_,. _,. ANNO III -N. 10 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIO_NE DI SERVIZIO NOTE DI DOTTRINA F. PASQUERA, G. SCARPELLO, C. LA FARINA: Le nuove norme del processo civile. Di tutte le pubblicazioni (e sono giˆ numerose) finora comparse a commento o trattazio~e delle nuove norme modificative del Codice di rito civile L. 14 luglio 1950, n. 581 e D. P. 17 ottobre 1950, n. 857), questa certamente una delle pi pregevoli e, sopratutto una delle. pi utili in questa fase di prima applicazione delle norme stesse. Infatti, i suoi autori sono, non solo per la loro qualitˆ di Magistrati, appartenenti alla Suprema Corte, ma anche per la loro qualitˆ di attivi collaboratori nella formulazione della legge di riforma, tra i pi qualificati a chiarire, in quella forma che appare finora la pi adeguata del commento articolo per articolo, la portata effettiva della riforma e metterne in luce gli aspetti pi notevoli, che potrebbero restare forse ignorati a chi non ha vissuto il lungo travaglio della preparazione legislativa della riforma stessa. Gli autori si sono serviti per il loro commento, delle varie relazioni alla Camera, al Senato e al Presidente della Repubblica, e la scelta dei brani di queste relazioni per i singoli articoli si rivela .particolarmente felice. Ma quelle che sono pi pregevoli sono le note (scritte in caratteri pi minuti), nelle quali sono contenute le osservazioni originali degli Autori, tanto pi preziose quanto pi sono sobrie e scevre di ogni inutile impaccio dottrinale. Ci˜ premesso ci sembra particolarmente opportuna l'occasione della recensione di questo libro, per indicare, qui di seguito, quei criteri di orientamento in relazione alle nuove norme che sono specialmente importanti per li nostro lavoro giudiziario, s“ che essi possano servire come direttive di massima per questa prima fase di applicazione della riforma. La modificazione radicale che le nuove norme introducono nel nostro sistema di rito civile il ripristino della citazione ad udienza fissa, che non certamente il ritorno puro e semplice al sistema vigente prima del Codice del 1942, ma un contemperamento tra i due sistemi, per lo meno sotto questo aspetto. Secondo le norme di modifica, il convenuto (ci interessiamo particolarmente di questo, perch la posizione che pi spesso assume l'Amministrazione) pu˜ costituirsi, oltre che cinque giorni almeno prima dell'udienza di comparizione (e in questo caso il rapporto processuale viene regolarmente costituito e pu˜ procedersi anche in contumacia dell'attore) anche all'udienza di compaI'izione medesima, sempre che, per altro, l'attore si sia costituito in termine, perch se ci˜ non avvenuto, il rapporto processuale non si costituisce, salva la possibilitˆ della riassunzione avanti lo stesso giudice entro il termine di un anno (art. 307 modificato dell'art. 31). Per quanto riguarda la prima udienza di comparizione, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto avveniva secondo le norme del Codice del 1942, per il quale la prima udienza di compal'izione poteva essere fissata a notevole distanza dalla citazione e dalla costituzione dell'attore, secondo le nuove norme la prima udienza di comparizione indicata nello stesso atto di citazione, e deve ritenersi che essa sarˆ stabilita dall'attore normalmente in base alla stretta osservanza dei soli termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Si pone cos“, con maggiore urgenza, la questione della possibilitˆ di avere in tempo dalle Amministrazioni gli atti e documenti della difesa in giudizio. Ma, se tale esigenza deve essere fatta presente agli organi dell'Amministrazione attiva, in modo che la apprezzino in tutta la sua importanza, non pu˜ non rilevarsi che quei ritardi nella trasmissione degli atti e dei documenti che saranno determinati da ovvie circostanze attinenti al modo secondo il quale si srnlge l'attiviti“. amministrativa, non potranno mai avere sulla dife:,;a giudiziale degli interessi dello Stato effetti dannosi. Infatti, come col Codice del 1942, anche in presenza del disposto pi rigoroso dell'art. 184, non si era mai dubitato del carattere di (> prevista nel n. 3 dell'art. 360. Altra importantissima innovazione introdotta nel giudizio di cassazione quella che concerne la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata. Finora questa sospensione poteva es sere accordata solo dalla Corte stessa; ora invece l'art. 373 viene modificato nel senso di attribuire la competenza sulla sospensione al giudice a quo. L'ultima importante innovazione che riteniamo opportuno sottolineare quella che concerne la competenz,a in materia di provvedimenti cautelari. Questi provvedimenti, quando riflettono materia sulla quale competente a conoscere in merito non il giudice civile ordina- 1áio, sono attribuiti alla competenza del Pretore o del Presidente del Tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. In questi casi il giudizio sulla convalida di questi sequestri separato da quello sul merito ed attribuito alla competenza del giudice che ha concesso il sequestro . Ci sembra che queste disposizioni non implichino che debbano intendersi abrogate tutte quelle norme specialmente delle leggi tributarie, le quali escludono la necessitˆ ádel giudizio di convalida per certi sequestri. Ci sembrai. anche che rimanga fermo il principio relativo ai sequestri conservativi adottati nel corso del giudizio penale, per i quali pure non previsto giudizio di convalida. Il libro contiene, infine, un prezioso indice con tavole di raffronto, la cui utilitˆ non ha bisogno di essere particolarmente segnalata. Un'opera consigliabile, dunque, se non indispensabile per tutti coloro che, magistrati o avvocati, o comunque per la loro professione, sono chiamati allo .studio ed alla applicazione della riforma. A. ROTONDI : Appunti . sull'obbligazione tributa.ria. ÇOEDAM È, 1950. In questa. monografia, che fa parte della Collana Ç Il Diritto Tributario >> diretta dalla Ri~ vista Ç Diritto e Pratica Tributaria >> e coordinata dall'Uckmar (vol. XIV, :Serie I), l'A. studia alcuni:i problemi i-elativi aiWobbl~gauJione tributaria, quali la. causa giuridica, l'accertamento fributario, il concordato fiscale, la solidarietˆ ptLssiva, il solve et repete. E per ognuno di essi egli compie una diligente esposizione critica di tutte le teorie che sono state formulate, esprimendo poi la sua. opinione, soprattutto ispirata dalla pratica .quot~dianamente e dal vivo desiderio di attuare una maggiore tutela del contribuente. á 1S1ulla causaá giuridica dell'obbligazione tributaria, della .quale viene giustamente rivendicata tutta l'importanza che le propria, il Rotondi, riportandosi al concetto della causa debendi del diritto privato, accoglie quella teoria che la ravvisa nella contropresta.ziione. E siffatto concetto di causa. egli ttpplica non soltanto rigua.rdo alle tasse, nelle ¥qualiá il rapporto tra servizio reso e tributo imposto 1 pi evidente, ma altres“ riguardo alle imposte dirette, nelle quali il rapporto di proporzionalitˆ sarebbe da. vedere tra il complesso dell'imposiz,ione ed il complesso dei servizi resi, con riferimento alla generalitˆ dei cittadini. Nella seconda. parte il Rotondi affronta il pro. blema della natura dell'accertamento tributario e lo risolve utilizzando la distinzione, per sempre discussa, tra debito e responsabilitˆ. Precisamente, secondo l'A. il momento in cui si verifica il presupposto di fatto a cui la legge ricollega la nascita del ádebito d'imposta costituisce soltanto il momento In cui sorge il debito propriamnte detto; l'obbligazione tributaria, il diritto clo.del¥ l'Amministrazione 1finanzfaria di esigere il pagaá mento della imposta, sorge, invece, in virt del¥ l'accertamento, che viene cos“ ad avere carattere costitutivo. Distinto daJ debito e dall'obbliga zione poi l'obbligo di pagare il tributo che de ....