ANNO X -N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1957. RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI> (poteri in senso soggettivo), attivit che si presentano nelle corrispondenti forme tipiche ( elem. formale): legge, atto, sentenza. Sul triplice profilo di ciascuna attivit, cfr. RANELLETTI: Principi di diritto amministrativo, 1912, 240 ss; 281 ss.; 310 ss. sulle cui argomentazioni si modellata la dottrina successiva. Sul criterio distintivo, secondo la prevalenza delle funzioni, cfr. le fondamentali trattazioni di RANELLETTI: Istituzioni di diritto pubblico, 1955, 62 ss.; 137 ss.; LES SONA: La divisione dei poteri (appunti terminologici) in Riv. dir. pubbl.n 1944-46 I, p. 11; RoMANo; Principi di diritto costituzionale generale, 1945, 21, 212, 241. (5) Dal punto di vista oggettivo, le funzioni (legislazione, amministrazione e giurisdizione) come categorie logiche originarie di una ripartizione concettuale (non organica) (cfr. in arg. per tutti: RAv: Oompendio di zioso costituzionale, che, nel nostro ordinamento, giusta la ripartizione contenuta nell'art. 134 della Costituzione assume le forme: .A) del contenzioso legislativo: controversie rela tive alla legittimit costitzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni, compreso il Regolamento di attribuzione fra le Camere legislative e la Corte Costituzionale; B) dei confiitti di attribuzione, tra i poteri dello Stato; tra lo Stato e le Regioni; tra le Regioni; C) dei giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione. Un quarto tipo di controversia, previsto dall'art. 2, L. Oostit. 11 marzo 1953, n. 1, : D) il giudizio sull'ammissibilit del referendum abrogativo di cui all'art. 75, comma 2 Costit., ma esso pu essere ricondotto al concetto di contenzioso legislativo . Il giudizio di legittimit costituzionale (di cui alla lett. A) presenta, peraltro, tre figure distinte di procedimento, a seconda,: a) che la questione sia rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti in via incidentale -nel corso di un giudizio (6) storia delle dottrine politiche, 1933, 186; FILOMUSI GUELFI: Enciclopedia giuridica 1917, 545, nota 2; ROMANO: Principi di diritto costituzionale generale, 1945, 243 segg.) presentano una comune causa fondamentale: imperium, e si differenziano in ordine al modo di esercizio e alla causa secondaria Cfr. MORTATI: Esecutivo e legislativo nell'at tuale fase del diritto costituzionale, in Rivista di Diritto Pubblico>>, 1940, 1, 301). Cos le funzioni della Corte Costituzionale e i relativi cc procedimenti>> (unificati sotto tale comune generico denominatore) presentano elementi di prevalenza che qualificano, rispettivamente: a) il sindacato di legittimit costituzionale in via incidentale e quello sull'ammissibilit del referendum abrogativo, come funzione complementare o sussidiaria della funzione legislativa, in quanto modificativa dello ordinamento giuridico: b) il sindacato di legittimit costituzionale, in via di azione, come funzione giurisdizionale; c) i giudizi di regolamento per conflitto di interessi fra Stato e Regione o fra Regioni, e i giudizi sui conflitti, come funzione interpotestativa; d) i giudizi sulle accuse, del pari, come funzione giurisdizionale. Le suesposte tesi troveranno sviluppo in ciascuna ripartizione della materia. . Siffatta possibilit di specificazione e limitazione delle funzioni della Corte la necess'l.ria guarentigia, in uno Stato di diritto. questo il criterio non esaminato da BARILE : La O orte Oostituzionale cit.. che riconosce nella Corte natura generica di organo che partecipa alla funzione di indirizzo politico centrale>>, (p. 911) la cui attivit , prevalentemente, di controllo, ma non rigidamente vincolata, sebbene cc vincolata solo nel fine, e tanto pi accentuatamente discrezionale quanto pi elevato (e quindi generico) il fine vincolante {p. 917) - (6) Nel corso di questo studio, le espressioni: giudizio -controversia -processo -procedimento -sentenza decisione -pronuncia e cos via, saranno adottate per quanto possibile -seguendo la terminologia che, -67 e non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata (art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948), n. 1). Veramente, l'art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1 ricomprende in tale ipotesi, soltanto, la contestazione di legittimit di leggi ordinarie della Repubblica. Tuttavia nell'art. 23, lett. a) L. 11 marzo 1953, n. 87, nella stessa ipotesi, previsto anche il promuovimento, in via incidentale, della questione di legittimit costituzionale di legge regionale o atto avente forza di legge regionale; h) che la questione sia promossa, in via principale, dal Governo della Repubblica in ordine ad una legge regionale, che ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o di altre Regioni (art. 127 Cost. nell'ipotesi di controllo preventivo; art. 2, comma 20, L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1, nell'ipotesi di controllo successivo) (7) ovvero sia promossa azione di legittimit costituzionale da una Regione, in ordine a legge della Repubblica, che invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione (art. 2, comma 1, L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1) o da una Regione che ritenga lesa da altra legge regionale la sfera della propria competenza (art. 2, comma 20, L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1); e) che sia promossa questione di merito, dal Governo della Repubblica, contro una Regione, per contrasto di interessi dinanzi alle Camere, e la Corte debba decidere in ordine alla competenza propria di legittimit e quella delle Camere (Regolamento di attribuzione artt. 127 u. c. Costit. e 35 L. 11 marzo 1953, n. 87). In definitiva, dunque, i tipi di procedimento del contenzioso costituzionale sono tre, relativi ai giudizi di legittimit costituzionale, ed altri tre, relativi ai confiitti di attribuzione, alle accuse e al referendum abrogativo. In questo studio, sar esaminato quel presupposto processuale che attiene alla capacit di essere soggetto, per ciascuno dei procedimenti ordinati alla risoluzione delle controversie suddette, nonch la disciplina della rappresentanza processuale, ricomprendendo nella accezione di soggetto quella di parte in senso sostanziale e processuale (8) la quale ultima richiama -tuttavia -pi particolarmente il carattere giurisdizionale del procedimento (9). in corrispondenti situazioni, offrono la Costituzione e le leggi costituzionali o ordinarie, ma non esprimono una qualificazione tecnica delle situazioni stesse. II legislatore costituente e ordinario ha, invero, nella subietta materia, costruito un sistema composito nel quale l'individuazione della natura dell'organo e delle funzioni tutt'altro che facilitata dalla assunzione -in blocco di tutti i casi, sotto una terminologia, di tipo processuale varia e talora corrente. Contra: BRUNORI: La Corte Costituzionale, 1952, 9, c), in relazione alla tesi, che l'A. segue, sul carattere giurisdizionale della Corte e di tutte le sue funzioni. (7) Per siffatta distinzione, in ordine al controllo di legittimit, circa la competenza normativa e circa il contrasto di interessi, v. ESPOSITO: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit delle leggi in Italia, in La Costituzione Italiana -Saggi, 1954, 267, 268. I I soggetti nei giudizi di legittimit costituzionale (in gener.e) 1. I sistemi di sindacato di legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. -2. Carattere del contenzioso legislativo nel sindacato di legittimit, in via incidentale. -3. Carattere distintivo del sindacato di legittimit incidentale (procedimento su questione pregiudiziale) e in via principale (regolamento giurisdizionale di competenza normativa). 1. .Al legislatore costituente si prospettavano due soluzioni, in ordine al sindacato di costituzionalit delle leggi: il sistema del sindacato in via principale e quello del sindacato in via incidentale (10). Gli artt. 134 e segg. della Costituzione lasciavano aperto il problema. Lo risolveva la I.i. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1, con l'adozione di un sistema misto: con un tipo di procedimento incidentale in via di eccezione, per le questioni di legittimit costituzionale in genere (art. 1 L. Costit. cit.; artt. 23 a 30 L. 11 marzo 1953, n. 87) ed un tipo di procedimento principale in via di azione, per le questioni di legittimit costituzionale in ordine alla competenza normativa o ad eventuale contrasto di interessi fra Stato e Regione (art. 127 u. c. Costit.; art. 2, comma 1 e 20 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; artt. 31, 32 L. 11 marzo 1953, n. 87) o fra Regioni (art. 2, comma 20 L. Costit. febbraio 1948, n. 1; art. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87). A sua volta, il procedimento in via di eccezione di natura incidentale, veniva costruito con l'ado: zione di un tipo intermedio, onde il processo di merito si sospende in attesa che si pronunci un organo costituzionale in applicazione del principio generale dell'art. 34 c. p. c. Ma il giudizio di legittimit non fase o prosecuzione del processo di merito, sibbene una controversia autonoma (11), cui deve riconoscersi natura contenziosa di diritto (8) In ordine ai concetti ed alle qualificazioni di parte in detto duplice significato v. CARNELUTTI: Istituzioni del nuovo diritto processuale civile italiano, 1942, 100 segg.; !AEGER: Diritto processuale civile, 1943, 261; ZANzuccm: Diritto processuale civile, 1948, 29; SATTA: Diritto processuale civile, 1948, 51; REDENTI: Diritto processuale civile, 1952, I, 156 ss. (9) La materia che forma oggetto di questo studio un osservatorio di particolare importanza in quanto il problema delle parti nel procedimento >> rappresenta l'elemento qualificativo o -almeno -un elemento qualificativo circa la natura dei procedimenti stessi: ci che involge il pi ampio tema, in ordine alla natura della Corte Costituzionale e al carattere delle sue funzioni. (v. infra nota 19). (10) Cfr. sulla dicotomia, BISCARETTI DI RUFFIA: Diritto Costituzionale, 1956, 454 ss.; CAPPELLETTI: La giurisdizione costituzionale della libert, 1955, 1 ss. ( 11) Sulla natura pregiudiziale del giudizio di legittimit, v. infra n. 2 note 21, 22, 28; sdla separazione fra giudizio di merito e giudizio di legittimit, cfr. sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 30, in <>, Pandette. Nota, vol. I, 113: Entro questi limiti, le decisioni di rigetto non acquistano efficacia di cosa giudicata erga omnes (se di cosa giudicata, impropriamente, si potesse parlare, nella soggetta materia) e correttamente la Corte ha dichiarato, nei casi esaminati, la manifesta infondatezza anzich la cessazione della materia del contendere (cfr. in arg., ma in senso dubitativo, CHIEPPA: Ordinanza di manifesta infondatezza e questioni gi decise dalla Corte Costituzionale, in cc Giurispr. Costit. >>, 1956, 1015, nota 2). Non pare che alla Corte spetti di compiere una disamina interpretativa del precetto ordinario, in tutta la sua portata, s da trarne conclusioni che soltanto al giudice sono riservate. (16) La questione stata implicitamente risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza cost. 26 gennaio 1957, n. 5, con la quale, ritenuta la legittimit della norma punitiva della apologia del fascismo (art. 4, L. 20 giugno 1952, n. 645), ne ha peraltro, limitato la sfera di applicazione ai soli fatti idonei alla ricostituzione del p. n. f., in quanto, solamente, un'attivit di tal genere sarebbe sanzionata dalla Costituzione (disp. XII). In effetti, atttraverso siffatta statuizione, si proceduto alla declaratoria parziale di illegittimit detla norma, onde essa avrebbe dovuto risultare dal dispositivo benpofon~dosi non ritenere vincolante per il giudice una riserva espressa in motivazione. (17) quanto accade, in tema di cc responsabilit del direttore di giornale periodico " Nonostante il pre -69 Quando invece la Corte dichiara la illegittimit costituzionale della norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136, comma I, Costit.); la decisione della Corte comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinch, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali (art. 136, comma 2 Costit.) all'emanazione di precetti normativi in sostituzione di quelli caducati per effetto della pronuncia della Corte (18). .A tale proposito fu notata, nella stessa Relazione De Gasperi al Senato, sul disegno della L. 11 marzo 1953, n. 87, la differenza fra notifiche dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o della Giunta Regionale e comunicazioni ai Presidenti dei due rami del Parlamento; adempimenti prescritti, rispettivamente, agli effetti dell'eventuale difesa della norma (attraverso l'intervento), e agli effetti di eventuali iniziative parlamentari sulla proposta questione (Lex 1953, II, 49 segg.). La Corte, infine, pu pronunciare anche senza la costituzione di alcuna parte (art. 26, comma I, L. cit.). Riprendendo, pertanto, l'accennato tema, in ordine alla non configurabilit di parti (nel giudizio incidentale di legittimit costituzionale) si osserva cl:te essa evidente riflesso della natura, sostanzialmente, legislativa di questa funzione della Corte, pur nella limitata sfera dell'abolitio legis (19) (19-a), attuata attraverso un'attivit di controllo , ciso contenuto della sentenza della Corte Costituzionale 23 giugno 1956, n. 3, stato presentato un progetto, di iniziativa governativa, per una pi blanda disciplina di detta responsabilit (cfr. la mia nota a sentenza cit., in Rass. mensile dell'Avvocatura dello Stato, 1956, 168). (18) A seguito di una decisione di illegittimit, le Camere o i Consigli dovranno o ridurre I~ legge in condizioni di legittimit costituzionale ovvero tendere all'approvazione di una modifica della Costituzione o di una nuova legge costituzionale v. CERETI: Corso di diritto costituzionale, 1955, p. 462. (19) Concorre alla corretta collocazione dei soggetti del contenzioso costituzionale, nella dogmatica giuridica, il rilievo circa il carattere sostanzialmente legislativo dell'attivit della Corte in subiecta materia. Se tralaticiamente caratteristica della legislazione la <>, ora che questo pu subire, per effetto di una decisione (che non legge in senso formale) la eliminazione con effetti di abrogazione di una legge la quale ha pur avuto vigore (art. 136 della Costituzione). L'importanza del fenomeno di eliminazione della legge, erga omnes, non sfugge all'AzzARITI Gli effetti delle pronunzie sulla costituzionalit delle leggi, in Problemi attuali di diritto costituzionale, 1951, 150 ss., il quale osserva, tuttavia, che questo effetto nuovissimo non esclude che le pronunzie producano anche i loro effetti normali in confronto delle parti in causa (p. 151); che anzi la questione conserva il suo carattere di controversia tra le medesime parti, perch la soluzione di essa ma di tipo omogeneo rispetto all'attivit controllata (19-b). L'interorganicit della rilevata funzione, di controllo legislativo della Cor~e, rispetto ai poteri dello totale o parziale della causa che tra loro si dibatte (p. 174). Cfr. dello stesso AzZARITI: La dichiarazione di legittimit costituzionale di una legge, in Foro Pad. , 1950, IV, 89; cfr. anche GARBAGNATr: Sull'efficacia delle decisioni della Corte Costituzionale, in Studi per Carnelutti , 1950, IV, 191. Non concordo. a) Invero, per quanto attiene alla declaratoria di illegittimit, tale la portata della decisione abolitiva della legge che gli effetti, nella lite che l'ha provocata, sono affatto secondari e riflessi. Per quanto attiene alla declaratoria di legittimit, essa si risolve in una decisione di non luogo che non pu avere nessun effetto, neppure parziale, nella lite in corso davanti al giudice ordinario o speciale, al quale la causa torner assolutamente integra -nei limiti della sua competenza -non solo per l'interpretazione della norma costituzionale, ma perfino per l'eventuale illegittimit che potr nuovamente essere proposta sulla base di argomenti nuovi (v. supra nota 15). Sul concetto, di abrogazione, concordano: CALAMANDREI: La illegittimit costituzionale, cit. p. 61; AzZARITI: Gli effetti delle pronunzie, cit., p. 169 segg.; GUARINO, Abrogazione e disapplicazione delle leggi illegittime, in Ius, 1951, 356; MoRTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 1955, 648; CERETI, Corso di diritto costituzionale italiano, cit. 466. Contra, ma senza riferimento al problema accennato nel testo, e sopratutto a quello di cui a nota precedente, BRUNORI: La Corte Costituzionale, cit. p. 11. L'efficacia regolatrice della legge per il periodo in cui essa non era stata ancora dichiarata illegittima ossia la inestensibilit della dichiarazione di illegittimit ai rapporti sorti anteriormente e gi definiti per giudicato o esecuzione spontanea, stata rilevata, in dottrina da AzZARITI: Gli effetti delle pronunzie, cit. p. 159 ss.; EsPO SITO: Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalit delle leggi in Italia, cit. p. 27; ma non quale argomento per riconoscere natura sostanziale di ordine legislativo alla funzione in esame della Corte Costituzionale; mentre non pu disconoscersi valore (se non decisivo) rilevante alla ritenuta efficacia della iegge medio tempore, e sopratutto per le leggi anteriori alla Costituzione, ai fini della qualificazione della funzione .che detta legge esclude dall'ordinamento giuridico ponendo cos uno fus novum. Cfr. CALAMANDREI: Corte Costituzionale e Autorit giudiziaria, in Riv. dir. proc. civ., 1956, 7 ss. Un moderato accenno a tale problema vedasi in EULA: Compiti e responsabilit della magistratura, in La Stampa, 28 dicembre 1955, n. 307. Essa non ripristina, invero, la situazione dell'ordinamento, qual'era al tempo della emanazione della legge, per i rapporti definiti, e crea invece una c. d. lacuna legis, che sar colmata con i soliti criteri, per i rapporti non definiti. La funzione dichiarativa dell'illegittimit costituzionale si presenta peraltro con una propria struttura, la quale, da un lato, ne consente la collocazione nel sistemadei controlli, dall'altro ne impedisce la qualificazione come controllo giurisdizionale . b) Infatti, i controlli si atteggiano di regola, nel nostro ordinamento, secondo il criterio dell'omogeneit -70 Stato o delle Regioni, e l'accennata situazione dei soggetti non consentono, pertanto, di configurare esercizio di giurisdizione in senso tecnico, ossia attivit sostitutiva di quella delle parti, ad opera di organo che si ponga, rispetto ad esse, in posizione di supremazia, ol~re che d'indipendenza. (19 c, e segg). fra attivit controllata e attivit di controllo: cos i controlli sull'attivit della P. A., anche quando si manifestano atttraverso decisioni, conservano di regola,natura di attivit amministrativa. Parallelamente doveva atteggiarsi il con&rollo dell'attivit attraverso un'omogenea attivit che -pur assumendo la forma e la solennit delle pi alte magistrature -non poteva dimettere la sostanziale natura legislativa pur nella sua limitata sfera di abolitio legis. (Per un'ulteriore specificazione, o infra, nota 25). c) I controlli assurgono ad attivit giurisdizionale, soltanto, allorquando subentra l'elemento tipico della giurisdizione, elaborato in specie per la differenziazione di questa dall'attivit esecutiva. Secondo l'opinione dominante nella moderna dogmatica giuridica, l'attivit amministrativa si dirige alla soddisfazione di pubblici interessi speciali -assunti nei fini dello Stato -attraverso l'esercizio di pubbliche funzioni in relazione a casi concreti e lo svolgimento di pubblici servizi; l'attivit giurisdizionale rivolta alla oggettiva garanzia dell'osservanza di norme giuridiche, in relazione a determinati fatti. Una dettagliata rassegna di tutte le tendenze manifestatesi, in argomento, nella dottrina italiana e straniera, trascenderebbe i limiti della trattazione. I concetti adottati, nel testo, muovono da CAMMEO: Corso di diritto amministrativo, 1914, I, p. 24, 28; MORTARA: Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, I, n. 16, p. 17; ORLANDO: In&roduzione di diritto amminis&rativo, in Trattato dell'Orlando, I, 69; RANELLETTI: Le guarentigie della giustizia nella p. a. 1937, 8 ss.; 23 ss.; RoMANO: Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 241, 1421 ss.; MIELE: Principi di diritto amminis&rativo, 1945, 55; ZANOBINT: Corso di diritto amministrativo, 1954, I, p. 10, 14, 24, 25. Una pi penetrante indagine rivela, per, che l'attivit amministrativa e l'attivit giurisdizionale presentano un carattere comune in quanto sia la cura degli interessi pubblici >> sia la difesa del diritto si attuano mediante l'applicazione di norme giuridiche, in casi concreti; con la differenza che, nell'attivit amministrativa, l'applicazione del tutto contingente e talora negativa (nel senso che la norma funziona come limite); mentre,nell'attivit giurisdizionale essa costituisce l'oggetto principale. (Preferisco tale criterio esposto da ROMANO: Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 421, ed accolto da ZANOBINI: Corso di diritto amminis&rativo, cit. p. 24 a quello di FORTI: Diritto amminis&rativo, 1931, I, 17, secondo)! quale, per I'amminist::azione, l'ordinamento giuridico il mezzo: per il giud' Je, l'ordinamento giuridico il fine). La vera distinzione non sta, per, in questo: e neanche, nella sanzione, che pu essere comune a tutte e due le attivit (ad es. nelle pene esecutive: Ordnungsstrafe, Ungehorsamstrafe, nella dottrina tedesca. Cfr. D'ALES SIO: Istituzioni di diritto amministrativo, cit. II, p. 249. Le pene esecutive differiscono dalle altre sanzioni poi- In altri termini, la carenza di conflitto di interessi e di e< parti nella struttura del procedimento (mentre taluni aspetti formali della giurisdizione cedono di fronte alla prevalente fenomenologia della modificazione dell'ordinamento giuridico) esclude la giurisdizione. ch vengono applicate dalla stessa autorit in virt del principio dell'cc autotutela. Cfr. anche RASELLI: Alcune note intorno ai concetti di giurisdizione e di amministrazione, Roma, 1926, p. 7, e i rilievi di BRACCI, in cc Riv. dir. pubbl. , 1926, I, 233): e neppure in guarentigie di solennit proprie dell'attivit processuale, ma piuttosto in ci: che nell'attivit amministrativa si ha la posizione dello organo come parte autoritaria rispetto al rapporto; nella attivit giurisdizionale si ha sostituzione autoritaria dell'organo rispetto all'attivit di altri soggetti o, pi correttamente, attivit dell'organo su ccsituazioni di soggetti o su ccrapporti fra soggetti diversi dall'organo stesso. Cfr: CAMMEO: Corso di diritto amministrativo, cit. II; p. 659 (sul concetto che la p. a. parte necessaria nei rapporti amministrativi); III, p. 1211 (sul valore della posizione dell'organo come parte, agli effetti della distinzione fra attivit amministrativa e attivit giurisdizionale); CHIOVENDA: Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1923, p. 91 ss. (3a ed.) Napoli, 1928, p. 266 ss.; Istituzioni di diritto processuale civile, 1934, II, p. 4 ss.; LruzzI: L'atto giurisdizionale, in cc Foro Amm. , 1924, 1, 137; C.ALAMANDREI: Limiti fra giurisdizione e amministrazione cc Studi I, 1930, 231; ZANOBINI: Corso di diritto amminis&rativo, cit. I, 12; BISCARETTI DI RUFFIA: Diritto Costituzionale, cit. p. 417, (per la nozione di giurisdizione come attivit sostitutiva); ROMANO: Principi di diritto costituzionale generale, cit. p. 422 (sull'accentuazione del carattere oggettivo della tutela giurisdizionale, in opposizione all'autotutela amministrativa). Questo criterio costituisce ormai un punto fermo nella scienza giuridica. Lo stesso RASELLI: Alcune note intorno ai concetti di giurisdizione e amministrazione, cit. n. 2, 6, 7, che ne ha sottilmente criticato alcuni aspetti secondari, si limitato ad aggiungervi elementi di specificazione. Il requisito dell'indipendenza del giudice rispetto alle parti sussiste anche per le giurisdizioni amministrative. Cfr. RoMANO: Giurisdizioni speciali amministrative, in ORLANDO-Trattato, vol. III, p. 535; e ci non muta quando organi dell'amministrazione attiva siano investiti di funzioni giurisdizionali. Ma, in questi casi, la legge stessa che fornisce gli elementi per determinare se l'organismo decidente si debba porre in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialit, nel tutelare le ragioni delle parti, anche se una di queste si identifichi con l'organo investito di poteri giurisdizionali. Come si potrebbero ripetere tali argomenti per il sindacato di legittimit incidentale.? Accanto al requisito della indipendenza del giudice, si annoverano, con il RANELLETTI: Le guarentigie della giustizia nella p. a., cit. p. 8 ss., altri caratteri distintivi (che possono, per, avere soltanto valore sussidiario-ed-eventuale): lo l'esistenza di una controversia su di una questione giuridica (non importano definizione di controversia giuridica: la giurisdizione volontaria, il processo di -71 La suggestivit della proposizione che sorregge l'istituto di un <>. La regola ricordata da CARNAOINI: Tutela giurisdizionale e tecnica del processo, in Studi per Redenti , II, 717: Wo Kein Kliiger ist, da ist Kein Richter, avrebbe quindi la sua reciproca. Ma questa tesi della decisione avente forza di legge, per quanto sostanzialmente assai prossima alla tesi dianzi prospettata, non persuade, proprio, perch sotto il profilo sostanziale il modo di formazione della pronuncia (posizione dell'organo rispetto ai soggetti) appare rilevante quale criterio discriminativo fra attivit giurisdizionale e amministrazione, e non anche rispetto all'attivit legislativa. stato a tale riguardo, ricordato: BRUNORI: La Corte Costituzionale, cit. p. 10, nota 30, il precedente della sentenza della Magistratura del Lavoro, cui si riconosciuta natura giurisdizionale, nonostante che, ex legge (artt. 1, 5 Disp. prel. c. c.) essa fosse fonte di norme basti aver posto in confini, relativamente certi, il problema della collocazione del giudizio incidentale di legittimit costituzionale escludendone giuridiche (CARNELUTTI: Funzio~e del proc~~so del lavoro, in Riv. dir. proc. civ.>>, 1930, 1, 131 ss.; RASELLI: Appunti intorno alla funzione della M. d. L., in Studi per Chio. venda, 1927, 711; la Magistratura del Lavoro, 1934, 20 ss., e bibliogr. ivi cit.). intuitivo che le argomentazioni valevoli per la produzione di atti normativi di categoria, non possono estendersi alla produzione di atti abrogativi delle leggi. Preminente la funzione complementare dell'attivit legislativa che la Corte assolve nel processo di legittimit, funzione resa necessaria dall'indeterminatezza naturale delle norme costituzionali, Cfr. CAPPELLETTI: La giurisdizione costituzionale delle libert, cit. p. 16, nota 30. g) Neppure decisivo il rilievo che si d alla richiesta del giudice, sia perch questa non atto di parte in senso proprio (CAPPELLETTI: op. cit. p. 4, individua la parte >> nel giudice che promuove la questione e il petitum>> sostanziale dedotto, in un diritto di libert di natura ultraindividuale) sia perch -se pur lo fosse -non avrebbe certo la virt di snaturare l'atto della Corte, che, ontologicamente considerato, caratterizzato dall'elemento modificativo dell'ordinamento giuridico. h) Piuttosto, merita di essere considerato attentamente il tentativo di accostamento fra giudizio di legittimit, in via incidentale, e volontaria giurisdizione. (CAPPELLETTI: op. cit., p. 116, 117). In effetti, la c. d. giurisdizionale volontaria, stata frequentemente classificata come attivit oggettivamente amministrativa esercitata dal potere giudiziario, sicch non sarebbe repugnante al sistema prospettare una attivit oggettivamente legislativa, e quindi rivestita anche (se non prevalentemente, che un calcolo quanti. tativo disagevole, per certo) di poteri giurisdizionali. i) Il sindacato di legittimit costituzionale in via incidentale stato ricondotto alla funzione legislativa da CALAMANDREI: La illegittimit, cit. p. 59 ss.; Corte costituzionale e Autorit giudiziaria, cit. p. 7; e in Atti Parlam. Camera Deputati (1950, p. 24047), che, risalendo a KELSEN: La garantie constitutionnelle, in Rev. de droit publ. , 1938, 224 ss., rileva la decisione della Corte essere atto sostanzialmente legislativo, sia quando dichiara la legittimit costituzionale (interpretazione autentica) sia quando dichiara l'illegittimit costituzionale (abrogazione). In ordine al primo punto, v. swpra nota 17. In ordine al secondo, stato osservato, invero, da BRUNORI: La Corte Costituzionale, cit. p. 6, nota 22, che il Kelsen si riferiva all'ordinamento austriaco, diverso -sotto il profilo in esame -del nostro. L'A. non giustifica, per, per quali ragioni la rilevata diversit riguardi aspetti influenti sulla questione. Nello stesso senso del Calamandrei, v. GULLO, in Atti Parlam. Camera Dep. , (1950, p. 24023), che accenna alla politicit dell'istituto, ma soprattuto pone in rilievo che esso non tende alla composizione di una lite; REPAOI A: Appunti in tema di Corte Costituzio-nale, in Foro Padano, 1951, IV, 66, ilquale colloca la Corte .Costituzionale fuori dei tre poteri, come organo costituente, le cui pronuncie avrebbero natura di controllo giurisdizionale, ma contenuto e forza di legge; COSENTINO: -72 la natura giurisdizionale in senso proprio, per vari ma. insoddisfac0nti aspetti contra.stata o ritenuta in dottrina (20) e basti aver posto il problema -sopra.tutto -ai fini della esclusione della. applicabilit delle regole proprie dei procedimenti Corte CoBtituzionale, organo giurisdizionale o politico? in Poi. Parlam. 