Piano della Performance 2013-2015
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
Visti, in particolare, gli artt. 10 e 15 del d.lgs. n. 150/2009, secondo i quali le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933, n. 1611 ed il relativo Regolamento di pari data n. 1612 e successive modifiche;
Visto il D.P.R. 5.7.1995 n. 333;
Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
Vista la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e per la gestione per l’anno 2013;
Ritenuto di adottare il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2013-2015;
Sentiti il Segretario Generale e il Nucleo di Valutazione di cui all’art. 11 del d.p.R. 5 luglio 1995, n. 333, integrato con il D.A.G. 22 giugno 2011 e seguenti;
Informati le Organizzazioni sindacali rappresentative e il Comitato Unico di Garanzia;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è adottato il Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2013-2015, che è allegato al presente decreto. Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per il visto.
Roma, 8 luglio 2013
L’AVVOCATO GENERALE
f.to Michele Giuseppe Dipace
(N.B. – Con lettera del 25/7/2013, prot. n. 43675/43676, Osservazione nn. 66 e 67, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Centrale del Bilancio, Ufficio IV, ha fatto presente che il D.A.G. di adozione del Piano della Performance della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato e il D.A.G. di adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale amministrativo dell’Avvocatura dello Stato non sono da assoggettare al controllo di cui all’art. 5 del D.lgs. 30/6/2011, n. 123.)