á .. -~ -190 riva dal titolo esecutivo, il ruolo pel' le imposte dirette o l'ingiunzione per le imposte indirette e per le fasse sugli afrfari; obbligo di pagare che pu˜ esistere prima dell'accertamento, cio prima ancora che sia sorta l'obbligaz.ione trdbutaria. Occupandosi, dopo di ci˜, della questione rela tiva aii limiti oggettivi dell'aiccertamento, l'A. auspii.ca una riforma che elimini l'inconveniente per cui l'accertamento del valore di uno stesso bene debba variare col variare dei tributi. Situazione, tuttavia., che, de iure condito) il Rotondi non ritiene .del tutto illegittima, almeno per l'accertamento nascente da concordato, ;per il carattere contrattuale di tale istituto, del quale egli nella terza parte dell'Opera si rivela un convinto sostenitore Secondo questo Autore, infatti, il concordato fiscale contiene tutti gli elementi essenz.iaili della transaz.ione: la res dubiaJ la reciproca volontˆ delle parti di prevenire o di comporre una lite, il reciproco sa.crificio. Il che non toglie per˜ che dalla transazione di diritto privato esso si distacchi, in quanto la lite che il concordato tende a comporre non, una controversia di diritto l'an debeaturJ bensi soltanto la controversia sulla valutazione dell'imponibile il quantivm debeatur (pag. 126 e 134), pur riconoscendosi dallo stesso A. che, in pratica, il concordato spesso involge anche la soluzione di ¥questioni giurtdiche. La revocabilitˆ. a favore del Fhico á spiegata dal Rotondi come una anomalia dell'istituto, il quale resta unru transazione Çperch, oltre a tutto, tale considerato nella coscienza stessa del contribuente come del fun~ionario fiscaleÈ (pag. 168). Occupáandosi, nella quarta parte del suo lavoro, della solidarietˆ passiva in materia tributaria., l'A. limita la portata del vincolo al campo propriamente sostanziiale con esclusione di qualsiasi effetto processuale. E ci˜ sia ;per la fragilitˆ del principio del mandato tacito o della mutua rappresentanza su cui fondata la solidarietˆ ; Sia páerchi manca una esplicita disposizione di legge che estenda, la solidarietˆ al di lˆ del pagamento; sia perch il carattere di aggravamento delle condizioni del debitore, ;proprio delle norme giuridiche che prevedono codesta solidarietˆ, impone una rigorosa e stretta applicazione di tali norme ; sia per il richiamo delle disposizioni del vigente codice civile che disciplinano siffatta materia (art. 1304, 1306 e 1309); ásia infine 1Per gli inconvenienti che importa, l'~oglimento della opposta tesi, esplicitamente dichiarata contrastante con i :principi che sono a base dell'ordinamento giuridico (pag. 209). Nell'ultima parte della monografia il Rotondi, seguendo il Giannini, critica l'istituto del solve et repeteJ che qualifica addirittura come una grave menomazione dei caposaldi dello stato di diritto e dello stato libero (pag. 220). Passando, poi, a studiare i punti controversi dell'applicazione di tale istituto, egli tuttavia conviene nel ritenere che il párevio ;paigamento dell'imposta condizione per la proponibilitˆ dell'azfone e non giˆ soltanto per la decisione di merito, e che la inosservanza del precetto pu˜ essere rilevata di u:l“ficio dal magistrato. !Sostiene, per˜, che il precetto in ;páarola limitato alle sole imposte propriamente dette, con esclusione delle tasse e dei tiáibuti speciali, e che ad esso pu˜ essere sogigetto lo 1Stato medesimo .qualora, n.ell'esercizio della sua potestˆ d'impe1á0, si sottlJ!ponga a figurare áquale oggetto passivo dell'obbligazione tributa.ria. Dopo avere precisáato i concetti di supplemento d'imposta e di controversia d'imposta e ripor tato il testo integrale dello 1Schema delle norme di applicazione della regola s.e.r. adottato nel 1937 dall'assemblea del Oentro italiano di Studi per le iscien~ amministrative, il Rotondi pone termine al suo laivoro riportando una pa.gina del J .Quarta in cui 1propugnata l'abolizione dell'istituto. Senza voler diminuire il pregio dell'opera) evidentemente molte delle conalusfoni a oui pennene il Rotondi non possono esser"e aocettateJ almeno da un P'unto di vista strettamente giuri-á che cominoerebbe a deoorrere dalla notifi.oazáione del prom;edimento perfetto ed efficace, aberrante., Il termine de ,quo imposto a pena di deoa-denza; cir“ signifka ohe il diritto potestativo al rioor.~o ha una vita limitata a quel termine. Il sorgere -192 del diritto ed il deoorrere del termine sono fenomeni inscindibili perch l'effetto della decorrenza proprio questo : il diritto) che ad essa sottoposto) pu.6 essere esercitato solo nel breve suo termine) ohe ha inizio dal giorno in oui il diritto stesso sorge. E' inoor“oepibile la facoltˆ di ricorrere non soggetta a decadenza). essa snaturerebbe tutto l'ordinamento prooessu.ale á della Giustizia amministrativa e violerebbe la lettera e lo spirito dell'art. 36 T. U. 1924. Altra cosa l'accertare sáe il provvedimento in itinere sia o meno un provvedimento e perci˜ impu, r1nabile. Di provvedimenti in itinere si parla in duplice senso: ácon taieá espressione cio s,intende sia il p1áovrBdimentoá perfetto) comápleto cio di suoi elementi intrinseci) ma ancora sottoposto a controlli o adMrtpimenti 'ín genere che ne sospendono l'efficaciaJ S'ia' il prO'"Vedimento OOmpleS'80J .del quale si siano giˆ v-erificate alcune fasi) autonome o sostanzialmente rilevanti. Le due categorie sono affin'i e lo stesso A. finisoe oon l'ammettere la pos8ibilitˆ di una toro parifi:cazione. Tanto pi in qua.nto, normalmente, il provv¥edimento imperfetto formalm.ente) m¥a la volontˆ dell'Amministrazione si giˆ manifestata da p'(l.rte dell'organo) ohe ha sostanzialmente la Pf)testˆ di determinazione. Uos“ netta specie il provvedimento di collocamento a riposo era stato anche formalmente deliberato dal Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'Interno. In queste ipotesi) come nel caso dell'atto complesso a fasi distinte ed autonome) innegabile ohe sorge l'“nberesse a ric'orrere ancihe prima del perfezionamen.to. La giurisprudenza ha sempre ritenuto ohe quando le fa.si del proeedimento siano per la loro eterogeneitˆ' e funz'ione tali da poter e8sere cons,iderate autonome, la efficienza oa.1lsale di eiasouna attribuendo alle stesse una distinta autonomia, sia amrnsibile l'impugnativa) semprec¥h) s'intend-e) il pri,vato ne abbia eonosoenza piena in modo da poter individuare la lesione del suo interesse (Rela.zione 1941-46, pag. 478). Se l'imrpugnativa ammissibile) se) cio) sorge il diritto al rioorso) perei˜ stesso infaáia il decorso del termine diá deoadenza. Altro problema poi quello di ricereare se la Ammáináistrazione abbia il ápotmáe (Cimporre l'anticip áata (rectius immediata) esecuzione del provváedimento. Di oi˜, per la veritˆ, non si <'mai dubi tato) .<;pecie in materia di pubblico impiego e la vrassi amministrativa in taz.i sensi non solo non deplorevole ma risponde ad itn interesse essenziale dell'Amministrazione. Vi sono oiroostanze tali che l' Amministrazfone si trova eostretta a provvedere d'áurgenza al t~asfm:imento di un dipendente o all'ass1m.~ione di un npfogato o alla esecuzione di un contratto. In tali casi l'esecuzione antioipata l'irnico mezzo per sopperire a tal-i 'Urgenti esigenze) essendo neoessariamente lento il prooedimento per la perfezione e pi ancora per l'efficˆeia del provvedimento rela.tivo. La piur-isprudenJ.za amministrativa ha sempre ritenuto legittimo tale comportamento dell' Ammi-@ nistrazáione) adottando gli opiporti/!ni istituti giuridiei per l'ipotesi) rara ma non improbabile) ohe alt'esecu.~ione a.nticipata non segua il :perfezionamento dell'atto. Cos“ l'impiegato trasferito si intenderˆ inv'iato in missione) quello dispensato ed allontanato dal servizio sospeso o a disposiz áione) il contratto eseguito utiliter gestum e cos“ via. In definitiva se il provvedimento in itinere si perfeziona e diviene efficaee l'eseeuzfone sarˆ riferita al provvedimento) in caso oontrario essa si riferirˆ al provvedimento amministrativo, ehe ne riohiede l'immediata esecuázione) aii.tonomamente considerato) in omaggio al prirwipo della conávers'ione deál negozi g'iuridici) particolarmente adattato.. In sostanza ogni manifestazione di váolontˆ dell'Arn: rninistrazione ha) nei confronti del privato) il valore ohe le deriva dal signifioato delle parole e pu˜ produ,rre il sorgere d'interessi legittimi in quanto idonea a produrre áeffetti giuridici (Relaz'ione prag. 11). La comunicazáfone di un prov vedimento in oorso di perfez~onamento quando l'Amministrazione indicihi con cihiarezza gli estreá mi del prmmedim&nto medesimo e di questo esiga, l'immediata eseCJU..<4ione in s stessa un atto amministrativo produttivo di effetti giitridfoi) idoneo a produrre o a ledere inter"essi legittimi e oon ci˜ a far sorgere il .diritto potestativo alla impvu.gnatia gi1trisdiz'ionale. Be il provvedimento sarˆ portato ad effioacia la oomivnioazione r"esterˆ un mero atto) diversamente asstimerˆ il val˜re di tln atto amministrativo autonomo. In ogni caso il termine per l'impugnativa eominc>ia a decorrere dal momento, in C'ltd) potendosi ohiarament.e individitare la lesione dell'interesse, sorto il dirit'to a rioorrere (iG. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Eccesso di potere del Consiglio di @ Stato -Nozione -Difetto assoluto di giurisdizione I Annullamento di decisione presa in sede di ricorso Il gerarchico in base a circostanze sopravvenute all'atto impugnato -Annullamento di pronuncia di accoglimento di ricorso gerarchico e dichiarazione che debba riconoscere fermo l'atto impugnato con tale ricorso Insussistenza del difetto. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1655-50 -Pres. : Pellegrini; Est. : Torrente, P. M.: Eula -Fici contro Valenti). Ç Il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, da unico motivo di cassazione deducibile contro le sentenze di tale Consesso, consiste in una forma di error in procedendo, che im\plica esorbitanza dai confini che la legge traccia all'attivitˆ esteriore dell'organo. Esso rigua.rda, perci˜, anzitutto, la determinazione della materia che la legge assegna all'esame dell'organo, l'individuazione delle controversie di cui esso pu˜ conoscere, ed anche il contenuto dell'atto finale che definisce il :pTocedimento giurisdizionale, atto finale predeterminato dalla legge (annullamento o riforma) a seconda che in relazione alla natura della controversia attribuita al Consiglio di Stato giurisdizione di semvlice legittimitˆ, ovvero anche di merito. Non sussiste difetto assoluto di giurisdizione quando il Oonsiglio di Stato, senza evadere dai predetti limiti, vada eventualmente in errore in indicando, adottato un errato processo logico per prevenire alla risoluzione del caso controverso, una eriáata interpretazione della norma da a(pplicarsi a tale caso. Ç Non su.ssiste difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, se questo annulli una decisione di accoglimento adottata dall'Amministrazione in sede di ricorso -gerarchico, ponendo a base della pronuncia di annullamento l'asserito principio, che, ai fini della revisione del ricorso gerarchico, l'Amministrazione non potrebbe tener conto di circostanze di fatto sorte posterformente alla emanazione dell'atto impugna,to con talŽ ricorso. Ç Se il C˜nsiglio di Stato adito in sede giurisdizionale di legittimitˆ, annulli la pronuncia di accoglimento emessa dall'Amministrazione in sede di ricorso gerarchico contro atto di autoritˆ inferiore, e dichiari rimanere in conseguenza fermo l'atto impugnato col ricorso gerarchico, ci˜ non importa difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, per avere questo sostituito il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale ed avere proceduto cos“ a quella riforma dell'atto che gli . consentita solo nei casi in cui gli i attribuito potere di decisione anche nel merito. In tal caso. infatti, la dichiarazione che l'atto impugnato in via gerarchica, rimane fermo, non esprime se non gli effetti immediati dáerivanti dalla stessa pronuncia di annullamento: essa non pregiudica alcuna quest“one ci.rea i poteri spettanti (salvo il rispetto del ;giudkato, e senza che occorra che il Consiglio di Stato rinvii le parti dinanzi all'autoritˆ amministrativa) in seguito alla decisione' di annullamento, all'organo che ebbe a pronunciarsi sul ricoráso gerarchico >>. La prima massáima. conferma, sostanzialmente la, giurisprudenza in ma,teria, del s. c. pur precisandola in senso restrittivo con i concetti de,lla causa petendi e del 1petitum e con l'esclusione del difetto di giurisdizione quando l'errore denunciato cada sull'iter seguito per arriva,re a,lla decisione. Facciamo ognái 1áisl:rV1J, al riguardo rileva,ndo che sia la Costituzione che l'art. 362 del c. p. c. usano le espressioni: Ç motfoi inerenti alla giwrisdizione i> (a,rt. 111 della Costittizione) Ç motivi attinenti alla giurisdiziOne >> (a,rt. 362á c. p. c.) mostrando di voler concepire con ma,ggior larghezza il difetto di giurisdizione, mentre la, stesása po8sibilitˆ di conflitti costittlziona,li tra, l'Amministrazione ed i poteri giurisd,izionali attestano che si intende tutelare la, sfera, dei poteri dell' Amministmzione a,nche contro la viola,Z'ione indiretta di essa. Rileviamo sopratutto l'importanza dell'ultima mas8irna con cui la, CnssaZ'ione precisa che il Consiglio di S¥tato esplica il suo. potere in sede di legittimUˆ col solo anmillamento ˆeWatto amministrativ'O e non ptt˜ quindi in alcun modo vincolare l'operato success'ivo della Amrninistra,zione che deriva, i S'Uoi poteri ulteriori dfrettamente da,lla legge (a,rt. 45 T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054). Non sta, quindái al Consiglio di Sta,to in sede di legittimitˆá prefiggere criteri o precisare se e qua,U poteri possano spettare alla, Amministrazione: se l'annullamento prestipponga o imponga, nuovi atti o se essi restino esclusi. S¥n tale questione non ristlltano precedenti in termini salvo qualche riferimento, del resto vago, nella sentenza, n. 182, 27 gennnio 19'43, delle Sezioni Unite in ÇForo Amministrntwo È, 194\3, Il, 19. . Nella specie, il Snvremo Collegio ha ritenuto che l'esvressione adoperata nella, motivazione dlla, decisione del Consiglfo di Stato che annulla,va, un provvedimento di annullamento di decreto prefettizio pre8o in sede di ricorso gerarchico, e cio l'espressione Çresta fermo il provvedimento del -194 Prefetto >l non ha alcun valore e non pregiudical'ôlteriore esame da parte della Amministrazfone degli altri motiV'i di censura dedotti nel ricorso gerarchico. Ha cos“ U Suvremo Oollegfo data applicats.ione ai vrincip,i di cui sopra, mostrando di ritenere illegittima tale, affermazione se essa dovesse cons'iderarsi come in contrasto con l'art. 45 esa1n4nato dando ad essa in via interpretativa il mero superfluo -valore di un richiamo alla reviviscenza dell'atto prefeti'izio annullato. (V. 