Secondo il Consiglio di Stato non vi è obbligo di finanziare la ricerca sulle cellule staminali embrionali di origine umana
Il giudice amministrativo di appello è stato chiamato a decidere una controversia sul finanziamento statale di progetti di ricerca nel campo delle cellule staminali embrionali, sia di origine umana che di origine diversa.Gli stessi ricercatori che avevano promosso il progetto sulle cellule di origine umana (escluso dai finanziamenti) riconoscevano che «può ritenersi allo stato controversa, nel dibattito scientifico, la maggiore o minore utilità, in funzione di “possibili applicazioni terapeutiche e cliniche”, della ricerca sulle “cellule staminali embrionali di origine umana” piuttosto che di altro tipo»).L’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Salute, ha rilevato che se non sussiste una riconosciuta prevalenza tra i potenziali settori di ricerca, non si può ritenere illegittima l’opzione di finanziare un settore (le ricerche su cellule non umane) anziché l’altro, esistendo in materia un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione. Con l’Ord. sez. VI 59739 il giudice amministrativo ha condiviso questa tesi, osservando che “la circostanza che la legge consenta la ricerca su embrioni umani a fini terapeutici e diagnostici non vincola l’amministrazione a concedere finanziamenti pubblici per tale tipo di ricerca, rientrando nella discrezionalità del bando la scelta dei tipi di ricerca finanziabili”.