Nomina e funzioni
La nomina dell'Avvocato generale implica un complesso di valutazioni discrezionali rimesse all'esclusiva competenza del Consiglio dei Ministri. Viene fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso (art. 30, T. U. 1933). L'Avvocato generale esprime l'indirizzo unitario dell'Avvocatura dello Stato, e perciò coordina, dà impulso, dirige l'attività istituzionale. È questo uno dei cardini dell'organizzazione dell'Istituto sin dal regolamento 16 gennaio 1876, n. 29, ribadito nel T. U. del 1913, e quindi in quello del 1933. L'art. 17 del T. U. del 1933, riprendendo l'art. 2 di quello del 1913, assegna all'Avvocato generale la direzione dell'Istituto; e l'art. 15 del primo, riprendendo l'art. 13 del secondo, dispone: " L'Avvocato generale dello Stato fa tutte le proposte per le nomine e per ogni altro provvedimento riguardante il personale dell'Avvocatura dello Stato; vigila l'andamento del servizio; sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive; risolve le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e gli uffici amministrativi. L'avvocato generale riferisce al Capo del Governo sull'andamento dei lavori dell'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni".
R.D. 30-10-1933 n. 1611 - T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
L'avvocato generale dello Stato:
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determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
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presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo;
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vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali;
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risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni;
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assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
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riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attività svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
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fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonché ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorità.
In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianità nell'incarico.
L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli (cfr. comma 4, art. 6 bis, D.L. 24-12-2003 n. 354).