ANNO XXX N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 1978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1 9 7, 8 ABBONAMENTI ANNO ~ L. 15.500 UN NUMERO SEPARATO ... . 2.700 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA e/e postale 1/2640 Stampato in Italia Printed in ltalf Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del. 13 luglio 1966 (8219422) Roma, 1979 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura dell'avv. Giuseppe Angelini-Rota e del/'avv. Franco favara) pag. Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE (a cura del/'avv. Oscar Fiumara) . 655 Szione terza: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. Carlo Carbone) . 680 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA cato Adriano Rossi) CIVILE . (a cura de/l'avvo Sezione quinta: GIWRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA del/'avv. Raffaele Tamiozzo) . (a cura 706 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vocato Carlo Bafle) (a cura de/l'av 723 Sezione settima: GIURISPRUDENZA APPALTI PUBBLICI toria) IN MATERIA DI ACQUE ED {a cura del/'avv. Paolo Vit 753 Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo Di Tarsia Di Be/monte) . 7 65 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO LEGISLAZIONE . pag. 203 CONSULTAZIONI 210 INDICE ~IBLIOGRAFICO . 222 La pubblicazione diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ' :Z: .rr.- ...~- . -.,,-, .,-.- ,,,-.-.-.-.r.-.-..-,...-r..crrr.cr..-r.r..cr.-r..rrr.r.c.crcrrrr.-rrrrcrrr.crc CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRr, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Rffaele TAMrozzo, Firenze; Francesco GUICCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza, Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI . BRAGUGLIA I. M., Norme comuni di qualit in materia di controlli da parte degli Stati membri uova e I, 664 BRUNI N., Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi luppo industriale e competenza del Prefetto in materia pazione temporanea e di espropriazione di svidi occuI, 707 FAViARA' F., I movimenti di capitali trattato C.E.E. e le bilance dei ,pagamenti nel I, 655 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PU:BBLJICHE ED ELETTRICIT -Competenza e giurisdizione -Tribunali del:le acque e tribunale superiore -Imposizione di contribuZJione nelle spese di sghiaiament Giurisdizione del tribunale superiore, 758. -Concessione e derivazione -Imposizione di contribu:1Jione nelle spese dj sghiaiamento -Necessit di previa istruttoria, 758. -Concessione e derivazione -Proroga -Posizione deli'utente -Interesse legittimo, 753. -Derivazioni ed umlizzazioni abusive -Diritto di risarcimento dei danni -Prescrizione applicabile Decorrenza, 753. -Poteri dell'amministrazione per il buon governo delle 'acque -Preesistenza di concessiione -Preclusione all'esercizio -Non sussiste, 758. APPALTO -Appalto di opere pubbliche -Danni ai terzi -Responsabi1it de1l'appaltatore -Concorrente responsabiLit del committente -Condizioni, 762. -Appalto di opere pubbliche -Danni ai tera -Responsabilit del:l'appaltatore -Necessit di rispettare i termini di compimento dei lavori Irrilevanza, 762. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Beni pubblki -Azione !esecutiva su beilli demaniali o beni del patrimonio indisponibile -Improponibilit, 684. -Controversie circa la mancata iscrizione al.la Cassa Pensioni -Competenza dei Tribunali Ammrnistratiivi regionali, 690. -Determinazione degli elementi retributivi da prendere a base per la pensione -Competenza della Corte dei Conti, 690. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Enti pubblici -Istituto Poligrafico dello Stato Natura giuridica in periodo anteriore alla ilegle n. 559 del 1966, 683. -Giurisdizione ordinaria e ammrmstrativa -Monopolio e dogana -Importazioni -Classifica:cioni di merci nena tariffa doganale -Controversia Giurisdi:ione ordinaria -Sussiste, 718. -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Occupazione materiale di un bene privato per fini espropriativi non preceduta da atti tipici formali Posizione giuridica di diritto soggettivo -Giurisdizione dell'A.G.O., 680. - Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -Provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso dal Pretore in mate11ia di dispensa dal servizio militare -Regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo l'emanazione del provvdimento cautelare Ammissibilit, 686. -Giurisdi2lione ordinaria ed amministrativa -Registro aeronautico 1itaJiano -Natura di ente pubblico non economico -Giurisdizione del Giudice amministrativo, 688. ...:.. Potere del giudice -Nei confronti della P.A. -Disapplicazione Limiti, 753. -Provvedimenti con i quali la Cassa Pensioni richiesta l'iscrizione o la imposizione di contributi -Ricorso al Ministro dell'Interno ai sensi del~ l'art. 28 r.d.l, 3 marzo 1938 n. 680, 690. COMUNIT EUROPEE -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit -Controlli -Predisposizione e distribuzione fascette e di- I ~ i ' & 1 I I I I I I INDICE DELLA GIURISPRUDENZA Vll spositivi di etichettatura -Corrispettivo -Compatihllit, con nota di M. BRAGAGLIA, 664. -Agricoltura Organizzazione comune del mercato delle uova Norme di qualit CohtroHi Predisposi :;.ione e distribuzione fascette e dispositivd di etichettatura -Corrispettivo Misura Competenza del giudice nazionale, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 664. - Agricoltura -Organizzazione comune de1 mercato de11e uova Norme di quatit Controlli Predisposizione e distribuzione fa.scette e dispositivi di etichettatura -Normativa nazionale di riserva alla pubblica amministrazione RLlascio dietro corrispettivo Violazione del principio di non discriIDinazi0ne fondata sulla nazionalit Insuss:istem. a, con nota di I. M. iBRAGUGLIA, 664. -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di quali.t . Controlli Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura !RJiserva alla pubblica amministrazione -Compatibilit, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 663. - Agricoltura -Organizzazione comune del mercato deHe uova Norme di qualit -ControlH -Predisposizione e distribuzione fascette e di,. spositivi di etichettatura -Riserva alfa pubblica amministrazione e corrispettivo -Propor:;..ionaliit, con nota di I. M. BRAGUGLIA, 664. -Libera circolazione delle merci Libera circolazione dei capitali Mezzi di pagamento Monete aventi corso legale e equivalenti -Trasferimento di valuta, con nota di F. FAVARA, 655. -Libera circo1azione delle merci Restrizioni all'esporta:llione -Monete d'argento non aventi pi corso legale . Motivi di ordine pubblico Sussistenza, con nota di F. FAVARA, 655. DEMANIO E PATRIMONIO -Demanio marittimo Spiaggia e terra -Delimitazione -Omissione da parte deH'Amministraiione Possi btlit di autonomo accertamento e valutazione da parte del Giudice Sussiste, 719. EDILIZIA -Edili\l:ia e urbanistica -Licen:;..a dii costruzione Previsione .di piano particolareggiato o convenzione di urbani\l:Zazione Mancanza dei presupposti -. Legittimit del diniego di licenza Sussiste, 717. -Edilizia e urbanistica . Prescrizioni dii piano regolatore generale Mancata adozione di piano particolareg, giato Diniego di licen:;..a edilizia Legittimit Sussiste, 717. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA -Alloggi economici e popolari -Assegnatario Preclusione a doppia assegnazione -Sussiste, 716. -Cooperative edilizie Alloggi cooperativi Valutazione comparativa de1le situazioni patrimoniali dei soci -Esclusione Rilevanza esclusiva del possesso dei rquisiti e della assenza di cause di decadenza, 715. -Cooperative edi1izie Assegnazione di a:ll.oggi -Preclusione alla assegnazione di alloggio di cooperativa Esclusione, 716. -Cooperative edilizie -Locazione di alloggi cooperativi -Estremi deHa speculamone -Valutazione -1Sindacabil: it :in sede di legittimit, 715. -Cooperative edilizie -Nu11a-osta mini steriale per 'la stipulazione del contratto di mutuo individuale Pre spposti -Irr.itevanza della locazione non assentita e dell'omesso versamento della quota canone di locazione, 715. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLtcA UTILITA -Formazione dello stato di consdstenza -Notificazione ai soli propritari risultanti dai registri catastali - sufficiente, con nota di N. BRUNI, .706. -Giudirio di risarcimento danni da occupazione illegittima Sopravve nienza del decreto di esproprio Effetti, 763. VIII AASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO -Indennit di espropriazione -Debito di valuta -Svalutazione monetaria Ininfluenza, 763. -Mezzogiorno -Consorti di sviluppo industriale -Obblighi inerenti al.J:a destinazione delle aree iin relazione a specifiche iniziative -lnsussi,stenza,- con nota di N. BRUNI, 706. -Mezzogiorno -Occupaziom temporanee di aree - Effetti dell'art. 3 d.PiR. 15 gennaiio 1972, n. 8 -Competenza regionale -Illegittimit del decreto prefettizio -Sussiste, con nota di iN. B~UNI, 706. -Occupazione temporanea e d'urgenza -Aree destinate ad opere di dndustrfaLizzazione del Mezzogiorno Applicabilit del procedimento ex legge 2359/1865 -Sussiste, con nota di N. BRUNI, 706. -Occupa.-.ione temporanea e d'urgenza -Risarcimento dei danni -iRivalutazione -In appeHo -Domanda Necessit -Esclusione, 763. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Appel:lo -Poteri del Consiglio di Stato -Erronea declaratoria di irricev. ibilit in primo grado -Effetti -Ritenzione deHa causa da parte del C.d.S., 706. -Atto impuginabile o no -Ed1lizia e urbanistica -Piano regolatore -Contenuto precettivo e non meramente programmatico -Effetti in punto impugnativa, 717. -Ricorso giurisdizionale -'nermine per.-Ja impugnazione -Sospensione feriale ai sensi della ~egge n. 742/ 1969 -DiscipLiha dei soM termini processua:Li -Effetti, 717. -Ricorso giunisddzionale -1Jermine per J'dmpugnazione di un piano regolatore -Decorrenza dalla data del. la pubblicazione -Sufficienza, 717. -Ricorso girurisdizionale -Termine per la proposh::ione della impugnazione - Edrilldzia e urbamistica -Piano regolatore -Osservazioni dei privati -Presrdzioni ex art. 9 regge n. 1150 del 1942 -Possibilit di proroga del .termine per l'impugnazione -Esclusione, 717. IMPOSTA DI REGISTRO -Societ -Riserve -Utilizzazione per copertura dellle perdite -Tassabilit, 735 -Successione di leggi nel tempo Presunzioni legald -Vendita fra parenti -Norma di carattere processuale -Esclusione -Applicazione della norma vigente al momento del la stipulazione dell'atto, 747. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. -Imposta di nicche.:.za mobile ed altre imposte .dirette -Esenzione per nuove imprese artigiane e piccole e medie !industrie nell'Italia settentrionale -Legge 22 Juglio 1966 n. 614 Imprese dirette alla produzione di servizi -Esclusione, 751. IMPOSTE E TASSE IN GENERE. -Azione in sede ordinaria -Costituzione deU'Amministrazione che aderisce aHa domanda -Sentenza di accoglimento -Impugnazione della Amministrazione -Ammissibilit 727. -Azione in sede ordinaria Costitu JJ zione dell'Amministrazione che aderisce aJla domana -Sentenza di accog1imento -Soccombenza dell'Amministrazione -Impugnazione della sentenza -Ammissibilit 727. -Imposta generale suLl'entrata -Azione di rimborso -Legittimat.ione attiva -Contribuente di diritto -Compete -Avvenuto esercizio deMa rivalsa -Irrilevanza, 723. -Imposte dirette -Provvedimento dell'Ufficio suHa spettanza di agevolazioni -Mancata impugnazione nel termine de1l'ar0t. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 -Irretrattabilit -Successiva pretesa di agevolazione Inammissibilit, 734. -Rapporto tra ml procedimento innanzi aHe Commissioni e l'azione in sede ordinaria -Termine -Decisione def& rutdva -Ricorso contro dedsione proposta fuori termine -Successiva dichiarazione di inammissibilit Decorrenza del termine del passaggio in giudicato del:l!a decisione non .impugnata utilmente, 744. -Successione di leggi nel tempo Norme sostanzialri -Criteri di applicazione, 747. INDICE DELLA GIURISPRUDENZA OPERE PUBBLICHE -Approva<.ione di progetto Piano regolatore Necessit di coordinamento Sussiste Effetti Applicabilit dell'art. 81 d.P.R. 616/1977, 721. -Demanio stradale Progetto di va. riante di una strada statale Piano regolatore -Necessit di coordinamento Effetti, 720. -Strade -Raccordi fra rete autostradale e centri abitati -A.N.A.S. -C.Ompetenza ex legge 729/1961, 721. PENSIONI -Pensioni civili -Contributi -Ininfluenza sul trattamento pensionistico -Restituzione contributi versati in pi -Debito di valuta, 690. -Pensioni civili -Dipendenti Enti locali EJementi oontr1butivi ex artt. 15 e 16 legge 5-12-1959 n. 1077 Distinzione degli iscritti secondo la disciplina .retributiva -Legge o regolamento C.Ontratto collettivo a carattere nazionale, 689. -Pensioni civili -Personale dipendente da enti regionali -Requisiti di vaHdit degli accordi sindacali, 690. PUBBLICO IMPIEGO -Stipendi, assegni e indennit -Indebito pagamento di emolumenti -Ri petizione -Presupposti -Buona fede del percipiente Mancata risposta a specifica richiesta deM'Amministrazione -Esclude la buona fede, 722. -Stipendi, assegni e indennit Indebito pagamento di emolumenti -Ripetizione -Presupposti -Necessit deHa motivazione Effetti, 721. REATO -Bellezze naturali Pubblicazione de-. gli elenchi delle localit protette nel. l'albo comunale -Decorrenza .del vincolo, 765. -Distribuzione di beiilezze naturali Momento consumativo, 765. -Parte civile, omicidio di agenti di P.S. Costituzione di parte civile dcl Ministero dell'Interno -Ammissibilit, 773. -Parte civile -Omicidio di agenti di P.S. -Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno -Ammissibilit Danni materiali e morald, 774. -Patrimonio archeologico Cose di interesse preistorico e paleontologico Scoperta -Acquisizione imme. diata al patrimonio dello Stato . Atto della. P.A. Non necessit -Cose interessanti il patrimonio archeologico e cose attinenti -Distinzione Insussistenza, 769. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE 23 novembre 1978, neHa causa 7/78 30 novembre 1978, in causa 31/78 GIURISDIZIONI CIVILI ;f.., CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 25 luigilio 1977, n. 3715 Sez. Un., 26 gennaio 1978, n. 355 Sez. Un., 1 marzo ,1978, n. 1031 Sez. I, 7 apl1i1e 1978, n. 1608 Sez. Un., 15 aprile 1978, n. 1780 Sez. I, 27 aprile 11978, n. 1965 Sez. Un., 6 luglio 11978, n. 3332 Sez. I, 6 luglio 1978, n. 3343 Sez. I, 10 luglio 1978, n. 3440 Sez. Un., 12 lu~o 1978, n. 350.8 Sez. U~.. 12 Juglio 1978, n..3515 Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3709 Sez. Un., 19 settembre 1978, n. 4191 Sez. I., 4 ottobre 1978, n. 4398 TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 13 gennaio 1978, n. 2 25 febbraio 1978, n. 11 3 apdl1e 1978, n. 15 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. PI., 30 giugno 1978, n. 18 Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 397 Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 397 pag. )) pag. )) )) )) pag. )) pag. )) 655 663 751 680 683 I I fil~ 723 684 727 753 734 I 735 i 686 744 747 688 727 I ~~ ' 758 162 763 706 707 714 INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 403 Sez. IV, 23 maggio 1978, n. 473 Sez. V, 19 maggio 1978, n. 570 CORTE DEI CONTI Sez. III, 2 giugno 1977, n. 38674 TRl!BUNAiLE iAMMINISTRATIVO REGIONALE DBL LAZIO Sez. I, 12 aprile 1978, n. 343 . Sez. I, 19 aprile 1978, n. 382 . Sez. I, 10 maggio 1978, n. 418 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER ILA PUGLIA 7 marzo 1978, n. 73 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 31 marzo 1978, n. 11140 Sez. li, 7 luglio 1978, n. 1679 CORTE D'ASSISE D'APPELLO 8 giugno 1978 CORTE D'ASSISE 8 giugno 1978 . xc pag. 715 716 716 " 719 pag. 689 pag. 721 721 722 pag. 720 pag. 765 769 pag. 773 pag. 774 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Acquedot;ti -Piano regolatore generale -Trasfrimento di furuioni alle re_gioni Garail2Ji.a statale sui, mutui Obbligo -Permanenza, 210. AERONAUTICA E ABROMOBILI -Bol!lette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobile nel regi stro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esd:bi.tore alla restituzione dei documenti -Non sussiste, 210. A~PALTO -Appalti di servizi -Capitolati speciali Revisione prezzi Clausola - Legittimdt, 210 . -Appalm genio mimare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo all'amministrazione appaltante Espressa previsione contrattuale Necessit, 210. CIRCOLAZIONE STRADALE -Sam.ioni punibili con :l!a sola ammenda Depenalizzazione Infrazioni stradali non depenalizzate -Vigenza de1la normativa precedente. 211. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Lavoro su,!Jq;rd,inato -Prestazione di fatto Cancellerie e segrete:riie giudiziarie Amanuensi -Attivit esecutive e d'ordine -Giurisdizione del1' A.G.O. Sussiistenza, 211. -Valutazione rimanem.e -Criteri Deroga -Autorizzazione -Diniego . Impugnativa -Giurisdizione ,tributaria Giurisdizione amministratiiva, 211. CONCORSI ~ Enti pubblici -Legge sul riassetto del parastato -Concorsi interni -~ Espletamento -Disciplina transitoria, 211 CONTABIUT GENBRALE DELLO STATO -AppaJti di servizi -Capitolati speciali Revisione prezzi -Clausola . Legittimit, 211. CONTENZIOSO TRIBUTARIO -Condono trib.tario Pagamento del" l'imposta Termine Natura, 212. -Valutazione rimanenze Criteri Deroga AutorizLazione -Diilliego Impugnativa Giurisdizione tributaria Giurisdizione amministrativa, 212. DANNI -Attivit di pubblica sicurezza Fatto iMecito Danno -Risarcibilit, 212. -Attivit di Pubblica Sicurezza Provvedimenti legittimi -Danni lllldennizzo Esclusione -Conformit alla Costi.tu,.ione, 212. DAZI DOGANALI -Bolilette doganali esibite dal mandatario del proprietario per immatricolazione di aeromobHe nel registro aeronautico nazionale -Legittimazione dell'esibitore aUa restituzione .j dei documenti -Non sussiste, 212. I DEMANIO -Spese cli urbanizzazione Contributi al comune -Opere eseguite dallo I Stato -Applicabilit, 213. t f: INDICE DELLE CONSULTAZIONI Xlll ESPROPIRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Espropriazione per pubblica utilit Cessione volootariia -Determinazione dell'indennit di occupazione Jegit- tima, 213. -Espropriazione per. pubblica utilit Cessione volontaria dell'iimmobile Area con sovrastanti fabbricati -Determinazione del pI"e:<.zo, 213. -Espropriazione per pubblica utilit Legge sulla casa -Cessione volontaria deJ bene sotto esproprio -Termine per la stipula del negozio Natura, 213. -Espropriazione per pubblica utilit Legge sulla casa -Proposta di cessione volontaria dell'immobile -Accettazione da parte dell'espropriante -Indispensabilit, 213. -Espropr1azione per pubblica utilit Pagamento diretto dell'indennit di esproprio in esecuzione de} decreto dell'autorit giiudiziaria -Efficacia liberatoria per l'espropriante -Limiti temporali per J'esecuzione del decreto, 213. -Espropriazione per pubblica utilit Terreno coltivato da fittavolo -Mezzadro -CoJono o compartecipante Indennit aggiuntiva -Presupposti oggettivi, 214. -Espropriazioni aeroportuali -Imposizione coattiva di servit -Indennit -Determina:<.ione -Criterio differenziale -Valori -Legge sulla casa -Appliicabilit, 214. -Legge sulla casa -Cessione volontaria dell'immobile -Proprietario coltivatore diretto -Triplicazione del- 1"indennit -Presupposti, 214. -Legge sulla casa -Espropriazione parziale -Indennit -Determinazione -Criteri della legge generale - Appliicabilit, 214. ~ Occupazione d'urgenza -Calcolo del Vindenniit -Terreno coltivato da proprietario coltivatore diretto -Raddoppio dell'indennit -Esclusione, 214. torit preposta alfa vigilanza -Amml ssibHit -Limiti, 215. IGIENE E SANIT -Specialit medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza Composizione modificata -1Sequestro -Natura del provvedimento, 215. -Specialit medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza, Specialit a composimone diiversa da queHa dichiarata -. Sequestro Normativa applicabHe, 215. IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubbl1id -Legge sul riassetto del parastato , Concorsi interni Espletamento -Disciplina transitoria, 215. IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE -Viola:zioni -Sanzioni -Stessa norma v1olata in tempi diversi -Pluralit di processi verbali -Pluralit o umert di sanzione, 215. IMPOSTA DI REG1STRO -Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle iimposte indirette -Limiti e .condizioni, 216. -Imposta di reg:istro -Concessione di garanzia statale a prestito obbLigazionario E.N.E.L. -Assoggettabilit all'imposta, 216. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degLi foteressi nel1le ipotesi indirette -Limiti e condizioni, 216. -Successione de!Jo stato -Eredit testamentaria -Pendenza dell':accetta:<. ione -Eredit giacente -Curatore Pagamento dell'imposta -Esclusione, 216. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRA GIUSTIZIA AIMMINI1STRATIVA TA -Giudizio ammirnistrativo -Intervento -Condono trnbutario -Pagamento delvolontario in grado dii' appello -Au-l'imposta -Termine -Natura, 217. ~SSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO XIV -Imposta g~eraJe sull'entrata -Violazione sanzionata a carico di pi soggetti in via solidale -Pagamento del tributo effettuato da uno solo di essi ai sensi deLle disposizioni per agevo1are la definizione delle pendenze in materia tributaria -Effetti, 217. IMPOSTE DIRETTE -Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni -Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni, 217. LAVORO -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto Cancellerie e segreterie giudi;. iarie Amanuensi -Attivit esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A. G.O. -Sussistenza, 217. -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza della prescrizione durante il rapporto -Possibilit, 217. LOCAZIONI DI COSE -Contratti di locazione -Soggetti a proroga -Spese !per i serviizi accessori -Rimborso -Esplicito accollo contrattuale al conduttore -Necessit -Limiti, 218. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Contrtto di fornitura -Prodotti petroliferi Determinazioni CIP Efficacia sui contratti 1in corso Limiti, 218. OCCUPAZIONE -Occupazione d'urgenza -Calcolo dell'indennit -Terreno coltivato da proprietal'io. coltivatore diretto -Raddoppio deLl'indennit -Esclusione, 218. OPERE PUBBLICHE -Appalti genio :mtilitare -Danni fortuiti o da forza maggiore -Accollo a!J.'amministrazione appaltante Espressa prev1s10ne contrattuale necessit, 218., PIANI iREGOLATORI -Spese di urbaniz.zazione -Contributi aJ. Comune -Opere eseguite dallo Stato -Applicabilit, 219. POLIZIA -Attiviit di pubblica sicurezza -Fatto illecito -Danno -Risarcibili!, 219. -Attivit di pubblica sicurezza -Provvedimenti legittimi -Dalliili -Indennizzo -Esclusione -Conformit alla Costituzione, 219. PRESCRIZIONE -Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato Decorrenza della prescrizione durante il rapporto -Possibilit, 219. PREZZI -Contratto di fornitura -Prodotti petroliferi -Determinazioni CIP -Efficacia sui contratti m corso -Limiti, 219. REGIONI -Acquedotti -Piano regolatore generale -Trasferimento di funzioni aJle regioni -Garan.a statale sui mutui Obbligo -Permanenza, 220. SANZIONI AMMINISTRATIVE -Sanzioni punibili con la sola ammenda -Depenalizzazione -Infraziollli stradali non depenalizzate -. Vigenza della normativa precedente, 220. -Schedario dei titoli azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni -Viola:iioni -Competenza per l'applicazione de1le sanzioni, 220. -Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi diversi -Pluralit di processi verbali -Pluralit o umeFt di sanzione, 221. . I INDICE DELLA LEGISLAZIONE LEmSLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE III -Questioni proposte pag. 203 INDICE BIBLIOGRAFICO . pag. 222 I 1za;-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.-;.-;.-;-:-:-:-:-:z-:..-;..-;-;--:-:..-;-:-:--:-:-:-:-:-:-:-:-:-::z::..-;..-;.z.:-:..-;-:-:-:z-:-:-:-::z-::,.:z:-Z-'.'.::-:.--::..-.:..--:z..-...-.:.:r_.....: ...-.....-.-...-....-....-rr.-...-.-r ..-.-r.-.-..-.-.-..-...-..-....-..,.. ----..r...-.-..n.-r..-...-.-.-..-r..-r..a.-.-.-.-..-.-..-:...-.-..-a.-r.-z.,...-..-,..,.,..'l':.a;.o;;J'.