1950, 1, 143. A tali opinioni si replicato da AzzARITI: Gli effetti delle pronunzie, cit. p. 169, che riflessi politici sono insiti in qualsiasi sindacato sulla costituzionalit delle leggi e che nel nostro sistema a questo sindacato si finito per dare una configurazione giurisdizionale cfr. in senso conforme LUCIFREDI: La nuova CoBtituzione Italiana, 1952, 36, 37, 197. Tali argomenti, buoni per respingere la tesi di ordine politico, con il mero riferimento alla forma adottata nel nostro ordinamento, non valgono tuttavia, di fronte agli elementi strutturali esaminati (supra lett. b -e). Particolare rilievo merita la tesi di RESTA. L'illegittimit dell'atto giuridico in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1955, 42, che considera la C. C. organo BUper-legiBlativo. Altra tesi, circa il carattere anfibio politico-giuridico della Corte stata prospettata in sede parlamentare. In particolare, fra gli altri interventi, cfr. TERRACINI: in Atti Parlam. Senato>>, (1948-49, p. 4964), il quale ammette trattarsi di organo giurisdizionale , senza peraltro determinare i criteri di tale classificazione, ma soggiunge che esso tuttavia rappresenta come un punto d'incontro dei tre poteri ; il che ha sollevato apprensioni, probabilmente ultronee. v. BRUNORI: La Corte CoBtituzionale cit. p. 7, nota 22 e Lavori preparatori, ivi cit.. Il cc punto d'incontro dei tre poteri concetto, tut tavia assai differente da quello enunciato nel testo, in ordine al carattere inter poteBtativo della Corte (v. supra nota 3) Organo interpotestativo era gi, nel nostro ordi namento, la Corte dei Conti. Anche PERASSI: in Atti CoBt. pag. 2649; GROPP.ALI: Il diritto naturale e la Corte CoBtituzionale, in Riv. int. fil. dir., 1953, 38 e GUARINO: Abrogazione e diBapplicazione delle leggi illegittime, in Jus , 1951, 350, hanno prospettato la tesi che il sindacato di legittimit costituisca attivit oggettivamente legislativa di organo soggettivamente giurisdizionale. Non affronta una qualificazione dogmatica, ma adombra la tesi che il sindacato di legittimit costituisca garanzia coBtituzionale (e non funzione giurisdizionale), diretta mediatamente a rimuovere le possibili deviazioni del potere legislativo CASAMASSINA: La giuriBdizione coBtituzionale, in La Corte Costituzionale , Suppl. alla Rass. Avvoc. Stato , 1957, 99, 100. (20) Non sembrano persuasivi i criteri seguiti: a) da BASCHIERI, D'ESPINOSA, GIANNATTASIO: La CoBtituzione Italiana, 1949 (senza distinguere fra i vari tipi di procedimento ravvisano una funzione giurisdizionale della Corte; BUpra parteB) p. 434; da LIGNOLA: In tema di Bindacato dell'A. G. Bulla coBtituzionalit delle leggi, in cc Foro Pad. , 1951, 158; e STENDARDI: La Corte CoBtituzionale, cit. p. 133, i quali ritengono che il sindacato in esame sarebbe di tipo giurisdizionale, in quanto diretto a risolvere un con(iitto di norme. Invece, a prescindere dall'assenza della poBizione del- giurisdizionali in tema di partecipazione dei soggetti, nel giudizio anzidetto. N l'aver riconosciuto carattere di pregiudizialit>> al procedimento di legittimit costituzionale attribuisce, invero, necessariamente carattere giu l'organo rispetto alle parti, Bupra parteB, tipica della giurisdizione, non si vede perch il conflitto di norme dovrebbe qualificare la composizione come attivit giurisdizionale. Detto conflitto potrebbe ricollegarsi al solo elemento logico del giudizio. Ma questo opera sempre e soltanto Becundum legem e giammai attraverso una valutazione de legibuB, con eliminazione di una di queste, sia pur di grado o resistenza minore. Cfr. in tal senso B1scARETTI di RUFFIA: Diritto coBtituzionale italiano, (4o ed.), 1955, 454. Secondo l'A. la Corte non giudica della bont e della convenienza delle leggi ordinarie (art. 28 L. Il marzo 1953, n. 87), ma si limita ad accertare la volont della legge costituzionale e ad applicarla al caso concreto; onde nonostante la coesistenza di elementi politici, si tratta di una procedura che si avvicina a quella giudiziaria. Tali argomenti prescindono dalla efficacia della decisione, che accertando l'illegittimit costituzionale incide sostanzialmente sulla formazione del diritto positivo, come si visto, Bupra nota 19 lett. a); c) da BISCARETTI di RUFFIA: Diritto COBtituzionale, cit. pp. 453, 460, 461. L'A. dopo aver compiutamente elaborato gli elementi costitutivi della giurisdizione e, in particolare, la posizione del giudice Bupra parteB nonch l'elemento logico del giudizio (v. supra, nota 19, C/3) conclude poi che giurisdizione in senso oggettivo cc la funzione giurisdizionale esplicata per la tutela di diritti o interessi fondati direttamente su norme formalmente costituzionali (p. 453); ricollegando senza altro a siffatta attivit quella della Corte Costituzionale, in tema di sindacato di legittimit (pp. 460, 461) che, invece, priva dei due elementi suddetti ; d) da CARUSI. Gli efietti delle pronunzie della C. C, cit., il quale, attraversa uno studio condotto con impec cabili criteri scientifici, combatte la tesi della giurisdi zione di legittimit su atti legislativi e quella della ccpregiudiziabilit (v. infra nota 28) evitando, per, il problema della cc situazione dell'organo giudicante. e) da GARBAGNATI: Sull'efficacia delle deciBioni della Corte CoBtituzionale, in cc Studi per Carnelutti , 1950, IV, 191, che dissente dalla tesi di Calamandrei (v. Bupra, nota 31) ma con l'insufficiente argomento che la dichiarazione di legittimit non sia interpretazione autentica, promanando da organo diverso da quello che ha emanato la norma, e che la dichiarazione di illegittimit non significhi abrogazione, avendo effetto dichiarativo ex tunc, anche sul processo rimasto sospeso e su tutti i rapporti regolati dalla norma. Questo vero, salvo che per i rapporti definiti per sentenza o esecuzione volontaria, cfr. ESPOSITO: Il controllo, cit. p. 27; AzzARITI: Gli effetti delle pronuncie, cit. p. 159 (v. BUpra nota 19-a) per la ragione che la legge ha avuto pieno vigore medio tempore, tanto che l" 'norma costituzionale 136 non prevede affatto il regolamento legi--slativo di detti rapporti, come, invece, stato ritenuto necessario per il caso diametralmente opposto della caducazione del decreto legge non convertito a sensi dell'art. 87 Costit.; -73 risdizionale all'organo che l'accerta e all'attivit occorrente (21). Il concetto di pregiudizialit e di accertamento pregiudiziale ha subito una innegabile espansione, fino a ricomprendere taluni procedimenti amministrativi (ad es. quello per l'accertamento tributario, come pregiudiziale al processo penale) (22). Non , pertanto, ripugnante la classificazione del procedimento in esame, come pregiudiziale , pur se si concreta nella risoluzione di un dubbio interpretativo (23) (in ordine ad una norma costituzionale) deferita ad organo titolare di funzione contenzioso legislativa (24) (25). f) da VIRGA: Diritto Costituzionale, 1952, 216 ss. che enuncia il carattere giurisdizionale del sindacato di legittimit. senza approfondire gli elementi discriminanti: cos: PIERANDREI: La decisione degli organi della giustizia costituzionale, in R. I. S. G.>>, 1954, 133 e in Studi per V. E. Orlando>>, 1956, II, 241, che rileva trattarsi di giustizia costituzionale, ossia di tipo giurisdizionale con speciali caratteristiche ; MoRTATI : Istituzioni di diritto pubblico, 1955, 639 segs. e SIMI: I presupposti processuali del giudizio di legittimit costituzionale, in La Corte Costituzionale Suppl. alla Rass. Avv. Stato, cit. 1957, 107, in base al concetto di giurisdizione rivelata dall' indipendenza dell' organo che pronuncia il diritto, (criterio subiettivo inadeguato) e dalla efficacia della cosa giudicata (criterio non decicivo, come ha. dimostrato CASAMASSIMA op. cit. p. 87); cos, infiine, BACCARI, Natura giuridica delle pronunzie della O. C. ecc. in La Corte Costituzionale" cit. 191 e GARGIULO, Gli effetti delle pronunzie emesse dalla O. C. ecc. ivi" 251, i quali ammettono il carattere giurisdizionale di dette pronunzie rapportato all'oggetto dedotto (distribuzione della funzione legislativa). (21) Come invece, ritiene COSTA: Manuale di diritto processuale civile, 1955, 98, e come riteneva ANDRIOLI: Profilo processuale del controllo giurisdizionale delle leggi in Riv. dir. pubbl. >>, 1950, I, 27, 41 ss.; il quale, allo stato della legislazione del tempo, poteva formulare l'opinione che si trattasse di attivit. giurisdizionale, in relazione alla struttura pregiudiziale " della questione, con il conseguente trasferimento " di tutti gli elementi subiettivi della causa principale >>, opinione attenuata di recente (v. supra, note 13 e 14). (22) Per una completa disamina del fenomeno dell'espansione sostenuta nel testo, cfr. SABATINI: Trattato dei procedimenti incidentali nel processo penale, 1953, 20 ss.; FoscHINI: La pregiudizialit nel processo penale, 1942; cfr. altres: S. U. Pen. 14 novembre 1953 in Foro it.. >>, 1954, II, 75; Trib. Milano, 25 giugno 1956 in Giust. Pen. >>, 1957, II, 214 (con nota di Bracci A.) Cfr. anche MENESTRINA: La pregiudizialit del processo civile, 1904; SEQUI: Il processo civile nello Stato italiano in Jus >>, 1954, 32. (23) PETRUCCI: La Corte Costituzionale, in Commentario sistematico alla Costituzione Italiana>>, 1950, II, 455. (24) Detto potere assimilabile allo fus respondendi (ex auctoritate principis) di talune magistrature dell'epoca imperiale i cui responsi venivano provocati per singoli casi e divenivano fonti di cognizione generale del diritto. (25) Trattasi del potere di vietare (come tale riconducibile alla tricotomia del diritto romano classico, 3) Il conflitto di interessi (da non confondere con il c. d. contrasto d'interessi di che tratta l'art. 127 Oost. v. infra sez. IV) ipotizzabile fra Stato e Regione o fra Regioni, che si pongono come parti di fronte ad un organo giudicante in ordine ad un obbietto (potest legislativa) (26). Coerentemente, per la risoluzione del conflitto, era stato configurata l'azione in via principale. In pratica stata ammessa la doppia tutela (implicitamente in sent. Oost. 24 Gennaio 1952 n. 35) sia incidenter senz'.1 prefissione di termini, sia principaliter nei termini di cui infra (sez. III, 5, III) (26-B). secondo cui lex aut iubet aut vetat aut permittit) l'osservanza di una legge o di un atto avente forza di legge. Si manifesta, tale potere, quale veto >>, in sede di controllo, (v. supra, nota 19-b), ben diverso dall'istituto classico del veto (sia nella forma dell'intercessio delle magistrature collegiali romane; sia in quella del veto " spettante ai capi di Stato in talune Costituzioni, o a membri di societ di nazioni; sia in quella del liberm veto, cfr, Liberum veto, in Nuovo Digesto It. e bibliografia ivi citata). La DECISIONE DELLA CORTE, sebbene non sia elemento impeditivo di perfezione, n dichiarazione di nullit, n annullamento (trattasi, quindi, di una abrogazione sostanziale e non apparente, come ritiene invece AzzARITI: Gli effetti delle pronunzie cit. pp. 159, 162) ma declaratoria di incompatibilit. e di conseguente cessazione di efficacia; TUTTAVIA FONTE DEL DIRITTO IN QUANTO MODIFICATIVA DELL'ORDINAMENTO GIURI DICO NELLA SUA ASTRATTEZZA E GENERALIT; OHE QUANTO BASTA PER CONFERIRLE ALLA FUNZIONE DELLA CORTE IL CONNOTATO DELL'ATTIVIT LEGISLATIVA E PI PRECISAMENTE, COME ATTIVIT NORMATIVA, SVOLTA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL CONTENZIOSO LEGISLATIVO. (26) Nel procedimento di legittimit. in via principale, la decisione, pi che modificare quantitativamente l'ordinamento, ripristina la distribuzione delle competenze normative. A tale obietto , invero, limitato questo tipo di procedimento di legittimit. in via principale, nelle sue tre forme: a) azione promossa dalla Repubblica contro una Regione, per lesione di competenza nell'emanazione di legge regionale: art. 127, 30 comma Costit. e art. 31 L. 11 marzo 1953, n. 87; mentre sul contrasto di interessi giudicano le Camere; art. 127, 4 comma Costit.; b) azione promossa da una Regione contro la Repubblica: art. 2, 1 comma L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; c) o contro altre Regioni; art. 2, 20 comma L. Costit. cit., sempre per lesione di competenza (v. anche artt. 32 e 33 L. 11 marzo 1953, n. 87 cit.). A seguito di che gli organi legislativi dello Stato o della Regione potrebbero, in tesi, ripetere sostanzialmente la identica norma caducata per effetto della decisione. L'ordinamento giuridico, non risulterebbe, comunque, modificato nell'ipotesi inversa, in quanto l'abolitio legis, in questa fattispeci~, opera con efficacia di dichiarazione di inesistenza nllturalmente ex time. Ci sembrerebbe. risultare, non soltanto, dl-l'ovvio motivo che l'atto legislativo emesso da organo sprovvisto di potere non una legge, neppure medfo tempore, ma anche dall'interpretazione sistematica delle norme disciplinatrici della materia. 74 II I soggetti nel giudizio di legittimit costituzionale promosso da autorit giurisdizionale (lo tipo di procedimento) I. Caratteristiche del procedimento in via incidentale. -2. Le parti del processo principale come soggetti del giudizio di legittimit. -3. Il Pubblico Ministero. 4. Gli organi della P. A. parti del processo principale. 5. L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. -6. Il presidente del Consiglio. -7. I rappresentanti delle Camere e dei Consigli Regionali. -8. L'intervento di terzi. -9. Il controinteres1mto. -10. Sostituti proces uali. 1) Sulla esclusivit del procedimento in via incidentale non vi contrasto in dottrina (27). -Trattasi di una soluzione di sapiente compromesso, per evitare, senza il previo vaglio di un giudice, il dilagare di azioni popolari di impugnazione avverso la legittimit costituzionale delle leggi. A tale L'art. 136 Costit. dettava il fondamentale e carat terizzante precetto della ceBBazione di efficacia della legge dichiarata incostituzionale, dal giorno succes sivo alla pubblicazione della decisione, con riferimento alle controversie relative alla legittimit costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato, e delle Regioni (art. 134 Costit.), quando ancora non era stato delineato l'istituto, nella nota dicotomia (proposizione incidenter e principali:ter) introdotta con la L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1. Le controversie di legittimit ipotizzate dall'art. 134 erano probabilmente solo quelle di legittimit Btrictu BenBu, di poi, ricomprese nell'art. I L. Costit. cit., e proponibili solo incidenter; mentre le questioni di legittimit per lesione della com petenza potevano, pi correttamente, ritenersi com prese nel conflitto di attribuzioni, se ancor oggi (ma, ormai, a torto) si ritiene che per dette questioni sia data altra doppia"'tutela (dell'azione di legittimit prin cipaliter e del conflitto), (v. infra nota 101). Del resto, la tesi della efficacia dichiarativa di inesistenza (ex tunc), della fattispecie in esame trova conferma nel sistema della L. 11 marzo 1953, n. 87, che ripete art. 30, 30 comma -la norma dell'art. 136 Costit., a conclusione della disciplina delle questioni di legittimit. in via incidentale (artt. 23 a 30); mentre nella succes siva disciplina delle questioni di legittimit in via prin cipale (artt. 31 a 35) manca detto richiamo; anzi, mentre vi si contengono rinvii alla fattispecie precedente, per quanto attiene agli artt. 23, 25 ,26, vi manca, invece, proprio il richiamo all'art. 30. (26-B) Cfr. GASPARRI, QueBtioni di competenza legiBlativa in via incidentale, in Giur. OoBt. 1958, 901. (27) Cfr. per tutti AzzARITI: Gli effetti delle pronuncie BUlla coBtituzionalit della legge, in cc Riv. dir. proc. >>, 1950, I, 189-190; stato, tuttavia, rilevato che le leggi aventi un c~mtenuto concreto, e direttamente lesive di diritti o interessi, possono essere im;_Jugnate principaliter. Cfr. GUARINO: Profili coBtituzionali, ecc. "in Foro It." 1952, IV, 73; BARILE; Competenza della corte coBtituzionale sulle leggi provvedimento, in cc Giur. Cost. >>, 1957, 677, 678. Vedasi, altresi, l'isolato tentativo di classificare il procedimento come cc azione diretta " in FRAGOLA: esclusivit fa eccezione, solo, l'impugnazione principale delle leggi regionali, da parte dello Stato, o delle Regioni. (v. supra, Sez. I, n. 3). Il procedimento si att.eggia in :rp_qdo autonomo, in ordine ad una pregiudiziale costituzionale, e si ricollega al comune sistema di accertamento di pregiudiziali nel processo civile (art. 34 c.p.c. e artt. 27 e 28 c.p.p.), nel processo penale (artt. 18 a 21 c.p.p.), in quello amministrativo (art. 28 Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054) e in genere, in ogni procedimento contenzioso -sulla base dei tre elementi (28): a) insorgenza della questione, nel corso di uno di detti procedimenti; b) posizione della questione stessa, non come problema meramente astratto ed accademico, ma come presupposto per la decisione di una controversia concreta, avente per oggetto diritti soggettivi o interessi legittimi (29); c) non coincidenza fra oggetto della controversia principale e questione di legittimit. (29-bis) Il procedimento di legittimit costituzionale, in via incidentale, presenta dei presupposti tipici: a) una richiesta (in forma di ordinanza) del giudice ordinario (o speciale) davanti al quale pende un processo; b) dei soggetti identificabili (bens) con le parti del suddetto giudizio, (ma che taH non si presentano nel procedimento in esame) nonch con il rappresentante del potere esecutivo dello Stato o della Regione, secondo che sia dedotta la illegittimit di una legge dello Stato o della Regione; c) una quaestio, di legittimit costituzionale (che sostituisce la causa petendi) relativamente ad una norma di legge; o di.atto avente forza di legge, dello Stato o della Regione (da non confondere con la causa petendi del giudizio principale, che , se mai, l'applicabilit della norma ad un dato rapporto); ossia un dubbio, riconosciuto non manifestamente infondato, dal giudice del processo principale, circa l'applicabilit della norma a quella lite; d) la risoluzione di detto presupposto (res, petitum) la cui soluzione affermativa avr effetti immediati -per quanto non assoluti, come si vedr -rispetto al giudizio principale, mentre la soluzione negativa, avr effetti immediati sulla lite, e mediati attraverso l'estensibilit del giudicato (erga omnes). L'applicazione delle norme di procedura sul OonBiglio di Stato ai giudizi avanti la O.O., in cc Foro It." 1953, IV, 210. Contra BARALDI: Dei giudizi davanti la O. O., ivi, 1954, IV, 23. (28) Cfr. in tal senso Ordinanza S. U. Cass. Civ. 9 maggio 1956, in Giur. Cost. " 1956, 1044. Contra : CARUSI, Gli effetti delle pronunzie, cit, p. 216, che ritiene trattarsi di un frazionamento del giudizio su una stessa controversia (p. 238). v. infra nota 36. (29) In particolare, sul punto, v. ordinanza S. U. Cass. Civ. 25 giugno 1956 in << Giur. Cost, '" 1956, 1188. (29-biB) Sul punto: che l'indagine su!, titolo di propriet pregiudiziale all'azione di revindica, ..e non_ coincide con l'azione stessa, sicch la questione di legittimit delle leggi-provvedimento di esproprio non pu dirsi cc principale" (e perci, proponibile) v. Sent. Cost. 25 maggio 19&7, n. 59 in cc Giur. Cost." 1957, 676, con nota adesiva di BARILE, cit. supra, nota 27. -75 In ordine ai detti presupposti tipici sub a), c) e d) (la cui trattazione esorbita dal tema proposto) baster osservare: ad a) che l'ordinanza del giudice, si inquadra nella categoria degli atti introduttivi dei procedimenti (30), come richiesta (31). Il giudizio sulla legittimit costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge , infatti, promosso con ordinanza del giudice (art. 1 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23, comma 2, art. 25, comma 10, art. 29 L.11 marzo 1953, n. 1); la ordinanza costituisce il primo . dei presupposti processuali per il giudizio di legittimit, il visto di entrata (32) -e ad un tempo -il limite entro il quale tale giudizio dovr svolgersi (33); sicch, la competenza della Corte Costituzionale non sorger se l'ordinanza sia inesistente o nulla, per vizi formali (fra i quali, la mancanza delle sottoscrizioni prescritte e, proba (30) Particolarmente, trattasi di atto introduttivo di un procedimento con efficacia modificativa dell'ordinamento giuridico. Circa l'estensione della fenomenologia del procedimento giuridico a tutte le funzioni dello Stato, cfr. CAMMEO: Corso di diritto amministrativo, cit. pag. 1083 segg. ; SANDULLI: Il procedimento amministrativo, 1940, 14 e la dottrina ital. e german. ivi citata (note 24, 25). In ogni procedimento si distinguono la fase preparatoria, la fase costitutiva e quella integrativa di efficacia. Nella prima, si ricomprendono, di regola, atti: I) propulsivi (come domande, richieste, proposte), II consultivi: III di accertamento preliminare (cfr. SANDULLI: Il procedimento, cit. p. 134). (31) Secondo SANDULLI: Il procedimento, cit. p. 145, si qualificano come richieste quelle cc istanze, le quali vengono da un'autorit presentate a un'altra autorit, o comunque a un agente diverso, non in vista di un interesse immediato suo proprio, ma piuttosto nella esplicazione della sua missione istituzionale Sec. GASPARRI, Corso di dir. amm. cit. p. 121, la cc richiesta una dichiarazione di utilit fatta da un organo, per la comunit cui appartiene. (Cfr. in arg. l'approfondita indagine di KoRMANN, System der rechts geschaftlichen Staats akte, 1910, p. 79). Come tale la richiesta esclude il concetto di domanda '" ma si differenzia anche dalla proposta, in quanto la richiesta configurata come cc mera manifestazione di volont e la proposta contiene sostanzialmente anche un < 1957, 616; 720; 747. (36) PETRUCCI: La Corte Costituzionale, in Commentario Sistematico alla Costituzione Italiana, 1950, II, 455 ravvisa, nel procedimento di legittimit, un interesse del giudice alla risoluzione del dubbio. Non sembrano ricollegabili all'identico sistema taluni precedenti del nostro ordinamento: il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice civile (art. 45 c. p. c.); l'ordinanza della Corte di Cassazione, in materia penale, interpretativa della sentenza di annullamento con rinvio (art. 545 c. p. p.); il procedimento per la dichiarazione di inapplicabilit. di norme penali, in materia tributaria (artt. 1 e 23 L, 7 gennaio 1929, n. 4) di competenza delle Sezioni Unite della Cassaz,ione. In queste fattispecie, sussiste sempre un diritto controverso del privato, che permane anche alla base del procedimento incidentale (con la sola caratteristica che questo promosso ex officio); e la pronuncia ha effetti, in ogni caso, limitati al processo principale; -76 Ad d) La res, oggetto del giudizio non un bene in contestazione fra le parti ma un'entit astratta (v. nota 13 e, infra, paragr. 8 lett. D, con nota 64). Ad b) L'altro presupposto del quale si occupa particolarmente questo studio, riguarda la capacit processuale. 2. Le parti del processo principale corne soggetti del giudizio di legittimit costituzionale. -Le parti del processo principale, persone fisiche o giuridiche {e fra queste gli enti privati, gli enti pubblici e la stessa .A.mm.ne dello Stato) ovvero gli organi del Ministero pubblico sono legittimati processualmente a sollevare incidenter la questione di legittimit costituzionale. Tale facolt spetta anche al giudice ex officio, ma, sempre: a) in relazione ad una situazione attiva personale della parte convenuta, garantita dalla Costituzione; b) in presenza di una ipotizzabile lesione della parte stessa; c) nel corso di un processo avente ad oggetto una pretesa principal non identificabile con la declaratori di illegittimit (37). Nessun altro lo pu: non il cittadino uti cfois, non una collettivit organizzata (persone giuridiche autarchiche) non un organo dello Stato, estranei al processo. L'istanza della parte piuttosto denuncia che azione, poich essa proposta nell'interesse proprio, ma attraverso l'esercizio privato di pubblica funzione, non per un diritto proprio; tanto che spetta al giudice valutare il dubbio proposto, pronunciarne la non manifesta infondatezza, e dar corso al giudizio di legittimit, sullit base dell'esercizio del proprio potere. Le parti del rapporto processuale principale, ed esse sole, sono soggetti (non parti) del giudi zio di legittimit costituzionale. Se, infatti, si intende per parte in senso sostanziale, il titolare del diritto sostanziale o il titolare dell'azione e, per parte in senso processuale, il titolare della capacit di agire processualmente (distinta, poi, in legittimazione ad causarn e ad processurn) (38) , ovviamente, inconfigurabile la presenza di parti, nel procedimento di legittimit costituzionale -pur essendo esso pregiudiziale ad un processo fra parti -in cui manca la titolarit di uno fra pi interessi in conflitto avente per oggetto il modo di essere del provvedimento (39) di legittimit costituzionale. non si possono, perci, istituire paralleli fra dette ipotesi e il giudizio incidentale di legittimit, tanto meno, poi, assimilandone gli effetti a quelli stabiliti dall'art. 384 c. p. c., come ritiene CARUSI, Gli effetti delle pronunzie cit. (37) CALAMANDREI: Corte Costituzionale e Autorit giudiziaria, cit. p. 13 segg. (38) CARNELUTTI: Istituzioni del nuovo processo civile _italiano, 1942, 100, ricomprende fra le cc parti" tanto i soggetti della lite (p. in. senso sost.) quanto i soggetti del processo (p. in senso proc.); nello stesso senso cfr. REDENTI: Diritto processaule civile, 1951, 1, 159. (39) Per tale concetto, v.TAEGER: Diritto processuale civile, 1943, 261. Titolare, in senso proprio, non , neppure, il giudice che promuove la questione, e, se pur fosse titolare di un interesse (unico, alla soluzione del dubbio) non si porrebbe in posizione di conflitto contro altri titolari (40). Va ancora precisato che, se l'atto costitutivo del nuovo rapporto processuale, che il giudizio di legittimit costituzionale, rappresentato dall'ordinanza del giudice, soltanto le parti nei cui . confronti essa viene pronunciata, potranno seguirne le vicende nel corso ulteriore del processo. Ogni ampliamento successivo -come si vedr involgerebbe una valutazione di interessi che sfuggirebbe alla competenza della Corte. L'anzidetto principio importa, da un lato, che il giudice per pronunziare l'ordinanza non tenuto a procedere alla previa regolarizzazione del contradditorio, disponendo la citazione di tutti i litisconsorti necessari; l'art. 23, comma ult. Ii. 11 marzo 1953, n. 987, prescrive, infatti, la notificazione dell'ordinanza alle parti in causa, e non anche a tutti i titolari del rapporto processuale; dall'altro lato, che soggetti del giudizio di legittimit costituzionale saranno tutte le parti del processo principale, costituite o non costituite, (essendo attori e convenuti parti in causa, indipendentemente dalla loro costituzione e, come tali, destinatari dell'ordinanza) nonch gli intervenienti: gi ammessi, nel processo principale stesso. 