IV. INDIOJJ1 SIS'l!JJ1MATIOO DJJ1LLJJ1 OONSULTAZIONI, p. 165168. V. BASSJJ1GNA DI LEGISLAZ1.0NJJ1, DOTTBINA JJ1 GIUBISPBUDJiJNZA IN MATJJ1BIA DI BJiJSPONSAB1LITA' OIVILJiJ DJiJLLO STATO JJ1 DI DIJFJJ1SA DELLA PUBBLICA AMMIN1SPBAZ10NID IN TUTTI (JLI SPATI DJDL MONDO, a. cute. di SALVA'l?OBlll SIC4, p. 169-171. '-~<" "" ᥥ " '"c-~c .....--.-. ~-- ..c--c--...-r~-, ,.,,,,.. - ANNO X -N. 9-10 SETTEMBRE-TTOBRE 1957 RASSEGNA MENSILE .. DELL'.AVVOCATURA DELLO STA-TO PUBBLICJAZIONE DI 8EBVIZIO NOTE DI DOTTRINA N. ATALANO: La Comunit economica Europea e I' Euratom. (Ed. Giuffr, 1957). Questa opera del Ca.talano non ha certo bisogno di partic0lari segnala.zioni per raccomandarsi all'aftenzione dei giuristi, tanta. l'importanza dell'argomento trattato e tante le garanzie che per un seri.o e documeutato esame di esso sono offerte dalla professione dell'Autore e dalla circostanza di avere egli pa.rtecipato attivamente alla 1edazione dei testi dei due trattati. N riteniamo necessario, ai fini della presente recensione, parafrasare, sia. pur succintamente, il contenuto di queste convenzioni Internazionali in qua,nto da presumere che almeno i lettori di questa Rassegna conoscano ormai per grandi linee le origini storiche e gli scopi economico-politici dei due organismi,che quelleG"'ionvenzfoni hanno creati. Il nostro esame, perci, si limiter a quella parte del libro del C. che tratta particolarmente dell'aspetto giuridico della Comunit Economica Europea (l'Euratom presenta da questo punto di vista problemi analoghi). Diremo subito che il volume ha. carattere istitu zionale e questa. constatazione, non che sminuire il pregio dell'opera, ne accresce anzi i meriti, es sendo evidente che aHo stato attuale una tratta zione di maggiore impegno sarebbe intempestiva e non assolverebbe a quei compiti di informazione e di impostazione dei problemi di cui il nascere nel mondo del diritto di due organismi aventi ca ratteristiche assolutamente nuove, determina una profonda esigenza. Tuttavia, pur nei limiti imposti dal suo caratte1 e, il libro del Catalano co~tituisce il primo tentativo di una sistemazione organica delle norme dei due trattati e consente, per ci solo, una sintetica visione d'insieme che appare indispensabile per coloro che per motivi professionali, o perch non intendono resta1e ciechi di fronte alle nuove realt, vogliono avere una informazione rapida ma, ad un tempo, precisa e documentata, dei due organismi internazionali. Alla obiettivit dell'informazione non nuoce il fatto che l'A. intende dimostrare che la Com1nit Economica Europea e l'Euratom sono qualche cosa di nuovo nel mondo degli istituti giuridici internazionaU, e precisamente qua.Jche cosa di meno di uno Stato federa.le, ma qualchecosa di pi delle Unioni Internazionali. Si tratterebbe, secondo l'A., di strutture di nuovo tipo, tendenti verso lo Stato federale, il quale potrebbe rappresentare la tappa finale del loro sviluppo, quando cio, dall'integrazfone economica si dovesise paissare aU'integrazfone politica. Questa dimostrazione, secondo noi, ci sembra riuscita, ed i pilastri logici sui quali essa si appoggia si trovano soprattutto nei capitoli relativi alle istituzioni e alle fonti del diritto >J i quali, per i giuristi, sono certamente i pi interessanti. La considerazione generale che pu anzitutto formularsi che nessun trattato internazionale salvo quello istitutivo della O.E.O.A., ma in mi surai minore) ha finora dato vita ad istituzioni del genere di quelle previste dal Trattato della O.ID.E., n si era mai finora verificato il caso che in forza di un trattato potessero inserirsi imme. diatamente nell'ordinamento giuridico stafale norme provenienti da fonti di produzione 11011 statali (regolamenti deliberati dal Consiglio). E' inutile sottolineare l'importanza che da.J punto di vista. politico banno queste novit; ba. ster riflettere in proposito che esse, se pur non eliminano, riducono grandemente quello ~he il maggiore osta-colo al funzionamento degli organi-__ .. smi internazionali creati da trattati multilaterali, e cio la vischiosit insita nel processo di adatta mento della legislazione dei singoli Stati alle norme dei trattati e, in genere, alle deliberazioni -150 degli organi direttivi delle istituzioni internazionali. Quello che ci preme mettere in rilievo; peraltro, che, sotto l'aspetto giuridico, gli argomenti sinteticamente esposti dall'A. offrono materia di abbondante meditazione e presentano spunti notevoli per la imposta.zione di problemi il cui approfondimento costituisce certamente uno dei compiti pi urgenti per la nostra scienza giul'idica. Ci limiteremo qui ad accennare solo ad alcuni di tali problemi e proprio a quelli che ci sembra potranno pi facilmente e prima degli a.Itri interessare concretamente, pi che i giuristi, i pratici del diritto. Intendiamo, perci, anzitutto parlare sommariamente della natura, delle funzioni, e della competenza della Corte di Giustizia, regolata negli artt. Hl4, 188 e 192 del Trattato della C.E.J particolarmente pregevole per l'estrema preci sione della impostazione dei problemi; pu dirsi, a questo proposito, che 1'A. non mostra alcun ti more per le conseguenze che necessariamente de rivano dal l'igore logico-giuridico col quale egli compie l'esame delle norme del trattato che rego lano le fonti del diritto della Comunit. Ed iufatti, una volta a.mmessa e teorizzata la coesistenza nell'ordinamento giuridico internazio n~le di norme derivanti da fonti di produzione statuale e norme derivanti da fonti di produzione comunitaria, regolanti entrambe la stessa mate ria, la scelta della disposizione concretamente applicabil al singolo l'apporto non potr non provocare conflitti la cui soluzione, sul piano giu diziario, risulter necessariamente complicata. dalle interferenze, gi sopra enunciate, tra gli organi giurisdizionali na.ziona1i e la Corte di Giu Riizia. Il presupposto fondamentale della opinione del Catalano in materia di rapporti fra le norme c munitarie e gli ordinamenti interni degli Sfati membri, che, in base ai trattati, si sarebbe veri ficato un trasferimento di competenza normativa <~d amministrativa dagli organi degli Stati agli organi della comunit; e si tratterebbe di trasfe rimnto di competenze, non funzionali (nel senso ehe la competenza amministrativa sarebbe passata agli organi amministrativi mentr la competenza legislativa non sarebbe ancora passata mancando tra le istituzioni delle comunit, quella che eser <:iti il potere legislativo); ma il trasferimento ath~rrt-hhe alla competenza per materia, si che -151 gli organi degli Stati membri, sia legislativi, sia anuuinii;t'rativi (e come abbiamo visto, in parte, andie quelli giudiziari) i;arebero ormai privi di competenza ad emettere norme od atti concreti nella mate1ia regolata dai due trattati. In forza del suddetto trasferimento di competl'l1za per materia si verificherebbe nell'.ordina mmto giuridico degli Stati memri la irn;erziorrn di norme di nuovo tipo, crn;tituite dai regolamenti emauati dagli organi competenti della Comunit (Consiglio e Commi:ssione), i quali (come dice l'A., p. 66), anche s.e non possono ei;sere equiparati a vere e proprie leggi si pong'Ono certo su un ipadino 8Uperiore ri8petto agli atti tmnninhit1ativi n. La particolarit di tali regolamenti sarehbt~ quella di prevalere sempre alle norme interne (o meglio alle 1101me i;tatuali), sia anteriori che i;uccesi; ive, quando queste fossero emanate da. orgaui del potere esecutivo nell'esercizio della poteHt regolamentare. IJssi invece prevarrebbero alle norme legii;lative statuali precedenti, ma non alle successive. E' evidente che questa Roluzione si risolve in un compromesso, politicamente spiegabile, tra hl rigo1o:s;1 applicazione del principio del trasferimento di competenze clic postulerebbe addirittura la inilevanza gimidica delle norme emanate dagli Stati memhri (sia legislative che regolamentari) in cout1asto con i regolamenti comunitari, e l'altro principio della. tutela della sovranit nazionale (('.he nel potere Jegisla.tivo compiutamente si ei;prime) sovranit alla quale i trattati non hanno ancora appOl'tato quelle limitazioni che pur rientranti forse nel quadro dell'a-rt. 11 della nostra Costituzione, non sono tuttora. ritenute concretameufe attuaili. Quei;ta soluzione di compromesso non trova pe raltro alcuna base in norme esplicite dei trattati, i;, che si presenta piuttosto come una anticipa zione sul prevedibile atteggiamento che terranno le gimisdiz.ioni n.a.zionali di fronte a vertenze Belle quali sar posta in discussione