ANNO XI -N. 3-4 MARZO-APRILE 1958 RASSEGNA MENSILE DELL" AVVOCATURA STATO PUBBLICJA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE DI DOTTRINA LUIGI MONTES.ANO : La condanna nel processo civile anche tra privati e Pubblica Amministrazione. (Jovene, Napoli, 1957) La premessa quasi programmatica dell'Autore circa la necessit di impostare il problema della condanna nel processo civile anche tra privati e Pubblica Amministrazione sulla base delle norme di diritto positivo, che regolano l'argomento, o comunque ad esso si riferiscono, non pu non condividersi, in principio, trattandosi di una esigenza metodologicamente sentita e generalmente conclamata, anche se non sempre conseguentemente applicata, in indagini del genere, pure laddove non esistano concrete e solide basi dalle quali muovere, ci che non accade per il tema qui preso in considerazione, rinvenendosi in merito molte norme. Opinabili, invece, come ovvio, possono ess13re le argomentazioni che dalle norme vogliono trarsi, ed opinabile, invero, appare l'impostazione base data dall'Autore al rapporto tra obbligazione e condanna, non tanto quando si collega la funzione della condanna all'adempimento di un'obbligazione, sia pure in senso lato, il che deriva dalla strumentalit stessa del rapporto e non dovrebbe essere contestabile, quanto allorch la condanna -in ci ravvisandosene l'essenza -si rappresenta come una dichiarazione giurisdizionale non solo del rapporto obbligatorio, ma anche del potere che compete al creditore di mettere in moto il meccanismo del processo esecutivo per ottenere il risultato proprio dell'adempimento, nel senso che essa produce appunto una ulteriore specifica tutel.a processuale, che si identifica nella soggezione del debitore (correlativa al potere del creditore) alla sanzione processuale esecutiva, soggezione della quale la condanna sarebbe costitutiva accertando non solo ma costituendo proprio l'azione esecutiva. Siffatta impostazione, con la quale l'A. aderisce sostanzialmente ad una ben determinata conce zione, che investe le fondamenta stesse del diritt() processuale, collegata ad argomenti di notevole portata anche pratica, quali la impossibilit di un'ipoteca giudiziale se non in forza di una sentenza di condanna, come del resto si legge nell'art. 2818 e.e. (v. per l'ultimo comma), in cui insita pure la limitazione a quelle sentenze di condanna che si riferiscono a lesioni giuridiche suscettibili di causare un danno civilmente risarcibile, e la impossibilit di applicare la cosiddetta prescrizione della actio iudicati, se non vi sentenza di condanna, come pure si legge nell'articolo 2953 e.e. (dove l'espressione diritti si riferirebbe oltre che al potere di pretendere la prestazione anche a quello di agire in esecuzione). Res~e~ rebbe da spiegare la condanna generica, che non producendo l'azione essecutiva non genererebbe la speciale prescrizione dell'art. 2953 citato (ed in tal senso orientata, pur nella persistente oscillazione dei giudici di merito, la giurisprudenza. della Suprema Corte: v., da ultimo, Cass. 10 ottobre 1956, n. 3452, in Diritto automobilistico r 1957, 162), ma costituirebbe titolo idoneo alla ipoteca giudiziale, e l'A. fa ricorso ad un tipo autonomo e nuovo d~ azione diretta ad un provvedimento di cognizione piena ed ordinaria, distinto dalla condanna e dal mero accertamento, con soluzione in certo senso originale rispetto ai prece. denti orientamenti della dottrina, ampiamente citata per questo come per tutti gli altri punti nello studio di cui si tratta. Coerente a questa impostazione l'A. esclude quasiasi identificazione del mero accertamento con condanna ritenendo che ogni attribuzione di effi cacia esecutiva ad una sentenza meramente di chiarativa significherebbe violazione del principio secondo il quale la tutela giurisdizionale civile quella che la parte vittoriosa ha chiesto nel pro cesso, sicch solo la sentenza di condanna, a dif ferenza di quella meramente dichiarativa ed anche di quella sostanzialmente costitutiva, accerta con ci stesso creandolo un rapporto processuale di ~mmyzrgwpg; -28 verso dal rapporto sostanziale tutelato, eviden ziandosi per tale guida la stretta affinit funzionale tra condanna civile e condanna penale ed offren dosi, con tale argomento principalmente, un va lido contributo al tentativo di una costruzione unitaria del diritto processuale: Escludendo, poi, dalla sfera dell'esecuzione for zata la cosiddetta esecuzione coattiva stragiudi ziale in materia di cose fungibili nonch la produ zione giurisdizionale di effetti negoziali, e limitan" dola per gli obblighi di consegnare o rilasciare e di fare o non fare a quelli cb.e consistono in un'at tivit strumentale alla realizzazione di un diritto di godere un bene infungibile, gi pertinente al soggetto attivo del rapporto, il processo relativo resterebbe, secondo l'.A., come un mezzo a dispo sizione di quel soggetto, nonch, attraverso un interventq giudiziale pi ampio ~d in un fenomeno ben pi imponente, del creditore di danaro, i quali tutti potrebbero anche giovarsi, salvo beninteso che per gli obblighi di non fare, della cosiddetta condanna in futuro, della cui ammissibilit, con vari argomenti sui quali non pare tuttavia sia qui il caso di indugiare, l'.A. si fa assertore. Nel ricercare, poi, il perch della giurisdizionalit dell'esecuzione forzata l'.A. esprime l'opinione che esso vada rinvenuto nella necessit di superare l'ostacolo costituito dalla impossibilit da parte del creditore di autosoddisfarsi senza ledere un diritto assoluto o comunque una situazione di immediato godimento di un bene, che la legge garantisce all'obbligato, e, laddove l'obbligo pu essere specificamente eseguito contro la volont del soggetto passivo, nell'opportunit di controllare, anche allo scopo di assicurare la proporzione tra mezzo e fine, le indispensabili attivit giuridiche e pratiche per la realizzazione dei crediti di danaro e di altre cose fungibili a carico del patrimonio del responsabile. Ne consegue che qui la legge pu prevedere, garentendo i fini accennati con la concessione di eventuali rimedi o con una rigida predeterminazione di forme, particolari po, teri di tutela satisfattiva extraprocessuale, i quali perci non costituirebbero una eccezione, ma una autonoma categoria, ed andrebbero anch'essi collegati alla responsabilit patrimoniale del debitore, la quale in s considerata non pu ritenersi processuale o sostanziale ma andrebbe piuttosto considerata come una situazione processuale, che, a seconda della scelta del legislatore, pu svolgersi processualmente oppure attraverso attivit estranee al processo. Un ampio seppur rapido excursus offre, quindi, all'.A. la possibilit di saggiare la rispondenza della tesi alla disciplina legislativa della materia. Spiegando legittima difesa ed istituti analoghi come deroghe poste, innanzitutto, a norme prin cipali e configurando l'esecuzione coattiva a fa vore del venditore di cosa mobile (nonch, pure, del creditore di cosa fungibile) ed istituti similari piuttosto come un modo di determiJ.;1.azione del danno derivante dall'inadempimento, egli ha modo di confermare la necessaria giurisdizionalit del l'esecuzione forzata in forma specifica, da un lato, e, dall'altro, precisando che la funzione della giu risdizione civile nell'espropriazione consiste sopratutto nel distribuire il ricavato di ci che si espropria in conformit dell'ordine di prelazione, per tale via individua la ratio della concessione da parte del legislatore dei particolari poteri extraprocessuali in materia di vendita del pegno. Cos si conclude la prima parte di questo ponderoso studio, non senza essersi posta in luce, alla stregua dei rilievi suaccennati; una stretta affinit funzionale tra il fallimento e la espropriazione, che costituirebbero due specie di un unico genus, distinto da un genus diverso costituito dalla esecuzione forzata in forma specifica. . .Alla stregua di detti concetti nel trattare della condanna civile tra i privati e la Pubblica .Amministrazione l'.A., negando o spiegando con la particolare. situazione nel rapporto di natura sos.tanziale quelle che sogliono configurarsi come dele peculiarit della Pubblica Amministrazione nel campo processuale pi o meno collegate alla con" cezione classica della divisione dei poteri, tender a dimostrare che la posizione di quella non affatto eccezionale ma perfettamente inquadrabile nei principi presi in considerazione. .. ' Nella seconda parte del suo studio infatti l'.A., rivendicando al diritto processuale la materia dei rapporti in sede giurisdizionale tra privati e Pubblica .Amministrazione, sottopone a riesame critico le nozioni tradizionali circa i poteri del giudice nei confronti della Pubblica .Amministrazione, ed, affermato che l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E sancisce solo il divieto di invalidare gli atti amministrativi, intesa l'espressione nel senso pi lato come comprensiva anche dei meri fatti, ribadisce nei confronti della Pubblica .Amministrazione l'ammissibilit, in principio, di sentenze meramente dichiarative e l'inammissibilit di sentenze civili costitutive, nonch, a fortiori, di provvedimenti giurisdizionali civili a contenuto dispositivo. Questa conclusione non pu non essere condivisa, siccome ineccepibile. Pi lungo e delicato il discorso per quanto attiene all'impossibilit di ogni o di talune sentenze di condanna della Pubblica .Amministrazione, impossibilit che ammessa dallo .A. da questi con tesi, di cui egli rivendica l'originalit, collegata alla disciplina sostanziale dei rapporti tra i privati e la Pubblica .Amministrazione e non a limiti nei confronti della stessa imposti dalla legge alla potest giurisdizionale. Il giudice avrebbe, invece, nei confronti della Pubblica .Amministrazione gli identici poteri, che ha nei confronti dei privati. Per gli obblighi derivanti dal generale principio del neminem ledere l'impossibilit della condanna dell'Amministrazione a consegnare a fare od a non fare conseguenza del principio per cui l'illecito aquilano genera a carico del responsabile l'obbligo di risarcire i danni pecuniari {senza che l'impossibilit da parte del Giudice di eliminare totalmente o parzialmente il rapporto anuuinistrativo illegittimamente costituito rappresenti uno speciale limite ai poteri di lui, ma solo la necessaria conseguenza della soggezione dei privati alle potest pubblicistiche), mentre per gli -29 obblighi nascenti da rapporti particolari meramente privatistici sarebbero possibili condanne della Pubblica Amministrazione preordinate non solo all'espropriazione ma anche all'esecuzione forzata in forma specifica. Nell'ambito del diritto pubblico, poi, mentre sarebbero configurabili a carico della Pubblica Amministrazione obbligazioni di pagare somme di danaro, non configurabile un obbligo sanzionato con l'esecuzione processuale specifica, laddove l'Amministrazione esercita una sostanziale potest pubblicistica della quale il Giudice dovrebbe prendere atto, come prenderebbe atto dell'esercizio di un diritto soggettivo da parte del privato. In definitia, i cosiddetti limiti dell'Autorit Giudiziaria ordinaria nei riguardi della Pubblica Amministrazione, lungi dal costituire una speciale regola processuale, altro non sarebbero che una conseguenza normale dei principi amministrativi e processuali: il citato art. 4 della legge sul contenzioso amministrativo ribadirebbe questa conseguenza e preciserebbe che ai Giudici civili non stata trasferita alcuna potest amministrativa. Tale impostazione non pare comporti su un piano concreto effetti pratici rilevanti, secondo lo stesso A. salvo che in materia di pignoramento dei crediti e del danaro della Pubblica Amministrazione, che si assume possibile (purch non si tratti di crediti relativi ad entrate pubblicistiche) anche quando in virt della iscrizione in bilancio si abbia un vincolo ad una specifica attivit amministrativa, perch non si tratterebbe di un vincolo obbiettivo e perch altrimenti la condanna non servirebbe. Su ci non pare possa convenirsi: la iscrizione in bilancio, importando la destinazione sia pur generica a un pubblico servizio, implica la impignorabilit (Oass. 20 marzo 1952, n. 775, in Foro it. , 1952-I-707), e, d'altra parte, seppur fosse vero l'inconveniente addotto della pratica inutilit della condanna, ovviato questo, si porrebbe l'altro non minore inconveniente della possibile paralisi di tutta l'attivit amministrativa. In realt, per, l'inconveniente prospettato dall'Autore nemmeno sussiste sia perch la Pubblica Amministrazione, a differenza di quanto pu accadere per il privato, non potrebbe non eseguire spontaneamente la condanna, come del resto accade normalmente, sia perch, in vista dell'eccezionale ipotesi del mancato uniformarsi dell'Amministrazione al giudicato, resterebbero pur sempre dei beni suscettibili di espropriazione; senza dire del rimedio previsto dall'art. 104 del Testo unico 3 marzo 1934, n. 383 ed anche, forse, dall'art. 27 n. 4 del Testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, che in tanto potrebbe risolversi in un circolo chiuso in quanto l'Amministrazione si ostinasse in un atteggiamento teoricamente assurdo (ma non entrerebbe anche per ci in giuoco, allora, la responsabilit personale del funzionario, altrove additata dallo stesso A. come un toccasana del sistema~). Peraltro l'impostazione in s, data qui dall'Autore, non sembra potersi condividere fin da dove si respinge indiscriminatamente la tesi dell'inammissibilit di una condanna della Pubblica Am ministrazione anche al pagamento di somme di danaro siccome inconcepibile, pure perch la tutela degli atti amministrativi non pu estendersi agli atti antigiuridici (inadempienti od illeciti) della Amministrazione e perch se una stessa azione della Pubblica Amministrazione-realizza le due fattispecie dell'atto giuridico e della lesione di un diritto non possibile che questa seconda fattispecie non generi gli effetti che le sono propri (invocandosi all'uopo il principio dell'indennizzabilit dei diritti sacrificati, che, essendo cosa sostanzialmente diversa dalla risarcibilit, potrebbe non importare Je conseguenze, che l'A. vi connette). Infatti, anche senza pervenire all'estrema conseguenza, secondo cui ogni condanna d.ell'Amministrazione si risolverebbe nella revoca o modifica illegittima di quell'atto o fatto amministrativo manifestato o costituito dal mancato pagamento o nella posizione di un atto sostitutivo dell'ordinazione di pagamento, si potrebbe pure ammettere, non dovendo per ci negare qualsiasi diritto soggettivo dei privati, la impossibilit di una condanna della Pubblica Amministrazione a pagare determinate somme per quei rapporti, nei quali essa esercita sostanziali poteri di natura pubblicistica, quando anche la condanna a pagare tali somme potrebbe rappresentare effettivamente non solo una indagine ed un sindacato pi o meno indiretto su quei poteri, ma anche, sostanzialmente almeno, una revoca od una riforma dell'atto amministrativo. Resterebbe, infine, in ogni caso, la tutela in via di mero accertamento, che non si dovrebbe ridurre a ben poca cosa, come opina l'A., se l'Amministrazione rispettasse, cos come dovrebbe accadere e come accade, la pronuncia del Giudice, adeguandovisi. Potrebbe, invece, convenirsi con l'A. laddove egli ribadisce l'applicabilit del diritto civile sostanziale e processuale quando una potest pubblicistica non siavi per inesistenza dell'atto amministrativo, se non si facessero pericolose estensioni -tanto pi difficili da spiegare se, con l'A., si accoglie l'accezione pi lata dell'atto amministrativo come ricomprendente anche i meri fatti della Pubblica Amministrazione -pure ai casi in cui vi sarebbe assoluta nullit dell'atto o sopravvenuta inefficacia del rapporto amministrativo (anche perch una nullit, specialmente se abbisogna della qualifica di assoluta, e un'inefficacia del genere di quella adombrata in via esemplificativa con riferimento all'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, che cos non costituirebbe pi una eccezione al sistema, potrebbero facilmente farsi rientrare nell'inesistenza); e, forse, pure si potrebbe con l'A. convenire laddove egli, in limiti molto precisi e ristretti, ritiene ammissibile una esecuzione in forma specifica contro la Pubblica Amministrazione, solo per se si tenesse sempre presente che, in nessun caso ed in nessun modo,, ci pu comportare revoca o modifica di un atto o fatto qualsiasi dell'Amministrazione, gimidicamente esistente. Passando, quindi, atl esaminare se una qualche deroga, esclusa in favore della Pubblica Amministrazione in rapporto alla tutela dei diritti in via -30 di giurisdizione civile, possa, invece, sussistere nella sfera delle iniziative concesse agli organi pubblici a concreta tutela delle loro pretese nei confronti del cittadino come una sorta di eccezione al divieto della autodifesa, 1'.A.. sottopone a revisione il concetto di esecutoriet negando innanzitutto che questa possa collegarsi alla cosiddetta presunzione di legittimit (che affermer poi inesistente anche al limitato effetto dell'inversione dell'onere della prova, sia pur sotto il profilo della normale incombenza di un siffatto onere all'attore) ed escludendo dalla relativa sfera di operativit i casi nei quali il privato opponga alla pretesa dell'Amministrazione la titolarit di un mero interesse, perch ivi l'azione della Pubblica Amministrazione si risolverebbe nel semplice esercizio di una sua sostanziale potest. Prospettando l'esecutoriet come una deroga alle norme di diritto processuale civile ed in tale ambito confinandola con esclusione di ogni ipotesi in cui i particolari poteri dell'Amministrazione assistono rapporti in qualsiasi modo soggetti alle regole sostanziali del diritto pubblico, perch qui si avrebbe appunto una potest sostanziale e pubblicistica dell'Amministrazione, ossia la normale imperativit dell'atto amministrativo, e perci nessuna deroga del genere, l'A. perviene facilmente a limitare il discorso sull'esecutoriet agli eventuali titoli esecutivi, che diano ingresso all'espropriazione a tutela dei crediti pecuniari della Pubblica Amministrazione in quanto tali titoli consistano negli atti medesimi con i quali l'Amministrazione costituisca, concorra a costituire od accerti i propri crediti. Titoli di tale genere non esisterebbero per, secondo l'A., nel nostro ordinamento. Infatti, escludendo, da un lato, gli atti, che legittimino la instaurazione di un procedimento in tutto e per tutto amministrativo (il che sarebbe possibile se non per la normale soggezione del cittadino alla sovranit dello Stato per il venir meno in alcune ipotesi dell'accennata ratio della giurisdi zionalit della tutela espropriativa) come -ed a ci l'A. porta validi argomenti -l'esecuzione esattoriale, la quale solo nella successiva fase sati sfattiva si adeguerebbe ai principi generali del processo esecutivo, sicch non sarebbe da ricer carsi un titolo esecutivo (normalmente rinvenuto nel ruolo), e, dall'altro, i veri e propri titoli giuri sdizionali, che legittimino l'Amministrazione ad espropriare processualmente il privato, restereb bero solo l'ingiunzione fiscale e quella per la ri scossione delle entrate patrimoniali a rappresen tare siffatti titoli. Ci che, tuttavia, l'A. esclude perch il titolo esecutivo non sarebbe mai qui costituito dall'atto amministrativo, ma verrebbe creato attraverso un apposito procedimento, nel quale essenziale il provvedimento del Pretore, che, seppur fosse sostanzialmente amministrativo, beri potrebbe considerarsi come l'accertamento compiuto da un pubblico ufficiale, anche mera mente estrinseco e formale, comunque, per, ~ quadrabile in quegli atti, che lo stesso art. 4 7 4 c.p.c. qualifica titoli esecutivi e tale, quindi, da non consentire la configurabilit di eccezioni ai principi generali del processo civile di esecuzione. Le stesse norme del Testo unico n. 639 del 1910, disponendo la necessit di un titolo esecutivo e prevedendo l'intervento della giurisdizione civile e la possibilit di opposizioni giudiziarie relative alla illegittimit dell'atto esecutivo, indurrebbero a configurare la relativa procedura come una forma di tutela esecutiva sia pure in parte speciale, semplice ed abbreviata, ma analoga ai mezzi espropriativi giudiziari concessi dall'ordinamento ai creditori privati e non come l'esercizio di un particolare potere dell'Amministrazione a soddisfarsi a carico del debitore con propria iniziativa, tanto pi se si considera, in rapporto a quella che si delineata come funzione precipua della giurisdizionalit dell'espropriazione, la posizione paritaria degli altri creditori del debitore esecutato rispetto all'Amministrazione creditrice nel concorso, normalmente operativo in pieno. Dunque, in definitiva, anche qui niente esecutoriet. A voler accogliere il concetto che dell'esecutoriet adombra l'A., riducendolo nei limiti accennati, pu anche convenirsi, senza per ci dover condividere tutte le affermazioni le critiche e gli argomenti che man mano l'A., accenna a sostegno della sua tesi, in alcune delle conseguenze cui egli perviene esaminando partitamente taluni aspetti di quelle, che di solito si configurano come manifestazioni dell'esecutoriet, e, primieramente, in quella, comunque, da ammettersi, della possibilit da parte dell'Amministrazione di far ricorso -quale che ne sia la ragione -all'ordinaria procedura, sia pur a fini di mero accertamento laddove essa investita dell'esercizio sostanziale di una pubblica potest senza che ne resti perci sospesa la cosiddetta esecutoriet. Accennando, infine, al salve et repete ed alla cosiddetta incompetenza del giudice civile in materia di appalti di opere pubbliche prima del collaudo l'A. esclude che l'uno e l'altra siano da rapportarsi ad un difetto di giurisdizione, ma collega il primo ad una sorta di astrazione dalla causa del rapporto fondamentale, totalmente analoga a ci che avviene a favore del credito del privato fondato su un titolo dalla legge disciplinato appunto come astratto dal rapporto fondamentale e, piuttosto, quindi, da inquadrarsi tra le riduzioni dei mezzi di difesa processuale, che in via normale spetterebbero al debitore, e la seconda alla normale conseguenza dell'esercizio di poteri sostanziali da parte della Pubblica Amministrazione. Sulla tesi adombrata come fondamento del salve et repete, in particolare, per quanto essa possa apparire suggestiva ed armonizzi il principio nel sistema del nostro ordinamento, rispetto a cui cos non costituirebbe, come del resto pu non costituire indipendentemente dall'adesione a siffatta tesi, una speciale deroga in favore della Pubblica Am ministrazione, occorre, tuttavia, formulare delle riserve specialmente in relazione agli argomenti, con i quali si intenderebbero confutare le con~ trarie tesi e porre le basi per la costruzione deli neata: la ammissibilit di una controversia tribu taria, senza il previo pagamento del tributo, lad -31 dove l'imposta non stata ancora liquidata ovvero si contesti l'esistenza della potest che con l'accertamento si esercita o la legittimit degli atti esecutivi od anche un supplemento di imposta. Ed, infatti, la ammissibilit di un'azione di mero accertamento negativo, data per pacifica dell'Autore, non sembra da accogliere, non solo in materia di imposte dirette, dove proprio la disposizione dell'art. 6 della citata legge sul contenzioso amministrativo sancisce l'esclusione dalla competenza della Autorit giudiziaria di tutte le questioni sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli, ma in qualsiasi controversia di imposta (nonostante talune anche recentissime affermazioni giurisprudenziali), a meno di non svuotare com" pletamente di senso il solve et repete; il cosiddetto temperamento dell'infondatezza prima facie, in sostanza, pu riportarsi, con gli effetti conseguenti, alla mancanza di una controversia di imposta-per il difetto stesso, assoluto e patente,-dei relativi presupposti; l'inapplicabilit del principio alle controversie attinenti alla legittimit degli atti esecutivi, che semmai