'S.) COMPROMESSO ED ARBITRI -Materia assoggettaá bile a compromesso -Devoluzione ,a giurisdizione speciale -Revisione prezzi pubbliche forniture Prezzi delle merci e dei servizi bloccati -Poteri degli arbitri. (Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1125-50 Pres.. : Pellegrini; Est. : Di Stefano; P. M. : Pafundi Amministrazione Interno contro Impresa Elettrica Gargano). 1¡ La mi!Jteria attinente alla revisione dei prezzi di contratti di fornitura alla P. A., 1'pu˜ essere devoluta alla competenza di arbitri in deroga alla competenza giurisdizionale attribuita in proposito al Ministro dal decreto 13 giugno 1940, n. 901. 2¡ Perch sorga tale competenza arbitrale non tuttavia sufficiente un sempice rinvio del contratto alla clausola compromissoria generica prevista in tutti i capitolati generali, ma necessaria una clausola compromissoria specifica, con cui deferiscono ad arbitri proprio le controversie sulla revisione dei prezzi, attuandosi in tal modo quel diverso procedimento che gli articoli 1 e 4 del cennato decreto consentono espressamente. 3¡ Pur potendo essere compromesse in arbitri II le controversie sulle quali incida la disciplina vincolistica dei prezzi delle merci e dei servizi, tuttavia gli arbitri ancorch autorizzati a decidere secondo equitˆ, sono vincolati alla osservanza del blocco dei prezzi stessi. 4¡ Tale limitazione al potere degli arbitri non sussiste se la controversia ad essi devoluta riguardi la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche o delle forniture a pubbliche amministrazioni, dovendosi la speciale legislazione su tale revisione essere ritenuta derogativa della generale disciplina vincolistica dei prezzi. Sulla prima e seconda massima concordiamo pienamente. Si tratta di una conferma della giurisprudenza consolidata della Oorte suprema, e per essa rinviamo a quanto stato esposto nella sentenza pubblicata in questa Rassegna, 1948, fase. 10, pag. 14. , Anche la terza massima non dˆ luogo a ráilievi. Oi sembra, invece, del tutto sorprendente il principio giuridico contenuto nella quarta massima. Trascriviamo, anzitutto, la motivazione della sentenza relativa alla mass'ima stessa: ÇNon dubbio, invero, che le norme sul blocco dei prezzi, avendo una funzione normativa di ordine pubblico sono perci˜ stesso inderogabili; donde la consegitenza che un patto contrattuale non potrebbe ad esse contraddire. Il rfoorso che ci˜ afferma dice cosa esatta; ed esatto il richiarno della [!iurisprndenza di questo Suprerno Oollegio che, uniformandosái al principio anzidetto, ha ritenuto che pur poterido essere ,eompromesse le controvers'ie nelle quali inc,ide la disciplina dei prezz,i, tuttavia gli arbitri ancorch autorizzati a decidere secondo equitˆ sono vincolati all'osservanza del blocco dei prezzi stessi. Ma nel caso concreto la deroga non deriva dalla claitsola comprmnissoria, bens“ dalle leggi di revisione in conformitˆ delle quali stato stipulato il patto. Infatti, contemporaneamente ed anche in epoca successfoa a,lle leggi vincolistiche stata emanata una lunga serie di provvedimeánt'i legislativi sulla árevisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche e delle forniture alla pubblica amministrazione, che denotano chiaramente che fu intenzione del legislatore di escludre ádal regime del blocco dei prezzi un determinato campo di rapporti sottraendo alla sfera della sua applicazione tutti i contratti con la pubblica amministrazione che avessero per oggetto ap1palti o forniture. Non vi certamente in questa serie di leggi una espressa abrogazione di quelle sul blocco, n esse regolano l'intera materia dei prezzi; ma non dubbio che la parallela coesistenza di questi due ordini di leggi fra loro contrastanti induce a ri tenere che vi sia stata una parziale derogazione tacita per effetto della prevalenza che una norma speciale deve avere su quelle aventi carattere ge nerale, attesa la manifesta incompatibilitˆ tra l'una e l'altra. Occorre tenere presente che il regime del blocco dei prezzi si estese man mano fino a diventare quasi generale; sicch il ritenere che dovesse trovare applicazione anche per i contratti di ap palto e di forniture in favore dell'Amministra zione sarebbe lo stesso che frustrare quella stessa finalitˆ che si volle raggiungere con le leggi di revisione. Limitata ad un ristretto nurnero di rapporti e introdotta per le ragioni d'interesse pubblico che pi. sopra si sono accennate, la deroga non in tacca il principio generale del blocco e non con traddice ai motivi di ordine sociale ed economico che ne consigliarono la introduzione. N potrebbe ritenersi limitata a quei contratti le cui presta zioni avessero per oggetto merci o servizi esclusi dall'ambito del blocco -il che renderebbe fra loro compatibili i due ordini di leggi -sia per ch le leggi di revisione non contengono lirnite alcuno, sia perch -come si accennato -il iiincolo fu quasi generale. Si sostiene, infine, nel rfoorso, che l'ammissibilitˆ della revisione in contrasto con il regime vincolistico, sarebbe nel la specie incompatibile con il mantenimento del blocco dei prezzi relativi alle somministraziOni dell'energia ai privati i qitali per l'art. 13 dcl ca pi"tolato di fornitura non potevano superare il 30 % di quelli pattuiU con la ditta dall'A.'1Jnrii 'nistrazione. Senonch la sentenza impugnata ha ritenuto e posto in rilievo che col patto su cen nato le parti intesero soltanto stabilire il limite del prezzo di fornitura per gli utenti, ma non di zz 232 MD& -195 porre una necessaria correlazione costante tra questi prezzi e quelli dovuti alla impresa dalla á Amministrazione. Di guisa che il fatto che in conseguenza del blocco dei prezzi dovesse rimarbere invariato il Uvello di qitelU per le fornit1tre di energia ai privati) non impo1átava che dovesse áegitalmente rimanere invariato quello dei prezzi della fornU:ura all' Amminis!trazione. Or tutto quanto stato J come innanz'i) ritenuto dalla Corte di meritoJ rende affatto irrilevante il rilievo prospettato dalla ricorrente>>. Non possiamo nascondere il nostro stupore di fronte alle sopratrascritte enunciaz'ioni della Corte Suprema. Ohe si fosse gáiunti ad affermare J per sottoporre l'Amministrazione alle leggi sul blocco dei prezzi (in queái rapporti nei qitali era essa ad aver fun-. zione di venditrice), che queste leggi do'fevano essere obbligatorie per essa cosi come per tutti i cittadini) e dovessero anche derogare alle norme sulla contabilitˆ dello Stato J sosUtuendosi 'il prezzo bloccato a quello eventualmente superiore risultante dall'asta pubblica (vedi sentenza numero 1683 del 16 giugno 1942) poteva anche considera; rsi giits-tificato J non fosse altro che per la spie,gabile ripugnanza ad ammettere la possibilitˆ per lo S'ta.to amministratore di sottrarsi all'osser' Canza d,i norme emanate dallo Stato legislatore. Ma che si possa poi giungere ad affermare che le leggi sul blocco non devono mai valere a favore dell'Amministrazione) per quei contratti che contengono la clausola della revisione dei prezzi (e cio praticamente per tutti i contratti di appalto e forniture stipulati dopo il 1940), creandosi cos“ una specie di privilegium odiosum nei confronti proprio dell' Ammináistrazione alla quale eqir,am, ente si negava un privilegium favorabile nella stessa materia) questo ci sembra francamente eccessivo. DJaltra parte gli argomenti addotti dalla Oorte a sostegno della sua tesi non sono davvero molto convincenti. In sostanza la Oorte afferma che, nello emanare le leggi che consentivano la revisione dei prezzi nei contratti della publica Amministrazione il legislatore manifest˜ chiaramente la sua intenzione Ç di esclitdere dal regirne del blocco dei prezzi ... tutti i contratti con la P. A. che avessero per oggetto appalN e forniture>>. La Oorte naturalmente deve ammettere che questa intenzfone, sia pur manifestata chiaramente si desume solo da una pretesa inipossibUitˆ di Ç parallela coesistenza >> delle leggi sul blocco e delle leggi di revisione) e riconosce che un'abrogaz'ione o una deroga esplicita alle prime non contenuta 'in queste ultime. Oi sembra che si possa agevolmente contestare la incompaUbilitˆ tra legg'i di blocco e legg'i di revisione; pare che il criterio pi logico e pi aderente al diritto per risolvere gli eventuali contrasti tra legge di revfafone e legge sul blocco sia quello di ritenere che la revisione sia ammessa. solo nei limiti del blocco) esattamente come avviene nei raJp,porti contrattuali tra priv¥ati) nei casi in cui nei relativi contratU inserita la clausola di revisione dei prezz'i. N ha alcun fondamento quell'argomento di car, 1933, de jure condito. 