Normativa fondamentale

Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (2) (2/a) (1/circ)

(G.U. n. 5, 7 gennaio 1991, Serie Generale)

TITOLO I

Rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato

Capo I - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (3)

Art. 1
La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Art. 2
Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio. L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire - in relazione a particolari, accertate esigenze - la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato o delle avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi (3/a).

Art. 3
Innanzi alle Preture ed agli Uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 4
Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle Preture e agli Uffici di conciliazione l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.
Il Direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari (4).

Art. 5
Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri.
L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro delle finanze.

Capo II - Foro dello Stato

Art. 6
Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile (5), spetta al Tribunale o alla Corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come della azione in garanzia è devoluta, sulla semplice richiesta dell'Amministrazione, con ordinanza del Presidente, all'Autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 7
Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonché per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli artt. 873 del codice di commercio e 94 del codice di procedura civile (6). Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.
L'appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate (6/cost).

Art. 8
La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al Tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.

Art. 9
La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8, può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di Ufficio.

Art. 10
Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del cod. di proc. civile (7), rimanda la causa ad altra Autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Capo III - Citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse

Art. 11
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente (8) (8/a). Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza. Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio (8/b).

Art. 12
(9)
TITOLO II
Avvocatura dello Stato

Capo I - Funzioni dell'Avvocatura dello Stato

Art. 13
L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi: esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate o esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni: prepara contratti o suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Art. 14
L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 15
L'avvocato generale dello Stato:
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura Generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico (10).

Art. 16
Il Vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'Avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza (11).

Capo II - Uffici dell'Avvocatura dello Stato

Art. 17
Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione dell'Avvocato generale.

Art. 18
L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura Generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura Generale ha sede in Roma.
Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta (12).

Art. 19
(13-15)

Art. 20
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato (16).
In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, l'Avvocato generale dello Stato incarica un altro Avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 21
L'avvocatura Generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione (16/a).
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione (16/a).
Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione (16/b).
Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge (16/c).
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (16/c).
È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici (16/c)(16/d).

Capo III - Personale dell'Avvocatura dello Stato

Art. 22
Il ruolo, i titoli e i gradi del personale dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata al presente testo unico (17).
Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni (18).

Art. 23
Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella B annessa al presente T.U..

Art. 24
I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, né esercitare la mercatura o altra professione, né senza l'autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere (19).
Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.
La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

Art. 25
[È istituita una Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'Avvocato generale dello Stato che la presiede, dal Vice avvocato generale dello Stato e dai tre Sostituti avvocati generali più anziani.
Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del presente T.U. fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo] (20-21).

Art. 26
[In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato la Commissione del personale è presieduta dal Vice avvocato generale dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente.
In caso di assenza od impedimento del Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'Avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario ma senza voto consultivo.
Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento] (20-21).
 

Art. 27
I posti di Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (22) sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorio, od abbiano conseguito la nomina ad Aggiunto giudiziario o a Pretore; i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a Sostituto procuratore militare di seconda classe; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.
Per l'ammissione al concorso occorre non avere oltrepassato l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per i magistrati e per i funzionari del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti (23).

Art. 28
Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono:
da Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (22) a Sostituto avvocato dello Stato di prima classe (22);
da Sostituto avvocato dello Stato di prima classe a Segretario generale della Avvocatura dello Stato od a Vice avvocato dello Stato;
da Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da Vice avvocato dello Stato a Sostituto avvocato generale dello Stato o ad Avvocato distrettuale dello Stato (24);
da Sostituto avvocato generale dello Stato o da Avvocato distrettuale dello Stato (24) a Vice avvocato generale dello Stato;
da Vice avvocato generale dello Stato ad Avvocato generale dello Stato.
Le promozioni al grado di Sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni al grado di Vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.
Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.
Le promozioni sono disposte con decreto reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale per i gradi di Sostituto avvocato di prima classe.

Art. 29
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è nominato con decreto reale tra i Vice avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta fra i Sostituti avvocati dello Stato, previa, in quest'ultimo caso, deliberazione della Commissione del personale (24/a).
Su proposta dell'Avvocato generale dello Stato il Segretario generale potrà passare tra i Vice avvocati prendendo il posto determinato dall'anzianità dell'originaria sua promozione a Vice avvocato od a Segretario generale.

Art. 30
La nomina dell'Avvocato generale dello Stato è fatta con decreto reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 31
[Al posto di Vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, per il Vice avvocato generale inteso l'Avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:
a) i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno della professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense; b) i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono] (24/b).

Art. 32
Gli Aggiunti di procura di seconda classe (25) sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di Tribunale o di Pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purché siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale (26).
Gli aggiunti di procura (27) possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonché i laureati in giurisprudenza aventi requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore è equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame è teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.
Per conseguire la nomina ad Aggiunto di procura (27) occorre non avere superato l'età di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
Dopo un anno di servizio delle loro funzioni gli Aggiunti di procura (27) sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennità (28).

Art. 33
Gli Aggiunti di procura di seconda classe (27) sono promossi alla prima classe secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito, quando abbiano compiuto una anzianità utile di cinque anni, calcolando la durata del servizio effettivamente prestato nel grado undicesimo del ruolo di procura della Avvocatura dello Stato ed in aumento, per non oltre un biennio, il servizio anteriore, in magistratura o la pratica forense per l'ammissione al concorso di procuratore legale o di aggiunto di procura (27), compiuta successivamente al conseguimento della laurea in giurisprudenza.
Le promozioni a procuratore di terza classe (29) sono conferite secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito agli aggiunti di procura di prima classe (27), qualunque sia la loro anzianità di grado.
Le promozioni a procuratore di seconda classe (29) sono conferite esclusivamente mediante esame di concorso, da espletarsi secondo le norme dettate dal regolamento; all'esame è ammesso, su domanda, il personale dei gradi inferiori dello stesso ruolo che, alla data del decreto che indice l'esame, abbia compiuto sei anni di servizio effettivo nel ruolo medesimo, escluso a tali effetti il servizio di magistratura o la pratica forense, indicati nel primo comma del presente articolo, e che, a giudizio della Commissione del personale, abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.
Le promozioni a procuratore di prima classe (29) sono conferite a scelta tra i procuratori di seconda classe (29) che abbiano compiuto in questo grado almeno tre anni di effettivo servizio.
Tutte le promozioni nel ruolo di Procura dell'Avvocatura dello Stato sono disposte con decreto del Capo del Governo; quelle di anzianità congiunta al merito e a scelta sono precedute dal giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale (30).

Art. 34
Tutti gli avvocati dello Stato sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età (31).

Art. 35
Nel fare le designazioni dei Vice avvocati dello Stato promovibili al grado di Sostituto avvocato generale o di Avvocato distrettuale dello Stato (32) la Commissione del personale indica per la dispensa e il collocamento a riposo i Vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.
Con deliberazione del Consiglio dei ministri, e su proposta motivata dell'Avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di Vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.
 

Art. 36
I Sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, sono stati pretermessi nella promozione per merito a Vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per l'operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sono dispensati dal servizio e collocati a riposo.
Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i Sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.
 

Art. 37
Gli Avvocati distrettuali dello Stato (32) possono essere collocati a disposizione del Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'Avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Quando il termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzione, sono collocati in aspettativa, per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.
Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge (33).

Art. 38
Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli Avvocati distrettuali (33) sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto un assegno che è uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, né minore della metà, durante l'aspettativa.
Al termine della disposizione o della aspettativa hanno diritto di riprendere il posto, che avevano nella graduatoria di anzianità.
Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.
Gli Avvocati distrettuali (32) a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno (33).

Art. 39
Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente T.U. e nel relativo regolamento, le norme del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni (34).

