe questo il primo esempio d'un tale organo nell'ordinamento giuridico italiano. Questa proposta di escludere dagli organi amministrativi, ai quali dovrebbe essere affidata la decisione dei ricorsi dei contribuenti contro l'operato degli organi inferiori dell'Amministrazione finanziaria, proprio i funzionari di questa, ci suggerisce, peraltro, un ordine di considerazioni di carattere pi generale cui accenneremo brevemente. Quando l'art. 102 della Costituzione stabilisce che la funzione giurisdizionale esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme dello ordinamento giudiziario, pon.e una norma che si ispira ad una pi rigorosa applicazione del principio della divisione dei poteri, ossia della divisione delle funzioni. In applicazione di tale precetto lo stesso art. 102 dispone, poi, che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. La norma, come risulta anche dai lavori preparatori, stata posta per impedire, per l'avvenire, l'attribuzione di funzioni giurisdizionali ad organi del potere esecutivo o ad organismi amministrativi composti di funzionari (Ministro-Giudice, Comitati e Commissioni giurisdizionali, ecc.). Se questo il principio ispiratore dell'art. 102 della Costituzione facile dedurne (per quanto ci non sia espressamente detto), che nel pensiero del legislatore costituente fosse implicito l'altro principio, che la funzione amministrativa sia esclusivamente lasciata ai funzionari amministrativi. Ci, del resto, risponde alle esigenze concrete dei principi posti dalla Costituzione la quale, mentre rende direttamente responsabili i funzionari degli atti compiuti in violazione di diritti, sancisce che il magistrato soggetto soltanto alla legge, appartiene ad un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere, e non pu essere tenuto responsabile dei propri atti compiuti in violazione di diritti, tranne il caso di dolo. In sostanza, alla diversit delle funzioni (giurisdizionali ed amministrative) corrisponde una diversit di status del funzionario e del magistrato, sicch risponde ad una inderoga bile esigenza posta dai principi costituzionali che all'uno non venga attribuita la funzione dell'altro e viceversa. Del resto la stessa Magistratura tiene, giustamente, a mantenersi nella sfera de11a funzione.giurisdizionale e questa esigenza stata sentita dal legislatore ordinario quando ha posto la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 24 maggio 1951, n. 392. In quell'occasione il relatore sen. Bo ebbe a scrivere: cc appena il caso di -110 accennare al pensiero che ha mosso questa proposta, la quale non potr non sembrare legittima a chi riflette che gli stessi motivi che impongono di aumentare gli emolumenti sconsigliano il conferimento ai magistrati di incarichi estranei alla funzione giurisdizionale . Bisogna, quindi, concludere che nel caso che si vogliano mantenere le Commissioni tributarie con funzione amministrativa, esse dovrebbero essere composte di funzionari in attivit di servizio o a rip?so, con esclusione dei magistrati ordinari. 6. Ma dove la fantasia innovatrice dei redattori del progetto ha trovato modo di sbizzarrirsi assumendo tutti gli aspetti di una eversione apocalittica nella disciplina della fase giudiziaria della tutela del contribuente verso lAmministrazione finanziaria. I capisaldi di questa disciplina sono proprio quelli che avevamo segnalato nello studio pi volte citato (riv. cit., pag. 241, n. 14) definendoli irrazionali e pericolosi e criticandoli pi per uno scrupolo di completezza che perch fqssimo con vinti della eventualit d'una loro attuazione. Di queste nostre critiche, a differenza di quello che, come abbiamo visto, accaduto per le critiche relative alla disciplina della tutela amministrativa, i progettisti non hanno tenuto alcun conto, nemmeno per confutarle, e, a leggere la relazione, si rimane veramente sorpresi nel vedere come, senza una parola di spiegazione, e nemmeno di semplice addio, si proponga l'abbandono di principi giuridici che da oltre un secolo dominano la fase giudiziaria del processo tributario e che hanno avuto il collaudo d'una esperienza i cui risultati sarebbe stato certamente opportuno esaminare e valutare obiettivamente. Dai cenni sintetici che abbiamo esposti all'inizio di questo scritto risulta gi quali sono i principi giuridici che si intenderebbe abbandonare. Si esamineranno ora uno per uno per esprimere su di essi il nostro pensiero nel modo pi chiaro possibile; ci sembra, infatti, doveroso non lasciare in ombra alcun lato del grave problema la cui soluzione avr ripercussioni notevoli sulla vita economica e sociale del Paese, e che spetti proprio a coloro che istituzionalmente hanno svolto e svolgono la loro attivit professionale nel delicato campo del processo tributario far capire ai meno informati quali sarebbero le inevitabili conseguenze della accettazione di questo progetto. 7. Ci tanto pi appare necessario, in quanto, come ripetiamo, la relazione affatto reticente. Di questa reticenza la manifestazione pi grave e ingiustificabile quella che attiene alla questione della proponibilit dell'azione giudiziaria,. La norma del progetto che regola tale punto (art. 17) cos, testualmente, dispone: L'azione giudiziaria pu essere proposta anche prima della pubblicazione dei ruoli e prima che sia effettuato il pagamento del trvbuto, ma l'esercizio di essa in ogni caso non sospende la iscrizione a ruolo della imposta n impedisce la esecuzione forzata per la riscossione del tributo . . Come sj vede chiaramente con questa norma verrebbe eliminato ilprincipio detto, comunemente, del solve et repete che ha costituito, finora, uno dei cardini fondamentali del sistema tributario. Orbene, nella relazione che accompagna il progetto, non si spehd nemmeno una parola per giustificare questa radicale innovazione, anzi, non si dice nemmeno una parola per far capire che si vuole toglier di mezzo il solve et repete, s che, a chi leggesse superficialmente, la gravissima