Sintesi motivazione dell'accoglimento parziale o del diniego
Premesso che nell'istanza non era indicato se la stessa veniva formulata ai sensi della legge 241/1990 o del D.L.gvo n. 33 del 2013, si è comunque chiarito che trattasi di un dato non soggetto a pubblicazione, nè comunque rilevante rispetto alla tutela della posizione giuridica dello stesso che come parte del giudizio ha avuto pieno accesso a tutti gli atti difensivi depositati in causa dall'Avvocatura dello Stato, quale difensore pubblico essendo irrilevante la persona del singolo Avvocato che è intervenuto all'udienza, ciò anche in ragione delle disposizioni di cui all'art. 1 del R.D. 1611/1933, che per tali attività non richiede alcun mandato o diversa formalità. In ragione di ciò si è anche chiarito che trattasi di un dato che non è in possesso dell'Avvocatura in quanto la partecipazione all'udienza avviene in ragione di una turnazione interna definita in via di prassi informale che a distanza di tanto tempo non è possibile verificare nè tantomeno ricordare.