ANNO LXIII - N. 2 APRILE - GIUGNO 2011 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO COMITATO SCIENTIFICO: Presidente: Aldo Linguiti. Componenti: Franco Coppi - Giuseppe Guarino - Natalino Irti - Eugenio Picozza - Franco Getano Scoca. DIRETTORE RESPONSABILE: Giuseppe Fiengo - CONDIRETTORI: Giacomo Arena e Maurizio Borgo. COMITATO DI REDAZIONE: Lorenzo DAscia - Gianni De Bellis - Sergio Fiorentino - Paolo Gentili - Maria Vittoria Lumetti - Antonio Palatiello - Massimo Santoro - Carlo Sica - Stefano Varone. CORRISPONDENTI DELLE AVVOCATURE DISTRETTUALI: Andrea Michele Caridi - Stefano Maria Cerillo - Luigi Gabriele Correnti - Giuseppe Di Gesu - Paolo Grasso - Pierfrancesco La Spina - Maria Vittoria Lumetti - Marco Meloni - Maria Assunta Mercati - Alfonso Mezzotero - Riccardo Montagnoli - Domenico Mutino - Nicola Parri - Adele Quattrone - Pietro Vitullo. HANNO COLLABORATO INOLTRE AL PRESENTE FASCICOLO: Chiarina Aiello, Giacomo Aiello, Giuseppe Albenzio, Felice Ancora, Federica Angeli, Ignazio Francesco Caramazza, Wally Ferrante, Alessandro Ferri, Beatrice Gaia Fiduccia, Michele Gerardo, Federico Maria Giuliani, Maria Gabriella Mangia, Paola Palmieri, Marina Russo, Grazia Sanna, Lucia Sara, Francesca Scaramuzza, Francesco Spada, Antonio Tallarida, Roberta Tortora, Marino Valente, Giuseppe Zito. E-mail: giuseppe.fiengo@avvocaturastato.it - tel. 066829313 maurizio.borgo@avvocaturastato.it - tel. 066829597 ABBONAMENTO ANNUO .............................................................................. 40,00 UN NUMERO .............................................................................................. 12,00 Per abbonamenti ed acquisti inviare copia della quietanza di versamento di bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria dello Stato specificando codice IBAN: IT 42Q 01000 03245 348 0 10 2368 05, causale di versamento, indirizzo ove effettuare la spedizione, codice fiscale del versante. I destinatari della rivista sono pregati di comunicare eventuali variazioni di indirizzo AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO RASSEGNA - Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma E-mail: rassegna@avvocaturastato.it - Sito www.avvocaturastato.it Stampato in Italia - Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 INDICE - SOMMARIO TEMI ISTITUZIONALI Conferimento del dottorato in legge honoris causa allAvvocato Generale dello Stato - Loyola University di Chicago, 21 maggio 2011 . . . . . . . . . D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dellart. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Circolare A.G.S. n. 29 del 17 maggio 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE Federico Maria Giuliani, Primazia comunitaria e strumenti processuali a tutela delle posizioni giuridiche di derivazione europea. . . . . . . . . . . . 1.- Le decisioni della Corte di giustizia dellUnione europea Wally Ferrante, Il divieto di conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine nel pubblico impiego (C. giustizia, VI Sez., ord. 1 ottobre 2010, nella causa C-3/10, Affatato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wally Ferrante,Un duplice aspetto della sentenza Elchinov. Rimborsabilit dellassistenza sanitaria prestata in altro Stato membro. Autonomia del giudice del rinvio rispetto al principio di dirittto enunciato dal giudice di ultimo grado ove reputato in contrasto con il diritto comunitario (C. giustizia, Grande Sezione, sent. 5 ottobre 2010, nella causa C- 173/09, Elchinov) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTENZIOSO NAZIONALE La consultazione elettorale amministrativa e referendaria. Le difese dellAvvocatura e i pronunciamenti dei Giudici: il no allo election day Giuseppe Zito, Intervento creativo delle Sezioni Unite: negata lapplicabilit della regola del foro erariale ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Cass. civ., Sez. Un., ordd. 18 novembre 2010 nn. 23285 e 23286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucia Sara, Sugli appalti di servizio di refezione scolatica: la competenza e la delega contra legem e linfungibilit del contraente (C. app. Roma, Sez. II civ., sent. 2 dicembre 2010 n. 5101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michele Gerardo, In tema di danno ambientale. Legittimazione ad agire, natura dellillecito, componenti del danno (Trib. Napoli, Sez. XXII pen., ord. 5 novembre 2010; Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. II pen., ord. 1 febbraio 2011; C. app. Napoli, Sez. I civ., sent. 24 aprile 2008 n. 1495; C. app. Napoli, Sez. I civ., sent. 19 gennaio 2011 n. 90) . . . . . . . . . . . . . Marino Valente, Alessandro Ferri, Accelerazione processuale e deflazione del contenzioso in tema di custodia di veicoli sequestrati (G.d.P. Caserta, dec. 18 gennaio 2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1 3 5 12 29 49 63 84 106 133 Federica Angeli, Sulle variazioni tariffarie dei pedaggi autostradali: legittimazione attiva per la tutela degli interessi adespoti e autonomia negoziale della P.A. (Cons. St., Sez. IV, sent. 9 dicembre 2010 n. 8686) . . I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO Gianni De Bellis, Applicazione del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e compensazione legale nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giuseppe Albenzio, Estinzione dellobbligazione doganale ex art. 233 primo comma lett. d) C.D.C. - Ambito di applicazione dellart. 338 T.U.L.D. a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C- 459/07 del 2 aprile 2009 e C-230/08 del 29 aprile 2010 . . . . . . . . . . . . . Beatrice Gaia Fiduccia, Sulla natura della sanzione di cui allart. 19 D.Lgs n. 374/1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maria Gabriella Mangia, Spettanza del rimborso delle spese legali in giudizi per responsabilit civile, penale e amministrativa nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chiarina Aiello, Accordi di programma di natura transattiva per la messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati. Non transigibilit sulla responsabilit da illeciti ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roberta Tortora, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Individuazione del datore di lavoro ai fini delladozione delle misure di prevenzione, successivamente allentrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero dellEconomia e delle Finanze, a norma dellart. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stefano Varone, Sul regime di impugnazione dei provvedimenti di revisione e sospensione della patente di guida adottati ai sensi dellart. 126 bis del codice della strada ed alle modalit di esecuzione delle relative pronunce giurisdizionali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giacomo Aiello, Imputazione al dipedente o al datore di lavoro delle spese relative alliscrizione allalbo professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . Maurizio Borgo, Iscrizione ai partiti politici, assunzione di incarichi nellambito di partiti politici e propaganda degli appartenenti alla Polizia di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paola Palmieri, Sulla legittima partecipazione a gare pubbliche della CRI. Stipula di Accordi ex art. 15 L. 241 del 1990 - Disciplina comunitaria e nazionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marina Russo, Rimborso spese legali ex art. 3 comma 2 bis D.L. 543/96 e art. 18 comma 1 D.L. 67/97 - Parere di congruit dellAvvocatura dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 142 167 170 177 182 183 189 192 198 200 226 239 LEGISLAZIONE ED ATTUALITA Francesco Spada, Listituto del trattenimento in servizio ai sensi delle disposizioni del d.l. n. 78/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONTRIBUTI DI DOTTRINA Antonio Tallarida, Il diritto e la giustizia nellItalia medievale . . . . . . . Felice Ancora, Il regime della nullit dellatto amministrativo secondo il codice del processo amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grazia Sanna, La geoingegneria. Verso la privatizzazione del sole e degli ecosistemi naturali?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francesca Scaramuzza, La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francesca Scaramuzza, La pubblica amministrazione e la giustizia alternativa: mediazione e arbitrato nei contratti pubblici . . . . . . . . . . . . . pag. 243 251 266 280 328 339 T E M I I S T I T U Z I O N A L I Conferimento del dottorato in legge honoris causa allAvvocato Generale dello Stato (Loyola University Chicago, 21 maggio 2011) Sono particolarmente lieto di rendere noto che, nel corso di una solenne cerimonia svoltasi sabato 21 maggio scorso presso la prestigiosa Loyola University di Chicago, lAvvocato Generale dello Stato Ignazio Francesco Caramazza stato insignito del dottorato in legge honoris causa. La motivazione dellonorificenza, di cui si allega ampio stralcio, oltre a dare atto della chiara fama e degli eccezionali meriti dellAvvocato Caramazza, al quale vanno le pi sentite felicitazioni, contiene espressioni di altissima considerazione per il nostro Istituto, che costituiscono legittimo motivo dorgoglio per tutti i suoi componenti (*) IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Ruggero Di Martino CONFERRING OF THE HONORARY DEGREE CANDIDATE FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS Ignazio Francesco Caramazza Avvocato Generale dello Stato Italia Presented by David N. Yellen, JD, Dean, Professor of Law Ignazio Francesco Caramazza is Italys most distinguished jurist. He holds the position of Avvocato Generale dello Stato, one of the most significant and challenging achievements of a legal career in Italy. As such, he is the chief of a body of 370 lawyers who are entrusted with representing the government and the public administration in judicial proceedings before national and international courts. His office is entrusted to advise the government and the pu- (*) Comunicazione e-mail da Segreteria Segretario Generale del 24 maggio 2011. 2 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 blic administration on legal matters, including legislative initiatives of utmost importance, which can often involve international relationships. The State Advocate General occupies a singularly important role in the administration of justice in Italy by acting for the State in all legal actions in which the State is made a party or has a legal interest. Traditionally, the State Advocate Genral is the most respected legal personality in Italy. Dr. Caramazzas reputation for vigorous advocacy while maintaining fairness goes well beyond the borders of his country. Dr. Caramazza graduated with highest honors from the University of Rome La Sapienza School of Law and continued his studies to earn degrees in comparative law from both the University of Helsinki and the University of Strasbourg. His advanced studies licensed him to teach in Institutional Law, Political Economics, Finance, and Statistical Science. He held teaching positions as a professor in Labor Law at the University in Trieste and at the International University of Social Studies Pro Deo. From 1983-1994, Dr. Caramazza was General Counselor to the United Nationas Interregional Crime and Justice Research Institute. He has authored numerous legal publications. Throughout his legal carrer, Dr. Caramazza has achieved the highest honors of distinction that have provided him a merit-based selection for positions of leadership to serve his country. He placed first by examination to qualify as Deputy Attorney General and Deputy Attorney Legal Secretary to the Court of Auditors. Thereafter, Dr. Caramazza was appointed to the States Attorney Office in Florence, and from 1975, to the Avvocatura General dello Stato in Rome. From 1986-1996, he served as the Secretary General of the Avvocatura dello Stato and as Deputy Advocate General from January 2002 until his appointment in May of 2010 to the Advocate General position. During his time in office he generally dealt with complex affairs in the Constitutional Court, including jurisdictional disputes between the Prime Ministers, Public Prosecutor, and the Criminal Court of Milan. He also represented Italy in the International Criminal Court at The Hague, the European Union Court of Justice in Luxembourg, and the European Court of Human Rights in Strasbourg. Dr. Caramazza served as Secretary of State for Interior, and by appointment of the Prime Minister, served on a Commission of Experts along with 5 other members representing some of the most powerful legal positions in Italy to determine accessibility of Intelligence Documents of State. Dr. Caramazza has handled very sensitive issues involving the U.S. including s case of a CIA kidnapping which defused a source of tension and embarrassment between Italy and the U.S. Our Loyola law students studying in Rome have been the beneficiaries for the past 27 years of the example set by Dr. Caramazza ad a model of achievement and commitment to the common good. Each summer the students have been his honored guests and mentees at the Office of the Attorney General to learn about the function of his office and important cases that maintain the rule of law through his efforts. TEMI ISTITUZIONALI 3 Sullistituto della mediazione D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, Attuazione dellart. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali(*) Come preannunciato con la Circolare n. 27/2011, il giorno 11 maggio u.s. si tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una riunione con la partecipazione di rappresentanti del Ministero della Giustizia, del Ministero dellEconomia e delle Finanze e del DAGL della Presidenza del Consiglio oltre che dellAvvocatura dello Stato, avente ad oggetto i problemi derivanti dallentrata in vigore del Decreto Legislativo indicato in oggetto. Allesito della detta riunione stato costituito un tavolo di lavoro per individuare delle norme di rango legislativo da introdursi in un Decreto Legge di prossima approvazione per la risoluzione tra le altre delle emergenze scaturenti dallentrata in vigore della mediazione nelle controversie civili e commerciali in cui siano parti soggetti pubblici patrocinati dalla Avvocatura dello Stato. In attesa della definizione del testo che verr sottoposto anche allAvvocatura dello Stato e che potrebbe richiedere tempi tecnici non necessariamente brevi, stato concordato che lAvvocatura assuma in via provvisoria la seguente posizione: ove lAmministrazione sia convenuta in ipotesi in cui laccesso allorganismo di mediazione costituisca condizione di procedibilit di un successivo giudizio, si lascer allEnte patrocinato ogni valutazione in ordine alla opportunit di adesione al tentativo di mediazione, rimanendo lAvvocatura comunque estranea a detta fase preprocessuale; resta ovviamente ferma la possibilit che lAvvocatura presti la propria attivit consultiva in ordine alla eventuale composizione della controversia. Uguale comportamento sar tenuto nel caso di mediazione facoltativa. Allo stato nessuna posizione verr comunque assunta in ordine allapplicabilit o meno della mediazione alle cause aventi come parti lo Stato e gli altri soggetti patrocinati; ove lAmministrazione debba agire in giudizio e non sia possibile differire lesercizio dellazione ad un momento successivo allimminente chiarimento legislativo (ad esempio per lo spirare di un termine prescrizionale), nei casi di mediazione obbligatoria si vorr di norma procedere alla notificazione dellatto di citazione senza previa instaurazione del tentivo di mediazione, citando la controparte a comparire per unudienza fis- (*) Circolare dellAvvocato Generale n. 29 del 17 maggio 2011 prot. 165448. 4 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sata in data adeguatamente distante, tale da consentire ladozione del provvedimento normativo e degli eventuali atti organizzati che si rilevassero necessari; emergenze particolari potranno essere oggetto di specifica valutazione. Il ricorso alla mediazione sar comunque omesso nei casi di mediazione facoltativa. Anche in questo caso nessuna posizione verrr comunque assunta in ordine alla applicabilit o meno della mediazione alle cause aventi come parti lo Stato e gli altri soggetti patrocinati. Si confida nella puntuale osservanza di quanto disposto, facendo riserva di tempestiva comunicazione degli sviluppi della situazione. LAVVOCATO GENERALE Avv. Ignazio Francesco Caramazza C O N T E N Z I O S O C O M U N I TA R I O E D I N T E R N A Z I O N A L E Primazia comunitaria e strumenti processuali a tutela delle posizioni giuridiche di derivazione europea Federico Maria Giuliani* Nel corso dei decenni, dalla firma del Trattato di Roma fino alla recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona, intervenuto, sia sui testi dei trattati dellUnione sia allinterno della elaborazione della Corte di Giustizia, un cospicuo dvelloppement in tema di rapporto fra ordinamento comunitario e ordinamento statuale dei Paesi Membri. Per quel che concerne, in particolare, lItalia, ladesione al Trattato istitutivo della CEE si collocava nellalveo dellart. 10, comma 1, Cost., posto che da esso promanavano norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e segnatamente disposizioni pattizie plurilaterali, rese esecutive in Italia con apposita legge di ratifica ex art. 80 della Carta costituzionale. Onde che, su questa base, laddove in origine fosse accaduto che una norma primaria di diritto interno manifestasse una sua contrariet a disposizioni del Trattato istitutivo o di un regolamento comunitario, le norme CEE potevano essere fatte prevalere su quelle domestiche attraverso lo strumento ermeneutico applicato a queste ultime. Ci significava che linterprete (cio il giudice interno), onde dirimere i dissidi fra disposizioni comunitarie e norme di legge italiane, applicava, onde fare prevalere le prime, il brocardi lex posterior derogat priori ovvero, laddove la norma interna era successiva a quella comunitaria, lex specialis derogat generali in tale ultimo caso tendendo a pensare proprio il diritto comunitario come legge speciale nelle materie di ri- (*) Avvocato del libero foro di Milano, Master of Laws, gi professore a contratto nella Universit del Piemonte Orientale. Articolo gi pubblicato su Quadrimestre di Business and Tax - Rivista free on line di Diritto Tributario e della Impresa - www.businessandtax.it. 6 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 spettiva competenza. Inoltre, a fronte di pi possibili soluzioni interpretative di una norma interna in dissidio con norme comunitarie, linterprete in particolare il giudice nazionale evitava il contrasto medesimo mediante ladozione di quella via ermeneutica, che risultava essere in compliance con le norme CEE. Questi sono i primi - pi semplici - strumenti, a mezzo dei quali, in sede processuale domestica, i giudici italiani potevano risolvere i contrasti fra norme comunitarie e disposizioni interne. Fin qui la prevalenza dellordinamento comunitario rispetto a quello nazionale era piuttosto limitata, cos come risultava da almeno due profili: a) anzitutto tale prevalenza lasciava aperto il problema del possibile contrasto tra norme interne e direttive comunitarie, non (ancora) attuate in Italia a mezzo di apposita legge; b) nella su indicata prospettiva, le norme del Trattato CEE finivano con lessere trattate al pari di qualsivoglia altra convenzione internazionale (bilaterale o multilaterale che fosse), conclusa dallItalia con Paesi terzi, laddove invece appariva piuttosto evidente che il Trattato di Roma (con la sua posteriore evoluzione) avesse un quid pluris rispetto ad altri impegni pattizi di diritto internazionale pubblico. Ma vi di pi. Rimanendo allinterno di quella primigenia soluzione dei contrasti fra norme, non sempre era possibile sciogliere i nodi in via interpretativa applicando gli strumenti di cui sopra (per i quali soccorreva in parte anche lart. 15 delle Preleggi): sicch, in mancanza del rimedio ermeneutico, altra soluzione non restava, per sciogliere il contrasto, se non quella del giudizio incidentale dinnanzi alla Consulta, con la derivata dichiarazione dincostituzionalit della norma interna per violazione della Carta Fondamentale sub art. 10 (cui adde oggi lart. 117). Fu cos che si and formando, nella giurisprudenza comunitaria e di riflesso in quella italiana, lidea per cui i trattati europei non sono meramente collocabili sul piano di ogni altra convenzione internazionale stipulata dallItalia. Piuttosto, a far tempo dalla met degli anni Ottanta, si cominci con il dire che il diritto comunitario compenetra il diritto interno del nostro Paese il quale, con la stipula del Trattato istitutivo (e successive integrazioni e modifiche), ha operato un trasferimento di sovranit alle istituzioni comunitarie per tutto ci che concerne le materie di loro competenza. Questo assunto, poi, posto in collegamento con quello della diretta applicabilit, in Italia, delle regole comunitarie, laddove queste, secondo il diritto europeo, non abbisognano di apposito intervento da parte del legislatore nazionale (trattati fondativi, regolamenti, sentenze della Corte del Lussemburgo). Questa la primaut del diritto europeo su quello domestico, in virt della quale non (pi) necessario instaurare incidentalmente un giudizio costituzionale, onde fare prevalere la norma europea su quella italiana difforme, posto che, proprio per effetto di tale primazia, la norma domestica in dissidio semplicemente disapplicata - cio resa inefficace (o sterilizzata) - dal giudice nazionale. CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 7 Peraltro, con un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza, nellalveo del diritto comunitario direttamente applicabile accanto a trattati e ai regolamenti e ai princpi della Corte furono fatte rientrare dalla Consulta (sulle orme della Corte del Lussemburgo) anche le direttive c.d. self executing, cio a dire quelle che, essendo gi di per s chiare e precise e dettagliate, potevano reputarsi efficacemente aderenti al caso concreto, nelle more di attuazione del legislatore nazionale. Ci detto in termini generali, si possono ora vedere taluni strumenti processuali, i quali risultano essere adoperabili per fare valere la primazia del diritto europeo e delle posizioni soggettive da esso promananti, dinnanzi alle corti italiane. Al riguardo va precisato anzitutto che la diretta applicabilit delle direttive self-executing - della quale si detto - reputata essere applicabile soltanto nel senso c.d. verticale e non gi orizzontale. In altre parole, quella diretta applicazione pu essere fatta valere, dinnanzi al giudice nazionale, soltanto a carico dello Stato Membro inadempiente e della sua pubblica amministrazione, ma non invece dei cittadini privati. Ci in quanto, sul piano ermeneutico, si ritiene non potersi ragionevolmente applicare per le direttive, che non hanno in Italia pubblicit legale pari a quella di una legge nazionale, la presunzione di conoscenza - s che il rischio della ignorantia legis che non excusat, con riferimento alle direttive direttamente applicabili, posto solamente a carico dei soggetti pubblici. Bisogna poi aggiungere che sia la Corte europea, sia la giurisprudenza del nostro Paese, riconoscono al soggetto privato il diritto di agire nei confronti dello Stato inadempiente agli obblighi comunitari, per il risarcimento di quel danno che deriva dal mancato o tardivo recepimento di una o pi direttive europee. Non vi chi non veda che, quandanche la direttiva inattuata non abbia i crismi per essere direttamente applicabile, la primazia del diritto europeo fa s che, se pure non in forma specifica (ma per equivalente), esista una responsabilit dello Stato verso i consociati in relazione allappartenenza di quello allUnione. Si delinea, in tal guisa, una responsabilit extra-contrattuale del Paese Membro verso i suoi consociati, per i danni a questi cagionati a mezzo dellinadempimento agli obblighi pattizi assunti verso gli altri Paesi Membri. In altre parole, siamo di fronte a una delle possibili incarnazioni dellodierno concetto di risarcibilit del danno, cagionato non soltanto da una violazione di diritti assoluti, ma anche di quelli relativi - cos come, anzich di diritti, dinteressi legittimi. In una diversa prospettiva, si pu sostentere che siamo in presenza di una posizione giuridica tutelata, in capo allindividuo, a che il diritto comunitario, con la sua primazia, sia adempiuto dal proprio Stato di appartenenza. In analoga prospettiva (quella, cio, degli strumenti processuali per fare valere le posizioni soggettive di derivazione comunitaria), si pu pensare ai 8 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 casi di contrasto fra il diritto comunitario e un provvedimento amministrativo. Una prima situazione, pi facilmente risolubile in termini di tutela effettiva, quella del provvedimento che intacca un interesse legittimo del privato, e lo fa in applicazione di una norma primaria interna, la quale risulta essere in contrasto con una o pi disposizioni comunitarie direttamente applicabili (trattato, regolamento, sentenze della Corte di Giustizia, direttiva self-executing). In tale ipotesi - di c.d. antipatia fra norma interna e norma comunitaria -, al giudice amministrativo pu essere domandato lannullamento del provvedimento poich questultimo risulta essere in violazione di legge. La stessa cosa accade se il provvedimento in contrasto con una norma primaria interna, la quale debitamente attuativa di una norma comunitaria: la quale, in altre parole, in situazione di simpatia con lordinamento europeo. Pi delicato il caso del provvedimento amministrativo, il quale viene a trovarsi in simpatia con la norma primaria interna, quando per questultima a essere in antipatia con il diritto europeo direttamente applicabile. La maggiore problematicit di questa situazione consiste nel fatto che non si tratta di domandare al G.A. lannullamento del provvedimento amministrativo, ma si tratta piuttosto di fare valere linteresse a che latto stesso non produca i suoi effetti nonostante la conformit con la norma primaria interna - posto che, evidentemente, questultima a essere violativa, in ipotesi, del diritto europeo dotato di primazia. A fronte di una siffatta peculiarit, si pu obiettare che listituto della disapplicazione, in quanto tale, possiede anzitutto un oggetto provvedimentale piuttosto che normativo, e dipoi vlto a sterilizzare un provvedimento dinnanzi al G.O., non potendosi in quella sede domandarne n disporne lannullamento (art. 4, L.A.C., id est r.d. n. 2248/1865, All. E): ebbene tutto ci si osserva non ha nulla a che fare con il caso in questione. Nondimeno, proprio argomentando sulla scorta della necessaria primaut del diritto europeo su quello domestico, la giurisprudenza ammette che il privato interessato, il quale si veda violato dalla P.A. nel soddisfacimento di un interesse meritevole di tutela, possa impugnare il provvedimento lesivo (chiedendo anche, se del caso, il risarcimento dei danni), per avere la P.A. deliberato e/o agito in violazione del diritto comunitario. Qui lannullamento disposto, dal giudice amministrativo, per effetto della disapplicazione della norma (primaria) interna anti-europea. Pu altres capitare che la pubblica amministrazione, anzich subire la diretta applicabilit del diritto europeo, si avvalga, nello svolgimento delle proprie funzioni, della primazia in parola, disapplicando eventuali norme interne in conflitto con lordinamento sovranazionale. Si pensi alla nostra Autorit Garante della Concorrenza, la quale applica, per esempio, il regolamento comunitario settoriale, disapplicando eventuali norme domestiche a esso contrarie. In un tale caso - il quale depone nel senso di una maggiore effettivit del Garante - ci che non pu farsi (come si visto) verticalmente con le CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 9 direttive self-executing, invece possibile con un regolamento della Comunit, cos come per le altre norme europee direttamente applicabili per loro natura istituzionale. E ancora, in tema di aiuti di Stato (artt. 87 ss., Tratt. CE ante Lisbona, oggi artt. 107 ss. TFUE), pu accadere che la Commissione europea reputi che una sovvenzione sia contraria al divieto comunitario e, per conseguenza, ordini allo Stato Membro di ripetere il relativo esborso dai beneficiari. A tal proposito, la Corte del Lussemburgo ha stabilito che il Paese Membro obbligato al recupero dellindebito quandanche si tratti, allo scopo, di oltrepassare la norma interna sugli effetti della cosa giudicata. In questo caso la Pubblica Amministrazione a (dovere) procedere a una disapplicazione dellart. 2909 c.c. a scapito dei privati e non viceversa, posto che questi hanno incassato gli aiuti avallati da un giudicato interno eppure contrari al diritto europeo. Peraltro una siffatta disapplicazione, nel caso di successivo contenzioso tra P.A. e privato beneficiario (il quale per esempio si opponga al recupero statuale), dovr essere operata anche dal giudice investito della controversia cos emergendo, dinnanzi a esso, una posizione giuridica tutelata in capo allautorit pubblica, che interessata al recupero dellaiuto erogato. Bisogna, al riguardo, notare che larresto della Corte di Giustizia sulla ripetizione degli aiuti di Stato nella direzione appena ricordata, se osservato superficialmente pu sembrare in contrasto con altre pronunce dei Giudici del Lussemburgo, le quali salutano con favore le norme interne dei Paesi Membri in tema di cosa giudicata, in virt del loro contributo alla certezza del diritto allinterno della Unione; e tuttavia, ove osservata oltre la superficie, quella stessa giurisprudenza della Corte sugli aiuti manifesta che, nel caso concreto di causa, non era stata impugnata nei termini dinnanzi alla Corte stessa divenendo cos definitiva ai fini del diritto comunitario la decisione con cui la Commissione aveva ordinato la ripetizione delle erogazioni sulla base della loro contrariet al divieto europeo. S che, alla luce di tale sopravvenuta definitivit del decisum dalla Commissione, il superamento del giudicato interno, operato da tale organo e avallato dai Giudici del Lussemburgo, risulta essere meno eclatante oltre che non-contraddittorio rispetto ad altre pronunce della Corte europea. Fin qui si visto come, in varie circostanze processuali, il diritto comunitario compenetri il diritto interno nelle materie di competenza di quello, imponendosi direttamente - in primaut - a mezzo dellinterpretazione e/o della disapplicazione delle disposizioni nazionali con esso incompatibili. Vi sono poi anche situazioni peculiari, nelle quali gli strumenti processuali a disposizione sono diversi e meno diretti. Si consideri ad esempio la posizione della presidenza del consiglio dei ministri italiana la quale, ai sensi dellart. 134 Cost., instauri un giudizio principale dinnanzi alla Consulta e in contraddittorio con una regione, assumendo che questultima, con propria legge asseritamente legittima, ha introdotto un 10 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tributo locale il quale invece, secondo la prospettazione dello Stato, contrario al diritto europeo vuoi sotto laspetto del divieto degli aiuti vuoi sotto laspetto della non-discriminazione. Ebbene in un tale caso - effettivamente verificatosi per taluni tributi sardi, posti a carico dei soggetti non fiscalmente domiciliati nellisola -, la Corte Costituzionale ha posto la questione in termini non gi di disapplicazione delle norme tributarie regionali, bens in termini di costituzionalit o meno delle stesse, posto che, del raffronto tra esse e lart. 117 Cost., si verteva in un giudizio principale dello Stato in contraddittorio con la Regione autonoma, e non gi in un giudizio incidentale instaurato a seguito della rimessione degli atti da parte di altro giudice. In questo caso il Giudice delle Leggi non applica direttamente il diritto europeo, ponendosi piuttosto (con una innovazione salutata con plauso dai Giudici del Lussemburgo) nella prospettiva di un doveroso filtro di costituzionalit, per applicare il quale - poi - linterpretazione del diritto europeo spetta alla Corte di Giustizia, entro lapposito giudizio pregiudiziale e incidentale rispetto a quello costituzionale, instaurato e instaurando ai sensi dellart. 234 Tratt. CE (oggi 267 TFUE). N deve pensarsi che primaut del diritto europeo significhi anche, in eventuali casi-limite, stravolgimento di punti nevralgici e portanti dellordinamento interno della Repubblica. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale promosso dalle nostre corti e condiviso in dottrina, si delinea la c.d. teoria dei controlimiti rispetto al limite incombente della normativa comunitaria. Ci significa che la primaut europea trova un suo limite invalicabile, ogni qual volta si tratta di mettere in discussione norme interne, la cui ratio sispira a principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e/o a diritti inalienabili che da esso promanano in capo alla persona umana (la salute, per esempio). Infine, la primazia del diritto comunitario come si detto pu riguardare (anzich norme pattizie o regolamenti o direttive dettagliate) principi enunciati dallalta Corte di Giustizia. Anche per essi vale la regola della diretta applicabilit, con eventuale prevalenza su norme di diritto interno disapplicabili. Cos, nel caso di una sentenza definitiva della nostra Suprema Corte, la quale ritenuta essere in contrasto con il diritto comunitario, la relativa azione civile contro la Presidenza del Consiglio per il risarcimento dei danni, esperita ai sensi della legge n. 117 del 1988, non pu prescindere da taluni criteri-base fissati in proposito dai Giudici del Lussemburgo. In particolare, a fronte della eccezione statuale giusta la quale non sussisterebbe responsabilit alcuna - non essendo i giudici di Cassazione incorsi in una colpa grave ed essendosi piuttosto limitati a fornire una certa interpretazione delle norme (ex art. 2, legge n. 117 cit.) -, lattore, il quale lamenta una violazione del diritto UE da parte del Supremo Collegio, potrebbe fondatamente obiettare che, secondo il dictum dei Giudici del Lussemburgo, una responsabilit dello Stato Membro, per violazione del diritto europeo da parte di un giudice nazionale di ultima CONTENZIOSO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 11 istanza, non pu essere revocata in dubbio neanche sulla scorta di unasserita culpa levis, ogni qual volta la inosservanza delle norme europee (direttamente applicabili) sia grave ed evidente. In questo caso si fa valere fondatamente, in un giudizio italiano, una posizione giuridica che di derivazione comunitaria, e lo in punto dinterpretazione correttiva di norme interne, dettate in tema di responsabilit statale per i danni cagionati nellesercizio di talune funzioni giudiziarie, svolte dai magistrati con falsa applicazione del diritto europeo. Analoga da ultimo - e sulla scorta del dictum della Corte di Lussemburgo - la posizione della nostra giurisprudenza in tema di responsabilit della P.A. per i danni cagionati con i provvedimenti illegittimi. Si afferma, infatti, che non pu - e non deve - incombere al danneggiato lonere della prova dellelemento soggettivo (dolo o colpa) dellillecito, dovendosi piuttosto la pubblica autorit fare carico di provare la scusabilit della propria condotta colposa, ascrivibile a una obiettiva incertezza della interpretazione e applicazione delle norme giuridiche sottese allinvalido provvedimento lesivo. Restano sempre fermi, di sponda per cos dire , i controlli della teoria dei controlimiti, tali per cui, comunque e in ogni caso, la primazia, e la diretta applicabilit, dellordinamento europeo dentro e sopra lordinamento statuale non pu, daltronde, mai oltrepassare/intaccare/sminuire i principi/diritti fondamentali dettati dalla Carta Costituzionale. 12 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Il divieto di conversione a tempo indeterminato dei contratti a termine nel pubblico impiego (Corte di giustizia dellUnione europea, Sesta Sezione, ordinanza 1 ottobre 2010, causa C-3/2010, Affatato) Con lordinanza del 1 ottobre 2010, causa C-3/10, Affatato, la Corte di Giustizia dellUnione europea, ribadendo quanto gi affermato con le sentenze 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino e 7 settembre 2006, causa C-180/04, Vassallo, ha precisato che il diritto dellUnione non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui allart. 36, quinto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la quale, nellipotesi di abuso derivante dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione da un datore di lavoro del settore pubblico, vieta che questi ultimi siano convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando lordinamento giuridico interno dello Stato membro preveda, nel settore interessato, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. La domanda pregiudiziale, sollevata dal Tribunale di Rossano in funzione di Giudice del lavoro con ordinanza del 14 dicembre 2009, trae origine da una controversia instaurata da un lavoratore nei confronti di unAzienda Sanitaria Locale con la quale il primo, premettendo di aver lavorato con plurimi contratti a tempo determinato, chiede dichiararsi la nullit dei termini apposti a detti contratti e, conseguentemente, disporsi la conversione dei medesimi in contratto a tempo indeterminato con reintegrazione nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni dovute dalla cessazione dellultimo contratto alla effettiva reintegra. Il ricorrente nella causa principale assume infatti che la stipula di reiterati contratti a tempo determinato sarebbe stata effettuata in violazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa allaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dallUNICE, dal CEEP e dal CES ed in particolare: dellart. 1 del predetto decreto legislativo in quanto le mansioni nelle quali era stato impiegato (utilizzazione di macchinari e attrezzature specifiche, cura e riordino di ambienti ospedalieri, accompagnamento e spostamento di degenti ecc.) non rispondevano ad esigenze eccezionali o straordinarie bens permanenti e LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 13 durature, senza che fossero state esplicitate nel contratto le puntuali ragioni che avevano giustificato lapposizione del termine; dellart. 4 del citato decreto legislativo in quanto la proroga sarebbe avvenuta in assenza di oggettive ragioni che avrebbero potuto giustificarla nonch dellart. 5 del predetto decreto legislativo poich non sarebbe stato rispettato il limite temporale tra le assunzioni. Nellipotesi di ritenuta non convertibilit dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato alla luce dellart. 36, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 16, in base al quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti lassunzione o limpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pu comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, il ricorrente nella causa principale chiede, in subordine, il risarcimento del danno da liquidarsi tenuto conto della aspettativa di stabilizzazione, da rapportarsi alle retribuzioni medio tempore non percepite tra la stipula del primo fino allultimo contratto. LAzienda sanitaria, resistente nella causa principale, contesta la fondatezza di tutte le domande rivolte nei suoi confronti, assumendo che il termine sarebbe da considerarsi elemento essenziale dei contratti stipulati con il ricorrente e che lipotesi di conversione in contratto a tempo indeterminato avrebbe leffetto di introdurre una nuova ipotesi di reclutamento del personale in violazione del citato art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonch dellart. 35 dello stesso decreto, che sancisce il principio generale, riconducibile allart. 97 della Costituzione, del reclutamento nei pubblici impieghi a mezzo di pubblico concorso. Del resto, il divieto per le pubbliche amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in ragione dei vincoli di bilancio, disposto da numerose leggi finanziarie, avrebbe costretto la resistente ad operare assunzioni a tempo determinato. Secondo la resistente, inoltre, la richiesta di risarcimento del danno, avanzata in subordine, sarebbe infondata non esistendo a monte il diritto che si assumerebbe leso, non essendovi stata alcuna violazione della normativa che disciplina la conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato. La normativa rilevante nella causa principale, oltre a quella di portata generale di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 e di cui allart. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, costituita dalla normativa speciale dettata per il settore sanitario e volta a garantire il rispetto degli obblighi comunitari in materia di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare, ai sensi dellart. 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per gli anni 2005 e 2006, dellart. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2004, n. 311 per lanno 2006 e dellart. 1, comma 565 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 14 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale non superino lammontare ivi determinato, considerando a tal fine anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Il citato art. 1, comma 656 della legge n. 296 del 2006 prevede alla lettera a), n. 1, 2 e 3 che gli enti del Servizio sanitario nazionale individuino la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato e la relativa spesa nonch la consistenza del personale che presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato e la relativa spesa e predispongano un programma di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito, verificata la possibilit di trasformare le posizioni di lavoro gi coperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Da quanto sopra si deduce che, oltre alla normativa generale fondata sul necessario rispetto del reclutamento a mezzo di procedure selettive in ossequio al dettato dellart. 97 della Costituzione italiana, la normativa di settore prevede limiti stringenti alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari motivato da esigenze di contenimento della spesa pubblica. A fronte di tale disciplina di dettaglio, propria del settore sanitario, il Governo italiano ha dedotto, nelle proprie osservazioni scritte, linconferenza, ai fini della decisione della causa principale, della normativa differenziata e propria di altri settori, quali quello dei lavori socialmente utili, del personale scolastico o del personale alle dipendenze delle Poste italiane S.p.A. Con lordinanza in commento, la Corte di Giustizia, conformemente a quanto eccepito dal Governo italiano, ha preliminarmente dichiarato lirricevibilit di 12 quesiti sui 16 prospettati dal Tribunale di Rossano, nellordinanza di rinvio pregiudiziale, in quanto del tutto irrilevanti rispetto ai fatti di causa, vertenti esclusivamente sulla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore sanitario. In detta decisione, la Corte ha inoltre riconosciuto la conformit al diritto dellUnione di una normativa, quale quella italiana, che, nellipotesi di abuso conseguente alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, vieta, nel settore del pubblico impiego, che detti contratti siano convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, allorch lordinamento giuridico dello Stato membro appresti altre misure idonee a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Tali misure, anche alla luce delle modifiche apportate allart. 36 d.lgs. n. 165/2001 dal decreto-legge n. 112/08 convertito dalla legge n. 133/08 nonch dal decreto-legge n. 78/09 convertito dalla legge n. 102/09 (successive alle citate sentenze Marrosu e Sardino e Vassallo) sembrano soddisfare, secondo la LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 15 Corte (punti 48 e 49), i requisiti di proporzionalit, effettivit ed equivalenza ed appaiono sufficientemente dissuasive sebbene spetti comunque al giudice del rinvio accertare se le condizioni di applicazione nonch lattuazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato ad evitare e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Infatti, da un lato, i commi 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies aggiunti allart. 5 del decreto legislativo n. 368 del 2001 dalla legge n. 247 del 2007 hanno fissato ulteriori paletti per evitare la reiterazione di contratti a termine, stabilendo una durata massima al di l della quale il contratto si considera a tempo indeterminato e introducendo un diritto di precedenza di chi abbia prestato attivit lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato, dallaltro, lart. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008 ha previsto, oltre al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e alla responsabilit per dolo e colpa grave dei dirigenti nei confronti dei quali lamministrazione deve recuperare le somme erogate a tale titolo, anche due ulteriori conseguenze a carico dei predetti dirigenti, consistenti nellimpossibilit di rinnovo dellincarico dirigenziale e nella considerazione della predetta violazione nellambito della valutazione delloperato del dirigente medesimo. Inoltre, il comma 3 del predetto art. 36 come modificato dallart. 17, comma 26 del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito dalla legge n. 102 del 2009 prevede che al dirigente responsabile di irregolarit nellutilizzo del lavoro flessibile non pu essere erogata la retribuzione di risultato. Sono stati quindi previsti ulteriori elementi dissuasivi, conformemente a quanto disposto dalla clausola 5 dellaccordo quadro, che non prevede affatto come obbligatoria la sanzione della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, come riconosciuto anche dal giudice del rinvio, ma solo una preferenza di tale misura, che ben pu quindi essere esclusa per una determinata categoria di lavoratori, come quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, per i quali vige il principio del concorso pubblico ai sensi dellart. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La clausola 5 dellaccordo quadro rimette infatti agli Stati, previa consultazione con le parti sociali, di stabilire a quali condizioni i contratti di lavoro a tempo determinato devono essere ritenuti contratti a tempo indeterminato, lasciando quindi agli Stati medesimi la possibilit di prevedere misure alternative alla predetta conversione del rapporto. Quanto ai criteri per determinare ladeguatezza delle sanzioni, e quindi lentit del risarcimento del danno, ove la conversione in contratto a tempo indeterminato sia esclusa dalla normativa interna, e sempre che vi sia stata 16 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 violazione di detta normativa, la Corte ha chiarito che spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale miranti a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione siano conformi ai principi di effettivit e di equivalenza. Avv. Wally Ferrante* Corte di giustizia (Sesta Sezione) ordinanza 1 ottobre 2010 nella causa C-3/10 - Pres. P. Lindh, Rel. A. Caoimh, Avv. gen. N. Jskinen - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rossano - Franco Affatato / Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura Politica sociale Direttiva 1999/70/CE Clausola 5 dellaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico Successione di contratti Abuso Misure di prevenzione Sanzioni Trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato Divieto Risarcimento del danno Principi di equivalenza e di effettivit (Omissis) 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione delle clausole 2 5 dellaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999 (in prosieguo: laccordo quadro), che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa allaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43), nonch del principio della parit di trattamento. 2 Questa domanda stata proposta nellambito di una controversia tra il sig. Affatato e il suo datore di lavoro, lAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in merito alla qualificazione dei contratti di lavoro che vincolavano lattore a questultima e al mancato rinnovo dellultimo contratto del sig. Affatato. Contesto normativo La normativa dellUnione 3 La direttiva 1999/70 si fonda sullart. 139, n. 2, CE e mira, ai sensi del suo art. 1, ad attuare laccordo quadro (), che figura nellallegato, concluso () fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, UNICE, CEEP). 4 Ai sensi della clausola 1 dellaccordo quadro, [l]obiettivo del presente accordo quadro : a) migliorare la qualit del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; b) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dallutilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. 5 La clausola 2, punto 1, dellaccordo quadro cos dispone: Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore (*) Avvocato dello Stato. LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 17 di ciascuno Stato membro. 6 La clausola 3 del medesimo accordo quadro cos recita: Ai fini del presente accordo, il termine lavoratore a tempo determinato indica una persona con un contratto o un rapporto di lavoro definiti direttamente fra il datore di lavoro e il lavoratore e il cui termine determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico. (). 7 La clausola 4, punto 1, dellaccordo quadro dispone quanto segue: Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 8 La clausola 5 dellaccordo quadro cos recita: 1. Per prevenire gli abusi derivanti dallutilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o pi misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati successivi; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato. 9 A norma dellart. 2, primo comma, della direttiva 1999/70: Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al pi tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. La normativa nazionale 10 Lart. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa allaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dallUNICE, dal CEEP e dal CES (GURI n. 235 del 9 ottobre 2001, pag. 4; in prosieguo: il d. lgs. n. 368/2001), nella versione in vigore al momento dei fatti su cui verte la causa principale, dispone quanto segue: 1. consentita lapposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (). 2. Lapposizione del termine priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. (). 11 Lart. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Supplemento ordinario 18 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 chiarati nulli, dal momento che la durata determinata prevista dai medesimi sarebbe stata stabilita in violazione delle norme di cui allart. 1 del d. lgs. n. 368/2001. 16 Per quanto concerne le conseguenze da trarre da una siffatta violazione, questo giudice osserva tuttavia che, a differenza del regime in vigore per i rapporti di lavoro nel settore privato, lart. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001 vieta tassativamente, nel settore pubblico, la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati in successione, in un contratto a durata indeterminata. Peraltro, la giurisprudenza nazionale sarebbe contraddistinta dallesistenza di posizioni contrastanti in merito alla risarcibilit del danno sofferto dal lavoratore interessato a causa della conclusione in successione di siffatti contratti di lavoro a tempo determinato e, comunque, questa giurisprudenza non fornirebbe nessun orientamento chiaro in merito ai criteri da prendere in considerazione per garantire un carattere effettivo e dissuasivo al risarcimento di detto danno. 17 Daltronde, il Tribunale di Rossano rileva che la normativa introdotta con i decreti legislativi nn. 165/2001 e 368/2001 al fine di recepire la direttiva 1999/70 e laccordo quadro non si applicano n ai lavoratori socialmente utili n a quelli di pubblica utilit, per i quali il diritto nazionale esclude persino che esista un rapporto di lavoro, n ai lavoratori del settore della pubblica istruzione. 18 Questo giudice sottolinea inoltre che lart. 2, comma 1 bis, del d. lgs. n. 368/2001 prevede che le imprese concessionarie di servizi postali, ossia in realt la sola impresa Poste Italiane SpA (in prosieguo: le Poste Italiane), possano concludere contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi, compreso tra il mese di aprile e quello di ottobre, o per un periodo di quattro mesi in altri momenti dellanno, in una misura che non superi il 15% degli organici dellimpresa calcolati al 1 gennaio dellanno interessato, senza doverne indicare i motivi. 19 Tale giudice rileva parimenti che le procedure di stabilizzazione istituite mediante leggi finanziarie tra il 2006 e il 2008, in forza delle quali taluni contratti di lavoro a tempo determinato possono essere convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non si applicano a talune categorie di lavoratori. 20 Alla luce di ci, il giudice del rinvio si chiede se una norma nazionale, quale lart. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, volta al recepimento della direttiva 1999/70 e dellaccordo quadro, possa essere considerata una misura generale che garantisca efficacemente la prevenzione e la sanzione per luso abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che la normativa interna introduce talune distinzioni in merito al regime legislativo vigente per i contratti o i rapporti di lavoro a tempo determinato, in base alle categorie di lavoratori interessati. 21 Il Tribunale di Rossano ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se la clausola 2, punto 1, dellAccordo Quadro recepito dalla direttiva [1999/70] osti ad una norma interna, come quella dettata per i lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilit dallart. 8, comma 1, del D.lgs. n. 468/97 e dallart. 4, comma 1, [del d. lgs.] n. 81/00, che, nellescludere per [i] lavoratori da essa disciplinati la instaurazione di un rapporto di lavoro, finisce con lescludere la applicabilit della normativa sul rapporto di lavoro a termine di recepimento della direttiva 1999/70 (); 2) se la clausola n. 2.2 dellAccordo Quadro recepito dalla direttiva [1999/70] consenta di includere lavoratori come i lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilit, disciplinati dal D.lgs. n. 468/97 e dal [d. lgs.] n. 81/00, nellambito di non applicazione della direttiva LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 19 alla GURI n. 106 del 9 maggio 2001; in prosieguo: il d. lgs. n. 165/2001), dispone quanto segue: 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dallarticolo 35. 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessit organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato () () 5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti lassunzione o limpiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non pu comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilit e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno lobbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave () (). Causa principale e questioni pregiudiziali 12 Dallordinanza di rinvio emerge che il sig. Affatato ha stipulato con lAzienda Sanitaria Locale n. 3 di Rossano, poi incorporata nellAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ambedue enti pubblici, sei contratti di lavoro a tempo determinato in successione, sulla base dei quali ha svolto lattivit di ausiliario specializzato socio-sanitario. Questi contratti sono stati validi, rispettivamente, dal 18 marzo 1996 al 16 maggio 1996, dal 3 agosto 1996 al 2 ottobre 1996, dal 18 dicembre 2000 al 17 febbraio 2001, dal 6 marzo 2002 al 5 luglio 2002, dal 20 agosto 2002 al 19 dicembre 2002 e dal 21 febbraio 2003 al 20 giugno 2003. 13 Poich riteneva che questa attivit soddisfacesse in realt esigenze permanenti e durature del suo datore di lavoro, il sig. Affatato ha adito il Tribunale di Rossano per ottenere, in via principale, la conversione di questi contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del suo datore di lavoro a reintegrarlo, occupandolo in forza di un siffatto contratto, e a versargli limporto delle retribuzioni maturate a partire dalla data di scadenza dellultimo contratto sino a quella della sua effettiva reintegrazione. Il sig. Affatato chiede, in subordine, la condanna dellAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento delle retribuzioni per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro trascorsi tra il primo e lultimo contratto di lavoro. 14 Il Tribunale di Rossano rileva nellordinanza di rinvio che i contratti di lavoro di cui causa non contengono nessuna indicazione riguardo alle ragioni per le quali questi ultimi sono stati conclusi a tempo determinato e che lAzienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non nega che il ricorso a tale durata determinata sia stato motivato non da ragioni tecniche, organizzative o produttive relative alle obiettive necessit di un rapporto di lavoro a carattere temporaneo, bens per limpossibilit di procedere ad assunzioni ordinarie a causa del blocco delle assunzioni previsto da diverse leggi finanziarie. 15 Secondo il giudice del rinvio, da ci deriverebbe che questi contratti debbano essere di- 20 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 1999/70 (); 3) se i lavoratori di cui al quesito n. 2 rientrino nellambito definitorio di cui alla clausola 3.1 dellAccordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70 (); 4) se la clausola 5 dellAccordo Quadro recepito dalla direttiva 1999/70 () ed il principio di uguaglianza/non discriminazione ostino ad una disciplina per lavoratori nel settore scuola (cfr. in particolare lart. 4, comma 1, L. n. 124/99 e lart. 1, comma 1, lettera a, del D.M. n. 430/00), che consenta di non indicare la causalit del primo contratto a termine, prevista in via generale dalla disciplina interna per ogni altro rapporto di lavoro a termine, nonch di rinnovare i contratti indipendentemente dalla sussistenza di esigenze permanenti e durevoli, non preveda la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti, nonch normalmente nessuna distanza tra i rinnovi ovvero, nellipotesi delle supplenze annuali, corrispondente alle vacanze estive in cui la attivit scolastica sospesa, ovvero fortemente ridotta; 5) se il corpus di disposizioni normative del settore scuola, come descritto, possa ritenersi complesso di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi; 6) se, ai sensi dellart. 2 della direttiva 1999/70 (), il D.lgs. n. [368/2001] e lart. 36 del D.lgs. n. [165/2001] possano ritenersi disposizioni aventi caratteristiche di disposizione di recepimento della direttiva 1999/70 () in relazione ai rapporti di lavoro a termine nel settore scuola; 7) se un soggetto, avente le caratteristiche di [Poste Italiane], ovvero: a) di propriet dello Stato; b) sottopost[o] al controllo dello Stato; c) il Ministero delle comunicazioni opera la scelta del fornitore del servizio universale ed in genere svolge tutte le attivit di verifica e controllo materiale e contabile del soggetto in questione, con fissazione degli obiettivi relativi al servizio universale reso; d) esercita un servizio di pubblica necessit di preminente interesse generale; e) il bilancio del soggetto collegato al bilancio dello Stato; f) i costi del servizio reso sono determinati dallo Stato che corrisponde al soggetto importi per coprire i maggiori costi del servizio, debba ritenersi organismo statale, ai fini della diretta applicazione del diritto [dellUnione]; 8) in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se ai sensi della clausola 5 detta societ possa costituire settore, ovvero lintero ambito del personale da questa impiegabile possa essere ritenuto categoria specifica di lavoratori, ai fini della differenziazione delle misure ostative; 9) in caso di risposta positiva al quesito n. 7, se la clausola 5 [dellaccordo quadro di cui allallegato] della direttiva [1999/70] da s sola, ovvero in uno con la clausole 2 e 4 ed il principio di uguaglianza/non discriminazione, osti ad una disposizione quale lart. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. [368/2001], che consente una a-causale apposizione del termine al contratto di lavoro in relazione ad uno specifico soggetto, ovvero esima detto soggetto, differentemente dalla misura ostativa interna ordinariamente prevista (art. 1 del d.lgs. n. [368/2001]), dallindicare per iscritto e provare, in caso di contestazione, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che hanno determinato la apposizione del termine al contratto di lavoro, tenuto conto che possibile procedere ad una proroga delloriginario contratto richiesta da ragioni oggettive e riferentesi alla stessa attivit lavorativa per la quale il contratto stato stipulato a tempo determinato; 10) se il D.lgs. n. [368/2001] e lart. 36, comma 5, del D.lgs. n. [165/2001] costituiscano normativa generale di recepimento della direttiva 1999/70 () per il personale dipendente dello LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 21 Stato, tenuto conto delle eccezioni a dette disposizioni generali come definite allesito della risposta ai quesiti da 1 a 9; 11) se, in mancanza di disposizioni sanzionatorie in relazione ai lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilit e della Scuola come descritti, la direttiva 1999/70 (), ed in particolare la clausola 5, comma 2, lett. b), osti alla applicazione analogica di una disciplina meramente risarcitoria, quale quella prevista dallart. 36, comma 5, del D.lgs. n. [165/2001], ovvero se la clausola 5, comma 2, lett. b, ponga un principio di preferenza perch i contratti o rapporti siano ritenuti a tempo indeterminato; 12) se il principio [dellUnione] di uguaglianza/non discriminazione, la clausola 4, la clausola 5.1, ostino ad una differenziazione di discipline sanzionatorie nel settore personale dipendente degli organismi [dello] Stato sulla scorta della genesi del rapporto di lavoro, ovvero del soggetto datore di lavoro, o ancora nel settore Scuola; 13) se, definito lambito interno di recepimento della direttiva 1999/70 () nei confronti dello Stato e degli organismi ad esso equiparati a seguito della risposta ai quesiti precedenti, la clausola 5 osti ad una disciplina quale quella di cui allart. 36, comma 5, del D.lgs. n. [165/2001], che vieti in maniera assoluta verso lo Stato la conversione dei rapporti di lavoro, ovvero quali ulteriori verifiche debbano essere compiute dal giudice interno al fine della non applicazione del divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni; 14) se la direttiva 1999/70 () debba operare integralmente nei confronti della [Repubblica italiana], ovvero se la conversione dei rapporti di lavoro nei confronti della PA appaia essere contraria ai principi fondamentali dellordinamento interno e, quindi, da non applicare in parte qua la clausola 5, perch determinante effetto contrario allart. [4 TUE], non rispettando la struttura fondamentale, politica e costituzionale ovvero funzioni essenziali del[la Repubblica italiana]; 15) se la clausola 5 [dellaccordo quadro di cui allallegato] della direttiva 1999/70 (), nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessit di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto [dellUnione], imponga di tener conto quale situazione analoga di diritto interno del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo Stato, cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in assenza dellart. 36, ovvero di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con soggetto privato, nei confronti del quale il rapporto di lavoro avrebbe avuto caratteristiche di stabilit analoghe a quelle di un rapporto di lavoro con lo Stato; 16) se la clausola 5 [dellaccordo quadro di cui allallegato] della direttiva 1999/70 (), nel prevedere, in ipotesi di divieto di conversione del rapporto di lavoro, la necessit di una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori, rispetto ad analoghe situazioni di diritto interno, al fine di sanzionare debitamente gli abusi derivanti dalla violazione della stessa clausola 5 e di eliminare le conseguenze della violazione del diritto [dellUnione], imponga di tener conto quale sanzione: a) del tempo necessario a trovare nuova occupazione e della impossibilit ad accedere ad una occupazione che presenti le caratteristiche di cui al quesito sub 15; b) ovvero, di contro, del monte delle retribuzioni che si sarebbero percepite in ipotesi di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 22 Il giudice del rinvio, ritenendo che dette questioni richiedessero una risposta urgente da 22 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 parte della Corte in considerazione, in particolare, del fatto che il diritto del lavoro mal si concilia con tempi lunghi di giudizio e della circostanza che un gran numero di controversie identiche sono pendenti dinanzi ai giudici nazionali, ha chiesto alla Corte di sottoporre questo rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in applicazione dellart. 104 bis, primo comma, del regolamento di procedura. 23 Il presidente della Corte ha respinto tale richiesta con ordinanza 16 marzo 2010, ritenendo non soddisfatte le condizioni previste da detto art. 104 bis, primo comma. Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni dalla prima alla dodicesima 24 Con le sue questioni dalla prima alla dodicesima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni dellaccordo quadro, in particolare le clausole 2, 4 e 5 del medesimo, ostino a una normativa nazionale relativa ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilit, nonch a quelle applicabili al personale della Poste Italiane e del settore della scuola posto che, segnatamente, queste ultime contengono eccezioni alla disciplina adottata dallo Stato membro interessato al fine di recepire la direttiva 1999/70 e laccordo quadro nellordinamento interno, quale risultante dai decreti legislativi nn. 165/2001 e 368/2001 rilevanti nella causa principale, con conseguente vigenza di regimi sanzionatori diversi nellipotesi di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato. 25 In forza degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del suo regolamento di procedura, quando una domanda di pronuncia pregiudiziale manifestamente irricevibile, la Corte, sentito lavvocato generale, senza proseguire il procedimento, pu statuire con ordinanza motivata. 26 Si deve ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza costante, nellambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dallart. 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, al quale stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilit della decisione giurisdizionale da emanare, valutare, alla luce delle particolari circostanze della fattispecie, sia la necessit di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice del rinvio vertono sullinterpretazione del diritto dellUnione, la Corte, in via di principio, tenuta a statuire (v. sentenze 4 luglio 2006, causa C 212/04, Adeneler e a., Racc. pag. I 6057, punto 41; 7 settembre 2006, causa C 53/04, Marrosu e Sardino, Racc. pag. I 7213, punto 32, e 24 giugno 2010, causa C 98/09, Sorge, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24, nonch ordinanza 12 giugno 2008, causa C 364/07, Vassilakis e a., punto 42). 27 Tuttavia spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Infatti, lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del procedimento pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte investita, che quella di contribuire allamministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche (v., in tal senso, citate sentenze Adeneler e a., punto 42, e Marrosu e Sardino, punto 33, nonch ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 43). 28 A questo proposito, il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale possibile solo qualora appaia in modo manifesto che linterpretazione del diritto dellUnione non ha alcuna relazione con la realt o con loggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura teorica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenze Marrosu LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 23 e Sardino, cit., punto 33, e 23 novembre 2006, causa C 238/05, Asnef Equifax e Administracin del Estado, Racc. pag. I 11125, punto 17, nonch ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 44). 29 Dallordinanza di rinvio si ricava che, come osservato al punto12 della presente ordinanza, nella causa principale i contratti di lavoro di cui trattasi sono stati conclusi tra il sig. Affatato ed un ente sanitario locale in merito allespletamento di mansioni di ausiliario specializzato socio-sanitario. 30 Risulta quindi chiaro che tali contratti di lavoro non sono stati conclusi dal ricorrente nella causa principale in quanto lavoratore socialmente utile o lavoratore di pubblica utilit, non vertono sullespletamento di mansioni svolte nellambito del settore della scuola e non sono stati neppure conclusi con Poste Italiane. 31 Orbene, il giudice del rinvio, bench esponga nei dettagli il contenuto delle varie normative applicabili a queste specifiche categorie di lavoratori, non spiega assolutamente per quale ragione, anche ipotizzando che tali specifiche normative non siano conformi allaccordo quadro, questa circostanza possa incidere sulla causa principale dato che pacifico che il sig. Affatato non rientra nellambito di applicazione di dette normative, bens soggetto ai provvedimenti previsti dai decreti legislativi nn. 165/2001 e 368/2001, adottati al fine di recepire la direttiva 1999/70 e laccordo quadro. 32 Pertanto, come osservato dalla Commissione e, in parte, dal governo italiano, giocoforza constatare che linterpretazione del diritto dellUnione chiesta dal giudice del rinvio riguardo alle diverse specifiche normative che esso menziona non ha manifestamente nessun rapporto con la realt e loggetto della causa principale. 33 Di conseguenza, occorre dichiarare manifestamente irricevibili le prime dodici questioni. Sulle questioni dalla tredicesima alla sedicesima 34 Con le sue questioni dalla tredicesima alla sedicesima, vertenti sul regime sanzionatorio previsto dalla normativa nazionale avente lo scopo di recepire laccordo quadro nel settore pubblico, il giudice nazionale mira ad accertare se detta normativa costituisca unattuazione adeguata di tale accordo quadro, dato che essa vieta in modo assoluto, nel settore pubblico, la conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (questioni tredicesima e quattordicesima), e chiede inoltre di precisare i criteri idonei a garantire ladeguatezza delle sanzioni in caso di ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (questioni quindicesima e sedicesima). 35 Ai sensi dellart. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, qualora la soluzione di una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha gi statuito o qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, la Corte, dopo aver sentito lavvocato generale, pu statuire, in qualsiasi momento, con ordinanza motivata. Sul divieto assoluto di convertire contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato nel settore pubblico 36 Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza se la clausola 5 dellaccordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, quale quella prevista dallart. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, la quale, nellipotesi di abuso derivante dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione da un datore di lavoro del settore pubblico, vieta che questi ultimi siano convertiti in un con- 24 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tratto di lavoro a tempo indeterminato; e, in caso di soluzione affermativa, se detta clausola possa danneggiare la struttura fondamentale politica e costituzionale dello Stato membro interessato, nonch le sue funzioni essenziali, in violazione dellart. 4, n. 2, TUE. 37 Va rilevato che la soluzione di tali questioni pu essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze Adeneler e a. (cit., punti 91-105); Marrosu e Sardino (cit., punti 44-57); 7 settembre 2006, causa C 180/04, Vassallo (Racc. pag. I 7251, punti 33- 42), e 23 aprile 2009, cause riunite da C 378/07 a C 380/07, Angelidaki e a. (Racc. pag. I 3071, punti 145 e 182-190), nonch dalle ordinanze Vassilakis e a. (cit., punti 118-137); 24 aprile 2009, causa C 519/08, Koukou (punti 82-91), e 23 novembre 2009, cause riunite da C 162/08 a C 164/08, Lagoudakis (punto 11), in cui era stata sollevata una questione simile. Del resto, le citate sentenze Marrosu e Sardino nonch Vassallo vertevano sulla stessa normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale. 38 Da questa giurisprudenza risulta che la clausola 5 dellaccordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, cos come non stabilisce nemmeno le condizioni precise alle quali si pu fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalit in materia (citate sentenze Adeneler e a., punto 91; Marrosu e Sardino, punto 47; Angelidaki e a., punti 145 e 183, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 121, e Koukou, punto 85). 39 Infatti, la clausola 5, punto 2, lett. b), del citato accordo si limita a disporre che detti Stati possono, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti di lavoro a tempo determinato possano essere ritenuti () a tempo indeterminato (sentenza Angelidaki e a., cit., punto 145). 40 Ne consegue in particolare che, come la Corte ha gi dichiarato, la clausola 5 dellaccordo quadro non osta, in quanto tale, a che uno Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato o con un datore di lavoro del settore pubblico (citate sentenze Marrosu e Sardino, punto 48, nonch Vassallo, punto 33, e ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 122). 41 Pertanto la clausola 5 dellaccordo quadro, in quanto tale, non in alcun modo atta a pregiudicare le strutture fondamentali, politiche e costituzionali, n le funzioni essenziali dello Stato membro di cui causa, ai sensi dellart. 4, n. 2, TUE. 42 Ci posto, affinch una normativa nazionale che vieta in via assoluta, nel settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato possa essere considerata conforme allaccordo quadro, lordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, unaltra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, lutilizzo abusivo di contratti a tempo determinato stipulati in successione (v. citate sentenze Adeneler e a., punto 105; Marrosu e Sardino, punto 49; Vassallo, punto 34, e Angelidaki e a., punti 161 e 184, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 123; Koukou, punti 67 e 86, e Lagoudakis e a., punto 11). 43 Occorre ricordare in proposito che la clausola 5, punto 1, dellaccordo quadro impone agli Stati membri, onde prevenire lutilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, ladozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure enumerate in tale disposizione, qualora il diritto nazionale non preveda gi misure equivalenti (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92 e 101; Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vas- LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 25 sallo, cit., punto 35; 15 aprile 2008, causa C 268/06, Impact, Racc. pag. I 2483, punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punti 80, 103 e 124, e Koukou, punto 53). 44 Le misure cos elencate nella citata clausola 5, punto 1, lett. a)-c), in numero di tre, attengono, rispettivamente, a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v. citate sentenze Impact, punto 69, e Angelidaki e a., punto 74, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 80, e Koukou, punto 54). 45 Del resto, quando, come nel caso di specie, il diritto dellUnione non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi, spetta alle autorit nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altres sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dellaccordo quadro (citate sentenze Adeneler e a., punto 94; Marrosu e Sardino, punto 51; Vassallo, punto 36, e Angelidaki e a., punto 158, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 125, e Koukou, punto 64). 46 Bench, in mancanza di una disciplina dellUnione in materia, le modalit di attuazione di siffatte norme attengano allordinamento giuridico interno degli Stati membri in virt del principio dellautonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono essere tuttavia meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), n rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile lesercizio dei diritti conferiti dallordinamento giuridico comunitario (principio di effettivit) (v., in particolare, citate sentenze Adeneler e a., punto 95; Marrosu e Sardino, punto 52; Vassallo, punto 37, e Angelidaki e a., punto 159, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 126, e Koukou, punto 65). 47 Ne consegue che, quando si sia verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dellUnione. Infatti, secondo i termini stessi dellart. 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla [detta] direttiva (citate sentenze Adeneler e a., punto 102; Marrosu e Sardino, punto 53; Vassallo, punto 38, e Angelidaki e a., punto 160, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 127, e Koukou, punto 66). 48 A tale proposito, nelle sue osservazioni scritte il governo italiano ha sottolineato, in particolare, che lart. 5 del d. lgs. n. 368/2001, quale modificato nel 2007, al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, ha aggiunto una durata massima oltre la quale il contratto di lavoro ritenuto concluso a tempo indeterminato e ha introdotto, a favore del lavoratore che ha prestato lavoro per un periodo superiore a sei mesi, un diritto di priorit nelle assunzioni a tempo indeterminato. Inoltre, lart. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, come modificato nel 2008, prevedrebbe, oltre al diritto del lavoratore interessato al risarcimento del danno subto a causa della violazione di norme imperative e allobbligo del datore di lavoro responsabile di restituire allamministrazione le somme versate a tale titolo quando la violazione sia dolosa o derivi da colpa grave, limpossibilit del rinnovo dellincarico dirigenziale del responsabile, nonch la presa in considerazione di detta violazione in sede di valutazione del suo operato. 49 Analogamente a quanto gi dichiarato dalla Corte nelle citate sentenze Marrosu e Sar- 26 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 dino (punti 55 e 56), nonch Vassallo (punti 40 e 41), nei confronti dei provvedimenti previsti dal decreto n. 368/2001 nella sua versione originaria (v., altres, ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 128), cos come in quelle riguardanti altre disposizioni nazionali paragonabili (v. sentenza Angelidaki e a., cit., punto 188, nonch ordinanza Koukou, cit., punto 90), una disciplina nazionale siffatta potrebbe soddisfare i requisiti ricordati nei punti 45-47 della presente ordinanza. 50 Spetta tuttavia al giudice del rinvio, lunico competente a pronunciarsi sullinterpretazione del diritto interno, accertare se le condizioni di applicazione nonch lattuazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare lutilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Marrosu e Sardino, punto 56; Vassallo, punto 41, e Angelidaki e a., punti 164 e 188, nonch citate ordinanze Vassilakis e a., punto 135; Koukou, punti 69, 77 e 90, e Lagoudakis e a., punto 11). 51 Le questioni sollevate dal giudice del rinvio vanno pertanto risolte dichiarando che la clausola 5 dellaccordo quadro devessere interpretata nel senso che: essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui allart. 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, la quale, nellipotesi di abuso derivante dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione da un datore di lavoro del settore pubblico, vieta che questi ultimi siano convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando lordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato prevede, nel settore interessato, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se le condizioni di applicazione nonch lattuazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione; essa, in quanto tale, non in alcun modo atta a pregiudicare le strutture fondamentali, politiche e costituzionali, n le funzioni essenziali dello Stato membro di cui causa, ai sensi dellart. 4, n. 2, TUE. Sulladeguatezza delle sanzioni in caso di ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato 52 Con le sue questioni, il giudice del rinvio mira sostanzialmente a determinare i criteri rilevanti per valutare ladeguatezza delle sanzioni previste da una normativa nazionale, quale quella enunciata dallart. 36, n. 5, del d. lgs. n. 165/2001, in caso di ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato previsto dalla normativa nazionale rilevante nella causa principale. 53 Il giudice del rinvio chiede, in particolare, se tale adeguatezza debba essere valutata alla luce delle norme dellordinamento nazionale che definiscono le sanzioni applicabili nellambito dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo Stato o con un ente privato. 54 Esso si chiede parimenti se, per garantire un siffatto carattere alla sanzione, occorra tener conto del tempo necessario al lavoratore interessato per trovare un nuovo posto di lavoro e dellimpossibilit di accedere a un lavoro a tempo indeterminato, nonch limporto della retribuzione che sarebbe stato riscosso in caso di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in uno a tempo indeterminato. 55 Nelle sue osservazioni scritte il governo italiano afferma che, su questultimo punto, le questioni sarebbero irricevibili dato che, nella domanda che ha proposto al giudice del rinvio, LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 27 il ricorrente nella causa principale si limita a chiedere un risarcimento collegato alle retribuzioni riscosse tra la conclusione del primo e dellultimo contratto di lavoro a tempo determinato. Le opzioni alternative ipotizzate da detto giudice sarebbero pertanto prive di collegamento con loggetto della causa principale. 56 Tuttavia, giocoforza riconoscere che, nel caso di specie, nessun elemento presentato alla Corte in grado di escludere che il giudice del rinvio, in forza delle norme del suo diritto nazionale circostanza che comunque esso ha il compito di verificare , possa discostarsi dalla domanda presentata dal ricorrente nella causa principale, diretta al riconoscimento a favore di questultimo di un diritto al risarcimento. Del resto, la decisione di rinvio sottolinea espressamente la mancanza di un chiaro orientamento della giurisprudenza nazionale in merito alle modalit per il risarcimento del danno derivante dalla conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato abusivi. 57 Alla luce di ci, in considerazione della giurisprudenza citata nei punti 26-28 della presente ordinanza, dato che il giudice del rinvio il solo, in linea di principio, tenuto a valutare la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte, non si pu giudicare manifesto il fatto che la richiesta interpretazione del diritto dellUnione sia priva di utilit ai fini della soluzione della causa principale. 58 Tuttavia, occorre constatare che la soluzione delle questioni sollevate pu essere dedotta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte. 59 Difatti, da detta giurisprudenza, ricordata nei punti 45-47 della presente ordinanza, si evince che, in mancanza di una disciplina dellUnione in materia, le norme vertenti sulle sanzioni applicabili in caso di ricorso abusivo ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato devono essere stabilite dallordinamento interno degli Stati membri nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettivit. 60 Conformemente alla giurisprudenza citata nel punto 49 della presente ordinanza, spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le norme di diritto interno dirette a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in successione rispettino i principi di effettivit e di equivalenza. 61 Pertanto, in mancanza di qualsiasi ulteriore precisazione fornita dalla decisione di rinvio riguardo alle norme di diritto nazionale menzionate nel punto 53 della presente ordinanza, poich la Corte non nemmeno in grado di guidare il giudice a quo nel compiere la sua valutazione a tal riguardo, spetta a questultimo esaminare se i rapporti di lavoro disciplinati da queste norme coprano situazioni analoghe a quella di cui trattasi nella causa principale, e se le sanzioni applicabili a siffatti rapporti di lavoro siano equivalenti a quelle previste per le ipotesi di ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato. 62 Per quanto concerne il principio di effettivit, sempre compito del giudice del rinvio valutare in che misura la considerazione degli elementi menzionati nel punto 54 della presente ordinanza sia necessaria per attribuire al risarcimento del danno sofferto dal ricorrente nella causa principale, a causa del ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, la natura di sanzione effettiva e dissuasiva, in grado di cancellare le conseguenze della violazione del diritto dellUnione. 63 Di conseguenza, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che laccordo quadro devessere interpretato nel senso che le misure previste da una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, al fine di sanzionare il ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, n rendere praticamente impossibile o ec- 28 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 cessivamente difficile lesercizio dei diritti attribuiti dallordinamento giuridico dellUnione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale miranti a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione siano conformi a questi principi. Sulle spese 64 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) Le prime dodici questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Rossano, con ordinanza 21 dicembre 2009, sono manifestamente irricevibili. 2) La clausola 5 dellaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, siglato il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa allaccordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devessere interpretata nel senso che: essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui allart. 36, quinto comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la quale, nellipotesi di abuso derivante dal ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione da un datore di lavoro del settore pubblico, vieta che questi ultimi siano convertiti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato quando lordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato prevede, nel settore interessato, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione. Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se le condizioni di applicazione nonch lattuazione effettiva delle pertinenti disposizioni di diritto interno configurino uno strumento adeguato a prevenire e, se del caso, a sanzionare il ricorso abusivo da parte della pubblica amministrazione a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione; essa, in quanto tale, non in alcun modo atta a pregiudicare le strutture fondamentali, politiche e costituzionali, n le funzioni essenziali dello Stato membro di cui causa, ai sensi dellart. 4, n. 2, TUE. 3) Detto accordo quadro devessere interpretato nel senso che le misure previste da una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, al fine di sanzionare il ricorso abusivo a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna, n rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile lesercizio dei diritti attribuiti dallordinamento giuridico dellUnione. Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale miranti a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o a rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione siano conformi a questi principi. LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 29 Un duplice aspetto della sentenza Elchinov 1. Rimborsabilit dellassistenza sanitaria prestata in altro Stato membro 2. Autonomia del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dal giudice di ultimo grado ove reputato in contrasto con il diritto comunitario (Corte di giustizia dellUnione europea, Grande Sezione, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov) 1. Con sentenza del 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, la Corte di Giustizia dellUnione europea Grande sezione ha stabilito che lart. 49 CE e lart. 22 del regolamento n. 1408/1971 ostano ad una normativa, quale quella Bulgara, che escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro (nella specie Germania) in assenza di una preventiva autorizzazione, in particolare quando un trattamento medico compreso nellelenco dei trattamenti rimborsabili nello Stato di residenza non preveda un metodo di cura altrettanto efficace ed erogabile in tempo utile nello Stato di residenza. I fatti di causa riguardavano una richiesta urgente, da parte di un cittadino bulgaro affetto da tumore al bulbo oculare, di autorizzazione ad avvalersi di cure in Germania che gli avrebbero consentito di combattere la malattia salvando locchio laddove in Bulgaria lunica prestazione sanitaria prevista per la sua patologia avrebbe comportato lasportazione dellocchio. In ragione del suo stato di salute, il cittadino Bulgaro ha usufruito delle cure in Germania prima di ottenere una risposta dal sistema assicurativo obbligatorio del proprio Paese, che ha successivamente negato lautorizzazione atteso che il trattamento sanitario non rientrava tra le prestazioni erogabili dalla normativa bulgara. In proposito, la Corte ha precisato che, ove sia stata accertata lillegittimit del diniego di autorizzazione ad espletare le prestazioni mediche in altro Stato membro e le cure, per la loro urgenza, siano state nel frattempo prestate, liscritto al regime previdenziale dello Stato di residenza ha diritto ad ottenere da questultimo il rimborso delle spese mediche secondo un importo equivalente a quello che gli sarebbe stato rimborsato qualora lautorizzazione fosse stata rilasciata prima dellinizio delle cure. Detto importo deve essere pari a quello determinato in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono state prestate le cure e qualora risulti inferiore a quello che sarebbe spettato applicando la normativa dello Stato di residenza, dovuto un rimborso supplementare corrispondente alla differenza tra i due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 2. La sentenza ha affermato anche un altro importante principio proces- 30 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 suale, secondo il quale il diritto dellUnione osta a che un organo giurisdizionale nazionale non di ultima istanza, al quale spetti di decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore, sia vincolato, in base ad una norma processuale nazionale, al principio di diritto da questultimo enunciato qualora il giudice del rinvio ritenga, alla luce dellinterpretazione da esso richiesta alla Corte di Giustizia, che detto principio non sia conforme al diritto dellUnione (punti 27, 30, 32). La Corte ha inoltre chiarito incidentalmente, sebbene la questione non si ponesse nel caso di specie, che il giudice del rinvio, in tali circostanze, non obbligato a chiedere alla Corte di Giustizia uninterpretazione pregiudiziale ai sensi dellart. 267 TFUE ma pu disapplicare di propria iniziativa qualsiasi disposizione nazionale ove linterpretazione fornitane dallorgano giurisdizionale superiore risulti in contrasto con il diritto dellUnione (punti 28 e 31). Nella causa principale, infatti, il cittadino bulgaro aveva proposto ricorso avverso il diniego di autorizzazione al Tribunale amministrativo di Sofia che, allesito di una perizia, aveva annullato il provvedimento impugnato atteso che il trattamento sanitario in questione, pur costituendo una terapia davanguardia non ancora praticata in Bulgaria, corrispondeva alle prestazioni elencate nei protocolli di cura clinici. A seguito dellimpugnazione dellente assicurativo bulgaro, tuttavia, il Tribunale Supremo amministrativo, giudice di ultima istanza, aveva annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa dinanzi ad altra sezione del Tribunale amministrativo di Sofia, affermando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che le cure ricevute dal cittadino bulgaro fossero comprese tra le prestazioni elencate nei protocolli di cura clinici e che, comunque, ove dette cure fossero rimborsabili dal regime previdenziale bulgaro, si dovrebbe presumere che le stesse avrebbero potuto essere prestate presso un istituto di cura bulgaro, a meno che si fosse accertato che le stesse non avrebbero potuto essere prestate in tempi tali da non mettere in pericolo la salute dellinteressato, accertamento non effettuato dal giudice di primo grado. Il giudice del rinvio, ritenendo che le valutazioni in diritto del giudice di ultima istanza non fossero conformi al diritto dellUnione, ha chiesto alla Corte di giustizia se, nonostante il principio dellautonomia processuale degli Stati membri, egli fosse vincolato al principio di diritto enunciato dal giudice superiore anche laddove lo ritenesse non conforme al diritto dellUnione. In proposito, la Corte ha affermato che una norma di diritto nazionale, ai sensi della quale gli organi giurisdizionali non di ultima istanza sono vincolati da valutazioni formulate dallorgano giurisdizionale superiore, non pu privare detti organi giurisdizionali della facolt di investirla di questioni relative allinterpretazione del diritto dellUnione, rilevante nel contesto di dette valutazioni in diritto. La Corte ha quindi ritenuto che il giudice che non decide in ultima istanza devessere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 31 dallistanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dellUnione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi. Inoltre la Corte di giustizia ha sottolineato che la facolt attribuita al giudice nazionale dallart. 267, secondo comma, TFUE, di chiedere uninterpretazione pregiudiziale della Corte medesima prima di disapplicare, eventualmente, istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che risultassero in contrasto con il diritto dellUnione non pu trasformarsi in un obbligo. Il giudice nazionale, infatti, essendo incaricato di applicare, nellambito della propria competenza, le norme di diritto dellUnione, tenuto a garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando alloccorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, come, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura che lo vincola al principio di diritto enunciato dallorgano giurisdizionale superiore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale. Peraltro, risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne linterpretazione o la validit degli atti delle istituzioni dellUnione in questione, per la definizione della lite principale. Da queste riflessioni discende, secondo la Corte, che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facolt ad esso attribuita dallart. 267, secondo comma, TFUE, vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dallinterpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dellorgano giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dellUnione. Avv. Wally Ferrante* Corte di giustizia (Grande Sezione) sentenza 5 ottobre 2010 nella causa C-173/09 - Pres. V. Skouris , Rel. P. Kuris, Avv. gen. P. Cruz Villaln - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallAdministrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) - Georgi Ivanov Elchinov/Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa. Previdenza sociale Libera prestazione dei servizi Assicurazione malattia Cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro Autorizzazione preventiva Condizioni di applicazione dellart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 Modalit per il rimborso alliscritto al regime previdenziale delle spese ospedaliere sostenute in un altro Stato membro Obbligo di un organo giurisdizionale di grado inferiore di conformarsi ad istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore (*) Avvocato dello Stato. 32 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 (Omissis) 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunit, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992 (GU L 392, pag.1; in prosieguo: il regolamento n. 1408/71). 2 Questa domanda stata sollevata nellambito di una controversia tra il sig. Elchinov e la Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa (Cassa nazionale bulgara di assicurazione malattia; in prosieguo: la NZOK) in merito al diniego oppostogli da questultima al rilascio di unautorizzazione a ricevere cure ospedaliere in Germania. Contesto normativo La normativa dellUnione 3 Il regolamento n. 1408/71, nellart. 22, intitolato Dimora fuori dello Stato competente Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternit Necessit di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adatte, enuncia quanto segue: 1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dallarticolo 18, e: () c) che autorizzato dallistituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dellistituzione competente, dallistituzione del luogo di dimora () secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dellerogazione delle prestazioni determinata dalla legislazione dello Stato competente; () 2. () Lautorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non pu essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio linteressato risiede, [e] se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. (). 4 Lart. 36, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue: Le prestazioni in natura erogate dallistituzione di uno Stato membro per conto dellistituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale (). 5 In base allart. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalit di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), la commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, prevista dallart. 80 LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 33 del regolamento n. 1408/71, ha adottato un modello di certificato necessario ai fini dellapplicazione dellart. 22, n. 1, lett. c), sub) i), di questultimo regolamento, ossia il formulario E 112. La normativa nazionale 6 A norma dellart. 224 del codice bulgaro di procedura amministrativa: Le istruzioni del Tribunale supremo amministrativo relative allinterpretazione e allapplicazione del diritto sono vincolanti ai fini del riesame della causa. 7 A norma dellart. 81, n. 1, della legge bulgara relativa al sistema sanitario (DV n. 70 del 10 agosto 2004): Ogni cittadino bulgaro ha diritto ad una assistenza medica accessibile alle condizioni e secondo le procedure della presente legge e della legge sullassicurazione malattia. 8 In forza dellart. 33 della legge bulgara in materia di assicurazione malattia (DV n. 70 del 19 giugno 1998), ogni cittadino bulgaro che non sia contemporaneamente cittadino di un altro Stato membro obbligatoriamente assicurato presso la NZOK. 9 Lart. 35 di detta legge prevede che gli assicurati hanno diritto al rilascio di un documento necessario allesercizio dei loro diritti in materia di assicurazione malattia in osservanza delle norme che coordinano i regimi di previdenza sociale. 10 Lart. 36, n. 1, della stessa legge cos dispone: I beneficiari di unassicurazione obbligatoria hanno diritto allottenimento parziale o totale del valore delle spese per lassistenza medica allestero solo se hanno previamente ricevuto lautorizzazione dalla NZOK. 11 Le tipologie di prestazioni sanitarie assicurate dalla NZOK sono elencate nellart. 45 della legge in materia di assicurazione malattia, il cui n. 2 prevede che le prestazioni sanitarie di base siano determinate mediante decreto del Ministero della Sanit. In base a tale norma, detto ministero ha adottato il decreto 24 novembre 2004, n. 40, relativo alla determinazione del complesso delle prestazioni sanitarie di base garantito dal bilancio della NZOK (DV n. 88 del 2006), il cui articolo unico enuncia che il complesso di dette prestazioni sanitarie di base comprende quelle la cui tipologia e il cui importo sono stabiliti in osservanza degli allegati 1-10 a detto decreto. Lallegato 5 a questultimo, intitolato Elenco dei protocolli di cura clinici, menziona, con il n. 136, le altre operazioni del bulbo oculare nonch, con il n. 258, i trattamenti ad alta tecnologia, mediante radiazioni, di malattie oncologiche e non oncologiche . Causa principale e questioni pregiudiziali 12 Il sig. Elchinov, cittadino bulgaro iscritto alla NZOK, soffre di una grave malattia a causa della quale egli ha richiesto, in data 9 marzo 2007, da detta Cassa il rilascio di un formulario E 112 al fine di sottoporsi a un trattamento davanguardia presso una clinica specializzata sita in Berlino (Germania); tale trattamento non viene praticato in Bulgaria. 13 In considerazione del suo stato di salute, il sig. Elchinov entrato tuttavia in clinica in Germania il 15 marzo 2007 e ivi ha ricevuto alcune cure prima di ottenere la risposta da parte della NZOK. 14 Con provvedimento 18 aprile 2007, adottato in seguito a parere del Ministero della Sanit, il direttore della NZOK ha negato il rilascio al sig. Elchinov della richiesta autorizzazione in quanto, in particolare, non erano soddisfatti i presupposti per la concessione di unautorizzazione siffatta quali previsti dallart. 22 del regolamento n. 1408/71, dal momento che il trattamento non rientra, a parere del citato direttore, tra le prestazioni previste dalla normativa bulgara e assicurate dalla NZOK. 34 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 15 Il sig. Elchinov ha presentato ricorso avverso detto provvedimento dinanzi allAdministrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia). Una perizia medicolegale, effettuata durante il giudizio, ha confermato che il trattamento in questione costituiva una terapia davanguardia non ancora praticata in Bulgaria. 16 Con sentenza 13 agosto 2007, lAdministrativen sad Sofia-grad ha annullato detto provvedimento, giudicando che nel caso di specie erano soddisfatti i presupposti per la concessione dellautorizzazione prevista dallart. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Detto giudice ha rilevato, in particolare, che il trattamento in questione non esisteva in Bulgaria, ma corrispondeva alle prestazioni elencate con i nn. 136 e 258 indicate nellelenco dei protocolli di cura clinici. 17 La NZOK ha fatto ricorso in cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Tribunale supremo amministrativo) il quale, con sentenza 4 aprile 2008, lha annullata ed ha rinviato la causa dinanzi ad unaltra sezione del giudice del rinvio. Il Varhoven administrativen sad ha giudicato infatti errata la constatazione del giudice di primo grado secondo la quale le cure ricevute dal sig. Elchinov erano comprese tra le prestazioni elencate con i nn. 136 e 258 dei protocolli di cura clinici. Esso ha rilevato inoltre che, se determinate cure specifiche per le quali viene richiesto il rilascio del formulario E 112 vengono rimborsate dalla NZOK, si deve presumere che le medesime possano essere prestate presso un istituto di cura bulgaro, di modo che i giudici di primo grado avrebbero dovuto decidere se dette cure potessero essere fornite presso un istituto siffatto in termini tali da non presentare nessun pericolo per la salute dellinteressato. 18 Nel corso del riesame della causa da parte dellAdministrativen sad Sofia-grad, una nuova perizia ha confermato che un trattamento del tipo di quello somministrato al sig. Elchinov in Germania non era praticato in Bulgaria. 19 Alla luce di ci, lAdministrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento () n. 1408/71 () debba essere interpretato nel senso che, se la cura specifica, per la quale viene richiesto il rilascio del modello E 112, non pu essere praticata in unistituzione sanitaria bulgara, si deve ritenere che tale cura non venga finanziata a carico del bilancio della [NZOK] o del Ministero della Sanit e, al contrario, qualora tale cura venga finanziata a carico del bilancio della NZOK o del Ministero della Sanit, si deve ritenere che essa possa essere prestata in unistituzione sanitaria bulgara. 2) Se lespressione se le cure di cui trattasi non possono essere praticate nel territorio dello Stato membro in cui linteressato risiede, ricavabile dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento (...) n. 1408/71, debba essere interpretata nel senso che in tale espressione rientrano i casi nei quali la cura che viene praticata nel territorio dello Stato membro dove lassicurato abita , in quanto tipo di trattamento, di gran lunga pi inefficace e radicale della cura praticata in un altro Stato membro, ovvero che in tale espressione rientrano solo i casi nei quali linteressato non possa essere curato tempestivamente. 3) Se, alla luce del principio dellautonomia processuale, il giudice nazionale debba osservare le istruzioni vincolanti impartitegli da unistanza giudiziaria superiore nellambito della rimozione della sua decisione e del rinvio della causa per un nuovo esame, qualora sussistano motivi per ritenere che tali istruzioni siano in contrasto con il diritto comunitario. 4) Qualora la cura di cui trattasi non possa essere praticata nel territorio dello Stato membro nel quale lassicurato ha la sua residenza, se sia sufficiente, affinch tale Stato membro possa LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 35 rilasciare unautorizzazione per una cura in un altro Stato membro ai sensi dellart. 22, n. 1, lett. c), del regolamento () n. 1408/71, che la cura di cui trattasi rientri come tipologia tra le prestazioni che sono previste nella normativa dello Stato membro dapprima menzionato anche qualora tale normativa non menzioni espressamente lo specifico metodo di cura. 5) Se lart. 49 CE e lart. 22 del regolamento () n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui allart. 36, n. 1, della legge sullassicurazione malattia, secondo cui gli assicurati obbligatori hanno diritto a ricevere totalmente o parzialmente il valore delle spese per lassistenza medica allestero, solo se hanno ottenuto alluopo unautorizzazione preventiva. 6) Se il giudice nazionale debba fare obbligo allorganismo competente dello Stato nel quale linteressato assicurato di emettere il documento per cure allestero (modello E 112) qualora il diniego del rilascio di un siffatto documento risulti illegittimo, nel caso in cui la domanda di rilascio del documento venga presentata prima che fosse praticata la cura allestero e la cura sia terminata al momento della pronuncia della decisione giudiziaria. 7) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra, e qualora il giudice dovesse considerare illegale il diniego dellautorizzazione per una cura allestero, come debbano essere rimborsate le spese dellassicurato per le sue cure: a) direttamente dallo Stato dove assicurato, o dallo Stato nel quale il trattamento medico stato praticato, previa esibizione dellautorizzazione per cure allestero; b) in quale misura, qualora lambito delle prestazioni, previsto nella normativa dello Stato membro di residenza, sia diverso dallambito delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro dove la cura viene praticata, considerato lart. 49 CE, che vieta le limitazioni alla libera prestazione dei servizi. Sulle questioni pregiudiziali 20 opportuno rispondere in primo luogo alla terza questione prima di passare allesame delle altre sei questioni, le quali vertono sullinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71. Sulla terza questione 21 Dalla decisione di rinvio si evince che lAdministrativen sad Sofia-grad nutre dubbi in merito allinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 e, in particolare, per quanto concerne linterpretazione di detto art. 22 formulata dal Varhoven administrativen sad nella sua sentenza 4 aprile 2008. Nellinvestire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale mirante allinterpretazione delle citate disposizioni, il giudice del rinvio desidera sapere nel contempo se il giudice di merito sia vincolato dalle valutazioni formulate in diritto dalla giurisdizione di grado superiore qualora abbia motivo di ritenere che tali valutazioni non siano conformi al diritto dellUnione. 22 Il giudice del rinvio spiega infatti che, ai sensi dellart. 224 del codice bulgaro di procedura amministrativa, le istruzioni del Varhoven administrativen sad riguardanti linterpretazione e lapplicazione della legge hanno valore vincolante nei confronti dellAdministrativen sad Sofia-grad, in sede di riesame della causa da parte di questultimo. Esso rileva inoltre che il diritto dellUnione sancisce il principio dellautonomia processuale degli Stati membri. 23 Bench la questione da esso sottoposta alla Corte non sembri escludere lipotesi in cui un giudice nazionale intenda statuire senza rinvio pregiudiziale, discostandosi dalle valutazioni in diritto formulate sulla medesima causa dallorgano giurisdizionale nazionale di grado superiore, che esso giudichi non conformi con il diritto dellUnione, si deve constatare che questo non corrisponde al caso di specie, poich il giudice del rinvio ha investito la Corte di una 36 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 domanda di pronuncia pregiudiziale diretta a chiarire i dubbi che esso nutre in merito alla corretta interpretazione del diritto dellUnione. 24 Pertanto, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto dellUnione osti a che un giudice nazionale, al quale spetti decidere in seguito al rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede di ricorso, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallorgano giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dellinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che tali valutazioni non siano conformi al diritto dellUnione. 25 A questo proposito occorre ricordare, in primo luogo, che lesistenza di una norma di procedura nazionale quale quella applicabile nella causa principale non pu rimettere in discussione la facolt, spettante ai giudici nazionali non di ultima istanza, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi, come nel caso di specie, in merito allinterpretazione del diritto dellUnione. 26 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, lart. 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la pi ampia facolt di adire la Corte qualora ritengano che, nellambito di una controversia dinanzi ad essi pendente, siano sorte questioni che implichino uninterpretazione o un accertamento della validit delle disposizioni del diritto dellUnione che siano essenziali ai fini della pronuncia nel merito della causa di cui sono investiti (v., in tal senso, sentenza 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmhlen-Dsseldorf, Racc. pag. 33, punto 3; 27 giugno 1991, causa C 348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 44; 10 luglio 1997, causa C 261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 20; 16 dicembre 2008, causa C 210/06, Cartesio, Racc. pag. I-9641, punto 88, nonch 22 giugno 2010, cause riunite C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 41). Del resto, i giudici nazionali sono liberi di esercitare tale facolt in qualsiasi momento essi ritengano opportuno (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, cit., punti 52 e 57). 27 Da ci la Corte ha dedotto che una norma di diritto nazionale, ai sensi della quale gli organi giurisdizionali non di ultima istanza siano vincolati da valutazioni formulate dallorgano giurisdizionale superiore, non pu privare detti organi giurisdizionali della facolt di investirla di questioni relative allinterpretazione del diritto dellUnione, rilevante nel contesto di dette valutazioni in diritto. Infatti, la Corte ha giudicato che il giudice che non decide in ultima istanza devessere libero, se esso ritiene che la valutazione in diritto formulata dallistanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dellUnione, di sottoporre alla Corte le questioni con cui deve confrontarsi (v., in tal senso, sentenze Rheinmhlen-Dsseldorf, cit., punti 4 e 5; Cartesio, cit., punto 94; 9 marzo 2010, causa C 378/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32, nonch Melki e Abdeli, cit., punto 42). 28 Del resto, occorre sottolineare che la facolt attribuita al giudice nazionale dallart. 267, secondo comma, TFUE, di chiedere uninterpretazione pregiudiziale della Corte prima di disapplicare, eventualmente, istruzioni di un organo giurisdizionale superiore che risultassero in contrasto con il diritto dellUnione non pu trasformarsi in un obbligo (v., in tal senso, sentenza 19 gennaio 2010, causa C-555/07, Kckdeveci, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 54 e 55). 29 Si deve ricordare, in secondo luogo, che risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale, per quanto concerne linterpretazione o la validit degli atti delle istituzioni dellUnione in questione, per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenze 24 giugno 1969, causa 29/68, Milch-, Fett- und Eierkontor, Racc. pag. 165, punto 3; 3 febbraio 1977, causa LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 37 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 26; ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wnsche Handelsgesellschaft, Racc. pag. 947, punto 13, e sentenza 14 dicembre 2000, causa C-446/98, Fazenda Pblica, Racc. pag. I-11435, punto 49). 30 Da queste riflessioni discende che il giudice nazionale, che abbia esercitato la facolt ad esso attribuita dallart. 267, secondo comma, TFUE, vincolato, ai fini della soluzione della controversia principale, dallinterpretazione delle disposizioni in questione fornita dalla Corte e deve eventualmente discostarsi dalle valutazioni dellorgano giurisdizionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione di detta interpretazione, che queste ultime non siano conformi al diritto dellUnione. 31 importante sottolineare inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale incaricato di applicare, nellambito della propria competenza, le norme di diritto dellUnione ha lobbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando alloccorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, ossia, nel caso di specie, la norma nazionale di procedura enunciata nel punto 22 della presente sentenza, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24, nonch 19 novembre 2009, causa C-314/08, Filipiak, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 81). 32 Alla luce di quanto sin qui esposto occorre risolvere la terza questione dichiarando che il diritto dellUnione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede dimpugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallistanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dellinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dellUnione. Sulle questioni relative allinterpretazione degli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 33 Occorre esaminare, anzitutto, la quinta questione, riguardante lampiezza del potere degli Stati membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, poi le questioni prima, seconda e quarta, vertenti sui presupposti enunciati dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 e, infine, congiuntamente, le questioni sesta e settima, riguardanti le modalit per il rimborso di dette cure al beneficiario dellassicurazione sociale. Sulla quinta questione, relativa allampiezza del potere degli Stati membri di assoggettare ad autorizzazione preventiva il rimborso di cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro 34 Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 ostino alla normativa di uno Stato membro la quale escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione. 35 Il giudice del rinvio, nel ricordare che il sig. Elchinov si fatto curare in Germania prima di aver ricevuto la risposta da parte della NZOK alla sua richiesta di autorizzazione, si chiede se il beneficiario dellassicurazione sociale possa chiedere il rimborso delle cure ospedaliere, prestate in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio egli risiede, senza avere ottenuto preventivamente lautorizzazione da parte dellistituzione competente, quando ci era imposto dal suo stato di salute, oppure se la prestazione delle cure, in mancanza di detta autorizzazione preventiva, comporti lestinzione del diritto del beneficiario dellassicurazione sociale di chiederne il rimborso. Dopo aver rilevato che lart. 36 della legge in materia 38 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 di assicurazione malattia consente il rimborso di cure prestate in un altro Stato membro solo se lassicurato abbia ottenuto una previa autorizzazione a tal fine, esso si interroga sulla conformit di una norma siffatta con gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71. 36 A questo riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che, per giurisprudenza costante, le prestazioni mediche fornite a fronte di un corrispettivo rientrano nella sfera di applicazione delle disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, ivi compresa lipotesi in cui le cure siano dispensate in ambito ospedaliero (v., in tal senso, sentenze 16 maggio 2006, causa C-372/04, Watts, Racc. pag. I-4325, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, nonch 15 giugno 2010, causa C-211/08, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 37 stato parimenti dichiarato che la libera prestazione dei servizi comprende la libert dei destinatari dei servizi, in particolare delle persone che devono ricevere cure mediche, di recarsi in un altro Stato membro per godere ivi dei detti servizi (v. citate sentenze Watts, punto 87 e giurisprudenza ivi citata, nonch Commissione/Spagna, punti 48-50 e giurisprudenza ivi citata). 38 Lapplicabilit dellart. 22 del regolamento n. 1408/71 allipotesi in questione non esclude che questultima rientri nella sfera di applicazione delle norme relative alla libera prestazione dei servizi e, nel caso di specie, dellart. 49 CE. Infatti, da un lato, la circostanza che una normativa nazionale possa essere eventualmente conforme a una norma di diritto derivato, nella fattispecie allart. 22 del regolamento n. 1408/71, non produce leffetto di sottrarla alle disposizioni del Trattato CE (v., in tal senso, citate sentenze Watts, punti 46 e 47, nonch Commissione/Spagna, punto 45). 39 Dallaltro, lart. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 ha per scopo di conferire un diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto dellistituzione competente, dallistituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro in cui le prestazioni sono erogate, come se linteressato appartenesse a questultima istituzione (v., in tal senso, sentenze 28 aprile 1998, causa C-120/95, Decker, Racc. pag. I-1831, punti 28 e 29, nonch causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punti 26 e 27; 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I-5363, punti 32 e 36; 23 ottobre 2003, causa C- 56/01, Inizan, Racc. pag. I-12403, punti 19 e 20, nonch Watts, cit., punto 48). Lart. 22, secondo comma, n. 2, quanto ad esso, ha il solo scopo di individuare le circostanze in cui escluso che listituzione competente possa negare lautorizzazione richiesta in base al n. 1, lett. c) (v., in tal senso, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 31). 40 In secondo luogo, occorre parimenti ricordare che, come dichiarato dai governi che hanno presentato osservazioni nella presente causa, pacifico che il diritto dellUnione non pregiudica la competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali e che, in mancanza di unarmonizzazione a livello dellUnione europea, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia di previdenza sociale. Tuttavia resta fermo che, nellesercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dellUnione, in particolare le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, le quali implicano il divieto per questi ultimi di introdurre o mantenere restrizioni ingiustificate allesercizio di questa libert in materia di sanit (v. in particolare, in tal senso, sentenze Watts, cit., punto 92 e giurisprudenza ivi citata; 19 aprile 2007, causa C-444/05, Stamatelaki, Racc. pag. I-3185, punto 23, e Commissione/Spagna, cit., punto 53). 41 Bench unautorizzazione preventiva, quale quella imposta dallart. 36 della legge bul- LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 39 gara in materia di assicurazione malattia, costituisca, sia per i pazienti sia per i prestatori, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenze Kohll, cit., punto 35; 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I 5473, punto 69; 13 maggio 2003, causa C-385/99, Mller-Faur e van Riet, Racc. pag. I 4509, punto 44, nonch Watts, cit., punto 98), la Corte ha dichiarato nondimeno che lart. 49 CE non osta, in linea di principio, al fatto che il diritto di un paziente di ottenere assistenza ospedaliera in un altro Stato membro a carico del sistema cui esso appartiene sia soggetto ad una previa autorizzazione (v., in tal senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 82, nonch Watts, punto 113). 42 Infatti, la Corte ha giudicato che non si pu escludere che un rischio di grave alterazione dellequilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale possa costituire una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. Essa ha parimenti riconosciuto che lobiettivo di mantenere un servizio medico-ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti pu parimenti rientrare nel regime di deroghe giustificate da ragioni di sanit pubblica previsto dallart. 46 CE, quando un tale obiettivo contribuisca alla realizzazione di un livello elevato di tutela della salute. Essa ha inoltre precisato che lart. 46 CE consente agli Stati membri di limitare la libera prestazione dei servizi medico ospedalieri qualora la conservazione di un sistema sanitario o di una competenza medica nel territorio nazionale sia essenziale per la sanit pubblica, o addirittura per la sopravvivenza della popolazione (v., in tal senso, citate sentenze Kohll, punti 41, 50 e 51; Smits e Peerbooms, punti 72-74; Mller-Faur e van Riet, punti 67 e 73, nonch Watts, punti 103-105). 43 La Corte ha rilevato parimenti che il numero di infrastrutture ospedaliere, la loro ripartizione geografica, la loro organizzazione e le attrezzature di cui sono dotate, o ancora la natura dei servizi medici che sono in grado di fornire, devono poter fare oggetto di una programmazione, la quale risponda, in linea di massima, a diverse esigenze. Da un lato, tale programmazione deve perseguire lobiettivo di garantire nel territorio dello Stato membro interessato la possibilit di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualit. Dallaltro, essa devessere espressione della volont di garantire un controllo dei costi ed evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane. Un tale spreco si dimostrerebbe infatti tanto pi dannoso in quanto pacifico che il settore delle cure ospedaliere genera costi notevoli e deve rispondere a bisogni crescenti, mentre le risorse finanziarie che possono essere destinate alle cure sanitarie, quale che sia la modalit di finanziamento usata, non sono illimitate (citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 76-79, nonch Watts, punti 108 e 109). 44 In terzo luogo, va ancora ricordato che, bench il diritto dellUnione non osti in linea di principio a un sistema di autorizzazione preventiva, nondimeno necessario che le condizioni dettate per il rilascio di una siffatta autorizzazione siano giustificate alla luce dei criteri imperativi prima citati, che esse non eccedano quanto oggettivamente necessario a tal fine e che il medesimo risultato non possa essere conseguito con norme meno vincolanti. Inoltre, un siffatto sistema devessere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere lesercizio del potere discrezionale delle autorit nazionali affinch esso non sia usato in modo arbitrario (v., in tal senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 82 e 90; Mller-Faur e van Riet, punti 83-85, nonch Watts, punti 114-116). 45 Nel caso di specie, occorre rilevare che una normativa nazionale, la quale esclude in tutti i casi il rimborso delle cure ospedaliere prestate senza autorizzazione preventiva, priva il beneficiario dellassicurazione sociale il quale, per ragioni connesse al suo stato di salute o alla necessit di ricevere cure urgentemente presso una struttura ospedaliera, si sia trovato 40 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nellimpossibilit di richiedere una siffatta autorizzazione o, come nel caso del sig. Elchinov, non abbia potuto attendere la risposta dellente competente, del rimborso di tali cure da parte di detto ente, anche qualora i presupposti per un tale rimborso siano peraltro soddisfatti. 46 Ebbene, il rimborso di cure siffatte, in situazioni specifiche del tipo di quelle descritte nel punto precedente, non tale da poter compromettere il conseguimento degli scopi di pianificazione ospedaliera menzionati nel punto 43 della presente sentenza, n pu compromettere gravemente lequilibrio finanziario del sistema previdenziale. Esso non pregiudica il mantenimento di un servizio ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti, n tanto meno la salvaguardia di un sistema sanitario e di una competenza medica estese a tutto il territorio nazionale. 47 Di conseguenza, una normativa siffatta non giustificata dai citati criteri imperativi e comunque non soddisfa il principio di proporzionalit ricordato nel punto 44 della presente sentenza. Pertanto, essa comporta una restrizione ingiustificata della libera prestazione dei servizi. 48 Inoltre, in materia di applicazione dellart. 22, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71, nel punto 34 della citata sentenza Vanbraekel e.a. la Corte ha dichiarato che, quando una persona iscritta al regime previdenziale, che ha presentato una domanda di autorizzazione sulla base di detta disposizione, abbia ricevuto un diniego da parte dellistituzione competente e il carattere infondato di siffatto diniego sia successivamente dimostrato vuoi dalla medesima istituzione competente vuoi da una decisione giudiziaria, tale assicurato ha diritto di ottenere direttamente a carico dellistituzione competente il rimborso di un importo pari a quello che sarebbe stato normalmente preso a carico se lautorizzazione fosse stata debitamente concessa fin dallinizio. 49 Da ci deriva che la normativa di uno Stato membro non pu escludere in tutti i casi il rimborso delle cure ospedaliere fornite senza autorizzazione preventiva in un altro Stato membro. 50 Per quanto riguarda la normativa in questione nella causa principale, come stato sostanzialmente sottolineato dallavvocato generale nei paragrafi 49 e 50 delle sue conclusioni, lart. 36 della legge bulgara in materia di assicurazione malattia ambiguo. Ad ogni modo, compito del giudice del rinvio valutare, alla luce delle indicazioni contenute nella presente sentenza, la conformit di detto articolo con gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 nellinterpretazione datane dalla Corte e, qualora detto art. 36 possa costituire oggetto di diverse interpretazioni, interpretarlo conformemente allordinamento dellUnione (v., in tal senso, sentenza Melki e Abdeli, cit., punto 50 e giurisprudenza ivi citata). 51 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la quinta questione dichiarando che gli artt. 49 CE e 22 del regolamento n. 1408/71 ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione. Sulle questioni prima, seconda e quarta, relative ai presupposti enunciati dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 52 Con le sue questioni prima, seconda e quarta, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale, lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che unautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non possa essere negata quando, da un lato, la normativa di tale Stato membro preveda la tipologia di trattamento di cui trattasi, ma non indichi in modo LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 41 espresso e preciso il metodo di cura applicato, e, dallaltro, un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non possa essere erogato in tempo utile in questo stesso Stato membro. Esso desidera inoltre sapere se questo stesso articolo debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate in detto Stato membro non rientrano tra le prestazioni il cui rimborso previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possono essere fornite in questo Stato membro. 53 Lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 enuncia due condizioni la cui presenza rende obbligatorio il rilascio dellautorizzazione preventiva richiesta, da parte dellistituzione competente, in base allart. 22, n. 1, lett. c), sub i) (v., in tal senso, citate sentenze Inizan, punto 41, e Watts, punto 55). 54 La prima condizione impone che le cure di cui trattasi figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale, mentre la seconda condizione impone che le cure che il paziente ha intenzione di ricevere in uno Stato membro diverso da quello sul cui territorio egli risiede, tenuto conto del suo attuale stato di salute e del probabile decorso della sua malattia, non possano essergli fornite entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza (citate sentenze Inizan, punti 42 e 44, nonch Watts, punti 56 e 57). 55 Poich la quarta questione sottoposta alla Corte verte sulla prima di queste condizioni, occorre esaminare anzitutto questultima. In seguito verr analizzata la seconda questione, che concerne la seconda condizione, e infine verr esaminata la prima questione, relativa alla presunzione menzionata nella decisione di rinvio, dato che la risposta a questultima questione discende da quelle fornite alle altre due. Sulla quarta questione, relativa alla prima condizione enunciata dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 56 Al fine di accertare se sia soddisfatta la prima condizione enunciata dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre verificare se le cure di cui trattasi, ossia, come ricavabile dalla documentazione prodotta dinanzi alla Corte, il trattamento oculistico debitamente prescritto dal medico, consistente nellimpianto di piastrine radioattive o nellapplicazione di una terapia protonica, rientrino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro, nel cui territorio linteressato risiede, cio tra le prestazioni per le quali il regime previdenziale bulgaro prevede il rimborso. 57 A questo proposito si deve sottolineare che, come ricordato nel punto 40 della presente sentenza, lordinamento dellUnione non limita la competenza degli Stati membri ad organizzare i rispettivi sistemi previdenziali e che, in mancanza di armonizzazione a livello di Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni per la concessione delle prestazioni in materia previdenziale. 58 Cos, stato gi dichiarato, in linea di principio, che non incompatibile con lordinamento dellUnione il fatto che uno Stato membro elabori elenchi limitati di prestazioni mediche rimborsabili da parte del suo sistema previdenziale e che detto ordinamento non ha il potere di costringere uno Stato membro ad ampliare un elenco siffatto di prestazioni (v., in tal senso, sentenza Smits e Peerbooms, cit., punto 87). 59 Da ci deriva che, come sostenuto dai governi che hanno presentato osservazioni nel presente giudizio, spetta a ciascuno Stato membro prevedere le prestazioni mediche rimbor- 42 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sabili da parte del proprio sistema previdenziale. A questo scopo, lo Stato membro interessato ha il potere di redigere un elenco che menzioni in modo preciso i trattamenti o i metodi di cura, oppure che indichi pi genericamente categorie o tipologie di trattamenti o di metodi di cura. 60 In questa cornice, spetta unicamente agli organi nazionali, chiamati a pronunciarsi su una domanda di autorizzazione al fine di ricevere cure erogate in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale, determinare se dette cure rientrino nelle previsioni di un elenco siffatto. Nel caso di specie, incombe al giudice del rinvio giudicare se le cure ricevute dal sig. Elchinov in Germania rientrino tra i protocolli di cura clinici menzionati nellallegato 5 al decreto n. 40/2004. 61 Tuttavia, poich gli Stati membri sono obbligati a non violare lordinamento dellUnione nellesercizio delle loro competenze, resta valido il dovere di vigilare affinch lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 sia applicato conformemente a detto ordinamento, nel rispetto dei principi ricordati nel punto 44 della presente sentenza. 62 Da ci discende che, quando lelenco delle prestazioni mediche rimborsabili non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens definisce alcune tipologie di trattamento, da un lato, spetta allistituzione competente dello Stato membro di residenza delliscritto al regime previdenziale esaminare, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, se tale metodo di trattamento corrisponda a prestazioni previste dalla normativa di tale Stato membro; dallaltro, qualora ricorra unipotesi siffatta, una domanda di autorizzazione preventiva non pu essere respinta adducendo che una siffatta metodologia di trattamento non praticata nello Stato membro di residenza delliscritto al regime previdenziale, poich una siffatta motivazione, qualora fosse ammessa, implicherebbe una restrizione della portata dellart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71. Sulla seconda questione, relativa alla seconda condizione enunciata dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 63 Al fine di accertare se sia soddisfatta la seconda condizione enunciata dallart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, occorre verificare se le cure di cui trattasi, tenuto conto dello stato attuale di salute delliscritto al regime previdenziale e dellevoluzione della sua malattia, possano essergli erogate nei termini normalmente necessari per ottenerle nello Stato membro di residenza. 64 Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il trattamento in questione non pu essere erogato nello Stato membro di residenza dellinteressato, dove si sarebbe proceduto a un intervento chirurgico che non potrebbe essere considerato, a suo parere, come un trattamento identico o avente lo stesso grado di efficacia. Ebbene, bench la circostanza che il trattamento previsto in un altro Stato membro non sia praticato nello Stato membro di residenza dellinteressato non implichi, di per s, che sia soddisfatta la seconda condizione enunciata dallart. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71, giocoforza constatare, al contrario, che tale ipotesi ricorre quando un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia non pu essere ivi erogato in tempo utile. 65 Infatti, la Corte ha gi dichiarato che lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 devessere interpretato nel senso che lautorizzazione cui si riferisce tale disposizione non pu essere negata quando appare evidente che la prima condizione enunciata da questultima soddisfatta e che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di effi- LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 43 cacia non pu essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro nel cui territorio risiede linteressato (v., in tal senso, citate sentenze Inizan, punti 45, 59 e 60, nonch Watts, punti 59- 61). 66 La Corte ha precisato che, per valutare se un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere ottenuto in tempo utile nello Stato membro di residenza, listituzione competente tenuta a prendere in considerazione linsieme delle circostanze che contraddistinguono ogni caso concreto, tenendo nel dovuto conto non solamente il quadro clinico del paziente nel momento in cui richiesta lautorizzazione e, alloccorrenza, il grado del dolore o la natura dellinfermit di questultimo, che potrebbe, ad esempio, rendere impossibile o eccessivamente difficile lesercizio di unattivit professionale, ma anche i suoi antecedenti (citate sentenze Inizan, punto 46, e Watts, punto 62). 67 Pertanto, in una situazione in cui le cure di cui trattasi non possono essere dispensate nello Stato membro nel cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale e in cui le prestazioni previste dalla normativa di questo Stato membro sono oggetto non di unelencazione precisa di trattamenti o protocolli di cura, bens di una definizione pi generica di categorie o tipologie di trattamento o metodi di cura, lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 implica che, qualora sia dimostrato che il trattamento ipotizzato in un altro Stato membro rientra in una di queste categorie o corrisponde a una di queste tipologie, listituzione competente obbligata a rilasciare alliscritto al regime previdenziale lautorizzazione necessaria ai fini del rimborso del costo di questo trattamento, quando il trattamento alternativo che pu essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui egli risiede non presenta, come nellipotesi descritta dal giudice del rinvio, lo stesso grado di efficacia. Sulla prima questione, relativa alla presunzione menzionata nella decisione di rinvio 68 Ad integrazione di tale questione, il giudice del rinvio spiega che, in base alle indicazioni fornite nella causa principale dal Varhoven administrativen sad, qualora le cure ospedaliere prese in considerazione non possano essere fornite in Bulgaria, occorre presumere che dette cure non rientrino nei protocolli clinici rimborsabili da parte della NZOK e, viceversa, qualora dette cure siano rimborsate da questultima, occorre presumere che esse possano essere prestate in Bulgaria. Questo giudice si interroga sulla conformit di una siffatta presunzione con lart. 22 del regolamento n. 1408/71, dato che detta presunzione porta alla conseguenza, a suo parere, che le due condizioni enunciate dallart. 22, n. 2, secondo comma, possono essere soddisfatte solo nellipotesi in cui determinate cure che presentino lo stesso grado di efficacia siano praticate nello Stato membro di residenza, ma non possano esserlo in tempo utile. 69 A questo proposito occorre constatare che dallinterpretazione dellart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, formulata in occasione dellesame delle questioni quarta e seconda, si evince che una decisione relativa a una domanda di autorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu essere basata su una siffatta presunzione. 70 Infatti, in primo luogo, da quanto enunciato nel punto 62 della presente sentenza risulta che, da un lato, in ciascun caso si deve esaminare, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in base a criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti e i dati scientifici disponibili, se il metodo di trattamento di cui trattasi corrisponda a prestazioni previste dalla normativa nazionale e che, dallaltro, una domanda di autorizzazione preventiva non pu essere respinta per il motivo che un siffatto metodo di trattamento non sia praticato nello Stato membro di residenza delliscritto al regime previdenziale. 71 In secondo luogo, da quanto esposto nei punti 64-67 della presente sentenza si desume 44 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 che una domanda di autorizzazione non pu essere respinta quando cure identiche a quelle ipotizzate o che presentino lo stesso grado di efficacia non possono essere erogate nello Stato membro di residenza in tempo utile, circostanza che devessere parimenti verificata in ciascun caso. 72 A parte il fatto che luso della presunzione menzionata nella prima questione formulata dal giudice del rinvio avrebbe leffetto di restringere la portata dellart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, essa porterebbe a introdurre un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel settore della sanit, non giustificato dai motivi imperativi indicati nei punti 42 e 43 della presente sentenza. 73 Alla luce di queste riflessioni, occorre risolvere le questioni prima, seconda e quarta dichiarando che, per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale, lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 devessere interpretato nel senso che unautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu essere negata: se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dallistituzione competente, accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non pu essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede liscritto al regime previdenziale. Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede liscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro. Sulle questioni sesta e settima, relative alle modalit di rimborso alliscritto al regime previdenziale delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro 74 Con le sue questioni sesta e settima, il giudice del rinvio chiede se il giudice nazionale debba obbligare listituzione competente a rilasciare alliscritto al regime previdenziale il modello E 112 qualora esso ritenga che, persino quando le cure ospedaliere siano terminate nel momento in cui esso si pronuncia, il diniego di rilasciare tale documento sia illegale. Esso inoltre chiede se, in tal caso, le cure ospedaliere debbano essere rimborsate alliscritto al regime previdenziale dallistituzione competente o da quella del luogo in cui siano state prestate le cure e sino a che importo debba essere effettuato il rimborso, quando lammontare delle prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro di residenza delliscritto al regime previdenziale sia diverso da quello delle prestazioni previste dallo Stato membro sul cui territorio le cure sono state prestate. 75 A questo proposito occorre osservare che il rilascio di unautorizzazione preventiva quale quella sotto forma del modello E 112 non sembra possa risultare utile quando le cure ospedaliere siano gi state prestate alliscritto al regime previdenziale, salvo eventualmente lipotesi in cui queste ultime non siano state ancora fatturate allinteressato o non siano stati ancora saldate. Al di fuori di questipotesi, come illustrato nel punto 48 della presente sentenza, LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 45 liscritto al regime previdenziale ha il diritto, in un caso del genere, ad ottenere direttamente il rimborso, da parte dellistituzione competente, di un importo equivalente a quello che sarebbe stato normalmente rimborsato da questultima qualora lautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata prima dellinizio delle cure. 76 In ogni caso, spetta al giudice nazionale obbligare listituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare limporto menzionato nel punto precedente. 77 Questimporto devessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui soggetta listituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere (v., in tal senso, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 32). 78 Qualora limporto del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ospedaliere fornite in uno Stato membro diverso da quello di residenza, che risulti dallapplicazione delle norme vigenti in questultimo, sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questultimo, listituzione competente deve inoltre concedere, in forza dellart. 49 CE nellinterpretazione datane dalla Corte, un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi (v., in tal senso, citate sentenze Vanbraekel e a., punti 38-52, nonch Commissione/ Spagna, punti 56 e 57). 79 La Corte ha precisato che, nellipotesi in cui la normativa dello Stato membro competente preveda la gratuit dei trattamenti ospedalieri erogati nellambito di un servizio sanitario nazionale, e in cui la normativa dello Stato membro nel quale un paziente appartenente al detto servizio stato, o avrebbe dovuto essere, autorizzato a ricevere un trattamento ospedaliero a spese di tale servizio non preveda unassunzione integrale del costo del detto trattamento, devessere concesso a tale paziente, da parte dellistituzione competente, un rimborso corrispondente alla differenza eventuale tra, da una parte, limporto del costo, oggettivamente stimato, di un trattamento equivalente in un istituto del servizio di cui trattasi, non eccedente, se del caso, la misura dellimporto globale fatturato per il trattamento offerto nello Stato membro di soggiorno, e, dallaltra, limporto per cui listituzione di tale ultimo Stato membro tenuta ad intervenire, ai sensi dellart. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, per conto dellistituzione competente, in applicazione delle disposizioni della normativa di tale Stato membro (sentenza Watts, cit., punto 143). 80 Occorre aggiungere che, come rilevato dallavvocato generale nel paragrafo 85 delle sue conclusioni, gli iscritti a un regime previdenziale che ricevano cure ospedaliere in uno Stato membro diverso da quello di residenza senza chiedere unautorizzazione ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71 possono chiedere il rimborso di dette cure, in base allart. 49 CE, solo nei limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia al quale sono iscritti (v., in tal senso, sentenza Mller-Faur e van Riet, punti 98 e 106). La stessa regola vale quando il diniego di rilascio di unautorizzazione preventiva richiesta in base a detto art. 22 fondato. 81 Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando quanto segue: Quando accertato che il diniego di rilascio di unautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett.c), sub i), del regolamento n. 1408/71 non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dalliscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare listituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto limporto che sarebbe stato normalmente saldato da questultima qualora lautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata. 46 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Questimporto devessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui soggetta listituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora limporto sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questultimo, listituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. Sulle spese 82 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) Il diritto dellUnione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede dimpugnazione, sia vincolato, conformemente al diritto nazionale di procedura, da valutazioni formulate in diritto dallistanza superiore qualora esso ritenga, alla luce dellinterpretazione da esso richiesta alla Corte, che dette valutazioni non siano conformi al diritto dellUnione. 2) Gli artt. 49 CE e 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo allapplicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano allinterno della Comunit, quale modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, quale modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1992, ostano alla normativa di uno Stato membro interpretata nel senso che essa escluda, in ogni caso, il rimborso delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro in assenza di preventiva autorizzazione. 3) Per quanto concerne le cure mediche che non possono essere prestate nello Stato membro sul cui territorio risiede liscritto al regime previdenziale, lart. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, devessere interpretato nel senso che unautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), non pu essere negata: se, quando le prestazioni previste dalla normativa nazionale sono oggetto di un elenco che non menziona in modo espresso e preciso il metodo di trattamento applicato, bens definisce alcune tipologie di trattamento rimborsate dallistituzione competente, accertato, in applicazione dei consueti principi ermeneutici e in seguito a un esame basato su criteri oggettivi e non discriminatori, prendendo in considerazione tutti gli elementi medici pertinenti e i dati scientifici disponibili, che tale metodo di trattamento corrisponde a tipologie di prestazioni menzionate in detto elenco, e se un trattamento alternativo che presenti lo stesso grado di efficacia non pu essere erogato in tempo utile nello Stato membro in cui risiede liscritto al regime previdenziale. Lo stesso articolo osta a che gli organi nazionali incaricati di pronunciarsi su una domanda di autorizzazione preventiva possano presumere, in sede di applicazione di questa disposizione, che le cure ospedaliere che non possono essere prestate nello Stato membro in cui risiede liscritto al regime previdenziale non rientrino tra le prestazioni il cui rimborso previsto dalla normativa di questo Stato e, viceversa, che le cure ospedaliere LE DECISIONI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 47 rientranti tra dette prestazioni possano essere fornite in detto Stato membro. 4) Quando accertato che il diniego di rilascio di unautorizzazione richiesta ex art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, quale modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1992/2006, non era fondato, e nel frattempo le cure ospedaliere siano state completate e le spese ad esse relative siano state sostenute dalliscritto al regime previdenziale, il giudice nazionale deve obbligare listituzione competente, in osservanza delle norme nazionali di procedura, a rimborsare a detto iscritto limporto che sarebbe stato normalmente saldato da questultima qualora lautorizzazione fosse stata debitamente rilasciata. Questimporto devessere pari a quello determinato in base alle norme della legislazione cui soggetta listituzione dello Stato membro nel cui territorio sono state erogate le cure ospedaliere. Qualora limporto sia inferiore a quello che sarebbe stato ottenuto applicando la normativa vigente nello Stato membro di residenza in caso di ricovero ospedaliero in questultimo, listituzione competente deve inoltre concedere alla persona iscritta al regime previdenziale un rimborso supplementare, corrispondente alla differenza tra questi due importi, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. C O N T E N Z I O S O N A Z I O N A L E La consultazione elettorale amministrativa e referendaria Le difese dellAvvocatura e i pronunciamenti dei Giudici: il no allo election day IN ALLEGATO: a) memoria difensiva; b) ordinanza TAR Lazio, Sez. II bis, 1 aprile 2011 n. 1190; c) ordinanza Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2011 n. 1736; d) ordinanza Corte costituzionale del 13 maggio 2011 n. 169. All. a) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DAVANTI LECC.MO T.A.R. LAZIO - SEZ. II Bis R.G. 2389/11 C.C. 31.3.2011 Cont. 12533/2011 Avv. Borgo Memoria difensiva PER la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, il Ministero dellInterno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in persona del Ministro pro tempore, e il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, tutti rappresentati e difesi dallAvvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio, in via dei Portoghesi n. 12, sono legalmente domiciliati - resistenti nel giudizio promosso da: CODACONS, Comitato promotore dei referendum ambientali e per il diritto ad esprimersi nelle consultazioni referendarie di giugno 2011 e dal sig. G.P., tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Rienzi, M. Tabano e M. Ramadori - ricorrenti Ritenuto impugnativamente il ricorso avversario, si eccepisce e deduce quanto segue. INAMMISSIBILITA e/o INFONDATEZZA DEL RICORSO AVVERSARIO Il ricorso avversario si appalesa manifestamente inammissibile. Per quanto concerne il sig. G.P., si evidenzia come lo stesso abbia proposto lodierno ricorso nella sua qualit di elettore. Al proposito, giova osservare che lart. 130 del codice del processo amministrativo, stabilendo che un cittadino elettore dellente della cui elezione si tratta pu proporre ricorso riguardo al- 50 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lelezione degli organi dellamministrazione, delimita la relativa impugnativa agli atti del procedimento elettorale successivi allemanazione dei comizi elettorali. Lazione popolare prevista da tale disposizione (come quella contemplata dal previgente art. 83/11 del D.P.R. n. 570/60, abrogato a fare data dallentrata in vigore del c.p.a.) non si estende, quindi, allimpugnativa dei provvedimenti di indizione delle elezioni, per la cui impugnabilit occorre una situazione soggettiva legittimante alla proposizione del ricorso costituita dalla contestuale presenza della legittimazione ad agire e dellinteresse al ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, sentenza 20 maggio 2009, n. 3109). Non configura, allevidenza, tale situazione soggettiva linteresse rappresentato dal prefato ricorrente ad esercitare la partecipazione politica in linea con il disposto dellart. 1 Cost. che attribuisce la sovranit al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, adottando soluzioni organizzative e procedurali che non sacrifichino la democrazia diretta. Tale interesse, infatti, che non trova un appiglio in alcuna norma dellordinamento, si configura come un interesse di mero fatto, non idoneo a concretizzare una posizione legittimante alla proposizione del ricorso giurisdizionale di cui trattasi. Quanto al Comitato promotore dei referendum ambientali e per il diritto ad esprimersi nelle consultazioni referendarie di giugno 2011, non pu non evidenziarsi come la Corte Costituzionale abbia, in svariate occasioni, affermato come il decreto di indizione del referendum non sia idoneo ad incidere, neanche astrattamente, sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite al comitato promotore; ci in quanto lart. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970 attribuisce al Consiglio dei ministri un ampio potere di valutazione nelleffettuare la proposta al Presidente della Repubblica cui spetta ladozione del relativo provvedimento formale sia in ordine al momento di indizione del referendum, sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, ponendo quale unico limite indeclinabile che le relative operazioni di voto si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno; che, pertanto, rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimit e della costituzionalit delle relative domande; ma non anche . in assenza di situazioni eccezionali (non rinvenibili nel caso di specie) . la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data allinterno del periodo prestabilito (cos ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997). Pi in particolare, con lordinanza n. 131/97, la Consulta ha recisamente escluso che il Comitato promotore di un referendum abrogativo possa pretendere il c.d. abbinamento della tornata elettorale referendaria con quella delle elezioni amministrative. Quanto, infine, alla posizione del CODACONS, questa Difesa rileva come le stesse finalit statutarie della prefata associazione (finalit richiamate, peraltro, nello stesso ricorso introduttivo del presente giudizio) escludano, in radice, la sussistenza, in capo al CODACONS, di una situazione soggettiva legittimante alla proposizione dellodierno ricorso. Non vi chi non veda, infatti, come il mancato svolgimento del c.d. election day non possa tradursi in una lesione degli interessi dei consumatori. Al proposito, non vale evidenziare, come fatto dal CODACONS, che il mancato abbinamento della tornata elettorale referendaria con quella delle elezioni amministrative si traduce in un esborso economico per la collettivit in quanto tale pregiudizio non riguarda certamente i consumatori. Il ricorso avversario si appalesa inammissibile anche con riferimento alloggetto dello stesso, per difetto assoluto di giurisdizione. CONTENZIOSO NAZIONALE 51 Ed invero, sia il Decreto del Ministro dellInterno che la previa delibera del Consiglio dei Ministri di fissazione della data delle elezioni amministrative sono sottratti al sindacato di qualsivoglia organo giurisdizionale, trattandosi di atti politici; questi ultimi atti non possono che essere qualificati come atti politici, sia sotto il profilo soggettivo (in quanto provenienti da Organi di Governo preposti allindirizzo ed alla direzione al massimo livello delle attivit pubbliche), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto attinenti a scelte di specifico rilevo costituzionale e politico relative al funzionamento in modo organico e coordinato dei pubblici poteri e delle istituzioni dello Stato), come ampiamente sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1053; Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209; Sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 360; Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397). Al proposito, si evidenzia che lindizione dei referendum avviene con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dellart. 34 della Legge 25 maggio 1970, n. 352. La fissazione della data della consultazione referendaria frutto, quindi, di valutazioni, di carattere eminentemente politico, dellesecutivo nella sua totalit e non su proposta del Ministro dellInterno, nellambito della finestra temporale (15 aprile 15 giugno) prevista dal predetto articolo 34, 1 comma. Il carattere eminentemente politico della scelta della data referendaria si pu dedurre anche dal fatto che non esiste nella nostra legislazione alcuna disposizione di legge che consenta labbinato svolgimento delle elezioni amministrative con i referendum; il Decreto Legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con Legge 14 maggio 1976, n. 240, prevede larmonizzazione di diversi procedimenti elettorali e consente lo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le regionali e le amministrative, comprese le regionali della Sicilia e le comunali del Trentino Alto Adige, e non dispone alcunch riguardo alla consultazione referendaria. Attualmente, quindi, leventuale abbinamento delle elezioni amministrative con i referendum necessita di unapposita disposizione normativa che renda compatibili ed uniformi alcuni aspetti dei procedimenti elettorali interessati che, altrimenti, trovano in pi punti discipline divergenti, quali il riparto delle spese comuni tra o Stato e gli enti locali, il numero degli scrutatori previsti in numero diverso nei procedimenti elettorali in parola, lordine dello scrutinio delle schede, oltre alla precisazione delle norme che debbono trovare applicazione presso gli uffici elettorali di sezione in relazione agli adempimenti comuni alle varie consultazioni. Lunico caso di abbinamento tra referendum abrogativi ed elezioni europee ed amministrative avvenuto nel 2009 ed stato espressamente consentito, in via transitoria, con la legge 28 aprile 2009, n. 40; in quella occasione, si reso indispensabile labbinamento del turno elettorale per il particolare calendario imposto dalle date delle elezioni europee che, per normativa U.E., si sono svolte nella prima settimana di giugno 2009 e che sono tradizionalmente abbinate alle amministrative. Nella particolare circostanza, il mancato abbinamento del secondo turno di amministrative con i referendum avrebbe comportato la chiamata del corpo elettorale in tre successive e continuative settimane dello stesso mese di giugno, con oggettivi, inevitabili disagi per gli elettori e prevedibile disaffezione nei confronti dellesercizio del diritto di elettorato attivo. Ma, ove anche si volesse ritenere ammissibile lavverso ricorso, lo stesso dovrebbe, comunque, essere dichiarato infondato. Ed invero, quandanche si volesse qualificare alla stregua di un atto amministrativo la proposta del Consiglio dei Ministri emessa nella fase preparatoria di fissazione della data di votazione, tuttavia la decisione di abbinare in ununica tornata elettorale le amministrative e i referendum 52 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 non potrebbe prescindere dalla volont del Legislatore che, nel caso specifico, deve dettare prima la norma. A questo proposito, occorre precisare che proprio per la particolarit del procedimento referendario, nel quale peraltro la partecipazione al voto costituisce di per s espressione del consenso dellelettorato ai quesiti proposti, si cercato in passato di evitare la contemporanea celebrazione di troppe consultazioni di diversa natura, sia per evitare la sovrapposizione di temi di campagna referendaria con la propaganda elettorale, sia per limitare quanto pi possibile i disagi ai seggi elettorali; infatti, leventuale abbinamento delle amministrative con i quattro referendum popolari abrogativi determinerebbe per un numero elevato di elettori lesercizio del voto con un numero eccessivo di schede, che in alcuni comuni potrebbero essere anche sei, di cui due per le elezioni provinciali e comunali (o comunali e circoscrizionali) e quattro per i referendum; schede completamente diverse, che sottendono differenti modalit di voto a seconda della consultazione cui si riferiscono, ed il cui numero porterebbe ad un aumento delle difficolt e dei presumibili errori sia degli elettori nellesercizio del diritto di voto, sia dei componenti del seggio in sede di scrutinio. La concentrazione del voto amministrativo e referendario determinerebbe inevitabilmente lallungamento del tempo di permanenza di ciascun elettore allinterno delle cabine elettorali, con il rischio di file e lunghi tempi di attesa. Inoltre, il disorientamento sarebbe accentuato per i cittadini italiani residenti allestero, i quali potrebbero, contemporaneamente, votare per corrispondenza allestero per i referendum, dovendo, invece, votare nei seggi elettorali dei comuni di iscrizione per le elezioni provinciali e comunali. Lo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, di quelle comunali (queste ultime caratterizzate dallespressione delle preferenze e dal voto disgiunto nei comuni superiori ai 15.000 abitanti) e in taluni casi anche di quelle circoscrizionali particolarmente lungo e complesso. Linserimento nella stessa giornata anche dello scrutinio relativo alle quattro schede dei referendum potrebbe portare in molte sezioni notevoli difficolt nel concludere le operazioni di scrutinio, con possibili ricadute sui tempi di diffusione dei dati e sulla stessa regolarit dello spoglio. In conclusione, la scelta di natura squisitamente politica che induce il Legislatore in primo luogo a valutare lopportunit di riunire il turno elettorale (con limplicita valutazione degli aspetti economici che tale scelta comporta) e in secondo luogo a regolare labbinamento, e la susseguente fase anchessa di natura politica e non amministrativa della fissazione delle date di convocazione dellelettorato, consentono di superare i motivi riportati nel ricorso. Ci esposto, si insiste per laccoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Voglia ladito Tribunale Amministrativo Regionale - respingere listanza di sospensione dei provvedimenti impugnati; - nel merito, dichiarare il ricorso avversario inammissibile e/o infondato. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio. Roma, 27 marzo 2011 Maurizio BORGO Avvocato dello Stato CONTENZIOSO NAZIONALE 53 All. b) N. 01190/2011 REG.ORD.CAU. N. 02389/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Codacons, Comitato promotore dei referendum ambientali e per il diritto ad esprimersi nelle consultazioni referendarie di Giugno 2011, Giovanni Pignoloni, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Gino Giuliano, Marco Ramadori, Carlo Rienzi, Mariacristina Tabano, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le G. Mazzini, 73; contro Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio; Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio; Comune di Torino, non costituitosi in giudizio; nei confronti di Pdl - Popolo delle Libert, non costituitosi in giudizio; Pd - Partito Democratico, non costituitosi in giudizio; e con l'intervento di ad adiuvandum: Italia dei Valori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Scicchitano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via E. Faa' di Bruno, 4; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in parte qua del Decreto del Ministro dell'Interno con cui stata fissata per il 15 - 16 maggio 2011 la data delle elezioni amministrative, nonch della proposta del Ministro dellInterno e della conseguente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011, recante la determinazione della data di celebrazione di quattro referendum abrogativi. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi 54 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 per le parti i difensori avv.ti C. Rienzi, G. Giuliano, M. Iavazzo per delega S. Schicchitano e Avv. dello Stato M. Borgo; Considerato in fatto e in diritto: a) che il ricorso sostanzialmente volto a censurare il mancato accorpamento dei referendum abrogativi con le elezioni amministrative del 2011 in ununica data (cd. Election day); b) che nel contesto del ricorso vanno quindi considerate unitariamente limpugnazione del D.M. che ha fissato la data delle elezioni amministrative per il 15-16 maggio 2011 e limpugnazione degli atti aventi ad oggetto la fissazione della data della consultazione referendaria per il 12 e 13 giugno 2011 (vedi comunicato Cons. Min. n. 133 del 23.3.2011), in quanto limpugnazione del primo atto viene qui in considerazione solo per il profilo omissivo del mancato abbinamento delle date in questione; c) che il ricorso muove dal presupposto della ritenuta estraneit degli atti impugnati dal novero dei cd. atti politici, ed volto a far valere una posizione giuridica prospettata, in buona sostanza, nei termini di un interesse legittimo al corretto e ragionevole esercizio del potere di fissazione delle date delle rispettive consultazioni; d) che in linea di principio - e nonostante alcuni avvisi giurisprudenziali in senso contrario - pu ragionevolmente ritenersi che il fatto che il referendum sia suscettibile di incidere con il suo esito finale sulla legislazione primaria (cd. funzione legislativa negativa) non comporti lestensione di una qualificazione di natura legislativa a tutti gli atti del relativo procedimento (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2413/ord., che ha ritenuto sindacabili in linea di principio gli atti del procedimento referendario, segnatamente con riferimento ai profili lesivi della libert e della segretezza delle scelte degli elettori); e) che gli atti impugnati non paiono - nei limiti della sommaria delibazione propria della sede cautelare - neppure riconducibili al pi generale novero degli atti politici, trattandosi di atti applicativi della legislazione primaria, anche se coinvolgenti la partecipazione del Governo e del Presidente della Repubblica, e pur se connotati da un certo margine di discrezionalit temporale, peraltro nei limiti rigidamente prefissati dalla legge; f) che conseguentemente neppure appare configurabile, sotto questo preliminare aspetto, un difetto assoluto di giurisdizione, non potendosi negare lammissibilit della tutela giurisdizionale avverso gli atti amministrativi (art. 24 e 113 Cost.); g) che peraltro tutto ci non esime dalla verifica della sussistenza degli specifici presupposti e delle condizioni per lesercizio in concreto di siffatta tutela da parte di soggetti determinati, in relazione agli specifici profili azionati in giudizio; h) che la prima questione posta con il ricorso (in particolare con il primo e con il quarto motivo) attiene - in sintesi - alla violazione dellart. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza, a causa del forte aggravio di spesa che deriva dalla scelta di non accorpare la data di celebrazione del referendum con la data prevista per la consultazione elettorale amministrativa; i) che questo tipo di questione comporta un delicato bilanciamento dei vincoli normativi (con le connesse ripercussioni organizzative), nonch delle indicazioni ricavabili dalla prassi finora seguita e dalle non univoche risultanze del dibattito dottrinale, con lesigenza sottolineata dai ricorrenti di non aggravare irragionevolmente lo stato della finanza pubblica; l) che peraltro lesigenza di non aggravare irragionevolmente lo stato della finanza pubblica, che posta alla base dellinteresse azionato nel presente giudizio - e della quale il Collegio non disconosce la seriet e la pregnanza - non pu fondare un interesse legittimo tutelabile nella presente sede giurisdizionale, in quanto trattasi di interesse non settoriale, pienamente CONTENZIOSO NAZIONALE 55 coincidente con linteresse dellintera collettivit nazionale e quindi non adeguatamente differenziato o individuato n in capo al singolo elettore n in capo al comitato promotore, e neppure in capo al CODACONS, non prevedendo daltra parte lordinamento alcuna azione popolare al riguardo; m) che quindi sotto questo primo profilo il ricorso, in disparte ogni considerazione circa la sua meritevolezza, appare inammissibile; n) che la seconda questione - posta essenzialmente con il secondo e il terzo motivo di ricorso - attiene alla violazione della normativa costituzionale e ordinaria sui referendum e al connesso sviamento di potere, in relazione alla considerazione che celebrare i referendum dopo le elezioni amministrative significherebbe favorirne indebitamente il fallimento per mancato raggiungimento del quorum legale di partecipazione, determinando anche la violazione del canone della proporzionalit dellazione amministrativa in relazione alla finalit partecipativa tipica dei meccanismi di democrazia diretta; o) che - a prescindere da ogni altro possibile rilievo preliminare anche in ordine alla legittimazione al ricorso - la questione non appare comunque assistita da consistenti elementi di fumus boni juris, alla luce del chiaro dettato della Corte costituzionale (cfr. da ultimo lordinanza n. 38/2008, che richiama le precedenti ordinanze n. 198/2005 e n. 131/1997), secondo cui: - l'art. 34, primo comma, della citata legge n. 352 del 1970 attribuisce al Consiglio dei ministri un ampio potere di valutazione nell'effettuare la proposta al Presidente della Repubblica - cui spetta l'adozione del relativo provvedimento formale - sia in ordine al momento di indizione del referendum, sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, ponendo quale unico limite indeclinabile che le relative operazioni di voto si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno; - rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimit e della costituzionalit delle relative domande; ma non anche - in assenza di situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito; p) che al riguardo, in sede di sommaria delibazione, appaiono prive di eccezionalit le circostanze consistenti nellinizio delle vacanze scolastiche e dei primi scaglioni di ferie nell'impiego pubblico e privato (Corte cost. ord. n. 198/2005), n appaiono sussistere altre circostanze eccezionali, fermo restando quanto rilevato in precedenza in ordine alla rilevanza della questione finanziaria; P.Q.M. respinge listanza cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti. Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati: Eduardo Pugliese, Presidente Antonio Vinciguerra, Consigliere Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore 56 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 All. c) N. 01736/2011 REG. PROV. CAU. N. 02760/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2011, proposto da: Codacons, Comitato Promotore dei Referendum Ambientali e Giovaannni Pignoloni, rappresentati e difesi dagli avv. Carlo Rienzi e Marco Ramadori, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini N.73; contro Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza della Repubblica, rappresentati e difesi dall'Maurizio Borgo, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di Comune di Milano, Comune di Napoli, Comune di Torino, Pdl-Il Popolo delle Libert, Pd- Partito Democratico, Italia dei Valori; per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 01190/2011, resa tra le parti, concernente dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 01190/2011, resa tra le parti, concernente DECRETO DI FISSAZIONE PER IL 15 E 16 MAGGIO 2011 DELLA DATA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE DATA DI CELEBRAZIONE DI QUATTRO REFERENDUM ABROGATIVI - MCP Visto l'art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero della Giustizia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza della Repubblica; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Rienzi e l'Avvocato dello Stato Scaramucci; Rilevato, in punto di fatto, che: con il ricorso di prime cure gli odierni appellanti hanno impugnato, chiedendone la sospensione, il Decreto del Ministro dell'Interno con cui stata fissata per il 15 ed il 16 maggio 2011 la data delle elezioni amministrative e la proposta del Ministro dellInterno e della conseguente deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2011, recante la determinazione, per i giorni 12 e 13 giugno 2001, della data di celebrazione di quattro referendum abrogativi; il ricorso sostanzialmente volto a censurare il mancato accorpamento dei referendum abrogativi con le elezioni amministrative del 2011 in ununica data; con lOrdinanza impugnata i Primi Giudici hanno negato linvocata tutela cautelare; CONTENZIOSO NAZIONALE 57 Ritenuto che lappello cautelare non suscettibile di accoglimento in ragione delle seguenti considerazioni in punto di diritto: - non merita accoglimento leccezione svolta dalla difesa erariale in merito alla natura politica della scelta delle date di celebrazione della consultazione referendaria, posto che si tratta di atti applicativi della legislazione primaria che, nellambito della cornice temporale fissata dallart. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 312, sono deputati ad una comparazione di interessi volta ad individuare la data pi opportuna sulla scorta dellesplicazione di una lata discrezionalit amministrativa; -si tratta, in definitiva, di atti di alta amministrazione soggetti alla giurisdizione amministrativa in quanto non sussumibili nel novero degli atti e provvedimenti adottati emanati dal Governo nellesercizio del potere politico ai sensi del comma 1 dellart. 7 del codice del processo amministrativo (cfr., in materia, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 maggio 2000, n. 2413/ord., che ha ritenuto sindacabili in linea di principio gli atti del procedimento referendario, segnatamente con riferimento ai profili lesivi della libert e della segretezza delle scelte degli elettori); -merita condivisione laffermazione del Primo Giudice in merito allinsussistenza, in capo ai ricorrenti, della legittimazione a fare valere le censure concernenti la violazione dellart. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza, a causa del forte aggravio di spesa che deriverebbe dalla scelta di non accorpare la data di celebrazione del referendum con la data prevista per la consultazione elettorale amministrativa, in quanto lesigenza di non aggravare irragionevolmente lo stato della finanza pubblica attiene ad un interesse generale della collettivit nazionale rispetto al quale non risulta ravvisabile una posizione differenziata in capo alle parti ricorrenti idonea a radicare una posizione di interesse legittimo azionabile innanzi al giudice amministrativo; -non sussistono invece adeguati elementi di fumus con riguardo ai motivi tesi a stigmatizzare lo sviamento di potere evidenziato dal rischio di mancato raggiungimento del quorum - accentuato dalla scelta di celebrare i referendum dopo le elezioni amministrative- in una con la frustrazione del canone di proporzionalit dellazione amministrativa in relazione alla finalit partecipativa che permea i meccanismi di democrazia diretta; - alla stregua dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ordinanze n.n 38/2008, 198/2005 e n. 131/1997), l'art. 34, primo comma, della citata legge n. 352 del 1970 attribuisce, infatti, al Consiglio dei ministri un ampio potere di valutazione nell'effettuare la proposta al Presidente della Repubblica - cui spetta l'adozione del relativo provvedimento formale - sia in ordine al momento di indizione del referendum, sia per quanto attiene alla fissazione della data della consultazione referendaria, ponendo quale unico limite indeclinabile che le relative operazioni di voto si svolgano tra il 15 aprile e il 15 giugno; - dette pronunce hanno altres chiarito che rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimit e della costituzionalit delle relative domande; ma non anche - in assenza di situazioni eccezionali - la pretesa di interferire sulla scelta governativa, tra le molteplici, legittime opzioni, della data all'interno del periodo prestabilito; - nella specie le circostanze dedotte dalle parti ricorrenti, connesse all inizio delle vacanze scolastiche e dei primi scaglioni di ferie nell'impiego pubblico e privato, non risultano assistite da detti profili di straordinariet cos come non risultano dedotte e comprovate altre situazioni eccezionali idonee ad inficiare la scelta di non procedere allaccorpamento posta in essere sula scorta di una comparazione degli interessi pubblici connotata dalla lata discrezionalit di cui si detto in precedenza; 58 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) Respinge l'appello (Ricorso numero: 2760/2011). Spese compensate. La presente ordinanza depositata presso la segreteria della Sezione che provveder a darne comunicazione alle parti. Cos deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente Aldo Scola, Consigliere Francesco Caringella, Consigliere, Estensore Carlo Saltelli, Consigliere Carlo Schilardi, Consigliere All. d) ORDINANZA N. 169 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Paolo MADDALENA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, con i quali, viste le sentenze di ammissibilit della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011, e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011, sono stati indetti i due referendum, e sono stati convocati i relativi comizi per il giorno di domenica 12 giugno 2011, con prosecuzione delle operazioni di votazione nel giorno successivo, giudizio promosso da C.P., nella qualit di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il S ai referendum per lAcqua Pubblica, con ricorso depositato in cancelleria l8 aprile 2011 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2011, fase di ammissibilit. Udito nella camera di consiglio dell11 maggio 2011 il Giudice relatore Sabino Cassese. Ritenuto che, con ricorso depositato l8 aprile 2011, P.C., nella qualit di presidente e legale rappresentante del Comitato promotore per il S ai referendum per lAcqua Pubblica referendum ammessi da questa Corte con sentenze n. 24 e n. 26 del 2011 e riguardanti, il primo, lart. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dallart. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e linternazionalizzazione delle imprese, nonch in materia di energia), e dallart. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per lattuazione di ob- CONTENZIOSO NAZIONALE 59 blighi comunitari e per lesecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunit europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166; il secondo, lart. 154, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in riferimento ai decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 che hanno indetto i referendum, in una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio); che, con riguardo alla ammissibilit del ricorso, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti ritengono pacifica la qualificazione del comitato promotore come potere dello Stato, richiamando lorientamento costante di questa Corte, che risale allordinanza n. 17 del 1978, in base al quale il comitato promotore di un referendum, pur essendo figura soggettiva esterna rispetto allo Stato-apparato, titolare di funzioni pubbliche tutelate dallart. 75 della Costituzione; che, sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere attribuitogli dallart. 34 della legge 25 maggio 1970, n. 325 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), non avendo accorpato lo svolgimento dei referendum con le elezioni amministrative indette il 15-16 maggio 2011; che in tal modo, secondo i ricorrenti, il Governo lungi dallimplementare il mandato dellart. 3 Cost., nella parte in cui richiede la rimozione degli ostacoli che impediscono leffettiva partecipazione allorganizzazione politica del paese avrebbe compiuto una scelta irragionevole, invasiv[a] e lesiv[a] di attribuzioni di rilievo costituzionale dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano, perch il mancato accorpamento rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria, che contrasta con il principio dimparzialit nellesercizio dei pubblici poteri e con il favor che assiste listituto referendario (art. 75 Cost.); che la decisione del Governo sarebbe altres contraria al principio di buon andamento sancito dallart. 97 Cost., in quanto il mancato accorpamento del referendum con le elezioni amministrative arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche, oltre che alleconomia nazionale, e perci violerebbe i criteri di efficienza, efficacia ed economicit che connotano la buona azione amministrativa; che i ricorrenti richiamano le pronunce con le quali questa Corte ha chiarito che la discrezionalit di cui gode il Governo nello scegliere la data delle consultazioni incontra il limite delle ipotesi in cui sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale [...] idonee a determinare uneffettiva menomazione del diritto di voto referendario (ordinanze n. 38 del 2008, n. 198 del 2005 e n. 131 del 1997) e affermano che, nel caso specifico, siffatte situazioni oggettive di carattere eccezionale sarebbero rappresentate dalla duplice circostanza che i comizi elettorali per le elezioni amministrative sono gi stati convocati in date interne alla finestra referendaria e che il Paese sta attraversando una crisi economica di gravit eccezionale, tale da rendere la scelta compiuta dal Governo irragionevole e lesiva dellesercizio del diritto di voto referendario; che la determinazione da parte del Governo della data dei referendum sarebbe lesiva della sfera di attribuzioni dei ricorrenti perch avvenuta in violazione del principio immanente nellordinamento costituzionale di leale collaborazione tra poteri, in base al quale tale data dovrebbe essere stabilita in concertazione con il comitato promotore e previa audizione dello stesso; che, poi, sorgerebbero dubbi di legittimit costituzionale in relazione allart. 34 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede il coinvolgimento del comitato promotore nella determinazione della data dindizione dei referendum, unica fase di tutto il procedimento in 60 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 cui esso non chiamato in causa; che, in ogni caso, anche se la legge non prevede la consultazione del comitato, ci non significa che il Governo non debba attenersi al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, che trova applicazione ogni qual volta diversi poteri abbiano in cura il medesimo interesse (che in questo caso non pu che essere lesercizio della sovranit popolare); che i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte pronunci unordinanza di sospensione ex art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, in considerazione della durata minima necessaria di tale procedimento e dellurgenza di una decisione che risolva il conflitto sollevato; che sollev[i] davanti a s la questione di legittimit costituzionale dellart. 34 della legge n. 352 del 1970 nella parte in cui non prevede che il comitato promotore del referendum partecipi con il Governo alla determinazione della data del referendum; che annull[i] i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011 e indic[hi] la fissazione di una nuova data, coincidente con la data del primo turno delle elezioni amministrative (15-16 maggio) o con quella del secondo turno (29 maggio); che, in subordine, qualora i tempi non consentano lanticipazione delle consultazioni referendarie, posticip[i] la data delle elezioni amministrative al 12-13 giugno, massimizzando in tal modo il risparmio di denaro pubblico secondo quanto disposto dallart. 97 Costituzione; che, con memoria integrativa depositata il 19 aprile 2011, il comitato promotore lamenta che il mancato accorpamento della consultazione referendaria con le elezioni amministrative produrrebbe un ulteriore effetto negativo, consistente nella disinformazione degli elettori circa il suo svolgimento, ulteriormente acuito sia dalla mancata regolamentazione delle tribune referendarie da parte della Commissione per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sia dallintroduzione a norma dellart. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonch disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale) della tessera elettorale, che, dato il suo carattere permanente, non ha, a differenza del preesistente certificato elettorale, funzione di notifica rispetto alle consultazioni referendarie; che, infine, i ricorrenti formulano due richieste aggiuntive, invitando questa Corte a sollevare davanti a s la questione di legittimit costituzionale dellart. 13 della legge n. 120 del 1999, nella parte in cui istituisce la tessera elettorale per tutte le consultazioni referendarie, senza considerare la particolarit delle consultazioni referendari[e] data dallelemento costitutivo di validit del quorum, e a disporre che, anche nelle more della fissazione delludienza di merito, sia data agli elettori debita comunicazione, notificata personalmente, delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno. Considerato che, ai sensi dellart. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in questa fase questa Corte chiamata a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, sotto il profilo soggettivo, la giurisprudenza di questa Corte costante nel ritenere che va riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volont in sede di conflitto la titolarit, nellambito della procedura referendaria, di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranit popolare nellesercizio dei poteri referendari (ex multis, ordinanze n. 172 del 2009, n. 38 del 2008 e n. 17 del 1978); CONTENZIOSO NAZIONALE 61 che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto proponibile nei confronti del Governo; che, in relazione al requisito oggettivo, occorre verificare se gli atti impugnati possano dar luogo a una lesione della sfera di attribuzioni che le norme costituzionali assegnano al comitato promotore; che, a questo proposito, i ricorrenti sostengono che il Governo abbia fatto cattivo uso del potere di fissazione della data del referendum, non avendone accorpato lo svolgimento con le elezioni amministrative e compiendo cos una scelta irragionevole che rivelerebbe un tentativo di elusione della richiesta referendaria e che contrasterebbe con il principio di buon andamento sancito dallart. 97 Cost., in quanto arrecherebbe un notevole danno alle finanze pubbliche; che questa Corte ha gi chiarito che rientra nella sfera delle attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di verifica della legittimit e della costituzionalit delle relative domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici, legittime opzioni, della data entro larco temporale prestabilito (ordinanza n. 131 del 1997; ordinanze n. 38 del 2008 e n. 198 del 2005); che, inoltre, questa Corte ha affermato che lindividuazione di un rigido e ristretto arco temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che la valutazione dei possibili interessi coinvolti stata effettuata dal legislatore, secondo la disciplina, di per s non irragionevole, dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data allinterno del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive situazioni di carattere eccezionale [...] idonee a determinare uneffettiva menomazione dellesercizio del diritto di voto referendario (ordinanza n. 131 del 1997); che le situazioni considerate eccezionali dal comitato promotore sono in realt circostanze ordinarie e, in ogni caso, riferibili a situazioni esterne o di contesto: esse non incidono direttamente sul diritto di voto referendario e non ne precludono lesercizio; che, pertanto, in assenza di tali oggettive situazioni di carattere eccezionale, il mancato accorpamento dei referendum con le elezioni amministrative di per s non agevola, ma neppure ostacola, lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e non suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionalmente garantite del comitato promotore; che, non essendo configurabile, in ordine alla scelta della data, una specifica potest costituzionalmente garantita del comitato promotore, risulta inconferente il richiamo al principio di leale collaborazione: esso in tanto pu trovare applicazione in quanto vi sia lesigenza di coordinare lesercizio di prerogative analoghe spettanti a poteri diversi che concorrono alla cura di un medesimo interesse costituzionalmente rilevante, n sussistono i presupposti affinch questa Corte sollevi dinanzi a s la questione di legittimit costituzionale dellart. 34 della legge n. 352 del 1970, secondo quanto richiesto dai ricorrenti; che, quanto al presunto contrasto della scelta governativa con il principio di buon andamento, occorre osservare che, in assenza di situazioni oggettive di carattere eccezionale, nella fissazione della data del referendum spetta al Governo, nellambito della cornice temporale definita dalla legge, la valutazione dei possibili interessi coinvolti (ordinanza n. 131 del 1997), tra i quali rientra anche quello al contenimento della spesa; che anche le circostanze menzionate nella censura secondo cui il mancato accorpamento avrebbe leffetto di disinformare gli elettori circa lo svolgimento della consultazione referendaria e che tale effetto di disinformazione sarebbe ulteriormente acuito dallintroduzione, a norma dellart. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, della tessera elettorale a prescindere dalla ammissibilit di tale censura, perch avanzata solo nella memoria integrativa non in- 62 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 troducono ostacoli che impediscono lo svolgimento delle operazioni di voto referendario e, quindi, non ledono le attribuzioni del comitato promotore costituzionalmente garantite dallart. 75 Cost.; che, in conclusione, assorbita ogni altra questione, il ricorso per conflitto di attribuzione inammissibile per mancanza del requisito oggettivo. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore per il S ai referendum per lAcqua Pubblica nei confronti del Consiglio dei ministri con ricorso indicato in epigrafe. Cos deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2011. CONTENZIOSO NAZIONALE 63 Intervento creativo delle Sezioni Unite Negata lapplicabilit della regola del foro erariale ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (Corte di cassazione, sezioni unite civili: ordd. nn. 23285 e 23286 del 18 novembre 2010) SOMMARIO: 1. Il decisum delle Sezioni Unite. - 2. La quaestio iuris (presupposta sul piano logico-giuridico) del rito applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative. - 2.1. La tesi dellapplicazione del rito speciale. - 2.2. La tesi dellapplicazione del rito ordinario. - 2.3. I recenti arresti della Corte di cassazione in favore dellapplicazione del rito ordinario. - 3. Le implicazioni processuali derivanti dallapplicazione del rito ordinario. - 4. Le Sezioni Unite creano un nuovo rito a carattere misto: speciale quanto alla competenza ed ordinario quanto alla forma dellatto introduttivo, alle modalit di svolgimento ed alla necessit della difesa tecnica. - 4.1. La reale portata delle deroghe alloperativit del foro erariale poste dallart. 7 r.d. 1611/1933. - 4.2. La motivazione sviluppata dalle Sezioni Unite. - 5. Valicati i limiti dellapplicazione analogica. - 6. Loperativit della regola del foro erariale quale necessaria conseguenza dellapplicazione del rito ordinario ai procedimenti di appello relativi a giudizi in materia di sanzioni amministrative. - 6.1. Foro erariale e ripartizione degli affari tra la sede centrale e le sezioni distaccate dei tribunali e delle corti di appello. 1. Il decisum delle Sezioni Unite Con ordinanze nn. 23285/10 e 23286/10, emesse in sede di regolamento di competenza richiesto dufficio ex art. 45 c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo il quale La regola del foro erariale non applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative (1). Nel caso concreto, i giudici di legittimit hanno ritenuto che la competenza del tribunale, in funzione di giudice di appello, si determini secondo le norme ordinarie: deve farsi riferimento, pertanto, al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilit, ratione materiae, dellart. 25 c.p.c. e dellart. 6 del regio decreto n. 1611 del 1933. Lorientamento recentemente espresso dal Supremo Collegio appare meritevole di rilievi critici, sia sotto il profilo delliter motivazionale che nelle conclusioni applicative. 2. La quaestio iuris (presupposta sul piano logico-giuridico) del rito applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative Al fine di procedere ad una corretta individuazione del tribunale compe- (1) Conforme, Cass., SS.UU., ord. n. 23594 del 22 novembre 2010, emessa in sede di regolamento necessario di competenza ex art. 42 del codice di rito. 64 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tente, in funzione di giudice dappello, a decidere sul gravame proposto avverso una sentenza del giudice di pace emessa allesito di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 (2), occorre preliminarmente esaminare, in modo approfondito, la questione giuridica del rito applicabile, nella materia in esame, al procedimento di secondo grado. Lart. 26 del decreto legislativo n. 40 del 2006 nellintrodurre (mediante labrogazione dellultimo comma dellart. 23 della legge n. 689 del 1981 (3)) lappellabilit delle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative non ha espressamente individuato il rito applicabile al procedimento di gravame. Due le opzioni interpretative ipotizzabili: a) quella dellestensione al secondo grado di giudizio delle regole processuali speciali previste, per il procedimento di prime cure, dagli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981, in base ad un asserito principio giuridico generale di ultrattivit del rito; b) quella dellapplicazione al secondo grado di giudizio in mancanza di una disciplina derogatoria alluopo dettata dal legislatore del rito ordinario previsto dagli artt. 341 ss. c.p.c., ritenuto regola generale cui ricorrere ove non diversamente disposto dalla normativa di riferimento. 2.1. La tesi dellapplicazione del rito speciale Lestensione al procedimento di gravame delle speciali regole processuali disciplinanti il primo grado di giudizio stata sostenuta in dottrina (4) e da una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (5). (2) Il problema dellapplicabilit o meno del foro erariale ai procedimenti di appello relativi a giudizi in materia di sanzioni amministrative non si pone, invero, nella sola ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata dal giudice di pace (come nel caso concreto deciso dalla Suprema Corte con le ordinanze in commento), secondo la regola generale di attribuzione della competenza prevista dallart. 22-bis, comma 1, della legge n. 689 del 1981, bens, potenzialmente, anche nellipotesi in cui, ai sensi dellart. 22-bis, commi 2 e 3, della legge n. 689 citata, a decidere in prime cure sia il tribunale. Ove, infatti, ricorra tale ultima fattispecie, occorrer domandarsi, in termini analoghi, se la cognizione della relativa impugnazione debba essere attribuita, secondo le disposizioni dellordinamento giudiziario, alla sede centrale ovvero alla sede distaccata (ove eventualmente istituita) della Corte di appello del distretto, atteso che, in generale, la ripartizione interna degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate degli uffici giudiziari strettamente influenzata, qualora sia parte del giudizio unamministrazione dello Stato o ad essa equiparata, dal concreto operare della regola del foro erariale, la cui applicazione idonea a radicare la controversia esclusivamente presso la sede centrale dellufficio giudiziario, in quanto coincidente con il luogo in cui ha sede lufficio dellAvvocatura dello Stato: il tema verr pi diffusamente approfondito infra, paragrafo 6.1. (3) Prima dellabrogazione operata dalla novella legislativa richiamata nel testo, lultimo comma dellart. 23 della citata legge n. 689 cos disponeva: La sentenza inappellabile ma ricorribile per cassazione. (4) Cfr. F. P. LUISO, Lappello in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, in Giur. merito, 2007, nn. 7-8, pp. 1906. CONTENZIOSO NAZIONALE 65 In estrema sintesi, le principali argomentazioni addotte dagli assertori dellapproccio ermeneutico in esame possono ricondursi: - allopportunit di continuit fra rito del procedimento di primo grado e rito del procedimento di appello, al fine di assicurare il perdurante rispetto della volont del legislatore, che, in considerazione della peculiarit della materia, ha inteso disciplinare con regole processuali speciali il primo grado di giudizio; - alla configurabilit di un principio giuridico generale di ultrattivit del rito, ricavabile dalla ratio ispiratrice della disciplina normativa di altri riti speciali previsti dallordinamento processuale vigente, in cui la specialit del rito contraddistingue sia il primo che il secondo grado di giudizio (si fa lesempio, tra gli altri, degli artt. 433 ss. c.p.c., disciplinanti con carattere di specialit il secondo grado del processo del lavoro), con la conseguenza che, nella materia delle opposizioni a sanzioni amministrative, la peculiare e specifica procedura dettata dagli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 destinata a trovare applicazione in mancanza di una disciplina espressa ed in forza dellesposto principio generale di ultrattivit anche in sede di gravame, eccezion fatta per le norme incompatibili (cfr. art. 359 c.p.c.) con quanto specificamente disposto dagli artt. 341 ss c.p.c. per lordinario procedimento di appello (6); - alla ritenuta genericit dell'art. 359 c.p.c. (secondo cui nel procedimento di appello si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, salva l'incompatibilit con le norme specifiche dettate dal legislatore per il giudizio di appello), atteso che tale norma non precisa quali siano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale applicabili al giudizio di appello: rimane aperta, pertanto, la questione se le norme richiamate siano sempre e comunque quelle del rito ordinario oppure quelle del rito speciale previsto per la materia, giacch, pi propriamente, il rinvio operato da tale norma non sarebbe agli artt. 163 s.s. bens ad ogni norma dettata per il procedimento di primo grado davanti al tribunale. (5) Cfr. Trib. Viterbo, sent. 24 gennaio 2008, in Giur. merito, 2008, n. 4, p. 973, con nota critica di A. MIRENDA, Sanzioni amministrative: la questione del rito dappello avverso la sentenza del giudice di pace, ibidem, p. 974; Trib. Bari, sez. III, sent. 18 ottobre 2010 n. 3124; Id., sent. 22 aprile 2010 n. 1410; Id., sent. 8 aprile 2010. (6) Secondo Trib. Bari, sez. III, sent. 18 ottobre 2010, citata, il principio della ultrattivit del rito ҏ stato inoltre espressamente affermato dalla Corte di Cassazione, con portata generale, a proposito della forma con la quale proporre appello avverso le sentenze emesse a seguito di un giudizio possessorio ritualmente introdotto in primo grado con la forma del ricorso. La Suprema Corte, infatti, confermando la proponibilit dell'appello nella forma del ricorso, ha precisato che detto principio trae origine da quanto avviene nelle controversie in materia di lavoro e in quelle in materia di famiglia (Cass. n. 13564/2003). Come, tuttavia, meglio si illustrer infra, 2.2, il precedente di legittimit richiamato in tale pronuncia viene utilizzato, sotto diverso angolo visuale e per giungere a conclusioni opposte a quelle del giudice barese, anche dai sostenitori dellapplicazione del rito ordinario. 66 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 2.2. La tesi dellapplicazione del rito ordinario Lapplicazione del rito ordinario di cui agli artt. 341 ss. c.p.c. stata, viceversa, operata, fin dallentrata in vigore dellart. 26 del decreto legislativo n. 40 del 2006, dalla giurisprudenza di merito assolutamente prevalente (7), avallata da recenti arresti nomofilattici (sui quali, vedi infra, 2.3.). I principali argomenti dei fautori della tesi ordinarista si fondano: - sulla valenza sistematica della disciplina dellappello dettata dagli artt. 339 ss. c.p.c., avente natura di rito generale ordinario di secondo grado, in quanto tale funzionalmente idoneo a regolare tutti i gravami di merito (8), ove difetti (come, per lappunto, nella materia delle sanzioni amministrative) una diversa previsione di legge, non essendo sussistente, nel nostro ordinamento, un principio generale di omogeneit dei riti nei diversi gradi di giudizio, stante l'assenza di fondamento normativo del c.d. principio di ultrattivit del rito, anche se speciale, seguito in primo grado; - sulla ritenuta prevalenza del rito ordinario sui riti speciali, alla luce del combinato disposto degli artt. 359 e 40, comma terzo, c.p.c., tenuto conto, altres, della settorialit e peculiarit del rito di cui allart. 23 della legge n. 689 del 1981: ne consegue che il rinvio operato dallart. 359 c.p.c. da ritenere limitato alla sola disciplina codicistica di cui agli artt. 163 ss. del medesimo codice; - sulla ritenuta inidoneit delle regole processuali speciali di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 689 del 1981 a disciplinare il procedimento di gravame, in quanto incompatibili con la natura e la funzione di questultimo; - sulla qualificazione della mancata espressa estensione allappello del rito speciale regolatore del procedimento di primo grado in termini di scelta volontaria per il rito ordinario da parte del legislatore, che, ove ha voluto disciplinare con norme speciali il giudizio di gravame, lo ha fatto espressamente (come avvenuto, ad esempio, nel processo del lavoro: cfr. artt. 433 ss. c.p.c. (9)). (7) Cfr. Trib. Tivoli, sent. 4 febbraio 2011 n. 149; Trib. Catania, ord. 30 settembre 4 ottobre 2010; Trib. Busto Arsizio, sent. 14 maggio 2010; Trib. Catania, ord. 19-22 febbraio 2010; Trib. Firenze, sent. 17 giugno 2009 n. 2096; Trib. Saluzzo, sent. 27 maggio 2009 n. 224; C. App. Milano, sent. 29 aprile 2009, in Foro Padano, 2010, n. 1, parte I, p. 52; Trib. Ascoli Piceno, sent. 20 marzo 2009, in Dir. e Lav. Marche, 2009, nn. 1-2, p. 93; Trib. Roma, sez. XIII, sent. 6 novembre 2008; Trib. Torino, sez. III, sent. 3 novembre 2008; Trib. Torino, sent. 31 ottobre 2008; Trib. Modena, sez. I, sent. 7 ottobre 2008; Trib. Reggio Calabria, sez. I, sent. 9 luglio 2007; Trib. Torino, sez. III, sent. 18 giugno 2007, in Giur. Merito, 2008, n. 4, p. 970, con nota adesiva di A. MIRENDA, Sanzioni amministrative: la questione del rito dappello avverso la sentenza del giudice di pace, ibidem, p. 974; C. App. Salerno, ord. 31 maggio 2007; Trib. Verona, sent. 29 marzo 2007; Trib. Torino, sez. III, ord. 15 gennaio 2007. (8) Tale principio, enunciato costantemente dalla giurisprudenza favorevole allapplicazione del rito ordinario, viene ricavato dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 13564/2003, dalla quale, pertanto, vengono ricavate indicazioni opposte a quelle ritenute deducibili dalla giurisprudenza favorevole allapplicazione del rito speciale: vedi supra, nota 6. (9) Per una pi ampia ricognizione normativa, accompagnata da riferimenti allelaborazione giurisprudenziale, si rinvia a A. MIRENDA, op. cit., nota 5. CONTENZIOSO NAZIONALE 67 2.3. I recenti arresti della Corte di cassazione in favore dellapplicazione del rito ordinario Come acutamente osservato dalla giurisprudenza di merito (10), la Corte di cassazione sembrava avere avallato l'orientamento favorevole allapplicazione del rito ordinario gi con lordinanza n. 14520 del 19 giugno 2009. In tale occasione, in effetti, la Suprema Corte ha profilato l'applicabilit delle norme previste dal capo I del titolo III del codice di procedura civile e non gi delle disposizioni del rito speciale di cui alla legge n. 689 del 1981, attesa la complessit del giudizio di gravame, per cui esso deve svolgersi dinanzi al tribunale secondo le regole ordinarie, che rendono necessaria la difesa tecnica e che si armonizzano con la disciplina dettata in materia di appello dal capo II del titolo III del codice di procedura civile. Recentemente, i giudici di legittimit hanno preso nettamente posizione in favore del rito ordinario, esplicitamente affermando che nei giudizi di appello aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative introdotte con il rito di cui alla L. n. 689 del 1981, si applica il rito ordinario, restando esclusa l'ultrattivit del rito speciale di cui alla legge citata(11). 3. Le implicazioni processuali derivanti dallapplicazione del rito ordinario Prima dellintervento delle Sezioni Unite con le ordinanze in esame, la giurisprudenza, sulla base della ritenuta applicabilit del rito ordinario ha, con esito logico e coerente, affermato che: a) il procedimento di gravame debba essere introdotto con le modalit e le forme dellatto di citazione (e non del ricorso, come previsto dal rito regolatore del primo grado di giudizio) (12); b) lindividuazione del giudice competente debba essere effettuata con losservanza della regola generale del c.d. foro erariale (art. 25 c.p.c.; artt. 6 e 7 r.d. 1611/1933) (13); c) le parti debbano stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, con espressa esclusione, in sede di gravame, della difesa (10) Cfr. Trib. Busto Arsizio, sent. 14 maggio 2010, citata. (11) In termini: Cass, sez. II civ., ord. 6 aprile 2011 n. 7903; Id., ord. 8 aprile 2011 n. 8105. Tali pronunce, invero, non si soffermano sul dibattito relativo al rito applicabile ai procedimenti di appello, ma motivano lopzione ermeneutica prescelta attraverso il mero richiamo allordinanza delle Sezioni Unite n. 23285 del 18 novembre 2010, in commento, nella parte in cui essa afferma che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilit, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone lart. 359 c.p.c.. Lintroduzione di una deroga a questo generale principio - mediante lestensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative - avrebbe potuto essere ravvisata soltanto in presenza di unesplicita disposizione in tal senso. (12) Si veda, in tal senso, la giurisprudenza indicata sub note 7 e 11. (13) La questione verr approfondita infra, paragrafo 6 e 6.1. 68 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 personale, consentita, per il solo primo grado di giudizio, dallart. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981 (14). 4. Le Sezioni Unite creano un nuovo rito a carattere misto: speciale quanto alla competenza ed ordinario quanto alla forma dellatto introduttivo, alle modalit di svolgimento ed alla necessit della difesa tecnica Appare necessario ripercorrere i passaggi motivazionali rilevanti della pronuncia del Supremo Collegio (ordinanza n. 23285/10): ... La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte un'amministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dell'art. 341 c.p.c., oppure all'eventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 7. Quest'ultima tesi contrastata dal Tribunale di Palermo, essenzialmente, in base al principio della "ultrattivit del rito, dal quale viene fatta discendere l'applicabilit, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni amministrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado L'assunto non condivisibile. Il legislatore si limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza null'altro disporre. Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilit, le norme ordinarie che disciplinano lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone l'art. 359 c.p.c. . Proseguono le Sezioni Unite escludendo che, in sede di gravame, possa trovare applicazione la facolt di difesa personale delle parti, ammessa in primo grado dallart. 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981: e ci in ragione di quanto si prima osservato a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di "ultrattivit del rito, che estenda all'appello l'applicabilit delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal maggiore tecnicismo che caratterizza i (14) In tal senso, cfr. Cass., ord. 19 giugno 2009 n. 14520, che, respingendo il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile lappello proposto dalla parte personalmente, ha affermato il principio secondo cui In tema di opposizione a sanzione amministrativa la difesa personale della parte consentita dallart. 23, quarto comma, della stessa legge prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dellart. 82 cod.proc.civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente. In senso conforme, cfr. Trib. Tivoli, sent. 4 febbraio 2011; Trib. Torino, sez. III, sent. 15 gennaio 2007. Del resto, la Corte di cassazione aveva gi avuto modo di affermare che la disposizione dellart. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 - che consente la difesa personale delle parti - nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni amministrative - non applicabile nel giudizio di cassazione: Cass., sez. I civ., 19 febbraio 1992 n. 2058, in Giust. civ., 1992, I, p. 2105. CONTENZIOSO NAZIONALE 69 procedimenti di impugnazione e che comporta la necessit del patrocinio professionale, richiesto peraltro dall'art. 82 c.p.c., per tutti i giudizi davanti al tribunale . Linapplicabilit della regola del foro erariale ai procedimenti di appello in materia di sanzioni amministrative viene, allora, fondata dal Supremo Collegio su un mero ed acritico richiamo ad un precedente delle stesse Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 2 luglio 2008 n. 18036), formatosi sulla questione relativa alla perdurante vigenza del primo e secondo comma dellart. 7 r.d. 1611/1933. Infatti, lapplicazione della regola del "foro erariale", stabilita per la generalit delle "cause nelle quali parte un'amministrazione dello Stato dallart. 25 c.p.c. tuttavia esclusa dall'art. 7, comma 1 del testo unico sopra citato (regio decreto n. 1611 del 1933, ndr), tra l'altro, "per i giudizi innanzi ai pretori", ma riaffermata dal comma 2 per "l'appello dalle sentenze dei pretori ... pronunciate nei giudizi suddetti. Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito all'abolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte ha deciso che le controversie che, prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed al D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 244 di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui all'art. 25 cod. proc. civ. e al R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilit "in parte qua" il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7 che stabiliva l'inapplicabilit della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore, soggiungendo per che ci non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perci, destinati a prevalere su questa (Cass. s.u. 2 luglio 2008 n. 18036) .... Ci premesso, il Supremo Collegio, con lordinanza in esame, estende ai procedimenti di gravame il sopra enunciato principio, che il citato precedente del 2008 limitava espressamente ai procedimenti davanti al tribunale ove lesclusione del foro erariale fosse prevista da speciali disposizioni di legge: I due commi dellart. 7 del testo unico sono infatti strettamente collegati, poich il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nell'altro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del "foro erariale. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette, che a tale regola apportano una deroga e che ne ripristinano loperativit, 70 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio . E evidente come, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, il Supremo Collegio ritenga applicabile anche ai procedimenti di gravame il criterio di radicamento della competenza davanti al giudice del luogo di commissione della violazione: foro speciale previsto, in realt, soltanto per il primo grado di giudizio, dallart. 22 l. 689/1981. Non pu tacersi, allora, la palese incongruenza e contraddittoriet del ragionamento articolato dalla Corte di legittimit, che, pur ripudiando chiaramente la tesi dellultrattivit del rito in favore dellapplicazione del rito ordinario (con coerente affermazione della necessit della difesa tecnica in sede di gravame), attinge, per lindividuazione del giudice dappello territorialmente competente, al rito speciale disciplinante il procedimento di prime cure, facendo riferimento proprio al luogo della commessa violazione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981. Per tale via, le Sezioni Unite sono giunte di fatto a creare un nuovo rito a carattere misto: speciale quanto alla competenza ed ordinario quanto alla forma dellatto introduttivo, alle modalit di svolgimento ed alla necessit della difesa tecnica. 4.1. La reale portata delle deroghe alloperativit del foro erariale poste dallart. 7 r.d. 1611/1933 Al fine di cogliere lintrinseca contraddittoriet della motivazione sviluppata dalla Suprema Corte, occorre esaminare, nella sua reale portata, la normativa di riferimento. Per ci che specificamente rileva in questa sede, lart. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 dispone, al primo comma, che Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori (15) ed ai giudici di pace (16) . Il successivo capoverso precisa, tuttavia, che L'appello delle sentenze dei pretori e delle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate. Il primo comma della norma in esame pone, pertanto, espresse eccezioni alla regola del foro erariale (procedimenti davanti ai pretori ed ai giudici di (15) Lart. 1 del decreto legislativo n. 51 del 1998 ha soppresso, a decorrere dal 2 giugno 1999, lufficio del pretore, prevedendo che fuori dei casi in cui diversamente disposto dal medesimo decreto, le competenze del pretore sono trasferite al tribunale ordinario. (16) Loriginario riferimento ai conciliatori da intendersi cos sostituito ai sensi dellart. 39 della legge n. 374 del 1991, a norma del quale in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni conciliatore, giudice conciliatore e vice conciliatore ovvero ufficio di conciliazione, queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni giudice di pace e ufficio del giudice di pace. CONTENZIOSO NAZIONALE 71 pace, procedimenti esecutivi e fallimentari, procedimenti di cui agli attuali artt. 482 ss. e 590 ss. del codice della navigazione). Tali eccezioni sono, tuttavia, chiaramente limitate al procedimento di primo grado. Il secondo comma dello stesso art. 7, infatti, precisa che il foro erariale rivive in sede di appello proposto avverso le sentenze dei pretori e le sentenze dei tribunali pronunciate nei procedimenti di cui al primo comma (nei procedimenti, cio, per i quali in primo grado , invece, espressamente esclusa lapplicazione del foro erariale). Si coglie agevolmente la ratio legis sottesa al dato normativo, volto ad assicurare al foro erariale la valenza di regola generale di determinazione della competenza, derogabile soltanto in presenza di norme di legge che espressamente prevedano lapplicazione delle norme ordinarie (, per lappunto, il caso dei procedimenti di prime cure di cui al primo comma dellart. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933) o di norme speciali alluopo dettate (come, ad esempio, avviene per il processo del lavoro: cfr. art. 413, comma 6, c.p.c.) ovvero in presenza di una norma sulla competenza di carattere speciale, indicativa della volont del legislatore di determinare un peculiare radicamento della competenza in ragione di particolari esigenze di tutela (17). Tale criterio ermeneutico seguito dalla giurisprudenza di legittimit, la quale, ormai pacificamente, ritiene operante, salve le sopra indicate deroghe espresse di legge, la regola generale del foro erariale: - nei procedimenti di primo grado davanti al tribunale, attinenti a materie prima rientranti nella competenza pretorile (18); - nei procedimenti di appello davanti al tribunale avverso le sentenze pronunciate in primo grado dai giudici di pace (19). (17) Esempi di fori speciali prevalenti sul foro erariale vengono, ad esempio, individuati dalla giurisprudenza nel luogo di commissione della violazione ex art. 22 l. 689/1981 (cfr. Cass civ., ord. n. 14057/2004) e nel luogo di residenza del ricorrente ex art. 30, comma 6, d.lgs. 268/1998 (cfr. Cass. civ., sent. n. 11862/2004). I principi esposti sono stati recentemente ribaditi da Cass., SS.UU., 2 luglio 2008 n. 18036. (18) In tal senso si orientata la giurisprudenza di legittimit assolutamente prevalente (cfr. Cass., sez. I civ., ord. n. 10415/2005; Cass., sez. I civ., 21 marzo 2003, n. 4212; Cass., sez. I civ., 22 ottobre 2003, n. 15853. Contra, nel senso che il riferimento ai giudizi innanzi ai pretori contenuto nel primo comma dellart. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933, in ordine ai quali le norme ordinarie di competenza rimangono ferme anche quando sia in causa unamministrazione dello Stato, deve oggi intendersi riferito ai giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica gi attribuiti alla competenza dei pretori, cfr. Cass. civ., 28 marzo 2006 n. 6992), recentemente avallata dalle sezioni unite (cfr. Cass., SS.UU., 2 luglio 2008 n. 18036). (19) E' stato, infatti, puntualizzato dalla Suprema Corte che sussiste la competenza del foro erariale, ex artt. 25 c.p.c. e 7, comma 2, del regio decreto n. 1611 del 1933, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace, pur essendo rimasta immutata la originaria formulazione letterale di detta norma di legge a seguito delle riforme ordinamentali e processuali comportanti l'introduzione dell'ufficio del giudice di pace. Tale conclusione giustificata dalla interpretazione evolutiva della norma, coerente alla sua ratio legis, consistente nel recupero, in grado di appello, per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attivit dell'Avvocatura dello Stato, della speciale com- 72 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 4.2. La motivazione sviluppata dalle Sezioni Unite. Come gi evidenziato supra, paragrafo 4, il percorso motivazionale delle ordinanze in commento viene sviluppato, essenzialmente, attraverso il richiamo di un precedente delle stesse Sezioni Unite: si tratta, precisamente, della pronuncia del 2 luglio 2008 n. 18036. Ebbene, tale precedente appare, alla luce di quanto esposto al sottoparagrafo precedente, impropriamente citato. A ben guardare, infatti, la decisione a sezioni unite del 2 luglio 2008 n. 18036, nel dirimere un contrasto sorto in giurisprudenza, altro non fa che ribadire lorientamento gi prevalente, secondo cui le controversie che, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore e che sono successivamente transitate nella competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale, precisando, per, che ci non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizione a sanzioni amministrative, sulla disciplina dell'immigrazione, di convalida di sfratto), ogni volta che sia manifesto l'intento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perci, destinati a prevalere su questa (e, in verit, anche sotto questo profilo nessun elemento di novit appare rinvenirsi rispetto alle gi consolidate posipetenza del foro erariale di cui all'art. 6 del predetto regio decreto n. 1611 del 1933 (in tal senso, cfr. Cass. 19781/08; Cass. 17579/07). In senso conforme, cfr. Trib. Napoli, 16 gennaio 2004, in Foro Italiano, 2004, 1, p. 2577. Si riporta, in quanto particolarmente significativo, il percorso motivazionale seguito da Cass., sez. III civ., ord. 26 settembre 2008 n. 24245: La disposizione di cui al comma 1, dell'art. 7 (del r.d. 1611/1933, nota dellodierno commentatore), relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace (gi ai giudizi davanti ai conciliatori) rappresenta una applicazione coerente del principio fissato dall'art. 6 dello stesso testo normativo, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali parte un'amministrazione dello Stato, spetta al tribunale o alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, per cui da alcuni il precetto relativo all'esclusione del privilegium fisci per i giudizi davanti al giudice di pace apparso superfluo, essendo il foro erariale limitato, come principio generale, solo al tribunale ed alla Corte di appello. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, riconferma il foro erariale in sede di appello avverso le sentenze del pretore e del tribunale emesse nei giudizi di cui al comma 1. Nulla dice in merito all'appello avverso le sentenze del giudice laico (attualmente giudice di pace), ma l'omissione si spiega con il fatto che la disciplina vigente all'epoca del R.D. n. 1611 del 1933, attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato. Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l'appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al Tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui all'art. 6 del R.D., in assenza di una norma derogatrice di tale principio, allorch il tribunale decida quale giudice di appello (senza la necessit di giungere allo stesso risultato attraverso un'interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, sostenuta da parte della dottrina). Ne consegue che competente territorialmente per l'appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato il tribunale del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. CONTENZIOSO NAZIONALE 73 zioni pretorie). Partendo da tali premesse logiche e coerenti, le Sezioni Unite, con le ordinanze del 18 novembre 2010, in commento, compiono, tuttavia, un passo in avanti, forse eccessivamente ardito, che entra in radicale frizione con la coerenza intrinseca del sistema normativo sopra descritto e con linterpretazione, altrettanto logica e coerente, che di esso aveva fornito fino ad allora la giurisprudenza. Il Supremo Collegio giunge, infatti, ad estendere ai procedimenti di secondo grado ai quali, pure, ritiene applicabile il rito ordinario lo speciale criterio di competenza previsto dallart. 22 della legge n. 689 del 1981, bench tale criterio sia previsto espressamente dal legislatore con esclusivo riferimento al primo grado di giudizio. E evidente lerroneit di un siffatto argomentare. Viene, infatti, affermato il principio secondo cui la deroga ad una regola generale, quella del foro erariale, pu essere operata attraverso lapplicazione analogica di una norma eccezionale, in assenza di una norma espressa di legge. In altri termini, si finisce con il ritenere che la competenza (speciale) dettata per il primo grado di giudizio valga sempre e comunque anche per il secondo grado, pur in difetto di norma che disponga in tal senso (20). Lillogicit della pronuncia delle Sezioni Unite emerge senza margine di dubbio se solo si considera che, a seguirne il ragionamento, si dovrebbe giungere alla inaccettabile conclusione di escludere, sempre e comunque, in contraddizione con il pacifico insegnamento giurisprudenziale (21), loperativit del foro dello Stato in tutti i giudizi di appello avverso sentenze dei giudici di pace (non soltanto quelli in materia di sanzioni amministrative), e ci per il solo fatto che, in primo grado, i relativi procedimenti sono soggetti alle norme ordinarie di competenza. (20) Anche sotto tale profilo, la recente posizione delle Sezioni Unite rompe con il passato. In precedenza, infatti, la giurisprudenza, in presenza di una norma speciale sulla competenza dettata soltanto per il primo grado, aveva sempre pacificamente ritenuto la reviviscenza in appello del foro erariale, in quanto regola generale operante in mancanza di espresse norme derogatorie. Si , ad esempio, ritenuto che Secondo la disciplina del cosiddetto foro erariale (che prevede una competenza territoriale inderogabile), nel giudizio in cui sia parte, ancorch non abbia origine, un'Amministrazione dello Stato, la competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza emessa dal pretore spetta al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie, ancorch la sentenza impugnata sia stata resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro (in termini, Cass., sez. I, sent. 10 giugno 1983 n. 4002; in senso conforme, Cass., sez. lav., sent. 23 maggio 1984 n. 3155; Cass., sez. II civ., sent. 03 novembre 1998 n. 10983). (21) Cfr. Cass., sez. III civ., ord. 26 settembre 2008 n. 24245, che, nel cassare la sentenza impugnata, sconfessa linterpretazione fornita dal giudice dappello, secondo cui, anche in sede di gravame, dovrebbero operare le norme ordinarie di competenza (e non la regola del foro erariale), sulla base di un asserito principio di continuit con il procedimento di primo davanti al giudice di pace, in cui lapplicazione del foro dello Stato espressamente esclusa dalla legge. 74 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 E palese, allora, lincongruenza di tale posizione rispetto al dato normativo, se vero che lo stesso secondo comma dellart. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933 afferma inequivocabilmente loperativit, in sede di gravame, del foro erariale per i procedimenti che, in primo grado, sono soggetti, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, alle regole ordinarie di competenza. La norma appena esaminata , infatti, espressione della ratio legis (del tutto opposta rispetto a quella ravvisata dalle Sezioni Unite) secondo cui il foro erariale regola generale, derogabile soltanto in presenza di norme espresse di legge: le norme speciali sulla competenza, pertanto, in quanto norme eccezionali, non sono suscettibili di applicazione analogica. Questultima precisazione appare assumere rilievo decisivo e merita, pertanto, un approfondimento. 5. Valicati i limiti dellapplicazione analogica Come correttamente osservato in giurisprudenza, il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ha previsto, all'art. 26, l'appellabilit delle sentenze del Giudice di pace in materia di opposizione alle sanzioni amministrative senza nulla disporre in ordine al rito applicabile nel giudizio di appello, che non era per nemmeno disciplinato dalla L. n. 689/81 in considerazione della non appellabilit delle relative sentenze. N tra le fonti normative vi una disposizione esplicita che risolva la questione(22). Labrogazione dellultimo comma dellart. 23 della legge n. 689 del 1981, introducendo lappellabilit delle sentenze pronunciate allesito delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, ha determinato una lacuna normativa in ordine al rito applicabile al procedimento di gravame. Lindividuazione della regula iuris non pu conseguire, pertanto, ad una mera attivit interpretativa, per quanto estensiva (23), ma deve essere frutto di (22) In termini, Trib. Viterbo, sent. 24 gennaio 2008, citata. (23) Secondo la migliore dottrina, lanalogia si differenzia dallinterpretazione estensiva, per le seguenti caratteristiche: 1) per invocare lanalogia, occorre la mancanza di una norma che regoli la materia di cui si tratta: mancanza di una specifica voluntas legis, oltre che di espressa dichiarazione legislativa; 2) linterpretazione serve a conoscere ci che il legislatore ha pensato, lanalogia ci che il legislatore avrebbe pensato se avesse previsto il caso; 3) lanalogia, infine, scopre (il corsivo dellodierno commentatore: il termine scopre, usato dallAutore, , infatti, particolarmente significativo, in quanto mette in luce non solo la funzione ma anche i limiti del procedimento analogico, sui quali ci si soffermer pi diffusamente infra) nuove norme, mentre ci non avviene per linterpretazione estensiva nella quale si ha la scelta di un significato pi comprensivo tra i vari possibili risultati di una interpretazione. Conseguenza ne che, mentre linterpretazione estensiva ammessa anche per le norme eccezionali, in quanto mira soltanto a stabilire il vero contenuto del comando, delle stesse norme non ammessa lapplicazione per analogia (A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1992, p. 42). In senso sostanzialmente conforme si esprime la giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 112/1982; Cass. pen., n. 11380/1990; Cass. civ. n. 179/1971; Id., n. 10304/1991; Id., 4754/1995; Id., n. 1121/1951; Id., 2404/1965; 6462/1985. CONTENZIOSO NAZIONALE 75 applicazione analogica (24). Occorre soffermarsi, allora, sui principi e sui limiti del procedimento analogico, per valutare se ad essi le Sezioni Unite si siano attenute nelle decisioni in commento. La fattispecie disciplinata dallart. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi del codice civile), a norma del quale Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dellordinamento giuridico dello Stato. Ai sensi del successivo art. 14 delle preleggi, non sono, tuttavia, suscettibili di applicazione analogica le leggi penali e le leggi c.d. eccezionali (ossia, le leggi che fanno eccezione a regole generali). E, pertanto, secondo le regole ermeneutiche ed entro i limiti posti dalle norme predette che deve essere risolta la questione giuridica del rito applicabile ai procedimenti di appello relativi ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative. In particolare trattandosi di questione attinente non semplicemente allapplicabilit o meno di un singolo istituto, nel contesto di un rito gi esplicitamente definito, nella sua struttura e nelle sue regole fondanti, dal legislatore, bens, molto pi radicalmente, di colmare una lacuna concernente la stessa natura e tipologia dellintero rito atto a governare il procedimento di gravame dovr farsi ricorso non gi alla c.d. analogia legis (cio alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe), bens alla c.d. analogia iuris (cio ai principi generali dellordinamento giuridico dello Stato). In tale angolo visuale si , del resto, posta, pi o meno consapevolmente, la giurisprudenza, che si divisa proprio sullindividuazione del principio giuridico generale idoneo a fondare la scelta del rito applicabile e, quindi, a colmare la rinvenuta lacuna normativa. Come pi diffusamente illustrato nei paragrafi precedenti, due soltanto sono, in mancanza di espressa disciplina legislativa, le possibilit esegetiche in merito allindividuazione del rito applicabile ai procedimenti di appello in materia di sanzioni amministrative: a) quella dellestensione al secondo grado di giudizio delle regole processuali speciali previste, per il procedimento di prime cure, dagli artt. 22 ss. l. 689/1981, in base ad un asserito principio giuridico generale di ultrattivit del rito; b) quella dellapplicazione al secondo (24) In tale ottica appare porsi C. App. Salerno, ord. 31 maggio 2007, citata, laddove esclude lapplicabilit, ai procedimenti di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative, del rito espressamente previsto (soltanto) per il primo grado, in quanto connotato da forti caratteri di specialit e quindi legittimamente qualificabile come eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica (il corsivo dellodierno commentatore). 76 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 grado di giudizio in mancanza di una disciplina derogatoria alluopo dettata dal legislatore del rito ordinario previsto dagli artt. 341 ss. c.p.c., ritenuto regola generale cui ricorrere ove non diversamente disposto dalla normativa di riferimento. Compito del giudice , allora, quello di individuare correttamente il principio giuridico generale e farne integrale ed ortodossa applicazione, decidendo sulla base di esso il caso concreto. Il giudice non pu, tuttavia, senza violare i limiti posti dalla legge al procedimento analogico (25) e, di conseguenza, senza valicare le stesse attribuzioni della funzione giurisdizionale, manipolare, alterandolo o snaturandolo, il principio giuridico o, addirittura, applicare alla fattispecie, per colmare la lacuna normativa, principi giuridici eterogenei ed inconciliabili. Proprio nellaccennata deviazione da unortodossa applicazione analogica sono, ad avviso di chi scrive, incorse le Sezioni Unite nelle decisioni in commento. Il Supremo Collegio, infatti, dopo aver ripudiato il principio della c.d. ultrattivit del rito e ritenuto che il procedimento di appello debba essere governato dal rito ordinario, incoerentemente esclude lapplicazione del foro erariale, che, pure, costituisce istituto naturale del processo ordinario e, dunque, ineludibile ed essenziale corollario della tesi ordinarista. Le Sezioni Unite, in altri termini, creano un nuovo rito a carattere misto, speciale quanto alla competenza ed ordinario per il resto, mutuando, quale criterio di determinazione della competenza, quello speciale del luogo di commissione della violazione di cui allart. 22 della legge n. 689 del 1981, dettato dal legislatore per il solo primo grado di giudizio ed esteso analogicamente dai giudici di legittimit al procedimento di appello. In tal modo, il Supremo Collegio ha violato sia il secondo comma dellart. 12 della preleggi avendo colmato la lacuna normativa con principi giuridici incompatibili, quali quello dellultrattivit del rito (quanto alla competenza) e quello del carattere generale del rito ordinario (quanto ai restanti aspetti processuali) sia il successivo art. 14, avendo applicato analogicamente, sotto il profilo della competenza, norme eccezionali, quali quelle di cui alla legge n. 689 del 1981 (26). (25) Come gi evidenziato supra, con lanalogia il giudice scopre, e non crea la norma. Nel focalizzare i limiti cui il giudice rimane soggetto, pur nellambito dellapplicazione analogica, la dottrina precisa, infatti, che Lanalogia, pure esprimendo nuove forme, non le crea (corsivo dellodierno commentatore), costituisce soltanto uno sviluppo del diritto esistente che si scopre ricercando e applicando leadem ratio (A. TRABUCCHI, op.cit., p. 42). (26) Il carattere eccezionale delle norme dettate dalla legge di depenalizzazione stato pi volte evidenziato in giurisprudenza. La Corte di cassazione ha, ad esempio, affermato che la continuazione degli illeciti, per i quali sono comminate sanzioni amministrative, prevista dallart. 8, comma 2, l. 689/1981 solo per la violazione di norme in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e non pu CONTENZIOSO NAZIONALE 77 Il foro erariale , infatti, espressione di una regola generale, in quanto tale insuscettibile di deroga se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e non certo, anche, attraverso lapplicazione analogica di norme eccezionali, quale quella attributiva della competenza ai sensi dellart. 22 della legge n. 689 del 1981, operante soltanto per il procedimento di primo grado. Il giudice della nomofilachia non si limitato ad applicare una norma gi presente nellordinamento giuridico e da esso ricavabile, ma, oltrepassando i limiti e le prerogative della funzione giurisdizionale, giunto a creare una nuova norma, pi precisamente un nuovo rito, sconfinando in unattivit preclusa al giudice, in quanto riservata al potere legislativo. La Corte di legittimit opera, cos, unabrogazione, nel caso concreto, delle norme di legge sulla competenza dettate dagli artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. n. 1611 del 1933, creando un rito processuale anomalo ed acefalo (speciale quanto alla competenza ed ordinario per i restanti aspetti), in alcun modo ricavabile dal sistema normativo ed ordinamentale vigente. 6. Loperativit della regola del foro erariale quale necessaria conseguenza dellapplicazione del rito ordinario ai procedimenti di appello relativi a giudizi in materia di sanzioni amministrative Una coerente applicazione del rito ordinario ai procedimenti di appello relativi a giudizi in materia di sanzioni amministrative non pu prescindere, pertanto, dal riconoscimento del foro erariale quale regola generale di competenza ove unamministrazione dello Stato sia parte in causa. Prima dellintervento delle Sezioni Unite, loperativit in sede di gravame degli artt. 25 c.p.c. e 6 r.d. 1611/1933 stata costantemente affermata nella casistica pretoria che ha optato per lapplicazione del rito ordinario (27), con argomentazioni pienamente condivisibili, in quanto strettamente aderenti al dato normativo e alla ratio legis. La giurisprudenza di merito, in particolare, ha evidenziato che la essere applicata analogicamente o estensivamente, al di fuori di tale ambito, atteso il carattere eccezionale della disposizione che ne reca la previsione (cfr. Cass. civ. n. 16620/2003, che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva applicato la continuazione a violazioni di norme in materia di collocamento e di lavoro a tempo parziale). Sul medesimo solco, si pone C. App. Salerno, ord. 31 maggio 2007, citata, che esclude lapplicabilit, ai procedimenti di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative, del rito espressamente previsto (soltanto) per il primo grado, in quanto connotato da forti caratteri di specialit e quindi legittimamente qualificabile come eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica (il corsivo dellodierno commentatore). (27) Una posizione difforme stata assunta sulla base del non condivisibile assunto di partenza della sussistenza di un principio di ultrattivit del rito, ma, quanto meno, con intrinseca coerenza rispetto a tale principio dai sostenitori dellapplicazione del rito speciale nella sua integralit (e, quindi, anche sotto il profilo della competenza) anche in grado di appello: questa, ad esempio, la posizione assunta dal Tribunale di Palermo nel richiedere dufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite con le ordinanze in commento. 78 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 competenza a conoscere dellappello avverso le sentenze del giudice di pace necessariamente il Tribunale (art. 341 c.p.c.) Essendo, dunque, convenuta in giudizio unamministrazione statale, lindividuazione del Tribunale competente avviene secondo le regole dettate dagli artt. 25 c.p.c. e 6 R.D. n. 1611/33, non essendovi, rispetto alle impugnazioni che interessano, nessuna deroga di legge. Tale deroga non ravvisabile nellart. 7, 1 c., R.D. n. 1611/33, che fa salve le specifiche previsioni per i vari giudizi, tra i quali anche il giudizio davanti ai giudici di pace ai sensi della legge n. 689/81, rinviando cos agli artt. 22 e 23 della legge, norme che, tuttavia, disciplinano esclusivamente il primo grado dei giudizi stessi Pur considerando, dunque, lart. 22 della l. n. 689/81 norma speciale rispetto al R.D. n. 1611/33, il combinato disposto dellart. 22 l. n. 689/81 e dellart. 6, 1 c., R.D. n. 1611/33 riguarda esclusivamente il primo grado di giudizio: lappello non disciplinato espressamente, e nemmeno lo , come gi visto, dal secondo comma del medesimo art. 7. Quindi le regole speciali valgono solo per il primo grado, e in secondo grado, nel silenzio del legislatore, si applicano le norme ordinarie del processo di cognizione, e, in conclusione, la regola del foro erariale (28) . La giurisprudenza di legittimit ha avallato lorientamento emerso in sede di merito. In particolare, prima del recente intervento del Supremo Collegio con le ordinanze in commento, la Corte di cassazione a seguito delle innovazioni apportate dallart. 26 del d.lgs. 40/2006, che ha introdotto nellordinamento lappellabilit delle pronunce di primo grado conclusive dei giudizi di opposizione di cui allart. 23 della legge 689/1981 ha inequivocabilmente ed espressamente affermato che sussiste la competenza del foro erariale, ai sensi dellart. 7, secondo comma, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, per le cause di appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace (29), evidenziando che alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale lappello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui allart. 6 del r.d., in assenza di una norma derogatrice di tale principio allorch il tribunale decida quale giudice di appello Ne consegue che competente territorialmente per lappello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato il tribunale del luogo ove ha sede lufficio dellAvvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie(30). (28) In termini, Trib. Modena, sez. I, sent. 7 ottobre 2008. Conformi, Trib. Benevento, sent. 11 febbraio 2009; Trib. Padova, sez. II, sent. 29 gennaio 2009; Trib. Novara, sent. 6 ottobre 2008; Trib. Mondov, sent. 22 maggio 2008; Trib. Verona, sent. 29 marzo 2007; Trib. Mondov, sent. 21 dicembre 2006. (29) Cass., sez. II, ord. 9 agosto 2007 n. 17579. CONTENZIOSO NAZIONALE 79 6.1. Foro erariale e ripartizione degli affari tra la sede centrale e le sezioni distaccate dei tribunali e delle corti di appello Come gi evidenziato supra, nota 2, il problema dellapplicabilit o meno del foro erariale ai procedimenti di appello relativi a giudizi in materia di sanzioni amministrative non si pone nella sola ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pronunciata dal giudice di pace (come nel caso concreto deciso dalla Suprema Corte con le ordinanze in commento), secondo la regola generale di attribuzione della competenza prevista dallart. 22-bis, comma 1, della legge n. 689 del 1981, bens, potenzialmente, anche nellipotesi in cui, ai sensi dellart. 22-bis, commi 2 e 3, della legge n. 689 citata, a decidere in prime cure sia il tribunale. Ove, infatti, ricorra tale ultima fattispecie, occorrer domandarsi, in termini analoghi, se la cognizione della relativa impugnazione debba essere attribuita, secondo le disposizioni dellordinamento giudiziario, alla sede centrale ovvero alla sede distaccata (ove eventualmente istituita) della Corte di appello del distretto, atteso che, in generale, la ripartizione interna degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate degli uffici giudiziari (secondo le disposizioni di ordinamento giudiziario) strettamente influenzata, qualora sia parte del giudizio unamministrazione dello Stato o ad essa equiparata, dal concreto operare della regola del foro erariale. Lapplicazione di tale regola, in combinato disposto con lart. 83-ter disposiz. attuaz. c.p.c., , infatti, idonea a radicare la controversia, ai sensi dellart. 48-quater dellOrdinamento giudiziario, esclusivamente presso la sede centrale dellufficio giudiziario, in quanto coincidente con il luogo in cui ha sede lufficio dellAvvocatura dello Stato. La Corte di cassazione, in fattispecie concernente lattribuzione alla sede principale ovvero alle sedi distaccate di corte dappello dei giudizi di gravame in cui sia parte unamministrazione statale, ha esplicitamente concluso per la cognizione della sede principale (31). Le medesime conclusioni sono rinvenibili in fattispecie concernente la ripartizione interna degli affari tra la sede centrale e le sezioni distaccate di tribunale (32). (30) Cass. ord. n. 579/2009. (31) Cfr. Cass. 7 aprile 1982 n. 2139, la quale testualmente afferma: Le disposizioni della l. 1 marzo 1968, n. 172 e del d. p. r. 2 ottobre 1968, n. 1154, relative all'istituzione della sezione distaccata di Salerno della corte di appello di Napoli, non introducono deroghe all'art. 7, 2 comma r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (modificato dalla l. 25 marzo 1958, n. 260), sulla rappresentanza e difesa dello stato, sicch, nelle controversie in cui sia parte un'amministrazione dello stato, rientranti nella previsione di tale ultima norma, l'appello contro pronuncia del tribunale di Salerno devoluto alla cognizione della corte d'appello di Napoli, sede dell'avvocatura dello stato, e non della predetta sezione distaccata. (32) Cfr. Tribunale Napoli, sent. 15 febbraio 2000, ove si legge: Per le cause in cui parte 80 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Soltanto la sede principale , infatti, il luogo ove ha sede lufficio dellAvvocatura dello Stato (luogo che costituisce il criterio di radicamento della competenza ai sensi dellart. 25 c.p.c. e dellart. 6 r.d. 1611/1933) (33). Dott. Giuseppe Zito* Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., ordinanza del 18 novembre 2010 n. 23285 Pres. P. Vittoria, Rel. E. Bucciante. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 maggio 2007 il Giudice di pace di Misilmeri ha respinto lopposizione proposta da G.V. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione di norme in materia di circolazione stradale. Adito in appello dal soccombente, il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 29 ottobre 2007, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, rilevando che il gravame, a norma dellart. 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, avrebbe dovuto essere rivolto al Tribunale di Palermo. Questultimo, davanti al quale la causa era stata riassunta, con ordinanza del 26 marzo 2008 ha richiesto di ufficio a questa Corte il regolamento delle competenza, ritenendo che nella specie non fosse applicabile la regola del foro erariale. La Prefettura di Palermo ha presentato una memoria, concludendo per la dichiarazione della competenza del Tribunale di Palermo. G.V. non ha svolto attivit difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La disciplina dei giudizi di opposizione ai provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, dettata dagli art. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sanciva originariamente la diretta ricorribilit per cassazione delle sentenze e delle ordinanze di inammissibilit o di convalida pronunciate dal pretore, al quale in via esclusiva era demandata la cognizione un'amministrazione dello Stato sussiste la competenza esclusiva non delle sezioni distaccate, ma solo della sede principale del tribunale, essendo questa il "luogo" ove, alla stregua della normativa tuttora vigente, anche successivamente al d.lg. n. 51 del 1998, ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie (nella specie, il presidente del tribunale ha assegnato ad una sezione della sede centrale la causa di opposizione a ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle finanze, e originariamente proposta innanzi ad una sezione distaccata). (33) In tal senso, cfr. Trib. Bari, sent. 28 ottobre 2009, ove si precisa: Non pu, in senso contrario, addursi che le sezioni distaccate sono una mera articolazione interna del tribunale, sulla quale non pu incidere la competenza territoriale del foro erariale (rectius lattribuzione degli affari), in quanto, se vero che la sezione distaccata una articolazione del tribunale cos come lo sono le sezioni della sede principale, tale interpretazione non considera che la ratio che sta alla base della individuazione di un foro speciale per le amministrazioni difese dalla Avvocatura erariale quella di evitare che lufficio dellAvvocatura, che chiaramente meno dotato di personale rispetto allavvocatura del libero foro, sia costretto a patrocinare innanzi ad una pluralit di Uffici giudiziari sparsi nellambito del distretto di Corte dAppello ove ha sede lufficio dellAvvocatura. In senso conforme, cfr. Trib. Catania, ord. 19-22 febbraio 2010. . (*) Procuratore dello Stato Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania. CONTENZIOSO NAZIONALE 81 di quelle cause. Successivamente, in seguito allistituzione del giudice unico di primo grado, lart. 22-bis della stessa legge, inserito dallart. 98 del decreto legislativo 30 novembre 1999, n. 507, ha distribuito la competenza, secondo criteri di materia e di valore, tra il giudice di pace e il tribunale, mantenendo ferma quella per territorio del giudice del luogo in cui stata commessa la violazione. Infine, lart. 26, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, modificando lart. 23 della legge n. 689/1981, ha disposto che le sentenze e le ordinanze di convalida (ma non anche quelle di inammissibilit) sono soggette ad appello. La questione che le sezioni unite sono chiamate a risolvere se il gravame contro i provvedimenti del giudice di pace, ove sia parte unamministrazione statale, debba essere proposto al tribunale del circondario, secondo la previsione dellart. 341 c.p.c., oppure alleventualmente diverso tribunale del capoluogo del distretto, a norma dellart. 7 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Questultima tesi contrastata dal Tribunale di Palermo, essenzialmente, in base al principio della ultrattivit del rito, dal quale viene fatta discendere lapplicabilit, nei giudizi di appello aventi per oggetto sanzioni amministrative, delle particolari norme procedurali stabilite per il primo grado: lopposizione si propone mediante ricorso, anzich con citazione; la sua notificazione avviene a cura della cancelleria; anche a tutte le altre notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede dufficio; le parti possono stare in giudizio personalmente e lamministrazione pu avvalersi anche di funzionari appositamente delegati; nel corso del giudizio il giudice dispone, anche dufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e pu disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione dei capitoli; dopo la precisazioni delle conclusioni si d corso di regola nella stessa udienza alla discussione della causa e la sentenza pronunciata subito dopo mediante lettura del dispositivo. Lassunto non condivisibile. Il legislatore si limitato ad assoggettare ad appello le sentenze e le ordinanze di cui si tratta, senza nullaltro disporre. Ne consegue che nel giudizio di gravame vanno osservate, in quanto applicabili e nei limiti della compatibilit, le norme ordinarie che disciplino lo svolgimento di quello di primo grado davanti al tribunale, come dispone lart. 359 c.p.c. Lintroduzione di una deroga a questo generale principio mediante lestensione al procedimento di appello di tutte o alcune delle speciali regole dettate per il primo (e allora unico) grado di merito delle cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative avrebbe potuto esser ravvisata soltanto in presenza di unesplicita disposizioni in tal senso. Appunto esplicite disposizioni hanno infatti inserito elementi di specialit, per il secondo grado, in procedimenti che gi nel primo ne erano dotati, comՏ avvenuto con riguardo alle controversie di lavoro (artt. 433 ss. c.p.c.), di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 442 c.p.c.), di locazione, comodato e affitto (art. 447 bis c.p.c.), di usucapione speciale (art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346), di separazione e divorzio (art. 4 deal legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dallart. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), di societ (artt. 20 ss. del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5). Daltra parte, le particolari norme procedurali dettate in materia di sanzioni amministrative, seppure fossero applicabili anche in appello, risulterebbero evidentemente del tutto ininfluenti ai fini dellindividuazione del giudice cui proporre il gravame, tranne semmai quella che consente la difesa personale delle parti: se ne potrebbe in ipotesi desumere che non 82 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sussista lesigenza di accentrate i giudizi di secondo grado presso il tribunale del capoluogo del distretto, per agevolare lavvocatura erariale nella difese delle amministrazioni statali, dato che queste possono avvalersi di propri funzionari. Ma largomento gi di per s debole, poich la difesa personale puramente facoltativa e eventuale destinato a cedere, a fronte di quanto si prima osservo a proposito della mancanza di una espressa previsione legislativa di ultrattivit del rito, che estenda allappello lapplicabilit delle norme suddette, e in particolare di quella ora in considerazione: mancanza del resto giustificata dal maggiore tecnicismo che caratterizza i procedimenti di impugnazione e che comporta la necessit del patrocinio professionale, richiesto peraltro dallart. 82 c.p.c., per tutti i giudizi davanti al tribunale, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti. La ragione per la quale va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese risiede invece nella estraneit dei giudizi in materia di sanzioni amministrative alla regola del foro erariale, stabilita per la generalit delle cause nelle quali parte unamministrazione dello Stato dallart. 25 c.p.c. Lapplicazione di questa norma tuttavia esclusa dal primo comma dellart. 7 del testo unico sopra citato, tra laltro, per i giudizi innanzi ali pretori, ma riaffermata dal secondo comma per lappello dalle sentenze dei pretori pronunciate nei giudizi suddetti. Investita della questione relativa alla perdurante vigenza di tali disposizioni, che non sono state aggiornate in seguito allabolizione del giudice unico di primo grado, questa Corte ha deciso che le controversie che, prima dellentrata in vigore del d.lgs n. 51 del 1988, erano attribuite alla competenza del pretore per limiti di valore e che sono, in base al vigente art. 9 cod. proc. civ. ed allart. 244 del d.lgs n. 51 del 1998, di competenza del tribunale in composizione monocratica, sono soggette alle regole processuali del c.d. foro erariale di cui agli art. 25 cod. proc. civ. e 6 del r.d. n. 1611 del 1933, dovendosi ritenere implicitamente abrogato per incompatibilit in parte qua lart. 7 del r.d. n. 1611 del 1933, che stabiliva linapplicabilit della regola del foro erariale nelle cause di competenza del pretore, soggiungendo per che ci non esclude che la disciplina del foro erariale sia derogata, per effetto di specifiche disposizioni del legislatore (controversie previdenziali, di opposizioni a sanzioni amministrative, sulla disciplina dellimmigrazione, di convalida di sfatto), ogni volta che sia manifesto lintento di determinare la competenza per territorio sulla base di elementi diversi ed incompatibili rispetto a quelli risultanti dalla regola del foro erariale e, perci, destinati a prevalere su questa (Cass. S.U. 2 luglio 2008 n. 18036). Alla luce di questo precedente, dal quale non vi ragione di dissentire, si deve ritenere che lesenzione al foro erariale, per le cause qui in considerazione, ab origine derivava non dallessere stabilita la competenza per materia del pretore, ma quella per territorio del giudice del luogo in cui stata commessa la violazione per unesigenza di prossimit rimasta attuale anche dopo la soppressione delle preture: perci questa Corte ha ritenuto che lesenzione suddetta non venuta meno, per il campo delle sanzioni amministrative. Laffermazione si riferisce espressamente soltanto al primo grado, ma pu senzaltro essere estesa anche allappello. I due commi dellart. 7 del testo unico sono infatti strettamente collegati, poich il secondo fa riferimento esclusivamente ai giudizi suddetti, menzionati nellaltro, nel cui ambito non sono comprese le cause di opposizione in materia di sanzioni amministrative, che sono comunque esenti dalla regola del foro erariale. Ad esse risultano pertanto inapplicabili le due disposizioni suddette che a tale regola apportano una deroga e che ne rispistinano loperativit, rispettivamente per il primo e il secondo grado di giudizio. CONTENZIOSO NAZIONALE 83 Il principio da enunciare dunque: la regola del foro erariale non applicabile ai giudizi di appello in materia di sanzioni amministrative. Dal che consegue che va dichiarata la competenza del Tribunale di Termini Imerese. Non vi da provvedere sule spese di giudizio, essendo stato il regolamento richiesto dufficio (Cass. 19 gennaio 2007 n. 1167). DISPOSITIVO La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Termini Imerese. Roma, 12 ottobre 2010 84 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Sugli appalti di servizio di refezione scolastica (Corte di appello di Roma, Sez. II civ., sentenza 2 dicembre 2010 n. 5101) 1. La competenza e la delega contra legem Competenza in materia di assistenza scolastica (servizio di refezione) Delegazione amministrativa Necessit di una legge di copertura Delegazione amministrativa intersoggettiva contra legem Responsabilit esclusiva del delegato verso lesterno Indifferenza per i terzi dei sottostanti rapporti tra il delegante e il delegato Ragioni. (artt. 97 e 117 Cost.; artt. 42 e 45 del D.P.R. 616/1977 legge regionale Lazio 6 settembre 1975 n. 77, artt. 2 e 5 e legge regionale Lazio 30 marzo 1992, n. 29, artt. 4 e 9). La delegazione amministrativa intersoggettiva (nella specie: dal Comune allo Stato, di cui i Circoli didattici erano al tempo articolazioni) nella materia dellassistenza scolastica, riservata alle Regioni (e dalla Regione Lazio delegata per legge ai Comuni) nulla. Tuttavia il contratto stipulato dal Soggetto, delegato contra legem, lo obbliga per il principio di tutela dellaffidamento del terzo. La sentenza oggetto della presente disamina suscita interesse, in primo luogo, nella parte in cui la Corte di Appello di Roma ha statuito che: deve ritenersi, come esattamente deduce la difesa erariale, che la delegazione amministrativa intersoggettiva, che si attuata dal Comune ai Circoli, , contra legem, importante lincapacit negoziale del Circolo, in relazione alla sicura operativit dei limiti della competenza stabiliti da norme imperative (Cass. n. 5234/00); ma anche vero (Cass. n. 1621/03, ma soprattutto Cass. n. 9284/06) che va affermato che listituto, peculiare del diritto pubblico, della delegazione amministrativa (sia nella forma interorganica che intersoggettiva), realizza unipotesi di conferimento, da parte dellente (o dellorgano) - in via originaria investito della competenza a provvedere in una determinata materia -, del relativo potere ad altro soggetto (o organo), in virt del quale questultimo diviene, nei confronti dei terzi medesimi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate allesercizio delle attribuzioni delegate, cos rispondendo in proprio delle obbligazioni che, non rientranti nellambito dellesercizio delle suddette attribuzioni, il soggetto delegato abbia comunque assunto nei confronti dei terzi. Infatti, se la delegazione amministrativa d luogo, verso lesterno, ad una responsabilit esclusiva del delegato, in virt della quale restano del tutto indifferenti per i terzi i sottostanti rapporti delegante delegato, deve a priori ritenersi che tale indifferenza comporti la validit dei rapporti instaurati tra il delegato e i terzi, ancorch propiziati e sorti in occasione dellespletamento delle attribuzioni anzidette. Al fine di comprendere la portata della decisione e prima di procedere allesame di questultima bene conoscere la fattispecie concreta e la normativa ad essa applicabile. Orbene, lart. 117, comma 1, della Costituzione, nel CONTENZIOSO NAZIONALE 85 testo previgente alla modifica del titolo V, assegnava alle Regioni la materia dellassistenza scolastica, nel cui ambito si situa anche il servizio di refezione scolastica di cui si discute. In adempimento a ci, lart. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinava lambito delle relative funzioni amministrative. In particolare, lart. 45 del citato D.P.R. attribuiva tali funzioni amministrative ai Comuni, come disposto dallart. 118 Cost., i quali le esercitano secondo le modalit previste dalla legge regionale. Al riguardo, la Regione Lazio interveniva in sede legislativa con la L. 6 settembre 1975, n. 77, artt. 2 e 5, e con la L. 30 marzo 1992, artt. 4 e 9. Tale ultimo articolo, al comma 3, stabiliva che il comune pu gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti lesecuzione del servizio. Nonostante la disciplina ora esposta, il Comune di Roma delegava tutte le funzioni di bandire, esperire la gara, aggiudicarla e stipulare i contratti relativi al servizio di mensa per gli alunni, ai Circoli didattici rientranti nel proprio territorio, che allora erano meri uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione. A seguito di ci, diversi Circoli didattici addivenivano alla stipulazione di contratti per il servizio di refezione. Inevitabile, a tal punto, il richiamo allart. 97 Cost. che sancisce il principio di legalit dellazione amministrativa, secondo cui lallocazione delle funzioni amministrative deve essere effettuata dalla legge e non pu essere derogata in alcun modo. In altre parole, in forza della riserva di legge consacrata dallart. 97 Cost., la delegazione amministrativa intersoggettiva legittima solo nel caso in cui una previa norma di legge la autorizzi. Alla luce del quadro normativo vigente allepoca della controversia (che risale al 1997 - 1998), dunque, lunica delegazione amministrativa coperta da legge e perci legittima era, quella disposta dalla Regione in favore del Comune, unico soggetto competente a concludere il contratto di appalto del servizio di refezione scolastica. Per quanto detto e considerato, lesperienza di autogestione del servizio di refezione scolastica attuata dal Comune di Roma dovrebbe configurare unipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva radicalmente nulla poich priva di base normativa e, quindi, in contrasto con norme imperative, quali quelle sulla competenza. Sul fatto che la delegazione amministrativa necessiti di una copertura legislativa e che dunque non sia ammessa se non nei casi espressamente previsti dalla legge, dottrina e giurisprudenza sono da sempre concordi. Nello specifico, la dottrina amministrativistica ha di volta in volta etichettato il provvedimento di delegazione amministrativa come istituto giuridico attraverso il quale lordinamento autorizza unautorit amministrativa a non esercitare la propria funzione, permettendo che altri la svolga (FRANCHINI, La delegazione amministrativa, Milano 1950, p. 21), ovvero come atto 86 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 con il quale unautorit amministrativa, quando la legge le attribuisce espressamente il potere, sostituisce a s unaltra autorit amministrativa nellesercizio di funzioni appartenenti alla propria competenza (COLZI, Delegazione amministrativa, voce del Novissimo digesto, Torino, 1962, p. 351). Circa il rapporto tra latto di delega e la norma di legge su cui questo si fonda, altra parte della dottrina, disponeva che non gi che la competenza dellorgano o ente delegato derivi direttamente dalla legge che consente la delega, ma che la legge conferisce il potere allorgano od ente, competente in ordine ad un determinato oggetto, di rendere competente altro organo od ente in ordine alloggetto medesimo, risultando cos leffetto della delega il prodotto dellesercizio del potere di delegazione (MIELE G., Delega, voce dellEnciclopedia del diritto, Milano, 1962, p. 909). Sempre sulla scorta di tale orientamento, la dottrina pi recente ha ribadito che la creazione della competenza derivata, in cui si sostanzia il fenomeno delegatorio, abbisogna, alla luce della riserva relativa di legge di cui allart. 97 Cost., di una previsione normativa che abiliti lente titolare della competenza originaria ad operarne lo spostamento, pur se solo sul versante dellesercizio, in favore del soggetto delegato (CARINGELLA F., nota a Cass., sez. I, n. 1651, del 2 marzo 1996, in Foro Italiano, 1996, p. 2102). Inoltre, stato previsto che lordine legale delle competenze inderogabile se non per espressa autorizzazione di legge poich il potere di delega, in quanto altera lordine delle competenze degli organi stabilite con atto normativo necessita di un supporto normativo almeno pari diversamente opinando si renderebbe arbitra lAmministrazione di spostare caso per caso e senza alcuna previsione di limiti oggettivi e soggettivi, le competenze precostituite, con leffetto di privare lamministrato delle garanzie che sono insite nelle attribuzioni di uno specifico organo (Cons. St., V, 24 novembre 1978 n. 1170) (CERULLI IRELLI V., Corso di diritto amministrativo, Giappichelli Editore Torino, 2001). La definizione pi pregnante di delegazione amministrativa si rinviene, per, in quella maturata, non di recente, in ambito pretorio e tuttora seguita dalle pi recenti pronunce giurisprudenziali. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, la delegazione ҏ uno strumento in virt del quale, consentendolo la legge, lorgano o lente investito in via originaria della competenza a provvedere in una determinata materia conferisce, autoritativamente ed unilateralmente, ad altro organo o a altro ente una competenza (derivata) in quella stessa materia. E sotto questo aspetto essa attribuisce al delegato la legittimazione allesercizio, entro i limiti prefissati nellatto di conferimento, di poteri e di funzioni spettanti al delegante. (Cassazione, S.U., sent. 20 gennaio 1964, n. 128, in Foro Italiano 1964, p.1208; conformi Cass., sent. 19 aprile 1966, n. 986, Foro Italiano, Rep. 1966, voce Atto amministrativo, n. 26; Cass., sez. I, sent. 29 ottobre 2003, n. 16281 in Juris Data). CONTENZIOSO NAZIONALE 87 Asserita dunque linvalicabilit dellart. 97 Cost. circa la necessit di una legge di copertura che autorizzi la delegazione amministrativa, esaminiamo ora liter argomentativo dei giudici capitolini al riguardo. A bene vedere, il ragionamento posto alla base della sentenza non del tutto coerente; il punto di partenza della parabola argomentativa, attraverso il quale i giudici hanno disposto che la delegazione amministrativa intersoggettiva, che si attuata dal Comune ai Circoli, , contra legem, importante lincapacit negoziale del Circolo, in relazione alla sicura operativit dei limiti della competenza stabiliti da norme imperative, invero, si pone in aperto contrasto con le conclusioni raggiunte dai giudici sul punto. La Corte dAppello di Roma, infatti, dopo aver riconosciuto lincapacit negoziale del Circolo derivante da una delegazione amministrativa attuata in violazione delle norme imperative sulla competenza, non prosegue la motivazione dichiarando la nullit del contratto ex art. 1418 c.c. (sul punto Cass., sez. II, 2 aprile 2000 n. 5234, in Juris Data) ma ritiene, sotto questo profilo, che il contratto stipulato dal soggetto delegato contra legem sia valido e obblighi questultimo in virt del principio di affidamento del terzo. A sostegno di tale teoria, la Corte deduce che, in ragione dellistituto della delegazione amministrativa, il soggetto delegato diviene, nei confronti dei terzi, unico titolare delle situazioni correlate allesercizio delle attribuzioni delegate, rispondendo in proprio anche delle obbligazioni che, seppur non rientranti nellambito delle suddette attribuzioni, il soggetto delegato abbia comunque assunto nei confronti dei terzi. Premesso che la controversia in esame non riguardi il caso di obbligazioni assunte dal soggetto delegato, nei confronti del terzo, che esulino dalle attribuzioni delegate, le conclusioni tratte dalla Corte dAppello secondo cui la delegazione amministrativa d luogo, verso lesterno, ad una responsabilit esclusiva del delegato, in virt della quale restano del tutto indifferenti per i terzi i sottostanti rapporti delegante delegato e secondo cui deve a priori ritenersi che tale indifferenza comporti la validit dei rapporti instaurati tra il delegato e i terzi non possono essere condivise nel caso di specie in cui la delegazione amministrativa intersoggettiva stata attuata in assenza di una legge di copertura. Se vero, infatti, che mediante la delegazione amministrativa la titolarit delle funzioni si trasferisce in capo al soggetto delegato e a questultimo viene imputata la relativa responsabilit verso i terzi, altrettanto vero che la delegazione amministrativa per essere valida e, dunque, per produrre gli effetti ora esposti, necessita di una copertura legislativa, inesistente nel caso di specie. In ultimo, i giudici dappello hanno ritenuto che rispetto al rapporto tra Circolo didattico e il Comune il terzo ovviamente indifferente ignaro e quindi salvo dalle conseguenze negative che lincompetenza del delegato per s considerata, senza la necessaria considerazione dellaffidamento del terzo, potrebbe determinare. Al riguardo, oltre a quanto gi dedotto in precedenza, necessario veri- 88 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ficare la posizione assunta dal terzo rispetto alla conoscenza o conoscibilit della norma imperativa e della violazione della medesima. La Corte, infatti, nel dare rilevanza allaffidamento del terzo definito indifferente ignaro circa i rapporti tra Circolo e Comune sembra non considerare che lordinamento non prende in favorevole considerazione la posizione di coloro che, coinvolti nella trattativa privata o nella gara finalizzate alla stipula del contratto che si rilevi contra legem, abbiano consapevolmente o colposamente aderito alla iniziativa illegittima dellAmministrazione (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 3 febbraio 2011 n. 780 in www.giustizia-amministrativa.it). In altre parole, considerate le circostanze, nessun legittimo affidamento del terzo poteva essersi formato, poich lesistenza e la conseguente violazione delle norme imperative, conosciute o comunque conoscibili dal terzo, escludono, gi di per s, la buona fede e di conseguenza il legittimo affidamento del terzo stesso. 2. Linfungibilit del contraente Divieto di cessione del contratto dappalto pubblico - Nullit della cessione del contratto - Applicabilit della disciplina ai contratti di pubbliche forniture e agli appalti di servizio - Cessione del contratto e affitto di ramo dazienda - Ratio della norma: evitare la fungibilit dei contraenti. (L. n. 55/90, art. 18, comma 2; D.Lgs. n. 258/92, art. 16, comma 3; D.Lgs. n. 157/95 art. 18, comma 3; artt. 116 e 118 D.Lgs. 163/2006). La disciplina prevista dallart. 18, comma secondo, L. n. 55/90, laddove pone il divieto di cedere il contratto di appalto a pena di nullit, si estende, ai sensi dellart. 16, comma 3, D.Lgs n. 358/92, anche ai contratti di pubbliche forniture, nel cui ambito rientra il servizio di refezione scolastica. La sanzione della nullit si applica non solo al caso di cessione del contratto ma anche nellipotesi di contratto daffitto dazienda o di ramo di essa poich quel che la normativa intende impedire la fungibilit del contraente e che ci dipenda dallaffitto di ramo dazienda o dalla cessione del contratto del tutto irrilevante. Ci che maggiormente interessa, per, la parte della sentenza che dispone la nullit del contratto di affitto di ramo dazienda in base allart. 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, oggi abrogato dallart. 256 del D.Lgs. 163/2006. I giudici della Corte di Appello di Roma, nellargomentare al riguardo, hanno specificamente disposto che gi il capitolato (86) speciale per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole materne, elementari e medie del Comune di Roma, richiamato dal contratto de quo di refezione scolastica, impegnava a non cedere lattivit ad altri soggetti; in pi lart. 18, l. n. 55/90 ha stabilito il divieto di cessione del contratto di appalto, con previsione espressa della nullit anche nei confronti dei contraenti (lart. 16, co. 3, D.lgs. n. 358/92 prevede lapplicabilit ai contratti di pubbliche forni- CONTENZIOSO NAZIONALE 89 ture ed in tale ambito rientra anche il servizio di refezione scolastica), ma non diversa la disciplina ove lo si considerasse un appalto di servizio ex art. 18, co. 3, l. n. 157/95. Quel che la normativa ha inteso impedire la fungibilit del contraente, e che ci dipenda dallaffitto dellazienda del tutto irrilevante. Le ragioni della Corte poggiano essenzialmente su due argomenti. Il primo, che i giudici traggono dallart. 16, co. 3, D.lgs. n. 358/92 e dall art. 18, co. 3, D.Lgs. n. 157/95, consiste nella applicabilit dellart. 18, L. 55/90, relativo al contratto di appalto, anche ai contratti di pubbliche forniture e di appalto di servizio. Il secondo, che si desume dalla ratio della disciplina dettata dallart. 18, L. 55/90, che quella di impedire la fungibilit del contraente, si sostanzia nellapplicazione di tale norma non solo nel caso di cessione del contratto ma anche nellipotesi di affitto di ramo dazienda. Entrambi gli assunti, come vedremo, sono il frutto di una lunga e non facile evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria della normativa in esame. Prendendo le mosse dal caso concreto, utile precisare che la disciplina dettata dal contratto di refezione scolastica, tramite rinvio al capitolato speciale dappalto per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole materne, elementari e medie del Comune di Roma (del. G.C. 4591/89), impegnava la societ appaltatrice a non cedere lattivit ad altri soggetti, pena la risoluzione del contratto (art. 86 del Capitolato). Per aggirare tale previsione, lappaltatrice stipulava un contratto daffitto di ramo dazienda a favore di unaltra societ. Tale contratto, concretante la cessione o comunque la sostituzione del contraente stato dichiarato nullo dai giudici capitolini per contrasto con la disciplina dei pubblici appalti, applicabile al caso di specie. Invero, lart. 18, comma 2, della L. 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit sociale, come modificato dallart. 22, comma 2, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, sanciva che le imprese, le associazioni, i consorzi obbligatori aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non pu essere ceduto, a pena di nullit. Come anticipato, la norma si inseriva nel corpo di una normativa esplicitamente indirizzata alla repressione del fenomeno mafioso e ad una pi ampia prevenzione delle infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto imprenditoriale e finanziario del Paese. Alla luce di ci, parte della dottrina riteneva che la norma possedesse un respiro di gran lunga pi ampio rispetto allo stretto tenore letterale del divieto e, dunque, un ambito di applicazione pi vasto. Netto, al riguardo, stato latteggiamento assunto dallAvvocatura generale dello Stato (consultazione del 25 maggio 1992, n. 55935) secondo cui la ratio della disposizione era quella di scongiurare qualsiasi tipo di mutamento 90 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 soggettivo nel rapporto contrattuale di appalto in corso fra imprese private ed enti pubblici, di evitare, cio, che nel corso dellesecuzione del contratto di appalto pubblico, alloriginario contraente si sostituissero altri soggetti. Alla luce di quanto detto, la regola che obbligava ad eseguire in proprio le opere o i lavori doveva abbracciare lintero spettro di ipotesi concrete che la realt economica proponeva, senza lasciare spazi ad accomodamenti sia bilaterali (realizzati cio mediante accordi fra cedente e cessionario del contratto di appalto) che trilaterali (con lintervento consenziente della mano pubblica). In tal modo, infatti, la disponibilit del rapporto contrattuale veniva sottratta tanto al privato quanto allAmministrazione, essendo vietato ci che di regola lart. 1406 c.c. ammette: la facolt, per ciascuna parte contrattuale, di sostituire a s un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, sempre che laltra parte contrattuale lo consenta. Come noto, infatti, la L. 55/90 aveva comportato labrogazione dellart. 339 della L. 20 marzo 1865, all. F, che, dopo aver sancito il divieto di cessione, sotto la comminatoria dellimmediata rescissione del contratto e di una multa pari al ventesimo del corrispettivo pattuito, consentiva la cessione di appalto di opere pubbliche in presenza di formale approvazione da parte della P. A. committente. Detto ci, ne conseguiva che linciso finale il contratto non pu essere ceduto a pena di nullit doveva essere letto in stretta connessione logica con la regola che lo precedeva, che obbligava gli aggiudicatari ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Se si procede con questa lettura logicosistematica, si comprende come il significato di << cessione >> fosse, in realt, equiparato a quello di << trasferimento >>, volto ad indicare pi il risultato che la procedura utilizzata per raggiungerlo, smarrendo cos i connotati di istituto tipico, tecnicamente circoscritto e legislativamente disciplinato, per assumere quelli di unaccezione generica, indeterminata nelle sue numerose variabili. (V. AZZONI, La cessione del contratto dappalto nel regime antimafia, in Nuova Rassegna, 1994, n. 18, p. 2122). Daltro canto, si evidenziava, anche a voler argomentare sulla sola base letterale dellart. 18 L. 55/90, non si pu negare che lespressione il contratto non pu essere ceduto non equivalga a dire ҏ vietata la cessione del contratto; solo nel caso in cui la norma avesse contenuto tale ultima dizione, infatti, il dato letterale sarebbe stato pi condizionante in sede di interpretazione della norma stessa. Secondo questa impostazione, conforme al pensiero dellAvvocatura generale dello Stato, dunque, il divieto di cedere il contratto di appalto pubblico doveva estendersi ad ipotesi che, seppur ontologicamente diverse, fossero finalisticamente assimilabili alla cessione del contratto. Non sfugge, infatti, che il medesimo risultato pratico che si ottiene mediante la cessione del contratto, possa essere ottenuto attraverso lutilizzazione di altre fattispecie giuridiche come la cessione dazienda (che, secondo lart. 2558 c.c., comporta, salvo CONTENZIOSO NAZIONALE 91 tempestivo recesso del soggetto ceduto, il subentro dellacquirente dellazienda nei contratti stipulati per lesercizio della stessa che non abbiano carattere personale), la fusione di societ (o per costituzione di una nuova o per incorporazione in altra gi esistente, con conseguente perdita, in entrambi i casi, della pregressa identit in capo ad alcuni o a tutti i soggetti originari) o qualunque altra operazione che comporti la sostituzione nella titolarit del singolo rapporto negoziale. (V. AZZONI, La cessione del contratto dappalto nel regime antimafia, cit. pp. 2122 2123). Una simile lettura, inoltre, appariva in linea con lart. 19, commi 3 e 4, della L. 55/90 (anchessi abrogati), che vietavano di costituire associazioni, anche in partecipazione, o raggruppamenti temporanei, in concomitanza o successivamente allaggiudicazione della gara, colpendo la violazione di tale regola con lannullamento dellaggiudicazione o, nel caso in cui il contratto di appalto fosse gi concluso, con la nullit dello stesso, nonch con lesclusione delle imprese riunitesi in tali associazioni dalle nuove gare bandite per laggiudicazione dei medesimi lavori. (TRAVAGLINI, Legislazione antimafia e i suoi aggiornamenti, in Nuova Rassegna, 1992, p. 598). A conferma di tale interpretazione, gi in vigenza della formula originaria dellart. 18, L. 55/90 (priva, dunque, della dizione finale per cui il contratto non pu essere ceduto a pena di nullit), parte della dottrina aveva osservato con lungimiranza che la norma in esame si riferisse implicitamente alle diverse forme attraverso cui si realizza il trasferimento totale o parziale del rapporto instaurato tra lAmministrazione committente e lappaltatore. Tale autorevole dottrina, nello specifico, rinveniva le ragioni di tali restrizioni nelle seguenti motivazioni: 1) il rapporto esclusivamente fiduciario che si instaura tra la pubblica Amministrazione e lappaltatore, tanto da consentire alla stessa di invitare imprese di sua fiducia e per le quali, comunque, abbia accertato il possesso dei requisiti necessari; 2) la opportunit di evitare ogni forma di speculazione sullappalto che si affida alla impresa aggiudicataria; 3) lopportunit di eliminare il pericolo potenziale, e consequenziale alle considerazioni di cui al punto precedente, che la riduzione del margine di remunerazione possa influire negativamente sulla esecuzione dellappalto; 4) quella di evitare o quanto meno contenere il rischio che, per effetto di tali istituti, si inseriscano nella esecuzione dellappalto imprese di stampo mafioso. (TABARRINI, Le sostanziali innovazioni introdotte in materia di antimafia dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, nel campo degli appalti pubblici, ne Lufficio tecnico, 1990, n. 7 e 8, pp. 957 e ss.). Della questione, inoltre, era stata investita anche la II Sez. del Consiglio di Stato che, attraverso il parere n. 53, reso nelladunanza del 3 febbraio 1993, aderiva alla tesi propinata dallAvvocatura generale dello Stato. Il Consiglio di Stato, in particolare, affermava la diversa natura degli istituti della cessione del contratto (artt. 1406 ss c.c.) e del trasferimento dazienda 92 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 o di un ramo di essa (art. 2558 c.c.). Mentre la cessione del contratto, infatti, costituisce un negozio tipico, voluto dunque dalle parti, la successione nei contratti, ex art. 2558 c.c., un effetto naturale del trasferimento dazienda, che pu essere escluso solo mediante espressa pattuizione. Dal punto di vista civilistico si dunque in presenza di due fattispecie diverse tra loro. Il legislatore, per, attraverso lart. 18 L. 55/90 (come modificato dalla novella del 1991), aveva voluto disciplinare il fenomeno della sostituzione soggettiva della persona dellappaltatore, prevedendo cos una disciplina unitaria e comune tanto alla cessione del contratto quanto al trasferimento dazienda. In altre parole, ci che il legislatore aveva inteso evitare con tale normativa era la fungibilit e lambulatoriet della posizione del contraente dellAmministrazione. Al riguardo si era quindi ritenuto che: a) il divieto sancito dallart. 18, comma 2, L. 55/90 non avesse natura eccezionale ma che costituisse principio generale che, in quanto tale, si applicava anche al trasferimento dazienda; b) anche qualora fosse stato riconosciuto il carattere eccezionale dellart. 18, comma 2, in questione, esso si sarebbe applicato ugualmente al trasferimento dazienda. Per ci che concerne la natura non eccezionale del divieto di cessione del contratto dappalto, la Sez. II del Consiglio di Stato, nel citato parere, evidenziava che fin dal 1865, mediante lart. 339 della L. n. 2248/1865, all. F, nel nostro ordinamento era stato sancito il divieto di cedere il contratto dappalto a pena dellimmediata rescissione, salva lautorizzazione dellAmministrazione. A ben vedere, dunque, salvo il venir meno della possibilit per lAmministrazione di acconsentire alla cessione del contratto, la disciplina era rimasta sostanzialmente invariata. Se si considera, quindi, che nel settore delle opere pubbliche limmutabilit dellesecutore delle opere ha sempre rivestito per lAmministrazione particolare importanza, si comprende che ci che lart. 18, comma 2, L. 55/90, intendeva evitare non era la cessione del contratto come negozio tipico bens la cessione del contratto come effetto di ogni contratto, anche del trasferimento dazienda o di ramo di essa. Daltro canto, secondo il Consiglio di Stato, tale conclusione non sarebbe mutata anche qualora si fosse riconosciuta la natura eccezionale dellart. 