Art. 40
Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente T.U. salvo quanto sarà disposto nel regolamento (35).
La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'Avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.
Le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore a Vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla commissione del personale in conformità del regolamento.

Art. 41
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il D.L. 14 settembre 1918, n. 1311, e gli artt. 180 e 181 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all'art 1 del D.L. 20 novembre 1930 n. 1491, convertito in legge con la L 6 gennaio 1931, n. 18 (36).
Ai funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato e del ruolo dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'Avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari (37).

Art. 42
Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del D.L. 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la L. 10 luglio 1926, n. 1257 (37/a)

TITOLO III
Assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali e degli impiegati


Art. 43
L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto (38).
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze (39).
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni (39/a).
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza (39/a).
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti (39/a).

Art. 44
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

Art. 45
Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli, si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.

TITOLO IV
Disposizioni generali, transitorie e finali
Capo I - Disposizioni generali

Art. 46
Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.
Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la Pubblica Amministrazione di competenza della Autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del Tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del Tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.
L'incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'Autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.
L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.
Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità, da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura Generale in Roma.

Art. 47
L'Avvocatura dello Stato dà i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.

Art. 48
Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizi da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.

Art. 49
Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'Avvocato distrettuale dello Stato (40), e, per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'Avvocato generale dello Stato.
Sui reclami contro la liquidazione degli Avvocati distrettuali (40) dello Stato provvede l'Avvocato generale dello Stato.
Le determinazioni dell'Avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Art. 50
Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.


Capo II - Disposizioni transitorie

Art. 51
Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2828 abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad Autorità giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il Primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.

Art. 52
Le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui all'art. 11 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona del Ministro in carica (41).

Art. 53
All'Avvocato generale dello Stato e al Vice avvocato generale dello Stato in carica dal 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal R.D. 4 ottobre 1928, n. 2304, e dell'art. 1 del D.L. 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la L. 27 giugno 1929, n. 1129.

Art. 54
Agli effetti dell'art. 31 lettera a) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.

Art. 55
Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza ed alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall'Avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Art. 56
Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dei RR.DD. 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591 (42) rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con R.D. 22 aprile 1909, n. 229 (43) e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.
Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla L. 10 giugno 1943, n. 641, e successive modificazioni. I contributi già a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi della Amministrazione delle finanze.
I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.

Art. 57
Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 58
Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato, per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.

Art. 59
I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato sono ceduti all'Avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 60
Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del R.D. 1° maggio 1925, n. 591.


Capo III - Disposizioni finali

Art. 61
Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.
 

Art. 62
Con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.

Tabella A (44)

