L’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Camera e Senato, Governo, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., ecc.), gli organi giudiziari (Cassazione, Corti di Appello, ecc.) e tutte le amministrazioni dello Stato, in modo esclusivo ed obbligatorio (c.d. patrocinio obbligatorio), e le Regioni a statuto speciale ex art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché varie amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati (c.d. patrocinio autorizzato), sottoposti a tutela od anche solo a vigilanza dello Stato, tra i quali, in primo luogo, diverse Regioni a statuto ordinario (c.d. patrocinio speciale delle Regioni a statuto ordinario), ex art. 107 del D.P.R. n. 616/1977; l’Avvocatura rappresenta e difende, poi, alcuni organismi internazionali (ad esempio, la Commissione UE, la BEI Banca Europea per gli Investimenti, la N.A.T.O. e la F.A.O.); è prevista, altresì, la possibilità per l’Avvocatura di assumere la rappresentanza e difesa dei pubblici impiegati “nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta e l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità” (art. 44 R.D. n. 1611/1933 cit.). In virtù di quanto previsto dall’art. 48 del R.D. n. 1611/1933, l’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende anche amministrazioni estere, quale, ad esempio, il consolato di uno stato straniero od anche uno Stato straniero (il Senegal, ex D.P.R. 19-7-1996).

Particolare rilievo assume la difesa dell’Avvocatura dello Stato a favore delle Regioni e degli enti regionale (l’ente parco nazionale di Veio e tutti gli altri enti parco nazionale), alla luce della legge di modifica del titolo V della Costituzione. Oggi, l’Avvocatura dello Stato difende le c.d autorità indipendenti (Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per i servizi di pubblica utilità per l’energia elettrica ed il gas e per le telecomunicazioni, CONSOB – Commissione nazionale per società e la borsa, Garante per la radiodiffusione e per l’editoria, Garante protezione dati personali, Commissione di garanzia per l’attuazione della Legge 12-6-1990, n. 146 sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ecc.), alcune società per azioni a partecipazione pubblica (come, ad esempio, l’ANAS ed il CONI) e diversi altri soggetti privati (ad esempio le fondazioni liricosinfoniche).

Negli ultimi anni, il ruolo dell’Avvocatura dello Stato si è andato modificando, in modo flessibile, in aderenza all’evoluzione dell’ordinamento statale e regionale, anche in relazione alla diversa posizione che lo Stato e le Regioni hanno assunto di fronte alla Comunità Europea.

 L’Avvocatura dello Stato, in aggiunta al patrocinio obbligatorio in favore delle Amministrazioni dello Stato, può essere autorizzata ad assumere la rappresentanza e difesa anche di altre amministrazioni pubbliche non statali e di enti pubblici, così come disposto dall’art. 43 del T.U. n. 1611/1933 (c.d. patrocinio autorizzato).

Condizione necessaria per l’esercizio di questo patrocinio è la esistenza di un provvedimento di autorizzazione che, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 cit., può essere costituito da una “disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto”.

La legge 12 gennaio 1991, n. 13 prevede oggi che questa deliberazione sia presa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze (ex Ministro del Tesoro).

Quando interviene il detto provvedimento, la rappresentanza e la difesa sono assunte dall’Avvocatura in via organica ed esclusiva (art. 43 del t.u. così come modificato dall’art. 11 della L. n. 103/1979) (vedi Cassazione) e, fatta salva la ipotesi di un conflitto (cfr. Cassazione), si applicano le stesse regole del patrocinio obbligatorio: dall’esame di queste disposizione, e nonostante qualche residua incertezza in giurisprudenza, può ben dirsi che è ormai venuta meno la tradizionale distinzione tra patrocinio obbligatorio e facoltativo dell’avvocatura dello stato, essendo, invece, più corretto, parlare di patrocinio “autorizzato”. (vedi giurisprudenza sull’art. 43 del T.U. cit.)