3. Il pubblico ministero, anche quando il suo intervento fosse obbligatorio nel giudizio principale, non pu essere considerato soggetto del giudizio di legittimit costituzionale, sia se fosse costituito o intervenuto in detto giudizio principale, sia, a fortiori, se ne fosse rimasto estraneo (tale la regola desumibile dagli artt. 20, 23 ult. comma e 25 L. 11 marzo 1953, n. 987). La natura della funzione dianzi illustrata, della Corte Costituzionale, -nei giudizi di legittimit, in via incidentale -mentre legittima e spiega la mancanza di un ufficio del P. M. presso la Corte medesima, non sarebbe di ostacolo alla partecipazione del P. M. che fosse o dovesse essere parte necessaria nel giudizio principale. Tuttavia, l'esclusione della sua partecipazione (che infatti, non ha mai avuto luogo, finora, nei giudizi vertiti dinanzi alla Corte) nella legge, la quale giustappone il Pubblico :Ministero, distinguendolo dalle parti, ai soggetti del processo principale ai quali va notificata l'ordinanza (e non semplicemente comunicata) (art. 23 ult. comma L. cit.); ma devesi ritenere che la notifica nei confronti del P. M. sia prescritta ai meri effetti della conoscenza dell'intervenuta sospensione dell'anzidetto processo principale. Non (40) In relazione a tale struttura del procedimento, stata -per l'appunto -proposta la tesi del processo senza parti (la questione sottoposta ad analisi accurata da CALAMANDREI: La illegittimit, cit. pp. 1J2, -"62--e STENDARDI: La Corte Costituzionale, 1957. p. 52 e segg.), ovvero a parte unica (il giudice) cfr. CAPPELLETTI: Pronuncie di rigetto, cit. p. 145; La giurisdizwne costitiizionale delle libert, cit. pp. 90, 117. -77 pi menzionato, invece, il P. M. laddove la legge contempla le parti ammesse ad esaminare documenti o produrre deduzioni (art. 25 L. cit.) ed a partecipare alla discussione (art. 26). Evidentemente l'espressione parte , in queste norme, adoperata nel significato che consente di ricomprendere nella qualificazione di parte soltanto quelle in senso proprio e non anche il P. M. che parte pitbblica ma in senso formale, sia nel giudizio penale -giusta la terminologia adottata qal codice processuale penale vigente (titolo III libro I) e dai lavori preparatori (Rei. P. Prelim. p. 21; Rei. P. Def. p. 22; Relaz. al Re, p. 40) (41) -sia nel giudizio civile (42). Non si pu condividere, pertanto, l'opinione che ravvisa nel P. M., senz'altro, la qualit di parte se esso fosse, gi, costituito o intervenuto nel giudizio principale, e, per di pi, la facolt di intervento, se esso non fosse stato chiamato nel detto giudizio (43). (41) opinione contrastata se al P. M. possa riconoscersi detta qualit. Ma stato osservato che il problema dipende dal significato attribuito all'espressione parte >>, che, in senso stretto, come identificazione di soggetto processuale e titolare del diritto di soggetto agnte per il titolare del diritto non potrebbe riferirsi al P. M., in quanto esso agisce per lo Stato, quale titolare di un pubblico potere (potest punitiva o di tutela dell'ordine pubblico, dell'ordine delle famiglie, ecc.); mentre -in senso lato -come identificazione di mero soggetto processuale, pu riferirsi anche al P. M., quale parte in senso formale, parte pubblica (cfr. in arg. FLORIAN: Principi di diritto processuale penale, 1932, 89; ROMANO DI FALCO, Soggetti e parti nel processo penale, in Giust. Pen. , 1933, IV, 12, 26; SmACUSA: Pubblico Ministero, n. 4, in Nuovo Digesto It. ; SALEMI: Il concetto di parte e la P. A. nel processo, ecc., 1916, 76; CALAlliANDREI: Studi sul processo civile, II, 338: ANDRIOLI: Commento al c. p. c. 1954, I, 197. Contra; MANZINI: Trattato di diritto processuale penale italiano, 1956, II, 246). Analoghe questioni erano state sollevate anche per negare qualit di parte all'imputato ma costui sta in giudizio per tutelare il proprio diritto di libert, e il codice vigente lo comprende fra le parti private (Capo II, tit. III, libro I). (42) Il P. M., anche quando esercita il potere di impugnazione a sensi dell'art. 72 c. p. c., parte, soltanto, in senso formale ed adempie ad una funzione pubblica (Cass. Civ. I, 19 febbraio 1957, n. 582, in Giur.It. , 1957, 1, 1, 217). Cfr. BERRI: Sui poteri del pubblico Ministero in forza del nuovo testo dell'art. 72 cod. proc. civ. secondo la Giurisprudenza della Cassazione, in Il Diritto ecclesiastico, 1952, II, p. 14 e Considerazioni sulla giurisprudenza in materia matrimoniale della Cassazione dopo la riforma dell'art. 72 c. p. c., ivi, 1957, II, fase. I, n. 3 e note. (43) ANDRIOLI: L'intervento nel giudizio incidentale di legittimit costituzionale, in Giur. Cost. , 1957, 281, 284. Alle ragioni sistematiche esposte nel testo non contraddice l'argomento addotto da Andrioli: che il Presidente della Corte debba constatare la regolarit delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione, prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella Vinteresse di cui portatore l'organo del P.M. assorbito da quello di cui portatore il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Giunta Regionale. interesse, bens, pubblfoo ma df ordine giurisdizionale il primo, in quanto il P. M. nel processo principale (civile o penale, o amministrativo) persegue fini istituzionali specifici: osservanza delle leggi sull'amministrazione della giustizia, in materia penale, d'ordine pubblico, nelle questioni di Stato, cura di incapaci, ecc. (artt. 82, 96 ord. giud.) assolutamente irrilevanti agli effetti della qualificazione di quelle leggi. interesse generale e d'ordine politico-legislativo il secondo, in quanto il Presidente del Consiglio o della Giunta, non parte del processo principale, valuter l'opportunit di farsi rappresentare nel giudizio in cui dedotta puramente e semplicemente la legittimit costituzionale della legge. D'altronde, la rappresentanza del Pubblico Ministero, nel procedimento di legittimit, dinanzi la Corte Costituzionale, contrasterebbe con quelle caratteristiche che la dottrina -risalendo ai precedenti storici delle legge francese 16-24 agosto 1790 nonch alla L. napoleonica 20 aprile 1810 -ravvisa nelle funzioni di rappresentanza del potere esecutivo presso l'autorit giudiziaria (art. 77 ord. giud.). Senonch nei giudizi davanti alla Corte Costituzionale, lo stesso potere esecutivo (il Governo , art. 20, L. 11 marzo 1953, n. 87) rappresentato esclusivamente dall'Avvocato Generale dello Stato. Si aggiunga che se pur fosse ipotizzabile una prosecuzione della rappresentanza di quegli interessi (che spetta al P. M. di tutelare in giudizio) anche dinanzi alla Corte Costituzionale, potrebbe altres ipotizzarsi un conflitto fra il Ministro della Giustizia (da cui gerarchicamente dipendono gli uffici del P. M.) e il Presidente del Consiglio dei Ministri; conflitto che dovrebbe essere tuttavia risolto a sensi dell'art. 1 n. 8 Regio Decreto 14 nov-embre 1901, n. 466. In secondo luogo difetterebbe l'organo del P. M. competente per la rappresentanza dinanzi alla Corte Costituzionale. vero che si riconoscono agli uffici del P. M. i requisiti dell'unit (come se costituissero un sol corpo), dell'indivisibilit e dell'indipendenza; ma tale regola ha subto forti attenuazioni, nel diritto positivo, attraverso la ripartizione territoriale e funzionale di competenze; l'esclusione di dipendenza gerarchica tra uffici delle Procure generali delle Corti di merito e quella della S. C. di Cassazione; l'esclusione del potere di sostituzione fuor dei casi previsti dalla legge (ad es. artt. 203 ord. giud., 234, 241 c. p. p.). Ond' che non potrebbe configurarsi una pro rogatio competentiae degli organi del P. M. costi tuiti presso le Corti di merito e la stessa Corte G. U. Tale prescrizione attiene ad una funzione mera: mente estrinseca e formale e non ad un sindacato sostanziale, ai fini della sanatoria delle eventuali irregolarit nella costituzione del contradittorio, nel processo a quo. -78 di Cassazione (questi ultimi, forniti di competenza assai limitata, anche per materia). 4. Gli organi della P. A.. -Gli organi della pubblica amministrazione, gi parti nel processo principale, banno legittimazione differenziata da quella del Presidente del Consiglio (44). Essi sono soggetti, de jure, del giudizio di legittimit in persona dei rispettivi rappresentanti -secondo gli ordinamenti vigenti e debbono comparire con il patrocinio dell'.Avvocatura dello Stato, a sensi dell'art. 20, comma 30, L. 11 marzo 1953, n. 87, (e non, gi, a sensi degli ar~t. 20, comma 1, L. cit. e 1 e segg. del Testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611), in quanto non solo per l'intervento, ma anche per la partecipazione de jure al giudizio, che sono dettate le norme del 2 e 30 comma dell'art. 20 citato. 5. L'intervento degli organi dello Stato e delle .Regioni. -L'art. 20, comma 2 prevede, come si detto, la facolt degli organi dello Stato e delle Regioni di intervenire in ogni giudizio dinanzi la Corte Costituzionale. Tale previsione generale comprende tutti gli organi del potere legislativo, esecutivo e giudiziario dello Stato e tutti quelli aventi attribuzioni legislative, o amministrative delle Regioni, purch sussista un interesse all'intervento. La designazione di organo assunta -in detta norma -in un significato pi ampio di quella dell'art. 37, e se ne differenzia perch ha valore meramente programmatico. Essa vale, per ogni tipo di procedimento; ma non pare debba interpretarsi nel senso che, in ogni procedimento indiscriminatamente, possano intervenire organi dello Stato e delle Regioni. Il detto precetto , invece, la mera affermazione del principio dell'ammissibilit dell'intervento in genere, degli organi dello Stato e delle Regioni, nei procedimenti dinanzi la Corte, ad esclusione di ogni altro intervento di diversi soggetti pubblici o privati (45) ma salve le peculiari regole per ciascun tipo di procedimento, come si vedr. Nel tipo di procedimento in esame, non possono int,ervenire n gli organi del potere esecutivo, diversi dal Presidente O.M. o G.R. (v. infra n. 6), ma sono legittimati se parti nel giudizio principale (v. supra n. 4); n gli organi del potere legislativo (v. infra n. 7) n, infine quelli del potere giudiziario, ai quali , unicamente, consentito di promuovere la questione di legittimit. 6. La partecipazione del Presidente del Oonsiglio dei Ministri o del Presidente della Giunta Regio( 44) In senso contrario v. Sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 6, in Giur. Cost. , 1957, 39, ma, vedasi, anche l'annotazione crit!ca ivi p. 40. (45) La norma ha inteso sancire per tutti gli organi dello Stato e delle Regioni la possibilit, che non concessa alle altre parti, di intervenire direttamente nel giudizio (Relazione TESAURO, alla Camera, sul progetto di legge 11 marzo 1953, n. 87, in Lex 1953, II, p. 80). nale non era prevista nel progetto governativo (art. 21). La Commissione Senatoriale contempl, invece, l'intervento di detti organi (art. 23). Nella discussione al Senato l'intervento fu legittimato sotto il profilo che a detti organi spetta la prevalente iniziativa dell'attivit legislativa (46). Nella Relazione alla Camera fu osservato che l'intervento di detti organi, rappresentativi del Governo, espressione del Parlamento, esaurisce e compendia ogni interesse -anche dei cittadini interesse che, altrimenti, avrebbe potuto farsi valere in via di azione popolare o di intervento in una questione nella quale tutti i cittadini sono controinteressati. Fu precisato che !'.Assemblea avrebbe valutato se non fosse opportuno dettar norme per l'intervento ad adiuvandum (47) ma tale introduzione non vi fu e fu cosa saggia, ispirata all'esigenza di non moltiplicare all'infinito il numero delle parti e di non trasformare il giudizio in una assise politica . L'intervento del Presidente del C. M. o della G. R. si ricollega anche alla loro funzione di organi coordinatori dell'attivit della pubblica amministrazione (48), i cui molteplici servizi abbracciano s vasta gamma di rapporti e situazioni, che ogni modificazione dell'ordinamento giuridico, direttamente o indirettamente, non potrebbe non involgere un interesse dell'amministrazione stessa. Tale intervento, previsto dall'art. 25 u. c. L. cit., se rientra nella previsione generale dell'art. 20, comma 30,-dettata per ogni tipo di procedimento e condizionata, come si detto, alla sussistenza di un interesse, giusta i principi generali -se ne differenzia, per il giudizio di legittimit costituzionale, perch il Presidente del O. M. o della G. R. sono chiamati ad intervenire a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione (art. 23 ultimo comma L. cit.). Tale la qualificazione legislativa dell'interesse ad intervenire, che non potr, pertanto, essere posto in discussione. Del resto la legittimazione de jure all'intervento agevole desumere dalla stessa norma che prescrive la notificazione dell'ordinanza (art. 23 ult. comma L. cit.) ai Presidenti del Consiglio dei Ministri e delle G. R. La norma dell'art. 25 u. c. va, dunque, interpretata in coordinamento con quella dell'art. 23 u. c., ed ha -da un lato -il limitato valore di segnare il termine per l'esercizio della prevista (46) Cfr. Relazione PERSICO, sul disegno di legge Il marzo 1953, n. 87 (in Lex , 1953, II, 61) e la discusI sione al Senato, nella tornata del 18 febbraio 1949 I fa (in Atti 1948-49, CLVI, vol. IV, 5513). m (47) Cfr. I Relazione TESAURO, sul disegno di legge 1:.-: cit. (in Lex >>, 1953, II, 83). t (48) Cfr. PREDIERI: Lineamenti della posizione costi:;) tuzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1951; passim, sulla funzione coordinatrice di detto organo, in relazione alla sopravvivenza della L. 24 dicembre 1925, n. 2263, soltanto, modificata e non abrogata dal R. D. 16 maggio 1944. n. 136. -79 facolt e per il deposito di deduzioni -dall'altro -il pi ampio significato di stabilire tassativamente che nel giudizio incidentale di legittimit costituzionale ammissibile un solo intervento: quello del Presidente del Consiglio dei Ministri, che esclude ogni altro intervento. Una diversa opinione era stata insinuata, a proposito della qualificazione dell'intervento del Presidente C. M. in quanto tale intervento non avrebbe carattere proprio e generale, ma dovrebbe sottostare alle consuete condizioni di ammissibilit dettate per l'istituto similare del diritto processuale comune; tanto che, in luogo del Presidente, dovrebbe ritenersi legittimato il Ministro preposto al competente ramo della P. A.. (49). (49) GIANNINI M. S.: Sull'intervento nel processo dinanzi alla Corte Costituzionale (giudizi di legittimit. costituzionale), in Giur. Cost. >>, 1956, 240 segg., si pone, anzitutto, il problema circa la figura generale dell'intervento dinanzi alla Corte ,,, avvertendo la lacunosit. " delle norme piuttosto che la non configura bilit. dell'istituto, E mentre non appare persuasivo l'argomento: che l'intervento adesivo dipendente (ricollegabile alla nota giurisprudenza del Consiglio di Stato, in virt degli artt. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 37, Regol. proc. C. Stato) potrebbe talora essere precluso da mancanza di parte adiuvata; decisiva l'osservazione (per cui esclude le altre due forme d'intervento) ed valevole per rendere inoperante l'istituto: che nel processo dinanzi la Corte Costituzionale non si fanno valere diritti o altre situazioni soggettive " L'A. indugia invece nel ricollegare l'intervento alla (< tutela di un interesse generale della collettivit. " e pi precisamente a tutela di interpretazioni sezionali di interessi" A questo principio ricollega la facolt. d'intervento degli organi dello Stato e della Regione e la stessa facolt. di intervento del Presidente C. M. o della G. R.; tesi pericolosa rivolta a snaturare l'intervento del Presidente C. M. o G. R. che, invece, elide ed assorbe l'intervento di ogni altro soggetto (organo, ente o privato) se ad esso si riconosce la natura accennata nel testo. L'A. ritiene invece che al Presidente spetti soltanto di informare gli organi o gli enti ai quali commessa la cura degli interessi pubblici implicati dall'impugnativa (p. 245) o d'intervenire soltanto per questioni afferenti la propria attribuzione di funzioni " (p. 247) in virt del principio di legittimazione sostanziale (o secondo l'attribuzione di funzioni). Altrimenti la facolt. d'intervento spetterebbe ad altro dicastero (p. 248) in persona del titolare o rappresentato da avvocato libero professionista e non dall'Avvocatura Generale dello Stato (!!) (p. 243). Se invece si attribuisse al Presidente C. M. o G. R. una facolt. di intervento, in virt del principio di legittimazione formale, l'intervento comporterebbe una scelta politica. Tutte queste argomentazioni prescindono dal pi semplice rilievo: che in relazione alla natura del giudizio, nel quale non si fanno valere diritti o altre situazioni soggettive" ma si controverte di una modificazione dell'o.g. il Presidente C. M. facultato a intervenire per gli interessi della collettivit., e per i riflessi sull'iniziativa del potere legislativo. N la previsione legislativa, relativa all'intervento, contenuta nella L. ord. 11 marzo 1953 Tesi siffatta stata respinta, giustamente dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1 del 14 giugno 1956 (in Giur. Cost. , 1956, p. 6 e in Foro Pad. , 1956, IV, 53) con semplici argomentazioni che confermano Ja suesposta tesi. Le disposizioni della L. 11 marzo 1953, n. 87, sono chiarissime nel prescrivere che i giudizi di legittimit costituzionale promossi con ordinanza si svolgano in contradittorio non solo di coloro che sono parti nella causa che ha dato origine alla questione di legittimit, ma anche -quale che sia il contenuto della legge impugnata se pure relativa a materie di competenza dei singoli Ministeri -del Presidente del Consiglio. Questo intervento ha quindi un carattere suo proprio come mezzo di integrazione del contradittorio prescritto dalla legge e si distingue nettamente dall'istituto dell'intervento regolato dal codice di procedura e dalle norme processuali della giustizia amministrativa. Orbene, se escluso l'intervento del Ministro, quando secondo le regole ordinarie sarebbe, anzi, esso legittimato in luogo del Presidente C. M., sotto l'indicato profilo che l'intervento di questo istituto sui generis, fondato su una capacit originaria di diritto o di interesse pubblico, ci esclude non solo l'intervento di altri organi della P. A.. che altrimenti avrebbero potuto allinearsi accanto al Presidente C. M. -ma qualunque intervento. 7. I rappresentanti del Parlamento o dei Consigli regionali. -La regola generale dell'art. 20, comma 2'), soffre qui un'ulteriore eccezione, in senso inverso: ossia, nel senso che gli organi del potere legislativo non possano partecipare al giudizio, neppure con interventi. Dai lavori preparatori risulta che nella Relazione Governativa al Senato, sul disegno di legg-e legge 11 marzo 1953, n. 87 (50), era stato osservato che ai rappresentanti dei due rami del Parlamento e dei Consigli regionali, la ordinanza del giudice dovesse essere semplicemente comunicata (v. art. 20 u. c. L. cit.), affinch fossero adottati, se del caso, i provvedimenti di competenza. La dottrina mosse, al riguardo, qualche riserva (51). Nella I Relazione Persico, venne formulata, infatti, la proposta che la comunicazione ai due rami del Parlamento fosse convertita in notificazione , per consentire anche ai Presidenti delle due Camere n. 87, potrebbe trovare difficolt. di applicazione per divergenze da norme della Cost. o delle leggi Costituzionali 9 febbraio 1948 n. 1 e 11 marzo 1953 n. 1, le quali non disciplinano af'~atto la materia ; sicch, per detta previsione, non potrebbe ripetersi quanto stato affermato dalla C. Cost. con sent. 17 Aprile 1956 n. 57, che: la L. ordinaria n. 87 non pu modificare le norme costituzionali attinenti la sostanza del proc;sso costituzionale e quelle relative alla legittimazione dei soggetti...M;a, nel caso, norme costituzionali non esistono; sicch la dbciplin_a _ dell' intervento pu farsi rientrare fra i compiti di attuazione" (50) Cfr. Relazione De Gasperi (in Lex " 1953, II, 9). (51) CALAMANDREI: lllegitWrn,it, oo8tituzionale, p. 64. -80 di intervenire nei giudizi di legittimit costituzionale; e ci perch secondo il progetto senatoriale il contradittorio si stabilisce solo col Presidente del Consiglio dei Ministri, cio col rappresentante del potere esecutivo che un organo estraneo all'esercizio della legislazione, anche se per lo pi ne abbia l'iniziativa (52). Nonostante ci, nel testo definitivo rimase la espressione comunicata, con l'evidente significato dell'esclusione degli organi del potere legislativo, dal giudizio. 8. L'intervento di terzo. Si detto che il processo di legittimit costituzionale non una fase, una prosecuzione del processo principale, ma procedimento su questione pregiudiziale, e perci autonomo, con propri presupposti che sono delimitati dalla legge e, quanto alle parti, dalla norma, la quale assume come soggetti del giudizio quelli del processo principale, oltre ad altri soggetti eventuali. (Pres. C. M. o del Cons. Reg.). Terzo, rispetto al giudizio di legittimit costituzionale, dunque ogni soggetto che, non essendo parte attrice o convenuta o interveniente, o P. M., nel processo principale, e non essendo, quindi, contemplato nell'ordinanza di rimessione, non soggetto originario del giudizio di legittimit. L'intervento di terzo non , testualmente, previsto dalle leggi relative al contenzioso costituzionale. Conviene, pertanto, esaminare il problema secondo i principi. La situazione del terzo, di fronte a qualunque tipo di procedimento pu essere triplice: a) indifferente; b) soggetta a ricevere effetti riflessi dalla decisione; e) soggetta a subire l'estensione della decisione (53). ovvio che di fronte alle questioni di legittimit costituzionale non ci sono terzi indifferenti in senso assoluto. Il problema questo. Possono legittimarsi interventi per prevenire o provocare effetti riflessi, ovvero il sistema esige che tutti i terzi siano soltanto soggetti a subire l'estensione del giudicato ? Questa seconda proposizione la sola -come si vedr -che si giustifica, secondo il sistema adottato dal legislatore costituente. A) Non certamente consentita l'indagine sulla base di un diritto di intervento valevole come azione popolare (poich l'ordinamento giuridico concede l'azione popolare soltanto in casi determinati) o come istituto comune ad ogni tipo di processo (mancando un diritto processuale generale). Ogni singolo tipo di processo pu: a) prevedere l'intervento, testualmente (cos nel processo civile o in quello dinanzi al Consiglio di Stato) o mediante rinvio (in taluni processi speciali) (54); b) ammettere l'intervento, secondo un rinvio costruito dalla dottrina (cos nel processo tribu (52) Cfr. I Relaz. PERSICO (in cc Lex n, 1953, II, 61). (53) COSTA: L'int,ervento in causa, 1953, p. 42. (54) Cfr. CosTA.: L'intervento in causa, cit., passim. tario, si ipotizza un intervento principale e adesivo) (55); e) escludere l'intervento, per disposizione espressa o per incompatibilit (e tale il caso del giudizio penale, pur senza che fr legisltore ne sancisca il divieto; tale anche il caso del giudizio di legittimit costituzionale, come si vedr). B) Non configurabile, nel procedimento di legittimit costituzionale, un rinvio alle norme del rito civile, per l'esclusione dettata dall'art. 22 L. 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia invece alle norme del Regolamento di procedura per il Consiglio di Stato, in quanto applicabili (56). Tuttavia, fermando, per un momento l'indagine, in via sperimentale, sulla ipotesi dell'applicabilit, per analogia, dei principi dell'intervento di terzo nel processo civile, ci potrebbe valere soltanto per i procedimenti di legittimit promossi dalla autorit giudiziaria in materia civile, mentre per quelli promossi dalla stessa autorit in materia penale, sussisterebbe l'impossibilit di un'estensione di detti principi. Quanto, poi, ai procedimenti promossi dalle giurisdizioni speciali conservate, dovrebbero per armonia metodologica tornare applicabili le norme sull'intervento dettate dai rispettivi ordinamenti. pertanto evidente che siffatto metodo porterebbe ad una frantumazione del problema e non potrebbe soddisfare l'elementare esigenza di una uniforme disciplina dell'istituto nel procedimento in esame. Ci, del resto, gi stato rilevato nella giurisprudenza della stessa Corte Costituzionale, trattando dell'intervento del Presidente C. M., configurato come istituto sui generis, che esclude non solo l'intervento di altri organi della P . .A., ma qualunque intervento (v. supra n. 7). O) Non configurabile, tuttavia, neppure la applicazione degli artt. 37 e segg. del detto Regolamento, perch l'intervento di terzo impedito dal presupposto tipico del rapporto processuale di legittimit costituzionale. Infatti, se, come stato rilevato, il giudizio di legittimit costituzionale si propone incidenter ed vietata la proposizione di esso principaliter; se l'ordinanza del giudice presupposto, tessera di ingresso, per detto giudizio assimilabile alla richiesta ed ha valore di presupposto oggettivo che trasferisce ed eleva le parti del processo principale a soggetti di quello di legittimit e, perci, solo quelle (57); consegue che il soggetto, non intervenuto o non ammesso nel giudizio principale, farebbe valere (intervenendo nel giudizio di legittimit) direttamente ossia principaliter la que (55) Cfr. in tal senso ALLORIO: Dir-itto processuale tributario, 1953, 87,; GIANNINI A. D.: Istituzioni di diritto tributario, 1956, 211. (56) In tal senso, v. ANDRIOLI: L'intervento nei giudizi incidentali di legittimit costituzionale, cit. p-: 2t>2,.dove osserva trattarsi di cc rinvio )) che (( non incondizionato '" (57) Onde giustamente si detto che questo giudizio si svolge senza parti, v. supra nota 14. -81 stione di legittimit, sia pur parallelamente alla questione incidentale. Il che, a prescindere dalla esistenza o meno di un interesse del terzo (di che in appresso) inibito dal sistema accolto dal legislatore (58). Se, per converso, il terzo avesse partecipato ad altro giudizio, nel corso del quale l'eccezione di illegittimit costituzionale non fosse stata proposta od esaminata, o fosse stata respinta, daccapo, sorgerebbe la preclusione derivante dalla mancata pronuncia del giudice a quo, circa la pregiudizialit e la non manifesta infondatezza, e si ripeterebbe per essa il divieto della proposizione principaliter. N varrebbe la tesi della estensibilit del processo incidentale (aperto da un giudice, rispetto alle parti di un processo principale) ad altri soggetti, ai quali, in rispettivi processi principali similari, fosse stato sbarrato il giudizio di legittimit. In questa variet e contradittoriet di pronuncie, che sono il segno della stessa autonomia della magistratura, ravvisa la dottrina il piano di equilibrio del sistema adottato (59). D) Altri presupposti del procedimento incidentale di legittimit costituzionale impediscono l'intervento di terzi. L'oggetto immediato del giudizio di legittimit l'applicabilit della norma ad una lite (salvi gli effetti estensivi del giudicato di incostituzionalit), la quale resta fissata nei limiti e nei termini e fra le parti che risultano al momento dell'ordinanza di rimessione, quali non possono venire modificati nel corso del procedimento costituzionale. Infatti condizione di ammis- sibilit dell'intervento, in generale (60), che il processo si svolga relativamente ad una causa petendi (diritto subiettivo o interesse legittimo) in ordine alla quale il terzo accampi una sua pretesa, contraria a quella di almeno una delle altre parti (61). Orbene, nel procedimento di legittimit costituzionale, non potrebbe configurarsi interesse quale fine di ottenere un bene come proprio n causa petendi, in ordine alla quale il terzo possa accampare una propria pretesa contraria. Non configurabile infatti intervento principale (62) fondato sull'incompatibilit nei con (58) Siffatto argomento esclude la possibilit. di qualsiasi costruzione dogmatica ricercata da GIANNINI M. S. L'intervento cit. (59) CALAMANDREI: O orte costituzionale e Autorit Giudiziaria in Riv. dir. proc. civ., 1957, p. 42. (60) Intervente l'ingresso di un terzo in un processo fra altre parti (CosTA: L'intervento in causa, cit. p. 1 segg.; SATTA: L'intervento volontario, in Riv. trim. dir. proc. civ. >>, 1956 542). (61) In tal senso per quanto riguarda l'intervento nel processo civile, cfr. Cass. Civ. 2a, 28 gennaio 1955, n. 213 in cc Giur. compi. C. Cass. 1955 n. 191. (62) Da questo punto saranno menzionate, nel testo, le varie fattispecie di intervento e precisamente: a) l'intervento volontario (che si distingue in I principale; II adesivo autonomo o litisconsortile e III adesivo dipendente); b) l'intervento coatto o d'uffecio. Nel << principale >>, la legittimazione ad agire sussiste, principaliter, sulla base di un diritto di azione s fronti delle altre parti (ad infringendum jura utriusque competitoris) (63), per l'ovvia ragione che la res , oggetto mediato del giudizio di legittimit costituzionale non un bene in contestazione fra parti, una entit astratta ( la risoluzione di un presupposto) che non pu essere rivendicata come propria da nessuno, neppure fra i soggetti costituiti, in ordine alla quale -in una parola -nessuno pu fare valere un interesse proprio per un diritto proprio (64). Analogia con questa situazione non presentano, neppure, i regolamenti di competenza o di giurisdizione (che non soffrirebbero intervento, dinanzi al Supremo Collegio) n i procedimenti in questioni pregiudiziali (stato, falso) nei quali dinanzi a giudici di merito -sarebbero ammissibili interventi e configurabili interessi di terzi a legittimarli. Diversa la situazione del Presidente O. M. o G. R., il quale, legittimato da ragioni di ordine pubblico, interviene per far valere l'interesse proprio, per la difesa di un potere proprio (quello della iniziativa della funzione legislativa). Neppur potrebbe prospettarsi l'interesse proprio, per la difesa di un interesse legittimo elevato al piano della costituzionalit, e configurando quella della Corte come una giurisdizione di legittimit di interessi costituzionali, poich -pur sempre -inconciliabile un intervento ad infringendum, in tema di interessi legittimi. Lo stesso deve dirsi per l'interesse che mira ad assicurare un bene ad una parte contro o verso la quale si far poi valere un diritto (intervento adesivo, dipendente) sulla base di un interesse proprio, per un diritto altrui. contro le parti principali; nell'adesivo dipendente, la legittimazione sorge invece, dalla esistenza di un rapporto fra le parti principali e quindi nell'interesse proprio a sostenere l'azione di queste (cfr. in arg. SEGNI: Intervento in causa, in Nuovo Dig. it. ; n. 9 lett. E; COSTA: L'intervento in causa, cit.p. 7, 8 segg.). Nel cc litisconsortile>>, la legittimazione ad agire sussiste principaliter, ma sulla base dell'azione gi. proposta, onde l'interveniente soggetto della lite e non dell'azione (ALLORIO: Intervento litisconsortile, in Riv. dir. proc. civ.