portata dell'art. 17 potrebbe addirittura sfuggire. Di fronte a questo assoluto silenzio, non nascondendo il nostro disagio nel constatare come valorosi giuristi tentino di sfuggire alla discussione (e nella specie, ci tanto pi grave in quanto, secondo la dichiarazione del Ministro, il progetto dovrebbe proprio costituire base pi concreta di una pubblica discussione tra tecnici e giuristi ), ci sentiamo autorizzati a pensare che gli estensori del progetto non abbiano stimato adeguato appoggio alla loro proposta eversiva nessuno dei molteplici argomenti che, specie in quest'ultimi tempi, con zelo degno di miglior causa, sono stati e sono esposti contro il principio del solve et repete, dipinto come un residuo dei tempi feudali e come una macchia per la nostra saggezza giuridica. Questi argomenti sono stati pi volte ampia- r mente confutati (v. da ultimo in questa Rassegna, 1949, pag. 257 e segg.) e la conclusione alla quale ci sembra debba legittimamente pervenirsi si che, esclusa in modo assoluto l'esistenza d'un contrasto tra il principio del solve et repete e la Costituzione, l'abolizione o il mantenimento del 9 solve et repete si riduca ad un problema di politica<;; legislativa. E ci permettiamo di sperare che gli sforzati ed artificiosi attacchi non riusciranno a convincere il legislatore a distruggere un principio che costituisce il mezzo giuridico pi efficace per conferire certezza e solidit al bilancio dello Stato, sia pure nei modesti limiti consentiti dalla nostra situazione economica. N si tenti di far credere che le esigenze del bilancio sarebbero ugualmente soddisfatte dalla riconosciuta possibilit di riscuotere coattivamente il tributo, perch, a parte la considerazione che questa possibilit scaturisce gi, ipso jure, dal carattere di atto amministrativo che ha il provvedimento di imposizione, chiunque abbia esperienza nel campo tributario sa bene come sia difficile e non feconda di buoni risultati l'esecuzione fiscale nel nostro Paese, e come sia particolarmente agevole sfuggirvi da parte di coloro che dovrebbero pagare i tributi pi ingenti e che sanno trasformare il loro patrimonio in un impalpabile, se pur abbagliante, pulviscolo. E non si sfrutti, infine, l'argomento sentimentale della necessit di agevolare la tutela giudiziaria dei piccoli contribuenti, perch, come sa ogni modesto cultore di scienza delle finanze, la grande massa del popolo italiano paga i tributi incorporati nel prezzo dei beni e servizi che consuma e non ha alcuna possibilit giuridica o giudiziara di sfuggire ad essi. L'abolizione del solve et repete agevolerebbe solo i grossi contribuenti di tributi diretti, e si risolverebbe in una ulteriore facilitazione alle grosse evasioni fiscali. - 111 R interesse, quindi, non solo dell'Amministrazione fi,nanziaria ma anche della massa dei contribaenti onesti che questo principio venga mantenuto poich la sua abolizione aprirebbe nel sistema una grossa falla attraverso la quale avrebbero via libera i grandi evasori ed i grandi causidici affiancati da esperti patrocinatori, mentre la Finanza per far fronte al mancato incasso dovrebbe ricorrere ad altre imposizioni a danno degli altri contribuenti. 8. Passando ora alle altre innovazioni, poich neanche per queste si da alcuna spiegazione dei motivi che hanno spinto ad abbandonare ilsistema vigente, non ci resta cb.e ripete:i;e succintaimente le obiezioni che formulammo nello studio pi volte citato. a) .Abolizione del foro dello Stato. -Nessun motivo giustifi,ca tale abolizione, tanto meno poi nella materia tributaria, nella quale anzi le esigenze d'un indirizzo unitario nella difesa giudiziale dell'Amministrazione, che costituiscono la ragione pacificamente accettata della istituzione del foro dello Stato (che non un foro speciale ma il foro generale dell'Amministrazione) acquistano un peso tanto maggiore, quanto pi vivo qui il bisogno della certezza del diritto. b) .Abolizione della competenza esclusiva dei giudici collegiali. -Anche su questo punto non abbiamo che a riferirci a quanto abbiamo gi detto; cio che la competenza del giudice collegiale @nelle controversie tributarie ha subito il collaudo favorevole d'una pratica quasi secolare e la esigenza' di mantenerla stata riconosciuta in occasione delle varie riforme, anche recenti, del rito civile; sicch la pretesa di abbandonare questo principio richiederebbe, per lo meno, delle ragioni nuove e serie che non sono neanche accennate. c) .Abolizione del patrocinio legale nei giudizi tributari. -Qui, a parte ogni considerazione concernente la difesa del contribuente, bisogna dire, per quanto riguarda l'Amministrazione, che la norma appare inattuabile senza una profonda riforma di tutto l'ordinamento dello Stato, secondo il quale la rappresentanza e difesa in giudizio del1' Amministrazione attiva sono funzioni attribuite per legge ed istituzionalmente ad un organo apposito, l'Avvocatura dello Stato, che tali funzioni esercita non su richiesta dei clienti, come un avvocato privato, ma per dovere di ufficio, ed al cui capo spetta decidere se una lite debba o mno essere intrapresa o sostenuta. Ci senza contare le assurdit che deriverebbero dall'applicazione della norma circa la persona che do'vrebbe stare in giudizio per la cc parte Amministrazione. d) Istituzione di sezioni specializzate e anche in Pretura. -Su questo punto, mentre richiamiamo le fondate argomentazioni esposte dallo Azzariti (in Foro It., 1949, IV, 17) in ordine alla impossibilit di costituire tali sezioni collegiali presso i giudici singoli, rileviamo il pericolo di affidare la decisione di controversie involgenti questioni spesso delicate di diritto non alla dottrina giuridica, sia pur d'un solo magistrato, ma al buon senso di due esperti, che del collegio costituiscono la maggioranza. 