potrebbe giustificarsi nei limiti in cui mancasse una controversia di imposta, , peraltro, da contestarsi (Oass. S.U. 26 giugno 1957, n. 2482, in Mass. Foro it. , 1957. col. 497-498); senza dire dell'inutilit di ricercare un fondamento, che non potrebbe che essere metagiuridico, all'inapplicabilit del principio in materia di supplemento di imposta, espressamente sancita come un'eccezione dalla legge. BENEDETTO BAOOARI ASTER Ro'.l'ONDI: Sulla facolt dell'Amministrazione finanziaria di costituirsi parte civile nel processo penale per reati fiscali, in Rassegna di finanza pubblica, 1958, 65 e segg. I. Nonostante la giurisprudenza resti salda nell'ammettere la costituzione di parte civile del1' Amministrazione finanziaria nei processi penali, conseguenti ad evasioni tributarie (esiste, a nostra scienza, un solo precedente contrario, di un giudice di merito -ordinanza del Tribunale di Roma del 28 agosto 1952 -, nei confronti del quale gi abbiamo avuto occasione di esprimere la nostra opinion: cons. Recensione critica a nota di De Figueiredo in questa Rassegna, 1953, 117 e segg.), si assiste in dottrina a ricorrenti tentativi di dimostrare che i principi ai quali la giurisprudenza si richiama non sono fondati. Ultimo, in ordine di tempo, quello del Rotondi, il quale perviene alla conclusione secondo cui la costituzione di parte civile nei processi sopraindicati non sarebbe ammissibile. E ci in base a due argomenti fondamentali: al rapporto di imposta sarebbe del tutto estranea la bench minima nozione che, comunque, possa avere attinenza col concetto di patrimonio dello Stato. La violazione della norma di imposta non offende il patrimonio, bens l'autorit dello Stato ad imporre i tributi, cosi che verrebbe meno il presupposto della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nel processo penale. da aggiungere poi che non necessario che l'Amministrazione finanziaria intervenga nel giu dizio per far valere la sua pretesa al tributo: l'ordinamento positivo ha molte norme che impongono il pagamento del tributo senza che occorra una specifica istanza nel processo penale per ottenere il titolo definitivo valido alla riscossione. Sarebbe da rilevare poi infine, come argomento di ordine testuale, a riprova del fatto che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe facolt di costituirsi parte civile nel processo penale, quello contenuto nella norma (art. 41, 3 comma, della L. 7 gennaio 1929, n. 4) secondo la quale l'Intendente di finanza pu chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzion . II. Ohe gli argomenti posti a fondamento della tesi sostenuta siano esattamente esposti per quanto riguarda le nozioni proprie del diritto finanziario, non abbiamo difficolt a riconoscere, ma non esitiamo neppure a rilevare nello studio del Rotondi, per altri aspetti pregevole, l'inconveniente che dato di constatare frequentemente negli studi condotti a cavallo di pi branche del diritto, nei quali non raramente la sussunzione da una branca di nozioni ed il trasferimento di esse all'altra avviene senza il preventivo accertamento della coincidenza .dei significati della nozione nelle branche diverse. Quando si afferma invero che, nella ricerca dell'esatto concetto della. parola tributo, la dottrina ha messo in rilievo la contrapposizione tra l'indole tributaria e l'indole patrimoniale delle prestazioni pecuniarie dovute allo Stato ed ha stabilito che il carattere patrimoniale della prestazione esclude il carattere tributario e viceversa; e che il rapporto tributario un rapporto pubblicistico, precisando che le entrate a carattere pubblicistico non possono essere che tributarie o patrimoniali e che queste ultime sono soltanto quelle che provengono dal patrimonio dell'ente pubblico o dalla esplicazione di una sua attivit economica, non si saprebbe proprio cosa contestare al riguardo: occorre per considerare se la distinzione, valida per il diritto finanziario, tra entrate tributarie ed entrate patrimoniali, estenda i suoi effetti fino al punto da consentire di escludere, per il diritto penale, che la evasione di un tributo non costituisce una offesa al patrimonio, lato sensu inteso, dello Stato, offesa che autorizzi l'esercizio dell'azione civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno causato dal comportamento criminoso. Ohe la stessa giurisprudenza del supremo Giudice di legittimit abbia esclusa l'applicabilit dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del Codice penale (l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno-patrimoniale di speciale tenuit) nei reati per contrabbando di generi di monopolio, per un duplice ordine di motivi, e cio perch questi non offendono il patrimonio dello Stato, ma il suo -32 diritto sovrano alla imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, e perch essendo in tali casi la pena commisurata alla entit dei generi sottratti al tributo, viene meno la ragione di detta attenuante, significa, a nostro avviso, che la Corte di Cassazione ha attribuito, nella identificazione dei due beni oggetto della tutela penale, carattere di preminenza al diritto alla imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, ai limitati fini della esclusione della applicabilit di una attenuante (inapplicabile, per altro verso di ben mag . giore rilievo, a causa della proporzionalit della pena, ugualmente richiamata a giustificazione del fondamento della massima), ch, altrimenti, non si saprebbe come accordare la costanza di tal giurisprudenza con quella, non meno persistente, della ammissibilit della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria nei processi penali conseguenti ad evasioni tributarie, giurisprudenza questa la quale tiene conto della suscettibilit di quei comport,amenti criminosi a danneggiare il patrimonio, inteso nel senso che la nozione ha per il diritto. penale, dello Stato. III. N il secondo argomento richiamato dal Rotondi a conforto della tesi sostenuta appare pi convincente. Non v'ha dubbio che il pagamento del tributo indipendente dalla esigenza della proposizione in sede penale di una specifica istanza a quei fini e che, sarebbe ancor pi conferente il rilievo, in quanto anche il conseguimento del risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un comportamento criminoso indipendente dall'esercizio dell'azione civile in sede penale nelle comuni fattispecie di fatto illecito, ottenuta la sentenza penale di condanna dell'evasore di tributo, al conseguimento del pagamento del tributo evaso addiviene direttamente l'Amministrazione senza necessit di un'ulteriore pronuncia del giudice; ma, gi da altri stato esattamente osservato, il titolo che la finanza pu mettere in essere per conto suo ha, in definitiva, un valore molto relativo perch, nella ipotesi di assoluzione dell'imputato da un reato fiscale per insussistenza del fatto a lui attribuito, il titolo non spiega alcuna efficacia . .Al rilievo il Rotondi non attribuisce alcuna importanza, a nostro avviso non esattamente. Posto che il titolo non ha valore assoluto, il contenuto concreto di esso si riduce sostanzialmente a molto poco, subordinato come alle conclusioni del processo penale dal quale, per tanto poco, l'Amministrazione finanziaria dovrebbe restare estranea. Non si avvede il Rotondi che, in in tal modo, viene offeso il principio fondamentale consistente nella necessit che alle parti sia assicurata parit di condizioni nel processo: l'Amministrazione, assente, non potrebbe far valere le sue ragioni relative all'interesse al percepimento del tributo, all'affermazione del quale non potrebbe provvedere il P.M. (se non indirettamente, come in tutte le ipotesi di fatti illeciti rilevanti per la legge penale e per quella civile) al quale altri compiti sono istituzionalmente devoluti. .All'assenza dell'Amministrazione potrebbero conseguire effetti decisivi: affermata l'insussistenza del fatto reato, inaudita l'Amministrazione medesima, a che servirebbero le norme dell'ordinamento positivo che consentono l'intimazione al pagamento del tributo al di fuori del processo penale~ Se ci si obiettasse che nessun ordinamento pu autorizzare il percepimento (definitivo) di un tributo senza che sussista l'obbligo tributario, ci sarebbe agevole rispondere che alla determinazione della sussistenza o meno di tale obbligo ha pur diritto di concorrere, come parte interessata, l'Amministrazione finanziaria. IV. La quale non pu certo ritenersi soddisfatta per la facolt che , in certi casi, rfoonosciuta all'Intendente di Finanza di chiedere che un funzionario di carriera amministrativa, da lui delegato, sia sentito nel dibattimento in ordine ai fatti che costituiscono la contravvenzione, facolt la quale consente al Rotondi di rilevare una riprova della inammissibilit della costituzione di parte civile. Se ben abbiamo compreso il pensiero dell'.A. sul punto, il fatto che la legge preveda tale facolt nelle ipotesi di giudizi conseguenti ad opposizione a d~creti penali emessi dall'Intendente in materia contravvenzionale, starebbe a dimostrare la inammissibilit della presenza, in tali giudizi, ad altro titolo, dell'.Amministrazione. .A nostro avviso il Rotondi non ha esattamente percepito i limiti e la funzione dell'intervento del funzionario delegato dall'Intendente. intanto da ricordare che l'istituto in esame trova riscontro solo nei giudizi conseguenti ad opposizioni a decreti penali emessi in materia contravvenzionale dal Giudice speciale e non invece nei giudizi, pi numerosi e di maggior rilievo per gli interessi di natura patrimoniale, in contestazione, conseguenti a delitti. In quelli pur possibile che alla violazione della norma non sia connessa una evasione tributaria: l'Amministrazione finanziaria non essendo persona offesa non avrebbe titolo ad essere sentita nel processo penale. Si giustifica in queste ipotesi la sua partecipazione, tramite il funzionario delegato, in veste di consulente anomalo: le norme tributarie presentano ben altre anomalie, secondo l'ortodossia del sistema, e l'anomalia in esame non ha ragione certo di causare, rispetto a quelle altre, tanta sorpresa. Nelle ipotesi invece di giudizi conseguenti a delitti ed anche in quelle conseguenti a contravvenzioni nelle quali l'.Amministrazione finanziaria risulti offesa dal reato, essa deve essere citata come testimone (art. 408 c.p.p.), pena la nullit del decreto di citazione. chiaro che in tali fattispecie contravvenzionali (il problema non si pone nei casi di delitti, ai quali non si estende la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 41 della citata legge n. 4 del 1929), non v'ha ragione di richiedere l'audizione di un funzionario dell'Intendenza quando un rappresentante dell'Amministrazione gi debba essere sentito -come teste, quale rappresentante della persona offesa: la neces-.saria fusione in una sola persona fisica dei due funzionari consente ad essa la rappresentanza del1'. Amministrazione in sede di costituzione di parte civile alla quale nulla osta, s' visto, la eventuale m; fil -33 presenza del delegato nelle ipotesi, a nostro avviso, in cui non possa altrimenti assicurarsi la presenza dell'Amministrazione, per non essere persona offesa dalla contravvenzione commessa. Anche l'argomento portato a riprova della esattezza della tesi sostenuta dal Rotondi non sembra significare pi di quanto l'istituto dell'audizione del funzionario delegato dall'Intendente consente di rilevare, in relazione ai limiti ed alla funzione dell'istituto medesimo. FRANCO CHIAROTTI M. DI RENZO, V. CAVALLI: Raccolta di giur,isprudenza sugli appalti pubblici, Laterza, Bari, 1958. L'indirizzo ormai invalso fra gli operatori del diritto di ricostruire (e, talune volte, di costruire) gli istituti giuridici attraverso i pronunciati giurisprudenziali, pu essere ben accettato e, addirittura, sollecitato, quando si pensi alla necessit in cui si imbatte l'esperto di conoscere con la massima rapidit l'avviso della giurisprudenza su una data questione giuridica. Al riguardo sono sempre soccorsi i comuni repertori di