>>, 1935, I, 183). (63) Questa ipotesi vale, ovviamente, soltanto per i giudizi promossi dall'A. G. ordinaria in materia civile. (64) Cfr. ANDRIOLI: L'intervento nei giudizi incidentali di legittimit costituzionale cit. pp. 282, 283. Secondo l'A. obietto delle pronuncie della C.C. non una volont. concreta di legge, ma la validit. costituzionale di una norma di legge assunta nella sua portata astratta, rispetto alla quale la posizione di parti, del giudizio di merito, non trae coloro che ne sono investiti fuori della folla indiscriminata dei destinatari. Si pu aggiungere che quella interpretazibrie di legge che, in un giudizio, pu giovare alla parte in csa; potrebbe nuocerle domani. La causa petendi (che nel giudizio incidentale di legittimit. non c. p. in senso tecnico, come si visto supra, cap. II, n. 1) non interessa, dunque, singolarmente, alcuno. -82 L'assistenza e la sorveglianza sulla parte (65), della partecipazione al giudizio di legittimit legittimat dall'interesse alla vittoria di questa non pu ritenersi portatore neppure la parte (66) ossia dalla c.d. subordinazione di sorte, od altro soggetto ammesso dalla legge alla detta sono contemplate dalla legge ordinaria come partecipazione; trattandosi di u,n interesse alla elementi per l'ingresso del terzo, nella lite, sotto definizione di una res dubia per il giudice (jura il profilo che l'ausilio di costui possa concorrere novit curia), onde manca quella condizione della ad aumentare le probabilit di decisione secondo azione, che l'interesse nel giudizio ordinario, giustizia (67). l'interesse alla partecipazione trovasi sussunto Ma, nel caso, siffatta subordinazione non sused assorbito nella elevazione della ordinanza a siste, rispetto al conseguimento della res in conpresupposto del giudizio di costituzionalit. testazione, n sotto il profilo della subordinazione L'interesse dei privati resta sempre, e soltanto, ad un diritto, n sotto quello della subordinazione ancorato a quello del giudizio principale, rispetto ad un interesse legittimo, in contestazione, non al quale il giudizio di legittimit un processo incidendo la decisione della questione e la risoluassolutamente autonomo. zione del ditbbio direttamente su diritti o inteQuell'interesse di fatto, insieme con gli interessi ressi legittimi. di tutta la collettivit, tutelato attraverso l'inter Resta a dire dell'intervento adesivo litisconsorvento del Presidente del Consiglio dei Ministri. tile, che sarebbe, daccapo, fondato sull'interesse La giurisprudenza della Corte Costituzionale, proprio per la tutela di un diritto o interesse dopo aver risolto, in limine, un caso di intervento legittimo proprio, e per il quale varrebbero le sprovvisto perfino dei requisiti formali (Ordin. stesse ragioni dianzi esposte. Peraltro, la questione 30 aprile 1956 di reiezione, per inosservanza di merita pi approfondito esame, poich la figura del termini e forme dettati dall'art. 38 Regol: di litisconsorte volontario si affaccia -nei giudizi di procedura del Consiglio di Stato, in relaz. all'artilegittimit -in maniera suggestivai e, in concreto, colo 25 L. 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 31 delle l'analogia di situazione richiama facilmente questa norme integrative) (69), ha ritenuto inammisforma di intervento. Ma essa, nel procedimento sibile l'intervento di terzo in genere, sia nel giudinanzi al Consiglio di Stato, esclusa sotto il dizio di legittimit costituzionale proposto prinprofilo che non possa intervenire, nel giudizio, cipaliter (ord. 30 maggio 1956 s. n.) (70) sia nel chi avrebbe potuto proporre impugnativa princigiudizio di legittimit costituzionale proposto, pale (Ad. Plen. 25 maggio 1954, n. 18; 40, 28 ago1n via di eccezione, ossia incidenter (ord. 21 lusto 1954 n. 494, ecc.). Ora, tale preclusione si glio 1956, n. 25 e 5 dicembre 1956 s. n.) (71). verifica -a fortiori ~ nel giudizio di legittimit L'ordinanza 30 maggio 1956, chiaramente moticostituzionale, nel quale non solo vige detto prinvata, enuncia principi valevoli per ogni forma di cipio, in virt del richiamato rinvio; ma il divieto intervento, e per ogni tipo di procedimento di risulta inasprito dal fatto che, mentre il ricorso legittimit, osservando che detto istituto incom- al Consiglio di Stato atto di parte e la preclupatibile con il carattere del giudizio di legittimit, cui sione suddetta opera come sanzione per l'inerzia partecipano soltanto i soggetti indicati dalla legge. della parte stessa; nel giudizio di legittimit, l'atto introduttivo l'ordinanza della autorit 9. Il controinteressato. -Gli argomenti suesposti giurisdizionale, la cui mancanza (o perch non (concordanti, nei risultati, con la giurisprudenza provocata in giudizio, o perch la relativa istanza della Corte) valgono a fortiori per la figura del fosse stata reietta) renderebbe improponibile anche controinteressato (72). l'autonomo giudizio (68). Aggiungasi che l'interesse all'intervento litisconsortile sarebbe -comun que -un mero interesse di fatto (sostituito dal (69) Vedasi il testo in <lare del diritto e dell'azione e la facolt di disporne personalmente, anche se si lascia o si faccia sostituire da altri nelle attivit processuali, ecc.. Vi ricadrebbe, quindi, soltanto l'ipotesi della sostituzione del chiamato in garanzia alla parte garantita che abbia ottenuto l'estromissione dal giudizio. G. CHIARELLI: Su la configurabilit di un controinteresBato nel con-fl,itto di attribuzione davanti alla Corte CoBtituzionale, in cc Giur. It. , 1957, 1-1. 337. (73) D'ALESSIO: lBtituzioni di diritto amminiBtrrativo, 1949 II, n. 639. (74) REDENTI: Diritto procesBuale civile, 1952, I, p. 178. Sotto questo aspetto, evidente che nel giudizio di legittimit costituzionale non potrebbe farsi luogo all'ammissione del garantito, gi estromesso, sol perch l'art. 108 c. p. c. ad esso estende gli effetti della sentenza emananda; , del pari, evidente che, generalizzando il suesposto concetto, si potrebbe ravvisare un sostituto in ogni parte 1>, rispetto a tutti i cittadini, i cui interessi coincidano con quelli della parte . Ma ovvio che questa costruzione urterebbe con le esposte ragioni che vietano l'intervento. b) Ma, la dottrina e la pratica giudiziaria hanno ricompreso in questo fenomeno altre figure delle quali occorre trattare, particolareggiatamente, per esaminare se esse possano ammettersi nel giudizio di cui ci stiamo occupando. Conviene, a questo punto, ricordare che la partecipazione dei soggetti al giudizio di legittimit limitata all'identit con le parti del giudizio principale e che, a tal proposito, stata posta in rilievo (supra I n. 2) la distinzione fra capacit di essere parte sostanziale nel processo (in virt della titolarit nel rapporto sottostante di diritto sostanziale, o in virt della titolarit nell'azione) (75); capacit di agire processualmente (ossia di essere parte in senso processuale) o legitimatio ad causam; e capacit di stare in giudizio o legitimatio ad processum. stato, altres rilevato che -ai fini della partecipazione al procedimento di legittimit costituzionale - decisiva la capacit di agire processualmente, sicch tale regola pu ritenersi necessaria e sufficiente anche per la verificazione dell'identit soggettiva ai fini della sostituzione processuale. Ci da tener presente perch i casi di sostituzione processuale, impropriamente detti: o si risolvono in sostituzioni processuali apparenti (in quanto trattasi, invece, di . fenomeni di rappresentanza che rendono quindi possibile l'identit dei soggetti), ovvero si risolvono in ipotesi di interventi di terzo (e non potrebbero quindi essere presi in esame, per l'inammissibilit dell'intervento di terzo nel giudizio di legittimit). Discendendo alla disamina delle fattispecie del primo gruppo, si rileva che, sotto il precetto dell'art. 805 c. p. c., sono stati ricollegati al concetto di s'ostituzione processuale: I) i rappresentanti di societ, comitati e associazioni non riconosciute. -Essi stanno in giudizio con effetti per il fondo sociale; ma, a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche, le persone fisiche componenti detti enti sono responsabili in proprio con tutti i loro beni (come accade per le societ di persone). Tuttavia, non pare possa ritenersi che la legitimatio ad causam sia qui sorretta da pi soggetti, in formale concorso con il rappresentante, il quale soltanto legittimato ad processum. (75) La distinzione fra titolarit nel i'apprto sottostante e titolarit dell'azione trova riscontro in rare .situazioni; ad es. nelle c. d. gestioni patrimoniali autonome e nelle associazioni, spettando l'azione a soggetti diversi (e non collegati da rapporto organico) rispetto ai titolari del diritto. -84 Gli anzidetti soggetti sono invece titolari, semplicemente, di un diritto di intervento. Deve escludersi; quindi la fungibilit soggettiva, fra essi ed il rappresentante di detti enti, nel processo costituzionale; II. i rappresentanti di gestioni patrimoniali autonome (curatori di fallimenti, eredit giacenti, dote, ecc.) Essi sono rappresentanti ew lege di soggetti noti od ignoti (legittimati ad causam) ond' che, per tali fattispecie, configurabile sostituzione attiva o passiva di costoro nel procedimento di legittimit costituzionale, tosto che siano sorte o cessate le cause dell'anzidetta rappresentanza; III. il mandatario ad negotia munito di procura. Esso ha capacit di stare in giudizio per conto della parte legittimata ad agire processualmente. Il mandante pu, ovviamente, prendere il posto del mandatario che era in parte in giudizio nella causa principale e viceversa. Il mandatario suddetto, stando in giudizio in nome e per conto altrui, l'identit soggettiva, nella legittimazione ad causam, non muta ( anche questo un fenomeno di rappresentanza). IV. Dispone l'art. 92 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, per la procedura dinanzi al Oonsiglio di Stato, che la morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura e, pi ampiamente l'art. 22 Norme Integrative per i giudizi avanti la O. O. statuisce che le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla O. O. neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio principale . Ma ci non importa che alla parte in senso processuale, gi costituita od in causa, non possa sostituirsene altra. Bisogna, naturalmente, distinguere: a) nell'ipotesi di cambiamento di stato, ovvio che la cessazione dell'ufficio di tutore o curatore, dopo la ordinanza di rimessione, non priva della qualit di parte il soggetto titolare del rapporto dedotto nel giudizio principale, quindi, nel giudizio di legittimit. Per l'ammissione alla presentazione delle difese e della discussione, sar sufficiente che esso faccia constare l'avvenuta cessazione del fatto impeditivo della sua capacit d'agire in giudizio. Similmente, nel caso di perdita di tale capacit, il tutore o il curatore potranno sostituirsi al soggetto che era parte nel giudizio principale. Nell'uno e nell'altro caso, per, il detto cambiamento non avr effetto se non dal momento in cui sar dichiarato, nel senso che le notificazioni sia dell'ordinanza del giudice davanti al quale pende la causa principale, sia degli atti ordinatori della Oorte Oostituzionale, dovranno essere eseguite al rappresentante dell'incapace. Ma in nessun caso, il cambiamento di stato potr arrestare o ritardare il giudizio per ovvia applicazione del principio circa il carattere oggettivo della giurisdizione di legittimit costituzionale ribadito dalla specifica disp. 22 Norme cit. (76) REDENTI: Diritto processuale civile, cit. p. 181. b) Nell'ipotesi di decesso di una delle parti, vige la stessa regola. Trattasi in effetti, di un caso di successione (pi che di sostituzione, proces suale) (76) perch la successio in universum jus trae seco anche detta successione nella posizione di parte processuale. Tuttavia un'ipotesi di sostituzione processuale si verifica allorch il diritto per cui pende una causa, sia stato trasferito al legatario. Gli eredi, .in tal caso, in giudizio per il loro autore, potranno essere sostituiti dal legatario~ Non pare.. Essi non rappresentano i legatari, ma potranno costoro intervenire volontariamente o coattivamente (77). Pertanto la sostituzione sarebbe impedita nel procedimento di legittimit costituzionale. Se gli eredi avranno dichiarato la intervenuta morte del loro autore, il processo di legittimit si svolger nei loro confronti. c) Una fattispecie singolare si presentata all'esame della Oorte Oostituzionale, nella quale avrebbe potuto dedursi la sostituzione proces suale, allorch l'Ufficio del Registro di Mestre che aveva agito, esecutivamente, per la riscossione coattiva dei contributi dovuti all'E.N.I. (art. 10 L. 8 luglio 1950, n. 640, in relazione al testo unico 14 aprile 1910, n. 639), fu convenuto in giudizio dai concessionari delle bombole di metano, non soltanto per la dedotta illegittimit della azione esecutiva (in ordine alla quale non avrebbe potuto dubitarsi che l'Ufficio del Registro fosse convenuto vi muneris sui sia pure per attivit e'iX: lege nell'in teresse dell'E.N.I.), ma anche per la dedotta ihcostituzionalit della pretesa; laddove evidente mente l'Ufficio era convenuto quale rappresen tante dell'E.N.I.: falsus procurator, senza dubbio, poich inconcepibile che l'Ufficio del Registro abbia la rappresentanza organica di persona fisica o giuridica diversa dallo Stato, ma nondi meno convenuto come sostituto processuale; onde, finch il giudice competente non avesse dichiarato il difetto di rappresentanza, il preteso rappresen tato avrebbe, pur, avuto la facolt di costituirsi in luogo del sostituto. opinabile se, in siffatta situazione, il giudice ordinario potesse sollevare la questione di legittimit in un processo irrego larmente costituito: ma una volta sollevata, l'Ente avrebbe potuto coniparire. Non pare che la questione sia stata prospettata sotto questo profilo. Prospettata invece, sotto il profilo d.i interesse all'intervento, questo fu dichia r~to inammissibile (Ord. 5 dicembre 1956 s. n., ined. V. supra nota 71). .Altra fattispecie analoga potrebbe ipotizzarsi nel caso di azione di risarcimento proposta in relazione ad atti esattoriali (art. 73 Testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401), laddove, venuta in questione la legittimit del tributo, non fosse stata chiamata ancora in giudizio la P.A. (art. 17 cap. Norm. D.M. 18 settembre 1923), al momento in cui fosse stata disposta la rimessione di qlistione costituzionale alla Oorte. Sarebbe -in tal caso :_ . evidente la facolt. di sostituzione della P. A . . (77) REDENTI: op. cit., p. 182. 85 III I soggetti nel giudizio di legittimit costitu zionale promosso dallo Stato, dalle Regioni e dalle Provincie (20 tipo di procedimento) 1. I presupposti. -2. I soggetti: Stato, Regioni e Provincie del Trentino Al~o Adige. -3. Litisconsorzio. -4. L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. -5. L'intervento di terzo. -6. Sostituzione processuale. 1. I presupposti. -Nei giudizi di legittimit costituzionale promossi, in via principale, fra Stato e Regioni, o fra Regioni, i presupposti sono quelli tipici di ogni processo principale: a) soggetti, necessari la cui legitimatio ad causam risulta testualmente dalle norme che saranno di seguito esaminate; ed ~ventuali (in particolare: il Presidente del C.M. o delle Giunte Regionali o Provinciali); b) la causa petendi, ossia l'eccedenza di competenza normativa (art. 127 Costituzione; art. 2 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 1; artt. 31, 32, L. 11 marzo 1953, n. 87); mentre sul contrasto di interessi pronunciano le Camere; c) l'oggetto, consistente nella declaratoria di illegittimit (per incompatibilit costituzionale della norma denunciata) e sostanzialmente, nell'accertamento di competenza in relazione alla potest legislativa. (Sull'alternativit di tale impugnazione con la questione sollevata incidenter v. supra, Sez. I n. 3, e nota 26-b). 2. I soggetti: Stato, Regioni e Provincie del Trentino Alto Adige. -Nei giudizi di questo tipo, a differenza di quelli di legittimit in via di eccezione, sono configurabili anzi necessari (e non eventuali): le parti, nel significato tradizionale e il conflitto di interessi sia pur in relazione alla suddetta potest; determinandosi cos l'esercizio di un'attivit giurisdizionale. Il processo non si svolge su un piano di rapporti interorganici, ma fra persone giuridiche distinte. Esso promosso da una di queste nei confronti dell'altra, non gi per ottenere una declaratoria rivolta direttamente al giudice di un dato processo e indirettamente al legislatore, ma per ottenere una sentenza di accertamento costitutiva negativa, in ordine alla potest di emanare una norma di legge o un atto avente forza di legge. La Corte non potrebbe, in questi casi, pronunciare senza la costituzione delle parti. L'azione proposta, anche qui, sulla base dell'esercizio di un potere, ma dall'ente titolare dell'interesse alla declaratoria di illegittimit, poich dall'eliminazione della norma denunciata trarr il bene della attuazione della norma propria. Nei giudizi di legittimit costituzionale, in materia di competenza normativa, lo Stato rappresentato dal Governo della Repubblica,. in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri (artt. 31, 32, 33 L. 11 marzo 1953, n. 87); dal Commissario dello Stato per l'impugnativa di leggi della Regione Siciliana (art. 27 Sta~. SIOIL: v. Sent. Cost. 9 marzo 1957 n. 38) ; la Regione rappresentata dal Presidente della Giunta Regio nale e la Provincia (limitatamente a quelle del Trentino-Alto .Adige) dal Presidente della Giunta Provinciale (art. 36 L. cit. in relazione agli artt. 82 e 83 L. Costit. 28 febbraio 1948, n; 5. Statuto speciale per il Trentino .Alto .Adige ) (78). da notare che, in siffatte controversie, riguardanti la sfera del potere legislativo, lo Stato e gli Enti minori, forniti di potest legislativa, sono rappresentati da organi del potere esecutivo, ovviamente perch, nei rapporti esterni, il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta l'unit dello Stato per la nomina derivata dal Presidente della Repubblica (art. 87, 10 comma e 92, 2 comma Cost.) e il Presidente della Giunta Regionale o Provinciale rappresentano l'autonomia delle rispetc tive Regi-0ni o Provincie. 3. Litisconsorzio. -Il princ1p10 illustrato nel paragrafo 2 importa che la Corte Costituzionale non sia tenuta a procedere alla previa regolarizzazione del contraddittorio, disponendo la citazione di tutti i soggetti litisconsorti necessari. .A tale riguardo, stato osservato che, nel processo di legittimit costituzionale, in via principale, non ammissibile la figura del controinteressato (79). Non diversa la figura del litisconsorte neces sario, giusta i principi della giurisprudenza ammi nistrativa. D'altra parte, anche secondo la dottrina processualistica, trattasi di un antico problema, che ormai risolto -quasi unanimemente -nel senso che, oltre a specifiche fattispecie legali rispondenti a principi diversi, litisconsorzio necessario si verifichi ogni qualvolta sia dedotta una pretesa (o di accertamento, o di creazione o di modificazione di rapporti giuridici tali) che non possa attuarsi se non nei confronti di tutti gli interessati (80); situazione inconfigurabile in tema di controllo repressivo circa l'eccedenza dell'esercizio della competenza normativa, la cui decisione non potrebbe pregiudicare la competenza di altro Ente. 4. L'intervento degli organi dello Stato e delle Regioni. -L'art. 20, comma 2 L. 11 marzo 1953, n. 87, prevede, come si detto, la facolt degli organi dello Stato e delle Regioni, di intervenire in ogni giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale (v. supra II, n. 5). (78) Vedasi, in arg. la sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 6, in cc Giur. Cost. 1957, 39 e l'annotazione, ivi, p. 40. La deliberazione degli organi regionali o provinciali, di proporre ricorso giurisdizionale, non soggetta ad autorizzazione (Art. 45, L. 1 febbraio 1953, n. 62). La Giunta Reg. o prov. pu adottare, in caso di urgenza, l'anzidetta delibera salvo ratifica del Consiglio. Per la Giunta Provinciale, v. sent._Costit. 17 aprile 1957, n. 57, in ccGiur. Cost. 1957, 657. (79) Vedasi in arg. Ordin. C. Costit. 30 maggio U156,in cc Giur. Cost. >>, 1956, 12 e in cc Foro It. ,1956, 1, 1015 sul cui contenuto v. supra note 72, e 73. (80) Cfr. CHIOVENDA: Sul litisconsorzio necessario, in cc Saggi di dir. proc. civ. 1931, II, 427, -86 Si osservato, altres, che detto precetto affermazione del principio dell'ammissibilit dell'intervento -in genere -degli organi dello Stato e delle Regioni, nei procedimenti dinanzi la Corte, ad esclusione di ogni altro intervento di diversi soggetti pubblici o privati, ma salve le peculiari regole per ciascun tipo di procedimento. 5. L'intervento di terzo. -Come per il procedimento di legittimit costituzionale, in via di eccezione, l'intervento di organi diversi dai Presidenti del C.M. e delle Giunte Regionali va escluso, anche nel procedimento in esame, relativo al conflitto in materia di competenza normativa (81). a) Il problema non si pone per l'intervento dello Stato, nelle controversie fra Regioni previste dallo art. 2, comma 2L. Costit.1omarzo 1948, n. 1, e dall'art. 33 L. 11 marzo 1953, n. 87, essendo prescritta da quest'ultima norma, la notificazione del ricorso anche al Presidente del Consiglio dei Ministri. b) La questione si pone, invece, per l'ipotesi di intervento della Regione nelle controversie promosse dallo Stato contro altra Regione, o da altra Regione contro lo Stato, o, infine, nelle controversie fra altre due o pi Regioni. L'intervento, in tali ipotesi, da ritenere ammissibile, secondo il principio generale enunciato dall'art. 20 L. 11 marzo 1953, n. 87, nelle forme stabilite dall'art. 38 del Regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato (per rinvio dell'art. 22 L. cit. ), e nei termini dell'art. 31 delle Norme Inte.grative 16 marzo 1956 (82). Non vi osta il carattere del procedimento, nel quale prevalgono gli elementi di tipo giurisdizionale, n vi osta l'impossibilit di coincidenza della causa petendi in relazione ad una situazione attiva del soggetto (ch si atteggia, non come diritto ma, come potest) nell'intervento principale o nel litisconsortile; o l'impossibilit di una subordinazione di sorte nell'intervento ad adiuvandum o ad opponendum (83). c) L'intervento di soggetti pubblici o privati, sprovvisti di potest legislativa, non ipotizzabile, per le stesse ragioni, gi esaminate nel capitolo precedente. d) A differenza di quanto avviene nel proce~ dimento dinanzi al Consiglio di Stato, l'intervento (81) Nell'esposizione seguente, quanto si dir con riferimento alla " Regione varr, altres per le Provincie della Regione Trentino-Alto Adige (art. 36 L. 11 marzo 1953, n. 87); con la limitazione che l'intervento delle Provinca -in armonia a quanto da ritenersi per l'impugnativa in via principale (Sent. Cost. 17 aprile 1957, n. 56) -non ammissibile se non in controversie aventi ad oggetto l'impugnativa di leggi Regionali. o Provinciali. (82) Cfr. in tal senso, limitatamente al rito dello intervento, ord. Cost. 30 aprile 1956 (rie. Barucco e altri), in Giur. Cost, >>, 1956, 11. (83) Per tali concetti, v. supra, cap. II, n. 8. L'ammissibilit, in tesi, dell'intervento di enti titolari di potest legislativa ammessa da Ord. Cost. 30 maggio 1956, cit. a nota 70. di terzo (nei casi esaminati~sub-b) si pu atteggiare in tutte le tre forme tipiche: I. principale o ad infringendum iura utriusque competitoris (in luogo di iura, leggasi potestates, ben s'intende di ordine normativo);. . II. ad adiuvandum: reum vel actorem, allorch intervenga una Regione che, in qualsivoglia guisa, abbia interesse alla vittoria di una delle parti in contestazione, per farne derivare -in via dipendente -conseguenze non tanto in ordine alla propria competenza normativa (oggetto proprio di intervento litisconsortile) sibbene in ordine a rapporti di varia natura); III. litisconsortile, allorch l'intervento viene proposto da una Regione, quale titolare di un interesse diretto, analogo a quello di una delle parti. Nella giurisdizione di legittimit del Consiglio di Stato, stata opposta per siffattointervento, la preclusione derivante0dal difetto di impugnativa autonoma (salvi i meri effetti dell'estensione del giudicato); ma ci perch, ivi, trattasi di giurisdizione di tutela di situazioni giuridiche subiettive (interessi legittimi) e non di diritto oggettivo (84): mentre, nelle questioni di competenza normativa si versa nel caso di giurisdizione di diritto oggettivo, di cui peculiare indice l'efficacia erga omnes del giudicato. L'ammissibilit dell'intervento, sotto tale profilo, non , neppure, resistita dalla perentoriet dei termini stabiliti -esclusivamente -per l'impugnazione diretta (15 giorni, per l'azione del Governo della Repubblica contro la Regione: art 127, comma 40 Costit. e l'art. 31 L. 11 marzo 1953 n. 87 ; 5 giorni, Ee trattasi di azione contro la Regione Siciliana (art. 28 Stat. SICIL: v. in arg. Sent. Cost. 9 marzo 1957 n. 38); 30 giorni, per l'azione della Regione contro il Governo della Repubblica : art. 2, comma 1 L. Costit. 