Relazione illustrativa

Ultimo aggiornamento: 22-07-2021 12:48:30
  1. In generale
    Il Codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, d’ora in poi “Codice” è adottato ai sensi dell’art. 1, co. 2, del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, quale strumento finalizzato a regolare e indirizzare in senso legale ed eticamente corretto l’attività del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato.

    Il Codice, che segue di massima l’impostazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, è composto di 9 articoli:  

    art. 1  Finalità
    art. 2  Ambito di applicazione
    art. 3  Disposizioni di carattere generale
    art. 4  Integrità
    art. 5  Obbligo della riservatezza
    art. 6  Regole destinate ai funzionari titolari di posizione organizzativa
    art. 7  Regole per il personale addetto alle stazioni appaltanti
    art. 8 Regole per il trattamento di documenti legali e per l’attività di collaborazione al personale   togato
    art. 9 Disposizioni finali.

    Gli articoli non ripetono il contenuto delle corrispondenti norme del Codice  di comportamento dei dipendenti pubblici ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate in considerazione delle peculiarità che caratterizzano l’attività amministrativa dell’Avvocatura dello Stato.
     
  2. I singoli articoli
    • L’art. 1, Finalità, introduce direttamente al “Codice”: esplicita le fonti di ispirazione delle sue regole; i requisiti a cui deve corrispondere lo svolgimento delle attività amministrative; l’obiettivo che con la sua adozione si intende perseguire.  
       
    • L’art. 2, Ambito di applicazione, come espressamente previsto dall’art. 2 del D.P.R. 62/2013, definisce la sfera dei destinatari obbligati al rispetto delle regole del Codice che, oltre a tutto il personale in servizio, è estesa a tutti coloro che, a vario titolo, entrano in rapporto con l’Avvocatura dello Stato.
       
    • L’art. 3, Disposizioni di carattere generale, riprende i principi generali enunciati nell’art. 3, D.P.R. n. 62/2013, di cui ribadisce il contenuto e integra le previsioni, anche rapportando l’inosservanza delle regole del Codice dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato non solo ai conseguenti procedimenti disciplinari ma anche al sistema di misurazione e valutazione della Performance.
       
    • L’art. 4 (Integrità), preliminarmente, indica al dipendente un modello di giusto comportamento ispirato all’integrità, ampliato successivamente con l’introduzione di disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici agli artt. 4 (Regali, compensi ed altre utilità), 5 (Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 9 (Trasparenza e tracciabilità), 10 (Comportamento nei rapporti privati) e 11 (Comportamento in servizio) anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Commissione indipendente per la valutazione la trasparenza e l’integrità della Pubblica Amministrazione (Civit) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento.
       
    • Per quanto riguarda il predetto art. 4, d.P.R. 62/2013, Regali, compensi ed altre utilità, il Codice indica la condotta a cui il dipendente deve adeguarsi, fissando il limite dell’importo previsto per i regali d’uso e precisando come verranno utilizzati dall’amministrazione eventuali regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti.
       
    • In relazione all’art. 5 d.P.R. 62/2013, Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, il Codice individua l’ambito delle relazioni non consentite, i tempi e il modo in cui debbano essere rese le dichiarazioni di eventuali casi di potenziale interferenza con l’attività istituzionale.
       
    • L’art. 4-4 del Codice, nell’ampliare quanto disposto dall’art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse,  specifica gli obblighi del dipendente e le procedure previste per la gestione di potenziali conflitti di interessi con l’amministrazione.
       
    • Con l’art. 4-5 il Codice specifica quanto previsto dall’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in merito a l’Obbligo di astensione, procedimentalizzando le comunicazioni obbligatorie di astensione.
       
    • L’art. 4-6 del Codice, Prevenzione della corruzione, scandisce il contenuto dell’art. 8 del d.P.R. n. 62/2013, rinviando alle misure contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;  specifica gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, soprattutto con riferimento alla comunicazione di dati e segnalazioni; indica le misure di tutela del dipendente  che segnala un illecito all’amministrazione come previsto dalla legge e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
       
    • Con l’art. 4-7, Trasparenza e tracciabilità, integrando le previsioni di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 62/2013, il Codicerinvia ai contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e prevede regole mirate a favorire un comportamento collaborativo da parte del personale addetto alla comunicazione delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione, a garanzia della regolarità e completezza delle informazioni da pubblicare.
       