giurisprudenza i quali ( .... anche a motivo del loro peso materiale) richiedono per l'uso l'impiego di una discreta quantit di energia da parte del ricercatore. , invece, pi comodo (e, quindi, utile) ottenere subito quello che si cerca, rivolgendosi alle ormai diffusissime raccolte giurisprudenziali, selezionate per materie e, talvolta, per singoli istituti, come la raccolta che recensiamo. Intento di ogni autore di questo tipo di raccolta quello di renderla quanto pi possibile utile. Occorre, quindi, che il materiale ricercato venga sottoposto a selezionatura secondo quei criteri di sistemazione che l'autore riti~ne mig}igri. " Ed proprio analizzando i criteri adottati dall'autore che si pu o meno manifestare il consenso rispetto ad una data raccolta di questo genere. Gli Autori della Raccolta di giurisprudenza sugli appalti pubblici hanno tentato per primi, almeno a quanto ci consta, la non indifferente fatica di operare la ricostruzione giurisprudenziale degli istituti relativi al contratto di appalto di opera pubblica e deve riconoscersi che il tentativo ha dato esito felice. Una scorsa alle massime relative a ciascun isti . tuto indicato nella Raccolta rende certi che sulle singole questioni, fino alla data cui la Raecolta si riferisce, la indicazione giurisprudenziale quella che viene attualmente considerata come prevalente, il che indica chiaramente lo sforzo degli Autori in sede di selezione delle innumerevoli massime ricercate. In appendi~ al volume sono riportati, oltre agli articoli della legge 20 marzo 1965, n. 2248, ali. F, interessanti il contratto di appalto di opere pubbliche, il Regolamento per la direzione, contabilit e collaudazione dei lavori (r.d. 25 maggio 1895, n. 350) e il Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei laTori pubblici (d. m. 28 maggio 1895). Gli indici sommario, cronologico e analitico, consentono di utilizzare la Raccolta con la massima facilit e, quel che pi interessa, col minor dispendio di tempo. A. T. ::mzz ::mzz MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONA.LE (ORDINATO SECONDO GLI ARTICOLI DELLA COSTITUZ10NE) .Art. 4 2) LEGGE DI P.S. -AMMONIZIONE. (art. 164-176). 1) ALBI PROFESSIONALI -DIVIET.O DI ISCRIZIONE. (D.P.R. _27 ottobre 1953, n. 1067). (Sentenza n. 3 del 16 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Relat~re Gabrielli). Non sussiste contrasto determinante illegitti mit costituzionale tra le norme del D.P.R. (Decreto delegato) 27 ottobre 1953, n. 1067 (art. 52) concernente il divieto di iscrizione nell' .Albo dei ragionieri per alcuni professionisti iscritti nell' .Albo degli esercenti in economia e commercio e l'art. 4 della Oostituzione. 2) LAVORO -COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO. (Legge 29 aprile 1949, n. 264). (Sentenza n. 53 del 9 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel. Petroclli). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra le norme della legge n. 264 sull'avviamento al lavoro dei disoccupati e l'art. 4 della Oostituzione. 3) LAVORO -INOSSERVANZA DEI .CONTRATTI C_OLLETTIVI. (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. Azzariti; Rel.. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 509 del O.P. che stabilisce pene per l'inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 4 della Oostituzione. .Art. 8 1) LIBERTA RELIGIOSA-VILIPENDIO DELLA RELIGIONE CATTOLICA. (art. 404 del C.P.). (Sent. n. 125 del 28 novembre 1957. Pres. Azzariti; Rel. Ambrosini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 404 del O.P. che stabilisce pene per chiunque offende la religione dello Stato e gli artt. 7 e 8 della Oostituzione. .Art.. 13 1) LEGGE DI P.S. -RIMPATRIO OBBLIGATORIO. (art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giu gno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). L'art. 157 del Testo Unico della legge di P.S. che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione delle persone sospette costituzionalmente illegittimo perch in contrasto con gli artt. 13 e 16 della Oostituzione. (Sen, n. 11 del 19 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Castelli Avolio). Gli artt. 164, 17 6 del Testo unico delle leggi di P.S.,. regolanti l'istituto dell'ammonizione, sono costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli artt. 2 e 13 della Oostituzione. .Art. 15 1) TITOLI DI CREDITO -NOMINATIVIT OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI. (R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148). (Sentenza n. 129 del 12 dicembre 1957. 'Pres. Azzariti; Rel. Cassandro). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale'tra il R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla nominativit obbligatoria dei titoli azionari e l'art. 15 della Oostituzione. .Art. 16 1) LEGGE DI P.S. -RIMPATRIO OBBLIGATORIO (art. 157 della legge di P.S.). (Sentenza n. 2 del 14 giugno 1956. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). L'art. 157 del Testo unico della legge di P. S. che regola il rimpatrio obbligatorio e per traduzione delle persone sospette costituzionalmente illegittimo perch in contrasto con gli artt. 13 e 16 della Oostituzione . 2) LEGGE DI P. S. -ESPATRIO CLANDESTINO (art. 158 della legge di P.S. (Sentenz.a n. 34 del 23 gennaio 1957. Pres. De Nicola; Rel. Cappi). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra il secondo comma dell'articolo 158 del Testo unico delle leggi di P.S., che prevede sanzioni per chi espatri o tenti di espatriare senza passaporto, e l'art. 16 della Oostituzione . 3) LAVORO -INOSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI (art. 509 C.P.). (Sentenza n. 55 del 10 aprile 1957. Pres. A~zariti; Rel. Battaglini). Non sussiste contrasto determinante illegittimit costituzionale tra l'art. 509 del O.P. che stabilisce pene per la inosservanza dolosa dei contratti collettivi di lavoro e l'art. 16 della Oostituzione). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AUTOVEICOLI -Circolazione strada.le -Automezzi in dotazione alla pubblica Amministrazione -Divieto di adibirli ad uso personale -Dipendente che contravvenga al divieto, RESPONSABILIT CIVILE -Della Pubblica Amministrazione -Dipendenti -Qundo l'attivit del dipendente pu essere riferita all'Ente pubblico. (Corte li Oass., Sez. III, Sent. n. 4377/57. Pres.: Mancini; Est.; Laporta; P. M.; Silocchi (conf.) -Giuliani c. Min. Poste e Telecomunicazioni). L'attivit del dipendente pu essere riferita all'ente pubblico soltanto quando essa costituisca ed appaia come esplicazione dell'attivit dell'ente, cio sia diretta all'attuazione degli scopi propri dell'ente, mentre tale riferimento non possibile tutte le volte che l'attivit del dipendente sia rivolta a fini diversi ed estranei, che non interessano menomamente l'Amministrazione o sono addirittura contrari ai fini che questa persegue e che delimitano i compiti dell'attivit istituzionale. Consegue che, ai fini della riferibilit in concreto di un atto o di un comportamento del pubblico dipendente dell'ente, deve indagarsi in via preliminare se l'atto o il comportamento possa inquadarsi nelle attribuzioni del dipendente. Dal divieto di adibire gli automezzi in dotazione delle .Amministrazioni dello Stato per ragioni personali, deriva che in contrasto col volere dell'Amministrazione, e costituisce, pertanto, esercizio di attivit non legittima e quindi estranea alle attribuzioni del dipendente, cui il veicolo sia affidato, l'impiego di questo per trasporti di privati cittadini estranei all'Amministrazione. N applicabile, in tale ipotesi, il 30 comma dell'art. 2054 (responsabilit del proprietario in solido con il conducente per i danni da circolazione), in quanto, in difetto di prova specifica che l'impiego del veicolo per il trasporto di privati sia stato disposto dall'autorit competente, per motivi di ordine pubblico o per altro pubblico scopo, dal divieto sopra menzionato deve ricavarsi come sussistente una volont dell'Amministrazione contraria alla circolazione, e ci in quanto la Pubblica Amministrazione col predisporre il divieto, ha fatto quanto poteva per dichiarare ai terzi e ai propri dipendenti la volont contraria all'impiego abusivo del veicolo. Bench la fattispecie concerna azione di responsabilit per danni a persone abusivamente trasportata su automezzi dell'Amministrazione, il richiamo esplicito al 3 comma dell'art. 2054 autorizza a ritenere che le conclusioni adottate dalla Corte Suprema valgano anche per il caso di danni subiti da persona non trasportata a causa della circolazione abusiva dell'automezzo dell'Amministrazione. CASSAZIONE -Decisione del Consiglio di Stato Soggetto legittimato a proporre il ricorso -Regola mento di giurisdizione ex art. 41, c.p.c. -Forma e soggetto legittimElto. (O. Oass., Sez. Un., Sentenza. 18 dicembre 1957, Pres. Zappulli; Est. Caporaso Ordine dei Medici di Napoli c. Amm.ne P.I. e Torrieri). Non legittimato a proporre ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato chi non sia stato partecipe del giudizio svoltosi davanti a quest'ultimo. L'art. 41, comma 2 c.p.c., dire~to a far dichiarare dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'Amministrazione. La richiesta per la decisione della Corte pu essere fatta soltanto dal prefetto con proprio decreto motivato e notificato alle parti, giusta la procedura imposta dall'art. 368 c.p.c. Il principio generale di procedura ordinaria secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta solo a chi stato parte nel processo in cui fu pro nunciata la statuizione che s'intende impugnare stato sempre ritenuto applicabile anche in tema di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Con siglio di Stato. Tale estensione, pacificamente ammessa dalla dot trina e dalla giurisprudenza, stata ultimamente ribadita nelle pronuncie della Corte Suprema n. 264 del 1949, 275 del 1950 e 2157 3141 del 1953. A qualche dubbio aveva dato luogo la massima contenuta nelle prime due delle citate decisioni, secondo cui legittimato a proporre ricorso per Cassazione anche chi, pur non essendo intervenuto volontariamente in giudizio o non essendo stato citato, sia stato coinvolto dalla sentenza denunziata. La sentenza annotata ha chiarito che con tale massima la Corte aveva voluto solo precisare il concetto giuridico di parte senza avere alcuna intenzione di porre indubbio il principio che la legittimazione all'impugnazione non pu6 mai spettare a chi sia stato estraneo al giudizio. L. M. TTIH -36 IMPOSTE E TASSE -Reati previsti dalle leggi sulle imposte dirette -Prescrizione -Decorrenza dalla definizione dell'obbligazione tributaria (art. 21, comma 4, legge 7 gennaio 1929, n. 4). IMPOSTE E TASSE-Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio -Definitivit dell'accertamento quale presupposto dell'azione penale: sufficienza definitivit per singoli cespiti. (Corte di Cass. Pen., Sez. I, Sentenza n. 489 del 25 febbraio 1957 -Pres. Cusani, Est. Castaldi; P.M. Parlatore, rie. Brusadelli). L'art. 21, comma 4, legge 7 gennaio 1929, n. 4, costituisce -nel nostro sistema -una norma di carattere eccezionale, che deroga alla norma generale dell'art. 158 c.p., onde la prescrizione dei reati previsti dalle leggi sulle II. DD. decorre non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esaurimento della fase amministrativa, ed eventualmente giudiziale, dell'accertamento. Nel sistema dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, la provvisoriet dell'accerta" mento opera sulla liquidazione del debito tributario complessivo, nel senso che la determinazione di esso procede per approssimazioni successive. Ne consegue che l'accertamento definitiv di un cespite non suscettivo di variazioni anche se incluso in un accertamento globale provvisorio: e, pertanto, ai fini dell'art. 31, comma 4, legge citata, sufficiente che l'accertamento sia definitivo anche su parte dei cespiti. 