18, comma 2, in esame. Infatti, il divieto di applicazione analogica delle norme eccezionali, posto dallart. 14 delle preleggi, non esclude una loro interpretazione estensiva che, come noto, consente lutilizzazione delle norme regolanti casi simili. Orbene, tanto la cessione del contratto quanto la successione nei contratti, comportando una successione a titolo particolare in preesistenti rapporti giuridici contrattuali, operano una sostituzione soggettiva che lascia immutati gli elementi oggettivi del singolo contratto o dei contratti aziendali. CONTENZIOSO NAZIONALE 93 In ambedue le fattispecie, dunque, nonostante la differenza tra le manifestazioni di volont da cui discendono gli effetti (nella cessione del contratto gli effetti derivano in via diretta mentre nella successione ex art. 2558 c.c. gli effetti derivano in via indiretta), gli effetti in questione sono per identici. Inoltre, lapplicabilit dellart. 18, comma 2, L. 55/90, anche alle fattispecie di successione nel contratto e, dunque, alla cessione di azienda, risultava chiaro dal fatto che il divieto di cessione seguiva la previsione secondo cui le imprese, le associazioni, i consorzi obbligatori aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Insomma, lart. 18 L. 55 del 1990 ha vietato ogni forma di sostituzione della qualit di contraente, inibendo la cessione non solo come nomen iuris di uno schema contrattuale, bens come effetto giuridico che si verifica quando vi successione di un terzo in un contratto preesistente. (Consiglio di Stato sent. n. 761, 13 maggio 1995, in Consiglio di Stato, 1995, I, pp. 725 727). Con linciso il contratto non pu essere ceduto, a pena di nullit il legislatore, dunque, non aveva inteso restringere lambito di applicazione della norma alla sola ipotesi di cessione del contratto, poich, indipendentemente da tale ultimo inciso, la norma, nel momento in cui obbligava le imprese ad eseguire in proprio il contratto, vietava gi di per s qualsiasi forma di sostituzione soggettiva del contraente. In altre parole, lart. 18 L. 55/90, obbligando laggiudicatario ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto, con o senza linciso finale di cui sopra, conduceva comunque alla medesima conseguenza di vietare la fungibilit della posizione di contraente dellAmministrazione. Ora, nonostante lautorevolezza e la logicit delle ragioni poste alla base di tale filone dottrinario, che riteneva che il legislatore, nellessersi riferito alla cessione del contratto, non avesse alluso ad un nomen iuris preciso, inestensibile in sede ermeneutica, ma alleffetto giuridico che si verifica in tutti i casi di successione di un terzo nella titolarit di un contratto preesistente, non mancato chi abbia cercato di ridimensionare e circoscrivere lambito di operativit della disposizione al solo dato letterale. In particolare, sul fronte diametralmente opposto a quello dellAvvocatura generale dello Stato si era posta lAvvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale, nel parere reso con nota 3 dicembre 1992 (n. 1255/92 Cons.) su richiesta della Presidenza della Regione Sicilia, aveva disposto che nel caso di fusione fra due societ si ha un fenomeno di successione della societ risultante dalla fusione nei rapporti giuridici facenti capo alle societ fuse che non assolutamente riconducibile allo schema giuridico della cessione del contratto. Nel motivare tale posizione, lAvvocatura distrettuale dello Stato di Palermo osservava che la fusione tra societ non implica, in realt, il trasferimento dei vincoli contrattuali ad un diverso soggetto economico da parte di chi precedentemente investito se ne liberi, bens una << assimila- 94 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zione>> del secondo nel primo, il che non comporterebbe la violazione dellart. 18 L. 55/90 nella parte in cui obbliga ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. La riflessione valeva sia nelleventualit in cui titolare originario fosse la societ incorporante sia qualora lo fosse la societ incorporata. Avverso tale impostazione si era rilevato, per, che nel caso di una nuova societ sorta sulle ceneri di una preesistente, la personalit viene attribuita ad una entit diversa da quella originaria; nellipotesi di incorporazione, invece, mutano, quanto meno, i rapporti interni alla persona giuridica. Nel tentativo di arginare lambito di applicazione della disciplina in questione, inoltre, lAvvocatura distrettuale spostava la sua attenzione anche sulla sanzione della nullit che colpiva la violazione del divieto di cessione. Posto, infatti, che il legislatore prevedesse la nullit in caso di violazione del divieto di cessione, lAvvocatura distrettuale di Palermo si chiedeva a quale nullit il legislatore stesso si riferisse. Nullit di quale contratto? Delloriginario, quello di appalto stipulato tra il privato e la P.A.? O del nuovo, successivo allappalto, che ne comporti il trasferimento a terzi: e cio, a seconda del caso concreto, del negozio di cessione del contratto di appalto o del negozio di fusione tra due societ, con la conseguenza che il contratto di appalto avrebbe continuato ad intercorrere fra le parti originarie? LAvvocatura distrettuale rilevava che infliggere la sanzione della nullit del negozio di fusione tra due societ, per il solo fatto che una di esse fosse aggiudicataria di un contratto di appalto pubblico, fosse conseguenza talmente abnorme da apparire concettualmente impraticabile, salvo che non si considerasse la nullit come nullit parziale, riguardante non la fusione nella sua totalit ma il solo rapporto giuridico concernente il pubblico appalto in corso. LAvvocatura dello Stato di Palermo osservava che, in tale ultimo caso, per, a seguito della fusione, viene meno il soggetto che dovrebbe continuare a rispondere dellesecuzione dellappalto. (V. AZZONI, La cessione del contratto dappalto nel regime antimafia, cit., pp. 2122 2124). Sul punto, ossia su quale contratto dovesse essere colpito dalla sanzione della nullit, dottrina e giurisprudenza non sono state per unanimi. La dottrina sosteneva, infatti, che lespressione << il contratto non pu essere ceduto a pena di nullit >> pu infatti significare ed anzi questa la lettura pi lineare e consona con la sequenza e con la connessione delle parole usate, cos come raccomanda lart. 14 preleggi che il contratto di appalto deve azzerarsi se appena la parte privata ne fa oggetto di negoziazione. A tal punto preme al legislatore lintuitus personae che il trasferimento contra legem del contratto ne comporta la nullit: nullit da intendersi in senso stretto, perch determinata ex art. 1418 C.C. dal contrasto con norme imperative di legge, oppure come causa di risoluzione del vincolo stante lormai accertato disegno di controparte di non adempiere alle proprie obbligazioni. In entrambi i casi la P.A. potr rivendicare pieno titolo al ristoro dei danni CONTENZIOSO NAZIONALE 95 subiti, reclamandoli eventualmente anche presso il terzo avente causa. Detto ci, lopinione dellAvvocatura palermitana, che rinveniva nella tesi ora esposta un inammissibile divieto assoluto per le societ aggiudicatarie dei contratti di appalto pubblico di partecipare a negozi di fusione, era del tutto errata. Nessuna norma, infatti, vietava a tali societ di fondersi o di cedere lazienda o il ramo di essa riconducibile allappalto; loperazione aveva tuttavia un costo, quello di rinunciare al contratto dappalto pubblico. (V. AZZONI, La cessione del contratto dappalto nel regime antimafia, cit., p. 2124). Conformemente alla teoria ora esposta, sempre in dottrina, si detto anche che sembra, in ogni caso, preferibile linterpretazione che riferisce la nullit direttamente al contratto dappalto oggetto dellillecita cessione, piuttosto che al negozio di cessione vero e proprio, e ci per mantenere la ricordata evidente analogia con il fenomeno e lattuale disciplina repressiva delineata dallart. 19, commi 2 e 3, della legge n. 55 del 1990 della costituzione di associazioni temporanee contestualmente o successivamente allaggiudicazione. Del resto, la nullit del negozio di cessione non abbisogna di espressa statuizione normativa, fondandosi di per s sullart. 1418 C.C., che tra le cause di nullit del contratto menziona la contrariet di questultimo a norme imperative. (TRAVAGLINI, Legislazione antimafia e i suoi aggiornamenti, cit., p. 599). Secondo la giurisprudenza, invece, la previsione della << nullit >> non stata certo riferita alloriginario contratto dappalto stipulato tra lAmministrazione e laggiudicatario: se vi una cessione vietata dallart. 18, secondo comma, il contratto di appalto stipulato con laggiudicatario continua a comportare la sua responsabilit, sotto ogni aspetto, della realizzazione dei lavori. La << nullit >> non si riferisce al << contratto ceduto >>, ma al contratto che viola il divieto, cio a quello che intende comportare la sostituzione soggettiva del contraente dellAmministrazione. Il legislatore ha reso nullo il contratto ( qualsiasi sia il suo nomen iuris ) con cui lappaltatore trasferisca ad un terzo la sua posizione contrattuale di appaltatore di opere pubbliche, e cio per la parte in cui tale contratto (se non vi fosse la previsione della nullit) andrebbe ad incidere sugli effetti del contratto dappalto stipulato dallAmministrazione. Pertanto, se lappaltatore conclude un contratto di cessione dellappalto, vi la violazione di una norma imperativa che comporta la nullit del contratto di cessione, ai sensi dellart. 1418, primo comma Cod. civ. Se lappaltatore invece conclude un contratto (quale quello di cessione dellazienda), dal quale in via derivata si verifica leffetto della cessione, lart. 18 secondo comma in esame impedisce la successione ex lege nel contratto dappalto di opere pubbliche, ma non in discussione la validit del trasferimento di azienda in quanto tale. Va rilevato, sotto questultimo aspetto, che la cessione di azienda non stata vietata in quanto tale dal novellato art. 18, secondo comma, della legge n. 55 del 1990: la legge inibisce unicamente 96 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 la produzione degli effetti della cessione nei confronti dellAmministrazione. Quanto precede altres confermato dalla natura personale del contratto di appalto di opere pubbliche: tale natura, tenuto conto del citato art. 18, secondo comma, impedisce che si produca con la cessione di azienda la automatica successione nel relativo contratto. (Consiglio di Stato sent. n. 761, 13 maggio 1995, in Consiglio di Stato, 1995, I, pp. 727 728). Anche la sentenza in esame si pone sulla medesima lunghezza donda. Consapevoli che ci che il legislatore avesse inteso impedire con la normativa in questione fosse la fungibilit del contraente, anche i giudici della Corte di Appello di Roma, seppur non argomentando al riguardo, hanno ritenuto che ad essere nullo, ai sensi dellart. 18, comma secondo, L. 55/90, sia il contratto di affitto di ramo dazienda e non il contratto originario stipulato tra Amministrazione e privato. Passando al secondo argomento su cui poggia la parte di sentenza in esame, lapplicabilit dellart. 18, comma 2, L. 55/90 (che disponeva specificamente il divieto di cessione del contratto di appalto) al contratto di refezione scolastica stata possibile mediante il rinvio operato allart. 16, comma 3, D.Lgs. 358/92 e allart. 18, comma 3, L. 157/95, anchessi abrogati dallart. 256 del D. Lgs. 163/2006. I giudici della Corte di Appello di Roma, infatti, al fine di applicare una norma espressamente prevista per il contratto di appalto al contratto di refezione scolastica hanno fatto rientrare questultimo nella categoria dei contratti di pubbliche forniture e di conseguenza hanno applicato lart. 16, comma 3, D.Lgs. 358/92 che disponeva che la disciplina prevista dallart. 18 L. 55/90 si applicasse anche nel settore delle pubbliche forniture. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il servizio di refezione scolastica ҏ contratto di fornitura di beni e non appalto di servizi (Consiglio di Stato, sez. V, n. 289/2000 in Juris Data). La Corte afferma che, comunque, anche se si volesse ritenere il contratto di refezione scolastica un contratto di servizio la disciplina non muterebbe poich lapplicabilit dellart. 18, comma secondo, L. 55/90 deriverebbe dallart. 18, comma 3, D.Lgs. 157/95 che sottoponeva anche gli appalti di servizio al divieto di cui allart. 18 L. 55/90. Ora, accertato che il divieto di cessione del contratto ex art. 18, comma 2, L. 55/90 costituisse principio generale volto ad evitare non la cessione del contratto come contratto tipico ma come effetto giuridico di qualsiasi contratto, doveroso procedere allesame dellattuale disciplina della cessione del contratto pubblico contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), in particolare, nellart. 116, che ha sostanzialmente ripreso quanto gi disposto dagli artt. 35 e 36 della L. n. 109 del 1994 e nellart. 118. Attualmente, dunque, il divieto di cedere a terzi il contratto dappalto pubblico a pena di nullit, formalizzato dallart. 118, comma 1, D.Lgs. CONTENZIOSO NAZIONALE 97 163/2006, un divieto solo tendenzialmente assoluto; il codice dei contratti pubblici, infatti, garantisce le dovute eccezioni nei casi in cui uneccessiva rigidit comporterebbe il pregiudizio degli interessi pubblici perseguiti. Lodierna disciplina, in particolare, consente la modifica dellappaltatore sia a livello di titolarit del rapporto, ex art. 116 D.Lgs. 163/2006, che a livello di esecuzione delle prestazioni, ex artt. 117 e 118 D.Lgs. 163/2006. (CLARICH, Commentario al codice dei contratti pubblici, Giappichelli Editore Torino, 2010, p. 595). Orbene, lart. 116 D.Lgs 163/2006, rubricato vicende soggettive dellesecutore del contratto, dispone infatti che: 1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. 2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante pu opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarit del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. 4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilit di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Nellattuale contesto normativo, dunque, il trasferimento della posizione dellesecutore del contratto a seguito di cessione o affitto dazienda o di un ramo di essa o di altre vicende dellimpresa (trasformazione, fusione e scissione) direttamente disciplinato dallart. 116 del codice dei contratti pubblici. Come accennato, la citata disposizione ha in sostanza ricalcato la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 L. 109/1994 che aveva attenuato il divieto 98 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 di cessione del contratto, consentendo, a determinate condizioni, le modificazioni riguardanti lorganizzazione aziendale dellappaltatore (cessione dazienda, trasformazione, fusione e scissione). Nello specifico, liniziale interpretazione restrittiva dei citati artt. 35 e 36 aveva ceduto il passo ad uninterpretazione estensiva degli stessi che ne consentiva lapplicazione anche agli appalti di forniture e servizi. Premesso ci, il divieto di cessione del contratto ex art. 18, comma 2, L. 55/90, da un lato, e la disposizione che consente lopponibilit alla stazione committente del trasferimento dazienda e fattispecie analoghe (art. 35 L. 109/94), dallaltro, non erano tra loro antitetiche. Le due disposizioni, infatti, si integravano reciprocamente laddove limmutabilit della posizione di contraente veniva temperata dalla possibilit del subentro di un altro soggetto, previa la valutazione necessaria dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo in capo a questultimo, richiesti dallart. 35 L. 109/94. Il legame tra le due disposizioni attualmente esplicitato dal codice dei contratti pubblici che, riaffermando il generale divieto di cessione del contratto, (lart. 118, comma 1, dispone infatti che I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pu essere ceduto, a pena di nullit, salvo quanto previsto nell'articolo 116) fa tuttavia espressamente salve le modificazioni soggettive dellappaltatore previste dallart. 116 citato. Come in precedenza esposto, lart. 116 D.Lgs. 163/2006, sulla falsariga dellart. 35 L. 109/94, disciplina le modifiche del soggetto esecutore derivanti da cessione dazienda, trasformazione, fusione o scissione di societ. A differenza della previgente normativa, per, lart. 116 in questione trova espressa applicazione anche per gli appalti di forniture e di servizi. (SANDULLI, DE NICTOLIS, GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, V, I settori speciali lesecuzione, Milano, Dott. A. Giuffr Editore, 2008, pp. 3433-3438). Proseguendo allesame dellart. 116 D.Lgs. 163/2006, si nota che questultimo nulla dice a proposito della cessione del ramo di azienda o dellaffitto della medesima. Tuttavia, se si considera che la cessione dazienda (in conformit alla definizione di azienda ex art. 2555 c.c.) comporta il trasferimento di un complesso di beni organizzati dallimprenditore per lesercizio dellimpresa, lart. 116 non potr non trovare applicazione anche in relazione a tali ulteriori fattispecie giuridiche. Infatti, essendo il ramo dazienda un insieme di beni e persone dotato di autonomia produttiva, finalizzato allo svolgimento di una determinata attivit dimpresa, il suo trasferimento andr assoggettato alla stessa disciplina disposta per la cessione dazienda. Per ci che concerne laffitto dazienda o di un ramo di essa, da tempo ormai ne stata riconosciuta lopponibilit alla stazione committente (Cons. St., sez. VI, 6 aprile 2006, n. 1873 in Juris Data). CONTENZIOSO NAZIONALE 99 Circa lopponibilit delle vicende modificative in esame, lart. 116 D.Lgs. 163/2006 subordina lefficacia di tali modificazioni nei confronti della stazione appaltante ad alcuni adempimenti a carico del cessionario. Il soggetto subentrante, infatti, ai sensi dellart. 116, comma 1, in esame tenuto a procedere nei confronti dellAmministrazione committente alle comunicazioni previste dallarticolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991 n. 187 (1) e a documentare il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice. Secondo la dottrina, questultima espressione non riferita solo alle certificazioni SOA di cui allart. 40 D.Lgs. 163/2006, ma a tutti i requisiti richiesti ai fini dellammissione alla gara dappalto dal codice dei contratti pubblici sia di ordine generale (art. 38) che speciale, come la capacit professionale (art. 39), quella economica e finanziaria (art. 41) o quella tecnica (art. 42). Si ritiene, inoltre, che, nonostante lart. 116 non preveda che il soggetto subentrante sia tenuto a trasmettere alla stazione committente anche gli atti di cessione, trasformazione, fusione o scissione, tali documenti siano necessari per accertare se si sia in presenza di uneffettiva cessione dazienda o di un negozio che comporti in realt una cessione del contratto vietata dallart. 118 del codice. Infine, lart. 116 D.Lgs. 163/2006 non pone alcun termine entro il quale limpresa subentrante debba provvedere agli adempimenti di cui sopra. Difatti, fin quando tali comunicazioni non avvengono il negozio giuridico rimarr improduttivo di effetti nei confronti dellAmministrazione, con la conseguenza che lesecutore continuer ad essere loriginario aggiudicatario del contratto dappalto. Come gi rilevato, lart. 116, comma 2, D.Lgs. 163/2006 dispone che, entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1 dellart. 116, lAmministrazione possa opporsi alla successione nel contratto dappalto qualora non risultino sussistere i requisiti di cui allarticolo 10 sexies della l. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelleventualit in cui il possesso di tali requisiti non sia dimostrato, dunque, la stazione appaltante non potr fare altro che opporsi al subentro con conseguenti effetti risolutivi sulla situazione in essere. (SANDULLI, DE NICTOLIS, GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, cit. p. 3447). (1) Ai sensi dellart. 1 D.P.C.M., n. 187 del 1991 il soggetto subentrante sar tenuto a comunicare la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonch l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto subentrante sia un consorzio, i dati di cui sopra dovranno essere riferiti alle singole societ consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera. 100 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Tale ultimo inciso viene interpretato nel senso che, da un lato, il negozio giuridico che ha generato la modificazione aziendale non produce effetti nei confronti della stazione appaltante e, dallaltro, che il contratto di appalto di risolve ipso iure. Inoltre, nonostante lart. 116, comma 2, D.Lgs. 163/2006 consenta espressamente lopposizione al subentro nel rapporto contrattuale solo nel caso in cui limpresa subentrante non abbia dimostrato il possesso dei requisiti antimafia, indubbio che lopposizione possa fondarsi anche sullassenza delle qualificazioni richieste dal comma 1 dellart. 116 in questione (SANDULLI, DE NICTOLIS, GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, cit. pp. 3440 3447). Infine, lart. 116 D.Lgs. 163/2006 non sembra indicare con certezza il momento in cui si perfeziona il subentro nel rapporto contrattuale. Se per un verso, infatti, il comma 1 dellart. 116 D.Lgs. 163/2006 dispone che le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della singola stazione appaltante fino a che il soggetto subentrante non abbia provveduto alle comunicazione di cui allart. 1 del D.P.C.M. n. 187 del 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici; per altro verso, il comma 3 del medesimo articolo prevede che, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Al riguardo, parte della dottrina ritiene preferibile linterpreazione secondo cui il subentro abbia effetto a partire dalla ricezione da parte della stazione appaltante delle comunicazioni e della documentazione sopra menzionata. Si ritiene, infatti, che nelle more del decorso dei sessanta giorni di cui sopra, gli effetti della cessione comunque si producono, solo che essi sono risolutivamente condizionati alla mancata opposizione del committente (CLARICH, Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., p. 597). Secondo alcuni autori, in particolare, leventuale opposizione della stazione appaltante pu essere assimilata alla reazione del contraente ceduto. Lart. 2558 c.c. prevede, infatti, che la cessione dellazienda abbia effetto immediato, salva la possibilit riservata al contraente ceduto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilit dellalienante; giusta causa che nel caso di specie si rinviene nellassenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti necessari per lesecuzione del contratto. (SANDULLI, DE NICTOLIS, GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, cit. pp. 3448 3449). In senso opposto si pone chi ritiene che le comunicazioni di cui al comma 1 dellart. 116 D. Lgs. 163/2006 costituiscano condizione necessaria ma non sufficiente al prodursi degli effetti che dunque si producono solo al decorre del termine di sessanta giorni previsto dal comma 3 del citato art. 116 (Codice CONTENZIOSO NAZIONALE 101 dei contratti pubblici, Dott. A. Giuffr Editore, Milano, 2007, p. 1121). E utile rilevare, infine, che lattuale posizione del legislatore riguardo le vicende modificative dellimpresa esecutrice dovuta anche al fatto che i contratti in esame non sono pi considerati di natura fiduciaria/personale, ma tuttal pi negozi a rilevanza personale, nei quali le qualit dellappaltatore, pur essendo prese in esame dalla stazione appaltante, non sono per determinanti per lassegnazione dellappalto. Il c.d. intuitus personae, infatti, sembra aver mutato di significato: mentre nellaccezione tradizionale esso implicava limpossibilit di trasferire a un altro soggetto lesecuzione del contratto, oggigiorno pare emergere unesigenza di immodificabilit del contraente riferita, tuttavia, non pi alla figura di un determinato imprenditore, bens a un determinato complesso aziendale. Ed proprio perch destinato a seguire il complesso aziendale che il contratto oggi divenuto, entro certi limiti, trasferibile (SANDULLI, DE NICTOLIS, GAROFOLI, Trattato sui contratti pubblici, cit. pp. 3449 3452). Concludendo, possibile affermare che il divieto di cessione del contratto, oggi previsto dallart. 118, comma 1, D.Lgs. 163/2006, pur ricalcando lormai abrogato art. 18, comma 2, L. 55/90, si inserisca in un contesto normativo che, in linea con i principi di diritto europeo e con lart. 41 della Costituzione, si mostra pi mite e tendenzialmente aperto, qualora ricorrano i presupposti richiesti dalla legge, alla sostituzione soggettiva del contraente dellAmministrazione. Invero, il presente quadro normativo, se da un lato, esclude la cessione diretta del contratto ai sensi dellart. 118, comma 1, a pena di nullit, dallaltro, consente la cessione come effetto indiretto di atti successori o di trasferimento che non riguardino direttamente il contratto ma lintera azienda e ci a garanzia degli interessi della stazione appaltante, interessi che sarebbero vanificati qualora laggiudicatario potesse liberamente cedere il contratto a terzi. Tale disciplina, tuttavia, criticata da chi preme per una generale ammissibilit della cessione del contratto che, previe le necessarie verifiche dellAmministrazione sullidoneit e affidabilit del cessionario, oltre a prevenire i fenomeni elusivi determinati dal rigore della normativa in questione, favorirebbe una maggiore trasparenza e un maggior rispetto della normativa comunitaria e della libert di iniziativa economica ex art. 41 Cost.. Secondo tale dottrina, dunque, il legislatore del 2006 avrebbe perso loccasione di rimuovere un limite che, nella forma in cui posto, risulta ingiustificato e in contrasto con le tendenze europee (CLARICH, Commentario al codice dei contratti pubblici, cit., pp. 596 598). A ben vedere, per, un simile modo di argomentare non tiene conto di quelle che sono le esigenze concrete del nostro Paese, non tiene conto, cio, della criminalit organizzata. Al riguardo, utile ricordare che il divieto di 102 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 cessione del contratto dappalto pubblico consacrato nellart. 18, comma 2, L. 55/90 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosit sociale) si inseriva nel corpo di una normativa esplicitamente indirizzata alla repressione del fenomeno mafioso e ad una pi ampia prevenzione delle infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto imprenditoriale e finanziario del Paese. Generalizzare lammissibilit della cessione del contratto significherebbe, dunque, non solo dimenticare la ratio del divieto di cessione ma soprattutto lasciare ampi margini di operativit alle organizzazioni criminali che, come lesperienza insegna, sono sempre pronte a sfruttare le possibili vie di invasione e infiltrazione delleconomia legale. Dott ssa Lucia Sara* Corte di appello di Roma, Sez. II civ., sentenza 2 dicembre 2010 n. 5101 - Pres. Rel. Sorace. (Omissis) Svolgimento del processo e motivi della decisione Con citazione del 12 giugno 1998 il Ministero della Pubblica Istruzione propose opposizione tardiva al decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Roma aveva ingiunto al 42 Circolo Didattico di pagare allistante S.r.l. Colosseum La Ristorazione (affittuaria del ramo di azienda della C.R.M. Soc. a r.l. appaltatrice della ristorazione scolastica per gli anni 1995/96 e seguenti) la somma di lire 450.837.567 ed accessori quale corrispettivo della refezione scolastica prestata dalla concessionaria dal settembre al dicembre dellanno 1997. Nel corso del giudizio si costitu la curatela fallimentare in luogo della Soc. Colosseum, intanto dichiarata fallita, insistendo nella domanda. Intervenne in causa anche la Soc. a r.l. Bella Roma, alla quale la Soc. Colosseum aveva a sua volta ceduto il credito con atto del 15 aprile 1998 - notaio Palmieri di Roma. Il Tribunale rigett lopposizione. Propose appello il suddetto Ministero con atto notificato sia alla curatela del fallimento Colosseum s.r.l. sia alla soc. Bella Roma. Resistettero al gravame entrambi gli appellati richiedendone il rigetto; la cessionaria Soc. Bella Roma richiese, con impugnazione incidentale, che il Ministero fosse dichiarato carente di legittimazione passiva e, nel merito, che fosse accolta la sua domanda di pagamento diretto in conseguenza della cessione del credito. Con sentenza emessa il 26 novembre 2001, la Corte di appello di Roma pronunci come segue: a) dichiar inammissibile il gravame incidentale della Soc. Bella Roma; b) rigett lappello principale del Ministero che, con lunito motivo di gravame, aveva riproposto la tesi dellavvenuta risoluzione del contratto per le violazioni (mancato versamento dei contributi Inps cessione del contratto di fornitura posta in essere con la fittizia cessione del ramo di azienda) addebitate alla originaria appaltatrice. (*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso lAvvocatura dello Stato. CONTENZIOSO NAZIONALE 103 Osserv sul punto la Corte che la causa aveva ad oggetto le prestazioni effettuate dalla soc. Colosseum in epoca successiva alla cessione del rapporto; che lo stesso comune di Roma, con lettera del 10 settembre 1997, aveva invitato il Circolo Didattico a proseguire il rapporto con la soc. Colosseum prendendo atto della cessione del ramo di azienda; che la controversia riguardava un contratto ad esecuzione continuata sicch a norma dellart. 1458 c.c., la risoluzione invocata dal Ministero avrebbe potuto riguardare soltanto le prestazioni non ancora seguite, concludendo nel senso che: mancando un esplicito richiamo alla clausola risolutiva espressa, ed anzi essendo stato accettato il contratto di affitto di azienda, le prestazioni effettuate in proprio dalla soc. Colosseum dovevano essere pagate e che (con argomento esplicitamente definito ad abundantiam) con delibera del 16 marzo 1998 il Consiglio del Circolo, dato atto della mancata contestazione delle violazioni del contratto da parte del Comune di Roma e ritenuta regolare la refezione scolastica, aveva deciso di liquidare quanto dovuto alla soc. Colosseum per il periodo settembre/dicembre 1997. c) infine la Corte ritenne che nessuna decisione poteva essere presa riguardo alla posizione dell'appellata soc. Bella Roma 2000, cessionaria del credito in contestazione, per la ragione che la cessione era stata oggetto di unazione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto, il Ministero della Pubblica Istruzione, nonch il Circolo scolastico di Roma 42 in persona luno del Ministro laltro del Direttore pro-tempore. Le controparti non svolsero attivit difensiva. La Corte di Cassazione con la sentenza 10 maggio 2005 riconosceva fondato il motivo proposto sotto il profilo, assorbente, dellomessa pronuncia sulle questioni relative alla nullit (per violazione di norme imperative) del contratto ex art. 18 della legge n. 55/1990, effettivamente dedotte dal Ministero appellante alludienza del 18 maggio 2001 (v., il verbale relativo), illustrate con la comparsa conclusionale e non disaminate dalla Corte di Appello e cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di merito per la valutazione delle questioni anzidette trascurate. Riassumeva la causa, in sede di rinvio, con le conclusioni in epigrafe il Ministero della Istruzione ed il Circolo didattico concludendo come in epigrafe. Nessuno si costituiva per i Fallimenti di cui in epigrafe. Lappello fondato per quanto appresso indicato. La Corte di Cassazione ha in buona sostanza, cassato la sentenza di appello di questa Corte per non aver rilevato le questioni rilevabili di ufficio appresso indicate dedotte dal Ministero in appello in sede di comparsa conclusionale e riproposte in sede di legittimat. Questa Corte, anzitutto, deve rilevare che nessuna preclusione pu ritenersi operante con riguardo alle eccezioni appresso indicate nei confronti delopponente ora riassumente, in quanto ben noto che solo con riguardo alle eccezioni non rilevabili di ufficio pu valere il principio della decadenza nei confronti dellopponente (giurisprudenza costante); nella specie, trattandosi ad evidenza di eccezioni rilevabili di ufficio, non opera la decadenza. In pi rispetto a tali questioni nessun giudicato interno rilevabile, perch si tratta di questioni mai dedotte se non in sede di compersa conclusionale sulle quali alcun giudice si pronunziato nel presente giudizio. In realt, deve ritenersi che la nullit del contratto concluso con la Cooperativa Centro Ristoro mense soc. coop. r.l. dal Circolo didattico di Roma 42 per difetto di competenza di tale Circolo con riguardo alla mancanza della delegazione amministrativa in favore dello stesso Cir- 104 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 colo - alla stregua della giurisprudenza pi recente - non sussiste. Invero, la competenza in materia di assistenza scolastica, quindi, per il servizio di refezione attribuita alle Regioni e ai Comuni. Le leggi regionali Lazio n. 77 del 6 settembre 1975 artt. 2 e 5, e n. 29 del 30 marzo 1992 artt. 4 e 9, hanno devoluto al Comune la gestione abilitando lo stesso Comune ad affidare a terzi lesecuzione del servizio per mezzo di convenzioni strette dallo stesso Comune. Si , invece, nella Regione Lazio verificato, a seguito di tale normativa regionale, che il Comune ha delegato tutte le funzioni di bandire, esperire la gara, aggiudicarla e stipulare i contratti relativi al servizio mensa ai Circoli didattici rientranti nel proprio territorio. Tali Circoli didattici allepoca di tale delega erano peraltro meri uffici periferici del Ministero della P.I. privi di ogni personalit giuridica (acquisita dai Circoli solo successivamente ex art. 14 D.P.R. n. 275/99 dal 1 settembre 2000). Deve ritenersi, come esattamente deduce la difesa erariale, che la delegazione amministrativa intersoggettiva, che si attua dal Comune ai Circoli, , contra legem, importante la incapacit negazione del Circolo, in relazione alla sicura operativit dei limiti della competenza stabiliti da norme imperative (Cass. n. 5234/2000); ma anche vero (Cass. n. 16281/03, ma soprattutto Cass. n. 9284/06) che va affermato che listituto, peculiare del diritto pubblico, della delegazione amministrativa (sia nella forma interorganica, sia in quella intersoggettiva), realizza un ipotesi di conferimento da parte dellente (o dellorgano) in via originaria investito della competenza a provvedere in una determina materia-, del relativo poter ad altro soggetto (o organo), in virt del quale questultimo diviene, nei confronti dei terzi medesimi, unico titolare delle situazioni soggettive, attive e passive, correlate allesercizio delle attribuzioni delegate, cos rispondendo in proprio delle obbligazioni che, non rientranti nellambito dellesercizio delle suddette attribuzioni, il soggetto delegato abbia comunque assunto nei confronti dei terzi. Infatti, se la delegazione amministrativa d luogo, verso lesterno, ad una responsabilit esclusiva del delegato, in virt del quale restano del tutto differenti per i terzi i sottostanti rapporti delegante-delegato, deve a priori ritenersi che tale indifferenza comporti la validit dei rapporti instaurati tra il delegato ed i terzi, ancorch propiziati e sorti in occasione dellespletamento delle attribuzioni anzidette. Ne consegue che va ritenuto il contratto in questione tra Circolo didattico e la sopra indicata Cooperativa idoneo ad obbligare il Circolo rispetto al rapporto del quale con il Comune il terzo ovviamente indifferente ignaro e quindi salvo dalle conseguenze negative che lincompetenza del delegato per s considerata, senza la necessaria considerazione dellaffidamento del terzo, potrebbe determinare. In pi si deve osservare che la acquisita personalit giuridica del Circolo (cfr. ante) rende lo stesso (- e non il Ministero - oramai soggetto distinto rispetto al Circolo) obbligato (unico contemplato nel decreto opposto) (e quindi sicuramente il Ministero da assolvere di ogni pretesa per diversit di soggetto). Ma, a tal punto, si propone la ulteriore questione della nullit della cessione del contratto in favore della Colosseum ex art. 18, co. 2, l. n. 55/90 e art. 16, co. 3, D.lgs n. 258/92 oltre che art. 18, co. 3, D.lgs n. 157/95. Gi il capitolato (art. 86) speciale per la gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole materne, elementari e medie del Comune di Roma, richiamato dal contratto de quo di refezione scolastica, impegnava la CRM a non cedere lattivit ad altri soggetti; in pi lart. 18, l. n. 55/90 ha stabilito il divieto di cessione del contratto dappalto, con previsione espressa della nullit anche nei confronti dei contraenti (lart. 16, co. 3, D.lgs n. 358/92 prevede lap- CONTENZIOSO NAZIONALE 105 plicabilit ai contratti di pubbliche forniture ed in tale ambito rientra anche il servito di refezione scolastica), ma non diversa la disciplina dove lo si considerasse un appalto di servizio ex art. 18, co. 3, l. n. 157/95. Quel che la noramtiva h inteso impedire la fungibilit del contraente, e che ci dipenda dallaffitto dellazienda del tutto irrilevante. E, daltra parte, resterebbe incogruamente comprensibile una disciplina che prima circonda di cautele la scelta del contraente e poi nei consentirebbe la sostituzione. Ci posto, la Colosseum, in virt della nullit della cessione de quo, non pu ritenersi assolutamente aver acquisito diritto in questione ex contractu nei confronti del Circolo didattico, perch la cessione che gielo trasmetteva irrimediabilmente nulla. Pertanto, deve ritenersi, alla stregua dei rilievi che precedono, per il Colosseum e, ovviamente per lavente causa dal Colosseum, Bella Roma (la cessione tra tali soggetti non priva doggetto perch al Colosseum nessun credito per effetto della nullit della cessione del contatto di cui sopra si era trasferito, e quindi dal Colosseum alcun diritto poteva essere ceduto), la cessione nulla ex lege, nulla ha a sua volta trasferito; va quindi, assolto il Circolo dalla domanda monitoria e da quella di merito nel giudizio di opposizione avanzata dal Colosseum che non ha mai acquisito il diritto vantato. Il Ministero va assolto perch, operante la normativa introduttiva della personalit giuridica per il Circolo, ovviamente a questaltro soggetto, contemplato dal contratto e dal decreto che le obbligazioni fatte valere in virt del contratto fanno capo. In tale senso va riformata la gravata sentenza del Tribunale. La spese vanno compensate per tutti i gradi, tenuto conto del fatto che la problematica assorbente e stata proposta addirittura successivamente allappello; per il primo giudizio di rinvio stante la contumacia delle parti convenute in riassunzione, i rilievi che precedono, stante limpossibilit di compensare, comportano la declaratoria della mancanza delle condizioni per una pronuncia sulle spese. PQM La Corte giudicando in sede di rinvio, in riforma della gravata sentenza assolve il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Circolo didattico Roma n. 42 dalla domanda monitoria e da quella proposta nella sede del giudizio di opposizione a suo tempo proposta dal Fallimento Colsseum la Ristorazione s.r.l. e per quanto occorre, da quella a suo tempo proposta dal fallimento Bella Roma 2000 srl, cos accogliendo lopposizione dellimpugnato decreto ingiuntivo, che revoca; compensa le spese di lite di tutti i gradi, eccetto che per il presene giudizio di rinvio, per il quale si d atto che non ricorrono le condizioni per una pronuncia sulle spese. Roma, 20 maggio 2010 106 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 In tema di danno ambientale Legittimazione ad agire, natura dellillecito, componenti del danno (Tribunale di Napoli, Sez. XXII pen., ordinanza del 5 novembre 2010; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. II pen., ordinanza dell1 febbraio 2011; Corte di appello di Napoli, Sez. I civ., sentenza del 24 aprile 2008 n. 1495; Corte di appello di Napoli, Sez. I civ., sentenza del 19 gennaio 2011 n. 90) I provvedimenti in rassegna rivestono profili di particolare interesse su vari aspetti. Lordinanza del tribunale di Napoli Ufficio GIP del 5 novembre 2010 e lordinanza del tribunale di S. Maria C. V. dell1 febbraio 2011 sono intervenute in sede di ammissione delle costituende parti civili in due diverse fasi di un complesso procedimento penale nel quale ai prevenuti si imputa, tra laltro, la violazione degli aa. 256 e 260 sul D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152. Invece la sentenza non definitiva n. 1495/2008 del 24 aprile 2008 e la sentenza definitiva n. 90/2011 del 19 gennaio 2011, entrambe della Corte di Appello di Napoli, sono intervenute in grado di appello, nel giudizio civile azionato dallo Stato contro una societ assunta responsabile dellattivit di costruzione e gestione di un complesso compendio nel comune di Castelvolturno cagionante danno ambientale; la sentenza di I grado gi stata pubblicata su questa rassegna (Rass. Avv. Stato 2004, pp. 1263-1270). 1. Legittimazione ad agire In prima analisi, sia nella vigenza dellart. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349 che nella vigenza del cd. Codice dellAmbiente (art. 311 del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152), la legittimazione ad agire viene individuata prioritariamente - tanto nelle ordinanze sopracitate quanto nella sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli confermata sul punto in appello con le sentenze in rassegna - in capo al Ministero dellAmbiente. Ambedue le ordinanze estendono la legittimazione anche agli enti territoriali cui affidata la cura del territorio e dellambiente e alle associazioni ambientaliste. Alluopo lordinanza del tribunale di S. Maria C.V. precisa: Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, tale costituzione pur sempre ammissibile laddove venga lamentata la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo [] che derivi dalla commissione del reato e che sia diverso dal danno ambientale. A tale conclusione si perviene dalla considerazione della dimensione plurioffensiva del danno al beneambiente nel quale confluiscono anche profili inerenti la persona e le formazioni sociali ove si sviluppa la personalit. Ne deriva che, quanto alla domanda di costituzione di parte civile degli enti territoriali, essa appare ben possibile laddove lente lamenti la lesione di interessi propri e/o espressivi delle funzioni istituzionali dello stesso, CONTENZIOSO NAZIONALE 107 diversi dal danno allambiente nella sua dimensione pubblicistica. Quanto alla legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni ecologiste o operanti nel settore dellambiente, deve rilevarsi che essa, in conformit ad un orientamento oramai consolidato della Suprema Corte [...] pu essere ravvisata laddove tali associazioni si atteggino ad enti esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati e, cio, di interessi collettivi legittimi e non di meri interessi diffusi. A tal fine, peraltro, il Collegio ritiene necessario individuare i criteri da seguire nella valutazione dellinteresse allegato dallente, onde verificare se tale situazione giuridica soggettiva sia differenziata e qualificata rispetto al mero interesse collettivo, di natura diffusa. Ebbene, seguendo ancora le indicazioni della Suprema Corte, necessario che lassociazione abbia come fine essenziale statutario la tutela dellambiente, che essa sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, che sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati e che abbia dato prova di continuit del suo contributo a difesa del territorio [] . 2. Natura dellillecito Con la sentenza non definitiva in rassegna la condotta pregiudizievole allambiente viene qualificata come illecito permanente, confermandosi quella del giudice di I grado. La qualificazione del tipo di illecito rileva per il giudicante al fine della individuazione del dies a quo in ordine alle pretese collegate alla condotta pregiudizievole per lambiente. La Corte dAppello di Napoli, con la sentenza non definitiva, sul punto enuncia: [] deve affermarsi che lillecito, che provoca il danno allambiente, ha carattere di illecito permanente, poich consiste nella creazione di una situazione di per s capace di produrre continuamente ulteriore nocumento al diritto tutelato consistente nellinteresse collettivo alla conservazione, alla razionale gestione, al miglioramento, al recupero (per via naturale o grazie allintervento umano di ripristino) ed al godimento individuale e collettivo dellambiente naturale (onde non si dubita del fatto che costituisce danno ambientale civilmente risarcibile anche quello derivante medio tempore dallindisponibilit della risorsa ambientale intatta, sino a quando lo stato dei luoghi non sia stato ripristinato, le c.d. perdite provvisorie di cui alla direttiva 2004/35/CE [], mentre leffetto lesivo sostenuto nel tempo della violazione dellobbligo di ripristinare secundum ius i luoghi che grava sullautore, con la conseguenza che lo Stato (quale ente esponenziale della collettivit lesa) da una parte pu agire in ogni tempo per il ripristino [], non essendo neppure concepibile lusucapione del diritto (che non riconosciuto dallordinamento) a mantenere in atto stati di fatti dannosi per lambiente, e daltra parte acquista giorno per giorno il diritto al risarcimento per equivalente della perdita consistente nel fatto che la collettivit continua ad esser privata della possibilit di godere dellambiente nella situazione in cui si trovava prima che lautore dellillecito lo deteriorasse o aggiun- 108 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 gesse ulteriore deterioramento a quello gi provocato da altri [] . 3. Componenti del danno Per le sopradescritte condotte nel Comune di Castelvolturno, nel I grado del giudizio, il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto la spettanza allo Stato solo del danno patrimoniale allambiente e non anche del relativo danno non patrimoniale; sul punto il giudicante ritenne che, poich il danno ambientale frutto della lesione di un bene immateriale ed oggetto di una liquidazione equitativa, svincolata da una concezione aritmetico-patrimoniale, nella relativa liquidazione doveva intendersi compreso anche il danno non patrimoniale, mentre doveva escludersi che lo Stato, in quanto persona giuridica, potesse aver patito un danno morale; nulla dunque poteva liquidarsi a tale titolo. LAmm.ne sul punto ha proposto appello incidentale. Alluopo nella seconda comparsa conclusionale ha evidenziato che: la condotta illecita della societ Fontana Bleu ha determinato un danno patrimoniale (disciplinato, tra laltro, dallart. 2043 c.c. e dalla norma ricognitiva dellart. 18 L. n. 349/86,(...)) ed altres un danno non patrimoniale (art. 259 c.c.) allambiente. () In ordine al danno non patrimoniale allambiente si osserva quanto segue. ComՏ noto, alla luce della rilettura costituzionale dellart. 2059 c.c. (iniziata con le sentenze n. 8827 e 8828 del 31 maggio 2003 della Corte di Cassazione e ribadita ex multis da Cass. 14 febbraio 2006 n. 3181, Cass. 14 giugno 2007 n. 13953, Cass. 6 agosto 2007 n. 17180, Cass. 10 ottobre 2008 n. 15010) il danno non patrimoniale non coincide solo con il danno morale soggettivo: il limite dellart. 185 c.p. non opera in caso di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti; vi il superamento quindi della tradizionale visione dellart. 2059 c.c. che da norma sanzionatoria, ancorata sostanzialmente alla riserva di legge penale, si trasforma in una norma tipizzante dei singoli casi di risarcibilit del danno non patrimoniale, tra i quali, la lesione dellambiente. Il danno non patrimoniale presenta quindi diverse tipologie: danno morale, danno per lesione del prestigio della P.A. e dellordinato svolgimento delle attivit pubblicistiche; danno per il pregiudizio alla capacit di tenuta dellordinamento giuridico a fronte di illeciti connotati da pervasivit, gravit e molteplicit. Adattando tali dati al caso ne consegue: 1) Sussiste un danno non patrimoniale. Ci alla stregua della sopracitata rilettura costituzionale, atteso che nel caso di specie, () la condotta della societ Fontana Bleu ha leso in contrasto, tra laltro, con lart. 2043 c.c. valori della persona costituzionalmente garantiti, protetti dagli aa. 2 ,3, 9, 32, 41 e 42 della costituzione. Quanto or rilevato trova conferma nellorientamento in materia del giudice di legittimit il quale enuncia che: il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dellambiente, non presuppone che il responsabile sia condannato per danno ambientale, in quanto il danno non patrimoniale conseguente allingiusta lesione di un interesse costituzionalmente garantito, quale CONTENZIOSO NAZIONALE 109 lambiente, non soggetto, ai fini della risarcibilit, al limite derivante dalla riserva di legge correlata allart. 185 c.p. e non presuppone pertanto, la qualificabilit del fatto illecito come reato giacch il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben pu essere riferito dopo lentrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, in tema di diritti inviolabili relativi alla persona aventi natura economica (Cass. 10 ottobre 2008 n. 25010. 2) Il danno consiste nel danno morale (quale effetto lesivo costituito dal discredito subito dallo Stato in conseguenza dellattivit illecita posta in essere dalla Fontana Bleu), nella grave perdita di prestigio e nel grave detrimento dellimmagine e della personalit pubblica dello Stato, nella lesione dellordinato svolgimento dellattivit pubblicistica, nel pregiudizio della capacit di tenuta dellordinamento giuridico a fronte degli illeciti commessi della societ Fontana Bleu. Nella condotta dellappellante Soc. Fontana Bleu, sussistono gli estremi dellillecito cagionante danno non patrimoniale, danno morale; tale danno consiste nelle conseguenze or descritte al numero 2 del pregiudizio ad un interesse meritevole di tutela (quale lambiente) non suscettibile di esatta e precisa quantificazione ma pur tuttavia suscettibile in base a criteri di valutazione socialmente tipici (stimolanti il potere del giudice ex aa. 1226 e 1056 c.c.) di essere determinato in un certo ammontare. Pregiudizio allevidenza, distinto dal danno patrimoniale allambiente come comprovato dal fatto che i tre criteri ex art. 18 L. n. 349/86 (spese di ripristino, profitto conseguito e gravit della colpa) non sono idonei a ristorarlo. I menzionati tre criteri di determinazione del danno connotano il danno come patrimoniale ancorch disciplinato con elementi specializzanti. Dai tre criteri si evince che nella sostanza vi la disciplina di un ristoro per equivalente del pregiudizio arrecato allambiente con laggiunta con caratterizzazione vagamente pubblicistica di una penalit. Difatti: a) La spesa per la rimessione in pristino costituisce una tipica individuazione del quantum del danno patrimoniale per equivalente; b) Anche lentit del profitto conseguito da ricondurre nellalveo della determinazione del danno patrimoniale. Il legislatore ha tipizzato, per il danno ambientale, il ristoro dellarricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto affermato in linea generale in dottrina da un autorevole autore (R. SACCO. Larricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, UTET, 1959). Il legislatore con una propria determinazione politica ha imposto il ristoro di tale pregiudizio del quale si discute in linea generale da ricondurre al danno patrimoniale: Alluopo R. SACCO op. cit. pag. 3 evidenzia Si osservi ancora che il problema della restituzione dellarricchimento non ha nulla a vedere con il problema del risarcimento dei danni morali, n dei danni valutati in termini di ofelimit soggettiva []. Ma il danno morale non va confuso con larricchimento. A tacer daltro, il danno morale non varia con il variare dellarricchimento dellautore della lesione; c) La gravit della colpa individuale non che una penale sui generis ex aa. 1382-1384 c.c. IL QUAN- 110 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 TUM ritraibile da una clausola penale ha la funzione di ristorare un danno patrimoniale, come pacificamente evidenziato in dottrina ed in giurisprudenza, anche quando manchi la prova del danno (art. 1382 co.2 c.c.) o in concreto non si sia verificato quel danno ex ante determinato nella clausola (arg. ex art. 1382 co.1 c.c.). Come detto sopra il ristoro del danno patrimoniale allambiente nettamente distinto dal ristoro danno non patrimoniale []. Allevidenza nei consociati germinato un senso di sfiducia nelle Istituzioni: in contrasto con svariate norme stata costruita e gestita una citt abusiva. La condotta illecita della Fontana Bleu ha determinato, per decenni, la percezione nei consociati dellimpotenza delle varie Amministrazioni Pubbliche competenti nella materia. Ossia si generato un danno non patrimoniale del tutto distinto, autonomo, da quello patrimoniale e non assorbibile in questultimo. Nel caso di specie la lesione del bene ambiente ha, come detto, fatto germinare un danno patrimoniale (precisato, tra laltro, dallart. 2043 c.c. e con la norma ricognitiva dellart. 18 L. n. 349/86) ed altres un danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.). Con il danno patrimoniale vi il ristoro del pregiudizio patrimoniale per la lesione allambiente in s considerato applicando per la quantificazione i tre criteri delineati dal legislatore nellart. 18 n. 349/86. Con il danno non patrimoniale vi il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione dellambiente. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza definitiva in rassegna, ha riconosciuto in accoglimento della prospettazione dellAmministrazione la spettanza anche del danno non patrimoniale per lesione dellambiente. Avv. Michele Gerardo* Tribunale di Napoli, Ufficio del giudice per le indagini preliminari, Sezione XXII, ordinanza del 5 novembre 2010. Il GUP Dott. Pietro Carola sciogliendo la riserva sullammissione delle parti offese o danneggiate che hanno chiesto di costituirsi parte civile alludienza del 22 settembre 2010; sentiti il PM e i difensori degli imputati osserva quanto segue. Il Ministero dellAmbiente individuato dallart. 311 del D.L.vo 12 luglio 2006 n. 152 come unico legittimato a esercitare lazione civile in sede penale per il risarcimento del danno ambientale. La Suprema Corte, nonostante questa riserva, ha per pi volte ribadito la legittimazione degli enti territoriali cui affidata la cura del territorio e dellambiente. Ci premesso, il Ministero dellAmbiente senzaltro legittimato a costituirsi parte civile nei confronti di D.R.F. e B.S. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Napoli sono legittimati a costituirsi (*) Avvocato dello Stato. CONTENZIOSO NAZIONALE 111 parte civile contro D.R.F. e B.S.; la prima perch ha gestito, attraverso il commissario straordinario, la fase dellemergenza rifiuti nella regione Campania; il secondo perch uno degli enti territoriali cui affidata la tutela dellambiente e del territorio. (...) P.Q.M. Ammette la costituzione di parte civile del Ministero dellAmbiente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Napoli nei confronti di D.R.F. e B.S.; (...) Napoli 5 novembre 2010 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Seconda Sezione Penale, ordinanza del 1 febbraio 2011 - Pres. L. Picardi. (Omissis) OSSERVA Ai fini della valutazione dellammissibilit delle dichiarazioni di costituzione di parte civile occorre brevemente ricordare, in questa sede, che essa richiede allorgano giudicante esclusivamente un vaglio preliminare in ordine ai requisiti formali della costituzione e alla sussistenza della legittimazione allazione. Resta, invero, rimessa allesito dellistruttoria dibattimentale ogni valutazione nel merito inerente la fondatezza della domanda civile. Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di regolarit formale degli atti di costituzione delle indicate pp.oo., che non emergono profili di inammissibilit n, peraltro, sono state sollevate eccezioni a riguardo. Quanto alla valutazione della legittimazione sostanziale alla domanda civile, occorre ricordare che la costituzione di parte civile nel processo penale consentita sia alla persona offesa dal reato (quale titolare del bene-interesse protetto dalla norma) sia a chiunque assuma la qualit di danneggiato dal reato e, dunque, a colui che alleghi (e poi dimostri) un danno derivante dalla condotta del soggetto agente. Con riguardo specifico alla domanda di risarcimento del danno ambientale, deve rilevarsi che essa compete esclusivamente al Ministero dellAmbiente ex art. 311 D.Lvo 152/06. Ci non vale, di per s, a rendere inammissibile la dichiarazione di costituzione di parte civile n degli enti territoriali n delle associazioni ambientaliste, ma impone di valutare in concreto la domanda formulata. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, tale costituzione pur sempre ammissibile laddove venga lamentata la lesione di un diritto soggettivo o di un intesse legittimo (questultimo risarcibile secondo il principio oramai consolidato e affermato dalle SS.UU. con la nota sentenza n. 500/99) che derivi dalla commissione del reato e che sia diverso dal danno ambientale. A tale conclusione si perviene dalla considerazione della dimensione plurioffensiva del danno al bene-ambiente nel quale confluiscono anche profili inerenti la persona e le formazioni sociali ove si sviluppa la personalit. Ne deriva che, quanto alla domanda di costituzione di parte civile degli enti territoriali, essa appare ben possibile laddove lente lamenti la lesione di interessi propri e/o espressivi delle funzioni istituzionali dello stesso, diversi dal danno allambiente nella sua dimensione pubblicistica. Quanto alla legittimazione alla costituzione di parte civile delle associazioni ecologiche operanti nel settore dellambiente, deve rilevarsi che essa, in conformit ad un orientamento ormai con- 112 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 solidato della Suprema Corte (e non smetito dalla recente pronuncia resa in data 22 novembre 2010 dalla Cassazione Penale Sezione III n. 41015 invocata dalla difesa di F.), pu esser ravvisata laddove tali associazioni si atteggino ad enti esponenziali di interessi ambientali concretamente individualizzati e, cio, di interessi collettivi legittimi e non di meri interessi diffusi. A tale fine, peraltro, il Collegio ritiene necessario individuare i criteri da seguire nella valutazione dellinteresse allegato dallente, onde verificare se tale situazione giuridica soggettiva sia differenziata e qualificata rispetto al mero interesse collettivo, di natura diffusa. Ebbene, seguendo ancora le indicazioni della Suprema Corte, necessario che lassociazione abbia come fine essenziale statutario la tutela dellambiente, che essa sia radicata nel territorio anche attraverso sedi sociali, che sia rappresentativa di un gruppo significativo di consociati e che abbia dato prova di continuit del suo contributo a difesa del territorio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14828 dell11 febbraio 2010, nonch ex plurimis Sezione terza sentenza 33887/2006). Cos delineati i criteri seguiti dal Collegio nella valutazione dellammissibilit della domanda di parte civile, verranno ora valutate le singole domande di costituzione di parte civile e di seguito quelle di esclusione delle parti civili gi costituite. 1. La domanda della Regione Campania La Regione Campania ha dichiarato di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati, per tutti i reati loro ascritti, chiedendo il risarcimento di danni patrimoniali e non, sia in prorpio sia quale ente esponenziale di interessi della collettivit regionale, con riguardo a danni patrimoniali e morali, genericamente indicati. A tale fine ha lamentato la lesione allimmagine, allambiente, alle funzioni istituzionali in materia di rifiuti e di promozione e sviluppo di vari settori delleconomia (beni di cui la regione titolare in proprio) nonch, quale ente esponenziale, la lesione del diritto alla libera iniziativa economica dei cittadini campani. Tale domanda deve ritenersi ammissibile, facedono riferimento alla lesione di situazioni soggettive direttamente riconducibili alle funzioni istituzionali del suddetto ente, sia alla personalit e allimmagine dello stesso, solo in relazione ai reati di cui ai capi da b1) e b7), nei confronti dei soggetti cui sono rispettivamente imputate le condotte. (...) 2. La domanda presentate dallAvvocatura dello Stato nellinterese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dellAmbiente e Tutela del Territorio e del Mare,.... Con riguardo alle richieste di costituzione di parte civile in esame si osserva quanto segue. Per il reato di cui al capo b1) (art. 260 D.Lgs 152/06 e art. 7 L. 203/91) stato allegato, dal Ministero dellAmbiente il danno allambiente e territorio e dalla P.C.M. il pregiudizio al corretto svolgimento della attivit straordinaria diretta al superamento della emergenza rifiuti in Campania. Le domande sopra indicate vanno ammesse essendo configurabile una lesione diretta agli interessi prospettati. Sul punto, si richiama quanto gi osservato in linea generale in tema di danno ambientale. Quanto, invece, alla tutela della attivit straordinaria diretta al superamento della emergenza rifiuti in Campania, si evidenzia come a seguito della costituzione del sodalizio criminoso possano astrattamente derivare lesioni, anche di natura patrimoniale alla funzione di corretto svolgimento dellattivit straordinaria diretta al superamento della emergenza rifiuti in Campania, di cui lo Stato titolare in persona della P.C.M. Tale ultime considerazioni fondano un giudizio di ammissibilit per tutti gli illeciti di cui al D.Lgs 152/06 per i quali il Ministero dellAmbiente ha proposto domanda (b1), b5) e b7)). (...) CONTENZIOSO NAZIONALE 113 3. La domanda del Comune di Napoli Il Comune di Napoli ha presentato domanda di costituzione di parte civile in ordine ai reati di cui ai capi b3) (art. 323 c.p. commesso in Napoli) e b4) (640 comma 2 c.p. commesso in Napoli), nei confronti di tutti gli imputati, lamentando danni non patrimoniali per lesioni allimmagine ed allidentit morale, nonch un eventuale danno ambientale, se emergente in corso di istruttoria. In primo luogo inammissibile la domanda concernente un eventuale danno ambientale in quanto generica e riferita ad un danno futuro ed incerto. Quanto al resto, ritiene il collegio che, pur non essendo il Comune titolare dei beni giuridici tutelati in via diretta dalle fattispecie in esame, sia comunque astrattamente configurabile un danno derivato allimmagine ed allidentit dellente. Infatti, le condotte in contestazione appaiono commesse nellesecuzione di un medesimo disegno criminoso concernente una pi complessa vicenda di stabile gestione illecita di rifiuti nellambito della Regione Campania, di cui il comune istante capoluogo. 4. La domanda del Comune di Capodrise Il Comune di Capodrise ha presentato domanda di costituzione di parte civile in ordine ai reati di cui ai capi b1), b7) (artt. 256 260 D.Lgs 152/06) In relazione alle condotte di cui ai capi b1) e b7) appare astrattamente configurabile il danno lamentato e consistente nel mancato recupero dei siti del territorio comunale che avrebbe dovuto esser effettuato per conto della Regione. (...) 5. La domanda del Comune di San Marco Evangelista Il Comune di San Marco Evnagelista ha presentato domanda di costituzione di parte civile in ordine ai reati di cui ai capi da b1) a b7) (artt. 256 260 D.Lgs 152/06) (...) In relazione alle condotte di cui ai capi da b1) e b7) appare astrattamente configurabile il danno lamentato e consistente nellalterazione dellattivit di gestione dei rifiuti nellambito del territorio comunale, trattandosi di ipotesi tutte riconducibili e strumentali allattuazione di un medesimo disegno criminoso. (...) 6. La domanda di Legambiente Campania Legambiente Campania ha dichiarato di costituirsi parte civile nei confronti di tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti, lamentando un danno ai propri interessi statutari quali la tutela dellambiente e della salute dei cittadini, come conseguenza della costituzione di unassociazione finalizzata alla commissione di illeciti in materia ambientale e dellillecita attivit di trasporto dei rifiuti. Si premette che le situazione giuridiche vantate rientrano nelle finalit statutarie dellente. Inoltre, le stesse presentano una valenza autonoma e differenziata in relazione alle ipotesi in esame, essendo lente radicato nel territorio in oggetto (anche attraverso sedi sociali), rappresentativo di un gruppo significativo di consociati ed avendo fornito un contributo con carattere di continuit nellambito del medesimo territorio (cfr. al riguardo la domanda di costituzione di parte civile e gli allegati). Tale domanda deve ritenersi ammissibile, facendo riferimento alla lesione di situazioni soggettive direttamente riconducibili alle funzioni statutarie del suddetto ente, solo in relazione ai reati di cui ai capi da b1) e b7), nei confronti dei soggetti cui sono rispettivamente imputate le condotte. Invero, la costituzione di unorganizzazione di cui allart. 416 bis c.p., al fine di commettere reati nella gestione abusiva di rifiuti, radicatasi in vari comuni del territorio della Regione, nonch varie condotte, anche lesive di beni giuridici diversi, commesse nellambito del me- 114 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 desimo disegno criminoso, sono fattispecie di per s astrattamente idonee a danneggiare i suddetti interessi, di cui la Legambiente Campania, portatrice in proprio. Per il resto, invece, la domanda inammissibile perch generica e priva della allegazione di un danno diretto. 7. La domanda delle associazioni ambientaliste L.I.D.A. e A.N.P.A.N.A. Le associazione L.I.D.A. e A.N.P.A.N.A. hanno presentato domanda di costituzione di parte civile in relazione a tutti i capi oggetto di contestazione nei confronti di tutti gli imputati lamentando un pregiudizio alle proprie finalit statutarie (tutela dellambiente e protezione dellecosistema) e, per tal via, alla propria personalit. Sul punto, si richiamano le considerazione gi svolte in generale in ordine ai presupposti richiesti per la costituzione di parte civile delle associazioni ambientalistiche (come enucleati dal consolidato orientamento della Suprema Corte, sopra riportato). Tanto premesso, deve evidenziarsi che le associazioni in oggetto non hanno dimostrato di essere portatrici di una automa posizione soggettiva, distinta dallinteresse diffuso alla tutela dellambiente. In particolare, le stesse non hanno fornito prova di un collegamento con il territorio della regione Campania, n hanno fornito prova di essere rappresentative di un gruppo significativo di consociati campani, n di aver contribuito con carattere di continuit nellambito del medesimo territorio. Pertanto appaiono inammissibile le esaminate domande di costituzione di parte civile. (...) P.Q.M. Ammette alla costituzione di parte civile e dispone lesclusione delle parti civili costituite nei termini indicati in parte motiva (...) Santa Maria Capua Vetere, 1 febbraio 2011 Corte di appello di Napoli, Sez. I civ., sentenza 24 aprile 2008 n. 1495 - Pres. M. Gallo, Rel. G. de Donato - Fontana Bleu S.p.A. (avv. G. Olivieri) c. Ministero dellAmbiente, Presidenza del Consiglio dei Ministri (avv. Stato M. Gerardo) ed altri. Sent. Trib. Napoli n. 11235/04. (Omissis) Svolgimento del processo 1. Con citazione notificata il 15 settembre 1999 il Ministero dellAmbiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri esposero che la Fontana Bleu S.p.a. aveva realizzato e gestito dal 1981 in poi unampia serie di complessi immobiliari fabbricati abusivamente sulle p.lle 2 e 3 del foglio 49 del Comune di Castelvolturno, localit Pinetamare, invadendo ed occupando in modo arbitrario vaste estensioni di terreni appartenenti ad demanio forestale e costruendo numerosi edifici (analiticamente descritti ed individuati) destinati a civili abitazioni, ad attivit commerciali, alberghiere, scolastiche e di culto, nonch a parcheggio, il tutto con relativo sbancamento di suolo e sottosuolo, formazione di rilevati e cumuli temporanei, realizzazione di strade ed opere permanenti, deviazione di corsi dacqua, interramento di corsi idrici, realizzazione di scarichi idrici, uso di mezzi ed utilizzazione di materiale proveniente da cave. Aggiunsero che quellarea, oltre ad essere demaniale e quindi inalienabile ed indisponibile, in virt dei D.M. 19 maggio 1965 era sottoposta a vincolo ai sensi della legge n. 1497/39 ed inoltre era vincolata ai sensi della legge n. 431/85, che gli immobili costruiti erano stati adibiti CONTENZIOSO NAZIONALE 115 a civili abitazioni in mancanza delle prescritte licenze dabitabilit, che lattivit alberghiera, che comportava il confezionamento di sostanze alimentari, era stata esercitata in difetto dellautorizzazione richiesta dalla legge n. 283/62, che era stato anche violato il D.M. 13 luglio 1977, che aveva classificato quel territorio come riserva naturale dello Stato. Tutto ci aveva irrimediabilmente compromesso lambiente marino e terrestre, danneggiando le specie naturali ivi esistenti, modificando lhabitat preesistente, artificializzando il paesaggio naturale, aumentando la criticit degli ecosistemi, sconvolgendo lidrografia superficiale e determinando la produzione di r.s.u. Chiesero, pertanto che la societ convenuta fosse condanna al ripristino dello stato dei luoghi e, ove ci non fosse stato possibile al risarcimento dei danni patrimoniali, da liquidare tenendo conto delle spese necessarie per il ripristino (esposte per 14.700.000.000), del profitto conseguito dalla convenuta (esposto in 30.500.000.000) e di unaliquota aggiuntiva commisurata al turbamento dellambiente (esposta in 14.700.000.000), per un importo complessivo di 60.000.000.000 ( 30.987.413,94), nonch al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare equitativamente in altre 60.000.000.000 ( 30.987.413,94); il tutto oltre interessi rivalutazione monetaria e spese di giudizio. La societ convenuta si costitu, chiedendo il rigetto della domanda. Dedusse, in particolare che, essendosi costituita il 5 agosto 1981, non poteva rispondere dei danni ambientali prodotti da attivat svolte in precedenza da altri soggetti; che era ancora in contestazione innanzi al Tribunale di Napoli la titolarit dei terreni, che si assumeva essa avesse occupato abusivamente; che molti degli immobili realizzati erano stati venduti a terzi, che erano contraddittori necessari riguardo alla domanda di riduzione in pristino, mentre altri erano stati dati in locazione al Comune di Castelvolturno, che li aveva adibiti a scuole; che le leggi n. 177/92 e 579/93, prevedendo specificatamente per quel comprensorio una procedura di regolarizzazione degli interventi abusivi, mediante trasferimento dei beni al Comune e poi da questo agli attuali utilizzatori, escludevano lantigiuridicit delledificazione e quindi rendevano non configurabile il danno ambientale; che la risarcibilit del danno ambientale era stata introdotta nel nostro ordinamento solo dalla legge n. 349//85, onde lopera di edificazione ascrittale, conclusasi entro il 1983, non era sanzionabile, posto che gli interventi operati in realt avevano bonificato una zona in precedenza acquitrinosa e paludosa, migliorandone lassetto ambientale; che tutte le costruzioni erano state realizzate in base a regolari concessioni edilizie, mentre alcune di esse erano state requisite per dare ospitabilit ai cittadini di Pozzuoli in occasione del fenomeno del bradisismo, onde erano state destinate a scopi di pubblica utilit; che gi prima dellesecuzione delle opere indicate in citazione sul litorale esistevano lidi balneari regolarmente autorizzati, onde dovevano gi esistere le strade daccesso e gli impianti idrici e fognari; che, essendo state completate le opere nel 1983, le amministrazioni invocavano senza fondamento la legge n. 431/85, entrata in vigore dopo i fatti; che, per lo stesso motivo, il diritto al risarcimento dei danni era ampiamente prescritto, trattandosi di illecito istantaneo con effetti permanenti e comunque di illecito permanente la cui consumazione era cessata con il completamento delle opere; che in ogni caso non poteva non riconoscersi un contributo causale nella determinazione del danno da parte delle varie amministrazioni, che avevano autorizzato le costruzioni, le avevano utilizzate e con condotta omissiva rispetto allattivit di repressione, che ad esse spettavano, non avevano impedito che levento dannoso si realizzasse; onde queste dovevano risponderne almeno per la met. Chiese pertanto il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. Chiese, inoltre, ed ottenne di chiamare in causa il Comune di Castelvolturno, il Comune di Pozzuoli, il Sindaco di Poz- 116 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zuoli nella sua veste di Commissario Straordinario del Ministero per la Protezione Civile per lemergenza del bradisismo, il Ministero per la Protezione Civile, il Ministero dell'Interno ed il Ministero della Marina Mercantile, affinch fosse accertato il loro contributo alla determinazione del danno ambientale o, in via subordinata, affinch fossero condannati, in via solidale o secondo le singole responsabilit, a rivalersi di quanto essa fosse costretta a pagare alle amministrazioni attrici, in misura pari almeno al 50%. I chiamati in causa, ad eccezione del Sindaco di Pozzuoli nella ricordata veste, si costituirono chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Intervenne in causa, sposando le tesi delle amministrazioni attrici, il WWF Italia. La causa sub diversi rinvii per la pendenza di trattative, sino a quando le amministrazioni attrici con la memoria di cui allart. 183, u.c., c.p.c. dedussero che si era pervenuti ad un accordo transattivo sottoscritto il 18 giugno 2002, con il quale era stata definita ogni controversia relativa alla propriet ed al possesso delle aree oggetto di causa, col riconoscimento che alcune delle opere realizzate, da non demolire, erano acquisite al patrimonio dello Stato, mentre erano rimasti esclusi dallaccordo i profili di carattere edilizio, urbanistico, paesaggistico ed ambientale. Pertanto esse modificarono le conclusioni della citazione, nel senso di rinunziare alla domanda di riduzione in pristino e di insistere in quella di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura gi indicata in citazione. La convenuta eccep che si trattava di domanda nuova e chiese, invece che si dichiarasse cessata la materia del contendere, poich la transazione aveva posto fine al contenzioso relativo al danno ambientale. 2. Istruita la causa mediante la produzione di documenti, il Tribunale di Napoli con sentenza n. 11235/2004, pubblicata il 3 novembre 2004, accolse la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Ministero dellAmbiente e condann la convenuta al pagamento in suo favore di 30.000.000,00 oltre gli interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo; respinse, per difetto di legittimazione attiva, la domanda proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; respinse le domande proposte dalla convenuta nei confronti dei chiamati in causa; regol le spese secondo il principio di soccombenza. Il primo giudice ritenne, in estrema sintesi e per ci che ancora qui rileva che: a) rinunziando alla domanda di riduzione in pristino e mantenendo ferme quelle di risarcimento, le amministrazioni attrici non avevano compiuto una mutatio libelli, ma solo una consentita emendatio, poich, pur avendo reso principale quella di risarcimento del danno patrimoniale, che originariamente era stata proposta in via subordinata, per il caso che la riduzione in pristino non fosse possibile, esse non avevano modificato la causa petendi n il petitum; b) non era cessata la materia del contendere, poich la lettera del protocollo dintesa era ben chiara nel senso che la transazione non riguadava i profili ambientali e paesaggistici del contenzioso in atto; c) pur emergendo dagli atti che parte delle opere indicate in citazione risaliva ad epoca anteriore alla costituzione della Fontana Bleu S.p.a. (1981), tuttavia lo stesso protocollo dintesa confermava che vi era partecipazione di tale societ alledificazioen ed era pacifico che essa era in seguito divenuta proprietaria di tutte le opere ed aveva poi rinvenduto a terzi gran parte delle unit abitative ed utilizzato direttamente le altre per lattivit alberghiera, sicch, oltre ad aver partecipato alla attivit edificatoria successiva al 1981, essa aveva fruito della precedente edificazione per trarne profitti economici e gi ci era sufficiente a costituire condotta lesiva dellambiente, posto che il danno ambientale si identifica anche nella lesione dellinteresse della collettivit alla conservazione, alla razionale gestione ed al miglioramento delle risorse ambientali (C. cost. n. 210/87), mentre lo sfruttamento economico di opere incidenti sullambiente impedisce che simili interessi possano essere perseguiti; d) pertanto, la conve- CONTENZIOSO NAZIONALE 117 nuta ben poteva rispondere dellintero danno ambientale, che aveva concorso a provocare insieme alle altre societ del gruppo Coppola, come corresponsabile solidale; e) era chiara la sussistenza del danno ambientale, posto che l dove vi era vegetazione sino al lido del mare, con zone umide che facevano parte dellhabitat e ne costituivano una caratteristica soggetta a protezione da parte dellautorit preposta, ora sorgeva un contesto urbano totalmente antropizzato; f) tale trasformazione era stata realizzata (come richiede il primo comma dellart. 18 della legge n. 349/86) mediante violazione colposa di una serie di norme di ordine generale (art. 822 c.c.; legge n. 765/67; legge n. 10/70; legge n. 47/85; art. 221 r.d. n. 1265/34; art. 2 legge n. 283/62) o poste a protezione dellambiente (legge n. 1497/39; D.M. 19 maggio 1965; D.M. 13 luglio 1977; leggi sugli scarichi di acque reflue); g) lart. 18 della legge n. 349/86 ha funzione solo ricognitiva della tutela, anche risarcitoria, che il nostro ordinamento gi riconosceva allambiente, onde anche le condotte precedenti a tale legge sono sanzionabili; per di pi la condotta illecita si protratta, nella forma della gestione delle opere esistenti, ben oltre il 1986; h) il diritto al risarcimento del danno non era prescritto, poich si tratta di illecito permanente, che si protrae sino a quanto non si opera la riduzione in pristino dellambiente danneggiato; i) il danno poteva essere liquidato in base ai dati dettagliatamente esposti dalle attrici, che poi erano stati oggetto di specifiche contestazioni, mentre non era congrua la richiesta della convenuta di procedere alla liquidazione in base ai criteri fissati dal D.M. 26 settembre 1997, che riguardano la determinazione delle indennit sanzionatorie da applicare ai sensi dellart. 15 della legge n. 1497/39 e cio sanzioni amministrative ben diverse dal risarcimento dei danni; andavano perci liquidate 14.700.000.000 per le spese di ripristino e 30.500.000.000 per il profitto ricavato dalla vendita delle unit abitative e dalla gestione dellattivit alberghiera, per un totale di 45.200.000.000 pari ad 23.343.851,83 da incrementare poi sino alla somma di 30.000.000,00 in considerazione della gravit del comportamento colposto dellagente; l) tale importo non poteva essere decurtato del valore degli immobili ceduti allo Stato in virt del protocollo dintesa del 18 giugno 2002, poich tale trasferimento costituiva una delle reciproche concessioni che le parti si erano fatte per definire le controversie relative alla propriet ed al possesso delle aree controverse e non poteva esser considerato ai fini del danno ambientale, escluso dalla transazione; m) poich il danno ambientale frutto delle lesioni di un bene immateriale ed oggetto di una liquidazione equitativa svincolata da una concezione aritemetico patrimoniale, nella relativa liquidazione doveva intedersi compreso anche il danno non patrimoniale, mentre doveva escludersi che lo Stato, in quanto persona giuridica, potesse aver patito un danno morale; nulla dunque poteva liquidarsi a tale titolo; n) le domande proposte dalla convenuta e dai chiamati in causa non erano fondate, giacch il Ministero dellInterno e della Marina non erano proprietari dei beni occupati, n erano titolari di poteri repressivi riguardo agli illeciti commessi; il Ministero per la Protezione Civile si era limitato (tramite il Commissario Straordinario) alla semplice utilizzazione di alcuni dei beni realizzati dalla societ convenuta ed aveva compiuto interventi legittimi attuati anche in virt dei poteri di deroga allordinamento vigente di cui era investito per affrontare lemergenza creata dal bradisismo; al Comune di Pozzuoli non erano imputabili gli atti posti in essere dal suo sindaco in veste di commissario straordinario; il comune di Castelvolturno aveva esercitato in varie occasioni i suoi poteri repressivi ed in ogni caso il regresso nei suoi confronti costituiva una forma di abuso di diritto, tendente a scaricare su altri le conseguenze dellillecito posto in essere dalla convenuta. 3. Contro tale sentenza, non notificata, la Fontana Bleu S.p.a. ha proposto appello con atto tempestivamente notificato il 22 e 23 dicembre 2004, con il quale ha chiesto la dichiarazione 118 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 di nullit della sentenza impugnata, e, nel merito, il rigetto delle avverse domande, deducendo che: (...) D) il primo giudice incorso in vizio di ultrapetizione, poich le amministrazioni attrici hanno posto a fondamento della domanda il fatto che la Fontata Bleu S.p.a. aveva posto in essere da sola (e quindi come unica responsabile) dal 1981 in poi le attivit di realizzazione e gestione delle opere abusive, da cui era derivato il danno ambientale, e solo in comparsa conclusionale hanno affacciato il tema della responsabilit solidale, per aver concorso a produrre il danno in parola insieme alle altre societ del gruppo Coppola, che a partire dagli anni 60 avevano operato in zona, mentre egli ha fondato la dichiarazione di responsabilit su questultimo tema dindagine, che era estraneo alloriginaria formulazione della domanda. E) il Tribunale ha errato nel ritenere che il nostro ordinamento riconoscesse tutela risaricitoria per il danno ambientale anche prima dellentrata in vigore dellart. 18 della legge n. 349/86, poich cos ragionando si riduce tale norma ad una scatola vuola con funzione meramente ricognitiva, mentre essa ha introdotto il concetto di ambiente come bene immateriale avente autonoma rilevanza; pertanto, non avrebbe dovuto limitarsi ad assimilare lazione proposta a quella ex art. 2043 c.c. ed avrebbe dovuto accertare non se vi era stata lesione dei singoli beni, ma se vi era stata compromissione dellambiente nel suo complesso considerato; tale indagine sarebbe del tutto mancata. F) lidentificazione tra danno patrimoniale allambiente e quello risarcibile ex art. 2043 c.c. ha indotto, inoltre il Tribunale a non considerare che sarebbe stato necessario individuare i danni patrimoniali allambiente e distinguerli da quelli derivanti dalloccupazione di terreni demaniali, che sono stati considerati e definiti in sede transattiva. G) il rigetto delleccezione di prescrizione errato, poich lillecito per il quale si procede un illecito istantaneo con effetti permanenti, posto che il comportamento contra ius dellagente si esaurisce con il verificarsi dellevento dannoso, anche se questo poi protrae autonomamente nel tempo i propri effetti lesivi, senza che tale protrarsi sia sostenuto dal proseguire della condotta lesiva; pertanto cessata lattivi di edificazione che ha modificato lambiente, lillecito si consumato ed il termine di prescrizione ha cominciato a decorrere, mentre lattivit di gestione delle opere realizzate (vendita degli immobili ed esercizio dellattivit alberghiera), al contrario di quanto affermato dal Tribunale, non idonea a produrre danno allambiente, n, comunque, lamministrazione ha provato che in concreto abbia prodotto danni. H) anche a voler ritenere che si tratti di illecito permanente, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che la relativa prescrizione decorre giorno per giorno dalla data di inizio dellillecito e non da quella della sua cessazione, onde quanto meno andava riconosciuta la prescrizione di tutti i danni maturati in epoca pi remota del quinquennio anteriore alla proprosizione della domanda (prima cio del 15 settembre 1994). (...) Il Ministero dellAmbiente e la Presidenza del Consiglio dei Ministeri si sono costituiti, chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale, con il quale hanno chiesto che: a) la liquidazione del danno patrimoniale allambiente sia rapportata a quanto richiesto ( 30.987.413,94), non giustificandosi larrotondamento operato dal Tribunale dopo aver dichiarato che potevano assumersi in decisione i dati esposti dalle attrici; b) siano riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria degli illeciti, negati senza motivo dal primo giudice; c) sia liquidato anche il danno non patrimoniale allambiente, posto che la condotta della Fontana Bleu S.p.a. ha certamente leso interessi non patrimoniali dello Stato diversi da quelli considerati ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, come quelli al prestigio, al decoro, alla considerazione ed alla capacit di tenuta dellordinamento a fronte delle condotte illecite di alcuni consociati (...) CONTENZIOSO NAZIONALE 119 Motivi della decisione (...) 4. Con il quarto motivo di gravame lappellante principale deduce il vizio di extrapetizione riguardo a quel passo della impugnata sentenza nel quale si assume che il fatto che parte dellattivit di edificazione sullarea oggetto di giudizio sia avvenuta in epoca anteriore al 1981 ed irrilevante poich la Fontana Bleu S.p.a., avendo contrihutio con la condotta (edificazione successive alla sua costituzione, vendita delle unit immobiliari realizzate dalle altre societ del gruppo Coppola, che le erano state trasferite, esercizio dellattivit alberghiera) alla produzione del danno, risponde in solido con gli altri soggetti che hanno in precedenza deteriorato lambiente per lintero danno a questo arrecato. Tale deduzione fondata, anche se non comporta il rigetto integrale della domanda, ma solo una pi ridotta definizione dei danni di cui lappellante stata chiamata a rispondere. Ai sensi dellart. 112 c.p.c. il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda e, poich, comՏ noto, la domanda, individuata da tre elementi strutturali (personae, petitum e causa petendi), tale principio implica, per quel che qui interessa, che il giudice non pu pronunziarsi su di una causa petendi diversa o pi ampia di quella dedotta dallattore. Questa si identifica con il titolo giustificativo dellistanza di tutela rivolta al giudice, che come si evince dallart. 163, n. 4, c.p.c., non consiste solo nel rapporto giuridico come fonte del diritto azionato, ma comprende anche i fatti costitutivi di tale rapporto, con la conseguenza che almeno per i c.d. diritti eterodeterminati (quali sono i diritti di obbligazione ad una prestazione generica, come il diritto al risarcimento dei danni, ed i diritti di garanzia), lallegazione dei fatti costitutivi costituisce parte integrante della causa petendi, onde, scaduto il termine per le eventuali modificazioni ed integrazioni della domanda, (art. 183 c.p.c.) non possono esserne allegati di nuovi ed il giudice deve limitare la sua pronunzia al thema decidendum individuato dalle allegazioni originarie e da quelle eventualmente integrative tempestivamente fatte, senza poter prendere in considerazione altri fatti costitutivi. Nel caso in esame latto di citazione indica a chiare lettere la Fontana Bleu S.p.a. come unica autrice delle attivit lesive dellambiente ivi analiticamente elencate (in sintesi realizzazione dellinsediamento urbano e turistico con sconvolgimento del precedente habitat di pineta e macchia mediterranea e sua successiva gestione con vendita del realizzato ed esercizio dellattivit alberghiera), senza fare alcun riferimento al fatto che in zona avessero operato in precedenza altre societ del gruppo Coppola, che avevano realizzato parte delle opere indicate, ed in particolare senza allegare il fatto che la convenuta era subentrata ad esse, acquistando grazie allincorporazione di altra societ, la Agrimmobiliare Sp.a., alla quale era stato in precedenza conferito il ramo dazienda della Coppola Pinetamare S.n.c. avente ad oggetto la realizzazione dellinsediamento il compendio immobiliare, provvedendo al suo completamento e poi alla gestione di ci che non era stato gi in precedenza alienato a terzi. Tale impostazione non stata modificata nei termini di cui allart. 183 c.p.c., bench la convenuta si fosse subito difesa, precisando di non poter rispondere di ci che altri soggetti avevano fatto prima della sua costituzione, e solo in comparsa conclusionale la questione stata rivisitata per dedurre che, in virt dei principi che regolano la responsanbilit solidale, la convenuta poteva esser chiamata a rispondere per lintero danno ambientale, avendo concorso con altri a determinarlo. Appare, allora, evidente che, accogliendo questultima prospettazione, il Tribunale ha finito per prendere in considerazione fatti forieri di responsabilit solidale, che non erano stati allegati dalle attrici in sede di definizione del thema decidendum, spingendosi in tal modo oltre i limiti della domanda posta al suo esame. Avrebbe dovuto, invece, prendere in considerazione 120 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 solo i fatti di edidicazione e gestione compiuti dalla societ convenuta, respingendo la domanda per la parte in cui attribuiva alla convenuta comportamenti lesivi dellambiente compiuti da altri soggetti e limitando laffermazione di responsabilit e la condanna al risarcimento ai soli danni provocati direttamente dalla Fontana Bleu s.p.a con la condotta tenuta dal momento della sua costituzione in poi. 4.1. Appare il caso di osservare, in proposito, che (a parte lerrore di individuazione delle opere realizzate dalla convenuta, che aveva solo completato e non integralmente realizzato linsediamento immobiliare sulle p.lle n. 2 e 3 del foglio 49 di Castelvolturno) limpostazione data alla domanda dalle amministrazioni attrici non sembra il frutto di una svista o di unincompleta conoscenza della storia di quellinsediamento, che ben emergeva, oltre che da numerosi procedimenti penali (tra i quali, da ultimo, quello avviato con decreto di citazione a giudizio del P.M. presso la Pretura Circondariale di S. Maria C.V. del 20 marzo 1999, nel quale le amministrazioni attrici si sono costituite parte cvile, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. dell8 luglio 2005 ed in appello con sentenza di questa Corte del 9 luglio 2007, in atti), dalla ricostruzione operata dallU.T.E. di Caserta gi nel 1986 e trasmessa a tutte le amminisrazioni interessate ed allAvvocatura erariale, ma appare come adeguamento della domanda al principio fissato dal settimo comma dellart. 18 della legge n. 349/86, secondo cui nei casi di concorso nelle stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilit individuale. Si tratta di una deroga espressa al princio di solidariet fissato in via generale dallart. 2055 c.c., che, per il principio di unitariet dellillecito permamente disciplina anche la condotta tenuta dalla convenuta in epoca anteriore allentrata in vigore della norma che ho ha introdotto (v.: con riferimento allordinamento penale, nel quale il principio di irretroattivit della legge pi sfavorevole al reo, al quale si riferiscono le sentenze citate, intangibile: Cass. Pen. 10 novembre 2005 n. 1032; id. 3 novembre 1993, Rizzi; id. 1 marzo 1993, Verdoliva; id. 28 gennaio 1993, Guadalupi). Sicch, da una parte, appare plausibile che la domanda sia stata formulata nel modo che si detto proprio per adeguarsi alla citata disposizione legislativa e, daltra parte, riportando la pronunzia nei limiti di ci chՏ stato chiesto, si opera anche in modo che essa non risulti in contrasto con la disciplina legislativa, che tuttora la regola, nonstante lentrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 (che ha abrogato lart. 18 della legge n. 349/86 ed il cui art. 311 non prevede analoga limitazione della responsabilit solidale) posto che la sua norma non retroattiva e quindi non disciplina la condotta dedotta in giudizio, che espressamente limitata sino allepoca di proposizione della domanda (momento al quale si arresta il computo dei profitti derivati dallillecito, senza alcun accenno a quelli successivi, ai quali non fanno alcun riferimento neppure le successive difese delle attrici, che anche in appello si sono astenute dal chiedersi che si considerassero uleriori danni), sicch se la si applicasse si modificherebbe la disciplina giuridica del fatto generatore del rapporto controverso, disconoscendo gli effetti gi verificatisi del fatto passato (Cass. 28 settembre 2002 n. 14073; id. 3 febbraio 2000 n. 2433). 4.2. Da quanto detto discende cha la sentenza impugnata va riformata nel senso di considerare esclusivamente lattivit illecita direttamenta compiuta dalla societ appellante e di liquidare solo i danni provocati da tale attivit, senza considerare quelli prodotti dalla precedente attivit di edificazione di altre societ. Che poi, lattivit ascritta in citazione allodierna appellante sia stata da essa posta in essere (dalla data della sua costituzione in poi) emerge con chiarezza dagli atti. Essa stessa, infatti, ammette che lattivit edilizia proseguita sino al 1983, sicch almeno per quello scorcio di CONTENZIOSO NAZIONALE 121 tempo risulta pacificio che essa abbia direttamente provveduto al completamento dellinsediamento edilizio. Inolre il confronto tra la foto aerea del 4 giugno 1982 prodotta dalle amministrazioni attrici, le foto aeree pi recenti e le planimetrie in atti dimostra che a quellepoca esistesse (oltre alla linea di nove fabbricati tutti aventi lidentica pianta molto articolaata immeditamente prospicente sul mare, che per incide quasi per intero sul foglio 47 del catasto di Castelvolturno ed in parte sul demanio marittimo, onde non riguarda che in minima misura larea alla quale si riferisce la domanda) solo una parte dei fabbricati oggi esistenti, il che conferma che molto del patrimonio edilizio oggi esistente stata realizzato direttamente dalla Fontana Bleu S.p.a. Daltra parte dal prospetto A allegato alla comparsa di risposta emerge che almeno uno dei complessi immobiliari (il Parco Acquatico Rio Blu) stato ralizzato in epoca successiva al luglio 1990 (la concessione edilizia, infatti, del 21 luglio 1990) ed stato costruito quanto meno in difformit del progetto approvato, posto che tutte le unit immobiliari sono state oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/94 (onde sussiste la violazione di legge, che consente di ritenere tali opere rilevanti come fonte di danno ambientale, ai sensi dellart. 18 della legge n. 349/86). Altrettanto vale per tutte le altre unit immobiliari costruite in precedenza, per le quali stata presentata domanda di condonno edilizio ai sensi della legge n. 47/85, poi reiterata ai sensi della legge n. 349/94, onde per tutte sussistono violazioni urbanistiche, che rendono rilevanti quelle realizzate dalla societ appellante, alle quali, come si detto, limitata la domanda, ai fini del danno ambientale. VՏ, dunque, prova di unattivit ediliza posta in essere direttamente dallappellante, che ovviamente ha inciso sullambiente, ulteriormente alterandolo ed allontanandolo dalloriginaria consistenza di habitat naturale caratterizzato dalla presenza di macchia mediterranea, pinete, zone umide, e praterie, in modo da render ancora pi difficle il suo recupero dalloriginaria destinazione esente dallantropizzazione, in violazione di vincoli paesaggistici esistenti (legge n. 1497/39; D.M. 19 maggio 1965; D.M. 13 luglio 1977 e per ledificazione del 1990 legge n. 431/85, trattandosi di opere comprese nella fascia di m. 300 dalla battigia) delle norme in materia urbanistica, di quelle sugli scarichi di acque reflue. Per altro verso dedotto dalla stessa appellante (v. prospetto B allegato alla comparsa di risposta in primo grado) che un gran numero delle unit immobiliari realizzate sullarea in contestazione (diverse centinaia) stato venduto (con incremento della presenza umana sul posto e tutte le relative ricadute sulloriginario assetto naturalistico del sito, sui cui ci si soffermer in seguito) dalla societ appellante, che anche con questattivit (che compresa tra quelle indicate in citazione) ha direttamente arrecato un danno allambiente. E pacifico, infine, che la societ appellante ha gestito per tutto larco di tempo considerato in citazione lattivit alberghiera svolta nellalbergo e negli hotels recidences realizzati sullarera in contestazione (ultilzzando e ponendo a disposizione del pubblico dei turisti centinaia di camere ed appartamenti, con i relativi riflessi di ulteriore antropizzazione dellambiente, di incremento degli scarichi idrici, del traffico con le relative emissioni in atmosfera e della produzione di rifiuti). E dunque, facilmente identificabile unattivit lesiva dellambiente direttamente compiuta (da sola) dalla societ convenuta, per la quale questa pu essere chiamata a rispondere, a prescindere dai danni in precedenza cagionati da altri soggetti. Sicch, entro tale limite, la domanda delle amministrazioni attrici pu trovare accoglimento senza che sorgano difficolt. 5. Con il quinto motivo di gravame lappellante critica la sentenza di primo grado per il fatto che abbia ritenuto che il danno ambientale fosse tutelabile anche prima dellentrata in vigore della legge n. 349/86, ma la Corte ritiene corretta limpostazione data alla questione dal giudice di primo grado, posto che la tutela dellambiente, inteso come bene immateriale, 122 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 che trascenda i singoli beni che in esso sono compresi (e di cui indifferente, ai fini della tutela in esame, la titolarit, che pu ben appartenere ad una pluralit di soggetti e non allo Stato, al quale, invece, attribuito il compito di valorizzare e proteggere lambiente) ed esprime un autonomo valore collettivo del complesso delle risorse ambientali e degli esseri viventi, che caratterizzano un determinato habitat, specificatamente tutelato in quanto tale dallordinamento (Cass. 9 aprile 1992 n. 4362) , trova la sua fonte genetica nei precetti costituzionali, che concernono lindividuo e la collettivit nel suo habitat economico, sociale ed ambientale (artt. 2, 3, 9, 41 e 42 Cost.) ed elevano lambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo allo Stato una adeguata predisposizione di mezzi di tutela, ed assicurando per concorso alla collettivit il godimento di tale bene e la sua tutela contro le condotte illegittime, che lo deteriorino; sicch la norma sanzionatoria generica posta dallart. 2043 c.c. consentiva di certo gi prima del 1986 agli enti esponenziali della collettivit ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre che alla repressione penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche in forma specifica, ex art. 2058 c.c.) contro coloro che, agendo in violazione delle norme specificatamente poste a tutela dellordinato sviluppo dellattivit di sviluppo ed uso del territorio (posto che il danno, per essere risarcibile deve essere ingiusto, onde forme di sfruttamento del territorio consentite dallordinamento e poste in essere in conformit delle regole alluopo fissate non potevano gi allora esser considerate fonte di responsabilit per i danni ingiusti che eventualmente lambiente ne ricevesse). Deve dunque aderirsi allinsegnamento della giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado (in particolare Cass., 19 giugno 1996 n. 5650 e id. 3 febbraio 1998 n. 1087), che attribuisce allart. 18 della legge n. 349/86 una funzione di ricognizione e riordino (in termini di ripartizione della tutela tra Stato, enti territoriali ed associazioni ambientalistiche e di indicazione di regole per la liquidazione del danno, per sua natura difficile da quantificare) della disciplina risarcitoria gi esistente nel nostro ordinamento e esclude che essa abbia innovato in modo sostanziale la natura, avendo invece in gran parte sanzionato e riconosciuto una realt giuridica gi presente nellordinamento ed ampiamente riconosciuta, con la conseguenza che deve esludersi che la condotta della societ appellante anteriore allentrata in vigore della legge n. 349/86 non sia sanzionabile sul piano risarcitorio. Tale impostazione non riduce la norma in esame ad una scatola vuota priva di contenuto originale, come sostiene lappellante, posto che il sanzionare in modo esplicito ci che poteva ricavarsi solo in via di coordinamento di varie disposizioni, il definire in modo chiaro il concetto di danno ambientale, la precisa individuazione dei poteri attribuiti ai vari enti esponenziali della collettivit, cos superando le incertezze operative che derivano dal precedente assetto fondato su norme di carattere generale e lindicazione di regole per la liquidazione del danno costituiscono elementi di tutto rilievo, che rendono tuttaltro che superflua la norma stessa e consentono di assegnarle un ruolo rilevante di chiarificazione e precisazione del sistema. Di certo lart. 18 della legge n. 349/86 non norma retroattiva, ma poich, come si dir, lillecito oggetto del presente giudizio un illecito permanente, che era ancora in corso al momento della sua entrata in vigore e lo stato anche in seguito, per il principio di unitariet dellillecito permanente, che si gi richiesto al paragrafo 4.1, la relativa disciplina applicabile allintera condotta dannosa ascritta alla convenuta, onde non si pone un problema di legittimazione attiva del Ministero dellambiente riguardo ai danni prodotti dallattivit svolta prima del 30 luglio 1986. Il tema, peraltro, assume in concreto scarso rilievo, atteso quanto si dir a proposito della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni prodotti da un illecito CONTENZIOSO NAZIONALE 123 permanente, che circoscriver i danni risarcibili a quelli prodottisi dopo il 15 settembre 1994, tutti ampiamente dopo lentrata in vigore della suddetta norma. 5.1. Lappellante sostiene, inoltre, che, fuorviato dallequiparazione dellazione proposta a quella ex art. 2043 c.c., il Tribunale avrebbe omesso ogni indagine tesa ad accertare che si fosse verificato un danno non ai singoli beni di propriet demaniale, ma allambiente come bene immateriale e complesso in s considerato. Laffermazione del tutto destituita di fondamento. Infatti il primo giudice ha compiuto una meticolosa indagine tesa ad accertare lesistenza degli elementi costitutivi del danno allambiente. In primo luogo ha individuato ed indicato le norme in violazione delle quali la condotta dellappellante stata tenuta (art. 822 e segg. c.c., riguardanti le condizioni e la tutela del demanio; leggi in materia urbanistica ed in particolare la n. 1070 e la n. 47/1985; la legge ed i provvedimenti sui vincoli ambientali: legge n. 1497/39 ed i DD.MM. 19 maggio 1965 e 13 luglio 1977; le leggi che regolano gli scarichi di acque reflue; la norma sulla licenza di abitabilit; le norme sul confezionamento di sostanze alimentari), sicch ha precisato quale sia la violazione dolosa o colposa di leggi e provvedimenti, che qualifica come illegittima la condotta dellappellante e la rende rilevante ai fini del risarcimento del danno ambientale. Sul punto va, inoltre, osservato che nessuna critica stata mossa dallappellante in ordine allindividuazione di tali norme ed in ordine al fatto che esse siano state in concreto violate dalla sua condotta, onde la questione non passata allesame della Corte. In secondo luogo, avendo ben delineato il concetto di ambiente come bene immateriale che si distingue ontologicamente dai singoli beni che ne fanno parte (pagg. 25 e 26 della motivazione), ha ben individuato lattivit dannosa ascritta allappellante consistente nella trasformazione edilizia e successiva gestione ai fini di profitto economico di un tratto demaniale del litorale domizio, quello oggi denominato Riviera Fontana Bleu, dove un tempo, per circostanza pacifica, vi erano solo pinete sino alla spiaggia, terreni per il pascolo di animali, specie animali tipiche allo stato selvaggio (vedi anche i rilievi aerei prodotti dala PA), aggiungendo che non vale ad escludere il danno il fatto che in quel territorio vi erano in precedenza zone paludose, perch anche tali zone facevano parte dellhabitat complessivo e ne costituivano una caratteristica e la loro eliminazione, non decisa dallautorit competente ma collegata ad un progetto di speculazione edilizia, ha ugualmente inciso sul territoio, alterandone le qualit e caratterisiche originarie; e tale alterazione costituisce presupposto sufficiente per la configurazione del danno ambientale (Cass. 94/439 e Cass. 99/13716). Il primo giudice, dunque, non si per nulla soffermato sul danno subito dai beni demaniali o ad altri singoli beni, ma sia pure con sintesi espositiva, ha (correttamente) individuato la lesione subita dallambiente nel fatto che ad un orignario ambiente naturale incontaminato (ed ancora solo parzialmente alterato nel 1981 quando inizi lattivit della convenuta, come si detto emergere dalle fotografie aereee) sia stato sostituito un insediamento abitativo formato da molteplici edifici destinati ad abitazione e ad attivit commerciali ed alberghiere, con unopera completa di antropizzazione, che ha del tutto sconvolto lhabitat naturale originario, considerato appunto nel suo insieme e senza che sia stato dato alcun rilievo al danno patrimoniale subito dallo Stato per loccupazione illegittima dei beni demaniali. Lampia documentazione fotografica e planimetrica dellattuale stato dei luoghi e le fotografie aeree, che ritraggono lo stesso in cui si trovava larea in contestazione nel 1968, nel 1974, nel 1982 e lattuale completa urbanizzazione della stessa prodotte dalle amministrazioni attrici, le descrizioni ed elencazioni di fabbricati, che si evincono dai documenti prodotti da ambo le parti e quelle delloriginario stato dei luoghi che emergono dalle risalenti sentenze penali allegate 124 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 alla relazione delling. Race, e dalla ricostruzione storica dellevolauzione della zona operata dallU.T.E. di Caserta con relazione del 2 agosto 1986, allegata alla ricordata relazione, danno ampiamente conto di tale radicale trasformazione dellambiente, che in realt non stata mai posta in discussione in punto di fatto dalla convenuta, che si difesa sostendo, essenzialmente, di non doverne rispondere poich essa era in gran parte gi avvenuta prima della sua costituzione, mentre lattivit successiva di gestione non era lesiva dellambiente, e che il danno ambientale stato riconosciuto dallordinamento solo dal 1986 in poi, quando la trasformazione era gi completamente avvenuta, oltre a sostenere che la trasformazione di una zona incolta, paludosa ed umida in un contesto urbano non un deterioramento dellambiente, ma anzi un suo miglioramento (tesi che stata confutata con il passaggio di motivazione che stato sopra riporato, al quale lappellante non muove critiche di merito). Non si vede, pertanto, come possa sostenersi che mancata lindagine (sia come acquisizione istruttoria di dati di fatto sui cui fondarla, sia come esame degli stessi alla luce della norma e dei concetti giuridici da applicare) circa lesistenza del danno ambientale. 6. Lappellante sostiene, ancora, che sarebbe stato necessario individuare il danno allambiente, per distinguerlo da quelli subiti dai beni demaniali oggetto di occupazione illegittima, il cui risarcimento stato definito in via transattiva, ma basta richiamare quanto si detto ai paragrafi 3.2, 3.3 e 5.1 per evidenziare come in realt non vՏ alcuna sovrapposizione tra i danni subiti dallo Stato per la lesione del suo patrimonio demaniale (facolt di godimento e di amministrazione lese dalloccupazione illegittima, la cui lesione stata ristorata valutando in sede transattiva il valore duso delle aree, di cui stata concordemente accertata lillegittimit delloccupazione) ed i danni subiti dalla collettivit dei consociati, fatto valere allo Stato come ente esponenziale degli interessi diffusi dei cittadini (e non come proprietario dei singoli beni ricadenti nellambienete deteriorato), per la lesione del bene immateriale ambiente. Appare evidente, ad esempio che, nellipotesi in cui un soggetto, invadendo arbitrariamente un altrui fondo collinare coperto da boschi, vi realizzi in assenza delle necessarie autorizzazioni e concessioni una cava, resteranno ben distinti, non confondibili e non sovrapponibili il danno subito dal proprietario per la lesione del suo diritto di propriet sul fondo invaso ed il danno subito dallambiente per lalterazione del paesaggio e la distruzione del preesistente habitat boschivo, il cui risarcimento potr esser chiesto dallo Stato quale ente esponenziale della collettivit dei cittadini lesi e il proprio interesse ad un ambiente integro e gestito in conformit alle leggi che ne regolano e tutelano i vari aspetti. Il fatto che nel caso in esame i beni materiali danneggiati appartengano al patrimonio immobiliare dello Stato non deve far perder di vista tale chiara distinzione e non pu portare a confodere la lesione del patrimonio immobiliare dello Stato con quella dellambiente. Anche sotto questo profilo la transazione di cui si discusso in precedenza, non assume alcun rilievo, poich riguarda un danno del tutto diverso da quello ambientale, onde non vՏ nulla che debba esser detratto dal risarcimento spettante allo Stato, come ente esponenziale della collettivit interessata, per tale danno. Daltra parte il giudice di primo grado ha correttamente individuato il danno ambientale solo nella radicale trasformazione subita dallambiente che esisteva in zona prima dellurbanizzazione provocata anche dallopera della convenuta e non ha per nulla considerato (neppure in sede di liquidazione) il danno subito dallo Stato per il mancato godimento dei beni occupati, sicch anche in concreto non vՏ sta alcuna sovrapposizione con il risaricimento concordato in sede transattiva per gli aspetti dominicali e possessori della vicenda e non vi sono detrazioni da operare. CONTENZIOSO NAZIONALE 125 7. Con il settimo motivo di gravame lappellante si duole del rigetto delleccezione di prescrizione e tale doglianza in sede di sommario esame ai fini dellesame dellistanza di sospensiva stata considerata meritevole di favorevole valutazione, tanto da indurre alla sospensione dellefficaca esecutiva della sentenza impugnata, tuttavia lesame pi approfondito della questione induce a ritenere infondate le deduzioni dellappellante, poich deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia qualificato lillecito ascritto alla Fontana Bleu S.p.a. come illecito permanente. E vero che, in applicazione dei princici elaborati in sede penale per la definizione del reato permanente, in linea di principio anche in sede civile si afferma che lillecito permanente postula non solo il protrarsi della situazione lesiva, nel senso che questa viene a cessare con la cessazione della condotta, onde pu dirsi che la condotta alimenta continuamente levento dannoso e che si ha nessaria consistenza della condotta e dellevento, con la conseguenza che non integra tale fattispecie la cessazione della condotta illecita, ma sia ncessario il compimento di una nuova e distinta azione di ripristino (Cass. 1 febbraio 1995 n. 1156; id. 9 febbraio 1991 n. 1346; id. 7 ottobre 1980 n. 5358). Tuttavia la giurisprudenza orientata a ritenere che, quando lillecito consista nella creazione di uno stato di fatto in s e per s dannoso, che si protragga nel tempo continuando a far pesare le sue conseguenze sul bene che ne subisce lesione ed al quale sia dato reagire sia con la domanda di risarcimento in forma specifica, tendente alla rimozione di quello stato di fatto, sia con quelle di risarcimento per equivalente per il ristoro delle conseguenze negative che quella situazione continua a produrre (come avviene per il danno ambientale), lillecito si connota come permanente, sicch, mentre la domanda di riduzione in pristino la prescrizione non comincia a decorrere dallultimazione delle opere che hanno creato la stuazione dannosa e neppure successivamente, finch si protrae la situazione dannosa, di cui pu essere chiesta la rimozione in ogni tempo, sino a quanto leventuale usucapione del diritto corripondente allo stato di fatto creato legittimi (con effetto retroattivo. Cass. n. 19294/06; id. 3153/98) la situazione, per la domanda di risarcimento del danno per equivalente, la prescrizione decorre giorno per giorno dalla data dinizio dellillecito, poich la situazione dannosa produce nocumento in continuazione e quindi giorno per giorno sorge il diritto al ristoro del danno quotidianamente subito e comincia a decorrere la relativa prescrizione (Cass. 13 marzo 2007 n. 5831; id. 2 aprile 2004 n. 6512; id. 20 dicembre 2000 n. 16009; id. 17 febbraio 1997 n. 1439; id. 30 gennaio 1990 n. 594; id. 11 marzo 1980 n. 1624). Applicazioni correnti di tale principio si hanno anche in materia di illegittima occupazione di un fondo per la realizzazione di un acquedotto o di un elettrodotto pubblico, che non d luogo ad accessione invertita, poich non produce irreversibile trasformazione del fondo, e determina il sorgere di un illecito permanente, che si protrare sino alleliminazione dellopera o sino a quando essa venga resa legittima con lemissione del decreto dasservimento o con lacquisto per usucapione della relativa servit (Cass., ss.uu., 27 giugno 2005 n. 13714; id. 14 marzo 1991 n. 2724; Cass. 25 marzo 1998 n. 3135; id. 24 giugno 1994 n. 6082; id. 18 gennaio 1991 n. 9726; T.S.A.P. 21 gennaio 2002 n. 6; id. 4 giugno 1999 n. 80), nonch in tema di c.d. occupazione usurpativa (ex plurimis: Cass. ss.uu., 19 febbraio 2007 n. 3723; TAR Campnia, Napoli, 4 febbraio 2004 n. 1582). Anche la giurisprudenza amministrativa nettamente orientata a ritenere che lillecito per violazione del vincolo paesaggistico illecito di caratere permanente, la cui consumazione cessa solo con il ripristino dello stato dei luoghi, posto che leffetto lesivo sostenuto nel tempo dalla violzione dellobbligho di ripristinare secundum ius i luoghi, onde il potere dellamministrazione di infliggere la sanzione prevista dallart. 15 della legge n. 1479/39 non inizia a prescriversi sino a quando resta in essere la situazione di abuso (C. 126 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 St., sez. V, 13 luglio 2006 n. 4420; id., sez. IV, 3 novembre 2003 n. 7025; TAR Basilicata, Potenza, 12 giugno 2007 n. 471; TAR Umbria, Perugia, 1 giugno 2007 n. 477; TAR Lombardia, Brescia, 16 maggio 2007 n. 418; TAR Piemonte, Torino, 25 ottobre 2006 n. 3836; TAR Lazio, Roma, 2 maggio 2005 n. 3230). Pertanto, in adesione a tale preponderante indirizzo giurisprudenziale, deve affermarsi che lillecito, che provoca il danno allambiente, ha carattere di illecito permanente, poich consiste nella creazione di una situazione di per s capace di produrre continuamente ulteriore nocumento al diritto tutelato consistente nellinteresse collettivo alla conservazione, alla razionale gestione, al miglioramento, al recupero (per via naturale o grazie allintervento umano di ripristino) ed al godimento individuale e collettivo dellambiente naturale (onde non si dubita del fatto che costiuisce danno ambientale civilmente risarcibile anche quello derivante medio tempore dallindisponibilit della risorsa ambientale intatta, sino a quanto lo stato dei luoghi non sia stato ripristinato, le c.d. perdite provvisorie di cui alla direttiva 2004/35/CE: Cass. Pen. 6 marzo 2007 n. 16575; id. 15 ottobre 1999 n. 13716; Cass. civ. 19 giugno 1996 n. 5650; TAR Sicilia, Catania, 20 luglio 2007 n. 1254; App. Milano 15 aprile 1994), mentre leffetto lesivo sostenuto nel tempo dalla violazione dellobbligo di ripristinare secundum ius i luoghi che grava sullautore, con la conseguenza che lo Stato (quale ente esponenziale della collettivit lesa) da una parte pu agire in ogni tempo per il ripristino (art. 18, c. 8, legge n. 349/86), non essendo neppure concepibile lusucapione del diritto (che non riconosciuto dallordianamento) a mantenere in atto stati di fatto dannosi per lambiente, e daltra parte acquista giorno per giorno il diritto al risarcimento per equivalente della perdita consistente nel fatto che la collettivit continua ad essere privata della possibilit di godere dellambiente nella situazione in cui si trovava prima che lautore lo deteriorasse (o aggiungesse ulteriore deterioramento a quello gi provocato da altri). Ne discende che la tesi dellappellante, secondo cui, essendo stata completata lattivit di edificazione entro il 1983 (o anche prima del 31 dicembre 1993: data di riferimento per lapplicazione del condono edilizio di cui allart. 39 della legge n. 724/94, entro la quale, in macanza di altri elementi probatori, deve ritenersi sia stata completata ledificazione del parco acquatico Rio Blu iniziata dopo il mese di luglio 90), il diritto al risarcimento dei danni sarebbe integralmente prescritto, non pu trovare accoglimento. 7.1. Anche la tesi proposta dallappellante con la seconda articolazione del motivo di gravame in esame, secondo cui lattivit di gestione delle opere realizzate (manifestatasi nella vendita degli edifici, nel godimento diretto ed indiretto degli stessi e nellesercizio dellattivit dimpresa alberghiera) indicata in citazione come ulteriore fonte di danno ambientale in realt non idonea a cagionare tale danno, onde il Tribunale avrebbe errato nel prenderla in considerazione come fonte di responsabilit e condotta protrattasi nel tempo in coesistenza con levento dannoso e tale da alimentarlo continuamente, non merita adesione. A prima vista parrebbe che, una volta sconvolto lambiente naturale con la crezione al suo posto di un centro urbano, tutto sia consumto e non vi sia nullaltro che possa esser danneggiato attraverso la semplice gestione delle opere realizzate, ma unanalisi pi attenta mostra che non cos. Va, infatti, considerato che se quelle costruzioni fossere rimaste vuote e inutilizzate al loro impatto fisico sullambiente (che non costituito solo dal suolo radicalmente trasformato e dalle essenze vegetali ed animali distruttue o allontanate dal loro habitat in occasione delledificazione, ma anche dallatmosfera, dal vicino mare, dalle risorse idriche sotterranee, dalle aree circostanti, come la confinante riserva naturale di Castelvolturno, e dalla flora e fauna che ivi si trovano) non si sarebbe aggiunto limpatto derivante dalla presenza di CONTENZIOSO NAZIONALE 127 migliaia di persone, con picchi elevatissimi nella stagione estiva, che a sua volta foriera di utleriore degrado dellambiente. Basta pensare al traffico automobilistico, che una cos massiccia presenza umana provoca, con le sue conseguenze di inquinamento atmosferico, di inquinamento acustico e di nocumento alle specie animali e vegetali della vicina riserva; agli scarichi di acque reflue provenienti da centinaia di appartamenti e da centinaia di camere di albergo, oltre che dai servizi e dagli insediamenti commerciali (ai quali la citazione fa specifico riferimento); alla produzione di notevoli quantit di rifiuti solidi urbani (anchessa prospettata in citazione); allinquinamento luminoso e elettromagnetico; alla impossibilit, per lopera di minuta manutenzione che ciascun proprietario causa e per quella delle aree di uso pubblico curata secondo le regole del regolamento generale del villaggio Coppola (la cui esitenza emerge dalla lettura del verbale dellassemblea straordinaria del 7 aprile 1981 dellAgrimmobliare Spa allegato allal relazione delling. Race prodotta dallappellante), che le specie vegetali ed animali autoctone si riapproprino gradualmente dellambiente loro sottratto, recuparendolo in qualche misura e in via naturale. Basta alllora oservare che: a) con lalienazione degli appartamenti e degli immobili destinati ad attivit commerciali si moltiplicata la presenza umana, stanziale e stagionale, sul posto, acuendo lantropizzazione dellarea con le conseguenze che si sono dette; b) altrettanto avvenuto con il loro godimento diretto ed indiretto (mediante locazione) in attesa della vendita; c) altrettanto avvenuto con lesercizio dellattivit albergiera e con quella commericale di utilizzazione degli edifici destinati a parcheggio. Tutto ci, certamente ha ulteiriormente compromesso lambiente, al di l della cellula (che non chiusa ma comunica costantemente con tutto il territorio, latmosfera ed il mare circostante) costituita dallinsediamento abitativo ed ha senzaltro leso linteresse alla razionale gestione ed al miglioramento e recupero dellambiente. Resta solo da aggiungere che lampia presenza della societ convenuta costituisce un dato pacifico (oltre che notorio presso la comunit napoletana, che da circa un trentennio frequenta quei luoghi, come lintero litorale domizio, almeno durante la bella stagione) ed comunque dimostrata dalle stesse indicazioni della convenuta circa le vendite di centinaia di appartamenti (essendo ovvio che chi ha comprato quelle unit immobiliari le utilizzi per abitarvi o per locarle a terzi, per lintero anno o almeno durante la stagione estiva), dalla documatazione fotografia in atti (che fa rilevare lampia presenza di automobili e quindi indirettamente delle persone che le utilizzano), dalle relazioni dellU.T.E. in atti e dagli accertamenti svolti in sede penale (dalla sentenza n. 1104/2006 del Tribunale di S. Maria C.V., si evince, ad es., che nella zona vi una rete telefonica al servizio di circa diecimila utenze), mentre le sue conseguenze possono esser desunte in via logica in base alla comune esperienza, onde non si vede cosa di pi lamministrazione avrebbe dovuto dimostrare al riguardo. Pertanto non puo che condividersi la valutazione operata dal primo giudice ed anche sotto questo profilo il gravame va repinto. 8. Basta richiamare quanto si detto al paragrafo 7 per coglier lesatteza del rilievo mosso dallappellante con lottavo motivo di gravame. E costante insegnamento della giurisprudenza quello, secondo cui nellipotesi di illecito permanente la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni comincia a decorrere dalla data dinizio dellillecito e giorno per giorno, poich quotidianamente il danneggiato acquista il diritto ad essere risarcito del nocumento patito per il protrarsi della situazione dannosa e pu esercitarlo, con la conseguenza che la prescrizione opera (estinguendo il relativo diritto) per tutti i danni maturati prima del quinquennio anteriore alla domanda di risarcimento o del precedente atto di costituzione in mora (v. oltre alla giurisprudenza gi citata: Cass. 18 settembre 2007 n. 19359; id. 24 agosto 2007 n. 17985; 25 no- 128 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 vembre 2002 n. 16564; id. 16 novembre 2000 n. 14861). Il Tribunale, pertanto, come ha errato nel considerare il danno prodotto allambiente prima della costituzione della societ convenuta (1981) da altri soggetti (come si detto nei paragrafi 4 e 4.1), cos ha errato nel considerare e liquidare anche i danni prodottisi prima del 15 settembre 1994, onde si impone la decurtazione del risaricimento liquidato. 8.1. Avendo riguardo alle tre voci di risarcimento considerate dallart. 18 della legge n. 349/86, sulle quali stata articolata la domanda ed alle quali si attenuta la liquidazione operata dal Tribunale, sembra evidente che si possa tener conto solo dei profitti conseguiti dalla societ appellante dal 15 settembre 1994 in poi, poich quelli precedenti esprimono (nellapproccio equitativo alla liquidazione adottato dal legislatore unottica di passaggio dalla rilevanza del danno-conseguenza, tipica della disciplina generale della responsabilit extracontrattuale, e quella del danno-evento, inteso come lesione in s di un bene costituzionalmente garantito, qual lambiente, in modo da parametrare il risarcimento non al pregiudizio patrimoniale subito, ma a parametri di diverso e maggior respiro atti a cogliere sotto il profilo sanzionatorio tutte le varie sfaccettature della fattispecie - Cass. 1 settembre 1995, n. 9211 -, superando la funzione compensativa del risarcimento, non legandolo alle sole perdite finanziarie dello Stato e svincolandolo da una concezione aritmetico-contabile) una parte dellequivalente monetario del pregiudizio subito dai singoli, dalla collettivit dei cittadini e dallo Stato amministrazione per linsorgere, laggragravarsi ed il protrarsi del danno ambientale sino a quel momento. Altrettanto vale per laltra voce di danno da ragguagliare alla gravit della colpa individuale, nel senso che la relativa valutazione dovr essere fatta considerando solo la condotta dellappellante successiva alla data sino alla quale maturata la prescrizione. 8.2. Quanto alla voce rappresentata dal costo del ripristino, dovrebbe osservarsi che la necessit di ripristino si mantenuta inalterata nel tempo continuando in ogni momento ed anche dopo il 15 settembre 1994 a riguardare lintero complesso residenziale ed in particoalre (per quel che pu assumere rilievo nel presente giudizio, che riguarda solo la posizione della Fontana Bleu S.p.a.) tutte le opere realizzate o completate da tale societ, sicche parrebbe che essa non possa subire decurtazioni in considerazione della prescrizione che ha colpito parte del diritto al risarcimento. Tuttavia la situazione che si creata in corso di giudizio a seguito della transazione intervenuta tra la societ appellante e lo Stato (che, pur avvenuta, si trova ad essere contemporaneamente proprietario di beni specificatamente lesi dalle opere realizzate, come tale interessato alla reintegrazione del proprio patrimonio in relazione al nocumento subito dai beni e per la compressione delle sue facolt di godimento degli stessi ed ente esponenziale della collettivit lesa nei propri interessi individuali e collettivi alla conservazione ed al godimento dellambiente), che ha determinato la rinunzia da parte delle amministrazioni attrici (che hanno acquistato linterese a conservare le opere trasferite al demanio in esecuzione della transazione ed a render possibile lattuazione di quella parte della transazione che attribuisce le rimanenti opere alle societ del gruppo Coppola) alla domanda di riduzione in pristino, fa si che non sia necessario approfondire il tema. Infatti, come si osservato in precedenza (paragrafo 2), vՏ coincidenza e quindi ncessaria alternativit tra la tutela ripristinatoria comtemplata dallart. 18 della legge n. 349/86 e quella parte della tutela risarcitoria, che si esprime nella voce di danno che va liquidata tenendo conto delle spese di ripristino, essendo evidente che la contemporanea condanna del convenuto a ripristinare a priorie spese lo stato dei luoghi ed a corrispondere allo Stato, a titolo di risarcimento, il costo delle medesime opere di ripristino (che costituirebbe oggetto di recupero da CONTENZIOSO NAZIONALE 129 parte dello Stato in caso di esecuzione forzata di quellobbligo di fare: art. 614 c.p.c.) costituirebbe una duplicazione illogica e ingiusta della sanzione, con la conseguenza che una lettura adeguata della norma, tesa ad evitarne lirrazionalit e quindi la violazione dellart. 3 cost., impone di ritenere che tale voce di danno possa esser presa in considerazione solo nelle ipotesi in cui non essendo in concreto possibile disporrre il ripristino, si debba sanzionare il responsabile solo per equivalente. Ne discende che, avendo lo stato rinunziato alla riduzione in pristino e non essendovi quindi pi alcun costo di ripristino da affrontare nellinteresse della collettivit (che le amministrazioni interessate hanno ritenuto poter essere sacrificato rispetto allinterese a definire in modo equilibrato tutte le controversie insorte circa la propriet ed il possesso dei beni demaniali interessati, tanto da rinunziare alla relativa domanda), in sede di risarcimento non si pu tener conto di tale (ormai inesistente) voce di danno. Se lo si facesse si determinerebbe uningiusta locupletazione dello Stato, prendendo in considerazione lunica voce di risarcimento che tiene conto della perdita finanziaria subita dallo Stato per dover provvedere al ripristino dei luoghi, bench sia certo che nessun intendimeto di ripristino potr mai essere eseguito, per effetto della ricordata transazione. 8.3. Risulta, in definitiva, fondato il rilievo fatto dallappellante con la prima parte del decimo motivo di gravame (paragrafo 8 della citazione in appello), di cui si anticipato lesame per organicit di trattazione, e deve riformarsi la sentenza impugnata nel punto in cui ha considerato tra le voci di liquidazione del danno anche quella relativa al costo del ripristino, che per volont dello stesso Stato non avverr pi. Per completezza desame si osserva subito anche che laver limitato il danno risarcibile solo a quello direttamente prodotto dallappellante dal 15 settembre 1994 in poi assorbe la doglianza sollevata con la seconda parte del decimo motivo di gravame, con il quale lappellante lamenta che si siano considerati tutti i profitti esposti dalle attrici, senza che fosse dimostrato che essi si fossero davvero riversati nel suo patrimonio. Resta assorbita da quanto gi deciso anche la terza doglianza avanzata con il suddetto motivo di gravame, nel senso che la terza voce di danno dovr esser quantificata (con la sentenza definitiva) avendo riguardo solo allattivit lesiva dellambiente posta in essere dal 15 settembre 1994 in poi ed esprimendo opportune valutazioni al riguardo. 8.4. In conclusione, confermata (per esser stati respinti tutti i motivi di gravame che la riguardavano) la dichiarazione di responsabilit della Fontana Bleu S.p.a. per i danni arrecati da essa personalmente allambiente, deve per affermarsi che essa pu rispondere (per il fatto di non esser stata chiamata a rispondere, come eventuale concorrente solidalmente responsabile, dei danni arrecati dalle altre societ del gruppo Coppola; per la prescrizione che ha estinto il diritto al risarcimento dei danni maturato sino al 15 settembre 1994; per la rinunzia operata dalle amministrazioni attrici alla domanda di riduzione in pristino) solo dei danni provocati allambiente dal 15 settembre 1994 in poi e che essi vanno liquidati tenendo conto solo dei profitti che essa ha tratto dalla propria attivit di gestione delle opere lesive dellambiente da quella data in poi e della gravit della sua colpa individuale valutata limitatamente a tale scorcio della sua attivit. Ci impone di affidare ad un c.t.u. il compito di individuare le vendite stipulate dopo tale data e di stimarne, in base allampia documentazione prodotta dalle amministrazioni attrici ed alle eventuali indagini integratici che si rilevassero opportune, il progetto che da esse la societ ha tratto, nonch di rielaborarte i dati relativi al profitto tratto dallattivit alberghiera per il periodo dal 15 settembre 1994 al 15 settembre 1999 (data alla quale, come si detto, si arresta 130 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 la domanda delle amministrazioni, che neppure in appello hanno chiesto che si tenga conto del danno ambientale maturato successivamente), sicch lodierna pronunzia non potr definire il giudizio, dovendo arrestarsi alle pronunzie sullan debeatur e rinviare quella sul quantum (con le delimitazioni appena precisate) allesito dellindagine tecnica. 9. Le doglianze sollevate dallappellante con il nono motivo di gravame in ordine alla liquidazione del danno operata dal primo giudice sono in qualche misura assorbite da quanto si detto in precedenza. (...) 11. Lappello incidentale proposto dal Ministero dellAmbiente () riguarda aspetti particolari della liquidazione del risarcimento, sicch appare opportuno rinviarne lesame alla sentenza definitiva, con la quale la questione potr essere pi coerentemente trattata in tutti i suoi aspetti. (...) P.Q.M. La Corte dAppello di Napoli, prima sezione civile, pronunziando sullappello proposto dalla Fontana Bleu S.p.a. contro la sentenza n. 11235/2004, pubblicata il 3 novembre 2004, pronunziata dal Tribunale di Napoli nel giudizio promosso contro di essa dal Ministero dellAmbiente e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale sono stati chiamati in causa il Comune di Pozzuoli, il Comune di Castelvolturno, il Sindaco di Pozzuoli, in qualit di commissario straordinario del Ministero per la Protezione Civile, il Ministero per la Protezione Civile, il Ministero dellInterno ed il Ministero della Marina Mercantile ed intervenuto il W.W.F. Italia, nonch sullappello incidentale proposto dal Ministero dellAmbiente e dalla Presidenza dl Consiglio di Ministri e sugli appelli incidentali condizionanti proposti dal Comune di Castelvolturno e dal Comune di Pozzuoli, cos provvede con sentenza non definitiva nei rapporti tra lappellante ed il Ministero dellAmbiente e con sentenza definitiva nei rapporti tra lappellante e tutte le altre parti: 1) in riforma della sentenza impugnata, condanna la Fontana Bleu S.p.a. al risarcimento dei danni provocati allambiente con la sua sola condotta personale e per il solo periodo dal 15 settembre 1994 al 15 settembre 1999, mediante pagamento in favore del Ministero dellAmbiente della somma, che sar determinata in prosieguo di giudizio, con esclusione delle spese di ripristino: 2) respinge per il resto lappello principale: 3) rinvia alla sentenza definitiva la decisione sullappello incidentale proposto dal Ministero dellAmbiente ed il regolamento delle spese nei rapporti tra tale Ministero e la Fontana Bleu S.p.a. (...) 11) Provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio tra la Fontana Bleu Sp.a. e il Ministero dellAmbiente ed il W.W.F. Italia. Cos deciso in Napoli il 21 marzo 2008 Corte di appello di Napoli, sentenza del 19 gennaio 2011 n. 90 - Pres. M.R. Castiglione Morelli - Fontana Bleu S.p.a. (avv. G. Olivieri) c. Ministero dellambiente (avv. Stato M. Gerardo), W.W.F. Italia (avv.ti R. Razzano e M. Ballet). (Omissis) Motivi della decisione () Ai fini della valutazione si ritenuto di far ricorso ad una ctu, alle cui risultanze questa Corte ritiene di potersi fondamentalmente attenere, (...) CONTENZIOSO NAZIONALE 131 Il Ctu dott. ing. Lo Presti, rispondendo ai quesiti conferitigli dalla Corte ha preliminarmente identificato gli immobili rientranti nellarea alla quale si riferita la domanda delle appellate (p.lle 2 e 3 foglio 49 di Castelvolturno), provvedendo ad individuare gli immobili costruiti sulla medesima area e ad individuare, nellelenco di vendite di unit immobiliari indicati dal Ministero dellambiente e dalla Fontana Bleu, le sole vendite afferenti immobili rientranti nella predetta area, vendite concluse in epoca successiva al 15 settembre 1994, individuando infine il ricavo ottenuto dalle medesime vendite, adottando a tale fine, come criterio di calcolo, la differenza tra il probabile valore di mercato al momento della vendita ed il costo sostenuto per lesecuzione degli stessi immobili, conformemente al metodo indicato dallart. 2 del decreto 26 settembre 1997 del Ministero dei beni culturali ed ambientali apparendo congrui i valori dichiarati nei rispettivi atti di vendita. () Lo stesso ausiliare ha, invece, rilevato che il finale profitto dellattivit alberghiera ricavato dalla societ appellante in base agli atti dei bilanci della stessa societ, mentre era positivo per gli anni 1994, 1995 e 1996, risultato negativo fortemente per i successivi anni 1997, 1998 e 1999 per le vicende giudiziarie notorie, i sequestri penali che hanno influito negativamente sullattiv alberghiera, in relazione alla quale negli anni precedenti vi era stato invece un notevole investimento poi non recuperato, anche per le condizioni di degrado del litorale di Pinetamare, arrivando a quantificare un profitto negativo di lire 255.499.000 pari ad 131.954,22 (vedi pag. 50 e seg. elaborato ctu). In definitiva, il danno pu essere liquidato, a parere della Corte, sulla base del profitto conseguito ammonante a 369.259,23. Il suindicato importo pu essere riconosciuto per intero in ragione della notevole gravit della colpa della societ, peraltro da parametrare solo per il periodo 15 settembre 1994 - 15 settembre 1999 quando le conseguenze dannose per lambiente si erano gi in gran parte verificate, risalendo i fatti per cui causa al 1981. Tale criterio di liquidazione stato scelto in quanto non determina una indebita duplicazione, come ipotizzato dalla difesa appellante, ma semplicemente, come secondo addendo da calcolare in funzione della gravit della colpa, non tiene conto della passivit dellultimo periodo relativo al settore alberghiero, di cui, in unottica generale che pur aveva visto guadagni considerevoli nel tempo, appare equo non tener conto per determinare il danno patrimoniale da addossare allappellante principale. Il suddetto criterio appare pi equo rispetto a quello indicato dalla difesa erariale parametrato sullimporto degli interessi legali sulle spese indicate per il ripristino per ciascuno dei cinque anni o sul criterio del 10% del fatturato annuo della stessa Fontana Bleu, criterio questultimo avanzato ammissibilmente solo in comparsa conclusionale con un riferimento del tutto nuovo ai bilanci sociali, laddove invece il primo criterio appare non applicabile, in quanto si basa su un ripristino dello stato dei luoghi di cui in corso di causa il Ministero ha rinunciato per intervenuta transazione, come rilevato dalla pregressa sentenza n. 1495/08. Tale somma complessiva, attenendo a debito di valore, andr poi rivalutata dal 15 settembre 1994 - data del fatto coincidente con linizio della prescrizione - e sulla somma via via rivalutata andranno calcolati gli interessi legali fino alleffettivo pagamento, in accoglimento dellappello incidentale del Ministero. Un altro punto dellappello incidentale proposto dal Ministero dellambiente da esaminare riguarda poi, il danno non patrimoniale, che, essendo attinente ad aspetti particolari della liquidazione del risarcimento, si ritentuo opportuno affrontare con la presente sentenza definitiva. In proposito, si rileva che, in primo luogo, si negata la risarcibilit del danno non patrimo- 132 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 niale allambiente, oltre quello liquidato ex art. 2043 c.c. e ex art. 18 L. 349/86, che esaurirebbe ogni tutela e si esclusa la risarcibilit del danno morale allo Stato come persona giuridica in quanto non capace di sofferenza psichica in base a indirizzo allora consolidato giurisprudenziale. Ora, a parere di questa Corte, la liquidazione del danno ambientale ex art. 18 L. 349/86, non esaurisce linterea sfera del danno non patrimoniale liquidabile in favore dello Stato. La giurisprudenza, attualmente, concorde nello stabilire che anche le persone giuridiche, che subiscono una lesione alla loro immagine e che dalla commissione dei reati vedono compromesso il prestigio derivante dallaffidamnto di compiti di controllo e di gestione, subiscono un danno non patrimoniale. La stessa lesione, in altri termini, dellimmagine dello Stato, che, dalla commissione di reati vede compromesso il prestigio derivante dallaffidamento di compiti di controllo e di gestione, non costituisce danno risarcibile autonomamente, ma d vita ad ipotesi risarcibile come aspetto non patrimoniale, quando, come appunto nel caso in esame, risulti correttamente accertato un danno ambientale al quale sia collegata la menomazione del rilievo istituzionale dellEnte (vedi Cass. Sez. III 1471/2002 n. 1145). Nel caso in esame non pu dubitarsi che sia provato, oltre un danno ambientale di valore patrimoniale, anche un collegato aspetto di danno non patrimoniale, consistente nella menomazione del rilevo istituzionale dello Stato, inteso come pregiudizio arrecato al prestigio, alla considerazione stessa della tutela dellordinamento nei confronti di una condotta illecita protrattasi negli anni, palese e notoria, capace di minare lo stesso giudizio dei cittadini sulla stessa capacit di tenuta dello Stato. Tale voce di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., potr e dovr esser liquidata equitativamente con il ricorso ad una percentuale di un quarto del danno patrimoniale gi riconosciuto secondo gli usuali sistemi di liquidazione del danno morale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso in esame ed in paricolare del fatto che deve aversi a riferimento lunico periodo di cinque anni non coperto dalla prescrizione, come si gi pi volte affermato, e quindi si pu riconoscere lulteriore importo di 133.380,01 (92.314,80 x 1,4448 coef. settembre 1994), espresso con riferimento ai valori attuali, mentre sullimporto originario, via, via rivalutato, andranno riconosciuti gli interessi legali dal settembre 1994 al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo ed a carico dellappellante principale vanno poste anche le gi liquidate spese di ctu. P.Q.M. La Corte dAppello di Napoli, prima sezione civile, definitivamente pronunziando sullappello proposto dalla Fontana Bleu S.p.a. contro la sentenza n. 11235/2004, pubblicata il 3 novembre 2004, pronunziata dal Tribunale di Napoli nonch sullappello incidentale proposto dal Minisitero dellAmbiente, vista la sentenza non definitiva del 21 marzo 2008, cos provvede. 