n Cl&& ANNO XI -N. 5-6 M:A.GGIO-GIUGNO 1958 RASSEGNA MENSILE ... DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLIVA.ZIONE DI SERVIZIO L'INTERVENTO DELLO STATO PER LA RESPONSABILITi\ ' DE.I DANNI CAGIONATI DAGLI IMPIANTI NUCLEARI I. -L'impiego ad usi pacifici dell'energia nucleare a mezzo di reattori per la produzione di energia elettrica, che non pu ulteriormente essere ritardato in tutti i Paesi nei quali si manifesta la carenza delle fonti classiche di energia (energia termoelettrica, per il costo crescente del carbone o per le difficolt di approvvigionamento degli idrocarburi, ed energia idraulica, per essere tutte le risorse gi sfr.uttate od in via di sfruttamento) in relazione ai crescenti bisogni di energia, impone al legislatore ed al giurista in genere nuovi problemi. Per quanto i pi autorevoli tecnici affermino, in base alle esperienze acquisite, che il grado di pericolosit dell'impiego pacifico dell'energia nucleare non sia maggiore di quello di altre industrie pericolose, non pu certamente escludersi a priori la possibilit, certamente remota, date le misure di sicurezza adottate, che lo scoppio di un reattore (emballement de la pile) provochi una vera e propria catastrofe atomica. La nube radioattiva per effetto del vento potrebbe contaminare l'ambiente circostante all'installazione con gravissimi effetti dannosi per le persone e per le cose. In tal caso anche ad escludere che il reattore possa funzionare come una bomba atomica vi la possibilit della estesa contaminazione dell'ambiente per effetto di diffusione di radioelementi a notevole distanza. Se si considerano gli effetti sui pescatori giapponesi della bomba americana esplosa in una sperduta isoletta del pacifico, sar facile considerare i terrificanti effetti di una esplosione nucleare, certamente assai improbabile, ma che si verificherebbe in una zona popolata, con centri abitati a non grande distanza. Al legislatore, fra i tanti problemi che l'impiego ad uso pacifico dell'energia nucleare impone di risolvere (monopolio statale o esercizio privato dell'attivit, regime giuridico della detta attivit, regime della propriet dei materiali fissili e dei materiali fonti, norme di sicurezza per la protezione delle popolazioni e dei lavoratori), s'impone anche il problema della responsabilit giuridica dell'utilizzatore degli impianti nucleari verso i terzi. Il problema allo studio in sede internazionale (presso l'O.E.C.E. un gruppo di esperti sta elaborando il testo di una convenzione internazionale, che dovrebbe regolare la materia). Esso anche allo studio dei vari legislatori, che intendono disciplinare sul piano nazionale le attivit nucleari. Generalmente si riconosce l'inadeguatezza delle norme vigenti nei vari Paesi per la responsabilit delle industrie pericolose, dovendo contemperarsi esigenze in s contraddittorie: infatti necessario contemperare l'esigenza di assicurare in tutti i casi un risarcimento alle vittime e nel tempo stesso non aggravare il costo dell'energia prodotta con gli impianti nucleari, che per lo meno nel momento attuale pi elevato di quello dell'energia prodotta dalle fonti classiche (1). II. -Il problema, che dal punto di vista giuridico intendiamo esaminare nel presente studio, un aspetto particolare del problema della responsabilit per gli incidenti nucleari. Nel caso di una catastrofe nucleare -ipotesi che, pur essendo assai improbabile, non pu escludersi a priori -nessun utilizzatore di impianti nucleari potr essere in grado di provvedere allo integrale risarcimento dei danni alle persone ed alle cose. Si pensi all'incidente di Chalk River nel Canad del 1952, nel quale si ebbe l'uscita di controllo di una pila, con la fuoriuscita di una nube radioattiva: per la disinfestazione dei luoghi ontaminati occorsero due anni e si ebbe la for- tuna che il vento spinse la nube verso zone deser (1) Cfr. BELLI: Responsabilit civile delle imprese utilizzatrici di energia nucleare cc Atomo ed . industria '" 1957, n. 4. -BELLI: Relazione al Convegno sul problema delle assicurazioni nucleari in cc Atti del Congresso scientifico -Sezione nucleare>>, 1958. -SACERDOTI: Il rischio di danni a terzi nello sfruttamento pacifico della energia nucleare, in cc Energia nucleare" -CrNOOTTI: Le realizzazioni dell'industria .asBicurativa nel anpo dei rischi atomici, <>, aprile 1958. GRAZIADEI: Atomo e diritto, cc Foro It. >>, 1956, IV, p. 219. BELSER: Les risques atomiques: rsponsabilit civile et assurante, in L'industrie devant l'nergie nucleaire >>, vol. II, OECE, 1958; -54 tiche. Se la stessa avesse investito citt, come Toronto ed Ottawa, l'ammontare dei danni sarebbe stato incalcolabile. Nessun utilizzatore privato -per ogni impianto nucleare sar normalmente costituita una societ ad hoc -sar in grado di poter provvedere al risarcimento dei danni alle persone e alle cose. ovvio che nel caso di disastri, che importassero cos gravi conseguenze, la collettivit non potrebbe rimanere indifferente, cos come nel caso di catastrofi naturali. In tali casi non mancherebbe certo l'intervento del legislatore per un concorso nella ripartizione dei danni. Ma tale intervento a posteriori, cio a disastro avvenuto, non da molti ritenuto sufficiente. S'invoca da molti l'adozione di una norma la quale, nel mentre stabilisca il limite di responsabilit dell'utilizzatore, che provveder normalmente alla copertura dei rischi con una assicurazione, sancisca oltre tali limiti la responsabilit dello Stato. L'Atomic Energy .A.et of 1954 non conteneva alcuna disposizione sulla responsabilit civile dello utilizzatore di impianti nucleari, pure ammettendo che l'utilizzazione per fini pacifici potesse avve nire da parte di privati su licenza della Commissione atomica. La lacuna stata colmata dal Price Anderson nel 1957 (il testo della legge americana tradotto dal Napione. La legislazione sui rischi nucleari negli Stati Uniti -Ed. Soc. Elettronucleare, 1957), che ha stabilito la responsabilit dell'utilizzatore di impianti nucleari secondo il diritto comune. Per la concessione di una licenza per un impianto nucleare l'utilizzatore deve dimostrare di possedere la protezione finanziaria ii. Il ter _mine protezione finanziaria ))' secondo la legge, significa: capacit di rispondere per i danni della pubblica responsabilit e di far fronte alle spese per accertare e controbattere i reclami e per rispondere alle citazioni >i. L'ammontare della protezione finanziaria , in linea di principio, il massimo di assicurazione per responsabilit ottenibile da fonti private. Successivamente la Commissione atomica ha; con norme di applicazione, stabilito il limite minimo per protezione finanziaria in 150.000 dollari per ogni 1000 Kw. termici, con un massimo assoluto per reattore di dollari 250:000. Per il limite eccedente la protezione finanziaria, la Commissione atomica pu concludere dei contratti d'indennizzo, impegnandosi a risarcire i danni non coperti dala protezione finanziaria fino ad un massimo di 500 milioni di dollari per incidente (300 miliardi di lire italiane). La Commissione esiger un contributo di 30 dollari per ogni 1000 Kw. di potenza prodotta dalle persone con cui stipulato il contratto d'indennizzo. Per ottenere la licenza l'utilizzatore deve stipulare il contratto d'indennizzo con la Commissione atomica. Le altre legislazioni atomiche vigenti, inglese e francese -le legislazioni atomiche dei Paesi del Commonwealth sono modellate su quella inglese non contengono norme sulla responsabilit dello utilizzatore e sulla responsabilit dello Stato. Il progetto di legge atomica tedesco del 1957, decaduto per la fine della legislatura, prevedeva . 'Bttn limitazione di responsabilit per i danni alle persone e alle cose, con un ma~simo di responsabilit di D.M. 15 milioni. Oltre tale limite, il progetto di legge prevedeva l'intervento dello Stato, ma riservava ad un'111teri_or~~. l~gge,di J.lr~ciS!t!~ l~ modalit ed i limiti dell'intervento dello Stato (1). L'avan-progetto di legge federale svizzero del 1957, presentato per l'esame ai Cantoni .ed alle associazioni professionali (l'avan-progetto stato poi ritirato e sembra imminente la pubblicazione di un nuovo avan-progetto), prevedeva che, nel caso in cui la capacit finanziaria dell'utilizzatore fosse insufficiente a risarcire tutti i danni, l'Assemblea federale avrebbe potuto stanziare dei fondi supplementari per la riparazione dei danni coperti da assicurazione. III. -I sostenitori dell'intervento dello Stato per l'indennizzo dei danni non risarcibili perch eccedenti la capacit finanziaria dell'utilizzatore dell'impianto -i vari pool assicurativi potranno provvedere all'assicurazione della responsabilit degli impianti per cifre limitate ad alcuni miliardi sostengono che, anche per le legislazioni che non riservano allo Stato o ad enti da esso creati l'impiego pacifico dell'energi nucleare, lo Stato non pu mai dirsi del tutto estraneo all'attivit dell'utilizzatore. Infatti, avvenga la detta attivit in un regime di concessione o di autorizzazione, i progetti di costruzione degli impianti, la loro ubicazione, ecc., saranno sempre soggetti ad un controllo statale. Dallo Stato promanano sempre le norme di sicurezza, che codificano i risultati dell'esperienza tecnica, nonch ad organi statali sar affidata la vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza .. L'argomento certamente suggestivo, ma esso mostra il pericolo d'introdurre nel sistema del diritto pubblico una profonda deviazione dei principi. Esso costituirebbe un precedente assai pericoloso che pone, oltre certi limiti, a carico dello Stato le conseguenze di attivit pericolose, o che si svolgano in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa. Lo Stato risponde per il fatto proprio: l'esistenza di un atto di concessione o di autorizzazione non esclude per l'utilizzatore di impianti industriali l'obbligo di adottare tutte le cautele, che la tecnica impone, anche se tali cautele non sono specificatamente prescritte nell'atto di autorizzazione. N la responsabilit dello Stato in relazione alla limitazione della responsabilit, che da molti si auspica sia introdotta nelle leggi nucleari. La detta limitazione riconosciuta gi dal diritto marittimo e dal diritto aereo (la convenzione di Roma non ratificata lo prevede per il danno a. terzi in seguito a sinistri aerei); non si mai chiesto che nei detti casi venisse introdotta una responsabilit dello Stato. (1) Il testo del disegno di legge tedesco pubblicato in cc Notiziario del Comitato nazionale ricerche nucleari>>, p. 75-88. -55 - Se si esamina a fondo la legge americana, deve concludersi che la stessa esclude una responsabilit sussidiaria dello Stato. Il contratto d'in-. dennizzo tra l'utilizzatore e la Commissione costituisce, infatti, la Commissione nella posizion di un assicuratore dei rischi eccedenti le capacit assicurative private. I contributi pagati dalle imprese hanno in sostanza la funzione di un premio .assicurativo. Ben vero che non vi alla base del rapporto un calcolo delle probabilit e del rischio, cosi come avviene nell'assicurazione, ma il pagamento del contributo e l'imposizione del contratto d'indennizzo per legge dimostrano che la garanzia dello Stato una controprestazione del contributo pagato .dalle imprese. L'avan-progetto svizzero riserva, invece, a catastrofe avvenuta, un intervento degli organi legislativi per lo stanziamento dei fondi, per il risarcimento dei danni che non potessero essere risarciti. Trattasi di una norma di carattere puramente politico, dalla quale non nasce alcun diritto soggettivo al risarcimento verso lo Stato federale: l'attivit del Parlamento nel votare i fondi supplementari un'attivit discrezionale che non pu essere soggetta a controllo giurisdizionale. Anche senza tali norme per catastrofe naturali o sociali, nei Paesi civili dopo un evento dannoso di vaste proporzioni, vi stato sempre un intervento legislativo per le vittime, che non abbiano potuto essere indennizzate. L'impostazione del problema, pertanto, secondo la legge americana e quella svizzera finisce con l'escludere una vera e propria responsabilit dello Stato. Se si ritenesse, poi, che il rischio dell'attivit nucleare sia cos grande che nessun utilizzatore privato pu assumerlo adeguatamente, l'unica logica conseguenza dovrebbe essere il monopolio di tale attivit per lo Stato: non sarebbe n logico, n giuridico addossare allo Stato le conseguenze di una catastrofe, ponendo a vantaggio ~ei privati utilizzatori i vantaggi dell'attivit. Per fortuna la possiilbit di eventi catastrofici deve ritenersi assai improbabile. Gli