1) La Suprema Oorte di Cassazione con sentenza 25 febbraio 1957, n. 489, ha respinto il ricorso proposto dal cav. del lavoro Giulio Brusadelli, avverso la sentenza resa dal Tribunale Penale di .Milano (Sez. 4, 25 giugno 1956) che aveva condannato il contribuente all'ammenda di L. 34.000.000, per omessa dichiarazione di titoli azionari, ai fini della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. La S.O. con la suddetta pronuncia, ha superato la grave questione relativa alla prescrittibilit del reato ritenendo, che il termine prescrizionale non decorra dalla dichiarazione, ma dalla definizione del l'imposta cui va commisurata la sanzione. Principio questo (valevole anche agli effetti dell'art. 35 della recente legge 5 gennaio 1956, n. 1) che ridona alle sanzioni penali tutta la loro efficacia intimidatrice, la quale sarebbe stata, invece fortemente scossa qua lora la Oorte Suprema avesse dichiarato la decor renza della prescrizione penale, nonostante la pen denza della contestazione tributaria. Essendo la definizione di questa un presupposto indefettibile della irrogazione della pena, si comprende agevolmente che -in pratica -non si sarebbe mai riusciti a rendere operante ed applicabile il precetto punitivo entro il periodo prescrizionale. L'importanza della questione risiede nella esten sione della massima affermata per le ammende previste dall'art. 58 Testo unico 9 maggio 1950, n. 203 -alle ammende previste dagli artt. 34 36 L. 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria la quale, come si evince dall'art. 34 e, arg. a contrario dell'art. 35, lascia in vita l'art. 21 L. 1929 citata. La Suprema Oorte, in a,ccoglimento della tesi defensionale dell'Avvocatura, ha confermato l'indirizzo gi seguito con la sentenza Oass. Pen., 1, 18 maggio 1956, P.M. c. Lisi, in Riv. Pen. , 1956, II, 949 ed ha quindi corretto la contrar~r, giurisprudenza (Oass., Sez. 1a, 30 giugno 1954, rie. Ventricelli, in Giur. Compl. Cass. Pen. 1954, III, 205) anche recentissima (Oass., Sez. 1, 22 giugno 1956 ricorso Giacalone, in Giust. Pen. 1956, II, 810), fondata sulla pretermissione della norma nell'art. 21, comma 407 L. 7 gennaio 1929, n. 4, e sulla falsa applicazione -in tema di reati previsti dalle leggi sulle II. DD. -delle regole valevoli per reati relativi alle imposte indirette, regolati dal successivo art. 22; errore reso palese dal fatto che era ritenuta applicabile anche per i primi la prescrizione triennale dettata per i secondi. Il S.O. ha, dunque, seguito la tesi ,della difesa dello Stato, che negava, al sistema dell'art. 21, carattere di procedimento pregiudiziale all'accertamento dell'imposta, (trattandosi, invece, di questiqne che sorge prima de.llo inizio del processo penale e come presupposto per la procedibilit dell'azione penale) e negava altres ogni collegamento con l'art. 159 O.P.; affermando trattarsi di norma eccezionale derogativa della norma generale dell'art. 158 O.P. 2) Gli scrittori si sono attardati a discettare intorno alla figura .della sospensione dell'art: 21, comma 4, ricollegandola: a) alla condizione di punibilit (art. 158, comma 2 O.P.: LAMPIS, Norme , ecc. I ed., pag. 31). O ONTENTO in: Appunti sul dies a quo etc. in La Rivista Tributaria 1958, pag. 161 e segg.); b) alla condizione di procedibilit (LAMPIS, Norme, ecc. II, ed., v. anche il suo studio: Le condizioni di procedibilit per i reati in materia di II. DD. , in Annali, 194;1, p. 197); c) a causa di sospensione dell'azione penale (SPINELLI: La repressione della violazioni delle leggi finanziarie , 1954, 194 nota); d) ad una causa di pregiudizialit (art. 19 c.p.c.: SABATINI: Trattato dei procedimenti in cidentali nel processo penale , p. 20; FoscHINI: La pregiudizialit nel processo penale ). Gli effetti della prescrizione, quanto alla decor renza, ovviamente, diversificano, in ciascuna delle suesposte fattispecie; ma diversificano sopratutto per ch, come ha insistentemente notato il Tribunale, la fattispecie dell'art. 21, comma 40, L. cit., investe non solo il processo, ma anche il rapporto sostanziale, dipendendo dall'accertamento non solo l'azione pe nale, ma addirittura, la decisione nel merito. Ora, se l'accertamento del tributo potesse classi ficarsi come condizione di punibilit, (diversa dalla querela, istanza o richiesta) allora, la prescrizione non inizierebbe la sua decorrenza fino al verificarsi della condizione anzidetta (art. 158 c.p., comma 20). La tesi stata vanamente combattuta, sulla base della difficolt di separare nettamen.t.e .la categoria delle condizioni di punibilit da quella delle _con..di-__ zioni di procedibilit (com' noto, in dottrina, sulla base del confronto fra gli artt. 158 c.p. e 17 c.p.p.). Se l'accertamento del tributo dovesse, invece, clas sificarsi come condizione di procedibilit, allora la -37 - prescrizione non subirebbe arresti iniziali di decorrenza ai sensi dell'art. 158; n sospensione, a sensi dell'art. 159 c.p. e sarebbe soggetta alla regola delle interruzioni, con il limite segnato dall'art. 160 c.p. ult. comma. Si verserebbe in un caso di sospensione dell'azione inidonea a sospendere il corso della estinzione del reato, non valendo, nel diritto penale il precetto actioni nondum ni,tae non praescribitur . Appunto perch la prescrizione affetta il rapporto sostanziale e non l'azione che posta a presidio e tutela giurisdizionale del potere o del diritto leso. Siffatta ipotesi (che incontrerebbe le stesse difficolt dianzi accennate, in ordine alla diversificazione delle condizioni di punibilit) contraddetta dal rilievo che esse riguardano, soltanto, l'inizio o la prosecuzione dell'azione penale, mentre nel caso occorre ritrovare una classificazione che incida sul merito del reato. Secondo la tesi dello Spinelli, che parla di condizione processuale come causa sospensiva dell'azione penale, si perverrebbe a sospensione analoga a quella di cui all'art. 19 c.p.p. E, in effetti (nonostante la definizione processualistica, che a rigore potrebbe risospingere il problema fra le condizioni di procedibilit, con effetti diametralmente opposti), si verserebbe nell'ipotesi delle condizioni di punibilit. Ma la perplessit dell'autore citato, che il problema sia stato intuito ma non risolto, si rivela laddove finisce per riconoscere nell'accertamento previsto dall'art. 21 legge 1929 una pregiudiziale del reato; quale sembrerebbe ricorrere nella fattispecie legislativa di che sopra (definizione, per quanto fugacemente, accennata in una vecchia sentenza: Oass., 30 marzo 1933, in Foro it. , 1933, III, 435, ricordata dal SALERNI: Le imposte straordinarie sul patrimonio 1951 , 559). 3) Ma la Suprema Oorte ha escluso, anche tale profilo della pregiudizialit. cos argomentando sulla base delle tesi dell' A 1.'Vocatura: noto che, per il combinato disposto degli artt. 21, ultimo comma, 22 e 60 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il Tribunale penale, cui spetta la cognizione del reato, decide, altres della controversia relativa al tributo, se da essq, dipende la esistenza del reato, solo se la controversia stessa riguarda i tributi indiretti. Il principio opposto vige, invece, per i tributi diretti (art. 21, comma 40): il Tribunale penale non ha alcun potere di decidere la relativa controversia, che di. esclusiva competenza degli organi amministrativi (uffici delle imposte, commissioni) e, nei casi previsti dalla legge, dal tribunale civile; e la azione penale ha corso dopo la definizione di tale controversia, cio, dopo l'accertamento definitivo dell'imposta e della relativa sovrimposta, il quale fa stato nel procedimento penale. Occorre precisare se la norma dell'art. 21, comma 4, abbia solo carattere processuale, ovvero incida anche sul diritto sosta'l:iziale, e quale effetto abbia anche sulla decorrenza del termine di prescrizione. Giustamente ha ricordato il Tribunale di Milano, nella sentenza impugnata, che, allora_" quando la legge n. 4, del 1929, fu discussa e poi approvata, vigeva il Oodice penale Zanardelli; nel quale (art. 91) la prescrizione estingueva la azione penale e non il reato (come invece dispone il codice vigente, spostando la prescrizione dal campo del diritto .processuale a quello del diritto sostanziale). E, pertanto, in armonia all'anzidetto principio, se l'azione penale non poteva essere promossa e proseguita se non dopo una speciale autorizzazione o dopo la risoluzione di una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimaneva sospesa (art. 92) e riprendeva il suo corso dal giorno in cui cessava la causa sospensiva. Si pu perci, affermare che fu intenzione del legislatore del 1929 -in coerenza al sistema del codice Zanardelli, di certo tenuto presente -che la prescrizione non cominciasse a decorrere se non dopo la rimozione dell'ostacolo all'inizio dell'azione penale, cio, dopo esaurita la fase di accertamento amministrativo della imposta. La legge in esame entr in vigore solo nel 1931 con i nuovi codici penali e di procedura penale, senza, che, peraltro, si fosse provveduto a coordinare, in modo completo, la legge stessa con il codice penale. Ma, data l'indole della norma contenuta nel 4 comma, dell'art. 21, legge n. 4, del 1929, e .date le speciali e permanenti esigenze che la norma stessa era diretta a soddisfare, il coordinamento con il nuovo codice penale (riguardo al concetto della prescrizione) non avrebbe mai potuto andare oltre un aggiornamento f armale. L'espressione l'azione penale ha corso dopo che ... una sopravvivenza terminologica della legislazione anteriore. Non poi fuor di luogo notare che la ripetuta norma stata ancora richiamata nell'art. 34 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria. Si deve ritenere che il ricordato art. 21, comma 4, costituisce, nel nostro sistema, una norma di carat tere eccezionale, che deroga alla norma generale del l'art. 158 codice penale, onde la prescrizione decorre non dal giorno del commesso reato, ma dopo l'esau rimento della fase amministrativa ed eventualmente giudiziale di accertamento. La spiegazione di tale anomalia va ricercata nelle ragioni che hanno indotto il legislatore a rego lare in modo speciale la materia delle imposte dirette: la natura particolare dei tributi ed il complesso tec nicismo nell'accertamento di essi. Invero, non si pu6 ritenere che la norma imponga alla Amministrazione di denunciare il reato per ot tenere la sospensione del procedimento, perch l' Am ministrazione non pu6 accertare se un rea;to sia stato commesso e farne denuncia se non quando sia esau rita la fase amministrativa, diretta a stabilire se ed in quale misura il tributo sia dovuto. La norma speciale in esame anche ben giusti ficata dalla natura dell'interesse da essa protetto, in quanto essa mira ad assicurare lo afiusso nelle casse dello Stato dei mezzi indispensabili per il suo funzio~ namento. Quanto al rilievo che, in tal modo, la prescrizione del reato sarebbe incerta e di lunga durata, va notato; che con un diverso sistema la Pubblica Amministra -38 zione sarebbe costretta ad organizzare una difesa quanto mai complessa e costosa contro gli attentati all'attivit diretta a provvedere alle pubbliche entrate: che la norma in esame una garanzia anche per il contribuente, il quale evita di essere esposto a eventuali vessatorie denunce prima dell'accertamento definitivo dell'imposta: che il .dilungarsi della fase di accertamento dovuto spesso alla litigiosit del contribuente. L'interpretazione della norma nel senso sopra accennato, si presenta sorretta anche da altr.e considerazioni. L'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, prevale sull'articolo 158 c.p. ai sensi dell'art. 15 dello stesso codice (1). I lavori preparatori relativi a tale legge come pure taluni interventi in sede parlamentare nella discussione sulla recente legge della perequazione tri butaria (ricordati nella sentenza impugnata e ri guardanti la norma suddetta) non lasciano adito a dubbi circa la adottata interpretazione. Il f andamento giuridico della prescrizione at tiene a ragioni di ordine pubblico, che discendono da una necessit obieUiva indeclinabile, su cui non devono, n possono, fare presa argomentazioni pi o meno fondate di carattere scientifico o dottrinario. Come ebbe ad osservare questa Suprema Corte a Sezioni Unite Penali nella sentenza 14 novembre 1953, in un precedente procedimento penale contro lo stess.o Brusa.delli, se il Pubblico Ministero , per disposizione di legge, impedito di accertare il reato e di perseguirne l'autore, appare logico e g'husto che si debba verificare una. sosta nella decorrenza del termine prescrizionale, sosta che non pu6 cessare se non al cessare della causa che impedisce di procedere penalmente. In altri termini, se la legge nega per un determinato motivo l'azione penale, essa contraddirrebbe a s stessa, se in quel tempo dichiarasse prescritta quell'azione al cui tempestivo esercizio si opposta: onde che l'ostacolo della legge, che vieta di agire, deve ritenersi che vieti anche che il reato si prescriva . 