Cos'è l'Avvocatura dello Stato

Un "pool" di giuristi specializzati che rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale e, più in generale, tutti i poteri dello Stato quando svolgano attività sostanzialmente amministrative. L'Avvocatura dello Stato tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri enti ammessi al patrocinio, ai quali presta pure la propria consulenza senza limiti di materia.

L'Avvocatura dello Stato svolge da un lato un'attività contenziosa, cioè rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, dall'altro un'attività consultiva, presta cioè la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e agli altri enti ammessi al patrocinio.

A differenza dei sistemi adottati in altri paesi, nell'ordinamento italiano la tutela legale degli interessi, patrimoniali e non patrimoniali dello Stato, è istituzionalmente attribuita ad un corpo di giuristi specializzati, chiamato a svolgere la sua attività quando la cura dell'interesse pubblico - sia nelle forme del diritto comune che attraverso l'esercizio di potestà - richieda di promuovere o sostenere una controversia giudiziaria, ovvero comporti l'adozione di una determinazione che implichi l'applicazione di regole giuridiche. Tale scelta offre innegabili vantaggi che la rendono attuale ancora oggi: considerazione unitaria degli interessi dello Stato, che possono trascendere l'esito della singola causa; unità di indirizzo nell'attività defensionale; visione complessiva delle problematiche della funzione amministrativa; costante integrazione tra attività consultiva e contenziosa; notevole riduzione degli oneri di assistenza legale.

Spettano, dunque, in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato la consulenza e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, anche se dotate di ordinamento autonomo e, più in generale, di tutti i poteri dello Stato nell'esercizio di attività sostanzialmente amministrative; speciali disposizioni di legge o regolamento, o singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono ammettere al patrocinio dell'Avvocatura altri soggetti pubblici non statali o enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza statale (tradizionalmente, regioni ed enti pubblici, anche economici; da ultimo, anche enti di diritto comune a capitale pubblico), ed ancora amministrazioni estere (come le rappresentanze diplomatiche) e organizzazioni internazionali; qualora le amministrazioni o gli enti patrocinati ne facciano richiesta e l'Avvocato Generale ne riconosca l'opportunità, l'Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa dei dipendenti nei giudizi civili e penali che li interessano per causa di servizio. La consulenza che l'Avvocatura dello Stato presta, senza limiti di materia, in favore dell'amministrazione statale e degli enti ammessi al patrocinio prescinde dal collegamento con situazioni potenzialmente o attualmente litigiose, spaziando dalle consultazioni legali, anche sull'opportunità di promuovere o abbandonare giudizi, all'esame di progetti di legge, regolamenti o capitolati, alla predisposizione ed all'esame di contratti e transazioni, al parere sui provvedimenti da adottare in ordine a questioni da definire in via amministrativa. La funzione consultiva è svolta non solo e non tanto nell'interesse particolare dell'organismo che se ne avvale (ad esempio, per prevenire una lite), ma anche al fine di garantire l'interesse generale alla legalità dell'azione amministrativa.