Normativa d'interesse

Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonche' di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetusta' degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare la funzionalita' delle sezioni della Corte di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
    "Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3.
  2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.
  3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
  4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
  5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
  6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
  7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
  8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
  9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
  10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
  11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
  12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
  13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".

Art. 2.

  1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.";
    2. al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
    3. dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".

Art. 3.

  1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
    "1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
    1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".

Capo II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attivita' di governo della magistratura

Art. 4.

  1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
    2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
      "1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".

Art. 5.

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
    2. al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
    3. al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "ventisei";
    4. e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
  1. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
    2. la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".

Capo III
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria

Art. 6.

  1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

Capo IV
Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario

Art. 7.

  1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "La presidenza dei collegi delle sezioni semplici e' assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianita' nell'esercizio delle funzioni di legittimita'.".

Capo V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

Art. 8.

  1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";
    2. all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".

Art. 9.

  1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 settembre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale

(G.U. n. 199, 26 agosto 2002, Supplemento Ordinario)

Art. 12. Risoluzione delle controversie

  1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
  2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.                                                   
  3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
  4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'articolo 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
  6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 15.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

(G.U. n. 181 del 3 agosto 2002, Supplemento Ordinario n. 158)

Art. 2

Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata

  1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
    1. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento e' altresi' applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilita' dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
    2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione puo' ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilita' pubblica. In tal caso il termine e' interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.
    3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia' trasferiti dal commissario ad acta ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto".
  2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalita' di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.
  3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.                                 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario ad acta nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio e' costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovra' riguardare le attivita' del commissario ad acta sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicita' della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del collegio.
  5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 puo' contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.  
  6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione e' determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del promotore, questi e' tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.                                                           
  7. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia' differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
  8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalita' ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalita' connesse all'attuazione del citato programma:
    1. copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;
    2. finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;            
    3. finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.                                                                     
  9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o piu' nuovi commissari straordinari, cui spettera' l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
  10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.
  11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario ad acta che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina".                                                                                           
  12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

(G.U. n. 158, 8 luglio 2002, Serie Generale)

Coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178 recante: "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate"
(GU n. 187 del 10-8-2002)

Art. 7 ANAS

  1. In attuazione delle disposizioni contenute nel capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente nazionale per le strade ANAS è trasformato in società per azioni con la denominazione di: "ANAS Società per azioni - anche ANAS" con effetto dalla data dell'assemblea di cui al comma 7.
  2. All'ANAS Spa sono attribuiti, a titolo di concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La concessione è assentita entro il 31 dicembre 2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'ambito della convenzione di concessione prevista dal comma 3 all'ANAS Spa, per le strade ed autostrade ad essa affidati, sono attribuiti i diritti e i poteri dell'ente proprietario.                    
  3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 è stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra l'altro:
    1. le modalità di esercizio da parte del concedente dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attività del concessionario;                  
    2. le modalità, ivi compreso il ricorso ai contratti di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed autostrade statali;   
    3. le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti esercitati fino alla trasformazione;             
    4. la durata della concessione, comunque, non superiore a trenta anni.
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato lo schema dello statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine, è approvato lo schema della convenzione di concessione. Con le medesime modalità sono approvate le eventuali successive modifiche dello statuto o della convenzione di concessione.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.                           
  3. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della società e gli altri componenti degli organi sociali sono designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad eccezione del presidente del collegio sindacale, il quale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione dei decreti di cui al comma 4.
  5. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
  6. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.                                              
  8. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
  9. In via transitoria, sono confermati per la medesima durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Sono assicurate per le attività oggetto di concessione ad ANAS Spa le risorse già assegnate all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.

Art. 8 Riassetto del CONI

  1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.
  2. E' costituita una società per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.".     
  3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.  
  4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.     
  5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.                                         
  7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
  8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.                                  
  9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.                                           
  10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.  
  11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data.
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
  13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
  14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI.                                
  15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(G.U. n. 187, 11 agosto 1995, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante norme per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e in particolare l'art. 73, comma 6, che demanda ad appositi regolamenti l'emanazione di norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'art. 2 della predetta legge n. 421 del 1992, relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

  1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato al fine di adeguarli alla disciplina contenuta nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 2

Criteri di organizzazione

  1. L'Avvocatura dello Stato è ordinata secondo i seguenti criteri:    
    1. articolazione degli uffici per funzioni omogenee;                                                                                                              
    2. collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;                                                                                                                                                     
    3. trasparenza, attraverso l'istituzione di apposita struttura per l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;            
    4. armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonchè con quelli del lavoro privato. 

Art. 3

Piante organiche e gestione delle risorse umane

  1. Per l'Avvocatura dello Stato la consistenza delle piante organiche del personale amministrativo è approvata, previa determinazione dei carichi di lavoro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.                                                                                                                                                                   
  2. La verifica dei carichi di lavoro, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai fini della determinazione delle piante organiche di cui al comma 1, deve essere effettuata con specifico riferimento al numero di affari contenziosi e consultivi aperti nell'ultimo triennio.

Art. 4

Relazioni con il pubblico

  1. Al fine di garantire, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso l'Avvocatura generale, l'ufficio I di cui al successivo art. 12 cura le relazioni con il pubblico provvedendo a fornire agli aventi titolo informazioni sugli atti amministrativi e sullo stato dei procedimenti.                                                                                                 
  2. Gli avvocati distrettuali provvedono ad assicurare analogo risultato adottando misure congruenti con la dimensione dei relativi uffici.

Art. 5

Indirizzo amministrativo

  1. L'avvocato generale dello Stato, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno, anche sulla base delle proposte del segretario generale, emana le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione.                                                                                                                                   
  2. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, svolge compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte dell'avvocato generale, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 Art. 6

Attribuzioni del Segretario Generale

  1.  Al segretario generale, oltre alle competenze conferitegli da disposizioni legislative e regolamentari, spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.                                                                                                                                                                           
  2. In particolare, il Segretario Generale:                                                                                                                                               
    1. formula proposte all'avvocato generale anche ai fini di cui all'art. 5, comma 1;                                                                   
    2. cura l'attuazione delle direttive adottate dall'avvocato generale;                                                                                          
    3. esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di        valore delle spese che gli avvocati distrettuali possono impegnare;                                                                                    
    4. determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri di organizzazione degli uffici, in conformità del predetto art. 2, secondo le direttive dell'avvocato generale, con particolare riferimento all'orario di servizio e all'orario di ufficio;                                                                                                                
    5. adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale dell'Avvocatura generale dello Stato nel rispetto delle disposizioni vigenti;                                                                                          
    6. coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;                                      
    7. fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza                                                                               
  3. Fermo restando il disposto dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato nominati dall'avvocato generale ed addetti all'ufficio di segreteria generale.   