9 febbraio 1948, n. 21; 60 giorni, per l'azione della Regione contro altra Regione: art. 2, comma 2 L. Costit. cit. ). La giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel suo primo anno di attivit, non ha avuto occasione di pronunciarsi, sul tema in esame. stata, invero, esclusa l'ammissibilit dello intervento volontario nei giudizi di legittimit costituzionale promossi principaliter non essendo compatibile con il carattere del giudizio di legittimit costituzionale delle leggi la partecipazione al giudizio stesso di soggetti diversi da quelli che vi sono chiamati dalla legge (e tale principio stato, nella prima parte di questo studio, ritenuto applicabile anche al giudizio di legittimit proposto incidenter). Tuttavia va considerato che la Corte ha pronunciato in una fattispecie, in cui l'intervento era stato proposto da una persona giuridica non tito (84) Cfr. in tal senso VITTA: La giurisdizione amministrativa e il diritto obbiettivo, in cc Riv. 'dir. pubbl. , 1921, 352; Diritto Amministrativo, 1955, II, 57:f; RA N'ELLETTI: Le guarentigie della giustizia nella p.a. 1937, 393; ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, 1948, II, 126; -Contra -D'ALESSIO: Istituzioni, cit. II: n. 557; GuroOIARDI: Giustizia amministrativa, 1954, 65. -87 lare di potest legislativa (v. nota 83). Sicch, non ostandovi la ricordata ordinanza, che esclude dalla partecipazione al giudizio soggetti diversi da quelli chiamati dalla legge -il che pu ben intendersi quoad genus (per escludere le parti private) e non quoad speciem -si pu concludere che qualunque Regione (soggetto titolare di potest legislativa) e non solo quella che promuove o contro cui promosso il giudizio possa spiegare intervento (anche in contemplazione della norma dell'art. 20 L. cit., che, altrime!.l.ti, verrebbe ridotta al solo caso di con:fl"tto di attribuzioni fra Regioni). IV. L'intervento coatto. Non .inconfigurabile il caso che una controversia di competenza normativa sia comune ad una o pi Regioni estranee al giudizio, in dipendenza di connessione di rapporti, sia per la causa petendi che per l'oggetto (ipotesi diversa dalla ratio che darebbe luogo a litiscon sorzio necessario, v. supra n. 3) (85). Si ponga la ipotesi di questioni fra Stato 'e Regione, relative alla disciplina della navigazione lacuale (art. 117 Costit.) o alla utilizzazione di acque pubbliche (art. 5 Statuto per ll Trentino-Alto Adige) ecc., nelle quali possa essere interessata altra Regione contermine, ovvero l'ipotesi di contestazioni di competenza normativa, fra Regioni, in tema di disciplina della pesca in acque lacuali, di turismo, viabilit, acquedotti, ecc. In queste ipotesi, soccorrerebbe l'istituto dello intervento coatto, previsto dal codice di rito. (artt. 106 107) per ragioni di opportunit; ma non dubitabile che esso non sia applicabile, nel procedimento in esame, atteso il rinvio al Rego lamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato, attuato dall'art. 22, L. 11 marzo 1953, n. 87. D'altra parte, non sarebbe applicabile il princi pio dell'integrazione del contraddittorio nei con fronti di controinteressati, (cfr. ord. Costit. 30 mag gio 1956 cit., nota 72). Sicch da ritenere che nella suddetta ipotesi, l'intervento sia inammissibile. 6. Sostituzione processuale. -I cambiamenti di circoscrizione regionale o le modificazioni nella sfera di attribuzioni di competenza delle Regioni possono determinare situazioni analoghe al cambiamento di stato, contemplato dall'art. 92 Regol. di procedura, e legittimare la sostituzione delle parti, nel procedimento di legittimit costituzionale, in via di azione, in tema di competenza normativa. IV I soggetti nel regolamento di attribuzioni fra le Camere legislative e la Corte Costituzionale L'art. 127 u. c. Costit. e l'art. 35 L. 11marzo1953, n. 87, attribuiscono alla Corte Costituzionale una competenza, davvero, singolare. Essa giudica sul conflitto, fra la propria competenza di legittimit, in tema di competenza norma (85) Per siffatta distinzione, cfr. D'AMELIO-Commentario: ll'nuovo codice di proc. civ., 1943, 470. tiva della Regione (questione di legittimit costituzionale, trattata nel capo precedente) e la competenza di merito, spettante alle Camere, per con trasto di una legge regionale con gli interessi nazionali o di altre Regioni. La lacunosit, relativamente a questo tipo di procedimento, delle norme della Costituzione e delle leggi costituzionali 9 marzo 1948, n. 1e11 marzo 1953, n. 1, nonch della L. 11marzo1953, n. 87 e delle Norme Integrative 16 marzo 1956, renderepbe necessaria una indagine sistematica che trascende i confini del tema proposto. tuttavia . necessario accennare, brevemente, che l'aver attribuito la competenza a risolvere il conflitto, fra le Camere e la Corte stessa, attraverso un giudizio sulla natura di merito o di legittimit dell'insorta questione, riproduce la situazione di sottoposizione di un potere a quello giurisdizionale, creato dalla .L. 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti e perpetuata dagli artt. 37 e 41 c.p.c. (86). Infatti essa giudice di una propria competenza gi.risdizionale, in conflitto eventuale con quella non giurisdizionale di organi del potere legislativo. Le parti legittimate ad agire sono le Regioni, in confronto dello Stato e delle altre Regioni nel cui interesse lo Stato ha provocato la decisione di merito dinanzi alle Camere (art. 35, L. 11 marzo 1953, n. 87 (87). Per ogni altra questione, valgono le osservazioni esposte nel Capo III. V I soggetti nei conflitti di attribuzione 1. Natura dei conflitth (Rinvio). -2. Conflitti tra poteri dello Stato. -3. In ordine ad attribuzione dello Stato. -4. D9f.nite da norme costituzionali. -5. L'attivit della Corte come coordinamento di "poteri-funzione . -6. 7. La soggettazione unitaria dei poteri-ordini. 1. Mentre la funzione della Corte Costituzionale, in tema di questioni di legittimit, attiene alla delimitazione di attivit omogenee, aventi ad oggetto l'esercizio del potere legislativo (o nei confronti della Costituzione o nella sua ripartizione fra Stato e Regioni), la funzione della Corte, in tema di risoluzione di conflitti di attribuzione ha, invece, per oggetto la delimitazione di attivit eterogenee, ossia fra poteri dello Stato o fra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni. Essa diretta ad evitare lo straripamento o l'invasione di un potere nella sfera attribuita ad altro potere. La natura di tali conflitti dipende, ovviamente, dalla qualificazione e dall'estensione che si d alla anzidetta previsione legislativa. (86) In tema di abrogazione della legge sui cQPflitti,__ dopo l'entrata in vigore del codice di procedura civile. del 1942, cfr. VrnG.A.: in Foro Padano>>, 1949, IV, 1. (87) Cfr. STENDARDI: La Corte Costituzionale, 1957, p. 47. -88 Il problema va trattato seguendo la distinzione che sostanzialmente non propria di detto ordine, enunciata dall'art. 134 Costit. e sviluppata dallo (e a questo attribuita per attrazione). art. 37, L. 11 marzo 1952, n. 87 (c. d. legge paracostituzionale, per rinvio dell'art. 1 L. Costit. 11 marzo 1953, n. 1): confiitti fra poteri dello Stato e confiitti fra Stato e Regioni o fra Regioni. 2. I conflitti di attribuzione della prima specie sono caratterizzati dalla contrapposizione di organi appartenenti a poteri diversi, in ordine alla competenza su determinati rapporti, limitati dal suddetto art. 37 L. cit. Nella dottrina anteriore, ovviamente, attesa la mancanza di un organo interpotestativo il problema si poneva limitatamente al conflitto fra autorit giudiziaria e amministrazione attiva, in ordine alla cognizione di rapporti giuridici. E si poneva nel senso che l'attribuzione esclusiva della P. A. funzionava come limite alla funzione giurisdizionale. I conflitti di giurisdizione riguardavano, invece, questioni di competenza fra autorit giudiziaria e organi di giurisdizione speciale, o fra questi medesimi, e il problema si poneva nel senso che l'attribuzione esclusiva della P. A. funzionava come discriminazione fra le varie giurisdizioni (88). Nel sistema accolto nel vigente ordinamento, il problema si pone non diversamente, dal punto di vista ontologico ma, soltanto, pi estesamente in quanto gli artt. 134 Costit. e, 37 L. 11 marzo 1953, n. 87, cit., definiscono i conflitti di attribuzione sempre come contrapposizione di organi appartenenti a poteri diversi e competenti a dichiarare definitivamente la volont dei poteri ai quali, rispettivamente, appartengono. Deferendo, per, alla Corte la delimitazione della sfera di attribuzione -per ciascuno dei tre poteri -determinata da norme costituzionali il nuovo ordinamento ha esteso l'istituto a tutte le possibili combinazioni di conflitti, ma ne ha ristretto la materia. 3. Sul primo punto, occorre richiamare l'esposizione fatta a proposito dell'attuale configurabilit di una divisione di poteri in senso sostanziale (89), per precisare che, in tesi potrebbero ipotizzarsi conflitti di attribuzione in senso soggettivo e in senso oggettivo: sotto il primo profilo (soggettivo) tra organi di diverso ordine (legislativo, amministrativo o giudiziario) e a cagione dell'esercizio di attivit sostanzialmente propria di ciascun ordine; sotto il secondo profilo (oggettivo) tra organi di diverso ordine o dello. stesso ordine, ma a cagione dell'esercizio di attivit sia sostanzialmente propria (88) Cfr. inarg. AvvOC.A.TURA GENERALE DELLO STATO: Il OontenzioBo dello Stato negli anni 1942-1950, I, p. 64 e segg. (89) Cfr. supra, nota. (4) L'ideale e armonica corrispondenza fra organi e funzioni stata accentuata, nel nuovo ordine costituzionale, nell'ambito dei tre ordini tradizionali, Non pu dirsi, tuttavia, che detta correlazione sia stata attuata integralmente e senza residui ch, anzi, la promiscuit per talune attribuzioni insopprimibile. Cos, ad es., potrebbe ipotizzarsi conflitto di attribuzione anche fra organj dello stesso ordine giudiziario o fra Ministro giudice e P. A. in relazione a rapporti sostanzialmente amministrativi, ecc.; e sarebbe conflitto di attribuzione anche quello tra organi giurisdizionali speciali e A. G. in tema di I giurisdizione. I Orbene, con l'equazione (art. 37, L. 11 mar: : . zo 1953, n. 87): ,. dichiarazione di volont: del potere cui appartiene l'organo competente ad emetterla definiti~ ~ . vamente; .::: controversia: delimitazione di attribuzione; il concetto di potere stato ricondotto alla nozione classica, ossia al suo primo significato (90-a); che, diversamente, anzich designare l'organo secondo il potere cui appartiene , la legge si sarebbe riferita al potere che esso 'esercita . Tanto pi che, -per effetto dell'intervenuta abolizione delle giurisdizioni speciali (art. 102 Costit.) all'infuori di quelle indicate nell'art. 103 Costit. e nella Disp. trans VI, e per effetto della subordinazione di quelle conservate, in ordine all'esercizio del potere, alle S. U. della Corte di Cassazione (art. 111 Costit.) -sono stati sostanzialmente ricondotti nell'ordine giurisdizionale tutti gli organi di giurisdizione. Sotto tale profilo; assume significato particolare l'espressione ccpotere, adottata nel senso di equivalenza fra potere e ordine, nell'art. 104 Cost. << Potere , in senso soggettivo, significa dunque potere-ordine e non potere-organo, dato che la norma si riferisce ad organi appartenenti ad un potere e non costituenti essi stessi un potere (90-b ). Sicch non si potr qualificare come poter, legittimato al conflitto, se non il legislativo (con le due camere) e l'esecutivo (con l'organizzazione degli uffici dello Stato, fino al Presidente della Repubblica) e il giurisdizionale (con i suoi organi ordinari e speciali di giurisdizione). Ne restano escluse tutte le altre potest soggettivate (91) ivi comprese quella del Capo dello Stato, per le attribuzioni costituzionali non ricollegabili all'esecutivo, (90-a) Cfr. in tal senso Rocco F.: A propoBito di alcuni diBBenBi interpretativi dell'art. 134 della OoBtituzione, in Rass. Avv. Stato, 1948, 9. l; G.A.SP.A.RRI: Corte OoBti tuzionale e conf'itto di attribuzioni, in << Giur. It. >>, 1949, IV, 17. (90-b) Cfr. in senso contrario GuGLIELMI: I confiitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, in La Corte Costituzionale : (Supplem. alla Rass. Avv. Stato cit.), pag. 424, 425. Non sembra da condividere l'opinione, fon data sul solo dubbio che la Costituzione, dopo aver codificato, rafforzandolo, il principio della divisione dei poteri, non celo abbia accolto nel senso tradizionale, se non riguardo al potere giudiziario . L'analisi delle fonti -come si visto -(art. 104;"' Cost. e 37, L. 11 marzo 1953, n. 87), postula una diversa conclusione. (91) Sulla soggettivazione delle potest, cfr. ROM.A.NO: OorBo di diritto amminiBtrativo, 1932, 143 segg. -89 e quella della Corte Costituzionale, per tutte le sue attribuzioni SCQl!tituzionalit, in quanto interpotestative; le c. d.j istituzioni dello Stato (con che si indicano i pi importanti organi dei poteri); e ne restano, infine, esclusi anche i soggetti di autarchia. D'altra parte, essendosi fatto riferimento a conflitti fra poteri dello Stato (la parte dell'art. 37, 1 comma L ..cit.), ma ristretta la competenza della Corte Costituzionale ai conflitti che insorgono fra organi dei detti poteri competenti a dichia rarne definitivamente la volont, evidente che sia stata prevista l'ipotesi dei conflitti fra organi supremi dei poteri stessi. Non sarebbe proponibile quindi il conflitto fra organi, non anche supremi, nonostante la variet delle competenze a dichiarare la volont del potere in cui ogni singolo organo si inquadra (sulla base dei concetti di definitivit per gli atti amministrativi e di competenza funzionale per quelli giurisdizionali); e ancorch un conflitto fra detti organi possa insorgere in rel.azione a rapporti giuridici, non solo, interorganici (che escludano la posizione di parti e il conflitto di interessi) ma, anche, intersubiettivi (con partecipazione di soggetti privati, come parti in conflitto di interessi e posizione della Corte, come organo giurisdizionale). A maggior conforto di detta tesi, si osservi che la competenza (che per s, involge un concetto di ordine gerarchico fra uffici) qualificata nel senso che debba trattarsi di organi competenti a dichiarare definitivamente (si!), , ma la VOLONT DEL POTERE (cui appartengono), ossia ad emettere atti rappresentativi della capacit di volizione dello Stato -e non di soggetti di autarchia -propria di quel potere; pertanto, ad emettere atti tipici: leggi, atti amministrativi, sentenze. 4. Sul secondo punto, riguardante i criteri di delimitazione delle attribuzioni, si deve notare che essi caratterizzano e distinguono l'istituto, nel senso che, per aversi confiitto di attribuzione occorre: a) non soltanto che sia controversa la sfera di attribuzioni di un potere (in senso soggettivo: v. supra n. 3); b) ma che la controversia riguardi precetti dettati dalla Costituzione o da leggi costituzionali, in ordine a detta sfera di attribuzione (92-a); c) la. quale sia. stata violata, per effetto di attivit amministrativa o di normazione subordinata (regolamentare), e soltanto da questa (92-b). Orbene, la seconda condizione, come ho avvertito dianzi (v. supra, n. 2) determina conseguenze assai rilevanti, in quanto esige che causan del conflitto non possa essere che l'int.erpretazione di pre" cetti costituzionali relativi alle attribuzioni dei poteri (ordini) dello Stato, ed oggetto del conflitto, la delimitazione di quelle sole attribuzioni. (92-a) Cfr. ZANOBINI: Corso di diritto amministrativo, cit. 1954, II, 410. (92-b) Per una disamina su questo punto, cfr. Sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 11, e 18 in Giur. Cost., 1957' 78, 335. A) In ordine alla causa, si deve richiamare il concetto di poteri-funzioni (attribuiti ad un dato potere-ordine), nel senso che i poteri-funzioni (analogamente a diritti soggettivi e facolt) non sono configurabili se non quali situazioni attive (93), e, in particolare, collocabili o al di fuori di rapporti giuridici intersubiettivi (e con essi in mera connessione) (94), ovvero entro i rapporti stessi, ma in posizione ineguale (95): o infine, entro rapporti non intersubiettivi, ma interpotestativi ed eguali. Fra poteri ordini dello Stato non sussistono invero rapporti potestativi, perch non sussistono rapporti intersubiettivi in genere; e per si configurano, soltanto, rapporti interpotestativi. Sicch, dal punto di vista causale vi potrebbe essere conflitto (sempre in relazione a questioni di competenza, per l'esercizio di determinate attribuzioni) in ognuno dei tre casi anzidetti. Ogni altro contrasto fra poteri si risolver in conflitto politico, ma non giuridico. Non ogni dissenso, non ogni violazione di attribuzioni (che non sia accompagnata da una contraria dichiarazione di volont di arrogazione) potrebbe dar luogo a conflitto, di competenza della Corte Costituzionale. Ad es.: l'impedimento -da parte del Governo -di funzioni di rappresentanza del Presidente della Repubblica; di attivit preparatoria della funzione legislativa (artt. 62, 86 Costit.) e cos via, potr dar luogo a crisi di diversa natura, per la cui soluzione l'ordinamento costituzionale appresta il rimedio della revoca della nomina dei Ministri, in via di crisi extraparlamentare ovvero le dimissioni a seguito di voto di sfiducia del Parlamento o, per contro, la messa del Presidente della Repubblica in stato di accusa. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. B) Dal punto di vista oggettivo, si nota, poi, che le attribuzioni contemplate dalla Costituzione e da leggi costituzionali, riguardano, non la prima, n la seconda categoria di situazioni (esaminate sub. A) nelle quali il potere si atteggia, ab extrinseco o ab intrinseco in rapporti intersubiettivi; ma, esclusivamente, la terza categoria di situazioni nelle quali i poteri si giustappongono, e si coordinano, attraverso i loro organi supremi. Le attribuzioni contemplate dalla Costituzione sono infatti le seguenti: a) (art. 70 e segg. e 138 Costit.) attivit legislativa delle Camere, e limitatamente, del Presidente della Repubblica e del Governo. Il Presidente (93) Sul concetto di situazione" (Rechtslage) Cfr. la mia, Metodologia del diritto pubblico e privato in Riv. dir. pubbl. >>, 1947, 1, 47 e la bibliografia ivi citata, nota 34. (94) Sul concetto di potest, che non si svolgono in relazione a concreti rapporti giuridici, cfr. ROMANO: Corso di diritto amministrativo, 1932, 143 segg. (95) Per la teoria v. CARNELUTTI: Negozio giuridico,-atto-illecito, atto dovuto in >, 1923, I, 386; Metodologia del diritto, 1939, 87 segg.; Teoria generale del diritto, 194{), 288 segg.; ROMANO: Corso di diritto amministrativo, cit. 143 segg. -90 della Repubblica, agli effetti di un conflitto con le Camere, nell'esercizio di attribuzione legislativa, sarebbe, tuttavia, rappresentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come solo organo responsabile (art. 89, 20 comma, Costit.). Nel solo caso degli artt. 75 e 138 (ove si contemplano il Referendum abrogativo e il Referendum di revisione) verrebbe in esame il Corpo elettorale come soggetto di potest legislativa diretta. Sarebbe disagevole, tuttavia, configurare la deliberazione di abrogazione come attivit legislativa in senso proprio, e non piuttosto come attivit di controllo sull'attivit legislativa, del Parlamento. La tesi valevole a fortiori per il referendum di revisione costituzionale, il quale pu essere indetto per la convalidazione delle leggi costituzionali e funge come condizione sospensiva per l'entrata in vigore della legge sottoposta a referendum (96). Ad ogni modo, qualora si trattasse, pure, di attivit legislativa,. un conflitto di attribuzioni sarebbe inipotizzabile sia perch il Corpo elettorale non appartiene al potere-ordine legislativo; sia perch ogni ipotesi di conflitto, in tema di abrogazione, prevenuta dall'art. 2 L. Costit. 11 marzo 1953, n. 1, in relazione all'art. 75, comma 2 Costit.; e ogni ipotesi di conflitto di attribuzioni in tema di controllo di leggi costituzionali, gi approvate, inescogitabile, in relazione allo art. 138 Costit.; laddove l'attribuzione del corpo elettorale quella che , n pu essere usurpata da altri poteri. Potr, come si detto, essere impedita e allora soccorreranno altri rimedi, ma non si potr dare invasione di siffatta tipica, insostituibile manifestazione di volont; b) (artt. 85 a 87, 50 comma e 8 comma) attribuzioni del Presidente della Repubblica nei confronti delle Camere; e) (art. 87, 6 comma Costit.) attribuzioni del Presidente della Repubblica, nei confronti del Corpo elettorale (che non un potere dello Stato, ma la fonte, se mai, del potere legislativo). La norma potrebbe originare per conflitti con le Camere; (96) Cfr. sulla natura del Referendum, in genere, la mia voce: Rferendum in "Nuovo Digesto It.,, e la bibliografia ivi cit. ; cfr. anche CARBONE, La corrvpetenza della Corte Costituzionale sull'ammissibilit della richiesta di re/ erendum abrogativo, in La Corte Costituzionale (Supplem. alla Rass. Avv. Stato" cit. p. 568, nota 2). Sulla contaminazione di fini politici e normativi, nel Referendum, e le vaste possibilit di applicazione come controllo sulla politica generale, cfr. GUARINO: Il referendum e la sua applicazione al regime parkinnentare, in Rass. dir. pubbl. ,,, 1947, 1, 30; BALLADORE PALLIBRI: Sulla applicabilit alle leggi costituzionali del referendum abrogativo, in cc Foro Padano 1949, IV, 14 e Diritto Costituzionale 1953, 220. Sul carattere di organo legislativo del e< Corpo elet torale in sede di referendum, sia abrogativo sia di revi sione, cfr. VmGA: La revisione costituzionale, 1948, 28 Estr.; BoN VALSASSINA: Referendum abrogativo, 'f'evi sione costituzionale, ecc. in ccRiv. Dir. Pubbl,,,, 1949 1, 81. d) art. 87, 7 comma Costit.) attribuzioni del Presidente della Repubblica, nei. confronti del potere esecutivo; e) (artt. 92 e segg. Costit.) attribuzioni del Presidente del Consiglio e del Governo nei confronti delle Camere e del Presidente della Repubblica (mentre le attribuzioni dei dicasteri e degli uffici sono rinviate alla legge ordinaria: art. 95, comma 30 e 97); /) (artt. 99, 100) attribuzioni di .organi ausiliari, consultivi, delle Camere o del Governo; g) (artt. 101 Costit. e segg.), attribuzione alla Magistratura, delle funzioni giurisdizionali, in concorso con organi di giurisdizione speciale (articolo 103) il cui conflitto interno di giurisdizione e non di attribuzione; h) attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura in confronto di poteri di Governo (artt. 107, 109, 110). 5. Sulla base di tale constatazione appare, anzitutto, evidente che la funzione della Corte Costituzionale, per la risoluzione dei conflitti di attribuzione, non attivit giurisdizionale essendo diretta al coordinamento di poteri-funzioni (non in connessione o nell'ambito di rapporti intersubiettivi), ma nell'ambito di rapporti interpotestativi eguali. Sicch detta funzione si atteggia, come cura e distribuzione della potest unitaria dello Stato, modellata, ma non assimilabile alla procedura di regolamento di giurisdizione, pi di quanto non sia assimilabile al procedimento amministrativo di attribuzione di potest tributaria, in materia di finanza locale (v. art. 289 T. U. F. L. 14 settembre 1931 n. 1175, modif. da art. 52 L. 2 luglio 1952, n. 703). 6. La stessa constatazione (esame delle ipotesi sub. B) conduce alla legittimazione della corrente dottrinaria, la quale: 1o ritiene esclusi dalla competenza della Corte, nei conflitti di attribuzione, i conflitti fra giurisdizione e amministrazione attiva (de jure soppressi con la legge del 1877) perch la P. A. in giudizio non un potere ; istituto sopravissuto soltanto nella fattispecie dell'art. 362 c.p.c., mai verificatasi, e in quella di controversa collocazione, di cui allo art. 368 c.p.c., pur spettanti alla competenza delle S. U. della Corte di Cassazione (97); 2 ricomprende, fra i conflitti di attribuzione, solo quelli che insorgono fra organi supremi (nei quali prevale l'elemento politico) bench in concreto l'identificazione di tali organi non appaia (97) AzZARITI; Il confUtto di attribuzioni fra i poteri dello Stato secondo la nuova Costituzione. in >, 1957, 339. Diversa la questione se nel giudizio sui conflitti possa trovar luogo la declaratoria circa l'inesistenza o la validit di norme giuridiche, sulle quali si fondi il potere dell'autorit. che ha emanato l'atto, da cui ha origine il conflitto. Co!l sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 9, in flitti aventi ad oggetto qualsiasi atto di amministrazione dello Stato o della Regione, che invada la sfera di competenza assegnata allo Stato ovvero ad altra Regione. Il conflitto di attribuzione denunciabile alla Corte Costituzionale pu concernere -quindi soltanto atti amministrativi o di normazione subordinata (regolamenti, e non anche norme di legge) viziati per violazione della sfera di competenza dello Stato o delle Regioni, delimitata da norme costituzionali. (Sent. cost. 26 gennaio 1957 n. 18 e 18 marzo 1957 n. 47). La qualit dell'attivit di amministrazione che d luogo al conflitto irrilevante, potendosi ~ in tesi -configurare conflitto di attribuzione anche relativamente all'esercizio di attivit di controllo (102). L'attivit della Corte Costituzionale, nella materia in esame, presenta le caratteristiche note della funzione giurisdizionale, gi esaminate per l'analoga forma di procedimento, per i giudizi principali di legittimit costituzion11le (v. supra Sez. III). 2. La capacit di essere parte processuale nei conflitti di attribuzione (legittimazione ad causam) spetta soltanto allo Stato o alle Regioni. La legittimazione ad agire e a contraddire in subiecta materia non pu, invero, spettare se non agli Enti che si affermino titolari della potest rispetto alla quale sorto il conflitto (103). Le provincie di Bolzano e di Trento non sono legittimate a proporre conflitto di attribuzione in ordine a potest della Regione Trentino-Alto Adige, contro lo Stato od altra Regione, spettando la legittimazione alla Regione, unitariamente considerata. Eccezionalmente, le Provincie sono invece legittimate a sollevare conflitto ""'"-direttamente per regolamento di attribuzioni tra le provincie stesse o nei confronti dell'Ente Regione (art. 42, L. 11 marzo 1953, n. 87 e artt. 82 u. c., 83 dello Statuto spec. per il Trentino A. A. approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 5) (104); salva, ben Giur. Cost. , 1957, 59, la questione stata risolta in senso piuttosto negativo (vedasi motivazione, p. 67, che ricerca, nella prospettazione dell'oggetto della contestazione il profilo di violazione dei limiti posti all'attivit amministrativa dalle leggi costituzionali). La decisione invece massimata in senso positivo. Su di che vedasi anche l'annotazione di M. S. GIANNINI: (ivi. p. 59). (102) In tal senso, v. sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 20, in Giur. Cost. >>, 1957, 346, con la quale, peraltro, stato negato -in merito -che l'atto di riscontro possa consumare violazione della competenza dell'ente soggetto a controllo. (103) Cfr. in tal senso, sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 17, in Giur. Cost. >>, 1957, 331. Si verifica, nel caso, coincidenza fra eapacit di essere parte sostanziale e capacit di essere parte procs-suale (v. supra cap. II, n. 10, lett. b). (104) Cfr. in tal senso, sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 22, e 17 Aprile 1957 n. 57 in Giur. Cost. , 1957, 359. e 653. -93 s'intende, la iegittimazione passiva della Provincia quando sia lo Stato che instauri il conflitto (sentenza Cost. 26 gennaio 1957 n. 22). Sono tuttavia ammissibili: a) l'intervento dello Stato, in ogni caso di conflitto fra Regioni (per rinvio dell'art. 41 L. 11 marzo 1953, n. 87, alle disposizioni degli artt. 23, 25); e, e fortiori, nel conflitto fra Provincia e Regione e fra Provincie ; b) l'intervento della Regione nel conflitto fra altra Regione e lo Stato o fra Regioni (art. 20, 20 comma L. cit.), nei casi e nei modi esaminati per i giudizi principali di legittimit costituzionale, con esclusione, peraltro1 di intervento di altri soggetti (v. supra Sez. III); e) correlativamente, da ritenere ammissibile, anche in questo tipo di procedimento, la sostituzione processuale (nei limiti esaminati, supra cap. III); d) ed , infine, da escludere la partecipazione di privati o enti pubblici, quali contro-interessati (105). 3. La rappresentanza (legitimatio ad processum -o a stare in giudizio) (106) dello Stato e delle Regioni in conflitto spetta, esclusivamente, per (105) Cfr. sent. Cost. 26 gennaio 1957, n. 18 in cc Giurispr. Cost. . 