-.l. PARTE PRIMA I I< I. II < . I I I . ~ I t I f: GIURISPRUDENZA SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 23 novembre 1978, nella causa 7 /78 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Mayras -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (criminal division) dell'Inghilterra e del Galls nella cau811 Regina c./Thompson ed altri. lnterv. Governo del Regno Unito (Solicitor generai P. Archer e H. Woolf), Governo italano (ag. Maresca, avv. Stato Favara) e Commissione delle Comunit europee (ag. Townsend). Comunit europee Libera circolazione delle merci -Libera circolazione di capitali -Mezzi di pagamento -Monete aventi corso legale e equi valenti -Trasferimento di valuta. (Trattato e.E.E., artt. 30-37, 67-73, 104-109; Atto di adesione 22 gennaio 1972, art. 42). Comunit europee -Libera circolazione delle merci . Restrizioni all'esportazione -Monete d'argento non aventi pi corso legale Motivi di ordine pubblico -Sussistenza. (Trattato e.E.E., artt. 34, 36). Gli artt. 30-37 del Trattato non. si applicano: a) alle monete in lega d'argento (o eventualmente d'oro) che .abbiano corso legale in uno Stato membro; b) alle monete d'oro come i Krugerrand che, pur essendo coniate in un paese terzo, circolano liberamente in uno Stato membro (1). Il divieto d'esportare da uno Stato membro monete in lega d'argento che non hanno pi corso legale, Ptfr avendolo avuto in precedenza, ma di cui vietata la fusione o la distruzione in territorio nazionale -divieto volto ad impedire che dette monete siano fuse o distrutte in un altro Stato memliro - giustificato da motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato (2). (1-2) I movimenti di capitali e le bilance dei pagamenti nel trattato C.E.E. 1. -La parte pi significativa della sentenza in rassegna costituita dai punti da 21 a 25. Iv.i si enuncia: a) che i movimenti di- mezzi di pagamento (e si allude -cos dicendo ai pagamenti internazionali) non sono sottoposti alla discipJ.ina prevista per i 656 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. -Con ordinanza del 15 dicembre 1977, pervenuta in cancelleria il 16 gennaio 1978, la Court of Appeal dell'Inghilterra e del Galles (Criminal Division) ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni concernenti l'interpretazione, degli artt. 30-37 e 67-73 del Trattato CEE; 2. -le predette questioni sono state sollevate nell'ambito d'un procedimento penale avente per oggetto l'appello proposto da tre cittadini britannici (in prosieguo: gli appellanti) contro una sentenza con cui la Crown Court di Canterbury li aveva dichiarati colpevoli di avere intenzionalmente e fraudolentemente eluso il divieto di importare monete d'oro nel Regno Unito, nonch quello di esportare dal Regno Unito monete in lega d'argento coniate prima del 1947; 3. -l'importazione di monete d'oro nel Regno Unito vietata dall'Import of Goods (Contro!) Order del 1954, emanto dal Ministero del commercio nell'esercizio dei poteri che gli spettane a norma dell'Import, Export and Customs Powers (Defence) Act del 1939; I 4. -una. Open Generl;l Licence (licenza generale d'importazione) rilasciata dal Ministro del commercio e dell'industria.il 5 luglio 1973 consentiva l'importazione di qualsiasi merce, salvo alcune eccezioni che non inI cludevano le monete d'oro. Tuttavia una modifica apportata alla suddetta licenza con l' Emendamento n. 10 , recante la data del 15 aprile 1975 ed I entrato in vigore il 16 aprile 1975, includeva le monete d'oro fra le merci che--non potevano essere importate se non mediante licenza rilasciata dal I Ministero del commercio; movimenti di merci , ancorch in termini meramente naturalistici detti mezzi I di pagamento possano essere cose (punto 25); b) che i movimenl:i di capitali sono una categoria particolare dei trasfe I rimenti di mezzi di pagamento; e quindi (ci imJplicito nell'affermazione della ~j Corte) gli artt. 67 e segg. del trattato, allorquando parlano di capitali '" intendono capitali monetari (quantit di monete o di cose accettate come moneta) e non capitali reali (beni strumentali adibiH o da adibire a fattore della produzione) (punto 21); e) che non solo gli artt. 67-73 del trattato (relativi ai movimenti di capitale) ma anche gli artt. 104-109 del trattato (relativi alle biilance dei pagamenti dei singoli Stati membri) debbono essere interpretati come finalizzati alla libera lizzazione degli scambi di merci, di servizi o di capitaili (punto 22); d) che la disciplina dei trasferimenti monetari, e con essa 1' impegno di ogni Stato membro ad autorizzarne l'effettuazione, deve essere considerata strumentale e conseguenziale alla libera circola2lione delle merci, dei servizi e delle persone nonch alla liberalizzazione dei movimenti di capitali (punti 23 e 24). Le enunciazioni dianzil indicate con-le lettere a) e b),. enunciazioni che sul piano normativo si basano sull'art. 106. del trattato ove si parla di pagamenti '" :presuppongono una sorta di recezione di quel complesso di norme pattizie (si pensi agli accordi di Bretton Woods e alle successive foro modificazioni), di consuetudini internazionali e di pratiche che, con formula sintetica, pu essere denominato sistema dei pagamenti internazionaH . Connotato di tale sistema il . PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 657 5. -l'Export of Goods (Contro!) Order del 1970, emanato in base ai poteri conferiti dal gi citato atto del 1939, vieta a chiunque non possieda una licenza di esportare in una sola volta oltre 10 monete in lega d'argento coniate nel Regno Unito prima del 1947, se al momento dell'esportazione non sono trascorsi almeno cent'anni dalla loro coniazione; 6. -l'esportazione di tali monete in un aJtro Stato membro della CEE veniva autorizzata da una Open Generai Licence del Ministro del commercio recante la data del 20 dicembre 1972, poi revoc;ata e sostituit, per quanto riguarda queste monete, da un'altra Open Generai Licence del 25 giugno 1973; , 7._ -a questa seconda Open Generai Licence faceva seguito una nuova Open Generai Licence del 5 luglio 1974, entrata in vigore il 15 luglio 1974, che escludeva dall'autorizzazione le suddette monete, la cui esportazione era quindi proibita a decorrere dal 15 luglio 1974, salvo che con una licenza speciale; . 8. -nel periodo compreso fra il 24 aprile 1975 ed il 30 giugno 1975 gli appellanti introducevano nel Regno Unito 3.400 Krugerrand sudafricani provenienti dalla ditta Agosi di Pforzheim nella Repubblica federale di Germania; 9. -inoltre, nel periodo comprso fra il 7 agosto 1974 ed il 26 maggio 1975, essi esportavano per conto della stessa ditta tedesca 40,39 tonnellate di monete in lega d'argento coniate ne! Regno Unito prima del 1947, e precisamente pezzi da sei pence, scellini, fiorini e mezze corone. riconoscimento di monete internazionali, e cio la individuazione di entit (valute e crediti in valuta, metalli. preziosi, diritti speciali di prelievo sul F.M.I.) idonee a fungere da moneta negli scambi internazionali ed in concreto utilizzate ed universalmente accettate come tali; in particolare, i me talli preziosi sono da secoli ritenuti idonei a fungere da mezzo internaziona'1e di pagamento, dal momento che incorporano un valore cospicuo e general mente riconosciuto in entit (lingotti, monete, ecc.) di relativamente piccole dimensioni. Ovviamente, in difetto di siffatte entit accettate come moneta'" non po trebbero aversi pagamenti internazionali e gli scamb.i potrebbero avvenire solo in compensazione ossia con la modalit del baratto. Come si detto, l'art. 106 del trattato impone che, quanto meno ahl'interno della C.E.E., gli scambi debbono avvenire mediante pagamenti : da ci neces sariamente consegue che debbono individuarsi entit accettate come_ moneta, e quindi che tali entit debbono essere distinte dalle (e contrap;poste alle) rima nenti merci >>, anche differenziando la disciplina dei rispettivi movimenti " Merita di essere segnalato che la Commissione delle Comunit nella sua me moria (richiamando IPSEN, Europa'isches Gemeinschaftsrecht, 1972, 650) aveva descritto i movimenti di capitali, con formula residua-le '" come trasferimenti unilaterali di valute (o altre entit accettate come moneta internazionale) da uno Stato ad un. altro, non giustificati da una qualche contropartita (nel testo in lingua inglese usata la parola consideration >>, la quale com' noto usata anche nel significato di causa giuridica) in un relativamente breve tempo; 658 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 10. -dopo essersi dichiarati colpevoli dinanzi al giudice di primo grado, gli interessati lianno interposto appello dinanzi alla Court of Appeal (Criminal Division) sostenendo che le norme britanniche vietanti le importazioni e le esportazioni di cui trattasi violano gli artt. 30-34 del Trattato; 11. -l'art. 30, con le aggiunte ad esso apportate dall'art. 42 dell'atto d'adesione, proibirebbe, con decorrenza dal 1 gennaio 1975 al pi tardi, per quanto concerne il Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione da altri Stati membri; 12. -l'art. 34, nella versione risultante dal suddetto art. 42, vieterebbe, con decorrenza dal 1 gennaio 1975 al pi tardi, per quanto concerne il Regno Unito, ogni misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione in altri Stati membri; 13. -gli appellanti hanno pure fatto valere che le restrizioni all'esportazione ed all'importazione contenute nella legislazione britannica non potevano essere giustificate da motiVli d'ordine pubb1ico ari sensi dell'art. 36; 14. -il Governo britannico ha invece sostenuto che le monete importate e quelle esportate costituiscono dei capitali ai sensi degli artt. 67 e segg. del Trattato e che non si possono quindi applicare gli artt. 30-34; 15. -anche se le monete in questione dovessero essere considerate come merci ai sensi degli artt. 30 e segg. del Trattato, le restrizioni al l'importazione ed all'esportazione sarebbero lecite a norma dell'art. 36 del Trattato in quanto giustificate da motivi d'ordine pubblico; 16. -circa le restrizioni all'importazione, il divieto di importare determinate monete d'oro nel Regno Unito sarebbe stato emanato per (i) e\'.itare perdite nella bilancia dei pagamenti e (ii) impedire la speculazione e la tesaurizzazione di. valori improduttivi; 17. -circa le restrizioni all'esportazione, il divieto di esportare dal Regno Unito monete in lega d'argento coniate prima del 1947 sarebbe stato emanato per (i) evitare la penuria di monete correnti a disposizione del pubblic, (ii) garantire che qualsiasi profitto risultante da un aumento di valore del metallo contenuto nelle monete tocchi allo Stato anzich a privati, (iii) impedire che le suddette monete del Regno Unito siano distrutte fuori del territorio britannico, distruzione che sarebbe considerata reato se compiuta in territorio britannico; in altre parole, pagamenti non accompagnati da importazioni di merci o da prestazioni di servizi ( riothing of equivalent vailue is received in the country where the resources were originally situated to counterbalance the resources which 1eft it... ).. Nell'intervento per il Governo italiano si erano invece raffigurati i capitali -in positivo -come capitali monetari ossia quantit di moneta internazionale normalmente destinata all'acquisto di beni strumentali o comunque idonea a dar luogo ad investimenti produttivi di redditi. La Corte di giustizia non ha fornito una definizione completa di capitali , ma ne ha affermato il carattere monetario (e non reale ) osservando che i movimenti di ca:pitaili sono una species del genus trasferimenti monetari. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 659 18. -cos stando le cose, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se le seguenti monete siano in linea di principio "capitali" ai sensi della Parte Seconda, Titolo III, Capo 4 del Trattato di Roma: a) monete d'oro prodotte in un paese terzo, come i krugerrand, ma che circolano liberamente in uno Stato membro; b) monete di lega d'argento, che hanno corso legale in uno Stato membro; e) monete di lega d'argento di uno Stato membro, che hanno avuto corso legale e che, bench ormai fuori corso in detto Stato, sono nello stesso protette contro la fusione. 2. In caso affermativo, se la quantit, il modo iri. cui e gli scopi per cui dette monete sono commerciate possono far perdere loro tale qualit di "capitali". 3. Se la Parte Seconda, Titolo II, Capo 4, del Trattato di Roma si applichi a quelle fra le monete sopra menzionate che costituiscono "capitali", ad esclusione della Parte Seconda, Titolo I, Capo 2, del Trattato. 4. Per il caso in cui le soluzioni di tutte o di parte delle questioni di cui sopra siano tali che gli oggetti di cui causa ricadano nella Parte 2. -Qualche rilievo sostanziaile deve, invece, esser fol1II1ulato in ordine alle enuncia2lkmi dianzi indicate con le lettere e) e d). Ne1le osservazioni per il Governo italiano si erano sottolineati il significato e l'importanza de1l'art. 104 del trattato e.E.E.; e ci avendo riguardo pi che allo specifico argomento della causa, a tutta la controversa problematica dt;i rapporti monetari tra Stati membri della Comunit (e qui si allude in partico lare aila ancora irrisolta questione degli importi compensativi monetari operanti nel settore agricolo). Cos si era osservato quanto segue. I movimenti di capitali da uno ad altro Stato sono stati sottoposti pressoch in ogni epoca -a discipline imperative rivolte principalmente al perseguimento di due finalit: a) integrare e rendere effettivo i1l controllo sul valore internazionale de1le monete nazionali, e cio sui loro tassi di cambio; e b) i:tnlPe dire a soggetti esteri di disporre, in modo difficilmente controHabHe, di uno dei fattori della produzione impiegati in imprese nazionali. Di queste due finalit, la prima ha conservato tutta fa sua importanza anche all'intrno dell'ordinamento deLle Comunit Europee. Una delle disposizioni fon le Comunit essere disgiunta e separata dalla valutazione delle responsabilit che -specie in materia di politica monetaria -sono ri maste a pressoch esclusivo carico degli Stati membri; per il che sarebbe grave 660 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Seconda, Titolo I, Capo 2, se il termine "ordine pubblico" di cui all'art. 36 del Trattato di Roma significhi che uno Stato membro pu.invocare contro: a) l'importazione di monete d'oro, uno dei o entrambi i seguenti motivi: (i) proteggere la propria bilancia dei pagamenti, (ii) impedire la speculazione e l'accumulo di risorse improduttive; b) l'esportazione delle proprie monete di lega d'argento, uno dei o tutti i. seguenti motivi: (i) garantire che .H numerario a disposizione del pubblico non scarseggi, (ii) garantire .che l'eventuale utile dovuto all'eventuale aumento del valore intrinseco delle monete vada a profitto dello Stato membro anzich di un singolo, (iii) impedire che le proprie monete siano distrutte fuori dalla sua giurisdizione; entro questa, la distruzione costituirebbe reato. 19. -L'esame delle questioni mostra che esse, pur ponendo l'accento sulla qualificazione di capitali delle monete in causa, mirano in realt mente erroneo, anche dal punto di vista giuridico, fermarsi ad accertare; con spirito formalistico, specifici e settoriali obblighi degli Stati membri senza tener conto delle rammentate pi generali responsabiiit degli Stati stessi. Cme si detto, ogni disciplina dei "movimenti dei capitali " , in misura determinante, condizionata dalle necessit di assicurare l'equilibrio. delle bilance dei .pagamenti e -pi in generale -di difendere il valore interno ed H valore internazionale delle singole monete: pu affermarsi che ogni disciplina dei movimenti di capitali solo uno dei molteplici strumenti della politica monetaria. .. Ben si comprende, quindi, come detta disciplina -proprio in quanto strumentale ed accessoria rispetto alla politica monetaria -sia sostanzialmente rimasta affidata, nei venti anni trascorsi dai trattati di Roma, agli Stati membri. Del resto, gli artt. 67 e segg. del trattato e.E.E. sono improntati a grande cautela: la libera circol~zione dei capitali '" a differenza della libera circolazione delle. "merci" e delle "persone", perseguita soltanto "nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune", e soprattutto al limitato scopo di escludere le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalit o la residenza deHe parti o sul luogo di collocamento dei ca.pitali . Diverso. il tono della memoria per .Ja Commissione delle Comunit: ivi l'art. 104 del trattato era riguardato -anzich come norma-crinale segnante un tratto del confine tra interessi e competenze rimasti agli Stati membri ed inte1, ressi e competenze devolute all'ambito comunitario -come norma strumen . tale, e cio come una delle norme al servizio delle esigenze della libert di cirolazione di merci, servizi, persone e. capitali: la completa libert nel movi I mento di merci, persone e servizi non pu essere raggiunta in assenza di un ! Hbero movimento di capitali... gli articoli da 104 a 109 del trattato dimostrano ' l'equilibrio che deve essere perseguito tra libert di trasferire capitali e i1l controllo che gli Stati membri devono esercitare sulla politica economica. I La Corte di giustizia, pur astenendosi ,da precise prese di posizione, sem1 I ~ bra propendere piuttosto ;per la tesi de11a Commissione: anche I'equi!Iibrio deUe f bilance dei pagamenti visto come finalizzato aHo scopo di raggiungere la liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali " Quasi che le I I PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE a sapere s dette monete siano merci, e come tali disciplinate dagli arti coli 30-37 del Trattato, oppure mezzi di pagamento, e come tali disciplinate da altre norme; 20. intese in questo senso,' le questioni vanno studiate alla luce del sistema generale del Trattato; . 21. ~ analizzando questo sistema si constata che le norme relative alla libera circolazione delle merci, e pi in particolare gli art. 30. e segg. con" cementi l'eliminazione delle restrizioni quantitative e di qualsiasi misura d'effetto equivalente, vanno considerat~ in relazione non soltanto alle norme specifiche sui trasferimenti di capitali, ma all'insieme delle norme del Trattato attinenti ai trasferimenti monetari, i quali possono in effetti aver luogo per i fini pi diversi e. di cui i trasferimenti di capitali non sono altro che una categoria particolare; 22. -se gli artt. 67-73 del Trattato, concernenti la liberalizzazione dei movimenti di capitali, assumono particolare importanza per quanto riguarda uno degli scopi enunciati dall'art. 3 del Trattato, cio l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali, gli artt. 104-109, che hanno per oggetto la qilancia globale dei pagamenti e riguardano perci il complesso dei movimenti valutari, devono considerarsi essenziali per raggiungere la liberalizzazione degli scambi di merci, di servizi e di capitali, elemento fondamentale per la realizzazione del mercato comune; 23. -in particolare, l'art. 106 dispone che ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro in cui risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei parole nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune non contenessero, accanto al riconoscimento di un rapporto~di mezzo a fine, anche la chiara indicazione del limite di tale rapporto ~la misura necessaria ); quasi che in Juogo della preposizione articolata nella fosse nell'art. 67 scritta la parola prch . E. questa una tendenza che non pare da condividersi: l'affermazione secondo cui l'equilibrio delle bilance dei pagamenti non sarebbe un autonomo ed essenziale obiettivo delle politiche economiche degli Stati membri ma sarebbe solo uno strumento al servizio del commercio e in genere dei movimenti infra-comunitari, potrebbe essere accettata solo ove si avesse una effettiva ed operante corres'ponsabilit de1la Comunit per i deficit degili Stati membri, solo cio ove tali deficit venissero colmati per 'l'intervento degli Stati membri con bilance dei pagamenti in attivo. Al presente, invece, malgrado l'istituzione del sistema monetario europeo, ogni Stato membro deve provvedere in concreto a saldare i propri conti con ].'estero: ol'orientamento che assegnerebbe all'equilibrio della bilancia dei pagamenti un ruolo solo servente -dn quanto mezzo per assicurare fa possibilit oncreta dei pagamenti -appare pertanto irrealistica, poco riguardosa delle responsabilit (cui debbono accompagnarsi adeguati poteri) degli Stati membri, e figlia di quelle... buone intenzioill di cui tanto ambiguamente lastricato il cammino verso l'Europa unita. Deve quindi auspicarsi che il punto 22 662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO serv1z1, dei capitali e delle persone liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattto ; 24. -tale norma intende garantire i trasferimenti di valuta necessari tanto per la liberalizzazione dei movimenti di capitali quanto per la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone; 25. -se ne deve dedurre che, nel sistema del Trattato, i mezzi di pa gamento non vanno considerati come m~rci soggette agli artt. 30_-37 del Trattato. 26. -Le monete in lega d'argento aventi corso legale negli Stati membri vanno, per loro natura, considerate come mezzi di pagamento; di conseguenza, il loro trasferimento non sottoposto agli artt. 30-37 del Trattato. 27. -Bench sia lecito domandarsi se i Krugerrand debbano essere considerati mezzi legali di pagamento, si pu tuttavia ,constatare che, sui mercati monetari di quegli Stati membri che ne ammettono il commercio, essi sono ritenuti equivalenti alla moneta; 28. -il loro trasferimento dunque un trasferimento di valuta, non soggetto agli artt. 30-37. I 29. -Ci premesso, inutile esaminare in quali condizioni il trasferia mento di questi due tipi di monete potrebbe essere eventualmente qua * lificato movimento di capitali oppure pagamento corrente. ~ 30. -Il punto e) della prima questione si riferisce alle monete in lega d'argento d'uno Stato membro che hanno avuto corso legale ih tale Stato li e che, pur essendo ormai fuori corso, sono, in quanto monete, preservate dalla distruzione; della sentenza in rassegna non venga in futuro letto come confermativo dell'orientamento che si test contrastato. I 3. -Va peraltro osservato come l'enunciazione di cui al test commentato punto 22 de1la sentenza sia circoscritta (e anche non poco contraddetta) dall'enunciazione di cui al successivo punto 34, ove si riconosce che il diritto I di batter moneta (e moneta nazionale non solo quella metallica ma, ail presente, anche e soprattutto quella cartacea) per tradizione ritenuto implicare interessi fondamentali de1lo Stato. Ed invero, il diritto di battere (e di stampare) moneta nazionale esprime interessi fondamentali dello Stato non solo per tradizione ma perch esso ancora oggi costituisce uno dei principali e pi efficaci strumenti di politica economica, determina il vailore anche internazionale di ciascuna moneta nazionale (e cio il corso dei cambi), e quindi si ripercuote in modo diretto ed immediato sull'equilbrio della bilancia dei pagamenti di ogni Stato. Que11'art. 104 del trattato che risulta un p mortificato al :punto 22 della sentenza recupera, in sostanza, tutta la sua importanza attraverso il riconoscimento del diritto di battere (e stampare) moneta come interesse fondamentale da salvaguardare come esigenza di ordine pubblico agli effetti dell'art. 36 del tratt;ito. Su quest'ultimo articolo, la Corte aveva in precedenza affermato: -che le deroghe alla circolazione delle merci in esso previste sono eccezionali e debbono essere interpretate restrittivamente (Corte giust., 25 gennaio 1977 in causa n. 46/76 e 19 dicembre 1968, in causa n. 13/68); - 663 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 31. -dette monete non possono essere ritenute mezzo di pagamento nel senso sopra indicato, cosicch possibile considerare merci sottoposte agli artt. 30-37 del Trattato. 32. - compito degli Stati membri battere la propria moneta e proteggerla dalla distruzione; 33. -risulta dal fascicolo processuale che nel Regno Unito vietato fondere o distruggere le monete nazionali, anche se ormai fuori corso; 34. -il divieto di esportare tali monete -divieto volto ad impedire la fusione o la distruzione in un altro Stato membro -: giustificato da motivi d'ordine pubblico ai sensi dell'art. 36 del Trattato, giacch attiene alla protezione del diritto di batter moneta, che per tradizione ritenuto implicare interessi fondamentali dello Stato. -(Omissis). -che esso non contiene una generica olausola di salvaguardia, aggiuntiva aLle specifiche clausole di salvaguardia previste dail trattato (Corte giust., 19 dicembre 1961, in causa n. 7 /61); -che norme o pratiche nazionali non possono essere da esso giustificate, se i risultati desiderati possono essere raggiunti m.ediante altre misure non (o meno) ristrettive del commercio infracomunitario (Corte giust., 20 maggio 1976, in causa n. 104/76); -che gli Stati membri possono avvalersi di esso solo se ne rispettano i limiti quanto all'obiettivo da raggiungere ed ai mezzi da usare (Corte giust., 10 dicembre 1968, in causa n. 7 /68); -che il concetto di ordine pubblico (anche agli effetti di cui all'art. 48 n. 3 del trattato) non pu essere determinato uni.lateralmente ~a uno Stato membro, senza alcun sindacato da parte delle istituzioni comunitarie, ancorch .le circostanze che giustificano il ricorso a tale concetto lascino un /margine di discrezionalit a ciascuno Stato membro, potendo variare da un Paese all'altro (Corte giust., 4 .dicembre 1974, in causa n. 41/74); -che il ricorso alla clausola dello ordine pubblico :presuppone il sussistere di una effettiva e seria minaccia a qualche fondamentaile interesse di una collettivit nazionale (Corte giust., 27 ottobre 1978, in causa Bouchereau). FRANCO FAVARA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT EUROPEE, 30 novembre 1978, in causa 31/78 -Pres. K.utscher, Rel. Touffait, Avv. gen. Reischl -Bussane (avv. E. Cappelli, P. De Caterini, M. Gay) c. Ministero agricoltura e foreste -Interv. Governo italiano (ag. Maresca, avv. Stato Braguglia) e Commissione CEE (ag. Kalbe e Berardis). Comunit europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit -Controlli -Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura -Riserva alla. pubblica amministrazione Compatibilit. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 664 . Comunit europee -Agricoltura' Organizzazione comune del mercato delle ' uova . Norme di qualit Controlli Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura Corrispettivo Compatibilit. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1%8, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto mini steriale 19 ottobre 1971). Comunit europee -Agricoltura -Organizzazione comune del mercato delle uova . Norme di qualit Controlli Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura Corrispettivo Misura Competenza del giudice nazionale. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). Comunit europee -Agricoltura Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit Controlli Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura Riserva alla pubblica amministrazione e corrispettivo Proporzionalit. (Regolamento e.E.E. 15 ottobre 1968, n. 1619; regolamento e.E.E. 29 ottobre 1975, n. 2772; regolamento e.E.E. 17 gennaio 1969, n. 95; legge 3 maggio 1971, n. 419; decreto ministeriale 19 ottobre 1971). Comunit europee -Agricoltura Organizzazione comune del mercato delle uova -Norme di qualit Controlli Predisposizione e distribuzione fascette e dispositivi di etichettatura Normativa nazionale di riserva alla pubblica amministrazione -Rilascio dietro corrispettivo Violazione del principio di non discriminazione fondata sulla nazionalit Insussistenza. (art. 7 Trattato e.E.E.). Il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova , sostituito da ultimo dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2772, e il regolamento della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95, vanno interpretati nel senso che, dato il potere discrezionale di cui dispongono in forza di detti regolamenti, gli Stati membri possono riservare es<;:lusivamente alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle .fascette e dei dispositivi di etichettatura (1). (1-5) Norm comuni di quaUt in materia di uova e controlli da parte degli Stati membri. La sentenza in rassegna rappresenta un esempio ulteriore del metodo applicato dalla Corte di giustizia per valutare se una normativa nazionale, dettata iri rapporto ad una disciplina comunitaria relativa ad una organizzazione comune di mercato, sia o meno compaliibile con tale disciplina. La Corte rifiuta ancora una volta il metodo formalistico basato sulla pretesa completezza della disciplina comunitaria relativa all'organizzazione comune e scende a valutare, in concreto, la compatibilit della normativa nazionale 665 PARTE I, SEZ; II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE Non esistendo nella normativa comunitaria disposizioni relative al sistem di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi .di etichet- tatura al pagamento di un corrispettivo per i controlli stessi (2). Spetta al giudice nazionale valutare se. l'importo del corrispettivo ri chiesto sia o meno giustificato (3). L'efficacia diretta dei regolamf!