9. Le osservazioni che abbiamo formulate consentono, a nostro avviso, di porre in luce qual' la defi.cienza fondamentale del progetto: nori." aver voluto affrontare la questione centrale della riforma che si pu riassumere nel quesito se il contenzioso tributario debba essere regolato unitariamente per tutte le controversie, sia quelle di pura estimazione, ~ia quelle di diritto, o se debbano, invece, esserci due discipline distinte, come avviene attualmente. Questo il punto da risolvere prima di ogni altro; ed esso costituisce un problema di pura politica legislativa, nella cui soluzione non sembra debba darsi peso decisivo a nome costituzionali che, a prima vista, possano sembrare contrarie a certe soluzioni, tanto pi ove si consideri che se la nostra Costituzione del tipo cosiddetto rigido, ci non signifi,ca, peraltro, che nella interpretazione non si debba cercare di renderla, nei limiti del possibile aderente alle esigenze concrete. Ed ove ci non sia possibile si pone il problema politico di una sua eventuale modifi.cazione. Noi pensiamo che la dicotomia: questioni di pura estimazione, questioni di diritto, la quale nata insieme con l'ordinamento tributario dello Stato italiano unitario, debba essere mantenuta perch risponde alle esigenze della realt11 concreta, e consente di tutelare meglio gli interessi sia dell'Amministrazione, sia dei contribuenti. E qusta dicotomia (ed in ci torniamo sopra al parere espresso in preceto quanto gi ammesso dalla pi moderna dottrina in ordine alla non coin cidenza fra potest discrezionale e potere regolamentare, si era chiesto in che cosa il decreto contenente un regolamento si distingua dal decreto contenente un semplice provvedimento, e com il regolamento, atto amministrativo, si distingua da altri atti, pur sempre soggettivamente amministrativi, ma che non pongono in essere norme giuridiche. Fin d'allora il De Valles aveva indicato come elemento distintivo: l'elemento sostanziale contenuto nell'atto che impone il regolamento; cio la volont di imporlo come norma giuridica n. * * * Non il caso di prendere in esame in questa sede il problema del fondamento giuridico del potere regolamentare, problema veramente arduo, ampiamente discusso in dottrina (S. ROMANO: Corso di Diritto aministrativo, 2a ed. 1932, pag. 49; O. RANELLETTI: Istituzioni di Diritto pubblico 5a ed. 1935, pag. 395; G. ZANOBINI: Corso di Diritto Amministrativo, 2a ed. 1939, vol. I, pag. 71; O. VITTA: Diritto amministrativo, 3a ed. 1948, vol. I, pag. 62; M. S. GIANNINI: Il potere discre.zionaledeUa P.A., Giuffr, 1939, pag. 108 e le monografie in detta opera citate in nota n. 9 del Bodda, Raggi, Orosa e Betti; ed in questa stessa Rassegna, marzo 1949, pag. 69 e segg.: R. Dr 0IOMMO: La facolt del potere esecutivo di emanare norme giuridich'e secondo la Costituzione). La questione da ritenere prevalentemente di competenza della dottrina generale del diritto. Meglio muovere senz'altro dalla attribuzione di potest regolamentare sancita dall'art.. 3 delle Disposizioni sulla legge in generale, e pi particolarmente, per quanto concerne i regolamenti ministe ria.li, dal capoverso del .citato articolo: <>. In altri termini l'essere l'ordine generale non implica per ci stesso che esso costituisca norma giuridica regolamentare. Sta all'interprete, in base al su ricordato criterio, stabilire caso per caso se una disposizione ministeriale sia da considerare ordine efficace per una pluralit di casi o regolamento. Se le superiori considerazioni hanno un qualche fondamento, da respingere la protesta del Giannini per l'eccessivo numero di regolamenti ministeriali non autorizzati da legge od eccedenti i limiti della delega, rilevando, come ha notato il De Valles, che in molti casi non si tratta di regolamenti ma di semplici atti amministrativi compresi nella competenza del Ministro. Ed altres da opporre alla critica mossa dal De Valles alla P.A., a suo avviso poco ossequiente all'obbligo di emanare regolamenti, che questi ultimi non possono essere improvvisati: non che l'Amministrazione rifugga dallo emanare regolamenti. onde non restare legata al rispetto delle norme in essi contenute, ma la effervescenza dei problemi che quotidianamente richiedono una soluzione amministrativa, a non consentire una immediata sistemazione regolamentare, ove si voglia ragionevolmente evitare la incongruenza e il danno di regolamenti soggetti poi a frequentissimi ritocchi, modificazioni o rifacimenti. Il che, per il buon andamento dell' Amministrazione e per i terzi che sulle norme regolamentari possono fondare diritti o interessi legittimi, produrrebbe inconvenienti maggiori di quelli che hanno provocato le critiche dei predetti Autori. (F. A.) ANTONIO BERLIRT: Sulla natura giuridica e sulla disciplina dell'avocazione dei profitti di regime. Nota alla sentenza 18 gennaio 1951, n. 152 della Cassazione (Foro It. 19i, gennaio, 426). La Corte Suprema nell'anno.tata sentenza afferma apoditticamente che l'avocazione dei profitti di regime non risponde al concetto di tributo ma a quello di responsabilit per fatto illecito e tenta di suffragare s reciso insegnamento sostenendo che il tributo, sotto qualsiasi specie lo si voglia considerare, non importa mai avocazione totale allo Stato dei beni che colpisce, sibbene quello di quota o percentuale; cosicch quando totale sia l'avocazione si esula completamente dal concetto di tributo per entrare in quello di confisca o di sanzione. Il carattere sanzionatorio sarebbe poi confermato dallo stesso decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159 che pone l'avocazione fra le sanzioni contro il fascismo e dal fatto che per adire le apposite Commissioni istituite per decidere tale materia, Commissioni aventi carattere giurisdizibnale, la legge non richiede il preventivo pagamento dell'importo accertato. Il Berliri kt,sorge recisamente contro siffatte proposizioni e facilmente dimostra l'erroneit dei criteri seguiti dalla Cassazione, mettendo in iuce che la legislazione patria offre palesi esempi di imposizioni, pacificamente qualificate tributarie, che sono tali pur colpendo al 100 per .cento l'og