incidenti verificatisi casualme,nte (ultimo quello di Windscale in Inghilterra) e quelli provocati artificialmente proprio .al fine di studiare i possibili effetti di essi, hanno dimostrato che il rischio normale dell'utilizzazione pacifica non eccede certi limiti. Una ulteriore conferma nella misura dei premi richiesti dagli assicuratori, premi che sono stati studiati iri sede internazionale e che non sono molto pi elevati di quelli per altre industrie pericolose. Riteniamo quindi, di concludere che per gli incidenti nucleari non sia opportuna una deviazione dai principi della respansabilit dello Stato. Altro problema se nell'interesse dello sviluppo delle industrie nucleari, premessa necessaria per l'elevazione del tenore di vita dei popoli, sia opportuna,, nell'mbito di organismi internazionali (es. Euratom) la creazione di uno speciale fondo, alimentato con contributi delle imprese utilizzatrici, per il risarcimento dei danni ai terzi, che non trovino possibilit di indennizz<;> nella copertura finanziaria delle singole imprese. Il rischio verrebbe, in tal caso, ripartito su un gran numero di utilizzatori e con la gestione del detto fondo la comunit assolverebbe uno dei suoi delle compiti, popolazioni. quello di assicurare la sicurezza GIUSEPPE BELLI A.VVOOATO DELLO STATO _J I NOTE DI D O T T RIN .A E. NTONINI : Rassegna di giurisprudenza sulla Imposta Generale sull'Entrata ( 1940-1957). Diritto e pratica Tributaria, 1958, n. 2-3). Con diligenza, scrupolosa precisione, adeguati criteri sistematici e piacevole esposizione, l'.Antonini ha compiuto un lavoro la cui conoscenza assolutamente indispensabile per chiunque si occupi, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista pratico, delle questioni che sorgono dalla applicazione di quel tributo che rappresenta la pi notevole fonte di entrata dello Stato. Pu dirsi, senza esagerare che si tratta di una rassegna veramente complta, sia della giurisprudenza sia della dottrina in materia di I.G.E., si che si peccherebbe oramai di leggerezza e superficialit se nel risolvere quesiti o preparare difese giudiziarie in vertenze concernenti l'applicazione della I.G.E., non ci si preoccupasse di consultare questo prezioso studio per aggiornarsi. Pu forse rimproverarsi ali' .A. di essere eccessivamente ed unilateralmente critico nei confronti delle manifestazioni giurisprudenziali favorevoli alle tesi fiscali, ma non pu negarsi che si tratta di critiche molto acute le quali impongono un riesame delle questioni trattate impedendo che ci si possa adagiare puramente e semplicemente su richiami ad una giurisprudenza che, anche per il fatto di non avere il collaudo di un tempo abbastanza lungo, pu essere ancora fonte di spiacevoli sorprese. Dato il tipo di studio, appare evidente che non possiamo farne una recensione particolareggiata, ri richiamare l'attenzione su uno piuttosto che sull'altro dei temi trattati. chiaro, infatti, che tutti gli argomenti sono interessanti in relazione alla specifica questione da esaminare. L. RAGGI -E. GuICCIARDI: Codice Amministrativo. 3a ed., C.E.D . .A.M., Padova, 1957. Le nuove edizioni dei Godici contengono natu ralmente un maggior numero di disposizioni rispetto alle precedenti; ma siffatta eventualit , per cosi dire, elemento puramente naturale al tipo stesso della pubblicazione. Ci che importa, invece, accertare se la nuova edizione si palesi migliorata rispetto alla prece dente e il miglioramento va riscontrato soltanto in sede di comparazione fra le parti del Oodice le quali gi contengono la legislazione relativa alle materie considerate nella precedente edizione. Se vi traccia, pi o meno intensa, di questo ulteriore lavoro dei compilatori, la successiva edi zione non si traduce in un mero aggiornamento, al quale pu provvedersi anche l.n altro modo, ma in un codice del tutto nuovo. Ci sembra che questa 3a edizione del Codice .Amministrativo di Raggi e Guicciardi mostri l'ampiezza, ed in limiti sensibili, del rifacimento operato, per il che non ci si trova di fronte ad un lavoro di mero (seppur necessario) aggiornamento, ma ad un'opera che pu essere qualificata, nel senso sopraindicato, nuova. E l'ulteriore lavoro appare ancor pi generoso nella parte pi utile dell'opera: l'indice alfabeticoanalitico, il quale rende ancor pi agevole la consultazione del Oodice. .A. T. Giurisprudenza italiana (.Annata 1957). Segnaliamo brevemente gli articoli che trattano questioni di particolare interesse per il contenzioso statale, la conoscenza dei quali appare india.pensabile per aggiornarsi sullo stato della giurisprudenza e della dottrina. S. Se.ARCELLA: Ancora sulla posizione dei creditori pecuniari della Pubblica Amministrazione (I, 1, 286). - una nota alla sentenza resa in causa Barberini c. Ministero della Pubblica Istruzione, nella quale la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio che un credito verso lo Stato, ancorch determinato nel suo ammontare non pu dirsi esigibile finch non venga emesso mandato di pagamento in conformit delle disposizioni sulla Contabilit Generale dello Stato. Si veda in proposito in questa Rassegna: 1952, 143 e 157. C. CELORI.A.: Il regime fiscale dei contratti verbali di trasporto (I, 1, 1381). -Nota alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione in causa Finanze c. ditta Visinoni nella quale, a conferma della precedente giurisprudenza, si afferma che i contratti verbali di trasporto sono sottoposti a registrazione solo in caso d'uso e non sono soggetti al regime fiscale dei contratti di appalto. G. GRECO:Sull'applicazionedel T. U.14aprile 1910, n. 639 (I, 2, 3). -Interessante e documentata nota alla sentenza del Tribunale di Milano resa nella causa Societ Officine Gazzetta c. Istituto per il Commercio Estero, nella quale si afferma che la procedura dell'ingiunzione amrriinistrativa ai sensi del T.U. del 1910 applicabile anche per1ariscossione dei crediti degli enti pubblici in genere e non solo di quelli indicati nell'art. 1 del T.U. predetto. -57 A. Cmcco: Questioni nuove in tema di notificazione ad .Amministrazioni Statali (I, 2, 45). -Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Firenze nella causa Soc. Caritas c. Finanze, in cui si afferma che le notificazioni da effettuare presso l'Avvocatura dello Stato debbono essere eseguite durante le ore di ufficio e che a tale notificazione non pu mai applicarsi l'art. 140 del c.p.c. Superfluo sottolineare l'importanza della nta, specie in relazione all'netrata in vigore della legge 25 marzo 1958, n. 260. E . .ALLORIO: Ripetizione dell'imposta di bollo indebitamente pagata (I, 1, 77). -Nota alla sentenza resa dal Tribunale di Brescia nella causa Comune di Cremona contro Finanze nella quale si afferma che sotto l'impero della legge sul bollo del 1923 poteva ripetersi l'imposta di bollo pagata indebitamente, non solo quando fosse stata corrisposta in modo virtuale ma anche quando fosse stata corrisposta mediante visto per bollo. L'interesse della nota sta nel _fatto che l'Allorio riti~ne che tali principi valgano anche nel vigore della legge del 1953, pure in presenza dell'art. 45 della legge stessa. E. GuICCI.ARbI: Interesse occasionalmente protetto ed inerzia amministrativa (III, 21). -Nota alla decisione resa dalla V sezione del Consiglio di Stato su ricorso Mariotti c. Comune di Venezia, nella quale si afferma l'obbligo del Comune di provvedere sulla istanza del privato che chieda l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 della legge urbanistica. L'annotatore ritiene di dedurne il principio generale secondo il quale l'Amministrazione ha il dovere giuridico di intervenire coi suoi poteri repressivi contro le attivit individuali arbitrariamente poste in essere a danno del pubblico interesse, e perl'adempimento di questo dovere giuridico il titolare di un interesse occasionalmente protetto in coincidenza con Pinteresse pubblico avrebbe titolo a ricorrere in via giurisdizionale. MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA. CORTE COSTITUZIONALE .Art. 17 1) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI. IN LUOGO PUB.. BLICO. (Art. 18 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 9 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Castelli Avolio). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 18 del T.U. della legge di P.S., per la parte regolante le riunioni in luogo pubblico, e l'art. 17 della Costituzione. 2) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Ai't. 156 T.U. legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolanti la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 17 della Costituzione. 3) LEGGE DI P.S. -ESERCIZIO DEL CULTO IN FORMA ASSOCIATA. (Art. 25 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 45 dell'8 marzo 1957. Pres. De Nicola - Rel. Petrocelli). L'art. 25 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte in cui questo implica l'obbligo del preavviso anche per le riunioni non pubbliche, relative a cerimonie, funzioni o pratiche religiose, costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione. 4) LEGGE DI P.S. -RIUNIONI IN LUOGO NON PUBBLICO. (Art. 18 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 27 del 31 marzo 1958. Pres. Azzariti -Rel. Cosatti). L'art. 18 del T.U. delle leggi di P.S., nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 17 della Costituzione. .Art. 18 LEGGE D: P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON . DI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 18 della Costituzione. .Art. 19 LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FON.. DI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la . pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 19 della Costituzione. .Art. 21 1) LEGGE DI P.S. -STAMPA -AFFISSIONI. (Art. 113 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 1 del 5 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Azzariti). L'art. 113, commi 1, 2, 30, 40, 60 e 70, del T.U. delle leggi di P.S., per la parte regolante le pubbliche affissioni, costituzionalmente illegittimo perch in contrasto con l'art. 21 della Costituzione. 2) LEGGE DI P.S. -POTERI DEL PREFETTO. (Art. 2 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 8 del 20 giugno 1956. Pres. De Nicola -Rel. Papaldo). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 2 del T.U. delle leggi di P.S., e l'art. 21 della Costituzione. 3) LIBERT DI PENSIERO -APOLOGIA DEL FASCISMO. (Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 4). (Sentenza n. 1del16 gennaio 1957. Pres. De Nicola - Rel. Cosatti). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra la norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che prevede l'apologia del fascismo, e l'art. 21, primo comma, della Costituzione . 4) LEGGE DI P.S. -PUBBLICA RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE E QUESTUE. (Art. 156 T.U. leggi di P.S.). (Sentenza n. 2 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Petrocelli). Non sussiste contrasto determinante illegittimitcostituzionale fra l'art. 156 del T.U. delle leggi di P.S., regolante la pubblica raccolta di fondi, collette e questue, e l'art. 21 della Costituzione. j ...,... 59 5) STAMPA -OBBLIGO DELLA REGISTRAZIO.. NE PER GIORNALI E PERIODICI. (Art. 5 e art. 16, legge 8 febbraio 1948, n. 47). (Sentenza n. 31 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Manca). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra le norme contenute negli artt. 5 e 16 della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47 e l'art. 21, secondo comma, della Costituzione. 6) LEGGE DI P.S. -VENDITA AMBULANTE DI SCRITTI O DISEGNI. (Art. 121 delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 33 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola -Rel. Azzariti). Non sussiste ccmtrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S., regolante l'esercizio dei mestieri ambulanti, e l'art. 21 della Costituzione 7) STAMPA -GIORNALI MURALI. (Art. 10, secondo comma, legge 8 febb_raio 1948, n. 47). (Sentenza n. 115 del Io luglio 1957. Pres. Azzariti -Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'art. 10, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla. stampa, e l'art. 21 della Costituzione. 8) LEGGE DI P.S. -LIBERT DI MANIFESTA.. ZIONE DEL PENSIERO. (Art. 68 del T.U. delle leggi di P.S.). (Sentenza n. 121 del 3 luglio 1957. Pres. Azzariti -Rel. Cappi). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale fra l'1:1irt. 68 del T. U. delle leggi di P.S., regolante gli spettacoli ed i trattenimPnti, e l'art. 21 della Costituzione. -~~~~------ mw =::::2 :i.wwn== mw =::::2 :i.wwn== RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Donazione modale di un'area da parte di un Comune al soppresso p.n.f.Successiva devoluzione del bene allo Stato -Natura dell'acquisto ed effetti. (Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. n. 422/58; Pres. Petrella; Est. Tamburriri.o; P.M. Caruso (conf.); Comune di Roma c. Finanze). Pur nel vigore del Codice civile 1865 era pienamente concepibile la donazione da parte di un ente pubblico, sempre che sussistessero tutti gli elementi della donazione e questa fosse diretta al conseguimento di un fine di pubblico interesse apprezzabile dall'ente stesso o dagli organi esercitanti su di esso attivit di controllo. Il modus elemento accidentale e accessorio del negozio gratuito inter vivos e mortis causa,. onde, per gravoso che sia, non pu mai costituire un corrispettivo (concepibile solo nel sinallagma e quindi nei negozi a titolo oneroso) e non snatura le caratteristiche e l'essenza del negozio cui accede, che resta pur sempre atto di liberalit. Pertanto, quando sia in fatto accertato che l'attribuzione patrimoniale da parte del disponente ha come causa unica lo spirito di liberalit, il peso od onere imposto all'onorato non pu che configurarsi quale modus indipendentemente dalla sua entit e dalla sua misura e quindi anche se notevolmente gravoso. Non pu parlarsi di risoluzione di contratto per inadempimento di un onere eontrattuale (quale certamente quello d(lrivante dal modus apposto ad un contratto di donazione), in caso di assenza di clausola risolutiva espressa e di mancanza di termine essenziale per l'adempimento, quando non vi sia stata diffida ad adempiere. Con l'attuazione della soppressione del partito fascista si attuata non gi una successione dello Stato al disciolto partito, con sopravvivenza delle sue finalit e possibilit di attuazione delle stesse, ma solo la devoluzione dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato, che ne pu liberamente e discrezionalmente disporre secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura le finalit dell'uno e dell'altro fossero similari e analoghe. Pertanto deve considerarsi di impossibile attuazione il modus apposto a un contratto di donazione in favore del partito fascista per sopravvenuta soppressione del partito stesso. La nullit della donazione per impossibilit del modus, prevista dall'art.. 794 O.e. vigente concepibile esclusivamente nei limiti in cui ammissibile la nullit, e cio quando la impossibilit sia esistente al momento della stipulazione, laddove deve invece escludersi qualsiasi incidenza sull'atto di donazione della impossibilit sopravvenuta del modus, la quale far solo s che il modus stesso si abbia per non apposto. La sentenza della Corte di Cassazione, della quale abbiamo sopra riprodotto le principali massime, ha accolto integralmente le tesi sostenute dall'Avvo catura dello Stato e si presenta di particolare inte resse oltre che per la novit di alcune affermazioni anche per le conseguenze che essa determiner rela tivamente ad eventuali vertenze similari. A seguito della devoluzione allo Stato del patri monio del disciolto p.n.f. stato dato infatti notare l'insorgenza di aspirazioni da parte di privati o di enti pubblici che a suo tempo avevano donato beni immobili al disciolto partito di riotten(}rne la propriet. Il mezzo che pi facilmente poteva pre starsi a tale scopo, appariva essere quello della riso luzione del contratto per inadempimento dell'onere modale, in considerazione che quasi sempre le dona zioni risultavano di tal natura e che talvolta i detti oneri non risultavano essere stati dal suddetto par tito adempiuti; inoltre stava il rilievo che, ove il contratto fosse stato stipulato vigente il O.e. 1865, l'art. 1080 del predetto prevedeva tassativa disposi zione di risoluzione, senza il temperamento dello art. 793, ultimo comma, O.e. vigente, che subordina la risoluzione alla esistenza di specifica clausola inserita nel contratto. Nella specie il Comune di Roma aveva donato al soppresso p.n.f. un'area con l'obbligo del dona tario di costruirvi un edificio da destinare a fini conformi a quelli del cessato partito politico; devo luto il bene allo Stato, senza che il fabbricato fosse stato costruito, il Comune donante articolava la do manda di nullit o in subordine di risoluzione della donazione sotto tre profili: impossibilit giu ridica dei Comuni di donare -inadempimento dell'onere da parte del p.n.f. e da parte dello Stato -efficacia dell'art. 794 O.e. vigente, trattandosi di onere di natura determinante, nel caso si dovesse ritenere l'onere essere divenuto oramai di impossi bile esecuzione. La prima tesi del Comune non appariva potesse avere alcuna possibile fortuna, ch la questione pi volte all'esame della Suprema Corte aveva costante mente incontrato giurisprudenza ad essa contraria. La Corte, difatti, ha, anche in questo caso, ribadito i suoi precedenti deliberati, richiamandoli anzi espressamente nella motivazione (vedi anche Corte di Cassazione, S. U., Sent., 3540/53 in questa cc Rassegna n 1954, p. 59. Ben vero che il Comune aveva anche .. ten_tato di contestare che il contratto fosse donazione, pro: spettando la ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive in considerazione della gravosit dell'onere ma anche questa subordinata formulazione non potMJa r ITT' ] ;Ji&illFYi&n !ITf.& rn ?P -61 incontrare miglior sorte della principale, una volta che la Corte d'Appello, giudicando sulla interpretazione della volont delle parti nel contratto, aveva statuito con giudizio non pi censurabile in Cassazione, che la causa del contratto era consistita nella liberalit del Comune. La terza e quarta massima attengono al secondo motivo del ricorso del Comune, nel quale si sosteneva un inadempimento del modus sia da parte del p.n.f. (fino al giorno if,ella sua esistenza) cM dello Stato nuovo proprietario del bene. La mancata prefissione nel contratto di un termine ad adempiere toglieva consistenza alla doglianza nei confronti del p.n.f., maggiore attenzione richiedeva viceversa la questione nei rispetti dello Stato e a tal proposito giova riportare integralmente la motivazione della Suprema Corte: Invero, con le norme del D.L. 2 agosto 1943, n. 704 e del D.L.L. 27 luglio 1944, n; 159, si provveduto alla totale e completa soppressione del partito fascista e si . disposto (art. 38 del D.L. del 1944) che i beni del partito venivano devoluti allo Stato, il quale li avrebbe destinati a servizi pubblici od a scopi di interesse generale. Quindi non pi si prendono in considerazione i fini parti. colari del par~ito: soppresso l'Ente non pu concepirsi sussistenza delle finalit proprie dello stesso. D'altra parte le citate disposizioni di legge importano l'immediato e incondizionato passaggio dei beni di quell'Ente ai patrimoni dello Stato, che ne pu liberamente e discrezionalmente disporre, secondo i suoi bisogni e per il raggiungimento dei suoi fini, indipendentemente da quelli del soppresso partito, anche se per avventura in concreto ed in qualche caso le finalit dell'uno e dell'altro fossero similari ed analoghe: la destinazione dei beni ai nuovi scopi rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione, con il solo limite che essi siano compresi tra quelli di interesse pubblico perseguiti dalla stessa .Amministrazione. Onde, con l'attuazione del regime della soppressione del partito fascista non pu pi nell'ambito dell'ordinamento giuridico parlarsi di possibilit di attuazione dei fini del disciolto partito. Ci tanto pi in quanto, certamente, non pu con il ricorrente ritenersi che lo Stato sia successore del partito alla stessa stregua dell'erede rispetto al defunto: la devoluzione od avocazione allo Stato del patrimonio dell'ente soppresso non pu assimilarsi alla-successione nel senso privatistico di un soggetto ad un altro, ma costituisce un atto con il quale il patrimonio dell'ente soppresso passa -solo per volont della legge e per niun altro titolo -a far parte del patrimonio di altro soggetto, che automaticamente, e non derivativamente, ne dispone. Non vi dubbio che in genere la destinazione di un bene a determinato fine da parte di un Ente sia un fatto direttamente riconducibile alla volont dello stesso, cos che tal destinazione non possa andar oltre. la vita del medesimo, e che, questo soppresso, l'Ente (nella specie lo Stato) al quale il bene dovuto, non deve in alcun modo ritenersi 1Jincolato, ma pu liberamente disporne per i .propri fini. Senonch nella specie la destinazione aveva avuto effetto in virt dell'accettazione della donazione e dell'onere modale da parte del p.n.f., e si poneva pertanto la questione oltre che sotto il profilo di una tuttora esistente destinazione conforme alla volont del donante, anche sotto il riguardo della permanenza dell'onere modale a carico dello Stato, non adempiuto, e quindi legittimamente in ipotesi la risoluzione del contratto per inadempimento. La soluzione non poteva rinvenirsi altro che nell'esame delle disposizioni legislative relative allo scioglimento del p.n.f. ed alla devoluzione dei beni allo Stato, appartenendo infatti al legislatore il compito di decretare lo scioglimento di un Ente Pubblico e di dettare la disciplina e la sorte del relativo patrimonio. A termini delle superiori considerazioni, l'evidente volont del legislatore di addivenire allo scioglimento. del p.n.f., risultato incompatibile con l'ordinamento giuridico dello Stato, dimostra la concettuale contraddizione di una .affermazione, che considerasse la sopravvivenza di alcuna delle finalit perseguite dal partito, le quali facesse carico allo Stato di adempiere; per altro -verso l'espresso volere del legislatore, sancito nell'art. 38, II parte del D.L. 27 luglio 1944, n. 159, con il quale stata decisa la sorte e l'utilizzazione del patrimonio del disciolto p.n.f., da considerarsi essersi sovrapposto all'onere . modale, caducandone con fatto del Principe il contenuto e l'oggetto. Conseguenza di ci stata pertanto la constatazione. che le sopracitate volont della legge avevano avuto l'effetto di creare un acquisto del bene da parte dello Stato .a titolo originario e non derivativo e di caducare l'onere modale. La decisione annotata riporta alla memoria la precedente sentenza n. 2790 del 4 ottobre 1955 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite su ricorso Mani c. Finanze (vedi in questa Rassegna , 1955, p. 189), nella quale veniva riconosciuta la incidenza della destinazione impressa ai beni de quo dal citato art. 38 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, sui rapporti di diritto privato, dei quali detti beni fossero oggetto, con la conseguenza della sottoposizione di tali rapporti alla disciplina del diritto pubblico. Alla stregua della soprariportata considerazione l'ultimo motivo del Comune ricorrente avrebbe potuto invero essere dichiarato assorbito da parte del Supremo Collegio. Posto che il ricorrente non assumeva che l'onere di costruire l'edificio fosse di impossibile esecuzione ab initio, che anzi risultava esse.re stato il progetto elaborato ed approvato a suo tempo, inutile poteva esser giudicato indagare quale potesse essere la con" seguenza, ai sensi. dell'art. 794 O.e. vigente, di una impossibilit sopravvenuta di esecuzione dell'onere. Difatti non tanto di impossibilit dell'onere si trattava nella specie, ma di caducamento dello stesso. Ci nonostante la sentenza ha ritenuto per maggior compiutezza di esaminare anche quest'ultimo profilo, ponendo massima la esattezza della quale non offre luogo a u.lteriori precisazioni o commenti. P. PERONAOI -62 DAZI DOGANALI -Inasprimento delle tariffe -Limiti di applicazione. (Corte di Cassazione, Sez. I, Sent. n. 829/58. Pres. Cataldi; Est. Jannuzzi; P.G. Pedote (conf.) -Finanze c. Matarrese). Nel caso di aumento di dazi doganali si applicano le pi favorevoli tariffe anteriori solo alle merci che, all'atto dell'aumento, gi si trovavano in temporanea o diretta custodia della dogana e per le quali era stata consegnata la dichiarazione di introduzione pel consumo; non anche a quelle esistenti nei depositi privati, ma non estratte da essi, ancorch fosse stata presentata detta dichiarazione. L'art. 5 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale approvata con D.P. 7 luglio 1950, n. 442 (che riproduce esattamente l'art. 6 delle disposizioni preliminari della vecchia tariffa doganale, allegato A al R.D.L. 9 giugno 1922, n. 473) stabilisce che nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione di introduzione in consumo