 Art. 7

Attribuzioni degli Avvocati Distrettuali   

  1. Agli Avvocati Distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, spettano:                                              
    1. la direzione, secondo le vigenti disposizioni, degli uffici di avvocatura distrettuale dello Stato;                                               
    2. la gestione di risorse finanziarie nei limiti di spesa stabiliti dal segretario generale;                                                              
    3. la rilevazione e la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività della struttura amministrativa, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali secondo le modalità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'adozione delle proposte di governo del personale;                                                                                                                    
    4. l'attribuzione di trattamenti economici accessori, per quanto di competenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti;                  
    5. le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza.                                                                                                                                             
  2. Gli avvocati distrettuali provvedono inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realtà locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal segretario generale.

Art. 8

Responsabilità dirigenziali

  1.  Il segretario generale e gli avvocati distrettuali sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della attuazione delle direttive ad essi rispettivamente impartite, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno presentano all'avvocato generale, relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. 

Art. 9

Uffici di supporto

  1.  Alle dirette dipendenze dell'avvocato generale e del segretario generale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare cui sono addetti impiegati inquadrati negli uffici di cui al successivo art. 12.                                                                                                  
  2. La segreteria particolare dell'avvocato generale attende, altresì, agli adempimenti connessi alle attività di pubbliche relazioni, al cerimoniale, ai rapporti con la stampa, alla organizzazione di congressi e incontri di studio ed alla partecipazione agli stessi, ai contatti con organismi stranieri ed alle relative missioni.                                                                                                                             
  3. Nell'ambito della segreteria generale, la segreteria degli organi collegiali cura gli adempimenti ad essa demandati dall'avvocato generale, relativi al funzionamento del comitato consultivo, del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, del comitato permanente per il personale amministrativo e del consiglio di amministrazione.

Art. 10

Responsabile per i sistemi informativi automatizzati

  1.  Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati è nominato dall'avvocato generale, sentito il segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali; mantiene i rapporti con l'Autorità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; attende alle funzioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive dell'avvocato generale e in conformità del piano triennale di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legislativo.                
  2. La proposta di schema del piano triennale, con le indicazioni relative al primo anno del triennio di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è predisposta, sulla base delle direttive dell'avvocato generale, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati, su conforme avviso di un comitato dal medesimo presieduto, del quale fanno parte un avvocato addetto alla segreteria generale ed i preposti agli uffici che si avvalgono dell'informatica per specifiche necessità di funzionamento.

Art. 11

Controllo interno

  1.  E' istituito un nucleo di valutazione per il controllo interno degli atti, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'avvocato generale dello Stato.                       
  2. Il nucleo di valutazione è presieduto da un vice avvocato generale dello Stato e composto da due avvocati dello Stato e da due impiegati amministrativi appartenenti almeno alla settima qualifica funzionale. Il nucleo dura in carica tre anni.

Capo II

Servizi Amministrativi  

Art. 12

Classificazione dei servizi amministrativi

  1. I servizi amministrativi di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, presso l'Avvocatura generale, sono articolati in uffici, secondo le seguenti previsioni. La elencazione delle relative attribuzioni, competenze e funzioni non ha carattere di esaustività. Tale articolazione trova applicazione presso le avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni avvocatura. a) Ufficio I - Affari generali e personale. Cura i seguenti adempimenti: ricezione e smistamento corrispondenza; protocollo corrispondenza non riguardante affari professionali; rapporti con i sindacati e contrattazione decentrata; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di segreteria generale; reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori e del personale amministrativo; riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; relazioni con il pubblico, ai sensi del precedente art. 4. Ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonchè dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, e dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 1992, cura gli adempimenti demandati all'amministrazione per la promozione culturale e il benessere psicofisico dei dipendenti, da realizzare attraverso iniziative a ciò finalizzate; b) Ufficio II - Organizzazione e metodo. Cura, anche in funzione di supporto del nucleo di valutazione di cui all'art. 11, le rilevazioni ed elaborazioni statistiche sul personale amministrativo e sull'attività degli uffici dell'Avvocatura dello Stato ai fini delle proposte per la modificazione di metodi e condizioni di lavoro per migliorare l'efficienza di servizi ed i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed enti; c) Ufficio III - Ragioneria. Cura gli adempimenti relativi alle seguenti materie: formazione e gestione capitoli di bilancio; trattamento economico degli avvocati e procuratori in servizio; trattamento economico del personale amministrativo in servizio; trattamento economico del personale in quiescenza; verifica del riparto onorari di competenza di ciascun ufficio dell'Avvocatura dello Stato; d) Ufficio IV - Economato. Espleta le seguenti funzioni: riscossione e pagamento emolumenti, rendicontazione, custodia valori; acquisizione e gestione beni e servizi; cura dei lavori di manutenzione ordinaria dell'immobile sede dell'Avvocatura generale dello Stato; cura dei servizi di vigilanza, custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione veicoli di servizio e di apparecchi di fotoriproduzione; ritiro e sedizione posta; e) Ufficio V - Archivio e impianti. Cura gli adempimenti e le lavorazioni relative ai seguenti settori: atti notificati; corrispondenza in arrivo; impianto affari; corrispondenza in partenza; affari definiti; f) Ufficio VI - Collaborazione professionale. Cura il servizio di segreteria di avvocati e procuratori e quello di copia generale; attende altresì ai rapporti con tipografie, copisterie, servizi di corriere e posta celere esterni all'Istituto; g) Ufficio VII - Attività esterna e agenda. Cura gli adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti giudiziari; depositi, ricerche ed altri incombenti presso le cancellerie e segreterie di ciascuna autorità giudiziaria; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; h) Ufficio VIII - Liquidazione e recupero onorari. Cura gli adempimenti relativi a: protocollo e copia; recupero spese liquidate; liquidazione e recupero spese compensate di competenza dell'Avvocatura generale Stato; istruttoria articoli per spese compensate di competenza delle avvocature distrettuali Stato; cassa, rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attività conseguenziali; i) Ufficio IX - Documentazione giuridica. Cura il servizio di biblioteca e acquisto di libri; gli adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; le ricerche presso banche dati esterne; l) Ufficio X - Rilevazione ed elaborazione dati - C.E.D. Attende alla acquisizione, gestione e manutenzione delle apparecchiature informatiche e di comunicazione, e del relativo software operativo e applicativo costituenti il C.E.D. dell'Avvocatura generale; all'analisi e formazione di software applicativo; all'assistenza tecnica relativa ai sistemi informatici delle avvocature distrettuali ed agli utenti di apparecchiature informatiche dell'Avvocatura generale.