Così, si parla di patrocinio autorizzato per l’ANAS, dopo le modifiche in virtù delle quali essa, da Azienda inserita nella organizzazione statale - istituita con D.Lg. 27-6-1946, n. 38 – organo dello Stato senza personalità giuridica, con patrocinio affidato all’Avvocatura dall’art. 51 del D. Lg. 17-4-1948, n. 547 - è divenuta, prima ente pubblico economico - ente nazionale per le strade con D.Lgs 26-2-1994, n. 143, ridenominato ANAS con art. 9 del D.L. 26-1-1995, n. 24 (statuto approvato con D.P.R. 21-4-1995, n. 242).

Ora l’ANAS è stata trasformata in società per azioni a partecipazione pubblica dall’art. 7 comma 11 della Legge 8-8-2002, n. 178 (di conversione in legge con modifiche del D.L. 8-7-2002, n. 138), disposizione che, contrariamente a quanto era avvenuto in passato per altri enti pubblici divenuti società per azioni (ad esempio le Ferrovie dello Stato e, con qualche condizione, le Poste Italiane), ha conservato il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, prevedendo, appunto che “L'ANAS Spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni”.

Questa “inversione” di tendenza del legislatore è stata confermata anche per il CONI, pure trasformato in società per azioni a partecipazione pubblica dall’art. 8 della Legge 8-8-2002, n. 178, che ha appunto affidato – con disposizione innovativa rispetto al passato - il patrocinio all’Avvocatura dello Stato.

È poi interessante esaminare l’evoluzione del patrocinio delle Università degli Studi per le quali la giurisprudenza non ha mai dubitato della natura di amministrazione dello Stato, con conseguente affidamento del patrocinio “obbligatorio” alla Avvocatura ed applicazione delle norme sul “foro dello Stato” e della notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato ex art. 11 del R.D. n. 1611/1933 (ex art. 56 R.D. 31-8-1933, n. 1592).

Ora, la Legge n. 168/1989 ha concesso alle Università la autonomia cd. statutaria e la giurisprudenza si sta ponendo il problema se tale autonomia ha fatto venire meno anche la applicabilità delle norme sul patrocinio.

Proprio di recente, l’Avvocatura dello Stato, in un articolato parere, che si pubblica per la parte che interessa la presente trattazione, ha ribadito il carattere esclusivo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nei confronti delle Università, confermando quanto già affermato in due precedenti consultazioni dell’agosto 2000 (per l’Università) e del settembre 2000 (per l’Istituto Universitario Navale di Napoli), precisandosi espressamente che anche in giurisprudenza “anche dopo l’entrata in vigore della L. 186/89 è stato costantemente ribadito che “ai sensi dell’56 del R.D. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 43 del D.R. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, la rappresentanza e difesa in giudizio di un’Università degli Studi statali, ove non sussista conflitto con lo Stato con le Regioni, spetta “ope legis” all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” (cfr. da ultimo Cass. 1086/2001 e prima Cass. 13292/99 e Cass. 7649/97) che “le Università statali, al pari degli altri istituti statali di istruzione superiore, costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica, essendo inseriti nell’organizzazione statale” (Cass. 13292/99 cit.) ed in ragione di ciò si è ritenuta la nullità della notificazione della citazione compiuta presso la sede dell’Università e non “dell’Avvocatura dello Stato” (Cass. 8877/97).

Interessanti sono anche le vicende normative e giurisprudenziali che hanno riguardato le varie autorità indipendenti, fenomeno di grande rilevanza, a seguito della evoluzione dello Stato, così come è stato ben evidenziato in un recente intervento dell’Avvocato Generale dello Stato.

Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a queste autorità, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, può senz’altro garantire il necessario equilibrio tra le varie Amministrazioni pubbliche, contribuendo anche a risolvere gli eventuali contrasti di interesse che potrebbero venire in luce.

Gli enti in relazione ai quali è stato applicato l’art. 43 sono numerosissimi, così come risulta dall’elenco riportato nel quale è indicata anche la norma con la quale il patrocinio è stato concesso, (o, in alcuni casi, revocato: A.C.I., Automobile Club Italiano, ente E.U.R., IRI, Ufficio Italiano Cambi, ecc), tenuto conto che tale forma di patrocinio è quello che si utilizza per tutte le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle “statali”.

La quantità e la qualità degli enti diversi dallo Stato che sono difesi dall’Avvocatura dello Stato - tra tutti quelli individuati nell’elenco su indicato, piace, in questa pagina, ricordare, le diverse A.DI.SU. – Aziende di diritto allo studio (ad esempio l’A.DI.SU. della Università di Bologna), le Agenzie fiscali, l’A.G.E.A. – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’A.R.A.N. Agenzia Rappresentanza Negoziale per le Pubbliche Amministrazioni, la Croce Rossa Italiana, l’E.N.A.C. – Ente Nazionale Aviazione Civile, l’I.C.E. – Istituto per il Commercio con l’Estero, l’I.S.T.A.T., l’I.S.P.S.E.L. - Istituto Superiore per la Previdenza e la Sicurezza sul Lavoro, l’Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato, l’Istituto per i Servizi Assicurativi all’Estero – S.A.C.E., ecc, ecc.- sono tali che, effettivamente, come è stato di recente sostenuto in vari articoli giornalistici, l’Avvocatura dello Stato è “il più grande studio legale italiano”, in grado di offrire un contributo nella interpretazione delle norme e nella evoluzione del nostro ordinamento statale.

Una particolare vicenda ha interessato le Autorità portuali, per le quali, dopo la loro trasformazione per effetto della L. 28-1-1994, n. 84, hanno ottenuto il patrocinio con DPCM 4/12/1997. Prima della formale concessione del patrocinio, molti erano stati i dubbi e le discussioni sulla reale natura di questi soggetti che, secondo alcuni avevano natura privatistica e, come tali privi del patrocinio della Avvocatura. Interessante il parere del Comitato Consultivo dell’Avvocatura con cui si attribuisce a dette Autorità la natura di Ente-organo statale e, dunque, soggetti al patrocinio obbligatorio dell’Avvvocatura ex art. 1 del R.D. n. 1611/1933 (da ultimo si segnala il Decreto 3-5-2000 che detta norme per la liquidazione del patrimonio della gestione “Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale ex art. 16 Legge n. 472/99 che prevede la possibilità per il liquidatore di chiedere pareri all’avvocatura dello Stato da acquisirsi tramite il Ministero dei Trasporti).

Altra questione è quella che concerne rappresentanza e difesa dei pubblici impiegati da parte dell’Avvocatura dello Stato, difesa ammessa dall’art. 44 R.D. n. 1611/1933 per l’Avvocatura. Anche per questo particolare tipo di patrocinio, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso di non ritenere necessario alcun mandato, così come anche è stato ritenuto dall’avvocato Paolo Di Tarsia di Belmonte in un articolo sulla Rassegna dell’Avvocatura dello Stato 1995 di commento ad una ordinanza del Tribunale di Roma che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionalità ex adverso sollevata.

L'Avvocatura dello Stato, oltre che l'attività consultiva svolge attività di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio in virtù di quanto previsto dal T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, con le modalità previste dal relativo regolamento approvato con r.d. n. 1612/1933, in favore delle Amministrazioni dello Stato (art. 1 del T.U. cit.), delle Regioni, nonché di vari Enti pubblici (art. 43 T.U. cit., così come modificato dagli art. 10 e 11 della Legge n.103/1979).

Si intende per patrocinio obbligatorio (si veda in proposito "Lo stato in giudizio" di Pietro Pavone, Ed. Editoriale Scientifica) l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio resa dall'Avvocatura dello Stato in favore delle "Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo", (art. 1 T.U. cit), per le quali il patrocinio è, appunto, obbligatorio ed esclusivo, con applicazione delle regole del c.d. foro dello Stato di cui all'art. 6 del T.U. n. 1611/1933nonché quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l'Avvocatura ex art. 11 del T.U. n. 1611/1933.

L'esclusività e l'obbligatorietà del patrocinio dell'avvocatura valgono per tutte le controversie in cui sia parte, davanti a qualsiasi giudice - ordinario od amministrativo - una amministrazione statale, che non potrebbe chiedere l'assistenza di avvocati del libero foro, se non per in casi "assolutamente eccezionali" (art. 5 del T.U. n. 1611/1933).