1957, 335. G. CHIARELLI: Su la configurabilit di un controinteressato nel conff,itto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale, in cc Giur. It. , 1957, I. I. 337 in nota a sent. Costit. 26 gennaio 1957, n. 18, osserva che con questa pronuncia la Corte ha esteso al processo sui conflitti di attribuzione il principio dell'inammissibilit di un controinteressato, gi elaborato con ord. 30 maggio 1956 e 21 luglio 1956, n. 25, (v. supra note 71, 72). Rileva l'A. che in un giudizio di legittimit costituzionale o in un conflitto di attribuzione originato da un atto normativo (regolamento) non sia individuabile controinteressato, attesa la natura stessa dell'atto e del suo contenuto generale ed astratto. Pi problematico pare all'A. il caso di conflitto originato da atto amministrativo, in cui c' necessariamente un controinteressato sostanziale, che non pu assumere la figura di controinteressato processuale; anche se la decisione porter l'annullamento del rapporto di cui egli titolare (artt. 38 e 41, L. 11 marzo 1953, n. 87) ed anche se in pendenza del giudizio potr essere disposta la sospensione dell'atto (art. 40 L. citata). La Corte ha, peraltro, bene individuato il problema nel senso che il titolare del rapporto non parte nel conflitto, perch l'interesse suo particolare, rispetto alla conservazione o rimozione dell'atto, assorbito dall'interesse trascendente (alla cui difosa preordinato l'istituto del conflitto) del rispetto delle competenze . Orbene evidente che l'annullamento consegue come corollario alla decisione sulla competenza del. l'Ente e che non potrebbe essere consentito -muovendo dall'interesse mediato del titolare dell'atto -risalire all'ammissione di questo al giudizio sulle competenze. N pare attendibile il rilievo dell'A., che in tal modo nel giudizio costituzionale si nega all'interessato quella tutela occasionale e indiretta che , invece, concessa lo Stato al Presidente del Consiglio dei Ministri o ad un ministro dal medesimo delegato, per la Regione, al Presidente della Giunta Regionale (107), per la Provincia al Presidente.della Giunta Provinciale (art. 46 Statuto Twmtino Alto Adige) qualunque sia l'autorit dello Stato o della Regione o della Provincia che abbia emanato l'atto, dal quale insorto il conflitto. 4. L'autorizzazione a proporre il conflitto prescritta, testualmente, per la Regione, dallo art. 39, 3 comma L. 11 marzo 1953, n. 87, che esige la previa deliberazione della Giunta Regionale (analogamente a quanto prevede l'art. 32 L. cit. per l'autorizzazione a proporre giudizio principale di legittimit) (108). Non occorre, invece, approvazione dell'organo di controllo (v. supra sez. III n. 2). Gli stessi principi valgono per la Provincia. VII I giudizi sulle accuse Soggetti, nel giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri (artt. 134, 30 al. e 136 Costit.; 10 e segg. L. Costit. 11 marzo 1953, n. 1) sono l'organo d'accusa e l'imputato (109). nel giudizio amministrativo (art. 36 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054). La ragione della differenza c' ed fondamentale; nel giudizio amministrativo l'impugnazione del privato, contro l'atto, che mette in moto. il meccanismo della giurisdizione di legittimit e rende tutelabile l'interesse generale alla intrinseca legittimit degli atti della P. A.; nel giudizio sui conflitti, conferito, invece, agli enti il rimedio diretto (e perci6 assorbente) del . l'impugnazione di legittimit. (106) V. supra, cap. II, n. 10 lett. b. (107) Cfr. sent. Cost. 26 gennaio 1957, nn. 4, 6, 9. 11, 12 in Giur. Cost. >>, 1957, 22, 39, 58, 78, 287. (108) La delicata quest,ione dell'ammissibilit del ricorso per difetto di autorizzazione, stata esaminata finora, soltanto nella fattispecie -analoga -della proposizione di giudizio principale di legittimit; v. sent. Cost. 26 gennaio 1957 n. 15 in Giur. Cost. >>, 1957, 305 e la nota di MORTATI: Competenza amministrativa delle Regioni e organizzazione degli uffici, ivi p, 307, n. 1 nella quale si ricollega la esigenza della delibera per i giudizi principali di legittimit, all'art. 32 L. 11 marzo 1953, n. 87, e all'art. 2 L. Costit. 9 febbr~io 1948, n. I. Tuttavia, per la fattispecie in esame (art. 39 L. ord. cit.), pur mancando una previsione, relativa all'autorizzazione, in norme costituzionali, dfl.ve ritenersi vincolante la citata disposizione della legge paracoati-._ tuzionale. (109) Vedasi l'accenno al fondamento dottrinario di tale qualificazione, supra, nota 41. All'imputato potranno applicarsi gli artt. 78 e segg. c. p. p. nei limiti del rinvio di cui all'art. 52 L. 11 marzo 1953, n. 87, -94 - Bench non risulti chiara dai testi legislativi (110), la previsione della partecipazione, al giudizio, dell'organo che promuove l'azione penale (Parlamento), quale era, invece --prevista sotto l'impero dello statuto .Albertino -sia dal Regol. Giudiziario per il Senato costituito in A. C. di Giustizia, del 7 maggio 1870 (111), sia dal successivo Regol. Giudiziario del Senato del 1929 (112); tuttavia, pu ritenersi decisiva fa norma dell'articolo 13, 2a comma L. Cost. 11 marzo 1953 n. 1, che attribuisce ai Commissari eletti dal Parlamento per sostenere l'accusa, le funzioni di P. M. davanti alla Oorte (113), sorratutto in relazione al rinvio al codice di rito, contenuto nell'art. 52 L. 11 marzo 1953, n. 87. Esclusa la costituzione di parte civile a mente dell'art. 51 L. cit., (114) che testualmente dispone: L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa esercitata davanti all'Autorit giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costitu (110) Vedansi, in particolare, gli artt. 43, 30 comma, 44, 2 comma, 45, 48 L. 11 marzo 1953, n. 87, dai quali non appare un sufficiente collegamento con l'art. 13 L. Cost. 11 marzo 1953 n. I. (111) Era, infatti, prevista la nomina di Commissione di accusa di Senatori o Deputati (nei casi degli artt. 36 e 47 Stat.) per l'istruzione a la destinazione di un funzionario del P. M. per la requisitoria. (cft. artt. 1, 5, 14, 18 segg. Regol. cit.), v. NoCITO, del Senato costituito in A. O. di giustizia, 1872. (112) La funzione di promuovere l'azione penale spettava alla Camera, al Governo o al P. M. costituito presso l' A. C. (113) Cfr. in tal senso: CHIAROTTI, La giurisdizione penale dellu Corte Costituzionale, in " La Corte Costituzionale (Suppi. alla Rass. Avv. Stato cit. p. 559)._ (114) Tale l'opinione, anche di CHIAROTTI, op. oit. p. 560, che rileva l'opportunit che non si trasferisca, in un processo di tanta importanza, esigenze di interessi privati. zionale . Laddove, con il riferimento all'esercizio dell'azione civile, si , manifestamente, voluto richiamare la terminologia del codice di rito, che prevede invece dE_ltto et)erc~zio come condizione necessaria e sufficiente per la costituzione di parte civile (artt. 22 e segg., 91 e segg. c. p. p.). VIII I difensori a) Le parti private sono rappresentate da avvo cati iscritti nell'albo speciale della S. C. di Cas sazione (art. 20 L. 11 marzo 1953, n. 87). b) Gli organi dello Stato e delle Regioni, diversi dal potere esecutivo, partecipano al giudizio in persona dei loro rappresentanti istituzionali o con il patrocinio di avvocato. c) Gli organi del potere esecutivo dello Stato partecipano con la rappresentanza dell'Avvocato . Generale dello Stato, non soltanto quando debba partecipare o intervenire il Presidente del C. M., ma anche quando debbano partecipare nei giudizi . incidentali, organi costituiti nel giudizio princi. pale. Tanto si evince dalla lettera dell'art. 20 comma 3 L. cit. Non pu ipotizzarsi conflitto, neppure nel caso in cui un organo della P. A. sia parte nel giudizio principale e la Presidenza del C. M. intenda spiegare intervento, in virt dell'art. 25 L. 11 marzo 1953, n. 87. Il conflitto eventuale sarebbe, prima, composto a sensi del comb. disp. degli artt. 1, n. 8 R. D. 14 novembre 1901, n. 466, e 15, 1 comma T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611. d) Gli organi della Regione non possono giam mai partecipare ai giudizi con la rappresentanza facoltativa dell'Avvocatura Generale dello Stato, a sensi dei rispettivi statuti, attesa la facolt dello Stato di intervenire, in qualsivoglia tipo di procedimento, a mezzo del Presidente d~l C. M. con la rappresentanza dell'Avvocato Generale dello Stato. DARIO FOLIGNO AVVOCATO DELLO STATO NOTE DI DOTTRINA LucIFREDI-COLETTI: Decentramento amministrativo (Ed. U.T.E.T. 1957). L'opera.prende in esame l~ legge 11 marzo 1953, n. 150, contenente delega al Governo per l'attuazione di un decentramento autarchico ed amministrativo ed i sedici decreti legislativi che fra il 13 luglio 1954 e il 30 giugno 1955 furono emanati in attuazione della legge delega; e la trattazione condotta con esemplare chiarezza, con precisa informazione, con assoluta padronanza della materia. N poteva esser diversamente, ove si abbia riguardo cos alle alte qualit degli autori come alla prte larghissima che, sia pure su diverso piano, entrambi hanno avuto nell'attivit legislativa svolta. Il libro 1 quindi, una sicura guida ed un necessario strumento di lavoro per quanti -funzionari, magistrati, avvocati -sono chiamati, ognuno per la propria funzione, a dare applicazione alle norme sul decentramento o ad interpretarle, n a presentare un libro che cos autorevolmente si raccomanda da s (anche per la pregevole veste editoriale: il che non guasta mai), son necessarie altre parole. Si vuol per aggiungere, su un piano extra giuridico, che, assai spesso, traspaiono dalla lettura l'ansia di contribuire -attraverso le attribuzioni di funzioni statali di interess.e locale agli Enti locali, e attraverso il decentramento amministrativo -a snellire e migliorare l'azione amministrativa, rendendo pi immediati i contatti fra i cittadini e gli organi che debbono provvedere sulle loro istanze, e comunque ai bisogni della collettivit, e l'amarezza per le difficolt incontrate, che hanno limitato il campo di azione e di applicazione della legge di delega. Ma sarebbe ingiusto, su questo piano, svalutare l'importanza generale di questa prima azione di rottura ed lecito attendersi ulteriori sviluppi sulla strada tracciata; stata indicata una via che dovr essere ulteriormente proseguita sia nell'mbito del decentramento di servizi agli organi statali periferici sia in quella della attribuzione agli enti locali di funzioni statali di interesse esclusivamente locale. Il Lucifredi ha voluto ricordare forse con una punta di orgoglio, ma certo senza iattanza -quale sforzo di pazienza e di fatica sia costato il lavoro per il decentramento, aggiungendo che siamo e saremo in pochissimi a saperlo; ed ha fatto bene. In: un libro, che non vuol essere soltanto un arido commento di disposizioni legislative, ma che legittimamente ambisce a sottolineare quanto sia vasto e grave il problema del decentramento dei servizi e delle funzioni della .Amministrazione dello Stato (e veramente ammirevoli sono per la loro lucidit le pagine dedicate all'argomento nei primi capitoli della Introduzione), anche questo sforzo andava ricordato e rivendicato a giusto titolo. N.G. .A. M. SANDUI,LI: Legge, forza di legge, valore di legge. Riv. trim. dir. pubblico, 1957, 269. In questo saggio, che sar anche pubblicato nella Raccolta di scritti giuridici in onore di P. Oalamandrei , il Sandulli, premesso che la parola legge ha nella Costituzione sia un significato aspecifico di atto normativo (comprendente persino i regolamenti ad es. nell'art. 111), sia un significato specifico di atto approvato dal Parlamento e promulgato dal Presidente della Repubblica, precisa che soltanto in questo ultimo significato che il termine legge va inteso negli articoli della Costituzione che si riferiscono alla funzione legislativa o alla potest legislativa . Il S. afferma poi che mentre la potest legislativa regionale pu estrinsecarsi solo in leggi aventi contenuto normativo, la funzione legislativa statale non si esaurisce nella possibilit di emanare norme giuridiche ma consiste nella possibilit di porre in essere ogni sorta di provvedimenti vuoi di carattere generale ed astratto, vuoi di carattere singolare e concreto (v. ad es. leggi di approvazione dei bilanci, legge che delibera lo stato di guerra, etc.). N esiste nella Costituzione una riserva a favore di altri organi per l'emanazione di provvedimenti non aventi carattere normativo. Escluso pertanto (per quel che s' detto sopra) che elemento caratterizzatore delle leggi in senso specifico possa essere il contenuto (normativo o no) di tali atti il S. afferma che occorre rifarsi per definire con maggiore precisione ques~a categoria giuridica ad elementi puramente formali che sono: la forza giuridica e il valore giuridico. Forza giu ridica della legge la sua attitudine ad innovare all'ordine legislativo presistente e questa forza l'hanno tutti gli atti approvati dal Parlamento _ e promulgati dal Presidente della Repubblica qualunque ne sia il contenuto; valore giuridico della legge consiste nello speciale trattamento che l'atto riceve in seno all'ordinamento giuridico e che si riassume sostanzialmente: '1 nella impos -96 sibilit di essere eliminato se non per mezzo di altra legge o di sentenza della Corte Costituzionale; 20 nell'obbligo per tutte le autorit di applicarlo finch esista. Ora, conclude il S., quando si dice che il Parlamento pu delegare la sua funzione legislativa (ai sensi dell'art. 76 della Costituzione) si intende che esso pu abilitare il Governo ad emanare atti aventi forza di legge e cio aventi capacit di modificare l'ordine legislativo preesistente, ma non che possa delegarlo ad emanare atti semplicemente applicativi del diritto esistente attribuendo ad essi non la forza di legge che per loro natura non possono avere ma il valore di legge. In altri termini, un atto non pu avere valore di legge se non ne ha la forza e mentre per accertare se tale forza abbiano gli atti emanati dagli organi normali della funzione legislativa non si deve guardare al loro contenuto, del contenuto deve invece tenersi conto per stabilire se abbiano forza di legge gli atti emanati dagli organi della funzione legislativa delegata; e perci se questi atti non hanno capacit di mutare l'ordine legislativo preesistente non hanno forza di legge e non possono, quindi, averne il valore e cio essere soggetti al regime tipico delle leggi. Opinare diversamente significherebbe ammettere, in sostanza, che il Parlamento pu autorizzare il Governo ad emettere atti amministrativi soggetti al regime giuridic() delle leggi. e cio insindacabili dagli organi giurisdizionali con palese violazione dell'art. 113 della Costituzione. Com' noto la questione trattata dal S. raggiunse la fase acuta all'epoca della impugnazione in sede giurisdizionale dei decreti legislativi emanati per l'attuazione della riforma agraria. Rinviamo a quanto fu diffusamente scritto in proposito in questa Rassegna (1951, p. 153, 177, 1952, p. 205). Ora aggiungiamo che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 59, del 1957, ha a'flermat_o che quei decreti legislativi sono veri e propri atti aventi forza e valore di legge e che proprio essa Corte l'unico organo competente a sindacarne la legittimit. Basta leggere la motivazione delle suindicate sentenze (vedi specialmente la n. 59) per rendersi conto che gli argomenti addotti dalla Corte p> cc Successivamente l'art. 2 della legge 12 maggio 1949, n. 206, ha enunciato la seguente norma:>> nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredit o di legato sono esenti da imposta fino a lire 750.000. i> La semplice lettura dei soprariportati testi di legge rende evidente la infondatezza del motivo in esame perch nei testi medesimi non dato riscontrare alcuna espressione, che estenda .alle donazioni il beneficio accordato per le successioni mortis causa. E non pu essere condivisa la tesi della ricorrente, secondo la quale non sussisterebbe alcuna differenza di trattato giuridico fiscale tra le donazioni e le successioni a causa di morte, se si considera che la disciplina delle donazioni e delle successioni sono contenute in due leggi tributarie diverse e fra loro autonome. Da ci consegue che le disposizioni dettate in materia di successione, in tanto possono trovare applicazione in tema di atti di liberalit tra vivi, in quanto vi sia un esplicito richiamo legislativo .al r.iguardo 'I SENTENZA -Correzione di errori materiali -Non applicabilit del procedimento nel caso di omessa statuizione sulle spese nei precedenti gradi del giusizio. (Cass,, Sez. Un., Sent. n, 592/57 -Pres, Brunelli; Est. Laporta; P. M. Fragali; Min, Marina Mer cantile c. Comune di Genova). Il procedimento di correzione delle sentenze pu trovare applicazione nel caso di omissioni meramente materiali, rilevabili dal contenuto stesso della pronunzia, non anche per integrare la sentenza, mancante di statuizione sulle spese dei precedenti gradi del giudizio. In quest'ultima ipotesi, trattandosi di una vera e propria mancanza di carattere concettuale e sostanziale, alla medesima pu essere riparato solo con i mezzi ordinari d'impugnazione, nei casi nei quali questi sono ammessi. (Nella specie, poi, si esclude che la Corte di Cassazione fosse incorsa in omissione, ritenendosi che la Corte stessa, limitando la con danna del resistente soltanto alle spese dell'ultimo grado, avesse, per implicito, creduto di compensare direttamente tra le parti le spese dei precedenti gradi ~el giudizio). Vedi la nota critica del Chicco (Omessa pronunzia sulle spese e correzione di sentenza Foro it. 1957 , I, 1004), nella quale si sostiene: 1 che il procedimento di correzione di errori materiali : .l'unico ammissibile in caso di omessa pronuncia sulle spese in sentenza contro la quale non ammesso alcun gravame (come appunto la sentenza di cassaziane); 2 che l'omessa pronuncia sulle spese non pu equivalere a pronuncia implicita di compensazione. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Enti di riforma fondiaria -Rappresentanza e difesa in giudizio facoltativa da parte dell'avvocatura dello Stato -Sussistenza. (Corte di Appello di Bologna, Sezione I-Presidente Nardella; Est. De Robertis; Patrignani c. Ente Delta Padano -Sentenza IO dicembre 1956 21 gennaio 1957. L'art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, istitutiva dell'Ente Sila, che facoltizza questo a farsi rappresentare e difendere in giudizio dalla Avvocatura dello Stato, in conseguenza della recezione operata dagli artt. 1 e 2 della Legge Stralcio 21 ottobre 1950, n. 841, applicabile a tutti gli Enti di riforma agraria istituiti in base a questa, i quali pertanto sono legittimamente difesi a tutti gli effetti, dall'Avvocatura dello Stato. Fra i numerosi motivi che le agguerrite e valorose difese dei proprietari espropriati hanno escogitato a sostegno della loro azione, particolarmente notevole quella sollevata spesso in grado di appello onde far dichiarare la inesistenza del gravame .dell'Ente, di difetto di ius postulandi per conto dell'Ente medesimo, nell'Avvocatura dello Stato. Su tale eccezione sembra che non vi siano state finora altre decisioni ex-professo, onde' pensiamo di fare cosa utile col segnalare la sentenza che precede, la quale ha del tutto disattesa l'eccezione in parola; l'affermazione tanto pi notevole in quanto, mentre la gran parte delle argomentazioni degli espropriati venuta a cadere dopo le recenti note decisioni della Corte Costituzionale, quella di difetto di ius postulandi dell'Avvocatura sempre attuale. Cos motiva la Corte: A) Secondo il Patrignani, l'atto di appello dell'Ente sarebbe nullo perch l'appellante si sarebbe avvalso per proporlo, cos come se ne avvalse in primo grado per contraddire, dell'Avvocatura dello Stato, al cui patrocinio non poteva far ricorso, non essendovi autorizzato da alcuna disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con r. d. (art. 43 del Testo unico r. d. n. 1611 del 1933). Oltre la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amm.ni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, che l'Avvocatura deve necessariamente assumere (art. 1 Testo unico cit.), questa pu assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorit giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdiziort i amministrative e speciali di amministrazioni pul bliche non statali e enti sovvenzionati, sottoposi"i a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvai o con regio decreto (art. 43 citato). E poich assume il Patrignani, l'art. 31 della legge n. 230 del 1950 ha dato facolt all' Opera Sila di ricorrere al patrocinio ed alla assistenza dell'Avvocatura, ma non uguale facolt all'Ente Delta padano stata concessa con il D. P. n. 69 del 1951 che lo istitu, manca appunto quella norma autori>. zativa che necessaria al patrocinio facoltativo dell'Avvocatura stessa. L'atto d'impugnazione, siccome sottoscritto da un avvocato dello Stato privo di ius postulandi, sarebbe viziato e nullo, e tale nullit impedirebbe il giudizio sui motivi di gravame proposti dall'Ente che, in definitiva, starebbe in giudizio personalmente e senza .il necessario ministero di procuratore legalmente esercente (art. 82, comma 3 c. p. c.). Ritiene la Corte che lo ius postulandi sussiste, e che nessun vizio infirmi l'atto di appello, perch la disposizione dell'art. 31 cit., in conseguenza della recezione operata dagli artt. 1 e 2 della legge n. 841 del 1950 (c. d. legge stralcio) delle norme della L. n. 230 dello stesso anno (c. d. legge Sila) nella regolamentazione e disciplina degli enti di di riforma o loro sezioni, si riferisce anche all'ente appellante istituito con il D. P. n. 69 del 1951. Esiste cio, anche riguardo a questo Ente, una disposizione di legge che autorizza il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura. Infatti la legge stralcio, in base alla quale venne emanato il decreto Presidenziale istitutivo dell'Ente Delta, con l'art. 1 oper una recezione delle norme della legge Sila e con l'art. 2 deleg il Governo ad estendere le norme stesse ad altri territori e ad istituire altri enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria con le funzioni gi della L. n. 230 del 1950 attribuite all'Opera Sila. Il Governo fu autorizzato ad applicare ad altri territori, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti le norme della legge Sila: fra queste nori l' articolo 31 che non risulta affatto derogato con la legge--stralcio. E il Governo stesso fu delegato ad istituire nuovi enti o speciali sezioni di Enti gi esistenti affidando loro le funzioni gi per legge attribuite all'Opera Sila: il modello al quale doveva adeguarsi -100 la legislazione delegata era, quanto alle funzioni dei nuovi enti, all'esercizio di queste ed ai mezzi diretti e indiretti idonei al conseguimento dei fini perseguiti, appunto quello istituito con l'Opera Sila. A ci si aggiunge che la rilevata recezione normativa ha efficacia generale, come si desume dalla collocazione della norma che la sancisce (art. 1) a cominciamento del provvedimento legislativo, e dalla locuzione peculiare adoperata al fine di far intendere che tutte le norme della legge Sila debbono considerarsi permanenti disciplinatrici della materia, salvo solo le deroghe apportate dalla nuova legge. Una legge, quindi, non in contrasto con l'altra, n queste con i decreti presidenziali delegati: tutte le norme formano un corpus normativo, posto a disciplina della riforma fondiaria e della organizzazione degli Enti che devono attuarla. L'art. 31 perci6 -si ripete -dettato, per l'Opera Sila, per il richiamo e la conseguente recezione, vale anche per quegli altri Enti che vennero istituiti in virt di delega dal Governo. Deroga a quella norma non solo non stata apportata ma non sarebbe stata giustificata, una volta che si considerino la identica natura degli Enti di Riforma, la similarit di funzioni e di struttura, e specialmente la costante ed interna vigilanza cui essi sono sottoposti da parte del Ministero delVAgricoltura, che cura anche il coordinamento di funzioni e compiti (art. 3 legge n. 1629 del 194 7 art. 2, comma secondo, legge n. 841 del 1950, art. 3 comma secondo D. P. n. 69 del 1951). M. FAZIO DEMANIO -Opere modificanti le pertinenze stradali Concessione amministrativa. IMPOSTA DI REGISTRO -Applicabilit dell'imposta proporzionale di trasferimento sulla concessione relativa all'esecuzione di tali opere. (Trib. di Venezia 27 marzo -27 aprile 1957 -Pres. Mastrobuono; Est. Carnesecchi; Esso Standard c. Finanze). L'atto col quale la Pubblica .Amministrazione consente ad un privato di eseguire sulle pertinenze del demanio stradale opere atte a modificarle al fine di rendere possibile l'accesso dalla strada pubblica ad una stazione di rifornimento di carburante ha natura di concessione amministrativa. Il diritto che il privato acquista in base a tale concessione ha carattere reale e pertanto l'atto soggetto all'imposta di trasferimento di cui all'articolo 1 della tariffa ali. A. della legge di registro. Il Tribunale di Venezia ha correttamente impostato e risoluto la questione attinente alla natura dell'atto della cui tassazione si discuteva. Dopo aver premesso che l'uso consentito dalla A.N.A.S. alla Soc. Esso Standard non era il semplice uso ordinario del demanio stradale, ma bens un uso eccezionale delle pertinenze stradali addirittura estraneo alla loro accessibilit funzionale al demanio stradale , la sentenza ha da tale premessa tratto la logica conseguenza che alla predetta Societ era stato attribuito un diritto (di costruire per proprio uso opere particolari modificanti le pertinenze stradali) che prima non le spettava. Il che ha portato il Tribunale a ritenere esattamente che si era in presenza di_ una v.era.. e propria concessione e non gi di una semplice autorizzazione e ci in base al criterio discretivo formulato dalla dottrina (ZANOBINI: Corso, VII ed., vol. I, p. 263; VITTA -Dir. .Amm., IV ed., vol. I, p. 391; SANDULLI: Man. dir. amm., III ed., p. 282) ed accolto dalla giurisprudenza (Oass., Sent. 7 agosto 1941, n. 2749). Oi posto, la sentenza ha ravvisato un diritto di natura reale in quello attribuito alla concessionaria, affermando che, attraverso l'atto di concessione si era verificato un trasferimento di facolt e di poteri giuridici analogo a quello che effetto di una contrattazione privatistica nell'ambito dei diritti reali. La configurabilit di diritti di consistenza reale, acquistati su beni demaniali in virt di concessione amministrativa, stata ripetutamente affermata dal Suprer. v Oollegio (sent. 8 giugno 1934, n. 1985; 30 marzo 1937, n. 903; 11 marzo 1940, n. 833; 30 aprile 1952, n. 1218) il quale ha pur fatto salva la soggezione di tali diritti alle limitazioni che derivano dalla natura dei beni stessi ed in particolare al modo dalla revocabilit e dalla temporaneit della concessione, ritenendo che, ci nonostante, la realit si manifesti inalterata nei rapporti e nella possibilit di difesa verso i terzi. Limitazioni del genere -osserva al riguardo l'EULA (in Riv. Dir. pubblico , 1935, I, p. 276) -non possono dirsi completamente estranee neppure al regime privatistico dei diritti reali, ove si pensi al complesso di facolt riconosciute al direttario dell'enfiteusi ed ai casi di risolvibilit ammessi dalla legge per l'ipoteca convenzionale Vedasi pure l'ampia nota dello stesso autore sulla Ipotecabilit delle fabbriche costruite sopra terreni demaniali a seguito di concessione temporanea (in Foro_ It. , 1932, I, 1096), e, per la temporaneit dell' costituzione di servit nel diritto privato, si consulti: Grosso e Deiana (Le servit prediali, p. 184). A favore della ammissibilit della costituzione di diritti reali su beni demaniali attraverso conces sioni amministrative si sono pure schierati il ROMANO Principi di diritto amm.vo, p. 497; lo ZANOBINI Corso di dir. amm.vo, IV ed., vol. IV, p. 36); il SANDULLI: Manuale di dir. amm.vo, III ed., p. 311: il MESSINEO: Man. di diritto civ., VIII ed., vol. I, p. 420 ed il MAROI: Servit prediali pubbliche, in Dir. dei beni pubblici , 1938, p. 133. Ricordiamo infine che dei suesposti principi hanno fatto applicazione nel campo tributario, in senso analogo alla sentenza annotata, la Oorte di Appello di Roma (sent. 18 febbraio 1950, in