la questione (lelle interferenze tra norme statuali e norme co munitarie. Ci semra tuttavia evidente che, anche imi limiti sopra accennati, il riconoscimento giu diziario cli una prevalenza immediata delle norme comunitarie su norme stafali (anche se di carattere regolamentare) emanate successivamente, costi tuir, una tale novit nel nostro ordinamento giu ridico da determinare una trasformazione radi cal e di concezioni e, forse anche, di pregiudizi tuttora incrollabili. Certo la via non sar n breve n facile, e solo un'opera di interpretazione audacemente progresi; iva dell'unico articolo della Costituzione che la consente (art. 11) render forse possibile superare gli osta.coli che tutto il sistema creato dalla Costituzione stessa pone alla ammissibilit di inserzione immediata nel nostro ordinamento giuridico di norme emanate da fonti di produzione non nazionale, o alla inserzione tra i nostri istituti giudiziari e amministrativi di organi non nazionali, i cui poteri si esercitano con effetto immediato sui cittadini i quali non.trovano co11tro di 1~ssi le difese apprestate dal nostro ordinamento <'Ostituzinale (art. lll e 113). C', come si vede, ampio campo, per l'attivit di i;tndio8i che abbandonando schemi teorici supPrati, vogliano fornire alle nuove tendenze politico- economichc di cooperazione internazionale gli :-;trumenti giuridici necessari per la loro realizza ziorn~ G. AMORTH : La prescrizione in materia di circolazione stradale relativa al diritto del responsabile solidale di ripetere dal conducente il pagamento dt'i danni. Foro Italiano, 1957, I, 1563 e segg. I. ~ Il problema relativo alla identificazione dd termine di prescrizione, in materia di circolaz. ione stradale, del diritto del responsabile solidale di ripetere dal conducente la somma pagata a risarcimento dei danni causati con condotta colposa di. questi tutt'altro che sopita in dottrina, nonostante l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione che, con una serie di sentenze, ha ripetutamente affermato che tale termine di due anni dal giorno del Hinistro (con qualche pi recente ammissione del maggior termine di dieci anni quando la responsabilit del conducente sia stata giudizialmente accertata). A tale orientamento sembrano ormai uniformarsi i Giudici di merito: la nota dell'Amorth, che s'intPnde qui prendere in considerazione, stata scritta a. commento di una sentenza dcl Tribu11ale di Milano (11 maggio l956, 1Societ Vidal contro Menotti in Foro Italiano, l957, I, 1563 e segg.), in cui, riesaminandosi il noto problema., si sono esposti, pi ampiamente che non nella sentenza della Cassazione, i motivi che contrasterebbero l'eserciz.io di un'azione contrattuale, Roggetta a termine di prescrizione pi lungo, in aggiunta aU'az/ione extracontrattuale per [atto illecito fondata sulla violazione del principio del u.cmincni laedere, quando ',l'esercizio di 1questa azione non fosse pi consentito per decorso del termine molto pi hreve ent10 il quale si pu porre in essere. L'insi,stenza della d:ottrina nell'esaminare U problema trova giustificazione nel fatto che i;i sente la necessit di ovviare agli inconven.ienti pratici propri dell'indirizzo giurisprudenziafo che ritiene doveisi considerare la decorrenza del-termine prescrizionale di due anni dal giorno in cui si verificato i'incidente: ed appunto al fine di i;oddisfare tale necessit si sono proposte alla %BY~, -152 attenzione degli studiosi alcune tesi ehe ci ri1;mr' riamo di riassumere nel corso di questa annotazione. IL -Ma prima di sciogliere questa riserva, con p_articolare riguardo naturalmente agli argomenti esposti dall'Amorth, non sar inopportuno richiamare i precedenti della Corte Suprema in materia. I quaii, se non andiamo errati, sono quattro (tanti almeno risultano essere stati pubblicati sulle Rassegne di giurisprudenza) : tutti quattro riguardano controversie intercOl'se fra privati ed Amministrazioni dello Stato. Al primo si riferisce la sentenza n. 1518 del 13 maggio 19[)4 in causa Ministero Difesa contro Basso (la sentenza pubblicata nel Foro Italiano, 1955, I, 57 ed gi stata da noi annotata in questa Rassegna, 1954, 189); al secondo la sentenza 25 maggio 1955, n. 1584, in causa Ministero Difesa contro Iovine (v. ResrJOns. civ. e prcv., 1955, 497); al terzo la sentenza n. 611 del 29 febbraio 1956, in eansa Ballone Burini contro Ministero Difesa (v. ]:l'oro Italiano, 1956, I, 1675); ed al quarto infine la sentenza 9 giugno 1956, n. 1983 (anche questa sentenza, ipubblicata in Respo11,s. civ. e prev. 1956, 404, gi stata da noi annotata in questa Ra.scgna, 1956, 179). lrescri.' sul concetto che causa del danno in ogni ipotesi (sia del danno cio subito dall'investito sia di quello subito dal responsabile in solido tenuto a pagare per fatto altrui) la circolazione del vei-, colo. Cosa possa obiettarsi a tale affermazione gi da noi stato rilevato (in questa Rassegna, 1954, 189): abbiamo anche aggiunto che la presun. zione di colpa a carico del condll'ctinte il corrispettivo della brevit del termine prescrizionale e che quindi quando questo viene men'O .u<>n pu non farsi venir meno anche quella (loc. cit. 195u, 179). E' esatto al riguardo quanto ha obiettato la Cassazione (in sentenza n. 613 del 1956) che la brevit del termine indulge ad esigenze relative -154 aUa difficolt di conservazione delle prove, tant' vero che esso vale anche per i danni arrecati da circolazione di veicoli su rotaie per i quali non esiste presunzione di colpa a carico dei conducenti, ma la brevit del termine non a ci solo dovuto (se non vi fosse tale presunzione di colpa l'attore ed il convenuto verserebbero nelle stesse difficolt a proporre prove a maggior distanza di tempo dall'incidente), onde pu ragionevolmente ritenersi quel corrispettivo da noi indicato, nulla di deciso significando. che anche per i danni arrecati da circolazione di veicoli su rotaie si abbia la prescrizione bienn;:i,le, irrilevanti quantitativamente essendo, e destinati sempre pi a ridursi per la eliminazione progressiva sulle strade urbane dei trasporti su rotaie, gli incidenti provocati da questa circolazione rispetto a quelli causati da circolazione libera ed anche perch la presunzione di colpa a ca;rico del conducente su rotaie non stata posta stante la limitatezza delle manovre a questo consentite per evitare incidenti; per una ragione peculiare cio, che il legislatore non ha ritenuto dovesse interferire anche su tutte le altre condizioni dell'azione. Qualche argomento stato invece avanzato dal Tribunale di Milano nella sentenza annotata dal1' Amorth: si ivi ritenuto di insistere particolarmente sulla non coineidenza di situazione r_ispetto a quella che ha consentito alla dottrina ed alla giurisprudenza di affermare }a. concettuale possibilit di contemporanea sussistenza di azione contrattuale (soggetta a prescrizione pi breve) ed extracontrattuale (soggetta a prescrizione pi lunga). Ma proprio la non coincidenza delle situazioni, assolutamente diverse, che non consente di richiamarci al precedente. Nelle ipotesi invero di cui si occupata la giurisprudenza sempre lo stesso fatto dannoso che viene preso in considerazione, nei rapporti tra autore del danno e danneggiato; nelle ipotesi in esame invece il fatto dannoso interferisce su soggetti diversi, riguardando i rapporti fra autore del danno e danneggiato da una parte e autore del danno e responsabile in solido . dall'altra. Ond' che il problema resta {ermo ai punti, gi chiariti sin da quando per la prima volta si in pratica presentato, che trovano riscontro nel se guente quesito : tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso subto dal responsabilein solido che agisce in rivalsa esiste sempre collegamento causale od anche occasionale? A nostro avviso, quando il proprietario agisce in surrogazione il collegamento eausa[e, ima. un collegamento occa:siionale pur esiste se si riguardi il fe!nolneno stto altro aspetto ed esso consente azione diver>sa, soggetta. alla norma.le prescriziooe decennale. V. -Quanto precede si esposto per amore di tesi, ma, in relazione al corso della giurisprudenza della Corte Suprema., non si ha motivo di modificare le conclusioni alle quali si pervenuti (in questa Rassegria 1956, 179). Come possa ovviarsi agli inconvenienti si allora indicato: non sembrano, oltretutto, neppure tali le pretese incompatibilit di una presa di posizione contro il conducente con la linea difensiva del proprietario diretta a sostenerne la irresponsabilit od inammisibilit di un'azione di regresso prima che sia