Modifiche al sistema di misurazione e valutazione della Performance
Visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 7;
Visto il D.A.G. 8 luglio 2013, n. 12622, con cui è stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato;
Considerato che il predetto Sistema è stato adottato in via sperimentale a partire dall’anno 2013 e che negli anni 2014, 2015 e 2016 è stato confermato in sede di adozione del Piano della Performance;
Considerato che è in corso di approvazione una nuova disciplina normativa e contrattuale, alla luce della quale occorrerà adeguare i sistemi di valutazione;
Ritenuto di confermare per il biennio 2016-2017, e comunque fino a quando non diverrà operativa la predetta nuova disciplina, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato di cui al D.A.G. 8.7.2013, apportando, sulla scorta dell’esperienza maturata, alcune modifiche nella parte relativa al procedimento di riesame della valutazione della performance individuale, e di conseguenza alla relativa Scheda di valutazione;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933, n. 1611 ed il relativo Regolamento di pari data n. 1612 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 5.7.1995 n. 333;
Visto il D.lgs. 30.3.2001, n. 165;
Sentiti il Segretario Generale e il Nucleo di Valutazione di cui all’art. 11 del d.P.R. 5 luglio 1995, n. 333;
Sentito il Comitato Unico di Garanzia dell’Avvocatura dello Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali rappresentative;
DECRETA
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato adottato con D.A.G. 8 luglio 2013 n. 12622 è confermato per il biennio 2016-2017, e comunque fino a quando non diverrà operativa una nuova disciplina normativa e contrattuale. I riferimenti all’anno 2013 ivi contenuti devono essere intesi come riferiti a ciascuna annualità cui si applica la metodologia di misurazione e valutazione.
A decorrere dalla data del presente decreto e con effetto dalla misurazione e valutazione della performance dell’anno 2016, il paragrafo 4. è sostituito dal seguente:
“4. IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE.
La valutazione del personale è eseguita nell’ambito dell’unità organizzativa di appartenenza.
La valutazione su tutte le qualifiche professionali compete al Segretario Generale e agli Avvocati distrettuali, secondo la rispettiva competenza, sulla base delle risultanze degli indicatori raccolte dai Preposti agli Uffici e dal Nucleo di Valutazione.
Per tutti i dipendenti la prestazione è valutata, con apposita scheda, che si allega al presente documento.
La valutazione della prestazione è comunicata al dipendente, il quale ha facoltà di chiedere – entro dieci giorni – con istanza scritta e motivata, il riesame della medesima e, a tal fine, può altresì richiedere di essere sentito, secondo la rispettiva competenza, dal Segretario Generale o dall’Avvocato distrettuale o da un loro delegato, anche con l’assistenza di un rappresentante sindacale.
In assenza di richiesta di riesame, decorso il termine di dieci giorni, la valutazione si intende definitiva.
L’eventuale contraddittorio deve svolgersi entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza.
In caso di giustificato motivo, l’Amministrazione può accordare una sola volta il differimento della audizione del dipendente ad altra data successiva di non oltre dieci giorni alla precedente.
Non costituisce giustificato motivo l’impedimento del rappresentante sindacale indicato dal dipendente.
All’esito del contraddittorio e comunque decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, il dirigente esprime la valutazione definitiva con provvedimento motivato.”
L’AVVOCATO GENERALE
Avv. Massimo Massella Ducci Teri