Art. 13

Norma finale

  1.  Con decreto dell'avvocato generale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno individuate nel dettaglio le funzioni e gli adempimenti di competenza di ciascuna unità organizzativa e, ove occorra, le opportune ulteriori articolazioni degli uffici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 5 del 7 gennaio 1991, Serie Generale)

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

  1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge.
  2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103, la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e le anzianità previste dal comma terzo nonchè dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo art. 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà.
  3. Per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi.
  4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 2

 

  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 6.500.000.000 per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione degli organici dell'Avvocatura generale dello Stato".
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3

 

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Tabella

 

Qualifiche Numero di posti
Avvocato generale dello Stato 1
Avvocati dello Stato 299
Procuratori dello Stato 70
Totale 370

 

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. n. 241 del 16 ottobre 1986, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Servizi;
classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

  1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:
    1. agli affari generali e amministrativo-contabili;
    2. all'attività professionale;
    3. all'informazione e alla documentazione.
  2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.
  4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 2 Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico

  1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.
  2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato.

Art. 3 Organizzazione dei servizi

  1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'art. 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 4 Comitato permanente
per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato

  1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'art. 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed è composto:
    1. dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;
    2. da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;
    3. dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;
    4. da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'art. 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.
  3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.
  4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
  5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
  6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 5 Commissioni di disciplina

  1. La commissione di disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.
  2. Con lo stesso decreto di nomina sono disegnati i supplenti.
  3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

Art. 6 Disposizioni transitorie

  1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.
  2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.
  3. Gli impiegati straordinari di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (1).
  4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3 (1).
  5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.
  6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7 Disposizioni speciali di organizzazione

  1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.
  2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.
  3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.
  4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purchè dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.
  5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.
  6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocatura generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

  1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.
  2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato" e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Tabella della dotazione organica del personale amministrativo:

 

Qualifica funzionale livello retributivo Contingente di qualifica
II 100
III 100
IV 300
V 250
VI 150
VII 35
VIII 16

 


Note:
(1) Comma interpretato autenticamente dall'art. 1, D.L. 4 marzo 1989, n. 78, nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal D.Lgs.C.p.s. 4 aprile 1947, n. 207.

 

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. n. 149, 1° luglio 1955, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

  1. gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, con almeno due anni di servizio (1);
  2. i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario (1);
  3. i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;
  4. i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;
  5. gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore a sei anni e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque (2).

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).

Art. 2

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.
Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, i candidati ammessi alle prove orali conseguono la idoneità allorquando abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.

Art. 3

Gli avvocati dello Stato si distinguono in:

  • avvocato generale;
  • vice avvocati generali;
  • sostituti avvocati generali;
  • vice avvocati;
  • sostituti avvocati.

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato, e risulta costituita da sessantanove unità.
Agli avvocati che attualmente hanno la qualifica soppressa dal comma precedente viene attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati di prima classe.
Gli attuali sostituti avvocati dello Stato di seconda classe sono iscritti nella qualifica di sostituto avvocato secondo l'ordine di anzianità di ruolo.

Art. 4

Il numero dei vice avvocati generali dello Stato è stabilito in sei.
Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, è sostituito dal seguente: "La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani".

Art. 5

Il ruolo degli avvocati distrettuali dello Stato è soppresso. I posti previsti dall'organico sono portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale, il cui ruolo resta fissato in complessive cinquantatrè unità.
Gli avvocati dello Stato attualmente iscritti nel ruolo degli avvocati distrettuali saranno trasferiti in quello dei sostituti avvocati generali, prendendo il posto loro spettante in relazione all'anzianità del ruolo di provenienza.
L'incarico di avvocato distrettuale e di segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è conferito a sostituti avvocati generali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Agli investiti di dette funzioni è attribuita l'indennità stabilita dallatabella D allegata alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, per gli avvocati distrettuali dello Stato.
Ai sostituti avvocati generali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37e38 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 6

Nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 102, sono soppresse le parole "di grado non inferiore al quarto".
Non possono essere collocati fuori ruolo gli avvocati dello Stato che non abbiano effettivamente esercitato inizialmente, almeno per un triennio, le funzioni di istituto.
La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non dopo almeno due anni di effettivo servizio di istituto.
Gli avvocati dello Stato attualmente fuori ruolo, che abbiano già compiuto, o che compiranno, un triennio in tale posizione, potranno esservi mantenuti per non oltre sei mesi rispettivamente a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, o dal compimento del triennio.

Art. 7

Nei concorsi per la nomina a procuratore aggiunto, sono preferiti, a parità di merito, i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato. Si applicano, in mancanza, le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
Coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nell'esame di concorso anzidetto, non sono ammessi ai concorsi ulteriori.
Le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice possono essere affidate anche ad un procuratore dello Stato.

Art. 8

I procuratori dello Stato si distinguono in:

  • procuratori capo;
  • procuratori;
  • sostituti procuratori;
  • procuratori aggiunti.

Al procuratore capo è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo.
Al procuratore è attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e, dopo quattro anni di anzianità nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe.
Al sostituto procuratore è attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe. Per le promozioni a procuratore capo ed a procuratore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.