Foro It. , 1950, I, 1450), il Tribunale 4i _Torino (sent. 10 maggio 1954 in questa Rassegna 1954_,__ 292)i. nonch la Oommissione Oentrale (dee. 9novembre1946, n. 85010; 4 giugno 1947, n. 90451; 20 marzo 1953, n. 46099, in Relaz. Avvoc. Stato 1950-55, vol. I, p. 594). L. MASINI -101 FALLIMENTO -Enunciativa di societd di fatto -Imposta di registro sulla costituzione - dovuta in via di prelievo -Forma della domanda. (Trib. Genova, I Sez.; Sent. 15 maggic 1957, n. 860-Pres. Nicolardi; Est. Scaduto -Finanze c. fallimento Poggi e Melis). L'imposta di registro dovuta sulla societ di fatto enunciata nella sentenza dichiarativa di fallimento va pagata dal curatore in via di prededuzione, come debito della massa. La domanda di pagamento in prededuzione pu essere presentata con ricorso al giudice delegato, a sensi dell'art. 101 della legge fallimentare, essendo in ogni caso opportuno sottoporre ad un controllo giurisdizionale unitario la collocazione di crediti che devono essere soddisfatti su uno stesso patrimonio. Come noto sulla sentenza dichiarativa di f allimento di una societ di fatto si liquidano due imposte: l'imposta fissa giudiziale, e l'imposta sulla enunciazione del contratto verbale di societ. Dopo le sentenze 4 luglio 1941 e 12 gennaio 1943 della Corte Suprema Riv. leg. fisc. 1941 col. 708, e 1943 col. 257), l'assoggettamento a imposta del contratto societario enunciato in occasione della dichiarazione di fallimento costituisce prassi costante, e non ha dato luogo a questioni se non in ordine all'imponibile. (Su questo ultimo punto, nei suoi vari profili, vedi questa Rassegna 1955, 194; ROTONDI, in Giur. It. 1956, 1, 2, 522; O. Oent. 23 marzo 1955, Riv. leg. fisc. , 1957, 69; Oass. 23 febbraio 1957, n. 670, ivi 912). Il problema affrontato dal Tribunale di Genova era, per, un altro: e cio, se l'imposta di titolo dovuta sulla sentenza dichiarativa fosse da soddisfare in sede di prelevamento (c.d. prededuzione), oppure in sede concorsuale con gli altri crediti ammessi al passivo. ,, Il criterio differenziatore dei due sistemi di pagamento viene, di solito, individuato nella diversa natura del credito da soddisfare. Nel linguaggio corrente si parla, infatti, di crediti verso la massa, che debbono essere pagati con prelevamento, e di crediti verso il fallito (o i falliti) che vengono pagati in sede concorsuale. Ma la distinzione tutt'altro che netta, ritenendo la prevalente dottrina (cfr . .AzzoLINA: Il fallimento, vol. I, 687, n. 386) che i cos detti debiti della massa siano, in realt, debiti del fallito. Comunque, la distinzione insufficiente rispetto al credito tributario per l'imposta di conferimento. Questa, infatti, presenta la caratteristica di far sorgere un debito diretto dei falliti, come imposta dovuta dalle parti contraenti nel contratto sociale (art. 93, n. 1 legge di registro), e un debito diretto della massa, come spesa necessaria per la procedura fallimentare. Occorre considerare, al riguardo, che la societ verbale non soggetta a registro in termine fisso, s che l'obbligo dell'imposta sorge solo nel momento dell'enunciazione. Da ci deriva l'ulteriore conseguenza che la spesa relati'va all'imposta di titolo provocata proprio dall'emanazione della sentenza; costituisce una spesa che viene resa necessaria solo in quel momento, e viene resa necessaria appunto ai fini di permettere la procedura fallimentare: non potendosi, ovviamente, dichiarare un fallimento di una societ di fatto, senza enunciare la societ. In tale stato di cose, l'imposta di registro viene a costituire una vera e propria spesa giudiziale , o, se si preferisce, una spesa di giustizia . E la esattezza di questa qualifica appare evidente, se si pensa che anche nei giudizi contenziosi ordinari le spese giudiziali poste a carico della parte soccombente comprendono anche le imposte di titolo, dovute sulle convenzioni la cui registrazione divenuta necessaria per l'uso fattone in giudizio' (Oass., 2 febbraio 1957, n. 397). Pu6 dirsi, perci, che nel concetto di spesa giudiziale rientri ogni spesa resa necessaria dal giudizio e per il giudizio: e tale certamente la spesa per la registrazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Come spesa del giudizio fallimentare essa va appunto prelevata dai fondi disponibili, a' sensi degli artt. 34 e 111 legge fallimentare. Ohe se per avventura il fallimento non avesse danaro disponibile, la imposta di registro sulla convenzione .societaria dovrebbe essere prenotata a debito sul campione del fallimento, e poi essere ricuperata dal cancelliere, ma sempre mediante prelevazione (art. 91 legge fallimentare). Sulla questione specifica non risultano precedenti. Nella pratica fallimentare si deve per avvertire che l'imposta di registro sulla societ di fatto, enunciata dalla sentenza dichiarativa, viene di solito soddi sfatta in prededuzione dai curatori, o immediata mente, o previa prenotazione a debito sul campione del fallimento. Si pu6 qui ricordare, come indica tivo di questa prassi, il caso del fallimento della societ di fatto fratelli Maini, in cui fu regolarmente ordinata dal giudice delegato la prenotazione a debito dell'imposta di titolo sulla costituzione della societ di fatto; e questa prenotazione fu ritenuta sufficiente dalle Sezioni Unite a far considerare ottemperato il precetto del solve et repete, in quanto la prenota zione equivale a pagamento (Oass., Sezioni Unite 24 febbraio 1934, Riv. leg. fisc. , 1934, 413). E pu ricordarsi anche la decisione 8 maggio 1945, n. 75866 della Commissione centrale, che prese in esame la responsabilit del cancelliere per omesso invio al registro della sentenza dichiarativa, con conseguente omissione di imposizione della tassa di titolo sulla costituzione della societ di fatto. La Commissione centrale concluse riconoscendo la responsabilit del cancelliere per aver omesso l'invio della sentenza alla registrazione, che doveva essere eseguita o a debito o con il pagamento dell'imposta a cura del curatore, se fosse stato notiziato dello avvenuto invio, e, quindi, deve essere mantenuto fermo, nei suoi riguardi, l'addebito della sopratassan ( Riv. leg. fiso. , 1946, 149). Questa, appunto, l'alternativa accolta dalla sentenza annotata. Nel caso di specie, la domanda di prededuzione era stata abbinata alla domanda (subordinata) di ammissione tardiva al passivo privilegiato del fallimento. Cio, era stata presentata nella forma_del_ ricorso, con gli adempimenti previsti dall'art. 101 della legge fallimentare. A tutta prima, si potrebbe pensare che la richiesta di pagamento in via di prelievo, non mirando ad una ammissione al passivo concorsuale, ma ad itn soddisfacimento pre-concor -102 suale, non rientri nella speciale disciplina delle domande di ammissione tardiva. Dovrebbe, percio, valere in caso di controversia la norma generale, secondo cui la domanda si propone mediante citazione (art. 163 0.p.c.); mentre in caso di accordo, il provvedimento di autorizzazione al pagamento in prededuzione da parte del giudice delegato dovrebbe essere sollecitato da un semplice ricorso, e rivestire z~ forme di un decreto (art. 25 ultimo comma 1,.F.). 1'1fa un esame pi approfondito permette di affermare che anche il sistema degli articoli 98 e 101 per fettamente idoneo allo scopo, servendo a portare al collegio, in sede contenziosa, la domanda di prededuzione, e ottenendo il risultato conseguente ad una regolare citazione. . . e e In tal senso decise la sentenza annotata, uniformandosi al principio, riaffermato anche recentemente dalle Sezioni Unite (Oass., 19 febbraio 1957, n. 589), della funzionalit di un ricorso contenente gli elementi di una citazione, allorquando abbia raggiunto lo scopo del contraddittorio. A. CHICCO INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE STATA PRESA ACQUE PUBBLICHE BACINI IMBRIFERI MONTANI. -I) Se lo Stato, nello svolgere temporaneamente la funzione sostitutiva di quella demandata ai Consorzi di Comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e ci in quanto questi ultimi non siano sorti, possa agire per la riscossione dei sovracanoni a carico degli enti concessionari (n. 48). -II) Se lo Stato, nel procedere alla riscossione, possa adottare le norme del Testo unico 14 aprile 1910, n. 639 (n. 48). AGRICOLTURA E FORESTE ENTI DI RIFORMA. -I) Se l'art. 22 della legge Sila, relativo all'assistenza tecnica da prestarsi agli assegnatari, attribuisca all'ente di riforma una generica potest discrezionale di scelta dei mezzi con cui tale assistenza vada prestata oppure rechi un'enunciazione di principio da integrarsi con successive disposizioni (n. 11). -II) Se un Ente di Riforma possa essere assoggettato alla disciplina giuridica degli istituti di credito in genere, e di quelli di credito agrario in particolare (n. 11). -III) Se un Ente di riforma possa prestare l'assistenza finanziaria agli assegnatari, obbligatoria per legge, mediante fideiussione (n. 11). ALBERGHI CONTRIBUTI DI RICOSTRUZIONE. -I) Se lo spostamento di sede dell'azienda alberghiera e la sistemazione di detta azienda in un fabbricato gi esistente, opportunamente riattato ed ampliato, costituiscano elementi atti ad escludere l'ammissione dell'azienda stessa al contributo di ricostruzione, previsto dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (n. 11). -II) Se un'eccezionale caduta di neve, sia pure in zone alpine, possa ricomprendersi in quel concetto di calamit pubbliche, previsto dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (n. 11). ANTICHITA E BELLE ARTI RINVENIMENTO DI BENI DI INTERESSE STORICO. I) Se tutte le cose dichiarate di interesse storico ed artistico a norma delle leggi in materia, da chiunque e comunque ritrovate o scoperte nel sottosuolo, appartengano allo Stato (n. 36). -II) Quali siano i poteri del proprietario del fondo il quale abbia ritrovato o scoperto fortuitamente siffatte cose (n. 36). -III) Se il premio, dovuto al proprietario del fondo in caso di rinvenimento nel sottosuolo delle cose suddette, abbia lo stesso fondamento del premio dovuto allo scopritore (n. 36). CITTADINANZA PENSIONI DI GUERRA. -I) Se l'acquisto della cittadinanza di uno Stato estero, la cui legislazione consenta la conservazione della cittadinanza italiana, faccia perdere il diritto alla pensione di guerra, ove la cittadinanza italiana si sia, in concreto, perduta (n. 12). COMPROMESSO ED ARBITRI COLLEGIO ARBITRALE. -Se possa ritenersi incostituzionale la funzione giurisdizionale attribuita dall'art. 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, al Collegio arbitrale in materia di determinazione dell'indennit di espropriazione promossa dall'Ente delle Tre Venezie (n. 11). COMUNI E PROVINCIE OccuPAZIONE suoLo PUBBLICO. -Se sia applicabile la tassa di occupazione di aree comunali in ordine agli impianti delle Societ concessionarie telefoniche (n. 65). CONCESSIONI OPERE PUBBLICHE. -Se costituisca entrata impo nibile, ai fini dell'I.G.E., l'importo corrisposto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato alla Societ Romana Ferrovie del Nord per la sola costruzione delle opere relative al raddoppio del binario e alla diramazione di una linea ferroviaria (n. 53). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO CESSIONE DI CREDITI. -I) Se la norma dell'art. 1248, cpv. C.C., la quale dispone che la cessione di credito non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, sia applicabile nei confronti della P.A. cedente (n. 160). -II) Se sia ammissibile, da parte della P.A. cedente, una accettazione condizionata della cessione di credito (n. 160). OGGETTI FUORI uso -VENDITA. -III) Se, ai sensi dell'art. 98 del Regolamento di Contabilit dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sia necessaria, per la validit dei contratti di vendita di oggetti fuori uso, l'intervento di un agente dell'Amministrazione Finanziaria, anche nei casi irt cui si proceda nelle forme della licitazione e della trattativa pri--vata (n. 161). -IV) Se l'intervento dell'agente della Finanza, previsto dagli artt. 98 e 82 del Regolamento di contabilit, sia circoscritto al controllo esterno della mera regolarit formale degli atti del procedimento (n. 161). 104 CONTENZIOSO TRIBUTARIO LITI TRIBUTARIE. -I) Se il principio della inderogabilit. delle disposizioni tributarie osti alla definizione transattiva della lite tributaria, quando sia in discussione il quantum dell'accertamento, cio una questione di fatto (n. 1). -II) Se, nel caso di evasione fiscale, per .la quale la legge disponga l'applicabilit di una pena pecuniaria, l'Amministrazione finanziaria abbia il potere di accertare il tributo e di procedere alla riscossione del medesimo nonch di eventuale sopratassa (sanzione civile), indipendentemente dalla procedura sancita dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 1). -III) Se la norma dell'art. 3 c.p.p., sia applicabile nel campo delle liti tributarie anche quando l'evasione del tributo non sia connesso ad un reato, ma ad una semplice infrazione amministrativa (n. 1). CONTRABBANDO CARTINE PER SIGARETTE. -I) Se la norma contenuta nell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 902, sul monopolio dei sali e tabacchi, sia estensibile alla disciplina delle cartine e tubetti per sigarette (n. 29). 2) Se la carta velina, ancorch preordinata e adatta alla fabbricazione delle cartine, costituisca genere di monopolio in base alla legge 13 gennaio 1936, n. 70 (n. 29). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI ALLUUVIONI. -I) Se, una volta valutato il danno, subito a causa dell'alluvione dalle aziende nel Salernitano e il relativo contributo in base ad esame analitico delle varie categorie di beni danneggiati, possa ammettersi, ai sensi delle vigenti norme, che le imprese, nella ricostruzione, mutino le proporzioni originarie delle varie categorie di beni presi in considerazione per determinare il contributo (n. 18). -II) Se il contrbuto di ricostruzione possa essere concesso a siffatte aziende, nel caso in cui la ricostruzione avvenga in localit diversa da quella in cui era situato il bene distrutto (n. 18).. -Ili) Se possa ammettersi la ricostruzione o riattivazione si siffatte aziende in nuova localit. col mutamento del tipo di attivit o di produzione (n. 18). PRIVILEGI. -IV) Se il privilegio speciale, che assiste le operazioni di finanziamento previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia applicabile anche nel caso delle operazioni regolate dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38 (n. 19). PUBBLICHE CALAMIT. -V) Se lo spostamento di sede dell'azienda alberghiera e la sistemazione di detta azienda in un fabbricato gi esistente, opportunamente riattato ed ampliato, costituiscano elementi atti a escludere l'ammissione dell'azienda stessa al contributo di ricostruzione previsto dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (n. 20). -VI) Se un'eccezionale caduta di neve, sia pure in zone alpine, possa ricomprendersi in quel concetto di cc calamit pubblica. previsto dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (n. 20). DANNI ESECUZIONE DI OPERA PUBBLICA. -Se lo Stato, quale esecutore di opere pubbliche di competenza di enti locali in virt di particolari disposizioni di legge, possa essere ritenuto responsabile dei danni da atto illecito prodotti a terzi in corso d'opera (n. 3). DANNI DI GUERRA REQUISIZIONI ALLEATE. I) Quali siano i limiti di giurisdizione dell'A.G,O. a conoscere delle azioni, contrattuali o extra-contrattuali, nascenti dagli atti o dai fatti indicati nell'art. 1 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 (n. 71). -II) Se il previo esperimento del ricorso facoltativo previsto dall'art. 5 della legge n. 10 del 1951 sia condizione di proponibilit dell'azione per impugnativa del provvedimento di liquidazione dell'indennit (n. 71). TRATTATO DI PACE. -III) Se l'acquirente di un bene, che sia stato danneggiato per fatto di guerra mentre era in propriet di un cittadino delle Nazioni Unite, possa invocare alcuno dei benefici stabiliti dalla legge italiana per i suoi cittadini (n. 72). DAZI DOGANALI NAVE. -I) Quando si verifichi per le navi l'attraversamento della linea doganale, che presupposto obbiettivo dell'imposizione dei diritti di confine (n. 9). -II) Se le navi nazionali e quelle nazionalizzate perdano tale loro condizione per il solo fatto di essere destinate ad operare oltre i confini dello Stato (n. 9). -III) Se l'utilizzo di materie prime provenienti dalla demolizione, per vetust, di una cosa importata in esenzione ai dazi doganali in vista di un solo particolare impiego, destinato ad assolvere ad un fine beneficiato dalla legge, costituisca presupposto di imposizione tributaria doganale (n. 9). ESAZIONE SPEDALIT. -I) Se l'applicabilit della sanzione di cui all'art. 81 del Testo unico 17 ottobre 1923, n. 1401, presupponga la costituzione in debito dell'esattore (n. 6). -II) Se, in tema di spedalit anticipate dallo Stato, la costituzione in debito dell'esattore si attui soltanto mediante la notifica, da parte del Prefetto, delle anticipazioni effettuate (n. 6). ESECUZIONE FISCALE RISCOSSIONE ALL'ESTERO. -Se lo Stato italiano possa esigere all'estero un credito tributario (n. 36). ESPROPRIAZIONE PER P.U. ENTE TRE VENEZIE. -I) Se possa ritenersi incostituzionale la funzione giurisdizionale attribuita dall'art. 8 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, al Collegio arbitrale in materia di determinazione dell'indennit di espropriazione promossa dall'Ente Tre Venezie (n. 131). -II) Se, nel quadro della legge 31 marzo 1955, n. 240, possano essere sottoposti ad espropriO, i terreni gi bonificati o in corso di bonifica (n. 131). -Ill) Se possa applicarsi in via analogica, per gli espropri previsti dalla legge 31 marzo 1955, n. 240, la speciale procedura disposta dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 (n. 131). 105 FERROVIE GESTIONE cc LA PROVVIDA . I) Se la gestione cc La Provvida abbia effettivamente natura di cc servizio dell'Amministrazione ferroviaria secondo la definizione di legge (n. 256). -II) Se la spesa relativa al personale ferroviario, comandato presso la Gestione La Provvida , debba far carico alla Gestione stessa (n. 256). IMPIEGO PUBBLICO LEGGI RAZZIALI. -I) Se abbia diritto alla riassunzione, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, l'impiegato, assunto a suo tempo alle dipendenze di un ufficio e, quindi, licenziato per motivi razziali, qualora l'ufficio sia stato soppresso (n. 433). PERSONALE SEPRAL. -II) Se il personale della Sepral rientri nella categoria del personale non di ruolo dello Stato (n. 434). -III) Se la norma dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sia applicabile a tutte le categorie del personale non di ruolo, considerato nel suo complesso (n. 434). -IV) Se sia legittima la norma di un regolamento di esecuzione, la quale si trovi in contrasto con una disposizione legislativa (n. 434). -V) Se la disposizione dell'art. 1 D.L. 4 aprile 1947, n. 207, sia stata implicitamente abrogata dal D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767, che, all'all. VII tabella I, ha determinato in modo autonomo la misura dei sei scatti quadriennali di stipendio, previsti per il personale non di ruolo (n. 434). PROPRIET INTELLETTUALE. -VI) Se l'attivit inventiva di un impiegato in servizio, determinata da uno studio strettamente personale del medesimo, possa ritenersi trovare, nel rapporto d'impiego, la causa dell'attivit stessa (n. 435). -VII) Se, mediante la concessione a terzi della licenza di un'invenzione brevettata di un suo dipendente, possa ritenersi avere l'Amministrazione esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 24 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (n. 435). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE DAZI DOGANALI. -Se l'utilizzo di materie prime provenienti dalla demolizione, per vetust, di una cosa importata in esenzione ai dazi doganali in vista di un suo particolare impiego, destinato ad assolvere ad un fine beneficiato dalla legge, costituisca presupposto di imposizionE;J tributaria doganale (n. 5). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ESECUZIONE FISCALE. -Quali siano i limiti del divieto assoluto di pignorabilit previsto dall'art. 514 c.p.c., in relazione all'estensione e all'esercizio del privilegio speciale che assiste i crediti di R.M. di Categ. C/1, afferenti l'esercizio di una professione, di un'arte o di un mestiere, ai sensi degli articoli 62 del Testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 e 2759 e.e. (n. 12). IMPOSTA DI SUCCESSIONE PERTINENZE. -I) Se l'istituto della pertinenza, introdotto nel codice civile vigente (art. 817) abbia immutato l'istituto dell'immobile per destinazione del Codice del 1865 (n. 21). -II) Se, agli effetti tributari, la pertinenza possa essere assoggettata allo stesso trattamento previsto per gli immobili per destinazione (n. 21) I.G.E. ENTRATA IMPONIBILE. -I) Se costituisca entrata imponibile, ai fini dell'I.G.E., l'importo corrisposto dall'Amm. ne delle Ferrovie dello Stato alla Societ Romana Ferrovie del Nord per la sola costruzione delle opere relative al raddoppio del binario e alla diramazione di una linea ferroviaria (n. 62). RIVALSA. -II) Se la fornitura di energia elettrica e il contributo di allacciamento costituiscano prestazione al dettaglio ai sensi dell'art. 1 della legge 4 luglio 1941, n. 770 (n. 63). -III) Se i contributi di allacciamento per fornitura di energia elettrica costituiscano entrata imponibile (n. 63). IMPOSTE E TASSE LITI TRIBUTARIE. -I) Se il principio della inderogabilit delle disposizioni tributarie osti alla definizione transattiva della lite tributaria, quando sia in discussione il quantum dell'accertamento, cio una questione di fatto (n. 284).. -II) Se, nel caso di evasione fiscale, per la quale la legge disponga l'applicabilit di una pena pecuniaria, l'Amministrazione finanziaria abbia il potere di accertare il tributo e di procedere alla riscossione del medesimo nonch di eventuale sopratassa (sanzione civile), indipendentemente dalla procedura sancita dalla legge del 7 gennaio 1929, n. 4 (n. 284). -III) Se la norma dell'art. 3 c.p.p., sia applicabile nel campo delle liti tributarie anche quando l'evasione del tributo non sia connesso ad un reato, ma ad una semplice infrazione amministrativa (n. 284). TASSA DIPLOMA DI LAUREA. -IV) Se l'obbligazione tributaria concernente la tassa erariale di diploma di laurea nasca soltanto al momento della richiesta del diploma stesso (n. 285). ISTRUZIONE SUPERIORE TASSA DIPLOMA DI LAUREA. -Se l'obbligazione tributaria concernente la tassa erariale di diploma di laurea nasca soltanto al momento della richiesta del diploma stesso (n. 7). LAVORO CONTRATTO DI LAVORO CON ENTE PUBBLICO. -Se il contratto di lavoro a termine si converta ex lege in contratto a tempo indeterminato, ove la prestazione di lavoro continui dopo la scadenza del termine e non risulti una contraria volont delle parti (n. 9). LEGGI E REGOLAMENTI SuccESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO. -I) Se il termine prescrizionale, previsto dall'art. 16 della legge n. 4 del 1929, sia stato sostituito dal minor termine previsto dal codice penale per le contravvenzioni (n. 13). II) Se la legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia legge cc anteriore rispetto al R,D. 19 ottobre 1930 n. 1398, che ha approvato il codice penale (n. 13). -106 MINIERE CANONI. -I) Se l'Amministrazione del Demanio abbia diritto a percepire interessi di mora sui canoni di ricerca mineraria, ove la proroga del permesso avvenga a distanza di tempo dalla relativa cessazione (n. 11). -Il) Se i titolari di permessi di ricerca mineraria, una volta richiestane la proroga, debbano continuare il pagamento dei canoni (n. 11). MONOPOLIO CARTINE PER SIGARETTE. -I) Se la norma contenuta nell'art. 109 della legge 17 luglio 1942, n. 902, sul monopolio dei sali e tabacchi, sia estensibile alla disciplina della cartine e tubetti per sigarette (n. 27). II) Se la carta velina, ancorch, preordinata e adatta alla fabbricazione delle cartine, costituisca genere di monopolio in base alla legge 13 gennaio 1936, n. 70 (n. 27). BANANE. -III) Se l'obbligo dei coltivatori di banane di cedere il prodotto allo Stato, a mente dell'art. 2 del R.D. 2 dicembre 1935, n. 2085, faccia nascere nei coltivatori medesimi un diritto verso lo Stato a ven dergli il prodotto (n. 28). -IV) Se le norme emanate per l'attuazione del monopolio banane possano oggi trovare applicazione nei riguardi del territorio somalo. non pi sottoposto alla sovranit dello Stato italiano (n. 28). NAVE E NAVIGAZIONE DAZI DOGANALI. -I) Quando si verifichi per le navi l'attraversamento della linea doganale, che presupposto obbiettivo dell'imposizione dei diritti di confine (n. 83). -II) Se le navi nazionali e quelle nazionalizzate perdano tale loro condizione per il solo fatto di essere destinate ad operare oltre i confini dello Stato (n. 83). -III) Se l'utilizzo di materie prime provenienti dalla demolizione, per vetust, di una cosa importata in esenzione ai dazi doganali in vista di un suo particolare impiego, destinato ad assolvere ad un fine beneficiato dalla legge, costituisca presupposto di imposizionetributaria doganale (n. 83). MOTOSCAFI -PATENTE DI ABILITAZIONE. -IV) Se, a norma dell'art. 16 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, il divieto di condurre motoscafi ad uso privato senza patente di abilitazione sia tassativo (n. 84). -V) Se sia necessario un provvedimento di carattere legislativo per introdurre una modifica al divieto di cui all'art. 16 del R.D.L. n. 813/1932, a favore di coloro che aspirano al conseguimento della patente di abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato o sia all'uopo sufficiente una disposizione amministrativa (n. 84). OPERE PUBBLICHE DANNI. -Se lo Stato, quale esecutore di opere pubbliche di competenza di Enti locali in virt di particolari disposizioni di legge, possa essere ritenuto responsabile dei danni da atto illecito prodotti a terzi in corso d'opera (n. 44). PENSIONI Dr GUERRA. -I) Se l'acquisto della cittadinanza di lmo Stato estero, la cui legislazione consenta la con servazione della cittadinanza italiana, faccia perdere il diritto alla pensione di guerra, ove la cittadinanza italiana si sia, in concreto, perduta (n. 80). NOTIFICA DECRETI. -II) Se, in-0aso di premorienza del pensionato, la notifica del provvedimento ministeriale di concessione della pensione, fatta ad uno degli eredi, si intenda effettuata nei confronti di tutti gli eredi (n. 81). PRESCRIZIONE REATI FINANZIARI. -Se il termine prescrizionale, previsto dall'art. 16 della legge n. 4 del 1929, sia stato sostituito dal minor termine previsto dal Codice penale per le contravvenzioni (n. 31). PROCEDIMENTO CIVILE INTERRUZIONE. -II) Se, ai fini dell'interruzione del processo, prevista dall'art. 300 c.p.c., sia in ogni caso necessaria ed inderogabile la comunicazione fatta dal procuratore della parte, ovvero se sia sufficiente che la notizia sia resa aliunde nota al magistrato ed alla controparte (n. 24). -II) Se la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M., che pone fine alla liquidazione di un Ente, possa essere invocata come elemento per sostenere la piena conoscenza dell'avvenimento nei confronti d_i tutti gli interessati (n. 24). -III) Se la comunicazione di uno degli eventi, previsti dall'art. 299 c.p.c. fatta dal procuratore della controparte in udienza, valga a provocare l'interruzione del processo (n. 24). -IV) Se l'interruzione del processo, giusta il disposto dell'art. 300 c.p.c., 20 comma, avvenga di diritto, a seguito della comunicazione fatta dal procuratore, senza bisogno di una declaratoria juris del giudice (n. 24). PROPRIETA PERTINENZE. -I) Se l'istituto della pertinenza, introdotto nel codice civile vigente (art. 817), abbia im mutato l'istituto dell'immobile per destinazione del codice del 1865 (n. 23). -II) Se, agli effetti tributari, la pertinenza possa essere assoggettata allo stesso trattamento previsto per gli immobili per destinazione (n. 23). PROPRIETA INTELLETTUALE IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se l'attivit inventiva di un impiegato in servizio, determinata da uno studio strettamente personale del medesimo, possa ritenersi trovare, nel rapporto d'impiego, la causa dell'attivit. stessa (n. 15). -II) Se, mediante la concessione a terzi della licenza di un'invenzione brevettata di un suo dipendente, possa ritenersi avere l'Amministrazione esercitato il diritto di prelazione previsto dall'art. 24 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127 (n. 15). RAPPORTI DI LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI. -1) Quale sia il carattere dei contratti di lavoro post-corporativi (n. 34). -2) Se il lavoro, prestato oltre il limite massimo dello straordinario, debba essere retribuito (n. 34). 