L'amministrazione in giudizio

Ultimo aggiornamento: 24-06-2021 07:40:04

Il giudice competente

Quando un'amministrazione dello Stato prende parte ai giudizi dinanzi ai Tribunali ordinari ed alle Corti d'appello non si applicano le ordinarie regole di competenza per territorio bensì le regole del foro dello Stato (artt. da 6 a 10 Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611): il giudizio, infatti, deve essere proposto dinanzi il Tribunale o la Corte d'appello del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe di volta in volta competente secondo le norme ordinarie, nel caso di Stato convenuto, ovvero nel cui distretto è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o si trova la cosa mobile o immobile che forma oggetto della domanda, nel caso di Stato attore in giudizio (art. 25 c.p.c).
L'applicazione del foro dello Stato nasce, storicamente, dall'esigenza di concentrare i processi contro lo Stato presso i giudici del luogo in cui avevano sede le regie Avvocature Erariali e trova il suo fondamento nella necessità di assicurare, con una spesa minore, un migliore svolgimento del servizio.
Il foro dello Stato non viene sempre applicato, tuttavia, quando un'amministrazione dello Stato prende parte ai giudizi dinanzi ai Tribunali ordinari ed alle Corti d'appello: vi sono casi, infatti, nei quali continuano a operare, in base al cosiddetto principio di ubiquità, i criteri ordinari.

Le notificazioni

Una delle guarentigie che assistono la difesa delle Amministrazioni dello Stato (ed in alcuni casi delle Regioni) è rappresentata dall'applicazione del regime delle notifiche degli atti introduttivi del processo.
Secondo il diritto comune, infatti, l'atto deve essere notificato presso la sede della persona giuridica (art. 145 c.p.c.) che poi di seguito nominerà, se del caso, un difensore per la costituzione in giudizio. La sussistenza di un patrocinio obbligatorio, invece, comporta la preesistenza del difensore e consente la prescrizione secondo cui la notificazione deve essere effettuata direttamente presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Insieme al foro erariale ed alla superfluità di uno specifico mandato ad litem, il regime delle notificazioni, la cui storia è coeva al foro erariale, completa lo strumentario difensivo e caratterizza ulteriormente lo ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali di difesa in giudizio delle Amministrazioni dello Stato.
Al di fuori dei casi di patrocinio obbligatorio, invece, trova applicazione il diritto comune. In proposito, con specifico riferimento all'Anas, cfr. Cass., sez. III, 3 agosto 2001, n. 10690, Foro it., Rep. 2001, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 13. In dottrina, sull'argomento, cfr. P. PAVONE, Lo stato in giudizio, Milano, 2002, 127 ss. Particolarità hanno inoltre riguardato la disciplina della nullità delle notificazioni invalide e delle relative conseguenze.