Art. 9

Gli attuali sostituti procuratori capo sono iscritti nella qualifica di procuratore capo secondo l'ordine di anzianità. Ad essi è attribuito, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, computando come conseguita nella nuova qualifica l'anzianità da essi raggiunta nella qualifica di sostituto procuratore capo. Gli attuali procuratori di prima classe assumono la qualifica di procuratore. Gli aggiunti procuratori di prima e di seconda classe, attualmente in servizio, assumono la qualifica di procuratore aggiunto ed è ad essi attribuito lo stipendio relativo.

Art. 10

L'allegata tabella sostituisce per quanto riguarda i procuratori dello Stato, la tabella annessa al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 11

All'onere annuo di lire 56.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con riduzione di uguale importo dei fondi iscritti al capitolo n. 516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55 e corrispondente dell'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella Procuratori dello Stato

 

Qualifica Numero di posti
Procuratori capo 10
Procuratori 20
Sostituti procuratori 20
Procuratori aggiunti 10
Totale 60

 

 

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Note:
(1) Lettera sostituita dall'art. 2, L. 23 novembre 1966, n. 1035.
(2) Lettera modificata dall'art. 5, comma 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27.

 

Modificazioni dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 70, 24 marzo 1948, Serie Generale)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2 classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali. Le prove scritte consistono:

  1. nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
  2. nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
  3. nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
  4. nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

  1. in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunità europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano (2);
  2. in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti. La classificazione dei concorrenti è determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.

Art. 2

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato è presieduta da un vice avvocato generale designato dall'Avvocato generale.

Art. 3

I concorsi per l'assunzione nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresì, a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sui reclami proposti avverso di esse.

Art. 4

Gli aggiunti procuratori di 2 classe sono nominati esclusivamente in seguito a concorso per esami, a norma del secondo comma dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5

Le promozioni a sostituto procuratore capo e a procuratore capo sono fatte esclusivamente a scelta.
Prima di procedere agli scrutini per le promozioni da conferirsi a scelta, tanto nel ruolo degli avvocati che in quello dei procuratori, la Commissione del personale può deliberare che vengano invitati gli scrutinandi ad esibire, entro un congruo termine, dieci lavori di consulenza e difensivi redatti nell'ultimo anno.
Ciascun componente della Commissione del personale dispone di dieci punti.
La somma dei punti attribuiti a ciascun scrutinando ne determina la classificazione.
A parità di punti hanno preferenze gli scrutinandi appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine in cui sono indicate:

  1. decorati al valor militare;
  2. mutilati od invalidi di guerra;
  3. feriti in combattimento;
  4. decorati alla croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra;                                                                       
  5. combattenti;
  6. i più anziani nel grado.

In esito alla classificazione di tutti gli scrutinati la Commissione forma la graduatoria e dichiara promovibili i primi classificati entro il numero dei posti da attribuirsi a scelta.

Art. 6

Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.

Art. 7

La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato è composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato più anziani (3).
Quando si debba procedere alle nomine in conformità dell'art. 31 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario; ha voto deliberativo negli affari relativi al personale d'ordine e subalterno, ed ha voto consultivo negli altri affari.
In caso di assenza o di impedimento dell'Avvocato generale dello Stato, la Commissione è presieduta dal Vice avvocato generale più anziano.

Art. 8

I vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'Avvocato generale dello Stato nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite.
Il Vice avvocato generale più anziano sostituisce l'Avvocato generale in caso di impedimento o di assenza.
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e sovraintende alla trattazione degli affari amministrativi.

Art. 9(4)

Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato è compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta desunta dall'osservanza delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacità e cultura generale e professionale; l'operosità e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono.
Il rapporto informativo è redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale più anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato.
Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio.

Art. 10

Al personale d'ordine e subalterno continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, relative alle note di qualifica.
Queste sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal Segretario generale, e per il personale appartenente alle Avvocature distrettuali dall'Avvocato distrettuale.
I provvedimenti relativi alla nomina del personale subalterno e degli agenti tecnici, all'esercizio della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 31 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, nonchè quelli relativi alle promozioni, trasferimenti, cessazione dal servizio e in genere alla carriera del suddetto personale sono adottati dall'Avvocato generale dello Stato.

Art. 11

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'Avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 12

La tabella annessa al regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, e modificata con l'art. 2 del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 158, è sostituita, per quanto concerne il ruolo degli avvocati e quello dei procuratori, dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Note:

  1. Ratificato dall'art. unico, L. 17 aprile 1956, n. 561.
  2. Lettera modificata dall'art. 6, L. 3 aprile 1979, n. 103.
  3. Comma sostituito dall'art. 4, L. 20 giugno 1955, n. 519.
  4. A norma dell'art. 3, comma 7, L. 3 aprile 1979, n. 103 è stato soppresso per gli avvocati dello Stato, con effetto dal 1° gennaio 1979, il rapporto informativo previsto dalle presenti disposizioni.

Enti non statali ai quali è mantenuta l'autorizzazione ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

(G.U. n. 162, 12 luglio 1940, Serie Generale)

Art. 1

Le autorizzazioni in precedenza concesse per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di amministrazioni non statali sono tenute ferme nei confronti delle amministrazioni e degli enti seguenti sottoposti alla tutela o vigilanza dei ministeri per ciascuno indicati:
Ministero della Casa della Maestà il Re Imperatore:

  1. amministrazione della lista civile;
  2. ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

  1. istituto centrale di statistica;
  2. consiglio nazionale delle ricerche;
  3. ente autonomo esposizione universale di Roma;
  4. gioventù italiana del littorio;

Ministero dell'Interno:

  1. amministrazioni provinciali per i servizi di accasermamento dei corpi di polizia e dei reali carabinieri;
  2. associazione italiana della croce rossa;
  3. unione fascista per le famiglie numerose;
  4. istituzioni pubbliche di beneficenza, nelle cause di azione popolare;

Ministero dell'Africa Italiana:

  1. amministrazione dei beni "Auqaf";
  2. ente mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;

Ministero delle Finanze:

  1. ente di gestione e liquidazione immobiliare;
  2. istituto poligrafico dello Stato;
  3. istituto per la ricostruzione industriale;

Ministero della Guerra:

  1. unione nazionale protezione antiaerea;

Ministero dell'Educazione Nazionale:

  1. regi istituti d'istruzione superiore;
  2. reale accademia d'Italia;
  3. reali accademie e regi istituti di cultura scientifica, letteraria ed artistica e fondazioni dipendenti;
  4. regio istituto di belle arti delle Marche in Urbino;
  5. regi istituti d'istruzione industriale;
  6. regie scuole industriali e commerciali;
  7. regi convitti nazionali;
  8. regi educandati;

Ministero dei Lavori Pubblici:

  1. ente autonomo dell'acquedotto pugliese;

Ministero dell'Agricoltura e Foreste:

  1. regie stazioni sperimentali agrarie;
  2. depositi cavalli stalloni;
  3. consorzi provinciali granari in liquidazione;

Ministero delle Comunicazioni:

  1. registro italiano navale;
  2. opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato;
  3. istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali;

Ministero per gli Scambi e Valute:

  1. istituto nazionale per i cambi con l'estero;
  2. istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato

(G.U. n. 286, 12 dicembre 1933, Serie Generale)


Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1° , n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato approvato con nostro decreto di pari data;
Visto l'art. 1° , n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
E' approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 15, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo Ministro segretario di Stato, e dai ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

REGOLAMENTO
Capo I - Attribuzioni degli uffici dell'Avvocatura dello Stato

Art. 1

L'avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.
Provvede pure alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nella circoscrizione della corte d'appello di Roma.

Art. 2

Le avvocature distrettuali dello Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 3

L'avvocatura generale dello Stato può avocare a sé la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
A tale scopo gli avvocati distrettuali dello Stato, all'inizio di ogni causa che abbia speciale importanza per valore o per le questioni giuridiche delle quali si disputa, ne daranno sommaria informazione all'avvocatura generale.
Gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato addetti alle avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità (1).

Art. 4

Salva la facoltà dell'avvocatura generale dello Stato di rendere consultazioni in qualsiasi affare, ciascun ufficio di avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

Capo II - Servizio di Procura

Art. 5(2)

Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori della avvocatura dello Stato.
L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'avvocato generale, su proposta, per le avvocature distrettuali, dei rispettivi capi.

Capo III - Servizi Amministrativi

Art. 6

Presso l'avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 7

L'avvocato generale dello Stato designa tra gli impiegati d'ordine l'economo dell'avvocatura generale dello Stato, che esercita le funzioni di vice-consegnatario ai sensi dell'ordinamento dei servizi del provveditorato generale dello Stato e provvede alle spese d'ufficio della avvocatura generale.

Art. 8

Per la vigilanza del servizio della biblioteca e per l'acquisto dei libri è designato dall'avvocato generale dello Stato e dagli avvocati distrettuali un funzionario dei rispettivi uffici.
La custodia dei libri e dei materiali della biblioteca può essere affidata dal capo dell'ufficio ad un impiegato d'ordine.

Capo IV - Assunzione del Personale

Sezione I

AVVOCATI DELLO STATO E PROCURATORI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (3)

AVVOCATI DELLO STATO ED AGGIUNTI DI PROCURA (4)

Art. 9(5)

Per conseguire la nomina nel ruolo degli avvocati dello Stato o in quello dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, occorre, oltreché soddisfare alle condizioni specificatamente indicate negli art. 27, 31 e 32 del testo unico, possedere i requisiti generali richiesti per la nomina ad impiegato dello Stato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dalle successive disposizioni modificative e integrative.

Art. 10

I concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe o di aggiunto di procura di terza classe sono indetti con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno e nei bollettini ufficiali del personale della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero di grazia e giustizia. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 11

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto che indice i concorsi a norma dell'art. 10.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate (6).
L'avvocato generale dello Stato potrà disporre che gli aspiranti siano sottoposti ad una visita medica di ufficio per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.
L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.
Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.
Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 12

L'esame per i posti di sostituto avvocato dello Stato ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale. Le prove scritte consistono:

  1. nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale o processuale;
  2. nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);
  3. nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione sul tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve dare a ciascun candidato ventiquattro ore prima. La prova orale durerà non meno di un'ora.

Art. 13(7)

L'esame per i posti di aggiunto di procura di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una prova orale, di carattere prevalentemente pratico.
Le prove scritte vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.
La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, corporativo e sindacale, finanziario, procedura civile e procedura penale.
Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sarà segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale (8).

Art. 14

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema.

Art. 15(9)

La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonchè da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 16(10)

La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonchè da un magistrato di corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.
Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 17

I componenti la commissione ed il segretario di cui ai due precedenti articoli sono nominati con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 18

La commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova verserà nel giorno medesimo.
Stabilita la materia o il gruppo di materie, la commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.
Non più tardi delle ore dieci, il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso.
Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio e costituito da altri due avvocati o procuratori dello Stato e da un segretario scelto tra gli impiegati della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, nominati con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato(11).
Nel caso previsto dal comma precedente, la commissione esaminatrice, in una seduta da tenersi non prima di due giorni precedenti a quello di inizio della prima delle prove scritte, formula i tre distinti temi per ciascuna delle prove (11).
Di ciascun tema sono fatte tante copie quante sono le sedi delle prove scritte diverse da quella della commissione esaminatrice (11).
Gli originali di ciascun tema sono, in relazione alle singole materie di prova, contrassegnati con numerazione progressiva e chiusi in buste tra loro identiche e prive di contrassegni esterni. Dette buste sono raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato all'esterno dall'indicazione della materia di prova (11).
Le copie di ciascun tema sono invece raccolte in buste che devono essere contrassegnate anche all'esterno dal numero progressivo corrispondente al tema inseritovi e sono, a loro volta, raccolta e chiuse in unico plico contrassegnato dall'indicazione all'esterno della materia di prova. Tutte le buste contenenti i singoli temi relativi alle diverse materie e tutti i plichi contenenti i temi relativi a ciascuna prova devono essere firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. I plichi sono anche suggellati e sono conservati rispettivamente dal presidente della commissione e da ciascun presidente di comitato di vigilanza che ne riceverà personale consegna a cura di inviati del segretario della commissione (11).
All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice fa constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere lo apre, fa constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere e telecomunica immediatamente ai presidenti dei comitati di vigilanza l'indicazione della materia di prova ed il numero distintivo del tema sorteggiato(11).
Ciascun presidente dei comitati di vigilanza, appena ricevuta tale comunicazione, fatta constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, e, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste, apre quella contrassegnata dal numero del tema sorteggiato (11).
I membri dei comitati di vigilanza ed il segretario esercitano le funzioni ed hanno i poteri, durante lo svolgimento delle prove scritte, che sono attribuiti ai membri e al segretario della commissione esaminatrice (11).
I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono trasmessi, a cura del presidente del comitato di vigilanza, al presidente della commissione (11).