4) La Suprema Corte, non pare abbia affrontato, anche, il problema circa la durata della prescrizione (irrilevante nella specie), p_roblema che resta sub judice quanto alla durata, in tema di 1eati relativi ad II. DD. Non sembra, invero, decisiva, a favare della tesi della triennalit, la giurisprudenza del Supremo Collegio nei ricordati procedimenti V entricelli e Gia calone, nonoh nella reoente deci8ione ( Ca;;s, pen. 928/1957 rio. Laianigo, in questa Rassegna 1958 p. 9, appunto perch la ratio decidendi, in tali pronuncie, potrebbe essere stata influenzata dalla mancata distinzione fra le diverse discipline in tema di reati previsti dalla legge sulle II. DD. e sulle II. II. La ste3sa carenza di distinzione, dominava, peraltro, il precedente opposto indirizzo. ( Ca8s. pen. I n. 1626/1953 in questa Rassegna 1955 p. 108). R.D. 18 giugno 1931, n. 806 e R.D. 19 ottobre 1936, n. 1398. Viceversa, la S.C. in altro caso ebbe a ritenere che, proprio in virt del combinato disposto degli artt. 60 e 16 legge 7 gennaio.1929, n. 4, trovar dovesse applicazione, in tema di reati relativi a II. DD., il termine di 18 mesi, ai sensi dell'art-157, n. 6, -0.P. (Cass. pen., 10, 15 dicembre 1955, in Giust. Pen. , 1957, II, 45). D . .A. FOLIGNO RESPONSABILITA CIVILE -Danni alla persona Revisione di liquidazione giudiziale gi avvenuta Ammissibilit- Limiti. (Cass., Sez. III, 19 aprile 1955, n. 1087. Pres. Pasquera; Est. La Farina; P.M. Berri (Conf.); Ravo c. Min. Difesa Marina. . . In materia di responsabilit civile non si pu escludere in via astratta l'ammissibilit di una domanda di maggiori danni dopo che ne sia stata gi effettuata la relativa liquidazione. Tuttavia la domanda deve esser limitata ai fatti non accertabili al momento della precedente liquidazione. Essa deve esser tale, cio, . da riguar .dare un danno nuovo riconducibile con nesso causale all'evento dannoso accertato nel primo giudizio. Della sentenza sopra indicata si data gi notizia nella Relazione del quinquenni 1951-55 (vol. I, n. 56); ed essa si riallaccia in certo senso alla precedente sentenza n. 1325 del l 948 in causa Cristini -A.T.M. (in questa Rassegna, 1948, fase. 11-12, pag. 33). Per(!tltro la delicatezza della questione, la sua importa,nza in relazione al contenzioso in tema di responsabilit civile, la precisione e la accuratezza della motivazione, inducono, pur a distanza di tempo, a segnalare la sentenza, che sui punti che interessano ha cos motivato: Posto il principio, dominante in tema di responsabilit aquiliana, che l'obbligo di risarcimento deve estendersi a tutto il danno, in qualsiasi momento manifestatosi, purch ricollegato rigorosamente con nesso di causalit al fatto lesivo; posto, d'altra parte, che se le conseguenze del fatto lesivo siano suscettibili di progressivo aggravamento, tale da manifestarsi soltanto dopo una lerita evoluzione ed un lungo decorso di tempo, non risulta praticamente possibile, specie in tema di danni alla persona (invalidit permanente), rinviare la pronunzia di liquidazione del danno al momento in cui il danno non sar definitivamente concretato nella sua entit, cio (sempre nel tema predetto) al momento in cui l'evoluzione del processo morboso si sar certamente arrestata; tutto ci posto, ne deriva che non pu essere esclusa, in linea generale ed astratta, l'ammissibilit di una seconda domanda di liquidazione per aggravamento (la c.d. revisione ), domanda alla quale non pu formare ostacolo l'eccezione inerente al passaggio in giudicato della precedente sentenza di liquidazione, giacch, a prescindere dalla ipotesi i'l'J,. cui sia stata fatta espressa riserva della liquidazione~del -danno.._ ulteriore, ogni qual volta questo non sia stato --compreso, e non potesse essere compreso in alcun modo nel primo giudicato, il secondo giudizio ha per oggetto un diverso petitum. -39 - Precisati questi punti, occorre, pero, mettere in evidenza che il giudizio di liquidazione , almeno tendenzialmente, unico, e quindi non solo pu6, ma deve, altres, comprendere sia per ci6 che riguarda la domanda del danneggiato, sia per ci6 che attiene alla pronuncia del giudice, oltre i danni presenti, anche danni futuri, ogni qual volta esistano elementi obiettivi attuali per il loro accertamento e la loro liquidazione (liquidazione da operarsi secondo criteri che non qui il caso di ricordare); ci6 a dirsi particolarmente in tema di danni permanenti alla persona, data la capacit della scienza e della tecnica mediche, nell'epoca attuale, di prevedere con certezza una evoluzione futura di processi morbosi in atto, intesa tale certezza non in modo assoluto, quale una fatalit indiscutibile, bens quale una prospettiva sicura nell'ambito di una ragionevole previsione. Pertanto la possibilit della revisione della liquidazione del danno da responsabilit civile (si prescinde qui da disposizioni attinenti a particolari materie, ad esempio: infortuni sul lavoro) rimane limitata alle ipotesi in cui non fossero obbiettivamente accertabili, al momento della prima liquidazione, elementi capaci di determinare l'aggravamento futuro, o non potessero prevedersi gli effetti dei medesimi, o infine non sussistesse ancora un evento, manifestatosi successivamente, con efficacia. causale sull'aggravamento (Oass. civ., 14 marzo 1938, n. 832; 31 luglio 1948, n. 1325; 7 febbraio 1939, n. 409; 31 luglio 1939, n. 2960; Relazione del Guardasigilli al codice civile n. 801); ipotesi queste che una recente opinione distingue dal danno futuro in senso stretto (che un danno certo, nei limiti sopr.a indicati) e qualifica come danno sopravvenuto non certo, ma soltanto possibile al momento della prima liquidazione; cio come un danno nuovo, bench riconducibile con nesso causale all'evento dannoso gi accertato nel primo giudizio. Ohe se poi il danno futuro (aggravamento) era obbiettivamente accertabile ma non fu tempestivamente accertato, nella sua essenza o nella sua entit, per errore o ignoranza o negligenza, che abbiano viziato il giudizio del consulente tecnico, e quindi del giudice della liquidazione, il rimedio, onde evitare la preclusione derivante dal principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, deve essere esperito nell'ambito del primo giudizio di liquidazione, senza che possa riaprirsi la controversia, una volta tale giudizio esaurito; non sufficiente, in altri termini, che l'aggravamento non sia stato contemplato, in linea di previsione o di possibilit, dal giudice della prima liquidazione, ma occorre anche che esso non fosse allora obbiettivamente prevedibile, assumendo rilievo le sopravvenienze solo in quanto integranti una causa di danno non considerata, n considerabile, neppure genericamente, nel primo ac certamento . ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO FALLIMENTO-I.G.E. -Accertamento fiscale in pen denza di fallimento -Legittimit. (Trib. Belluno 12 settembre 1957. Pres.: Boetti; Est.: Mandatino. Intendenza di finanza c. Fallimento Parisotto). .Anche in pendenza di fallimento il debito d'imposta deve essere accertato dagli organi finanziari e non dal giudice delegato cui a norma dell'art. 52 legge fallimentare devoluta la semplice cognizione dei presupposti d'ammissione o d'esclusione dei crediti dal passivo fallimentare. L'Amministrazioiie aveva proposto ricorso per la ammissione al passivo del fallimento di un credito verso il fallito per I.G.E. e pena pecuniaria, risultanti da ordinanza intendentizia notificata in precedenza al curatore e divenuta definitiva per non esser stati esperiti dal curatore stesso i rimedi di cui al l'art. 53 della legge 19 giugno 1940, n. 762. Il curatore si era opposto alla timmissione del credito, sostenendo, tra l'altro, che, stante il disposto dell'art. 52 L. Fall. e la mancanza di una diversa disposizione per i tributi, il debito di imposta, in pendenza di fallimento, non poteva essere accertato dagli organi finanziarri, '}11,a soltanto dal giudice del fallimento stesso, con la procedura di verifica di cui al capo V della L. F. Il Tribunale ha rettamente disatteso tale tesi, richiamandosi sia alla natura e funzione del procedimento di verifica di crediti di cui al capo V della L. F., sia ai limiti dei poteri propri della A.G. in materia tributaria. Sotto il primo profilo, il Tribunale, premesso che la procedura fallimentare altro non , in sostanza, che una speciale procedura esecutiva, e che, di conseguenza, la domanda, tempestiva o tardiva, di ammissione al passivo ha la stessa funzione dell'intervento nella esecuzione singolare, ha osservato: Perci6, quando l'art. 52 L.F. dispone che ogni credito ieve essere acc3rtato secondo la procedura della verifica (Oapo V), non intende riferirsi all'accertamento, che si attua mediante il giudizio di cognizione, per la composizione di un contrasto intorno al diritto (giurisdizione contenziosa), ma alla semplice conosce'Jfl,za, da parte del giudice, dei presupposti dell'ammissione o esclusione del credito dal passivo fallimentare. Si tratta dell'accertamento sommario della legittimazione al concorso alla ripartizione, analogamente all'accertamento del diritto del creditore ad intervenire nell'esecuzione singolare, fatto dal giudice dell'esecuzione. Le opposizioni, se vi sono, vengouo accertate in autonomi giudizi di cognizione~. Sotto il s.econdo profilo, il Tribunale ha osservato che, secondo i principi del diritto tributario, che non soffrono eccezioni neppure nel caso di fallimento, i poteri di inchiesta indispensabili per poter reperire i presupposti materiali del debito di imposta sono conferiti in via esclusiva alla autorit finanziaria, mentre l'autorit giudiziaria (che non pu6 mai esser adita per l'accertamento diretto dei presupposti del tributo), pu6 esser chiamata ad intervenire solo successivamente, quando si discuta di una concreta lesione di un diritto soggettivo, conseguente alla valutazione degli elementi di fatto raccolti, nei limiti fissati dalla legge alla sua giurisdizione (esclusione delle questioni di mero fatto, e cio di estimazione semplice, e della potest punitiva attribuita, a norma degli articoli 55 e segg. l. 7 gennaio 1929, n. 4, e dell'art. 52 della legge sull'I.G.E., all'autorit amministrativa). Tali argomenti sono di massima evidenza e coniormi del resto a pacifici principi. In sostanza, anche pendendo il fallimento (il quale pu6 portare tutt'al pi a spostamenti di competenza ma non a deroghe alla giurisdizione e alle attribuzioni dei diversi organi dello Stato), le imposte vanno accertate dai normali organi finanziari, laddove l' autorit giudiziaria subentra in un secondo momento, su impulso del contribuente o di chi per lui, e la sua cognizione ha per oggetto la legittimit dell'atto amministrativo di liquidazione del tributo (atto di accertamento dell'imposta) o del provvedimento inflittivo della sanzione pecuniaria, i quali vanno formati dalla autorit amministrativa secondo la procedura stabilita dalle norme che presiedono alla loro formazione. G. M.A.T.A.LONI IMPOSTE E TASSE -Imposte indirette sugli affari Giurisdizione ordinaria e amministrativa -Ricorso all.. Commissione Provinciale -Azione proposta avanti al giudice ordinario in pendenza del ricorso Decisione emessa dalla Commissione e non impu gnata -Efficacia preclusiva nei confronti del