Sussidi al personale - Criteri e modalità
Decreto dell’Avvocato Generale 28.2.1991, n. 5798 - Art. 4
Nella erogazione di interventi assistenziali a favore del personale dipendente, dei pensionati e dei loro familiari, si assume, quale criterio fondamentale, la ricorrenza di una situazione di bisogno, da documentarsi da parte del richiedente, la quale può essere determinata da: lutti, infermità, interventi chirurgici o circostanze familiari cui sono connesse spese eccezionali ecc.
In tali casi gli interventi non possono superare il limite massimo di £. 200.000=.
L’importo stanziato sull’apposito capitolo di bilancio è suddiviso in due fondi pari ai 2/3 il primo ed a 1/3 il secondo. Con il primo si fa fronte agli interventi di cui al precedente primo comma, il secondo serve per fronteggiare situazioni di emergenza in cui occorra superare eccezionalmente il tetto massimo sopradetto.
In difetto delle emergenze di cui sopra, nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio annuale, il fondo accantonato viene impiegato per far fronte a situazioni nuove o per integrare quelle già fronteggiate nel corso dell’anno.
All’esame delle istanze dirette ad ottenere interventi assistenziali e alla conseguente erogazione provvede l’apposita Commissione, nominata dall’Avvocato Generale dello Stato, nella quale sono rappresentate le varie categorie di dipendenti.
Detta Commissione si riunisce ogni quattro mesi.