provveduto al pagamento (segnalati in nota redazionale alla sentenza n .1983 del 1956, in Respon. aiv. e prev., 1956, 404). Proposta l'istanza di intervento del conducente a sensi dell'art. 106 c. p. c. si chiede che il Giudice dichiari il conducente tenuto a restituire all'Amministrazione lesomme he sia eventualmente condannata a pagare (se si tratti di persona non sottoposta a giudizio di responsabilit alla Corte dei Conti : in questo caso baster chiedere che il Giudice, se ritenga l'incidente dovuto alla colpa del conducente, lo dichiari esplicitamente con conseguente condanna in solido al risa.rcime.nto dei danni ed logico prevedere che, eseguita la sentenza nei soli confronti dell'amministra.zione, potr questa, i sede di giudizio di responsabilit, porre a ca-rico, nei limiti del consentito dal nuovo Statuto sugli impiegati dello Stato, le somme pagate a. risarcimentodei danni): Ia, subordina-z,ione della domanda. a1 verificarsi di quella eventualit escludere l'incompatibilit e l'inammissibilit sop!radette. In una sola ipotesi restano motivi di perplessit: ipotesi destinata a verificarsi qua.ndo iI danneggiato chiami in giudizio il proprietarfo. responsabile in solido in tempo tale da non consentire uria tempestiva istanza di intervento nei confronti del conducente. In questo caso, proposta ugualmente l'istanza, ma oltre il biennio~ deve il Giudice in sentenza, in cui rilevi }a. responsabilit del_ conducente, limitarsi a constatare che l'azione nei confronti di questi si prescritta prima dell'affermazione della sussistenza dell'obbligazione solidale od, accertata. questar l'accertamento retroagisce in modo da far ritenere efficace anche nei confronti del conducente, pe1~ il proprietario che si surroga al danneggiato, la. interruzione della prescrizione a cui con l'atto ~li citazione ha questi tempestivamente provvedut0< nei confronti del proprietario medesimo? Al quesito, che appare l)i che altro di natura scolasti.ca, non pu forse rispondersi con certezza (sembra peraltro logico pensare che la giurisprn. >. Evidente appare, dunqite, che il Comitato Interministeriale dei Prezzi, nel momento stesso in cui ha dettato i criteri per la liquidazione dei contributi, ha riservato t-iittavia a s stesso di ammettere, in concreto, ciascuna azienda al godimento dell'integrazione, previo accertamento delle condizioni e dci requisiti prestabiliti. Oi comporta che -il pr01:vedimento generale n. 348 non risponde alla finalit precipua di attribuire ai beneficiari il diritto all(1 percezione dei contriappunto perch. la P. A. ha subordinato il rico_noscirnento di qiiel diritto ad un proprio definitivo giudizio, da emettere con determinate forme iti confronto di ciascuna azienda interessata. Questo atto amministrativo di ammissione ha dunque natura costitutiva, da ci discendendo che esso soltanto fa nascere nell'azienda il diritto soggettivo ad ottenere dalla cassa conguaglio la eon.tribuzione in dan(Jlf'O, e che da escludere una pronuncia del giudice ordinario la quale tenga luogo di un accertamen.to espressamente riservato alla autorit amministrativa. N vale riportarsi alla espressione aventi di ritto usata nel comma 7, del cap. 8, del prov vedimento, dal momento che lo stesso comma, riflettendo l'obbligo della cassa conguaglio di ver sare U contributo alle aziende produttrici, presup pone elle gi tali aziende siano state ammesse alla integrazione con l'atto formale pre'Gisto nel suc cessivo penultimo comma. cr Nessun contrario argomento, infine,. pu de sumersi dall'altro provvedimento del 23 febbraio 1953, n. 354, che regola le modalit per la pre sentazione delle domande di contributo e stabili sce i poteri del C.I.P. per -la relativa istruttoria, e che non immuta pertanto la sostanf>, c> realizzava appieno, con il criterio deW,immobilizzttzione, .la parificazione dei mobili agli immobili. jjfa, pur abbandonando il veochio concetto della immobilizzazione e soppressa, nella disciplina civilistica, la oategoria degli i1nmobui per destinazione , non pu con ci ritenersi privo di contenuto il precetto della legge fiErcale, perch permari,gono le ragioni sostan ziali poste a base del precetto medesimo) anche in relazione a detta disciplina. Per vero se la legge tributaria ha voluto sancire espressamente l'(J;pplicazione dell'aliquota pi onerosa, per i trasferimenti cumulativi di mobili e immobiU, pur nella esistenza di," prez.zi separati, non per la ragione di ordine formale che j, mobili fossero, nello schema della veochia legge civile pa rifioatj, agli immobili - ovvio che in tal caso non 8arebbe stato necessario sancirlo esplicitamente, diiscendendo quell'applicazione riai principi generali -ma perch invwe fosse) nella realt di fatto, sussistente il partiicolare vincolo o legame tra i due beni di diversa natura (art. 47, quarto comma), sembra logico dedurne che, anche eliminato lo schermo dell'immobilizzazione rimane sempre, per il caso che interessa, la ragione sostanzia1le, ispiratrice dello speciale precetto, della stabile o durevol destinazione a servizio del bene mobile rispetto all'immobile) e precisamente la .sussistenza di quel rapporto pertinenziale che, nella ratio delle disposizioni del vigente codice civile (improntate, nella destinazione dei beni, al criterio naturalistico) supplisce alla eliminazione della categoriia degT!j, immobili per destinazione (Relaz. al Ood. ri. 390). Mera estensione qwindi ai benii mobili, in quanto pertinenze, della disciplina giuridica degli immobili, il che si risolve, agl'fi effetti pratici) nella prevista equiparaziori,e di cui al richiamo della legge speciale. Posto quindi che la pertinenza costituisce con la cosa. cui destinata entit 1mitaria in conformit alla funzione della cosa principale, di cui segue il regime per i primi relativi atti e rapporti giuridici, deve conseguentemente ritenersi che) per il combinato disposto degli artt. 46, primo comma e 47, quinto comma, della legge di registro in relazione all'art. 818 codice civile, le cose mobili (nella specie macch;i'Yl!ari), vendute insieme all1immobile cui sono destinate ma per un prezzo distinto da quello pattuUo per l'immobile) ove realizzino quell'imit economico-giuridica del bene che viene presa in conB"idera.zione della fattispecie legale tributaria) devono del bene principale (immobile) seguire le sorti)). Gli argomenti addotti dalla Suprema Oorte ci trovano senz'altro consenzienti. E' da rilevare oh.e con la sentenza annotata si avut-o un mutamento d'indirizzo rispetto a tutta la giurisprudenza. precedente che si era mostrata sempre di avviso contrario alla tesi sostenuta daW Amministraziorne (cfr: Oass. 21~ litglio 1956, n. 2908, in Giust. Oiv. Rep., 1956, v. Imp. Reg. 217. -Trib. jjfilano rn MM rnm rn MM rnm -159 14 maggfo 1956, ,l,vi voci'! cit. 218. -Trib. Bologna 15 febbraio 1956, ivi v. cit. 210. -Trib. Brescia 26 febbrJ&.WAU&&&'.~ ~~m:::::m=ffeW':i:~mlmm::mm~W':i:~m,,mm;m::msruax~,,,m~mwmm--~2~-m"i:::::'mmruru.m.ru.w:m,mi:mwm,-~~-i::::;,,~w.J~ "!M E i i&l XWf E m:n:mmt E ' ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI, MERITO AGRICOL.TURA -Legge Forestale -Modus dell'atto Amministrativo -Trascrizione. (Trib. di Cagliari, 19 ottobre 1956; Pres. ed Est. Ferrero). Il consenso alla occupazione temporanea di beni immobili da parte dell'Amministrazione Forestale perch provveda al rimboschimento ai sensi dell'art. 75 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267, con rinuncia da parte del proprietario alla indennit prevista dall'art. 78 della stessa legge, costituisce un negozio di natura pubblicistica non equiparabile in alcun modo alla locazione. Pertanto, anche se tale occupazione sia, consentita per un periodo superiore ai nove anni, l'atto non soggetto a trascrizione, non rientrando nella elencazione dell'art. 2643 Codice civile e nemmeno potendosi ritenere sussistente la identit degli effetti con la, locazione ultranovennale di cui all'art. 2645 Codice civile stante la diversa natura dei due atti. Il terzo acquirente dell'immobile non ha titolo per ri,chledere all'Amministrazion!p la predetta indennit, dovendosi ritenere che egli abbia acquistato, l'immobile stesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e con il vincolo derivante dalle norme della legge forestale relaUv:a al :rimboschimento. I termini della lite possono riassumersi come segue: Nel 1926 l' Ammin,istrazion-e forestale promosse il rimboschimento della . .fascia costiera della loca l,it denominata Santa Margherita di Pula. Il proprietario dei terreni,, certo Oorinaldi, li cedette spontaneamente al!' Amministra.done stes sa per tutta la durata dei lavori, prevista per un periodo superiore ari nove an11A, rinunziando con testualmente alla indennit, di occupazione tem poranea di cui all'art. 78 della legge forestale. Successiva1nente alien i terreni di cui trattasi alla Societ Fondiaria, Agricola Tirrena -S.p.A. (delle attit:it e dei diritti della quale l'Oratorio Salesiano attore si asserito titolare a seguito dello scioglimento della Societ stessa). L'Oratorio Salesiano richiese, a suo tempo, al llfinistero dell'Agricoltura la corresponsione del l'indennit di occupazione da determinarsi ai sensi dell'art. 21 della legge forestale da un col legio arbitrale e non avendo aderito il Ministro a tale richiesta lo convenne in giudizio per otte nere la declaratoria di tale vantato diritto. L'attore aveva posto a fondamento della pro pria tesi la in.apponibilit ad esso, terzo acqui rente dell'immobile di cui trattavasi, del nego.ziry con il quale il precedente proprieta1'io av1eva assentito alla occupaz,ione temporanea da parte dell' A_mministrazione Forestale del terreno darirnboschire per il periodo necessario al rimboschimento stesso (nella specie, superiore ai nove a?ni), con 1inunzia all'indennit prevista dallo, art. 78 dell(JJ legge forestale. Si assmneva che .tale negozio, importando gli effetti di una locooione ultranovennale avrebbe dovuto essere trascritto ai sensi degli artt. 2643'. e 2645 codice cfoile. Il Tribitnale ha esatta,mente ritenuto che ~i tratti invece di negozio di dtilritto pubblico, che non presenta perci analogia con un'a locazioneultranotJennale, che contratto di natura privatistica. Va infatti tenuto presente che il vincolo forestale importa un affievolimento del diritto soggettivo (di propriet). L'Amministrazione, in forza delle norme con tenute negli artt. 75 e seguenti della legge fore stale, pu occupare d'imperio i terreni da rirn boschire ~ quando i proprietari non pro'IJVedana direttamente al rimboBchirnento nei modi e ter mini prescritti dal comitato forestal'e -salvo l'obbligo previsto dall'art. 78 di corrispondere ai proprietari stessi una ind;ennit da determinarsi nei modi stabiliti dall'art. 21. Perci il negozio COif/, cui il proprietario, in vista dei particolari 1/antaggi che gli deriveranno dal rimboschimento, cede temporaneamente i pro pri terreni alla Amministrazione e rinunzia ad ogni indennit (come si verificato nella specie} costi(f;uisce itn modus dell'atto amministr'altivo.. Poich in caso di trapasso della propriet sog getta a trasformazione forestale si trasferiscono ali' acquirente i vantaggi derivanU dalla presta zione dell'Amministrazione, sembra conseguente che ad esso debbano anche automaticamente .far carico gli obblighi imposti ed accettati dal suo dante eaiisa (nella specie: la rinunzia all'inden nit) a titolo .di modus (sugli atti amministra ti17i modali e sulla loro efficacia verso i terzi cfr. LvcrFREDI: L'atto amministrativo nei suoi ele menti accidentali Edi. Giuffr, 1941, p. 235 e segg.; FRAGOLA: Gli atti amministrativi ll Utet, 1952, pp. 47 e 52). La. natura pubblicistica del negozio e la nonequiparabilit dell'indennit ad un canone locatizio rendono ovvie le conseguenze cui perrenuto il Tribunale. G. GOZZI -161 IMPOSTA DI REGISTRO -Locazione di terreno per l'impianto di distributori di benzina -Natura giuridica -Imposta applicabile. (Trib. Roma, Sez.. I, 24 giugno 1957; Pres. Gentile; Est. Bonelli -Soc. ESSO Standard Italiana c. Finanze). Il contratto con il quale viene pattuito il godimento di un terreno per l'installazione e l'esercizio d distributori di benzina, non pone in essere una locazione, ma attribuisce un diritto reale di superficie; ed da assoggettare, in quanto tale, all'imposta. proporzionale di trasferimento. La sentenza Diene segnalata perch risolve una questione di notevole interesse pratico, data la larghissima diffusione ormai raggiunta dalle co sidi?tte sta.zioni di rifornimento per autoveicoli. Nella specie la Soc. ESSO Standard Italiana avera locato da un privato un appezzamento di terreno latistante ad una strada nazionale, al l'espresso fine di impiantarvi distributori di car burante ed un chiosco di servizio prefabbricato. In sede di registrazione l'atto era stato assogget tato all'aliquota dello 0,50 per cento, propria delle locazioni; ma in via ispettiva era stato rite nuto, che in 'realt la pattuizione realizzava a favore della Soc. ESSO un diritto di superficie, CO'fb conseguento obbligo
  • > dell'azione o omissione dell'agente: conseguenza intesa nel senso unico ed esclusivo di causa diretta ed immediata che nel paradigma logico del nesso di causalit costituisca il fenomeno produttore dello evento dannoso, vuoi per efficienza -a quo :fit res vuoi per adeguatezza -id quod plerunque aooidit -:- Applicando tale prf,ncipio agli antecedenti materiali di un fatto dannoso, gli elementi che, soli, possono .attribuire loro valore causale sono dati (qui si ravvisa la esattezza della terza massi?? ta) dall'essere essi legati da un rapporto diretto ed immediato con il fatto dannoso e, decisivi ai fini della sua produaione, dall'essere capaOi di produrli>>: Val quanto dire, nella materia in esame, dall'essere essi un momento insopprimibile ed insostituibile dell'azione posta f,n essere dal malintenzionato al consapevole fine di produrre l'azione stessa e dall'avere in s la capacit intrinseca e strutturale a determinare il fatto danc noso, cose tutte che mancano nel caso in cui, come in quello in esame, si abbia una pura condizione di fatto che, nello svolgimento dell'azione delittuosa si pone sullo stesso piano delle circostanze di tempo e di luogo nella qiiale l'azione viene attuata: l'essere cio le sponde {f,el cavalcavia sfornite di reti df, riparo. 4) La statuizione contenuta nell'ultima massima, relativa ad una responsabilit dell' Amministrazione proprietaria per omessa custoia di qiianto transita sui cavalcavia o di quanto cade fortuitamente sulle sponde di quest'ultimo fatta con chiaro riferimento alla responsabilit ipotizzata dagli artt. 2051 e 2053 del codice civile. La esclusione dell'obbligo di siffatta custodia affermata in sentenza f,n relazione aUa situazione di specie, nel senso cio che, ai fini della circolazione sull'autostrada, non configurabile un obbligo di custodia di quanto avviene sui cavalcavia :wi:rnstrmti. anche se di propriet della stessa P. A. In tali termini la esclusione, di per s, esatta, contenuta per in limiti ristretti. Un obbligo del genere, ai fini della responsabilit riportata dagli artt. 2051 (danni di cosa in custodia) e 2053 c. c. (rovine di edificio) non configurabile per le opere pubbliche in quanto, risolvendosi esso in una modalit della manutenzione dell'opera, investe l'attivit riservata in via esclnsiva all'Amministrazione (v. Contenz. dello Stato 1951-1955, vol. I, p. 151) con fa cori;se-gi1.enza che anche per i casi in cui si possano confignrare tali ipotesi, la responsabilit opera nei li1niti della insidia ex re. E' noto che per i casi contemplati dai citati articoli il danno da cose o da rovine di edificio collegato pur sempre al fatto dell'uomo (v. Commentario a1 codice civile Scialoia e Branca, libro IV, pp.332-333) e che il fondamento della rnsponsabilit relativa risiede nella omessa custodia o nel vizio di costru.zione o difetto di manilten. zione con la di~~crimi-nante del caso fortuito per U 2501 c. c. e della prova di una causa dversa per il 2053 c. c. Di conseguenza dato che le strnde, le autostrade ed i manufatti relativi appartengono alla P. A. a titolo di P'ropriet pubblica e per esse hanino vigore, quanto alla costruzione e la manuten.zione, i princip,i gi chiariti, la rilevata situai-ione ili incompatibilit determinata dalla necessit. di salvaguardare la libert di mo'&'imenti dell'A.:mministrazione proprietaria con la conseguenza che la responsabilit. insorge se e qnando si hanno, nella fattispecie concreta, gli estremi della insidia ex re. 5) Un'ultima considerazione; i principi di cili si discus.~o, vale1,oli per le opere pwbbUohe in genere con particolare riguwrdo alle strade, non soffrono alc.,na limitazione allor discre.~ionale dell'Autorit amministrativa, con f soli limiti di mti si trattato. L. OORREALE IN DICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.4. FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4. SOLUZIONE OHE' NE .ST.J.TA. D.4.T.4. ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITA' ELETTRICIT -FORNITURE. -Se, per l'applicazione dei sovraprezzi su forniture di energia elettrica oltre 30 Kw. stabiliti dal provvedimento CIP n. 348, debba farsi riferimento alla potenza impegnata contrattualmente per ()gni singolo utente, anche se fatta constare da pi -contratti (n. 51). ASSICURAZIONI SOCIALI. -I) Se siano dovuti interessi di mora per i contributi ass1curativi dovuti per i dipendenti dello :Stato, qualora il ritardo nel pagamento sia in relazione .all'impossibilit giuridica di emettere il titolo di spesa (difetto di valido titolo giuridico del rapporto di lavoro) (n. 48). -II) .se siano dovuti i suddetti interessi odi mora, qualora il titolo del rapporto di lavoro sia :stato costituito posteriormente con efficacia retroa.ttiva (n. 48). -III) Se l'applicazione della disposizione dell'art. 53 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, trovi un limite nei principi della legge di contabilit generale, relativi all'adempimento delle obbligazioni dello Stato (n. 48). BANCHE ASSEGNI BANCARI. -Se il reato ex art. 116 del R. D. 21 di- cembre 1933, n. 1736, e la trasgressione tributaria ex .art. 35 All. A del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3268, siano sanzioni (diverse) di un'unica fattispecie (n. 8). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI COMMISSIONI PROVINCIALI. -Con quale criterio la Pub blica Amministrazione debba procedere alla nomina del rappresentante dei professionisti ed artisti in seno .alla Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze panoramiche e naturali, nomina che, vigente il cessato ordinamento corporativo, avveniva per designazione dell'unione sindacale competente, ai sensi del R. D. 3 giugno 1940, n. 1357 (n. 3). CINEMATOGRAFIA SALE CINEMATOGRAFICHE. -Se il nulla osta all'apertura di una sala cinematografia, concesso ad un profugo d'Africa ai sensi dell'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, debba intendersi trasferito di diritto in ca.so di decesso del beneficiario e prima che sia utilizzato, ai suoi congiunti (n. 21). COMPETENZA E GIURISDIZIONE FALLIMENTO. -I) Se per l'accertamento di un credito contro un fallito possa prescindersi dalla procedura di insinuazione di credito e instaurarsi un giudizio di cognizione (n. 16). -II) Se il principio della connessione dipendente da un litisconsorzio facoltativo si applichi qualora per una della liti sussista la competenza funzionale di un giudice, dinanzi al quale non sia possi bile convenire l'altro convenuto (n. 16). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE COOPERATIVE DI LAVORO. -I) Se l'art. 7 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, recante la riduzione della. cauzione, prestata dalle cooperative di produzione e lavoro, che intendano eseguire appalti di opere pubbliche, sia applicabile nel caso in cui trattisi di rapporto di con cessione amministrativa (n. 54). -II) Se la gestione di un banco di vendita possa essere attuata da una cooperativa di lavoro (n. 54). CONTRATTI AGRARI PICCOLA PROPRIET CONTADINA. -Se il beneficio di ottenere il rilascio dell'immobile, riconosciuto dall'art. 8, 2 comma, del D. L. 24 febbraio 1948, n. 114, al contadino che abbia acquistato il fondo rustico gi concesso in affitto, sia applicabile anche nel caso di fondo concesso in mezza.dria (n. 17). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI l.M.I. -I) Se i benefici tributari, riconosciuti dall'art. 6 del D.L.L. 8 maggio_1946, n. 449, per le formalit.concernenti le operazioni di finanziamento I.M.I. per conto del Ministero del Tesoro, coprano anche le forma lit relative all'esecuzione e all'estinzione del rapporto (n. 22). PUBBLICHE CALAMIT, -II) Se nell'ipotesi di cessione di aziell'da, il contributo dello Stato, previsto dall'art. 5 della legge 13 febbraio 1952, ri. 50, in fa.vore delle imprese industriali, commerciali o artigiane, che, danneggiate da pubbliche calamit, abbiano provveduto con mezzi propri alla riattivazione degli impianti e delle scorte di esercizio, debba essere erogato in favore dell'ex titolare, che abbia in concreto gi effettuato tale riattivazione ovvero in favore del cessionario (n. 23). -Ili) Se l'Intendenza di Finanza competente per territorio possa limitare l'erogazione del contributo sugli stati di avanzamento dei lavori alla quota spettante in base alla documentazione offerta (n. 23). DEBITO PUBBLICO ATTI DI 'IOTORIET. -I) Se gli atti di notoriet, prescritti dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle ope-eazion fo..W~.ffe.ffe~.ffe~~..:W'b~~ -166 sui relativi titoli, abbiano il carattere di atti .giudiziali (n. 10). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di notoriet ricevuti dal Cancelliere della Pretura per delega del Pretore (n. 10). -III) Se la recezione di atti di notoriet da parte del Pretore rientri tra le funzioni giurisdizionali (n. 10). DEMANIO INSULA IN FLUMINE NATA. -Se il nuovo codice civile, con l'art. 945, regolante il regime delle isole formatesi nel letto dei fiumi, abbia, con effetto dalla sua entrata in vigore, tra.volto ogni anteriore diritto di propriet privata con la declaratoria di demanialit delle isole stesse (n. 129). EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA ASSEGNAZIONE -REVOCA. -I) Quale sia l'organo competente ad emettere i provvedimenti di revoca e di decadenza dall'assegnazione di alloggio cooperativo, previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 10 agosto 1950, n. 715 (n. 68). -II) Se, ai .sensi e per gli effetti dell'art. 9, 10 comma della legge n. 715 del 1950, sia valida l'occupazione di alloggio cooperativo a mezzo di parente del titolare entro il terzo grado, il quale sia assegnatario da alloggio contiguo (n. 68). -III) Se la legge, nel comminare la decadenza nei casi in cui l'alloggio venga alienato o locato nel primo quinquennio dell'assegnazione, abbia inteso, nel concetto di locazione, anche l'occupazione a titolo precario (n. 68). I.N.A.-CASA. -IV) Se il termine biennale di validit dell'occupazione temporanea, di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865. debba ritenersi operante anche per le occupazioni che siano preordinate all'espropriazione (n. 69). -V) Se, con l'inizio della costruzione entro l'anno dalla presa in possesso del fondo, che impedisce l'esercizio di retrocessione da parte del proprietario a termini dell'art. 2."I della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia assorbito il termine di valtdit biennale dell'occupazione temporanea, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni (n. 69). I.N.A.-CASA. -ALLOGGI. -VI) Se la dichiarazione di decadenza da assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa., previsia dall'art. 17 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, abbia carattere di atto amministrativo (n. 70. -VII) Se il provvedimento, recante la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa, sia. soggetto alla graduazione del Pretore, prevista dall'art. 53 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (n. 70). -VIII) Se, in seguit alla graduazione del Pretore, l'atto di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione sia esecutorio e, pertanto, possa la Gestione, eseguirlo in via amministrativa (n. 70). -IX) Se pronunciata la _deca1denza per morosit dall'assegnazione di alloggio I.N.A.-Casa. in danno di un beneficiario, ma stipulato successivamente con il medesimo, il contratto di assegnazione provvisoria dello stesso alloggio, con patto di futura vendita, l'atto ammministrativo di decadenza debba intendersi implicitamente revocato (n. 70). ESPROPlUAZIONE PER P. U. OCCUPAZIONE TEMPORANEA. -I) Se il termine biennale di validit dell'occupazione temporanea, di cui all'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, debba ritenersi operante anche per le occupazioni che siano preordinate all'esp1'<)priazione (n. 133). -II) Se, con l'inizio della co.stn,zione entro l'anno dalla presa di possesso del fondo, che impedisce l'esercizio del diritto di retrocessio119 da parte del proprietario a trmini dll'a.rt: 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia assorbito il termine di validit biennale dell'occupazione temporanea previsto clall'art. 73 della legge fondamentale sulle espropriazioni (n. 133). RETROCESSIONE. --III) Quale sia il termine di prescri- zione del diritto di retrocessione dei beni espropriati, spettante all'ex proprietario in seguito alla mancata esecuzione dell'opera entro i termini prefissi ai sensi del . l'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (n. 134). IV) Quale sia il termine di prescrizione del diritto dell'ex proprietario di chiedere