Le dette regole, poi, si applicano per il patrocinio che viene effettuato a favore di tutte le Amministrazioni statali (lo Stato, nel suo complesso, tutti i Ministeri - cfr. ora il D.Lgvo n. 300 del 1999 e la legge di modifica n. 317/2001), e delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo (qual era, ad esempio, l'AIMA prima della sua soppressione e della contestuale istituzione dell'AGEA ente pubblico non economico (cfr giurisprudenza), nonché per tutti gli organi comunque inseriti nella organizzazione statale, quale, ad esempio, il Commissario Straordinario per l'Albo degli Psicologi, il Collegio Regionale Elettorale di Garanzia, l'A.I.M.A. prima della sua soppressione,  l'ANAS prima della sua trasformazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto, poi, che le stesse regole valgono anche per il patrocinio delle Autorità indipendenti, che sono state ritenute inserite nello Stato, ancorché dotate di una particolare autonomia (cfr CdS Sez., sez. VI, 25 novembre 1994, n. 1716)

Molto importante è la regola, secondo la quale, nell'esercizio della attività di rappresentanza ed assistenza in giudizio, a differenza degli avvocati del libero foro, gli Avvocati dello Stato non hanno bisogno di alcun mandato, essendo sufficiente che, in udienza, facciano constare la propria qualità - (art. 1 r. d. n. 1611/1933), così come interpretato dalla pacifica giurisprudenza sia del Consiglio di Stato che della Cassazione, che ha anche ritenuto la questione di costituzionalità manifestamente infondata, avendo dunque ritenuto la disposizione in esame costituzionalmente legittima.

Altre caratteristiche del patrocinio svolto dagli avvocati dello Stato sono che ad essi, non è attribuito il potere di disporre del diritto sostanziale (si veda, in proposito, il già citato "Lo Stato in giudizio" di Pietro Pavone), mentre, a differenza degli avvocati del libero foro, hanno il potere di disposizione della lite, nel senso che sono autonomi nella gestione tecnica della stessa.

Inoltre, essi sono mandatari speciali della Amministrazione, sicché anche nei casi in cui fosse richiesto un mandato speciale, essi non ne hanno bisogno, essendo sufficiente che essi facciano constare in udienza la loro qualità di avvocati dello Stato.

Per quanto concerne la questione della difesa del sindaco ufficiale di governo, la giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che l'art. 1 del TU. 30 ottobre 1933, n. 1611 "si riferisce alle amministrazioni dello Stato in senso proprio, ossia agli uffici o complessi di uffici facenti parte della struttura organica dell'ente Stato e, dunque, la disposizione stessa non trova applicazione nel caso di organi di altri enti che esercitino funzioni statali, come avviene per il sindaco che agisce in veste di ufficiale di governo, con la conseguenza che deve considerarsi rituale la notifica di un ricorso presso la casa comunale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente (C. Stato, sez. V, 27 ottobre 1986, n. 568).

Nessun mandato e nessuna delibera di autorizzazione è poi richiesta anche per la costituzione di parte civile a favore di Amministrazioni dello Stato. Ed infatti, dopo una isolata pronuncia contraria della Cassazione, prontamente commentata in modo critico (avv. Wally Ferrante, Rassegna dell'Avvocatura dello Stato) la Cassazione è ora pacificamente orientata nel senso di ritenere che "Gli avvocati dello Stato, per compiere gli atti del loro ministero, non hanno bisogno di una procura dell'amministrazione che essi rappresentano, essendo sufficiente che "consti della loro qualità", tenuto conto che nel mandato loro conferito ex lege è compreso anche il potere di costituirsi parte civile nei procedimenti penali (cfr. in particolare Cass Sez. V, 7 ottobre 1999, n. 11441, con nota adesiva dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte).