getto dell'imposta (D.L. 17 maggio 1940, n. 598 istitutivo dell'imposta del 100 per cento sulle spese voluttuarie; decreto 27 dicembre 1940, n. 1714 che colpiva al 100 per cento i passaggi di riserv a capitale; art. 18 del decreto 27 maggio 1946, n. 436 sull'avocazione dei profitti di contingenza; L. 24 settembre 1940, n. 1298 ad integrazione delle imposte sui profitti e sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra, istituite con RR. DD. 21 novembre 1915, n. 1643 e 14 novembre 1919, numero 2164); cosicch viene a perdere ogni consistenza il primo argomento addotto dalla sentenza annotata. N maggior difficolt incontra l'Autore ad infirmare il secondo argomento, in quanto osserva che la Corte Suprema ha tralasciato di portare il suo esame su tutte le modificazioni subite dall'avocazione dei profitti di regime, la quale stata di-sciplinata giuridicamente ex nO't'O dopo la prima affrettata veste datale dalla legge del 1944 e dalle sanzioni contro il fascismo venne definitivamente -118 svincolata col 'D.L. 26 marzo 19'16, n. 1;34 per essere inquadrata nel sistema tributario giust> giusta il titolo della nuova legge che ha sostituito, con profonde modifi,cazioni, l'originario precetto legislativo, la Cassazione doveva coerentemente adeguare il suo giudizio alla vigente disciplina che ha radicalmente trasformato l'istituto portandolo al rango di vera e propria imposta e trarre argomento contrario alla propria tesi dal titolo del D.L.L. n. 134, del 1946. Il Beriiri rafforza poi la propria critica rilevando come il concetto dell'avocazione (sanzione) appaia insostenibile rispetto ai profitti, del pari avo- ca.bili a mente delPart. 5 del decreto n. 134, derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione involontaria, poich ovvio non possa essere configurato. fatto illecito n l'imposizione subita dal cittadino senza possibilit di ribellione; cosi come repugna alla coscienza giuridica configurare illecita l'accettazione della nomina ad accademico d'Italia od a ministro di Stato, qualifiche che rientrano fra quelle che consentono l'avocazione. E poich le avocazioni previste in virt delle ipotesi ora menzionate sono regolate 'dalle stesse disposizioni che disciplinano gli altri casi, non vi motivo giuridico per considerare fatti illeciti questi ultimi e negare tale qualifica ai primi. Ammette l'A. (ritiene esempio calzante l'art. 18 del decreto 27 maggio 1946 sulla avocazione dei profitti di contingenza) che il concetto di sanzione abbia -sia pure soltanto in parte -indirizzato il legislatore a disporre l'avocazione dei profitti di regime, ma considera giustificazione politica della norma, non suo contenuto giuridico questo arrirepense, tanto pi che se si trattasse di respon sabilit per fatto illecito avrebbe dovuto influire sulla misura della avocazione la maggiore o mi nore rilevanza dell'azione del responsabile, mentre ci non avvenuto. L'ultimo argomento addotto dalla sentenza a riprova del carattere non tributario dell'avocazione (esclusione del solve et repete) .appare al Berliri inconsistente poich egli nega che il solve et repete costituisca la conseguenza logica ed inevitabile del principio della esecutoriet degli atti amministrativi e lo qualifica semplice forma di coazione indiretta che il legislatore pu a suo piacimento imporre o non ed osserva che in ogni caso l'obbligo del preventivo pagamento del tributo circoscritto ai giudizi avanti l'autorit giudiziaria e non trova quindi applicazione nei procedimenti che si svolgono avanti giudici speciali, di qualsiasi tipo, che non appartengano all'ordine giudiziario. Dopo siffatte premesse critiche l' A. svolge la parte costruttiva della nota giacch giustamente avverte che per dimostrare il carattere tributario dell'avocazione non sufficiente confutare gli argomenti addotti dalla Suprema Corte, ma sarebbe d'uopo accertare se l'aYocazione, ei:;aminata alla stregua della definizione dell'imposta, quale istituto giuridico, ne contenga tutti gli elementi essenziali. Il Berliri non ritiene di poter seguire tale criterio, stimando che manchi a tutt'oggi una definizione pienamente soddisfaoonte sia del tributo in genere, sia dell'imposta, ma desume il carattere tributario dell'avocazione dai seguenti elementi : a) evoluzione storica dell'istituto; b) lettera della legge; e) disciplina giuridica dell'istituto. Sub a) D grandissima importanza al fatto che l'avocazione, in origine compresa nel decreto 27 luglio 1944, n. 159 sulle sanzioni contro il fascismo, fu poi regolata ex novo dal decreto 22 settembre 1945, n. 623, venendo infine inquadrata nel sistema tributario col D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134. le cui istruzioni, che al Berliri si presentano quasi come atti parlamentari attesa la delega al Governo, contengono espressioni di univoco valore rispetto alla natura tributaria dell'imposizione, tanto che il soggetto passivo viene qualificato quale << contribuente n. Sub b) Appare all'A. probante della mens legis fiscale il trasferimento (art. 1 D.L.L. n. 623 del W45) delle attribuzioni sulla avocazione dall'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo al Ministero delle finanze, trasferimento collegato allo specifico intento (art. 3) di apportare alle norme correlative tutte quelle modifiche che si fossero rese necessarie anche per coordinare le norme stesse con ogni altra di carattere tributario. Coordina-@ merito, quindi, di disposizioni che debbono avere la stessa natura e che appunto per essere omogeneamente fiscali non possono non concernere se non la stessa materia, quella tributaria. Intento che il Berliri trova realizzato appieno nel D.L.L. n. 134 del 1946 che nel titolo inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime n offre certezza della qualifica d'imposta spettante alla avocazione medesima; qualifica ribadita dal termine << contribuente applicato al soggetto passivo negli artt. 25, 27, 28 e 30 della norma in esame e che non poteva