al Prefetto la pubblicazione dell'avviso, che specifichi e accerti i beni non utilizzati nell'opera pubblica, ai fini della retrocessione, nel caso previsto dagli artt. 60 e 61 della lgge n. 2359' del 1865. FALLIMENTO CESSIONE DI CREDITO. -I) Se sia valida, nei confronti dell'Amministrazione fallimentare, una cessione di credito, negoziata anteriormente tra il fallito e il terzo, ma notificata a.l debitore ceduto in data posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (n. 32). COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -Il) Se, per l'accertamento di un credito contro il fallito possa prescindersi dalla procedura di insinuazione di credito e instaurarsi un giudizio di cognizione (n. 33). -III Se il principio, della connessione dipendente da un litisconsorzio facoltativo si applichi qualora per una delle liti sussista la competenza funzionale di un giudice, dinanzi al quale non sia possibile convenire l'altro convenuto (n. 33). PROCEDURA. -IV) Se, per tutte le spese della procedura fallimentare, si abbia, in forma generale, un'am- missione. al gratuito patrocinio della curatela (n. 34). V) Se la norma dell'art. 91 L. fall. sia applicabile nella ipotesi di giudizi, in cui il' curatore sia attore o convenuto (n. 34). SPESE GIUDIZIALI. -VI) Se le spese relative a giudizi penali a carico del fallito siano comprese tra quelle da prelevarsi a carico della massa, a niente degli articoli 111 e 91 legge fallimentare (n. 35). FERROVIE CONDIZIONI E TARIFFE. -I) Se il Ministro dei Trasporti: abbia il potere normativo di inserire nel testo legislativo delle Condizioni e Tariffe per i trasporti di cose sulle Ferrovie dello Stato le modifiche relative all'istituzione di uno speciale tipo di lettera di vettura e condizioni particolari per i trasporti a carro (n. 264). RESPONSABILIT CIVILE. -II) Se sia valido il patto tra. l'Amministrazione delle FF. SS. e la ditta appaltatrice di lavori, per il quale quest'ultima ass'Uma l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi "1'espon~ sabilit che, in dipendenza dei servizi appaltati, possa. nascere per eventuali danni o infortuni ai propri dipendenti (n. 265). 7f5W: 3 7f5W: 3 167 IMPIEGO PUBBLICO CONCORSI. -I) Se la riserva dei posti nell'ammissione all'impiego e le preferenze da valutare a favore degli ex combattenti, nell'assunzione presso gli Enti Pubblici in genere, debbano applicarsi, solo se previste nei rispettivi regolamenti organici, anche dopo l'entrata in vigore della legge 1 luglio 1955, n. 565 (n. 437). ENTI PUBBLICI. -Il) Se le norme del D. L. 4 aprile 1947, n. 207, concernenti il personale statale, e non ancora estese ai dipendenti di altri enti pubblici giusta la previsione contenuta nel decreto medesimo, siano applicabili al personale dell'Opera Nazionale Orfani di guerra (n. 438). PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. -Ili) Quale sia la data di entrata in vigore delle norme del D. P. 11 gennaio 1956, n. 17, concernenti il procedimento disciplinare degli impiegati dello Stato (n. 439). PROMOZIONI. -IV) Se per la determinazione dei posti disponibili, da coprirsi mediante promozioni per merito. distinto o nei modi ordinari ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, debba tenersi conto delle sole vacanze nei singoli gradi o anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori (n. 440). -V) Quali siano i termini della proporzione che occorre stabilire fra il numero degli impiegati che hanno titolo per partecipare a.i concorsi speciali previsti da.ll'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 4, e il restante personale che ha maturato l'anzianit prescritta per il conseguimento della promozione nei modi ordinari agli stessi gradi, ci al fine di poter determinare quanti posti dovranno essere messi a disposizione dei partecipanti ai concorsi speciali e quanti dovranno essere coperti con le promozioni conferite nei modi ordinari (n. 440). UFFICI P. T. -VIJ Se il supplente presso Uffici locali P. T. -Albo Ruolo Nazionale -sia da considerarsi impiegato di ruolo dello Stato (n. 441). IMPOSTA DI REGISTRO ACCESSIONI. -I) Se un edificio, costruito da terzi su suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della legge di registro, 3 comma, considera trasferite col suolo, salvo prova contraria, a mezzo di atto che abbia data certa anteriore per mezzo della registrazione (n. 125). -II) Se, essendo venditore un Ente Pubblico, tale prova possa ritenersi fondata attraverso l'anteriore delibera amministrativa (n. 125). VENDITA. -.,. III) Se, ai fini dell'imposta di registro, la vendita di un motopeschereccio costituisca vendita di azienda (n. 126). IMPOSTA DI R. M. SocU:r. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 1948, n. 1057, la fusione per incorporazione di una Societ nell'altra possa produrre un reddito tassabile (n. 13). II) Se alla norma di esenzione siano escluse soltanto le imposte gi definitivamente accertate all'atto della fusione (n. 13). I.G.E. CASE DA c:;rnco. -I) Se), nell'esercizio diretto di una casa da gioco da parte di un Comune, possa riscontrarsi l'ipotesi di un monopolio fiscale (n. 64). -II) Se Je entrate realizzate dal Comune mediante l'esercizio di retto di una casa da gioco siano sottoposte all'l.G.E. (n. 64). -III) Se, nell'esercizio di una casa da gioco, affidata dal Comune ad un concessionario, ricorra la ipotesi del monopolio fiscale (n. 64). -IV) Quale sia la natura giuridica del rapporto tra il Comune e l'affidatario dell'esercizio della casa da gioco (n. 64). -V) Se, nei rapporti tra Comune e assuntore della gestione del Casin, costituisca materia imponibile, ai fini del- 1'1.G.E. solo la quota percentuale-dei proventi che l'appaltatore trattiene in corrispettivo della sua prestazione o anche la percentuale che egli versa al Comune (n. 64). IN ABBONAMENTO. -VI) Se, l'elencazione degli esercenti pubblici, ammessi alla corresponsione dell'I.G.E. in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, ai sensi dell'art. 2 del D. M. 23 dicembre 1948, sia tassativa o esemplificativa (n. 65). -VII) Se la Compagnia Carrozze Letto possa. fruire del predetto sr;eciale regime di imposizione (n. 65). IMPOSTE DI CONSUMO ALBO NAZ. APPALTATORI. -I). Se la cancellazione degli appaltatori di imposte di consumo dall'Albo Naziona.le consegua ope legis alla dichiarazione prefettizia di decadenza (n. 2). -Il) Quale sia il valore del provvedimento di cancellazione dall'Albo per indegnit morale o politica e per litigiosit (n. 2). IMPOSTE E TASSE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI. -I) Se i benefici tributari, riconosciuti dall'art. 6 del D.L.L. 8 maggio 1946, n. 449, per le formalit concernenti le operazioni di finanziamento l.M.I. per conto del Ministero del Tesoro, coprano anche le formalit relative all'esecuzione e alla estinzione del rapporto (n. 287). SOLVE ET REPETE. -II) Se l'Amministrazione finanziaria possa accettare in semplice deposito, anzich in pagamento, le somme versate dai contribuenti, in osservanza al principio del solve et repete per opporsi alle ingiunzioni fiscali in via giudiziaria (n. 288). INVALIDI DI GUERRA O.N.l.G. -Quale sia l'organo competente all'approvazione degli acquisti di beni stabili da parte dell'Opera Nazionale Invalidi di guerra (n. 7). LAVORO LAVORO SUBORDINATO. -I) Se i soci di cooperative o di societ in genere, i quali prestino la propria opera alle dipendenze della Societ stessa, siano da considerarsi, agli effetti. del trattamento previdenziale e assistenziale, lavoratori subordinati (n. 11). --Se i soci, i quali prestino la propria opera alle dipendenze dell'Ente in forza dello stesso r.ontratto sociale, siano da considerarsi, ai suddetti effetti, lavoratori subordinati (n. 11). IMPONIBILE DI MANO D'OPERA. -III) Se il provvedimento prefettizio recante la fissazione di imponibile di mano d'opera possa essere revocato, in caso di esistenza di un errore sugli elementi di fatto, che ne costituiscono il presupposto, provocato da azione dolosa dell'iiitressato (n. 12). -IV) Se il detto provvedimento possa essere revocato, quando i detti elementi di fatto assunti (rapporti di lavoro), siano stati originariamente esistenti, ma siano venuti meno successivamente (n. 12). -168 RICHIAMO ALLE ALIMI. -V) Se la legge 3 maggio 1955, n. 370, stabilisca, in modo univoco e indistinto, per tutti i lavoratori riclliama.ti alle armi, la conservazione del posto (n. 13). -VI) Se la nuova legge abroghi le disposizioni della legge precedente, anche se pi favorevoli al lavoratore (n. 13). -VII) Se la nuova