    • L’art. 4-8 del Codice, Comportamento nei rapporti privati, in relazione alle disposizioni dell’art. 10 del d.P.R. n. 62/2013, individua, i comportamenti ritenuti lesivi dell’immagine dell’Avvocatura dello Stato e che i dipendenti sono tenuti ad evitare.
       
    • Ad integrazione dell’art. 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Comportamento in servizio, l’art. 4-9 del Codice prevede nove regole a cui i dipendenti sono tenuti a conformare il proprio comportamento durante lo svolgimento delle attività lavorative, ispirate innanzitutto all’integrità, alla lealtà, alla collaborazione, al rispetto nei rapporti interpersonali e all’adeguato utilizzo di materiali, attrezzature e servizi.
       
    • L’art. 5 del Codice è dedicato all’Obbligo di riservatezza, requisito fondamentale a cui il personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato deve prestare particolare osservanza, tenuto conto della delicatezza delle informazioni di cui può venire a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività lavorative e del danno che alle amministrazioni dello Stato potrebbe derivare da una cattiva gestione di tali informazioni.
       
    • L’art. 6 del Codice, Regole destinate ai funzionari titolari di posizioni organizzative, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dalla Civit con la delibera 75/2013,  introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall’art. 13 d.P.R. n. 62/20123 - Disposizioni per i dirigenti – che, previste per una dirigenza amministrativa attualmente non presente nell’Avvocatura dello Stato, sono state rielaborate e destinate ai funzionari titolari di posizioni organizzative.

      Anche se la conclusione di contratti o di altri strumenti negoziali con soggetti privati costituisce per l’Avvocatura dello Stato una marginale attività, destinata esclusivamente all’approvvigionamento di beni e servizi per il proprio fabbisogno, con l’art. 7 Regole per il personale addetto alle stazioni appaltanti il Codice intende impartire indicazioni specifiche, di carattere comportamentale, al personale addetto a questo settore di attività particolarmente esposto al rischio di corruzione.
       
    • L’art. 8 del Codice, Regole per il trattamento di documenti legali e per l’attività di collaborazione al personale togato, contiene una serie di regole comportamentali destinate ad indirizzare e disciplinare l’opera di supporto del personale amministrativo all’attività legale degli Avvocati e Procuratori dello Stato e che significativamente rappresentano le esigenze istituzionali dell’Avvocatura dello Stato.
       
    • L’art. 9 Disposizioni finali reca informazione riguardo alla diffusione e all’entrata in vigore del Codice stesso.
       
  3. La Procedura di approvazione

    In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all’art. 1, co. 2, d.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge n. 190/2012.

    In particolare:
    • sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
       
    • Lo schema del Codice di comportamento è stato sottoposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione all’approvazione del Segretario Generale e del Preposto dell’Ufficio I° Affari Generali e Personale, nella loro qualità – tra le altre – di Ufficio per i procedimenti disciplinari;
       
    • in data 4 dicembre 2013 è stata data notizia dell’avvio della procedura aperta per l’adozione del Codice di comportamento del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato, il cui schema è stato pubblicato sul sito internet istituzionale e reso disponibile alla pubblica consultazione per un congruo periodo di tempo, con l’espressa indicazione delle modalità con cui trasmettere eventuali osservazioni e proposte all’indirizzo di posta elettronica collegato e contenuto nell’avviso;
       
    • il percorso partecipativo preordinato all’adozione del Codice ha inteso coinvolgere le organizzazioni sindacali rappresentative del personale, il Comitato Unico di Garanzia, le pubbliche amministrazioni che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato, tutti gli operatori della giustizia, le associazioni o organizzazioni rappresentative di particolari interessi o altri soggetti interessati;
       
    • la CGIL, unico soggetto che ha partecipato alla procedura, ha inviato, nei tempi previsti, una proposta di rinvio dell’entrata in vigore del “Codice”, con richiesta di convocazione delle OO.SS. da parte del Segretario Generale per un confronto;
       
    • in data 24 gennaio 2014 è stato sentito il Nucleo di Valutazione per il controllo interno di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 333/1995, il quale – ritenendo di non poter rendere il parere richiesto dalla Legge all’Organismo Indipendente di Valutazione perché non investito di tali competenze – ha peraltro preso atto dello schema di “Codice”, esprimendo al riguardo apprezzamento e condivisione;
       
    • il Codice, unitamente alla Relazione illustrativa, una volta adottato con decreto dell’Avvocato Generale dello Stato, sarà inviato all’Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Roma, 24 gennaio 2014

Responsabile per la prevenzione della corruzione
Responsabile della Trasparenza dell’Avvocatura dello Stato
Daniela Frascaroli