Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato
"Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612 , e successive modificazioni, provvede:
- ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;
- ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
- a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della Legge 103/79 ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;
- a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;
- ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 della presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
- ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
- ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
- a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia" (Legge 103/79, art. 23, comma primo). Al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato è anche attribuita la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato.