Giudizi davanti alle Commissioni Tributarie
Nella tradizionale disciplina del contenzioso tributario le attività defensionali dinanzi alle commissioni erano svolte direttamente dall'amministrazione nei tre gradi di giudizio, retaggio della natura non giurisdizionale di tali organi; la Corte costituzionale, tuttavia, aveva ritenuto che il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 non escludesse il patrocinio dell'Avvocatura (C. cost., ord. 21 gennaio 1988 n. 48).
Innovando tale regime, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 prevede ora che gli uffici finanziari statali possano essere assistiti dall'Avvocatura dello Stato nel solo procedimento di secondo grado; anche in relazione ai giudizi di primo grado, comunque, l'Avvocatura può essere chiamata ad esercitare le proprie funzioni consultive, o richiesta del proprio patrocinio da amministrazioni dello Stato e da altri enti autorizzati in relazione ad atti impositivi di enti pubblici territoriali.