Tabella B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'Ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato di 4° classe di stipendio Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato di 3° classe di stipendio Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato di 2° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4° classe di stipendio Consigliere di Corte d'appello
Avvocato dello Stato di 1° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3° classe di stipendio Giudice di Tribunale
Avvocato dello Stato di 1° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3° classe di stipendio Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1° classe di stipendio Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 13 giugno 1996, n. 228; Circ. 19 febbraio 2001, n. 35;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 agosto 1998, n. 201/E.
(2) Il presente testo unico è stato emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 3,R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge dalla L. 21 marzo 1926, n. 597. Sono state trasfuse nel testo unico le disposizioni di cui al precedente T.U. 24 novembre 1913, n. 1303; D.L.Lgt. 21 aprile 1919, n. 560; R.D.Lgs. 30 dicembre 1923, n. 2828 e R.D.L. 5 aprile 1925, n. 397.
(2/a) Vedi, anche, la L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(3) Per gli enti non statali autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, vedi R.D. 8 giugno 1940, n. 779, riportato al n. III.
(3/a) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 10 maggio 1982, n. 271, riportata al n. XXIII.
(4) Per i giudizi conseguenti al trasporto di cose, vedi però, l'art. 57, D.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, riportato alla voce Ferrovie dello Stato.
(5) Ora, art. 33 c.p.c. 1942.
(6) Ora, rispettivamente art. 590 codice navigazione 1942 e art. 22 c.p.c. 1942.
(6/cost)La Corte costituzionale, con ordinanza 28 febbraio-19 marzo 2002, n. 66 (Gazz. Uff. 27 marzo 2002, n. 13, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione.
(7) Ora, art. 383 c.p.c. 1942.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, riportata al n. VIII.
(8/a) Vedi, anche, l'art. 10, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
La Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 26 giugno 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11, nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione.
(9)Abrogato dall'art. 2, L. 25 marzo 1958, n. 260. Vedi anche gli artt. 4 e 5 stessa legge, riportata al n. VIII.
(10) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(11) Vedi, anche, l'art. 8, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(12) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgt. 26 marzo 1946, n. 158 e poi dall'art. 7, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(13-15) Articolo abrogato dall'art. 8, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16) Vedi, anche, art. 8, terzo comma, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(16/a) Comma così sostituito dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16/b) Vedi gli artt. 2 e 3, L. 15 novembre 1973, n. 734, riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(16/c) Comma aggiunto dall'art. 27, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(16/d) Vedi, ora, l'art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
(17) Vedi nota 44 alla Tabella A in calce al presente decreto.
(18) Il trattamento economico è ora regolato dall'articolo 12, L. 24 maggio 1951, n. 392, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.
(19) Vedi, anche, art. 3, R.D. 13 gennaio 1941, n. 120, riportato al n. IV e art. 6, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(20-21) Articolo abrogato dall'art. 21, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(22) Qualifiche soppressa dall'art. 3, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, il quale ha unificato le due qualifiche di Sostituto avvocato dello Stato di prima classe e di Sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, denominando la qualifica risultante "Sostituto avvocato".
(23) Così sostituito dal D.P.C.S. 29 marzo 1947, n. 163.
Regolano, ora, la materia gli artt. 1 e 2, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(24) Vedi nota 13 all'art. 19.
(24/a) Vedi, ora, l'art. 5, terzo comma, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(24/b) Abrogato dall'art. 4, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(25) Vedi nota 14 all'art. 19.
(26) Comma così modificato dal R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(27) Vedi nota 14 all'art. 19.
(28) Vedi, però, anche, l'art. 4, D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI e l'art. 7, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportato al n. VII.
(29) Tale qualifica deve ritenersi soppressa in virtù della Tabella allegata alla L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, che ha sostituito, per quanto riguarda i Procuratori dello Stato, le tabelle annesse al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI.
(30) Così modificato dall'art. 1, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854. Vedi, anche, le disposizioni del R.D. 13 gennaio 1941, n. 120, riportato al n. IV.
(31) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 844, il quale all'art. 2 così dispone: "Art. 2. Gli Avvocati dello Stato collocati a riposo prima del compimento del settantesimo anno di età ed attualmente riassunti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 1944, n. 166, possono essere mantenuti in servizio, nella predetta posizione, fino al 31 dicembre 1948. Fino a quest'ultima data possono essere trattenuti in servizio gli Avvocati dello Stato che, successivamente al 31 dicembre 1947, compiono i limiti di età stabiliti per il collocamento a riposo. Gli Avvocati dello Stato, mantenuti in servizio in virtù del primo e secondo comma del presente articolo sono considerati, in ogni caso, in soprannumero al ruolo dell'Avvocatura dello Stato".
(32) Vedi nota 13 all'art. 19.
(33) Vedi, ora, l'art. 5, L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII.
(34) Vedi, ora, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; vedi, anche, L. 22 maggio 1960, n. 520 e L. 5 aprile 1964, n. 284, riportate, rispettivamente, ai nn. IX e XI.
(35) Ora, titolo VII, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3.
(36) Ora, L. 15 aprile 1961, n. 291.
(37) Così modificato dall'art. 1, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(37/a) Vedi, anche, L. 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato.
(38) Per la determinazione degli enti non statali, autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, vedi R.D. 8 giugno 1940, n. 779, riportato al n. III.
(39) Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 16 novembre 1939, n. 1889. In luogo di Ministro per le finanze, ora Ministro del tesoro.
(39/a) Comma aggiunto dall'art. 11, L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.
(40) Vedi nota 13 all'art. 19.
(41) Così sostituito dall'art. 3, L. 25 marzo 1958, n. 260, riportata al n. VIII.
(42) Recanti norme per il patrocinio in favore delle Ferrovie dello Stato.
(43) Recante norme sulle pensioni al personale delle Ferrovie dello Stato.
(44) Si omette la Tabella A, in quanto, relativamente agli Avvocati, sostituita da quella annessa al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI, la quale a sua volta è stata modificata dagli artt. 3, 4 e 5 della L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII e dalla L. 14 novembre 1962, n. 1609, riportata al n. X; relativamente ai Procuratori della Avvocatura dello Stato in quanto sostituita da quella annessa alla L. 20 giugno 1955, n. 519, riportata al n. VII, la quale a sua volta sostituiva quella annessa al D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 155, riportato al n. VI; relativamente al personale d'ordine e subalterno in quanto modificata da quella annessa alla L. 5 aprile 1964, n. 284, riportata al n. XI. Vedi, ora, la Tabella A allegata alla L. 3 aprile 1979, n. 103, riportata al n. XXII.

