Accordi FUA 1,10-7-09

Ultimo aggiornamento: 22-04-2022 05:39:44

ACCORDO INTEGRATIVO RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2009

L'Avvocatura dello Stato e le OO.SS. CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, FLP,

Considerato che sono in corso le trattative per il rinnovo del Contratto Integrativo di Amministrazione, nell'ambito del quale dovranno - tra l'altro - essere disciplinati gli istituti contrattuali finanziati con ricorso al Fondo Unico di Amministrazione, in applicazione del CCNL 14 settembre 2007; con il presente Accordo dispongono quanto segue

Art. 1

Risorse del Fondo Unico di Amministrazione

  1. Per il finanziamento di tutti gli istituti legati al miglioramento dell' efficienza e dell' efficacia dell'azione amministrativa, è costituito il Fondo Unico di Amministrazione, alimentato per l'anno 2009 dalle risorse di cui al Capitolo n. 4443 del Bilancio dello Stato, per un importo lordo di € 1.404.440,48 ("Somme certe"), nonché dalle risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 2008, per un importo lordo di € 430.954,00 ("Quota variabile"), per un totale complessivo lordo di € 1.835.394,48=
  2. L'importo lordo della quota variabile di € 430.954,00=, è stato determinato dall'IGOP ai sensi dell'art. l comma 189 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 67, comma 5°, del D.L. n. f 12/08, convertito in 1. n. 133/08. Detto importo sarà assegnato con la legge di assestamento del bilancio 2009.
  3. L'importo di € 148.569,15, derivante da risparmi da part-time è da destinare all'incentivazione della mobilità, ai sensi dell'art. 73, 2° comma, lett. b), del D.L. n. 112/08, conv. in L. 133/08, che ha modificato l'art. 1, comma 59, della Legge 23.12.1996, n. 662. '
  4. Tutte le somme che dovessero essere assegnate al Fondo Unico di Amministrazione per la produttività dei dipendenti, per effetto di sopravvenuti provvedimenti amministrativi, leggi speciali, norme legislative e contrattuali, saranno attribuite alla lettera e) del successivo art. 2, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'80% delle quote di produttività di cui al punto l), e con riserva del 20% alla contrattazione di posto di lavoro, di cui al punto 2).

Art. 2

Disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009

  1. Per l'anno 2009 la quota utilizzabile del Fondo Unico di Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, pari a complessivi € 1.835.394,48, è destinata:
    • a) Per l'importo di € 73.336,70 lordi al pagamento per l'anno 2009 delle indennità previste per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 24 del C.I. 10.10.2000;
    • b) Per l'importo di € 12.911,02 lordi alla corresponsione per l'anno 2009 dell’indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art.9, comma 1, della legge 29 Marzo 1985, n. 113);
    • c) Per l'importo di € 148.569,15, derivante da risparmi da part-time, all'incentivazione della mobilità, ai sensi dell'art. 73, 2° comma, letto b), del D.L. n. 112/08, conv. in L. 133/08, che ha modificato l'art. 1, comma 59, della Legge 23.12.1996, n. 662, secondo i criteri da stabilire con il nuovo Contratto collettivo integrativo o con separato accordo - il mancato utilizzo a tal fine di tale importo costituisce economia di bilancio;
    • d) Per l'importo di € 1.102.787,78.= lordi pari al 78,52% delle risorse certe al finanziamento degli sviluppi economici all'interno delle aree aventi decorrenza dal l ° gennaio 2009, secondo un programma da stabilire con il nuovo Contratto collettivo integrativo o con separato accordo. Qualora nel corso dell'anno 2009 non si proceda all'espletamento delle procedure per l'attribuzione degli sviluppi economici all'interno delle aree, o risulti utilizzato a questo fine un importo inferiore a quanto stanziato, la somma residua andrà ad alimentare l'importo di cui alla successiva lettera e), destinato alla produttività, fino a concorrenza dell'importo massimo dell'80% delle quote di produttività di cui al punto l), e con riserva del 20% alla contrattazione di posto di lavoro, di cui al punto 2);
    • e) Salvo quanto previsto all'art. 1, 4° comma, e alla precedente lettera d), per l'importo di € 497.789,83 lordi alla produttività, come di seguito specificato: l) € 298.673,90 sono destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base dei criteri di cui alla lettera A) del successivo art. 4;
  2. € 199.115,93 sono riservati alla contrattazione di posto di lavoro, ai fini della corresponsione in sede locale dei compensi previsti alla lettera B) per turni di servizio e sistemi di incentivazione in sede locale, di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

Ripartizione del Fondo tra gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

La ripartizione delle risorse di cui alla lettera e), al fine dell'individuazione del fondo di sede, è operata in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Avvocatura (di cui al D.P.C.M. 14 novembre 2005).

Art. 4

Criteri di incentivazione della produttività e contrattazione di posto di lavoro.

Il Fondo di sede, attribuito a ciascuna Avvocatura secondo il prospetto di ripartizione di cui all'allegato 1, è così destinato:

  • A) Compensi destinati all'incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi, (fino ad un massimo dell'80% delle risorse)
    L'attività istituzionale dell'Avvocatura dello Stato, essendo legata all'inderogabile rispetto di termini processuali perentori, è necessariamente caratterizzata da un'esigenza irrinunciabile di prontezza e celerità, quando non di immediatezza, dei relativi adempimenti, e - al contrario di quanto avviene nei settori dell'amministrazione attiva - sfugge ad ogni sorta di programmazione, essendo sottoposta all’andamento del contenzioso, sul quale possono influire i più disparati fattori.

    Ciò premesso, considerato che il rispetto dei termini processuali e procedimentali per il rilevante carico di lavoro istituzionale determina già di per sé una sufficiente qualità degli standard di prestazione, che sono comunque oggetto di costante monitoraggio, per l'anno 2009, nelle more della definizione, nell'ambito del contratto collettivo integrativo, del sistema di valutazione dell'apporto individuale di cui all'art. 22 del CCNL 14/9/2007, nonché dell'individuazione di criteri per la misurazione del miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali, si ritiene che l'esigenza di legare l'erogazione di compensi di produttività al raggiungimento degli obiettivi possa essere soddisfatta attraverso l'applicazione, quale fattore di rilevazione, della presenza in servizio, senza demerito risultante da sanzione disciplinare irrogata nell'anno 2009, connessa ad infrazioni che abbiano comportato il demerito del dipendente su aspetti aventi riflesso sulla produttività.

    Pertanto il compenso di produttività di cui al presente capo sarà corrisposto, ai dipendenti ai quali non siano state inflitte sanzioni disciplinari nel corso dell'anno 2009, come sopra precisato, in relazione alla appartenenza alle diverse aree funzionali secondo i seguenti coefficienti, sulla base delle sole presenze, computate secondo i criteri di cui al successivo art. 5, comma 3:
    • area C - 1,93
    • area B -1,65
    • area A-l,50

      Nel caso in cui dovessero essere inflitte sanzioni disciplinari successivamente alla corresponsione di quote di produttività, al personale interessato sarà applicato un recupero dalle quote di Fondo dell'anno 2010, corrispondente ai compensi indebitamente percepiti nel corso del 2009.
  • B) Compensi riservati alla contrattazione di posto di lavoro (non inferiore al 20% delle risorse), al fine di compensare:
     
    • 1) TURNI DI SERVIZIO
      Nel caso in cui sia adottato l’orario di lavoro articolato su turni, ai sensi dell’art. 16 del Contratto Integrativo 10/10/2000, per ogni turno pomeridiano, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate e che il numero di turni pomeridiani effettuabili in un mese da ciascun dipendente non sia superiore a 15, fatta eccezione per gli uffici o i servizi che alla data di entrata in vigore del presente accordo erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di quindici, spetta un’indennità di €13,00=. In caso di effettuazione di turni festivi o notturni, competerà un’indennità di € 16,95=; in caso di effettuazione di turni notturni-festivi, competerà un’indennità di € 25,82=.
       
    • 2) ALTRI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE LOCALE quali:
      • remunerazione del personale che abbia concorso alla realizzazione di particolari progetti o al raggiungimento di specifici obiettivi, sulla scorta di una adeguata programmazione;
      • erogazione di compensi per l'esercizio di compiti particolari, specificati nell'allegato 2;
      • altre forme di incentivazione, eventualmente individuate in sede di contrattazione locale, finalizzate a compensare l'esercizio di compiti che comportino situazioni connesse a particolari condizioni operative o ambientali della Sede locale.