Art. 19

Le prove scritte saranno vigilate da tutti o da parte dei componenti la commissione, i quali potranno farsi coadiuvare nella vigilanza da altri funzionari dell'Avvocatura dello Stato.
La carta su cui devono essere scritti il tema e lo svolgimento è fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito bollo di riconoscimento.

Art. 20

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. E' loro rigorosamente vietato, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualsiasi modo con estranei.
E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.
Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.
E' loro consentito di consultare i codici, le leggi e i decreti dello Stato, il corpus iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.
I volumi relativi devono essere comunicati preventivamente alla commissione per la verifica.

Art. 21(12)

A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
Il candidato, compiuto il proprio lavoro senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Il candidato scrive sul cartoncino il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.
Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.
Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.
Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario medesimo.

Art. 22

Con deliberazione della commissione è immediatamente escluso dagli esami chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la loro disciplina. Per le infrazioni commesse durante la prova scritta la esclusione può essere deliberata dal commissario presente. Nei casi più gravi, con decreto del capo del governo, il concorrente può, su proposta della commissione, essere escluso anche da concorsi successivi.

Art. 23

Le disposizioni degli art. 20 e 22 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dall'art. 11 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 24(13)

Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in una unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.
Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.
Lo stesso numero viene poi trascritto, non appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo aver ultimato la lettura degli elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio, secondo le norme indicate nel successivo art. 25.
Il voto attribuito viene annotato in calce, in tutte le lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale.
Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato quando la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.
Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle buste più piccole, contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quinto comma dell'art. 21.
Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura delle buste più piccole contenenti i cartoncini di identificazione.

Art. 25

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato.

Art. 26

Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono avere conseguito nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse; nel concorso ai posti di aggiunto di procura non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 27

Le prove orali sono pubbliche.
Il presidente in ogni seduta delega un commissario per le interrogazioni su ciascuna materia o gruppo di materie; possono tuttavia essere rivolte domande al candidato da ogni membro della commissione.
Terminata la prova orale di ogni candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 25; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale.

Art. 28

La somma dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale determina la classificazione dei concorrenti.
Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di aggiunto di procura.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte e in quella orale.
A parità di punti, salvo quanto è disposto nell'art. 74, la commissione deve dare la preferenza ai più anziani di età.

Art. 29

Le deliberazioni della commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 18, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 25 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della commissione. Le cancellature e correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 30

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato al capo del governo per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria sono allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi assegnati.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella Gazzetta Ufficiale del regno pronuncia definitivamente il capo del governo, sentita la commissione.

Art. 31

Con le nomine dei primi graduati sono coperti i posti messi a concorso.
Nel limite dei posti messi a concorso si addiviene alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non abbiano assunto effettivo servizio.
Il capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, ha facoltà di assegnare agli altri idonei, secondo l'ordine di graduatoria, gli ulteriori posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 32

La commissione del personale nell'esprimere il parere ai termini degli art. 31 e 32, primo comma, del testo unico, designa anche quale dei posti vacanti debba nel caso essere assegnato.

Art. 33

Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati all'avvocatura generale nonché gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento prescritto dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avanti all'avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati alle avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.

Sezione II

PERSONALE D'ORDINE

Art. 34

I posti vacanti nel grado di alunno d'ordine dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti mediante esame di concorso.
Il concorso è indetto con decreto del capo del governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina nella carriera d'ordine, per essere ammessi al concorso occorre:

  1. aver compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni venticinque, fatta eccezione per coloro che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;
  2. aver conseguito la licenza di un istituto medio d'istruzione di primo grado regio o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente ai sensi dell'art. 16, lett. c), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e sue modificazioni. Per l'ammissione al concorso si applicano le disposizioni degli art. 10, ultimo comma, e 11 del presente regolamento.

Art. 35

L'esame ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte e da una orale.
Sono oggetto delle prove scritte:

  1. componimento di lingua italiana;
  2. aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte servono anche come saggio di calligrafia.
La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consiste in un esame vertente sulle seguenti materie:

  1. doveri e diritti dell'impiegato;
  2. nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
  3. carta del lavoro;
  4. elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;
  5. nozioni elementari di statistica.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe le dette materie.

Art. 36

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

Art. 37

La commissione esaminatrice è composta da un vice-avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.
I componenti della commissione ed il segretario sono nominati, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.
Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Art. 38

Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 18 e 25, 27 e 29.
Per l'ammissione alla prova orale i candidati devono avere conseguito una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.
Nell'assegnazione del punto per la prova orale sarà tenuto conto della conoscenza che il candidato abbia dimostrato di possedere della dattilografia e stenografia.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Sono del resto applicabili le disposizioni degli art. 28, ultimo comma, 30 e 31.

Art. 39

La nomina definitiva al posto di ruolo è conseguita dopo che siasi prestato effettivo servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e previo giudizio favorevole della commissione del personale.
Sono salve le esenzioni dal periodo di prova stabilite da disposizioni speciali.
Le nomine sia in prova che definitive sono disposte con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 40

Per la solenne promessa ed il giuramento prescritti dagli art. 5 e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si applica la disposizione dell'art. 33.

Sezione III

PERSONALE SUBALTERNO

Art. 41

Le nomine ai posti di inserviente sono fatte con decreto del capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 42

Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per essere assunti nel personale subalterno, per conseguire la nomina ad inserviente occorre:

  1. avere compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni trenta, salve le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;
  2. sapere leggere e scrivere.