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 99, 9 aprile 1979, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:

Avvocato generale dello Stato;

Avvocati dello Stato;

Procuratori dello Stato.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.
La tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Art. 2

Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 3

Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.(1)
La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di cinque anni nella seconda classe (2).(1)
La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.
E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
 

Art. 4

La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purchè non abbiano superato il 45° anno di età:

  1. i procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
  2. i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della giustizia militare di qualifica equiparata;
  3. i magistrati amministrativi;gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno;
  4. i dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
  5. i professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
  6. i dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale.

L'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, numero 1611, è abrogato.

Art. 5

Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui all'art. 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento che indìce lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità di otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'art. 4 della presente legge.
Qualora, alla data di emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art. 6

Al terzo comma lettera a), dell'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: "procedura civile" sono aggiunte le altre: "diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee".
 

Art. 7

L'art. 18 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: "L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale e dalle avvocature distrettuali. L'Avvocatura generale ha sede in Roma. Le avvocature distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello. Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta".
 

Art. 8

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
E' abrogato l'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonchè nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari.
Le avvocature distrettuali provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.
Gli avvocati ed i procuratori dello Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato consultivo.
Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in qualsiasi materia, l'avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

Art. 10

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.
Dal quindicesimo giorno successivo all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.
L'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. In caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le regioni che abbiano adottato la deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.
Qualora la regione abbia adottato la deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle provincie, dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate, quando questi ne facciano richiesta.

Art. 11

All'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti".
 

Art. 12

Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Ministro competente con determinazione non delegabile.
Le divergenze di cui al primo comma che insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali, ovvero le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite con determinazione degli organi delle regioni o delle predette amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.
 

Art. 13

Nei procedimenti di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi a norma dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici delegati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli 2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso del giudizio, la loro posizione.
Nessun compenso particolare può essere corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi.
 

Art. 14

In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e la assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato.
A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.
 

Art. 15

L'art. 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente: "L'avvocato generale dello Stato: determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali; risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni; assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo; riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto; fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonchè ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico".

Art. 16

L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello Stato.
Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori.
Con le stesse modalità è disposta la cessazione dall'incarico.
 

Art. 16 bis

1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio.

