Accesso civico generalizzato

Ultimo aggiornamento: 09-07-2021 10:38:50

Come esercitare il diritto

Presentazione della domanda
La domanda di accesso civico generalizzato può essere trasmessa via posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, per fax, per posta o consegnata a mano.
Le istanze inviate per via telematica (fax, posta elettronica o posta certificata) sono valide se sottoscritte e presentate insieme alla copia del documento di identità.
Sono altresì valide le istanze inviate per posta elettronica firmate con firma digitale.
L’identificazione del richiedente è valutata indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande, sicché in caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l’amministrazione comunicherà al richiedente, ove possibile, la necessità di identificarsi come sopra indicato.


Identificazione dell’oggetto della richiesta
La domanda deve consentire all’amministrazione di identificare i dati o i documenti che si vogliono ottenere, e non richiede motivazione.
In caso di richieste formulate in termini generici o meramente esplorativi, le stesse saranno dichiarate inammissibili quando l’istante, invitato (per iscritto) a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione dei dati o documenti di suo interesse, non abbia fornito i chiarimenti richiesti.

La richiesta può essere presentata, utilizzando il modulo appositamente predisposto, alternativamente:

Ovvero, nel caso in cui non si abbia certezza in ordine all’ufficio competente:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può ricevere solo le domande di accesso civico semplice (dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria) nonché le richieste di riesame delle decisioni sull’accesso generalizzato.
L’Ufficio non competente a ricevere o a trattare l’istanza di accesso la inoltra a chi di competenza e, in caso di competenza di amministrazione diversa, l’Ufficio ricevente la inoltra all’amministrazione competente, dandone comunicazione al richiedente.

Termini del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
L’esistenza di controinteressati obbliga l’amministrazione a dar loro comunicazione dell’istanza ricevuta mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione, concedendo un termine di dieci giorni per la presentazione di opposizione motivata.
A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati, quindi fino ad un massimo di dieci giorni.
Il provvedimento che accoglie la richiesta di accesso in caso di opposizione è comunicata al richiedente e al controinteressato con la precisazione che, qualora decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di accoglimento da parte dello stesso controinteressato questi non notifichi ricorsi o richieste di riesame sulla medesima domanda di accesso, l’amministrazione provvederà alla trasmissione al richiedente dei dati o dei documenti richiesti.

Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto dalla legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (accesso.civico@avvocaturastato.it; ufficio2.organizzazione@mailcert.avvocaturastato.it), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, salvo il maggior termine previsto nel caso di interpello del Garante per la protezione dei dati personali.

Tutela dell’accesso civico generalizzato

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.