1) in riforma della sentenza impuganta, condanna la Fontanta Bleu S.p.a. al riarcimento dei danni provocati allambiente con la sua sola condotta personale e per il solo periodo dal 15 settembre 1994 al 15 settembre 1999, mediante pagamento in favore del Ministero dellambiente delle somme indicate in motivazione, oltre rivalutazione ed interessi come sempre specificato in motivazione. () Cos deciso in Napoli il 7 gennaio 2011 CONTENZIOSO NAZIONALE 133 Accelerazione processuale e deflazione del contenzioso in tema di custodia di veicoli sequestrati (Giudice di pace di Caserta, ordinanza del 18 gennaio 2010) In data 22 luglio 2010, la (...) s.a.s. notificava al Ministero della Difesa circa novanta decreti ingiuntivi, asserendo di essere creditrice dellindennit di custodia di una serie di veicoli (uno per ciascun decreto ingiuntivo) precedentemente ad essa affidati. Dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura di Napoli allAvvocatura Distrettuale risultava che la medesima in attuazione del provvedimento del 3 agosto 1999, con cui lAutorit giudiziaria disponeva la demolizione e la rimozione da specifici siti di deposito dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, degradati a residuato ferroso e quindi ritenuti inquinanti dai competenti organi sanitari aveva stipulato, in data 23 febbraio 2000, con la societ (...) s.a.s., un contratto di vendita avente ad oggetto 2158 veicoli precedentemente affidati in custodia alla medesima e destinati alla rottamazione: tra questi veicoli rientravano anche quelli per i quali la societ aveva ottenuto i decreti ingiuntivi di cui in premessa. Pi specificamente, in base a tale contratto, la (...) s.a.s. acquistava tali veicoli e si obbligava gratuitamente a provvedere alla demolizione dei medesimi dietro pagamento di un corrispettivo per la custodia svolta fino a tale vendita. Sempre dalla documentazione trasmessa dalla Prefettura risultava inoltre che il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8359/2003, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 573/2010, aveva dichiarato risolto tale contratto per inadempimento della Prefettura e aveva condannato questultima a pagare a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 1.787.931,00 oltre interessi legali [] pari alle maturate indennit di custodia richieste e non pagate alla (...) s.a.s.; tale somma era dunque determinata considerata lentit delle somme che essa (...) avrebbe ottenuto a titolo di indennit di custodia se la Prefettura avesse adempiuto e come tale era da ritenersi sostituita come oggetto del diritto di credito vantato dalla (...) S.a.s. verso la Prefettura alla citata indennit di custodia che la (...) pretendeva con i decreti ingiuntivi in oggetto. In altre parole, se fino alla risoluzione del suindicato contratto, la (...) poteva vantare il diritto al corrispettivo della custodia sulla base del contratto medesimo, a seguito della risoluzione, tale diritto era venuto meno essendo stato sostituito dal diritto al risarcimento dei danni, riconosciuto e quantificato in forza della citata sentenza: solo questultima, in definitiva, costituiva il titolo rappresentativo del diritto di credito vantato dalla (...). Si riteneva pertanto opportuno proporre opposizione a tutti i decreti ingiuntivi di cui alla premessa. 134 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Diverse sono le questioni procedurali che sono state affrontate nellatto di opposizione - integralmente riportato in calce alla nota in rassegna - a tali decreti. Innanzitutto, in un ottica di accelerazione processuale e di deflazione del potenziale contenzioso, si ritenuto di dover e poter proporre una unitaria opposizione avverso i molteplici decreti ingiuntivi in quanto notificati ad istanza di un unico soggetto (la (...) s.a.s.), presunto creditore, nei confronti di un unico soggetto, presunto debitore (il Ministero della Difesa). La procedibilit dellunica opposizione a pi decreti ingiuntivi stata sostenuta sulla base del seguente ragionamento. Con sentenza n. 7294 del 26 marzo 2007, la Suprema Corte di cassazione - ribadendo un orientamento ormai consolidato ed inaugurato con la sentenza n. 3683 del 10 agosto 1977 - ha affermato la regola secondo cui Dal principio di economia processuale consegue l'ammissibilit di un unico atto di opposizione avverso pi ingiunzioni emesse su ricorso del medesimo creditore nei confronti dello stesso debitore. In particolare, con tale sentenza i giudici di legittimit hanno precisato che una volta ritenuta la parificazione, dal punto di vista formale, dell'opponente all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione, cosi come si pure costantemente affermato, non sembrano sussistere ostacoli a che l'opponente con un'unica opposizione possa domandare il rigetto di pi pretese creditorie avanzate nei suoi confronti con distinte ingiunzioni, secondo quanto dispone l'art. 104 c.p.c. L'opponente, che - come si detto - attore nel giudizio di opposizione, propone una domanda di rigetto e non si vede perch non debba essergli lasciata l'opportunit, nella ipotesi di decreti ingiuntivi proposti dallo stesso creditore nei suoi confronti, di cumulare in un unico processo pi domande contro il medesimo creditore; ci anche per un evidente principio di economia processuale, con risparmio di spese e di attivit. Aggiungasi che lammissibilit di ununica opposizione avverso pi decreti ingiuntivi affermata altres dalla recente Cass. Civ., Sez. III, n. 24539 del 20 novembre 2009. Alla luce del suddetto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit, in considerazione della identit delle parti opponente e opposta nonch della causa petendi e del petitum, si dunque ritenuto la procedibilit della opposizione avverso i pi decreti ingiuntivi. In secondo luogo, con domanda riconvenzionale, si chiesto al giudice adito di accertare linsussistenza del diritto di credito della (...) s.a.s. anche con riguardo a tutti gli altri veicoli in precedenza affidati dalla Prefettura alla medesima e per i quali la prima non aveva ancora attivato il procedimento dingiunzione. In tal modo si resa la competenza di valore indeterminabile e dunque si chiesto al giudice di dichiarare la propria incompetenza per valore a favore del tribunale di Napoli che diveniva competente in base al principio del foro erariale. In via subordinata, per lipotesi in cui il Giudice adito non avesse accolto CONTENZIOSO NAZIONALE 135 leccezione dincompetenza alla luce della formulata domanda riconvenzionale, alla luce delle ragioni esposte in premessa, si eccepita linammissibilit del procedimento ingiuntivo instaurato dalla (...), per violazione del ne bis in idem sostanziale, essendo i decreti ingiuntivi volti ad ottenere un nuovo titolo di pagamento per le medesime ragioni di credito contenute nella suindicata sentenza del Tribunale di Napoli. Si ulteriormente eccepito, in ogni caso, linammissibilit di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo alla luce del ben noto orientamento della giurisprudenza di legittimit (Cass. Sez. un. 23726/2007, Cass. 28719/2008 e Cass. 1706/2010) e di merito (G.d.P. di Trentola Ducenta, sentenza 3823/2008, pronunciata in analogo giudizio tra la (...) s.a.s. e il Ministero della Difesa) che ritiene precluso al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, il frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento come, nella specie, pi decreti ingiuntivi contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede processuale nonch con il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente abuso del processo: nel caso oggetto del giudizio de quo, infatti, lopposta (...) s.a.s. ha notificato allopponente Amministrazione i suindicati decreti ingiuntivi, tutti basati sullo stesso presupposto giuridico e fattuale e cio lasserito diritto al corrispettivo per la custodia di veicoli sequestrati dal Ministero della Difesa e ad essa affidati, veicoli, tutti oggetto del suindicato contratto di compravendita in seguito risolto giudizialmente. Nelle conclusioni dellatto di opposizione si chiedeva al G.d.P., previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, in via preliminare di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, rimettendo lintera causa ex art. 36 c.p.c. in relazione agli artt. 25 c.p.c. e 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, alla cognizione del Tribunale di Napoli; in via subordinata di dichiarare linammissibilit e/o linfondatezza della domanda proposta con lesperita procedura ingiuntiva per assenza del titolo azionato e, comunque, per linesigibilit delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi. Il G.d.P. di Caserta, con provvedimento del 18 gennaio 2011, ritenendo preliminarmente procedibile lunico atto di opposizione a pi decreti ingiuntivi, ha accolto la domanda riconvenzionale, affermando la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli. La decisione del G.d.P. di Caserta rappresenta certamente un utile precedente nella giurisprudenza del G.d.P. (non si rinvengono in questultima precedenti analoghi). Dalla lettura del provvedimento si evince che il giudice non si espressamente pronunciato in merito alla procedibilit dellunitario atto di opposizione a plurimi decreti ingiuntivi; trattandosi, peraltro, di questione necessariamente preliminare rispetto alla conseguente domanda riconvenzio- 136 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nale ed essendosi pronunciato su questultima, deve ritenersi che sul punto il Giudice adito abbia implicitamente statuito, ritenendo quindi ammissibile la proposizione di ununica opposizione a fronte dei molteplici decreti ingiuntivi; aggiungasi che il proprio provvedimento motivato innanzitutto sulla base del fatto che il giudizio ha ad oggetto opposizione a decreti ingiuntivi. La pronuncia, sebbene favorevole alle ragioni erariali quantomeno in punto di competenza per territorio, risulta peraltro criticabile nella misura in cui il Giudice avrebbe forse dovuto in virt della competenza funzionale dellAutorit giudiziaria da cui promana il decreto ingiuntivo a conoscere delle eventuali opposizioni (Cass. civ. 21737/04) trattenere la decisione quanto ai motivi di opposizione e rimettere al Giudice superiore la domanda di accertamento proposta in via riconvenzionale. Tuttavia, non da sottovalutare la circostanza che, alla luce del carattere pregiudiziale della domanda riconvenzionale, il giudizio di opposizione (in ipotesi trattenuto dal Giudice di Pace di Caserta) sarebbe andato incontro ad una ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Ragioni di economia processuale hanno dunque forse indotto il Giudice dellopposizione a rimettere lintera controversia allAutorit giudiziaria superiore, intravedendosi in ci una ragionevole deroga al principio della competenza funzionale del giudice dellopposizione. Dott. ri Mariano Valente e Alessandro Ferri* Giudice di pace di Caserta, ordinanza del 18 gennaio 2011. (Omissis) Il G.d.P. Con lo scioglimento della riserva che precede, questo giudicante decide le sorti del giudizio, atteso che per le questioni preliminari sollevate, in ordine allincompetenza di questo ufficio a decidere la presente controversia, preclusa lindagine nel merito. Ed invero, rilevato che il giudizio de quo ha ad oggetto opposizione a decreti ingiuntivi nei confronti del Ministero della Difesa; rilevato che in base allart. 25 c.p.c. competente a decidere le controversie ove parte unamministrazione dello Stato lufficio del Giudice ove ha sede lAvvocatura distrettuale dello Stato, considerata altres la spiegata domanda riconvenzionale di valore indeterminabile. P.Q.M. Dichiara lincompetenza funzionale e per valore di questo ufficio a decidere la controversia de qua e rimette le parti nei termini di legge per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Napoli, rimettendo a Questo la decisione in ordine al governo delle spese. Cos deciso in Caserta il 9 dicembre 2011 IL GIUDICE DI PACE Dott. Ivana Catozza (*) Procuratori dello Stato. CONTENZIOSO NAZIONALE 137 CT. 14418/10 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI CON DOMANDA RICONVENZIONALE per il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappr.to e difeso ex lege dallAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz, 11; CONTRO SOCIET (...) s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Stefano di Foggia e Anna Coppola ed el.te dom.ta in Caserta via Giotto 13; AVVERSO e per la revoca dei decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Caserta, di seguito indicati: (...) PREMESSO Che la ricorrente notificava i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, resi dal Giudice di pace di Caserta, con i quali viene ingiunto il pagamento delle seguenti somme: (...) oltre interessi legali, nonch spese per le intraprese procedure monitorie, con attribuzione al procuratore anticipatario. Che le somme in questione, ad avviso della ricorrente, sarebbero dovute ex art. 11, 1 comma del D.P.R. n. 571/82, quale rimborso per "le spese di custodia di cose sequestrate dalla pubblica amministrazione"; in particolare ogni decreto ingiuntivo ha ad oggetto la pretesa di un compenso per lattivit di custodia di veicoli precedentemente sequestrati da agenti dellArma dei Carabinieri ed affidati alla (...) S.a.s. Tanto premesso, l'Amministrazione ingiunta, cos come rappresentata e difesa, intende opporsi, come con questo atto formalmente si oppone, ai decreti ingiuntivi di cui trattasi, per le seguenti ragioni in DIRITTO 1) AMMISSIBILITA DI UN UNICO ATTO DI OPPOSIZIONE AVVERSO MOLTEPLICI DECRETI INGIUNTIVI. In via preliminare e per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che lesponente Avvocatura, in un ottica di accelerazione processuale e di deflazione del potenziale contenzioso, ha ritenuto di dover proporre una unitaria opposizione avverso i molteplici decreti ingiuntivi notificati ad istanza di un unico soggetto presunto creditore (lingiungente (...) S.r.l.) nei confronti di un unico presunto debitore (lopponente Ministero della Difesa). A tal riguardo, sia consentito sottolineare che con sentenza n. 7294 del 26 marzo 2007 (doc. n. 11), la Suprema Corte di cassazione - ribadendo un orientamento ormai consolidato ed inaugurato con la sentenza n. 3683 del 10 agosto 1977 - ha affermato la regola secondo cui Dal principio di economia processuale consegue l'ammissibilit di un unico atto di opposizione avverso pi ingiunzioni emesse su ricorso del medesimo creditore nei confronti dello stesso debitore. In particolare, con la suddetta sentenza i giudici di legittimit hanno precisato che una volta ritenuta la parificazione, dal punto di vista formale, dell'opponente all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione, cosi come si pure costantemente affermato, non sembrano sussistere ostacoli a che l'opponente con un'unica opposizione possa domandare il rigetto di pi pretese 138 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 creditorie avanzate nei suoi confronti con distinte ingiunzioni, secondo quanto dispone l'art. 104 c.p.c. L'opponente, che - come si detto - attore nel giudizio di opposizione, propone una domanda di rigetto e non si vede perch non debba essergli lasciata l'opportunit, nella ipotesi di decreti ingiuntivi proposti dallo stesso creditore nei suoi confronti, di cumulare in un unico processo pi domande contro il medesimo creditore; ci anche per un evidente principio di economia processuale, con risparmio di spese e di attivit. Lammissibilit di ununica opposizione avverso pi decreti ingiuntivi affermata altres dalla recente Cass. Civ., Sez. III, n. 24539 del 20 novembre 2009. Alla luce del suddetto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit, in considerazione della identit delle parti opponente e opposta nonch della causa petendi e del petitum, questa difesa erariale evidenza la piena proponibilit e procedibilit della presente opposizione avverso i pi decreti ingiuntivi ottenuti dalla societ Cars. S.r.l. avverso il Ministero della difesa. *** 2) INAMMISSIBILIT DELLA PRETESA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO DINGIUNZIONE PER ASSENZA DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO. In data 23.02.2000, in attuazione del provvedimento del 3 agosto 1999, con cui lAutorit giudiziaria disponeva la demolizione e la rimozione da specifici siti di deposito dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, degradati a residuato ferroso e quindi ritenuti inquinanti dai competenti organi sanitari, la Prefettura di Napoli stipulava con la convenuta societ CARS s.a.s. di Crispino Giuseppe, mediante atto pubblico, il contratto di vendita di veicoli destinati alla rottamazione avente ad oggetto la vendita dei 2158 veicoli precedentemente affidati in custodia alla medesima e destinati alla rottamazione: tra questi veicoli, rientrano anche quelli per i quali la convenuta societ ha ottenuto i decreti ingiuntivi qui opposti (v. atto di vendita con n. di repertorio 18655 del 23.02.2000 ed allegato elenco dei veicoli alienati, che si allegano in copia, doc. 2 e 3). In base a tale contratto, la Cars s.a.s. si obbligava gratuitamente a provvedere alla demolizione dei beni mobili acquisiti e veniva pattuito un corrispettivo per la custodia svolta fino a tale vendita (cfr artt. 3, 4 e 8 del contratto, doc. 2). In data 5.3.2003, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8359/2003, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 573/2010, dichiarava risolto tale contratto per inadempimento della Prefettura e condannava questultima a pagare a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 1.787.931,00 oltre interessi legai [] pari alle maturate indennit di custodia richieste e non pagate alla (...) s.a.s. (v. sentenza 8359/2003 del Tribunale di Napoli e sentenza n. 573/2010 della Corte dAppello di Napoli che si allegano in copia, rispettivamente doc. 4 e 5). Tale somma era dunque determinata considerata lentit delle somme che essa (...) avrebbe ottenuto a titolo di indennit di custodia se la Prefettura avesse adempiuto e come tale si sostituita come oggetto del diritto di credito vantato dalla (...) S.a.s. verso la Prefettura alla citata indennit di custodia (v. le citate sentenze che si allegano in copia, rispettivamente doc. 4 e 5). In altre parole, se fino alla risoluzione del suindicato contratto, la (...) poteva vantare il diritto al corrispettivo della custodia sulla base del contratto medesimo, a seguito della risoluzione, tale diritto venuto meno ed stato sostituito dal diritto al risarcimento dei danni, riconosciuto e quantificato in forza della citata sentenza: solo questultima, in definitiva, costituirebbe il titolo rappresentativo del diritto di credito vantato dalla (...) S.r.l, titolo che nel giudizio de CONTENZIOSO NAZIONALE 139 quo non risulta per azionato (!). La citata sentenza di condanna gi ottenuta dalla (...) S.r.l. precedentemente al deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo, assorbe dunque la pretesa creditoria della societ odierna opposta e determina linammissibilit, per violazione del ne bis in idem sostanziale, dei decreti ingiuntivi volti ad ottenere un nuovo titolo per le medesime ragioni di credito. In definitiva, se gli opposti decreti ingiuntivi fossero messi in esecuzione, si avrebbe laberrante conseguenza che la Prefettura dovrebbe, da un lato, in esecuzione della sentenza citata, pagare alla (...) S.a.s. la suindicata somma a titolo di risarcimento danni per mancata percezione delle indennit dovute e, dallaltro, pagare alla (...) S.a.s. le medesime indennit a diverso titolo (non pi dovute, data la sostituzione con i danni) con illegittima duplicazione del debito e indebito arricchimento dellingiungente (!). Essendo evidente che controparte, pur perfettamente consapevole della inesistenza del titolo di credito azionato, ha agito in virt del medesimo, si palesa un altrettanto evidente intento di ottenere una illegittima duplicazione delle somme oggetto del proprio credito. La mala fede o, comunque, la colpa grave che traspare dalla condotta tenuta dalla societ odierna opposta costringe questa difesa a richiedere, in applicazione dellart. 96 c.p.c., la condanna di controparte al risarcimento del danno (sul punto, si veda Cass. Civ., Sez. III, 5 maggio 2003, n. 6796 secondo cui All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza pu essere desunta dalla comune esperienza. Ad ogni modo, si insta codesto Giudice affinch voglia, in applicazione dellart. 96, ultimo comma, c.p.c. condannare parte opposta al pagamento a favore dellAmministrazione opponente di una somma equitativamente determinata. *** 3) INAMMISSIBILIT DEL PROCEDIMENTO DINGIUNZIONE PER INESIGIBILIT DEL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO. Con decreto n. 3232/Cont. Rott. del 21.3.2006, la Prefettura di Napoli, ha disposto il fermo amministrativo di ogni somma richiesta in pagamento dalla (...) s.a.s. [] in relazione agli oneri di custodia riguardanti i veicoli di cui la societ si resa acquirente con il contratto n. 18655 ed altri veicoli comunque da essa detenuti in custodia [] a garanzia del credito vantato da questa Amministrazione a titolo di penali, per gli accertati inadempimenti contrattuali, di importo pari ad euro 66.211.891,93 (v. decreto n. 3232/Cont. Rott. del 21.3.2006, allegato in copia, doc. 6). Tale provvedimento amministrativo, confermato dal Tar per la Campania con sentenza n. 2622 del 2006, confermata, a sua volta, dal Consiglio di Stato con decisione n. 5672/2008 (v. provvedimenti giurisdizionali allegati in copia, doc. 7 e 8), rende in ogni caso inesigibile il credito azionato dalla Cars s.a.s. con il decreto che qui si oppone. Anche da tali ulteriori deduzioni emerge in modo palese la temerariet della lite gi evidenziata, per cui si reiterano le medesime richieste espresse al punto 2). *** 4) INAMMISSIBILIT DEL PROCEDIMENTO DINGIUNZIONE, PER ILLEGITTIMO FRAZIONAMENTO DEL CREDITO (Cass. Sez. un. n. 23726/2007, Cass. n. 28719/2008, Cass. 1706/2010, G.d.P. di Trentola Ducenta, 3823/2008). 140 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ComՏ noto, lorientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimit (Cass. Sez. un. 23726/2007, Cass. 28719/2008 e Cass. 1706/2010 che si allega in copia, doc. 9) e di merito (v. sentenza del G.d.P. di Trentola Ducenta, 3823/2008, pronunciata in analogo giudizio tra la (...) s.a.s. e il Ministero della Difesa, che si allega, doc. 10), ritiene precluso al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, il frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento come, nella specie, pi decreti ingiuntivi contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione si pone in contrasto con il principio di correttezza e buona fede processuale nonch con il principio costituzionale del giusto processo, con conseguente abuso del processo. Da ci deriva, secondo la citata giurisprudenza, linammissibilit di tutti i ricorsi per decreto ingiuntivo (tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto la frazione di un unico credito sono da dichiarasi improponibili) notificati allAmministrazione opponente: nel caso oggetto del giudizio de quo, infatti, lopposta (...) s.a.s. ha notificato allopponente Amministrazione i suindicati decreti ingiuntivi, tutti basati sullo stesso presupposto giuridico e fattuale e cio lasserito diritto al corrispettivo per la custodia di veicoli sequestrati dal Ministero della Difesa e ad essa affidati, veicoli, lo si ripete, tutti oggetto del suindicato contratto di compravendita in seguito risolto giudizialmente. Sia consentito evidenziare, infine, che il suddetto frazionamento pare comunque contrario allart. 49 del Codice Deontologico Forense secondo cui Lavvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ci non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. Anche da tali ulteriori deduzioni emerge in modo palese la temerariet della lite gi evidenziata, per cui si reiterano le medesime richieste espresse al punto 2). *** 5) PRESCRIZIONE DEL CREDITO AZIONATO. Si evidenzia che il credito riguarda prestazioni risalenti a dieci anni prima della notifica del ricorso. La relativa pretesa quindi prescritta ai sensi dellart. 2946 c.c. *** DOMANDA RICONVENZIONALE Da ultimo, lAmministrazione, come sopra rappresentata e difesa, alla luce delle ragioni di fatto e di diritto esposte sub 2) del presente atto, intende proporre in questa sede contestuale domanda riconvenzionale, chiedendo che ladito giudice accerti linesistenza di qualsivoglia debito del Ministero della difesa nei confronti della (...) S.a.s. non solo in relazione allattivit di deposito dei veicoli oggetto dei decreti ingiuntivi che si oppongono ma anche in relazione a tutti gli altri veicoli custoditi dalla (...) S.a.s. e ricompresi nel pi volte citato contratto di compravendita n. di repertorio 18655 del 23.02.2000 (v. contratto n. di repertorio 18655 del 23.02.2000 ed allegato elenco dei veicoli alienati, in doc. 2 e 3), poi risolto con la pi volte citata sentenza n. 8359/2003 del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 573/2010; sentenza che, alla luce di quanto sinora esposto, rappresenta lunico titolo azionabile dalla societ medesima (nei riguardi per del Ministero dellInterno, quale organo di vertice della Prefettura di Napoli e non pi nei riguardi del Ministero della Difesa, il quale in definitiva nulla pi deve in relazione allattivit di custodia svolta dalla (...) S.a.s.). Alla luce, della spiegata domanda riconvenzionale avente valore indeterminato e che pertanto eccede la competenza per valore del Giudice adito, lopponente Amministrazione chiede che, in applicazione dellartt. 7, 10, 36 e 40, co. 6 e 7, c.p.c., ladito Giudice di Pace rimetta lintera CONTENZIOSO NAZIONALE 141 causa al Giudice superiore che, nella specie, in applicazione del principio del cd. Foro erariale sancito dallart. 25 c.p.c. e art. 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, dovr essere individuato nel Tribunale di Napoli. Sul punto, la giurisprudenza pacifica: ex multis, si cita Cass n. 14858 del 23.11.2001: Ne consegue, ancora, che qualora, come nella presente causa, l'attore chieda una decisione entro il limite di due milioni, ex art. 113, secondo comma, c.p.c., ed il convenuto, in via riconvenziale, proponga ulteriore, autonoma domanda eccedente tale limite, si determina, in ordine al valore, una somma tale da configurare sia, sicuramente, l'impossibilit di un giudizio secondo equit, sia, eventualmente (qualora l'intera controversia superi il valore massimo di trenta milioni) lo spostamento della competenza dal Giudice di Pace al Tribunale. *** Tanto premesso, lAmministrazione indicata in epigrafe, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, CITA La (...). s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Stefano di Foggia e Anna Coppola ed el.te dom.ta in Caserta via Giotto n. 13, a comparire davanti al Giudice di Pace di Caserta, alludienza che sar tenuta il 15.12.2010 ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme stabilite dalla legge e con lavviso che, in difetto, si proceder in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI Voglia ladito Giudice, previa revoca e/o dichiarazione di nullit dei decreti ingiuntivi opposti: 1) In via preliminare, pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, rimettendo lintera causa ex art. 36 c.p.c. in relazione agli artt. 25 c.p.c. e 6 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, alla cognizione del Tribunale di Napoli; 2) Dichiarare linammissibilit e/o linfondatezza della domanda proposta con lesperita procedura ingiuntiva per assenza del titolo azionato e, comunque, per linesigibilit delle somme oggetto dei decreti ingiuntivi; 3) In subordine, dichiarare lintervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere dal creditore ingiungente; 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con ulteriore condanna della societ (...) S.a.s. al pagamento di una somma a titolo risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c. o, comunque di una somma equitativamente determinata ai sensi dellart. 96, ultimo comma, c.p.c.. Si dichiara che il valore della presente controversia, alla luce della spiegata domanda riconvenzionale, assume valore indeterminato e che pertanto il contributo unificato, da prenotarsi a debito, di euro 187,00 Si allegano i seguenti documenti: (...) Napoli, 14 ottobre 2010 IL PROCURATORE DELLO STATO IL PROCURATORE DELLO STATO ALESSANDRO FERRI MARIANO VALENTE 142 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Sulle variazioni tariffarie dei pedaggi autostradali Legittimazione attiva per la tutela degli interessi adespoti e autonomia negoziale della PA. (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 9 dicembre 2010 n. 8686) Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato interviene, ancora una volta, sul delicato tema degli incrementi delle tariffe autostradali. Questultima pronuncia risulta peraltro di particolare rilievo in quanto, in essa, il collegio affronta alcune tra le pi critiche tematiche del diritto amministrativo. Esamina infatti, da un lato, la vexata quaestio della legittimazione attiva per la tutela degli interessi adespoti, giungendo a riconoscerne la sussistenza a seguito di un complesso percorso argomentativo che si snoda attraverso quattro direttrici teoriche, e che segna il superamento degli indirizzi precedentemente espressi sul punto (1). Dallaltro, affronta il delicato profilo, evidentemente connesso al precedente, della autonomia negoziale della pubblica amministrazione e della natura paritetica del rapporto regolato da strumenti tipicamente privatistici intercorrente tra la parte pubblica concedente e il privato concessionario. La vicenda processuale e la decisione del TAR La vicenda decisa dal Consiglio di Stato nella pronuncia in commento trae origine da due distinti ricorsi proposti dalla Provincia di Teramo avverso gli incrementi tariffari applicati da Strada dei Parchi s.p.a. previa autorizzazione dellANAS. Con il primo ricorso (2) la Provincia contestava gli aumenti tariffari disposti per lanno 2006; con il secondo la stessa ricorrente censurava le variazioni del pedaggio relative allanno 2008. Il Tar Lazio (3), dopo aver disposto la riunione dei due ricorsi, procede (1) Cfr. CdS, Sez. IV, n. 399/07. (2) Parallelamente a tale ricorso, venivano presentati altri tre ricorsi (rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Regione Abruzzo e dalla Comunit Montana del Gran Sasso Zona O) aventi ad oggetto i medesimi aumenti tariffari disposti a decorrere dal 1 gennaio 2006 sulle reti A24 e A25. Di tali ricorsi, quello promosso dalla Regione Lazio veniva accolto dal TAR Lazio con la sentenza n. 9917/07. Questultima tuttavia veniva riformata in grado dappello, con la sentenza n. 399/07, per difetto di legittimazione attiva dellente proponente. Gli altri ricorsi venivano invece inizialmente proposti avanti al TAR Abruzzo, per poi essere successivamente rimessi al TAR Lazio, individuato come giudice territorialmente competente. Da ciascuno dei tre giudizi scaturivano altrettante sentenze con le quali il Tribunale accoglieva i relativi ricorsi aventi ad oggetto i medesimi aumenti tariffari gi esaminati dal Consiglio di Stato nella predetta pronuncia n. 399/07. Tali sentenze venivano poi tutte riformate in appello (Cfr. CdS, Sez. IV, Sent. n. 8683/2010 Comunit montana del Gran Sasso - zona O; Sent. n. 8685/2010 Regione Abruzzo; Sent. n. 8686/2010 Provincia di Teramo). CONTENZIOSO NAZIONALE 143 in via preliminare allesame delle questioni sollevate dalle parti resistenti in merito al difetto di legittimazione attiva della ricorrente. In aperto contrasto con una precedente sentenza del Consiglio di Stato avente ad oggetto i medesimi aumenti tariffari (4), il collegio afferma la sussistenza della legittimazione attiva in capo allente territoriale. Il giudice di prime cure, ritenendo di non aderire a quel precedente orientamento, sottolinea come la legittimazione attribuita ex lege alle associazioni rappresentative di utenti e consumatori non sia unipotesi eccezionale introdotta ex novo dal Codice del Consumo (5), bens il risultato della graduale evoluzione giurisprudenziale (6) in tema di tutela degli interessi diffusi. Il TAR Lazio, sulla base di tali principi, ritiene di poter affermare la sussistenza della legittimazione degli enti territoriali, i quali, a seguito della riforma del Titolo V, si pongono come enti non solo esponenziali ma altres rappresentativi (7) degli interessi della Comunit. Inoltre con specifico riferimento allente pubblico ricorrente, il giudice di prime cure, a conferma di quanto gi sostenuto, richiama la normativa del (3) Sez. III, sent. 5108/2010. (4) Cfr. CdS, Sez. IV, Sent. 399/07, del 31 gennaio 2007. In quella occasione il Collegio aveva affermato il difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione ritenuta viceversa sussistente dalla sentenza di primo grado poi annullata in appello sulla base dei seguenti argomenti: da un lato il rilievo secondo cui dallattribuzione di competenze legislative e amministrative generali (ex art. 118 Cost.) in materia di trasporti e reti di comunicazione non deriverebbe, per ci solo, la legittimazione ad agire; dallaltro la circostanza per la quale, essendo il ricorso teso ad accertare linadempimento della convenzione, si perverrebbe in tal modo al riconoscimento di una non prevista legittimazione di un terzo rispetto a tali obblighi convenzionali; infine laffermazione secondo la quale mentre la legittimazione ad agire per utenti e consumatori a tutela di interessi collettivi e diffusi prevista dalla legge, per lente pubblico territoriale, tale posizione, non pu derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettivit. (5) Art. 139, D.lgs 206/2005. (6) Gli albori di tale processo vengono individuati nei primi tentativi giurisprudenziali risalenti agli anni settanta ed ottanta volti al riconoscimento della legittimazione attiva degli enti esponenziali per la tutela di interessi collettivi e diffusi, e che, solo negli anni successivi, avrebbero poi trovato riscontro sul piano del diritto positivo (Legge 349/1986 per le associazioni ambientaliste; d.lgs n. 206/2005 codice del consumo per le associazioni dei consumatori e degli utenti). Profilo critico di tale processo evolutivo, una volta agevolmente superato il problema relativo agli enti esponenziali muniti di personalit giuridica e a cui lordinamento attribuiva formalmente la cura di tali interessi, era rappresentato dalla legittimazione degli enti a base associativa costituiti dallautonomia privata, come le associazioni di tutela ambientale. Alla luce della rilevanza costituzionale di tali interessi, la giurisprudenza cominci ad affermare che il riconoscimento della legittimazione attiva ad associazioni locali per la tutela dellambiente andasse vagliato caso per caso, alla stregua dei criteri progressivamente elaborati per verificare, nel caso concreto, la sussistenza del discusso presupposto processuale. (7) Il TAR Lazio afferma sul punto che con la riforma del titolo V della Costituzione stata esplicitata la funzione degli enti territoriali di cura concreta degli interessi della collettivit di riferimento; ci sia in relazione alla autonomia di cui allart. 114 della Costituzione (I Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione), sia in relazione alla espressa previsione del principio di sussidiariet (art. 118 della Costituzione) che affida allente locale pi vicino ai cittadini la cura concreta di interessi. 144 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 TUEL che individua le specifiche funzioni della Provincia (8), dalle quali deriverebbero importanti conferme sul piano della legitimatio ad causam degli enti territoriali. Nel merito il giudice di prime cure ritiene fondate le doglianze di parte ricorrente, stante la ravvisata illegittimit, per difetto di istruttoria e motivazione, degli atti con cui ANAS ha autorizzato gli aumenti relativi allanno 2006. Del pari affetta da vizio di istruttoria e motivazione viene ritenuta lautorizzazione alla variazione del pedaggio autostradale disposta, nellagosto 2008, a seguito del raddoppio della carreggiata nel tratto Basciano Teramo. Le difese in grado dappello La motivazione brevemente illustrata si presentava censurabile principalmente sotto due dirimenti e connessi profili: da un lato, quello preliminare e attinente alla legittimazione attiva in capo agli enti territoriali ricorrenti; dallaltro, quello di merito e relativo alla natura della posizione giuridica soggettiva dei due contraenti ANAS e Strada dei Parchi. Ed su tali nodi problematici che si sono prevalentemente attestate le posizioni delle parti appellanti. Sotto il profilo della carenza di legittimazione, tali difese sottolineano infatti la non ravvisabilit, nel caso di specie, di un collegamento necessitato tra la residenza dei cittadini nellambito regionale su cui la tratta autostradale insiste e il pagamento del relativo pedaggio su cui gli incrementi vanno ad impattare (9). Per quanto attiene invece al merito, la parte pi corposa delle argomentazioni delle parti appellanti si staglia sul piano della natura giuridica delle posizioni soggettive delle due parti contraenti. Le tesi sostenute muovono dal rilievo secondo cui gli aumenti relativi (8) Si tratta in particolare degli artt. 19 e 20 del D.lgs. 267/2000 (TUEL). Tali disposizioni fanno riferimento alla funzione di viabilit e trasporto nonch alla funzione, da svolgersi in collaborazione con i comuni, di promozione e coordinamento delle attivit, e di realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo. (9) A ci la difesa erariale aggiunge il rilievo secondo cui la giurisdizione amministrativa resta pur sempre una giurisdizione soggettiva a tutela di specifiche situazioni di interesse differenziato e qualificato. Viceversa lente territoriale risulta affidatario di interessi generali tout court pubblici, cio non qualificati e, come tali, inidonei a configurare linteresse a ricorrere in un giudizio amministrativo. In questottica prosegue lAvvocatura il ragionamento del TAR, se portato alle estreme conseguenze, comporterebbe la legittimazione dello Stato ente esponenziale della collettivit nazionale ad impugnare tutti gli atti che incidono sul proprio territorio, trasformando la giurisdizione amministrativa in un giudizio di natura prevalentemente oggettiva. Infine, ponendosi nel solco tracciato dal Consiglio di Stato, le parti appellanti, premessa la natura contrattuale degli aumenti oggetto di causa, sostengono il difetto di legittimazione attiva degli enti territoriali, in quanto soggetti terzi rispetto a contestazioni ricadenti su atti di natura negoziale. CONTENZIOSO NAZIONALE 145 allanno 2006 traggano fondamento dalla convenzione stipulata tra concedente e concessionaria, le cui particolarit riflettono imperative esigenze di carattere economico-finanziarie onde poter far fronte alla delicata situazione contabile ereditata della precedente gestione (10). Da tali rilievi si fa derivare la natura di mero adempimento rivestita dagli aumenti autorizzati per lanno 2006, i quali sarebbero quindi stati autorizzati dallANAS in esecuzione di unobbligazione dalla stessa assunta in sede di stipula della convenzione. In riferimento invece agli aumenti disposti nellagosto 2008 le parti appellanti osservano come trattasi di fattispecie materialmente diversa dalla precedente e non ricadente nellambito di operativit del principio del price cap, integrando unipotesi di semplice incremento del pedaggio e non gi di tariffa autostradale, la quale viceversa risulta inalterata. La pronuncia del Consiglio di Stato n. 8686/2010. Brevi riflessioni: la legittimazione degli enti territoriali e la natura convenzionale degli aumenti disposti Con la pronuncia n. 8686/2010, il Consiglio di Stato, in via preliminare, ritiene sussistente la legittimazione attiva degli enti territoriali ricorrenti attraverso un complesso iter argomentativo che tiene conto delle innovazioni normative medio tempore sopraggiunte (11) e che si snoda attraverso quattro diverse direttrici teoriche (12). (10) Nel 1963, infatti, la societ S.A.R.A. (Societ Autostrade Romane e Abruzzesi) veniva incaricata della costruzione e dellesercizio dellautostrada Roma LAquila. Venutasi poi a trovare in una situazione di grave esposizione debitoria veniva dichiarata decaduta dalla concessione (D.L 19/77 convertito nella L. 106/77) con successione dellAnas in tutti i rapporti atti e passivi in corso, ad esclusione di quelli concernenti il personale dipendente e quelli derivanti da responsabilit civile per violazione di norme penali. Tale gestione per conto Anas, pur protrattasi per lungo tempo (e precisamente dal 1977, anno in cui la concessionaria fu dichiarata decaduta, fino al 2000 anno di pubblicazione del nuovo bando di concessione) mantenne tuttavia carattere di gestione provvisoria, per ci caratterizzata da una politica principalmente volta al risanamento del dissesto finanziario, pi che a nuovi investimenti. (11) Si richiama in particolare il decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 Attuazione dellart. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per lefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. (12) Il primo di questi snodi concettuali consiste nel ritenere che i diritti dei cittadini in tema di interessi diffusi possano trovare modi di esercizio paralleli ed ulteriori rispetto al meccanismo tradizionale dellattribuzione della loro cura ad uno soggetto pubblico predeterminato sia esso gi esistente o costituito ad hoc. Dalla ricognizione effettuata dal giudice di prime cure deriva infatti, da un lato, la costante ricerca di un criterio di collegamento tra gli interessi adespoti, che appartengono ontologicamente a tutti i componenti di una collettivit, e le regole di un determinato sistema processualistico, le quali richiedono che linteresse sotteso all'azione sia strutturato secondo i tratti della qualificazione e differenziazione. Vengono in particolare richiamati quegli indici esteriori di elaborazione giurisprudenziale (personalit del soggetto agente, conformit dellazione proposta ai suoi fini statutari, collegamento stabile con linteresse protetto, etc.) che hanno consentito il riconoscimento della legittimazione attiva in capo a determinati soggetti, 146 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Tale complessa ricostruzione (su cui Vedi nota n. 12) appare per prestare il fianco a vari rilievi critici. In particolare lanalisi sembra dover prendere le mosse dal secondo dei quattro snodi concettuali attraverso cui si sviluppa il percorso argomentativo del Consiglio, e cio quello attinente alla possibilit di riconoscere, sic et simpliciter ed in assenza di un'espressa disposizione normativa, la legittimazione ad agire a qualsiasi ente esponenziale di interessi omogenei o, nel caso in esame, agli enti territoriali in virt del loro collegamento con la collettivit ivi stanziata e facendo perno sull'unico cardine della rappresentativit. Muovendo da tale ipotesi di lavoro occorre allora stabilire se lente in questione esprima un adeguato grado di rappresentativit degli interessi coinvolti e se possa, per ci stesso, farsene portatore e qualificarsi come ente esponenziale di un interesse collettivo o diffuso. Sul punto si era negativamente espresso il Consiglio di Stato nella citata pronuncia del 2007. Secondo quel precedente indirizzo, infatti, mentre per i singoli utenti e per le associazioni di consumatori la legittimazione ad agire espressamente prevista dalla legge, nel caso dellente pubblico territoriale in assenza di un tale espresso riconoscimento tale legittimazione non pu derivare direttarispondendo a quelle istanze di tutela ancora prive di soddisfazione sul piano del diritto positivo. Dallaltro il Consiglio evidenzia come, in tal modo, la giurisprudenza amministrativa abbia ritenuto che tali interessi non fossero di esclusiva pertinenza dellazione pubblica, lasciando viceversa ai singoli la possibilit di attivare ulteriori istanze di tutela. Il secondo snodo concettuale attiene alla possibilit di riconoscere, in assenza di unespressa disposizione normativa, la legittimazione ad agire a qualsiasi ente esponenziale di interessi omogenei o come nel caso di specie agli enti territoriali sulla base del criterio della rappresentativit. Gli enti territoriali secondo il Collegio si presentano, in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione, come soggetti cui stata assegnata la cura concreta degli interessi della collettivit di riferimento. Sul punto il Collegio richiama, da un lato, il novellato art. 114 Cost. ai sensi del quale i Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dallaltro, lart. 118 Cost. contenente la previsione del principio di sussidiariet, che vede affidato allente locale pi vicino ai cittadini la cura concreta degli interessi. Ci consentirebbe, con la ricorrenza di altri presupposti, di riconoscere la loro legittimazione attiva anche in assenza di un riconoscimento normativo esplicito. Il problema allora quello di individuare il collegamento tra lente e linteresse che si intende tutelare, ricercando nei criteri usuali e [in] quelli che discendono dallanalisi del tessuto ordinamentale. Il terzo snodo concettuale allora rappresentato dalla valorizzazione del D.lgs. 198/2009 Attuazione dellart. 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per lefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Tale normativa, sopravvenuta rispetto alla decisione n. 399/07 e non ancora del tutto applicabile in assenza dei decreti di attuazione, tuttavia, secondo il collegio, in grado di fornire precisi criteri per limputazione della legittimazione, tali da determinare e giustificare il superamento di quel precedente orientamento ad opera della pronuncia in commento. Infine, il quarto ed ultimo snodo teorico consiste nellesame, da parte del collegio, delle argomentazioni proposte dagli appellanti in ordine alla natura convenzionale degli aumenti tariffari, cui sarebbe sotteso un rapporto tra concedente e concessionaria paritetico e di natura privatistica tale da escludere la legittimazione di terzi estranei a detto rapporto in ordine alla corretta esecuzione del contratto. CONTENZIOSO NAZIONALE 147 mente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettivit territoriale. Del resto, in assenza anche di una disposizione che espressamente attribuisca la cura di una determinata funzione ad un ente territoriale volendo ritenere in essa compresa anche lattribuzione della legittimazione per la tutela della funzione assegnata questo rimane infatti portatore di un generico interesso pubblico, che non pu dirsi n concreto n speculare. Partendo da tali premesse, al fine di riconoscere la legittimazione dellente territoriale, occorre allora ricercare elementi ulteriori in grado di fondare il necessario collegamento tra ente ed interesse azionato, non risultando a ci sufficiente il generico richiamo ai poteri generali di cui gli enti territoriali risultano attributari. In apparente continuit rispetto a tali considerazioni, nella sentenza n. 8686/2010 il collegio sostiene che, mentre laddove vi una specifica disposizione di legge che attribuisce allente una determinata funzione, vi sarebbe anche il riconoscimento esplicito della legittimazione ad agire per la relativa tutela, qualora viceversa, una siffatta previsione manchi, non vi sarebbe tuttavia ragione per trattare questi enti generali in maniera difforme e deteriore rispetto a qualsiasi associazione privata. Ma se cos allora, dovendo il riconoscimento della legittimazione risultare ancorato al criterio della rappresentativit dellente, lindagine dovrebbe essere condotta, come peraltro riconosciuto nella stessa pronuncia in commento (13), alla stregua di quei parametri che hanno guidato la giurisprudenza nella predetta evoluzione. Come noto, in base a tali criteri lattenzione dovrebbe focalizzarsi, in primo luogo, sul fine istituzionale perseguito dal soggetto, dovendo esso consistere per espressa previsione statutaria nella protezione di quel determinato bene o interesse. In secondo luogo dovrebbe analizzarsi il grado di rappresentativit e la stabilit della struttura organizzativa dellente, la quale dovrebbe essere tale da consentire lo svolgimento della specifica attivit istituzionale in modo continuativo ed efficace rispetto alle istanze collettive di tutela. Da ultimo rileverebbe il criterio della cd. vicinitas, in grado di valorizzare il necessario stabile collegamento tra larea di afferenza dellattivit dellente ed il territorio in cui situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. In disparte ogni considerazione circa la possibilit di sopperire allassenza (13) Come si sopra notato, la giurisprudenza amministrativa, nel tentativo di strutturare l'interesse adespota, ha cercato di individuare una serie di elementi tali da dare dimostrazione del collegamento tra interesse azionato e soggetto agente, enucleando una serie di principi ancora fondamentalmente validi ed applicabili. Ritiene la Sezione che un tale criterio, che richiede una pluralit ed una contestualit di elementi, possa valere anche in relazione alla legittimazione degli enti territoriali in fattispecie in cui gli stessi non risultino attributari ex lege di specifiche competenze in materia, Cfr. CdS, 399/07, par. 1.1. 148 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 di una espressa previsione normativa (14) attraverso lapplicazione di tali criteri giurisprudenziali, questi appaiono comunque di dubbia applicabilit agli enti territoriali in giudizio. Calando gli stessi nella fattispecie per cui causa i primi dubbi sorgono, infatti, gi con riferimento alla sussistenza, nel caso di specie, del primo dei tre requisiti individuati, e cio quello relativo al fine istituzionale previsto dallo statuto. Onde vagliarne la ricorrenza, occorre allora preliminarmente individuare il bene o linteresse che con lazione si intende tutelare, per poi verificarne la coincidenza con il fine istituzionale che, alla stregua delle previsioni statutarie, il soggetto persegue. Cos il giudice di prime cure, individuato nella congruit delle tariffe autostradali il bene che si intende tutelare attraverso il proposto ricorso, ricollega la legittimazione dellente territoriale ad azionare tale interesse, alle attribuzioni in tema di viabilit o di trasporti di cui lente stesso risulta affidatario. Tuttavia linteresse alla congruit delle tariffe appare difficilmente riconducibile alle competenze che, in tema di viabilit o trasporti, risultano attribuite allente locale. Tali funzioni, previste dallart. 19, comma 1, lett. d) del D.lgs 267/00 (TUEL) e richiamate dai giudici di primo e secondo grado, si caratterizzano infatti, per espressa volont del legislatore, per la loro territorialit, e cio per la loro natura di funzioni amministrative di interesse provinciale. Ci significa che la funzione attribuita non ha carattere generale, ma in tanto pu essere esercitata in quanto presenti un ineliminabile collegamento con il territorio. Tale collegamento richiede, da un punto di vista oggettivo, che la funzione riguardi beni collocati nel territorio provinciale e, da un punto di vista soggettivo, che i destinatari della funzione amministrativa debbano necessariamente presentare un legame con il territorio provincia. Tale collegamento non sembra tuttavia riscontrabile nel caso di specie, stante il rilievo secondo cui lincidenza degli atti di determinazione delle tariffe autostradali evidentemente eccede i confini provinciali. Da un lato infatti la tratta in questione insiste su unarea che non coincide con il territorio della provincia (n con quello della regione) travalicandone i confini; dallaltro linteresse azionato non corrisponde a quello di tutti i residenti, n solo a quello (14) Si allude in particolare al rilievo secondo il quale attraverso il Codice del Consumo il legislatore ha provveduto a fissare in termini analitici i requisiti minimi di rappresentativit, prevedendo specificamente le categorie soggettive cui riconoscere tale legittimazione, mediante una formulazione che non ricomprende gli enti territoriali nel novero dei soggetti legittimati. Dovrebbe, in altri termini, anche vagliarsi se una tale previsione normativa lasci i necessari margini di manovra per la ricostruzione operata nella pronuncia in commento. CONTENZIOSO NAZIONALE 149 dei residenti nel territorio provinciale. Del resto le reti infrastrutturali della A24 e della A25 sono destinate, per la loro localizzazione, ad una mobilit significativamente pi ampia del mero traffico locale. Conseguentemente linteresse alla congruit delle tariffe presenta, del pari, portata che esorbita dalla dimensione provinciale. Le riserve test formulate sembrano valere, escludendone la sussistenza, anche in riferimento al connesso presupposto della cd. vicinitas. N tali requisiti potrebbero ritenersi soddisfatti dal generico richiamo ai poteri generali di tutela degli interessi rilevanti per la collettivit stanziata di cui gli enti risultano affidatari nel quadro costituzionale scaturente dalla modifica del titolo V (15). Un tale richiamo, infatti, vale esclusivamente a radicare, in capo agli enti de quibus, la sola titolarit di un interesse pubblico tout court che, in assenza di un collegamento con le specifiche funzioni da essi perseguite, non riesce ad assumere la consistenza di un interesse diffuso o collettivo, presentandosi quindi inidoneo ad integrare i caratteri della qualificazione e differenziazione necessari ai fini dellazionabilit di un siffatto interesse (16). Estremamente chiara sul punto appare, del resto, la precedente posizione assunta dai Giudici di Palazzo Spada, nella quale fermamente si esclude che la legittimazione ad agire da parte dellente pubblico territoriale (regione, provincia o comune) possa derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettivit territoriale. Inoltre a ci osterebbe comunque quella sorta di limite interno, ricavabile dal quadro delineato dallo stesso TUEL, nel quale la Provincia non assurge ad ente a competenza generale o residuale in quanto le sue funzioni incontrano un limite non solo nella dimensione provinciale dellinteresse ma anche nella elencazione di materie contenuta nellart. 19. Da ci deriva che la tipologia degli interessi la cui cura pu ritenersi affidata alla Provincia riflette e sconta gli stessi limiti territoriali cui soggiacciono le funzioni ad essa ascritte. Ma vՏ di pi. Da quanto detto, infatti, sembra emergere la necessit di spostare il baricentro dellindagine sul diverso piano della compatibilit con (15) Cfr. sul punto CdS, Sez. IV, n. 399/07 secondo la quale il richiamo alla ripartizione di competenze generali, sia legislative che amministrative, non sufficiente a radicare in capo alla Regione Lazio linteresse ad agire a tutela dellutenza; n vale osservare che essa pu agire nellinteresse della collettivit regionale, in quanto la vicenda non necessariamente e non solo coinvolge i soli residenti nella Regione interessata (o i soli residenti in ambiti territoriali minori). (16) Cfr. sul punto CdS, Sez. IV, n. 399/07 secondo la quale la legittimazione ad impugnare gli atti generali di determinazione delle tariffe va riconosciuta sul piano astratto delle tipologie soggettive, agli utenti, alle associazioni di consumatori e di categorie ad enti esponenziali di interessi diffusi e collettivi; va nella specie esclusa la legittimazione a ricorrere da parte di ente esponenziale di interesse non gi collettivo o diffuso (pur sempre concreto e speculare) ma tout court pubblico, quale lente territoriale regione. 150 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lassetto ordinamentale dellaffidamento di un siffatto interesse agli enti territoriali. In altri termini, stante la dimensione ultra-provinciale dellinteresse azionato (il quale per il vero non sembra presentare alcun collegamento necessitato con lelemento territorio) il problema sembra essere non tanto o non solo lassenza di una legge che espressamente attribuisca allente territoriale una determinata funzione con la relativa legittimazione ad agire per la sua tutela, quanto piuttosto la presenza, nel diritto positivo, di disposizioni che sembrano escludere una tale legittimazione cos come ricostruita dal collegio. Appare dunque dubbia la riferibilit dellinteresse azionato al soggetto agente, sia che si cerchi di ricondurre tale interesse alle funzioni assegnate alla Provincia, sia che si intenda radicare un siffatto collegamento nei generali poteri attribuiti agli enti territoriali. Il collegio allora, consapevole di tali difficolt e a fronte della perentoriet dellindirizzo precedentemente espresso, dopo aver affermato la matrice costituzionale dei poteri generali di cui gli enti territoriali risultano affidatari ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost., riconosce la necessit di cercare aliunde il fondamento della legittimazione di tali enti, e segnatamente nellanalisi del tessuto ordinamentale. Tale preoccupazione evidentemente tradisce, confermandola, linsufficienza del dato relativo al ruolo costituzionale degli enti in questione, che spinge il collegio alla predetta peregrinazione verso il D.lgs. 198/09. In disparte ogni considerazione circa la differente dimensione dellinteresse sotteso a tale normativa e le conseguenti riserve formulabili in ordine alla stessa conferenza di un siffatto richiamo, il citato decreto contiene criteri che, a ben vedere, ripropongono problemi analoghi a quelli gi affrontati. In particolare lart. 1 del D.lgs. 198/09 fonda la legittimazione ad agire sulla sussistenza di tre presupposti: a) lesistenza di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralit di utenti e consumatori; b) la riferibilit di tali interessi ad un soggetto titolare; c) lesistenza di una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi. Ora, il requisito sub b) ripropone la necessit di verificare lesistenza di un collegamento tra soggetto agente ed interesse azionato, che a ben vedere rappresenta esattamente il punto di partenza dellindagine. La questione dunque sembra in tal modo avvitarsi su se stessa, posto che una tale operazione dovrebbe ancora avvenire alla stregua dei criteri tradizionali gi analizzati (fine perseguito stabilit vicinitas) i quali, come detto, non sembrano tuttavia applicabili alla fattispecie in esame. Il collegio viceversa, assumendo per dimostrato proprio quello che invece si cercava di dimostrare, ha ritenuto sussistenti ex se i primi due elementi della fattispecie, stante il ruolo costituzionale prima esaminato. CONTENZIOSO NAZIONALE 151 Tale ruolo costituzionale, pertanto, da semplice punto di partenza da cui muovere alla ricerca di presupposti ulteriori, diventa, di fatto, il fondamento principe della legittimazione. Sicch, nella sentenza in commento, se da un lato si afferma che anche laddove unespressa legittimazione manchi, non si vede ragione per trattare questi enti generali in maniera difforme e deteriore rispetto a qualsiasi altra associazione privata, dallaltro si finisce, effettivamente, per trattare tali enti generali in maniera difforme ma non deteriore rispetto alle associazioni private (17). Mentre infatti lente esponenziale di interessi collettivi deve caratterizzarsi per una organizzazione funzionalmente orientata alla protezione degli specifici interessi perseguiti, una tale funzionalizzazione non sembra possa in alcun modo predicarsi con riferimento agli enti territoriali. Ci significa che linteresse azionato nel caso di specie non vede nellente territoriale il proprio riferimento istituzionale. Proseguendo nellanalisi intrapresa, sembra allora che il valore aggiunto apportato dal citato decreto sia dato esclusivamente dal terzo dei requisiti previsti, e cio quello attinente allesistenza di una lesione diretta, concreta ed attuale (salvo poi verificarne il peso effettivo in vista della risoluzione della fattispecie in esame). Tale requisito sub c) secondo il collegio pu considerarsi integrato da un danno, diffuso seppure di entit contenuta, che possa ricadere sullintera collettivit e che, non giustificando lintervento del singolo cittadino, autorizza tuttavia lente esponenziale a farsene carico, secondo la logica del contrasto al fenomeno delle cd. small claims . Tuttavia, a ben vedere, tale requisito attiene al diverso profilo dellinteresse ad agire, quale generale condizione dell'azione di annullamento di- (17) Rispetto alle associazioni di categoria, si segnala peraltro la modifica dellampiezza della legittimazione attiva, intervenuta ad opera dellart. 49, comma 1, l. 99/2009. Il testo previgente a tale modica riconosceva la legittimazione ad agire, da un lato, alle associazioni rappresentative degli interessi dei consumatori e degli utenti di cui allart. 139 Codice del Consumo (cio quelle inserite nellelenco di cui allart. 137) dallaltro, alle associazioni e ai comitati che fossero adeguatamente rappresentativi degli interessi coinvolti. Tale disposizione sembrava pertanto introdurre una sorta di doppio binario, al pari di quanto affermatosi, in tema di ambiente e per mano giurisprudenziale, in riferimento allelenco nazionale individuato dal Ministero dellAmbiente ai sensi dellart. 13, l. 349/86. Il nuovo art. 140bis, attualmente rubricato Azione di classe si limita a disciplinare la nuova azione, senza nulla prescrivere in ordine alla relativa legittimazione, la quale pertanto rimane disciplinata dal solo ed invariato art. 139, il quale, prevede la legittimazione ad agire per le sole associazioni dei consumatori inserite nellelenco di cui allart. 137. Da ci potrebbe quindi argomentarsi che mentre sotto il vigore del testo precedente fosse comunque possibile lopera giurisprudenziale tesa a valutare, caso per caso, la rappresentativit di un ente, un tale percorso debba viceversa considerarsi escluso a seguito dellintervento del 2009, con cui il Legislatore ha inteso restringere i cordoni della legittimazione attiva. 152 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nanzi al G.A., che, come noto, deve essere personale, attuale e concreto in quanto dettato da uno specifico pregiudizio arrecato ad un proprio bene della vita. Tale condizione, che appare come un posterius logico rispetto al differente profilo della legittimazione al ricorso, non pu quindi essere confusa con questa, la quale coincide con la titolarit della situazione soggettiva sulla quale si innesta l'interesse legittimo che si vuol far valere in giudizio (18). Del resto risulta pacifico che la necessaria presenza dellinteresse al ricorso, scaturente da una lesione immediata ed attuale, costituisce fondamentale principio del vigente sistema processuale nonch ineludibile condizione dellazione anche nellambito della giurisdizione amministrativa (19). Conseguentemente tale normativa sopravvenuta non sembra apportare elementi idonei a giustificare il superamento del precedente orientamento espresso dal Consiglio di Stato sulla legittimazione attiva degli enti territoriali. Ravvisare dunque, in ultima analisi, il collegamento tra soggetto agente e interesse azionato nel solo ruolo costituzionale degli enti territoriali, appare una pericolosa forzatura interpretativa idonea ad allargare eccessivamente le maglie della legittimazione attiva. Del resto, come sottolineato dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 399/07, la stessa Adunanza Plenaria n. 1/2007, in tema di tutela della utenza e dei consumatori, avrebbe operato nel senso di limitare e non ampliare la legittimazione ad agire, ritenendola sussistente per le associazioni a tutela di interessi collettivi o diffusi, perch consentita dal c.d. codice del consumo, ma non gi quella di enti pubblici portatori di interessi pubblici (20). Sembra pertanto doversi condividere quel precedente orientamento, maggiormente rispondente al vigente quadro normativo, con cui il Consiglio di Stato ha escluso la legittimazione dellente territoriale ricorrente (21). N minori perplessit sembra poi destare il quarto snodo concettuale in cui il collegio esamina le argomentazioni degli appellanti in ordine alla natura convenzionale degli aumenti tariffari, tale da escludere la legittimazione di terzi estranei a detto rapporto in ordine alla corretta esecuzione del con- (18) Cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2235. (19) Cfr. sul punto TAR Piemonte Torino, Sez. I, sent. 2848/2010 nella quale si legge che ҏ ignoto al nostro sistema processuale un generalizzato controllo della legalit, affidato alle iniziative di soggetti che non abbiano sofferto un pregiudizio immediato ed attuale, chiarendo che [] preclusa ai soggetti collettivi, alla stessa stregua dei soggetti individuali, la tutela giudiziale della astratta legalit dellazione amministrativa, non essendo le associazioni, allo stato attuale, legittimate ad agire a difesa obiettiva dellordinamneto violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2007, n. 416, p. 3.4 motivo). (20) Cfr. CdS, Sez, IV, Sent. 8686/2010, par. 4. (21) In quel caso si trattava di una Regione, ma, come espressamente affermato dal Consiglio, le argomentazioni illustrate risultano applicabili anche a comuni e province. CONTENZIOSO NAZIONALE 153 tratto. Lesistenza di un rapporto paritetico, convenzionale o contrattuale, infatti non escluderebbe secondo il Consiglio la possibilit di un controllo sulle modalit con cui tale rapporto gestito. Una tale conclusione sarebbe imposta dallo stesso sistema del diritto amministrativo, pena viceversa la sterilizzazione di qualsiasi possibilit di valutazione del comportamento della pubblica amministrazione che, con il facile impiego di strumenti privatistici, potrebbe agevolmente sottrarsi addirittura ai suoi compiti istituzionali . Il Consiglio indaga quindi la peculiare natura della autonomia privata dei soggetti pubblici, sottolineando come, mentre per i privati questa si sostanzi nella capacit di autodeterminarsi relativamente ai fini da perseguire, per la PA i fini sono comunque eterodeterminati dalla legge, con tutte le riserve che questo comporta in ordine alla stessa configurabilit dellautonomia privata nelle scelte amministrative. Pertanto, conclude il collegio, quando si verte in un rapporto paritetico, lazione del contraente pubblico, sebbene limitata dal regolamento contrattuale, non si sottrae, nella sua concreta esplicazione, agli usuali meccanismi di controllo tipici del diritto amministrativo, atteso che si agisce in attivit di concreta gestione degli interessi pubblici affidati allente, la cui cura svolta tramite strumenti non di diritto amministrativo. In altri termini, nonostante si verta in un rapporto di natura paritetica, nella fase di esecuzione di tale contratto, troverebbero comunque spazio gli usuali meccanismi di controllo tipici del diritto amministrativo, con conseguente possibilit, in capo a soggetti terzi rispetto a tale rapporto, di censurare le concrete modalit di esecuzione di un contratto. Dopo aver affermato la neutralit della natura dello strumento contrattuale rispetto alla possibilit di un suo impiego per fini pubblicistici, il collegio afferma la sussistenza, anche sotto questo profilo, della legittimazione degli enti locali. Ora, pur essendo pacifico che lautonomia della PA presenta caratteri del tutto peculiari rispetto a quella dei soggetti privati, con particolare riferimento alla funzionalizzazione e al vincolo di scopo che comunque deve caratterizzarne lattivit, non sembra tuttavia da ci possibile far discendere quanto dal collegio sostenuto. Con la fase esecutiva del contratto si entra infatti nella dimensione strettamente privatistica, tanto da segnare, in tema di appalti, anche il confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria. Che poi, nel caso di specie, permangano rilevanti momenti pubblicisitici, che si sostanziano, esaurendosi in esso, nel potere di vigilanza attribuito allANAS, non significa che un tale momento pubblicistico possa ragionevolmente estendersi fino a riconoscere, in capo a soggetti terzi, il potere di 154 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sindacare le concrete modalit di esecuzione del contratto (22). Non convince quindi il corredo motivazionale della pronuncia in commento nella parte in cui, da un lato afferma la natura paritetica del rapporto contrattuale intercorrente tra concedente e concessionario e, dallaltro, ammette la sindacabilit della corretta esecuzione di tale rapporto da parte di soggetti ad esso estranei, travolgendo i pi elementari fondamenti civilistici. Delle due luna: o si riconosce la natura contrattuale del rapporto limitando alle sole parti la possibilit di censurarne lesecuzione, oppure dovrebbe affermarsi, in modo del tutto anacronistico, la natura di provvedimento amministrativo della determinazione delle tariffe. E tale ultima alternativa non sembra condivisibile. Tralasciando tutti i rilievi in ordine alle definizioni legislative della concessione di servizi come contratto, preme osservare come la nuova struttura di regolamentazione delle tariffe, oggetto delle delibere CIPE del 1996, rappresenti il significativo passaggio da tariffe stabilite per via amministrativa (e per mano ministeriale) ad una situazione in cui la determinazione dei prezzi viene rimessa, nel rispetto di limiti e criteri stabiliti, alle societ concessionarie. Dovrebbe quindi concludersi, come peraltro sostenuto dagli appellanti, che la natura convenzionale della fonte tale da limitare la legittimazione attiva alle sole parti contraenti (23). Conseguentemente, nel caso di specie, lunico soggetto titolato a pretendere una riduzione della tariffa sarebbe stata la sola concedente ANAS, essendo la sola a possedere la qualit di parte e la relativa legittimazione che ne consegue. Dovrebbe invece escludersi la legittimazione attiva degli enti territoriali, i quali viceversa, alla stregua di quanto detto, dovrebbero essere configurati come soggetti terzi rispetto al rapporto negoziale e, come tali, privi della capacit di incidere sulle relative clausole contrattuali. Per altro verso, non sembra esimersi da censure neanche la parte motiva relativa al merito. Sul punto pu osservarsi quanto segue. Pienamente condivisibile appare laffermazione secondo cui il fondamento degli aumenti tariffari debba essere ravvisato nella stessa convenzione stipulata tra le parti e nelle peculiarit che hanno caratterizzato il momento (22) Secondo il Consiglio di Stato pare difficile sostenere che sussistano la legittimazione dellinteresse ad agire da parte di ente pubblico territoriale (terzo) nella ipotesi in cui la natura delle censure riguardi pretesi inadempimenti, che tuttavia non risultano esistenti secondo le parti della concessione e, anzi, laumento tariffario sia autorizzato e/o consentito dallente pubblico concedente. Si pone cio (anche) il problema della legittimazione e interesse ad agire del terzo per fare valere linadempimento in un rapporto nel quale tra le parti e secondo le parti vi soddisfazione (Cfr. CdS, Sez. IV, sent. n. 399/07). (23) Nello stesso senso si esprime la citata pronuncia n. 399/07 del Consiglio di Stato. CONTENZIOSO NAZIONALE 155 genetico del rapporto tra di esse intercorrente (24). Al fine di sanare la precedente situazione contabile, infatti, lAnas indiceva una licitazione privata per laffidamento della concessione (25), ponendo tra i criteri di aggiudicazione, non solo la tariffa di pedaggio proposta, ma anche il corrispettivo da offrirsi al concedente. Veniva predisposto anche uno schema di piano finanziario in cui si prevedeva che i soggetti concorrenti potessero stabilire una variazione tariffaria tale da garantire un aumento cumulato della tariffe non inferiore al 50%, lasciando ai singoli concorrenti la facolt di fissare, nelle condizioni di offerta, leffettiva entit di tale incremento e le relative modalit di applicazione (e cio se disporlo in ununica o pi soluzioni). In tale prospettiva tanto lentit dellaumento tariffario quanto le concrete modalit di applicazione dello stesso, costituivano parte dellofferta e, come tali, oggetto di valutazione, sia da parte della concessionaria, in ordine alla convenienza dellassunzione della gestione oggetto di gara, sia della concedente, in relazione alla preferenza accordata alla aggiudicataria rispetto agli altri concorrenti. Successivamente la convenzione, recependo quanto stabilito sul punto dal bando e dalla conseguente lettera di offerta di Strada dei Parchi, stabiliva che lapplicazione di tale aumento fosse spalmato sul successivo quinquennio, incorporandolo, in ossequio alle delibere del CIPE, nella formula del price cap mediante la fissazione, nella convenzione, dei valori predeterminati da assegnare alla variabile X. Ci del resto rappresentava solo una delle possibili modalit operative di applicazione dellincremento pattuito (incremento che, come detto, avrebbe potuto anche essere disposto in ununica soluzione e gi a partire dal primo anno di concessione). Gli artt. 7 e ss. della Convenzione, stabilendo poi i criteri e le procedure di determinazione del progressivo aumento dei pedaggi, mostravano chiaramente la stretta correlazione con lo specifico rapporto sottostante, rispetto al quale lincremento tariffario assume la veste di diritto soggettivo del concessionario a fronte di una corrispondente obbligazione del concedente. Ora, il giudice dappello ha ritenuto errata la ricostruzione effettuata dal TAR Lazio, nella misura in cui lindagine veniva in quella sede focalizzata sulla correlazione tra gli aumenti tariffari e leffettuazione degli investimenti (24) Il collegio ripercorre infatti le vicende storiche, esposte dagli appellanti, rilevando come fin dalla predisposizione della disciplina della gara ad evidenza pubblica, lente concedente aveva operato una valutazione di carattere tecnico discrezionale, dalla quale emergeva come lequilibrio finanziario della gestione si sarebbe potuto raggiungere solo attraverso un incremento delle tariffe di pedaggio, incremento da attuarsi nella misura minima del 50% rispetto a quelle dellepoca, anche in considerazione della situazione pregressa, che vedeva le dette tariffe invariate dal 1997. (25) Inoltre il collegio rileva come la convenzione recepisse la formula di revisione della tariffa media ponderata, in ossequio alle delibere CIPE del 24 aprile 1996 e 20 dicembre 1996. 156 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 programmati sulla rete autostradale. I due profili secondo il collegio sarebbero invece distinti e non sovrapponibili, proprio in virt del fatto che laumento di cui si discute deriverebbe direttamente dal rapporto genetico del rapporto intercorrente tra concedente e concessionario e dalle esigenze economico-finanziarie sottese allo stesso affidamento del servizio. Da ci discenderebbe il difetto degli stessi presupposti fondanti gli obblighi di vigilanza dellANAS, la cui mancata attivazione era stata posta a fondamento della decisione di primo grado. Ed proprio tale ultima affermazione ad apparire non convincente. In primo luogo deve preliminarmente osservarsi come la delibera CIPE non introduca alcun esplicito o implicito riferimento al collegamento tra incremento tariffario e realizzazione degli interventi gi pattuiti. Ci significa che la variabile X non risulta in alcun modo ancorata, come invece affermato dal giudice di prime cure, alla realizzazione (o mancata realizzazione) degli investimenti, bens a differenti parametri (26), essendo piuttosto improntata al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio prestato sotto la spinta della possibilit di extra-profitti per il concessionario. Conseguentemente il rilievo che il caso di specie non debba essere deciso alla stregua di un giudizio sulla esistenza o meno di un siffatto collegamento non deriva dalle illustrate peculiarit della vicenda storica come invece sostenuto nella pronuncia in commento bens discende semplicemente dal fatto che n la formula del price cap di cui alle delibere CIPE, n la convenzione stipulata, contengono alcun riferimento a tale correlazione. In secondo luogo n il fondamento convenzionale degli aumenti tariffari n la singolarit della vicenda ad essi sottesa sembrano poter escludere la vigilanza dellANAS in merito agli obblighi convenzionali. LANAS risulta infatti attributaria di penetranti poteri di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi contenuti nelle convenzioni di concessione, potendo peraltro irrogare sanzioni amministrative nel caso di riscontrate inosservanze. Da ci deriva che, qualora lANAS parte del rapporto contrattuale nonch soggetto in capo al quale gravano tali poteri di vigilanza avesse ritenuto insufficienti gli investimenti effettuati, avrebbe dovuto contestare, nelle mo- (26) Con specifico riferimento alla variabile X la delibera stabilisce che essa rappresenta il tasso di produttivit attesa, da stabilirsi in forma specifica per ogni singola impresa, tenendo conto di valutazioni relative ai seguenti aspetti: - remunerazione congrua del capitale investito; - progetto di investimenti futuri; - modifiche attese della produttivit; - variazione attesa della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in cui limpresa opera. CONTENZIOSO NAZIONALE 157 dalit e nei tempi previsti dalla convenzione, il relativo inadempimento alla concessionaria (come peraltro fatto per gli aumenti relativi agli anni antecedenti al 2006). Ma se, ad esito dellattivit istruttoria espletata dallANAS, ci non stato, appare allora difficile sostenere che un terzo possa censurare un preteso inadempimento che invece risulta inesistente per le parti del rapporto, per le quali anzi vi sarebbe soddisfazione (27), essendo laumento tariffario stato autorizzato dalla stessa concedente. Una volta esclusa la presenza dellinadempimento della concessionaria, la corresponsione degli incrementi tariffari si pone quindi come una mera esecuzione di obbligazioni contrattuali. Nella motivazione illustrata sembra pertanto ravvisabile un duplice ordine di contraddizioni (28), il cui portato risulta essere una soluzione del caso concreto distonica rispetto alle affermazioni di principio sul punto sostenute. Infine appare invece pienamente condivisibile la sentenza in commento nella parte in cui riscontra lerrore di fatto in cui incorso il giudice di primo grado, in riferimento al ricorso proposto per gli aumenti disposti nellanno 2008. In tal caso infatti il Consiglio di Stato ritiene che non vi sia stato un aumento delle tariffe, ma solamente un adeguamento del pedaggio consequenziale allapertura al traffico di un nuovo tratto autostradale. Infatti, i pedaggi sono calcolati in relazione alla tariffa chilometrica unitaria, che non risulta invariata, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi. Nel caso in esame, levento che ha determinato la nuova valutazione del pedaggio stata lapertura della seconda carreggiata nel tratto autostradale tra gli svincoli di Basciano e Teramo Cartecchio, legittimando in questo modo lautomatismo delladeguamento del costo complessivo dovuto per la fruizione del percorso. Il collegio quindi correttamente rileva i differenti presupposti fattuali su cui si fondano i due diversi ricorsi e dai quali derivano effetti di non poco momento in punto di individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, trattandosi di ipotesi chiaramente non riconducibile al sistema regolatorio informato al principio del price cap. Conclusivamente, e alla luce di quanto evidenziato, sembra potersi osservare come le peculiarit della vicenda esaminata derivino non solo dalla illustrata criticit della pregressa situazione economico-finanziaria ma, pi in generale, dalle caratteristiche strutturali del modello di gestione scaturente dal (27) Cfr. citata sentenza CdS, Sez. IV, n. 399/07. (28) Il collegio, da un lato, ammette la natura paritetica del rapporto intercorrente tra ANAS e Strada dei Parchi, affermando tuttavia al contempo la persistenza del controllo amministrativo nelle sue forme ordinarie e pervenendo cos a riconoscere la legittimazione attiva degli enti; dallaltro, afferma il fondamento convenzionale degli aumenti oggetto di scrutinio, escludendo la rilevanza, nel caso de quo, del potere di vigilanza dellANAS. 158 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sistema, nel quale si devono conciliare istanze lato sensu privatistiche derivanti dalle dinamiche contrattuali tra concedente e concessionaria (e scaturenti dal bando) con il rispetto del sistema regolatorio delle tariffe informato alla formula del price cap e caratterizzato dai poteri autoritativi che, comunque, permangono in capo allANAS. Dott.ssa Federica Angeli* Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 9 dicembre 2010 n. 8686 - Pres. Numerico, Est. Sabatino - Strada dei Parchi s.p.a. (avv.ti M. Sanino e G. Ruggiero) c. Provincia di Teramo (avv.ti P. Grassi, S. Mangiameli e A. Zecchino) e nei confronti di Anas S.p.A., (avv. gen. Stato) ed altri - Sent. TAR Lazio, sezione terza, n. 5108 del 30 marzo 2010. (Omissis) DIRITTO 1. - In via preliminare, la Sezione deve farsi carico delleccezione di inammissibilit del ricorso di primo grado, proposta dallappellante Strada dei parchi s.p.a. in relazione allasserito difetto di legittimazione attiva della Provincia di Teramo. Il T.A.R. del Lazio ha ritenuto esistente il presupposto processuale in capo allente territoriale, ponendosi in questo senso esplicitamente in contrario avviso alla decisione di questa Sezione n 399 del 2007. In quella occasione, la Sezione aveva rilevato il difetto di legittimazione attiva in capo alla Regione, che invece la sentenza di primo grado aveva giustificato, sia perch lattribuzione di competenze legislative e amministrative generali (ex art 118 Cost.) in materia di trasporti e reti di comunicazione non comporta ex se la legittimazione ad impugnare i provvedimenti in materia tariffaria incidenti sulle autostrade, sia perch il ricorso, tendente ad accertare linadempimento della convenzione, porterebbe ad una non prevista legittimazione di un terzo rispetto a tali obblighi convenzionali. La Sezione poneva quindi in evidenza la differenza che intercorre tra la legittimazione ad agire per utenti e consumatori a tutela di interessi collettivi e diffusi, prevista e disciplinata per legge, e quella attribuibile ad un ente pubblico territoriale, che non potrebbe derivare direttamente dal ruolo di portatore di interessi generali della collettivit. Al contrario, il giudice di prime cure ribadisce come la legittimazione attribuita dalla legge alle associazioni rappresentative di utenti e consumatori non sia unipotesi eccezionale introdotta ex novo nellordinamento dal codice del consumo (art. 139 del d.lgs. n 206 del 6 settembre 2005), ma sia il frutto maturo dellevoluzione della giurisprudenza amministrativa in materia di tutela di interessi diffusi, la quale, sin dagli anni settanta e ottanta, aveva gi riconosciuto la legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi o diffusi, e che solo successivamente tale legittimazione ha conseguito altres un avallo legislativo (legge n. 349 dell8 luglio 1986 per le associazioni ambientaliste; d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, codice del consumo per le associazioni dei consumatori e degli utenti). In detto processo evolutivo, superato subito il problema per quanto attiene agli enti esponenziali muniti di personalit giuridica e a cui lordinamento attribuiva formalmente la cura di tali interessi, si era altres affrontato il nodo della legittimazione degli enti a base associativa, (*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso lAvvocatura dello Stato. CONTENZIOSO NAZIONALE 159 costituiti dallautonomia privata, come le associazioni di tutela ambientale. La legittimazione di tali figure soggettive stata infine ammessa e la giurisprudenza, valutata la rilevanza costituzionale degli interessi ivi oggetto di difesa, ha affermato che si pu rinvenire, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), qualora queste perseguano, statutariamente ed in modo non occasionale, obiettivi di tutela ambientale, dimostrino un adeguato grado di rappresentativit e stabilit e si collochino in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 14 giugno 2007, n. 3191), in disparte lappartenenza o meno della figura soggettiva all'elenco delle associazioni a carattere nazionale individuate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, poich tale norma d vita ad un ulteriore e diverso criterio di legittimazione, aggiuntivo ma non sostitutivo di quelli in precedenza elaborati. Sulla base di tali principi, il T.A.R. del Lazio ritiene che anche solo facendo riferimento a tali principi affermati da orientamenti ormai risalenti non si potrebbe dubitare della legittimazione degli enti territoriali rispetto agli interessi della Comunit e del territorio di cui sono enti non solo esponenziali ma, altres, rappresentativi e ci in quanto con la riforma del titolo V della Costituzione stata esplicitata la funzione degli enti territoriali di cura concreta degli interessi della collettivit di riferimento; ci sia in relazione alla autonomia di cui allart. 114 della Costituzione (I Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione), sia in relazione alla espressa previsione del principio di sussidiariet (art. 118 della Costituzione) che affida allente locale pi vicino ai cittadini la cura concreta di interessi. Le ragioni venivano poi precisate, in relazione allente pubblico appellante, facendo una ricognizione delle disposizioni vigenti in relazione agli interessi specifici oggetto del ricorso e quindi sulle diverse attribuzioni in tema di viabilit o di trasporti, per poi concludere che tale legittimazione degli enti territoriali sul piano astratto non pu essere negata. Ad un successivo livello, pi concreto, il giudice di prime cure riteneva poi che linteresse azionato nel giudizio fosse costituito dalla congruit delle tariffe autostradali, per cui la legittimazione dovesse fondarsi sulla circostanza che lautostrada rappresenti una fondamentale via di comunicazione per i cittadini residenti nel territorio. Avverso tale impostazione insorge lappellante Strada dei Parchi s.p.a., che nellappello si scaglia contro tutti i profili sopra ricordati e utilizzati dal T.A.R. a sostegno della propria posizione, evidenziando come nel caso in specie ci si trovi di fronte ad una convenzione, per cui lintervento del terzo, e qui dellente territoriale, sia sarebbe concettualmente escluso, trattandosi di un rapporto di natura privatistica. Sotto altro verso, viene negata la rilevanza dellatto gravato quale fatto lesivo di interessi direttamente ed inscindibilmente collegati al territorio dellente appellato. Infine, viene sindacata la ricostruzione delle diverse attribuzioni in materia di viabilit e di trasporti che, a dire del giudice di prime cure, fonderebbero la legittimazione stessa. Le posizioni delle ulteriori parti seguono fondamentalmente luna o laltra ricostruzione, a seconda della rispettiva posizione processuale, e possono quindi essere esaminate congiuntamente. 1.1. - La censura dellappellante va respinta e la legittimazione dellente territoriale va ritenuta esistente, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate nella sentenza gravata. Ritiene, infatti, la Sezione che, al fine di individuare esattamente limiti e possibilit ricono- 160 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sciute agli enti territoriali ai fini della tutela degli interessi dei propri amministrati, debba farsi riferimento non solo allelaborazione consolidata della giurisprudenza ma anche, come si dir appresso, alle innovazioni normative sopraggiunte medio tempore e, soprattutto, ai nuovi profili di intervento riconosciuti ad ogni tipologia di figura soggettiva esponenziale di interessi omogenei ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198 Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Per giungere allora ad affermare lesistenza della legittimazione dellente territoriale nella fattispecie di cui si tratta, deve compiersi un tragitto concettuale che si snoda su quattro diversi snodi teorici. Il primo di questi snodi parte proprio dalla disamina della giurisprudenza amministrativa in tema di riconoscimento della legittimazione in capo ad associazioni private per agire a tutela di interessi diffusi. Al contrario di quanto affermato dalla difesa appellante, la ricognizione operata dal T.A.R. sullevoluzione dottrinale in materia non inconferente, ma diviene utile per svelare le ragioni fondanti che mossero, in maniera illuminata, i giudici amministrativi nella direzione dellampliamento delle forme di tutela per tipologie di interessi che, in quel torno danni, non apparivano adeguatamente garantiti. Queste ragioni possono cogliersi in due strade convergenti. Da un lato, vi stata la ricerca di un criterio di collegamento tra gli interessi adespoti, che appartengono ontologicamente a tutti i componenti di una collettivit, e i meccanismi processuali, che richiedono che lazione sia portata avanti da un ben individuato soggetto dellordinamento. In questo senso, la soluzione adottata stata quella di ricercare una serie di elementi (personalit del soggetto agente, conformit dellazione proposta ai suoi fini statutari, collegamento stabile con linteresse protetto, ecc.) che tendessero a dare struttura allinteresse stesso. Questa soluzione, del tutto condivisibile ed attenta, ha permesso di incanalare entro i consolidati ambiti del processo amministrativo le nuove esigenze di tutela a cui il legislatore non aveva ancora dato una soddisfacente risposta. Dallaltro lato, lattribuzione della legittimazione a figure soggettive che si ponevano anche in contrasto con i soggetti pubblici normalmente incaricati della tutela degli interessi generali della collettivit ha evidenziato come la giurisprudenza amministrativa ritenesse che gli interessi adespoti non fossero di esclusiva pertinenza dellazione pubblica. In questa direzione, il richiamo alla fonte costituzionale della protezione di tali interessi ha permesso di affermare, pi o meno esplicitamente, che il meccanismo tradizionale di tutela (creazione di un ente pubblico ed attribuzione allo stesso della tutela dellinteresse, inteso come canone di comportamento nella sua attivit) non fosse esaustivo delle possibilit rimesse ai cittadini. Pertanto, per usare una terminologia pi tecnica, la creazione di un ente pubblico ai fini della tutela di un interesse diffuso non espropriava i singoli e le comunit della possibilit di attivare ulteriori istanze di tutela. Infatti, nellordinamento, luogo in cui va rinvenuto il catalogo degli interessi meritevoli di tutela, solo in casi episodici e ben determinati possono individuarsi situazioni in cui questo aspetto espropriativo e privativo presente, e sono quelli in cui, attribuita la tutela di un determinato interesse allazione pubblica, viene contestualmente vietato al privato di procedere autonomamente (si pensi ai casi di esercizio delle proprie ragioni al di fuori del circuito giurisdizionale, che sono sanzionati addirittura penalmente). Ne deriva che, grazie al riconoscimento diretto derivante dalla Costituzione, si deve ritenere che i diritti dei cittadini in tema di tutela di interessi diffusi possano trovare modi di esercizio CONTENZIOSO NAZIONALE 161 paralleli ed ulteriori rispetto al meccanismo tradizionale dallattribuzione della loro cura ad un soggetto pubblico predeterminato, sia esso gi esistente o costituito ad hoc. Il secondo snodo concettuale attiene alla possibilit di riconoscere, sic et simpliciter ed in assenza di unespressa disposizione normativa, la legittimazione ad agire a qualsiasi ente esponenziale di interessi omogenei o, nel caso in esame, agli enti territoriali in virt del loro collegamento con la collettivit ivi stanziata e facendo perno sullunico cardine della rappresentativit. Come si sopra notato, la giurisprudenza amministrativa, nel tentativo di strutturare linteresse adespota, ha cercato di individuare una serie di elementi tali da dare dimostrazione del collegamento tra interesse azionato e soggetto agente, enucleando una serie di principi ancora fondamentalmente validi ed applicabili. Ritiene la Sezione che un tale criterio, che richiede una pluralit ed una contestualit di elementi, possa valere anche in relazione alla legittimazione degli enti territoriali in fattispecie in cui gli stessi non risultino attributari ex lege di specifiche competenze in materia. Anche in questo caso, laffermazione si fonda su una serie di presupposti impliciti. In primo luogo, va evidenziato come gli enti territoriali siano effettivamente soggetti a cui, dopo la riforma del titolo V della Costituzione, stata assegnata la funzione di cura concreta degli interessi della collettivit di riferimento. Una tale affermazione appare agevolmente riscontrabile sulla base della lettura del novellato art. 114 della Costituzione ( I Comuni, le Province, le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione) e sulla previsione del principio di sussidiariet, di cui allart. 118 della Costituzione, che affida allente locale pi vicino ai cittadini la cura concreta di interessi. Pertanto, mentre nelle materie la cui tutela loro affidata dalla legge vi un riconoscimento normativo esplicito sulla loro legittimazione, dove tale riconoscimento manca non si vede ragione per trattare questi enti generali in maniera difforme e deteriore rispetto a qualsiasi associazione privata. In secondo luogo, se ben vero che la natura di ente territoriale consente di riconoscere per implicito la natura di soggetto di riferimento della comunit locale, ci non esclude la permanente necessit di ricercare, in analogia con le associazioni private, gli ulteriori elementi che fondino la legittimazione. Ad un livello di maggior dettaglio, deve necessariamente rilevarsi che la decisione di agire in giudizio espressione della volont politica dellente stesso che, selezionando tra i tanti interessi ad esso non attribuiti quelli di cui vuole farsi portatore, si fa interprete della presunta volont del corpo elettorale. Tuttavia lequivalenza tra rappresentativit politica e capacit di esprimere i reali intendimenti della collettivit del tutto dubbia, come dimostra la difficolt di ricondurre alla figura privatistica del mandato il rapporto tra elettori ed eletto e come confermato dai pi recenti studi in merito ai sistemi di espressione delle scelte collettive, che dimostrano limpossibilit logica che una competizione elettorale possa dare una precisa e coerente rappresentazione degli interessi e delle preferenze degli elettori. Pertanto, premesso che gli enti territoriali sono, per norma costituzionale, attributari di poteri generali di tutela degli interessi rilevanti per la collettivit stanziata, la loro legittimazione, per le materie non direttamente conferitegli dalla legge, va individuata secondo i criteri usuali e quelli che discendono dallanalisi del tessuto ordinamentale. In questo senso, e si giunge al terzo snodo concettuale, ritiene la Sezione di dover dare adeguato rilievo ad una normativa recente, sopravvenuta alla precedente decisione n 399 del 2007, ed in grado di giustificare il mutato orientamento qui assunto. Ci si riferisce allema- 162 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nazione del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198 Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, normativa ancora non del tutto applicabile, in assenza dei decreti di attuazione, ma dalla quale possono cogliersi criteri testuali cui ancorare la ricerca degli elementi ulteriori di legittimazione valevoli, in questo caso, per gli enti territoriali. Afferma lart. 1 del testo normativo in esame che: Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralit di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalit stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi. Nei limiti dellattuale disamina, e fermo rimanendo che in questo giudizio non viene esplicata lazione permessa dal D.Lgs. 198 del 2009, che permette addirittura di incidere sui profili organizzativi della pubblica amministrazione, emerge dal testo come la legittimazione ad agire venga correlata, per un verso, allesistenza di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralit di utenti e consumatori, per altro verso, alla riferibilit di tali interessi ad un soggetto titolare, ed infine, allesistenza di una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi. Orbene, nel caso in esame che attiene agli enti territoriali, per le ragioni sopra esaminate, non pare dubbio che sussistano ex se i primi due elementi della fattispecie, stante il ruolo costituzionale prima esaminato. invece da vagliare la presenza del terzo elemento, che connota concretamente la legittimazione ed ancora la pretesa legittimazione ad un fatto direttamente riscontrabile, come appunto la lesione diretta, concreta ed attuale. La scelta normativa, che la Sezione ritiene ragionevolmente idonea a separare le iniziative di tutela fondate da quelle che appaiono esiti di decisioni non strettamente connesse al ruolo degli enti territoriali, permette di collegare la legittimazione allesistenza di un danno, diffuso seppure di entit contenuta, che possa ricadere sullintera collettivit e che, non giustificando lintervento del singolo cittadino, autorizza tuttavia lente esponenziale a farsene carico, secondo la logica di contrasto al fenomeno delle cd. small claims. Su questa base argomentativa, non pare dubbio che gli enti esponenziali di collettivit territoriali qui evocati in giudizio abbiano agito davanti al giudice di primo grado per difendere i singoli cittadini da loro amministrati dalle conseguenze economiche dellaumento del costo dellutilizzo dellautostrada. Si cio in presenza di un danno economico che configura pienamente quella lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, a cui fa riferimento il testo normativo. Da qui il riconoscimento, in concreto, della legittimazione ad agire degli enti territoriali coinvolti. Tuttavia, ed il quarto snodo concettuale, si evidenzia, da parte appellante, come nella fattispecie in esame laumento del costo sia conseguenza, come si vedr in seguito, dellesistenza di un rapporto convenzionale tra la parte pubblica ANAS e quella privata Strada dei Parchi s.p.a.. Trattandosi di un rapporto paritetico e di natura privatistica, ammettere la possibilit di un controllo esterno, come quello praticabile nel giudizio amministrativo ad opera dei terzi, verrebbe a violare - si dice in appello - il principio contrattuale della rilevanza del contratto unicamente tra le parti. Largomento prova troppo e non considera che lo strumento contrattuale in s appare neutro rispetto alla possibilit del suo impiego anche a fini pubblicistici. Non pu, infatti, che rilevarsi come limpiego di strumenti paritetici appaia sempre pi diffuso, CONTENZIOSO NAZIONALE 163 anzi cogente, nel quadro ordinamentale attuale. Si pensi, ad esempio, allutilizzo della convenzione quale modo di regolazione dei servizi pubblici (come da ultimo generalizzato dal d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168) o alla necessit delluso del contratto nei rapporti tra soggetti pubblici per lacquisizione di beni o servizi (Corte di giustizia CE, 23 dicembre 2009, causa C-305/08). Affermare quindi che lesistenza di un rapporto paritetico, convenzionale o contrattuale, anche quando diretto allorganizzazione ed al funzionamento di prestazioni pubbliche, escluda la possibilit di un controllo sulle modalit con cui tale rapporto gestito unaffermazione che, nella sua dirompenza, si scontra contro il sistema del diritto amministrativo, di fatto sterilizzando qualsiasi possibilit di valutazione del comportamento della pubblica amministrazione che, con il facile impiego di strumenti privatistici, potrebbe agevolmente sottrarsi addirittura ai suoi compiti istituzionali. Simile linea di pensiero, qui contestata, oltre che essere incompatibile con i principi, appare inconciliabile con i concreti assetti ordinamentali. Essa, infatti, postula, ed anzi in ricorso affermato espressamente, che la pubblica amministrazione operi, nei rapporti privatistici, nellambito dellesplicazione della sua autonomia privata. Tale ipotesi appare suscettibile di maggiore attenzione. In disparte le posizioni dottrinali che negano in radice che possa predicarsi un tale attributo nei confronti della pubblica amministrazione, comunque vero che, qualora esista davvero lautonomia privata dei soggetti pubblici, questa ha natura del tutto diversa da quella delle figure soggettive private. Infatti, mentre nel privato lautonomia lesito della capacit di autodeterminazione dei fini, nel pubblico la scelta dei fini non rimessa alla libert dellente, in quanto questi sono conseguenti e collegati alle sue attribuzioni, a loro volta determinate dal decisore politico. In sintesi, per i privati lautonomia autodeterminazione dei fini; per il pubblico i fini sono eterodeterminati dalla legge o dallatto costitutivo dellente, il che fa anche dubitare che si possa parlare di autonomia privata nelle scelte amministrative. Pertanto, quando si verte in un rapporto paritetico, lazione del contraente pubblico, sebbene limitata dal regolamento contrattuale, non si sottrae, nella sua concreta esplicazione, agli usuali meccanismi di controllo tipici del diritto amministrativo, atteso che si agisce in attivit di concreta gestione degli interessi pubblici affidati allente, la cui cura svolta tramite strumenti non di diritto amministrativo. In questo senso, ancora il D.Lgs. 198 del 2009 fornisce uno spunto interessante, visto che prevede che lazione ivi prevista (si ripete, ancora non attuale stante la mancanza dei necessari decreti applicativi) si possa rivolgere anche verso soggetti legati allente affidante in virt di rapporti certamente paritetici. Conclusivamente, la circostanza che sussista un rapporto contrattuale tra ANAS e Strada dei Parchi s.p.a., se, da un lato, attribuisce al soggetto privato contraente le garanzie della normativa civilistica, dallaltro non impedisce che lazione del contraente pubblico rimanga sottoposta agli ordinari criteri di valutazione del comportamento amministrativo. Deve quindi concludersi che, nella fattispecie in esame, la legittimazione a ricorrere degli enti territoriali deve essere pienamente affermata. 2. - Il superamento delleccezione consente di non esaminare lappello incidentale autonomo proposto dalla Provincia di Teramo, con la quale la stessa evidenzia la sussistenza della propria legittimazione sotto langolo visuale della sua natura di utente del servizio. 3. - Ancora in via preliminare, e facendo seguito alle osservazioni preliminari sopra esposte, va dichiarata linammissibilit dellintervento ad adiuvandum esplicato da alcuni soggetti, 164 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ossia il Codacons, il Codacons Regione Lazio, il Codacons Regione Abruzzo, il Codacons Sezione Provinciale De L'Aquila, lAssociazione Utenti Autostrade, (...) e (...), in quanto titolari di un interesse diretto a gravare i provvedimenti in questione. del tutto pacifico che lintervento ad adiuvandum sia ammissibile solo a tutela di posizioni giuridiche collegate o dipendenti da quella del ricorrente principale, risultando uno strumento utile alla tutela di situazioni che, in s, non potrebbero essere garantite tramite limpugnazione. Tale situazione consente allora la partecipazione al processo anche di soggetti aventi un mero interesse di fatto, rispettivamente all'accoglimento o alla reiezione dell'impugnativa proposta dal ricorrente, sempre qualora si faccia valere una posizione diversa da quella del ricorrente e da questa condizionata. Tuttavia, la legittimazione ad agire delle associazioni consumeristiche stata riconosciuta per legge in pi occasioni (da ultimo lart. 139 Codice del consumo), attribuendo a questi soggetti unautonoma posizione di cura dellinteresse protetto. Tuttavia, proprio la diversit di funzioni e ragioni che distinguono la legittimazione ad impugnare direttamente con la minore posizione che autorizza lintervento porta ad escludere che tra le due situazioni vi sia un rapporto di continenza, come pare affermare il T.A.R., quando dice che nella facolt di impugnare i provvedimenti amministrativi si deve ritenere compresa anche la facolt di intervenire nei giudizi proposti da altri soggetti. Al contrario, le due discipline sono del tutto separate e la loro erronea sovrapposizione si traduce, di fatto, in unelusione del termine di decadenza nella proposizione delle impugnazioni. La stessa ragione di inammissibilit, ed in disparte la considerazione che lazione esercitata appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, si presenta per i soggetti privati interventori che, in quanto direttamente lesi, avrebbero dovuto eventualmente impugnare autonomamente gli stessi atti. Tali ragioni comportano pertanto che debba essere dichiarata linammissibilit dellintervento ad adiuvandum proposto dai soggetti sopra indicati, nonch dalla Provincia dellAquila e dalla Federconsumatori in primo grado. 4. - Venendo al merito, lappello deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento entro i termini di seguito precisati. La questione centrale nella soluzione della questione proposta va rinvenuta nella particolare modalit di costituzione del rapporto convenzionale tra ANAS e Strada dei Parchi s.p.a., dal quale derivano anche le modificazioni tariffarie di cui si tratta. Si evince dagli atti allegati al ricorso come lattuale appellante sia intervenuta nella gestione delle autostrade A 24 e A 25 dopo che la precedente concessionaria SARA Societ autostrade romane e abruzzesi S.p.A., poi denominata Autostrade dei Parchi S.p.A., aveva conseguito un utile di gestione negativo, dando vita ad una grave esposizione debitoria anche nei confronti delle imprese appaltatrici dei lavori e degli istituti di credito mutuanti. Poich la situazione avrebbe messo a rischio la normale prosecuzione del servizio autostradale, con D.L. 10 febbraio 1977, n. 19, convertito dalla Legge 6 aprile 1977, n. 106, la SARA veniva dichiarata decaduta dalla concessione delle autostrade. L'allora Azienda Nazionale Autonoma per le Strade ANAS, ai sensi dell'art. 5 del predetto D.L. 19/77, che succedeva ex lege nella gestione, veniva cos autorizzata ad affidare in concessione l'esercizio delle autostrade. Pertanto, ai fini di conseguire un nuovo affidamento e di sanare la precedente situazione contabile, con bando di gara del 24 novembre 2000, lANAS indiceva una licitazione privata per l'affidamento della concessione di gestione delle autostrade A-24 e A-25, nonch per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata dalla pro- CONTENZIOSO NAZIONALE 165 gressiva Km. 0+000 alla progressiva km. 5+474,41 del tronco Villa Vomano-Teramo e del tratto a tre corsie dell'autostrada A24 tra via Palmiro Togliatti e la barriera di Roma Est compreso l'adeguamento della stazione di Lunghezza. In particolare, tra i criteri di aggiudicazione della licitazione figurava non solo la tariffa di pedaggio proposta, ma anche il corrispettivo da offrirsi al concedente non inferiore all'importo di . 100.000.000.000 ed uno schema di piano finanziario, in cui l'ANAS specificava che i soggetti concorrenti potevano prevedere una variazione tariffaria, entro i limiti previsti nella delibera CIPE del 20 dicembre 1996 per il quinquennio 2002 -2006, tale da garantire un aumento cumulato delle attuali tariffe non inferiore al 50%, criterio poi meglio precisato con la successiva lettera del 3 aprile 2001. Quindi, fin dalla predisposizione della disciplina per la gara ad evidenza pubblica, lente concedente aveva operato una valutazione di carattere tecnico-discrezionale, dalla quale emergeva come lequilibrio finanziario della gestione si sarebbe potuto raggiungere solo attraverso un incremento delle tariffe di pedaggio, incremento da attuarsi nella misura minima del 50% rispetto a quelle dell'epoca, anche in considerazione della situazione pregressa, che vedeva le dette tariffe invariate dal 1997. Allesito della gara, era dichiarata aggiudicataria lATI costituita tra Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. - Toto s.p.a., che successivamente sottoscriveva la convenzione con lente affidatario per la gestione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25, nonch per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata del tronco Villa Vomano-Teramo e dell'adeguamento a tre corsie dell'Autostrada A-24 tra Via Palmiro Togliatti e la barriera di Roma Est. Autostrade - Concessioni e Costruzioni S.p.a. e TOTO S.p.a. costituivano poi, in data 2 settembre 2002, la societ Strada dei Parchi S.p.a., attuale concessionaria, dando poi inizio alleffettiva gestione delle tratte autostradali solo dal 1 gennaio 2003, determinando un procrastinamento degli effetti del rapporto e delle previsioni del piano finanziario. Dalla lettura degli atti della procedura e dellofferta proposta dallATI poi aggiudicataria, emerge allora come la stessa convenzione stipulata il 20 dicembre 2001 contenesse la disciplina tariffaria da applicarsi ai fini dell'adeguamento delle tariffe stesse, disciplina che era tenuta presente allinterno della procedura di selezione dellofferente. Tra laltro, con determinazioni da leggere in maniera coordinata con lofferta proposta, l'articolo 7 della convenzione individuava la formula di revisione della tariffa media ponderata, in ossequio delle delibere CIPE del 24 aprile 1996 e 20 dicembre 1996; l'art. 9 fissa lindicatore di produttivit per ogni anno del quinquennio 2002 2006, mentre lart. 11 disciplina le modalit di aggiornamento delle tariffe, indicando un meccanismo procedimentale di comunicazione da parte del concessionario e di controllo da parte del concedente. Pertanto, in applicazione delle clausole convenzionali ed in applicazione della formula revisionale prevista, Strada dei Parchi S.p.A. procedeva ad un aumento del pedaggio autostradale per gli anni 2003 e 2004, evento da cui peraltro derivava un contenzioso susseguente alla determinazione di ANAS di sospendere il detto incremento tariffario, e poi al successivo adeguamento nella misura dell1,60%, corrispondente all'inflazione programmata per I'anno 2005 ed infine, in data 28 settembre 2005, Strada dei Parchi s.p.a. comunicava all'ANAS la variazione percentuale di aggiornamento tariffario da applicarsi con decorrenza 1 gennaio 2006, pari al 5,87%. Questultimo aumento qui oggetto di scrutinio. Dalla ricostruzione fattuale appena operata, appare quindi errata limpostazione data al ricorso di primo grado, dove le censure si sono appuntate sullinesistenza di una correlazione tra lau- 166 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 mento applicato e la mancata effettuazione degli investimenti previsti sulla rete autostradale. Infatti, secondo le argomentazioni sostenute in primo grado e successivamente reiterate, laumento sarebbe stato ottenuto da Strada dei Parchi S.p.A. sulla base dellomessa vigilanza da parte di ANAS in merito agli obblighi convenzionali, dai quali emerge anche lobbligo di effettuare una serie di interventi per il miglioramento del servizio stesso. Come si evince peraltro dalla narrazione dei fatti di causa appena svolta, i due profili appaiono del tutto distinti e non sovrapponibili, atteso che laumento in questione appare direttamente derivante dal rapporto genetico che lega lANAS alla Strada dei Parchi S.p.A. ed collegato alla singolare vicenda che ha dato vita allaffidamento della gestione del servizio. Questo non esclude, si badi, che lattivit della societ di gestione debba essere parametrata, anche ai fini della sua remunerazione, ai risultati conseguiti, in termini di efficienza e di congruit del servizio prestato. Tuttavia tale profilo non appare rilevante nella questione qui in scrutinio, dove emergono esiti di decisioni determinate dalla fase iniziale e costitutiva del rapporto e conseguenti alla necessit di ottenere un ripianamento della situazione finanziaria della gestione. Il percorso argomentativo seguito dalla sentenza del giudice di prime cure non pu quindi essere condiviso, venendo a mancare gli stessi presupposti per lapplicazione del meccanismo procedimentale di controllo su cui si fondata la decisione e che evidenziava la mancata attivazione degli obblighi di vigilanza in capo allANAS. 5. - Identico errore di fatto si riscontra in relazione al secondo ricorso proposto in primo grado, quello con cui sono stati impugnati gli atti con cui lAnas ha autorizzato e la Autostrada dei Parchi disposto gli aumenti delle tariffe di pedaggio autostradale applicate sulle autostrade A24 e A25 a decorrere dal 7 agosto 2008. In questo caso, non si avuto un aumento delle tariffe, evento che avrebbe dovuto dar luogo allapplicazione della procedura di controllo da parte dellANAS secondo le modalit censurate dal giudice di prime cure, ma ad un adeguamento del pedaggio consequenziale allapertura 7al traffico di un nuovo tratto autostradale. Infatti, i pedaggi sono calcolati in relazione alla tariffa chilometrica unitaria, che non risulta variata, moltiplicata per il numero di chilometri percorsi. Nel caso in esame, levento che ha determinato la nuova valutazione del pedaggio stata lapertura della seconda carreggiata nel tratto autostradale tra gli svincoli di Basciano e Teramo Cartecchio, legittimando in questo modo lautomatismo delladeguamento del costo complessivo dovuto per la fruizione del percorso. 6. - Lappello va quindi accolto. Le spese processuali possono essere interamente compensate per le parti pubbliche, stante la novit della questione in merito alla loro legittimazione in via diretta allimpugnazione, mentre seguono la soccombenza in relazione alle rimanenti parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, cos provvede: 1. Accoglie lappello n. 2839 del 2010 e per leffetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 5108 del 30 marzo 2010, respinge il ricorso di primo grado; (...) P A R E R I D E L C O M I TAT O C O N S U LT I V O A.G.S. - Parere del 25 gennaio 2011 prott. 26456/26448, avv. Gianni De Bellis, AL 38599/2010. Applicazione del fermo amministrativo ex art. 69 del R.D. n. 2440/1923 e compensazione legale nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali Con la nota in riferimento codesta Agenzia ha chiesto il parere della Scrivente in ordine alla questione in oggetto, con particolare riferimento ai rapporti con societ sottoposte alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/1999. Questa Avvocatura osserva al riguardo quanto segue. 1) Circa la legittimazione dellAgenzia delle Entrate ad emettere il provvedimento di fermo ex art. 69 R.D. n. 2440/1923 non dovrebbero sussistere dubbi, tenuto conto che le ragioni di credito tutelate sono dellAmministrazione Statale. In ogni caso appare decisivo quanto sancito dal citato art. 69 ultimo comma (nel testo introdotto con lart. 3 comma 5-decies del D.L. n. 182/2005) in forza del quale Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalit giuridica [...]. 2) Circa la titolarit dei rispettivi crediti si ritiene ovviamente possibile operare il fermo a garanzia di crediti di qualsiasi Amministrazione statale, ivi compresa la stessa Agenzia delle Entrate. Anche in tale ipotesi la giurisprudenza costante nel ritenere che Il fermo amministrativo, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale, considerata nella sua unicit di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore (Cons. St. 18 168 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 marzo 2010 n. 1620; Cass. SS.UU. 20 marzo 2009 n. 6773). Sotto tale profilo andrebbe meglio esplicitata la posizione espressa nella Circolare 29 marzo 1999 n. 21 del Ministero del Tesoro, dove si sostiene (punto 1 lett. c) che l'Amministrazione creditrice dev'essere diversa da quella debitrice. Se vero infatti che in caso di identit di Amministrazione statale risulta pi agevole operare la compensazione, ladozione del fermo comunque necessaria per impedire pagamenti (anche da parte della stessa p.a.), nei casi in cui il credito da garantire non abbia ancora i requisiti di legge per operare la compensazione (quando cio si tratti di una mera ragione di credito). 3) Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilit di eccepire la compensazione anche nei confronti di soggetti in A.S., tenuto conto che lart. 56 L.F. (che consente la compensazione nei confronti del fallimento), richiamato dal successivo art. 169 per il concordato preventivo e questultima norma dichiarata espressamente applicabile anche allA.S. dallart. 18 del D.Lgs. n. 270/1999 (cfr. per un caso di compensazione con societ in A.S. Cass. 3 maggio 2007 n. 10208; anche in motivazione Cass. 10 agosto 2007 n. 17602). Daltronde la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto un ampio campo di applicazione al citato art. 56, affermando che La compensazione in sede di fallimento rappresenta una deroga alla regola del concorso ed posta a favore dei soggetti che si trovino ad essere al contempo creditori e debitori del fallito; perch essa si verifichi si richiede l'anteriorit alla dichiarazione di fallimento del fatto genetico delle obbligazioni contrapposte, mentre non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce, con la conseguenza che ammissibile anche la compensazione giudiziale, quando i requisiti richiesti dalla legge sussistono al momento della pronuncia (Cass. SS.UU. n. 775/1999). In ordine alle modalit di incameramento delle somme, si concorda con quanto precisato al riguardo nella citata Circolare n. 21/1999, potendosi far valere la compensazione sia in via amministrativa (dandone comunicazione al Commissario della societ in A.S.), sia in sede contenziosa mediante eccezione diretta a paralizzare eventuali pretese nei confronti dellAmministrazione (Cass. n. 481/2009), ovvero in sede di ammissione al passivo del credito residuato dopo la compensazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 16508/2010). ComՏ noto inoltre, la giurisprudenza costante nel ritenere necessaria lomogeneit dei rispettivi crediti oggetto di compensazione, nel senso della loro anteriorit alla procedura concorsuale. A tale proposito, pacifico che in materia tributaria lanteriorit va valutata con riferimento al momento genetico del credito, coincidente con lanno dimposta per i tributi e con la data di commissione dellillecito per le sanzioni, indipendentemente dal momento in cui la pretesa venga formalizzata in un titolo (come un avviso di accertamento o una cartella esattoriale). I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 169 Nessun rilievo pu invece attribuirsi alla natura privilegiata o chirografaria dei rispettivi crediti, tenuto conto che la compensazione opera in deroga al principio della par condicio creditorum. 4) Riguardo infine il problema della compatibilit del fermo rispetto ad un soggetto sottoposto a procedure concorsuali (ed in particolare in A.S.), si ritiene che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive nei confronti della procedura (espressamente previsto per i soggetti in A.S. dallart. 48 del D.Lgs. n. 270/1999), sia tale da impedire la emanazione di un provvedimento di fermo. La giurisprudenza al riguardo ha gi avuto modo di affermare che il giudice ordinario, adito nella specie dalla curatela, non condizionato nella sua pronuncia dal provvedimento amministrativo cautelare, e pu provvedere all'eventuale condanna al pagamento della P.A., se ed in quanto esistano i presupposti di un credito certo ed esigibile del fallito, ci in quanto vengono privati di efficacia i provvedimenti cautelari legittimamente ottenuti prima dell'apertura del fallimento e sono ab origine privi di efficacia quelli emessi nel corso della stessa procedura [] Nell'enunciazione di questi principi di carattere generale, si inserisce, anche quella forma di autotutela con funzione cautelare disciplinata espressamente, per la pubblica amministrazione, dall'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, relativo all'amministrazione del patrimonio ed alla contabilit generale dello stato (Cass. n. 8053/1996, richiamata di recente da Cons. St. VI, 4 febbraio 2010 n. 517). Daltro canto ad analoghe conclusioni la giurisprudenza pervenuta anche in relazione a provvedimenti di sequestro, la cui natura assimilabile al fermo amministrativo (Cass. 18 agosto 1997 n. 7659; 25 maggio 2001 n. 7110). Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che nella fattispecie si possa disporre la revoca del fermo amministrativo adottato nei confronti dei soggetti in A.S., ancorch questi non si trovassero in tale stato allepoca delladozione. Ovviamente prima di effettuare qualsiasi pagamento di debiti erariali occorrer valutare la possibilit di procedere alla compensazione con eventuali controcrediti gi ammessi al passivo, o comunque gi formalizzati in atti impositivi (secondo i gi richiamati orientamenti della giurisprudenza) con le modalit sopra evidenziate. La presente nota viene trasmessa anche al Ministero dellEconomia e delle Finanze affinch valuti lopportunit di modificare la citata Circolare n. 21/1999 alla luce di quanto evidenziato al precedente punto 2. Il presente parere stato sottoposto all'esame del Comitato Consultivo dellAvvocatura dello Stato di cui allart. 26 della legge 3 aprile 1979 n. 103, che si espresso in conformit. 170 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 A.G.S. - Parere del 7 febbraio 2011 prot. 42832, avv. Giuseppe Albenzio, AL 33917/10. Estinzione dellobbligazione doganale ex art. 233 primo comma lett. d) C.D.C. - Ambito di applicazione dellart. 338 T.U.L.D. a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-459/07 del 2 aprile 2009 e C-230/08 del 29 aprile 2010 Il parere richiesto da codesta Agenzia con la nota in epigrafe concerne il tema dei rapporti tra le fonti normative primarie comunitarie e le fonti interne vigenti e applicabili nel nostro ordinamento in materia di estinzione dellobbligazione doganale. 1 - In particolare, il primo quesito posto sollecita la Scrivente ad analizzare i riflessi delle pronunce pregiudiziali comunitarie di interpretazione del diritto dellUnione in ordine allarmonizzazione, in sede di applicazione, dellart. 338 del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale (D.P.R. n. 43/73, di seguito T.U.L.D.) sullobbligo del pagamento dei diritti doganali in relazione allart. 233 del Codice Doganale Comunitario attualmente vigente (Reg. CEE n. 2913/92, di seguito C.D.C.). 1.1 - Lart. 233 che apre il Capitolo IV C.D.C., rubricato Estinzione dellObbligazione Doganale in merito allobbligazione doganale sorta per effetto dellintroduzione irregolare della merce nel territorio dellUnione dispone che: fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dellobbligazione doganale nonch alla mancata riscossione dellimporto dellobbligazione doganale in caso di insolvibilit del debitore constatata per via giudiziaria, lobbligazione doganale si estingue: d) quando le merci per le quali sorta unobbligazione doganale in conformit dellart. 202 sono sequestrate allatto dellintroduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate. In seguito alla domanda pregiudiziale proposta dallUnabhangiger Finanzsenat, Graz (Austria) la Corte di Giustizia Europea, sez. III, con sentenza 2 aprile 2009, C-459/07, si pronunciata in ordine allinterpretazione dellespressione allatto dellintroduzione irregolare contenuta nel primo comma, lett. d), del citato articolo 233. Accedendo ad uninterpretazione restrittiva del plesso normativo che regola la nascita e lestinzione dellobbligazione doganale, la Corte ha statuito nel senso che: gli artt. 202 e 203, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre del 2000, n. 2700, devono essere interpretati nel senso che, per determinare lestinzione dellobbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunit europea deve intervenire prima che le merci in questione su- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 171 perino il primo ufficio doganale situato allinterno di tale territorio. Ne consegue che il sequestro di merci introdotte (irregolarmente n.d.r.) nel territorio doganale della Comunit il quale si verifichi oltre il primo ufficio doganale situato allinterno di questo territorio e avvenga praticamente per caso non pu comportare lestinzione dellobbligazione doganale ai sensi dellart. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale (punti 33-34). 1.2 - Sul piano del diritto interno, peraltro, lart. 338 T.U.L.D., primo comma prescrive che il pagamento della multa o dellammenda non esime dallobbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata. Tuttavia, leventuale estinzione dellobbligo di pagare i diritti doganali anche nel caso di sequestro della merce avvenuta dopo il primo Ufficio Doganale determinerebbe unipotesi di contrasto tra la norma interna test citata e la norma comunitaria di cui allart. 233 CDC. Tale antinomia va risolta secondo il principio generale del rapporto di integrazione tra il diritto dellUnione europea e il diritto interno, in funzione del quale le fonti europee integrano lordinamento interno e prevalgono su eventuali disposizioni nazionali contrastanti (v. le concordi sentenze della Corte di Giustizia ex plurimis sentenza del 15 luglio 1964 in causa C 6/64, Costa c. Enel; sentenza del 9 marzo 1978 in causa 106/77, Amministrazione delle Finanze c. Simmenthal - e della Corte Costituzionale - vedasi tra le altre le sentenze n. 168/91 e nn. 348-349/07). Nel novero delle fonti normative direttamente applicabili nello Stato membro vanno considerate anche le pronunce emesse dalla Corte di Giustizia dellUnione europea alla quale, a norma dellart. 267 TFUE, spetta interpretare e assicurare luniforme applicazione del diritto dellUnione in tutti gli Stati membri; pertanto, qualsiasi sentenza precisi il significato di una norma europea assume carattere integrativo del diritto dellUnione e, determinandone ampiezza e contenuto, viene a far corpo con le norme interpretate. Ci appare, peraltro, confermato dalla disposizione di cui allart. 1, lett. b, L. 11/05 (contenente Norme generali sulla partecipazione dellItalia al processo normativo dellUnione Europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) ai sensi del quale lo Stato italiano garantisce ladempimento degli obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia allUnione Europea che conseguono, tra laltro, allaccertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di Giustizia delle Comunit europee (oggi dellUnione europea), della incompatibilit di norme legislative e regolamentari dellordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dellordinamento comunitario (ora dellUnione). Pertanto, in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilit tra norme di diritto dellUnione e norme nazionali, nellipotesi in cui sorga un conflitto tra norme europee e nazionali, le prime prevalgono sulle seconde in 172 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 quanto ad esse sovraordinate, in virt della limitazione di sovranit operata dallo Stato Italiano in favore dellordinamento comunitario ai sensi dellart. 11 Cost.. e del principio del primato del diritto dellUnione sancito dallart. 117 Cost. - come risultante dalle modifiche di cui allart. 3 L. cost. n. 3/01 - ai sensi del quale La potest legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch dei vincoli derivanti dallordinamento comunitario e di recente codificato nella Dichiarazione n. 17 allegata al Trattato di Lisbona. 1.3 - Per le ragioni sopra estese, occorre conformare lambito di applicazione della norma interna di cui allart. 338 TULD in relazione al significato e alla portata dellart. 233 CDC siccome recentemente interpretato alla luce dellaccezione restrittiva accolta dalla Corte nella citata sentenza C-459/07 del 2 febbraio 2009 al fine di ricondurre a sistema unitario la disciplina dellestinzione dellobbligazione doganale ricavabile dalla integrazione di fonti regolamentari di origine europea e di fonti di derivazione interna e, alla luce di ci, vagliare la soluzione dei cennati profili antinomici. Con riferimento al caso di specie necessario considerare che la funzione economica dei diritti doganali ed, in particolare, lobiettivo protezionistico sottostante allimposizione dei diritti di confine (argomento della causa principale), comporta che lobbligazione doganale si estingua in linea di principio quando le merci introdotte irregolarmente siano sequestrate e confiscate prima di entrare nel circuito economico degli Stati membri. Argomentando in tal senso, la Corte, chiamata ad interpretare in funzione nomofilattica lart. 233, primo comma, lett. d) C.D.C, conferma a fondamento della ratio dellestinzione dellobbligazione doganale lesigenza di evitare limposizione di un dazio nel caso in cui la merce, seppure introdotta irregolarmente nel territorio comunitario, non abbia potuto essere commercializzata e non abbia pertanto costituito una minaccia, in termini di concorrenza per le merci comunitarie (vedasi la citata sentenza C-459/07). Pertanto, ogni causa di estinzione dellobbligazione doganale contemplata dalla legge - ivi inclusa, nello specifico, lipotesi dovuta al sequestro delle merci allatto dellintroduzione irregolare nel territorio dellunione doganale - deve essere interpretata restrittivamente al fine di tutelare le risorse proprie della Comunit. Tale obiettivo potrebbe essere compromesso con lintroduzione di nuove cause di estinzione dellobbligazione doganale; invero, Questa necessit cos come motivato dalla Corte - si impone, a maggior ragione, per quanto concerne la determinazione del momento in cui deve aver luogo il sequestro delle merci che pu comportare lestinzione dellobbligazione doganale relativa a queste ultime(sentenza C-459/07, punto 31). In conclusione, secondo il richiamato principio generale della primazia del diritto comunitario, lart. 338 TULD deve essere interpretato conforme- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 173 mente al diritto di rango superiore portato dalle fonti comunitarie al fine della ricostruzione unitaria e sistematica dellistituto dellestinzione dellobbligazione doganale e, in caso di contrasto, con disapplicazione (in ragione della menzionata autonomia dei due ordinamenti, vedasi Corte Costituzionale n. 168/91) della norma interna nella parte in cui sia contrastante con quella comunitaria. Per le ragioni sopra estese, appare corretta la soluzione interpretativa prospettata da codesta Agenzia al fine di risolvere lantinomia rappresentata, nel senso che la disposizione di estinzione dellobbligo di pagare i diritti doganali per effetto del pagamento della multa o dellammenda - contenuta nellart. 338 TULD, comma primo - non deve essere applicata nel caso in cui il sequestro della merce introdotta irregolarmente nel territorio della Comunit sia avvenuto dopo il primo Ufficio doganale. 2 - Sotto altro profilo, lAgenzia istante sollecita chiarimenti in ordine alla possibilit di estendere alla disciplina dei diritti doganali di natura diversa dai dazi allimportazione lapplicazione della soluzione ermeneutica individuata dallinterpretazione integrata e coordinata del disposto di cui agli artt. 338 TULD e 233 CDC. 2.1 - In particolare si chiede a questa Avvocatura se il principio sancito nella sentenza C-459/07 riguardo allestinzione dellobbligazione doganale daziaria nellipotesi di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale comunitario possa estendersi a tutti quei diritti che - a mente dellart. 34 CDC - la dogana tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali . La disposizione test citata risulta completata dal successivo comma, fondamentale ai nostri fini, alla stregua del quale rientrano tra i diritti doganali i diritti di confine, cio, oltre i tributi costituiti dai dazi, ogni altro tributo concernente merce di importazione, quali i diritti di monopolio, le Accise, lIVA allimportazione. Invero, i tributi accertati e riscossi dalla Dogana sulla base della normativa comunitaria e nazionale si possono distinguere in base alla funzione economica alla quale sono preordinati in risorse proprie (dazi, imposizioni istituite nel quadro della politica agraria comune ed altre tasse ad effetto equivalente) con le quali lUnione si finanzia ed entrate di fiscalit interna, cio i tributi costituenti entrate tributarie dei singoli Stati membri (ancorch riversate proquota allUnione). Tra queste ultime si possono annoverare lIVA allimportazione: dovuta per le merci originarie da Paesi terzi da chiunque effettuata secondo lart. 70 del D.P.R. n. 633/72 e le accise attualmente disciplinate dal Testo Unico Accise (TUA D.Lgs. n. 504/95). 2.2 - Nel sistema integrato e coordinato delle fonti normative comunitarie e nazionali applicabili, competono allAgenzia delle Dogane rilevanti compiti 174 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 di controllo e di accertamento allo scopo di prevenire operazioni irregolari e illecite ai danni degli interessi economici dellUnione e dello Stato membro interessato. A tal riguardo, la nozione dei diritti di confine fondamentale nella configurazione del reato di contrabbando, previsto al Titolo VII, Capo I art. 282 e ss. TULD, quale reato commesso da chi con dolo sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per laccertamento e la riscossione dei diritti di confine e di ci che ad essi viene equiparato ai fini sanzionatori. In detta materia, con specifico riguardo allinterpretazione degli artt. 202 e 203, primo comma, lett. d), CDC, la terza sezione della Corte di giustizia europea si pronunciata con la citata sentenza C-459/07, stabilendo - in ordine alla disciplina dei dazi doganali, oggetto della causa principale - che per determinare lestinzione dellobbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunit europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato allinterno di tale territorio. Con la successiva sentenza del 29 aprile 2010, C-230/08, la terza sezione della Corte di Giustizia - ai fini della soluzione della seconda e della terza questione pregiudiziale sottoposte alla sua interpretazione in tema rispettivamente di accise e di IVA si pronunciata sullestinzione delle obbligazioni fiscali generate al momento dellimportazione irregolare di merci nel territorio doganale della Comunit, dovuta alla confisca e alla distruzione da parte delle autorit di uno stato membro. La Corte, in particolare, si soffermata sulla incidenza del fatto generatore dimposta e - al fine di assicurare una lettura coerente della normativa comunitaria controversa - ha interpretato, alla luce della nozione di introduzione di cui allart. 233, primo comma, lettera d), CDC, la nozione di ingresso del prodotto nella Comunit recata dallart. 5 n. 1 primo comma della Direttiva Accise allepoca corrente - n. 92/12/CEE - (che nella direttiva 2008/118/CEE attualmente vigente diventa entrata nel territorio della Comunit, vedasi art. 4, comma 1, punto 8) e quella di entrata nella Comunit portata dalla sesta direttiva IVA art. 7 n. 1 lett. a) (che nella dizione dellart. 30, comma 1 della Direttiva 2006/112 diviene ingresso nella comunit), cui implicitamente fa rinvio, nel caso del contrabbando, il concetto di importazione di un bene nello Stato membro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nella Comunit, contenuto, invero, nellart. 10 n. 3 della Sesta Direttiva IVA 77/388/CEE (ora letteralmente trasfusa negli attuali artt. 70 e 71, comma 1, secondo alinea Direttiva 2006/112). Dalla pronunzia della Corte consegue che, come gi deciso nella sentenza C-459/07 in materia di dazi allimportazione, le merci soggette ad accisa e/o IVA debbono essere considerate entrate allinterno dellUnione nel momento I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 175 in cui superano il primo ufficio doganale ubicato allinterno del suo territorio. 2.3 - Ancora, confermando il principio stabilito in ordine ai dazi allimportazione, la Corte stabilisce che, per quanto attiene le merci di contrabbando sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, il fatto generatore dellIVA e lesigibilit di questultima ... possono intervenire soltanto a partire dal momento in cui le merci hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato allinterno del territorio doganale della Comunit (Corte di Giustizia sentenza del 29 aprile 2010, C-230/08, punto 92). Parimenti, secondo quanto motivato dallo stesso Giudice europeo, il fatto generatore dellAccisa e lesigibilit della stessa - nel caso di irregolare importazione, dalla quale consegue immissione in consumo della merce, ai sensi dellart. 6, n. 1 lett. c) Direttiva Accise 92/12/CEE allora in vigore, ora trasfuso nellart. 7, n. 2, lett. d), dellattuale direttiva vigente 2008/118/CE si configurano fin dal momento in cui le merci hanno lasciato la zona nella quale si trova il primo ufficio doganale ubicato allinterno del territorio doganale della Comunit (vedasi citata sentenza C-230/08, punto 75). In conclusione, il percorso seguito con coerenza dalla Corte nelle pronunce C-459/07 e C-230/08 non lascia alcun dubbio sul fatto che per quanto attiene ai diritti di confine (dazi, accise e IVA allimportazione) le cause di estinzione delle obbligazioni doganali dovrebbero interpretarsi restrittivamente e che un sequestro con confisca di merci contrabbandate potrebbe portare allestinzione dellobbligazione doganale, in tutti i suoi profili, solo se avvenuto prima delluscita dalla prima dogana ad una frontiera esterna della comunit. Pertanto, come diffusamente argomentato nella soluzione del primo quesito al quale alluopo si rimanda, necessario accedere alla lettura armonizzata e coordinata degli artt. 233 CDC e 338 TULD per quanto attiene la disciplina dellestinzione dei diritti di confine, segnatamente dei dazi allimportazione, dellaccisa e dellIVA e tale impostazione potr ragionevolmente adottarsi per ogni tassa di effetto equivalente dovuta allimportazione delle merci. Per le ragioni sopra estese si condivide nel risultato e nel metodo la soluzione sottoposta da codesta Agenzia a questa Avvocatura. Per completezza appena il caso di precisare che residuano altri diritti connessi alle operazioni doganali, tra i quali possono annoverarsi ad esempio i diritti di magazzinaggio, le tasse di imbarco e sbarco delle merci trasportate per via aerea o marittima, i diritti di visita sanitaria; tuttavia essi non hanno natura di imposizione tributaria e i loro corrispettivi sono dovuti in relazione ad un servizio che loperatore riceve solo in caso di svolgimento regolare delloperazione, pertanto la loro violazione esonda dalla materia de qua e non inficia la validit della soluzione elaborata. 2.4 - Quanto alla riscossione delle imposte de quibus, si sottolinea che la Corte di Giustizia nella sentenza C-230/08 del 29 aprile 2010, con riguardo al caso di introduzione via terra delle merci contrabbandate nel territorio doga- 176 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nale della Comunit che siano state scoperte, sequestrate e distrutte in un altro Stato membro nel quale proseguita limportazione, statuisce - a mente rispettivamente degli artt. 202, 215 nn. 1 e 3 e 217 CDC e degli artt. 7, n. 2 e 10 n. 3 della Sesta Direttiva IVA (ora artt. 30, primo comma, 70 e 71 primo comma, secondo paragrafo della Direttiva 2006/112/CE) - la competenza delle autorit dello Stato membro situato alla frontiera pi esterna della comunit a riscuotere lobbligazione doganale e limposta sul valore aggiunto, anche se dette merci sono state successivamente instradate in un altro Stato membro dove sono state scoperte e sequestrate. Sempre secondo la sentenza C-230/08, per, qualora quelle merci siano detenute a scopo commerciale nello Stato membro dove sono state scoperte e sequestrate, la competenza per la riscossione dei diritti di accisa di questultimo Stato; il relativo accertamento di fatto spetta al giudice del rinvio. Nello stesso senso dispongono lart. 2, secondo comma, lett. d) e lart 7, primo comma, lett. c), del D.Lgs. 504/95 (TUA), di contenuto conforme al punto 11 delle considerazioni preliminari della Direttiva Accise vigente 2008/118/CE, nonch allart. 7 primo comma della medesima. 3 - In merito alla circostanza che la diversa sorte (vendita o distruzione) delle merci contrabbandate e sequestrate possa influire nellapplicazione dei principi di diritto e degli orientamenti interpretativi autorevolmente espressi dalla Corte di Giustizia, si ritiene che, non potendosi rinvenire nelle fonti e nella giurisprudenza alcuna argomentazione esplicita e/o implicita in tal senso, il silenzio del legislatore non escluda la possibilit di applicare la normativa, siccome interpretata, indifferentemente dalla destinazione subita dalla merce oggetto di contrabbando. Codesta Agenzia chiede, quindi, lumi sulla qualificazione della merce sequestrata e confiscata, se comunitaria o non. Per valutare le conseguenze dellesistenza dellobbligazione doganale allimportazione sulla definizione della natura comunitaria o non della merce stessa, occorre operare, in limine, una distinzione in ordine ai diritti di confine che constano, come detto, dei tributi di qualsiasi tipo che la dogana riscuote a seguito delloperazione doganale. Infatti, i dazi allimportazione (e quelli allesportazione), i prelievi e le altre imposizioni allimportazione (o allesportazione) dovuti in forza dei regolamenti e delle direttive comunitarie analizzate e delle relative norme di applicazione, fanno cambiare la posizione della merce da estera in comunitaria e viceversa. Quindi, per effetto del pagamento dei soli tributi dovuti per limportazione da paesi terzi, lorigine della merce cambia da estera a comunitaria e si ha limmissione in libera pratica della stessa. Diversamente, col pagamento degli altri tributi relativi ad imposte di consumo interne quali lIVA, le Accise e i diritti di Monopolio - riscossi in occa- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 177 sione delle operazioni doganali soltanto perch trattasi di prodotti provenienti da paesi terzi - si perfeziona limmissione in consumo delle merci. Detti tributi sarebbero, infatti, dovuti anche se la merce provenisse da un altro paese membro, seppure con modalit diverse dalla riscossione in dogana. Tale conclusione risulta confermata dalla disamina delle fonti, relativa ai dazi allimportazione. Invero, in base allart. 