Art. 17

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.
L'incarico di segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.
In caso di assenza o di impedimento, il segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato da un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
 

Art. 18

L'avvocato distrettuale, dello Stato:
vigila e soprintende, nell'ambito dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed all'organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo, nonchè l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati e procuratori;
determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi;
riferisce all'avvocato generale dello Stato sull'attività svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
riferisce al presidente della giunta regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti nonchè le eventuali carenze legislative.
L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno conseguito la terza classe di stipendio e maturato in essa cinque anni di servizio.
Con le stesse modalità è disposta la cessione dall'incarico.
L'avvocato distrettuale che cessa dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura dello Stato.

Art. 19

Gli avvocati e procuratori dello Stato:
trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;
in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa è contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la divergenza di opinioni;
possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.
 

Art. 20

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, è sostituito dai seguenti: "Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo. Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti. Il collocamento fuori ruolo è disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".
 

Art. 21

E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

  1. dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;
  2. da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;
  3. da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;
  4. da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'art. 22 della presente legge.

In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.
Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili nè possono essere loro conferiti, finchè sono in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal più giovane dei componenti.
Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.
Il consiglio non può validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'art. 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
 

Art. 22

Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'art. 21, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.
Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.
Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.
In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.
I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

Art. 23

Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

  1. ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
  2. ad esprimere parere sull'assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
  3. a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
  4. a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'art. 19 della presente legge;
  5. ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
  6. ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
  7. ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'art. 24 della presente legge;
  8. a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.

Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato. Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

  1. ad esprimere pareri ed a formulare proposte sull'organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
  2. a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;
  3. ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 24

La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'art. 78, ultimo comma, e l'art. 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 

Art. 25

E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti di consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.
L'incarico di componente del comitato consultivo è attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.
Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano nell'incarico.

Art. 26

Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
Il comitato consultivo altresì:

  1. dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;
  2. stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

E' sempre facoltà dell'avvocato generale disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.
 

Art. 27

I primi due commi dell'art. 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti: "L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano l'esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse, siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione".
Dopo l'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi: "Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale, predisposta in conformità delle tariffe di legge. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici. E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici".
 

Art. 28

Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.
Resta ferma la competenza della ragioneria centrale del Ministero del tesoro.
 

Art. 29

I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'art. 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'art. 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta qualifica (3).
Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche (3).
I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso.
In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
 

Art. 30

Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.
I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianità.
Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.
 

Art. 31

La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'art. 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

Art. 33

Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.

Art. 34

La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, è determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Fino a quando non sarà emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.
La liquidazione delle spese di cui al comma precedente è deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.
 

Art. 35

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
 

Art. 36

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.
All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella A(4)

Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato
 

Qualifiche Numero di posti
Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 299
Procuratori dello Stato 70
Totale 370

 

Tabella B

Tabella di equiparazione degli avvocati e procuratori dello stato ai magistrati dell'ordine giudiziario

Avvocato generale dello Stato Procuratore generale della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 4° classe di stipendio Presidente di sezione della Corte di cassazione
Avvocato dello Stato alla 3° classe di stipendio Consigliere di cassazione
Avvocato dello Stato alla 2° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 4° classe di stipendio Consigliere di corte d'appello
Avvocato dello Stato alla 1° classe di stipendio e procuratore dello Stato alla 3° classe di stipendio Giudice di tribunale
Procuratore dello Stato alla 2° classe di stipendio Aggiunto giudiziario
Procuratore dello Stato alla 1° classe di stipendio Uditore giudiziario, dopo sei mesi dalla nomina

 

Note:
(4)Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 3 gennaio 1991, n. 3.
(1)Per la riduzione delle anzianità di cui al presente comma, con decorrenza economica, vedi l' art. 1, comma 2, L. 3 gennaio 1991, n. 3.
(2)Comma modificato dall'art. 1, comma 2, L. 3 gennaio 1991, n. 3.
(3)La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 269, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 4 del presente articolo, nella parte in cui consente, a seguito della collocazione dei procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge in posizione più favorevole rispetto ad avvocati dello Stato comunque già in tali ruoli per nomina conseguita a seguito di concorso, la posposizione di questi ultimi ai primi.