Giudizi davanti alle corti internazionali
Secondo una tradizione che ha trovato conferma nell'art. 9 della legge 3 aprile 1979 n. 103 all'Avvocatura Generale dello Stato è affidata la funzione di rappresentanza e difesa dello Stato italiano nei procedimenti dinanzi a collegi internazionali o comunitari. L'ipotesi più importante e frequente è rappresentata dall'assunzione della difesa dello Stato, quale legislatore o amministratore, dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea: Corte di giustizia e Tribunale di prima istanza.
Particolare rilevanza, tuttavia, assume pure l'assistenza di carattere consultivo che l'Avvocatura svolge per facilitare l'osservanza dei trattati nelle attività amministrative e favorire il recepimento legislativo delle norme comunitarie nell'ordinamento italiano.
Innanzi ad alcuni collegi internazionali (es., Corte internazionale di giustizia dell'Aja), l'Avvocatura dello Stato opera di regola nell'ambito di un collegio di difesa, mentre di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo la difesa dello Stato italiano è sovente svolta da un agente designato dal Ministero degli affari esteri.
Per la particolare rilevanza di tali attività è all'esame una proposta di istituzione di sedi distaccate dell'Avvocatura in Strasburgo e Bruxelles.
Nelle controversie incardinate dinanzi a giudici stranieri lo stato italiano è rappresentato e difeso da professionisti abilitati secondo gli ordinamenti nazionali, rimanendo tuttavia in capo all'Avvocatura dello Stato la direzione delle attività defensionali; rimane salva la possibilità che le leggi dei singoli stati prevedano la possibilità di partecipazione diretta nei processi di organi legali stranieri.