Accesso civico semplice
Come esercitare il diritto
La richiesta può essere redatta utilizzando il modulo appositamente predisposto, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità valido, e deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura dello Stato e trasmessa alternativamente:
- via mail all’indirizzo accesso.civico@avvocaturastato.it
- via PEC all’indirizzo ufficio2.organizzazione@mailcert.avvocaturastato.it
- per posta ordinaria all’indirizzo: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Avvocatura dello Stato - Via dei Portoghesi, 12 - 00186 Roma
- per fax al numero 06.68211273.
Il RPCT, ricevuta la richiesta, verifica se l’informazione è già presente sul sito istituzionale, ovvero non è stata pubblicata o è stata pubblicata in modo incompleto rispetto agli obblighi di legge.
Nel primo caso (informazione già presente) l’amministrazione comunica al richiedente che l’informazione è già stata pubblicata, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Nel secondo caso (informazione assente o pubblicata in modo incompleto) l’amministrazione, entro trenta giorni dalla data dell’istanza, pubblica l’informazione e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Tutela dell’accesso civico
La tutela dell’accesso civico è disciplinata dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Ai sensi dell’art. 116, contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione o dalla formazione del silenzio.