-nti nn. 1619/68 (sostituito dal regolamento n. 2772/75) e 95/69 non pregiudicata dall'adozione di norme nazionali che sono imposte dai suddetti regolamenti per la propria attua: zione e rispondono alle finalit degli stessi introducendo condizioni ulteriori, come quella di riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura subordinandone il rilascio al pagamento di un corrispettivo in denaro, purch questo non sia sproporzionato rispetto al costo del sistema di controllo considerato (4). L'art. 7 del Trattato, il quale vieta le discriminazioni fon1ate sulla nazionalit, non riguarda una normativ nazionale che non si applica in funzione della nazionalit degli operatori economici e prende unicamente in considerazione il luogo in cui _vengono esercitate le attivit econo miche (5). -con tale disciplina. Proprio in questo senso era stato predisposto l'intervento del Governo italiano nel quale, come risulta dal' testo che segue, si era oer- cato di mettere in rilievo che la normativa nazionale sulla pred~sposizione e -distribuzione deHe fascette e dei dispositivi di etichettatura delle uova faceva parte integrante del sistema dei controlli, affidato agli Stati membri, sul rispetto delle norme di qualit. Sicch doveva apparire conseguente, anche se non necessario, che-H rilascio e la predisposizione fossero riservati alla pubblica amministrazione, la quale aveva anche il diritto di prendere, dagli ope, ratori economici, un corrispettivo per lo specifico servizio di controLlo reso. L'importanza delle questioni trattate, sia dal punto di vista generale dei rapporti tra organizzazione comune e norme nazionali, sia con riguardo alla specifica fattispecie, induce a trascrivere 1a parte in diritto dell'atto di inter vento ;predisposto per il Governo itaiiano. 1. Secondo il Governo italiano occorre anzitutto 'ripudiare una certa impostazione formalistica che si rinviene sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in alcuni dei quesiti proposti dal giudice nazionale, specialmente nel quesito sub e). Si assume cio dal ricorrente principale, ed i1 queSlito sub e) risente di tale impostazione, che quando un determinato prodotto assoggettato ad or, ganizza~ione comune di mercato, ogni misura nazionale, che non sia memmente esecutiva e strettamente necessariia all'attuazione della disciplina comune, in se stessa incompatibile con tale disciplina. Senza voler con ci ammettere che ie misure nazionali in questione rappresentino qualcosa di pi che misure esecutive e necessarie per l'attuazione .della lisciplina comune in considerazione, occorre rilevare che la suddetta impostazione, rigida e formalistica, non pare esser condivisa dalla giuris:prudenza della Corte, n daHa dottrina degli Avvocati generali. 666 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -1. Con ordinanza 7 marzo 1978, pervenuta in cancelleria il 10 marz successivo, il Pretote di Venasca ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 117 del Trattato CEE, cinque questioni prgiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validit dei regolamenti CEE relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova o a talune norme di commercializzazione vigenti per le uova; 2. dette question_i sono state sollevate nell'ambito di una causa avente ad oggetto il rimborso, chiesto dal titolare di un centro d'imballaggio di uova ufficialmente riconosciuto al Ministero dell'agricoltura e foreste, della somma di L. 180.000 -oltre agli interessi e alle spese -versata a titolo di corrispettivo per il rilascio di fascette e di dispositivi di etichettatura da apporre sugli imballaggi di uova. 3. Il giudice nazionale chiede anzitutto se il regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1619, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova (G. U. L. 258, pag. 1), sostituito da ultimo dal regolamento n. 2772/75 (G. U. L. 282, pag. 56), e il regolamento della Commissione 17 gennaio 1969, n. 95 (G. U. L. 13, pag. 13) vadano interpretati nel senso che prevedono che gli Stati membri possono riservare in esclusiva alla Pubblica Amministrazibne la predisposizione e la distribuzione dell fascette e dei dispositivi di Come il Governo italiano ha avuto pi volte modo di rappresentare aJ!a Corte (ad esempio, nelle cause 65/75 e 88-90/75: sentenze 26 febbraio 1976, Racc. 1976, 291 e 323; nelle cause riunite 3, 4 e 6/76: sentenza 14 luglio 1976, Racc. 1976, 1280), il problema sopra prospettato non si pone in termini di. competenza . Non giuridicamente esatto affermare, cio, che con la creazione dell'organizzazione comune di mercato gli Stati membri abbiano automatiamente trasferito ogni loro competenza nel settore considerato, sicch ad essi non resterebbe che 'up. compito di secondo grado, meramente esecutivo. Detto problema si pone invece in termini di concreta: compatibilit tra la misura nazionale e gli obbiettivi e il funzionamento dell'organizzazione comune. Di conseguenza, la misura nazionale (a parte i casi di contrasto evidente) non di per s incompatibile con l'organizzazione comune; ;potr eventualmente esserlo quando essa si ponga in conflitto con gli obbiettivi dell'organizzazione comune o quando ne ostacoli il funzionamento. La tesi qui ribadita -e daJ.la quale, secondo il Governo italiano, non si pu prescindere per una esatta soluzione dei quesiti proposti dal giudice nazio lI nale -gi accolta dalla Corte nella sentenza per la causa 2/73 (sentenza 12 luglio 1973, Racc, 1973, 865), ha trovato ulteriori e definitive conferme, come risulta dalla rassegna di giurisprudenza e dalfa relativa, puntuale analisi contenuta nelle conclusioni dell'Avvocato generale per la causa 50/76 (Racc. 1977, 151). Conclusioni seguite dalla Corte nella sentenza z, febbraio 1977 (ivi, pag. 137) nella quale la compatibilit di una misura nazionale con >, di cui menzione nel citato art. 5 n. 2, p6ssa essere costituito dal contrassegno ufficiale dello Stato. Ch anzi una tale forma di contrassegno, I>er l'autorit da cui promana, corris;ponde maggiormente alle . esigenze rigorose per gli imballaggi... tenute presenti nel 40 considerando del regolamento n. 95/69. superf.luo aggiungere che il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura non soggetto ad altra condizione che non sia q\).e1la del pagamento del corrispettivo. Sicch, a parte taile aspetto che sar considerato nel PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 671 17. -L'art. 4 della legge italiana n. 419 indica quanto segue: I proventi [della, vendita delle etichette] vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge ; 18. --lo Stato italiano ha quindi scelto, come sistema di finanziamento, la vendita delle etichette, il cui prezzo rappresenterebbe tanto il costo intrinseco (fabbricazione e distribuzione) delle etichette stesse, quanto un contributo alle spese amministrative derivanti dall'esecuzione deL controlli imposti dalle norme comunitarie; 19. -la vendita delle etichette quindi direttamente connessa all'istituzione del sistema di ,controllo comunitario inteso. a migliorare la qualit delle uova e a facilitare perci il loro smercio, nell'interesse dei produttori, dei commercianti e dei consumatori; 20. -la questione formulata dal giudice nazionale va perci risolta nel senso che, non esistendo nella. normativa comunitaria disposizioni relative al sistema di finanziamento delle spese inerenti ai controlli, gli Stati membri possono subordinare il rilascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura al pagamento di un corrispettivo per i conr trolli stessi. 21. -Per quanto riguard la secqnda parte della seconda questione, vale a dire il caso in cui 'l'importo del corrispettivo superi largamente il costo del sistema, si deve ammettere il principio che, pur se le norme paragrafo seguente, nessun intralcio, n attuale n potenziale, ravvisabile iispetto al principio della libera circolazione del prodotto. Per concludere sull'esaminato quesito pu quindi affermarsi che la normativa nazionale costituisce idonea attuazione di quella comunitar.ia giacch, oltre che non ontrastare con essa, ne persegue gli scopi senza ap:_portare alcun turbamento ailll'organizzazione comune del settore ovvero ai principi comuni in materia di commercializzazione del prodotto. E si noti che l'adozione di norme comunitarie ... non implica necessariamente modalit di attuazione identiche sotto tutti gli aspetti nell'intero ambito territoriale della Comunit... (sentenza della Corte 18 maggio 1977 in causa 111/77, Racc. 1977, 901). 5. Occorre ora esaminare se la normativa comunitaria del settore ammette che gli Stati membri subordinino ii rifascio delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ... al pagamento di un corrispettivo il cui importo superi largamente il costo degli stessi... (quesito sub b). , Anche a proposito di tale quesito pare opportuno seguire il metodo d'indagine prospettato al :_punto 1 deHe presenti osservazioni. ~ anzitutto da escludere che l'art. 17 del regolamento n. 2772/75 obblighi il fornitore de1le fascette e dei dispositivi di etichettatura (sia esso un organismo ufficiale, ivi compresa una pubblica amministrazione di uno Stato membro, sia esso altro soggetto che operi sotto il controllo di un organismo ufficiale) a cedere gratuitamente Iie fascette ed i dispositivi. Conferma in tale convinzione anche l'uso del termine forniti nell'art. 17 del regolamento .n. 2772/75, termine RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 672 comunitarie lasciano agli Stati membri la facolt di scegliere la forma di finanziamento dei controlli da essi imposte, la scelta da parte degli Stati membri limitata in funzione delle esigenze strettamente inerenti al finanziamento stesso; 22. -il corrispettivo richiesto ai centri di imballaggio autorizzati non pu superare i costi effettivi del siste.ma di controllo considerato; 23. -un corrispettivo pecuniario d'importo eccessivo sarebbe inconciliabile con gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, in quanto influirebbe sulla competitivit dei produttori nazionali e verrebbe a falsare le regole comuni in materia di concorrenza; 24. -se inevitabile che il costo delle operazioni per il controllo e il rilascio delle etichette possa non essere identico in 'tutti gli Stati membri, il corrispettivo richiesto ai centri d'imballaggio autorizzati non deve, comunque, superare il costo di tali operazioni in ciascuno dei suddetti Stati; 25. -quanto al limite che il corrispettivo non pu eccedere, spetta al giudice nazionale valutare se l'importo richiesto sia o meno giustificato. 26. -Con la terza questione si chiede se i citati regolamenti vadano interpretati nel senso che il loro carattere direttamente applicabile non venga pregiudicato dall'adozione che implica la prev1s1one di un corrispettivo, rispetto al termine rilasciati, adoperato ne1l'art. 17 del regolamento n. 1619/68. Non esiste dunque alcun contrasto esplicito tra la normativa comunitaria e la disposizione nazionale che impone il pagamento di un corrispettivo. Non esiste neppure alcun contrasto imp;licito, giacch tale dis;posizione nazionale non turba, n idonea a turbare, gli obbiettivi od il funzionamento dell'organizzazione comune del settore, ivi comprese le norme di commercializzazione. a) Secondo il ricorrente principale, l'onere pecuniario imposto al rilascio delle etichette altererebbe il corretto funzionamento dell'organizzazione comune e deM'e norme di qualit giacch imporrebbe -soltanto ai produttori italiani un costo supplementare per raggiungere quella soglia di qualit resa obbliga toria da1le norme comuni in materia ,di commercializzazione. Tale opinione non pu condividersi, n in astratto n, tanto meno, in con" creto. L'onere pecuniario del quale si discute, come risulter evidente quando se ne vedranno la composizione e la finalit, costituisce un tipico esempio di onere parafiscale diretto a soddisfare determinate esig.enze. La ;presenza di esso in uno Stato membro (ed eventualmente non negli altri) non comporta di per s e necessariamente un'aHerazione de corretto fun zionamento dell'organizzazione comune, ivi comprese le norme di qualit, non essendo ancora attualmente comparabili i costi di produzione nei vari Stati membri. Senza voler qui 1indugiare su tale argomento, sia sufficiente richiamare le conclusioni dell'Avvocato generale (seguite dalla Corte) nella causa 2/73, Racc. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 673 di norme nazionali che, pretendendo. di dare attuazione ai regolamenti in questione, introducono ulteriori condizioni come quelle di riservare alla Pubblica Amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura e di subordinarne il rilascio al pagan:ento di un corrispettivo in denaro . 27. -Per risolvere tale questione occorre stabilire se il fatto di. riservare alla pubblica amministrazione la predisposizione e la distribuzione delle etichette e di subordinare il rilascio di queste ultime al pagamento di un c;:orrispettivo pecuniario sia in contrasto con l'efficacia diretta dei regolamenti, che sarebbe pregiudicata dall'introduzione di ulteriori condizioni con le quali [si pretenda] di dare attuazione ai regolamenti in questione . 28. -A norma dell'art. 189, 2 comma, del Trattato, il regolamento ha portata generale ed direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; 29. -di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, esso produce effetti immediati; 1973, 880: in particolare nel punto in cui si sottolineano fo ... molte differenze, anche nell'ambito del mercato unificato, (sono) destinate a durare ancora qualche tempo, in forza, ad esempio, dei diversi sistemi fiscali, del liverso Hvello dei tassi d'imposta, stabiliti e mantenuti nei vari Stati , nonch laddove si ammette la possibilit, da parte degli Stati membri, di finanziare attivit agricole ... mediante imposizioni fiscali o parafiscali in relazione ai prodotti sottoposti ad una organizzazione comune di mercato . b) Neanche in concreto l'onere pecuniario di cui si discute turba o idoneo a turbare il corretto funzionamento dell'organizzazione di mercato ovvero delle norme di commercializzazione. Per produrre questo effetto, invero, l'onere dovrebbe presentare una ap: rirezzabile incidenza sui costi di produzione, tale comunque da porre il produttore italiano in situazione (comparabile) di svantaggio rispetto agli altri. E ci certamente non si verifica. Come si ricordato nel paragrafo riguardante la normativa nazionale -e come comunque risulta dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 ottobre 1971 l'onere di: -lire 3 per ciascuna fascetta per piccoli imbaHaggi recanti la dicitura extra; -lire 36 per ciascun dispositivo di etichettatura di altro tipo. Prendendo in considerazione il corrispettivo di ttrina italiana e straniera, ponendo a raffronto la fonte individuale di discipliaa del lavoro con quella collettiva, osserva 696 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO .STAT che in presenza di quest'ultima la prima deve ad essa subotqinarsi in quanto il contenuto contrattuale deve essere sottratto all'autonomia dei singoli per essere determinato da una volont esterna a garanzia di supe riori e generali esigenze. Tale concetto. emerge anche dai lavori preparatori della Costituzione laddove risulta chiaro l'intendimento del costituente di ammettere, come poi stato sancito dall'art. 39, l'obbligatoriet del contratto per tutti gli appartenenti alla categoria cui esso si riferisce, siano o meno soci del sindacato, e senza che, per tale obbligatoriet, occorra un atto successivo che espressamente la dichiari trovando il suo fondamento nella stessa .norma costituzionale. N pu soccorere a contrario la legge 14 luglio 1959, n. 741, la quale, nel conferire delega al Governo ad emanare norme giuridiche per garan tire i minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, ha stabilito che il Governo stesso deve uniformarsi a tutte le clausole dei singoli contratti collettivi ed accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali. A prescindere dal fatto che nello statuto dei lavoratori non si rinviene alcun riferimento, salvo per quanto attiene all'esercizio della libert sindacali, ai contratti economici di carattere aziendale, va rilevato che la stessa legge deiegata 20 marzo 1970, n. 300, all'art. 16 vieta espressamente 1a concessione di trattamenti economici singoli o limitati a pochi lavoratori ritenendoli a carattere discriminatorio. E quest'ultim_o principio si rinviene in varie raccomandazioni della Organizzazione internazionale del lavoro (0.I.L.) nonch dell'O.N.U. e della C.E.E. le quali tendono ad evitare notevoli disparit di trattamento economico nell'ambito delle comunit internazionali pur tenendo nel debito conto le singole esigenze nazionali e locali. Poich il contratto collettivo nazionale di lavoro non determina if numero concreto o il nome n dei lavoratori n dei datori di lavoro di una determinata categoria, deve ritenersi che esso esplica efficacia nei confronti della generalit degli interessati all'accordo sindacale. E~ essendo altres il prodotto tipico dell'auto-regolamento della categoria il contratto collettivo nazionale deve fissare, per poter assurgere ad esistenza, i prncipi normativi di status ed economici cui devono attenersi tutti gli appartenenti alla categoria medesima. In buona sostanza la disciplina fondamentale del lavoro e del salario deve trovare la sua normativa nel contratto collettivo nazionale. Un qualche riconoscimento pu essere ammesso per i contratti suppletivi cui possono far rinvio i contratti collettivi nazionali (specie per la determinazione di norme particolarmente adeguate alle caratteristiche, ai bisogni e agli interessi locali al fine di operare gli opportuni adattamenti alle multiformi variet ed esigenze del mercato) a condizione per che PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 697 tali contratti suppletivi non godano di ampia discrezionalit e rispettino gli anzidetti principi fissati dal contratto collettivo nazionale nei cui con fronti si pongono quali semplici codicilli. E se, con l'eventuale rinvio, il contratto collettivo nazionale di lavoro si spogli della detta potest normativa esso, tradendo lo spirito della Co stituzione e comportando l'abdicazione delle precipue prerogative del sin dacato stesso,' non pu essere ritenuto tale e la sua inesistenza travolge quella dei contratti delegati. Ci in quanto, come concordemente affermato in dottrina, il con tratto aziendale, stipulato a seguito della clausola del rinvio, segue le $Orti di quello a cui logicamente e giuridicamente subordinato al punto che 1a risoluzione di quello a carattere nazionale comporta ne~essariamente la caducazione di quello avente efficacia nell'ambito dell'impresa. N prevalente l'osservazione circa il carattere ad meliorandum di contratti aziendali perch, come si dir pi avanti (punto n. 5),, esso non una regola fissa tanto che il contratto nazionale dei dipendenti degli enti locali prevede un certo miglioramento retributivo il cui accoglimento da parte degli enti e subordinato alle proprie disponibilit: finanziarie. ben evidente che le norme degli artt. 15 e 16 della legge 1077 del 1959 non possono tutelare che interessi obiettivi di carattere generale per cui il riferimento in esse contenuto ai contratti collettivi di lavoro non pu che riguardare esclusivamente quelli a carattere nazionale. N altres rilevante l'argomento, atre volte addotto, che in sede di discussione del disegno di legge n. 2506, poi divenuto la legge 3 mag gio 1967, n. 315, non venne approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica l'art. 12 dello stesso disegno di legge il quale, con valore di interpretazione autentica degli artt. 15 e 16 della ripetuta legge 1077 del 1959, prevedeva che per contratto collettivo di lavoro dovess intendersi quello a carattere nazionale. Ci non vuol dire che il legislfttOre, non trasformando in norma positiva detta proposta di interpretatfone autentica, abbia inteso accogliere nell'accettazione letterale dei predetti artt. 15 e 16 qualsiasi contratto collettivo di lavoro sia perch sembra pi verosimile l'ipotesi che l'interpre. tazione stessa sia stata ritenuta superflua e sia perch altrimenti potrebbe essere preteso il riconoscimento di un contratto individuale, purch intervnuto a seguito di accordo sindacale, mentre simile contrattazione deve, come si visto, ritenersi non solo esclusa ma vietata. Oltre a quanto precede e a sua conferma esis.te il preciso riferimento contenuto nell'art. 134 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nei casi di continuazione di iscrizion o. di reiscrizione alle Casse pensioni ammini strate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, ammette il cu mulo della pensione con il trattamento di attivit di servizio solo quando la prima cessazione dal rapporto di impiego sia derivata dal raggiungi r111i11&f1111111111111r1:1111111111r111111111111r11111111a1111111Jr1~1 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento dei limiti di et previsti, fra l'altro, dal contratto collettivo di lavoro a carattere nazionale . Infine da osservare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ufficio Regioni -con la circolare n. 200/8644/18 S.O~ del 19 ottobre 1976 ha richiamato )'attenzione dei Commi~sari del Governo presso le Regioni a vigilare per l'esatta applicazione del contratto nazionale di lavoro stipulato dai sindacati A.N.C.I. e F.I.A.R.O. (enti locali. territoiiali e ospedalieri) senza possibilit di deroga da parte degli enti destinatari considerando inficiate di illegittimit le relative deliberazioni adottate in difformit. 5. L'altra categoria di dipendenti iscritti alle Casse pensioni quella il cui trattamento economico regolato dalla legge o dal regolamento organico in via del tutto esclusiva ed immediata anche se esso possa essere derivato da accordi sindacali. Sono regolati dalla legge, anche ai fini del trattamento economico, i dipendenti statali e quelli a questi parificati e cio, rispettivamente, i segretari comunali e provinciali e i medici gi dipendenti dell'ex Ministero dell'Africa italiana nonch gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti. Tralasciando questi ultimi il cui trattamento economico di attivit di servizio ininfluente su quello di quiescenza essendo questo, secondo la vigente normativa (legge 18 novembre 1975, n. 586), fissato tabellarmente sulla base della sola anzianit di servizio, va detto che per gli altri (segretari comunali e provinciali e medici) il relativo trattamento economico sempre disciplinato dalla legge anche se stata introdotta (art. 24 legge 28 ottobre 1970, n. 775, e art. 9 legge 22 luglio 1975, n. 382) la contrattazione sindacale nazionale nell'ambito del pubblico impiego. Per completezza va aggiunto, per i segretari comunali e provinciali, che la norma d cui all'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, che disciplina la relativa retribuzione contributiva, deve essere armonizzata con i principi dell'onni comprensivit e della chiarezza retributiva sanciti dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 749, e dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, norich on l'esatta determinazione della progressione giuridica della carriera escludendo doppie valutazioni di un medesimo servizio. Il trattamento economico regolato dalla legge anche per i dipendenti delle Regioni siano esse a statuto speciale o ordinario. La potest legislativa in materia deve ritenersi attribuita (con esclusione dei dipendenti degli enti ricadenti nel territorio regionale) sia in forza delle espresse norme contenute negli statuti regionali sia a seguito del trasferimento delle competenze statali. effettuato in adempimento del decentramento previsto dall'art. 117 della Costituzione nonch in relazione al pTecetto contenuto nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, relativo alla costituziqne e al funzionamento degli organi regionali. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Anche per il personale regionale esistono degli accordi. sindacali, analogamente a quanto si dir a proposito dei comuni, ma qu1:1sti non hanno rilevanza se non recepiti (e in misura non eccedente gli accordi medesimi) nella legge regionale. Peraltro gli Istituti di previdenza, che sono soggetti solo alle .norme dello Stato e non a quelle delle regioni, devono conferire il trattamento li quiescenza sulla base della retribuzione contributiva cos conie indicata dagli artt. 15 e 16 della legge n. 1077 del 1959 in esame. Nella categoria in discorso rientrano i dipendenti il cui trattamento economico disciplinato dal regolamento organico. questo il campo degli enti territoriali minori (Comuni, province, relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza I. P.A.B.) nonch degli enti di diritto pubblico diversi da quelli parastatali di cui si gi trattato. Va subito rilevato che per i comuni e le province non risulta abrogata la norma contenuta nell'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 20, che sancisce il divieto di concedere nuove indennit non previste da particolari disposizioni di legge (ora anche dagli accordi sindacali) oltre alla nullit dei provvedimenti adottati in violazione del divieto e alla responsabilit personale degli amministratori, del segretario comunale o provinciale e dei componenti gli organi di controllo. Anche per questi dipendenti come per i regionali entrata nella consuetudine (ih analogia a quanto previsto per gli statali) di stipulare accordi nazionali fra sindacati del personale e l'Associazione nazionale dei comuni e delle province italiani (A.N.C.I. e A.N.P.L). Tali accordi, peraltro, non sono di per s immediatamente vincolanti, cos come invece si visto per l'altra categoria di dipendenti regolati direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro, abbisognando di apposita deliberazione (da sottoporre ai controlli di legge) di recepimento, da parte degli organi competenti, modificativa delle preesistenti norme regolamentari. Inoltre detto recepimento subordinato alle esigenze di bilancio restandone escluso o limitato in relazione alla entit del relativo deficit. Data quindi la mancanza di norma autorizzativa della contrattazione collettiva di lavoro e data la necessit della. deliberazione di recepimento nella fonte primaria regolamentare, va escluso che a questa categoria di dipendenti possa essere direttamente applicata la sottostante contrattazione sindacale di lavoro ove essa non venga trafusa, con le cautele indicate nella citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1976 e con gli obblighi derivanti dalle esigenze di bilancio, nella stessa fonte regolamentare. Per quanto attiene il personale dipendente dagli altri enti di diritto pubblico, nel confermare per essi quanto precede in ordine ai dipendenti 700 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO degli enti territoriali, va precisato che non risulta esistere per i pnm1 (n stato dimostrato il contrrio), neanche di fatto, quel minimo di contrattazione collettiva cui s' accennato per i secondi. Per questi enti, fra i quali rientra quello cui appartiene il ricorrente, non risultando alcuna contrattazione sindacale (cos come essa va normalmente intesa) l'indagine retributiva deve essere limitata al~'ambito regolamentare. .Ora, a prescindere dall'osservazione che non lecito a qualunque ente che abbia recepito, nel proprio ordinamento, la normativa statale discostarsi da questa, resta la prevalente considerazione che gli enti in parola, fra cui l'E.S.A. di Palermo, non rientrano fra quelli il cui trattamento economico dei dipendenti regolato da contratto collettivo di lavoro, come fonte primaria, e quindi essi non possono invocare le correlative norme di cui agli artt. 15 e 16 della pi volte ripetuta legge n. 1077 del 1959. 6. -Alla stregua di quanto precede va esaminato il merito del ricorso.. I I primi due motivi del gravame, concernenti la mancata valutazione in quiescenza delle gratifiche pari a due mensilit di stipendio e dell'asse I gno tabellare corrisposti -ai sensi degli artt. 39 e 80 del R.O. dell'E.S.A. di Palermo, vanno trattati congiuntamente stante l'identit della causa i petendi. ( ~: ~ Quanto pi sopra detto (numero 5) circa la fonte normativa da appli I care ai dipendenti dell'E.S.A. esclude in radice la valutabilit in pensione delle gratifiche non discendendo esse da un contratto collettivo nazionale di lavoro. I Pertanto l'attuale regolamento organico, entrato in vigore il 1 agosto 1971, derivato dalla deliberazione n. 78 in data 18 febbraio 1971 del Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. di Palermo. Con essa il Consiglio, onsiderato che il trattamento economico e giuridico del personale dell'ente deve essere informato, in forza dell'art. 28 della legge 10 agosto 1965, n. 21, ai principi dell'impiego statale, deliber di estendere il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, stabilito l dal d.P..R. 28 dicembre 1970, n. 1079, ai propri 'dipendenti nella identica i f misura di cui alla tabella unica, Sezione A, allegata allo stesso d.P.R. e con ~ la medesima decorrenza. I I i Nel preambolo di detta deliberazione non vi alcun accenno al pretestato accordo sindacale del 20 marzo 1970 e ci conferma la inapplicabilit di trattative sindacali in ordine lla fonte normativa che regola il trattamento economico dei dipendenti dell'ente stesso. ! Inoltre le recepite norme del d.P.R. n. 1079 del 1970 non discendono l neanche lontamente da accordi sindacali bens dalle leggi df delega n. 249 I ! del 18 marzo 1968 e n. 775 del 28 ottobre 1970. i I I J PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE La deliberazione anzidetta mantiene ferma soltanto la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione, di cui si dir pi avanti, goduta dal personale in servizio antecedentemente alla decorrenza (0 luglio 1970) di estensione del trattamento economico degli statali. Orbene il R.O., malgrado i richiami, contenuti negli articoli 35, 36, 40, 41, 72 e 81, in ordine all'entit del trattamento economico e allo stato giuridico del :personale, alla normativa statale, non ha rispettato i principi informatori sanciti nella citata deliberazione del 18 febbraio 1971 introducendo gli assegni di cui agli artt. 39 e 80 che non trovano riscontro nell'ordinamento statale. Questo fatto pregiudizialmente condurrebbe. a rilevare la illeg.ittimit dei citati due ultim} articoli e conseguentemente a disapplicarli a norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Tuttavia, a prescindere da ci, venendo in questa sede invocate dalle decisioni sembra al Collegio opportuno esaminare compiutamente le argomentazioni del ricorrente. L'art. 39 del R.O. qualifica le due mensilit in esame quali gratifiche annuali intendendole, giusta l'interpretazione letterale dell'espressione, quali elargizioni tant' vero che l'ente le ha escluse dalla liquidazione (non ritenendole elementi retributivifondamentali) effettuata ai fini della indennit di anzianit (deliberazione n. 1978 del 19 dicembre 1972) a favore del ricorrente. N sembra determinante l'invocata decisione del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana del 20 settembre 1976 che ammette, ai fini della liquidazione dell'indennit di anzianit, le gratificazioni in parola sia perch limitata necessariamente alla predetta indennit in favore di altro ricorrente sia perch~ la motivazione relativa, recependo pedissequamente il decreto del Mini:stro dell'Interno, non appare convincente oltre che non estensibile alla presente doglianza riguardante il trattamento pensionistico. Circa la pretesa valutabilit dell'assegno tabellare essa si fonda sul fatto che corrisponderebbe alla precedente maggiorazione del 20 per cento stabilita dall'art. 14 del d.l.vo 21 novembre 1945, n. 722, per i dipendenti degli enti di diritto pubblico rispetto ai pari grado dell'Amministrazione statale. Questa interpretazione basata su un equivoco giuridico che la Sezione non intende avallare. Invero il d.l.vo n. 722 del 1945 stabil una maggiorazione fino al 20 per cento della retribuzione percepita dai dipendenti degli enti di diritto pubblico rispetto ai pari grado dei dipendenti statali nella preminente considerazione che primi non godevano della stabilit del poS,to (erano infatti regolati da contratti di lavoro a tempo) e conseguentemente della sicurezza di un trattamento di pensione. 702 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO Venuta meno questa esigenza, per la estensione delle garanzie degli statali anche a favore dei dipendenti di detti enti, la maggiorazione in parola non aveva pi alcuna ragione di essere. E di fatto sparita ufficialmente salvo che molti enti l'hanno fatta rivivere sotto le pi svariate forme di assegni: Orbene questa categoria di assegni, comunque corrisposti, non rispon dendo ad alcun criterio di normale retribuzione per l'attivit ,svolta e non trovando il supporto nella retribuzione degli statali, dei quali l'E.S.A. di Palermo ha recepito la normativa, devono ritenersi quali pure elargizioni (peraltro limitate a un certo numero di dipendenti e quindi senza il carat tere della generalit) e come tali non aventi i requisiti richiesti dall'art. 15 della legge n. 1077 del 1959 per essere compresi nella retribuzione contri butiva e in quella pensionabile. Al riguardo non serve la giustificazione addotta circa la salvaguardia di una reformatio in peius rispetto alla maggiore retribuzione eventual mente goduta in precedenza perch, a tale scopo, il R.O. prevede all'art. 77 uno specifico assegno personale compensativo della eventuale differenza. Al ricorrente non stato attribuito quest'ultimo assegno a dimostra zione ch la sua: retribuzione, antecedente al nuovo inquadramento, era inferiore a quella percepita a seguito della estensione di quella statale. Ci risulta altres comprovato dai progetti retributivi, dcorrenti dal 1 gennaio 1968, trasmessi dall'E.S.A. di Palermo alla Direzione Genrale degli Istituti di previdenza (acquisiti agli atti) in occasione delle richieste del ricorrente di riscatto di servizi e di liquidazione della pensio;ne. Poich l'assegno tabellare non ha l'anzidetta funzione perequatrice va ribadito il concetto della mancanza dei requisiti dianzi inaicati. Ma a sostegno della tesi circa la valutabilit in pensione dei due. asse gni di che trattasi il ricorrente invoca il decreto, pi volte citato, del Ministero dell'Interno col quale i detti assegni sono stati riconosciuti assogget. tabili a contribuzione. Questo fatto, secondo il ricorrente, costituirebbe la prova inconfutabile della loro pensionabilit e dovrebbe determinare la cessazione della materia del contendere. In disparte la considerazione che non risulta che l'amministrazione abbia emesso alcun provvedimento in aderenza al decreto in parola e che anzi essa sin dal 1972 (l'Ente si iscritto alla C.P.D.E.L. nel 1968) aveva esclus dalla retribuzione contributiva i detti assegni, va osservato, come esattamente posto in evidenza dall'avvocato dello Stato e dal Procuratore Generale, che il decreto medesimo non pu avere alcuna incilit o decadenza del ricorso e pertanto in tali casi i11 Constiglio di Stato dovr ritenere la causa per la decisione sul merito. La decisione risoJve le perp(l.esSiit sollevate dailila VI Sez. (che aveva rimesso la questione a~l'Ad..P11. con ordtinanze 1 marzo 1977, n. 161 e 1 aprile1977, n. 369, in Il Consiglio di Stato, 1977, I, vispettivarnente 350 e 629), daHa IV Sez. (cfr. ordi nanza 21 giugno 1977, n. 634, ivi, 1977, I, 978) e daiL!a Sez. V (cfr. oroinanza 24 feb braio 1978, n. 273', ivi, 1978, I, 265). Sul cOilltrasto di opinioni esi,stente anche in epoca anteriore alla entrata in vigore deMa legge 1034/1971 cfr. la giurisprudenza dtata in La Settimana Giu ridica, 1978, I, 407 in nota. Sui poter.i del Consiglio di Stato in grado di a;ppello cfr. Sez. V, 22 aprile 1976, n. 669 (in questa Rassegna, 1976, I, 779 con nota di commento). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 707 CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 9 maggio 1978, n. 397 Pres. Aru, Est. Imperatrice . Farina ed altro (avv. Lubrano) c. Prefetto di Caserta (avv. St. Pierantozzi) e Consorzio area sviluppo industriale di Caserta (a:vv. Montuori). Espropriazione per pubblica utilit Formazione dello stato di consisten za -Notificazione ai soli proprietari risultanti dai registri cat~tali sufficiente. Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione temporanea e d'urgen za -Aree destinate ad opre di industri~lizzazione del Mezzogiorno Applicabilit del procedimento ex legge 2359/1865 Sussiste. Espropriazione per pubblica utilit Mezzogiorno Consorzi di sviluppo industriale Obblighi inerenti alla destinazione delle aree in rela zione a specifiche iniziative Insussistenza. Espropriazione per pubblica utilit Mezzogiorno Occupazioni temporanee di aree Effetti dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Competenza regionale Illegittimit del decreto prefettizio Sussiste. .Ai fini della legittimit del procedimento di espropriazione per pubblica utilit sufficiente che la notifica del prescritto avviso delle operazioni di formazione dello stato di consistenza venga effettuata nei confronti dei proprietari risultanti dai registri catastali, indipendentemente dalla effettiva sitU4zione non apparente di diritto. ln considerazione del rilieto che la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione temporanea e d'urgenza di aree collegata al requisito della urgenza e indifferibilit delle opere che ne costituiscono il presupposto, essa trova applicazione anche in relazione alle occupazioni di aree per l'industrializzazione del Mezzogiorno, promosse dai Consorzi di cui all'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Non sussiste alcun obbligo specifico, in relazione agli artt. 144 'e 147 testo unico. 1523/1967, per i Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale nel Mezwgiorno, di destinare le aree del rispettivo comprensorio ad una o ad altra iniziativa a seconda del soggetto promotore. Ai sensi dell'art. 3 d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, risultano trasferite alle Regioni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di espropriazione per pubblic.a utilit ~ alle occupazioni temporanee e di urgenza per. opere di competenza regionale; conseguentemente va dichiarata la illegitti mit di una occupazione temporanea e d'urgenza disposta con decreto prefettizio, qualora l'occupazione stessa si riferisca ad opere di industrializzazione di competenza dei Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, Enti di diritto pubblico, in relazione ai quali le funzioni am 708 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ministrative, gi di spettanza di organi statali ai sensi dell'art. 4 legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono ora attribuite alle Regioni (1). FATTO. -Il ricorso diretto contro il decreto 21 marzo 1973 col quale il Prefetto di Caserta ha disposto l'occupazione temporanea di un'area di propriet dei ricorrenti per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Caserta-Sud (zona S. Marco). DIRITTO. -I ricorrenti chiedono l'annullamento del decreto del Prefetto di Caserta, con il quale il Consorzio dell'Area di sviluppo industriale di Caserta stato autorizzato ad occupare temporaneamente un'area d loro propriet per nuovi insediamenti industriali nell'agglomerato industriale di Caserta-Sud (zona S. Marco), nonch di ogni altro atto connesso e coordinato, anteriore e conseguente, fra i quali la deliberazione di tale Consorzio con la quale il provvedimento stato richiesto ed il decreto di autorizzazione alla formazione dello stato di consistenza dell'area. (1) Industrializzazione del Mezzogiorno: Consorzi di sviluppo industriale e competenza del Prefetto in materia di occupazione temporanea e di espropriazione. , La decisione nelia parte in cui ha r.itenuto l'incompetenza del Prefetto ad emettere H decreto di occupazione temporanea non pu essere condivisa. Quanto ai Consorzi di svi~uppo industr.iale previsti .dahl'art. 144 del t.u. delle leggi sul Mezzogiorno approvato con iil d.P.R. 30 giugno 1%7, n. 1523, ila competenza delle Regioni a statuto ordinario, in materia di occupazione di urgenza e di eSjpropriazione, finaHzzate a11a realizzazione del!le opere previste daLI'art. 147 del t.u. citato, potrebbe essere sostenuta alla ruce delle disposizioni di cui agli artt. 65 e 106 de1 d.P.R. n. 616 del 1977, ma non ailila stregua della legislazione vigente ailJl'epoca in cui si svoota 1a fattispecie presa in esame dall'alto Consesso. Invero, l'art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, trasferiva a.Lle Regioni a statuto .ordinario [e competenze neHa materia espropriativa per le opere di competenza delle Regioni stesse e per quelile ad esse delegate. Per individuare talli competenze deve famsi riferimento a!?Jli artt. 1, 2 e 13 del richiamato d.P.R. n. 8 del 1972. L'art. 1 contempLa ~e opere connesse aLI'assetto urbanistico del territorio, per le quati tutte le funzioni riswtano devolute alie regioni. L'art. 13 riguarda le opere de stesse delegate. L'art. 2, relativo ~a materia della viabiliit, degld acquedotti e dei lavori pubblici di interesse regionale, dopo aver fatto, a:l secondo comma, una elencazione semplificativa, enuncia il cri1:erio generale secondo cui la categoria riguarda i Javori :pubbci inerenti a:lie funzioni amministrative trasferite alle regioni con i decreti delegati di cui ali'art. 17 de1La legge 16 maggio 1970, n. 281. , L'indagine quindi andava rivolta a chiarire e ad accertare se le esproprfazioni previste da:hl'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 attenessero alle opere indicate negLi artt. 1, 2 e 13 del d.P.R. n. 8 del 1972. Siffatta indagine non poteva che concludersi con esito negativo. Come stato autorevolmente rilevato, l'espropriamone non una vicenda a s, che realizza . " I I I ~ f. ,: fi f f ! I ' - l I! I I 709 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I ricorrenti si dolgono anzitutto, col primo motivo, dell'inosservanza dell'obbligo di preventivo avviso ad essi proprietari delle operazioni di formazione dello stato di consistenza preordinato all'autorizzazione all'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area, come prescritto dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. La censura trova smentita di fatto nel ve"rbale relativo alle suddette operazioni e nei dati catastali, cui queste si sono informate. Risulta invero intestatario dell'area considerata il solo Del Prete, il quale stato presente alle operazioni di formazione dello stato di consistenza senza rilievi che riguardassero la comunicazione del prescritto avviso nel termine d'obbligo. lecito presumere dunque che almeno a lui tale avviso sia stato tempestivamente comunicato, mentre fuori delle limitate indicazioni catastali nessun obbligo identico sussisteva nei riguardi dell'altro proprietario ignorato in tali indicazioni. noto infatti come la giurisprudenza abbia sempre rapportato l'intero procedimento di espro cio .l'interesse pubbHco cui preol'dinata senza connessione con altre vicende e con altre funzioni. Essa , difatti, sempre strumentale ailila realizzazione di un'opera di interesse pubblico, ed , quindi, strettamente compenetrata neLl'attivit diretta a tale realizzazione (VINCENZO CAIANIELLO, La competenza delle Regioni a statuto ordinario in materia di espropriazioni, in Riv. giurid. dell'edilizia, 1972, 11, 149). . Le espropriazioni previste daH'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, erano finalizzate a:hla reaJ.izzazione del~e opere ;previste dal primo e daihl'ultimo comma dell'articolo stesso. II primo comma richiama g1i artt. 144 e 150, riferendosi quindi alla esecuzione in concessoione da parte dei Consorzi di sviluppo industriale delle attrezzar ture deLla zona deM'aggomerato, che .doveva realizzare la Cassa per j,J Mezzogiorno ai ~ensi dell'art. 149, aHa realizzazione .cli queLLe di competenza dei Consorzi lin base ai piani di coordinamento previsti dahlo stesso art. 149, aH'assunzione di ogni .iniziativa ritenuta utiile per ~o svi1luppo industriale delilia zona, e (art. 150) ahla costruzione, al completamento e aJil'adeguamento delle opere relative ai porti e agi-i aeroporti, ritenute necessarie per ,l'attrezzatura delle aree e dei. nuclei di sviluppo industriale. L'ultimo comma consentiva di promuovere es;propriazioni di immobili per l'acquisi:llione di aree ablo 1scopo di essere rivendute o cedute in locazione dai Consorzi per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse. Sembra chiaro quindi che siamo fuori della materia urbanistica contempJ:ata dalil'art. 1, delle opere delegate a:1Ie Regioni con l'art. 13 e di que1Ie di cui aJ.I'art. 2. Invero, ile opere cui Je espropriazioni previste daWart. 147 sono finalizzate, attengono ahlo svi1uppo industrialie del Mezzogiorno, che, come si esprimeva l'art. 1 delila legge n. 853 del 1971, costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale , e investono tutte materi che, ai sensi dell'articolo 117 deLla Costituzione, esu1a dama competenza delle regioni a statuto ordinario e non riguarda n poteva riguardare, favori pub_blioi inerenti alle funzioni amministrative trasferite alie regioni con i decreti delegati di cui all'art. 17 del[a 1egge 16 maggio 1970, n. 281 , che aLl'art. 117 ne fa espresso richiamo. 1 710 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO priazione per pubblica utilit alle risultanze catastali relative ai beni da espropriare ed occupare temporaneamente, quale che sia la loro rispondenza all'effettiva situazione non apparente di diritto, cui residua perci il solo soddisfacimento sulle indennit. I ricorrenti si dolgono, col secondo motivo, ancora della mancata indicazione nel decreto di autorizzazione all'occupazione di uno dei due iritestatari catastali dell'area e della conseguente inefficacia di esso. Anche tale censura risulta smentita dalla esatta individuazione dell'area nei suoi elementi obiettivi, essendo l'incompletezza del decreto solamente un dato di sua imperfezione formale che non ne importa invalidit, quando sia suscettibile di correzione materiale. Non maggiore fondamento assume la censura ddotta con il terzo motivo-circa l'asserita estraneit della sistemazione del terreno per usi Altre considerazioni e l!Wtri elementi mii1itano a favore della tesi e della proS'pettazione qui sostenute. L'art. 8, lettera m) del d.P.R." n. 8 del 1972 prevede, infatti, che resta ferma la competenza degli organi , con proprio patrimonio e autonoma gestione, o se organo straordinario delil'Amministrazione statale dotato di personalit giuridica), si riJeva che i contributi e ie anticipazioni della Cassa, stanti iJ1 carattere statale del!le finailit daLLa stessa persegui,te e ila provenienza daLlo Stato dei mezzi finanziari con. cui essa opera, sno da constderarsi a carico deHo Stato (Corte Cost., 17 febbraio 1972, n. 28; PAOLO RIDOLA, Disciplina giuridica della Cassa per il Mezzogiorno e rapporti con l'ordinamento regionale, in Giur. cost., 1972, 118), e che le qpere dehla Cassa, da essa eseguite o finanziate o formanti soltanto oggetto di jnterventi contributivi o di anticipaZJoni proprio perch finalizzate a:!Jlo sviluppo delil:e regioni meridionaJ!, e, quindi, preordinate alfa rea1izzazione del programma economico nazionale, rientrano tra queile per le q_uali era ancora riservato, agiLi organi dello Stato, aihl'epoca deJtLa fattispecie esaminata da Consigllio di Stato, di emanare i provvedimenti in tma di espropriazione e di occupazione di urgenza. Quanto detto trova uJiteriore suffragio, ove ve ne fosse bisogno, nehl'art. 53 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 contenente il nuovo testo unico deHe leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in cui, relativamente ai Consorzi di sviluppo indu striale, si riafferma 1a competenza del Prefetto per le esprQ'priaZJoni. occorrenti: a) per .l'esecuzione in conoesSione da parte dei Consorzi deLle opere di attrezza tura delila zona deM'ag1g1lromerato previste a totale carico della Cassa; b) per la I I l I i I - PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 711 industriali, per la successiva utilizzazione diretta per finalit consortili e per la sua assegnazione ad un'impresa industriale, dai casi tassativi per i quali consentita l'occupazione temporanea e d'urgenza. Deve ritenersi infatti come, essendo la possibilit di targenere di occupazioni rapportata al presupposto della urgen21a ed indifferibilit ci lavori o delle opere da eseguire appositamente dichiarate con provvedimento amministrativo o tali ritenute-dalla legge, essa trovi il suo legittimo fondamento in tutte quelle situazioni, nessuna esclusa, nelle quali ricorra simile presupposto; Tale appunto il caso delle occupazioni di aree destinate ad opere di industrializzazione promosse nel Mezzogiorno dagli appositi Consorzi, giacch l'art. 147 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. ritiene det~e opere urgenti ed indifferibili, quali che siano le lro dimensioni ed immediata funzione. costruzione, i1l completamento e l'adeguamento deLle opere relative ai porti e ag1i aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura dehle aree e dei nuclei di svi!luppo industriale; e) per l'acquisizione di aree a:llo scopo di dvenderle o dade in locazione per l'im;pianto di nuovi stabilimenti industriali e di pertinenze connesse. Cos stando ile cose, non ;pu non ritenersi che, aLl'epoca del provvedimento preso in esame dal Consig1Ho di Stato, 1e attribuzioni .trasferite aHe Regioni a statuto ordinario, relativamente ai Consorzi per ile aree ed i nuclei di sv.iluppo industriale, riguardavano la vigilanza e ila tutela su tali enti, nonch le deJ.iberaztlom dei piani regoLatori degli enti medesimi, e ci - evidente -nulJa ha a che vedere col potere espropriativo, di cui le Regioni potevano unicamente usare per le opere di loro competenza. Ci trova conferma 'nelila 1lettura deLl'art. 4 dehla legge 6 ottobre 1971, n. 853. e dell'art. 4 del d.PiR. n. 8 del 1972. Art. 4, legge 6 ottobre 1971, n. 853: Sono trasferite aL!e Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro .per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Mini stro de1J.'Industria, de1 Commercio e deLl'Ardgianato e del Ministro dei Lavori Pubbhlci, relative ai Consorzi per .Je aree e .i nuclei di sv~Juppo industriale, ivi comprese queMe attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei . Art. 4, d.P.R. n. 8 del 1972: Sono trasferite a:Lle regioni a statuto ovdinario le funzioni amministrative, 1v1 comprese que~le di vigillanza e di tutela, esercitate dagJi organi centrali e '.Periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazini locali operanti nella Regione ne~1a materia di cui al presente decreto, nonch le attribuzioni in ordine alila nomina dei coLlegi dei revisori, saliva fa designazione da ~ parte del Ministro deil Tesoro di un componente dei cohlegi stessi in relazione aUa permanenza negLi enti di interessi finanziari delilo Stato. Trova a1tres conferma nella considerazio,ne del carattere misto delila attivit che i Consmzi di sv~luppo industriale, introdotti con l'art. 144 del t.u. delle leggi sUJ!J Mezzogiorno del 30 giugno 1967, n. 1523', erano chiamati a svolgere. Tale attivit, invero, attiene sia aL1a materia deLl'urbanistica che a quella deH'industria. 