Giudice. Ordinario -Inesistenza. (Corte di Appello di Napoli, ra Sez., Sentenza 11 gennaio 1958, n. 8. Pres. Varrone; Est. Cortesani. Amm.ne Finanze dello Stato contro Buonanni). Se il contribuente in pendenza del ricorso da lui proposto alla Commissione provinciale delle imposte abbia adito il giudice ordinario e, intervenuta la decisione della Commissione, non l'ab ::mi && -41 bia impugnata, la mancata impugnazione non ha efficacia preclusiva nei confronti del giudice ordinario. Questa sentenza della Corte di Appello di Napoli affronta una questione sulla quale non risultano precedenti giurisprudenziali, all'infuori della sentenza confermata dal Tribunale di Napoli 14 febbraio 1957 (Il Foro Napoletano 1957, I, 146). Mentre la giurisprudenza si pronunciata sulla questione circa la sorte del procedimento amministrativo di imp()sta allorquando dal contribuente si coltivato quello ordinario, disinteressandosi di quello amministrativo, nuova invece la questione risolta dalla Corte di Napoli circa il valore preclusivo o meno, per una successiva pronuncia del giudice ordinario, di una decisione non impugnata della Commissione di imposta, e eia in tema di imposte sui trasferimenti della ricchezza nei casi previsti dall'ultimo comma, art. 29 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639. In detta materia (questioni di diritto) l'azione del contribuente pu esercitarsi in via immediata sia dinanzi alle Commissioni delle imposte che dinanzi all'Autorit giudiziaria ordinaria. Tale possibilit ha fatto sorgere il delicato problema di come possano coesistere contemporaneamente due procedimenti gittrisdizionali uno in via amministrativa l'altro in via gittdiziaria, avente lo stesso oggetto, allorch il contribuente a tutela delle sue ragioni ha adito sia la via amministrativa che quella giudiziaria. In merito, risolta affermativamente la questione se il contribuente possa adire in tema di impostf) indirette l'autorit giudiziaria senza prima esperire il ricorso amministrativo, la giurisprudenza si era orientata nel senso che l'azione del contribuente in via giudiziaria importava la rinuncia al reclamo amministrativo se non ancora proposto, ovvero l'abbandono di esso se gi proposto, dovendosi ritenre che il contribuente con lo invocare a difesa dei suoi diritti subiettivi la pi ampia garenzia giurisdizionale che la legge gli accorda, manifesti la volont di disinteressarsi del reclamo amministrativo per affidarsi unicamente alla decisione della Autorit giudiziaria (v. conforme Cass. SS. UU. 1 febbraio 1947, n. 123, in causa Finanze -Miraponte, in Foro It. , 1947, I, pag. 894). A tale orientamento si era giunti per evitare la sussistenza di due processi svolgentisi nello stesso tempo dinanzi a due autorit giurisdizionali per lo stesso obbietto e ci in contrasto col principio fondamentale del nostro diritto processuale, della unit del processo. La soluzione cui era addivenuta la giurisprudenza si basava essenzialmente da un lato su una presun zione di rinuncia da parte del contribuente al re clamo in via amministrativa che si desumeva in genere dalla circostanza (in pratica la pi frequente) che lo stesso, o non era affatto proposto, ovvero non era stato pi oltre coltivato dopo che era stata .adita l'autorit giudiziaria, e dall'altro dalla opinione che il procedimento ordinario in tema di imposte era da considerarsi, anche se non di gravame_,,..avverso le decisioni delle Commissioni delle imposte, co munque di natura prevalente ed assorbente quello amministrativo. Ma la pi recente giurisprudenza ha ormai respinta una tale teoria ed ha affermato l'autonomia piena del processo tributario amministrativo da quell ordinario ritenendo ammissibile il concorso contemporaneo e indipendente dell'azione giu.>, quand'anche faccia parte di un marchio gi registrato (n. 213). ENTI PUBBLICI. -II) Se la nomina del Presidente dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le piccole industrie (ENAPI) sia rimessa alla libera scelta del Ministro per l'Industria e il Commercio, senza che occorra designazione da parte di altre autorit (n. 214); III). Se l'Istituto Poligrafico dello Stato abbia natura giuridica di Ente pubblico Economico (Azienda industriale) (numero 215); IV). Se, in conseguenza, il personale dirigente debba essere iscritto, ai fini del trattamento previdenziale, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 967 (n. 215). APPALTO COTTIMO FIDUCIARIO. -I) Se debba essere considerato come appalto e non gi come cottimo fiduciario di mano d'opera (nonostante la diversa definizione data dalle parti) un contratto intervenuto fra una Pubblica Amministrazione ed un privato ed avente per oggetto l'esecuzione di determinate opere descritte in un elenco, identificate con disegni esecutivi di progetto nonch dedotte in contratto come il risultato di un'attivit produttiva (facere), caratterizzata dall'impiego di un complesso di mezzi organizzati ad impresa e gestiti dal privato a proprio rischio, pur se la so:rn;ministrazione dei materiali sia stata riservata alla Pubblica Amministrazione (n. 232). FALLIMENTO. -II) Se l'Amministrazione abbia la facolt di sciogliersi senza indennizzo dal contratto di appalto a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare approvate con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia stato dichiarato fallito e nel contratto di appalto non sia stata prevista espressamente la supplenza (n. 233) LAVORI DEL GENIO MILITARE. -III) Quali siano le differenze tra le ipotesi previste dall'art. 14 delle Condizioni Generali per l'appalto dei lavori del Genio Militare e quelle previste dall'art. 47 successivo (n. 234). MERCEDI AGLI OPERAI. -IV) Se l'Amministrazione appaltante ha il potere di corrispondere le mercedi agli operai, quando l'appaltatore non vi provveda, prelevandone l'importo sulle somme dovute all'appaltatore medesimo e da questi cedute, quando l'atto di riconoscimento della cessione veniva fatto saldo ed indenne " in via di cautela ogni possibile diritto sulle somme dovute per i lavori medesimi (n. 235). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI AMMAssr. -I) Se al Commissario Governativo, nominato in caso di irregolare funzionamento di un Consorzio Agrario, possa essere conferito dall'autorit statale il potere di promuovere l'azione di responsabilit contro gli Amministratori del Consorzio e di transigere relativamente ~ tale responsabilit (n. 31). II) S(3, in conseguenza del conferimento in tale potere, possa il suddetto commissario costituirsi parte civile nei giudizi penali concernenti frodi che gli Amministratori ciel Consorzio abbiano commesso relativamente all'ammasso facoltativo del granturco e all'ammasso del grano per contingente (n. 31). ASSICURAZIONI AUTOLINEE PUBBLICHE. -I) Se le Imprese concessionarie di autolinee pubbliche, dovendo provvedere alla assicurazione obbligatoria degli effetti postali trasportati, ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto postelegrafonici (n. 49). I.N.A.I.L. -SURROGA. -II) Se il diritto di-sur.Jo?og.. verso il terzo responsabile, spettante all'assicuratore che ha pagato l'indennizzo all'infortunato, a norma dell'art. 1916 C.C., si prescriva in un anno, ai sensi del 2o CO. art. 2952 C.C. (n. 50). 47 .. ATTI PUBBLICI Se l'art. 8 del D.P. 2 agosto 1957, n. 678, che esonera dalla legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti, certificati ecc. da essi rilasciati, valga anche quando la certificazione amministrativa riguarda gli atti che la parte privata deve produrre ai fini del perfezionamento di contratti con la Pubblica Amministrazione (n. 4). AUTOVEJCOLI E AUTOLINEE AssICURAZIONI. -Se le Imprese concessionarie di autolinee pubbliche, dovendo provvedere alla assicura-. zione obbligatoda degli effetti postali trasportati, ai sensi dell'art. 29 legge 28 settembre 1939, n. 1822, siano liberi nella scelta dello Istituto assicuratore o siano, invece, vincolati a stipulare con l'Istituto Postelegrafonicii (n .. 54). AVVOCATI E PROCURATORI RAPPRESENTANZA DELL'AvvocATURA. -I) Se la rappresentanza e la difesa della Regione Siciliana da parte dell'Avvocatura dello Stato sia obbligatoria o soltanto facolativa ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma D.L.L. 2 marzo 1948 n. 142 (n. 37). II) Se nel caso in cui siano .convenuti in giudizio la Regione Siciliana e lo Stato (litisconsorzio passivo). e tra gli stessi non vi sia in atto relativamente a tale giudizio alcun conflitto di interessi, la Regione Siciliana possa essere rappresentata e difesa ai sensi dell'art. 1, 40 comma, D.L.L. 2 marzo 1948, n. 142, dall'Avvocatura dello Stato (n. 37). III) Se gli atti concernenti gli adempimenti che precedono l'assunzione della difesa di una Pubblica Amministrazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, debbono essere esibiti in giudizio o se per dimostrare l'assunzione di tale difesa sia invece sufficiente la manifestazione di volont desumibile dalla stessa costituzione della Pubblica Amministrazione mediante il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 38). BORSA AGENTI DI CAMBIO. -I) Se e quali sanzioni disciplinari siano applicabili agli agenti di cambio assolti con formula piena (per mancanza di dolo) o con formula dubitativa in un procedimento penale relativo al traffico illecito di valute (n. 11). II) Se il Ministero del Tesoro, prima di adottare il provvedimento disciplinare della revoca contro un agente di cambio, debba contestare a quest'ultimo gli addebiti secondo le norme procedurali del Regolamento approvato con R.D. 4 agosto, 1913 n. 1068, o se invece la contestazione di tali addebiti debba essere fatta dalla deputazione di Borsa cui, a seguito del suddetto provvedimento disciplinare, spetta deliberare l'esclusione dell'agente di cambio dalla Borsa (n. 12). CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE. -Se, accordata ad un profugo l'autorizzazione a costruire una sala cinematografica, ai sensi dell'art. 28 legge 4 marzo 1952, n. 137, il rapporto giuridico cos costituito tra l'autorit Amministratiya ed il privato si trasmetta agli eredi di questo (n. 23). CATASTO ESPROPRIAZIONE PER P.U. -I) Se, ai sensi dell'art. 16 legge 25 giugno 1865, n. 2359, gli atti della procedura di espropriazione vengano compiuti legittimamente nei confronti di coloro che risultano intestatari in catasto dei beni da espropriare anphe se una parte di tali beni sia passata in propriet di persone diverse (n. 4). II) Se, nel caso in cui si siano verificate delle variazioni catastali durante il corso di un procedimento di espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espropriare, fermi restando gli atti in precedenza compiuti (n. 4). COMUNI E PROVINCIE SINDACO. -I) Se il Comune debba ritenersi responsabile per gli atti compiuti dal Sindaco nella qualit. di ufficiale del Governo (n. 68). II) Se l'Amministrazione Comunale sia tenuta a risarcire i danni che siano stati causati dalla irregolare attivit del personale addetto agli Uffici dello Stato civile (n. 68). SINDACO -SOSPENSIONE~ -III) Se, ai fini dell'articolo 149 n. 5 dei Testo unico 1915, relativo alla sospen- sione dei sindaci per effetto di procedimento penale a loro carico, debba aversi riguardo, nel caso di concorso di reati, alla pena edittale prevista per ciascun reato contestato e alle relative circostanze aggravanti, odebba invece te:ersi conto della pena complessiva risultante dalla somma delle pene singole (n. 69). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO AzIONE DI RIVALSA. -I) Se la dichiarazione di accettazione di addebito, rilasciata dal militare di leva responsabile di n incidente stradale che abbia causato danni al materiale dello Stato o dei privati, costituisca titolo valido ai fini e per gli effetti di cui all'art. 219 R.C.G.S:, ove esso articolo si riferisca ad cc altri titoli che rendano i crediti certi (n. 167). II) Se i crediti derivanti da siffatta dichiarazione, qualora si presentino di dubbia e difficile esazione, siano da trasferire a campione demaniale, ai sensi dell'articolo 263 e segg. del R.C.G.S., con successivo annullamento nel caso che vengano riconosciuti assolutamente inesigibili (n. 167). CONTRATTI -CAUZIONE. -III) Se la disposizione contenuta nel 90 comma dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit generale dello Stato, debba trovare applicazione anche l dove la prestazione della cc cauzione speciale., in tema di permuta, sia fuori di ogni previsione contrat--~ tuale, essendo esplicitamente escluso che il privato ot.tenga la disponibilit dei beni di propriet dell'Amministrazione, oggetto della permuta, prima di aver adempiuto alla prestazione posta a suo carico (n. 168). -48 .. DANNI DI GUERRA CONTRIBUTI PR RICOSTRUZIONI. -I) Se possa essere ammessa a contributo la spesa per ricostruzione di fabbricati misti quando la parte non destinata all'uso di abitazione superi il quaranta per cento del volume complessivo del fabbricato e quindi il limite massimo stabilito dall'art. 44 legge 27 dicembre 1953, numero 968, per la determinazione del contributo suddetto (n. 79). II) Se sia applicabile la disposizione dell'art. 44 legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel caso in cui la porzione del fabbricato adibit ad abitazione abbia carattere accessorio e complementare rispetto alla rimanente parte dell'edificio che sia destinata ad un uso diverso da quello della abitazione (n. 79). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -II) Se l'indennizzo per danni di guerra, liquidato successivamente alla morte del danneggiato, debba ritenersi sottratta all'imposta di successione (n. 80). INDENNIZZI. -IV) Se sia dovuto l'indennizzo per danni di guerra ad una Societ per il trasferimento coatto, su ordine delle autorit tedesche, del proprio stabilimento industriale e per il successivo ritrasferimento alla sede originaria (n. 81). RICOSTRUZIONE -MUTUI. ~V) Se, ai fini della concessione dei mutui per riparazione o ricostruzione degli edifici costruiti dalle cooperative edilizie a contributo statale, danneggiati o distrti"tti dagli eventi bellici, la Cassa DD.PP. possa legittimamente pretendere, da parte degli assegnatari o proprietari degli alloggi, la dimostrazione di trovarsi nelle condizioni prevedute dall'art. 1 del D.P. 10 aprile 1947, n. 261 (senza tetto) (n. 82)." . DAZI DOGANALI BOLLETTA DI SDOGANAMENTO. -Se l'Amministrazione finanziaria dopo il rilascio della bolletta di sdoganamento e l'uscita della merce dagli spazi doganali, possa in qualsiasi tempo e senza instaurare alcuna procedura di accertamento, rivedere il valore e la qualifica~ ione della merce stessa in base ad elementi non risuli( anti dagli atti e dalle scritture doganali ma acquisiti successivamente ex aliunde che siano tali da convincere l'Amministrazione di avere errato nel corso delle ope razioni doganali (n. 11). DEBITO PUBBLICO Se la esenzione fiscale disposta dalla legge di Riforma fondiaria sui titoli del debito pubblico emessi in pagamento delle espropriazioni, nel caso di trasferimenti mortis causa o a titolo gratuito, debba applicarsi, quanto meno in tema di imposta di successione, al credito del de cuius verso lo Stato; tutte le volte che la successione si apra nell'intervallo tra la emanazione del decreto di espropriazione e la materiale consegna dei titoli (n. 11). DEMANIO BENI DEMANIALI. -I) Se i beni dello Stato, e patrimoniali e demaniali, siano soggetti al pagamento dei contributi di bonifica (n. 133). SERVIT TELEFONICHE. -II) Se i beni del pubblico demanio e del patrimonio . indisponibile in vista della loro natura e della specifica ed attuale loro destinazione ai fini di pubblico interesse, si sottraggano all'imposi-. zione coattiva di servit telefoniche e se in relazione . . . ' ..~ ' . . a tali beni la realizzazione delle finalit di pubblico interesse del servizio telefonico sia subordinata ad apposita concessione amministrativa con conseguente imposizione di canone e potere di revoca (n. 134). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE I.N.A. -CASA. -I) Se le domande di revisione prezzi avanzate dagli appaltatori contraenti con la Gestione INA-Casa debbano seguire la particolare procedura prevista dal D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501 (n. 73). I.N.A.-CASA -AssEGNAZIONE ALLOGGI. --II) Se, nel computo del quinquennio di cui all'art. 26 del decreto 9 aprile 1956, concernente l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione INA-Casa, debbano essere compresi anche i periodi trascorsi occupando uno o pi alloggi, successivamente scambiati su autorizzazione della Gestione stessa (n. 74). I.N.A.-CASA -PASSAGGIO A RISCATTO. -III) Se possa risolversi, tramite l'attribuzione di altri alloggi, il rapporto di locazione con gli assegnatari che siano dissenzienti al passaggio a riscatto (n. 75). ESPROPRIAZIONE PER P.U. ASSEGNAZIONE. -I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici fiscali inerenti agli atti di assegnazione dei terreni espro-. priati, la specifica, contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare assegnatario debba essere contenuta in un'apposita clausola o se sia invece sufficiente che in una parte qualsiasi dell'atto risulti la constatazione che sussistono le condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione (numero 139). CATASTO. -II) Se, ai sensi dell'art. 16 legge 25 giu gno 1865, n. 2359, gli atti della procedura di espropria zione vengano compiuti legittimamente nei confronti di coloro che risultano intestatari in Catasto dei beni da espropriare anche se una parte di tali beni sia pas sata in propriet di persone diverse (n. 140). III) Se, nel caso in cui si siano verificate delle varia zioni catastali durante il corso di un procedimento di espropriazione, quest'ultimo debba essere proseguito nei confronti del nuovo intestatario dei beni da espro priazione, fermi restando gli atti in precedenza compiuti (n. 140). IMPOSTA DI BOLLO. -II) Se il decr~to. di espropriazione e le relative note di trascrizione debbano. scon:tare l'imposta di bollo in forza del combinato disposto degli artt. 2, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della tariffa, allegato A (parte II), anche nel caso in cui espropriante sia un'Amministrazione dello Stato od altro ente equiparato agli effetti tributari (n. 141). -49 FALLIMENTO CONTRATTI D'APPALTO. -Se l'Amministrazione abbia la facolt di sciogliersi senza indennizzo dal contratto di appalto, a norma dell'art. 47 delle Condizioni Generali per l'Appalto dei Lavori del Genio Militare, approvate con R.D. 17 marzo 1952, ove l'appaltatore sia stato dichiarato fallito e nel contratto di appalto non sia stata prevista espressamente la supplenza (n. 38). FERROVIE ALLOGGI FERROVIARI. -Se, per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei propri agenti in attivit di servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione delle FF.SS. possa avvalersi della procedura amministrativa (n. 271). IMPIEGO PUBBLICO INFORTUNI DI DIPENDENTI. -Se l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C. spetti alle Amministrazioni dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto di queste ultime presti assistenza sanitaria al dipendente statale infortunato o corrisponda allo stesso dipendente indennit o rendite, ai sensi dell'art. 48 ul. timo comma R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD. MM. 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 (n. 452). IMPORTAZIONE -ESPORTAZIONE BOLLETTA DI ESPORTAZIONE. -Se sia applicabile la procedura di ammortamento nel caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della bolletta di esportazione con restituzione dei diritti" modello A-55 rilasciata dall'Amministrazione delle Finanze agli esportatori dei prodotti che godono il beneficio della restituzione dei dazi e dei diritti di confine a norma dell'articolo 16 delle disposizioni preliminari alla Tariffa approvata con D.P. 7 luglio 1951\ n. 442 (n. 11). IMPOSTA DI BOLLO ESENZIONI. -Se il decreto di espropriazione e le relative note di trascrizione debbano scontare la imposta di bollo in forza del combinato disposto degli articoli 2 D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 e 48 della tariffa all. A (parte II) anche nel caso in cui espropriante sia un'Am ministrazione dello Stato o altro ente equiparato agli effetti tributari (n. 8). IMPOSTA DI REGISTRO BENEFICI FISCALI. -I) Se, ai sensi dell'art. 29 legge 12 maggio 1950, n. 230, per l'applicazione dei benefici fiscali inerenti agli atti di assegnazione di terreni espropriati, la specifica, contestuale dichiarazione di essere in possesso dei requisiti voluti dalla legge per diventare assegnatario debba essere contenuta in un'apposita clausola o se sia invece sufficiente che in una parte qualsiasi dell'atto risulti la constatazione che sussistono le condizioni imposte dalla legge per l'assegnazione (n. 131). CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA. II) Se il particolare trattamento tributario, riservato dall'art. 46, tab. A, alleg. D della legge del Registro ai contratti di abbonamento o di somministrazione di acqua, gas e energia elettrica, debba intendersi limitato ai consumatori di tali beni oppure esteso a coloro che ne facciano commercio (n. 132). REGISTRAZIONE D'UFFICIO. -III) Se la Finanza possa procedere a registrazione di ufficio di un atto che, in hiogo di pervenirle in virt di legittima procedura di accertamento, si trovi in suo accidentale possesso (n. 133). IMPOSTA DI SUCCESSIONE DANNI DI GUERRA. -Se l'indennizzo per danni di guerra, liquidato 1mccessivan1ent.e alla morte del danneggiato, debba ritenersi sottratto all'imposta di successione (n. 22). IMPOSTE E TASSE PENE PECUNIARIE. -I) Se l'obbligo del pagamento delle pene pecuniarie previste per la violazione di una legge finanziaria sia trasmissibile oltre che nel caso di successione per atto tra vivi, anche nel caso di successione mortis causa ed a titolo universale o particolare (n. 293). II) Se la trasmissibilit dell'obbligo di corrispondere una pena pecuniaria per una infrazione alle leggi finanziarie, debba ritenersi limitata soltanto al caso in cui tale obbligo sia stato accertato dall'Amministrazione con un provvedimento definitivo prima della morte del trasgressore (n. 293). III) Se, ai sensi dell'art. 19 legge 7 gennaio 1929, n. 4, il cessionario di un'azienda commerciale sia obbligato a corrispondere una pena pecuniaria per una violazione delle leggi finanziarie commessa dal cedente che sia morto quando ancora non era stato espletato il procedimento di accertamento relativo alla predetta pena pecuniaria (n. 293). INFORTUNI SUL LAVORO DIPENDENTI PUBBLICI. -Se l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 e.e., spetti alle Amministrazioni dello Stato o all'I.N.A.I.L., che per conto di queste ultime presti assistenza sanitaria al dipendente statale infortunato o corrisponda allo stesso dipendente indennit o rendite, ai sensi dell'art. 48, ultimo comma, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 e dei DD.MM. 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940 (n. 39). LAVORO CoLLOCATORI COMUNALI. -Se il Ministero del Lavoro possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a reati commessi dai collocatori comunali nello espletamento del servizio di pagamento delle indennit e dei sussidi straordinari di disoccupazione (n. 14). LOCAZIONI ALLOGGI FERROVIARI. -I) Se, per ottenere il rilascio degli immobili da parte dei propri agenti in attivit di servizio o in pensione, che li occupino, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato possa avvalersi della procedura amministrativa (n. 102). VINCOLI. -II) Se, con l'emanazione del la legge 7 maggio 1955, n. 368, relativa alla proroga delle locazione degli immobili urbani, debba ritenersi abrogata l'ultima parte dell'ultimo comma dell'art. 13 Iegge ,23 maggio 1950, n. 253 (n. 103). VINCOLI -ONERI. -III) Se nel caso in cui il corrispettivo di una locazione sia stato originariamente determinato dalla parte, tenendo conto oltre che del pa PTifRTIE ~~~~1fruWWWW1fru1fru1fru1fmmru?1