1-1-1922), che tale p1"incivio ha affermato soSe si esamina infatti l,art. 197 c. p. p., circa lo in via generica ed indiretta. Infatti la deci la forma della dichiarazione di impugnazione sione 36 del 19á33 cos“ si esprimeva: Ç Altro dire non osservata la quale l'impugnazione áinammische la espropriazione per p. u. e correlai"ivamente sibile (art. 207 .c.p.p.), si rileva che per l,osserl'occupazione temporanea si oom,viono nei con vanza della forma si esáige una dichiarazione che fronti del solo proprietario (il che esatto per la von essendo richiesta specifica nel tlpo da-quella determ'iriazione della indennitˆ, e solo fino ad norma, pu˜ anche essere semplicemente generica un certo punto, giaoch l,inter1Jento di altri aváen nel suo significato di censura al provvedimento ti diritto vure ammesso quando non ptt˜ .intr:.al:.. impugnato. Il legislatore infatti ha specificamenciare il raggiungimento del fine pubblico) e altr˜ te disposto gli elementi che debbono essere indi negare il ricorso a coltti che comunque leso cati nella dichiarazione di impugna.zione per la da atti illegittimi di quei provvedimenti. Preten validitˆ formale di essa (provvedimento impu-dere che a base dell,interesse a ricorrere debba -197 esistere un diritto vero e proprio, anz:i il somrffO dei tutti, quello di proprietˆ contrario alle foggi della Giustizia amministrativa, per cui basta un interesse personale diretto e attuale, quale pu˜ essere l'uso di 1m bene o il godimento di un vantaggfo anche per sem'Pl'ice liberalitˆ' e tolleranza del proprietario È. Oi sembra perci˜ ohe il richiamo a questa decisione siaá mal posto, e che non sia stato tenuto ben vresente che la decisfone 36 8'i riferisce non all'interesse legittimo, la cui tiitela oggetto del áricorso, bens“ all,interesse processuale ad esp1erlre il ricorso. Questo ci sembra il punto centrale della questione su cui riteniamo di dover dissentire dalla decfaione della V /Sl(}zione. Non :,,--i deve confondere l'interesse ad agire, come interesse processuale al ricorso con l'interesse sostanziale del quale si chiede in via giurisdizfonale la tutela e che l'áinteresse legittimo, elemento proprio della giurisdizione amministrativa, che fa ráiscontro al dirUto subietUvo della IJ~uri$.dizfone ordinaria. (cfr. Sez. IV, 30 mag, qfo 1947, n. 376á e precedenti in Rei.azione Gonsiglfo dái Stato 1941-45, Vol. II, 495). La 'espropriazái˜ne per pubblica ntilitˆ incide direttamente ed 'immediatamente solo sul diritto dái proprietˆ : pertanto solo il proprietario dei beni e8propriati ha interesse .legittimo ad opporsi al decreto di esprñpriazione. Gli altri titolari di diritti reali sono dalla legge qualifiioati com.e terzi, rispettoá al prom:edimento esprovriati- vo: essi vo.nalata per la sua rilernnte importanza e per gli esatti principi affermati, cos“ di carattere generale che con rife rimento alla questione particolare decisa. La decisione, che ha sostanzialmente aderito alle tesái sostenute dalla Avvocatura, ha cos“ mo tivato: Ç Il quesito che si pone al Oollegio quindi quello della 8opravvivenza o meno del suaccenna to potere. Esso presenta due diversi profili, a se conda che trattisi di, stabilire se la citata norma costituzionale, nella parte che qui interessa abbia carattere precettivo o meram.ente direttivo ovvero dái indagare, invece, sul contrasto sostanziale tra la stessa norma costituzionale e la preesistente disposiz'ione legislativa da cui il potere previsto; ma la prima indagine deve logicament avere la precedenza, potendo il suo risultato esse- 1áe assorbente ai fini del decidere. Ç Ora, non sembra esservi dubbio alcuno. sul carattere direttivo del citato art. 51 delta Costituzione..' Tale carattere chiaramente rilevato dall'analisi della forma dei due diversi momenti che la comvongono; l'uno, formale, che attiene alla determinazione legislativa dei requisiti per lo accesso ai vubblici ttffici; l'altro, sostanziale, che riflette i criteri da seguire nella disciplina della materia. In effetti, la norma ha, da lato, posto una riserva di legge (questo il secondo significato della espressione Ç secondo i requisiti stabiliti dalla leggeÈ) e, dall'altro, ha fissato un principio direttivo. Sotto entrambi gli aspetti, la norma rivolta al futitro legislatore e non incide, di conseguenza, sul precostituito ordinamento giuridico. Ç N apvare sostenibile che la norma in que8tione, fa escluwivo riferimento ai. requisiti stabiliti dalla legge 2 gitlgno 1927, n. 862, come quella che conferisce all' Arnministrazione una facoltˆ di esclusione non collegata ai previsti requisiti. Quel riferimento in fii.nzione specifica della riserva di legge. Esso sta, a .significare che per l'avvenire soltanto la legge potrˆ determinare i requisit'i per l'accesso ai pubblici uffáici; e se pure si ritenga, in ipotesi, che l'art. 51 non lascia margine ad un potere di esclusione dai pubblici concorsái, pi o meno svincolato dai requisiti fissati dallri legge,. sáimile interpretazione non vale ad alterare il carattere puramente direttivo della norma; la quale, patr limitando in maggior misitra la sfera del legislatore ordinario, non avrebbe neanche ln questo caso efficacia abrogativa rispetto alle pree sáistenti disposizioni. Ç La difesa dell'Amministrazione ha posto in particolare rilievo le gravi conseguenze cui con > (art. 1 D. L. C. p. S. 28 aprile 1947, n. 330). Se) quindi) la-base della imposizione tributaria risiede nelFÇ iniproimisato affarismo 1>, del che non a dubitare, appare abbastanza manifesta la erroneitˆ della, mass,ima in esame. La nozione deltlimprov'Visato affarismo fu lucidamente data dalla stessa, Oommissione Centrale con la decisione 29 marzo 1949, n. 2037 (in questa Rassegna) 1949, 219), ed a quanto in quella occasione si scrisse in proposito si rimanda. Ma da quella nozione si ora distaccata la stessa Oommissione Centrale J che si limitata ad ossen. Jare che la intermediazione nella compra vendita d,i immobili rientra fra le normali attivitˆ intermediarieJ so,qgetta se mai alla intjposta sui profitti di guerra; e che a tale imposta soggiace anche la compravendita) a carattere isolato) di beni mobili. EJ facile cogliere l'errore di tale decisione. La imposta straordinaria sui profitti di guerra colpisce i maggiori redditi che per la congiuntura S'i sono prodotti in relazfone ad una normale attivitˆ) in relazione cio a qitella che era l'ordinaria attivitˆ si¥olta dal contribuente; onde se costuiJ in via abituale, svolgwa opera di intermediazione per compravendite immo.biliari ovvero commerc;wa in comprravendita di mobili J il reddito a lui da tali operazioni derivato sarebbe soggetto alla imposta sui profi.tti di guerra. Ma se il contribuente si:áolgeva e sv¥olge una tutt'affatto diver.