e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea o in diretta custodia della dogana, nonch quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purch sia stato consegnato il manifesto ii. Questa disposizione prevede, adunque, la appli cazione dei dazi preesistenti solo per le merci per le quali sia stata non solo dichiarata la destinazione, ma effettuata la presentazione in dogana. E poich la stessa disposizione precisa che si considera pre sentata la merce che trovasi in temporanea o dretta custodia della dogana, mentre il deposito presso magazzini privati cosa ben diversa, bene a ragione la Dogana ha insistito per l'imposizione del nuovo dazio nel caso di specie, ove era intervenuto un ina sprimento fiscale prima dello sdoganamento della merce, di provenienza estera, introdotta in deposito presso magazzini privati. A termini di legge, la custodia in magazzini p1ivati nettamente distinta dalla custodia presso i depositi doganali. E questa distinzione non poteva non ess,ere presente al legislatore quando dett la norma racchiusa nell'art. 5 delle disposizioni preli minari alla tariffa doganale. In sostanza la legge 25 settembre 1940, n. 1424, considera tre forme di depositi doganali: quella in custodia diretta, l'altra in magazzini co11.cessi dalla Dogana in fitto ed infine l'ultima in magazzini di privata propriet. Il primo caso disciplinato dall'art. 60, mentre gli altri sono regolati dall'art. 72 della legge doganale. Nel predetto primo caso la merce affidata in custodla alla stessa Amministrazione, il che comporta, oltre alla responsabilit a carico dell'Amministrazione stessa pei danni che non dipendono da avarie o depe rimenti naturali vvero da forza maggiore (art. 71), che nessuna imposta sia dovuta per la merce in altro modo perduta (art. 4). Negli altri casi, invece, la merce custodita da chi concessionario del magaz zino. E solo la legge, al fine di evitare frodi, dispone una serie di misure precauzionali (fra cui. quella della doppia chiave), le quali, pur consentendo alla Amministrazione un controllo sulle merci depositate, non forniscono quella piena e completa garanzia della prima forma. L'art. 72, inf,atti, dopo avere sancito una serie di obblighi a carico del concessionario, onde rendere operante la misura precauzionale della doppia chiave, ipotizza il caso di violazione di tali obblighi e commina la decadenza del concessionario per tali inadempienze. Ma ci che soprattutto l'indice della maggiore circospezione usata dal legislatore per il caso in esame che la merce introdotta in magazzini privati sconta l'imposta anehe in caso di perdita o deterioramento e persino in caso di perdita dovuta a caso fortuito (art. 4). A ben vedere, le ragioni che hanno indotto il legislatore con l'art. 5 del D.L.L. 7 luglio 1950 a fare usufruire dei dazi preesistenti le .merci depositate in eustodia diretta e non anche quelle giacenti in deposito dati in fitto o di propriet privata, sono le stesse per le quali l'art. 4 della legge doganale esclude il pagamento dell'imposta per la perdita di merci solo quando si trovino in custodia della Dogana. Questo sistema, invero, offre tale completa garanzia, da farlo equiparare a quello della presentazione alla Dogana. A parte poi che il deposito in custodia diretta come gi rilevato, ha sue proprie. struttura e disciplina, esattamente distinte da quelle che presiedono alle altre forme di depositi doganali, per cui da escludere che il legislatore, riferendosi espressamente all'uno, possa aver compreso anche gli altri. E tanto pi ci da escludere ove si consideri che l'art. 5 fa richiamo alle merei provenienti, oltre che da paese estero, depositi franchi e magazzini generali, anche dai depositi doganali in genere, per poi riservare il particolare trattamento in esso previsto alle merci che si trovano in custodia diretta mostrando in tal modo palesemente di avere tenuto ben presenti le varie forme di depositi doganali, e di averne tuttavia intenzionalmente presa in considerazione, per gli effetti avuti di mira, quella particolare forma di depo sitodoganale, che ricorre nella custodia diretta. * * * Da quanto precede deriva che l'art. 5 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, si inquadra perfettamente nel sistema del diritto doganale. pi che evidente {n particolare -e lo abbiamo gi sottolineato -l'accostamento fra detto articolo e la norma racchiusa nell'art. 4 della legge doganale. Se lo Stato acquista il diritto alla percezione dell'imposta col passaggio della merce attraverso la linea doganale, tuttavia, poich la merce, pur dopo tale passaggio, pu trovarsi in una situazione di incertezza sulla destinazione doganale, previsto che tanto la liquidazione, che il pagamento della imposta siano protratti in un momento successivo, e cio al momento in cui, presentata la dichiarazione di introduzione della merce al consumo, si procede alla visita corrispondente, restando cos fermo, senza possibilit- dli ulteriore mutamento (art. 19 legge doganale), la destinazione della pierce all'importazione (vedi Relazione ministeriale del Consiglio dei Ministri sul disegno delle leggi doganali). mrn2 mrn2 -63 In conseguenza di tale sistema, l'art. 17 delle disposizioni preliminari all'odierna tariffa esplicitamente provvede che per i dazi ad valorem nel caso di variazioni sui valori della merce, occorre tener presenti, ai fini della liquidazione della imposta, quelli del momento dello sdoganamento. E l'art. 5 delle disposizioni preliminari in parola si attiene ad un criterio analogo, allorch pone come regola generale che il dazio dovuto quello dal momento in cui presentata la dichiarazione di introduzione al consumo ed eseguita la verifica, dal momento, cio, in cui si procede alla liquidazione. Del resto, esigendo detto art. 5 la dichiarazione per introduzione al consumo e inoltre la presentazione della merce, rivela il concetto che tale presentazione sia quella che rifiette la dichiarazione in con . sumo, conseguente all'uscita delle merci dal deposito e non la presentazione, cui condizionata la immissione nei magazzini. Il quale concetto riceve ancora maggiore luce e rilievo dalla considerazione che, uscendo le merci dai depositi doga~ali assoggettate necessariamente alla visita al momento della introduzione, non avrebbe base logica la condizione della ulteriore presentazione, se questa dovesse coincidere con quella gi avvennta al momento della immissione al deposito. L'art. 5 pone poi un'agevolazione di carattere generale, che completa il criterio cui la norma si ispira e fornisce una riprova dell'esattezza della tesi esposta. Secondo tale agevolazione, anche quando per essersi verificate le condizioni dell'art. 5 applicabil~ il dazio precedente, pu tuttavia applicarsi il dazio nuovo, se pi favorevole. Si detto innanzi che l'art. 5 ispirato alle stesse esigenze pratiche, che hanno indotto il legislatore ad ammettere la situazione di incertezza sulla destinazione doganale. Una di queste esigenze pratiche quella di avvicinare il momento (e i criteri) della liquidazione a quella del consumo. Sono ispirati a questa esigenza pratica, sia l'art. 17 delle disposizioni preliminari della tariffa, gi indicato, sia la regola fondamentale cui si informa l'art. 5. Ma appunto in considerazione di questa esigenza pratica, lo stesso art. 5 ha aggiunto che, pur dopo intervenuta la liquidazione, se subentra un nuovo dazio pi favorevole, se ne possa invocare ugualmente l'applicazione. Si evidentemente considerato che, pur essendo intervenuta la liquidazione la merce tuttavia destinata all'importazione in un . momento in cui il nuovo dazio pi favorevole infiuenza il mercato; e si ritenuto opportuno far giovare del nuovo dazio pi favorevole anche tale merce. Ma con ci stesso resta fermo che l'agevolazione di cui si discute applicabile nei limiti rigorosi ivi stabiliti, in virt dei quali le merci soggette al dazio preesistente sono ammesse ad usufruire del nuovo dazio pi favorevole. L'agevolazione dell'art. 5 non invece applicabile nell'ipotesi inversa, e quindi non possono le merci soggette al nuovo dazio usufruire del dazio preesistente pi favorevole. In questo caso non si tratterebbe pi di adeguare il dazio ai prezzi correnti di mercato, ma solo di consentire all'importatore un guadagno ingiustificatq. Infine, come abbiamo visto, la norma in questione tsabilisce un trattamento speciale per le merci in custodia diretta o temporanea della dogana e per le merci a bordo, quando sia stato presentato il manifesto di carico. In questi casi basta che vi sia la dichiarazione di introduzione della merce al consumo e non occorre che sia compiu(a la v.dta. relatina, perch si applichi il dazio preesistente, salvo naturalmente a poter usufruire di quello nuovo pi favorevole. Ma evidente che da escluere nel modo pi assoluto la possibilit di estensione di questo trattamento speciale, n la lettera dell'art. 5 lascia luogo a dubbi che il suddetto trattamento si riferisca alle merci dei magazzini di custodia diretta o temporanea, ovvero alle merci a bordo, quando sia presentato il manifesto di carico. E sul punto valgono le precedenti osservazioni. Parimenti non lascia adito a dubbi l'elemento intenzionale, la precisa intenzione cio del legislatore di contenere quel trattamento speciale nei limitf suddetti. Giova, peraltro, rilevare che di contro alla pri'Y1fa parte della norma, in cui si parla di depositi doganali in genere, sta la seconda parte, in cui il suddetto trattamento speciale stabilito per le merci in custodia diretta o temporanea. Mentre poi la ratio legis del suddetto trattamento speciale, le ragioni pratiche cio che hanno indotto il legislatore ad adottarlo, discostandosi dalla regola generale, sono evidenti. Per i magazzini di custodia diretta o temporanea la ratio legis sta nella tendenza legislativa di considerare con maggior favore tale forma di deposito doganale rispetto alle altre; e per le merci a bordo essa riposa su esigenze del commercio internazionale, poich per rendere commerciabile e . trasferibile la polizza di carico necessario che sia quanto maggiormente sottratta alla oscillazione dei dazi doganali e quindi a nuovi dazi pi onerosi. certo comunque, che la norma in esftme, che gi di per se stessa ed isolatamente presa chiara, tanto pi lo diventa e tanto pi ne diviene agevole l'interpretazione, ove la si inquadri nel sistema della legge doganale. . Giova ricordare, infine, che la tesi della Ammini strazione delle Finanze era sorretta da un autorevole precedente e cio dalla sentenza della SuprerrJ-a Corte 19 dicembre 1934 in causa Stuki-Finanze (in << Giur. It. , 1935, I, 1, 180 e Foro It. , 1935, I, 446). T. L. G. IMPOSTA DI REGISTRO -Imposte complementari e suppletive -Distinzione -Immobili danneggiati dalla gu~rra -Agevolazioni fi.scali -Errore sulla imposizione per infedele dichiarazione basata su certifi.cato del Sindaco non rispondente a verit Accertamento di rettifi.ca e successiva imposizione Carattere complementare. (Corte di Cassazione, Sez. Un., sent. n. 831/58; Pres. Zappulli; Est. Passanisi; P.M. Caruso (coni.) -Lombardi c. Finanze). La tassa od imposta complementare :postula un errore oggettivo, in quanto il tributo veramente dovuto accertato successivamente alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione; la tassa od imposta suppletiva ricorre invece nella 64 ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio, bench fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari per l'accertamento. Ai fini della agevolazione fiscale relativa alle compravendite di immobili gravemente danneggiati dalla guerra, stipulate per la ricostruzione, la attestazione del sindaco del comune dove gli immobili sono situati, circa l'entit dei danni da questi subiti (art. 1 D.L. n. 322 del 1945 e 2 D.L. n. 221 del 1946), non pu essere equiparata all'accertamento fiscale con il quale l'ufficio pu valutare in via autonoma l'entit dei danni stessi. Pertanto l'errore nella imposizione del tributo dovuto a infedele denuncia dei contraenti e alle inesatte attestazioni dei sindaci, riscontrate in sede di accertamento di ufficio, fa s che la successiva imposizione da parte dell'ufficio, in base ai nuovi accertament, e rappresentante il tributo realmente dovuto, abbia carattere complementare, come tale soggetta al precetto del solve et repete. La sentenza in esame merita di essere segnalata per la partieolarit della fattispecie decisa, e per la precisa e puntuale applicazione che dei princ'ipi che regolano la materia ha fatto la Oorte Suprema. Dopo aver ribadito che la cc vera natura del tributo