legge faccia salve le condizioni pi favorevoli contenute nei .contratti individuali e collettivi di lavoro (n. 13). LOCAZIONI VINCOLI. -I) Se le parti possano sottoporre al regime di proroga legale i contratti stipulati dopo il 1 marzo 1947 (n. 100). -Il) Se le parti possa.no pattuire la. durata delle locazioni stipulate dopo il 1 marzo 1947 o il canone relativo o l'una e l'altro in riferimento alla durata della proroga legale e ai canoni bloccati (n. 100). -III) Se detta pattuizione sia compatibile con eventuali clausole risolutive contenute nel contratto (n. 100). NAVE E NAVIGAZIONE TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI. -I), Se gli ufficiali, _provenienti dalla Marina Militare i quali abbiano con. seguito dopo il congedo un determinato titolo profes :Sionale marittimo, anche iniziale, per i servizi sia di .coperta che di macchina, possa.no con.seguire un titolo :superiore alle condizioni per essi previste dai rispetti .articoli del regolamento, senza seguire la stessa trafila di gra:dualit dei titoli prevista per i provenienti dagli istituti tecnici nautici e sehza sostenere gli esami di carattere pratico per questi prescritti (n. 86). VENDITA DI PESCHERECCIO. -II) Se, ai fini dell'imposta di registro, la vendita di un motopeschereccio costituisca vendita di azienda (n. 87). NOTARIATO ATTI DI NOTORIET. --I) Se gli atti di notoriet, prescritti dalle leggi sul debito pubblico ai fini delle operazioni sui relativi titoli, abbian.o il carattere di atti giudiziali {n. 6). -II) Se abbiano carattere giudiziale gli atti di notoriet, ricevuti dai Cancelliere della Pretura per delega del Pretore (n. 6). -Ili) Se la recezione di atti di notoriet da parte del. Pretore rientri tra le funzioni giurisdizionali (n. 6). 'POSTE E TELEGRAFI IMPIEGO PUBBLICO. -Se il supplente presso Uffici locali P. T. -Albo Ruolo nazionale, sia da considerarsi impiegato di ruolo dello Sta.to (n. 61). PRIGIONIERI DI GUERRA ASSEGNI DI PRIGIONIA. -I) Se spetti al dipendente della P. A.. la corresponsione degli assegni anche per il periodo di tempo, in cui sia assente dal servizio per causa a lui 11on imputabili (n. 19). -Il) Se i guadagni da attivit privata, goduti dal prigioniero durante il periodo di ..captivit, po.ssano essere considerati ai fini della decuriazione degli assegni di prigionia (n. 19). RESPONSABILITA' CIVILE DELL'AMMINIS'rRAZIONE PUBBLICA. -I) Se la P. A. possa .essere ritnuta responsabile per l'incidente occorso ad un. alunno delle scuole elementari, il quale, rinviato dal maestro, durante l'orario delle lezioni alla sua abitazione, sia investito da un automezzo (n. 178). -II) A quale titolo possa ipotizzarsi, nel caso suddetto, la responsabilit della. P. A. (n. 178). FEHHOVIE. -III) Se sia valido il patto tra l'Amministrazione delle FF. SS. e la ditta appaltatrice di lavori, per il quale questa ultima assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi responsabilit che, in dipendenza dei servizi appaltati, possa nascere per eventuali danni o infortuni ai propri dipendenti (n. 179). SCAMBI E VALUTE CONTESTI VALUTARI. -I) Se la definizione' amministrativa dei contesti valutari seguiti da denuncia penale, debba essere sospesa fino all'esito dei relativi giudizi, ai sensi dell'art. 3 c.p.p. (n. 13). -Il) Se il provvedimento amministrativo di condanna iri materia di contesti valutari possa essere revocato, nel caso in cui sia sopravvenuto lo sta.to fallimentare del trasgressore (n. 13). SOCIETA' FUSIONE DI SOCIET. -I) Se, a mente del D. L. 7 maggio 1948, n. 1057, la fusione per incorporazione di una societ nell'altra possa produrre un reddito tassabile (n. 70). -JI) Se dalla norma di esecuzione siano escluse soltanto le imposte gi definitivamente accertate all'atto della fusione (n. 70). SPESE GIUDIZIALI FALLIMENTO. -Se le spese relative a giudizi penali a carico del fallito siano comprese tra quelle da prelevarsi a carico della massa a mente degli articoli 111 e 91 legge fallimentare (n, 11). SUCCESSIONI DELLO STATO. -Se la legge nazionale del d.e cuius, richiamata dall'art. 23 delle disposizioni preliminari al Codice civile, debba applicarsi anche dove dispone che, nella ipotesi di mancanza di altri successibili, l'eredit devoluta allo Stato (n. 51). TRATTATO DI PACE ART. 76. -I) Quale sia la portata della rinuncia, contenuta nell'art. 76 del Trattato di Pace, per quanto attiene a risarcimento di danni derivanti da azioni belliche o, comunque, direttamente connesse con lo stato di guerra (n. 69). -II) Se la rinuncia, contenuta nell'art. 76 del Trattato di Pace, alle richieste di indennizzo e di risarcimento da requisizione alleate, sia limitata al territorio italiano (n. 69). VENDITA ACCESSIONI. -I) Se un edificio, c~struito da terzi su. suolo altrui, rientri fra le accessioni che l'art. 47 della legge di registro, 30 comma, considera trasferite col suolo, salvo prova contraria, a mezzo di atto che abbia data certa anteriore per mezzo della registrazione (n. 15). -Il) Se essendo vendHore un Ente pubblico, tale prova possa ritenersi fornita attraverso l'anteriore delibera amministrativa (n .. 15) . RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO A CURA DI SALVATORE SICA CINA A) Cina popolare (People's Republic of China) Abbiamo prel'Jente la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese del 20 settembre 1954 ed alcune leggi organiche (Legge organica del Congresso Nazionale Popolare, del Consiglio degli affari di Stato, delle Corti Popolari, della Procura del Popolo, dei Congressi e dei Consigli locali popolari; tutte leggi del 20-21 settembre 1954; Doaumcnt.s of thc li'ind Scssion of the First National People' s Gongress of thc Pcoplc' s Ropublic of China, Foreign Langnage Press, Peking, 1955). Nella Costituzione 1954 souo :;;tati riveri;ati il ('.Osidetto (< Common Progranuue >> ed una legge or gauica, statale del 1949. 1. LA P1wcunA PoPOLAHID Crnmsm. -l~a Proctua della Repubblica esercita in Cina una serie vai; tissima di fnnz.ioni, anche pi vasta di quella normalmente assegnata alla Procura negli ordinamenti a tipo sovietico (v. in Rassegna dell'Avvocatura dello Stato >> Bulgaria e Cecoslovacchia). In gpnerale (art. 81, Costit. 1954) la Procura. Suprema della Repubblica Popolare Cinese esercita la sua autorit procuratoriale :;;u tutti i dipartimenti del Consiglio degli Affari di Stato (Council of State), tutti gli organi locali, il J)ersonale amministrativo ed in generale i cittadini, allo scopo di assicurarsi dell'osservanza della legge. Gli organi locali della Procura Popolare e le Procure speciali esercitano l'attivit procuratoriale nei limiti prescritti dalle leggi. Si ripete, :1nche nell'ordinamento delle Procure, il sistema rigidamente gerarchico, che caratteristico, nella Cina Popolare, dei Consigli ed Assemblee Locali, delle Corti popolari, tutti sottoposti ttgli organi centrali coordinatori. Recita infatti l'art. 81 (secondo comma) : Gli organi locali della Procura del Popolo e delle Procure speciali lavorano sotto la guida delle Procure Popolari del grado superio1e e sotto la coordinazione della Procura Suprema della Repubblica. Esponiamo la Legge organica. della Procura Popola. re (Organic Law of the People's Procuratorats of the People's Republic of China) del 21 settembre 1954. Le procure locali sono stabilite nelle provincie, nelle regioni autonome, nel le municipalit (citt) direttamente dipendenti dilll'autorit centrale, nei chou autonomi, nei cantoni, munidpttlit e ca1ito11i autonomi. Nelle municipalit (municipalities) llirettamente sottoposte all'auto1it, centrale e nelle municipalit, divise in distretti, le procure possono suddividersi a seconda delle necessit. Di qualsiasi grado sia, un ufficio di -Procura composto da un Procuratore-capo, da un numero determinato di sostituti .l"rocuratol'i-capo e da prncuratOl'i. E' prevista la composizione di Comitati Procuratoriali. Ad essi, sotto la direzione dei Procuratori-capo, affidata la soluz.ione delle pi importanti questioni che sorgano nello :;volgimento del lavoro. Nell'esercizio del potere ]ll'ocumtoriale, la legge applicata egualmente a tutti i cittadini, indipPndent: emente dalla loro nazionalit, dalla razza, dal sesso, occupazione, origine sociale, credo religioso, educa.zione, censo o durata della residenza (art. ti). E' assicurata ai Procuratori locali l'indipendenza, nell'esercizio delle loro funzioni, e poteri. Essi no11 sono soggetti ad interferenze da parte degli organi amministrativi locali. V assicurata indipendenza non limita naturalmente l'attivit di guida e di