<1a attivitˆ, e solo nel corso della guerra e per la situmtione di congiuntura: .d 1948, III, 81; contra, invece, BIANCHI D'EsPINOSA, Oomm.. alla Oost., pag. 456; lVIoRTA,TI, in Ç ]l'oro,Amm. '>> 1948, I, 1, 320). . á-. Di sovrapposizione, e di sostituzfone, sostanRfialmente si tratterebbe infntU, ch la norma della legge Oost. 9 febbraio 1948, n. 1 estende nettamente i poteri del giud,ice rispetto a quelli rico? bosciuti dalla disp. trans. VII, tali poteri non -201 essendf? ,pi, limitati al controllo estrinseco e formale, á ma estendendosi a quello dái carattere intrinseco, attraverso quel ,r7iudizio -quasái di delibazione -. sul'la infondate:<:za, manifesta o meno .della sollevata questione di illeggittimitˆ costituzfonale. E poich il controllo, sia pur cosi limitato, d-i carattere intrinseco presuppone ovviamente il controllo formale ed estrinseco .¥ sái dovrebbe concludere che le due disposizioni in esame non hanno u,na autonoma sfera di applicazione, dovendo ritenersi il secondo comma della dispos. trans. VII, assorbito nell'art. 1, legge cost. citata. Davanti a qitesta logica conclusione della sita tesái, peraltro, lo stesso F. (in ÇForo Pad. È 1950, IV, 66) si arresta,á poich, evidenteámente, non possib'ile sostenere la abrogazione della disposiz áione costituzfonale transitoria in esame, la dáizione della quale, ponendo un limite temporale preciso alla sua efficacia Ç fino a qitando non entri in funzione la Corte costituzionale È di una indiscutibile evidenza e chiarezza. La.. antinomia fra le due dispos'iz:ioni in esame andrebbe ricercata, in relazione all'art. 4 della legge cost-. 9 febbraio 1948, n. 1 ; ma intanto si dovrebbe osservare che f?áa, le due norme debba prevalere quella inserita nella GosUtu.zione. N vi traccia,, nei lavori prepard!,t˜ri, che Si á8i'rf, voluto, a cos“ breve distanza di termp'o, niodificat't radicalmente la dispos: trans. VII; il che dovrebbe rendere alquanto _oauU nella ~n!erpretazione. Ma la tesi del F. (e quella sostanzialmente analoga del CERETI, in Ç Fo1á0 Pad. È 1948, IV, 77) presenta il s1to punto debole, proprio in relazione al valore da dare all'art. 4 della legge cost. citata, circa la immediata entrata in vigore della legge stessa; sulla quale norma si basa appunto il sito ragionamento. Al riguardo non c' che da richiamare quanto in proposito ebbe incisivamente a scrivere il MoR.~ AT.I (Riv. loco cit., 326, nota 1), che si debbiz cio necessariamente dis-tinguere fra entrata in vigore-e concreta efficacia di una legge, qua'fl,/J,o quest;y,ltima presuppone che siano, compiute "altre iittiv'itˆ che laá rendano praticamente attuabile e operante. Nella specie questo appunto si verifica; e non pare possib{le, n in via pratican sotto l'aspetto giuridico, rimettere la decisionei di una questione ddotta in giudizio ad un organo che non esiste; il che concretamente equi- 1)arebbe a denegmáe gáiustizia a tempo indeterminato. (N. G.) " -~ " ª3-'ªiEil TI -L2 cm T?WTITI WW' CTCT ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI M.E.R.I T O LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI -Urgente ed inderogabile necessitˆ -Organizzazione dei servizi ed uffici della P. A. -Attivitˆ discrezionale -Insiná dacabilitˆ. (Tribunale di Lecce, 26 settembre 1950 Finanze contro Ca.mera del lavoro di Taranto). ' L'organizzazfone ed il funzionamento dei pubblici uffici rientrano nell'attivitˆ tecnico discrezionale della P. A., onde l'accertamento di essi, come causa di urgente ed improrogabile necessitˆ valida áper opporsi alla proroga dei contratti di locazione, non pu˜ !prescindere dai principi secondo cui s,petta solo alla P. A. di stabilire la idoneitˆ e la possibilitˆ di contenere in un immobile gli uffici occorrenti a soddisfare determinaite esigenze della P. A., che deve garaintire in ogni tempo la normale attivitˆ degli uffici, e fissare i presupposti per il buon funzionamento dei servizi. La sentenza iri esame ha fatto esatta applicazione dci principi che regolano i limiti fra i poteri della P. A. c quelli degli organi di giurisdizione. In effetti) nella particolare materia delle locazioni, al giudice stato conferito itn potere del tutto particow!f'e) che) a ben vedere) non ta,nto si riferisce alla interpretazione ed affmámazione di 11,n principio giuridico) quanto relativo ad un esame di merito ~ che potrebbe dirsi com1pa,rativo --.. fra le necessitˆ addotte dal locatore p,er ottenere il godimento del bene) e quelle del locatario che il legislatore ha tenuto presenti nel disporre la proroga delle locazioni. E) in defirnitiva) il giudizio del magistrato sfocia in un giudizio di merito di opportunitˆ e di pre'l.'alenz(J;: con il che) sia detto ben chiarq) non si menoma a,ffatto n si dimim1.isce z.a. portata della funzione giurisdizionale. Ma da ci˜ discende) altres“) che anche per queste ragioni) oltre che per i princáipi generaU) nei confronti della P. A. vi difetto di giurisdizione. L,a,pprezizamento drca la sussistenza e il grado delle asserite esigenze verrebbe ad incidere sul merito dell,attivitˆ amministra,tiva (nella specie, di quella attfoitˆ; che tende a dotare gli uffici ed servizi di mezzi idonei per nn proficuo fnnzfo. namento); ed pacifico che un sindacato di merito non pu˜ mai essmáe esercito dal giudice ordinario qicando nella. controversia váenga in esa.me la organizzaz'ione arnministrativa nelle sue forme basilari. Siamo qui nel campo pi delicato della P. A.) e quindi esclusivamente ri8ervato ai stwi poteri : in qnello che tende alla organizzazione dei pubblici servizi ed uffici) Qon una discrezionalitˆ pura) rispetto alla quale nessuna estr(J;nea ingerenza pu˜ e8ser ¥consentita se non a prezzo del sovvertimento dei principi l!Jiuridioi del nos¥tro ordinamento pubblicistico. á (N. G.) RISCOSSIONE -Privilegio speciale per r. m. -Prevalenza rispetto a'la ipoteca sugli autoveicoli -Proá cedimento esecutivo -Intervento tardivo dei creditori privilegiati -Condizioni. (Tribunale di Cremona 5 agosto 1949 -Esattoria Cremona contro Affanni e Sorti). Il iprivilegio speciale, relativo a crediti per la imposta di R. M., dovuta, per l'anno in corso e per il precedente in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria., arte e áprofessione, di cui all'airt. 2759 c. c., prevalente all'ipoteca, sugli autoveicoli prevista daill'art. 2810 c. c. Esso pu˜ essere fatto valere anche quando l'autoveicolo sia stato esproipriato e si tratti di distribuirne il ricavo (artt. 2779 c. c. e 5.28 c. p. c.). Nel processo esecutivo 1 ammesso l'intervento tardivo dei creditori privilegiati purch il loro credito sia liquido ed esigibile ail momento dell'intervento (artt. 525 e 528 c. p. c.). La sentenza del Tribunale di Cremona -ohe lcggesi in Ç Rfo. Trib. È, 1950, 440 -ha cos“ csatta,rnente motivato : Ç Sostiene il convenuto Affanni che i crediti vantati dall'esattoria s~ano assistiti non giˆ dal pri1:'ilegio specia.le di cu{ affart. 2759 c. c.) bens'í unicamente dal privilegio generale di cui alfarticolo 2752á c. c.) e q1iindi S'iano di grado deteriore al prop¥i"'íO privilegi˜ automobilistico ai sensi del c01nbinato disposto dagli artt. 2779 e 2777 c. c. Ç Il privilegio a1,1,.tornobilistico infatti viene dopo i crediti per l'imposta di R. M. indicati dalFart. 2759 (n. 5 art. 2778), rnentre precede il privUegio generale dello Sta,to di cui aWart. 2752 (n. 15 art. 2'777). ÇSecondo l'Affanni) avendo il priv¥ilegio di oui all'art. 27n9 per oggetto i mobili che servono al7' esercizio dcl commercio) industria) a,rte e vprrofessione) e le merci che si trovano neláálocale adib'ito all, esercizio stesso) detto privilegio sarebbe-á 1,enuto rneno per essersi Fesattoria tardivamente insinua.ta nella procediira esecutiva) quando cio Z'autome~zo p'iô non esisteva, ma esisteva ormai solo la. somma. ricaváata dalla vendita altasta. -203 Ç Se si accogliesse tale tesi) il privilegio di cui aWart. 