Art. 43

Salvo il disposto dell'art. 74, sono titoli di preferenza nella scelta avere prestato servizio nelle forze armate dello Stato o essere figlio di impiegato o di agente subalterno dello Stato, defunto o a riposo.

Art. 44

Si applicano al personale subalterno le disposizioni degli art. 39 e 40.

Art. 45

Gli agenti tecnici sono adibiti ai servizi tecnici presso l'Avvocatura Generale dello Stato e vengono nominati con decreto del capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 42.
Gli aspiranti sono assoggettati prima della nomina ad un esperimento pratico per accertarne la capacità tecnica in relazione ai servizi a cui dovranno essere adibiti.
La nomina e il mantenimento in servizio dell'agente tecnico assunto per la guida della vettura automobile assegnata in uso all'avvocato generale dello Stato dal regolamento approvato con regio decreto 13 luglio 1922, n. 1136, sono inoltre subordinati al possesso di regolare patente di abilitazione.

Art. 46

Gli agenti tecnici hanno il trattamento economico degli agenti tecnici del ministero delle finanze e sono soggetti a tutte le norme che regolano lo stato giuridico del personale subalterno dell'avvocatura dello Stato, comprese quelle sul servizio di prova.

Capo V - Commissione permanente per il personale

Art. 47

La commissione permanente per il personale è convocata dall'avvocato generale dello Stato. Delle sue deliberazioni si fa constare mediante processo verbale, che è redatto dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed è firmato da tutti gli intervenuti.
Essa esplica le attribuzioni che le sono conferite dal testo unico e dal presente regolamento, nonché, per il personale d'ordine e subalterno, quelle che giusta iregi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e rispettive modificazioni, sono demandate ai consigli di amministrazione ed ai consigli di disciplina istituiti presso i ministeri.

Capo VI - Stato matricolare , anzianità e note di qualifica

Art. 48

Per ogni avvocato dello Stato e procuratore dell'Avvocatura dello Stato è tenuto, presso l'Avvocatura Generale, uno stato matricolare (14).
Ogni avvocato dello Stato e procuratore dell'Avvocatura dello Stato deve comunicare al capo dell'ufficio da cui dipende tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia (14).
Sono applicabili anche al personale degli avvocati e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni d cui agli art. 9 e 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (14).

Art. 49

Per gli avvocati dello Stato fino al grado quinto compreso e per i procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono compilate entro il mese di gennaio di ciascun anno le note di qualifica (15).
Per gli avvocati dello Stato e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che durante l'anno abbiano prestato servizio successivamente presso diversi uffici, le note di qualifica sono date dal capo dell'ufficio presso cui si trovano al momento della compilazione di esse, tenuto conto delle informazioni che saranno fornite dai capi degli uffici, alle dipendenze dei quali durante l'anno i funzionari medesimi hanno prestato servizio (15).

Art. 50

Le note di qualifica sono date per il personale appartenente all'Avvocatura Generale dello Stato dal vice-avvocato generale dello Stato; per quello appartenente alle avvocature distrettuali dello Stato dai rispettivi avvocati distrettuali.

Art. 51

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli artt. 13 a 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'interessato che vi appone la data e la firma. Egli può ricorrere alla commissione del personale entro quindici giorni dalla comunicazione.
In tale caso la commissione, avuti i chiarimenti dal superiore che ha assegnato la qualifica, formula quella definitiva con deliberazione non soggetta ad alcun gravame.
Qualora la qualifica sia stata attribuita dal vice-avvocato generale dello Stato, questi non prende parte alla deliberazione.
Gli anni per i quali è stata attribuita una qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Capo VII - Promozioni

Art. 52(16)

L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.
Le prove scritte consistono:

  1. nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;
  2. nella redazione di atti della procedura civile e penale;
  3. nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonché procedura civile e procedura penale.
Il concorso è indetto con decreto del Capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sarà minore di un mese.
La commissione giudicatrice del concorso è composta, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale e da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 14, da 17 a 25, 27 e 29.
Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.
Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, escluso l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

Art. 53

La commissione del personale designa per le promozioni a scelta gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico che riconosce con giudizio insindacabile esserne più meritevoli; la scelta è fatta tra coloro che almeno nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di distinto (17).
La commissione medesima giudica con criterio insindacabile se siano meritevoli di promozione per merito secondo il turno di anzianità gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato del grado inferiore i quali abbiano conseguito almeno nell'ultimo triennio qualifiche di ottimo o di distinto e non più di una qualifica non inferiore al buono nel biennio precedente al triennio stesso (17).

Art. 54

L'esame richiesto per il conferimento del terzo dei posti disponibili nel grado di archivista ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte ed una orale.
Le prove scritte verseranno:

  1. sull'ordinamento generale amministrativo del regno ed, in ispecie, su quello dell'avvocatura dello Stato; sui doveri, sulle responsabilità e sui diritti dei pubblici ufficiali;
  2. sulle norme riflettenti l'impianto e l'uso degli archivi ed in ispecie di quelli dell'avvocatura dello Stato.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sulle leggi costituzionali dello Stato.
Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 36, 37 e 38.
Per le altre promozioni del personale del gruppo C e per quelle del personale subalterno si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale delle amministrazioni civili dello Stato.

Capo VIII - Trasferimenti , Missioni e Congedi

Art. 55

I trasferimenti sono disposti con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.
La liquidazione delle indennità di trasferimento è fatta secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 56

I sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali dello Stato possono, con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, essere destinati a coprire rispettivamente posti vacanti di avvocato distrettuale o di sostituto avvocato generale dello Stato, assumendo il titolo inerente alla nuova funzione e nel rispettivo ruolo il posto determinato dalla loro anzianità nel grado quarto.

Art. 57

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, con decreto del capo del governo si proposta dell'avvocato generale dello Stato, possono essere mandati in missione in altro ufficio dell'Avvocatura dello Stato (18).
Le indennità di missione sono liquidate con le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

Compatibilmente con le esigenze del servizio gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato fruiscono di un periodo annuale di ferie di giorni quarantacinque (19).
Spetta all'avvocato generale dello Stato di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'avvocatura generale, ed agli avvocati distrettuali dello Stato di stabilire, salvo approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle rispettive avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.
Il periodo feriale normalmente decorre dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 59

L'avvocato generale dello Stato può, per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese.
Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Art. 60

Le ferie ed i congedi possono essere revocati od interrotti dall'avvocato generale dello Stato quando esigenze di servizio lo richiedono.