712 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Col quarto motivo mossa censura alla destinazione dell'area, come presupposto del procedimento di occupazione, ad una iniziativa di impresa estranea a1la sua propriet e non comparata ad altra iniziativa proposta dai proprietari' che ne avrebbero consentito la utilizzazione diretta. Ci sia nel profilo di violazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dei principi generali di diritto sulle espropriazioni per pubblica utilit, sia nel profilo di eccesso di potere per sviamento, disparit di trattamento e travisamento di fatti. Non sussiste per altro alcuna norma dUegge che faccia obbligo ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di destinare le aree procedimento di espropriazione e di occupazione e del loro complesso, in quanto esse presuppongono e non regolano le destinazioni, per la cui realizzazione forniscono lo strumento ablativo. Gli artt. 144 e 147 del testo unico'30 giugno 1967, n. 1523, poi, consen tono l'alternativa dell'espropriazione e della preordinata occupazione o ai fini dell'attrezzatura della zona considerata o allo scopo di rivedere o cdere in locazione le aree che he sono oggetto per impianti di nuovi stabilimenti industriali. implicita in tale alternativa l'esigenza della valutar.zione della necessit della espropriazione o della occupazione, che mancherebbe nel caso di impianti da realizzare da parte dello stesso proprieta- Finalit uhima dei Oonsorzi era bens quel.ila di favorire nuove iniziative industriaJii; hl Iegis~atore per ha posto un diaframma tra fa rea:ldzzazione di tale finalit e fa situazione suHa quaile gld enti in questione dovevano incidere d operare. Si vuol dfilie cio che hl perseguimento deHa prima presupponeva che fosse posta in essere una attivit mediata di natura urbamstica, attivit mediata che si concretizzava e si reailizzava attraverso i piani regoJ.atori di svi,J.uppo industriale che dovevano essere predisposti dai Consorzi. Ha rnevato ila stessa IV Sezdone del: Consigild.o di Stato nella decisione 24 gennaio 19718, n. 55 (i,n Foro Amm.vo, 1978, I, J, 42): La funzione del-piano regolatore sembra essere quella di programmare l'uso del territorio all'interno delJia sfera di competenza del Consorzio e di coordinare b dirsrtribuzione degH !insediamenti. Jrl piano regolatore dunque non condiziona .}'esistenza stessa del potere di intervento (da parte dell! Consorzio) e di esproprio (da parte del Prefetto) ma condiziona tuttavia ~eseocizio deJ. potere: questo invero si esercita legittimamente solo in quan1:o si adegud ahle soelrte di programmazione territoria: le fatte col piano regolatore. Si Legge inoLtre in T.A.R. Lazio, I Sezione, 25 maggio 1977, n. 524: (in I Tribunali Amm.vi Regionali, 1977, 1, 1933): Il legislatore ha individuato nella tutela e nelill Consorzio stesso risulta costituito. Quanto si andato dicendo, trova conferma anche neYa lettura deg}i artt. 65 e 106 del d.P.R. n. 616/1977, emesso in attuazione deDla delega di cui aWart. 1 de1la legge 22 luglio 1975, n. 382. L'art. 65, invero, concernente specificamente i Consorzi Indust,riiali >>, prevede che spettano a:t1e Rleglioni ie funzioni amministrative in ordine aH'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviliu;ppo indust11iaJ.e e tutte Le funzioni esercitate da1lo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e Je province, in materia di assetto, sistema:llione e gestione di zone industriaJ.i e aree industria!~ attrezzate e dii reallizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve !}e competenze de1lo Stato ai sensi della ]egge 2 maggio 1976, n. 183 . Tale previ,sion viene per formulata dopo ~a premessa che restano ferme le funzioni ammin1strntiive trasferite aMe Regioni refativamente ai piani regolatori. La premessa sta chiaramente ad indicare che, in tema di Consorzi, le funzioni amministrative, fino a quel momento trasferite ail!e Regioni, riguardavano ii piani regmatori dei Consorz,i stessi e non aJ.rtre materie. L'art. 106 chiar]sce ulJteriormente che sono compres~ tra le funzioni ammini strative trasferute o deLegate ahle Regioni nelle materiie indicate dal! d.P.R. citato anche quehle concernenti i procedimenti di espropriamone per pubblica utildt, ~e dichiarazioni di indifferibi.J;it ed urgenza e ~e occupazioni temporanee e di urgenza, e che restano di com'petenza de11o Stato Le funzioni amministrative per ie ope11e pubbLiche la cui esecuzlione di sua srpetrtanza. La fattispecie presa in esame dal Consig11io di Sitato neHa sentenza che si annota non sii riiferisee ailila forma2lione del piano regolaitore del Consorzio e alla 714 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO facnti parte del rispettivo comprensorio ad una piuttosto che ad altra iniziativa a seconda del soggetto promotore, sia pure per la particolare indicazione desunta dalla situazione patrimoniale dell'area stessa. Tanto meno un tale principio pu desumersi da singole norme che regolano il avuto attribuita ogni funzione amministrativa gi spettante ad organi dello Stato a norma dell'art. 4. della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Ci vuol dire che la esecuzione delle opere suddette avviene nell'ambito delle competenze delle Regioni e richiama perci le funzioni amministrative delle stesse quanto ai procedimenti espropriativi da essa sollecitati. In tale senso infatti, comprensivo di tutte le opere che comunque fanno capo alla Regione, sia direttament che attraver~o gli Enti pubblici da essa vigilati; stato gi inteso il menzionato art. 3 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, nell'espressione letterale per le opere di competenza delle Regioni stesse , n vi ragione di mutare rientamento. Per tale ultimo motivo il ricorso dunque fondato e deve essere accolto riguardo a tutti i provvedimenti impugnati in quanto diretti a sollecitare o ad esercitare la insussistente competenza del Prefetto. L'.incertezza determinata dal rapido succedersi delle norme in materia consente la compensazione delle spese del giudizio. discip.lina del terntorio dcll'aggilomerato, ma aiil'attuazione diretta delfinteresse industdale, col favorire la realizzazione di uno stabilimento idoneo al>lo scopo, e si svolta prima delil'entrata in vigore del d.P.R. n. 616 del 1977. Conseliuentemente l competenza ad emettere i~ provvedimento di occ._pazione temporanea doveva ritenersi ancora di spettanza del Prefetto. Le. espressioni contenwte nehla laconica e apodit1;jca sentenza (In questo senso infatti... stato gi 1nteso i,I menzionato art. 3 del d.P.R. 1972, n. 8... ) farebbero pensare a precedenti pronunce conformi, che invece non risuHano. Anzi dal>la citata decisione 24 gennaio 1978, n. 55, del[a stessa IV Se~ione e dai pareri comm.ni S:peciali 24 giugno 1972, n. 766 e 20 1ugJlio 1975, n. 25/74 sembra dedursi un orientamento non conforme a quanto ritenuto nella indiicata pronunzia. NICOLA BRUNI CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 9 maggio 1978, n. 399 -Pres. Aru -Est. Caianiello -Consiglio (avv.ti G. e T ..Grillo) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato Siconolfi) e Merola (avv. Gismondi). Edilizia popolare ed economica Cooperative ecb1izie . Nulla-osta ministeriale per la stipulazione del contratto di mutuo individuale -Presupposti Irrilevanza della locazione non assentita e dell'omesso versamento della quota canone di locazione. . . PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 715 Edilizia popolare ed econom~ca Cooperative edilizie -Locazione di al: loggi cooperativi Estremi della speculazione Valutazione -Sinda cabilit in sede di legittimit. Edilizia popolare ed economica Cooperative edilizie Alloggi cooperativi Valutazione comparativa delle situazioni patrimoniali dei soci Esclusione Rilevanza esclusiva del possesso dei requisiti e della assenza di cause di decadenza. Gli artt. 111 e 112 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica prescrivono eh~ non costituiscono elementi preclusivi della pronuncia del nulla-osta ministeriale (per la concessione della autorizzazione' alla stipula del contratto di mutuo edilizio individuale) n il mancato assentimento della lpcazione d~ll'alloggio cooperativo, n l'omsso versamento. alla cooperativa della met del canone l~cativo eccedente la quota di ammortamento, il quale ultimo rappresenta un semplice diritto di credito della cooperativa (1). L'art. 105 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, demanda alla discrezionale valutazione del Ministero il compito di stabilire se determinati fatti (quali la locazione di alloggi cooperativi e la mancata corresponsione della met del _canone alla cooperativa) costituiscono o meno speculazione sugli alloggi sociali; detta valutazione insindacabile in sede di legittimit eccezion fatta per il caso in cui le. considerazioni svo'lte dall'amministrazione risultino illogiche (2). La legge che disciplina la assegnazione di alloggi cooperativi non prevede la possibilit di operare una comparazione fra i soci con riferimento alle rispettive condizioni economiche, ma im;vone solo l'esigenza di accertare il possesso dei requisiti prescritti e la assenza di cause di decadenza (3). (1-5) L'Ad. P:l. con decisione 28 marw 1969, n. 11 (in Il Consiglio di Stato, 1969, I, 258) ebbe gi a fissare ~l principio dehlia escLusione di ogni preclusione, per l'assegnatario di un ahlogg;io l.N.A.-Casa o Ges.Ca.L., ad ottenere l'assegnazione di un alloggio di cooperativa, non rientrando tale ipotesi in quel!le disciplinate dal prinai.pio generale, desumib~le sia da1'1a legislazione sulil'edHd:zfa econo- CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 597 -Pres. Mezzanotte Est. Giovannini -Bazzaro (avv. Sorrentino) c. Ministero lavori pubblici ed altro (avv. Stato Cosentino) e Soc. coop. Alpi Giulie (n.c.). Edilizia popolare ed economica Alloggi eottate ai fini deLl'applicazione dei tributi doganalii, e ci in quanto all'amministrazione sono demandati solo apprezzamenvi tecnici secondo criteri predeterminati da11a legge; essa cio non cmamaita a formuJlare sceLte e valutazioni secondo crilt:erii di dtscrezionalit ammindstrativa (cfr. dee. 8 JJugli0 1972, n. 2296, tn questa Rassegna 1973, I, 340, con nota d!i. FAVARA, Apprezzamenti tecnici della Pubblica Amministrazione e giurisdizione ordinaria, in relazione al' contenzioso doganale). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 19 maggio 1978, n. S?O -Pres. Pescatore Est. Menichini -Ricci (avv. Dallari) c. Comune di R.avenna (avv.ti Guerra e Corallo) -Appello avverso T.A.R. Emilia Romagna 12 febbraio 1978, n. 73. Demanio e patrimonio -Demanio marittimo Spiaggia e terra Delimitazione -Omissione da parte dell'Amministrazione r-Possibilit di autonomo accertamento e valutazione da parte del Giudice Sussiste. Oltre al lido contribuisce a costituire il demanio 'marittimo anche la spiaggia, intesa come quel tratto di terra contiguo al lido che non ha normalmente confini determinati, essendo la sua stessa esistenza collegata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 720 alla natura dei luoghi, e, in ispecie, ai fenomeni di avanzamento e regressione del mare; tale variabilit, che sovente comporta che l'Amministrazione non abbia potuto provvedere alla esatta delimitazione del demanio marittimo, consente all'Autorit giurisdizionale che debba pronunciarsi su un atto di diniego di licenza di costruzione, di basare le determinazioni di ompetenza su obiettivi elementi istruttori sottoposti al suo giudizio e idonei ad individ.uare detta delimit.azione (1). (1) Le SS.l]U. della Suprema Corte con decisione 3 maggio 1971, n. 1272 (in Foro It., 1972, I, 1775) hanno indiicato i criteri per stabiHre l'appartenenza dii un'area rivierasca al demanio marittimo: a) l'area deve essere normalmente coperta dalile mareggiate ordinarie; b) anche se non esposta a1le mareggiate ordinarie, l'area deve essere stata in passato sommersa e afilo stato utilizzabille per uso marittimo; e) l'area deve comunque essere adibita ad usi attinenti alfa navigazione. Sono stati cos quaiHficati pertinenze del demanio marittimo gli argini a mare, costruiti per il contenimento d!=IMe mareggiate. Pi specificamente M T .A.R. dell'Abruzzo neLla dee. 11 maggio 1976 (in I Tribunali Amministrativi Regionali, 1976, I, 2514) ha considerato parte integrante delila spiaggia anche glii areni1li, i qua:H assumono una propria caratteristica pertinenziale nel caso di recesso del mare cli modeste proporzioni, senza ' che, peraltro, possa dubitarsi anche in tal caso de1la loro natura di bene demaniale. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, 7 marzo 1978, n. 73 -Pres. Laschena -Est. Allegretta -Del Curatolo (avv. Albrizio) c. A.N.A.S. (avv. Stato Rotunno), Ministero lavori pubblici ed altro (n.c.) e Comune di Trani (avv. Dalfino). Opere pubbliche -Demanio stradale -Progetto di variante di una strada statale -Piano regolatore -Necessit di coordinamento -Effetti. In considerazione del carattere immediatamente vincolante ed inderogabile delle statuizioni e previsioni del piano regolatore generale, sia per quanto concerne le prescrizioni di zona che per le localizzazioni, anche in relazione alle opere pubbliche statali (che realizzano .interessi pubblici specifici i quali vanno coordinati peraltro con l'interesse urbanistico di cui portatore il Comune che ha adottato il piano regolatore), va pronunciata la illegittimit di un provvedimento con cui il Ministero dei lavori pubblici abbia approvato un progetto di variante di una strada statale che indichi un traccia1o in contrasto con le previsioni di piano regolatore e prima che venga approvata .la variante al piano regolatore stesso da concordare con gli organi comunali e regionali interessa'ti (1)~ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 721 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, Sez. I, 12 aprile 1978, n. 343 -Pres. Tozzi -Est. Elefante -Centro geriatri:o Giovanni XXIII di Viterbo (avv. Mazzocchi) c. A.N.A.S. e Prefetto di Viterbo (avv. Stato Favara). Opere pubbliche -Approvazione di progetto -Piano regolatore Necessit d coordinamento -Sussiste Effetti Applicabilit dell'art. 81 d.P.R. 616/1977. Opere pubbliche -Strade -Raccordi fra rete autostradale e centri abitati A.N.A.S. -Competenza ex legge 729/1961. L'approvazione di un progetto di opera pubblica statale, emanata in violazione di un piano regolatore generale, affetta da illegittimit ove non si sia provveduto preventivamente: a) a mettere i~ moto e perfezionare il meccanismo atto a realizzare una variante al piano; b) oppure, qualora manchi l'intesa con le Autorit locali, a promuovere l'emanazione del decreto del Presideitte del Consigli.o dei Ministri, sentita l'apposita Commissione interparlamentare, ai sensi dell'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (2). L'art. 13della legge 24 luglio 1961 attribuisce all'A.N.A.S. la competenza per la realizzazione di raccordi fra la rete autostradale e i maggiori centri abitati che siano direttamente interessati alla rete_)stessa pur restandone distanziati (3). (1-3) Interessanti decisioni app[ne alla domanda dell'attore); ma ha riconosciuto giuridicamente fondata la pretesa: fatta valere contro di essa, chiedendo tuttavia che la propria condanna fosse limitata al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. N'ambito di siffatta situazione processuale, si deve stabilire se l'Amministrazione, malgrado l'adesione alla pretesa dell'attore, fondata sulla interpretazione che aveva creduto di dare alla norma di esenzione, potesse sostenerne, con l'atto d'appello, la tesi opposta, nel frattempo affermata da varie decisioni di questa Corte: se, cio, fosse titolare di un interesse ad impugnare, giuridicamente riconoscibile. Questa Corte, ha_ pi volte avvertito (cfr. le sentenze n. 2790 del 15 luglio 1975, n. 2619 del 5 luglio 1975, n. 2868 del 28 luglio 1969 e n. 929 del 3 aprile 1971) che, mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e costituisce una condizione di proponibili~ della domanda giudiziale, l'interesse ad impugnare ha carattere strettamente processuale, si che l'esistenza dell'uno non postula necessariamente quella dell'altro; e ne ha tratto la conclusione che il potere d'impugnazione, ancorch teleologicamente connesso con l'azione, se ne differenzia dal punto di vista dell'oggetto, che quello di eliminare lna soccon;ibenza. Pertanto, anche quando l'azione esercitata o potrebbe essere esercitata in materia di diritti indisponibili ed. imprescrittibili, una volta in presenza di un determinato provvedimento che si assume lesivo, rientra nel potere dispositivo della parte provocare il giudizio del giudice superiore col rispetto dei modi e dei termini di legge (Cass., 5 novembre 1975, n. 3707). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Se l'unico presupposto del potere d'impugnazione costituito dalla soccombenza e se la natura dell'interesse ad impugnare toglie ogni rilevanza alla disponibilit o indisponibilit del diritto in contestazione, l'indagine dev'essere focalizzata sul concetto di soccombenza. A tfil fine, occorre premettere che il cittadino ha il generale obbligo giuridico di osservare spontaneamente la legge sostanziale che regola i rapporti p~ivati (di attuare, cio, il diritto oggettivo non -coattivamente, ma con la sua naturale iniziativa) e che la giurisdizione civile si configura, perci, come un'attivit dello Stato sostitutiva e surrogatoria, diretta a realizzare i diritti -rimasti insoddisfatti. L'instaurazione della lite giudiziaria, che costituisce il momento patologico del diritto oggettivo ed il modo anrmale di realizzazione del diritto soggettivo, postula, quindi, una situazione conflittuafo fra soggetti, pre-processuale, che ha ad ogget~ to pi o meno immediato un bene della vita e che insorge a causa della mancata osservanza spontanea del diritto oggettivo da parte di un soggetto. Coloro, che quel bene si contendono, sono titolari dell'azione, quale .diritto ad ottenere dal giudice che provveda nei riguardi della situazione controversa, mediante l'attuazione della norma ad essa applicabile, in virt della quale il bene conteso dovr essere riconosciuto ad un soggetto e negato all'altro; e quest'ultimo, per effetto della decisione, nella quale le concrete posizioni delle parti troveranno la loro determinazione, risulter il responsabile del conflitto che il giudice stato chiamato a dirimire. Come il conflitto precede l'instaurazione della lite giudiziaria, cos la responsabilit per l'insorgere di essa e per il conseguente ricorso al giudice ~a riferita ad un momento anteriore. Ora, il fondamento della responsabilit del processo va individuato nel cos detto principio di causat, del quale la soccombenza .costituisce soltanto un elemento rivelatore, che consente di risalire, attraverso un processo d'induzione, al fatto causativo del giudizio, per identificarsi la parte soccombente, cio quella a carico della quale viene emesso il provvedimento richiesto dalla controparte, con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata (o azionando una pretesa riconosciuta infondata), abbia dato causa alla lite (Cass., 19 aprile 1975, n; 1507; 15 novembre 1973, n. 3030; 11 marzo 1972, n. 697; 24 novembre 1971, n. 3422; 15 aprile 1971, n. 1063). Ne consegue che, al fine d'individuare il soggetto che ha dato causa al processo e che di regola il soccombente (cio colui a sfavore del quale il processo di legge viene attuato), nessuna rilevanza pu riconoscersi all'atteggiamento assunto nel processo dalle parti rispetto al bene conteso, che pu essere d'indifferenza, come nella ipotesi di contumacia, ed anche di adesione alla pretesa contraria. 730 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In questo quadro vanno collocate talune decisioni, con le quali si ritenuto che il riconoscimento del debito da parte del convenuto non esclude la soccombenza, da riferirsi non gi. alla contestazione (nel giudizio) del debito, II?-a al fatto oggettivo dell'inadempimento dell'obbligazione (Cass., 23 giugno 1972., n. 2127; 22 dicembre 1970, 1).. 2742; 24 marzo 1969, n. 934); che la soccombenza, da intendersi in senso non meramente formale, non influenzabile di un comportamento meramente. remissivo della parte che. si affida alla Giustizia (Cass., 15 marzo 1973, n. 736) che soccombente la parte condannata _a pagare una somi:pa che avrebbe dovuto pagare prima del giudizio, anche se essa corrisponda a quella indicata dal debitore piuttosto che a quella pretesa dal creditore (Cass., 19 febbraio 1973, n. 496): che, infine, la condanna alle spese legata alla posizione obiettiva di soccombenza e non gi all'atteggiamento soggettivo di resistenza attiva alla pretesa avversaria (Cass., 13 ottobre 1959, n. 2806; 15 dicembre 1960, n. 3259). Quanto precede postula che si tratti di lite non necessaria, nel senso che l'attuazione del diritto oggettivo, con l'attribuzione all'avente diritto del bene in contestazione, potrebbe avvenire indipendentemente e al di fuori del processo. Quanto invece, a prescindere dall'atteggiamento della controparte, destinataria della pretesa, il bene richiesto non pu essere ottenuto se non con lo strumento necessario ed insostituibile del processo e della pronunzia giudiziale, il convenuto non pu essere considerato soccombente, data l'assoluta ininfluenza de~ suo comportamento rispetto alla instaurazione del processo, sicch con riguardo al momento anteriore, in cui manca o irrilevante il contrasto, non potrebbe essere tenuto a rispondere dell'insorgere della controversia (cfr. Cass., 17 giugno 1955, n. 1868, in ipotesi di azione per il cambio di alloggio ai sensi dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253). Pertanto, solo nei casi di giudizio necessario nel senso sopra detto,, ai fini della soccombenza rileva il comportamento processuale della parte che assuma un atteggiamento di resistenza concreta alla pretesa attrice (Cass., 13 ottobre 1959, n. 2806; v. pure, Cass., 3 maggio 1974, nn. 1238 e 1239). La conclusione, cui logicamente si perviene, che il convenuto, il quale, come nella specie l'Amministrazione delle Finanze, riconosca fondata la pretesa dell'attore, ha interesse ad impugnare la sentenza che tale pretesa abbia accolto, poich egli, nella determinazione che le posizioni delle parti in essa assumono, soccombente malgrado l'atteggiamento di adesione tenuto nel processo, per non avere spontaneamente soddisfatto quella pretesa, come poteva, e per avere reso indispensabile il ricorso al giudice. Il prinipio, nella specie, riceve ulteriore sostegno della circostanza che l'adesione alla domanda si fondava sulla interpretazione di norme giuridiche e non condizionava, quindi, in nessun modo la pronunzia del l J I l I I PARTE I, SilZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 731 giudice, la quale non pu essere data contra ius. lnfatti, il fondamentale principio iura novit euria -salva la possibilit di deroga delle parti a norme dispositive -cos come non vincola il giudice all'interpretazion di norme, data dalla parte, cos non preclude. a questa di prospettare, con i mezzi che l'ordinamento appresta, una interpretazione a s favorevole, pur avendo, nel precedente grado, riconosciuto il fondamento della pretesa attrice ad una diversa interpretazione della norma stessa (cfr., su tale punto, Cass., 26 ottobre 1973, n. 2768). La impostazione della proposta questione nel quadro dell'interesse ad impugnare e la soluzione di essa in senso favorevole alla ricorrente assorbono l'esame delle tesi subordinatamente prospettate nel ricorso. (Omissis). II (Omissis). -1. -Disputandosi tra Amministrazione delle finanze e contribuente se l'esenzione tributaria prevista dall'art. 8 della legge n. 729 del 1961 sulle costruiioni autostradali concernesse anche l'l.G.E. che era stata trattenuta dalla stazione appaltante, e fattasi attrice la societ appaltatrice per ottenere il rimborso della relativa somma, la finanza, orientatasi per una. interpretazione della norma favorevole al contribuente, aderiva alla domanda attrice senza esplicare alcuna .difesa per paraliz zare il preteso diritto all'esenzione .. Ed il tribunale, escluso che si fosse verificata una ipotesi di cessazione della materia del contendere, non essendo stato effettuato il rimborso~ accoglieva la domanda. Ma, avendo questa Corte Suprema accolto una interpretazione di segno contrario, l'amminisfrazione ha ritenuto di potere proporre impugnazione che la Corte d'appello ha considerato ammissibile, accogliendola e negando che l'esenzione in oggetto si estenda all'l.G.E. Il contribuente censura la sentnza dei giudici romani in via principale per avere ritenuto ammtssibile l'appello (1 mezzo), ed in linea subordinata per avere negato che spettasse l'esenzione (2 mezzo). 2. -Il ricorso infondato. Con il primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. si deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilit dell'impugnazione, perch ricorrevano tutti i requisiti della cessazione della materia del contendere. Si aggiunge che non potrebbe negarsi valore al riconoscimento della pretesa della ricorrente effettuato dall'Avvocatura dello Stato, priva del potere di disporre del diritto patrimoniale in contestazione, in quanto dalla comparsa di risposta risultava chiaramente 'che tale riconoscimento, sia pure tramite l'Avvocatura, era stato operato direttamente dall'Amministrazione finanziaria. 