2759 c. c. potrebbe sussistere solo quando l)esattore abbia eseguito egli stesso il pignoramento o sia intervenuto alfudienza di autorizzazione a.lla vendita) e non anche quando intervenga tardivamente a norma dell'art. 528 c. p. c. Ç 11fa ci˜ in contrasto con l'ultimo comma di questo artiooloJ che dispone che i creditori che hanno privilegio sulle cose pignorate) an.che se intervengono dopo l)udienza di autorizzazione alla vendita, .ma prima del proi>Vedimento di distribuzione della som,ma ricavata) concorrono alla distribuzione della stessa in ragione del loro privilegio. 111l i ! i I ! I. l I '! Ç~Va infine respinta l'.eccezione deWAffanni che l'esatt.oria non potesse intervenire nella esecuzione Sartl in base al ruolo del 1948, non essendo-ái crediti da essa t'l(}/fifati liqitidi ed esigi.bili al tempo della incoata esecuzione (novembre 1'947), essendo invero sufficiente che il credito degli intert'enienti sia liquido ed esigibile al momento dello intmávento >>. La sentenza) che ha fatto esatta applicazione dei principi cos“ in tema di prevalenza di diritti di prela.zione che in materia di legittimAtˆ e tempestivitˆ. di intervento nei giudizi esecutivi) stata commentata favorevolmente dal Verderio (Riv. cU.J 441). iJiJl ;bJZ i J@Jbl && .#li 2 Ji]J i E E 'e - RASSEGNáA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA ¥GAZZETTA UFFIOIALE; I. 1. Legge 21ottobre1950, n. 841 (G. U. n. 249): Norme per la espropriazione, bonifl,ca, trasforrmazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. -E' questa la legge che va sotto il nome di cc legge stralcio per la iiforma fondiariaÈ. Dal punto di vista della tecni¥ca le. gislativa non pu˜ dirsi che essa sia un modello di perfezione, ad esempio, mentre .con l'art. 1 si dispone, in via gel:lerale, un rinvio recettizio alle norme della legge 12 mag.gio 1950, n. 230 (sulla colonizzazione della Sila) nei 25 articoli su.cc.essivi e nello stesso secondo comma dell'art. 1 si dettano norme diver.se da .quelle contenute nella citata legge n. 230, le quali norme dovendo derogare alla legge medesima, finiscono per svuotare di ogni significato il disposto rinvio recettizio. Non sembra tuttavia che possa discutersi la perfetta costituzionalitˆ della legge in esame, contro la quale, certamente, si muoveranno da áparte dei possibili espropriandi, quelle stesse crittclle che sono state mosse alla legge sulla Sila. Giˆ i:n relazione a questa legge noi ri. leviamo (in questa Rassegna 1950, pag. 141) la singolaritˆ del dtsáposto dell'art. 5, col quale si conferisce una delega legislativa al Governo per emanare atti sostanzia. lmente amministrativi (provvedimenti di espropriazione, provvedimenti di occupazione d'urgenza, ecc.). Ma, non possiamo condividere in alcun modo le pur acute osservazioni formulate in pmposito dal.lo Scarpello) in cc Foro it. È, 1950, JV, 164) tn ordine ad una pretesa incostituzionalitˆ del citato art. 5. Di incostituzionalita potrebbe parlarsi solo se la Iegge, ordinaria o delegata, disponesse l'espropriazione senza indennizzo, ma quando l'indenizzo riconosciuto, il fatto che della proprietˆ si dis.ponga con atto amministrativo o con atto legislativo ;pu˜ avere un rilievo politico ma non giuridico. Nella legge in esame la delegazione legislativa al Governo per la emanazione di atti sostanzialmente amministrativi, necessari all'applicazione della legge stessa, ancora pi estesa di quella contenuta nella regge sulla .Sila, ma essa riflette pur sempre materie nelle quali si pu˜ disporre con legge ordinaria e quindi non es.eluse dalla applicazione dell'art. 76 della Costituzione, i .cui limiti, d'altronde .appaiono rispettati. N ci sembra che si ;possa comunque contestare la costituzionalitˆ di quelle disposizioni (arti áColi 7 e 8) che stabiliscono il modo di determinare la indennitˆ e quello di corrisponct:erla. Invero, l'art. 42 della Costituzione sul quale la potestˆ di espropriazione fondata, non prescrive che l'indennizzo debba essere calcolato nel modo stabilito in via generale dalla legge fonda.mentale del 1865, e tanto meno prescrive ¥Che esso sia corrisposto in denaro liquid!o, mentre il riconoscimento, contenuto nello stesso articolo, della proprietˆ nei limiti della sua funzione sociale, una riprova che il concetto romanistieo dell'assoluto diritto del proprietario pu˜ considerarsi non pi accettato nell'ordinamento giuridico itali.ano. Rinviamo per il resto alle Relazioni riportate ne: cc Le leggi '" 1950, p_ag. 1669 e segg. II. Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 621 c. (iniziativa governativa). Istituzione del Consiglio Superiore aelle Forze Armate. -Rilevi.amo la novitˆ legislativa rappresentata ralla norma dell'art. 3, cap., nel quale si dispone che ;páer i provvedimenti legislativi, per i quaJi sia obbligatorio il parnre del Consilio Superiore delle Forze Armate la menzione del parere deve essere fatta nella relazione. Non riusciamo a renderci conto delle conseguenze di una eventuale omission di questa menzione, in quanto finora le reJazioni alle leggi non sono state mai considerate un elemento comunque rilevante .sulla loro costituzionalitˆ sostanziale o formale. Se quind'i, come sembra, si tratta di una norma platonica, sarebbe meglio sop primerla, come tutte quelle disposizioni che, pur 1contenute in provvedimenti legislativi hanno solo il carattere di autorevole consiglio. N DICE SISTEMATICO ELLE e o N S:. Uá L T A záá1 o-N I FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE é STATA DATA :á: AciJlfE PUBBLICHE. -Se l'abbandono dell'utenza, ;prev~t&,iJ;lell'art. 55 de~ Testo Unico sulle acque _debba inten:Mrs¥1'ome uno s\ato d~ fatto o come mamfesta: z.ione di 1˜ritˆ dell'utŽnte (n. ;l.8). ( APP A~ -I) Se sia vali-do il patto di rinuncia alla rev~e dei prezzi inserito in un contratto di appa. Ito n.f -II) Se le revisioni di prezzi a carattere ctefiniti~seguite in corso di opera, accettate dalla Impre.s~mmesse a pagamento de.bbano consid:emrsi irrevor~ (n. 138). -III) Se un appaltatore possa riconoi.' con forza vincolante il proprio inadempiment0$ n contratto di appalto quando abbia ceduto il re1afˆedito, e la cessione sia stata accettata dalla Ammifazione, o se invece tale riconoscimento di á inade}~za debba essere ac¥cettato anche dal cessionarJo/ 139). i {: ) ;á ',Y:,J)vvIGIONAMENTI E CONSUMI. -Quale sia la \it dlell'ordinanza n. 752 del 3 ottobre 1943 della '\Perta di Roma, in relazione alla proprietˆ deHe á~ prime di assegnazione, non lavorate, e rimaste \re Ditte assegnatarie (n. 25). I. :URAZIONI. -l)Se i beneficiari di assicurarna vita fondino le loro pretese al capitale assilsu un diritto ,proprio o su un diritto ereditario -Il) Se debbano riattivarsi le polizze di assiá ~e del personale aeronautico estinte in segnito (áedamento diel personale stesso ad opera della . uando tale congedamento, sia stato ann u1Iato -III) Se l'obbligo solidale per il pagamento iosta di registro .sui contratti di assicurazione ull'assicuratore áe sull'assicurato anche per le 1zioni marittime (n. 28). 