Art. 5

Criteri per l'erogazione dei compensi

La contrattazione integrativa in sede locale stabilisce la forma più adeguata di incentivazione del personale applicando in forma anche combinata i diversi sistemi di retribuzione accessoria.

I compensi per l'esercizio di compiti particolari (Allegato 2) sono remunerabili solo nei casi preventivamente individuati dalla contrattazione integrativa locale, e pertanto costituiscono una forma di salario accessorio eventuale e non stabile.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 71, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, le assenze dal servizio, comprese quelle per malattia, non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione di:

  • Congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata al lavoro, e congedo di paternità (astensioni obbligatorie);
  • Assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
  • Assenze dovute alla fruizione di permessi per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
  • Assenze previste dall'art. 4, comma l, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (tre giorni annuali in caso di decesso o grave infermità di un congiunto);
  • Assenze, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, dovute alla fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tre giorni mensili).

Eventuali modifiche della sopra citata norma saranno applicate dall'Amministrazione senza necessità di modifica del presente accordo.

Nelle more della definizione del sistema di valutazione di cui all'art. 22 del CCNL 14/9/2007, al personale che nell'anno 2009 sia stato destinatario di sanzione disciplinare, come specificato all'art. 4, lett. A), non sarà corrisposto alcun compenso di produttività facente capo al Fondo Unico di Amministrazione.

Gli importi indicati nella Tabella Allegato 3 sono mensili.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso sarà proporzionato alla durata della prestazione lavorativa, salvo raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per l'erogazione del compenso stesso.

A favore del medesimo destinatario che non percepisca per intero il compenso per specifiche responsabilità di direzione, è consentito il cumulo di più compensi, ove ricorrano i necessari presupposti temporali e funzionali, non oltre il limite complessivamente di 26/26mi delle giornate lavorative mensili.

Il compenso per turni di servizio è cumulabile anche oltre tale limite.

Il compenso per particolari responsabilità di direzione non è compatibile con l'indennità di posizione organizzativa.

L'indennità di posizione organizzativa attribuita per le attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, non è compatibile con ogni altro compenso erogato a fronte dello svolgimento delle medesime attività.

Roma, 10luglio 2009

p. L’AVVOCATURA DELLO STATO
IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE OO.SS.
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSAL-UNSA
RDB-PI


Allegato n. 2

Compensi per l'esercizio di compiti particolari

  • SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI DIREZIONE
    Ai dipendenti appartenenti all'area Terza, che non siano destinatari di posizioni organizzative,preposti alle funzioni di direzione dei servizi amministrativi di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, con compiti di coordinamento dell'attività di altri addetti, e di verifica dei risultati dell' attività stessa, o chiamati a provvedere alla sostituzione per periodi di almeno 60 giorni  continuativi dei Preposti agli Uffici di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.
     
  • SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI
    Al personale formalmente assegnato all’Ufficio X C.E.D. ed effettivamente applicato ai relativi apparati, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell’annessa Tabella A.
     
  • COMPENSO PER USO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE
    Ai dipendenti applicati in via continuativa e prevalente a mansioni di immissione di dati nell' ambito di processi lavorativi ad elevata automazione, nonché ai dipendenti che si avvalgono di sistemi di videoscrittura in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate dal titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.
     
  • SERVIZI DI CASSA
    Al personale che in forza di legge o di provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi, di cassa comportanti il maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, con movimento di denaro medio annuo non inferiore a 1.2 miliardi considerati sia i pagamenti che le riscossioni nei limiti in cui le dette operazioni vengono effettuate mediante il materiale ed effettivo movimento di denaro, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.
     
  • SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO- SERVIZIO DI SPORTELLO
    Al personale addetto agli Uffici Relazioni con il Pubblico, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

    Il suddetto compenso può essere corrisposto anche al personale addetto a servizi di sportello comportanti un rapporto diretto con il pubblico ed implicante la ricezione o il rilascio di atti o documenti.

    In tale caso le condizioni che debbono necessariamente in concomitanza e non alternativamente ricorrere sono le seguenti: a) durata minima del servizio di tre ore; b) libera accessibilità e riconoscibilità del luogo da parte del pubblico inteso in senso indeterminato, e cioè in assenza di preselezione mediante convocazione a data fissa; c) incomprensibilità, quindi, delle ipotesi di ricevimento di utenti già convocati con invito anche verbale; d) ricezione o rilascio di atti, non essendo sufficiente al riguardo la consegna di moduli o l'informazione verbale.
     
