Giudizi davanti alla Corte dei Conti
Dinanzi alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti l'amministrazione statale o gli enti pubblici che godono del patrocinio sono rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato nei giudizi in materia di pensioni. Tuttavia, l'art. 13, comma 3, della legge 3 aprile 1979 n. 103 consente alle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, la propria posizione.
Nei giudizi di conto e di responsabilità, anche per l'eventuale fase dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'Avvocatura dello Stato non è prevista, in quanto la tutela degli interessi patrimoniali dell'amministrazione, anche statale, è attribuita per legge alla Procura generale o a quelle regionali della Corte dei conti.
L'abrogazione della giurisdizione domestica della Corte dei conti, che vedeva la Presidenza del Consiglio dei Ministri necessariamente rappresentata dall'Avvocatura, ha determinato la devoluzione delle controversie sulla carriera ed il trattamento economico dei magistrati contabili alla giurisdizione amministrativa.