essere tecnicamente usata se non si fosse trattato d'imposta. Sub e) Infine, il Berliri si appoggia validamente alla palese identit della struttura della avoca zione con quella dell'imposta sui profitti di guerra, pi volte richiamata nel testo del decreto, e rileva che (art. 19, 10 comma) gli accertamenti.spettano agli Uffici distrettuali delle imposte dirette; che lo stesso art. 19 ai comma 3 e 40 estende all'avoca zione, salvo. espresse disposizioni in contrario, le norme valevoli per l'accertamento dei profitti di guerra, e ci anche per la presentazione delle di chiarazioni da parte di coloro che vi sono tenuti; che l'art. 21 e l'art. 30, ultimo comma, richiamano per la risoluzione delle vertenze e per la riscossione del credito erariale le norme dettate -per l'imposta sui profitti di guerra. Ben a ragione l' A. conclude pertanto che non si possa dubitare del carattere tributario dell'avoca zione dei profitti di regime, dato il manifesto paral lelismo, anzi la quasi assoluta parificazione di tutto -119 l'iter della procedura, dalla presentazione. della denunzia alla riscossione del credito, ad una imposta vera B propria. Salvo dissenso su qualclHJ proposizione (del tutto marginale rispetto alla natura di tributo indubbiamente spettante all'avocazione dei profitti di ngime) quale, ad esempio, la qualifica data al solve et re- pete, conveniamo pienamente sull'esattezza della serrata critica mossa del Berliri alla sentenza della Corte Suprern,a, i cui argomenti non appaiono e non sono convincenti. Pensiamo, anzi, che la stessa Cassazione non debba fermarsi a tale suo primo giudizio, giacchf. in due successive pronunzie, rese a Sezioni Unite, troviamo qualche elemento che ci induce a stimare possibile un riesame .della prima opinione. Infatti la sentenza 27febbraio1951, n. 492, pur mantenendo ferma la gi dichiarata inapplicabilit del solve et repete avanti la Corte Suprema in punto d'impugnativa di decisioni della Commissione centrale, non ha richiamato (lo nota anche il Berliri in breve commento nel Foro It. 1951, I, 718) i principi della sentenza n. 152, ma significativamente ha ammesso, sia pure in via di mera ipotesi, la possibilit che .l'avocazione abbja carattere di tributo. L'altra pronunzia (n. 799 del 6 aprile 1951) compie un lieve passo in avanti, af fermando che l'avocazione, pur inquadrata nel sistema tributario per quel che riguarda l'accertamento e la esazione, non ha per esclusivo carattere di tributo, il che, se mal non interpretiamo il pensiero della Su prema Corte, pu anche significare tendenziale ab bandono del concetto di sanzione gi affermato in modo s reciso nella sentenza 18 gennaio 1951 ed un larvato avvicinamento alla tesi propugnata dall' A v vocatura. vero che l'ammissione della Cassazione tende a minimizzare l'indubbio valore dell'inquadramento della avocazione nel sistema tributario, giaoch di tal sistema parteciperebbe, secondo la Corte Suprema, soltanto per quanto attiene all'accertamento ed alla esazione, ma resta sempre da precisare, esclusa ormai la qualifica di confisca-sanzione, a qual categoria delle entrate dello Stato possa l'avocazione essere ricondotta. Non certo alle entrate di diritto privato cke per la loro stessa natura troppo si differenziano dall'istituto in esame ed allora altro non resta se non la categoria (f,ei tributi alla quale la mens legis, la disciplina, formale e sostanziale nettamente l'ade guano: Inoltre se fosse da escludere il carattere tributario dell'avocazione, bisognerebbe concilia.re, e non da11 vero facile. la possibilit di concordato prevista dal l'art. 27 del D.L.L. n. 134 del 1946 con la natura di sanzione-confisca o con quella di. entr(lta di diritto privato; quando inve(Je pacifico che il concordafo uno degli istituti caratteristici dei tributi in genere ed ha tali e tante peculiarit fiscali da rendere inconciliabile la sua inserzione quale mezzo per dirimere le controversie fra soggetto passivo .drell'avoca~ione ed ufficio impositore con la natura non tributaria della avocazione stessa. Da ultimo stimiamo, piu ottimisticamente del Berliri, possibile e tecnicamente piu suadente ricondurre l'indagine ai criteri desunti dalla scienza della finanza e dal diritto tributario. stato -infatti gi validamente sostenu.to che l'avocazione dei profitti di regime rivestiva i caratteri d'imposta straordinaria, reale, mobiliare, oggettiva, sin da quando aveva la sua disciplina nel. D.L.L. 2.7 luglio 1944 e nel D.L.L. 31 maggio 1945, n. 364 (D. A. FOLIGNO: Confisca dei beni ed avocazione dei profitti. di regime, Milano, Giuffr, 1945, pag. 16-20) e, a fortiori, dopo l'entrata in vigore del D.L.L. 26 marzo 1946, n: 134 (D. .A. FOLIGNO: Confisca dei beni ed :.i,vocazione cit. -Appendice, Milano, Giuffr, 1946, p. 9): caratteri riiwontrabili: A) dal punto di vista della scienza delle finanze, nel prelievo coattivo di parte della ricchezza privata, per esigenze di riparazioni del danno pubblico ove la prevalenza degli elementi politico e sociologici conferisce carattere extra fiscale all'avocazione ina non esclude l'elemento economico quale prestazione di servizi pubblibe estendersi il requisito della irrevocabilit. O, pi esattamente, si sarebbe specificato che il termine decorre dalla data della sentenza che dichio. ra estinto il reato, o dalla data della sentenza irrevocabile intervenuta nel giudizio penale. Fu inoltre posto in evidenza che la distinzione contemplata dal- l'art. 2947 in perfetta armonia col dispu8to del primo comma dell'art. 183 c. p. secondo il qitale "le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono ''. Dal che si desume che il decreto di amnistia esercita immediatamente e in pieno diritto la sua efficacia; e che la sentenza, la quale non fa che riconoscere la sussistenza delle condizioni richieste per la applicazione di esso, dic}/,iarativa ed ha effetto retroattivo al giorno in cui il decreto di amnistia entrato in vigore . Abbiamo omesso l'altra parte della