Organizzazione
Assetto Istituzionale
L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura Generale e dalle Avvocature Distrettuali. (cfr. artt. 18 del R.D. 1611/1933 e 26 della Legge 103/79).
L'Avvocatura Generale ha sede in Roma, mentre le Avvocature Distrettuali hanno sede in ciascun capoluogo di regione e, comunque, dove siano istituite sedi di corte d'appello.
Nella circoscrizione della corte d'appello di Roma le attribuzioni dell'avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nella circoscrizione della corte di appello di Torino l'avvocatura distrettuale di Torino ha competenza anche per la Valle d'Aosta.
Organizzazione Amministrativa
L'Avvocatura dello Stato ha anche una propria organizzazione amministrativa; l'adempimento dei compiti istituzionali presuppone, infatti, la sussistenza di strutture che supportino gli avvocati e i procuratori nello svolgimento della propria attività.
Il funzionamento dell'Istituto dipende, inoltre, dall'adozione di provvedimenti di vario genere che riguardano il personale togato (ad esempio le assegnazioni delle sedi di servizio o i trasferimenti); vi sono, infine, attività relative al rapporto di impiego che lega il personale (togato e non) alla P.A..
Attualmente le funzioni amministrative vengono svolte, oltre che dall'Avvocato Generale, dai seguenti organi: Segretario Generale, Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, Consiglio d'Amministrazione. Esistono poi presso l'Avvocatura Generale alcuni uffici amministrativi.