coordnamento affidata gerarchicamente alle Procure Superiori ed alla Procura Suprema Popolare. La Procura Suprema Popolare, dal canto suo (art. 7) responsbile dava.nti al Congresso Nazionale Popolare, al quale riferisce od al Comitato Permanente, quando l'Assemblea non sieda. Il Procuratore-capo della Procura Suprema della Hepubblica eletto dal Congresso Nazionale Popolare per un termine di quattro anni. I Sostituti Procuratori-capo de.lla Procura Suprema sono nominati e rimossi dal Comitato Permanente (Standing Committee) dell'Assemblea. I Procuratori della Procura Suprema e i membri del Comitato Procuratoriale, sono nominati e rimossi dal Comitato,Permanente in base ad una recommeudation >> del Procuratore Capo della Procura Suprema (art. 20, legge organica.). Il Procuratore Capo, i sostituti ed i membri dei comitati procuratoriali _delle Procure proy_inciali, delle regioni autonome e delle municipalit dipen-__ denti direttamente dalla autorit centrale sono . ' nominati e rimossi dalla Procura Suprema con la approvazione del Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale. -1'/0 I l'rocurntod-capo, i i-;ostituti, i procuratori ed i mPmlni dPi eomitati procuratoriali dei cantoni, muuidpalit, chou autonomi e distretti munici1ali sono Homimtti e rimossi dai procuratori provindali del le regioni autonome e dt>lle mnnidpa Jit, dipendenti direttamente dall'autorit centrale, sempre con l'approvazione della Procura Supre ma (a.rt. 21). La Procura Sup1:ema stabilisce gli uffici ed -i i-mrvizi amministrativi delle procure di ogni grndo (art. 22). :!. LM l'UNZIONI DIDLLA PnocmtA. -Gli art. 3 e :t ,e!J;1, Legge organica delle Procure determinano qua.li siano le funzioni ad esse affidate. In gene mle si pu dire che la Procura cinese si avviCina, nella struttma, a quella dell'Attorney Generai anglosassone, salvo il controllo sull'attivit am ministrativa, che !~ caratteristico del sistema ci nPse. In questa funzione, ]a Procura ba sostituito la Commissioni' di controllo, prevista nella legge 29 settembre J949 (sui principi generali). La Com missione di controllo a.veva la funziorn~ di vigilare su tutte le Amministrazioni di qua.lunque grado, !-Ulle Amministrazioni distrettuali e comunali, al fine di ottenere da tntti gli organi dello Stato e dagli impiegati pubblici l'adempimento dei com piti rispettivi. Alla Commissione di controllo po fova rivolgersi ogni cittadino (oltre che ai giudici ordinari) per il riApetto della legge da parte degli mgani dello Stato e di ogni pubblico funzionario (a1t. Hl, legge 2fl settembre 1949). La Procura Snprema della Repubblica Popolare t>!-ercita la sua attivit procuratoriale su tutti i dipartimf?nti amministrativi del Consiglio degli Affari di. Stato (State Council), tutti gli organi locali, le persone operanti negli organi di Stato rd in generale sui c.ittadini, allo scopo di assicu 1are l'osservanza della legge. (art. 3). Alla Pro (.ura Ge1wrale spetta inoltre il compito di coordi ua1e il lavoro delle Procure inferiori (art. 7). Ai procuratori locali sono affidate le seguenti competenze: a.) r:ontrollare la conformit alla fog ge delle risoluzioni, ordini e provvedimenti degli ol'ganismi locali; controllare l'osservanza delle foggi da parte dei pubblici funzionari (locali) e dei cittadini in genere; 7J) investigare, istruire e soste nere la pubblica accusa ne1le cause penali: e) con trollare la legalit dell'azione investigatrice dei dipartimenti incaricati; <1) controllare la confor mit dei procedimenti gimisdizionali alla legge; e) controllare l'esef'nzione delle sentenze nelle cau 8<~ penali; f) inizforc od intervenire iwlle azioni lPgali civili di particolare importanza che riguar dino inte1essi dello Stato o del Popolo (art. 4, li. 1-6). 3. :SrnTIA<~euzione delle risoluzioni, ordinauze o provvedimellti illegali. Gli organi amministrativi, ai quali una Procura. si rivolga, sono obbligati a prentlP1e in considerazioue e rispondere alle l"ichieHfo od ai ricorsi procuratoriali (art. 8). Quanto alla competenza in materia penale : ove~ il procuratore trovi e si convinca che sia 8fa1 o <.ommesso un reato, pu egli stesso inizime l!' indag- ini o sollecitarle preAso gli organi di pubhlic.a sicurezza appositi; dopo la fine delle indagiili, :-;P 1hmlta necessario affp1mare la responsabilit penale ffoll'accnsn.to, inizia il procedimento penale clavanti alle corti popolari. L'arresto di un cittadino subordinato all'approvazione della Procura, fatta eccPzione p<'r l'arresto autorizzato da una C01te popola.re (art. 12). E' ammessa una procedura, di l'ic01'so da parte degli organi di polizia giudiziaria alla Procura imnwdiatamente snperi01p a. quella r:lte ahhia. Yespinto la riehiesta di procedi mento. J,e Procure hanno inoltre una competenza cara! teri!-tica in materia di. rir'.orso in cassazione. Occorre l'ifarsi al sistema della giustizia ordinaria dnes(~ (legge organica df?lle Corti popolari, d<'l 21 settembre 1954). A somiglianza degli altri org ani dello Stato, anche per quel elle riguarda i tribunali ordinari stato usato il sistema geriu. chico: esistono quindi Corti inferiori (hasiccourtes), Corti intermedie (intermediate Cmut8), Alte Corti (High Courts). Vi poi una Oorte Suprema Popolare (Supreme People's Court). Le sentenze divengono definitive (a.rt. 11) quando il tempo per apjlellare sin, tra8corso o la sentenza sia pronunciata in grado di appello. Solo la Procma Suprema ha il diritto di instaurare una procedura di revisione delle sentenze definitive (legally l'l fective judgements) (art. 16 della J40/l954). -L SrsTlTIMA DEJLUll nESPON8AmLrr. -I/art. !>7 >. In base a. quel sistenia, i funzionari sono giudicabili dinanzi ai trilmnali per i danni ai terzi (art. 46, Cost. bulgara del 1947), e iispondono invece, per le insolvenze (danni all'Amministrazione dello tStato) dinanzi alla Commissione di controllo (legge bulgara 1949, sul controllo di Stato, riformata). Non dato purtroppo conoscere quale sia sfato il lavoto di applicazione di queste norme con lo mmme della giurisprudenza, che spesso tempera o talvolta riporta in contrario la. norma costituzionale o del diritto. civile (Argentina, Belgio). V. in proposito S. SrcA; Dizionario Universale della Finanza Pubblica , Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1956, alle voci: Cina, Giudizi di responsnbilit, Organi locali controllati, rei- ponsabilit dello Sta,to, J<'inn.nza e controllo (Cina popolare). B) Cina nazionale (Formosa) Formosa usa ancora della Costituz.ioue della Hepuhblica, di Cina del 27 dicembre 1947. I poteri dello Sta,to (nella stiuttura costituzimrnle data da Sun Iat-sen) sono cinque: Yuan Esecutivo, Yun I..egislativo, Yuan giudiziario, Yuan degli t>Hami, Yuan del Controllo. Per quanto l'iguarda la. respornmbilit dei pubhliei fnnzionn.l'i, l'art. 24 della C0Htituzi01w coi- teeita: Ogni funzionario pnbhlic-.o che, in vio la.zione della legge, intacca le libert, od i diritti di una persona , oltre alle misure disciplina1i previste dalle norme, responsa.hile penalmente e civilmente. La persona colpita pu, in base alla legge, richiedere allo Stato un.a indennit, per .il danno sofferto (ed in proposito: WANG MING-YANG; La responsabilit civile des fonctionnaires envers les particuliers en droit chinois . Paris, 1953). L,a, competenza a. giudicare in tali casi spetta allo Yuan gimisdizionale, il quale infatti (quale supremo organo giudiziario. dello Stato) giudica. in materia civile, penale ed amministrativa ed inoltre anche in materia disciplinare, nei confronti dei pnhhlici funzionari. RIBLIOGRAFIA S. SICA: Diziona1io Universale deUa .Ftnanza Pul1l1l:ica, Ist. Poligr. Stato, 1956. -A. J. PEASLEE :. Consl'llut'lons of Nat'ions, 2 ed., M. Nijhoff, The Hague, 1956. .1) THOMAS S. B.: Government. and Administration 'l/l. Communist China, New Yorl;:, " International Secre- tariat, Institute of Pacific Relations '" 1953. -GunoSCHNmow, Die Gerichtsreform in den Jahren 1952-bis 1953 und die weitere Demokratisierung des Gerichtssystems der Volksrepublilc China '" in " Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst '" 20 maggio 1955. n) J. C. Wu, Raffronto fra la Costituzione italiana e la costituzione cinese, in " Annuario di diritto comparato e di studi legislativi , vol. XXVI, fase. 1, 1950. HSIEH K. S.: A bricf survcy of the Chinese constitution, Taipei, China Cultural Service, 1954. -S1N-K1APEI: La structure administrative die Chine travers I.es ges, in " Revue Intern. des Sciences Administrati ves '" 4, 1952. (5106847) Roma, 1958 -lstiluto Poligrafico dello Stato -G. C.