La fonte del patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato a favore delle Regioni a statuto speciale (Trentino Alto–Adige, Friuli Venezia–Giulia, Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta) è costituito, dalle varie disposizioni contenute nei singoli statuti, approvati, come è noto, con legge costituzionale, nonché nelle diverse disposizioni di attuazione.

In questi casi, il patrocinio viene esercitato con le modalità previste dall’art. 1 del R.D. n. 1611/1933.

La legittimità costituzionale di alcune delle disposizioni che attribuiscono il patrocinio delle Regioni a statuto speciale è stata esaminata con riferimento alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ma le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute infondate, essendo stato correttamente ritenuto dalla Corte Costituzionale che non vi è alcuna limitazione o lesione della autonomia regionale.

La sussistenza del patrocinio obbligatorio per le Regioni a statuto speciale comporta la applicabilità degli stessi principi del patrocinio delle Amministrazioni statali e, dunque, la non necessità del mandato e l’obbligo di notifica degli atti giudiziari presso la competente Avvocatura dello Stato. L’esame delle diverse disposizioni normative, però, deve fare ritenere che, anche per le Regioni a statuto speciale, per le quali, come detto, il patrocinio è nato ed è stato concepito come obbligatorio ed esclusivo, è necessario operare delle distinzioni, con riferimento alle diverse situazioni che, nel corso degli anni sono maturate:

  • REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 23-1-1965, n. 78 (G.U. 5-3-1965, n. 57) emanato in applicazione dell’art. 65 dello Statuto speciale, (la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Successivamente le norme dello statuto sono state modificate con D.P.R. 1987 n. 469, contenente norme integrative dello statuto, con il quale è stato stabilito che la Regione Friuli può affidare il patrocinio anche a propri dipendenti; vedere anche legge regionale 22 agosto 1968 n. 30 che regola i casi di affidamento del patrocinio ad un avvocato della Regione, nei casi in cui il patrocinio non sia affidato alla Avvocatura dello Stato, precisando che ciò può avvenire solo in casi legislativamente stabiliti; Legge Regionale 1 marzo 1988, N. 7 art. 244., legge regionale 22 maggio 1986, n. 22 che tra i compiti dell’ufficio legislativi comprende anche la trattazione degli affari contenziosi e quello di curare i rapporti con i difensori, quando il patrocinio non è affidato all’avvocatura dello Stato.
     
  • REGIONE SARDEGNA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 19-5-1949, n. 250 G.U. 27-5-1949, n. 121 S.O.; vedere anche D.P.R. 19-6-1979, n. 348 G.U. 9-8-1979, n. 218) vedere anche Legge Regionale 26 agosto 1988, N. 32 art. 11 che rende possibile l’affidamento del patrocinio anche ad avvocati esterni.
     
  • REGIONE SICILIANA: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.Lgs. 2-3-1948, n. 142 G.U. 22-3-1948, n. 68; vedere anche Legge Regionale Sicilia 23 marzo 1971, n. 7. Con riferimento alla Regione Sicilia, occorre esaminare una questione, collegata alla struttura interna degli assessorati che, per pacifica giurisprudenza, hanno una particolare autonomia, della quale si deve tenere conto in sede di notifica degli atti giudiziari ed in sede di esercizio del patrocinio da parte della Avvocatura dello Stato. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che “La Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni é attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, talché ciascun assessore è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa che a lui fa capo” (Cass. SS.UU n. 2080 del 23-02-1995).
     
  • REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE: la regola fondamentale sul patrocinio si trova nel D.P.R. 1-2-1973, n. 49 G.U. 31-3-1973, n. 84 S.O.; vedere anche norme attuazione statuto D.P.R. 30-6-1951, n. 574 G.U. 27-7-1951, n. 170 e Legge Regionale 11 giugno 1987, N. 5. relativa alle competenze della Giunta che, tra l’altro, “provvede alla trattazione delle cause non rientranti nelle competenze di patrocinio obbligatorio dell'avvocatura dello stato ai sensi degli artt. 39-41 del decreto del presidente della repubblica 1 febbraio 1973, n. 49, eventualmente anche con il ricorso a legali esterni all'amministrazione”.