107 REATI FINANZIARI PRESCRIZIONE. -Se il termine prescrizionale, previsto dall'art. 16 della legge n. 4 del 1929, sia stato sostituito dal minor termine previsto dal codice penale per le contravvenzioni (n. 1). REGIONI REGIONE SICILIANA -ASSEGNI cmcOL..utI -EMISSIONE. -I) Se fra i poteri spettanti al Comitato Regionale del Credito per la Regione Siciliana, quali sono determinati negli artt. 1 e 2 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, recante le norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia di credito e di risparmio ii sia compreso quello di autorizzare gli istituti e le aziende di credito, operanti nel territorio regionale, ad emettere assegni circolari (n. 56). -II) Se il Comitato interministeriale per il credito e il Risparmio sia competente ad emettere il proprio parere vincolante sulla questione della potest del Comitato Regionale Siciliano per il credito ad autorizzare l'emissione di assegni circolari nel territorio della Regione (n. 56). REGIONE SICILIANA -IMPOSTE E TASSE. -III) Se, nei casi previsti dagli artt. 9, 10, Il e 12 della legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29, il conseguimento della registrazione a tassa fissa sia subordinato alla emissione del decreto dell'Assessore 'lfe Firian:r.e, emanato in esito alla previa istanza ii che a tale organo deve essere rivolta per ottenere l'agevolazione stessa (n. 57). SOMALIA MONOPOLIO BANANE. -Se le norme emanate per l'attuazione del monopolio banane possano oggi trovare applicazione nei riguardi del territorio somalo, non pi sottoposto alla sovranit dello Stato italiano (n.2). TELEFONI OccUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. -Se sia applicabile la tassa.di occupazione di aree comunali in ordine agli impianti delle Societ concessionarie e telefoniche (n. 13) RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATl DEL MONDO .A CURA DI S.AL V .ATORE SICA CEYLON 1. GENERALIT. La costituzione di Ceylon contenuta nei seguenti documenti: 1 Ceylon (Constitution) Order in Council 1946; il Governatore Generale nominato dalla Corona inglese (art. 4, n. 1); vi un Parlamento con due camere (Senato; House of Representatives) (art. 7); il potere esecutivo continua a risiedere nella Corona inglese ed esercitato, in nome di questa, dal Governatore (art. 45). Il gabinetto ministeriale nominato dal Governatore ed collettivamente responsabile di fronte al Parlamento (art. 46 n. 1); 20 Ceylon (Constitution) (.A.mendement) Order in Council 1947; 3 Ceylon (Constitution) (.A.mendment n. 2) Order in Council 1947; 4 Ceylon (Constitution) (.A.mendment n. 2) Order in Council 1947; 50 Ceylon Indipendence Order in Council 194 7; cessa il potere della Corona (in Consiglio Privato) di provvedere con Orders (art. 4); nessuna legge fatta sotto riserva del conse:nso della Corona (art. 5); 60 Ceylon Indipendence .Act (del Parlamento inglese) 10 dicembre 1947; nessuna legge inglese si consideri legge di Ceylon se non espressamente riservata (art. 1, n. 1); norme di .Acts del Parlamento inglese continuano a trovare applicazione in relazione a Ceylon, in materia di nazionalit inglese (Second Schedule, 1), finanziaria (2-4), di visiting forces (5), di navigazione navale ed aerea (6-8), di cause matrimoniali (9) di copyright (10). L'8 febbraio 1948 entrato in vigore il sistema costituzionale dello Stato di Ceylon come membro pienamente responsabile nel British Commonwealth of Nations (fully responsable status) (art. 2 del Ceylon Indipendence, Commencement, Order in Council 19dicembre1947, adottato ai sensi dell'art. 5 n. 2 del Ceylon Indipendence .Act 1947). Il Ceylon Indipendence .Act 194 7 fu reso necessario ai sensi degli articoli 2, 6 e 11 dello Statute of Westminster 1931; venne pertanto revocato per Ceylon il potere del Parlamento inglese di legiferare (Colonial Laws Validity .Act 1865). Le relazioni fra la Corona inglese ed il Governatore Generale sono regolate da Ceylon (Office of Governor General) Letters Patent 19 dicembre 194 7 e dalle Royal Instructions 19 dicembre 1947. La sovranit risiede quindi nella Corona britannica; il potere esecutivo risiede, come si vede, nella Corona stessa ed esercitato dal Governatore Generale. Nulla cambiato per l'appello al Consiglio Privato (appeal to the privy cuncil) dalla Corte Suprema di Ceylon in civil suit or action (art. 4 di Courts Ordinance n. 1 del 1899, che conferm l'art. 52 della Charter of Justice del 1833; art. 779-791 Civil Procedure Code, revocati dall'.Appeals Privy Concil Ordinance n. 31 del 1909, modificata dall'Ord. 19 del 1918; eh. 85, Vol. II, pag. 420, revised Edition of the legisl. enact. of Ceylon, 1938). 2. IL DIRITTO DI CEYLON. .Abbiamo presente in questa esposizione The Dominion of Ceylon, The Devolopment of its Laws and Constitution di Ivor Jennings ed H. W. Tambiah, London, Stevens and Sons Limited, 1952, p. 62. Notano tali autori che pochi Stati hanno un sistema legale cos complicato come Ceylon. Vi sono cinque sistemi legali: 10 il sistema romanoolandese; 2 il sistema detto Thesawalamai; 3 il sistema mussulmano; 4 il sistema Kandiano (Sinhalese); 5 il sistema inglese; scomparso il sistema Mukkuwa (vecchio diritto matriarcale) delle Provincie Orientali. In sostanza il diritto penale e la relativa procedura, la procedura civile ed il diritto commmerciale sono stati importati dal sistema inglese; il diritto contrattuale ed extracontrattuale ha ricevuto una profonda influenza dal sistema inglese a causa dei rapporti che il paese ha avuto con l'Inghilterra; ancora la lingua inglese si usa presso i tribunali di Ceylon, ancora in inglese redatta la legislazione (oltre la lingua patria), ancora in inglese vengono pubblicati i law reports. Per quanto, dicono i detti autori, si applicano altri sistemi legali, quello inglese costituisce lo spirito del diritto in Ceylon. Per le obbligazioni extracontrattuali (in torts) si accettato il principio della lex .Aquilia, introdotta nei vecchi statuti di Batavia, pubblicati nel luglio 1642 (ved. H. W. Tambiah, The Roman-Dutch Law in Ceylon, Ceylon Law Students' Review, 1951, p. 36) ed estesi a Ceylon con Risol. 3 marzo 1666 del Consiglio Olandese e mantenuti dagli inglesi con Proclamation del 1799; in tale materia, che a noi interessa particolarmente, il sistema della negligenza e della responsabilit (intention) risultato dalla pratica giurisprudenziale inglese: Per il diritto delle persone, si applica il sistema Kandiano-per Kandiani, quello detto Thesawalamai per gli abitanti Tamil di Ja:ffna, o quello mussulmano per gli arabi; in altre zone si applica il diritto olandese. Per il diritto di propriet fondamentale -109 il sistema romano-olandese; i diritti della Corona inglese sono governati dalla legislazione. Le relazioni di famiglia seguono gli usi degli abitanti Tamil di Jaffna (thesawalamai) o degli arabi. Gli usi di Thesawalamai sono stati influenzati dalla legge ind, mussulmana e romano-olandese e consistono in due parti: diritto delle persone applicabile agli abitanti malabaresi delle provincie di Jaffna ed un diritto reale, applicabile nella provincia settentrionale. Ved. Corpus Juris, A digest of common law and statute law of Ceylon, ed. Batasingham, 1947. Ved. The Legislative Enactments of Ceylon in force on 30 June 1938, revised Edition, Government Press, Colombo, 1938; Ved. Ordinances and Subsidiary Legislation, Colombo, Gov. Press, 941 -Ved. Ordin. 1942-47 (ann.) e poi gli Acts of Ceylon (1948 e seg.). Ceylon stata una ceded coloni-e; quindi vi rest in vigore la legge locale. La materia delle obbligazioni, nei confronti della Corona (Crown), che assunse la sovranit del territorio, fu governata per dalla legge inglese. In seguito all'annessione da parte della Corona, si ebbero, fra gli altri, i seguenti effetti: 10 tutti i pubblici funzionari divennero servants of the Crown; 20 tutta la propriet del Governo divenne propriet della Corona; 30 tutti i contratti governativi divennero contratti con la Corona; 40 il sistema legale (Common law) inglese sostitu per tale materia il diritto romano-olandese nelle Provincie Marittime ed il diritto Sinhalese nelle provincie Kaildiane (ved. JENNINGS e TAMBI. AH, op. cit., p. 82). La responsabilit dello Stato. implica le que stioni circa le responsabilit (liability) della Co rona (per Ceylon), nella quale risiede il potere esecutivo, esercitato dal Governatore GeneraJ.e, come si necessariamente detto di sopra. Ci occu peremo particolarmente: a) della responsabilit con trattuale; b) della responsabilit extra-contrat tuale (torts) dello Stato. Ci occuperemo poi, secondo gli schemi soliti, della difesa dello Stato. 3. LA RESPONSABILIT DEL~O STATO. a) La responsabilit contrattuale. -J ennings e Tambiah (op. cit., p. 82) osservano che la responsabilit contrattuale della Corona (e cio dello Stato di Ceylon) non avrebbe potuto essere messa in dubbio giacch, in base al sistema legale romanoolandese, avrebbe dovuto ammettersi che il Fisco potesse essere perseguito in giudizio. Le corti ammisero che la Corona potesse essere convenuta (be sued) a mezzo del Queen's (Kng's) Advocate e che in ogni modo tali azioni avessero potuto essere portate contro l'Attorney Generai (ved. appresso; Colombo Electric Tramway Co.v.Attorney Generai, The New Law Reports, 1913, 16, 177, cit. da Jenn. e Tam.). In proposito si era detto che sarebbe stato eccessivo (too late) richiedere la procedura inglese della concessione del fiat in seguito alla petition of right (Jayawardena v. Queen's Advocate, The Supreme Court Circular, 1881, 4, 77, cit. da Jenn. e Tam.); fu detto anche che in sostanza il diritto all'azione fosse stato riconosciuto dalla legislazione che aveva disci plinato la relativa procedura (Ordin. n. 9 del 1852; n. 7 del 1856; n. 11 del 1868); la stessa affermazione, dicono J ennings e Tambiah, fu fatta nella decisione Le Mesurier v. Attorney Generai (The New Law Reports, 1905, 5, 65), che rinvi all'ordinanza 12 del 1840; i detti autori citano inoltre una sentenza del Privy Council (De Soyza v. Attorney Generai; the New Law Reports, 1915, 18, 430; ivi, 1917, 19, 493; Sangarapillai v. Prasad, Ceylon Law Weekly, 1944, 28, 5). Recentemente la Corte Suprema in Colombo ha escluso ancora la procedura della petition of right ed ha ammesso che il funzionario (Principal Collector of Customs), quale agent of the Crown, se in bona fide abbia contrattato nei limiti legali o su espresso ordine del Governo, non sia temuto ma sia temuto per lui la Corona rappresentata dall'Attorney Generai; la Corte si fondata sulla giurisprudenza consolidata (Singer Serving Machine Co. v. Bowes, Ceylon Weekley Reporter, 1917, 4, 78; Muttupillai v. Bowes, The New Law Reports, 1914, 17,44 3), nella sentenza n. 301 del 31 maggio 1951 (The New Law Reports, 52, p. 481). Per le azioni a favore della Corona, questa non ha potuto fondare le sue prerogative sul diritto romano-olandese ma sul sistema inglese applicabile (per la Corona) a seguito dell'annessione; in certi casi si resa necessaria un'apposita Ordinanza come l'Ord. n. 5 del 1890 (diritti sull'oro, argent e pietre preziose trovate in terreno privato), l'Ord. n. 14 del 1843 (priorit nelle obbligazioni e conseguente diritto ad ipoteca secondo il diritto romano-olandese; Attorney-General v. Pana Adappa Chetty, New Law Rep. 1928, 29, 431), l'Ord. n. 17 del 1887 (diritto erariale sugli oggetti preziosi dissepolti), l'Ord. 12 del 1840, n. 8 e 9 del 194 7 e n. 13 del 1949 (terreni forestali coltivati) (casi citati in Jann. e Tam.). b) La responsabilit in torts. -L'Amministrazione per tale parte ancora ricoverata sotto la immunit del manto della Corona, ed in pi larga misura che non lo fosse in Inghilterra, prima del Crown Proceedings Act 1947; questo, com' noto, distrusse il principio medioevale che la Corona non potesse sbagliare ed ammise la possibilit di agire contro di questa in torts come contro un qualsiasi privato. La legge del 1947 non si applica per Ceylon; si tratta quindi di sapere quale sia la situazione per Ceylon delle suits against Crown in torts. Si premette che stato accolto il principio generale per cui il committente risponda dei suoi commessi durante l'impiego di questi (Suppiah Pull v. Fernando, Ceylon Law Recorder, 1934, 13, 249; Lazarus v. Simon Silva, New Law Rep. 1927, 29, 171; Fraser Nursing Home v. Olney, New Law Rep. 1944, 45, 73); il Privy Council escluse che la Corona potesse essere chiamata in torts (Simon Appu v. Queen's Advocate, The Law Reports Appeal Cases, 1884, 9, 571) ma della correttezza del principio fu dubitato (Sandfrid v. Warring, New Law Rep. 1896, 2, 361) e si dss-che, essendo l'Attorney Generai il diretto discendente dello Advocate Fiscal, gi rappresentante del fisco locale o della Tesoreria, si sarebbe potuto chiamare in giudizio l'Attorney Generai (Le Me -110 surier v. Layard, New Law Rep. 1898, 3, 277); tale principio fu per definitivamente abbandonato, riconfermandosi l'immunit della Corona (Le Mesurier v. Attorney General, 1901, gi citata; Colombo Electric T ramways Co. v. Attorney General, 1913, gi citata; British Petroleum Co. v. Attorney General, Law Reports Appeal, 1916, 407) (giurisprudenza in Jann. e Tamb. op. cit., p. 83). quindi responsabile il funzionario. La Ziability del funzionario stata attenuata dalla Public Servants (Liabilities) Ordinance n. 2 del 1899 (eh. 88, Legisl. Enactments of Oeylon, Revised, 1938, II, p. 767); infatti non vi azione contro un public servant per la promessa, espressa od implicita, di pagare denaro per obbligazione diretta od in garanzia (art. 1), salvo se il suo stipendio sorpassi trecento rupie al mese (art. 2); sono definite le azioni ed definito il publio servant (art. 4) La giurisprudenza, riportata da Jann. e Tamb., ha posto dei principi circa la responsabilit del public officer; non si responsabile per il tort imputabile ad un giovane funzionario, salvo che il public officer abbia dato un ordine effettivo a questi (Colombo Electric Tr. Co. v. Att. Gen., gi citata); l'ordine del superiore non scusa (Sangarapillai v. Prasad, Oeylon Law Weekly, 1944, 28, 5 ). Pu essere ammessa la giustificazione della necessit di difendere la legge dello Stato (Nussernanjee v. Field, Balasingham's Reports of Oases, 1904, 1, 13) ma non quando la legge sia stata applicata contro un soggetto britannico; tali norme si applicano anche nei confronti del Governatore Generale, (non essendo costui un vicer), ma il Governatore responsabile nei limiti di quanto faccia od abbia ordinato (Jansz v. Attorney General and the Governor of Oeylon, Ourrent Law Reports of Oeylon, 1909, 1, 185). Devesi far presente che recentemente si detto che un servant of the Crown, che agisca nella sua capacit ufficiale in nome della Corona, pu essere impedito in tale condotta mediante injuotion contro di esso, quale persona, ove non ricorrano le circostanze speciali che giustifichino detta condotta, ai sensi della sez. 20 della Oourts Ordip. eh. 6, Rev. 1938 (W. H. Buddhadasa v. N. Nadaraia, Sup. O. n. 90 del 1955, New Law Rep. 1955, 56, p. 537). Si detto inoltre che detta Public Servants (Liabilities) Ordinance n. 2 del 1899 non possa essere invocata nei casi in cui vi sia stato un indebito arricchimento, per accettazione senza causa, di denaro (money paid on a consideration which has failed) (R. M. Appuhamy v. B. D. Mendis, Corte Suprema n. 198 del 1956, p. 305 di New Law Reports, 1957, 58). Il sistema anacronistico messo in evidenza in Jannings e Tambiah (op. cit., p. 84) di fronte ai larghi rami di attivit svolta da pubblici servizi, non regolati da un'apposit legge (statutory authorities) come in Inghilterra (istruzione, alcuni rami della pubblica sanit, ferrovie, vie aeree, trasporti stradali ad eccezione dei servizi di omnibus, telecomunicazioni, servizi postali, gran parte del servizio di elettricit, varie attivit aziendali, fattoriali e portuali), per quanto si vada recentemente provvedendo a stabilire statutory authorities. In materia elettorale, degna di nota la legge 10 marzo 1954 (The .Acts of Oeylon, 1954 n. 14), detta Indemnification .Act 14, diretta ad indemnity the Governor General against civil and criminal liability in respect of his no:ri~cmpliance with certain provision of the Oeylon (Parliamentery Elections) Order in Oouncil 1946; la legge ha una larga motivazione di fatto. 4. LA DIFESA DELLO STATO. L'Attorney Generai rappresenta e difende la .Amministrazione. Per quanto riguarda il suo personale, esso un Head of Department (.Appendix A, The Public Service Oommission Rules, 5 marzo 1956). L'Attorney Generai include il SolicitorGeneral ed ogni Crown Oouncil, particolarmente da lui !1Utorizzato a rappresentarlo (art. 2, Oourts and their Powers, eh. 6, Legisl. Enact. 1938). Il Department of the Attorney Generai dipende dal Ministry of Justice. Questo Ministero include nei suoi servizi l'amministrazione delle corti di giustizia (diverse dalla Corte Suprema), le prosecuzioni penali, la difesa del Governo, l'attivit consultiva in materia legale per le amministrazioni pubbliche e la progettazione della materia legislativa ed include le seguenti direzioni: 1 o Department of the Attorney Generai; 20 Department of the Legai Draftsman; 3 Department of the Public Trustee; 4 Department of the Oustodian of Enneny Property; 5 Fiscals' Departments of the Provinces of the Island; 6 District Oourts; 70 Magistrate Oourts; 8 Oourts of Request; 90 Rural Oourts; 10 Department of the Headquarters Officers; 11o Debt Oonciliation Board. Per I'.Attorney Generai ved. Oriminal Procedure Code (Oh. 16, Legisl. Enact. 1938) ed Ordin. n. 19 del 1930. Per i Powers of Attorney ved. Oh. 104 Legisl. Enact. 1938 (Ordin. n. 4 del 1902; n. 9 del 1913). Per l'ammissione di Proctors and Advocates presso la Supreme Oourt ved. art. 37 e seg., Oh. 6, Legisl. Enact. 1938. Per il Fiscal's Department and Officers (esecuzione delle sentenze emanate dalle Corti dietro licenza per ogni distretto, adottata o revocata dal Fiscal) ved. Ohap. 8, Fiscals, in Legisl. Enact. 1938. Il Oeylon (Oonstitution) Order in Oouncil 1946 non considera come public officer un Crown Advocate diverso dal Crown Oouncil n un Crown Proctor (art. 2, n. 1); per la posizione dei ministri e dei Parliamentary Secretaries, ivi, art. 69. Per la materia consultiva e per le azioni in favore o contro I'.Amministrazione (suits by and against the Crown) occorre seguire The Oeylon Government Manual of Procedure, Third Edition, 194 7 (Oeylon Government Press, Colombo, 1947). L'art. 73 del Oeylon Government Manual of Procedure regola la richiesta della compilazione dei progetti legislativi. La richiesta della compilazione di progetti legislativi (drafts of legislative meas"ures) fatta al Legai Draftsman presso il Ministero di Gfustfaia; occorre inviare a questi tutte le necessarie istru zioni in un apposito memorandum; il Governo prepara l'ordine di priorit dei progetti; l'urgenza autorizzata dal Primo Ministro (art. 73, n. 1 e 3). -111 L'art. 7 4 stabilisce la procedura per richiedere l'assistenza consultiva dello .Attorney General. La nota (letter) di richiesta deve contenere una piena e completa esposizione dei fatti con riferimento ad eventuali precedenti (art. 74, i). Su casi ipotetici l'.Attorney General non d pareri (art. 74, ii). L'.Attorney General non pu essere consultato se non con riferimento ai fatti di un caso che si sia effettivamente imposto perch si provveda in merito (art. 74, iii); esso non pu essere richiesto per materie concernenti le autorit locali od un corpo privato salvo che una legge non richieda al Governo di provvedere al riguardo (art. 74, IV); non approva progetti di contratto, di rinunzie o di altri istrumenti, i cui termini non abbiano ricevuto la sanzione delle competenti autorit (art. 74, V) e le relative richieste non siano accompagnate da una completa esposizione dei termini e condizioni da parte delle autorit competenti (art. 7 4, VI); in nessun caso, un parere legale manifestato dall'.Attorney General pu essere comunicato ad una autorit locale o ad un corpo privato o ad una persona senza il previo consenso scritto da parte dell'.Attorney General (art. 74, VII); non si pu a questi richiedere pareri sulla legislazione ancora in progettazione (art. 74, VIII). I capi delle direzioni ministeriali (heads of Departments) sono tenuti a rivolgersi allo .Attorney General, e non al Crown Proctor, ove ritengano d'iniziare un'azione in nome della Pubblica .Amministrazione; eventuali parcelle (fees) a tali avvocati (Crown proctors) per la loro rappresentanza non possono essere corrisposti se non sia intervenuta la previa autorizzazione da parte dell' .Attorney General (art. 75). Gli agenti governativi sono tuttavia autorizzati ad impiegare i servizi dei Crown Proctors (i quali, come abbiamo detto, non sono funzionari e sono nominati ai sensi degli artt. 37 e seg. Oh 6, Legisl. Enact. 1938) entro i limiti territoriali delle singole Provincie senza rivolgersi all'.Attorney General, quando le esigenze del caso lo richiedano. Ci consentito purch esista la disponibilit dei fondi per il pagamento degli onorari del Crown Proctor ed alle condizioni seguenti: a) che il caso o la materia per cui si chiedano i servizi del Crown Proctor non abbiano carattere di poca importanza (trivial nature) ma comportino un interesse diretto e sostanziale dell'Amministrazione (Government); b) che l'.Attorney General non si costituisca parte in tal caso; e) che non si tratti di un caso le cui spese siano a carico di un ente pubblico semigovernativo (semi-government corporate body), come un Road Oommittee, che ha proprie entrate (art. 75, fine) . .Allorch sia necessaria la sanzione del Governo prima che venga istituito un processo penale, la richiesta dev'essere sottoposta ali' .Attorney General ed essere conforme ai requisiti della Regulation 77 (art. 76). Le note all'.Attorney General con cui si chieda l'autorizzazione ad istituire procedimenti legali (civili o penali) debbono essere accompagnate da: a) una completa esposizione dei fatti; b) un elenco delle prove su cui il caso sia basato; e) un elenco di tutti i documenti di rilievo assieme con due copie di ogni documento; d) dalla esposizione delle prove (art. 77). Se le direzioni ministeriali prosecutrici considerano inadeguate le pene inflitte dai Magistrati nei giudizi promossi dalle direzioni stsse, quest" :iferiscono tali casi in tutta urgenza all'.Attorney General, affinch questi possa, ove lo creda, sollecitare la Corte Suprema a riesaminare le pene inflitte; le eventuali comunicazioni del processo sono fatte all'.Attorney General (art. 78)" .All'art. 75 furono apportate due integrazioni (75-A e 75-B) con Oorrection Slip n. 68 del 12 luglio 1954. Ove pervenga al Capo di una Direzione notizia di un'azione contro la Corona, il Capo stesso tenuto a darne immediatamente comunicazione all'.Attorney General, 'inviando una piena e completa esposizione del caso (art. 75 A, n. 1). Il Capo della Direzione interessata fornir ali' .Attorney General tutte le necessarie informazioni per la difesa in giudizio (art. 75 A, n. 2); si diriger altres all'.Attorney General per consultarlo su qualsiasi atto che, con apposita azione, fosse chiamato ad adottare nella sua competenza (75 B, n. 1). Ove l'.Attorney General ritenga che il Governo debba assumere ed affidargli la difesa della causa, il Capo della Direzione rappresenter immediatamente tale decisione dell'.Attorney General al Segretario Permanente del Ministro affinch il caso venga sottoposto all'esame del Gabinetto per le ulteriori decisioni (art. 75-B, n. 2). Se il Gabinetto decida che si provveda alla difesa, 1'.Attorney General vi provveder in suo nome, in sostituzione del Capo della Direzione oonvenuto (defendant) (art. 75-B, n. 3). Ove l'azione sia diretta contro un pubblico funzionario diverso dal Capo della Direzione, quegli rappresenter la cosa all'.Attorney General ai sensi dello stesso art. n. 1 ed ove l'.Attorney ritenga che il Governo debba assumere la difesa del pubblico funzionario, il Capo della Direzione provveder perch la cosa sia comunicata al Gabinetto per la decisione (art. 75-B, n. 4). Ove il Governo non ritenga di assumere la difesa in un'azione diretta contro un pubblico funzionario, quest'ultimo provveder per la sua difesa a mezzo di propri avvocati, ottenendo un anticipo, ove sia necessario, ai sensi della Regu lation 1160 delle Financial Regulations of the Oeylon Government, 3a ed., 1947 (art. 75-B, n. 5). Tali Regulations trattano (artt. 1160-1161) della Financial .Assistance to Public Officers in Legal Proceedings, other than .Action in Oontracts, arising from their Official .Acts. La Oorrection Slip n. 76 del 5 aprile 1956 ha sostituito la Oorrection Slip n. 68 del 12 luglio 1954. Nel caso che l'.Attorney General ritenga di assu mere l'azione per il Capo della Direzione conve nuto, provveder per la sostituzione del nome dell' .Attorney General nel nome del convenuto stesso (art. 75-B, n. 2); ugualmente si procede nel caso che si tratti di un altro funzionario con--- venuto (art. 75-B, n. 3); nel caso che l'.Attorney General rifiuti l'assunzione dell'azione, esso resti tuir le carte, motivando le ragioni del rifiuto al Ministero di Giustizia (art. 75-B, n. 4). -112 Per l'.Attorney Generai si applicano le norme dettate dalle Public Service Regulations of the Ceylon Governm.ent 194 7 e le Public Service Commission Rules 1 marzo 1956. 5. CONCLUSIONI. La responsabilit dello Stato intimamente legata con la difesa dello Stato. La responsabilit contrattuale dello Sta.to (Corona) pu essere perseguita dinanzi alle Corti; ci stato ammesso dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dal Privy Council; stato ammesso anche che la Pubblica .Amministrazione debba essere convenuta nella persona dell'.Attorney Generai, pubblico funzionario dipendente dal Ministro di. Giustizia. La responsabilit in torts personale del funzionario con le esenzioni di una apposita ordinanza, come abbiamo detto, e con l'eventuale aiuto e rimborso da parte dello Stato; decide in ogni modo il Gabinetto ministeriale se l'.Attorney Generai debba assumere la difesa del pubblico funzionario, in seguito a parere espresso dall'.Attorney Generai. Non ancora a tutt'oggi stato seguito l'esempio del Crown Proceedings .Act inglese del 194 7, che invece stato imitato in altri i Dominions (Canad, Nuova Zelanda, Sud .Africa) mentre ii Commonwealth di .Australia gi aveva soprasseduto, dall'inizio del secolo, alla immunit della Corona. La stessa Repubblica Indiana si trova nella situazione di Ceylon. Per l'impero coloniale inglese abbiamo segnalato nel Dizionario Universale della Finanza Pubblica (Istit. Poligr. dllo Stato,' 1956, Roma) i paesi che hanno introdotto il sistema contenuto nel Crown Procedings .Act 1947; aggiungiamo il Crown Proceedings .Act 1955 per Barbados (ved. Colonia! Reports, Barbados, 1954 and 1955, London, H.M.S.O. 1957) e, per Kenya, la Crown Procerdings Ordinance n. 47dal17dicembre1956. In base alla Revised Edition dei Legisl. Enactments of Ceylon 1938, eh. 6, Courts and their Powers, sono corti ordinarie in Ceylon: a) la Corte Suprema (Supreme Court); b) le District Courts; e) le Courts of Requests; d) le Magistrates' Courts (art. 3); per queste si rinvia al detto Dizionario. BIBLIOGRAFIA DELLE BIBLIOGRAFIE G. W. KEETON, General Editor, The British Commonwealth, the Development of its iaws arul constitutions, vol. 7; CEYLON: The Dominion of Oeylon, by Sir Ivor Jennings and H. W. Tembiah, London, Stevens and Sons Limited, 1952, p. 305-307; SALVATORE SICA: Dizionario Universale della Finanza Pubblica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, voi. IV, p. 397 e segg. e p. 454. ' (5104103) Roma, 1957 -Istituto Polig:riafko dello Stato -G. C.