Capo IX - Competenze ed Onorari di Causa

Art. 61

Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.

Art. 62

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'avvocatura generale o l'avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della commissione reale per l'ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del ministro da cui dipende l'amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'avvocatura dello Stato la metà dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.

Capo X - Aspettativa, Disponibilità, Dimissioni, Riamissioni, Licenziamenti, Dispensa dal Servizio

Art. 63

Le norme relative alle aspettative ed alle disponibilità contenute negli art. 81 e 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, si applicano anche agli avvocati dello Stato ed ai procuratori dell'Avvocatura dello Stato (20).
Le funzioni demandate nei suddetti articoli al consiglio di amministrazione sono esercitate dalla commissione del personale.

Art. 64

Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute negli art. 46 a50, 53 e 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al consiglio di amministrazione sono esercitate dalla commissione del personale (21).
I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto reale. Per i procuratori dell'Avvocatura dello Stato si provvede con decreto del capo del governo (21).

Art. 65

Alla dispensa dal servizio degli avvocati e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, divenuti inabili per motivi di salute, si procede previo accertamento delle loro condizioni sanitarie mediante visita medico-collegiale. (22)
In esito alle risultanze della visita medico-collegiale la dispensa dal servizio è proposta dall'avvocato generale dello Stato ed è deliberata dal consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore al quinto e preceduta per gli altri dal parere della commissione del personale.
All'interessato è fissato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della presidenza del consiglio dei ministri per gli avvocati dello Stato di grado superiore al quinto e dal segretario generale dell'avvocatura dello Stato per gli altri funzionari. A questi ultimi deve inoltre essere comunicata la data di riunione della commissione del personale perché possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Art. 66

L'avvocato generale dello Stato propone le dispense dal servizio degli impiegati d'ordine e subalterni per motivi di salute e per gli altri motivi determinati dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le comunicazioni di cui all'art. 52 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57, sono fatte dal segretario generale.

Art. 67

Nei casi previsti dagli art. 35 e 36 del testo unico e nel precedente art. 65 il motivo che determina la dispensa è fatto risultare dal relativo decreto nel quale, inoltre, si fa menzione, secondo i casi, della deliberazione del consiglio dei ministri o del preventivo parere della commissione del personale.

Art. 68(23)

L'avvocato generale dello Stato ha facoltà di proporre il collocamento a riposo d'ufficio dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, degli impiegati d'ordine e subalterni quando abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età con 20 di servizio, ancorché non ne facciano domanda.

Capo XI - Provvedimenti Disciplinari

Art. 69

Quando l'avvocato generale dello Stato viene comunque a conoscenza di fatti che possano dar luogo alle sanzioni disciplinari contemplate nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, invita l'impiegato a giustificarsi, dopodiché provvede nei limiti della sua competenza.
Se invece ritiene che i fatti possono dar luogo a sanzioni più gravi designa un funzionario perché proceda agli accertamenti del caso e compia gli altri atti che secondo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono di competenza dell'ufficio del personale.

Art. 70

Eseguiti gli accertamenti, il funzionario designato a norma dell'articolo precedente rimette gli atti all'avvocato generale dello Stato.
L'avvocato generale dello Stato, quando ritenga che sia provata l'insussistenza degli addebiti o che debba applicarsi una sanzione di sua competenza, provvede in conformità. Negli altri casi convoca la commissione del personale per la trattazione orale ponendo frattanto gli atti a disposizione dei commissari.
Il segretario generale dell'avvocatura dello Stato dà avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale, osservando i termini di cui all'art. 73 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e lo avverte che può prendere visione e copia degli atti.
Alla trattazione orale interviene quale relatore il funzionario che ha compiuto l'istruttoria.
La commissione del personale, sentito anche l'incolpato ove questi si presenti, procede, dopo che si sono ritirati il relatore e l'incolpato, alle proprie risoluzioni con le norme prescritte dall'art. 74 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 71

Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura e alla riduzione dello stipendio a funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato è adottato con decreto reale.
Se la punizione è inflitta a procuratori dell'Avvocatura dello Stato il provvedimento è adottato con decreto del capo del governo (24).
Le stesse modalità si osservano in caso di proscioglimento in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri o a proposta della commissione del personale per insussistenza degli addebiti.

Art. 72

Nei casi previsti dall'art. 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la riapertura del procedimento è disposta dal capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 73

Art. 73 Il provvedimento previsto dall'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è adottato con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la commissione del personale.

Capo XII - Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 74

Nulla è innovato per quanto riflette l'assunzione del personale dell'Avvocatura dello Stato, la carriera e il trattamento economico dello stesso alle disposizioni vigenti riguardanti gli invalidi di guerra e della causa nazionale, i decorati al valore, gli ex-combattenti, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, dei sottufficiali che abbiano acquistato il diritto all'impiego civile, nonché alle norme a favore dell'incremento demografico. Al personale dell'Avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianità richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso (25).

Art. 75

Al personale avventizio o giornaliero in servizio da almeno sei mesi presso l'Avvocatura dello Stato con mansioni tecniche che consegua la nomina in ruolo ad agente tecnico nella prima attuazione del presente regolamento non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di età per l'assunzione e al periodo di prova.

Art. 76

Fino a quando non sia approvato nei modi di cui all'art. 21, primo comma, del testo unico il regolamento di ripartizione delle competenze di avvocato e di procuratore tra i funzionari dell'Avvocatura dello Stato, continuerà ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto 20 maggio 1924 del ministro per le finanze.

Note:
(1)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(2)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(3)Titolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(4)Testo precedente le modifiche apportate dal R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(5)Articolo modificato dall'art. 2, del R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(6)Comma sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(7)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(8)Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(9)Articolo modificato dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1972, n. 211 e successivamente sostituito dall'art. 2, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(10)Articolo modificato dall'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1972, n. 211 e successivamente sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(11)Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(12)Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(13)Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(14)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(15)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(16)Articolo sostituito dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(17)Comma modificato dall'art. 2, del R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(18)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(19)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(20)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(21)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(22)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(23)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(24)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(25)Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.