Per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario, la fonte del patrocinio è costituita dall’art. 107 del D.P.R. n. 616/1977. nei casi in cui, appunto, il patrocinio viene affidato nei singoli casi, ovvero da una delibera di carattere generale emessa in virtù di quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 103/1979, quando appunto la Regione stabilisca di affidare il patrocinio alla Avvocatura dello Stato in via generale.

Come è stato, proprio di recente, chiarito in apposita circolare dell’Avvocato Generale, “Altra forma di patrocinio del quale l’Avvocatura dello Stato può divenire titolare è quello che potrebbe definirsi patrocinio speciale delle Regioni a Statuto ordinario per il fatto che non nasce né da una ontologica necessità di fruire del suo patrocinio, né da una eteronoma determinazione che autorizza l’Avvocatura a patrocinare enti diversi dalle Amministrazioni statali, ma sorge da una manifestazione autonoma e spontanea dell’ente in questione che, sulla base di una previsione normativa che gli conferisce la relativa facoltà, decide di affidarsi al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato”.

Quando la Regione a statuto ordinario (o l’ente regionale) ha stabilito di avvalersi del patrocinio della Avvocatura (c.d. momento genetico), il patrocinio ha lo stesso carattere e viene esercitato con le stesse modalità che sono connaturali a tutto il patrocinio reso dalla Avvocatura: come viene chiarito nella circolare sopra richiamata, “Caratteri fondamentali ed inderogabili del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato sono quelli della organicità ed esclusività consistenti, rispettivamente, nello stabilirsi col rapporto di patrocinio di un rapporto di medesimezza organica col soggetto patrocinato, sicché nell’ambito di tale rapporto il soggetto patrocinato è rappresentato per ogni profilo senza necessità di specifico mandato dalla Avvocatura dello Stato, e nella impossibilità di affidare il proprio patrocinio a legale diverso dall’Avvocatura dello Stato o di affiancare all’Avvocatura dello Stato altro legale”.

Si tratta di un principio che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare numerose volte, con riferimento a tutti i soggetti pubblici rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, sia le Amministrazioni statali e gli organi comunque inseriti nell’organizzazione statale, come si è avuto modo di chiarire nella pagina relativa, sia gli enti difesi ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933 - così è, ad esempio, per l’E.R.S.A.P. Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Puglia, per l’E.A.S. Ente Acquedotti Sicilia, prima che il patrocinio venisse revocato, per i vari enti di sviluppo agricolo, in relazione ai quali ultimi, la giurisprudenza ha chiarito che, pur non richiedendosi alcun mandato, non si applicano le regole del foro erariale e delle necessaria notifica degli atti giudiziari presso l’Avvocatura dello Stato.

Un problema che è stato affrontato dalla giurisprudenza è stato quello della compatibilità delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge n. 103/1979 con quelle di cui all'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 disposizioni che, come evidenziato dalla giurisprudenza della Cassazione, in via generale, includono “le Regioni a statuto ordinario tra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa, mentre l'art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le menzionate Regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato (cfr. Cass SS.UU n. 9523 del 04/11/1996). Molte sono state, nel corso degli anni, le discussioni e le osservazioni sull’argomento (si veda, ad esempio, l’articolo dell’avv. Giuseppe Albenzio); anche la giurisprudenza ha più volte ritenuto che il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato dovrebbe essere considerato come una sorta di patrocinio diverso da quello che l’Avvocatura esercita nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.

Negli ultimi anni, però, la Cassazione ha ormai affermato il principio secondo il quale, quando l’Avvocatura rappresenta e difende una delle regioni a statuto ordinario con il sistema di cui all’art. 10 della Legge n. 103/1979 (delibera di carattere generale), non è necessario, per i singoli giudizi, uno specifico mandato all'Avvocatura stessa, essendo, invece, necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al visto degli organi di vigilanza), nel caso in cui la Regione voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti. Da ciò consegue che l'Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una Regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio (Cass. SS.UU. n. 9523 del 4-11-1996 già citata; vedi la giurisprudenza sull’argomento).

Lo stesso dicasi per gli enti regionali di sviluppo agricoli che abbiano espressamente dichiarato la propria volontà di affidare il patrocinio all’Avvocatura dello Stato (cfr. giurisprudenza della Cassazione).

Il principio è, dunque, che tutte le volte che l’Avvocatura dello Stato rappresenta e difende una determinata Amministrazione, non ha bisogno di alcun mandato o procura essendo, come è noto, sufficiente che l’Avvocato dello Stato presente in udienza, faccia constare la propria qualifica (cfr. Cassazione che ha affrontato il problema del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato a favore degli assessorati della Regione Sicilia).
Sotto questo profilo, particolarmente interessante è osservare che, quando la singola Regione ha stabilito di avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 Legge n. 103/1979, si applicano tutte le disposizioni in materia di domicilio legale e di notifica degli atti giudiziari, così come ritenuto dalla pacifica giurisprudenza.

Quando la singola Regione non abbia emesso la deliberazione di carattere generale di affidamento del patrocinio alla Avvocatura dello Stato, la giurisprudenza ha chiarito che “La disciplina di cui al citato art. 107 del d.P.R. n. 616/1977 non è stata abrogata dalla disciplina successiva del 1979 di tal che, nel caso in cui la Regione non emetta la deliberazione di cui al citato art. 10, è inapplicabile la norma speciale del secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, prescrivente la notificazione, anche delle sentenze, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato (cfr. Cass. SS.UU. n. 8648 del 3-10-1996).
Peraltro la Cassazione ha confermato il principio secondo cui, quando la Avvocatura dello Stato rappresenta e difende in giudizio una Regione a statuto ordinario, non ha bisogno di alcun mandato. Può essere utile richiamare alcuni dei provvedimenti con i quali è stato affidato alla Avvocatura dello Stato il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario:

  • REGIONE ABRUZZO (L.R. 9/1/1979 N. 3 G.U. 14/1/1980 N. 12 - statuto L. 22-7-1971, n. 480 G.U. 28-7-1971, n. 190) vedi ora L.R. Abruzzo 14-2-2000, n. 9 che istituisce Avvocatura regionale e rende il patrocinio alla Avvocatura dello Stato non esclusivo
     
  • REGIONE CALABRIA Con apposita legge regionale 17-8-1984, N. 24 è stata istituita la avvocatura regionale della Calabria. L’art. 3 della legge precisa che “Il servizio legale ha il patrocinio e l'assistenza in giudizio della regione Calabria. Solo per ragioni eccezionali o per la trattazione di cause di particolare importanza può essere richiesta l'assistenza di avvocati esterni”.
     
  • REGIONE MOLISE (Deliberazione Giunta Regionale pubblicata su G.U. 30-1-1999 con la quale la Regione ha determinato di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; con circolare n. 13/99 dell’Avvocato generale si è precisato che “a decorrere dal 15-2-1999 si applicano nei confronti della suddetta amministrazione regionale le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con regi decreti 30-10-1933, n. 1611 e 1612, e successiva modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 cpc”).
     
  • REGIONE PIEMONTE DIFESA DIPENDENTI REGIONALI (L.R. Piemonte 18-4-1989, n. 21 B.U.R. 26-4-1989, n. 17
     
  • REGIONE TOSCANA (Art. 4 L.R. Toscana 7-11-1994, n. 83)
     
  • REGIONE UMBRIA (Del. 8/10/1979 N. 1329 G.U. 30/12/1979 N. 354) legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 stabilisce le competenze dell’ufficio affari giuridici che cura, tra l’altro, i rapporti con l’avvocatura dello Stato e con gli avvocati del libero foro.
     
  • REGIONE VENETO (Delibera Consiglio Regionale n. 825 DEL 28/6/1979 (G.U. N. 261 del 22-9-1979 B.U.R. n. 46 del 17-9-1979) ora Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24) è stata istituita la Avvocatura Regionale del veneto; l’art. 8 della legge precisa che l’Avvocatura dello Stato continua ad assicurare il patrocinio per le cause in corso e fino all’esaurimento del giudizio in corso).