732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La succinta motivazione della Corte di appello ha colto il nucleo del I problema (che non si pone rispetto agli artt. 166 e 167 c_,p.c. e richiam.ati nell'epigrafe del motivo, riflettenti la costituzione del convenuto e il contenuto della comparsa di risposta, e non comportanti l'affermazione del I principio generale che la domanda debba essere accolta quando il con 1~ venuto non vi si oppone). L'accoglimento della domanda presuppone che la pretesa sia fondata iq fatto e in diritto; e mentre la .prova dei fatti pu conseguirsi a seguito della loro pacificit per mancata contestazione, l'interpretazione del diritto (indisponibile) resta affidata al giudice che I deve verificare se l'ordinamento attribuisce al soggetto la posizione azionata. Rispetto all'esenzione al contribuente fa carico la prova della sussistenza dei presupposti di una fattispecie astrattamente idonea, secondo il diri~to vigente, a paralizzare l'obbligazione tributa9a gi venuta ad esistenza; i fatti devono cio correlarsi ad una situazione normativa che contempli la esenzione medesima. Vi sono dei casi nei quali la domanda va rigettata anche nolente il convenuto, perch H processo serve all'attuazione di diritti esistenti, e non alla creazione di diritti nuovi; se dunque il diritto azionato appare carente di un elemento considerato essenziale alla sua esistenza, o se addirittura una certa situazione non contemplata dalla legge come diritto, il giudice tenuto a dichiararlo inesistente anche se il convenuto non rileva la carenza di presupposti, formulando all'uopo una eccezione (impropria). Va distinta, infatti, la situazione dell'attore che non pu pretendere di vedere accolta una donianda se non sussistano gli elementi di diritto (e di fatto) che la sorreggono, e dell'attore cui il convenuto non oppone, mediante l'eccezione in senso proprio, fatti ad efficacia impeditiva ed estintiva, dei quali il giudice non pu tenere conto d'ufficio. Rispetto a diritti disponibili il comportamento processuale delle parti assume certamente. rilievo; ma a conclusioni opposte deve pervenirsi quando si verta in materia di diritti indisponibili. fuori dubbio che in materia fiscale vige il principio della stretta legalit, il quale non solo impone l'obbligo indiscriminato di tutti i contribuenti di provvedere al pagamento delle imposte, ma correlativamente toglie all'ammihistrazione ogni potere di disporre circa l'esercizio della pretesa tributaria che sempre obbligatoria. Ne consegue, perci, che la convenuta amministrazione ben pot~va sostenere, per la prima volta in appello, in via di semplice difesa, che il diritto "'"!l'esenzione non trovava fondamento nella norma di legge invocata. L'adesione alla domanda non ne importava il necessario accoglimento e l'indisponibilit del diritto giustificava l'interesse all'impugnazione discendente dalla soccombenza. La stessa questione stata puntual~ente esaminata (in identica fattispecie di controversie sulla spettanza dell'I.V.A.), con elaborata moti PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA vazione da una recente sentenza della Sezione (Cass., 27 aprile 1978, n. 1965 che pervenuta alla medesima conclusione. Mentre l'interesse ad agire ha natura sostanziale e costituisce condizione di proponibilit della domanda giudiziale, quello ad impugnare ha carattere strettamente processuale e si correla alla soccombenza che intende eliminare (Cass., nn. 2858, 2790 e 2619 del 1975); tale soccombenza giustifica l'impugnazione anche se la pretesa concerna diritti indisponibili (Cass., n. 3707 /75). E la parte soccombente si identifica con quella a carico della quale viene emesso il provveaimento richi~sto dalla controparte e che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, ovvero azionando una pretesa riconosciuta infondata; abbia dato causa alla lite (Cass., nn. 1507 /75, 3030/73, 697172, 3432, 1063/71). Ne consegue che la soccombenza va riscontrata obiettivamente, a prescindei:e dall'atteggiamento assunto dalle parti rispetto al bene della vita conteso, che pu essere di indifferenza, come nell'ipotesi di contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria (cfr. Cass., nn. 2806/59, 3259/60, 496, 736/73, 2127/72, tutte in tema di enucleazione del concetto di soccombenza). L'ammissibilit dell'appello nel caso di specie poggia a un duplice ordine di ragioni. Da un lato il convenuto, il quale, come accaduto per l'amministrazione delle finanze, riconosca fondata la pretesa dell'attore, ha interesse ad impugnare la sentenza .che tale pretesa apbia accolto perch soccombente malgrado l'atteggiamento di adesione tenuto nel processo, per non avere spontaneamente soddisfatto quella pretesa rendendo indispensabile il ricorso al giudice e la stessa prosecuzione del process_o (sicch ben a ragione stato escluso che nel caso di specie si fosse verificata la cessazione della materia del contendere, essendosi dichiarata pronta la finanza a restituire il tributo, che si assumeva riscosso indebitamente, ma non avendovi in concreto provveduto). Dall'altro, come si accennato non si trattava di far valer diritti disponibili o di riconoscere fatti essenziali per l'attribuzione del diritto, ma veniva in considerazione la interpretazione di norme giuridiche indisponibili rispetto alle qual l'atteggiamento delle parti non poteva condizionare il giudice che non vincolato. alla esegesi da queste proposta essendo sempre consentito a ciascuna parte di prospettare, con i mezzi che lo ordinamento appresta, una ricostruzione del diritto obiettivo da cui pu trarre vantaggio, pur avendo nel precedente grado riconosciuto il buon fondamento di una meno favorevole ,interpretazione (Cass., n. 2768173). La obbligatoriet della pretesa fiscale imponeva invero all'amministra zione di tutelare le proprie ragioni quali emergevano dalla. interpreta 734 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO zione gmrisprudenztale di questo s: C. ad essa favorevole e di cui non aveva tenuto conto nel corso del giudizio di primogrado. La mancata contestazione della domanda da parte dell'interessato non vale di per s a rendere legittima: la pronuncia di accoglimento se la pronuncia stessa risulti contraria a disposizioni imperative di legge; e l'interessato in tal caso legittimato ad impugnare la sentenza. . L'interesse all'impugnazione in questa ipotesi non si comip.isura sulla rispondenza della pronuncia alle conclusioni formulata da colui che impugna (Cass. 814/68, 2100/70); ma sulla non rispondenza della sentenza medesima al diritto obiettivo, nel riconoscere le fondatezze della pretesa a carico dell'impugnante. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1978, n. 3343. -Pres. Mirabelli Est. Granata -P. M. Minetti (conf.). -Soc. Zincar Italia c. Ministero delle Finanze (avv. St!lto Cascino). Imposte e tasse in genere Imposte dirette Provvedimento dell.'ufficio sulla spettanza di agevolazioni Mancata impugnazione nel termine dell'art. 23 del r.d. 8 luglio 1937 n. 1516 Irretrattabilit Successiva pretesa di agevolazione Inammissibilit. Rientra fra i provvedimenti da gravare nel termine perentorio il provvedimento (decision~ amministrativa) con il quale l'Ufficio tributario si pronunzia sulla spettanza di una agevolazione, anche se di validit superiore ad un anno (nella specie decennale) (1). (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la societ Zincor Italia, denunziando la violazione dell'art. 23 r.d'. 8 luglio 1937, n. 1516, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., critica la decisione della Commissione tributaria centrale per avere ritenuta essa ricorrente decaduta dal potere di impugnare l'atto dell'Ufficio imposte dirette, che aveva accordato l'esenzione decennale di. cui all'art. 8 legge 29 luglio 1957, n. 635 con decorrenza (e quindi con scadenza) anteriore a quella spettantele, laddove -a suo avviso -l'esenzione competerebbe ope legis ai beneficiari e l'Ufficio imposte si limiterebbe ad una mera presa d'atto, contro, la quale nessun ricorso alle commissioni tributarie sarebbe possibile, con conseguente (1) Decisione da condividere. Nel!le imposte dirette l'accertamento definisce tutti glli elementi delW'obbliigazione tributaria siia su1la misura defila base imponibile, sia suilil'aipplicazione rde1la legge ed ha su11'iintera materia efficacia preclusiva sia :per diii contribuente che per l'Ufficio (v. Relazione Avv. Stato, 1966, 70, II, 457). Lo stesso effetto da viconoscersi ad ogni altro provvedimento, ch rientra pur sempre nel concetto ampio di accertamento, che appLica la legge al rapporto. Del tutto diversa, , come noto, la regola che presiede alle imposte indirette. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA inconfigurabilit della decadenza ex art. 23 r.d. del 1937, n. 1516 citato, ravvisata invece dalla Commissione centrale. La censura infondata. L'atto, con _cui l'amministrazione finanziaria riconosce spettare al contribuente l'esenzione oncessa dalla legge nel concorso di determinati requisiti, concretizza pur sempre, anche quando tali requisiti siano rigidamente predeterminati dalla norma in guisa che non sussista rispetto ad essi alcun margine di apprezzamenfo discrezionale, un operato dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 23 citato, in quanto con esso l'amministrazione stabilisce quale, a suo avviso, debba essere il regolamento di quel determinato rapporto tributario, del quale la norma -propi;io prevedendone l'esenzione dall'imposizione -postula l'esistenza. Si tratta, cio, di un pro.vvedimento avente consistenza e natura di decisione amministrativa, perch idoneo a risolvere un potenziale conflitto di interessi circa la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispece legale di esenzione, pur sempre suscettibile, anche quando precisamente delineati, di una qualche implicabilit in ragione anche soltanto della insopprimibile operazione logica di lettura del testo normativo: cos ad esempio per quanto concerne, proprio con riferimento alla esenzione in oggetto, il concetto di novit dell'impresa (Cass., 1 ottobre 1975, n. 3089; Cass., 21 giugno 1971, n. 1920), ovvero il criterio della sua localizzazione (Cass., 6 luglio 1977, n. 2967) e della sua misura (Cass~. 22 giugno 1972, _n. 2037) ovvero la individuazione delle categorie ammesse al beneficio (per gli alberghi: Cass., 7 settembre 1970, n. 1244; Cass., 24 maggio 1968, n. 1570; per i ristoranti: Cass., 8 novembre 1976, n. 4092; Cass., 8 giugno 1976, n. 2089; per le imprese di servizi: Cass., 6 ottobre 1977, n. 4261; Cass., 27 luglio 1976, n. 2985); cos ancora, appunto, per quanto riguarda la delimitazione dell'arco temporale entro cui il beneficio spetta. Con la conseguenza che la mam:ata impugnazione del provvedimento con cui, a suo tempo, l'amministrazione defin il momento iniziale e quello finale del periodo di esenzione spettante alla societ oggi ricorrente, impedisce la successiva contestazione del punto, ostandovi la preclusione nascente dal citato art. 23 r.d. 8 luglio 1937, n. 2516. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 luglio 1978, n. 3440, Pres. Rossi -Est. Lipari -P.M. Del Grosso (conf.). -Ministero delle Finanze (avv. Stato Rossi) c. Soc. Minerva (avv. Ricciulli). Imposta di registro -Societ Riserve -Utilizzazione per copertura delle. perdite Tassabilit. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 4 e tariffa A, artt. 81 e 85; e.e. artt. 2442, 2446). L'utilizzazione delle riserve per reintegrare agli effetti dell'art. 2446 e.e., il capitale diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite com 736 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO porta una imputazione a capitale come tale soggetta all'imposta di registro (1). (Omissis). -Secondo l'impugnata sentenza l'utilizzazione delle riserve straordinarie di una societ per azioni per ripianare. una perdita di capitale sociale (risultante da delibera assembleare) non soggetta ad imposta proporzionale di registro in quanto: da un lato (e da u~ punto di vista formale), la relativa deli5era non provoca un passaggio, neanche momentaneo, dalla riserva al capitale e quindi ad un aumento di questo, poi che le perdite incidono sul pa~rimonio e vanno reintegrate in primo luogo con gli elementi attivi di queste senza bisogno di operare il previo trasferimento al capitale o dall'a:ltro (da un punto di vista sostanziale) non potrebbe sostenersi che, comunque l'operazione abbia _comportato una trasmissione di ricchezza a titolo op.eroso della propriet, dell'uso o del . godimento di un bene perch le riserve non appartengono ai singoli soci, ,ma alla societ sicch. la loro destinazione alla reintegrazione del capitale non determina un trasferimento intersoggettivo assoggettabile a tassa proporzionale. / Era accaduto che nel rapporto fra, capitale sociale nominale di L. 310 milioni e perdite per L. 211 milioni (superiore ai 2/3 del capitale medesimo) si era verificata l'ipotesi di cui all'ar~. 2446 cod. civ. Per porre riparo alla situazione l'assemblea deliber di dimezzare il valore delle azioni (cos comprendo la perdita per L. 155 milioni) e di utilizzare 50 milioni! della riserva speciale. - L'ipotesi verificatasi in concreto si differenzia strutturalmente dall'aumento di capitale mediante riserve, essendosi fatto ricorso alle riserve medesime per reintegrare le perdite di esercizio; si tratta quindi di stabilire se l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di aumento (ove si ritenga, come questo S.C. ritiene, di avallare le ragioni giuridiche che lo sorreggono) operi per analogia di ratio anche nel caso presente che viene per la prima volta all'esame della Cassazione. Ne ha lucida consapevolezza la impugnata sentenza la quale, dopo aver puntualizzato il proprium del problema giuridico sottoposto al suo esame, riconosce che l'elemento differenziale, rapportato alla normJ. dell'art. 85 della tariffa all. A, non vale a sostenere la soluzione negativa (1) Questione nuova risolta con approfondita motivazione. Dopo aver ricapitooato con ampiezza di J1fen1menti, anche in relazione aLla vigente legge di registro, la ormai pacifica questione deJt1a tassab111t delle riserve imputate ad aumento di capita:Le a norma dell'art". 2242 e.e. (da ultimo Cass., 6 lug.Iio 1977, n. 2968, in questa Rassegna, 1977, I, 6%), 1a pronunzia esattamente rileva che la modificazione nell'uso e nel godimento del bene (art. 4 'legge di registro del 1923) sii venifica egualmente aililorch b riserva confluisce nel ca:pitale, anche se non in aumento, per essere UJtiJ1izzata per reintegrare il capitale (art. 2446 e.e.) diminuito ,in conseguenza di perddte. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA se non si dimostri pi radicalmente che l'operazione attuata non costituisce intrinsecamente atto tassabile con imposta proporzionale ex art. 4 ed 8 1. registro, donde la necessit di disattendere l'indirizzo interpretativo di questa Corte che ammette la imposizione proporzionale anche quando si verifica un semplice mutamento nell'uso o nel godimento di un bene. E se ne rende conto la difesa della societ resistente la .quale, di fronte al saldo orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio rinuncia a contrastarne-il fondamento giuridico e si affida a quegli elementi differenziali che pur non avevano persuaso i giudici di secondo grado (ed in questo senso ha particolarmente insistito nella memoria e nella discussione orale). All'opposto dalla giurisprudenza in tema di utilizzazione delle riserve prende le mosse la difesa della finanza, chiedendone l'estensione al caso di specie e confutando i due piani argomentativi sui quali costruita l'impugnata sentenza. 2. -Con l'unico motivo del ricorso l'amministrazione finanziaria, denunciando l~ violazione e falsa applicazione dell'art. 85 della tariffa all. A al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 4 della medesima legge del registro, sostiene la tesi della soggezzione ad imposta proporzionale, non esistendo alcuna differenza tra l'ipotesi del trasferimentc:> di riserve in. aumento di capitale e del trasferimento di esse a copertura di perdite. L'una e l'altra operazione liberano la societ dal debito della riserva verso i soci e provocano, sul piano finanziario, il trasferimento della relativa posta sul conto capitale. Sotto il profilo giuridico anche in questo caso si realizzerebbe un trasferimento attraverso la rinuncia dei soci ad un diritto loro spettante sulla riserva. Il ricorso fondato, anche se non tutte le argomentazioni che lo sorreggono sono da cl'udividere. Determinante al riguardo appare la persistente adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aumento di capitale della societ per azioni, eseguito mediante la imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., pur non dando l.ogo ad una trasmissione di diritti, importa mutamento d'uso e di godimento di beni mobili restando assoggettato all'imposta proporzionale di registro (Cass., nn. 2968/77; 2358/72, 42/71, 2146/67, etc.). Il problema dell'imposizione sull'utilizzazione della riserva ai sensi della legge di registro del 1923 (che la vecchia legge affidava all'interprete, mentre la nuova legge del 1972 -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 -lo risolve in senso affermativo, come si ricava dal combinato disposto dell'art. 47, terzo comma, e dell'art. 4 della tariffa all. A; e potrebbe ritenersi che si tratti di disposizione confermativa dell'indirizzo giurisprudenziale di questo S.C. e non innovativa) va tenuto distinto da quello della disciplina 738 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'imposta sulle concessioni governative, rispetto alla quale si eschisa ~ pacificamente l'applicazione con tassa graduale nei casi di aumento di capitale mediante imputazione a questo delle riserve rappresentate dall'accantonamento di utili (Ca~s., nn. 1027/69, 320/69, 183/69, 3530/68, 2295/68, 2147/68, 90/62), essendo il tributo di registro commisurato agli effetti giuridici dell'atto, mentre la tassa di concessione governativa, ai s_ensi del ' l'art. 114 della tabella alL A annessa al d.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, si riferisce agli effetti economici sostanziali della delibera sociale in quanto essa comporti cio un apporto effettivo di nuova ricchezza che viene ad aggiungersi a quella precedentemente fornita alla societ, giusta la nota marginale apposta. a detto articolo (cfr. per la netta distinzione dei due problemi gi Cass., n. 90/62 cit.). Sussiste, infatti, diversit dei presupposti dell'imposizione tributaria nei due casi, presupposto della tassa di concessione fissa l'iscrizione in cancelleria della delibera di aumento; presupposto di quella graduale l'iscrizione della dichiarazione degli amministratori, attestante che l'aumento deliberato stato sottoscritto (la quale non ha ragione d'essere quando l'aumento di capitale gratito); presupposto del tributo di registro non , invece, l'iscrizione della delibera assembleare nel registro della societ, ma la delibera stessa in relazione alla sua intrinseca portata ed ai suoi effetti (giuridici, come puntualizza rispetto all'art. 8 legge n. 3269, ma. senza portata innovativa, l'art. 19 del d.P.R. n. 634 del 1972). La constatazione che la tassa di concessione sia dovuta in misura fissa non depone -qindi -per s in alcun modo a favore di una corrispondente soluzione in materia di imposta di registro. opportuno, peraltro, rilevare che la sentenza n. 90 del 1962, ha definitivamente respinto gli argomenti tradizionalmente addotti a favore della' imposizione proporzionale dell'imputazione di riserve a capitale, disattendendo la teoria del cosiddetto doppio trapasso che non ha pi avuto seguito nella giurisprudenza d questo S.C.. la quale, pur essendo rimasta ferma nella. soluzione, ha modificato le ragioni giustificatrici. In un primo tempo si era ritenuto -invero -che il passaggio a c.apitale di riserve fosse, soggetto ad imposta proporzionale perch implicava un trasferimento di ricchezza (gli utili accantonati) dai soci alla societ, trattandosi di nuovi apporti deliberati a favore della societ, e come tali compresi nell'ambito dell'art. 85 della tariffa (Cass., 27 settembre 1923; 24 gennaio 1924; 28 maggio 1932; 14 marzo 1936, n. 775; 28 giugno 1937, n. 2146). Nella giurisprudenza pi recente si d, invece, .per certo che l'aumento di capitale eseguito mediante imputazione ( il .termine testuale contenuto nell'art. 2442 cod. civ.) non costituisce nuovo apporto di danaro dei soci alla societ, dato che le riserve, sia pure facoltative, gi si trovano nel patrimonio di quest'ultima; si ritiene, peraltro, che tale imputazione importi l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri - .. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 739 del capitale sociale, il quale pu essere monetizzato solo in ipotesi di scioglimento della societ, o in quella affine della riduzione del capitale esuberante,. ai.sensi..dell'art.: 2445 e.e,,'per trarne la conseguenza che si venuto in tal modo a verificare un mutamento di uso e godimento di beni mbbili comportante ex art. 4 della legge di registro, l'assoggettamento alla impo" .sta proporzionale. Questo orientamento ha incontrato la critica di parte della dottrina, riecheggiata nella impugnata sentenza, che gli . addebita una interpretazione eccessivamente estensiva del termine trasmissioni di uso e. godimento dei beni, risolto in quello modificazioni nell'uso e nel godimento medesimo. Ma la critica cos formulata non coglie l'effettiva implicazione della tesi la quale valorizza la modificazione del contratto sociale che il trasferimento della riserva a capitale comporta. Indubbiamente le riserve sono entit gi esistenti nel patrimonio della societ e la destinazione della loro parte disponibile ad aumento (art. 2442 e.e.) o a reintegrazione (art. 2447 e.e.) non costituisce un apporto che possa incrementare la consistenza patrimoniale della societ stessa. Tuttavia indubbio che l'attuazione della delibera con cui tale destinazione viene disposta d luogo, attraverso la modificazione dell'atto costitutivo, alla modifica (effettiva, ed a rilevanza esterna) della condizione giuridica della riserva medesima, cambiando titolo dell'uso e del godimento. Non si tratta di una semplice perazione contabile, di natura interna, relativa ad entit .puramente astratta (non dovendosi sopravalutare il concetto di (( imputazione indicato dalla legge a significare n passaggio da riserva a capitale che se vale ad escludere sicuramente il doppio trapasso, il trasferimento di diritti di credito relativi, non esclude che la posizione soggettiva rispetto a tale diritti venga modificata). Regime giuridico della riserva e del capitale in effetti non coincidono. Il passaggio da riserva a capitale determina la indisponibilit del cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad esso hanno i soci (e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla sciet) e lo assoggetta alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale che, per la peculiare funzione di garanzia che assolve, pu essere monetizzato solo in caso di scioglimento della societ stessa o di riduzione del capitale. Ci sufficiente per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale di registro specie se si abbia riguardo da un lato, come i.mpone l'art. 8, agli effetti sostanziali dell'atto, e si tenga presente, dall'altro la definizione di atto cui applicabile la tassa fissa, nel quale sarebbe veramente difficile fare rientrare la delibera considerata. Il passaggio da riserva a capitale indiscutibilmente comporta un mutamento dal regime giuridico cui i fondi sociali sono assoggettat; pro prio perch, come si visto, i poteri di disposizione dell'assemblea sul capitale sono pi limitati di quelli sulle riserve tale passaggio determina un rafforzamento della posizione di ogni socio. : 740 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non vale obiettare che presupposto della imposta proporzionale il trasferimento di una certa entit da un soggetto ad un altro, mentre nella operazione di imputazione considerata mancherebbe la regolamentazione di rapporti intersoggettivi. / Per effetto del trasferimento delle riserve a capitale rispetto all'entit che ne soggetto si vengono a modificare i rapporti tra societ e soci come emerge dal rilievo che mutando ff titolo di appartenenza lel cespite alla societ, gli azionisti perdono la possibilit di adottare in ordine ad esso le deliberazioni consentite per i cespiti disponibili, Se poi l'imputazione si correla ad aumento di capitale mediante assegnazione di azioni gratuite il bene nuovo attribuito al socio acquista una sua autonoma rilevanza, (senza che possa dedursi in contrario che nel valore effettivo della vecchia azione era gi incorporato l'ammontare proporzionato delle riserve, giacch tale potenzialit assume qualificazione giuridica diversa per effetto dell'avvenuto passaggio). In definitiva l'interpretazione che intenda abbracciare la tesi favorevole al fisco si trova a dover scegliere nell'alternativa di operare pi propriamente sul terreno del diritto tributario (ed la strada seguita dal pi recente orientamento di questa Suprema Corte), ovvero di prendere in considerazione, sul terreno del diritto commerciale, il fenomeno costituente il presupposto del tributo, per ravvisare in qualche modo nel passaggio da riserva e capitale un trasferimento di riccheza in senso proprio, un nuovo conferimento, analogo a quelli costitutivi del capitale originario. Qui si innesta appunto la tesi del doppio trapasso che trae origine da posizioni dottrinali elaborate sullo scorcio del secolo in Germania e Francia, secondo cui il passaggio da riserva a capitale consiste nell'attribuzione ai soci dei fondi di riserva come dividendo e nel contestuale trasferimento dello stesso alla societ come nuovo apporto. Ma tale tesi, gi insostenibile ai sensi dell'art. 158 del codice di commercio, non trova possibilit di difesa di frorite al disposto dell'art. 2442 cod. civ. ed stata definitivamente ripudiata come si accennato dalla giurisprudenza (donde la SU perfluit di insistere nella relativa dimostrazione). La tassabilit delle riserve va considerata perci prescindendo dal supporto del trasferimento dei diritti, agganciandola al mutamento della disciplina giuridica attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 4 alla luce dell'art. 8 che lo rende applicabile anche a situazione diversa dalla trasmissione del diritto in senso proprio. Confro siffatto procedimento non varrebbe opporre (e lo riconosce, del resto, la stessa sentenza impugnata) la letterale esegesi degli artt. 81 e 85 della tariffa all. A la cui applicazione non viene in considerazione immediatamente e direttamente, ma solo in via analogica (ai fini della individuazione della aliquota). Si obietta tuttavia che l'impossibilit di operare la tassazione con im posta proporzionale troverebbe conferma nella mancata inclusione della PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA imputazione di riserva a capitale fra le operazioni previste nelle predette voci della tariffa. Ma si replica vittoriosamente che in tali voci le specifiche ipotesi sono contemplate e considerate in funzione della determinazione dell'aliquota, mentre l'art. 8 della legge che impone all'interprete di fare riferimento, in via analogica, al pi appropriato degli articoli di tariffa quando il caso sia espressamente e puntualmente contemplato. Non s tratta quindi di sforzare la portata degli artt. 81 e 85, i quali cos come sono stati formulati riguardano indubbiamente apporti nuovi di capitale (rispettivamente i conferimenti coevi alla formazione dlla societ, e quelli successivi), ma di far riferimento a tali articoli per individuare la aliquota che sar quella prevista per i conferimenti i'n denaro, mentre l'ammontare delle riserve utilizzate rappresenta l'imponibile su cui applicare dette aliquota. In conclusione ritiene il Collegio di dover ribadire il proprio orientamento nel senso che la utilizazione della riserva straordinaria per aumento di capitali comporta l'assoggettamento ad imposta proporzionale coincidendo l'interpretazione della vecchia legge di registro con 'quella che l'espressa previsione della legge vigente. 