deve essere attribuita, senza tener conto delle espressioni usate, secondo i principi, i soli che possono condurre ad una esatta interpretazione della legge ed alla conseguente applicazione al caso concreto n, la sentenza ha cos motivato sul punto che interessa: Risulta evidente che la tassa od imposta complementare postula un errore oggettivo, in quanto iz tributo veramente dovuto accertato successivamente .alla liquidazione eseguita nonostante non esistessero tutti gli elementi materiali necessari per la liquidazione, e che la tassa od imposta suppletiva ricorre nell'ipotesi di errore soggettivo, nel quale sia incorso l'ufficio malgrado che fin da principio fosse in possesso di tutti gli elementi necessari all'accertamento. Gome noto, l'agevolazione fiscale della registrazione con tassa fissa, anzich con qU,ella proporzionale,. dei cntratti di compravendita di immobili gravemente danneggiati da fatti di guerra accordata, al fine di favorire in tutti i modi possibili l'urgente e necessaria ricostruzione edilizia, dal D.L. 7 giu . gno 1945, n. 322. Tale agevolazione stata subordinata all'espressa dichiarazione dei contraenti che la vendita veniva stipulata al fine della ricostruzione (art. 6) ed alla prova dell'avvenuto grave danneggiamento per fatto di guerra degli immobili, oggetto del negozio, mediante attestazione, in carta libera, del Sindaco del Gomune nel quale erano situati gli immobili stessi, o mediante attestazione dei capi degli uffici del Genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio (art. 1). Successivamente ilD.L.L. 26marzo1946, n. 221 disponevq, cne si doveva intendere, ai fini di godere dell'anzidetta agevolazione fiscale, gravemente danneggiato l'immobile distrutto per un terzo nella complessiva consistenza (art. 2). Nella specie pacifico che al momento della registrazione dell'atto pubblico 23 novembre 1945 furono esibiti i certificati dei sindaci competenti per terri torio, attestanti che gli immob-ili erano stati danneggiati nella m'sura richiesta per ottenere la ricordata agevolazione fiscale e conseguentemente l'ufficio del registro veniva dalle parti posto nell'assoluta impossibilit di applicare e liquidare l'fmposta normale di registro, dato che flal contratto e dagli altri documenti esibiti non risultava alcun elemento che potesse smentire le affermazioni dei contraenti e le attestazioni dei sindaci circa l'entit dei danni subiti dagli immobili, ed aveva, pertanto, dovuto liquidare la sola tassa fissa. Liquidazione. che non precludeva all'ufficio stesso di accertare con i mezzi consentiti dall'ordinamento giuridico in materia fiscale, nel sistema della denuncia controllata, la reale entit dei danni subiti dagli immobili. Infatti, la attestazione del Sindaco non pu essere equiparata allo accertamento ufficiale fiscale non essendo affatto ammissibile che si sia voluto attribuire a quella attestazione il valore di un giudizio definitivo che sempre disciplinato e regolato con ogni cautela. Ne consegue che l'errore nell'imposizione del tributo, come esattamente ed incensurabilmente hanno ritenuto i giudici di merito, dovuto ad infedele denuncia dei contraenti, i quali, per ottenere l'agevola~zione fiscale chiesta ed alla quale non avevano diritto, hanno maliziosamente prospettato una situazione di fatto diversa da quella reale, secondo i regolari accertamenti compiuti dal competente Ufficio finanziario. Non pu, quindi, minimamente dubitarsi che, esattamente, la decisione impugnata ha qualificato -secondo i principi esposti ed accolti dalla giurispr. udenza di queste Sezioni Unite civili, anche in epoca recente con la sentenza n. 3491. del 10 ottobre 1956, che ha deciso la medesima questione -complementare l'imposta di registro oggetto della ingiunzione fiscale intimata all'attuale ricorrente '" Conseguenza inderogabile della esatta qualificazione della imposta era l'applicazione e l'osservanza del principio solve et repete. La sentenza 3491/56 ricordata nella sopratra-. scritta motivazione stata pubblicata in questa cc Rassegna n 1957, p. 10. Per completezza di informazione si deve aggiungere essere ormai giurisprudenza costante della Gorte Suprema che l'attestazione del Sindaco, circa l'entit dei danni subiti dall'immobile, non ha efficacia di prova legale .che fa fede fino a querela di falso, contenendo soltanto elementi presuntivi di cognizione soggetti ad esame e rivalutazione da parte della Amministrazione .Finanziaria (Gass. 15 maggio 1956, n. 1593, Raffi c. Finanze; 18 marzo 1957, n. 935, Soc. toscana agricola industriale c. Finanze; 5luglio1957, n. 2630, Moretti c. Finanze). N. G. TRASPORTO -Trasporto di persone -Danni alle persone trasportate -Azione extracontrattuale Prescrizione biennale. (Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 4585/57 -Pres. Mancini; Est. Marra; P.M. Silocchi ( conf:) -Peruzzi c. Ferrovi. d~llo St~to)_. Il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti dalle persone trasportaite quello di due anni di cui al secondo comma . / i -65 dell'art. 2947 e.e., non gi quello di cinque anni di cui al primo. comma dello stesso articolo. Ammesso, dalla ormai costante giurisprudenza, la possibilit ohe la persona trasportata, ohe durante il trasporto abbia subito danni, possa esperire nei confronti del vettore sia l'azione contrattuale ohe quella extracontrattuale; e fermo restando ohe l'azione contrattuale regolata, quanto alla prescrizione, dall'articolo 2951 o.o., sorta discussione se il .termine di prescrizione da applicare all'azione extracontrattuale sia quello ordinario per risarcimento di danni da illecito ovvero quello biennale, relativo ai danni cagionati dalla circolazione dei veicoli. La questione aveva dato luogo a contrastanti pronunoie da parte delle magistrature di merito; s ohe la questione fu, per la sua importanza di massima, sottoposta al vaglio della Corte Suprema a Sezioni Unite: e queste, con sentenza 20 ottobre 1956, n. 3785 (Azienda filotranviaria comune di Napoli o. Pelosi, in Resp. civ. prev. , 1957, 22), affermarono ohe il termine di prescrizione ohe nella specie trova appli- oazione quello biennale, portato dal secondo comma dell'art. 2947 o.o., cassando la sentenza 23 agosto 1955 della Corte di Appello di Napoli, ohe era andata in contrario avviso. All'arresto delle Sezioni Unite si conformata la sentenza in rassegna della III Sezione civile (in Resp. civ. prev. , 1957, 364), ohe ha cos motivato sul punto ohe interessa: Infondata deve ritenersi anche la censura, di oui al secondo motivo, col quale si sostiene ohe il termine di prescrizione da applicare all'azione aquiliana per danni sofferti durante il viaggio dalle persone trasportate sia quello di cinque anni previsto dal 1 comma dell'art. 2947 o.o. e non gi quello di due anni, di cui al 2 comma dello stesso artioolo. Argomento decisivo a favore di questa tesi sarebbe, seoondo i suoi sostenitori, la locuzione usata dal .legislatore, ohe nel primo capoverso della disposizione citata, per indioare il diritto colpito dalla prescrizione pi breve, parla di danno prodotto dalla oiroolazione . Ne consegue, secondo il ricorrente, he il legislatore ha inteso riferirsi non gi al danno verificatosi in occasione della circolazione, ma a quello unicamente dalla circolazione determinato, il ohe pu verifioarsi soltanto nei riguardi dei terzi, estranei al trasporto, e cio degli utenti della strada. Le persone trasportate invece entrano in relazione col veicolo in virt di altro rapporto e precisamente del contratto di trasporto ohe trova nella legge particolare e dfoersa disciplina. Ta.le interpreJazione sarebbe confermata dal fatto che la stessa locuzione risulta adottata dall'art. 2054 o.e., per stabilire la presunzione i colpa a carico dei conducenti dei veicoli per i danni prodotti a terzi. << Ma le Sezioni Unite della Corte Suprema, dopo un aoourato esame della questione, hanno respinto con la sentenza n. 3785 del 20 ottobre 1956 la tesi soprariportata, osservando ohe l'art. 294 7, 2 comma, nello stabilire il termine di prescrizione di due anni per il diritto al risarcimento conseguente ai fatti dannosi cagionati dalla circolazione, nessuna distinzione ha fatto tra le varie specie di veicoli, a trazione meccanica o animale, con o senza guida di rotaie, e fra le persone ohe dalla circolazione possono rioevere pregiudizio. Ingiustificata appare pertanto la distinzione fra persone trasportate e persone estranee al rapporto, distinzione ohe si risolverebbe in un ingiusto privilegio a favore delle prime, cui la legge riconosce anche il diritto di esercitare, nel caso di un sinistro verifioatosi durante il viaggio, l'azione per responsabilit contrattuale contro il vettore. La oiroostanza poi ohe tale azione non possa sperimentarsi per la verifica la prescrizione annuale non pu esercitare alcuna infiuenza sull'azione aquiliana, del tutto indipendente da quella contrattuale, e tanto meno si pu in ipotesi del genere negare l'applicabilit della presorizione biennale, sp.eoificatamente prevista dal 20 oomma dello art. 294 7 per il diritto al risaroimento del danno prodotto dalla. oircolazione, e ritenere invece applicabile la prescrizione quinquennale, stabilita dal 1o comma dello stesso articolo per tutti i casi. nei quali il danno derivi da un qualsiasi fatto illecito, che nessun rapporto abbia con la circolazione. Infine arbitrario deve ritenersi il collegamento fra la norma di cui all'art. 2947, e quella contenuta nell'art. 2054, p'erch una la questione della presorizione, altra e ben diversa la questione dell'applicabilit della presunzione di colpa. Questa Corte non ha motivo di discostarsi dal principio sopra enunciato, che deve essere mantenuto fermo anche nella decisione della controversia in esame. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI .MERITO GIURISDIZIONE -Legge che pone in liquidazione la G.R.A. -Procedimento amministrativo per rico noscimento dei crediti-Azione giudiziaria in corso Improponibilit sopravvenuta per difetto temporaneo di giurisdiziOne -Effetti. I .A seguito dell'entrata in vigore della legge 16novembre1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R . .A. ed ha affidato le operazioni di liquidaziOne al Ministero del Tesoro, l'azione giudiziaria -gi in corso -per il realizzo di un credito verso l'Ente deve essere dichiarata improponibile per sopravvenuto difetto (temporaneo) di giurisdizione fino all'esito dello speciale procedimento amministrativo di liquidazione, prescritto dagli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cui fa riferimento la citata legge del 1957). Siffatta improponibilit si traduce e si concreta in una temporanea sospensione; e ci in quanto il processo a'7!' il suo ulteriore corso, solo quando sar esaurito il procedimento amministrativo. (Corte d'Appello di Genova, Sent. n. 314, del 30 aprile 1958. Pres. Secco; Est. Calusi -Ministero Tesoro-Ufficio Liquidazione G.R.A. c. Giardina Sameue). II La sopravvenuta legge 16novembre1957, n. 1122, che ha posto in liquidazione la G.R . .A. ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e il decreto di avocazione delle operazioni di liquidzione al Ministero del Tesoro rendono improponibili le domande giudiziali anteriormente proposte contro la G.R . .A., essendo necessario esperire prilla della azione giudiziaria il procedimento previsto dallo art. 8 Legge 4 dicembre 1956, n. 1404. (Tribunale diJ Roma, 12 aprile 1958. Pres. Facchiano; Est. Sardo -Cappelli c. G.R.A.). Il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito nell'art. 5 C.p.c., non d'ostacolo, secondo la costante giurisprudenza della Suprema. Corte, alla applicazione immediata delle norme processuali. Contrariamente alle variazioni dello stato di fatto, cui detto principio ha riguardo, le eventuali norme di procedura emanate durante il corso della causa infiuiscono sulla competenza e sulla giurisdizione, in quanto esse, attenendo all'ordine pubblico, sono applicabili in qualunque stato e grado del giudizio a tutti i rapporti processuali, anche se precedentemente instaurati, quando diversamente non provvedano disposizioni transitorie. In tal senso: Cass., 24 otto bre 1942, Rep. F. I., 1942, voce cc competenza civile>> n. 33-34; Cass., 11febbraio1947, Rep. F. I., voce cit., 29; Cass., 30 luglio 1948, Rep. F.I. 1948, voce cit., n. 16; Oass., 19 novembre 1948, cc Rep. F. I. , 1948, voce cc contratti agrari, n. 279; Oass., 21 febbraio 1949, cc Rep. F. I. , 1949, voce cc corripet. civ. , n. 61; Cass., 28 febbraio 1952, n. 1229; << Rep. Foro It. , 1952, v. cit. n. 32; Cass., 10 gennaio 1953, n. 32, Mass. F. I. , 1953, col. 9 . L'applicazione dei suddetti principi ha luogo, anche quando lo jus superveniens privi -in tutto o in parte, permanentemente o temporaneamente . il giudice ordinario della giurisdizione riconosciutagli da una legge anteriore. Se, infatti, il principio della perpetuatio jurisdictionis, s{ deve considerare (Cass., sent. 15 aprile 1946, in Giur. Cass. Civ. , XXI, p. 92; conf. App. Milano, 14 luglio 1947, e< Rep. Foro It. , 1947, '/Joce cc competenza civile n. 31-32), come applicacazione della norma generale posta dall'art. 11, 1 comma, delle preleggi, secondo cui la legge sostanziale o processuale dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, deve anche ritenersi che, quando la nuova legge toglie al magistrato ordinario alcune attribuzioni e manchino disposizioni transitorie per i processi pendenti, il principio dell'applicazione immediata delle leggi di competenza e giurisdizione prevalga sul principio delle perpe1!uatio. Il principio che le norme attinenti alla competenza e alla giurisdizione sono, per la loro natura pubblicistica, d'immediata applicazione s'impone, dunque, anche nel caso di sopravvenuto difetto di giurisdizione del giudice adito (Cass., 26 giugno 1952, Giur. Compl. Cass. Civ. , 1952, vol. II, p. 673). L'applicabilit, nelle more del processo, dello jus superveniens in tema di giurisdizione e di compe: tenza, preclusa -salvo contraria disposizione transitoria -SOLO da da una precedente pronunzia non pi impugnabile, che, risolvendo la questione di giurisdizione o di competenza agitatasi fra le parti, abbia immutabilmente fissata l'una o l'altra di esse (Cass., 20 febbraio 1951 Rep. F.I. , 1951, voce competenza civile n. 378; Cass., 18 giugno 1949, id. n. 70; Cass., 20 ottobre 1949, id. n. 66; Cass., 17 maggio 1948, id. n. 22; Cass., 17 marzo 1947, id., n. 42). La questione del difetto sopra,vvenuto di giurisdizione stata oggetto di esame da parte della giurisprudenza con particolare riguardo alla legislazionr> agraria meno recente, in ordine ai rapporti tra il giudice ordinario e le speciali commi~siorii previste dal D.L. Luogotenenziale 5 aprile 1945, n.__ 15-7, sulla proroga dei contratti a.grari (Oass., 28 giugno 1948 Rep. F. I. , voce compet. civ. n. 31-33; Oass., 19 novembre 1948, id., voce contratti agrari, n. 280). "_J -6.7 A tale giurisprudenza viene ora ad aggiungersi, in senso conforme, la recente sentenza (sopra massimata) della Corte d'Appello di Genova, intervenuta in tema di crediti verso la G.R.A. Come noto, con la legge 16 novembre 1957, n. 1122, la Gestione Raggruppamenti Autocarri stata posta in liquidazione con le norme .di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Gli artt. 8, prima parte, e 9, prima parte e 1 capoverso, di. quest'ultima legge prevedono uno speciale procedimento amministrativo di liquidazione quale presupposto dell'azione giudiziaria di tutti cc coloro che hanno diritti da far valere nei confronti degli enti la liquidazione dei quali affidata all'Ufficio istituito con l'art. 1 ))' e cio all'Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro. La Corte di Appello di Genova, chiamata a decidere sull'appello proposto dalla G.R.A. contro una sentenza del Tribunale di Genova, portante con- danna al ,pagamento di una certa somma in favore di Giardina Samuele, ha ravvisato un caso di improponibilit sopravvenuta (per mutamento dello stato di diritto) della domanda del Giardina, pf!r cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione fino all'esito del predetto procedimento amministrativo. Tale declaratoria da considerarsi esatta, ma non altrettanto esatta pu ritenersi la statuizione (2 punto della massima) secondo cui l'improponibilit temporanea si tradurrebbe in . una cc sospensione )) che darebbe adito, a suo tempo, ad wna cc prosecuzione)) del processo. Gli artt. 295 e 297 del C.p.c. sono espliciti, e non sembra possibile una applicazione analogica di essi al caso qui considerato, nel quale la controversia (amministrativa) pregiudiziale deve essere definita da un organo amministrativo e non a un giudice. Pare, per, che le parole abbiano tradito il reale pensiero della Corte. La quale, in effetti, avrebbe inteso dire che, dopo .la definizione del procedimento amministrativo, l'azione giudiziaria potr essere nuovamente instaurata (con che si sarebbe sostanzialmente verificata una sospensione); e non pure che il processo conclusosi con la declaratoria d'impro . ponibilit potr essere proseguito a norma dell'articolo 297 C.p.c. U. OORON.AS . OBBLIGAZIONI E CONTRATTI-Negotiorum gestio Vendita di. immobile -Nullit. (Tribunale di Forl, Sent. 12 dicembre 1957. Pres. ed Est. Giovannelli Finanze c. Fina e Morganti). La negotiorum gestio incompatibile con l'alienazione di un dirittto di propriet immobiliare, in quanto manca nel gestor la disponibilit del diritto altrui, che si legittima solo attraverso un mandato nelle forme prescritte dall'art. 1392 O.e. in relazione all'art. 1350 O.e. Il nuovo Codice civile, avendo soppresso l'equivoco istituto del quasi-contratto dalle fon ti delle obbligazioni sostituendovi la legge ed avendo negli artt. 2028 e segg. determinato con maggiore esattezza i requisiti della gestione di affare altrui, ha eliminato molti dei dubbi e delle dispute che in passato avevano tormentato suZZ:argomento la dottrina e la giurisprudenza; ha lasciato peraltro impregiudicata la questione della estensione della locuzione cc affare ))' se in essa cio possano comprendersi o m,~no anche atti eccedentil'ordinaria amministrazione e nel caso affermativo se fra tali atti siano altres da includersi le alienazioni immobiliari. noto che in sede di lavori preparatori venne volutamente abbandonato il proposito di limitare la legittimazione ilel cc gestor ai soli atti di ordinaria amministrazione, il che farebbe supporre nel legislatore la volont di autorizzare questi a tutti gli atti che, nell'impossibiUt di essere compiuti dal dominus, tornino, per lo meno inizialmente, a suo vantaggio, ivi comprese quindi le alienazioni. Tale infatti stata l'interpretazione della giurisprudenza del Supremo Collegio, la quale tuttavia in un primo tempo ha ritenuto che il potere dispositivo del gestor fosse limitato alle alienazioni per le quali non era prescritta dalla legge una forma solenne (art. 1350 e 1392 e.e.), affermando che in questo ultimo caso, per il difetto di una rappresentanza risultante ad substantiam da atti formali, non operi il fenomeno, in effetti abnorme, di riversibilit in testa al dominus degli effetti giuridici attivi e passivi conseguenti alla azione di un terzo estraneo (gestor); (Cass., 31 marzo 194 7, in cc Foro It. 1948, I, 20 ed in cc Giur. It. , 1948, I, 1, 28; Cass., 16 febbraio 1949, in cc Foro It. , 1949, I, 329; Cass., 16 ottobre 1951, in cc Foro It. , 1952, I, 325). Tale giurisprudenza stata tuttavia vivacemente ed in pi sensi criticata dalla dottrina, ritenendo alcuni (Eutera, Stolfi, ecc.) che non potesse parlarsi di utile gestione per atti eccedenti la ordinaria amministrazione, altri (Dejana, Simoncelli, Scialoja, Messineo, ecc.) invece che non solo dovessero rientrarvi gli atti di straordinaria amministrazione, ma anche, fra gli atti dispositivi, quelli per i quali fosse prescritta la forma solenne. Argomentavano questi ultimi in sostanza non essere giustificata, per escludere questi, l'estensione alla .negotiorum gestio della norma propria della rappresentanza volontaria (procura scritta), dato che la fonte della rappresentanza in detto is.tituto la stessa legge e sorgendo la rappresentanza in parola col solo ricorrere dei requisiti dell'absentia domini, dell'utiliter coeptum e dell'animus negotia aliena gerendi: la gestione di .affari un fatto giuridico cui la legge stessa riconnette il sorgere di obbligazioni (art. 1173 O.e.) a carico del dominus, con la sola sussistenza dei requisiti suddetti, indipendentemente da ogni sua manifestazione di volont, che anzi esso impos.sibilitato ad emettere (absentia domini). Con sentenza 3 marzo 1954 in cc Giur. Compl. Cass. , 1954, II bim. sent. 1256 a p. 94, la Cassa zione, ampliando la sua precedente giurisprudenza, ha aderito a questa ultima tesi, cui si adeguata anche la Corte di Appello di Firenze (spntenza 16 agosto 1955, in cc Foro It. , 1956, I, 92). La sen-__ tenza che si annota invece ha seguito la Cassazione nella sua iniziale. giurisprudenza: il Tribunale di Forl peraltro non aveva alcuna necessit di affrontare (di ufficio, come ha fatto) il discusso problema, dato nmww nmww 6~ che nella specie sottoposta al suo giudizio, come era modalit che, nei tratti salient-i ai fini che ne riguarstato prospettato nelle difese svolte dall'Avvocatura, dano,. sono caratterizzate oltre che da finalit sociali l'asserito gestor, erede putativo apparente, non aveva di percezione intuitiva, dalla obbligatoriet del seralienato l'immobile ereditario coll'animus negotia vizio con organizzazione interna predeterminata da aliena gerendi, bens aveva creduto di gestire un norme di legge e di regolamento;. dallo approntaaffare proprio. Non quindi gli artt. 20!.!8 e segg. del mento dei servizi amministrativi e tecnici la cui O.e. venivano in discussione, ma l'art. 2032, e scelta riservata in via esclusiva alla P .A. secondo mancando la ratifica dell'erede reale (lo Stato), la le norme predette ed in mancanza secondo il suo compravendita doveva necessariamente caducare. prudente apprezzamento discrezionale (art. 31 e 78 legge 17 luglio 1890 delle Istituzioni pubbliche di M. FAZIO assistenza e beneficenza); dall'accettazione dei pazienti non in base a particolari pattuizioni e contrattaRESPONSABILIT CIVILE -Cure mediche in Pubzioni, ma in base a norme di leggi o regolamenti blico Istituto Ospedaliero -Natura della prestazione -(art. 79 e segg. R.D. 30 settevibre 1938, n. 1631; Limiti della responsabilit. art. 13 D.M. 24 agosto 1940 in relazione all'art. 6 del Reg. 24 maggio 1954, n. 11164) dalla determi A) II rapporto che si costituisce fra degente nazione della retta ospedaliera e di degenza da parte ed Istituto pubblico ospedaliero non ha natura . della sola Amministrazione Ospedaliera con provcontrattuale ma extra contrattuale perch l'Ente, vedimento approvato dal Prefetto della Provincia istitu,ito per esercitare funzioni di assistenza e di (art. 83 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631 e 37 D.M. beneficenza nell'interesse generale della collettivit, citato). fornisce le sue prestazioni per un obbligo che sorge Tali elementi, oltre ad essere indicativi dello da norme di legge di carattere cogente e non da interesse generale oggetto di tutela dell'assistenza una manifestazone negoziale delle parti. sanitaria in questione, escludono che il pagamento della retta sia determinante per il carattere contrat Corte di Appello di Firenze -Pres. Notarbartolo; Est. tuale del rapporto ad analogia di quanto avviene Calamari, Sent. 6/5 9 settembre 1955 -Pegoraro c. per l'assistenza richiesta e prestata dalle Case di Universit agli Studi di Firenze. cura private. L'essere la retta pagata al Pubblico Istituto Ospe B) Nella prestazione del servizio sanitario, alla daliero determinata autonomamente dall'Ammini P . .A. competono poteri discrezionali in ordine alla strazione con l'intervento dell'Autorit di vigilanza organizzazione del servizio ed alla scelta dei metodi e di tutela e l'essere il servizio per cui la retta predi di cura da adottare. Ne consegue che la responsa sposta e pagata una estrinsecazione della funzione bilit per danni dell'Amministrazione configu di pubblica assistenza, fanno si che essa costituisca rabile solo se i dann dipendono dalla violazione un prezzo pubblico in corrispettivo di un servizio di legge e di regolamenti ovvero dalle regole di chiesto ed ottenuto nelle forme e nel contenuto rego elementare prudenza. late da norme di legge, ed in mancanza, dal prudente 'l>, e Colciati al Tribulaum '" gi costruiti e gestiti dal Club alpino austro-tedesco e poi presi in possesso dello Stato italiano ed assegnati all'amministrazione militare e concessi in uso i primi due al C.A.I. ed il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponible dello Stato (n. 140). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE CooPERATIVE. -Se i sergenti maggiori in serv1z10 permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuatarie della Cassa DD. e PP., ai sensi dell'art. 91 lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, n.. 1165 sull'edilizia popolare (n. 76). ENFITEUSI DIRITTO DI PRELAZIONE. Se il diritto di prelazione nel caso di alienazione del dominio utile spetti soltanto nel caso di vendita volontaria (n. 23). ENTI E BENI ECCLESIASTICI DANNI DI GUERRA. -Se, ai sensi dell'art. 1 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, il Ministero del Lavori Pubblici debba provvedere -in caso di perdita di treni ospedali dell'Ordine di Malta -alla ricostruzione di detti treni (n. 26). ESPROPRIAZIONE PER P.U. OCCUPAZIONE D'URGENZA. -Se la occupazione d'urgenza disposta a norma del R.D. 8 febb~aio 1923, n. 422 sia soggetta alla disciplina det~ata dall'art. 73 della legge generale sulle espropriazioni, e pertanto debba essere trasformata in occupazio;ne definitiva entro il biennio (n. 142). FERROVIE IMPIEGATI ED AGENTI. -l) Quale sia l'interpretazione dell'art. 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991, contenente modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e procuratori>>, relativamente ai funzionari ed agenti del reparto legale delle FF.SS., i quali a norma dell'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, hanno la rappresentanza e difesa delle FF.SS. nelle cause relative al contratto di trasporto (n. 272). POLIZIA FERROVIARIA. -2) Se gli agenti ferroviari, non compresi tra quelli delle qualifiche indicate nell'articolo 16 delle Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni della Polizia Ferroviaria '" siano abilitati ad elevare il verbale di accertamento, qualora; durante lo espletamento del loro servizio vengano a conoscenza di infrazioni alla Polizia Ferroviaria (n. 273). FERROVIE E TRANVIE FERROVIE IN CONCESSIONE -DIPENDENTI. -Se la indennit di buonuscita di cui. all'art. 27 del Regola mento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie e tranvie e. linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di quest'ultimo (n. 274) IMPIEGO PRIVATO INDENNITA DI CAROVITA. -Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870 ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennit di carovita (n. 41). IMPIEGO PUBBLICO APPRENDISTI. -1) Se possa essere mantenuto in servizio il personale assunto in qualit di apprendista presso le Ricevitorie del Lotto che all'atto dell'entrata in vigore del D.L. n. 262 del 1948 non aveva ancora raggiunto il 160 anno di et ma solo il 14 (n. 453). CONCORSI. -Quale sia il comportamento che deve adottare l'Amministrazione nei confronti del personale partecipante ad un concorso i.nterno che sia collocato a riposo prima dell'espletamento del concorso stesso (n. 454). IMPIEGATI PUBBLICI. -3) Se i sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito e dell'Aeronautica ed i sottufficiali di grado e condizione corrispondenti della Marina e delle altre Armi o Corpi possano far parte di cooperative edilizie mutuarie della Cassa DD.PP., ai sensi dell'art. 91, lett. e) del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare (n. 455). IMPIEGATO STATALE -ASSEGNO DI COMANDO. -4) Se l'assegno di comando inteso a far conseguire al funzionario gli assegni del grado superiore, debba continuare :id. e<;sere corrisposto dal momento in cui il funzionario per diritto proprio, riceve gli assegni del grado pi elevato (n. 456). IMPIEGATO STATALE -CONDANNA PENALE. ~ 5) Se l'impiegato dello Stato che abbia riportato condanna per il reato di istigazione alla corruzione continuata " incorra nella re destituzione di diritto " preveduta dallo art. 85 dello Statuto approvato con D.L. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 457). IMPIEGATO STATALE -INABILIT. -6) Se, ai sensi degli artt. 68, 129 e 130 del T.U. sull'impiego statale, l'Amministrazione abbia la facolt di sottoporre un impiegato a visita medica collegiale per accertare le sue condizioni di salute ai fini dell'idoneit all'impiego (n. 458). 7) Quale sia la procedura da seguire ed i conseguenti provvedimenti da adottare da parte dell'Amministrazione, nel caso che l'impiegato statale si rifiuti di sottoporsi a detta visita medica (n. 458). IMPIEGATO STATALE -INFORTUNI. -.,.., 8) Se, ai sensi dell'art. 68 del T.U. relativo allo Statuto degli impiegati civili dello Stato, l'impiegato che abbia subito danni alla persona per fatti dipendenti da causa di servizio, abbia diritto ad altri risarcimenti oltre l'eventuale pensione ed il rimborso delle spese quando il fatto Q TI }fil E &WWWW" Till:Ftd Mt ffCTIJC" nmm E -75 lesivo sia imputabile a titolo di colpa a dipendenti della Pubblica Amministrazione (459). 9) Quali siano le modalit che l'Amministrazione deve seguire per l'esperimento dell'azione giudiziaria contro i terzi per ottenere la rivalsa di quanto erogato all'impiegato infortunato (n. 459). IMPIEGATO STATALE -SOSPENSIONI CAUTELARI. 10) Se siano dovuti agli eredi di un impiegato statale -sospeso in via cautelare dal servizio e deceduto nelle more del procedimento penale -gli assegni da costui non percepiti a far tempo dalla sospensione e fino al giorno della morte (n. 460). INDENNIT DI CAROVITA. -11) Se, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 1870, ai pensionati che prestino opera retribuita presso l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci debba essere corrisposta l'indennit di carovita (n. 461). INDENNIT DI INCARICO. -12) Se l'assenza del titolare per qualsiasi motivo (aspettativa, richiamo alle . armi, od altra causa) implichi ovviamente la vacanza del posto (n. 462). 13) Se, nelcaso dell'assenza, la sostituzione del titolare debba avvenire senza che occorrano proVvedimenti formali e nell'ambito della gerarchia dell'ufficio (n. 462). 14) Se, nel caso di vacanza, invece, sia necessario un provvedimento formale di scelta e di attribuzione che giustifichi l'indennit di incarico (n. 462). MONOPOLI BANANE. -15) Se al Presidente e al Consigliere Delegato dell'Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplano la concessione d'una mensilit supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 463). PERSONALE G.R.A. -16) Se il personale della G.R.A. che non abbia richiesto di venire assunto alle dipendenze del Ministero dei Trasporti possa essere dispensato dal servizio -con la corresponsione dei relativi assegni -prima del termine di scadenza del rapporto di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1121 (n. 464). 17) Se la indennit integrativa prevista dall'art.. 6 della stessa legge spetti anche a coloro che non abbiano chiesto di essere assunti alle dipendenze del Mipistero dei Trasporti (464). 18) Se la indennit di cui sopra spetti a coloro che, dopo aver presentata la domanda, rinuncino all'assun' zione alle dipendenze del Ministero dei Trasporti (n. 464). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE IMP.OSTA DI FABBRICAZIONE. -1) In quali casi; ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di .fabbricazione sull'olio ricavabile dai semi oleosi importati destinat.i ad usi diversi dalla disoleazione (n. 12). ZUCCHERO D'IMPORTAZIONE. -2) Se i sopraprezzi degli importatori dovuti alla Cassa Conguaglio Trasporto Zucchero, in dipendenza del provvedimento del C.I.P. 29 ottobre 1954, n. 449, siano recuperabili, quale imposta doganale, nei confronti del proprietario, del detentore o di quegli per conto del quale avviene l'importazione, ovvero, trattandosi piuttosto di entrata patrimoniale, solo nei confronti dell'importatore (n. 13). '.: PlfWQB&rr&iB1 E'YmllJiLJi IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLAZIONI FISCALI. -1) Quale sia in materia di imposta di registro il periodo di durata delle agevolazioni fiscali concesse ai Consorzi di. cooper.atiy:e di pro duzione e lavoro (n. 134). 2) ~e l'aliquota di favore preyista per la compravendita di navi nell'art. 3 della tariffa Allegato A) alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolite (n: 135). ATTI DI TRASFERIMENTO. -3) Se a seguito della modifica apportata all'art. 108 della tariffa Allegato A della legge del Registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una societ a r.l. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 136). 4) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una societ a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cio delle passivit sociali (n. 136). CoNCESSIONI. -5) Se gli aumenti dei canoni di concessione, per quanto disposti ape legis, formano oggetto di volont negoziale e incidano nel rapporto contrattuale, con la conseguenza che, intervenuta al riguardo un'apposita convenzione, o mediante l'atto sottoposto a registro o precedentemente facendosene enunciazione in quest'ultimo, essa sia soggetta all'imposta relativa (n. 137). MUTUO. -6) Se gravi unicamente sul mutuatario la imposta di registro relativa ad un prestito concesso dall'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (n. 138). 7) Se vada esente da imposta di registro, giusta l'art. 71 R.D. 17 agosto 1935, Il; 1765, ul deposito cauzionale costituito presso l'I.N.A.I.L. a garanzia di un mutuo concesso da tale Ente all'Amministrazione Comunale (n. 138). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE ESENZIONI. -Quale sia l'interpretazione dell'articolo unico del D.L. 3 febbraio 1936, n. 287, relativo al trattamento tributario previsto per gli Istituti indicati nell'art. 14 del D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 (n. 15). I.G.E. ESENZIONI. -1) Se debba considerarsi esente dalla imposta generale sulla entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una societ munita di propria personalit giuridica (n. 68). 2) Se, ai sensi dell'art. 1, lett. 4 della legge 19 giu gno 1940, n. 762, l'entrata derivante dalle provvigioni percepite dal commissionario, che stipuli contratti per ditte estere di merci destinate all'importazione sia sog getta all'I.G.E. (n. 69). 3) Se l'esonero dall'I.G.E. previsto nell'art. 7 della legge n. 1 del 1949 per i filati acquistati direttamente dal fabbricante di tessuti che li impieghi dirett~i:n!:Jnte nella propria industria .sia applic.abile al caso di produt tore che faccia lavorare i filati da terzi (n; 70). ISPEZIONE CONTABILE. -4) Se, nell'ipotesi di ispezione contabile di una sede aziendale da parte di agenti della polizia tributaria investigativa senza preventiva ::::::::::: :w:w: MX m.:: f:::: fil& 727 .,........ 76 autorizzazione della autorit giudiziaria, risulti violata la norma dell'art. 49 della legge 19 giugno 1940, n. 762 o quella dell'art. 14 della Costituzione (n. 71). IMPOSTE E TASSE AGEVOLAZIONI. -1) Se le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per gli atti inerenti alla formazione e all'arrotondamento della piccola propriet contadina, siano applicabili anche quando acquirente permutante o enfiteuta dei fondi indicati nell'art. I della legge stessa sia non il capo-famiglia, ma un qualsiasi componente del nucleo famigliare (n. 294). DmITTI CASUALI. -2) Se per i contratti di fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, soggetti a proroga legale, ai sensi del D.L.C.P.S. 20 giugno 1947, n. 545 e dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, 11. 896, sussista l'obbligo .della corresponsione dei diritti casuali anche per i mandati emessi dopo il 31 luglio 1954 (n. 295). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE. -3) Se, ai sensi della legge IO dicembre 1954, n. 1159, siano soggetti all'imposta di fabbricazione sui cementi e sugli agglomerati cementizi quei quantitativi dei suddetti prodotti impiegati direttamente nell'interno delle fabbriche di produzione (n. 296). 4) In quali casi, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 30 ottobre 1952, n. 1323, possa ottenersi l'esenzione dall'imposta di fabbricazione sull'olio riCavabile dai semi oleosi importati destinati ad usi diversi dalla disoleazione (n. 297). IMPOSTA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO. 5) Se nelle societ in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 298). 6) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 maggio 1950, n. 203, gravi, per l'imposta patrimoniale straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una, societ in nome colletivo (n. 298). TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -7) Se, ed in quali limiti, in seguito alla sentenza della Corte Costitzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendenza di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 299). IMPUGNAZIONE Se e da chi dbba essere autenticata la firma dello Avvocato dello Stato che ha redatto i motivi d'impugnazione di una sentenza penale da spedirsi per posta (n. 1). LAVORO CONTRATTI COLLETTIVI. -1) Se l'A.N.A.S. sia tenuta ad osservare un contratto collettivo di lavoro post corporativo alle cui disposizioni abbia in precedenza dato pratica e costante applicazione (n. 16). 