motivazione in cui sono confutate peregrine argomentazioni dell'ap pellante che il giudice di secondo grado doveva pur valutare, ma che in sede dogmatica non meritano considerazioni. Ci indugiamo, piuttosto, in una materia che non ha precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema (almeno a nostra conoscenza); per precedenti di Corti di merito, oltre la sentenza della stessa Corte ricordata in questa di cui si annota la massima, cons. in senso contrario (Corte App. Bari, J5 giugno B48, in Rep. F.I. ))' 1949, 1282, 9), a rilM1are came i due argomenti posti a base della sentenza della Corte di Brescia (lettera del 3 comma, ultima parte.dell'art. 2947 e.e. ed armonia della distinzione contenuta in questa norma colle disposizioni di cui al 1o Q._omma dell'art. 183 c.p.), siano rappresentati in termini di cui la conclusione indubbiamente esatta, ma con incertezza di ordine sistematico facilmente rilevabile. Preso atto infatti che il legislatore penale dispone ch,e (< le cause di estinzione del reato o della pena operino nel momento in cui esse intervengono (art. 183, 1 comma c.p.); non solo inesatta l'interpretazione che dell'art. 2947, ultimo comma, seconda parte c.p., l'appellante pretendeva dare nella fattispecie in esam[J, ma sarebbe contraria alla unitariet del sistema legislativo una formulazione di questa norma del codice civile diversa da quella adottata dal legislatore del 1942 (nel codice del 1865 non si rinviene norma corrispondente, cos come in quello penale del 1889 non esiste disposizione corrispondente a quella di cui al 1 comma, dell'art. J83 c. p.), secondo la quale sussiste distinzione netta tra i casi definiti con sentenza irrevocabile nel giudizio penale ed i casi di estinzione di reato per causa diversa dalla prescrizione. Intendiamo cio affermare che una formulazione diversa dell'ultima parte, 2 capoverso, dell'art. 2947 e.e. non sarebbe stata possibile (onde non neppure a parlarsi di interpretazione nei sensi pretesi dall'appellante della norma in esame), se non si fosse voluto disattendere le conseguenze che necessariamente deb-e.. i bono trarsi dal criterio accolto nell'art. 183, primo f,'Wf ~ comma c.p., in sede di una delle preminenti applicazioni di esso. La distinzione, insomma, della cennata norma civile una conseguenza inevitabile dell'esaminata norma penale: cos , perck non potrebbe essere altrimenti a meno che si volesse indul gere a quella incertezza che sempre deriva dalla difformit del sistema. Parlare quindi di armonia che appare, secondo la Corte di Brescia, sussistere quasi per caso non rendersi conto della connessione molto pi stretta, in parte de qua., tra i due rami del diritto. (F. O.) .RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I .PROVVEDIMENTl SONO ELENCATI SECONDO L'ORJJIN DI PUBBLICAZIONE SULLA e GAZ7.'ETTA Ufi'P'IOTALE I. L Legge 18 maggio 1951, n. 328 (G.U. n. 115): Attribuzioni e. funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali. -Cos come si fatto per i Comuni, dopo la loro ricostruzione su base elettiva, anche per le Amministrazioni provinciali stata richiamata in vigore la legge comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148. da notare che, mentre per i Comuni fu richiamata solo questa legge, per le Provincie la presente legge richiama in vigore anche le modificazioni apportate con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. 2. Legge 18 maggio 1951, n. 333 (G. U. n. 117): Norme interpretative ed integrative della legge 21 ottobre 1950 n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini. La legge n. 841 stata commentata in questa Rassegna, 1950, pag. 204. Secondo quanto abbiamo detto ivi, noi non dubitiamo della perfetta costituzionalit dell'art. 2 della presente legge che disciplina in modo particolare il . metodo per valutare i terreni soggetti ad esproprio, quando non siano colpiti dall'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Di notevole importanza gli art. 5 e 6 che tendono ad ovviare a! gravi inconvenienti, lamentati da pi parti, e derivanti dal sistema invalso tra i proprieta;ri dei terreni espropriandi, i quali, prima dell'espropriazione, tagliavano piantagioni, asportavano impianti, opere, ecc. per venderli ad un prezzo certamente maggiore di quello che avrebbero ricavato in sede espropriativa. Un dubbio che pu sorgere nell'applicazione dell'art. 6 quello che concerne la legittimazione ad agire per"il risarcimento del danno. Potrebbe infatti sostenersi che l'ente espropriante non possa considerarsi danneggiato dalla distruzione o deterioramento degli impianti, piantagioni, ecc. in quanto il valore di questi non sarebbe compreso nella relativa indennit di espropriazione, Ci sembra, tuttavia, che possa obiettarsi che l'ente espropriante il titolare dell'interesse economico-sociale alla conservazione in efficienza dei terreni espropriati, atteso lo scopo della espropriazione, e sia quindi ben legittimato a far valere la pretesa al risarcimento del danno previsto dall'art. 6. 3. Legge 22 marzo 1951, n. 337 (G. U. ~. 118): Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. -Potrebbe dubitarsi della costituzionalit di questa legge, in relazione all'art. 79 della Costituzione,* se si tien copto che, malgrado sia formulata come una estensione di condono gi concesso (D.L.C. P.S. 20 agosto 1947, n. 1514) si tratta sostanzialmente di un nuovo condono che dovrebb'essere concesso dal Presidente della Repubblica nella forma previste dal citato art. 79. Pu peraltro osservarsi che l'art. 79 si applica alle amnistie ed agli indulti di carattere penale, ma non ai condoni di sanzioni amministrative. II. SENATO DELLA REPUBBLICA ! Disegno di legge n. 1703 (iniziativa parlamentare): Elevazione del limite di et per il collocamento a riposo de funzionari statali con funzioni direttive. -Il testo del disegno di legge non sembra affatto in armonia con la relazione della Commissione. In particolare, non si riesce a capire se al compimento