3. -Si pu quindi passare ad esaminare la tesi della differenziazione della ipotesi di aumento espressa da quella di riduzione delle perdite dalla Corte di appello e senza farvi soverchio affidamento dal momento che si ritiene o no le conclusioni raggiunte inidonee ad escludere la tassazione proporzionale ove non si sovverta l'orientamento di questa S.C. la cui esattezza stata appena riconfermata. Su di essa, arricchendola di nuove argomentazioni, si diffonde la difesa della societ, che pretende di circoscrivere l'espresso principio alla ipotesi in cui le riserve vengono puntualmente utilizzate per l'aumento del capitale, negandone l'operativit quando si abbia una utilizzazione per, la diminuzione delle perdite di esercizio. Al riguardo nella individuazione dell'elemento differenziale sono sostenibili astrattamente due tesi: si pu affermare cio, che questa utilizzazione delle riserve, non comporta in alcun modo il passaggio, sia pure momentaneo e formale a capitale (ed la posizione assunta dalla Corte di appello), oppure riconoscere che il passaggio vi sia stato, ma non essendosi definitivamente risolto in aumento del medesimo, non pu essere assoggettato al tributo (ed la linea seguita dalla societ resistente). Ma , si tratta di posizioni indifendibili. Della prima la sentenza stessa -che pur l'ha elaborata -a segnare il limite quando osserva che alla luce del criterio del mutamento di uso e godimento sia l'impiego per aumento del capitale sia quello per ridurre le perdite comportano la effettiva modifica di regime giuridico delle riserve, come tale, sufficiente a determinare la tassazione proporzionale. 7-+2 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E l'osservazione test fatta vale altres a dimostrare che anche la tesi -sostenuta dalla societ resistente priva di fondamento giuridico perch pretende di introdurre un elemento differenziale rispetto alla giurisprudenza di queste S.C. da tener ferma in linea di principio del tutto inadeguato. Il punto qualificante di tale orientamento non infatti, l'utilizzazione in aumento del capitale, ma la modificazione della disciplina giuridica originaria delle riserve che a tale utilizzazione co~segue in quanto pur non avendosi un nuovo apporto di danaro dei soci alla So . ciet si realizza l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale, quel mutamento cio di uno e godimento idoneo di per s a far scattare la imposizione proporzionale. L'affermazione che tale imposizione non sarebbe pi giustificata quando le riser.ve sono impiegate per reintegrare il capitale diminuito di oltre un terzo, distinguendo l'ipotesi del 2442 da quella del 2446 e.e. non trova adeguato supporto logico giuridico. Non giova richiamarsi alla necessa ria destinazione delle riserve ad assolvere la loro peculiare funzione di garanzia (perch riconoscendosi che anche nell'ipotesi del ripianamento delle perdite le riserve sono state imputate al capitale resta confermata la ricorrenza di un'ipotesi di utilizzazione perfettamente omologa a quella precedentemente considerata dalla giurisprudenza di questa Corte). N persuasivo l'argomento che si vorrebbe desumere dalla difficolt di determinare nella specie la base imponibile. A parte la non congruenza dei riferimenti alla nuova legge di registro rispetto ad una fattispecie da decidere alla stregua della legge del 1923, l'obiezione priva di pregio giacch -come si accennato -una volta fissato il criterio della proporzionalit, la misura dell'aliquota e della base imponibile pu ricavarsi in via analogica, operando al riguardo i principi relativi ai conferimenti in denaro (cfr. l'art. 81, lett. a, della legge di registro, che prevede l'aliquota del 2 per cento sull'importo. del denaro conferito). Lo strumento operativo dell'utilizzazione funziona anche in questo caso, secondo la medesima sequenza evidenziata dalla precedente giurisprudenza di questa Corte. Esattamente l'Avvocatura dello Stato osserva.che in termini di utilizzazione e di effetti giuridici che ne conseguono la situazione non cambia quando la deliberazione di trasferimento delle riserve a capitale abbia per fine, anzich l'aumento, la conservazione del medesimo ripianandosi con taie operazione le perdite subite. Non pu essere seguita la Corte d'appello quando afferma che nel caso di specie non si avuto -nemmeno in via meramente formale -un passaggio della riserva straordinaria a capitale poich -riassume -le perdite incidono, anzitutto, prima di aggredire il capitale, sul patrimo~ nio sociale e quindi vanno ripianate innanzitutto con gli elementi attivi di questo. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA L'affermazione -fermo restando che si tratta di puntualizzazioni correttive non incidenti sulla ratio decidendi della sentenza impugnata che si regge nel superamento dell'indirizzo interpretativo sulla portata dell'art. 4 I. reg. - intrinsecamente contraddittoria, perch finisce per rfoonoscere che le perdite aggrediscono direttamente tutte le attivit soiali che sono rinvenibili nel patrimonio senza che occorra ulteriormente distinguere se si tratti di attivit di cui la societ titolare in.conto cor rente ed in conto patrimonio. Patrimonio -dal punto di vista giuridico - l'insieme dei rapporti con diretta rilevanza economica di cui una persona titolare e dal punto di vista economico l'insieme dei valori che rimangono dopo avere detratto le passivit. Nelle. imprese individuali il patrimonio netto si determina nella differenza fr attivo e passivo, sicch, dal punto di vista ragioneristico, coincide con il capitale netto. Nella societ di capitali il patrimonio. netto di ordinario costituito da due poste: capitale sociale e fondi di riserva (formati dalle quote di utile netto rion ripartite annualmente fra i soci). Il capitale sociale rileva come fondo di dotazione per lo svolgimento dell'attivit commerciale, come coacervo di diritto di partecipazione dei soci, come fondo di garanzia, per le obbligazioni sociali. Nelle societ di capitali accanto alla riserva legale sono ipotizzabili riserve statutarie e riserve straordinarie o facoltative le quali, a prescindere dalla diversa situazione giuridica specifica a ciascuna di esse, e diversa da quella fatta al capitale come tale debbono considerarsi appartenenti al patrimonio della societ. Le riserve straordinarie sono formate, mediante accantonamento degli utili a seguito di decisione presa in sede di approvazione del bilar.icio, e figurano, ai sensi dell'art. 2424 e.e. nella parte passiva della situazione patrimoniale~ per esprimere il debito della societ nei confronti dei soci. Il capitale che pu diminuire (ex art. 2446 e.e.) quello effettivo non quello nominale. Capitale effe.ttivo e patrimonio effettivo coincidono soltanto al momento in cui la societ viene in essere, successivamente fra i suddetti elementi sussiste sempre una divaricazione. . 11,capitale effettivo deve coprire anche la voce iscritta nella parte passiva della situazione patrimoniale rappresentata dalla riserva che vincoli al proprio soddisfacimento una patte (la parte corrispondente al suo ammontare) dell'attivo sociale. E la legge stabilendo che debba sussistere. un certo rapporto fra capitale nominale ed effettivo considera capitale effettivo quello depurato della passivit rappresentata dalla riserva straordinaria. Quando l'assemblea delibera l'utilizzazione delle riserve sia per aumento di capitali che per copertura di perdite compie un'identica operazione, svincolando la parte dell'attivo destinata a copertura della riserva e rendendola totalmente computabile in conto capitale. La somma cos svincolata se determina un supero di capitale attivo potr essere tradotta RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 744 in azioni gratuite a favore dei soci (con aumento del capitale nominale), mentre se si sono verificate perdite sar trattenuta a copertura di esse migliorando ed eventualmente regolarizzando il rapporto fra capitale effettivo e capitale nominale (il che nella specie si verificato anche perch stato ridotto il capitale nominale, reso pi rispondente a quello effettivo). Si determina cio, anche in questa ipotesi, il trasferimento della riserva a capitale; la riserva viene cancellata e la relativa ma~sa attiva confluise nel capitale (effettivo) accrescendolo. 4. -In conclusione fermo restando l'assoggettabilit ad imposta. proporzionale della utilizzazione delle riserve per aumentare il capitale, .alla medesima soluzione deve pervenirsi quando le riserve sono impiegate per porre riparo ad una perdita di capitale diminuito di oltre un terzo. ( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 12 luglio 1978, n. 3515 -Pres. Giannattasio -Est. Granata -P. M. Saia (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Camerini) c. Viola. Imposte e tasse in genere Rapporto tra il procedimento innanzi alle Commissioni e l'azione in sede ordinaria Termine . Decisione definitiva Ricorso ~ontro decisione proposta fuori termine . Successiva dichiarazione di inammissibilit Decorrenza del termine dal passaggio in giudfoato della decisione non impugnata utilmente. Il giudice ordinario che non pu sindacare gli errores in procedimendo del giudice tributario, deve raccordare il termine semestrale di decadenza dell'azione ordinaria al giudicato del giudice tributario che pronunzia sulla regolarit del processo; ove questo abbia dichiarato inammissibile l'impugnazione perch non prevista in via tipica dalla legge ovvero perch proposta dopo la scadenza del termine, il termine semestrale per l'azione ordinaria decorre dal passaggio in giudicato della decisione vanamente impugna_ta con il mezza dichiarato inammissibile; quando invece l'impugnazione sia esperita secondo il tipo e nel tempo di legge ma non in conformit dei canoni formali che ne condizionano l'esame di merito, il termine per l'azione ordinaria decorre dalla definitivit della decisione che pronuncia sull'impugnazione (1). (1) Bench riferita a1l'abrogato ordinamento deilJle commissdoni, la decisione importante in quanto riassume e defin1sce con esempJare Hmpidezza iii principio tuttora va1ido ad al1ri effett~. e peraltro 11ipetutamente affermato (Cas,s., 8 gennaio 1975, n. 40, in questa Rassegna, 1975, I, 40), che l'impugnazione ab origine inammISsibile, perch non ammessa nel sistema processuale o perch proposta fuori termine, non impedisce la decadenza stabilita in connessione con la PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 745 (Omissis). -Con il primo motivo -denunziando violazione dell'art. 22 d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, e difetto assoluto di giurisdizione, in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria censura la sentenza impugnata per avere giudicato infondata l'eccezione di decadenza dell'azione giudiziaria, da essa ricorrente proposta sul rilievo che, avendo la Commissione centrale dichiarato inammissibile per tardivit il ricorso dei contribuenti avverso la decisione della Commissione provinciale, il termine semestrale per adire l'autrit giudiziaria ordinaria doveva com putarsi a decorrere dalla scadenza del termine. utile per ricorrere tempestivamente alla Commissione centrale, laddove la Corte di appello ha ritenuto che la decisione definitiva, rispetto alla quale era da apprezzarsi la tempestivit dell'azione giudiziaria, era quella della Commissione centrale. La censura fondata. Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma introdotta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 436, il termine semestrale di decadenza concesso per proporre l'azione giudiziaria decorre dal momento in cui, nel processo davanti alle commissioni tributarie -necessariamente da esperire in via preventiva -interviene una decisione definitiva che tale sia per sua natura, perch non suscettibile di impugnazione ulteriore nell'ambito ancora di quel processo, o tale diventi, a seguito dello inutile decorso del termine concesso per esperire l'impugnazione ammessa. Nella individuazione di siffatta decisione e nella verifica della sua definitivit ai fini del controllo circa la sussistenza o meno della menzionata decadenza in relazione, appunto, alla tempestivit, e quindi alla proponibilit, dell'azione davanti a lui proposta, il giudice ordinario -in dipendenza della distinzione e reciproca autonomia, da quel sistema recepito, tra il processo davanti alle Commissioni tributarie ed il successivo processo in sede ordinaria -incontra i limiti derivanti dalla insindacabilit,. da parte sua, degli errores in procedendo dal giudice tributario eventualmente commessi r:elativamente sia alla impugnazione esperibile in quel processo, sia alla tempestivit della stessa. ius receptum, infatti, definitivit (gi verificatasi) de!ila pronunzia contro Ja quaile !'>, facendo proprie 1e considerazioni, ch erano gi state esposte in queHa nota (v. op. lc. cit.). Invero, se si ammette l'esistenia nella legge di uno strumento che consenta un giudizio di valore sui reperti, sii rischia di fru strare lo scopo di tutela che iii legislatore ha voluto totale e categorico, come si pu desumere dalle parole usate ( cose d'interesse>>, cose che .interessano, ap partengono allo Stato e dal momento dell'acquisizone rin propriet (le cose ri trovate appartengono aUo Stato>>, artt. 44, 46, 49 legge n. 1089 del 1939) al mero. verificarsi dei requisiti richiesti, come correttamente motiva la Suprema Corte. Certamente ci non vuol dire che un accertamento non debba esservi, ma anche qui occorre intendersi: in primo iuogo, essendo questo un accertamento 770 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, nitamente agli assistenti della Sovrintendenza, risultava che il terreno, dove si trovavano i reperti stessi, era stato completamente dissodato, con aratura profonda per mezzo di una potente ruspa con arpione, di modo che alla superficie non risultava pi alcuna traccia degli otto tumuli sepolcrali e di parte di un muraglione, portati alla luce dall'archeologo prof. Ferrante Rittatore Von Willer, dell'Universit degli Studi di Milano, regolarmente autorizzato agli scavi e alle ricerche, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, e con il consenso degli stessi proprietari del terreno (foll. 75 e segg. vol. 2). I _due fratelli Bocci venivano rinviati a giudizio, dinanzi al Pretore di Valentano, per rispondere del reato di danneggiamento aggravato, ex articoli 110, 635 capov. n. 3 cod. pen. Al dibattimento, in cui l'Avvocatura Generale dello Stato si costituiva parte civile, in rappresentanza del predetto Ministero, venjvano altres contestati ai suindicati imputati, a norma dell'art. 445 cod. proc. pen., i reati previsti dagli artt. 18 e 59 della legge n. 1089 del 1939, e dall'art. 733 cod. pen. Con_ sentenza pronunziata il 12 aprile 1975 il predetto Pretore assolveva i due imputati con formula piena dai reati contestati in udienza; li riteneva invece responsabili del delitto di danneggiamento e, con la concessione. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, li condannava alla pena (condizionalmente sospesa) di tre mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese a favore della parte civile. Giudicando sul gravame proposto dai due .imputati, che avanzavano numerose doglianze in rito e nel merito, il Tribm;iale di Viterbo, ritenuto che i due Bocci,_ provvedendo all'aratura del terreno (senza aver avuto diffida alcuna dall'autorit competente in ordine ai reperti rinvenuti) non avevano agito con la consapevolezza di cancellare una testimonianza di tecnico, non esclusivo della P .A. e, come pu desumersi da qualsiasi compor tamento (quindi anche una denuncia) dell'Amministrazione, cos pu essere disposto benissimo dal giudice e, in secondo luogo, esso deve essere diretto esclusivamente a stabilire se quel bene abbia natura archeologica, storica, artistica ecc. e non gi anche il suo valore. Questo infatti un aspetto che concerne le qua1it del bene gi acquisito in prnpriet da:Llo Stato e non il criterio per stabHirne i.i1 proprietario. erroneo quindi affermare che l'interpretazione che era stata :proposta a11'attenzione dehla Cassazine e che stat assunta in sentenza porta ad esclu dere ogni problema su chi deve effettuare l'accertamento e suJ.la forma di tale accertamento. L'interesse infatti, inteso come giudizio di valore, non. costituisce il d~spluvio per l'applicazione o no della legge e le cose che presentano interesse archeologico devono ritenersi que~le che hanno attinenza con l'archeologia. Ci significa che non necessaria pi una loro valutazione, ma semplicemente la in dividuazione dell'epoca storica; individuazione ;peraltro che. costituisce proprio il contenuto dehl'accertamento. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE grande interesse archeologico, li assdlveva .con formula piena dal reato di danneggiamento loro contestato, perch il fatto non costituisce reato. Avverso la sentenza di secondo grado, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Ministero dei Beni Culturali e Am bientali (subentrato M Ministero della Pubblica Istruzione), sulla base di due motivi d'annullamento. Col primo si denunzia la violazione dell'art. 524 n. 1 cod. proc. pen., in relazione sia agli artt. 1, 44, 46, e 49 della legge n. 1089 del 1939, sia con . riferimento agli artt. 635 cod. proc. pen, e 822 cod. civ. La parte civile contesta anzitutto l'affermazione del Tribunale, secondo cui i reperti rinvenuti nel fondo dei Bocci non fossero di propriet dello Stato, e mancasse pertanto nella specie quell'elemento, essenziale dal con testato reato di danneggiamento, dell'altruit della cosa, essendo la distru zione dei tumuli e del muraglione intervenuta prima che entrassero a far parte del pubblico demanio. Col secondo motivo si denunzia la violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., sotto il profilo della carenza .di motivazione e del travisamento dei fatti, in ordine alla ritenuta insussistnza del dolo. nell'operato degli imputati. I due fratelli Bocci, a loro volta, hanno presentato una memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Le considerazioni che formano oggetto del primo motivo di ricorso sono, in linea teorica o d~ principio, da condividere. Se esatto, infatti, che il presupposto del reato di danneggiamento la altruit delli;; cosa mobile o immobile danneggiata, non pare dubbio che i sette tumuli e la circostante area sepolcrale del~a et protovillano viana, rinvenuti nel fondo di propriet degli imputati dal Prof. Rittatore Von Willer non aprartenevano, a nessun titolo, ai Bocci. Infatti, secondo il combinato disposto. degli artt. 1, 45 e 46 della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le plimitive civilt sono assoggettate ipso iure alla disci plina d11lla predetta legge speciale, a prescindere dalla loro inclusione in appositi elenchi o inventari, i quali hanno funzione meramente strumentale, e a prescindere altres da appositi provvedimenti amministrativi, che si appalesano invece necessari (art. 3) solo quando si tratti di assoggettare a tutela cose di propriet privata aventi intrinsecamente le caratteristiche di cui al citato art. l, e che si rivelino strumentali ai fini della salvaguardia e della conservazione delle cose stesse (art. 21). Ma nel caso di specie senz'altro da escludere che si versi in tale ultima ipotesi, giacch, trattandosi di cose ritrovate in seguito a scavi rego larmente autorizzati dal Ministero competente, esse, proprio in virt degli 772 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO artt. 1 e 46 .della gi citata legge, in relazione all'art. 822, comma secondo del codice civile, appartengono allo Stato sin dal momento della loro scoperta, e da tale momento rientrano fra i beni. del pubblico demanio. N pu comunque ritenersi che la demanialit del bene presupponga la sussistenza di un provvedimento formale della Pubblica Amministrazione, con effetti costitutivi. Infatti, come pi volte ha avuto occasione di precisare questa Corte Suprema (si veda, fra le altre sentenze, quella delle Sezioni Unite Civili, 25 ottobre 1955, Monaco, e Ministero Pubblica Istruzione) la demanialit inerente alla natura del bene stesso per la funzione alla quale, nel caso di appartenenza allo Stato, la legge lo considera destinato, e deriva quindi direttamente dalla legge stessa, non appena si siano verificati i requisiti richiesti: quello cio obiettivo della sua esistenza con le caratteristiche proprie di una delle categorie indicate espressamente dalla norma, e quello subiettivo della sua appartenenza allo Stato, senza quindi che possa avere nessuna influenza, diretta o indiretta, la volont della Pubblica Amministrazione nel sorgere della demanialit delle cose in questione, (il cui straordinario interesse archeologico) era stato, nella specie, riconosciuto e convalidato dalla relazione del Prof. Rittatore Von Willer). Pu quindi concludersJ che l'acquisto della qualit di bene pubblico dei tumuli e dell'area sepolcrale rinvenuti dal menzionato archeologo collegato ad una situazione di fatto e non gi ad un atto giuridico della Pubblica Amministrazione. Quanto poi alle sottili distinzioni, formulate nella memoria presentata, dagli imputati e sviluppate dai loro difensori nel corso della discussione orale, far cose attinenti (fra l'altro) al patrimonio archeologico, e cose interessanti il patrimonio stesso, come criterio generale valido a ritenerle rispettivamente, escluse o incluse nell'ambito della legge n. 1089 del 1939, c' da osservare (come bene ha rilevato l'Avvocato Generale dello Stato, difensore del ricorrente Ministero dei Beni Culturali) che i termini interesse d'interesse o interessano sono stati usati -come fatto palese dalla finalit cui si ispirato -nel senso di concernente, essendo la graduazione dell'interesse stabilita e disciplinata da altre e successive norme contenute nella gi citata legge n. 1089 (art. 3: interesse particolarmente importante; art. 5: eccezionale interesse) ed essendo quei predetti tre termini, nel senso suindicato, perfettamente idonei a rappresentare e identificare quella che stata la ratio legis volta a individuare il bisogno pubblico che quei beni soddisfano. D'altra parte questa Corte ha pi volte precisato ch l'accertamento sulla sussistenza o no della natura artistica, storica o archeologica delle cose non deve essere necessariamente affidato a comuni periti in materia, in quanto pu bene demandarsi agli organi competenti della Pubblica Amministrazione, preposti alla tutela del patrimonio archeologico o arti PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 773 stico, e pu anche desumersi (come avvenuto nel caso in esame) dalla stessa denunzia presentata al Pubblico Ministero dalla Sovrintendenza (si veda, fra le numerose sentenze in materia, quella pronunziata da questa stessa Sezione il 22 novembre 1971, rie. Bonifacio e altri). comunque opportuno precisare che il comportamento del Ministero della Pubblica Istruzione -il quale non aveva provveduto, ex art. 45 della legge n. 1089 del 1939, a disporre l'occupazione degli immobili, nel quale dovevano eseguirsi gli scavi autorizzati e che, dopo i primi rinvenimenti segnalati dall'archeologo ricercatore non aveva imposto, sulla intera area degli scavi, n il vincolo previsto dall'art. 3 della legge citata (al fine di preservare la scoperta di altre vestigia e di altri reperti di quell'antica civilt) n il vincolo strumentale di cui all'art. 21 della legge stessa (sul terreno circostante ai tumuli gi portati alla luce) -se pu suscitare qualche legittima riserva sui criteri di amministrazione del patrimonio archeologico nazionale, non pu peraltro escludere che le vestigia dell'et protovillanoviana gi rinvenute rivestivano obiettivamente (giova ribadirlo) quell'interesse storico, archeologico, artistico e etnografico preso in considerazione dall'art. 1 della legge pi volte menzionata. Con la logica conseguenza che esse appartenevano allo Stato -come s' gi accennato -sin dal momento del loro rinvenimento (art. 46) rientrando, per la loro natura immobiliare, nella categoria dei beni c;lemaniali, a norma dell'art. 822, comma secondo, cod. civ. -(Omissis). I. CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI VENEZIA, 8 giugno 1978 -Pres. Begundelli -Rel. Mariani -Picchiura. Reato -Parte civile, omicidio di agenti di P.S. Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno -Ammissibilit. (art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). Il Ministero dell'Interno legittimato a costituirsi parte civile contro l'imputato di omicidio di agenti di P.S., per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dalla corresponsione della speciale indennit ai superstiti degli appartenenti alle forze di Polizia vittime del dovere, a norma della l. 28 novembre 1975, n. 624 (1). 