2) Se al personale dipendente dalle aziende agricole gi in dotazione della Corona, si applichi il contratto collettivo di lavoro per le aziende agricole private (n. 17). . UFFICI DI COLLOCAMENTO. -3) Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264, sia applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentemente presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella iista ma li bbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la scelta sarebbe spettata all'Ufficio di Collocamento (n. 18). MEZZOGIORNO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione . in abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit economica della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai contratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato o concesso la esecuzione delle opere (n. 6). MILITARI CONDUCENTI MILITARI. -Se il disposto dell'art. 22, 20 comma, D.P. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 8). MONOPOLI BANANE. -1) Quale sia la natura giuridica delle concessioni per lo smercio delle banane (n. 29). 2) Se la morte del concessionario dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 29). 3) Se la estinzione o la sostanziale modificazione statutaria delle finalit originarie delle persona giuri dica concessionaria dello smercio delle banane produca l'automatica decadenza del rapporto di concessione (n. 30.) BANANE -IMPIEGATI. -4) Se al presidente ed al consigliere delegato della Azienda Monopoli Banane possano estendersi le norme in vigore per gli impiegati statali che contemplano la concessione d'una mensilitv supplementare di assegni, a fine d'anno (n. 31). NAVE E NAVIGAZIONE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. -1) Se l'aliquota di favore prevista per la compravendita di navi nell'art. 3 della Tariffa allegato A alla legge di registro si applichi anche per la compravendita di navi destinate ad essere demolite (n. 90). ENTI DI PREVIDENZA MARINARA. -2) Se i crediti vantati dagli enti di previdenza marinara per contributi obbligatori a carico di navi nazionali per le quali sia stata chiesta la dismissione di bandiera debbano classificarsi fra qUelli di carattere generale per i quali richiesta, ai sensi del terzo .comma dell'art. 156 del Codi~e della Navigazione, la presentazione di una formale opposizione (n. 91). MARINA MILITARE. -3) Se le noxme del Codice. della Navigazione e del relativo Regolamento siano applicabili alle navi militari (n. 92). 4) Se la Marina Militare sia libera di imbarcare sul suo naviglio anche persone non iscritte nelle matricole della gent.e di mare (n. 92). E df P P =W 7'1 ::= E df P P =W 7'1 ::= 5) Se la Marina Militare violi il disposto dell'art. 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915, con l'assumere per impiego a bordo di una nave un salariato provvisto di pensione a carico della Previdenza Marinara (n. 92) RELITTI -RECUPERO. -6) Quando la persona che abbia identificato un relitto navale abbia diritto di essere preferita per il recupero di tale relitto (n. 93). ORFANI DI GUERRA TUTELA. -Se il giudice tutelare possa disporre lo affidamento di un orfano di guerra a determinata persona che viva altrove, con suo conseguente mutamento di residenza, anche se detto orfano abbia un genitore investito nella patria potest su di lui (n. 1). PENA MULTA. -1) Se siano ripetibili le somme pagate a titolo di multa, quando il condannato, dopo il pagamento, sia stato graziato (n. 12). PROFITTI DI REGIME. -Se la responsabilit per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 13). PERSONA GIURIDICA Se il cc Gruppo Medaglie d'Oro una persona giuridica pubblica (n. 2). POLIZIA AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente Provinciale Turismo, competente per territorio (n. 22). 2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 22). 3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il ri corso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n.. 22). TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. -4) Se, ed in quali limiti, in seguito al.la sentenza della Corte Costituzionale 14 giugno 1956, n. 1, l'Amministrazione debba provvedere alla revoca delle ordinanze emesse dall'Intendente di Finanza in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, per omesso pagamento di tassa di concessione governativa di cui all'art. 113 leggi di P.S. (n. 23) PORTI DEMANIO. -Se la cj.estinazi_one di una porzione del demanio marittimo gestito dall'Ente Autonomo del Porto di Napoli non gi ad usi pubblici pr.opri dello stesso demanio marittimo, ma ad altri usi interessanti lAmministrazione dello Stato, comporti l'imposizione di un canone ai sensi dell'art. 36 del regolamento sui Codice della Navigazione in relazione all'art. 4 della legge 6 maggio 1940, n. 500 (n. 9). PRESCRIZIONE SucCESSIONI. -1) Se l'a'-v.t. 252 R.D. 30 marzo 1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di prescrizione del diritto di accetta,re l'eredit~ (n. 34) 2) Se l'azione di petizione dell'eredit, dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredit stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 34). PROFITTI DI REGIME PENE PECUNIARIE. -Se la responsabilit per la pena pecuniaria inflitta, ai sensi dell'art. 7 D.L. 19 novembre 1946, n. 392, sull'avocazione dei profitti di regime, sia strettamente personale, .come sanzione correlativa all'omissione della prescritta dichiarazione (n. 69). RAPPORTI DI LAVORO UFFICI DI COLLOCAMENTO. -Se la sanzione prevista dall'art. 27 legge 29 aprile 1949, n. 264 s1a applicabile a carico del datore di lavoro il quale abbia fraudolentement. e presentato all'Ufficio di Collocamento una richiesta nominativa dei lavoratori da assumere ed abbia scelto questi ultimi nella lista ma li abbia adibiti a mansioni per le quali la richiesta doveva essere semplicemente numerica e la s~lta sarebbe spettata allo Ufficio di Collocamento (n. 35). REGIONI REGIONE SARDA -LEGGI REGIONALI. -1) Se debba ravvisarsi la illegittimit costituzionale della legge regionale Sarda 30 marzo 1957, l dove questa stabilisce che le deliberazioni adottate dagli appositi Comitati in ordine alla concessione di anticipazioni sui fondi regionali nei vari settori pr6duttivi acquistano automaticamente forza esecutiva se non intervenga, entro 20 giorni dalla relativa ricezione cc espressa determinazione in contrario da parte dell'Amministrazione regionale (n. 65). REGIONE TRENTINO-ALTO-ADIGE. -2) Se un bene immobile (ex casa del fascio), di cui, alla data di entrata in vigore dello Statuto Speciale per la Regione TrentinoAlto Adige, non risulti accertata la qualit di residuato dalla liquidazione del patrimonio del soppresso p.n.f., possa essere considerato di propriet di quella Regione (n. 66). REGISTRO CASSA DEL MEZZOGIORNO.. -Se le disposizioni concernenti il sistema di accertamento e di riscossione in abbonamento dei tributi gravanti sull'attivit della Cassa per il Mezzogiorno debbano ritenersi estese, giusta la legge 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1, ai con tratti di appalto stipulati da Enti diversi dalla Cassa, cui questa abbia affidato la esecuzione delle opere (n. 2). RESPONSABILIT CIVILE CONDUCENTI MILITARI. -1) Se il disposto dell'art. 22, 2 comma D.L. IO gennaio 1957, n. 3 debba estendersi, in via analogica, ai conducenti militari (n. 182); .,~ .,~ -78 !NOIDENTI STRADALI. -Se, nell'espletamento di accertamenti sanitari dipendenti da incidenti stradali, nel caso che il danneggiato non voglia accettare il giudizio della Com.missione ospedaliera o dell'ufficiale medico, nel relativo verbale debba risultare che le parti non sono rimaste d'accordo. sugli accertamenti eseguiti (n. 183). RIFORMA FONDIARIA Se, a norma degli artt. 4 e 6 della legge stralcio, nel caso in cui un mutamento di classifica dei terreni da espropriare sia stato accertato prima del 15 novembre 1949, in sede di revisione catastale e tale revisione sia stata perfezionata e sia divenuta definitiva soltanto in data 12 gennaio 1952, debba tenersi. conto del suddetto mutamento di classifica nella formazione del coacervo e della aliquota di scorporo (n'. 2). SCAMBI E V ALUTE MODULI VALUTARI. -1) Se, ai sensi degli artt. 1 lett. b) n. 1 e 29 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, recante il nuovo ordinamento degli Archivi dello Stato, gli archivi degli enti parastatali siano assoggettati alla vigilanza dell'Amministrazione degli Archivi di Stato (n. 17). 2) Se l'Ufficio Italiano Cambi debba applicare per lo scarto degli atti del suo archivio, il D.M. 8 aprile .1941 disciplinante l'invio al macero degli atti contenenti scritture dganali ovvero l'art. 70 del Regolamento per gli Archivi di Stato 2 ottobre 1911, n. 1163 (n. 17). SENTENZA ONORARI -SPESE. -1) Se, emessa sentenza che rigetta la opposizione a decreto ingiuntivo, alle spese ed onorari liquidati con la stessa sentenza debbano aggiilngersi le spese e gli onorari liquidati col decreto ingiuntivo (n. 11). 2) Se, nell'ipotesi di cui sopra, gli interessi moratori, eventualmente dovuti decorrano dalla data del decreto ingiuntivo (n. 11). SOCIET AzIONARIATO DI STATO. -1) Se la semplice delega che l'Amministrazione abbia dato ad un proprio fun. zionario ad intervenire .all'assemblea, nella quale stato deliberato l'aumento del capitale sociale, possa costituire atto che impegni l'Ente statale partecipante, qualora l'aumento stesso non risulti autorizzato o ratificato dagli organi competenti e nella forma prevista dalla legge (n. 75). IN LIQUIDAZIONE. -2) Se la messa in liquidazione di una Societ produca alcuna estinzione dei diritti ed obblighi nascenti da rapporti precedentemente costituiti (n. 76). I.G.E. 3) Se debba considerarsi esente dall'imposta generale sull'entrata la ripartizione delle consistenze sociali di una societ munita di propria personlit giuridica (n. 77). SOOIET IN NOME OOLLETTIVO. -4) Se nelle societ in nome collettivo gli immobili sociali facciano parte del patrimonio dei soci (n. 78). 5) Se il privilegio speciale di cui all'art. 65 del T.U. 9 .maggio 1950, n. 203, gravi, per. l'i:rp.p9sta straordinaria progressiva sul patrimonio a carico del socio, sugli immobili facenti parte del patrimonio di una societ in nome collettivo (n. 78). SoOIET A R.L. -IMPOSTA DI REGISTRO. -6) Se, a seguito della modifica apportata all'art. 108 della Tariffa allegato A alla legge del registro dall'art. 36 della legge 6 agosto 1954, n. 603, gli atti di trasferimento di quote di una societ a r.1. debbano essere registrati a tassa fissa (n. 79). 7) Se l'imposta sugli atti di trasferimento di quote di una societ a r.l. vada applicata sul valore netto delle quote trasferite, depurato cio delle passivit sociali (n. 79). SUCCESSIONI DIPENDENTI FERROVIE IN CONCESSIONE. -l) Se la indennit di buonuscita di cui all'art. 27 del Regolamento allegato A del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, spetti solamente alla vedova ed ai figli minori dell'agente deceduto o se su di essa possa vantare alcun diritto ogni altro congiunto di questo ultimo (n. 55). PRESCRIZIONE. -2) Se l'art. 252 .del R.D. 30 mar zo1942, n. 312, trovi applicazione anche in materia di pr scrizione del diritto di accettare l'eredit (n. 56). 3) Se l'azione di petizione dell'eredit dichiarata imprescrittibile dall'art. 533 Codice civile, possa essere esercitata anche da chi abbia perduto per prescrizione il diritto di accettare l'eredit stessa ai sensi dell'art. 480 Codice civile (n. 56). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI TRATTATO DI S. GERMANO. -Se i rifugi alpini Venna alla Gerla, Dante alla Stua e Calciati al Tribulaum , gi costruiti e gestiti dal Club Alpino Austro-tedesco e poi presi in possesso dallo Stato italiano ed assegnati all'Amministrazione militare e concessi in uso i primi due al O.A.I. e il terzo alla Guardia di Finanza, appartengano al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 9) TURISMO AGENZIE DI VIAGGIO. -1) Se, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 giugno 1955, n. 630, le agenzie di viaggio e turismo siano tenute a munirsi della licenza di P.S. prescritta dall'art. 115 del T.U. delle leggi di P.S. e se il rilascio di tale licenza sia subordinato al preven tivo nulla osta dell'Ente Prov. Turismo, competente per territorio (n. 8). 2) Se, contro il diniego di nulla osta, sia ammesso ricorso al Commissariato per il Turismo (n. 8f. 3) Se, nell'ipotesi di concessione di nulla osta, il. ricorso possa essere proposto da coloro che dall'eventuale rilascio della licenza potrebbero subire una lesione di interessi (n. 8).