Base di Vicenza, Consiglio di Stato respinge ricorso Codacons
La quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal Codacons per l’annullamento dell’ordinanza del Tar del Veneto sul nulla osta per il progetto di ampliamento della base Usa Dal Molin. Il Consiglio di Stato ha respinto “l’istanza di modifica, nuova sospensiva o revocazione". Il collegio, presieduto da Giovanni Vacirca, ha rilevato che “la domanda di revoca formula censure che non integrano i presupposti dell’art.395 c.p.c, ma costituiscono la reiterazione di contestazioni già esaminate dall’ordinanza resa sull’appello cautelare, non risultando pertanto ammissibili”. I giudici di Palazzo Spada, nel respingere il ricorso, hanno sottolineato come già nell’ordinanza con cui si dava l’ok alla base Dal Molin, era stata esaminata la questione ambientale ed era stata negata la “misura cautelare concessa in prime cure (dal Tar del Veneto) rilevando che non appaiono ragioni di danno ambientale”. Anche per il referendum popolare chiesto dal Codacons, nella sentenza si precisa che questo non è previsto per legge ma è una possibilità eventuale vagliata dalle direttive comunitarie. La questione dei problemi ambientali derivanti dai lavori, era uno dei punti forti del motivo di ricorso del Codacons che aveva parlato di “errori di valutazione” della precedente ordinanza del Consiglio di Stato del 29 luglio scorso. A tal proposito i giudici hanno anche ribadito che la “doglianza è inammissibile in quanto l’ordinanza non ha effetti decisori e le considerazioni ivi svolte sui profili di fondatezza ed ammissibilità del ricorso non sono vincolanti per il giudizio di merito, ma costituiscono allo stato soltanto una delle premesse per valutare la sussistenza dei presupposti della domanda cautelare”. Sul secondo punto di protesta del Codacons, ovvero l’esigenza di un referendum popolare essendo la zona di interesse comunitario, i giudici hanno scritto che in base alla direttiva CEE N.92/43 del 21 maggio 1992, per quanto riguarda gli habitat naturali e seminaturali “si limita a prevedere ‘se del caso’ l’acquisizione del parere dell'opinione pubblica”.