del 70 anno di et' i funzionari direttivi debbano o soltanto possano essere collocati a riposo d'ufficio. Il testo del disegno d1 legge sembra debba intendersi nel primo senso; la relazione si esprime nel secondo senso. Se fosse cos si sarebbe finito col togliere all'Amministrazione il potere di collocare a riposo funzionari direttivi che ab. biano compiuto i 65 anni, ferma restando la facolt d1 trattenere in servizio anche quelli che abbiano olt.repassato i 7 O anni. 2. Disegno di legge n. 1766 (iniziativa governativa): Delega al Governo per l'emanazione dei testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministra. zione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. -Non si tratta di una delega ad emanare un testo unico vero e proprio, per il quale forse il potere esecutivo non ha bisogn'O di de._ lega da parte del Parlamento, ma si tratta qui non solo di coordinare norme esistenti, ma di emanare norme nuove aventi forza di legge. Bench la delega sia for. mulata in modo molto ampio, non sembra che si esca fuori dai confini segnati dall'art 76 della Costituzione. ~IWE1111"'"711'F7Wlf'"' ill!Rlil~ l SISTEMATICO I I DELLE e o N su L T A zI o N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE STATA DATA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Quale sia la natura giuridica dell'UNSEA e degli UPSEA (n. 114). -II) Quale sia agli effetti tributari la natura giuridica dell'I.R.I. (n. 115). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se la Amministrazione italiana debba rispondere del,, controvalore di merci sequestrate da una Prefettura d~lla r.s.i. in relazione a procedimento penale per violazione annonaria attribuita ad un cittadino italiano residente in terri torio successivamente passato ad altro Stato (n. 26). AUTOVEICOLI. -I) Se l'Autorit amministrativa debba restituire una patente di guida ritirata in seguito ad un investimento, quando, durante l'istruzione penale, sia concesso il nulla osta per l'Autorit giudiziaria (n. 32). -II) Quali siano i rapporti tra Autorit giudiziaria e Autorit amministrativa in materia di ritiro di patenti di guida in ~aso di investimenti automobilistici (n. 33). AVVOCATI E PROCURATORI. -Se l'UNSEA e gli USPEA siano difesi dall'Avvocatura dello Stato (n. 14) BANCA. -Quale sia la responsabilit d'una banca incaricata del servizio di cassa per conto di un ente Pubblico la quale paghi mandati formalmente o sostanzialmente falsi (n. 4). CINEMATOGRAFIA. Se la Societ Autori ed Editori abbia diritto all'aggio per la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli anche in relazione a quelle so=e costituenti l'abbuono che ai sensi dell'art. 14 della legge 20 dicembre 1949, n. 958 spetta agli esercenti di sala cinematografica che proietti film nazionali (n. 6). CITTADINANZA. -Se il certificato di cittadinanza rilasciato dal Comune di residenza costituisca prova incontestabile della qualit di cittadino (n. 7). COMPROMESSO ED ARBITRI. -Se ed in quali limiti possano compromettersi ad ar'f?itri le controversie sulla esclusione di n socio dalla Societ (n. 4). CONCESSIONE. -l) Se lo Stato italiano sia tenuto 1n forza del Trattato di Pace ad indennizzare un cittadino delle Nazioni Unite al quale non sia stata rinnovata una concessione mineraria durante la guerra (n. 26). Il) Se possa ricostruirsi un atto di concessione amministrativa quando manchi qualsiasi documPnto che vi si riferisca (n. 27). DANNI DI GUERRA. -Se pos!la pagarsi l'indennizzo per danni di guerra spettante ad un assente, a colui il quale sia stato immesso nel possesso temporaneo dei beni di questo (n. 29). DIVISIONE. -Se sia necessario l'atto scritto per provare l'esistenza d'una divisione immobiliare .avvenuta prima dell'entrata in vigore del R. decreto 9 novembre 1916, n. 1525 (n. l). ENFITEUSI. -I) Quale sia la differenza tra l'aumento dei canoni enfiteutici disposto dall'art. IO della legge Il giugno 1925, n. 998, e l'aumento consentito dall'art. 962 del c. c. (n. 18). --II) Se un tacito accordo tra enfiteuta e concedente di sospendere il pagamento dei canoni valga a sospendere il corso della prescrizione quinquennale (n. 18). ENTI E BENI ECCLESIASTICI. -Se i diritti del sacerdote al supplemento di congrua siano da considerarsi beni mobili (n. 15). ESECUZIONE FISCALE. -Se l'esattore che abbia provocato la dichiarazione di fallimento di un contribuente sia tenuto prima di chiedere la revoca della dichiarazione per annullamento dell'accertamento d'im posta a chiedere il pagamento delle spese di giudizio (n. 22). ESPROPRIAZIONE PER P.U. -I) Se per fissare l'indennit di espropriazione di aree sulle quali debbano costruirsi i fabbricati a carattere popolare ai sensi dell'art. 55 del decreto-legge IO aprile 1947, n. 261 (ora articolo IO, legge 25 giugno 1949, n. 409) possa applicarsi la legge di Napoli (n. 66). -II) Se nel caso di occup~zione temporanea di aree per esigenze militari, sulle quali aree siano state co.struite delle opere, possa al momento della restituzione di esse ai proprietari,invece di rimettere le aree in pristino, corrispondersi il valore della sola superficie occupata dalle opere (n. 67). FERROVIE. -I) Se sia dovuto il rimborso di maggiori spese di viaggio dovute sostenere da un viaggiatore per passare da un vagone ordinario invaso dal fumo ad. un vagone letto (n. 131). -Il) Se sia applicabile il regolamento internazionale veicoli (RIV) per la disciplina dei rapporti tra l'Italia e la Francia per l'utilizzazione di carri francesi durante ilperiodo in cui l'Italia fu occupata dai tedeschi e dagli alleati (n. 132). -127 GU.ERRA. -I) Quale sia la regolamentazione dei rapporti relativi alle navi requisite che si trovarono nella zona occupata dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, in relazione al recupero di noli pagati per queste navi dal Governo della r.s.i. (n. 110). -II) Quali siano i criteri da seguire per la restituzione dei beni gi asportati dai tedeschi e riconsegnati all'Italia dagli alleati (decretolegge 24 aprile 1948, n. 896) e se sia possibile la ripartizione proporzionale dei beni stessi nel caso di mancata prova dell'appartenenza specifica (n. 111). IMPIEGO PRIVATO. -Quale sia la definizione del (( dirigente(( ai fini della legge sull'impiego privato e del trattamento previdenziale (n. 20). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Quali siano le norme da seguire per la effettuazione delle ritenute cautelari ed esecutive sullo stipendio (n. 265). -II) Se possa procedersi a ritenuta sullo stipendio di un impiegato per danni da costui arrecati ad altra Amministrazione al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni o dell'adempimento del suo servizio (n. 265). -III) Quale sia il trattamento del pubblico impiegato in relazione alle ferie non godute (n. 266). -IV) Se presupposto essenziale per la ricostruzione della carriera di esonerati per motivi politici sia la conservazione da parte degli stessi della cittadinanza italiana (n. 267). -V) Se debba essere collocato a riposo il dipendente dello Stato il quale non abbia prestato giuramento di fedelt alla repubblica per essersi trovato, al '.momento della entrata in vigore del decreto-legge 5 agosto 1947, n. 837 in territorio non soggetto alla sovranit italiana, e si rifiuti, una volta rientrato nello Stato, di prestare il giuramento stesso (n. 268). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Quale sia il trattamento tributario da farsi-ad una convenzione con la quale un'impresa si impegna a costruire una centrale elettrica per conto dell'Amministrazione con passaggio della propriet della centrale stessa allo scadere di un certo periodo (n. 68). -II) Se dal punto di vista della legge di registro debba considerarsi come unica una convenzione nella quale si stabilisca l'impegno per un'impresa di costruire una centrale elettrica per conto dell'Amministrazione e l'Amministrazione, quale parte di compenso, si impegna a traportare energia elettrica sulle proprie linee a favore dell'Impresa stessa (n. 68). . IMPOSTA SULL'ENTRATA. -Se debba pagarsi l'imposta sull'entrata da parte di una Societ italiana che abbia acquistato all'estero come commissionaria di ditte italiane della carta che poi trasferiva in Italia alle sue committenti (n. 28). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la Societ Autori ed Editori abbia diritto all'aggio per la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli anche in relazione a quelle somme costituenti l'abbuono che ai sensi dell'art. 14 della legge 20 dicembre 1949, n. 958, spetta agli esercenti di sala cinematografica che proietti films nazionali (n. 160). II) Se l'I.R.I. sia equiparata agli effetti tributari alla Amministrazione dello Stato (n. 161). MATRIMONIO. -Se il genitore di uno dei coniugi divorziati all'estero sia legittimato a chiedere la deliberazione della sentenza di divor~io in Italia (n. 7). NAVI. -Quale sia la regolamentazione dei rapporti relativi alle navi requisite che si trovarono nella zona occupata dai tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, in relazione al recupero di noli pagati per queste navi dal Governo della r.s.i. (n. 45). PENSIONI. -I) Se alle anticipazioni ed agli acconti di pensione sia applicabile la prescrizione biennaleprevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (n. 45). -II) Se in caso di impedimento da parte dei titolari diretti i certificati di iscrizione di pensione possano effettuarsi anche a coloro che abbiano soltanto una procura per l'incasso della pensione stessa (n. 46). PREZZI. -Se i crediti dello Stato per il recupero delle differenze di prezzo su giacenze di cereali possano ritenersi privilegiati (n. 9). PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se la restituzione delle somme erogate a famigliari di militari inesattamente considerati prigionieri di guerra debba far carico solo a coloro che le somme hall;no percepite o anche ai militari (n. 13). REGIONI. -Se contro un provvedimento prefettizio di occupazione temporanea d'urgenza di immobili per esigenze di accasermamento di forze di polizia, effettuata in Sicilia, debba ricorrersi in via gerarchica al Presidente della Regione o al Ministro dell'interno (n. 18). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se una banca incaricata delle operazioni di cassa per conto di un ente pubblico debba rispondere dei pagamenti effettuati su mandati falsi compilati da un dipendente dell'ente stesso (n. 118). -II) Se l'Amministrazione possa transigere una vertenza derivante da investimento automobilistico commesso da un proprio dipendente acconsentendo ad accollare a quest'ultimo solo la net della somma che essa deve pagare a titolo di risarcimento del danno (n. 119). SENTENZA CIVILE. -Se il genitore di uno dei coniugi divorziati all'estero sia legittimato a chiedere la deliberazione della sentenza di divorzio in Italia (n. 4). SOCIETA'. -Se ed in quali limiti possano compromettersi ad arbitri le controversie sulla esclusione di un socio dalla Societ (n. 35). SUCCESSIONI. -Quale sia la natura giuridica del diritto dello Stato all'eredit vacante (n. 27). TERREMOTI. -Se possa revocarsi da parte della Amministrazione per illegittimit la concessione di un sussidio a danneggiati da terremoti (n. 7). TRANSAZIONE. -Se l'Amministrazione possa transigere una vertenza derivante da investimento automobilistico commesso da un proprio dipendente acconsentendo ad accollare a quest'ultimo solo la met della somma che essa deve pagare a titolo di risarcimento del danno (n. 3). TRATTATO DI PACE. -I) Se lo Stato Italiano sia tenuto in forza del Trattato di Pace ad indennizzare un cittadino delle Nazioni Unite al quale non sia "stta rinnovata una concessione mineraria durante la guerra (n. 33). -II) Quale sia la disciplina dei rapporti tra lo Stato Italiano e la Francia in relazione all'uso di veicoli ferroviari francesi nel periodo della occupazione tedesca ed alleata in Italia (n. 34).