  • PRESTAZIONI ESTERNE
    Per le mansioni previste dall'art. 12, 10 comma, letto g) del D.P.R. n. 333/1995 per lo svolgimento dell' attività esterna e di agenda può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.

    Al personale addetto ad altre prestazioni comunque rese all' esterno dell'ufficio di applicazione il compenso in questione può essere corrisposto nella misura massima di 13/26 delle giornate lavorative mensili.

    L'insorgenza del diritto all'indennità di trasferta o di missione preclude la possibilità di erogare la maggiorazione.
     
  • PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DI GESTIONE
    Agli addetti in via continuativa all' attività di maneggio e trasporto di valori anche a mezzo posta, che non comporti diritto alla corresponsione dell'indennità di cassa innanzi descritta, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell'annessa Tabella A.
     
  • ATTIVITÀ COMPORTANTI PARTICOLARI RISCHI E DISAGI
    Per attività comportanti particolari rischi e disagi non altrimenti remunerati quali lo svolgimento in via permanente di attività ausiliaria di anticamera, di servizio di centralino, di conduzione di veicoli, di uso di apparecchi di fotoriproduzione e di teletrasmissione di documenti, può essere corrisposto il compenso giornaliero lordo indicato nell’annessa Tabella A.
     

Verbale di sottoscrizione delle 00.88. CGIL-FP e CONFSA/UNSA

Il giorno l0 luglio 2009, alle ore 10,00, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alla presenza del Segretario Generale Avv. Ruggero Di Martino, i sigg.ri Claudio Coltorti e Domenica Torre, dirigenti sindacali accreditati alla titolarità delle prerogative sindacali per conto rispettivamente della CGIL-FP e della CONFSAL/UNSA, presa visione dell'Accordo Integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009, sottoscritto in data lO luglio 2009, sottoscrivono l'accordo medesimo in rappresentanza delle suddette 00.SS..

Roma, l0 luglio 2009

Per la delegazione di parte pubblica
Il Segretario Generale

Per la CGIL-FP
Per la Confsal/Unsa


INTEGRAZIONE, CONSEGUENTE AL D.L. N. 78/2009, DELL'ACCORDO RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2009 SOTTOSCRITTO IL 1°/7/2009

L'Avvocatura dello Stato e le 00.88. CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, CONFSAL-UNSA, RDB-PI, FLP,

Visto l'Accordo Integrativo recante disciplina per l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2009, sottoscritto ilIo luglio 2009 da CI8L-FPS, UIL-PA, RDB-PI, FLP, ed il 10 luglio 2009 da CGIL-FP e CONFSAL-UNSA;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3, dell'Accordo, nel quale è richiamata la disciplina di cui all'art. 71, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che con l'art. 17, comma 23, letto d), del D.L. 10 luglio 2009, n. 78, il comma 5 dell'art. 71 del predetto D.L. n. 112/2008, è stato abrogato, con la precisazione che gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78;

Ritenuta la necessità, conseguente al predetto decreto-legge, di integrare l'Accordo del IO luglio 2009, relativamente ai criteri per l'erogazione dei compensi, con una disciplina applicabile alle assenze effettuate successivamente allo luglio stesso, decorrenza dell'abrogazione della disciplina legislativa sopra citata;

Ritenuto altresì di confermare i previgenti criteri contrattuali collettivi ed integrativi; con il presente Accordo dispongono quanto segue

A decorrere dallo luglio 2009, la retribuzione accessoria del Fondo di sede comunque denominata non compete in caso di assenza dovuta a permessi retribuiti previsti dall'art. 18 C.C.N.L. 16/5/1995 o da altre norme legislative o contrattuali, congedi parentali e per malattia dei figli, malattia, sospensioni cautelari, sciopero.

In caso di permesso e distacco sindacale, donazione sangue, infortunio sul lavoro, nonché in caso di malattia già riconosciuta dipendente da causa di servizio, competono tutti i compensi facenti capo al Fondo Unico di Amministrazione.

Roma, 10 luglio 2009

p. L’AVVOCATURA DELLO STATO
IL SEGRETARIO GENERALE

PER LE OO.SS.
CGIL-FP
CISL-FPS
UIL-PA
FLP
CONFSAL-UNSA
RDB-PI