4, punto 7) CDC si intendono merci comunitarie quelle importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunit e immesse in libera pratica. A completamento di tale disposto lart. 79, comma primo e secondo CDC recita: Limmissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria ed implica lapplicazione dei dazi legalmente dovuti. Infine lart. 866 DAC (Reg, CEE 2454/93 del 2 luglio 1993, disposizioni di applicazione del CDC) dispone che: quando unobbligazione doganale allimportazione sorge a norma degli articoli 202, 203, 204 o 205 del codice (CDC n.d.r.) e i dazi allimportazione sono stati pagati, tale merce considerata comunitaria senza che sia necessaria una dichiarazione dimmissione in libera pratica (sottolineatura della scrivente). Per quanto detto, dalla lettura integrata delle fonti citate pu agevolmente ricavarsi che, previa applicazione e pagamento dei dazi, la merce oggetto di sequestro debba intendersi comunitarizzata. Fermo restando che il mancato pagamento di detti tributi comporter il permanere della stessa nel vincolo al regime di deposito doganale di cui art. 867 bis DAC. Sul presente parere stato sentito il Comitato Consultivo di questa Avvocatura che si espresso in conformit nella riunione del 4 febbraio 2011. A.G.S. - Parere dell11 marzo 2011 prot. 86594, avv. Beatrice Gaia Fiduccia, AL 6420/09. Sulla natura della sanzione di cui allart. 19 D.Lgs. n. 374/1990 Con le note in riferimento codesta Agenzia ha chiesto il parere della Scrivente in ordine alla natura della violazione prevista dallart. 19 D.lgs. n. 374/1990 al fine della corretta individuazione del procedimento per lirrogazione della relativa sanzione (se quello descritto dalla l. n. 689/1981, ovvero quello previsto per le violazioni di norme tributarie dal D.lgs. n. 472/1997); nonch al fine della individuazione del giudice munito di giurisdizione per la sua impugnativa, da indicarsi nel provvedimento irrogativo della sanzione. Detta qualificazione, precisa codesta Agenzia, si impone allesito della declaratoria di incostituzionalit dellart. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 178 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 - con sentenza additiva n. 130/2008 (testualmente:) - ; intervento con cui, in altri termini, si giudicato come non conforme a costituzione il criterio di devoluzione alla giurisdizione tributaria in materia di sanzioni sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dellorgano competente allirrogazione. Dopo aver ricordato che la norma in esame dispone testualmente: 1. E vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimit della linea doganale e nel mare territoriale, nonch spostare o modificare le opere esistenti, senza lautorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione. 2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta lapplicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo allintero valore del manufatto, espone codesta Direzione Centrale che talune Direzioni Regionali prospettino la natura tributaria della violazione descritta in ragione delle seguenti considerazioni: 1. la disposizione inserita in contesto normativo che, eccettuati i primi due articoli, contiene esclusivamente norme di natura tributaria; 2. la disposizione ripropone il precedente divieto previsto dallart. 13 D.P.R. n. 43/1973 (TULD), gi collocato nel capo dedicato dal predetto Testo Unico alle norme in materia di vigilanza, controlli e poteri degli uffici doganali ovvero a norme regolanti lesercizio della vigilanza fiscale sulla linea doganale e nel mare territoriale; 3. e 4. linteresse protetto dalla disposizione sarebbe proprio quello relativo a detta funzione di vigilanza, estranei invece gli interessi pubblici di natura urbanistica, edilizia e paesaggistica data lespressa previsione della necessit di menzionare lautorizzazione altrimenti concessa dalle autorit doganali nel rilascio di ogni altra, con conseguente efficacia condizionante della prima; la funzione di controllo, cos demandata allAgenzia delle Dogane, conferirebbe natura tributaria alla relativa sanzione; 5. le violazioni pure previste da altre norme in funzione di controllo, quali quelle previste dallart. 48, comma 1 e dallart. 50, comma 3, del D.lgs. n. 504/95 nonch dallart. 35, comma 35, del D.L. n. 223/2006, sarebbero regolate dal procedimento previsto dal D.lgs. n. 472/97. Dette argomentazioni, ad avviso di codesta Direzione Centrale, non sarebbero tuttavia decisive alla luce del principio espresso dalla Corte Costituzionale nella richiamata decisione nel senso della imprescindibilit, agli effetti I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 179 della sussistenza della giurisdizione tributaria, della cui le sanzioni ineriscono. In particolare, codesta Direzione ritiene che tale rapporto non sussista nel caso di specie dovendosi considerare quanto precisato in altri pronunciamenti della Corte Costituzionale per accertare se la controversia devoluta ai giudici tributari abbia o non effettiva natura tributaria, secondo cui, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, i criteri consistono nella doverosit della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (cfr. C. Cost. n. 64/2008; n. 334/2006; n. 73/2005 e n. 2/1995). Quanto sopra richiamato, parrebbe a questa Avvocatura che alla disposizione in oggetto possa conferirsi natura tributaria in base alle considerazioni che seguono. Muovendo dallesame della motivazione della richiamata sentenza n. 130/2008, i passaggi argomentativi della Corte Costituzionale possono sintetizzarsi come segue. Lart. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992 individua loggetto della giurisdizione tributaria stabilendo che appartengono ad essa <>. Stabilisce, inoltre, che appartengono alla medesima giurisdizione <>. Premette la Corte che tale disposizione veniva interpretata, anche dalla giurisprudenza di legittimit, nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme che non necessariamente attenevano a tributi essendo sufficiente, secondo la lettera della norma, la natura finanziaria dellorgano competente ad irrogare la sanzione. Ricorda inoltre la Corte che precedenti vagli di costituzionalit della norma in esame erano stati risolti dichiarando inammissibili le questioni prospettate in ragione della possibilit di dare allart. 2 D.Lgs. n. 546/92 uninterpretazione conforme a Costituzione, la quale valorizzasse <> e non gi limitandosi a considerare solo il profilo soggettivo concernente la natura dellorgano competente ad irrogare la sanzione (ordinanze nn. 34/2006, 395/2007, 94 e 35/2006 richiamate nella cit. sentenza Corte Cost. n. 130/2008). Procede, quindi, la Corte ribadendo quanto gi chiarito con sentenza n. 64/2008, segnatamente che: 180 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 - la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione; - loggetto di tale giurisdizione pu essere modificato dal legislatore ordinario che, tuttavia, incontra il duplice limite costituzionale di <> e di <> delle medesime giurisdizioni (ord. n 144/1998); - il mancato rispetto del limite di non snaturare le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nellistituzione di un nuovo giudice speciale, espressamente vietata dallart. 102 Cost.; - l<> oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cio, una condizione essenziale perch le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita revisione dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un nuovo giudice speciale (ancora richiamando la sentenza n. 64/2008). Sulla base di dette argomentazioni, la Corte conclude testualmente: non cՏ dubbio che la lettura dellart. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, d il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dellorgano competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con lart. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale. Ritiene la Scrivente, anche alla luce delle richiamate ragioni argomentative della declaratoria di incostituzionalit, che nelle fattispecie sanzionatorie, strutturalmente costituite da una componente precettiva e da unaltra afflittiva, determinante della devoluzione alla giurisdizione tributaria sembrerebbe essere lindagine del bene giuridico tutelato dalla disposizione, ovvero dellinteresse pubblico perseguito e soddisfatto con ladempimento dellobbligo sanzionato. Seppure, come evidenziato da codesta Direzione Centrale, la Corte ha pi volte precisato che i criteri per individuare la natura tributaria della controversia consistono (criteri da ultimo ribaditi anche con sentenze n. 141/2009 e n. 39/2010), anche vero che tali argomentazioni sono state spese allorch si discuteva se un dato prelievo avesse natura tributaria o fosse piuttosto riconducibile ad entrata di altro tipo, con conseguente devoluzione, solo nel primo caso, delle relative controversie alla cognizione del giudice tributario. Gli stessi criteri, invece, non possono ritenersi propriamente esausitivi qualora, come nel caso di specie, debba valutarsi della natura tributaria di una disposizione non gi impositiva di una prestazione, bens precettiva di un dato I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 181 obbligo alla cui violazione comminata la sanzione. In tal caso parrebbe non potersi prescindere dal procedere secondo unintepretazione teleologico-funzionale della previsione, in cui possa assumere carattere decisivo della proprio lindividuazione del fine primario di tutela dellinteresse pubblico alla corretta applicazione di dati tributi o, prima ancora, al controllo della loro evasione. Giova a riguardo ricordare che la fattispecie occasionata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 130/2008 riguardava sanzioni amministrative (allora) comminate dallAgenzia delle Entrate per la violazione inerente allimpiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie. In tale fattispecie, di contro, linteresse primario perseguito dalla norma al vaglio quello della tutela del lavoratore, con evidente (volendo richiamare la terminologia della Corte) rispetto a quella tributaria. Di contro la disposizione in esame, con cui il legislatore ha inteso impedire la realizzazione di costruzioni non autorizzate lungo la linea doganale (costituita, ai sensi dellart. 1 del T.U.L.D., dalla linea retta congiungente i punti pi foranei della costa, nonch dai confini doganali) e lungo il mare territoriale (inteso, ai sensi dellart. 2 stesso T.U., quale territorio circoscritto dalla linea doganale) attraverso lespletamento di un controllo preventivo da parte dellautorit doganale competente - pur nella difficolt di individuazione dellinteresse in concreto protetto con i singoli provvedimenti di irrogazione della sanzione di specie in ragione del fatto che lAgenzia delle Dogane non svolge unicamente attivit tributaria strettamente intesa - converge verso la prevalenza di una funzione di prevenzione della violazione delle norme anticontrabbando e, in senso ampio, di controllo ai fini della corretta applicazione dei diritti e tributi doganali. Per tali ragioni, sembrerebbe conforme ai parametri di costituzionalit sopra richiamati ritenere che lart. 19 D.lgs. n. 374/1990 sia , n che altrimenti gi devoluta al giudice speciale la devoluzione alla giurisdizione tributaria delle controversie attinenti ai provvedimenti irrogativi della sanzione di specie, da adottarsi quindi secondo il procedimento disciplinato dal D.lgs. n. 472/1997. Si ritiene che possa adottarsi la linea interpretativa suggerita salvo il formarsi di diverso orientamento giurisprudenziale in sede di legittimit che alloccasione si avr cura di sollecitare. Il presente parere stato sottoposto allesame del Comitato Consultivo che lo ha approvato nella seduta dell8 marzo 2011. 182 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 A.G.S. - Parere del 26 marzo 2011 prot. 10411, avv. Gabriella Mangia, AL 6519/10. Spettanza del rimborso delle spese legali in giudizi per responsabilit civile, penale e amministrativa nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali (...) 5. Al riguardo, la presente disamina deve prendere le mosse dalla disposizione normativa qui conferente, rappresentata dallart. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla l. 25 maggio 1997, n. 135, al fine di poterne individuare la corretta interpretazione. La menzionata disposizione recita: Le spese legali relative a giudizi per responsabilit civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilit, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Due quindi sono i presupposti che devono concorrere affinch possa riconoscersi come fondata la pretesa al rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale: che il giudizio di responsabilit penale sia stato promosso in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; che esso si sia concluso con sentenza od altro provvedimento che abbia escluso la responsabilit dell'imputato. Sul secondo dei requisiti non corre alcun dubbio, attesa la pacifica sussistenza di un decreto di archiviazione nei confronti del (...). Ai fini della risoluzione del quesito posto, invece, la parte pi rilevante della predetta disposizione costituita dalla necessaria connessione dei fatti o atti integranti la condotta delittuosa per la quale si proceduto con lespletamento del servizio o con lassolvimento di obblighi istituzionali. Ci premesso, in linea di principio, affinch possa affermarsi sussistente il primo dei due presupposti non sufficiente che l'impianto accusatorio abbia fatto leva sulla mera qualifica soggettiva dell'agente. Se cos fosse, si svuoterebbe di significato, riducendola a non pi di una tautologia, qualsivoglia indagine circa la presenza del suddetto requisito. In realt, ai fini del riconoscimento del rimborso delle spese legali ex art. 18 d.l. 67/1997, non sufficiente un generico collegamento funzionale tra l'indagato (o imputato), il fatto addebitatogli e l'esercizio delle sue attribuzioni, ma deve bens essere ravvisabile icto oculi il rapporto di immedesimazione organica tra dipendente e pubblica amministrazione ( si veda il parere del Consiglio di Stato, sez. 3, prot. 1914/2008; TAR Lazio, sez. I quater, n. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 183 29783/2010, sulla necessit della connessione dei fatti e atti, che hanno integrato la condotta delittuosa, con lespletamento del servizio o con lassolvimento di obblighi istituzionali e sulla circostanza che il giudizio abbia del tutto escluso la responsabilit del dipendente pubblico, cui i fatti ed atti erano stati ascritti). In altre parole, l'attivit di cui si sia paventata l'illiceit penale deve essere immediatamente riferibile alla p.a., e non in occasionale collegamento temporale con il servizio. Solo in presenza di codesto requisito pu essere invocato il divieto di locupletatio cum aliena iactura, principio sotteso alla disciplina de qua. Concludendo, la qualifica soggettiva condizione necessaria ma non sufficiente, richiedendosi che il fatto o latto di cui accusato il pubblico ufficiale sia ricompreso nelle funzioni da questultimo normalmente assolte. (...) 7. E stato sentito il Comitato Consultivo che si espresso in conformit nella seduta del 22 marzo u.s.. A.G.S. - Parere dell8 aprile 2011 prot. 120932, avv. Chiarina Aiello, AL 8874/11. Accordi di programma di natura transattiva per la messa in sicurezza e bonifica di siti inquinati. Non transigibilit della responsabilit da illeciti ambientali Con la nota cui si risponde codesto Ufficio Commissariale espone che alcune aree prospicienti il fiume Sacco nel comune di Colleferro presentano da decenni una situazione di grave inquinamento del suolo/sottosuolo e della falda acquifera. Espone altres che stata da alcuni anni dichiarata lemergenza ambientale (dpcm 19 maggio 2005 e successive proroghe) e si intrapreso il procedimento volto ad individuare gli interventi necessari a mettere in sicurezza e a bonificare il sito interessato dal problema. In particolare, il Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade della facolt di Ingegneria dellUniversit La Sapienza ha redatto un progetto definitivo per la bonifica del suolo/sottosuolo dellarea denominata Arpa 2. Tale progetto segue quello elaborato nel 2008 dal medesimo Dipartimento relativamente allarea denominata Arpa 1, in merito al quale, e allaccordo conseguente con la soc. (...), questa Avvocatura si espressa con il parere del 4 luglio 2008 n. 86704. Anche larea in questione, come quella oggetto della precedente consultazione, stata acquistata nel dicembre 1995 dalla soc. (...), che la utilizza a servizio di un opificio industriale, di cui non viene precisata la natura. Si quindi applicato alla societ il disposto degli artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006, i quali prevedono che il soggetto responsabile dellinquinamento 184 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 obbligato a realizzare a proprio carico gli interventi di risanamento; che il soggetto non responsabile ma comunque interessato al risanamento pu attivarsi per realizzare tali interventi; che in mancanza di interventi privati, spetta allamministrazione mettere in sicurezza e bonificare i siti inquinati recuperando i costi a carico del responsabile dellinquinamento o, in via sussidiaria, cio nella dimostrata impossibilit per lamministrazione di individuare o di escutere il responsabile, a carico del proprietario non responsabile, che sar tenuto entro i limiti di importo indicati dallart. 253 c. 4. La societ (...).ha sempre contestato di essere responsabile dellinquinamento delle aree in esame. Per quanto attiene alla sua possibile obbligazione sussidiaria quale proprietaria del sito, ha altres contestato che lamministrazione abbia dimostrato adeguatamente limpossibilit di individuare il responsabile dellinquinamento. A questo riguardo ha proposto due ricorsi al Tar del Lazio, attualmente pendenti. La societ ha peraltro provveduto a proprie spese alle opere di caratterizzazione e messa in sicurezza di emergenza dei siti di sua propriet interessati alla bonifica (oltre al sito Arpa 1, e al sito Arpa 2, sito ex Cava di Pozzolana). Ci premesso, codesto Ufficio commissariale riferisce di avere concluso con la societ (...) una ipotesi di accordo, in base al quale si stabiliscono le attivit e il contributo economico cui saranno tenute lamministrazione e la (...). per realizzare la bonifica e la messa in sicurezza permanente del suolo/sottosuolo del sito Arpa 2, nonch lo smaltimento dei materiali provenienti dalla bonifica della contigua area denominata Chetoni fenilglicina, di propriet della (...) in amministrazione straordinaria, e la realizzazione e gestione delle opere occorrenti per la bonifica dellacquifero del sito denominato Benzoino e derivati. Si rende quindi il parere sulla bozza dellaccordo di programma. 1. Correttamente laccordo da stipulare non viene ricondotto (nonostante la dicitura usata nella nota che si riscontra) allaccordo di programma di cui allart. 246 dlgs 152/2006. Invero il comma 1 di tale articolo prevede che I soggetti obbligati agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti interessati hanno diritto di definire modalit e tempi di esecuzione degli interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. Nella specie invece lintervento previsto eseguito dufficio da codesto Commissario e la convenzione prevede lassunzione di varie obbligazioni a carico della (...) in particolare di corresponsione del previsto contributo nella misura determinata nella stessa convenzione e rapportata ai limiti della relativa obbligazione esistente a carico della parte siccome proprietaria in tesi incolpevole dellinquinamento. 2. Quanto al presupposto degli obblighi assunti dalla (...), si rileva che le I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 185 parti non sembrano manifestare un comune accordo sulla circostanza se la (...) sia effettivamente estranea a qualsiasi responsabilit nei fatti che hanno condotto allinquinamento del sito. Tali fatti, secondo la societ, risalirebbero agli anni 30 o, al pi tardi, agli anni 70, mentre la (...) ha iniziato ad utilizzare il sito alla fine del 1995, e per attivit diverse da quelle svoltevi dai precedenti utilizzatori, sicch non sussisterebbe alcun nesso causale tra la sua attivit e linquinamento (pag. 4 della bozza trasmessa). 3. La Scrivente osserva che da quanto esposto nelle premesse della bozza di accordo (unico documento trasmesso) non emergono circostanze di fatto che consentano di confermare o smentire questo presupposto. Emerge tuttavia che codesto Ufficio commissariale non ha mai revocato le note citate nelle pagg. 6 e 7 della bozza, nelle quali ha ipotizzato che la (...) possa essere considerata responsabile ai sensi degli artt. 242 ss. d.lgs. 152/2006. 4. Il presente parere non pu quindi in nessun caso essere inteso come una attestazione dal punto di vista giuridico della fondatezza dellaffermazione della societ di essere estranea a responsabilit per linquinamento del sito. Esso viene reso assumendo tale presupposto come mera ipotesi di partenza, ma rimane salva ogni diversa conclusione qualora emergessero in seguito circostanze che possano dimostrare una responsabilit totale o parziale della societ nellinquinamento. 5. Questa precisazione necessaria per chiarire che con la stipula dellaccordo lamministrazione non pu n intende rinunciare (trattandosi di materia evidentemente indisponibile) ad esercitare anche nei confronti della (...). i propri poteri di ricerca dei responsabili dellinquinamento o, comunque, di applicazione delle norme sanzionatorie e di responsabilit che divengono operanti qualora tali responsabili vengano in qualsiasi sede individuati. 6. Considerata lambiguit del presupposto ora analizzato, evidente che lassetto di interessi formalizzato nellatto diverrebbe pi chiaro se si inserissero espressamente delle clausole (come in seguito illustrate) che rendessero esplicita la provvisoriet dellipotesi posta a base dellaccordo. 7. Passando ad esaminare la struttura generale dellaccordo, questo in sostanza regola le attivit che lUfficio commissariale e la (...) svolgeranno nella realizzazione del progetto di bonifica. Lart. 1 par. 3 individua le aree oggetto di intervento e definisce la tipologia generale degli interventi stessi. 8. Nel par. 1 dellart. 1 si dichiara che la (...) nega la propria responsabilit nella contaminazione del sito, e che questa dichiarazione non impegna lUfficio commissariale. Per chiarezza, appare opportuno aggiungere n alcuna altra amministrazione competente in materia di tutela dellambiente. La circostanza che laccordo viene stipulato allesito di ripetute conferenze di servizi convocate dallUfficio commissariale potrebbe infatti essere considerata come evidenziante, altres, una funzione di rappresentanza di tutte le amministrazioni intervenute alle conferenze, svolta dallUfficio nello stipulare laccordo. 186 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 9. Nel par. 2 dellart. 1 si affronta la questione del rapporto tra laccordo in esame e la figura della transazione globale introdotta dallart. 2 d.l. 30 dicembre 2008 n. 208, conv. in l. 27 febbraio 2009 n. 13 (a questo proposito va corretta lindicazione della norma contenuta nella bozza, in cui si menziona un inesistente art. 2 l. 27 febbraio 2009 n. 13 ). In questa clausola si precisa che il presente accordo, che si esclude possa trattarsi di transazione globale ex art. 2 legge 27 febbraio 2009 n. 13, rappresenta il riferimento programmatico, procedimentale e finanziario diretto alla realizzazione degli interventi che ne costituiscono loggetto. Esso definisce, solo per la predetta realizzazione, le modalit operative, procedimentali e di coordinamento, gli impegni delle parti sottoscriventi, nonch i criteri di riparto degli oneri finanziari di rispettiva competenza. 10. In proposito si osserva che lintroduzione dellart. 2 d.l. 208/08 ha definitivamente confermato a livello sistematico la non disponibilit in linea di principio della materia attinente alle responsabilit civili e amministrative conseguenti agli illeciti ambientali. Soltanto attraverso lo specifico e assai complesso procedimento disciplinato dalla norma (proposta del Ministro dellambiente, parere dellAvvocatura generale dello Stato, conferenza di servizi, autorizzazione alla stipula da parte del Consiglio dei ministri) infatti possibile definire transattivamente, e con effetto nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, le conseguenze sia civili che amministrative di tali illeciti. Al di fuori di questa ipotesi, non si possono considerare ammissibili transazioni sulla responsabilit da illecito ambientale. 11. Per questo opportuna la precisazione contenuta nella clausola in esame secondo cui laccordo non solo non costituisce transazione globale ai sensi dellart. 2 d.l. 208/08, ma si limita a porre la disciplina convenzionale delle attivit di bonifica dei siti in esso menzionati, senza voler produrre alcun effetto ulteriore rispetto allesecuzione di tali attivit. Tuttavia, per meglio chiarire questo aspetto, essenziale ai fini della validit dellaccordo sotto il profilo causale, appare opportuno sostituire la prima frase della clausola con la seguente: Il presente accordo, che le parti concordemente escludono che possa costituire transazione, anche ai sensi dellart. 2 decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208 convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, rappresenta il riferimento programmatico . 12. Lart. 2 commi 1 e 2 definisce le attivit che lUfficio commissariale si obbliga a porre in essere. Allo scopo di rendere esplicita la ipoteticit del presupposto assunto dalle parti a base dellaccordo (assenza di responsabilit in capo alla (...)), come preannunciato nel precedente punto 7 necessario integrare la frase di apertura della clausola. In luogo della formula In ragione della indisponibilit formalmente manifestata dalla (...), lUfficio commissariale assume lesecuzione dellinsieme degli interventi destinati alla progettazione e realizzazione della messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2 I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 187 occorre inserire la seguente: In ragione della indisponibilit formalmente manifestata dalla Se.Co.Sv.Im., lUfficio commissariale, senza che ci comporti rinuncia ad eventuali future iniziative ai sensi di legge in caso di accertata responsabilit, anche parziale, della (...) nella contaminazione delle aree oggetto del presente accordo, assume lesecuzione dellinsieme degli interventi destinati alla progettazione e realizzazione della messa in sicurezza permanente del sito Arpa 2 .... 13. Diversamente, il diretto collegamento tra lindisponibilit della (...) e lassunzione degli obblighi da parte dellUfficio, potrebbe essere inteso come accettazione definitiva da parte di questo del punto di vista della societ circa la propria assenza di responsabilit nella contaminazione del sito. 14. Lart. 3 prevede il diritto dellUfficio commissariale di utilizzare la vasca di confinamento che sorger nel sito Arpa 2, che di propriet della (...), per conferirvi anche il materiale proveniente dalla bonifica dellarea Chetoni di propriet della (...) in amministrazione straordinaria. Bonifica che lUfficio eseguir procedendo in danno della inadempiente (...). A questo riguardo sul piano formale occorre integrare la denominazione del sito, individuandolo, come fatto in tutte le altre parti della bozza, come sito Chetoni-fenilglicina. 15. Nel merito, si osserva che la capacit complessiva della vasca di confinamento stimata in mc. 150.000. Questo limite pu determinare un conflitto di interessi tra codesto Ufficio commissariale e la (...) in ordine alla provenienza del materiale da conferire. Mentre infatti evidente interesse della (...) che la vasca sia utilizzata al massimo per conferirvi il materiale proveniente dai siti di sua propriet, interesse di codesto Ufficio poter disporre della vasca per conferire anche il materiale di provenienza (...). Dal punto 7 del verbale n. 11 della Conferenza di servizi del 5 agosto 2010 si apprende infatti che la possibilit di utilizzare una struttura di stoccaggio interna alla propriet (...) per lo smaltimento dei materiali di bonifica provenienti sia da tale propriet che dalla propriet (...) essenziale alleconomia dellintervento. Poich al conferimento di tutto il materiale (sia (...). che (...)) dovr provvedere codesto Ufficio commissariale tramite limpresa affidataria dellintervento, sembra opportuno inserire nella clausola la seguente precisazione: La (...) dichiara preventivamente che non avr nulla a pretendere dalUfficio commissariale e suoi aventi causa per effetto della quantit di materiale proveniente dal sito Chetoni-fenilglicina che verr conferita nella vasca di confinamento, n in relazione alleventuale esaurimento per tale motivo della capacit della vasca stessa. 16. Gli artt. 4 e 5 disciplinano il contributo economico cui si obbliga (...). In questo quadro negoziale, il punto essenziale sta nellimplicito esonero della (...) dal privilegio e dallazione di rivalsa dellamministrazione previsti dallart. 253 commi 3 e 4 (secondo i quali Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole 188 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorit competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilit di accertare l'identit del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilit di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosit; il proprietario non responsabile dell'inquinamento pu essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorit competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi). 17. E evidente che la legittimit di questa disciplina negoziale presuppone che il valore complessivo degli oneri economici posti a carico di (...) corrisponda, per lo meno in modo approssimativo, al parametro legale di responsabilit del proprietario incolpevole stabilito dallart. 253 comma 4, cio al valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi (ricordando che per sito ai sensi dellart. 240 c. 1 lett. a] deve intendersi l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti). Dagli atti trasmessi non risulta se sia stata effettuata questa valutazione di congruit, che appare tuttavia essenziale e dovrebbe essere, se effettuata, richiamata nelle premesse dellatto. 18. Nellart. 5 par. 3 la clausola inerente alla polizza fideiussoria promessa dalla Se.Co.Sv.Im. deve essere integrata nei termini seguenti: La Se.Co.Sv.Im. S.r.l. si impegna a costituire tramite primario istituto bancario o assicurativo specifica polizza fideiussoria a prima richiesta e senza eccezioni opponibili dal garante a garanzia . 19. Con lart. 5 par. 5, la (...) si impegna a sostenere i costi di gestione post operativa e di manutenzione dellarea di confinamento dei materiali, nonch i costi di manutenzione e gestione delle opere di bonifica dellacquifero del sito Benzoino e derivati. In proposito si deve osservare che tali costi, riguardando presidi antinquinamento realizzati allinterno del sito di propriet della societ, comunque sarebbero ricaduti su di essa. Il solo effetto pratico della clausola sembra quindi quello di limitare allimporto stimato di 5.500.000,00 il costo che la societ sar tenuta a sopportare per un esercizio di cui non nota la durata (che nel caso del sito Arpa 1 era invece indicata come trentennale). Rimane non chiarito che cosa accadrebbe qualora gli oneri in questione superassero tale stima. Sembra peraltro che, salva leccessiva onerosit sopravvenuta, la societ rimarr tenuta a sopportare tali oneri. 20. Inoltre, anche riguardo a tale obbligazione, il cui corretto adempimento appare essenziale nelleconomia dellaccordo, poich leffetto pratico dellintervento di bonifica potrebbe essere compromesso da una non corretta I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 189 gestione e manutenzione della discarica e della barriera idraulica, appare necessario estendere le sanzioni pecuniarie e risolutorie previste, invece, dallart. 6 per il solo caso di inadempimento alle obbligazioni di cui allart. 5 par. 2. 21. La clausola contenuta nellart. 5 par. 7, secondo cui Resta inteso che nessun ulteriore importo potr essere richiesto alla societ (...) dallUfficio commissariale per lesecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente di Arpa 2 e per gli interventi di cui allart. 4 comma 3 . eccessivamente perentoria, e potrebbe contrastare con quanto gi precisato nei precedenti punti 7 e 13, ingenerando il convincimento che lesecuzione dellaccordo produca un effetto integralmente liberatorio a favore della societ. Anche questa clausola andr quindi integrata nel seguente modo: resta inteso che sulla base del presente accordo, e senza pregiudizio dellesercizio dei poteri di legge in caso di accertata responsabilit, anche parziale, della (...) nella contaminazione delle aree oggetto del presente accordo, nessun ulteriore importo potr essere richiesto alla societ (...) dallUfficio commissariale per lesecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente di Arpa 2 e per gli interventi di cui allart. 4 comma 3 . 22. Opportuna la clausola contenuta nellart. 5 par. 8, che recepisce il suggerimento dato dalla Scrivente nel precedente parere in merito allaccordo per il sito Arpa 1, circa la previsione di una procedura di revisione dellaccordo in caso di sopravvenienze di importanza tecnica o economica sostanziale. Conclusivamente, alle condizioni indicate nei punti che precedono, la Scrivente esprime parere positivo sulla bozza di accordo trasmessa da codesto Ufficio commissariale, per la sottoscrizione da parte del commissario delegato (o del soggetto attuatore appositamente autorizzato) In tali sensi si espresso il Comitato Consultivo in data 22 marzo 2011. A.G.S. - Parere del 12 aprile 2011 prot. 124217, avv. Roberta Tortora, AL 2111/11. Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Individuazione del datore di lavoro ai fini delladozione delle misure di prevenzione, successivamente allentrata in vigore del Regolamento di riorganizzazione del Ministero dellEconomia e delle Finanze, a norma dellart. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui al D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43 In esito alla nota in riferimento, la Scrivente osserva quanto segue. In primo luogo appare opportuno ricordare che lart. 2 della L.n. 626/1994 definiva il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilit dell'impresa stessa ovvero dell'unit produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri 190 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 decisionali e di spesa., precisando che Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale. La lettera i) dellart. 2 citato definiva lunit produttiva come lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Successivamente la materia stata regolata dalla lettera b) dellart. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, secondo la quale il datore di lavoro il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dell'organizzazione stessa o dell'unit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. Laspetto fondamentale, comune alle due norme, dunque, quello della sussistenza di un potere di gestione su una unit produttiva, cio su una struttura avente autonomia funzionale, gestionale e finanziaria. In altri termini, colui che dovr rispondere della sicurezza dei lavoratori colui che pu decidere, in concreto, in quali condizioni ambientali e di sicurezza dovr essere svolta la prestazione lavorativa, essendo titolare, altres, del potere di spesa necessario per poter intervenire sulle predette condizioni. Alla luce di quanto sopra, con specifico riferimento allAmministrazione delleconomia e delle finanze, si osserva, innanzitutto, che lart. 16 del D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, lettera a), affida espressamente al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626/1994: tale rinvio deve intendersi come un rinvio mobile alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza, ora contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. La sicurezza sul posto di lavoro rientra, poi, ai sensi del V comma del medesimo art. 16, tra le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale che operano alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Ai sensi dellart. 17 del citato D.P.R. 30 gennaio 2008 n. 43, nellambito I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 191 del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti svolge, tra le varie funzioni, anche quella di gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni e quella di rilevamento ed analisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali, anche su indicazione della struttura di coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento, secondo livelli di servizio definiti. Peraltro, in via generale, la scelta del Legislatore, per lAmministrazione dellEconomia e delle Finanze e per gli Uffici da essa dipendenti, nel senso di accentrare nel Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi tutte le funzioni di gestione e di spesa concernenti non solo gli approvvigionamenti e la fornitura di risorse sia umane sia materiali, ma anche, pi in generale, la sicurezza sul posto di lavoro, e ci a prescindere dalla circostanza che si tratti di un ufficio centrale o periferico. Prova ne sia la circostanza che qualunque altro Ufficio facente capo allAmministrazione dellEconomia e delle Finanze, ove ravvisi una particolare esigenza di sicurezza o di prevenzione sul posto di lavoro, non pu provvedere direttamente ad effettuare le spese necessarie a farvi fronte, ma deve interessare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, il quale disporr la relativa spesa solo se riterr lintervento opportuno e possibile. Non solo, ma il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi pu e deve agire, in materia di sicurezza e prevenzione, anche e soprattutto di propria iniziativa, anche se gli interventi riguardino le condizioni di lavoro in Uffici diversi. Non a caso, come si sopra rilevato, la Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti si occupa del rilevamento e dellanalisi delle esigenze logistiche degli uffici centrali e locali e dellattuazione delle misure atte al loro soddisfacimento, anche avvalendosi del corpo ispettivo. Peraltro la possibilit di avvalersi della struttura di coordinamento degli uffici territoriali e del corpo ispettivo presuppone che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi debba occuparsi, in relazione alle proprie funzioni, non solo della sede centrale del Ministero, ma anche di tutte le altre sedi decentrate o periferiche, le cui esigenze devono essere comunque costantemente monitorate dal predetto Dipartimento. Del resto la responsabilit dellUfficio dirigenziale generale in relazione a tutti gli uffici da esso dipendenti prevista anche dal III comma dellart. 5 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, il quale prevede che Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuit delle funzioni dell'amministrazione ed responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attua- 192 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zione degli indirizzi del ministro. Ci posto, le osservazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio per il Coordinamento dei Rapporti con il DAG in materia di personale con al nota prot. n. 0098261 del 10 agosto 2010 appaiono sostanzialmente condivisibili, atteso che la normativa vigente, come si visto, ricollega la qualit di datore di lavoro alla sussistenza di un potere di gestione su una unit produttiva, cio su una struttura avente autonomia funzionale, gestionale e finanziaria. Nel caso di specie, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi accentra su di s sia il potere di gestione sugli approvvigionamenti e sulle strutture nelle quali viene prestata lattivit lavorativa di tutti gli uffici facenti capo al M.E.F. sia il potere di spesa per intervenire sui predetti approvvigionamenti e strutture, dunque, alla luce della normativa vigente, lorgano di vertice di tale Dipartimento, cio il Capo Dipartimento, sembra essere il soggetto idoneo a rivestire la qualifica di datore di lavoro ai sensi della lettera b) dellart. 2, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Si osserva, inoltre, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione si pi volte espressa nel senso di ritenere indispensabile, ai fini dellindividuazione del soggetto datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che al potere di gestione si accompagni anche il potere di spesa (cfr. Cass. Sez. IV Pen. n. 34804/10, Cass. Sez. III Pen., n. 29543/09). Pertanto si ritiene che lassetto stabilito con la determina del 23 marzo 1999 sia quello pi confacente alle previsioni della normativa in atto e che, invece, lo schema di determina allegato sub all. 4) alla nota in riferimento non possa essere condiviso. Il presente parere stato esaminato nella seduta del 18 febbario 2011 dal Comitato Consultivo di questa Avvocatura Generale dello Stato, che si espresso in conformit. A.G.S. - Parere del 12 aprile 2011 prot. 125405, avv. Stefano Varone, AL 6239/11. Sul regime di impugnazione dei provvedimenti di revisione e sospensione della patente di guida adottati ai sensi dellart. 126 bis del codice della strada ed alle modalit di esecuzione delle relative pronunce giurisdizionali 1) In relazione alla richiesta di parere in oggetto va preso atto che i profili attinenti alla giurisdizione risultano ormai chiariti dalla Cassazione (Sez. Unite, Sent., 12 luglio 2010, n. 16276) che, ribadendo quanto in precedenza affermato con sentenza n. 20544 del 29 luglio 2008, ha affermato il principio secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, lopposizione, giurisdizionale nelle forme previste dalla L. 24 novem- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 193 bre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validit della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti; mentre lesclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccandosi lomogeneit del sistema sanzionatorio del codice della strada". Appurato che la giurisdizione del giudice ordinario, si tratta pertanto di verificare il termine di impugnativa applicabile. Codesta Amministrazione si interroga sul regime del ricorso al Giudice di pace avverso il provvedimento che dispone la revisione della patente ex art. 126 bis c.d.s. nonch avverso il provvedimento di sospensione previsto dalla medesima norma; in particolare si evidenzia che mentre per la prima ipotesi il ricorso sembrerebbe doversi proporre ai sensi dellart. 204 bis del codice della strada (con un termine di presentazione di 60 giorni), nel secondo caso (sospensione) linterrogativo se si debba applicare detta ultima norma ovvero il regime di cui allart. 205 c.d.s. richiamato dallart. 218, 5 comma, il quale prevede un termine di presentazione di 30 giorni. In ordine al provvedimento di sospensione va chiarito che lo stesso quello previsto dallart. 126 bis comma 6 c.d.s. in base al quale Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi allesame di idoneit tecnica di cui allarticolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nellarco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, lufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dellanagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui allarticolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. In ordine allimpugnazione, osserva la scrivente che il relativo regime risulta delineato dallart. 218 comma 5 del codice della strada, il quale prevede espressamente che Avverso il provvedimento di sospensione della patente ammessa opposizione ai sensi dellarticolo 205, norma (prevista in generale per i ricorsi avverso le ordinanze ingiunzione, ma richiamata espressamente anche per i provvedimenti di sospensione) in base alla quale ... gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notifica- 194 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zione del provvedimento. La disposizione di cui allart. 218 comma 5 appare quindi norma speciale e pertanto la volont legislativa, tramite la tecnica del rinvio, sembra essere quella di applicare il termine di 30 giorni allimpugnazione. Tale conclusione sembrerebbe avvalorata dalla Cassazione che con sentenza 16 luglio 2010, n. 16668 ha affermato che il verbale di accertamento elevato per eccesso di velocit ai sensi dellart. 142 cod. strada, non impugnabile autonomamente per la parte che ha ad oggetto la sospensione della patente di guida anche se privo dellindicazione della durata della misura preannunciata, atteso che tale sanzione, di natura accessoria, pu essere invocata solo con specifico provvedimento prefettizio, impugnabile eventualmente, con lopposizione ai sensi dellart. 22 della legge 689 del 1981. Diverso il caso della revisione della patente di cui allart. 126 bis c.d.s.. Al riguardo da ritenere che la revisione abbia, in tal caso, carattere sanzionatorio e sia comunque atto vincolato con la conseguenza che, applicando i canoni esegetici fatti propri dalla Cassazione Sez. Unite, 12 luglio 2010, n. 16276 la giurisdizione non sar del giudice amministrativo (come nellipotesi della revisione ex art. 128: cfr Cass. civ. Sez. Unite, 8 luglio 2009, n. 15966) ma del giudice ordinario. Lassenza di una norma speciale quale lart. 218 comma 5, che rende applicabile il termine di cui allart. 205, sembrerebbe implicare lassoggettamento ai pi ampi termini di cui allart. 204 bis. Il procedimento ex art. 205 disciplina daltronde lopposizione, innanzi allautorit giudiziaria, avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, tantՏ che, al fine di renderlo applicabile allipotesi del provvedimento ex art. 128 - che ingiunzione di pagamento non - sՏ reso necessario un esplicito richiamo, in mancanza del quale avrebbe trovato applicazione il procedimento ex art. 204 bis; similmente non stato fatto per lipotesi regolata dallart. 126 bis e, pertanto, in mancanza di uno specifico richiamo a diversa disciplina, deve ritenersi applicabile quella generale. In conclusione lesegesi del dato normativo sembra condurre ad un differente regime dellimpugnativa a seconda che si tratti di revisione o di sospensione della patente per mancata sottoposizione allesame di idoneit. 2) Codesta Amministrazione si interroga altres sul se, attualmente, il provvedimento di revisione ex art.126 bis sia o meno assoggettabile a ricorso gerarchico. Al riguardo va preso atto che lart. 22 della legge n.120/2010, nel modificare il comma 6 dellart.126 bis, prevede, che .Il terzo periodo soppresso. Il predetto terzo periodo statuiva relativamente al provvedimento di revisione ex art.126 bis: Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui allarticolo 201, comma 3, atto definitivo. Considerato pertanto che allo stato, in base alla richiamata norma, la revisione della patente di guida (nonch la sospensione) disposta dallufficio I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 195 del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, parrebbe che labrogazione del suddetto periodo abbia come effetto che il provvedimento di revisione debba essere qualificato come atto non definitivo ai fini della disciplina di cui agli artt. 1 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, con conseguente assoggettamento a ricorso gerarchico. Bench tale disciplina non appaia del tutto coerente con la successiva regolamentazione del provvedimento di sospensione della patente ex art.126 bis (per mancata ottemperanza allordine di revisione), che tuttora qualificato dalla legge come atto definitivo, la lettera della norma non sembra legittimare interpretazioni di diverso tenore. Ci rende applicabile lart. 1 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 ai sensi del quale La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare lindicazione del termine e dellorgano cui il ricorso deve essere presentato, con conseguente onere dellAmministrazione di indicare tali dati. Per completezza va precisato che secondo lorientamento giurisprudenziale maggioritario (Cons. Stato Sez. III, 2 dicembre 2003, n. 560 T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 1 febbraio 2007, n. 98) la mancata indicazione in calce al provvedimento del termine e dellautorit cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarit, non incidente sulla legittimit dellatto. Passando ad esaminare il regime di impugnativa della decisione resa sulleventuale ricorso gerarchico, va considerato che lo stesso azionabile tanto a tutela delle situazioni giuridiche di interesse legittimo quanto di diritto soggettivo incise dallatto impugnato, ma dette situazioni giuridiche soggettive non possono mutare di natura a conclusione del relativo procedimento (Consiglio di Stato sez. IV, n. 14 del 16 gennaio 1990; T.A.R. Veneto Sez. III, 15 maggio 2006, n. 1257). Ci significa che la decisione su ricorso del tutto ininfluente ai fini dellindividuazione della giurisdizione. Sulla base di tali premesse ed in virt dei principi in tema di giurisdizione fissati dai pi recenti arresti della Cassazione, possibile giungere alla conclusione che anche avverso limpugnativa del provvedimento reso in sede di ricorso gerarchico competente il Giudice di pace. Al riguardo pu essere richiamata Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 20544 del 29 luglio 2008, ove si affermando il principio secondo cui "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, lopposizione, giurisdizionale nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validit della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti"; in senso analogo la gi citata sentenza delle Sezioni Unite Civili, n. 16276/2010. 3) In ordine al quesito inerente il contegno defensionale da tenere nelle ipotesi di mancata comunicazione delle decurtazioni di punti da parte del- 196 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lAnagrafe degli abilitati alla guida (o di mancata prova della ricezione da parte del destinatario), occorre considerare che nel sistema delineato dallart. 126-bis D.Lgs. n. 285 del 1992, ad ogni violazione del codice della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, cos da consentire a questultimo di "riparare" la violazione commessa frequentando gli appositi corsi. Secondo la pi recente giurisprudenza dei TAR (ex plurimis TAR Campania sentenza 17400/2010) la comunicazione della variazione del punteggio da parte dellanagrafe nazionale degli abilitati alla guida prescritta dal comma 3 dellart. 126 bis, risponde ad una specifica finalit: consentire al guidatore di recuperare i punti sottratti, e dunque di evitare la revisione della patente, attraverso la frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti dal comma 4 dellart. 126 bis. Se ne potrebbe inferire pertanto che si tratta di disciplina autonoma e speciale rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di cui allart. 7 della legge 241/1990, si da rendere inapplicabile il regime speciale di sanatoria di cui allart. 21 octies, ultima parte, l. n. 241/1990. Anche aderendo a tale prospettiva interpretativa non sarebbe tuttavia da escludere lapplicazione del generale meccanismo di sanatoria di cui allart. 21 octies in base al quale non annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Fornendo in giudizio la prova della effettiva conoscenza da parte del conducente del punteggio residuo sulla sua patente, potrebbe pertanto sostenersi che lomissione della comunicazione prescritta non lede un interesse sostanziale, non avendo precluso la possibilit di frequentazione dei corsi di aggiornamento, anche in ragione del fatto che la conoscenza della perdita dei punti comunque acquisita dal destinatario attraverso la consegna dei verbali che ne riportano gli estremi (Cons. St. sez. III, parere 237/09). Ferme tali valutazioni di merito in ogni caso da ritenere, sulla scorta delle gi citate sentenze della Cassazione, che debba essere dedotto in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, se del caso, impugnate le relative sfavorevoli sentenze. A seguito delle decisioni del giudice del riparto il Consiglio di Stato ha infatti aderito allorientamento in base al quale la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale. In particolare va osservato che il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni: ne consegue che il contenzioso relativo all'applicazione di tale sanzione acces- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 197 soria, nell'ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all'erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice competente in materia (Cons. Stato Sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9403). Resta inteso che la specifica scelta della linea defensionale potr essere influenzata dalle peculiarit del caso di specie, da valutare singolarmente ad opera dellavvocato incaricato della trattazione dellaffare. 4) Codesta Amministrazione rappresenta lesistenza di numerosi precedenti nei quali il TAR ha annullato il provvedimento di revisione della patente ex art.126 bis (1) per mancata comunicazione delle singole decurtazioni, per mancata notifica dei verbali o per altri vizi formali, tali da escludere la riattribuzione del punteggio a seguito dellannullamento del provvedimento di revisione. Chiede pertanto parere in ordine alle modalit di esecuzione di dette pronunce. Osserva al riguardo la scrivente che, come in precedenza chiarito, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione sulla fattispecie di cui allart. 126 bis cpc, s che pare opportuno che eventuali sfavorevoli pronunce vengano impugnate al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione, anche inaudita altera parte, della pronuncia di primo grado. Come di recente sostenuto dal Consiglio di Stato infatti (ordinanza 5796/2010) da attribuire al giudice di pace la cognizione, ai sensi degli art. 204-bis e 205 del d.lgs. n. 285/92 sul provvedimento vincolato di assoggettamento a nuovo esame di idoneit tecnica, consequenziale alla perdita totale del punteggio ai sensi del primo periodo del comma 6 dellart. 126-bis del citato D. Lgs., perlomeno allorquando, come appunto accade nel caso di specie, gli unici vizi dedotti in relazione ad esso attengano alle predette questioni. Resta fermo che, nellipotesi in cui la pronuncia non venisse gravata o comunque sospesa, ovvero nei casi in cui fosse sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, la riedizione del potere, nellipotesi in cui ne sussistessero i presupposti sostanziali, dovrebbe aver luogo seguendo analiticamente liter procedimentale previsto dalla normativa regolante la singolafattispecie, tenendo comunque conto del vincolo conformativo da ri- (1) Diverso il caso della revisione di cui allart. 128 c.d.s., che pu essere disposta qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneit tecnica. In tali casi L'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1 comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, rimessa alla discrezionalit della P.A. che, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci (Cass. civ. Sez. Unite, 8 luglio 2009, n. 15966) 198 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 cavare dallanalisi della motivazione della sentenza. Desta invece perplessit lipotesi, prospettata da codesta Amministrazione, di assegnare al ricorrente vittorioso un termine di 90 giorni per la partecipazione ai corsi diretti a recuperare il punteggio in quanto trattasi di limite temporale non previsto da alcuna normativa. Daltro canto da ritenere che la proposizione del ricorso giurisdizionale implichi ex se conoscenza della decurtazione del punteggio (e la possibilit di frequentare i corsi), si che, allesito del giudizio di annullamento, sembrerebbe corretto, ferme le peculiarit di ogni singola fattispecie da esaminare nel caso concreto, procedere alla riedizione del potere amministrativo emanando un nuovo provvedimento di revisione Il presente parere stato reso su delibera del Comitato Consultivo. A.G.S. - Parere del 13 aprile 2011 prot. 126700, avv. Giacomo Aiello, AL 28747/10. Imputazione al dipedente o al datore di lavoro delle spese relative alliscrizione allalbo professionale Con la nota che si riscontra, codesto Ateneo ha chiesto lavviso della Scrivente in merito alla sussistenza dellobbligo di sostenere o rimborsare le spese dei propri dipendenti (avvocati, ingegneri ed architetti) per liscrizione allalbo professionale. (...), deve preliminarmente rilevarsi come la suddetta questione assuma rilevanza solo nellipotesi in cui liscrizione allalbo professionale sia necessaria ai fini dellesercizio delle funzioni che i dipendenti sono obbligati a svolgere per lente, dovendosi altrimenti ritenersi che la relativa spesa sia a carico del professionista. Ci premesso, poich lart. 90 del D.Lgs. 163/2006 e lart. 188, comma 2 del D.P.R. 554/1999 escludono la necessit delliscrizione allalbo per gli ingegneri e gli architetti dipendenti incaricati della redazione di progetti e dellattivit di collaudo tecnico-amministrativo richiedendo esclusivamente labilitazione professionale, le relative spese di iscrizione devono ritenersi a carico dei professionisti, difettando qualunque connessione con lesercizio della prestazione lavorativa. Per lespletamento dellattivit di collaudo statico, invece, lart. 67, comma 2 del D.P.R. 380/2001 richiede espressamente liscrizione allalbo del professionista da almeno dieci anni. In relazione a tale ipotesi, la giurisprudenza della Corte dei Conti richiamata nella nota che si riscontra esclude che le spese de quibus possano porsi a carico del datore di lavoro in ragione dellassenza, nel nostro ordinamento, di una norma positiva, derivante da fonte normativa o dalla contrattazione collettiva, che ponga un obbligo a carico dellente, estraneo ai rapporti tra dipen- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 199 dente e relativo ordine professionale, di pagare o rimborsare gli oneri per liscrizione allalbo professionale. In merito appare pi convincente limpostazione seguita dalla Corte di Cassazione (Cass. civile, sez. lavoro, 20 febbraio 2007, n. 3928) che, sia pure in relazione al pagamento della quota annuale di iscrizione allelenco speciale annesso allalbo degli avvocati, ha attributo rilevanza al criterio dellinteresse del soggetto, professionista o datore di lavoro, alliscrizione allalbo al fine di stabilire chi fosse tenuto al pagamento di tale spesa. Secondo linsegnamento della Suprema Corte, dovr valutarsi caso per caso se le spese per liscrizione allalbo dei professionisti dipendenti siano sostenute o meno nellinteresse esclusivo del datore di lavoro al quale, in tale ipotesi, ne competer la relativa corresponsione. Ne consegue che laddove lincarico di collaudatore statico sia conferito dallAmministrazione la medesima dovr farsi carico delle spese inerenti alliscrizione allalbo del soggetto incaricato. Secondo quanto previsto dallart. 3 della Legge Professionale Forense, lesercizio della professione forense (la cui compatibilit con il diritto comunitario stata da ultimo confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia dellUnione europea del 2 dicembre 2010 in causa C-225/09) incompatibile con qualunque impiego e pubblico ufficio, salvo le eccezioni costituite dagli avvocati iscritti nellelenco speciale di cui allart. 3, ultimo comma, lett. b) r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ovvero gli avvocati degli uffici legali degli enti che sono incaricati di svolgere lattivit professionale esclusivamente e limitatamente per le cause e gli affari propri dellente, nonch i professori universitari ed i docenti degli istituti superiori e secondari dello Stato a cui consentito svolgere attivit professionale. In applicazione del principio dellinteresse alliscrizione, correttamente la Suprema Corte (Cass. civile, sez. lavoro, 20 febbraio 2007, n. 3928) ha ritenuto che le spese sostenute per liscrizione allalbo speciale degli avvocati degli uffici legali degli enti siano a carico del datore di lavoro in ragione del carattere di esclusivit e specificit dellattivit professionale che preclude allavvocato la trattazione di cause ed affari diversi da quelli propri dellente. Diversamente, invece, deve ritenersi per i professori universitari i quali, potendo svolgere attivit professionale in assenza di vincoli di esclusivit con lUniversit di appartenenza, ottengono liscrizione allalbo speciale nel loro esclusivo interesse, dovendone, conseguentemente, sopportare la relativa spesa. Per gli ingegneri ed architetti dipendenti pubblici, in assenza di una specifica disciplina, trovano applicazione le generali cause di incompatibilit di cui allart. 53 del D.Lgs. 165/2001 che consente lo svolgimento di attivit professionale al dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale o comunque a seguito di preventiva espressa autorizzazione da parte dellamministra- 200 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zione di appartenenza. Conseguentemente, in relazione allipotesi di ingegneri ed architetti incaricati dellattivit di collaudo statico per cui richiesta liscrizione allalbo, dovr valutarsi se, nel caso concreto, il professionista sia titolare di un rapporto di impiego a tempo parziale o comunque sia autorizzato dallamministrazione a svolgere attivit professionale. Nelle descritte ipotesi, infatti, evidente come liscrizione allalbo non risponda allinteresse esclusivo del datore di lavoro, consentendo al professionista, con rapporto di lavoro a tempo parziale o comunque autorizzato dallamministrazione a svolgere incarichi professionale per proprio conto, lo svolgimento di attivit professionale, con la conseguenza che egli dovr sostenere le relative spese. In definitiva, per le ipotesi in cui gli oneri per liscrizione allalbo debbano ritenersi a carico del professionista, lamministrazione potr ottenere la ripetizione di quanto eventualmente pagato ex art. 2033 c.c. nel rispetto della prescrizione decennale e, per gli ingegneri ed architetti, solo a partire dallentrata in vigore della L. 415/98 che, allart. 6, ha abrogato lart. 17, terzo comma della Legge 109/94 che poneva espressamente in capo allamministrazione lonere di iscrizione allalbo. Sullargomento stato sentito il Comitato Consultivo in data 8 aprile 2011 che si espresso in conformit. A.G.S. - Parere del 19 aprile 2011 prot. 134120, avv. Maurizio Borgo, AL 38917/10. Iscrizione ai partiti politici, assunzione di incarichi nellambito di partiti politici e propaganda degli appartenenti alla Polizia di Stato Con nota del 22 settembre 2010, prot. n. 333-A/9808.A.1/6550/2010, codesto Ministero ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente in merito a due questioni giuridiche di carattere generale, sintetizzabili nei seguenti quesiti: 1) se il disposto dellart. 81, comma 1, della legge n. 121/1981 Nuovo ordinamento dellAmministrazione della pubblica sicurezza e coordinamento delle forze di polizia debba essere interpretato nel senso che: - ad un funzionario o agente di Polizia, che si qualifichi come tale di fronte a terzi soggetti o ad un pubblico, vietato manifestare apertamente le proprie convinzioni e preferenze politiche, mentre gli consentito, non solo di nutrire delle idee politiche, ma anche di svolgere lattivit politica che non consista in comportamenti esteriori e come tale resti un fatto privato, ovvero che: - ad un funzionario o agente di Polizia, che si qualifichi come tale di I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 201 fronte a terzi soggetti o ad un pubblico, vietato non solo manifestare pubblicamente le proprie preferenze politiche, ma anche fondare o aderire ad un partito politico o assumere degli incarichi allinterno di esso, pur nellipotesi in cui tali fatti restino meramente privati; 2) se, dato il quadro normativo vigente, si possa ritenere che un funzionario o agente di Polizia non sia tenuto ad osservare le regole di comportamento politico di cui allart. 81, comma 1, della legge n. 121/1981, non solo nellipotesi in cui sia stato posto in aspettativa speciale per candidatura ai sensi dellart. 81, comma 2, della legge citata ma altres nei casi in cui si determini uninterruzione, anche se temporanea, del rapporto di servizio, trattandosi di situazioni analoghe a quella normativamente prevista. Con la medesima nota (integrata con successiva nota del 20 ottobre 2010), codesto Ministero ha fatto riferimento ad un caso concreto che lAmministrazione dovr valutare sulla base delle risposte che verranno fornite dalla Scrivente ai predetti quesiti; il caso riguarda alcuni dipendenti della Polizia di Stato, attualmente in servizio, che rivestono cariche allinterno del partito politico (...) e stanno svolgendo unattivit di propaganda (es. rilasciano interviste alla stampa), giacch tale partito concorrer alle prossime elezioni amministrative nei Comuni di (...) e (...). Al fine di dare una compiuta risposta ai quesiti, sopra sintetizzati, appare necessario ricostruire, nelle sue linee essenziali, il contenuto delle fonti normative che vengono in considerazione, secondo il seguente ordine di priorit: a) fonti internazionali (1) b) fonti statali Fonti internazionali La Convenzione europea dei Diritti dellUomo e delle Libert fondamentali (di seguito CEDU) del 4 novembre 1950 (resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848), allart. 10, stabilisce: Ogni persona ha diritto alla libert di espressione. Tale diritto include la libert dopinione e la libert di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorit pubbliche e senza limiti di frontiera []. Lesercizio di queste libert, poich comporta doveri e responsabilit, pu essere sottoposto alle formalit, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono (1) Lopportunit di anteporre una ricognizione delle pertinenti norme internazionali prima della ricostruzione della disciplina interna deriva dal fatto che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, allart. 27, codificando una norma di diritto internazionale generale (come tale immediatamente efficace nellordinamento italiano ex art. 10 Cost.), prevede che uno Stato non pu invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. La regola non fa eccezione neppure ove si tratti di una norma di rango costituzionale (salvo lipotesi prevista allart. 46 della medesima Convenzione, che qui peraltro non rileva). 202 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ democratica, alla sicurezza nazionale, allintegrit territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dellordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire lautorit e limparzialit del potere giudiziario. Ai fini che qui interessano, si pu fare riferimento alla decisione resa dalla Corte europea dei Diritti dellUomo (dora in poi Corte EDU) sul caso Vogt c. Germania (2). In tale pronuncia, la Corte ha, invero, chiarito la portata della libert sancita dallart. 10 della Convenzione con particolare riguardo ai dipendenti pubblici. La Corte EDU ha precisato che uno Stato, parte della Convenzione, pu legittimamente adottare delle misure che comportano delle restrizioni alla libert di manifestazione del pensiero, sancita dallart. 10 della Convenzione, soltanto a condizione che tali restrizioni siano prescritte dalla legge (i), perseguano uno o pi scopi legittimi fra quelli contemplati dalla medesima disposizione (ii) e siano necessarie allinterno di una societ democratica (iii). Per quanto riguarda il primo requisito (i), la Corte EDU ha, innanzitutto, richiamato il significato che, nel sistema della Convenzione, attribuito al termine legge. In base alla giurisprudenza europea, lespressione legge, presente in varie disposizioni della Convenzione, non si identifica con alcuna definizione nazionale trattandosi bens di una nozione autonoma, compatibile con tutti i sistemi costituzionali europei. Tale concetto si caratterizza per la circostanza di non essere legato a criteri formali o procedurali, bens a criteri sostanziali di garanzia, sintetizzabili nella (ragionevole) conoscibilit della regola di diritto e nella (ragionevole) prevedibilit della sua applicazione (Sunday Times c. Regno Unito, sentenza del 29 aprile 1979, 48 e 49). In particolare, una disposizione contenuta nella Carta costituzionale o in una legge di uno Stato parte non pu essere considerata legge, ai sensi ed agli effetti (ad es.) dellart. 10 CEDU, se non formulata con un livello di precisione sufficiente a consentire al cittadino di regolare la propria condotta. La CEDU, infatti, richiede che il cittadino sia in grado di prevedere in modo ragionevole, avuto riguardo alle circostanze del caso, quali sono le conseguenze (2) Sentenza Vogt c. Germania, 26 settembre 1995, serie A n 323, 42 ss. Nel caso di specie, la Corte era stata adita da una cittadina tedesca che sosteneva di essere stata licenziata dallAmministrazione scolastica di cui era dipendente per aver partecipato a dei comizi quale militante del partito comunista tedesco (DKP Deutsche Kommunistische Partei). Secondo la ricorrente, la Germania aveva cos violato inter alia lart. 10 CEDU. Lo Stato convenuto si difendeva sostenendo di aver adottato il provvedimento disciplinare del licenziamento nei confronti della signora Vogt in applicazione di alcune norme interne che impongono ai dipendenti pubblici di astenersi dal partecipare o supportare lazione di partiti (o altre organizzazioni) che si contrappongono allordine costituzionale tedesco, in quanto si traduce nella violazione del dovere di lealt verso allo Stato e, quindi, costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale, lordine pubblico ed i diritti degli altri cittadini. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 203 giuridiche che si ricollegano ad una determinata condotta nellambito di un ordinamento statale. Ora, anche a causa del carattere generale delle leggi, il testo di queste ultime non pu presentare una precisione assoluta. Una delle tecniche-tipo di regolamentazione consiste nel ricorrere a categorie generali piuttosto che a liste esaustive. Inoltre, molte disposizioni normative si servono di formule pi o meno vaghe, la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla pratica. Pertanto, in qualsiasi ordinamento giuridico, per quanto chiaro possa essere il testo di una disposizione normativa, esiste inevitabilmente un margine per linterpretazione giudiziaria. Inoltre, la certezza, bench fortemente auspicabile, si accompagna spesso ad uneccessiva rigidit, laddove il diritto deve necessariamente sapersi adattare ai mutamenti delle situazioni di fatto. Del resto, la funzione decisionale affidata agli Organi giurisdizionali serve a dissipare i dubbi che potrebbero sussistere per quanto riguarda linterpretazione delle norme. Invero, nella tradizione giuridica degli Stati parte, ivi compresi quelli di civil law, la giurisprudenza considerata una fonte di diritto (se non altro in senso materiale) e, come tale, contribuisce allevoluzione progressiva del diritto (v. Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, 29, serie A n. 176 A). Per quanto concerne il secondo requisito (ii), dalla giurisprudenza della Corte risulta che i limiti ammissibili sono soltanto quelli che rispondono ai fini previsti al par. 2 dellart. 10 CEDU (3), suddivisibili in tre categorie: - i limiti diretti a tutelare un interesse pubblico (sicurezza nazionale, integrit territoriale, ordine pubblico, prevenzione dei disordini o dei reati); - quelli volti a salvaguardare altri diritti individuali (tutela della salute, della morale, dellonore o di altri diritti altrui e prevenzione della divulgazione di informazioni confidenziali); - quelli che sono necessari per mantenere lautorit e limparzialit dei giudici). Peraltro, le Autorit statali possono porre delle limitazioni allesercizio della libert di manifestazione del pensiero da parte di un soggetto a condizione che sussista un terzo requisito (iii): essere, cio, necessario allinterno di una societ democratica. La Corte di Strasburgo ha ripetutamente affermato che gli Stati godono di un margine di apprezzamento nellaccertare la sussistenza di tale condizione, ma tale discrezionalit si accompagna e non osta affatto al potere di controllo della Corte stessa, la cui portata varia a se- (3) Come evidenzia P. CARETTI, Art. 10, in S. BARTOLE B. CONFORTI G. RAIMONDI (a cura di), Commentario alla Convenzione europea dei Diritti dellUomo e delle Libert fondamentali, Padova, 2001, pp. 342 e 343, i limiti allesercizio della libert di manifestazione del pensiero sono retti inter alia dal principio di stretta interpretazione, il quale comporta due conseguenze: da un lato la tassativit dei motivi che possono giustificare lintroduzione di limitazioni, dallaltro lobbligo che essi siano assoggettati ad una interpretazione restrittiva e cio siano riconducibili ad esigenze concrete ed effettive e non generiche (principio affermato a partire dalla sentenza Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, Serie A, n. 30. 204 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 conda delle circostanze. Data limportanza del diritto de quo sia per il singolo che per il bene della collettivit essendo esso alla base dellordine democratico il controllo esercitato dalla Corte EDU particolarmente rigoroso e la necessit delle limitazioni imposte devessere dimostrata in modo convincente (4). Nella sentenza in commento, la Corte ha precisato che tali principi si applicano anche ai dipendenti pubblici. Appare opportuno richiamare un passo della pronuncia: bench sia legittimo per uno Stato imporre ai dipendenti pubblici, per via del loro status, un dovere di discrezione, i dipendenti pubblici sono persone e, come tale, possono beneficiare della garanzia dellart. 10 [CEDU]. Spetta pertanto alla Corte determinare, tenendo conto delle circostanze del caso, se stato raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale dellindividuo alla libert di espressione ed il legittimo interesse di uno Stato democratico a garantire che un suo dipendente promuova adeguatamente le finalit elencate allart. 10, par. 2 [] ( 53). In dottrina, si rilevato che, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, le limitazioni allesercizio della libert di manifestazione del pensiero sono giustificate a condizione che sussista un bisogno sociale preminente, in quanto solo in tal caso esse possono essere considerate necessarie in una societ democratica (5). In altri termini, dalla giurisprudenza europea si evince che non sufficiente a rendere legittima una limitazione la circostanza che la stessa sia riconducibile ad uno dei fini indicati dallart. 10, par. 2, CEDU, ma altres necessario che sia ravvisabile unesigenza effettiva in un determinato contesto storico e sociale (6) . (4) Nella sentenza Vogt, 52, la Corte ha affermato: [] (ii) The adjective "necessary", within the meaning of Article 10, para. 2 (art. 10-2), implies the existence of a "pressing social need". The Contracting States have a certain margin of appreciation in assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with a European supervision, embracing both the law and the decisions applying it, even those given by independent courts. The Court is therefore empowered to give the final ruling on whether a "restriction" is reconcilable with freedom of expression as protected by Article 10 (art. 10). (iii) The Court's task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 (art. 10) the decisions they delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and determine whether it was "proportionate to the legitimate aim pursued" and whether the reasons adduced by the national authorities to justify it are "relevant and sufficient" (see the Sunday Times v. the United Kingdom (no. 2) judgment of 26 November 1991, Series A no. 217, p. 29, para. 50). In so doing, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied in Article 10 (art. 10) and, moreover, that they based their decisions on an acceptable assessment of the relevant facts (see the above-mentioned Jersild judgment, p. 26, para. 31. (5) V. P. CARETTI, op. loc. cit. V. altres V. FABRE-ALIBERT, La notion de socit dmocratique dans la jurisprudence de la Cour Europenne des Droits de lHomme, in Revue Trimestrielle des Droits de lHomme, 1998, 9, p. 465 e seg.; S. MARKS, The European Convention on Human Rights and its democratic society, British Yearbook of International Law, 1996, vol. 66, p. 209 e seg. (6) Cos nel caso Vogt la Corte, dopo aver preliminarmente affermato che in the present case the Courts task is to determine whether Mrs Vogts dismissal corresponded to a pressing social need and I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 205 Occorre aggiungere che, nellaccertare se uno Stato parte ha posto dei limiti allesercizio della libert di manifestazione del pensiero di un individuo in violazione della Convenzione, la Corte di Strasburgo applica due principi generali, strettamente correlati tra loro: il principio di proporzionalit (della misura restrittiva rispetto al fine perseguito) e quello dellobbligo di motivazione pertinente e sufficiente (di ogni provvedimento comportante delle restrizioni ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione); la Corte, in concreto, valuta che la misura restrittiva sia pertinente e non eccessiva rispetto allobiettivo perseguito dallo Stato convenuto; affinch la Corte possa compiere tale valutazione, essenziale che la misura statale restrittiva indichi specificamente i motivi che la giustificano. Facendo un bilancio dellopera interpretativa, svolta dalla Corte di Strasburgo in relazione al disposto dellart. 10, par. 2, CEDU, attenta dottrina ha rilevato che la giurisprudenza della Corte se da un lato ha contenuto il rischio che sul piano applicativo si accentuasse il carattere generico (e dunque meno garantista) delle disposizioni dellart. 10, riferite alle limitazioni legittimamente opponibili alla libert di espressione, daltro canto ha messo a punto una serie di criteri interpretativi e di giudizio particolarmente flessibili (criterio di proporzionalit; criterio del necessario bilanciamento) che hanno finito per accentuare i suoi margini di autonoma valutazione delle fattispecie che le vengono sottoposte(7). La Corte EDU ha espressamente riconosciuto che lesercizio della libert di pensiero deve essere garantito anche agli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate. Particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, la sentenza emessa dalla Corte nella causa Renkvnyi c. Ungheria (8). Nel caso di specie, il ricorrente, un poliziotto, in qualit di segretario generale del Police Independent Trade Union, lamentava una violazione della libert di manifestazione del pensiero da parte dellUngheria, per avere questultima emanato una legge che vietava ai membri delle Forze armate e dei Servizi di polizia e di sicurezza di iscriversi a partiti politici e di partecipare a qualsiasi attivit politica e di avervi dato attuazione con dei provvedimenti adottati in vista delle elezioni parlamentari che stavano per svolgersi. whether it was proportionate to the legitimate aim pursued. To this end, the Court will examine the circumstances of the case in the light of the situation existing in the Federal Republic of Germany at the material time, ha rilevato che it takes into account Germanys experience under the Weimer Republic and during the bitter period that followed the collapse of that regime up to the adoption of the Basic Law in 1949. Germany wished to avoid a repetition of those experiences by founding its new State on the idea that it should be a democracy capable of defending itself. Nor should Germanys position in the political context of the time be forgotten. These circumstances understandably lent extra weight to this underlying notion and to the corresponding duty of political loyalty imposed on civil servants ( 57 e 59). (7) P. CARETTI, Art. 10, cit., p. 343. (8) Sentenza 20 maggio 1999, Application no. 25390/94. 206 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 I passaggi pi significativi della pronuncia della Corte sembrano essere i seguenti: innanzitutto, quanto alla condizione che le restrizioni siano previste dalla legge (nel senso chiarito pi sopra), la Corte ha rilevato che Ǐ inevitabile che non possa essere definito con assoluta precisione il tipo di comportamento che pu comportare un coinvolgimento in attivit politiche ( 36), con la conseguenza che la condizione in questione pu ritenersi soddisfatta quando una disposizione normativa stabilisca il tipo di attivit politica vietata, piuttosto che elencare determinati comportamenti concreti (quali la partecipazione alle riunioni politiche, il rilascio di interviste su questioni politiche, liscrizione a partiti politici o altre organizzazioni che perseguono obiettivi politici); essa ha persino affermato che pur assumendo che non sia possibile per gli agenti di polizia stabilire con certezza, in singoli casi, se una determinata azione, nellambito dei Regolamenti del 1990, ricadesse o meno nel divieto di cui allart. 40/B 4 della Costituzione, era tuttavia possibile per essi consultare preventivamente un loro superiore o ottenere un chiarimento della legge con la sentenza di un Tribunale ( 37). Riguardo, invece, al requisito della sussistenza di uno scopo legittimo, la Corte ha ritenuto che tale fosse lesigenza, sottesa alle misure statali contestate, di depoliticizzare la Polizia, in modo da preservare e consolidare la democrazia pluralistica del Paese. A tal proposito, la Corte, dopo aver rilevato che: gli agenti di polizia sono investiti di poteri di coercizione per regolare la condotta dei cittadini, essendo autorizzati in alcuni Paesi a portare le armi nellesercizio delle loro funzioni. In definitiva, la Polizia al servizio dello Stato. I cittadini hanno quindi il diritto di attendersi che, nei loro rapporti con la Polizia, si trovino a confrontarsi con funzionari politicamente neutrali che si distaccano dallagone politico [] (9), ha concluso che la volont di assicurare che il ruolo fondamentale della Polizia nella societ non sia compromesso attraverso la corrosione della neutralit politica dei suoi membri uno dei principi compatibili con la democrazia ( 41). Inoltre, la Corte, nellaccertare che vi fosse il requisito della necessit in una societ democratica, ha esaminato attentamente il peculiare contesto storico in cui le misure restrittive lamentate dal ricorrente erano state adottate. Essa ha sottolineato che nei decenni anteriori al ritorno alla democrazia in Ungheria nel 1989 e nel 1990, la Polizia era stata dichiaratamente uno strumento del partito di governo e aveva preso partecipato attivamente allattuazione delle politiche del partito ed, in considerazione di ci, ha statuito che data la trasformazione pacifica e graduale dellUngheria verso il pluralismo, senza lattuazione di unepurazione generale allinterno della pubblica amministrazione, stato necessario depoliticizzare, inter alia, la Polizia e limitare le attivit politiche dei suoi membri, in modo che la cittadi- (9) Nei suddetti termini, la Corte si era gi espressa nella sentenza 2 settembre 1998, Ahmed and Others v. the United Kingdom, Reports 1998-VI, 53. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 207 nanza non consideri pi la Polizia come un sostenitore del regime totalitario, ma bens come un custode delle istituzioni democratiche ( 44). Dalla sentenza in commento, emerge chiaramente che la considerazione della (ancora recente) fase storica che aveva attraversato lo Stato convenuto e la circostanza che in esso fosse ancora in atto il processo di consolidamento delle istituzioni democratiche stata determinante per riconoscere la necessit, in quel caso, di imporre dei limiti allesercizio, da parte di una categoria di cittadini (per lappunto, gli appartenenti alla Polizia), della libert di manifestare le proprie opinioni politiche. Infine, nel valutare la proporzionalit delle misure restrittive contestate dal ricorrente, la Corte EDU ha assegnato rilievo decisivo al fatto che esse non avessero leffetto di impedire in modo assoluto lesercizio della libert di espressione. La Corte ha, infatti, rilevato che: bench alle volte soggetti a restrizioni imposte nellinteresse del servizio, gli agenti di Polizia hanno avuto il diritto di esporre i programmi elettorali, promuovere e presentare candidati, organizzare incontri in campagna elettorale, votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo, assumere le cariche locali e lufficio di sindaco, partecipare ai referendum, iscriversi a sindacati, associazioni ed altre organizzazioni, partecipare alle riunioni pacifiche, fare dei comunicati stampa, partecipare a programmi radiofonici o televisivi o pubblicare scritti politici e, pertanto, giunta alla conclusione che: in tali circostanze la portata e leffetto delle lamentate limitazioni allesercizio da parte del ricorrente della propria libert di espressione non appaiono eccessive ( 49). Quindi, come la Corte ha ripetutamente affermato in tema di limitazioni ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione, una misura restrittiva presa da uno Stato parte senzaltro sproporzionata quando abbia leffetto di impedire ogni forma di esercizio di un diritto individuale. In ogni caso, il presupposto fondamentale perch eventuali restrizioni alla libert di espressione siano giustificate ai sensi della CEDU che esse siano previste da una legge. La Corte di Strasburgo segue la stessa linea di ragionamento quando chiamata ad accertare la violazione dellart. 11 CEDU, che sancisce le libert di riunione e di associazione. Tale disposizione, infatti, strutturata come quella dellart. 10: essa, dapprima, riconosce che ogni persona ha diritto alla libert di riunione pacifica e alla libert di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi, e, successivamente, prevede che lesercizio di questi diritti non pu essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societ democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dellordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla prote- 208 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 zione dei diritti e delle libert altrui, precisando altres che la CEDU non osta a che restrizioni legittime siano imposte allesercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dellamministrazione dello Stato. opportuno sottolineare che il disposto di cui al par. 2 dellart. 11 CEDU riconosce la libert di riunione e di associazione alle categorie di persone ivi indicate, in quanto consente agli Stati parte non gi di vietare, bens di limitare lesercizio di tale libert a tali soggetti. Inoltre, eventuali restrizioni devono essere stabilite con legge, essere necessarie alla realizzazione delle finalit tassativamente previste dalla norma e proporzionate (10). In tema di libert di associazione, si segnala la sentenza Maestri c. Italia (11), che dimostra in modo emblematico quanto severamente la Corte EDU valuti losservanza da parte degli Stati della riserva di legge risultante dal par. 2 dellart. 11 CEDU. La Corte era stata adita da un magistrato italiano che sosteneva di aver subito una violazione della libert garantita dallart. 11 CEDU, essendogli stata inflitta una sanzione disciplinare in ragione della sua iscrizione alla Massoneria. Le Autorit statali che si erano occupate della questione avevano ritenuto che la partecipazione di un magistrato a detta associazione (segreta) integrasse lillecito disciplinare di cui allart. 18 del R.D. Lgs. n. 511/1946 (12). La Corte EDU ha osservato che, formalmente, vi era una base normativa atta a giustificare il provvedimento disciplinare. Sennonch, ad avviso della Corte, il citato art. 18 era formulato in termini tanto generici da non consentire ai soggetti destinatari di prevedere quali comportamenti costituissero degli illeciti disciplinari (13). La Corte, inoltre, ha ritenuto che il (10) Per un commento dellart. 11 CEDU v. P. RIDOLA, Art. 11, in Commentario alla Convenzione europea dei Diritti dellUomo e delle Libert fondamentali, cit., p. 351 e seg. (11) Sentenza 17 febbraio 2004, Application no. 39748/98. Tale pronuncia conforme ad una precedente emessa dalla Corte (la sentenza del 12 dicembre 2001, N.F. c. Italia, Application no. 37119/97, sulla quale v. E. CRIVELLI, Libert di associazione, riserve di legge e appartenenza di un magistrato alla massoneria: spunti da una decisione della Corte europea dei diritti delluomo, in Giur. cost., 2001, p. 3014 e seg.), in un caso del tutto analogo, ma presenta una motivazione pi ampia. (12 Giova ricordare il disposto della suddetta norma: Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dellordine giudiziario, soggetto a sanzioni disciplinari, secondo le disposizioni degli articoli seguenti. (13) La Corte EDU ha rilevato: the Court notes, firstly, that Article 18 of the 1946 decree does not define whether and how a judge can exercise his or her freedom of association [] ( 35). In senso contrario, v. la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 100/1981. La Consulta, pronunciandosi sulla conformit dellart. 18 del R.D. Lgs. n. 511/1946 con le esigenze connesse al principio di legalit (che opera anche in materia disciplinare), dopo aver identificato i valori tutelati dalla norma proibitiva con la fiducia e la considerazione di cui deve godere ciascun magistrato e [] il prestigio dell'ordine giudiziario, ha rilevato che il loro contenuto tale da rendere impossibile prevedere tutti i comportamenti che possono lederli (si tratta, infatti, di principi deontologici che non consentono di essere ricompresi in schemi preordinati, non essendo identificabili e catalogabili tutti i possibili comportamenti con essi contrastanti e che potrebbero provocare una negativa reazione dellambiente sociale. Ci spiega la ragione per la quale, nelle leggi che nel passato hanno tentato di enunciare ipotesi tipiche di infrazioni disciplinari - come il r.d.l. 6 dicembre 1865, n. 2626 e la legge 17 luglio 1908, n. 438 - sia stata posta I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 209 disposto di tale norma non fosse stato chiarito dalla circolare del CSM del 22 marzo 1990 (14). La Corte ha giudicato lo Stato italiano responsabile della violazione della libert di associazione del ricorrente, in quanto, per tutto il periodo durante il quale il ricorrente stato iscritto alla Massoneria, non vi era stata alcuna legge (in senso sostanziale) che proibisse ai magistrati di far parte di detta associazione, laddove, ai sensi dellart. 11, par. 2, CEDU, ogni eventuale limitazione di tale libert devessere prescribed by law. A tale conclusione, la Corte di Strasburgo giunta sulla base di tali rilievi: bench il titolo fosse inequivocabile (15) e la delibera concerneva principalmente con lappartenenza alla Massoneria, la riunione tenutasi il 22 marzo 1990 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura ha cercato di prospettare, anzich di risolvere, un problema []. Ci dimostrato dal fatto che tale delibera stata adottata successivamente al pi ampio dibattito avutosi in Italia sulla illiceit della loggia segreta P2. Inoltre, la delibera si limitata ad affermare: Naturalmente, ai membri della magistratura proibito aderire alle associazioni vietate dalla legge n. 17 del 1982. Per quanto riguarda le altre associazioni, la delibera conteneva il seguente inciso: il Consiglio Superiore della Magistratura ritiene necessario segnalare al Ministro della Giustizia che si deve considerare lopportunit di proporre delle restrizioni della libert di associazione dei giudici, includendo un riferimento a tutte le associazioni che in considerazione della loro organizzazione e dei loro fini comportino per i loro membri vincoli di gerarchia e di solidariet particolarmente forti. Infine, la Corte ritiene importante sottolineare che la discussione del 22 marzo 1990 non ha avuto luogo nellambito del controllo disciplinare dei giudici, comՏ avvenuto per la delibera del 14 luglio 1993, ma nel contesto della loro progressione di carriera []. Risulta quindi evidente, da un esame globale della discussione, che il Consiglio Superiore della Magistratura ha discusso se fosse consono ad un giudice essere un massone, ma nella discussione non vi era alcuna traccia che lappartenenza alla Masuna norma di chiusura generica diretta a sanzionare tutti i comportamenti capaci di ledere la reputazione del singolo magistrato o la dignit dell'ordine al quale egli appartiene); ha, quindi, concluso che quanto detto vale a giustificare la latitudine della previsione e lampio margine della valutazione affidata ad un organo [il CSM], che, operando con le garanzie proprie di un procedimento giurisdizionale, , per la sua strutturazione particolarmente qualificato per apprezzare se i comportamenti di volta in volta considerati siano o meno lesivi dei valori tutelati . (14) Nella parte dispositiva la suddetta circolare recita: La partecipazione di magistrati ad associazioni che comportino un vincolo gerarchico e solidaristico particolarmente forte attraverso lassunzione in forme solenni di vincoli come quelli richiesti dalle logge massoniche, pone delicati problemi di rispetto dei valori riconosciuti dalla Carta costituzionale. Mentre non appartiene alle competenze del Consiglio giudicare della compatibilit con la Costituzione delle singole forme associative, rientra sicuramente nel novero di dette competenze vigilare in ordine alla attuazione del principio cardine di cui allart. 101 Cost. secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge . (15) La circolare in parola era intitolata: Iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o associazioni riservate. 210 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 soneria potesse costituire un illecito disciplinare in ogni caso. In effetti, con la risoluzione del 22 marzo 1990, lOrgano di autogoverno della magistratura ordinaria ha invitato il Ministero di Grazia e Giustizia a valutare lopportunit di proporre che eventuali limitazioni al diritto di associazione per i giudici siano riferite a tutte le associazioni che per organizzazione e fini comportino per gli associati vincoli di gerarchia e solidariet particolarmente cogenti, il che implica che tali limitazioni non fossero gi normativamente previste. Dalla sentenza Maestri c. Italia si evince che, secondo la Corte EDU, lo stato di incertezza giuridica riguardo alla possibilit per i magistrati di far parte della Massoneria sarebbe venuta meno solo a seguito delladozione, da parte del CSM, di unulteriore risoluzione. Ed invero, la risoluzione del 14 luglio 1993, prevedendo (esplicitamente) che losservanza dei doveri giuridici a carico dei magistrati incompatibile con lo status di membro della Massoneria (in considerazione della natura segreta dellassociazione, nonch degli obiettivi e delle forme di azione della stessa), ha certamente chiarito ed integrato il disposto dellart. 18 del R.D. Lgs. n. 511/1946 (16). Dalla disamina degli articoli 10 ed 11 CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta, in modo inequivocabile, che eventuali limitazioni alle libert fondamentali ivi sancite sono consentite solo a certe condizioni, condizioni che il legislatore italiano tenuto a rispettare stante il disposto dellart. 117, comma 1, della Costituzione (17). Naturalmente, non solo lOrgano legislativo, ma tutti gli Organi dello Stato chiamati ad applicare il diritto sono tenuti ad agire in conformit agli obblighi derivanti dalla CEDU, posto che, altrimenti, lo Stato italiano commetterebbe degli illeciti internazionali e sarebbe passibile di condanne da parte della Corte di Strasburgo. Oltre alla CEDU vi un altro strumento giuridico di tutela dei diritti umani che produce effetti diretti nellordinamento italiano: la Carta dei diritti fondamentali dellUnione Europea (18), la quale, originariamente, costituiva un accordo interistituzionale tra le Istituzioni politiche dellUnione, mentre, (16) V. M. BARBERO, Risarcite il giudice massone!, http://www.forumcostituzionale.it/site/content/ view/18/46/. (17) Si noti che, mentre in dottrina sono stati avanzati dei dubbi sulla possibilit di interpretare lart. 117, comma 1, della Costituzione nel senso che tutti gli obblighi internazionali assunti dallItalia attraverso la stipulazione di trattati siano stati costituzionalizzati a seguito della riforma attuata con la legge costituzionale n. 3/2001, pacifico che siano stati costituzionalizzati gli obblighi derivanti dai trattati internazionali in materia di diritti umani, fra cui la CEDU (v. E. CANNIZZARO, La riforma federalista della costituzione e gli obblighi internazionali, in Riv. dir. intern., 2001, p. 921 ss.). (18) Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dellUnione europea il 14 dicembre 2007, serie C 303/5. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 211 a seguito dellentrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha acquisito la stessa forza giuridica dei Trattati (istitutivi e di revisione). La Carta, allart. 11, tutela la libert di espressione (nonch la libert di informazione), stabilendo che: ogni persona ha diritto alla libert di espressione. Tale diritto include la libert di opinione e la libert di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorit pubbliche e senza limiti di frontiera. [] . Larticolo immediatamente successivo garantisce, invece, la libert di riunione e di associazione, disponendo che: 1. Ogni persona ha diritto alla libert di riunione pacifica e alla libert di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volont politica dei cittadini dell'Unione . Gli articoli 11 e 12 della Carta, dunque, non prevedono limitazioni di sorta delle libert di espressione e di associazione. Tuttavia, la Carta contiene una norma che disciplina la portata dei diritti e delle libert ivi sanciti, che consente agli Stati membri (nonch allUnione) di porre dei limiti allesercizio dei diritti e delle libert fondamentali, purch siano rispettate le seguenti condizioni: i limiti devono essere previsti dalla legge; non devono pregiudicare il contenuto essenziale di detti diritti e libert; devono essere necessari e rispondere effettivamente a finalit di interesse generale riconosciute dallUnione (19) ovvero allesigenza di proteggere i diritti e le libert di altri soggetti, ci in conformit al principio di proporzionalit (art. 52, par. 1). Ora, le Spiegazioni della Carta dei diritti (20), con riferimento allart. 11, specificano che lart. 11 corrisponde allart. 10 della CEDU, il che significa che lart. 10 della Convenzione ha rappresentato il parametro normativo assunto dai redattori della Carta. Del pari, le Spiegazioni chiariscono che lart. 12, par. 1, della Carta dei diritti si ispira allart. 11 della CEDU. Sia per lart. 11 che per lart. 12, par. 1, della Carta, viene, dunque, in rilievo il disposto dellart. 52, par. 3, a mente del quale laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libert fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione. Peraltro ci non preclude allUnione di concedere una pro- (19) Anche nellordinamento dellU.E. vale il principio secondo cui coloro che esercitano poteri pubblici nei confronti dei cittadini devono essere indipendenti ed imparziali. (20) Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea il 14 dicembre 2007, serie C 303/21. Sulle Spiegazioni v. N. LAZZERINI, Considerazioni sul valore delle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2010. 212 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tezione pi estesa (v. lart. 52, par. 3, cit.). Ne deriva che le limitazioni delle libert di cui agli articoli 11 e 12, par. 1, della Carta non possono superare quelle che risultano legittime ai sensi della CEDU. Per quanto riguarda lart. 12, par. 2, della Carta dei diritti, nelle Spiegazioni si legge che esso corrisponde allarticolo 10, par. 4, del Trattato sullUnione europea, a mente del quale: i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volont dei cittadini dellUnione. La Carta, allart. 52, par. 2, dispone che i diritti da essa sanciti che ricadano nellambito di applicazione di disposizioni contenute nei Trattati istitutivi, si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai Trattati stessi. Ora, la rilevanza della tutela riconosciuta dal Trattato sul funzionamento dellU.E. ai partiti politici (che partecipino alle elezioni del Parlamento europeo) deriva dal fatto che il medesimo Trattato, allart. 10, prevede che il funzionamento dellUnione si fonda sulla democrazia rappresentativa (par. 1), che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dellUnione, nel Parlamento europeo [] (par. 2), e che: ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dellUnione [] (par. 3) (21). Fonti statali ComՏ noto, lart. 98 della Costituzione, al terzo comma, prevede che: si possono con legge stabilire limitazioni al diritto discriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari allestero. Allo scopo di comprenderne meglio il disposto, appare utile ripercorrere, nelle linee essenziali, liter redazionale dellarticolo citato. Nella seduta del 14 gennaio1947 della prima Sezione della seconda Sottocommissione per la Costituzione, nel corso di una discussione sui rapporti di pubblico impiego, lon. Mortati ha rappresentato lesigenza di inserire nella futura Costituzione delle norme che garantissero lindipendenza e limparzialit dei funzionari della P.A., sottraendoli allinfluenza ed ai condizionamenti dei partiti politici. In particolare, egli ha sostenuto che: lo sforzo di una Costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere unamministrazione obiettiva della cosa pubblica e non unamministrazione dei partiti. A tale proposito la Costituzione di Weimer stabiliva che i funzionari erano al servizio della collettivit e non dei singoli partiti (22). Il dibattito, dap- (21) Riguardo al rafforzamento del principio democratico nellU.E. a seguito dellultima revisione dei Trattati istitutivi, v. P. RIDOLA, La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dellUnione europea fra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, in http://www.associazionedeicostituzionalisti. it. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 213 prima, si incentrato sullopportunit di introdurre nel progetto di Costituzione il divieto per i magistrati di iscriversi a partiti politici ed associazioni segrete; successivamente, stato proposto di estendere tale divieto ad altre categorie di funzionari pubblici. Nella seduta del 22 maggio 1947, lon. Clerici ha proposto di aggiungere allart. 94 del Progetto di Costituzione la seguente previsione: la carriera di magistrato, di militare, di funzionario ed agente di polizia e di diplomatico comporta la rinunzia alla iscrizione a partiti politici. A sostegno dellemendamento formulato, egli adduceva delle motivazioni in parte diverse per i magistrati, per gli appartenenti alla Polizia e allEsercito, e per i diplomatici (23). Riguardo agli agenti e funzionari di Polizia ed ai militari, lon. Clerici, dopo aver evidenziato che costoro quasi quotidianamente, devono prendere provvedimenti particolarmente rappresentativi dellautorit dello Stato e spiacenti ai cittadini che li subiscono, ha sostenuto che: essi, perci, come la moglie di Cesare, devono essere insospettabili. A suo avviso, per far s che tali soggetti fossero insospettabili nelle loro decisioni rispetto agli altri cittadini, era necessario vietare loro di iscriversi a partiti politici. Quanto alla portata della disposizione, il Clerici ha precisato che, da un lato, essa non si sarebbe applicata ai magistrati onorari ed ai militari in servizio non permanente (24) e a quei diplomatici, che in via eccezionale sono presi dallambiente politico ed incaricati di missioni straordinarie, dallaltro, che la stessa avrebbe avuto ad oggetto esclusivamente liscrizione a partiti politici, ma non altri diritti, quali lelettorato attivo o passivo. Alcuni costituenti hanno sollevato delle aspre critiche riguardo allemendamento proposto dallon. Clerici (25), mentre altri hanno espresso la loro ap- (22) In A.C., IV, p. 3561. Costantino Mortati proponeva di inserire nella Costituzione una previsione del seguente tenore: i pubblici impiegati sono al servizio della Nazione ed garantita la loro piena indipendenza da influenze politiche. La sua proposta suscit alcune critiche ma, alla fine, venne approvata. Si ricorda che tutti i lavori dellAssemblea costituente sono reperibili on line allindirizzo http://legislature. camera.it/frameset.asp?content=%2Faltre%5Fsezionism%2F304%2F8964%2Fdocumentotesto%2E asp%3F. (23) In A.C., V, p. 4410 e seg. (24) Ne sarebbero rimasti esclusi, ad es., gli ufficiali di complemento che rimangono ufficiali anche quando non prestano servizio. (25) Ad es., lon. Merlin ha invitato lon. Clerici a ritirare la sua proposta, sostenendo che: per i magistrati i quali, a parte la ristrettezza del numero, hanno un ufficio delicato, obiettivo ed impersonale, si potr, a suo tempo, discutere la norma prevista [il riferimento era allart. 94, terzo comma, del Progetto di Costituzione, che recava il divieto dei magistrati di iscriversi a partiti politici]; ma per tutte le altre categorie di cittadini funzionari, militari e perfino agenti di polizia e diplomatici la Commissione non ritiene di poter accettare lemendamento [], tenuto conto anche del fatto che il divieto ivi previsto colpirebbe decine e forse centinaia di migliaia di persone. Lon. Targetti, poi, ha detto di essere contrario alla proposta dellon. Clerici, in quanto, da un lato, la forma tale che non esprime un concetto molto chiaro quando si tiene presente che siamo in tema di Costituzione. Perch dire che la carriera di magistrati, militari, ecc. implica la rinunzia alla iscrizione nei partiti politici non significa una proibizione 214 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 provazione (26). Lemendamento non stato votato nella seduta in cui stato presentato, bens nella seduta del 5. dicembre 1947, perch si ritenuto opportuno che esso venisse discusso insieme alla previsione contenuta nella parte del Progetto relativa alla magistratura che vietava liscrizione dei magistrati ai partiti politici (27). Nella predetta seduta, il Presidente della Commissione per la Costituzione Ruini ha rappresentato allAssemblea che la Commissione non aveva potuto esprimere un parere sulla proposta dellon. Clerici, in quanto i membri si erano divisi in due correnti: alcuni la ritenevano necessaria per assicurare lindipendenza e limparzialit dellordine giudiziario e di alcune categorie di funzionari che presentano caratteristiche speciali; mentre altri membri la ritenevano, da un lato, non del tutto chiara e, quindi, tale da rendere in concreto difficile la determinazione delle categorie riguardate, e, dallaltro, inidonea a garantire che coloro che non possano essere formalmente iscritti ad un partito prendano egualmente parte alla sua vita ed alla sua azione (28). di iscrizione di questi funzionari ai partiti politici, ma sembra pi che altro adombrare, anzich un divieto legale, un divieto morale, spirituale, per il quale debba il magistrato rinunziare a questo diritto, dallaltro, dal punto di vista sostanziale, ripugna di limitare per qualsiasi categoria di cittadini lesercizio di un diritto fondamentale per un cittadino in regime di democrazia, cio quello di partecipare alla vita politica. (26) Lon. Giacchero ha proposto un emendamento, in parte simile a quello formulato dallon. Clerici, del seguente tenore: i cittadini ufficiali e sottoufficiali dellesercito in servizio permanente non possono essere iscritti a partiti politici n svolgere attivit politica. Egli ha motivato la sua proposta con delle interessanti argomentazioni: pu forse sembrare a qualcuno che il comma aggiuntivo dellart. 49, da me proposto, sia da collocare piuttosto in un regolamento di disciplina che non nella Costituzione. Ma cos non []. vero che nel vecchio regolamento di disciplina dellesercito, approvato con decreto del luglio 1907, vi era un articolo che aveva lo stesso sapore di questo mio comma aggiuntivo, ma anche vero che la semplice modificazione operata dal fascismo con decreto del giugno 1929 permise quello sgretolamento morale dellesercito, che si inizi con le circolari del 1939 ai generali e colonnelli per liscrizione al partito fascista e fin con linfausto 8 settembre 1943. Ora, poich la Costituzione deve essere la garanzia non soltanto dei diritti e dei doveri dei cittadini, ma anche della saldezza degli istituti che formano la difesa dello Stato, sia verso forze antidemocratiche interne che verso aggressori allesterno, noi dobbiamo affermare nella Costituzione un principio che garantisca quella saldezza e faccia dellesercito [] unarma sicura di difesa nelle mani dei poteri legalmente e democraticamente costituiti. [] Per ottenere questo [] necessario che coloro i quali formano i quadri permanenti dellesercito non siano parte evidente ed attiva di partiti. E questo per parecchi ordini di ragioni: I) perch la missione di coloro i quali abbracciano la carriera militare quella di servire il Paese al disopra e al di fuori di interessi, sia pure nobilissimi, di partito; II) perch limpostazione attuale dei partiti, in particolare di quelli di massa, basata su una disciplina e su una gerarchia, che, a volte, potrebbe non essere nello stesso senso di quella corrispondente ai posti occupati nellesercito, e se non si provvedesse, si creerebbero interferenze e situazioni che, nella migliore delle ipotesi, si possono definire incresciose; III) perch si deve evitare che favoritismi, a mezzo di influenze politiche, possano turbare la necessaria tranquillit di coloro che attendono allalta missione di formare la forza militare della Nazione, ed originare malcontento e corruzione; IV) [] perch infine noi abbiamo votato un articolo 13, dove detto che sono vietate le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. (27) Una sintesi del dibattito sullemendamento proposto da Clerici svolta da E. TIRA, Libert di associazione e indipendenza/imparzialit del magistrato: un bilanciamento tra valori costituzionali, in www.forumcostituzionale.it. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 215 Lon. Clerici, chiamato a precisare ulteriormente il contenuto della sua proposta, ha sostenuto che lintroduzione di una limitazione alla libert di associazione dei magistrati e di alcune categorie di dipendenti dello Stato non violerebbe il principio di eguaglianza, in quanto sarebbe giustificata dalla circostanza che essi esercitando unautorit dello Stato praticamente sui cittadini, sono o appaiono [], rispetto a costoro, lo Stato stesso. Egli ha, poi, aggiunto, con tono enfatico, che il magistrato che ci giudica, il magistrato che ci pu condannare a pene anche gravissime e che pu decidere non soltanto su questioni patrimoniali, ma anche su questioni famigliari e di stato personale []; e del pari il funzionario e lagente di pubblica sicurezza, che eseguono codeste sentenze e possono arrestare il cittadino, il militare in servizio attivo permanente ed anche il rappresentante ordinario dello Stato verso Stati esteri [] deve non solo essere ma anche apparire assolutamente insospettabile , in quanto non deve sorgere nel povero diavolo, il quale vede giudici con distintivi di appartenenza a partiti diversi dal suo, il sospetto che costoro possano giudicarlo sfavorevolmente per ragioni di carattere politico. E non deve sorgere il sospetto che lagente di pubblica sicurezza, il carabiniere, il militare in servizio attivo permanente possono essere non i rappresentanti dello Stato ma di un partito []. Ancor pi significative sono, ai fini che interessano, le ragioni per le quali, secondo lon. Clerici, per un verso, fosse necessario prevedere nella Costituzione la possibilit che, con legge ordinaria, fosse limitata o proibita liscrizione a partiti politici ai magistrati e ad altre categorie di dipendenti pubblici, e, per altro verso, fosse opportuno che tali limitazioni o divieti non fossero stabilite direttamente dalla Costituzione. Lon. Clerici si espresso in questi termini: che cosa sar stabilito, se voteremo lemendamento da me proposto? Questo principio: che contro il principio generale che nessun limite alla libert di iscrizione a qualsiasi partito pu essere posto al cittadino, e neanche al funzionario dello Stato, invece un limite alla libera iscrizione ai partiti, per questi particolari funzionari, che sono investiti del jus imperii, questa limitazione possibile nellambito e nelle forme che il legislatore futuro creder del caso, adattandole alle condizioni ambientali e storiche. La nostra Costituzione fatta - speriamo per un periodo di molti decenni; in tutto questo tempo si andranno trasformando le condizioni che suggeriranno limitazioni pi o meno ampie col variare del tempo. queste limitazioni noi rimetteremo perci alla legge futura. Noi per ora affermiamo il principio; e ritengo che sia necessario affermarlo, perch se non dicessimo nulla in pro- (28) Nel Progetto approvato dalla Commissione per la Costituzione, lart. 91 [lantesignano dellattuale art. 98] non prevedeva la possibilit di vietare con legge liscrizione ai partiti politici di magistrati, militari, poliziotti e rappresentanti diplomatici e consolari. Il testo reperibile sul sito del Parlamento, al seguente indirizzo: http://legislature.camera.it/strumenti/popup/default.asp?url=/altre_sezioni/ assemblea_costituente/Composizione/VisProg.asp. 216 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 posito e ferma restando la norma generale della libert del cittadino, per cui ciascuno pu iscriversi a qualsiasi partito, domani potrebbe ritenersi illegittima ed anticostituzionale qualsiasi legge che stabilisse questo divieto per i carabinieri e le guardie di Questura. Allesito della seduta, lemendamento dellon. Clerici stato integralmente approvato (29). Per interpretare il disposto dellart. 98, terzo comma, Cost. come, del resto, ogni norma dellordinamento si deve tener conto del tenore letterale, della ratio, della genesi redazionale e del contesto normativo in cui esso si colloca. Tale contesto dato essenzialmente dai principi costituzionali in tema di partecipazione politica. La nostra Costituzione prefigura un sistema politico aperto alla partecipazione del popolo e, per far s che esso concretamente si realizzi, ha riconosciuto delle garanzie alle formazioni sociali che rappresentano il tessuto associativo della societ (articoli 2 e 18 Cost.) e attribuendo uno status particolare alle associazioni ritenute pi funzionali alla crescita della partecipazione alla vita politica del Paese, vale a dire i sindacati (art. 39 Cost.) ed i partiti politici (art. 49 Cost.) (30). In particolare, lart. 49 Cost. affida ai partiti politici il compito di consentire ai cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. I partiti hanno un rilievo centrale sia per assicurare lesercizio da parte degli individui del diritto (fondamentale) di partecipazione politica sia per garantire lattuazione del regime democratico nello Stato (31). Secondo la dottrina prevalente, la norma di cui allart. 98, comma 3, Cost. consente al legislatore ordinario, nel caso in cui ne ravvisi la necessit, di porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati e per alcune categorie di dipendenti pubblici, allo scopo di garantire la loro indipendenza ed imparzialit, vista la particolare delicatezza delle funzioni da essi esercitate (lo ius dicere, lesercizio della forza pubblica, la rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali) (32) . (29) Lart. 98 della Costituzione, approvata il 27 dicembre 1947, fin dalle origini abilitava il legislatore ordinario ad introdurre delle limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari ed agenti di polizia ed, infine, rappresentanti diplomatici e consolari allestero. La Costituzione pubblicata nella Gazz. Uff. n. 298, ed. straord. di sabato, il 27 dicembre 1947 reperibile anche allindirizzo:http://legislature.camera.it/strumenti/popup/default.asp?url=/altre_sezioni/assemblea_ costituente/Composizione/VisCost.asp. (30) G. ROLLA, La tutela costituzionale dei diritti, Milano, 2005, pp. 97 e 98. Lo stesso Autore osserva che i costituenti hanno inteso privilegiare la partecipazione attraverso le formazioni sociali in primis i partiti politici piuttosto che attivare istituti di democrazia diretta, come emerge, ad es., dal fatto che lindizione del referendum abrogativo stato sottoposto dallart. 75 Cost. a numerosi limiti. (31)V. per tutti L. ELIA, Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009. (32) Unopinione in parte diversa stata espressa da C. ESPOSITO, Riforma dellAmministrazione e diritti costituzionali dei cittadini, in ID., La Costituzione italiana, Padova, 1954, p. 223, secondo cui I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 217 In dottrina, non solo pacifico che lart. 98, terzo comma, Cost., non stabilisce alcun divieto di iscrizione ai partiti politici per i cittadini appartenenti alle categorie ivi previste, ma si ritiene, altres, che tale disposizione non comporti lobbligo per il legislatore ordinario di introdurre quel divieto. stato autorevolmente sostenuto che alla luce del dibattito costituente, ma soprattutto in coerenza con linterpretazione sistematica della Costituzione, secondo cui la libert la regola, e lassociazione in partiti politici lo strumento privilegiato per consentire la piena estrinsecazione dellidea di cittadinanza democratica e, quindi, la crescita politica di tutta la Nazione, appare senzaltro da non condividere la lettura secondo la quale nella disposizione costituzionale adesso in commento vi sarebbe un invito al legislatore ordinario per intervenire limitando le libert politiche dei pubblici dipendenti menzionati dal testo normativo (33). Dalla centralit che rivestono le libert individuali e collettive nel nostro sistema costituzionale, e dal carattere eccezionale di ogni loro limitazione, discende che la norma costituzionale in parola non suscettibile di applicazione analogica ed, anzi, devessere interpretata in maniera restrittiva (34), cosicch sono ammissibili esclusivamente le limitazioni ivi previste e solo alle condizioni ivi stabilite. In dottrina si sostenuto che la sola possibilit prevista la limitazione delliscrizione, ma non anche dellappartenenza, sicch resterebbe assolutamente libera ladesione ideologica anche apertamente manifestata(35). Tenendo ancora conto dello spirito liberale e democratico che anima la Carta Costituzionale, deve escludersi che il legislatore, qualora ravvisi lopportunit di esercitare la facolt ad esso riconosciuta dalla norma costituzionale in questione, debba necessariamente introdurre il divieto discrizione ai partiti politici per taluni dipendenti pubblici; infatti, ove risulti possibile garantire lindipendenza di questi ultimi dallinfluenza dei partiti limitando in misura minore il diritto di partecipazione alla vita politica, il legislatore dovrebbe prediligere questultima soluzione (36). Parte della dottrina, valorizzando il tenore letterale dellart. 98, terzo comma, Cost., che parla di mere il disposto dellart. 98, terzo comma, Cost., avrebbe una ratio diversa per quanto riguarda, da una parte, i magistrati e gli agenti diplomatici, e, dallaltra, gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia: nel primo caso, si tratterebbe dellesigenza che lo Stato si presenti in modo unitario (sia ai suoi cittadini che agli altri soggetti del diritto internazionale), mentre, nel secondo caso, verrebbe in rilievo la necessit di evitare possibili strumentalizzazioni politiche. (33) A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO A. CELOTTO M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2006, p. 1921. In tal senso, v. anche G. BORR, Art. 98, 3 c., in G. BRANCA A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1994, pp. 469 e 470. (34) A. SAITTA, Art. 98, cit., p. 1921. (35) L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974, p. 108. (36) Oltretutto, come si visto, sarebbe contrario alla CEDU adottare delle misure restrittive della libert di associazione che non siano necessarie in una societ democratica e proporzionate. 218 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 limitazioni del diritto di iscriversi a partiti politici, ritiene che la legge sia autorizzata a fissare unicamente limiti di tal natura che non si risolvano in una soppressione del diritto (37). Tale orientamento sembra suffragato dal fatto che lart. 49 Cost. riconosce a tutti i cittadini (senza eccezioni) la libert di associarsi in partiti, i quali, sia allepoca in cui stata elaborata la Costituzione che attualmente, rappresentano lo strumento principale per la partecipazione alla vita politica del Paese. Sul piano formale, poi, la norma costituzionale in esame pone chiaramente una riserva di legge. Pertanto, non si possono stabilire con una fonte secondaria delle restrizioni al diritto di partecipazione ai partiti politici, in mancanza di una copertura legislativa. Volendo dar conto dellinterpretazione dellart. 98, terzo comma, Cost. operata dalla Corte Costituzionale, utile richiamare la sentenza n. 224 del 2009, con cui la Consulta ha giudicato infondata la questione di legittimit costituzionale dellart. 3, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilit, ecc.), il quale configura quale illecito disciplinare accanto al coinvolgimento nelle attivit di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare lesercizio delle funzioni o comunque compromettere limmagine del magistrato liscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa del magistrato a partiti politici (38). La Sezione disciplinare del CSM aveva sollevato il dubbio di legittimit costituzionale in riferimento agli articoli 2, 3, 18, 49 e 98, comma 3, Cost. In particolare, il CSM evidenziava come la norma censurata ponendo un divieto formale ed assoluto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati (divieto, tra laltro, rafforzato dalla previsione di una sanzione per la sua violazione) andrebbe oltre la nozione giuridica della mera limitazione, ovvero di una regolamentazione che contemperi il diritto politico del singolo con lesigenza di imparzialit, anche percepita, del giudice, laddove lart. 49 Cost. riconosce a tutti i cittadini (ivi compresi, quindi, i magistrati) la libert di associarsi in partiti politici e lart. 98, terzo comma, Cost. autorizza il legislatore a stabilire delle mere limitazioni di tale libert. La Consulta, dapprima, ha precisato che i magistrati, da un lato, devono (37) A. CERRI, Sindacato, associazioni politiche, partiti, in Giur. cost., 1966, p. 1920. LAutore prosegue il suo ragionamento ipotizzando che il legislatore avrebbe potuto, ad esempio, precludere puramente e semplicemente laccesso alle cariche direttive del partito. (38) La questione di legittimit costituzionale posta davanti alla Corte stata sollevata dalla Sezione disciplinare del C.S.M., nel corso di un giudizio avente ad oggetto laccertamento della responsabilit disciplinare di un magistrato collocato fuori dellorganico della magistratura perch addetto ad una funzione di consulenza parlamentare, a cui era stata contestata la violazione dellart. 3 lett. h), avendo egli assunto una carica direttiva allinterno di unorganizzazione periferica di un partito politico, la copertura della quale dovrebbe presupporre liscrizione allo stesso partito e comporterebbe in ogni caso una continuit nella partecipazione alla vita del partito che non consentita. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 219 godere degli stessi diritti di libert garantiti ad ogni cittadino e, quindi, possono non soltanto condividere unidea politica, ma anche manifestare espressamente le proprie opinioni al riguardo, e, dallaltro, essi hanno il dovere di essere imparziali ed indipendenti. La Corte ha, poi, rilevato che la Costituzione, operando un bilanciamento tra la libert di associarsi in partiti (tutelata dallart. 49 Cost.) e lesigenza di assicurare la terziet dei magistrati ed anche limmagine di estraneit agli interessi dei partiti che si contendono il campo (ex articoli 101, comma 1, e 104, comma 1, Cost.), prevede, allart. 98, comma 3, che il legislatore ordinario possa stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati (come pure per altre categorie di funzionari pubblici). La Corte afferma, quindi, che la norma dettata dallart. 98, comma 3, Cost. se non impone, tuttavia consente che il legislatore ordinario introduca, a tutela e salvaguardia dellimparzialit e dellindipendenza dellordine giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati [] . La Corte ha aggiunto che la medesima norma costituzionale d, sia pure implicitamente, al legislatore la facolt di precludere ai magistrati oltre alla formale iscrizione ai partiti politici lorganico schieramento con una delle parti politiche in gioco e, quindi, ha affermato che la disposizione legislativa impugnata nella parte in cui vieta la partecipazione sistematica e continuativa allattivit dei partiti non viola il disposto dellart. 98, terzo comma, della Costituzione. Il Giudice delle Leggi ha altres escluso che la disposizione, oggetto dello scrutinio di costituzionalit, sia in contrasto con il medesimo parametro costituzionale nella parte in cui vieta liscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici a tutti i magistrati, senza distinguere tra coloro che esercitano funzioni giurisdizionali e quelli che, invece, non le esercitano, perch come nel caso pendente davanti alla Sezione disciplinare del CSM siano fuori del ruolo organico della magistratura, essendo stati addetti dalla P.A. a funzioni diverse. Infine, la Consulta ha chiarito che non vi alcuna contraddizione tra il diritto di elettorato passivo pacificamente riconosciuto ai magistrati ed il divieto di iscrizione o di partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito politico, sia per la diversit delle situazioni poste a raffronto [], sia perch quel diritto non senza limitazioni (39). Dalla sentenza, sopra menzionata, si ricavano delle indicazioni significative sul modo in cui la Corte Costituzionale ricostruisce la portata dellart. 98, terzo comma, Cost. In particolare, la Corte individua la ratio di tale norma (39) Va precisato che la Corte Costituzionale, nellambito dello stesso procedimento, si dovuta pronunciare sulla legittimit costituzionale di unulteriore previsione contenuta nellart. 3, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 109/2006, vale a dire, quella che configura quale illecito disciplinare il coinvolgimento del magistrato nelle attivit di soggetti operanti nel settore economico o funzionario che possono condizionare lesercizio delle funzioni o compromettere limmagine del magistrato e, anche in tal caso, ha dichiarato infondato il dubbio di incostituzionalit. 220 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nellesigenza di garantire lindipendenza e limparzialit del funzionario pubblico; ritiene che la disposizione de qua autorizzi il legislatore ordinario a vietare (e non solo a limitare) il diritto di iscrizione a partiti politici; ammette uninterpretazione estensiva della norma tale da ricondurre alla stessa anche la partecipazione in via di fatto, purch sistematica e continuativa, allattivit di un partito; dellopinione che, ai sensi della Costituzione, il legislatore ordinario abbia la facolt di introdurre un generale divieto di iscrizione ai partiti politici per i funzionari pubblici, senza distinzioni per funzione e per posizione giuridica, essendo indifferente che il funzionario ricopra un ruolo o sia temporaneamente collocato fuori ruolo, che sia in ruolo svolgendo effettivamente le funzioni giurisdizionali oppure senza svolgerle in quanto collocato in aspettativa (come avviene, ad esempio, quando un magistrato sia eletto al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo)(40). Va precisato che la Consulta ha svolto tali considerazioni facendo riferimento esclusivamente ai magistrati (e non, in generale, alle categorie di funzionari pubblici indicate allart. 98, comma 3, Cost.). Tuttavia, poich dalla sentenza n. 224/2009 non si evincono degli elementi che facciano pensare che la Consulta, nel delineare la portata dellart. 98, terzo comma, Cost., abbia attribuito un peso decisivo alla posizione costituzionale della magistratura o alle particolarit della funzione giurisdizionale, sembra ragionevole trarre da tale pronuncia delle indicazioni di ordine generale (utili anche ai fini che qui rilevano). La Corte Costituzionale d dellart. 98, terzo comma, Cost., una lettura meno garantista di quella sostenuta da autorevoli esponenti della dottrina. Naturalmente, per, anche la Consulta riconosce che sussiste una riserva di legge in tema di limitazioni della libert di associarsi in partiti politici. Il legislatore ordinario si avvalso con grande parsimonia della possibilit offerta dallart. 98, terzo comma, Cost. di limitare i diritti politici dei pubblici funzionari ivi indicati (41). Per quanto concerne i funzionari e gli agenti di Polizia (42), la legge n. 121 del 1981 con cui stata attuata una riforma organica dellordinamento dellAmministrazione di Pubblica Sicurezza aveva stabilito che, fino allemanazione di una disciplina pi generale della materia di cui al terzo comma dellarticolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dallentrata in vigore della presente legge (art. 114), agli stessi fosse vietato iscriversi ai partiti politici. Tale divieto stato successivamente prorogato di anno in anno (43), fino a quando venuto a cadere a se- (40) La dottrina ha mosso varie critiche alla sentenza n. 224/2009 della Corte Costituzionale. V. per tutti i commenti di S. DE NARDI, in Giur. cost., 2009, 6, p. 5121 e seg.; e G. FERRI pubblicato su www.giurcost.org. (41) Cos A. SAITTA, Art. 98, cit., p. 1922. (42) Per le altre categorie di funzionari pubblici indicate allart. 98, terzo comma, Cost. v. A. SAITTA, op. loc. cit. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 221 guito della mancata conversione del D.L. 3 maggio 1991, n. 141, il quale, allart. 1, prevedeva il divieto discrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, gli appartenenti alle Forze di Polizia e i pubblici dipendenti accreditati allestero come agenti diplomatici o funzionari consolari. Fino ad oggi, non sono stati emanati altri atti legislativi in attuazione dellart. 98, terzo comma, della Costituzione. La legge n. 121/1981 detta, allart. 81, una serie di norme di comportamento politico, la cui violazione sanzionata ai sensi dellart. 4 del D.P.R. n. 737/1981. Il citato art. 81, al primo comma, stabilisce che: gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano lassoluta imparzialit delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dallarticolo seguente. fatto altres divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni; al secondo comma, dispone che: gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento dellaccettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivit politica e di propaganda, al di fuori dellambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nellambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse. Il disposto dellart. 81, comma 2, della legge n. 121/1981, risulta di agevole interpretazione. Esso prevede, in sintesi, che gli appartenenti alla Polizia, che intendono candidarsi alle elezioni (politiche o amministrative), sono posti in aspettativa speciale; in tal caso, essi possono svolgere attivit politica e di propaganda, ma soltanto fuori dallambito territoriale dei loro uffici e senza indossare la divisa; infine, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni, gli stessi non possono prestare servizio nella circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati. Tali prescrizioni sono volte a consentire ai membri della Polizia di esercitare il diritto di elettorato passivo, garantendo, nel contempo, che le delicate e peculiari funzioni che competono alle Forze di Polizia siano svolte esclusivamente da persone al di sopra di ogni sospetto di parzialit politica. In tal (43) La disciplina transitoria dettata dallart. 114 della L. n. 121/1981 stata prorogata con appositi Decreti Legge sempre convertiti entro i termini in Leggi dal 1982 (L. 24 aprile 1982, n. 174) al 1990 (L. 20 giugno 1990, n. 159). 222 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 modo, invero, si riduce il rischio che un agente o funzionario di Polizia, che partecipa o ha partecipato ad una competizione elettorale, possa abusare dei suoi poteri per ingraziarsi dei possibili elettori o per attuare delle ritorsioni ai danni di coloro che hanno votato e/o fatto propaganda per i suoi concorrenti politici. Dette previsioni normative fanno s che le persone soggette ai poteri degli Organi della Polizia non abbiano motivo di sospettare di essere trattate ingiustamente a causa delle proprie opinioni politiche. Infine, esse impediscono che i membri della Polizia che partecipano ad una competizione elettorale possano godere di un vantaggio rispetto ai loro concorrenti per il senso di soggezione che lufficio da essi ricoperto pu suscitare nei cittadini sottoposti alla loro autorit. Il disposto dellart. 81, primo comma, suscita, invece, alcuni dubbi interpretativi. Le previsioni secondo cui gli appartenenti alle Forze di Polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano lassoluta imparzialit delle loro funzioni, indicando solo in modo generico le condotte vietate, potrebbero essere intese nel senso che ai membri della Polizia sia precluso di svolgere qualsiasi forma di attivit politica, e, quindi, non solo di manifestare pubblicamente le proprie preferenze politiche, ma anche di iscriversi ad un partito o di assumere degli incarichi allinterno dello stesso. A ben vedere, per, tale tesi interpretativa non pu essere condivisa. Il fatto che in una successiva disposizione del medesimo testo normativo (lart. 114 della legge n. 121/1981) fosse previsto un divieto temporaneo di iscrizione a partiti politici (ormai scaduto da tempo) vale ad escludere che le prescrizioni di cui allart. 81, comma 1, ricomprendano un simile divieto. , altres, particolarmente indicativo che il legislatore avesse sottoposto il divieto discrizione ai partiti politici ad un termine di efficacia, evidenziando la necessit di dettare una disciplina organica di attuazione dellart. 98, comma 3, della Costituzione. Ci dimostra chiaramente che il legislatore ordinario nella consapevolezza che lart. 98, terzo comma, Cost. demanda ad esso la valutazione circa lopportunit, in relazione ai tempi, di introdurre delle limitazioni allesercizio dei diritti politici per le categorie di dipendenti pubblici ivi previste non ha sancito in via definitiva il divieto per i poliziotti di iscriversi a partiti politici, ma lo ha previsto per un certo periodo di tempo (v. il citato art. 114) e, con successivi provvedimenti normativi, ne ha prorogato lefficacia fino a quando lo ha ritenuto necessario. Poich lultimo termine di proroga del divieto in parola scaduto e non stata emanata una legge di attuazione dellart. 98, terzo comma, Cost., attualmente gli appartenenti alle Forze di Polizia godono della libert di iscriversi ai partiti politici riconosciuta dagli articoli 18 e 49 Cost. (conclusione, questultima, condivisa, seppure incidentalmente, dal T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza n. 591/2006) (44). Ora, posto che lart. 98, terzo comma, Cost. riserva al legi- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 223 slatore ordinario di introdurre (ove necessario) un divieto discrizione ai partiti politici (inter alia) per gli appartenenti alle Forze di Polizia, siffatto divieto non pu essere introdotto in via pretoria o ad opera della P.A., a ci ostando anche la CEDU. Inoltre, atteso che nel nostro sistema democratico sussiste un collegamento assai stretto tra diritto di partecipazione ai partiti politici e diritto di elettorato passivo sembra opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale in tema di cause di ineleggibilit. A tale riguardo, la Consulta ha pi volte rilevato (v. ex multis la sentenza n. 287/1997) che lart. 51 Cost., riferendosi ai requisiti per laccesso alle cariche elettive, sottintende il bilanciamento di interessi cui la relativa legislazione primaria direttamente chiamata dalla Costituzione. Si tratta del bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche, a cui possono accedere solo coloro che sono in possesso delle condizioni che tali cariche, per loro stessa natura, richiedono. Daltra parte, le cause di ineleggibilit, per essere conformi al principio dellart. 51 Cost., devono considerarsi di stretta interpretazione e comunque contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, con la conseguenza che sono incostituzionali le cause di ineleggibilit dai confini generici ed elastici, suscettibili di essere dilatate in sede interpretativa sino a ricomprendere le situazioni pi diverse (v. ex multis le sentenze della Corte n. 46/1969, n. 166/1972, n. 1020/1988, n. 53/1990, n. 364/1996 e n. 306/2003) (45). Dalla predetta giurisprudenza costituzionale si ricava il seguente principio: le cause di ineleggibilit, derogando al principio costituzionale della generalit del diritto di elettorale passivo, sancito dallart. 51 Cost. e comunemente ricondotto tra i diritti inviolabili garantiti dallart. 2 Cost., sono di stretta interpretazione e devono rigorosamente contenersi entro i limiti di quanto sia ragionevolmente indispensabile per garantire la soddisfazione delle esigenze di pubblico interesse, cui sono preordinate, cosicch il precetto espresso nellart. 51, comma 1, Cost. deve trovare, per quanto possibile, la pi ampia estensione, compatibilmente con la duplice finalit di garantire lo svolgimento della competizione elettorale in condizioni di eguaglianza tra i candidati e di assicurare lautenticit e genuinit del voto, di modo che leleggibilit costituisca la regola e lineleggibilit leccezione, come tale da interpretarsi in modo restrittivo. Cos individuato, il criterio ermeneutico che deve (44) In un obiter dictum si legge: deve ritenersi inoperante un siffatto divieto, posto con lart. 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, posto che non si a conoscenza di proroghe del termine annuale ivi previsto (in passato pi volte prorogato) . (45) Il principio affermato dalla Corte Costituzionale osservato dalla giurisprudenza di legittimit (v. ex multis Cass. civ., sez. I, n. 1073/2001 e Cass. civ., sez. I, n. 626/2008), nonch da quella amministrativa (v. ex pluribus Cons. St., sez. I, n. 309/2000 e TAR Sicilia Palermo, sez. I, n. 1374/2007) e di merito (v. ad es. Corte dApp. di Napoli, sez. I, 22 maggio 2002, in Giorn. Dir. Amm., 2002, 12, p. 1282). 224 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 guidare linterprete nella ricostruzione del significato delle norme che prevedono delle cause di ineleggibilit, sembra ragionevole applicare, mutatis mutandis, il medesimo criterio per interpretare, in senso conforme alla Costituzione, le norme che limitano lesercizio dei diritti politici da parte dei membri della Polizia. Pertanto, anche queste ultime norme devono essere considerate di stretta interpretazione. Ne deriva che deve senzaltro riconoscersi che la normativa vigente non vieta agli appartenenti alla Polizia di iscriversi ai partiti politici. Nel primo comma dellart. 81 della legge n. 121/1981 sono contenute due ulteriori previsioni che cos recitano: agli appartenenti alle forze di polizia fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni o organizzazioni politiche [...] (46); Ǐ fatto altres divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni . Entrambe le previsioni perseguono il fine di salvaguardare limparzialit sia dellIstituzione sia del singolo membro, proibendo comportamenti di tipo diverso ma ugualmente suscettibili di ledere tale valore. Ed invero, la prima disposizione mira ad evitare che un funzionario o agente di Polizia, per il solo fatto di partecipare in uniforme ad una riunione o manifestazione politica (tenendo, cio, un comportamento meramente passivo), possa indurre i presenti a ritenere che le tesi politiche ivi sostenute siano condivise dalla Polizia e/o da quel singolo poliziotto; la seconda disposizione impedisce ad un funzionario o agente di Polizia di svolgere, a parole o con comportamenti esteriori, propaganda a favore di un partito o di altra associazione politica (47). La lettura qui prospettata delle previsioni normative in esame trova conferma ove si consideri che esse hanno un contenuto (in parte) speculare a quello del secondo comma dellart. 81. Il disposto del comma 1, vieta ai funzionari o agenti di Polizia in servizio quelle condotte che, invece, i funzionari o agenti di Polizia che si trovano in aspettativa speciale per candidatura sono espressamente autorizzati a compiere dalla norma di cui al comma 2. Ci si spiega con il fatto che, una volta che si sia interrotto sia pure temporaneamente il rapporto di servizio, viene meno il pericolo che un membro della Polizia, manifestando (con comportamenti attivi o passivi) le proprie preferenze politiche, possa ingenerare sospetti di parzialit, danneggiando altres lIstituzione a cui appartiene. Pertanto, si pu affermare che lart. 81 della legge. n. 121/1981 disponga (46) La suddetta previsione vieta ai membri della Polizia di partecipare in uniforme anche ai sindacati, facendo, per, salvo il disposto dellart. 82 della stessa Legge. (47) Poich lart. 81, comma 1, nella parte in cui fa divieto ai poliziotti di svolgere propaganda politica prescinde dalla circostanza che costoro indossino la divisa, deve ritenersi che tale comportamento sia loro vietato anche quando indossino abiti civili. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 225 chiaramente che i funzionari o agenti di Polizia in servizio, fuori dellorario di lavoro, sono liberi di partecipare a riunioni o manifestazioni politiche, purch indossino abiti civili e non esprimano pubblicamente, a parole o a gesti, la propria adesione ad un partito o ad altra associazione politica. Per stabilire se un certo comportamento, non espressamente previsto dallart. 81 della legge n. 121/1981, sia o meno lecito, si deve tener presente che, nel nostro ordinamento, tutto ci che non espressamente vietato consentito il che naturalmente vale a fortiori in materia di diritti di partecipazione alla vita politica stante il loro carattere fondamentale. Pertanto, volendo sintetizzare le risposte ai quesiti, richiamati in apertura della presente consultazione, si rappresenta quanto segue: 1) gli appartenenti alla Polizia possono sia iscriversi ad un partito politico che partecipare a dei consessi politici a condizione che non facciano propaganda politica; possono, altres, ricoprire degli incarichi allinterno di un partito o partecipare, in via di fatto, alle attivit che ivi si svolgono, a condizione che ci avvenga con modalit e forme che non siano tali da fare emergere lappartenenza del soggetto allAmministrazione di Pubblica Sicurezza. Volendo andare ulteriormente a specificare, seppure in via meramente esemplificativa, quali condotte debbano ritenersi, di contro, vietate, pu evidenziarsi quanto segue: a) gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono fondare o costituire un partito politico atteso che, in considerazione della necessaria pubblicit che connota lattivit di un partito politico, tale possibilit si porrebbe in contrasto con lobbligo, sancito dallart. 81 della legge n. 121/81, di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e con il correlativo divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni; b) gli appartenenti alla Polizia di Stato non possono, a maggior ragione, ricoprire incarichi allinterno di un partito politico quando, alla luce dello statuto, del programma ovvero di altre circostanze oggettive, emerga che i predetti incarichi possono essere ricoperti esclusivamente da appartenenti alla Polizia di Stato; c) agli appartenenti alla Polizia di Stato inibita non solo lattivit di propaganda politica ma anche ogni altra attivit di partito che si traduca, seppure indirettamente, in una partecipazione degli stessi alle competizioni politiche. 2) Con riferimento, infine, alla possibilit che la disciplina - dettata dallart. 81, comma 2, della legge n. 121/81 per i membri della Polizia che siano stati posti in aspettativa speciale per candidatura - possa essere estesa anche a quelli che si trovino in situazioni similari in cui si determina uninterruzione, anche se temporanea, del rapporto di servizio, questo Generale Ufficio osserva quanto segue. 226 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Lart. 81, al comma 1, prevede delle deroghe, per una determinata categoria di soggetti (i.e. i membri della Polizia che prestano attualmente servizio), rispetto ai diritti sanciti dagli articoli 18 e 49 della Costituzione; lart. 81, al comma 2, derogando a sua volta alle previsioni del comma 1, rende operanti le norme costituzionali, sopra menzionate, esclusivamente nellipotesi in cui lappartenente alla Polizia di Stato sia stato collocato in aspettativa speciale elettorale. Il disposto del comma 2 dellart. 81, attesa la sua specialit, non sembra potersi applicare a fattispecie diverse da quella espressamente prevista, quale quella del c.d. distacco sindacale. La bont della superiore conclusione trova conferma, pur nel diverso regime giuridico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato, in una recente decisione della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che, con il provvedimento del 28 maggio 2010, emesso allesito del procedimento disciplinare n. 53/2008, ha ritenuto che linibizione per il magistrato a partecipare in modo continuato ed organico allattivit di un partito politico, prevista quale illecito disciplinare esterno allesercizio delle funzioni dallart. 3 lett. h) del D. Lgs. n. 109/2006, si estende anche allipotesi in cui il magistrato si trovi destinato fuori del ruolo organico della magistratura, in quanto anche nella predetta condizione risulta vulnerata lindipendenza del magistrato, che, invece, deve sussistere quale valore primario previsto dalla Costituzione anche in caso di (temporaneo) mancato esercizio delle funzioni giudiziarie (48). Sul presente parere stato sentito il Comitato Consultivo che si espresso in conformit nella seduta del 18 aprile 2011. A.G.S. - Parere del 20 aprile 2011 prot. 135321, avv. Paola Palmieri, AL 47110/10. Sulla legittima partecipazione a gare pubbliche della CRI. Stipula di Accordi ex art. 15 L. 241 del 1990 - Disciplina comunitaria e nazionale Con nota del 16 novembre u.s. codesta Amministrazione ha chiesto il parere della Scrivente in ordine alla possibilit, per la Croce Rossa italiana, di partecipare legittimamente a gare ad evidenza pubbliche indette dalle Prefetture per la gestione dei Centri di accoglienza per immigrati nonch alla possibilit, per il Ministero, di assegnare i servizi di gestione dei Centri di accoglienza in via diretta alla Croce Rossa italiana, mediante Convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990. (48) La suddetta decisione stata adottata nei confronti di un magistrato fuori ruolo che aveva assunto lincarico di Presidente provinciale di un partito politico. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 227 Con nota interlocutoria del 25 novembre la Scrivente ha ritenuto opportuno acquisire il punto di vista dell'Ente interessato, altres patrocinato da questo G.U., tenuto conto del carattere di massima della questione e delle ricadute sui contenziosi in corso. Con nota del 20 dicembre 2010, pervenuta il 27 dicembre 2010, la Croce Rossa, richiamata la giurisprudenza in materia, ha sostenuto la possibilit dellEnte di partecipare alle gare pubbliche per l'affidamento dei propri servizi istituzionali ma di poter risultare altres assegnataria dei Servizi di gestione dei Centri di accoglienza mediante Convenzione pur temendo, in tale ultimo caso, l'esposizione a possibili iniziative giudiziarie da parte di potenziali affidatari. I- Sulla legittima partecipazione a gare pubbliche della CRI A quanto dato dedurre dalla richiesta di parere, finora la CRI stata sempre ammessa, in linea di principio, a gare per la gestione lassegnazione dei servizi inerenti la gestione dei centri. Tale ammissibilit, tuttavia, stata a volte posta in dubbio dagli aspiranti aggiudicatari che hanno eccepito lincompatibilit tra lappalto pubblico di servizi e lattivit di volontariato svolta dallEnte de quo. Come sottolineato nella stessa richiesta di parere, sul piano interno si registra l'atteggiamento non univoco della giurisprudenza in materia: in particolare, nel richiamare le pronunce pi significative si evidenzia che il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sent. 5891 del 2009 ha statuito nel senso che la CRI possa operare esclusivamente mediante Convenzioni, cos come testualmente previsto dallo Statuto dellEnte, dimodoch non sarebbe consentita la partecipazione dellEnte alle procedure negoziali ad evidenza pubblica n la sottoscrizione dellatto negoziale finale nel caso di avvenuta aggiudicazione della gara. Daltra parte, non mancano pronunce che affrontano la questione in termini diametralmente opposti (v. ad es. TAR Lombardia sent. n. 933 del 2005) ritenendosi, al contrario, che la circostanza che la CRI possa stipulare convenzioni per lesercizio dei propri scopi istituzionali conferma la sua piena capacit quale ente pubblico, di concludere veri e propri contratti con le Amministrazioni interessate e quindi, di partecipare anche alla fase preliminare che si concretizza in una di quelle tipiche forme di scelta del contraente dirette a garantire, nella comparazione delle varie offerte, quella pi vantaggiosa per lAmministrazione. Il richiesto parere solleva una serie di questioni preliminari occorrendo chiarire, innanzitutto, quale sia la natura giuridica della Croce rossa e se la stessa possa rientrare nella nozione di operatore economico che, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale, legittimato a partecipare alle gare d'appalto pubbliche. 1) Sotto il primo profilo si osserva che l'Associazione della Croce Rossa 228 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 italiana viene definita dallart.1 del DPR n. 613 del 31 luglio 1980 (Riordinamento della Croce rossa italiana), nel testo sostituito dallart. 7 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella L. 20 novembre 1995, n. 490 come ente dotato, ad ogni effetto di legge, di personalit giuridica di diritto pubblico che, in quanto tale, soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici". Tale natura risulta confermata: a) dal controllo esercitato dalla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dellEnte, nelle forme di cui allart. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259, cos come previsto dallultimo comma dellart. 7 del D.L. n. 390 cit.; b) dal beneficiare del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; c) dalle modalit di svolgimento delle attivit della Croce rossa, necessariamente ispirate ai criteri previsti per gli enti pubblici, nonch, per analoghi motivi; d) dalle modalit di reclutamento e gestione del personale (sul punto, tra le pi recenti, anche Cons. di St. sentenza n. 7542 del 2010). L'assenza di finalit di lucro e le regole di gestione secondo un modello non imprenditoriale consentono, in definitiva, di ricondurre detto ente nell'alveo degli enti pubblici non economici. 2) La riscontrata natura giuridica pone, quindi, un problema di riconducibilit di detto ente alla nozione di operatore economico che, ai sensi della disciplina comunitaria e di quella interna, consente la partecipazione a gare pubbliche di appalto. Sul piano della disciplina comunitaria occorre richiamare larticolo 1, comma 8, della Direttiva n. 18/2004 - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - che, dopo avere qualificato gli appalti pubblici come contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o pi operatori economici e una o pi amministrazioni aggiudicatrici, con i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designa una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi; la stessa norma specifica, altres, che il termine operatore economico comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi ed utilizzato unicamente per semplificare il testo normativo. La definizione comunitaria di operatori economici trova riscontro, in ambito italiano, nellarticolo 3, commi 22 e 19, del codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006, secondo i quali, rispettivamente Il termine operatore economico comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi e I termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalit giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la rea- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 229 lizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Larticolo 3, comma 6, dello stesso Codice definisce, a sua volta, gli appalti pubblici come i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o pi << operatori economici >>, aventi per oggetto lesecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. Lart. 34 del medesimo Codice, inoltre, indica quali soggetti abilitati ad assumere commesse pubbliche relative a lavori, servizi e forniture gli imprenditori individuali, anche artigiani, le societ' commerciali, le societ cooperative, i consorzi, nonch i soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE e, infine, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (lettera aggiunta dalla lett. g) del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 11 settembre 2008, n. 152). Dall'esame della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia va innanzitutto osservato che, mentre in sede nazionale si tende a circoscrivere la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici alle sole societ commerciali, l'impostazione del diritto comunitario prescinde da limitazioni di tipo soggettivo. Per il diritto comunitario, in effetti, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita unattivit economica consistente nellofferta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entit e dalle sue modalit di finanziamento (cfr. da ultimo, in tal senso, Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-113/07 P, Selex Sistemi Integrati/ Commissione e Eurocontrol). Si tratta quindi di una nozione dai confini molto ampi, che prescindono da una particolare formula organizzativa e dalla necessit di perseguire finalit di lucro (cfr. sul punto le conclusioni dellAvvocato generale Jacobs presentate il 1 dicembre 2005 nella causa C- 5/05, decisa con sentenza della Corte di giustizia CE 23 novembre 2006, nonch la sentenza della Corte di giustizia CE 29 novembre 2007, causa C-119/06, Commissione/Italia). Mentre, dunque, nella giurisprudenza comunitaria si riscontra una posizione che tende ad adottare una nozione di operatore economico pi ampia possibile (che a fianco dellimprenditore in senso stretto vede affiancarsi qualsiasi fornitore o prestatore di servizi, questi ultimi a loro volta descritti come persona fisica giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi) e funzionale alla pi ampia applicazione della disciplina della tutela della concorrenza allinsegna del principio della irrilevanza della forma giuridica ai fini della partecipazione alle gare dappalto (ad es. sent. 18 dicembre 2007 in causa C-357/06), sul fronte interno si registra un trend giurisprudenziale pi rigoroso, la giurisprudenza amministrativa prevalente essendo orientata ad esempio, nel senso di escludere la legittimazione di 230 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 enti pubblici non economici o associazioni no profit a concorrere in gare dappalto; si tende a ritenere infatti, che lammissione dei predetti soggetti alle gare dappalto finirebbe col violare il principio della concorrenza, in quanto laffidatario si troverebbe ineludibilmente a godere di una posizione di privilegio, dovuta ai flussi di finanziamenti pubblici costanti e prevedibili di cui beneficia (TAR Campania Napoli sez. I, 12 giugno 2002 n. 3411). Sulla base della medesima impostazione si segnalano, ancora, nel medesimo senso, le statuizioni che, nella ricerca del requisito dirimente ai fini dellindividuazione degli operatori economici (cio dei soggetti legittimati a partecipare alle gare per laggiudicazione di contratti dappalto pubblico), lo individuano in quello della offerta sul mercato di certi servizi. Sulla base di tale criterio sarebbero operatori economici esclusivamente soggetti (non interessa se con o senza personalit giuridica) perseguenti istituzionali fini lucrativi o, comunque e al di l di tale specifica finalit lucrativa, che siano sottoposti in ogni caso allo statuto dell' imprenditore commerciale, nel quale sono comprese, com' noto, le disposizioni sul fallimento e tutte le alte prescrizioni relative ai requisiti di affidabilit tecnica e finanziaria imposti ai partecipanti alle gare di aggiudicazione (come le norme sull'obbligo di tenuta delle scritture contabili e quelle sull'iscrizione nel registro delle imprese) (in tal senso Cons. St., sez. V, 23 maggio 2003, n. 2785); o, ancora, quelle sentenze in cui si interpretano le norme comunitarie di riferimento come significative dell'intenzione di circoscrivere il novero dei soggetti pubblici ammissibili alla contrattazione con le amministrazioni aggiudicatrici (nella materia degli appalti pubblici di servizi) solo a quelli che svolgono istituzionalmente quell'attivit nella quale si risolve la prestazione che dovr essere eseguita dall'appaltatore selezionato, potendo concorrere alle procedure selettive in questione solo gli enti pubblici che erogano le prestazioni oggetto del contratto, secondo i propri fini istituzionali ed in coerenza con i compiti lucrativi loro affidati dall'ordinamento, con esclusione quindi degli organismi universitari (Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003 , n. 4327). Conforta l'interpretazione pi rigorosa la posizione dellAutorit per la vigilanza sui lavori pubblici che, confermando il suesposto atteggiamento restrittivo ritiene che Larticolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d) e) ed f), del d. Lgs. n. 163/2006 individua i soggetti cui possono essere affidati i contratti pubblici: tali soggetti rivestono la qualifica di operatore economico, termine con il quale si intende limprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o un consorzio di essi. Ai sensi dellarticolo 3, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, nel novero di detti soggetti sono comprese le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti senza personalit giuridica (ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE) che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 231 La caratteristica che accomuna le figure sopra individuate lesercizio professionale di una attivit economica. Giova richiamare al riguardo larticolo 2082 del codice civile, secondo il quale imprenditore colui il quale svolge unattivit con le seguenti caratteristiche: a) esercizio di unattivit economica, b) in modo professionale, c) mediante organizzazione, d) al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi. Gli elementi sopra richiamati consentono di individuare il discrimen fra gli operatori economici e quei soggetti, quali gli Enti pubblici non economici, le Universit ovvero i Dipartimenti universitari, non rientranti in tale categoria, in quanto rivestono una finalit diversa dallattivit economica, come noto rivolta alla produzione di ricchezza. Di qui la ritenuta non conformit a legge a detta dellAutorit dellaffidamento di incarichi di progettazione alle Universit o dipartimenti universitari stante il carattere tassativo dellart. 34: in tal senso Deliberazione Aut. LL.PP. n. 119 del 18 aprile 2007. In tale contesto di fondo va, dunque, letta la sentenza della Corte di Giustizia C-305/2008 del 23 dicembre 2009 richiamata nella richiesta di parere, che, pronunciandosi su questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato proprio con riferimento alla possibilit per le Istituzioni universitarie e Istituti di ricerca o dipartimenti universitari - ovvero per degli enti pubblici non economici - di essere possibili soggetti affidatari di contratti pubblici ex art. 34 del D.lgs 163 del 2006, torna a statuire sulla nozione di operatore economico nonch di imprenditore, fornitore e prestatore di servizi (ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), precisando che il legislatore comunitario non ha inteso restringere la nozione di operatore economico che offre servizi sul mercato unicamente agli operatori che siano dotati di unorganizzazione dimpresa, n introdurre condizioni particolari atte a porre una limitazione a monte dellaccesso alle procedure di gara in base alla forma giuridica e allorganizzazione interna degli operatori economici. Uno degli obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici - ricorda ancora la Corte - costituito dall'apertura alla concorrenza in misura pi ampia possibile... ed interesse del diritto comunitario che venga garantita la partecipazione pi ampia possibile di offerenti ad una gara di appalto .... Sulla base di tali principi la Corte di Giustizia conclude - con riferimento al caso di prestazioni di servizi offerti da pubbliche universit ma con considerazioni, a parere della Scrivente, suscettibili di estensione agli enti pubblici non economici in generale - nel senso che: 1) le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 232 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di operatore economico, devono essere interpretate nel senso di consentire a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di unimpresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato (quali le universit e gli istituti di ricerca nonch i raggruppamenti costituiti da universit e amministrazioni pubbliche), di partecipare ad un appalto pubblico di servizi. 2) la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta allinterpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le universit e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, bench siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dellappalto considerato. La sentenza si pone in continuit con la precedente statuizione della Corte (sentenza C-119/06), con cui si erano state ammesse a partecipare alle gare anche le associazioni di volontariato indipendentemente dal fatto che queste potessero presentare offerte economiche notevolmente inferiori a quelle dei concorrenti in virt dei significativi risparmi di spesa sul personale (che in tali realt opera titolo gratuito) e in ragione del minor prelievo fiscale applicabile. (Nel medesimo senso della decisione in commento anche sent. 7 dicembre 2000, causa C-94/99, ARGE, in cui la Corte di giustizia CE, in senso analogo precisa che gli enti pubblici che beneficiano di sovvenzioni erogate dallo Stato, che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri offerenti non sovvenzionati, sono espressamente autorizzati a partecipare a procedure per laggiudicazione di appalti pubblici). Limpostazione comunitaria tende, in effetti, a prediligere un tipo di concorrenza che non osta a comparare anche le diverse forme di offerta, derivanti da modelli organizzativi diversi (che ben possono rientrare nellampia nozione di operatori economici delineata a livello comunitario). La Corte, dunque, torna a basare le proprie statuizioni su di una impostazione tesa a privilegiare al massimo il principio di libera concorrenza includendo nella nozione di operatore economico anche organismi pubblici che non perseguono un principale scopo di lucro, che non hanno una struttura dimpresa e che non assicurano una presenza continua sul mercato essendo interesse del diritto comunitario che venga garantita la pi ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara dappalto (cfr. sentenza 16 dicembre 2008, causa C-213/07, Michaniki, e sentenza 19 maggio 2009, causa C-538/07, Assitur). L'impostazione di cui sopra, non , peraltro, limitata in ambito comuni- I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 233 tario la stessa trovando riscontro, sul fronte interno, anche in alcune decisioni del Consiglio di Stato in cui si conviene che la definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicit dell'ente o l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi quali l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti nell'ambito, quindi, di un'attivit di impresa anche quando non sia l'attivit principale dell'organizzazione: in tal senso Cons. di St. Sez. VI, sent. n. 3897 del 2009 sull'ammissibilit a gare pubbliche delle fondazioni (sulla interpretazione dell'art. 34 nel senso della legittima partecipazione delle ONLUS alle procedure di gara almeno per quanto concerne gli appalti sociali: Cons. di St., V, sent. 25 febbraio 2009 n. 1128). Alla luce di tali statuizioni non pare revocabile in dubbio che, attualmente, la Croce rossa italiana non possa essere esclusa da gare pubbliche per il solo fatto di essere qualificabile quale ente pubblico non economico ovvero in considerazione delle sue caratteristiche organizzative o, ancora, in considerazione dei finanziamenti che la stessa riceve da parte statale. Occorre chiedersi, tuttavia, se la presenza di tali finanziamenti e sovvenzioni finisca, in ogni caso, per riflettersi sul corretto svolgimento delle procedure di gara. Uno dei dubbi posti dal Giudice remittente innanzi alla Corte di Giustizia nella richiamata causa C-305/2008, concerneva, in effetti, proprio il rischio di alterazione della par condicio tra i partecipanti e il possibile effetto distorsivo della concorrenza, atteso il particolare regime di agevolazioni finanziarie di cui godono i predetti enti e la conseguente posizione di vantaggio rispetto ad altri soggetti che nel fornire i medesimi servizi nellesercizio dellattivit di impresa, ne devono sopportare integralmente i relativi costi. Nel superare tale profilo, tuttavia, la Corte sottolinea che il principio della parit di trattamento non violato, quanto meno in via astratta, per il solo motivo che le amministrazioni aggiudicatrici ammettano a partecipare alle procedure per laffidamento di un appalto pubblico organismi che beneficiano di sovvenzioni, che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei concorrenti che non godono di tali vantaggi. Si legge, in effetti, nella sentenza C-305/208: in ordine alla questione sollevata dal giudice del rinvio, di una possibile distorsione della concorrenza a motivo della partecipazione ad un appalto pubblico di enti che, come il ricorrente nella causa principale, vanterebbero una posizione privilegiata rispetto a quella degli operatori privati grazie a finanziamenti pubblici che vengono loro erogati, si deve sottolineare che il quarto considerando della direttiva 2004/18 enuncia l'obbligo per gli stati membri di provvedere affinch una distorsione di questo tipo non si produca per il fatto della partecipazione di un organismo di diritto pubblico a un appalto pubblico. La Corte, inoltre, ricorda gli obblighi e le facolt attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalle direttive in materia richiamando gli obblighi e 234 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 le facolt di cui dispone unamministrazione aggiudicatrice ai sensi dellart. 55, n. 3 della direttiva 2004/18 in caso di offerte anormalmente basse dovute alla circostanza che lofferente ha ottenuto un aiuto di Stato. **** Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, nel rispondere alla prima parte del quesito rivolto a questo G.U., possibile ritenere che, allo stato, la sola eventualit di una posizione privilegiata dellente non pu giustificare la sua esclusione tout court dal mercato. Daltra parte, pu in concreto verificarsi che la particolare natura della Croce Rossa e la indubbia presenza di aiuti e finanziamenti pubblici finisca col riflettersi sulle procedure di gara (si pensi solo alle possibilit di utilizzo di personale in gran parte volontario ed ai possibili riflessi sulle offerte dei servizi richiesti). Se, come ricordato dalla Corte di Giustizia nella decisione sopra commentata, spetta al Legislatore interno evitare distorsioni della concorrenza, una piena partecipazione della CRI alle gare dovrebbe presupporre, de iure condendo soluzioni normative volte ad evitare simili effetti negativi (ad esempio, si potrebbe ipotizzare la separazione delle gestioni cui fanno capo i servizi suscettibili di affidamento in gare pubbliche da quelli sottoposti a finanziamento pubblico). Allo stato della normativa attuale, pur non potendosi negare lammissibilit in astratto della partecipazione della Croce Rossa a gare pubbliche di appalto, andr, peraltro, attentamente considerato che lofferta verr sottoposta a rigorosa verifica dei requisiti richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento al pari di quelle presentate dagli altri partecipanti. La valutazione della possibile distorsione della concorrenza, inoltre, anche se non potr mettere in discussione il profilo relativo all'ammissibilit del soggetto a partecipare, stanti i principi sopra richiamati, tuttavia, non verr eliminata ma si sposter necessariamente nella fase a valle dellammissione rifluendo, eventualmente, nella problematica dell'anomalia dell'offerta. Spetter, dunque, alla CRI valutare attentamente ed in relazione ai singoli casi, lopportunit di partecipare alle gare di appalto pubbliche, da riservarsi, dunque, a limitati ed eccezionali casi, nella consapevolezza di un probabile contenzioso sollevato, in caso di aggiudicazione, da eventuali controinteressati che possano ritenersi lesi dallavvenuta aggiudicazione alla Croce Rossa. II- Stipula di Accordi ex art. 15 L. 241 del 1990 La netta presa di posizione della Corte di Giustizia, sull'ammissibilit della partecipazione a gare da parte di enti pubblici non economici non risolve ma semmai, introduce nuove problematiche con riferimento alla risposta da dare alla seconda parte del quesito, ovvero se i servizi di gestione dei centri di accoglienza possano essere assegnati alla Croce Rossa italiana in via diretta, mediante Convenzione ai sensi dellart. 15 della L. 241 del 1990. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 235 Nelle osservazioni rese dallEnte interessato si sostiene che lEnte CRI, oltre a poter liberamente partecipare a gare pubbliche secondo la giurisprudenza comunitaria sopra richiamata, potrebbe altres risultare assegnatario di servizi di gestione dei Centri di accoglienza per immigrati mediante convenzione ex art. 15 della L. 241 del 1990 (cosa che, secondo l'Ente, risulterebbe indubbiamente vantaggioso per lente anche in termini strettamente finanziari) pur temendosi, in tal caso, azioni giudiziarie di soggetti interessati a partecipare alle gare i quali potrebbero invocare la normativa comunitaria. Si osserva, preliminarmente, che il nostro ordinamento consente allAmministrazione sia di avvalersi di gare volte alla stipula di contratti a titolo oneroso (appalti pubblici) sia di affidare convenzionalmente determinati servizi ad amministrazioni pubbliche istituzionalmente competenti a fornire quelle prestazioni, a condizione che tale scelta risponda a criteri di economicit gestionale secondo i canoni enunciati dallart. 1 della L. 241 del 1990. Lart. 15 della 241 del 1990 (Accordi tra Pubbliche amministrazioni) stabilisce, al riguardo, che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivit di interesse comune. La giurisprudenza amministrativa non manca di riconoscere la facolt degli Enti pubblici di affidare direttamente e senza obbligo di procedura di gara lo svolgimento di determinati servizi (in tal senso TAR Lombardia, sez. III, sent. 16 marzo 2005 n. 612 che ritiene legittimo laffidamento diretto alla CRI mediante accordo di collaborazione ai sensi dellart. 15 del servizio di trasporto infermi senza che ci violi la normativa sullappalto pubblico di servizi). Tale possibilit trova fondamento nelle norme istitutive della CRI oltre che nelle finalit statutarie dell'Ente. Lart. 5 del d. lgs 613 del 1980 dispone che la Croce Rossa italiana possa svolgere attivit o servizi attinenti alle proprie finalit istituzionali per conto dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici, da regolarsi mediante convenzioni. Lo statuto vigente della CRI (DPCM 6 maggio 2005 n. 97) individua inoltre tra i compiti dellEnte quello di (art. 1): - promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamit e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile; - concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonch svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 236 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; - concorrere al raggiungimento delle finalit ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonch con personale comandato o assegnato e svolgere, altres, attivit e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; - concorrere attraverso lo strumento della convenzione ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi. Non sembra revocabile in dubbio, alla luce delle disposizioni richiamate, che la gestione di un centro di accoglienza per stranieri costituisca un servizio di carattere socio assistenziale suscettibile, in astratto, di formare oggetto di Convenzione con l'Amministrazione dell'interno sulla base del comune interesse allo svolgimento del servizio. Occorre, tuttavia, valutare se tali accordi siano compatibili con il diritto comunitario. In effetti, se da un lato possibile affermare che la problematica dellammissibilit a gare dellEnte CRI e quella relativa alla possibile stipula di convenzioni volte ad organizzare i medesimi servizi nellinteresse dellAmministrazione dellInterno si pongono su piani diversi nel senso che una non esclude a priori l'altra, tuttavia, le questioni in argomento sembrano toccarsi, specie ove si tenga presente che con la citata sentenza del 23 dicembre 2009, la Corte ha chiarito che la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici applicabile agli accordi a titolo oneroso conclusi tra un'amministrazione aggiudicatrice ed un'altra amministrazione aggiudicatrice, intendendo con tale espressione un ente che soddisfa una funzione di interesse generale, avente carattere non industriale o commerciale e che, quindi, non esercita a titolo principale un'attivit lucrativa sul mercato. Occorre dunque verificare se la stipula di tali Accordi possa ritenersi lesiva dei principi stabiliti dal diritto comunitario e se gli stessi come temuto dalla Croce Rossa, ove stipulati, possano dare adito a contenzioso con imprese che vedano sottrarsi fette di mercato da parte di enti pubblici non economici evidentemente privilegiati da finanziamenti e sovvenzioni e, dunque, preferiti ad operatori scelti in seguito a gare pubbliche. E ci, nonostante la possibilit per i primi di partecipare su basi di parit alle gare medesime. Al riguardo deve osservarsi, in via preliminare, che la possibilit per le Amministrazioni pubbliche di adempiere ai propri compiti istituzionali attraverso modelli organizzativi diversi dall'indizione di gare non esclusa in linea di principio dal diritto comunitario. I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 237 La Corte di Giustizia, precisando i limiti di tale esenzione ha ribadito, in pi sentenze (cfr. ad es. sentenza Coditel Brabant; 13 novembre 2008, causa C-324/07), la piena discrezionalit per un ente pubblico di procurarsi le prestazioni di cui necessita sia mediante appalti a terzi, sia attraverso strumenti di collaborazione o partenariato con altre autorit pubbliche. (Allo stesso modo si ammette, attraverso il diverso ma parallelo strumento dell'in house providing, di affidare l'attivit a cui interessata ad un altro ente che solo formalmente distinto dalla propria organizzazione, ma su cui sostanzialmente essa esercita un controllo analogo a quello che espleterebbe nei confronti di un proprio servizio e che realizza con essa la parte pi importante della sua attivit). Anche nella causa C-480 del 2006 si ribadisce che le Autorit pubbliche non sono obbligate a rivolgersi al mercato per l'espletamento dei propri compiti dato che esse hanno la possibilit di scegliere se ricorrere ai propri strumenti di tipo amministrativo tecnico o di altro tipo ed in tal caso non si applicano le direttive oppure al mercato ovvero ancora, operare attraverso accordi pubblici. Particolarmente significativa al riguardo la recente sentenza del 9 giugno 2009, causa C-480/06 che sancisce la legittimit di un accordo stipulato tra quattro Landkreise tedeschi e la citta' di Amburgo per lo smaltimento dei rifiuti trattandosi, secondo la Corte, non di appalto di servizi ma di cooperazione tra Enti in cui ciascuno chiamato ad apporti specifici (conferimento dei rifiuti da parte delle circoscrizioni a fronte della disponibilit ad accogliere, in caso di emergenza, i rifiuti di Amburgo in discariche di loro propriet alternative a quelle ormai sature della citt di Amburgo), possibilit questa, che tuttavia, viene subordinata al verificarsi di una serie di presupposti (sussistenza di obiettivi di interesse comune, assenza di un profitto, mera remunerazione dei costi; condivisione di compiti e di responsabilit tra i due enti interessati). In tale contesto la Corte tuttavia, ribadisce che se, da un lato, il diritto comunitario non impone alle autorit pubbliche di ricorrere a particolari forme giuridiche per assicurare in comune le loro funzioni di servizio pubblico, dall'altro, questo tipo di cooperazione non pu rimettere in questione l'obiettivo principale delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, vale a dire la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri. Sulla scorta di tali principi, dunque, possibile affermare che lo spazio demandato agli accordi ex art. 15 L. 241 del 1990 va ricercato nei limiti in cui attraverso tali accordi non si intendano eludere i principi di libera concorrenza e di parit di trattamento di cui al Trattato UE. Tali limiti non possono che essere individuati in quelli indicati dalla stessa giurisprudenza comunitaria nei pochi casi in cui detti Accordi sono stati ritenuti legittimi e rispettosi delle disposizioni comunitarie in materia ovvero: 1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effet- 238 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalita' istituzionali degli enti coinvolti; 2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilita'; 3. alla base dell'Accordo non deve esserci pagamento di un corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno: l'unico scambio finanziario ammesso tra i partecipanti pu essere solo un mero ristoro delle spese sostenute; 4. il ricorso all'accordo, in ogni caso, non puo' interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, come recentemente ricordato dalla determinazione Autorit per il lavori pubblici del 20 ottobre 2010 n. 7 nel richiamare la sent. Corte di Giustizia 9 giugno 2009 in causa C-480/06, la collaborazione tra amministrazioni non pu trasformarsi in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto. Tali limiti del resto, appaiono conformi ad una corretta lettura dell'art. 15 della L. 241 del 1990 che consente alle Amministrazioni coinvolte di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivit di interesse comune. Se, dunque, le Amministrazioni, avvalendosi della modalit ad esse consentita dall'art. 15 svolgono un servizio secondo un modello di reciproca collaborazione in vista di un interesse comune, si avr un modello di Accordo certamente in linea con i principi comunitari. Altro , invece, utilizzare detto schema sostanzialmente allo scopo di affidare un servizio ad altro ente pubblico non economico per soddisfare un proprio interesse e dietro scambio di un corrispettivo. In tal senso particolarmente significativa la recente determinazione dell'Autorit per i lavori pubblici gi sopra menzionata: Strettamente correlato al ragionamento appena svolto quello relativo al significato da attribuire all'espressione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivit di interesse comune di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 241/1990, la cui formulazione, per quanto generica, sotto il profilo oggettivo pare circoscrivere, per le pubbliche amministrazioni, la possibilit di stipulare accordi alle ipotesi in cui occorra disciplinare un'attivita' che risponde non solo all'interesse di entrambe le parti, ma che anche comune. In proposito si specifica che il citato art. 15 prefigura un modello convenzionale attraverso il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 239 della collettivita' e gratuitamente (cfr. Cass. civ., 13 luglio 2006, n. 15893). Si comprende allora perch l'art. 15 in commento non risulti in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza: nel caso in esame le amministrazioni decidono di provvedere direttamente con propri mezzi allo svolgimento dell'attivit ripartendosi i compiti, il che vale a dire, trattandosi di una collaborazione, che entrambi i soggetti forniscono un proprio contributo. Discorso diverso, invece, nel caso in cui un ente si procuri il bene di cui necessita per il conseguimento degli obiettivi assegnati a fronte del pagamento del rispettivo prezzo: in questa situazione, sia che ci si rivolga ad un privato, sia che ci si rivolga ad un soggetto pubblico, difficile sostenere l'applicabilit dello schema della collaborazione, atteso che si di fronte ad uno scambio tra prestazioni corrispettive che risponde alla logica del contratto e che perci richiede, in assenza di altre circostanze esimenti, 1espletamento di una gara pubblica. Tornando al quesito in esame non vi sono motivi ostativi alla stipula, da parte di codesta Amministrazione, di Accordi che abbiano per oggetto la gestione dei Centri di accoglienza ma gli stessi, a parere di questo G.U., dovrebbero essere impostati su basi ben diverse del mero affidamento di una serie di servizi alla CRI dietro pagamento di un corrispettivo dovendo, piuttosto, svolgersi secondo modalit organizzative che vedano coinvolte entrambe le parti, con divisione di compiti e di responsabilit in vista di un interesse comune e scambi finanziari limitati al solo ripianamento dei costi. Con riferimento al limite di cui al punto 1) sopra enunciato, ovvero alla necessaria sussistenza di un interesse pubblico connesso agli scopi istituzionali propri delle amministrazioni coinvolte, ed al quesito con cui si chiede se sia possibile ricomprendere nelle stipulande Convenzioni anche servizi accessori, quali il servizio di mensa o di pulizia, ritiene la Scrivente che la Gestione dei Centri in senso ampio presupponga lo svolgimento di tutti i servizi collegati e serventi rispetto a tale complessiva finalit e, dunque, per oggettiva connessione, anche lattivit riconducibile ai servizi definiti come accessori. **** Il presente parere stato sottoposto allesame del Comitato consultivo, ai sensi dellart. 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, che si espresso in conformit. A.G.S. - Parere del 20 maggio 2011, prot. 170818, avv. Marina Russo, AL 14853/11. Rimborso delle spese legali ex art. 3 comma 2 bis D.L. 543/96 e art. 18 comma 1 D.L. 67/97 - Parere di congruit dellAvvocatura dello Stato Con la nota in riferimento, codesta Avvocatura sottopone alla Scrivente 240 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 il seguente quesito: se la norma di interpretazione autentica di cui allart. 10 bis comma 10 del d.l. 203/05 conv. in l. 248/05, da ultimo modificato dallart. 17 comma 30 quinquies del d.l. 79/09 conv. in l. 102/09, comporti che lAvvocatura dello Stato debba rendere parere di congruit sulla richiesta di rimborso delle spese di lite avanzate allAmministrazione di appartenenza, a mente dellart. 2 bis del d.l. 543/96, da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti definitivamente prosciolti, anche quando si tratti di soggetti dipendenti da amministrazioni non patrocinate dallAvvocatura dello Stato. A tale proposito, lAvvocatura Distrettuale esprime il proprio avviso negativo, fondato sulla considerazione che in difetto di una norma specifica che ampli le competenze dellAvvocatura dello Stato il parere di congruit che la stessa chiamata ad esprimere dal citato art. 10 comma 10 bis d.l. 203/05 non pu che essere quello previsto dallart. 18 del d.l. 67/97. La Scrivente condivide in linea di principio il parere di codesta Avvocatura, salva la precisazione che qui di seguito si illustrer. Lart. 10 bis comma 10 d.l. 248/05 cit. infatti prevede: 10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, non pu disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruit dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza; A loro volta, lart. 3 comma 2 bis del d.l. 543/96 conv. in l. 639/96 e lart. 18 comma 1 del d.l. 67/97 conv. in l. 135/97, rispettivamente stabiliscono: 2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza; 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale. 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilit civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilit, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del I PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO 241 rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilit. Va innanzi tutto chiarita la diversa portata soggettiva delle due norme (art. 3 comma 2 bis d.l. 543/96 e art. 18 comma 1 d.l. 67/97): mentre la prima si riferisce ai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, tra i quali rientrano anche i dipendenti di amministrazioni non statali (nel caso di specie si tratta, ad esempio, di una ASL), la seconda (art. 18 comma 1 d.l. 67/97) si riferisce testualmente ai dipendenti di amministrazioni statali, le quali devono richiedere il parere dellAvvocatura in quanto sono soggetti da questa necessariamente patrocinati. Nellinterpretazione data allart. 18 cit. dalla Scrivente, lo stesso stato sempre inteso come unicamente riferito alle richieste di rimborso proposte da dipendenti di amministrazioni statali, con esclusione - quindi - delle richieste di dipendenti di enti che non possano qualificarsi come tali, e ci finanche ove si tratti di enti che fruiscono del patrocinio dellAvvocatura: ad esempio, nel caso della Croce Rossa italiana, il Comitato Consultivo della Scrivente ha affermato: la Scrivente innanzi tutto osserva che il richiamo, contenuto nella nota in riferimento, allart. 18 del d.l. n. 67 del 25 marzo 1997 conv. in l. 135 del 23 maggio 1997, quale fondamento normativo del rimborso in questione, non pertinente. Infatti, la norma non riferibile alla Croce Rossa Italiana in quanto eccezionale, di stretta applicazione, sicch la relativa portata non pu essere estesa in via analogica a soggetti diversi dalle Amministrazioni dello Stato. (nota n. 115492 del 29 ottobre 2007). Quanto sopra non esclude, peraltro, che enti diversi dalle amministrazioni statali possano comunque concedere ai propri dipendenti un rimborso, analogo o simile a quello previsto dallart. 18 cit., se ci sia previsto da altra norma, ed anche acquisire il parere dellAvvocatura; questultimo - per - solo a condizione che si tratti comunque di soggetti che - sebbene non qualificabili come Amministrazioni statali - siano ugualmente patrocinati dallAvvocatura dello Stato. Qualora, invece, la domanda di rimborso riguardi un soggetto dipendente da un ente che n Amministrazione statale, n patrocinato dallAvvocatura, il mero richiamo a detto parere, contenuto nellart. 10 comma 10 bis del d.l. 203/05, non certo sufficiente ad estendere anche ai suddetti enti lobbligo di acquisirlo. Del resto, la norma in questione utilizza la formula fermo restando il parere dellAvvocatura: essa - quindi - non innova il preesistente quadro normativo, bens lo lascia impregiudicato (fermo restando). Resta, dunque, applicabile solo quanto gi in precedenza stabilito, vale a dire lobbligo di acquisire il parere di cui allart. 18 cit. espressamente richiamato, ovvero il parere eventualmente contemplato da altra fonte normativa per soggetti diversi dalle amministrazioni statali, ma pur sempre patrocinati dallAvvocatura. 242 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che uninterpretazione dellart. 10 comma 10 bis cit. che estenda ad enti non patrocinati dallAvvocatura lobbligo di acquisirne il parere sarebbe contraria ad ogni logica, nonch priva di appigli normativi di sorta. Sulla questione stato sentito il Comitato Consultivo, che si espresso in conformit. L E G I S L A Z I O N E E D AT T U A L I TA Listituto del trattenimento in servizio ai sensi delle disposizioni del d.l. n.78/2010 Francesco Spada* Lo scopo del presente contributo quello di svolgere alcune considerazioni sullistituto del trattenimento in servizio, prendendo spunto da una recente deliberazione adottata dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo di legittimit su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato (n. SCCLEG/19/2010/PREV), avente ad oggetto lapplicazione dellarticolo 9, comma 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Prima di esaminare il contenuto di tale pronuncia appare, per, opportuno ricostruire il quadro normativo attualmente vigente in materia di trattenimento in servizio e la sua applicazione giurisprudenziale. Larticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato prima dallarticolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dallarticolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 e dallart. 72, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ed infine dallarticolo 22, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, cos dispone: in facolt dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di et per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso data facolt all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative (*) Dirigente di II fascia del Ministero dellEconomia e delle Finanze. Ha svolto la pratica forense presso lAvvocatura Generale dello Stato. Il presente contributo riflette le opinioni dellAutore e non impegna in alcun modo lAmministrazione di appartenenza. 244 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di et per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di et per il collocamento a riposo. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolt di cui al comma 1 estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di et. Loriginaria disposizione contemplava un diritto potestativo (1) alla permanenza in servizio del dipendente e prevedeva che, in caso di istanza, lamministrazione non fosse titolare di discrezionalit nel disporre il trattenimento in servizio, dovendo accordarlo in ogni caso. Le modifiche intervenute successivamente hanno radicalmente mutato la disciplina della materia, prevedendo che listanza di trattenimento sia oggetto di valutazione discrezionale dellamministrazione (2), da realizzarsi sulla base dei seguenti parametri (3): esigenze organizzative e funzionali dellamministrazione (4); particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti (5); efficiente andamento dei servizi. Lesercizio della facolt dellamministrazione di valutare discrezionalmente se accettare o meno la domanda di trattenimento , dunque, limitato dalla norma allesame degli specifici presupposti indicati. La circolare n. 10/2008 del Dipartimento della funzione pubblica ha, tra laltro, fornito indicazioni alle amministrazioni in ordine allapplicazione (1) In questo senso Cass. n. 17776/2007; la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, n. 4091/2007; TAR Campania, n. 3356/2006), invece, gi a partire dallentrata in vigore delle modifiche apportate alla materia nel 2004, riconosceva in capo allamministrazione un ampio potere discrezionale sullistanza di trattenimento. (2) In questo senso, TAR Sicilia, n. 19/2010; TAR Piemonte, n. 952/2010; TAR Abruzzo, n. 632/2010 e n. 539/2010; TAR Lazio, n. 33089/2010; TAR Puglia, n. 1394/2008. (3) Distinguono tra presupposti legati ai profili organizzativi generali dellamministrazione e quelli legati alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente TAR Piemonte, n. 287/2011 e Cons. St. n. 479/2011. (4) Nel senso che la normativa non pone sullo stesso piano i presupposti di accoglibilit dellistanza di trattenimento in servizio, ma attribuisce un carattere preminente alle esigenze organizzative e funzionali dellamministrazione rispetto alla specifica situazione del richiedente TAR Piemonte, n. 952/2010. (5) Nel senso che la normativa richieda, in particolare, una disamina relativa alla posizione del singolo dipendente, sia in relazione alla sua specifica esperienza che in relazione al servizio svolto TAR Lazio, n. 2732/2011. LEGISLAZIONE ED ATTUALITA 245 dellart. 72 del decreto legge n. 112/2008, che ha modificato la materia, indicando lopportunit della preventiva adozione dei criteri generali sui trattenimenti in servizio in ciascuna amministrazione, tenendo conto delle peculiarit di ognuna, cos da evitare condotte contraddittorie ed incoerenti. Inoltre la stessa circolare ha evidenziato lopportunit di valutare, per ogni istanza di trattenimento in servizio, il parere del responsabile della struttura nella quale il richiedente inserito, precisando che il trattenimento, potendo avere la durata massima di un biennio, pu essere accordato anche per un periodo inferiore al biennio. Infine, la circolare ha chiarito che la previsione dei termini per la presentazione dellistanza da parte dellinteressato (dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di et per il collocamento a riposo) funzionale alle esigenze organizzative dellamministrazione nellambito della programmazione dei fabbisogni professionali (6). Pi di recente, il legislatore intervenuto nuovamente sulla materia con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit economica, e con la relativa legge di conversione. In particolare, nellambito delle misure di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, lart. 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, prevede che: Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dellart. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facolt assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono privi di effetti. Il presente comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dallart. 16, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria limitatamente agli anni 2011 e 2012, ai capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (6) Nel senso della perentoriet del detto termine Trib. Catanzaro, 18 gennaio 2010. 246 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Di conseguenza, la c.d. manovra destate ha inquadrato listituto del trattenimento in servizio nellambito del regime generale delle assunzioni che, come noto, si concretizza attraverso disposizioni volte a contenere il turn over nelle amministrazioni, diventando cos anchesso strumento fondamentale di gestione del personale ispirato a criteri di ottimizzazione e di razionalizzazione delle risorse. In particolare, il trattenimento in servizio viene equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e deve essere gestito nei limiti del turn over (7), sia sotto laspetto della percentuale di assunzioni ammissibili in relazione alle unit cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle economie derivanti dalle cessazioni, che costituisce lammontare delle risorse finanziarie disponibili. La disposizione contenuta nella manovra finanziaria di cui al decreto legge n. 78/2010 fa salva lillustrata disciplina ordinamentale che consente allamministrazione di accogliere la richiesta del dipendente sulla base di una valutazione effettuata alla stregua dei parametri gi indicati e conferma i vincoli temporali di presentazione dellistanza di trattenimento. Il trattenimento in servizio , inoltre, inderogabilmente sottoposto ad autorizzazione ad assumere, come previsto dal regime vigente (articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001): ci significa che necessaria ladozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di autorizzazione, previa richiesta dellamministrazione interessata, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nellanno precedente e delle conseguenti economie e dallindividuazione delle unit da assumere e dei relativi oneri. Laccoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dallamministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto deve essere computato in misura pari allimporto del trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento economico fondamentale ed accessorio), con le stesse modalit utilizzate per il computo di personale proveniente dallesterno dellamministrazione (8). Il dipendente trattenuto pu essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente allatto dellestinzione del rapporto di lavoro. La disciplina sul trattenimento si applica al personale dirigenziale e non dirigenziale, senza distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale contrattualizzato in regime privatistico. (7) Come noto, infatti, il regime delle assunzioni prevede un doppio limite: uno fondato sulle unit cessate e laltro relativo ai risparmi realizzati. (8) In questo senso, Circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 40 del 23 dicembre 2010. LEGISLAZIONE ED ATTUALITA 247 Infine la disposizione prevede un regime transitorio, facendo salvi tutti i trattenimenti in servizio aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 2011 e disposti prima dellentrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 e rendendo privi di efficacia i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2011 e disposti prima dellentrata in vigore del medesimo decreto. Il nuovo regime esclude dallambito di applicazione i trattenimenti in servizio previsti dallarticolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 503/1992 e, in via transitoria, limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. In giurisprudenza si sostenuto che la nuova disciplina sul trattenimento in servizio riconosce allamministrazione non la facolt di rigettare, bens la facolt di accogliere con provvedimento motivato la richiesta, nel senso che la disciplina configura come ordinaria lipotesi del rigetto e, solo in via residuale, riconosce allente pubblico la legittimazione a trattenere in servizio linteressato, dovendo peraltro enunciare per quali motivi il trattenimento si riveli in linea con gli interessi collettivi. A fronte di unistanza di trattenimento in servizio, dunque, lamministrazione deve valutare prioritariamente se tale ipotesi risponda innanzitutto alle proprie esigenze organizzative e funzionali e, soltanto ove tale valutazione dia esito positivo, passare ad esaminare il profilo professionale dellinteressato, in funzione dellefficiente andamento dei servizi. E inoltre opportuno verificare se non sia possibile rinvenire allinterno dellamministrazione le competenze necessarie e, pertanto, fungibili rispetto alla professionalit dellistante: in particolare, si tratta di valutare se lesperienza acquisita dallistante si caratterizzi in maniera diversa da quella normalmente acquisita dai dipendenti che svolgono funzioni analoghe in ambiti precisamente individuati nel contesto dellamministrazione, diventando cos fondamentale lanalisi del curriculum professionale del richiedente e la comparazione dello stesso rispetto alle professionalit fungibili esistenti nellamministrazione (9). Tali conclusioni interpretative si pongono in perfetta sintonia con gli altri interventi novellistici rintracciabili nel complesso dellart. 72 del decreto legge n. 112/2008, che contempla, oltre a quella in esame, la fattispecie dellesonero quinquennale dal servizio e quella della risoluzione del rapporto al raggiungimento dei quaranta anni di servizio effettivo, finalizzate tutte ad incentivare luscita dai ranghi della pubblica amministrazione del personale pi vicino al (9) In un caso, la giurisprudenza ha dichiarato lillegittimit del diniego di trattenimento fondato soltanto su ragioni di carattere finanziario e sui vincoli di bilancio dellamministrazione, senza che si fosse proceduto ad una disamina della posizione del singolo dipendente in relazione alla sua specifica esperienza ed al servizio svolto (TAR Lazio, n. 7672/2009). 248 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 raggiungimento dei limiti pensionistici di anzianit o di vecchiaia, favorendo il pi ampio e possibile ricambio generazionale, pur in un quadro complessivo di riduzione delle dimensioni dellapparato pubblico. Si , inoltre, affermato in giurisprudenza che il rigetto dellistanza di trattenimento in servizio, in quanto atto di gestione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, non qualificabile alla stregua di provvedimento amministrativo autoritativo, dovendosi piuttosto definire atto di natura privatistica (10) adottato ai sensi dellart. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Conseguentemente, ad esso non risulta applicabile la legge n. 241/1990 in quanto, esclusa la presenza di procedimenti e di atti amministrativi, il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato e si esercita mediante atti di natura negoziale: ci comporta che nessun silenzio-assenso possa formarsi sullistanza di trattenimento in servizio proposta e che, daltra parte, non necessaria alcuna diffusa motivazione del rigetto dellistanza medesima. N uno specifico obbligo di motivazione ricavabile dalla normativa in materia in quanto, come detto, nellimpianto normativo il trattenimento in servizio costituisce eccezione alla regola della cessazione del rapporto di lavoro al raggiungimento dellet massima prevista. In altre parole, il trattenimento una deroga alla regola e, in quanto deroga, il suo esercizio a dover essere supportato da idonea motivazione e non, invece, lattuazione del regime normale. Inoltre, anche eventuali disparit di trattamento rispetto a casi analoghi nellambito della stessa amministrazione non potrebbero venire in considerazione, in quanto lesercizio della facolt di assentire il prolungamento in servizio oltre i limiti di et deciso dallamministrazione in riferimento ad una valutazione peculiare di ciascuna posizione in relazione sia alle esigenze organizzative e funzionali che allinsostituibilit del singolo dipendente, escludendo cos che possa esservi comparazione tra diverse posizioni aventi ciascuna proprie caratteristiche. Ci detto in termini generali sullistituto in esame, ora opportuno passare allesame del contenuto della delibera della Corte dei Conti citata in precedenza. La deliberazione n. SCCLEG/19/2010/PREV adottata dalla Sezione centrale di controllo concerne lapplicazione dellart. 9 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010. Il fatto da cui la deliberazione trae origine pu essere cos sintetizzato: il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca adotta, nel dicembre 2009, una determina di trattenimento in servizio di un dirigente di 2 fascia, con decorrenza successiva al 1 gennaio 2011. Inoltre allo stesso dirigente di (10) Nel senso dellesercizio di poteri privatistici da parte dellamministrazione in materia di trattenimento in servizio TAR Marche, n. 511/2009. LEGISLAZIONE ED ATTUALITA 249 2 fascia successivamente conferito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, a decorrere dal luglio 2010 e per la durata di tre anni. Il d.P.C.M. di conferimento dellincarico di 1 fascia perviene, per il prescritto controllo preventivo di legittimit, alla Corte dei Conti, che evidenzia alcune perplessit, tra le quali, pregiudizialmente, la validit del trattenimento in servizio (che atto presupposto del d.P.C.M. di conferimento dellincarico e che, in quanto tale, pu essere riguardato dal controllo congiuntamente al provvedimento consequenziale (11)) avente decorrenza successiva al 1 gennaio 2011, presupposto del d.P.C.M. di conferimento di funzioni dirigenziali di livello generale, in considerazione del disposto dellart. 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010. Il Ministero, interpellato dalla Corte, osserva di essersi completamente rimesso alle conclusioni cui pervenuto, in materia, il Dipartimento della funzione pubblica, al quale la predetta problematica era stata rappresentata. Le deduzioni dellamministrazione muovono dal condivisibile presupposto che la disposizione di cui al menzionato art. 9, comma 31 riconduce il trattenimento in servizio alla disciplina delle nuove assunzioni, con effetti importanti sulle politiche del personale, in quanto le amministrazioni devono valutare laccoglimento della richiesta di trattenimento in servizio oltre che in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in specifici ambiti, in funzione dellefficiente andamento dei servizi, anche in relazione allonere finanziario da sostenere a valere sulle risorse assunzionali. Ci premesso, tuttavia, le deduzioni dellamministrazione pervengono alla conclusione che il conferimento di incarichi dirigenziali di prima fascia, ai sensi dellart. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001, non rientra nel regime delle assunzioni e delle relative procedure autorizzatorie fondate sullutilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni del personale. In sostanza, secondo il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica, nel predetto regime rientrerebbero soltanto le assunzioni del personale non dirigenziale e dei dirigenti di 2 fascia, con la conseguenza che il trattenimento in servizio ricondotto a nuova assunzione non potrebbe essere esteso al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dellart. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165/2001. La Corte ha correttamente respinto le argomentazioni addotte dallamministrazione, rifiutando il visto e la conseguente registrazione del d.P.C.M. di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale. La Corte, rifacendosi ad un proprio precedente (Corte dei Conti Sezione centrale di controllo di legittimit su atti del Governo e delle Amministrazioni (11) In questo senso Corte dei Conti - Sez. Contr., n. 14/2005. 250 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 dello Stato delibera n. 14/2005/P), ribadisce che le disposizioni sul trattenimento in servizio non pongono nessuna distinzione tra personale delle aree e personale dirigente, n tra dirigenti di 1 fascia e dirigenti di 2 fascia. La ratio delle disposizioni intervenute nel 2010 , daltra parte, quella del contenimento della spesa per oneri di personale ed indubitabile che il trattenimento in servizio oltre i limiti di et determina la corresponsione di trattamenti che il legislatore intende evitare. Al di l delle deroghe espressamente previste, le disposizioni del 2010 si applicano quindi a tutte le categorie di personale, inclusi i dirigenti e lampia discrezionalit di cui lamministrazione dispone nella scelta dei vertici apicali non pu travalicare i limiti posti dal legislatore. Peraltro la Corte osserva che, nel caso di specie, il decreto legge n. 78/2010 ha reso privi di effetto i trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 2011 e disposti prima dellentrata in vigore del medesimo decreto (cio prima del 31 maggio 2010). Nel caso in esame, alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010) la determina di trattenimento in servizio adottata nel dicembre 2009 non era pi efficace, secondo il regime transitorio delineato dal decreto legge n. 78/2010, ed il successivo decreto di conferimento dellincarico dirigenziale di 1 fascia, emesso nel luglio 2010, non poteva essere emanato perch in contrasto con lart. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che in caso di primo conferimento ad un dirigente della 2 fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali la durata dellincarico pari a tre anni. In conclusione, la Corte si pronuncia chiaramente su due questioni: il citato art. 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010, che riconduce il trattenimento in servizio a nuova assunzione e lo sottopone alla relativa procedura autorizzatoria fondata sullutilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalle cessazioni di personale, deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai quali la facolt stata conferita, senza operare distinzioni tra il personale delle aree ed il personale dirigente, n tra dirigenti di 1 fascia e di 2 fascia; il decreto di conferimento ad un dirigente di 2 fascia di funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi dellart. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbia quale presupposto un decreto di trattenimento in servizio divenuto privo di effetti con lentrata in vigore del citato art. 9, deve ritenersi non conforme a legge, in quanto fondato su elemento essenziale caducato per effetto di legge. C O N T R I B U T I D I D O T T R I N A Il diritto e la giustizia nellItalia medievale Antonio Tallarida* SOMMARIO: 1. Le invasioni barbariche - 2. Il diritto giustinianeo - 3. La dominazione longobarda - 4. La dominazione franca - 5. LItalia bizantina - 6. Let dei comuni e delle signorie - 7. I Normanni nellItalia meridionale e insulare - 8. La riscoperta del diritto romano - 9. Lordinamento canonico ed ecclesiastico - 10. Il diritto comune - 11. La difesa in giudizio dellErario - 12. Istituti di origine germanica - 13. Breve bibliografia generale. 1. Le invasioni barbariche 1.1 - Gli eventi storici che si sono susseguiti nel Medio Evo hanno segnato profondamente gli ordinamenti giuridici del territorio italiano. In particolare, sul finire dellImpero Romano dOccidente si verific una nuova ondata di invasioni barbariche, dopo quelle degli unni e dei vandali della met del secolo, ad opera degli Ostrogoti di Teodorico in Italia (493 d.C.), dei Burgundi di Gundobado nellAlta Savoia e dei Visigoti di Alarico in Gallia e Spagna, con il loro corredo di costumi ed usanze, destinato a scontrarsi con il diritto romano vigente, a partire da Caracalla (212 d.C.), in tutto il territorio dellimpero. 1.2 - Durante questo periodo, la regolazione dei rapporti giuridici si conform al principio della personalit del diritto, in base al quale veniva applicato il diritto della popolazione di appartenenza (quello consuetudinario per i germanici e quello romano post-classico per i romani). 1.3 - Le istituzioni amministrative preesistenti romane restarono in vigore, in quanto i re barbarici tesero a fregiarsi dei titoli romani (patrizio purpureo o (*) Vice Avvocato Generale dello Stato. Il presente scritto una sintesi delle lezioni tenute dallAutore presso la Scuola di Archivistica, paleografica e diplomatica dellArchivio di Stato di Venezia per il corso 2010-2011. 252 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 romano) per essere legittimati di fronte alle popolazioni occupate. Cambi invece la struttura dellorganizzazione militare (articolata in decanus, centenarius, millenarius, ecc.) essendo i barbari essenzialmente un popolo- esercito, con a capo un duca o conte o re. Lapparato giudiziario dei barbari era ridotto al minimo, vigendo tra loro la giustizia privata (faida) o divina (ordalia) o il duello giudiziario e le corti si limitavano a constatarne lesito. I rapporti giuridici privati erano caratterizzati da atti solenni (wadiatio) volti a rendere lintera comunit, riunita in adunanza, edotta del contratto. Restarono immutate anche le istituzioni ecclesiastiche, come ordinamento a s essendo i barbari di culto diverso. 1.4 - FONTI: Lex romana Wisigothorum o Breviarum Alarici (506), raccolta di leggi e iura, applicabili ai soli romani; Lex romana Burgundionum (500 ca.: idem); Edictum Theodorici (503), applicabile anche nelle controversie tra germanici e romani; Codex Euricianus (475), raccolta di consuetudini barbare; Lex Burgundionum o Gundobada (idem). 2. Il diritto giustinianeo 2.1 - Asceso al trono imperiale nel 527, Giustiniano, animato dallintento di ricostituire lunit giuridica e territoriale dellImpero Romano, avvi lopera di riconquista dei territori perduti e con lesercito romano riusc a battere i Goti e ad imporre il proprio potere su gran parte del suolo italico, oltre che sullIlliria, la sponda africana mediterranea e la bassa Spagna. 2.2 - Perseguendo il suo disegno di restaurazione, Giustiniano diede incarico ad una Commissione, presieduta da Triboniano, di raccogliere e ordinare il diritto romano vigente. N deriv una codificazione composta da quattro parti: Il Codex vero e proprio (534), che riunisce le costituzioni imperiali gi contenute nei precedenti codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodesiano e quelle di nuova emanazione; Le Istituzioni (533), sorta di manuale di diritto, ispirato a quelle di Gaio; Il Digesto (533), raccolta delle opinioni espresse dai pi autorevoli giuristi classici sui vari istituti; Le Novelle raccolta di 134 nuove costituzioni imperiali (Authenticum). Nellemanare il Digesto, la costituzione Tanta viet i commenti, consentendo solo indici e traduzioni, per cui a lungo si compilarono solo epitomi, sunti e parafrasi. 2.3 - La codificazione giustinianea rimarr in vigore nellImpero romano di Oriente, pur profondamente modificata (v. n. 5), mentre in Occidente ebbe scarsa circolazione per le vicende politiche che seguirono, fino alla sua risco- CONTRIBUTI DI DOTTRINA 253 perta da parte della Scuola di Bologna (v. n. 8). 2.4 - FONTI: Il Corpus juris giustinianeo. Il pi antico manoscritto del Digesto risale al sec. VI e trovasi nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (c.d. Lettera fiorentina), mentre quello delle Novelle custodito presso la Marciana di Venezia e quello delle Istituzioni del IX secolo si trova nella Biblioteca nazionale di Torino. 3. La dominazione longobarda 3.1 - A partire dal primo decennio del VI secolo, unaltra ondata di invasioni barbariche si abbatt sullEuropa romana, imponendo con le armi anche i propri ordinamenti. In Italia, in particolare, loccupazione longobarda, iniziata nelle Venezie (vedasi il tempietto longobardo di Cividale), si estese poi alla Toscana, a Spoleto, Benevento, mentre ne rimasero fuori Venezia, l alta pianura padana, Padova, Piacenza, Modena, Ravenna, la Pentapoli, Parma, Napoli, Salerno. Inizia cos la divisione della Penisola. 3.2 - A differenza delle precedenti invasioni barbariche, i Longobardi tagliarono ogni rapporto con lImpero romano dOriente, abolirono le antiche magistrature e imposero il loro diritto consuetudinario, anche se rimase applicabile il diritto romano, come diritto consuetudinario, per i romani. Il diritto longobardo non conosceva distinzione tra diritto di propriet e possesso. Si guardava al dato materiale, al rapporto fisico con la cosa. Ladprehensio della res giustificava il diritto di difesa della stessa. Il diritto di famiglia dei Longobardi era basato sullistituto del mundio. Solo i capifamiglia non erano soggetti al mundio di altri soggetti, essi erano selpmundi. La donna, laddove mancavano il marito, ascendenti maschili e discendenti maschili in et matura, era soggetta al potere di un altro parente di sesso maschile o, in mancanza, di altro soggetto nominato dal re, il quale tra le sue funzioni annoverava la tutela degli orfani e delle vedove. 3.3 - Il Regno fu suddiviso in ducati, nei quali operavano lo sculdascio (funzionario delegato del duca) e il gastaldo (amministratore regio delle terre fiscali) con frequenti conflitti tra loro. Il Re manteneva compiti militari e assicurava lunit del regime. Il sistema giudiziario fu improntato alla giustizia privata (faida, compositiones). Vi erano anche corti militari. In questo periodo si afferm leconomia curtense, ossia quella dellazienda organizzata intorno al fondo e caratterizzata dal dominium del signore e dal massaricium (quota parte del prodotto dovuta al signore). La fara costituiva lunit militare in cui i Longobardi si articolavano allarrivo e la sala il luogo dello stanziamento; arimanni sono gli uomini liberi. 254 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Molti di questi termini passarono nellidioma italico e sono rimasti tuttora in alcuni toponimi. 3.4 - FONTI: Editto di Rotari (643 d.C.), raccolta in 380 articoli di consuetudini longobarde; Editti di Liutprando (712-944), re cattolico, emanati annuente Domino. 4. La dominazione franca 4.1 - Loccupazione longobarda di alcune zone costiere adriatiche indusse il Papa a chiamare in aiuto i franchi di Carlo Magno che, sconfitto lultimo re longobardo (751 d.C.), ne occup il Regno, facendosi incoronare re a Milano, il Natale dellanno 800. Sopravvissero solo i ducati longobardi di Spoleto e di Benevento (v. il placito di Capua del 960). L ultimo re franco, Carlo il Grosso, muore senza eredi nell887. 4.2 - Lordinamento carolingio cos instaurato era fondato su un sistema di governo centralizzato, articolato in magistrature stabili costituite sia al centro che in provincia. Il Re era coadiuvato dal senescalco (soprintendente al palazzo), dal camerario (addetto al tesoro), dal cancellarius (redattore dei documenti regi) e dal conte palatino, capo dellamministrazione. In provincia, il regno era suddiviso in contee, con al vertice il conte, coadiuvato da un vicario e, nelle circoscrizioni minori, dal centenarius. Il sovrano si avvaleva, per il controllo sullamministrazione delle province, di missi ad hoc e di missi ordinari. Nelle regioni di confine, o marca, governava il margravio. In questepoca, il sovrano assunse in proprio la potest legislativa, esercitata tramite i Capitularia (legibus addenda, se diretti ad integrare le norme di singoli popoli; per se scribenda, se validi per tutto lImpero), che prevalevano su tutte le precedenti fonti (consuetudini e delibere dellassemblea popolare). 4.3 - I conti carolingi esercitavano compiti militari, amministrativi e anche giudiziari, applicando il diritto consuetudinario e quello capitolare. Sotto i franchi si afferma il sistema feudale, incentrato su tre elementi: - commendatio - beneficiium (possesso precario) - immunit e poteri connessi (anche di giustizia locale). Il rapporto nasceva con linvestitura del vassallo, cui corrispondeva lomaggio e il giuramento di fedelt, comportante anche lobbligo del consilium e auxilium al signore. La popolazione fu suddivisa in classi feudali (nobili, artigiani e commercianti, contadini). Il sistema origin una pluralit di ordinamenti e di giurisdizioni (corti popolari, corti signorili, corti feudali) con intreccio spesso inestricabile di competenze e di diritti, e determin lemersione della signoria territoriale, in grado di imporsi sul territorio (contee, ducati). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 255 4.4 - FONTI: Soprattutto i vari Capitularia (missorum generale 802, aquisgranense 809, de justitiis faciendi 813, ecc.), poi raccolti nei Monumenta Germaniae Historica - Capitularia: regnum Francorum, Hannover, 1883. 5. LItalia bizantina 5.1 - Il territorio italico rimasto allImpero dOriente dopo la conquista longobarda era ridotto a cinque province, che dipendevano dal prefetto pretorio dItalia (sec. VI-VIII), con a capo un Esarca che risiedette a Ravenna fino alla occupazione di questa da parte dei Longobardi (751), che pose fine allEsarcato. Anche la Sicilia cadde in mano straniera (gli arabi nel sec. IX). Nel sec. X nel resto del meridione fu istituito il Catapanato dItalia che resse sino alla definitiva conquista normanna (1071). 5.2 - In questa parte dItalia continu ad essere applicato il principio della territorialit del diritto, costituito da quello giustinianeo, modificato in prosieguo da Leone III lIsaurico con lEcloga (740), raccolta di usi orientali e di decreti imperiali. Successivamente furono pubblicate tre raccolte di consuetudini (i Nomoi: rustica, militaris, navalis), finch con Basilio I e il figlio Leone VI si addivenne alla pubblicazione dei Basilici, in 60 libri, che rielaboravano lintera legislazione imperiale bizantina. Tuttavia la legislazione isaurica ebbe scarsa applicazione nellItalia settentrionale, anche per lautonomia conseguita da quelle terre e lavversione della Chiesa (aderendo gli isaurici alleresia iconoclasta), cosicch continu ad applicarvisi il diritto giustinianeo. Nel restante meridione invece prevalsero il principio della personalit del diritto e le consuetudini locali. Si mantenne viva anche la tradizione dei documenti negoziali redatti da tabulari o notari, che si sforzavano di conciliare la prassi consuetudinaria con le rigide forme notarili giustinianee. 5.3 - La lontananza di Bisanzio favor laffermarsi di signorie ecclesiastiche o aristocratiche, con chiare tendenze autonomistiche e proprie istituzioni, anche nel campo della organizzazione della giustizia. Di questepoca la progressiva affermazione della autonomia di Venezia, anche senza formale rottura con Bisanzio. Il territorio romano invece venne a ricadere nellautorit del Pontefice, come patrimonio di S. Pietro. 5.4 - FONTI: Ecloga privata aucta; Ecloga ad Prochiron mutata; Prochiron (forma volgarizzata delle precedenti). 6. Let dei comuni e delle signorie 6.1 - Alla fine della dinastia Carolingia (887), era seguita una serie di 256 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 guerre intestine (tra Berengario, marchese del Friuli e Guido, duca di Spoleto) terminata con il subentro dei Re di Germania, gli imperatori Ottone I, II e III, con i quali si scavalca il millennio, e che assunsero anche il titolo formale di Re dItalia. La Constitutio de Feudis di Corrado il Salico rese trasmissibile il feudo (1026). Federico Barbarossa venne per sconfitto a Legnano (1176) dalla Lega Lombarda, segnando la vittoria della lotta comunale. Con la successiva pace di Costanza (1183) si afferm definitivamente in Italia quella che stata definita la civilt dei comuni, incentrata sul predominio delladunanza popolare. 6.2 - Nascono gli statuti comunali, specie nelle citt, con il lento formarsi di un potere centrale (i Rettori) che tende a contrapporsi al Signore (o Margravio) lontano. Gli Statuti avevano lobiettivo di fissare le norme consuetudinarie vigenti e di imporne il rispetto a tutti sul territorio. Da questo momento, la modifica di queste norme subordinata alla revisione statutaria. Essi si componevano di 3 elementi (non sempre presenti): le consuetudini comunali, i brevi (impegno formale del podest di rispettare le norme vigenti) e le delibere assembleari (di diritto privato, criminale e organizzativo, nonch regolanti la revisione statutaria affidata a correctores). Era altres previsto negli stessi che i giudici applicassero le norme statutarie o in loro assenza le consuetudini locali o in mancanza il diritto comune (v. n. 10). Questultimo rinvio al diritto comune mancava per negli Statuti di Jacopo Tiepolo di Venezia (1242) dove in tal caso si demandava al giudice di decidere sicut justum et aequum eorum previdentia apparebit (forse a causa della inadeguatezza delle norme giustinianee ai rapporti commerciali marittimi, tantՏ che analoga previsione era contenuta nel Constitutum legis di Pisa del 1233). 6.3 - Laffermarsi della citt contribu a far emergere la figura del mercante e allo sviluppo dei traffici e dei commerci. Si formarono cos le corporazioni di arti e mestieri, regolate da statuti propri (vedasi anche le Scuole Piccole di Venezia). Peraltro, la complessit dellordinamento contribu nel tempo (sec. XIII) al passaggio dal governo repubblicano del Podest al regime signorile, con laffermarsi di un gruppo o di una famiglia sulle altre. Lamministrazione della giustizia non fu pi esercitata da corti popolari, ma dal Signore, che assumeva anche lautorit amministrativa e quella militare. A Venezia si ebbe invece tuttaltro sviluppo, rimanendo il governo saldamente in mano allaristocrazia cittadina, riunita nel Maggior Consiglio che CONTRIBUTI DI DOTTRINA 257 eleggeva il Doge, con una complessa procedura. 6.4 - FONTI: I vari Statuti comunali La Tavola Amalfitana (sec. XI): raccolta di usi marinari. 7. I Normanni nellItalia meridionale 7.1 - La conquista normanna dellItalia meridionale iniziata nel Sud della Penisola (1015) fu legittimata dal Pontefice (Leone IX) che invest Roberto il Guiscardo di una concessione feudale, comportante per converso il riconoscimento del territorio come Terra Ecclesiae: di qui il tradizionale omaggio feudale del Re e dei grandi feudatari ai Papi. Successivamente, il fratello Ruggero I dAltavilla invase la Sicilia allora occupata dagli arabi e vi instaur un dominio militare. Le due parti vennero quindi riunite in un unico dominio ed elevate a regno, con incoronazione del re Ruggero II a Palermo (1130), sempre come vassallo del Papa. Alla morte di questi, il Regno fu conquistato da Enrico VI di Svevia, marito di Costanza, sorella del re defunto, cui successe, nel 1198, Federico II, sotto il quale il Regno raggiunse il massimo splendore. 7.2 - I Re normanni avviarono da subito una attenta politica istituzionale e legislativa. In particolare, nella riunione di Ariano (1140) lassemblea popolare approv le Assise, ossia un complesso di leggi regie che abolirono tutte le precedenti consuetudini manifestissimamente contrarie ad esse (le altre furono mantenute in vigore) e disciplinarono ex novo una serie di materie (pupilli e orfani, arte medica, responsabilit penale dei minori, successione intestata) nonch lordinamento feudale e quello ecclesiastico (benefici, reliquie, diritto dasilo, ordinazione sacerdotale, matrimonio, ecc.). Esse inoltre attribuirono al Re la cognizione di alcuni reati gravi (lesa maest, sedizione, falso, adulterio, violazione dei luoghi sacri, omicidio, ecc.). 7.3 - Nellorganizzazione della giustizia, furono istituiti i giustizieri provinciali che esercitavano le competenze giurisdizionali del Re ed i baiuli nei territori demaniali. Nelle citt furono nominati giudici che applicavano il diritto locale, mentre la Curia regis (o grandi giustizieri) decideva in ultima istanza. Si deve a questi sovrani la definitiva introduzione del sistema feudale nel Regno e la redazione di un Catalogus Baronum che registrava le grandi signorie. Dopo la crisi della successione, le Assise di Capua (1220) intesero restaurare lordinamento precedente, confermando il potere regio, larticolazione degli ordinamenti, le prerogative regie di passo, dogana, porto e mercato, il sistema feudale, la restituzione alla Chiesa dei beni usurpati dai laici, lorganizzazione della giustizia, il controllo contabile con tre magistri rationales. 258 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Lordinamento svevo-normanno prosegu anche sotto i conquistatori angioini (1266) che si limitarono a sostituire con francesi i titolari dei vari uffici regi. Essi per, fermi gli ordinamenti particolari, introdussero la collecta, una imposta personale, senza consultare lassemblea popolare, il che scaten la rivolta detta dei Vespri siciliani (1282) che port alla consegna dellisola al sovrano di Aragona (Pietro III), spezzando lunit del regno e dando origine al periodo spagnolo. Nel Regno di Napoli, i Capitoli di S. Martino (1283) comportarono una riduzione dei poteri del sovrano a favore di quelli dei signori feudali o ecclesiastici e della stessa giustizia regia (limitata a pochi reati). Venne inoltre a consolidarsi, specie sotto Roberto dAngi (1309-1343), la grande signoria baronale e ad affermarsi le libert cittadine, con conseguente fiorire degli Statuti, per definire le consuetudini vigenti. Nel Regno di Sicilia vi fu un parallelo indebolimento dellautorit regia a favore di quella dei signori feudali (gi alla fine del sec. XIII era stato abolito lassenso regio alla vendita dei benefici feudali), con formazione di contee immuni dalla giurisdizione del sovrano. Anche nei confronti della Chiesa si rinunci ad ogni ingerenza nella scelta dei titolari. Inoltre fu istituito un Parlamento (1396), non per elettivo ma composto da dignitari, conti, baroni, ecclesiastici, ecc., con il compito di decidere in materia di difesa militare e altre questioni comuni. 7.4 - FONTI: Le Assise di Ariano, di Ruggero II (1140); le leggi di Guglielmo II (1166-1185), specie in campo feudale, conservatesi nel Liber augustalis; il Liber Augustalis di Federico II (1231); i Capitoli di San Martino (1283). 8. La riscoperta del diritto romano 8.1 Si deve ad Irnerio, giurista della Scuola di Bologna, agli inizi del secolo XII, la progressiva riscoperta della compilazione giustinianea (a partire dal Digestum Vetus, i primi 22 libri del Digesto, e poi il Novum (i libri 39-50), lInfortiatum (i libri restanti), il Codex, il Volumen parvum, le Istituzioni e le Novelle). I testi giustinianei vennero studiati e interpretati dai Glossatori (cos chiamati perch scrivevano le loro osservazioni tra le righe o a margine del testo) suddivisi in quattro generazioni (Irnerio - i 4 dottori: Bulgaro, Martino, Ugo, Procopio - Piacentino, Azzone e altri - Jacopo Colombi, Accursio). Questi studiosi posero attenzione anche agli usi feudali e la relativa raccolta (ad opera prima di Oberto dellOrto, poi di Ardizzone e quindi di Accursio) fu inserita nel Corpus juris giustinianeo riscoperto. Essi si dedicarono soprattutto alla ricostruzione filologica dei testi. I bro- CONTRIBUTI DI DOTTRINA 259 cardi sono enunciazioni di principi generali, tuttora frequentemente citati anche nella pratica forense. 8.2 - Dopo una serie di studiosi dediti alla interpretazione della lettera della norma, c.d. postaccursiani, attivi nella seconda met del sec. XIII, si venne affermando, specie in Francia, un diverso approccio ai testi di legge volto a ricostruire il sistema e la ratio legis. Tale indirizzo prese il nome di scuola dei Commentatori, i principali dei quali furono Cino da Pistoia ( 1314), Bartolo da Sassoferrato ( 1357), Baldo degli Ubaldi ( 1400), il card. Zabarella ( 1417) e Antonio da Budrio. 8.3 - I Commentatori apportarono un contributo decisivo alla dottrina giuridica medievale, grazie alla individuazione di un sistema unitario e complessivo del diritto, in cui potevano rientrare tutti gli ordinamenti particolari, ai quali si applicavano le categorie e i principi desunti dalla compilazione giustinianea e dalle raccolte canoniste (v. n. 10). Essi si dedicarono anche alla esegesi degli Statuti, di cui si preoccuparono di fondare la legittimit a fronte del silenzio delle fonti giustinianee, ricorrendo o alla teoria della permissio (da parte di Federico I alle citt della Lega lombarda con la pace di Costanza) o alla jurisdictio (secondo Bartolo da Sassoferrato ogni ordinamento feudale, comunale, imperiale - in cui si articolava lImpero - aveva una sua norma ed organizzazione valida nel proprio ambito) e allo studio delle norme consuetudinarie locali. 8.4 - FONTI: Il Corpus juris civilis, nella edizione a stampa, a cura di Dionisio Gotofredo, Ginevra 1583, pi volte riedita. 9. Lordinamento canonico ed ecclesiastico 9.1 - Secondo la concezione della Chiesa, il diritto si articolava nelle due categorie del diritto divino (Sacre Scritture, tradizione dei Padri, diritto naturale) e diritto umano (ecclesiastico, canonico, secolare). Fonte prima del diritto canonico furono i Concili (che emanavano canoni) e le decisioni (decretales) del Pontefice. Queste furono raccolte nella Vetus Romana, nella Collectio Isidoriana (V sec.) e nella Collectio Dionysiana, cui si aggiunsero raccolte delle Chiese locali, i Libri poenitentiales e raccolte spesso falsificate dellet franca. Segu la Lex canonica compta del IX sec. 9.2 - La corruzione imperante nei costumi della Chiesa diede vita, per reazione, a un intenso movimento riformatore monastico (partito dallAbbazia benedettina di Cluny) volto a restaurare lo spirito cristiano originario. Il Decretum canonum di Burcardo (1012-1022) conferm il programma riformistico. Presto si svilupp una contrapposizione tra la Chiesa e la Casa imperiale, che rivendicava a s il potere di investire il titolare delle dignit ecclesiastiche. 260 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 La lotta delle investiture fu conclusa dal Concordato di Worms (1122), tra Enrico V e Callisto II, che attribu al Papa la consacrazione dei Vescovi e allImperatore la concessione del beneficio. 9.3 - Per sottrarre il Papa al condizionamento della curia e dellimpero, un decreto del 1059 attribu lelezione del Pontefice al Collegio dei Cardinali. Un altro decreto (Dictatus Papae), questo di Gregorio VII (1075), riordin lorganizzazione ecclesiale e attribu la giurisdizione al Papa. La successiva rinascita degli studi del diritto romano ebbe leffetto di stimolare anche la revisione del diritto canonico, con la raccolta delle varie fonti (Decretum del monaco camaldolese Graziano 1140), il lavoro esegetico dei glossatori canonisti (Magna glossa di Giovanni Teutonico del 1216, rielaborata da Bartolomeo da Brescia) e la compilazione di varie Summae (ad esempio, quella di Uguccione da Pisa). 9.4 - FONTI: Concordia discordantium canonum (o Decretum), raccolta del monaco Graziano di varie norme tratte dalle Sacre Scritture, canoni precedenti, liber poenitentialis, scritti dei Padri della Chiesa, capitolari carolingi, breviarium Alarici; Quinque compilationes antiquae, utilizzate nel Liber Extravantium di Gregorio IX (1234); Liber Sextus di Bonifacio VIII (1298); Liber Septimus (raccolta delle decretali successive, 1317). Nel 1500, il giurista francese Giovanni Chiappuis raccolse tutte le precedenti fonti in una edizione a stampa, denominata Corpus juris canonici. 10. Il diritto comune 10.1 - Lintuizione di Irnerio che il complesso della compilazione giustinianea, ricomposto nella sua originaria interezza, rappresentasse una sostanziale unit normativa, fu espressa nella denominazione data allo stesso di Corpus juris civilis, trasposizione sul terreno normativo di quellideale unum jus che - nella coscienza del tempo - corrispondeva allunum imperium. 10.2 - Questunum jus che abbracciava in un tutto armonico la norma e lorganizzazione divenne lo jus comune (gi Gaio aveva parlato, in altro senso, di omnes populi ... partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur) nel quale convivevano appunto gli ordinamenti particolari. Si ebbe cos il fenomeno di un diritto antico e immutabile a fronte di un diritto particolare e vivente, che affondava le sue radici nel fatto naturale della sua stessa esistenza, non potendo un popolo non avere una propria regola. Esso pertanto rappresentava un sistema eterogeneo il cui fattore unificante fu costituito dalle universit e dai giuristi che in una situazione di pluralismo di ordinamenti e di fonti seppero coordinare gli elementi pi disparati e ne fecero un sistema aperto a differenza di quello tradizionalmente chiuso so- CONTRIBUTI DI DOTTRINA 261 pravvenuto con lepoca codicistica, inaugurata dal codice napoleonico. 10.3 - Il sistema del diritto comune, allora, non era altro che un complesso normativo in cui una pluralit di ordinamenti giuridici particolari conviveva nellambito di un ordinamento universale e primario, dalle due facce, temporale e spirituale, alle quali corrispondevano i due diritti (utrumque ius), civile e canonico. Da quellordinamento generale, essi derivano e ad esso rifluiscono, in un rapporto fondamentale che lega intrinsecamente tra loro questi elementi di un tutto (CALASSO). 10.4 - Questo diritto di matrice romanistica destinato a rimanere vigente nellImpero germanico fino al 1 gennaio 1900, data di entrata in vigore del nuovo codice civile tedesco. 11. La difesa in giudizio dellErario 11.1 - Tra le eredit lasciate dal diritto romano ai secoli successivi e al diritto comune vi la figura delladvocatus fisci. Si trattava della carica istituita dallimperatore Adriano, sulla base di alcuni precedenti (procuratores Caesaris), per la tutela degli interessi fiscali nei vari giudizi. Essa si rapportava alla distinzione tra Aerarium, consistente nel tesoro pubblico o patrimonio del popolo e Fiscus, patrimonio dellimperatore, dove le ragioni del primo erano in origine giudicate dalle stesse autorit preposte al ramo di amministrazione interessato dalla controversia, mentre quelle del secondo erano devolute ai giudici. Di qui la necessit di una sua rappresentanza e difesa in giudizio, affidata stabilmente ad advocati fisci, nominati tra i funzionari pi elevati in grado o a singoli procuratores incaricati di volta in volta. Lufficio fu ricoperto anche da prestigiosi personaggi, quali Settimio Severo e Papiniano. Sotto Costantino essi furono denominati anche patroni fisci. 11.2 - Nellepoca Giustinianea, lufficio di advocatus fisci fu ricoperto dai decani del Collegio degli avvocati sia in provincia che presso il Prefetto Pretorio e provvedeva a sostenere la difesa dello stato in giudizio. Secondo le fonti, da ritenere che essi potessero promuovere anche azioni di natura penale, sempre a tutela delle ragioni del fisco, funzione questa che li avvicinava agli advocati de parte publica che si trovano menzionati nei Capitolari carolingi e che potevano ricorrere al duello giudiziario per risolvere la controversia ed ottenere la confisca dei beni dellaccusato. 11.3 - Negli stati medievali e nel diritto comune il concetto di fisco venne a riassumere in se ogni diritto dello stato e della persona del sovrano, anche attraverso il travisamento delle fonti romane. Avvocato fiscale divenne perci il rappresentante in giudizio della sovranit dello stato e degli interessi dellimperatore. La conseguenza fu il diffondersi dellistituto, sotto varie denominazioni, negli stati medievali. 262 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Cos in Francia, alla fine del XIII secolo gli advocati o procuratorers regis rappresentavano il re in tutti gli affari civili e penali nonch in quelli politici avanti ai parlamenti, con funzioni anche punitive. Nel 1331 si trova menzione di due distinti avvocati: uno ecclesiastico per le cause civili e uno laico per quelle penali. Avvocati fiscali trovansi menzionati anche negli Statuta della citt di Milano (1386) e successivamente nelle Nuove Costituzioni di Carlo V, con il compito di tutelare le ragioni del fisco e di partecipare alla istruzione delle procedure criminali. A Venezia avvocati della Serenissima Signoria esistevano da antica data: due di essi erano nominati, senza scadenza, dal Consiglio dei Dieci. Nessuna controversia che coinvolgesse linteresse della Repubbica poteva essere trattata senza il loro intervento ed assistenza. Presso la Curia romana vi erano un procurator fiscalis per le cause penali e un commissarius camerae che rappresentava il pubblico Erario in quelle civili. Nel regno di Sicilia, sotto la dominazione spagnola, due avvocati del fisco patrocinavano avanti la Gran Curia che aveva giurisdizione su tutte le cause feudali, allodiali, civili e criminali. Nel regno di Napoli un fisci patronus esercitava avanti la regia Camera della Sommaria. 11.4 - Il tema della difesa in giudizio delle pubbliche ragioni passa quindi attraverso la distinzione tra interessi pubblici (erario) e interessi privati del sovrano e si colloca nellarea del pubblico potere ancora indifferenziata, a met tra le funzioni del giudice, del pubblico ministero e dellavvocato di parte. Solo con laffermarsi della divisione dei poteri e lemergere dello Stato di diritto, la figura dellavvocato erariale acquister una sua precisa autonomia. 12. Istituti giuridici di origine germanica Il susseguirsi delle varie dominazioni straniere ha determinato una frequente contaminazione tra diritto romano e diritti consuetudinari delle popolazioni barbariche. Sono inoltre rimasti a lungo in vigore particolari istituti giuridici, di cui resta traccia nei documenti dellepoca e negli ordinamenti successivi. Ecco un breve elenco di dette situazioni: allodio: terre non soggette a vincoli feudali; arimannie: colonie militari longobarde lungo i confini, gestite da guerrieri liberi, in cui gli abitanti del villaggio hanno diritto di pascolo e legnatico. Sono terre inalienabili (Fiwaide); censi: aggravi perpetui su beni immobili a vantaggio di una persona fisica o di un ente, consistenti nellobbligo di pagare una somma o di dare una quota di prodotto (consegnativo o riservativo); compascui: diritti di pascolo o legnatico a favore di comunit agrarie o CONTRIBUTI DI DOTTRINA 263 locali, in base a concessioni regie o feudali; decime: obbligo di versare il decimo dei prodotti della terra al signore che concede il fondo (dominicali) o alla Chiesa in cambio della sua opera a favore dei fedeli (sacramentali); fida e pensionatico: apertura al pascolo delle terre dopo il raccolto (da ottobre a marzo). La fida era la tassa da pagare, considerata una regalia. Nel Veneto si chiamava pensionatico ed era dovuto anche dal proprietario che voleva far pascolare il gregge sulle proprie terre; guidrigildo: prezzo dovuto alla vittima o ai suoi eredi per evitare la vendetta privata; ingrossazione: operazione di arrotondamento mediante permuta o vendita di particelle incluse o confinanti, per migliorare la resa dei terreni; livello: obbligazione di pagamento, in cambio di concessioni di terre, rinnovabili pagando il laudemio. Poteva essere di carattere consegnativo (con solo un dominio utile al proprietario), comune o locativo, o su vendita livellare (allorch lacquirente si obbligava a pagare una prestazione annua). Vi era facolt di affrancazione. Venezia rese nel 1797 affrancabili tutti i canoni enfiteutici, livellari, censuari; mundio: potere - dovere di tutela esercitato da un soggetto capofamiglia (di sesso maschile e libero, definito mundualdo) su un altro soggetto considerato dallordinamento non pienamente capace di agire. Letimologia da ricercare nel termine munt, che significa difesa, protezione; oneri reali: obblighi di prestazioni in natura o in denaro gravanti sui beni immobili (come i censi), che si trasmettono con il trasferimento di questi; propriet: in origine spettava al gruppo o alla famiglia e non si distingueva dal possesso (Gewere). Peraltro, anche il carattere assoluto della propriet romana si era, col tempo, andato attenuando, con lintroduzione dellimposta fondiaria, sotto Diocleziano, gravante solidalmente su tutti i proprietari in una circoscrizione territoriale, cosicch le terre dellinsolvente venivano aggregate a quelle del vicino ed i coloni non potevano abbandonare la terra coltivata per non pregiudicare gli interessi dellErario. Furono nel tempo anche introdotti obblighi di coltivazione del gelso (per i bachi da seta), o ad orto e rape (per assicurare lalimentazione) o a grano o ad olivi (specie a Padova e Treviso) o per bonifica agraria. Nel Medioevo si afferm anche il diritto di espropriare i beni dei privati per pubblico interesse dietro pagamento di indennit (per aprire vie, costruire mura, scavare fossi di difesa, ecc.) in forza del banno imperiale. Molte terre erano imperiali e si discuteva se lImperatore ne avesse la propriet o solo il dominio eminente o generale. Il glossatore Bulgaro era per 264 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 la seconda tesi e per questo non fu ricompensato con un cavallo dallImperatore che aveva posto il quesito: amisi equum quia dixi aequum. I grandi commentatori erano favorevoli anchessi alla tesi della divisione del dominium, che si estendeva anche alle terre incolte; regalie: diritti attribuiti allImperatore (dalla Dieta di Roncaglia del 1158 a Federico Barbarossa) stabiliti nella Constitutio de regalibus (inserita nel Corpus juris) su beni sottratti alla propriet privata (arimannie, porti, vie pubbliche, fiumi navigabili, ecc.) o sulle miniere e cave (1/10 al fisco) o sulla caccia (soltanto il signore feudale poteva cacciare nelle terre loro soggette), sulla pesca e sulle foreste (per assicurarne la conservazione che interessava particolarmente Venezia); successione: nel diritto longobardo, era sconosciuto il testamento e lerede non era responsabile, con i propri beni, dei debiti ereditari, salvo che questi fossero stati contratti con la wadia, fino a quando Liutprando dispose la separazione dei beni. Anche la necessit della formale accettazione delleredit (cretio) non era prevista e lerede subentrava nel possesso dei beni ereditari per effetto della morte (mortuus aperit oculos viventis). In diritto feudale si afferma il principio che i discendenti succedono luno allaltro per investituram patris et avi, senza bisogno di adizione. Invece, a Venezia, era indispensabile che lerede, per entrare in possesso delleredit, lo chiedesse al giudice, che provvedeva con decreto, senza pregiudizio di eventuali diritti dei terzi. Quanto alla capacit di succedere, let feudale segn un peggioramento della condizione dello straniero (o albinus), ritenuto incapace (a differenza di quanto disponeva il diritto longobardo che per gli vietava ogni alienazione). Altra causa di incapacit a succedere era prevista per i professi (essendo come morti al secolo) e per gli enti religiosi (perch godendo dellesenzione fiscale incidevano negativamente sulleconomia comunale): fino ad epoca recente rimasta in vigore la necessit dellautorizzazione governativa per gli acquisti degli enti morali. Una causa di indegnit a succedere era, oltre alla morte civile per aver commesso gravi delitti (in diritto romano era la capitis deminutio), il non aver vendicato la uccisione del padre (si mortem propinqui vindicasti, heres inveniris), come portato dei fieri costumi medievali, rimossa sotto linflusso della Chiesa. La stessa possibilit di rinunciare alleredit non era concepibile nella tradizione longobarda, basata sul gruppo familiare n in quella franca, senza uscire dalla propria gens. Anche per gli altri, tale atto fu sempre visto con ostilit, quasi rappresentasse unoffesa al defunto. Particolare era la situazione della donna. Per i longobardi era posposta ai maschi; per i franchi, la legge salica la escludeva dai beni immobiliari (e dalla CONTRIBUTI DI DOTTRINA 265 successione regia): con il tempo si allarg la successione muliebre e il sistema di successione basato sulla parentela femminile (cognatio). Per quanto riguarda la possibilit di disporre post mortem, dei propri beni, questa era ristretta a quelli acquistati in vita, mentre per i beni aviatici (dorigine familiare) occorreva il consenso dei parenti. Talora sul regime successorio incideva la loro provenienza paterna o materna; wadia: scommessa, promessa solenne. 13. Breve bibliografia generale Per un esame generale dello stato e dellevoluzione del diritto nellepoca medievale, si possono consultare i seguenti testi, rinviando alle indicazioni e alle note degli stessi per ogni ulteriore approfondimento: 1. M. ASCHERI, Il modello del diritto comune (Atti del Convegno internazionale di Macerata, 30 settembre -1 ottobre 2005). 2. M. CARAVALE, Ordinamenti giuridici dellEuropa medievale, Il Mulino, Bologna, 2001. 3. F. CALASSO, Diritto (le basi storiche), voce dellEnciclopedia del diritto, IX, Giuffr, Milano,1964, 822. 4. AA.VV., L Avvocatura dello Stato - Studio storico-giuridico, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1976. 5. P.S. LEICHT, Storia del diritto italiano, Giuffr, Milano, 1960 e 1972. 6. F. CALASSO, Medioevo del diritto, I (Fonti), Giuffr, Milano, 1954. 7. E. BESTA, Storia del diritto italiano, Giuffr, Milano, 1947. 8. A. SOLMI, Storia del diritto italiano, Societ editrice libraria, Milano, 1930. 9. G. VOLPE, Il Medio Evo, Sansoni, Firenze, 1926. 10. G. PACCHIONI, Corso di diritto romano (Le fonti), Utet, Torino, 1918. 11. A. PERTILE, Storia del diritto italiano, Utet, Torino, 1896. 12. U. TAMBRONI, Avvocature erariali, voce del Digesto Italiano, volume IV, parte II, Utet, Torino, 1893 - 1899, 719. 13. M. FERRO, Dizionario del diritto comune e veneto, Santini, Venezia, 1847. 266 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Il regime della nullit dellatto aministrativo secondo il codice del processo amministrativo Felice Ancora* SOMMARIO: 1. Presentazione - 2. Lintroduzione della figura dellatto amministrativo nullo - 3. Tre soluzioni adeguatrici. 1. Presentazione Da pi autori (1) sono state espresse perplessit sul regime della rilevazione della nullit e, poi, della pronuncia di accertamento di questultima, dettato dagli articoli 31, comma 4 e 73, comma 4 del Codice del processo amministrativo. E stata, in particolare, ravvisata una sperequazione tra la circostanza che laccertamento della nullit pu essere proposto solo entro il termine di 180 giorni a partire (presumibilmente) dalla conoscenza o pubblicazione dellatto (2), e la circostanza che la nullit pu essere sempre opposta dalla parte resistente, mentre non stato reputato un temperamento significativo la circostanza che la nullit pu sempre essere rilevata dufficio da parte del Giudice. Si danno degli elementi per una prassi applicativa soddisfacente anche nei confronti delle esigenze del ricorrente, che appare penalizzato dal termine di 180 giorni. Il problema si presenta con particolare acutezza allorch latto nullo presupposto di un altro atto impugnato, ma risultato per lungo tempo dissimulato, sicch non stato impugnato nei 180 giorni dalla sua conoscenza o pubblicazione e, viceversa, riconosciuto come tale attraverso le prospettazioni della controparte, interessata evidentemente a sminuire la incisivit dellatto impugnato, contraddicendo lapparenza che aveva indotto ad individuare questultimo come lelemento centrale della sequenza di atti produttiva del risultato a lei sfavorevole (3). (*) Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Facolt di Scienze Politiche, Universit degli Studi di Cagliari. Il presente articolo costituisce ampliamento di omonima comunicazione inviata dallAutore al Convegno del Centro italiano di studi amministrativi (CISA) su Il codice amministrativo a sei mesi dalla sua entrata in vigore, Roma, Libera Universit LUSPIO, 13 aprile 2011. (1) V. ad esempio, ROBERTO CHIEPPA, Il Codice del processo amministrativo, alla ricerca delleffettivit perduta, in www.giustizia amministrativa, 28 luglio 2010, 8 e G. VELTRI, Le azioni di accertamento, adempimento, nullit ed annullamento nel Codice del processo amministrativo, in www.giustizia amministrativa, 24 febbraio 2011. (2) Su questo ci si soffermer in seguito. (3) V. E. PICOZZA, La nuova legge sullazione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di diritto comunitario e nazionale, in Cons. Stato, 2005, IV 1419 e ss., in specie 1432, dove manifestata lesigenza di un regime dei termini per far valere la nullit particolarmente temperato quando ci avvenga incidentalmente, nonch M. RAMAIOLI, Legittimazione ad agire e rile- CONTRIBUTI DI DOTTRINA 267 Si hanno e si devono avere consistenti ragioni per attribuire al Legislatore la massima razionalit e la consapevole esclusione di esiti discriminatori ai danni del ricorrente. Si propone per questo una interpretazione che armonizza le tre procedure per rilevare, o far rilevare, la nullit del processo e, cio, per introdurre nel processo la valutazione della nullit e per condurre, quindi, allaccertamento della stessa con ogni conseguenza. 2. Lintroduzione della figura dellatto amministrativo nullo Listituto della nullit dellatto amministrativo stato introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sotto forma di un articolo 21-septies aggiunto alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (4). Tale disposizione non ha dettato una normativa sostanziale completa, mentre non ha dettato alcuna normativa processuale. La normativa sostanziale dettata al momento non era completa e tuttora non stata completata espressamente (5). Pu dirsi che larticolo 27-septies ha riprodotto la formulazione dellarticolo 1418 del Codice civile, evidentemente con il sottinteso del rinvio alla disciplina della nullit dettata dal Codice civile in generale per i contratti. Questa disciplina imperniata sugli articoli 1421, 1422 e 1423 non per vabilit dufficio della nullit, in Dir. Proc. amm., 2007, 999 e ss., in specie sul punto, 1019. V. anche, per una spiegazione delle diverse tattiche processuali dissimulatrici o simulatrici di un rapporto di presupposizione tra atti e della interferenza con esse della qualificazione come nullo dellatto precedente, F. ANCORA, Le fattispecie quali componenti della dinamica dellordinamento. Tipi, combinazione, anomalie, Torino 2005, 299-301 e 308-311 e Lindividuazione dellatto amministrativo presupposto, in Giurisdizione amministrativa, 2009, IV, 293 e ss., in specie 293-296, 300-302 e 311-312. (4) Gli apporti di dottrina sono molto numerosi e riesce difficile citarli tutti. Per quelli anteriori alla novella del 2005 si segnalano R. CARANTA, Linesistenza del provvedimento amministrativo, Milano 1990 e A. BARTOLINi, La nullit del provvedimento nel rapporto amministrativo, Torino 2002. Per quella successiva si segnalano: S. DE FELICE, Della nullit del provvedimento amministrativo, in www.giustizia amministrativa, 2005; M. DORSOGNA, La nullit del provvedimento amministrativo, in La disciplina generale dellazione amministrativa a cura di V. CERULLI IRELLI, Napoli 2006, 959 e ss.; L. MAZZAROLLI, Sulla disciplina della nullit dei provvedimenti amministrativi (art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 introdotto con la l. n. 15 del 2005), in Dir. proc. amm., 2006, 543 e ss.; D. PONTE, La nullit del provvedimento amministrativo, Milano 2007; A. ROMANO TASSONE, Lazione di nullit e il giudice amministrativo, in www. giust. amm., 2007; C. VARRONE, Nullit e annullabilit del provvedimento amministrativo, in www.giust. amm., 2007; N. PAOLANTONIO, Nullit dellatto amministrativo, in Enc. dir. Aggiornamento, Milano 2007, 855 e ss.; M.L. MADDALENA, Comportamento e nullit provvedimentali: prospettive di tutela tra g.o e g.a., in Dir. amm., 2007, 543 e ss.; M. RAMAIOLI, Legittimazione ad agire e rilevabilit dufficio della nullit, in Dir. proc. amm., 2007, 999 e ss.; S. VINTI e D. CAPOTORTO, Lazione di nullit nel processo amministrativo, Milano 2008; A. CARBONE, La nullit e lazione di accertamento nel processo amministrativo, in Dir. amm., 2009, 793 e ss.; F. LUCIANI, Linvalidit e le altre anomalie dellatto amministrativo. Inquadramento teorico, in V. CERULLI IRELLI, Linvalidit degli atti amministrativi, Torino 2009, 16 e ss.. (5) Con questo si esprime che la normativa sostanziale della nullit, non stata a tuttoggi oggetto di integrazioni espresse, ma ha ricevuto indirettamente integrazioni dalla normativa processuale (al riguardo, v. in seguito, paragrafo 3, lettera D). 268 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 una base solida e consistente. Gi originariamente era molto meno netta e scolpita di quanto sembri (6); in ogni caso sin dallorigine si confrontava con quella recata da altri diversamente ispirati (7). E stata ulteriormente messa in discus- (6) Gli articoli citati, e cio, 1423, 1421 e 1422, sembrano fare da preciso contrappunto agli articoli 1444, 1441 e 1442, sullannullabilit. Da essi affermato da una parte, che: il contratto nullo non pu essere convalidato, la nullit pu essere fatta valere da chiunque abbia interesse, lazione di nullit non soggetta a prescrizione. E affermato, dallaltra che: il contratto annullabile pu essere convalidato, lannullamento del contratto pu essere richiesto solo dalla parte, lazione di prescrizione si prescrive in cinque anni. Tutto ci, per, unimpressione. Ora, a parte la convalida, per la quale, la disposizione relativa agli atti nulli veramente contrapposta a quella relativa agli atti annullabili, per quanto riguarda, sia la rilevabilit, sia la prescrizione i due regimi giuridici sono molto meno contrapposti di quanto sembrino. E vero che in forza dellarticolo 1441 la annullabilit pu essere fatta valere da una cerchia ristretta di persone, ma anche vero che larticolo 1421 conferisce la possibilit di esercitare lazione di nullit, non a chiunque, ma solo ai titolari di un interesse ad agire di cui allarticolo 100 del Codice di procedura civile (e, cio, a coloro che sono in grado di dimostrare la necessit di ricorrere al Giudice per evitare una lesione attuale del proprio interesse individuale), mentre quando stabilisce un potere ufficioso da parte del Giudice di rilevare la nullit, d per scontata la sottoposizione al vincolo del principio della domanda, stabilito dagli articoli 99 e 112 del codice di procedura civile. Ancora, (circa la prescrizione) a creare una differenza di trattamento, non tanto la differenza tra contratto nullo e atto annullabile, quanto quella tra contratto eseguito o non eseguito: vero che lazione di nullit (senza esecuzione) imprescrittibile e che lazione di annullamento assoggettata a prescrizione, ma anche vero che rispetto a tale azione equivalente leccezione di annullamento, imprescrittibile allorch il contratto non stato eseguito, cos come anche vero che in caso di esecuzione del contratto nullo, lazione di ripetizione di indebito assoggettata a prescrizione, sicch non pi possibile far valere linvalidit del contratto dal punto di vista (decisivo) dei suoi effetti, allo stesso modo di quello che accade nel caso di esecuzione del contratto annullabile, a parte la differenza, solo quantitativa, che in un caso la prescrizione decennale, nellaltro quinquennale. Per tutto ci, v. A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela esecutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti sostanziali), in Riv. dir. proc., 1991, 92-95 e R. SACCO, Nullit e annullabilit, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile, Torino 1995, 302-303 e 308-309. (7) La disciplina delle invalidit dettata dagli articoli considerati (e, cio 1418, 1423, 1443, 1421, 1441, 1422 e 1442) gi in partenza aveva un ambito delimitato perch riguardava solo i contratti. Lasciava fuori i rapporti di famiglia, le successioni e gli atti societari, per i quali erano stabiliti trattamenti atipici (progressivamente divaricatisi) contrassegnati da disparati nomi (da quello di impugnabilit a quello di inefficacia). In pi, al di sotto della apparenza di una formulazione in termini recisi, la disciplina considerata stabiliva salvezza per trattamenti diversi, che gi nella formulazione originaria del Codice erano frequenti anche nella stessa materia dei contratti, specialmente in ordine allefficacia e alla esecuzione, nonch alle conseguenze sananti delle stesse (quindi anche con riflessi sulla sanatoria e la convalida). Per un aspetto, e, cio, quello dellefficacia, da un lato, si aveva (e si ha) che non solo il matrimonio nullo, ma anche la parte di contratto nullo che concerne la devoluzione ad arbitri di eventuali controversie, producono effetti, il contratto nullo produce effetti tributari, la nullit del contratto in coesistenza con la nullit per altra causa non determina pregiudizio nei confronti dei diritti acquisiti dal terzo acquirente in buona fede (v. art. 1445), dallaltro lato, si aveva (e si ha) il caso di contratti validi che, per non producono effetti (indipendentemente dalloperare di condizioni o termini), come per il comodato ai sensi degli articoli 1722 e 1723. Per laltro aspetto, e, cio, quello dellesecuzione, si aveva (e si ha), da un lato, che per il testamento nullo eseguito dallerede o per la donazione nulla eseguita dopo la morte del donante, lesecuzione, comunque, trasferisce la propriet ed intangibile nonostante la nullit del negozio (artt. 509 e 799), per le donazioni informali di modico valore la consegna della cosa sana la nullit della promessa, dallaltro lato, che per i contratti di gioco, pur considerati validi consegue lirripetibilit della prestazione, allo stesso modo di come lirripetibilit consegue ai contratti che sono nulli perch conclusi CONTRIBUTI DI DOTTRINA 269 sione e resa recessiva da disposizioni nuove, di ispirazione per lo pi comunitaria, che sono volte ad assicurare una protezione efficace e duttile a specifici interessi meritevoli (donde la comune espressione di nullit di protezione) e che per questo hanno stabilito regimi di nullit tra loro notevolmente diversificati in relazione allinteresse e ai soggetti da tutelare e comunque caratterizzati dalla inclusione di elementi comunemente propri della annullabilit, specie per quanto riguarda la parziale efficacia del contratto e la restrizione della legittimazione a far valere lo stato viziato, pur se spesso in coesistenza con la rilevabilit dufficio da parte del Giudice (8): v. ad esempio il Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella parte relativa alle clausole vessatorie e, cio, in particolare, allarticolo 36, e le nuove parti del Codice civile sulle vendite di beni di consumo e, cio, in particolare gli articoli 1519-bis e 1519-nonies, od anche, ancora la legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio, nelle parti relative alle comminatorie di nullit e, cio, agli articoli 13, 17 e 18 (9). E stata allo stesso modo, messa in discussione dalla per cause turpe (v. da un lato, art. 1933, dallaltro artt. 1325, 1343 e 2035). Ancora, riguardo lefficacia, si ricorda che ai sensi dellarticolo 2652, n. 6, se la domanda diretta a far dichiarare la nullit o a far pronunciare lannullamento trascritta 5 anni dopo la data della trascrizione dellatto impugnato, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Allargando losservazione al regime dellannullabilit, che dovrebbe essere connotato dallefficacia dellatto, si nota che la giurisprudenza ammette che il contraente convenuto per ladempimento possa ottenere lassolutoria, invocando incidentalmente lannullabilit, ma senza chiedere lannullamento, ci, in quanto lultimo comma dellarticolo 1442 contemplerebbe una fattispecie di pura annullabilit (v. Cass. 30 marzo 1989, n. 1556, in Arch. civ. 1989, 837). Per tutti questi svolgimenti, nonch per la constatazione che le diverse quattro formule di trattamento che si rinvengono nel Codice, e, cio, quelle del negozio nullo soggetto a sanatoria, del negozio nullo capace di produrre lirripetibilit del pagato, del negozio valido con effetto limitato alla irripetibilit del pagato e del negozio valido consistente in una dichiarazione seguita da consegna, sono del tutto equivalenti, v. R. SACCO, Nullit e annullabilit, in Dig. disc. priv. Sez. civ., cit., 298-300 e 304-306. (8) Su questo tipo di nullit, tra i tanti, v.: G. PASSAGNOLI, Nullit speciali, Padova 1995, passim; P.M. PUTTI, Nullit (nella legislazione comunitaria) in Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile, Appendice, XVI, Torino 1997, 680 e ss. e poi, pi di recente, La nullit parziale. Diritto interno e comunitario, Napoli 2002; N. SCALISI, Nullit e inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Europa e diritto privato, 2001, 495-503; e pi di recente, Il contratto e linvalidit, in Riv. dir. civ., 2006, I, Atti del Convegno per il cinquantenario della rivista, 241 e ss.; M. GIORLAMI, La nullit di protezione nel sistema delle invalidit negoziali. Per una teoria della moderna nullit relativa, Padova 2008, passim, ma in specie 322 e ss.. (9) Alle disposizioni citate si aggiungono moltissime altre previste da normative di settore, qualche volta introdotte come novelle al codice civile, altre volte no. Si citano al riguardo le disposizioni che, quanto ai contratti di agenzia, prevedono una nullit che colpisce le statuizioni pi sfavorevoli nei confronti dellagente (articoli 1748, comma 6 e 1761, comma 8 c.c.), quanto ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali, stabiliscono che il diritto di recesso irrinunciabile e che ogni pattuizione in contrario nulla (v. art. 10 del dlgs. 15 gennaio 1982, n. 50), quanto ai contratti di credito al consumo, prevedono diverse cause di nullit a vantaggio del contraente debole, caratterizzate dalla legittimazione solo in capo al cliente e dal mantenimento di parziale efficacia al contratto (v. artt. 117, 118 e 127 del dlgs. primo settembre 1993, n. 385), quanto alla responsabilit del produttore, prevedono la nullit di qualsiasi patto che esclude o limiti nei confronti del consumatore danneggiato la responsabilit da prodotto difettoso (v. d.P.R. 24 maggio 1988 n. 244, art. 12), quanto ai contratti di intermediazione finanziaria, pre- 270 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 recente normativa di diritto societario, nella quale la nullit, pur avendo unarea pi estesa di quella dellannullabilit, ha molti elementi in comune con questa (dalla relativit, ai ridotti termini per farla valere). Ulteriormente, si nota che la disciplina evocata (cio quella degli articoli 1418, 1421 e 1422) si confronta con il regime differenziato ed articolato dalla nullit stabilito dai diritti processuali, oggetto di elevatissima riflessione dottrinaria (10) e di particolare rilievo per gli atti amministrativi perch accomunati agli atti processuali dallimportante elemento di essere inseriti in un procedimento, e si confronta, altres, ormai con il diritto comunitario, che, allarticolo 264 del Trattato, sul funzionamento dellUnione Europea, in definitiva, confonde tra nullit e annullabilit e allarticolo 277, sempre dello stesso Trattato, introduce una forma di disconoscimento incidentale della efficacia di un atto, una volta scaduti i termini per impugnarlo, per risultati praticamente simile ad un accertamento di nullit. Esiste, quindi, almeno una relativa lacuna nel regime sostanziale dellatto amministrativo nullo, avvertita soprattutto riguardo lelemento della efficacia e che, come prospettato pocanzi e salve successive conferme, si presta ad essere colmata nel senso di un parziale riconoscimento positivo, e cio della non sanzionabilit dei comportamenti attuativi di quellatto, senza, per altro, considerare illecito il comportamento opposto e, quindi, in definitiva, nel senso di collegare latto nullo ad una condizione di incertezza. La normativa processuale stata dettata con larticolo 31, comma 4 del Codice del processo amministrativo. Essa trae, o pu trarre elementi di certezza, o viceversa, di incertezza, proprio da quanto si trova di definito o di indefinito nella componente sostanziale della normativa. E altrettanto di questa esposta alla influenza del regime processuale della nullit in altre branche del diritto e segnatamente del diritto civile, che ha subito la evoluzione di cui si detto verso nuove forme di nullit (c.d. di protezione). 3. Tre soluzioni adeguatrici Si danno ora, nelle successive lettere A, B, C, tre soluzioni per riequilibrare quello che sembra un rapporto sbilanciato tra la parte ricorrente, che appare vincolata dal termine di 180 giorni per la proposizione della domanda di accertamento della nullit e quelle resistenti che possono, invece, far valere questa vedono una parziale efficacia del contratto pur nullo (v. art. 23, c. 2 del dlgs. 24 febbraio 1988, n. 51), quanto ai contratti di subfornitura, prevedono che latto attraverso il quale si realizza un abuso di dipendenza economica nullo (v. art. 9 della l. 18 giugno 1998, n. 192). A ci da aggiungere la previsione contenuta nel Trattato sul funzionamento dellUnione Europea, circa la nullit degli accordi che risultano restringere la concorrenza (v. art. 101). (10) Si pensa, in particolare alle due monografie, di G. CONSO, I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia, Milano 1955 e Il concetto e le specie di invalidit. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali, Milano 1955, che, dedicate allatto processuale e alle sue invalidit, contengono un chiaro, profondo e preciso inquadramento della figura generale del procedimento. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 271 in ogni tempo, e, insieme per assicurare un significato alla rilevabilit da parte del Giudice. Parte notevole di esse attiene alla impugnazione incidentale dellatto, e, cio, quella compiuta nellambito di una reazione giurisdizionale attivatasi nei confronti delle conseguenze dellatto. Si prospetta preliminarmente che alla problematica non possono trasferirsi identiche le sistemazioni date nei rapporti civili alle c.d. nullit di protezione, perch nel rapporto processuale amministrativo non cՏ una meccanica e facile identificabilit della parte c.d. debole: normalmente lo il ricorrente, ma pu esserlo anche chi resiste, cos come bisognosa di tutela compensativa pu essere la Amministrazione che ha emanato latto, talvolta costituita da minuscoli enti. A) Si pensa, innanzitutto, che ai fini della proposizione in via principale della domanda di accertamento della nullit sia da applicare con larghezza listituto della rimessione nei termini per errore scusabile, cos come disciplinato dellarticolo 37 del Codice del processo amministrativo. A ci si condotti dal convergere di due elementi. Il primo costituito dal tendere del concetto di nullit verso il vuoto dellassoluta mancanza, senza poterlo, per, raggiungere, a causa di una insita, oggettiva, difficolt dellintelletto umano, una volta concepito un oggetto, ad ipotizzare per esso una condizione puramente negativa: lintelletto umano ha una insita difficolt a concepire il vuoto e cerca sempre di riempire ci che ha iniziato a concepire come vuoto, ci che del resto si sperimenta allorch comunemente si pensa alluniverso (per altro ora non pi riscontrato come vuoto). Questa condizione di indeterminatezza concettuale dello stato di nullit, caratterizzata dalla sua posizione intermedia tra la pienezza dellessere e il non essere, nel caso dellatto amministrativo si traduce e circostanzia con una forte indeterminatezza dellefficacia di questultimo per la quale esso considerato in grado di qualificare contraddittoriamente, sia come scusabili e non sanzionabili la sua esecuzione ed attuazione (11), sia come lecita la sua inosservanza. Il secondo costituito dallintrinseco collegamento dellerrore scusabile ad una condizione di incertezza su una determinata situazione, che la legge identifica come presupposto per la tenuta di un determinato comportamento e, segnatamente, per il compimento di un determinato atto processuale (12). (11) Del resto, se fosse radicalmente escluso ogni seguito allatto, non avrebbe senso unazione diretta a far valere la nullit di questo; v. al riguardo S. DE FELICE, Della nullit del provvedimento amministrativo, cit., 9. (12) Su tale valore dellistituto dellerrore scusabile, v. A. GATTO, I poteri del giudice amministrativo rispetto a provvedimenti individuali e concreti contrastanti con il diritto comunitario, in Riv. dir. pubb. com. 2002, 1446-1449 e O. SEPE, Lerrore scusabile nel processo amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 675 e ss. e L. MONTESANO, Sulla competenza a dichiarare lerrore scusabile nel processo amministrativo, in Scritti in onore di Giovanni Miele, Milano, 1985, 359 e ss.. In giurisprudenza, v. Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4934 in Cons. Stato, 2005, I, 1576. 272 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Per questo, se latto nullo crea una situazione di incertezza e lerrore scusabile si collega da uno stato di incertezza, lamministrato che nei 180 giorni dallinizio del computo del termine di decadenza non ha esattamente qualificato un determinato comportamento della Amministrazione come un atto, sia pure nullo, oppure non ha esattamente considerato questo come lesivo, dovrebbe essere rimesso nei termini di impugnazione con larghezza considerevole e, comunque, maggiore di quella che sarebbe giustificabile se latto fosse solo annullabile. Ancora, dovrebbe ipotizzarsi che i 180 giorni, quando latto non sia stato oggetto di pubblicazione o di notificazione, decorrano dal momento della percezione della sua portata lesiva. Alla formulazione di questa ipotesi si perviene partendo dalla constatazione che il Codice del processo amministrativo, per la proposizione dellazione di accertamento della nullit, allarticolo 31, fissa la durata del termine (180 giorni), ma non precisa n l, n altrove levento dal quale iniziare il computo, ci che invece, fa allarticolo 41, per la sola azione di annullamento (previamente disciplinata allarticolo 29), determinando tale evento nella notificazione, comunicazione o piena conoscenza dellatto, oppure (per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale) dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione (se prevista dalla legge o in base alla legge). Far valere questo identico evento iniziale per lazione di accertamento della nullit astrattamente possibile, ma solo allesito di una operazione di estensione analogica e, per questo, non in modo automatico, ma in subordine alla constatata sussistenza di una identit di ragione ad assoggettare laccertamento della nullit di un atto ad una disciplina qualitativamente identica (salvi solo i giorni di durata del termine) a quella valida per lazione diretta a far annullare un atto. Ad attenta analisi, tale identit di ragione manca, perch latto nullo per definizione meno appariscente e percepibile dellatto semplicemente annullabile, sicch le ragioni di una disciplina di rigore che valgono per il secondo (e, cio, per latto annullabile), non valgono per il primo (e, cio per latto nullo): la lesivit dellatto semplicemente annullabile si percepisce subito, non appena se ne conosce il contenuto, perch tale atto pienamente efficace; quella dellatto nullo non si percepisce subito, perch esso non pienamente efficace ed comunque caratterizzato da forti carenze sostanziali. Per questo, nei confronti dellatto nullo non pu farsi valere identica la disposizione che vale per latto annullabile e che d rilievo esclusivo alla conoscenza e conoscibilit dellatto; occorre, piuttosto, far valere il principio ispiratore sottostante a tale disposizione, e, cio, dellinizio del computo del termine dalla percepibilit della portata lesiva dellatto, eventualmente temporalmente differita rispetto al semplice contatto (reale o presunto) con il contenuto dellatto (13). B) Si pensa, in secondo luogo, che lespressione parte resistente pi CONTRIBUTI DI DOTTRINA 273 generica rispetto a quella di controinteressato o di Amministrazione resistente, pure usate dal Codice in altre sue parti, indichi chiunque si opponga ad una iniziativa processuale che pu essere anche costituita da un ricorso incidentale o da una eccezione, ad esempio di inammissibilit. Sulla base di ci parte resistente pu essere anche il ricorrente, allorch, impugnato un atto presupposto con motivi aggiunti, si sente eccepire che sono scaduti i termini per impugnarlo perch semplicemente annullabile e, quindi, sottoposto al termine di decadenza di 60 giorni: sembra giusto che il ricorrente possa respingere questa eccezione allegando la nullit dellatto (14). Al riguardo si nota incidentalmente che listituto dei motivi aggiunti ha subto nel Codice un ampliamento di utilizzazione perch dallarticolo 43 dello stesso stato ammesso ad introdurre anche domande nuove semplicemente connesse a quelle gi proposte e, quindi impugnazioni di atti diversi da quelli originariamente impugnati, non necessariamente successivi ad esso, ma anche anteriori perch la connessione una qualit bilaterale, che in una relazione tra atti di antecedenza successione, connota, sia latto anteriore, sia quello successivo, per non dire che la relazione di connessione in generale fortemente aspecifica (15). C) Si pensa, in terzo luogo, che la rilevabilit della nullit dufficio da parte del Giudice possa avere un importante ruolo riequilibratore a favore del ricorrente (16). 13) Del resto, non sono mancate pronunce, di segno largheggiante, che anche nei confronti di atti semplicemente annullabili, hanno dato peso al momento della percezione della portata lesiva dellatto. V. ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2001, n. 203, in Cons. Stato, 2001, I, 70 e Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2007, n. 3431, in Giurisdiz.amm., 2007, I, 959. (14) In termini equivalenti identificando come resistente (in senso sostanziale) il privato interessato a far valere la nullit di un atto con cui lAmministrazione gli si impone (ad esempio nel caso in cui questi impugni un atto esecutivo di un atto normativo), v. B. SASSANI, Riflessioni sullazione di nullit, in Dir. proc. amm., 2011, 277. (15) Sulla larga aspecificit della qualit della connessione, si rinvia a quanto pu argomentarsi dallarticolo 189 del previgente codice di procedura penale, in materia di nullit degli atti processuali, che ipotizzava atti connessi allatto dichiarato nullo (alla lettera annullato) anche anteriori rispetto ad esso, nonch, in dottrina, alle notazioni di E. GUICCIARDI, Atti connessi, in Giur. it., 1954, III, 84, dove si distingue tra atto presupposto e atto solo connesso. (16) La rilevazione della nullit dufficio nei rapporti privati, e, in particolare, riguardo le c.d. nullit di protezione, ha una finalit riequilibratrice (v. Corte giust. CE 27 giugno 2000, in Foro it., 2000, IV, 413, riguardo le clausole dei contratti dei consumatori) e tende a supplire ad una eventuale scarsa reattivit processuale. Nei rapporti privati (e, cio, con riguardo alle c.d. nullit di protezione) opera a sostegno del c.d. contraente debole, a favore del quale stabilita la causa di nullit. Nei rapporti di diritto amministrativo pi difficile individuare a priori una parte debole, perch spesso il ricorrente, ma possono essere tali anche dei controinteressati rispetto ad un ricorrente che un forte soggetto economico o un piccolo ente pubblico; pertanto non prevedibile a priori la direzione della funzione riequilibratrice del Giudice, ma certo che essa pu essere necessaria ed altrettanto certo che essa non deve realizzarsi a sorpresa. Comunque la dottrina privatistica sembra non avere alcuna titubanza ad ammettere la coesistenza tra restrizioni nel far valere la nullit e rilevazione dufficio. V. al riguardo S. MONTICELLI, Nullit, legitti- 274 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Essa prevista dallo stesso comma 4 dellarticolo 31 e non sottoposta ad alcuna limitazione temporale perch la disposizione citata stabilisce che la nullit pu sempre essere rilevata dufficio da parte del Giudice (allo stesso modo di come pu sempre essere opposta dalla parte resistente). Si precisa preliminarmente che la rilevazione della nullit da parte del Giudice, in quanto determina linsorgere di una questione allinterno del processo (17), in base allarticolo 73, comma 3 del Codice deve essere seguita da informazione alle parti, cos da provocare il contraddittorio. La rilevazione non sinonimo di pronuncia di accertamento della nullit che chiude la relativa questione insorta nel processo: questultimo un esito eventualmente da disporre dopo linstaurazione del contraddittorio, il che fa apparire la rilevabilit dufficio da parte del Giudice non contrastante con il termine assegnato per la proposizione della nullit in via di azione e, in particolare, compatibile con lesigenza perseguita dal legislatore, di tutelare le parti resistenti da allegazioni di nullit imprevedibili (vuoi perch tardive, vuoi perch inaspettate). Detto questo sugli adempimenti processuali anteriori alla statuizione conclusiva sulla nullit (e, in particolare, una volta distinta questultima dalla rilevazione della nullit e dalla insorgenza della questione della nullit, entrambe precedenti), si pone il problema se il Giudice possa sottrarsi dalla rilevazione della nullit e, quindi, di quanto il ricorrente (eventualmente decaduto dalla possibilit di far valere la nullit dellatto) possa confidare sul Giudice per laccertamento della nullit dellatto, ci che sembra particolarmente importante allorch tale atto anteriore ad un altro impugnato e si rivelato a posteriori, con impercettibile progressione, lungo lo svolgersi del processo, gravemente invalido e, insieme, decisivo rispetto al secondo, pi appariscente e per questo fatto oggetto della impugnazione. Al riguardo si prende atto che la disposizione del Codice formulata nel senso che la nullit pu sempre essere... rilevata dufficio dal Giudice e non che essa ҏ da rilevare dufficio da parte del Giudice, come ad esempio per le nullit attinenti alle notificazioni alle Amministrazioni centrali. Essa fornisce, cio, lapparenza che la rilevazione della nullit costituisca per il Giudice, loggetto, non di un pieno dovere la cui violazione sanzionata con linvalidit degli atti processuali e, quindi, della sentenza, ma di una scelta libera, o, tuttal mazione relativa e rilevabilit dufficio, in Riv. dir. priv., 2002, 687-693 e M. GIROLAMI, Le nullit di protezione nel sistema delle invalidit negoziali... cit., 448-454. Con particolare riguardo alla funzione riequilibratrice della rilevabilit dufficio della nullit nel processo amministrativo, v. E. PICOZZA, Codice del processo amministrativo. D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 commentato articolo per articolo, Torino 2011, 60-61. (17) Nel senso, che leccezione lo strumento attraverso il quale si introduce nel processo una questione, v. V. COLESANTI, Eccezione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., Milano, 1965, 172 e ss. in specie 201-204 e V. DENTI, Questioni pregiudiziali (Diritto processuale civile) in Nuovissimo digesto italiano, Torino 1967, 675 e ss. in specie, 678. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 275 pi di un tenue dovere professionale, rilevante solo dal punto di vista del suo rapporto con lapparato giurisdizionale. Si tratta, per, di una apparenza errata. Le ragioni sono le seguenti. La voce (pu) del verbo servile potere usata dalla disposizione del Codice non ha necessariamente un significato puramente facoltizzante. Nel linguaggio giuridico le voci del verbo potere, e tra questo lespressione pu sono bivalenti, tra lescludere una condizione di obbligo e lescludere una condizione di divieto e, ulteriormente, tra un significato facoltizzante ed un altro di conferimento di valore ed effetto giuridico ad un determinato comportamento dichiaratamente permesso e quindi non vietato, ma, eventualmente, anche obbligato. In presenza di questa bivalenza, circa il caso che interessa, si rilevano due elementi. Il primo che in via generale difficile immaginare attivit di decisione del Giudice sul merito della causa avente carattere discrezionale e non strettamente vincolato: salvo quanto pu essere per decisioni di puro ordine del processo, le decisioni del Giudice sono sempre vincolate. Il secondo che dal punto di vista letterale deve darsi peso alla espressione dufficio, usata per connotare la rilevazione della nullit da parte del Giudice. Se si considera che la parola italiana ufficio ha la sua origine nella parola latina officium avente il significato di attivit doverosa, lespressione dufficio vale da sola a configurare la rilevazione della nullit da parte del Giudice come doverosa. Per tutto questo, il fatto che il Giudice pu sempre rilevare dufficio la nullit, significa che il Legislatore, non gi ha lasciato il Giudice libero di rilevare o non rilevare la nullit, ma ha dato al Giudice, senza limite di tempo, di rilevare la causa di nullit con effetti successivi giuridici sul processo (necessari o eventuali che siano, attesa la distinzione compiuta in precedenza tra la preventiva rilevazione della nullit e la successiva pronuncia di accertamento di essa), qualificando tutto ci come doveroso. Si sostiene, cio, che il pu contrassegna un comportamento giuridico che collegato al Giudice a titolo di dovere qualificato, la cui inosservanza inficia la validit degli atti successivi e in particolare, la sentenza. A voler tutto concedere quanto di facoltizzante si volesse cogliere nel verbo pu, dovrebbe essere riferito, pi che alla rilevazione della nullit, alla statuizione finale di essa (per evitare, ad esempio, sentenze contrastanti con la volont delle parti in favore delle quali stata stabilita la comminatoria di nullit, e, comunque, alla sorpresa delle parti, oppure per evitare una statuizione di nullit sulla interezza di un atto che non ha influenza diretta sul tema di decisione e che, viceversa ha un grande rilievo generale) (18). (18) Allo stesso modo di come la rilevazione incidentale di una questione di costituzionalit da 276 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 In conclusione, il Giudice, una volta accortosi della causa di nullit, quale che sia stato il modo in cui ci avvenuto, non pu esimersi dal rilevare essa e dal condurre su di essa, contraddittorio e accertamento finale. Conferma indiretta, ma evidente e forte che il Giudice obbligato a rilevare la nullit, viene dal diritto comunitario, e in particolare dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel nostro ordinamento ormai pacificamente riconosciuta idonea a statuire lesatta portata delle statuizioni del diritto comunitario. Ci si riferisce alla sentenza, della Sezione IV, della Corte CE, 4 giugno 2009, in causa c. 243 (19), in materia di rilevazione della nullit di clausole abusive ai danni di consumatori (e, quindi, con riferimento ad una figura di nullit con molti elementi di relativit comuni a quella dellatto amministrativo). La Corte ha statuito che la direttiva 5 aprile 1993, n. 93/19 (appunto sulla tutela dei consumatori avverso le clausole contrattuali abusive), testualmente formulata nel senso di un obbligo generico degli Stati di consentire alle proprie autorit giurisdizionali di far cessare lintroduzione nei contratti di clausole abusive ai danni dei consumatori, ha come modalit obbligata di trasposizione la configurazione di un ruolo del Giudice la quale tenga conto che: il ruolo cos attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario di cui trattasi non si limita alla semplice facolt di pronunciarsi sulleventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bens comporta parimenti lobbligo di esaminare dufficio tale questione dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (20). Questo per lordinamento italiano comporta che larticolo 1421 del Codice civile, il quale disciplina la rilevazione da parte del Giudice anche per la causa di nullit in questione, deve essere inteso nel senso della doverosit della rilevazione da parte del Giudice, almeno per quanto riguarda questa causa di nullit. Ora, collegando tutti questi elementi pu dirsi che, se per lordinamento italiano la disposizione del Codice civile sulla rilevazione della nullit da parte del Giudice deve essere intesa nel senso che questultima doverosa riguardo la clausole abusive ai danni dei consumatori, allo stesso modo dovrebbe intendersi luguale disposizione del Codice del processo amministrativo riguardo la nullit dellatto amministrativo, giacch tale nullit ha molti elementi in comune con quella delle clausole abusive ai danni dei consumatori, primo tra questi lessere posta a tutela di specifici interessi e di configurarsi sostanzialmente come largamente relativa (21). parte della Corte Costituzionale nel corso di un giudizio su conflitto di attribuzioni, non sinonimo di annullamento della disposizione in oggetto. (19) In I contratti, 2009, 1115 e ss., con convincente commento di S. MONTICELLI, La rilevabilit dufficio condizionata della nullit di protezione: il nuovo atto della Corte di giustizia, 1119. (20) V. paragrafi 31 e 32. (21) Sul valore generale della statuizione della Corte di giustizia, sullobbligo della rilevazione della nullit da parte del Giudice, v. S. MONTICELLI, La rilevabilit di ufficio... cit., 1119-1120, il quale attribuisce ad essa carattere sostanzialmente interpretativo rispetto ad altre precedenti in cui la predetta rilevazione era configurata come oggetto di una facolt. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 277 Altra conferma, poco appariscente, seppure forte e diretta dallassunto che si sostiene viene dalla constatazione che nellordinamento italiano pacifico che la rilevazione della nullit pu avvenire in sede di giudizio di Cassazione (22). Se si tiene conto del fatto che tale giudizio ristretto ai vizi di legittimit della sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, ragionando a ritroso si deve concludere che per la Corte di Cassazione, il modo in cui la nullit stata rilevata dal Giudice precedente, e prima ancora la rilevazione o meno da parte di questultimo della nullit, costituisce lesito di una decisione sottoposta a parametri di diritto e non di una scelta di puro fatto, libera da vincoli giuridici e rimessa unicamente al Giudice. Per questo, lavvenuto o il mancato rilievo di ufficio della nullit, quali che poi debbano o possano essere gli esiti della rilevazione, si prestano ad essere valutati posteriori alla stregua di elementi di diritto e, quindi sono possibili oggetto di impugnazione. Ulteriormente, si pu affermare che il mancato rilievo dufficio della nullit, e, cio la mancata valutazione di essa sono valutabili come vizio della sentenza che conclude la fase di giudizio in cui stata pronunciata la sentenza oggetto di impugnazione (23). Conclusivamente, lomissione della rilevazione della nullit e la mancanza dellesame della questione che si sarebbe aperta a seguito della rilevazione della nullit, anche se ricavabili solo implicitamente dalla sentenza, possono costituire motivo di impugnazione, cos come il Codice, allarticolo 9 dispone per le statuizioni anche implicite sulla giurisdizione. Tutto ci rafforzato e concretato dalla disposizione di cui allarticolo 104 del Codice. Questo enuclea la categoria delle eccezioni non rilevabili dufficio, distinguendole implicitamente da quelle rilevabili dufficio. Per le prime stabilisce il divieto della proposizione per la prima volta in appello. Per le seconde no. Pu, quindi, sinteticamente dirsi che il Codice, nellambito della categoria generale delle eccezioni, distingue tra quelle non rilevabili dufficio, per le quali non ammette la proposizione per la prima volta in appello e quelle rilevabili dufficio, o improprie, che dir si voglia, evidentemente ammesse (24) e sottratte al divieto della proposizione per la prima volta in appello. In contrario si argomenta che, se chi ha steso il Codice avesse voluto far valere il divieto della proposizione per la prima volta in appello anche per le eccezioni rilevabili dufficio, avrebbe collegato il divieto della proposizione semplicemente alle (22) V. Cass. 28 novembre 2008, n. 28424, in Red. giust. mass., 2008, 11. (23) La riflessione svolta in questo capoverso ripresa da S. MONTICELLI, La rilevabilit dufficio..., cit., 1120 (lautore dopo una monografia in generale sulla nullit, Contratto nullo e fattispecie giuridica, Padova, 1995, si impegnato sul tema della rilevabilit dufficio delle c.d. nullit di protezione con pi saggi, tra cui Nullit, legittimazione relativa e rilevabilit dufficio, in Riv. dir. priv., 2002, 685 e ss., fino a giungere, nello studio qui pi volte citato, alla netta conclusione della doverosit della rilevazione della nullit da parte del Giudice). (24) Sulla categoria delle eccezioni improprie, v. R. ORIANI, voce Eccezione, in Digesto discipline privatistiche Sezione civile, Torino 1991, 262 e ss. e poi, Eccezione rilevabile dufficio, in Foro it., 2001, I, 132 e ss.. 278 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 eccezioni, senza specificare. Se per le eccezioni rilevabili dufficio il divieto della proposizione in appello non vale, vuol dire che la loro proposizione in appello ammessa. Ci naturalmente vale anche per leccezione dufficio di nullit: se la nullit non stata formalmente rilevata dufficio nel giudizio di primo grado, essa pu essere fatta valere in appello, presumibilmente in forma di impugnazione della sentenza di primo grado inficiata dallomessa rilevazione della nullit (25). Pu dirsi, quindi, che chi ha instaurato un giudizio amministrativo su un determinato atto, anche se nel giudizio di primo grado non ha fatto valere la nullit di un altro atto diverso da quello impugnato, nei 180 giorni (dalla conoscenza, effettiva o presunta, o dalla percezione della lesivit dello stesso), pu aspettarsi che ci faccia il Giudice di primo grado dufficio o per propria iniziativa o su segnalazione. Se ci non accade pu impugnare la sentenza di primo grado per la mancata rilevazione della nullit, provocando su ci il giudizio (per la prima volta) del Giudice dappello. In contrario sarebbe inesatto sostenere che ci comporterebbe la vanificazione del termine di 180 giorni per proporre azione di nullit, perch tale termine riguarda solo la domanda nel giudizio di primo grado e non la proposizione di una eccezione nuova in appello, che pone per la prima ed unica volta il Giudice dinanzi alla questione della nullit dellatto. In questo modo lamministrato ricorrente, che in primo grado non ha fatto valere la nullit tempestivamente e, in generale, non ha potuto imporre al Giudice di primo grado la rilevazione della nullit, ha la possibilit di investire della questione il Giudice dappello: dispone di un grado di giudizio in meno rispetto allamministrato che si attiva tempestivamente, ma ha la possibilit che un Giudice si pronunci sulla questione di nullit, e in definitiva, di impedire che una sentenza sia pronunciata sulla base di un atto nullo, e per questo risulti in contraddizione con la finalit fondamentale dellistituto della nullit, che quello di impedire ad un atto fortemente difettoso di fare da base per altri atti (26). Secondo questa logica la sentenza dappello che omettesse di statuire sulla nullit potrebbe essere oggetto di revocazione. D) Andando a considerare specificamente il caso di un atto nullo che presupposto di un altro atto, si osserva come il problema della produzione o meno di effetti da parte dellatto (accennato in precedenza) sia chiarito in modo definitivo proprio dalle ragioni del regime processuale dello stesso atto. Se esso non producesse effetti, latto successivo sarebbe sempre e comun- (25) In giurisprudenza, nel senso che le eccezioni rilevabili di ufficio non rilevate nel giudizio di primo grado si risolvono in motivo di impugnazione, v. CGRS, 10 novembre 2010, n. 1403. (26) In dottrina, v. F. CARNELUTTI, Teoria generale del diritto, 1951, ora Camerino 1998, 332- 334 e A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva (e sulle tecniche di produzione degli effetti giuridici) in Riv. dir. proc. 1991, 92-95. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 279 que invalido e non ci sarebbe bisogno di andare a ritroso ad aggredire il primo. Cos, per, sarebbe del tutto inutile la disciplina del Codice, che, invece, indubbiamente, limita la rilevazione della nullit dellatto. Al contrario, si deve pensare che latto nullo abbia una sua efficacia, fossaltro incerta e solo giustificatrice di comportamenti successivi e che, quindi, chi si lamenta di un atto ad esso successivo, debba porsi il problema di far valere la sua nullit. Quello che occorre che il far valere lo stato di nullit sia relativamente pi facile rispetto al far valere uno stato di semplice annullabilit. Ed importante che lo sia specialmente nei confronti di un atto che costituisce presupposto occulto di un altro atto successivo che palesemente incide sugli interessi sostanziali, e, quindi, al di l dellapparenza di senso comune - importante e da considerare - rende dal punto di vista strettamente tecnico questultimo nullaltro che una conseguenza dovuta di una scelta gi consumata. 280 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 La geoingegneria Verso la privatizzazione del sole e degli ecosistemi naturali? Grazia Sanna* Nel passato, la consapevolezza che quella del cuore la forma d'intelligenza pi alta stata appannaggio di sapienti e poeti. Oggi, anche le neuroscienze concordano (0). Un astrofisico di origine indiana, premio Nobel nel 1983 per il suo lavoro sull'evoluzione delle stelle, nel libro Verit e Bellezza, Estetica e Motivazione nella Scienza afferma che questultima mossa, nella sua aspirazione verso la conoscenza, dall'amore per il mistero dellarmonia che lOrdine Naturale esprime. Tenendo presente queste premesse, sta al lettore giudicare se le tecniche di geo-ingegneria che verranno illustrate in questo scritto siano in linea con quella che si suppone debba essere la missione autentica della Scienza o se siano piuttosto espressione della confusione dei tempi moderni, in cui la tecnica - l'ancilla - ha usurpato un posto che non le compete. SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Definizione del termine geoingegneria- 3. Le tecnologie: i due gruppi principali - 4. Metodi di gestione della radiazione solare (SRM) - 5. Metodi di rimozione del biossido di carbonio (CDR) - 6. Alcuni rilievi critici: impatto sullambiente e sulla salute umana - 7. Il problema dei brevetti - 8.Conclusioni. 1. Premessa La questione se la responsabilit dei cambiamenti climatici in corso debba attribuirsi allimpatto antropico o ad altri fattori tema controverso e molto dibattuto, anche allinterno del mondo scientifico ortodosso. Gi allindomani della sua pubblicazione, molti eminenti scienziati (1) avevano avanzato dubbi sul rigore metodologico e sulle conclusioni del IV (*) Avvocato in Roma. (0) Tra i pionieri delle ricerche in questo campo campo: i coniugi Lacey, psicofisiologi (per una panoramica completa sulla loro attivit di ricerca vedi J.R. JENNINGS e M.H. COLES, John I. Lacey 1915- 2004 A Biographical Memoir, Publ. U.S. National Academy of Sciences Washington D.C., 2006); J. Andrew Armour, neuroscienziato, stato il primo a scoprire che il cuore dotato di un sistema nervoso proprio (J.A. ARMOUR e J.L. ARDELL, Neurocardiology, Oxford University Press, New York, 1994); Heartmath Institute, Science of The Heart: Exploring the Role of the Heart in Human Performance, consultabile sul sito: www.heartmath.org/research/science-of-the-heart/head-heart-interactions.html; R. MCCRATY, M. ATKINSON, D. TOMASINO e R.T. BRADLEY, The Coherent Heart: HeartBrain Interactions, Psychophysiological Coherence, and the Emergence of System-Wide Order, in Integral Review, Vol. 5, n. 2 2009, Ohio; J. CIARROCHI, J. FORGAS, e J. MAYER (Eds.), Emotional intelligence in everyday life: A Scientific Inquiry, Psychology Press/Taylor & Francis, Philadelphia, 2001; C. MERCOGLIANO and K. DEBUS, Expressing Life's Wisdom: Nurturing Heart-Brain Development Starting With Infants, Intervista con Joseph Chilton Pearce, in Journal of Family Life, n. 1, Vol. 5, 1999, consultabile su: http://www.ratical. org/many_worlds/JCP99.html (ult. Cons. 19.04.2011). Quanto al ruolo della Bellezza nella scienza, oltre al volume S. CHANDRASEKHAR, Truth and Beauty. Aesthetics and Motivations in Science. The University of Chicago Press, Chicago 1987, vedi anche M.W. HO, Is beauty truth in science?, consultabile sul sito dellInstitute for Science in Society - ISIS, su: http://www.i-sis.org.uk/why_beauty_is_truth_and_truth_beauty.php (1) Open letter on the UN Climate-Conference to Mr. Ban Ki Moon, 12.12.2007, consultabile su: scienceandpublicpolicy.org/.../open_letter_to_un.html CONTRIBUTI DI DOTTRINA 281 Rapporto del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC) del 2007, che essenzialmente attribuiva la causa del surriscaldamento del pianeta alleffetto-serra causato dalle attivit umane (2). Lo scetticismo espresso allora non mai cessato. Anzi, nel biennio 2008- 2009 il consensus crollato come attestano, per citare solo alcuni esempi, sia il ponderoso rapporto presentato al Senato del Congresso USA da 700 scienziati di fama internazionale il 17 marzo 2008 (3), sia lappello inviato al Segretario Generale delle Nazioni Unite da 141 scienziati esperti di climatologia l8 dicembre dellanno seguente (4). In particolare, partendo dallassunto che (2) Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, Cambiamento Climatico 2007 - I Principi Fisici di Base (Quarto Rapporto di Valutazione, Estratto dalla sintesi per i decisori politici, approvato ufficialmente in occasione della 10 sessione del Gruppo di Lavoro I dellIPCC - Parigi, febbraio 2007), consultabile su: www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/.../ar4-wg1-spm.pdf- (3) Il sito web del Congresso USA ha messo a disposizione lultimo rapporto scientifico compilato dai 700 scienziati che hanno criticato le conclusioni del Rapporto IPCC del 2007, nonch vari altri documenti utili: U.S. Senate Minority Report: More Than 700 International Scientists Dissent Over Man- Made Global Warming Claims - Scientists Continue to Debunk Consensus in 2008 & 2009. Aggiornamento: 17/03/2009: 59 Scientists Joint Senate Report; Aggiornamento: 28/01/ 2009: James Hansen's Former NASA Supervisor Declares Himself a Skeptic; (Aggiornamenti dellultimo Rapporto: More Than 650 International Scientists Dissent Over Man-Made Global Warming Claims, reso pubblico l11/12/2008). Oltre 700 scienziati dissidenti (aggiornamento del primo rapporto di 650) di tutto il mondo hanno contestato le dichiarazioni sul cambiamento climatico antropogenico rese dal Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) e dal Vice Presidente Al Gore. Questo nuovo rapporto di Minoranza del Senato USA 2009, di 255 pagine - aggiornato rispetto al dirompente rapporto del 2007 in cui oltre 400 scienziati hanno espresso il loro scetticismo sul consensus al cambiamento climatico - rappresenta la voce scettica di oltre 700 eminenti scienziati di fama internazionale, compresi molti scienziati che hanno fatto o che attualmente fanno parte del Comitato Intergovernativo per il Cambiamento Climatico ONU, che ora si sono levati contro lo stesso IPCC. Questo rapporto aggiornato comprende un ulteriore numero di 300 scienziati e ricercatori esperti di climatologia - un numero in crescita - che si sono aggiunti agli scettici del 2007. Attualmente, il numero degli scienziati dissidenti di oltre 13 volte pi grande rispetto al numero degli scienziati delle Nazioni Unite -52-, autori del rapporto IPCC del 2007 iper-amplificato dalla stampa (i documenti sono scaricabili dal sito: (http//:www. epw.senate.gov/public/index.cfm?...Blogs). (4) Open Letter to Secretary-General of United Nations Ban Ki Moon, New York, NY, United States of America, 8.12.2009, ... We the undersigned, being qualified in climate-related scientific disciplines, challenge the UNFCCC and supporters of the United Nations Climate Change Conference to produce convincing OBSERVATIONAL EVIDENCE for their claims of dangerous human-caused global warming and other changes in climate. Projections of possible future scenarios from unproven computer models of climate are not acceptable substitutes for real world data obtained through unbiased and rigorous scientific investigation. Specifically, we challenge supporters of the hypothesis of dangerous human-caused climate change to demonstrate that: Variations in global climate in the last hundred years are significantly outside the natural range experienced in previous centuries; Humanitys emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases (GHG) are having a dangerous impact on global climate; Computer-based models can meaningfully replicate the impact of all of the natural factors that may significantly influence climate; Sea levels are rising dangerously at a rate that has accelerated with increasing human GHG emissions, thereby threatening small islands and coastal communities;The incidence of malaria is increasing due to recent climate changes; Human society and natural ecosystems cannot adapt to foreseeable climate change as they have done in the past; Worldwide glacier retreat, and sea ice melting in Polar Regions , is unusual and related to increases in human GHG emissions; Polar bears and other Arctic and Antarctic wildlife are unable to adapt to anticipated local climate 282 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 la scienza climatica ben lungi dallessere perfetta, con questultimo documento i firmatari hanno richiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite che il comitato tecnico della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) dimostri con prove solide documentali, basate su dati reali raccolti sul campo e non su proiezioni future dedotte da modelli matematici elaborati al computer, che il riscaldamento globale sia da attribuirsi alla produzione di gas serra derivata da attivit umane e non ad altri fattori. Il coro degli scettici giunto persino ad accusare di frode scientifica il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC) (5) quando stato scoperto che, contrariamente a quanto si afferma nelle campagne mediatiche e nonostante nessun modello climatico lavesse previsto, i ghiacciai di molte altre parti del mondo, lungi dal ritirarsi, si stanno invece espandendo (6). change effects, independent of the causes of those changes; Hurricanes, other tropical cyclones and associated extreme weather events are increasing in severity and frequency; Data recorded by groundbased stations are a reliable indicator of surface temperature trends, consultabile su: www.copenhagenclimatechallenge.org/ (5) In generale, gi il 14 Aprile 2008, un nutrito gruppo internazionale di scienziati dissidenti aveva richiesto al Segretario Generale delle Nazioni Unite che lIPCC venisse ... chiamato a rispondere e obbligato a smettere le sue pratiche ingannevoli ( http://tech-know.eu/uploads/Letter_UN_sec_Gen_BAn_Kimoon. pdf). Accuse di analoga gravit sono state mosse allIPCC dallo scienziato indiano V. K. Raina, gi vicedirettore generale del Geological Survey of India (GSI), il quale, dopo aver condotto ricerche su 25 ghiacciai in India e allestero, ha contestato lallarmismo delle Nazioni Unite precisando che siamo di fronte a cambiamenti che si verificano periodicamente. Le sue dichiarazioni sono confermate dal Dr. R. K. Ganjoo, Direttore del Regional Centre for Field Operations and Research on Himalaya Glaciology (articolo disponibile su: http://www.larouchepub.com/pr/2009/090828india_warming_fraud.html). La reazione degli scienziati asiatici ha portato un membro dellIPCC a confessare pubblicamente che i dati non erano accurati come avrebbero dovuto essere (In Himalaya i ghiacciai vanno crescendo rapidamente mentre, lo scienziato che ne ha fraudolentemente previsto lo scioglimento in un Rapporto delle Nazioni Unite premiato col Nobel, ha ammesso di aver fatto quelle dichiarazioni solo per far pressione sui leader politici. (Daily Mail, 24.01.2010 "Glacier scientist: I knew data hadn't been verified", consultabile su: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1245636/Glacier-scientists-says-knew-dataverified. html#ixzz0dUx6pwXe). Vedi anche l'articolo di D. CARRINTON, "Dirigenti dellIPCC ammettono di aver sbagliato a proposito dello scioglimento dei ghiacciai dellHimalayan. Membri senior del corpo scientifico delle Nazioni Unite sul clima ammettono che la dichiarazione secondo cui i ghiacciai Himalayani si sarebbero sciolti entro il 2035 era infondata", The Guardian, Londra, 20.01.2010 (www.guardian. co.uk/.../ipcc-himalayan-glaciers-mistake). Sul cosiddetto Climategate, si pu consultare la trascrizione dellaudizione dinanzi al Parlamento britannico del Prof. Phil Willis, durante linchiesta seguita alla pubblicazione di alcune mail private di scienziati esperti di questioni climatiche su www.guardian. co.uk/.../parliamentary-climate-emails-inquiry. (6) Oltre al citato caso delle nevi Himalayane e a titolo meramente esemplificativo - dato che lelenco completo sarebbe ben pi lungo -, qui di seguito si riportano altri casi analoghi. Il ghiacciaio Hubbard (Alaska), secondo Ned Rozell, dellIstituto di Geofisica presso l Universit di Fairbanks in Alaska, sta aumentando di continuo sin dal 1895, quando venne misurato per la prima volta (cfr. Hubbard Glacier refuses to fade away, consultabile su: www.gi.alaska.edu/ScienceForum/ASF18/1890.html). Secondo i dati resi pubblici recentemente dal Centro Dati per la Neve e il Ghiaccio Statunitense (US National Snow and Ice Data Center) il ghiaccio dellAntartide sarebbe aumentato del 26 per cento dal 2007 (J. ROBBINS, An Inconvenient Truth: The Ice Cap Is Growing, Washington Times, 10.01.2010). Per DAVID BELLAMY, ... All 48 glaciers in New Zealand's Southern Alps are growing, the Franz Josef by about 4 metres a day. Pio XI, the largest glacier in the southern hemisphere, and the Perito Moreno CONTRIBUTI DI DOTTRINA 283 Ulteriori perplessit ed incertezze sono state ingenerate, poi, dalla scoperta relativa allo scioglimento dei ghiacciai di Marte e Plutone (7) (dove probabilmente non esistono fabbriche o sistemi di aria condizionata), un fenomeno rilevato sin dal 2003; la circostanza ha rafforzato lipotesi che nella valutazione dellIPCC/2007 il ruolo del sole nellinnalzamento della temperatura terrestre potrebbe esser stato sottostimato (8). La prestigiosa rivista New Glacier, the largest in Patagonia, are also growing despite the fact that they should be melting because of warm winds zephyr'd from El Nio seas (New Scientist 16.04.2005 Londra, UK Magazine - n. 2495). Anche in California, sul Monte Shasta i ghiacciai sarebbero in crescita (cfr. www.worldclimatereport.com/.../more-ice-for-your-shasta/), cos come i ghiacciai del Monte Bianco e la cima Dme du Goter (Rif: Very high-elevation Mont Blanc glaciated areas not affected by the 20th Century climate change, C. VINCENT, E. LE MEUR, D. SIX, M. FUNK, M. HOELZLE and S. PREUNKERT, Journal of Geophysical Research, May 2007, Vol. 112, D10). (7) NASA, Mars is Melting. The south polar ice cap of Mars is receding, revealing frosty mountains, rifts and curious dark spots 7.08.2003 (consultabile su: science.nasa.gov/science.../07aug_southpole/); M. LAPAGE, Climate myths: Mars and Pluto are warming too, in New Scientist Environment 16.05.07 (www.newscientist.com/.../dn11642-climate-myths-mars-and-pluto-are- warming-too.html); KATE RAVILIOUS, Mars Melt Hints at Solar, Not Human, Cause for Warming, Scientist Says, in National Geographic News del 28.02.2007 (su: news.nationalgeographic.com/.../070228-mars-warming.html). (8) Per approfondire il tema dellimpatto delle fluttuazioni della radiazione solare sul sistema climatico globale e sulla variabilit climatica, vedi: M. CHIACCHIO e M. WILD, Global dimming and global brightening, numero monografico del Journal of Geophysic Research vol. 115, no. D10, 2010. Vedi anche GERALD MEEHL, JULIE ARBLASTER, KATJAMATTHES, FABRIZIO SASSI, and HARRY VAN LOON, Amplifying the Pacific Climate System Response to a Small 11-Year Solar Cycle Forcing, Science, 2009; 325 (5944): 1114 DOI: 10.1126/science.1172872. Anche sulla Rivista di Analisi Politica, Difesa e Sicurezza, FNR Media, si legge che: ... Le temperature sulla Terra si sono stabilizzate nei passati decenni, e il pianeta si dovrebbe preparare a una nuova era glaciale, piuttosto che temere il riscaldamento globale. Lo ha detto alla stampa russa Khabibullo Abdusamatov. Questi capo del Laboratorio di Ricerca Spaziale presso lOsservatorio Pulkovo di San Pietroburgo. Secondo lo scienziato, Dati di ricerca russi e stranieri confermano che le temperature globali nel 2007 sono state praticamente quelle del 2006, e, in generale, le stesse del periodo 1998-2006. In definitiva, questo significa che la Terra ha superato il picco del riscaldamento globale nel periodo 1998-2005.. Secondo lo scienziato, la concentrazione di anidride carbonica nellatmosfera terrestre salita oltre il 4% nel corso dellultimo decennio, ma il riscaldamento globale si praticamente fermato. Si confermerebbe, quindi, la teoria dell impatto solare sui cambiamenti del clima terrestre, perch la quantit di energia solare che raggiunge il pianeta drasticamente diminuito durante lo stesso periodo. Se le temperature globali avessero risposto direttamente alle concentrazioni nella atmosfera dei gas a effetto serra, si sarebbe avuto un aumento di almeno 0,1 gradi centigradi negli ultimi dieci anni. Tuttavia, questo tipo di aumento non si mai verificato, ha continuato Abdusamatov. Abdusamatov ha detto anche che Un anno fa, molti meteorologi hanno previsto che livelli pi alti di biossido di carbonio nellatmosfera avrebbero reso lanno 2007 il pi caldo degli ultimi dieci anni, ma, per fortuna, queste previsioni non si sono realizzate. Secondo lo scienziato, nel 2008, la temperatura globale dovrebbe scendere leggermente, invece di aumentare, a causa del basso livello di radiazione solare, senza precedenti negli ultimi 30 anni, e potrebbe continuare, anche se la diminuzione delle emissioni industriali di biossido di carbonio dovesse raggiungere livelli record. Entro il 2041, lattivit solare raggiunger il suo minimo secondo il suo ciclo di 200 anni, e un profondo periodo di raffreddamento, simile al Minimo di Maunder, colpir la Terra nel periodo 2055- 2060. Questo avr una durata di circa 45-65 anni, ha aggiunto lo scienziato. Il Minimo di Maunder si verificato tra il 1645 ed il 1715, quando solo circa 50 macchie sono apparse sulla superficie del Sole, in contrapposizione al numero tipico che di 40-50mila macchie. Esso coinciso con la parte centrale e pi fredda della cosiddetta Piccola Glaciazione, durante la quale lEuropa e il Nord America sono stati sottoposti a inverni estremamente freddi. Tuttavia, linerzia termica degli oceani e dei 284 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Scientist, in un recente articolo (9), ha pubblicato un importante studio che conferma la tendenza verso un raffreddamento delle temperature del pianeta dovuto alle fluttuazioni nei cicli solari e nellattivit solare, e ci spiegherebbe la crescita dei ghiacciai e la rigidit record degli inverni registrata negli ultimi anni. Secondo numerosi eminenti scienziati, entro pochi anni potremmo addirittura trovarci di fronte a una nuova era glaciale (10). mari del pianeta ritarder un profondo raffreddamento del pianeta, e una nuova era glaciale inizier durante il periodo 2055-2060, e probabilmente durer diversi decenni, ha detto Abdusamatov. Pertanto, la Terra sarebbe avvolta da una crescente calotta di ghiaccio, piuttosto delloggi paventato laumento del livello degli oceani e causato dalla fusione dei ghiacci polari. Lo scienziato ha concluso indicando che lumanit dovr affrontare gravi problemi economici, sociali e demografici e le conseguenze della prossima glaciazione toccheranno direttamente oltre l80% della popolazione del pianeta (rif: La Terra potrebbe presto affrontare una nuova glaciazione, su: FNRmedia, la rivista di informazione e analisi di politica internazionale, difesa e sicurezza, www.fnrmedia.net/openmedia/?p=2118). (9) S. CLARK, Quiet sun puts Europe on ice, in The New Scientist n. 2756 14.04.2010, (consultabile su: www.newscientist.com/.../mg20627564.800-quiet-sun-puts-europe-on-ice. Html). Larticolo cita lo studio condotto dal Prof. Mike Lockwood dellUniversit britannica di Reading, sulle interrelazioni tra lattivit solare e il clima (M.LOCKWOOD, Solar change and climate: an update in the light of the current exceptional solar minimum. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2010, pag. 303-329). Nel 2008-2009 le macchie solari sarebbero quasi scomparse dalla superficie del globo solare e leffetto del campo magnetico solare sulla terra sarebbe calato a un livello record dalla sua prima misurazione scientifica, effettuata 150 anni fa. Lo studio ha paragonato i dati delle fluttuazioni solari registrati dal 1659, gli anni della cosiddetta Piccola Era Glaciale, e ha scoperto che gli anni caratterizzati da una bassa attivit solare corrispondevano a un significativo abbassamento delle temperature invernali. Sul fenomeno di irrigidimento del clima nelle ultime stagioni invernali vedi anche: M. LOCKWOOD, R. G HARRISON, T. J WOOLLINGS, S. K. SOLANKI, Are cold winters in Europe associated with low solar activity? In Environmental Research Letters, 5 (2) - 2010. Recenti reportange da tutto il mondo sembrano confermare questa tendenza, in atto da qualche anno: J. RUTWICH per Reuters, La Cina combatte contro ... linverno pi freddo da 100 anni, Chenzhou, 04.02.2008 (consultabile su: in.reuters.com/article/idINPEK16157020080204-India); lUfficio Meteorologico britannico, riferendosi allinverno 2009, ha ffermato che: ... si pensa che in Gran Bretagna ci sar linverno pi freddo dal 1995/96, (www.metoffice.gov.uk/.../2009/pr20090225.html); secondo la rivista on-line per agricoltori Farmers Gurdian, Mongolia. L'inverno pi freddo da 25 anni a questa parte uccide 8.4 milioni di animali (articolo del 24.08.2010, consultabile su: www.farmersguardian.com/...coldest-winter.../ 34303.articl), oltre a centinaia di altri articoli da tutte le parti del mondo. (10) Confermando le ipotesi formulate a partire dagli anni 70 del secolo scorso da T. Landscheidt, fondatore del Schroeter Institute for Research in Cycles of Solar Activity di Waldmuenchen, in Germania (cfr. T. LANDSCHEIDT, New Little Ice Age instead of global warming, in Energy and Environment, 2003, Vol. 14, pag. 327-350; T. LANDSCHEIDT, Global warming or Little Ice Age?, in Holocene cycles. A Jubilee volume in celebration of the 80th birthday of Rhodes W. Fairbridge. FORT LAUDERDALE, The Coastal Education and Research Foundation (CERF), 1995, pag. 371-382, Finkl, C. W., ed.; T. LANDSCHEIDT, Solar oscillations, sunspot cycles, and climatic change, in B. M. McCormac et, Weather and climate responses to solar variationsi, pag. 293-308 1983, Boulder, Colorado, Associated University Press su: http://www.schulphysik.de/klima/landscheidt/iceage.htm), molti eminenti oggi scienziati sono concordi nel ritenere che presto potremmo dover fronteggiare una nuova piccola era glaciale. H. Abdussamatov, capo dellOsservatorio Astronomico dellAccademia delle Scienze russa di Pulkovo, a S. Pietroburgo, durante la Quarta Conferenza Internazionale sul Cambiamento Climatico tenutasi a Chicago presso l- Heartland Institute il 16-18/05/2010, ha affermato che una nuova glaciazione potrebbe verificarsi entro quattro anni (la sua relazione The Sun Dictates the Climate of the Earth consultabile sul sito: heartland.org/). Dello stesso avviso anche il Prof. Vladimir Paar dellUniversit di Zagabria, membro dellAccademia delle Scienze croata, che ha effettuato per decenni ricerche sulle precedenti ere glaciali CONTRIBUTI DI DOTTRINA 285 Tutto ci pare porsi in netto contrasto con la diffusa teoria secondo cui le emissioni umane di CO2 e di altri gas serra debbano essere considerate come i principali responsabili dellaumento della temperatura terrestre, nella misura di almeno 4 gradi centigradi entro la fine del secolo come indicato dallIPCC. Comunque stiano davvero le cose, questo scenario ben evidenzia quanto siamo ancora lontani dal comprendere le cause e, dunque, quanto sia difficile individuare la cura corretta per mitigare le turbolenze climatiche del nostro pianeta. Ci nonostante, stranamente, lindustria globale e alcuni istituti di ricerca hanno gi pronta - e da parecchi anni - la loro soluzione al problema: ridisegnare il clima manipolando gli ecosistemi in sostituzione di quelli naturali. In previsione della possibilit che gli interventi di modificazione artificiale del clima - sinora sperimentati pi o meno discretamente (11) - vengano applicati giocoforza in una situazione di totale deregulation, alcuni governi e alcune istituzioni internazionali hanno iniziato a discutere pubblicamente la questione. Il presente scritto costituisce una prima riflessione sul tema poco conosciuto della geoingegneria ovvero, di quella serie di tecnologie che permettono la manipolazione volontaria dei sistemi atmosferici, marini, terrestri e persino della radiazione solare, che alcuni propongono come rimedio risolutivo immediato (quick fix) per affrontare i problemi ambientali determinati dal supposto riscaldamento della crosta terrestre. Tutte queste tecniche, il cui in Europa e sulle loro cause. Nellarticolo pubblicato il 29.06.2009 sul Croatian Times, afferma che la maggior parte dellEuropa settentrionale e centrale sar presto coperta dai ghiacci, prevedendo che si potr raggiungere via terra lIrlanda dallInghilterra, o il Nord Europa dalla Scozia (larticolo consultabile su: www.croatiantimes.com/.../Croat_scientist_warns_ice_age_could_start_in_five_years -). (11) vedi anche ETC Group, Geopiracy... cit., pag. 22: Secondo lOrganizzazione Metereologica Mondiale delle Nazioni Unite (UN WMO), almeno 26 governi hanno condotto routinariamente esperimenti di alterazione del tempo metereologico a partire dalla fine del secolo scorso. Dal 2003-2004, solamente 16 paesi membri della World Meteorological Organization hanno dichiarato di effettuare attivit di modificazione del clima, sebbene si sappia che ci avvenuto in molti altri paesi. Anche la Commissione per la Scienza e la Tecnologia della Camera dei Comuni del Regno Unito, nel V Rapporto sulla Geoingegneria pubblicato il 18.03.2010, ha ammesso che: ... alcuni esperimenti di geoingegneria - sebbene su scala molto piccola - sono gi in corso ... (The House of Commons Science and Technology Commitee, The Regulation of Geoengineering, 5th Report-Session 2009-2010, pag. 3, ... some - albeit very small scale- geoengineering testing is already underway; consultabile su: www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200910/.../221/221.pdf (ultima consultazione 07.04.2011). Vedi anche The Sunshine Project, The Limits of Inside Pressure: The US Congress Role in ENMOD (http://www.sunshine-project.org/enmod/US_Congr.html) e ISIS (Insititute for Science in Society) Report del 20.09.2011, Atmospheric Geoengineering, su: www.i-sis.org.uk/atmosphericGeoengineering. php -. In particolare, secondo i dati forniti dal sito della campagna internazionale H.O.M.E. (Hands Off Mother Earth) lanciata dalla scienziata indiana Vandana Shiva, gli oceani sarebbero stati sottoposti ad esperimenti di fertilizzazioneda almeno 20 anni (su: http://www.handsoffmotherearth.org/learn-more/whatis- geoengineering/ocean-fertilization/). 286 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 numero di brevetti dai primi anni 2000 ad oggi cresciuto del 1500% (12), guardano allunico obiettivo di ridurre la temperatura del pianeta ricorrendo alla riduzione della quantit di radiazione solare e alla cattura e/o stoccaggio dellanidride carbonica, mentre si disinteressano completamente dellabbattimento delle emissioni in s e degli altri problemi ambientali legati alla qualit dellaria, dellacqua e del suolo. Verranno inoltre brevemente analizzati alcuni tra i profili di criticit che tali tecnologie presentano in relazione al rischio di danni irreversibili su tutti i sistemi naturali e, pi in generale, per la vita del pianeta, in quanto interessano lo spazio, latmosfera, la terra, laria, gli oceani e i corpi dacqua dolce, le condizioni atmosferiche, la produzione alimentare, la salute umana e animale. Inoltre, saranno svolte alcune considerazioni in merito alle problematiche legate al regime di propriet intellettuale, che per via indiretta, assicurerebbe ai soggetti titolari dei diritti di monopolio il controllo della radiazione solare oltre che dellaria, dellacqua e del suolo (13). Per ragioni di spazio, invece, si rinvia ad altra sede lapprofondimento delle assai delicate questioni etiche, dei diritti umani fondamentali e della sovranit nazionale implicate. In occasione del meeting della 10 Conferenza delle Parti (COP10) della Convenzione sulla Diversit Biologica, a Nagoya, nellottobre 2010, con una decisione largamente condivisa ispirata al principio di precauzione (14), 193 (12) S. PARTHASARATHY, C. AVERY, N. HEDBERG, J. MANNISTO, M. MAGUIRE, A Public Good? Geoengineering and Intellectual Property(Science, Technology, and Public Policy Program 22/09/2010) STPP Working Paper 10-1, consultabile su: www.umt.edu/ethics/EthicsGeoengineering/Workshop/.../Chris%20Avery.pdf. (13) Se le tecniche di geoingegneria troveranno lapplicazione diffusa che i loro propugnatori si aspettano, lesistenza di brevetti detenuti da compagnie private pu significare che le decisioni sul bene comune clima, di fatto, passeranno di mano al settore privato il quale, comՎ noto, agisce solo per profitto. E infatti, i geoingegneri hanno gi dichiarato che i brevetti di cui sono titolari assicureranno loro vasti diritti commerciali sui beni comuni oggetto del loro intervento come, ad esempio, accaduto nel caso della CEO (Ocean Nourishment Corporation), il cui fondatore Ian Jones, titolare anche di numerosi brevetti tra i quali la fertilizzazione con il metodo di alimentazione con lurea, avrebbe dichiarato la sua assoluta determinazione a reclamare anche la propriet di tutto il pesce pescato nelle porzioni di mare trattate con il suo metodo geoingegneristico (cfr. ETC Group, Geopiracy, cit., pag. 29). (14) Per effetto del principio di precauzione, recepito nel Protocollo di Cartagena adottato a Montreal il 29.01.2000, i governi dei paesi aderenti sono tenuti alla massima cautela al fine di evitare l'insorgere di una situazione potenzialmente pericolosa che sarebbe poi estremamente difficile gestire adeguatamente per la mancanza delle necessarie conoscenze scientifiche o tecniche. Alcune delle tecniche di geoingegneria in questione, implicano - tra laltro - luso di organismi prodotti mediante biologia sintentica o manipolazione genetica con DNA ricombinante. Questa la formulazione letterale adottata a Nagoya, durante la 10 Conferenza delle Parti della CDB ... (w) Assicurare, in linea con e coerentemente alla decisione IX/16 C su fertilizzazione degli oceani, biodiversit e cambiamento climatico - data lassenza di controlli scientifici trasparenti ed efficaci e di meccanismi di regolamentazione della geoingegneria -, e in accordo con il principio di precauzione e con lart. 14 della Convenzione, che nessuna attivit di geoigegneria di modificazione del clima che possa avere un impatto sulla biodiversit abbia luogo, finch non vi sia unadeguata base scientifica che possa giustificare tali attivit e appropriate considerazioni dei rischi per lambiente e la biodiversit e degli impatti sociali, economici e culturali ad essa associati, con leccezione di ricerche scientifiche su piccola scala, che saranno condottiin condizioni controllate, secondo larticolo 3 della Convenzione e solamente se siano giustificati dalla CONTRIBUTI DI DOTTRINA 287 paesi hanno approvato una moratoria de facto della sperimentazione e dei progetti di geo-ingegneria, per effetto della quale ... ogni sperimentazione pubblica o privata, ovvero qualsivoglia forma di avventurismo, intesi a manipolare il termostato planetario sar considerata una violazione di questo accordo accuratamente predisposto in sede di Nazioni Unite (15). Si tratta di una decisione storica, bench abbia lasciate impregiudicate alcune importanti questioni (ad esempio, alcuni metodi di cattura del CO2 non classificati come geoingegneria) (16). A Nairobi, durante il 14 meeting del SBSTTA (Subsidiary body of Scientific, Technical, and Technological Advice, organo tecnico della Convenzione sulla Diversit Biologica) del maggio 2010, le Nazioni Unite hanno iniziato ad affrontare complessivamente il tema della geo-ingegneria (17). Era dai tempi delladozione del trattato EN MOD che largomento delle manipolazioni climatiche non veniva trattato in termini generali (18). Questo evento pu essere considerato una tappa fondamentale nel percorso di discussione ed eventuale regolamentazione degli interventi geoingegneristici sul clima e fa seguito alla c.d. moratoria sulla fertilizzazione degli oceani negoziata nel 2008 in occasione della 9 Conferenza delle Parti (COP9) della Convenzione sulla Diversit Biologica, a Bonn (19). necessit di raccogliere dati scientifici specifici e assoggettati a una valutazione preliminare approfondita dei potenziali effetti sullambiente; (...Ensure, in line and consistent with decision IX/16 C, on ocean fertilization and biodiversity and climate change, in the absence of science based, global, transparent and effective control and regulatory mechanisms for geo-engineering, and in accordance with the precautionary approach and Article 14 of the Convention, that no climate-related geo-engineering activities (76) that may affect biodiversity take place, until there is an adequate scientific basis on which to justify such activities and appropriate consideration of the associated risks for the environment and biodiversity and associated social, economic and cultural impacts, with the exception of small scale scientific research studies that would be conducted in a controlled setting in accordance with Article 3 of the Convention, and only if they are justified by the need to gather specific scientific data and are subject to a thorough prior assessment of the potential impacts on the environment; ... , consultabile su: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12299 (15) Cos Silvia Ribeiro, Direttore dellETG Group per lAmerica Latina, alla conclusione dei lavori del COP10 a Nagoya, 23-29 ottobre 2010. Comunicato stampa del 29.10.2010, consultabile su: www.etcgroup.org (16) Su questo punto il governo Boliviano ha richiesto unannotazione, per precisare che la mancata espressa esclusione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio dal novero degli interventi di geoingegneria vietati dalla moratoria non debba essere interpretata come approvazione di siffatte tecnologie nel regime della Convenzione sulla Diversit Biologica. Queste, infatti, richiedono comunque una piena valutazione della Conferenza delle Parti per quanto concerne il loro impatto sulla biodiversit in generale. (17) 14 - SBSTTA, Nairobi, UNEP Headquarters 10-21/5/2010, consultabile su: ww.cbd.int Information Meetings. (18) Trattato che metteva al bando luso di tecnologie miranti alla modificazione del clima per usi militari o ostili. Convention on the Prohibition of military or any other Hostile Use of Environmental Modification Tecniques, conosciuto come Trattato EN MOD, stipulato a Ginevra nel 1976. (19) 9 Conferenza delle Parti (COP9) della Convenzione sulla Diversit Biologica, Bonn, Germania, 19-30/05/2008 - Decisione IX/16.C, Ocean Fertilization under Biodiversity and Climate Change 288 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Ci che stato evidenziato in queste occasioni che, di fronte alla necessit di affrontare gli squilibri del clima e i problemi derivati dallinquinamento, esistono visioni del mondo profondamente diverse ed altrettante analisi e soluzioni. Da un lato, vi la visione ispirata al paradigma economico ed ideologico industriale dello sviluppo ad oltranza, basato sullimpiego di combustibili fossili e responsabile in misura significativa dei problemi legati allo stato di sofferenza del pianeta; dallaltro, una concezione economico-sociale sistemica ed organica, che tiene conto sia della complessit e fragilit degli ecosistemi, sia della diversit antropologica e culturale ad essi connessa e che, pertanto, preferisce il ricorso a soluzioni di contesto capaci di suscitare effetti a cascata utili per risolvere il singolo problema/target. La prima, immagina la soluzione dei problemi da fronteggiare ricorrendo a criteri interventistici ad alto costo in linea con il medesimo approccio meccanicistico/ riduzionista che li ha creati e che, per cos dire, si preoccupa di bloccare rapidamente il sintomo senza sapere esattamente quali saranno gli effetti collaterali; la seconda si affida al sapere tradizionale, arricchito dalle acquisizioni scientifiche pi recenti in linea con quel patrimonio di conoscenze, preoccupandosi non solo del problema specifico che si vorrebbe eliminare ma, piuttosto, del terreno, cio del contesto generale e della ricostituzione dellequilibrio delle varie componenti al suo interno onde poter ottenere, per via indiretta, anche il riassorbimento del sintomo sfavorevole da correggere. I due diversi approcci alla soluzione dei problemi ambientali e climatici partono da presupposti epistemologici diversi e riflettono una dialettica che storicamente, per lo meno sino ad oggi, ha visto prevalere il primo ai danni del secondo. Per usare unormai famosa espressione coniata dalla scienziata ed ecologista Vandana Shiva, le monoculture della mente, ovvero il pensiero (http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11659). Si tratta della c.d. moratoria sulla fertilizzazione degli oceani con polvere di ferro o altri nutrienti. I rappresentanti dei governi aderenti alla Convenzione sulla Diversit Biologica (CDB) hanno discusso di geo-ingegeria, sia sotto forma di interventi di fertilizzazione degli oceani (per stimolare la crescita di alghe e tentare lassorbimento di CO2), sia sotto forma di gestione della radiazione solare (blocco della luce solare). Laccordo stato modulato sulla base della raccomandazione scaturita dal tredicesimo incontro del Sub-comitato Scientifico Intergovernativo della (SBSTTA13 - Intergovernmental Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice) CDB, il 18-22/02/2008, a Roma. Successivamente, nel febbraio del 2009, il governo tedesco ha effettuato un esperimento di fertilizzazione dei mari della Scozia, infrangendo la moratoria internazionale e attirandosi la riprovazione della comunit internazionale. Il fallimento del governo tedesco di dimostrare lefficacia della fertilizzazione degli oceani ha rafforzato limpegno di mantenere la moratoria. Il subcomitato scientifico alla CDB (SBSTTA14) durante il quattordicesimo incontro a Nairobi, nel maggio del 2010, ha discusso la possibilit di allargare la moratoria a tutte le forme di geoingegneria. Conseguentemente, una bozza di proposta di moratoria stata inoltrata al COP10 e, durante la 10Conferenza delle Parti a Nagoya, quando il tema stato di nuovo posto in agenda, nessun governo si espresso contro. In questa sede il tema della geoingegneria stato trattato sotto tre diversi aspetti: tematiche nuove ed emergenti, biodiversit marina e costiera, biodiversit e cambiamenti climatici. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 289 unico fondato sul mito totalizzante delloggettivit della scienza (20), hanno avuto una posizione egemone rispetto ad altre realt culturali - non necessariamente riconducibili alla polarit Occidente/Oriente - che esprimono paradigmi scientifici altri e che tendono a sostenere e preservare la diversit multiforme della manifestazione fenomenica, considerando anche gli opposti come elementi necessari dellunit armonica. 2. Definizione del termine geoingegneria In Italia, sui maggiori vocabolari della lingua italiana (Sabatini-Colletti, Dizionario Treccani, Zanichelli, Devoto-Oli) non esiste ancora la voce geoingegneria. Il termine, comunque, in uso per designare diverse applicazioni tecnologiche legate a problematiche di carattere idrogeologico o allinquinamento dei suoli e delle falde acquifere, prevalentemente di origine antropica (21). La circostanza potrebbe essere, tuttavia, fuorviante, dato che alcuni enti (20) Galileo, Cartesio e Newton possono essere considerati i padri del razionalismo positivista, incentrato sulla certezza che unaccurata osservazione scientifica riuscisse a penetrare il cosmo fino a comprenderne lessenza strutturale e sulla convinzione che nulla potesse sfuggire alla comprensione razionale delluomo. Nel 900, la nascita della fisica quantistica ha messo in crisi il modello meccanicista Principio di Indeterminazione di Heisenberg: non possiamo mai conoscere contemporaneamente e con precisione la posizione e la quantit di moto di una particella subatomica ed impossibile percepire la realt indipendentemente dallosservatore. Ogni volta che tentiamo di indagare la realt siamo costretti ad accettare che losservatore modifica il comportamento dellosservato e che losservazione necessariamente ristretta ad una parte del fenomeno osservato. Lunica possibilit che resta allo scienziato- osservatore di formulare un modello della realt basato sulla probabilit. Vedi anche il Teorema di Incompletezza di Godel: "Per ogni sistema formale di regole ed assiomi possibile arrivare a proposizioni indecidibili, usando gli assiomi dello stesso sistema formale" . Sul problema del rapporto tra cognizione e percezione, si rinvia allopera di G. Bateson, e K. Popper ed altri. Incidentalmente va detto che alcune visioni filosofiche orientali - ma anche alcuni presocratici - avevano compreso il problema della natura paradossale della realt, della coesistenza di essere e non-essere. (21) A titolo esemplificativo, vedi: gli obiettivi formativi del corso di Geoingegneria Ambientale in programma per lanno accademico 2010/2011, presso lUniversit degli studi di Bari, Primo Settore scientifico-disciplinare, GEO/05: Il corso fornir le conoscenze necessarie nel campo ambientale per l'analisi della circolazione idrica sotterranea, per la valutazione della vulnerabilit degli acquiferi, per lo studio dell'inquinamento e della bonifica dei suoli e delle falde contaminate. Nel corso saranno trattati metodi ed approcci all'analisi di rischio e per la valutazione dell'impatto delle opere, su: www.dica.poliba.it/GeoingAmb_LS_38.htm; la descrizione delle attivit istituzionali dellIstituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria IGAG/CNR, fa riferimento a: Studi di base e applicativi riguardanti la storia geologica pi recente del pianeta. Reperimento e sfruttamento delle risorse minerarie e dei materiali geologici, nonch studi di base per la geologia degli idrocarburi. Mitigazione dei rischi indotti dall'attivit antropica (industriale e non) e dei rischi naturali, relativi agli effetti di terremoti, vulcani e frane. Modelli evolutivi geologici, tettonici e geomorfologici in aree continentali, costiere e marine. Tecnologie di scavo e di stabilizzazione, connessi problemi di sicurezza del lavoro, caratterizzazione fisico meccanica di rocce, indagini e monitoraggi per la stabilit (consultabile sul sito: http://www.igag.cnr.it/index.html); L.I. GONZALEZ DE VALLEJO, Geoingegneria, 2005, Milano: Questo testo rappresenta un manuale di riferimento che tratta in modo approfondito e aggiornato tutti gli aspetti della geoingegneria; la scienza applicata allo studio e alla soluzione dei problemi ingegneristici e ambientali che si producono come conseguenza dellinterazione fra attivit umane e mezzo geologico. Lanalisi geologica fondamentale per progettare opere infrastrutturali, edilizie e minerarie, nonch per lassetto del territorio e la pianificazione urbanistica. Linterpretazione delle 290 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 italiani (organismi istituzionali, istituti di ricerca e fondazioni), almeno a far data dal trattato di "Cooperazione Italia-USA su Scienza e Tecnologia dei cambiamenti climatici" del 2003, appaiono destinati ad impegnarsi in attivit correlate alla geoingegneria nellaccezione comunemente utilizzata nel contesto internazionale come si vedr appresso (22). Fatta questa doverosa premessa, occorre sottolineare che non esiste ancora una definizione univoca del termine, ma formulazioni varie proposte da autorevoli istituzioni scientifiche, per lo pi di matrice anglosassone. LAccademia Nazionale delle Scienze statunitense ha definito geoingegneria gli ...interventi di ingegneria dell'ambiente su larga scala, allo scopo di combattere o contrastare gli effetti delle modificazioni chimiche nell'atmosfera (1992) (23). Per la Royal Society britannica si tratta di: ... interventi deliberati su larga scala nel sistema climatico terrestre, al fine di mitigare il riscaldamento globale... , suddivisibili in due tipologie principali in relazione allo scopo perseguito: le tecniche di gestione della radiazione solare per rimandare indietro nello spazio una percentuale di luce e di calore, e i metodi diretti alla rimozione dell'anidride carbonica (CO2) dall'atmosfera (24). La Societ Meteorologica Americana, una volta chiarito che la geoingegneria ... consiste nella manipolazione deliberata degli aspetti fisici, chimici e biologici del sistema Terra, ne propone una classificazione tripartita a seconda che lo scopo dellintervento riguardi: ... 1) la riduzione dei gas serra, attraverso manipolazioni su vasta scala (ad esempio, fertilizzazione oceanica condizioni geologiche lobiettivo principale dellingegneria geologica, insieme con la prevenzione dei rischi geologici e la riduzione dei danni causati da disastri di origine geologica. Questo testo intende rispondere proprio a questi problemi. La Parte I tratta dei principi fondamentali: meccanica delle terre, meccanica delle rocce e idrogeologia, nonch dei metodi utilizzati: investigazioni in situ, prospezioni e cartografia geotecnica. La Parte II vengono invece presentate le applicazioni pi importanti: fondazioni, pendenze, tunnel, dighe e strutture in terra. La Parte III infine dedicata ai rischi geologici e al rischio sismico (cos la recensione al manuale consultabile sul sito www.ltu.pisa.it/schede/87192094.htm). (22) Allegato 4 - Piano di Dettaglio dei Lavori del Progetto di Cooperazione Italia-USA su Scienza e Tecnologia dei Cambiamenti Climatici, consultabile su: www.scribd.com/.../Piano-dettaglio- Accordo-Italia-USA-sul-Clima il 16/09/2003. (23) US Academy of Science, Committee on Science, Engineering, and Public Policy (COSEPUP), Policy Implications of Greenhouse Warming: Mitigation, Adaptation, and the Science Base (1992), par. 28, pag. 433: Geoengineering - In this chapter a number of "geoengineering" options are considered. These are options that would involve large-scale engineering of our environment in order to combat or counteract the effects of changes in atmospheric chemistry. Consultabile su: www.nap.edu/ (24) Rapporto della U.K. Royal Society, pubblicato a Londra nel settembre 2009, Geoengineering the climate: science, governance and uncertainty, consultabile su: royalsociety.org/Geoengineering- the-climate/. Questo importante studio stato posto a base del V Rapporto del Comitato per la Scienza e la Tecnologia del Parlamento Britannico, pubblicato il 18.03.2010 e consultabile su: http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm/cmsctech.htm CONTRIBUTI DI DOTTRINA 291 o riforestazione con specie non native); 2) il raffreddamento indotto della Terra, ottenuto riflettendo la luce solare (ad esempio, immettendo particelle riflettenti nellatmosfera, posizionando degli specchi nello spazio, incrementando la riflettivit di superficie, o alterando la quantit o le caratteristiche delle nuvole); 3) altre manipolazioni su larga scala, ideate per ridurre il cambiamento climatico o il suo impatto (ad esempio, costruendo delle tubazioni verticali negli oceani per aumentare il trasporto del calore nelle profondit marine (25). LIPCC (Comitato intergovernativo sui Cambiamenti Climatici), in una recente proposta formulata durante un incontro di esperti, nella quale si prevede la formazione di uno Scientific Steering Committee entro la prima met del 2011, ha ricondotto alla nozione di geoingegneria: ... la manipolazione deliberata su larga scala dell'ambiente planetario, i cui metodi ...vanno classificali essenzialmente in due gruppi: gestione della radiazione solare e rimozione dell'anidride carbonica (26). Molto pragmaticamente, gi nel 1996, il Nobel per leconomia Schelling affermava che: Geoingegneria un nuovo termine che ancora necessita di una definizione. Sembra implicare qualcosa di globale, intenzionale ed innaturale... Ha il potenziale di semplificare enormemente la politica dei gas serra, trasformandola da regime normativo eccessivamente complicato in problema legato alla condivisione dei costi a livello internazionale, cosa che ci familiare. Immettere cose nella stratosfera o mandarle in orbita probabilmente si pu fare con programmi eso-nazionali (exonational), che non dipendono dal comportamento delle popolazioni, non richiedono regole nazionali o incentivi, n implicano una partecipazione universale. La sola cosa che comportano, semplicemente decidere cosa fare, quanto fare e chi (25) Dichiarazione Politica dellAmerican Meteorological Society, Geoengineering the Climate System, 20.07.2009, ... geoengineering: deliberately manipulating physical, chemical, or biological aspects of the Earth system... Geoengineering proposals fall into at least three broad categories: 1) reducing the levels of atmospheric greenhouse gases through large-scale manipulations (e.g., ocean fertilization or afforestation using non-native species); 2) exerting a cooling influence on Earth by reflecting sunlight (e.g., putting reflective particles into the atmosphere, putting mirrors in space, increasing surface reflectivity, or altering the amount or characteristics of clouds); and 3) other large-scale manipulations designed to diminish climate change or its impacts (e.g., constructing vertical pipes in the ocean that would increase downward heat transport (consultabile su www.ametsoc.org/.../2009geoengineeringclimate_amsstatement.html). (26) Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC), V Rapporto di Valutazione (AR5) - Proposta di un Incontro tra Esperti sulla Geoingegneria, 32 sessione Busan, 11-14 Ottobre 2010 IPCC-XXXII/Doc. 5, online sul sito: www.ipcc-wg3.de/meetings/expert.../emgeoengineering. Geoengineering, or the deliberate large-scale manipulation of the planetary environment..... Geoengineering methods can be largely classified into two main groups: Solar Radiatio Management (SRM) and Carbon Dioxide Removal (CDR). While both approaches aim to reduce global temperatures, they clearly differ in their modes of action, the timescales over which they are effective, their effects on temperature and other climate variables (e.g., precipitation), and other possible consequences. 292 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 deve pagare (27). Secondo la definizione adottata da uno dei suoi massimi sostenitori, geoingegneria la manipolazione intenzionale dell'ambiente su larga scala; la geoignegneria climatica, in particolare, ha come obiettivo la mitigazione degli effetti negativi prodotti dalla combustione dei carburanti fossili in modo che si possa continuare il loro normale impiego: si tratta, quindi, di ... un espediente che si serve di tecnologia aggiuntiva per contrastare effetti non desiderati senza eliminarne la causa prima (28). Detto in altri termini, la geoingegneria si serve di nuove tecnologie per cercare di rimediare ai problemi creati dall'impiego di vecchie tecnologie. Per qualificare come intervento di ingegneria climatica una data attivit, secondo lAccademico, occorre che sussistano quattro elementi fondamentali: scala, intenzionalit, tecnologia e azione di contrasto (29). Per il New Oxford Dictionary of English, (la voce stata aggiunta nel 2010), la geoingegneria consiste nella ... deliberata manipolazione su larga scala di un processo ambientale che influenza il clima terrestre, nel tentativo di contrastare gli effetti del riscaldamento globale (30). La nozione di geoingegneria accettata a Nagoya durante la 10 Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversit Biologica implica ... senza pregiudizio per le future deliberazioni sulla sua definizione che: .... qualunque nuova tecnologia che deliberatamente riduca linsolazione o aumenti il sequestro di carbonio su larga scala nellatmosfera con potenziale capacit di influenzare la biodiversit (escludendo la cattura e lo stoccaggio di carbonio prodotto da carburanti fossili, quando la cattura del biossido di carbonio avvenga prima che sia rilasciato in atmosfera) dovrebbe essere considerata come una forma di geoingegneria rilevante per la Convenzione sulla Diversit Biologica, fino a quando ne possa venire elaborata una definizione pi precisa (31). (27) T.C. SCHELLING, The Economic Diplomacy of Geoengineering, in Climatic Change Journal n. 33-1996, pag. 303-307: ... Geoengineering is a new term, still seeking a definition. It seems to imply something global, intentional, and unnatural. For the radiation balance, geoengineering may be fifty years in the future; today's means may be out of date then, and the future means are not yet known. It might immensely simplify greenhouse policy, transforming it from an exceedingly complicated regulatory regime to a problem in international cost sharing, a problem that we are familiar with. Putting things in the stratosphere or in orbit can probably be done by exo-national programs, not depending on the behavior of populations, not requiring national regulations or incentives, not dependent on universal participation. It will involve merely deciding what to do, how much to do, and who is to pay for it . (28) D.W. Keith diventato uno dei grandi sostenitori della geoingegneria. La citazione si trova su: D.W.KEITH, Engineering the Planet. Forthcoming, in Climate Change Science and Policy, ed. S. Schneider and M. Mastrandrea, (Island Press, 2009), disponibile su: www.ucalgary.ca/~keith/papers/ 89.Keith.EngineeringThePlanet.p.pdf (29) D.W. KEITH, Geoengineering the Climate: History and Prospect, in Annual Review of Energy and the Environment Vol. 25, 2000, pag. 245-284. (30) A. Stevenson (ed. by) Oxford Dictionary of English, Oxford , 2010. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 293 Tra le autorevoli ONG presenti alle negoziazioni a Nagoya, vi chi ne ha fatto propria una nozione pi estensiva: La geoingegneria consiste nella manipolazione tecnologica intenzionale su larga scala dei sistemi terrestri, compresi i sistemi climatici (32). Luso del termine geoigegneria comunque, controverso anche tra i sostenitori di questo tipo di tecnologie in quanto, ad avviso degli esperti di comunicazione, potrebbe generare reazioni sfavorevoli da parte dellopinione pubblica. Infatti, durante il congresso di Asilomar (33), tenutosi in California nel marzo del 2010 allo scopo di elaborare le linee guida e il codice di autoregolamentazione del settore, gli scienziati hanno evitato accuratamente di utilizzare il termine proponendo anche di cambiare la denominazione delle tecniche di gestione della radiazione solare in "interventi sul clima", considerata pi neutrale e quindi pi adatta sotto il profilo delle pubbliche relazioni (in altri contesti, similmente, si era preferito parlare di ESTs, environmental sound tecnologies, o di tecnologie innovative) (34). Un (31) Nagoya 23-29/10/2010, 10 Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversit Biologica, Nagoya, Decisione X/33 Biodiversity and Climate Change, nota 76: Without prejudice to future deliberations on the definition of geo-engineering activities, understanding that any technologies that deliberately reduce solar insolation or increase carbon sequestration from the atmosphere on a large scale that may affect biodiversity (excluding carbon capture and storage from fossil fuels when it captures carbon dioxide before it is released into the atmosphere) should be considered as forms of geo-engineering which are relevant to the Convention on Biological Diversity until a more precise definition can be developed. Noting that solar insolation is defined as a measure of solar radiation energy received on a given surface area in a given hour and that carbon sequestration is defined as the process of increasing the carbon content of a reservoir/pool other than the atmosphere, consultabile su: http://www.cbd.int/decision/cop/?id=12299. (32) ETC Group, Geopiracy ... cit., pag. 4. (33) Asilomar Conference Center, Asilomar, California, 22-26/3/2010, International Conference on Climate Intervention Tecnologies: Minimizing the Potential Risk to Counter-balance Climate Change and its Impacts, programma e relazioni consultabili sul sito: www.climateresponsefund.org/index.php?...id. Sulla Conferenza di Asilomar lETC Group in Geopiracy... cit., pag. 34, riferisce che: ... La Conferenza di Asilomar sugli interventi sul Clima, preparata da due organizzazioni statunitensi (la Climate Response Fund e la Climate Institute), si tenuta nel marzo del 2010 in California. L evento si ispirato al meeting di Asilomar del 1975 sul DNA ricombinante, che stabil delle linee guida volontarie sulla ingegneria genetica e che non solo permise di riprendere la ricerca genetica, ma aiut anche a convincere il Congresso che non erano necessarie restrizioni legislative; in altri termini, che gli scienziati erano in grado di governarsi da s. La cosiddetta Conferenza Internazionale sugli Interventi sul Clima ha messo insieme 172 scienziati ed altri vari esperti, il cui lavoro stato quello di predisporre delle linee guida volontarie che la comunit scientifica potr usare per governare la ricerca e gli esperimenti. Eccetto quattro, tutti gli altri partecipanti di questo meeting internazionale provenivano da istituzioni del mondo industriale. Molti tra i partecipanti sono stati finanziati per la loro partecipazione. Levento stato finanziato dal Climate Response Fund, pubblicamente criticato per il conflitto di interesse causato dalla scelta degli sponsor e dai suoi legami con le attivit commerciali di fertilizzazione degli oceani, e dalla Guttman Initiatives, specializzata nellincremento ritorno degli investimenti negli affari introducendo nuovi prodotti, generando nuovi profitti, e aumentando il sostegno pubblico dellindustria attraverso pubbliche relazioni positive, proattive e campagne di marketing. (34) Di ESTs (Environmentally Sound Technologies) e di tecnologie innovative, si parla in vari punti del testo finale dei negoziati svoltisi durante la 13 Conferenza delle Parti dellUNFCCC (Con- 294 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 altro argomento che spesso si evita accuratamente di associare alla geoingegneria quello relativo alle tecnologie di modificazione delle condizioni atmosferiche (largamente impiegate, ad esempio, in agricoltura), come si evince anche dal V Rapporto della Commissione per la Scienza e la Tecnologia presentato al Parlamento Britannico nel marzo del 2010, che le ha espressamente escluse dal novero delle tecniche geoingegneristiche ritenendo che per la loro portata locale e non globale siano inadatte a combattere i cambiamenti climatici (35). Le tecniche di modificazione delle condizioni atmosferiche (vietate dalla Convenzione EN MOD del 1976 quando perseguano scopi militari o ostili (36)), invece, hanno molto in comune per quanto attiene a storia, obiettivi, tecnologie, istituzioni e impatto potenziale, con gli schemi propri dell'ingegneria climatica. venzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico) a Bali, 3-14/12/2007, ove a seguito della previsione di un Piano dAzione Bali (BAP), stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc per le Azioni Cooperative a Lungo Termine (AWG-LCA). Uno dei quattro pilastri del Piano dAzione il ricorso alla tecnologia (sul ruolo attribuito alla tecnologia dagli organi che fanno capo alla Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici vedi anche lopuscolo dellUNFCCC Why is Technology so important? (Perch la tecnologia cos importante?, reperibile su: unfccc.int/files/press/backgrounders/.../fact_sheet_on_technology.pdf). Secondo il testo, il ruolo del mondo economico, come fonte di soluzioni al problema del cambiamento climatico globale, universalmente riconosciuto). In proposito opportuno segnalare il rilievo dellETC Group sulla circostanza che, almeno sinora, nelle negoziazioni multilaterali in sede UNFCCC (Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico), non sono stati presi in considerazione gli aspetti legati al rischio e alla valutazione delle tecnologie. Per quanto dato conoscere, questo ruolo di analisti stato svolto dalla UK Royal Society e dal gruppo di accademiche che hanno elaborato i c.d. Oxford Principles (su: http://www.sbs.ox.ac.uk/centres/insis/news/Pages/regulation-geoengineering.aspx), posti a base della recente decisione della Camera dei Comuni del Regno Unito di collaborare con gli Stati Uniti per definire le strategie di governance della geoingegneria in modo coordinato tra i due paesi. (35) The House of Commons Science and Technology Committee, The Regulation of Geoengineering cit., pag.18 ... 28. ... We conclude that weather techniques such as cloud seeding should not be included within the definition of geoengineering used for the purposes of activities designed to effect a change in the global climate with the aim of minimising or reversing anthropogenic climate change, online su: www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200910/.../221/221.pdf (ultima consultazione 07.04.2011). (36) Sul tema vedi: F. MINI, Owning the weather: la guerra ambientale globale gi cominciata, in LIMES, nov. dic. 2007, Roma, Gruppo Editoriale lEspresso s.p.a., pag.82-83. Il Generale Mini avverte che: ...Se da un lato le riflessioni sul passato aprono gli occhi sulla verit dei fatti, dall'altro sollecitano le speculazioni sul futuro sulla guerra ambientale soprattutto in quei campo poco noti e tenuti segreti nei quali l'ambiente diventato l'oggetto, lo strumento e il contenitore delle guerre per le risorse o soltanto per l'egemonia. Nessuno crede pi che un terremoto, un'inondazione, uno tsunami o un uragano siano soltanto fenomeni naturali. E nessuno crede pi che l'aggravarsi delle condizioni climatiche, vere o presunte, minimizzate o enfatizzate ad arte, sia "soltanto" il frutto di modifiche ambientali anche se causate dai gas serra o dalle emissioni umane. La sfiducia nelle fonti ufficiali corroborata dalle esperienze passate tende ad attribuire all'azione militare segreta, o ritenuta tale, la capacit e la volont di provocare danni ambientali. Purtroppo molte illazioni non sono peregrine e anzi si basano su capacit e tecnologie ormai accettate e consolidate anche se ufficialmente negate o minimizzate... . Si veda anche Weather as a force multiplier, uno studio del Dipartimento della Difesa, reso pubblico il 17/06/1996, commissionato dallaeronautica statunitense al fine di esaminare concetti, capacit e tecnologie necessarie agli USA per rimanere la forza aerea e spaziale dominante, consultabile sul sito: csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 295 3. Le tecnologie Nel settembre del 2009 la U.K. Royal Society ha pubblicato il rapporto Geoengineering the climate - Science, governance and uncertainty (Geoingeegnerizzare il Clima - Scienza, governance e incertezze), laddove per geoengineering deve intendersi: ... la manipolazione deliberata su larga scala dellambiente planetario per contrastare il cambiamento climatico antropogenico (37). Lo studio prende le mosse dalla preoccupazione che il mancato consenso politico internazionale sulla necessit di ridurre le emissioni di gas serra e sulladozione di misure adeguate per contrastarlo, potrebbe determinare un aumento della temperatura del pianeta fino a 4 gradi centigradi entro il 2100; conseguentemente, si propone di affrontare in modo obiettivo la questione se la geoingegneria possa e debba giocare un ruolo nellaffrontare il cambiamento climatico e a quali condizioni. Le proposte di geoigegneria esaminate nel rapporto hanno lo scopo di intervenire nel sistema climatico modificando deliberatamente lequilibrio energetico della terra, per ridurre laumento delle temperature ed eventualmente stabilizzarle a un livello pi basso rispetto a quello che si suppone potrebbe aversi altrimenti (38). Trattandosi di "... un espediente che si serve di tecnologia aggiuntiva per contrastare effetti non desiderati senza eliminarne la causa prima", secondo la definizione fornita da uno dei suoi pi ferventi assertori, le proposte in questione si preoccupano esclusivamente di mitigare linnalzamento della temperatura terrestre o di ridurre le concentrazioni di CO2 nellatmosfera (39). I metodi analizzati dalla Royal Society presentano grande variabilit, sia in termini di caratteristiche tecnologiche, sia per il loro possibile impatto sulla natura e sulluomo, sia per le implicazioni di carattere giuridico e di governance. Pertanto, considerata la difficolt di trovare dei criteri omogenei di classificazione, alla fine sono stati suddivisi in due gruppi principali: metodi di gestione della radiazione solare (SRM - Solar Radiation Management methods, cio metodi che riducono lingresso della radiazione solare a onda corta, ultravioletta e visibile, deflettendo la luce solare o aumentando lalbedo del- (37) The Royal Society, Geoengineering... cit., pag. 1: ...Geoengineering, or the deliberate largescale manipulation of the planetary environment to counteract anthropogenic climate change, has been suggested as a new potential tool for addressing climate change. (38) Sulla reale sussistenza del presupposto assunto a fondamento giustificativo di siffatti interventi, cio linnalzamento della temperatura terrestre di 4 gradi centigradi entro il 2100, si rinvia quanto gi detto al paragrafo 1. (39) Vedi sub nota 28. The Royal Society, Geoengineering..., cit., pag. 1: Most geoengineering proposals aim either to reduce the concentration of CO2 in the atmosphere (CDR techniques, Chapter 2), or to prevent the Earth from absorbing some solar radiation, either by deflecting it in space before it reaches the planet, or by increasing the reflectivity of the Earths surface or atmosphere (SRM techniques, Chapter 3). 296 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 latmosfera (40), delle nuvole o della superficie terrestre). I metodi di gestione della radiazione solare (SRM) possono comprendere interventi sulla superficie terrestre (modifica dellalbedo sulla terra e negli oceani); sulla troposfera (metodi di modificazione delle nuvole ecc.); sullalta atmosfera (tropopausa e oltre, cio, stratosfera e mesosfera) e nello spazio. I metodi per la rimozione dellanidride carbonica (CDR - Carbon Dioxide Removal methods) si propongono di ridurre i livelli di CO2 in atmosfera permettendo alla radiazione di calore ad onda lunga in uscita (termico infrarosso), di fuggire pi facilmente e possono operare con diverse modalit: aumentandone la cattura e lo stoccaggio da parte di sistemi biologici terrestri o marini, oppure utilizzando sistemi ingegneristici (fisici, chimici e biochimici). La lista dei metodi presi in considerazione nello studio della Royal Society pi volte menzionato non per esaustiva, in quanto tralascia altre opzioni quali, ad esempio, la copertura dei ghiacciai dellArtico con materiale isolante o con una pellicola di materiale nanotecnologico per riflettere la luce solare e impedire lo scioglimento del ghiaccio (Stanford University et alt.); la formazione di nubi cilindriche alte 60.000 miglia, formate da miliardi di piccoli veicoli spaziali da lanciare a milioni di chilometri per ottenere una deviazione di circa il 10% della radiazione solare che raggiunge la terra (R. Angel e N. Woolf , University of Arizona, USA; D. Miller M.I.T., USA; S. P. Worden, NASA) (41), ed altri. 4. Metodi di gestione della radiazione solare (SMR) La U.K. Royal Society ha considerato questo gruppo di tecnologie come le pi promettenti. Appresso riportata, in modo sintetico, la descrizione dei principali metodi di gestione della radiazione solare (SRM) analizzati nel Rapporto. a) Aerosol nella stratosfera (Stratospheric aerosol methods) A giudizio dellistituzione accademica pi volte nominata, questi metodi appaiono i pi ricchi di potenzialit, sia per la loro veloce implementabilit, sia perch dovrebbero esser capaci di determinare cali di temperatura di vasta portata in tempi rapidi, oltre a generare effetti uniformemente distribuiti rispetto ad altri metodi. Si tratta di tecnologie che prevedono limpiego di una grande variet di molecole, prevalentemente di anidride solforosa, che dovrebbero essere rilasciate nella stratosfera in quantit massicce allo scopo di riflettere indietro nello spazio la luce solare. Nella scelta delle molecole candidabili, dovrebbero esser presi in consi- (40) L'albedo di una superficie la frazione di luce o, pi in generale, di radiazione incidente che viene riflessa indietro in tutte le direzioni. Essa indica il potere riflettente di una superficie. Se la parola albedo viene usata senza ulteriori specifiche, riguarda la luce visibile. (41) Queste ed altre tecnologie similari sono menzionate alle pagine 19-20 e 30-31-32 del rapporto dellETC Group, Geopiracy... pi volte citato. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 297 derazione alcuni importanti fattori di differenziazione, quali la loro dimensione e la loro capacit o meno di fungere da conduttori elettrici. Per le molecole non conduttive, la dimensione ottimale per riflettere la luce solare dovrebbe essere di alcune decine di micron. stata presa in considerazione anche la costruzione di micro-palloni per deflettere la luce solare, realizzati con limpiego di nanotecnologie. Secondo la Royal Society, gli aerosol creati in laboratorio con limpiego di tecniche di ingegneria potrebbero aggirare alcuni effetti collaterali importanti propri dellaerosol a base di solfato e, inoltre, le molecole ottenute mediante ingegneria avanzata potrebbero essere progettate per avere una vita pi lunga, per ridurre limpatto dellaerosol sulla chimica dellozono, o per rendere possibile al forcing radiativo (42) di concentrarsi in zone speciali, come le regioni polari. b) Vulcani artificiali La maggior parte delle eruzioni vulcaniche pu aumentare molto significativamente gli aerosol di solfati nella stratosfera, incrementando cos la quantit di luce solare che viene rimandata indietro nello spazio, con un potenziale effetto sul clima a livello della superficie terrestre della durata di parecchi anni. Nel 1991, leruzione del Monte Pinatubo nelle Filippine ha lanciato venti milioni di tonnellate di biossido di zolfo nella stratosfera e lintero pianeta si raffreddato di 0.5 gradi K circa. Sebbene lidea dei vulcani artificiali non sia nuova, essendo stata proposta per la prima volta nel 1977, lidea di fondo stata oggetto di ulteriori elaborazioni negli ultimi anni e, dunque, lemulazione degli effetti che le grandi eruzioni vulcaniche hanno avuto sul clima globale stata oggetto di proposte per la geo-ingegnerizzazione del clima (e forse anche di alcuni esperimenti, come nel caso del vulcano Eyjafjallajokull, nel sud dell'Islanda, che lanno scorso ha bloccato il traffico aereo europeo per oltre una settimana?). Gli scienziati pensano che una riduzione della luce solare pari al 2% potrebbe annullare linnalzamento della temperatura che deriva dal raddoppio del CO2 in atmosfera. I sostenitori di questa tecnica consigliano di applicarla su scala regionale, per lo pi nelle zone artiche, per ricostituire la massa ghiacciata o per fermarne lo scioglimento. Queste proposte mirano ad aumentare artificialmente laerosol di solfati (42) Il "forcing radiativo" la cui traduzione in lingua italiana potrebbe corrispondere a "forzante radiativo", il nome dato alleffetto alterante dei gas serra sul bilancio energetico del sistema Terra-atmosfera. Un cambiamento nella radiazione netta media alla sommit della troposfera (cio alla tropopausa), causato da un cambiamento o della radiazione solare oppure della infrarossa, definito come forcing radiativo. Un forcing radiativo, quindi, produce una perturbazione del bilancio tra la radiazione entrante e quella uscente dalla tropopausa. Col tempo il sistema climatico reagisce alla perturbazione ristabilendo il bilancio radiativo. Un forcing radiativo positivo tende, mediamente, a riscaldare la superficie della terra mentre un forcing radiativo negativo tende, mediamente, a raffreddarla. 298 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 nella stratosfera oltre i livelli naturali, causando un aumento dellalbedo planetario e perci riducendo la radiazione solare in ingresso. Le molecole - per lo pi solfati, ma non solo - dovrebbero essere irrorate da jet, idranti, razzi e ciminiere. c) Aumento dellalbedo Le tecnologie comprese in questo gruppo di interventi sono state classificate in base allo scopo che si prefiggono di raggiungere: far s che tutto il pianeta, nel suo insieme, venga reso pi chiaro per poter riflettere una maggior quantit di radiazione solare. Sbiancamento delle nuvole Si proposto che la terra possa essere raffreddata provocando laumento dellalbedo delle nuvole sugli oceani. Questa proposta nasce dallosservazione che in alcune parti dellatmosfera marina relativamente libere da polveri, lincremento dei nuclei di condensazione (Cloud Condensation Nuclei - CCN) per unit di volume nelle nuvole marine di basso livello, ne accresce in modo significativo lalbedo e probabilmente anche la longevit. stato dimostrato che, a parit di massa, nelle nuvole piccole molte micro-gocce si sparpagliano e pertanto riflettono pi luce rispetto a una quantit minore di gocce pi grandi, dato che la superficie occupata maggiore. stato anche dimostrato che il raddoppio della concentrazione naturale delle goccioline in quelle nuvole aumenterebbe lalbedo delle nuvole stesse in misura sufficiente a compensare, pi o meno, il raddoppio del CO2 in atmosfera. Per limplementazione di successo di queste strategie, essenziale risolvere in primo luogo, il problema della creazione di una fornitura di molecole di diametro appropriato e in quantit sufficiente perch possano fungere da nuclei di condensazione (CCN) e, in secondo luogo, quello dei mezzi per distribuirle. Il rilascio dagli aeroplani di polvere idrofila di tipo adatto pu costituire, secondo la Royal Society, un mezzo agevole per scaricare in modo preciso i nuclei di condensazione nella locazione prescelta. Sinora lattenzione stata focalizzata sulla generazione di molecole sottili di sale marino ottenute dallacqua di mare e poi diffuse da vettori marini convenzionali o aerei, o da vettori marini senza equipaggio radio-controllati disegnati ad hoc. Il numero di veicoli necessario a produrre con successo una quantit di raffreddamento planetario sufficiente a riportare le temperature al livello iniziale dellera industriale, dovrebbe ammontare a 1500 vettori. Praterie e coltivazioni OGM con maggiore potere riflettente rispetto a quelle naturali Le piante terrestri durante la fotosintesi tendono ad assorbire fortemente la parte visibile dello spettro solare, ma riflettono in larga misura le frequenze infrarosse. Tuttavia, lalbedo pu variare significativamente a seconda dei tipi e delle variet vegetali, in base alla differenza delle propriet spettrali delle foglie, alla loro morfologia e alla struttura della copertura fogliare. Pertanto CONTRIBUTI DI DOTTRINA 299 possibile aumentare in modo significativo lalbedo delle superfici ricoperte da vegetazione scegliendo accuratamente sia le specie e la variet delle colture, sia le praterie. Alterare la radiazione foto-sinteticamente attiva assorbita, per, pu ridurre la produttivit delle piante e delle coltivazioni alimentari e non alimentari. Deserti riflettenti Le aree calde desertiche sono circa il 2% della superficie totale terrestre e qui la radiazione solare presenta alti livelli di incidenza. Pertanto, un grande aumento nellalbedo dei deserti ha potenzialmente la capacit di produrre unenorme forcing radiativo negativo. Si proposto di ricoprire i deserti con una pellicola di polietilene alluminato per aumentare lalbedo media da 0.36 a 0.8 e fornire un forcing radiativo di -2.75 W/m2. In comune con altri metodi di forcing radiativo localizzato, questo approccio presenta un problema, in quanto pu cambiare i modelli di larga scala della circolazione atmosferica, come il monsone dellAfrica orientale che porta la pioggia allAfrica sub-Sahariana. Limpatto ecologico associato a un tale cambiamento climatico e alla copertura del suolo, sarebbe chiaramente molto significativo nelle aree interessate e costituirebbe svantaggi molto seri se questo metodo fosse implementato su una scala larga abbastanza da essere efficace. Imbiancamento dei tetti e degli insediamenti umani Una delle idee proposte suggerisce di aumentare la riflettivit delle zone urbanizzate dipingendo i tetti, le strade e i lastricati di un bianco luminoso riflettente. Questa misura avrebbe maggiore efficacia nelle regioni assolate e durante lestate quando potrebbero esservi dei co-benefici grazie al risparmio dellaria condizionata. Occorre tenere a mente che il forcing radiativo globale che si pu ottenere dipende dalla quantit di area urbana rischiarata, la quale, se non fosse sufficientemente vasta, sarebbe inutile. Riforestazione La riforestazione su larga scala generalmente considerata una strategia di mitigazione del cambiamento climatico, ma stata anche considerata un metodo per incoraggiare il raffreddamento globale per mezzo di effetti bio-fisici. Limpatto complessivo delle foreste sul clima dipende molto dal luogo in cui si trovano. Le foreste delle zone tropicali e sub-tropicali tendono a raffreddare la superficie terrestre aumentandone levaporazione e la traspirazione, mentre le foreste situate alle alte e medie latitudini tendono a riscaldarla essendo pi scure della neve sottostante e assorbendo, perci, una maggior quantit di radiazione solare. La Royal Society ritiene che limpatto biofisico complessivo delle foreste sulla temperatura media globale sia piccolo, ma che si possano avere impatti molto significativi sul clima a livello regionale. Ci particolarmente vero in alcune regioni semi-aride, quali il Sahel o alcune parti dellAustralia, che possono sostenere equilibri clima/vegetazione multipli. In questi luoghi possibile mutare il sistema in uno stato semi-umido 300 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ripiantando delle foreste, sebbene leffetto di questa operazione potrebbe provocare un riscaldamento, piuttosto che un raffreddamento complessivo. Molto probabilmente questi approcci non sono in grado di avere un impatto sufficientemente grande sullequilibrio energetico terrestre complessivo nel pianeta (e perci non vengono ulteriormente presi in considerazione nel rapporto). d) Metodi di gestione della radiazione solare (SRM) basati sullo spazio I metodi basati sullo spazio si propongono di ridurre la quantit di energia solare che raggiunge la terra posizionando degli scudi solari nello spazio per riflettere o deflettere la radiazione solare. Per ciascuno di questi approcci, i temi tecnici che devono essere affrontati riguardano il design degli scudi, la loro localizzazione, la quantit necessaria, le modalit di posizionamento e di mantenimento nella locazione prescelta. Il rapporto menziona la possibilit di piazzare deflettori di luce solare nelle orbite vicine alla Terra. Da evidenziare, tra le proposte esaminate dalla Royal Society, il posizionamento di 55.000 specchi, ciascuno di 100 metri quadrati, in orbite casuali; la creazione di un anello simile a quello di Saturno fatto di polvere di molecole con satelliti-guardiani posti sul piano equatoriale ad unaltezza tra i 2000 e i 4.500 km. (ci schermerebbe dal sole i tropici dellemisfero settentrionale, ma illuminerebbe lemisfero meridionale di notte). Per conseguire questo risultato sarebbe necessaria una massa totale di 2 miliardi di tonnellate di polvere iniettata dalla terra o dalla Luna o da asteroidi. Una cinta di satelliti ultraleggeri, mantenuti in forma di anello mediante forza elettrodinamica, provvederebbero a svolgere la funzione di guardiani delle molecole (43). Unalternativa al posizionamento di riflettori nella bassa orbita terrestre (43) U.K. Royal Society, Geoengineering... cit., pag. 32: ...A number of proposals have suggested placing sunlight deflectors in near-Earth orbits (Submission: McInnes). One method (US National Academy of Sciences 1992) proposed 55,000 mirrors, each with an area of 100 m2 in random orbits. An alternative suggestion (Mautner 1991) is to create a Saturn-like ring of dust particles with shepherding satellites, in the equatorial plane between altitudes of about 2000 and 4500 km. This would shade the tropics of the winter hemisphere but also tend to illuminate the summer hemisphere during night-time. To achieve a reduction in solar insolation of about 2%, that is approximately the amount of radiative forcing to compensate for a doubling of CO2, it is estimated that a total mass of dust particles of over 2 billion tonnes would be required. This would be injected into space from Earth, or possibly derived from the Moon or asteroids. A development of this idea (Pearson et al. 2006) is a ring of lightweight satellites, electrodynamically tethered into a ring in low Earth orbit so that no other shepherding is required. All of these near Earth orbit systems must trade-off mass against lifetime. If the reflecting systems are made with a very low mass per unit of solar scattering then launch costs could be correspondingly smaller; however, as the mass is reduced the solar scatterers will be rapidlyblown out of orbit by the light-pressure force exerted by the sunlight they are designed to scatter. Orbital decay therefore limits the extent to which mass can be reduced (Keith & Dowlatabadi 1992; Teller et al. 1997). For near earth orbits, the only proposed solution is to add mass but this adds to the total cost of launch and deployment . CONTRIBUTI DI DOTTRINA 301 consisterebbe nella scelta di piazzarli vicino al punto L1 (Lagrange1), che si trova a 1.5 milioni di chilometri tra la terra e il Sole, dove lattrazione gravitazionale dei due corpi celesti si compensa. Per assicurare una riduzione del 2% dellirraggiamento solare che raggiunge la terra, larea occupata dagli schermi solari dovrebbe ammontare a circa 3 milioni di chilometri quadrati. Sono state fatte varie proposte per la composizione di schermi in postazione L1 tra le quali: dei rifrangenti fabbricati sulla luna di centomila tonnellate di vetro lunare; una maglia di fili superfini di alluminio dello spessore di un milionesimo di millimetro; uno sciame di trilioni di dischi riflettenti sottili, di cinquanta centimetri di diametro, da fabbricare nello spazio da asteroidi vicini alla terra; uno sciame di circa dieci trilioni di dischi finissimi rifrangenti ad alta definizione, di 60 centimetri di diametro, fabbricati sulla terra e lanciati nello spazio in blocchi di un milione ciascuno, un blocco ogni minuto per circa trentanni. Questi modelli sperimentali sono disegnati in modo da far s che la riduzione della radiazione solare assorbita compensi in modo esatto il forcing radiativo dovuto allaumento della concentrazione dei gas serra. Lo scopo sarebbe quello di tornare a temperature simili a quelle presenti nel mondo pre-industriale, rimanendo nel mondo industriale attuale. Tutti i metodi SRM basati sullo spazio si prefiggono di ridurre la quantit totale di energia solare che entra in atmosfera. 5. Metodi di rimozione del biossido di carbonio (CDR) Nellintrodurre i metodi di rimozione del CO2 (Carbon Dioxide Removal), il Rapporto della Royal Society, fa propria lipotesi che laumento della concentrazione dei gas serra in atmosfera (CO2, N2O, CH4, O3 e Clorofluorocaburi) costituisca il principale fattore di riscaldamento del sistema fisico terrestre causato dalluomo. Pertanto, la rimozione di questi gas dannosi dallatmosfera, in linea di principio, dovrebbe imprimere una decelerazione al riscaldamento del pianeta e, in teoria, determinare una riduzione degli stessi gas fino al punto di bloccare il riscaldamento globale e iniziare un processo di raffreddamento del clima; inoltre potrebbe mitigare altre conseguenze deleterie, come lacidificazione degli oceani. I metodi di cattura del CO2 (CDR) esaminati nel Rapporto, riguardano essenzialmente nuove tecnologie disponibili e presentano una sub-divisione a seconda che implichino interventi ecosistemici sugli oceani o sulla superficie terrestre, o che si servano prevalentemente di mezzi biologici, chimici o fisici. Nel valutare la potenziale efficacia di questi metodi, dovendosene considerare anche la scala spaziale e temporale di operativit, la Royal Society ha ritenuto improbabile la loro utilizzabilit su una scala sufficientemente vasta da determinare un cambiamento del clima in tempi rapidi, qualora fosse necessaria una ... azione demergenza per raffreddare il 302 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 pianeta su larga scala (44) . a) Interventi sugli Ecosistemi Oceanici Comprendono vari metodi di fertilizzazione degli oceani. Sulla superficie del mare lo scambio di CO2 con latmosfera avviene molto rapidamente, mentre molto pi lento nelle profondit oceaniche. La maggior parte del CO2 rilasciato attualmente sulla terra, verr trasferito in fondo al mare in un periodo di circa 1000 anni. Alcuni ingegneri del clima hanno perci avuto lidea di aumentarne la velocit di trasferimento, manipolando il ciclo oceanico del carbonio. Il CO2 dalla superficie oceanica si fissa grazie ai foto-sintetizzatori (fitoplankton, prevalentemente piante microscopiche, alghe). Una certa quantit del carbonio che queste assorbono va a fondo, in forma di materia organica composta dal residuo di fioriture di microalghe, materia fecale e altri detriti della catena alimentare. Questo materiale, nella sua discesa sul fondo degli oceani per forza di gravit, viene utilizzato come cibo da batteri ed altri organismi che progressivamente lo consumano. Respirando, questi, invertono la reazione che provoca la fissazione del carbonio e lo riconvertono in CO2, rilasciandolo poi nellacqua. Leffetto combinato della fotosintesi in superficie, seguito dalla respirazione a maggiore profondit nella colonna dacqua, rimuove il CO2 dalla superficie e lo libera in profondit. Questa pompa biologica esercita un importante controllo sulle concentrazioni di CO2 nellacqua di superficie che, di ritorno, influenza fortemente la sua concentrazione in atmosfera. Per aumentare lefficacia di questa pompa, stato proposto di incrementare la quantit di nutrienti e determinare un aumento del fitoplankton con varie tecniche. Fertilizzazione con polvere di ferro Questa la tecnica di fertilizzazione maggiormente studiata, avendo dato luogo da almeno 15 anni a esperimenti su piccola scala. Tuttavia, la sua efficacia risultata limitata e transitoria, poich si conseguito laumento desiderato di fitoplankton ma lefficacia nello stoccaggio in fondo al mare del CO2 stata ... sminuita da altri elementi limitanti, respirazione o ingestione da parte di zooplankton (45). Ad oggi sono stati effettuati numerosi esperimenti che, tuttavia, non hanno raggiunto i risultati desiderati. Fertilizzazione con azoto e fosforo Le conoscenze attuali suggeriscono che, a lungo termine, laggiunta di fosforo nella fertilizzazione degli oceani sarebbe pi efficace dellimpiego di (44) Royal Society, Geoengineering..., op. cit., pag. 10: ... It is very unlikely that such approaches could be deployed on a large enough scale to alter the climate quickly and so they would help little if there was a need for emergency action to cool the planet on that time scale. (45) Royal Society, Geoengineering..., op. cit., pag. 18: ...These experiments have demonstrated only limited transient effects as increased iron led to the predicted phytoplankton bloom, but the effect is moderated either by other limiting elements, respiration or by grazing by zooplankton (Submission: ACE Research Cooperative; UK Met Office). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 303 azoto e che luso di fosforo promuoverebbe la fissazione dellazoto. Ad avviso della Royal Society, se paragonata a quella effettuata con polvere di ferro, la fertilizzazione a base di fosfati sarebbe da preferire ma richiederebbe limpiego di una quantit molto maggiore di materiale, sottraendolo al settore agricolo ove indispensabile per garantire la sicurezza alimentare. Fertilizzazione con urea Nella maggior parte delle zone di mare aperto si pensa che uno dei nutrienti carenti sia lazoto e, pertanto, stata suggerita anche lidea di utililizzare laggiunta di urea con funzione di fertilizzatore oceanico. Modificazione dellaffioramento (upwelling) e affondamento (downwelling) oceanico Un secondo gruppo di tecniche, che interessano gli oceani, fonda sullipotesi secondo cui la rapidit di trasferimento nelle profondit oceaniche del carbonio presente in atmosfera pu essere incrementata modificando laffioramento o il capovolgimento della circolazione degli oceani. Si proposto, perci, di aumentare localmente il tasso di affioramento pompando lacqua da parecchie centinaia di metri di profondit e promuovendo laffondamento di acqua densa, nelle acque subpolari. La maggior parte del CO2 trasportato nelle profondit marine dal capovolgimento della circolazione (pompa di solubilit) e non dovuto alla sedimentazione biologica, per cui il procurato aumento della circolazione potrebbe portare a un sequestro pi rapido del CO2. Tuttavia, ancora una volta, lefficacia di questo metodo deve tener conto degli effetti non-locali dellintervento; laumento dellaffondamento (o dellaffioramento), in una data zona delloceano, compensato da un aumento di affioramento (o affondamento) in unaltra locazione che generalmente si trova dalla parte opposta del pianeta e che, a sua volta, avr uninfluenza sullequilibrio del carbonio. La quantit di carbonio sequestrata nelloceano dipender in modo critico dalla localit e potrebbe addirittura essere negativa provocando il rilascio, piuttosto che lassorbimento, del carbonio stesso. b) Interventi sugli Ecosistemi Terrestri Metodi correlati al Biochar e alla biomassa Nel crescere, la vegetazione terrestre rimuove grandi quantit di carbonio dallatmosfera durante la fotosintesi. Quando gli organismi muoiono e si decompongono, la maggior parte del carbonio trattenuto ritorna nellatmosfera. La crescita di biomassa pu essere sfruttata in quattro diversi modi per ridurre laumento del CO2 nellatmosfera: Siti terrestri per il confinamento del CO2 Il carbonio pu essere segregato in situ nel suolo, o sotto forma di biomassa in piedi. Bioenergia e Biocarburanti Le biomasse possono essere raccolte e utilizzate come carburante in modo che le emissioni di CO2 derivanti dalluso del carburante possano essere bi- 304 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lanciate dalla cattura di CO2 derivante dalla crescita delle piante coltivate per produrre energia. Limpiego di bioenergia e di biocarburanti considerato uno strumento per ridurre le emissioni, piuttosto che un metodo di geoingegneria, e per questo non viene preso ulteriormente in considerazione nel rapporto della Royal Society. Bioenergia con cattura e sequestro di CO2 (BECS) Le biomasse possono esser raccolte e utilizzate come carburanti, con cattura e sequestro del risultante CO2. Ad esempio, si pu utilizzare la biomassa per generare idrogeno o elettricit e sequestrare il CO2 prodotto allinterno di formazioni geologiche. Biomasse per il sequestro di CO2 Le biomasse possono essere raccolte e segregate sottoforma di materiale organico, ad esempio, sotterrando scarti derivanti da alberi o coltivazioni, oppure come carbone (biochar). La produzione di bioenergia con sequestro di CO2 (BECS) si innesta sulle tecnologie gi esistenti di produzione di bioenergia e biocarburanti e di cattura e sequestro del carbonio (CCS), ereditandone perci vantaggi e svantaggi. La tecnologia BECS gi stata adottata su piccola scala ma non va necessariamente considerata come geoingegneria, pur presentando delle significative similarit e, pertanto, nel Rapporto della Royal Society stata presa in considerazione a fini comparativi ma non analizzata in dettaglio. Le biomasse per sequestro di CO2 ed il biochar sono stati proposti come metodi di intervento nel ciclo naturale in modo che, una certa quantit o tutto il carbonio fissati dalla materia organica, possano venir immagazzinati nel suolo o altrove per centinaia o migliaia di anni. Ad esempio, stato proposto il sotterramento di legna e scarti agricoli per immagazzinare il carbonio sia nel terreno, sia nelle profondit oceaniche, per impedire che la decomposizione lo restituisca allatmosfera. Anche se non esiste molta letteratura scientifica su questo argomento, linteresse degli investitori per questa tecnica sta crescendo. I metodi che prevedono il sotterramento di biomassa nel terreno o nelle profondit oceaniche richiedono, per, un consumo addizionale di energia per il trasporto, per il sotterramento e per il trattamento del materiale e, inoltre, esiste il pericolo assai grave che questo processo possa distruggere la crescita, il ciclo nutritivo e la produttivit degli ecosistemi interessati: ad esempio, nelle profondit oceaniche, il materiale organico verrebbe decomposto ed il carbonio e i nutrienti restituiti alle acque superficiali posto che, generalmente, vi presenza di ossigeno (a meno che non venga depositata una quantit di materiale sufficiente a creare condizioni anossiche, il che costituirebbe una perturbazione dellecosistema di grandissimo impatto). Il biochar (carbone) si crea con la decomposizione di materiale organico, normalmente attraverso un processo di riscaldamento, in un ambiente con quantit di ossigeno infima o pari a zero. Conosciuto come pirolisi, il processo CONTRIBUTI DI DOTTRINA 305 di decomposizione produce sia biochar sia biocarburanti (syngas e bio-olio). Gli atomi di carbonio presenti nel carbone presentano legami molto pi forti tra loro, rispetto alla materia vegetale, e perci il biochar in grado di resistere alla decomposizione provocata dai micro-organismi e sigilla il carbonio per periodi di tempo molto pi lunghi. La gamma di potenziali materiali grezzi (feedstocks) per creare biochar vasta e include, ad esempio, legname, fogliame, scarti alimentari, paglia e letame; si specula che laggiunta di biochar nel terreno possa aumentarene la produttivit agricola e, per questi motivi, il biochar viene talvolta proposto come la risposta ideale a un gran numero di problemi diversi. Una delle domande chiave, a proposito del biochar, se sia meglio sotterrare o bruciare il materiale, rimanendo aperta la questione del grande impatto sui gas serra in atmosfera che il processo di pirolisi della biomassa e di sotterramento del carbone avrebbero, rispetto alla semplice combustione in un normale impianto di produzione energetica. I sostenitori delle tecniche di utilizzazione di biomassa per sequestro affermano che sia possibile ottenere il sequestro di grandi quantit di CO2 (carbon sink da 5.5 a 9.5 GtC/anno entro il 2100). Queste previsioni scommettono sulla futura crescita esponenziale delle risorse destinate alla produzione di biocarburanti e del fatto che una grande porzione di queste verr riservata alla conversione in biochar. Limpiego di determinate coltivazioni per ottenere biochar su una scala cos vasta, tuttavia, potr facilmente entrare in conflitto con la necessit di utilizzare i terreni agricoli per la produzione alimentare e/o di biocarburante. Inoltre, comՏ il caso per i biocarburanti, esiste il fondato pericolo che eventuali incentivi alla produzione abbiano ad esito la riduzione della disponibilit e laumento del costo del cibo, se la produzione di coltivazioni per biomassa dovesse diventare pi redditizia della produzione alimentare. Le ultime tre tecniche di rimozione del CO2 (CDR) prese in considerazione nel pi volte menzionato Rapporto della Royal Society, consistono nell: Aumento della dissoluzione di rocce (land and ocean-based methods) Il biossido di carbonio viene rimosso in modo naturale dallatmosfera dopo migliaia di anni, per mezzo di processi che coinvolgono la dissoluzione delle rocce composte da carbonati e silicati. Le rocce a base di silicati reagiscono al CO2 formando carbonati. Non sussistono dubbi sulla capacit chimica dei silicati e carbonati di provocare un decremento delle emissioni e delle concentrazioni di CO2 presenti in atmosfera. I primi ostacoli, tuttavia, dipendono dalla scala dellintervento, dai costi e dalle possibili conseguenze ambientali. La scala industriale degli sforzi di mitigazione del CO2 dovrebbe corrispondere, nellordine di grandezza, alla scala del sistema energetico che produce il CO2. Alcuni metodi propongono di ricorrere a massicce quantit di silicati, come lolivina: grandi quantit di roccia dovrebbero essere estratte dalle miniere e ridotte in polvere, per poi essere trasportate sui terreni dove dovrebbero essere disperse. Si stima che servirebbero almeno 7 chilometri cu- 306 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 bici allanno di questi silicati, per avere a disposizione la quantit necessaria a compensare il CO2 prodotto. Una variante di questo processo consiste nel rilascio negli oceani dei materiali dissolti. Prima della loro implementazione, queste tecniche hanno bisogno di maggior comprensione degli effetti indesiderati, del costo per lintero ciclo e dellimpatto ambientale. La loro adozione provocherebbe un grande aumento dellalcalinit delle acque oceaniche, che potrebbe compensare il problema della loro acidit ma, allo stato attuale, non si sa ancora se tutti gli effetti combinati tra loro saranno o meno benefici per la chimica e per la biologia delle aree dintervento. Inoltre, per essere adeguate allo scopo, tutte queste proposte richiedono imponenti attivit di estrazione mineraria e di trasporto su grande scala. Alcune opzioni, tra laltro richiedono vastissime quantit di acqua. Cattura del biossido di carbonio dallaria Quello della cattura in aria un processo industriale di estrazione del CO2 dallaria circostante che produce una corrente di CO2 puro da usare, o di cui disfarsi. Non vi dubbio che le tecnologie di cattura dallaria potrebbero essere sviluppate; la loro fattibilit tecnica dimostrata, ad esempio, dai sistemi commerciali che catturano il CO2 dallaria per poi utilizzarlo in processi industriali successivi. Molti metodi di cattura dallaria sono stati studiati in laboratorio, ma nessun prototipo su larga scala mai stato testato e rimane da verificare se questi metodi siano sostenibili sotto il profilo dei costi. Gestione delluso del suolo, afforestazione, riforestazione e divieto di deforestazione Questi interventi NON sono normalmente considerati geongegneria e, secondo un precedente studio condotto dalla Royal Society nel 2001, a lungo termine, avrebbero un potenziale limitato. Gli ecosistemi terrestri rimuovono circa 3 GtC/anno (gigatonnellate di carbonio per anno) dallatmosfera grazie alla crescita netta vegetale, che assorbe circa il 30% delle emissioni di CO2 derivate dalla combustione di carburanti fossili e deforestazione netta, mentre gli ecosistemi forestali del mondo catturano oltre il doppio del carbonio presente in atmosfera. Quindi, semplici strategie basate sulla protezione e sulla gestione degli ecosistemi-chiave contribuirebbe in misura significativa ad aumentare leliminazione naturale del CO2 dallatmosfera. Sfortunatamente, le emissioni derivanti dal cambiamento nelluso del suolo, in primo luogo la deforestazione, contano per un buon 20% di tutte le emissioni di gas serra di origine antropica. Ed la fonte di emissioni che cresce pi rapidamente. 6. Alcuni rilievi critici: impatto sullambiente e sulla salute umana Sin qui ci siamo occupati dei principali metodi di geoingegneria presi in esame nel Rapporto della prestigiosa istituzione accademica britannica pi volte menzionata la quale, nel rilevare analiticamente i profili problematici propri di ciascuna delle tecniche considerate (46), ha sostanzialmente concluso CONTRIBUTI DI DOTTRINA 307 (46) Secondo la Royal Society, la geoingegneria applicata attraverso metodi di rimozione dellanidride carbonica (CDR) tecnicamente fattibile ma lenta e relativamente costosa. I costi diretti e i rischi locali associati ad alcuni metodi particolari differiscono sensibilmente gli uni dagli altri ma sono paragonabili (o maggiori) a quelli dei sistemi di mitigazione del clima convenzionali. Le tecnologie di rimozione del CO2 e molte delle loro conseguenze sono diverse da quelle relative alle tecnologie che comportano la modificazione dellalbedo. I metodi CDR agiscono molto lentamente, e mentre riducono le concentrazioni di CO2, agiscono sulle cause del cambiamento climatico e delle sue conseguenze. Le tecniche CDR pi desiderabili sono quelle che rimuovono il carbonio dallatmosfera senza perturbale altri processi dei sistemi terrestri e senza richiedere deleteri cambiamenti nelluso delle terra. La cattura ingegnerizzata dallaria e le tecniche di dissoluzione (di rocce n.d.r.) potenziata sarebbero strumenti altamente desiderabili se fosse possibile affrontarli senza inaccettabili effetti localizzati. Le tecniche CDR che sequestrano carbonio, ma che hanno implicazioni legate alluso della terra (come il biochar e il sistema di dissoluzione potenziata sul terreno) possono rappresentare un utile contributo ma forse solo su piccola scala e richiedono ulteriori ricerche per identificare le circostanze che le renderebbero economicamente possibili e socialmente sostenibili. Per le tecniche che intervengono direttamente sui sistemi terrestri (come la fertilizzazione degli oceani) la Royal Society ha ritenuto necessaria lintensificazione delle attivit di ricerca per determinare se possono sequestrare carbonio in modo affidabile ed economicamente sostenibile, senza avere inaccettabili effetti collaterali. I metodi di gestione della radiazione solare (SRM), se largamente impiegati, potrebbero conseguire un rapida diminuzione delle temperature globali (da pochi anni a un decennio) a un tasso e a un livello che non potrebbe essere raggiunto attraverso la mitigazione, anche se le emissioni di carbonio fossero istantaneamente ridotte a zero. Tuttavia, tutti i metodi SRM presentano un aspetto non trascurabile: non si dispone di una exit strategy credibile nel caso in cui qualcosa andasse storto. Alcuni degli studi condotti indicano che il clima conseguente al loro impiego sarebbe diverso da quello che si avrebbe se invece si procedesse con le metodiche di riduzione delle concentrazioni di CO2. Ad esempio, con una riduzione uniforme della radiazione solare, probabilmente le precipitazioni tropicali verrebbero ridotte e inoltre, non essendo possibile affrontare accuratamente pi di un aspetto del cambiamento climatico alla volta, vi sono serie lacune nella capacit dei modelli attuali di stimare aspetti come le precipitazioni e le tempeste, con conseguente incertezza circa gli effetti delle SRM sotto questo profilo. Ad avviso della Royal Society, i metodi di gestione della radiazione solare possono essere utili in futuro se si potr provare che i rischi che comportano sono gestibili e accettabili o se si prover che il sistema climatico si sta avvicinando a un punto di non ritorno. Le tecniche SRM non rappresentano, tuttavia, il modo ideale di affrontare il cambiamento climatico perch non agiscono su tutti gli effetti e i rischi ad esso connessi (lacidificazione degli oceani, ad esempio), vi sarebbero probabilmente degli effetti indesiderati (ad es. sullozono nella stratosfera), e potrebbero introdurre il rischio, nuovo e vasto, di ottenere effetti sconosciuti sui sistemi terrestri. Ladozione su larga scala di metodi SRM creerebbe un equilibrio artificiale, approssimativo e potenzialmente delicato, tra un riscaldamento da gas serra continuato e la ridotta radiazione solare che dovrebbe essere mantenuto, potenzialmente, per molti secoli. Si dubita che un tale equilibrio sia veramente sostenibile per periodi di tempo cos lunghi, particolarmente con una continua e forse aumentata emissione di CO2 e di altri gas serra (ad esempio, attraverso lo sfruttamento di carburanti fossili non-convenzionali come gli idrati di metano). Prima che alcuno dei metodi SRM venga applicato, prudente e desiderabile che vengano effettuate ulteriori ricerche per migliorare la comprensione dei rischi e del loro impatto, al fine di ridurre le incertezze a un livello accettabile. A causa dei caveats di cui sopra, la valutazione effettuata dalla Royal Society suggerisce che la sola tecnica di gestione della radiazione solare (SRM) sufficientemente efficace e che potrebbe essere implementata rapidamente (entro uno o due decenni) sarebbe luso di una qualche forma di aerosol stratosferico, ma si dovrebbero determinare e giudicare relativamente scarsi i potenziali effetti collaterali (ad es., sullozono stratosfererico e nelle nuvole nellalta troposfera). possibile che entro un secolo un approccio di tipo SRM basato sullo spazio potrebbe essere conveniente sotto il profilo dei costi. Se si riuscisse a dimostrare la fattibilit tecnica e lassenza di effetti collaterali indesiderabili, i metodi di aumento dellalbedo delle nuvole potrebbero essere applicati in tempi relativamente rapidi. importante notare che, rispetto allimpatto del cambiamento climatico in s e per s, probabilmente gli effetti non voluti provocati dalla geoingegneria sullambiente sarebbero meno significativi. Limpatto ambientale della maggior parte dei metodi non stato ancora adeguatamente valutato, ma probabile che possa variare considerevolmente in relazione alla loro natura ed 308 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 affermando che la geoingegneria attuata per mezzo dei metodi di cattura del carbonio tecnicamente fattibile, ma lenta e relativamente costosa mentre, se realizzata con i metodi di gestione della radiazione solare con aerosol stratosferici, potrebbe conseguire un rapida diminuzione delle temperature globali a un minor costo e costituirebbe il piano B ideale se eventi climatici eccezionali ne richiedessero limplementazione (pur presentando il non trascurabile problema che potrebbe produrre effetti irreversibili sulla vita della terra, non esistendo una exit strategy credibile nel caso in cui qualcosa non funzionasse secondo le aspettative) (47). Interessanti rilievi critici, prevalentemente di carattere tecnico, sulle proposte di manipolazione del clima di cui si parlato nei paragrafi precedenti, sono giunti anche dalle organizzazioni della societ civile pi attente allevolversi degli eventi nel panorama delle politiche ambientali, soprattutto quelle estensione e, in alcuni casi, potr essere molto difficile da stimare. Per tutti i metodi considerati, particolarmente per i metodi di gestione della radiazione solare (SRM), le condizioni climatiche ottenute non saranno esattamente paragonabili a quelle i cui effetti negativi siano stati cancellati, e ci a causa di variabili critiche diverse dalla temperatura che sono molto sensibili alle differenze regionali (come ad es., i sistemi atmosferici, la velocit dei venti e le correnti oceaniche). Le precipitazioni sono molto sensibili alle piccole variazioni del clima ed quindi molto probabile che ne vengano influenzate, in modi difficili da prevedere. Si aggiunga che tutti i metodi avranno molto probabilmente degli effetti collaterali indesiderati sullambiente e necessitano di essere attentamente valutati e monitorati: nel caso dei metodi di gestione della radiazione solare (SRM) riguardano la considerazione dellimpatto ecologico su un mondo con alte concentrazioni di CO2 e degli effetti imprevedibili del cambiamento causato da una risposta forzata alla diminuzione della temperatura in condizioni di alta CO2 nei sistemi naturali. Nel caso dei metodi di cattura del CO2 (CDR) limpatto ambientale sar provocato dal processo in s, piuttosto che dagli effetti sul clima, ma per i metodi che comportano la manipolazione di ecosistemi limpatto potrebbe essere sostanziale. (47) Royal Society, Geoingeneering... cit., pag. 36: ... Termination effect qui si riferisce alle conseguenze di uno stop improvviso o allinsuccesso di un dato sistema di geoingegneria. Per gli approcci SRM, che mirano a bilanciare gli aumenti dei gas serra riducendo la quantit di radiazione solare in assorbimento, linsuccesso potrebbe comportare un aumento relativamente rapido della temperatura rispetto al quale, ladattamento, sarebbe pi difficile se paragonato alla situazione in cui si verificasse un mutamento delle condizioni climatiche senza interventi di geoingegneria. I metodi SRM che producono la maggior quantit di forcing negativo, e che si affidano alla tecnologia avanzata, sono considerati quelli a pi alto rischio sotto questo aspetto, (... Termination effect refers here to the consequences of a sudden halt or failure of the geoengineering system. For SRM approaches, which aim to offset increases in greenhouse gases by reductions in absorbed solar radiation, failure could lead to a relatively rapid warming which would be more difficult to adapt to than the climate change that would have occurred in the absence of geoengineering. SRM methods that produce the largest negative forcings, and which rely on advanced technology, are considered higher risks in this respect; vedi anche, pag. 56: ... Sarebbe rischioso intraprendere una massiccia implementazione su larga scala dei metodi SRM in assenza di una exit strategy chiara e credibile, per esempio, una transizione a fasi verso metodi CDR pi sostenibili, dopo alcuni decenni. Ci implica la necessit di condurre ricerche in parallelo su entrambi i metodi SRM e CDR, dato che metodi CDR richiedono pi tempo ...It would be risky to embark on major implementation of SRM methods without a clear and credible exit strategy, for example a phased transition after a few decades to more sustainable CDR methods. This implies that research would be needed in parallel on both SRM and CDR methods, since CDR methods have a longer lead-time. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 309 rivolte alla tutela della biodiversit. Infatti, proprio nellambito delle conferenze periodiche della Convenzione di Rio per la Protezione della Diversit Biologica che la decisione generalizzata di vietare ulteriori sperimentazioni dei metodi di geoingegneria pi azzardati ha potuto essere adottata. Per quanto siano stati individuati numerosi altri beni e interessi pubblici specifici, protetti da altrettante norme internazionali (48) che potrebbero essere vulnerati dal proseguimento di attivit geo-ingegneristiche, la fonte di maggior preoccupazione certamente costituita dal rischio per la biodiversit vegetale e animale (49) che la diffusione di materiale nanotecnologico o di molecole tossiche o (48) Non esaustivamente: la Convenzione di Vienna sulla Protezione dello Strato di Ozono 1985 e il Protocollo di Montreal del 1987, la Convenzione sulla Proibizione dellUso Militare o Ostile delle Tecniche di Modificazione Ambientale del 1976, (ENMOD), la Convenzione di Londra del 1972 e relativo Protocollo del 1996, la Convenzione ECE- ONU sullInquinamento Transfrontaliero a Lunga Distanza ((CLRTAP) del 1979, il Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967 (Outer Space Treaty- OST), ecc. (49) Oltre ai problemi legati allo stravolgimento delle condizioni atmosferiche e degli ecosistemi, recentemente, i media hanno riportato la notizia di misteriose morti di massa di uccelli e pesci, a migliaia, in molte parti del mondo, dallArkansas alla Svezia, Italia compresa (per una collazione degli principali episodi riferiti dalla stampa vedi: Collation of Dead Birds and Fish 06.01.2011, consultabile online su: http://www.dailynewsupdate.org/post/dead-birds-and-fish-timeline.html). La spiegazione di questo fenomeno stata ricollegata a vari fattori (fulmini, uragani, spavento dei volatili suscitato dai fuochi dartificio (Swedish birds scared to death: veterinarian www.thelocal.se/31262/20110105/). Dozens of crows fell from the sky in Maine, consultabile su: http://www.sott.net/articles/show/125470-Dead-birdsfalling- from-the-sky-in-Maine; Pelicans Are Falling Out of the Sky (and Other Mysterious Mass Animal Deaths), consultabile su: http://ecosalon.com/pelicans-are-falling-out-of-the-sky-and-othermysterious- mass-animal-deaths/; Truckloads of fish dying in the Murray River, Australia Report is from 2009, situation is ongoing, su: http://www.dailytelegraph.com.au/news/truckloads-of-fish-dying-in-themurray/ story-e6freuy9-1111118907622; New Zealand, dicembre 2010, Penguins, petrels and other seabirds are dying in large numbers and washing up on our shores, says the Department of Conservation (DOC), NZ. http://www.newstalkzb.co.nz/newsdetail1.asp?storyID=188024 http://www.scoop.co.nz/stories/ AK1012/S00781/unusual-weather-conditions-causing-mass-death-among-seabirds.htm; North Carolina, USA. dicembre 2010. Large number of pelicans. Cause: presently unknown (awaiting results) http://www.enctoday.com/news/-86417-jdn--.html; Arizona, USA. 26 dicembre 2010, 70 plus bats. Cause - one theory is because it was unseasonably warm http://www.azcentral.com/news/articles/ 2010/12/28/20101228tucson-70-dead-bats-found.html; http://azstarnet.com/news/local/crime/article_ 0c307d8f-baf4-5a2f-ab95-93c7d846ff30.html; Illinois, USA. dalla fine di dicembre 2010 in poi, Multiple birds (estimate 50 - 100), clustered around a few households. Cause unknown: http://www.associatedcontent. com/article/6185536/dead_birds_reported_by_residents_in.html?cat=8; Kentucky, USA. dicembre 2010. Lots of birds (seemed to fall only in this ladys backyard) Cause unknown http://www.wpsdlocal6.com/news/local/Woman-reports-dozens-of-dead-birds-in-her-yard- 112830524.html; Tennessee, USA. Estimated time of death last week of December 2010 120 blackbirds (very localised cluster). Cause unknown: http://www.wsmv.com/news/26379609/detail.html; Georgia, USA. 30 dicembre 2010. 3 rare cranes (all found together). Cause unknown: http://www.courierjournal. com/article/20110105/NEWS01/301050085/Authorities+investigate+whooping+crane+deaths; Chile, South America, 2 gennaio 2011, Thousands of birds fall from the sky and die: http://www.youtube. com/watch?feature=player_embedded&v=mrlH3BgKPxk; Manitoba, Canada, 3 gennaio 2010. 10,000s of Birds Found Dead in Manitoba Cause : local reports suggest bird flu http://www.bbsradio.com/cgi-bin/webbbs/webbbs_config.pl?md=read;id=11811; Louisiana, USA. (Labarre) 3 gennaio 2011. 500 blackbirds and starlings. Cause presently unknown: http://www.wbrz.com/news/hundreds-of-dead-blackbirds-found-near-new-roads/; Italy, around 3 gen- 310 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lalterazione su larga scala degli ecosistemi ottenuta con altre tecniche potrebbe determinare (quanto ai rischi per la salute umana, limitatamente alla tecnica di raffreddamento della temperatura terrestre che implica luso di aerosol a base di fosfati, secondo uno studio dellOrganizzazione Mondiale della Sanit risalente al 2006, linquinamento che ne deriva sarebbe causa di 500.000 morti premature allanno (50)). Un modellamento preliminare delle metodiche di gestione della radiazione solare (SRM) suggerisce che, se i programmi di geoingegneria dovessero iniziare e poi essere fermati in modo brusco - eventualit facile a verificarsi se linsorgere di imprevisti lo imponesse - potrebbe aver luogo un rapido aumento delle temperature, estremamente pi pericoloso per la vita della terra rispetto ad un eventuale loro aumento graduale. Inoltre, la riduzione della quantit di luce solare, alterando la lunghezza donda della luce solare in ingresso, minerebbe alla base il processo naturale della fotosintesi clorofilliana, essenziale per la vita delle piante, esercitando uninfluenza nefasta su tutta la catena alimentare. Un altro elemento di criticit stato recentemente rilevato anche dallAmerican Meteorological Society che, nella sua bozza di dichiarazione sulla geoingegneria, avverte come le proposte di ridurre la quantit di sole che raggiunge la terra non si limiterebbero ad abbassare la temperatura ma potrebbero ... anche cambiare la circolazione globale, con potenziali gravi conseguenze, quali la modifica dei percorsi delle tempeste e degli schemi di precipitazione, in tutto il mondo. Tra laltro, un cambiamento del clima indotto dalluomo e le conseguenze derivate dallalterazione del percorso della luce solare, quasi certamente, non sarebbero uguali per tutte le nazioni e per tutti i popoli, determinando linsorgere di questioni di carattere etico, diplomatico, e preoccupazioni naio 2011, 300 doves. Cause unknown at this time http://www.geapress.org/ambiente/faenza-piovonotortore- morte-foto/10282; Japan, 3 gennaio 2011. Multiple birds death. Suspected : avian flu: http://www.nytimes.com/2011/01/04/health/04global.html?_r=4; http://search.japantimes.co.jp/cgibin/ nn20101220a2.html; Sweden, 4 gennaio 2011. 50 - 100 jackdaws. Local vet theorises they were scared by fireworks, landed on a road and didnt know how to fly away from cars which hit them: http://www.thelocal.se/31262/20110105/; East Texas, USA, 5 gennaio 2011. 200 birds found dead on a bridge. Theory: Hit by cars; http://www.allvoices.com/contributed-news/7800408-now-east-texasalso- reports-hundreds-of-dead-birds. (50) Citazione dei dati OMS da P. J. CRUTZEN, Albedo enhancement by Stratospheric sulfur injections: a contribution to resolve a policy dilemma?, in Climate Change (Springer), n. 3-4 del 2006, vol. 77, pag. 211-219 ... Laumento antropogenico delle concentrazioni di solfati raffredda, perci, il pianeta, bilanciando una frazione incerta dellaumento antropogenico del riscaldamento da gas serra. Tuttavia, questa fortunata coincidenza si acquista a caro prezzo. Secondo lOrganizzazione Mondiale della Sanit, le molecole inquinanti hanno un impatto sulla salute e hanno provocato oltre 500.000 morti premature allanno in tutto il mondo (... Anthropogenically enhanced sulfate particle concentrations thus cool the planet, offsetting an uncertain fraction of the anthropogenic increase in greenhouse gas warming. However, this fortunate coincidence is bought at a substantial price. According to the World Health Organization, the pollution particles affect health and lead to more than 500,000 premature deaths per year worldwide (Nel, 2005)). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 311 legate alla sicurezza nazionale (51). Un ulteriore rilievo, da non sottovalutare, che i metodi di gestione della radiazione solare (SRM) si preoccupano soltanto di rallentare o fermare il tasso di riscaldamento del pianeta - ammesso che ci, come si detto in premesse, continui ad essere un valido presupposto -, ma sembrano non curarsi di abbassare i livelli di CO2 e di altri gas serra dannosi presenti nellatmosfera. Mirando esclusivamente ad impedire che una certa quantit di radiazione solare raggiunga la terra, infatti, queste proposte affrontano i sintomi ma non le cause della concentrazione di CO2 nellaria e, come affermato dagli scienziati indipendenti che hanno assunto posizioni critiche rispetto a queste tecnologie di frontiera, persino i loro pi convinti sostenitori ammettono che gli aerosol a base di solfati sparsi nella stratosfera hanno molti effetti potenziali sconosciuti, oltre a quelli gi appurati di danneggiamento allo strato di ozono (dovuti al fatto che le molecole di solfato nella stratosfera forniscono superfici aggiuntive che consentono ai gas clorurati, clorofluorocarburi e idrofluorocarburi, di reagire) (52). La capacit di individuare come target le zone specifiche che richiedono una riduzione della luce solare (come le zone Artiche o Groenlandia, ad esempio) , poi, altamente speculativa ed probabile che le molecole di solfati o altri metalli verrebbero disperse altrove, con la conseguenza che in alcune regioni i livelli di precipitazione diminuirebbero (comՏ gi accaduto nel passato allorch, in seguito a grandi emissioni di molecole di solfato di origine vulcanica, alle latitudini tropicali si verificato un arresto dei monsoni accompagnato da una grave siccit), mentre in altre si determinerebbero delle inondazioni. Da segnalare, a proposito della gestione della radiazione solare attuata mediante diffusione nella stratosfera di particelle inquinanti a base di solfati per bloccare la radiazione solare, il recentissimo meeting organizzato dalla Royal Society in Inghilterra il 4 aprile 2011 durante il quale, ancora una volta, pare sia emerso che gli scienziati considerano questa tecnica di geoingegneria come l'unica opzione praticabile (53). Alcuni tra i partecipanti (fisici, oceanografi, (51) American Meteorological Society, Geoengineering the Climate System, A Policy Statement of the American Meteorological Society (AMS Council, 20.07.2009), consultabile online su: http://www.ametsoc.org/policy/2009geoengineeringclimate_amsstatement.html (52) Tra i primi ad esprimere considerazioni critiche di carattere scientifico circa la validit delle proposte di Geoingegneria va menzionata la famosa scienziata e attivista indiana Vandana Shiva la quale, con il lancio della campagna H.O.M.E. (Hands Off Mother Earth, Gi le Mani dalla Terra), ha allertato lopinione pubblica mondiale, generalmente poco informata su questi temi. (53) C. J. Hanley, Geoengineering: Scientists Debate Risks Of Sun-Blocking And Other Climate Tweaks To Fight Warming, 3 aprile 2011: ...Molte tecniche geoingegneristiche sulle quali si riflettuto appaiono irrealizzabili o inefficaci... Quelle tecniche presentano, necessariamente limiti di scala, tuttavia, e incapaci di alterare il riscaldamento su tutto il pianeta. Unidea sola che possiede quel potenziale emersa. Secondo la maggior parte dei resoconti, il contendente leader (la tecnica n.d.r.) che impiega molecole di aerosol nella stratosfera, ha affermato il climatologo John Shepherd della Southampton 312 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ambientalisti, politici, avvocati, psicologi e un giornalista) hanno avvertito che questa dovrebbe essere comunque accompagnata da una forte riduzione delle emissioni di CO2, altrimenti lo strato degli inquinanti volontariamente immessi nella stratosfera per contrastare il riscaldamento globale dovrebbe essere mantenuto indefinitamente per bilanciare l'effetto dell'accumulo crescente di gas serra. Se questa operazione di gestione della radiazione solare dovesse essere bloccata all'improvviso, la temperatura terrestre si innalzerebbe considerevolmente all'improvviso. In ogni caso, durante la stessa riunione, stato osservato che probabilmente dovremo dimenticarci i cieli blu (... Hamilton observed. "We might never see blue sky again"...). Per quanto concerne gli interventi sugli oceani, gi oggetto di una moratoria ad hoc seguita alla constatazione della scarsa efficacia e della pericolosit degli esperimenti di fertilizzazione effettuati su vaste aree marine (54), va pre- University in Gran Bretagna (Hamilton ha osservato: Potremmo non vedere mai pi i cieli blu.... (... Many geoengineering techniques they have thought about look either impractical or ineffective...Those techniques are necessarily limited in scale, however, and unable to alter planet-wide warming. Only one idea has emerged with that potential. "By most accounts, the leading contender is stratospheric aerosol particles," said climatologist John Shepherd of Britain's Southampton University (...Hamilton observed: "We might never see blue sky again."...); consultabile su: www.huffingtonpost.com/.../geoengineering-sun-blocking_n_844324.html -. (54) UNESCO, 2010. Ocean Fertilization- A scientific summary for policy makers: ... La fertilizzazione su larga scala potrebbe avere effetti indesiderati (e difficili da prevedere) non solo a livello locale, ovvero, il rischio di proliferazione di alghe tossiche, ma anche molto distanti nel tempo e nello spazio.... In particolare, lUNESCO, giudica sostanzialmente irrilevante la capacit di contrasto del cambiamento climatico, rilevando che: ... Le stime circa lefficacia complessiva di assorbimento del CO2 in seguito a fertilizzazione oceanica a base di ferro sono diminuite notevolmente (da 5 a 20 volte) negli ultimi 20 anni. Sebbene rimangano ancora delle incertezze, la quantit di carbonio che pu essere messa fuori circolazione per mezzo di questa tecnica, a lungo termine (decenni o secoli), sembrerebbe piuttosto piccola rispetto alle emissioni da carburanti fossili... Anche a voler utilizzare le stime pi alte nel rapporto tra carbonio esportato ed efficacia di assorbimento atmosferico, la complessiva capacit potenziale di rimozione del CO2 per mezzo di fertilizzazione oceanica relativamente piccola. Perci, calcoli recenti relativi alla capacit di sequestro complessivo con imponenti sforzi di fertilizzazione in 100 anni, rientrano in un range di 25-75 Gt (gigatonnellate) di carbonio, da porre a confronto con emissioni cumulative di circa 1.500 Gt di carbonio derivanti dalla combustione di carburanti fossili per lo stesso periodo, entro scenari economici simili (Large-scale fertilization could have unintended (and difficult to predict) impacts not only locally, e.g. risk of toxic algal blooms, but also far removed in space and time. ...Estimates of the overall efficiency of atmospheric CO2 uptake in response to iron-based ocean fertilization have decreased greatly (by 5 20 times) over the past 20 years. Although uncertainties still remain, the amount of carbon that might be taken out of circulation through this technique on a long-term basis (decades to centuries) would seem small in comparison to fossil-fuel emissions... Even using the highest estimates for both carbon export ratios and atmospheric uptake efficiencies, a the overall potential for ocean fertilization to remove CO2 from the atmosphere is relatively small. Thus recent calculations of cumulative sequestration for massive fertilization effort over 100 years are in the range 25-75 Gt (gigatonnes) of carbon, in comparison to cumulative emissions of around 1,500 Gt carbon from fossil fuel burning for the same period under business-as-usual scenarios ). Consultabile su: www.marcgunther.com/.../dumping-iron-probably-not-a-cool-idea/ La BBC riporta i dati di uno studio che rivela come la fertilizzazione degli oceani con polvere di ferro, implementata per assorbire CO2, potrebbe uccidere i mammiferi del mare (vedi: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8569351.stm); inoltre, a proposito della sperimentazione di fertilizzazione CONTRIBUTI DI DOTTRINA 313 liminarmente sottolineato che il fitoplankton la base della catena alimentare marina. Il ferro pu sicuramente provocare una crescita esponenziale del numero di micro alghe, ma la sua potenziale facolt di cattura e di eliminazione del carbonio - come si visto sub nota 54 - dubbia. La lista degli effetti collaterali, in compenso, alquanto lunga, dato che provocherebbe: carenza di ossigeno (anossia) nelle profondit marine, generando le c.d. zone morte; distruzione dellequilibrio degli ecosistemi marini, in particolare, della catena alimentare; uccisione dei grandi mammiferi; forte probabilit che il rilascio di altri gas serra diversi dal CO2, come lossido di azoto, il metano e il gas dimetilsulfide (DMS) aumentino la formazione di nuvole, con conseguente alterazione del clima totalmente imprevedibile; potenziale impatto tossicologico, dovuto alla proliferazione di dinoflagellati (55) responsabili di gravi intossicazioni nel caso di fertilizzazione con lurea e, infine, un potenziale peggioramento del problema dellacidificazione delle acque. La fertilizzazione oceanica avrebbe, peraltro, effetti devastanti anche sui mezzi di sussistenza di popolazioni la cui economia dipende da sistemi marini sani. In ordine allapplicazione dei metodi di rimozione del CO2 (CDR), in particolare la cattura con il biochar, occorre ricordare che la geo-ingegneria, per definizione, implica interventi su scala planetaria; anche a voler sorvolare sulla questione di quale dovrebbe essere la provenienza di tutte le biomasse condotta da Lohafex, la stessa BBC riferisce che nonostante le sei tonnellate di ferro sparse su 300 chilometri quadrati nei Mari del Sud, i risultati sono stati assai modesti, in quanto dallatmosfera stata eliminata solo una piccola quantit di CO2. Ci nonostante, la societ Climos intende procedere con una ulteriore sperimentazione su 40.000 chimetri quadrati (vedi R. BLACK, Setback for climate technical fix. The biggest ever investigation into "ocean fertilisation" as a climate change fix has brought modest results, 23.03.2009, consultabile su: http://news.bbc.co.uk/2/hi/7959570.stm). D. Wallace, del Leibniz- Institut fur Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR), ha dichiarato che: ...Le ricerche pubblicate suggeriscono che anche interventi di fertilizzazione degli oceani a base di ferro su larga scala rimuoverebbero solamente quantit modeste di biossido di carbonio (CO2) dallatmosfera in 100 anni (The published findings suggest that even very large-scale fertilization would remove only modest amounts of carbon dioxide from the atmosphere over 100 years"): consultabile, unitamente ad altri interessanti riferimenti, su: wattsupwiththat.com/.../ocean-fertilization-to-affect-climate-have-a-lowchance- of-success/ -. Deve peraltro segnalarsi che, sin dal giugno del 2007, i consulenti scientifici delle Parti della Convenzione di Londra sul Diritto del Mare (UCLOS) avevano posto in dubbio la validit degli esperimenti di fertilizzazione condotti sino ad allora e, soprattutto, espresso ufficialmente le proprie preoccupazioni sui suoi effetti collaterali (cfr.: International Marine Organization IMO, Ref. T5/5.01 LC-LP.1/Circ.14, 13.07.2007 Statement of concern regarding iron fertilization of the oceans to sequester CO2, consultabile su: www.whoi.edu/.../London_Convention_statement_24743_29324.pdf -. Sul tema vedi anche larticolo: Ocean Fertilization 'Fix' For Global Warming Discredited By New Research, consultabile su: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/11/071129132753.htm. ScienceDaily (Nov. 30, 2007). (55) I dinoflagellati sono organismi unicellulari, flagellati, marini o di acqua dolce, rivestiti spesso da una corazza di placche cellulosiche. Possiedono caratteristiche sia animali (movimento, fotorecettori, eterotrofia inclusa la predazione) che vegetali (attivit fotosintetica, presenza di pigmenti e cellulosa). Alcune specie hanno assunto recentemente una notevole importanza per la salute umana poich producono tossine (neurotossine, epatotossine etc.) in grado di causare danni all'uomo ed ad altri organismi. 