0-2) Le sentenze hanno riconosciuto, conformemente aJfa tesi sostenuta dalJ'Avvocatura anche in sede consultiva, il diri.tto ai! risarcimento del danno nei confronti dell'imputato al Minj,stero deHa Difesa che aveva provveduto al pagamento delila speciale indennit per i. superstiti deHe vittime del dovere prevista da!Qa legge 20 novembre 1975, n. 624. La contraria decisione deli1a Corte d'Assise RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELW STATO 774 Il CORTE D'ASSISE DI FIRENZE, 8 giugno 1978 -Pres; Piragino -Rel. Carvisiglia -Vallanzasca Renato (2). Reato . Parte civile Omicidio di agenti di P.S. Costituzione di parte civile del Ministero dell'Interno Ammissibilit Danni materiali e morali. (art. 185, c.p., art. 22, c.p.p.). I Avverso la sentenza proponevano appello l'Amministrazione dell'Interno, parte civile costituita, difesa dell'Avvocatura dello Stato, per i loro interessi civili, e l'imputato Picchiura Carlo. L'Amministrazione, volutasi che la Corte di primo grado ne avesse escluso il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, richiesto sotto il profilo della rifusione della somma corrisposta ai superstiti dell'App. Niedda in base alla legge 28 novembre 1975 n. 624 e ricordato che il reato obbliga al risarcimento, assumeva che l'indennit corrisposta ai superstiti doveva considerarsi in base al concetto di danno giuridicamente rilevante e poneva in evidenza la diversit giuridica tra l'obbligo di corrispondere la soinma di cui alla legge citata e la pensione, la prima essendo legata ad un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego, ad esso del tutto estraneo, che il presupposto necessario alla erogazione pur non essendone la causa. Causa legittima invece doveva ritenersi la morte in occasione del servizio prestato, non il servizio in se stesso e perci il' rapporto particolare di soggezione che legava la vittima all'Amministrazione, n la somma era comunque da consi,dera.rsi il corrispettivo di un rischio come elemento qualificante il rapporto di impiego dell'appartenente alle forze di polizia; Ritenuto pertanto che il fatto illecito altrui, che aveva cagionato la morte dell'App. Niedda, aveva determinato la corresponsione, oltre ad una somma par:i al danno emergente e al lucro cessante, anche di un'ulteriore somma stabilita in via forfettaria, in ordine alla quale la legge non prevedeva la irrepetibilit nei confronti dell'autore, e considerato che detta di Venezia 1ccmtro la quale era stato proposto appelfo con corrette argomentazioni nel!l'interesse del Ministero dehl'Interno, stata appunto riformata dal giudice di secondo grado con la prima ddle sentenze in nota che ha esattamente rilevato che fa s'peciai1e indennit non rappresenta ill corrispettivo di un rischio inteso come elemento dcl rapporto d'impiego e si diversifica nettamente dal trattamento pensionistico. Per quanto concerne il risarcimento dei danni moralri la giurisprudenza , in via di principio, concorde nell'ammettere che anche .la Pubblica Amministrazione possa risentirne (v. Cass. 4 maggio 1954; 26 febbraio 1964 in commento aWart. 185 c.p. I codici penali annotati a cura di Lattanzi 1974, art. 185, n. 2). . ' : PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE corresponsione era da ritenersi integrativa delle norme che fissano in via generale la misura del ristoro della situazione soggettiva lesa, sosteneva la legittimit della costituzione di parte civile, posto che trovava la sua ragion d'essere nel fatto-reato e chiedeva la riforma dell'appellata sentenza limitatamente alla negata legittimazione dell'Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno. L'imputato eccepiva, in rito, la nullit del decreto di citazione a giudizio per emessa rituale notifica al difensore, Avv. Edoardo Di Giovanni del foro di Roma, dell'avviso della data fissata per il dibattimento, la conseguente nullit dell'intero giudfaio di primo grado e della relativa sentenza. Lamentava in particolare l'appellante che l'avviso di cui all'art. 410 c.p.p. non era stato notificato al difensore nel suo domicilio reale, bens. al suo sostituito processuale presso il qual domicilio aveva eletto (f. 124). Assumeva che, eccepita in primo grado detta nullit (f. 37-45-46 r.-53 fase. dibatt.), l'eccezione era stata respinta in base ad una erronea interpretazione dell'art. 4 del d.p. 25 ottobre 1955 n. 932 e degli artt. 171 e 172 C.P.P., posto che l'elezione di la concessione dell'attenuante del particolare valore morale e sociale; in ogni caso declaratoria di pr:evalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La sentenza, nel merito, a carico di Picchiura Carlo, deve essere integralmente confermata, solo ritenendo la Corte, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Amministrazione dell'Interno, di affermare la legittimazione della stessa ad ottenere il risarcimento del danno. Accertato infatti in causa, per ampia e circostanziata esposizione dei fatti ad opera del Brig. Daila Pozza Armando e del teste Nazzari lodino, cui hanno fatto significativo riscontro le complessive risultanze processuali e, in particolare, l'esito delle indagini peritali! balistica e medico-legale, nonch la stessa, per alcuni reati, incondfaionata confessione del prevenuto e, per altri, le sue parziali ammissioni in o'rdine a singole fattispecie delittuose contestate, al maggior delitto strettamente connesse, che il Pcchiura, al controllo degli agenti della Polizia Stradale, onde sottrarsene, improvvisamente, estratta la pistola, spar contro costoro numerosi colpi attingendo, da distanza ravvicinatissima, l'appuntato Niedda Antonio ~I collo e al torace, uccidendolo, conseguenziale, ad avviso del Collegio, nonostante la perplessif da lui all'udienza,odierna maliziosamente insic nuata in relazione alla possibilit che altri ne avesse cagionato la morte, 1a riaffermazione anche in questa sede della sua responsapilit in rapporto a tutti i reati contestati e ritenuti in sentenza. acclarato, in base ai citati elementi probatori, che il derivatene dall'uso, pervenuta all'istesso risultato ponendo in evidenza la, minima distanza di sparo, agevolmente si ricava che la morte dell'appuntato Niedda fu conseguenza diretta dell'azione posta in essere dal prevenuto a mezzo dell'arma .in suo possesso. 776 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La volont omicida, da quanto sopra esposto, si rivela in tutta la sua concretezza, giacch la natura e la funzionalit dell'arma, la distanza alla quale i colpi furono sparati, il tramite, la reiterazione degli spari denunciano senz'ombra di dubbio che il proposito del Picchiura fu solo ed esclusivamente quello di cagionare la morte dell'appuntato Niedda Antonio e, nel tentativo, anche quella del Brig. Dalla Pozza Armando, posto che altrimenti avrebbe operato se diverso fosse stato il suo intendimento, pur sempre, criminoso. Su di lui pertanto ricade la responsabilit del delittuoso evento nonch di quello, come gi detto, a livello di tentativo, a danno del Sottufficiale, giacch anche contro costui, con l'istessa arma, nelle stesse condizioni psicologiche, di tempo e di luogo, spar numerosi colpi al medesimo fine, non conseguendo lo scopo soltanto per cause estranee alla sa volont. In bas al principio (art. 185 c.p.) che ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento, il prevenuto tenuto a risarcire non solo le parti civili private costituite, ma anche l'Amministrazione dell'Interno, appellante, posto che questa ha subito un indiscutible nocumento dalla morte dell'appuntato Niedda Antonio. Per l'avvenuta erogazione ai superstiti della somma di cinquanta milioni di lire, ad essi devoluta, a sensi della legge 28 novembre 1975 n. 624, l'Amministrazione ha subito un rilevante pregiudizio e di questo l'autore del fatto illecito deve senz'altro rispondere. Erronea quindi va ritenuta la pronunzia, a questo proposito, del Giudice di primo grado, che ha respinto l'istanza risarcitoria della Pubblica Amministrazione, dato che la speciale indennit corrisposta ai superstiti dell'appartenente alle forze di polizia, vittima del dovere in conseguenza del servizio prestato, deve ritenersi a tutti gli effetti un. danno giuridicamente rilevante la cui causa legittima non , come affermato in sentenza, il servizio in se stesso prestato dall'agente, ma la morte di questi in occasione del servizio prestato che senza dubbio un evento eccezionale rispetto al rapporto di impiego ed ad esso del tutto estraneo, ragion per cui non pu considerarsi il mero corrispettivo di un rischio, come elemento qualificante il rapporto, ma come elargizione dello Stato a titolo di solidariet sociale in occasione del verificarsi di un fatto illecito altrui, inte~rativa delle norme e fissano in via generale la misura del ristoro della attuazione soggettiva lesa . II La condanna importa, per l'imputato, l'obbligo del pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva. L'imputato va, altres, condannato al risarcimento dei danni verso il Ministero dell'Interno, costituitosi parte civile. Tali danni consistono, in PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE primo luogo, nella somma di lire 50.000.000 (cinquantamilioni), che detto Ministero ha lasciato per legge alla vedova dell'appuntato Lucchesi (arte 13 verb. dibatt.). Vanno, poi, considerati i danni materiali _subiti dall'Amministrazione, per la rottura del giro-faro dell'auto Giulia di servizio provocata da un , proiettile esploso dal Vallanzasca (lire 15.000), ed i danni subiti dall'Amministrazione nella sua organizzazione, essendo indubbio che la perdita di un dipendente comporti spese per l'assunzione e l'addestramento di un'altra rarit lavorativa, nonch un danno in termini di minore efficienza del nuovo dipendente nel primo periodo di lavoro. A quest'ultimo titolo, non possibile che una liquidazione in via equitativa, e pertanto stimasi liquidare la somma di lire 1.000.000 (un milione). stata richiesta, infine, dalla parte civile la liquidazione in via equitativa di lire 10.000.0000 (diecimilioni) per danni morali. Ritiene la Corte che il risarcimento di tali danni competa, sotto un duplice profilo: 1) innegabile, al di l di ogni pratica dimostrazione, che l'omicidio dell'app. Lucchesi ed il ferimento della guardia Aliperta abbiano prodotto un profondo trauma morale all'interno dell'organizzazione di P.S., nei colleghi di lavoro dei due agenti e di tutti gli altri che hanno visto ripagato l'assolvimento del dovere con un brutale assassinio: trauma morale del quale poteva farsi portatrice all'esterno soltanto l'Amministrazione di appartenenza; 2) innegabile, e la dolorosa pratica di _questi tempi lo va confermando giorno per giorno, che crimini si efferati colpiscono profondamente la comunit nazionale, turbano le coscienze e violando il diritto di ogni cittadino all'ordine ed alla sicurezza: di tale trauma collettivo deve rispondere chi l'ha procurato, sul piano del risarcimento pecuniario oltre che su quello della sanzione penale. . Stimasi quindi liquidare a quest'ultimo titolo, in via equitativa, la somma di lire 10.000.000 (diecimilioni). L'ammontare complessivo dei dannni che l'imputato tenuto a risarcire alla parte ivile, pertanto di lire 61.015.000 (sessantunomilioniquindicimila). PARTE SECONDA 1 I LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE III -QUESTIONI PROPOSTE Codice C'ivile, art. 244 (artt. 3 e 24 deHa Costituzione). Tribunale di Pa1ermo, ordinanza 24 maggio 1978, n. 435, .G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. codice di procedura civile, artt. 41, 48 e 367 (art. 24 della Costituzione). Pretore di Palermo, ordinanza 26 maggio .1978, n. 437, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. codice penale, art. 32 (artt. 27 e 4 deHa Costituzione). Giudice tutelare cieLia pretura di Bo1ogna, ordinanza 9 maggio 1978, n. 414, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. codice penale, art. 169, comma terzo (art. 3 della Costituzione). Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 8 marzo 1978, n. 416, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. codice peilale, art. 505 (artt. 3 e 41 della Costituzione). Pretore di Pistoia, ordinanza 22 marzo 1978, n. 438, G. U. 6 dicembre 1978, Il. 341. codice penale, art. 570 (artt. 3, 29 e 31 de11a Costituzione). Pretore di Nard, ordinanza 27 aprile 1978, n. 434, G. U. 29 novembre 1978, Il. 334. cod'ice penale, art. 688 (artt. 3, 32 e 27, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Citt di Castello, ordi1nanze (due) 12 maggio 01978, nn. 407 e 408, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. codice di procedura penale, art. 513, n. 2 (artt. 3 e 24 deUa Costituzione). Corte d'.appe1lo di Roma, ordinanza 20 giugno 1978, n. 452, G. U. 27 dicembre 1978; n. 359. r.d. 23 dicembre 1865, n. 2371, art. 6 (artt. 1, 3 e 42, terzo comma deMa Costituzione). ' Pretore di Bologna, ordinanza 12 aprile 1978, n. 436, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. 10 204 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO r.d. 5 febbraio 19128, n. 577, artt. 39 e 41 [mod. da r.d. 31 agosto 1933, n. 1286 e d'a legge 3 aprile 1958, n. 470, art. ll (artt. 3, 34 e 51 de1La Costituzione). TribunaLe amministrativo regi1ooole delle Marche, ordinanza 9 gennaio 1978, n. 422, G. U. 15 novembre 1978, n. 320. r.d. n agosto 1933, n. 11286, art. 6 (artt. 3, 34 e 51 deLLa Costituzione). TribunaLe amministrativo regiona1e dehle Mal'che, ordinanza 9 gennaio 1978, n. 422, G. V. 15 novembre 1978, n. 320. r.d. 5 giugno H39, n. 1016, art. 22, comma quinto, PP e sesto [sost. da legge t2 agosto 1967, n. 799, art. '1 Ol (art. 3 deLLa Costituzione). Pretore di Piazza Armerina, ordinanza 27 maggio 1978, n. 466, G. V. 13 dicembre 1978, n. 347. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, commi primo e sesto (art. 3 della Costituzione). Pretore di Pontedera, on:linanza 30 novembre 1977, n. 426/1978, G. U. 22 n?"' vembre 1978, n. 327. Pretore di Pontedera, ordinanza 30 novembre 1978, n. 427/1978, G. U. 29 novembl'e 1978, n. 334. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, quarto comma (art. 3 de11a Costituzione). Pretore di Portomaggiore, ordinanza 24 marzo 1978, n. 396, G. V. 2 novembre 1978, n. 307. legge 213 maggio 1950, n. 253, art. 4,. n. '1 (art. 3 dei.La Costituzione). Pretore di Torino, ordinanza 5 maggio 1978, n. 404, G. V. 8 novembre 1978, n. 313. legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, art. 2 (artt. 'l7 e 36 dello Statuto regione siciliana). Corte d'appeHo di Palermo, ordinooza 29 dicembre 1977, .n. 423/1978, G. V. 22 novembre 1978, n. 327. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (art. 3 de11a Costituzione). PI'etore di Rodi Garganico, ol'dinanza 23 maggio 1978, n. 433, G. V. 6 dicembre 1978, n. 341. d. legge 5 maggio 1957. n. 271, art. 15, [conv. in legge 2 luglio 1975, n. 474] (art. 3 deMa Costituzione). Tribunale di Udine, ordinanm 24 maggio 1978, n. 439, G. U. 6 dicembre 1978, n. 341. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 1121 (art. 3 delLa Costituzione). Preto11e dd; Pattada, ordinanm 27 aprile 1978, n. 395, G. V. 2 novembre 1978, n. 307. PARTE Il, LEGISLAZIONE 20f d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 121 [mod'. art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313] (artt. 3 e 27 della Costituzione). Triburm1e di Orvieto, ordinanza 12 apri1e 1978, n. 405, G. U. 8 novembre 1978, n. 313. ,d.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, art. 576 (artt. 3 e 24, primo e secondo comma, de1ha Costituzione). Giudice conciliatore del Comune di Parma, Ol'dinanza 17 giugno 1978, n. 440, G. U. 6 dicembrn 1978, n. 341. d.Pltivatore debba tenersi conto del raddoppio dell'indennit di esproprio di tale terreno prevista dalil'art. 17 del.la stessa legge (n. 459).. I I I !il I >! PARTE II, CONSULTAZIONI 21f GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Giudizio amministrativo Intervento volontario in grado di appello -Autorit preposta alla vigilanza -Ammissibilit -Limiti -(l. 6 dicembr~ 1971, n. i034, artt. 19, primo comma, e 22, secondo comma -r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 37 -cod. proc. civ. art. 344 -r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, art. 22,. primo comma, lettera b). Se sia animissibifo l'intervento volontario in .giudizio, in grado di appello, dell'amministrazione preposta alla vigilanza sull'ente che' ha emesso itl provvedimento impugnato e che non sia gi intervenuta nehla fase di primo grado (n. 26). IGIEN E SANIT Specialit medicinali ~ Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Composizione modificata -Sequestro -Natura del provvedimento -(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 168). Se il .provvedimento ministeriale di sequestro delle specialit medicinali a composizione modificata di cui aJ.iJ:'art. 168 del t.u. del1le leggi sanitarie sia atto dovuto o discrezionaie (n. 29). Specialit medicinali -Produzione e commercio -Poteri di vigilanza -Specialit a composizione diversa da quella dichiarata -Sequestro -Normativa applicabile. (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 168, terzo comma -r.d. 3 marzo 1927, n. 478, art. 28). Se, ai fini dell'edazione del provvedimento ministeriale di sequestro, la fattis'pecie deHa specialit medicinaile con composizione analiticamente riscontrata diversa da quehla dichiarata e registrata rientri nell'ambito di applicazioni del terzo comma dell'art. 168 del t.u. delle leggi sanitarie ovvero in quella dehl'art. 28 del regolamento per la ;produzione e il commercio delle specialit medicinali approvato con r.d. 3 marzo 1927, n. 478 (n. 28). IMPIEGO PUBBLICO Enti pubblici -Legge sul riassetto .del parastato -Concorsi interni -Espletamento -Disciplina transitoria -(l. 20 marzo 1975, n. 70, art. 45, terzo comma). Se i concorsi interni per passaggio di carriera gi indetti da un ente pubblico (neMa specie O.N.I.G.) pri.ma dehl'entrata in vigore della Jegge 20 marzo '75 n. 70 sul riassetto del parastato possano essere espletati ai sensi dell'art. 45, terzo comma, delfa legge medesima (n. 872). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Violazioni -Sanzioni -Stessa norma violata in tempi divrsi -Pluralit di processi verbali -'Pluralit o umert di sanzione (d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, art. 10, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 9, l. 7 gennaio 1929, 11. 4, art. 8, secondo comma). Se nella ipotesi di pi processi verbali elencati per violazioni delJ.e norme fi. scali in materia di tasse suhle concessioni amministrative, punite con la 'pena pecuniaria ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 e ora art. 9 del d.P,R. 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'l:P 26 ottobre 1972, n. 641, qualora si tratti di violazioni delle stesse norme commesse in tempi diversi, si debbano comminare tante pene pecuniarie quanti sono gli accertamenti, se eventua!le applicazione del temperamento previsto daH'art. 8 del.la legge 7 gennaio 1929 n. 4, ovvero Ila sanzione debba essere irrogata una sola volta, dovendosi ritenere fihlecito di natura permanente (n. 7). IMPOSTA DI REGISTRO Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle imposte indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 1. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la disposizione di cui al comma quarto delil'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 convertito .con legge 19 dicembre 1973, n. 823 -secondo la quale per le imposte dovute in appliicazione de~le norme su1la definizione agevolata delle pendenze tributarie ontenute nei citati provvedimenti 1egis:lativi non sono dovuti, tra l'altro, gli interessi per la ritardata riscossione delle tasse ed imposte indirette sugli affari operi, oltre che in relazione alle im'Poste non ancora pagate e i loro aiccesso:d, anche in relazione agli accessori delle imposte gi versate all'erario (n. 498). Imposta di registro -Concessione di garanzia statale a prestito obbligazionario E.N.E.L. -Assoggttabilit all'imposta (art. 55, d.P.R. 26 ottobre 1972; n. 634, art. 1, tab. alt. B -d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634). Se sia esente da imposta di registro J'atto col quale io stato abbia accordato la propria garanzia ad un prestito obbHgazionario collocato daH'ENEL sul mercato estero (n. 497). IMPOSTA DI SUOCESSIONE Definizione agevolata delle pendenze tributarie -Abbuono degli interessi nelle ipotesi indirette -Limiti e condizioni (art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, 1. 19 dicembre 1973, n. 823). Se la disposizione di cui al comma quarto dell'art. 10 d.l. 5 novembre 1973, n. 660 convertito con legge 19 diicembre 1976, n. 823, secondo la quale per ie imposte dovute in applicazione delle norme sullla definizione agevolata della pendenze tributarie contenute nei citati provvedimenti legislativi non sono dovuti, tra I'a!ltro, gli interessi per la ritardata dscossione delle tasse ed imposte indirette Sug1i affari operi, oltre che in relazione alle imposte non ancora pagate e i loro accessori, anche in relazione agli accessori dehle imposte gi versate ahl'erario (n. 100). Successione dello stato -Eredit testamentaria -Pendenza dell'accettazione -Eredit giacente -Curatore -Pagamento dell'imposta -Esclusione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 15 e 16 -cod. civ., artt. 473 e 532). Se, nehla i'potesi in cui :l'eredit sia devoluta per testamento allo Stato, il curatore dell'eredit giacente possa venire r.khiesto del pagamento delle imposte di successione in pendenza detla procedura per il perfezionamento de1l'accetta, zione dell'eredit da parte dello Stato (n. 101). PARTE II, CONSULTAZIONI 217 IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Condono tributario -Pagamento dell'imposta -Termine -Natura (l. 19 dicembre 1973, n. 823, art. 8). Se in materia di I.G.E. il termine stabilito dall'art. 8 della legge 19 dicembre 1973, n. 823 per il pagamento de1l'imposta al fine di usufruire del beneficio del condono deLle sanzioni fiscali abbia carnttere perentorio (n. 178). Imposta generale sull'entrata -Violazione sanzionata a carico di pi soggetti in via solidale -Pagamento del tributo effettuato da uno solo di essi ai sensi delle disposizioni per agevolare la definizione delle pendenze n ma teria tributaria Effetti (art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, l. 19 dicem bre 1973, n. 823). Se nel caso di violazioni in materia di imposta generale sull'entrata sanzio nate a carico di pi soggetti .in solido fra foro, H pagamento del tributo effet tuato da uno dei creditori ai sensi dell'art. 8 d.l. 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dahla legge 19 dicembre 1973, n. 823, comporti la definizione del non testo anche nei confronti degli altri coobligati (n. 177). IMPOSTE DIRETTE Schedario dei totali azionari -Omissioni di obblighi formali di comunicazioni Violazioni -Competenza per l'applicazione delle sanzioni (art. 55, d.p. 29 novembre 1973, n. 600, artt. 55 l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56 l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 14 1. 29 dicembre 1962, n. 1745). Se, pur dopo l'emanazione del d.p. 29 novembre 1973, n. 600, in materia di accertamento deLle imposte 'sui redditi i!l cui art. 55 stabHisce la competenza del:l'ufficio delile iJmlposte per 11'1.rrogazione delle pene pecuniarie previste per la violazione degli obblighi stabiliti daJlo stesso decreto legislativo e daLle norme relative ahle sigole imposte dei redditi -siano rimaste ferme le competenze dell'intendente di finanza e del ministro delle finanze, di cui agli artt. 55 e 56 della legge generale sulla repressione delle violazioni de![e leggi finanziarie 7 gennaio 1929, n. 4, per l'applicazione dclle sanzioni che si riferiscono alla nominativit dei titoli azionari ed alle omesse necessarie comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari (n. 40). LAVORO Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Cancellerie e segreterie giudiziarie Amanuensi -Attivit esecutive e d'ordine -Giurisdizione dell'A.G.0. -Sussistenza (r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745, art. 99, cod. civ., art. 2126). Se le prestazioni svolte dagH amanuensi nel di cui all'art. 2126 cod. civ. e se di conseguenza sussista su tali rapporti la giurisdizione del giudice ordinario (n. 101). Lavoro subordinato -Prestazione di fatto -Nei confronti dello Stato -Decorrenza della prescrizione durante il rapporto -Possibilit (cod. civ. artt. 2126 e 2948 n. 4). Se la dichiarazione di incostituzionalit deH'art. 2948 n. 4 per la parte in cui consente che la prescrizione de! diritto alla retribuzione decorra in pendenza del rapporto di Javoro sia inap'plicabile non solo tutte le volte che H rapporto 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di lavoro sia caratterizzato da una particolare forza di resistenza e da una particolare stabii!it nonch garanzia di rimedi giurisdizionali bens anche quando in un rapporto di fatto rientrante neNa previsione de!J'art. 2126 cod. civ. sia parte datrice di lavoro lo Stato (n. 102). LOCAZIONI DI COSE Contratti di locazione Soggetti a proroga -Spese per i servizi accessori Rimborso -Esplicito accollo contrattuale al conduttore -Necessit -Limiti (l. 26 novembre 1969, n. 833, art. 2, terzo comma, l. 22 dicembre 1973, n. 841, art. 6, primo comma). Se nei contratti di locazione soggetti a proroga legale e blocco del canon, per poter applicare a favore del :locatore le norme di cui aill'art. 2, terzo comm~. legge 26 novembre 1969, n. 833 e all'art. 6, primo comma, legge 22 dicembre 19.73, n. 841, che consentono .Ja riichiesta di rimborso dei maggior.i costi per la fornitura dei servizi accessori, sia necessario che le spese relative a detti servizi siano esplicitamente accoMate in contratto al conduttore come separate dal canone vero e prO'prio ovvero l'applicazione delile suddette norme sia possibile anche quando We spese siano conglobate unitariamente nel canone (n. 157). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Contratte di fornitura Prodotti petroliferi Determinazioni CIP -Efficacia sui contratti in corso Limiti (d.l. lgt. 19 ottobre 1944, n. ~47, art. 4, d.l. lgt. 23 aprile 1946, n. 363, d.l c.p.s. 15 settembre 1947, n. 296, art. 12). Se, qualora nel corso delpe ed altri, L'eq~o canone. Giuffr, Milano, 1978. POTITO Enrico, L'ordinamento tributario italiano. Giuffr, Milllano, 1978. ROLLA C. A. -TALICE C., Codice regionale dei trasporti. Giuffr, MiJ:ano, 1978. SANDULLI . Aldo, Manuale di diritto Amministrativo. (XII ediz.). Jovene, Na poli, 1978. SANSEVERINO Luisa, Diritto del lavoro (Xlii ediz.). Cedam, Padova, 1978. TOMASICCHIO Tommaso, Manuale del contenzioso tributario. Cedam, Pa dova, 1978.