'c1AZIONI. -Se i partiti politici abbiano natura ciazione non riconosciuta (n. 1). \ ECONOMICHE E POPOLARI. -Se, procedutoá;i ~almente dai singoli soci di cooperative edilizie ratto dli mutuo individuale e alla stipula del ri áaossa differirsi la formalitˆ di cancellazione del \a iscritto a favore delia Gassa DD.PP. fino al \ in cui a tale cancellazione possa procedersi1te (n. 26). CONFISCA. -I) Se si possa estinguere la confisca in base a grazia sovrana (n. 4). -Il) Se disposta l'arhchiviiji, zione di un procedimento di avocazione per profitti di. regime venga meno ipso jure il sequestro sugli immobili pur'e in pendenza di un procedlimento di .confisrca (nf 5). -III) Se, pendendo un procedimento penale per co.aborazionismo avanti il Tribunale militare, debba riqhiedersi .al Procuratore militare il sequestro o la iserizione ipotecaria a carico dell'imputato in vista di una probabile confisca dei suoi beni (n. 5). CONTiRABBANDO. -Se, assolto taluno dal reeto di contrabbando per illecita detenzione di sigarette di provenienza alleata, possa subordinarsi la restituzione delle sigarette stesse al pagamento, da parte del proscjolto, dei relativi contributi (n. 16). j:ONTRATTI DI GUERRA. -Quali siano i rapporti tr._ la legge sulla liquidazione dei contratti di guerra e 1a determinazione del Commissariato della cittˆ aperá ta di Roma 3 ottobre 1943, n. 752, sulla sorte dielle materie ,párime giacenti presso J.e Disse assegnatarie (n. 13). DANNI DI GUERRA. -I) Se all'E.N.P.A.S. possa applicarsi il D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, che dispone la totale ricostruzione a carico dello .Stato degli edifici adibiti a servizi assistenziali, di proprietˆ di istituzioni di assistenza e beneficienza (n. 25). -II) Se perch lo .scopápio di esplosivi per qualsiasi causa possa essere considerato tatto di guerra, occorra che gli eplosivi stessi si trovino nel luogo d:ello scoppio per ragioni connesso con il precorso stato di guerra (n. 26). DEMANIO. -.Se .sia valida per lo Stato italiano una vendita di cose mobili appartenenti al patrimonio indisponibile effettuata doUe autoritˆ te.desche ad un cittadino italiano in un territorio passato poi sotto la sovranitˆ di u naltro Stato (n. 71). DEPOSITO. -Chi sia legittimato a chiedere la restiá tuzione di d!epositi presos la Cassa DD.PP. intestati a partiti politici (n. 11). ENFITEUSI. á-Quale sia il tasso di capitalizzazione per l'affrancazione delle prestazioni enfiteutiche, costituite prima dell'entrata in vigore del Codirce civile (numero 16). -206 . ESPROPRIAZIONI. -I) Se il decreto 29 agosto 1919, n, 1841, ~ia applicabile anche alle occupazioni di immobili' peráesigenze militari disposte in epoca successiva ~Ha s.a entrata in vigwe (n. 58). -II) Se la restitu. zione; i;iJ proprietario dei terreni occupati temporaneamente p.br esigenzáe-militari possa trattarsi come una retroc&Ssione di immobili espropriati (n. 58). : . '\'¥ .' . 'FERROVIE. -I) Se il ritardo ne1 ritirare merce sped'i. taá dur-ante uno sciopero, possa .essere -considerato gius.tii“cato da causa di forza maggiore agli effetti dell'art. 46 delle C.T. (n. 113). -II) Quale sia la tariffa áda applicarsi in una spedizione internazionale ai sensi dell'art. 10 della C.I.M., quando lo speditore abbia chiesto 1a tariffa pi economica (n. 114). -III) Se nel contratto di trasporto di cose sia ipotizzabile un concorso di responsabilitˆ contrattuale ed extracontrattuale del1' Arriinin.israzione Ferroviaria. (n. 115). -IV) Quali siano i criteri da ,applkarsi per .stabilire la risarcibilitˆ dei danni cagionati da ácorrosioni elettrolitiche provocate dall correnti vaganti delle linee ferroy,iarie elettrifica- te (n. ll6). IMPIEGO PUBBLICO. -Quafo sia_ l'influenza-della morte dell'impiegato cautelarmente sospeso dall'impiego in attesa di pr-ocedimento pentle (n. 254). IMPOSTE E TASSE. -l) Se per la esenzione della iffiposta sul bestiamep revista dall'art. 123 del T. U. sulla' Finanza Locale occorre che gli animali si,ano in serviz_io attuale presso le Forze armate, nel senso elle sianoá utilizzati in Reparti Armati (n. 144). -II) Se, reimportati dei filati, áper ,contestazioni sorte con le ditte importatrici, si debba pagare su di essi l'imposta di confine, quando i fabbricanti abbiano giˆ pagato in abbonamento l'imposta di fabbricazione previ.sta dal D L. 3 gennaio 1947, n. 1 (n. 145). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se i contratti di assicurazione stipulati all'estero aventi per oggetto rischi generici di carattere marittimo siano soggetti a registrazione a termine fisso (n. 65). -II) Se possa imporsi la registrazione in multa di contratti, da registrsi in termine fisso venuti in possesso ŽUell'Amministrazione in una operazione di polizia tributaria (n. 65). IPOTECHE. -Su chi gravi l'onere delle spese delle pubblicazioni previste dall'art. 43 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (n. 4). NAI. -Se possa ritenersi interrotta nei confronti della UNIOHAS la prescrizione, mediante una lettera diretta alla Compagnia Assi1curatrice dall'avente dirttto all'indennizzo (n. 41). POSTE. -Quale sia la natura giuridica d:el rapporto che lega l'Amministrazione Postale agli agenti rurali (n. 20). PREZZI. I) Se sia valida la clausola di rinunzia alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto di ope re pubbliche (n. 7). -Quale sia la natura giuridica delle revisioni di prezzi eseguite in corso di opera (numero 8). PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se -arclliviata una pra¥ tica di avocazione di profitti di regime possa mantenersi il sequestro dei beni dell'avocando in relazione a un procedimento penale pendente contro di questo di collaborazionismo n. 60). -II) Se sia ammissibile lF< grazia nei ,confronti della confisca ui beni prevista d1alle leggi contro il fascismo (n. 61). PROCED1MENTO PENALE. -Quale sia il criterin-._m generale da seguire nell'assunzione da parte dell'Avfilli vocatura dello Stato della difesa penale di autisti militari imputati di reati colposi commessi nell'esercizio deUa loro attivitˆ (n. 2). REGIONI. -Se sia costituzionale la Legge Regionale che disciplini i Consorzi Agrari nell'ambito della Regione Siciliana (n. 16). REQUISIZIONI. -I) Quali .siano le condizioni ed i limiti per l'esercizio del potere di requisizione pr.evisto dai DD.LL. 4 gennaio 1946, n. 5 e 19 settembre 1947, numero 1006 (n. 86). -II) Quale sia l'organo competBnte a 'conoscere delle controversie in materia di requisizloni effettuate per conto delle Autoritˆ Alleate (n. 87). III) Se possano applicarsi le norme sulle reqnisizloni al caso della restituzione ádi immobili occupati per esigenze militari e sui quali siano state eseguite dt11le opere permanenti (n. 88). -IV) Se per il pagamento ŽUi danni derivanti da requisizioni sia sufficiente la sola prova della proprietˆ dell'immobile, o sia invece ne cessaria a;nche la prova della libertˆ dell'immobile stesso (n. 89). RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali limiti la Amministrazione abbia interesse a concedere la difesa dell'Avvocatura ai propri dipendenti autisti che abbiano cagionato danni nell'esercizio della loro attivitˆ (numero 109). SOCIETA'. -I) Se sia applicabile alla Societˆ a responsabilitˆ limitata la norma dell'art. 2460 c. c. (n. 23). -II) Se nel caso che lo Stato abbia facoltˆ cli nominare un sindaco in una Societˆ a r. 1. per il fatto di. essere socio di essa, debba a questo sindaco applicarsi l'art. 2460 c. IC, (IL 23). SUCCESSIONI. -Quali criteri debbano seguirsi da parte del Ministero degli esteri in ordine alla tutela dei beni ereditari dri. connazionali deceduti all'estero, senza eredi conosciuti (n. 24). TRATTATO DI PACE. -I) Quando debba sentirsi il parere deUa Commissione l~revista dall'art. G della legge 1¡ dicembre 1949, n. 908 (n. 25). -II) Se per frufre delle esenzioni fiscali previste dall'art. '“8 Trattato di Pace sia indtispensabile che una g~l!e parti contraenti nelle convenzioni stipulate in base all'articolo á9-tesso sia lo Stato (n. 25). (il1Hl20) Roma, 1951 -l,,tituto Poligrafico Stato . G. C.