314 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 necessarie per la sua applicazione, dunque, il rimedio potrebbe essere peggiore del male in quanto le polveri sottili generate dal biochar, sostanzialmente, sono fuliggine e, qualora questa dovesse esser soffiata via nellatmosfera, potrebbe determinare un riscaldamento piuttosto che un raffreddamento del pianeta. Limpiego di piante geneticamente modificate per aumentare lalbedo e di alberi prodotti mediante biotecnologie o biologia sintetica per enfatizzare determinate caratteristiche che si suppongono utili nellinfluenzare il clima, oltre a presentare tutte le problematiche legate ai danni per la biodiversit e la salute umana ed ai rischi per la sicurezza alimentare gi noti (56), comporta lulteriore incognita dovuta alla scala globale degli interventi. Nessuno conosce la quantit di carbonio complessiva contenuta nel carbone e per quanto tempo possa rimanere confinata al suolo; aggiungere carbone pu paradossalmente favorire il ritorno nellatmosfera, sotto forma di CO2, del carbonio gi presente nel suolo. Nel passato, in alcune zone gli agricoltori hanno tradizionalmente mescolato una certa quantit di carbone con il compost ed altri residuati organici e che, in tal modo, sono stati creati, tra 2.500 e 500 anni fa, suoli molto fertili come i terreni di Terra Preta nellAmazzonia Centrale. Nessuno, tuttavia, ha mai carbonizzato vaste quantit di biomasse sotterrandole per il breve periodo di tempo necessario a caratterizzare questa tecnica come un rimedio quick fix contro il riscaldamento globale. Il pericolo maggiore del biochar utilizzato per fini di geoingegneria, lordine di scala richiesto perch possa essere in qualche modo efficace: centinaia di milioni di ettari di terra dovrebbero essere sottratti allagricoltura e sfruttati per nuove piantagioni destinate alla produzione delle quantit di biochar necessarie. Direttamente o indirettamente, ci significherebbe maggiore deforestazione, maggior distruzione di altri ecosistemi, maggior perdita di biodiversit e una maggior quantit di accaparramento di terra e di deportazioni di massa delle popolazioni indigene che abitano nelle foreste. Un altro importante profilo di criticit rappresentato dalla impossibilit di testare i metodi di geoingegneria prima di implementarli: infatti, per definizione, la scala di intervento implicata planetaria e non possibile accedere ad alcuna fase sperimentale che possa avere un qualche valore significativo. Eventuali esperimenti o prove sul campo equivarrebbero di fatto alla im- (56) G.L., LVEI, T. BHN, e A. HILBECK, Biodiversity, ecosystem services and genetically modified organisms. TWN Biotechnology & Biosafety Series, 2010. Third World Network, Penang, Malaysia; V. SHIVA, Campi di battaglia. Biodiversit e agricoltura industriale, edizioni Ambiente, 2009. L'agricoltura industriale si basa sul consumo intensivo di combustibili fossili, impiegati per produrre fertilizzanti e fitofarmaci. Se vero che le applicazioni della chimica e della meccanizzazione all'agricoltura hanno assicurato rese che hanno soddisfatto la domanda alimentare crescente, il modello meccanicista ha iniziato a mostrare limiti evidenti. Le risposte - cibi modificati geneticamente, brevetti sulle sementi e sugli organismi e monocolture estreme - vanno nella direzione sbagliata, e rischiano di amplificare i danni gi prodotti agli ecosistemi e alle popolazioni che li abitano. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 315 plementazione massiccia di un dato metodo nel mondo reale, atteso che i test su piccola scala non sono in grado di fornire alcun dato realistico relativamente allimpatto sul clima (che potrebbe anche risultare irreversibile). Nella sua fase di gestione, poi, la geoingegneria pu riservare degli effetti collaterali a sorpresa, dovuti a fallimenti di tipo meccanico, errore umano, inadeguata comprensione degli ecosistemi, della biodiversit e del clima terrestre, imprevisti fenomeni naturali, irreversibilit degli effetti di una data tecnica o interruzione dei finanziamenti. Per concludere, non pu essere sottaciuto il fatto che procedendo in questa direzione si mercifica il clima e si innalza lo spettro della speculazione finanziaria sui problemi climatici. Tecnologie che possono seriamente alterare il pianeta non dovrebbero mai essere intraprese per motivi commerciali: se si dovesse decidere di ricorrere alla geoingegneria come piano B per risolvere i problemi del clima, la prospettiva che ci sia riservato allarbitrio di poche mani private si pu dire, senza tema di smentita, inquietante. 7. Il problema dei brevetti Non di poco momento la questione dei diritti di propriet intellettuale relativi alla nuova branca tecnologica di manipolazione del clima, sin qui discussa. ComՏ intuibile, il rilascio di brevetti a protezione delle metodiche di intervento geoingegneristico sugli ecosistemi per influire sul clima su scala planetaria pone il delicato problema della loro governabilit. Infatti, lo strumento brevettuale, che si utilizza per proteggere la creazione intellettuale, giuridicamente soggetto a un controllo di diritto pubblico che ne precede la concessione ma, una volta venuto in essere, ricade tipicamente allinterno di un regime normativo privatistico ed quindi sottoposto alle leggi di mercato che reggono limpresa e leconomia. Pertanto se - come adombrato nel Rapporto della Royal Society (57) -, unemergenza climatica dovesse rendere necessario (57) Royal Society, Geoengineering... cit., pag. 56: ...Geoengineering methods are often presented as an emergency backstop to be implemented only in the event of unexpected and abrupt climate change, but this tends to focus attention primarily on methods which could be implemented rapidly, to the detriment of those with longer lead and activation times (... I metodi geoingegneristici spesso sono presentati come un backstop emergenziale da implementarsi solo nel caso in cui si verificasse un cambiamento del clima inaspettato e improvviso, ma questo fatto tende a focalizzare lattenzione in via primaria sui metodi che possono essere implementati rapidamente, a detrimento di quelli che implicano tempi di attivazione pi lunghi); e anche pag. 59: ... SRM methods should not be applied unless there is a need to rapidly limit or reduce global average temperatures. Because of uncertainties over side effects and sustainability they should only be applied for a limited period and accompanied by aggressive programmes of conventional mitigation and/or CDR, so that their use may be discontinued in due course (... I metodi SRM non dovrebbero trovare applicazione a meno che si verifichi la necessit di limitare o ridurre rapidamente le temperature medie globali. A causa delle incertezze sui loro effetti collaterali e la loro sostenibilit, dovrebbero trovare applicazione solo per periodi limitati e dovrebbero essere accompagnati da programmi aggressivi di mitigazione convenzionale e/o CDR - rimozione del biossido di carbonio, n.d.r. - , in modo che il loro uso possa essere interrotto a tempo debito. 316 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 il ricorso a tecniche geoingegneristiche, le determinazioni sul bene comune clima sarebbero di fatto alla merc del settore privato o di un singolo stato, con tutte le immaginabili conseguenze anche di carattere politico e diplomatico che ci comporterebbe per gli effetti transfrontalieri tipici di alcune tecniche (58). Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno molte preoccupazioni su chi controller la geoingegneria e le sue tecnologie e perci hanno finanziato degli studi per esaminare le possibili opzioni dirette alla loro governance (59). Il compito stato affidato a due comitati tecnici (rispettivamente, la Camera dei Comuni nel Regno Unito e il Comitato per la Scienza e la Tecnologia della Camera dei Rappresentanti negli USA) i quali, pur trovandosi a diversi stadi di approfondimento della materia, hanno ritenuto strategica la loro collaborazione anche per le importanti implicazioni di carattere internazionale della questione. Il Comitato britannico per la Scienza e la Tecnologia presso la Camera dei Comuni, riferendosi al potere dei diritti di propriet intellettuale di conformare gli sviluppi e luso di queste tecnologie altamente rischiose e, allo stesso tempo, potenzialmente molto redditizie - e, quindi, ai pericoli che potrebbero derivarne se si affidasse la loro circolazione esclusivamente al mercato -, ha proposto che sia meglio regolamentare la geoingegneria come bene pubblico. Tuttavia ha anche riconosciuto che gli investimenti sarebbero minimi in assenza di un regime di propriet intellettuale (60). (58) Vedi anche A. HEAL, Managing Plan B: The Security Challenges of Geoengineering, in Harvard Kennedy School Review - Ed. 2011, consultabile su: isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k74756...icb... (59) The Regulation of Geoengineering - Science and Technology Committee, 5th Report Session 2009-2010, Annex: Joint Statement of the U.K. and U.S. Committees on Collaboration and Coordination on Geoengineering, pubblicato a Londra il 18.03.2010 e consultabile su: www.parliament.the-stationery- office.co.uk/pa/cm200910/.../221/221/pdf (ultima consultazione 07.04.2011). Nella Dichiarazione Congiunta dei Comitati Britannico e Statunitense sulla Coordinazione e Collaborazione in materia di Geoingegneria innanzi citata, si d atto che nellaprile del 2009, quando avvenne lincontro a Washintgton (sede in cui venne deciso lavvio di una collaborazione stabile tra i due paesi) con il suo omologo statunitense, il Comitato britannico per la Scienza e la Tecnologia presso la Camera dei Comuni aveva gi prodotto un rapporto, Engineering: turning ideas into reality (HC (2008-09) 50-I, March 2009), che si concludeva con la raccomandazione al Governo U.K. di sviluppare un programma di finanziamenti pubblici sulla ricerca geoingegneristica (para 217). Il successivo rapporto The Regulation of Geoengineering, pubblicato nel marzo del 2010, contiene una discussione punto per punto dei cosiddetti Principi di Oxford, elaborati da un gruppo di esperti della materia. Gli USA, invece, nella Dichiarazione Congiunta si sono impegnati ad elaborare un Rapporto che, prendendo le mosse dai rapporti gi pubblicati nel Regno Unito, riunisca i dati della ricerca congiunta per poi sottoporli al Congresso per ladozione di un pacchetto legislativo che autorizzi ... Gli Stati Uniti ad impegnarsi nella ricerca geoingegneristica a livello federale e internazionale (... the United States to engage in geoengineering research at the Federal and international level). (60) The Regulation of geoengineering..., op. cit., pag. 31: ... I principi in materia di diritti di propriet intellettuale devono essere inquadrati in modo tale da non scoraggiare gli investimenti in tecnologie geoingegneristiche. Senza investimenti privati, alcune tecniche geoingegneristiche non saranno mai sviluppate (... Principle on intellectual property rights must be framed in such a manner that it CONTRIBUTI DI DOTTRINA 317 La questione se sia opportuno che la geoingegneria venga classificata come bene pubblico (61) stata affrontata anche da una recente ricerca indipendente in cui stata, innanzitutto, valutata la situazione dei brevetti geoingegneristici nel panorama statunitense. In questa ricerca viene evidenziato che la dinamica in atto ricalca in pieno lo schema gi adottato dalla grande industria globale nel settore delle biotecnologie (sostenuto, allepoca, dal consapevole rifiuto di legiferare ad hoc da parte del Congresso USA e dalla protezione delle nuove tecnologie mediante il sistema ordinario dei brevetti, lasciate in balia del mercato), che attualmente oggetto di numerose accuse motivate sulla considerazione che, oltre a lavorare contro linteresse pubblico, quel modus operandi ha provocato una stagnazione dellinnovazione nel settore. Lesito della ricerca ha inoltre evidenziato che, sebbene sinora negli USA siano stati rilasciati relativamente pochi brevetti, a partire dal 2009-2010 si verificato un impressionante aumento delle domande, anche da parte di soggetti stranieri. Inoltre, soggetti statunitensi gi detentori o in attesa del rilascio di brevetti geoingegneristici, hanno presentato le loro domande anche in altri paesi (Europa, Giappone, ecc.). Ulteriori dati emersi dalla ricerca riguardano la tendenza dei brevetti esistenti ad assicurare coperture molto ampie - prevalentemente su ciascun nuovo processo tecnologico, piuttosto che sul prodotto-, e la concentrazione dei titoli in poche mani, anche in favore di entit non direttamente operanti (NPEs). La circostanza che siano stati concessi dei brevetti basati su descrizioni generiche comporta un duplice ordine di problemi. Da un lato, infatti, viene does not deter investment in geoengineering techniques. Without private investment, some geoengineering techniques will never be developed). Per un quadro dinsieme dei punti chiave relativi a diritti di propriet intellettuale e regolamentazione della geoingegneria come bene pubblico, si rinvia al Memorandum incorporato a pag. 107, Ev 45, del Rapporto. (61) S. PARTHASARATHY, C. AVERY, N. HEDBERG, J. MANNISTO, M. MAGUIRE, A Public Good? Geoengineering and Intellectual Property (Science, Technology, and Public Policy Program 22/09/2010) STPP Working Paper 10-1, consultabile su: www.umt.edu/ethics/EthicsGeoengineering/Workshop/.../Chris%20Avery.pdf. I risultati della ricerca preliminare sul panorama dei brevetti di geoingegneria rilasciati negli USA ha rivelato lesistenza di: ...1) diversi livelli di attivit tra differenti tipi di geoingegneria; 2) una recente rapida crescita nella richiesta di brevetto per le tecnologie di geoingegneria; 3) un linguaggio molto generico nei brevetti, probabilmente per coprire innovazioni future; 4) concentrazione della propriet dei brevetti tra pochi soggetti; 5) brevetti posseduti da entit che non applicano direttamente queste tecnologie (non-practicing entities NPEs); e 6) brevetti di geoingegneria rilasciati agli inventori da diversi uffici brevetti in tutto il mondo (... Analyzing the Geoengineering Patent Landscape. A preliminary investigation2 of the geoengineering patent landscape reveals the following findings: 1) different levels of activity between different types of geoengineering; 2) a recent rapid increase in patent applications covering geoengineering technologies; 3) broad patent language, likely covering many future innovations; 4) concentration of patent ownership among a few entities; 5) patents owned by non-practicing entities (NPEs); and 6) geoengineering patents issued by multiple patent offices to inventors across the world (pag. 2). 318 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 impedito lulteriore sviluppo di tecnologie potenzialmente utili e, in tal modo, si accresce il rischio che i pochi detentori nelle cui mani si concentra la propriet di brevetti strategici possano avere il controllo del clima e degli usi e sviluppi futuri della tecnologia derivata, in aperto contrasto con la nozione di interesse pubblico. Dallaltro, esiste il rischio concreto che applicazioni apparentemente non collegate alla geoingegneria, che dovrebbero essere di esclusivo appannaggio governativo per le implicazioni legate alla sicurezza nazionale, possano trovarsi sotto il controllo di soggetti privati. A tale proposito, la ricerca citata ricorre allesempio del metodo di gestione della radiazione solare con specchi nellalta atmosfera per raffreddare la terra, menzionato nel Rapporto della Royal Society, e il brevetto USA n. 5.041.834 (62) che copre un metodo simile ma in realt molto diverso dal primo per il suo grande potenziale offensivo militare. Su queste premesse, la ricerca condotta ha proposto ladozione di un sistema di brevetti sui generis modellato sul tipo ideato per lenergia atomica negli USA (63), anche per la geoingegneria. Entrambe le tecnologie, infatti, presentano i tratti caratteristici comuni della globale pericolosit, della potenziale irreversibilit degli effetti e della vulnerabilit agli appetiti monopolistici da parte di gruppi di potere di vario tipo. Ci consentirebbe ai governi di esercitare un maggiore controllo in favore degli interessi pubblici da proteggere evitando, nel contempo, che i possessori di brevetto dotati di grande potere finanziario possano sacrificare beni comuni non rinnovabili per favorire gli interessi speculativi a breve termine, comՏ gi accaduto nel settore biotecnologico. Tutte queste tecniche, comunque, sono intrinsecamente transfrontaliere e, mancando attualmente qualunque forma di regolamentazione, dovrebbero essere meditate e disciplinate con accordi internazionali multilaterali. Un piccolo accenno merita, infine, una categoria a s di brevetti anchessi (62) KOERT, PETER (1991, August 20). Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted. Patent 5,041,834; citazione in nota su A public Good? Geoengineering..., op. cit., pag. 16 (63) S. PARTHASARATHY, C. AVERY, N. HEDBERG, J. MANNISTO, M. MAGUIRE, A Public Good? Geoengineering and Intellectual Property cit., pag. 10-11 ... Sia la geoingegneria che lenergia atomica sono tecnologie ad alto rischio e a potenziale alto rendimento economico: il loro impatto, positivo e negativo, di portata globale e se dovesse procurare danni, questi sarebbero irreversibili. Soprattutto, la geoingegneria in quanto campo scientifico necessita di urgente attenzione e di sviluppo focalizzato, dato che la cornice temporale entro la quale queste tecnologie potrebbero essere impiegate con successo potrebbe essere breve... Organizzazioni private come Climos o Silver Lining project, perci, stanno gi andando avanti con le loro ricerche, facendo riferimento alla necessit di affrontare immediatamente il cambiamento climatico (... Both geoengineering and atomic energy are high risk technologies with the potential for a high reward; their impacts, positive and negative, are global in scope and if either does damage, it is likely to be irreversible. Moreover, geoengineering as a scientific field needs urgent attention and focused development, as the window of time during which these technologies can successfully be deployed may be brief.... Private organizations such as Climos and the Silver Lining Project are therefore already going ahead with their own research, citing the need to immediately address climate change (Wood 2009). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 319 riconducibili alla mistica dellingegneria ambientale, che riguarda alcune coltivazioni geneticamente modificate (64). Le principali compagnie sementiere e agrochimiche stanno accumulando centinaia di brevetti per assicurarsi il monopolio dei cosiddetti geni pronto-clima che, in teoria, dovrebbero essere capaci di garantire alla piante una resistenza a vari stress ambientali quali siccit, calore, freddo, inondazioni, salinit dei suoli ed altre condizioni estreme (purtroppo, oggi sappiamo che le alte perfomance degli OGM promesse in passato sono rimaste sulla carta, mentre lonere dei problemi di varia natura causati dal loro impiego stato trasferito agli agricoltori e alle popolazioni locali). Lampiezza della protezione accordata da alcuni brevetti impressionante, posto che con un solo brevetto una compagnia pu assicurarsi il monopolio di numerose variet vegetali. Il focus sui cosiddetti geni pronto clima (climate-ready) rappresenta per lagrobusiness globale unopportunit unica per imporre laccettazione delle coltivazioni OGM, nonostante gli ultimi studi ne confermino la pericolosit per la salute umana e animale (65) e per lambiente, in quanto vengono presentate come un rimedio strategico per contrastare il cambiamento climatico. (64) ETC Group, Patenting the Climate Genes And Capturing the Climate Agenda, 13.05.2008 su: www.etcgroup.org/en/node/687. Secondo la ricerca le multinazionali BASF, Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont insieme ai loro partner biotech, avrebbero depositato 532 domande di brevetto (per un totale di 55 famiglie di brevetti) sui cosiddetti geni pronto-clima (climate ready), presso gli uffici brevetti di vari paesi. Di fronte al caos climatico e con laggravarsi della crisi alimentare, i giganti dei geni stanno usando unoffensiva di Pubbliche Relazioni per presentarsi come i paladini dellagricoltura. Oltre agli uffici brevetti statunitense ed europeo, i corrispondenti uffici dei grandi produttori alimentari (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Messico e Sud Africa) sono inondati di richieste di brevetti. Monsanto e BASF (il maggior produttore di sostanze chimiche al mondo), hanno unito le forze per progettare piante resistenti agli stress climatici, attraverso lingegneria genetica. Insieme, queste due grandi compagnie possiedono 27 famiglie di brevetti, sulle 55 identificate dalla ricerca di ETC Group. (65) G.-E. SRALINI, R. MESNAGE, E. CLAIR, S. GRESS, J. DE VENDMOIS, D. CELLIER, Genetically modified crops safety assessments: present limits and possible improvements, in Environmental Sciences Europe, (Springer) Marzo 2011. La ricerca ha passato in rassegna 19 studi su mammiferi alimentati a soia e mais geneticamente modificati in commercio che rappresentano, per tratto (genetico) e per pianta, oltre l80 % di tutti gli OGM ambientali coltivati su larga scala dopo esser stati modificati per diventare resistenti ai pesticidi, o per produrli. I dati grezzi riguardano test durati 90 giorni su ratti ottenuti a seguito di azioni giudiziarie o di richieste ufficiali e sono comprensivi dei parametri biochimici del sangue e delle urine dei mammiferi allevati a OGM, con numerosi casi di pesatura degli organi e risultati istologici. Molti dati convergenti sembrano indicare problemi al fegato e ai reni come punto finale degli effetti della dieta a base di OGM specificatamente, ai reni nei maschi, e al fegato nelle femmine. Sebbene 90 giorni siano insufficienti per valutare la tossicit cronica, i segni rilevati sui reni e sul fegato potrebbero essere indicativi della malattia cronica. Tuttavia, non esiste alcun test obbligatorio su alcuno degli OGM coltivati su larga scala che prescriva una durata minima, e ci socialmente inaccettabile sotto il profilo della tutela della salute del consumatore. Ad avviso degli Autori, le ricerche dovrebbero quindi essere migliorate, prolungate e rese obbligatorie, e soprattutto dovrebbero focalizzarsi sugli ormoni sessuali e sulla salute riproduttiva per pi generazioni. 320 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 La questione stata posta e dibattuta in occasione della nona Conferenza delle Parti della Convenzione sulla Diversit Biologica a Bonn (19-30 maggio 2008) e della Conferenza di Alto livello sulla Sicurezza Alimentare Mondiale, Sfide del Cambiamento Climatico e Bioenergia (3-5 giugno 2008), in cui stato richiesto che i governi sospendano il rilascio di brevetti su geni e su tratti genetici pronto clima. Considerata la portata del rischio per la biodiversit che deriverebbe dal loro impiego ed il potenziale pericolo per la sicurezza alimentare globale - dato che, tra laltro, si tratta di ritrovati tecnologici che hanno ancora bisogno di essere testati adeguatamente -, in quel contesto stato anche proposto che le strategie di sopravvivenza e adattamento al cambiamento climatico di matrice contadina tradizionale, che possono vantare millenni di esperienza, ottengano un riconoscimento del proprio status e siano incoraggiate e valorizzate. A proposito di quanto avviene nel panorama delle sementi biotecnologiche non pu essere tralasciata la menzione della coincidenza, quantomeno singolare, della messa in commercio di variet vegetali geneticamente modificate per resistere allalluminio e ad altri metalli tossici (66), presumibilmente impiegati come aerosol a fini geoingegneristici (67). (66) Vedi larticolo Toxicity-Resistant Crops, in Technology Review pubblicato dal MIT, 2.10.2008 e consultabile su: www.technologyreview.com/biomedicine/21454/-. Vedi anche F. ZEPEDA, J. CAVALIERI, A, P. ZAMBRANO, Delivering Genetically Engineered Crops to Poor Farmers, 2009, pubblicato dallInternational Food Policy Research Institute (IFPRI) ... Una nuova generazione di colture geneticamente modificate mira ad alleviare questa pressione attraverso il miglioramento di coltivazioni per lalimentazione di base - come la cassava, il sorgo e il miglio - che incorporano tratti - genetici, n.d.r.- come la tolleranza alla siccit, allacqua, e allalluminio nel suolo, cos come piante con migliore utilizzo dellazoto e del fosforo ... A new generation of genetically engineered (GE) crop research aims to alleviate these pressures through the improvement of subsistence crops - such as cassava, sorghum, and millet - that incorporate traits such as tolerance to drought, water, and aluminum in soils as well as plants with more efficient nitrogen and phosphorus use. However, many developing countries lack the necessary biosafety systems for a timely and cost-effective adoption. This brief focuses on the regulatory reforms necessary for farmers and consumers in developing countries to benefit from GE crops, consultabile su: http://www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=14393. Per una prospettiva dalla parte degli agricoltori biologici, vedi: B.H. PETERSON, Chemtrails and Monsantos New Aluminum Resistance Gene Coincidence?Why did Monsanto Develop an Aluminum Resistance Gene?, consultabile su: http://farmwars.info/?p=2927 (67) In proposito occorre segnalare che numerosi cittadini ed organizzazioni della societ civile, in tutto il mondo, si sono interrogati sullinspiegabile presenza di quantit massicce di alluminio, bario ed altri inquinanti nellaria, nellacqua e persino sulla neve appena caduta al suolo. La presenza di tali particelle tossiche sarebbe confermata da numerose analisi di laboratorio, commissionate in via autonoma e sarebbe da attribuirsi agli aerosol antropogenici, sempre pi evidenti nei cieli. Preoccupati per il ruolo che lintossicazione da alluminio sembrerebbe svolgere nellinsorgenza del morbo di Alzheimer, si sono rivolti alle Autorit competenti per chiedere delucidazioni ottenendo, tuttavia, solo vaghe rassicurazioni. Lassociazione Geoengineeringwatch afferma lesistenza di ... una enorme quantit di dati, test di laboratorio, foto e video provenienti da tutto il mondo, che rendono possibile trarre la conclusione che la CONTRIBUTI DI DOTTRINA 321 8. Conclusioni Premesso che il presente scritto non ha alcuna pretesa di completezza ma intende semplicemente presentare un tema di grande rilievo per i suoi potenziali riflessi sulla vita delle persone e di tutte le creature viventi, non facile trarre delle considerazioni conclusive dai pochi elementi di geoingegneria sin qui tratteggiati. A livello istituzionale, peraltro, lo scenario comincia appena a delinearsi e le informazioni disponibili al pubblico sono, a dir poco, lacunose, rendendo arduo allosservatore il compito di formulare ipotesi ed esprimere orientamenti sulla base di conoscenze parziali, frammentarie e, talvolta, contraddittorie. Tuttavia, si possono ordinare i vari tasselli noti e tentare di ricomporli entro un quadro unitario. Per iniziare, come argomentato in precedenza, sul fronte dellanalisi scientifica vi incertezza perfino sulla reale sussistenza del fenomeno conosciuto come riscaldamento globale, che dovrebbe legittimare il ricorso alla geoingegneria. Rimanendo in ambito scientifico, la querelle sulle possibili cause del fenomeno del riscaldamento del pianeta e dei suoi andamenti ciclici non sembra mostrare segni di composizione, anzi, pare aggravarsi con il passare del tempo. Neppure risulta chiaro se i governi che hanno aderito al Protocollo di Kyoto siano sinceramente preoccupati di preservare condizioni ambientali che rendano possibile la continuazione della vita sulla terra (il che, implicherebbe la volont di agire seriamente per ripristinare la qualit dellaria, dellacqua e dei suoli), oppure, se, in verit, preferiscano rimanere inerti finch non diventer indispensabile ricorrere alla geoingegneria come "... espediente che si diffusione di aerosol stata ed una perdurante e letale realt. La presenza di alluminio, bario e altri elementi chimici stata comprovata da test condotti sulla superficie dellacqua e su campioni di aria e di terra in misura pari a centinaia o migliaia di volte superiore rispetto ai livelli ammessi dalla Agenzia di Protezione Ambientale - EPA... (....Volumes of data, lab tests, photos and video footage, from all over the globe, make clear the conclusion that aerosol spraying has been an ongoing lethal reality) ... I brevetti di geoingegneria per la diffusione di aerosol descrivono lattivit di vettori arerei (jet) che spruzzano aerosol con funzione di scie riflettenti che si espandono per formare delle nubi. Il primo elemento tra gli aerosol oggetto del brevetto rilasciato alla Hughes Welsbach lalluminio (la descrizione del brevetto disponibile per esteso su: http://patft.uspto.gov/netacgi/nphParser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF& d=PALL&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=5,003,186.PN.&OS=PN/ 5,003,186&RS=PN/5,003,186). Altri brevetti riguardano aerosol a base di bario, zolfo, stronzio ed altro (... Aerosol spray geoengineering patents describe jet aircraft dispersing aerosols as reflective contrails that expand into clouds. The primary aersol in the Hughes Welsbach patent is aluminum. Other patents call for barium, sulfur, strontium and a host of other potential atmospheric additives), consultabile su: http://www.geoengineeringwatch.org/. Vedi anche: I. S. PERLINGIERI, Worldwide Environmental Crisis. Gone Missing: The Precautionary Principle, in Global Research, Febbraio 2009, consultabile su: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=12268. Vedi anche I. S. PERLINGIERI, Heavy Metals Poisoning, Brain Injury, and Clandestine Weather Modification Programs, su: http://rense.com/general90/ metc.htm; D. Perl, Uptake of aluminum into the central nervous system along nasal-olfactory pathways, Lancet 1:1028, 1987. 322 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 serve di tecnologia aggiuntiva per contrastare effetti non desiderati senza eliminarne la causa prima (68). Assai incerta, inoltre, risulta la questione se la sperimentazione o meno di una o pi tecniche di geo-ingegneria sia gi stata effettivamente praticata ed in quale misura. Infatti, mentre da un lato le autorit governative e scientifiche generalmente lasciano intendere, in modo rassicurante, che le discussioni sul tema sono di tenore astratto e che riguardano eventualit che ipoteticamente potrebbero presentarsi in un non precisato momento futuro (il piano B, insomma, nel caso in cui i governi non riuscissero a perseguire gli obiettivi stabiliti nel Protocollo di Kyoto e relativi programmi di azione), dallaltro, in alcuni casi, hanno iniziato ad ammettere in modo vago che qualche intervento di manipolazione, su piccola scala gi stato effettuato (cfr. supra, nota n.11). Latteggiamento minimizzante delle istituzioni nominate, tuttavia, stride (68) Questa preoccupazione stata espressa molto chiaramente. Vedi, ad esempio, M. G. LAWRENCE, The Geoengineering Dilemma: To Speak or not to Speak, in Climatic Change, Volume 77, n. 3-4, 2006, pag. 247: ... Sono state espresse molte preoccupazioni sulla possibile futura applicazione della geoingegneria su larga scala. Particolarmente preoccupante il fatto che potrebbe essere usata come pretesto per non ridurre le emissioni di gas serra, nel qual caso ne discende che lintensit di qualsivoglia sforzo geoingegneristico - cio, la quantit di solfati iniettati nella stratosfera ogni anno - dovrebbe anchessa aumentare per stare al passo con laccumulazione prolungata di gas serra... (... Many concerns have been expressed about the possible future application of widespread geoengineering. Especially worrisome is that it could end up being used as an excuse for not needing to reduce greenhouse gas emissions, in which case it follows that the intensity of any geoengineering efforts (e.g., the amount of sulfur injected into the stratosphere per year) would also need to increase to keep pace with accumulating, long-lived greenhouse gases...); pag. 246: ... Inoltre, dovrebbe essere tracciata una chiara linea di demarcazione tra gli esperimenti su piccola scala abbastanza vasti da fornire dati statistici significativi, e ci che li travalica, per impedire che il concetto di scienza venga utilizzato per camuffare tentativi unilaterali di intraprendere sforzi geoingegneristici su larga scala ... (...Furthermore, a clear line will need to be drawn between allowed scientific experiments which are small-scale yet large enough to have statistically significant signals, and what goes beyond this, so that science cannot be used as camouflage for unilateral attempts to undertake largescale geoengineering efforts...). Vedi anche A. HEAL, Managing Plan B: The Security Challenges of Geoengineering in Harvard Kennedy School Review - Ed. 2011, consultabile su: http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k74756&pageid= icb.page414554 ... Pi sinistre e convincenti sono le campagne di lobbying delle corporations a supporto della geoingegneria come rimedio poco costoso, conveniente ed efficace, al cambiamento climatico. I produttori di carburanti fossili potrebbero spingere i governi su questa via come alternativa alla riduzione delle emissioni su larga scala, che metterebbero in pericolo i profitti. Nelle societ poco inclini a porre in essere i sacrifici necessari a ridurre il carbonio, la proposta di soluzioni immediate - quick fix- potrebbe esercitare un forte richiamo. LIstituto Americano dImpresa per le Politiche Pubbliche di Ricerca, per lungo tempo contrario alle restrizioni allimpresa in nome della protezione ambientale, ha gi fatto riunire dei comitati a supporto della opzione SRM -Gestione della Radiazione solare- (... More sinister and plausible are corporate lobbying campaigns in support of geoengineering as a cheap, cost-effective solution to climate change. Fossil fuel producers might push governments down this route as an alternative to wide-scale emissions reductions that would endanger profitability. In societies unwilling to make the hard sacrifices necessary to cut carbon, this vision of a quick fix could have strong appeal. The American Enterprise Institute for Public Policy Research, long opposed to constraints on business in the name of environmental protection, has already convened panels on the SRM option). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 323 con le evidenze raccolte da singoli cittadini e da numerose associazioni della societ civile - praticamente in tutti i paesi NATO, ma soprattutto negli USA e in Canada, a partire dai primi anni 90 del secolo scorso (cfr. nota 66 e anche limportante lavoro di documentazione svolto da ricercatori indipendenti (69)) -, che presentano una situazione assai diversa rispetto a quella ufficialmente rappresentata. Stride anche con i resoconti relativi alla morte inspiegabile di varie migliaia di volatili e di pesci (vedi nota 49, par. 6) e con quelli resi pubblici dallOrganizzazione Mondiale della Sanit sin dal 2006, relativamente allimpatto di alcuni esperimenti, consistenti nellimpiego di aerosol stratosferici, sulla ... prematura dipartita di almeno 500.000 persone allanno in tutto il mondo (P. Crutzen, Max Plank Institute, vedi nota 50): apparirebbe quantomeno strano se questi dati ufficiali, raccolti evidentemente prima del 2006, fossero frutto di attivit e di ricerche ignote ai governi e, certamente, non appare trascurabile la coincidenza dellimprovvisa comparsa sul mercato di sementi geneticamente modificate proprio per resistere alla presenza di alcuni degli elementi chimici contenuti negli aerosol inquinanti che verrebbero irrorati per aumentare lalbedo (azoto, alluminio e fosforo ed altro, vedi nota n. 67). Fermo restando che vi sarebbe da domandarsi, con una discussione aperta al pubblico, se sia davvero possibile combattere il CO2 e gli altri gas serra presenti nellatmosfera, ormai assurti al rango di principali responsabili del cambiamento climatico, mediante tecniche CDR o mediante irrorazione massiccia di altre sostanze inquinanti per anni o addirittura per secoli (70), rimane anche da chiarire come mai sia stato possibile addirittura pensare di candidare allammissione nel Clean Development Mechanism per generare carbon credit la tecnica geoingegneristica di fertilizzazione degli oceani, che consiste nella diffusione di decine di tonnellate di polvere di ferro o altri elementi chimici sui mari della terra (71). (69) S. I. PERLINGERI, Chemtrails: An Updated Look at Aerosol Toxin - Part 1, consultabile su: www.carnicominstitute.org/perlingieri.html (70) Royal Society, Geoengineering, op. cit., pag. 20: ....Lattuale tasso di rilascio di CO2 imputabile alla sola combustione di carburanti fossili pari a 8.5 GtC/anno, pertanto, perch gli interventi CDR possano avere effetto, sarebbero necessarie attivit su larga scala -parecchie GtC/anno-, mantenute per decenni o, pi probabilmente, per secoli (....The current CO2 release rate from fossil fuel burning alone is 8.5 GtC/yr, so to have an impact CDR interventions would need to involve large-scale activities (several GtC/yr) maintained over decades and more probably centuries). (71) Persino tra i sostenitori delle nuove tecnologie, eminenti scienziati (hanno espresso le loro perplessit su questo punto ....It may also be sensible to add to Cicerones recommendation a further general moratorium against open-market economic gain from geoengineering applications, as discussed by Chisholm et al. (2001) and Lawrence (2002) with respect to proposals for CO2 reduction through oceanic iron fertilization, vedi M.G. LAWRENCE, op. cit., pag. 246. Anche la UK Royal Society, nel suo Rapporto Geoenginering...cit., pag. 5, fa riferimento a questa particolare circostanza: ...Recentemente, questo diventato un tema (di discussione n.d.r.) dato che le organizzazioni hanno mostrato interesse nelle potenzialit di interventi come la fertilizzazione degli oceani 324 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Alla luce di questi rilievi, difficile non qualificare come vagamente retorica la domanda cui si impegnano a dar risposta gli sforzi congiunti dei comitati scientifici britannico e statunitense innanzi nominati laddove, il secondo, con la propria indagine, si propone di chiarire: ... A quali condizioni gli USA dovrebbero prendere in considerazione di iniziare la ricerca o di attuare effettivamente la geoingegneria? (72). Correlativamente, occorre domandarsi se sia stata presa in considerazione, ed eventualmente in quale misura, lesistenza di altre opzioni che imprimerebbero una svolta positiva anche al problema delle emissioni di inquinanti nellacqua, nellaria e nel suolo restituendo, nel contempo, fertilit e vitalit agli ecosistemi e ricreando il ciclo dellacqua. Il caso dellagricoltura emblematico, a questo riguardo, ed perfetto per illustrare come un approccio ideologico, meccanicistico, riduzionista, frutto di una visione frazionata della realt, promuova sulla Natura degli interventi miopi che sinora hanno avuto come esito finale laggravarsi di molte situazioni negative cui si sarebbe voluto rimediare. nella cattura di carbonio e nella possibilit di qualificarsi come carbon credit, con certificazione nellambito del Clean Development Mechanism del Protocollo di Kyoto. Il coinvolgimento commerciale negli esperimenti sulla fertilizzazione degli oceani ha provocato una rapida e vivace reazione da parte delle comunit politiche e scientifiche internazionali e da parte delle organizzazioni ambientaliste non governative (NGO) (....Recently, this has become an issue as organisations have shown interest in the potential of interventions such as ocean fertilisation to capture carbon and qualify for carbon credits through certification under the Clean Development Mechanism of the Kyoto Protocol. Commercial involvement in ocean fertilisation experiments has provoked a rapid and vocal response from the international political and scientific communities and environmental non-governmental organisations (NGOs)). Come chiarito da H.O.M.E. ... Le imprese coinvolte nelle attivit di fertilizzazione oceanica sono sia commerciali che scientifiche e negli ultimi ventanni sono stati effettuati almeno 13 esperimenti in tutti gli oceani del mondo. Un esperimento condotto nel 2007 vicino alle isole Galapagos dalla statunitense startup Planktos Inc. stato interrotto grazie a una campagna internazionale della societ civile. La societ vendeva gi quote di CO2 on-line e la societ CEO ha riconosciuto che le sue attivit di fertilizzazione oceanica erano da considerarsi esperimento di business tanto quanto esperimento scientifico (...There are both commercial and scientific ventures involved in ocean fertilization and at least 13 experiments have been carried out in the worlds oceans over the past 20 years. A 2007 experiment near the Galapagos Islands by U.S. start-up Planktos, Inc. was stopped because of an international civil society campaign (See example, below.) The company was already selling carbon offsets on-line and the companys CEO acknowledged that its ocean fertilization activities were as much a business experiment as a science experiment), consultatibe su: http://www.handsoffmotherearth.org/learnmore/ what-is-geoengineering/ocean-fertilization/ (72) Royal Society, Regulation of Geoengineering, op. cit. Annex: Joint Statement of the U.K. and U.S. Committees on Collaboration and Coordination on Geoengineering, op. cit: ... Il Comitato USA sta esaminando tematiche concernenti la ricerca e lo sviluppo delle proposte di geoingegneria, focalizzando la propria indagine sulle seguenti domande: in quali circostanze gli Stati Uniti dovrebbero iniziare la ricerca o la piena attuazione della geoingegneria? ( ...The U.S. Committee is examining issues regarding the research and development of geoengineering proposals, focusing their inquiry on the following questions: Under what circumstances would the U.S. consider initiating research or the actual deployment of geoengineering?) su: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/ cmsctech/221/22111.htm CONTRIBUTI DI DOTTRINA 325 Il settore agricolo, pur essendone il maggior responsabile, raramente viene posto in relazione con le emissioni di biossido di carbonio (CO2) e di altri gas serra. Ancor pi di rado, ovviamente, lo si associa alla geoingegneria, sebbene alcune forme di produzione agricola industriale rientrino allinterno della categoria interventi sul clima discussi nel Rapporto della Royal Society (si tratta della produzione di biomasse per biochar, delle piantagioni a monocoltura di alberi geneticamente modificati, coltivazioni per biocarburanti, ecc.). Secondo quanto riferito dalle associazioni ecologiste pi responsabili, il Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) stima che lagricoltura industriale sia responsabile delle emissioni di gas serra globali in misura pari al 14% (73) a causa della deforestazione necessaria al reperimento di nuove terre da sfruttare e della sua dipendenza dai carburanti fossili lungo tutta la filiera produttiva. A questi dati iniziali occorre aggiungere la quota di emissioni dovuta al sistema industriale alimentare nel suo complesso (includendo, cio, anche la catena di distribuzione: i trasporti, lenergia necessaria alla refrigerazione, gli imballaggi ed il metano derivato dai rifiuti urbani). La somma di tutte queste fonti di produzione di gas serra, raggiunge una percentuale che va dal 44 al 57% delle emissioni globali (74). Durante le negoziazioni che avvengono periodicamente nellambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) questo dato di fatto viene regolarmente ignorato, mentre le parti si limitano a discutere lincremento della produttivit agricola di tipo industriale, su larga scala, aumentandone artificialmente il valore per mezzo dello sfruttamento delle potenzialit come carbon sink (il bilancio netto tra la quantit di carbonio assorbita ed emessa, generalmente ottenuta facendo ricorso a monoculture a crescita rapida). Ovviamente, ci comporta maggiore deforestazione per far spazio a nuove monocolture, maggior impiego di fitofarmaci, maggior consumo dacqua: in una parola, alimenta il circolo vizioso. Uno studio molto importante - specie per lautorevolezza dei riferimenti e delle fonti dati (75) su cui basato - ha dimostrato che sostenendo un sistema agricolo ecocompatibile fondato sulla biodiversit e praticato in piccole unit produttive autosufficenti, entro 50 anni, si potrebbe ottenere la cattura dellattuale eccesso di CO2 nellatmosfera fino a due terzi, risolvendo contemporaneamente il problema dellerosione dei suoli agricoli grazie allaumento della materia organica fertile nella misura di 60 tonnellate per ettaro. Contemporaneamente, verrebbe preservata la diversit dei tratti genetici nelle sementi e (73) ETC Group, Geopiracy..., op.cit., pag. 15; GRAIN, The Climate Crisis is a Food crisis. Small farmers can cool the planet - A way out of the mayhem caused by the industrial food system, dicembre 2009, consultabile su:http://www.grain.org/o/?id=93 (74) ETC Group, Geopiracy..., op. cit, pag 15. (75) GRAIN, The Climate Crisis is a Food crisis, List of references http://www.grain.org/m/?id=275 326 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 negli animali da cortile, e dunque la loro capacit adattiva, elementi, questi, indispensabili per garantire la sicurezza alimentare in condizioni di instabilit climatica. Verrebbero, inoltre, risolti una serie di altri nodi problematici che travagliano il mondo (76). Come il titolo della ricerca suggerisce, la crisi climatica una crisi alimentare e per risolverla, molto probabilmente, occorrerebbero piccoli agricoltori e sovranit alimentare (77). Non detto che le proiezioni dello studio citato siano da ritenersi assolutamente infallibili, come nulla pu ritenersi tale, tuttavia, lesempio certamente utile per dimostrare alcune cose. La prima che proposte di questo tipo, generalmente in linea con il sapere tradizionale e con le esigenze dei paesi del Sud del mondo, negli ambienti accademici istituzionali vengono generalmente dismesse con sufficienza e, sinora, non hanno avuto la forza di imporsi politicamente. La seconda che, dei due paradigmi a confronto, quello di cui espressione lo studio menzionato (78) e quello proprio dei geoingegneri, il primo nasce da un approccio olistico ai problemi e propone interventi capaci di suscitare effetti benefici a cascata, ad ampio spettro, di lunga durata e a basso costo, mentre il secondo, tipico del modello scientifico dominante e spesso ostaggio del mercato, non riesce ad affrontare pi di un problema per volta come, del resto, esplicitamente dichiarato nel Rapporto della Royal Society ... Studies show that it is not generally possible to accurately cancel more than one aspect of climate change at the same time... (79). Inoltre, richiede enormi sforzi economici in termini di ricerca e sviluppo, (oltre ai costi delle esternalit negative generalmente non incluso nei calcoli iniziali), e pone le condizioni perch si determinino degli effetti collaterali indesiderati da risolvere a loro volta i quali, alla fine, aggravano la situazione fino al punto di distruggere la coerenza interna e la capacit di autoriparazione del sistema. Nel caso della geo-ingegneria, la cui piena implementazione, va ricordato, implica interventi su scala planetaria, le esternalit negative potrebbero essere definitive. molto importante che le grandi decisioni che riguardano la base naturale dei diritti umani fondamentali siano frutto della partecipazione pi vasta pos- (76) GRAIN, The Climate Crisis is a Food crisis...., cit. (77) Sul punto mi permetto di rinviare al mio Sovranit e diritto dei giudici, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 2 del 2010, pag. 342 e ss. (78) GRAIN, The climate crisis is a food crisis Small farmers can cool the planet - A way out of the mayhem caused by the industrial food system (La crisi climatica una crisi alimentare. I piccoli agricoltori possono raffreddare il pianeta - Una via duscita dal caos causato dal sistema alimentare industriale), su: www.grain.org/o_files/climatecrisis-presentation-11-2009.pdf. (79) Royal Society, Geoengineering..., op. cit. pag. 50: Studies show that it is not generally possible to accurately cancel more than one aspect of climate change at the same time, but there are serious deficiencies in the ability of current models to estimate features such as precipitation and storms, with corresponding uncertainties in the effects of SRM on such features. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 327 sibile di tutte le parti coinvolte e non vengano riservati in via esclusiva ai governi e ai circuiti tecnico-scientifici pi intaprendenti, ed altrettanto importante che voci e visioni plurali abbiano pari dignit dascolto, quando si tratta di affrontare questioni che riguardano commons come laria, lacqua, lo spazio, gli ecosistemi, compreso quello climatico, e la radiazione solare, che sono patrimonio di tutti gli abitanti del pianeta. Limposizione al mercato e ai governi di una pausa di riflessione prima di consentire interventi di manipolazione geoingegneristica del clima su scala globale, decisa nel contesto multilaterale delle Parti della Convenzione sulla diversit Biologica in applicazione del principio di precauzione, a Nagoya, va quindi salutata con estremo favore e si spera possa suscitare il dibattito e la partecipazione della societ civile con lattenzione che il tema in questione merita. 328 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 Francesca Scaramuzza* SOMMARIO: 1.- Introduzione 2.- Mediazione e conciliazione 3.- Lobbligo di informativa 4.- Lobbligo di mediazione 5.- Mediazione e giudizio arbitrale 6.- Il problema delle spese di lite 7.- Art. 7 e Legge Pinto 8.- Valutazione complessiva dellistituto. 1. Introduzione Il nuovo istituto della mediazione nelle controversie civili e commerciali, previsto dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (pubblicato in G.U. del 5 marzo 2010 n. 53), costituente lattuazione della legge delega contenuta nellart. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, si inserisce a pieno titolo fra i mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie altrimenti detti ADR (acronimo anglosassone che sta per Alternative Dispute Resolution). La finalit del d.lgs. n. 28 del 2010 quella di agevolare la composizione delle liti attraverso un procedimento denominato mediazione che operi stragiudizialmente cercando di risolvere la controversia ed evitando il pi lungo e costoso iter dinanzi allautorit giudiziaria. La normativa in commento rappresenta anche lattuazione della Direttiva comunitaria 2008/52 del 21 maggio 2008, che deve essere recepita dai Paesi membri entro il 21 maggio 2011 e che disciplina la mediazione e la conciliazione per le controversie trasfrontaliere, cio per le controversie in cui una delle parti ha la residenza o il domicilio in un Paese dellUnione europea diverso da quello dellaltra parte. Non a caso la delega di cui al cit. art. 60 della l. 69 del 2009 stabiliva che la disciplina del caso dovesse essere redatta nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria. E duopo segnalare immediatamente che la nuova disciplina entrata in vigore il 20 marzo 2010, salvo per quel che riguarda il tentativo di mediazione obbligatorio di cui allart. 5 primo comma del d.lgs. in oggetto, la cui applicazione postergata di 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento (cio 12 mesi a partire dal 20 marzo 2010). Va, preliminarmente, precisato che il decreto in esame insiste essenzialmente sul concetto di mediazione distinguendolo da quello di conciliazione. 2. Mediazione e conciliazione La mediazione concepita come il procedimento diretto alleventuale conciliazione della lite e, quindi, alla sua sottrazione alla cognizione dellau- (*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso lAvvocatura dello Stato. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 329 torit giudiziaria. Tanto risulta dalla rubrica del testo di legge nella quale si parla di mediazione finalizzata alla conciliazione. Ci appare, del resto, confermato dalle indicazioni di cui allart. 1 del decreto, nel quale la mediazione indicata come lattivit svolta da un terzo imparziale, finalizzata alla composizione di una controversia o comunque per la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (lett. a). La conciliazione, invece, definita come la composizione della controversia avutasi a seguito dello svolgimento della mediazione (lett. c). In sostanza, pu esservi mediazione senza conciliazione, qualora la prima non riesca a raggiungere laccordo fra le parti. La legge in commento prevede due tipi di mediazione che possono precedere il ricorso allautorit giudiziaria, luna facoltativa e laltra obbligatoria, oltre a un modello spurio che potrebbe definirsi mediazione ope iudicis. La mediazione facoltativa praticabile per tutte le controversie di cui allart. 2, e cio per ogni controversia civile o commerciale relativa a diritti disponibili. Risultano escluse, quindi, la materia penale, tributaria e amministrativa, salvo per questultima lipotesi in cui si tratti di rapporti posti in essere iure privatorum fra il privato e la pubblica amministrazione. Ci perch, nellultimo dei casi sopra segnalati, siamo pur sempre nellambito civilistico, dato che la questione dedotta in giudizio, ancorch uno dei poli ne sia la P.A., nasce pur sempre da un rapporto di diritto privato. La mediazione facoltativa richiede che lavvocato, posto di fronte a una delle controversie di cui al cit. art. 2, debba informare previamente il cliente della possibilit di avvalesi del procedimento di mediazione, pena lannullabilit del contratto dopera ove il giudizio non sia stato preceduto dalla citata informativa. La mediazione obbligatoria, invece, si attua in tre ipotesi: 1) la prima, che si potrebbe definire ope legis, riguarda una serie di controversie, dettagliatamente indicate nel primo comma dellart. 5 e cio controversie in materia di condominio, di diritti reali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilit medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicit, contratti bancari, assicurativi e finanziari. Emerge, ictu oculi che non possono essere oggetto di mediazione obbligatoria le controversie relative ai diritti di credito derivanti da fattispecie contrattuali non incluse tra quelle previste dal primo comma, come ad esempio la compravendita. 2) La seconda ipotesi in cui la mediazione obbligatoria, prevista dal quinto comma dellart. 5 e concerne il caso della c.d. clausola di mediazione o conciliazione, relativa, cio, a quella ipotesi in cui la mediazione o la clausola di mediazione siano previste in un contratto oppure nello statuto o nellatto co- 330 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 stitutivo di un ente. In tale caso, non si pu promuovere il giudizio e neppure un eventuale arbitrato se prima non si fa luogo alla mediazione e alla conciliazione. 3) La terza ipotesi, che potrebbe definirsi ope iudicis e che Mandrioli (1) chiama delegata, prevista dal secondo comma dellart. 5, il quale consente al giudice, anche in appello, purch prima della precisazione delle conclusioni, di invitare le parti a procedere alla mediazione. Per comprendere quali siano le conseguenze dellinottemperanza alla normativa sulla mediazione, bisogna innanzitutto distinguere lobbligo di informazione delle parti della possibilit o dellobbligo di avvalersi del previo tentativo di mediazione, dal procedimento di mediazione stesso. 3. Lobbligo di informativa Lobbligo di informazione disciplinato dallart. 4 terzo comma del decreto e vale per tutti i procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all art. 2, tanto se la mediazione facoltativa, quanto se obbligatoria, indipendentemente dal tipo di rito utilizzato (ordinario, sommario, camerale, cautelare). L obbligo di informativa vale, dunque, anche per i procedimenti di cui al terzo e quarto comma dellart. 5, per i quali ha dei limiti o appare addirittura escluso il procedimento di mediazione obbligatoria. Le conseguenze della mancata informativa sono duplici: - la prima : il giudice che verifica la mancata allegazione del documento allatto introduttivo segnala alla parte la facolt di chiedere la mediazione. La segnalazione non legata ad un particolare momento del giudizio, n tanto meno alla prima udienza e vale tanto per la mediazione facoltativa, quanto per quella obbligatoria; - la seconda conseguenza che la mancata informativa determina lannullabilit del contratto dopera tra il professionista e il cliente. Trattasi, come si detto, di annullabilit e non di nullit, per cui lunico che pu avvalersene il cliente, con la conseguenza che, se questultimo non lo fa, perch non vuole ricorrere alla mediazione, il giudizio prosegue senza conseguenze. Se invece il cliente, a seguito della segnalazione del giudice, si avvale dellannullabilit perch intende sfruttare la mediazione, il giudice dovr consentirgli il ricorso a tale strumento, per cui dovr bloccare il giudizio per dare modo alla parte di porre in essere il procedimento di mediazione. Il modus procedendi altro non pu essere che quello previsto dalla seconda parte del primo comma dellart. 5, il quale malamente ricollegato alla sola mediazione obbligatoria, ma non pu non valere anche per la mediazione facoltativa (2). (1) C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile (a cura di G. Carratta), Torino 2010, pag. 397. (2) Cos G.F. RICCI, Diritto Processuale Civile, Appendice di Aggiornamento, Torino, 2010. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 331 4. Lobbligo di mediazione Diverso dallobbligo di informativa invece lobbligo di mediazione, allorch esso riguardi alcune delle controversie previste dallart. 5 primo comma del decreto. In proposito pu avvenire che lavvocato non dia luogo allinformativa di cui allart. 4, terzo comma e la controversia che gli dato di risolvere rientri fra quelle di cui al cit. art. 5 comma primo. In tal caso, la proposizione della domanda giudiziale senza il ricorso alla previa mediazione rende il giudizio improcedibile (art. 5 co. 1). Tuttavia, il rilievo del vizio ancorato a specifiche preclusioni, nel senso che l eccezione del convenuto e leventuale rilievo del giudice debbono avvenire non oltre la prima udienza. Ci significa che se limprocedibilit non rilevata nei termini, il giudizio prosegue e lobbligatoriet del tentativo di conciliazione viene meno. Restano, per, gli effetti della mancata informativa al cliente di cui allart. 4 terzo comma. Pu anche verificarsi che lavvocato ritenga che la controversia sia tra quelle che richiedono una mediazione facoltativa ed avvertire il cliente di conseguenza, mentre il caso rientra nelle ipotesi di cui allart. 5 primo comma. In tale situazione, ove il vizio non sia rilevato oltre la prima udienza, le conseguenze sono analoghe a quelle gi viste per il ricorso alla mediazione ed il rinvio del giudizio si ha solo se il cliente lo desidera. Non si potr, per, parlare di annullabilit del contratto perch essa prevista solo per la mancata informativa, non per uninformativa erronea. Bisogna tenere presente che il mancato ricorso alla mediazione pu risolversi in un danno per la parte, specie nel caso di rischio di soccombenza della medesima nel giudizio. Dunque, cos come evidente che la parte che vincer la causa non avr interesse ad eccepire il difetto dellinformativa e linvalidit del contratto, altrettanto evidente un suo interesse a rilevare il vizio se per caso risulti soccombente, mentre la mediazione avrebbe potuto fargli ottenere un risultato pi soddisfacente. Ne consegue che gli effetti del difetto di informativa non sono destinati a consumarsi nellambito del processo, ma possono permanere anche dopo la sua chiusura quando si siano risolti in uno svantaggio anche potenziale per la parte. Non necessario che questa dimostri che la mediazione gli avrebbe fatto ottenere un risultato migliore di quello ottenuto nel processo, essendo sufficiente lastratta possibilit che ci avrebbe potuto in qualche modo verificarsi. Laltra modalit di mediazione quella ope iudicis: indipendentemente dalla volont della parte di avvalersi o meno della mediazione facoltativa o dal caso della mediazione obbligatoria, l art. 5 secondo comma prevede che, tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto in appello, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dellistruzione e il comportamento delle parti pu invitare le stesse a procedere alla mediazione, purch prima delludienza di precisazione delle conclusioni o, se questa non prevista, prima 332 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 della discussione della causa. Trattasi di una mediazione ufficiosa o delegata. Se le parti aderiscono allinvito, il giudice procede assegnando alle parti il termine di 15 giorni per iniziare il procedimento e rinviando ludienza ad una data successiva alla scadenza del termine di cui allart. 6. La situazione contemplata nel secondo comma dellart. 5 non va confusa n con la mediazione obbligatoria, n con lipotesi prevista dal terzo comma dellart. 4 in cui il giudice, accortosi della mancata informativa al cliente, pu segnalare allo stesso la possibilit di avvalersi della mediazione durante tutto il corso del processo (e quindi anche oltre le preclusioni di cui allart. 5 primo comma). Infatti, la citata ipotesi di cui allart. 4 riguarda il caso in cui sia mancata linformativa al cliente e tale informativa viene data dal giudice. La situazione in esame, invece, sembra prescindere dal fatto che lavviso sia stato o meno dato o che la mediazione sia stata rifiutata (se facoltativa) o non abbia avuto esito (se obbligatoria) ed attribuisce, indipendentemente da tutto ci, la facolt al giudice, anche in sede di gravame, di consentire alle parti di potersi avvalere ex novo della mediazione rifiutata o che non ha sortito effetto. Ci dimostrato dallinciso contenuto nel secondo comma dellart. 5, il quale precisa che tale disposizione si applica fermo restando quanto previsto dal comma 1 dellarticolo. In sostanza il giudice pu sempre disporre dufficio la possibilit di avvalersi della mediazione. Si noti anche la differenza con quanto previsto dallult. comma dellart. 4, ove si dice che il giudice, il quale si accorge della mancata informativa, rende nota alla parte la possibilit di accedere alla mediazione, mentre nel dispositivo del secondo comma dellart. 5 si legge tuttaltra dicitura, cio il giudice pu invitare. Non c dunque una semplice informativa ma un invito a procedere al tentativo stragiudiziale di componimento della lite, invito peraltro che non obbliga le parti. In sostanza si potrebbe riassumere la questione in questi termini: - ove lavvocato abbia dato inizio alla lite senza la dovuta informativa al cliente il giudice pu in ogni momento del giudizio informare la parte della possibilit di chiedere la mediazione; - ove la mediazione sia obbligatoria e non vi sia stata informativa o vi sia stata informativa erronea, se la questione sollevata anche dufficio non oltre la prima udienza, si deve far luogo al tentativo obbligatorio di mediazione; - se invece sollevata successivamente, al tentativo di mediazione si acceder solo se la parte lo richiedesse; - infine, ove vi sia stata corretta informativa e la parte abbia rifiutato la mediazione facoltativa o il tentativo di mediazione obbligatoria non abbia avuto successo, sempre una facolt del giudice invitare nuovamente le parti ad effettuare la mediazione, compatibilmente per, questa volta, con i parametri indicati dalla legge relativi alla natura della causa, allo stato dellistruzione e al comportamento delle parti. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 333 5. Mediazione e giudizio arbitrale Uno dei problemi che si pongono quello di vedere se le regole sullinformativa della possibilit di avvalersi della mediazione e sul tentativo obbligatorio di mediazione, valgano anche per il processo arbitrale, dato che pure con larbitrato si risolvono controversie civili e commerciali. Il problema non di facile soluzione dato che lart. 4 terzo comma, nellimporre lobbligo dellinformativa al cliente, lo ricollega alla generica dizione del conferimento dellincarico per risolvere la controversia, il che potrebbe astrattamente riferirsi anche alla domanda arbitrale. E vero che nello stesso comma si fa successivamente riferimento alla domanda giudiziale, ma solo per ci che riguarda i casi in cui la mediazione condizione di procedibilit della domanda, cio i casi di mediazione obbligatoria. Nonostante la genericit della formula, per da ritenere che linformativa e lapplicabilit della mediazione non valgano per larbitrato. I dati letterali non contano, perch sarebbe assurdo ritenere che lavvertimento nel caso di giudizio arbitrale dovesse valere solo per la mediazione facoltativa e non per quella obbligatoria. Un elemento decisivo per decidere la questione pu comunque essere ricavato dal successivo quinto comma dellart. 5 il quale lunico a menzionare larbitrato ma lo fa solo in riferimento alla citata ipotesi in cui questo muova da contratto, da uno statuto o da un atto costitutivo di un ente che preveda la mediazione come obbligatoria. In tali casi, anche larbitrato va preceduto dal tentativo di mediazione. La conferma di ci si evince anche dal fatto che, mentre il citato art. 5 comma 4 menziona il giudice e larbitro, lart. 4 comma 3 (sulla mediazione facoltativa) e lart. 5 comma 1 (sulla mediazione obbligatoria che non sia legata alla fattispecie del quinto comma) fanno rifermento solo al giudice come organo risolutivo delle liti. Infatti, il primo comma dellart. 5 prevede che il mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria pu essere rilevato anche dufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Nella stessa prospettiva il terzo comma dellart. 4 afferma che qualora linformativa non sia stata effettuata dallavvocato il giudice informa la parte della facolt di chiedere la mediazione. Ne consegue che tanto la mediazione facoltativa, quanto quella obbligatoria, non legata alle condizioni di cui al quinto comma dellart. 5, sembrano ricollegabili solo al giudizio dinanzi allautorit giudiziaria e non a quello arbitrale. In ci vi probabilmente una ragione, data dal fatto che la mediazione un istituto predisposto essenzialmente per la deflazione della domanda di giustizia e per provvedere ad una sollecita decisione delle controversie. Fini questi risolti entrambi anche dal giudizio arbitrale che, da un lato, elimina il contenzioso di fronte al giudice ordinario e dallaltro garantisce rapidi tempi decisori. Onde non avrebbe senso imporre anche per esso la previa mediazione, tranne nei casi di cui al quinto comma dellart. 5, in cui tale ob- 334 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 bligo sia stato previsto negli atti scritti contemplati dalla norma espressamente anche per il giudizio arbitrale. Da ci dovrebbe ricavarsi quanto segue: per linizio di un eventuale giudizio arbitrale non vՏ lobbligo della previa mediazione, neppure nei casi in cui essa obbligatoria, salva lipotesi in cui tale obbligo non sia imposto da un contratto oppure da uno statuto o un atto costitutivo di un ente, dai quali larbitrato prende vita (tanto in conseguenza di compromesso che di clausola compromissoria). Di conseguenza, nel caso di arbitrato, lavvertimento di cui allart. 4, terzo comma, va tuttal pi fatto solo per le ipotesi di cui sopra e non anche in quelle generali degli artt. 4 e 5 primo comma. In ogni caso, a ben guardare, neppure in tali ipotesi sembra obbligatorio lavvertimento del legale, sia perch di fronte allarbitro la parte pu stare in giudizio anche personalmente e sia soprattutto perch il comma quinto dellart. 5 si limita a prevedere, per le ipotesi sopra menzionate, che il giudice o larbitro diano ingresso allomesso o non concluso tentativo di conciliazione, ma nulla di pi. A ci si aggiunga il fatto che i casi di cui al quinto comma dellart. 5 debbono essere pur sempre relativi a diritti disponibili e quindi rientranti necessariamente nel caso dellart. 4 terzo comma, il quale non contempla affatto lobbligo di informativa al cliente nel caso di giudizio arbitrale. 6. Il problema delle spese di lite Se lesito della lite corrisponde al contenuto della proposta, la parte che lha rifiutata, anche se vincitrice, non ha diritto al rimborso delle spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta ed condannata anche al rimborso di quelle sostenute dalla parte avversa relative a tale periodo. Inoltre, condannata al pagamento a favore del bilancio dello Stato di unulteriore somma corrispondente al contributo unificato dovuto. Ancora, a suo carico restano le spese per lindennit corrisposta al mediatore (art. 23 primo comma). Insomma, in tal caso la parte vincitrice in giudizio che aveva rifiutato la proposta paga tutte le spese del processo e quelle del procedimento di mediazione, in aggiunta al contributo unificato appena menzionato. Inoltre, poich il testo dellart. 13 del decreto fa salva lapplicabilit dellart. 96 c.p.c., che importa la condanna del soccombente per lite temeraria, riesce davvero difficile capire come far il giudice a districarsi nella regolamentazione delle spese di lite (3). Il secondo comma della norma prevede lipotesi che il provvedimento del giudice non corrisponda interamente al contenuto della proposta. In tal caso, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente in motivazione pu escludere la ripetizione da parte del vincitore (3) G.F. RICCI, op. cit. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 335 dellindennit da lui corrisposta al mediatore e del compenso dovuto allesperto (secondo comma). In sostanza, in questa seconda ipotesi, la parte vincitrice si trova a non poter recuperare le spese corrisposte per la mediazione. Secondo parte della dottrina la disposizione non sembra aver molto senso perch, se la sentenza difforme dalla proposta, significa che la proposta era sbagliata ed allora la regolamentazione delle spese dovrebbe essere quella generale dellart. 91 e seguenti c.p.c. Inoltre, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dellart. 13 non si applicano al giudizio arbitrale (terzo comma). Il collegamento della mediazione al giudizio arbitrale molto limitato, sussistendo solo nellipotesi dellart. 5 quinto comma del decreto, relativo alla clausola di mediazione inserita in un contratto oppure nello statuto o nellatto costitutivo di un ente. In ogni caso non chiaro il perch dellesclusione dalle conseguenze delle spese del giudizio del rifiuto alla proposta di mediazione, quando si tratti di arbitrato. Molto probabilmente dipende dalla solita scarsa conoscenza dellarbitrato e dalla nota ritrosia a considerarlo un vero e proprio processo, regolato per ci che riguarda le spese come il giudizio ordinario. Per concludere, le sanzioni dettate dallart. 13 del decreto in tema di spese di lite appaiono eccessive: il fatto che alla parte vincitrice del giudizio che non abbia accettato una proposta di mediazione coincidente con il contenuto della decisione giudiziaria debbano essere accollate le spese di lite proprie e della controparte, costituisce un evidente deterrente forzato dal ricorrere alla tutela giudiziaria. Ci in quanto, di fronte alla proposta del mediatore, la parte quasi sicuramente preferir non rischiare, finendo per accettare la soluzione stragiudiziale segnalatagli, anche se non convinta appieno ed anche se pu ritenerla ingiusta, piuttosto che ricorrere alla tutela giudiziaria che avrebbe potuto offrirgli un risultato anche migliore. Proprio questo il punto su cui si giocano dei dubbi di costituzionalit per eccesso di delega con riferimento alla lett. a) dellart. 60 della legge n. 69 del 2009, che aveva posto come preciso criterio direttivo quello per cui lattuazione della mediazione non dovesse in alcun caso precludere il ricorso alla tutela giudiziaria. 7. Art. 7 e Legge Pinto Per finire, lart. 7 del decreto prevede espressamente che i quattro mesi di durata del procedimento di mediazione stabiliti dal precedente articolo, nonch il periodo alluopo fissato dal giudice nel caso di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, non debbano esser computati ai fini della verifica circa la ragionevole durata del processo ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto). Nella logica del legislatore evidentemente la ratio dellart. 7 la seguente: poich la mediazione pu determinare un rallentamento del singolo processo, 336 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ma comunque in maniera funzionale a una pi rapida soluzione delle controversie, la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione non deve avere alcun impatto sulla determinazione della ragionevole durata del processo. A prescindere dalla disputa dottrinaria sulla natura di temine ordinatorio o perentorio riferito ai quattro mesi di durata della mediazione, salta subito agli occhi che la sottrazione del periodo di durata del procedimento di mediazione dal computo del termine oltre il quale il processo da considerarsi irragionevole ai sensi della legge Pinto, in contraddizione con il primo comma dellart. 5, per cui lesperimento del procedimento di mediazione condizione di procedibilit della domanda giudiziale. Se, infatti, la mediazione sostanzialmente obbligatoria, larco temporale necessario per il suo espletamento deve necessariamente rientrare nel calcolo imposto dalla legge in tema di equa riparazione, costituendo il procedimento di conciliazione un passaggio indispensabile per lottenimento della pronuncia giurisdizionale (4). Basti considerare che la Corte di Strasburgo nel procedimento n. 18020 del 31 marzo del 1992 ha statuito che: in un caso di particolare urgenza, anche un ritardo di quattro mesi pu comportare una irragionevole durata del processo. In conclusione lunico effetto che lart. 7 potrebbe avere sar semmai quello di escludere i ricorsi in base alla legge Pinto, aumentando invece le possibilit di condanna da parte dello Stato italiano dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dellUomo. 8. Valutazione complessiva dellistituto Dovendo effettuare una valutazione generale sullistituto della mediazione, si deve rilevare in primis come ogni tentativo volto ad arginare o deflazionare il contenzioso giudiziario sia sempre il benvenuto, a patto che esso sia esattamente coordinato con i principi generali relativi alla tutela giurisdizionale. Sotto questo profilo, nessun problema si pone per la conciliazione facoltativa, che si attua sol se le parti lo vogliono, tanto da non incidere negativamente sul loro diritto di azione, che esse conservano perfettamente integro in luogo di ogni eventuale soluzione della controversia che avvenga al di fuori del giudizio. Pu convenirsi anche con la mediazione ope iudicis di cui allart. 5 secondo comma, che risponde in certo modo alle stesse esigenze della conciliazione giudiziale dellart. 185 c.p.c., attuabile in ogni momento del processo. Analogamente a questultima, che richiede il consenso congiunto di ambo le parti, lart. 5 secondo comma si pone nella stessa linea del rispetto del principio dispositivo, dato che il giudice non pu imporre, ma solo invitare (4) In termini analoghi G. OLVIERI La ragionevole durata del processo di cognizione in Foro it., 2000. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 337 le parti a dare corso alla mediazione. Tra laltro, volendo considerare il fenomeno della mediazione in chiave comparatista, la possibilit di risolvere la lite attraverso il semplice accordo delle parti o quella in cui la sua risoluzione avviene attraverso la proposta fatta dal mediatore alla quale le parti abbiano aderito, corrisponde alle due diverse figure identificate negli ordinamenti di common law, rispettivamente come facilitative mediation e evaluative mediation. E evidente il ruolo diverso del mediatore nelle due ipotesi, che si limita a recepire laccordo delle parti nel primo caso, e che contribuisce a formare il contenuto dellaccordo nel secondo, (da qui la definizione di mediazione evacuative, cio valutativa, in quanto il mediatore, per formulare la proposta, deve effettuare una valutazione delle diverse prospettazioni delle parti). Fra i due istituti sussistono specifiche differenze, poich, mentre nella mediazione facilitativa la formulazione dellaccordo conciliativo potenzialmente non ha limiti, nel secondo caso, la proposta del mediatore dovr obbedire alla specifica regola dellart. 112 c.p.c. (non dovr fuoriuscire dalla materia del contendere) e quella della formulazione secondo diritto di cui allart. 113 primo comma c.p.c.(5). Perplessit sono invece suscitate, secondo Ricci, dalla mediazione obbligatoria che, prescindendo dal consenso dei contendenti, comanda loro, volenti o nolenti, di percorrere la strada della composizione stragiudiziale prima di ricorrere alla tutela giudiziaria. Secondo lAutore, anche se le conciliazioni obbligatorie non sono pi ritenute contrastanti con i principi costituzionali e segnatamente con il diritto di azione, non si pu certo dire che esse abbiano avuto un grande successo in pratica, neppure in quel settore nel quale esse hanno potuto vantare i maggiori consensi e cio nel campo delle controversie di lavoro. Il numero delle controversie laburistiche conciliate in via stragiudiziale sempre stato esiguo e ci nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dacch in questo campo la conciliazione da facoltativa qual era, divenuta obbligatoria (cio dal d.lgs. n. 80 del 1998). A onor del vero, per, bisogna rilevare come il legislatore del 2010 si sia impegnato per superare la latente inerzia nella quale, spesso, lorgano conciliativo giace. Ci avvenuto con il tentativo di vivificare la struttura dellistituto cominciando fin dalla nuova etichetta (non pi conciliazione ma mediazione), ma, soprattutto, con il proposito di rielaborare totalmente listituto con laffidarne la gestione a un organo terzo e imparziale, tanto da trasformare quella che comunemente si chiamava conciliazione paritetica (gestita dai rappresentanti dei due opposti gruppi) in una specie di conciliazione eteronoma, nella quale il mediatore non risponde ad alcun interesse se non quello superiore della giustizia. (5) Cos CASTAGNOLA e DELFINI in La mediazione nelle controversie civili e commerciali, Padova 2010. 338 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Questo sforzo, indubbiamente apprezzabile, si tentato di raggiungerlo apprestando un complesso di previsioni destinate a garantire non solo limparzialit del mediatore (artt. 1 lett. a, 3 e 14 del decreto) o la sua preparazione (art. 14), ma anche un suo ruolo attivo del tutto ignoto ai normali sistemi di conciliazione, consistente nel fatto che egli non deve limitarsi a verificare se le parti intendono o meno conciliarsi od ascoltare le loro (alquanto rare) proposte, ma pu formulare esso stesso una proposta di conciliazione (art. 11), sulla quale le parti debbono veramente meditare, anche perch un rifiuto immotivato pu portare serie conseguenze per le spese di lite nel futuro processo anche nei confronti del vincitore. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 339 La pubblica amministrazione e la giustizia alternativa Mediazione e arbitrato nei contratti pubblici Francesca Scaramuzza* SOMMARIO: 1.- Arbitrato e riparto di giurisdizione 2.- Arbitrato rituale ed irrituale 3.- Arbitrato e P.A. quando agisce iure privatorum 4.- Arbitrato in materia di esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Un po di storia. 5.- Ancora sul riparto di giurisdizione 6.- Il momento in cui pu essere proposta domanda di arbitrato: laccordo bonario 7.- Le modifiche alla disciplina dellarbitrato apportate dal d.lgs n. 53/2010 8.- Lart. 241 del codice dei contratti pubblici come modificato dal d.lgs n. 53/2010 9.- Lart. 242: la Camera arbitrale 10.- Lart. 243 e le ulteriori norme di procedura 11.- Le regole procedurali secondo la prassi della Camera 12.- Ambito di applicazione del giudizio arbitrale 13.- Efficacia, esecutivit e deposito del lodo secondo il novellato art. 241 co. 9 e 10 14.- Limpugnazione del lodo 15.- Limpugnazione degli atti camerali 16.- Il doppio regime transitorio. 1. Arbitrato e riparto di giurisdizione Attualmente, lart. 12 del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, attuazione dellart. 44 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, pubblicato in G.U. 7 luglio 2010 n. 156, S.O.) risolve, una volta per tutte, la disputa dottrinaria relativa al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo anche per ci che concerne larbitrato: dispone lart. 12 Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Dunque, larbitrato precluso per i diritti indisponibili o laddove, pur essendo il diritto disponibile, vi sia uno specifico divieto legislativo (art. 806 c.p.c.); , altres, precluso per le situazioni soggettive di interesse legittimo (di regola devolute al giudice amministrativo). Invece, ammesso in relazione ai diritti soggettivi disponibili, sia che di essi conosca il giudice ordinario, sia che di essi conosca il giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva. Tale situazione stata affermata anche in precedenza dalla l. n. 205/2005 il cui art. 6 co. 2 che ha espressamente ammesso larbitrato sui diritti soggettivi (salvi specifici divieti di legge, come per gli arbitrati relativi a opere di ricostruzione post-sismica), a prescindere da quale sia il giudice che ha giurisdizione su quei diritti soggettivi. Si ritiene che lattribuzione di un dato contenzioso alla giurisdizione di legittimit del giudice amministrativo sia sintomatico del carattere autoritativo del provvedimento e, dunque, della indisponibilit degli interessi in gioco e non arbitrabilit del relativo contenzioso. (*) Dottore in Giurisprudenza, ammessa alla pratica forense presso lAvvocatura dello Stato. 340 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 Lart. 6 della l. n. 205/2000 e lart. 12 del nuovo processo amministrativo, poi, hanno innovato completamente rispetto al passato; infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale precedente, non era ammesso larbitrato nelle materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia per quanto riguardava gli interessi legittimi che per i diritti soggettivi di cognizione del G.A. La giurisprudenza, infatti, pur riconoscendo la compromettibilit in arbitri delle controversie relative a rapporti di diritto civile con lamministrazione operante iure privatorum, fisiologicamente appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario ed aventi ad oggetto diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, non riconosceva, invece, laccesso a tale alternativa forma di definizione per le controversie involgenti posizioni giuridiche di diritto soggettivo devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (1). Tanto in ragione, oltre che dellindisponibilit del pubblico interesse, anche della impossibilit che, attraverso lopposizione del lodo, il giudice ordinario ritornasse a conoscere controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (2). Si evidenziava la necessit di evitare che, proprio in relazione a controversie attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, potesse riconquistare spazi di giurisdizione il giudice ordinario, destinato a tornare in causa per effetto dellindividuazione nella Corte dAppello del giudice deputato a conoscere dell impugnazione proposta attraverso il lodo. Si rimarcava, inoltre, la contraddittoriet della devoluzione dellarbitrato alle sole controversie relative a diritti soggettivi, rispetto allesigenza di assicurare la concentrazione, nella giurisdizione esclusiva, della cognizione di materie connotate dallo stretto intreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Si osservava, in specie, che il riconoscimento della possibilit di ricorrere allarbitrato, pur limitata alle controversie concernenti diritti soggettivi, avrebbe comportato una frammentazione giurisdizionale della materia, in contrasto con il fondamento stesso della giurisdizione esclusiva, consistente nella concentrazione presso il giudice amministrativo della competenza giurisdizionale nelle materie nelle quali pi stretto lintreccio tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Infine, si sosteneva, come rilevato, lalternativit dellarbitrato rispetto (1) Vedi Cass., sez. un., 10 dicembre 1993 n. 12166, successivamente Cass., sez. un., 10 novembre 1994 n. 9356. (2) Il potere giurisdizionale degli arbitri, in quanto trova fondamento nella volont delle parti di derogare convenzionalmente alla competenza del giudice civile, sussiste solo nellambito della giurisdizione di quest ultimo; ne consegue che non possono essere devolute al giudice privato controversie che esorbitano dalla giurisdizione del giudice ordinario per essere la materia deferita al giudice amministrativo, sia come giurisdizione generale di legittimit, sia come giurisdizione esclusiva (Cass., sez. un., 12 luglio 1995 n. 7463). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 341 alla sola giurisdizione civile ordinaria, non anche alle giurisdizioni speciali, sullassunto secondo cui lo stesso ricondotto nellalveo della giurisdizione ordinaria in sede di omologazione e di impugnazioni (art. 825 e 827 c.p.c.). A tale esito era pervenuto, poco prima del varo della l. 205/2000, lo stesso giudice amministrativo ritenendo non preclusivo della sua giurisdizione linserimento di una clausola compromissoria in una convenzione stipulata tra privato e amministrazione per la realizzazione e gestione di un parcheggio. Riteneva il Consiglio di Stato che non sono deferibili ad arbitri le controversie rimesse alla giurisdizione esclusiva del G.A.(3). Anche dopo lentrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998, che ha ampliato lambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisprudenza aveva negato la deferibilit ad arbitri delle controversie su diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo (4). La dottrina pi attenta, per, gi prima dellinnovazione introdotta dallart. 6 l. n. 205/2000, riteneva che dovesse ammettersi larbitrato nelle controversie su diritti soggettivi, ancorch rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Ci in base alla duplice considerazione che: lart. 806 c.p.c. non reca alcuna preclusione in ordine alla compromettibilit di controversie non rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario; inoltre non vi indisponibilit dellinteresse pubblico laddove lamministrazione agisce nellambito dei rapporti paritetici, a fronte dei quali vi sono situazioni giuridiche di diritto soggettivo (5). Passiamo ora alle novit introdotte dalla legge n. 205/2000 allart. 6 (disposizione rimasta immutata, nella sostanza, anche nel nuovo codice del processo amministrativo del 2010, allart. 12): la norma, come si pocanzi detto, consente larbitrato solo per le controversie attribuite al giudice amministrativo che vertano su diritti soggettivi (non anche per quelle che vertano su interessi legittimi; sul punto v. Cons. St., sez. VI, n. 1052/2004), e consente solo larbitrato rituale di diritto (non anche larbitrato irrituale e quello secondo equit). Conseguentemente nulla una clausola contrattuale che preveda un arbitrato irrituale su diritti soggettivi in materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (6). Larbitrato configurato come facoltativo, in ossequio al costante orientamento della Corte Costituzionale, che ha sempre stigmatizzato gli arbitrati obbligatori. Trattandosi di arbitrato rituale di diritto, trovano applicazione le previsioni del c.p.c. sia per quel che concerne laccordo di deferimento della lite ad ar- (3) Consiglio di Stato, sez. V, n. 2337/2001. (4) Cons. St., sez. V, n. 353/2001. (5) F. CARINGELLA, Commento allart. 6, co. 2 l. n. 205/2000, Milano 2001. (6) Tar Puglia-Lecce, sez. II, n. 5389/2006. 342 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 bitri, sia per quel che concerne le controversie arbitrabili, le modalit di nomina degli arbitri e il procedimento in generale da seguire. 2. Arbitrato rituale e irrituale In applicazione dellart. 6 comma 2, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, che preveda un arbitrato rituale di diritto su controversie relative a diritti soggettivi, il giudice amministrativo dovr declinare la propria competenza, in favore di quella degli arbitri, sempre che sia ritualmente proposta la relativa eccezione. Ove le parti eccepiscano lesistenza di un accordo per la devoluzione della controversia ad arbitrato rituale, formulano una eccezione di incompetenza del giudice adito, incompetenza che, avendo carattere relativo e derogabile, deve essere eccepita dalla parte in limine litis e non pu invece essere rilevata dufficio. Per contro, leccezione con la quale si deduca lesistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, non comporta deroga alla competenza dellautorit giudiziaria ma attiene alla sola proponibilit della domanda: essa non vincolata ai limiti propri delleccezione di incompetenza e pu essere fatta valere in ogni momento del giudizio. Siccome larbitrato consentito solo se rituale e di diritto, mentre precluso larbitrato irrituale, una eventuale eccezione di improponibilit della domanda giudiziaria, per essere stato pattuito un arbitrato irrituale, sarebbe irrilevante e inidonea a precludere lesercizio della funzione giurisdizionale del giudice amministrativo (7). Sul punto intervenuta la Suprema Corte si Cassazione a sezioni unite in una recentissima sentenza (Cass., Sez. Un., n. 8987/2009) che ha escluso la possibilit per la P.A. di avvalersi dellarbitrato irrituale per la risoluzione di controversie derivanti da contratti di appalto in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e perci senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicit di scelta degli arbitri irrituali. Alla luce dellart. 6, nel processo amministrativo pu essere dedotta leccezione di incompetenza per essere la controversia devoluta ad arbitrato rituale; posto che la competenza arbitrale derogabile, lincompetenza del giudice adito non pu essere rilevata dufficio, n eccepita per la prima volta in appello. Come si sa, la distinzione tra arbitrato rituale o irrituale una questione di ermeneutica contrattuale, che va risolta con riguardo al contenuto obiettivo del compromesso e alla volont delle parti. Nellinterpretare il compromesso o la clausola compromissoria alla luce della volont delle parti, si deve ritenere che le parti hanno voluto un arbitrato rituale, se hanno inteso attribuire (7) R. DE NICTOLIS, F. CARINGELLA, V. POLI, Le ADR alternative despute resolution, Roma, 2008. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 343 agli arbitri una funzione sostitutiva del giudice, mentre hanno voluto un arbitrato irrituale se hanno inteso demandare agli arbitri la soluzione di una controversia mediante un negozio di accertamento o strumenti conciliativi o transattivi, sicch il dictum degli arbitri destinato a riempire il contenuto, in bianco, di un accordo transattivo sottoscritto dalle parti(8). Ove permanga un dubbio circa la natura dellarbitrato voluto dalle parti deve ritenersi che le parti abbiano voluto un arbitrato irrituale, dovendosi ritenere eccezionale larbitrato rituale per la deroga che esso comporta alla giurisdizione pubblica(9). Appare indicativo dellintento delle parti di addivenire ad un arbitrato rituale luso di espressioni come competenza, giudizio, e, per converso, il mancato uso di espressioni tipiche per individuare larbitrato irrituale, quali amichevole compositore e la mancata previsione della consegna agli arbitri del c.d. biancosegno, tipica dellarbitrato irrituale. 3. Arbitrato e P.A. quando agisce iure privatorum Nessuna novit ha recato lart. 6 co. 2 l. 205/2000, quanto alle controversie nelle quali s coinvolta la P.A., ma considerata nella sua veste di soggetto agente iure privatorum, controversie che, in quanto fisiologicamente rientranti nella giurisdizione ordinaria, sono state anche in passato ammesse alla definizione arbitrale. In questo caso, la P.A,. poich opera in posizione paritetica con il privato, pu ricorrere allarbitrato in ogni caso, anche se questo non sia espressamente previsto dalla normativa che regola i rapporti sostanziali considerati. Si tratta di una soluzione coerente, peraltro, con il sistema, posto che la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, ed il giudizio arbitrale si risolve, cos, in una mera variante procedimentale collocata allinterno di quel sistema. Listituto dellarbitrato resta, quindi, alternativo alla giurisdizione ordinaria. 4. Arbitrato in materia di esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Un po di storia Varie sono state le tappe che hanno portato allemanazione del codice dei contratti pubblici: in primis la legge n. 2248 /1865 art. 349 allegato f), poi il D.P.R. n. 1063/1962, la legge n. 741/1981, la legge n. 109/1994 (legge Merloni), la legge Merloni-bis n. 216/1995 e la legge Merloni-ter n. 415/1998. Loriginaria versione della legge Merloni sanc il divieto di previsione dellarbitrato; successivamente la legge Merloni bis stabil, con una netta inversione di tendenza, che in caso di mancato raggiungimento dellaccordo (8) R. DE NICTOLIS, F. CARINGELLA, V. POLI, op. cit. (9) Cons. St., sez. VI, n. 1863/2006. 344 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 bonario di cui allart. 31 bis, la definizione delle controversie attribuita a un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del c.p.c.. La norma suscitava comunque dubbi esegetici, soprattutto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996 che sanciva lillegittimit degli arbitrati obbligatori. Sennonch la legge Merloni ter chiariva sia loggetto dellarbitrato sia la facoltativit dello stesso. Varie furono le leggi che si susseguirono fino alla legge n. 166/2002, finch il Consiglio di Stato sez. IV, con la nota sentenza n. 6335/2003, dichiarava illegittima la norma regolamentare che sottraeva alla libera scelta delle parti la nomina del terzo arbitro. In adeguamento a tale decisione il legislatore ha novellato lart. 32 l. n. 109/1994 (con lart. 5, co. 16 sexies d.l. n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005). Il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da un lato ha generalizzato la disciplina finora dettata per i lavori pubblici, estendendola allarbitrato in materia di appalti relativi a servizi o forniture, dallaltro lato ha tenuto conto dellultima riforma attuata con il d.l. n. 35/2005. 5. Ancora sul riparto di giurisdizione In tale contesto pu essere ricondotto il contenzioso riguardante la fase dellesecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Tradizionalmente, le controversie sugli appalti pubblici e, in generale, sui contratti della P.A. sono state ricondotte alla giurisdizione ordinaria o quella amministrativa in base allordinario criterio della causa petendi. In particolare, stato osservato come il contratto, una volta stipulato, abbia natura di atto negoziale, retto dalle regole di diritto civile, e come la P.A. operi, nella fase di esecuzione del contratto, in posizione di parit con il contraente privato: di qui la consistenza di diritti soggettivi delle posizioni soggettive delle parti, con conseguente giurisdizione del G.O. La fase dellevidenza pubblica, che precede la stipulazione del contratto, invece disciplinata dalle norme pubblicistiche posto che la P.A. agisce in veste di pubblica autorit: ne consegue che le situazioni soggettive dei privati hanno natura di interesse legittimo, in quanto tali rientranti nella giurisdizione di legittimit del G.A. (10). Su tale quadro elaborato dalla giurisprudenza, si innestato lart. 33 del d.lgs. n. 80/98, poi recepito dallart. 6 co. 1 della legge n. 205/2000. Detta norma ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del G.A. tutte le controversie relative a procedure di affidamento svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, allapplicazione della normativa comunitaria (10) Cos Cons. St., sez. V, n. 4947/2008. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 345 ovvero al rispetto della normativa interna di evidenza pubblica. La disposizione stata da ultimo abrogata per essere recepita dallart. 244 del codice dei contratti pubblici, a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 104/2010 e sostituito dallart. 133, comma 1 lett e) n. 1 del codice del processo, che ha anche recepito le modifiche apportate dal d.lgs. n. 53/2010 di attuazione della direttiva ricorsi 77/2007 (11). La lettera della norma travalica, poi, il tradizionale settore degli appalti della P.A., riferendo la giurisdizione esclusiva del G.A. alle procedure di affidamento, di guisa che vՏ chi parla, in modo atecnico, di giurisdizione sui pubblici appalti. Riguardo a questi ultimi, la giurisdizione esclusiva si estende a tutti i settori dei contratti pubblici c.d. passivi. Sul piano soggettivo, invece, la norma rinvia alle disposizioni sostanziali, comunitarie ed interne, che stabiliscono quali soggetti siano tenuti a seguire le procedure di evidenza pubblica. La disposizione attiene anche alle procedura di scelta del socio e non solo a quelle di scelta del contraente (12). Convincente, secondo Caringella, appare la dottrina che reputa corretto interpretare in senso ampio lespressione come comprensiva anche dei comportamenti non provvedimentali, posti in essere nel corso della procedura di affidamento, comprendendovi silenzi, ritardi, rifiuti taciti, comportamenti scorretti nella fase delle trattative che sono fonte di responsabilit precontrattuale anche a prescindere dalladozione di atti illegittimi. Si segnala, al riguardo, che larticolo in esame, in ci differenziandosi dal precedente art. 6, fa esplicito riferimento allinclusione nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche delle questioni risarcitorie. Tale accenno, se si considera che trattasi di questioni economiche legate alla procedura di scelta del contraente, sembra avallare lattrazione nellalveo della giurisdizione esclusiva anche delle controversie relative alla responsabilit precontrattuale in cui incorra la P.A. nel corso della procedura di evidenza pubblica. E tanto a prescindere dalla circostanza che si tratti di violazione delle norme di evidenza che si traducano nellillegittimit della procedura, ovvero della violazione dei canoni di correttezza comportamentali denotanti la superficialit della negoziazione senza specifiche illegittimit. In entrambi i casi, la connessione con la procedura di evidenza pubblica mette in rilievo un esercizio, almeno mediato, del potere che giustifica lattrazione delle controversie in capo al giudice amministrativo in veste esclusiva, secondo la ratio decidendi della sentenza n. 191/2006 della Corte Costituzionale. Quanto alla fase di esecuzione del contratto, linequivoca espressione uti- (11) F. CARINGELLA, Manuale di diritto amministrativo, Roma, 2010. (12) Sulla nozione di procedura di affidamento Cass., sez. unite, n. 9154/2009; 4 febbraio n. 2634/2009. 346 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 lizzata dal legislatore, attinente alla fase pubblicistica della scelta del contraente, ha indotto la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ad escludere la riferibilit del dato normativo alle controversie relative allesecuzione del contratto e, dunque, concernenti una fase squisitamente privatistica, successiva alla stipulazione del contratto, come tale rientrante nella giurisdizione del G.O., in base al criterio ordinario di riparto fondato sulla consistenza della posizione soggettiva. La giurisprudenza amministrativa (13), anche alla luce dei parametri limitativi espressi dalle sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 della Corte delle Leggi in tema di giurisdizione esclusiva, ha escluso la sussumibilit delle vertenze relative a tale fase nellambito della giurisdizione esclusiva del G.A., utilizzando i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 103 della Costituzione. Questultima norma preclude, a parere della Corte, una indiscriminata estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva, consentendo di devolvere alla stessa solo le controversie direttamente connesse allesercizio del potere, non bastando la generica tensione funzionale al perseguimento dellinteresse pubblico. Lattribuzione al G.A. delle controversie relative alla fase esecutiva, inoltre, comporterebbe un vulnus al principio di ragionevolezza, conferendo a due diversi plessi giurisdizionali liti identiche, afferenti a vicende di inadempimento di obbligazioni di diritto comune (sul punto Cons. St., sez. V, n. 4455/2008). Da ultimo, obbedendo ad esigenze di concentrazione, lart. 133 del codice del processo, in ossequio alle indicazioni derivanti dal d.lgs. n. 53/2010 di recepimento della direttiva ricorsi, ha devoluto al G.A. in sede esclusiva, anche la cognizione delle questioni relative allinefficacia del contratto consequenziale alla caducazione degli atti di gara ed alle sanzioni alternative che il G.A. pu infliggere ove, nei casi pi gravi, non dichiari linefficacia del contratto (14). Lart. 244 del d.lgs. n. 163/2006 codice dei contratti pubblici (in cui stato trasfuso lart. 6 co. 1 della l. 205/2000) devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Lespressione utilizzata dal legislatore induce a ritenere non sussumibili, nellambito della giurisdizione esclusiva, le controversie attinenti alla esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, che restano devolute al giudice ordinario. La chiara espressione normativa si riferisce infatti alle vertenze relative alla fase pubblicistica della scelta del contraente, non anche al contenzioso sorto con riguardo al successivo momento dellesecuzione del contratto, stipulato a seguito della procedura concorsuale: contenzioso, questultimo, attinente ad una fase privatistica, successiva alla stipulazione del contratto. (13) Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 238/2009. (14) Cos F. CARINGELLA, op. cit. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 347 Al giudice amministrativo in sede esclusiva, pertanto, vanno devolute tutte le controversie, comprese quelle di annullamento, accertamento e risarcimento del danno, afferenti il procedimento di affidamento del contratto, segnatamente tutte le questioni involgenti atti e comportamenti della stazione appaltante relativi alla fase dellindividuazione del contraente privato e, pi in generale, prodromi alla stipulazione del contratto, nonch le controversie relative a provvedimenti di autotutela pubblicistica. Al giudice ordinario vanno invece riservate le vertenze riguardanti i rapporti contrattuali tra le parti, successivi alla stipulazione del contratto di appalto ed afferenti la sua esecuzione, ivi comprese quelle relative ad atti di autotutela privatistici (quali il recesso o la risoluzione). In coerenza con tale impostazione, il legislatore ha ammesso larbitrato in relazione ai pubblici appalti, stabilendo una disciplina dettagliata per quanto riguarda larbitrato in materia di lavori pubblici. Il codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente che larbitrato riguarda le controversie su diritti soggettivi, derivanti dallesecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee (art. 241 co. 1). In sostanza, larbitrato riguarda una materia, lesecuzione dei contratti pubblici e sempre che riguardi diritti soggettivi, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. 6. Il momento in cui pu essere proposta domanda di arbitrato: laccordo bonario La questione quella se la domanda di arbitrato possa essere proposta anche prima del collaudo finale o solo dopo questultimo. In passato, lart. 44 del D.P.R. n. 1063/1962 per i lavori prevedeva che la domanda di arbitrato dovesse essere proposta dopo lapprovazione del collaudo; la domanda era ammissibile anche in esecuzione dei lavori solo in ipotesi tassative: a) accordo delle parti a non differire la soluzione della controversia; b) controversie di natura ed entit economiche tali da non potere essere differite; c) rilevanti variazioni dei lavori o ritardi nei pagamenti delle rate di acconto per una somma pari a un quarto dellimporto netto contrattuale. Attualmente, lart. 240 del codice impone laccordo bonario sia per i lavori, che per servizi e forniture, prima del collaudo sulle controversie derivanti dalliscrizione di riserve, eccedenti il dieci per cento dellimporto contrattuale. Lart. 241, a sua volta, dispone che sono deferibili ad arbitri le controversie derivanti dallesecuzione del contratto, ivi comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dellaccordo bonario. Linterpretazione pi corretta delle due norme riportate quella che il tentativo di accordo bonario si pone come condizione di procedibilit della 348 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 domanda di arbitrato proposta prima del collaudo finale (15). Se laccordo bonario non viene raggiunto immediatamente possibile il ricorso allarbitrato, senza attendere il collaudo finale. Tanto vale solo per le controversie suscettibili di accordo bonario ai sensi dellart. 240, cio per quelle derivanti dalliscrizione di riserve eccedenti il dieci per cento dellimporto contrattuale. Giova osservare che al mancato raggiungimento dellaccordo bonario deve essere equiparata, ai fini della procedibilit della domanda di arbitrato, lipotesi in cui lamministrazione non provveda sul tentativo di accordo bonario nei termini previsti dallart. 240. Tali termini hanno sicuramente carattere ordinatorio, tuttavia, il loro inutile decorso legittima lappaltatore a non attendere oltre le determinazioni dellamministrazione, e a proporre la domanda di arbitrato (art. 240 comma 16). Per le controversie di minore valore economico da ritenere che resti in piedi, per i lavori, la regola di attendere il collaudo finale, a meno che non vi sia laccordo delle parti per la immediata risoluzione, accordo da ritenersi pienamente ammissibile, attesa la valorizzazione, nel disegno normativo, del carattere volontaristico e facoltativo dellarbitrato. In conclusione, dalla disamina combinata degli artt. 240 e 241 del codice e degli artt. 32 e 33 del capitolato generale, emerge dunque che la domanda di arbitrato pu proporsi prima del collaudo finale nelle seguenti ipotesi: - per lavori, servizi e forniture: controversie su cui non andato a buon fine il tentativo di accordo bonario; - per i lavori: controversie diverse da quelle di cui allart. 240 del codice, per le quali la definizione non differibile nel tempo; - per servizi e forniture: qualsiasi controversia salva diversa previsione nei capitolati. Al di fuori di tali casi, la domanda di arbitrato, per i lavori, procedibile solo dopo il decorso di novanta giorni dalla trasmissione del collaudo. 7. Le modifiche alla disciplina dellarbitrato apportate dal d.lgs. n. 53/2010 La legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) aveva disposto un generalizzato divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire nei contratti pubblici clausole compromissorie che demandassero le controversie a collegi arbitrali, con la conseguente nullit della clausola eventualmente inserita in difformit del divieto e la conseguente responsabilit disciplinare o erariale. Il termine di entrata in vigore di tale disposizione stato pi volte differito da una serie di provvedimenti, lultimo dei quali (il d.l n. 194/2009, convertito in legge n. 25/2010) lo aveva fatto slittare alla data del 30 aprile 2010, per (15) Cass., sez. I, n. 14971/2007. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 349 consentire la devoluzione delle controversie in materia di contratti pubblici a sezioni specializzate della giurisdizione togata. Come noto, la dottrina pi attenta (16) aveva gi aspramente criticato la legge finanziaria e, in generale, i ripetuti interventi legislativi sulla materia dellarbitrato in cui sia parte una P.A., interventi altalenanti che inducevano lAutore a parlare di insondabile saggezza del legislatore. Tuttavia, ad evitare il divieto assoluto e definitivo dellarbitrato in esame intervenuto il Legislatore con il decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53, il quale, pur in assenza di vincoli comunitari, (atteso che la delega per il recepimento della direttiva ricorsi contiene alcuni criteri in materia di accordo bonario e arbitrato, cio temi che esulano dalla direttiva ricorsi), ha colto loccasione per razionalizzare listituto: pertanto, ha provveduto, da un lato, ad abrogare le norme recanti il divieto di arbitrato in materia di contratti pubblici, dallaltro, ha introdotto una disciplina correttiva dei principali vizi e difetti dellistituto, in linea con i quattro criteri direttivi contenuti nella legge delega (l. n. 88/2009), finalizzati a: 1) impostare larbitrato come rimedio alternativo al giudizio civile; 2) fare in modo che le stazioni appaltanti indichino fin dagli atti di gara se il contratto conterr o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al compromesso successivamente alla stipula del contratto; 3) contenere i costi del giudizio arbitrale; 4) introdurre misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. La disciplina ante novella destinata a trovare applicazione ultrattiva, come si dir, dal momento che, secondo lart. 15 del d.lgs. n. 53/2010, le disposizioni razionalizzatrici in materia di arbitrato si applicano ai contratti e ai relativi giudizi arbitrali aggiudicati sulla base degli atti di gara stipulati successivamente alla entrata in vigore dello stesso decreto. Con le disposizioni razionalizzatrici dellarbitrato contenute nellart. 5 del d.lgs. n. 53/2010, sono stati modificati solo gli art. 241 e 243 del codice dei contratti pubblici (e parte dellart. 240) , mentre lart. 242 recante la disciplina delle funzioni, dei poteri e del funzionamento dellIstituzione arbitrale rimasto invariato. 8. Lart. 241 del codice dei contratti pubblici come modificato dal d.lgs. n. 53/2010 Lart. 241 del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene, ora, un comma 1 bis, secondo il quale la stazione appaltante indica nel bando di gara o nellavviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nellinvito, se il (16) Su tutti S. SCOCA in Rivista di diritto processuale amministrativo, dicembre 2009. 350 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 contratto conterr o meno la clausola compromissoria. Laggiudicatario pu ricusare la clausola compromissoria che, in tale caso, non inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dellaggiudicazione. E vietato in ogni caso il compromesso. Dunque, lart. 241 comma 1 bis ha perfezionato la volontariet dellarbitrato, la cui natura facoltativa era gi inscritta nel verbo indicativo possono, contenuto nel testo ante novella dellart. 241 comma 1, attraverso lattribuzione alla stazione appaltante della facolt di inserire la clausola compromissoria negli atti di gara e lattribuzione allaggiudicatario del potere di ricusazione della clausola compromissoria. In sostanza, stato rispolverato il vecchio istituto della declinatoria, mai espressamente stralciato dallarbitrato dei lavori pubblici, rivisto e riadattato al nuovo sistema arbitrale, per superare le criticit derivanti dalla sostanziale imposizione dellarbitrato da parte della P.A., attraverso linserimento unilaterale della clausola compromissoria negli atti di gara o negli schemi di contratto, senza possibilit di negoziazione da parte del concorrente. Lantico istituto stato pertanto reintrodotto con la principale finalit di riportare in posizione paritetica le due parti contrattuali, stazione appaltante e appaltatore. In questottica, il legislatore delegato ha anticipato (rispetto a quanto previsto dal vecchio capitolato generale che disciplinava la declinatoria e consentiva lesercizio del relativo potere fino al momento dellinizio della controversia) il momento della scelta dellorgano giudicante alla fase della stipula del contratto pubblico. Per garantire la effettiva tutela della volontariet dellarbitrato e quindi il perfezionamento tra le parti dellaccordo compromissorio, in linea con le previsioni del codice civile in materia contrattuale, il Legislatore delegato ha imposto, da una lato, alla stazione appaltante lobbligo di indicare gi negli atti di gara se il contratto conterr o meno la clausola compromissoria e dallaltro, ha assegnato allaggiudicatario la facolt di ricusare detta clausola con comunicazione da effettuarsi nel termine di venti giorni dalla conoscenza dellaggiudicazione definitiva (17). Qualora laggiudicatario si avvalga di tale facolt, la clausola compromissoria non potr essere inserita nel contratto: dal tenore letterale della previsione normativa sembrerebbe, dunque, che, in caso di silenzio da parte dellaggiudicatario, decorso il suddetto termine di venti giorni, si perfezioni la volont arbitrale e, quindi, la clausola compromissoria resti inserita nel contratto; il requisito della forma scritta richiesto dal codice di rito (art. 808 c.p.c.) sarebbe, cos, rispettato con la sottoscrizione della stessa convenzione pubblico- amministrativa. Si pone, tuttavia, il dubbio sul piano civilistico se effettivamente in tal (17) RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dellarbitrato, Padova, 2010. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 351 modo siano rispettate le regole dellautonomia contrattuale delle parti nella scelta arbitrale: la fattispecie a formazione progressiva della convenzione di arbitrato, infatti, cos come strutturata sembrerebbe configurarsi alla stregua di una vera proposta contrattuale irrevocabile ex lege per venti giorni dalla sua comunicazione; ma se cos fosse la stessa sarebbe destinata a diventare inefficace, se laccettazione scritta non dovesse pervenire al proponente nel termine suddetto.Diversamente opinando, pertanto, ritenere comunque perfezionato il contratto di arbitrato in assenza di un accettazione espressa, almeno sotto il profilo sostanziale, non formale, sembra comportare una violazione dei principi di volontariet in materia arbitrale, salvo non voler inquadrare la fattispecie in esame nellistituto del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente di cui allart. 1333 c.c. Lapplicazione di detta norma, tuttavia, presupporrebbe che al destinatario della proposta di accordo arbitrale possano derivare soltanto vantaggi e, cio, che solo per laggiudicatario larbitrato costituisca un effettivo vantaggio. In maniera coerente, vietato, in ogni caso, il compromesso: in tal modo il nuovo sistema arbitrale ha confinato la scelta arbitrale al momento del perfezionamento del contratto, escludendo qualsiasi successivo ripensamento delle parti. Con riguardo alla novellata disciplina della nomina del terzo arbitro (art. 241 comma 5), il previgente meccanismo garantiva lindipendenza dellarbitro presidente, attraverso lapplicazione delle cause di astensione previste dal c.p.c. e imponeva lobbligo di scegliere il presidente tra soggetti di particolare esperienza nelle materie oggetto del contratto dedotto in arbitrato, senza, tuttavia, sanzionarne linosservanza. La novella del 2010, invece, ha posto, a tutela dei necessari requisiti di tecnicismo e di indipendenza, (che le parti devono rispettare al momento della nomina del presidente del collegio) una efficace sanzione: la violazione delle regole sui nuovi criteri selettivi di professionalit e indipendenza nella nomina del terzo arbitro, infatti, determina, oggi, la nullit del lodo ai sensi dellart. 829 comma 1, n. 3 c.p.c. A maggiore garanzia di indipendenza dellintero collegio, stata prevista unulteriore causa di incompatibilit per tutti i componenti del collegio arbitrale, in aggiunta a quelle gi previste dallart. 241 comma 6 del codice dei contratti pubblici: coloro che sulla medesima controversia si siano gi espressi in sede di accordo bonario, come responsabili dei procedimenti, o come componenti della commissione di accordo bonario, ovvero come difensori della stazione appaltante o del privato nel procedimento di accordo bonario, in forza della novellata previsione, non possono essere nominati arbitri. Per quanto riguarda i compensi del CTU e dellausiliare dellorgano arbitrale, con le nuove previsioni dellart. 241 comma 13 stato inserito un pi 352 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 puntuale rinvio alle specifiche disposizioni del d.p.r. n. 115/2002 ed stato esteso espressamente lambito di operativit dello stesso decreto presidenziale agli altri ausiliari del collegio arbitrale (diversi dal c.t.u.), quali potrebbero essere il custode o altri esperti, con esclusione del segretario del collegio. 9. Lart. 242: la Camera arbitrale La specifica disciplina riguardante il funzionamento e le attribuzioni della Camera arbitrale rimasta sostanzialmente immutata, sia rispetto al sistema precedente lentrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, sia rispetto alle novit introdotte dal d.lgs. n. 53/2010 (se si eccettua lampliamento della sua competenza funzionale estesa a tutte le controversie relative alla esecuzione dei contratti pubblici, compresi quindi gli appalti di servizi e forniture). La Camera arbitrale, quindi, secondo lart. 242 comma 1, continua a curare la formazione e la tenuta dellalbo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nellipotesi di cui allart. 241 comma 15. Pertanto, i componenti del Consiglio arbitrale dovranno, oggi, essere nominati fra soggetti dotati di particolare competenza, non solo nella materia dei contratti pubblici di lavori, ma anche in quella di contratti pubblici di servizi e forniture. Sono state rafforzate inoltre le funzioni di monitoraggio e rilevazione statistica del contenzioso della Camera arbitrale, che, per lespletamento di tale attivit, stata dotata del potere di richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici (art. 242 comma 5). La Camera arbitrale cura, altres, la tenuta dellelenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici (art. 242 comma 7 e comma 8), ha il compito di curare la tenuta dellelenco dei segretari dei collegi arbitrali, nellambito del quale, in caso di arbitrato amministrato, il presidente del collegio deve scegliere se necessario il segretario (art. 242 comma 10). 10. Lart. 243 e le ulteriori norme di procedura Le ulteriori norme contenute nellart. 243 trovano applicazione allorquando le parti o i loro arbitri non raggiungano laccordo sulla nomina del terzo arbitro: in tale ipotesi il presidente del collegio arbitrale nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici e la procedura si svolge sotto la vigilanza di tale istituzione. A livello comparatistico, larbitrato amministrato funziona anche in altri Paesi ed gestito da appositi organismi o istituzioni, come le camere arbitrali internazionali (la corte internazionale di arbitrato della camera di commercio internazionale di Parigi - CCI, l American Arbitration Assootiation di New York - AAA, o infine la corte di arbitrato di Londra - LCIA). CONTRIBUTI DI DOTTRINA 353 Lart. 243 ante novella era la risultante di tutte le previgenti disposizioni di procedura riguardanti larbitrato amministrato (lart. 32 legge n. 109/1994, come novellato dalla legge n. 80/2005; lart. 150 d.p.r. n. 554/1999; il d.m. n. 398/2000, lart. 1, comma 71 della legge 266/2005). Le modifiche apportate allart. 243 con la novella si sono rese necessarie per coordinare questa norma con il testo novellato dellart. 241. Infatti, nel nuovo articolo 243 vengono espressamente richiamate le norme sul compenso degli arbitri e dei c.t.u. Si tratta, per, di modifiche non sostanziali. Innovativa appare, invece, la previsione relativa al segretario del collegio arbitrale, la cui nomina, finora necessaria, stata rimessa, oggi, alla discrezionalit del presidente del collegio, che vi procede solo se necessario (art. 243 comma 7). I principali atti e attivit contemplati e presupposti dalle ulteriori norme di procedura contenute nellart. 243, che trovano applicazione in aggiunta alle norme di cui allart. 241, possono essere cos sintetizzati: 1) mancato accordo sulla nomina del presidente: sul punto la normativa non prevede che il disaccordo debba risultare da un atto scritto (art. 241 comma 15); 2) deposito presso lIstituzione arbitrale per i lavori pubblici dellatto di accesso, dellatto di resistenza e delle eventuali controdeduzioni, dopo la notifica degli stessi, a cura della parte pi diligente: tale trasmissione necessaria ai fini della nomina del terzo arbitro da parte della istituzione, che provvede sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nellalbo di cui allart. 242 (art. 241 comma 15 e art. 243 comma 2, ante e post novella); 3) la determinazione della sede del collegio arbitrale anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dellOsservatorio: con laggiunta della congiunzione anche stato restituito alle parti, gi prima della novella in esame, il potere di stabilire con la convenzione compromissoria la sede arbitrale ed stata attribuita alle stesse la facolt di far coincidere, in alternativa, la sede con uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dellOsservatorio. Inalterata, invece, rimasta la disposizione suppletiva in base alla quale in caso di mancata indicazione, ovvero di disaccordo in ordine alla determinazione della sede dellarbitrato, questa deve intendersi stabilita ex lege presso la sede della Camera arbitrale, cio Roma (art. 243 comma 3); 4) comunicazione alle parti, a cura della Camera arbitrale, delle modalit e della misura dellacconto arbitrale, da depositare, a pena di improcedibilit, prima della costituzione del collegio (art. 246 comma 6); 5) liquidazione degli onorari e delle spese di arbitrato effettuata direttamente dalla Camera arbitrale, su proposta del collegio, sempre in base alla tariffa allegata al d.m. 398/2000 (sia pure con i massimi e i minimi dimezzati); 6) obbligo per le parti tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale (art. 241 comma 14), di corrispondere gli importi dovuti a saldo nei trenta giorni 354 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 successivi alla comunicazione del lodo, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale (art. 243 comma 8). Anche in questo caso, non sono previste sanzioni per leventuale violazione di tale obbligo; pertanto, in caso di mancato pagamento del saldo, agli arbitri non resta che agire legalmente per la soddisfazione del credito. 11. Le regole procedurali secondo la prassi della Camera Il legislatore degli appalti pubblici con il Codice unificato ha abrogato il regolamento di procedura arbitrale portato dal d.m. n. 398/2000: secondo Rubino Sammartano si tratta di una scelta inopportuna, sia perch detto regolamento stato dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato con la nota pronuncia n. 6335/2003, ma anche perch lo stesso disciplinava la procedura arbitrale in maniera abbastanza analitica. Allo stato attuale, le norme di procedura dellarbitrato amministrato, contenute nellart. 243, sono abbastanza scarne. Anche se le stesse devono essere integrate con le previsioni contenute nellart. 241 e, per quanto non previsto, con le disposizioni del codice di procedura civile, alcune fasi dellattivit camerale risultano prive di unadeguata disciplina. Dopo vari interventi in materia, attualmente si arrivati alladozione di un manuale di procedura che, bench rivolto ai segretari dei collegi arbitrali, unitamente ai modelli e schemi allegati predisposti dalla stessa Camera, costituisce un vero e proprio regolamento di procedura per gli arbitrati camerali. 12. Ambito di applicazione del giudizio arbitrale Fermo il principio in base al quale, in materia di appalti pubblici, sono, senza dubbio, arbitrabili tutte le controversie relative alla fase esecutiva degli appalti pubblici (ma anche quelle precontrattuali di tipo risarcitorio), con esclusione, pertanto, di quelle relative alla fase della scelta del contraente, confermata la natura necessariamente rituale dellarbitrato, la codificazione unitaria del sistema di giustizia alternativa degli appalti pubblici, ha ampliato il raggio di azione dellarbitrato in esame, fino a far rientrare nel suo spazio: - le controversie relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; - le controversie relative ai lavori del Genio militare, giusta il regolamento di attuazione d.p.r. n. 170/2005; - le controversie riguardanti i contratti dei beni culturali; - le controversie relative ai contratti pubblici nei settori speciali di rilevanza comunitaria (gas, energia, elettricit, acqua e trasporti). Fonte di tutti gli arbitrati degli appalti pubblici resta, ovviamente, la convenzione arbitrale, che pu assumere, oggi, per, solo la forma della clausola compromissoria e non anche pi del compromesso. Come nel precedente sistema arbitrale, anche nellarbitrato dei contratti pubblici ante novella, costituiva condizione di ammissibilit dellatto di accesso allarbitrato la tempestiva CONTRIBUTI DI DOTTRINA 355 e rituale iscrizione di riserve per un importo uguale o superiore al 10% rispetto allimporto contrattuale: secondo la disciplina del codice dei contratti ante novella, prima ancora di procedere in via arbitrale, tali controversie dovevano passare attraverso il filtro obbligatorio del tentativo di accordo bonario (disciplinato dagli artt. 240 e 240 bis), che, tuttavia, si poneva come condizione di procedibilit piuttosto anomala, posto che la sua inosservanza non era sanzionata n dal codice dei contratti pubblici, n dalla giurisprudenza (18). La novella del 2010 non ha apportato significative modifiche ai ricordati presupposti di ammissibilit e di procedibilit dellazione arbitrale, se non con riferimento al momento della decorrenza del termine entro il quale la commissione deve formulare la proposta di accordo bonario (art. 240 comma 5) e con riguardo al termine iniziale per poter farsi luogo al giudizio arbitrale in caso di fallimento del tentativo di accordo bonario (art. 240 comma 6). Nulla cambiato con riferimento alla disciplina degli appalti pubblici di servizi e forniture per i quali non era e non contemplato lobbligo di riserve. La disciplina dellarbitrato dei contratti pubblici deve essere, infine, coordinata con le regole contenute nel capitolato generale (d.m. 145/2000), ancora vigente in mancanza di espressa abrogazione. 13. Efficacia, esecutivit e deposito del lodo secondo il novellato art. 241 co. 9 e 10 Gi prima della novella, la disciplina del lodo, sia quella applicabile al lodo per arbitrato ordinario, sia quella applicabile al lodo per arbitrato amministrato, era condensata nei commi 9, 10, 11 dellart. 241. Secondo la disciplina finora vigente in materia di arbitrato (sia ordinario che camerale) dei pubblici contratti di lavori, servizi e forniture: - il lodo si aveva per pronunciato solo con il suo deposito presso la Camera arbitrale, da effettuarsi entro dieci giorni dallultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio; - restava salva ai fini dellesecutivit del lodo la disciplina contenuta nel c.p.c.; - allatto del deposito del lodo andava versata direttamente allAutorit di Vigilanza, a cura degli arbitri, una somma pari alluno per mille del valore della controversia. Le differenze della previgente disciplina appena riassunta rispetto alle previsioni del codice di procedura di rito in materia di arbitrato rituale riguardavano, dunque, (oltre agli adempimenti tipici dellarbitrato amministrato verso lIstituzione) essenzialmente il momento di perfezionamento del lodo: secondo lart. 824 bis del codice di rito, infatti, il lodo, dalla data della sua ul- (18) Cass., Sez. Un., n. 5274/2007. 356 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 tima sottoscrizione, assume gli effetti di una sentenza pronunciata dallautorit giudiziaria ordinaria ma, per munirlo di efficacia esecutiva, occorre lexequatur, quindi il decreto di esecutoriet da parte del giudice, nella cui cancelleria il lodo va depositato (art. 825 c.p.c.); il lodo arbitrale in materia di contratti pubblici, invece, si aveva per pronunciato con il suo deposito presso lIstituzione camerale. A seguito della novella della disciplina il quadro finale il seguente: - il lodo si intende pronunciato con lultima sottoscrizione, ma diventa efficace solo dopo il suo deposito presso la camera arbitrale (art. 241 comma 9); - il deposito presso la camera arbitrale non pi a cura del segretario ma a cura del collegio arbitrale: previsione, questa, divenuta necessaria in conseguenza della nuova disposizione che ha reso solo eventuale la nomina del nuovo segretario; - non pi contemplato il termine di dieci giorni per il deposito del lodo presso listituzione (art. 241 comma 10); - il deposito del lodo presso la camera arbitrale, come in passato, va fatto in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo dufficio (art. 241 comma 10); - viene disciplinato in maniera pi puntuale e sistematica il rapporto tra il deposito del lodo presso la Camera arbitrale e presso la Cancelleria del Tribunale, agli effetti dellart. 825 c.p.c.: il Legislatore delegato dice, oggi, espressamente che questultimo deposito deve essere preceduto dal deposito del lodo presso lIstituzione arbitrale; ci, sotto diverso profilo, comporta che il deposito presso la Camera si configura come presupposto necessario per conseguire lefficacia esecutiva del lodo; - in aggiunta alle precedenti disposizioni viene stabilito che, su richiesta di parte, il rispettivo originale depositato presso la Camera arbitrale restituito, con lattestazione di avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui allart. 825 c.p.c. (art. 241 comma 10); - la previsione contenuta nellabrogato comma 11 stata in parte riprodotta nel comma 9 dellart. 241 con la nuova previsione riguardante la corresponsione delluno per mille in favore dellAutorit di vigilanza e con la precisazione che la somma versata a cura degli arbitri resta a carico delle parti. 14. Limpugnazione del lodo Il d.lgs. n. 53/2010 ha introdotto anche importanti novit riguardanti la fase relativa allimpugnazione del lodo. In precedenza, il codice dei contratti pubblici nulla diceva in proposito, con la conseguenza che il regime delle impugnazioni dei lodi per arbitrato camerale o esterno era quello disciplinato dal codice di rito. Limpugnazione del lodo, quindi, si proponeva per i motivi di nullit elencati nellart. 829 c.p.c. dinanzi alla Corte dAppello nel cui distretto era CONTRIBUTI DI DOTTRINA 357 la sede dellarbitrato, con le modalit e i termini (90 giorni il termine breve decorrente dalla notifica del lodo e un anno dalla data dellultima sottoscrizione) indicati negli artt. 827 e 828 c.p.c.; la decisione sullimpugnazione per nullit e il relativo procedimento inibitorio avvenivano, invece, secondo lo schema dettato dallart. 830 c.p.c. Con la razionalizzazione dellarbitrato dei contratti pubblici, in linea con lesigenza di ridurre i tempi della giustizia arbitrale, stata introdotta una disciplina speciale che deroga in parte la disciplina del codice di rito, per quanto riguarda i casi di nullit e i termini di impugnazione: in forza del comma 15 bis il lodo impugnabile oltre che per i motivi di nullit anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Per comprendere tale previsione necessario ricordare che, a norma del novellato art. 829 comma 3 c.p.c,. limpugnazione per violazione di regole di diritto del lodo per arbitrato rituale ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge; per evitare di lasciare allautonomia negoziale delle parti linserimento di tale motivo di nullit nella clausola arbitrale si reso necessario intervenire normativamente, garantendo in tal modo un pi pregnante controllo da parte della Corte dAppello su questioni che implicano materie di pubblico interesse. Limpugnazione proponibile nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non pi proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. Correttamente stato raccordato il decorso del termine iniziale breve per limpugnazione del lodo con la notificazione dello stesso, mentre il termine lungo di un anno, previsto in materia di arbitrato rituale, stato ridotto a 180 giorni e decorre, non dalla data dellultima sottoscrizione, ma dal deposito presso la Camera arbitrale. Fra le novit relative alla fase di impugnazione del lodo vi sono le previsioni introdotte dal nuovo comma 15 ter dellart. 241, in forza delle quali la Corte dAppello pu, su istanza di parte, sospendere con ordinanza lefficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi: rispetto al disposto dellart. 830 c.p.c., dunque, in caso di impugnazione del lodo, i motivi per laccoglimento dellinibitoria devono essere non solo gravi ma anche fondati. Si tratta, come evidente, della traslazione sul piano delle impugnazioni arbitrali del meccanismo relativo alla sospensione della provvisoria esecutoriet in genere delle sentenze, che presiede alla connessione dellinibitoria da parte dei giudici dellappello, ai sensi del combinato disposto fra lart. 283 c.p.c. e lart. 351 c.p.c., questultimo espressamente richiamato dalla norma in esame. 15. Limpugnazione degli atti camerali La natura amministrativa o paragiurisdizionale della Camera arbitrale 358 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 ha fatto sorgere nella prassi giurisprudenziale dubbi sulla individuazione della giurisdizione dei i gravami attraverso gli atti camerali. In considerazione della natura privatistica del giudizio arbitrale amministrato e delle posizioni devolute in arbitrato che sono di diritto soggettivo, con la conseguenza che non sarebbe possibile ravvisare, nellintervento dellistituzione, connotati provvedimentali o autoritativi, sembrerebbe pacifico che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario. Vi , tuttavia, il contrario avviso della giurisprudenza amministrativa che ritiene sussistente, con riguardo allatto di nomina dellarbitro fatto dalla Camera, la giurisdizione del giudice amministrativo e lassoggettabilit a gravame dello stesso (19). In egual modo si dibatte sulla possibilit di impugnare il provvedimento camerale di liquidazione dei compensi arbitrali e sulla appartenenza di siffatta impugnazione alla giurisdizione ordinaria o amministrativa: anche in questo caso si fronteggiano le diverse posizioni di coloro che ritengono incontrovertibile la possibilit di impugnare lordinanza di liquidazione camerale, atteso che non vi alcuna norma del codice degli appalti che ne sancisca linoppugnabilit; e di coloro che, in linea con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 6335/2003, escludono del tutto la possibilit di impugnare direttamente il provvedimento in questione e, comunque, ritengono che leventuale impugnazione apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria. A questultimo proposito, si registrato il contrario orientamento dei giudici amministrativi, i quali hanno recentemente affermato la propria giurisdizione, sul presupposto che il provvedimento camerale di liquidazione dei compensi proviene da un organo amministrativo, che agisce nellesercizio di un potere autoritativo e discrezionale (20). Sul punto recentemente intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite (21) che ha stabilito il principio secondo cui nelle controversie in tema di determinazione del compenso degli arbitri da parte della Camera arbitrale poich il relativo provvedimento incide su posizioni di diritto soggettivo degli arbitri e si configura come arbitraggio, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 16. Il doppio regime transitorio In conclusione, la stratificazione delle norme modificative e integrative in materia di arbitrato negli appalti pubblici, implica la soluzione di numerose questioni di diritto transitorio. Il Codice De Lise (d.lgs. n. 163/2006) disciplina il diritto transitorio dei (19) TAR Lazio, sez III, n. 4026/2007. (20) Cons. St., sez. IV, n. 1008/2005. (21) Cass. civ., Sez. Un., n. 17930/2008. CONTRIBUTI DI DOTTRINA 359 contratti pubblici e, segnatamente, dellarbitrato con una apposita norma, lart. 253, che distingue i casi in cui la nuova normativa operi retroattivamente e la vecchia operi in maniera ultrattiva, in modo da garantire la fondamentale regola della razionalit o unitariet del singolo procedimento. A questa norma di diritto intertemporale, si aggiunta, poi, la previsione transitoria contenuta nellart. 15 comma 6 del d.lgs. n. 53/2010, secondo la quale la disciplina introdotta dagli artt. 4 e 5 , (relativa allaccordo bonario e allarbitrato), si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente allentrata in vigore del presente decreto, nonch ai contratti aggiudicati alla base di essi e ai relativi giudizi arbitrali. La conseguenza era che il novellato arbitrato si applicava ai giudizi relativi a contratti aggiudicati in forza di atti di gara pubblicati successivamente al 27 aprile 2010 (data di entrata in vigore della novella), mentre gli arbitrati in corso, ovvero relativi a controversie dipendenti da contratti aggiudicati in forza di atti gi pubblicati a quella data, si svolgevano secondo le regole previgenti. Ci significava che si applicava la disciplina precedente, anche quanto a compenso per il collegio arbitrale, se larbitrato, anche se si fosse celebrato interamente dopo lentrata in vigore del decreto legislativo, avesse riguardato appalti banditi o stipulati prima. Dunque, la disciplina novellata non era applicabile non solo agli arbitrati gi in corso, ma anche agli arbitrati successivi allentrata in vigore del decreto, se riferiti ad appalti anteriori. La previsione era di dubbia razionalit e di poca utilit; si prestava anche a critiche di inefficienza e inefficacia, perch se si volevano ridurre i costi degli arbitrati con effetti immediati per leconomia, occorreva farlo con norma di immediata applicazione e non con norma ad effetto differito (22). La disposizione transitoria, tuttavia, ha avuto vita breve. Attualmente, lart. 15 comma 6 del d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 stato abrogato dallart. 4 comma 7 del d.l. 25 marzo 2010 n. 40 , convertito in legge 22 maggio 2010 n. 73. Alla luce della nuova norma, la disciplina introdotta dagli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 53/2010 non si applica per i collegi arbitrali gi costituiti alla data di entrata in vigore del citato d.lgs., ossia alla data del 27 aprile 2010. In tal modo si desume, a contrario, che la nuova disciplina si applica anche agli appalti gi banditi, ai contratti gi stipulati, e ai contenziosi arbitrali gi avviati, con lunico limite dellinapplicabilit se i collegi arbitrali sono gi costituiti. Per costituzione del collegio deve intendersi non gi che i singoli arbitri (22) R. DE NICTOLIS, Il recepimento della direttiva ricorsi nel codice degli appalti e nel nuovo processo amministrativo, www.giustizia-amministrativa.it. 360 RASSEGNA AVVOCATURA DELLO STATO - N. 2/2011 sono stati nominati e hanno accettato la nomina, perch tali atti non determinano ancora la formazione di un collegio, ma invece che gli arbitri hanno tenuto la prima riunione, finalizzata appunto alla costituzione del collegio. Quindi la sola nomina e accettazione dellincarico arbitrale, senza prima riunione, non dando luogo a costituzione del collegio, non ostativa dellapplicazione della nuova disciplina. Per farsi salva lapplicazione della vecchia disciplina la costituzione del collegio arbitrale deve essere avvenuta entro aprile 2010. Infatti la previsione, ancorch contenuta in atto normativo successivo al d.lgs. n. 53/2010, sostanzialmente retroattiva facendo riferimento non alla data della entrata in vigore dellatto normativo che la contiene, bens del d.lgs. n. 53/2010. Finito di stampare nel mese di luglio 2011 Servizi Tipografici Carlo Colombo s.r.l. Via Roberto Malatesta n. 296 - Roma