Accesso civico e documentale

Ultimo aggiornamento: 23-07-2024 03:50:03

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14/03/2013 n. 33, chiunque ha il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per cui vige l’obbligo di pubblicazione, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (cd. Accesso civico semplice).

Ai sensi del 2° comma del suddetto articolo, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (cd. Accesso civico generalizzato).

L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e la richiesta non deve essere motivata.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Registro degli accessi

Ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 nonché dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso (richiamato dalla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di adozione delle “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”, al paragrafo 6. Le eccezioni assolute, 6.2. Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione), sono sottratti all’accesso, in virtù del segreto professionale già previsto dall’ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difeso, i seguenti documenti:

a)   Pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;

b)   Atti defensionali;

c)   Corrispondenza inerente agli affari di cui ai punti a) e b).

Ai sensi dell’art. 4 del predetto D.P.C.M., nei casi di consulenza non correlata ad una lite, in potenza o in atto, l’accesso ai relativi documenti può essere differito fino all’adozione dei provvedimenti amministrativi, cui la consulenza stessa è preordinata, da parte dell’amministrazione consiliata, alla quale l’istanza di accesso è indirizzata. L’amministrazione provvede sull’accesso sentita l’Avvocatura dello Stato.

Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990, Capo V (cd. Accesso documentale), che implica il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, riconosciuto a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Informativa sui dati personali

La presentazione della domanda di accesso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della relativa istanza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento del procedimento di accesso, anche con l’uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

I dati forniti saranno raccolti e trattati presso l’Avvocatura Generale dello Stato, Titolare del trattamento.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, è: Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), Via dei Portoghesi n. 12, 00186; Tel.: (+39) 06.68291; E-mail: roma@avvocaturastato.it; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it.
Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.
Il dato di contatto il Responsabile della protezione dei dati presso l’Avvocatura dello Stato è: Avvocatura dello Stato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via dei Portoghesi n. 12, IT-00186, Roma, email: rpd@avvocaturastato.it