Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego
il parere di cui si chiede l’ostensione è sottratto all’accesso, in virtù del segreto professionale
e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200