Giudizi amministrativi

L'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende le Amministrazioni pubbliche che si avvalgono del suo patrocinio dinanzi a tutti gli organi Giustizia amministrativa.
L'Avvocatura Generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai Tribunali Amministrativi Regionali con sede nella regione Lazio.
Quale atto del processo di primo grado, tuttavia, la domanda di regolamento di competenza al Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 31 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è ritualmente sottoscritta dall'Avvocato dello Stato che difende in primo grado l'Amministrazione, anche se appartenente ad una Avvocatura Distrettuale e non all'Avvocatura Generale.
Le Avvocature Distrettuali dello Stato, ciascuna nel proprio distretto di competenza, provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni pubbliche nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale che ha sede nel capoluogo di regione o di provincia in cui ha sede la singola Avvocatura Distrettuale. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino ha competenza anche per i giudizio che si svolgono dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta.
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo provvede altresì alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni pubbliche dinanzi alla Consiglio Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.
Dinanzi agli organi di Giustizia Amministrativa il patrocinio della Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni pubbliche statali è obbligatorio e esclusivo.
Solo nei giudizi di cui all'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, numero 241, l'Amministrazione può essere eccezionalmente rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente e debitamente autorizzato (articolo 4, legge 21 luglio 2000 n.205).
L'iniziativa giudiziaria dell'ìAvvocatura Generale dello Stato richiede il consenso dell'Amministrazione rappresentata, ma l'esistenza di tale consenso rileva esclusivamente nei rapporti interni, mentre non condiziona la validità degli atti processuali.
Sebbene non disponga dell'interesse dedotto in giudizio, nei riguardi dei terzi, quindi, l'Avvocatura dello Stato gode di piena autonomia e indipendenza nel decidere la condotta nella causa e può compiere qualsiasi atto processuale, con l'unico limite del divieto di prendere da sole iniziative processuali che incidano su interessi politico-amministrativi di particolare importanza dell'Amministrazione rappresentata.
La disciplina del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni pubbliche statali si estende anche alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale che si avvalgano del suo patrocinio in via obbligatoria di esclusiva.
L'Avvocatura dello Stato interviene in giudizio anche per le Regioni e gli enti pubblici non territoriali autorizzati ad avvalersi del suo ministero in via facoltativa.
Dinanzi ai giudici Amministrativi l'Avvocatura dello Stato può intervenire in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche da essa patrocinate qualunque sia la posizione processuale che queste assumono nel corso del giudizio e quindi tanto se si tratti dell'Amministrazione resistente quanto se si tratti di Amministrazioni interveniente o di Amministrazione ricorrente nei confronti di provvedimenti di altre Amministrazioni.